Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti (2016/2952(RSP))
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 2, 5, 9, 10, 19 e 168, e l'articolo 216, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché gli articoli 2 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– viste le sue risoluzioni del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per i sordi(1) e del 18 novembre 1998 sui linguaggi gestuali(2),
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), entrata in vigore nell'UE il 21 gennaio 2011 in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità(3),
– vista la sua risoluzione del 7 luglio 2016 sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite(4),
– visto il Commento generale n. 4 (2016) del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità riguardo al diritto a un'educazione inclusiva(5),
– viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, e il Patto internazionale sui diritti civili e politici,
– vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ("direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro")(6),
– vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali(7),
– vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul programma Erasmus+ e altri strumenti per promuovere la mobilità in materia di IFP – Un approccio di apprendimento permanente(8),
– visto il documento orientativo del Forum europeo della gioventù sull'uguaglianza e la non discriminazione(9),
– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM(2015)0615),
– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2012 relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici (COM(2012)0721),
– vista la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali(10),
– visti gli orientamenti in materia di risultati dell'apprendimento e valutazione del Forum europeo degli interpreti di lingua dei segni (efsli) in vista di pari opportunità di formazione per gli interpreti di lingua dei segni e servizi di qualità per i cittadini sordi in tutta l'Unione(11),
– visti gli orientamenti dell'efsli/EUD per le riunioni di livello internazionale/europeo(12),
– visti gli orientamenti dell'Associazione internazionale degli interpreti di conferenza (AIIC) destinati agli interpreti di lingua parlata che lavorano in équipe miste(13),
– vista la relazione dell'efsli sul diritto a fruire di servizi di interpretazione in lingua dei segni quando si studia o si lavora all'estero(14),
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che, in quanto cittadini a pieno titolo, tutte le persone con disabilità, in particolare le donne e i bambini, compresi i sordi e gli ipoudenti, che facciano uso o meno della lingua dei segni, hanno uguali diritti e possono pretendere alla dignità inalienabile, alla parità di trattamento, a una vita indipendente, all'autonomia e alla piena partecipazione alla vita sociale;
B. considerando che il TFUE prevede che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e attività, l'Unione combatta la discriminazione fondata sulla disabilità (articolo 10) e le conferisce a tal fine il potere di legiferare (articolo 19);
C. considerando che gli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vietano esplicitamente la discriminazione fondata sulla disabilità e prevedono la partecipazione paritaria dei disabili alla vita della comunità;
D. considerando che nell'UE vi sono circa 1 milione di utenti della lingua dei segni sordi(15) e 51 milioni di cittadini ipoudenti(16), molti dei quali sono anch'essi utenti della lingua dei segni;
E. considerando che le lingue dei segni nazionali e regionali sono lingue naturali a pieno titolo, con una loro grammatica e sintassi, al pari delle lingue parlate(17);
F. considerando che la politica dell'UE in materia di multilinguismo promuove l'apprendimento delle lingue straniere e che uno dei suoi obiettivi è che ogni europeo parli due lingue oltre alla propria; che l'apprendimento e la promozione delle lingue dei segni nazionali e regionali potrebbero sostenere questo obiettivo;
G. considerando che l'accessibilità costituisce il presupposto perché le persone con disabilità vivano in modo indipendente e partecipino pienamente e su base di uguaglianza alla vita sociale(18);
H. considerando che l'accessibilità non è limitata unicamente all'ambiente fisico, ma si estende altresì all'informazione e alla comunicazione, anche nella forma di offerta di contenuti nella lingua dei segni(19);
I. considerando che gli interpreti di lingua dei segni professionisti vanno messi sullo stesso piano degli interpreti di lingua parlata per quanto riguarda la missione e i compiti;
J. considerando che, per quanto attiene agli interpreti di lingua dei segni, la situazione negli Stati membri è eterogenea, e va dal sostegno informale alle famiglie fino a interpreti professionisti con formazione universitaria pienamente qualificati;
K. considerando che in tutti gli Stati membri vi è carenza di interpreti di lingua dei segni professionisti e qualificati, e che il rapporto utenti di dette lingue e relativi interpreti va da 8:1 a 2 500:1, con un rapporto medio di 160:1(20);
L. considerando che è stata presentata una petizione(21) in cui si chiede che il Parlamento consenta la presentazione di petizioni nelle lingue dei segni nazionali e regionali dell'UE;
M. considerando che la Dichiarazione di Bruxelles sulle lingue dei segni nell'Unione europea(22) promuove un approccio non discriminatorio all'uso di una lingua dei segni naturale, come richiesto nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che è stata ratificata dall'UE e da tutti i suoi Stati membri ad eccezione di uno;
N. considerando che il livello e la qualità della sottotitolazione sulle televisioni pubbliche e private variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro, con percentuali che vanno da meno del 10 % a quasi il 100 %, e standard di qualità fortemente diversi(23); che nella maggior parte degli Stati membri mancano dati riguardanti il livello dell'interpretazione nella lingua dei segni in televisione;
O. considerando che lo sviluppo di nuove tecnologie linguistiche potrebbe rivelarsi vantaggioso per gli utenti delle lingue dei segni;
P. considerando che, secondo la CRPD, il rifiuto di una soluzione ragionevole costituisce una discriminazione e che, in virtù della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, occorre prevedere una soluzione ragionevole per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento;
Q. considerando che attualmente non esistono per i cittadini sordi, sordociechi o ipoudenti possibilità di comunicazione diretta con i deputati al Parlamento europeo e gli amministratori delle istituzioni dell'Unione europea e, viceversa, delle persone sorde o ipoudenti all'interno delle istituzioni dell'UE con l'esterno;
Interpreti di lingua dei segni professionisti e qualificati
1. sottolinea che è necessario ovviare alla carenza di interpreti di lingua dei segni professionisti e qualificati, un obiettivo che può essere realizzato solo sulla base di un approccio che preveda:
a)
il riconoscimento ufficiale negli Stati membri e in seno alle istituzioni dell'UE delle lingue dei segni nazionali e regionali,
b)
una formazione formale (universitaria o di livello analogo, equivalente a 3 anni di studi a tempo pieno, corrispondente alla formazione che ricevono gli interpreti di lingua parlata)(24),
c)
l'iscrizione in un registro (sistema di accreditamento ufficiale e di controllo di qualità, come il perfezionamento professionale continuo),
d)
il riconoscimento formale della professione;
2. riconosce che la prestazione di servizi d'interpretazione di alta qualità nella lingua dei segni:
a)
dipende da una valutazione obiettiva della qualità, che coinvolga tutti gli attori interessati,
b)
è basata sulle qualifiche professionali,
c)
prevede l'intervento di rappresentanti della comunità dei sordi con funzioni di esperti,
d)
dipende dalla disponibilità di risorse sufficienti per formare e assumere interpreti di lingua dei segni;
3. riconosce che l'interpretazione nella lingua dei segni costituisce un servizio professionale che richiede una retribuzione appropriata;
Distinzione tra accessibilità e soluzioni ragionevoli(25)
4. riconosce che l'accessibilità va a beneficio di determinati gruppi di popolazione ed è basata su una serie di norme che vengono attuate progressivamente;
5. è consapevole che l'onere sproporzionato o eccessivo non può essere invocato per giustificare la mancata adozione di misure di accessibilità;
6. riconosce che le soluzioni ragionevoli riguardano un individuo e sono complementari all'obbligo di accessibilità;
7. osserva inoltre che un individuo può chiedere che si prevedano soluzioni ragionevoli anche se l'obbligo di accessibilità è stato assolto;
8. è consapevole che l'offerta di interpretazione in lingua dei segni può costituire un provvedimento di accessibilità o una soluzione ragionevole, a seconda della situazione;
Accessibilità
9. sottolinea che i cittadini sordi, sordociechi e ipoudenti devono avere accesso alle stesse informazioni e comunicazioni dei loro omologhi sotto forma di interpretazione nella lingua dei segni, sottotitolazione, conversione del parlato in testo e/o forme alternative di comunicazione, compresi gli interpreti;
10. sottolinea la necessità di rendere accessibili i servizi pubblici e governativi, compresi i loro contenuti online, tramite intermediari in diretta, ad esempio interpreti nella lingua dei segni in loco, ma anche mediante servizi alternativi basati su Internet e a distanza, se del caso;
11. ribadisce il suo impegno a rendere il processo politico quanto più possibile accessibile, anche mediante la fornitura di interpreti professionisti nella lingua dei segni; osserva che ciò comprende elezioni, consultazioni pubbliche e altri eventi, se del caso;
12. sottolinea il ruolo crescente delle tecnologie linguistiche nel consentire parità di accesso per tutti allo spazio digitale;
13. riconosce l'importanza di definire norme minime per garantire l'accessibilità, soprattutto in considerazione delle tecnologie nuove ed emergenti, quali la fornitura di servizi di sottotitolazione e interpretazione nella lingua dei segni basati su Internet;
14. rileva che, sebbene la prestazione di assistenza sanitaria sia di competenza degli Stati membri, essa dovrebbe soddisfare le esigenze dei pazienti sordi, sordociechi e ipoudenti, ad esempio prevedendo interpreti professionisti nella lingua dei segni e formazioni per sensibilizzare il personale, prestando particolare attenzione alle donne e ai bambini;
15. riconosce che la parità di accesso alla giustizia per i cittadini sordi, sordociechi e ipoudenti può essere garantita solo attraverso la fornitura di interpreti adeguatamente qualificati e professionisti nella lingua dei segni;
16. è consapevole dell'importanza di interpretazioni e traduzioni accurate e precise, soprattutto in tribunale e nelle sedi giudiziarie; ribadisce pertanto l'importanza di disporre di interpreti specializzati, altamente qualificati e professionisti nella lingua dei segni, in particolare in tali ambienti;
17. sottolinea la necessità di rafforzare il sostegno e le disposizioni specifiche, quali l'interpretazione nella lingua dei segni e le informazioni testuali accessibili in tempo reale sulle catastrofi per le persone con disabilità in situazioni di conflitto armato, emergenze umanitarie e catastrofi naturali(26);
Occupazione, istruzione e formazione
18. osserva la necessità di adottare soluzioni ragionevoli, tra cui la fornitura di interpreti professionisti nella lingua dei segni, per garantire la parità di accesso all'occupazione, all'istruzione e alla formazione;
19. sottolinea che occorre fornire informazioni equilibrate e globali sulla lingua dei segni e su cosa significhi essere sordi per consentire ai genitori di effettuare scelte informate nell'interesse dei figli;
20. sottolinea che i programmi di intervento precoce sono essenziali per i bambini nello sviluppo di competenze per la vita, comprese quelle linguistiche; rileva inoltre che questi programmi dovrebbero idealmente comprendere modelli di comportamento di sordi;
21. sottolinea che è necessario fornire agli studenti sordi, sordociechi e ipoudenti nonché ai genitori l'opportunità di apprendere la lingua dei segni nazionale o regionale del loro ambiente attraverso servizi prescolastici e scolastici(27);
22. evidenzia che la lingua dei segni dovrebbe essere inclusa nei programmi d'istruzione in modo da sensibilizzare i cittadini e promuovere un maggiore utilizzo della lingua dei segni;
23. sottolinea che è necessario adottare misure volte a riconoscere e promuovere l'identità linguistica delle comunità dei sordi(28);
24. invita gli Stati membri a incoraggiare l'apprendimento della lingua dei segni alla stessa stregua delle lingue straniere;
25. sottolinea che gli interpreti qualificati nella lingua dei segni e il personale docente competente nella lingua dei segni e in possesso delle competenze per lavorare efficacemente in contesti di istruzione bilingue inclusivi svolgono un ruolo essenziale nella formazione scolastica dei bambini e dei giovani sordi e a lungo termine consentono di ottenere risultati migliori negli studi e tassi di disoccupazione inferiori;
26. sottolinea la diffusa mancanza di libri di testo e materiali didattici bilingui in lingue e formati accessibili;
27. chiede che sia garantito il principio della libera circolazione delle persone sorde, sordocieche e ipoudenti all'interno dell'UE, in particolare per quanto riguarda Erasmus + e i programmi di mobilità correlati, facendo sì che i partecipanti non debbano farsi carico di oneri sproporzionati dovendo gestire da soli l'interpretazione;
28. accoglie con favore il progetto pilota relativo alla tessera europea di disabilità; deplora l'esclusione dell'interpretazione nella lingua dei segni nel progetto, che ostacola in modo significativo la libera circolazione dei lavoratori e degli studenti sordi, sordociechi e ipoudenti all'interno dell'UE;
Istituzioni dell'Unione europea
29. riconosce che le istituzioni dell'UE devono costituire esempi di migliori prassi per il personale, i funzionari eletti, i tirocinanti e nei confronti dei cittadini dell'UE per quanto riguarda la fornitura di soluzioni ragionevoli e l'accessibilità, compresa l'offerta di interpretazione nella lingua dei segni;
30. accoglie con favore il fatto che le istituzioni dell'UE prevedano già, su base ad hoc, l'accessibilità di manifestazioni pubbliche e riunioni di commissione; ritiene che i sottotitoli e la conversione del parlato in testo debbano essere considerati un'alternativa, ma anche una misura equa e necessaria per le persone ipoudenti che non utilizzano le lingue dei segni, e che tale principio sia applicabile anche ai dipendenti delle istituzioni europee per quanto concerne la fornitura di soluzioni ragionevoli a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
31. riconosce che le istituzioni dell'UE dispongono di un sistema atto a fornire l'interpretazione nella lingua dei segni attraverso i rispettivi servizi di interpretazione, al fine di garantire l'accessibilità; esorta le istituzioni a utilizzare tali sistemi esistenti anche nel fornire soluzioni ragionevoli per il personale e/o i funzionari eletti, con l'effetto di ridurre efficacemente al minimo l'onere amministrativo gravante sui singoli e sulle istituzioni;
32. esorta vivamente le istituzioni a garantire formalmente agli interpreti per la lingua dei segni lo stesso status degli interpreti per le lingue parlate nel fornire servizi di interpretazione per le istituzioni e/o il personale e i funzionari nominati, anche per quanto riguarda l'accesso all'assistenza tecnologica, i materiali e i documenti preparatori;
33. esorta Eurostat a garantire che le statistiche su sordi, sordociechi e ipoudenti che utilizzano la lingua dei segni siano messe a disposizione delle istituzioni dell'UE affinché queste possano definire, attuare e analizzare meglio le loro politiche in materia di disabilità e lingue;
34. esorta il servizio visitatori del Parlamento a soddisfare le esigenze di visitatori sordi, sordociechi e ipoudenti, fornendo direttamente l'accesso in una lingua dei segni nazionale o regionale e servizi di conversione del parlato in testo;
35. chiede alle istituzioni di attuare pienamente il progetto pilota dell'UE INSIGN, che dà seguito alla decisione del Parlamento del 12 dicembre 2012 sull'attuazione di un servizio e un'applicazione di interpretazione nella lingua dei segni in tempo reale e mira a migliorare la comunicazione tra i sordi e gli ipoudenti e le istituzioni dell'UE(29);
o o o
36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Brentari, D., ed. (2010) Sign Languages. Cambridge University Press.Pfau, R., Steinbach M. & Bencie W., eds. (2012) Sign Language: An International Handbook. De Gruyter.
Commento generale n. 4, comitato CRPD, CRPD/C/GC/4, consultabile all'indirizzo: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/CRPD-C-GC-4.doc