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Testi approvati
Giovedì 15 dicembre 2016 - Strasburgo
I casi dell'accademia buddista tibetana Larung Gar e di Ilham Tohti
 Situazione della minoranza rohingya in Birmania/Myanmar
 Fosse comuni in Iraq
 Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto o esenti da esso: revisione del meccanismo di sospensione ***I
 Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
 Sostegno a favore delle vittime del Talidomide
 Medicinali per uso pediatrico
 Attività della commissione per le petizioni 2015
 Accordi internazionali nel settore dell'aviazione

I casi dell'accademia buddista tibetana Larung Gar e di Ilham Tohti
PDF 173kWORD 52k
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sui casi dell'accademia buddista tibetana Larung Gar e di Ilham Tohti (2016/3026(RSP))
P8_TA(2016)0505RC-B8-1346/2016

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul Tibet, in particolare quelle del 25 novembre 2010 sul Tibet: piani per rendere il cinese la lingua principale dell'istruzione(1), del 27 ottobre 2011 sul Tibet e in particolare sull'immolazione di suore e monaci(2), e del 14 giugno 2012 sulla situazione dei diritti umani in Tibet(3),

–  viste le sue precedenti risoluzioni del 26 novembre 2009 sulla situazione in Cina: diritti delle minoranze e applicazione della pena di morte(4) e del 10 marzo 2011 sulla situazione e il patrimonio culturale a Kashgar (regione autonoma uigura dello Xinjiang, Cina)(5),

–  vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 sulle relazioni UE-Cina(6),

–  visti i nove cicli di colloqui svoltisi dal 2002 al 2010 tra gli alti rappresentanti del governo cinese e il Dalai Lama, il libro bianco della Cina sul Tibet dal titolo "Tibet's Path of Development Is Driven by an Irresistible Historical Tide", pubblicato dall'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese il 15 aprile 2015, nonché il Memorandum del 2008 e la Nota sull'effettiva autonomia del 2009, entrambi presentati dai rappresentanti del 14° Dalai Lama,

–  visti l'articolo 36 della Costituzione della Repubblica popolare cinese, che garantisce a tutti i cittadini il diritto di confessione religiosa, e l'articolo 4, che difende i diritti delle "nazionalità minoritarie";

–  visti i commenti rilasciati da Donald Tusk, Presidente del Consiglio europeo, il 29 giugno 2015, in occasione della conferenza stampa congiunta con il primo ministro cinese Li Keqiang a seguito del 17° vertice UE-Cina, in cui esprime le preoccupazioni dell'Unione circa la libertà di espressione e di associazione in Cina, compresa la situazione delle persone appartenenti alle minoranze, come i tibetani e gli uiguri, e incoraggia la Cina a riprendere un dialogo significativo con i rappresentanti del Dalai Lama,

–  visto il sesto forum di lavoro sul Tibet, organizzato dal comitato centrale del partito comunista cinese e tenutosi nell'agosto 2015,

–  vista la dichiarazione rilasciata il 23 settembre 2014 dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), che condanna l'ergastolo inflitto a Ilham Tohti, docente uiguro di economia, e chiede la sua liberazione immediata e incondizionata,

–  visti il dialogo UE-Cina sui diritti umani, avviato nel 1995, e il suo 34° ciclo tenutosi a Pechino il 30 novembre e il 1° dicembre 2015,

–  visto il fatto che l'11 ottobre 2016 Ilham Tohti ha ricevuto il premio Martin Ennals per la difesa dei diritti umani e nel settembre 2016 è stato candidato al premio Sacharov per la libertà di pensiero,

–  visti il partenariato strategico UE-Cina, avviato nel 2003, e la comunicazione congiunta della Commissione europea e del SEAE al Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 giugno 2016, dal titolo "Elementi per una nuova strategia dell'UE sulla Cina",

–  visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–  visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che la promozione e il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto dovrebbero restare al centro del partenariato di lunga data tra l'UE e la Cina, coerentemente con l'impegno dell'UE per la difesa di tali valori nella sua azione esterna e con l'interesse manifestato dalla Cina ad aderire ai medesimi valori nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e internazionale;

B.  considerando che, nei suoi obiettivi di sviluppo, il governo cinese ha segnalato l'intenzione di assumere un ruolo di maggiore rilievo in relazione alle sfide globali, quali la pace e la sicurezza internazionali e i cambiamenti climatici, nonché di esercitare una maggiore influenza sulla governance politica ed economica mondiale, e si è impegnato a rafforzare lo Stato di diritto;

C.  considerando che il 17º vertice UE-Cina, del 29 giugno 2015, ha portato le relazioni bilaterali a un nuovo livello e che, nel suo quadro strategico sui diritti umani e la democrazia, l'Unione si è impegnata a collocare i diritti umani al centro delle sue relazioni con tutti i paesi terzi, inclusi i partner strategici; che il 18º vertice UE-Cina, del 12 e 13 luglio 2016, si è concluso con l'annuncio di un altro ciclo del dialogo in materia di diritti umani tra l'UE e la Cina entro fine del 2016;

D.  considerando che negli ultimi decenni la Cina ha registrato progressi nella realizzazione dei diritti economici e sociali, coerentemente alle sue priorità stabilite in relazione ai diritti delle persone alla sussistenza e allo sviluppo, ma ha conseguito risultati limitati nel campo dei diritti politici e civili e della promozione dei diritti umani;

E.  considerando che nel corso del 34o dialogo UE-Cina sui diritti umani, tenutosi a Pechino il 2 dicembre 2015, l'UE ha espresso preoccupazione in merito al rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, in particolare nel Tibet e nello Xinjiang, nonché al rispetto della libertà di religione o credo; che il caso di Ilham Tohti è stato oggetto di discussione durante il 34o dialogo UE-Cina sui diritti umani;

F.  considerando che l'istituto Larung Gar, il più grande centro buddista tibetano al mondo, fondato nel 1980, è attualmente oggetto di demolizioni su vasta scala operate dal governo cinese con l'obiettivo di dimezzare le dimensioni dell'accademia, con lo sfratto forzato di circa 4 600 residenti e la distruzione di circa 1 500 abitazioni; che secondo le autorità cinesi tale demolizione è necessaria a fini "correttivi e di rettifica";

G.  considerando che le persone sfrattate saranno costrette a iscriversi ad esercizi di "educazione patriottica"; che nell'istituto tre suore si sono suicidate in segno di protesta contro le demolizioni su vasta scala attualmente in corso a Larung Gar;

H.  considerando che dal 2009, in base a quanto segnalato, un numero estremamente elevato di tibetani, principalmente monaci e suore, si sono dati fuoco per protestare contro le politiche restrittive attuate in Tibet dalla Cina e chiedere il rientro del Dalai Lama nonché il diritto alla libertà religiosa nella contea di Aba/Ngaba (provincia del Sichuan) e in altre zone dell'altopiano tibetano;

I.  considerando che i rappresentanti di Sua Santità il Dalai Lama hanno preso contatti con il governo della Repubblica popolare cinese per trovare una soluzione reciprocamente vantaggiosa alla questione tibetana; che negli ultimi anni non sono stati compiuti progressi nella risoluzione della crisi tibetana, dato che l'ultimo ciclo di negoziati ha avuto luogo nel 2010 e al momento i negoziati sono congelati;

J.  considerando che il 23 settembre 2014 Ilham Tohti, docente uiguro di economia, è stato condannato all'ergastolo con l'accusa di presunto separatismo dopo essere stato arrestato nel gennaio dello stesso anno; che anche sette dei suoi ex studenti sono stati arrestati e condannati a pene detentive da tre a otto anni per la presunta collaborazione con Ilham Tohti;

K.  considerando che non sarebbe stato rispettato il diritto a un giusto processo, in particolare per quanto riguarda il diritto a una difesa adeguata;

L.  considerando che nello Xinjiang, regione in cui è principalmente ubicata la minoranza etnica uigura musulmana, si sono verificati ripetuti episodi di disordini etnici e violenze; che Ilham Tohti ha sempre respinto il separatismo e la violenza mirando a una riconciliazione basata sul rispetto della cultura uigura;

1.  esorta le autorità cinesi a porre fine alle demolizioni di Larung Gar e allo sfratto dei suoi residenti, rispettando in tal modo la libertà di religione, conformemente ai suoi impegni internazionali nel campo dei diritti umani;

2.  invita le autorità cinesi ad avviare un dialogo e ad impegnarsi in modo costruttivo con la comunità locale e i suoi leader religiosi sugli sviluppi a Larung Gar e ad affrontare le preoccupazioni relative agli istituti religiosi sovraffollati consentendo ai tibetani di realizzare più istituti e costruire un numero maggiore di strutture; chiede un risarcimento adeguato e il rialloggiamento nel luogo di loro scelta dei tibetani sfrattati nel corso delle demolizioni a Larung Gar affinché possano proseguire le rispettive attività religiose;

3.  deplora la condanna a pene detentive comprese tra i 5 e i 14 anni inflitte dal tribunale intermedio del popolo di Barkham a 10 tibetani per aver partecipato alle celebrazioni dell'80º compleanno di Sua Santità il Dalai Lama nella contea di Ngaba;

4.  esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Tibet, che ha condotto a un aumento dei casi di immolazione; deplora il maggiore impiego dell'esercito sull'altopiano del Tibet, che condurrà soltanto all'inasprimento delle tensioni nella regione; condanna l'aumento nell'uso dei sistemi di sorveglianza nelle case private dei tibetani;

5.  esprime preoccupazione per il regime sempre più repressivo ai danni di varie minoranze, in particolare di tibetani e uiguri, data l'aggiunta di limitazioni alle garanzie costituzionali del loro diritto alla libertà di espressione culturale e di credo religioso, alla libertà di parola e di espressione e di riunione e di associazione pacifiche, e che mette in discussione l'impegno dichiarato della Cina a favore dello Stato di diritto e del rispetto degli obblighi internazionali; chiede alle autorità di rispettare tali libertà fondamentali;

6.  è preoccupato per l'adozione del pacchetto di leggi in materia di sicurezza e del loro impatto sulle minoranze in Cina, con particolare riferimento alla legge sull'antiterrorismo che potrebbe condurre alla penalizzazione dell'espressione pacifica della cultura e della religione tibetane, e alla legge sulla gestione delle ONG internazionali che entrerà in vigore il 1º gennaio 2017 e porrà i gruppi per la difesa dei diritti umani sotto il controllo rigoroso del governo, dato che ciò rappresenta un approccio rigorosamente dall'alto verso il basso e non incoraggia i partenariati tra il governo locale e centrale e la società civile;

7.  esorta il governo cinese a modificare le disposizioni del pacchetto di leggi sulla sicurezza che riducono lo spazio per le organizzazioni della società civile e rafforzano il controllo statale sulle pratiche religiose; invita il governo cinese a fornire e ad assicurare un contesto equo e sicuro per tutte le ONG e i difensori dei diritti umani, affinché possano operare liberamente nel paese, il che potrebbe integrare in maniera notevole l'erogazione di servizi sociali da parte dello Stato con un approccio dal basso verso l'alto e contribuire ai progressi in materia di diritti sociali, economici, politici e civili;

8.  invita il governo cinese a riprendere il dialogo con i rappresentanti tibetani, chiuso dalla Cina nel 2010, al fine di giungere a una soluzione politica inclusiva della crisi in Tibet; chiede il rispetto delle libertà di espressione, di associazione e di religione del popolo tibetano, come sancito dalla Costituzione; ritiene che il rispetto dei diritti delle minoranze sia un elemento chiave della democrazia e dello Stato di diritto, che è indispensabile per la stabilità politica;

9.  condanna fermamente la reclusione di Ilham Tohti che sta scontando una condanna all'ergastolo con accuse di presunto separatismo; deplora il mancato rispetto del diritto a un giusto processo e il fatto che non abbia beneficiato del diritto a una difesa adeguata; esorta le autorità cinesi a rispettare la norma che prevede di concedere la visita di un familiare una volta al mese;

10.  chiede il rilascio immediato e incondizionato di Ilham Tohti e dei suoi sostenitori detenuti in relazione al suo caso; chiede inoltre il ripristino dell'abilitazione all'insegnamento di Ilham Tohti e che sia garantita la sua libera circolazione all'interno e al di fuori della Cina;

11.  ricorda l'importanza che l'UE sollevi la questione delle violazioni dei diritti umani in Cina, in particolare il caso delle minoranze in Tibet e nello Xinjiang, in occasione di ogni dialogo politico e sui diritti umani con le autorità cinesi, in linea con l'impegno dell'UE di mostrare una voce forte, chiara e unificata nell'approccio nei confronti del paese, anche nell'ambito dei dialoghi annuali sui diritti umani; evidenzia, inoltre, che nell'ambito del suo processo di riforma in corso e del suo maggiore impegno globale, la Cina ha aderito al quadro internazionale sui diritti umani firmando un'ampia serie di trattati internazionali in materia di diritti umani; chiede, pertanto, di portare avanti il dialogo con la Cina affinché siano rispettati tali impegni;

12.  deplora il fatto che il 35º ciclo del dialogo UE-Cina sui diritti umani non avrà luogo probabilmente prima della fine del 2016, come concordato; esorta il governo cinese ad accettare un dialogo ad alto livello nelle prime settimane del 2017;

13.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese.

(1) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 118.
(2) GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 121.
(3) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 69.
(4) GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 80.
(5) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 185.
(6) Testi approvati, P8_TA(2015)0458.


Situazione della minoranza rohingya in Birmania/Myanmar
PDF 178kWORD 54k
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sulla situazione della minoranza rohingya in Myanmar/Birmania (2016/3027(RSP))
P8_TA(2016)0506RC-B8-1345/2016

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul Myanmar/Birmania e sulla situazione dei musulmani rohingya, in particolare quella del 7 luglio 2016(1),

–  viste le conclusioni del Consiglio su una strategia dell'UE nei confronti del Myanmar/Birmania del 20 giugno 2016,

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio, dal titolo: "Elementi per una strategia dell'UE nei confronti del Myanmar/Birmania: un partenariato speciale per la democrazia, la pace e la prosperità",

–  vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Federica Mogherini, sull'insediamento del nuovo governo dell'Unione di Myanmar,

–  vista la dichiarazione del portavoce del VP/AR sulla recente escalation delle violenze in Myanmar/Birmania del 2 dicembre 2016,

–  visto il comunicato stampa congiunto in merito al terzo dialogo UE-Myanmar sui diritti umani del 25 novembre 2016,

–  viste le conclusioni del Consiglio sull'apolidia del 4 dicembre 2015,

–  visti i recenti briefing dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) sul Myanmar/Birmania e del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Birmania/Myanmar, rispettivamente del 29 novembre 2016 e del 18 novembre 2016, sul deterioramento della situazione dei diritti umani nello Stato di Rakhine settentrionale,

–  vista la relazione dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani dei musulmani rohingya e di altre minoranze in Myanmar/Birmania, del 20 giugno 2016,

–  vista la risoluzione adottata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, del 24 marzo 2016 (31/24), sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania,

–  vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania, del 18 marzo 2016,

–  visti la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 sullo status dei rifugiati e il relativo Protocollo del 1967,

–  viste la Convenzione relativa allo status degli apolidi del 1954 e la Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961,

–  visto il piano d'azione globale 2014-24 dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per porre fine all'apolidia,

–  visti gli articoli da 18 a 21 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948,

–  visti il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966,

–  vista la Carta dell'ASEAN,

–  vista la relazione dei parlamentari per i diritti umani dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), dell'aprile 2015, dal titolo "The Rohingya Crisis and the Risk of Atrocities in Myanmar: An ASEAN Challenge and Call to Action" (La crisi dei rohingya e il rischio di atrocità in Myanmar: una sfida per l'ASEAN e un appello ad agire),

–  visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che, nella sua relazione del 20 giugno 2016, l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, descrive le incessanti e gravi violazioni dei diritti umani ai danni dei rohingya, tra cui la privazione arbitraria della nazionalità (circostanza che li rende apolidi), le gravi restrizioni alla libertà di circolazione, le minacce alla vita e alla sicurezza, la negazione dei diritti alla salute e all'istruzione, i lavori forzati, le violenze sessuali e le limitazioni dei loro diritti politici, che possono configurare crimini contro l'umanità; che, secondo Zeid Ra'ad Al Hussein, i rohingya sono esclusi da numerose professioni e debbono espletare speciali formalità amministrative per accedere agli ospedali, il che comporta ritardi e provoca la morte di neonati e delle madri durante il parto; che John Mckissick, direttore dell'ufficio dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati nella città bangladese di Cox’s Bazar, ha di recente dichiarato pubblicamente che il Myanmar/Birmania sta cercando di portare avanti una "pulizia etnica della minoranza dei musulmani rohingya dal suo territorio"; che le violazioni dei diritti umani contro la minoranza rohingya equivalgono a una punizione collettiva;

B.  considerando che il 9 ottobre 2016 degli uomini armati hanno attaccato tre avamposti di polizia nei pressi della frontiera con il Bangladesh, uccidendo nove poliziotti e impossessandosi di numerose armi; che il governo del Myanmar/Birmania, ha sostenuto che gli uomini armati fossero miliziani di etnia rohingya e successivamente dichiarato il distretto di Maungdaw una "zona di intervento militare", imponendovi il coprifuoco e altre gravi restrizioni, anche nei confronti di giornalisti e osservatori esterni, cui è precluso l'accesso alla zona in questione;

C.  considerando che, secondo le organizzazioni per i diritti umani, alcune fonti locali denunciano gravi violazioni dei diritti umani da parte delle forze governative nella cosiddetta "zona di intervento militare"; che il governo del Myanmar/Birmania ha notificato la morte di 69 presunti militanti e di 17 membri delle forze di sicurezza, una dichiarazione che è impossibile verificare in maniera indipendente a causa delle restrizioni di accesso;

D.  considerando che il 3 novembre 2016 un secondo attentato contro un posto di frontiera ha provocato la morte di un poliziotto;

E.  considerando che alcune organizzazioni per i diritti umani, in particolare Human Rights Watch, avvalendosi di immagini satellitari, hanno segnalato la distruzione su larga scala di abitazioni e di edifici di altro tipo in alcune parti dello Stato di Rakhine settentrionale attualmente precluse alle ONG e agli osservatori indipendenti;

F.  considerando che il 2 e 3 novembre 2016 il governo del Myanmar/Birmania ha organizzato una visita, su propria sorveglianza, di alcune delle zone interessate del distretto di Maungdaw con una delegazione di nove ambasciatori stranieri, tra cui il coordinatore residente delle Nazioni Unite, il quale ha confermato di aver visto strutture bruciate in diverse città;

G.  considerando che nelle ultime settimane almeno 25 000 rohingya sono fuggiti nel vicino Bangladesh e che circa 30 000 residenti dello Stato di Rakhine sono stati sfollati a causa delle violenze; che oltre 56 000 rohingya sono attualmente registrati presso l'UNHCR in Malaysia;

H.  considerando che dal 2011 il Myanmar/Birmania ha adottato misure volte a riformare l'economia e il sistema politico del paese; che, tuttavia, l'esercito mantiene a tutt'oggi un controllo sproporzionato sulla vita del paese; che nel novembre 2015 è stato eletto un nuovo parlamento nazionale e che nel marzo 2016 si è insediato un governo nazionale democraticamente eletto;

I.  considerando che, di conseguenza, l'Unione europea e altri soggetti internazionali hanno revocato le sanzioni nei confronti del Myanmar/Birmania, consentendone la reintegrazione nelle strutture politiche ed economiche mondiali; che l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno svolto un ruolo importante nel processo di riforma e di apertura del paese, contribuendo anche con ingenti aiuti allo sviluppo, con formazione e cooperazione tecnica, con la promozione di un accordo nazionale di cessate il fuoco e con scambi commerciali nell'ambito dell'iniziativa "Tutto tranne le armi"; che l'Unione europea e il Myanmar/Birmania svolgono dialoghi annuali sui diritti umani;

J.  considerando, tuttavia, il persistere di numerosi problemi, anche nel settore dei diritti umani e, in particolare, per quanto riguarda la situazione della minoranza dei musulmani rohingya; che gli oltre 1 milioni di musulmani rohingya, pur vivendo in Myanmar/Birmania da generazioni, sono ormai una delle minoranze più perseguitate al mondo; che sono ufficialmente apolidi dall'introduzione della legge sulla cittadinanza birmana del 1982; che i rohingya non sono graditi dalle autorità del Myanmar/Birmania e dai paesi limitrofi, sebbene alcuni di questi accolgano un gran numero di rifugiati; che il quadro normativo del Myanmar/Birmania istituzionalizza la discriminazione delle minoranze e, in particolare, è responsabile dell'apolidia dei rohingya, dal momento che le loro carte d'identità temporanee ("carte bianche") sono state dichiarate scadute nel marzo 2015 e che dal 2012 non sono in grado di ottenere il certificato di nascita per i loro figli;

K.  considerando che le autorità del Myanmar/Birmania continuano a negare ai rohingya i loro più elementari diritti; che, secondo un rapporto dei parlamentari per i diritti umani dell'ASEAN, alla data della sua stesura, circa 120 000 rohingya si trovavano sparsi in oltre 80 campi di sfollati interni dello Stato di Rakhine, con accesso limitato agli aiuti umanitari, mentre più di altri 100 000 rohingya sono fuggiti negli ultimi anni, via mare o via terra, in altri paesi, spesso alla mercé di trafficanti di esseri umani e molti di essi perdono la vita in tali viaggi pericolosi;

L.  considerando che le forze armate in Myanmar/Birmania ricorrerebbero ampiamente allo stupro come arma di guerra per intimidire le minoranze etniche, con conseguenze devastanti per le vittime; che la Rappresentante speciale del Segretario generale per la violenza Sessuale nei conflitti, Zainab Hawa Bangura, ha espresso profonda preoccupazione al riguardo; che la Corte penale internazionale annovera lo stupro e altre forme di violenza sessuale nel suo elenco di crimini e atti di guerra che costituiscono crimini contro l'umanità; che va sottolineato, in particolare, che le donne rohingya sono vittime di molteplici forme di discriminazione, compresa la violenza sessuale e la sterilizzazione forzata;

M.  considerando le gravi preoccupazioni espresse rispetto alla situazione della comunità LGBTI in Myanmar/Birmania, tra cui i rohingya, che sono ancora perseguiti e criminalizzati su pretesto di una disposizione di epoca coloniale (la sezione 377 del codice penale) e che continuano a subire arresti e detenzioni arbitrari, intimidazioni, aggressioni fisiche e sessuali, nonché a vedersi negati i servizi sanitari;

N.  considerando che Aung San Suu Kyi ha annunciato in un incontro con il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania, Yanghee Lee, che il termine "rohingya" non verrà utilizzato dal governo – in continuità con la politica attuata durante la dittatura militare – in quanto si tratta di un termine ritenuto incendiario, al pari di "bengalese", e propone invece la nuova formulazione: "comunità musulmana dello Stato di Rakhine";

O.  considerando che il Myanmar/Birmania ha compiuto degli sforzi per portare avanti il processo di pace, in aggiunta ai suoi preparativi per una conferenza nazionale di pace; che è fondamentale mantenere il cessate il fuoco nazionale e coinvolgere tutti i gruppi etnici armati al fine di garantire la pace, la prosperità e l'unità nel paese;

1.  esprime profonda preoccupazione per le notizie di violenti scontri nello Stato di Rakhine settentrionale e deplora la perdita di vite umane, di mezzi di sussistenza e di abitazioni nonché l'uso sproporzionato della forza da parte delle forze armate del Myanmar/Birmania; conferma che le autorità del Myanmar/Birmania hanno il dovere di indagare sugli attacchi del 9 ottobre 2016 e perseguire i responsabili, ma che questo deve avvenire nel rispetto delle norme e degli obblighi in materia di diritti umani;

2.  esorta l'esercito e le forze di sicurezza a porre immediatamente fine alle uccisioni, ai soprusi e agli stupri di cui è vittima l'etnia rohingya e agli incendi delle loro abitazioni;

3.  accoglie con favore l'annuncio da parte del governo del Myanmar/Birmania dell'istituzione di una commissione d'inchiesta sui recenti atti di violenza nello Stato di Rakhine; invita il governo del Myanmar/Birmania a consentire alle Nazioni Unite e ad altri osservatori esterni di collaborare alle indagini sui recenti avvenimenti nel distretto di Maungdaw nello Stato di Rakhine, compresi gli attacchi del 9 ottobre 2016 e le misure intraprese in seguito dal governo; sottolinea la necessità di perseguire i responsabili in modo appropriato, e di fornire adeguati mezzi di ricorso alle vittime di violazioni;

4.  insiste sul fatto che questo è soltanto il primo passo di un più ampio impegno volto a porre fine all'impunità per i reati contro la minoranza rohingya; esprime particolare sgomento per le segnalazioni di violenze sessuali come mezzo di intimidazione e arma di guerra nella repressione della minoranza rohingya e chiede che gli autori di tali crimini siano perseguiti penalmente;

5.  chiede inoltre che il governo del Myanmar/Birmania permetta immediatamente che gli aiuti umanitari raggiungano tutte le zone di conflitto e gli sfollati;

6.  chiede che il governo e le autorità civili del Myanmar/Birmania cessino immediatamente la terribile discriminazione e la segregazione della minoranza rohingya;

7.  chiede quindi al governo del Myanmar/Birmania di riformare la legge sulla cittadinanza del 1982 e di restituire la cittadinanza alla minoranza rohingya; esorta il governo del Myanmar/Birmania e le autorità dello Stato di Rakhine ad avviare immediatamente la registrazione di tutti i bambini alla nascita;

8.  invita il governo del Myanmar/Birmania a eliminare tutte le restrizioni inutili, discriminatorie e sproporzionate nello Stato di Rakhine;

9.  invita il governo del Myanmar/Birmania a combattere la tratta degli esseri umani e la criminalità organizzata transnazionale;

10.  invita il governo del Myanmar/Birmania a migliorare la sua cooperazione con le Nazioni Unite, compresi l'UNHCR e i titolari di mandato per procedure speciali; esorta il governo del Myanmar/Birmania ad attuare le raccomandazioni contenute nella risoluzione 31/24 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania; chiede al governo del Myanmar/Birmania di invitare l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ad aprire un ufficio nel paese, con pieno mandato e personale adeguato;

11.  invita il governo del Myanmar/Birmania a condannare inequivocabilmente ogni istigazione all'odio razziale o religioso, a prendere provvedimenti per porre fine all'incitamento all'odio, anche da parte di gruppi buddhisti radicali, e a combattere la discriminazione sociale e le ostilità nei confronti della minoranza rohingya; invita inoltre il governo del Myanmar/Birmania a difendere il diritto universale alla libertà di religione o di credo;

12.  invita la vincitrice del Premio Sakharov, Aung San Suu Kyi, a sfruttare la sua posizione chiave in seno al governo del Myanmar/Birmania per migliorare la situazione della minoranza rohingya; rammenta la dichiarazione rilasciata il 18 maggio 2015 dal portavoce del partito di Aung San Suu Kyi, in cui si afferma che il governo del Myanmar/Birmania dovrebbe restituire la cittadinanza alla minoranza rohingya;

13.  raccomanda che i governi dei paesi che fanno fronte al flusso di rifugiati rohingya cooperino strettamente con l'UNHCR, che ha le competenze tecniche per esaminare lo status di rifugiato e il mandato di proteggere i rifugiati e gli apolidi; esorta i paesi a rispettare il principio di non respingimento e a non rimandare indietro i rifugiati rohingya, almeno fino al raggiungimento di una soluzione soddisfacente e dignitosa per la loro situazione; invita in particolare il Bangladesh a consentire l'ingresso dei profughi rohingya, pur riconoscendo gli sforzi già compiuti dal paese per ospitare diverse centinaia di migliaia di rifugiati;

14.  plaude alle conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2016 su una strategia dell'UE nei confronti del Myanmar/Birmania; sottolinea che l'UE ha un effettivo interesse strategico a rafforzare le sue relazioni con il Myanmar/Birmania; ritiene che il nuovo governo abbia un'occasione storica e il dovere di consolidare la democrazia e conseguire la pace, la riconciliazione nazionale e la prosperità; è del parere che un ulteriore approfondimento delle relazioni tra l'UE e il Myanmar/Birmania debba essere subordinato a miglioramenti concreti sul piano dei diritti umani nel paese;

15.  si associa inoltre all'invito formulato nelle conclusioni del Consiglio a costruire istituzioni democratiche efficaci e una società civile forte, a rispettare i diritti e le libertà fondamentali e a promuovere la buona governance;

16.  invita il Servizio europeo per l'azione esterna a proseguire il dialogo bilaterale periodico sui diritti umani e a discutere in dettaglio la situazione riguardante la legislazione problematica e la discriminazione delle minoranze, in particolare i rohingya, e a riferire al Parlamento europeo sull'esito di tali discussioni;

17.  invita l'UE e i suoi Stati membri a continuare a dare sostegno alle nuove strutture democratiche del paese e a concentrarsi in particolare sulla cooperazione tecnica per contribuire a migliorare le varie funzioni dello Stato;

18.  invita l'UE e i suoi Stati membri a mantenere l'esame della situazione in Myanmar/Birmania in seno al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani al punto 4 dell'ordine del giorno;

19.  invita l'UE a sostenere l'UNHCR nei suoi sforzi intesi ad aiutare i rifugiati rohingya nel sud e sud-est asiatico;

20.  chiede all'UE e ai suoi Stati membri di sostenere il piano d'azione globale 2014-2024 dell'UNHCR volto a porre fine all'apolidia;

21.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e al parlamento del Myanmar/Birmania, al vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, al Segretario generale dell'ASEAN, alla commissione intergovernativa sui diritti umani dell'ASEAN, al Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani.

(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0316.


Fosse comuni in Iraq
PDF 173kWORD 52k
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sulle fosse comuni in Iraq (2016/3028(RSP))
P8_TA(2016)0507RC-B8-1344/2016

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue risoluzioni del 27 ottobre 2016 sulla situazione nell'Iraq del nord/Mosul(1), del 27 febbraio 2014 sulla situazione in Iraq(2), del 18 settembre 2014 sulla situazione in Iraq e in Siria e l'offensiva dell'IS, inclusa la persecuzione delle minoranze(3), del 12 febbraio 2015 sulla crisi umanitaria in Iraq e in Siria, in particolare nel contesto dello Stato islamico (IS)(4), del 12 marzo 2015 sui recenti attentati e sequestri ad opera dell'ISIS/Da'ish in Medio Oriente, in particolare contro gli assiri(5), e del 4 febbraio 2016 sullo sterminio sistematico delle minoranze religiose da parte del cosiddetto "ISIS/Daesh"(6),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 23 maggio 2016 sulla strategia regionale dell'UE relativa alla Siria e all'Iraq e alla minaccia rappresentata dal Daesh, del 14 dicembre 2015 sull'Iraq, del 16 marzo 2015 sulla strategia regionale dell'UE per la Siria e l'Iraq, anche a fini di contrasto della minaccia dell'ISIS/Daesh, del 20 ottobre 2014 sulla crisi dovuta all'ISIS/Daesh in Siria e in Iraq, del 14 aprile 2014 e del 12 ottobre 2015 sulla Siria, del 15 agosto 2014 sull'Iraq, nonché le conclusioni del Consiglio europeo del 30 agosto 2014 sull'Iraq e sulla Siria,

–  viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sull'Iraq e sulla Siria,

–  vista la relazione dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e dell'Ufficio per i diritti umani della missione di assistenza delle Nazioni Unite per l'Iraq (UNAMI), dell'agosto 2016, dal titolo "A Call for Accountability and Protection: Yezidi Survivors of Atrocities Committed by ISIL" (Appello alla responsabilità e alla protezione: yazidi sopravvissuti alle atrocità commesse dall'ISIL),

–  visti lo statuto di Roma della Corte penale internazionale del 1998 e le sue disposizioni in materia di giurisdizione riguardo al crimine di genocidio, ai crimini contro l'umanità, ai crimini di guerra e al crimine di aggressione,

–  visto l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Iraq,

–  vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2253 (2015),

–  vista la Carta delle Nazioni Unite,

–  vista la sua decisione di conferire il premio Sacharov 2016 per la libertà di pensiero a Nadia Murad e Lamiya Aji Bashar, attiviste yazide irachene ed ex prigioniere dell'ISIS/Daesh,

–  visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che nell'agosto 2014 l'ISIS/Daesh ha attaccato le comunità yazide nei dintorni della città di Sinjar, nella provincia irachena di Ninive, dove avrebbe ucciso migliaia di persone; che, dopo la riconquista da parte delle forze curde delle zone a nord del monte Sinjar conclusasi nel dicembre 2014, sono state trovate diverse fosse comuni; che, dopo la riconquista da parte delle forze curde della città di Sinjar a metà novembre 2015, sono venuti alla luce altri siti di massacri e presunte fosse comuni;

B.  considerando che le atrocità commesse dall'ISIS/Daesh in modo sistematico e diffuso hanno preso di mira e cercato di distruggere il popolo degli yazidi; che, secondo il diritto internazionale, in particolare in conformità dell'articolo II della convenzione delle Nazioni Unite del 1948 sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, tali atrocità costituiscono un genocidio;

C.  considerando che al Parlamento europeo, il quale il 4 febbraio 2016 ha riconosciuto che l'ISIS/Daesh sta perpetrando un genocidio nei confronti dei cristiani, degli yazidi e di altre persone appartenenti a minoranze etniche e religiose, si sono uniti il Consiglio d'Europa, il Dipartimento di Stato USA, il Congresso degli Stati Uniti, il Parlamento del Regno Unito, il Parlamento australiano e altre istituzioni nazionali e internazionali, nel riconoscere che le atrocità perpetrate dall'ISIS/Daesh contro le minoranze religiose ed etniche in Iraq includono crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio;

D.  considerando che la piana di Ninive, Tal Afar e Sinjar, nonché l'intera regione, sono da tempo le terre ancestrali di cristiani (caldei/siriaci/assiri), yazidi, arabi sunniti e sciiti, curdi, shabak, turcomanni, kakai, sabei-mandei e altre comunità, i quali hanno vissuto per secoli in un clima generale di pluralismo, stabilità e cooperazione tra comunità, malgrado i periodi di violenze esterne e persecuzioni, fino all'inizio del XXI secolo, prima dell'occupazione di un'ampia parte della regione da parte dell'ISIS/Daesh nel 2014;

E.  considerando che dal 27 ottobre 2016 l'ISIS/Daesh trasferisce le donne rapite, comprese le donne yazide, verso le città di Mosul e di Tel Afar; che alcune di queste donne sarebbero state "offerte" ai combattenti dell'ISIS/Daesh, mentre ad altre è stato riferito che saranno utilizzate per accompagnare i convogli dell'ISIS/Daesh;

F.  considerando che la protezione, la preservazione e l'analisi di tutte le fosse comuni in Iraq e in Siria sono fondamentali al fine di conservare e raccogliere le prove dei crimini di guerra, dei crimini contro l'umanità e del genocidio commessi dall'ISIS/Daesh e di assicurare i responsabili alla giustizia; che ai familiari delle vittime dovrebbe essere offerto sostegno psicologico e logistico;

G.  considerando che diverse organizzazioni locali, pur documentando i crimini dell'ISIS/Daesh contro la comunità yazida, dispongono tuttavia di capacità limitate; che, secondo quanto riportato da organizzazioni internazionali per i diritti umani quali Human Rights Watch, nella zona non è stata effettuata alcuna attività di medicina forense da parte di esperti internazionali, malgrado il sostegno politico a favore di una missione di questo tipo da parte di diversi paesi, compresi gli Stati Uniti e la Germania;

H.  considerando che l'11 novembre 2016 l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dichiarato quanto segue: "Mediante il deferimento della situazione in Iraq alla Corte penale internazionale, la concessione ai tribunali iracheni della giurisdizione sui reati internazionali, la riforma del sistema di giustizia penale e il rafforzamento della capacità degli ufficiali giudiziari di documentare, indagare e perseguire le violazioni, il governo dell'Iraq può garantire giustizia e ottenere le basi di una pace duratura nel paese. In caso contrario, si possono seriamente compromettere la pace e la sicurezza durature che il popolo iracheno merita";

I.  considerando che l'esercito iracheno, con il sostegno della Coalizione globale anti-ISIS/Daesh e delle forze Peshmerga del governo regionale curdo, ha lanciato un'operazione per liberare Mosul, la seconda città irachena in ordine di grandezza, e il restante territorio iracheno ancora soggetto all'occupazione dell'ISIS/Daesh;

1.  condanna senza riserve le persistenti atrocità e le flagranti violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme in materia di diritti umani commesse dall'ISIS/Daesh; rileva, con grande costernazione, le scoperte in corso di nuove fosse comuni in Iraq e in Siria, che dimostrano il terrore esercitato dall'ISIS/Daesh; esprime le proprie condoglianze a tutte le persone in Iraq che hanno perso i loro familiari a causa dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra commessi dall'ISIS/Daesh e dai suoi affiliati;

2.  sollecita con forza la comunità internazionale, in particolare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a considerare le fosse comuni segnalate in Iraq come un'ulteriore prova di genocidio e a deferire l'ISIS/Daesh alla Corte penale internazionale (CPI);

3.  invita le autorità irachene, compreso il governo regionale curdo, ad adottare misure urgenti per proteggere le fosse comuni intorno al monte Sinjar che sono state rese accessibili dopo che la zona è stata sottratta nuovamente all'ISIS/Daesh, nonché ad adottare tutte le altre misure necessarie per salvaguardare le prove dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità commessi dall'ISIS/Daesh, al fine di garantire l'assunzione di responsabilità;

4.  chiede alle autorità irachene di invitare esperti internazionali di medicina forense, compresi quelli con esperienza presso i tribunali penali, per individuare tutte le fosse comuni e contribuire a preservare e analizzare gli elementi di prova rilevati nelle fosse comuni recentemente rese accessibili, poiché le riesumazioni senza esperti di medicina forense possono distruggere prove fondamentali e complicano notevolmente l'identificazione dei corpi;

5.  invita l'UE, i suoi Stati membri e altri potenziali donatori internazionali ad agevolare e a sostenere pienamente il governo dell'Iraq nella costituzione delle risorse umane e delle infrastrutture necessarie per la conservazione e l'analisi delle prove che potrebbero risultare essenziali nell'ambito di futuri processi nazionali e internazionali per l'assunzione di responsabilità volti ad affrontare i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio;

6.  è particolarmente preoccupato per la situazione delle donne e dei bambini nel conflitto, in particolare le donne e i minori yazidi che sono vittime di persecuzioni, esecuzioni, torture, sfruttamento sessuale e a altre atrocità; insiste sul fatto che dovrebbe essere reso disponibile un ampio ventaglio di servizi medici, in particolare per le vittime di violenza sessuale; chiede con urgenza all'UE e ai suoi Stati membri di collaborare strettamente con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e di sostenerla a tal fine; chiede il rilascio immediato di tutte le donne e tutti i bambini ancora prigionieri dell'ISIS/Daesh;

7.  ribadisce il suo pieno sostegno all'esercito iracheno, agli eserciti della Coalizione globale anti-ISIS/Daesh, alle forze Peshmerga del governo regionale curdo e ai loro alleati negli sforzi profusi per liberare Mosul e altre parti del paese dalla presenza dell'ISIS/Daesh, nonché il suo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Iraq;

8.  ricorda che le autorità irachene devono adottare misure concrete per proteggere i civili durante le operazioni, anche prendendo tutte le precauzioni possibili per evitare vittime civili e violazioni dei diritti umani durante l'offensiva; sottolinea che le forze sul campo devono rispettare il diritto internazionale umanitario e le norme in materia di diritti umani nel corso delle operazioni;

9.  esprime il proprio sostegno alla Repubblica dell'Iraq e al suo popolo nel riconoscere una provincia politicamente, socialmente ed economicamente valida e sostenibile nelle regioni della piana di Ninive, di Tal Afar e di Sinjar, coerentemente con la legittima volontà di autonomia regionale, quale garantita dalla Costituzione irachena;

10.  sottolinea che il diritto delle popolazioni autoctone sfollate – per lo più all'interno dell'Iraq – della piana di Ninive, di Tal Afar e di Sinjar di ritornare alle loro terre ancestrali dovrebbe essere una priorità strategica del governo iracheno, con il sostegno dell'Unione europea, compresi i suoi Stati membri, e della comunità internazionale; pone in evidenza che, con il sostegno del governo iracheno e del governo regionale curdo, tali popolazioni dovrebbero vedersi pienamente garantiti i diritti umani, tra cui i diritti di uguaglianza politica, nonché i diritti di proprietà che dovrebbero prevalere su qualsiasi altra rivendicazione di diritti di proprietà da parte di altri;

11.  esorta l'Iraq a diventare membro della CPI, onde consentire di perseguire l'ISIS/Daesh per crimini di guerra, genocidio e crimini contro l'umanità;

12.  invita la comunità internazionale, inclusi gli Stati membri dell'UE, ad assicurare alla giustizia i membri dell'ISIS/Daesh che rientrano nella loro giurisdizione, anche applicando il principio della giurisdizione universale;

13.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al Consiglio dei rappresentanti dell'Iraq e al governo regionale del Kurdistan.

(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0422.
(2) Testi approvati, P7_TA(2014)0171.
(3) GU C 234 del 28.6.2016, pag. 25.
(4) GU C 310 del 25.8.2016, pag. 35.
(5) GU C 316 del 30.8.2016, pag. 113.
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0051.


Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto o esenti da esso: revisione del meccanismo di sospensione ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione) (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD))
P8_TA(2016)0508A8-0235/2016

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0290),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0176/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 dicembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0235/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 dicembre 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione)

P8_TC1-COD(2016)0142


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/371.)


Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
PDF 359kWORD 54k
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sul progetto di direttiva di esecuzione della Commissione che modifica gli allegati da I a V della direttiva del Consiglio 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (D047308/01 – 2016/3010(RSP))
P8_TA(2016)0509B8-1334/2016

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di direttiva di esecuzione della Commissione che modifica gli allegati da I a V della direttiva del Consiglio 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (D047308/01),

–  vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d), e l'articolo 18, paragrafo 2,

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),

–  visto il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante(3),

–  vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa(4);

–  visto il parere scientifico formulato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 30 gennaio 2014(5),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che il progetto di direttiva di esecuzione della Commissione intende modificare gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE; che la direttiva 2000/29/CE sarà abrogata e sostituita dal regolamento (UE) n. 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante non appena quest'ultimo entrerà in vigore;

B.  considerando che il progetto di direttiva di esecuzione della Commissione contrasta con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 2016/2031, in quanto viola le prescrizioni relative all'introduzione nell'Unione di determinati frutti suscettibili a organismi nocivi, in particolare la macchia nera degli agrumi e il cancro degli agrumi;

1.  considera il progetto di direttiva di esecuzione della Commissione non conforme al diritto dell'Unione in quanto incompatibile con l'obiettivo del regolamento (UE) n. 2016/2031 di determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali (di seguito "organismi nocivi") e misure per ridurre tali rischi ad un livello accettabile; ricorda, a questo proposito che il regolamento (UE) n. 2016/2031 abrogherà e sostituirà la direttiva 2000/29/CE non appena entrerà in vigore, vale a dire il 14 dicembre 2019;

2.  chiede alla Commissione di modificare come segue il progetto di direttiva di esecuzione(6):

Progetto di direttiva di esecuzione   Modifica
Modifica 1
Progetto di direttiva di esecuzione
Allegato – paragrafo 4, lettera a), lettera i) – trattino 6 – punto 16.2 – lettera e)
or
soppresso
(e)  in the case of fruits destined for processing, official inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Xanthomonas citri pv. citri and Xanthomonas citri pv. aurantifolii,
and
transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).
Modifica 2
Progetto di direttiva di esecuzione
Allegato – paragrafo 4, lettera a), lettera i) – trattino 7 – punto 16.4 – lettera d) – punto 4 bis (nuovo)
Introduzione nell'Unione di frutti specificati originari di paesi terzi
I frutti specificati originari di paesi terzi devono essere accompagnati dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, includendo alla rubrica "Dichiarazione supplementare" gli elementi seguenti:
(i)  una dichiarazione attestante che i frutti specificati sono originari di un'area di produzione che è stata sottoposta a trattamenti adeguati contro la Phyllosticta citricarpa e nella quale sono state impiegate pratiche colturali al momento opportuno dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, da approvare secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2;
(ii)  una dichiarazione attestante che è stata effettuata un'adeguata ispezione ufficiale nell'area di produzione durante il periodo di crescita, e che nessun sintomo di Phyllosticta citricarpa è stato individuato nel frutto specificato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;
(iii)  una dichiarazione attestante che è stato prelevato un campione, fra il momento dell'arrivo e quello dell'imballaggio nell'impianto di imballaggio, di almeno 600 frutti di ogni specie per 30 tonnellate, o relativa parte, selezionato per quanto possibile in base a ogni eventuale sintomo di Phyllosticta citricarpa, e che tutti i frutti oggetto di campionamento che mostravano sintomi sono stati sottoposti a test e sono risultati indenni da tale organismo nocivo;
(iv)  nel caso di Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia», oltre alle dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c): la dichiarazione che un campione per 30 tonnellate, o relativa parte, è stato sottoposto a test per la rilevazione di un'infezione latente ed è risultato indenne da Phyllosticta citricarpa.
Prescrizioni relative alle ispezioni dei frutti specificati originari di paesi terzi all'interno dell'Unione
I frutti specificati originari di paesi terzi sono ispezionati visivamente al punto d'ingresso o sul luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione. Tali ispezioni sono effettuate su campioni di almeno 200 frutti di ciascuna specie dei frutti specificati per partita di 30 tonnellate, o relativa parte, selezionati per quanto possibile in base a ogni eventuale sintomo di Phyllosticta citricarpa. Qualora vengano individuati sintomi di Phyllosticta citricarpa durante le ispezioni di cui al paragrafo 1, la presenza dell'organismo nocivo deve essere confermata o esclusa da prove effettuate sui frutti che manifestano sintomi di infezione. Se la presenza di Phyllosticta citricarpa è confermata, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto al rifiuto di ingresso nell'Unione.
Prescrizioni di tracciabilità
Ai fini della tracciabilità, i frutti specificati sono introdotti nell'Unione solo se soddisfano le condizioni seguenti :
(i)  l'area di produzione, gli impianti di imballaggio, gli esportatori e ogni altro operatore che partecipi al trattamento dei frutti specificati sono stati ufficialmente registrati a tal fine;
(ii)  per tutta la durata dei loro spostamenti, dal campo di produzione al punto di entrata nell'Unione, i frutti specificati sono stati accompagnati da documenti rilasciati sotto la supervisione dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante;
(iii)  nel caso dei frutti specificati originari di paesi terzi, oltre ai punti a) e b), vengono conservate informazioni dettagliate sui trattamenti che hanno preceduto e seguito il raccolto.
Modifica 3
Progetto di direttiva di esecuzione
Allegato – paragrafo 4, lettera a), lettera i) – trattino 7 – punto 16.4 – lettera e)
or
soppresso
(e)  in the case of fruits destined for processing, official visual inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
and
a statement that the specified fruits originate in a field of production subjected to appropriate treatments against Phyllosticta citricarpa carried out at the appropriate time is included in the certificates referred to in Article 13(1)(ii) under the rubric “Additional declaration”,
and
transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).
Modifica 4
Progetto di direttiva di esecuzione
Allegato – paragrafo 4, lettera a), punto i) – punto 8 – punto 16.6 – lettera e)
(d)  have been subjected to an effective treatment to ensure freedom from Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). The treatment data to be indicated on the certificates referred to in Article 13(1) (ii).
(d)  have been subjected to an effective treatment to ensure freedom from Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). Nel caso di frutti di Citrus L. diversi da Citrus limon (L.) Osbeck. e da Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle, una dichiarazione ufficiale attestante che i frutti sono stati soggetti a trattamento di refrigerazione (24 giorni a 0,55ºC con 3 giorni di prerefrigerazione) o a un trattamento alternativo, sostenibile, efficace e avente lo stesso effetto, che sia stato convalidato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sulla base di una valutazione dell'EFSA, per assicurare che siano indenni da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). The treatment data to be indicated on the certificates referred to in Article 13(1)(ii).

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3)3 GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(4) GU L 125 del 13.5.2016, pag. 16.
(5) Parere scientifico richiesto dalla Commissione (numero domanda: EFSA-Q-2013-00334), sul rischio del Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) per il territorio dell'UE, con identificazione e valutazione delle opzioni di riduzione del rischio. EFSA Journal 2014;12(2):3557.
(6) La Commissione ha trasmesso al Parlamento unicamente la versione inglese del progetto di direttiva di esecuzione, poiché tale progetto non era stato tradotto nelle altre lingue ufficiali.


Sostegno a favore delle vittime del Talidomide
PDF 177kWORD 53k
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sul sostegno a favore delle vittime sopravvissute al talidomide (2016/3029(RSP))
P8_TA(2016)0510B8-1341/2016

Il Parlamento europeo,

–  vista la futura modifica alla legge tedesca sulla Fondazione Talidomide, che potrebbe essere usata dal governo tedesco per consentire alle vittime sopravvissute al talidomide, riconosciute come tali da regimi fiduciari stabiliti dai tribunali o beneficiarie di programmi pubblici nazionali, di ottenere un accesso collettivo al fondo speciale per la salute della Contergatnstiftung (Fondazione Talidomide tedesca),

–  visto il Decreto Reale Spagnolo 1006/20120 del 5 agosto 2010, che stabilisce la procedura per la fornitura di assistenza alle vittime del talidomide in Spagna nel periodo 1960-1965,

–  visto il numero approssimativo di vittime del talidomide nell'UE, tra cui circa 2 700 in Germania (fonte: governo tedesco), circa 500 in Italia (fonte: VITA - Associazione vittime italiane talidomide), 500 nel Regno Unito, 100 in Svezia (fonte: studio DLA Piper) e 200 in Spagna (fonte: Avite Spagna),

–  vista la relazione dell'Università di Heidelberg dal titolo "Wiederholt durchzuführende Befragungen zu Problemen, speziellen Bedarfen und Versorgungsdefiziten von contergangeschädigten Menschen (2010-2013)" (Indagini da ripetere ad intervalli in merito ai problemi, le necessità speciali e i deficit di assistenza delle vittime del talidomide), che illustra nel dettaglio i crescenti problemi di salute e le necessità specifiche delle vittime sopravvissute al talidomide e le lacune nel sostegno loro fornito,

–  vista la relazione Firefly di gennaio 2015 che evidenza il peggioramento della salute fisica ed emotiva dei sopravvissuti al talidomide nonché le loro necessità future(1),

–  vista la relazione commissionata dal ministero della Salute dello Stato tedesco della Renania settentrionale-Vestfalia a maggio 2015, che esamina la qualità di vita delle vittime sopravvissute al talidomide e formula previsioni in merito alle loro necessità future (relazione dell'Università di Colonia)(2),

–  viste le lettere aperte dei presidenti dei gruppi politici del Parlamento europeo, che sottolineano che le vittime sopravvissute al talidomide vivono con dolori debilitanti cronici e hanno necessità non soddisfatte,

–  vista la conferenza stampa svoltasi il 27 maggio 2015 al Parlamento europeo a Bruxelles, nel corso della quale i deputati al Parlamento europeo di tutti i gruppi politici hanno evidenziato la necessità di fornire sostegno alle vittime sopravvissute al talidomide in relazione ai loro problemi di salute(3),

–  viste le celebrazioni commemorative organizzate dall'UE nel settembre del 2015 per celebrare i 50 anni dall'adozione dei primi regolamenti in ambito farmaceutico in Europa finalizzati a proteggere i cittadini dell'UE, il che rappresenta un ulteriore riconoscimento del fatto che un'efficace normativa in ambito farmaceutico rappresenta l'eredità duratura che dobbiamo alle migliaia di morti infantili e di gravi malformazioni congenite causate dall'assunzione di talidomide durante la gravidanza,

–  vista l'interrogazione alla Commissione (O-000035/2016 – B8-0120/2016) e la discussione in Aula sul talidomide tenutasi il 9 marzo 2016,

–  vista la lettera del 5 marzo 2015 dello studio legale internazionale Ince and Co., che descrive le conseguenze che la mancanza di sorveglianza farmaceutica e la soppressione delle prove degli effetti del talidomide hanno avuto sulla salute delle vittime di tale farmaco(4),

–  vista la dichiarazione rilasciata dal governo federale tedesco a giugno 2016 sulla necessità di assumersi la responsabilità nei confronti delle vittime sopravvissute al talidomide e di fornire loro un sostegno non burocratico(5),

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il farmaco talidomide è stato commercializzato da Chemie Grünenthal GmbH alla fine degli anni '50 e all'inizio degli anni '60 del secolo scorso come farmaco sicuro per il trattamento della nausea mattutina in gravidanza, dell'emicrania, della tosse, dell'insonnia e del comune raffreddore; che tale farmaco ha comportato la morte e la malformazione di migliaia di bambini in molti paesi europei in seguito alla sua assunzione da parte di donne in stato di gravidanza;

B.  considerando che documenti risalenti all'epoca dello scandalo del talidomide, verificati in modo indipendente dallo studio legale internazionale Ince and Co., dimostrano che nella Repubblica federale di Germania vi è stata la grave mancanza di una sorveglianza farmaceutica efficace, a differenza di altri paesi, quali gli USA, la Francia, il Portogallo e la Turchia;

C.  considerando che ricerche verificate in modo indipendente(6) conducono inequivocabilmente alla conclusione che nel 1970 la Repubblica federale di Germania ha interferito con il procedimento penale contro Chemie Grünenthal GmbH, l'azienda tedesca produttrice del talidomide, e che, di conseguenza, non è stato possibile determinare adeguatamente la colpevolezza del produttore; che, inoltre, sono state adottate misure per impedire che venissero intentate cause civili contro tale azienda, il che potrebbe aver precluso alle vittime la possibilità di ottenere giustizia o un sostegno finanziario adeguato ai loro problemi di salute attuali o futuri;

D.  considerando che relazioni indipendenti pubblicate in Germania (relazione dell'Università di Heidelberg e relazione dell'Università di Colonia) e nel Regno Unito (relazione Firefly) hanno concluso che le vittime sopravvissute al talidomide necessitano di un sostegno maggiore per le loro esigenze sanitarie non soddisfatte, per la loro mobilità e per poter condurre una vita autonoma, poiché le loro condizioni fisiche stanno peggiorando rapidamente a causa della natura delle loro disabilità e della mancanza di sostegno di cui hanno sofferto nel corso degli anni, dalla loro nascita ad oggi;

E.  riconoscendo che, benché alla Germania incomba una particolare responsabilità, gli altri governi nazionali sono altresì responsabili di garantire il trattamento equo delle proprie vittime sopravvissute al talidomide;

F.  riconoscendo che i presidenti dei gruppi politici del Parlamento europeo hanno sostenuto, in lettere aperte, gli sforzi volti ad assistere le vittime sopravvissute al talidomide per quanto riguarda le loro esigenze sanitarie;

G.  ricordando che nella conferenza stampa svoltasi nel maggio 2015 a Bruxelles, con il sostegno di tutti i gruppi politici del Parlamento europeo, sono state messe in luce le esigenze sanitarie ancora insoddisfatte delle vittime sopravvissute al talidomide;

H.  ricordando che a Bruxelles, nel settembre 2015, la Commissione ha celebrato il 50° anniversario dell'adozione della prima legislazione farmaceutica dell'UE, varata principalmente in conseguenza dello scandalo del talidomide; sottolineando che, benché le strutture regolamentari sviluppate successivamente abbiano contribuito alla protezione di milioni di cittadini dell'UE da catastrofi analoghe negli ultimi 50 anni, le vittime sopravvissute al talidomide si trovano a convivere con le dolorose e debilitanti conseguenze del farmaco;

I.  ricordando che durante la discussione tenutasi in Aula a Strasburgo nel marzo 2016, deputati di tutti i gruppi politici hanno sottolineato l'urgenza di rispondere alle esigenze insoddisfatte delle vittime sopravvissute al talidomide, e il commissario europeo responsabile per la salute e la sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis ha dichiarato di riconoscere la volontà di trovare una soluzione adeguata per tutte le vittime sopravvissute al talidomide, per migliorare la loro qualità di vita;

J.  osservando che vi sono ora sia l'opportunità che la volontà al Parlamento europeo e alla Commissione, conformemente alle norme etiche ed umanitarie, di rimediare ai danni causati dalla mancanza di un controllo farmaceutico e dalla successiva eliminazione delle prove, che hanno provocato la tragedia del talidomide;

K.  ribadendo che nel giugno 2016 il governo federale tedesco(7) ha riconosciuto la necessità di assumersi le proprie responsabilità e di fornire un sostegno finanziario, senza procedure amministrative onerose e senza lunghe verifiche individuali;

L.  prendendo atto che il governo federale tedesco ha inoltre riconosciuto, nel giugno 2016, che una modifica della legge tedesca sulla Fondazione Talidomide è necessaria e fattibile prima del gennaio 2017;

M.  sottolineando che molte vittime sopravvissute nell'UE spesso non possono chiedere un finanziamento per coprire i costi dei servizi sociali, il che costituisce attualmente il principale motivo di preoccupazione per le vittime sopravvissute al talidomide, le quali, avendo adesso un'età compresa tra i 50 e i 60 anni, avranno ancora più spesso bisogno di tali servizi negli anni a venire, dato che le persone che li assistono – spesso i loro partner o familiari – potrebbero esse stesse ammalarsi o morire;

1.  esorta gli Stati membri e la Commissione a coordinare azioni e misure con l'obiettivo di riconoscere ufficialmente e garantire un indennizzo alle vittime sopravvissute al talidomide;

2.  esorta il governo federale tedesco a cogliere l'opportunità offerta dalla prossima modifica della legge sulla Fondazione Talidomide per permettere alle vittime sopravvissute al talidomide, riconosciute come tali da regimi di assistenza designati da un tribunale o beneficiarie di regimi pubblici nazionali, di avere accesso al fondo sanitario speciale della Conterganstiftung für behinderte Menschen (Fondazione Talidomide per le persone con disabilità) tedesca;

3.  chiede che le vittime sopravvissute al talidomide nel Regno Unito, in Spagna, in Italia, in Svezia e in altri Stati membri siano ammesse al regime su base collettiva, qualora il loro status di vittime del talidomide sia stato accettato in buona fede nel loro paese;

4.  chiede alle autorità spagnole di rivedere il processo avviato dal governo nel 2010 e di facilitare l'opportuna identificazione e compensazione delle vittime spagnole sopravvissute al talidomide nel quadro del loro regime nazionale, come indicato nella proposta non legislativa sulla protezione delle vittime del talidomide (161/000331), approvata all'unanimità dal Congresso spagnolo il 24 novembre 2016;

5.  esorta la Commissione a istituire un protocollo quadro a livello europeo in modo che tutti i cittadini europei vittime del talidomide ricevano indennizzi di importo simile, indipendentemente dal loro Stato membro di origine, e a elaborare un programma UE di assistenza e sostegno (comprendente disposizioni finanziarie e sociali) per le vittime del talidomide e le loro famiglie;

6.  chiede alla società Grünenthal di assumersi le proprie responsabilità offrendo un risarcimento e un'assistenza adeguati alle vittime non ancora riconosciute come tali, rivedendo la procedura per il riconoscimento dello status di vittima e instaurando un dialogo con le vittime per rimediare ai danni causati;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri.

(1) http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2014/01/Firefly-report-March-2015.pdf
(2) http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2016/04/The-Cologne-Report.pdf
(3) http://www.fiftyyearfight.org/latest/europe-speaks-loudly-with-one-voice:-press-conference
(4) http://www.fiftyyearfight.org/images/Appendix_1._Ince_letter.pdf
(5) http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=225796.html
(6) http://www.fiftyyearfight.org/images/Appendix_1._Ince_letter.pdf
(7) https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/leistungen-sollen-gerechter-verteilt-werden/90418?view=DEFAULT


Medicinali per uso pediatrico
PDF 171kWORD 52k
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sul regolamento relativo ai medicinali per uso pediatrico (2016/2902(RSP))
P8_TA(2016)0511B8-1340/2016

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (CE) n. 1902/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1901/2006 relativo ai medicinali utilizzati in pediatria(1) (regolamento sui medicinali pediatrici),

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Medicinali migliori per i bambini: dall'ideazione alla realtà – Relazione generale sulle esperienze acquisite a seguito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1901/2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico" (COM(2013)0443),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 17 giugno 2016 sul rafforzamento dell'equilibrio nei sistemi farmaceutici dell'UE e degli Stati membri,

–  vista la relazione del gruppo di alto livello del Segretario generale delle Nazioni Unite sull'accesso ai medicinali, dal titolo "Promoting innovation and access to health technologies" (Promuovere l'innovazione e l'accesso alle tecnologie sanitarie), pubblicata nel settembre 2016,

–  vista l'interrogazione alla Commissione sul riesame del regolamento sui medicinali per uso pediatrico (O-000135/2016 – B8-1818/2016),

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il regolamento sui medicinali pediatrici ha avuto un impatto significativo sullo sviluppo di medicinali per uso pediatrico, in quanto molte aziende farmaceutiche considerano lo sviluppo a fini pediatrici parte integrante dell'attività complessiva di sviluppo di un prodotto; che il numero di progetti di ricerca in ambito pediatrico è aumentato notevolmente e che ora sono disponibili maggiori informazioni di alta qualità sull'uso pediatrico dei farmaci approvati; che anche il numero relativo di sperimentazioni cliniche pediatriche è aumentato;

B.  considerando che il regolamento sui medicinali pediatrici ha contribuito a migliorare la situazione generale e ha comportato vantaggi concreti rispetto a una serie di malattie infantili; che, tuttavia, non sono stati compiuti progressi sufficienti in una serie di settori, in particolare l'oncologia pediatrica e la neonatologia;

C.  considerando che il cancro infantile rimane la prima causa di morte per malattia nei bambini di età superiore a un anno e che ogni anno in Europa 6 000 giovani muoiono di cancro; che due terzi di quanti sopravvivono soffrono degli effetti collaterali dovuti ai trattamenti esistenti (effetti segnalati come gravi fino al 50 % dei casi) e che occorre migliorare costantemente la qualità della vita di coloro che sopravvivono a un tumore infantile;

D.  considerando che il regolamento sui medicinali pediatrici ha favorito il rafforzamento del dialogo e della cooperazione tra le varie parti interessate in materia di sviluppo di farmaci pediatrici;

E.  considerando che meno del 10 % dei bambini con una recidiva incurabile potenzialmente letale ha accesso a nuovi farmaci sperimentali in studi clinici da cui potrebbero trarre beneficio;

F.  considerando che un accesso molto più ampio a terapie innovative può salvare la vita di bambini e adolescenti affetti da malattie potenzialmente letali come il cancro, e che è pertanto necessario studiare senza indebito ritardo tali terapie attraverso studi appropriati nei bambini;

G.  considerando che l'uso off-label di medicinali nei bambini è ancora molto diffuso nell'UE in diversi settori terapeutici; che, sebbene gli studi sull'entità dell'uso off-label nei pazienti pediatrici differiscano per portata e popolazione di pazienti, non vi è stata una diminuzione delle prescrizioni off-label dopo l'introduzione del regolamento sui medicinali pediatrici; che l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) è già stata invitata a redigere orientamenti sull'uso di farmaci off-label/senza licenza basato su esigenze mediche, nonché un elenco di farmaci off-label utilizzati nonostante l'esistenza di prodotti alternativi con licenza;

H.  considerando che il regolamento sui medicinali pediatrici istituisce le norme che disciplinano lo sviluppo di medicinali per uso umano al fine di rispondere alle esigenze terapeutiche specifiche della popolazione pediatrica;

I.  considerando che, dall'entrata in vigore del regolamento sui medicinali pediatrici, sono stati autorizzati solo due farmaci anticancro innovativi specifici per il trattamento di un tumore maligno pediatrico in base a un piano d'indagine pediatrica concordato;

J.  considerando che, nell'ambito del quadro normativo vigente, sono applicate deroghe all'obbligo giuridico di perseguire lo sviluppo di medicinali per uso pediatrico qualora siano messi a punto farmaci per condizioni patologiche riscontrabili in età adulta e non pediatrica; che tale impostazione normativa risulta insoddisfacente nel caso di malattie specifiche ed esclusive dell'età pediatrica; che, inoltre, di anno in anno aumenta il numero di relazioni annuali sulle misure differite presentate all'EMA ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento sui medicinali pediatrici;

K.  considerando che molti tipi di cancro infantile non si verificano negli adulti; che, tuttavia, il meccanismo di azione di un medicinale efficace nel trattamento di un tipo di cancro dell'età adulta può avere effetti su un tipo di cancro infantile;

L.  considerando che per le malattie prettamente infantili, quali i tumori pediatrici, il mercato offre incentivi limitati per lo sviluppo di farmaci pediatrici specifici;

M.  considerando che il terzo programma dell'UE in materia di sanità (2014-2020) contempla un impegno volto a migliorare le risorse e le competenze per i pazienti affetti da malattie rare;

N.  considerando che si registrano ritardi significativi nell'avvio di studi clinici pediatrici di farmaci oncologici, in quanto chi mette a punto i farmaci attende che prima questi si mostrino promettenti nei pazienti oncologici adulti;

O.  considerando che nulla impedisce a un ricercatore di porre prematuramente termine a una sperimentazione pediatrica promettente se un farmaco non offre risultati positivi nella popolazione bersaglio adulta;

P.  considerando che i meccanismi finanziari di premi e incentivi per lo sviluppo di medicinali pediatrici, come l'autorizzazione all'immissione in commercio per uso pediatrico ("paediatric use marketing authorisation", abbreviato in PUMA), arrivano in ritardo e hanno un effetto limitato; che, sebbene sia necessario garantire che le aziende farmaceutiche non facciano uso improprio o abusivo dei premi e degli incentivi, l'attuale sistema di premi deve essere sottoposto a riesame onde determinare come potrebbe essere migliorato per stimolare maggiormente la ricerca e lo sviluppo di farmaci pediatrici, soprattutto in oncologia pediatrica;

Q.  considerando che i titolari di autorizzazione all'immissione in commercio hanno l'obbligo di aggiornare le informazioni relative al prodotto per tenere conto delle conoscenze scientifiche più recenti;

R.  considerando che i piani d'indagine pediatrica sono approvati a seguito di complesse trattative fra le autorità di regolamentazione e le aziende farmaceutiche e troppo spesso si rivelano impraticabili e/o sono avviati troppo tardi perché utilizzati in maniera errata dato che si concentrano sulla rara comparsa di un cancro dell'adulto in un bambino piuttosto che sull'impiego potenzialmente più ampio del nuovo farmaco in altri tumori infantili pertinenti; che non tutti i piani d'indagine pediatrica approvati vengono completati, dato che le ricerche su una sostanza attiva vengono spesso abbandonate in una fase successiva se non confermano le speranze iniziali in relazione alla sicurezza e all'efficacia del medicinale; che finora è stato completato solo il 12 % dei piani d'indagine pediatrica approvati;

S.  considerando che il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano prevede la creazione di un portale unico per la presentazione delle domande, che consenta ai promotori di presentare un'unica domanda per sperimentazioni condotte in più Stati membri; che tali sperimentazioni transfrontaliere sono particolarmente importanti per le malattie rare, come i tumori pediatrici, dal momento che in un solo paese potrebbe non esservi un numero di pazienti sufficiente a rendere la sperimentazione praticabile;

T.  considerando che ai piani d'indagine pediatrica vengono apportate numerose modifiche; che, tuttavia, se le modifiche di grande portata di un piano vanno discusse con il comitato pediatrico, nel caso di cambiamenti di minore impatto la questione non è definita con altrettanta chiarezza;

U.  considerando che, conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento sui medicinali pediatrici, gli Stati membri devono fornire alla Commissione prove dettagliate riguardanti l'impegno concreto a sostenere la ricerca, lo sviluppo e la disponibilità dei medicinali per uso pediatrico;

V.  considerando che, a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento sui medicinali pediatrici, nel bilancio dell'Unione vanno previsti fondi di ricerca concernenti medicinali pediatrici destinati a sostenere gli studi attinenti ai medicinali o alle sostanze attive non tutelati da un brevetto o da un certificato protettivo complementare;

W.  considerando che, a norma dell'articolo 50 del regolamento sui medicinali pediatrici, entro il 26 gennaio 2017 la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite in seguito all'applicazione degli articoli 36, 37 e 38, comprensiva di un'analisi dell'impatto economico dei premi e degli incentivi unitamente a un'analisi delle previste conseguenze di detto regolamento per la salute pubblica, al fine di proporre le modifiche necessarie;

1.  chiede alla Commissione di presentare in tempo debito la relazione di cui all'articolo 50 del regolamento sui medicinali pediatrici; sottolinea la necessità che la relazione individui in modo completo e analizzi nel dettaglio gli ostacoli che attualmente si frappongono all'innovazione nel settore dei medicinali per uso pediatrico; pone l'accento sull'importanza di una solida base di conoscenze comprovate di questo tipo per garantire politiche efficaci;

2.  esorta la Commissione, sulla base di tali risultati, a esaminare la possibilità di apportare modifiche, anche attraverso una revisione legislativa del regolamento sui medicinali pediatrici, che tengano nella dovuta considerazione: a) piani di sviluppo pediatrico basati sul meccanismo d'azione e non solo sul tipo di malattia, b) modelli di definizione delle priorità farmacologiche e in materia di malattie, che tengano conto delle esigenze pediatriche insoddisfatte e della fattibilità, c) piani d'indagine pediatrica più tempestivi e più realizzabili, d) incentivi che stimolino maggiormente la ricerca e rispondano più efficacemente alle esigenze pediatriche, garantendo nel contempo una valutazione dei costi di ricerca e sviluppo e la piena trasparenza dei risultati clinici, ed e) strategie per evitare l'uso off-label quando esistono medicinali pediatrici autorizzati;

3.  sottolinea i benefici in termini di vite salvate, in oncologia pediatrica, di uno sviluppo pediatrico obbligatorio basato sul meccanismo d'azione di un farmaco abbinato alla biologia di un tumore, piuttosto che su indicazioni che limitano l'uso del farmaco a un tipo specifico di cancro;

4.  sottolinea la necessità di stabilire priorità per quanto riguarda le esigenze pediatriche e i farmaci provenienti da diverse società, sulla base di dati scientifici, al fine di abbinare le migliori terapie disponibili alle esigenze terapeutiche dei bambini, in particolare quelli affetti da cancro, il che permetterebbe di ottimizzare le risorse utilizzate per la ricerca;

5.  sottolinea l'importanza delle sperimentazioni transfrontaliere per la ricerca su numerose malattie pediatriche e rare; accoglie pertanto con favore il regolamento (UE) n. 536/2014, che agevolerà l'esecuzione di questo tipo di sperimentazioni, e invita l'EMA a garantire che le infrastrutture necessarie alla sua attuazione siano disponibili quanto prima;

6.  sottolinea che la realizzazione di piani d'indagine pediatrica precoci, nonché un dialogo e un'interazione scientifici e regolamentari tempestivi con l'EMA permettono alle aziende di ottimizzare i progressi pediatrici globali e, in particolare, di sviluppare piani d'indagine pediatrica più fattibili;

7.  invita la Commissione a prendere in esame la possibilità di modificare il regolamento sui medicinali pediatrici affinché sperimentazioni promettenti sulla popolazione pediatrica non vengano interrotte prematuramente a causa di risultati insoddisfacenti sulla popolazione bersaglio adulta;

8.  sottolinea l'urgente necessità di valutare come i diversi tipi di finanziamenti e premi – compresi i numerosi strumenti basati su meccanismi di scorporo – possano essere meglio utilizzati per guidare e accelerare lo sviluppo di farmaci pediatrici negli ambiti in cui ve ne è maggiore bisogno, in particolare farmaci per la neonatologia e i tumori infantili, soprattutto i tumori che colpiscono solo in età pediatrica; ritiene che i premi dovrebbero incoraggiare l'avvio dello sviluppo pediatrico di tali farmaci non appena siano disponibili motivazioni scientifiche sufficienti che ne giustifichino l'uso in pediatria e dati sulla sicurezza per gli adulti, e non dovrebbero dipendere dal valore terapeutico comprovato in indicazioni per l'uso in età adulta;

9.  invita la Commissione a lavorare urgentemente su eventuali modifiche normative che nel frattempo potrebbero contribuire a migliorare la situazione;

10.  invita la Commissione a rinnovare, nell'ambito di Orizzonte 2020, le disposizioni in materia di finanziamento messe a punto per sostenere la ricerca clinica pediatrica di elevata qualità, a seguito di un riesame critico dei progetti attualmente finanziati;

11.  invita la Commissione a rafforzare l'importanza della creazione di reti europee per la ricerca clinica pediatrica, nonché a garantire che gli Stati membri adottino misure per sostenere la ricerca, lo sviluppo e la disponibilità di medicinali per uso pediatrico;

12.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

(1) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 20.


Attività della commissione per le petizioni 2015
PDF 273kWORD 62k
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2015 (2016/2146(INI))
P8_TA(2016)0512A8-0366/2016

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni,

–  visti gli articoli 10 e 11 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

–  visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

–  viste la rilevanza del diritto di petizione e l'importanza che il Parlamento sia immediatamente informato delle preoccupazioni specifiche dei cittadini e dei residenti dell'Unione europea, come previsto agli articoli 24 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 228 TFUE,

–  visto l'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, relativo al diritto di petizione al Parlamento europeo,

–  viste le disposizioni del TFUE concernenti la procedura di infrazione, in particolare gli articoli 258 e 260,

–   visti l'articolo 52 e l'articolo 216, paragrafo 8, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le petizioni (A8-0366/2016),

A.  considerando che la presente relazione annuale sulle attività della commissione per le petizioni ha come obiettivo quello di presentare un'analisi delle petizioni ricevute nel 2015 e dei rapporti con le altre istituzioni, e di fornire un quadro veritiero degli obiettivi raggiunti nel corso del 2015;

B.  considerando che le petizioni ricevute nel 2015 sono state 1 431, il che rappresenta una flessione del 47 % rispetto al 2014, anno in cui il Parlamento aveva ricevuto 2 714 petizioni; che 943 petizioni sono state considerate ricevibili, di cui 424 sono state esaminate e archiviate rapidamente dopo aver opportunamente informato i firmatari sulle rispettive questioni di interesse, e che 519 petizioni rimangono aperte per ulteriori discussioni in seno alla commissione per le petizioni che 483 petizioni sono state dichiarate irricevibili;

C.  considerando che il numero di petizioni ricevute è modesto rispetto alla popolazione complessiva dell'Unione europea, il che indica che sfortunatamente la grande maggioranza dei cittadini e dei residenti dell'UE non conosce ancora l'esistenza del diritto di petizione e la sua potenziale utilità quale mezzo per richiamare l'attenzione delle istituzioni e degli Stati membri dell'UE sulle tematiche che li riguardano e li preoccupano e che rientrano nell'ambito di attività dell'Unione;

D.  considerando che 483 petizioni sono state dichiarate irricevibili nel 2015 e che vi è ancora molta confusione in merito all'ambito di attività dell'Unione europea, come dimostra l'elevato numero di petizioni irricevibili pervenute (il 33,8 %); che per porre rimedio a tale situazione sarebbe opportuno incentivare e migliorare la comunicazione con i cittadini e spiegare i diversi ambiti di competenza – europea, nazionale e locale;

E.  considerando che ogni petizione viene esaminata e trattata con attenzione, in modo efficiente e trasparente;

F.  considerando che i firmatari sono molto spesso cittadini impegnati per la tutela dei diritti fondamentali e per il miglioramento e il benessere futuro delle nostre società; che l'esperienza di questi cittadini relativa al trattamento dato alle loro petizioni ha un forte impatto nel determinare la loro percezione delle istituzioni europee e del rispetto del diritto di petizione sancito dal diritto dell'Unione europea;

G.  considerando che il Parlamento europeo è l'unica istituzione dell'UE eletta direttamente dai cittadini e che il diritto di petizione offre loro i mezzi per richiamare l'attenzione dei rappresentanti che hanno eletto sui temi che li preoccupano;

H.  considerando che, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di promuovere la buona governance e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione devono operare nel modo più trasparente possibile;

I.  considerando che il diritto di petizione deve essere un elemento fondamentale del percorso verso una democrazia partecipativa in cui il diritto di ogni cittadino a partecipare direttamente alla vita democratica dell'Unione è tutelato in modo efficace; che una reale governance democratica e partecipativa dovrebbe garantire la piena trasparenza, l'efficace protezione dei diritti fondamentali e il coinvolgimento effettivo dei cittadini nei processi decisionali; che tramite le petizioni il Parlamento europeo può ascoltare i cittadini, fornire loro informazioni e aiutarli a risolvere i problemi che li interessano, richiamando anche le altre istituzioni dell'UE e le istituzioni degli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, a compiere ogni sforzo al riguardo; che attraverso le petizioni si deve valutare l'impatto della legislazione dell'UE sulla vita quotidiana dei suoi abitanti;

J.  considerando che la crisi umanitaria dei rifugiati, il gravissimo impatto sociale ed economico della crisi finanziaria, l'aumento della xenofobia e del razzismo in tutta Europa mettono in dubbio la fiducia nel sistema e nel progetto europeo nel suo complesso; che la commissione per le petizioni ha la responsabilità e l'impegnativo compito di mantenere e rafforzare un dialogo costruttivo con i cittadini e i residenti dell'UE sulle questioni europee;

K.  considerando che la commissione per le petizioni è l'organo che meglio è in grado di mostrare ai cittadini che cosa l'Unione europea fa per loro e quali sono le soluzioni possibili a livello europeo, nazionale o locale; che la commissione per le petizioni può svolgere un'opera importante spiegando ed eventualmente dimostrando i successi e i benefici del progetto europeo;

L.  considerando che il diritto di petizione dovrebbe rafforzare la capacità di reazione del Parlamento europeo, contribuendo a risolvere i problemi legati soprattutto all'applicazione e al recepimento del diritto dell'UE; che le petizioni costituiscono una preziosa fonte di informazioni di prima mano basate sulle esperienze dei cittadini e contribuiscono a identificare eventuali violazioni e lacune nell'attuazione a livello nazionale della legislazione dell'UE e nel suo successivo monitoraggio da parte della Commissione nel suo ruolo di custode dei trattati; che le petizioni che si fondano sugli ambiti di attività dell'Unione europea e soddisfano i criteri di ricevibilità sono uno strumento fondamentale per individuare precocemente i casi di recepimento tardivo e l'effettiva applicazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri; che, attraverso le petizioni, i cittadini dell'UE possono denunciare le carenze nell'attuazione del diritto dell'Unione e contribuire a individuare violazioni del diritto dell'UE;

M.  considerando pertanto che le petizioni hanno grande importanza per il processo legislativo in quanto offrono alle altre commissioni del Parlamento spunti utili e diretti per l'attività legislativa nei loro rispettivi ambiti; che le petizioni non sono una responsabilità esclusiva della commissione per le petizioni, ma dovrebbero costituire un impegno condiviso da tutte le commissioni del Parlamento europeo;

N.  considerando che attraverso le petizioni i cittadini e i residenti dell'UE possono denunciare la scorretta attuazione del diritto dell'Unione; che in questo modo i cittadini rappresentano un'importante fonte d'informazione per individuare le violazioni del diritto dell'UE;

O.  considerando che, oltre a fornire un riscontro utile sull'applicazione della legislazione vigente, le petizioni possono anche contribuire a individuare le lacune nel diritto dell'UE e a valutare gli effetti dell'assenza di regolamentazione in alcuni ambiti, diventando in tal modo il motore di ulteriori sforzi legislativi;

P.  considerando che la commissione per le petizioni ha fatto un uso maggiore degli strumenti specifici a sua disposizione in quanto commissione, quali le interrogazioni con richiesta di risposta orale e le risoluzioni brevi, con l'obiettivo di dare visibilità alle diverse questioni che preoccupano i cittadini, o la presentazione di interrogazioni e risoluzioni al Parlamento in seduta plenaria, ad esempio le risoluzioni sulla legislazione ipotecaria e gli strumenti finanziari rischiosi in Spagna o sull'interesse superiore del minore in Europa;

Q.  considerando che nel 2015 le petizioni presentate dai cittadini sono state trattate con maggiore celerità ed efficienza, essendosi ridotti i tempi nella corrispondenza con i firmatari; che la segreteria ha compiuto uno sforzo notevole per conseguire tale miglioramento;

R.  considerando che i firmatari concorrono in modo attivo al lavoro della commissione per le petizioni, fornendo informazioni di prima mano supplementari ai suoi membri, alla Commissione e ai rappresentanti degli Stati membri presenti; che, partecipando ai dibattiti e presentando petizioni corredate di dati più dettagliati, contribuiscono a instaurare un dialogo fluido e costruttivo con i membri del Parlamento europeo e con la Commissione; che 191 firmatari hanno presenziato e partecipato alle deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2015; che, sebbene tale cifra possa sembrare relativamente bassa, non si deve dimenticare che le riunioni della commissione per le petizioni sono trasmesse in video o via Internet, consentendo ai firmatari di seguire i dibattiti in diretta e in tempo reale o successivamente in differita;

S.  considerando che è stato adottato un metodo specifico di trattamento delle petizioni relative al benessere dei minori ed è stato creato un apposito gruppo di lavoro sull'argomento, istituito il 17 settembre 2015 e di cui è stata eletta presidente Eleonora Evi; sottolinea che ogni gruppo di lavoro dovrebbe disporre di un mandato chiaro al fine di poter conseguire risultati tangibili ed evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nel trattamento delle petizioni;

T.  considerando che la presentazione di una petizione coincide spesso con la simultanea trasmissione di una denuncia alla Commissione, che può comportare l'avvio di una procedura d'infrazione; che nel 2015 il Parlamento europeo ha allertato la Commissione con petizioni e interrogazioni sulle mancanze di alcuni Stati membri nell'applicazione e nell'attuazione di determinate normative dell'UE;

U.  considerando che tali petizioni hanno riguardato denunce su questioni ambientali; che la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora alla Finlandia in merito al recepimento della direttiva sull'acceso del pubblico all'informazione ambientale; che in altri cinque casi relativi all'ambiente la Commissione ha avviato dialoghi bilaterali con gli Stati membri in questione; che i casi riguardavano il gas di scisto, la gestione dei lupi, la scorretta applicazione della direttiva sulla valutazione ambientale strategica e la conformità della legislazione nazionale ai requisiti della direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

V.  considerando che le petizioni presentate dai cittadini riguardano anche questioni relative alla giustizia e alla cooperazione giudiziaria, il che in un caso ha spinto la Commissione ad avviare un dialogo bilaterale con uno Stato membro sulle restrizioni da esso imposte riguardo alla modifica del cognome dopo il matrimonio;

W.  considerando che a seguito di varie petizioni la Commissione ha inoltre avviato colloqui bilaterali con diversi Stati membri in merito alle imposte sugli immobili e all'imposta locale sulla residenza pagata dagli studenti;

X.  considerando che la Commissione ha intenzione di rafforzare l'applicazione della legislazione dell'UE sulla base del recepimento e di controlli sistematici della conformità della legislazione nazionale; che la Commissione ha dichiarato che adotterà le misure idonee, compreso l'avvio di nuovi casi EU Pilot e di procedure di infrazione, se verrà a conoscenza di possibili infrazioni del diritto dell'UE;

Y.  considerando che il coinvolgimento del Parlamento in tali procedure permette un controllo supplementare sulle attività di indagine delle istituzioni dell'UE competenti; che nessuna petizione deve essere archiviata mentre è ancora oggetto di indagine da parte della Commissione;

Z.  considerando che la Commissione, attraverso la relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea, pubblica le misure intraprese in relazione alle violazioni del diritto dell'Unione e divulga informazioni sulle procedure d'infrazione tramite comunicati stampa; che tali decisioni sulle procedure di infrazione sono consultabili nella banca dati della Commissione, disponibile sul sito web Europa; che la fornitura di informazioni più dettagliate da parte della Commissione nei suoi rapporti con la commissione per le petizioni per casi legati alle petizioni contribuirebbe a una maggiore trasparenza e a una migliore collaborazione tra le due istituzioni;

AA.  considerando che i principali temi fonte di preoccupazione sollevati nelle petizioni abbracciano un ampio ventaglio di argomenti, tra cui, per esempio, la tutela dell'ambiente (in particolare, il trattamento delle acque reflue, la gestione dei rifiuti, la gestione dei bacini idrografici fluviali, le prospezioni e l'estrazione di gas e idrocarburi), le violazioni dei diritti dei consumatori, l'applicazione della giustizia (in particolare, i diritti di affidamento di minori), i diritti fondamentali (in particolare i diritti dei minori, delle persone con disabilità e delle minoranze), la libera circolazione delle persone, le discriminazioni, l'immigrazione, l'occupazione, il benessere degli animali;

AB.  considerando che il portale web della commissione per le petizioni, entrato in funzione alla fine del 2014, è operativo ma non ancora ultimato; che detto portale mira ad offrire ai cittadini e ai residenti dell'UE uno strumento elettronico per presentare le petizioni e seguirne costantemente l'iter, firmare elettronicamente le proprie petizioni e aderire alle petizioni di altri firmatari il cui contenuto li interessi; che le carenze in alcune funzionalità di base, quali il motore di ricerca, riscontrate durante il 2015 hanno compromesso fino a poco tempo fa il ruolo del portale quale spazio interattivo di scambio tra i cittadini; che tale problema è stato infine risolto;

AC.  considerando che il portale è concepito per aumentare la trasparenza e l'interattività della procedura di petizione e garantisce una maggiore efficienza amministrativa, a vantaggio dei firmatari, dei deputati e del pubblico in generale; che la seconda fase del progetto è tesa soprattutto a migliorare la gestione amministrativa delle petizioni;

AD.  considerando che i continui ritardi nelle fasi successive del progetto hanno generato un carico di lavoro aggiuntivo per la segreteria della commissione per le petizioni a causa della necessità di caricare manualmente i file pertinenti nelle diverse banche dati; che vi sono ancora petizioni in attesa di essere caricate, dal momento che finora soltanto le petizioni aperte ricevute nel 2013, 2014 e 2015 sono state inserite nel portale e che le petizioni ricevute nel 2016 sono attualmente in corso di caricamento nel sistema;

AE.  considerando che sono state colmate alcune lacune, nello specifico quelle relative alla funzione di ricerca e al trattamento della riservatezza del firmatario, e che i lavori sono continuati secondo il calendario previsto nella seconda metà del 2016 per migliorare l'utilità e la visibilità del servizio per i cittadini;

AF.  considerando che la ricevibilità delle petizioni si fonda sui criteri stabiliti all'articolo 227 TFUE; che il concetto di ambito di attività dell'Unione va ben al di là di un mero elenco di competenze; che una dichiarazione di irricevibilità può essere soggetta a un riesame giudiziario se non debitamente giustificata sulla base di questi criteri;

AG.  considerando che i tribunali nazionali hanno la responsabilità primaria di garantire che la legislazione dell'UE sia applicata correttamente negli Stati membri; che, in tale contesto, le sentenze preliminari della Corte di giustizia europea costituiscono un utile strumento a disposizione dei sistemi giudiziari nazionali; che tale procedura è stata poco applicata, o non è stata applicata affatto, in alcuni Stati membri; che questa responsabilità iniziale non dovrebbe in alcun modo impedire alla Commissione di svolgere un ruolo più proattivo, in qualità di guardiana dei trattati, quando si tratta di garantire il rispetto del diritto dell'UE; che le petizioni costituiscono una strada alternativa e indipendente per svolgere indagini e controlli sulla conformità alla legislazione dell'UE e che queste due procedure alternative non dovrebbero pertanto escludersi a vicenda;

AH.  considerando che l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) dovrebbe costituire uno strumento importante per consentire ai cittadini di partecipare direttamente allo sviluppo delle politiche dell'UE e che il suo potenziale deve essere valorizzato pienamente, garantendo nel contempo che i cittadini siano pienamente informati sulle questioni di competenza dell'UE e di competenza nazionale; che i cittadini dovrebbero essere informati meglio circa le principali differenze tra l'iniziativa dei cittadini europei e il diritto di petizione; che il Parlamento ha la responsabilità specifica di rendere questo strumento un vero successo; che, come emerge dalle dichiarazioni rilasciate all'audizione pubblica del 22 febbraio 2015, presso le organizzazioni che hanno registrato una ICE è generale la convinzione che le barriere amministrative debbano essere eliminate se si vogliono conseguire i migliori risultati possibili in materia di partecipazione dei cittadini;

AI.  considerando che, a più di tre anni dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 il 1° aprile 2012, la commissione per le petizioni ritiene necessario valutarne l'attuazione per individuare le eventuali lacune e proporre soluzioni praticabili e concrete per una sua rapida revisione, con l'obiettivo di migliorarne il funzionamento;

AJ.  considerando che nel 2015, a causa del carico di lavoro della commissione per le petizioni, è stata effettuata una sola missione conoscitiva in relazione alle petizioni trattate nel 2015; che la missione conoscitiva effettuata nel Regno Unito il 5 e 6 novembre 2015 sulla questione dell'adozione senza il consenso dei genitori ha consentito ai membri della delegazione di avere un quadro più chiaro della situazione, avendo essi potuto discutere il problema con i rappresentanti delle diverse istituzioni coinvolte del Regno Unito;

AK.  considerando che tali missioni costituiscono una speciale prerogativa della commissione per le petizioni e una parte fondamentale del suo lavoro, che implica l'interazione con i firmatari e le autorità degli Stati membri interessati; che i membri delle delegazioni che effettuano tali missioni partecipano su un piano di parità a tutte le attività, compresa la stesura della relazione finale;

AL.  considerando che la commissione per le petizioni ha delle responsabilità nei confronti dell'ufficio del Mediatore europeo, incaricato dell'esame delle denunce dei cittadini e dei residenti dell'UE sui casi di possibile cattiva amministrazione in seno alle istituzioni e agli organi dell'UE, sul quale anch'essa redige una relazione annuale basata sulla relazione annuale del Mediatore europeo;

AM.  considerando che il 26 maggio 2015 il Mediatore europeo Emily O'Reilly ha presentato la relazione annuale per il 2014 al Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz; considerando che il 23 giugno 2015 il Mediatore ha presentato la sua relazione in occasione della riunione della commissione per le petizioni, organo competente per i rapporti con la sua istituzione;

AN.  considerando che la commissione per le petizioni è membro della Rete europea dei difensori civici, che comprende i difensori civici nazionali e regionali e le commissioni per le petizioni e gli organi analoghi degli Stati membri dell'Unione europea, dei paesi candidati all'adesione all'UE e di altri paesi dello Spazio economico europeo e/o dello spazio Schengen; che la commissione per le petizioni del Parlamento europeo è membro a pieno titolo di tale rete, la quale conta attualmente 94 uffici in 36 paesi;

AO.  considerando che ogni petizione è valutata e trattata con la debita attenzione e che ogni firmatario deve ricevere una risposta entro tempi ragionevoli; considerando altresì che ogni firmatario deve essere informato dei motivi relativi all'archiviazione della petizione;

AP.  considerando che tutti i firmatari dovrebbero avere la possibilità di presentare direttamente i loro casi alla commissione per le petizioni;

1.  sottolinea che il diritto di petizione dovrebbe rafforzare la capacità di reazione del Parlamento europeo, contribuendo a risolvere i problemi legati principalmente al recepimento e all'attuazione della legislazione dell'UE, dal momento che le petizioni che si basano sugli ambiti di attività dell'UE e soddisfano i criteri di ricevibilità costituiscono un'importante fonte di informazione per individuare le potenziali violazioni e lacune nell'attuazione della legislazione dell'UE; invita la Commissione a fare maggior uso delle sue competenze quando si tratta di garantire l'attuazione efficace della legislazione dell'UE, ad esempio utilizzando più rapidamente la procedura d'infrazione a norma degli articoli 258 e 260 TFUE;

2.  sottolinea l'azione di ascolto e di aiuto nella risoluzione dei problemi che interessano i cittadini svolta dalla commissione per le petizioni; ritiene che le petizioni possano contribuire a valutare meglio l'impatto della legislazione dell'UE sulla vita quotidiana delle persone fungendo da ponte tra i cittadini e le istituzioni;

3.  sottolinea che la commissione per le petizioni ha l'opportunità e l'impegnativo compito di mantenere un dialogo leale e proficuo con i cittadini, congiuntamente alla possibilità di riavvicinare le istituzioni dell'UE ai suoi cittadini; osserva che dovrebbe contribuire a promuovere la democrazia partecipativa; ritiene che, per conseguire tale scopo, è fondamentale fornire una risposta adeguata alle petizioni, sia in termini di tempi di attesa che di qualità della risposta;

4.  ricorda che dovrebbe essere rispettata una rappresentanza equa e proporzionata delle nazionalità dei firmatari nel quadro delle discussioni pubbliche della commissione per le petizioni; osserva che, al fine di rafforzare la dimensione europea della commissione per le petizioni, sarebbe opportuno incoraggiare una rappresentanza adeguata ed equa di tutti gli Stati membri nelle sue discussioni pubbliche; evidenzia che la commissione per le petizioni deve trattare con la medesima importanza e obiettività tutte le petizioni ricevibili; sottolinea che le petizioni connesse a una campagna elettorale in uno Stato membro non dovrebbero essere esaminate secondo la procedura urgente;

5.  sottolinea che le petizioni sono anche importanti nel processo legislativo poiché rilevano le lacune esistenti nel recepimento della legislazione dell'UE e forniscono ad altre commissioni del Parlamento europeo informazioni utili e dirette per l'attività legislativa nei loro rispettivi ambiti; plaude alla maggiore interazione tra la commissione per le petizioni e le altre commissioni parlamentari, nonché a una presenza più frequente delle questioni relative alle petizioni nell'ordine del giorno della plenaria; ritiene che le petizioni non siano una responsabilità esclusiva della commissione per le petizioni, ma debbano costituire un impegno condiviso da tutte le commissioni del Parlamento europeo; si rallegra dell'intenzione di creare una rete informale delle petizioni all'interno del Parlamento, con la partecipazione di deputati in rappresentanza di tutte le commissioni, al fine di garantire un coordinamento fluido ed efficace dei lavori relativi alle petizioni; ritiene che la rete debba consentire una migliore comprensione del ruolo delle petizioni nel lavoro parlamentare e rafforzare la cooperazione tra le commissioni sulle questioni sollevate dai firmatari; invita tutte le commissioni parlamentari competenti a prestare la dovuta attenzione alle petizioni loro trasmesse e a compiere gli sforzi necessari per apportare le informazioni richieste per la corretta gestione delle petizioni;

6.  rileva che anche il Parlamento svolge un ruolo politico cruciale in relazione alle azioni di esecuzione della Commissione, esaminando le relazioni annuali sul controllo dell'attuazione del diritto dell'UE e adottando le pertinenti risoluzioni parlamentari; invita la Commissione a tenere conto delle risoluzioni presentate al Parlamento dalla commissione PETI, che individuano specifiche lacune nell'applicazione e nell'attuazione del diritto dell'UE sulla base delle petizioni e la invita ad adottare gli opportuni provvedimenti e a riferire al Parlamento in merito al relativo seguito; invita, inoltre, il Consiglio e il Parlamento a prendere provvedimenti specifici per quanto concerne l'adozione del regolamento (UE) …/… [procedura 2013/0140(COD)] sull'esenzione della mosca della frutta (Drosophila melanogaster) dai controlli veterinari alle frontiere esterne dell'UE, come suggerito da alcuni premi Nobel (professori di biochimica) nella petizione n. 1358/2011;

7.  si compiace del fatto che nel 2015 è stato ridotto il tempo di trattamento delle petizioni ma sostiene ciononostante che occorre immediatamente dotare la segreteria della commissione per le petizioni di maggiori risorse tecniche e più personale per garantire un esame attento e un'ulteriore riduzione dei tempi di trattamento, assicurandone nel contempo la qualità; chiede la digitalizzazione del trattamento delle petizioni, introducendo in particolare nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire un trattamento efficiente e tempestivo e l'uso ottimale delle risorse umane esistenti, preservando nel contempo il diritto dei cittadini a presentare petizioni mediante posta ordinaria;

8.  resta del parere che si debba in particolare garantire che l'irricevibilità o l'archiviazione delle petizioni per via della loro infondatezza sia attentamente motivata ai firmatari;

9.  accoglie con favore il fatto che la Commissione è coinvolta e impegnata nel processo di petizione e risponde nel più breve tempo possibile alle nuove petizioni inviatele dal Parlamento; sottolinea che le risposte della Commissione sono generalmente dettagliate e si riferiscono alle petizioni di sua competenza; ricorda tuttavia che in numerose occasioni la Commissione non fornisce nuove informazioni nelle sue risposte alle petizioni per le quali viene chiesta una revisione in seguito a cambiamenti del loro stato e del contesto; deplora i casi in cui la Commissione si concentra essenzialmente sugli aspetti procedurali e non entra nel merito della questione; ricorda alla Commissione che le petizioni che denunciano una potenziale violazione del diritto dell'UE possono essere archiviate soltanto dopo la conclusione di un loro esame adeguato; accoglie con favore l'impegno della Commissione a inviare funzionari generalmente competenti alle riunioni della commissione per le petizioni dato che la qualità del trattamento complessivo delle petizioni migliora quando la Commissione nei dibattiti è rappresentata dai più alti funzionari disponibili; si rammarica del fatto che, durante le riunioni della commissione PETI, le risposte della Commissione si limitano generalmente al contenuto delle risposte ufficiali inviate alla commissione e non apportano alcuna informazione nuova o rilevante che consenta di risolvere le questioni sollevate; rileva che le risposte scritte sono prese in seria considerazione, come anche le spiegazioni fornite durante le discussioni orali tenute dalla commissione per le petizioni;

10.  ritiene che, nel suo ruolo di custode dei trattati, in particolare riguardo alle questioni ambientali, la Commissione dovrebbe andare al di là di una mera verifica formale della conformità procedurale e concentrarsi maggiormente sul contenuto effettivo della questione centrale; ricorda il principio di precauzione e lo spirito ultimo della legislazione ambientale dell'UE teso a evitare danni irreversibili alle zone ecologicamente sensibili; esorta la Commissione ad adottare un approccio che le consenta di utilizzare le proprie competenze e prerogative su base ex-ante;

11.  non è d'accordo con la sempre più frequente interpretazione da parte della Commissione della 27a relazione annuale del Parlamento sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2009), secondo cui la Commissione avrebbe il diritto di chiudere i fascicoli sui quali non è ancora stata adottata una decisione formale per l'avvio di una procedura d'infrazione o di sospendere le procedure di infrazione in corso riguardanti casi pendenti dinanzi a un tribunale nazionale; ribadisce lo spirito originario della relazione summenzionata che chiede alla Commissione di intensificare i suoi sforzi, in funzione delle sue capacità, per garantire un'attuazione coerente della legislazione dell'UE, ricorrendo al meccanismo di infrazione indipendentemente dall'esistenza di procedimenti giudiziari a livello nazionale;

12.  indica che in futuro si adopererà maggiormente per garantire che la Commissione riferisca periodicamente al Parlamento sull'evoluzione delle procedure di infrazione avviate contro i singoli Stati membri, per favorire una migliore cooperazione e per informare tempestivamente i firmatari interessati sugli sviluppi di tali procedure;

13.  ritiene che, in nome della trasparenza, in uno spirito di collaborazione leale tra le diverse istituzioni dell'UE e in base all'Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione, quest'ultima, su richiesta e ove previsto, dovrebbe fornire al Parlamento una sintesi dei singoli casi relativi ai procedimenti EU Pilot; ribadisce le precedenti richieste avanzate dalla commissione per le petizioni per garantire l'accesso ai documenti concernenti EU Pilot e la procedura d'infrazione, dal momento che le petizioni portano spesso all'avvio di tali procedure; rinnova il suo invito alla Commissione a informare la commissione per le petizioni degli sviluppi delle procedure d'infrazione direttamente collegate alle petizioni; ravvisa la necessità di assicurare la massima trasparenza nella divulgazione delle informazioni sui procedimenti EU Pilot e sulle procedure di infrazione già terminati;

14.  ritiene che le informazioni necessarie concernenti le procedure d'infrazione avviate a seguito di missioni conoscitive relative alle petizioni debbano essere tempestivamente fornite al Parlamento, in particolare, su richiesta della commissione per le petizioni;

15.  considera fondamentale migliorare la collaborazione con i parlamenti nazionali e le loro commissioni competenti, così come con i governi degli Stati membri, soprattutto per contribuire a garantire che le petizioni siano trattate dalle autorità pertinenti e competenti; ribadisce la sua richiesta di avviare un dialogo strutturato con gli Stati membri sotto forma di incontri periodici con le pertinenti commissioni dei parlamenti nazionali; si compiace della presenza di una delegazione della commissione per le petizioni del Bundestag tedesco alla riunione della commissione per le petizioni del 4 maggio 2015; auspica che tale dialogo possa contribuire a una cooperazione leale al fine di trovare soluzioni concrete per i casi che vengono sottoposti frequentemente, quali le petizioni riguardanti lo Jugendamt; incoraggia i rappresentanti degli Stati membri e delle autorità locali e/o regionali interessate a partecipare alle riunioni della commissione per le petizioni; ribadisce l'importanza della partecipazione di rappresentanti del Consiglio e della Commissione alle riunioni e alle audizioni della commissione per le petizioni;

16.  riconosce l'impatto di un'applicazione efficace del diritto dell'UE sul rafforzamento della credibilità delle istituzioni dell'UE; ricorda che il diritto di petizione, sancito dal trattato di Lisbona, è un elemento importante della cittadinanza europea e un vero e proprio barometro per monitorare l'applicazione del diritto dell'UE e individuare eventuali lacune; invita la commissione PETI a istituire un incontro regolare con le commissioni nazionali per le petizioni al fine di aumentare la consapevolezza delle preoccupazioni espresse dai cittadini europei nell'UE e negli Stati membri e rafforzare ulteriormente i loro diritti attraverso un migliore processo legislativo e attuativo europeo;

17.  rinnova l'invito, già formulato nella sua risoluzione dell'11 marzo 2014 sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2013(1), a lanciare un dialogo strutturato rafforzato con gli Stati membri, per esempio organizzando riunioni periodiche con i membri delle commissioni per le petizioni dei parlamenti nazionali o con altre autorità competenti; invita gli Stati membri a tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle relazioni delle missioni conoscitive e durante i dialoghi;

18.  si compiace del fatto che 191 cittadini abbiano presentato le proprie petizioni direttamente alla commissione per le petizioni nel 2015; ricorda la possibilità di ricorrere alle videoconferenze e sostiene un maggiore utilizzo di tale strumento o di qualsiasi altro mezzo che consenta ai firmatari di partecipare attivamente ai lavori della commissione per le petizioni quando non possono essere fisicamente presenti;

19.  prende atto dell'interpretazione restrittiva data dalla Commissione all'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali che stabilisce, tra le altre cose, che la Carta si applica agli Stati membri "esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione"; prende atto che l'articolo 51, paragrafo 2, della Carta stabilisce che la Carta stessa "non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione"; ricorda che le aspettative dei cittadini dell'UE vanno spesso oltre quanto previsto dalla Carta e invita la Commissione a prendere in considerazione un nuovo approccio che sia più coerente con tali aspettative; esorta a dare un'interpretazione più ampia al campo di applicazione della Carta e, in ultima analisi, a rivalutare la pertinenza di tale articolo nelle future revisioni della Carta e dei trattati; sottolinea che nulla impedisce agli Stati membri di impegnarsi nella piena applicazione delle disposizioni della Carta nella loro legislazione nazionale al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei loro cittadini al di là dell'attuazione del diritto dell'Unione e ricorda loro che sono vincolati anche da altri obblighi internazionali;

20.  deplora che i firmatari non siano ancora sufficientemente informati circa i motivi in base ai quali una petizione viene dichiarata irricevibile;

21.  deplora l'interpretazione rigida e restrittiva da parte della Commissione dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali, secondo il quale "le disposizioni della […] Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione"; rammenta che, a causa dell'esistenza dell'articolo 51 della Carta, accade spesso che le aspettative dei cittadini vadano al di là di quanto strettamente consentito dalle disposizioni giuridiche della Carta stessa e siano spesso deluse proprio in virtù della sua interpretazione rigida e restrittiva; chiede alla Commissione di adottare una nuova impostazione più coerente a tali aspettative;

22.  deplora che i cittadini della Polonia e del Regno Unito non siano ancora tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

23.  sottolinea che nel gennaio 2015 due deputati sono stati eletti membri rappresentanti della commissione per le petizioni nelle strutture della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CPRD) e hanno assistito all'esame della relazione iniziale dell'Unione europea e del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità a Ginevra, in Svizzera il 27 e 28 agosto 2015; sottolinea il prezioso lavoro attualmente svolto dalla commissione per le petizioni nel quadro dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; prende debitamente atto del fatto che il 2015 è stato un anno molto significativo poiché, per la prima volta, il rispetto degli obblighi in materia di diritti umani nell'UE è stato sottoposto a verifica da parte di un organismo delle Nazioni Unite; si compiace che un comitato delle Nazioni Unite abbia avuto l'opportunità di ascoltare tutti i dettagli relativi tutela fornita dalla commissione per le petizioni; sottolinea che la Commissione ha iniziato integrare le osservazioni finali del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nel processo di trattamento delle petizioni(2); si compiace che l'audizione pubblica "Protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla prospettiva delle petizioni ricevute", organizzata dalla commissione per le petizioni il 15 ottobre 2015, sia stata molto accessibile; richiama l'attenzione sull'importanza delle conclusioni dello studio commissionato dal dipartimento tematico C dal titolo "Il ruolo di protezione svolto dalla commissione per le petizioni nel contesto dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità"; considera importante che la commissione per le petizioni continui a organizzare eventi incentrati sulle petizioni relative alla disabilità; chiede che sia rafforzata la capacità della commissione per le petizioni e della sua segreteria affinché possano adempiere in modo adeguato la funzione di protezione; chiede che sia designato un funzionario responsabile del trattamento delle questioni relative alle disabilità; sottolinea l'importante azione di follow-up riguardo alla disabilità data dalla commissione nel 2015 su temi più specifici, ad esempio la ratifica del trattato di Marrakech, lo sblocco della direttiva contro la discriminazione, l'esenzione dai dazi doganali per alcuni prodotti concepiti per la promozione educativa, scientifica o culturale delle persone con disabilità o gli assistenti familiari;

24.  sollecita una rapida ratifica, a livello UE, del trattato di Marrakech per facilitare l'accesso ai testi pubblicati per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, indipendentemente dal conflitto di competenze dinnanzi alla CGUE; ricorda che, nelle osservazioni conclusive di settembre 2015, la commissione CRPD ha messo in luce alcune carenze all'interno dell'UE per quanto concerne il pieno rispetto della Convenzione; osserva che l'UE deve adottare rapidamente un atto europeo modificato sull'accessibilità che includa meccanismi di attuazione e di denuncia efficaci e accessibili; rileva l'esigenza di separare i ruoli della Commissione, allontanandola dal quadro di monitoraggio indipendente, al fine di garantire che tale quadro disponga di risorse adeguate per svolgere le proprie funzioni;

25.  sottolinea la varietà di aree tematiche che costituiscono oggetto delle petizioni presentate dai cittadini, quali i diritti fondamentali, il benessere dei minori, i diritti delle persone con disabilità, i diritti delle persone appartenenti alle minoranze, i diritti dei minori, il mercato interno, la legislazione ambientale, i rapporti di lavoro, le politiche migratorie, gli accordi commerciali, le questioni di sanità pubblica, i trasporti, i diritti degli animali e le discriminazioni;

26.  deplora l'approccio estremamente restrittivo della Commissione nelle risposte alle petizioni concernenti i diversi aspetti del benessere degli animali per quanto concerne l'interpretazione delle proprie responsabilità a norma dell'articolo 13 TFUE; esorta la Commissione a riconsiderare l'approccio attuale e ad approfondire la sua base giuridica al fine di svolgere un ruolo nel garantire una migliore protezione dei diritti degli animali in tutta l'UE;

27.  sottolinea la sensibilità delle petizioni che riguardano i diritti dei bambini poiché in tali casi è necessario rispondere con urgenza e in modo adeguato alle preoccupazioni dei firmatari tutelando nel contempo l'interesse superiore dei minori, nel contesto delle missioni conoscitive che la commissione per le petizioni può organizzare nell'esame di tali petizioni;

28.  ritiene che l'organizzazione di audizioni pubbliche sia uno strumento utile per esaminare in maniera più approfondita le problematiche sollevate dai firmatari che rientrano tra gli ambiti di attività dell'UE, nonché aspetti generali del funzionamento dell'UE e le relative lacune; attira l'attenzione sulle audizioni pubbliche tenute il 26 febbraio 2015 insieme alla commissione per gli affari costituzionali sull'iniziativa dei cittadini europei (ICE), il 23 giugno 2015 sul diritto di petizione, il 15 ottobre 2015 sulla protezione dei diritti delle persone con disabilità e l'11 maggio 2015, in collaborazione con altre tre commissioni, sull'ICE "Stop alla vivisezione" e considera che il seminario sulle adozioni transfrontaliere, tenuto il 1° dicembre 2015 congiuntamente alla commissione giuridica, sia stata un'iniziativa utile;

29.  considera l'ICE un nuovo diritto politico dei cittadini, nonché uno strumento importante per la definizione dell'agenda politica per una democrazia partecipativa nell'Unione europea, che consente ai cittadini di essere direttamente e attivamente coinvolti nei progetti e nei processi che li riguardano, e il cui potenziale deve essere senza dubbio valorizzato al massimo e potenziato in misura significativa per ottenere i migliori risultati e per incoraggiare il maggior numero possibile di cittadini dell'Unione a partecipare allo sviluppo futuro del processo di integrazione europea; ritiene altresì che il rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali e della legittimità democratica e della trasparenza delle istituzioni debba essere annoverato tra gli obiettivi prioritari dell'UE; ricorda alla Commissione la necessità di dare seguito alle raccomandazioni formulate nella risoluzione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 sull'iniziativa dei cittadini europei(3) per garantire l'esercizio effettivo del diritto di presentare un'ICE; ribadisce il proprio impegno a partecipare in modo proattivo all'organizzazione di audizioni pubbliche per il buon esito delle iniziative; si impegna a dare la priorità a livello interistituzionale all'efficacia di detto processo partecipativo e a garantire un adeguato seguito legislativo;

30.  si rammarica del fatto che la Commissione consideri prematura la revisione del regolamento (UE) n. 211/2011, la cui data di applicazione, il 1° aprile 2012, risale a oltre tre anni fa; ritiene che sia necessario valutare in modo esaustivo la sua attuazione pratica al fine di risolvere tutte le carenze riscontrate e proporre soluzioni praticabili per una sua imminente revisione, garantendo che le procedure e le condizioni necessarie per l'ICE siano realmente chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate; accoglie con soddisfazione la relazione della Commissione del 31 marzo 2015 sull'iniziativa dei cittadini europei e la decisione OI/9/2013/TN del Mediatore europeo, e chiede alla Commissione di garantire, in sede di revisione di tale strumento, che l'ICE fornisca un reale contributo all'Unione conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che siano adottati tutti i provvedimenti giuridici pertinenti al fine di assicurare un seguito adeguato a ogni ICE considerata completata con successo; chiede alla Commissione, viste le varie carenze rilevate, di presentare quanto prima possibile una proposta di modifica del regolamento (UE) n. 211/2011;

31.  richiama l'attenzione sulla propria risoluzione dell'8 ottobre 2015 sulla legislazione ipotecaria e gli strumenti finanziari rischiosi in Spagna(4) alla luce delle petizioni ricevute, in cui il Parlamento ha formulato una serie di raccomandazioni per la corretta applicazione della legislazione dell'UE in materia di diritto ipotecario e di lotta alle pratiche bancarie abusive; invita la Commissione a monitorare da vicino l'applicazione in tutti gli Stati membri della direttiva 2014/17/UE sul credito ipotecario e della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e a condividere le migliori pratiche volte a migliorare la protezione dei cittadini in difficoltà finanziarie;

32.  manifesta preoccupazione per le carenze a livello di accesso adeguato alla giustizia in alcuni Stati membri riscontrate in seguito al trattamento di petizioni; ritiene che si tratti di un problema fondamentale da affrontare senza indugio al fine di garantire un corretto funzionamento democratico dell'Unione e l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei suoi cittadini e residenti; ritiene che l'Unione dovrebbe dare l'esempio utilizzando il pilastro della convenzione di Aarhus sull'accesso alla giustizia in materia ambientale;

33.  richiama l'attenzione sulla propria risoluzione del 21 gennaio 2016 sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2014(5), nonché su quella del 25 febbraio 2016 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2014(6);

34.  accoglie con favore la ripresa di un livello più normale di attività nell'ambito delle missioni conoscitive e auspica che il pieno potenziale di questa prerogativa specifica della commissione per le petizioni sia sfruttato nei prossimi anni fino alla fine della legislatura; sottolinea l'importanza dei documenti di lavoro elaborati dopo ogni missione, comprese le raccomandazioni specifiche, ed esorta le diverse autorità interessate a tenerli in debita considerazione; ritiene che sarebbe opportuno valutare periodicamente il grado di conformità a tali raccomandazioni;

35.  sottolinea il lavoro svolto nel 2015 dalla commissione per le petizioni per mettere a disposizione dei firmatari un portale Internet dove potrebbero registrarsi, presentare una petizione, scaricare i documenti di accompagnamento e aderire alle petizioni già dichiarate ricevibili; sottolinea l'aggiornamento del suddetto portale, nel quale sono state caricate le petizioni registrate nel 2013, 2014 e 2015; plaude al fatto che le nuove funzionalità relative alla ricerca, all'adesione e alla riservatezza del firmatario siano state rinnovate e migliorate;

36.  ricorda le misure ancora necessarie per concludere le fasi restanti del progetto di sito Internet delle petizioni, grazie al quale i firmatari potranno ricevere informazioni in tempo reale sullo stato della loro petizione, essere automaticamente notificati riguardo alle modifiche nel processo di trattamento quali la dichiarazione di ricevibilità, il ricevimento di una risposta dalla Commissione o l'iscrizione della petizione all'ordine del giorno di una riunione di commissione e il link per lo streaming sul web, e ottenere così informazioni chiare e dirette dalla segreteria della commissione per le petizioni; sottolinea che il sito Internet è una fonte di informazioni fondamentale per i cittadini dell'UE e che sarebbe quindi opportuno fornire informazioni sul ciclo di vita della petizione;

37.  richiama l'attenzione sull'adozione del regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno; chiede vivamente che i documenti sottoscritti con firma elettronica provenienti da tutti i 28 Stati membri siano accettati dalla commissione per le petizioni, nonché da tutte le istituzioni dell'Unione europea;

38.  pone l'accento sull'importante ruolo svolto dalla rete SOLVIT, una rete per la risoluzione dei problemi tra gli Stati membri che dovrebbe essere esaurientemente sviluppata in tutto il suo potenziale, in collaborazione con gli Stati e i rispettivi centri nazionali SOLVIT nelle loro amministrazioni nazionali; chiede che tale rete sia dotata di maggiori risorse e che si svolga un'analisi più sistematica dei problemi rilevati attraverso SOLVIT, dal momento che questa rete contribuisce a fornire un quadro fedele delle disfunzioni del mercato unico;

39.  chiede al Regno Unito di prendere nota delle raccomandazioni formulate nella relazione sulla missione conoscitiva svolta a Londra i giorni 5 e 6 novembre 2015 dalla commissione per le petizioni, che è stata approvata dalla commissione il 19 aprile 2016;

40.  sottolinea l'importanza della cooperazione con il Mediatore europeo nonché della partecipazione del Parlamento europeo alla Rete europea dei difensori civici; si compiace dei buoni rapporti interistituzionali esistenti tra il Mediatore e la commissione per le petizioni; plaude al lavoro svolto dal Mediatore per migliorare la buona amministrazione nell'UE e apprezza, in particolare, i suoi periodici contributi alle attività della commissione nell'arco dell'intero anno;

41.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle loro commissioni per le petizioni e ai loro difensori civici nazionali o organi competenti analoghi.

(1) Testi approvati, P7_TA(2014)0204.
(2) Adottate dalla commissione delle Nazioni Unite durante la sua quattordicesima sessione (17 agosto -4 settembre 2015); cfr.: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=en
(3) Testi approvati, P8_TA(2015)0382.
(4) Testi approvati, P8_TA(2015)0347.
(5) Testi approvati, P8_TA(2016)0021.
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0062.


Accordi internazionali nel settore dell'aviazione
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sugli accordi internazionali nel settore dell'aviazione (2016/2961(RSP))
P8_TA(2016)0513B8-1337/2016

Il Parlamento europeo,

–  viste le decisioni del Consiglio dell'8 marzo 2016 che autorizzano la Commissione ad avviare negoziati su accordi in materia di sicurezza aerea con il Giappone e la Cina,

–  viste le decisioni del Consiglio del 7 giugno 2016 che autorizzano la Commissione ad avviare negoziati su accordi a livello di UE in materia di servizi aerei con l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), la Turchia, il Qatar e gli Emirati arabi uniti,

–  vista la comunicazione della Commissione del 27 settembre 2012 dal titolo "La politica estera dell'UE in materia di aviazione – Affrontare le sfide future" (COM(2012)0556),

–  vista la comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2015 dal titolo "Una strategia per l'aviazione in Europa" (COM(2015)0598),

–  vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2015 sull'aviazione(1),

–  visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea(2) ("l'accordo quadro"), in particolare i punti da 23 a 29 e gli allegati II e III,

–  vista la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare le sentenze del 24 giugno 2014 nella causa relativa alle isole Maurizio (C-658/11) e del 14 giugno 2016 nella causa relativa alla Tanzania (C-263/14),

–  visto l'accordo interistituzionale del 12 marzo 2014 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune(3),

–  vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 15 aprile 2013 sulla regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo,

–  viste le modalità pratiche di informazione sui negoziati in materia di aviazione internazionale, ivi compreso l'accesso alle informazioni riservate, come convenuto tra il presidente della commissione per i trasporti e il turismo e il commissario per i trasporti tramite scambio di lettere del 19 gennaio 2016 e del 18 marzo 2016,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 218,

–  vista l'interrogazione alla Commissione sugli accordi di aviazione internazionale (O-000128/2016 – B8-1807/2016),

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che, nel quadro della strategia per l'aviazione in Europa, la Commissione ha proposto di avviare negoziati in materia di sicurezza dell'aviazione civile con il Giappone e la Cina e in materia di servizi aerei a livello di UE con la Cina, la Turchia, il Messico, sei Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo, l'Armenia e l'ASEAN;

B.  considerando che il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati su accordi di sicurezza aerea con il Giappone e la Cina e su accordi a livello di UE in materia di servizi aerei con l'ASEAN, la Turchia, il Qatar e gli Emirati arabi uniti;

C.  considerando che è necessaria l'approvazione del Parlamento per la conclusione di accordi internazionali che riguardano settori soggetti alla procedura legislativa ordinaria;

D.  considerando che, quando la Commissione conduce negoziati su accordi tra l'Unione e paesi terzi od organizzazioni internazionali, il Parlamento è "immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura" (articolo 218, paragrafo 10, TFUE);

E.  considerando che l'accordo quadro dovrebbe garantire che i poteri e le prerogative delle istituzioni siano esercitati nel modo più efficace e trasparente possibile;

F.  considerando che nell'accordo quadro in oggetto la Commissione si è impegnata a rispettare il principio della parità di trattamento del Parlamento e del Consiglio nelle questioni legislative e di bilancio, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle riunioni e la trasmissione di contributi o altre informazioni;

1.  sottolinea che, per poter decidere se concedere o meno l'approvazione al termine dei negoziati, il Parlamento deve seguire il processo fin dall'inizio; ritiene che sia anche nell'interesse delle altre istituzioni individuare e affrontare precocemente qualsiasi questione di sufficiente importanza da mettere in dubbio la disponibilità del Parlamento a concedere l'approvazione;

2.  ricorda che, secondo l'accordo quadro, il Parlamento dovrebbe in particolare ricevere fin dall'inizio, regolarmente e, se necessario, in via riservata, ogni dettaglio della procedura in corso in tutte le fasi dei negoziati;

3.  si attende che la Commissione fornisca informazioni alla propria commissione competente circa l'intenzione di proporre negoziati finalizzati a concludere e modificare accordi aerei internazionali; si attende che la Commissione concluda accordi con il Consiglio e con i partner negoziali al fine di fornire ai deputati al Parlamento europeo l'accesso a tutta la documentazione pertinente, compresi le direttive di negoziato e i testi consolidati, parallelamente e su un piano di parità con il Consiglio;

4.  ricorda che, conformemente all'articolo 24 dell'accordo quadro, le informazioni in oggetto devono essergli fornite in modo tale da consentirgli di esprimere eventualmente il proprio parere; esorta la Commissione a comunicare al Parlamento in che misura ha tenuto conto dei suoi pareri;

5.  ricorda che, a norma dell'articolo 218, paragrafo 10 TFUE, il Consiglio e la Commissione sono tenuti a informare immediatamente e pienamente il Parlamento in tutte le fasi della procedura;

6.  riconosce che, nel ricevere informazioni sensibili in merito a negoziati in corso, il Parlamento ha l'obbligo di garantirne la riservatezza;

7.  rileva che l'articolo 108, paragrafo 4, del proprio regolamento gli consente, "sulla base della relazione della commissione competente [...], [di] adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano prese in considerazione prima della conclusione" dell'accordo internazionale in esame;

8.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P8_TA(2015)0394.
(2) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
(3) GU C 95 dell'1.4.2014, pag. 1.

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