Indice 
Testi approvati
Martedì 25 ottobre 2016 - Strasburgo
Avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati sul DNA *
 Avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici *
 Accordo tra l’Unione europea e la Cina in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici ***
 Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria ***I
 Richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen
 Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Jane Collins
 Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Mario Borghezio
 Statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti ***II
 Statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (poteri delegati e competenze di esecuzione) ***II
 Quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali ***I
 Storno di stanziamenti n. 3/2016: sicurezza delle Istituzioni
 Strategia dell'UE nei confronti dell'Iran dopo l'accordo nucleare
 Lotta contro la corruzione e seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM
 Diritti umani e migrazione nei paesi terzi
 Responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi
 Strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas
 Come rendere omogenei i controlli sulla pesca in Europa
 Migliorare la connessione e l'accessibilità dell'infrastruttura di trasporto nell'Europa centrale e orientale
 Meccanismo UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali

Avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati sul DNA *
PDF 235kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati sul DNA (11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS))
P8_TA(2016)0391A8-0289/2016

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto del Consiglio (11219/2016),

–  visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0340/2016),

–  vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera(1), in particolare l'articolo 33,

–  vista la propria risoluzione del 10 ottobre 2013 sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera in materia di applicazione della legge nell'UE: attuazione della "decisione di Prüm" e modello europeo di scambio di informazioni (EIXM)(2),

–  vista la propria risoluzione del 9 luglio 2015 sull'agenda europea in materia di sicurezza(3),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0289/2016),

1.  approva il progetto del Consiglio;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
(2)GU C 181 del 19.5.2016, pag. 67.
(3)Testi approvati, P8_TA(2015)0269.


Avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici *
PDF 235kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS))
P8_TA(2016)0392A8-0288/2016

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto del Consiglio (11220/2016),

–  visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0341/2016),

–  vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera(1), in particolare l'articolo 33,

–  vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2013 sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera in materia di applicazione della legge nell'UE: attuazione della "decisione di Prüm" e modello europeo di scambio di informazioni (EIXM)(2),

–  vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'agenda europea in materia di sicurezza(3),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0288/2016),

1.  approva il progetto del Consiglio;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
(2)GU C 181 del 19.5.2016, pag. 67.
(3)Testi approvati, P8_TA(2015)0269.


Accordo tra l’Unione europea e la Cina in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici ***
PDF 231kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici (15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))
P8_TA(2016)0393A8-0281/2016

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (15470/2015),

–  visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici (15469/2015),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0110/2016),

–  vista la lettera della commissione per gli affari esteri,

–  visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0281/2016),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica popolare cinese.


Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria ***I
PDF 239kWORD 48k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria (COM(2016)0418 – C8-0238/2016 – 2016/0193(COD))
P8_TA(2016)0394A8-0292/2016

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0418),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0238/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 2016(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  vista la lettera della commissione per i bilanci,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 settembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0292/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria

P8_TC1-COD(2016)0193


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/2135.)

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen
PDF 158kWORD 48k
Decisione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen (2016/2108(IMM))
P8_TA(2016)0395A8-0301/2016

Il Parlamento europeo,

–  viste le due richieste di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen trasmesse il 14 marzo 2016 dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Parigi, nel quadro di due procedimenti per incitamento all'odio razziale pendenti davanti ai giudici istruttori del Tribunale di Parigi (2211/15/21 e 2226/15/9) ed entrambi relativi al medesimo fatto, le quali richieste di revoca dell'immunità sono state comunicate in Aula l'8 giugno 2016,

–  avendo ascoltato Jean-Marie Le Pen a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, il 10 luglio 1986, il 15 e il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011 e il 17 gennaio 2013(1),

–  visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0301/2016),

Α.  considerando che due giudici istruttori del Tribunale di Parigi hanno chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Jean-Marie Le Pen in relazione a un presunto reato;

Β.  considerando che, a norma dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

C.  considerando che, a norma dell'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese, "nessun membro del Parlamento può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni" né può, senza autorizzazione parlamentare, "essere soggetto, in materia penale o correzionale, ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà";

D.  considerando che, a norma dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo non possano essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

E.  considerando che tale disposizione è volta a garantire ai membri del Parlamento europeo, per principio, il diritto alla libera espressione delle opinioni, ma che tale diritto non può rappresentare una licenza di calunnia, diffamazione, incitamento all'odio o affermazioni infamanti, o di qualsiasi altra dichiarazione che violi l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

F.  considerando che le disposizioni sull'immunità parlamentare vanno interpretate alla luce dei valori, degli obiettivi e dei principi dei trattati europei;

G.  considerando che, nel caso di un deputato al Parlamento europeo, l'insindacabilità delle opinioni copre non soltanto le opinioni da lui espresse in riunioni o sedute ufficiali del Parlamento, ma anche dichiarazioni fatte in altre sedi, ad esempio nei media, purché esista "un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari";

H.  considerando che Jean-Marie Le Pen è accusato di aver pubblicamente incitato all'odio razziale in un video pubblicato su Internet il 6 giugno 2014;

I.  considerando che non sussiste alcun nesso fra la dichiarazione controversa e le funzioni parlamentari di Jean-Marie Le Pen e che pertanto egli non ha agito nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo,

J.  considerando che non sussiste alcun elemento per sospettare un fumus persecutionis, vale a dire un tentativo di ostacolare il lavoro parlamentare di Jean-Marie Le Pen;

1.  decide di revocare l'immunità di Jean-Marie Le Pen;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica francese.

(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Jane Collins
PDF 159kWORD 49k
Decisione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Jane Collins (2016/2087(IMM))
P8_TA(2016)0396A8-0297/2016

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta presentata il 3 maggio 2016 da Jane Collins in difesa dei suoi privilegi e delle sue immunità, nel quadro del procedimento civile nei suoi confronti davanti alla Queen’s Bench Division della High Court di Londra (procedimento n. HQ14DO4882), e comunicata in Aula l'11 maggio 2016,

–  avendo ascoltato James Carver, in rappresentanza di Jane Collins, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 7, 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(1),

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli 7 e 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0297/2016),

A.  considerando che Jane Collins ha presentato richiesta di difesa dei suoi privilegi e delle sue immunità nel quadro del procedimento civile nei suoi confronti davanti alla Queen's Bench Division della High Court di Londra;

B.  considerando, in primo luogo, che la richiesta riguarda la difesa del diritto dei deputati al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 7 del protocollo, di non sottostare ad alcuna restrizione di ordine amministrativo quanto alla loro libertà di movimento negli spostamenti da e verso il luogo di riunione del Parlamento europeo;

C.  considerando che questa parte della richiesta si riferisce al fatto che il calendario del procedimento giudiziario nei confronti di Jane Collins le avrebbe impedito di recarsi a riunioni parlamentari;

D.  considerando, tuttavia, che l'articolo 7 del protocollo non si applica alle restrizioni derivanti da procedimenti giudiziari, poiché queste rientrano nelle disposizioni specifiche degli articoli 8 e 9 del protocollo(2), e che la richiesta di difesa della prerogativa parlamentare è dunque irricevibile in relazione all'articolo 7 del protocollo;

E.  considerando, in secondo luogo, che la richiesta riguarda la difesa della libertà dei deputati al Parlamento europeo, che ai sensi dell'articolo 8 del protocollo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

F.  considerando che questa parte della richiesta si riferisce al fatto che nei confronti di Jane Collins è in corso nel Regno Unito un'azione di risarcimento danni, inclusi danni aggravati, per diffamazione e calunnia, nonché un'azione inibitoria volta a farla desistere dal ripetere le affermazioni contestate;

G.  considerando che la denuncia per diffamazione e calunnia verte su accuse mosse da Jane Collins durante una conferenza di partito;

H.  considerando che l'immunità parlamentare conferita dall'articolo 8 del protocollo si applica solo alle opinioni espresse dai deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro funzioni;

I.  considerando che le dichiarazioni rese dai deputati al Parlamento europeo al di fuori delle aule del Parlamento europeo sono considerate opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni solo se corrispondono a una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l'esercizio di siffatte funzioni(3);

J.  considerando, tuttavia, che non vi è alcun nesso diretto ed evidente tra le dichiarazioni contestate e le funzioni di Jane Collins in quanto deputato al Parlamento europeo, poiché dette dichiarazioni non sono correlate né alla sua attività di deputato al Parlamento europeo né alle politiche dell'Unione europea e sono state pronunciate nel contesto di un dibattito politico nazionale;

K.  considerando che le dichiarazioni contestate non sono pertanto tutelate dall'articolo 8 del protocollo;

1.  decide di non difendere i privilegi e le immunità di Jane Collins;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità del Regno Unito, incluso il giudice Warby.

(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; punti 49 e 51.
(3) Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C163/10, ECLI:EU:C:2011:543.


Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Mario Borghezio
PDF 158kWORD 50k
Decisione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Mario Borghezio (2016/2028(IMM))
P8_TA(2016)0397A8-0312/2016

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta presentata il 5 gennaio 2016 da Mario Borghezio in difesa dei suoi privilegi e delle sue immunità, nel quadro del procedimento pendente presso il tribunale di Milano (RGNR No 41838/13, RG GIP No 12607/14), e di cui è stata fatta comunicazione in Aula il 1° febbraio 2016,

–  avendo ascoltato Mario Borghezio, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, il 10 luglio 1986, il 15 e il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011 e il 17 gennaio 2013(1),

–  visto l'articolo 1, paragrafo 1, lettera A), della legge italiana n. 205/1993,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli 7 e 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0312/2016),

A.  considerando che un deputato al Parlamento europeo, l'on. Mario Borghezio, ha presentato una richiesta di difesa della sua immunità parlamentare, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Protocollo n. 7, nel quadro del procedimento penale pendente dinanzi al tribunale di Milano; che, in base alla notifica del Pubblico Ministero, l'on. Borghezio è accusato di aver propagandato, nel corso di un programma radiofonico, idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale o etnico, il che si configura come reato punibile ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della legge italiana n. 205/1993;

B.  considerando che gli articoli 8 e 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si escludono vicendevolmente(2); che il caso di specie riguarda unicamente opinioni, di cui si suppone la natura discriminatoria, espresse da un deputato al Parlamento europeo; che è quindi evidente l'applicabilità del solo articolo 8 del Protocollo;

C.  considerando che, a norma dell'articolo 8 del Protocollo n. 7, i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

D.  considerando che la Corte di giustizia ha sostenuto che, per poter beneficiare dell'immunità, un'opinione deve essere stata espressa da un deputato europeo nell'esercizio delle sue funzioni, il che presuppone necessariamente l'esistenza di un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari; che tale nesso deve essere diretto e deve imporsi con evidenza(3);

E.  considerando che, durante il programma radiofonico in questione, all'on. Borghezio è stato chiesto di esprimere un commento sulla nomina e sulla competenza di un nuovo membro del governo italiano, segnatamente il neoeletto ministro per l'Integrazione;

F.  considerando che le circostanze del caso, emerse nei documenti forniti alla commissione giuridica e nell'udienza svoltasi dinanzi a quest'ultima, indicano che le dichiarazioni rese dall'on. Borghezio nel corso dell'intervista radiofonica non presentano alcun collegamento diretto ed evidente con le sue attività parlamentari;

G.  considerando che, in particolare, le dichiarazioni che risultano essere state fatte vanno al di là del tono che generalmente si riscontra nel dibattito politico e sono, inoltre, di natura profondamente inadeguata alla dignità del Parlamento; che tali dichiarazioni sono in contrasto con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e non possono, pertanto, essere considerate dichiarazioni rese nell'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo;

H.  considerando che non è quindi possibile ritenere che Mario Borghezio abbia agito nell'esercizio delle sue funzioni in quanto deputato al Parlamento europeo;

I.  considerando che la Corte di giustizia ha sostenuto che, qualora nei confronti di un deputato europeo sia promossa un'azione dinanzi a un giudice nazionale e quest'ultimo sia informato del fatto che è stata avviata una procedura di difesa dei privilegi e delle immunità dello stesso deputato a norma del regolamento del Parlamento europeo, detto giudice deve sospendere il procedimento giudiziario e chiedere al Parlamento che emetta al più presto un parere(4); considerando che il tribunale di Milano, dinanzi al quale era stato proposto il procedimento nei confronti dell'on. Borghezio, ha rifiutato di sospendere il procedimento e ha disposto la sua prosecuzione, nonostante la richiesta avanzata dall'on. Borghezio sulla base della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia;

1.  decide di non difendere i privilegi e le immunità di Mario Borghezio;

2.  deplora il fatto che il tribunale di Milano, nonostante la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia, abbia rifiutato di sospendere il procedimento a carico dell'on. Borghezio;

3.  si attende che le autorità italiane rispettino in ogni momento il principio affermato dalla Corte di giustizia in relazione all'obbligo del giudice competente di sospendere il procedimento giudiziario qualora sia stata presentata una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato al Parlamento europeo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica italiana e a Mario Borghezio.

(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Cause riunite C-200/07 e C-201/07 Marra, già citate, punto 45.
(3) Causa C-163/10 Patriciello, già citata, punti 33 e 35.
(4) Cause riunite C-200/07 e C-201/07 Marra, già citate, punto 43.


Statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti ***II
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle merci, ai passeggeri e agli incidenti (10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD))
P8_TA(2016)0398A8-0300/2016

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10000/1/2016 – C8-0365/2016),

–  vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0611),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 76 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0300/2016),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) Testi approvati dell'11.3.2014, P7_TA(2014)0197.


Statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (poteri delegati e competenze di esecuzione) ***II
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per quanto riguarda il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di alcune misure (09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))
P8_TA(2016)0399A8-0298/2016

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (09878/1/2016 – C8-0358/2016),

–  vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0484),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 76 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0298/2016),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) Testi approvati dell'11.3.2014, P7_TA(2014)0180.


Quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali ***I
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Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 25 ottobre 2016, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali (COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))(1)
P8_TA(2016)0400A8-0239/2016

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Visto 1
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 33,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33 e 114,
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)   La presente direttiva dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1.
___________________
1 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2
(2)  Di conseguenza, le infrazioni doganali e le relative sanzioni seguono 28 regimi giuridici diversi. Ne consegue che una violazione della normativa doganale dell'Unione non è trattata nello stesso modo in tutta l'Unione e le sanzioni che possono essere irrogate in ciascun caso differiscono in natura e severità a seconda dello Stato membro che irroga la sanzione.
(2)  Le infrazioni doganali e le relative sanzioni seguono 28 regimi giuridici diversi. Ne consegue che una violazione della normativa doganale dell'Unione non è trattata nello stesso modo in tutta l'Unione e le sanzioni che possono essere irrogate in ciascun caso differiscono in natura e severità a seconda dello Stato membro che irroga la sanzione, il che comporta possibili perdite erariali per gli Stati membri e distorsioni dei flussi commerciali.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 3
(3)  Tale disparità tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri non solo incide sulla gestione ottimale dell'unione doganale, ma impedisce anche la realizzazione di condizioni di concorrenza eque per gli operatori economici nell'unione doganale in quanto si ripercuote sul loro accesso alle semplificazioni e alle agevolazioni doganali.
(3)  Tale disparità tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri non solo incide sulla gestione ottimale dell'unione doganale e sulla trasparenza necessaria a garantire il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda il modo in cui le diverse autorità doganali trattano le infrazioni, ma impedisce anche la realizzazione di condizioni di concorrenza eque per gli operatori economici nell'unione doganale, che già sono sottoposti a regolamentazioni diverse in tutta l'Unione, in quanto si ripercuote sul loro accesso alle semplificazioni e alle agevolazioni doganali.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 6
(6)  È opportuno stilare un elenco dei comportamenti che devono essere considerati infrazioni della normativa doganale dell'Unione e dare origine a sanzioni. Tali infrazioni doganali devono essere pienamente basate sugli obblighi derivanti dalla normativa doganale con riferimenti diretti al codice. La presente direttiva non determina se è opportuno che gli Stati membri applichino sanzioni amministrative o penali in relazione a tali infrazioni doganali.
(6)  È opportuno che la presente direttiva stili un elenco dei comportamenti che devono essere considerati infrazioni della normativa doganale dell'Unione e dare origine a sanzioni. Tali infrazioni doganali dovrebbero essere pienamente basate sugli obblighi derivanti dalla normativa doganale con riferimenti diretti al codice. La presente direttiva prevede che gli Stati membri applichino sanzioni non penali in relazione a tali infrazioni doganali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter prevedere l'imposizione di sanzioni penali, conformemente alla legislazione nazionale e dell'Unione, anziché sanzioni non penali, qualora la natura e la gravità dell'infrazione in questione lo richiedano affinché la sanzione irrogata sia dissuasiva, efficace e proporzionata.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 7
(7)   La prima categoria di comportamento deve comprendere le infrazioni doganali basate sulla responsabilità oggettiva, che non prevede alcun elemento di colpa, considerando il carattere oggettivo degli obblighi in questione e il fatto che le persone che sono tenute a rispettarli non possono ignorare la loro esistenza e il loro carattere vincolante.
soppresso
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 8
(8)   La seconda e la terza categoria di comportamento devono comprendere le infrazioni doganali commesse, rispettivamente, per negligenza o intenzionalmente, qualora tale elemento soggettivo debba essere stabilito perché sussista la responsabilità.
soppresso
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 10
(10)  Per garantire la certezza del diritto è opportuno stabilire che qualsiasi atto o omissione risultante da un errore delle autorità doganali non deve essere considerato un'infrazione doganale.
(10)  Per garantire la certezza del diritto è opportuno stabilire che qualsiasi atto o omissione risultante da un errore delle autorità doganali, come previsto dal codice, non deve essere considerato un'infrazione doganale.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 12
(12)  Al fine di ravvicinare i sistemi nazionali di sanzionamento degli Stati membri occorre stabilire scale di sanzioni che corrispondano alle diverse categorie di infrazioni doganali e alla loro gravità. Allo scopo di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, gli Stati membri devono inoltre provvedere affinché le autorità competenti, nel decidere il tipo e il livello di sanzioni da irrogare, prendano in considerazione le specifiche circostanze aggravanti o attenuanti.
(12)  Al fine di ravvicinare i sistemi nazionali di sanzionamento degli Stati membri occorre stabilire scale di sanzioni che corrispondano alla gravità delle infrazioni doganali. Allo scopo di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, gli Stati membri devono inoltre provvedere affinché le autorità competenti, nel decidere il tipo e il livello di sanzioni da irrogare, prendano in considerazione le specifiche circostanze aggravanti o attenuanti.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)   Soltanto nei casi in cui le infrazioni gravi non sono connesse ai dazi evasi bensì al valore delle merci in questione, ad esempio nel caso di infrazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale o a merci oggetto di divieti o restrizioni, le autorità doganali dovrebbero basare la sanzione imposta sul valore delle merci.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 13
(13)  Il termine di prescrizione dei procedimenti concernenti un'infrazione doganale deve essere fissato a quattro anni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa o, in caso di infrazioni continuate o ripetute, dal momento in cui cessa il comportamento che costituisce infrazione. Gli Stati membri devono provvedere affinché il termine di prescrizione sia interrotto da un atto relativo alle indagini o ai procedimenti giudiziari riguardanti l'infrazione doganale. Gli Stati membri possono stabilire i casi in cui tale periodo è sospeso. L'avvio o la continuazione del procedimento devono essere preclusi alla scadenza di un periodo di otto anni, mentre il termine di prescrizione per l'applicazione di una sanzione deve essere di tre anni.
(13)  Il termine di prescrizione dei procedimenti concernenti un'infrazione doganale deve essere fissato a quattro anni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa o, in caso di infrazioni continuate o ripetute, dal momento in cui cessa il comportamento che costituisce infrazione. Gli Stati membri devono provvedere affinché il termine di prescrizione sia interrotto da un atto relativo alle indagini o ai procedimenti giudiziari riguardanti la stessa infrazione doganale o da un atto della persona responsabile dell'infrazione. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire i casi in cui tale periodo è sospeso. Qualsiasi procedimento dovrebbe essere prescritto, indipendentemente da un'eventuale interruzione del termine di prescrizione, alla scadenza di un periodo di otto anni, mentre il termine di prescrizione per l'applicazione di una sanzione deve essere di tre anni.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 14
(14)  Occorre prevedere una sospensione dei procedimenti amministrativi relativi a infrazioni doganali qualora siano state avviate azioni penali nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti. La prosecuzione del procedimento amministrativo dopo la conclusione del procedimento penale deve essere possibile solo nel pieno rispetto del principio ne bis in idem.
(14)  Occorre prevedere una sospensione dei procedimenti amministrativi relativi a infrazioni doganali qualora siano state avviate azioni penali nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti. La prosecuzione del procedimento amministrativo dopo la conclusione del procedimento penale deve essere possibile solo nel pieno rispetto del principio ne bis in idem, che significa che lo stesso reato non può essere punito due volte.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis)   L'obiettivo generale della presente direttiva è assicurare l'efficace attuazione della legislazione doganale dell'Unione. Tuttavia, il quadro giuridico previsto dalla presente direttiva non permette un approccio integrato in materia di attuazione, in particolare per quanto riguarda la supervisione, il controllo e lo svolgimento di indagini. La Commissione dovrebbe pertanto presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su tali aspetti, compresa l'attuazione del quadro comune di gestione dei rischi, al fine di valutare l'opportunità di adottare ulteriori disposizioni legislative.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis)   La presente direttiva mira a rafforzare la cooperazione doganale ravvicinando le normative nazionali sulle sanzioni doganali. Poiché attualmente le tradizioni giuridiche degli Stati membri differiscono in maniera sensibile, la totale armonizzazione in questo ambito è impossibile.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1
1.  La presente direttiva istituisce un quadro relativo alle infrazioni della normativa doganale dell'Unione e prevede sanzioni per tali infrazioni.
1.  La presente direttiva mira a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e a definire il quadro relativo alle infrazioni della normativa doganale dell'Unione e prevede l'imposizione di sanzioni non penali per tali infrazioni ravvicinando le disposizioni stabilite per legge, regolamentazione o misura amministrativa negli Stati membri.
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   La presente direttiva riguarda gli obblighi degli Stati membri nei confronti dei partner commerciali dell'Unione europea nonché dell'Organizzazione mondiale del commercio e dell'Organizzazione mondiale delle dogane, per istituire un mercato interno omogeneo ed efficace che nel contempo faciliti gli scambi e garantisca la certezza.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 2
Articolo 2
Articolo 2
Infrazioni e sanzioni doganali
Principi generali
Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni per le infrazioni doganali di cui agli articoli da 3 a 6.
1.   Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni per le infrazioni doganali di cui agli articoli 3 e 6 nel rigoroso rispetto del principio ne bis in idem.
Gli Stati membri provvedono affinché gli atti o le omissioni di cui agli articoli 3 e 6 costituiscano un'infrazione doganale qualora siano commessi per negligenza o intenzionalmente.
Gli Stati membri possono prevedere l'imposizione di sanzioni penali, conformemente alla legislazione nazionale e dell'Unione, anziché sanzioni non penali, qualora la natura e la gravità dell'infrazione in questione lo richiedano affinché la sanzione irrogata sia dissuasiva, efficace e proporzionata.
2.   Ai fini della presente direttiva:
a)   le autorità doganali determinano se l'infrazione è stata commessa per negligenza, vale a dire che la persona responsabile non ha dato prova di ragionevole diligenza nel controllo delle proprie operazioni o ha adottato misure palesemente insufficienti per evitare il verificarsi delle circostanze che hanno dato origine all'infrazione, quando il rischio che esse si verifichino è ragionevolmente prevedibile;
b)   le autorità doganali determinano se l'infrazione è stata commessa intenzionalmente, vale a dire che l'atto od omissione è stato compiuto dalla persona responsabile nella consapevolezza che tale atto od omissione costituiva un'infrazione, o con l'intenzione premeditata e deliberata di violare la normativa doganale;
c)   gli errori o i vizi materiali non costituiscono un'infrazione doganale a meno che non sia chiaro da tutte le circostanze che sono stati commessi per negligenza o intenzionalmente.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis
Agevolazione degli scambi
Per rispettare gli obblighi dell'Unione emananti dall'accordo di agevolazione degli scambi dell'OMC, gli Stati membri si coordinano per istituire un sistema di cooperazione che comprenda tutti gli Stati membri. Tale sistema è finalizzato a coordinare gli indicatori chiave di prestazione delle sanzioni doganali (analisi del numero di ricorsi, tasso di recidiva, ecc.), diffondere le migliori prassi tra i servizi doganali (efficienza dei controlli e delle sanzioni, riduzione dei costi amministrativi, ecc.), trasmettere le esperienze degli operatori economici e creare un legame tra di essi, monitorare l'efficacia delle attività dei servizi doganali ed effettuare un lavoro statistico sulle infrazioni commesse da imprese provenienti da paesi terzi. All'interno del sistema di cooperazione, tutti gli Stati membri sono informati tempestivamente delle indagini sulle infrazioni doganali e le infrazioni accertate in modo tale da agevolare gli scambi commerciali, evitare l'immissione di beni illeciti sul mercato interno e migliorare l'efficienza dei controlli.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 3
Articolo 3
Articolo 3
Infrazioni doganali con responsabilità oggettiva
Infrazioni doganali
Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti od omissioni costituiscano infrazioni doganali indipendentemente da qualsiasi elemento di colpa:
Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti od omissioni costituiscano infrazioni doganali:
a)  mancato rispetto, da parte della persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione o una notifica di riesportazione, dell'obbligo di garantire l'accuratezza e la completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del codice;
a)  mancato rispetto, da parte della persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione o una notifica di riesportazione, dell'obbligo di garantire l'accuratezza e la completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del codice;
b)  mancato rispetto, da parte della persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione o una notifica di riesportazione, dell'obbligo di garantire l'autenticità, l'accuratezza e la validità dei documenti di sostegno conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del codice;
b)  mancato rispetto, da parte della persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione o una notifica di riesportazione, dell'obbligo di garantire l'autenticità, l'accuratezza e la validità dei documenti di sostegno conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del codice;
c)  mancato rispetto dell'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata a norma dell'articolo 127 del codice, una notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile conformemente all'articolo 133 del codice, una dichiarazione di custodia temporanea conformemente all'articolo 145 del codice, una dichiarazione in dogana conformemente all'articolo 158 del codice, una notifica di attività nelle zone franche conformemente all'articolo 244, paragrafo 2, del codice, una dichiarazione pre-partenza conformemente all'articolo 263 del codice, una dichiarazione di riesportazione conformemente all'articolo 270 del codice, una dichiarazione sommaria di uscita conformemente all'articolo 271 del codice o una notifica di riesportazione conformemente all'articolo 274 del codice;
c)  mancato rispetto dell'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata a norma dell'articolo 127 del codice, una notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile conformemente all'articolo 133 del codice, una dichiarazione di custodia temporanea conformemente all'articolo 145 del codice, una dichiarazione in dogana conformemente all'articolo 158 del codice, una notifica di attività nelle zone franche conformemente all'articolo 244, paragrafo 2, del codice, una dichiarazione pre-partenza conformemente all'articolo 263 del codice, una dichiarazione di riesportazione conformemente all'articolo 270 del codice, una dichiarazione sommaria di uscita conformemente all'articolo 271 del codice o una notifica di riesportazione conformemente all'articolo 274 del codice;
d)  mancato rispetto, da parte di un operatore economico, dell'obbligo di conservare i documenti e le informazioni relativi all'espletamento delle formalità doganali su qualsiasi supporto accessibile per il periodo di tempo prescritto dalla normativa doganale conformemente all'articolo 51 del codice;
d)  mancato rispetto, da parte di un operatore economico, dell'obbligo di conservare i documenti e le informazioni relativi all'espletamento delle formalità doganali su qualsiasi supporto accessibile per il periodo di tempo prescritto dalla normativa doganale conformemente all'articolo 51 del codice;
e)  sottrazione alla vigilanza doganale delle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione senza l'autorizzazione delle autorità doganali, in contrasto con l'articolo 134, paragrafo 1, primo e secondo comma, del codice;
e)  sottrazione alla vigilanza doganale delle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione senza l'autorizzazione delle autorità doganali, in contrasto con l'articolo 134, paragrafo 1, primo e secondo comma, del codice;
f)  sottrazione di merci alla vigilanza doganale, in contrasto con l'articolo 134, paragrafo 1, quarto comma, con l'articolo 158, paragrafo 3, e l'articolo 242 del codice;
f)  sottrazione di merci alla vigilanza doganale, in contrasto con l'articolo 134, paragrafo 1, quarto comma, con l'articolo 158, paragrafo 3, e l'articolo 242 del codice;
g)  mancato rispetto, da parte di una persona che introduce le merci nel territorio doganale dell'Unione, dell'obbligo di trasportare le merci fino al luogo appropriato conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, del codice, o dell'obbligo di informare le autorità doganali qualora gli obblighi non possano essere rispettati conformemente all'articolo 137, paragrafi 1 e 2, del codice;
g)  mancato rispetto, da parte di una persona che introduce le merci nel territorio doganale dell'Unione, dell'obbligo di trasportare le merci fino al luogo appropriato conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, del codice, o dell'obbligo di informare senza indugio le autorità doganali qualora gli obblighi non possano essere rispettati conformemente all'articolo 137, paragrafi 1 e 2, del codice e in merito all'ubicazione delle merci;
h)  mancato rispetto, da parte di una persona che introduce le merci in una zona franca, quando la zona franca è contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro e un paese terzo, dell'obbligo di introdurre dette merci direttamente in tale zona franca senza attraversamento di un'altra parte del territorio doganale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 135, paragrafo 2, del codice;
h)  mancato rispetto, da parte di una persona che introduce le merci in una zona franca, quando la zona franca è contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro e un paese terzo, dell'obbligo di introdurre dette merci direttamente in tale zona franca senza attraversamento di un'altra parte del territorio doganale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 135, paragrafo 2, del codice;
i)  mancato rispetto, da parte del dichiarante di una custodia temporanea o di un regime doganale, dell'obbligo di fornire i documenti alle autorità doganali se la normativa dell'Unione lo richiede o se sono necessari per controlli doganali conformemente all'articolo 145, paragrafo 2, e all'articolo 163, paragrafo 2, del codice;
i)  mancato rispetto, da parte del dichiarante di una custodia temporanea o di un regime doganale, dell'obbligo di fornire i documenti alle autorità doganali se la normativa dell'Unione lo richiede o se sono necessari per controlli doganali conformemente all'articolo 145, paragrafo 2, e all'articolo 163, paragrafo 2, del codice;
j)  mancato rispetto, da parte dell'operatore economico responsabile di merci non unionali in custodia temporanea, dell'obbligo di vincolare tali merci a un regime doganale o di riesportarle entro il termine fissato conformemente all'articolo 149 del codice;
j)  mancato rispetto, da parte del dichiarante di una custodia temporanea o della persona che custodisce le merci in altri luoghi designati o autorizzati dalle autorità doganali, responsabile di merci non unionali in custodia temporanea, dell'obbligo di vincolare tali merci a un regime doganale o di riesportarle entro il termine fissato conformemente all'articolo 149 del codice;
k)  mancato rispetto, da parte del dichiarante di un regime doganale, dell'obbligo di avere in suo possesso e di mettere a disposizione delle autorità doganali, nel momento in cui viene presentata la dichiarazione in dogana o una dichiarazione complementare, i documenti di accompagnamento richiesti per l'applicazione del regime in questione conformemente all'articolo 163, paragrafo 1, e all'articolo 167, paragrafo 1, secondo comma, del codice;
k)  mancato rispetto, da parte del dichiarante di un regime doganale, dell'obbligo di avere in suo possesso e di mettere a disposizione delle autorità doganali, nel momento in cui viene presentata la dichiarazione in dogana o una dichiarazione complementare, i documenti di accompagnamento richiesti per l'applicazione del regime in questione conformemente all'articolo 163, paragrafo 1, e all'articolo 167, paragrafo 1, secondo comma, del codice;
l)  mancato rispetto, da parte del dichiarante di un regime doganale, in caso di dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 166 del codice o di un'iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell'articolo 182 del codice, dell'obbligo di presentare una dichiarazione complementare presso l'ufficio doganale competente entro un termine specifico conformemente all'articolo 167, paragrafo 1, del codice;
l)  mancato rispetto, da parte del dichiarante di un regime doganale, in caso di dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 166 del codice o di un'iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell'articolo 182 del codice, dell'obbligo di presentare una dichiarazione complementare presso l'ufficio doganale competente entro un termine specifico conformemente all'articolo 167, paragrafo 1, del codice;
m)  rimozione o distruzione dei contrassegni d'identificazione apposti dalle autorità doganali sulle merci, sull'imballaggio o sui mezzi di trasporto senza l'autorizzazione preventiva delle autorità doganali conformemente all'articolo 192, paragrafo 2, del codice;
m)  rimozione o distruzione dei contrassegni d'identificazione apposti dalle autorità doganali sulle merci, sull'imballaggio o sui mezzi di trasporto senza l'autorizzazione preventiva delle autorità doganali conformemente all'articolo 192, paragrafo 2, del codice;
n)  mancato rispetto, da parte del titolare del regime di perfezionamento attivo, dell'obbligo di appurare un regime doganale entro il termine specificato conformemente all'articolo 257 del codice;
n)  mancato rispetto, da parte del titolare del regime di perfezionamento attivo, dell'obbligo di appurare un regime doganale entro il termine specificato conformemente all'articolo 257 del codice;
o)  mancato rispetto, da parte del titolare del regime di perfezionamento passivo, dell'obbligo di esportare le merci difettose entro il termine specificato conformemente all'articolo 262 del codice;
o)  mancato rispetto, da parte del titolare del regime di perfezionamento passivo, dell'obbligo di esportare le merci difettose entro il termine specificato conformemente all'articolo 262 del codice;
p)  costruzione di un immobile in una zona franca senza l'approvazione delle autorità doganali conformemente all'articolo 244, paragrafo 1, del codice;
p)  costruzione di un immobile in una zona franca senza l'approvazione preventiva delle autorità doganali conformemente all'articolo 244, paragrafo 1, del codice;
q)  mancato pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione da parte del debitore entro il termine prescritto conformemente all'articolo 108 del codice.
q)  mancato pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione da parte del debitore entro il termine prescritto conformemente all'articolo 108 del codice;
q bis)   mancato rispetto, da parte di un operatore economico, dell'obbligo di fornire, in risposta a una richiesta delle autorità doganali, i documenti e le informazioni richiesti, in una forma appropriata ed entro un periodo di tempo ragionevole, nonché tutta l'assistenza necessaria all'espletamento delle formalità o dei controlli doganali conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del codice;
q ter)   mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, degli obblighi derivanti da tale decisione conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, del codice;
q quater)   mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, dell'obbligo di informare senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori, emersi dopo l'adozione della decisione da parte delle suddette autorità, che incidono sul mantenimento o sul contenuto della stessa conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del codice;
q quinquies)   mancato rispetto, da parte del titolare del regime di transito unionale, dell'obbligo di presentare le merci intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto conformemente all'articolo 233, paragrafo 1, lettera a), del codice;
q sexies)   scarico o trasbordo di merci dal mezzo di trasporto sul quale si trovano senza l'autorizzazione delle autorità doganali o in luoghi non designati o autorizzati dalle medesime, conformemente all'articolo 140 del codice;
q septies)   magazzinaggio delle merci in strutture di deposito per la custodia temporanea o in depositi doganali senza l'autorizzazione concessa dalle autorità doganali conformemente agli articoli 147 e 148 del codice;
q octies)   mancato rispetto, da parte del titolare dell'autorizzazione o del titolare del regime, degli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di deposito doganale conformemente all'articolo 242, paragrafo 1, lettere a) e b), del codice;
q nonies)   fornitura alle autorità doganali di informazioni o documentazione false a seguito di una richiesta di tali autorità a norma degli articoli 15 o 163 del codice;
q decies)   ricorso, da parte di un operatore economico, a informazioni inaccurate o incomplete o a documenti non autentici, inaccurati o non validi al fine di ottenere un'autorizzazione dalle autorità doganali:
i)   per diventare un operatore economico autorizzato conformemente all'articolo 38 del codice,
ii)   per utilizzare una dichiarazione semplificata conformemente all'articolo 166 del codice,
iii)   per avvalersi di altre semplificazioni doganali conformemente agli articoli 177, 179, 182 e 185 del codice, o
iv)   per vincolare le merci a regimi speciali conformemente all'articolo 211 del codice;
q undecies)   introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione o uscita delle merci dallo stesso senza che siano state presentate alle autorità doganali conformemente agli articoli 139 e 245 o all'articolo 267, paragrafo 2, del codice;
q duodecies)   trasformazione di merci in deposito doganale senza l'autorizzazione concessa dalle autorità doganali conformemente all'articolo 241 del codice;
q terdecies)   acquisto o detenzione di merci oggetto di una delle infrazioni doganali di cui alle lettere q quinquies) e q undecies) del presente articolo.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 4
Articolo 4
soppresso
Infrazioni doganali commesse per negligenza
Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti od omissioni costituiscano infrazioni doganali se commessi per negligenza:
a)   mancato rispetto, da parte dell'operatore economico responsabile di merci non unionali in custodia temporanea, dell'obbligo di vincolare tali merci a un regime doganale o di riesportarle entro il termine fissato conformemente all'articolo 149 del codice;
b)   mancato rispetto, da parte dell'operatore economico, dell'obbligo di fornire alle autorità doganali tutta l'assistenza necessaria all'espletamento delle formalità o dei controlli doganali conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del codice;
c)   mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, degli obblighi derivanti da tale decisione conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, del codice;
d)   mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, dell'obbligo di informare senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori, emersi dopo l'adozione della decisione da parte delle suddette autorità, che incidono sul mantenimento o sul contenuto della stessa conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del codice;
e)   mancato rispetto, da parte dell'operatore economico, dell'obbligo di presentare alle autorità doganali le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione conformemente all'articolo 139 del codice;
f)   mancato rispetto, da parte del titolare del regime di transito unionale, dell'obbligo di presentare le merci intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto conformemente all'articolo 233, paragrafo 1, lettera a), del codice;
g)   mancato rispetto, da parte dell'operatore economico, dell'obbligo di presentare in dogana le merci introdotte in una zona franca conformemente all'articolo 245 del codice;
h)   mancato rispetto, da parte dell'operatore economico, dell'obbligo di presentare in dogana le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione conformemente all'articolo 267, paragrafo 2, del codice;
i)   scarico o trasbordo di merci dal mezzo di trasporto sul quale si trovano senza l'autorizzazione delle autorità doganali o in luoghi non designati o autorizzati dalle medesime, conformemente all'articolo 140 del codice;
j)   magazzinaggio delle merci in strutture di deposito per la custodia temporanea o in depositi doganali senza l'autorizzazione concessa dalle autorità doganali conformemente agli articoli 147 e 148;
k)   mancato rispetto, da parte del titolare dell'autorizzazione o del titolare del regime, degli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di deposito doganale conformemente all'articolo 242, paragrafo 1, lettere a) e b), del codice.
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 5
Articolo 5
soppresso
Infrazioni doganali commesse intenzionalmente
Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti atti od omissioni costituiscano infrazioni doganali se commessi intenzionalmente:
a)  fornitura alle autorità doganali di informazioni o documentazione false a seguito di una richiesta di tali autorità a norma degli articoli 15 o 163 del codice;
b)  ricorso, da parte di un operatore economico, a false dichiarazioni o a qualsiasi altro mezzo irregolare al fine di ottenere un'autorizzazione dalle autorità doganali:
i)  per diventare un operatore economico autorizzato conformemente all'articolo 38 del codice,
ii)  per utilizzare una dichiarazione semplificata conformemente all'articolo 166 del codice,
iii)   per avvalersi di altre semplificazioni doganali conformemente agli articoli 177, 179, 182 e 185 del codice,
iv)   per vincolare le merci a regimi speciali conformemente all'articolo 211 del codice;
c)  introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione o uscita delle merci dallo stesso senza che siano state presentate alle autorità doganali conformemente agli articoli 139 e 245 o all'articolo 267, paragrafo 2, del codice;
d)  mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, degli obblighi derivanti da tale decisione conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, del codice;
e)  mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, dell'obbligo di informare senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori, emersi dopo l'adozione della decisione da parte delle suddette autorità, che incidono sul mantenimento o sul contenuto della stessa conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del codice;
f)  trasformazione di merci in deposito doganale senza l'autorizzazione concessa dalle autorità doganali conformemente all'articolo 241 del codice;
g)  acquisto o detenzione di merci oggetto di una delle infrazioni doganali di cui all'articolo 4, lettera f), e alla lettera c) del presente articolo.
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 6
Articolo 6
Articolo 6
Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso a un atto o un'omissione di cui all'articolo 5 costituiscano un'infrazione doganale.
1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso a un atto o un'omissione di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 2, costituiscano un'infrazione doganale.
2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che il tentativo di commettere un atto o un'omissione di cui all'articolo 5, lettere b) o c), costituisca un'infrazione doganale.
2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che il tentativo di commettere un atto o un'omissione di cui all'articolo 3, lettere q decies) o q undecies), costituisca un'infrazione doganale.
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 7
Articolo 7
Articolo 7
Errore delle autorità doganali
Errore delle autorità doganali
Gli atti o le omissioni di cui agli articoli da 3 a 6 non costituiscono infrazioni doganali se si verificano a seguito di un errore delle autorità doganali.
Gli atti o le omissioni di cui agli articoli 3 e 6 non costituiscono infrazioni doganali se si verificano a seguito di un errore delle autorità doganali, conformemente all'articolo 119 del codice, e le autorità doganali sono responsabili nel caso in cui gli errori provochino danni.
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche siano dichiarate responsabili delle infrazioni doganali commesse per loro conto da chiunque agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che eserciti un potere direttivo al suo interno del seguente tipo:
1.  Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche siano dichiarate responsabili delle infrazioni doganali di cui agli articoli 3 e 6 commesse per loro conto da chiunque agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che eserciti un potere direttivo al suo interno del seguente tipo:
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le persone giuridiche siano dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un'infrazione doganale per conto di tale persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
(Non concerne la versione italiana.)
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   Ai fini della presente direttiva, per "persona giuridica" si intende qualsiasi entità dotata di personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o degli enti pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)
Articolo 8 bis
Fattori di cui tenere conto nel valutare se un'infrazione è di lieve entità
1.   Nel determinare se un'infrazione di cui all'articolo 3 è di lieve entità, gli Stati membri garantiscono fin dall'inizio del processo, ossia nel momento in cui si stabilisce se è stata commessa un'infrazione doganale, che le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti applicabili, incluse le seguenti:
a)   il fatto che l'infrazione sia stata commessa per negligenza;
b)   il fatto che le merci in questione non siano oggetto dei divieti o delle restrizioni di cui all'articolo 134, paragrafo 1, seconda frase, del codice e all'articolo 267, paragrafo 3, lettera e), del codice;
c)   il fatto che l'infrazione non incida, o incida solo lievemente, sull'importo dei dazi doganali da pagare;
d)   l'effettiva collaborazione della persona responsabile dell'infrazione con le autorità competenti durante il procedimento;
e)   la divulgazione volontaria dell'infrazione da parte della persona responsabile, a condizione che l'infrazione non sia ancora oggetto di attività di indagine di cui la persona responsabile dell'infrazione è a conoscenza;
f)   la capacità della persona responsabile dell'infrazione di dimostrare di compiere sforzi significativi per allinearsi alla legislazione doganale dell'Unione, dando prova di un elevato livello di controllo delle proprie operazioni, ad esempio attraverso un sistema di conformità;
g)   il fatto che la persona responsabile dell'infrazione sia una piccola o media impresa senza alcuna precedente esperienza in questioni inerenti alle dogane.
2.   Le autorità competenti ritengono che un'infrazione sia di lieve entità solo qualora in relazione alla medesima non vi siano fattori aggravanti di cui all'articolo 8 ter.
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 8 ter (nuovo)
Articolo 8 ter
Fattori di cui tenere conto nel valutare se un'infrazione è grave
1.   Nel determinare se un'infrazione di cui all'articolo 3 o 6 è grave, gli Stati membri garantiscono fin dall'inizio del processo, ossia nel momento in cui si stabilisce se è stata commessa un'infrazione doganale, che le autorità competenti tengano conto di tutte le seguenti circostanze pertinenti applicabili:
a)   il fatto che l'infrazione sia stata commessa intenzionalmente;
b)   il fatto che l'infrazione persista per un lungo periodo di tempo, il che riflette l'intenzione di perpetuarla;
c)   il fatto che un'infrazione simile o correlata alla stessa persista o venga ripetuta, vale a dire che sia commessa più volte;
d)   il fatto che l'infrazione abbia un impatto significativo sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione evasi;
e)   il fatto che le merci in questione siano oggetto dei divieti o delle restrizioni di cui all'articolo 134, paragrafo 1, seconda frase, del codice e all'articolo 267, paragrafo 3, lettera e), del codice;
f)   il fatto che la persona responsabile dell'infrazione rifiuti di collaborare o di collaborare pienamente con l'autorità competente;
g)   il fatto che la persona responsabile dell'infrazione abbia commesso infrazioni in precedenza.
2.   Le violazioni di cui all'articolo 3, lettere f), g), p), q decies) e q undecies), costituiscono, per loro natura, violazioni gravi.
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 9
Articolo 9
Articolo 9
Sanzioni applicabili alle infrazioni doganali di cui all'articolo 3
Sanzioni non penali applicabili alle infrazioni doganali di lieve entità
Gli Stati membri provvedono affinché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive siano applicate alle infrazioni doganali di cui all'articolo 3 entro i seguenti limiti:
1.   Gli Stati membri provvedono affinché sanzioni efficaci, proporzionate, dissuasive e non penali siano applicate alle infrazioni doganali di cui all'articolo 3 ritenute di lieve entità in conformità dell'articolo 8 bis, in aggiunta al recupero dei dazi evasi, entro i seguenti limiti:
a)  quando l'infrazione riguarda merci specifiche, una pena pecuniaria di importo compreso fra l'1% e il 5% del valore delle merci;
a)  quando l'infrazione è connessa ai dazi evasi, una pena pecuniaria di un importo massimo pari al 70 % dei dazi evasi;
b)  quando l'infrazione non riguarda merci specifiche, una pena pecuniaria di importo compreso fra 150 e 7 500 EUR.
b)  quando l'infrazione non è connessa ai dazi evasi, una pena pecuniaria di un importo massimo di 7 500 EUR.
2.   Nel determinare il livello delle sanzioni da imporre entro i limiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri garantiscono che si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti di cui all'articolo 8 bis.
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 10
Articolo 10
soppresso
Sanzioni applicabili alle infrazioni doganali di cui all'articolo 4
Gli Stati membri provvedono affinché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive siano applicate alle infrazioni doganali di cui all'articolo 4 entro i seguenti limiti:
a)   quando l'infrazione riguarda merci specifiche, una pena pecuniaria di un importo massimo pari al 15 % del valore delle merci;
b)   quando l'infrazione non riguarda merci specifiche, una pena pecuniaria di un importo massimo di 22 500 EUR.
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 11
Articolo 11
Articolo 11
Sanzioni applicabili alle infrazioni doganali di cui agli articoli 5 e 6
Sanzioni non penali applicabili alle infrazioni doganali gravi
Gli Stati membri provvedono affinché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive siano applicate alle infrazioni doganali di cui agli articoli 5 e 6 entro i seguenti limiti:
1.   Gli Stati membri provvedono affinché sanzioni efficaci, proporzionate, dissuasive e non penali siano applicate alle infrazioni doganali di cui agli articoli 3 e 6 ritenute gravi in conformità dell'articolo 8 ter, in aggiunta al recupero dei dazi evasi, entro i seguenti limiti:
a)  quando l'infrazione riguarda merci specifiche, una pena pecuniaria di un importo massimo pari al 30 % del valore delle merci;
a)  quando l'infrazione è connessa ai dazi evasi, una pena pecuniaria di importo compreso tra il 70 % e il 140 % dei dazi evasi;
a bis)   quando l'infrazione doganale non è connessa ai dazi evasi bensì al valore delle merci, una pena pecuniaria di importo compreso tra il 15 % e il 30 % del valore delle merci;
b)  quando l'infrazione non riguarda merci specifiche, una pena pecuniaria di un importo massimo di 45 000 EUR.
b)  quando l'infrazione non è connessa ai dazi evasi né al valore delle merci, una pena pecuniaria di importo compreso tra 7 500 EUR e 45 000 EUR.
2.   Nel determinare il livello delle sanzioni da imporre entro i limiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri garantiscono che si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti di cui all'articolo 8 bis e all'articolo 8 ter, paragrafo 1.
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Altre sanzioni non penali applicabili alle infrazioni gravi
1.   Oltre alle sanzioni di cui all'articolo 11, e in conformità del codice, gli Stati membri possono imporre le seguenti sanzioni non pecuniarie nei casi in cui sia stata commessa un'infrazione grave:
a)   confisca permanente o temporanea delle merci;
b)   sospensione di un'autorizzazione concessa.
2.   Conformemente al codice, gli Stati membri provvedono affinché le decisioni relative alla concessione dello status di operatore economico autorizzato vengano revocate nel caso di un'infrazione grave o ripetuta della legislazione doganale.
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 11 ter (nuovo)
Articolo 11 ter
Riesame
1.   L'importo delle sanzioni pecuniarie applicabili a norma degli articoli 9 e 11 è oggetto di riesame da parte della Commissione, assieme alle autorità competenti degli Stati membri, cinque anni dopo ... [la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Scopo della procedura di riesame è di garantire che l'importo delle sanzioni pecuniarie applicate nell'ambito dell'Unione doganale sia più convergente al fine di armonizzarne il funzionamento.
2.   La Commissione pubblica annualmente le sanzioni applicate dagli Stati membri alle infrazioni doganali di cui agli articoli 3 e 6.
3.   Gli Stati membri garantiscono il rispetto della legislazione doganale ai sensi dell'articolo 5, punto 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio1.
_______________
1Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 11 quater (nuovo)
Articolo 11 quater
Transazione
Gli Stati membri garantiscono la possibilità di una transazione, vale a dire di una procedura che permetta alle autorità competenti di stipulare un accordo con la persona responsabile dell'infrazione per risolvere un caso di infrazione doganale in alternativa all'avvio o alla conclusione di un procedimento giudiziario, in cambio dell'accettazione di una sanzione immediatamente esecutiva da parte di tale persona.
Tuttavia, una volta avviato il procedimento giudiziario, le autorità competenti possono raggiungere un accordo transattivo solo con il consenso dell'autorità giudiziaria.
La Commissione fornisce orientamenti sulle procedure di transazione per garantire che la persona responsabile di un'infrazione possa usufruire della transazione nel rispetto del principio della parità di trattamento e in maniera trasparente, e che qualsiasi transazione conclusa includa la pubblicazione dell'esito della procedura.
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 12
Articolo 12
soppresso
Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri sanzionatori da parte delle autorità competenti
Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni per le infrazioni doganali di cui agli articoli da 3 a 6, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
a)  la gravità e la durata dell'infrazione;
b)  il fatto che la persona responsabile dell'infrazione sia un operatore economico autorizzato;
c)  l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione evaso;
d)  il fatto che le merci in questione siano oggetto dei divieti o delle restrizioni di cui all'articolo 134, paragrafo 1, seconda frase, del codice e all'articolo 267, paragrafo 3, lettera e), del codice o che rappresentino un rischio per la sicurezza pubblica;
e)  il livello di collaborazione della persona responsabile dell'infrazione con le autorità competenti;
f)  precedenti infrazioni commesse dalla persona responsabile dell'infrazione.
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)
Articolo 12 bis
Conformità
Gli Stati membri garantiscono che gli orientamenti e le pubblicazioni sulla conformità e il mantenimento della conformità con la legislazione doganale dell'Unione siano messi a disposizione delle parti interessate in un formato facilmente accessibile, comprensibile e aggiornato.
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 13
Articolo 13
Prescrizione
Articolo 13
Prescrizione
1.  Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione del procedimento riguardante un'infrazione doganale di cui agli articoli da 3 a 6 sia di quattro anni e inizi a decorrere dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa.
1.  Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per l'avvio del procedimento riguardante un'infrazione doganale di cui agli articoli 3 e 6 sia di quattro anni e inizi a decorrere dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa.
2.  Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di infrazioni doganali continuate o ripetute, il termine di prescrizione inizi a decorrere dal giorno in cui cessano l'atto o l'omissione che costituiscono l'infrazione doganale.
2.  Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di infrazioni doganali continuate o ripetute, il termine di prescrizione inizi a decorrere dal giorno in cui cessano l'atto o l'omissione che costituiscono l'infrazione doganale.
3.  Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia interrotto per effetto di qualsiasi atto dell'autorità competente, notificato alla persona interessata, relativo a un'indagine o a un procedimento giudiziario riguardante la stessa infrazione. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno dell'interruzione.
3.  Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia interrotto per effetto di qualsiasi atto dell'autorità competente, notificato alla persona interessata, relativo a un'indagine o a un procedimento giudiziario riguardante la stessa infrazione o per effetto di un atto da parte della persona responsabile dell'infrazione. Il termine di prescrizione continua a decorrere il giorno in cui l'interruzione viene a termine.
4.  Gli Stati membri provvedono affinché sia preclusa la possibilità di avviare o proseguire un procedimento riguardante un'infrazione doganale di cui agli articoli da 3 a 6 una volta scaduto un periodo di otto anni a decorrere dal giorno di cui al paragrafo 1 o 2.
4.  Fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché sia prescritto qualsiasi procedimento riguardante un'infrazione doganale di cui all'articolo 3 o 6, indipendentemente da un'eventuale interruzione del termine di prescrizione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, una volta scaduto un periodo di otto anni a decorrere dal giorno di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo.
5.  Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per l'esecuzione della decisione sanzionatoria sia di tre anni. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
5.  Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per l'esecuzione della decisione sanzionatoria sia di tre anni. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
6.  Gli Stati membri stabiliscono i casi in cui i termini di prescrizione di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 sono sospesi.
6.  Gli Stati membri stabiliscono i casi in cui i termini di prescrizione di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 sono sospesi.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 1
Gli Stati membri cooperano e scambiano tutte le informazioni necessarie per il procedimento riguardante un atto o un'omissione che costituisce un'infrazione doganale di cui agli articoli da 3 a 6, in particolare qualora più Stati membri abbiano avviato procedimenti nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti.
Gli Stati membri cooperano e scambiano tutte le informazioni necessarie per il procedimento riguardante un atto o un'omissione che costituisce un'infrazione doganale di cui agli articoli 3 e 6, in particolare qualora più Stati membri abbiano avviato procedimenti nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti. L'obiettivo della cooperazione tra Stati membri è di accrescere l'efficacia dei controlli doganali sulle merci e armonizzare le procedure all'interno dell'Unione.
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)
La Commissione vigila sulla cooperazione fra gli Stati membri per creare indicatori chiave di prestazione applicabili ai controlli e alle sanzioni doganali, sulla diffusione delle migliori prassi e sul coordinamento della formazione dei funzionari doganali.
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 17
Articolo 17
Articolo 17
Sequestro
Sequestro
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano la possibilità di sequestrare temporaneamente merci, mezzi di trasporto e qualsiasi altro strumento utilizzato per commettere le infrazioni doganali di cui agli articoli da 3 a 6.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano la possibilità di sequestrare temporaneamente merci, mezzi di trasporto o altri strumenti utilizzati per commettere le infrazioni doganali di cui agli articoli 3 e 6. Qualora, in seguito all'imposizione di una sanzione, lo Stato membro confischi tali merci in via permanente, può decidere di distruggerle, riutilizzarle o riciclarle, se del caso.
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)
Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli altri elementi dell'applicazione della legislazione doganale dell'Unione, come la supervisione, il controllo e l'indagine, corredata, se del caso, da una proposta legislativa per integrare la presente direttiva.
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)
Articolo 18 bis
Relazioni presentate dagli Stati membri
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati statistici riguardanti le infrazioni e le sanzioni imposte a seguito di tali infrazioni, al fine di permettere alla Commissione di valutare l'applicazione della presente direttiva. Tali informazioni sono fornite annualmente dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione può avvalersi di tali dati in fase di revisione della presente direttiva al fine di ottenere un migliore ravvicinamento dei sistemi sanzionatori nazionali.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0239/2016).


Storno di stanziamenti n. 3/2016: sicurezza delle Istituzioni
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Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2016 dell'Unione europea per l'esercizio 2016: sicurezza delle istituzioni (12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))
P8_TA(2016)0401A8-0295/2016

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(1), in particolare l'articolo 41,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, definitivamente adottato il 25 novembre 2015(2),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(3),

–  visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(4),

–  visto il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2016 adottato dalla Commissione il 30 giugno 2016 (COM(2016)0310),

–  vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2016 adottata dal Consiglio l'11 ottobre 2016 e trasmessa lo stesso giorno al Parlamento europeo (12600/2016 – C8-0409/2016),

–  vista la lettera del Presidente del Parlamento al Presidente della Commissione in data 7 giugno 2016, in particolare il paragrafo 3,

–  vista la sua dichiarazione sull'applicazione del punto 27 dell'accordo interistituzionale che è parte delle conclusioni congiunte definite nel quadro della procedura di conciliazione sul bilancio 2016, il 14 novembre 2015,

–  visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0295/2016),

A.  considerando che i recenti attacchi terroristici hanno indotto le istituzioni dell'Unione a riesaminare le rispettive esigenze in materia di sicurezza e a identificare il fabbisogno di ulteriori risorse nel 2016;

B.  considerando che il bilancio rettificativo n. 3/2016 propone pertanto di rafforzare il bilancio della sicurezza per un importo totale di 15,8 milioni di EUR da erogare per le Scuole europee, il Parlamento europeo, la Commissione europea, la Corte di giustizia, la Corte dei conti europea, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni e il Servizio europeo per l'azione esterna;

C.  considerando che il bilancio rettificativo n. 3/2016 prevede la creazione di 35 posti permanenti addizionali per l'assunzione di agenti di sicurezza supplementari presso il Parlamento europeo; che tali posti dovrebbero essere mantenuti nel bilancio 2017 ed essere esclusi dall'obiettivo di riduzione del 5 % dell'organico, poiché riguardano una nuova attività; che il Parlamento europeo si attiene pienamente alla dichiarazione sulla riduzione del 5 % del personale allegata alle conclusioni congiunte sul bilancio 2016;

1.  prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2016 quale presentato dalla Commissione;

2.  approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2016;

3.  incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 3/2016 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.

(1) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(2) GU L 48 del 24.2.2016.
(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(4) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


Strategia dell'UE nei confronti dell'Iran dopo l'accordo nucleare
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Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla strategia dell'UE nei confronti dell'Iran dopo l'accordo nucleare (2015/2274(INI))
P8_TA(2016)0402A8-0286/2016

Il Parlamento europeo,

–  vista la dichiarazione congiunta resa dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/HR), Federica Mogherini, e dal ministro degli esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, il 16 aprile 2016 a Teheran;

–  vista la risoluzione n. 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 20 luglio 2015,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 20 luglio 2015 sull'accordo concernente il programma nucleare dell'Iran,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran, in particolare quelle del 10 marzo 2011 sull'approccio dell'UE nei confronti dell'Iran(1), del 14 giugno 2012 sulla situazione delle minoranze etniche in Iran(2), del 17 novembre 2011 sull'Iran - casi recenti di violazioni dei diritti umani(3)e del 3 aprile 2014 sulla strategia dell'UE nei confronti dell'Iran(4),

–  visti il quadro strategico e il piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia; viste le relazioni annuali dell'Unione europea sui diritti umani,

–  viste le precedenti risoluzioni sulle relazioni annuali dell'UE sui diritti umani;

–  vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2015 sulla pena di morte(5)

–  vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran, del 10 marzo 2016, le sue recenti dichiarazioni del 20 maggio e dell'8 giugno 2016, in cui esprimeva preoccupazione per la reclusione di sostenitori dei diritti umani e per la recente ondata di incitamento all'odio della comunità Baha'i, e la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 3 marzo 2016, sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran,

–  vista la risoluzione n. 70/173 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran, (A/RES/70/173), approvata il 17 dicembre 2015,

–  viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/HR), Federica Mogherini, sull'esecuzione di un minorenne in Iran, del 14 ottobre 2015, e sulla condanna della sostenitrice iraniana dei diritti umani, Narges Mohammadi, del 20 maggio 2016,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A8-0286/2016),

A.  considerando che, a seguito dell'accordo nucleare e degli sviluppi politici interni in Iran, ora esiste una possibilità per le riforme nel paese e per il miglioramento delle relazioni con l'Unione europea;

Relazioni UE-Iran

Dialogo politico

1.  ritiene che il piano d'azione congiunto globale, altrimenti noto come accordo nucleare con l'Iran, sia stato un risultato notevole per la diplomazia multilaterale, e per la diplomazia europea in particolare, che deve consentire non solo un miglioramento sensibile delle relazioni UE-Iran, ma anche la promozione della stabilità in tutta la regione; ritiene che tutte le parti sono ora responsabili di garantirne una rigorosa e piena attuazione; accoglie con favore l'istituzione della commissione congiunta, composta di rappresentanti dell'Iran e del gruppo E3/UE+3 (Cina, Francia, Germania, Federazione russa, Regno Unito e Stati Uniti con il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza); sostiene pienamente l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nel suo ruolo di coordinatore della commissione congiunta istituita ai sensi del piano d'azione congiunto globale, e ritiene che una piena e rigorosa attuazione di tale piano continui a rivestire la massima importanza;

2.  accoglie con favore la visita in Iran del 16 aprile 2016 del vice presidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, insieme a sette commissari europei, come importante tappa per fissare un programma ambizioso per le relazioni bilaterali Iran-UE nei settori di interesse reciproco; rileva che le diverse dichiarazioni della Commissione e le delegazioni dell'UE in Iran, di cui l'ultima comprendeva il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione e sette Commissari, sono state principalmente di tipo commerciale ed economico;

3.  segnala che la decisione del Consiglio di revocare tutte le sanzioni relative al nucleare nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran a seguito dell'attuazione degli impegni assunti nel quadro del piano d'azione congiunto globale consente un rinnovato impegno con l'Iran e offrirà opportunità e vantaggi per le due parti, tra cui la possibilità di riaprire il mercato iraniano alle imprese europee; ricorda che l'Iran ha una popolazione notevole, relativamente giovane e con livelli di istruzione elevati, presenta un'articolazione del PIL assai diversificata nella regione, ha bisogno di investimenti e rappresenta un potenziale mercato di prodotti europei di alta qualità;

4.  accoglie con favore l'apertura nelle relazioni con l'Iran; sottolinea che lo sviluppo delle relazioni UE-Iran dovrebbe procedere di pari passo con l'attuazione dell'accordo nucleare/JCPOA (piano d'azione congiunto globale); ricorda che, ai sensi dell'accordo, la sua mancata attuazione da parte dell'Iran può portare alla reintroduzione di sanzioni; incoraggia una relazione rinnovata tra l'UE e i propri Stati membri e l'Iran, in cui entrambe le parti operino a stretto contatto su questioni bilaterali e multilaterali per garantire una regione più stabile e un'attuazione effettiva dell'accordo nucleare; ritiene che le relazioni UE-Iran debbano essere sviluppate attraverso un dialogo a più livelli che coinvolga contatti politici, diplomatici, economici, accademici, tecnici e interpersonali che comprendano gli attori della società civile, le ONG e i sostenitori dei diritti umani; sostiene l'apertura di relazioni UE-Iran per il vantaggio di entrambe le parti, sulla base di una valutazione realistica degli interessi comuni e delle differenze, al fine di favorire la graduale espansione della cooperazione in un clima di fiducia, innanzitutto a beneficio delle popolazioni dell'Iran e dell'Unione europea; sostiene, a questo proposito, il rinnovato impegno dell'Unione europea con l'Iran sulla base di "un dialogo delle quattro C": un dialogo di ampio respiro (comprehensive); improntato alla cooperazione nei settori in cui l'Iran e l'Unione europea hanno interessi comuni (cooperative); critico, aperto e franco nei settori in cui l'Iran e l'UE non sono d'accordo, ma sono alla ricerca di un terreno comune (critical); nel complesso costruttivo nel tono e nella pratica (constructive)

5.  accoglie con favore le modifiche istituzionali apportate all'interno del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) al fine dare riscontro ai risultati del JCPOA, segnatamente l'istituzione nel SEAE di una task force dedicata all'Iran con l'obiettivo di coordinare le diverse linee di azione in tutte le questioni correlate all'Iran; accoglie con favore le misure adottate dal SEAE per l'istituzione di una delegazione dell'UE a Teheran, come richiesto nelle precedenti risoluzioni del Parlamento europeo, in quanto essa consentirà all'Unione europea di lavorare con le autorità iraniane per consentire una migliore conoscenza della stessa UE da parte del pubblico all'interno del paese, per contrastare le incomprensioni e costruire una crescente cooperazione tra l'UE e l'Iran; enfatizza, a questo proposito, che gli scambi e gli investimenti sono competenze dell'Unione europea e che l'istituzione di una delegazione UE a Teheran faciliterebbe la cooperazione UE-Iran nei settori del commercio, dell'istruzione, della cultura, dei diritti umani e della sostenibilità ambientale, contribuendo sensibilmente a soddisfare le aspettative di entrambe le parti; sottolinea che Euronews Farsi dovrebbe, in futuro, costituire anche un importante ponte multimediale tra l'Unione europea e il pubblico di lingua persiana;

6.  rammenta che l'UE e l'Iran hanno deciso di affrontare le questioni di reciproco interesse in maniera costruttiva; chiede una strategia UE per un nuovo impegno con l'Iran che deve basarsi, inizialmente, su misure volte a rafforzare la fiducia nei settori tecnici in modo da creare precedenti positivi nel lavoro congiunto UE-Iran e che potrebbero aprire la strada a una cooperazione più significativa a lungo termine;

7.  insiste sull'importanza di sviluppare la dimensione parlamentare delle relazioni UE-Iran, come parte della strategia per ristabilire la fiducia reciproca; ribadisce il proprio sostegno, a questo proposito, a favore della proposta discussa tra il Parlamento e il Majlis circa un dialogo interparlamentare sulla lotta al terrorismo, come riconoscimento delle sfide comuni della radicalizzazione in Iran, nel Medio Oriente e all'interno della stessa Unione europea; accoglie con favore il dialogo politico rinnovato tra l'UE e l'Iran, anche per quanto riguarda i diritti umani; incoraggia lo sviluppo di un dialogo sui diritti umani in futuro per includere i rappresentanti della magistratura, delle forze di sicurezza e della società civile; riconosce che, pur sussistendo sospetto e diffidenza da entrambe le parti, esiste anche una lunga storia tra molti Stati membri e l'Iran e che l'Iran desidera instaurare buoni rapporti con l'Unione europea, il che offre la possibilità di un rapporto basato sulla fiducia e il rispetto reciproci; riconosce le complessità delle politiche interne proprie dell'Iran e ribadisce che l'UE non intende interferire nelle scelte di politica interna di questo o di qualsiasi altro paese, ma cerca una cooperazione basata sul rispetto reciproco delle norme e dei principi internazionali; ritiene che una piena normalizzazione delle relazioni possa avvenire solo in parallelo con una costante attuazione del piano d'azione congiunto globale (JCPOA) per mezzo di un dialogo regolare e costante e che la priorità immediata dovrebbe essere quella di ampliare la portata delle relazioni UE-Iran in ambiti in cui entrambe le parti sono pronte a farlo; ritiene, tuttavia, che il fine ultimo debba essere l'istituzione di un partenariato tra l'Iran e l'Unione europea;

8.  reitera l'opposizione rigorosa, di principio e di lungo corso dell'Unione europea alla pena capitale, a prescindere dai casi e dalle circostanze, e sottolinea ancora una volta che l'abolizione di tale pratica è un obiettivo chiave della politica estera e dei diritti umani dell'UE; rimane estremamente critico circa il frequente ricorso alla pena capitale da parte dell'Iran; considera come obiettivo fondamentale nel dialogo politico la riduzione nell'applicazione della pena capitale; chiede una moratoria immediata sull'esecuzione delle sentenze che prevedono la pena capitale in Iran; constata che la maggior parte delle esecuzioni riguarda reati legai alla droga; comprende la sfida che l'Iran si trova ad affrontare, in quanto rappresenta una delle principali rotte mondiali di transito della droga, visto che l'86 % dei sequestri di oppio a livello mondiale avviene sul suo territorio; ritiene, tuttavia, che l'impegno riguardo alle preoccupazioni sul ricorso alla pena capitale per i reati legati agli stupefacenti e contro i minori di 18 anni, che violano entrambi gli impegni internazionali volontariamente assunti dall'Iran nel quadro del diritto umanitario e dei diritti umani, potrebbe rappresentare un'agenda comune per affrontare la questione; esorta i membri del parlamento iraniano a rivedere, come primo passo, l'articolo 91 del codice penale del 2013 al fine di abolire la pena capitale per le persone al di sotto dei 18 anni d'età; rileva la presentazione di una legge al parlamento iraniano che, se approvata, ridurrebbe la pena per i reati non violenti legati alla droga dalla pena di morte al carcere a vita; rileva che, se approvata, la legge potrebbe ridurre in modo significativo il numero di esecuzioni in Iran;

9.  sottolinea il fatto che l'eliminazione della pena capitale per reati legati agli stupefacenti ridurrebbe drasticamente il numero di esecuzioni (fino all'80 % secondo le stime iraniane); chiede una cooperazione UE-Iran in materia di lotta contro il commercio illegale di stupefacenti come un modo per affrontare la questione delle esecuzioni nel paese nel rispetto delle norme sui diritti umani; invita la Commissione a fornire assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità amministrative in modo da favorire lo Stato di diritto in Iran, in cui rientra la promozione della riforma del sistema della giustizia per migliorare la responsabilità e le alternative alla reclusione e alla pena capitale; invita la Commissione a garantire che l'assistenza tecnica o di altro genere offerta all'Iran non sia usata per compiere violazioni dei diritti umani;

Aspetti commerciali ed economici

10.  prende atto dell'obiettivo dichiarato da parte dell'Iran di raggiungere un tasso di crescita annuo dell'8 %; ritiene che gli investimenti europei siano fondamentali perché l'Iran raggiunga questo obiettivo; sottolinea il fatto che l'Unione europea non ostacola l'attività economica consentita con l'Iran e non ostacolerà il coinvolgimento in Iran di imprese internazionali o di istituzioni finanziarie, purché esse rispettino tutte le leggi applicabili; sottolinea che, affinché l'Iran realizzi il proprio potenziale economico, dovrà adottare misure intese a creare un contesto economico trasparente propizio agli investimenti internazionali e adottare provvedimenti anti-corruzione a tutti i livelli, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria, affrontando questioni come la cessazione dei flussi finanziari alle organizzazioni terroristiche; invita l'UE a sostenere pienamente gli sforzi dell'Iran in questo processo attraverso, segnatamente, il sostegno alla creazione di un trattato bilaterale di investimento tra l'UE e l'Iran;

11.  sottolinea che il commercio e il ripristino dell'accesso al sistema mondiale di scambi commerciali disciplinato da regole generali può diventare un modo per rompere l'isolamento dell'Iran e che gli scambi commerciali possono diventare un importante strumento per consolidare il dialogo politico e stimolare la cooperazione tra i paesi della regione, al fine di fomentare lo sviluppo, l'occupazione e la stabilità nella regione su più ampia scala;

12.  rileva che l'Iran è la seconda economia per dimensioni nel Medio Oriente, con un PIL nominale stimato di 397 miliardi di dollari nel 2015; rileva inoltre che gli scambi dell'UE con l'Iran si attestano a 8 miliardi di dollari e si prevede che quadruplicheranno nei prossimi due anni; ricorda che l'Unione europea un tempo era il principale partner commerciale dell'Iran e ritiene che essa dovrebbe puntare a ripristinare tale posizione; sostiene l'espansione della relazione commerciale dell'Unione con l'Iran e invita l'UE a sviluppare la cooperazione commerciale, finanziaria ed economica con l'Iran al fine di migliorare le condizioni di vita e di occupazione della popolazione iraniana e incrementare lo sviluppo regionale; ritiene che l'espansione degli scambi e degli investimenti con l'Iran potrebbe, a lungo termine, contribuire a promuovere la pace e la stabilità nel resto della regione, se l'UE potrà ricercare opportunità per programmi di investimento regionale, ad esempio in relazione alla connettività nei trasporti e nell'energia;

13.  ritiene che nonostante la firma di numerosi contratti con imprese europee l'Iran non sia in grado di onorare i propri impegni a causa della mancanza di liquidità, che spinge in un circolo vizioso il processo di apertura dell'Iran;

14.  rileva che l'Iran è la più grande economia del mondo al di fuori dell'OMC; sostiene l'offerta dell'Iran di aderire all'OMC; osserva che appare obsoleto l'attuale mandato negoziale dell'UE relativo a un accordo sugli scambi e la cooperazione con l'Iran; chiede alla Commissione di esplorare opzioni per rafforzare le relazioni commerciali e di investimento al fine di ravvicinare l'Iran alle norme dell'OMC e proteggere gli investimenti europei; sottolinea che il quadro ufficiale dei negoziati consentirebbe all'UE di fare pieno uso del suo effetto leva in quanto più grande mercato integrato e blocco economico e di prefigurare un ambito per gli scambi e il dialogo; invita l'UE a valutare la possibilità di riavviare i negoziati di adesione dell'Iran con l'Organizzazione mondiale del commercio, in quanto una sua adesione all'OMC porterebbe a un'ulteriore liberalizzazione dell'economia dell'Iran al fine di stimolare la crescita, integrare il paese nel sistema globale basato sulle regole, predisporre con l'Iran un meccanismo per sostenere le necessarie riforme economiche e far sì che l'Iran onori gli impegni internazionali; invita la Commissione a usare questi negoziati come opportunità per sollecitare riforme sui diritti dei lavoratori sulla base delle principali convenzioni dell'OIL; esprime preoccupazione per il ritardo nella nomina del presidente del gruppo di lavoro dell'OMC sull'adesione dell'Iran; invita la Commissione a esercitare tutta la sua influenza per rimuovere questo ostacolo senza indugi e avviare il processo di adesione dell'Iran all'OMC; ritiene che, per concludere il processo di adesione, l'Iran dovrebbe essere rimosso dall'elenco delle dichiarazioni pubbliche del gruppo di azione finanziaria;

15.  ritiene che la mancanza di libertà di espressione online, la sorveglianza e il monitoraggio sistematici del traffico Internet nonché la mancanza di libertà digitali costituiscano un ostacolo agli scambi con l'Iran oltre che una violazione dei diritti e delle libertà delle persone; sottolinea il potenziale di un mercato aperto e sicuro di internet in Iran per l'economia digitale; ribadisce il suo invito a un efficace regime di controllo delle esportazioni per evitare che tecnologie a duplice uso vengano utilizzate per violazioni dei diritti umani e contro l'UE;

16.  sottolinea l'importanza per l'Iran di sviluppare relazioni economiche e commerciali con gli operatori della regione al fine di costituire un insieme economico e commerciale coerente nel rispetto delle regole dell'OMC; rileva che l'Unione europea può concorrere con le sue esperienze e il suo sostegno allo sviluppo e al consolidamento di detto dialogo regionale;

17.  ritiene che la revoca delle sanzioni finanziarie, economiche e connesse al nucleare da parte dell'UE e della comunità internazionale, come stabilito nel piano d'azione congiunto globale, costituisca un elemento importante per dimostrare che l'Unione europea ha assolto ai propri impegni nei confronti dell'Iran e fornire disponibilità a rafforzare la cooperazione economica a reciproco vantaggio; rileva, tuttavia, che, se la maggior parte delle sanzioni economiche e finanziarie è ormai stata revocata, alcune rimangono in vigore e non sono modificate dall'accordo nucleare; chiede all'Unione europea di ottenere l'impegno delle imprese aventi sede nell'UE a garantire piena trasparenza nelle loro attività in Iran; invita a porre l'accento sulla qualità e sulla quantità degli investimenti, e chiede un'iniziativa, per valutare se i nuovi investimenti si attengano ai principi guida su imprese e diritti umani approvati delle Nazioni Unite, simile a quella avviata quando le sanzioni sono state revocate in Myanmar/Birmania; osserva che l'efficace attuazione degli orientamenti in materia di responsabilità sociale delle imprese è essenziale affinché l'intensificazione delle relazioni commerciali tra l'UE e l'Iran abbia un effetto positivo sulla società iraniana nel suo insieme.

18.  ricorda l'incertezza giuridica che le sanzioni primarie degli USA e il fatto che le transazioni avvengano in dollari creano per le imprese dell'UE disposte ad investire in Iran, che pregiudicano il conseguimento dei benefici economici attesi dal piano d'azione congiunto globale per la popolazione iraniana; insiste sulla necessità di affrontare questa e altre questioni finanziarie in linea con le raccomandazioni del GAFI per creare la chiarezza e la certezza giuridica necessarie affinché le imprese dell'UE possano operare in Iran; sollecita una rettifica dell'approccio commerciale con l'Iran; auspica che l'euro sia la moneta per le nostre transazioni con l'Iran onde evitare eventuali condanne emesse dalle autorità statunitensi come è avvenuto in passato ad alcune banche europee; è favorevole a un dialogo stretto con gli Stati Uniti per garantire la continuità degli scambi commerciali e gli investimenti europei in Iran;

19.  sottolinea al contempo che è essenziale dispiegare maggiori sforzi per garantire un ambiente propizio agli investimenti internazionali affinché l'Iran realizzi il suo potenziale economico; chiede, in proposito, all'Iran di assicurare trasparenza nel proprio settore finanziario e di contrastare la corruzione e il riciclaggio di denaro in linea con le raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria (GAFI); accoglie con favore il piano d'azione del governo iraniano sulla raccomandazione del GAFI come pure le riunioni tecniche tenutesi il 12 luglio tra funzionari dell'UE e dell'Iran per intraprendere le necessarie riforme in tale ambito;

20.  accoglie con favore i risultati positivi già realizzati dal piano d'azione congiunto globale, come l'aumento del 43 % degli scambi tra Iran e Unione europea nel corso dei primi sei mesi del 2016 rispetto allo stesso periodo del 2015, il fatto che 30 banche iraniane si siano collegate nuovamente al sistema SWIFT oltre all'impatto positivo del piano d'azione congiunto globale che ha rafforzato la tendenza al calo dell'inflazione e dei tassi d'interesse in Iran; accoglie con favore il fatto che un numero crescente di piccole banche europee ora sia attivo in Iran, facilitando il credito alle PMI; sollecita un'attenzione specifica per il ruolo delle PMI europee e iraniane nel rafforzamento delle relazioni commerciali;

21.  accoglie con favore il fatto che il governo iraniano intenda attrarre investimenti esteri, stante la necessità di investimento estero diretto in tutti i principali settori dell'economia; rileva che, secondo le stime, saranno necessari oltre 1 000 miliardi di dollari in investimenti nelle infrastrutture nei prossimi dieci anni, quindi si creeranno opportunità per le imprese europee, in particolare per le imprese nel settore dell'energia, degli autoveicoli, della produzione di velivoli; accoglie con favore il fatto che 180 delegazioni commerciali, tra cui delegazioni provenienti da 15 Stati membri dell'UE, abbiano visitato Teheran dalla firma del piano d'azione congiunto globale come segno di crescente interesse per le relazioni economiche con l'Iran; invita l'UE e i suoi Stati membri a valutare il ricorso a garanzie per i crediti all'esportazione per stimolare gli scambi, il finanziamento di progetti e gli investimenti in Iran; sostiene la positiva conclusione dell'accordo tra il governo iraniano e Airbus e Boeing come ulteriore misura di rafforzamento della fiducia a seguito dell'adozione del piano d'azione congiunto globale;

Cooperazione settoriale

22.  rileva che l'Iran è al secondo posto a livello mondiale per riserve di gas e al quarto posto per riserve petrolifere; ritiene che la cooperazione energetica possa svolgere un ruolo significativo nella diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per l'Unione europea e nella riduzione della dipendenza energetica degli Stati membri da singoli fornitori, contribuendo in tal modo alla sicurezza energetica dell'UE; ritiene che la revoca delle sanzioni economiche abbia le potenzialità per sbloccare una spesa significativa nell'industria del petrolio e del gas nonché in altri settori dell'economia che beneficerebbero degli investimenti e dell'accesso alla nuova tecnologia; invita le imprese europee a investire nel settore energetico iraniano; chiede, in particolare, che l'Unione europea sostenga lo sviluppo della tecnologia GNL in Iran; ritiene che gli investimenti in Iran debbano essere pienamente in linea con gli impegni a lungo termine in materia di decarbonizzazione dell'UE;

23.  osserva che, attualmente, più della metà del fabbisogno energetico delle famiglie iraniane viene soddisfatto grazie al gas naturale; sottolinea il grande potenziale di sviluppo delle energie rinnovabili in Iran, un paese con una media di 300 giorni di sole all'anno, e una capacità di produzione stimata pari a 13 volte il consumo totale di energia dell'Iran; invita la Commissione a sostenere lo sviluppo di energie rinnovabili in Iran come contributo alla diversificazione del mix energetico del paese;

24.  invita l'Iran ad aderire all'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI) e chiede che la cooperazione energetica UE-Iran sia costantemente sostenuta dall'obiettivo di migliorare i benefici ambientali e sociali nonché economici per entrambe le popolazioni dell'Iran e dell'UE;

25.  sottolinea che l'Iran è confrontato con diverse sfide ambientali, tra cui la scarsità di acqua e il degrado del territorio, e che l'UE, traendo pieno vantaggio dal potenziale della cooperazione economica, dovrebbe impegnarsi con l'Iran per migliorare la protezione dell'ambiente e promuovere uno sviluppo ecologicamente sostenibile; chiede una cooperazione ambientale nei settori della gestione della conservazione dell'acqua, compreso il sostegno all'Iran per salvare il lago Urmia, della lotta contro la desertificazione, del monitoraggio dei terremoti, nonché di affrontare l'inquinamento atmosferico e la gestione dei rifiuti; esprime particolare preoccupazione in questo contesto circa i livelli di inquinamento del mar Caspio e sollecita un sostegno attivo da parte dell'UE e degli Stati membri per gli sforzi che il governo iraniano compie per invertire questo grave degrado; accoglie con favore il fatto che le ONG ambientaliste iraniane abbiano sviluppato un partenariato con altre ONG della regione; accoglie con favore la loro partecipazione alle convenzioni dell'IUCN e di Ramsar; invita la Commissione ad assistere le ONG iraniane nello sviluppo di progetti di gestione partecipatori;

26.  ritiene che il dialogo e la cooperazione regionale su questioni ambientali fra l'Iran e i suoi vicini sia indispensabile per affrontare sfide quali l'inquinamento atmosferico, la scarsità di risorse idriche e la desertificazione; evidenzia che l'UE dovrebbe facilitare una tale cooperazione regionale come importante misura di creazione di un clima di fiducia e accrescere la volontà degli attori regionali di beneficiare delle competenze europee in questo campo;

27.  prende atto degli studi che indicano che l'energia nucleare potrebbe non essere competitiva in Iran a causa delle basse riserve di uranio e dei suoi costi di estrazione; chiede, tuttavia, alla Commissione di esplorare il potenziale di cooperazione nucleare civile con l'Iran, in linea con l'impegno del piano d'azione congiunto globale e di incoraggiare l'Iran a sottoscrivere la Convenzione sulla sicurezza nucleare; accoglie con favore la proposta di alcuni funzionari iraniani intesa a stabilire un dialogo regionale sulla sicurezza dei programmi nucleari civili;

28.  sottolinea il potenziale di cooperazione nel settore della sicurezza aerea, attraverso l'offerta di assistenza tecnica e l'accesso alle componenti necessarie affinché le compagnie iraniane possa essere rimosse dalla lista nera europea;

29.  prende atto del fatto che l'Iran ospita 3 milioni di cittadini afghani di cui solo 950 000 hanno lo status giuridico ufficiale di rifugiati, il che pone il paese ai primi posti tra i paesi ospitanti;; accoglie con favore l'ulteriore finanziamento dell'UE, pari a 6,5 milioni di euro, inteso a sostenere l'Iran nella fornitura di istruzione e assistenza sanitaria alla popolazione afghana nel paese; sottolinea la necessita di assumere misure concrete per salvaguardare i diritti umani dei migranti afgani e dei rifugiati afgani in Iran, compreso il diritto all'accesso alla difesa nonché l'uguaglianza di fronte alla legge; ritiene che la cooperazione UE-Iran in materia di gestione dei rifugiati possa migliorare la comprensione reciproca, promuovere un migliore rispetto del diritto internazionale, dei diritti umani dei richiedenti asilo e degli stessi rifugiati, oltre a contribuire alla risoluzione dei conflitti al fine di ridurre le cause dei movimenti di rifugiati attuali e futuri; ritiene che la cooperazione UE-Iran in materia di gestione dei rifugiati migliorerebbe il benessere dei rifugiati in Iran e impedirebbe il traffico di esseri umani, ritiene che la cooperazione UE-Iran debba altresì includere un dialogo completo sull'immigrazione, specialmente sulla politica, nonché sugli approcci e sulle priorità legislative in relazione all'immigrazione regolare e clandestina, ai richiedenti asilo e ai rifugiati sia a livello nazionale che regionale;

30.  riconosce che, con più del 60 % della popolazione stimata al di sotto dei 30 anni, la popolazione giovane, istruita e tecnologicamente avanzata dell'Iran e la vitalità della sua società sono in grado di fornire particolari opportunità per promuovere i contatti interpersonali con l'UE sulla base dei principi di reciprocità e di rispetto reciproco; ritiene che i programmi di scambio per giovani siano tra le attività di maggior successo per avvicinare le società e le culture; accoglie quindi con favore l'aumento degli studenti di Erasmus Mundus provenienti dall'Iran nelle università europee come modo per contrastare i preconcetti e gli stereotipi; chiede una maggiore cooperazione nel campo dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione attraverso un aumento degli scambi di studenti e ricercatori, anche nella cooperazione tra università, nei settori, segnatamente, dell'ambiente, delle energie rinnovabili, della giustizia, dei diritti umani e della buona governance; chiede alla Commissione di ampliare il bilancio per gli studenti di Erasmus Mundus provenienti dall'Iran; accoglie con favore le riunioni che si sono svolte recentemente presso l'università di Teheran, volte alla sensibilizzazione circa i potenziali vantaggi che le università iraniane possono trarre dalla partecipazione a Orizzonte 2020; chiede al governo iraniano di nominare un coordinatore nazionale per Orizzonte 2020, che fornisca assistenza e consulenza alle università iraniane per candidarsi ai progetti del programma; invita la Commissione a studiare la possibilità di ulteriori agevolazioni affinché gli accademici e i ricercatori iraniani possano studiare e seguire una formazione nelle università europee; chiede l'istituzione di un programma UE per avvicinare i ricercatori e gli studenti dell'Iran, dei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo e dell'Europa in modo da studiare l'esperienza e gli insegnamenti appresi dall'integrazione regionale in Europa;

31.  esprime profonda preoccupazione per l'arresto di cittadini con doppia cittadinanza UE-iraniana e sottolinea che tali arresti ostacolano le possibilità di contatti interpersonali; chiede alle autorità iraniane di consentire alla diaspora iraniana in Europa di recarsi in sicurezza nel proprio paese d'origine;

Sicurezza regionale

32.  sottolinea l'influenza importante che i vari popoli e le varie culture dell'Iran esercitano da migliaia di anni, anche in Europa; prende atto del fatto che, a causa della sua posizione geostrategica, della dimensione della sua popolazione e della sua economia, delle sue riserve di petrolio e di gas naturale e della sua influenza nella regione, l'Iran è un attore importante in Medio Oriente e nella regione del Golfo; sottolinea che gli interessi strategici iraniani vengono meglio perseguiti mediante una ripristinata stabilità regionale e il loro perseguimento non è e non deve essere in competizione con altri importanti attori della regione;

33.  ritiene che l'accordo nucleare apra la possibilità di una cooperazione intesa a risolvere la crisi della sicurezza nella regione; crede che l'Iran possa e debba svolgere un ruolo di stabilizzazione nella regione; ritiene che l'intera regione possa beneficiare di una normalizzazione delle relazioni con l'Iran; ritiene che la posizione dell'Iran come principale attore regionale dovrebbe portare il paese a esercitare un ruolo di stabilizzazione nella regione; sottolinea che il riesame della politica europea di vicinato (PEV), presentato il 18 novembre 2015, prevede piani per coinvolgere i paesi terzi limitrofi ai paesi partner del vicinato dell'UE nell'ambito di quadri di cooperazione allargati; incoraggia, pertanto, a creare dei quadri tematici per proporre una cooperazione tra l'Unione, i paesi partner del vicinato meridionale e i principali attori regionali, come l'Iran, nell'ambito delle sfide regionali, come la sicurezza, l'energia o la gestione dei rifiuti;

34.  invita tutti gli Stati della regione, in particolare l'Arabia Saudita e l'Iran, ad astenersi da una retorica ostile che alimenta i conflitti, dall'azione e dal sostegno ai gruppi armati belligeranti della regione, comprese le ali militari di Hezbollah e Al-Nusra; esprime preoccupazione per la crescente militarizzazione in tutta la regione e sostiene gli sforzi verso un maggiore controllo degli armamenti, la non proliferazione e la lotta al terrorismo, pur riconoscendo le legittime preoccupazioni in termini di difesa, ma nell'ottica di cercare di promuovere il pieno rispetto della sovranità di tutti i paesi della regione stessa; esprime preoccupazione per lo sviluppo dei test sui missili balistici dell'Iran che, sebbene non costituiscano una violazione del JCPOA, non sono coerenti con lo spirito della risoluzione n. 2231(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

35.  ritiene che il dialogo politico UE-Iran debba invitare l'Iran, nonché gli attori principali della regione, a svolgere un ruolo costruttivo nel risolvere le crisi politiche in Iraq, Yemen, Siria, Libano e Afghanistan, sulla base del rispetto del diritto internazionale e della sovranità di questi paesi; chiede un modello di diplomazia dell'Unione europea basato sulle priorità politiche piuttosto che sulle identità religiose e sul principio della garanzia del rispetto, della sicurezza e della protezione per le popolazioni di tutti i paesi del Medio Oriente, compreso Israele e il popolo palestinese, allo scopo di promuovere un Medio Oriente più stabile e armonioso; ritiene la cooperazione UE-Iran nella lotta al terrorismo e all'estremismo violento nella regione sia una parte importante del dialogo politico;

36.  ritiene che non ci possa essere una soluzione ai conflitti in Medio Oriente, Nord Africa e nella regione del Golfo, senza la partecipazione di tutti gli attori; accoglie con favore, quindi, l'impegno dell'Iran nei colloqui di pace siriani, attraverso la partecipazione al gruppo di supporto internazionale per la Siria (ISSG); deplora, tuttavia, che il contributo iraniano non abbia portato finora a un miglioramento sensibile della situazione e chiede un suo contributo almeno per facilitare ulteriormente la consegna di aiuti umanitari al fine di aumentare la protezione della popolazione civile da attacchi e per cercare costantemente una soluzione a lungo termine al conflitto; rileva, in tale contesto, che il regime di Assad in Siria è diventato sempre più dipendente dall'Iran per la sua stessa sopravvivenza e, di conseguenza, invita le autorità iraniane a usare il loro peso per portare il conflitto siriano a una conclusione pacifica;

37.  accoglie con favore la disponibilità dell'Iran a sostenere gli sforzi in corso per portare stabilità in Iraq, lo incoraggia a svolgere un ruolo significativo per porre fine alla violenza settaria e chiede ulteriori sforzi per portare tutte le milizie che operano nel paese sotto l'autorità dell'esercito iracheno per tener conto di tutti gli interessi; evidenzia che l'UE e l'Iran affrontano nemici comuni sotto forma di ISIS/Da'esh, Al-Qaeda, Al-Nusra e organizzazioni terroristiche affini indicate dal CSNU e ispirate da una perversione estremista dell'Islam; accoglie con favore il contributo dell'Iran alla lotta contro l'ISIS/Da'esh, compreso il suo sostegno iniziale al governo regionale curdo a Erbil, e ne riconosce il contributo decisivo in Iraq, che ha fermato l'avanzata dell'ISIS/Da'esh e ha riconquistato territori soggetti al terrorismo jihadista; è preoccupato, tuttavia, per le informazioni che ricorrono circa la scarcerazione di esponenti di vertice di Al Qaeda; prende atto dell'accordo tra Iran e Australia per condividere le informazioni sulla lotta contro l'ISIS/Da'esh;

38.  ritiene che le rivalità regionali siano un fattore alla base dei conflitti in diversi paesi della regione; esprime notevole preoccupazione per l'aumento della violenza settaria nella regione ed evidenzia la necessità di un impegno diplomatico costante e globale dell'UE per affrontare le dinamiche sottese al conflitto attraverso il sostegno sul lungo periodo alla riconciliazione etnico-settaria; esprime preoccupazione per l'inasprimento dello scontro fra Iran e Arabia Saudita per l'influenza politica e religiosa e richiama l'attenzione sulle sue implicazioni per la risoluzione dei conflitti e la sicurezza in Medio Oriente e non solo; ritiene che una politica di riavvicinamento fra Iran e Arabia Saudita, e una loro costruttiva cooperazione, siano essenziali per disinnescare le tensioni regionali, come passo verso l'individuazione di soluzioni per porre fine ai conflitti armati in Iraq, Siria e Yemen, e ai flussi migratori che ne conseguono, e al fine di affrontare le cause alla radice del terrorismo e dell'estremismo che rappresentano una minaccia per la regione, nonché per l'Unione europea e non solo; chiede che la diplomazia dell'UE si attivi per allentare le tensioni tra Teheran e Riad, anche attraverso il rafforzamento della fiducia, la diplomazia Track-II e misure di allentamento della tensione volte a riprendere le relazioni diplomatiche fra Arabia Saudita e Iran, come primo passo nella normalizzazione delle loro relazioni; invita l'UE a lavorare con gli Stati Uniti e la Russia a tal fine e, in particolare, a sostenere lo sviluppo di una nuova infrastruttura di sicurezza regionale che tenga conto della percezione delle minacce e delle legittime preoccupazioni in termini di sicurezza di Iran e Arabia Saudita e offra garanzie di sicurezza sia all'Iran che ai paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo; sottolinea che la cooperazione in materia di sicurezza marittima nel Golfo Persico, tra cui la firma di una Carta sulla libera navigazione, potrebbe essere una prima misura di rafforzamento della sicurezza nello sviluppo della fiducia e della cooperazione regionali;

39.  condanna fermamente i reiterati appelli del regime iraniano alla distruzione di Israele e la politica di negazione dell'Olocausto attuata dal regime;

Questioni socio-economiche, Stato di diritto, democrazia e diritti umani

40.  ritiene che l'eredità rivoluzionaria dell'Iran e la sua costituzione come repubblica islamica, nonché le principali differenze in termini di sistemi politico-istituzionali tra l'Iran e l'UE, non debbano rappresentare un ostacolo all'apertura e a un dialogo franco e diretto e alla ricerca di un terreno comune su questioni relative alla democrazia, allo stato di diritto e ai diritti umani; chiede alla Repubblica islamica di allargare lo spazio per il pluralismo politico; sottolineando che il Majlis è favorevole alle riforme e all'Europa, ritiene che l'esito delle elezioni del febbraio 2016 al parlamento e all'assemblea degli esperti riflettano la volontà del popolo iraniano, offrano l'opportunità per un ulteriore impegno con l'Unione europea e i suoi Stati membri, che dovrebbe portare a relazioni costruttive, nonché la possibilità di riforme economiche, politiche e sociali interne; invita le autorità iraniane a consentire elezioni libere ed eque secondo standard internazionali;

41.  rileva che l'Iran si è aperto perché ha bisogno di aiuto al fine di soddisfare le necessità dei propri cittadini e mantenere nel paese i cittadini giovani e istruiti, il che è importante per la propria stabilità;

42.  rileva con preoccupazione che in Iran si registra il più alto livello di esecuzioni di pene capitali pro capite al mondo; sottolinea che l'eliminazione della pena di morte per reati legati alla droga ridurrebbe drasticamente il numero delle esecuzioni; accoglie con favore, a tal proposito, la possibilità che il neoeletto Majlis prenda in esame una normativa intesa ad escludere alcuni reati legati alla droga dalla lista dei reati punibili con la pena di morte;

43.  rileva che l'adozione del Codice penale islamico del 2013 attribuisce una maggiore discrezionalità ai giudici e che la ratifica da parte dell'Iran della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo vieta le esecuzioni di minori e permette ai minorenni condannati a morte prima del 2013 di chiedere un nuovo processo; invita l'Iran a garantire che tale divieto sia pienamente attuato e che tutti i condannati interessati siano a conoscenza di questo diritto; invita l'Iran a dichiarare una moratoria sulla pena di morte;

44.  invita ulteriormente l'Iran a collaborare pienamente con tutti i meccanismi delle Nazioni Unite in favore dei diritti umani e a lavorare per l'applicazione delle raccomandazioni emesse in tale ambito, compreso l'esame periodico universale, consentendo alle organizzazioni internazionali che si occupano di diritti umani di svolgere le loro missioni; questo sviluppo contribuirà ad aumentare il profilo dell'Iran presso l'opinione pubblica europea; evidenzia il fatto che il governo iraniano abbia aumentato il proprio impegno nei confronti delle procedure speciali delle Nazioni Unite attraverso il dialogo; invita il governo dell'Iran ad affrontare le preoccupazioni sostanziali evidenziate nelle relazioni del relatore speciale e del Segretario generale dell'ONU sulla situazione dei diritti umani in Iran, nonché gli specifici inviti all'azione che si trovano nelle risoluzioni dell'Assemblea generale dell'ONU;

45.  invita il SEAE e la Commissione a sostenere la creazione di un ambiente che consenta il funzionamento corretto e indipendente di organizzazioni della società civile; evidenzia l'importanza di difendere gli orientamenti sui diritti umani dell'UE, anche per quando riguarda i difensori dei diritti umani, nell'ambito delle relazioni UE-Iran;

46.  invita l'Iran a rispettare, tutelare e osservare gli impegni assunti nell'ambito della Costituzione della Repubblica islamica dell'Iran, del Patto internazionale sui diritti politici e civili, della convenzione sui diritti del fanciullo e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, rispettando i diritti alla libertà di espressione, sia online che offline, di opinione, di associazione e di riunione pacifica, di pensiero, di coscienza, di religione o di credo e garantendo, per legge e in pratica, la fruizione da parte dei suoi cittadini dei diritti individuali, sociali e politici senza discriminazione o persecuzione per motivi di genere, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale, etnica o sociale, genere, orientamento sessuale o altra condizione, come previsto in questi strumenti; sottolinea che ciò comprende un diritto fondamentale all'uguaglianza dinanzi alla legge, nonché il diritto alla parità di accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e alle opportunità professionali;

47.  accoglie con favore le riforme attuate ai sensi del nuovo Codice di procedura penale, ma esprime gravi preoccupazioni per il fatto che il Codice non assicura pienamente le garanzie internazionali sul giusto processo; invita l'Iran a effettuare una revisione del Codice di procedura penale del 2014 per assicurare l'inclusione delle garanzie sul processo equo; invita l'Iran a rivedere e modificare la legge per garantire che le dichiarazioni ottenute mediante tortura, maltrattamenti o altre forme di coercizione siano escluse dalle prove nei procedimenti penali e che si indaghi automaticamente su tutte le accuse di tortura e di altri maltrattamenti portate all'attenzione delle autorità;

48.  chiede la liberazione di tutti i prigionieri politici; invita l'Iran a liberare i cittadini dell'UE che sono stati arrestati, detenuti o condannati in un procedimento giudiziario non conforme agli standard internazionali, fra cui; la 58enne Nazak Afshar, detenuta da marzo 2016, il 76enne Kamal Foroughi, detenuto da maggio 2011, la 65enne Homa Hoodfar, detenuta da giugno 2016, e la 37enne Nazanin Zaghari Ratcliffe, detenuta da aprile 2016;

49.  riconosce l'esistenza di un'ampia varietà di fedi e credi in Iran; rileva che la costituzione della Repubblica islamica dell'Iran protegge formalmente le minoranze religiose e le loro libertà religiose fondamentali; esprime, tuttavia, preoccupazione per l'aumento del numero di individui arrestati appartenenti a comunità di minoranze religiose o a causa del loro credo; invita le autorità iraniane a garantire che i diritti delle minoranze religiose ed etniche siano pienamente rispettati e tutelati dalla legge e che la libertà religiosa venga estesa;

50.  rileva i progressi compiuti dalle donne iraniane nei campi dell'istruzione, della scienza e della ricerca, esemplificati dal fatto che le donne rappresentano la maggior parte degli studenti nelle università iraniane; incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a continuare a sollevare questioni relative alla parità di genere negli impegni bilaterali con le autorità iraniane; chiede la piena parità di genere attraverso azioni volte a eliminare le discriminazioni giuridiche e pratiche esistenti ai danni delle donne e di garantire la parità di partecipazione delle donne al mercato del lavoro e in tutti gli aspetti della vita economica, culturale, sociale e politica; accoglie con favore i tentativi di disegno di legge "sulla protezione delle donne contro la violenza" e spera che il parlamento appena eletto consideri una normativa che condanni completamente la violenza contro le donne, tra cui la violenza domestica e lo stupro perpetrato dal coniuge;

51.  plaude alla promessa elettorale del presidente Rohani di presentare una Carta per i diritti dei cittadini e alle sue dichiarazioni sulla promozione dei diritti delle minoranze etniche; ritiene che la Carta debba rispettare pienamente gli obblighi internazionali in materia di diritti umani dell'Iran e basarsi sugli stessi; sottolinea l'importanza del rispetto dello Stato di diritto e dell'indipendenza del sistema giudiziario nell'offrire la certezza giuridica necessaria per gli investimenti diretti esteri, ma in primis per gli interessi dello stesso popolo iraniano; chiede alla magistratura di rispettare il processo equo il diritto alla difesa e di concedere ai sospettati l'accesso all'assistenza legale; invita il SEAE e la Commissione a collaborare con le autorità iraniane in settori quali la riforma del sistema giudiziario, la riforma del sistema carcerario, comprese le condizioni detentive, la responsabilità del governo, il rispetto dello Stato di diritto, la libertà di parola, i diritti umani universali e le libertà fondamentali dei cittadini e la lotta alla corruzione;

o
o   o

52.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e al parlamento dell'Iran, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al SEAE.

(1) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 163.
(2) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 102.
(3) GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 157.
(4) Testi approvati, P7_TA(2014)0339.
(5) Testi approvati, P8_TA(2015)0348.


Lotta contro la corruzione e seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM
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Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla lotta contro la corruzione e il seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM (2015/2110(INI))
P8_TA(2016)0403A8-0284/2016

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'articolo 67 e gli articoli 82-89 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 5, 6, 8, 17, 32, 38 e 41, gli articoli 47-50, e l'articolo 52,

–  viste le conclusioni del Consiglio GAI del 16 giugno 2015 sulla rinnovata strategia di sicurezza interna dell'Unione europea 2015-2020,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015 in materia di sicurezza,

–  viste le pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC),

–  viste le convenzioni penale e civile sulla corruzione del Consiglio d'Europa, aperte alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e il 4 novembre 1999, e le risoluzioni (98) 7 e (99) 5, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa rispettivamente il 5 maggio 1998 e il 1° maggio 1999, che istituiscono il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO),

–  vista la raccomandazione CM/Rec (2014) 7 sulla protezione degli informatori adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 30 aprile 2014,

–  viste la Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, aperta alla firma a Parigi il 17 dicembre 1997, le raccomandazioni che la integrano e le ultime relazioni di monitoraggio per paese,

–  vista la direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio(1),

–  vista la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea(2),

–  vista la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale(3),

–  vista la direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione, e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio(4),

–  vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE(5),

–  vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente(6),

–  visto il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006(7),

–  visto il regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio(8),

–  visto il regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio(9),

–  vista la decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi(10),

–  vista la proposta di regolamento (EU, Euratom) n. 1142/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei(11),

–  vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio(12),

–  visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(13),

–  vista la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali(14),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363),

–  vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534),

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-105/14 (Taricco e a.)(15), in cui la Corte ha stabilito che la nozione di "frode" quale definita all'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee include le entrate provenienti dall'IVA,

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (COM(2013)0535),

–  vista la sua risoluzione del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea(16),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (COM(2015)0625),

–  visto il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI(17),

–  vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione", del 3 febbraio 2014 (COM(2014)0038),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Agenda europea sulla sicurezza", del 28 aprile 2015 (COM(2015)0185),

–  viste la Valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA), del marzo 2013, e la Valutazione della minaccia della criminalità organizzata su Internet (IOCTA), del 30 settembre 2015, elaborate da Europol,

–  vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'agenda europea in materia di sicurezza(18),

–  vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale)(19),

–  visti gli studi del Servizio di ricerca del Parlamento europeo sul costo di un mancato intervento dell'UE sulla criminalità organizzata e la corruzione,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0284/2016),

A.  considerando che la criminalità organizzata rappresenta una minaccia globale che, come tale, richiede una risposta congiunta e coordinata da parte dell'UE e dei suoi Stati membri;

B.  considerando che ancora oggi manca una piena consapevolezza della complessità del fenomeno associativo e del pericolo derivante dalle infiltrazioni delle associazioni criminali nel tessuto sociale, economico-imprenditoriale, politico e istituzionale degli Stati membri;

C.  considerando che i gruppi criminali organizzati hanno dimostrato la tendenza e una grande facilità a diversificare le proprie attività, adattandosi a diversi ambiti territoriali, economici e sociali per sfruttarne le debolezze e le fragilità, agendo contemporaneamente in mercati diversi e approfittando delle differenti previsioni normative degli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri per far prosperare le proprie attività e massimizzare il profitto;

D.  considerando che le organizzazioni criminali hanno modificato il proprio modus operandi e si avvalgono del supporto di professionisti, istituti bancari, funzionari e politici che, pur non essendo affiliati all'organizzazione criminale, ne supportano a vari livelli le attività;

E.  considerando che le organizzazioni criminali hanno dato prova di un'elevata capacità di adattamento, anche nell'utilizzare a proprio vantaggio i benefici delle nuove tecnologie;

F.  considerando che la pericolosità della forza intimidatrice derivante dalla semplice appartenenza a un'associazione non rappresenta una priorità relativamente alla lotta contro i cosiddetti "reati-fine" (i reati in vista dei quali l'associazione è stata creata) e che ciò ha lasciato un vuoto normativo e operativo a livello europeo facilitando le attività transnazionali dei gruppi criminali organizzati;

G.  considerando che, oltre ai più evidenti pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza sociali delle manifestazioni di violenza tipiche delle organizzazioni criminali, la criminalità organizzata determina delle emergenze altrettanto gravi, rappresentate dalla penetrazione nell'economia legale e dalle connesse condotte corruttive nei confronti dei pubblici funzionari, con conseguente infiltrazione nelle istituzioni e nella pubblica amministrazione;

H.  considerando che i proventi illeciti dei reati commessi dalle organizzazioni criminali sono ampiamente riciclati nell'economia legale europea; che tali capitali, una volta reinvestiti nel tessuto sano dell'economia, rappresentano una seria minaccia per la libertà di impresa economica e di concorrenza, per via dei gravi effetti distorsivi;

I.  considerando che i gruppi criminali partecipano alla vita politico-amministrativa per accedere alle risorse finanziarie di cui dispone la pubblica amministrazione e condizionarne le attività con la connivenza di politici e funzionari e dell'imprenditoria; che il condizionamento dell'apparato politico-amministrativo si manifesta soprattutto nel settore degli appalti e dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche, dei finanziamenti pubblici, dello smaltimento di rottami e rifiuti, nonché dei contratti diretti all'acquisizione di beni di ogni tipo e alla gestione di servizi;

J.  considerando che lo scopo principale della criminalità organizzata è il profitto; che gli organi di contrasto devono pertanto disporre delle capacità necessarie per colpire i canali di finanziamento, spesso indissociabili della corruzione, dalla frode, dalla contraffazione e dal contrabbando;

K.  considerando che gli informatori svolgono un ruolo centrale nella lotta contro la corruzione, in quanto possono rivelare casi di frode che rimarrebbero altrimenti segreti; che il ricorso agli informatori è considerato uno dei metodi più efficaci per fermare e prevenire gli atti illeciti, o per scoprirli se si sono già verificati;

L.  considerando che nessuna legislazione europea dovrebbe essere interpretata in modo tale da restringere l'attività degli informatori;

M.  considerando che la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro costituiscono serie minacce per l'economia dell'UE, in quanto riducono significativamente il gettito fiscale degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso, nonché per l'affidabilità dei progetti pubblici finanziati dall'UE, dal momento che le organizzazioni criminali operano in vari settori, molti dei quali sono soggetti a controllo statale;

N.  considerando che nel 2014 sono state segnalate come frode ai danni del bilancio dell'Unione 1 649 irregolarità, per un importo di 538,2 milioni di EUR, relative sia alle spese sia alle entrate; che non esiste però nessun dato ufficiale riguardante la percentuale delle frodi imputabili alla criminalità organizzata;

Introduzione

1.  ribadisce i contenuti della sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro e le raccomandazioni ivi espresse; ribadisce, in particolare, il proprio appello in vista dell'adozione di un piano d'azione europeo per l'eliminazione della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio di denaro, che, per essere efficace, dovrebbe essere dotato di risorse finanziarie adeguate e di personale qualificato;

2.  accoglie con favore il programma di 18 mesi del Consiglio dell'UE per le presidenze olandese, slovacca e maltese, che include tra le sue priorità l'adozione di un approccio globale e integrato alla criminalità organizzata; sottolinea che la lotta contro la frode, la corruzione e il riciclaggio di denaro deve costituire una priorità strategica per le istituzioni dell'UE e che pertanto la cooperazione di polizia e giudiziaria tra Stati membri è fondamentale;

3.  ritiene di focalizzare la propria attenzione su specifici ambiti di intervento prioritari per l'attuale contesto storico;

Assicurare il recepimento e la corretta trasposizione delle norme esistenti, monitorarne l'applicazione e valutarne l'efficacia

4.  ricorda che è opportuno che gli Stati membri recepiscano e applichino gli strumenti esistenti a livello europeo e internazionale nell'ambito della lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio;

5.  chiede che la Commissione concluda al più presto la valutazione delle misure di recepimento di tali strumenti, informi in modo completo il Parlamento dei risultati e, se necessario, avvii procedure di infrazione; chiede, in particolare, alla Commissione di presentare una relazione di valutazione della trasposizione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità organizzata e della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

6.  invita gli Stati membri a recepire correttamente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale, strumento fondamentale per rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria nell'Unione europea;

7.  incoraggia gli Stati membri a recepire tempestivamente la quarta direttiva antiriciclaggio;

8.  raccomanda l'adesione dell'UE al GRECO come membro effettivo; chiede che l'UE partecipi al partenariato per un governo aperto, ottemperi ai suoi obblighi di segnalazione nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, di cui è parte, e sostenga l'assistenza tecnica prestata dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC); esorta la Commissione a presentare quanto prima al Parlamento una relazione sull'avanzamento dei preparativi in vista dell'adesione dell'UE al GRECO, comprensiva di un'analisi delle problematiche giuridiche e di possibili soluzioni in merito;

9.  si rammarica che la Commissione non abbia ancora pubblicato la sua seconda relazione sulla lotta alla corruzione, attesa per l'inizio del 2016, e invita tale istituzione a procedere in tal senso senza ulteriori indugi; ribadisce che le relazioni sulla lotta alla corruzione non dovrebbero limitarsi alla situazione negli Stati membri, ma includere anche una sezione sulle istituzioni dell'Unione europea; invita quindi la Commissione a individuare un modo appropriato per monitorare la corruzione in seno alle istituzioni e agli organi e organismi dell'UE;

10.  invita la Commissione a considerare la possibilità di combinare i diversi meccanismi di monitoraggio a livello dell'Unione, tra cui il meccanismo di cooperazione e verifica, la relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione e il quadro di valutazione UE della giustizia, nell'ambito di un più ampio quadro di monitoraggio dello Stato di diritto che possa essere applicato a tutti gli Stati membri nonché alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione europea; ritiene, a tale proposito, che le istituzioni dell'Unione dovrebbero dare l'esempio promuovendo gli standard più elevati in materia di trasparenza nonché garantire che siano previste sanzioni effettive e dissuasive per i responsabili; invita la Commissione a regolamentare l'attività di lobbismo e a sanzionare i conflitti di interesse;

11.  evidenzia la necessità di un approccio pluridisciplinare per prevenire e combattere in modo efficace la criminalità organizzata; insiste al riguardo sul ruolo della rete europea di prevenzione della criminalità e sulla necessità di sostenerla finanziariamente;

12.  raccomanda l'avvio, da parte della Commissione, di uno studio delle legislazioni nazionali più avanzate in materia di contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione, al fine di sviluppare una legislazione europea efficace e all'avanguardia; invita la Commissione a condurre uno studio sulle prassi investigative utilizzate negli Stati membri per contrastare la criminalità organizzata, con particolare riferimento all'impiego di strumenti quali le intercettazioni telefoniche, le intercettazioni ambientali, le procedure di perquisizione, gli arresti e i sequestri ritardati, le operazioni sotto copertura e le consegne controllate e sorvegliate;

13.  chiede che gli Stati membri investano maggiormente nella cultura della legalità, in particolare tenuto conto del fatto che la prima, nonché la più efficace, forma di prevenzione consiste nell'educazione delle nuove generazioni di cittadini dell'UE, segnatamente attraverso la promozione di azioni specifiche nelle scuole;

Priorità e struttura operativa per la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione

14.  ritiene che l'attuale ciclo politico dell'UE per la lotta contro la criminalità organizzata debba porre l'accento sul contrasto al reato associativo (vale a dire il fatto di appartenere a un'organizzazione criminale) e non solo sul contrasto ai cosiddetti reati fine (vale a dire i reati in vista dei quali una siffatta organizzazione è stata creata); reputa necessario, in particolare, prevedere la punibilità dell'appartenenza a un'associazione a delinquere indipendentemente dalla consumazione dei reati fine; ribadisce che tale ciclo politico dovrebbe includere tra le sue priorità anche la lotta al riciclaggio, alla corruzione e alla tratta di esseri umani nell'ambito di un'autentica strategia europea anticorruzione;

15.  chiede che le priorità siano definite in correlazione con le politiche europee di prevenzione della criminalità e con quelle economiche, sociali, occupazionali e dell'istruzione, garantendo una piena integrazione del Parlamento europeo;

16.  chiede la creazione di un'unità specializzata di Europol per il contrasto dei gruppi criminali organizzati che operano contemporaneamente in diversi settori; ritiene che gli Stati membri debbano dotarsi, nell'ambito dell'attuale quadro istituzionale, di meccanismi sicuri ed efficaci che assicurino lo svolgimento coordinato delle attività investigative in materia di criminalità organizzata e favoriscano la fiducia reciproca tra le autorità di contrasto negli Stati membri;

Un quadro legislativo più forte

17.  invita la Commissione a proporre, sulla base della valutazione del recepimento e dell'applicazione delle norme esistenti, interventi normativi per colmare eventuali lacune nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, e migliorare la cooperazione giudiziaria transfrontaliera; invita la Commissione, in particolare:

   a) a rivedere la legislazione esistente al fine di introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, e precisare le definizioni comuni dei reati, compresa quella di appartenenza a un'organizzazione o associazione criminale, la quale può essere configurata come un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da due o più persone che agiscono di concerto al fine di ottenere in modo illegale, direttamente o indirettamente, ogni forma di utilità finanziaria e/o materiale, e che pregiudica seriamente la coesione economica e sociale dell'UE e dei suoi Stati membri;
   b) presentare una proposta legislativa rivista in materia di contrasto degli ecoreati, al fine di rafforzare le risposte del diritto penale all'incenerimento illegale di rifiuti e considerare lo smaltimento illegale degli "inquinanti emergenti" come un reato punibile con sanzioni penali, così come previsto dalla direttiva 2008/99/CE;

18.  invita la Commissione a elaborare norme minime concernenti la definizione dei reati e delle sanzioni; chiede in particolare:

   a) definizioni generali di "pubblico ufficiale", "reato di frode" e "reato di corruzione", applicabili orizzontalmente; ricorda che, nel contesto dei negoziati sulla direttiva relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'UE sono incluse definizioni di tali termini, ma solo ai fini di detta direttiva; osserva, a tale riguardo, che i negoziati sono attualmente bloccati al Consiglio e chiede che vengano ripresi al più presto;
   b) una nuova proposta legislativa su un particolare tipo di organizzazione criminale i cui membri approfittano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, ovvero per trarre profitto o vantaggi illeciti per sé o per altri;
   c) una proposta legislativa che istituisca un programma europeo specifico destinato a tutelare i testimoni e i collaboratori di giustizia che denunciano le organizzazioni criminali e organizzazioni quali quelle descritte alla lettera b);
   d) una proposta legislativa che definisca e istituisca norme comuni per la protezione degli informatori; chiede che detta proposta sia presentata entro la fine del 2017;
   e) iniziative legislative addizionali in vista del rafforzamento dei diritti delle persone indagate o imputate in procedimenti penali, segnatamente per quanto concerne la custodia cautelare, allo scopo di garantire il diritto a un processo equo, quale riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
   f) una legislazione specifica volta a combattere l'esportazione di materiali radioattivi e rifiuti pericolosi, nonché il traffico illegale di specie animali e vegetali, poiché, secondo le associazioni e le ONG per la protezione dell'ambiente, i reati contro le specie selvatiche e nel settore forestale, come anche il traffico e l'esportazione di materiali radioattivi e di rifiuti pericolosi verso paesi terzi svolgono un ruolo importante nel finanziamento della criminalità organizzata;

Una più efficiente cooperazione giudiziaria e di polizia a livello dell'UE

19.  osserva che la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro sono fenomeni che solitamente presentano una dimensione transfrontaliera che rende necessaria una stretta collaborazione tra le autorità nazionali competenti nonché tra le autorità nazionali e le agenzie competenti dell'UE;

20.  ritiene che una cooperazione di polizia e giudiziaria basata sullo scambio di informazioni tra autorità nazionali sia fondamentale in vista dell'adozione di misure efficaci che consentano di lottare contro la corruzione e la criminalità organizzata;

21.  invita la Commissione ad avviare azioni concrete in vista di un miglior coordinamento europeo nella lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di capitali, nonché di una maggiore sensibilizzazione circa i danni umani, sociali ed economici occasionati da tali fenomeni;

22.  si rammarica del fatto che la cooperazione transfrontaliera di polizia e giudiziaria sia caratterizzata da procedure eccessivamente lunghe e burocratiche che ne ostacolano l'efficienza e mettono a repentaglio l'efficacia della lotta contro il crimine organizzato, la corruzione e il riciclaggio di denaro a livello dell'UE; invita gli Stati membri a provvedere al rafforzamento – nonché al miglioramento dell'efficacia e all'intensificazione – della cooperazione di polizia e giudiziaria transfrontaliera e della condivisione delle informazioni a livello degli stessi Stati membri e per il tramite di Europol ed Eurojust, così come ad assicurare una formazione e un sostegno tecnico adeguati, anche attraverso CEPOL e la rete europea di formazione giudiziaria, nonché a garantire l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri e ad assicurare un impiego maggiore delle squadre investigative comuni;

23.  chiede agli Stati membri di alimentare, utilizzare e scambiarsi sistematicamente tutti i dati ritenuti necessari e pertinenti sulle persone condannate per un reato connesso alla criminalità organizzata che sono contenuti nelle banche dati europee, e di invitare le agenzie dell'UE Europol ed Eurojust ad agevolare questo scambio di informazioni; chiede a tale riguardo una razionalizzazione delle infrastrutture al fine di garantire comunicazioni sicure e un uso efficace di tutti gli attuali strumenti di Europol, nel pieno rispetto della normativa europea in materia di protezione dei dati;

24.  sottolinea che è urgente creare un sistema più efficace di comunicazione e di scambio delle informazioni tra le autorità giudiziarie dell'Unione, sostituendo se necessario gli strumenti tradizionali dell'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale; chiede alla Commissione di valutare la necessità di un'azione legislativa in materia, e di creare un sistema unionale adeguato di scambio delle informazioni tra le autorità giudiziarie dell'UE;

25.  invita gli Stati membri a scambiare sistematicamente tutti i dati PNR ritenuti necessari e pertinenti sulle persone legate alla criminalità organizzata;

Colpire il patrimonio delle organizzazioni criminali e favorirne il riutilizzo sociale

26.  ritiene che l'impiego di un metodo comune per il sequestro di beni di organizzazioni criminali nell'UE rappresenterebbe una misura dissuasiva per i criminali; invita gli Stati membri a recepire rapidamente la direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato; chiede alla Commissione di presentare quanto prima una proposta legislativa volta a garantire il riconoscimento reciproco degli ordini di sequestro e confisca connessi alle misure nazionali di prevenzione patrimoniale;

27.  invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le misure dell'UE in materia di:

   a) rintracciamento, congelamento e confisca dei proventi di reato, tra l'altro criminalizzando il trasferimento della proprietà dei capitali o dei beni al fine di evitare misure di congelamento o confisca e l'accettazione della proprietà o disponibilità di detti capitali, o prevedendo la confisca in assenza di condanna definitiva;
   b) promozione della gestione di beni congelati e beni confiscati e del loro reimpiego per fini sociali e come indennizzo per le famiglie delle vittime e le imprese colpite da usura ed estorsioni;
   c) sviluppo di una cooperazione amministrativa, di polizia e giudiziaria per tracciare, sequestrare e confiscare i beni della criminalità in tutta l'Unione, nonché potenziamento degli uffici nazionali per il recupero dei beni, che dovrebbero essere dotati di risorse adeguate;

28.  invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione e la condivisione delle migliori pratiche in tale ambito nel quadro delle piattaforme di incontro esistenti, quali il comitato consultivo per il coordinamento della lotta contro le frodi (COCOLAF) e altri;

Prevenire l'infiltrazione della criminalità organizzata e della corruzione nell'economia legale

29.  ricorda che la corruzione, soprattutto nel settore dell'aggiudicazione di appalti pubblici e dei partenariati pubblico-privato, rappresenta la leva per favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale;

30.  chiede l'implementazione di un sistema completo in tutta l'UE di "e-procurement" al fine di ridurre il rischio di corruzione negli appalti pubblici;

31.  invita gli Stati membri e le istituzioni europee a implementare strumenti di monitoraggio degli appalti pubblici, a stilare una lista nera di tutte le imprese che abbiano comprovati legami con la criminalità organizzata e/o che siano coinvolte in pratiche corruttive e a escluderle da ogni rapporto economico con la pubblica amministrazione e dal godimento dei fondi UE; chiede agli Stati membri di porre in essere, a livello nazionale, strutture specializzate volte a rintracciare le organizzazioni criminali e a escludere dagli appalti pubblici gli operatori economici coinvolti in attività di corruzione e riciclaggio di denaro; evidenzia che l'elaborazione di una lista nera può dissuadere efficacemente le imprese dall'intraprendere attività corruttive e fornisce un buon incentivo affinché queste migliorino e rafforzino le loro procedure interne in materia di integrità; chiede agli Stati membri di introdurre una certificazione anti criminalità organizzata delle imprese e che le relative informazioni siano scambiate automaticamente a livello UE;

32.  ricorda che ventuno Stati membri non hanno ancora recepito il pacchetto delle direttive sui contratti pubblici; ritiene le norme sui contratti pubblici fondamentali per la trasparenza e la responsabilizzazione in uno dei settori più vulnerabili alla corruzione;

33.  ricorda che le regole di trasparenza della contabilità devono essere garantite e controllabili non solo a livello di amministrazione centrale, ma anche regionale e locale in tutti gli Stati membri;

34.  esprime preoccupazione per la pratica ricorrente che vede imprese criminali coinvolte nel riciclaggio di denaro presentare offerte sottocosto a gare di appalto per grandi opere; chiede alla Commissione di includere una valutazione economica delle proposte per le imprese beneficiarie di appalti e per i subcontraenti;

35.  evidenzia che il riciclaggio di denaro mediante complesse strutture societarie e la loro integrazione nell'attività economica legale possono costituire una minaccia per l'ordine pubblico dello Stato; invita gli Stati membri a introdurre misure che, senza imporre indebiti oneri alle piccole e medie imprese, aumentino la trasparenza delle transazioni monetarie e migliorino la tracciabilità delle transazioni fino alle persone fisiche per poter risalire alle fonti di finanziamento dei gruppi criminali e terroristici (secondo il principio "segui il denaro"); invita gli Stati membri ad adottare misure che rendano più difficile creare strutture dense e complesse di società interconnesse che, per la loro natura tendenzialmente opaca, possono essere impiegate impropriamente per il finanziamento di attività criminali o terroristiche e altri reati gravi;

36.  esorta la Commissione e gli Stati membri a richiedere agli appaltatori di rivelare la loro struttura societaria completa e i titolari effettivi prima di aggiudicare loro un contratto, così da evitare di sostenere imprese dedite a una pianificazione fiscale aggressiva, frode ed evasione fiscali e corruzione;

37.  osserva che l'acquisto di proprietà negli Stati membri dell'UE costituisce un modo per riciclare i proventi di attività criminose, laddove i criminali occultano la loro titolarità effettiva mediante società di comodo straniere; esorta gli Stati membri a garantire che qualsiasi società straniera che intenda acquisire un titolo di proprietà nel loro territorio si attenga alle medesime norme in materia di trasparenza cui sono sottoposte le società costituite entro la loro giurisdizione;

38.  ricorda che la crisi finanziaria ha posto sotto ulteriore pressione i governi europei; chiede, a fronte delle attuali sfide economiche, una maggiore garanzia di integrità e trasparenza delle spese pubbliche;

39.  esorta gli Stati membri ad adottare misure adeguate per garantire la trasparenza in materia di decisioni relative alle licenze e autorizzazioni urbanistiche a livello regionale e locale;

40.  osserva che gli Stati membri e la Commissione hanno l'obbligo giuridico di combattere contro la frode conformemente all'articolo 325 TFUE e accoglie con favore l'inclusione di clausole antifrode nelle proposte legislative aventi un impatto finanziario;

41.  esprime preoccupazione per l'aumento delle frodi relative all'IVA, in particolare le cosiddette "frodi carosello"; invita tutti gli Stati membri a partecipare a EUROFISC in tutti i suoi ambiti di attività per agevolare lo scambio di informazioni utili a combattere tali tipi di frodi;

42.  chiede agli Stati membri di emanare normative specifiche e di adottare misure adeguate per prevenire e contrastare le attività di professionisti, istituti bancari, funzionari e politici a tutti i livelli che, pur non essendo affiliati all'organizzazione criminale, ne appoggiano a vari livelli le attività; a tale riguardo:

   a) raccomanda agli Stati membri e alle istituzioni europee di incoraggiare la rotazione dei funzionari pubblici per prevenire la corruzione e l'infiltrazione da parte della criminalità organizzata;
   b) chiede norme vincolanti ai sensi delle quali i soggetti che sono stati condannati o che hanno preso parte ad attività della criminalità organizzata, riciclaggio di denaro, corruzione o altri reati gravi contro la pubblica amministrazione, reati associativi o corruzione, non siano ritenuti idonei a candidarsi a elezioni o a lavorare nella pubblica amministrazione o per essa, inclusi le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'UE;
   c) chiede che siano comminate sanzioni penali ai dirigenti e alle banche in casi comprovati di riciclaggio di grandi quantità di denaro; invita la Commissione a formulare una proposta al fine di provvedere a un'assoluta trasparenza dei flussi bancari non solo per le persone fisiche, ma anche per le persone giuridiche e le fiduciarie;

43.  ritiene che sia necessario disporre a livello europeo di regole che garantiscano la verifica e il controllo di tutte le fonti di finanziamento dei partiti politici, al fine di garantirne la legalità;

44.  ritiene essenziale rafforzare le previsioni normative volte a garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità dei flussi di denaro, in particolare nella gestione dei fondi dell'UE, anche mediante accertamenti preventivi e una verifica finale circa il corretto utilizzo dei fondi; invita gli Stati membri a presentare dichiarazioni nazionali sui rispettivi sistemi di controllo; invita la Commissione a:

   a) rettificare i pagamenti in caso di irregolarità nell'impiego dei fondi dell'UE da parte degli Stati membri;
   b) escludere temporaneamente dall'accesso ai fondi dell'UE gli istituti e le imprese riconosciuti colpevoli di utilizzo fraudolento di tali fondi;
   c) monitorare attentamente l'utilizzo dei fondi dell'UE e riferire regolarmente al Parlamento europeo in merito;

45.  è del parere che la Commissione dovrebbe imporre i più elevati livelli di integrità nelle procedure di appalto per l'attuazione dei progetti finanziati dall'UE; ricorda che è essenziale monitorare i risultati dei progetti in cooperazione con le organizzazioni della società civile e chiamare le autorità locali a risponderne, al fine di determinare se i fondi dell'UE siano utilizzati in maniera adeguata e di far fronte alla corruzione;

46.  ricorda che la trasparenza è lo strumento più efficace per contrastare gli abusi e le frodi; chiede che la Commissione migliori la normativa in questo ambito, rendendo obbligatoria la pubblicazione dei dati relativi a tutti i beneficiari dei fondi europei, compresi i dati relativi ai subappalti;

47.  chiede alla Commissione di avviare un'azione legislativa mirata alla semplificazione delle procedure burocratiche a livello amministrativo in maniera da garantire maggiore trasparenza e combattere la corruzione;

48.  chiede alla Commissione europea di monitorare e riferire al Parlamento la percentuale di ricorso all'assegnazione diretta di contratti pubblici negli Stati membri, nonché le circostanze giuridiche in cui le amministrazioni nazionali ne fanno maggior uso;

49.  raccomanda agli Stati membri di adoperarsi per assicurare meccanismi efficienti di trasparenza, monitoraggio e responsabilità nel loro impiego dei fondi dell'UE; ritiene, siccome l'impatto positivo dei fondi dell'Unione dipende dai processi a livello nazionale e unionale volti a garantire trasparenza, monitoraggio efficace e responsabilità, che sia opportuno esaminare in che modo le attività di monitoraggio e valutazione possano assumere carattere permanente anziché essere solamente processi ex post; reputa a tale riguardo che il ruolo della Corte dei conti andrebbe rafforzato;

50.  reputa opportuno che si definiscano indicatori qualitativi e quantitativi comparabili che consentano di misurare l'impatto dei fondi dell'UE e aiutino a valutare se i loro obiettivi sono stati raggiunti, e ritiene che la raccolta e la pubblicazione di dati quantificati dovrebbero avvenire in modo sistematico;

Procura europea (EPPO)

51.  ritiene che la Procura europea dovrebbe costituire un elemento centrale della lotta contro la corruzione nell'Unione europea; domanda nuovamente che venga istituita quanto prima, con la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri, una Procura europea che sia efficiente e indipendente dai governi nazionali e dalle istituzioni dell'UE nonché protetta da influenze e pressioni politiche;

52.  ribadisce l'importanza che la ripartizione di responsabilità e poteri tra le procure nazionali e la futura Procura europea, nonché tra quest'ultima, Eurojust e OLAF, sia chiaramente definita, al fine di evitare conflitti di competenze; chiede di destinare alla Procura europea risorse finanziarie e umane adeguate ai suoi compiti; ritiene che la Procura europea dovrebbe essere competente per perseguire tutti i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, comprese le frodi IVA; invita gli Stati membri, a tale riguardo, a rispettare la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Taricco (C-105/14) e a sbloccare i negoziati in seno al Consiglio sulla direttiva PIF nel più breve tempo possibile;

53.  deplora che i negoziati in corso in seno al Consiglio stiano minando la premessa di base di una Procura europea indipendente ed efficiente;

54.  invita la Commissione a valutare la necessità di riesaminare il mandato della futura Procura europea onde dotarla delle competenze necessarie, una volta istituita, per affrontare la criminalità organizzata;

Ambiti specifici di intervento

Contraffazione

55.  denuncia il dilagare della contraffazione delle merci, dei farmaci e dei prodotti agroalimentari all'interno dell'UE, che coinvolge reti di distribuzione gestite dal crimine organizzato transnazionale; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e combattere la contraffazione di merci, farmaci e prodotti agroalimentari; invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere in maniera sistematica dati sui casi di frode e di contraffazione in modo da avere informazioni sulla loro entità e incidenza e da procedere a uno scambio delle migliori pratiche per identificare e combattere tali fenomeni;

56.  invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in esame altri metodi atti a prevenire e scoraggiare le frodi alimentari, come ad esempio la divulgazione pubblica dei nomi dei responsabili attraverso un registro europeo degli operatori dei settori alimentare e farmaceutico condannati per frode;

57.  chiede l'ampliamento degli attuali sistemi di rintracciabilità e l'applicazione sistematica della rintracciabilità in tutte le fasi della produzione, prevista dal regolamento (CE) n. 178/2002, che concerne gli alimenti e i mangimi, gli animali destinati alla produzione alimentare e tutte le sostanze utilizzate a tale scopo o che si può attendere vengano impiegate nella produzione di un alimento o di un mangime;

Traffico di stupefacenti

58.  ricorda che il traffico di stupefacenti costituisce un grande affare per i gruppi criminali che occorre contrastare sia attraverso la repressione sia attraverso la prevenzione; chiede agli Stati membri e alle istituzioni competenti di contrastare il legame tra il mercato della droga e le altre attività criminali e l'impatto che questo ha sull'economia e il commercio legali così come evidenziato da Europol e dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) nella relazione sul mercato della droga 2016;

59.  sollecita la Commissione e valutare i progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione antidroga dell'UE 2013-2016; invita la Commissione a proporre su tale base un nuovo piano d'azione per il periodo 2017-2020;

60.  reputa prioritaria una valutazione di nuove politiche sulle droghe leggere e ritiene che sia opportuno considerare le strategie di depenalizzazione/legalizzazione uno strumento per combattere efficacemente le organizzazioni criminali; chiede che l'UE includa tale questione nelle sue politiche interne ed esterne coinvolgendo nel dibattito politico tutte le agenzie dell'UE e internazionali competenti e le istituzioni di tutti i paesi coinvolti;

Gioco d'azzardo e partite truccate

61.  ricorda che le organizzazioni criminali si servono spesso del circuito legale e illegale del gioco d'azzardo e di quello delle partite truccate ("match-fixing") per il riciclaggio di denaro; denuncia gli interessi criminali che ruotano intorno a questi fenomeni ed esorta la Commissione e gli Stati membri a mantenere o introdurre normative di contrasto e di prevenzione di detti fenomeni criminalizzando la manipolazione di eventi sportivi; invita gli Stati membri a collaborare in maniera trasparente ed efficace con le organizzazioni sportive e a intensificare la comunicazione e la cooperazione con Eurojust ed Europol al fine di contrastare questi fenomeni;

Paradisi fiscali

62.  sottolinea che nell'UE l'evasione e l'elusione fiscale costano ogni anno mille miliardi di euro; sottolinea che occorre prestare un'attenzione particolare ai paradisi fiscali e ai paesi che perseguono regimi fiscali non trasparenti o dannosi, che rappresentano un enorme problema che investe tutti i cittadini europei;

63.  accoglie con favore l'accordo internazionale raggiunto in seno al G20 volto ad applicare una nuova norma globale destinata a rafforzare la trasparenza fiscale, in linea con gli elevati standard già applicati dall'UE; chiede la rapida attuazione di tale accordo e un controllo efficace della frode e dell'evasione fiscali a livello internazionale; si compiace che, a febbraio 2016, la Commissione abbia firmato accordi per lo scambio di informazioni fiscali con paesi come Andorra e Monaco, mentre nel 2015 la Commissione aveva già firmato accordi con la Svizzera, il Liechtenstein e San Marino;

64.  ricorda la responsabilità dell'UE di contrastare le norme fiscali che facilitano l'elusione fiscale da parte di società transnazionali e privati nonché di aiutare i paesi terzi a rimpatriare i fondi illeciti e a perseguire gli autori dei reati; sottolinea che l'UE deve promuovere, in maniera prioritaria in tutte le pertinenti sedi internazionali, la lotta contro i paradisi fiscali, contro il segreto bancario e contro il riciclaggio di denaro, nonché la revoca del segreto professionale quando eccessivo, la rendicontazione pubblica per paese per le imprese multinazionali e i registri pubblici contenenti informazioni sui titolari effettivi delle società; ricorda che i paradisi fiscali rappresentano luoghi privilegiati di raccolta e riciclaggio dei proventi di attività criminose e quindi insiste sulla necessità di un approccio coordinato a livello di UE;

65.  invita la Commissione a svolgere un'opera di sensibilizzazione riguardo ai gravi effetti del favoreggiamento della corruzione, a valutare la possibilità di un piano globale per scoraggiare il trasferimento di beni verso i paesi terzi che proteggono l'anonimato di persone corrotte e a riconsiderare le relazioni economiche e diplomatiche esistenti con tali paesi;

Reati contro l'ambiente

66.  esprime preoccupazione per l'aumento delle attività illecite nel settore ambientale relazionate a o risultanti da attività criminose organizzate di tipo mafioso, quali traffico e smaltimento illegale di rifiuti, inclusi rifiuti tossici, e distruzione del patrimonio naturale; ribadisce la sua raccomandazione di sviluppare un piano d'azione comune volto a prevenire e combattere tali forme di reato; richiama l'attenzione sulla necessità di far rispettare le norme esistenti sulla conservazione della natura e la tutela ambientale, anche effettuando controlli anticriminalità nei confronti di società contraenti e subcontraenti beneficiarie di contratti per grandi opere infrastrutturali finanziate dal bilancio UE;

67.  invita la Commissione a monitorare e valutare l'attuazione della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, attraverso il diritto penale per garantire che gli Stati membri puniscano con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive ogni tipo di comportamento illecito avente ripercussioni negative sulla salute umana o l'ambiente; invita la rete informale dell'UE per l'attuazione e il controllo dell'applicazione delle norme in materia di ambiente (rete IMPEL) a informare periodicamente il Parlamento europeo in merito alle azioni degli Stati membri per l'attuazione della direttiva 2008/99/CE;

68.  ricorda che la criminalità organizzata utilizza imprese edili specializzate in movimentazione terra per il riciclaggio di denaro e per lo smaltimento illegale di sostanze tossiche che provocano inquinamento ambientale; chiede alla Commissione, al fine di prevenire tali pratiche, di effettuare controlli anticriminalità nei confronti di società contraenti e subcontraenti beneficiarie di contratti relativi a grandi opere infrastrutturali finanziate dal bilancio UE;

Criminalità informatica

69.  evidenzia che la criminalità informatica è un mezzo spesso utilizzato nel riciclaggio di denaro e nella contraffazione; segnala che essa costituisce una fonte notevole di reddito per molti gruppi criminali e che la legislazione dell'Unione e la cooperazione tra gli Stati membri e con le agenzie dell'Unione in tale settore vanno rafforzate; rileva con preoccupazione che, attraverso l'uso fraudolento di Internet per scopi illegali, come la promozione del traffico di droga o della tratta di esseri umani, le organizzazioni criminali sono riuscite ad ampliare il volume dei loro traffici illeciti;

Criminalità organizzata e terrorismo

70.  rammenta che il nesso e la convergenza crescenti tra il terrorismo e la criminalità organizzata, come pure i collegamenti fra le organizzazioni criminali e quelle terroristiche, costituiscono una minaccia sempre più grave per l'Unione; invita gli Stati membri a garantire che il finanziamento e il sostegno del terrorismo attraverso la criminalità organizzata siano resi punibili e che le autorità degli Stati membri impegnate in procedimenti penali tengano conto più esplicitamente delle interconnessioni tra la criminalità organizzata, le attività terroristiche e il finanziamento del terrorismo;

71.  sottolinea che il commercio illecito di armi da fuoco, petrolio, sostanze stupefacenti e specie selvatiche, nonché il traffico di migranti e il contrabbando di sigarette, merci contraffatte, opere d'arte e altri beni culturali da parte delle reti della criminalità organizzata sono divenuti mezzi di finanziamento molto redditizi per i gruppi terroristici; prende atto della presentazione da parte della Commissione di un piano d'azione contro il traffico e l'uso illeciti di armi da fuoco e di esplosivi; insiste sulla necessità di attuarlo rapidamente; invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie, pur evitando di imporre indebiti oneri amministrativi agli attori economici, per garantire che le organizzazioni terroristiche e le reti criminali non traggano vantaggio da alcun commercio di beni;

72.  ricorda che la partecipazione ad attività criminose potrebbe essere correlata a reati terroristici; ricorda che, secondo l'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), il traffico di stupefacenti, la circolazione di armi da fuoco illegali, la criminalità organizzata transnazionale e il riciclaggio di denaro sono diventati parte integrante del terrorismo; ritiene che un'efficace lotta contro il terrorismo richieda il rafforzamento della normativa UE in materia di contrasto della criminalità organizzata e del riciclaggio di denaro, alla luce altresì dei legami esistenti tra gruppi terroristici e gruppi criminali organizzati, basati su vantaggi reciproci;

Criminalità organizzata e tratta e traffico di esseri umani

73.  esprime preoccupazione per la crescente professionalizzazione della tratta di esseri umani e per il conseguente aumento dei profitti economici che le reti di trafficanti ne derivano in ragione dei continui flussi di rifugiati verso l'Europa; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta alla tratta di esseri umani onde porre fine a tale fenomeno e ridurre al minimo l'influenza delle reti di trafficanti;

74.  evidenzia che nel contesto della tratta di esseri umani l'Unione europea si è dotata di un quadro giuridico e politico specifico per perfezionare la cooperazione e classificare la tratta tra le priorità degli organi e delle agenzie come Europol ed Eurojust; accoglie con favore la prima relazione sui progressi compiuti nella lotta contro la tratta di esseri umani; invita la Commissione a elaborare quanto prima su detta base una strategia per il periodo successivo al 2016;

75.  denuncia le infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti ed esorta ad azioni mirate al contrasto del traffico e della tratta degli esseri umani, che sono gestiti da complesse reti di gruppi criminali nei paesi di origine, transito e destinazione delle vittime;

76.  sottolinea l'urgente necessità di affrontare il grave sfruttamento dei lavoratori migranti nell'Unione; riconosce che la mancanza di canali di migrazione regolari e le barriere che ostacolano l'accesso alla giustizia sono tra le cause profonde della tratta di esseri umani; rileva altresì che la direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro prevede disposizioni importanti per affrontare lo sfruttamento lavorativo dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente, ma che tali disposizioni dipendono dall'esistenza di meccanismi di denuncia equi, efficaci e accessibili a livello nazionale, la cui messa in atto rimane minima;

Dimensione esterna

77.  invita l'UE a sostenere ulteriormente il consolidamento dell'amministrazione pubblica e l'adozione di adeguati quadri legislativi anticorruzione in tutti i paesi, segnatamente nei paesi in situazione post-bellica e di transizione dove le istituzioni statali sono deboli; insiste sulla necessità di rafforzare le reti regionali specializzate in ambito giudiziario e di polizia nei paesi in via di sviluppo, sempre sulla base di parametri che garantiscano adeguati standard di protezione e riservatezza dei dati, e di condividere le migliori pratiche e le competenze di Europol, di Eurojust e della rete giudiziaria europea; sottolinea la necessità di migliorare la regolamentazione e l'applicazione della legge nonché di promuovere la protezione degli informatori in modo da assicurare i rei alla giustizia; evidenzia inoltre che occorre istituire un sistema adeguato di protezione degli informatori sia all'interno che all'esterno dell'UE; segnala, nello specifico, che è necessario un meccanismo di segnalazione diretta rivolto ai cittadini dei paesi beneficiari di aiuti dell'UE che denunciano irregolarità nei programmi di aiuto finanziati dall'Unione;

78.  osserva con preoccupazione che le più importanti convenzioni e iniziative internazionali dirette a combattere la corruzione e i flussi finanziari illeciti non producono risultati concreti nella fase esecutiva; ricorda che la messa a punto di una strategia anticorruzione a livello di politica estera è essenziale per contrastare efficacemente la corruzione e la criminalità finanziaria; invita l'UE a promuovere quale priorità nelle sue politiche esterne il corretto recepimento e la corretta attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti che mirano a combattere la corruzione e il riciclaggio di denaro;

79.  invita la Commissione a garantire, attraverso un monitoraggio costante, che gli aiuti dell'UE non contribuiscano, direttamente o indirettamente, alla corruzione; è del parere che gli aiuti dovrebbero essere maggiormente commisurati alla capacità di assorbimento del paese che li riceve e alle sue generali esigenze di sviluppo, onde evitare la corruzione e lo spreco delle risorse su vasta scala; chiede all'Unione di affrontare direttamente il problema della corruzione attraverso la programmazione e i documenti di strategia nazionale e di vincolare il sostegno al bilancio a chiari obiettivi anticorruzione; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di istituire solidi meccanismi per monitorarne l'attuazione; invita la Commissione a elaborare una strategia solida, olistica e completa per la gestione del rischio di corruzione nei paesi in via di sviluppo al fine di evitare che gli aiuti allo sviluppo contribuiscano alla corruzione, nonché a dare piena attuazione alla strategia antifrode emanata nel 2013, specie nell'erogazione dell'aiuto UE in tutte le sue modalità, compresi il Fondo europeo di sviluppo e i fondi fiduciari, e nel delegare progetti di sviluppo a terzi; constata con preoccupazione che l'approccio dell'UE nei confronti della corruzione nei paesi ACP prevede pochi orientamenti strategici sul rafforzamento dei sistemi nazionali di prevenzione e controllo di tale fenomeno; ritiene che il Servizio europeo per l'azione esterna e la direzione generale della Cooperazione internazionale e dello sviluppo debbano coordinare maggiormente il loro approccio teso al contenimento efficace della corruzione nei paesi in via di sviluppo;

80.  ricorda l'importanza della coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE e segnala la necessità di integrare la lotta contro la criminalità organizzata nelle strategie di sviluppo e di sicurezza quale mezzo per ripristinare la stabilità nei paesi in via di sviluppo;

81.  sottolinea che il rispetto del diritto delle persone e dei governi di decidere in merito ai propri sistemi economici e di produzione alimentare e agricola costituisce la soluzione per contrastare le attività criminali che provocano la fame e la povertà; esorta la comunità internazionale a far fronte attivamente alla speculazione finanziaria sui prodotti alimentari, come l'acquisto a prezzi ridotti di ampie superfici agricole e l'accaparramento di terreni da parte di grandi imprese multinazionali del settore agricolo, considerando l'impatto negativo sui piccoli produttori;

82.  invita i paesi in via di sviluppo a incrementare, nel contesto dei loro programmi di lotta alla corruzione, il grado di trasparenza e responsabilità nei contratti relativi alle risorse, nell'informativa finanziaria e nella revisione contabile delle imprese nonché nella riscossione e nella destinazione delle entrate;

83.  invita l'UE a potenziare il sostegno volto ad aiutare i paesi ricchi di risorse ad attuare principi di maggiore trasparenza e responsabilità nei settori petrolifero, minerario e del gas sanciti dall'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI); incoraggia con forza l'istituzione di un efficace quadro giuridico che sostenga la corretta applicazione dell'EITI da parte delle società coinvolte nella catena di approvvigionamento nei settori petrolifero, minerario e del gas;

84.  incarica la sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di dare seguito alle raccomandazioni formulate nella sua risoluzione sulla lotta contro la corruzione; invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a valutare, entro due anni, le azioni legislative adottate dalla Commissione in tale ambito, alle luce delle suddette raccomandazioni;

o
o   o

85.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8.
(2) GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39.
(3) GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1.
(4) GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1.
(5) GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.
(6) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.
(7) GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1.
(8) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93.
(9) GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1.
(10) GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103.
(11) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 28.
(12) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.
(13) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(14) GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1.
(15) ECLI:EU:C:2015:555.
(16) GU C 346 del 21.9.2016, pag. 27.
(17) GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53.
(18) Testi approvati, P8_TA(2015)0269.
(19) GU C 208 del 10.6.2016, pag. 89.


Diritti umani e migrazione nei paesi terzi
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Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sui diritti umani e la migrazione nei paesi terzi (2015/2316(INI))
P8_TA(2016)0404A8-0245/2016

Il Parlamento europeo,

—  vista la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, in particolare l'articolo 13,

—  visti la Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e il suo protocollo aggiuntivo,

—  visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, nonché i rispettivi protocolli aggiuntivi,

—  viste la Convenzione relativa allo status degli apolidi del 1954 e la Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961,

—  vista la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1966,

—  visti la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 1979 e il suo protocollo facoltativo,

—  visti la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti del 1984 e il suo protocollo facoltativo,

—  visti la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e i relativi protocolli aggiuntivi,

—  vista la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990,

—  vista la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate del 2006,

—  visti la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e i relativi protocolli aggiuntivi,

–  vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani, comprese le modalità e gli strumenti per favorire i diritti umani dei migranti, del 3 agosto 2015,

–  vista la risoluzione 69/167 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla protezione dei migranti del 18 dicembre 2014,

–  visti il lavoro dei vari meccanismi internazionali per i diritti umani, tra cui le diverse relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti, François Crépeau, e di altri pertinenti relatori speciali, la revisione periodica universale e il lavoro degli altri organismi incaricati di garantire il rispetto dei trattati,

–  visti il lavoro e le relazioni dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), compresi i principi e gli orientamenti raccomandati per il rispetto dei diritti umani alle frontiere internazionali e la relazione sulla situazione dei migranti in transito,

–  visti gli orientamenti delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani,

–  visti i principi di Dacca per l'occupazione e il ricorso responsabile ai lavoratori migranti,

–  visto l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,

–  viste le relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,

–  vista la comunicazione della Commissione del 18 novembre 2011 dal titolo "L'approccio globale in materia di migrazione e mobilità" (COM(2011)0743),

–  vista la comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 dal titolo "Agenda europea sulla migrazione" (COM(2015)0240),

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo "Gestire la crisi dei rifugiati: stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione" (COM(2015)0510),

–  vista la decisione della Commissione del 20 ottobre 2015 sull'istituzione di un fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa (C(2015)7293),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo sulla migrazione del 25 e 26 giugno 2015 e del 15 ottobre 2015,

–  viste le conclusioni del Consiglio sul piano d'azione sui diritti umani e la democrazia 2015-2019 approvato il 20 luglio 2015,

–  viste le conclusioni del Consiglio sulle misure per far fronte alla crisi dei rifugiati e dei migranti, del 9 novembre 2015,

–  visti il piano d'azione e la dichiarazione politica approvati al vertice di La Valletta dell'11-12 novembre 2015,

–  viste le sue precedenti risoluzioni su temi relativi alla migrazione, in particolare quelle del 17 dicembre 2014 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni(1), del 29 aprile 2015 sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e le politiche UE in materia di migrazione e asilo(2) e del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione(3),

–  vista la risoluzione del 9 settembre 2015 sull'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'UE(4),

–  vista la risoluzione dell'8 marzo 2016 sulla situazione delle donne rifugiate e richiedenti asilo nell'Unione europea(5),

–  vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione(6),

–  vista la dichiarazione finale del secondo vertice dei presidenti dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sul tema della migrazione, dell'asilo e dei diritti umani nella regione euromediterranea, approvata l'11 maggio 2015(7),

–  vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia(8),

–  vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sulla migrazione, i diritti umani e i rifugiati umanitari, del 9 dicembre 2015(9),

–  viste le varie relazioni di organizzazioni della società civile sulla situazione dei diritti umani dei migranti,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0245/2016),

A.  considerando che i diritti umani sono intrinseci in tutti gli esseri umani, senza alcuna distinzione;

B.  considerando che la migrazione è un fenomeno globale e multidimensionale causato da un'ampia varietà di fattori, quali ad esempio le condizioni economiche (tra cui i cambiamenti nella distribuzione della ricchezza e nell'integrazione economica regionale e globale), sociali e politiche, la situazione in materia di condizioni di lavoro, di violenza e di sicurezza, il graduale degrado dell'ambiente e l'aggravamento dei disastri naturali; che il fenomeno va affrontato in modo coerente ed equilibrato, in una prospettiva d'insieme che tenga conto della sua dimensione umana, tra cui anche l'aspetto positivo riguardo all'evoluzione demografica e allo sviluppo economico;

C.  considerando che le rotte migratorie sono estremamente complesse e si snodano da una regione all'altra, ma spesso anche all'interno di una stessa regione; che secondo l'ONU i flussi migratori internazionali sono più intensi, nonostante la crisi economica globale; che attualmente quasi 244 milioni di persone sono considerate migranti internazionali;

D.  considerando che i diritti sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e da altre convenzioni internazionali sono universali e indivisibili;

E.  considerando che la migrazione è anche il risultato della crescente globalizzazione e dell'interdipendenza dei mercati;

F.  considerando che i diversi fattori che condizionano i flussi migratori consentono di anticiparne le conseguenze e impongono l'elaborazione di politiche adeguate;

G.  considerando che le variazioni dei flussi migratori, in particolare in periodi di crisi, comportano notevoli ricadute economiche, sociali e politiche sia nei paesi di origine che in quelli di destinazione dei migranti;

H.  considerando l'importanza di disporre di meccanismi efficaci per il monitoraggio e il controllo dell'entrata e dell'uscita di stranieri, nonché di analisi e proiezioni dell'impatto delle migrazioni, come punto di partenza per l'elaborazione di qualunque politica di gestione della migrazione;

I.  considerando che i fattori di migrazione sono diversificati e possono essere multidimensionali e dipendere da fattori economici, ambientali, culturali, politici, familiari o personali; che sono sempre più numerosi i migranti vittima di sfollamenti forzati e bisognosi di protezione particolare, dato che fuggono dalla fragilità degli Stati, da situazioni di conflitto e da persecuzioni politiche o religiose, tra gli altri fattori;

J.  considerando che la distinzione tra rifugiati, richiedenti asilo e migranti diventa più difficile da operare, anche perché molti paesi non dispongono degli strumenti e degli ordinamenti giuridici e istituzionali adeguati;

K.  considerando che le autorità dei paesi di transito e di destinazione, così come quelle dei centri di accoglienza, devono essere sensibilizzate e messe nelle condizioni di garantire un trattamento differenziato e flessibile ai migranti e ai richiedenti asilo;

L.  considerando che i movimenti migratori si sono estesi a livello mondiale e regionale e che i flussi migratori sud-sud, l'80 % dei quali avviene fra paesi con frontiere comuni che presentano poche differenze di reddito, sono ormai leggermente superiori ai flussi sud-nord;

M.  considerando che l'Europa è stata storicamente una regione sia di destinazione che di origine delle migrazioni; che, oltre all'attuale migrazione di espatriati appartenenti alle classi sociali più abbienti, i cittadini europei sono anche migrati all'estero a causa di difficoltà economiche, guerre o persecuzioni politiche; che la perdurante crisi economica e finanziaria ha costretto molti cittadini europei a emigrare, anche verso le economie emergenti del sud del mondo;

N.  considerando che le donne e i minori sono sempre più numerosi tra i migranti e ancor più tra i rifugiati; che i migranti e i rifugiati sono sempre più spesso laureati e che la "fuga dei cervelli" era già stata stimata a 59 milioni nel 2010; che l'Asia è il continente maggiormente interessato, ma che è il continente africano a pagare il costo più alto, in quanto solo il 4% della popolazione è laureata e il 31% di questa percentuale migra(10);

O.  considerando che, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, l'instabilità e i conflitti in alcune regioni sono all'origine di una crisi umanitaria che colpisce più di 65 milioni di rifugiati e sfollati, soprattutto nei paesi in via di sviluppo;

P.  considerando che, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, vi sono almeno 10 milioni di apolidi;

Q.  considerando che l'articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo afferma che ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato e ha il diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese;

R.  considerando che la collaborazione e la condivisione di informazioni e di buone prassi tra gli Stati di origine, di transito e di destinazione sono fondamentali per prevenire e contrastare la migrazione clandestina e il traffico di esseri umani, consentendo di identificare interessi e preoccupazioni comuni;

S.  considerando che un approccio globale in materia di immigrazione deve rispondere alle sfide mondiali dello sviluppo, della pace mondiale, dei diritti dell'uomo e del cambiamento climatico con particolare attenzione per il miglioramento delle condizioni umanitarie nei paesi di origine, al fine di consentire alle popolazioni locali di vivere in zone più sicure;

T.  considerando i diritti dei rifugiati quali definiti dalla Convenzione di Ginevra e dai relativi protocolli;

U.  considerando che, in molti campi profughi del Medio Oriente e dell'Africa, le condizioni di vita si stanno deteriorando, anche sul piano sanitario, e spesso non è garantita la sicurezza dei rifugiati, specialmente per quanto riguarda le persone vulnerabili e, in particolare, le donne e i minori;

V.  considerando che, secondo i dati della Banca mondiale, le rimesse dei migranti internazionali hanno rappresentato oltre 550 miliardi di USD nel 2013, di cui 414 miliardi sono stati trasferiti ai paesi in via di sviluppo;

W.  considerando che la xenofobia, le discriminazioni e le violenze ai danni dei migranti, i sentimenti anti-migranti, l'istigazione all'odio e i reati generati dall'odio sono aumentati in modo significativo nei paesi ACP;

X.  considerando che una risposta concreta, ben strutturata e adeguata alle questioni migratorie rappresenta un'opportunità per gli individui e i paesi; che tale risposta deve essere supportata dai principi della lotta alla povertà, della promozione dello sviluppo sostenibile e del rispetto dei diritti e della dignità di migranti e rifugiati; che essa deve basarsi su una stretta collaborazione tra paesi di origine, di transito e di destinazione;

Y.  considerando che la migrazione è un elemento dinamico importante per contrastare la crisi demografica e la riduzione della percentuale della popolazione in età lavorativa in alcuni paesi;

Z.  considerando che è difficile valutare il numero di migranti in situazione irregolare e che ciò rende difficile l'applicazione di indicatori relativi alle loro condizioni di vita e di lavoro, in quanto sono proprio loro che hanno il maggior bisogno di protezione poiché, essendo privi di status legale e di riconoscimento giuridico, sono particolarmente esposti ad abusi e allo sfruttamento e sono loro negati i diritti umani fondamentali;

AA.  considerando che la migrazione internazionale può essere utilizzata come strumento per risolvere problemi specifici legati alle carenze esistenti nel mercato del lavoro;

AB.  considerando che i migranti contribuiscono all'aumento della diversità e alla ricchezza culturale dei paesi ospitanti; che, perché ciò si verifichi, è necessario che essi siano pienamente integrati nelle società che li accolgono, affinché queste ultime possano beneficiare del loro potenziale economico, sociale e culturale; che è urgente che i responsabili politici informino l'opinione pubblica circa la positiva influenza, a livello economico, culturale e sociale, dei migranti nei confronti della società, onde prevenire sentimenti di xenofobia e discriminazione;

AC.  considerando che politiche adeguate di accoglienza e inclusione impediscono l'esacerbarsi o il perpetuarsi delle conseguenze derivanti dai traumatici eventi che molti migranti hanno vissuto nella loro vita;

AD.  considerando che lo sviluppo socioculturale può concretizzarsi soltanto attraverso l'inclusione, e che ciò richiede un serio impegno da parte dei migranti, i quali devono essere pronti ad adattarsi alla società di accoglienza senza necessariamente rinunciare alla propria identità culturale di origine, così come da parte delle istituzioni e delle comunità dei paesi ospitanti, che devono essere preparate a ricevere i migranti e a far fronte alle loro necessità;

Sfide e rischi per quanto concerne il rispetto dei diritti dei migranti

1.  esprime profonda preoccupazione per le persone costrette a fuggire dal proprio paese a causa di conflitti, persecuzioni, violazioni dei diritti umani e di una situazione di miseria, fra gli altri motivi; esprime profonda preoccupazione per le gravi violazioni dei diritti umani subite da numerosi migranti nei diversi paesi di transito o di destinazione; sottolinea che devono essere rispettati la dignità e i diritti umani dei migranti;

2.  sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri devono dare l'esempio nel promuovere e nel tutelare i diritti umani dei migranti, in particolare all'interno dei loro confini, per essere credibili in sede di discussione sulla migrazione e sui diritti umani nei paesi terzi;

3.  ricorda che la maggior parte dei rifugiati e dei migranti del mondo sono ospitati dai paesi in via di sviluppo; riconosce gli sforzi compiuti dai paesi terzi nell'accoglienza di migranti e rifugiati; sottolinea che i sistemi di sostegno di questi paesi devono far fronte a sfide decisive che possono causare gravi minacce alla protezione di una popolazione di sfollati in aumento;

4.  ricorda che "ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio"(11); sottolinea che lo status sociale e la cittadinanza della persona interessata non dovrebbe in nessun caso mettere in causa tale diritto e che ogni individuo ha il diritto di esercitare le proprie scelte migratorie in dignità; chiede a tutti i governi di occuparsi delle lacune in materia di difesa dei diritti umani, con cui i migranti sono confrontati; invita i governi e i parlamenti nazionali ad abrogare i quadri giuridici penalizzanti che classificano la migrazione come un reato penale e ad attuare soluzioni a breve, medio e lungo termine mirate ad assicurare la sicurezza dei migranti; denuncia i casi di limitazioni o divieto di uscita o ritorno in alcuni Stati e le conseguenze dell'apolidia in materia di accesso ai diritti;

5.  osserva come il crescente numero di rifugiati in tutto il mondo passi in secondo piano a causa di un numero ancora maggiore di sfollati interni; pone in evidenza che questi ultimi non dovrebbero essere discriminati per il solo fatto di essere stati costretti a trovare rifugio senza attraversare i confini internazionali e, pertanto, sottolinea che gli sfollati interni dovrebbero vedersi riconosciuti i propri diritti, compreso l'accesso alla sanità e all'istruzione;

6.  rammenta l'importanza di identificare gli apolidi al fine di garantire loro la protezione a norma del diritto internazionale; sollecita fermamente gli Stati a introdurre procedure per l'identificazione dell'apolidia e a condividere le pratiche migliori, anche in relazione alla legislazione e alle consuetudini in materia di prevenzione di nuovi casi di apolidia infantile;

7.  richiama l'attenzione sulla persistente necessità che l'Unione si occupi dell'apolidia nell'ambito della sua politica di relazioni esterne, in particolare dato che essa rappresenta una delle principali cause del trasferimento forzato; ricorda l'impegno nell'ambito del quadro strategico e del piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia pubblicato nel 2012, di "sviluppare un quadro comune tra la Commissione e il SEAE per sollevare le questioni dell'apolidia e della detenzione arbitraria dei migranti con i paesi terzi";

8.  esprime preoccupazione per il fatto che i migranti e i rifugiati sono sottoposti a detenzioni arbitrarie e a maltrattamenti e ricorda che la detenzione deve essere limitata ai casi di assoluta necessità e che in ogni caso vanno garantite misure appropriate di tutela, anche tramite l'accesso ad adeguate procedure giurisdizionali;

9.  invita gli Stati a riconoscere i propri obblighi in base al diritto internazionale nei confronti dell'asilo e della migrazione e a promulgare le leggi nazionali necessarie all'efficace adempimento di tali obblighi, anche prevedendo la possibilità di chiedere una tutela internazionale; chiede che le legislazioni pertinenti tengano in considerazione l'intensità e la natura della persecuzione e della discriminazione di cui sono oggetto i migranti;

10.  ricorda che i migranti hanno il diritto di non essere respinti in un paese in cui rischiano maltrattamenti o torture; sottolinea che le espulsioni e i respingimenti collettivi sono vietati dal diritto internazionale; esprime preoccupazione in merito al trattamento dei migranti che vengono rimpatriati con la forza nei rispettivi paesi o verso paesi terzi senza un controllo adeguato della loro situazione e chiede che siano, in ogni caso, prese in considerazione le difficoltà che essi incontrano allorché fanno ritorno in tali paesi;

11.  suggerisce la creazione di programmi di reintegro per i migranti che fanno ritorno nel loro paese di origine;

12.  sottolinea l'importanza di rispettare il diritto dei migranti, a prescindere dal loro status, all'accesso alla giustizia e a un ricorso effettivo senza il timore di essere denunciati alle autorità di polizia competenti in materia di immigrazione, detenuti ed espulsi; esprime preoccupazione per l'assenza, in numerosi paesi, di meccanismi di controllo e monitoraggio delle procedure relative alle violazioni dei diritti dei migranti, come pure di garanzie di qualità delle informazioni e dell'assistenza giuridica fornite ai migranti e ai richiedenti asilo; raccomanda che il personale delle autorità competenti per l'asilo e dei centri di accoglienza, come anche il personale di altro genere e gli operatori sociali che entrano in contatto con persone richiedenti protezione internazionale, ricevano una formazione adeguata onde poter tenere conto delle circostanze generali e personali e delle problematiche di genere connesse alla domanda di protezione;

13.  invita altresì la Commissione e il SEAE a migliorare lo scambio di buone prassi con i paesi terzi, nello specifico fornendo formazione agli operatori umanitari affinché possano identificare in modo più efficace le varie caratteristiche, i vari contesti di provenienza e le varie esperienze dei migranti, in particolare dei più vulnerabili, in modo da proteggere e aiutare meglio i migranti in funzione delle loro esigenze;

14.  sottolinea che le definizioni di paesi sicuri e di paese di origine non dovrebbero impedire l'esame individuale delle domande di asilo; esige che, in ogni caso, i migranti bisognosi di protezione internazionale siano identificati e sia loro assicurata la possibilità di esame delle loro domande e insiste affinché siano loro accordate garanzie appropriate in materia di non respingimento e sia loro consentito l'accesso a un meccanismo di ricorso;

15.  richiama l'attenzione sulla violenza fisica e psicologica e sull'esigenza di riconoscere le forme specifiche di violenza e di persecuzioni cui sono esposte le donne e i minori migranti, quali la tratta, le sparizioni forzate, gli abusi sessuali, le mutilazioni genitali, il matrimonio precoce o forzato, la violenza domestica, la schiavitù, i delitti d'onore e la discriminazione sessuale; segnala il numero senza precedenti e sempre crescente di vittime di violenza di tipo sessuale e di stupri, anche come arma di guerra;

16.  esprime preoccupazione per le pratiche di reclutamento di minori nei gruppi armati e insiste sulla necessità di promuovere politiche a favore del loro disarmo, della loro riabilitazione e della loro reintegrazione;

17.  sottolinea che la separazione dai familiari, anche in caso di trattenimento, espone le donne e i minori a rischi maggiori;

18.  ricorda che le donne e le giovani non accompagnate, le donne responsabili della famiglia, le gestanti, le persone con disabilità e gli anziani sono particolarmente vulnerabili; sottolinea che le giovani che fuggono dai conflitti e da persecuzioni sono maggiormente esposte al rischio di matrimoni forzati e precoci e gravidanze precoci, di stupri, abusi sessuali e fisici e prostituzione, anche quando hanno raggiunto luoghi considerati sicuri; chiede pertanto una tutela e un'assistenza specializzata durante la loro permanenza dei centri di accoglienza, specialmente in materia sanitaria;

19.  raccomanda che le questioni attinenti al genere siano inserite nella politiche in materia di migrazione, anche al fine di prevenire e punire la tratta nonché tutte le altre forme di violenza e discriminazione a danno delle donne; chiede la piena realizzazione, giuridica e di fatto, dell'uguaglianza in quanto elemento centrale nella prevenzione della violenza sulle donne allo scopo di facilitarne l'autonomia e l'indipendenza;

20.  esprime preoccupazione per il proliferare delle relazioni e delle testimonianze che mettono in luce l'incremento delle violenze nei confronti dei minori migranti, comprese la tortura e la detenzione, come pure la loro sparizione; evidenzia che, in linea con il parere del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo, la detenzione di minori esclusivamente in base al loro stato di migranti o a quello dei loro genitori rappresenta una violazione dei diritti dei minori e non rientra mai nel loro interesse;

21.  ricorda che i minori migranti sono particolarmente vulnerabili, soprattutto se non accompagnati, e hanno diritto a una protezione speciale fondata sull'interesse superiore del minore in conformità delle norme del diritto internazionale; sottolinea la necessità di inserire la questione dei minori non accompagnati nella cooperazione allo sviluppo favorendone l'integrazione nei paesi in si trovano, con particolare riferimento all'accesso all'istruzione e all'assistenza medica, e prevenendo i rischi di violenza, abusi, sfruttamento e incuria;

22.  esprime preoccupazione in merito alle difficoltà riscontrate per la registrazione dei minori nati al di fuori del loro paese di origine, che possono comportare un rischio maggiore di apolidia; chiede a tal fine che la loro nascita possa essere registrata a prescindere dallo statuto di migrante dei genitori;

23.  sollecita fermamente l'Unione a cooperare strettamente con l'Unicef, l'UN e tutte le organizzazioni e istituzioni internazionali competenti, in modo da compiere ogni sforzo possibile per aumentare la capacità di proteggere i minori migranti e le loro famiglie, a prescindere dalla loro condizione di migranti, lungo tutto il loro percorso, finanziando programmi di protezione, specialmente in materia di istituti d'insegnamento e assistenza medica, fornendo spazi specifici per i minori e un sostegno psicologico, provvedendo all'identificazione dei legami familiari e al raggruppamento dei minori non accompagnati o separati dalle loro famiglie e applicando i principi di non discriminazione, non criminalizzazione, non trattenimento, non respingimento, non applicazione di sanzioni indebite, ricongiungimento familiare, protezione fisica e giuridica e diritto all'identità;

24.  rammenta che le reti criminali approfittano dell'assenza di canali legali per la migrazione, dell'instabilità regionale e dei conflitti, nonché della vulnerabilità delle donne, delle giovani e dei minori che tentano di fuggire, sfruttandoli per la tratta e lo sfruttamento sessuale;

25.  segnala all'attenzione le tipologie specifiche di violenza e le forme particolari di persecuzioni cui sono esposti i migranti LGBTI; chiede il sostegno all'attivazione di meccanismi specifici di protezione socio-giuridica per i migranti e i richiedenti asilo LGBTI onde garantire che la loro vulnerabilità sia considerata e provvedere a che la loro richiesta di protezione sia esaminata accuratamente, anche in fase di ricorso;

26.  ricorda che i diritti economici, sociali e culturali, segnatamente il diritto alla salute, all'istruzione e a un alloggio, sono diritti umani ai quali tutti i migranti, e specialmente i minori, devono poter accedere, a prescindere dalla loro condizione di migranti;

27.  è preoccupato per le violazioni del diritto del lavoro e per lo sfruttamento dei migranti; riconosce che l'istruzione, le opportunità di lavoro e il ricongiungimento familiare rappresentano elementi importanti del processo di integrazione; insiste sulla necessità di lottare contro tutte le forme di lavoro forzato dei migranti e condanna, in particolare, ogni forma di sfruttamento dei minori;

28.  esprime preoccupazione per le pratiche discriminatorie di cui, troppo spesso, sono vittima determinate minoranze socioculturali, linguistiche e religiose, che contribuiscono alla disparità nell'accesso ai diritti dei migranti;

29.  invita i paesi ospitanti a salvaguardare il diritto di accesso alla salute sessuale e riproduttiva delle donne migranti;

30.  richiama l'attenzione sulla necessità di impedire la creazione di quartieri isolati per i migranti, promuovendo l'inclusione sociale e l'impiego di tutte le potenzialità offerte dal vivere in società;

31.  ritiene che il diritto all'istruzione e il diritto al lavoro favoriscano l'autonomia e l'integrazione dei migranti, al pari del diritto di vivere in famiglia e del ricongiungimento familiare; insiste sull'importanza di garantire la protezione sociale ai lavoratori migranti e alle loro famiglie; osserva che l'integrazione effettiva dei migranti deve avere come base una rigorosa valutazione del mercato del lavoro e del suo potenziale futuro, una migliore difesa dei diritti umani e dei diritti al lavoro dei lavoratori migranti, nonché un dialogo costante con i soggetti operanti nel mercato del lavoro;

32.  evidenzia come l'apprendimento della lingua del paese ospitante possa migliorare significativamente la qualità della vita dei migranti, nonché la loro indipendenza economica e culturale, e facilitare anche l'accesso alle informazioni circa i diritti e doveri nella società ospitante; ritiene che l'insegnamento delle lingue debba essere garantito dalle autorità del paese ospitante; raccomanda che i migranti siano associati all'intero processo legato alle decisioni prese in campo sociale e politico;

33.  reputa che l'accesso all'occupazione, alla formazione e a uno statuto indipendente sia un fattore essenziale per integrare e rendere autonomi i migranti; chiede che gli sforzi in questo senso siano rafforzati nel caso dei migranti, molto spesso sottorappresentati, al fine di superare gli ostacoli che si frappongono alla loro inclusione e alla loro autonomia;

34.  ricorda che gli Stati ospitanti devono promuovere l'emancipazione dei migranti, in particolare delle donne migranti, fornendo loro le conoscenze e le competenze sociali necessarie, segnatamente quelle legate alla formazione professionale e professionalizzante e all'apprendimento delle lingue, da attuare in una logica di inclusione socioculturale;

35.  ritiene che tutti i lavoratori debbano ricevere un contratto in una lingua che essi comprendono e che debbano essere protetti dalla sostituzione del contratto; evidenzia che gli accordi bilaterali fra i paesi di origine e quelli di destinazione dovrebbero rafforzare la difesa dei diritti umani;

36.  ritiene importante varare politiche nazionali in materia di migrazione coerenti e globali, che tengano conto della dimensione di genere e affrontino ogni fase del processo migratorio, siano coordinate a livello governativo e definite in ampia consultazione con le istituzioni nazionali per la difesa dei diritti umani, il settore privato, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, la società civile e i migranti stessi, nonché con il sostegno delle organizzazioni internazionali;

37.  rammenta che tutti gli individui hanno diritto a condizioni di lavoro sicure e giuste nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori, conformemente alle norme e agli strumenti internazionali in materia di diritti umani e alle convenzioni fondamentali dell'OIL;

38.  sottolinea che il lavoro precario, abitualmente riservato ai migranti ‒ in particolare alle donne migranti ‒ nei paesi ospitanti, aumenta la loro condizione di vulnerabilità; rammenta che lo sfruttamento attraverso il lavoro è spesso una conseguenza della tratta o del traffico, ma che può anche prodursi in assenza di questi due reati; esprime preoccupazione per l'impunità di cui godono molti datori di lavoro nei paesi d'accoglienza, pur essendo responsabili della violazione di norme internazionali del diritto del lavoro ai danni dei lavoratori migranti; esprime preoccupazione per il fatto che le legislazioni in materia di diritto del lavoro in taluni paesi consentono prassi in violazione delle norme internazionali; ritiene che la lotta contro lo sfruttamento lavorativo dei migranti debba consistere non solo nel perseguire efficacemente i datori di lavoro che commettono abusi, ma anche nel proteggere le vittime di tale sfruttamento;

39.  richiama l'attenzione sulla necessità di riconoscere le qualifiche conseguite dai migranti nei loro paesi di origine al fine di facilitarne l'indipendenza e l'inclusione sociale nei diversi ambiti della società, in particolare nel mercato del lavoro; sottolinea la necessità di riconoscere il diritto di tutti i migranti, compresi quelli che sono in situazione irregolare, di costituire organizzazioni di difesa dei diritti dei lavoratori e di aderirvi, come pure ai sindacati, nonché la necessità di riconoscere siffatte strutture;

40.  incoraggia le imprese ad applicare i principi guida delle Nazioni Uniti su imprese e diritti umani in modo da evitare che le loro attività possano avere conseguenze negative sui diritti umani, affrontando tali ripercussioni quando si verificano e cercando di prevenire o mitigare ogni impatto negativo sui diritti umani direttamente collegato alle loro attività;

41.  invita l'Unione a proseguire gli sforzi diplomatici concertati con gli Stati Uniti e altri partner internazionali per collaborare attivamente con i paesi terzi onde affrontare l'urgente necessità di una strategia comune per l'attuale sfida posta dalla migrazione globale;

42.  invita con urgenza l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a porre in essere tutti gli sforzi concreti necessari a ottenere un impegno efficace ed effettivo dei paesi terzi coinvolti;

43.  sottolinea la necessità che l'Unione rafforzi la sua politica estera, portando pace e stabilità nelle aree in cui la guerra e il conflitto innescano enormi flussi migratori verso l'Unione europea;

44.  ricorda che l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno il dovere di operare positivamente per eliminare le cause profonde delle crisi che provocano questi massicci fenomeni migratori;

45.  chiede un miglioramento delle condizioni umanitarie nei paesi di origine e transito, onde consentire sia alle popolazioni locali che ai rifugiati di vivere in aree più sicure;

46.  sollecita le parti in conflitto a porre fine agli attacchi contro i civili, a proteggerli e consentire loro di lasciare le zone interessate dalle violenze in condizioni di sicurezza o di essere assistiti da organizzazioni umanitarie;

47.  sottolinea l'impatto dello Stato islamico e della sua evoluzione rispetto all'afflusso massiccio di richiedenti asilo legittimi e di migranti irregolari; riconosce il ruolo fondamentale delle politiche in materia di sicurezza e di lotta al terrorismo nell'affrontare le cause profonde della migrazione;

48.  ribadisce la recente dichiarazione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, secondo cui numerosi migranti sono vittima di terrorismo e di gravi violazioni dei diritti umani e dovrebbero pertanto essere trattati di conseguenza;

49.  ricorda che i programmi di reinsediamento sotto l'egida dell'UNHCR costituiscono un utile strumento per una gestione ordinata degli arrivi di persone che hanno bisogno di protezione internazionale in molti paesi del mondo; sottolinea che, nella misura in cui il reinsediamento non è praticabile, occorre incoraggiare tutti gli Stati membri a istituire e attuare programmi di ammissione umanitaria, o almeno a creare condizioni tali da consentire ai rifugiati di restare in prossimità del proprio paese di origine;

50.  prende atto del fabbisogno crescente e delle persistenti carenze di finanziamenti in materia di aiuto umanitario inviato nei paesi limitrofi della Siria, fattori che hanno indotto il Programma alimentare mondiale a ridurre in particolare le razioni alimentari ai rifugiati; chiede ai paesi membri delle Nazioni Unite, all'Unione europea e ai suoi Stati membri di onorare come mimino i rispettivi impegni finanziari; sottolinea l'importanza di concentrare l'aiuto ai rifugiati in questi paesi sulla distribuzione di mezzi di sussistenza, sulla loro sicurezza, sul loro accesso ai diritti fondamentali, segnatamente l'accesso alla sanità e all'istruzione, in stretta cooperazione con l'UNHCR, il Programma alimentare mondiale e gli organismi competenti;

51.  segnala che la migrazione e lo sviluppo sono interconnessi e che la cooperazione allo sviluppo nel settore dell'istruzione, della sanità, del diritto del lavoro, della riduzione della povertà, dei diritti umani, della democratizzazione e della ricostruzione dopo un conflitto nonché la lotta contro le disuguaglianze, le conseguenze dei cambiamenti climatici e la corruzione sono fattori essenziali per evitare migrazioni forzate; osserva che l'accaparramento dei terreni e delle risorse può comportare ripercussioni notevoli sulle crisi umanitarie e che le crisi sociali, politiche e umanitarie possono indurre le persone a migrare; rileva che, a livello mondiale, la migrazione è ritenuta uno strumento poderoso a favore di uno sviluppo sostenibile e inclusivo;

52.  invita l'Unione e la comunità internazionale a individuare le azioni specifiche che i governi possono adottare per amplificare il potenziale della migrazione legale come fattore di sviluppo; sottolinea che occorrono una leadership politica e un forte sostegno, specialmente nei paesi di destinazione, per combattere la xenofobia e facilitare l'integrazione sociale dei migranti;

53.  ritiene che la migrazione forzata abbia radici profonde (in particolare ragioni di carattere economico, politico, sociale e ambientale); ritiene che l'aiuto allo sviluppo debba affrontare tali radici profonde, migliorando lo sviluppo di capacità, sostenendo la risoluzione dei conflitti e promuovendo il rispetto dei diritti umani; sottolinea che tali cause sono legate alla proliferazione dei conflitti e delle guerre, alle violazioni dei diritti umani e alla mancanza di una buona governance;

54.  ribadisce l'importanza di garantire una governance della migrazione che si realizzi attraverso la cooperazione regionale e locale e la partecipazione della società civile;

Approccio basato sul rispetto dei diritti umani

55.  sollecita tutti i soggetti coinvolti nell'elaborazione delle politiche e nel processo decisionale in materia di asilo e migrazione a non consentire che le definizioni di migranti e rifugiati vengano equiparate; rammenta la necessità di dedicare particolare attenzione ai rifugiati che fuggono da conflitti o persecuzioni e pertanto fruiscono del diritto di asilo in quanto non possono fare ritorno nel loro paese di origine; evidenzia che la maggior parte dei rifugiati trovano scampo in paesi e regioni vicini al loro paese di origine; ritiene pertanto che debbano rientrare in un approccio globale nel contesto della politica esterna dell'Unione;

56.  chiede agli Stati di ratificare tutte le convenzioni e i trattati internazionali relativi ai diritti umani e di applicare le norme relative ai diritti dei migranti figuranti in una serie di strumenti giuridici, tra cui i principali strumenti internazionali relativi ai diritti umani e gli altri strumenti che riguardano temi legati alla migrazione, come la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status dei rifugiati e i relativi protocolli e la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei loro familiari; considera, a tale proposito, che la mancata ratifica di quest'ultima convenzione pregiudichi le politiche dell'Unione in materia di diritti umani e il suo dichiarato impegno per l'indivisibilità di detti diritti;

57.  segnala che l'apertura di canali sicuri e legali di migrazione rappresenta il mezzo migliore per prevenire il traffico e la tratta di esseri umani e che le strategie per lo sviluppo devono riconoscere la migrazione e la mobilità come motori di sviluppo sia del paese ospitante che del paese di origine attraverso le rimesse economiche e gli investimenti; invita pertanto l'Unione e i paesi terzi più sviluppati a cooperare per aprire canali legali di migrazione ispirandosi alle migliori prassi di alcuni Stati, in particolare al fine di favorire il ricongiungimento familiare e la mobilità, anche per ragioni economiche, a tutti i livelli di competenza, anche per i migranti meno qualificati, al fine di lottare contro il lavoro sommerso;

58.  si compiace delle disposizioni specifiche riguardanti i migranti, i richiedenti asilo, gli sfollati e gli apolidi figuranti nello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) 2014-2020; chiede alla Commissione di continuare a considerare la promozione dei diritti dei migranti una questione prioritaria nell'esame intermedio dello strumento per i diritti umani nel 2017-18; invita il SEAE e gli Stati membri a onorare gli impegni presi nel quadro del Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia adottato a luglio 2015 e a includere e migliorare le garanzie per i diritti umani in tutti gli accordi, processi e programmi legati alla migrazione con i paesi terzi; osserva che tutti gli accordi e i programmi dovrebbero inoltre essere accompagnati, nella misura del possibile, da una valutazione indipendente in materia di diritti umani ed essere sottoposti a valutazioni periodiche; raccomanda l'ideazione e la realizzazione di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione sulle opportunità che la migrazione e i migranti possono apportare alla società, sia nei paesi d'origine che nei paesi ospitanti; rammenta, a tale riguardo, che l'EIDHR dovrebbe continuare a finanziare programmi volti a rafforzare la lotta contro il razzismo, la discriminazione, la xenofobia e le altre forme di intolleranza, compresa l'intolleranza religiosa;

59.  chiede all'Unione di adottare orientamenti specifici in materia di diritti dei migranti come integrazione degli orientamenti sui diritti umani e di effettuare, in tale contesto, studi di impatto e definire meccanismi di monitoraggio delle politiche in materia di sviluppo e migrazione al fine di garantire l'efficienza delle politiche pubbliche relative ai migranti; sottolinea l'importanza di inserire il rispetto dei diritti umani in tutte le politiche connesse alla migrazione nelle relazioni esterne dell'Unione, con riferimento specifico agli affari esteri, allo sviluppo e agli aiuti umanitari; rammenta la necessità di rispettare i diritti umani in tutte le politiche esterne dell'Unione, segnatamente in quelle in materia di commercio, sviluppo, ambiente e migrazione, di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e di attuare le clausole relative ai diritti umani in tutti gli accordi dell'Unione, anche di tipo commerciale; chiede pertanto che la cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione sia affiancata dalla valutazione dei sistemi di aiuto ai migranti e ai richiedenti asilo di tali paesi, nonché del sostegno che tali paesi offrono ai rifugiati e della loro capacità e volontà di contrastare il traffico e la tratta di esseri umani; invita l'UE e i suoi Stati membri ad avvicinarsi a paesi che, come il Canada, attuano politiche efficaci di reinsediamento; sottolinea che nessuna politica in tale ambito deve essere attuata a detrimento delle politiche di aiuto allo sviluppo;

60.  incoraggia l'inserimento della libertà di movimento e del diritto all'istruzione, alla salute e al lavoro fra le priorità tematiche negli strumenti di finanziamento in materia di cooperazione esterna dell'Unione e invita a sostenere i paesi in via di sviluppo affinché possano adottare politiche a lungo termine intese al rispetto di tali diritti; invita la Commissione e il SEAE e dedicare una particolare attenzione ai diritti dei migranti nel contesto delle strategie per paese in materia di diritti dell'uomo;

61.  auspica che i diritti dei migranti e dei rifugiati siano iscritti, come punto distinto, all'ordine del giorno dei dialoghi dell'Unione con i paesi terzi pertinenti e che sia attribuita la priorità al finanziamento europeo di progetti destinati alla protezione delle persone vulnerabili e delle ONG, dei difensori dei diritti umani, dei giornalisti e degli avvocati impegnati nella difesa dei diritti dei migranti;

62.  invita, al riguardo, i paesi in questione ad assicurare l'accesso di osservatori indipendenti, di ONG e di istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali nonché di mezzi di informazione in tutti i centri di accoglienza e di detenzione dei migranti; incoraggia le delegazioni dell'UE e le ambasciate degli Stati membri, unitamente alle delegazioni del Parlamento europeo in visita, a monitorare la situazione dei migranti in questi centri e a intervenire presso le autorità nazionali sulla questione, al fine di garantire il rispetto dei diritti dei migranti e la trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica;

63.  afferma che i trafficanti di esseri umani vendono un'immagine distorta a molti rifugiati; ribadisce l'importanza di combattere la tratta di esseri umani, porre fine al flusso di denaro e smantellare le reti, poiché ciò avrà un effetto positivo sulla situazione dei diritti umani dei rifugiati nei paesi terzi, che tentano di sfuggire alla guerra e al terrore;

64.  si esprime a favore di una stretta cooperazione in materia di difesa dei diritti dei migranti con le organizzazioni internazionali competenti e le altre istituzioni e organizzazioni attive nella gestione delle migrazioni, specialmente nei paesi più colpiti, al fine di sostenerle nell'accoglienza dei migranti nella dignità e nel rispetto dei loro diritti;

65.  evidenzia la necessità di rafforzare la cooperazione con tali organizzazioni per la prevenzione del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, potenziando la formazione, le azioni di consolidamento delle capacità e i meccanismi di scambio delle informazioni, anche mediante una valutazione dell'impatto delle reti di "funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione" e la cooperazione da esse istituita con i paesi terzi, favorendo la cooperazione in materia penale e incoraggiando la ratifica dei protocolli di Palermo in tale ambito, al fine di favorire la cooperazione in campo penale, identificare i sospetti e fornire sostegno alle indagini giudiziarie in cooperazione con le autorità nazionali;

66.  chiede che il Parlamento europeo sia maggiormente coinvolto nell'attuazione di un approccio trasversale ai diritti umani nelle politiche migratorie e che le relative questioni figurino nella relazione annuale dell'Unione sui diritti umani e la democrazia nel mondo, anche nella sezione relativa all'approccio paese per paese; chiede un controllo parlamentare più rigoroso sugli accordi di lavoro stipulati con paesi terzi e su altre attività di cooperazione esterna delle agenzie europee competenti; chiede che siano tenute in maggior conto le relazioni di esperti e i dati raccolti dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo sui paesi di origine dei rifugiati;

67.  riconosce il ruolo e i contributi della società civile nel contesto del dialogo politico; sottolinea l'importanza di consultare la società civile riguardo a tutte le politiche esterne dell'Unione, riservando particolare attenzione alla piena partecipazione, alla trasparenza e alla diffusione adeguata delle informazioni sulle politiche e sui processi relativi alla migrazione; rammenta la necessità di rafforzare la partecipazione delle donne alla risoluzione dei conflitti ai livelli decisionali e la necessità di coinvolgere le donne rifugiate, sfollate e migranti in maniera più adeguata nelle decisioni che le riguardano; invita la Commissione e il SEAE a potenziare la capacità delle istituzioni nazionali per i diritti umani nei paesi terzi affinché possano intensificare gli sforzi in materia di protezione dei diritti dei migranti e di lotta contro i trattamenti disumani e degradanti, nonché contro l'incitazione all'odio contro i migranti, come indicato nella dichiarazione di Belgrado adottata da 32 difensori civici e istituzioni nazionali per i diritti umani;

68.  invita i paesi ospitanti ad attribuire una maggiore importanza alle associazioni di migranti, le quali dovrebbero essere coinvolte direttamente nei programmi di sviluppo in seno alle comunità;

69.  invita gli Stati membri a rispettare l'impegno di destinare lo 0,7% del loro reddito nazionale lordo (RNL) all'aiuto pubblico allo sviluppo; ribadisce che tale aiuto non deve essere subordinato alla cooperazione in materia di migrazione e chiede all'UE e ai suoi Stati membri di non includere negli aiuti allo sviluppo i finanziamenti utilizzati per l'accoglienza dei rifugiati, anche sul proprio territorio;

70.  sottolinea che i programmi di aiuto allo sviluppo non dovrebbero essere utilizzati puramente a fini di gestione della migrazione e delle frontiere; insiste affinché i progetti di sviluppo dell'Unione destinati ai migranti e ai richiedenti asilo rispettino il principio di "non lasciare nessuno indietro", privilegiando l'accesso ai servizi sociali di base, in particolare la sanità e l'istruzione, e accordando una particolare attenzione alle persone e ai gruppi vulnerabili, quali le donne, i bambini, le minoranze e le popolazioni autoctone, le persone LGBT e le persone con disabilità;

71.  rileva gli aspetti positivi della migrazione per lo sviluppo dei paesi di origine dei migranti, quali le rimesse di denaro dei migranti, le quali possono contribuire in maniera rilevante allo sviluppo delle famiglie e delle collettività; invita, al riguardo, gli Stati a ridurre i costi dei trasferimenti di denaro;

72.  chiede all'Unione e agli Stati membri di assicurare una coerenza efficiente ed efficace delle politiche per lo sviluppo e di dare priorità al rispetto dei diritti umani nella politica migratoria nei confronti dei paesi terzi;

73.  sollecita l'Unione a integrare la dimensione della migrazione nel quadro post-Cotonou, che definirà le future relazioni tra l'Unione e i paesi ACP; prende atto che un maggior coinvolgimento dei paesi terzi nella concezione e nella negoziazione degli strumenti del Global Approach to Migration and Mobility (GAMM) accrescerebbe la dimensione di "partenariato" di tali strumenti, migliorandone la titolarità a livello locale e l'efficacia;

74.  chiede l'alleviamento del debito dei paesi colpiti da povertà, al fine di aiutarli a sviluppare politiche pubbliche che garantiscano il rispetto dei diritti umani; insiste sul fatto che le soluzioni sostenibili al problema del debito, tra cui norme per la concessione e l'accensione responsabile dei prestiti, devono essere facilitate attraverso un quadro giuridico multilaterale per i processi di ristrutturazione del debito sovrano allo scopo di alleviare l'onere del debito ed evitare un indebitamento insostenibile, in modo da creare le condizioni per la tutela dei diritti umani a lungo termine;

75.  accoglie con favore l'integrazione della migrazione negli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), segnatamente nell'OSS 10, che definisce il quadro della politica globale di sviluppo fino al 2030; ricorda che gli Stati si sono impegnati a cooperare a livello internazionale per garantire una migrazione sicura, ordinata e regolare, nel pieno rispetto dei diritti umani, e il trattamento umano dei migranti ‒ a prescindere dalla loro condizione di migranti ‒ nonché dei rifugiati e degli sfollati; prende atto che lo sfollamento forzato non è soltanto una questione umanitaria, ma anche una sfida in termini di sviluppo, e che occorrerebbe pertanto un migliore coordinamento tra gli attori umanitari e dello sviluppo; ritiene che l'attuazione degli OSS sia un'opportunità per rafforzare un approccio basato sui diritti nelle politiche di asilo e di migrazione e introdurre orientamenti concernenti la migrazione nelle strategie di sviluppo; invita la comunità internazionale ad adottare indicatori misurabili degli OSS relativi alla migrazione e a raccogliere e pubblicare dati disaggregati sull'accesso dei migranti a un lavoro dignitoso, all'assistenza sanitaria e all'istruzione, in particolare nei paesi di destinazione in via di sviluppo, al fine di migliorare la governance della migrazione;

76.  insiste sulla necessità che l'Unione e i suoi Stati membri sostengano i paesi meno avanzati nell'ambito della lotta al cambiamento climatico, onde evitare l'aggravamento delle condizioni di miseria nei paesi in questione e l'aumento massiccio del numero di sfollati ambientali;

77.  chiede all'Unione di partecipare attivamente al dibattito sul termine "rifugiati climatici", nonché all'eventuale elaborazione di una definizione ai sensi del diritto internazionale;

78.  sottolinea l'importanza di coordinare più efficacemente e valutare l'attuazione, l'impatto e la conseguente continuità dei diversi strumenti di finanziamento disponibili a livello dell'Unione europea a favore di paesi terzi in materia di migrazione, concernenti diversi settori, come la politica della migrazione, la cooperazione per lo sviluppo internazionale, la politica estera, la politica di vicinato o l'appoggio umanitario e che, tra il 2004 e il 2014, hanno mobilitato più di 1 miliardo di euro per oltre 400 progetti;

79.  sottolinea l'impatto degli strumenti di cooperazione dell'Unione nel campo dell'immigrazione, dell'asilo e della difesa dei diritti umani; prende atto della creazione del fondo fiduciario di emergenza per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa; chiede una valutazione e un monitoraggio del fondo nonché degli accordi analoghi, come la dichiarazione UE-Turchia e i processi di Khartoum e Rabat;

80.  sottolinea che gli accordi con i paesi terzi dovrebbero concentrare gli aiuti sul superamento delle crisi sociali, economiche e politiche all'origine della migrazione;

81.  sottolinea l'importanza di una maggiore cooperazione dell'Unione con i paesi terzi nell'ambito degli strumenti del GAMM, al fine di rafforzare il coordinamento di tali strumenti, la loro efficacia e il loro contributo alle sfide migratorie;

82.  ritiene necessario migliorare la coerenza dell'approccio globale in materia di migrazione e mobilità, integrare meccanismi rigorosi di monitoraggio e controllo del rispetto dei diritti umani in tutti gli accordi esterni nonché considerare prioritari i progetti che migliorano i diritti umani dei migranti sia nei paesi di origine che nei paesi di transito;

83.  incoraggia l'Unione a firmare partenariati per la mobilità con i suoi partner più vicini;

84.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di prevedere politiche di rimpatrio dei migranti solo verso paesi di origine in cui essi possano essere accolti in totale sicurezza e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e procedurali e chiede, in proposito, di privilegiare il rimpatrio volontario a quello forzato; sostiene la necessità che gli accordi di riammissione conclusi con i paesi terzi contengano clausole di salvaguardia per garantire che i migranti che ritornano nei propri paesi non debbano subire violazioni dei loro diritti umani, né il rischio di persecuzioni; riconosce l'importanza delle valutazioni periodiche al fine di escludere da tali accordi i paesi che non rispettano le norme internazionali in materia di diritti umani;

85.  esige azioni volte a contrastare le reti dell'immigrazione clandestina e a fermare la tratta di esseri umani; chiede che siano predisposti canali legali e sicuri, anche tramite corridoi umanitari, per le persone che cercano una protezione internazionale; richiede che siano predisposti programmi permanenti e obbligatori di reinsediamento e che siano concessi visti umanitari a quanti fuggono dalle zone di conflitto, anche al fine di avere la possibilità di entrare in paesi terzi per presentarvi la domanda di asilo; chiede che sia predisposto un maggior numero di canali legali e siano elaborate norme generali per disciplinare l'ingresso e il soggiorno, al fine di consentire ai migranti di lavorare e cercare un posto di lavoro;

86.  insiste sulla necessità di creare e applicare meglio i meccanismi di protezione dei migranti in transito e in situazioni di emergenza ai confini dell'UE;

87.  accoglie con favore le operazioni contro i trafficanti di esseri umani e sostiene il rafforzamento della gestione dei confini esterni dell'Unione; sottolinea la necessità di un'azione rapida e di una tabella di marcia concreta, globale e a lungo termine, che preveda la cooperazione con i paesi terzi per contrastare le reti di trafficanti di migranti facenti capo alla criminalità organizzata;

88.  sottolinea che il traffico dei migranti è legato alla tratta degli esseri umani e costituisce una grave violazione dei diritti umani; rammenta che il lancio di missioni come l'EURONAVFOR MED rappresenta uno strumento concreto di lotta contro il traffico di migranti; invita l'Unione a proseguire e a intensificare questo tipo di operazioni;

89.  reputa necessario riflettere sul rafforzamento della sicurezza e della politica delle frontiere, nonché sulle possibili soluzioni per migliorare il ruolo futuro di Frontex e dell'EASO; lancia un appello alla solidarietà e all'impegno sotto forma di contributi sufficienti ai bilanci e alle attività di tali agenzie;

90.  sottolinea la necessità di migliorare il funzionamento dei punti di crisi ("hot spot") e d'ingresso alle frontiere esterne dell'Unione;

91.  chiede all'Unione di integrare la protezione dei dati negli accordi di condivisione e di scambio di informazioni alle frontiere e sulle rotte migratorie;

92.  chiede all'Unione e ai paesi di accoglienza di creare strumenti efficaci per il coordinamento e l'allineamento dei flussi di informazioni, la raccolta, le verifiche incrociate e l'analisi dei dati;

o
o   o

93.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa, all'Unione africana, all'Organizzazione degli Stati americani e alla Lega degli Stati arabi.

(1) GU C 294 del 12.8.2016, pag. 18.
(2) GU C 346 del 21.9.2016, pag. 47.
(3) Testi approvati, P8_TA(2016)0102.
(4) Testi approvati, P8_TA(2015)0312.
(5) Testi approvati, P8_TA(2016)0073.
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0300.
(7) http://apum.parlement.ma/Future_Meetings/Docs/IISummit-of-Speakers_Lisbon-11MAY2015/DeclaracaoCimeira_EN.pdf
(8) Testi approvati, P8_TA(2015)0470.
(9) GU C 179 del 18.5.2016, pag. 40.
(10) UN International Migration Report 2015, disponibile al link http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf
(11) Articolo 13, paragrafo 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani.


Responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi
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Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi (2015/2315(INI))
P8_TA(2016)0405A8-0243/2016

Il Parlamento europeo,

–  visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR) e gli altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottati a New York il 16 dicembre 1966,

–  vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

–  visto l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 2, 3, 8, 21 e 23 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti gli articoli 81, 82, 83, 114, 208 e 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti il quadro strategico dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia, quale adottato dal Consiglio "Affari esteri" il 25 giugno 2012(1), e il piano d'azione sui diritti umani e la democrazia 2015-2019, adottato dal Consiglio il 20 luglio 2015(2),

–  visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani,

–  viste le sue risoluzioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto,

–  vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia(3),

–  vista la sua risoluzione del giovedì 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia(4),

–  vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2013 sulla corruzione nei settori pubblico e privato: l'impatto sui diritti umani nei paesi terzi(5),

–  vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale affidabile, trasparente e responsabile e crescita sostenibile(6),

–  vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva(7),

–  vista la risoluzione n. 26/9 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (CDU), del 26 giugno 2014, con cui il CDU ha deciso di istituite un gruppo di lavoro intergovernativo aperto, incaricato di elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per regolamentare le attività delle società transnazionali e di altre imprese in materia di diritti umani,

–  visti i principi guida delle Nazioni Unite in materia di attività economiche e diritti umani, le linee guida rivedute dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), il quadro del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata (International Integrated Reporting Council – IIRC), i dieci principi del patto globale delle Nazioni Unite e la norma ISO 26000 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione relativa alle "linee guida sulla responsabilità sociale", nonché la guida dell'utente per le PMI europee sulle "linee guida ISO 26000 sulla responsabilità sociale" dell'Organizzazione europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese e per la standardizzazione,

–  visto il progetto "Realising Long-term Value for Companies and Investors" (realizzazione di valore a lungo termine per le imprese e gli investitori), attualmente in via di attuazione nel quadro dell'iniziativa sui principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite (PRI) e il Patto globale delle Nazioni Unite,

–  vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa agli Stati membri su diritti umani e imprese, approvata il 2 marzo 2016,

–  visti la comunicazione della Commissione su una strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 (COM(2011)0681), il Libro verde della Commissione dal titolo "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" (COM(2001)0366) e la definizione di responsabilità sociale delle imprese (RSI) ivi contenuta, nonché le sue successive comunicazioni del 2006 e del 2011,

–  visti gli obblighi extraterritoriali che incombono agli Stati in virtù dei principi di Maastricht,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0243/2016),

A.  considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto nonché del rispetto dei diritti umani, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze, e che il suo intervento sulla scena internazionale (tra cui la sua politica commerciale) si ispira a tali principi;

B.  considerando che i principi guida delle Nazioni Unite in materia di attività economiche e diritti umani valgono per tutti gli Stati e tutte le imprese commerciali, siano esse transnazionali o di altro tipo, a prescindere dalle dimensioni, dal settore, dall'ubicazione, dalla proprietà e dalla struttura, sebbene l'istituzione di meccanismi di controllo e sanzione efficaci continuino a costituire una sfida nell'attuazione mondiale di tali principi guida; che nella sua risoluzione del 6 febbraio 2013 il Parlamento europeo ha ricordato le peculiarità delle PMI, di cui le politiche in materia di RSI devono tenere debito conto, e la necessità di un approccio flessibile alla RSI, adeguato alle potenzialità delle PMI;

C.  considerando che secondo il Patto globale delle Nazioni Unite(8), articolato in dieci principi, le imprese sono tenute ad accettare, sostenere e attuare, nell'ambito della propria sfera di influenza, un insieme di valori fondamentali in materia di diritti umani, norme di lavoro, ambiente e lotta alla corruzione, impegnandosi a favore di tali principi e integrandoli nelle loro attività commerciali su base volontaria;

D.  considerando che le imprese figurano tra i principali attori della globalizzazione economica, dei servizi finanziari e degli scambi internazionali e sono tenute a rispettare tutte le leggi e i trattati internazionali applicabili e vigenti e i diritti umani; che il commercio e i diritti umani possono rafforzarsi a vicenda e che la comunità imprenditoriale, che pure è tenuta a rispettare i diritti umani, può altresì svolgere un ruolo importante offrendo incentivi alla promozione dei diritti umani, della democrazia, delle norme ambientali e della responsabilità sociale delle imprese;

E.  considerando, tuttavia, che tali imprese possono talvolta essere responsabili o contribuire alle violazioni dei diritti umani e incidere sui diritti delle categorie vulnerabili, quali le minoranze, le popolazioni autoctone, le donne e i minori o contribuire ai problemi ambientali;

F.  considerando che le violazioni dei diritti umani da parte delle imprese preoccupano il mondo intero, che le imprese di tutto il mondo hanno l'obbligo di rispettare i diritti umani, e che al contempo è dovere fondamentale delle istituzioni europee disciplinare la responsabilità delle imprese che hanno legami con l'Unione europea;

G.  considerando che molte imprese attive su scala internazionale, europee o non europee, che operano nei paesi terzi svolgono sostanziali attività commerciali in Europa o vi hanno sede e/o possono essere di proprietà di società europee, detengono beni o merci in Europa o controllano altre società in Europa o ricevono investimenti o utilizzano i servizi finanziari di istituzioni con sede in Europa; che la globalizzazione e lo sviluppo della tecnologia hanno portato le società a subappaltare alcune attività a fornitori locali o ad avvalersi di beni o servizi, nell'ambito delle loro catene di approvvigionamento e di produzione, che sono stati prodotti o forniti da altre imprese in molti paesi diversi e, di conseguenza, in giurisdizioni diverse, con ordinamenti giuridici diversi, livelli diversi di tutele e norme in materia di diritti umani e livelli diversi di applicazione;

H.  considerando che la protezione dei diritti umani deve essere una priorità per gli Stati membri e per la stessa Unione; che l'UE ha svolto un ruolo di primo piano nella negoziazione e nell'attuazione di iniziative a favore della responsabilità globale che procedono di pari passo con la promozione e il rispetto delle norme internazionali; che le violazioni dei diritti umani richiedono mezzi di ricorso efficaci; che nell'ambito del diritto nazionale e internazionale occorre un meccanismo di ricorso più giusto e più efficace per far fronte alle violazioni dei diritti umani commesse dalle imprese commerciali;

I.  considerando che manca tuttora un approccio olistico globale alla responsabilità delle imprese per gli abusi dei diritti umani; che le vittime di violazioni dei diritti umani che coinvolgono società internazionali incontrano molteplici ostacoli nell'accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionali, tra cui ostacoli procedurali relativi all'ammissibilità e alla rivelazione degli elementi di prova, costi processuali spesso proibitivi e la mancanza di norme chiare in materia di responsabilità in caso di coinvolgimento delle imprese nelle violazioni dei diritti umani;

Imprese e diritti umani

1.  osserva che la crescente globalizzazione e internazionalizzazione delle attività commerciali e delle catene di approvvigionamento renderà più importante il ruolo svolto dalle società nel garantire il rispetto dei diritti umani e creerà una situazione in cui le norme, le regole e la cooperazione internazionali sono fondamentali per evitare violazioni dei diritti umani nei paesi terzi; esprime profonda preoccupazione per i casi di violazioni dei diritti umani commessi nei paesi terzi, anche a causa di decisioni manageriali di alcune società e imprese dell'UE, nonché da parte di individui, attori non statali e Stati; ricorda agli attori societari la loro responsabilità di rispettare i diritti umani nelle loro operazioni a livello mondiale, indipendentemente dalla localizzazione degli utenti e dal rispetto da parte dello Stato ospitante dei propri obblighi in materia di diritti umani;

2.  osserva che i rapidi progressi tecnologici richiedono urgente attenzione e un quadro giuridico adeguato;

3.  ribadisce l'urgente necessità di agire in modo continuativo, efficace e coerente a tutti i livelli, anche a livello nazionale, europeo e internazionale, per affrontare efficacemente le violazioni dei diritti umani da parte delle società internazionali nel momento in cui si verificano e per affrontare i problemi giuridici derivanti dalle dimensioni extraterritoriali delle società e del loro comportamento, come pure la relativa incertezza riguardo all'attribuzione delle responsabilità per le violazioni dei diritti umani;

Contesto internazionale

4.  accoglie favorevolmente l'adozione dei principi guida delle Nazioni Unite in materia di attività economiche e diritti umani e ne sostiene con forza l'attuazione a livello mondiale; sottolinea che tali principi sono stati approvati all'unanimità in seno alle Nazioni Unite con il pieno sostegno degli Stati membri dell'UE, dell'OIL e della Camera di commercio internazionale, tra cui il sostegno al concetto di "mix intelligente" di strumenti normativi e di azioni volontarie; chiede che l'attuazione di tali principi e di altre norme internazionali in materia di responsabilità delle imprese sia costantemente invocata dai rappresentanti dell'UE nell'ambito dei dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi; invita inoltre le società ad attuare i principi, tra l'altro definendo politiche di due diligence e garanzie di gestione dei rischi e fornendo mezzi di ricorso efficaci qualora le loro attività abbiano provocato un impatto negativo sui diritti umani o vi abbiano contribuito;

5.  riconosce il Patto globale delle Nazioni Unite, la norma ISO 26000 sulla responsabilità sociale, la dichiarazione tripartita di principi dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale e le linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali quali strumenti in grado di indurre le imprese a gestire le proprie attività in modo più responsabile;

Inviti rivolti alle società e loro obbligo di rispettare i diritti umani

6.  invita le imprese, europee e non europee, a esercitare due diligence in materia di diritti umani e a integrarne i risultati nelle politiche e procedure interne, con conseguente attribuzione di risorse e competenze, assicurandone l'attuazione; sottolinea che ciò richiede uno stanziamento sufficiente di risorse; sottolinea che la trasparenza e la comunicazione circa le misure adottate per evitare le violazioni dei diritti umani nei paesi terzi sono fondamentali per garantire un adeguato controllo democratico e consentire ai consumatori di effettuare scelte basate sui fatti;

7.  riconosce l'estrema importanza della responsabilità sociale delle imprese e plaude al crescente ricorso a strumenti basati sulla RSI e l'impegno spontaneo delle società; sottolinea con forza, tuttavia, che il rispetto dei diritti umani è un dovere morale e un obbligo giuridico delle società e dei loro dirigenti che dovrebbe essere integrato in una prospettiva economica e lungo termine, ovunque esse operino e a prescindere dalle loro dimensioni o dal settore industriale; riconosce che gli obblighi giuridici specifici delle società dovrebbero essere concretamente adattati alle loro dimensioni e capacità e che l'UE e gli Stati membri dovrebbero perseguire l'obiettivo di garantire la migliore protezione dei diritti umani mediante le misure più efficaci e non semplicemente aumentando in modo eccessivo gli oneri amministrativi e burocratici formali;

8.  ritiene che nell'attuazione delle linee guida in materia di RSI si debba disporre di una flessibilità sufficiente per far fronte alle esigenze specifiche di ciascuno Stato membro e di ogni regione, con particolare riguardo alla capacità delle PMI; accoglie con favore la cooperazione e partecipazione attiva della Commissione, del Parlamento, del Consiglio e di altri organi internazionali per conseguire una fondamentale convergenza delle iniziative RSI nel lungo termine e procedere alla promozione e allo scambio delle buone prassi societarie in materia, nonché portare avanti le linee guida contenute nella norma ISO 26000 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione onde garantire un'unica definizione globale, coerente e trasparente di RSI; esorta la Commissione a contribuire in modo efficace all'orientamento e al coordinamento delle politiche degli Stati membri, riducendo pertanto il rischio che le imprese operanti in più di uno Stato membro incorrano in costi aggiuntivi dovuti a disposizioni divergenti;

9.  ribadisce che occorre richiamare l'attenzione sulle particolari caratteristiche delle PMI, che operano principalmente a livello locale e regionale in settori specifici; ritiene, pertanto, fondamentale che le politiche unionali in materia di RSI, ivi compresi i piani di azione nazionali sulla RSI, tengano debitamente conto delle esigenze specifiche delle PMI, siano in linea con il principio "pensare anzitutto in piccolo" e riconoscano l'approccio informale e intuitivo delle PMI verso la RSI; rifiuta nuovamente ogni iniziativa che possa provocare oneri di carattere amministrativo o finanziario per le PMI; sostiene misure che permettano alle PMI di attuare azioni condivise;

10.  ricorda che, se le imprese sono ritenute responsabili di aver causato o contribuito a causare danni, dovrebbero assumersi la responsabilità morale oltreché giuridica e devono prevedere procedimenti di ricorso effettivi per le persone e le comunità colpite, o partecipare a tali procedimenti; sottolinea che tali procedimenti includono restituzione, risarcimento, riabilitazione e garanzie di non reiterazione;

11.  accoglie con favore la prassi di inserire la responsabilità relativa al rispetto dei diritti umani nei requisiti contrattuali vincolanti tra le imprese e i loro fornitori e clienti privati e aziendali; osserva che, nella maggior parte dei casi, tali requisiti possono essere attuati per via giudiziaria;

Inviti rivolti agli Stati membri e loro obbligo di tutelare i diritti umani

12.  accoglie con grande favore i lavori avviati per preparare un trattato vincolante delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani; deplora qualsiasi comportamento ostruzionistico in relazione a tale processo e chiede all'UE e agli Stati membri di partecipare a questi negoziati in maniera costruttiva;

13.  ricorda i ruoli diversi ma complementari degli Stati e delle imprese per quanto riguarda la tutela dei diritti umani; rammenta che gli Stati, agendo nell'ambito della loro giurisdizione, hanno il dovere di proteggere i diritti umani, anche dalle violazioni commesse dalle imprese, comprese quelle che operano in paesi terzi; ribadisce con forza che, laddove siano riscontrate violazioni dei diritti umani, gli Stati devono garantire alle vittime l'accesso a un ricorso effettivo; ricorda in tale contesto che il rispetto dei diritti umani da parte dei paesi terzi, anche garantendo il diritto a un ricorso effettivo degli individui sottoposti alla loro giurisdizione, costituisce un elemento essenziale delle relazioni esterne dell'UE con tali paesi;

14.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire la coerenza delle politiche in materia di imprese e diritti umani a tutti i livelli e in tutti i paesi: all'interno delle diverse istituzioni dell'UE, fra le istituzioni, nonché tra l'UE e i suoi Stati membri e, in particolare, in materia di politica commerciale dell'Unione; invita la Commissione e gli Stati membri a includere espressamente il suddetto principio in tutti i trattati sottoscritti, in linea con gli impegni internazionali assunti in materia di diritti umani; osserva che ciò richiederà un'intensa cooperazione tra le diverse direzioni generali della Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna;

15.  invita l'UE, gli Stati membri, i paesi terzi e tutte le autorità nazionali e internazionali ad adottare con urgenza e il più ampiamente possibile strumenti vincolanti dedicati all'effettiva tutela dei diritti dell'uomo in tale settore, e a far rispettare pienamente tutti gli obblighi nazionali e internazionali derivanti dalle suddette norme internazionali; auspica che gli sforzi europei in materia di RSI possano costituire un esempio per altri paesi; è convinto che le banche di sviluppo nazionali debbano avere un carattere esemplare per quanto attiene al rispetto verificabile dei diritti umani;

16.  invita tutti i paesi, compresi l'UE e gli Stati membri ad attuare i principi guida delle Nazioni Unite in modo rapido e risoluto, in tutti i settori di rispettiva competenza, anche elaborando piani d'azione; deplora che, nonostante la comunicazione della Commissione sulla RSI del 2011, non tutti gli Stati membri abbiano adottato dichiarazioni o politiche in materia di RSI che includono i diritti umani o abbiano pubblicato i loro piani in materia di imprese e diritti umani, ed esorta l'UE a pubblicare il proprio piano; invita gli Stati membri a elaborare o a rivedere i piani d'azione nazionali conformemente agli orientamenti forniti dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; chiede che tali piani siano elaborati tenendo conto di valutazioni di base che individuino le lacune nelle leggi, istituendo meccanismi volti a monitorare l'attuazione e l'efficacia dei piani, delle politiche e della prassi e attraverso la partecipazione significativa delle parti interessate;

17.  chiede agli Stati membri di legiferare in modo coerente, olistico, efficace e vincolante al fine di adempiere al dovere di prevenire, indagare, perseguire e correggere le violazioni dei diritti umani commesse dalle società che operano sotto la loro giurisdizione, comprese quelle perpetrate nei paesi terzi;

18.  invita l'UE e gli Stati membri a stabilire norme chiare in base alle quali le società stabilite nel loro territorio o nella loro giurisdizione rispettino i diritti umani in tutte le loro operazioni e in ogni paese e contesto in cui operano e in relazione ai loro rapporti commerciali, anche all'esterno dell'UE; ritiene che le imprese, incluse le banche e gli altri istituti finanziari o di credito attivi nei paesi terzi, debbano garantire, secondo le loro dimensioni e capacità, la messa a punto di sistemi che permettano di valutare i rischi e contenere i potenziali effetti negativi connessi agli aspetti legati ai diritti umani, al lavoro, alla protezione ambientale e alle catastrofi delle loro operazioni e catene del valore; invita gli Stati membri a valutare regolarmente l'adeguatezza delle relative disposizioni legislative e ovviare alle lacune riscontrate;

19.  ricorda che i recenti sviluppi legislativi a livello nazionale, quali la clausola di trasparenza delle catene di approvvigionamento contenuta nella legge britannica sulle moderne forme di schiavitù e il disegno di legge francese sulla due diligence, costituiscono importanti passi avanti verso l'obbligo di due diligence in materia di diritti umani; ricorda altresì che l'UE ha già compiuto passi in questa direzione (regolamento UE sul legname, direttiva UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, proposta di regolamento della Commissione che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio); invita la Commissione e gli Stati membri, nonché tutti i paesi, a prendere nota di questo modello per quanto riguarda l'introduzione dell'obbligo di due diligence in materia di diritti umani;

20.  sottolinea che l'obbligo di due diligence in materia di diritti umani deve seguire le tappe previste dai principi guida delle Nazioni Unite ed essere guidato da taluni principi generali legati all'individuazione proattiva dei rischi per i diritti umani, all'elaborazione di piani d'azione rigorosi e verificabili volti a prevenire o a mitigare tali rischi, alla risposta adeguata alle violazioni note e alla trasparenza; sottolinea che le politiche dovrebbero tenere conto della dimensione delle imprese e delle conseguenti capacità, con un'attenzione particolare per le micro, piccole e medie imprese; sottolinea che la consultazione con le parti interessate deve essere garantita in tutte le fasi, così come la divulgazione ai soggetti interessati di qualsiasi informazione pertinente relativa al progetto o all'investimento;

21.  invita tutti i paesi, e in particolare l'UE e gli Stati membri, a prevedere immediatamente e in via prioritaria l'obbligo di due diligence in materia di diritti umani per le imprese che sono di proprietà o controllate dallo Stato e/o che ricevono sostegno e servizi sostanziali dalle agenzie statali o dalle istituzioni europee, nonché per le imprese che forniscono beni o servizi attraverso contratti di appalto pubblico;

22.  invita l'UE e i suoi Stati membri a chiedere alle imprese che, nel quadro dell'attuale procedura legislativa, utilizzano materie prime o prodotti suscettibili di provenire da zone colpite da conflitti di rendere nota la loro provenienza e il loro utilizzo mediante l'etichettatura dei prodotti così come di fornire informazioni complete sul contenuto e sull'origine dei prodotti, chiedendo ai loro fornitori, europei o non europei, di comunicare tali dati; chiede di sostenere i requisiti obbligatori di due diligence relativi ai cosiddetti "minerali dei conflitti" per gli importatori dei minerali e dei metalli tungsteno, tantalio, stagno e oro, sulla base della guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio; chiede di considerare l'integrazione, in tale processo, della due diligence nella catena di approvvigionamento;

23.  constata con soddisfazione che, a seguito della revisione dell'attuale direttiva contabile 2014/95/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità, le grandi imprese e i gruppi saranno tenuti, a partire dal 2017, a comunicare informazioni sulle politiche, sui rischi e sui risultati conseguiti per quanto attiene al rispetto dei diritti umani e alle questioni correlate; esorta gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva contabile riveduta entro le scadenze previste, compresa l'istituzione di meccanismi adeguati ed efficaci per garantire che le società rispettino gli obblighi di comunicazione; esorta la Commissione a elaborare orientamenti chiari per le società in merito ai nuovi obblighi di comunicazione non finanziaria; raccomanda, al riguardo, di includere e circostanziare gli elementi minimi essenziali da divulgare nell'ottica di una comprensione esatta e completa dei rischi e degli impatti principali in materia di diritti umani delle attività di una società e all'interno della catena globale di valore della stessa;

Accesso a un ricorso effettivo

24.  invita la Commissione a effettuare un esame approfondito, in consultazione con tutte le parti interessate, comprese la società civile e le imprese, degli ostacoli giuridici esistenti nei casi portati dinanzi ai tribunali degli Stati membri per presunte violazioni dei diritti umani commesse all'estero da imprese stabilite nell'UE; ribadisce che tale valutazione deve essere finalizzata a individuare e a promuovere l'adozione di misure efficaci che eliminino o attenuino questi ostacoli;

25.  invita gli Stati membri ad adottare, in collaborazione con i partner internazionali, tutti i provvedimenti necessari per garantire, mediante procedimenti giudiziari, amministrativi, legislativi o altri mezzi adeguati, che in presenza di violazioni dei diritti umani, gli interessati abbiano accesso a un ricorso effettivo quando una società con sede in detti Stati detiene, dirige o controlla imprese responsabili di violazioni dei diritti umani in altri paesi; invita tali Stati ad adottare opportune misure per eliminare gli ostacoli giuridici, pratici e di altro tipo, che potrebbero portare a una negazione dell'accesso alle vie di ricorso e a stabilire le procedure giuridiche opportune al fine di consentire ai soggetti colpiti di paesi terzi di accedere alla giustizia in sede civile e penale; invita a tale proposito i paesi a sollevare il velo della personalità giuridica, che potrebbe nascondere l'effettiva proprietà di alcune società;

26.  invita l'UE e tutti i paesi, in particolare gli Stati membri dell'UE, ad affrontare gli ostacoli finanziari e procedurali nelle cause civili; accoglie con favore la raccomandazione 2013/396/UE della Commissione, dell'11 giugno 2013(9), e incoraggia gli Stati membri a rispettarla; ritiene che lo strumento proposto da tale raccomandazione potrebbe potenzialmente comportare una riduzione dei costi del contenzioso per le vittime delle violazioni dei diritti umani; invita a rendere applicabile questo tipo di ricorso per tutte le vittime di violazioni dei diritti umani, anche nei paesi terzi, e chiede l'adozione di norme comuni che consentano alle associazioni di adire le vie legali per conto delle presunte vittime;

Inviti rivolti alla Commissione

27.  è consapevole del fatto che la "responsabilità delle imprese" non è un problema a sé stante, ma una questione che copre un'ampia gamma di settori politici e giuridici diversi;

28.  accoglie con favore le iniziative non vincolanti del settore privato per la gestione responsabile della catena di approvvigionamento introdotte dai servizi della Commissione, ma sottolinea che tali iniziative non sono di per sé sufficienti; chiede l'adozione urgente di norme vincolanti e applicabili e delle relative sanzioni, nonché di meccanismi di monitoraggio indipendenti;

29.  accoglie con favore il nuovo regolamento sul sistema di preferenze generalizzate (SPG+), entrato in vigore il 1º gennaio 2014(10), in quanto importante strumento di politica commerciale dell'UE per la promozione dei diritti umani e del lavoro, della protezione ambientale e della buona governance nei paesi in via di sviluppo vulnerabili; si compiace, in particolare, del rigoroso e sistematico meccanismo di monitoraggio dell'SPG+ e chiede di porre l'accento sull'attuazione efficace, a livello nazionale, delle convenzioni elencate nella convenzione;

30.  sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri devono tutelare i diritti umani; osserva che gli accordi commerciali in generale possono contribuire al rafforzamento del sistema commerciale globale basato sulle regole e che il commercio e i valori devono andare di pari passo, come affermato di recente dalla Commissione europea nella sua nuova strategia commerciale dal titolo "Commercio per tutti"; ricorda la necessità di valutare i possibili impatti sui diritti umani degli accordi commerciali e di investimento e di includere su questa base tutte le necessarie clausole e salvaguardie in materia di diritti umani in grado di attenuare e affrontare i rischi individuati degli impatti sui diritti umani; chiede alla Commissione di adottare tutte le misure possibili e necessarie per agire in modo globale e coerente, e chiede con forza di includere sistematicamente, negli accordi commerciali e di investimento, norme in materia di responsabilità delle imprese per le violazioni dei diritti umani, da attuare a livello nazionale, nonché riferimenti ai principi e agli orientamenti riconosciuti a livello internazionale;

31.  invita la Commissione a presentare con urgenza una proposta legislativa in materia di controllo dell'esportazione dei prodotti a duplice uso, in quanto le tecnologie create dalle società continuano a essere la causa di violazioni dei diritti umani in tutto il mondo;

32.  sollecita la creazione di un corpus normativo articolato che comprenda norme a disciplina dell'accesso alla giustizia, della competenza giurisdizionale, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, della legge applicabile, nonché dell'assistenza giudiziaria nelle situazioni transfrontaliere che coinvolgono paesi terzi;

33.  incoraggia la riflessione sull'estensione delle norme sulla competenza giurisdizionale a norma del regolamento Bruxelles I(11) ai convenuti di paesi terzi coinvolti in azioni nei confronti di società che hanno un chiaro legame con uno Stato membro - poiché vi sono domiciliate o vi svolgono le attività principali o hanno la loro sede principale nell'UE - o di società per le quali l'UE rappresenta un mercato di sbocco essenziale;

34.  invita a migliorare l'accesso alle prove attraverso procedure migliori per quanto attiene alla divulgazione degli elementi probanti;

35.  ricorda che le violazioni dei diritti umani perpetrate da imprese possono comportare una responsabilità penale individuale e chiede che i responsabili di tali reati siano perseguiti al livello appropriato; invita gli Stati membri ad affrontare gli ostacoli giuridici, procedurali e concreti che impediscono alle autorità giudiziarie di effettuare indagini e di perseguire le società e/o i loro rappresentanti coinvolti in reati legati alle violazioni dei diritti umani;

36.  invita il Consiglio e la Commissione ad agire conformemente all'articolo 83 TFUE, al fine di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale, concernenti gravi violazioni dei diritti umani commesse da imprese nei paesi terzi, alla luce del carattere e delle implicazioni di tali reati e della particolare necessità di combatterli su basi comuni;

37.  sottolinea che il pieno rispetto dei diritti umani nella catena di produzione è fondamentale e non semplicemente una questione di scelta dei consumatori; raccomanda, ai fini di una maggiore sensibilizzazione dei produttori e dei consumatori, di introdurre a livello di Unione e su base volontaria un'etichettatura che certifichi un prodotto come "abuse-free" (prodotto senza commettere abusi), che sia sottoposta al monitoraggio di un organismo indipendente disciplinato da norme rigorose e dotato di poteri ispettivi, competente a verificare e certificare che non siano state commesse violazioni in nessuna fase della catena di produzione del prodotto in questione; ritiene che l'UE e gli Stati membri debbano promuovere l'etichetta "abuse-free"; raccomanda di concedere particolari benefici ai prodotti che ottengono questa etichetta;

38.  invita fermamente la Commissione a lanciare una campagna a livello di UE, introducendo e promuovendo l'etichetta "abuse-free", esortando i consumatori europei a optare per l'utilizzo dei prodotti e delle società che ottengono questa etichetta e invitando altresì tutte le società e imprese ad adottare le migliori pratiche per quanto attiene al rispetto dei diritti umani e alle questioni correlate;

39.  invita la Commissione e gli Stati membri a riferire regolarmente in merito alle misure adottate per garantire una protezione efficace dei diritti umani nel quadro dell'attività commerciale, ai risultati conseguiti, alle lacune esistenti in termini di tutela e alle future azioni raccomandate per far fronte a tali lacune;

o
o   o

40.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani e al Servizio europeo per l'azione esterna.

(1) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/it/pdf
(2) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/it/pdf
(3) Testi approvati, P8_TA(2015)0470.
(4) GU C 316 del 30.8.2016, pag. 141.
(5) GU C 181 del 19.5.2016, pag. 2.
(6) GU C 24 del 22.1.2016, pag. 28.
(7) GU C 24 del 22.1.2016, pag. 33.
(8) https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
(9) GU L 201 del 26.7.2013, pag. 60.
(10) http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/
(11) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Al33054


Strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas
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Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 su una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (2016/2059(INI))
P8_TA(2016)0406A8-0278/2016

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione del 16 febbraio 2016 relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (COM(2016)0049),

–  visti la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 dal titolo "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici" (COM(2015)0080) e i suoi allegati,

–  vista la strategia energetica per il 2030, quale enunciata nella comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014 dal titolo "Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030" (COM(2014)0015),

–  vista la comunicazione della Commissione del 23 luglio 2014 dal titolo "L'efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 in materia di clima ed energia" (COM(2014)0520),

—  vista la quinta relazione di valutazione dell'IPCC del gruppo di lavoro I, dal titolo "Climate Change 2013: The Physical Science Basis" (Cambiamento climatico 2013: il fondamento fornito dalle scienze fisiche),

–  vista la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi(1),

–  visto l'accordo di Parigi raggiunto nel dicembre 2015 alla 21a Conferenza delle parti (COP 21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC),

–  vista la comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2011 sulla tabella di marcia per l'energia 2050 (COM(2011)0885),

–  vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" (COM(2011)0112),

–  visto il terzo pacchetto dell'energia,

–  vista la comunicazione della Commissione del 16 febbraio 2016 dal titolo "Una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento" (COM(2016)0051),

–  vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE,

–  vista la relazione speciale n. 16/2015 della Corte di conti europea dal titolo "Migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico mediante lo sviluppo del mercato interno dell'energia: occorre un impegno maggiore",

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2015 dal titolo "Verso un'Unione europea dell'energia"(2),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale nonché della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0278/2016),

A.  considerando che il gas può svolgere nei prossimi decenni un ruolo significativo nel sistema energetico dell'Unione, nella produzione industriale e come fonte di riscaldamento negli edifici e a sostegno delle energie rinnovabili, in attesa che l'UE raggiunga i suoi obiettivi riguardanti le emissioni di gas serra, l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e realizzi la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in cui il ruolo del gas diminuirà gradualmente a favore delle energie pulite;

B.  considerando che il gas è un combustibile fossile che, se non è gestito correttamente, può emettere significative quantità di metano durante il suo ciclo di vita (produzione, trasporto e consumo); che il metano ha un potenziale di riscaldamento globale molto più elevato rispetto alla CO2 in un lasso di tempo di 20 anni, con un conseguente forte impatto sul cambiamento climatico;

C.  considerando che l'Unione europea si è impegnata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050;

D.  considerando che la dipendenza europea dalle importazioni di gas dovrebbe aumentare nei prossimi anni e che in alcuni Stati membri ha già raggiunto il 100 % nei casi in cui non vi siano fornitori o rotte di approvvigionamento alternativi, oppure laddove il loro numero sia limitato;

E.  considerando che il gas naturale liquefatto (GNL) rappresenta un'opportunità per l'Europa in termini sia di maggiore competitività, poiché spinge al ribasso i prezzi del gas naturale, che di maggiore sicurezza dell'approvvigionamento; che il gas naturale rappresenta anche una riserva flessibile che può sostituire le fonti di energia rinnovabile per la produzione di elettricità;

F.  considerando i grandi vantaggi a livello ambientale derivanti dall'utilizzo di gas naturali nel settore dei trasporti (GNC e GNL), come previsto dalla direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;

G.  considerando che l'UE dovrebbe perseguire attivamente lo sviluppo delle proprie risorse di gas convenzionali interne, come quelle scoperte a Cipro;

H.  considerando che l'UE, in quanto secondo importatore al mondo di GNL, dovrebbe svolgere un ruolo più proattivo sulla scena internazionale della diplomazia energetica;

I.  considerando che è importante promuovere una proposta complessiva per l'utilizzo delle risorse energetiche interne, come ad esempio per i giacimenti di gas naturale nella zona economica esclusiva (ZEE) cipriota, e sostenere la creazione di un terminal di liquefazione GNL a Cipro, il quale potrà anche servire per lo sfruttamento dei giacimenti dell'intera regione;

J.  considerando che l'UE non è ancora in grado di sfruttare appieno i benefici di un mercato interno dell'energia integrato a causa della mancanza di interconnessioni sufficienti e di sufficiente coerenza nonché a causa dell'incompleta attuazione del terzo pacchetto energia;

K.  considerando che la strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, dotata di una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici, definisce cinque dimensioni strettamente correlate e che si rafforzano reciprocamente, in particolare: la sicurezza energetica; la piena integrazione del mercato europeo dell'energia; l'efficienza energetica; la decarbonizzazione dell'economia; e la ricerca, l'innovazione e la competitività; che la strategia dovrebbe inoltre promuovere prezzi dell'energia accessibili per tutti;

Introduzione

1.  accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas"; ritiene che un mercato interno dell'energia che integri appieno il gas naturale liquefatto e lo stoccaggio del gas avrà un ruolo significativo per il raggiungimento dell'obiettivo ultimo di un'Unione dell'energia resiliente;

2.  ricorda che la strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas è uno degli elementi dell'Unione dell'energia, che mira a dare espressione concreta all'ambizione dell'UE di realizzare una rapida transizione verso un sistema dell'energia sostenibile, sicuro e competitivo e a porre fine, inoltre, alla dipendenza dai fornitori di gas esterni; sottolinea che uno degli obiettivi dell'Unione dell'energia è di fare dell'UE il leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili;

3.  considerando che, conformemente all'accordo di Parigi della COP 21, la politica dell'UE in materia di gas deve essere adeguata per rispettare l'obiettivo fissato di limitare l'innalzamento della temperatura globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali; che si prevede che il gas continuerà a svolgere un ruolo nel sistema energetico dell'UE fino al 2050, quando, in conformità dell'accordo di Parigi e della tabella di marcia dell'UE per l'energia, le emissioni di gas a effetto serra dovranno essere ridotte dell'80-95% rispetto ai livelli del 1990, in particolare nella produzione industriale e in quanto fonte di riscaldamento per gli edifici; che il gas svolgerà un ruolo sempre meno rilevante e dovrà essere progressivamente abbandonato a lungo termine, affinché l'UE raggiunga i suoi ambiziosi obiettivi riguardanti le emissioni di gas a effetto serra, l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e realizzi la transizione verso un'economia sostenibile;

4.  è del parere che la sicurezza energetica possa essere conseguita nel modo più efficiente possibile attraverso un migliore coordinamento delle politiche energetiche nazionali, la creazione di un'effettiva Unione dell'energia dotata di un mercato unico dell'energia e una politica energetica comune, anche attraverso la cooperazione tra gli Stati membri in questo settore, in conformità con i principi di solidarietà e fiducia; ritiene, in tale contesto, che una maggiore integrazione della politica energetica dovrebbe avvantaggiare gli Stati membri, conformemente agli obiettivi dell'UE e agli obblighi internazionali nonché agli obiettivi dichiarati, senza porsi in contrasto con gli interessi degli Stati membri o dei loro cittadini; sostiene gli sforzi volti a sviluppare una posizione comune dell'UE nelle istituzioni e nei quadri multilaterali nel settore dell'energia;

5.  ritiene che tutti i cittadini dell'UE debbano avere accesso a un approvvigionamento energetico sicuro ed economicamente accessibile; sottolinea, a tale proposito, gli attuali sviluppi sui mercati del GNL in cui l'eccesso di offerta ha comportato la riduzione dei prezzi con la conseguente possibilità di offrire ai consumatori dell'UE prezzi più bassi dell'energia attraverso forniture di gas relativamente meno costose; sottolinea che un'energia sicura, economicamente accessibile e sostenibile rappresenta un motore importante per l'economia europea ed è essenziale per la competitività industriale; invita l'UE e i suoi Stati membri, nell'ambito della politica energetica dell'UE, ad accordare priorità all'eliminazione della povertà energetica e a migliorare l'approvvigionamento energetico tramite la condivisione delle migliori prassi a livello dell'UE;

6.  sottolinea che la strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto deve essere coerente con la strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, di modo che possa contribuire ad accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la decarbonizzazione, la sostenibilità a lungo termine dell'economia e offrire prezzi dell'energia più accessibili e competitivi;

7.  concorda con la valutazione della Commissione secondo la quale gli Stati membri della regione del Mar Baltico e dell'Europa centrale e sud-orientale nonché l'Irlanda – nonostante i notevoli sforzi compiuti da alcuni Stati membri nello sviluppo delle infrastrutture – sono ancora fortemente dipendenti da un unico fornitore e sono esposti a crisi e perturbazioni dell'approvvigionamento;

8.  riconosce che la disponibilità di GNL in tali Stati membri, compresa l'infrastruttura di supporto rappresentata dai gasdotti, potrebbe migliorare in misura significativa l'attuale situazione della sicurezza dell'approvvigionamento, non solo in termini fisici, ma anche in termini economici, contribuendo a rendere i prezzi dell'energia più competitivi;

9.  esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere e incentivare un utilizzo migliore e più efficiente delle infrastrutture esistenti, compreso lo stoccaggio del gas;

10.  richiama l'attenzione sulle potenzialità della tecnologia di conversione dell'elettricità in gas ai fini dello stoccaggio di energie rinnovabili e del loro possibile utilizzo quale gas neutro sotto il profilo delle emissioni di carbonio per il trasporto, il riscaldamento e la produzione di energia;

11.  sottolinea la necessità di rendere più diversificato e flessibile il sistema del gas dell'Unione, contribuendo così a conseguire l'obiettivo fondamentale dell'Unione dell'energia, vale a dire un approvvigionamento di gas sicuro, resiliente e competitivo; invita la Commissione a elaborare una strategia volta ad attenuare la dipendenza dell'UE dal gas nel lungo termine, in linea con il suo impegno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050 e sottolinea, a questo proposito che, dando priorità all'efficienza energetica ed eliminando gradualmente i combustibili fossili, si ridurrebbe notevolmente la dipendenza dell'UE dalle importazioni di combustibili fossili;

12.  ribadisce che il Parlamento ha sollecitato più volte obiettivi vincolanti in materia di clima ed energia per il 2030 che prevedano una riduzione di almeno il 40% delle emissioni nazionali di gas a effetto serra, almeno il 30% di energie rinnovabili e il 40% di efficienza energetica, da attuare mediante singoli obiettivi nazionali;

13.  sottolinea la necessità di promuovere l'uso più efficiente possibile dei terminali di GNL esistenti, in una prospettiva transfrontaliera, prima di favorire l'apertura di nuovi terminali di rigassificazione, in modo da evitare il rischio di un lock-in tecnologico o di attivi non recuperabili in relazione alle infrastrutture per combustibili fossili e garantire che i consumatori non debbano sostenere i costi di alcun nuovo progetto; ritiene che la Commissione debba rivedere attentamente la sua analisi relativa alla domanda di gas e le sue valutazioni dei rischi e del fabbisogno;

Colmare le lacune infrastrutturali

Infrastruttura per il GNL

14.  ricorda che nel suo insieme l'Unione possiede un numero sufficiente di terminali di rigassificazione del GNL e riconosce che, a causa della debolezza della domanda interna di gas negli scorsi anni e dei prezzi globali del GNL relativamente elevati, alcuni terminali di GNL dell'UE registrano bassi tassi di utilizzo; sottolinea che tutti gli Stati membri, in particolare quelli che dipendono da un unico fornitore, dovrebbero avere accesso al GNL sia direttamente che indirettamente attraverso altri Stati membri;

15.  sottolinea che, nella maggior parte dei casi, si dovrebbe dare priorità alle soluzioni basate sul mercato e all'utilizzo delle infrastrutture di GNL esistenti a livello regionale; rileva, tuttavia, che tali soluzioni possono essere diverse a seconda delle specificità nazionali e di mercato, per esempio il livello di interconnettività, la disponibilità di soluzioni di stoccaggio e la struttura del mercato;

16.  sottolinea che, al fine di evitare attivi non recuperabili, è necessario procedere a un'attenta analisi delle alternative e delle opzioni riguardanti la fornitura di GNL in una prospettiva regionale e in un'ottica di sostenibilità ambientale, tenendo conto degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia e del principio dell'equilibrio geografico, prima di decidere la realizzazione di nuove infrastrutture, al fine di migliorare la sicurezza energetica e garantire un uso quanto più efficiente possibile delle infrastrutture esistenti;

17.  sottolinea l'importanza della cooperazione regionale per la costruzione di nuovi terminali e interconnessioni di GNL ed evidenzia che gli Stati membri con accesso al mare dovrebbero cooperare strettamente con i paesi che non dispongono di tale accesso per evitare investimenti eccessivi in progetti inutili e antieconomici; sottolinea, a tale riguardo, che un uso ottimale dei corridoi Ovest-Est e Sud-Nord, dotati di migliorate tecnologie di flusso inverso, consentirebbero un aumento delle opzioni di fornitura del GNL; ritiene che si potrebbero sviluppare congiuntamente conoscenze e informazioni su questioni quali gli impianti di stoccaggio dell'energia e le procedure di gara per il GNL e gli interconnettori; ritiene fermamente che la strategia dell'UE debba garantire che il GNL sia accessibile a livello regionale in tutta Europa;

18.  esorta la Commissione e gli Stati membri a mettere in atto strategie volte a sostenere strutture che in futuro potranno essere utilizzate per gestire il trasferimento e lo stoccaggio di gas naturale rinnovabile;

19.  sottolinea che la strategia dovrebbe altresì prevedere l'utilizzo del GNL come alternativa allo sviluppo di infrastrutture di trasporto e di distribuzione nelle aree in cui non è efficiente sul piano economico; rileva che le piccole installazioni di GNL possono rappresentare un'infrastruttura ottimale per aumentare l'utilizzo di gas naturale nelle aree in cui gli investimenti nelle infrastrutture per il gas non sono redditizi, comprese quelle per aumentare l'utilizzo di gas destinato alla produzione di calore e per limitare al contempo le cosiddette basse emissioni;

20.  esorta la Commissione e gli Stati membri a dare piena attuazione ai progetti chiave di interesse comune (PIC) e ad attribuire un'elevata priorità soprattutto ai progetti più efficienti dal punto di vista economico e ambientale identificati dai tre gruppi regionali di alto livello; evidenzia che la costruzione di terminali di GNL necessari e compatibili con la domanda di gas non è sufficiente e che è indispensabile un'infrastruttura di gasdotti di supporto con tariffe adeguate affinché possano realizzarsi vantaggi all'esterno dei paesi riceventi;

21.  accoglie con favore il fatto che importanti progetti di GNL (ad esempio il corridoio Nord-Sud) siano in via di definizione come progetti di interesse comune; invita la Commissione a includere appieno i paesi dei Balcani nella pianificazione della ricostruzione del gasdotto e della rete TEN-E per garantire il ruolo primario del settore energetico dell'UE nella regione;

22.  sostiene la proposta della Commissione di riesaminare, nel quadro della revisione in corso del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento, le attuali esenzioni relative all'inversione di flusso negli interconnettori e appoggia il potenziamento del ruolo dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) in tale processo; prende atto della carenza di personale e di risorse dell'ACER; sottolinea la necessità di fornire all'ACER le risorse necessarie, e in particolare un organico proprio in numero sufficiente, per consentirle di svolgere i compiti che la normativa le assegna;

Infrastruttura di stoccaggio

23.  ricorda che la geologia è uno dei principali fattori determinanti nello sviluppo di nuove infrastrutture di stoccaggio del gas e rileva l'attuale eccesso di capacità di stoccaggio a livello europeo per quanto riguarda il gas; evidenzia che la cooperazione regionale e un adeguato livello di interconnessioni del gas, nonché l'eliminazione delle strozzature interne, potrebbero migliorare notevolmente il tasso di utilizzo delle attuali strutture di stoccaggio di gas; sottolinea la necessità di garantire l'applicazione dei più elevati standard ambientali in fase di pianificazione, costruzione e utilizzo delle infrastrutture di stoccaggio del GNL;

24.  ricorda che l'accessibilità transfrontaliera dello stoccaggio di gas è uno degli strumenti chiave per attuare il principio della solidarietà energetica in caso di penuria di gas e crisi di emergenza;

25.  ribadisce che sarà possibile un utilizzo più esteso delle capacità di stoccaggio dell'Ucraina solo se nel paese saranno garantiti un quadro legale e commerciale stabile e adeguato e l'integrità dell'infrastruttura di approvvigionamento e a condizione che sia predisposto un adeguato livello di interconnessioni del gas, di modo che l'energia possa fluire liberamente attraverso le frontiere senza barriere fisiche; sottolinea inoltre che, vista la ripresa nel breve termine del settore industriale dell'Ucraina dipendente dal gas, sarà necessario importare forniture di gas aggiuntive; ritiene che l'UE dovrebbe sostenere l'Ucraina nella transizione dalla dipendenza dal gas naturale russo al GNL;

Collegare ai mercati il GNL e lo stoccaggio

26.  sottolinea l'importanza del lavoro dei gruppi regionali di alto livello, come il gruppo di alto livello sull'interconnessione del gas nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC), il gruppo del piano d'interconnessione del mercato energetico del Baltico (BEMIP) e il gruppo dell'Europa sudoccidentale; ritiene che questo tipo di coordinamento regionale su base volontaria sia estremamente efficace e accoglie con favore il ruolo di facilitatore che la Commissione svolgerà in tale contesto; evidenzia al tempo stesso la necessità di un'esecuzione pragmatica e puntuale dei piani d'azione approvati e sollecita un attento monitoraggio della loro attuazione;

27.  sottolinea l'importanza di trovare opzioni di fornitura energetica efficienti sotto il profilo dei costi ed ecologicamente sostenibili per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine per la penisola iberica, l'Europa centrale e sud-orientale, gli Stati baltici e l'Irlanda, tutte regioni che non sono sufficientemente connessi e/o integrati al mercato interno dell'energia e meritano il pieno sostegno dell'Unione, in nome del principio di solidarietà; sottolinea altresì la necessità di sostenere i paesi più vulnerabili che continuano a rappresentare isole energetiche, quali Cipro e Malta, allo scopo di diversificare le loro fonti e rotte di approvvigionamento; sottolinea, in tale contesto, che il GNL e lo stoccaggio del gas devono contribuire a mettere fine a qualsiasi tipo di isolamento degli Stati membri e delle regioni dell'UE;

28.  chiede che sia prodotto gas nelle regioni del Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar Caspio, e che siano interconnessi a tali nuove capacità i paesi dell'Europa centrale e sud-orientale privi di sbocco al mare, al fine di diversificare le fonti di approvvigionamento di tali regioni; prende atto che ciò consentirà la concorrenza tra diverse fonti del gas e sostituirà l'importazione di volumi di gas naturale in base a contratti indicizzati al petrolio, aumentando in tal modo il potere contrattuale degli Stati membri; sottolinea che non esisterà mai un'unica fonte energetica in grado di soddisfare le esigenze dell'UE in materia di energia e che per i mercati nazionali ed esteri la diversità è essenziale; ritiene, pertanto, che si dovrebbe perseguire attivamente lo sviluppo delle risorse convenzionali interne di gas scoperte a Cipro;

29.  sostiene l'intenzione della Commissione di fornire ai promotori dei progetti maggiori informazioni e assistenza sulle varie opzioni di finanziamento, quali il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il Meccanismo per collegare l'Europa (MCE), i Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), e sulle varie soluzioni tecniche;

30.  rileva che la ricerca di soluzioni che siano economicamente vantaggiose e sostenibili dal punto di vista ambientale dovrebbe essere un principio fondamentale per il raggiungimento di risultati ottimali a livello regionale e unionale e invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione a destinare allo sviluppo delle infrastrutture critiche le limitate risorse disponibili in modo da attirare investimenti privati per l'infrastruttura e gli interconnettori;

31.  esprime preoccupazione per il fatto che le importazioni di gas dalla Russia nel 2015 sono state superiori del 7% rispetto a quelle del 2014 e che, nel 2015, il 41% delle importazioni di gas dall'esterno dell'UE provenivano dalla Russia; sottolinea il ruolo di fondamentale importanza svolto dal GNL e dallo stoccaggio del gas, congiuntamente all'aumento dell'efficienza e alla produzione di energia rinnovabile, al fine di ridurre la dipendenza dal gas russo;

32.  esprime preoccupazione per la proposta di raddoppiare la capacità del gasdotto Nord Stream e per gli effetti controproducenti che ciò potrebbe avere sulla sicurezza energetica e sulla diversificazione dell'approvvigionamento nonché sul principio di solidarietà tra Stati membri; ricorda le implicazioni geopolitiche del progetto e i principi alla base di un'Unione dell'energia totalmente integrata, sicura, competitiva e sostenibile e sottolinea che, in quanto tale, il progetto non dovrebbe beneficiare del sostegno finanziario dell'UE o di deroghe al diritto dell'Unione; sottolinea che raddoppiare la capacità del gasdotto Nord Stream significherebbe concedere a un'unica impresa una posizione dominante sul mercato europeo del gas, il che andrebbe evitato;

33.  ritiene che se, contrariamente agli interessi europei, il gasdotto Nord Stream 2 dovesse essere realizzato, esso dovrebbe necessariamente essere oggetto di una solida valutazione dell'accessibilità dei terminali di GNL e di un'analisi dettagliata della situazione nel corridoio del gas Nord-Sud;

Completare il mercato interno del gas: aspetti commerciali, giuridici e regolamentari

Rendere l'UE un mercato attraente per il GNL

34.  esorta gli Stati membri ad attuare pienamente il terzo pacchetto energia e i codici di rete per il gas;

35.  sottolinea l'importante ruolo che gli hub del gas liquefatto ben interconnessi rivestono nei mercati del gas, poiché essi garantirebbero un mercato unico integrato in cui il gas può fluire liberamente attraverso le frontiere in linea con i segnali dei prezzi di mercato;

36.  sottolinea che le consistenti riserve di gas nei paesi nordafricani e le recenti scoperte nel Mediterraneo orientale offrono alla regione l'opportunità di emergere come un centro dinamico per il trasporto del gas verso l'Europa; ritiene che le nuove capacità di GNL sviluppate nel Mediterraneo potrebbero costituire la base di un'infrastruttura di hub;

37.  insiste sul fatto che il completamento del mercato interno del gas e l'eliminazione degli ostacoli normativi migliorerebbero in misura significativa la liquidità dei mercati del gas; esorta le parti interessate a completare quanto prima il codice di rete per quanto riguarda le norme riguardanti le strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas;

38.  ricorda la costante necessità di un'attiva cooperazione tra i governi, le autorità nazionali di regolamentazione e le principali parti interessate in investimenti transfrontalieri, mantenendo sempre una prospettiva europea che vada oltre agli interessi nazionali;

Stoccaggio del gas nel mercato interno

39.  sottolinea la necessità di sviluppare strutture tariffarie armonizzate in tutta l'Unione e di accrescere la trasparenza per quanto riguarda la definizione delle tariffe, al fine di conseguire un maggior tasso di utilizzo delle attuali strutture di stoccaggio di gas; rileva che il codice di rete relativo alle norme in materia di strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas dovrebbe tener conto della necessità di un ravvicinamento;

40.  sostiene la proposta della Commissione volta a consentire l'utilizzo delle infrastrutture per il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio del gas anche per il biometano e altri gas da fonti rinnovabili conformi alle relative norme di qualità dell'UE; raccomanda, a tale proposito, di prendere in considerazione parametri tecnici, la qualità del gas, l'efficienza dei costi, le economie di scala e le possibili soluzioni a livello di reti locali o regionali;

41.  esorta gli Stati membri a dare piena attuazione al terzo pacchetto energia, specialmente in relazione alle disposizioni che concedono l'accesso del biometano alla rete e agli impianti di stoccaggio; ricorda, a tale proposito, la direttiva 2009/73/CE ai sensi della quale gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché al biogas e al gas proveniente dalla biomassa o ad altri tipi di gas sia garantito un accesso non discriminatorio al sistema del gas, tenuto conto dei necessari requisiti di qualità, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le pertinenti norme tecniche e le esigenze di sicurezza;

42.  incoraggia i gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL, in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione, a sviluppare nuovi prodotti e servizi flessibili, conformemente alla vigente legislazione dell'UE, per rendere la rigassificazione e lo stoccaggio del GNL più interessanti e massimizzare l'utilizzo degli impianti di GNL e di stoccaggio esistenti;

Ottimizzare il ruolo dello stoccaggio per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas

43.  sottolinea il ruolo dei servizi immediati ed estremamente flessibili offerti in alcuni Stati membri dalle infrastrutture di stoccaggio del gas e richiama l'attenzione sul ruolo diverso che lo stoccaggio può assumere in caso di interruzioni dell'approvvigionamento rispetto al gas naturale liquefatto, in cui la logistica della catena di fornitura potrebbe non offrire la stessa reattività;

44.  sottolinea l'importanza di eliminare gli ostacoli normativi allo sviluppo di strategie di stoccaggio regionali; ritiene che alcuni sistemi di stoccaggio possano offrire servizi internazionali su misura, vale a dire servizi di stoccaggio collegati al trasporto transnazionale; propone che i gruppi regionali di alto livello cooperino in modo più ampio per individuare soluzioni innovative su come utilizzare in modo efficace a livello regionale ed europeo le risorse strategicamente rilevanti;

L'UE come attore sui mercati internazionali del GNL

45.  prende atto della tendenza ad aumentare la capacità di liquefazione che si delinea a livello mondiale e del potenziale impatto sui mercati del gas europei;

46.  ritiene che, affermandosi come mercato importante, l'UE possa contribuire all'evoluzione delle norme in materia di commercio del gas al fine di migliorare la flessibilità e la convergenza dei mercati globali del gas;

47.  sostiene la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna e gli Stati membri nel loro attivo impegno nel campo della diplomazia energetica al fine di promuovere un mercato globale del gas basato su regole, trasparente e ben funzionante;

48.  sottolinea l'importanza di ridurre o di eliminare la dipendenza dell'UE dalle importazioni di gas e di petrolio da regimi autoritari che violano i diritti umani, in modo da rispettare i valori fondamentali dell'UE e l'efficacia dell'azione esterna dell'UE;

49.  chiede una maggiore convergenza e sinergia istituzionale, e, in particolare, una migliore integrazione delle priorità relative alla sicurezza energetica esterna nelle politiche perseguite dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e un migliore coordinamento tra il VP/AR e i commissari competenti; invita il VP/AR, unitamente agli Stati membri, a rafforzare gli attuali strumenti di cooperazione in materia di energia, e a crearne di nuovi, con i fornitori attuali e potenziali, nonché con i paesi di transito e altri attori chiave; invita, in tale contesto, il VP/AR a informare regolarmente il Parlamento in merito all'attuazione del piano d'azione dell'UE per la diplomazia energetica;

50.  sottolinea la necessità di eliminare gli ostacoli al libero commercio mondiale del GNL, la cui produzione deve essere sostenibile; esorta vivamente, in questo contesto, i responsabili politici statunitensi ad accrescere la certezza degli investimenti introducendo criteri e scadenze chiari nel processo di autorizzazione delle esportazioni di gas verso paesi con i quali non sono stati conclusi accordi di libero scambio (ALS);

51.  sottolinea la necessità di sensibilizzare in merito agli effetti ambientali, climatici e sociali del gas naturale liquefatto importato nei forum mondiali sul libero scambio; sottolinea in particolare la necessità di garantire che le emissioni diffuse di metano siano ridotte al minimo;

52.  sottolinea che l'uso del GNL può inoltre contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra causate dal trasporto marittimo e su strada, a condizione che si prendano tutte le misure efficaci per ridurre al minimo le perdite di metano nell'intero ciclo di vita del combustibile, comprese la produzione, la distribuzione e la combustione; chiede pertanto misure adeguate per ridurre al minimo le perdite di metano nella catena globale del GNL, grazie all'impiego delle migliori tecnologie disponibili, e a garantire un adeguato finanziamento della R&S a tal fine;

53.  sottolinea che gli scambi commerciali svolgono un ruolo chiave ai fini della sicurezza energetica e che partenariati solidi nel campo dell'energia, rafforzati dall'inclusione di capitoli energetici negli accordi commerciali dell'UE, rappresentano strumenti fondamentali; ritiene che la politica commerciale dell'UE dovrebbe migliorare la diversificazione in campo energetico dell'Unione e dei suoi Stati membri e ridurre la loro dipendenza dall'energia importata da un numero troppo esiguo di fornitori; sottolinea che l'UE dovrebbe esplorare nuovi partenariati, rivedere quelli esistenti e avviare negoziati specifici sull'energia con altri partner in aree tra cui, in particolare, l'Asia centrale, l'Africa settentrionale e le Americhe; osserva che l'UE dovrebbe svolgere un ruolo maggiormente proattivo sulla scena internazionale della diplomazia energetica; chiede una maggiore coerenza tra le politiche commerciali ed energetiche dell'UE; sottolinea la necessità di incrementare la trasparenza dei negoziati internazionali concernenti il GNL; ritiene che i negoziati attuali e futuri con partner quali gli Stati Uniti e l'Australia debbano includere una forte componente energetica; sottolinea che l'UE dovrebbe collaborare strettamente con i partner internazionali a favore di un mercato mondiale del GNL competitivo e trasparente;

54.  ricorda che, al fine di affrontare le sfide attuali e realizzare i suoi obiettivi in materia di energia e cambiamenti climatici nel quadro dei vincoli globali in tali ambiti politici, l'UE e i suoi Stati membri devono, sulla base dei quadri giuridici esistenti e delle convenzioni multilaterali, adottare anche azioni comuni in campo internazionale, sollevando le questioni relative alla sostenibilità e alla sicurezza energetiche nei forum commerciali internazionali, anche con i paesi partner che dipendono dalle importazioni di gas; sottolinea che l'Unione europea dovrebbe, nel contempo, sostenere e promuovere l'efficienza energetica;

55.  ritiene particolarmente importante una politica commerciale in grado di creare importanti opportunità per le aziende pubbliche e private degli Stati membri dell'UE nel campo delle tecnologie energetiche pulite, sicure ed efficienti, soprattutto alla luce della crescente domanda globale di energia; invita a prevedere riduzioni tariffarie significative per le tecnologie pulite nel quadro dell'iniziativa "beni ambientali" e degli accordi di libero scambio dell'UE, i quali devono affrontare il problema delle barriere non tariffarie in relazione alle fonti di energia;

56.  sottolinea l'importanza per la sicurezza energetica dell'UE del capitolo sull'energia e le materie prime dell'accordo sul partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP); plaude al lavoro svolto dalla Commissione al fine di eliminare le restrizioni all'esportazione nell'UE del gas proveniente dagli Stati Uniti;

57.  ritiene che l'aggiunta sul mercato, nel 2016, di 12,2 miliardi di m³ l'anno attraverso il Sabine Pass LNG, lungo la costa orientale degli Stati Uniti, unitamente a un'ulteriore potenziale aggiunta di 74 miliardi di m³ attraverso diversi progetti statunitensi entro il 2020, costituiscano per l'Europa un'importante opportunità per incrementare i legami commerciali in ambito energetico con gli Stati Uniti; ritiene che la conclusione dei lavori sul capitolo sull'energia e le materie prime del TTIP incrementerebbe in modo significativo le opzioni di fornitura del gas dell'UE;

58.  ritiene che alle aziende europee non dovrebbe essere impedito di operare sui mercati dell'energia dei paesi terzi alle stesse condizioni delle aziende nazionali; sottolinea che le aziende dei paesi terzi che operano sui mercati dell'energia europei devono conformarsi al diritto europeo; evidenzia che tali entità devono avere una struttura trasparente che consenta di monitorarne gli azionisti;

59.  sottolinea la necessità di assicurare i requisiti ambientali più rigorosi nel campo della pianificazione, della costruzione e dell'utilizzo del GNL, nonché dello sfruttamento delle riserve e delle fonti interne, e di rispettare le norme internazionali sul lavoro in materia di sicurezza e salute sul lavoro; sottolinea la necessità di svolgere un'opera di sensibilizzazione sugli effetti ambientali, climatici e sociali delle importazioni di GNL; ribadisce la necessità di coinvolgere le comunità locali e di fare affidamento su valutazioni realistiche relative ai consumi o, in caso di costruzione, alla progettazione di nuove infrastrutture; evidenzia le potenzialità offerte dalla transizione al GNL per favorire il processo di decarbonizzazione del trasporto marittimo; invita l'Unione europea ad offrire sostegno finanziario a progetti europei miranti a tale scopo;

60.  sottolinea che, considerate le prospettive di crescita dell'offerta di GNL nei prossimi anni, questa strategia può essere integrata da una valutazione del fabbisogno di navi adibite al trasporto di GNL e da misure che consentano al settore della costruzione navale dell'UE di cogliere tale opportunità, contribuendo in tal modo all'obiettivo che il settore industriale raggiunga il 20 % del PIL nel 2020; chiede l'introduzione di norme di sicurezza che garantiscano che il trasporto di GNL sia monitorato e, se necessario, sia assoggettato a condizioni più severe nell'ambito delle misure di prevenzione contro il terrorismo;

Sostenibilità e uso del GNL come combustibile alternativo nei trasporti e nella produzione di calore ed energia

61.  riconosce le potenzialità del GNL come combustibile alternativo, sia per il trasporto su strada sia per quello marittimo; sottolinea che un uso più diffuso del GNL per il trasporto merci potrebbe contribuire alla diminuzione delle emissioni globali di CO2, SOx e NOx, in particolare grazie a un maggior numero di motori a GNL nel settore dei trasporti marittimi;

62.  sottolinea che la rete delle infrastrutture di rifornimento è un requisito essenziale per uno sviluppo sostanziale del GNL come combustibile alternativo nel settore dei trasporti; invita, a tale riguardo, la Commissione e gli Stati membri a dare piena attuazione alla direttiva 2014/94/UE sui combustibili alternativi, compresi i punti di rifornimento di GNL lungo i corridoi TEN-T e nei porti marittimi e interni, in sostituzione dei combustibili convenzionali più inquinanti; sottolinea, tuttavia, a tale proposito che il GNL non dovrebbe sostituire le fonti di energia rinnovabili in modo da garantire la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità;

63.  invita a sviluppare rotte marittime, in particolare nell'arcipelago delle Azzorre che, per la sua posizione geografica, potrebbe fungere da stazione di rifornimento cruciale per le rotte transatlantiche del GNL; esorta la Commissione a stanziare fondi per sostenere i progetti europei a tal fine;

64.  chiede alla Commissione di creare, in collaborazione con gli Stati membri e le regioni, un progetto comune di "corridoi blu di GNL per le isole" per il settore marittimo, che includa i porti della rete globale TEN-T, al fine di creare le necessarie infrastrutture di GNL e collegare questa rete alla rete centrale TEN-T;

65.  invita, inoltre, gli Stati membri a garantire l'attuazione della direttiva 2014/94/UE per quanto riguarda la creazione di punti di rifornimento per il gas naturale compresso (GNC) in modo da garantire che i veicoli a motore alimentati con tale gas possano circolare negli agglomerati urbani o suburbani e in altre zone densamente popolate e almeno lungo la rete centrale TEN-T per far sì che tali veicoli possano circolare in tutta l'Unione;

66.  sottolinea la necessità di stabilire specifiche tecniche comuni per i punti di rifornimento di GNL per le navi adibite alla navigazione marittima e quelle adibite alla navigazione interna e gli autoveicoli, come previsto dalla direttiva 2014/94/UE; chiede che si adottino rigorose norme armonizzate di sicurezza e di formazione per lo stoccaggio, il rifornimento e l'uso a bordo di GNL in tutta l'Unione, permettendo anche la possibilità di svolgere contemporaneamente il rifornimento e le operazioni relative al carico; osserva che tali attività dovrebbero essere realizzate in stretta collaborazione con l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e l'EMSA;

67.  sottolinea la necessità di garantire un adeguato finanziamento della R&S per lo sviluppo di migliori tecnologie per le navi adibite alla navigazione interna, le navi adibite alla navigazione marittima e i veicoli a motore, allo scopo di passare rapidamente a una flotta a basse emissioni di carbonio, e per lo sviluppo di sistemi senza pilota per l'installazione di punti di rifornimento di GNL; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a creare incentivi per lo sviluppo di navi e veicoli a motore alimentati a GNL o per l'ammodernamento di quelli che utilizzano combustibili convenzionali in modo da consentire loro di utilizzare il GNL;

68.  invita la Commissione e gli Stati membri a creare incentivi per il trasporto del GNL su rotaia, poiché tale modalità, da un lato, riduce il traffico su gomma e, dall'altro, favorisce un trasporto rispettoso dell'ambiente e sicuro delle fonti energetiche/carburanti poco inquinanti;

69.  invita la Commissione, previa consultazione dei soggetti interessati, a valutare la possibilità di stabilire, in linea con il regolamento (CE) n. 443/2009 che fissa condizioni di prestazione in materia di emissioni di CO2 per le vetture nuove, un equivalente in CO2 per le emissioni di idrocarburi, soprattutto a scopi informativi per i consumatori;

70.  rileva che l'uso della tecnologia GNL su piccola scala in alcuni ambiti, ad esempio il trasporto su lunghe distanze o le applicazioni industriali ad alte prestazioni, potrebbe non solo contribuire agli obiettivi della politica sul clima, ma anche produrre significativi vantaggi commerciali;

71.  rileva che il GNL, e in particolare il GNC, costituisce anche una soluzione valida per il trasporto pubblico che è già disponibile e può contribuire a ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico, migliorando così le condizioni di vita in particolare negli agglomerati urbani;

72.  rileva che, sebbene il GNL e GNC possano rappresentare valide soluzioni transitorie per ridurre l'impatto ambientale dei trasporti, i loro vantaggi nel lungo periodo si realizzeranno solo se verrà promossa nel contempo una lenta transizione verso l'uso di biogas liquefatto (BGL) e altre forme di energia rinnovabile garantendo anche l'interoperabilità dei sistemi del GNL e del BGL; sottolinea che la strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto deve rientrare nel quadro più ampio degli obiettivi e delle priorità europee in materia di clima ed energia e aderire all'accordo COP 21, ponendo l'accento sulla riduzione della domanda, sul miglioramento dell'efficienza energetica e sulla graduale eliminazione dei combustibili fossili;

73.  sottolinea che una rete efficiente di infrastrutture di rifornimento è un requisito essenziale per una diffusione sostanziale del GNL come combustibile alternativo nel settore dei trasporti; invita la Commissione e gli Stati membri a creare incentivi per lo sviluppo di tali infrastrutture per colmare le lacune esistenti nella distribuzione e creare una rete completa di approvvigionamento;

74.  sottolinea l'importanza di un'infrastruttura per il GNL nei porti marittimi e interni per quanto riguarda la promozione della multimodalità, in quanto tale infrastruttura può essere utilizzata dalle navi marittime, dalle navi adibite alla navigazione interna e dagli autocarri per l'ulteriore trasporto terrestre del carburante; esorta gli operatori nazionali e regionali a cooperare strettamente al fine di potenziare la polivalenza e la sfruttabilità di tale infrastruttura;

75.  ritiene che favorire l'utilizzo di gas naturale come combustibile alternativo nei trasporti rappresenti un'importante sfida globale e auspica che l'impegno atto a conseguire le riduzioni di emissioni sia ottenuto grazie all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e l'Organizzazione marittima internazionale (IMO);

o
o   o

76.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, al segretariato della Comunità dell'energia e alle parti contraenti della Comunità dell'energia.

(1) GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.
(2) Testi approvati P8_TA(2015)0444.


Come rendere omogenei i controlli sulla pesca in Europa
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Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 su "Come rendere omogenei i controlli sulla pesca in Europa" (2015/2093(INI))
P8_TA(2016)0407A8-0234/2016

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, che prevede la necessità di adoperarsi per "lo sviluppo sostenibile dell'Europa", anche fornendo un "elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente", e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 11, 43 e 191,

–  visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ("regolamento sul controllo"),

–  visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, in particolare gli articoli 15 e 36,

–  visto il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca,

–  visto il regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

–  visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco, in particolare gli articoli 7 e 9,

–  visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,

–  vista la sua posizione del 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca(1),

–  vista la sua posizione del 6 luglio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca(2),

–  vista la sua risoluzione del 12 maggio 2016 sulla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella ristorazione e nella vendita al dettaglio(3),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0234/2016),

A.  considerando che il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario è l'Unione europea;

B.  considerando che i moduli di ispezione dei diversi rapporti di ispezione di cui nel regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 non sono armonizzati fra loro e utilizzano diverse diciture per gli stessi temi, creando così difficoltà operative nel trasferimento delle informazioni tra le autorità;

C.  considerando che gli ultimi protocolli per lo scambio di dati, che sono indispensabili per l'attuazione dei giornali di pesca elettronici, sono stati completati nel luglio 2010 e che i giornali di pesca elettronici sono obbligatori dal gennaio 2010;

D.  considerando l'iniquità reale e quella percepita dai pescatori per quanto attiene alla regolarità, alla frequenza, alla durata, al rigore, all'accuratezza, all'efficacia e ai metodi dei controlli sulla pesca in Europa, nonché la necessità di un trattamento equo e non discriminatorio;

E.  considerando che l'impegno in materia di controlli sulla pesca deve necessariamente contare sulla partecipazione piena e attiva del settore;

F.  considerando che il sistema di punti penalizza i pescherecci e non gli armatori, i pescatori o le altre persone che intervengono lungo la catena di produzione;

G.  considerando che il settore della pesca è tra i primi ad essere interessato a una gestione sostenibile dei mari e degli oceani;

H.  considerando che, al di là delle possibili varianti regionali, esistono differenze sostanziali fra gli Stati membri a livello dell'applicazione delle normative europee, in particolare di quelle risultanti dal regolamento sul controllo, e che ciascuno Stato membro ha un proprio sistema giuridico distinto nonché strutture amministrative e giudiziarie diverse fra loro, cosa che inevitabilmente si riflette nei regimi di sanzioni amministrative e/o penali applicati in caso di inadempienza alle norme della PCP, e che detti regimi portano a discrepanze tra gli Stati membri e a iniquità;

I.  considerando che sono stati identificati rischi legati al fatto che le autorità nazionali di controllo non sempre hanno accesso a dati utili per ispezionare in modo efficace le navi straniere e che la differenza degli approcci in materia di controlli e sanzioni crea problemi agli Stati membri quando indagano con gli Stati di bandiera sulle violazioni rilevate;

J.  considerando che è necessario rafforzare i controlli sui prodotti della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) che arrivano nell'UE, nonché garantire in tutti gli Stati membri livelli equivalenti di controllo per tale tipologia di pesca;

K.  considerando che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 e delle relative sanzioni è di responsabilità degli Stati membri;

L.  considerando che in alcuni Stati membri mancano unità di ispettori specializzati nel settore della pesca;

M.  considerando che l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), istituita al fine di promuovere i più elevati standard comuni di controllo nel quadro della PCP, svolge un ruolo efficace nella messa in atto armonizzata del regime di controllo nonostante le risorse limitate di cui dispone;

N.  considerando che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) può contribuire al miglioramento e alla modernizzazione del controllo della pesca, in particolare attraverso le sue linee di bilancio 11 06 62 02 (controllo e applicazione della politica comune della pesca (PCP) e della politica marittima integrata (PMI)) e 11 06 64 (EFCA);

O.  considerando l'applicazione del divieto di rigettare in mare le catture accessorie, che nella pratica comporta risultati ingiustamente penalizzanti per gli operatori della pesca, in quanto può infatti verificarsi che, nonostante si avvalgano di mezzi e strumenti consentiti dal diritto dell'UE, e nonostante pongano in essere ogni mezzo per evitare catture accidentali, detti operatori siano sanzionati per il solo fatto che queste catture superano il limite massimo ammissibile dalla legislazione dell'UE e nazionale;

P.  considerando che le tecniche e le attrezzature utilizzate per la pesca sono cambiate e si sono evolute, e che per raggiungere l'efficienza occorre aggiornare anche i sistemi e le tecniche impiegati per i controlli; che, a tal fine, si potrebbe fare ricorso al FEAMP;

Q.  considerando che l'obbligo di sbarco è un elemento chiave per quanto riguarda il controllo e merita, pertanto, un'attenzione particolare da parte del legislatore e delle autorità preposte ai controlli;

R.  considerando che le tecnologie di localizzazione a distanza a basso costo, quale il sistema di identificazione automatica (AIS), rendono possibili i controlli su base volontaria, agevolano il monitoraggio e aumentano la sicurezza dei pescatori;

S.  considerando che la pesca INN e il commercio del pesce catturato nei bacini illegali, non dichiarati e non regolamentati costituiscono attività criminali globali;

T.  considerando il ruolo strutturante che le aste svolgono per il settore ittico, e il loro ruolo centrale nel controllo del pesce sbarcato;

U.  considerando che gli Stati membri dispongono di ordinamenti giuridici diversi e che le prove raccolte devono essere ammissibili e utilizzabili nell'ambito di questi diversi sistemi, che sono propri a ogni Stato membro che avvia un procedimento giudiziario;

V.  considerando che i migliori alleati nell'attuazione del regolamento "controllo" sono pescatori adeguatamente formati e incoraggiati, che comprendono i vantaggi dei controlli e contribuiscono attivamente al loro rispetto;

I – Ciò che frena l'armonizzazione

1.  sottolinea l'importanza di assicurare un controllo efficace delle attività di pesca, al fine di garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e mantenere condizioni di parità tra le flotte dell'UE; invita gli Stati membri ad assicurare un'efficace attuazione del regolamento "controllo";

2.  sottolinea che l'ambiziosa lotta dell'UE contro la pesca INN in tutto il mondo dovrebbe essere accompagnata da un'efficace applicazione del regolamento "controllo" nelle nostre proprie acque;

3.  sottolinea le diversità a livello del campo di applicazione dei controlli e dei luoghi in cui questi ultimi vengono eseguiti, nonché il risultante carattere discriminatorio dei controlli sulla pesca, in quanto se alcuni Stati membri organizzano controlli dal peschereccio alla tavola, altri controllano unicamente determinati anelli della catena escludendo, ad esempio, la parte trasporto delle catture o la ristorazione;

4.  riconosce il miglioramento significativo del regime di controllo reso possibile dall'attuale regolamento "controllo", in combinazione con il regolamento contro la pesca INN, per quanto concerne il consolidamento di numerosi regolamenti in precedenza distinti, l'introduzione della possibilità di utilizzare le nuove tecnologie, le fasi preliminari all'armonizzazione delle sanzioni, il chiarimento del ruolo della Commissione e degli Stati membri, il miglioramento della tracciabilità e altri progressi;

5.  ricorda che l'accettazione delle norme da parte dei pescatori risente di alcune variabili, ad esempio se l'impatto dell'attuazione è considerato equo, se le normative imposte sono percepite come pregnanti e se esiste una compatibilità tra il regolamento e i modelli e le pratiche di pesca tradizionali;

6.  ritiene necessario chiarire, organizzare e disciplinare l'attività di pesca nelle varie zone marittime;

7.  rileva le differenze a livello dell'organizzazione dei controlli, che taluni Stati membri segmentano fra amministrazioni diverse e che altri fanno eseguire da un solo corpo amministrativo, nonché a livello degli strumenti, dei dispositivi e dei mezzi umani, logistici e finanziari utilizzati per eseguire i controlli stessi; rileva inoltre che tali circostanze rendono difficile garantire la trasparenza nella gestione e nell'accesso alle informazioni;

8.  sottolinea che l'efficacia dei controlli varia anche in funzione dell'enorme diversità delle aree di pesca dell'UE, che comprendono zone ristrette e limitate, le cui risorse alieutiche sono condivise essenzialmente da Stati membri confinanti, e zone di pesca molto estese e remote; mette in evidenza le caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche (RUP), le cui vastissime zone economiche esclusive (ZEE) di tipo prevalentemente oceanico, coniugate con il tipo di risorse alieutiche sfruttate (nella maggior parte dei casi, specie di profondità e grandi migratori pelagici) e con la scarsità di risorse alternative, giustificano chiaramente un rafforzamento delle azioni di controllo in dette regioni, che dipendono fortemente dalla pesca e sono estremamente vulnerabili all'azione devastante di flotte notoriamente inadempienti rispetto alle norme della PCP;

9.  esorta gli Stati membri ad attuare pienamente e correttamente il regolamento "controllo", onde avere una visione chiara di quali elementi debbano essere migliorati in occasione della prossima revisione e in tal modo garantire anche per il futuro un regolamento che sia funzionale e di agevole applicazione;

10.  osserva una differenza di approccio tra i controlli basati sulla valutazione dei rischi e i controlli aleatori dell'attività di pesca e dei circuiti di commercializzazione del pescato;

11.  rileva che l'attuale complessità delle misure tecniche e l'elevato numero di disposizioni – che possono essere addirittura contraddittorie e che includono molteplici deroghe ed eccezioni – disseminate in una serie di testi giuridici diversi, rendono difficile non solo la comprensione, ma anche il controllo e l'attuazione;

12.  rammenta che la maggior parte dei controlli aleatori viene effettuata al momento dello sbarco, mentre le ispezioni in mare rivelano un tasso apparente di infrazione superiore rispetto a quelle effettuate a terra, in quanto si basano su una valutazione del rischio;

13.  ricorda che, poiché l'obbligo di sbarco rappresenta un cambiamento fondamentale per la pesca, il regolamento omnibus (UE) 2015/812 concede un termine di adeguamento di due anni prima che le violazioni dell'obbligo di sbarco siano considerate infrazioni gravi; chiede che tale termine sia prolungato ove necessario;

14.  osserva che gli Stati membri, e talvolta anche le regioni, recepiscono la normativa in maniera diversa, a causa del numero elevato di disposizioni facoltative contenute nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio; sottolinea le difficoltà di applicazione concreta di alcune delle sue disposizioni, che sia per via dell'inadeguatezza delle norme rispetto alla realtà, ad esempio a causa delle caratteristiche del settore della pesca (flotta, attrezzi da pesca, aree di pesca e specie bersaglio), che variano considerevolmente tra i bacini marini, gli Stati membri e le attività di pesca, o per via delle contraddizioni, che possono portare a interpretazioni diverse da parte degli ispettori;

15.  constata che il livello di infrazione varia da uno Stato membro all'altro e che la stessa infrazione può comportare una sanzione di natura amministrativa o di natura penale; è convinto che la licenza di pesca a punti, con sottrazione di punti in caso di inadempienza, è uno strumento europeo pertinente per inquadrare le infrazioni gravi, ma che in assenza della necessaria armonizzazione può peggiorare una situazione già iniqua fra i vari operatori degli Stati membri; chiede di ridurre dette discrepanze a livello delle sanzioni;

16.  osserva che la mancanza di fiducia e di trasparenza tra gli Stati membri è una delle principali cause della mancata condivisione dei dati relativi alla normativa; invita a superare tale situazione, al fine di garantire e dimostrare la presenza di condizioni di parità per tutti i pescatori;

17.  ricorda che l'EFCA vigila sull'applicazione di norme comuni in materia di controllo, ispezione e sorveglianza, e agevola la cooperazione operativa tra gli Stati membri tramite piani di impiego congiunti; ricorda che è importante rafforzare il mandato dell'EFCA al fine di predisporre azioni operative congiunte di controllo della pesca che consentano di coordinare efficacemente l'attività delle molteplici autorità locali, regionali e nazionali, nonché delle agenzie dell'UE che svolgono funzioni di guardia costiera a livello dell'Unione; chiede che l'EFCA intensifichi il suo impegno in tal senso;

18.  vede nell'introduzione da parte dell'EFCA di una base per la formazione ("core curriculum") degli ispettori della pesca un elemento essenziale per la standardizzazione della formazione e delle procedure di controllo, e chiede che tutti gli Stati membri vi facciano ricorso; constata che gli Stati membri non hanno, se non su base volontaria, lo stesso sistema di riferimento per la formazione, il che significa che il contenuto dei diplomi, l'assunzione e le missioni sono diversi;

19.  osserva che i pescatori sono formati e informati in maniera diversa nei vari Stati membri e che non è stato predisposto alcuno strumento di semplificazione e di agevolazione dell'accesso concernente l'obiettivo e il contenuto del regolamento "controllo"; ritiene che questa situazione comporti una mancanza di consapevolezza che scoraggia fortemente l'applicazione armonizzata della legislazione, che è invece auspicabile; esorta vivamente ad attuare tali strumenti quanto prima;

20.  constata che, sebbene il consumatore sia diventato, negli anni, più consapevole delle origini e dell'identificazione di ciò che acquista, grazie anche a una capillare azione di sensibilizzazione della Commissione, lo stesso consumatore non è messo in grado di ottenere informazioni appropriate sui prodotti ittici che vengono serviti al ristorante, mancando l'obbligatorietà in quest'ultimo anello della catena commerciale;

21.  sottolinea che l'uso delle nuove tecnologie di monitoraggio e di trasmissione dell'informazione e di comunicazione in tempo reale è essenziale per migliorare la sorveglianza marittima; chiede che gli strumenti utilizzati dagli Stati membri siano resi tecnicamente compatibili, e che la condivisione solo parziale delle basi di dati relative al controllo come anche le divergenze e la perdita di efficacia che ne risultano siano scoraggiate;

22.  fa osservare che manca una valutazione della reale inapplicabilità di alcune norme a causa dei differenti livelli tecnologici delle imbarcazioni, della logistica a terra e dell'organizzazione della filiera nei diversi porti;

23.  sottolinea il ruolo svolto dal FEAMP, in particolare tramite il suo bilancio destinato al controllo degli obiettivi della PCP, che ammonta a 580 milioni di EUR per il periodo 2014-2020;

24.  sottolinea che occorre assicurare l'uniformità del mercato unico e un rispetto dei requisiti in materia di controlli che sia equivalente nei vari Stati membri, senza che la qualità dei controlli interni ed esterni differisca fra di essi o dipenda dalla frontiera dell'UE attraverso la quale arrivano i prodotti;

II – Proposte volte a rimediare alla situazione

25.  è favorevole alla semplificazione e al miglioramento della legislazione dell'Unione, come anche alla riduzione degli oneri amministrativi in vista del conseguimento dell'obiettivo "legiferare meglio", segnatamente attraverso una revisione limitata e mirata del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio prevista e auspicata al più tardi per il 2017, mantenendo nel contempo norme efficaci atte a prevenire, rilevare e punire le infrazioni alla PCP, e concentrandosi in primo luogo su una migliore attuazione delle norme nei vari Stati membri, in particolare tramite la ricerca di una maggiore armonizzazione, a condizione che tale semplificazione sia basata sul solido quadro di controllo attuale e non determini un indebolimento delle norme più rigorose in materia di protezione ambientale, sindacale o sociale;

26.  ritiene che la regionalizzazione prevista dalla nuova PCP debba essere inquadrata da un sistema di controllo solido e armonizzato; è fermamente contrario a qualsiasi indebolimento del regolamento "controllo" e ritiene che gli Stati membri possano già applicare la flessibilità prevista dal quadro esistente;

27.  chiede che a tale revisione le istituzioni europee e il settore della pesca procedano di concerto, in particolare il settore della pesca costiera, artigianale e tradizionale la cui protezione e promozione dovrebbero essere l'obiettivo di ogni nuova normativa;

28.  sottolinea la necessità di tenere discussioni con le varie autorità nazionali, regionali e delle regioni ultraperiferiche in sede di elaborazione o di revisione degli strumenti giuridici;

29.  ricorda che una più stretta cooperazione tra gli Stati membri potrebbe condurre a un'ulteriore armonizzazione dei controlli; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza del gruppo di esperti sul rispetto degli obblighi previsti nel quadro del regime di controllo della pesca dell'Unione;

30.  ricorda alla Commissione la necessità di creare un ambiente giuridico e operativo prima di attuare norme vincolanti, evitando così situazioni paradossali;

31.  ritiene che la Commissione debba garantire un recepimento uniforme e corretto, e verificare le condizioni di applicazione della legislazione esistente, ad esempio fissando una percentuale minima di partite soggette a verifica da parte di ciascuno Stato membro; ritiene inoltre che le procedure di controllo debbano essere trasparenti, equilibrate e standardizzate, consentendo agli Stati membri di godere di condizioni di parità nel controllo dei loro pescatori, e che le norme relative ai controlli dovrebbero essere più semplici, nonché più complete e coerenti;

32.  punta su un rafforzamento dei controlli per evitare l'importazione di pesce proveniente dalla pesca INN mediante la creazione, tra l'altro, di squadre di intelligence nazionali dotate di ispettori specializzati nel settore della pesca e con eccellenti capacità di individuazione dei rischi, nonché sulla fissazione di una percentuale minima di partite da sottoporre a verifica;

33.  ritiene che sia necessario raccogliere, gestire e utilizzare dati di buona qualità per quanto riguarda l'obbligo di sbarco, al fine di controllare e valutare l'efficacia dell'applicazione di detto obbligo, nonché allineare la raccolta dei dati ai requisiti risultanti dalla PCP rivista;

34.  invita gli Stati membri e le loro rispettive autorità di controllo della pesca marittima a costituire squadre di ispettori specializzati nel settore della pesca; appoggia e chiede una maggiore cooperazione tra gli Stati membri mediante lo scambio di ispettori, metodi di controllo e dati, la condivisione delle analisi dei rischi e informazioni condivise sulle quote di navi battenti bandiera;

35.  ricorda che l'attuazione del regolamento "controllo" è di competenza degli Stati membri; invita questi ultimi a conformarsi ai propri obblighi e a collaborare strettamente tra loro al fine di scambiare buone pratiche e dati, nonché consentire l'interoperabilità dei sistemi di controllo;

36.  ritiene che un'applicazione uniforme e prevedibile delle diverse tipologie di ispezioni possibili, mediante una definizione, un'armonizzazione e una spiegazione complete di tali ispezioni, potrebbe contribuire a fornire la necessaria parità di condizioni fra tutte le attività di pesca dell'UE;

37.  sottolinea che in alcune regioni la gestione dei bacini è condivisa con paesi terzi e chiede che la cooperazione tra Stati membri e paesi terzi sia intensificata;

38.  ritiene che sia necessario un rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra gli Stati membri, l'EFCA e la Commissione;

39.  chiede che l'EFCA e gli istituti di formazione negli Stati membri attuino un programma di istruzione europeo uniforme per gli ispettori del settore della pesca basato su un programma curricolare comune e norme standardizzate, in parte finanziato dal FEAMP;

40.  chiede che la base comune per la formazione elaborata dall'EFCA sia tradotta e diffusa in modo estensivo, ad esempio mediante formazioni sull'applicazione destinate alle autorità nazionali, con l'aiuto del FEAMP; propone che tale manuale sia accompagnato da esempi di buone pratiche applicate dagli ispettori;

41.  evidenzia l'importanza di valutare e certificare le iniziative di formazione sui controlli offerte da terzi;

42.  propone di migliorare la formazione e l'informazione destinate ai pescatori, che potrebbero essere integrate nelle loro organizzazioni professionali e nei gruppi di azione costiera (GAC) al fine di migliorare la loro comprensione dell'obiettivo e dell'interesse comune delle norme, e promuovere così una cultura della comprensione e il loro rispetto; raccomanda a tal fine una concertazione effettiva con i comitati consultivi; propone la creazione di basi di dati online per documenti e informazioni che sono pertinenti per la pesca (compreso il sistema di punti di penalità), nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, rendendo le norme accessibili e comprensibili per tutti; chiede alla Commissione di fare il punto dei corsi di formazione esistenti per i futuri pescatori in Europa e di trasmettere le proprie conclusioni mediante una comunicazione;

43.  suggerisce di valutare l'idea di un registro elettronico dell'EFCA (sportello unico EFCA), che disponga di modelli elettronici pronti per la stampa, per le ispezioni e la centralizzazione dei rapporti di ispezione; osserva che il registro elettronico dell'EFCA potrebbe anche essere utilizzato per ricevere e centralizzare i certificati di cattura rilasciati dagli Stati membri e dai paesi terzi;

44.  propone di migliorare i sistemi di comunicazione pubblica utilizzati dalle agenzie di controllo, e sottolinea che è importante divulgare periodicamente il lavoro svolto e i risultati ottenuti, e fornire su base permanente informazioni sulle norme applicate alle risorse ittiche, per quanto riguarda, ad esempio, le dimensioni minime e i fermi temporanei e spaziali;

45.  sottolinea la necessità di potenziare il ruolo dell'EFCA, in particolare il suo bilancio, le sue competenze e le sue risorse umane; suggerisce di rivedere le condizioni di intervento dell'Agenzia di cui agli articoli 94 e 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e, in particolare, di dotarla dell'iniziativa di intervento sulle risorse ittiche che sono sovrasfruttate e che non hanno raggiunto il rendimento massimo sostenibile (MSY);

46.  sottolinea l'importanza di rafforzare e intensificare i controlli, in particolare negli Stati membri che sinora hanno mostrato di attuare in misura inadeguata il regolamento "controllo", al fine di combattere la pesca illegale, rispettare le norme della PCP e rafforzare la qualità dei dati raccolti;

47.  ricorda quanto sia importante disporre della capacità di condividere i dati in tempo reale, in particolare durante le operazioni di controllo eseguite dall'Agenzia in collaborazione con gli Stati membri e da questa coordinate attraverso piani di impiego congiunti;

48.  sottolinea che è importante rafforzare la presenza dell'EFCA accanto agli Stati membri, comprese le regioni ultraperiferiche;

49.  propone che almeno due rappresentanti del Parlamento europeo integrino il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, di cui fanno già parte sei rappresentanti della Commissione e un rappresentante per ciascuno Stato membro; propone altresì che tale rappresentanza sia paritetica (con un numero uguale di donne e di uomini) e sia designata dalla commissione per la pesca del Parlamento tra i propri membri;

50.  raccomanda di estendere i controlli – ad esempio ampliando il monitoraggio – a tutta la catena di produzione e di attribuire responsabilità di controllo in mare a un solo corpo amministrativo, onde evitare la sovrapposizione dei controlli e il relativo spreco di mezzi umani, logistici e finanziari, che danno origine a confusione e a una pressione inutile sui vari operatori del settore della pesca; chiede inoltre una collaborazione formale tra le istituzioni degli Stati membri, di modo che l'intera catena di produzione ittica possa essere efficacemente controllata;

51.  chiede alla Commissione di valutare se sia opportuno legare i punti di penalità alle licenze di pesca; sottolinea che questo sistema comporta il trasferimento dei punti con la licenza in caso di vendita della nave, il che può ridurre in alcuni casi il valore delle navi impedendone così l'eventuale rimessa in vendita, ad esempio a giovani pescatori che intendono inserirsi nel settore;

52.  raccomanda l'avvio di azioni specifiche volte a un consumo più consapevole e responsabile nei ristoranti, non escludendo l'obbligatorietà per il ristoratore di fornire le informazioni minime sui prodotti, consentendo nello stesso tempo un controllo indiretto da parte del consumatore;

53.  propone un'ispezione a livello di comunità autonoma o regione per le acque interne, un'ispezione dello Stato per la pesca marittima sino alle 12 miglia nautiche e un'ispezione garantita dall'UE per le altre acque marittime;

54.  ritiene che i controlli basati sulla valutazione dei rischi dovrebbero fare riferimento a un elenco di criteri minimi trasparenti, concreti e misurabili, definiti a livello europeo;

55.  chiede l'armonizzazione delle sanzioni pur mantenendole a un livello proporzionato e non discriminatorio, che risulti dissuasivo; preferisce le sanzioni economiche, comprese le sospensioni temporanee dell'attività, a quelle penali, ma considera d'altro canto che, come prevede l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, si dovrebbero prediligere incentivi per i pescatori che adempiono alle norme della PCP, onde prevenire le violazioni;

56.  ricorda che sono gli Stati membri ad essere responsabili delle sanzioni e che l'Unione europea non ha la capacità giuridica di imporre un'armonizzazione attraverso il regolamento (CE) n. 1224/2009; sottolinea, tuttavia, l'importanza del sistema a punti per inquadrare le sanzioni e invita gli Stati membri a prendere l'iniziativa di un'ampia armonizzazione delle sanzioni, segnatamente penali, per porre fine alle iniquità esistenti;

57.  ritiene che il sistema delle catture accessorie determini di fatto una responsabilità oggettiva e assoluta per gli operatori della pesca, i quali sono tenuti a rispondere pur avendo operato nel pieno rispetto del diritto e aver posto in essere la massima diligenza per evitare catture accidentali;

58.  afferma che i principi generali del diritto dell'Unione europea sono incompatibili con un sistema in cui un soggetto viene chiamato a rispondere oggettivamente di un fatto che non ha posto in essere né con dolo, né con colpa;

59.  incoraggia la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione l'introduzione di una sanzione armonizzata di livello minimo, applicabile alle violazioni gravi e/o ai comportamenti illeciti reiterati;

60.  caldeggia l'imposizione di sanzioni più severe nel caso di pesca INN;

61.  chiede di creare meccanismi che pongano l'accento sui buoni esempi, al fine di migliorare il rispetto delle norme;

62.  ritiene che l'interpretazione di alcune disposizioni – che danno luogo a una sanzione per superamento del limite di catture accessorie senza neanche prendere in considerazione l'assenza di dolo o di colpa nell'aver praticato condotte lecite – sia in chiaro contrasto con i principi fondamenti dell'Unione europea, garantiti a livello primario dall'articolo 6 TUE;

63.  chiede alla Commissione di stabilire linee guida se non criteri applicativi ed interpretativi per evitare disparità di trattamento tra uno Stato membro e un altro, soprattutto nel caso di catture accidentali e in considerazione del fatto che l'imbarcazione, dando prova della buona fede e totale accidentalità della cattura, pratichi l'istituto dell'autodenuncia;

64.  è del parere che aiutare gli attori a investire in tecnologie e attrezzature moderne, compatibili fra Stati membri e facilmente aggiornabili renderà i controlli più equi, equilibrati ed efficaci;

65.  incoraggia l'istituzione di meccanismi di finanziamento per incrementare l'utilizzo delle tecnologie a basso costo, onde rendere possibili i controlli su base volontaria e rafforzare il monitoraggio e la sicurezza dei pescatori, soprattutto nel caso della piccola pesca artigianale;

66.  sottolinea l'importanza delle tecnologie elettroniche (sistemi di comunicazione e di monitoraggio elettronici), che rappresentano uno strumento potenzialmente efficace sotto il profilo dei costi per ampliare l'osservazione delle attività in mare;

67.  si dichiara contrario a qualsiasi sistema obbligatorio di videosorveglianza a bordo;

68.  richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che l'uso delle nuove tecnologie di osservazione della Terra, ad esempio i satelliti Sentinel, sarebbe utile per il controllo della pesca;

69.  raccomanda di effettuare controlli equivalenti sui prodotti ittici importati, sulla pesca a piedi e ricreativa, come anche sulla flotta UE che pesca in acque esterne all'Unione e su quella dei paesi terzi operante in acque unionali, così da garantire un livello di accesso equivalente per tutto il mercato europeo; propone di rendere obbligatorio lo scambio di dati in relazione alla pesca INN;

70.  sostiene che le risorse di bilancio disponibili, segnatamente a titolo del FEAMP, dovrebbero essere realistiche, coerenti e sufficienti per realizzare gli obiettivi dei controlli;

71.  raccomanda di assicurare la continuità, segnatamente attraverso la concessione di finanziamenti del FEAMP, delle aste strutturanti per i territori, in quanto contribuiscono alla trasparenza e alla tracciabilità e agevolano il controllo della pesca;

72.  è favorevole a includere nella revisione del regolamento "controllo" l'impatto della pesca ricreativa;

73.  chiede la messa a punto di un sistema di monitoraggio, trasmissione delle informazioni e analisi dei dati, compatibile in tutta l'Unione; chiede inoltre che spetti alla Commissione stabilire il quadro per lo scambio di dati e informazioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati; sottolinea che un quadro trasparente per lo scambio di dati e informazioni è fondamentale per accertare se esistano condizioni di parità;

74.  sottolinea che l'attuazione dell'obbligo di sbarco deve essere accompagnata da un'adeguata flessibilità per quanto concerne il suo controllo, in quanto bisognerebbe tenere conto delle trasformazioni fondamentali che tale obbligo impone alla pesca, in particolare nel caso della pesca multispecifica; ribadisce che è importante applicare le sanzioni e il sistema di punti progressivamente in caso di infrazioni gravi legate al mancato rispetto dell'obbligo di sbarco, in conformità del regolamento (UE) 2015/812 per quanto riguarda l'obbligo di sbarco;

75.  sottolinea che è necessario a disposizione delle parti interessate e del pubblico, nel pieno rispetto della vita privata dei soggetti coinvolti, le informazioni riguardanti il modo e la misura in cui gli Stati membri sanzionano i diversi tipi di infrazione, e l'applicazione coerente delle sanzioni, indipendentemente dalla bandiera della nave;

o
o   o

76.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P7_TA(2014)0083.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0307.
(3) Testi approvati, P8_TA(2016)0222.


Migliorare la connessione e l'accessibilità dell'infrastruttura di trasporto nell'Europa centrale e orientale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sul miglioramento della connessione e dell'accessibilità dell'infrastruttura di trasporto nell'Europa centrale e orientale (2015/2347(INI))
P8_TA(2016)0408A8-0282/2016

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sulla messa in atto del Libro bianco 2011 sui trasporti: bilancio e via da seguire per una mobilità sostenibile(1),

–  vista la sua risoluzione del 2 dicembre 2015 sulla mobilità urbana sostenibile(2),

–  vista la sua risoluzione del 10 maggio 2012 sul futuro degli aeroporti regionali e dei servizi aerei nell'UE(3),

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 170,

–  visto il regolamento (UE) n. 1315/2013(4),

–  visto il regolamento (UE) n. 1316/2013(5),

–  vista la relazione sulla sicurezza stradale nell'Unione europea pubblicata dalla Commissione nel marzo 2015(6),

–  viste le conclusioni della riunione dei Ministri dei Trasporti degli Stati danubiani, tenutasi il 3 dicembre 2014, su un ripristino e una manutenzione efficaci delle infrastrutture per la navigazione interna sul Danubio e i suoi affluenti navigabili(7),

–  vista la dichiarazione di Łańcut del 3 marzo 2016 sul rafforzamento della cooperazione nel settore dei trasporti nei Carpazi e la continuazione dello sviluppo della Via Carpatia(8),

–  visti il processo di Berlino e la conferenza dei Balcani occidentali del 2014, il vertice di Vienna del 2015 e la conferenza di Parigi del 2016,

–  visto il piano d'azione sulla Strategia dell'UE per la regione del Danubio (SEC(2010)1489),

–  visto il piano d'azione sulla strategia dell’Unione europea per la regione del Mar Baltico (SWD(2015)0177),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0282/2016),

A.  considerando che la connettività e l'accessibilità delle infrastrutture di trasporto hanno un impatto importante sulla crescita economica, sulla competitività economica, sull'occupazione e sulla coesione territoriale dell'UE e delle sue regioni; che l'Europa centrale e orientale è una parte essenziale del mercato unico europeo dotata di potenziale per attrarre investimenti e contribuire alla crescita economica in tutta l'UE, e che tutte le modalità di trasporto, senza alcuna eccezione, dovrebbero contribuire a rafforzare la competitività, l'intermodalità e la transizione ecologica per concorrere al meglio allo sviluppo del mercato unico;

B.  considerando che migliorare l'accessibilità e l'interconnessione delle infrastrutture di trasporto nell'Europa centrale e orientale rappresenta un mezzo per raggiungere gli obiettivi della politica di coesione, in particolare per quanto concerne l'auspicabile sviluppo economico delle zone di frontiera;

C.  considerando che l'infrastruttura di trasporto nella maggior parte delle regioni centrali e orientali dell'UE è rimasta poco sviluppata rispetto a quella di altre regioni europee e che le poco sviluppate infrastrutture di trasporto in Europa centrale e orientale coesistono con le reti più fitte e più avanzate al mondo, nel centro dell'Europa; che i cittadini si aspettano che gli Stati membri, con il sostegno dell'UE, lavorino insieme per il suo miglioramento;

D.  considerando che i Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) sono stati la fonte principale degli investimenti nei trasporti pubblici nell'Europa centrale e orientale e che il Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) rappresenta uno strumento di finanziamento importante per sviluppare ulteriormente l'infrastruttura di trasporto nella regione in quanto parte dei corridoi della rete centrale TEN-T; che la mancanza di capacità amministrativa presso le autorità nazionali, regionali e locali può condurre a un basso assorbimento dei fondi UE, il che significa che gli Stati membri dell'Europa centrale e orientale, analogamente ad altre regioni dell'UE, non sempre hanno ottimizzato il loro utilizzo dei fondi dell'UE per una serie di motivi, tra cui una preparazione inadeguata e una scarsa efficienza; che occorre mettere in moto lo sviluppo delle capacità e l'assistenza tecnica per stimolare la creazione di un maggior numero di progetti validi e per sostenere le pubbliche amministrazioni nella gestione dei finanziamenti UE;

E.  considerando che l'intensificazione dei lavori su progetti importanti come la Via Carpatia, la Rail Baltica, nonché lo sviluppo dei corridoi della rete centrale Oriente-Mediterraneo orientale e Baltico-Adriatico, del corridoio Adriatico-Ionio e del TRACECA fornirebbero uno stimolo notevole per migliorare la connettività e l'accessibilità delle infrastrutture di trasporto in questa parte dell'UE; che il sostegno a comunicazioni più strette tra i paesi terzi vicini e gli Stati membri dell'Europa centrale e orientale, anche nel settore del trasporto e dell'infrastruttura su rotaia, consentirà di migliorare i collegamenti ferroviari tra l'Unione europea, i paesi e le regioni confinanti e l'Asia;

F.  considerando che l'esistenza di collegamenti di trasporto transfrontalieri ben sviluppati è essenziale per la competitività regionale e per favorire l'espansione delle PMI nelle zone di confine e, per quanto riguarda il trasporto pubblico in particolare, per sostenere l'inclusione sociale delle popolazioni economicamente vulnerabili; che in molti Stati membri dell'Europa centrale e orientale mancano ancora validi collegamenti di trasporto transfrontalieri, in particolar modo su rotaia; che l'inefficienza delle connessioni tra modalità di trasporto diverse e l'assenza di risorse di rete tra il trasporto generale e di base determinano un'interoperabilità insufficiente tra le diverse forme di trasporto, mentre l'interoperabilità non solo produrrebbe una riduzione dei prezzi per il trasporto merci e passeggeri e una maggiore flessibilità dei servizi di trasporto, ma contribuirebbe anche a rispondere a preoccupazioni di carattere ecologico e sociale;

G.  considerando che miglioramenti coordinati delle infrastrutture di trasporto possono avere un impatto positivo sull'ambiente e sull'efficienza energetica dei trasporti;

Aspetti orizzontali

1.  sottolinea la necessità di migliorare la connettività e l'accessibilità delle infrastrutture per il trasporto in direzione, in provenienza e all'interno delle regioni centrali e orientali dell'UE, tenendo conto delle esigenze dell'economia e dei principi dello sviluppo sostenibile; ribadisce gli obiettivi della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), che consistono nel realizzare i collegamenti mancanti, eliminare le strozzature e garantire connessioni senza soluzione di continuità per il trasporto di lunga distanza e regionale, in particolare nelle regioni transfrontaliere, per passeggeri e merci; ritiene che il ricorso ai finanziamenti dell'UE debba riflettere le effettive necessità di investimento per il completamento della rete centrale TEN-T nella regione entro il 2030; osserva che, oltre a creare nuove infrastrutture, l'UE deve investire nella modernizzazione e nel completamento delle infrastrutture di trasporto esistenti;

2.  sottolinea l'importanza di una pianificazione dei progetti coordinata dagli Stati membri e tra di essi, che tenga conto quanto più possibile dei piani generali nazionali dei trasporti, effettuando al contempo valutazioni realistiche delle esigenze di trasporto, conformemente ai Libro bianco dell'UE sui trasporti, e prevedendo analisi dei costi e benefici e la consultazione delle parti interessate; rileva che la condizionalità ex-ante concernente l'elaborazione di piani generali in materia di trasporti abbia aiutato gli Stati membri a definire le priorità dei loro investimenti nel campo dei trasporti; ritiene che i servizi competenti della Commissione debbano valutare e dare seguito a tali piani generali al fine di garantire che essi siano conformi agli obiettivi e alle priorità dell'UE;

3.  consiglia vivamente di fare miglior uso delle politiche e degli strumenti esistenti per la cooperazione regionale, quali la cooperazione territoriale europea (CTE), Interreg e soprattutto i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), al fine di migliorare il trasporto transfrontaliero tra le regioni ed eliminare le strozzature;

4.  ritiene che le strategie macroregionali dell'UE, come quelle già stabilite per le regioni baltica, danubiana e adriatico-ionica, e una possibile strategia futura per le regioni dei Carpazi e del Mar Nero, offrano un quadro di governance innovativo per affrontare le sfide cui si trova dinanzi la politica dei trasporti, che non possono essere risolte dagli Stati membri da soli, in modo da garantire migliori condizioni di trasporto;

5.  accoglie con favore il completamento dei piani di lavoro iniziali relativi ai corridoi centrali della TEN-T nel 2015 e l'adozione delle nuove mappe recanti l'ulteriore ampliamento della rete TEN-T ai paesi dei Balcani occidentali; sottolinea che l'attuazione della rete centrale dovrebbe altresì stimolare lo sviluppo della rete globale, in particolare per quanto riguarda le connessioni con rilevanza transfrontaliera, e incidere sul consolidamento dei corridoi; sottolinea l'importanza dei nodi urbani e del loro ruolo nel potenziare i flussi del trasporto passeggeri e merci;

6.  sottolinea che le disparità in termini di qualità e sviluppo delle infrastrutture tra la regione dell'Europa centrale e orientale e il resto d'Europa si possono ridurre con una strategia chiara, concreta e integrata a livello dell'UE;

7.  richiama l'attenzione della Commissione sul suo impegno derivante dal Libro bianco del 2011 sui trasporti fino al 2020, con il quale ha approvato un piano di realizzazione di 40 iniziative concrete finalizzate allo sviluppo di un sistema di trasporti europeo competitivo ed efficiente sul piano delle risorse; ricorda che uno dei suoi obiettivi a lungo termine è quello di trasferire su rotaia o vie navigabili entro il 2030 e poi entro il 2050 rispettivamente il 30 % e il 50 % del trasporto su strada per percorrenze superiori a 300 km, riducendo così significativamente il traffico in Europa centrale e orientale;

8.  ritiene che lo sviluppo di poli di trasporto costituisca un elemento chiave per interconnettere i trasporti di lunga distanza e quelli regionali e urbani, e quindi per promuovere l'efficienza, l'intermodalità e lo sviluppo di imprese su scala regionale, tenuto conto anche delle ampie opportunità offerte dalla digitalizzazione per una maggiore efficacia dell'intera catena logistica, inclusa la possibilità di condivisione dei dati fra tutte le parti interessate ai fini dello sviluppo di nuovi servizi e nuove prassi;

9.  sottolinea che la costruzione e l'ammodernamento dell'infrastruttura stradale nell'Europa centrale e orientale dovrebbe prendere in considerazione le esigenze dei ciclisti, ove opportuno; sottolinea l'importanza dello sviluppo dell'infrastruttura ciclistica nei paesi dell'Europa centrale e orientale, che comporterà un aumento del livello di sicurezza, una diminuzione del numero di vittime di incidenti stradali e una migliore qualità della vita e della salute delle persone nell'UE; sottolinea che la rete ciclabile EuroVelo, in particolare l'itinerario n. 13 (l'Iron Curtain Trail, che corre lungo l'ex cortina di ferro), l'itinerario Europa Orientale e l'itinerario dall'oceano Atlantico al Mar Nero, in combinazione con i collegamenti ferroviari, offre un potenziale interessante per le PMI del settore turistico nelle macro-regioni dell'Europa centrale e orientale e va pertanto promossa;

10.  sottolinea che sono necessari investimenti ingenti per assicurare maggiore coerenza nello sviluppo economico degli Stati membri nelle regioni occidentali, centrali e orientali dell'UE; sottolinea la necessità di un migliore coordinamento tra le autorità europee e nazionali, in particolare per la realizzazione della parte centrale della rete TEN-T; rammenta tuttavia che il necessario coordinamento a livello europeo deve tenere conto delle sfide specifiche negli Stati membri nonché delle differenze tra le loro economie, i loro sistemi di sicurezza sociale e la qualità delle loro infrastrutture, nonché dei cambiamenti demografici; evidenzia il potenziale occupazionale in un settore ferroviario meglio funzionante; chiede che siano smantellate tutte le barriere arbitrarie alla libera circolazione delle merci e dei servizi e insiste affinché i paesi si astengano dall'introdurne;

11.  invita gli Stati membri e la Commissione a garantire sinergie e reciproca complementarità dei finanziamenti a titolo del Meccanismo per collegare l'Europa, dei Fondi strutturali e d'investimento europei, dello strumento di assistenza preadesione e degli strumenti della BEI e della BERS in sede di realizzazione di progetti di infrastrutture di trasporto nelle regioni centrali e orientali dell'UE, ai fini di un sostanziale incremento del loro utilizzo e della loro diversificazione; evidenzia la necessità di scambiare e diffondere esperienze e conoscenze per l'elaborazione dei progetti e la relativa messa in atto quando i finanziamenti provengono da strumenti diversi (il cosiddetto "fund blending"); ricorda l'importanza di utilizzare in modo tempestivo le risorse del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) per portare avanti progetti basati sul mercato e sostenibili sotto il profilo commerciale; esorta la Commissione, la BEI e il polo europeo di consulenza sugli investimenti a intensificare il loro lavoro con i promotori dei progetti nell'Europa centrale e orientale onde garantire il ricorso al FEIS per progetti infrastrutturali di qualità in modi di trasporto innovativi e sostenibili; sottolinea l'importanza del FEIS nello sviluppo di progetti di ogni genere in materia di infrastrutture di trasporto; evidenzia che finora la maggior parte dei progetti infrastrutturali di cui è previsto il finanziamento a titolo del FEIS riguarda l'Europa occidentale; invita quindi la Commissione, in relazione al FEIS, a incoraggiare gli investitori a sostenere piattaforme progettuali dedicate alle infrastrutture di trasporto nell'Europa centro-orientale; sottolinea l'importanza dei fondi della politica di coesione per lo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto nei paesi dell'Europa centrale e orientale, la cui qualità è spesso ben inferiore a quella delle reti di trasporto dei paesi dell'Europa occidentale e, di conseguenza, invita a garantire i mezzi e i finanziamenti necessari nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale;

12.  ricorda che 11 305 500 000 euro sono stati trasferiti dal Fondo di coesione al Meccanismo per collegare l'Europa affinché vengano spesi nel settore dei trasporti dagli Stati membri che beneficiano del sostegno del Fondo di coesione; sottolinea la necessità di accordare priorità all'utilizzo di tutti questi fondi prontamente disponibili, soprattutto visto l'attuale tasso di assorbimento, rispetto alla partecipazione di terzi agli investimenti nei casi in cui tali investimenti siano dettati da motivazioni politiche piuttosto che da interessi economici;

13.  invita gli Stati Membri dell'Europa centrale e orientale a garantire un alto livello di controllo e trasparenza riguardo all'uso dei fondi UE e a rendere pubbliche le informazioni circa l'allocazione di tali risorse nel più breve tempo possibile;

14.  sottolinea le possibilità che i progetti ibridi di partenariato pubblico-privato offrono collegando le fonti di finanziamento di investimenti infrastrutturali provenienti dalle sovvenzioni dell'Unione europea (fino all'85 % del valore dei costi ammissibili), dalle risorse pubbliche sotto forma di cofinanziamento che il beneficiario è tenuto a fornire, e dal denaro di imprese private; sottolinea al contempo che il contributo dei fondi dell'UE e degli stanziamenti di bilancio costituisce un fattore che aumenta la credibilità dell'investimento, in quanto riduce il rischio per il settore privato; evidenzia altresì che il settore privato beneficia di contratti stabili e di lungo termine che conferiscono indipendenza dalle fluttuazioni della situazione economica, politica e di bilancio nei singoli paesi; esorta quindi gli Stati membri ad avvalersi dei partenariati pubblico-privato, ove opportuno, che possono essere uno strumento vantaggioso per la realizzazione di investimenti infrastrutturali, segnatamente per i progetti infrastrutturali complessi che richiedono cospicue risorse finanziarie e comportano, da un lato, un modesto tasso di rendimento e, dall'altro, la volontà di garantire l'adeguata fornitura di un servizio pubblico di elevata qualità; invita a tale riguardo la Commissione a fornire assistenza tecnica agli Stati membri della regione dell'Europa centrale e orientale, dal momento che alcuni di questi paesi non hanno molta esperienza nell'uso di strumenti finanziari e nel coinvolgimento del settore privato in progetti di ampia portata; chiede inoltre alla Commissione, in collaborazione con le amministrazioni nazionali, regionali e locali, di presentare regolarmente una panoramica globale dei progetti di trasporto cofinanziati dai vari fondi UE, con l'indicazione dei rispettivi importi;

15.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di semplificare e ottimizzare le procedure di approvvigionamento, di istituire linee guida per i partenariati pubblico-privato, di garantire un'adeguata struttura di aiuti statali e di semplificare le procedure di rilascio dei permessi, per facilitare la realizzazione dei progetti di trasporto, in particolare quelli transfrontalieri;

16.  sottolinea che i fondi SIE possono essere usati nell'ambito dello sviluppo dei collegamenti mancanti nelle zone di confine in tutta l'Europa centrale e orientale e nel consolidamento delle strutture esistenti, al fine di garantire pieno accesso al mercato unico e promuovere ulteriormente la crescita economica; sottolinea a tale proposito che, siccome il trasporto svolge un ruolo chiave ai fini dello sviluppo regionale, un'infrastruttura locale adeguatamente e correttamente finanziata è un requisito di base imprescindibile per la realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale;

17.  ricorda che i fondi SIE potrebbero essere usati anche per aumentare la capacità amministrativa degli organismi intermedi e dei beneficiari, il che potrebbe altrimenti compromettere il sostegno dell'UE agli investimenti nei trasporti nella regione; osserva che il meccanismo di assistenza JASPERS si è finora rivelato particolarmente utile in questa funzione e pertanto si potrebbe considerare, oltre a un suo semplice proseguimento, anche una sua definizione istituzionale e più permanente; sottolinea che l'assistenza tecnica offerta attraverso il polo europeo di consulenza sugli investimenti dovrebbe aiutare i promotori di progetti pubblici e privati a creare un canale stabile di progetti perfezionati e ben strutturati che possano beneficiare degli strumenti finanziari nel lungo periodo; ricorda che i coordinatori europei per i corridoi delle reti principali dispongono di un mandato politico, ma non hanno sufficienti capacità amministrative; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per rendere la gestione pubblica di tali risorse più veloce al fine di evitare inutili oneri amministrativi;

18.  chiede alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti una migliore collaborazione e un miglior coordinamento degli sforzi per garantire un'ampia consultazione di tutti i portatori di interesse in materia di finanziamento dell'infrastruttura di trasporto, scambio di buone prassi, promozione degli strumenti finanziari e mappatura preliminare di potenziali progetti, nonché di fornire informazioni su base regolare al Parlamento in merito; sottolinea che tutti le misure relative ai progetti volti a migliorare la connettività e l'accessibilità delle infrastrutture di trasporto devono essere messe in atto con la massima urgenza;

19.  incoraggia le regioni e gli Stati membri ad adottare o continuare ad attuare misure che portino verso soluzioni di trasporto più ecologiche; incoraggia l'utilizzo dei fondi SIE per progetti volti a generare la domanda di soluzioni di trasporto pubblico maggiormente sostenibili, ad esempio utilizzando l'emissione semplificata di biglietti transfrontalieri e investendo nei sistemi di punti di ricarica per veicoli elettrici;

20.  sottolinea che si dovrebbe prestare pari attenzione ai corridoi di trasporto est-ovest e nord-sud nell'ambito della rete TEN-T, il che può contribuire allo sviluppo economico dei paesi partecipanti creando nuove opportunità di lavoro nelle PMI e per le start-up e favorendo gli scambi commerciali, la scienza, la ricerca e le tecnologie, nonché aumentando la sicurezza stradale e riducendo i costi di trasporto; sottolinea l'importanza della multimodalità e dell'innovazione nei trasporti per lo sviluppo del commercio e del turismo nonché per la protezione dell'ambiente, e appoggia l'integrazione delle vie navigabili interne nella catena logistica multimodale, in quanto la connessione di tutte le modalità di trasporto garantirebbe lo sviluppo economico della regione e ridurrebbe le strozzature nel sistema di trasporto;

21.  plaude all'ampliamento della rete TEN-T nei paesi dei Balcani occidentali; invita la Commissione ad assicurare l'integrazione dei paesi candidati dei Balcani occidentali nella rete TEN-T e la cooperazione in materia di collegamenti di trasporto con l'Ucraina, la Moldova e altri paesi limitrofi, inclusi quelli facenti parte del corridoio TRACECA; sottolinea l'importanza di adattare i criteri finanziari affinché i paesi candidati e in fase di adesione possano beneficiare degli strumenti finanziari dell'UE su più ampia scala, in particolare per progetti transfrontalieri; evidenzia che gli investimenti, in particolare quelli attraverso lo strumento di assistenza preadesione e il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, e le misure di ottimizzazione del traffico dovrebbero essere coordinati a livello regionale per contribuire all'ampliamento della rete centrale nella regione;

22.  ritiene che il miglioramento delle infrastrutture di trasporto e della connettività nelle regioni centrale e orientale dell'UE sia un fattore importante per rafforzare la stabilità, lo sviluppo economico, la cooperazione regionale e la sicurezza del confine orientale dell'Unione e nei Balcani occidentali e per aumentare la convergenza verso l'alto delle condizioni di trasporto nel mercato interno; sottolinea in proposito l'importanza del corridoio Oriente-Mediterraneo orientale;

23.  sottolinea l'assoluta necessità di preservare lo spazio Schengen ai fini di un sistema di trasporto efficiente ed efficace in termini di costi nell'UE, basato sulla libera circolazione delle merci, dei servizi e delle persone attraverso frontiere interne aperte; ricorda che nel giugno 2011 la Commissione aveva già esortato tutti gli Stati membri a decidere sull'ampliamento dello spazio Schengen per includervi Bulgaria e Romania;

24.  sottolinea la necessità di migliorare la connettività e l'accessibilità dell'infrastruttura di trasporto ai fini dello sviluppo del settore turistico nell'UE; sottolinea che una rete di trasporti europea allargata ed efficiente è un elemento importante per il settore del turismo, contribuendo ad aumentare l'attrattiva turistica delle regioni; ritiene che i paesi dell'Europa centrale e orientale abbiano un enorme potenziale per quanto riguarda il rafforzamento del settore turistico, che potrebbe essere meglio sfruttato con l'ulteriore sviluppo delle infrastrutture di trasporto;

25.  mette in evidenza gli aspetti favorevoli sotto il profilo ambientale ed economico delle sinergie dell'interconnessione di modalità di trasporto diverse, nell'ottica di un migliore utilizzo dei vantaggi intrinseci di ciascuna;

26.  sottolinea che lo sviluppo del trasporto combinato nell'Europa centrale e orientale richiede il miglioramento delle caratteristiche dei corridoi ferroviari per il trasporto merci e il sostegno alla realizzazione di terminali intermodali pubblicamente accessibili;

27.  riconosce le enormi potenzialità dei progetti infrastrutturali internazionali quali la Nuova via della seta per consentire all'Europa centrale e orientale di sfruttare maggiormente le potenzialità dell'economia globale; rileva che, grazie alla sua posizione geografica strategica, l'Europa centrale e orientale può divenire un importante centro logistico e uno snodo di comunicazione tra Europa e Asia;

28.  sottolinea che l'incremento dell'accessibilità dei trasporti nell'Europa centrale e orientale e i correlati investimenti dovrebbero incentivare lo sviluppo delle aziende e delle imprese locali; sottolinea che le procedure d'appalto e la realizzazione degli investimenti dovrebbero favorire le piccole e medie imprese; invita la Commissione a rivolgere maggiore attenzione al problema delle forme sleali di cooperazione tra gli appaltatori principali dell'investimento e i subappaltatori, di cui molto spesso ricadono vittime i lavoratori meno qualificati;

29.  ricorda la necessità di tenere conto delle esigenze degli abitanti delle regioni scarsamente popolate e difficilmente accessibili, tra cui quelle montane, nella progettazione di infrastrutture nell'Europa centrale e orientale; ricorda che la mancanza di accesso alle infrastrutture di trasporto può rappresentare un fattore di esclusione sociale e invita la Commissione a considerare le esigenze dei cittadini che utilizzano le vie di comunicazione locali; sottolinea che l'utilità di un collegamento di trasporto non può essere valutata esclusivamente in base al criterio della redditività;

Trasporto stradale

30.  ricorda che lo sviluppo di strade transfrontaliere è indispensabile per facilitare la cooperazione tra le popolazioni e le imprese nelle regioni di confine; invita gli Stati membri a proseguire la modernizzazione stradale, a continuare a sviluppare i collegamenti mancanti, a costruire aree di parcheggio sicure e accessibili e a rafforzare la connettività regionale e locale alla rete TEN-T, in quanto la connessione a quest'ultima rappresenta un presupposto importante per la crescita economica di centri regionali;

31.  sottolinea la necessità di assicurare sistemi equi di tariffazione stradale nell'UE; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero continuare a disporre di una certa flessibilità alla luce delle peculiarità di ciascuno di essi, preservando nel contempo un adeguato livello di interoperabilità tecnica; ricorda che tali sistemi dovrebbero essere progettati in collaborazione con gli imprenditori e gli utenti commerciali delle strade e non dovrebbero comportare oneri aggiuntivi e sproporzionati che riducano la redditività dell'attività economica che essi svolgono;

32.  invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare l'urgente necessità di migliorare la rete di infrastrutture stradali lungo il confine orientale dell'UE, partendo dall'Estonia, passando per la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Slovacchia, l'Ungheria, la Romania e la Bulgaria e terminando in Grecia; ritiene che tali sforzi dovrebbero poggiare sulla pianificazione di lunga data già realizzata nell'ambito del progetto della Via Carpatia, in merito al quale, il 3 marzo 2016, i rappresentanti dei paesi coinvolti hanno sottoscritto a Varsavia una dichiarazione su un'ulteriore collaborazione per lo sviluppo del corridoio e l'aggiornamento del suo percorso; ritiene che grazie alla realizzazione della Via Carpatia le regioni periferiche dell'UE potranno svilupparsi più rapidamente e raggiungere livelli pari a quelli delle regioni più sviluppate dell'Unione; sottolinea che la realizzazione di tale rotta favorirà inoltre il flusso di investimenti e lo sviluppo dell'imprenditoria e migliorerà la sicurezza dell'intera Unione europea, segnatamente nel contesto del conflitto armato in Ucraina; reputa che dovrebbe essere sfruttata la possibilità di aprire il corridoio Reno-Danubio al nord dell'UE attraverso la Via Carpatia e che quest'ultima dovrebbe ricevere un'adeguata dotazione di bilancio chiede l'integrazione del progetto della Via Carpatia nella rete centrale TEN-T al fine di garantire adeguati finanziamenti UE; esorta gli Stati membri a predisporre l'opportuna ingegneria finanziaria per tale progetto avvalendosi di tutti gli strumenti finanziari possibili, quali il Meccanismo per collegare l'Europa e il Fondo europeo per gli investimenti strategici;

33.  ribadisce che la qualità delle infrastrutture stradali ha un impatto diretto sulla sicurezza stradale; reputa pertanto che in fase di realizzazione delle infrastrutture stradali occorra valutare anche la sicurezza stradale; esprime preoccupazione per il fatto che il numero di vittime e feriti gravi a seguito di incidenti stradali rimane relativamente elevato in numerosi Stati membri centrali e orientali; sottolinea che andrebbero promosse ulteriori misure a livello nazionale e di Unione per migliorare la sicurezza stradale; ritiene che occorrano finanziamenti adeguati per i progetti di ripristino delle infrastrutture negli Stati membri dell'Europa centrale e orientale;

34.  sottolinea che la sicurezza e la sostenibilità del settore dei trasporti sono priorità fondamentali nel momento in cui si sviluppano le infrastrutture; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare maggiormente la digitalizzazione e l'automazione in tutte le modalità di trasporto; invita a prendere in considerazione nei progetti di investimenti infrastrutturali soluzioni di trasporto che riducano il rischio di decesso o di gravi lesioni personali negli incidenti stradali, nonché a tenere conto delle esigenze delle persone che risiedono nelle vicinanze delle vie di comunicazione a elevata densità di traffico;

Trasporto ferroviario

35.  sottolinea l'importanza prioritaria della costruzione, modernizzazione e manutenzione delle linee ferroviarie per la crescita coerente e sostenibile del trasporto su rotaia e per la coesione nelle zone centrali e orientali dell'UE; sottolinea che le ferrovie hanno un ruolo importante da svolgere nella riduzione dell'impatto climatico, dell'inquinamento atmosferico e del numero di incidenti stradali, e si aspetta che tali sforzi producano effetti positivi sullo sviluppo industriale, sulla logistica delle merci, sulla qualità dei servizi pubblici e sull'affidabilità della mobilità dei passeggeri; invita gli Stati membri a eliminare le strozzature transfrontaliere e nazionali e a espandere le capacità operative al fine di conseguire gli obiettivi di trasferimento modale per il 2030 e per il 2050 definiti nel Libro bianco sui trasporti del 2011;

36.  sottolinea che alcune regioni dell'Europa centrale e orientale presentano una rete ferroviaria considerevole, la quale tuttavia necessita di un urgente ammodernamento infrastrutturale al fine di prevenire un futuro deterioramento che potrebbe comportarne il fermo; critica l'insufficienza degli investimenti in linee ferroviarie transfrontaliere e il basso livello di servizi ferroviari per passeggeri in molte zone di confine; invita gli Stati membri a (ri)stabilire i collegamenti mancanti e a eliminare le strozzature; suggerisce di esaminare la rete ferroviaria adottando la metodologia di pianificazione della rete centrale e globale TEN-T per individuare eventuali ulteriori collegamenti mancanti, in particolare a livello transfrontaliero, sia tra gli Stati membri che tra l'UE e i paesi terzi limitrofi; incoraggia gli Stati membri a sviluppare una stretta e costruttiva cooperazione per colmare tali lacune e migliorare la coesione e l'integrazione territoriale; chiede alla Commissione di fornire un efficace sostegno finanziario per tutti questi sforzi;

37.  ribadisce il proprio sostegno all'applicazione prioritaria del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) in tutti i corridoi della rete centrale TEN-T; ritiene che una piena e rapida applicazione del sistema ERTMS debba costituire una priorità assoluta per l'UE al fine di creare uno spazio ferroviario europeo completamente interoperabile, funzionante, efficiente e attraente, in grado di competere con le altre modalità di trasporto;

38.  invita gli Stati membri ad adottare chiare strategie di lungo termine per lo sviluppo del trasporto ferroviario e a eliminare gli ostacoli agli investimenti nel settore ferroviario realizzati mediante le risorse unionali;

39.  sottolinea la necessità di intensificare gli investimenti volti a migliorare la qualità delle ferrovie, allo scopo di renderle più attraenti e accessibili per il trasporto sia dei passeggeri che delle merci, e aumentarne la quota di ripartizione modale, come indicato nell'obiettivo n. 3 sul trasferimento verso altri modi di trasporto formulato nel Libro bianco dell'UE sui trasporti;

40.  rileva l'assenza di collegamenti ferroviari da e verso i porti; evidenzia che nell'Europa orientale la maggior parte degli aeroporti è ubicata nelle vicinanze dell'infrastruttura ferroviaria e che l'integrazione è ancora tecnicamente possibile; invita la Commissione a offrire il pieno sostegno all'ulteriore integrazione dei collegamenti di trasporto multimodali (stradali, ferroviari e aerei) nell'Europa centrale e orientale;

41.  invita la Commissione a continuare a sostenere gli investimenti nel materiale rotabile nei paesi dell'Europa centrale e orientale, dal momento che ciò consente di ripristinare il potenziale delle ferrovie nei sistemi di trasporto passeggeri dei paesi della regione;

42.  evidenzia che lo sviluppo sostenibile di un'infrastruttura europea per il trasporto ferroviario non deve limitarsi alla semplice costruzione della rete ma deve includere misure di manutenzione al fine di renderla efficiente in termini di costi nel lungo periodo; ritiene che una percentuale significativa dei mezzi finanziari dovrebbe essere destinata a tali misure, data l'importanza delle attività di manutenzione;

43.  sottolinea i vantaggi comuni del collegamento Rail Baltica, quale progetto prioritario del corridoio Mare del Nord-Mar Baltico, e la sua enorme importanza strategica per tutti gli Stati membri interessati nonché per l'intera regione che si estende dalla Finlandia (con il possibile ampliamento al Mare di Botnia), passando per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, fino a toccare Germania, Paesi Bassi ed Europa meridionale; accoglie con favore i progressi compiuti nella costruzione e nella preparazione del progetto Rail Baltica e sottolinea che una buona cooperazione tra i paesi interessati e coinvolti è fondamentale per l'avanzamento del progetto, evitando ulteriori ritardi e passi indietro e qualsiasi rischio di mancato utilizzo delle risorse finanziarie stanziate per questo progetto; evidenzia che qualora le norme della Commissione europea non fossero rispettate, il cofinanziamento UE pari a circa l'85 % sarà perso e, in futuro, non si ripresenteranno più condizioni di finanziamento altrettanto favorevoli; esorta i paesi interessati a riconoscere e a rafforzare il ruolo della joint venture RB Rail quale soggetto ottimale per la gestione di un progetto transnazionale di tale portata, a presentare domande congiunte di finanziamenti UE, a procedere a gare d'appalto nazionali pubbliche e congiunte, a coordinare i lavori relativi al progetto e, da ultimo, a dimostrare la capacità di cooperare tra di loro;

44.  sottolinea, alla luce della posizione stagnante delle ferrovie nei mercati europei del trasporto merci e passeggeri, l'importanza dell'iniziativa Shift2Rail, soprattutto nell'ambito del trasporto merci, ai fini di una maggiore competitività ed efficienza; ritiene che sarebbe necessario investire anche nel miglioramento del sistema ferroviario destinato al trasporto di merci; accoglie con favore le iniziative congiunte e internazionali intraprese dagli Stati membri della regione a favore dello sviluppo e dell'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, come la creazione del nuovo percorso ferroviario per il trasporto merci n. 11 (cosiddetto corridoio dell'ambra), che collega i centri commerciali e industriali di Polonia, Slovacchia, Ungheria e Slovenia mediante una soluzione comune di distribuzione della capacità per i treni merci internazionali; sottolinea che tali progetti promuovono la ferrovia quale mezzo per il trasporto internazionale di merci, migliorano la competitività del trasporto ferroviario e garantiscono un utilizzo più efficace della capacità già esistente per il trasporto internazionale di merci;

45.  rileva la presenza di numerose fonti di finanziamento possibili per il settore ferroviario a titolo di vari programmi dell'UE; reputa fondamentale il ricorso a tali fonti di finanziamento e il loro utilizzo, in considerazione delle rigide restrizioni poste dai vincoli finanziari circa l'entità dei fondi pubblici che i governi nazionali possono investire nel sistema ferroviario;

46.  richiama l'attenzione sui supplementi comunemente applicati nell'Europa centrale e orientale per il trasporto ferroviario regionale di passeggeri a livello transfrontaliero, spesso imposti dalle compagnie ferroviarie nell'ambito delle tariffe ferroviarie internazionali, che rendono l'uso dei collegamenti ferroviari transfrontalieri meno interessante;

47.  evidenzia la necessità di garantire che i paesi dell'Europa centrale e orientale siano interconnessi con la rete ferroviaria ad alta velocità dell'Europa occidentale, al fine di accrescere la competitività del trasporto ferroviario e sostenere la crescita economica della regione; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere progetti transfrontalieri dedicati ai collegamenti ferroviari ad alta velocità lungo i corridoi TEN-T;

48.  sottolinea la necessità di sostenere i progetti e gli investimenti comuni con i paesi terzi, in modo da consentire di sfruttare ulteriormente il potenziale dei corridoi di trasporto ferroviario ammodernati mediante i fondi dell'UE, ad esempio nei collegamenti tra l'Unione europea e i paesi dell'Asia;

Vie navigabili interne

49.  sottolinea l'importanza della navigazione interna come mezzo sostenibile ed efficace sul piano dei costi per il trasporto multimodale e per la logistica in tutta l'UE; reputa necessario modernizzare pertanto le infrastrutture di trasporto delle vie navigabili interne per il trasporto di merci e passeggeri e migliorare l'interoperabilità con altre forme di trasporto;

50.  osserva che l'Europa centrale e orientale ha un considerevole potenziale di sviluppo in termini di vie navigabili interne, porti fluviali e marittimi; ritiene che detto potenziale possa essere sfruttato soltanto se si rispetterà in modo adeguato l'acquis dell'Unione sulla protezione dell'ambiente, della biodiversità e delle acque, e che valorizzando l'utilizzo dei porti e delle ferrovie si possa contribuire a promuovere l'obiettivo di migliorare il trasporto multimodale nella regione;

51.  plaude all'elaborazione del programma NAIADES e alla sua prosecuzione con il NAIADES II fino al 2020, e sottolinea l'importanza di una strategia europea e di un piano d'azione per le vie navigabili interne;

52.  ritiene che lo sfruttamento della multimodalità nei porti di navigazione interna sia fondamentale per il potenziale economico degli stessi; sottolinea il ruolo di un adeguato accesso all'ultimo miglio e di collegamenti ferroviari adeguati con infrastrutture ferroviarie interconnesse ai terminali della navigazione interna e in corrispondenza dei nodi di trasporto nei bacini di utenza portuali per attrarre utenti;

53.  sottolinea l'importanza del fiume Danubio in quanto via navigabile fondamentale per il trasporto nella macro-regione danubiana; osserva che il potenziale della regione per il trasporto lungo le vie navigabili interne dovrebbe essere sfruttato maggiormente e pertanto ricorda anche la necessità che gli Stati membri preservino l'operatività delle vie navigabili interne di loro competenza; invita gli Stati rivieraschi a garantire la continua navigabilità del Danubio e ad attuare il loro piano generale per il ripristino e la manutenzione dei tratti navigabili approvato nel 2014, tenendo conto nel contempo degli aspetti ambientali e prestando particolare attenzione alla conservazione degli habitat naturali, dell'ambiente, della biodiversità e delle acque, preservando e promuovendo così la sostenibilità della pesca, dell'agricoltura e delle PMI del settore turistico; sottolinea che i collegamenti fra l'Oder, l'Elba e il Danubio potrebbero accelerare le capacità di trasporto e di comunicazione dell'intera regione sull'asse nord-sud, il che condurrebbe alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di PMI;

54.  incoraggia gli Stati membri a intensificare gli sforzi per migliorare e conseguire la navigabilità di classe IV di altre infrastrutture di navigazione interna, in particolare le sezioni fluviali nella rete centrale TEN-T; evidenzia la necessità di un sostanziale adeguamento del fiume Elba per consentirne la piena navigabilità, fondamentale per il corridoio Oriente-Mediterraneo orientale; sottolinea la necessità di migliorare la navigabilità del fiume Oder fino alla classe IV; sottolinea inoltre l'importanza delle vie navigabili internazionali E40 ed E70 per migliorare l'integrazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale con le vie di comunicazione interne paneuropee; sottolinea che la creazione di opportuni collegamenti multimodali tra queste vie navigabili e il corridoio della rete centrale TEN-T Baltico-Adriatico accrescerebbe notevolmente il potenziale di investimento delle regioni orientali dell'UE;

Porti marittimi e aeroporti

55.  sottolinea le possibilità di sviluppare ulteriormente un trasporto che attragga la navigazione verso i porti del Mar Baltico, del Mar Nero e del Mar Adriatico nel quadro del concetto delle "autostrade del mare"; sottolinea l'importanza di espandere le capacità nel settore energetico, compresi i combustibili sostenibili per la navigazione e di garantire collegamenti ferroviari efficienti verso l'hinterland dei porti;

56.  sottolinea che lo sviluppo portuale sostenibile nel Mar Baltico, nel Mar Adriatico e nel Mar Nero non deve essere ostacolato da altre infrastrutture sottomarine; teme che la realizzazione di progetti come il North Stream possa minare e bloccare gli investimenti nella regione, in particolare nell'area baltica; insiste sul fatto che eventuali condutture sottomarine devono rispettare i requisiti in materia di pescaggio nelle entrate dei porti;

57.  ritiene che i porti marittimi e gli aeroporti possano meglio contribuire allo sviluppo economico dell'Unione europea centrale e orientale se costituiscono snodi in un sistema integrato di trasporto multimodale, interconnesso con un'infrastruttura ferroviaria ad alta; efficienza

58.  evidenzia che i porti dell'Adriatico settentrionale devono potenziare la loro cooperazione attraverso un coordinamento regionale ai fini della promozione comune dei flussi di traffico del commercio marittimo nell'Adriatico settentrionale e di una piena integrazione dei porti italiani con quelli sloveni (Capodistria) e croati (Fiume); invita la Commissione, a tal riguardo, a includere il porto di Fiume nel corridoio Baltico-Adriatico onde consentire il collegamento completo dei trasporti dai porti marittimi dell'Adriatico settentrionale verso l'Europa centrale e il Mar Baltico;

59.  ricorda che la Commissione ha sollevato il tema delle disparità in termini di connettività nella recente strategia per l'aviazione in Europa; osserva tuttavia che le soluzioni proposte presentano un potenziale limitato e incoraggia la Commissione a monitorare la connettività aerea all'interno dell'UE, in particolare nella regione dell'Europa centrale e orientale, e a sviluppare ulteriori proposte mirate alla riduzione delle disparità di accesso ai servizi del trasporto aereo; ritiene che i collegamenti aerei all'interno di questa regione dell'UE debbano essere ulteriormente sviluppati, in quanto la connettività è di 7,5 volte inferiore rispetto a quella dell'UE-15(9); esprime preoccupazione per il fatto che, mentre le infrastrutture aeroportuali nella regione sono soggette ad ammodernamenti costanti, le nuove rotte aeree sono per la maggior parte dirette solo verso ovest; invita la Commissione a verificare se la normativa pertinente è idonea allo scopo e, se del caso, a proporre nuove iniziative volte a garantire una connettività sufficiente tra le aree periferiche e il centro dell'Europa;

60.  evidenzia che, rispetto alla parte occidentale dell'UE, la regione dell'Europa centrale e orientale presenta collegamenti aerei in minor numero e di qualità inferiore; segnala che tali divari in termini di connettività sono emersi da un'analisi indipendente condotta su richiesta della Commissione;

61.  invita la Commissione a esaminare la connettività aerea all'interno degli Stati membri e tra di essi, nonché a stabilire misure volte al miglioramento dei servizi di trasporto aereo in termini di qualità dei servizi per i consumatori;

62.  rileva l'enorme potenziale degli aeroporti di piccole e medie dimensioni ai fini dell'accessibilità dei trasporti nell'Europa centrale e orientale, in particolare per coloro che viaggiano per lavoro e per turismo; ricorda che negli ultimi anni nell'Europa centrale e orientale sono stati costruiti e ammodernati numerosi aeroporti regionali, il cui potenziale non è ancora debitamente sfruttato a causa della mancanza di adeguati collegamenti tra gli aeroporti e le principali vie di comunicazione; sottolinea la necessità di utilizzare più efficacemente questi aeroporti mediante la realizzazione di nuovi collegamenti stradali e ferroviari;

63.  riconosce i vari ruoli degli aeroporti regionali e locali nello sviluppo delle regioni dell'Unione europea centrale e orientale e nella facilitazione della crescita economica, degli scambi, della competitività, della mobilità inclusiva e del turismo, nonché dell'accesso senza barriere per le persone con disabilità e per quelle a mobilità ridotta; evidenzia il contributo degli aeroporti regionali nell'accrescere l'attrattiva delle rispettive regioni; ritiene che la realizzazione di nuove infrastrutture richieda una valutazione adeguata della domanda di traffico e del suo potenziale e che l'utilizzo dei fondi dell'Unione debba essere strettamente limitato a progetti economicamente validi e sostenibili; sottolinea che il sostegno finanziario per sviluppare le capacità esistenti dovrebbe essere concesso di conseguenza; ritiene che il ruolo degli aeroporti regionali si rafforzerebbe se fossero disponibili un'infrastruttura moderna e una rete di collegamenti (principalmente ferroviari) opportunamente connessi alla regione e al paese, che consentano di raggiungere rapidamente l'aeroporto da diversi punti delle città o cittadine limitrofe; evidenzia l'importanza di sviluppare gli aeroporti regionali e locali esistenti e di crearne di nuovi, poiché contribuiscono alla crescita economica, anche nel settore turistico, nelle regioni isolate e poco sviluppate migliorando l'accessibilità e la connettività, aumentando l'attrattiva di tali regioni sul piano degli investimenti e della competitività, accelerando così lo sviluppo socio-economico; suggerisce che la Commissione prenda in esame lo sviluppo di una rete di aeroporti a livello regionale per assicurare una migliore connettività anche tra gli Stati membri e all'interno degli stessi;

o
o   o

64.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Comitato delle regioni.

(1) Testi approvati, P8_TA(2015)0310.
(2) Testi approvati, P8_TA(2015)0423.
(3) GU C 261 E del 10.9.2013, pag. 1.
(4) GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.
(5) GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.
(6) http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/vademecum_2015.pdf
(7) http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/news/2014-12-04-danube-ministrial-meeting/conclusions.pdf
(8) http://mib.gov.pl/files/0/1796967/deklaracjalancucka.pdf
(9) Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la comunicazione della Commissione intitolata "Una strategia per l'aviazione in Europa" (SWD(2015)0261).


Meccanismo UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali
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Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (2015/2254(INL))
P8_TA(2016)0409A8-0283/2016

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il secondo, il quarto, il quinto e il settimo capoverso,

–  visti, in particolare, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 6, 7 e 11 TUE,

–  visti gli articoli del TFUE relativi al rispetto, alla promozione e alla tutela della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, tra cui gli articoli 70, 258, 259, 260, 263 e 265,

–  visti l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5 TUE, l'articolo 295 TFUE e i protocolli n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegati al TUE e al TFUE,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la “Carta”),

–  vista la Carta sociale europea del Consiglio d'Europa, in particolare l'articolo E,

–  visti i criteri di Copenaghen e il corpus di norme dell’Unione a cui un paese candidato deve ottemperare se intende aderire all'Unione (in appresso, l'acquis) in particolare i capitoli 23 e 24,

–  viste la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le convenzioni, raccomandazioni, risoluzioni e relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del Commissario per i diritti umani e della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa,

–  visti la raccomandazione R(2000)21 del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2000 e i principi di base delle Nazioni Unite sul ruolo degli avvocati del 1990, che fanno appello agli Stati affinché garantiscano la libertà e l'indipendenza della professione forense;

–  visto il "memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea" del 23 maggio 2007,

–  vista la convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la tutela delle minoranze nazionali,

–  vista la Carta europea del Consiglio d'Europa per le lingue regionali e minoritarie,

–  vista la lista di controllo per lo Stato di diritto adottata dalla Commissione di Venezia in occasione della sua 106a sessione plenaria, il 18 marzo 2016,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  visti i trattati delle Nazioni Unite in materia di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la giurisprudenza degli organi convenzionali delle Nazioni Unite,

–  vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,

–  visto l'approccio delle Nazioni Unite all'assistenza per lo Stato di diritto dell’aprile 2008,

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo 16,

–  vista la 25a relazione semestrale della COSAC dal titolo "Developments in European Union Procedures and Practices Relevant to Parliamentary Scrutiny" (Sviluppi nelle procedure e nelle pratiche dell'Unione europea relative al controllo parlamentare), del 18 maggio 2016,

–  viste le pubblicazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), tra cui la proposta di sistema di informazione europeo sui diritti fondamentali (EFRIS) contenuta nel documento della FRA del 31 dicembre 2013 dal titolo: "Fundamental rights in the future of the European Union's Justice and Home Affairs" (I diritti fondamentali nel futuro dei settori Giustizia e Affari interni dell'Unione europea),

–  visto il parere della FRA dell'8 aprile 2016 sull'elaborazione di uno strumento integrato di indicatori oggettivi concernenti i diritti fondamentali atti a valutare la conformità ai valori comuni sanciti dall'articolo 2 TUE sulla base delle fonti d'informazione esistenti,

–  vista la lettera del 6 marzo 2013 dai ministri degli Affari esteri di Germania, Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi al Presidente della Commissione,

–  vista la nota della Presidenza italiana del 15 novembre 2014 dal titolo "Garantire il rispetto dello stato di diritto",

–  viste le conclusioni del Consiglio e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 16 dicembre 2014, sulla necessità di garantire il rispetto dello Stato di diritto,

–  visti il primo e il secondo dialogo sullo Stato di diritto durante le Presidenze del Lussemburgo e dei Paesi Bassi del 17 novembre 2015 e del 24 maggio 2016,

–  visti gli "orientamenti del Consiglio sulle misure metodologiche da adottare per verificare la compatibilità con i diritti fondamentali in seno agli organi preparatori del Consiglio", del 19 dicembre 2014,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 19 ottobre 2010, intitolata "Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea",

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 6 maggio 2011, intitolato "Operational Guidance on taking account of Fundamental Rights in Commission Impact Assessments" (Orientamenti operativi per tenere conto dei diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto della Commissione),

–  visti il meccanismo di monitoraggio e gli strumenti di valutazione periodica di cui dispone attualmente la Commissione, compresi il meccanismo di cooperazione e verifica, il quadro di valutazione della giustizia, le relazioni sulla lotta alla corruzione e l'Osservatorio dei media,

–  visto il colloquio annuale della Commissione sui diritti fondamentali,

–  vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2014 intitolata "Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto" (COM(2014)0158),

–  visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016,

–  visto il codice di buone prassi sulla partecipazione civile nei processi decisionali del Consiglio d'Europa del 1° ottobre 2009,

–  visti il Quadro di valutazione UE della giustizia 2016 e la relazione della Commissione del 15 luglio 2016 dal titolo "Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea - Relazione annuale 2015",

–  vista la valutazione dell'Unità Valore aggiunto europeo del Parlamento dell'aprile 2016 dal titolo "Un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali",

–  visti gli articoli 46 e 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A8-0283/2016),

A.  considerando che l'Unione è fondata sui valori del rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, valori iscritti tra i suoi principi e obiettivi primari nei primi articoli del TUE e nei criteri di adesione all'Unione;

B.  considerando che le istituzioni e gli organi dell'Unione nonché i suoi Stati membri dovrebbero dare l'esempio assolvendo concretamente ai propri obblighi e adoperarsi per plasmare una cultura condivisa dello Stato di diritto quale valore universale nei 28 Stati membri e nelle istituzioni dell'UE, affinché sia applicata in modo uniforme da tutti i soggetti interessati, mentre il pieno rispetto e la promozione di questi principi rappresentano un presupposto fondamentale per la legittimità del progetto europeo nel suo complesso e la condizione essenziale per consolidare la fiducia dei cittadini nell'Unione;

C.  considerando che, secondo il parere 2/13 della Corte di giustizia europea (in appresso, la Corte di giustizia) del 18 dicembre 2014(1) e la relativa giurisprudenza della Corte di giustizia, i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta si collocano al centro della costruzione giuridica dell'Unione e il rispetto di tali diritti costituisce un presupposto della legittimità degli atti dell'Unione, sicché non possono ammettersi in quest'ultima misure incompatibili con questi medesimi diritti;

D.  considerando che, conformemente all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 7 TUE, l'Unione ha la possibilità di agire per tutelare i suoi "fondamenti costituzionali" e i valori comuni su cui si fonda;

E.  considerando che lo Stato di diritto costituisce la colonna portante della democrazia liberale europea e rappresenta uno dei principi fondanti dell'Unione che derivano dalle tradizioni costituzionali comuni di tutti gli Stati membri;

F.  considerando che tutti gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e i paesi candidati sono tenuti a rispettare, proteggere e promuovere tali principi e valori e hanno il dovere della cooperazione leale;

G.  considerando che conformemente, in particolare, al protocollo 24 sull’asilo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, al considerando 10 della decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI(2) e alla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo (come M.S.S./Belgio e Grecia, sentenza del 21 gennaio 2011) e della Corte di giustizia (come N.S. e M.E., sentenza del 21 dicembre 2011(3) e Aranyosi e Căldăraru, sentenza del 5 aprile 2016(4)), gli Stati membri, compresi i tribunali nazionali, hanno l'obbligo di astenersi dal dare esecuzione alle normative dell'Unione nei confronti di altri Stati membri nel caso in cui sussista un chiaro rischio di violazione grave o di violazione grave e persistente dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in tali Stati;

H.  considerando che il rispetto dello Stato di diritto all'interno dell'Unione è una condizione essenziale per la protezione dei diritti fondamentali e per il rispetto di tutti i diritti e di tutti gli obblighi derivanti dai trattati e dal diritto internazionale ed è una condizione essenziale per il riconoscimento e la fiducia reciproci che sono fattori importanti in settori quali il mercato interno, la crescita e l'occupazione, la lotta alla discriminazione, l'inclusione sociale, la cooperazione giudiziaria e di polizia, lo spazio Schengen e le politiche in materia di asilo e migrazione e che, di conseguenza, l'erosione dello Stato di diritto, della governance democratica e dei diritti fondamentali costituiscono una grave minaccia alla stabilità dell'Unione, dell'unione monetaria e dello spazio comune di sicurezza e giustizia e alla prosperità dell'Unione;

I.  considerando che il modo in cui lo Stato di diritto è attuato negli Stati membri riveste un ruolo essenziale nel garantire la fiducia reciproca tra Stati membri e i rispettivi sistemi giuridici e che è pertanto di vitale importanza istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza confini interni;

J.  considerando che l'Unione si basa su una serie comune di valori e i principi fondanti, che la definizione di tali valori e principi, che permettono alla democrazia di prosperare e ai diritti fondamentali di essere tutelati, rappresenta un processo permanente e che, se tali valori e principi possono evolvere nel tempo, essi devono essere protetti e costituire la base delle decisioni politiche, indipendentemente dal mutare delle maggioranze politiche, e resistere alle modifiche provvisorie, ragion per cui una magistratura indipendente e imparziale investita della responsabilità di interpretarli riveste un ruolo cruciale;

K.  considerando che i cittadini e i residenti dell'Unione talvolta non sono sufficientemente consapevoli di tutti i loro diritti in quanto europei; che essi dovrebbero poter essere in grado di plasmare insieme i valori e i principi fondanti dell'Unione e soprattutto di appropriarsene;

L.  considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, l'Unione deve rispettare l'uguaglianza degli Stati membri dinanzi ai trattati e che il rispetto della diversità culturale e delle tradizioni nazionali, all'interno degli Stati membri e tra di essi, non dovrebbe impedire un livello elevato e uniforme di tutela della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in tutta l'Unione; che il principio di uguaglianza e di non discriminazione è un principio universale che rappresenta il filo conduttore di tutte le politiche e attività dell'Unione;

M.  considerando che la salvaguardia dello Stato di diritto e di efficaci sistemi giudiziari indipendenti svolge un ruolo centrale nel creare un ambiente politico positivo, in grado di ripristinare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, e quindi anche un ambiente favorevole agli investimenti e in grado di fornire una maggiore prevedibilità delle norme e favorire la crescita sostenibile;

N.  considerando che il miglioramento dell'efficacia dei sistemi giudiziari negli Stati membri è un aspetto essenziale dello Stato di diritto ed è fondamentale per garantire un trattamento equo, sanzionare gli abusi dello Stato e prevenire gli arbitri, ed è ritenuto dalla Commissione una componente essenziale per le riforme strutturali nell'ambito del semestre europeo, il ciclo annuale per il coordinamento delle politiche economiche a livello dell'Unione; che la professione legale indipendente è uno dei capisaldi di una società libera e democratica;

O.  considerando che la nota orientativa del Segretario generale dell'ONU dal titolo "UN Approach to the Rule of Law Assistance" (Approccio delle Nazioni Unite all'assistenza per lo Stato di diritto) raccomanda che lo Stato di diritto comporti una società pubblica e civile che contribuisca a rafforzare lo Stato di diritto e a garantire la responsabilità dei funzionari pubblici e delle istituzioni pubbliche;

P.  considerando che lo studio del Servizio ricerca del Parlamento europeo dal titolo “Il costo della non Europa nel settore della criminalità organizzata e della corruzione” stima che l'integrazione degli attuali meccanismi di controllo dell'Unione, come il meccanismo di cooperazione e di verifica, il quadro di valutazione sulla giustizia e le relazioni anti-corruzione, in un più ampio quadro di controllo dello Stato di diritto permetterebbe economie per 70 miliardi di EUR all'anno;

Q.  considerando che la governance democratica e giuridica dell'Unione non ha una base legislativa solida quanto la governance economica, poiché, per far rispettare i propri valori fondanti, l'Unione non applica l'intransigenza e la fermezza che dimostra invece nel garantire l'adeguata attuazione delle norme economiche e fiscali;

R.  considerando che il mancato rispetto delle norme, dei valori e dei principi democratici applicabili da parte di un paese candidato ha l'effetto di ritardare l'adesione all'Unione, finché non vi è una piena conformità con tali norme, mentre il mancato rispetto delle stesse norme da parte di uno Stato membro o istituzione dell'Unione ha scarse conseguenze pratiche;

S.  considerando che gli obblighi imposti ai paesi candidati dai criteri di Copenaghen si applicano agli Stati membri anche a seguito dell'adesione all'Unione in virtù dell'articolo 2 TUE e del principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4 TUE e che quindi tutti i vecchi Stati membri dovrebbero, pertanto, essere soggetti a valutazione periodica in modo da verificare se le loro legislazioni e prassi sono conformi con i criteri e i valori comuni su cui si fonda l'Unione;

T.  considerando che circa l'8 % dei cittadini dell'Unione appartiene a una minoranza nazionale e circa il 10 % parla una lingua regionale o minoritaria; che non esiste un quadro giuridico dell'Unione per garantire i loro diritti in quanto minoranza; che l'istituzione di un meccanismo efficace per monitorare i loro diritti nell'Unione riveste la massima importanza; che vi è una differenza tra protezione delle minoranze nazionali e politiche anti-discriminazione; che la parità di trattamento è un diritto elementare di tutti i cittadini e non un privilegio;

U.  considerando che la coerenza e la coesione della politica interna ed esterna in materia di democrazia, Stato di diritto e i diritti fondamentali sono essenziali per la credibilità dell'Unione;

V.  considerando che vi sono pochi strumenti per garantire la conformità delle decisioni legislative ed esecutive delle istituzioni dell'Unione con i principi e i valori fondanti dell'Unione;

W.  considerando che la Corte di giustizia ha recentemente pronunciato varie sentenze che annullano taluni atti legislativi dell'Unione, decisioni della Commissione o prassi legislative per violazioni della Carta o perché contrarie ai principi sanciti dal trattato in materia di trasparenza e accesso ai documenti, ma che in molti casi le istituzioni dell'Unione non rispettano integralmente la lettera e lo spirito delle sentenze;

X.  considerando che l'adesione dell'Unione alla CEDU è un obbligo sancito dal trattato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, TUE;

Y.  considerando che la promozione e la protezione della democrazia pluralistica, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, la cooperazione politica e legale, la coesione sociale e l'interscambio culturale sono al centro della cooperazione tra il Consiglio d'Europa e l'Unione;

Z.  considerando che la necessità di meccanismi più efficaci e vincolanti atti a garantire la piena applicazione dei principi e dei valori del trattato è stata riconosciuta dal Consiglio e dalla Commissione ed è stata messa in atto con la creazione del Dialogo sullo Stato di diritto, da parte della Commissione, del quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto e, da parte del Consiglio;

AA.  considerando che l'Unione dispone di molteplici strumenti e procedure per garantire la piena e corretta applicazione dei principi e dei valori del trattato, ma manca una risposta efficace e rapida da parte delle sue istituzioni; che gli strumenti esistenti dovrebbero essere fatti rispettare, valutati e integrati nel quadro di un meccanismo per lo Stato di diritto per essere adeguati ed efficaci e non dovrebbero essere percepiti come un accanimento politico, arbitrario e ingiusto nei confronti di alcuni paesi;

AB.  considerando che il numero delle sentenze della Corte di giustizia che citano la Carta è passato da 43 nel 2011 a 210 nel 2014;

AC.  considerando che la coerenza tra le istituzioni e gli Stati membri nel rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali offrirà vantaggi innegabili, come una riduzione dei costi delle cause giudiziarie, migliore chiarezza per i cittadini dell'Unione e i loro diritti e una maggiore certezza per gli Stati membri in materia di attuazione;

AD.  considerando che alcuni governi degli Stati membri negano che il rispetto dei principi e dei valori dell'Unione sia un obbligo emanante dal trattato o che l'Unione disponga dell'autorità di garantire tale rispetto;

AE.  considerando che nelle situazioni in cui uno Stato membro non garantisce più il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali o in caso di violazione dello Stato di diritto, l'Unione e i suoi Stati membri hanno il dovere di proteggere l'integrità e l'applicazione dei trattati e di proteggere i diritti di tutti coloro che sono soggetti alla sua giurisdizione;

AF.  considerando che la società civile svolge un ruolo importante nel costruire e rafforzare la democrazia, il controllo e la limitazione del potere dello Stato oltre a promuovere il buon governo, la trasparenza, l'efficacia, l'apertura, la reattività e la responsabilità;

AG.  considerando che il principio di sussidiarietà non può essere invocato per respingere l'azione dell'Unione volta a garantire il rispetto dei principi e dei valori del trattato da parte degli Stati membri;

AH.  considerando che l'azione dell'Unione tesa a garantire il rispetto da parte degli Stati membri e delle istituzioni dei valori su cui è fondata e da cui derivano i diritti degli europei è una condizione essenziale per far parte del progetto europeo;

AI.  considerando che il processo di integrazione europea in corso e i recenti sviluppi in alcuni Stati membri hanno dimostrato come il mancato rispetto dello Stato di diritto e dei valori fondamentali non sia adeguatamente affrontato e che è necessario rivedere e integrare gli attuali meccanismi e sviluppare un meccanismo efficace per colmare le restanti lacune e garantire che i principi e i valori del trattato siano osservati, protetti e promossi in tutta l'Unione;

AJ.  considerando che dovrebbe essere istituito il nuovo patto dell’Unione per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (patto dell’Unione DSD) e che il patto dell’Unione DSD debba basarsi su riscontri oggettivi; essere oggettivo e non soggetto a influenze esterne, soprattutto da parte del potere politico, non discriminatorio e valutare in condizioni di parità; rispettare i principi di sussidiarietà, necessità e proporzionalità applicarsi sia agli Stati membri che alle istituzioni dell'Unione; basarsi su un approccio graduale che comporti una parte preventiva e una parte correttiva;

AK.  considerando che il nuovo patto dell’Unione DSD dovrebbe puntare a offrire un quadro unico, coerente, basato sull'integrazione degli strumenti e dei meccanismi esistenti e in grado di colmare le restanti lacune;

AL.  considerando che l'introduzione di un Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali dovrebbe lasciare impregiudicata la diretta applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, TUE;

1.  raccomanda, fino all'eventuale revisione del trattato, la creazione di un meccanismo globale dell'Unione per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali che comprenda tutti i soggetti interessati e chiede, pertanto, alla Commissione di presentare, entro settembre 2017, sulla base dell'articolo 295 TFUE, una proposta per la conclusione di un Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (in appresso, "Patto DSD") sotto forma di un accordo interistituzionale che stabilisca le modalità atte a facilitare la cooperazione delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito dell'articolo 7 TUE e a integrare, allineare e completare i meccanismi esistenti secondo le raccomandazioni dettagliate figuranti nell'allegato e compresa la possibilità di aderire al Patto DSD per tutte le istituzioni e gli organismi dell'Unione che lo desiderano;

2.  invita la Commissione a impegnarsi in un dialogo significativo con la società civile, garantendo che il suo contributo e il suo ruolo siano tenuti presenti nella proposta di accordo interistituzionale;

3.  raccomanda, in particolare, che il Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali comprenda elementi preventivi e correttivi e si applichi a tutti gli Stati membri nonché alle tre principali istituzioni dell'Unione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, necessità e proporzionalità;

4.  ritiene che, se il Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali ha come scopo principale di prevenire e correggere le violazioni dei valori dell'Unione, esso dovrebbe altresì prevedere possibili sanzioni che possano fungere da deterrente efficace;

5.  è del parere che le conclusioni e i pareri espressi dalla FRA nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia costituiscono una buona base per interpretare l'articolo 2 TUE e l’ambito di applicazione dei diritti sanciti dalla Carta;

6.  ricorda alla Commissione che, in quanto custode dei trattati, ha il dovere di controllare e valutare la corretta attuazione delle normative dell'Unione e il rispetto dei principi e degli obiettivi enunciati nel trattato da parte degli Stati membri e di tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione; raccomanda quindi di prendere in considerazione questa funzione della Commissione nel valutare la sua conformità con i principi della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'ambito del ciclo programmatico per la democrazia, per lo Stato di diritto e per i diritti fondamentali (ciclo programmatico DSD);

7.  chiede alla Commissione di riunire, a partire dal 2018, le sue relazioni tematiche annuali in materia e l'esito dei meccanismi di monitoraggio esistenti nonché gli strumenti di valutazione periodica, in modo da presentarli tutti nella stessa giornata e integrarli nel ciclo programmatico DSD;

8.  ritiene importante promuovere un dialogo continuo e adoperarsi per raggiungere un consenso più solido tra l'Unione e i suoi Stati membri, con l'obiettivo di promuovere e proteggere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, al fine di tutelare i valori comuni sanciti nei trattati e nella Carta in modo pienamente trasparente e obiettivo; è fermamente convinto che i diritti fondamentali e i valori sanciti nella Carta e nei trattati non possano essere oggetto di compromesso;

9.  sottolinea il ruolo fondamentale che il Parlamento e i parlamenti nazionali dovrebbero svolgere nella valutazione dei progressi e nel monitoraggio della conformità nell'ambito dei valori comuni dell'Unione sanciti all'articolo 2 TUE; osserva il ruolo fondamentale svolto dal Parlamento europeo nel mantenere il necessario dialogo continuo nel quadro del consenso comune in seno all'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, tenendo conto dei cambiamenti nella nostra società; ritiene che l'attuazione di questi valori e principi debba altresì poggiare su un controllo effettivo del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta;

10.  raccomanda che ogni dibattito interparlamentare sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali includa la società civile e ritiene che la partecipazione civica e la forza della società civile debbano essere prese in considerazione come indicatore di democrazia;

11.  invita la Commissione a presentare, entro giugno 2017, un nuovo progetto di accordo relativo all'adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, al fine di ottemperare agli obblighi sanciti nell'articolo 6 TUE, affrontando il parere 2/13 della Corte di giustizia; chiede, inoltre, al Consiglio d'Europa di aprire la Carta sociale europea alla firma di terzi, affinché la Commissione possa avviare negoziati per l'adesione dell'Unione;

12.  invita il Mediatore europeo, tenendo conto delle opinioni della società, a evidenziare e consolidare all'interno di uno specifico capitolo nell'ambito della sua relazione annuale i casi, le raccomandazioni e le decisioni connessi ai diritti fondamentali dei cittadini nonché ai principi della democrazia e dello Stato di diritto; invita la Commissione ad analizzare tali raccomandazioni specifiche;

13.  invita la Commissione ad adottare misure volte ad assicurare, in linea con l’articolo 47 della Carta, un accesso generalizzato dei cittadini all’assistenza legale per le persone e le organizzazioni che agiscono in giudizio nelle cause relative a violazioni della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali da parte di governi nazionali o delle istituzioni dell’Unione, integrando, se del caso, i regimi nazionali e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo;

14.  accoglie con favore la riforma della Corte di giustizia che prevede un graduale aumento del numero di giudici presso la Corte per gestire il carico di lavoro e ridurre la durata dei procedimenti;

15.  raccomanda che il gruppo di esperti su democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, ("gruppo di esperti DSD"), previsto dall'accordo interistituzionale, effettui anche una valutazione sull'accesso alla giustizia a livello europeo, compresi aspetti quali l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici e dei tribunali, una professione legale indipendente, norme giuridiche certe, la durata e il costo dei contenziosi, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di assistenza legale come pure l'esistenza dei fondi necessari per tale sistema, l'attuazione delle sentenze, la portata del controllo giurisdizionale e dei ricorsi disponibili per i cittadini e le opzioni per i ricorsi collettivi transfrontalieri; ritiene in questo contesto che si debba prestare attenzione all'articolo 298, paragrafo 1, TFUE e al diritto dei cittadini dell'Unione di godere di un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente;

16.  invita la Commissione a collaborare con la società civile per sviluppare e attuare una campagna di sensibilizzazione che consenta ai cittadini e ai residenti dell'Unione di appropriarsi pienamente dei propri diritti derivanti dal trattato e dalla Carta (ad esempio, libertà di espressione, libertà di assemblea e diritto di voto) e che informi in particolare i cittadini dei loro diritti in materia di ricorso in sede giudiziaria e azione legale nei casi relativi alle violazioni della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali da parte da parte di governi nazionali o delle istituzioni dell'Unione;

17.  chiede che sia istituita una sovvenzione per organizzare l'erogazione di fondi a supporto degli attori locali che promuovono la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali all'interno dell'Unione;

18.  ricorda che, se l'Unione stabilisce requisiti sul rispetto della protezione e la promozione dei diritti umani nei suoi accordi internazionali, deve allo stesso modo garantire che le istituzioni e tutti gli Stati membri rispettino lo Stato di diritto e i diritti fondamentali;

19.   raccomanda inoltre che il Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali preveda un monitoraggio periodico sulla compatibilità degli accordi internazionali ratificati dagli Stati membri e dall'Unione recanti disposizioni di diritto primario e di diritto derivato;

20.  ritiene, inoltre, che, qualora sarà presa in considerazione in futuro una revisione del trattato, si potrebbero prevedere le seguenti modifiche:

   rendere l'articolo 2 TUE e la Carta una base giuridica per le misure legislative da adottare a norma della procedura legislativa ordinaria;
   consentire ai giudici nazionali, ai sensi dell'articolo 2 TUE e della Carta, di sottoporre alla Corte di giustizia controversie sulla legittimità delle azioni degli Stati membri;
   rivedere l'articolo 7 TUE allo scopo di rendere pertinenti e applicabili le sanzioni contro gli Stati membri indicando chiaramente i diritti (oltre al diritto di voto in Consiglio) che possono essere sospesi per gli Stati membri inadempienti, ad esempio sanzioni pecuniarie o la sospensione dei finanziamenti dell'Unione;
   consentire a un terzo dei deputati al Parlamento di impugnare un atto legislativo dell'Unione dinanzi alla Corte di giustizia dopo la sua adozione e prima della sua attuazione;
   consentire alle persone fisiche e a quelle giuridiche direttamente e individualmente interessate da un'azione di promuovere ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per presunte violazioni della Carta da parte delle istituzioni dell'Unione o di uno Stato membro, modificando gli articoli 258 e 259 TFUE;
   sopprimere l’articolo 51 della Carta e trasformare la Carta in una Carta dei diritti dell’Unione;
   rivedere il requisito dell'unanimità nei settori relativi al rispetto, alla tutela e alla promozione dei diritti fondamentali, come l'uguaglianza e la non discriminazione;

21.  conferma che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà;

22.  ritiene che le incidenze finanziarie delle proposte richieste per il bilancio dell'Unione dovrebbero essere coperte mediante gli attuali stanziamenti di bilancio; sottolinea che per l'Unione e i suoi Stati membri, come pure per i cittadini, l'adozione e l'attuazione di tali proposte potrebbero portare a notevoli risparmi in termini di costi e di tempi, potrebbero favorire la fiducia e il riconoscimento reciproco delle decisioni e delle azioni degli Stati membri e dell'Unione e potrebbero pertanto essere vantaggiose sotto il profilo economico e sociale;

23.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri e al Comitato delle regioni affinché le trasmettano ai parlamenti e agli enti sub-nazionali.

ALLEGATO

Raccomandazioni dettagliate per un progetto di accordo interistituzionale sulle misure concernenti le procedure di monitoraggio e seguito della situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali negli Stati membri e in seno alle istituzioni dell'UE

PROGETTO DI ACCORDO INTERISTITUZIONALE

PATTO DELL'UNIONE EUROPEA SULLA DEMOCRAZIA, LO STATO DI DIRITTO E I DIRITTI FONDAMENTALI

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea:

visto il preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il secondo, il quarto, il quinto e il settimo capoverso,

visti in particolare, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 6, 7 e 11 TUE,

visti gli articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativi al rispetto, alla promozione e alla tutela della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, tra cui gli articoli 70, 258, 259, 260, 263 e 265,

visti l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5 TUE, l'articolo 295 TFUE e i protocolli n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegati al TUE e al TFUE,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta),

vista la Carta sociale europea del Consiglio d'Europa, in particolare l'articolo E sulla non discriminazione,

visti i criteri di Copenaghen e il corpus di norme UE a cui un paese candidato deve ottemperare se intende aderire all'Unione (l'acquis), in particolare i capitoli 23 e 24,

viste la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le convenzioni, raccomandazioni, risoluzioni e relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del Commissario per i diritti umani e della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa,

vista la lista di controllo per lo Stato di diritto adottata dalla Commissione di Venezia in occasione della sua 106a sessione plenaria, il 18 marzo 2016,

visto il "Memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea" del 23 maggio 2007,

vista la convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la tutela delle minoranze nazionali,

vista la Carta europea del Consiglio d'Europa per le lingue regionali e minoritarie,

vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visti i trattati delle Nazioni Unite in materia di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la giurisprudenza degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite,

viste le pubblicazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), tra cui la proposta di sistema di informazione europeo sui diritti fondamentali (EFRIS) contenuta nel documento della FRA del 31 dicembre 2013 dal titolo: "Fundamental rights in the future of the European Union's Justice and Home Affairs" (I diritti fondamentali nel futuro dei settori Giustizia e Affari interni dell'Unione europea) ,

visto l'approccio delle Nazioni Unite all'assistenza per lo Stato di diritto dell'aprile 2008,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo 16,

vista la 25a relazione semestrale della COSAC: Developments in European Union Procedures and Practices Relevant to Parliamentary Scrutiny (Sviluppi nelle procedure e nelle pratiche dell'Unione europea relative al controllo parlamentare) del 18 maggio 2016,

vista la lettera del 6 marzo 2013 dei ministri degli Affari esteri di Germania, Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi al Presidente della Commissione,

visto il parere della FRA dell'8 aprile 2016 sull'elaborazione di uno strumento integrato di indicatori oggettivi concernenti i diritti fondamentali atti a valutare la conformità ai valori comuni sanciti dall'articolo 2 TUE sulla base delle fonti di informazione esistenti,

vista la nota della Presidenza italiana dal titolo "Garantire il rispetto dello stato di diritto nell'Unione europea" del 15 novembre 2014,

viste le conclusioni del Consiglio e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, in data 16 dicembre 2014, sulla necessità di garantire il rispetto dello Stato di diritto,

visti gli orientamenti del Consiglio sulle misure metodologiche da adottare per verificare la compatibilità con i diritti fondamentali in seno agli organi preparatori del Consiglio, del 19 dicembre 2014,

visti il primo e il secondo dialogo del Consiglio sullo Stato di diritto durante le Presidenze del Lussemburgo e dei Paesi Bassi, del 17 novembre 2015 e del 24 maggio 2016,

visti il meccanismo di monitoraggio e gli strumenti di valutazione periodica di cui dispone attualmente la Commissione, ivi compresi il meccanismo di cooperazione e verifica, il quadro di valutazione della giustizia, le relazioni sulla lotta alla corruzione e l'Osservatorio dei media,

vista la comunicazione della Commissione, del 19 ottobre 2010, intitolata "Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea",

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 6 maggio 2011, intitolato "Operational Guidance on taking account of Fundamental Rights in Commission Impact Assessments" (Orientamenti operativi per tenere conto dei diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto della Commissione),

vista la comunicazione della Commissione del 19 marzo 2014 intitolata "Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto",

visto il convegno annuale sui diritti fondamentali della Commissione,

visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016,

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2012)(5),

vista la risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE (2013-2014)(6),

(1)  considerando che vi è la necessità di un meccanismo per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali che sia obiettivo, si basi sui dati, sia applicato in modo giusto ed equo a tutti gli Stati membri nonché alle istituzioni dell'Unione e comprenda sia la dimensione preventiva sia quella correttiva;

(2)  considerando che lo scopo primario di tale meccanismo dovrebbe essere evitare le violazioni e il mancato rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali e, al contempo, fornire gli strumenti necessari affinché il braccio preventivo e il braccio correttivo di cui all'articolo 7 TUE, nonché gli altri strumenti previsti dai trattati, siano resi operativi nella pratica;

(3)  considerando che si dovrebbe evitare l'inutile creazione di nuove strutture o la duplicazione ed è preferibile, invece, integrare e incorporare gli strumenti esistenti;

(4)  considerando che l'elaborazione di definizioni, norme e parametri relativi alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali non è una decisione una tantum, ma un processo permanente e interattivo che si basa sulla consultazione e il dibattito pubblico di ampia portata, il riesame periodico e la condivisione delle migliori prassi;

(5)  considerando che un meccanismo può essere efficace soltanto se dispone di un ampio sostegno da parte dei cittadini dell'Unione e li rende responsabili del processo;

(6)  considerando che spetta principalmente agli Stati membri garantire il rispetto delle norme comuni, ma che, qualora essi manchino di farlo, l'Unione è tenuta a intervenire per proteggere i suoi fondamenti costituzionali e far sì che i valori sanciti dall'articolo 2 TUE e dalla Carta siano garantiti a tutti i cittadini e i residenti dell'Unione, su tutto il territorio dell'Unione;

(7)  considerando che è importante che tutti i livelli di governo collaborino strettamente sulla base delle loro competenze e responsabilità al fine di individuare precocemente eventuali minacce sistemiche allo Stato di diritto e di migliorare la salvaguardia dello Stato di diritto;

(8)  considerando che esistono diversi strumenti per affrontare il rischio di una grave violazione dei valori dell'Unione, ma che è necessario elaborare parametri di riferimento obiettivi e chiari affinché tali strumenti siano sufficientemente rigorosi e dissuasivi per impedire violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; che l'Unione non dispone di meccanismi giuridicamente vincolanti per monitorare regolarmente il rispetto dei valori e dei diritti fondamentali dell'UE da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione;

(9)  considerando che, conformemente all'articolo 295 TFUE, il presente accordo interistituzionale stabilisce disposizioni volte unicamente a facilitare la cooperazione tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e che, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, TUE, tali istituzioni agiscono nei limiti delle attribuzioni loro conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste; che il presente accordo interistituzionale lascia impregiudicate le prerogative della Corte di giustizia per quanto concerne l'interpretazione autentica del diritto dell'Unione;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

I valori essenziali e i principi fondanti dell'Unione, ossia la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, sono sostenuti in tutta l'Unione mediante un Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, che include la definizione, l'elaborazione, il monitoraggio e l'attuazione di tali valori e principi e che è rivolto sia agli Stati membri sia alle istituzioni dell'Unione.

Articolo 2

Il patto dell'UE sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (DSD) consiste in quanto segue:

–  una relazione annuale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (relazione europea DSD) con raccomandazioni specifiche per paese che comprendono le relazioni della FRA, del Consiglio d'Europa e di altre autorità competenti in materia;

–  una discussione interparlamentare annuale sulla base della relazione europea sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali;

–  misure per rimediare a eventuali rischi e violazioni, come previsto dai trattati, ivi inclusa l'attivazione del braccio preventivo o del braccio correttivo di cui all'articolo 7 TUE;

–  un ciclo programmatico per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (ciclo programmatico DSD) in seno alle istituzioni dell'Unione.

Articolo 3

Il patto dell'UE sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali è ampliato onde integrare il quadro per lo Stato di diritto della Commissione e il dialogo sullo Stato di diritto del Consiglio in un singolo strumento a livello dell'Unione.

Articolo 4

La relazione europea DSD sulla situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali negli Stati membri è elaborata dalla Commissione, in consultazione con il gruppo di esperti indipendenti (gruppo di esperti DSD) di cui all'articolo 8. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali. La relazione è resa pubblica.

La relazione europea sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali comprende una parte generale e le raccomandazioni specifiche per paese.

Qualora la Commissione non adotti a tempo debito la relazione europea DSD, incluse le raccomandazioni specifiche per paese, la commissione competente del Parlamento europeo può chiedere formalmente alla Commissione di fornire spiegazioni per il ritardo e di procedere tempestivamente all'adozione, al fine di non ritardare ulteriormente lo svolgimento del processo.

Articolo 5

La relazione europea DSD incorpora e integra gli strumenti vigenti, tra cui il quadro di valutazione della giustizia, l'Osservatorio del pluralismo dei media, la relazione sulla lotta alla corruzione e le procedure di valutazione tra pari sulla base dell'articolo 70 TFUE e sostituisce il meccanismo di cooperazione e verifica per la Bulgaria e la Romania.

Articolo 6

L'elaborazione della relazione europea sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali si avvale di diverse fonti e degli strumenti vigenti per la valutazione, la segnalazione e il monitoraggio delle attività degli Stati membri, tra cui i seguenti:

–  i contributi delle autorità competenti degli Stati membri in materia di rispetto della democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali;

–  la FRA, in particolare lo strumento EFRIS;

–  altre agenzie specializzate dell'Unione, in particolare il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) ed Eurostat;

–  esperti, rappresentanti del mondo accademico, organizzazioni della società civile, associazioni professionali e di categoria, ad esempio di giudici, avvocati e giornalisti;

–  gli attuali indici e parametri di riferimento elaborati da organizzazioni internazionali e ONG;

–  il Consiglio d'Europa, in particolare la Commissione di Venezia, il gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) e il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, e la Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ);

–  organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

–  la giurisprudenza della Corte di giustizia, della Corte europea dei diritti dell'uomo e di altre corti, tribunali e organi previsti dai trattati a livello internazionale;

–  tutte le risoluzioni o gli altri contributi pertinenti del Parlamento europeo, ivi compresa la sua relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione;

–  i contributi delle istituzioni dell'Unione.

Tutti i contributi delle fonti di cui al presente articolo, come pure il progetto di relazione europea sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali elaborato dal gruppo di esperti, ivi incluse le raccomandazioni per paese, sono resi pubblici sul sito web della Commissione.

Articolo 7

La relazione europea sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali è presentata in un formato armonizzato, è accompagnata da raccomandazioni specifiche per paese ed è elaborata prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti:

–  la separazione dei poteri;

–  la natura imparziale dello Stato;

–  la reversibilità delle decisioni politiche dopo le elezioni;

–  l’esistenza di controlli ed equilibri istituzionali atti a garantire che l'imparzialità dello Stato non venga messa in discussione;

–  la continuità dello Stato e delle istituzioni, basata sull'immutabilità della Costituzione;

–  la libertà e il pluralismo dei media;

–  la libertà di espressione e la libertà di riunione;

–  la promozione dello spazio civico e i meccanismi efficaci per il dialogo civile;

–  il diritto alla partecipazione democratica attiva e passiva nell'ambito delle elezioni e democrazia partecipativa;

–  l’integrità e l’assenza di corruzione;

–  la trasparenza e la responsabilità;

–  la legalità;

–  la certezza giuridica;

–  la prevenzione dell'abuso o dello sviamento di potere;

–  l’uguaglianza dinanzi alla legge e la non discriminazione;

–  l’accesso alla giustizia: indipendenza e imparzialità, giusto processo, giustizia costituzionale (ove applicabile), una professione legale indipendente;

–  gli aspetti particolarmente problematici legati allo Stato di diritto: corruzione, conflitto di interessi, raccolta di dati personali e sorveglianza;

–  i titoli da I a VI della Carta;

–  la CEDU e i relativi protocolli.

Articolo 8

La valutazione della situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali negli Stati membri è realizzata da un gruppo rappresentativo di esperti indipendenti (gruppo di esperti DSD), che si occupa anche di elaborare i progetti di raccomandazioni specifiche per paese, sulla base di un'analisi quantitativa e qualitativa dei dati e delle informazioni disponibili.

8.1.  Il gruppo di esperti DSD è composto dai seguenti membri:

–  un esperto indipendente designato dal parlamento nazionale di ogni Stato membro che sia un giudice qualificato delle corti costituzionali o supreme, attualmente non in servizio;

–  altri dieci esperti nominati dal Parlamento europeo a maggioranza di due terzi, a partire da un elenco di esperti nominati dai seguenti organismi:

i)  la federazione All European Academies (ALLEA);

ii)  la Rete europea delle istituzioni nazionali per i diritti umani (ENNHRI);

iii)  il Consiglio d'Europa (compresi la Commissione di Venezia, il GRECO e il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa);

iv)  la CEPEJ e il Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE);

v)  le Nazioni Unite, l'OSCE e l'OCSE.

8.2.  Il gruppo di esperti DSD elegge un presidente tra i suoi membri.

8.3.  Allo scopo di agevolare lo sviluppo del progetto di relazione europea DSD e dei progetti di raccomandazioni per paese, la Commissione provvede a che il gruppo di esperti disponga di una segreteria, che ne consente l'efficiente funzionamento, in particolare mediante la raccolta di fonti di informazioni e dati che devono essere oggetto di esame e valutazione, nonché fornendo un sostegno amministrativo durante il processo di elaborazione.

Articolo 9

Il gruppo di esperti DSD valuta ciascuno Stato membro per quanto attiene agli aspetti di cui all'articolo 7 e individua gli eventuali rischi e infrazioni. Ciascun membro del gruppo di esperti effettua l'analisi in modo anonimo e indipendente, onde salvaguardare l'indipendenza del gruppo di esperti e l'obiettività della relazione europea DSD. I membri del gruppo di esperti possono, tuttavia, consultarsi a vicenda per discutere dei metodi e delle norme concordati.

I metodi di valutazione sono sottoposti a un riesame su base annuale da parte del gruppo di esperti e, ove necessario, sono oggetto di ulteriore elaborazione, definizione, integrazione e modifica di comune accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, previa consultazione con i parlamenti nazionali, gli esperti e la società civile.

Articolo 10

L'adozione della relazione europea sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali da parte della Commissione avvia la discussione interparlamentare e la discussione in seno al Consiglio, destinate a tenere conto dei risultati della relazione europea DSD e delle raccomandazioni specifiche per paese, attraverso le seguenti fasi:

–  il Parlamento europeo organizza una discussione interparlamentare sulla base della relazione europea DSD e approva una risoluzione. Tale discussione deve essere organizzata in modo da assicurare la definizione dei parametri e degli obiettivi da raggiungere nonché fornire gli strumenti per valutare i cambiamenti da un anno all'altro nell'ambito del consenso esistente in seno all'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. Occorre accelerare le procedure necessarie per creare tali strumenti, che non solo consentano di monitorare in modo immediato ed efficace i cambiamenti annuali, bensì assicurino anche la conformità con gli impegni assunti da tutte le parti interessate;

–  la discussione interparlamentare annuale rientra in un dialogo pluriennale strutturato tra il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e i parlamenti nazionali e coinvolge altresì la società civile, la FRA e il Consiglio d'Europa;

–  il Consiglio tiene una discussione annuale, prendendo le mosse dal suo dialogo sullo Stato di diritto, sulla base della relazione europea DSD, e adotta conclusioni che invitano i parlamenti nazionali a fornire una risposta alla relazione europea, alle proposte o alle riforme in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali;

–  sulla base della relazione europea DSD, la Commissione può decidere di avviare una procedura di "infrazione sistemica" a norma dell'articolo 2 TUE e dell'articolo 258 TFUE, raggruppando diversi casi di infrazione;

–  sulla base della relazione europea DSD, dopo aver consultato il Parlamento europeo e il Consiglio, la Commissione può decidere di presentare una proposta di valutazione dell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle politiche dell'Unione in materia di libertà, sicurezza e giustizia a norma dell'articolo 70 TFUE.

10.1  Sulla base della relazione europea DSD, se uno Stato membro ottempera a tutti gli aspetti di cui all'articolo 7 non sono necessarie ulteriori azioni.

10.2  Sulla base della relazione europea DSD, se uno Stato membro non adempie a uno o più aspetti tra quelli elencati all'articolo 7, la Commissione procede senza indugio ad avviare un dialogo con lo Stato membro in questione, tenendo conto delle raccomandazioni specifiche per paese.

10.2.1  Se la raccomandazione specifica per paese su uno Stato membro include una valutazione del gruppo di esperti in base alla quale esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori di cui all'articolo 2 TUE e vi sono motivi sufficienti per invocare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, senza indugio, svolgono ciascuno una discussione sulla questione e adottano una decisione motivata, che è resa pubblica.

10.3.  Sulla base della relazione europea DSD, se le raccomandazioni specifiche per paese su uno Stato membro includono una valutazione del gruppo di esperti in base alla quale esiste una violazione grave e persistente – ossia che aumenta o rimane invariata nell'arco di almeno due anni – dei valori di cui all'articolo 2 TUE e vi sono motivi sufficienti per invocare l'articolo 7, paragrafo 2, TUE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, senza indugio, svolgono ciascuno una discussione sulla questione e ogni istituzione adotta una decisione motivata, che è resa pubblica.

Articolo 11

I diritti fondamentali sono inseriti nella valutazione d'impatto per tutte le proposte legislative della Commissione, conformemente al punto 25 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio".

Il gruppo di esperti DSD, di cui all'articolo 8, valuta il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Articolo 12

Si istituisce un gruppo di lavoro interistituzionale sulla valutazione d'impatto (gruppo di lavoro) allo scopo di migliorare la cooperazione interistituzionale sulle valutazioni d'impatto e creare una cultura di rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto. Il gruppo consulta gli esperti nazionali già nella fase iniziale in modo da essere in grado di prevedere meglio i problemi relativi all'attuazione negli Stati membri e contribuire a superare le differenze di interpretazione e comprensione tra le diverse istituzioni dell'Unione per quanto riguarda l'impatto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto sugli atti legislativi dell'Unione. Il gruppo di lavoro si basa sugli orientamenti del Consiglio sulle misure metodologiche da adottare per verificare la compatibilità con i diritti fondamentali in seno agli organi preparatori del Consiglio, sulla strategia della Commissione per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sugli orientamenti operativi della Commissione per tenere conto dei diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto della Commissione, sullo strumento n. 24 dello strumentario (toolbox) per legiferare meglio, nonché sull'articolo 38 del regolamento del Parlamento europeo, al fine di assicurare il rispetto e la promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.

Articolo 13

Le prossime relazioni annuali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relative all'applicazione e al rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali da parte delle istituzioni dell'Unione sono presentate insieme al ciclo programmatico annuale DSD della relazione europea DSD:

–  relazione annuale sull'applicazione della Carta;

–  relazione annuale sull'applicazione del diritto dell'Unione;

–  relazione annuale sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(7).

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il ….

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio dell'Unione europea

Il Presidente

Per la Commissione europea

Il Presidente

(1) ECLI:EU:C:2014:2454.
(2) Decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
(3) ECLI:EU:C:2011:865.
(4) ECLI:EU:C:2016:198.
(5) Testi approvati, P7_TA(2014)0173
(6) Testi approvati, P8_TA(2015)0286.
(7) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

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