Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (rifusione) (COM(2014)0167 – C7-0112/2014 – 2014/0091(COD))
(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0167),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, gli articoli 53 e 62, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0112/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato presentato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Seconda Camera dei Paesi Bassi, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 2014(1),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(2),
– vista la lettera in data 4 settembre 2014 della commissione giuridica alla commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0011/2016),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2016 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione)