Indice 
Testi approvati
Giovedì 6 ottobre 2016 - Strasburgo
Ruanda: il caso di Victoire Ingabire
 Sudan
 Thailandia, segnatamente il caso di Andy Hall
 Principi internazionali d'informativa finanziaria: IFRS 9
 Situazione in Siria
 Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2016 a Marrakech (Marocco) (COP22)
 Attuazione del regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
 Relazione annuale 2014 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea
 Immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato
 Immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato
 Immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810
 Immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810
 Immissione in commercio di cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913

Ruanda: il caso di Victoire Ingabire
PDF 170kWORD 47k
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul Ruanda: il caso di Victoire Ingabire (2016/2910(RSP))
P8_TA(2016)0378RC-B8-1061/2016

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione del 23 maggio 2013 sul Ruanda: la vicenda di Victoire Ingabire(1),

–  vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

–  vista la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo,

–  visti i principi e gli orientamenti sul diritto a un giusto processo e all'assistenza legale in Africa,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,

–  visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, ratificato dal Ruanda nel 1975,

–  visti i risultati della revisione periodica universale del 2015 relativa al Ruanda e l'osservazione conclusiva del 2016 della commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani,

–  visto l'accordo di Cotonou,

–  vista la dichiarazione dell'alto rappresentante Federica Mogherini a nome dell'Unione europea (UE), del 3 dicembre 2015, sulla revisione costituzionale in Ruanda,

–  vista la dichiarazione locale congiunta dell'UE, del 18 dicembre 2015, relativa al referendum sul progetto di Costituzione in Ruanda,

–  visto il comunicato stampa delle Forze democratiche unite (FDU), del 16 marzo 2016, sul ricorso della prigioniera politica Victoire Ingabire Umuhoza,

–  vista la relazione 2015 di Freedom House sul Ruanda,

–  vista la relazione per paese di Amnesty International dal titolo "Ruanda 2015/2016",

–  vista la relazione del 2013 di Amnesty International dal titolo "Giustizia a rischio: il processo di primo grado di Victoire Ingabire",

–  vista la risposta del vicepresidente/alto rappresentante Catherine Ashton del 4 febbraio 2013 all'interrogazione scritta E-010366/2012 relativa a Victoire Ingabire,

–  vista la dichiarazione di Human Rights Watch, del 29 settembre 2016, dal titolo "Ruanda: attivista dell'opposizione scomparsa",

–  vista la relazione 2014 sul Ruanda del relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione,

–  visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che il Ruanda figura tra i pochi paesi africani che svolgono un ruolo guida nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio, in particolare per quanto riguarda temi quali la parità di genere, l'emancipazione delle donne, l'istruzione primaria universale, il tasso di mortalità infantile e materna, la prevalenza dell'HIV e la sostenibilità ambientale;

B.  considerando che la forte crescita economica è stata accompagnata da un miglioramento significativo del tenore di vita, come dimostrato dal fatto che il tasso di mortalità infantile è diminuito di due terzi e l'iscrizione pressoché universale alla scuola primaria è diventata una realtà;

C.  considerando che sono stati compiuti sforzi economici e politici volti a migliorare l'economia del paese e a renderla più industrializzata e orientata ai servizi;

D.  considerando che il 30 ottobre 2012 Victoire Ingabire, presidente delle FDU, è stata condannata a otto anni di reclusione per congiura ai danni delle autorità con ricorso al terrorismo e per avere minimizzato il genocidio del 1994, in forza delle relazioni con le Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR);

E.  considerando che nel settembre 2016 una delegazione del Parlamento europeo si è vista negare la possibilità di incontrare in carcere la leader dell'opposizione Victoire Ingabire; che, nonostante la visita fosse incentrata sul ruolo delle donne nella società e la loro emancipazione, il ministero degli Affari esteri e della cooperazione ha ritenuto che non vi fosse "alcun motivo particolare per consentire che Victoire Ingabire, una detenuta soggetta agli orientamenti e alle norme nazionali in materia di detenzione, ricevesse una visita da parte di deputati al Parlamento europeo in missione ufficiale";

F.  considerando che la missione ha rilevato che permangono sfide importanti in tale settore, in particolare per quanto riguarda l'accesso all'istruzione nelle zone rurali, diritti di proprietà più equi e un migliore accesso all'occupazione nel settore non agricolo, e che in Ruanda la situazione dei diritti umani, segnatamente per quanto concerne la partecipazione politica e la libertà di espressione, continua a essere preoccupante, mentre la società civile indipendente è ancora molto debole;

G.  considerando che molte organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato il processo di primo grado di Victoire Ingabire, in virtù delle gravi irregolarità emerse e del trattamento ingiusto subito dall'imputata; che, nella sua relazione, Amnesty International attira l'attenzione su alcune dichiarazioni pubbliche pregiudiziali rilasciate dal presidente del Ruanda prima del processo, nonché sull'affidamento fatto sulle confessioni di alcuni detenuti di Camp Kami, dove secondo alcune segnalazioni si farebbe ricorso alla tortura; che, dopo aver testimoniato contro Victoire Ingabire dinanzi all'Alta corte del Ruanda nel 2012, quattro testimoni dell'accusa e coimputati hanno affermato nel 2013 dinanzi alla Corte suprema che le loro testimonianze erano state falsificate;

H.  considerando che il 13 settembre 2012 Victoire Ingabire Umuhoza, insieme ad altri due esponenti politici del Ruanda, Bernard Ntaganda e Deogratias Mushyayidi, è stata candidata al premio Sacharov 2012 del Parlamento europeo per la libertà di pensiero;

I.  considerando che nel 2015 Victoire Ingabire ha adito la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, accusando il governo ruandese di avere violato i suoi diritti; che nel marzo 2015 il Ruanda è uscito dalla giurisdizione della Corte africana, dichiarando che i tribunali ruandesi erano in grado di trattare tutti i casi locali; che il 29 febbraio 2016, solo qualche giorno prima dell'udienza nell'ambito di una causa intentata contro il governo ruandese da Victoire Ingabire, il governo del Ruanda ha ritirato la dichiarazione che consentiva ai cittadini di sporgere denuncia direttamente dinanzi alla Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli;

J.  considerando che, secondo l'FDU-Inkingi, il partito di Victoire Ingabire, le condizioni di detenzione di quest'ultima sono peggiorate drasticamente a partire dall'aprile 2016; che le vengono negati i pasti a regime alimentare speciale provenienti dall'esterno e che il suo certificato medico è stato dichiarato nullo;

K.  considerando che, tra le altre cose, l'FDU-Inkingi non ha potuto registrarsi legalmente come partito politico e che molti dei suoi membri sono stati minacciati, arrestati e detenuti;

L.  considerando che diversi esponenti dei partiti di opposizione sono detenuti in carcere; che Illuminée Iragena, un'infermiera e attivista politica collegata all'FDU-Inkingi, risulta scomparsa da cinque mesi e si teme per la sua sicurezza; che Léonille Gasengayire, tesoriera dell'FDU-Inkingi, è stata arrestata il 23 agosto 2016 con l'accusa di incitamento all'insurrezione pubblica;

M.  considerando che il Ruanda occupa il 161° posto su 180 nell'indice sulla libertà di stampa nel mondo 2016; che la libertà di stampa è soggetta a un continuo deterioramento e i giornalisti indipendenti sono spesso vittime di vessazioni, minacce e arresti; che i giornalisti esiliati e stranieri che criticano i funzionari pubblici nelle loro inchieste subiscono sempre più spesso intimidazioni di natura stragiudiziale, violenze e sparizioni forzate;

N.  considerando che nell'ottobre 2014 il governo ha sospeso a tempo indeterminato il servizio radiofonico in lingua kinyarwanda della British Broadcasting Corporation (BBC) a seguito della trasmissione di un controverso documentario televisivo della BBC sul genocidio del 1994 in Ruanda;

O.  considerando l'importanza fondamentale del consolidamento della democrazia, inclusa la garanzia dell'indipendenza della magistratura e della partecipazione dei partiti dell'opposizione, soprattutto in vista delle elezioni presidenziali del 2017;

P.  considerando che le carenze dimostrate dal sistema giudiziario ruandese nello svolgimento del processo penale a carico di Victoire Ingabire pregiudicano la sua capacità di trattare casi politici di alto profilo;

Q.  considerando che il Ruanda è un attore chiave nella regione dei Grandi Laghi e può svolgere un ruolo cruciale nel processo di stabilizzazione, tra l'altro attraverso la lotta contro il commercio illegale di minerali e altre risorse naturali; che, nella relazione 2015 del gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla Repubblica democratica del Congo, si raccomanda al governo ruandese di condurre indagini e azioni penali nei confronti delle persone coinvolte nel commercio illegale di stagno, tantalio e tungsteno come pure nel riciclaggio di minerali provenienti dalla Repubblica democratica del Congo in Ruanda;

1.  condanna con forza la natura politica dei processi, i procedimenti giudiziari a carico degli oppositori politici e l'anticipazione dell'esito del processo; esorta il governo ruandese a compiere progressi anche nel settore dei diritti umani, come già fatto in ambito economico e sociale, al fine di completare la transizione verso una democrazia moderna e inclusiva; sollecita le autorità del paese a garantire che il processo d'appello di Victoire Ingabire sia equo e conforme alle norme stabilite dal diritto ruandese e internazionale; sottolinea che i processi e le accuse a carico degli imputati non possono essere basati su leggi vaghe e imprecise e sull'utilizzo improprio delle stesse, come nel caso di Victoire Ingabire;

2.  esprime profonda preoccupazione per il fatto che la Corte suprema del Ruanda ha respinto il ricorso in appello di Victoire Ingabire, condannandola a 15 anni di reclusione, come pure per il peggioramento delle sue condizioni di detenzione; ritiene che il processo d'appello condotto in Ruanda non fosse conforme alle norme internazionali, tra l'altro per quanto concerne il diritto di Victoire Ingabire alla presunzione di innocenza;

3.  sottolinea che la decisione di uscire dalla giurisdizione della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli presa dal Ruanda nel marzo 2016, vale a dire solo pochi giorni prima dell'udienza relativa al ricorso presentato da Victoire Ingabire, è circostanziale e mira a limitare l'accesso diretto di cittadini e ONG alla Corte;

4.  ricorda alle autorità ruandesi che l'UE ha espresso preoccupazione in merito al rispetto dei diritti umani e del diritto a un processo equo nel quadro del dialogo politico ufficiale con il Ruanda a norma dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou; chiede che il caso di Victoire Ingabire sia sottoposto a un riesame rapido, imparziale, basato sui fatti e a norma di legge, senza alcuna restrizione, influenza indebita, pressione o minaccia; chiede che i diritti di Victoire Ingabire siano garantiti in carcere, in particolare per quanto concerne l'accesso all'assistenza legale nonché a un regime alimentare e a un trattamento adeguati;

5.  condanna qualsiasi tipo di intimidazione, arresto, detenzione o procedimento giudiziario nei confronti di leader o membri dei partiti di opposizione, attivisti, giornalisti e altri presunti oppositori del governo ruandese per il solo fatto di aver espresso le loro opinioni; esorta le autorità ruandesi, a tale riguardo, a rivedere e adeguare il diritto nazionale al fine di garantire la libertà di espressione, con particolare riferimento agli articoli 463 e 451 del codice penale, che limitano tale libertà;

6.  invita il governo ruandese a dar prova della sua volontà di indagare sui presunti abusi commessi nei confronti di attivisti dell'opposizione e giornalisti nonché a garantire che i centri di detenzione militari siano conformi alle leggi del Ruanda e alle norme internazionali; sollecita le autorità ruandesi a rilasciare immediatamente tutte le persone e gli attivisti detenuti o condannati per il solo fatto di aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione, associazione e riunione pacifica, nonché a garantire la separazione dei poteri amministrativo, legislativo e giudiziario, e in particolare l'indipendenza della magistratura;

7.  esorta le autorità del Ruanda a incrementare gli sforzi per indagare sui casi di Illuminée Iragena, John Ndabarasa, Léonille Gasengayire e delle altre persone che si teme siano state vittime di sparizione forzata, a rivelare dove si trovano e, se sono detenute, a rilasciarle o a processarle nonché ad assicurare un processo equo agli oppositori o contestatori del governo, effettivi o presunti, inclusi Frank Rusagara, Joel Mutabazi, Kizito Mihigo e i relativi coimputati;

8.  sollecita le autorità ruandesi a garantire lo svolgimento di elezioni pacifiche, credibili e trasparenti nel 2017 e invita il governo a collaborare con l'opposizione in vista dello scrutinio; esprime il proprio sostegno a favore di una missione di osservazione elettorale dell'UE a lungo termine per le elezioni presidenziali del 2017, che si concentri sullo spazio politico e sulle libertà fondamentali;

9.  ricorda alle autorità del Ruanda che la democrazia si basa su un governo pluralistico, un'opposizione funzionante, l'indipendenza dei media e della magistratura, il rispetto dei diritti umani e il diritto di espressione e di riunione; invita il Ruanda, in tale contesto, ad aprire il suo spazio politico, ad essere all'altezza di questi standard e a migliorare i suoi risultati in materia di diritti umani; si attende che il Ruanda attui le raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione (2014);

10.  invita le autorità ruandesi a procedere con urgenza alla revisione della dichiarazione che consente a cittadini e ONG di presentare denunce dinanzi alla Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, nonché a ripristinare e reintrodurre tale dichiarazione;

11.  invita l'UE e i suoi partner internazionali a continuare a sostenere il popolo ruandese nel suo impegno a costruire la pace e la stabilità nel paese e nella regione nel suo complesso;

12.  chiede alla Commissione di continuare a valutare con cadenza periodica il sostegno fornito dall'UE alle istituzioni governative del Ruanda, nell'ottica di garantire che tale sostegno promuova a pieno titolo i diritti umani, la libertà di espressione e di associazione, il pluralismo politico e la società civile indipendente;

13.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alle istituzioni dell'Unione africana, alla Comunità dell'Africa orientale, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, agli Stati membri dell'UE, ai legali di Victoire Ingabire nonché al presidente del Ruanda.

(1) GU C 55 del 12.2.2016, pag. 127.


Sudan
PDF 175kWORD 48k
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul Sudan (2016/2911(RSP))
P8_TA(2016)0379RC-B8-1062/2016

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul Sudan,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

–  vista la dichiarazione congiunta dell'UE, dei rappresentanti della Troika (Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti) e della Germania dell'8 agosto 2016, in cui si accoglie con favore la firma della tabella di marcia del Gruppo di attuazione di alto livello dell'Unione africana per il Sudan (AUHIP) da parte dei firmatari della dichiarazione "Sudan Call",

–  viste la relazione dell'esperto indipendente sulla situazione dei diritti umani in Sudan del 28 luglio 2016 e la relazione del relatore speciale sull'impatto negativo delle misure coercitive unilaterali sull'esercizio dei diritti dell'uomo e sulla sua missione in Sudan del 4 agosto 2016,

–  vista la dichiarazione del 27 giugno 2016 del portavoce del vicepresidente/alto rappresentante (VP/AR) sull'annuncio, da parte del governo sudanese, di una cessazione unilaterale delle ostilità per un periodo di quattro mesi,

–  vista la risoluzione n. 2296 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul Sudan approvata durante la sua 7728a riunione il 29 giugno 2016,

–  visto il comunicato del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana, del 13 giugno 2016, sulla situazione in Darfur,

–  visti l'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e l'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, i quali stabiliscono che nessuna persona deve essere soggetta a torture o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,

–  vista la dichiarazione rilasciata il 9 aprile 2015 dall'alto rappresentante, a nome dell'Unione europea, sulla mancanza di un ambiente favorevole per le elezioni in Sudan dell'aprile 2015,

–  vista la dichiarazione "Sudan Call" relativa all'istituzione di uno Stato di cittadinanza e democrazia,

–  vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 18 dicembre 1979,

–  visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che il conflitto che imperversa nel Darfur da 13 anni ha già causato oltre 300 000 vittime e che le forze del governo sudanese continuano ad attaccare i civili, soprattutto nella zona del Jebel Marra; che i continui bombardamenti indiscriminati sui civili, tra cui anche attacchi illegittimi da parte delle forze sudanesi contro i villaggi nel Kordofan meridionale, nel Nilo Azzurro e nel Darfur, hanno causato numerose vittime e hanno distrutto le infrastrutture civili;

B.  considerando che la legge sulla sicurezza nazionale del 2010 ha conferito al governo sudanese poteri molto ampi che gli consentono di trattenere, come prassi abituale, i detenuti in regime di isolamento, anche in assenza di capi d'accusa e per lunghi periodi, e che alcune organizzazioni sono state chiuse con la forza e le loro sedi sono state oggetto di perquisizioni;

C.  considerando che, nel quadro dell'esame periodico universale dell'ONU del 21 settembre 2016, il Sudan ha ribadito il suo impegno ad aderire alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;

D.  considerando che nel Darfur, e in particolare nel Kordofan meridionale e nel Nilo azzurro, si stanno moltiplicando i casi di abusi e violazioni dei diritti umani, tra cui esecuzioni extragiudiziali, un uso eccessivo della forza, sequestri di civili, atti di violenza sessuale e di genere contro le donne, violazioni e abusi nei confronti dei minori e detenzioni e arresti arbitrari;

E.  considerando che in Sudan i partiti politici di opposizione, la società civile e i difensori dei diritti umani dispongono di uno spazio civico limitato; che, secondo quanto riferito, i difensori dei diritti umani, gli studenti attivisti e gli oppositori politici che svolgono le rispettive legittime attività sono costantemente molestati, presi di mira e perseguitati dai servizi nazionali sudanesi di sicurezza e di intelligence (NISS); che quest'anno sono stati arrestati arbitrariamente già numerosi attivisti della società civile, tra cui quattro rappresentanti della società civile sudanese intercettati dagli agenti dei servizi di sicurezza all'aeroporto internazionale di Khartoum mentre erano diretti a una riunione di alto livello sui diritti umani, tenutasi a Ginevra il 31 marzo 2016 con la partecipazione di vari diplomatici;

F.  considerando che gruppi di sostenitori dei diritti umani hanno scoperto prove credibili di attacchi con armi chimiche compiuti dalle forze del governo sudanese contro i civili e che gli abitanti dei villaggi della regione del Jebel Marra nel Darfur hanno mostrato gli effetti devastanti dei presunti attacchi con armi chimiche, il più recente dei quali ha avuto luogo il 9 settembre 2016 nel villaggio di Gamarah; che sono stati altresì denunciati attacchi delle forze di supporto rapido (Rapid support forces – RSF), un'unità militare sudanese composta da ex milizie filogovernative sotto il comando dei NISS;

G.  considerando che il 29 febbraio 2016 i NISS hanno compiuto una violenta irruzione presso il centro per la formazione e lo sviluppo umano di Karthoum (TRACKS), un'organizzazione della società civile, in seguito alla quale il direttore Khalfálah Alafif Muktar e gli attivisti Arwa Ahmed Elrabie, Al-Hassan Kheiry, Imani-Leyla Raye, Abu Hureira Abdelrahman, Al-Baqir Al-Afif Mukhtar, Midhat Afifadeen e Mustafa Adam sono stati arrestati e accusati di associazione a delinquere e incitamento alla guerra contro lo Stato, crimini punibili con la pena di morte; che il direttore si troverebbe in cattive condizioni di salute e non gli sarebbe concesso di ricevere visite da parte dei suoi familiari;

H.  considerando che le autorità sudanesi impongono rigide restrizioni della libertà di religione; che le minacce contro gli esponenti della Chiesa e le intimidazioni nei confronti delle comunità cristiane si sono susseguite con ritmo sempre più accelerato negli ultimi anni; che Petr Jašek, un operatore umanitario di origine ceca della missione Christian Aid, Hassan Abduraheem Kodi Taour e Kuwa Shamal, pastori sudanesi, e Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla, uno studente del Darfur, sono detenuti già da nove mesi dai NISS e devono affrontare un processo per aver denunciato le presunte sofferenze dei cristiani nelle zone del Sudan devastate dalla guerra; che negli ultimi anni è stato registrato un aumento dei procedimenti giudiziari e delle conseguenti condanne a morte per il reato di apostasia;

I.  considerando che le RSF sono state recentemente dispiegate lungo il confine settentrionale del Sudan allo scopo di contrastare il flusso di migranti irregolari; che il 31 agosto 2016 il capo delle RSF ha dichiarato che dette forze stavano pattugliando il confine con l'Egitto e la Libia e che, svolgendo tale operazione, il Sudan stava combattendo l'immigrazione illegale per conto dell'UE; che il 6 settembre 2016 la delegazione dell'UE in Sudan ha negato tale sostegno;

J.  considerando che, il 24 agosto 2016, 48 potenziali richiedenti asilo sudanesi sono stati deportati dall'Italia al Sudan; che a maggio 2016 le autorità sudanesi hanno deportato oltre 400 eritrei che erano stati arrestati mentre tentavano di raggiungere la Libia;

K.  considerando che le autorità sudanesi ricorrono in modo sproporzionato alla condanna di donne e ragazze in base ad accuse di reati mal definiti; che le donne devono far fronte a una discriminazione sistemica e all'imposizione di pene corporali e della fustigazione per violazioni del codice d'abbigliamento definite in modo vago;

L.  considerando che i cofirmatari della dichiarazione "Sudan Call" (rappresentanti dei partiti di opposizione politici e armati, tra cui il partito nazionale Umma, le Forze di consenso nazionale e il Fronte Rivoluzionario del Sudan) si impegnano ad adoperarsi per porre fine ai conflitti che imperversano in diverse regioni del Sudan e per realizzare riforme giuridiche, istituzionali ed economiche;

M.  considerando che la Corte penale internazionale (CPI) ha emesso due mandati di arresto a carico del presidente al-Bashir nel 2009 e nel 2010, accusandolo di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e atti di genocidio; che, sebbene il Sudan non abbia sottoscritto lo Statuto di Roma, esso è tenuto a cooperare con la CPI in forza della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1593 (2005) e deve pertanto dare esecuzione ai suddetti mandati di arresto;

N.  considerando che nel giugno 2008 i ministri degli Esteri dell'UE, riuniti in seno al Consiglio Affari generali e relazioni esterne, hanno concluso che il Consiglio è pronto a prendere in considerazione misure nei confronti dei soggetti responsabili di non cooperare con la CPI;

O.  considerando che l'UE sta attualmente realizzando un progetto in merito a una migliore gestione della migrazione con il Sudan;

1.  deplora l'utilizzo di armi chimiche contro i civili nella zona del Jebel Marra nel Darfur da parte del governo sudanese e sottolinea che si tratta di una grave violazione delle norme internazionali nonché di un crimine di guerra; ricorda che il Sudan ha sottoscritto la Convenzione sulle armi chimiche e chiede un'indagine internazionale su tali accuse guidata dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche; ricorda alle autorità sudanesi la loro responsabilità di proteggere i diritti umani;

2.  resta profondamente preoccupato per le continue uccisioni illegali, i rapimenti e la violenza di genere e sessuale nelle zone di conflitto, in particolare nel Darfur, nel Kordofan meridionale e nel Nilo Azzurro, nonché per la concomitante grave emergenza umanitaria causata dai notevoli sfollamenti interni; chiede che si ponga immediatamente fine ai bombardamenti aerei sui civili da parte delle forze sudanesi;

3.  condanna l'arresto e la detenzione arbitrari di attivisti nonché la detenzione in atto di difensori dei diritti umani e giornalisti in Sudan; esorta il governo del Sudan a garantire l'esercizio pacifico delle libertà di espressione, di associazione e di riunione; sottolinea che il dialogo nazionale avrà successo unicamente se sarà condotto in un contesto nel quale sono garantite le libertà di espressione, dei media, di associazione e di riunione;

4.  invita l'Unione africana e il governo del Sudan a indagare tempestivamente su tutte le accuse di tortura, maltrattamenti, detenzioni arbitrarie e ricorso eccessivo alla forza e ad assicurare i responsabili alla giustizia in processi equi, senza ricorrere alla pena di morte; invita il governo del Sudan a proclamare una moratoria immediata di tutte le esecuzioni nonché l'abolizione della pena di morte e di tutte le forme di punizione corporale;

5.  esprime particolare preoccupazione per le limitazioni di accesso ancora imposte alle agenzie e organizzazioni umanitarie internazionali; esige che il governo sudanese compia ogni sforzo possibile per migliorare l'accesso delle agenzie umanitarie internazionali a tutti i soggetti in cerca di aiuto umanitario in linea con i suoi impegni nel quadro dell'esame periodico universale; esorta il governo del Sudan ad impegnarsi in uno spirito costruttivo con le organizzazioni della società civile onde promuovere senza indugio la consapevolezza dei diritti umani in Sudan;

6.  ribadisce che la libertà di religione, di coscienza e di credo è un diritto umano universale che deve essere protetto ovunque e per tutti; chiede che il governo sudanese abroghi tutte le disposizioni di legge che penalizzano o discriminano le persone per le loro convinzioni religiose, soprattutto nei casi di apostasia e in particolare Petr Jašek, un operatore umanitario di origine ceca della missione Christian Aid, Hassan Abduraheem Kodi Taour e Kuwa Shamal, pastori sudanesi, e Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla, uno studente del Darfur;

7.  esprime la propria preoccupazione in merito all'aumento delle repressioni da parte dei NISS sui cittadini attivisti della società civile ed esorta il Sudan a rilasciare immediatamente e senza condizioni i detenuti e a porre fine senza indugio alle detenzioni arbitrarie, a ritirare tutte le accuse che derivano dalle loro attività pacifiche e a consentire alle ONG, ad esempio al personale di TRACKS, ai relativi affiliati e agli studenti attivisti di svolgere il proprio lavoro senza timore di rappresaglie;

8.  prende atto che il Sudan ha accettato le raccomandazioni a ratificare la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e a intensificare gli sforzi per impedire la tortura e i trattamenti disumani; invita tuttavia il governo sudanese a rivedere con urgenza la propria legge sulla sicurezza nazionale, che consente la detenzione degli indagati per un periodo fino a quattro mesi e mezzo senza alcuna forma di riesame giudiziario, e a riformare il proprio ordinamento giuridico conformemente alle norme internazionali in materia di diritti umani;

9.  invita il governo del Sudan ad abrogare le ampie immunità previste nella legislazione sudanese, a pubblicare le conclusioni delle tre commissioni d'inchiesta statali e ad ammettere pubblicamente l'entità delle uccisioni avvenute durante la repressione dei manifestanti contro l'austerità nel settembre 2013 nonché a garantire giustizia alle vittime;

10.  rammenta le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del giugno 2008, che denunciano il continuo rifiuto da parte del governo del Sudan di cooperare con la CPI e sottolineano l'obbligo, e la capacità, del governo sudanese di impegnarsi in tale cooperazione, segnalando altresì la necessità di rispettare tutti i mandati d'arresto emessi dalla CPI; esorta Omar al-Bashir a rispettare il diritto internazionale e a comparire dinanzi alla CPI per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio;

11.  invita gli Stati membri dell'Unione africana, in particolare i paesi che hanno ospitato il presidente Bashir (Repubblica democratica del Congo, Ciad, Sud Africa, Uganda e Gibuti), a rispettare lo statuto di Roma e le decisioni della CPI;

12.  invita l'UE ad attivarsi per imporre sanzioni punitive mirate nei confronti dei responsabili di continui crimini di guerra e mancata collaborazione con la CPI; chiede al SEAE di elaborare un elenco di persone destinatarie di tali sanzioni senza ulteriori indugi;

13.  prende atto che il governo del Sudan ha firmato l'accordo su una tabella di marcia il 16 marzo 2016 e ha successivamente precisato i suoi impegni in merito all'inclusione di altri pertinenti soggetti interessati nel dialogo nazionale e sul fatto di continuare a rispettare le decisioni adottate tra i firmatari dell'opposizione e il meccanismo 7 + 7, il comitato direttivo del dialogo nazionale; insiste sulla necessità che tutte le parti rispettino i loro impegni e chiede un dialogo continuo verso l'istituzione di un cessate il fuoco definitivo; invita l'UE e i suoi Stati membri a portare avanti il loro impegno a sostenere gli sforzi dell'Unione africana per portare la pace in Sudan e al popolo sudanese nella transizione verso una democrazia riformata dall'interno;

14.  invita le Nazioni Unite e la missione dell'Unione africana nel Darfur (UNAMID) a stabilire una presenza permanente all'interno della zona del Jebel Marra; invita l'UNAMID a indagare senza indugio e a riferire pubblicamente in merito alle accuse di violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale da parte di membri delle forze del governo sudanese e delle forze di opposizione nella zona del Jebel Marra;

15.  invita il SEAE e la Commissione a sorvegliare da vicino l'assistenza allo sviluppo dell'UE in Sudan al fine di evitare qualsiasi sostegno diretto o indiretto alle milizie locali e ad assicurare che le RSF che pattugliano le frontiere del Sudan con l'Egitto e la Libia non dichiarino di combattere la migrazione illegale a nome dell'UE;

16.  esorta la Commissione e gli Stati membri interessati a garantire la completa trasparenza circa il progetto in merito a una migliore gestione della migrazione con il Sudan, compresi tutte le attività previste e i beneficiari di finanziamenti UE e nazionali, e ad elaborare una relazione completa sulla visita di una delegazione tecnica dell'UE in Sudan nel maggio 2016;

17.  invita l'UE e i suoi Stati membri a garantire che il Parlamento sia pienamente informato in merito al dialogo instaurato nell'ambito del processo di Khartoum e che le attività finanziate dal Fondo fiduciario UE-Africa, in particolare quelle volte a sviluppare le capacità del governo del Sudan, siano eseguite in piena conformità con gli accordi esistenti, garantendo che il rispetto degli obblighi internazionali e delle leggi sia pienamente trasparente per i cittadini e la società civile nell'UE e in Sudan;

18.  rileva con preoccupazione la persistente e frequente violazione dei diritti delle donne in Sudan, e in particolare dell'articolo 152 del codice penale, ed esorta le autorità sudanesi a firmare e a ratificare in tempi brevi la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna;

19.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo del Sudan, all'Unione Africana, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai Copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, al Parlamento panafricano e all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche.


Thailandia, segnatamente il caso di Andy Hall
PDF 165kWORD 45k
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sulla Thailandia, segnatamente il caso di Andy Hall (2016/2912(RSP))
P8_TA(2016)0380RC-B8-1068/2016

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla Thailandia, in particolare quelle del 20 maggio 2010(1), del 6 febbraio 2014(2), del 21 maggio 2015(3) e dell'8 ottobre 2015(4),

–  vista la risposta fornita il 19 novembre 2015 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, a nome della Commissione sulla situazione di Andy Hall,

–  viste le dichiarazioni rese il 14 novembre 2014 dalla delegazione dell'UE in Thailandia, di concerto con i capi missione dell'UE nel paese,

–  vista la dichiarazione alla stampa rilasciata il 20 settembre 2016 dall'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani,

–  vista la dichiarazione resa il 21 settembre 2016 da Maurizio Bussi, direttore nazionale dell'Organizzazione internazionale del lavoro per la Thailandia, la Cambogia e la Repubblica democratica popolare del Laos, sulla condanna dell'attivista per i diritti dei lavoratori Andy Hall in Thailandia,

–  visti il riesame periodico universale della Thailandia dinanzi al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani e le sue raccomandazioni, dell'11 maggio 2016,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,

–  vista la relazione sulla migrazione in Thailandia del 2014, elaborata dal gruppo di lavoro tematico delle Nazioni Unite sulla migrazione,

–  viste la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani del 1998 e la risoluzione A/RES/70/161 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 2015,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) del 1966, di cui la Thailandia è parte,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, del 1984,

–  vista la dichiarazione sui diritti umani dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, del 18 novembre 2012,

–  visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani,

–  visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che il 20 settembre 2016 Andy Hall, difensore dei diritti dei lavoratori e cittadino dell'UE, è stato condannato a tre anni di reclusione con sospensione della pena e a versare una multa di 150 000 THB per aver contribuito a una relazione dell'ONG finlandese Finnwatch che metteva in luce le violazioni dei diritti dei lavoratori in uno stabilimento thailandese di lavorazione dell'ananas, la Natural Fruit Company Ltd;

B.  considerando che Andy Hall è stato formalmente accusato del reato di diffamazione e di reati informatici in relazione alla pubblicazione online della suddetta relazione, e che i due procedimenti penali a suo carico sono stati autorizzati a procedere nel sistema giudiziario thailandese;

C.  considerando che varie violazioni dei diritti dei lavoratori commesse dalla società erano state riconosciute dal ministero thailandese del Lavoro e dai dipendenti della Natural Fruit Company Ltd, in occasione di udienze precedenti;

D.  considerando che il 18 settembre 2015 il Tribunale di Prakanong (Bangkok), nell'emettere una sentenza a favore di Andy Hall, aveva confermato l'archiviazione dell'altro procedimento penale per diffamazione a suo carico, decisione impugnata dalla Natural Fruit Company Ltd e dal Procuratore generale thailandese e al momento all'esame della Corte suprema; che i due procedimenti civili sono stati sospesi in attesa della deliberazione nei due procedimenti penali;

E.  considerando che, secondo le notizie diffuse dai mezzi di comunicazione internazionali e thailandesi, la Migrant Workers Rights Network (MWRN), un'organizzazione a cui Andy Hall fornisce consulenza, lo stesso Hall e 14 lavoratori di un'azienda avicola originari del Myanmar/Birmania sono stati minacciati di simili azioni penali per diffamazione o reati informatici da un'impresa thailandese che fornisce prodotti avicoli al mercato europeo;

F.  considerando che il 28 settembre 2016 le autorità thailandesi hanno bloccato la presentazione pubblica e la promozione, da parte di alcuni esperti e ricercatori stranieri sui diritti umani, dell'ultimo rapporto di ricerca di Amnesty International che documenta la tortura o gli abusi regolari contro gli oppositori politici, i lavoratori migranti, i presunti ribelli e altre persone presso basi militari, commissariati e strutture di detenzione;

G.  considerando che l'uso sproporzionato delle leggi penali sulla diffamazione, che prevedono pene detentive, contro i difensori dei diritti umani che segnalano presunte violazioni dei diritti umani limita la libertà di espressione ed è contrario agli obblighi assunti dalla Thailandia a norma del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), di cui è parte;

H.  considerando che in Thailandia vivono quasi quattro milioni di stranieri, 2,7 milioni dei quali provengono da Cambogia, Laos o Myanmar/Birmania; che dal 2001 i migranti originari di questi paesi possono richiedere un permesso di lavoro, sebbene i lavoratori migranti non registrati in Thailandia siano ancora oltre un milione;

I.  considerando che, secondo la dichiarazione rilasciata da Human Rights Watch il 18 settembre 2016, da anni i diritti umani e del lavoro dei lavoratori migranti originari del Myanmar/Birmania, della Cambogia e del Laos, presenti in Thailandia e che lavorano nel paese, sono sistematicamente violati nell'impunità e che la tutela di tali lavoratori da parte delle leggi thailandesi è spesso minima o assente, sebbene il governo abbia dichiarato che tutti i lavoratori migranti legalmente registrati sono tutelati in base a tali leggi;

J.  considerando che la Thailandia ha proceduto ad applicare un protocollo d'intesa sulla cooperazione in materia di occupazione dei lavoratori con la Cambogia e il Laos nel 2006 e con il Myanmar/Birmania nel 2009; che, in base al sistema definito nel suddetto protocollo, i lavoratori potrebbero ottenere un'offerta di lavoro e i documenti di viaggio prima di recarsi in Thailandia, ma che solo il 5% dei lavoratori provenienti da tali paesi ha seguito la procedura del protocollo;

1.  accoglie con favore il forte impegno dell'UE a favore del popolo thailandese, con il quale l'Unione ha legami politici, economici e culturali solidi e di lunga data;

2.  deplora la sentenza di colpevolezza nei confronti di Andy Hall ed esprime preoccupazione per il procedimento giudiziario e per le sue possibili ripercussioni sulla libertà dei difensori dei diritti umani di svolgere il loro lavoro;

3.  invita il governo thailandese ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire il rispetto e la tutela dei diritti di Andy Hall e degli altri difensori dei diritti umani, compreso il diritto a un equo processo, nonché a promuovere un contesto favorevole al godimento dei diritti umani e, in particolare, a garantire che la promozione e la tutela di tali diritti non siano configurate come reato;

4.  chiede alle autorità della Thailandia di far sì che le leggi thailandesi sulla diffamazione rispettino il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), di cui il paese è parte, e di rivedere la legge sui reati informatici, la cui formulazione attuale è eccessivamente vaga;

5.  elogia il SEAE per gli sforzi compiuti in relazione al caso di Andy Hall e lo esorta a continuare a seguire la situazione da vicino; invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a sollevare la questione con il governo thailandese in occasione della prossima riunione ministeriale ASEAN-UE a Bangkok;

6.  invita il governo thailandese e le istituzioni pubbliche a rispettare gli obblighi costituzionali e internazionali assunti dal paese riguardo all'indipendenza della magistratura, al diritto a un giusto ed equo processo nonché al diritto alla libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica;

7.  prende atto dei progressi compiuti dal governo thailandese nella lotta allo sfruttamento dei lavoratori e nella protezione dei lavoratori nazionali e migranti, come dimostrato soprattutto dal rafforzamento del sistema di ispezione del lavoro, dalla legislazione che disciplina le agenzie di collocamento, dalle misure intese a prevenire la servitù da debito e la tratta di esseri umani, dall'inasprimento della politica di sanzioni per gli abusi sul lavoro, dalla ratifica della convenzione n. 187 dell'Organizzazione internazionale del lavoro e dalla firma, nel marzo 2016, della Convenzione sul lavoro marittimo;

8.  invita le autorità thailandesi ad adottare e attuare, nel diritto e nella pratica, una politica di immigrazione olistica con una prospettiva a lungo termine per i lavoratori migranti poco qualificati, in conformità dei principi in materia di diritti umani e tenendo conto delle esigenze del mercato del lavoro; propone, al riguardo, di rivedere innanzitutto la legge sulle relazioni sindacali, nell'ottica di garantire ai lavoratori migranti lo stesso diritto alla libertà di associazione riconosciuto ai cittadini thailandesi;

9.  chiede la tutela dei lavoratori migranti attraverso l'offerta di maggiori incentivi ai datori di lavoro affinché si impegnino nel processo di regolarizzazione, e che siano imposte ammende elevate o altre sanzioni ai datori di lavoro che non intraprendono il processo di regolarizzazione o violano il diritto del lavoro;

10.  invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), la delegazione dell'UE a Bangkok e le delegazioni degli Stati membri a continuare a monitorare la situazione dei diritti umani in Thailandia, a continuare a impegnarsi con il governo e la società civile e a impiegare tutti gli strumenti a disposizione per garantire il rispetto dei diritti umani, dei difensori dei diritti umani e dello Stato di diritto nel paese;

11.  esorta l'UE e gli Stati membri a garantire che le imprese stabilite nei loro territori e operanti in Thailandia rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani attraverso una sorveglianza e una rendicontazione trasparenti, di concerto con la società civile, e accoglie con favore il sostegno fornito dal gruppo commerciale finlandese S Group a Andy Hall;

12.  è fermamente convinto che le imprese dovrebbero rispondere di qualsiasi danno ambientale o abuso dei diritti umani da esse commesso e che l'Unione e gli Stati membri dovrebbero sostenere l'importanza fondamentale di tale principio;

13.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, al governo e al parlamento della Thailandia, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai governi dei paesi dell'Associazione della nazioni del Sud-Est asiatico.

(1) GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 152.
(2) Testi approvati, P7_TA(2014)0107.
(3) GU C 353 del 27.9.2016, pag. 52.
(4) Testi approvati, P8_TA(2015)0343.


Principi internazionali d'informativa finanziaria: IFRS 9
PDF 171kWORD 46k
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sui principi internazionali d'informativa finanziaria: IFRS 9 (2016/2898(RSP))
P8_TA(2016)0381B8-1060/2016

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali(1),

–  visto il progetto definitivo di regolamento (UE) .../... della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9,

–  visti l'International Financial Reporting Standard (principio internazionale d'informativa finanziaria) IFRS 9 sugli strumenti finanziari, pubblicato il 24 luglio 2014 dall'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB), il parere sull'omologazione dell'IFRS 9(2) espresso dal Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG), la valutazione dell'IFRS 9 effettuata dall'EFRAG in base al principio della rappresentazione veritiera e corretta e le lettere di osservazioni della Banca centrale europea (BCE) e dell'Autorità bancaria europea (ABE) sull'omologazione dell'IFRS 9,

–  viste le modifiche all'IFRS 4 pubblicate dallo IASB il 12 settembre 2016, relative all'applicazione dell'IFRS 9 - Strumenti finanziari contestualmente all'IFRS 4 - Contratti assicurativi (Applying IFRS 9 'Financial Instruments' with IFRS 4 'Insurance Contracts'),

–  vista la relazione di Philippe Maystadt dell'ottobre 2013 intitolata "Should IFRS standards be more European?" (Gli IFRS dovrebbero essere più europei?),

–  vista la dichiarazione dei leader del G20 del 2 aprile 2009,

–  vista la relazione del gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE presieduto da Jacques de Larosière, del 25 febbraio 2009,

–  vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulla valutazione dei principi contabili internazionali (IAS) e le attività dell'International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS), del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) e del Public Interest Oversight Board (PIOB)(3),

–  viste la lettera in data 8 gennaio 2016 della sua commissione per i problemi economici e monetari alla presidenza del comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), nella quale si sollecitava un'analisi delle implicazioni per la stabilità finanziaria derivanti dall'introduzione dell'IFRS 9, e la lettera di risposta in data 29 febbraio 2016,

–  viste la lettera in data 16 giugno 2016 della sua commissione per i problemi economici e monetari al commissario per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, relativa all'omologazione dell'IFRS 9, e la lettera di risposta in data 15 luglio 2016,

–  visti gli studi realizzati per la sua commissione per i problemi economici e monetari sull'IFRS 9 ("IFRS Endorsement Criteria in Relation to IFRS 9", sui criteri di omologazione IFRS in relazione all'IFRS 9, "The Significance of IFRS 9 for Financial Stability and Supervisory Rules", sulla rilevanza dell'IFRS 9 per la stabilità finanziaria e le norme di vigilanza, "Impairments of Greek Government Bonds under IAS 39 and IFRS 9: A Case Study", sulle riduzioni di valore dei titoli del governo greco in base all'IAS 39 e all'IFRS 9, ed "Expected-Loss-Based Accounting for the Impairment of Financial Instruments: the FASB and IASB IFRS 9 Approaches", sulla contabilità basata sulla perdita attesa per la riduzione di valore degli strumenti finanziari: gli approcci FASB e IASB IFRS 9),

–  vista l'interrogazione alla Commissione sugli International Financial Reporting Standard (principi internazionali d'informativa finanziaria): IFRS 9 (O-000115/2016 – B8‑0721/2016),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per i problemi economici e monetari,

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la crisi finanziaria mondiale ha portato il G20 e l'UE a occuparsi del ruolo svolto dai principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) rispetto alla stabilità finanziaria e alla crescita, in particolare per quanto concerne le norme relative alla rilevazione delle perdite subite nel sistema bancario; che il G20 e la relazione de Larosière hanno messo in evidenza già prima della crisi i principali problemi inerenti ai principi contabili, tra cui la prociclicità collegata al principio del valore di mercato e la contabilizzazione degli utili e delle perdite, la sottovalutazione dell'accumulo dei rischi durante le fasi ascendenti del ciclo economico e l'assenza di una metodologia comune e trasparente per la valutazione degli attivi non realizzabili e deteriorati;

B.  considerando che l'IFRS 9 - Strumenti finanziari costituisce la principale risposta dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) a taluni aspetti della crisi finanziaria e al suo impatto sul settore bancario; che l'IFRS 9 entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, sostituendo lo IAS 39;

C.  considerando che l'EFRAG ha formulato un parere positivo sull'omologazione dell'IFRS 9, con una serie di osservazioni riguardanti l'uso del "valore equo" in presenza di difficoltà del mercato, l'assenza di una base concettuale in relazione all'approccio di accantonamento per perdite su 12 mesi e le disposizioni insoddisfacenti in materia di investimenti a lungo termine; che, a causa delle diverse date di entrata in vigore dell'IFRS 9 e del nuovo, futuro principio IFRS 17 in materia assicurativa, il parere formulava una riserva circa l'applicabilità del principio al settore assicurativo;

D.  considerando che la controversia e il dibattito sugli effetti che la contabilizzazione al valore equo produce sugli investimenti a lungo termine sono accentuati dall'assenza di una valutazione quantitativa d'impatto in proposito;

E.  considerando che la rilevazione degli utili non realizzati in base alla contabilizzazione al valore equo potrebbe essere considerata una violazione della direttiva sulla salvaguardia dell'integrità del capitale e della direttiva contabile; che la Commissione sta procedendo a un'analisi comparativa delle prassi degli Stati membri in materia di distribuzione di dividendi;

F.  considerando che il principio di prudenza deve essere il principale ispiratore di qualsiasi norma contabile;

G.  considerando che il nuovo principio sembra altrettanto complesso del suo predecessore, lo IAS 39, se non addirittura più complesso; che l'obiettivo iniziale era ridurre il livello di complessità;

H.  considerando che il nuovo futuro principio relativo ai contratti assicurativi, l'IFRS 17, che sostituisce l'IFRS 4, dovrebbe entrare in vigore dopo il 2020; che sono stati espressi timori circa il fatto che le date di entrata in vigore dell'IFRS 9 e dell'IFRS 17 non coincidono; che nel settembre 2016 lo IASB ha pubblicato le modifiche definitive all'IFRS 4 prospettando due possibili soluzioni: l'approccio della sovrapposizione e un'esenzione temporanea a livello dell'entità che redige il bilancio;

I.  considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha esaminato l'IFRS 9 - Strumenti finanziari procedendo a un'audizione pubblica, commissionando quattro studi su tale principio e predisponendo attività di controllo a livello di commissione nonché attività da parte della sua equipe permanente IFRS;

1.  osserva che l'IFRS 9 - Strumenti finanziari costituisce una delle principali risposte dello IASB alla crisi finanziaria; rileva che gli sforzi di attuazione sono già in corso;

2.  riconosce che l'IFRS 9 rappresenta un miglioramento rispetto all'IAS 39, in quanto il passaggio da un modello di riduzione di valore (impairment) fondato sulla "perdita sostenuta" a un modello fondato sulla "perdita attesa" costituisce una risposta al problema del "troppo poco, troppo tardi" nella procedura di rilevazione delle perdute su crediti; osserva tuttavia che l'IFRS 9 richiede una notevole dose di discernimento nel processo di contabilizzazione; sottolinea che da parte dei revisori contabili vi sono enormi divergenze di opinione e poche indicazioni concrete in proposito; chiede pertanto che le autorità europee di vigilanza, in collaborazione con la Commissione e l'EFRAG, definiscano orientamenti al riguardo, al fine di evitare qualsiasi abuso del margine di discrezionalità;

3.  afferma di non essere contrario al regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9, ma ricorda le richieste avanzate in relazione all'IFRS 9 nella sua già citata risoluzione del 7 giugno 2016;

4.  ricorda che l'approccio "legiferare meglio" richiede una valutazione d'impatto; osserva che, nel caso dell'IFRS 9, non esiste un'adeguata valutazione quantitativa dell'impatto, in parte a causa della mancanza di dati affidabili; sottolinea che è necessario comprendere meglio l'impatto dell'IFRS 9 sul settore bancario, sul settore assicurativo e sui mercati finanziari in generale, ma anche sul comparto finanziario nel suo insieme; sollecita quindi nuovamente lo IASB e l'EFRAG a rafforzare la loro capacità di analisi dell'impatto, in particolare in campo macroeconomico;

5.  rinnova la richiesta rivolta dalla sua commissione per i problemi economici e monetari all'ESRB, affinché questi valuti le implicazioni per la stabilità finanziaria dell'introduzione dell'IFRS 9; ricorda che l'ESBR si è impegnato a dar seguito a tale richiesta nel corso del 2017; plaude al fatto che l'ESBR abbia istituito una nuova task force sull'IFRS 9; ricorda le raccomandazioni contenute nella relazione Maystadt concernenti l'estensione del criterio del "bene pubblico", in base alle quali i principi contabili non dovrebbero né compromettere la stabilità finanziaria nell'Unione europea né ostacolare lo sviluppo economico dell'UE;

6.  osserva che è importante comprendere pienamente l'interazione tra l'IFRS 9 e gli altri requisiti normativi; valuta positivamente il fatto che l'EBA stia procedendo a una valutazione dell'impatto dell'IFRS 9 sulle banche dell'Unione europea al fine di meglio comprendere le ripercussioni di tale principio sui fondi propri obbligatori, l'interazione con altri requisiti prudenziali e il modo in cui gli istituti si stanno preparando all'applicazione dell'IFRS 9; osserva che le banche che utilizzano il metodo standardizzato sarebbero probabilmente le più colpite da una riduzione del loro capitale primario di classe 1; invita dunque la Commissione a proporre, entro fine 2017, misure adeguate nel quadro prudenziale, quali l'inserimento, nel regolamento sui requisiti patrimoniali, di un meccanismo di introduzione graduale volto a mitigare per tre anni, o fino a che non sarà stata posta in essere una soluzione internazionale adeguata, l'impatto del nuovo modello di impairment, evitando ripercussioni improvvise e ingiustificate sui coefficienti di capitale e i prestiti bancari;

7.  prende atto del disallineamento delle date di entrata in vigore dell'IFRS 9 e del nuovo, futuro principio IFRS 17 relativo al settore assicurativo; osserva che lo IASB ha pubblicato modifiche all'IFRS 4 per tener conto di alcuni dei timori espressi, segnatamente quelli relativi all'uso dell'approccio facoltativo del differimento; invita la Commissione ad affrontare attentamente la questione, in modo soddisfacente e adeguato, con il sostegno dell'EFRAG, garantendo un'effettiva parità di condizioni all'interno dell'UE;

8.  sottolinea l'importanza che gli investimenti a lungo termine rivestono per la crescita economica; è preoccupato dal fatto che il trattamento contabile previsto dall'IFRS 9 per taluni strumenti finanziari detenuti direttamente o indirettamente come investimenti a lungo termine, in particolare il capitale netto, possa contrastare con l'obiettivo generale di promuovere gli investimenti a lungo termine; invita la Commissione a garantire che l'IFRS 9 sia funzionale alla strategia dell'UE in materia di investimenti a lungo termine e riduca la prociclicità e gli incentivi a un'eccessiva assunzione di rischio; invita la Commissione a presentare una valutazione entro dicembre 2017;

9.  plaude all'attuale iniziativa della Commissione volta a comparare le prassi degli Stati membri in materia di distribuzione di dividendi; invita la Commissione a garantire che l'IFRS 9 sia conforme alla direttiva sulla salvaguardia dell'integrità del capitale e alla direttiva contabile, nonché a cooperare, ove necessario, con lo IASB e gli organi di normazione contabile a livello nazionale e di paesi terzi per ottenere il loro sostegno per eventuali modifiche o, in assenza di tale sostegno, prevedere opportune modifiche nel diritto dell'Unione;

10.  invita la Commissione, unitamente alle autorità europee di vigilanza (AEV), alla BCE, al comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) e all'EFRAG, a monitorare attentamente l'attuazione dell'IFRS 9 nell'Unione europea e a preparare entro giugno 2019 una valutazione d'impatto ex post, presentandola al Parlamento europeo e agendo conformemente alle sue posizioni;

11.  invita lo IASB a procedere a un esame post-attuazione dell'IFRS 9 per individuare e valutare gli effetti indesiderati di tale principio, in particolare sugli investimenti a lungo termine;

12.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing %2FSiteAssets%2FEndorsement%2520Advice%2520on%2520IFRS%25209.pdf.
(3) Testi approvati, P8_TA(2016)0248.


Situazione in Siria
PDF 146kWORD 42k
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sulla Siria (2016/2894(RSP))
P8_TA(2016)0382B8-1089/2016

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che si assiste a un inasprimento delle ostilità in Siria, in particolare ad Aleppo, che è stata colpita da pesanti bombardamenti aerei, alcuni dei quali rivolti contro strutture mediche; che la situazione ha registrato un rapido e drammatico deterioramento, nonostante gli sforzi profusi dalla comunità internazionale per pervenire a una cessazione delle ostilità;

B.  considerando che l'Unione europea è uno dei principali fornitori di aiuti umanitari destinati alle persone che fuggono dalle violenze e dalle distruzioni senza precedenti in Siria; che l'assenza di unità internazionale rende molto più difficile raggiungere una soluzione negoziata al conflitto in Siria;

C.  considerando che l'UE dovrebbe perseverare nei propri sforzi e assumere collettivamente, attraverso l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione, un ruolo più incisivo nella mediazione di un accordo di pace in Siria;

1.  condanna con fermezza tutti gli attacchi rivolti contro i civili e le infrastrutture civili, il mantenimento dei vari assedi in Siria e l'impossibilità per l'assistenza umanitaria di raggiungere la popolazione bisognosa; esprime massima preoccupazione per le sofferenze delle persone che si trovano nelle zone assediate ad Aleppo e in tutta la Siria, tra cui molte donne e bambini, che non hanno accesso ai beni umanitari essenziali e hanno disperato bisogno di cibo, acqua potabile e forniture mediche;

2.  deplora con forza e condanna incondizionatamente gli attacchi sferrati di recente contro un convoglio di aiuti umanitari e un magazzino della Mezzaluna rossa nelle vicinanze di Aleppo, che rappresentano gravi e preoccupanti violazioni del diritto internazionale umanitario e possibili crimini di guerra; rende omaggio agli operatori umanitari che hanno perso la vita nel tentativo di prestare assistenza alla popolazione ad Aleppo e in tutta la Siria e porge le sue più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime; invita a prendere provvedimenti contro i responsabili di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, che devono essere chiamati a rispondere delle loro azioni;

3.  sollecita tutte le parti coinvolte nel conflitto, in particolare la Russia e il regime di Assad, a mettere fine a tutti gli attacchi rivolti contro i civili e le infrastrutture civili, incluse quelle idriche ed elettriche, ad adottare misure credibili e immediate in vista di una cessazione delle ostilità, a togliere tutti gli assedi e a consentire un accesso rapido, sicuro e privo di restrizioni alle agenzie umanitarie affinché possano raggiungere le popolazioni che necessitano di aiuto;

4.  accoglie con favore l'iniziativa umanitaria di emergenza dell'UE a favore di Aleppo, finalizzata non solo a mobilitare fondi per le esigenze umanitarie urgenti, ma anche a garantire l'evacuazione sanitaria dei feriti e dei malati, in particolare donne, bambini e anziani, dalla parte orientale della città; esorta tutte le parti a rilasciare con urgenza le autorizzazioni necessarie per consentire la consegna di aiuti umanitari e le evacuazioni sanitarie;

5.  sollecita tutti i membri del gruppo internazionale di sostegno alla Siria a riprendere i negoziati per facilitare la conclusione di una tregua stabile nonché a intensificare i lavori volti a raggiungere una soluzione politica duratura in Siria; sostiene pienamente gli sforzi profusi in tal senso dall'inviato speciale delle Nazioni Unite Staffan de Mistura;

6.  invita l'AR/VP a rinnovare gli sforzi atti a definire una strategia comune dell'UE sulla Siria che agevoli il raggiungimento di una soluzione politica e includa strumenti di controllo e garanzia dell'esecuzione per rafforzare il rispetto degli accordi conclusi e degli obblighi assunti nel quadro del gruppo internazionale di sostegno alla Siria;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, alle Nazioni Unite, ai membri del gruppo internazionale di sostegno alla Siria nonché a tutte le parti coinvolte nel conflitto in Siria.


Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2016 a Marrakech (Marocco) (COP22)
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Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sull'attuazione dell'accordo di Parigi e la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Marrakech (Marocco) del 2016 (COP22) (2016/2814(RSP))
P8_TA(2016)0383B8-1043/2016

Il Parlamento europeo,

–  visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e il relativo protocollo di Kyoto,

–  visti l'accordo di Parigi e la decisione 1/CP.21 nonché la ventunesima conferenza delle parti (COP21) dell'UNFCCC e l'undicesima conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP11), tenutesi a Parigi (Francia) dal 30 novembre all'11 dicembre 2015,

–  viste la diciottesima conferenza delle parti (COP18) dell'UNFCCC e l'ottava conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP8), tenutesi a Doha (Qatar) dal 26 novembre all'8 dicembre 2012, come pure l'adozione di un emendamento al protocollo di Kyoto che istituisce un secondo periodo di impegno – dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2020 – nell'ambito del protocollo stesso,

–  visti l'apertura alla firma, il 22 aprile 2016, dell'accordo di Parigi presso il quartier generale delle Nazioni Unite (ONU) a New York, che si concluderà il 21 aprile 2017, la firma del suddetto accordo da parte di 180 paesi e il deposito da parte di 27 paesi di strumenti per la sua ratifica, i quali rappresentano nell'insieme il 39,08% delle emissioni complessive di gas a effetto serra (al 7 settembre 2016),

–  vista la sua risoluzione del 14 ottobre 2015 sul tema "Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima"(1),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 marzo 2016 dal titolo "Dopo Parigi: valutazione delle implicazioni dell'accordo di Parigi" (COM(2016)0110),

–  visti la comunicazione della Commissione del 16 aprile 2013 dal titolo "Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici" (COM(2013)0216) e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014,

–  visti i contributi previsti stabiliti a livello nazionale (INDC) relativi all'UE e ai suoi Stati membri, presentati all'UNFCCC dalla Lettonia e dalla Commissione il 6 marzo 2015,

–  viste la quinta relazione di valutazione del gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) e la relativa relazione di sintesi,

–  viste la relazione di sintesi del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), del novembre 2014, intitolata "The Emissions Gap Report 2014" (Relazione 2014 sul divario delle emissioni), e la relazione dell'UNEP intitolata "Global Adaptation Gap Report 2014" (Relazione 2014 sul divario in termini di adattamento),

–  vista la dichiarazione adottata dai capi di Stato e di governo in occasione del vertice del G7, tenutosi al castello di Elmau (Germania) dal 7 all'8 giugno 2015, intitolata "Guardare avanti, agire insieme", nella quale è stata ribadita l'intenzione di rispettare l'impegno di ridurre le emissioni di gas a effetto serra tra il 40% e il 70% entro il 2050, rispetto ai livelli del 2010, con la necessità di garantire che tale riduzione vada più nella direzione del 70% che del 40%,

–  vista la dichiarazione adottata dai capi di Stato e di governo in occasione del vertice del G7, tenutosi il 26 e 27 maggio 2016 a Ise-Shima (Giappone), nella quale tutte le parti sono state invitate ad adoperarsi per rendere possibile l'entrata in vigore dell'accordo di Parigi nel 2016,

–  vista la relazione del comitato europeo per il rischio sistemico, del febbraio 2016, dal titolo "Too late, too sudden: Transition to a low-carbon economy and systemic risk" (Troppo tardi, troppo improvvisa: transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e rischio sistemico),

–  vista l'enciclica "Laudato si'",

–  visti i "10 messaggi chiave sul cambiamento climatico" dell'International Resource Panel, del dicembre 2015,

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'accordo di Parigi entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 parti della convenzione (che rappresentano un totale stimato di almeno il 55% delle emissioni totali di gas a effetto serra) avranno depositato presso l'ONU i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

B.  considerando che il percorso di riduzione rappresentato dalle proposte della Commissione per il quadro 2030 per il clima non è in linea con gli obiettivi fissati nell'accordo di Parigi; che è opportuno innanzitutto riadattare gli obiettivi, puntando ai livelli più alti dell'attuale intervallo per il 2050, ossia almeno al 95% entro il 2050;

C.  considerando che l'impegno a mitigare il riscaldamento globale non dovrebbe essere considerato un ostacolo al perseguimento della crescita economica, ma dovrebbe, al contrario, essere visto come una leva per creare nuova crescita economica e nuova occupazione in chiave sostenibile;

D.  considerando che i cambiamenti climatici possono aumentare la competizione per risorse quali cibo, acqua e terre da pascolo, inasprire le difficoltà economiche e l'instabilità politica e potrebbero divenire, in un futuro non troppo lontano, la causa principale degli spostamenti di popolazioni sia all'interno che all'esterno dei confini nazionali; che la questione della migrazione climatica dovrebbe pertanto essere posta al centro dell'agenda internazionale;

E.  considerando che gli effetti più gravi dei cambiamenti climatici saranno avvertiti nei paesi in via di sviluppo, soprattutto in quelli meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, i quali dispongono di risorse insufficienti per prepararsi e adattarsi ai cambiamenti in atto; che, stando all'IPCC, l'Africa è particolarmente vulnerabile alle sfide poste da questa situazione ed è quindi esposta a stress idrico, eventi atmosferici estremamente violenti e insicurezza alimentare dovuta alla siccità e alla desertificazione;

F.  considerando che il 6 marzo 2015 l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno presentato all'UNFCCC il loro INDC, impegnandosi a conseguire un obiettivo vincolante di riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, come definito nelle conclusioni del Consiglio europeo, del 23 ottobre 2014, sul quadro strategico su clima ed energia per il 2030;

Azione per il clima fondata su solide basi scientifiche

1.  rammenta che, stando alle prove scientifiche presentate nella quinta relazione di valutazione dell'IPCC del 2014, il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile, i cambiamenti climatici sono una realtà attuale e le attività umane sono la causa predominante del riscaldamento osservato sin dalla metà del XX secolo; esprime preoccupazione per gli effetti diffusi e considerevoli dei cambiamenti climatici, che sono già chiaramente osservabili nei sistemi naturali e umani di tutti i continenti e negli oceani;

2.  prende atto delle conclusioni del Segretariato dell'UNFCCC secondo cui, mantenendo l'attuale ritmo di emissioni di gas a effetto serra a livello globale, si consumerà il bilancio del carbonio residuo in maniera coerente con il contenimento dell'aumento medio della temperatura a livello mondiale entro gli 1,5 °C nei prossimi cinque anni; sottolinea che tutti i paesi dovrebbero accelerare la transizione verso emissioni nette di gas a effetto serra pari a zero e verso la resilienza climatica, come concordato nell'accordo di Parigi, al fine di evitare le conseguenze peggiori del riscaldamento globale;

3.  sollecita i paesi sviluppati, in particolare l'UE, a ridurre drasticamente le emissioni di gas a effetto serra oltre gli impegni già assunti per evitare, per quanto possibile, il verificarsi su vasta scala di emissioni negative, dato che le tecnologie non si sono ancora dimostrate efficaci, socialmente accettabili, economiche e sicure;

Urgenza di ratificare e attuare l'accordo di Parigi

4.  accoglie con favore l'accordo di Parigi sul clima quale risultato storico nella lotta contro i cambiamenti climatici e nel multilateralismo; ritiene che si tratti di un accordo ambizioso, equilibrato e giuridicamente vincolante e che la sua adozione e gli annunci cumulativi, formulati da 187 parti alla fine della COP21, di contributi previsti stabiliti a livello nazionale hanno segnato un punto di svolta decisivo verso un'azione globale e collettiva a livello mondiale, che, dopo l'attuazione, imprimerà un'accelerazione definitiva e irreversibile alla transizione verso un'economia globale resiliente ai cambiamenti climatici e a impatto climatico zero;

5.  si compiace vivamente dell'impegno di tutti i paesi a limitare l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali, nonché ad adoperarsi per contenere l'aumento della temperatura a 1,5 °C e raggiungere un equilibrio tra le emissioni di origine antropica dalle fonti e gli assorbimenti dei gas a effetto serra dai pozzi ("zero emissioni nette"), su una base equa, entro la seconda metà del secolo;

6.  rammenta che contenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 °C non garantisce che si eviteranno significative conseguenze climatiche negative; riconosce la necessità di giungere a una chiara comprensione delle specifiche implicazioni programmatiche derivanti dal contenere l'aumento della temperatura globale entro una media di 1,5 °C; accoglie pertanto con favore l'elaborazione nel 2018 di una relazione speciale dell'IPCC a tal fine; sottolinea che non si dovrebbe sopravvalutare il contributo potenziale dei pozzi alla neutralità delle emissioni;

7.  ricorda che per limitare l'aumento della temperatura media mondiale al di sotto dei 2 °C è necessaria una rapida decarbonizzazione, sempre impegnandosi a contenere tale aumento entro gli 1,5 °C, mentre le emissioni di gas a effetto serra nel mondo dovrebbero raggiungere il loro apice il prima possibile; rammenta che le emissioni globali dovrebbero essere gradualmente eliminate entro il 2050 o subito dopo; richiama tutte le parti in grado di farlo a realizzare gli obiettivi e le strategie nazionali di decarbonizzazione, dando priorità alla graduale eliminazione delle emissioni provenienti dal carbone, che è la fonte energetica più inquinante, e invita l'UE a collaborare con i propri partner internazionali verso tale obiettivo, fornendo esempi di buone pratiche;

8.  sottolinea che l'accordo di Parigi, giuridicamente vincolante, e il percorso verso la decarbonizzazione tracciato forniranno ai decisori indicazioni affidabili, eviteranno una costosa dipendenza dagli investimenti in attività ad alto tenore di carbonio, offriranno certezza e prevedibilità a imprese e investitori e incoraggeranno la transizione da investimenti in combustibili fossili a investimenti a basse emissioni di carbonio;

9.  sottolinea che, anche in mancanza di prove scientifiche sugli effetti del contenimento del riscaldamento globale entro gli 1,5 °C per ogni settore e regione, è evidente che l'impegno attualmente profuso dai paesi non è sufficiente a consentire agli Stati più vulnerabili di raggiungere tali limiti di sicurezza; sollecita tutti i paesi, soprattutto quelli sviluppati, a intensificare assieme gli sforzi e a rendere più ambiziosi i contributi stabiliti a livello nazionale (NDC) nel contesto del dialogo di facilitazione del 2018; invita pertanto l'UE a impegnarsi a ridurre ulteriormente le emissioni attraverso i propri NDC per il 2030; rammenta che un'azione a livello della sola Unione europea non sarà sufficiente e, pertanto, invita la Commissione e il Consiglio a intensificare le loro attività intese a incoraggiare gli altri partner a fare altrettanto;

10.  accoglie con favore l'impegno contenuto nell'accordo di Parigi di ridurre a "zero nette" le emissioni globali nel corso della seconda metà del secolo; riconosce che ciò significa che la maggior parte dei settori dell'Unione deve raggiungere tale obiettivo molto prima; sottolinea la necessità che l'UE eserciti pressione sulle Parti che seguono un percorso non conforme all'accordo di Parigi;

11.  sollecita la rapida entrata in vigore dell'accordo di Parigi e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una ratifica tempestiva e senza indugio in modo da non ritardare tale entrata in vigore; invita pertanto la Commissione a riferire periodicamente al Parlamento e alle commissioni competenti in merito allo stato di avanzamento del processo di ratifica e, in particolare, sui motivi degli eventuali ostacoli ancora riscontrati; valuta positivamente il fatto che vari Stati membri abbiano già avviato, e in alcuni casi già completato, le procedure nazionali di ratifica;

12.  deplora tuttavia che la somma di tutti gli INDC a livello globale non permettano neppure di avvicinarsi all'obiettivo dei 2 °C; rileva che è necessaria maggiore ambizione e chiede un'azione concertata da parte dell'UE e degli altri grandi produttori di emissioni per allineare i loro INDC agli impegni assunti con l'accordo di Parigi; ; sottolinea l'urgenza e l'importanza fondamentale che tutte le parti, UE compresa, innalzino il loro impegno in termini di riduzione delle emissioni nei propri NDC ogni cinque anni, in linea con il meccanismo relativo all'ambizione dell'accordo di Parigi; ritiene che gli NDC siano strumenti chiave nella pianificazione nazionale dello sviluppo in sinergia con gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

13.  evidenzia l'importanza di dimostrare il rispetto, da parte dell'UE, dell'accordo di Parigi, anche attraverso la revisione dei suoi obiettivi e strumenti programmatici a medio e lungo termine, come pure di avviare tale processo quanto prima, onde permettere un dibattito globale in cui il Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale assieme ai rappresentanti delle autorità nazionali, regionali e locali, della società civile e delle imprese; invita la Commissione a predisporre per l'UE una strategia a "zero emissioni" per la metà del secolo, che definisca un percorso efficiente in termini di costi per raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni nette approvato con l'accordo di Parigi;

COP22 a Marrakech

14.  ritiene opportuno proseguire i negoziati sugli elementi chiave dell'accordo di Parigi, compresi un quadro rafforzato per la trasparenza, dettagli del bilancio globale, orientamenti aggiuntivi sugli INDC, una comprensione della differenziazione, delle perdite e dei danni, finanziamenti per il clima e un sostegno in termini di capacità, una governance multilivello inclusiva nonché un meccanismo inteso ad agevolare l'attuazione e a promuovere la conformità; esorta la Commissione e gli Stati membri a mantenere gli impegni convenuti nel quadro dell'accordo di Parigi, soprattutto riguardo al contributo dell'UE alla mitigazione e all'adattamento, come pure al suo sostegno finanziario, al trasferimento delle tecnologie e allo sviluppo delle capacità, a prescindere da eventuali modifiche di status degli Stati membri dell'UE;

15.  evidenzia che il tempismo è essenziale negli sforzi congiunti per contrastare i cambiamenti climatici e onorare l'accordo di Parigi; sottolinea che l'UE ha la capacità e la responsabilità di dare l'esempio e avviare immediatamente i lavori per allineare i propri obiettivi su clima ed energia all'obiettivo internazionale convenuto di contenere l'aumento della temperatura media mondiale al di sotto dei 2 °C, sempre nell'impegno di limitare tale aumento a 1,5 °C;

16.  incoraggia l'UE e gli Stati membri a continuare a partecipare attivamente alla cosiddetta coalizione di ambizione elevata e a impegnarsi ad accelerare il progresso dei negoziati e a sostenere la presidenza marocchina nel promuovere il contributo delle energie rinnovabili e delle misure di adattamento alla lotta globale ai cambiamenti climatici;

17.  sottolinea la necessità di avviare discussioni sulla forma che assumerà il "dialogo di facilitazione" del 2018, che sarà un'occasione importante per colmare il divario esistente in materia di mitigazione, alla luce degli INDC attuali; ritiene che l'UE dovrebbe svolgere un ruolo proattivo in questo primo dialogo di facilitazione, per fare il punto del livello di ambizione collettiva e dei progressi nell'attuazione degli impegni assunti; invita la Commissione e gli Stati membri a presentare, con largo anticipo rispetto al dialogo di facilitazione, ulteriori riduzioni delle emissioni di gas serra che vadano al di là degli impegni già assunti a norma dell'accordo di Parigi e a contribuire adeguatamente a colmare il divario in materia di mitigazione in base alle capacità dell'UE;

18.  ricorda che l'aumento delle azioni di mitigazione nel periodo precedente al 2020 è un presupposto assoluto per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi ed è un elemento chiave per valutare l'efficacia della COP di Marrakech;

Ambizioni pre-2020 e protocollo di Kyoto

19.  osserva che l'UE è ora sulla buona strada per eccellere nel raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020 in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e per conseguire gli obiettivi fissati per il 2020 in materia di energie rinnovabili, e che sono stati registrati miglioramenti significativi sul fronte dell'intensità energetica grazie a edifici, prodotti, processi industriali e veicoli più efficienti, mentre dal 1990 a oggi l'economia europea è cresciuta in termini reali del 45 %; evidenzia tuttavia che è necessario un maggiore livello di ambizione e di azione per mantenere incentivi sufficienti a ottenere le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra necessarie a conseguire gli obiettivi dell'UE su clima ed energia per il 2050; sottolinea che i progressi raggiunti nella riduzione delle emissioni di tali gas nei settori dei trasporti e dell'agricoltura rispetto agli obiettivi per il 2020 sono insufficienti e che occorre incrementare gli sforzi per ottenere il contributo di questi settori alla riduzione delle emissioni entro il 2030;

20.  sottolinea che gli obiettivi 20-20-20 per le emissioni di gas a effetto serra, le energie rinnovabili e il risparmio energetico hanno svolto un ruolo chiave nel dare impulso al conseguimento di risultati positivi e nel sostenere l'occupazione di oltre 4,2 milioni di persone in varie ecoindustrie, con una crescita che non si è arrestata neppure durante la crisi economica;

21.  precisa che, sebbene il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto abbia una durata limitata, esso va considerato una tappa intermedia estremamente importante e invita quindi le parti, compresi gli Stati membri dell'UE, a completare quanto prima il processo di ratifica; osserva che il Parlamento ha fatto la sua parte dando la sua approvazione e valuta positivamente quegli Stati membri che hanno già portato a compimento i loro processi interni;

Sforzi globali di tutti i settori

22.  accoglie con favore lo sviluppo di sistemi di scambio di quote di emissione a livello globale, ivi compresi i 17 sistemi di scambio delle emissioni attualmente operativi in quattro continenti, che rappresentano il 40 % del PIL globale, i quali contribuiscono a ridurre le emissioni planetarie in modo efficiente sotto il profilo dei costi; incoraggia la Commissione a promuovere collegamenti tra l'ETS dell'Unione e gli altri sistemi di scambio di quote di emissione allo scopo di istituire meccanismi internazionali per il mercato del carbonio, così da accrescere il livello di ambizione in campo climatico e da contribuire, nel contempo, a ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni mediante la creazione di condizioni uniformi; chiede che si compiano sforzi notevoli per mantenere nell'ETS dell'UE qualsiasi Stato membro il cui status sia modificato; invita la Commissione a istituire tutele per garantire che il collegamento con l'ETS dell'Unione offra un contributo per la mitigazione permanente e non comprometta gli obiettivi interni dell'UE in materia di emissioni di gas a effetto serra;

23.  sottolinea che, secondo le conclusioni dell'IPCC, le emissioni dal suolo (agricoltura, allevamento, silvicoltura e altre destinazioni d'uso) presentano notevoli potenzialità di mitigazione e di rafforzamento della resilienza efficienti sotto il profilo dei costi, e che è dunque necessario rafforzare l'azione dell'UE e la cooperazione internazionale per calcolare in modo più accurato e ottimizzare il potenziale di cattura del carbonio delle emissioni dal suolo nonché garantire un sequestro del carbonio sicuro e duraturo; osserva le speciali opportunità associate al settore agroforestale; ricorda l'importante accordo raggiunto ad inizio legislatura in materia di ILUC e auspica che il contributo negoziale offerto dal Parlamento in quella occasione possa fungere da base per una soluzione ambiziosa nel quadro della prossima revisione della normativa;

24.  osserva che la deforestazione e il degrado forestale sono responsabili del 20 % delle emissioni globali di gas serra, ed evidenzia il ruolo delle foreste e della loro gestione sostenibile attiva nel mitigare i cambiamenti climatici e la necessità di rafforzare le capacità di adattamento e la resilienza delle foreste rispetto a tali cambiamenti; sottolinea che sono necessari sforzi di mitigazione concentrati sul settore delle foreste tropicali (REDD+); evidenzia che, senza questi sforzi di mitigazione, l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura al di sotto dei 2 °C potrebbe essere impossibile da raggiungere; invita inoltre l'UE ad aumentare gradualmente i finanziamenti internazionali per ridurre la deforestazione nei paesi in via di sviluppo;

25.  sottolinea l'importanza di mantenere i diritti umani al centro dell'azione sul clima e insiste nel chiedere che la Commissione e gli Stati membri garantiscano che i negoziati sulle misure di adattamento riconoscano la necessità di rispettare, proteggere e promuovere i diritti umani, comprese, fra l'altro, l'uguaglianza di genere, la partecipazione piena e paritaria delle donne e la promozione attiva di un'equa trasformazione della forza lavoro che crei posti di lavoro dignitosi e un'occupazione di qualità per tutti;

26.  chiede di inserire il LULUCF nel quadro europeo per il clima e l'energia per il 2030, tenendo conto del fatto che le emissioni ad esso associate devono essere considerate separatamente per evitare che il pozzo LULUCF dell'UE sia impiegato per ridurre gli sforzi di mitigazione in altri settori;

27.  ricorda che il trasporto è il secondo settore per quantità di emissioni di gas serra; si rammarica che il settore dei trasporti aerei e marittimi internazionali non sia menzionato nell'accordo di Parigi; insiste sulla necessità di attuare una serie di strategie volte a ridurre le emissioni di tale settore; ribadisce che le parti dell'UNFCCC devono intervenire per regolamentare e limitare efficacemente le emissioni derivanti dal trasporto aereo e marittimo internazionale, in linea con i bisogni e l'urgenza della situazione; invita tutte le parti ad adoperarsi, attraverso l'ICAO e l'IMO, per elaborare un quadro politico globale che consenta di fornire una risposta efficace e ad adottare misure intese a fissare obiettivi adeguati entro la fine del 2016 onde conseguire le riduzioni necessarie alla luce dell'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 ºC;

28.  rammenta che i gas a effetto serra prodotti dal trasporto aereo sono stati integrati nel sistema ETS dell'UE il 1° gennaio 2012, obbligando tutti gli operatori aerei rientranti nell'ambito di applicazione dell'ETS a ottenere quote di emissioni di carbonio; prende atto dell'adozione di due decisioni di sospensione dei termini nel 2013 e 2014, che riducono temporaneamente il campo di applicazione del sistema ETS dell'Unione per escludere i voli internazionali, così da concedere tempo all'ICAO per definire una misura mondiale unica basata sul mercato (GMBM) che riduca le emissioni del trasporto aereo internazionale, e osserva che tale esenzione decadrà a partire dal 2017;

29.  chiede che durante la 39a sessione dell'assemblea dell'ICAO, attualmente in corso, venga elaborata una GMBM equa e solida, da attuare a livello internazionale a partire dal 2020; esprime profonda delusione per l'attuale proposta discussa in seno all'ICAO e ricorda che un'eventuale modifica della vigente legislazione relativa all'inclusione dell'aviazione nel sistema ETS dell'UE può essere presa in considerazione soltanto in presenza di una GMBM ambiziosa e che, in ogni caso, i voli all'interno dell'Unione continueranno a essere soggetti al sistema ETS dell'UE;

30.  pone l'accento sugli avvertimenti del comitato europeo per il rischio sistemico riguardo a una tardiva presa di coscienza dell'importanza del controllo delle emissioni, che potrebbe condurre a una repentina applicazione di restrizioni quantitative all'uso di fonti energetiche ad alto tenore di carbonio, e ai costi della transizione, che sarebbero proporzionalmente più alti e potrebbero avere effetti sulle attività economiche e sugli istituti finanziari; esorta la Commissione a valutare ulteriormente i potenziali rischi sistemici associati a una transizione repentina e a proporre, ove del caso, requisiti di trasparenza per i mercati finanziari e politiche per la mitigazione dei rischi sistemici per quanto possibile;

31.  sottolinea il ruolo fondamentale dell'economia circolare in una società a basse emissioni di carbonio; afferma che azioni incentrate esclusivamente sulla riduzione delle emissioni, senza considerare il contributo derivante dall'impiego di energie rinnovabili e da un uso efficiente delle risorse, non permetteranno di conseguire gli obiettivi previsti; è del parere che la COP22 debba affrontare adeguatamente la transizione verso un modello di economia circolare globale, alla luce dell'impatto sulle emissioni di gas serra dello sfruttamento delle materie prime e della gestione dei rifiuti;

32.  sottolinea l'importanza di un approccio sistemico e olistico all'ideazione e all'attuazione delle politiche volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e rileva, in particolare, l'assenza di legami tra crescita economica, benessere umano e consumo di risorse, visto che l'efficienza delle risorse riduce sia le emissioni di gas serra che altre pressioni sull'ambiente e sulle risorse e favorisce, nel contempo, la crescita sostenibile, mentre una politica basata esclusivamente sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra non è in grado di garantire la contemporanea efficienza delle risorse; evidenzia che l'efficienza delle risorse permette di conseguire un profitto economico ed ecologico; pone l'accento sul fatto che l'economia circolare e, quindi, il corretto uso delle risorse naturali possono essere mezzi fondamentali ed efficaci per le questioni climatiche; sostiene infatti che gran parte del consumo di energia è direttamente correlato all'estrazione, alla lavorazione, al trasporto, alla trasformazione, all'uso e allo smaltimento delle risorse; afferma che l'aumento della produttività delle risorse attraverso una maggiore efficienza e la riduzione del loro spreco attraverso il riutilizzo, il ritrattamento e il riciclaggio contribuiscono allo stesso tempo anche a una significativa diminuzione del consumo di risorse e delle emissioni di gas serra; richiama a tale proposito l'attenzione sui lavori dell'International Resource Panel;

Riduzione delle emissioni diverse dal CO2

33.  accoglie con favore la dichiarazione dei leader al vertice del G7 di Ise-Shima (Giappone), del 26 e 27 maggio 2016, dove si sottolinea l'importanza di ridurre le emissioni degli inquinanti climatici di breve durata, tra cui il nerofumo, gli idrofluorocarburi (HFC) e il metano, onde contribuire a rallentare il tasso di riscaldamento a breve termine;

34.  chiede che nel 2016 venga adottato, nel quadro del protocollo di Montreal, un piano ambizioso di riduzione graduale degli HFC a livello mondiale; ricorda che l'Unione europea ha adottato una legislazione ambiziosa volta a ridurre gradualmente del 79 % gli idrofluorocarburi entro il 2030 data l'ampia disponibilità di alternative ecocompatibili, il cui potenziale dovrebbe essere pienamente sfruttato; rileva che la graduale riduzione dell'uso di HFC rappresenta una misura di mitigazione facilmente attuabile, sia all'interno che all'esterno dell'Unione;

Industria e competitività

35.  sottolinea che la lotta ai cambiamenti climatici è prioritaria e dovrebbe essere condotta a livello globale, garantendo nel contempo la sicurezza energetica e una crescita economica e un'occupazione sostenibili;

36.  evidenzia che gli investimenti legati al clima necessitano di un quadro giuridico stabile e prevedibile nonché di chiari segnali programmatici;

37.  si compiace che la Cina e altri importanti concorrenti dei settori dell'UE ad alta intensità energetica stiano introducendo meccanismi di scambio delle quote di emissione o altri meccanismi di fissazione del prezzo; ritiene che, fino a quando non saranno raggiunte condizioni paritarie, l'UE dovrebbe mantenere misure adeguate e proporzionate per garantire la competitività dei suoi settori industriali ed evitare, ove necessario, la rilocalizzazione delle emissioni di CO2, senza dimenticare che le politiche in materia di energia, industria e clima vanno di pari passo;

38.  sottolinea l'importanza di fare un uso migliore dei programmi e degli strumenti esistenti, come Orizzonte 2020, che ammettono la partecipazione di paesi terzi, in particolare nei settori dell'energia, dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile, nonché l'importanza dell'integrazione della sostenibilità nei programmi pertinenti;

Politica energetica

39.  invita l'UE a spingere la comunità internazionale ad adottare senza indugio misure concrete, anche un calendario, per l'eliminazione progressiva delle sovvenzioni dannose da un punto di vista ambientale o economico, comprese quelle per i combustibili fossili;

40.  sottolinea che un obiettivo più ambizioso riguardo all'efficienza energetica nell'Unione europea può contribuire a raggiungere un obiettivo ambizioso in materia di clima e, al tempo stesso, ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

41.  sottolinea l'importanza dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili per la riduzione delle emissioni e per il risparmio economico, la sicurezza energetica e la prevenzione e mitigazione della povertà energetica al fine di tutelare e aiutare le famiglie vulnerabili e povere; invita alla promozione globale delle misure di efficienza energetica e allo sviluppo delle energie rinnovabili (ad esempio promuovendo l'autoproduzione e il consumo di energia da fonti rinnovabili) e ricorda che l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili sono due degli obiettivi principali dell'Unione dell'energia;

Ricerca, innovazione e tecnologie digitali

42.  evidenzia che la ricerca e l'innovazione nell'ambito dei cambiamenti climatici, delle politiche di adattamento e delle tecnologie efficienti sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni sono essenziali per contrastare i cambiamenti climatici in modo economicamente efficace, riducono la dipendenza dai combustibili fossili e dovrebbero promuovere l'impiego delle materie prime secondarie; chiede pertanto un impegno globale per favorire e concentrare gli investimenti in quest'ambito;

43.  rammenta che la ricerca, l'innovazione e la competitività rappresentano uno dei cinque pilastri della strategia dell'UE per l'Unione dell'energia; osserva che l'UE è intenzionata a mantenere la sua posizione di leader globale in questi ambiti e a sviluppare, nel contempo, una stretta collaborazione scientifica con i partner internazionali; sottolinea l'importanza di creare e mantenere una solida capacità di innovazione sia nei paesi sviluppati che in quelli emergenti, ai fini della diffusione di tecnologie energetiche pulite e sostenibili;

44.  rammenta il ruolo di catalizzatore che le tecnologie digitali possono svolgere nella trasformazione del sistema energetico; sottolinea l'importanza di mettere a punto tecnologie di stoccaggio dell'energia che contribuiranno alla decarbonizzazione del settore energetico e di quello del riscaldamento e del raffreddamento domestici;

45.  sottolinea l'importanza di aumentare il numero di lavoratori qualificati attivi nel settore e di promuovere la conoscenza e le prassi di eccellenza per stimolare la creazione di posti di lavoro di qualità, sostenendo nel contempo la transizione per la forza lavoro, ove necessario;

46.  chiede un migliore utilizzo di tecnologie quali i satelliti spaziali per un'accurata raccolta di dati sulle emissioni, la temperatura e i cambiamenti climatici; fa riferimento, nello specifico, al contributo offerto dal programma Copernicus; chiede inoltre una cooperazione e uno scambio di informazioni trasparenti fra i paesi e la disponibilità dei dati per la comunità scientifica;

Ruolo degli attori non statali

47.  evidenzia come una serie sempre più numerosa di attori non statali stia intraprendendo azioni finalizzate alle decarbonizzazione e a una maggiore resilienza al cambiamento climatico; sottolinea pertanto l'importanza di un dialogo strutturato e costruttivo fra governi, comunità imprenditoriale, tra cui anche le piccole e medie imprese, città, regioni, organizzazioni internazionali, società civile e istituzioni accademiche e di garantire il loro coinvolgimento nella pianificazione e attuazione delle azioni per il clima in modo da mobilitare un forte impegno globale verso società a basse emissioni di carbonio e resilienti; si compiace della creazione del "Piano globale d'azione per il clima", che si fonda sul "programma d'azione Lima-Parigi" comprendente settanta iniziative multilaterali in diversi settori;

48.  ribadisce che la piattaforma dei soggetti non statali per l'azione sul clima (Non-State Actors Zone for Climate Action - NAZCA) dovrebbe essere pienamente integrata nel quadro dell'UNFCCC; osserva che le autorità locali e regionali sono i soggetti che hanno contribuito maggiormente al "programma d'azione Lima-Parigi" e la NAZCA ha già dimostrato il proprio impegno a compiere passi verso l'attuazione dell'accordo di Parigi rispetto a mitigazione e adattamento, garantendo il coordinamento orizzontale e l'integrazione della politica sul cambiamento climatico, responsabilizzando le comunità locali e i cittadini, promuovendo processi di cambiamento sociale e di innovazione, soprattutto attraverso iniziative come il Patto globale dei sindaci e il memorandum d'intesa "Under 2";

49.  invita l'Unione e i suoi Stati membri a collaborare con tutti gli attori della società civile (istituzioni, settore privato, ONG e comunità locali) per elaborare iniziative di riduzione in settori chiave (energia, tecnologie, città, trasporti), nonché iniziative in materia di adattamento e resilienza per rispondere alle problematiche dell'adattamento, in particolare per quanto concerne l'accesso all'acqua, la sicurezza alimentare e la prevenzione dei rischi; invita tutti i governi e tutti gli attori della società civile a sostenere e rafforzare quest'agenda d'azione;

50.  ritiene importante garantire che le legittime attività di lobbying nel corso dei negoziati della futura COP22 possano essere caratterizzate dalla massima trasparenza e che, mutuamente, tutte le parti interessate che siano riconosciute ufficialmente possano godere di un accesso equo a tutte le informazioni necessarie;

51.  ricorda alle parti e all'ONU stessa che le azioni dei singoli cittadini sono importanti quanto le azioni dei governi e delle istituzioni; sollecita pertanto un maggiore impegno in termini di campagne e azioni di sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica in merito ai grandi e piccoli gesti che possono contribuire a contrastare i cambiamenti climatici nei paesi sviluppati e nei paesi in via di sviluppo;

Resilienza ai cambiamenti climatici tramite l'adattamento

52.  sottolinea che gli interventi di adattamento sono una necessità ineluttabile per tutti i paesi che intendano minimizzare gli effetti negativi e sfruttare pienamente le opportunità di crescita resiliente ai cambiamenti climatici e di sviluppo sostenibile; chiede di conseguenza che siano fissati obiettivi di lungo termine in materia di adattamento; ricorda che i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, hanno contribuito in minima parte ai cambiamenti climatici ma sono i più vulnerabili agli effetti avversi di tali cambiamenti e presentano la minore capacità di adattamento;

53.  invita la Commissione a rivedere la strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, adottata nel 2013; invita la Commissione a proporre strumenti giuridicamente vincolanti qualora gli sforzi profusi dagli Stati membri siano considerati insufficienti;

54.  richiama l'attenzione sulle gravi conseguenze negative, spesso irreversibili, dell'inazione e ricorda che il cambiamento climatico interessa tutte le regioni del mondo, in modi diversi ma tutti estremamente nocivi, provocando flussi migratori e la perdita di vite umane nonché danni economici, ambientali e sociali; sottolinea che è essenziale prevedere a livello mondiale un sostegno politico e finanziario concertato a favore dell'innovazione nel settore delle energie pulite e rinnovabili per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione e promuovere la crescita;

55.  invita a prendere in seria considerazione la questione dei rifugiati climatici e la sua portata, e osserva che tale questione è una conseguenza delle catastrofi climatiche provocate dal riscaldamento globale; constata con preoccupazione che, tra il 2008 e il 2013, 166 milioni di persone hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni a causa di alluvioni, tempeste di vento, terremoti o altre catastrofi; richiama in particolare l'attenzione sul fatto che gli sviluppi connessi al clima in alcune aree dell'Africa e del Medio Oriente potrebbero contribuire all'instabilità politica, a difficoltà economiche e a un inasprimento della crisi dei rifugiati nel Mediterraneo;

56.  plaude all'impegno del meccanismo internazionale di Varsavia sulle perdite e i danni, soggetto a revisione in occasione della COP22; chiede che il meccanismo continui a migliorare la comprensione e le conoscenze specialistiche circa gli effetti dei cambiamenti climatici sui modelli migratori, gli spostamenti e la mobilità delle persone, e ne promuova l'applicazione;

57.  invita l'UE e tutti gli altri paesi ad affrontare la dimensione dei diritti umani e gli impatti sociali dei cambiamenti climatici per garantire la tutela e la promozione dei diritti umani e della solidarietà e fornire sostegno ai paesi più poveri le cui capacità sono messe a dura prova dagli effetti dei cambiamenti climatici;

Sostegno ai paesi in via di sviluppo

58.  sottolinea l'importanza del ruolo svolto anche dai paesi in via di sviluppo ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi e la necessità di aiutare tali paesi a realizzare i loro piani climatici, sfruttando appieno le sinergie tra le azioni per il clima messe in campo, il programma d'azione di Addis Abeba e l'Agenda 2030, con i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile;

59.  sottolinea la necessità di promuovere l'accesso universale all'energia sostenibile nei paesi in via di sviluppo, segnatamente in Africa, rafforzando la diffusione delle energie rinnovabili; osserva che l'Africa dispone di enormi risorse naturali che possono garantirle la sicurezza energetica; sottolinea che, con il tempo, se venissero realizzati collegamenti elettrici efficaci, una parte dell'energia europea potrebbe provenire dall'Africa;

60.  evidenzia che l'Unione possiede esperienza, capacità e dimensione globale per essere leader nella creazione di un'infrastruttura più intelligente, più pulita e più resiliente, necessaria a conseguire la transizione globale favorita dall'accordo di Parigi; invita l'UE a sostenere gli sforzi dei paesi in via di sviluppo nella transizione verso società a basse emissioni di carbonio che siano più inclusive, sostenibili sul piano sociale e ambientale, fiorenti e maggiormente sicure;

Finanziamenti per il clima

61.  rileva che sono necessari ulteriori sforzi per garantire la mobilitazione dei finanziamenti per il clima, in modo da conseguire l'obiettivo di 100 miliardi di dollari USA (USD) entro il 2020; si compiace che tale obiettivo prosegua fino al 2025; esorta l'UE e tutte le parti in grado di farlo a rispettare gli obblighi ad esse incombenti per quanto riguarda la concessione di finanziamenti per il clima in sostegno a un maggiore impegno per la riduzione dei gas serra e per l'adattamento agli impatti del cambiamento climatico, in considerazione dell'entità e dell'urgenza della sfida; riconosce tuttavia che, per ridurre al minimo le pericolose conseguenze climatiche, saranno necessari investimenti molto più cospicui a favore di basse emissioni di carbonio e a favore della resilienza ai cambiamenti climatici, come pure sforzi per eliminare gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili; sottolinea l'importanza di incentivare flussi finanziari più ampi attraverso la fissazione del prezzo del carbonio e i partenariati pubblico-privato;

62.  chiede impegni concreti da parte dell'Unione europea e della comunità internazionale per trovare fonti aggiuntive di finanziamenti per il clima, ad esempio introducendo un'imposta sulle transazioni finanziarie, accantonando alcune quote di emissione del sistema ETS dell'UE nel periodo 2021-2030 e destinando i profitti derivanti dalle misure unionali e internazionali sulle emissioni prodotte dai trasporti aerei e marittimi ai finanziamenti internazionali per il clima e al Fondo verde per il clima, destinato tra l'altro a progetti di innovazione tecnologica;

63.  plaude all'impegno dell'accordo di Parigi di rendere tutti i flussi finanziari compatibili con uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici; ritiene che ciò richieda un'urgente azione da parte dell'UE per contrastare i flussi finanziari verso i combustibili fossili e le infrastrutture ad alto tenore di carbonio;

64.  attende con interesse il dialogo di facilitazione per individuare le possibilità di potenziare le risorse finanziarie e sostenere il miglioramento degli sforzi di mitigazione di tutte le parti; riconosce la responsabilità di tutte le parti, dei donatori e dei beneficiari di cooperare per rafforzare il sostegno e renderlo più accessibile ed efficace;

65.  invita la Commissione a effettuare una valutazione completa dell'incidenza dell'accordo di Parigi sul bilancio dell'Unione e a mettere a punto un meccanismo speciale automatico di finanziamento dell'Unione, che apporti un congruo sostegno aggiuntivo affinché l'Unione possa contribuire equamente alla realizzazione dell'obiettivo di finanziamento internazionale di 100 miliardi di USD a favore del clima;

66.  chiede che lo strumento di fissazione su base ampia del prezzo del carbonio sia globalmente applicabile per gestire le emissioni nonché l'assegnazione, agli investimenti legati al clima, dei profitti derivanti dallo scambio di emissioni e dalla fissazione del prezzo del carbonio per i combustibili utilizzati nei trasporti internazionali; chiede altresì che le sovvenzioni agricole siano in parte utilizzate per garantire gli investimenti a favore della produzione e dell'impiego delle energie rinnovabili nelle aziende agricole; evidenzia l'importanza di mobilitare i capitali del settore privato e di sbloccare i necessari investimenti a favore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio; chiede un impegno ambizioso da parte dei governi e delle istituzioni finanziarie pubbliche e private, tra cui banche, fondi pensione e compagnie di assicurazione, per allineare le pratiche di prestito e di investimento all'obiettivo dell'aumento inferiore a 2 °C e per abbandonare gli investimenti a favore dei combustibili fossili, in particolare eliminando gradualmente i crediti all'esportazione per tali investimenti; sollecita garanzie pubbliche specifiche per gli investimenti verdi, etichette e vantaggi fiscali per i fondi d'investimento verdi nonché l'emissione di eco-obbligazioni;

67.  evidenzia l'importanza della condivisione di pratiche per l'integrazione delle questioni relative alla sostenibilità nei settori finanziari, sia a livello internazionale sia a livello europeo; chiede di prendere in considerazione l'etichettatura dei prodotti finanziari, realizzata attraverso la valutazione e la comunicazione della loro esposizione ai rischi connessi con il clima, come pure del loro contributo alla transizione verso un sistema a basse emissioni di carbonio, in modo da offrire agli investitori informazioni affidabili e concise sugli elementi extra-finanziari;

Diplomazia climatica

68.  accoglie con favore la costante attenzione dell'UE sulla diplomazia climatica, la quale è essenziale per dare visibilità all'azione per il clima nei paesi partner e presso l'opinione pubblica mondiale; sottolinea che l'Unione, i suoi Stati membri e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dispongono di un'enorme capacità in materia di politica estera e devono assumere un ruolo di guida nei consessi sul clima; sottolinea che un'azione per il clima ambiziosa e urgente e l'attuazione degli impegni della COP21 restano una delle priorità dell'Unione nei dialoghi bilaterali e biregionali ad alto livello con i paesi partner, in sede di G7, G20 e Nazioni Unite e in altri consessi internazionali;

69.  invita l'UE a concentrare i propri sforzi a livello di diplomazia climatica per garantire che l'accordo di Parigi disponga di un'architettura solida;

Il Parlamento europeo

70.  si impegna a ratificare quanto prima l'accordo di Parigi e a sfruttare il suo ruolo sulla scena mondiale e la sua partecipazione a reti parlamentari internazionali per continuare a cercare di realizzare progressi verso la celere ratifica e attuazione dell'accordo di Parigi;

71.  reputa di dover essere parte integrante della delegazione dell'UE in quanto l'approvazione del Parlamento è necessaria per la conclusione di un accordo internazionale; si attende pertanto di poter partecipare alle riunioni di coordinamento dell'UE a Marrakech e di poter avere garanzia di accesso a tutti i documenti preparatori fin dall'avvio della fase negoziale;

o
o   o

72.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Segretariato dell'UNFCCC, con richiesta di distribuirla a tutte le parti esterne all'UE.

(1) Testi approvati, P8_TA(2015)0359.


Attuazione del regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
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Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sull'attuazione del regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari regolamento (CE) n. 1935/2004 (2015/2259(INI))
P8_TA(2016)0384A8-0237/2016

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE(1),

–  visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari(2),

–  visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari(3),

–  vista la valutazione dell'attuazione a livello europeo del regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, realizzata nel maggio 2016 dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo(4),

–  visti gli atti del seminario dal titolo ''Food Contact Materials – How to Ensure Food Safety and Technological Innovation in the Future?" (Materiali a contatto con i prodotti alimentari – Come garantire in futuro la sicurezza alimentare e l'innovazione tecnologica?)", svoltosi il 26 gennaio 2016 presso il Parlamento europeo(5),

–  vista la relazione della Commissione sullo stato delle conoscenze in materia di tossicità delle miscele (State of the Art Report on Mixture Toxicity)(6),

–  vista la comunicazione della Commissione al Consiglio intitolata "Effetti combinati delle sostanze chimiche – Miscele chimiche" (COM(2012)0252),

–  viste le conclusioni adottate dal Consiglio "Ambiente" il 22 dicembre 2009 sugli effetti combinati delle sostanze chimiche(7),

–  vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'UE in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta"(8), che riconosce, tra l'altro, la necessità di contrastare gli effetti combinati delle sostanze chimiche e di affrontare i problemi di sicurezza legati ai perturbatori endocrini in tutta la pertinente legislazione dell'Unione,

–  vista la valutazione dello stato delle conoscenze scientifiche sulle sostanze chimiche con proprietà di interferenza endocrina nel 2012 ("State of the science of endocrine disrupting chemicals – 2012"), preparata per il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)(9),

–  visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE(10) ("il regolamento REACH"),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0237/2016),

A.  considerando che il regolamento (CE) n. 1935/2004 (''il regolamento quadro") stabilisce i requisiti generali di sicurezza per tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari, al fine di poter escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche;

B.  considerando che l'allegato I del regolamento quadro elenca 17 materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MCA), che potrebbero essere disciplinati da misure specifiche;

C.  considerando che dei 17 di cui sopra, solo 4 materiali sono soggetti a misure specifiche a livello di UE: le materie plastiche (comprese quelle riciclate), le ceramiche, la cellulosa rigenerata e i materiali attivi e intelligenti;

D.  considerando che è fortemente necessario rivedere talune misure specifiche dell'UE, in particolare la direttiva 84/500/CEE del Consiglio sulle ceramiche;

E.  considerando che per gli altri 13 materiali elencati nell'allegato I gli Stati membri conservano la possibilità di adottare disposizioni nazionali;

F.  considerando che, per gli altri MCA, molti Stati membri hanno già introdotto o stanno elaborando misure diverse; che per le misure nazionali il principio del riconoscimento reciproco non funziona e non è pertanto possibile assicurare l'efficace funzionamento del mercato interno né l'elevato livello di protezione della salute previsti dal regolamento quadro e dai trattati;

G.  considerando che i materiali non disciplinati da misure specifiche dell'UE possono rappresentare un rischio per la salute pubblica e determinare una perdita di fiducia da parte dei consumatori, incertezza giuridica e maggiori costi di conformità per gli operatori – che spesso si ripercuotono sui consumatori a valle nella filiera – e ostacolano in tal modo la competitività e l'innovazione; che, secondo la valutazione, dell'attuazione a livello europeo realizzata nel maggio 2016 dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), esiste un ampio consenso tra tutte le parti interessate in merito al fatto che la mancanza di misure uniformi nuoce alla salute pubblica, alla tutela dell'ambiente e al buon funzionamento del mercato interno;

H.  considerando che i principi del "legiferare meglio" non dovrebbero ritardare misure volte a evitare o ridurre conseguenze potenzialmente gravi o irreversibili per la salute umana e/o per l'ambiente, come impone il principio di precauzione sancito dai trattati dell'UE;

I.  considerando che gli interferenti endocrini e le sostanze genotossiche negli MCA sono particolarmente problematici sia per la salute pubblica che per l'ambiente; che le proprietà genotossiche e di interferenza con il sistema endocrino non possono essere previste in maniera affidabile a partire dalla composizione chimica e pertanto è necessario incoraggiare l'esecuzione di biotest come misura facoltativa di preallarme per garantire la sicurezza degli MCA chimicamente complessi; che si dovrebbe incoraggiare la ricerca sulla messa a punto di test analitici e tossicologici per garantire valutazioni della sicurezza degli MCA rigorose ed efficaci sotto il profilo dei costi, a beneficio dei consumatori, dell'ambiente e dei fabbricanti;

J.  considerando che anche i microorganismi deleteri (patogeni o responsabili del deterioramento) che possono essere presenti come contaminanti negli MCA e i biocidi che possono, di conseguenza, essere utilizzati per ridurne il numero, rappresentano un rischio per la salute pubblica;

K.  considerando che taluni alimenti sono a contatto per lunghi periodi con svariati materiali di imballaggio;

L.  considerando che, tramite un migliore coordinamento di tutte le disposizioni che incidono sull'uso degli MCA, si potrebbe garantire meglio la salute dei consumatori e ridurre l'impatto ambientale degli MCA e dei materiali di imballaggio;

M.  considerando che un migliore coordinamento di tutte le disposizioni che incidono sull'uso degli MCA, compreso il regolamento REACH, contribuirebbe a un'economia circolare più efficace;

N.  considerando che le misure specifiche dovrebbero basarsi su dati scientifici; che restano diverse incognite dal punto di vista scientifico e sono quindi necessarie ulteriori ricerche;

O.  considerando che, secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la nanotecnologia e i nanomateriali rappresentano un nuovo sviluppo tecnologico e gli MCA sono uno dei settori in cui si utilizzano nanomateriali; che le proprietà specifiche dei nanomateriali potrebbero influenzare i loro profili tossicocinetici e tossicologici, ma che le informazioni disponibili al riguardo sono limitate; che vi sono anche incertezze derivanti dalla difficoltà di caratterizzare, rilevare e misurare i nanomateriali negli alimenti e nelle matrici biologiche e dalla limitata disponibilità di dati tossicologici e metodi di prova;

P.  considerando che le valutazioni del rischio per la salute e l'ambiente a livello di UE si limitano attualmente alla valutazione delle singole sostanze e ignorano le condizioni di vita reale in cui avviene l'esposizione combinata e cumulativa derivante da diverse vie di esposizione e tipi di prodotti, detta anche "effetto cocktail" o "effetto miscela";

Q.  considerando che, secondo una raccomandazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e dell'OMS del 2009(11), le valutazioni dell'esposizione dovrebbero riguardare la popolazione generale ed anche gruppi critici che sono vulnerabili o che ci si attende abbiano un livello di esposizione più elevato rispetto alla popolazione generale (ad esempio, neonati e bambini);

R.  considerando che la rintracciabilità degli MCA dovrebbe essere garantita in tutte le fasi della filiera per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità;

S.  considerando che l'etichettatura è uno strumento molto diretto ed efficace per informare il consumatore sulle caratteristiche di un prodotto;

T.  considerando che un approccio orizzontale alle sostanze in tutti i settori economici assicura alle imprese coerenza legislativa e prevedibilità;

U.  considerando che la messa a punto metodi di prova uniformi a livello di UE per tutti gli MCA contribuirebbe a un livello più elevato di tutela della salute e dell'ambiente in tutta l'Unione;

V.  considerando che l'introduzione di un controllo di sicurezza per gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari potrebbe rappresentare una possibilità per integrare determinate misure specifiche;

Attuazione della normativa dell'UE relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari: successi e lacune

1.  riconosce che il regolamento quadro costituisce una base giuridica solida, i cui obiettivi continuano a essere pertinenti;

2.  sottolinea che, mentre è opportuno concentrarsi prevalentemente sull'adozione di misure specifiche per i 13 materiali non ancora regolamentati a livello di UE, tutte le parti interessate rilevano carenze nell'attuazione e nell'effettivo rispetto della normativa vigente;

3.  attende con interesse il prossimo riesame, da parte del Centro comune di ricerca della Commissione, delle disposizioni nazionali adottate dagli Stati membri relativamente ai materiali non armonizzati; invita la Commissione a utilizzare tale riesame come punto di partenza per elaborare le misure necessarie;

4.  raccomanda alla Commissione che, nel mettere a punto le misure necessarie, tenga conto della valutazione dell'attuazione a livello europeo condotta dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo e delle misure nazionali esistenti e in corso di elaborazione;

5.  sottolinea che, data la larga diffusione dei materiali di cui sopra nel mercato dell'UE e il rischio che questi comportano per la salute umana, e anche al fine di salvaguardare il mercato unico degli MCA e degli alimenti, la Commissione dovrebbe dare priorità immediata all'elaborazione di misure specifiche dell'UE per carta, cartone, vernici e rivestimenti, metalli e leghe, inchiostri da stampa e adesivi;

6.  sottolinea che è necessario prestare particolare attenzione ai materiali destinati a venire a contatto, diretto o indiretto, con i prodotti alimentari, che presentano un rischio di migrazione più elevato, ad esempio i materiali utilizzati per contenere liquidi e alimenti ricchi di grassi, e ai materiali che sono a contatto con i prodotti alimentari per un periodo di tempo prolungato;

7.  ritiene che l'adozione di nuove misure specifiche a livello di UE incoraggerebbe gli operatori del settore a sviluppare MCA sicuri, riutilizzabili e riciclati, contribuendo in tal modo agli sforzi dell'Unione in direzione dell'obiettivo di una migliore economia circolare; sottolinea che ciò richiederebbe una migliore tracciabilità e la graduale eliminazione delle sostanze presenti negli MCA che potrebbero rappresentare un pericolo per la salute umana;

8.  sottolinea, al riguardo, che l'utilizzo di MCA fabbricati con prodotti riciclati e il riutilizzo di MCA non dovrebbero comportare un aumento del numero di contaminanti e/o residui nel prodotto finale;

9.  è convinto che, alla luce dell'accento posto dall'UE sulla transizione verso un'economia circolare, si dovrebbero sviluppare migliori sinergie tra il regolamento quadro sugli MCA e l'economia circolare, che dovrebbero includere misure specifiche a livello di UE per la carta e il cartone riciclati; osserva che esiste un limite al numero di volte che i prodotti di carta e cartone riciclati possono essere riutilizzati ed è pertanto necessaria una fornitura costante di fibre legnose fresche;

10.  sostiene, dato il rischio di migrazione degli oli minerali nei prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti di carta e cartone a contatto con gli alimenti, e in attesa dell'adozione di misure specifiche e di un possibile divieto degli oli minerali negli inchiostri, ulteriori ricerche volte a prevenire tale migrazione;

11.  sostiene l'aumento degli obiettivi di riciclaggio e di riutilizzo per tutti i materiali che figurano nella proposta di direttiva presentata dalla Commissione che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015)0596); ricorda tuttavia alla Commissione che gli obiettivi di riciclaggio e riutilizzo devono essere accompagnati da adeguate misure di controllo per garantire la sicurezza dei materiali che vengono a contatto con i prodotti alimentari;

12.  sottolinea la difficile posizione delle piccole e medie imprese nella filiera, dal momento che esse, in mancanza di disposizioni legislative, non sono in grado di ottenere o trasmettere informazioni che garantiscano la sicurezza dei loro prodotti;

13.  considera essenziale che gli Stati membri coinvolgano tutte le parti interessate nel processo, nel momento in cui vengono proposti requisiti di sicurezza specifici per gli MCA;

14.  riconosce che l'attuale paradigma per la valutazione della sicurezza degli MCA è insufficiente, dal momento che, in generale, il ruolo di tali materiali e oggetti nella contaminazione dei prodotti alimentari è sottovalutato e che mancano informazioni sull'esposizione umana;

Valutazione del rischio

15.  è conscio dell'importanza del ruolo che l'EFSA svolge nella valutazione del rischio delle sostanze da utilizzare negli MCA disciplinati da misure specifiche; è consapevole dei costi della valutazione del rischio di una specifica sostanza e delle risorse limitate dell'EFSA; invita pertanto la Commissione ad aumentare l'entità del finanziamento erogato all'EFSA, in considerazione del lavoro aggiuntivo conseguente all'aumentata necessità di valutazioni del rischio, come descritto in dettaglio di seguito;

16.  invita l'EFSA e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a rafforzare la collaborazione e il coordinamento, al fine di utilizzare in maniera efficace i mezzi a disposizione per una valutazione completa;

17.  riconosce che, al fine di valutare correttamente i rischi degli MCA, è necessario prendere in considerazione sia le sostanze utilizzate per la loro produzione e trasformazione sia le sostanze aggiunte non intenzionalmente (''NIAS'', non-intentionally added substances), tra cui le impurità di sostanze aggiunte intenzionalmente e altre sostanze derivanti da reazioni chimiche; riconosce che, a tal fine, le sostanze di partenza devono essere chiaramente segnalate all'EFSA e alle autorità competenti degli Stati membri; sottolinea quindi l'importanza della cooperazione tra gli organismi scientifici e tra i laboratori, e valuta positivamente la volontà dell'EFSA di concentrarsi maggiormente sui materiali e gli oggetti finiti e sul processo di produzione, piuttosto che sulle sostanze utilizzate;

18.  sottolinea l'importanza di ulteriori studi scientifici sulle sostanze aggiunte non intenzionalmente in quanto, diversamente dalle sostanze pericolose, la loro identità e struttura spesso non sono note, specialmente per le plastiche;

19.  invita la Commissione a riesaminare i dati per quanto riguarda: i) le attuali ipotesi sulla migrazione di sostanze attraverso barriere funzionali; ii) la soglia di concentrazione di 10 ppb per le sostanze che migrano nei prodotti alimentari utilizzata da alcune imprese e autorità competenti per decidere quali sostanze chimiche valutare dal punto di vista del rischio; iii) la misura in cui le barriere funzionali divengono meno efficaci nel corso di lunghi periodi di conservazione, dal momento che potrebbero soltanto rallentare la migrazione; iv) le ipotesi attuali sulla dimensione molecolare che influenza l'assorbimento chimico attraverso l'intestino;

20.  invita l'EFSA e la Commissione a estendere il concetto di gruppi vulnerabili alle donne in gravidanza e allattamento e a includere gli effetti potenziali di un'esposizione in basse dosi e le dosi-risposte non monotone nei criteri di valutazione di rischi;

21.  si rammarica che l'EFSA, nella sua attuale procedura di valutazione del rischio, non prenda in considerazione il cosiddetto ''effetto cocktail" o l'effetto di esposizioni multiple, concomitanti e cumulative agli MCA e ad altre fonti, che possono causare effetti avversi anche se i livelli delle singole sostanze nella miscela sono bassi, e la esorta a farlo in futuro; esorta altresì la Commissione a tenere conto di tale effetto, anche su lunghi periodi, nel determinare i limiti di migrazione considerati sicuri per la salute umana;

22.  chiede ulteriori studi scientifici sull'interazione tra diverse sostanze chimiche;

23.  si rammarica inoltre del fatto che l'EFSA non prende ancora in considerazione la possibile esistenza di microorganismi deleteri negli MCA; esorta il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ) dell'EFSA a esaminare la questione dei microrganismi presenti negli MCA elaborando un parere dell'EFSA al riguardo;

24.  rileva che i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari sono compresi nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012(12) (regolamento sui biocidi), dal momento che i biocidi possono essere presenti nei materiali a contatto con i prodotti alimentari per mantenerne la superficie priva di contaminazione microbica (disinfettanti) e per avere un effetto conservante sugli alimenti (conservanti); osserva tuttavia che i diversi tipi di biocidi presenti negli MCA sono regolamentati da quadri giuridici diversi e che, a seconda del tipo di biocida, la valutazione del rischio deve essere effettuata dall'ECHA o dall'EFSA, oppure da entrambe le agenzie;

25.  invita la Commissione ad assicurare la coerenza tra il regolamento sugli MCA e quello sui biocidi e a chiarire i ruoli dell'ECHA e dell'EFSA al riguardo; invita inoltre la Commissione a lavorare a un approccio armonizzato e consolidato per la valutazione globale e l'autorizzazione delle sostanze utilizzate come biocidi negli MCA, al fine di evitare sovrapposizioni, incertezze giuridiche e duplicazioni degli sforzi;

26.  invita l'EFSA a considerare il fatto che nel 2009 gli stabilimenti di produzione alimentare erano stati identificati dal Comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) come uno dei luoghi critici che favoriscono lo sviluppo di batteri resistenti agli antibiotici e ai biocidi; sottolinea pertanto che anche gli MCA contenenti biocidi potrebbero contribuire alla comparsa di batteri resistenti agli antibiotici negli esseri umani;

27.  sottolinea che i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari rappresentano una fonte significativa di esposizione umana a sostanze chimiche che destano preoccupazione, compresi i composti perfluorurati (PFC) e gli interferenti endocrini, quali ftalati e bisfenoli, che sono stati correlati a malattie croniche nonché a problemi riproduttivi, disturbi metabolici, allergie e problemi nello sviluppo neurologico; osserva che la migrazione di tali sostanze chimiche desta particolare preoccupazione negli MCA, dato il loro potenziale di arrecare danni persino in dosi estremamente basse;

28.  osserva con preoccupazione i maggiori effetti sulla salute che possono avere le sostanze utilizzate negli MCA sui neonati e i bambini;

29.  invita la Commissione a colmare il divario in materia di valutazione della sicurezza esistente tra il regolamento REACH e la legislazione relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, assicurando che le imprese effettuino valutazioni di sicurezza, in relazione alla salute umana, dell'esposizione alle sostanze chimiche utilizzate negli MCA durante la produzione, l'utilizzo e la distribuzione; ritiene che tale aspetto dovrebbe essere chiarito nel regolamento (CE) n. 1935/2004;

30.  invita la Commissione a garantire un migliore coordinamento e un approccio più coerente tra il regolamento REACH e la legislazione in materia di MCA, in particolare per quanto riguarda le sostanze classificate nell'ambito di REACH come CMR (categorie 1A, 1B e 2) o come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC – substances of very high concern), e a garantire che le sostanze nocive gradualmente eliminate in virtù del regolamento REACH siano eliminate anche per gli MCA; sottolinea che, al fine di poter escludere qualsiasi pericolo per la salute pubblica, la Commissione deve periodicamente informare e aggiornare il Parlamento e il Consiglio qualora determinate sostanze che destano preoccupazione (ad esempio, SVHC, CMR, sostanze chimiche bioaccumulative o talune categorie di inteferenti endocrini) e che sono vietate o gradualmente eliminate in virtù del regolamento REACH o di altre normative siano ancora utilizzate negli MCA; invita la Commissione a considerare la possibilità di identificare il bisfenolo A (BPA) come una delle sostanze classificate come estremamente preoccupanti;

31.  prende atto della pubblicazione, da parte della Commissione, il 15 giugno 2016 dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino dei principi attivi utilizzati nei biocidi e nei prodotti fitosanitari; sottolinea tuttavia la necessità di criteri orizzontali per tutti i prodotti, compresi gli MCA, e invita la Commissione a presentarli senza indugio; chiede che detti criteri, una volta adottati, siano presi in considerazione nella procedura di valutazione del rischio degli MCA;

32.  rileva che, seguendo il recente parere dell'EFSA, la Commissione ha infine annunciato l'intenzione di introdurre un limite di migrazione di 0,05 mg/kg per il BPA per gli imballaggi e i contenitori in plastica, così come per le vernici e i rivestimenti utilizzati per i contenitori in metallo; chiede tuttavia di vietare il BPA in tutti gli MCA visto che varie rivalutazioni dell'EFSA nell'arco dello scorso decennio non hanno efficacemente affrontato tutte le preoccupazioni in materia di salute e che l'EFSA rivaluterà(13) ancora una volta i rischi connessi al BPA nel 2017, a seguito della pubblicazione di una relazione secondo la quale l'attuale dose giornaliera tollerabile non protegge il feto o i neonati dagli effetti del BPA sul sistema immunitario e raccomanda di consigliare ai consumatori di ridurre la propria esposizione al BPA proveniente dagli alimenti e da altre fonti;

33.  riconosce, sulla base della relazione scientifica e strategica 2015 del Centro comune di ricerca della Commissione, il problema dei metalli pesanti che migrano negli alimenti; prende atto che la Commissione sta esaminando i limiti di piombo e cadmio nella direttiva 84/500/CEE del Consiglio sulle ceramiche; esorta vivamente la Commissione a presentare una proposta legislativa che preveda limiti più bassi per il rilascio di cadmio e piombo, e si rammarica che la revisione della direttiva 84/500/CEE non sia ancora stata discussa in sede di Parlamento e di Consiglio;

34.  sostiene le iniziative di ricerca e innovazione volte a sviluppare nuove sostanze da utilizzare negli MCA, di cui sia stata dimostrata la sicurezza per la salute umana; sottolinea tuttavia che, per il momento, le alternative più sicure non dovrebbero includere il bisfenolo S (BPS) come sostituto del bisfenolo A (BPA), dal momento che può avere un profilo tossicologico simile a quello del BPA(14);

35.  sostiene, in particolare, ulteriori ricerche sui nanomateriali, dato che la scienza è ancora incerta sugli effetti e la capacità di migrazione di tali materiali e sui loro effetti sulla salute umana; ritiene pertanto che i nanomateriali debbano essere soggetti a un'autorizzazione d'uso non soltanto nei materiali plastici, ma in tutti gli MCA, e che non debbano essere valutati soltanto in blocco;

36.  rileva che gli ostacoli al mercato, in particolare le richieste di autorizzazione a titolo di disposizioni nazionali diverse, riducono le opportunità di miglioramento della sicurezza alimentare tramite l'innovazione;

Tracciabilità

37.  ritiene che la dichiarazione di conformità possa essere uno strumento efficace per garantire che gli MCA siano conformi a tutte le norme in materia, e raccomanda che tutti gli MCA, armonizzati o meno, siano accompagnati da una dichiarazione di conformità e dalla documentazione appropriata, come già accade per gli MCA per i quali sono state adottate misure specifiche; è del parere che le condizioni d'uso dovrebbero essere rispecchiate più fedelmente nelle dichiarazioni di conformità pertinenti;

38.  si rammarica tuttavia del fatto che, anche quando sono obbligatorie, le dichiarazioni di conformità non sono sempre disponibili ai fini dell'applicazione della regolamentazione e che, quando sono disponibili, non presentano sempre una qualità tale da renderle una fonte affidabile di documentazione della conformità;

39.  chiede che la tracciabilità e la conformità degli MCA importati da paesi terzi siano rafforzate tramite l'obbligo di fornire documenti identificativi e dichiarazioni di conformità corretti e completi; sottolinea che gli MCA devono essere conformi alle norme dell'UE, in modo da salvaguardare la salute pubblica e garantire una concorrenza leale;

40.  invita la Commissione a istituire un'etichettatura obbligatoria relativa alla presenza intenzionale di nanomateriali negli MCA e a istituire un'etichettatura obbligatoria della composizione degli MCA utilizzati per i prodotti biologici e i prodotti destinati a gruppi critici;

Conformità, applicazione e controlli

41.  esprime la sua preoccupazione per la forte disomogeneità del livello di applicazione della legislazione in materia di MCA nell'UE; sottolinea l'importanza di elaborare orientamenti dell'UE per gli MCA, che contribuirebbero a un'attuazione armonizzata e uniforme e a una migliore applicazione della regolamentazione negli Stati membri; sottolinea a tal fine l'importanza di condividere i dati tra gli Stati membri; ritiene che altre opzioni strategiche non legislative quali l'esperienza di autovalutazione del settore dovrebbero fare da complemento alle misure volte a migliorare l'applicazione del regolamento quadro sugli MCA;

42.  ritiene che un'ulteriore armonizzazione dei materiali e degli oggetti destinati al contatto con i prodotti alimentari possa portare a un livello uniformemente elevato di protezione della salute pubblica;

43.  raccomanda di introdurre norme uniformi a livello di UE per i test analitici in funzione di ciascun materiale e oggetto destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari, al fine di garantire che le imprese e le autorità competenti di tutta l'UE li testino con lo stesso metodo; osserva che l'introduzione di metodi uniformi per i test garantirebbe lo stesso trattamento degli MCA in tutto il mercato interno, garantendo in tal modo standard di controllo migliori e livelli di protezione più elevati;

44.  sottolinea che spetta a ciascuno Stato membro controllare le imprese che producono o importano MCA; si rammarica tuttavia che alcuni Stati membri non impongano alle imprese l'obbligo di registrare la propria attività economica, consentendo loro in tal modo di eludere i controlli di conformità; invita la Commissione ad assicurare che gli Stati membri che ancora non hanno provveduto impongano a tutte le imprese che producono o importano MCA l'obbligo di registrare ufficialmente la propria attività economica conformemente alla revisione del regolamento (CE) n. 882/2004; riconosce l'esistenza di meccanismi di registrazione adeguati in numerosi Stati membri, che possono servire da esempi di migliori pratiche;

45.  invita gli Stati membri ad aumentare la frequenza e l'efficienza dei controlli ufficiali, in funzione del rischio di non conformità e dei rischi sanitari associati, tenendo conto della quantità di prodotto alimentare, del consumatore cui è destinato e del lasso di tempo in cui esso è stato a contatto con il materiale o l'oggetto in questione, nonché del tipo di materiale e oggetto destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari, della temperatura e di qualsiasi altro fattore pertinente;

46.  insiste sulla necessità che gli Stati membri garantiscano di disporre del personale e delle attrezzature necessarie per effettuare controlli uniformi, rigorosi e sistematici, nonché di prevedere un sistema di sanzioni dissuasive per i casi di non conformità, conformemente alla revisione del regolamento (CE) n. 882/2004;

47.  sottolinea la necessità di una collaborazione e di un coordinamento migliori tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi, al fine di eliminare i rischi per la salute in maniera rapida ed efficace;

48.  invita la Commissione a esaminare ulteriormente l'approccio basato su un controllo di sicurezza degli oggetti prefabbricati destinati a venire a contatto i prodotti alimentari o altre procedure di autorizzazione per gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

49.  accoglie con favore la piattaforma della Commissione "Better Training for Safer Food" (Una migliore formazione per alimenti più sicuri) e suggerisce di ampliarne le attività;

o
o   o

50.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.
(2) GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75.
(3) GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1.
(4) PE 581.411
(5) PE 578.967
(6) Kortenkamp 2009. http://ec.europa.eu/environment/chemicals/effects/pdf/report_mixture_toxicity.pdf
(7) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%2017820%202009%20INIT
(8) Settimo programma di azione per l'ambiente: GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013D1386
(9) http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/
(10) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(11) Recenti sviluppi nella valutazione dei rischi delle sostanze chimiche e il loro impatto potenziale sulla valutazione della sicurezza delle sostanze utilizzate nei materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari – EFSA Journal 2016;14(1):4357 28 pag. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4357
(12) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(13) https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160426a?utm_content=hl&utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=3bd764133f-HL_20160428&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-3bd764133f-63626997
(14) Comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC), parere su un fascicolo conforme all'allegato XV che propone restrizioni al bisfenolo A, pag.13. http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion_en.pdf


Relazione annuale 2014 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea
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Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea: relazione annuale 2014 (2015/2326(INI))
P8_TA(2016)0385A8-0262/2016

Il Parlamento europeo,

–  vista la 32a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2014) (COM(2015)0329),

–  vista la relazione della Commissione intitolata "Relazione di valutazione del progetto EU Pilot" (COM(2010)0070),

–  vista la relazione della Commissione intitolata "Seconda relazione di valutazione del progetto EU Pilot" (COM(2011)0930),

–  vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002 relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002)0141),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 aprile 2012 intitolata "Migliorare la gestione dei rapporti con gli autori di denunce in materia di applicazione del diritto dell'Unione" (COM(2012)0154),

–  visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea,

–  visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea,

–  vista la propria risoluzione del 10 settembre 2015 sulla 30a e la 31a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2012-2013)(1),

–  visti l'articolo 52 e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni (A8-0262/2016),

A.  considerando che l'articolo 17 del trattato sull'Unione europea (TUE) definisce il ruolo fondamentale di "custode" dei trattati svolto dalla Commissione;

B.  considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) ha lo stesso valore giuridico dei trattati, come sancisce l'articolo 6, paragrafo 1, TUE, e si applica alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, come pure agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione (articolo 51, paragrafo 1, CDFUE);

C.  considerando che, a norma dell'articolo 258, primo e secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione emette un parere motivato rivolto a uno Stato membro quando reputi che quest'ultimo abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, e può adire la Corte di giustizia qualora lo Stato membro in questione non si conformi a tale parere entro il termine fissato dalla Commissione stessa;

D.  considerando che l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea prevede la condivisione delle informazioni su tutte le procedure d'infrazione basate su lettere di messa in mora, ma non considera la procedura informale "EU Pilot", che precede l'avvio della procedure formale d'infrazione;

E.  considerando che la Commissione si appella all'articolo 4, paragrafo 3, TUE e al principio di leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri per far valere l'obbligo di riservatezza della Commissione nei confronti degli Stati membri durante le procedure "EU Pilot";

F.  considerando che le procedure "EU Pilot" dovrebbero promuovere una cooperazione più stretta e coerente tra la Commissione e gli Stati membri per poter porre rimedio alle violazioni del diritto dell'UE se possibile in una fase più precoce, al fine di non dover ricorrere alla procedura formale d'infrazione;

G.  considerando che nel 2014 la Commissione ha ricevuto 3 715 denunce relative a potenziali violazioni del diritto dell'Unione e che la Spagna (553), l'Italia (475) e la Germania (276) sono gli Stati membri nei confronti dei quali è stato presentato il maggior numero di segnalazioni;

H.  considerando che nel 2014 la Commissione ha aperto 893 nuove procedure di infrazione e la Grecia (89), l'Italia (89) e la Spagna (86) sono gli Stati membri che contano il maggior numero di procedimenti aperti;

I.  considerando che l'articolo 41 CDFUE definisce il diritto a una buona amministrazione come il diritto di ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni; che l'articolo 298 TFUE sancisce che, nell'assolvere i loro compiti, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente;

1.  ricorda che la Commissione, ai sensi dell'articolo 17 TUE, ha il compito di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione, il quale comprende la CDFUE (articolo 6, paragrafo 1, TUE), le cui disposizioni si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, come pure agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione;

2.  riconosce che la responsabilità primaria della corretta attuazione e applicazione del diritto dell'UE appartiene agli Stati membri, ma sottolinea che ciò non esonera le istituzioni dell'UE dal loro dovere di rispettare il diritto primario dell'Unione quando producono diritto derivato dell'UE;

3.  sottolinea il ruolo essenziale della Commissione nel vigilare sull'applicazione del diritto dell'UE e nel presentare la sua relazione annuale al Parlamento e al Consiglio; invita la Commissione a continuare a svolgere un ruolo attivo nello sviluppo di diversi strumenti volti a migliorare l'attuazione, l'applicazione e il rispetto del diritto dell'Unione negli Stati membri e a fornire, nella sua prossima relazione annuale, dati sull'attuazione dei regolamenti dell'UE, oltre ai dati sull'attuazione delle direttive dell'UE;

4.  riconosce che la responsabilità primaria della corretta attuazione e applicazione del diritto dell'UE appartiene agli Stati membri e sottolinea che questi ultimi, in sede di attuazione del diritto dell'UE, devono anche rispettare appieno i valori e i diritti fondamentali sanciti nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE; rammenta che spetta alla Commissione controllare e valutare l'attuazione del diritto dell'UE; invita ripetutamente, a tal fine, gli Stati membri a utilizzare sistematicamente le tavole di concordanza, pur sottolineando che ciò non esonera le istituzioni dell'UE dal loro dovere di rispettare il diritto primario dell'Unione allorché producono diritto derivato dell'UE; si rammenta che è necessario utilizzare le proprie relazioni di esecuzione relative alla legislazione settoriale;

5.  riconosce che anche il Parlamento ha un ruolo decisivo da svolgere a tal riguardo, esercitando un controllo politico sulle azioni di esecuzione della Commissione, esaminando le relazioni annuali sul controllo dell'attuazione del diritto dell'UE e adottando risoluzioni parlamentari in materia; suggerisce che potrebbe contribuire ulteriormente a un tempestivo e accurato recepimento della legislazione dell'UE condividendo l'esperienza acquisita nel processo decisionale legislativo attraverso i contatti già stabiliti con i parlamenti nazionali;

6.  prende atto che gli Stati membri dovrebbero dare la priorità a un recepimento tempestivo e corretto del diritto dell'Unione europea nella legislazione nazionale e a un quadro legislativo interno chiaro, al fine di evitare violazioni del diritto dell'UE e apportare ai cittadini e alle imprese i benefici sperati, resi possibili da un'applicazione efficiente ed efficace del diritto dell'UE;

7.  sottolinea l'importante ruolo delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e degli altri soggetti interessati nella formulazione della legislazione e nel controllo e nella segnalazione delle lacune nel recepimento e nell'applicazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri; prende atto del fatto che la Commissione ha riconosciuto il ruolo delle parti interessate avviando, nel 2014, nuovi strumenti che agevolano tale processo; incoraggia le parti interessate a rimanere vigili sulla questione anche in futuro;

8.  riconosce l'impatto dell'applicazione efficace del diritto dell'UE sul rafforzamento della credibilità delle istituzioni dell'UE; apprezza l'importanza attribuita nella relazione annuale della Commissione alle petizioni presentate dai cittadini, dalle imprese e dalle organizzazioni della società civile, in quanto diritto fondamentale sancito nel trattato di Lisbona e importante elemento di cittadinanza europea, nonché importante strumento secondario per monitorare l'applicazione del diritto dell'UE e individuarne le possibili lacune attraverso l'espressione diretta delle opinioni ed esperienze dei cittadini, che si aggiunge allo strumento primario di espressione democratica, tuttora rappresentato dalle elezioni e dai referendum;

9.  ritiene che l'imposizione di scadenze poco realistiche per l'attuazione della legislazione possa causare l'impossibilità degli Stati membri di ottemperarvi, il che fornisce un tacito avallo a ritardarne l'applicazione; invita le istituzioni europee a concordare calendari più adeguati per l'attuazione di regolamenti e direttive, in cui siano tenuti in debita considerazione i periodi di controllo e di consultazione necessari; ritiene che la Commissione debba fornire relazioni, riesami e revisioni legislative entro le date convenute con i colegislatori e come stabilito nelle legislazioni pertinenti;

10.  si compiace del fatto che il nuovo accordo interistituzionale "Legiferare meglio" contenga disposizioni mirate a migliorare l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'UE e incoraggia ad attuare una cooperazione più strutturata al riguardo; sostiene l'invito, formulato nell'accordo, a identificare meglio le misure nazionali che non sono strettamente legate alla legislazione dell'Unione (il cosiddetto "gold-plating" o sovraregolamentazione); sottolinea l'importanza di migliorare il recepimento e la necessità che gli Stati membri diano notifica, con relativa chiara indicazione, delle misure nazionali introdotte a integrazione delle disposizioni contenute nelle direttive europee; sottolinea che, in sede di applicazione del diritto dell'UE, gli Stati membri dovrebbero evitare di aggiungervi oneri superflui, dato che ciò genera fraintendimenti sull'attività legislativa dell'UE e fomenta un euroscetticismo ingiustificato tra i cittadini; ricorda, tuttavia, che questo non influisce in alcun modo sulla prerogativa degli Stati membri di adottare, a livello nazionale, norme sociali e ambientali più elevate rispetto a quelle concordate a livello dell'UE;

11.  sottolinea che il Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo più incisivo nell'esame del rispetto del diritto dell'UE da parte dei paesi candidati all'adesione e dei paesi titolari di accordi di associazione con l'Unione europea; propone, in tal senso, che sia prestata a tali paesi un'assistenza adeguata sotto forma di collaborazione continua con i rispettivi parlamenti nazionali per quanto riguarda il rispetto e l'applicazione del diritto dell'UE;

12.  propone che il Parlamento elabori vere e proprie relazioni, e non semplici risoluzioni, su tutti i paesi candidati, in risposta alle relazioni annuali sullo stato di avanzamento pubblicate dalla Commissione, in modo da offrire a tutte le commissioni interessate la possibilità di esprimere pareri pertinenti; ritiene che la Commissione dovrebbe altresì pubblicare relazioni sullo stato di avanzamento per tutti i paesi del vicinato europeo che hanno firmato accordi di associazione, in modo da consentire al Parlamento di effettuare una valutazione seria e sistematica dei progressi compiuti da tali paesi nell'attuazione dell'acquis dell'UE relativo al programma di adesione;

13.  accoglie con favore la 32ª relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea e prende atto che l'ambiente, i trasporti nonché il mercato interno e i servizi sono stati i tre settori in cui il maggior numero di casi di infrazione del 2013 risultavano ancora aperti nel 2014; rileva altresì che nel 2014 l'ambiente, la salute, la protezione dei consumatori, la mobilità e i trasporti sono stati ancora una volta i settori politici in cui è stata avviata la maggior parte delle nuove procedure di infrazione; esorta la Commissione, al fine di garantire la trasparenza interistituzionale, ad agevolare l'accesso del Parlamento europeo ai fascicoli relativi ai casi di violazione del diritto dell'Unione;

14.  osserva che, secondo la relazione annuale, il numero delle procedure d'infrazione formali è diminuito negli ultimi cinque anni e che, secondo la Commissione, ciò è dovuto all'efficacia del dialogo strutturato con gli Stati membri nell'ambito di "EU Pilot"; ritiene tuttavia che la diminuzione rilevata negli ultimi anni e quella prevista per gli anni a venire siano principalmente dovute al numero sempre minore di nuove proposte legislative della Commissione; segnala, che la Commissione non effettua procedure "EU Pilot" in caso di ritardi nel recepimento delle direttive;

15.  ricorda che la valutazione ex post non esonera la Commissione dall'obbligo di monitorare in modo efficace e tempestivo l'applicazione e l'attuazione del diritto dell'UE e osserva che il Parlamento potrebbe contribuire al riesame dell'attuazione della legislazione esercitando il proprio potere di controllo sulla Commissione;

16.  constata che l'aumento del numero di nuovi casi "EU Pilot" durante il periodo in esame, così come il calo del numero dei procedimenti d'infrazione aperti, indicano – secondo la relazione annuale – che il sistema "EU Pilot" si è dimostrato valido e ha prodotto un effetto positivo, promuovendo un'applicazione più efficace del diritto dell'UE; ribadisce tuttavia che l'applicazione del diritto dell'UE non è sufficientemente trasparente, né è soggetta a un vero controllo da parte degli autori delle denunce e delle parti interessate, e si rammarica del fatto che, nonostante le ripetute richieste, il Parlamento non abbia ancora un accesso adeguato alle informazioni sulla procedura "EU Pilot" e sui casi pendenti; chiede alla Commissione, a tale proposito, di assicurare una maggiore trasparenza per quanto concerne le informazioni relative alla procedura "EU Pilot" e ai casi pendenti;

17.  è del parere che le sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto del diritto dell'Unione dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e tenere conto del ripetersi degli inadempimenti nello stesso ambito, e che i diritti giuridici degli Stati membri debbano essere rispettati;

18.  ricorda che, in un'Unione europea fondata sullo Stato di diritto e sulla certezza e prevedibilità delle leggi, i cittadini dell'UE devono di diritto essere, per primi, messi in condizioni di conoscere in modo chiaro, accessibile, trasparente e tempestivo (anche tramite Internet) se e quali norme nazionali siano state adottate mediante il recepimento del diritto dell'UE e quali autorità nazionali siano responsabili della loro corretta attuazione;

19.  invita la Commissione a collegare tutti i diversi portali, punti di accesso e siti web di informazione in un unico portale in grado di fornire ai cittadini un accesso agevole ai moduli di denuncia online e a informazioni di facile fruizione sulle procedure di infrazione; chiede inoltre alla Commissione di includere nella sua prossima relazione di controllo informazioni più dettagliate sull'utilizzo di questi portali;

20.  ricorda il dovere reciproco di leale cooperazione tra la Commissione e il Parlamento; chiede pertanto una revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione, in modo da consentire la trasmissione di informazioni sulle procedure "EU Pilot" sotto forma di documento (riservato) destinato alla commissione competente del Parlamento europeo per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione;

21.  ricorda che, nella risoluzione del 15 gennaio 2013(2), il Parlamento ha chiesto l'adozione di un regolamento UE su un diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 298 TFUE, ma che, malgrado il fatto che la risoluzione sia stata adottata a larghissima maggioranza (572 voti a favore, 16 contrari e 12 astensioni), alla richiesta del Parlamento non ha fatto seguito una proposta della Commissione; invita la Commissione a riesaminare la risoluzione del Parlamento, al fine di formulare una proposta di atto legislativo concernente il diritto in materia di procedimenti amministrativi;

22.  deplora, più in particolare, che non sia stato dato alcun seguito alla sua richiesta di norme vincolanti sotto forma di un regolamento che definisca i vari aspetti della procedura d'infrazione e di pre-infrazione – tra cui le notifiche, i termini vincolanti, il diritto a essere sentiti, l'obbligo di motivazione e il diritto di ogni persona di avere accesso al proprio fascicolo – al fine di rafforzare i diritti dei cittadini e garantire la trasparenza;

23.  ricorda, in tale contesto, che la commissione giuridica ha istituito un nuovo gruppo di lavoro sul diritto amministrativo, il quale ha deciso di elaborare un vero e proprio progetto di regolamento in materia di procedimenti amministrativi dell'amministrazione dell'Unione come "fonte d'ispirazione" per la Commissione, non per mettere in discussione il diritto d'iniziativa della Commissione, ma per dimostrare che l'adozione di un tale regolamento sarebbe non solo utile, ma anche fattibile;

24.  ritiene che tale progetto di regolamento non abbia l'intento di sostituire la vigente legislazione dell'UE, ma piuttosto di integrarla qualora insorgano lacune o problemi legati all'interpretazione, come pure di apportare maggiore accessibilità, chiarezza e coerenza all'interpretazione delle norme esistenti, a vantaggio dei cittadini e delle imprese nonché dell'amministrazione e dei suoi funzionari;

25.  invita pertanto, ancora una volta, la Commissione a presentare una proposta legislativa su un diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi, tenendo conto delle azioni intraprese finora dal Parlamento europeo in tale ambito;

26.  ricorda che le istituzioni dell'Unione europea, anche quando agiscono in veste di membri di gruppi di prestatori internazionali ("troike"), sono vincolate dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

27.  invita la Commissione a fare del rispetto del diritto dell'Unione una vera priorità politica, da perseguire in stretta collaborazione con il Parlamento, che ha il dovere (a) di chiamare la Commissione a rendere conto a livello politico del suo operato e (b), in quanto colegislatore, di assicurarsi di essere pienamente informato, al fine di migliorare costantemente la propria attività legislativa;

28.  sostiene la creazione di un processo all'interno del Parlamento volto a controllare l'applicazione del diritto europeo negli Stati membri, che sia in grado di analizzare la questione della non conformità con modalità specifiche per paese e che tenga conto del fatto che le commissioni permanenti competenti in seno al Parlamento controllano l'applicazione del diritto dell'Unione nell'ambito delle rispettive sfere di competenza;

29.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo, nonché ai parlamenti nazionali.

(1) Testi approvati, P8_TA(2015)0322.
(2) GU C 440 del 30.12.2015, pag. 17.


Immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato
PDF 260kWORD 47k
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato ((SYN-BTØ11-1) (D046173/01 – 2016/2919(RSP))
P8_TA(2016)0386B8-1083/2016

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato ((SYN-BTØ11-1) (D046173/01),

–  vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio(1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

–  visto il parere formulato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare il 19 maggio 2005(2),

–  visto il parere che aggiorna le conclusioni in materia di valutazione del rischio e le raccomandazioni in materia di gestione del rischio sul granturco geneticamente modificato resistente agli insetti MON 810, formulato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare il 6 dicembre 2012(3),

–  visto il parere scientifico che integra le conclusioni della valutazione in materia di rischio ambientale e delle raccomandazioni in materia di gestione del rischio per la coltivazione del granturco geneticamente modificato resistente agli insetti Bt11 e MON 810, approvato il 6 dicembre 2012 dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare(4),

–  visto il parere scientifico che aggiorna le raccomandazioni in materia di gestione del rischio volte a limitare l’esposizione al polline di granturco Bt di lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti, formulato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare il 28 maggio 2015(5),

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(6),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri(7),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che nel 1996 la Syngenta Seeds SAS (ex Novartis Seeds) (in appresso “il notificante”) ha presentato all’autorità francese competente, ai sensi della direttiva del Consiglio 90/220/CEE(8), una notifica (riferimento C/F/96/05.10) concernente l’immissione in commercio di granturco Bt11 geneticamente modificato; che nel 2003 è stato presentato un aggiornamento della notifica ai sensi della direttiva 2001/18/CE;

B.  considerando che il granturco Bt11 geneticamente modificato esprime la proteina Cry1Ab, la quale è una proteina Bt (derivata dal Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki) che conferisce resistenza alla piralide del granturco europea (Ostrinia nubilalis) e alla piralide del granturco mediterranea (Sesamia nonagrioides), e la proteina Pat che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato ammonio;

C.  considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009; che, per le sostanze che sono già state approvate, i criteri di esclusione si applicano al momento in cui è richiesto il rinnovo dell'approvazione; che l'approvazione del glufosinato scade nel 2017; che l'uso del glufosinato dovrebbe, in linea di principio, cessare nel 2017;

D.  considerando che, ai sensi dell'articolo 26 quater, paragrafo 2 della direttiva 2001/18/CE, la coltivazione del granturco Bt11 geneticamente modificato è vietata nei seguenti territori: Vallonia (Belgio); Bulgaria; Danimarca; Germania (eccetto a fini di ricerca); Grecia; Francia; Croazia; Italia; Cipro; Lettonia; Lituania; Lussemburgo; Ungheria; Malta; Paesi Bassi; Austria; Polonia; Slovenia; Irlanda del Nord (Regno Unito); Scozia (Regno Unito) e Galles (Regno Unito);

E.  considerando che, secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), le evidenze indicano che dal 95 al 99% circa del polline rilasciato viene depositato entro 50 metri circa dall'origine del polline, anche se correnti ascensionali o folate di vento durante il rilascio del polline possono portarlo ad elevate altitudini nell’atmosfera e disperderlo su grandi distanze per diversi chilometri;

F.  considerando che, in un parere del 2005, l’EFSA ha ritenuto che il granturco non avesse progenitori selvatici con i quali poter incrociarsi in Europa, esprimendo quindi all’epoca l'opinione che non fossero previsti effetti ambientali involontari dovuti all'insediamento e alla diffusione;

G.  considerando che il teosinte, progenitore del granturco coltivato, è presente in Spagna dal 2009; che le popolazioni di teosinte potrebbero diventare organismi riceventi di DNA transgenico derivante dal granturco geneticamente modificato MON 810, che in Spagna è coltivato in alcune delle regioni in cui il teosinte sta registrando un'ampia diffusione; che il flusso genetico potrebbe incrociarsi con il teosinte, inducendolo a produrre tossina Bt, e conferire una maggiore idoneità agli ibridi di granturco e teosinte rispetto alle piante di teosinte autoctone; che questo è uno scenario che comporta grandi rischi per gli agricoltori e l’ambiente;

H.  considerando che le autorità spagnole competenti hanno informato la Commissione in merito alla presenza di teosinte nei campi di granturco spagnoli, compresa una presenza assai limitata nei campi di granturco geneticamente modificato; che, secondo le informazioni disponibili, il teosinte è stato individuato anche in Francia;

I.  considerando che il 13 luglio 2016 la Commissione ha chiesto all’EFSA di valutare entro la fine di settembre 2016 se, sulla base della letteratura scientifica esistente e di ogni altra informazione pertinente, siano emersi nuovi elementi che modificherebbero le conclusioni e le raccomandazioni dei pareri scientifici dell’EFSA in merito alla coltivazione dei granturchi geneticamente modificati MON 810, Bt11, 1507 e GA21;

J.  considerando che, al punto 24 del suo progetto di decisione di esecuzione, la Commissione sostiene che, per quanto riguarda la mortalità locale, l’EFSA ha considerato due livelli di mortalità locale “accettabile” (0,5% e 1%); che tuttavia nel suo parere scientifico, approvato il 28 maggio 2015, che aggiorna le raccomandazioni in materia di gestione del rischio volte a limitare l’esposizione al polline del granturco Bt di lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti, l’EFSA afferma chiaramente che “qualsiasi livello specifico di protezione utilizzato in questa sede a titolo illustrativo dal gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli organismi geneticamente modificati va inteso esclusivamente come esempio” e che “ogni soglia applicata in questa sede deve, per forza di cose, essere considerata arbitraria e dovrebbe essere soggetta a modifiche in funzione degli obiettivi in materia di protezione in atto all'interno dell’Unione”;

K.  considerando che, nel suo progetto di decisione d’esecuzione, la Commissione ha scelto un livello di mortalità locale inferiore allo 0,5%, prevedendo nell’allegato distanze arbitrarie di isolamento di almeno 5 metri tra un campo di granturco Bt11 e un habitat protetto di cui all’articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 2004/35/CE, benché l’EFSA in effetti sostenga chiaramente come fatto consolidato che l'imposizione di una distanza d’isolamento di 20 metri intorno a un habitat protetto dalla coltura più vicina di granturco Bt11/MON 810 dovrebbe presumibilmente ridurre la mortalità locale a un livello inferiore allo 0,5% anche delle larve di lepidottero non bersaglio estremamente sensibili, distanza questa che è quattro volte superiore a quella proposta dalla Commissione;

L.  considerando che, nel parere scientifico approvato il 28 maggio 2015 che aggiorna le raccomandazioni in materia di gestione del rischio volte a limitare l’esposizione dei lepidotteri non bersaglio d’interesse conservazionistico negli habitat protetti, l’EFSA sostiene che “attualmente sono disponibili dati insufficienti per consentire di inquadrare la mortalità delle larve connessa al Bt nel contesto della mortalità globale”;

1.  ritiene che il progetto di decisione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nella direttiva 2001/18/CE;

2.  ritiene che la valutazione del rischio della coltivazione effettuata dall’EFSA sia incompleta e che le raccomandazioni in materia di gestione del rischio proposte dalla Commissione siano inadeguate;

3.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione in quanto non è compatibile con l’obiettivo della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che mira, nel rispetto del principio precauzionale, al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e alla tutela della salute umana e dell'ambiente quando si emettono deliberatamente nell'ambiente organismi geneticamente modificati a scopo diverso dall'immissione in commercio all'interno della Comunità e si immettono in commercio all'interno della Comunità organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti;

4.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
(2) Parere del Comitato di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati su una richiesta della Commissione legata alla notifica (riferimento C/F/96/05.10) per l’immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato, destinato all’importazione, all’alimentazione animale e al trattamento e alla coltivazione industriali, a titolo della parte C della direttiva 2001/18/CE, ad opera della Syngenta Seeds, EFSA Journal (2005) 213, 1-33.
(3) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; EFSA Journal 2012; parere scientifico che aggiorna le conclusioni in materia di valutazione del rischio e le raccomandazioni in materia di gestione del rischio relativo al granturco geneticamente modificato MON 810 resistente agli insetti. EFSA Journal 2012; 10(12):3017 [98 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; parere scientifico che integra le conclusioni in materia di valutazione del rischio e le raccomandazioni in materia di gestione del rischio derivante dal granturco Bt11 e MON810 geneticamente modificato resistente agli insetti per la coltivazione. EFSA Journal 2012; 10(12):3016 [32 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM); Parere scientifico che aggiorna le raccomandazioni in materia di gestione del rischio volte a limitare l’esposizione al polline di granturco Bt di lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti. EFSA Journal 2015; 13(7):4167 [29 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2015.4167.
(6) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(7) Testi approvati, P7_TA(2014)0036.
(8) Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15).


Immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato
PDF 257kWORD 45k
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/00 – 2016/2920(RSP))
P8_TA(2016)0387B8-1085/2016

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/00),

–  vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio(1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

–  visto il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), modificato da ultimo il 24 febbraio 2012, che aggiorna la valutazione del rischio per l'ambiente e le raccomandazioni sulla gestione del rischio derivante dal granturco 1507 geneticamente modificato resistente agli insetti per la coltivazione(2),

–  visto il parere scientifico dell'EFSA, del 18 ottobre 2012, che integra le conclusioni della valutazione del rischio per l'ambiente e le raccomandazioni sulla gestione del rischio derivante dal granturco 1507 geneticamente modificato resistente agli insetti per la coltivazione(3),

–  visto il parere scientifico dell'EFSA, del 6 dicembre 2012, che aggiorna le conclusioni della valutazione del rischio e le raccomandazioni sulla gestione del rischio relative al granturco MON 810 geneticamente modificato resistente agli insetti(4),

–  visto il parere scientifico dell'EFSA, del 6 dicembre 2012, che integra le conclusioni della valutazione del rischio per l'ambiente e le raccomandazioni sulla gestione del rischio per la coltivazione del granturco Bt11 e MON 810 geneticamente modificato resistente agli insetti(5),

–  visto il parere scientifico dell'EFSA, del 28 maggio 2015, che aggiorna le raccomandazioni sulla gestione del rischio volte a limitare l'esposizione al polline del granturco Bt per i lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti(6),

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(7),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (8),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che nel 2001 la Pioneer Overseas Corporation e la Dow AgroSciences Europe Ltd hanno presentato alla competente autorità spagnola una notifica (riferimento C/ES/01/01) relativa all'immissione in commercio del granturco 1507 geneticamente modificato in conformità della direttiva 90/220/CEE del Consiglio(9); che nel 2003 è stata presentata una notifica aggiornata in conformità della direttiva 2001/18/CE;

B.  considerando che il granturco 1507 geneticamente modificato esprime la proteina Cry1F, ossia una proteina Bt (derivata dal Bacillus thuringiensis, sottospecie Kurstaki) che conferisce resistenza alla piralide del granturco (Ostrinia nubilalis) e ad alcuni altri parassiti dell'ordine dei lepidotteri come la nottua del mais (Sesamia spp.), la lafigma (Spodoptera frugiperda), la nottua dei seminati (Agrotis ipsilon) e la piralide americana (Diatraea grandiosella), nonché la proteina PAT, che conferisce tolleranza all'erbicida glufosinato ammonio;

C.  considerando che il glufosinato è classificato come tossico per la riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009; che, nel caso delle sostanze che sono già state approvate, i criteri di esclusione si applicano al momento del rinnovo dell'approvazione; che l'approvazione del glufosinato scade nel 2017; che l'uso del glufosinato dovrebbe, in linea di principio, avere termine nel 2017;

D.  considerando che, a norma dell'articolo 26 quater, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE, la coltivazione del granturco geneticamente modificato 1507 è vietata nei seguenti territori: Vallonia (Belgio), Bulgaria, Danimarca, Germania (tranne che a fini di ricerca), Grecia, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Slovenia, Irlanda del Nord (Regno Unito), Scozia (Regno Unito) e Galles (Regno Unito);

E.  considerando che, secondo l'EFSA, le evidenze indicano che approssimativamente il 95-99% del polline rilasciato si deposita entro circa 50 metri dalla sua fonte, sebbene correnti ascensionali o raffiche di vento durante l'emissione di polline possano portarlo ad elevate altitudini nell'atmosfera e disperderlo su grandi distanze per diversi chilometri;

F.  considerando che, secondo il gruppo di esperti sugli OGM dell'EFSA, la possibile evoluzione della resistenza alla proteina Cry1F nei parassiti bersaglio dell'ordine dei lepidotteri costituisce un motivo di preoccupazione associato alla coltivazione del granturco 1507, dal momento che l'evoluzione della resistenza potrebbe comportare l'alterazione delle pratiche di lotta antiparassitaria, con potenziali conseguenze nefaste per l'ambiente;

G.  considerando che il teosinte, antenato del granturco coltivato, è presente in Spagna dal 2009; che le popolazioni di teosinte potrebbero diventare organismi riceventi di DNA transgenico derivante dal granturco MON810 geneticamente modificato, che in Spagna è coltivato in alcune delle regioni in cui il teosinte sta registrando un'ampia diffusione; che il flusso genico potrebbe trasferirsi al teosinte, inducendolo a produrre la tossina Bt, e conferire una maggiore idoneità agli ibridi di granturco e teosinte rispetto alle piante autoctone di teosinte; che si tratta di uno scenario che comporta gravi rischi per gli agricoltori e l'ambiente;

H.  considerando che le autorità spagnole competenti hanno informato la Commissione che nei campi di granturco spagnoli – e in quantità alquanto limitate anche nei campi di granturco geneticamente modificato – è presente il teosinte; che le informazioni disponibili indicano altresì la presenza di teosinte in Francia;

I.  considerando che il 13 luglio 2016 la Commissione ha chiesto all'EFSA di valutare entro la fine di settembre 2016 se, sulla base della letteratura scientifica esistente e qualsiasi altra informazione pertinente, siano emersi nuovi elementi che modificherebbero le conclusioni e le raccomandazioni dei pareri scientifici dell'EFSA in merito alla coltivazione dei granturchi MON 810, Bt11, 1507 e GA21 geneticamente modificati;

J.  considerando che la Commissione, al punto 24 del suo progetto di decisione di esecuzione, afferma che l'EFSA ha preso in esame due livelli di mortalità locale "accettabile" (0,5% e 1%); che, tuttavia, nel suo parere scientifico del 28 maggio 2015 che aggiorna le raccomandazioni sulla gestione del rischio volte a limitare l'esposizione al polline del granturco Bt per i lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti, l'EFSA, in realtà, evidenzia chiaramente che qualsiasi livello di protezione specifica impiegato a fini illustrativi dal gruppo di esperti sugli OGM dell'EFSA è da intendersi puramente come esempio e che qualsiasi soglia applicata è necessariamente arbitraria e dovrebbe essere modificata in funzione degli obiettivi di protezione in vigore all'interno dell'Unione;

K.  considerando che la Commissione, nel suo progetto di decisione di esecuzione, ha optato per il livello di mortalità locale inferiore allo 0,5% e che, nel relativo allegato, prevede distanze di isolamento arbitrarie di almeno 20 metri tra un campo di granturco 1507 e un habitat protetto ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della direttiva 2004/35/CE, benché l'EFSA confermi chiaramente che l'imposizione di una distanza di isolamento di 30 metri tra un habitat protetto e il campo di granturco 1507 più vicino dovrebbe presumibilmente ridurre la mortalità locale a un livello pari o inferiore allo 0,5%, anche delle larve di lepidottero non bersaglio estremamente sensibili, distanza questa che è superiore a quella proposta dalla Commissione;

L.  considerando che, nel suo parere scientifico del 28 maggio 2015 che aggiorna le raccomandazioni sulla gestione del rischio volte a limitare l'esposizione dei lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti, l'EFSA sostiene che i dati attualmente disponibili non sono sufficienti per poter inquadrare la mortalità delle larve connessa alla tossina Bt nel contesto della mortalità globale;

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nella direttiva 2001/18/CE;

2.  reputa che la valutazione del rischio per la coltivazione svolta dall'EFSA sia incompleta e che le raccomandazioni sulla gestione del rischio proposte dalla Commissione siano inadeguate;

3.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione in quanto non è compatibile con l'obiettivo della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che consiste, nel rispetto del principio precauzionale, nel ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri e nel tutelare la salute umane e l'ambiente quando si emettono deliberatamente nell'ambiente organismi geneticamente modificati a scopo diverso dall'immissione in commercio all'interno della Comunità europea e quando si immettono in commercio all'interno della Comunità OGM come tali o contenuti in prodotti;

4.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
(2) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; Parere scientifico che aggiorna la valutazione del rischio per l'ambiente e le raccomandazioni sulla gestione del rischio derivante dal granturco 1507 geneticamente modificato resistente agli insetti per la coltivazione. EFSA Journal 2011; 9(11):2429 [73 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2011.2429.
(3) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; Parere scientifico che integra le conclusioni della valutazione del rischio per l'ambiente e le raccomandazioni sulla gestione del rischio derivante dal granturco 1507 geneticamente modificato resistente agli insetti per la coltivazione. EFSA Journal 2012; 10(11):2934 [36 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2934.
(4) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; Parere scientifico che aggiorna le conclusioni della valutazione del rischio e le raccomandazioni sulla gestione del rischio relative al granturco MON 810 geneticamente modificato resistente agli insetti. EFSA Journal 2012; 10(12):3017 [98 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(5) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM); Parere scientifico dell'EFSA che integra le conclusioni della valutazione del rischio per l'ambiente e le raccomandazioni sulla gestione del rischio per la coltivazione del granturco Bt11 e MON 810 geneticamente modificato resistente agli insetti. EFSA Journal 2012; 10(12):3016 [32 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(6) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, 2015. Parere scientifico che aggiorna le raccomandazioni sulla gestione del rischio volte a limitare l'esposizione al polline del granturco Bt per i lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti. EFSA Journal 2015; 13(7):4127 [31 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2015.4127
(7) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(8) Testi approvati, P7_TA(2014)0036.
(9) Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15).


Immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810
PDF 259kWORD 47k
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00 – 2016/2921(RSP))
P8_TA(2016)0388B8-1086/2016

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00),

–  visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 3,

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),

–  visto il parere scientifico adottato il 6 dicembre 2012 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che aggiorna le conclusioni della valutazione del rischio e le raccomandazioni sulla gestione del rischio relative al granturco geneticamente modificato MON 810 resistente agli insetti(3),

–  visto il parere scientifico adottato il 6 dicembre 2012 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che integra le conclusioni della valutazione del rischio ambientale e le raccomandazioni sulla gestione del rischio relative alla coltivazione del granturco geneticamente modificato Bt11 e MON 810 resistente agli insetti(4),

–  visto il parere adottato il 28 maggio 2015 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che aggiorna le raccomandazioni sulla gestione del rischio volte a limitare l'esposizione al polline del granturco Bt per i lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti(5),

–  visto il parere scientifico adottato il 9 marzo 2016 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla relazione annuale di monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio (PMEM) relativa alla coltivazione nel 2014 del granturco geneticamente modificato MON 810, di Monsanto Europe S.A.(6),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri(7),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che l'11 e il 18 aprile 2007 Monsanto Europe S.A. ha presentato alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, tre domande di rinnovo di autorizzazione, per gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi esistenti ottenuti a partire dal granturco MON 810, per i mangimi contenenti o costituiti da granturco MON 810 e per il granturco MON 810 in prodotti contenenti o costituiti da tale granturco destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana e animale, come qualsiasi altro granturco, ivi inclusa la coltivazione; che dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, tali prodotti sono stati notificati alla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, e inseriti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati;

B.  considerando che il 9 marzo 2016 Monsanto Europe S.A. ha inviato una lettera alla Commissione chiedendo che la parte della domanda relativa alla coltivazione fosse esaminata separatamente dal resto della domanda;

C.  considerando che il granturco geneticamente modificato MON 810, come descritto nella domanda, esprime la proteina Cry1Ab, derivata dal Bacillus thuringiensis, sottospecie kurstaki, che conferisce protezione da alcune specie di lepidotteri parassiti, tra cui la piralide del granturco (Ostrinia nubilalis) e la nottua del mais (Sesamia spp.);

D.  considerando che l'immissione in commercio per la coltivazione delle sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 è stata inizialmente autorizzata mediante la decisione della Commissione 98/294/CE(8), in conformità con la direttiva 90/220/CEE del Consiglio(9); che il 3 agosto 1998 la Francia ha concesso a Monsanto Europe S.A. (di seguito "Monsanto") l'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti a base di granturco MON 810;

E.  considerando che, a norma dell'articolo 26 quater, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE, la coltivazione del granturco geneticamente modificato MON 810 è vietata nei seguenti territori: Vallonia (Belgio), Bulgaria, Danimarca, Germania (tranne che a fini di ricerca), Grecia, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Slovenia, Irlanda del Nord (Regno Unito), Scozia (Regno Unito), Galles (Regno Unito);

F.  considerando che, secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), le evidenze indicano che approssimativamente il 95-99% del polline rilasciato si deposita entro circa 50 metri dalla sua fonte, sebbene correnti ascensionali o raffiche di vento durante l'emissione di polline possano portarlo ad elevate altitudini nell'atmosfera e disperderlo su grandi distanze per diversi chilometri;

G.  considerando che l'EFSA esclude arbitrariamente l'impollinazione incrociata nel granturco dall'ambito di trattazione dei pareri scientifici sul granturco MON 810, trascurando in tal modo i potenziali rischi per la biodiversità;

H.  considerando che il teosinte, antenato del granturco coltivato, è presente in Spagna dal 2009; che le popolazioni di teosinte potrebbero diventare riceventi di DNA transgenico derivante dal granturco geneticamente modificato MON 810, che in Spagna è coltivato in alcune delle regioni in cui il teosinte sta registrando un'ampia diffusione; che un eventuale flusso genico può indurre il teosinte a produrre la tossina Bt, conferendo una maggiore idoneità agli ibridi di granturco e teosinte rispetto alle piante autoctone di teosinte; che questo è uno scenario che comporta grandi rischi per gli agricoltori e l'ambiente;

I.  considerando che le autorità spagnole competenti hanno informato la Commissione della presenza di teosinte nei campi di granturco spagnoli, compresa una presenza assai limitata nei campi di granturco geneticamente modificato; che, secondo le informazioni disponibili, il teosinte è stato individuato anche in Francia;

J.  considerando che il 13 luglio 2016 la Commissione ha chiesto all'EFSA di valutare entro la fine di settembre 2016 se, sulla base della letteratura scientifica esistente e di tutte le altre informazioni pertinenti, siano emersi nuovi elementi che modificherebbero le conclusioni e le raccomandazioni dei pareri scientifici dell'EFSA sulla coltivazione dei granturchi geneticamente modificati MON 810, Bt11, 1507 e GA21;

K.  considerando che, al punto 22 del suo progetto di decisione di esecuzione, la Commissione afferma che, per quanto riguarda la mortalità locale, l'EFSA ha considerato due livelli di mortalità locale "accettabile" (0,5 % e 1 %); che, tuttavia, nel suo parere scientifico del 28 maggio 2015 che aggiorna le raccomandazioni sulla gestione del rischio volte a limitare l'esposizione al polline del granturco Bt per i lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti, l'EFSA, in realtà, evidenzia chiaramente che qualsiasi livello di protezione specifica impiegato a fini illustrativi dal gruppo di esperti sugli OGM dell'EFSA è da intendersi puramente come esempio e che ogni soglia applicata deve necessariamente essere arbitraria e dovrebbe essere soggetta a modifica in funzione degli obiettivi di protezione in vigore all'interno dell'Unione;

L.  considerando che, nel suo progetto di decisione d'esecuzione, la Commissione ha scelto un livello di mortalità locale inferiore allo 0,5%, prevedendo nell'allegato distanze arbitrarie di isolamento di almeno 5 metri tra un campo di granturco MON 810 e un habitat protetto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 2004/35/CE, sebbene l'EFSA confermi chiaramente che l'imposizione di una distanza d'isolamento di 20 metri intorno a un habitat protetto dalla coltura più vicina di granturco Bt11/MON 810, distanza che è quattro volte superiore a quella proposta dalla Commissione, dovrebbe ridurre la mortalità locale anche delle larve di lepidottero non obiettivo estremamente sensibili a un livello inferiore allo 0,5% ;

M.  considerando che, nel parere scientifico adottato il 28 maggio 2015 che aggiorna le raccomandazioni sulla gestione del rischio volte a limitare l'esposizione dei lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti, l'EFSA ha affermato che attualmente non vi sono sufficienti dati disponibili che consentano di inquadrare la mortalità delle larve connessa alla tossina Bt nel contesto della mortalità globale;

N.  considerando che si registrano costanti carenze nell'attuazione del monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio, dal momento che l'EFSA segnala che la relazione PMEM 2014 evidenzia una parziale mancanza di conformità in relazione alla realizzazione dei rifugi di piante non Bt in Spagna, già osservata negli anni precedenti, e che nell'analisi dei questionari per gli agricoltori, così come nell'esame della letteratura, sono state individuate lacune metodologiche analoghe a quelle evidenziate nelle precedenti relazioni annuali PMEM relative al granturco MON 810;

O.  considerando che ogni anno il gruppo di esperti sugli OGM dell'EFSA ribadisce invano le proprie raccomandazioni per il monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio del granturco MON 810, in particolare la necessità di fornire informazioni più dettagliate sulla metodologia di campionamento, di ridurre il rischio di parzialità nella selezione dei questionari per gli agricoltori, come pure di garantire l'individuazione di tutte le pubblicazioni scientifiche pertinenti; che, in merito al miglioramento della base di campionamento dell'indagine tra gli agricoltori, ogni anno il gruppo di esperti OGM ribadisce invano l'importanza dei registri nazionali delle coltivazioni di OGM e raccomanda ai titolari delle autorizzazioni di valutare come utilizzare al meglio le informazioni contenute nei registri nazionali, nonché di promuovere il dialogo con i responsabili della gestione di tali registri nelle zone di coltivazione del granturco MON 810;

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.  reputa che la valutazione del rischio relativo alla coltivazione svolta dall'EFSA sia incompleta e che le raccomandazioni sulla gestione del rischio proposte dalla Commissione siano inadeguate;

3.  sostiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non è conforme al diritto dell'Unione, non essendo compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in base ai principi generali sanciti nel regolamento (CE) n. 178/2002, nel fornire la base per garantire un elevato livello di protezione della vita e della salute umane, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, assicurando nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

4.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM); Parere scientifico che aggiorna le conclusioni della valutazione del rischio e le raccomandazioni sulla gestione del rischio relative al granturco geneticamente modificato MON 810 resistente agli insetti. EFSA Journal 2012; 10(12):3017 [98 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM); Parere scientifico che integra le conclusioni della valutazione del rischio ambientale e le raccomandazioni sulla gestione del rischio relative alla coltivazione del granturco geneticamente modificato Bt11 e MON 810 resistente agli insetti. EFSA Journal 2012;10(12):3016 [32 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM); Parere scientifico che aggiorna le raccomandazioni sulla gestione del rischio volte a limitare l'esposizione al polline del granturco Bt per i lepidotteri non bersaglio di interesse conservazionistico negli habitat protetti. EFSA Journal 2015;13(7):4127 [31 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.
(6) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM); Parere scientifico sulla relazione annuale di monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio (PMEM) relativa alla coltivazione nel 2014 del granturco geneticamente modificato MON 810, di Monsanto Europe S.A. EFSA Journal 2016;14(4):4446 [26 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2016.4446.
(7) Testi approvati, P7_TA(2014)0036.
(8) Decisione 98/294/CE della Commissione, del 22 aprile 1998, concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L. Linea MON 810) a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 32).
(9) Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15).


Immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810
PDF 252kWORD 44k
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D046169/00 – 2016/2922(RSP))
P8_TA(2016)0389B8-1084/2016

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D046169/00),

–  visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),

–  visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato l'8 luglio 2016 senza esprimere parere,

–  visto il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare del 6 dicembre 2012(3),

–  vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(4),

–  vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(5),

–  vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(6),

–  vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(7),

–  vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 and GA21, e che abroga le decisioni 2010/426/UE, 2011/893/UE, 2011/892/UE e 2011/894/UE(8),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che l'11 e il 18 aprile 2007 Monsanto Europe S.A. ha presentato alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, tre domande di rinnovo concernenti l'autorizzazione di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi esistenti ottenuti a partire da granturco MON 810, l'autorizzazione di mangimi contenenti granturco MON 810 o da esso costituiti e l'autorizzazione di granturco MON 810 in prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da tale granturco e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ivi inclusa la coltivazione; che dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, tali prodotti sono stati notificati alla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, e inseriti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati;

B.  considerando che il 9 marzo 2016 Monsanto Europe S.A. ha inviato una lettera alla Commissione chiedendo che la parte della domanda relativa alla coltivazione fosse trattata in maniera distinta rispetto al resto della domanda;

C.  considerando che il granturco geneticamente modificato MON-ØØ81Ø-6, come descritto nella domanda, produce la proteina Cry1Ab, derivata dal Bacillus thuringiensis, sottospecie kurstaki, che conferisce protezione dalla predazione di alcuni parassiti dell'ordine dei lepidotteri, tra cui la piralide del granturco (Ostrinia nubilalis) e la nottua del mais (Sesamia spp.);

D.  considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione è stato votato in sede di comitato permanente l'8 luglio 2016 senza che fosse espresso alcun parere;

E.  considerando che i due principali motivi che hanno determinato il voto contrario o l'astensione degli Stati membri sono stati la mancanza di studi a lungo termine sull'alimentazione e la tossicità e un'insufficiente valutazione dei rischi;

F.  considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione è stato votato in sede di comitato di appello il 15 settembre 2016 senza che fosse espresso alcun parere, con 12 Stati membri rappresentanti il 38,74 % della popolazione dell'UE che hanno votato a favore, 11 Stati membri rappresentanti il 18,01 % della popolazione dell'UE che hanno votato contro, 4 Stati membri rappresentati il 43,08 % della popolazione dell'UE che si sono astenuti e 1 Stato membro rappresentante lo 0,17 % che era assente durante la votazione;

G.  considerando che il 22 aprile 2015 la Commissione si rammaricava, nella relazione che accompagna la sua proposta legislativa di modifica del regolamento (CE) n. 1829/2003, del fatto che, dall'entrata in vigore del suddetto regolamento, le decisioni di autorizzazione erano state adottate dalla Commissione, in conformità della normativa vigente, senza il sostegno di pareri del comitato degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, era diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

H.  considerando che la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 è stata respinta dal Parlamento il 28 ottobre 2015 per il fatto che, mentre la coltivazione degli OGM avviene necessariamente sul territorio di uno Stato membro, il loro commercio oltrepassa le frontiere, il che significa che un divieto nazionale di "vendita e uso" proposto dalla Commissione sarebbe impossibile da applicare senza reintrodurre i controlli alle frontiere sulle importazioni; che il Parlamento ha respinto la proposta legislativa che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 invitando la Commissione a ritirare la proposta e a presentarne una nuova;

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.  sostiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non è conforme al diritto dell'Unione, non essendo compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in base ai principi generali sanciti nel regolamento (CE) n. 178/2002, nel fornire la base per garantire un elevato livello di protezione della vita e della salute umane, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, assicurando nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.  chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta legislativa sulla base del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modifichi il regolamento (CE) n. 1829/2003 per tenere conto delle preoccupazioni frequentemente espresse a livello nazionale e che non si riferiscono soltanto alle questioni legate alla sicurezza degli OGM per la salute o l'ambiente;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; parere scientifico che aggiorna le conclusioni della valutazione del rischio e le raccomandazioni sulla gestione del rischio relative al granturco geneticamente modificato MON 810 resistente agli insetti. EFSA Journal 2012; 10(12):3017. [98 pag.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Testi approvati, P8_TA(2015)0456.
(5) Testi approvati, P8_TA(2016)0040.
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0039.
(7) Testi approvati, P8_TA(2016)0038.
(8) Testi approvati, P8_TA(2016)0271.


Immissione in commercio di cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913
PDF 354kWORD 46k
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D046168/00 – 2016/2923(RSP))
P8_TA(2016)0390B8-1088/2016

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D046168/00),

–  visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),

–  vista la votazione tenutasi l'8 luglio 2016 in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, a seguito della quale non è stato espresso alcun parere,

–  visto il parere espresso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 9 marzo 2016(3),

–  vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(4),

–  vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(5),

–  vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(6),

–  vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(7),

–  vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 and GA21, e che abroga le decisioni 2010/426/UE, 2011/893/UE, 2011/892/UE e 2011/894/UE(8),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che il 12 marzo 2009 la Dow AgroSciences Europe ha presentato alle autorità competenti dei Paesi Bassi, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, articoli 5 e 17, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti da o ottenuti a partire da cotone 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913;

B.  considerando che, come descritto nella domanda, il cotone geneticamente modificato DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8 esprime la proteina fosfinotricinacetiltransferasi (PAT), che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinate ammonio, la proteina CP4 5-enolpiruvil-shikimato-3-fosfato sintasi modificata (CP4 EPSPS), che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato, e le proteine Cry1F e Cry1Ac, che conferiscono protezione da alcuni lepidotteri, e considerando che il 20 marzo 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (agenzia dell'Organizzazione mondiale della sanità specializzata in campo oncologico) ha inserito il glifosato nell'elenco dei probabili cancerogeni per l'uomo(9);

C.  considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione è stato votato in sede di comitato permanente l'8 luglio 2016 senza che sia stato espresso alcun parere;

D.  considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione è stato votato in sede di comitato di appello il 15 settembre 2016, senza che ancora una volta sia stato espresso alcun parere, e che 11 Stati membri, che rappresentano il 38,66 % della popolazione dell'UE, hanno votato a favore, 14 Stati membri, che rappresentano il 33,17 % della popolazione dell'UE, hanno votato contro, 2 Stati membri, che rappresentano il 28 % della popolazione dell'UE, si sono astenuti e uno Stato membro, che rappresenta lo 0,17 % della popolazione dell'UE, era assente durante la votazione;

E.  considerando che il 22 aprile 2015 la Commissione si rammaricava, nella relazione che accompagna la sua proposta legislativa di modifica del regolamento (CE) n. 1829/2003, del fatto che, dall'entrata in vigore del suddetto regolamento, le decisioni di autorizzazione erano state adottate dalla Commissione, in conformità della normativa vigente, senza il sostegno del parere del comitato degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, era diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

F.  considerando che la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 è stata respinta dal Parlamento il 28 ottobre 2015(10) per il fatto che, mentre la coltivazione degli OGM avviene necessariamente sul territorio di uno Stato membro, il loro commercio oltrepassa le frontiere, il che significa che un divieto nazionale di "vendita e uso" proposto dalla Commissione sarebbe impossibile da applicare senza reintrodurre i controlli alle frontiere sulle importazioni; che il Parlamento ha respinto la proposta legislativa che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 invitando la Commissione a ritirare la proposta e a presentarne una nuova;

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione, non essendo compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in base ai principi generali sanciti nel regolamento (CE) n. 178/2002, nel fornire la base per garantire un elevato livello di protezione della vita e della salute umane, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, assicurando nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.  chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta legislativa sulla base del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modifichi il regolamento (CE) n. 1829/2003 per tenere conto delle preoccupazioni frequentemente espresse a livello nazionale e che non si riferiscono soltanto alle questioni legate alla sicurezza degli OGM per la salute e l'ambiente;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; parere scientifico sulla domanda della Dow Agrosciences LLC (EFSA-GMO-NL-2009-68) relativa all'immissione in commercio all’importazione e al trattamento di cotone 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 per alimenti e usi alimentari, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 EFSA Journal 2016; 14(4):4430 [21 pp.]; doi: 10.2903/j.efsa.2016.4430.
(4) Testi approvati, P8_TA(2015)0456.
(5) Testi approvati, P8_TA(2016)0040.
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0039.
(7) Testi approvati, P8_TA(2016)0038.
(8) Testi approvati, P8_TA(2016)0271.
(9) Monografie IARC Volume 112: Valutazione di 5 insetticidi ed erbicidi organofosfati, 20 marzo 2015, http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(10) Testi approvati, P8_TA(2015)0379.

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