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Procedura : 2016/2959(RSP)
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Ciclo del documento : B8-1226/2016

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B8-1226/2016

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PV 21/11/2016 - 14
CRE 21/11/2016 - 14

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P8_TA(2016)0439

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Mercoledì 23 novembre 2016 - Strasburgo
Completamento di Basilea III
P8_TA(2016)0439B8-1226/2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sul completamento di Basilea III (2016/2959(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  viste le conclusioni post-crisi dei vertici del G20,

–  visto il comunicato rilasciato dai ministri delle Finanze e dai governatori delle banche centrali del G20 riunitisi il 27 febbraio 2016,

–  visto il comunicato rilasciato dai ministri delle Finanze e dai governatori delle banche centrali del G20 riunitisi il 14 e 15 aprile 2016,

–  visto il comunicato rilasciato dai ministri delle Finanze e dai governatori delle banche centrali del G20 riunitisi il 23 e 24 luglio 2016,

–  visto il comunicato rilasciato dai leader del G20 riunitisi il 4 e 5 settembre 2016,

–  viste le relazioni del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ai leader del G20, che forniscono aggiornamenti sull'attuazione del programma di riforme concordato, in particolare la relazione del CBVB del novembre 2015 ai leader del G20 intitolata Finalising post-crisis reforms: an update (La conclusione delle riforme post-crisi: aggiornamento)(1),

–  visti i documenti di consultazione del CBVB intitolati Revisions to the Basel III leverage ratio framework (revisione del quadro relativo al coefficiente di leva finanziaria di Basilea III), del 6 aprile 2016, Reducing variation in credit risk-weighted assets - constraints on the use of internal model approach (riduzione della variazione delle attività ponderate per il rischio di credito e limitazioni all'uso di metodi basati su modelli interni), del 24 marzo 2016, e Revisions to the Standardised Approach for credit risk (revisione del metodo standardizzato per il rischio di credito), del 10 dicembre 2015,

–  visti il documento di discussione e il documento di consultazione del CBVB sul trattamento normativo degli accantonamenti contabili, dell'ottobre 2016,

–  vista la norma del Comitato di Basilea, dell'ottobre 2016, TLAC holdings - Amendments to the Basel III standard on the definition of capital, relativa alle partecipazioni nel quadro della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) e recante modifiche alla norma di Basilea III sulla definizione del capitale(2),

–  vista la relazione di monitoraggio del sistema bancario ombra pubblicata dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) nel luglio 2016,

–  visti gli esiti delle prove di stress condotte dall'Autorità bancaria europea (ABE), pubblicati il 29 luglio 2016,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 12 luglio 2016, sul completamento delle riforme post-crisi di Basilea(3),

–  vista la relazione 2016 del Fondo monetario internazionale sulla stabilità finanziaria mondiale,

–  vista la sua risoluzione del 10 marzo 2016 sull'Unione bancaria – Relazione annuale 2015(4),

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari: impatto e via da seguire per un quadro di regolamentazione finanziaria dell'UE più efficiente ed efficace e per un'Unione dei mercati dei capitali(5),

–  vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione internazionali(6),

–  visto lo studio realizzato per la commissione per i problemi economici e monetari intitolato The European Union’s role in International Economic Fora, Paper 5: The BCBS (Il ruolo dell'Unione europea nei consessi economici internazionali, documento n. 5: il CBVB),

–  visto lo scambio di opinioni con il Segretario generale del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, William Coen, la presidente del consiglio di vigilanza del meccanismo di vigilanza unico (MVU), Danièle Nouy, il presidente dell'ABE, Andrea Enria, e il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, sulla conclusione di Basilea III / "Basilea IV",

–  visti la dichiarazione della Commissione sulla revisione, da parte del Comitato di Basilea, del metodo standardizzato per il rischio di credito e lo scambio di opinioni che ne è seguito il 6 luglio 2016 con il vicepresidente Katainen,

–  vista l'interrogazione alla Commissione sulla conclusione dell'accordo di Basilea III (O‑000136/2016 – B8-1810/2016),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per i problemi economici e monetari,

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che un sistema bancario resiliente e ben capitalizzato è uno dei presupposti per salvaguardare la stabilità finanziaria, garantire un'adeguata erogazione di crediti all'economia reale durante l'intero ciclo e sostenere la crescita economia;

B.  considerando che, all'indomani della crisi finanziaria, i leader del G20 hanno concordato un esaustivo programma di riforme teso a rafforzare le norme regolamentari cui sono soggette le banche internazionali, inclusi requisiti prudenziali più rigorosi;

C.  considerando che il CBVB sta sviluppando norme minime concordate a livello internazionale per i requisiti prudenziali applicabili alle grandi banche operanti su scala internazionale; che il CBVB sorveglia ed esamina l'attuazione di tali norme internazionali e riferisce al G20 in proposito; che gli orientamenti da esso forniti sono uno strumento importante per evitare una frammentazione normativa a livello mondiale;

D.  considerando che l'Unione europea ha dato attuazione alle norme concordate in sede internazionale nel quadro del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) e della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV), pur adattando tali norme alla realtà delle esigenze dell'Unione in materia di finanziamenti, ad esempio per quanto riguarda il fattore di sostegno alle PMI, e consentendo un certo grado di flessibilità; che nell'Unione europea si è deciso che tali norme sono applicabili a tutte le banche, e non soltanto a quelle più grandi, operanti su scala internazionale, mentre taluni paesi terzi applicano alcune di esse solo alle grandi banche; che è importante progredire verso il conseguimento di condizioni di concorrenza omogenee a livello internazionale; che la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa di revisione del regolamento CRR e della direttiva CRD IV per dare attuazione alle ulteriori modifiche concordate del quadro di Basilea;

E.  considerando che i requisiti prudenziali per le banche sono interdipendenti e complementari ad altri requisiti normativi, come la capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) e l'obbligo di compensazione mediante controparte centrale per gli strumenti derivati; che il quadro normativo che disciplina il settore bancario dell'UE è stato notevolmente migliorato negli ultimi anni, in particolare attraverso l'istituzione dell'Unione bancaria;

F.  considerando che un solido quadro per la stabilità finanziaria e la crescita dovrebbe essere globale ed equilibrato, in modo da abbracciare pratiche di vigilanza dinamica e non essere unicamente concentrato su una regolamentazione statica principalmente relativa agli aspetti quantitativi;

G.  considerando che, con riferimento al passato, i dati evidenziano un'eccessiva variabilità nella ponderazione del rischio e nella "modellazione del rischio strategico" per ridurre i requisiti patrimoniali delle banche, nonché la difficoltà incontrata dalle autorità nazionali di vigilanza nel valutare i modelli interni, il che ha contribuito alla crisi finanziaria;

H.  considerando che l'applicazione di requisiti prudenziali ai diversi modelli di attività bancarie può differire notevolmente in termini di portata e complessità, rendendo un approccio unico "uguale per tutti" inefficace ed eccessivamente oneroso, in particolare per molte banche di dimensioni più piccole, con un'impostazione prevalentemente nazionale, meno complesse e interconnesse, nonché per le rispettive autorità di regolamentazione e di vigilanza; che è pertanto necessario un grado di proporzionalità e flessibilità adeguato;

I.  considerando che il CBVB sta discutendo di ulteriori modifiche al quadro prudenziale per le banche volte ad affrontare il rischio di credito e il rischio operativo; che tali riforme vertono sul miglioramento della sensibilità al rischio e della solidità del metodo standardizzato per il rischio di credito, sull'introduzione di ulteriori vincoli rispetto al metodo basato su modelli interni e sulla definitiva messa a punto del coefficiente di leva finanziaria, nonché su un possibile requisito patrimoniale minimo basato sul metodo standardizzato;

J.  considerando che la maggior parte degli istituti finanziari statunitensi utilizza il metodo standardizzato per la valutazione del rischio di credito, mentre in Europa molte banche di grandi e medie dimensioni si basano su modelli interni;

K.  considerando che un'adeguata revisione del metodo standardizzato e il rispetto del principio di proporzionalità sono fattori chiave affinché la norma CBVB funzioni per le banche di piccole dimensioni, che sono quelle che ne fanno principalmente uso;

L.  considerando che il G20 ha indicato che l'attuale revisione non dovrebbe incrementare in modo significativo i requisiti patrimoniali complessivi, e che tale posizione è stata ribadita dagli Stati membri durante la riunione del Consiglio ECOFIN del luglio 2016;

M.  considerando che le autorità di regolamentazione sottopongono ora sistematicamente le banche europee a regolari prove di stress e che i risultati di tali prove sono resi pubblici;

N.  considerando che i rappresentanti di paesi terzi, come il Giappone, hanno espresso preoccupazione per la crescente pressione ad aumentare il capitale e per i costi di conformità più elevati che è necessario sostenere per conformarsi alle nuove norme stabilite;

O.  considerando che le decisioni del CBVB non hanno forza giuridica e che per avere effetto nell'UE devono essere recepite mediante la procedura legislativa ordinaria; che non tutte le autorità nazionali competenti sono rappresentante in seno al CBVB, mentre la BCE e l'MVU ne sono membri a pieno titolo e la Commissione e l'ABE hanno lo status di osservatori;

1.  sottolinea l'importanza di norme e principi internazionali solidi per quanto concerne la regolamentazione prudenziale applicabile alle banche e plaude al lavoro post-crisi svolto dal CBVB in proposito;

2.  ribadisce che le banche devono essere ben capitalizzate per sostenere l'economia reale, ridurre il rischio sistemico ed evitare il ripetersi degli enormi salvataggi cui abbiamo assistito durante la crisi; sottolinea la necessità di un'adeguata regolamentazione del sistema bancario ombra, al fine di garantire una concorrenza leale e la stabilità finanziaria;

3.  evidenzia che, contrariamente a quanto avviene in altre giurisdizioni, le banche svolgono un ruolo chiave nel finanziamento dell'economia europea e rimarranno verosimilmente la principale fonte di finanziamento per le famiglie e le imprese, in particolare per le PMI; sottolinea che la legislazione dell'UE ha sempre cercato di tener conto di tale dato (ad esempio mediante l'uso del fattore di sostegno per le PMI) e dovrebbe continuare a farlo (ad esempio prolungando la durata del fattore di sostegno e ampliandolo); riconosce nondimeno l'importanza di diversificare le fonti di finanziamento dell'economia europea e accoglie con favore, al riguardo, i lavori in corso nell'ambito dell'Unione dei mercati dei capitali;

4.  prende atto dei lavori in corso presso il CBVB per completare il quadro di Basilea III volto ad accrescere la semplicità, comparabilità e convergenza dello schema di regolamentazione patrimoniale ponderato per il rischio, al fine di affrontare il problema dell'eccessiva variabilità delle attività ponderate per il rischio e di applicare le stesse norme agli stessi rischi; sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza e responsabilità per rafforzare la legittimità e la titolarità delle deliberazioni del CBVB; valuta positivamente il fatto che il Segretario generale del CBVB sia apparso dinanzi alla commissione ECON e incoraggia la prosecuzione del dialogo;

5.  sottolinea che l'attuale revisione dovrebbe rispettare il principio enunciato dal gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza ("GHOS"), nel senso di non aumentare significativamente i requisiti patrimoniali complessivi, rafforzando al tempo stesso la posizione finanziaria globale delle banche europee;

6.  sottolinea che un secondo principio, altrettanto importante, che la revisione dovrebbe rispettare è quello della promozione della parità di condizioni a livello mondiale, attenuando — anziché esacerbandole — le differenze tra paesi e modelli bancari e non penalizzando indebitamente il modello bancario dell'Unione europea;

7.  esprime preoccupazione per il fatto che, da una prima analisi dei recenti progetti del CBVB, emerge che attualmente il pacchetto di riforme potrebbe non essere conforme ai due principi summenzionati; invita il CBVB a rivedere di conseguenza le sue proposte e invita la BCE e l'MVU a garantire il rispetto di tali principi in sede di definizione ultima e monitoraggio della nuova norma;

8.  sottolinea che tale approccio sarebbe determinante per garantire un'applicazione coerente della nuova norma da parte del Parlamento europeo in quanto colegislatore;

9.  ricorda l'importanza del principio di proporzionalità, proporzionalità che deve essere valutata non solo in relazione alle dimensioni degli enti regolamentati, ma anche essere intesa come un giusto equilibrio tra i costi e i vantaggi della regolamentazione per ciascuna categoria di parti interessate;

10.  chiede un dialogo e uno scambio delle migliori pratiche tra le autorità di regolamentazione in merito all'applicazione del principio di proporzionalità, che deve essere stabilito a livello dell'UE e a livello internazionale;

11.  invita il CBVB a valutare in modo attento e completo l'impatto qualitativo e quantitativo delle nuove riforme, prendendo in considerazione i loro effetti sui diversi paesi e modelli bancari prima dell'adozione della norma da parte del Comitato; ritiene che tale valutazione dovrebbe altresì tenere conto delle precedenti riforme suggerite dal Comitato; invita il CBVB a procedere agli aggiustamenti necessari qualora durante l'analisi emergano squilibri;

12.  ricorda l'importanza di un approccio alla regolamentazione basato sul rischio, che preveda l'applicazione delle stesse regole allo stesso rischio, e sottolinea nel contempo la necessità di ridurre le possibilità di arbitraggio regolamentare e l'eccessiva variabilità delle attività ponderate per il rischio; invita il CBVB a preservare la sensibilità al rischio della regolamentazione prudenziale, anche assicurando che la revisione del metodo standardizzato e l'ambito d'applicazione del metodo IRB permettano di ovviare ai rischi di arbitraggio regolamentare e rispecchino adeguatamente le specificità delle diverse forme di finanziamento, quali prestiti immobiliari, finanziamento di infrastrutture e finanziamenti specializzati, ed evitando effetti sproporzionati per l'economia reale; esprime preoccupazione, a tale proposito, per i potenziali effetti sull'economia reale della proposta introduzione di soglie minime (ouput floors);

13.  invita la Commissione a valutare in modo attento e completo l'impatto qualitativo e quantitativo delle recenti e future riforme, anche per quanto riguarda il finanziamento dell'economia reale in Europa e i progetti legislativi previsti in ambito europeo, come l'Unione dei mercati dei capitali; esorta la Commissione ad avvalersi appieno dei risultati dell'invito a presentare contributi e del primo esercizio di valutazione della regolamentazione in materia di servizi finanziari, che è previsto per la fine del 2016; invita la Commissione a garantire che le nuove proposte del CBVB e la loro attuazione non contrastino con tali iniziative; sottolinea che la valutazione non dovrebbe compromettere i risultati legislativi ottenuti finora e non dovrebbe essere vista come una richiesta di deregolamentazione;

14.  chiede che nella definizione del coefficiente di leva finanziaria si tenga pienamente conto dei requisiti relativi alla compensazione centrale obbligatoria degli strumenti derivati, in modo da incoraggiare la pratica della compensazione centrale;

15.  ricorda che, sia nelle valutazioni d'impatto che nella calibrazione delle norme, occorre tener adeguatamente conto delle specificità dei modelli bancari europei, dei mercati in cui operano, delle diverse dimensioni degli istituti e dei diversi profili di rischio onde preservare la necessaria diversità del settore bancario europeo e rispettare la proporzionalità; invita la Commissione a tenere conto di tutti questi principi al momento di determinare il campo di applicazione e di recepire le proposte del CBVB nel diritto dell'UE;

16.  sottolinea il ruolo chiave delle autorità di vigilanza bancaria europee e nazionali nel garantire la convergenza in materia di vigilanza nell'UE, tenendo conto del principio di proporzionalità e dell'adeguatezza delle norme per i diversi modelli bancari; sottolinea l'importanza di informazioni affidabili e comparabili sulla situazione degli enti sottoposti a vigilanza, affinché l'attività di vigilanza sia svolta in modo efficace e affidabile; sottolinea che è opportuno salvaguardare il diritto di usare modelli interni; invita l'MVU e l'ABE a proseguire il loro lavoro di vigilanza, al fine di assicurare che i modelli interni siano applicati in maniera coerente e sappiano riflettere adeguatamente i rischi dei modelli commerciali delle banche, nonché a migliorare la convergenza quanto al modo di affrontare le carenze, proponendo se del caso modifiche;

17.  ricorda l'interazione tra requisiti prudenziali per le banche e altre importanti norme bancarie, come l'introduzione nell'UE della norma TLAC e la sua armonizzazione con il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) a norma della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, nonché l'applicazione del principio contabile IFRS 9 nel prossimo futuro e il quadro dell'Unione bancaria; sottolinea pertanto che la riflessione sulle revisioni della regolamentazione prudenziale dovrebbe tener conto di tutti questi diversi elementi e dei loro rispettivi effetti, nonché dei loro effetti combinati;

18.  ricorda che negli ultimi anni diverse grandi banche dell'UE hanno versato dividendi agli azionisti, pur restando nettamente sottocapitalizzate e non avendo disintossicato i propri bilanci in modo coerente;

19.  invita la Commissione a dare priorità ai lavori su un "quadro per le piccole banche" per i modelli bancari meno rischiosi e ad includervi una valutazione della fattibilità di un futuro quadro normativo che preveda norme prudenziali meno complesse e più adeguate e proporzionate, specificamente adattate ai vari tipi di modelli bancari;

20.  sottolinea l'importante ruolo che spetta alla Commissione, alla Banca centrale europea e all'Autorità bancaria europea nel partecipare ai lavori del CBVB e fornire aggiornamenti trasparenti e completi in merito all'evoluzione della discussione in sede CBVB; chiede che durante le riunioni del Consiglio ECOFIN si conferisca maggiore visibilità a tale ruolo, e sollecita altresì una maggiore responsabilità nei confronti della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, mediante resoconti periodici da parte dei rappresentanti dell'UE presenti alle discussioni;

21.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

(1) http://www.bis.org/bcbs/publ/d344.pdf.
(2) https://www.bis.org/bcbs/publ/d387.htm.
(3) http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/7/47244644169_it.pdf
(4) Testi approvati, P8_TA(2016)0093.
(5) Testi approvati, P8_TA(2016)0006.
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0108.

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