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Testi approvati
Giovedì 9 giugno 2016 - Strasburgo
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato
 Cambogia
 Tagikistan: situazione dei prigionieri di coscienza
 Vietnam
 Promuovere la libera circolazione semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici ***II
 Trasferimento al Tribunale della competenza a decidere in primo grado in materia di funzione pubblica dell'UE ***I
 Un regolamento per un'amministrazione dell'Unione europea aperta, efficace e indipendente
 Competitività dell'industria ferroviaria europea

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato
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Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 17 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato (C(2016)02859 – 2016/2735(DEA))
P8_TA(2016)0273B8-0691/2016

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2016)02859),

–  vista la lettera in data 18 maggio 2016 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  vista la lettera in data 31 maggio 2016 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione(1) ("regolamentazione sugli abusi di mercato"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 9, terzo comma,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza l'8 giugno 2016,

A.  considerando che l'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento sugli abusi di mercato prevede che alcune delle sue disposizioni, incluso l'articolo 11, paragrafi da 1 a 8, si applichino dal 3 luglio 2016 e, di conseguenza, l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato prevede altresì che esso si applichi a decorrere dalla stessa data;

B.  che l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento sugli abusi di mercato conferisce all'ESMA il potere di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) intesi a stabilire debiti dispositivi, procedure e requisiti in materia di tenuta della documentazione per conformarsi ai requisiti di cui ai paragrafi 4, 5, 6 e 8 di tale articolo; considerando che l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento sugli abusi di mercato conferisce alla Commissione il potere di adottare tali RTS ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio(2) ("regolamento ESMA");

C.  considerando che il 17 maggio 2016 la Commissione ha adottato il regolamento delegato al fine di dare seguito a tale delega di potere; che il regolamento delegato contiene informazioni importanti sulle procedure che i partecipanti al mercato sono tenuti a seguire nell'effettuare sondaggi di mercato;

D.  considerando che tale regolamento delegato può entrare in vigore alla fine del periodo di esame da parte del Parlamento e del Consiglio solo se né l'una né l'altra Istituzione hanno sollevato obiezioni o se, prima della scadenza di tale periodo, sia il Parlamento sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni;

E.  considerando che il periodo di controllo previsto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento ESMA consiste in tre mesi dalla data di notifica dell'RTS, a meno che l'RTS adottato dalla Commissione non coincida con il progetto di RTS adottato dall'ESMA, nel qual caso il periodo di controllo sarebbe di un mese;

F.  considerando che sono state introdotte alcune modifiche al progetto di RTS adottato dall'ESMA, tra cui l'aggiunta di due nuovi considerando nonché alcune modifiche all'articolo 3 e all'articolo 6, paragrafo 3, ed alla disposizione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione; che, alla luce di tali modifiche, il regolamento delegato non può essere considerato uguale al progetto di RTS adottato dall'ESMA, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento ESMA; che pertanto si applica il termine di tre mesi per presentare un'opposizione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento ESMA, e che quindi tale periodo scade il 17 agosto 2016;

G.  considerando che, ai fini di un'attuazione agevole e tempestiva del quadro normativo sugli abusi di mercato entro il 3 luglio 2016, è necessario che i partecipanti al mercato e le autorità competenti adottino le misure necessarie e pongano in atto i sistemi adeguati quanto prima e in ogni caso entro il 3 luglio 2016, e che avvenga in linea con il regolamento delegato;

H.  considerando che il regolamento delegato dovrebbe quindi entrare in vigore entro e non oltre il 3 luglio 2016, prima dello scadere del periodo di controllo il 17 agosto 2016;

I.  considerando che le disposizioni del regolamento delegato sono sostanzialmente coerenti con gli obiettivi del Parlamento, quali espressi nel regolamento sugli abusi di mercato e durante i successivi dialoghi informali, nel quadro dei lavori preparatori per l'adozione del regolamento delegato, ed in particolare con l'intenzione del Parlamento di fornire alle autorità competenti la documentazione completa relativa alle informazioni raccolte nel corso di un sondaggio di mercato;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


Cambogia
PDF 172kWORD 74k
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 sulla Cambogia (2016/2753(RSP))
P8_TA(2016)0274RC-B8-0753/2016

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cambogia, in particolare quella del 26 novembre 2015 sulla situazione politica in Cambogia(1), quella del 9 luglio 2015 sui progetti di legge della Cambogia sulle ONG e i sindacati(2) e quella del 16 gennaio 2014 sulla situazione dei difensori dei diritti umani e degli attivisti dell'opposizione in Cambogia e Laos(3),

–  vista la dichiarazione rilasciata localmente dall'UE il 30 maggio 2016 sulla situazione politica in Cambogia,

–  vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Cambogia, presentata il 20 agosto 2015,

–  vista la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sulla Cambogia, adottata il 2 ottobre 2015,

–  viste le osservazioni conclusive della commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 27 aprile 2015, sulla seconda relazione periodica della Cambogia,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

–  visti gli orientamenti dell'UE del 2008 sui difensori dei diritti umani,

–  visto l'accordo di cooperazione concluso nel 1997 tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia,

–  vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 marzo 1999 sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti,

–  vista la dichiarazione rilasciata il 1° aprile 2016 dal relatore speciale delle Nazioni Unite che esorta la Cambogia a rafforzare la protezione delle donne e dei diritti delle popolazioni autoctone,

–  vista la dichiarazione congiunta rilasciata il 2 maggio 2016 dalle organizzazioni della società civile, che condanna le accuse nei confronti dei difensori dei diritti umani,

–  vista la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla libertà di associazione e la tutela del diritto di associazione sindacale,

–  vista la costituzione cambogiana, in particolare l'articolo 41, che sancisce i diritti e le libertà di espressione e di associazione, l'articolo 35, concernente il diritto alla partecipazione politica, e l'articolo 80, riguardante l'immunità parlamentare,

–  visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che negli ultimi mesi vi è stato un aumento costante del numero di arresti di membri dell'opposizione politica, di attivisti per i diritti umani e di rappresentanti della società civile;

B.  considerando che il primo ministro Hun Sen è in carica da più di trent'anni; che Sam Rainsy, presidente del principale partito di opposizione, il Partito di salvezza nazionale della Cambogia (CNRP), resta in esilio autoimposto, indotto da precedenti procedimenti giudiziari a suo carico basati su false accuse di matrice politica; che Kem Sokha, presidente facente funzioni del CNRP, è sotto inchiesta; che il 22 aprile 2016 un magistrato di Phnom Penh ha comunicato che Sam Rainsy sarebbe stato giudicato in contumacia in merito a ulteriori accuse di matrice politica a partire dal 28 luglio 2016;

C.  considerando che il 20 novembre 2015 Sam Rainsy è stato citato a comparire in tribunale per essere interrogato in merito a un post pubblicato sulla sua pagina pubblica di Facebook da un senatore dell'opposizione, Hong Sok Hour, che è in stato di arresto da agosto 2015 con l'accusa di falsificazione e istigazione dopo aver postato sulla pagina Facebook di Sam Rainsy un video contenente un documento presumibilmente falso in relazione al trattato sulle frontiere concluso nel 1979 con il Vietnam;

D.  considerando che il 3 maggio 2016 il tribunale municipale di Phnom Penh ha citato in giudizio Kem Sokha accusandolo del reato di diffamazione, insieme ai deputati Pin Ratana e Tok Vanchan, nonostante godano dell'immunità;

E.  considerando che il 12 maggio 2016 anche il noto analista politico Ou Virak è stato convenuto in giudizio con l'accusa di diffamazione, dopo aver espresso il suo parere sul caso di Kem Sokha;

F.  considerando che il 2 maggio 2016 sono state avanzate accuse di matrice politica nei confronti di Ny Sokha, Nay Vanda e Yi Soksan, tre sostenitori esperti dei diritti umani appartenenti all'associazione cambogiana per i diritti umani e lo sviluppo (ADHOC), come pure nei confronti di Ny Chakrya, ex membro di ADHOC e vicesegretario generale della commissione elettorale nazionale, e di Soen Sally, funzionario dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (UN OHCHR), i quali potrebbero essere condannati a scontare fino a dieci anni di carcere;

G.  considerando che Um Sam An, membro dell'opposizione in seno all'assemblea nazionale, è stato privato della sua immunità parlamentare e arrestato l'11 aprile 2016 sulla base di false accuse di "istigazione a disseminare il caos nella società" riguardo alle sue opinioni non violente sulle relazioni tra la Cambogia e il Vietnam, e che successivamente è stato trattenuto dalla polizia antiterrorismo, citato in giudizio e mantenuto in custodia sulla base delle suddette accuse;

H.  considerando che il 26 aprile 2016 il tribunale di Phnom Penh ha convenuto in giudizio Rong Chhun, ex leader sindacale e attuale membro della commissione elettorale nazionale, sulla base di false accuse di matrice politica per istigazione alla violenza a seguito della repressione, da parte delle forze di sicurezza del governo, degli scioperi dei lavoratori in atto tra la fine del dicembre 2013 e l'inizio del gennaio 2014; che sono previste due importanti chiamate alle urne (le elezioni comunali del 2017 e le elezioni parlamentari del 2018) e che esercitare pressione sulla commissione elettorale nazionale costituisce un metodo impiegato dal governo per influenzare dette elezioni;

I.  considerando che il 9 maggio 2016 otto persone che manifestavano pacificamente contro l'arresto dei membri di ADHOC, compresi Ee Sarom, direttore dell'ONG Sahmakun Teang Tnaut, Thav Khimsan, vicedirettore dell'ONG LICADHO, nonché un consulente tedesco e un consulente svedese di LICADHO, sono state arrestate e rilasciate poco dopo; che il 16 maggio 2016 è avvenuto lo stesso con cinque manifestanti pacifici;

J.  considerando che l'UE è il principale partner della Cambogia in termini di assistenza allo sviluppo e che il nuovo stanziamento per il periodo 2014-2020 è pari a 410 milioni di EUR; che l'UE sostiene un ampio ventaglio di iniziative per i diritti umani intraprese dalle ONG della Cambogia e da altre organizzazioni della società civile; che la Cambogia è estremamente dipendente dagli aiuti allo sviluppo;

K.  considerando che il 26 ottobre 2015 a Phnom Penh un gruppo di manifestanti filogovernativi ha brutalmente aggredito Nhay Chamrouen e Kong Sakphea, due deputati di opposizione appartenenti al Partito di salvezza nazionale della Cambogia, e ha messo a rischio la sicurezza della residenza privata del primo vicepresidente dell'assemblea nazionale; che, stando a quando riportato, la polizia e altre forze di sicurezza dello Stato hanno assistito inerti alle aggressioni; che sono stati eseguiti alcuni arresti in relazione a dette aggressioni, ma che le ONG dei diritti umani in Cambogia hanno espresso il timore che i veri assalitori siano ancora in libertà;

L.  considerando che, malgrado le diffuse critiche da parte della società civile e della comunità internazionale, la promulgazione della legge sulle associazioni e le ONG ha conferito alle autorità statali il potere arbitrario di imporre la chiusura e bloccare la creazione di organizzazioni di difesa dei diritti umani e che tale legge ha già iniziato a scoraggiare le attività di difesa dei diritti umani in Cambogia e a ostacolare l'azione della società civile;

M.  considerando che, sin dall'approvazione della legge sulle associazioni e le ONG nel 2015, le autorità si rifiutano di autorizzare grandi eventi pubblici di sostegno coordinati da ONG e che negli ultimi mesi lo svolgimento di tutti gli eventi tenutisi in occasione della Giornata mondiale dell'habitat, della Giornata internazionale dei diritti umani, della Giornata internazionale della donna e della Giornata internazionale del lavoro è stato ostacolato in varia misura dalle forze di polizia, così come accaduto durante altre manifestazioni;

N.  considerando che il 12 aprile 2016 il senato cambogiano ha adottato la legge sui sindacati, che impone nuove restrizioni sul diritto di associazione dei lavoratori e conferisce alle autorità governative nuovi poteri arbitrari atti a reprimere l'esercizio di tale diritto da parte dei sindacati;

1.  esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione degli oppositori politici e degli attivisti per i diritti umani in Cambogia e condanna tutti gli atti di violenza, le accuse di matrice politica, la detenzione arbitraria, gli interrogatori, le sentenze e le condanne ai loro danni;

2.  deplora l'escalation delle accuse a sfondo politico e delle vessazioni giudiziarie a danno di difensori e attivisti dei diritti umani, e in particolare le accuse, le sentenze e le condanne di matrice politica nei confronti del legittimo lavoro di attivisti, contestatori politici e difensori dei diritti umani in Cambogia;

3.  esorta le autorità cambogiane a revocare il mandato di arresto e a ritirare ogni accusa nei confronti del leader dell'opposizione Sam Rainsy e dei membri dell'assemblea nazionale e del senato appartenenti al Partito di salvezza nazionale della Cambogia, compreso il senatore Hong Sok Hour; chiede che siano immediatamente rilasciati i cinque difensori dei diritti umani che si trovano ancora in custodia cautelare, ossia Ny Sokha, Nay Vanda, Yi Soksan, Lim Mony e Ny Chakra, che tali politici, attivisti e difensori dei diritti umani possano agire liberamente senza timore di essere arrestati o perseguitati e che sia posta fine all'utilizzo politico dei tribunali per perseguire individui sulla base di accuse infondate e di matrice politica; invita l'assemblea nazionale a reintegrare immediatamente nelle loro funzioni Sam Rainsy, Um Sam An e Hong Sok e a ripristinare la loro immunità parlamentare;

4.  sollecita le autorità cambogiane a ritirare tutte le accuse a sfondo politico e a interrompere tutti gli altri procedimenti penali a carico dell'organizzazione ADHOC e di altri difensori dei diritti umani cambogiani, nonché a cessare ogni minaccia di applicazione delle disposizioni repressive previste dalla legge sulle associazioni e le ONG congiuntamente a ogni altro tentativo di intimidazione e vessazione nei confronti di difensori dei diritti umani e organizzazioni nazionali e internazionali attive in questo campo, come pure a rilasciare immediatamente e senza condizioni tutte le persone incarcerate sulla base di accuse infondate e di matrice politica;

5.  sollecita il governo della Cambogia a riconoscere il ruolo legittimo e utile svolto dalla società civile, dai sindacati e dall'opposizione politica nel contribuire allo sviluppo economico e politico generale del paese;

6.  incoraggia il governo a operare a favore del rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto e a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, il che comprende il pieno rispetto delle disposizioni costituzionali concernenti il pluralismo e la libertà di associazione ed espressione;

7.  ricorda che l'assenza di minacce nell'ambito del dialogo democratico è essenziale per la stabilità politica, la democrazia e una società pacifica in Cambogia ed esorta il governo ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutti i rappresentanti eletti democraticamente nel paese, a prescindere dall'affiliazione politica;

8.  accoglie con favore la riforma della commissione elettorale nazionale attraverso una modifica della costituzione a seguito dell'accordo sulle riforme elettorali del luglio 2014 tra il Partito popolare cambogiano (CPP) e il Partito di salvezza nazionale; mette in evidenza il fatto che la commissione elettorale nazionale è attualmente composta da quattro rappresentanti del Partito popolare, quattro rappresentanti del Partito di salvezza nazionale e un rappresentante della società civile;

9.  invita il governo a garantire indagini esaustive e imparziali, con la partecipazione delle Nazioni Unite, che portino ad assicurare alla giustizia tutti i responsabili delle brutali aggressioni perpetrate di recente dalle forze armate contro i due membri dell'assemblea nazionale appartenenti al Partito di salvezza nazionale, e condannino l'uso eccessivo della forza da parte dell'esercito e della polizia per reprimere manifestazioni, scioperi e tensioni sociali;

10.  invita le autorità cambogiane a ritirare tutte le accuse contro Rong Chhun, ex leader sindacale e membro della commissione elettorale nazionale;

11.  invita gli Stati membri, il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione a definire per le prossime elezioni in Cambogia parametri di riferimento chiari e coerenti con il diritto internazionale in materia di libertà di espressione, di associazione e di riunione, e a comunicarli pubblicamente alle autorità cambogiane e all'opposizione; invita il SEAE a subordinare l'importo del contributo finanziario dell'UE al miglioramento della situazione dei diritti umani nel paese;

12.  esprime preoccupazione riguardo alla nuova legge sui sindacati; sollecita il governo ad abrogare la legge sui sindacati, la legge sulle associazioni e le ONG e leggi simili, che limitano le libertà fondamentali e minacciano l'esercizio dei diritti umani; sollecita il governo a garantire che tutta la legislazione pertinente ai diritti umani sia conforme con la costituzione della Cambogia e le norme internazionali;

13.  sollecita il governo cambogiano a porre fine a tutti gli sgomberi forzati e all'appropriazione di terreni e a garantire che eventuali sgomberi siano condotti in piena conformità con le norme internazionali;

14.  sottolinea l'importanza di una missione di osservazione elettorale dell'UE e il suo contributo a elezioni eque e libere; invita la commissione elettorale nazionale e le autorità governative competenti a garantire che tutti gli aventi diritto di voto, compresi i lavoratori migranti e i detenuti, abbiano accesso alle opportunità di registrazione e dispongano di tempo per usufruirne;

15.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e all'assemblea nazionale della Cambogia.

(1) Testi approvati, P8_TA(2015)0413.
(2) Testi approvati, P8_TA(2015)0277.
(3) Testi approvati, P7_TA(2014)0044.


Tagikistan: situazione dei prigionieri di coscienza
PDF 175kWORD 75k
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 sul Tagikistan: la situazione dei prigionieri di coscienza (2016/2754(RSP))
P8_TA(2016)0275RC-B8-0755/2016

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 7, 8 e 9 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  vista la sua risoluzione del 17 settembre 2009 sulla conclusione di un accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra(1),

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sullo stato di attuazione della strategia dell'UE per l'Asia centrale(2),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 22 giugno 2015 sulla strategia dell'UE per l'Asia centrale,

–  vista la sua risoluzione del 13 aprile 2016 sull'attuazione e la revisione della strategia UE-Asia centrale(3),

–  vista la dichiarazione dell'UE del 18 febbraio 2016, destinata all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, sui procedimenti penali in atto nel Tagikistan nei confronti del Partito della rinascita islamica del Tagikistan (IRPT),

–  viste le conclusioni della visita effettuata in Tagikistan dal rappresentante speciale dell'UE per l'Asia centrale, del 18 settembre 2015,

–  vista la dichiarazione rilasciata il 3 giugno 2016 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulle sentenze di ergastolo pronunciate dalla Corte suprema del Tagikistan nei confronti dei vicesegretari dell'IRPT,

–  viste le osservazioni preliminari formulate dal relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto alla libertà di opinione e di espressione il 9 marzo 2016, al termine della sua visita in Tagikistan,

–  viste le raccomandazioni formulate nell'ambito dell'esame periodico universale nei confronti del Tagikistan in occasione della 25a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, svoltasi il 6 maggio 2016,

–  visti i dialoghi annuali UE-Tagikistan in materia di diritti umani,

–  visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, che garantisce la libertà di espressione, la libertà di riunione, il diritto al rispetto della vita personale, privata e familiare delle persone e il diritto all'uguaglianza, e che vieta la discriminazione nel godimento di tali diritti,

–  vista la conferenza regionale sulla prevenzione della tortura, svoltasi dal 27 al 29 maggio 2014, e la conferenza regionale sul ruolo della società nella prevenzione della tortura, svoltasi dal 31 maggio al 2 giugno 2016,

–  visto il piano d'azione del Tagikistan dell'agosto 2013 per l'attuazione delle raccomandazioni formulate dal comitato contro la tortura,

–  visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che il 17 settembre 2009 il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere conforme sulla conclusione di un accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra la Comunità europea e la Repubblica del Tagikistan; che l'APC, firmato nel 2004, è entrato in vigore il 1º gennaio 2010; che, in particolare, l'articolo 2 afferma che "il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali [...] è alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo";

B.  considerando che, a partire dal 1992, la cooperazione UE-Tagikistan è stata ampliata fino a includere un ampio ventaglio di settori, tra cui i diritti umani e la democrazia, che costituiscono il fondamento stesso di qualsiasi partenariato;

C.  considerando che l'UE ha un interesse vitale a intensificare la cooperazione politica, economica e in materia di sicurezza, come pure lo sviluppo sostenibile e la cooperazione a favore della pace, con l'Asia centrale mediante una relazione UE-Tagikistan forte e aperta fondata sullo Stato di diritto, sulla democrazia e sui diritti umani;

D.  considerando che Abubakr Azizkhodzhaev, noto uomo d'affari dalle opinioni critiche nei confronti del governo, è detenuto dal febbraio 2016 dopo aver sollevato alcuni problemi di rilievo riguardanti la corruzione nelle pratiche commerciali; che egli è stato accusato, a norma dell'articolo 189 del codice penale del Tagikistan, di istigazione all'odio nazionale, razziale, regionale o religioso;

E.  considerando che i membri dell'opposizione politica del Tagikistan sono stati sistematicamente oggetto di persecuzione; che nel settembre 2015 il Partito della rinascita islamica del Tagikistan (IRPT) è stato messo al bando dopo essere stato collegato a un tentativo fallimentare di colpo di Stato, avvenuto in precedenza quello stesso mese, sotto la guida di un generale, Abdukhalim Nazarzoda, che è stato ucciso assieme a 37 dei suoi sostenitori; che le autorità hanno già arrestato circa 200 membri dell'IRPT;

F.  considerando che nel febbraio 2016 la Corte suprema ha dato inizio ai procedimenti a carico di 13 membri del consiglio politico dell'IRPT, nonché di altre quattro persone associate al partito, con l'accusa di "estremismo" a causa del loro presunto coinvolgimento negli attentati del settembre 2015; che numerosi membri dell'IRPT sono stati arrestati e devono affrontare un procedimento penale senza la garanzia di un processo equo; che Zaid Saidov, uomo d'affari e noto esponente dell'opposizione, è stato condannato a 29 anni di carcere nei procedimenti penali connessi alla sua candidatura alle elezioni presidenziali del novembre 2013; che Umarali Kuvatov è stato ucciso a Istanbul nel marzo 2015 e che un altro attivista, Maksud Ibragimov, è stato pugnalato e rapito in Russia prima di essere rinviato in Tagikistan e condannato, nel luglio 2015, a 17 anni di reclusione;

G.  considerando che il 2 giugno 2016 la Corte suprema di Dušanbe ha condannato all'ergastolo Mahmadali Hayit e Saidumar Hussaini, vicesegretari del partito IRPT messo al bando, con l'accusa di essere stati i mandanti di un tentativo di colpo di Stato avvenuto nel 2015; che altri 11 membri dell'IRPT sono stati condannati a pene detentive; che tre parenti del leader dell'IRPT, Muhiddin Kabiri, sono stati incarcerati per la mancata denuncia di un reato non specificato; che il processo non è stato trasparente e ha rappresentato una violazione del diritto degli imputati di avere un equo processo;

H.  considerando che diversi avvocati che si sono offerti di assumere la difesa degli imputati dell'IRPT hanno ricevuto minacce di morte e sono stati arrestati, detenuti e incarcerati; che gli arresti di Buzurgmehr Yorov, Nodira Dodajanova, Nuriddin Mahkamov, Shukhrat Kudratov e di Firuz e Daler Tabarov sollevano preoccupazioni sostanziali riguardo al rispetto delle norme internazionali per quanto riguarda l'indipendenza degli avvocati, i processi celebrati a porte chiuse e l'accesso limitato alla rappresentanza legale; che anche numerosi giornalisti sono stati detenuti e sottoposti a maltrattamenti e intimidazioni; che la libertà di parola, l'accesso ai media e il pluralismo politico e ideologico, anche in materia di religione, devono essere riconosciuti conformemente alla Costituzione del Tagikistan;

I.  considerando che la legge del 2015 sulla Advokatura ha imposto agli avvocati difensori una nuova certificazione completa e ha introdotto una serie di limitazioni riguardo ai soggetti idonei all'esercizio della professione forense, spianando pertanto la strada a eventuali ingerenze nell'indipendenza della professione di avvocato;

J.  considerando che le recenti modifiche della legge sulle associazioni pubbliche, in vigore dal 2015, ostacolano il funzionamento della società civile, imponendo la pubblicazione dei dati finanziari delle fonti di finanziamento delle ONG;

K.  considerando che la delegazione del Parlamento europeo per l'osservazione delle elezioni parlamentari in Tagikistan ha evidenziato, nella sua dichiarazione del 2 marzo 2015, gravi carenze;

L.  considerando che la stampa, i siti Internet, i media sociali e i fornitori di servizi Internet in Tagikistan operano in un clima di restrizione in cui è diffusa l'autocensura; che il governo si avvale di leggi e norme restrittive sui media per limitare l'informazione indipendente e impone frequentemente blocchi ai media online e alle reti dei media sociali;

M.  considerando che nel febbraio 2015, nella relazione che ha fatto seguito alla sua missione in Tagikistan nel febbraio 2014, il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti ha sollevato preoccupazioni per i continui casi di tortura, maltrattamenti e impunità;

N.  considerando che l'indice della corruzione in Tagikistan rimane a livelli preoccupanti;

O.  considerando che lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) è un importante strumento di finanziamento inteso a sostenere lo Stato di diritto, la buona governance e i diritti umani nel paese e nella regione;

P.  considerando che il 22 maggio 2016 in Tagikistan si è tenuto un referendum di riforma costituzionale che consente al presidente in carica, Emomali Rahmon, di ricandidarsi senza limiti;

1.  chiede il rilascio di tutti coloro che sono detenuti sulla base di accuse di matrice politica, tra cui Abubakr Azizkhodzhaev, Zaid Saidov, Maksud Ibragimov, i vicesegretari dell'IRPT Mahmadali Hayit e Saidumar Hussaini e altri 11 membri dello stesso partito;

2.  esorta le autorità tagike a revocare le condanne e a procedere al rilascio dei legali, tra cui Buzurgmehr Yorov, Nodira Dodajanova, Nuriddin Mahkamov, Shukhrat Kudratov, Firuz e Daler Tabarov;

3.  sottolinea l'importanza delle relazioni tra l'UE e il Tagikistan e del rafforzamento della cooperazione in tutti i settori; evidenzia l'interesse dell'UE per una relazione sostenibile con il Tagikistan in termini di cooperazione politica ed economica; sottolinea che le relazioni politiche ed economiche con l'UE sono profondamente legate alla condivisione dei valori relativi al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come previsto dall'accordo di partenariato e di cooperazione;

4.  esprime forte preoccupazione per l'aumento dei casi di detenzione e arresto di avvocati che si occupano di diritti umani, di esponenti dell'opposizione politica e dei loro parenti, nonché per le restrizioni della libertà dei media e delle comunicazioni mobili e via Internet e la limitazione dell'espressione religiosa;

5.  esorta le autorità del Tagikistan a garantire processi equi, aperti e trasparenti agli avvocati difensori e agli esponenti politici, a fornire le tutele sostanziali e le garanzie procedurali previste dagli obblighi internazionali del Tagikistan e ad autorizzare lo svolgimento di nuove indagini da parte delle organizzazioni internazionali in merito a tutte le denunce di violazioni della dignità e dei diritti umani; chiede che tutti i prigionieri e i detenuti abbiano accesso a servizi legali indipendenti e possano usufruire del diritto di incontrare regolarmente i loro familiari; rammenta che, per ogni sentenza emessa, devono essere presentate prove chiare che giustifichino le accuse penali mosse contro l'imputato;

6.  invita il governo tagiko a consentire ai gruppi di opposizione di operare liberamente e di esercitare le libertà di riunione, associazione, espressione e religione, conformemente alle norme internazionali in materia di diritti umani e alla Costituzione del Tagikistan;

7.  sottolinea che la lotta legittima contro il terrorismo e l'estremismo violento non deve essere usata come pretesto per reprimere l'attività dell'opposizione, impedire la libertà di espressione o ostacolare l'indipendenza della magistratura; rammenta il dovere di garantire le libertà fondamentali di tutti i cittadini tagiki e di difendere lo Stato di diritto;

8.  invita il parlamento tagiko a tener conto delle opinioni dei media indipendenti e della società civile nel valutare la proposta di modifica della legge sui media in merito alle licenze per i media; chiede alle autorità tagike di cessare di imporre blocchi ai siti web di informazione;

9.  chiede alle autorità tagike di rispettare il diritto internazionale, con particolare riferimento alla legge sulle associazioni pubbliche e alla legge sull'avvocatura e l'esercizio della professione forense; invita il governo tagiko a garantire che tutti i legali, compresi i difensori di attivisti per i diritti umani, membri dell'IRPT, vittime della tortura e clienti accusati di estremismo, possano esercitare la propria attività liberamente, senza timore di subire minacce o vessazioni;

10.  accoglie con favore l'adozione di diverse misure positive da parte del governo tagiko, come la depenalizzazione della diffamazione e dell'oltraggio avvenuta nel 2012, e chiede che il codice penale del paese sia attuato adeguatamente; si compiace della firma dell'atto legislativo che introduce modifiche al codice di procedura penale e alla legge sulle procedure e le condizioni di detenzione di indagati e imputati e invita le autorità tagike a garantire l'attuazione tempestiva di tali disposizioni legislative;

11.  accoglie con favore i dialoghi annuali UE-Tagikistan in materia di diritti umani, che dovrebbero trattare anche il contenuto della presente risoluzione; sottolinea l'importanza di svolgere dialoghi efficaci e orientati ai risultati tra l'UE e le autorità tagike in materia di diritti umani, quale strumento per agevolare la distensione della situazione politica nel paese e l'avvio di riforme globali;

12.  invita l'Unione europea, e in particolare il Servizio europeo per l'azione esterna, a seguire attentamente l'attuazione dello Stato di diritto in Tagikistan, in particolare per quanto concerne il diritto di associazione e il diritto di formare partiti politici, nel contesto delle prossime elezioni parlamentari del 2020, a manifestare le preoccupazioni alle autorità tagike ove necessario, a offrire assistenza e a riferire periodicamente al Parlamento; invita la delegazione dell'UE a Dušanbe a continuare a svolgere un ruolo attivo;

13.  incoraggia le autorità del Tagikistan a garantire un seguito e un'attuazione adeguati alle raccomandazioni formulate nell'ambito dell'esame periodico universale;

14.  esprime profonda preoccupazione per il diffuso ricorso alla tortura ed esorta il governo del Tagikistan ad mettere in atto il piano d'azione adottato nell'agosto 2013 per l'attuazione delle raccomandazioni formulate dal comitato contro la tortura;

15.  prende atto delle conclusioni della missione di osservazione inviata dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa in occasione delle elezioni parlamentari del 1o marzo 2015 in Tagikistan, in cui si afferma che tali elezioni si sono svolte in uno spazio politico limitato e non hanno garantito parità di condizioni ai candidati, e invita le autorità tagike a dar seguito per tempo a tutte le raccomandazioni espresse in tali conclusioni;

16.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, al Consiglio, alla Commissione, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, al rappresentante speciale dell'UE per l'Asia centrale, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, nonché al governo del Tagikistan e al presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon.

(1) GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 12.
(2) GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 91.
(3) Testi approvati, P8_TA(2016)0121.


Vietnam
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Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 sul Vietnam (2016/2755(RSP))
P8_TA(2016)0276RC-B8-0754/2016

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Vietnam,

–  vista la dichiarazione resa il 18 dicembre 2015 dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sull'arresto dell'avvocato Nguyễn Văn Đài,

–  vista la dichiarazione rilasciata il 7 marzo 2016 dai capi di Stato e di governo,

–  vista la dichiarazione resa alla stampa il 13 maggio 2016 a Ginevra dal portavoce dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla Turchia, sul Gambia e sul Vietnam,

–  vista la dichiarazione resa il 3 giugno 2016 dal relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di religione o di credo, Heiner Bielefeldt, e dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, Juan E. Méndez, approvata dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani, Michel Forst, dal relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione, Maina Kiai, dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, David Kaye, dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, Dubravka Šimonović, nonché dal gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria,

–  visti l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'UE e il Vietnam firmato il 27 giugno 2012 e il dialogo annuale UE-Vietnam sui diritti umani, che ha luogo tra l'UE e il governo del Vietnam e la cui ultima riunione si è svolta il 15 dicembre 2015,

–  visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), al quale il Vietnam ha aderito nel 1982,

–  vista la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, di cui il Vietnam è parte contraente dal 1982,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, ratificata dal Vietnam nel 2015,

–  visti gli esiti della revisione periodica universale sul Vietnam del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani del 28 gennaio 2014,

–  visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che l'Unione europea reputa il Vietnam un partner importante in Asia; che nel 2015 ricorre il 25° anniversario dell'avvio delle relazioni UE-Vietnam; che tali relazioni si sono rapidamente allargate dal commercio e dagli aiuti ad un rapporto più globale;

B.  considerando che dal 1975 il Vietnam è uno Stato monopartitico e che il Partito comunista vietnamita non consente di contestarne la leadership e controlla l'Assemblea nazionale e i tribunali;

C.  considerando che le autorità vietnamite hanno preso severi provvedimenti in risposta a una serie di manifestazioni organizzate nel maggio 2016 in tutto il paese a seguito di una catastrofe ecologica che ha decimato gli stock ittici nazionali;

D.  considerando che un avvocato e attivista per i diritti umani originario del Vietnam, Lê Thu Hà, è stato arrestato il 16 dicembre 2015, contestualmente a un altro importante avvocato per i diritti umani, Nguyễn Văn Đài, arrestato per aver svolto propaganda contro lo Stato; che il 22 febbraio 2016 il difensore dei diritti umani Trần Minh Nhật è stato aggredito da un agente di polizia presso la sua abitazione nel distretto di Lâm Hà, nella provincia di Lâm Đồng; che Trần Huỳnh Duy Thức, imprigionato nel 2009 dopo un processo senza un'effettiva difesa, ha ricevuto una condanna a sedici anni di carcere seguiti da cinque anni di arresti domiciliari; che vi è profonda preoccupazione per il deteriorarsi dello stato di salute del dissidente buddista Thích Quảng Độ, attualmente agli arresti domiciliari;

E.  considerando che in Vietnam i partiti politici indipendenti, i sindacati e le organizzazioni per i diritti umani sono banditi e che per i raduni pubblici è necessaria un'autorizzazione ufficiale; che alcune proteste pacifiche sono state fortemente controllate, mantenendo alcuni attivisti di spicco agli arresti domiciliari, mentre altre manifestazioni sono state interrotte o vietate del tutto;

F.  considerando che le ampie misure di polizia adottate per prevenire e punire la partecipazione alle manifestazioni sono sfociate in una serie di violazioni dei diritti umani, tra cui tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché in violazioni dei diritti di riunione pacifica e di libertà di circolazione; che le condizioni di detenzione e trattamento dei prigionieri sono dure e che nel 2015 sono stati denunciati almeno sette decessi durante la detenzione preventiva, per i quali si sospettano casi di tortura o altre forme di maltrattamento da parte della polizia;

G.  considerando che, sebbene abbia accettato 182 delle 227 raccomandazioni formulate dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani nell'ambito della revisione periodica di giugno 2014, il Vietnam ha respinto raccomandazioni come quelle concernenti la liberazione dei prigionieri politici e delle persone detenute senza imputazioni né processo, la riforma giuridica finalizzata a porre fine alle detenzioni politiche, la creazione di un'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani così come altre misure volte a promuovere la partecipazione del pubblico; che, tuttavia, il Vietnam ha concesso di recente a gruppi internazionali per i diritti umani di incontrare i rappresentanti dell'opposizione e i funzionari statali per la prima volta dalla fine della guerra del Vietnam;

H.  considerando che il Vietnam si ostina a invocare disposizioni del codice penale relative alla sicurezza nazionale formulate in modo vago, come ad esempio quelle relative alla "propaganda contro lo Stato", alla "sovversione" o all'"abuso di libertà democratiche", al fine di incriminare e mettere a tacere dissidenti politici, difensori dei diritti umani e chi viene considerato critico nei confronti del governo;

I.  considerando che nel maggio 2016 a Jonathan Head, un corrispondente della BBC, sarebbe stato vietato di fare un servizio sulla visita del presidente Obama in Vietnam e che il giornalista sarebbe stato privato dell'accreditamento senza un motivo ufficiale; che a Kim Quốc Hoa, ex caporedattore del giornale Người Cao Tuổi, è stato revocato il tesserino da giornalista all'inizio del 2015 e che questi è stato in seguito perseguito ai sensi dell'articolo 258 del codice penale per abuso delle libertà democratiche, dopo che il quotidiano aveva denunciato diversi funzionari corrotti;

J.  considerando che nella classifica 2016 dell'indice sulla libertà di stampa nel mondo dell'organizzazione Reporter senza frontiere il Vietnam si colloca al 175° posto su 180 paesi e che i media della carta stampata e radiotelevisivi sono controllati dal Partito comunista vietnamita, dall'esercito o da altri organi del governo; che il decreto n. 72 del 2013 limita ulteriormente la libertà di espressione su blog e social media e il decreto n. 174 del 2014 applica severe sanzioni ai social media e agli utenti di Internet che danno voce a una "propaganda contro lo Stato" o a "ideologie reazionarie";

K.  considerando che la libertà di religione o di credo viene soffocata e che molte minoranze religiose, tra cui membri della Chiesa cattolica e persone appartenenti a religioni non riconosciute, quali la Chiesa buddista unificata del Vietnam, come pure membri di diverse chiese protestanti e della minoranza etnico-religiosa Montagnard, subiscono gravi persecuzioni religiose, come osservato dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo in occasione della sua visita in Vietnam;

L.  considerando che nell'aprile del 2016 il Vietnam ha adottato una legge sull'accesso alle informazioni e una modifica della legge sulla stampa che limitano la libertà di espressione e rafforzano la censura, nonché una serie di regolamentazioni che vietano le manifestazioni al di fuori dei tribunali durante i processi;

M.  considerando che, nell'indice sul divario di genere del Forum economico mondiale, il Vietnam ha perso posizioni, passando dal 42° posto nel 2007 all'83° nel 2015, e che la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne ha criticato le autorità vietnamite per non aver compreso il concetto di "vera parità di genere"; che, nonostante alcuni risultati positivi, la violenza domestica, la tratta di donne e ragazze, la prostituzione, l'HIV/AIDS e le violazioni dei diritti sessuali e riproduttivi continuano a rappresentare un problema nel paese;

N.  considerando che l'accordo globale di partenariato e cooperazione mira a stabilire un partenariato moderno, con un'ampia base e reciprocamente vantaggioso, fondato su interessi e principi condivisi come l'uguaglianza, il rispetto reciproco, lo Stato di diritto e i diritti umani;

O.  considerando che l'UE ha elogiato il Vietnam per i continui progressi nel campo dei diritti socio-economici, ma ha espresso a più riprese le sue preoccupazioni circa la situazione dei diritti politici e civili; che, nel dialogo annuale sui diritti umani, l'Unione ha tuttavia sollevato la questione delle limitazioni alla libertà di espressione, alla libertà dei media e alla libertà di riunione;

P.  considerando che l'UE è il più grande mercato di esportazione del Vietnam; che l'Unione, con i suoi Stati membri, è il maggiore fornitore di aiuti pubblici allo sviluppo del Vietnam e che, nel periodo 2014-2020, il bilancio unionale destinato a tale scopo subirà un aumento del 30%, fino ad arrivare a 400 milioni di EUR;

1.  accoglie con favore il rafforzamento del partenariato e il dialogo sui diritti umani tra l'Unione europea e il Vietnam; valuta positivamente la ratifica, da parte del Vietnam lo scorso anno, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura;

2.  invita il governo del Vietnam a porre immediatamente fine a qualsiasi vessazione, intimidazione e persecuzione ai danni degli attivisti per i diritti umani, sociali e ambientali; insiste sulla necessità che il governo rispetti il diritto di tali attivisti di manifestare pacificamente e rilasci chiunque sia detenuto ingiustamente; chiede il rilascio immediato di tutti gli attivisti arrestati e imprigionati indebitamente, come Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Đài, Trần Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức e Thích Quảng Độ;

3.  nutre forti preoccupazioni riguardo ai crescenti livelli di violenza perpetrata contro i manifestanti vietnamiti che hanno espresso la loro rabbia per l'enorme moria di pesci lungo costa centrale del paese; chiede che l'esito delle indagini sul disastro ambientale sia reso pubblico e che i responsabili rispondano del loro operato; invita il governo del Vietnam a rispettare il diritto alla libertà di riunione, in conformità degli obblighi in materia di diritti umani assunti a livello internazionale;

4.  critica le condanne emesse e le severe pene detentive a carico di giornalisti e blogger in Vietnam, tra cui Nguyễn Hữu Vinh e la sua collega Nguyễn Thị Minh Thúy e Đặng Xuân Diệu, e ne chiede la liberazione;

5.  deplora le continue violazioni dei diritti umani nel paese, tra cui le intimidazioni politiche, le vessazioni, le aggressioni, gli arresti arbitrari, le pene detentive severe e i processi iniqui di cui sono oggetto attivisti politici, giornalisti, blogger, dissidenti e difensori dei diritti umani, sia online che offline, in palese violazione degli obblighi in materia di diritti umani assunti dal Vietnam a livello internazionale;

6.  è preoccupato per la legge sulle associazioni e quella sul credo e sulla religione al vaglio dell'Assemblea nazionale, che sono incompatibili con le norme internazionali in materia di libertà di riunione e di libertà di religione o credo;

7.  esorta il Vietnam a rafforzare ulteriormente la cooperazione con i meccanismi dei diritti umani e a migliorare la conformità ai meccanismi di comunicazione degli organi previsti dai trattati; ribadisce il suo invito a conseguire risultati positivi nell'attuazione delle raccomandazioni della revisione periodica universale;

8.  esorta nuovamente a rivedere gli specifici articoli del codice penale vietnamita che sono utilizzati per soffocare la libertà di espressione; considera deplorevole che tra i 18 000 prigionieri a cui è stata concessa l'amnistia il 2 settembre 2015 non vi fosse alcun prigioniero politico; condanna le condizioni di detenzione e nelle carceri in Vietnam e chiede alle autorità vietnamite di garantire un accesso illimitato ai consulenti legali;

9.  sollecita il governo del Vietnam a istituire meccanismi efficaci di responsabilità per le forze di polizia e le agenzie di sicurezza, nell'ottica di fermare gli abusi nei confronti di prigionieri o detenuti;

10.  invita le autorità a porre fine alla persecuzione religiosa e a modificare la legislazione sullo status delle comunità religiose, in modo da ristabilire lo status giuridico delle religioni non riconosciute; esorta il Vietnam a ritirare il quinto progetto di legge sul credo e sulla religione, che al momento è in fase di discussione in seno all'Assemblea nazionale, e a preparare una nuova bozza che sia conforme agli obblighi assunti dal paese a norma dell'articolo 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; chiede il rilascio dei leader religiosi, tra cui il pastore Nguyễn Công Chính, Trần Thị Hồng e Ngô Hào;

11.  chiede al Vietnam di contrastare la discriminazione nei confronti delle donne, introducendo una legislazione anti-tratta e adottando misure efficaci per reprimere la violenza domestica e le violazioni dei diritti riproduttivi;

12.  elogia il Vietnam per il ruolo di primo piano che svolge in Asia sul fronte dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), in particolare per la legge recentemente approvata sul matrimonio e la famiglia, che consente la celebrazione di matrimoni tra persone dello stesso sesso;

13.  chiede alla commissione intergovernativa sui diritti umani dell'ASEAN di esaminare la situazione dei diritti umani in Vietnam, concentrandosi in particolare sulla libertà di espressione, e di formulare raccomandazioni al paese;

14.  invita il governo vietnamita a formulare un invito permanente per procedure speciali delle Nazioni Unite, in particolare al relatore speciale sulla libertà di espressione e al relatore speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani;

15.  chiede all'UE di potenziare il dialogo politico sui diritti umani con il Vietnam, nel quadro dell'accordo globale di partenariato e cooperazione;

16.  invita la delegazione dell'UE a sfruttare tutti i mezzi e gli strumenti opportuni per accompagnare il governo del Vietnam in questo percorso e sostenere e proteggere i difensori dei diritti umani; sottolinea l'importanza del dialogo sui diritti umani tra l'Unione europea e le autorità vietnamite, in particolare se ad esso segue una reale attuazione; evidenzia che tale dialogo dovrebbe essere efficiente e orientato ai risultati;

17.  riconosce gli sforzi compiuti dal governo vietnamita nel rafforzamento delle relazioni UE-ASEAN, come pure nel sostegno all'adesione dell'UE al vertice dell'Asia orientale;

18.  elogia il Vietnam per aver conseguito numerosi obiettivi di sviluppo del millennio e invita la Commissione e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a garantire un sostegno continuo alle autorità vietnamite, alle organizzazioni non governative e alle organizzazioni della società civile del paese nell'ambito dell'agenda per lo sviluppo post 2015;

19.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e all'Assemblea nazionale del Vietnam, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'ASEAN, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e al Segretario generale delle Nazioni Unite.


Promuovere la libera circolazione semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici ***II
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (14956/2/2015 – C8-0129/2016 – 2013/0119(COD))
P8_TA(2016)0277A8-0156/2016

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (14956/2/2015 – C8-0129/2016),

–  visto il parere motivato inviato dal Senato romeno, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013(1),

–  vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0228),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–  visti gli articoli 76 e 39 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica (A8-0156/2016),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 327 del 12.11.2013, pag. 52.
(2) Testi approvati del 4.2.2014, P7_TA(2014)0054.


Trasferimento al Tribunale della competenza a decidere in primo grado in materia di funzione pubblica dell'UE ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al trasferimento al Tribunale dell'Unione europea della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione e i suoi agenti (N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))
P8_TA(2016)0278A8-0167/2016

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta della Corte di giustizia sottoposta al Parlamento europeo e al Consiglio (N8-0110/2015),

–  visti l'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, l'articolo 256, paragrafo 1, l'articolo 257, primo e secondo comma, e l'articolo 281, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 106 bis, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali il progetto di atto gli è stato sottoposto (C8-0367/2015),

–  visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–  visto l'articolo 294, paragrafi 3 e 15, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e visti l'articolo 256, paragrafo 1, l'articolo 257, primo e secondo comma, e l'articolo 281, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 106 bis, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea(1), in particolare il considerando 9,

–  visto il parere della Commissione (COM(2016)0081)(2),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 maggio 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A8-0167/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  ricorda l'importanza dell'equilibrio di genere tra i giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Corte di giustizia e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 giugno 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al trasferimento al Tribunale ▌della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione europea e i suoi agenti

P8_TC1-COD(2015)0906


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/1192)

(1) GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14.
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Un regolamento per un'amministrazione dell'Unione europea aperta, efficace e indipendente
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 per un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente (2016/2610(RSP))
P8_TA(2016)0279B8-0685/2016

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a norma del quale il diritto a una buona amministrazione è un diritto fondamentale,

–  vista l'interrogazione alla Commissione su un'amministrazione aperta, efficiente e indipendente dell'Unione europea (O-000079/2016 – B8-0705/2016),

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi(1),

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, l'articolo 123, paragrafo 2, e l'articolo 46, paragrafo 6, del suo regolamento,

1.  rammenta che, nella sua risoluzione del 15 gennaio 2013, il Parlamento, a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ha chiesto l'adozione di un regolamento su un'amministrazione dell'Unione europea aperta, efficace e indipendente, ai sensi dell'articolo 298 TFUE, ma nonostante la risoluzione sia stata approvata a stragrande maggioranza (572 voti a favore, 16 contrari, 12 astenuti), la richiesta del Parlamento non è stata seguita da una proposta della Commissione;

2.  invita la Commissione a esaminare la proposta di regolamento allegata;

3.  invita la Commissione a presentargli una proposta legislativa da inserire nel suo programma di lavoro per il 2017;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
per un'amministrazione dell'Unione europea aperta, efficace e indipendente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 298,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  Con lo sviluppo delle competenze dell'Unione europea, i cittadini si confrontano sempre più direttamente con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, ma non sempre i loro diritti procedurali sono adeguatamente protetti.

(2)  In un'Unione fondata sullo Stato di diritto è necessario garantire che i diritti e gli obblighi procedurali siano sempre definiti, elaborati e rispettati in maniera adeguata. I cittadini hanno il diritto di attendersi dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione un livello elevato di trasparenza, efficienza, rapidità di esecuzione e reattività. I cittadini hanno inoltre il diritto di ricevere informazioni adeguate sulla possibilità di promuovere ulteriori azioni con riferimento alla questione che li riguarda.

(3)  Le norme e i principi vigenti in materia di buona amministrazione sono ripartiti su un'ampia varietà di fonti: diritto primario, diritto derivato, giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, normativa non vincolante ("soft law") e impegni assunti unilateralmente dalle istituzioni dell'Unione.

(4)  Nel corso degli anni l'Unione ha elaborato un ampio numero di procedure amministrative settoriali, sotto forma di disposizioni vincolanti e non vincolanti, senza necessariamente tenere conto della coerenza globale del sistema. Da questa complessa serie di procedure diverse derivano lacune e incoerenze tra le procedure stesse.

(5)  Il fatto che l'Unione non disponga di un insieme coerente e completo di norme codificate di diritto amministrativo rende difficile per i cittadini comprendere i loro diritti amministrativi a norma del diritto dell'Unione.

(6)  Nell'aprile 2000 il Mediatore europeo aveva proposto alle istituzioni di adottare un Codice di buona condotta amministrativa, nella convinzione che a tutte le istituzioni e a tutti gli organi e organismi dell'Unione dovrebbe applicarsi lo stesso codice.

(7)  Nella sua risoluzione del 6 settembre 2001, il Parlamento europeo ha approvato, con alcune modifiche, il progetto di codice del Mediatore europeo, e ha invitato la Commissione a presentare una proposta di regolamento contenente un codice di buona condotta amministrativa sulla base dell'articolo 308 del trattato che istituisce la Comunità europea.

(8)  I vigenti codici di condotta interni adottati in seguito dalle diverse istituzioni, principalmente sulla base di tale codice del Mediatore, hanno un effetto limitato, sono diversi tra loro e non sono giuridicamente vincolanti.

(9)  L'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha dotato l'Unione della base giuridica per l'adozione di un regolamento sui procedimenti amministrativi. L'articolo 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di regolamenti al fine di garantire che nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione si basino su un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente. L'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha inoltre attribuito alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") lo stesso valore giuridico dei trattati.

(10)  Il titolo V ("Cittadinanza") della Carta sancisce, all'articolo 41, il diritto a una buona amministrazione, stabilendo che ogni persona ha diritto a un trattamento imparziale, equo ed entro un termine ragionevole, delle questioni che la riguardano da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione. L'articolo 41 della Carta indica inoltre, in un elenco non esaustivo, alcuni degli elementi inclusi nella definizione del diritto a una buona amministrazione, quali il diritto di ogni persona di essere ascoltata e di accedere al fascicolo che la riguarda, il diritto a decisioni motivate da parte dell'amministrazione e la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni cagionati dalle istituzioni e dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, nonché il diritto all'utilizzo della propria lingua.

(11)  Un'efficiente amministrazione dell'Unione è essenziale per l'interesse generale. L'eccesso come anche la mancanza di regole e procedure può portare a una cattiva amministrazione, che può anche derivare dall'esistenza di norme e procedure contraddittorie, incoerenti o poco chiare.

(12)  Procedimenti amministrativi coerenti e adeguatamente strutturati favoriscono l'efficienza dell'amministrazione e un'idonea applicazione del diritto a una buona amministrazione garantito quale principio generale del diritto dell'Unione nonché ai sensi dell'articolo 41 della Carta.

(13)  Nella sua risoluzione del 15 gennaio 2013, il Parlamento europeo ha chiesto che fosse adottato un regolamento su un diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi volto a garantire il diritto a una buona amministrazione attraverso un'amministrazione europea aperta, efficiente e indipendente. L'adozione di un insieme comune di regole in materia di procedimenti amministrativi a livello delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione dovrebbe aumentare la certezza del diritto, colmare le lacune del sistema giuridico dell'Unione e quindi contribuire al rispetto dello Stato di diritto.

(14)  La finalità del presente regolamento è quella di stabilire una serie di norme procedurali che l'amministrazione dell'Unione dovrebbe rispettare nello svolgimento delle sue attività amministrative. Tali norme procedurali sono intese a garantire un'amministrazione aperta, efficiente e indipendente e un'adeguata applicazione del diritto a una buona amministrazione.

(15)  Ai sensi dell'articolo 298 TFUE, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle amministrazioni degli Stati membri. Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle procedure legislative, ai procedimenti giudiziari e alle procedure che portano all'adozione di atti non legislativi direttamente sulla base dei trattati, di atti delegati o di atti di esecuzione.

(16)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi all'amministrazione dell'Unione fatti salvi altri atti giuridici dell'Unione che prevedono specifiche norme in materia di procedimenti amministrativi. Tuttavia, le procedure amministrative settoriali non sono pienamente coerenti e complete. Al fine di garantire la coerenza complessiva delle attività amministrative dell'amministrazione dell'Unione e il pieno rispetto del diritto a una buona amministrazione, gli atti giuridici che prevedono specifiche norme in materia di procedimenti amministrativi dovrebbero, pertanto, essere interpretati in conformità del presente regolamento e le loro lacune dovrebbero essere colmate dalle disposizioni pertinenti del presente regolamento. Il presente regolamento stabilisce diritti e obblighi da applicare come regola generale a tutti i procedimenti amministrativi conformemente al diritto dell'Unione e riduce pertanto la frammentazione delle norme procedurali applicabili, frutto della legislazione settoriale.

(17)  Le norme in materia di procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento sono volte ad attuare i principi di buona amministrazione sanciti in un'ampia varietà di fonti giuridiche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tali principi sono esposti di seguito e la loro formulazione dovrebbe ispirare l'interpretazione delle disposizioni del presente regolamento.

(18)  Il principio dello Stato di diritto, enunciato nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), è il caposaldo dei valori dell'Unione. In virtù di tale principio, qualsiasi azione dell'Unione deve essere fondata sui trattati in conformità al principio di attribuzione. Inoltre, il principio di legalità, in quanto corollario dello Stato di diritto, impone che le attività dell'amministrazione dell'Unione siano svolte in piena conformità con la legge.

(19)  Qualsiasi atto giuridico di diritto dell'Unione deve essere conforme al principio di proporzionalità, per cui qualsiasi misura adottata dall'amministrazione dell'Unione deve essere appropriata e necessaria per il conseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti dalla misura in questione: qualora sia possibile scegliere fra più misure potenzialmente appropriate, deve essere adottata quella meno onerosa, e gli oneri imposti dall'amministrazione non devono essere sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti.

(20)  Il diritto a una buona amministrazione richiede che gli atti amministrativi siano adottati dall'amministrazione dell'Unione secondo procedure amministrative che garantiscono imparzialità, equità e tempestività.

(21)  Il diritto a una buona amministrazione richiede che qualsiasi decisione di avviare un procedimento amministrativo sia notificata alle parti e fornisca le informazioni necessarie a consentire loro di esercitare i loro diritti nel corso del procedimento amministrativo. In casi debitamente giustificati e in via eccezionale, in cui ciò sia reso necessario da motivi di interesse generale, l'amministrazione dell'Unione può ritardare oppure omettere la notifica.

(22)  Nel caso in cui il procedimento amministrativo sia avviato su richiesta di una delle parti, il diritto a una buona amministrazione impone all'amministrazione dell'Unione di notificare per iscritto il ricevimento della domanda. Nell'avviso di ricevimento dovrebbero essere indicate le informazioni necessarie a consentire alla parte di esercitare i suoi diritti di difesa durante il procedimento amministrativo. Tuttavia, l'amministrazione dell'Unione dovrebbe avere il diritto di respingere le domande inutili o abusive che potrebbero compromettere l'efficienza amministrativa.

(23)  Ai fini della certezza del diritto, un procedimento amministrativo dovrebbe essere avviato entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui l'evento si è verificato. È quindi opportuno che il presente regolamento contenga disposizioni in merito a un termine di prescrizione.

(24)  Il diritto a una buona amministrazione richiede che l'amministrazione dell'Unione eserciti un dovere di diligenza, il quale obbliga l'amministrazione a stabilire ed esaminare, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti, di fatto e di diritto, di un caso tenendo conto di tutti gli interessi in gioco, in ogni fase del procedimento. A tal fine, l'amministrazione dell'Unione dovrebbe avere il potere di procedere all'audizione delle parti, dei testimoni e di esperti, di richiedere documenti e registri e di effettuare visite o ispezioni. Nello scegliere gli esperti, l'amministrazione dell'Unione dovrebbe assicurarsi che essi siano tecnicamente competenti e che non sussista alcun conflitto di interessi.

(25)  Nel corso dell'indagine svolta dall'amministrazione dell'Unione, le parti dovrebbero avere l'obbligo di cooperare con l'amministrazione assistendola nell'accertamento dei fatti e delle circostanze del caso di specie. Quando richiede alle parti di collaborare, l'amministrazione dell'Unione dovrebbe dare loro un termine ragionevole per rispondere e dovrebbe informarle del loro diritto di non autoaccusarsi qualora il procedimento amministrativo possa comportare una sanzione.

(26)  Il diritto di essere trattati in modo imparziale dall'amministrazione dell'Unione è un corollario del diritto fondamentale ad una buona amministrazione, e implica l'obbligo per i membri del personale di astenersi dal prendere parte ad un procedimento amministrativo nel caso in cui essi abbiano un interesse personale diretto o indiretto, incluso, in particolare, familiare o finanziario, tale da compromettere la loro imparzialità.

(27)  Il diritto a una buona amministrazione potrebbe richiedere che, in determinate circostanze, l'amministrazione effettui delle ispezioni, ove ciò sia necessario per adempiere un obbligo o raggiungere un obiettivo ai sensi del diritto dell'Unione. Tali ispezioni dovrebbero rispettare determinate condizioni e procedure al fine di salvaguardare i diritti delle parti.

(28)  Il diritto di essere ascoltati dovrebbe essere rispettato in qualsiasi procedimento che sia stato promosso nei confronti di una persona e possa concludersi con un atto ad essa pregiudizievole. Esso non dovrebbe essere escluso o limitato da nessuna misura legislativa. Il diritto di essere ascoltati richiede che la persona interessata riceva un'esposizione esatta e completa delle pretese avanzate o delle obiezioni sollevate e abbia la possibilità di presentare osservazioni in merito alla sussistenza ed alla pertinenza dei fatti e ai documenti utilizzati.

(29)  Il diritto a una buona amministrazione comprende il diritto della parte di un procedimento amministrativo di avere accesso al proprio fascicolo, diritto che costituisce anche un requisito essenziale al fine di godere del diritto di essere ascoltato. Quando la protezione dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale non le consente di avere pieno accesso al fascicolo, è opportuno che la parte riceva almeno una sintesi adeguata del contenuto del fascicolo stesso. Al fine di agevolare l'accesso ai fascicoli e, in tal modo, garantire la gestione trasparente delle informazioni, l'amministrazione dell'Unione dovrebbe tenere un registro della corrispondenza in entrata e in uscita, dei documenti che riceve e delle misure che adotta, e stabilire un indice dei fascicoli registrati.

(30)  L'amministrazione dell'Unione dovrebbe adottare gli atti amministrativi in tempi ragionevoli. Un'amministrazione lenta è una cattiva amministrazione. Qualsiasi ritardo nell'adozione di un atto amministrativo dovrebbe essere giustificato, e la parte del procedimento amministrativo dovrebbe essere debitamente informata del ritardo stesso e della data prevista per l'adozione dell'atto amministrativo.

(31)  Il diritto a una buona amministrazione impone all'amministrazione dell'Unione l'obbligo di indicare chiaramente i motivi sui quali i suoi atti amministrativi si fondano. La motivazione dovrebbe indicare la base giuridica dell'atto, la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e gli obiettivi generali che intende raggiungere. Essa dovrebbe esplicitare in modo chiaro e inequivoco l'iter logico seguito dall'autorità competente che ha adottato l'atto, in modo da consentire alle parti interessate di decidere se vogliono difendere i loro diritti proponendo un ricorso giurisdizionale.

(32)  Conformemente al diritto ad un ricorso effettivo, né l'Unione né gli Stati membri possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dal diritto dell'Unione. Invece, essi sono tenuti a garantire una tutela giurisdizionale effettiva ed efficace e non possono applicare alcuna norma o procedura che possa impedire, anche solo temporaneamente, al diritto dell'Unione di avere piena validità ed efficacia.

(33)  Per agevolare l'esercizio del diritto a un ricorso effettivo, l'amministrazione dell'Unione dovrebbe indicare, nei propri atti amministrativi, i mezzi di impugnazione a disposizione delle parti i cui diritti e interessi sono toccati da tali atti. Oltre alla possibilità di avviare un procedimento giudiziario o di presentare denuncia al Mediatore europeo, dovrebbe essere riconosciuto alle parti il diritto di proporre un ricorso amministrativo, fornendo loro informazioni circa la procedura e il termine per la proposizione del ricorso medesimo.

(34)  La proposizione di un ricorso amministrativo non pregiudica il diritto della parte di proporre un ricorso giurisdizionale. Ai fini dei termini per la presentazione di una domanda di controllo giurisdizionale, l'atto amministrativo si considera definitivo se la parte non propone un ricorso amministrativo entro il termine previsto al riguardo, ovvero, qualora la parte proponga un ricorso amministrativo, l'atto amministrativo definitivo è l'atto che conclude detto ricorso.

(35)  Conformemente ai principi di trasparenza e di certezza del diritto, le parti di un procedimento amministrativo dovrebbero essere in grado di comprendere chiaramente i diritti e i doveri che derivano per loro da un atto amministrativo di cui sono destinatarie. A tal fine, l'amministrazione dell'Unione dovrebbe assicurarsi che i suoi atti amministrativi siano redatti in un linguaggio chiaro, semplice e comprensibile e producano effetti dal momento in cui sono notificati alle parti. Nell'adempiere tale obbligo, è necessario che l'amministrazione dell'Unione faccia un uso appropriato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e si adegui all'evoluzione di tali tecnologie.

(36)  A fini di trasparenza e di efficienza amministrativa, l'amministrazione dell'Unione dovrebbe assicurarsi che gli errori materiali, di calcolo o simili contenuti nei suoi atti amministrativi siano corretti dall'autorità competente.

(37)  Il principio di legalità, in quanto corollario dello Stato di diritto, impone all'amministrazione dell'Unione l'obbligo di rettificare o revocare gli atti amministrativi illegittimi. Tuttavia, considerato che la rettifica o la revoca di un atto amministrativo potrebbe essere in contrasto con la tutela dell'affidamento e il principio della certezza del diritto, l'amministrazione dell'Unione dovrebbe valutare in modo accurato e imparziale gli effetti della rettifica o della revoca sulle altre parti e includere le conclusioni di tale valutazione nella motivazione della rettifica o della revoca.

(38)  I cittadini dell'Unione hanno il diritto di scrivere alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua. L'amministrazione dell'Unione dovrebbe rispettare i diritti linguistici delle parti garantendo che il procedimento amministrativo si svolga in una delle lingue dei trattati scelta dalla parte. Nel caso di un procedimento amministrativo avviato dall'amministrazione dell'Unione, la prima notifica dovrebbe essere redatta in una delle lingue del trattato corrispondente allo Stato membro in cui si trova la parte.

(39)  Il principio di trasparenza e il diritto di accesso ai documenti hanno una particolare importanza nell'ambito di un procedimento amministrativo, fatti salvi gli atti legislativi adottati a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, TFUE. Ogni limitazione di tali principi dovrebbe essere interpretata restrittivamente in conformità dei criteri di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, e dovrebbe pertanto essere prevista dalla legge, rispettare il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà ed essere soggetta al principio di proporzionalità.

(40)  Il diritto alla protezione dei dati personali implica che, fatti salvi gli atti legislativi adottati a norma dell'articolo 16 TFUE, i dati utilizzati dall'amministrazione dell'Unione dovrebbero essere accurati, aggiornati e registrati in modo lecito.

(41)  Il principio della tutela del legittimo affidamento deriva dallo Stato di diritto ed implica che le azioni degli organismi pubblici non dovrebbero interferire con i diritti acquisiti e le situazioni giuridiche finali, a meno che ciò sia assolutamente necessario nel pubblico interesse. Le aspettative legittime dovrebbero essere tenute nel debito conto quando un atto amministrativo sia rettificato o revocato.

(42)  Il principio della certezza del diritto richiede che la normativa dell'Unione sia chiara e precisa. Tale principio mira a garantire che le situazioni e i rapporti giuridici disciplinati dal diritto dell'Unione restino prevedibili, nel senso che i singoli dovrebbero essere in grado di conoscere con certezza i propri diritti ed obblighi e di regolarsi di conseguenza. Conformemente al principio della certezza del diritto, non si dovrebbero adottare misure retroattive, salvo che in circostanze debitamente giustificate sul piano giuridico.

(43)  Al fine di garantire la coerenza complessiva delle attività dell'amministrazione dell'Unione, gli atti amministrativi di portata generale dovrebbero essere conformi ai principi di buona amministrazione di cui al presente regolamento.

(44)  Nell'interpretazione del presente regolamento si dovrebbe prestare un'attenzione specifica alla parità di trattamento e alla non discriminazione, che si applicano alle attività amministrative in quanto importanti corollari dello Stato di diritto e dei principi di efficienza e indipendenza dell'amministrazione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e obiettivo

1.  Il presente regolamento stabilisce le norme procedurali che disciplinano le attività amministrative dell'amministrazione dell'Unione.

2.  L'obiettivo del presente regolamento consiste nel garantire il diritto ad una buona amministrazione sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea attraverso un'amministrazione aperta, efficiente ed indipendente.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento si applica alle attività amministrative delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione.

2.  Il presente regolamento non si applica alle attività dell'amministrazione dell'Unione nel corso di:

a)  procedure legislative,

b)  procedimenti giudiziari,

c)  procedimenti che portano all'adozione di atti non legislativi basati direttamente sui trattati, su atti delegati o su atti di esecuzione.

3.  Il presente regolamento non si applica all'amministrazione degli Stati membri.

Articolo 3

Rapporto tra il presente regolamento e altri atti giuridici dell'Unione

Il presente regolamento si applica fatti salvi gli altri atti giuridici dell'Unione che prevedono specifiche norme di procedura amministrativa. Il presente regolamento integra tali atti giuridici dell'Unione, che sono interpretati in modo coerente con le sue disposizioni pertinenti.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

a)  «amministrazione dell'Unione»: l'amministrazione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione;

b)  «attività amministrative»: quelle effettuate dall'amministrazione dell'Unione per l'attuazione del diritto dell'Unione, ad eccezione delle procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

c)  «procedimento amministrativo»: il processo mediante il quale l'amministrazione dell'Unione elabora, adotta, attua ed applica atti amministrativi;

d)  «membro del personale»: un funzionario ai sensi dell'articolo 1 bis dello statuto dei funzionari dell'Unione europea o un agente quale definito al primo, secondo o terzo trattino dell'articolo 1 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea;

e)  «autorità competente»: l'istituzione, l'organo o l'organismo, l'ufficio all'interno di essa oppure il titolare di una posizione all'interno dell'amministrazione dell'Unione che, secondo la legge applicabile, è responsabile del procedimento amministrativo;

f)  «parte»: qualunque persona fisica o giuridica sulla cui situazione giuridica possa incidere l'esito di un procedimento amministrativo.

CAPO II

AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo

I procedimenti amministrativi possono essere avviati dall'amministrazione dell'Unione di propria iniziativa o su richiesta di una parte.

Articolo 6

Avvio da parte dell'amministrazione dell'Unione

1.  I procedimenti amministrativi possono essere avviati dall'amministrazione dell'Unione di propria iniziativa, in seguito alla decisione dell'autorità competente. Prima di decidere se avviare il procedimento, l'autorità competente esamina le circostanze specifiche del caso.

2.  La decisione di avviare un procedimento amministrativo è notificata alle parti. La decisione non è resa pubblica prima che abbia avuto luogo tale notifica.

3.  La notifica può essere ritardata od omessa solo quando sia strettamente necessario nell'interesse pubblico. La decisione di ritardare od omettere la notifica è debitamente motivata.

4.  Nella decisione di avviare un procedimento amministrativo figurano:

a)  un numero di riferimento e la data;

b)  l'oggetto e lo scopo del procedimento;

c)  la descrizione delle fasi principali del procedimento;

d)  il nome e il recapito del membro del personale responsabile;

e)  l'autorità competente;

f)  il termine per l'adozione dell'atto amministrativo e le conseguenze dell'eventuale mancata adozione di tale atto entro tale termine;

g)  i mezzi d'impugnazione disponibili;

h)  l'indirizzo del sito internet di cui all'articolo 28, se del caso.

5.  La decisione di avviare un procedimento amministrativo è redatta nelle lingue dei trattati corrispondenti agli Stati membri in cui si trovano le parti.

6.  Il procedimento amministrativo è avviato entro un periodo di tempo ragionevole dalla data dell'evento che ne costituirebbe il presupposto. Esso non può in alcun caso essere avviato dopo 10 anni dalla data di tale evento.

Articolo 7

Avvio su richiesta

1.  I procedimenti amministrativi possono essere avviati da una parte.

2.  Le richieste di avviare un procedimento non sono soggette a inutili requisiti formali. Esse indicano chiaramente il nome della parte richiedente, un indirizzo per le notifiche, l'oggetto della richiesta, i fatti pertinenti e i motivi della richiesta, una data e un luogo e l'autorità competente alla quale sono indirizzate. Le richieste sono presentate per iscritto, su supporto cartaceo o elettronico, e sono redatte in una delle lingue dei trattati.

3.  La ricezione della richiesta è attestata da un avviso di ricevimento, redatto nella lingua della richiesta, nel quale figurano:

a)  un numero di riferimento e la data;

b)  la data di ricevimento della richiesta;

c)  una descrizione delle fasi principali del procedimento;

d)  il nome e il recapito del membro del personale responsabile;

e)  il termine per l'adozione dell'atto amministrativo e le conseguenze dell'eventuale mancata adozione di tale atto entro tale termine;

f)  l'indirizzo del sito internet di cui all'articolo 28, se del caso.

4.  Nel caso in cui la richiesta non sia conforme a uno o più dei requisiti di cui al paragrafo 2, nell'avviso di ricevimento è indicato un termine ragionevole entro il quale rimediare all'irregolarità o presentare gli eventuali documenti mancanti. Le richieste inutili o manifestamente infondate possono essere respinte in quanto irricevibili mediante un avviso di ricevimento motivato succintamente. Nei casi in cui uno stesso richiedente presenti abusivamente più richieste in successione, non è inviato alcun avviso di ricevimento.

5.  Se la richiesta è indirizzata a un'autorità che non è competente a trattare il caso, detta autorità trasmette la richiesta all'autorità competente e indica, nell'avviso di ricevimento, l'autorità competente alla quale la richiesta è stata trasmessa oppure comunica che la questione non rientra nella competenza dell'amministrazione dell'Unione.

6.  Quando l'autorità competente avvia il procedimento amministrativo richiesto, si applicano, se pertinenti, i paragrafi da 2 a 4 dell'articolo 6.

CAPO III

GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 8

Diritti procedurali

In relazione alla gestione del procedimento, le parti hanno i seguenti diritti:

a)  ricevere tutte le informazioni pertinenti relative al procedimento in modo chiaro e comprensibile;

b)  comunicare, nonché espletare, ove possibile e opportuno, tutte le formalità procedurali, a distanza e per via elettronica;

c)  utilizzare una qualsiasi delle lingue dei trattati e ricevere comunicazioni nella lingua dei trattati da loro scelta;

d)  essere informate di tutte le fasi e decisioni procedurali che possano riguardarle;

e)  essere rappresentate da un avvocato o da un'altra persona di loro scelta;

f)  pagare soltanto oneri ragionevoli e proporzionati ai costi del procedimento in questione.

Articolo 9

Obbligo di esame accurato ed imparziale

1.  L'autorità competente esamina il caso in maniera accurata ed imparziale. Essa tiene conto di tutti i fattori pertinenti e raccoglie tutte le informazioni necessarie per adottare una decisione.

2.  Al fine di raccogliere le informazioni necessarie, l'autorità competente può, se del caso:

a)  procedere all'audizione delle parti, dei testimoni e di esperti,

b)  richiedere documenti e registri,

c)  effettuare visite ed ispezioni.

3.  Le parti possono produrre le prove che esse ritengono appropriate.

Articolo 10

Obbligo di cooperazione

1.  Le parti cooperano con l'autorità competente per accertare i fatti e le circostanze del caso di specie.

2.  Le parti dispongono di un termine ragionevole per rispondere a tutte le richieste di cooperazione, tenuto conto della portata e della complessità della richiesta e delle esigenze dell'indagine.

3.  Nel caso in cui il procedimento amministrativo possa comportare una sanzione, le parti sono informate del loro diritto di non autoaccusarsi.

Articolo 11

Testimoni ed esperti

I testimoni e gli esperti possono essere sentiti su iniziativa dell'autorità competente o su proposta delle parti. L'autorità competente si adopera per scegliere esperti tecnicamente competenti e si assicura che non sussista alcun conflitto di interessi.

Articolo 12

Ispezioni

1.  Le ispezioni possono essere effettuate quando un atto legislativo dell'Unione conferisce un potere di ispezione e ove siano necessarie per adempiere un obbligo o raggiungere un obiettivo ai sensi del diritto dell'Unione.

2.  Le ispezioni sono eseguite in conformità alle specifiche stabilite ed entro i limiti fissati nell'atto che le dispone o autorizza per quanto riguarda le misure che possono essere adottate e i locali che possano essere ispezionati. Gli ispettori esercitano il loro potere solo su presentazione di un'autorizzazione scritta che indica la loro identità e la loro qualifica.

3.  L'autorità responsabile dell'ispezione informa la parte interessata dall'ispezione della data e dell'ora di inizio dell'ispezione. Tale parte ha il diritto di essere presente durante l'ispezione e di esprimere pareri e porre domande riguardo all'ispezione stessa. Nei casi in cui sia assolutamente necessario nell'interesse pubblico, l'autorità responsabile dell'ispezione può ritardare od omettere tale notifica per ragioni debitamente motivate.

4.  Durante l'ispezione, le parti presenti sono informate, nella misura del possibile, dell'oggetto e dello scopo dell'ispezione, della procedura e delle norme che disciplinano l'ispezione, delle misure che faranno seguito all'ispezione e delle possibili conseguenze di questa. L'ispezione è effettuata senza causare indebiti pregiudizi all'oggetto dell'ispezione o alla persona che lo detiene.

5.  Gli ispettori redigono senza indugio un rapporto di ispezione in cui riassumono il contributo di quest'ultima ai fini dell'indagine e danno atto delle principali osservazioni formulate. L'autorità competente per l'ispezione trasmette copia del rapporto di ispezione alle parti che hanno il diritto di essere presenti durante l'ispezione.

6.  L'autorità responsabile dell'ispezione la prepara e la effettua in stretta cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro nel quale l'ispezione ha luogo, salvo nei casi in cui lo Stato membro stesso sia interessato dall'ispezione o in cui ciò comprometterebbe lo scopo di quest'ultima.

7.  Nell'effettuare un'ispezione e nel redigere il relativo rapporto, l'autorità responsabile dell'ispezione tiene conto dei requisiti procedurali posti dal diritto nazionale dello Stato membro interessato che specificano gli elementi di prova ammissibili nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro in cui il rapporto di ispezione è destinato ad essere impiegato.

Articolo 13

Conflitto di interessi

1.  Un membro del personale non partecipa ad alcun procedimento amministrativo nei confronti del quale abbia un interesse personale diretto o indiretto incluso, in particolare, un interesse familiare o finanziario, tale da compromettere la sua imparzialità.

2.  L'eventuale conflitto di interessi è comunicato dal membro del personale in questione all'autorità competente, la quale, tenendo conto delle particolari circostanze del caso, decide se escludere tale persona dal procedimento amministrativo.

3.  Qualsiasi parte può chiedere che un membro del personale sia escluso dalla partecipazione a un procedimento amministrativo per motivi di conflitto di interessi. A tal fine essa presenta richiesta scritta e motivata all'autorità competente, la quale decide dopo aver sentito il membro del personale in questione.

Articolo 14

Diritto di essere sentiti

1.  Le parti hanno il diritto di essere sentite prima che sia adottata qualsiasi misura individuale pregiudizievole nei loro confronti.

2.  Le parti devono ricevere informazioni sufficienti e disporre di un tempo adeguato per preparare i propri argomenti.

3.  Le parti devono avere la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto od oralmente, se necessario, e, se decidono in tal senso, con l'assistenza di una persona di loro scelta.

Articolo 15

Diritto di accesso al fascicolo

1.  Le parti interessate hanno pieno accesso al fascicolo, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale. Qualsiasi limitazione a tale diritto è debitamente motivata.

2.  Se non possono avere pieno accesso all'intero fascicolo, le parti ricevono una sintesi adeguata del contenuto dei relativi documenti.

Articolo 16

Obbligo di tenere registri

1.  Per ciascun fascicolo, l'amministrazione dell'Unione tiene un registro della corrispondenza in entrata e in uscita, dei documenti ricevuti e delle misure adottate. Essa stabilisce un indice dei fascicoli in suo possesso.

2.  I registri sono tenuti nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati.

Articolo 17

Termini

1.  Gli atti amministrativi sono adottati, e i procedimenti amministrativi sono conclusi, in tempi ragionevoli e senza indebito ritardo. Il termine per l'adozione di un atto amministrativo non è superiore a tre mesi dalla data:

a)  della notifica della decisione di avviare il procedimento amministrativo, se questo è stato avviato dall'amministrazione dell'Unione, oppure

b)  dell'avviso di ricevimento della richiesta, se il procedimento amministrativo è stato avviato su richiesta di parte.

2.  Se un atto amministrativo non può essere adottato entro il termine prescritto, le parti interessate sono informate del ritardo e dei motivi che lo giustificano nonché della probabile data di adozione dell'atto stesso. Su richiesta, l'autorità competente risponde alle domande concernenti lo stato di avanzamento dell'esame della questione.

3.  Se l'amministrazione dell'Unione non accusa ricevuta di una richiesta entro tre mesi, la richiesta si considera respinta.

4.  I termini sono calcolati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio(2).

CAPO IV

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 18

Forma degli atti amministrativi

Gli atti amministrativi sono redatti per iscritto e firmati dall'autorità competente. Essi sono formulati in modo chiaro, semplice e comprensibile.

Articolo 19

Obbligo di motivazione

1.  Gli atti amministrativi indicano chiaramente i motivi sui quali si fondano.

2.  Gli atti amministrativi indicano la loro base giuridica, i loro presupposti di fatto e il modo in cui i diversi interessi pertinenti sono stati presi in considerazione.

3.  Gli atti amministrativi contengono una motivazione individuale riguardante la situazione delle parti. Qualora ciò non sia possibile a causa del gran numero di persone interessate, è sufficiente una motivazione generale. In tal caso, tuttavia, la parte che abbia richiesto espressamente una motivazione individuale ha il diritto di riceverla.

Articolo 20

Mezzi di impugnazione

1.  Gli atti amministrativi indicano chiaramente che è possibile un ricorso amministrativo contro di essi.

2.  Le parti hanno il diritto di presentare un ricorso amministrativo contro gli atti amministrativi che pregiudicano i loro diritti e interessi. I ricorsi amministrativi sono presentati all'autorità gerarchicamente superiore e, ove ciò non sia possibile, alla stessa autorità che ha adottato l'atto amministrativo.

3.  Gli atti amministrativi descrivono la procedura da seguire per presentare un ricorso amministrativo, e indicano il nominativo e l'indirizzo amministrativo dell'autorità competente o del membro del personale pertinente cui presentare il ricorso, nonché il termine per la presentazione del ricorso medesimo. Se entro la scadenza di tale termine non è stato presentato alcun ricorso, l'atto amministrativo si considera definitivo.

4.  Nei casi in cui il diritto dell'Unione preveda la possibilità di avviare un procedimento giudiziario o presentare una denuncia al Mediatore europeo, gli atti amministrativi fanno chiaro riferimento a tale possibilità.

Articolo 21

Notifica degli atti amministrativi

Gli atti amministrativi che riguardano i diritti e gli interessi delle parti sono notificati loro per iscritto non appena sono adottati. Gli atti amministrativi producono effetti nei confronti di una parte dal momento in cui le sono notificati.

CAPITOLO V

RETTIFICA E REVOCA DI ATTI

Articolo 22

Correzione degli errori negli atti amministrativi

1.  Gli errori materiali, di calcolo o simili sono corretti dall'autorità competente di propria iniziativa o su richiesta della parte interessata.

2.  Prima di effettuare una correzione se ne informano le parti, e la correzione produce effetti dal momento della notifica. Qualora ciò non sia possibile a causa del gran numero di parti interessate, sono adottate le misure necessarie per far sì che tutte le parti vengano informate senza indebito ritardo.

Articolo 23

Rettifica o revoca di atti amministrativi pregiudizievoli ad una parte

1.  L'autorità competente rettifica o revoca, di sua iniziativa o su richiesta della parte interessata, un atto amministrativo illegittimo che rechi pregiudizio ad una parte. La rettifica o la revoca ha effetto retroattivo.

2.  L'autorità competente rettifica o revoca, di sua iniziativa o su richiesta della parte interessata, un atto amministrativo legittimo che rechi pregiudizio ad una parte qualora siano venuti meno i motivi che hanno condotto all'adozione dell'atto specifico. La rettifica o la revoca non ha effetto retroattivo.

3.  La rettifica o la revoca produce effetti dal momento della sua notifica alla parte.

4.  Qualora un atto amministrativo sia pregiudizievole ad una parte e al tempo stesso vantaggioso per altre parti, viene redatta una valutazione del suo possibile impatto su tutte le parti e le conclusioni di tale valutazione sono incluse nella motivazione della rettifica o della revoca.

Articolo 24

Rettifica o revoca di atti amministrativi vantaggiosi per una parte

1.  L'autorità competente rettifica o revoca, di sua iniziativa o su richiesta di un'altra parte, l'atto amministrativo illegittimo vantaggioso per una parte.

2.  Si tiene debito conto delle conseguenze della rettifica o della revoca per le parti che potevano legittimamente aspettarsi che l'atto fosse legittimo. Nel caso in cui queste parti, per aver fatto affidamento sulla legittimità della decisione, dovessero sostenere delle perdite, l'autorità competente valuta se tali parti abbiano diritto a un risarcimento.

3.  La rettifica o la revoca ha effetto retroattivo soltanto se effettuata entro un periodo di tempo ragionevole. Se una parte poteva legittimamente aspettarsi che l'atto fosse legittimo e ha sostenuto che esso doveva essere mantenuto, la rettifica o la revoca non ha effetto retroattivo nei confronti di tale parte.

4.  L'autorità competente può, di sua iniziativa o su richiesta di una parte, rettificare o revocare un atto amministrativo legittimo vantaggioso per un'altra parte qualora siano venuti meno i motivi che hanno condotto a tale atto specifico. Si tiene debito conto del legittimo affidamento delle altre parti.

5.  La rettifica o la revoca produce effetti dal momento della sua notifica alla parte.

Articolo 25

Gestione delle correzioni di errori, delle rettifiche e delle revoche

Le disposizioni pertinenti dei capi III, IV e VI del presente regolamento si applicano anche alla correzione degli errori, alle rettifiche e alle revoche degli atti amministrativi.

CAPO VI

ATTI AMMINISTRATIVI DI PORTATA GENERALE

Articolo 26

Rispetto dei diritti procedurali

Gli atti amministrativi di portata generale adottati dall'amministrazione dell'Unione rispettano i diritti procedurali di cui al presente regolamento.

Articolo 27

Base giuridica, motivazione e pubblicazione

1.  Gli atti amministrativi di portata generale adottati dall'amministrazione dell'Unione indicano la loro base giuridica e i motivi sui quali si fondano.

2.  Essi entrano in vigore alla data della loro pubblicazione con mezzi direttamente accessibili agli interessati.

CAPO VII

INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Informazioni online sulle norme in materia di procedimenti amministrativi

1.  L'amministrazione dell'Unione si assicura che, ogniqualvolta ciò sia possibile e ragionevole, siano messe a disposizione online, su uno specifico sito internet, informazioni aggiornate sui procedimenti amministrativi esistenti. È accordata priorità alle procedure relative alla presentazione di richieste.

2.  Le informazioni online comprendono:

a)  un collegamento (link) alla legislazione applicabile,

b)  una breve spiegazione dei principali requisiti giuridici e della loro interpretazione amministrativa,

c)  una descrizione delle fasi procedurali principali,

d)  l'indicazione dell'autorità competente ad adottare l'atto finale,

e)  l'indicazione del termine per l'adozione dell'atto,

f)  l'indicazione dei mezzi di ricorso disponibili,

g)  un collegamento (link) ai modelli dei moduli che possono essere utilizzati dalle parti nelle loro comunicazioni con l'amministrazione dell'Unione nell'ambito del procedimento.

3.  Le informazioni online di cui al paragrafo 2 sono presentate in maniera semplice e chiara. L'accesso a tali informazioni è gratuito.

Articolo 29

Valutazione

La Commissione presenta una relazione sulla valutazione del funzionamento del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio entro ... [xx anni dalla sua entrata in vigore].

Articolo 30

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Il Presidente

Per il Consiglio Il Presidente

(1) GU C 440 del 30.12.2015, pag. 17.
(2) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/1971 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).


Competitività dell'industria ferroviaria europea
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Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 sulla competitività dell'industria ferroviaria europea (2015/2887(RSP))
P8_TA(2016)0280B8-0677/2016

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

–  vista la comunicazione della Commissione "Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica" (COM(2012)0582),

–  vista la comunicazione della Commissione "Per una rinascita industriale europea" (COM(2014)0014),

–  vista la comunicazione della Commissione "Commercio per tutti – Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile" (COM(2015)0497),

–  visto il Libro bianco della Commissione "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" (COM(2011)0144),

–  visto lo studio della Commissione "Sector Overview and Competitiveness Survey of the Railway Supply Industry" (analisi settoriale e indagine sulla competitività dell'industria delle forniture ferroviarie) (ENTR 06/054),

–  visto lo studio del Parlamento europeo "Il trasporto di merci su strada: perché gli spedizionieri dell'UE preferiscono il camion al treno"

–  vista l'interrogazione alla Commissione sulla competitività dell'industria ferroviaria europea (O-000067/2016 – B8-0704/2016),

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

Specificità e rilevanza strategica dell'industria ferroviaria europea per una rinascita industriale europea

1.  sottolinea che l'industria ferroviaria (IFF) europea, in cui rientrano la produzione di locomotive, materiale rotabile e binari, l'elettrificazione, le attrezzature di segnalamento e telecomunicazione, nonché i servizi della manutenzione e dei ricambi, e che comprende numerose PMI oltre a grandi industrie leader, dà lavoro a 400.000 dipendenti, investe il 2,7% del fatturato annuo in attività di R&S e rappresenta il 46% del mercato mondiale dell'industria ferroviaria (l'acronimo IFF sta per "industria delle forniture ferroviarie"; in inglese RSI, "Rail Supply Industry"); sottolinea che dall'insieme del settore ferroviario, compresi operatori e infrastrutture, dipendono nell'UE oltre 1 milione di posti di lavoro diretti e 1,2 milioni indiretti; mette in rilievo come tali cifre rappresentino una chiara indicazione dell'importanza dell'IFF per la crescita industriale, l'occupazione e l'innovazione in Europa e del suo contributo al conseguimento dell'obiettivo della reindustrializzazione del 20% del PIL;

2.  pone l'accento sulla specificità di questo settore, che è caratterizzato in particolare dalla produzione di attrezzature che hanno un ciclo di vita fino a 50 anni, dall'alta intensità di capitale, da una forte dipendenza dagli appalti pubblici e dall'obbligo di rispettare standard di sicurezza molto elevati;

3.  ricorda il contributo essenziale del trasporto ferroviario alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla capacità di far fronte ad altre macrotendenze come l'urbanizzazione e i cambiamenti demografici; esorta pertanto la Commissione a sostenere con misure concrete e investimenti mirati gli obiettivi del trasferimento modale verso il trasporto ferroviario, sia per i passeggeri che per le merci, enunciati nel Libro bianco sui trasporti del 2011; sottolinea che, in linea con i risultati della COP 21 e con gli obiettivi dell'UE per il 2030 in materia di clima ed energia, un trasferimento verso il trasporto ferroviario e verso altri tipi di trasporto sostenibile, efficiente sul piano energetico ed elettrificato è necessario per realizzare gli obiettivi di decarbonizzazione dei trasporti; chiede alla la Commissione, in tale contesto, di cogliere l'occasione dell'imminente comunicazione sulla decarbonizzazione dei trasporti per proporre nuove misure a sostegno dello sviluppo di tecnologie energeticamente efficienti per l'IFF;

4.  rileva che, grazie alla sua posizione di punta sul mercato mondiale in materia di tecnologia e d'innovazione, l'IFF può svolgere un ruolo chiave per il raggiungimento dell'obiettivo della Commissione di un'industrializzazione del 20%;

5.  osserva che l'IFF europea può contare su una serie di fattori favorevoli: non solo le buone prestazioni ambientali di questo modo di trasporto, ma anche le grandi dimensioni del suo mercato e la capacità di facilitare il trasporto di massa; nota tuttavia che questo settore deve oggi far fronte a una triplice concorrenza: intermodale, internazionale e talvolta anche intrasocietaria;

Mantenere la leadership mondiale dell'industria ferroviaria europea

6.  fa presente che il tasso annuo di crescita dei mercati internazionali dell'IFF accessibili è previsto al 2,8% fino al 2019; sottolinea che, mentre l'UE è largamente aperta ai concorrenti dei paesi terzi, questi paesi sono invece muniti di diverse barriere che discriminano l'IFF europea; sottolinea che i concorrenti dei paesi terzi, in particolare della Cina, si stanno espandendo in modo rapido e aggressivo in Europa e in altre regioni del mondo, spesso con un forte sostegno politico e finanziario da parte del loro paese d'origine (ad esempio generosi crediti all'esportazione non previsti dalle norme dell'OCSE); sottolinea che tali pratiche possono costituire una forma di concorrenza sleale che mette a rischio posti di lavoro in Europa; evidenzia pertanto la necessità di condizioni eque e paritarie nella concorrenza mondiale e della reciprocità nell'accesso ai mercati, al fine di scongiurare il rischio di perdite di posti di lavoro e di salvaguardare il know-how industriale in Europa;

7.  sottolinea che anche all'interno del mercato ferroviario europeo risulta difficile e oneroso per molte imprese dell'UE, specialmente PMI, operare a livello transfrontaliero, a causa della frammentazione del mercato, sia sul piano amministrativo che sul piano tecnico; è convinto che per mantenere il predominio mondiale dell'IFF europea sarà fondamentale realizzare l'obiettivo della creazione di uno spazio ferroviario europeo unico;

Un rinnovato programma di innovazione per l'industria ferroviaria europea

8.  riconosce che l'industria ferroviaria è un settore chiave per la competitività e la capacità d'innovazione dell'Europa; sollecita l'adozione di misure che assicurino all'Europa il mantenimento di un vantaggio tecnologico e innovativo in questo settore;

9.  apprezza la decisione di istituire l'impresa comune "Shift2Rail" (la "S2R") e il recente lancio dei primi inviti a presentare proposte; chiede che tutte le attività di R&S della S2R trovino quanto prima possibile un'attuazione rapida e tempestiva; critica il fatto che la partecipazione delle PMI alla S2R sia bassa, il che è in parte dovuto al costo elevato e alla complessità dello strumento; esorta il consiglio di direzione ad analizzare la partecipazione delle PMI al secondo invito per i membri associati e a conseguire miglioramenti al riguardo, nonché a prendere in considerazione la pubblicazione di inviti specifici per le PMI; chiede alla Commissione di garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento relative alla rappresentanza equilibrata delle PMI e delle regioni;

10.  sottolinea che la capacità di innovazione, gli investimenti in ricerca e sviluppo, la deframmentazione del mercato e la creazione di raggruppamenti (cluster) sono presupposti essenziali per mantenere la competitività internazionale dell'IFF europea;

11.  chiede alla Commissione di mobilitare pienamente i vari strumenti di finanziamento dell'UE, di esplorare e sfruttare altre fonti di finanziamento per la S2R e di ricercare sinergie tra diversi fondi dell'UE e con gli investimenti privati; invita la Commissione, in tale contesto, a sfruttare altri strumenti di finanziamento dell'UE per le tecnologie ferroviarie al di fuori della S2R (ad esempio bandi di ricerca ferroviaria nel quadro di Orizzonte 2020 al di fuori della S2R, InnovFin, CEF, fondi strutturali, FEIS), anche tramite un progetto pilota della S2R che combini il finanziamento dell'UE con i fondi strutturali e con altri fondi dell'UE per l'innovazione;

12.  chiede alla Commissione di collaborare con il settore per garantire il miglior uso dei Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) – e in particolare del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – per il sostegno a progetti di R&S ferroviari a livello regionale; la incoraggia a concentrarsi anche sul futuro dell'IFF oltre il 2020;

13.  sottolinea che i cluster (o raggruppamenti) sono uno strumento importante per riunire i soggetti interessati a livello locale e regionale, comprese le autorità pubbliche, le università, gli istituti di ricerca, l'IFF, le parti sociali e altri settori dell'industria della mobilità; invita la Commissione a formulare una strategia di raggruppamento per la crescita entro dicembre 2016; chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere maggiormente i progetti d'innovazione sviluppati dai cluster ferroviari e da altre iniziative che riuniscono PMI, imprese più grandi e istituti di ricerca operanti nel settore dell'IFF a livello locale, regionale, nazionale ed europeo; fa presente che dovrà esserci la possibilità di finanziamenti pubblici per la formazione di cluster; ricorda in tale contesto le possibilità offerte dai nuovi strumenti di finanziamento (FEIS ecc.);

14.  ritiene che la Commissione dovrebbe valutare l'istituzione di un forum a livello europeo che riunisca imprese già consolidate, start-up e spin-off portatrici di idee innovative per il settore ferroviario, in particolare nel settore della digitalizzazione, al fine di facilitare lo scambio delle migliori prassi e la creazione di partenariati; ritiene che la Commissione dovrebbe studiare modi per incentivare la collaborazione tra imprese di grandi dimensioni e PMI in progetti di ricerca che interessano l'IFF;

15.  ritiene che un obiettivo centrale delle attività di ricerca debba essere la digitalizzazione, per migliorare le prestazioni del trasporto ferroviario e ridurne i costi operativi (si pensi all'automazione, a sensori e dispositivi di controllo, all'interoperabilità, ad esempio attraverso l'ERTMS/ETCS, all'uso di tecnologie spaziali, anche in cooperazione con l'ESA, all'uso dei megadati e alla sicurezza informatica); che un secondo obiettivo centrale dovrebbe essere l'aumento dell'efficienza nell'uso delle risorse e dell'energia, per esempio grazie a materiali più leggeri e combustibili alternativi; che un terzo obiettivo centrale dovrebbe essere rappresentato da progressi – per esempio una maggiore affidabilità, la riduzione del rumore, un trasporto multimodale continuo ("seamless"), servizi di biglietteria integrata – che rendano il trasporto ferroviario più attraente e meglio accettato; sottolinea che gli sforzi di innovazione non devono trascurare l'infrastruttura, che è un elemento fondamentale per la competitività delle ferrovie;

16.  chiede la rapida attuazione di un sistema integrato di biglietteria elettronica (e-ticketing) coordinato con altri modi di trasporto e altri potenziali servizi forniti da operatori del biglietto unico;

17.  richiama l'attenzione sull'urgente necessità di produrre nel mercato unico binari ferroviari, tramviari e di altro tipo moderni, insieme a tutte le attrezzature accessorie necessarie;

18.  chiede alla Commissione di garantire la protezione a livello internazionale dei diritti di proprietà intellettuale dei fornitori ferroviari europei – in conformità con le raccomandazioni della risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla strategia per la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi(1);

Acquisire le competenze giuste per un'industria ferroviaria a prova di futuro

19.  chiede una strategia europea in materia di formazione e istruzione che riunisca le imprese dell'IFF, gli istituti di ricerca e le parti sociali per studiare insieme quali competenze siano necessarie per un'IFF sostenibile e innovativa; ritiene che in tale contesto si dovrebbe intraprendere uno studio di fattibilità per un potenziale Consiglio europeo delle competenze settoriali per il settore ferroviario; invita gli Stati membri o gli organismi regionali interessati a creare un quadro per la formazione continua, sotto forma di un diritto individuale alla formazione, che garantisca che il loro patrimonio di competenze sia in linea con la crescente domanda del settore e sia adattabile a un nuovo mercato o, in caso di esuberi, trasferibile a un altro settore industriale;

20.  richiama l'attenzione sul fatto che, a causa dell'invecchiamento della forza lavoro, l'IFF è carente di personale qualificato; apprezza perciò ogni sforzo volto a promuovere l'apprendimento permanente e le competenze tecniche; chiede una campagna per aumentare la visibilità e la capacità di attrazione dell'IFF presso i giovani ingegneri (ad esempio mediante finanziamenti dell'FSE); mette in risalto il fatto che il settore ha un tasso di occupazione femminile particolarmente basso, e sottolinea perciò l'opportunità che detta campagna dedichi particolare attenzione alla correzione di questo squilibrio; invita la Commissione a incoraggiare il dialogo sociale per agevolare l'innovazione sociale e a promuovere un'occupazione di qualità e a lungo termine per contribuire ad attrarre personale qualificato verso il settore;

21.  ritiene che l'insegnamento di competenze mirate sia un investimento indispensabile affinché l'industria europea delle forniture ferroviarie conservi a lungo termine la propria eccellenza tecnologica a livello mondiale e la propria capacità d'innovazione;

Sostenere le PMI

22.  ritiene che l'accesso ai finanziamenti sia una delle principali difficoltà per le PMI dell'IFF; sottolinea il valore aggiunto del programma COSME e dei Fondi strutturali per aiutare le PMI ad accedere ai finanziamenti, anche sotto forma di garanzia e di capitale, e pone in risalto la necessità di una maggiore promozione di tali strumenti; si compiace del fatto che il FEIS dia rilevanza alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, ma sottolinea che il fondo deve ora tenere fede alle sue promesse, e ricorda che vanno esplorate anche fonti di finanziamento alternative; accoglie con favore lo strumento per le PMI nel quadro di Orizzonte 2020, ma sottolinea il problema del numero eccessivo di sottoscrizioni e il basso tasso di successo; chiede alla Commissione di affrontare tale problema durante la revisione intermedia di Orizzonte 2020; invita la Commissione a promuovere un migliore assorbimento degli strumenti finanziari e dei fondi dell'UE a disposizione delle PMI;

23.  mette in rilievo che le PMI dell'IFF dipendono spesso da un'unica impresa; sottolinea che le PMI evitano di espandersi a causa della mancanza di risorse e dei maggiori rischi insiti nelle attività transfrontaliere; invita la Commissione a sviluppare, nel quadro della rete Enterprise Europe, gruppi settoriali del settore ferroviario che potrebbero offrire consulenza e formazione alle PMI dell'IFF riguardo ai diversi meccanismi di finanziamento per l'innovazione, alle sovvenzioni, all'internazionalizzazione, nonché a come individuare e coinvolgere potenziali partner commerciali e partner insieme ai quali fare domanda per progetti di ricerca comuni finanziati dall'UE;

24.  chiede alla Commissione di utilizzare maggiormente i programmi di sostegno esistenti per l'internazionalizzazione delle PMI e di dare ad essi maggiore visibilità presso le PMI dell'IFF europea, nel contesto delle sinergie tra i diversi fondi dell'UE; invita la Commissione a sviluppare ulteriormente programmi di formazione per l'accesso a specifici mercati esteri e a diffonderli ampiamente presso le PMI dell'IFF;

25.  invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione tutte le opzioni per sostenere le PMI dell'IFF, anche nel quadro di un possibile riesame mirato dello Small Business Act, prestando particolare attenzione alle esigenze di sottosettori industriali quale l'IFF, in cui la partecipazione di PMI ad elevato valore aggiunto è particolarmente importante;

26.  è preoccupato per la lentezza dei pagamenti alle PMI dell'IFF; chiede alla Commissione di monitorare la corretta attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento (2011/7/UE);

Migliorare il contesto di mercato in Europa per i fornitori e incoraggiare la domanda di prodotti ferroviari

27.  plaude all'adozione del pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario e chiede che sia rapidamente attuato in quanto fattore chiave per realizzare un vero mercato unico dei prodotti ferroviari; sottolinea che la maggiore interoperabilità e il potenziamento del ruolo dell'Agenzia ferroviaria europea (ERA) faciliteranno l'armonizzazione della rete e quindi potenzialmente ridurranno i costi dello sviluppo e dell'autorizzazione del materiale rotabile e delle attrezzature a terra dell'ERTMS (sistema europeo di gestione del traffico ferroviario); evidenzia la necessità di dotare l'ERA di risorse umane e finanziarie sufficienti per far fronte alle sue nuove e più ampie funzioni; ritiene che il pilastro politico del quarto pacchetto ferroviario determinerà la competitività degli operatori dei trasporti e, più in generale, dei committenti;

28.  sottolinea la necessità di un'attuazione completa, efficace e uniforme del regolamento relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, a beneficio sia dei passeggeri che dell'industria;

29.  chiede alla Commissione di riesaminare le definizioni di mercato e il complesso delle regole di concorrenza vigenti nell'UE, per tenere conto dell'evoluzione del mercato mondiale delle forniture ferroviarie; invita la Commissione a identificare il modo in cui tali definizioni e regole devono essere aggiornate, per affrontare i problemi legati alle fusioni di imprese sul mercato mondiale, come la fusione tra CNR e CSR, e per consentire partenariati e alleanze strategici da parte dell'IFF europea;

30.  chiede un'ulteriore normalizzazione europea nel settore ferroviario per impulso delle parti interessate (compresa l'IFF europea) sotto la guida del CEN/CENELEC; auspica che la nuova iniziativa congiunta sulla normalizzazione proposta dalla Commissione svolga un ruolo chiave al riguardo; sottolinea l'importanza di coinvolgere un maggior numero di PMI nella normalizzazione europea;

31.  chiede la rapida attuazione delle direttive UE del 2014 in materia di appalti pubblici; rammenta agli Stati membri e alla Commissione che queste direttive obbligano le amministrazioni aggiudicatrici a basare le decisioni per gli appalti sul principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, concentrando l'attenzione sui costi del ciclo di vita e sulla sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti, contribuendo così a impedire il dumping salariale e sociale, nonché rafforzando potenzialmente la struttura economica regionale; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere in modo generalizzato l'analisi del costo dell'intero ciclo di vita come prassi standard negli investimenti a lungo termine, a fornire orientamenti alle amministrazioni aggiudicatrici e a sorvegliarne l'applicazione; invita la Commissione e gli Stati membri a ricordare alle amministrazioni aggiudicatrici che, nel contesto del quadro europeo riveduto in materia di appalti pubblici, esiste una disposizione che permette di respingere le offerte il cui valore sia realizzato per più del 50% al di fuori dell'UE (articolo 85 della direttiva 2014/25/UE);

32.  invita la Commissione a vigilare sugli investimenti ferroviari non europei effettuati negli Stati membri dell'UE e a garantire il rispetto delle norme europee in materia di appalti pubblici, ad esempio quelle relative alle offerte anormalmente basse e alla concorrenza sleale; invita la Commissione a indagare su eventuali candidati non europei che presentano offerte nell'UE mentre ricevono sovvenzioni statali da paesi terzi;

Rilanciare gli investimenti in progetti ferroviari

33.  si attende che gli attuali strumenti di finanziamento dell'UE (come il CEF e i fondi strutturali) siano utilizzati appieno in modo da stimolare la domanda di progetti ferroviari (ivi compresi gli strumenti di finanziamento dell'UE per gli investimenti al di fuori dell'Unione, come lo strumento di assistenza preadesione e lo strumento europeo di vicinato); sottolinea l’importanza di un'efficace attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) in quanto strumento per mobilitare il capitale privato per il settore ferroviario, e chiede di esplorare ulteriormente il modo in cui si possono mobilitare investimenti privati per progetti ferroviari; ritiene che un ruolo importante nel sostegno all'IFF spetti alle banche pubbliche di sviluppo a livello nazionale ed europeo; chiede alla Commissione di collaborare con le banche di sviluppo multilaterali per aiutare le autorità pubbliche e gli enti privati a investire in tutto il mondo nelle attrezzature ferroviarie più sostenibili ed efficienti sotto il profilo energetico; chiede alla Commissione e alla BEI di intensificare l'attività di consulenza per i progetti ferroviari attraverso il polo europeo di consulenza recentemente istituito nel quadro del FEIS, per migliorare la capacità di tali progetti di attirare investimenti; ritiene che il settore ferroviario in Europa continuerà a dipendere fortemente dagli investimenti pubblici; esorta pertanto gli Stati membri e le autorità pubbliche a investire importi significativi nelle linee principali e urbane del loro sistema ferroviario e, ove possibile, a migliorare i tassi di assorbimento dei fondi di coesione per i progetti ferroviari; chiede tuttavia, in considerazione di tale dipendenza e delle tensioni che pesano sulle finanze pubbliche di numerosi paesi europei, che si faccia ricorso a tutti i mezzi possibili, normativi o di bilancio, per mobilitare capitali privati a favore del settore ferroviario;

34.  sottolinea che la complessità del settore ferroviario rende difficile per i prestatori comprendere il rischio e quindi concedere prestiti a buon mercato; chiede alla Commissione di sviluppare un Forum finanziario per l'industria ferroviaria con l'obiettivo di aumentare i contatti e la condivisione delle conoscenze tra l'IFF e il settore finanziario, migliorando così la conoscenza del settore da parte delle banche e quindi la loro comprensione del rischio, e riducendo il costo dei finanziamenti;

35.  ritiene che non si debba trascurare la manutenzione e l'ammodernamento delle attrezzature ferroviarie esistenti; chiede alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare la sostituzione su più ampia scala delle vecchie attrezzature con prodotti moderni e sostenibili;

36.  si compiace del sostegno dell'UE alla piattaforma online "Osservatorio della mobilità urbana" (ELTIS: European Local Transport Information Service), che consente lo scambio delle migliori pratiche in materia di sistemi urbani nelle aree metropolitane; chiede alla Commissione di rafforzare lo scambio delle migliori pratiche riguardo alle diverse opzioni di finanziamento per i sistemi di mobilità urbana sostenibile e di promuovere tali pratiche tramite la sua futura piattaforma europea per i piani di mobilità urbana sostenibile;

37.  chiede alla Commissione di contribuire all'ulteriore installazione armonizzata del sistema ERTMS all'interno dell'UE, in cooperazione con l'ERA, e di promuovere tale sistema al di fuori dell'UE;

38.  apprezza gli sforzi per l'introduzione nel settore ferroviario dei servizi e delle applicazioni di Galileo e di EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service, il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria); riconosce in tale contesto il ruolo dell'Agenzia del GNSS europeo e la sua efficace gestione dei progetti nell'ambito dei programmi del 7°PQ e di Orizzonte 2020;

Rafforzare la competitività mondiale dell'industria ferroviaria

39.  invita la Commissione a garantire che i futuri accordi commerciali (ivi compresi i negoziati in corso con Giappone, Cina e Stati Uniti) e le revisioni degli accordi commerciali esistenti includano disposizioni specifiche che migliorino in modo significativo l'accesso al mercato per l'IFF europea, specialmente per quanto riguarda gli appalti pubblici, anche affrontando il problema dell'aumento dei requisiti di localizzazione e assicurando la reciprocità di accesso ai mercati esteri per l'IFF; invita la Commissione a garantire condizioni di parità per gli operatori di mercato europei e non europei;

40.  esorta la Commissione a garantire una maggiore coerenza della politica commerciale dell'UE con quella industriale, in modo che la politica commerciale tenga conto delle esigenze dell'industria europea e che la nuova generazione di accordi commerciali non determini nuove delocalizzazioni e un'ulteriore deindustrializzazione dell'UE;

41.  esorta la Commissione ad adoperarsi per l'abolizione delle principali barriere non tariffarie che ostacolano l'accesso dell'industria ferroviaria europea ai mercati esteri, tra cui gli ostacoli agli investimenti (in particolare gli obblighi relativi alle joint venture) e la discriminazione e la mancanza di trasparenza nelle procedure degli appalti pubblici (in particolare i requisiti sempre più onerosi concernenti il contenuto locale);

42.  sottolinea la rilevanza e l'impatto che i negoziati sullo "strumento internazionale in materia di appalti pubblici" e la revisione dei regolamenti sugli strumenti di difesa commerciale stanno avendo sull'IFF europea, e invita il Consiglio e la Commissione a tenerne conto e a collaborare strettamente con il Parlamento europeo per giungere a un rapido accordo su detti strumenti; chiede alla Commissione di tenere conto degli effetti che il riconoscimento dello status di economia di mercato ad economie di stato o ad altre economie non di mercato potrebbe avere sul funzionamento degli strumenti di difesa commerciale e sulla competitività dell'IFF europea;

43.  chiede alla Commissione una strategia commerciale dell'UE coerente, che garantisca il rispetto del principio di reciprocità, in particolare in relazione a Giappone, Cina e Stati Uniti, e assicuri il sostegno a una maggiore internazionalizzazione dell'IFF, in particolare delle PMI, anche attraverso la promozione a livello internazionale delle norme e delle tecnologie europee, come l'ERTMS, e mediante lo studio di modi per tutelare meglio i diritti di proprietà intellettuale (DPI) dell'IFF europea (ad esempio una più ampia promozione dell'Helpdesk DPI);

44.  chiede alla Commissione di contribuire all'eliminazione di tutti gli ostacoli tariffari e non tariffari, di semplificare le procedure aziendali per le PMI del settore dell'IFF e di assicurare la graduale abolizione di tutte le pratiche commerciali restrittive nei mercati dei paesi terzi; chiede alla Commissione di prendere iniziative per facilitare il rilascio dei visti di lavoro ai dipendenti di PMI europee temporaneamente distaccati in paesi terzi così da ridurre il numero delle operazioni aziendali che le PMI devono compiere;

45.  sottolinea che alcuni paesi terzi creano attualmente distorsioni commerciali inaccettabili sostenendo in modo sproporzionato i propri esportatori attraverso le condizioni finanziarie offerte ai potenziali clienti; invita a tale proposito la Commissione a convincere il governo cinese ad aderire all'accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e al suo capitolo dedicato specificatamente alle infrastrutture ferroviarie; chiede alla Commissione di intensificare in parallelo i lavori sulle nuove linee direttrici mondiali per i crediti all'esportazione in seno al gruppo di lavoro internazionale sui crediti all'esportazione (IWG);

Migliorare il sostegno politico strategico al settore

46.  invita la Commissione a pubblicare una comunicazione su una coerente strategia di politica industriale dell'UE mirante alla reindustrializzazione dell'Europa e basata, tra l'altro, sulla sostenibilità e sull'efficienza nell'uso dell'energia e delle risorse; chiede alla Commissione di delineare nel documento la sua strategia per importanti settori industriali, tra cui l'IFF; considera importante includervi idee su come mantenere elevato il livello di produzione verticale nell'UE;

47.  chiede alla Commissione di organizzare un dialogo industriale ad alto livello sull'IFF con la partecipazione dei Commissari competenti, di deputati del Parlamento europeo, del Consiglio, degli Stati membri, dell'industria ferroviaria, dei sindacati, degli istituti di ricerca, dell'Agenzia ferroviaria europea e degli organismi europei di normalizzazione; sottolinea che un dialogo industriale regolare sull'IFF consentirebbe una discussione strutturata a livello europeo sulle sfide orizzontali per il settore e sugli effetti delle politiche dell'UE sulla competitività dell'IFF;

48.  chiede alla Commissione di garantire che le politiche che incidono sulla competitività dell'IFF dell'UE siano il risultato di una comunicazione e un coordinamento efficaci tra le amministrazioni dei diversi settori coinvolti;

49.  ritiene che per il rafforzamento e lo sviluppo dell'IFF europea sia necessario il sostegno politico del Consiglio; invita pertanto il Consiglio "Competitività" a inserire concretamente nella sua agenda l'IFF europea;

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50.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P8_TA(2015)0219.

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