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Procedura : 2016/2978(RSP)
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B8-1228/2016

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CRE 23/11/2016 - 10.8
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P8_TA(2016)0443

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Mercoledì 23 novembre 2016 - Strasburgo
Rinnovo dell'autorizzazione della sostanza attiva bentazone
P8_TA(2016)0443B8-1228/2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva bentazone a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (D047341/00 – 2016/2978(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva bentazone a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (D047341/00),

–  visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE(1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),

–  viste le conclusioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva bentazone come antiparassitario(3),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che la sostanza attiva bentazone agisce come erbicida selettivo post-emergenza contro le malerbe a foglia larga in un'ampia varietà di colture ed è comunemente impiegato in agricoltura;

B.  considerando che la sostanza attiva bentazone ha un elevato potenziale di lisciviazione diretta nelle acque sotterranee in ragione delle sue proprietà intrinseche;

C.  considerando che dai dati dell'Agenzia dell'ambiente del Regno Unito emerge che la sostanza attiva bentazone è l'antiparassitario approvato più frequentemente rilevato nelle acque sotterranee del Regno Unito ed è presente anche nelle acque superficiali; che in tutta Europa si riscontra una situazione analoga;

D.  considerando che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva bentazone fino al 30 giugno 2017 dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata;

E.  considerando che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva bentazone a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (in appresso, il "progetto di regolamento di esecuzione") prevede, sulla base di una valutazione scientifica condotta dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l'autorizzazione del bentazone fino al 31 gennaio 2032, vale a dire per il periodo massimo consentito;

F.  considerando che, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, nel progetto di regolamento di esecuzione sono state incluse alcune condizioni e restrizioni, in particolare, l'obbligo di comunicare ulteriori informazioni di conferma;

G.  considerando che, in seguito all'esame delle osservazioni ricevute sulla relazione di valutazione del rinnovo, si è concluso che occorre chiedere ai richiedenti informazioni supplementari;

H.  considerando che, in seguito all'esame delle osservazioni ricevute sulla relazione di valutazione del rinnovo, si è concluso che l'EFSA dovrebbe avviare una consultazione di esperti in materia di tossicologia sui mammiferi, residui, destino e comportamento ambientale ed ecotossicologia e adottare una conclusione con la quale determina se la sostanza attiva bentazone è suscettibile di soddisfare i requisiti dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

I.  considerando che i richiedenti sono tenuti a presentare informazioni di conferma per i test dei livelli 2 e 3 attualmente previsti dal quadro concettuale dell'OCSE per verificare la possibilità di un meccanismo d'azione endocrino-mediato per quanto riguarda gli effetti sullo sviluppo osservati in uno studio sulla tossicità per lo sviluppo nei ratti (aumento delle perdite dell'embrione dopo l'impianto, numero ridotto di feti vivi e ritardo dello sviluppo fetale in assenza di una chiara tossicità materna, fattori da cui si desume che la classificazione tra le sostanze tossiche per la riproduzione della categoria 2 potrebbe essere appropriata);

J.  considerando che la valutazione dei rischi per i consumatori non è ancora stata ultimata, dato che le definizioni di residui proposte per la valutazione dei rischi nelle piante e per l'applicazione agli animali sono considerate provvisorie a causa delle lacune individuate nei dati;

K.  considerando che la valutazione dell'esposizione delle acque sotterranee alla sostanza madre e al metabolita N-methyl-bentazone non è stata ultimata; che mancano informazioni riguardo alla possibile esposizione delle acque sotterranee quando le dosi annuali di applicazione sono superiori a 960 g di sostanza attiva/ha (sono stati chiesti impieghi rappresentativi fino a 1 440 g di sostanza attiva);

L.  considerando che la decisione della Commissione di approvare una sostanza attiva richiedendo al tempo stesso dati che ne confermino la sicurezza (la cosiddetta procedura relativa ai dati di conferma) consentirebbe di immettere sul mercato la sostanza attiva prima che la Commissione abbia ottenuto tutti i dati necessari per suffragare tale decisione;

M.  considerando che il Mediatore europeo, nella sua decisione del 18 febbraio 2016 relativa al caso 12/2013/MDC sulle pratiche della Commissione concernenti l'autorizzazione e l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (pesticidi), ha invitato la Commissione a utilizzare la procedura relativa ai dati di conferma in maniera restrittiva e rigorosamente in linea con la legislazione applicabile, nonché a presentare, entro due anni dalla decisione del Mediatore, una relazione che indichi una sostanziale riduzione, rispetto all'approccio attuale, del numero di decisioni suffragate da informazioni di conferma;

N.  considerando che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione non mette in pratica le proposte del Mediatore europeo volte a migliorare il sistema di approvazione dei pesticidi della Commissione;

O.  considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive dovrebbe essere per un periodo non superiore a quindici anni; che tale periodo dovrebbe essere proporzionale ai possibili rischi inerenti all'impiego di queste sostanze; che il principio di precauzione che dev'essere applicato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 impone alla Commissione di garantire che non approverà sostanze attive che possano pregiudicare la salute pubblica o l'ambiente;

P.  considerando che la valutazione inter pares dell'EFSA ha proposto di classificare la sostanza attiva bentazone tra le sostanze tossiche per la riproduzione della categoria 2 conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Q.  considerando che un problema è identificato come settore critico qualora si disponga di informazioni sufficienti per effettuare una valutazione degli impieghi rappresentativi secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e come previsto dal regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, e qualora la valutazione non consenta di concludere che, per almeno uno degli impieghi rappresentativi, si può prevedere che il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva non avrà alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o sulle acque sotterranee o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente;

R.  considerando che, secondo le conclusioni dell'EFSA, sono stati identificati alcuni settori critici, in particolare il fatto che le specifiche dei materiali tecnici proposti dai due richiedenti non erano comparabili ai materiali impiegati nelle prove per ottenere i valori di riferimento tossicologici e che non è stato dimostrato che i materiali tecnici utilizzati negli studi di ecotossicità siano adeguatamente rappresentativi delle specifiche tecniche di entrambi i richiedenti;

1.  ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1107/2009;

2.  ritiene che la valutazione degli impieghi rappresentativi della sostanza attiva bentazone sia insufficiente per concludere che, per almeno uno degli impieghi rappresentativi, si può prevedere che il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva bentazone non avrà alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o sulle acque sotterranee o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente;

3.  invita la Commissione e gli Stati membri a finanziare la ricerca e l'innovazione per quanto concerne le soluzioni alternative, sostenibili ed efficienti in termini di costi per i prodotti fitosanitari, nell'ottica di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente;

4.  ritiene che, applicando la procedura relativa ai dati di conferma per l'approvazione della sostanza attiva bentazone, la Commissione ha violato le disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 e non ha osservato il principio di precauzione di cui all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.  invita la Commissione a dare priorità alla richiesta e alla valutazione di eventuali informazioni mancanti prima di prendere una decisione in merito all'approvazione;

6.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento di esecuzione e di presentare al comitato un nuovo progetto;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) EFSA Journal 2015; 13(4):4077.

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