Indice 
Testi approvati
Mercoledì 23 novembre 2016 - Strasburgo
Emissioni di determinati inquinanti atmosferici ***I
 Completamento di Basilea III
 Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune
 Comunicazione strategica dell'Unione europea per contrastare la propaganda contro di essa a opera di terzi
 Lingua dei segni e interpreti professionisti di lingua dei segni
 Rinnovo dell'autorizzazione della sostanza attiva bentazone

Emissioni di determinati inquinanti atmosferici ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))
P8_TA(2016)0438A8-0249/2015

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0920),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0004/2014),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 2014(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 7 ottobre 2014(2),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0249/2015),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 novembre 2016 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE

P8_TC1-COD(2013)0443


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2016/2284.)

(1) GU C 451 del 16.12.2014, pag. 134.
(2) GU C 415 del 20.11.2014, pag. 23.
(3) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 28 ottobre 2015 (Testi approvati, P8_TA(2015)0381).


Completamento di Basilea III
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Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sul completamento di Basilea III (2016/2959(RSP))
P8_TA(2016)0439B8-1226/2016

Il Parlamento europeo,

–  viste le conclusioni post-crisi dei vertici del G20,

–  visto il comunicato rilasciato dai ministri delle Finanze e dai governatori delle banche centrali del G20 riunitisi il 27 febbraio 2016,

–  visto il comunicato rilasciato dai ministri delle Finanze e dai governatori delle banche centrali del G20 riunitisi il 14 e 15 aprile 2016,

–  visto il comunicato rilasciato dai ministri delle Finanze e dai governatori delle banche centrali del G20 riunitisi il 23 e 24 luglio 2016,

–  visto il comunicato rilasciato dai leader del G20 riunitisi il 4 e 5 settembre 2016,

–  viste le relazioni del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ai leader del G20, che forniscono aggiornamenti sull'attuazione del programma di riforme concordato, in particolare la relazione del CBVB del novembre 2015 ai leader del G20 intitolata Finalising post-crisis reforms: an update (La conclusione delle riforme post-crisi: aggiornamento)(1),

–  visti i documenti di consultazione del CBVB intitolati Revisions to the Basel III leverage ratio framework (revisione del quadro relativo al coefficiente di leva finanziaria di Basilea III), del 6 aprile 2016, Reducing variation in credit risk-weighted assets - constraints on the use of internal model approach (riduzione della variazione delle attività ponderate per il rischio di credito e limitazioni all'uso di metodi basati su modelli interni), del 24 marzo 2016, e Revisions to the Standardised Approach for credit risk (revisione del metodo standardizzato per il rischio di credito), del 10 dicembre 2015,

–  visti il documento di discussione e il documento di consultazione del CBVB sul trattamento normativo degli accantonamenti contabili, dell'ottobre 2016,

–  vista la norma del Comitato di Basilea, dell'ottobre 2016, TLAC holdings - Amendments to the Basel III standard on the definition of capital, relativa alle partecipazioni nel quadro della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) e recante modifiche alla norma di Basilea III sulla definizione del capitale(2),

–  vista la relazione di monitoraggio del sistema bancario ombra pubblicata dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) nel luglio 2016,

–  visti gli esiti delle prove di stress condotte dall'Autorità bancaria europea (ABE), pubblicati il 29 luglio 2016,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 12 luglio 2016, sul completamento delle riforme post-crisi di Basilea(3),

–  vista la relazione 2016 del Fondo monetario internazionale sulla stabilità finanziaria mondiale,

–  vista la sua risoluzione del 10 marzo 2016 sull'Unione bancaria – Relazione annuale 2015(4),

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari: impatto e via da seguire per un quadro di regolamentazione finanziaria dell'UE più efficiente ed efficace e per un'Unione dei mercati dei capitali(5),

–  vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione internazionali(6),

–  visto lo studio realizzato per la commissione per i problemi economici e monetari intitolato The European Union’s role in International Economic Fora, Paper 5: The BCBS (Il ruolo dell'Unione europea nei consessi economici internazionali, documento n. 5: il CBVB),

–  visto lo scambio di opinioni con il Segretario generale del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, William Coen, la presidente del consiglio di vigilanza del meccanismo di vigilanza unico (MVU), Danièle Nouy, il presidente dell'ABE, Andrea Enria, e il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, sulla conclusione di Basilea III / "Basilea IV",

–  visti la dichiarazione della Commissione sulla revisione, da parte del Comitato di Basilea, del metodo standardizzato per il rischio di credito e lo scambio di opinioni che ne è seguito il 6 luglio 2016 con il vicepresidente Katainen,

–  vista l'interrogazione alla Commissione sulla conclusione dell'accordo di Basilea III (O‑000136/2016 – B8-1810/2016),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per i problemi economici e monetari,

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che un sistema bancario resiliente e ben capitalizzato è uno dei presupposti per salvaguardare la stabilità finanziaria, garantire un'adeguata erogazione di crediti all'economia reale durante l'intero ciclo e sostenere la crescita economia;

B.  considerando che, all'indomani della crisi finanziaria, i leader del G20 hanno concordato un esaustivo programma di riforme teso a rafforzare le norme regolamentari cui sono soggette le banche internazionali, inclusi requisiti prudenziali più rigorosi;

C.  considerando che il CBVB sta sviluppando norme minime concordate a livello internazionale per i requisiti prudenziali applicabili alle grandi banche operanti su scala internazionale; che il CBVB sorveglia ed esamina l'attuazione di tali norme internazionali e riferisce al G20 in proposito; che gli orientamenti da esso forniti sono uno strumento importante per evitare una frammentazione normativa a livello mondiale;

D.  considerando che l'Unione europea ha dato attuazione alle norme concordate in sede internazionale nel quadro del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) e della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV), pur adattando tali norme alla realtà delle esigenze dell'Unione in materia di finanziamenti, ad esempio per quanto riguarda il fattore di sostegno alle PMI, e consentendo un certo grado di flessibilità; che nell'Unione europea si è deciso che tali norme sono applicabili a tutte le banche, e non soltanto a quelle più grandi, operanti su scala internazionale, mentre taluni paesi terzi applicano alcune di esse solo alle grandi banche; che è importante progredire verso il conseguimento di condizioni di concorrenza omogenee a livello internazionale; che la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa di revisione del regolamento CRR e della direttiva CRD IV per dare attuazione alle ulteriori modifiche concordate del quadro di Basilea;

E.  considerando che i requisiti prudenziali per le banche sono interdipendenti e complementari ad altri requisiti normativi, come la capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) e l'obbligo di compensazione mediante controparte centrale per gli strumenti derivati; che il quadro normativo che disciplina il settore bancario dell'UE è stato notevolmente migliorato negli ultimi anni, in particolare attraverso l'istituzione dell'Unione bancaria;

F.  considerando che un solido quadro per la stabilità finanziaria e la crescita dovrebbe essere globale ed equilibrato, in modo da abbracciare pratiche di vigilanza dinamica e non essere unicamente concentrato su una regolamentazione statica principalmente relativa agli aspetti quantitativi;

G.  considerando che, con riferimento al passato, i dati evidenziano un'eccessiva variabilità nella ponderazione del rischio e nella "modellazione del rischio strategico" per ridurre i requisiti patrimoniali delle banche, nonché la difficoltà incontrata dalle autorità nazionali di vigilanza nel valutare i modelli interni, il che ha contribuito alla crisi finanziaria;

H.  considerando che l'applicazione di requisiti prudenziali ai diversi modelli di attività bancarie può differire notevolmente in termini di portata e complessità, rendendo un approccio unico "uguale per tutti" inefficace ed eccessivamente oneroso, in particolare per molte banche di dimensioni più piccole, con un'impostazione prevalentemente nazionale, meno complesse e interconnesse, nonché per le rispettive autorità di regolamentazione e di vigilanza; che è pertanto necessario un grado di proporzionalità e flessibilità adeguato;

I.  considerando che il CBVB sta discutendo di ulteriori modifiche al quadro prudenziale per le banche volte ad affrontare il rischio di credito e il rischio operativo; che tali riforme vertono sul miglioramento della sensibilità al rischio e della solidità del metodo standardizzato per il rischio di credito, sull'introduzione di ulteriori vincoli rispetto al metodo basato su modelli interni e sulla definitiva messa a punto del coefficiente di leva finanziaria, nonché su un possibile requisito patrimoniale minimo basato sul metodo standardizzato;

J.  considerando che la maggior parte degli istituti finanziari statunitensi utilizza il metodo standardizzato per la valutazione del rischio di credito, mentre in Europa molte banche di grandi e medie dimensioni si basano su modelli interni;

K.  considerando che un'adeguata revisione del metodo standardizzato e il rispetto del principio di proporzionalità sono fattori chiave affinché la norma CBVB funzioni per le banche di piccole dimensioni, che sono quelle che ne fanno principalmente uso;

L.  considerando che il G20 ha indicato che l'attuale revisione non dovrebbe incrementare in modo significativo i requisiti patrimoniali complessivi, e che tale posizione è stata ribadita dagli Stati membri durante la riunione del Consiglio ECOFIN del luglio 2016;

M.  considerando che le autorità di regolamentazione sottopongono ora sistematicamente le banche europee a regolari prove di stress e che i risultati di tali prove sono resi pubblici;

N.  considerando che i rappresentanti di paesi terzi, come il Giappone, hanno espresso preoccupazione per la crescente pressione ad aumentare il capitale e per i costi di conformità più elevati che è necessario sostenere per conformarsi alle nuove norme stabilite;

O.  considerando che le decisioni del CBVB non hanno forza giuridica e che per avere effetto nell'UE devono essere recepite mediante la procedura legislativa ordinaria; che non tutte le autorità nazionali competenti sono rappresentante in seno al CBVB, mentre la BCE e l'MVU ne sono membri a pieno titolo e la Commissione e l'ABE hanno lo status di osservatori;

1.  sottolinea l'importanza di norme e principi internazionali solidi per quanto concerne la regolamentazione prudenziale applicabile alle banche e plaude al lavoro post-crisi svolto dal CBVB in proposito;

2.  ribadisce che le banche devono essere ben capitalizzate per sostenere l'economia reale, ridurre il rischio sistemico ed evitare il ripetersi degli enormi salvataggi cui abbiamo assistito durante la crisi; sottolinea la necessità di un'adeguata regolamentazione del sistema bancario ombra, al fine di garantire una concorrenza leale e la stabilità finanziaria;

3.  evidenzia che, contrariamente a quanto avviene in altre giurisdizioni, le banche svolgono un ruolo chiave nel finanziamento dell'economia europea e rimarranno verosimilmente la principale fonte di finanziamento per le famiglie e le imprese, in particolare per le PMI; sottolinea che la legislazione dell'UE ha sempre cercato di tener conto di tale dato (ad esempio mediante l'uso del fattore di sostegno per le PMI) e dovrebbe continuare a farlo (ad esempio prolungando la durata del fattore di sostegno e ampliandolo); riconosce nondimeno l'importanza di diversificare le fonti di finanziamento dell'economia europea e accoglie con favore, al riguardo, i lavori in corso nell'ambito dell'Unione dei mercati dei capitali;

4.  prende atto dei lavori in corso presso il CBVB per completare il quadro di Basilea III volto ad accrescere la semplicità, comparabilità e convergenza dello schema di regolamentazione patrimoniale ponderato per il rischio, al fine di affrontare il problema dell'eccessiva variabilità delle attività ponderate per il rischio e di applicare le stesse norme agli stessi rischi; sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza e responsabilità per rafforzare la legittimità e la titolarità delle deliberazioni del CBVB; valuta positivamente il fatto che il Segretario generale del CBVB sia apparso dinanzi alla commissione ECON e incoraggia la prosecuzione del dialogo;

5.  sottolinea che l'attuale revisione dovrebbe rispettare il principio enunciato dal gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza ("GHOS"), nel senso di non aumentare significativamente i requisiti patrimoniali complessivi, rafforzando al tempo stesso la posizione finanziaria globale delle banche europee;

6.  sottolinea che un secondo principio, altrettanto importante, che la revisione dovrebbe rispettare è quello della promozione della parità di condizioni a livello mondiale, attenuando — anziché esacerbandole — le differenze tra paesi e modelli bancari e non penalizzando indebitamente il modello bancario dell'Unione europea;

7.  esprime preoccupazione per il fatto che, da una prima analisi dei recenti progetti del CBVB, emerge che attualmente il pacchetto di riforme potrebbe non essere conforme ai due principi summenzionati; invita il CBVB a rivedere di conseguenza le sue proposte e invita la BCE e l'MVU a garantire il rispetto di tali principi in sede di definizione ultima e monitoraggio della nuova norma;

8.  sottolinea che tale approccio sarebbe determinante per garantire un'applicazione coerente della nuova norma da parte del Parlamento europeo in quanto colegislatore;

9.  ricorda l'importanza del principio di proporzionalità, proporzionalità che deve essere valutata non solo in relazione alle dimensioni degli enti regolamentati, ma anche essere intesa come un giusto equilibrio tra i costi e i vantaggi della regolamentazione per ciascuna categoria di parti interessate;

10.  chiede un dialogo e uno scambio delle migliori pratiche tra le autorità di regolamentazione in merito all'applicazione del principio di proporzionalità, che deve essere stabilito a livello dell'UE e a livello internazionale;

11.  invita il CBVB a valutare in modo attento e completo l'impatto qualitativo e quantitativo delle nuove riforme, prendendo in considerazione i loro effetti sui diversi paesi e modelli bancari prima dell'adozione della norma da parte del Comitato; ritiene che tale valutazione dovrebbe altresì tenere conto delle precedenti riforme suggerite dal Comitato; invita il CBVB a procedere agli aggiustamenti necessari qualora durante l'analisi emergano squilibri;

12.  ricorda l'importanza di un approccio alla regolamentazione basato sul rischio, che preveda l'applicazione delle stesse regole allo stesso rischio, e sottolinea nel contempo la necessità di ridurre le possibilità di arbitraggio regolamentare e l'eccessiva variabilità delle attività ponderate per il rischio; invita il CBVB a preservare la sensibilità al rischio della regolamentazione prudenziale, anche assicurando che la revisione del metodo standardizzato e l'ambito d'applicazione del metodo IRB permettano di ovviare ai rischi di arbitraggio regolamentare e rispecchino adeguatamente le specificità delle diverse forme di finanziamento, quali prestiti immobiliari, finanziamento di infrastrutture e finanziamenti specializzati, ed evitando effetti sproporzionati per l'economia reale; esprime preoccupazione, a tale proposito, per i potenziali effetti sull'economia reale della proposta introduzione di soglie minime (ouput floors);

13.  invita la Commissione a valutare in modo attento e completo l'impatto qualitativo e quantitativo delle recenti e future riforme, anche per quanto riguarda il finanziamento dell'economia reale in Europa e i progetti legislativi previsti in ambito europeo, come l'Unione dei mercati dei capitali; esorta la Commissione ad avvalersi appieno dei risultati dell'invito a presentare contributi e del primo esercizio di valutazione della regolamentazione in materia di servizi finanziari, che è previsto per la fine del 2016; invita la Commissione a garantire che le nuove proposte del CBVB e la loro attuazione non contrastino con tali iniziative; sottolinea che la valutazione non dovrebbe compromettere i risultati legislativi ottenuti finora e non dovrebbe essere vista come una richiesta di deregolamentazione;

14.  chiede che nella definizione del coefficiente di leva finanziaria si tenga pienamente conto dei requisiti relativi alla compensazione centrale obbligatoria degli strumenti derivati, in modo da incoraggiare la pratica della compensazione centrale;

15.  ricorda che, sia nelle valutazioni d'impatto che nella calibrazione delle norme, occorre tener adeguatamente conto delle specificità dei modelli bancari europei, dei mercati in cui operano, delle diverse dimensioni degli istituti e dei diversi profili di rischio onde preservare la necessaria diversità del settore bancario europeo e rispettare la proporzionalità; invita la Commissione a tenere conto di tutti questi principi al momento di determinare il campo di applicazione e di recepire le proposte del CBVB nel diritto dell'UE;

16.  sottolinea il ruolo chiave delle autorità di vigilanza bancaria europee e nazionali nel garantire la convergenza in materia di vigilanza nell'UE, tenendo conto del principio di proporzionalità e dell'adeguatezza delle norme per i diversi modelli bancari; sottolinea l'importanza di informazioni affidabili e comparabili sulla situazione degli enti sottoposti a vigilanza, affinché l'attività di vigilanza sia svolta in modo efficace e affidabile; sottolinea che è opportuno salvaguardare il diritto di usare modelli interni; invita l'MVU e l'ABE a proseguire il loro lavoro di vigilanza, al fine di assicurare che i modelli interni siano applicati in maniera coerente e sappiano riflettere adeguatamente i rischi dei modelli commerciali delle banche, nonché a migliorare la convergenza quanto al modo di affrontare le carenze, proponendo se del caso modifiche;

17.  ricorda l'interazione tra requisiti prudenziali per le banche e altre importanti norme bancarie, come l'introduzione nell'UE della norma TLAC e la sua armonizzazione con il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) a norma della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, nonché l'applicazione del principio contabile IFRS 9 nel prossimo futuro e il quadro dell'Unione bancaria; sottolinea pertanto che la riflessione sulle revisioni della regolamentazione prudenziale dovrebbe tener conto di tutti questi diversi elementi e dei loro rispettivi effetti, nonché dei loro effetti combinati;

18.  ricorda che negli ultimi anni diverse grandi banche dell'UE hanno versato dividendi agli azionisti, pur restando nettamente sottocapitalizzate e non avendo disintossicato i propri bilanci in modo coerente;

19.  invita la Commissione a dare priorità ai lavori su un "quadro per le piccole banche" per i modelli bancari meno rischiosi e ad includervi una valutazione della fattibilità di un futuro quadro normativo che preveda norme prudenziali meno complesse e più adeguate e proporzionate, specificamente adattate ai vari tipi di modelli bancari;

20.  sottolinea l'importante ruolo che spetta alla Commissione, alla Banca centrale europea e all'Autorità bancaria europea nel partecipare ai lavori del CBVB e fornire aggiornamenti trasparenti e completi in merito all'evoluzione della discussione in sede CBVB; chiede che durante le riunioni del Consiglio ECOFIN si conferisca maggiore visibilità a tale ruolo, e sollecita altresì una maggiore responsabilità nei confronti della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, mediante resoconti periodici da parte dei rappresentanti dell'UE presenti alle discussioni;

21.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

(1) http://www.bis.org/bcbs/publ/d344.pdf.
(2) https://www.bis.org/bcbs/publ/d387.htm.
(3) http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/7/47244644169_it.pdf
(4) Testi approvati, P8_TA(2016)0093.
(5) Testi approvati, P8_TA(2016)0006.
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0108.


Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune
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Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (sulla base della relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune) (2016/2067(INI))
P8_TA(2016)0440A8-0317/2016

Il Parlamento europeo,

–  vista l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (sulla base della relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune),

–  visti l'articolo 42, paragrafo 6, e l'articolo 46 del trattato sull'Unione europea (TUE) relativi all'instaurazione di una cooperazione strutturata permanente,

–  vista la relazione annuale del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) (13026/2016), in particolare le parti relative alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC),

–  visti gli articoli 2 e 3, nonché il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 21 e 36 e l'articolo 42, paragrafi 2, 3 e 7,

–  viste le conclusioni del Consiglio sulla politica di sicurezza e di difesa comune del 25 novembre 2013, del 18 novembre 2014, del 18 maggio 2015, del 27 giugno 2016 e del 17 ottobre 2016,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 20 dicembre 2013 e del 26 giugno 2015,

–  viste le sue risoluzioni del 21 maggio 2015 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune(1), del 21 maggio 2015 sull'impatto degli sviluppi nei mercati europei della difesa sulle capacità di sicurezza e difesa in Europa(2), dell'11 giugno 2015 sulla situazione militare strategica nel Bacino del Mar Nero a seguito dell'annessione illegale della Crimea da parte della Russia(3), del 13 aprile 2016 sull'UE in un contesto globale in evoluzione - Un mondo maggiormente connesso, contestato e complesso(4), e del 7 giugno 2016 sulle operazioni di sostegno della pace – impegno dell'Unione europea con le Nazioni Unite e l'Unione africana(5),

–  visto il documento dal titolo "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte. Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", presentato il 28 giugno 2016 dal VP/AR Federica Mogherini,

–  visti il piano di attuazione in materia di sicurezza e difesa presentato dal VP/AR Federica Mogherini il 14 novembre 2016 e le conclusioni del Consiglio, del 14 novembre 2016, sull'attuazione della strategia globale dell'UE nel settore della sicurezza e della difesa,

–  viste la comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante e della Commissione, del 6 aprile 2016, sul contrasto alle minacce ibride (JOIN(2016)0018) e le relative conclusioni del Consiglio del 19 aprile 2016,

–  viste la comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante e della Commissione, del 28 aprile 2015, sul potenziamento delle capacità per promuovere sicurezza e sviluppo (JOIN(2015)0017) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (COM(2016)0447), presentata dalla Commissione il 5 luglio 2016,

–  vista la comunicazione congiunta dell'alto rappresentante e della Commissione, del 5 luglio 2016, sugli elementi di un quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza (JOIN(2016)0031),

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 18 aprile 2016, sulla piattaforma di sostegno alle missioni,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 28 aprile 2015, intitolata "Agenda europea sulla sicurezza" (COM(2015)0185),

–  vista la "Rinnovata strategia di sicurezza interna dell'Unione europea" per il periodo 2015-2020 e le relative conclusioni del Consiglio del 15-16 giugno 2015,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 20 aprile 2016, intitolata "Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza" (COM(2016)0230),

–  viste la comunicazione congiunta, dell'11 dicembre 2013, dell'alto rappresentante e della Commissione sull'approccio globale dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni (JOIN(2013)0030) e le relative conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2014,

–  viste la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla sicurezza e la difesa informatica(6), la comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante e della Commissione del 7 febbraio 2013 sulla "Strategia dell'UE per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro" (JOIN(2013)0001) e il quadro strategico dell'UE in materia di ciberdifesa, adottato dal Consiglio il 18 novembre 2014,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 5 luglio 2016, intitolata "Rafforzare il sistema di resilienza informatica dell'Europa e promuovere la competitività e l'innovazione nel settore della cibersicurezza" (COM(2016)0410),

–  visto l'accordo tecnico fra la Capacità di reazione della NATO in caso di incidente informatico (NATO Computer Incident Response Capability, NCIRC) e la squadra di pronto intervento informatico dell'Unione europea (CERT-UE), firmato il 10 febbraio 2016, che favorisce una maggiore condivisione delle informazioni sugli incidenti informatici,

–  vista la dichiarazione congiunta UE-NATO, sottoscritta l'8 luglio 2016, nell'ambito del vertice NATO del 2016 svoltosi a Varsavia (dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio europeo, del Presidente della Commissione e del Segretario generale della NATO),

–  visto il comunicato rilasciato in occasione del vertice di Varsavia dai capi di Stato e di governo che hanno partecipato alla riunione del Consiglio del Nord Atlantico a Varsavia l'8 e il 9 luglio 2016,

–  visti i risultati pubblicati su Eurobarometro 85.1 del giugno 2016,

–  visto l'articolo 132, paragrafo 1, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0317/2016),

Contesto strategico

1.  rileva che il contesto europeo della sicurezza è significativamente peggiorato, divenendo più instabile, più complesso, più pericoloso e meno prevedibile; osserva che le minacce sono di natura sia convenzionale che ibrida, sono imputabili ad attori sia statali che non statali, hanno origine da sud e da est e colpiscono gli Stati membri in modi diversi;

2.  ricorda che la sicurezza degli Stati membri dell'UE è strettamente interconnessa e rileva che gli Stati membri reagiscono a tali minacce e rischi in maniera scoordinata e frammentaria, complicando e spesso ostacolando così l'adozione di un approccio più uniforme; sottolinea che tale mancanza di coordinamento rappresenta uno dei punti deboli dell'azione dell'Unione; rileva che l'Europa manca della resilienza per affrontare in modo efficace le minacce ibride, che hanno spesso una dimensione transfrontaliera;

3.  ritiene che l'Europa sia ormai costretta a reagire a una serie di crisi sempre più complesse: dall'Africa occidentale passando per il Sahel, il Corno d'Africa e il Medio Oriente, l'Ucraina orientale sino al Caucaso; ritiene che l'Unione europea dovrebbe intensificare il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi dalla regione, nonché con le organizzazioni regionali e subregionali; sottolinea la necessità che l'Unione europea sia pronta ad affrontare i cambiamenti strutturali del contesto internazionale della sicurezza e a far fronte a sfide quali i conflitti tra Stati, il collasso degli Stati e gli attacchi informatici, nonché le implicazioni dei cambiamenti climatici per la sicurezza;

4.  rileva con preoccupazione che gli atti terroristici perpetrati da organizzazioni e individui che si ispirano all'islamismo radicale colpiscono l'Europa in misura senza precedenti, il che ha messo sotto pressione lo stile di vita europeo; sottolinea che, di conseguenza, la sicurezza delle persone è diventata prioritaria, intaccando la tradizionale distinzione fra la dimensione esterna e quella interna della sicurezza;

5.  invita l'Unione europea ad adeguarsi a tali sfide per la sicurezza, in particolare avvalendosi in modo più efficiente degli attuali strumenti della PSDC coerentemente con altri strumenti interni ed esterni; chiede una cooperazione e un coordinamento migliori tra gli Stati membri, soprattutto nel campo della lotta al terrorismo;

6.  chiede una forte politica di prevenzione basata su programmi globali di deradicalizzazione; rileva altresì la fondamentale necessità di combattere più attivamente la radicalizzazione e la propaganda terroristica, tanto all'interno dell'Unione quanto nell'ambito delle sue relazioni esterne; invita la Commissione ad adottare misure per combattere la diffusione di contenuti di carattere estremistico su Internet e a promuovere una più attiva cooperazione giudiziaria fra sistemi di giustizia penale, tra cui Eurojust, per contrastare la radicalizzazione e il terrorismo in tutti gli Stati membri,

7.  constata che, per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale, i confini in Europa sono stati modificati con la forza; sottolinea l'impatto negativo dell'occupazione militare per la sicurezza complessiva dell'Europa; ribadisce che qualsiasi modifica dei confini effettuata con la forza in Ucraina non è coerente con i principi dell'Atto finale di Helsinki e della Carta delle Nazioni Unite;

8.  sottolinea che, secondo l'Eurobarometro 85.1 pubblicato nel giugno 2016, circa due terzi dei cittadini dell'Unione auspicherebbero un maggiore impegno di quest'ultima in materia di politica di sicurezza e di difesa;

9.  ritiene che una politica estera e di sicurezza europea più unificata, e quindi più efficace, possa contribuire significativamente a ridurre l'intensità degli scontri armati in Iraq e in Siria, così come a eliminare il sedicente Stato islamico;

Revisione e consolidamento della PSDC

10.  è fermamente convinto che sia pertanto necessaria un'approfondita e sostanziale revisione della PSDC, al fine di consentire all'Unione europea e ai suoi Stati membri di contribuire in maniera determinante alla sicurezza dell'Unione, alla gestione delle crisi internazionali e all'affermazione dell'autonomia strategica dell'UE; ricorda che nessun paese può affrontare da solo le attuali sfide di sicurezza;

11.  ritiene che una revisione efficace della PSDC debba coinvolgere pienamente gli Stati membri dell'UE fin dall'inizio del processo onde evitare rischi di impasse in futuro; evidenzia i vantaggi pratici e finanziari di un'ulteriore cooperazione allo sviluppo delle capacità di difesa europee e rileva le iniziative in corso che dovrebbero essere accompagnate da misure concrete nella riunione del Consiglio europeo del dicembre 2016 in materia di difesa; invita altresì gli Stati membri e l'Unione europea a investire in maniera adeguata nella sicurezza e nella difesa;

12.  sottolinea che l'avvio di una cooperazione strutturata permanente (articolo 42, paragrafo 6 TUE) consentirà di sviluppare un'autodifesa o una struttura permanente di autodifesa in grado di rafforzare le operazioni di gestione delle crisi;

13.  sottolinea che, poiché l'Europa non ha più il pieno controllo del proprio ambiente di sicurezza, né può scegliere i tempi e i luoghi di intervento, l'Unione europea, attraverso missioni e operazioni di PSDC, nonché altri strumenti pertinenti, dovrebbe essere in grado di intervenire in tutti gli ambiti di gestione delle crisi, tra cui la prevenzione e la risoluzione delle crisi, abbracciando in tal modo tutte le fasi del ciclo di un conflitto e partecipando pienamente al mantenimento della sicurezza in Europa, oltre a garantire la sicurezza e la difesa comuni dell'intero spazio di libertà, sicurezza e giustizia; incoraggia il Consiglio europeo a iniziare a trasformare la politica di sicurezza e di difesa comune in una difesa comune come previsto all'articolo 42, paragrafo 2 TUE; è del parere che uno degli obiettivi importanti della PSDC dovrebbe essere il rafforzamento della resilienza dell'UE;

14.  accoglie con favore la tabella di marcia sulla PSDC presentata dal VP/AR, unitamente a un calendario e misure concreti; plaude al fatto che questa tabella di marcia completi l'imminente piano d'azione europeo in materia di difesa; sottolinea la necessità di rafforzare la componente militare della PSDC; sostiene fermamente il fatto che gli Stati membri coordinino gli investimenti in materia di sicurezza e difesa, nonché un maggiore sostegno finanziario a favore della ricerca nel settore della difesa a livello di UE;

15.  sottolinea altresì che la PSDC dovrebbe basarsi su un solido principio di difesa collettiva e su un finanziamento efficiente e dovrebbe essere attuata in coordinamento con le istituzioni internazionali attive nel settore della sicurezza e della difesa, nonché in totale complementarità con la NATO; ritiene che l'Unione europea debba incoraggiare gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi NATO in termini di capacità, che richiedono un livello minimo di spesa per la difesa del 2 % del PIL, come ribadito ai vertici del Galles e di Varsavia;

16.  ricorda che i conflitti e le crisi in Europa e nei paesi limitrofi si stanno verificando sia nello spazio fisico che in quello virtuale (ciberspazio) e sottolinea che la sicurezza e la difesa informatiche devono pertanto essere inserite come elementi fondamentali della PSDC e integrate pienamente in tutte le politiche interne ed esterne dell'Unione;

17.  plaude alla presentazione, da parte del VP/AR, della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea (Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy, EUGS), considerandola uno sviluppo necessario e positivo per il quadro istituzionale nel quale la PESC e la PSDC opereranno e si svilupperanno; deplora lo scarso coinvolgimento degli Stati membri nella preparazione dell'EUGS;

18.  sottolinea la necessità di un forte impegno e sostegno da parte degli Stati membri e dei parlamenti nazionali, in stretta cooperazione con tutti gli organi competenti dell'Unione, al fine di garantire la rapida ed efficace realizzazione del livello di ambizione politica, delle priorità e dell'approccio globale dell'EUGS sotto forma di Libro bianco dell'UE in materia di sicurezza e difesa, preceduto dal piano di attuazione in materia di sicurezza e difesa; pone l'accento sullo stretto legame esistente tra il piano di attuazione e la più ampia attuazione dell'EUGS, l'imminente piano d'azione europeo in materia di difesa della Commissione e l'attuazione della dichiarazione congiunta UE-NATO, sottoscritta a Varsavia; accoglie con favore il lavoro attualmente svolto dal VP/AR e dagli Stati membri nel processo di attuazione; sottolinea la necessità di stanziare risorse adeguate per l'attuazione dell'EUGS e per un'efficace e più solida PSDC;

19.  ritiene che l'elaborazione di una strategia settoriale costituisca il seguito necessario all'EUGS – che dovrò essere approvata e presentata dal Consiglio europeo – che dovrebbe precisare meglio i livelli di ambizione civile e militare, i compiti, i requisiti e le priorità in termini di capacità; ribadisce i suoi precedenti inviti a elaborare un Libro bianco sulla difesa europea ed esorta il Consiglio a preparare tale documento quanto prima; teme che il piano di attuazione proposto in materia di sicurezza e difesa resti ben al di sotto delle aspettative del Parlamento e dei cittadini; ribadisce l'indivisibilità della sicurezza di tutti gli Stati membri dell'Unione europea;

20.  prende atto del Patto di sicurezza europeo proposto dai ministri degli Esteri di Germania e Francia e sostiene, fra l'altro, l'idea di un'analisi comune del contesto strategico europeo affinché la valutazione delle minacce divenga un'attività periodica comune, che porti al rispetto delle preoccupazioni altrui nonché al sostegno di capacità e interventi comuni; plaude altresì alle recenti iniziative degli Stati membri riguardo allo sviluppo della PSDC; constata con rammarico, tuttavia, la mancata autovalutazione dell'inattività degli Stati membri nell'attuare gli impegni europei assunti in precedenza nel settore della difesa;

21.  osserva che, a tale scopo, è indispensabile la cooperazione con analoghe attività della NATO; sottolinea l'assoluta necessità di un impegno serio e di un maggiore e più efficiente scambio di intelligence e informazioni fra gli Stati membri;

22.  rileva che, poiché la sicurezza interna e quella esterna sono sempre più integrate e la distinzione fra spazio fisico e ciberspazio è sempre più difficile da operare, si rende necessaria altresì l'integrazione delle rispettive risorse affinché l'Unione europea possa avvalersi dell'intero strumentario disponibile sino al livello delle disposizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea;

La PSDC e l'approccio integrato alle crisi

23.  pone l'accento sull'importanza di creare una sede centrale permanente dell'Unione per le missioni e le operazioni civili e militari in ambito PSDC, dalla quale un personale operativo integrato coadiuvi l'intero ciclo di pianificazione, dal concetto politico iniziale ai piani particolareggiati; evidenzia il fatto che non si tratterà di una duplicazione delle strutture NATO, bensì di un'intesa istituzionale necessaria per rafforzare le capacità di pianificazione ed esecuzione delle missioni e operazioni in ambito PSDC;

24.  mette in evidenza il contributo delle missioni e delle operazioni della PSDC, tra cui l'assistenza ai confini, il potenziamento delle capacità, le missioni di addestramento militare e le operazioni navali, alla pace e alla stabilità internazionali;

25.  deplora che le operazioni e le missioni della PSDC continuino a essere gravate da debolezze strutturali che ne mettono a repentaglio l'efficienza; ritiene che dovrebbero essere veri e propri strumenti e potrebbero essere integrati meglio nell'EUGS;

26.  rileva a tale proposito il livello di ambizione politica definito dall'EUGS per un approccio integrato ai conflitti e alle crisi, con riferimento all'impegno dell'Unione in tutte le fasi del ciclo di un conflitto mediante la prevenzione, la risoluzione, la stabilizzazione e l'impegno a non ritirarsi prematuramente; ritiene che l'Unione europea dovrebbe sostenere coerentemente gli Stati membri che aderiscono alla coalizione contro il sedicente Sto islamico, allestendo un'operazione PSDC in Iraq incentrata sull'addestramento;

27.  accoglie con favore l'idea di missioni PSDC "regionalizzate" presenti nel Sahel, in particolare perché corrisponde alla volontà dei paesi della sottoregione di intensificare la cooperazione nel settore della sicurezza mediante la piattaforma G5 Sahel; è convinto che ciò potrebbe rappresentare l'occasione per migliorare l'efficienza e la pertinenza delle missioni PSDC (EUCAP Sahel Mali ed EUCAP Sahel Niger) presenti sul campo; crede fermamente che tale concetto di "regionalizzazione" debba fondarsi sull'esperienza acquisita sul campo, su obiettivi concreti e i mezzi per raggiungerli e non dovrebbe essere definito soltanto sotto l'impulso di considerazioni politiche;

28.  sottolinea che tutte le decisioni del Consiglio riguardanti le missioni e le operazioni future dovrebbero privilegiare gli interventi nei conflitti che interessano direttamente la sicurezza dell'Unione o la sicurezza di partner e regioni in cui essa svolge il ruolo di garante della sicurezza; ritiene che la decisione di intervento debba essere basata su un'analisi e una comprensione comuni del contesto strategico, nonché sugli interessi strategici condivisi degli Stati membri, tenendo presenti le azioni di altri alleati e organizzazioni quali l'ONU o la NATO; ritiene che le missioni PSDC per lo sviluppo di capacità debbano essere coordinate con i lavori della Commissione sulla riforma del settore della sicurezza e in materia di Stato di diritto;

29.  prende atto della proposta della Commissione di modificare il regolamento (UE) n. 230/2014 (che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace) al fine di estendere l'assistenza dell'Unione all'equipaggiamento delle forze militari nei paesi partner e ritiene che ciò rappresenti un contributo indispensabile alla loro resilienza, riducendo in tal modo il rischio che diventino nuovamente oggetto di conflitti e teatro di attività ostili nei confronti dell'Unione europea; sottolinea che ciò dovrebbe avvenire in circostanze eccezionali, come indicato all'articolo 3 bis della suddetta proposta di modifica del regolamento (UE) n. 230/2014, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, al buongoverno e allo Stato di diritto; incoraggia, in tale contesto, il SEAE e la Commissione ad accelerare l'attuazione dell'iniziativa CBSD ai fini di una maggiore efficacia e sostenibilità delle missioni PSDC;

30.  sottolinea la necessità di individuare anche altri strumenti finanziari atti a rafforzare il potenziamento delle capacità dei partner nel settore della sicurezza e della difesa; invita il SEAE e la Commissione a garantire piena coerenza e pieno coordinamento per ottenere i migliori risultati ed evitare duplicazioni sul campo;

31.  rileva, in tal senso, che sarebbe opportuno rivedere i compiti di Petersberg e che, grazie a una maggiore modularità e a un finanziamento più funzionale, i gruppi tattici dovrebbero divenire uno strumento militare utilizzabile; osserva che l'assenza di un atteggiamento costruttivo fra gli Stati membri continua a rappresentare un ostacolo politico e operativo all'impiego dei gruppi tattici; esorta il Consiglio ad avviare l'istituzione di un fondo iniziale (di cui all'articolo 41, paragrafo 3 TUE) per il finanziamento urgente delle fasi preliminari delle operazioni militari;

32.  chiede maggiore flessibilità nelle regole di finanziamento dell'Unione al fine di sostenere la sua capacità di risposta alle crisi e attuare le vigenti disposizioni del trattato di Lisbona; chiede una revisione del meccanismo Athena onde estenderne il campo di applicazione a tutti i costi correlati, in un primo momento, alle operazioni di reazione rapida e dispiegamento dei gruppi tattici dell'Unione e, in un secondo momento, a tutte le operazioni militari;

Collaborazione con la NATO e altri partner

33.  ricorda che la NATO e l'Unione europea condividono gli stessi interessi strategici e affrontano le medesime sfide a est e a sud; rileva la pertinenza della clausola di difesa reciproca, di cui all'articolo 42, paragrafo 7, per gli Stati membri dell'Unione, a prescindere dal fatto che siano o meno membri della NATO; osserva che l'Unione dovrebbe essere in grado, con i propri mezzi, di proteggere, nella stessa misura, i propri membri non appartenenti alla NATO; prende atto dell'obiettivo EUGS relativo a un livello adeguato di autonomia strategica dell'Unione e sottolinea che le due organizzazioni devono avere mezzi complementari; ritiene che l'"autonomia strategica" dell'Unione dovrebbe rafforzare la capacità dell'Europa di promuovere la sicurezza all'interno e all'esterno dei propri confini, oltre a rafforzare il partenariato con la NATO e le relazioni transatlantiche;

34.  ritiene che il fondamento di una stretta ed efficace cooperazione UE-NATO sia costituito dalla complementarietà e dalla compatibilità delle loro missioni e, di conseguenza, dalle loro dotazioni di strumenti; sottolinea che le relazioni fra le due organizzazioni dovrebbero continuare a essere di natura cooperativa e non competitiva; ritiene che l'Unione europea debba incoraggiare gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi di capacità della NATO, il che richiede un livello minimo di spesa per la difesa del 2 % del PIL;

35.  sottolinea che la NATO è meglio attrezzata per la deterrenza e la difesa ed è pronta ad attuare misure di difesa collettiva (articolo V del trattato di Washington) in caso di aggressione contro uno dei suoi membri, mentre attualmente gli obiettivi complementari della PSDC sono il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale (articolo 42 del TUE) e l'Unione europea dispone di mezzi aggiuntivi per far fronte alle sfide alla sicurezza interna degli Stati membri, tra cui gli eventi eversivi, che non sono contemplate dall'articolo V; ribadisce che la "clausola di solidarietà" di cui all'articolo 222 TFUE è intesa a garantire la protezione delle istituzioni democratiche e della popolazione civile in caso di attacco terroristico;

36.  plaude alla recente dichiarazione congiunta firmata a Varsavia dall'Unione europea e dalla NATO e sostiene pienamente gli ambiti di collaborazione in essa citati; rileva che la dichiarazione descrive prassi informali consolidate piuttosto che intensificare la cooperazione UE-NATO; sottolinea la necessità soprattutto di approfondire la cooperazione e integrare ulteriormente lo sviluppo delle capacità in relazione alle minacce ibride e informatiche e alla ricerca; plaude all'obiettivo dichiarato della tabella di marcia di Bratislava di avviare immediatamente l'attuazione della dichiarazione congiunta;

37.  è pienamente favorevole all'ulteriore rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza e difesa con altri partner istituzionali, tra cui l'ONU, l'Unione africana, l'OSCE, nonché con partner bilaterali strategici, in particolare gli Stati Uniti, in settori quali le minacce ibride, la sicurezza marittima, la reazione rapida, la lotta al terrorismo e la cibersicurezza;

Cooperazione europea in materia di difesa

38.  ritiene che lo sviluppo di una più forte industria della difesa rafforzerebbe l'autonomia strategica e l'indipendenza tecnologica dell'Unione; esprime la convinzione che, per rafforzare lo status dell'Unione quale garante della sicurezza nel vicinato dell'Europa siano necessarie capacità appropriate e sufficienti, nonché un'industria della difesa concorrenziale, efficiente e trasparente che garantisca una catena di approvvigionamento sostenibile; rileva che il settore europeo della difesa è caratterizzato da frammentazione e duplicazioni, che devono essere gradualmente eliminati attraverso un processo che fornisca incentivi e ricompense a tutti gli attori nazionali e che tenga conto delle prospettive a lungo termine di un mercato della difesa integrato;

39.  deplora il fatto che gli Stati membri non abbiano a tutt'oggi dato attuazione al quadro strategico per la cooperazione sistematica e a lungo termine in materia di difesa con il necessario impegno e che le iniziative di messa in comune e condivisione non abbiano prodotto risultati tangibili; invita il Consiglio a introdurre dibattiti semestrali regolari sulla difesa al fine di fornire un orientamento strategico e un impulso politico alla PSDC e alla cooperazione europea in materia di difesa;

40.  sottolinea la necessità di approfondire ulteriormente la cooperazione in materia di ciberdifesa e garantire la piena ciberresilienza delle missioni PSDC; esorta il Consiglio a includere la ciberdifesa come parte integrante delle sue discussioni in materia di difesa; ravvisa un forte bisogno di strategie nazionali di ciberdifesa; invita gli Stati membri a utilizzare pienamente le misure di sviluppo delle capacità informatiche nell'ambito dell'Agenzia europea per la difesa (AED) e ad avvalersi del Centro di eccellenza per la ciberdifesa cooperativa della NATO (CCDCOE);

41.  constata le difficoltà incontrate da tutti gli Stati membri nel mantenere pienamente operativa una vasta gamma di capacità di difesa, soprattutto a causa di vincoli finanziari; chiede pertanto un maggior coordinamento e scelte più chiare sulle capacità da mantenere, affinché gli Stati membri possano specializzarsi in determinate capacità;

42.  ritiene che l'interoperabilità sia fondamentale ai fini di una maggiore compatibilità e integrazione delle forze degli Stati membri; sottolinea, pertanto, che gli Stati membri devono valutare la possibilità di un approvvigionamento congiunto delle risorse per la difesa; rileva che la natura protezionistica e chiusa dei mercati della difesa dell'Unione europea rende più arduo il conseguimento di questo obiettivo;

43.  ricorda che una solida base industriale e tecnologica della difesa europea, che comprenda strutture per le PMI, costituisce un supporto fondamentale alla PSDC, nonché una condizione preliminare per un mercato comune, consentendo in tal modo all'Unione di costruire la propria autonomia strategica;

44.  constata con rammarico che gli Stati membri applicano in misura totalmente distinta la direttiva 2009/81/CE sugli appalti nel settore della difesa e della sicurezza e la direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione europea; invita la Commissione ad applicare di conseguenza la nota di orientamento sull'articolo 346 e a svolgere il ruolo di custode dei trattati, iniziando ad avviare procedimenti di infrazione in caso di violazione delle direttive; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi multinazionali volti a sviluppare la domanda di forniture militari e invita le imprese europee fornitrici a rafforzare le loro posizioni sul mercato mondiale attraverso un migliore coordinamento e il consolidamento dell'industria;

45.  è preoccupato per il costante calo negli Stati membri delle risorse destinate alla ricerca nel campo della difesa, che mette a repentaglio la base industriale e tecnologica e, quindi, l'autonomia strategica europea; invita gli Stati membri a dotare i propri eserciti di materiale prodotto dall'industria della difesa europea, piuttosto che da industrie concorrenti;

46.  è convinto che rafforzare il ruolo che svolge l'Agenzia europea per la difesa nel coordinare programmi, progetti e attività imperniati sulle capacità gioverebbe all'efficienza della PSDC; ritiene che l'AED debba essere aiutata a conseguire fino in fondo i propri obiettivi, tra cui in particolare le sue future priorità e funzioni nell'ambito del piano d'azione europeo in materia di difesa e del programma europeo di ricerca in materia di difesa; invita pertanto gli Stati membri a esaminare l'organizzazione, le procedure e le attività dell'Agenzia, valutando l'apertura di maggiori possibilità di ulteriore cooperazione e integrazione; invita gli Stati membri a fornire orientamenti all'AED per il coordinamento di una valutazione del piano di sviluppo delle capacità, in linea con l'EUGS e la strategia settoriale;

47.  sottolinea che la sicurezza informatica è per sua natura un settore strategico in cui la cooperazione e l'integrazione sono fondamentali, non solo tra gli Stati membri dell'Unione, i principali partner e la NATO, ma anche tra i diversi attori all'interno della società, dal momento che non si tratta soltanto di una responsabilità militare; chiede orientamenti più chiari sulle modalità e il contesto per l'utilizzo della capacità di difesa e di offesa dell'Unione europea; rammenta di aver ripetutamente chiesto una revisione approfondita del regolamento UE sulle esportazioni di prodotti a duplice uso per evitare che il software e altri sistemi suscettibili di essere utilizzati contro l'infrastruttura digitale dell'Unione e per violare i diritti umani cadano nelle mani sbagliate; invita l'Unione europea a difendere nei consessi internazionali tra cui, ma non solo, i forum di governance di Internet, il principio secondo cui l'infrastruttura di base di Internet deve essere una zona neutrale in cui sia vietata l'interferenza di governi che perseguono i propri interessi nazionali;

48.  sostiene le iniziative della Commissione nel campo della difesa, quali il piano d'azione in materia di difesa e la politica industriale di difesa che devono essere avviate dopo la presentazione di un Libro bianco dell'UE in materia di sicurezza e difesa; sostiene un maggiore impegno della Commissione nella difesa, attraverso una ricerca, una pianificazione e un'attuazione esaurienti e mirate; plaude all'azione preparatoria per la ricerca nell'ambito della PSDC e chiede finanziamenti idonei per il periodo rimanente dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP); sostiene lo sviluppo di un programma di ricerca dell'UE in materia di difesa nell'ambito del prossimo QFP (2021-2027);

49.  ritiene che un futuro programma di ricerca dell'UE in materia di difesa dovrebbe finanziare i progetti di ricerca in settori prioritari concordati tra gli Stati membri, e che un Fondo per la difesa europea potrebbe sostenere il finanziamento delle capacità definite di comune accordo dagli Stati membri e aventi un riconosciuto valore aggiunto europeo;

50.  invita a riformare il diritto europeo affinché le industrie della difesa europee possano beneficiare degli stessi aiuti di Stato di cui godono quelle statunitensi;

o
o   o

51.  incarica il suo Presidente di trasmettere la risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale della NATO, al Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente in carica dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nonché al Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

(1) GU C 353 del 27.9.2016, pag. 59.
(2) GU C 353 del 27.9.2016, pag. 74.
(3) GU C 407 del 4.11.2016, pag. 74.
(4) Testi approvati, P8_TA(2016)0120.
(5) Testi approvati, P8_TA(2016)0249.
(6) GU C 419 del 16.12.2015, pag. 145.


Comunicazione strategica dell'Unione europea per contrastare la propaganda contro di essa a opera di terzi
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Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi (2016/2030(INI))
P8_TA(2016)0441A8-0290/2016

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione del 2 aprile 2009 su coscienza europea e totalitarismo(1),

–  vista la dichiarazione del vertice di Strasburgo/Kehl, adottata dalla NATO il 4 aprile 2009, in occasione del 60° anniversario della NATO,

–  vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 su "Una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE"(2),

–  viste le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" sulla lotta al terrorismo del 9 febbraio 2015,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2015,

–  viste le conclusioni del Consiglio sulla strategia regionale dell'UE per la Siria e l'Iraq e la minaccia rappresentata dall'ISIS/Daesh, del 16 marzo 2015, che sono state riconfermate dal Consiglio "Affari esteri" il 23 maggio 2016,

–  visti la relazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) del 18 maggio 2015, dal titolo "L'UE in un contesto globale in evoluzione – Un mondo maggiormente connesso, contestato e complesso", e il lavoro in corso su una nuova strategia dell'UE per la sicurezza globale,

–  vista la sua risoluzione del 10 giugno 2015 sullo stato delle relazioni UE-Russia(3),

–   visto il piano d'azione dell'UE in materia di comunicazione strategica (rif. Ares (2015) 2608242 del 22 giugno 2015),

–  vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sulla revisione della politica europea di vicinato(4),

–  vista la dichiarazione del vertice NATO in Galles del 5 settembre 2014,

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche(5),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 28 aprile 2015 dal titolo "Agenda europea sulla sicurezza" (COM(2015)0185),

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell’alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio del 6 aprile 2016 dal titolo "Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride: la risposta dell'Unione europea" (JOIN(2016)0018),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio del 20 aprile 2016 dal titolo "Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza" (COM(2016)0230);

–  visto lo studio di fattibilità del Fondo europeo per la democrazia sulle iniziative dei media in lingua russa nell'ambito del partenariato orientale e oltre, dal titolo "Bringing Plurality and Balance to the Russian Language Media Space" (Portare pluralismo ed equilibrio nello spazio mediatico di lingua russa),

–  vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo (A/HRC/31/65),

–  vista l'osservazione generale n. 34 del comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo (CCPR/C/GC/34),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0290/2016),

A.  considerando che l'UE ha assunto l'impegno di guidare le proprie azioni in ambito internazionale seguendo principi quali la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come pure la libertà dei media, l'accesso all'informazione, la libertà di espressione e il pluralismo dei media, l'ultimo dei quali può, tuttavia, essere in certa misura limitato, come sancito dal diritto internazionale nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; che gli attori di terze parti il cui scopo è screditare l'Unione non condividono gli stessi valori;

B.  considerando che l'UE, i suoi Stati membri e i suoi cittadini sono esposti a una crescente pressione sistematica nel far fronte alle campagne di informazione, disinformazione, cattiva informazione e propaganda da parte di paesi terzi e attori non statali, quali organizzazioni criminali e terroristiche transnazionali dislocate nel vicinato dell'UE, che intendono compromettere il basilare concetto di informazione oggettiva o di giornalismo etico, qualificando tutta l'informazione come faziosa o come strumento di potere politico, prendendo anche di mira i valori e gli interessi democratici;

C.  considerando che la libertà dei media, l'accesso all'informazione e la libertà di espressione sono i capisaldi fondamentali di un sistema democratico, in cui la trasparenza in materia di proprietà dei media e delle relative fonti di finanziamento rivestono un'importanza cruciale; considerando che le strategie volte a garantire un giornalismo di qualità, il pluralismo dei media e la verifica dei fatti possono dimostrarsi efficaci laddove i fornitori delle informazioni godano di fiducia e credibilità; che, nel contempo, è auspicabile una valutazione critica delle modalità di gestione delle fonti dei media che in passato siano state ripetutamente impegnate in strategie di disinformazione e inganno deliberati, soprattutto nell'ambito dei "nuovi media", delle reti sociali e della sfera digitale;

D.  considerando che la guerra dell'informazione è un fenomeno storico antico quanto la guerra stessa; che la guerra dell'informazione mirata, che è stata ampiamente sfruttata ai tempi della Guerra fredda, da allora forma parte integrante della guerra ibrida moderna, una combinazione di misure militari e non, di natura palese o occulta, impiegate per destabilizzare la situazione politica, economica e sociale di un paese sotto attacco, senza una formale dichiarazione di guerra, ed è rivolta non solo ai partner dell'UE, ma anche alla stessa UE, alle sue istituzioni, a tutti gli Stati membri e ai cittadini, indipendentemente dalla cittadinanza e dalla religione;

E.  considerando che, con l'annessione della Crimea alla Russia e la guerra ibrida condotta da quest'ultima nel Donbass, il Cremlino ha esacerbato il confronto con l'UE; che il Cremlino ha intensificato la sua propaganda attribuendo un ruolo di maggior rilievo alla Russia nel contesto dei media europei, per creare nell'opinione pubblica europea il supporto politico a favore dell'intervento russo e compromettere la coerenza della politica estera dell'UE;

F.  considerando che la propaganda a favore della guerra e qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza sono vietati dalla legge conformemente all'articolo 20 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

G.  considerando che la crisi finanziaria e il progredire di nuove forme di media digitali hanno rappresentato gravi sfide per il giornalismo di qualità, portando a un declino del pensiero critico nel pubblico e rendendolo così più predisposto alla disinformazione e alla manipolazione;

H.  considerando che la propaganda e l'intrusione dei media russi sono particolarmente forti e spesso ineguagliate nei paesi del vicinato orientale; che, in tali paesi, i media nazionali sono spesso deboli e incapaci di far fronte alla forza e al potere dei media russi;

I.  considerando che le tecnologie belliche dell'informazione e delle comunicazioni sono state impiegate per legittimare azioni che rappresentano una minaccia per la sovranità, l'indipendenza politica, la sicurezza dei cittadini e l'integrità territoriale degli Stati membri dell'UE;

J.  considerando che l'UE non riconosce l'ISIS/Daesh come Stato o come organizzazione parastatale;

K.  considerando che l'ISIS/Daesh, Al-Qaeda e vari altri gruppi terroristici violenti jihadisti utilizzano sistematicamente strategie di comunicazione e di propaganda diretta, sia offline che online, nel quadro delle motivazioni addotte per giustificare le loro azioni contro l'UE e i suoi Stati membri nonché contro i valori europei, e anche allo scopo di incoraggiare il reclutamento di giovani europei;

L.  considerando che, a seguito della dichiarazione del vertice NATO di Strasburgo/Kehl, che ha sottolineato la crescente importanza per la NATO di comunicare in maniera adeguata, tempestiva, accurata e reattiva in merito all'evoluzione dei suoi ruoli, dei suoi obiettivi e delle sue missioni, nel 2014 è stato istituito in Lettonia il Centro di eccellenza delle comunicazioni strategiche della NATO (NATO StratCom COE), il quale è stato positivamente accolto dalla dichiarazione del vertice NATO in Galles;

Comunicazione strategica dell'UE volta a contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi

1.  sottolinea che la propaganda ostile nei confronti dell'UE si presenta in varie forme diverse e utilizza vari strumenti, spesso adattati in modo da corrispondere ai profili degli Stati membri dell'UE, con l'obiettivo di distorcere la verità, seminare il dubbio, dividere gli Stati membri, creare una frattura strategica tra l'UE e i suoi partner del Nord America e paralizzare il processo decisionale, screditare – agli occhi e nelle menti dei cittadini dell'UE e anche dei paesi vicini – le istituzioni dell'UE e i partenariati transatlantici, che svolgono un ruolo riconosciuto nell'architettura europea economica e di sicurezza, nonché compromettere ed erodere le argomentazioni europee basate sui valori democratici, sui diritti umani e sullo Stato di diritto; rammenta che uno degli strumenti più importanti utilizzati consiste nell'inculcare nei cittadini dell'UE paura e incertezza, unitamente a una rappresentazione degli attori ostili, statali o non statali, che li fa sembrare molto più forti di quanto non lo siano in realtà;

2.  invita le istituzioni dell'UE a riconoscere che la guerra strategica e la guerra dell'informazione non costituiscono solo una questione esterna per l'UE, ma anche una questione interna, ed esprime preoccupazione per i numerosi intermediari di cui si avvale la propaganda ostile all'UE al suo interno; è preoccupato per la consapevolezza limitata, che caratterizza alcuni Stati membri, del fatto di costituire lo scenario e il pubblico di attività di propaganda e disinformazione; invita, a tale riguardo, gli attori dell'UE a rimediare alla mancanza di chiarezza e di accordo sulla definizione dei concetti di propaganda e disinformazione, a sviluppare una serie di definizioni condivise in cooperazione con gli esperti e i rappresentanti dei media provenienti dagli Stati membri dell'UE e a raccogliere dati e cifre sul consumo di propaganda;

3.  osserva che disinformazione e propaganda fanno parte della guerra ibrida; evidenzia pertanto la necessità di fare opera di sensibilizzazione e di dar prova di assertività tramite la comunicazione politico-istituzionale, ricerche svolte in ambito accademico e da gruppi di riflessione, campagne sui social media, iniziative della società civile, alfabetizzazione mediatica e altre azioni utili;

4.  sottolinea che la strategia di propaganda e di disinformazione anti-UE a opera di paesi terzi può assumere varie forme, che possono coinvolgere in particolare i media tradizionali, le reti sociali, i programmi scolastici o i partiti politici, sia all'interno dell'Unione europea che al di fuori di essa;

5.  rileva il carattere composito delle attuali comunicazioni strategiche dell'UE a vari livelli, fra cui le istituzioni dell'UE, gli Stati membri, i vari organismi della NATO e delle Nazioni Unite, le ONG e le organizzazioni di cittadini, e chiede il miglior coordinamento e scambio di informazioni possibile tra le varie parti; chiede una maggiore cooperazione e un maggiore scambio di informazioni tra le varie parti che hanno espresso preoccupazione in merito a tali operazioni di propaganda e che intendono mettere in campo strategie di lotta contro la disinformazione; ritiene che, nel contesto dell'UE, sarebbe opportuno affidare tale coordinamento alle istituzioni dell'Unione;

6.  riconosce che l'UE deve considerare prioritari i propri sforzi di comunicazione strategica e che questi dovrebbero disporre di risorse rilevanti; ribadisce che l'UE rappresenta un modello riuscito di integrazione che, nonostante la crisi, continua ad attirare paesi che intendono riprodurlo o diventarne parte; sottolinea, pertanto, che l'UE deve trasmettere un messaggio positivo sui suoi successi, valori e principi con determinazione e coraggio, e che nelle sue argomentazioni deve passare all'attacco anziché rimanere sulla difensiva;

Riconoscere e mettere a nudo la guerra di disinformazione e propaganda della Russia

7.  rileva con rammarico che la Russia utilizza contatti e incontri con le controparti dell'UE più a fini di propaganda e per indebolire pubblicamente le posizioni condivise dell'UE che non per cercare di instaurare un vero dialogo;

8.  riconosce che il governo russo sta impiegando un'ampia gamma di strumenti e meccanismi, come gruppi di riflessione e fondazioni speciali (ad esempio Russkiy Mir), enti speciali (Rossotrudnichestvo), stazioni televisive multilingue (ad esempio RT), presunte agenzie di informazione e servizi multimediali (ad esempio Sputnik), gruppi sociali e religiosi transfrontalieri (in quanto il regime vuole presentarsi come l'unico difensore dei valori tradizionali cristiani), nonché social media e troll della rete per sfidare i valori democratici, dividere l'Europa, raccogliere sostegno interno e creare una percezione di fallimento degli Stati nel vicinato orientale dell'UE; sottolinea che la Russia investe, nei suoi strumenti di disinformazione e propaganda, notevoli risorse finanziarie impiegate sia direttamente dallo Stato sia mediante organizzazioni o società controllate dal Cremlino; sottolinea come, da un lato, il Cremlino finanzi partiti politici e altre organizzazioni all'interno dell'UE, allo scopo di minare la coesione politica, e, d'altro lato, come la propaganda del Cremlino intenda colpire direttamente giornalisti, politici e individui specifici all'interno dell'UE;

9.  rammenta le conclusioni dei servizi segreti e di intelligence, secondo i quali la Russia ha la capacità e l'intenzione di condurre operazioni volte alla destabilizzazione di altri paesi; sottolinea che questo prende spesso la forma di un sostegno agli estremismi politici e alla disinformazione su larga scala nonché alle campagne mediatiche; rileva, inoltre, che tali campagne mediatiche sono presenti e attive nell'UE;

10.  sottolinea che la strategia di informazione del Cremlino è complementare alla sua politica tesa a rafforzare le relazioni bilaterali, la cooperazione economica e progetti comuni con singoli Stati membri dell'UE, allo scopo di indebolire la coesione e le politiche dell'UE;

11.  sostiene che la comunicazione strategica russa fa parte di una più ampia campagna sovversiva volta a indebolire la cooperazione dell'UE come pure la sovranità, l'indipendenza politica e l'integrità territoriale dell'Unione e dei suoi Stati membri; esorta i governi degli Stati membri a vigilare sulle azioni di informazione russe sul territorio europeo e ad aumentare gli sforzi nei settori della condivisione delle capacità e del controspionaggio nell'ottica di contrastare tali operazioni;

12.  esprime forti critiche nei confronti degli sforzi russi per danneggiare il processo di integrazione dell'UE e deplora, a tale riguardo, il sostegno della Russia alle forze anti-UE attive nell'Unione, con particolare riferimento ai partiti di estrema destra, alle forze populiste e ai movimenti che negano i valori fondamentali delle democrazie liberali;

13.  è seriamente preoccupato per la rapida espansione delle attività ispirate dal Cremlino in Europa, tra cui attività di disinformazione e propaganda finalizzate a mantenere o accrescere l'influenza Russa per indebolire e dividere l'Europa; sottolinea che un'ampia parte della propaganda del Cremlino è volta a descrivere alcuni paesi dell'Europa come appartenenti alla "tradizionale sfera d'influenza della Russia"; rileva che una delle sue principali strategie consiste nel diffondere e imporre argomentazioni alternative, spesso basate su un'interpretazione manipolata dei fatti storici, con l'obiettivo di giustificare le sue azioni esterne e i suoi interessi geopolitici; rileva che la falsificazione della storia è una delle sue principali strategie; constata, a tale riguardo, la necessità di condurre un'opera di sensibilizzazione in merito ai crimini dei regimi comunisti attraverso campagne pubbliche e sistemi di istruzione, nonché di sostenere le attività di ricerca e documentazione, in particolare negli ex membri del blocco sovietico, per contrastare le argomentazioni del Cremlino;

14.  sottolinea come la Russia sfrutti la mancanza di un quadro giuridico internazionale – in settori quali ad esempio la sicurezza informatica – e la mancanza di responsabilità nella regolamentazione dei media e volga a suo favore qualsiasi ambiguità in tale ambito; sottolinea che le aggressive attività russe in ambito informatico agevolano le attività della guerra dell'informazione; invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a prestare attenzione al ruolo dei punti di scambio Internet in quanto infrastrutture critiche nel contesto della strategia dell'UE in materia di sicurezza; sottolinea l'urgenza assoluta di garantire la resilienza dei sistemi di informazione a livello dell'UE e degli Stati membri, con particolare riferimento alle smentite e alle interferenze, che possono svolgere un ruolo centrale nel conflitto ibrido e nella lotta contro la propaganda, e di cooperare strettamente con la NATO in tal senso, in particolare con il Centro di eccellenza per la difesa informatica della NATO;

15.  invita gli Stati membri a mettere a punto meccanismi coordinati di comunicazione strategica per sostenere l'identificazione e contrastare la disinformazione e la propaganda al fine di denunciare le minacce ibride;

Capire e affrontare la guerra dell'informazione e i metodi di radicalizzazione dell'ISIS/Daesh

16.  è consapevole della gamma di strategie impiegate dall'ISIS/Daesh, a livello sia regionale che globale, per promuovere le proprie argomentazioni politiche, religiose, sociali, violente e di incitamento all'odio; esorta l'UE e i suoi Stati membri a mettere a punto controargomentazioni rispetto a quelle dell'ISIS/Daesh, coinvolgendo il sistema dell'istruzione e prevedendo altresì una responsabilizzazione e una maggiore visibilità degli studenti musulmani tradizionali, i quali hanno la credibilità per delegittimare la propaganda dell'ISIS/Daesh; plaude agli sforzi della coalizione internazionale per contrastare l'ISIS/Daesh e sostiene, a tale proposito, la strategia regionale dell'UE per la Siria e l'Iraq; sollecita l'UE e gli Stati membri a mettere a punto e a diffondere una controargomentazione alla propaganda jihadista che ponga un accento particolare su una dimensione pedagogica capace di dimostrare che la promozione dell'Islam radicale costituisce un travisamento teologico;

17.  constata che le organizzazioni terroristiche islamiste, soprattutto l'ISIS/Daesh e Al-Qaeda, conducono campagne d'informazione attive volte a minare i valori e gli interessi europei e a incrementare l'avversione nei loro confronti; è preoccupato per l'ampio uso, da parte dell'ISIS/Daesh, degli strumenti forniti dai social media, in particolare Twitter e Facebook, per portare avanti la loro propaganda e i loro obiettivi di reclutamento, specialmente fra i giovani; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di inserire la strategia di contropropaganda contro l'ISIS/Daesh all'interno di una strategia regionale più ampia e articolata che combini strumenti diplomatici, socioeconomici, di sviluppo e di prevenzione dei conflitti; valuta positivamente la creazione di una StratCom Task Force specifica per il sud, che può dare un contributo efficace nell'ottica di decostruire e contrastare la propaganda estremista e l'influenza dell'ISIS/Daesh;

18.  evidenzia il fatto che l'UE e i cittadini europei costituiscono un bersaglio importate per l'ISIS/Daesh ed esorta l'UE e i suoi Stati membri a lavorare più strettamente per tutelare la società, in particolare i giovani, dal reclutamento, migliorando in tal modo la loro resilienza alla radicalizzazione; sottolinea la necessità di prestare una maggiore attenzione al miglioramento dei metodi e degli strumenti dell'UE, soprattutto nel settore informatico; incoraggia ciascuno Stato membro, in stretta collaborazione con il Centro di eccellenza della rete di sensibilizzazione alla radicalizzazione, istituito nell'ottobre 2015, a indagare e affrontare in maniera efficace i motivi socio-demografici che sono alla radice della vulnerabilità alla radicalizzazione, come pure ad approntare strumenti istituzionali multidimensionali (che colleghino la ricerca accademica, l'amministrazione penitenziaria, la polizia, la, giustizia, i servizi sociali e l'istruzione) per porvi rimedio; sottolinea che il Consiglio ha auspicato la promozione di misure di giustizia penale in risposta alla radicalizzazione che porta al terrorismo e all'estremismo violento;

19.  invita gli Stati membri ad agire per tagliare l'accesso dell'ISIS/Daesh ai finanziamenti e alle risorse e a promuovere questo principio nell'azione esterna dell'UE, e sottolinea l'esigenza di svelare la vera natura dell'ISIS/Daesh e di ripudiarne la legittimazione ideologica;

20.  invita l'UE e i suoi Stati membri ad adottare azioni coerenti e a livello dell'UE contro i discorsi di incitamento all'odio sistematicamente promossi da predicatori intolleranti ed estremisti attraverso sermoni, libri, show televisivi, Internet e tutti gli altri mezzi di comunicazione che possono creare un terreno fertile per le organizzazioni terroristiche come l'ISIS/Daesh e Al-Qaeda;

21.  sottolinea l'importanza per l'UE e gli Stati membri di cooperare con i fornitori di servizi dei social media per contrastare la propaganda dell'ISIS/Daesh diffusa attraverso i social media;

22.  sottolinea che le organizzazioni terroristiche islamiste, soprattutto l'ISIS/Daesh e Al-Qaeda, sono impegnate in campagne di disinformazione attive volte a minare i valori e gli interessi europei; evidenzia, a tale proposito, l'importanza di una strategia specifica per contrastare la propaganda e la disinformazione islamiste anti-UE;

23.  sottolinea che una comunicazione imparziale, attendibile e obiettiva e flussi di informazioni basati sui fatti riguardo agli sviluppi nei paesi dell'UE eviterebbero la diffusione della propaganda alimentata da terzi;

Strategia dell'UE per contrastare la propaganda

24.  accoglie con favore il piano d'azione in materia di comunicazione strategica; accoglie con favore la comunicazione congiunta sul "Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride" e chiede l'approvazione e l'attuazione immediata delle proprie raccomandazioni; sottolinea che le azioni proposte richiedono la cooperazione e il coordinamento di tutti gli attori pertinenti a livello nazionale e dell'UE; è del parere che solo un approccio globale possa condurre a un esito positivo degli sforzi dell'UE; invita gli Stati membri che esercitano la presidenza a turno dell'UE a includere sempre le comunicazioni strategiche nel quadro del loro programma, al fine di garantire la continuità del lavoro in materia; si compiace delle iniziative e dei risultati della presidenza lettone al riguardo; invita il VP/HRa garantire una frequente comunicazione a livello politico con gli Stati membri nell'ottica di un miglior coordinamento delle azioni dell'UE; sottolinea che è opportuno rafforzare sostanzialmente la cooperazione tra l'UE e la NATO nel campo della comunicazione strategica; accoglie con favore l'intenzione della presidenza slovacca di organizzare una conferenza sul totalitarismo in occasione della Giornata europea della memoria delle vittime dei regimi totalitari;

25.  chiede alle competenti istituzioni e autorità dell'UE di monitorare attentamente le fonti di finanziamento della propaganda anti-europea;

26.  sottolinea la necessità di maggiori finanziamenti per sostenere la libertà dei media nei paesi della politica europea di vicinato (PEV) nell'ambito degli strumenti dell'UE a sostegno della democrazia; invita, a tale proposito, la Commissione ad assicurare il pieno utilizzo degli strumenti esistenti, quali lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), la PEV, il Media Freedom Watch (vigilanza sulla libertà dei media) per il partenariato orientale e il Fondo europeo per la democrazia (EED), ai fini della protezione della libertà e del pluralismo dei media;

27.  prende atto delle enormi risorse dedicate alle attività di propaganda dalla Russia e il possibile impatto della propaganda ostile sui processi decisionali nell'UE, nonché il suo effetto deleterio sulla fiducia dei cittadini, sull'apertura e sulla democrazia; si congratula per il considerevole lavoro compiuto dalla task force di comunicazione strategica dell'UE; chiede quindi che la task force di comunicazione strategica dell'UE sia rafforzata trasformandola in una unità a pieno titolo all'interno del SEAE, responsabile per il vicinato orientale e meridionale, con idoneo personale e adeguate risorse di bilancio, eventualmente mediante la creazione di una linea di bilancio supplementare a essa dedicata; auspica una cooperazione rafforzata tra i servizi di intelligence degli Stati membri, nell'ottica di valutare l'influenza esercitata da paesi terzi che cercano di compromettere il fondamento e i valori democratici dell'UE; chiede, nell'ambito della comunicazione strategica, una più stretta cooperazione tra il Parlamento europeo e il SEAE, anche avvalendosi degli strumenti analitici del Parlamento e degli Uffici d'informazione negli Stati membri;

28.  ribadisce che è essenziale per l'UE continuare a promuovere attivamente, mediante le sue azioni esterne, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali; ritiene che il sostegno alla libertà di espressione e di riunione, al diritto di accesso all'informazione e all'indipendenza dei media nei paesi vicini debba costituire il filo conduttore delle iniziative dell'UE per contrastare la propaganda;

29.  sottolinea la necessità di rafforzare il pluralismo, l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dei media all'interno dell'UE e nel suo vicinato, includendo gli attori non statali, ad esempio sostenendo i giornalisti e lo sviluppo di programmi di rafforzamento delle capacità destinati agli attori del settore dei media, in modo da favorire i partenariati e le reti di scambio di informazione, come ad esempio le piattaforme per la condivisione di contenuti, la ricerca nel settore dei media, opportunità di formazione e di mobilità per i giornalisti e tirocini presso i media con sede nell'UE, onde facilitare lo scambio di buone pratiche;

30.  sottolinea l'importante ruolo dell'insegnamento del giornalismo di qualità e della relativa formazione all'interno e all'esterno dell'UE al fine di produrre analisi giornalistiche di qualità ed elevati standard editoriali; afferma che la promozione dei valori dell'UE della libertà di stampa e di espressione e del pluralismo dei media include il sostegno ai giornalisti perseguitati o imprigionati e ai difensori dei diritti umani nei paesi terzi;

31.  sostiene una cooperazione più stretta tra le istituzioni dell'UE, il Fondo europeo per la democrazia (European Endowment for Democracy – EED), l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il Consiglio d'Europa e gli Stati membri al fine di evitare duplicazioni e garantire la sinergia in iniziative simili;

32.  esprime sconcerto per le forti problematicità relative all'indipendenza e alla libertà dei media in taluni Stati membri dell'UE, come riferito da organizzazioni internazionali quali Reporter senza frontiere; chiede all'UE e agli Stati membri l'adozione di misure adeguate finalizzate al miglioramento della situazione esistente nel settore dei media, in modo da garantire che sia assicurata anche la credibilità dell'azione esterna dell'UE a sostegno della libertà, dell'imparzialità e dell'indipendenza dei media;

33.  invita la task force sulla comunicazione, rafforzata come proposto, a mettere in linea, utilizzando l'account di Twitter @EUvsDisInfo, un sito rivolto al grande pubblico che riunisca i vari strumenti tesi a rilevare la disinformazione, ne spieghi il funzionamento e funga da collegamento tra le numerose iniziative della società civile al riguardo;

34.  afferma che una strategia di comunicazione efficiente deve includere le comunità locali nelle discussioni sulle azioni dell'UE, favorire i contatti interpersonali e prendere adeguatamente in considerazione gli scambi culturali e sociali come piattaforme fondamentali per combattere i pregiudizi delle popolazioni locali; ricorda che, in questa prospettiva, le delegazioni dell'UE devono mantenere un contatto diretto con i portatori di interessi locali a livello di base e i rappresentanti della società civile;

35.  sottolinea che l'incitamento all'odio, alla violenza o alla guerra non può "nascondersi" dietro la libertà di espressione; incoraggia l'adozione di iniziative giuridiche in tal senso, ai fini di una maggiore assunzione di responsabilità in tema di disinformazione;

36.  sottolinea l'importanza di assicurare una comunicazione efficace e coerente delle politiche dell'UE, sia internamente che esternamente, e di fornire comunicazioni mirate alle regioni specifiche, tra cui l'accesso alle informazioni nelle lingue locali; accoglie con favore, in tale contesto, il lancio del sito web del SEAE in lingua russa come primo passo nella giusta direzione e incoraggia la traduzione del sito in altre lingue, quali ad esempio l'arabo e il turco;

37.  sottolinea la responsabilità degli Stati membri nel contrastare attivamente, preventivamente e con spirito di cooperazione le campagne di informazione ostili, o contrarie ai loro interessi, condotte nel loro territorio; sollecita i governi degli Stati membri a sviluppare capacità proprie di comunicazione strategica;

38.  invita ciascuno Stato membro a rendere disponibili ai suoi cittadini le due newsletter settimanali della task force per la comunicazione strategica dell'UE (The Disinformation Digest e The Disinformation Review) allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica circa i metodi di propaganda usati da terzi;

39.  insiste sulla differenza esistente tra propaganda e critica;

40.  sottolinea che, sebbene non tutte le critiche nei confronti dell'UE o delle sue politiche, in particolare nel contesto dell'espressione politica, siano necessariamente riconducibili alla propaganda o alla disinformazione, i casi di manipolazione o di sostegno legati a paesi terzi e intesi ad alimentare e a esacerbare tale critica danno adito a dubbi sull'affidabilità dei messaggi in questione;

41.  sottolinea che, se da un lato è necessario prendere posizione contro la propaganda e la disinformazione anti-UE a opera di paesi terzi, ciò non dovrebbe, dall'altro, mettere in discussione l'importanza di intrattenere relazioni costruttive con i paesi terzi e di farne dei partner strategici per affrontare sfide comuni;

42.  accoglie con favore l'adozione del piano d'azione sulla comunicazione strategica e l'istituzione dell'équipe East StratCom, all'interno del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), con l'obiettivo di comunicare le politiche dell'UE e contrastare la propaganda e la disinformazione anti-UE; chiede che sia ulteriormente intensificata la comunicazione strategica; ritiene che l'efficienza e la trasparenza del lavoro dell'équipe East StratCom debbano essere ulteriormente migliorate; invita il SEAE a sviluppare criteri volti a misurare l'efficienza del suo lavoro; evidenzia l'importanza di garantire all'équipe East StratCom finanziamenti sufficienti e un organico adeguato;

43.  osserva che la "rassegna della disinformazione" (The Disinformation Review) pubblicata dalla task force StratCom deve rispettare i criteri stabiliti nella Dichiarazione di principi sulla condotta dei giornalisti della Federazione internazionale dei giornalisti; sottolinea che tale rassegna deve essere redatta in modo appropriato, senza ricorrere a un linguaggio offensivo o a giudizi di valore; invita la task force East StratCom a rivedere i criteri seguiti per la stesura di tale rassegna;

44.  ritiene che un'efficace strategia di contrasto alla propaganda anti-UE potrebbe consistere nell'adozione di misure volte a fornire a un pubblico mirato informazioni adeguate e interessanti sulle attività dell'UE, sui valori europei e su altre questioni di pubblico interesse, e sottolinea che le tecnologie moderne e le reti sociali potrebbero essere utilizzate per tali scopi;

45.  invita la Commissione a portare avanti determinate iniziative giuridiche in modo da accrescere la propria efficacia e la propria responsabilità nel contrastare la disinformazione e la propaganda, e a utilizzare la revisione a medio termine dello strumento europeo di vicinato per promuovere il rafforzamento della resilienza dei media come priorità strategica; chiede alla Commissione di effettuare una revisione approfondita dell'efficienza degli attuali strumenti finanziari dell'UE e di avanzare una proposta per una soluzione completa e flessibile che possa fornire sostegno diretto agli organi di stampa, ai gruppi di riflessione e alle ONG indipendenti, specialmente nella lingua nativa del gruppo destinatario, e consentire di indirizzare le risorse aggiuntive alle organizzazioni che abbiano la capacità di farlo, come il Fondo europeo per la democrazia, e riducendo nel contempo i flussi finanziari intesi a sostenere individui o organismi impegnati in attività di comunicazione strategica o di incitamento all'odio e alla violenza; invita la Commissione a svolgere un audit approfondito dell'efficienza di taluni progetti di media su larga scala finanziati dall'UE, quali ad esempio Euronews;

46.  sottolinea l'importanza della sensibilizzazione, dell'istruzione e dell'alfabetizzazione mediatica e in materia di media online nell'UE e nel vicinato, nell'ottica di conferire ai cittadini la facoltà di analizzare in maniera critica i contenuti dei media per individuare la propaganda; sottolinea, in tal senso, l'importanza di rafforzare le conoscenze a tutti i livelli del sistema dell'istruzione; evidenzia la necessità di coinvolgere le persone in una cittadinanza attiva volta a sviluppare la loro consapevolezza di consumatori di media; pone in evidenza il ruolo centrale degli strumenti online, in particolare dei social media, dove la diffusione di false informazioni e il lancio di campagne di disinformazione sono più facili e spesso non incontrano ostacoli; ricorda che contrastare la propaganda con altra propaganda è controproducente, e comprende, pertanto, che l'UE nel suo insieme e gli Stati membri presi singolarmente possono combattere la propaganda di terzi soltanto respingendo le campagne di disinformazione e facendo un uso positivo dei messaggi e dell'informazione, ricordando la necessità di sviluppare una strategia davvero efficace, che dovrebbe essere differenziata e adattata alla natura degli attori che divulgano informazioni mediante la propaganda; riconosce che la crisi finanziaria e il progredire di nuove forme di media digitali hanno rappresentato grandi sfide per il giornalismo di qualità;

47.  esprime preoccupazione per l'uso dei social media e delle piattaforme online per discorsi criminali di incitamento all'odio e alla violenza, ed esorta gli Stati membri ad adattare e aggiornare la loro legislazione per affrontare gli sviluppi in corso, o ad applicare e far rispettare pienamente la legislazione vigente sull'incitamento all'odio, sia online che offline; afferma la necessità di una maggiore collaborazione al riguardo con le piattaforme online e con le imprese leader di Internet e del settore dei media;

48.  chiede agli Stati membri di predisporre e garantire il quadro necessario per un giornalismo di qualità e per la varietà dell'informazione contrastando la concentrazione dei media, che ha un impatto negativo sul loro pluralismo;

49.  rileva che l'educazione ai media permette di acquisire conoscenze e competenze e consente ai cittadini di esercitare il loro diritto alla libertà di espressione, di analizzare criticamente i contenuti multimediali e di reagire alla disinformazione; pone quindi in evidenza la necessità di sensibilizzare i cittadini in merito ai rischi della disinformazione per mezzo di iniziative di alfabetizzazione mediatica a tutti i livelli, anche tramite una campagna europea d'informazione sull'etica mediatica, giornalistica ed editoriale, nonché promuovendo una maggiore cooperazione con le piattaforme sociali e iniziative congiunte per affrontare l'incitamento all'odio e alla violenza e la discriminazione online;

50.  rileva che nessuna strategia di soft power può avere successo senza la diplomazia culturale e la promozione del dialogo interculturale tra i paesi e al loro interno, nell'UE e fuori dall'UE; incoraggia pertanto le azioni e le iniziative diplomatiche pubbliche e culturali a lungo termine, come borse di studio e programmi di scambio per gli studenti e i giovani professionisti, fra cui le iniziative per sostenere il dialogo interculturale, rafforzare i legami culturali con l'Unione europea, promuovere il patrimonio e i legami culturali comuni e fornire una formazione adeguata al personale delle delegazioni dell'UE e del SEAE affinché sia dotato di competenze interculturali adeguate;

51.  ritiene che i media pubblici dovrebbero dare l'esempio di come fornire informazioni imparziali e oggettive, in conformità delle migliori pratiche e dell'etica del giornalismo;

52.  sottolinea la necessità di attribuire un'attenzione particolare alle nuove tecnologie – fra cui la diffusione di contenuti digitali, le comunicazioni mobili, i media online e le reti sociali, comprese quelle a carattere regionale – che facilitano la diffusione di informazioni, nonché una maggiore consapevolezza, riguardo ai valori europei sanciti nei trattati; ricorda che tali comunicazioni devono essere di livello elevato, contenere le migliori prassi concrete e mettere in luce l'impatto dell'UE sui paesi terzi, compresa l'assistenza umanitaria dell'UE, come anche le opportunità e i vantaggi derivanti da un'associazione più stretta e da una maggiore cooperazione con l'UE per i cittadini di paesi terzi, in particolare per i giovani, come l'esenzione dal visto o i programmi per lo sviluppo di capacità, la mobilità e gli scambi, ove applicabili;

53.  evidenzia la necessità di assicurare che il nuovo portale PEV, attualmente sviluppato nel quadro del programma OPEN Neighbourhood, non solo raccolga contenuti indirizzati a comunità di esperti, ma contenga anche una sezione specificamente concepita per un pubblico più ampio; ritiene che nel portale debba figurare una sezione sul partenariato orientale, che riunisca le informazioni riguardo a iniziative attualmente frammentate tra numerosi siti;

54.  evidenzia le potenzialità insite nella cultura popolare e nell'intrattenimento educativo come strumenti per esprimere valori umani condivisi e per comunicare le politiche europee;

55.  sottolinea il proprio sostegno a iniziative come il Centro baltico per l'eccellenza dei media di Riga, il Centro di eccellenza delle comunicazioni strategiche della NATO (NATO StratCom COE) o il Centro di eccellenza della rete europea di sensibilizzazione alla radicalizzazione; evidenzia la necessità di utilizzare le loro conclusioni e le loro analisi, come pure di rafforzare le capacità analitiche dell'UE a tutti i livelli; invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare progetti analoghi, a occuparsi della formazione di giornalisti, a sostenere gli organi di informazione indipendenti e la diversità dei media, a incoraggiare la creazione di reti e la cooperazione tra i media e i gruppi di riflessione, nonché lo scambio di migliori pratiche e di informazioni in tali ambiti;

56.  condanna le costanti repressioni ai danni di media indipendenti, giornalisti e attivisti della società civile in Russia e nei territori occupati, inclusa la Crimea a seguito della sua annessione illegale; sottolinea che a partire dal 1999 decine di giornalisti sono stati uccisi, sono scomparsi senza lasciar traccia o sono stati imprigionati in Russia; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la protezione dei giornalisti in Russia e nel vicinato dell'UE, come pure a sostenere la società civile russa e a investire nei contatti interpersonali; chiede il rilascio immediato dei giornalisti; rileva che l'UE sta rafforzando le relazioni con i suoi partner orientali e con altre regioni limitrofe, mantenendo nel contempo aperti i canali di comunicazione con la Russia; riconosce che l'ostacolo maggiore alle campagne di disinformazione russe sarebbe posto dall'esistenza di media indipendenti e liberi all'interno della Russia stessa; ritiene che il conseguimento di tale risultato dovrebbe rappresentare l'obiettivo dell'UE; invita a prestare particolare attenzione e a dedicare sufficienti risorse al pluralismo nei media, ai media locali, al giornalismo investigativo e ai media in lingue straniere, soprattutto in russo, arabo, farsi, turco e urdu nonché in altre lingue parlate da popolazioni vulnerabili alla propaganda;

57.  sostiene le campagne di comunicazione condotte dai pertinenti attori in Siria, in Iraq e nella regione (come pure nei paesi di origine dei combattenti stranieri) per screditare l'ideologia dell'ISIS/Daesh, denunciare le violazioni dei diritti dell'uomo da esso perpetrate e lottare contro l'estremismo violento e l'incitamento all'odio, anche da parte di altri gruppi della regione; invita l'UE e i suoi Stati membri, nel loro dialogo con i paesi MENA, a porre l'accento sul fatto che la buona governance, il principio di responsabilità, la trasparenza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani rappresentano prerequisiti essenziali per proteggere queste società dalla diffusione di ideologie intolleranti e violente che ispirano organizzazioni terroristiche quali l'ISIS/Daesh e Al-Qaeda; sottolinea, di fronte alla crescente minaccia terroristica da parte dell'ISIS/Daesh e di altre organizzazioni terroristiche internazionali, la necessità di rafforzare la cooperazione sulle questioni di sicurezza con i paesi che hanno un'esperienza di lungo corso nel contrasto al terrorismo;

58.  invita il VP/AR e il Consiglio a confermare il pieno sostegno dell'UE al processo di attuazione in corso e a contribuire finanziariamente alla realizzazione delle raccomandazioni dello studio di fattibilità sulle iniziative nel settore dei media in lingua russa nel partenariato orientale e oltre, svolto dal Fondo europeo per la democrazia nel 2015;

o
o   o

59.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al SEAE e alla NATO.

(1) GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 25.
(2) GU C 434 del 23.12.2015, pag. 24.
(3) GU C 407 del 4.11.2016, pag. 35.
(4) Testi approvati, P8_TA(2015)0272.
(5) Testi approvati, P8_TA(2015)0410.


Lingua dei segni e interpreti professionisti di lingua dei segni
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Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti (2016/2952(RSP))
P8_TA(2016)0442B8-1230/2016

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2, 5, 9, 10, 19 e 168, e l'articolo 216, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché gli articoli 2 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  viste le sue risoluzioni del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per i sordi(1) e del 18 novembre 1998 sui linguaggi gestuali(2),

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), entrata in vigore nell'UE il 21 gennaio 2011 in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità(3),

–  vista la sua risoluzione del 7 luglio 2016 sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite(4),

–  visto il Commento generale n. 4 (2016) del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità riguardo al diritto a un'educazione inclusiva(5),

–  viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, e il Patto internazionale sui diritti civili e politici,

–  vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ("direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro")(6),

–  vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali(7),

–  vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul programma Erasmus+ e altri strumenti per promuovere la mobilità in materia di IFP – Un approccio di apprendimento permanente(8),

–  visto il documento orientativo del Forum europeo della gioventù sull'uguaglianza e la non discriminazione(9),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM(2015)0615),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2012 relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici (COM(2012)0721),

–  vista la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali(10),

–  visti gli orientamenti in materia di risultati dell'apprendimento e valutazione del Forum europeo degli interpreti di lingua dei segni (efsli) in vista di pari opportunità di formazione per gli interpreti di lingua dei segni e servizi di qualità per i cittadini sordi in tutta l'Unione(11),

–  visti gli orientamenti dell'efsli/EUD per le riunioni di livello internazionale/europeo(12),

–  visti gli orientamenti dell'Associazione internazionale degli interpreti di conferenza (AIIC) destinati agli interpreti di lingua parlata che lavorano in équipe miste(13),

–  vista la relazione dell'efsli sul diritto a fruire di servizi di interpretazione in lingua dei segni quando si studia o si lavora all'estero(14),

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che, in quanto cittadini a pieno titolo, tutte le persone con disabilità, in particolare le donne e i bambini, compresi i sordi e gli ipoudenti, che facciano uso o meno della lingua dei segni, hanno uguali diritti e possono pretendere alla dignità inalienabile, alla parità di trattamento, a una vita indipendente, all'autonomia e alla piena partecipazione alla vita sociale;

B.  considerando che il TFUE prevede che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e attività, l'Unione combatta la discriminazione fondata sulla disabilità (articolo 10) e le conferisce a tal fine il potere di legiferare (articolo 19);

C.  considerando che gli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vietano esplicitamente la discriminazione fondata sulla disabilità e prevedono la partecipazione paritaria dei disabili alla vita della comunità;

D.  considerando che nell'UE vi sono circa 1 milione di utenti della lingua dei segni sordi(15) e 51 milioni di cittadini ipoudenti(16), molti dei quali sono anch'essi utenti della lingua dei segni;

E.  considerando che le lingue dei segni nazionali e regionali sono lingue naturali a pieno titolo, con una loro grammatica e sintassi, al pari delle lingue parlate(17);

F.  considerando che la politica dell'UE in materia di multilinguismo promuove l'apprendimento delle lingue straniere e che uno dei suoi obiettivi è che ogni europeo parli due lingue oltre alla propria; che l'apprendimento e la promozione delle lingue dei segni nazionali e regionali potrebbero sostenere questo obiettivo;

G.  considerando che l'accessibilità costituisce il presupposto perché le persone con disabilità vivano in modo indipendente e partecipino pienamente e su base di uguaglianza alla vita sociale(18);

H.  considerando che l'accessibilità non è limitata unicamente all'ambiente fisico, ma si estende altresì all'informazione e alla comunicazione, anche nella forma di offerta di contenuti nella lingua dei segni(19);

I.  considerando che gli interpreti di lingua dei segni professionisti vanno messi sullo stesso piano degli interpreti di lingua parlata per quanto riguarda la missione e i compiti;

J.  considerando che, per quanto attiene agli interpreti di lingua dei segni, la situazione negli Stati membri è eterogenea, e va dal sostegno informale alle famiglie fino a interpreti professionisti con formazione universitaria pienamente qualificati;

K.  considerando che in tutti gli Stati membri vi è carenza di interpreti di lingua dei segni professionisti e qualificati, e che il rapporto utenti di dette lingue e relativi interpreti va da 8:1 a 2 500:1, con un rapporto medio di 160:1(20);

L.  considerando che è stata presentata una petizione(21) in cui si chiede che il Parlamento consenta la presentazione di petizioni nelle lingue dei segni nazionali e regionali dell'UE;

M.  considerando che la Dichiarazione di Bruxelles sulle lingue dei segni nell'Unione europea(22) promuove un approccio non discriminatorio all'uso di una lingua dei segni naturale, come richiesto nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che è stata ratificata dall'UE e da tutti i suoi Stati membri ad eccezione di uno;

N.  considerando che il livello e la qualità della sottotitolazione sulle televisioni pubbliche e private variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro, con percentuali che vanno da meno del 10 % a quasi il 100 %, e standard di qualità fortemente diversi(23); che nella maggior parte degli Stati membri mancano dati riguardanti il livello dell'interpretazione nella lingua dei segni in televisione;

O.  considerando che lo sviluppo di nuove tecnologie linguistiche potrebbe rivelarsi vantaggioso per gli utenti delle lingue dei segni;

P.  considerando che, secondo la CRPD, il rifiuto di una soluzione ragionevole costituisce una discriminazione e che, in virtù della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, occorre prevedere una soluzione ragionevole per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento;

Q.  considerando che attualmente non esistono per i cittadini sordi, sordociechi o ipoudenti possibilità di comunicazione diretta con i deputati al Parlamento europeo e gli amministratori delle istituzioni dell'Unione europea e, viceversa, delle persone sorde o ipoudenti all'interno delle istituzioni dell'UE con l'esterno;

Interpreti di lingua dei segni professionisti e qualificati

1.  sottolinea che è necessario ovviare alla carenza di interpreti di lingua dei segni professionisti e qualificati, un obiettivo che può essere realizzato solo sulla base di un approccio che preveda:

   a) il riconoscimento ufficiale negli Stati membri e in seno alle istituzioni dell'UE delle lingue dei segni nazionali e regionali,
   b) una formazione formale (universitaria o di livello analogo, equivalente a 3 anni di studi a tempo pieno, corrispondente alla formazione che ricevono gli interpreti di lingua parlata)(24),
   c) l'iscrizione in un registro (sistema di accreditamento ufficiale e di controllo di qualità, come il perfezionamento professionale continuo),
   d) il riconoscimento formale della professione;

2.  riconosce che la prestazione di servizi d'interpretazione di alta qualità nella lingua dei segni:

   a) dipende da una valutazione obiettiva della qualità, che coinvolga tutti gli attori interessati,
   b) è basata sulle qualifiche professionali,
   c) prevede l'intervento di rappresentanti della comunità dei sordi con funzioni di esperti,
   d) dipende dalla disponibilità di risorse sufficienti per formare e assumere interpreti di lingua dei segni;

3.  riconosce che l'interpretazione nella lingua dei segni costituisce un servizio professionale che richiede una retribuzione appropriata;

Distinzione tra accessibilità e soluzioni ragionevoli(25)

4.  riconosce che l'accessibilità va a beneficio di determinati gruppi di popolazione ed è basata su una serie di norme che vengono attuate progressivamente;

5.  è consapevole che l'onere sproporzionato o eccessivo non può essere invocato per giustificare la mancata adozione di misure di accessibilità;

6.  riconosce che le soluzioni ragionevoli riguardano un individuo e sono complementari all'obbligo di accessibilità;

7.  osserva inoltre che un individuo può chiedere che si prevedano soluzioni ragionevoli anche se l'obbligo di accessibilità è stato assolto;

8.  è consapevole che l'offerta di interpretazione in lingua dei segni può costituire un provvedimento di accessibilità o una soluzione ragionevole, a seconda della situazione;

Accessibilità

9.  sottolinea che i cittadini sordi, sordociechi e ipoudenti devono avere accesso alle stesse informazioni e comunicazioni dei loro omologhi sotto forma di interpretazione nella lingua dei segni, sottotitolazione, conversione del parlato in testo e/o forme alternative di comunicazione, compresi gli interpreti;

10.  sottolinea la necessità di rendere accessibili i servizi pubblici e governativi, compresi i loro contenuti online, tramite intermediari in diretta, ad esempio interpreti nella lingua dei segni in loco, ma anche mediante servizi alternativi basati su Internet e a distanza, se del caso;

11.  ribadisce il suo impegno a rendere il processo politico quanto più possibile accessibile, anche mediante la fornitura di interpreti professionisti nella lingua dei segni; osserva che ciò comprende elezioni, consultazioni pubbliche e altri eventi, se del caso;

12.  sottolinea il ruolo crescente delle tecnologie linguistiche nel consentire parità di accesso per tutti allo spazio digitale;

13.  riconosce l'importanza di definire norme minime per garantire l'accessibilità, soprattutto in considerazione delle tecnologie nuove ed emergenti, quali la fornitura di servizi di sottotitolazione e interpretazione nella lingua dei segni basati su Internet;

14.  rileva che, sebbene la prestazione di assistenza sanitaria sia di competenza degli Stati membri, essa dovrebbe soddisfare le esigenze dei pazienti sordi, sordociechi e ipoudenti, ad esempio prevedendo interpreti professionisti nella lingua dei segni e formazioni per sensibilizzare il personale, prestando particolare attenzione alle donne e ai bambini;

15.  riconosce che la parità di accesso alla giustizia per i cittadini sordi, sordociechi e ipoudenti può essere garantita solo attraverso la fornitura di interpreti adeguatamente qualificati e professionisti nella lingua dei segni;

16.  è consapevole dell'importanza di interpretazioni e traduzioni accurate e precise, soprattutto in tribunale e nelle sedi giudiziarie; ribadisce pertanto l'importanza di disporre di interpreti specializzati, altamente qualificati e professionisti nella lingua dei segni, in particolare in tali ambienti;

17.  sottolinea la necessità di rafforzare il sostegno e le disposizioni specifiche, quali l'interpretazione nella lingua dei segni e le informazioni testuali accessibili in tempo reale sulle catastrofi per le persone con disabilità in situazioni di conflitto armato, emergenze umanitarie e catastrofi naturali(26);

Occupazione, istruzione e formazione

18.  osserva la necessità di adottare soluzioni ragionevoli, tra cui la fornitura di interpreti professionisti nella lingua dei segni, per garantire la parità di accesso all'occupazione, all'istruzione e alla formazione;

19.  sottolinea che occorre fornire informazioni equilibrate e globali sulla lingua dei segni e su cosa significhi essere sordi per consentire ai genitori di effettuare scelte informate nell'interesse dei figli;

20.  sottolinea che i programmi di intervento precoce sono essenziali per i bambini nello sviluppo di competenze per la vita, comprese quelle linguistiche; rileva inoltre che questi programmi dovrebbero idealmente comprendere modelli di comportamento di sordi;

21.  sottolinea che è necessario fornire agli studenti sordi, sordociechi e ipoudenti nonché ai genitori l'opportunità di apprendere la lingua dei segni nazionale o regionale del loro ambiente attraverso servizi prescolastici e scolastici(27);

22.  evidenzia che la lingua dei segni dovrebbe essere inclusa nei programmi d'istruzione in modo da sensibilizzare i cittadini e promuovere un maggiore utilizzo della lingua dei segni;

23.  sottolinea che è necessario adottare misure volte a riconoscere e promuovere l'identità linguistica delle comunità dei sordi(28);

24.  invita gli Stati membri a incoraggiare l'apprendimento della lingua dei segni alla stessa stregua delle lingue straniere;

25.  sottolinea che gli interpreti qualificati nella lingua dei segni e il personale docente competente nella lingua dei segni e in possesso delle competenze per lavorare efficacemente in contesti di istruzione bilingue inclusivi svolgono un ruolo essenziale nella formazione scolastica dei bambini e dei giovani sordi e a lungo termine consentono di ottenere risultati migliori negli studi e tassi di disoccupazione inferiori;

26.  sottolinea la diffusa mancanza di libri di testo e materiali didattici bilingui in lingue e formati accessibili;

27.  chiede che sia garantito il principio della libera circolazione delle persone sorde, sordocieche e ipoudenti all'interno dell'UE, in particolare per quanto riguarda Erasmus + e i programmi di mobilità correlati, facendo sì che i partecipanti non debbano farsi carico di oneri sproporzionati dovendo gestire da soli l'interpretazione;

28.  accoglie con favore il progetto pilota relativo alla tessera europea di disabilità; deplora l'esclusione dell'interpretazione nella lingua dei segni nel progetto, che ostacola in modo significativo la libera circolazione dei lavoratori e degli studenti sordi, sordociechi e ipoudenti all'interno dell'UE;

Istituzioni dell'Unione europea

29.  riconosce che le istituzioni dell'UE devono costituire esempi di migliori prassi per il personale, i funzionari eletti, i tirocinanti e nei confronti dei cittadini dell'UE per quanto riguarda la fornitura di soluzioni ragionevoli e l'accessibilità, compresa l'offerta di interpretazione nella lingua dei segni;

30.  accoglie con favore il fatto che le istituzioni dell'UE prevedano già, su base ad hoc, l'accessibilità di manifestazioni pubbliche e riunioni di commissione; ritiene che i sottotitoli e la conversione del parlato in testo debbano essere considerati un'alternativa, ma anche una misura equa e necessaria per le persone ipoudenti che non utilizzano le lingue dei segni, e che tale principio sia applicabile anche ai dipendenti delle istituzioni europee per quanto concerne la fornitura di soluzioni ragionevoli a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

31.  riconosce che le istituzioni dell'UE dispongono di un sistema atto a fornire l'interpretazione nella lingua dei segni attraverso i rispettivi servizi di interpretazione, al fine di garantire l'accessibilità; esorta le istituzioni a utilizzare tali sistemi esistenti anche nel fornire soluzioni ragionevoli per il personale e/o i funzionari eletti, con l'effetto di ridurre efficacemente al minimo l'onere amministrativo gravante sui singoli e sulle istituzioni;

32.  esorta vivamente le istituzioni a garantire formalmente agli interpreti per la lingua dei segni lo stesso status degli interpreti per le lingue parlate nel fornire servizi di interpretazione per le istituzioni e/o il personale e i funzionari nominati, anche per quanto riguarda l'accesso all'assistenza tecnologica, i materiali e i documenti preparatori;

33.  esorta Eurostat a garantire che le statistiche su sordi, sordociechi e ipoudenti che utilizzano la lingua dei segni siano messe a disposizione delle istituzioni dell'UE affinché queste possano definire, attuare e analizzare meglio le loro politiche in materia di disabilità e lingue;

34.  esorta il servizio visitatori del Parlamento a soddisfare le esigenze di visitatori sordi, sordociechi e ipoudenti, fornendo direttamente l'accesso in una lingua dei segni nazionale o regionale e servizi di conversione del parlato in testo;

35.  chiede alle istituzioni di attuare pienamente il progetto pilota dell'UE INSIGN, che dà seguito alla decisione del Parlamento del 12 dicembre 2012 sull'attuazione di un servizio e un'applicazione di interpretazione nella lingua dei segni in tempo reale e mira a migliorare la comunicazione tra i sordi e gli ipoudenti e le istituzioni dell'UE(29);

o
o   o

36.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 187 del 18.7.1988, pag. 236.
(2) GU C 379 del 7.12.1998, pag. 66.
(3) GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.
(4) Testi approvati, P8_TA(2016)0318.
(5) http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/CRPD-C-GC-4.doc
(6) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(7) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(8) Testi approvati, P8_TA(2016)0107.
(9) http://www.youthforum.org/assets/2016/04/0099-16_Policy_Paper_Equality_Non-discrimination_FINAL2.pdf
(10) GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.
(11) http://efsli.org/publications
(12) http://efsli.org/efsliblu/wp-content/uploads/2012/09/SL-Interpreter-Guidelines.pdf
(13) http://aiic.net/page/6701/guidelines-for-spoken-language-interpreters-working-in-mixed-teams/lang/1
(14) http://efsli.org/efsliblu/wp-content/uploads/2012/09/R1101-The-right-to-sign-language-interpreting-services-when-working-or-studying-abroad.pdf
(15) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-511_it.htm
(16) Federazione europea dei deboli d'udito (EFHOH) http://www.efhoh.org/about_us
(17) Brentari, D., ed. (2010) Sign Languages. Cambridge University Press.Pfau, R., Steinbach M. & Bencie W., eds. (2012) Sign Language: An International Handbook. De Gruyter.
(18) Commento generale n. 2, comitato CRPD, CRPD/C/GC/2.
(19) Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), articolo 9.
(20) Wit, M. de (2016, forthcoming). Sign Language Interpreting in Europe, 2016 edition.
(21) Petizione n. 1056/2016.
(22) Dichiarazione di Bruxelles (2010), Unione europea dei sordi (EUD) http://www.eud.eu/files/8514/5803/7674/brussels_declaration_FINAL.pdf
(23) EFHOH (2015). State of subtitling access in EU. Consultabile all'indirizzo: http://media.wix.com/ugd/c2e099_0921564404524507bed2ff3648781a3c.pdf
(24) Efsli (2013), Learning Outcomes for Graduates of a Three Year Interpreting Training Programme.
(25) CRPD/C/GC/4, par. 28.
(26) Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), articolo 11.
(27) http://www.univie.ac.at/designbilingual/downloads/De-Sign_Bilingual_Findings.pdf
(28) Commento generale n. 4, comitato CRPD, CRPD/C/GC/4, consultabile all'indirizzo: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/CRPD-C-GC-4.doc
(29) http://www.eud.eu/projects/past-projects/insign-project/


Rinnovo dell'autorizzazione della sostanza attiva bentazone
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Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva bentazone a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (D047341/00 – 2016/2978(RSP))
P8_TA(2016)0443B8-1228/2016

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva bentazone a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (D047341/00),

–  visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE(1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),

–  viste le conclusioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva bentazone come antiparassitario(3),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che la sostanza attiva bentazone agisce come erbicida selettivo post-emergenza contro le malerbe a foglia larga in un'ampia varietà di colture ed è comunemente impiegato in agricoltura;

B.  considerando che la sostanza attiva bentazone ha un elevato potenziale di lisciviazione diretta nelle acque sotterranee in ragione delle sue proprietà intrinseche;

C.  considerando che dai dati dell'Agenzia dell'ambiente del Regno Unito emerge che la sostanza attiva bentazone è l'antiparassitario approvato più frequentemente rilevato nelle acque sotterranee del Regno Unito ed è presente anche nelle acque superficiali; che in tutta Europa si riscontra una situazione analoga;

D.  considerando che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva bentazone fino al 30 giugno 2017 dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata;

E.  considerando che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva bentazone a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (in appresso, il "progetto di regolamento di esecuzione") prevede, sulla base di una valutazione scientifica condotta dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l'autorizzazione del bentazone fino al 31 gennaio 2032, vale a dire per il periodo massimo consentito;

F.  considerando che, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, nel progetto di regolamento di esecuzione sono state incluse alcune condizioni e restrizioni, in particolare, l'obbligo di comunicare ulteriori informazioni di conferma;

G.  considerando che, in seguito all'esame delle osservazioni ricevute sulla relazione di valutazione del rinnovo, si è concluso che occorre chiedere ai richiedenti informazioni supplementari;

H.  considerando che, in seguito all'esame delle osservazioni ricevute sulla relazione di valutazione del rinnovo, si è concluso che l'EFSA dovrebbe avviare una consultazione di esperti in materia di tossicologia sui mammiferi, residui, destino e comportamento ambientale ed ecotossicologia e adottare una conclusione con la quale determina se la sostanza attiva bentazone è suscettibile di soddisfare i requisiti dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

I.  considerando che i richiedenti sono tenuti a presentare informazioni di conferma per i test dei livelli 2 e 3 attualmente previsti dal quadro concettuale dell'OCSE per verificare la possibilità di un meccanismo d'azione endocrino-mediato per quanto riguarda gli effetti sullo sviluppo osservati in uno studio sulla tossicità per lo sviluppo nei ratti (aumento delle perdite dell'embrione dopo l'impianto, numero ridotto di feti vivi e ritardo dello sviluppo fetale in assenza di una chiara tossicità materna, fattori da cui si desume che la classificazione tra le sostanze tossiche per la riproduzione della categoria 2 potrebbe essere appropriata);

J.  considerando che la valutazione dei rischi per i consumatori non è ancora stata ultimata, dato che le definizioni di residui proposte per la valutazione dei rischi nelle piante e per l'applicazione agli animali sono considerate provvisorie a causa delle lacune individuate nei dati;

K.  considerando che la valutazione dell'esposizione delle acque sotterranee alla sostanza madre e al metabolita N-methyl-bentazone non è stata ultimata; che mancano informazioni riguardo alla possibile esposizione delle acque sotterranee quando le dosi annuali di applicazione sono superiori a 960 g di sostanza attiva/ha (sono stati chiesti impieghi rappresentativi fino a 1 440 g di sostanza attiva);

L.  considerando che la decisione della Commissione di approvare una sostanza attiva richiedendo al tempo stesso dati che ne confermino la sicurezza (la cosiddetta procedura relativa ai dati di conferma) consentirebbe di immettere sul mercato la sostanza attiva prima che la Commissione abbia ottenuto tutti i dati necessari per suffragare tale decisione;

M.  considerando che il Mediatore europeo, nella sua decisione del 18 febbraio 2016 relativa al caso 12/2013/MDC sulle pratiche della Commissione concernenti l'autorizzazione e l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (pesticidi), ha invitato la Commissione a utilizzare la procedura relativa ai dati di conferma in maniera restrittiva e rigorosamente in linea con la legislazione applicabile, nonché a presentare, entro due anni dalla decisione del Mediatore, una relazione che indichi una sostanziale riduzione, rispetto all'approccio attuale, del numero di decisioni suffragate da informazioni di conferma;

N.  considerando che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione non mette in pratica le proposte del Mediatore europeo volte a migliorare il sistema di approvazione dei pesticidi della Commissione;

O.  considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive dovrebbe essere per un periodo non superiore a quindici anni; che tale periodo dovrebbe essere proporzionale ai possibili rischi inerenti all'impiego di queste sostanze; che il principio di precauzione che dev'essere applicato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 impone alla Commissione di garantire che non approverà sostanze attive che possano pregiudicare la salute pubblica o l'ambiente;

P.  considerando che la valutazione inter pares dell'EFSA ha proposto di classificare la sostanza attiva bentazone tra le sostanze tossiche per la riproduzione della categoria 2 conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Q.  considerando che un problema è identificato come settore critico qualora si disponga di informazioni sufficienti per effettuare una valutazione degli impieghi rappresentativi secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e come previsto dal regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, e qualora la valutazione non consenta di concludere che, per almeno uno degli impieghi rappresentativi, si può prevedere che il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva non avrà alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o sulle acque sotterranee o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente;

R.  considerando che, secondo le conclusioni dell'EFSA, sono stati identificati alcuni settori critici, in particolare il fatto che le specifiche dei materiali tecnici proposti dai due richiedenti non erano comparabili ai materiali impiegati nelle prove per ottenere i valori di riferimento tossicologici e che non è stato dimostrato che i materiali tecnici utilizzati negli studi di ecotossicità siano adeguatamente rappresentativi delle specifiche tecniche di entrambi i richiedenti;

1.  ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1107/2009;

2.  ritiene che la valutazione degli impieghi rappresentativi della sostanza attiva bentazone sia insufficiente per concludere che, per almeno uno degli impieghi rappresentativi, si può prevedere che il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva bentazone non avrà alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o sulle acque sotterranee o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente;

3.  invita la Commissione e gli Stati membri a finanziare la ricerca e l'innovazione per quanto concerne le soluzioni alternative, sostenibili ed efficienti in termini di costi per i prodotti fitosanitari, nell'ottica di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente;

4.  ritiene che, applicando la procedura relativa ai dati di conferma per l'approvazione della sostanza attiva bentazone, la Commissione ha violato le disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 e non ha osservato il principio di precauzione di cui all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.  invita la Commissione a dare priorità alla richiesta e alla valutazione di eventuali informazioni mancanti prima di prendere una decisione in merito all'approvazione;

6.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento di esecuzione e di presentare al comitato un nuovo progetto;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) EFSA Journal 2015; 13(4):4077.

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