Indice 
Testi approvati
Mercoledì 11 maggio 2016 - Strasburgo
Esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci ***I
 Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) ***II
 Ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni e collocamento alla pari ***II
 Accelerazione dell'attuazione della politica di coesione

Esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci ***I
PDF 238kWORD 62k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci (COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD))
P8_TA(2016)0214A8-0064/2016

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0648),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0403/2015),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 3 marzo 2016(1),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016(2),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 marzo 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti l'articolo 59 e l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0064/2016),

1.  adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci

P8_TC1-COD(2015)0295


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/1014.)

(1) GU C 130 del 13.4.2016, pag. 1.
(2) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) ***II
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Risoluzione
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))
P8_TA(2016)0215A8-0164/2016

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (14957/2/2015 – C8-0130/2016),

–  vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0173,

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 76 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0164/2016),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

3.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

4.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Consiglio e del Parlamento europeo sull'articolo 44

La creazione di un alto livello armonizzato di protezione dei dati con riferimento alle attività giudiziarie e di polizia nell'Unione è di cruciale importanza per assicurare il rispetto e la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione. Viste le responsabilità condivise dell'Unione e degli Stati membri nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, è essenziale che vi sia una stretta ed efficace cooperazione tra le autorità di controllo a livello nazionale e dell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che, in seguito all'adozione della proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati e della direttiva sulla protezione dei dati per il trattamento dei dati nel settore della polizia e della giustizia, ivi incluso il nuovo comitato europeo per la protezione dei dati di prossima istituzione, e alla luce dell'annunciata revisione del regolamento (CE) n. 45/2001, i diversi meccanismi di cooperazione tra il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali in questo campo, compreso il consiglio di cooperazione istituito dal presente regolamento, debbano in futuro essere riorganizzati in modo da garantire efficacia e coerenza ed evitare inutili duplicazioni, fatto salvo il diritto di iniziativa della Commissione.

(1) Testi approvati del 25.2.2014, P7_TA(2014)0121.


Ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni e collocamento alla pari ***II
PDF 243kWORD 62k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD))
P8_TA(2016)0216A8-0166/2016

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (14958/2/2015 – C8-0131/2016),

–  visto il parere motivato inviato dal Parlamento greco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2013(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 28 novembre 2013(2),

–  vista la sua posizione in prima lettura(3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0151),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 76 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0166/2016),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

4.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione sui motivi di rifiuto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f)

Il Parlamento europeo e la Commissione interpretano l'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), della presente direttiva come disposizione che consente agli Stati membri di respingere una domanda solo in base a un esame caso per caso e tenendo conto delle circostanze specifiche del cittadino di paese terzo e del principio di proporzionalità, nonché sulla base di prove o motivi gravi e oggettivi. La Commissione intende garantire che gli Stati membri attuino tale disposizione secondo questa interpretazione nel recepire la direttiva e informerà il Parlamento e il Consiglio in proposito, nel quadro dei suoi obblighi di cui all'articolo 39.

Il Parlamento europeo e la Commissione ritengono che l'inclusione di questa disposizione nella direttiva non costituisca un precedente per futuri strumenti giuridici in materia di migrazione regolare.

(1) GU C 341 del 21.11.2013, pag. 50.
(2) GU C 114 del 15.4.2014, pag. 42.
(3) Testi approvati del 25.2.2014, P7_TA(2014)0122.


Accelerazione dell'attuazione della politica di coesione
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2016 sull'accelerazione dell'attuazione della politica di coesione (2016/2550(RSP))
P8_TA(2016)0217B8-0562/2016

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 4 e 162, gli articoli da 174 a 178 e l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio(1) (di seguito "il regolamento recante disposizioni comuni" – RDC),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2),

–  vista la sesta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, dal titolo "Investimenti per l'occupazione e la crescita: promuovere lo sviluppo e il buon governo nelle città e nelle regioni dell'UE", del 23 luglio 2014,

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2015 dal titolo "Investire nella crescita e nell'occupazione – ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei" (COM(2015)0639),

–  vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla preparazione degli Stati membri dell'Unione europea a un avvio efficace e tempestivo del nuovo periodo di programmazione della politica di coesione(3),

–  vista la comunicazione della Commissione del 22 febbraio 2016 dal titolo "Piano degli investimenti per l'Europa: nuovi orientamenti sull'uso complementare dei Fondi strutturali e di investimento europei e del FEIS",

–  vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sui ritardi nell'avvio della politica di coesione per il periodo 2014-2020(4),

–  vista la sua risoluzione del 28 ottobre 2015 sulla politica di coesione e la revisione della strategia Europa 2020(5),

–  vista la sua risoluzione del 26 novembre 2015 sul tema "Verso la semplificazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e il suo orientamento ai risultati"(6),

–  vista l'interrogazione alla Commissione sull'accelerazione dell'attuazione della politica di coesione (O-000070/2016 – B8-0364/2016),

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che, con un bilancio di oltre 350 miliardi di EUR fino al 2020, la politica di coesione rappresenta lo strumento attraverso cui l'Unione si avvicina ai propri cittadini, nonché la principale politica di investimento e di sviluppo dell'Unione per tutte le sue regioni; che in alcuni Stati membri essa costituisce la principale fonte di investimenti pubblici;

B.  considerando che gli obiettivi della strategia Europa 2020 possono essere realizzati attraverso un'interazione coerente tra le politiche per la crescita e lo sviluppo e, laddove necessario, le riforme strutturali, nonché tramite l'attivo coinvolgimento delle regioni e delle città in sede di attuazione di tali obiettivi; che la politica di coesione svolge un ruolo fondamentale in tale contesto;

C.  considerando che i regolamenti 2014-2020 hanno introdotto diverse riforme chiave nella politica di coesione, quali la concentrazione tematica – che consente la flessibilità necessaria per tenere maggiormente conto delle esigenze locali – un più forte orientamento ai risultati, un migliore coordinamento con la politica economica e sociale, un miglioramento dei legami tra le priorità dell'UE e le esigenze regionali, nonché un utilizzo più coordinato dei fondi SIE attraverso il quadro strategico comune;

D.  considerando che gli investimenti della politica di coesione dovrebbero essere coordinati e armonizzati con altre politiche dell'UE, quali il mercato unico digitale, l'Unione dell'energia, la politica sociale, le strategie macroregionali, l'agenda urbana, la ricerca e l'innovazione e la politica dei trasporti, al fine di contribuire meglio al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;

E.  considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, dell'RDC, la Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo di un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo;

F.  considerando che sono trascorsi due anni dall'avvio del nuovo periodo di programmazione e che l'attuazione della politica di coesione ha subito ritardi; che i programmi operativi sono stati in gran parte approvati alla fine del 2014 e nel 2015, e numerose condizionalità ex ante non sono ancora state soddisfatte;

G.  considerando che, a norma dell'articolo 53 dell'RDC, dal 2016 la Commissione trasmetterà ogni anno al Parlamento una relazione di sintesi inerente ai programmi dei fondi SIE, basata sulle relazioni di attuazione annuali degli Stati membri presentate a norma dell'articolo 50, e che nel 2017 e 2019 essa redigerà una relazione strategica che sintetizza le relazioni sullo stato dei lavori degli Stati membri;

1.  invita la Commissione a valutare lo stato di avanzamento dell'attuazione dei fondi SIE per il periodo 2014-2020 e a elaborare un'analisi dettagliata sui rischi di disimpegno, indicante gli importi per ciascuno Stato membro, nonché un'analisi delle previsioni di pagamento presentate dagli Stati membri, il più rapidamente possibile dopo i termini del 31 gennaio e 31 luglio stabiliti nell'RDC; chiede inoltre alla Commissione di indicare le misure previste al fine di evitare il più possibile il disimpegno dei fondi SIE;

2.  invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare appieno il potenziale dei fondi SIE, in conformità con la strategia Europa 2020, nell'ottica di rafforzare la coesione sociale ed economica e ridurre le disparità territoriali, permettendo a tutte le regioni di diventare più competitive e di facilitare gli investimenti, anche privati;

3.  osserva che, guardando al periodo di programmazione 2007-2013, i principali ostacoli e problemi sorti in sede di attuazione della politica di coesione in diversi Stati membri e regioni erano dovuti all'insufficienza delle informazioni a disposizione dei potenziali beneficiari, il che ha avuto come conseguenza la mancanza di progetti idonei e la lentezza dell'approvazione dei principali progetti, a cui si aggiungono l'assenza di strutture amministrative responsabili della gestione degli investimenti nei progetti principali, lunghe e complesse procedure di aggiudicazione, norme complesse sugli aiuti di Stato, procedure complicate per il rilascio dei permessi, rapporti patrimoniali irrisolti, l'eccessiva lunghezza della procedura di autorizzazione e la difficoltà nell'accesso ai finanziamenti; riconosce inoltre le difficoltà talvolta incontrate dagli Stati membri e dalle autorità locali per quanto riguarda il rispetto dei requisiti relativi all'attuazione interna ed esterna del patto di stabilità e crescita; invita la Commissione a fornire per il periodo di programmazione 2014-2020, da un lato, informazioni sugli ostacoli che gli Stati membri incontrano nell'attuazione della politica di coesione e, dall'altro, una valutazione dell'impatto derivante dall'adempimento delle condizionalità ex ante sull'effettiva attuazione della politica;

4.  accoglie con favore l'istituzione della task force per una migliore attuazione dei programmi del periodo 2007-2013 in otto Stati membri e invita la Commissione a informare il Parlamento in merito ai risultati ottenuti; chiede alla Commissione di continuare, attraverso la task force, a sostenere e ad accelerare l'attuazione dei programmi del periodo 2014-2020 in tutti gli Stati membri, e di presentare al Parlamento un piano d'azione sulle attività della task force stessa; invita la Commissione a includere appieno i fondi SIE nella strategia "Legiferare meglio" dell'UE;

5.  sottolinea che la capacità amministrativa a livello sia nazionale, sia regionale e locale è un presupposto fondamentale per il conseguimento di risultati tempestivi e positivi della politica di coesione; evidenzia, al riguardo, che la mancanza di progetti ammissibili è spesso associata alla carenza di risorse, necessarie alle autorità locali e regionali per la preparazione della documentazione di progetto; chiede pertanto alla Commissione di sostenere il rafforzamento della capacità amministrativa per le fasi di attuazione e valutazione della politica, e di riferire al Parlamento in merito alle azioni che sono previste al riguardo; incoraggia inoltre le autorità di gestione ad applicare in modo completo ed effettivo le disposizioni dell'obiettivo tematico 11, ossia il rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate, e gli orientamenti messi a disposizione dalla Commissione;

6.  sottolinea, tenendo presente che il buon governo può contribuire a migliorare la capacità di assorbimento, la necessità di incoraggiare riforme strutturali pertinenti, in linea con gli obiettivi di coesione territoriale e di crescita e occupazione sostenibili, nonché politiche a favore degli investimenti e la lotta alle frodi; attende con interesse le conclusioni della relazione della Commissione sulle "regioni in declino" e maggiori precisioni su come dette conclusioni potrebbero essere utilizzate per far fronte alle sfide di lunga data che incidono sulla tempestiva attuazione e sull'assorbimento dei fondi SIE; invita la Commissione a chiarire anche il concetto di programmazione di bilancio basata sui risultati, nell'ottica di aumentare l'efficienza della spesa;

7.  accoglie con favore l'istituzione, da parte della Commissione, di un gruppo ad alto livello di esperti indipendenti sul controllo della semplificazione per i beneficiari dei fondi SIE; sottolinea che la semplificazione è tra le condizioni preliminari per rendere più rapido il processo di attuazione; esorta pertanto la Commissione ad accelerare le attività legate all'introduzione di procedure semplificate anche nel corso dell'attuale periodo di programmazione, nonché a mantenere un elevato livello di trasparenza nella politica di coesione; ritiene, in tale contesto, che le raccomandazioni formulate dal gruppo ad alto livello debbano essere prese in considerazione senza indugio;

8.  invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare e utilizzare pienamente la flessibilità prevista dal patto di stabilità e crescita, tenendo presente che in molti Stati membri la crisi economica ha provocato problemi di liquidità e una mancanza di disponibilità di fondi statali per investimenti pubblici e che le risorse della politica di coesione stanno diventando la principale fonte di investimento pubblico; chiede inoltre alle Commissione di tenere un dialogo permanente con gli Stati membri che hanno chiesto l'applicazione dell'attuale clausola sugli investimenti, nell'ottica di rendere massima la flessibilità in relazione agli investimenti per la crescita e l'occupazione; invita altresì la Commissione a incoraggiare la partecipazione della BEI attraverso un migliore sostegno tecnico e finanziario all'elaborazione e all'attuazione dei progetti per gli Stati membri che lo richiedano; ritiene che gli strumenti finanziari, se applicati in modo efficace sulla base di un'adeguata valutazione ex ante e in combinazione strategica con le sovvenzioni, possano aumentare in misura significativa l'impatto dei finanziamenti, contribuendo così a ovviare agli effetti negativi delle contrazioni dei bilanci pubblici e a mettere a punto progetti generatori di entrate; sottolinea che norme chiare, coerenti e mirate in materia di strumenti finanziari, volte a contribuire a semplificare la procedura di elaborazione e attuazione per i gestori e i destinatari dei fondi, che riconoscano i diversi livelli di sviluppo dei mercati finanziari negli Stati membri, possono servire a conseguire tale obiettivo; reputa che, onde favorire tale processo, sarebbe opportuno condensare tutta la normativa pertinente in materia di strumenti finanziari in un unico documento facilmente accessibile e comprensibile ed evitare un'ulteriore revisione superflua dei relativi orientamenti nel corso dei periodi di finanziamento, a meno che ciò non sia richiesto per legge;

9.  riconosce la natura complementare degli investimenti a titolo del FEIS per la politica di coesione e prende atto della comunicazione della Commissione del 22 febbraio 2016 dal titolo "Un piano di investimenti per l'Europa: nuovi orientamenti sull'uso complementare dei Fondi strutturali e di investimento europei e del FEIS"; invita la Commissione e le autorità locali e regionali a valutare opportunamente la possibilità di combinare i finanziamenti a titolo dei fondi SIE e del FEIS, dal momento che, sebbene i due strumenti siano di diversa natura, possono essere complementari tra di loro, il che rafforza l'effetto leva degli investimenti;

10.  è preoccupato per i ritardi registrati dagli Stati membri nella designazione dei programmi e delle autorità di certificazione, che rendono a loro volta più lenta la presentazione delle domande di pagamento da parte degli Stati membri, impedendo così un'attuazione agevole dei programmi;

11.  ritiene che un accentramento eccessivo e la mancanza di fiducia possano altresì contribuire a ritardare l'attuazione dei fondi SIE, dato che alcuni Stati membri e autorità di gestione sono meno propensi ad affidare maggiori responsabilità nella gestione dei fondi UE alle autorità locali e regionali, anche attraverso nuovi strumenti di sviluppo quali gli investimenti territoriali integrati (ITI) e lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD); invita la Commissione, pur prendendo atto del ruolo svolto dal quadro normativo dell'UE nel promuovere tale atteggiamento, a contribuire a facilitare ulteriormente lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri e le regioni sugli esempi positivi di sottodelega;

12.  sottolinea l'importanza del rispetto dei termini di pagamento ai fini di una corretta ed efficace attuazione della politica di coesione e della sua credibilità; invita pertanto la Commissione a informare il Parlamento in merito alle misure previste per garantire la piena attuazione del piano di pagamenti nell'ambito del bilancio 2016 nonché per i prossimi anni;

13.  sottolinea che, al momento, la valutazione dell' (accelerazione dell') attuazione della politica di coesione potrebbe fornire alla Commissione alcuni dati importanti in vista del dibattito sulla futura politica di coesione post-2020; chiede alla Commissione di definire i punti di riferimento principali e di avviare quanto prima un dialogo con il Parlamento, gli Stati membri e gli altri soggetti interessati sul futuro dei fondi SIE post-2020, al fine di accrescere il loro utilizzo mirato e la loro tempestiva attuazione;

14.  sottolinea l'importanza dell'adempimento, da parte degli Stati membri, delle condizionalità ex-ante entro la fine del 2016, onde garantire un'attuazione agevole dei programmi ed evitare l'eventuale sospensione dei pagamenti intermedi; sollecita la Commissione a elaborare orientamenti generali in materia di appalti pubblici e misure preventive atte ad evitare errori e irregolarità nelle procedure di appalto, nonché a pubblicare procedure di appalto standard per i beneficiari, al fine di evitare correzioni finanziarie e la possibile soppressione dei contributi dell'UE;

15.  invita la Commissione, gli Stati membri e tutti i soggetti interessati a coordinare in modo più efficace e avviare iniziative di politica di comunicazione, onde sensibilizzare l'opinione pubblica sull'attuazione della politica di coesione e accrescerne la visibilità, affinché i cittadini possano comprendere al meglio i risultati e l'impatto della suddetta politica;

16.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Comitato delle regioni, agli Stati membri e ai loro parlamenti nazionali e regionali.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) Testi approvati, P7_TA(2014)0015.
(4) Testi approvati, P8_TA(2014)0068.
(5) Testi approvati, P8_TA(2015)0384.
(6) Testi approvati, P8_TA(2015)0419.

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