Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali (2016/2095(INI))
Il Parlamento europeo,
– visti il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visto l'articolo 9 TFUE, che prevede che l'Unione promuova un elevato livello di occupazione, garantisca un'adeguata protezione sociale, lotti contro l'esclusione sociale e garantisca un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana,
– visti gli articoli da 151 a 156 del TFUE,
– vista la dichiarazione del 9 maggio 1950, che invocava "l'uguagliamento verso l'alto delle condizioni di vita della manodopera",
– vista la Carta sociale europea, il suo protocollo aggiuntivo e la sua versione riveduta entrata in vigore il 1° luglio 1999, in particolare la parte I, la parte II e i suoi articoli 2, 4, 16 e 27, sul diritto dei lavoratori aventi responsabilità familiari alla parità di opportunità e di trattamento,
– vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'UE nel 2010,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, entrata in vigore nel 1990,
– vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori adottata il 9 dicembre 1989,
– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030, che sono stati adottati dalle Nazioni Unite nel 2015 e che si applicano a tutto il mondo, compresa l'UE,
– vista la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE(1),
– viste le convenzioni e le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL),
– visti il Codice europeo di sicurezza sociale del Consiglio d'Europa e il suo protocollo, uno strumento europeo fondamentale di armonizzazione minima per i sistemi di sicurezza sociale, che prevede norme minime e consente alle parti contraenti di adottare norme più elevate,
– vista la relazione dell'esperto indipendente delle Nazioni Unite sul godimento di tutti i diritti umani da parte delle persone anziane,
– visti la normativa esistente, i meccanismi di coordinamento delle politiche e gli strumenti finanziari dell'UE nei settori dell'occupazione, della politica sociale, economica e monetaria, del mercato interno, della libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, del Fondo sociale europeo, nonché della coesione economica, sociale e territoriale,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010 e del 17 giugno 2010, nonché la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo: "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
– viste le raccomandazioni e conclusioni del Consiglio sull'integrazione dei rom,
– vista la raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro(2),
– vista la raccomandazione della Commissione del 20 febbraio 2013 dal titolo "Investire nei bambini: spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale"(3),
– viste le conclusioni del Consiglio del 7 dicembre 2015 sulla promozione dell'economia sociale quale fattore chiave dello sviluppo economico e sociale in Europa,
– vista la direttiva per la parità di trattamento in materia di occupazione(4),
– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva sul congedo di maternità, presentata dalla Commissione (COM(2008)0637),
– vista la direttiva sulle dichiarazioni scritte(5),
– vista la direttiva sul lavoro a tempo determinato(6),
– vista la direttiva sulle agenzie di lavoro interinale(7),
– vista la direttiva sul lavoro a tempo parziale(8),
– vista la direttiva per la parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza(9),
– visti gli orientamenti politici per la Commissione, dal titolo "Un nuovo inizio per l'Europa: il mio programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico", presentati da Jean-Claude Juncker il 15 luglio 2014,
– vista la relazione dal titolo "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa" ("relazione dei cinque presidenti") del 22 giugno 2015,
– vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2016 sull'avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2016)0127) e i relativi allegati,
– vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2016 dal titolo "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" (COM(2016)0356),
– vista la comunicazione della Commissione del 4 ottobre 2016 sulla garanzia per i giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile a tre anni di distanza (COM(2016)0646),
– vista la relazione della Commissione del 21 marzo 2014 sull'applicazione della direttiva 2008/104/CE sulle agenzie di lavoro interinale (COM(2014)0176),
– visto il parere del CESE del 17 settembre 2015 "Principi per sistemi previdenziali efficaci e affidabili"(10),
– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle priorità strategiche per il programma di lavoro della Commissione per il 2017(11),
– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni(12),
– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2015 sul congedo di maternità(13),
– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 su una strategia dell'UE per i senzatetto(14),
– vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 su una strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015(15),
– vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2015 sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego(16),
– visto l'impegno strategico per la parità di genere 2016-2019 della Commissione europea,
– visto il Patto europeo per la parità di genere (2011-2020),
– vista la sua risoluzione del 24 novembre 2015 sulla riduzione delle disuguaglianze, con un'attenzione particolare alla povertà infantile(17),
– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sul quadro strategico dell'Unione europea in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro 2014-2020(18),
– vista la sua risoluzione del 14 aprile 2016 sul raggiungimento dell'obiettivo della lotta alla povertà, tenuto conto delle spese in aumento sostenute dalle famiglie(19),
– vista la sua risoluzione del 7 luglio 2016 sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite(20),
– vista la sua risoluzione del 14 settembre 2016 sul dumping sociale nell'Unione europea(21),
– vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale(22),
– vista la sua risoluzione del 5 ottobre 2016 sulla necessità di una politica europea di reindustrializzazione alla luce dei recenti casi di Caterpillar e Alstom(23),
– vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sulla creazione di un mercato del lavoro competitivo nell'Unione europea del XXI secolo: adeguamento delle competenze e delle qualifiche in funzione della domanda e delle prospettive occupazionali, un modo per uscire dalla crisi(24),
– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sulle politiche in materia di competenze per la lotta alla disoccupazione giovanile(25),
– visti la sua risoluzione del 20 novembre 2012 sul Patto per gli investimenti sociali quale risposta alla crisi(26) e il pacchetto di investimenti sociali della Commissione del 20 febbraio 2013, compresa la raccomandazione della Commissione "Investire nei bambini: per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale",
– viste le sue risoluzioni precedenti sui rom(27),
– visto il dizionario europeo delle relazioni industriali di Eurofound,
– vista la relazione di Eurofound del 2014 sul salario in Europa nel XXI secolo,
– vista la relazione di Eurofound del 2014 sull'accesso all'assistenza sanitaria in tempi di crisi,
– vista la relazione di Eurofound del 2015 sull'accesso alle prestazioni: ridurre il fenomeno del mancato utilizzo dei sussidi,
– vista la relazione di Eurofound del 2015 sulle nuove forme di occupazione,
– vista la relazione di Eurofound del 2016 sugli alloggi inadeguati in Europa: costi e conseguenze,
– vista l'imminente relazione di sintesi di Eurofound del 2016 sulla sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro,
– visto lo studio dell'OIL del 2016 dal titolo "Building a social pillar for European convergence" (Costruire un pilastro sociale per la convergenza europea),
– visto il lavoro svolto dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), in particolare le sue indagini sui migranti e le minoranze e le relazioni sullo sfruttamento lavorativo grave, i sistemi di protezione dei minori e il diritto a una vita indipendente per le persone con disabilità,
– vista la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-266/14 del 10 settembre 2015 sull'organizzazione dell'orario di lavoro per i lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale,
– vista la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite da C 8/15 P a C 10/15 P (Ledra Advertising e altri) del 20 settembre 2016, che rafforza i diritti fondamentali dei cittadini nei confronti della Commissione e della Banca centrale europea in relazione all'adozione di memorandum d'intesa per conto dell'ESM,
– viste le analisi congiunte effettuate dalle parti sociali europee BusinessEurope, CEEP, CES e UEAPME dell'ottobre 2007 dal titolo "Sfide principali per i mercati del lavoro europei" e del luglio 2015 dal titolo "Analisi approfondita dell'occupazione a cura dalle parti sociali europee",
– visto il parere comune del comitato per l'occupazione e del comitato per la protezione sociale sul pilastro europeo dei diritti sociali, appoggiato dal Consiglio il 13 ottobre 2016,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0391/2016),
A. considerando che l'UE deve reagire in modo rapido e visibile alle crescenti frustrazioni e preoccupazioni di molte persone riguardo alle prospettive di vita incerte, alla disoccupazione, alle disuguaglianze crescenti e alla mancanza di opportunità, in particolare per i giovani; che la consultazione pubblica sul pilastro europeo dei diritti sociali, svolta dalla Commissione fino al dicembre 2016, si è trasformata in una riflessione esaustiva sull'acquis sociale esistente e in una discussione di ampio raggio tra le parti sociali, i governi e i parlamenti nazionali, la società civile e le istituzioni dell'UE sul futuro e la struttura del modello sociale europeo per l'avvenire; che tale dibattito può contribuire a richiamare l'attenzione sui valori di base dell'UE e sul fatto che l'Europa, in confronto agli altri paesi del mondo, si è dotata di norme del lavoro e sociali elevate e di sistemi di protezione sociale avanzati; che il dibattito sul pilastro europeo dei diritti sociali e le necessarie iniziative da intraprendere in seguito possono anche contribuire a rafforzare le fondamenta su cui poggia il progetto europeo e a migliorare il senso di appartenenza delle persone al processo di integrazione europea;
B. considerando che l'UE deve sviluppare ulteriormente un modello sociale europeo che sia integrato in un'economia sociale di mercato, dia legittimità alle persone e consenta una prosperità sostenibile e un'elevata produttività sulla base della solidarietà, la giustizia sociale e le pari opportunità, un'equa distribuzione della ricchezza, la solidarietà intergenerazionale, lo stato di diritto, la non discriminazione, la parità di genere, sistemi di istruzione universali e di alta qualità, un'occupazione di qualità e una crescita sostenibile inclusiva fonte di occupazione nel lungo termine, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, vale a dire un modello che miri autenticamente alla piena occupazione, garantisca una protezione sociale adeguata e servizi essenziali di qualità per tutti, dia legittimità alle persone in situazioni vulnerabili, lotti contro la povertà e l'esclusione sociale, rafforzi la partecipazione alla vita civile e politica e migliori le condizioni di vita di tutte le persone nell'UE, conseguendo gli obiettivi e i diritti stabiliti nei trattati dell'UE, nella Carta dei diritti fondamentali e nella Carta sociale europea;
C. considerando che la Commissione si è impegnata a conseguire un rating sociale AAA per l'UE e che nella primavera del 2017 dovrebbe presentare una proposta per un pilastro europeo dei diritti sociali che promuova mercati del lavoro e sistemi previdenziali ben funzionanti e inclusivi negli Stati membri partecipanti e funga da bussola per una rinnovata convergenza verso l'alto: i) aggiornando la legislazione esistente dell'UE, ii) migliorando il quadro dell'UE per il coordinamento delle politiche economiche e sociali, anche per mezzo di parametri di riferimento sociali per gli sforzi nazionali di riforma senza istituire strutture parallele inefficienti e iii) garantendo un sostegno finanziario significativo a livello nazionale ed europeo; che il Parlamento, eletto direttamente dai cittadini europei, ha una responsabilità e un ruolo fondamentali da svolgere nella definizione e adozione del pilastro europeo dei diritti sociali;
D. considerando che le politiche economiche e sociali sono intese a servire le persone, anche promuovendo attività economiche sostenibili e socialmente responsabili in condizioni di parità, e che le persone sono anche il fattore più importante della competitività di un'impresa e del corretto funzionamento dell'intera economia;
E. considerando che il dialogo sociale può contribuire positivamente alla crescita, all'occupazione e alla competitività; che l'Unione è tenuta a riconoscere e promuovere il ruolo delle parti sociali, facilitare il dialogo tra di esse e rispettare la loro autonomia, anche per quanto riguarda la fissazione dei salari, il diritto di negoziare, concludere e applicare contratti collettivi e il diritto di adottare azioni collettive conformemente alle leggi e alle prassi nazionali; che il pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe incoraggiare le parti sociali e gli Stati membri a fissare norme più elevate di quelle concordate a livello europeo; che la Commissione consulta le parti sociali sulla possibile direzione dell'azione dell'Unione nell'ambito della politica sociale; che il dialogo sociale necessita di un sostegno continuo a tutti i livelli;
F. considerando che è fondamentale che le imprese seguano un comportamento socialmente responsabile, tenendo autenticamente in considerazione la sostenibilità e gli interessi della società; che il coinvolgimento dei lavoratori nel processo decisionale è prezioso; che le imprese dell'economia sociale, come le cooperative, rappresentano un buon esempio in termini di creazione di un'occupazione di qualità, sostegno all'inclusione sociale e promozione di un'economia partecipativa;
G. considerando che i diritti sociali fondamentali si applicano a tutte le persone dell'UE e che il corpus normativo esistente dell'Unione che regolamenta i mercati del lavoro, dei prodotti e dei servizi si applica a tutti gli Stati membri; che l'integrazione economica rende interdipendenti gli Stati membri quanto alla loro capacità di garantire condizioni di lavoro dignitose e di mantenere la coesione sociale; che un mercato interno per funzionare correttamente ha bisogno di un nucleo solido di diritti sociali dei lavoratori per prevenire una concorrenza basata sulle condizioni di lavoro; che il principio di sussidiarietà quale definito dai trattati giustifica un'azione a livello di Unione in funzione della portata o degli effetti dell'azione proposta; che il conseguimento degli obiettivi sociali dell'UE dipende anche dalla legislazione nazionale e da sistemi sociali nazionali ben sviluppati; che differenze regionali nei livelli di retribuzione e nei sistemi di sicurezza sociale sono in una certa misura inevitabili ma che occorre assicurarsi che non causino una pressione al ribasso sulle condizioni di vita e di lavoro; che una convergenza sociale ed economica verso l'alto è molto importante per il corretto funzionamento dell'Unione; che l'Unione non procede all'armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale ma li coordina, ne promuove lo sviluppo e facilita un'efficiente sicurezza sociale delle persone nell'esercizio del loro diritto di libera circolazione; che gli sviluppi normativi devono tenere il passo con l'innovazione tecnologica e di altro tipo per garantire certezza giuridica e promuovere lo sviluppo economico mediante una concorrenza leale; che l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali richiederà un'azione a più livelli, approcci intersettoriali e la piena partecipazione delle parti interessate; che le disposizioni sui tempi di riposo dei lavoratori dovrebbero tener conto, se del caso, di un giorno settimanale comune di riposo, riconosciuto dagli usi e costumi del paese o della regione;
H. considerando che gli Stati sociali europei devono essere aggiornati e rafforzati per sostenere le transizioni verso l'alto nel mercato del lavoro e internamente ad esso e per mantenere la sicurezza economica durante l'intera vita delle persone; che, con l'aumentare della complessità del mercato del lavoro, è naturale che anche lo Stato sociale debba adattare i propri meccanismi e strumenti per gestire correttamente i vari rischi sociali emergenti; che tale processo di aggiornamento dovrebbe migliorare anche l'accesso delle persone allo Stato sociale e le loro interazioni con esso e facilitare l'applicazione delle norme pertinenti, anche per le PMI; che, tuttavia, il ruolo dello Stato sociale va al di là del mercato del lavoro e include, tra gli altri aspetti, il funzionamento dei sistemi di sicurezza sociale, la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale e gli investimenti a favore dell'istruzione, dell'assistenza all'infanzia, della sanità, dei servizi sociali e di altri servizi essenziali; che gli "investimenti sociali" che sostengono lo sviluppo personale dalla prima infanzia fino alla vecchiaia hanno un ruolo fondamentale nel mettere le persone in condizione di partecipare pienamente alla società e all'economia del 21° secolo; che sarà necessario uno sforzo ingente per conseguire l'obiettivo di riduzione della povertà e di inclusione sociale della strategia Europa 2020; che le abitazioni sono una questione urgente in molti Stati membri e che numerose famiglie spendono una quota elevata del loro reddito disponibile nei costi della casa e dell'energia;
I. considerando che la convenzione 202 dell'OIL prevede che i livelli di protezione sociale di base debbano includere, come minimo, le seguenti garanzie elementari di protezione sociale: a) accesso a un insieme di beni e servizi definiti su scala nazionale, in particolare cure sanitarie essenziali, compresa l'assistenza per la maternità, che rispondano ai criteri di disponibilità, accessibilità, accettabilità e qualità; b) sicurezza minima del reddito per i figli, che si collochi almeno a un livello minimo definito su scala nazionale e che garantisca l'accesso all'alimentazione, all'istruzione, all'assistenza e qualsiasi altro bene e servizio necessario; c) sicurezza minima del reddito, che si collochi almeno a un livello minimo definito su scala nazionale, per le persone della fascia di popolazione attiva che non siano in grado di guadagnare un reddito sufficiente, in particolare in caso di malattia, disoccupazione, maternità e invalidità; e d) sicurezza minima del reddito per le persone anziane, che si collochi almeno a un livello minimo definito su scala nazionale; che il pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe tenere conto di tale definizione e prefiggersi di garantire che le summenzionate basi della protezione sociale siano pienamente raggiunte e preferibilmente superate in tutti gli Stati membri; che il Comitato economico e sociale ha apportato un utile contributo in tale ambito stabilendo dei principi per sistemi previdenziali efficaci e affidabili;
J. considerando che tutti gli Stati membri dell'UE devono far fronte a talune sfide occupazionali e sociali; che il conseguimento dei diritti sociali dipende anche dalle politiche e dagli strumenti a sostegno della coesione sociale, in particolare nelle regioni con svantaggi economici naturali, demografici o strutturali permanenti, comprese le regioni a bassa densità o a elevata dispersione della popolazione e le regioni ultraperiferiche; che nelle regioni svantaggiate sono necessari investimenti strategici e un sostegno maggiore alla coesione per renderle più competitive, migliorare il loro tessuto socioeconomico e prevenire un ulteriore declino demografico; che, in ragione del suo quadro macroeconomico attuale, la zona euro affronta sfide specifiche per il raggiungimento degli obiettivi occupazionali e sociali stabiliti nei trattati; che il ripristino di un'adeguata sicurezza socioeconomica per compensare la maggiore flessibilità interna potrebbe richiedere la considerazione di obiettivi sociali, norme e/o strumenti finanziari specifici a livello della zona euro;
K. considerando che i mercati del lavoro europei si stanno evolvendo sempre più spesso verso forme di occupazione "atipiche" o "non standard", come il lavoro interinale, il lavoro a tempo parziale non volontario, il lavoro occasionale, il lavoro stagionale, il lavoro su richiesta, il lavoro autonomo dipendente o il lavoro mediante piattaforme digitali; che, tuttavia, i posti di lavoro permanenti sono quelli che contribuiscono di più all'espansione dell'occupazione, registrando nel corso degli ultimi due anni e mezzo una crescita più veloce rispetto al lavoro temporaneo(28); che la domanda di lavoro sta diventando più diversificata rispetto al passato; che in alcuni casi tale aspetto può essere positivo per la produttività, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, le transizioni nel mercato del lavoro e una seconda opportunità di carriera per chi ne ha bisogno; che, tuttavia, alcune forme di occupazione atipiche comportano una prolungata incertezza economica e condizioni di lavoro precarie, in particolare in termini di redditi inferiori e meno certi, mancata possibilità di difendere i propri diritti, mancanza di assicurazione sociale e sanitaria, assenza di prospettive professionali e difficoltà nel conciliare il lavoro su richiesta con la vita privata e familiare; che un mercato del lavoro dinamico dovrebbe garantire a tutti la possibilità di usare le proprie competenze e capacità nella loro vita lavorativa, grazie anche a condizioni di lavoro salutari e sicure, a politiche attive del mercato del lavoro e all'aggiornamento delle competenze durante la durata della vita mediante un apprendimento regolare e permanente; che la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia chiarisce i concetti di "relazione di lavoro" e di "lavoratore" ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione, lasciando impregiudicate le definizioni nazionali di "lavoratore" stabilite ai fini della legislazione nazionale, in linea con il principio di sussidiarietà;
L. considerando che le politiche attive del mercato del lavoro, la responsabilità dei singoli individui e la partecipazione all'apprendimento permanente sono fattori importanti dell'inclusione nel mercato del lavoro, sebbene la disoccupazione, nella maggior parte dei casi, sia dovuta alla mancanza di posti di lavoro vacanti o ad altre circostanze al di fuori del controllo dei singoli individui;
M. considerando che per le persone che si trovano in situazioni vulnerabili o che sono più spesso vittime di discriminazione, come le donne, le minoranze etniche, i disoccupati di lungo periodo, i cittadini anziani e le persone con disabilità, potrebbero essere necessarie misure aggiuntive per promuovere la loro partecipazione al mercato del lavoro e garantire standard di vita dignitosi per tutta la durata della loro vita; che l'UE si è impegnata a costruire un'Europa senza barriere per i circa 80 milioni di persone con disabilità nell'UE e che gli obiettivi dell'UE di riduzione della povertà e di occupazione non saranno raggiunti se le persone con disabilità non sono integrate a pieno titolo nell'economia e nella società; che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) è stata ratificata dall'UE e che pertanto i suoi principi dovrebbero essere integrati nel pilastro dei diritti sociali; che l'impatto negativo della crisi sull'accesso all'assistenza sanitaria è stato spesso avvertito con un certo ritardo e che molte persone si sono trovate impossibilitate ad accedere all'assistenza sanitaria, anche se i servizi sono formalmente erogati, in particolare perché non si possono permettere i co-pagamenti o sono in liste di attesa;
N. considerando che nell'Unione europea le donne si scontrano ancora con numerose forme di discriminazione e che sono tuttora sottorappresentate in tutti gli ambiti del processo decisionale;
O. considerando che la parità di genere è sancita dai trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed è un valore fondamentale dell'UE; che, ciononostante, le donne continuano a essere sottorappresentate nel mercato del lavoro, poiché il tasso di occupazione degli uomini si situa al 75,6 %, rispetto al 64,5 % per le donne, e sovrarappresentate per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale e i settori meno retribuiti, oltre a percepire retribuzioni orarie inferiori, il che si traduce in un divario retributivo tra i sessi del 16 % e contribuisce a un divario pensionistico del 39 %, con differenze significative tra gli Stati membri; che la discriminazione di genere continua a prevalere nelle procedure di assunzione negli Stati membri, nonostante le donne superino gli uomini in quanto a livello di istruzione;
P. considerando che i diritti sociali, i servizi e la disponibilità di un reddito adeguato sono questioni di genere, dal momento che sono in maggioranza le donne a svolgere lavori a basso reddito, a essere più esposte al rischio di povertà, a dipendere maggiormente dai servizi sociali, sia pubblici che privati, a svolgere tradizionalmente il ruolo di cura dei figli e dei familiari anziani e ad avere la responsabilità principale delle esigenze domestiche, il che si traduce in pensioni più basse per le donne;
Q. considerando che gli obiettivi fissati a Barcellona nel 2002 sono lungi dall'essere raggiunti, mentre la Carta dei diritti fondamentali riconosce che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure; che tale aspetto ha un impatto drammatico sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, sulla parità di genere, sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata e sulla povertà femminile;
R. considerando che l'Europa può andare molto più avanti nello sviluppo di un insieme di settori incentrati sul sostegno alla salute, alle conoscenze e alla capacità delle persone di partecipare all'economia; che i servizi orientati alle persone come l'istruzione, l'assistenza sanitaria, l'assistenza all'infanzia e altri servizi quali lo sport hanno un importante potenziale in termini di creazione di posti di lavoro e non dovrebbero essere considerati un costo per l'economia, ma fattori in grado di promuovere la prosperità sostenibile;
S. considerando che è necessario un approccio strategico alle sfide rappresentate dall'invecchiamento della popolazione e dalla riduzione della popolazione attiva nell'UE, in particolare per quanto riguarda le future carenze e i futuri squilibri tra domanda e offerta nel mercato del lavoro dell'UE e la prevista evoluzione degli indici di dipendenza economica, prendendo in considerazione anche i cittadini terzi che soggiornano legalmente nell'UE; che è importante promuovere le opportunità di mobilità professionale, soprattutto tra i giovani, compresi quelli che seguono una formazione professionale attraverso l'apprendistato;
1. invita la Commissione a partire dalla revisione dell'acquis sociale e delle politiche occupazionali e sociali dell'UE e dall'esito della consultazione pubblica del 2016 per presentare proposte su un pilastro europeo dei diritti sociali (EPSR) che sia solido e non si limiti a una dichiarazione di principi e di buone intenzioni ma rafforzi i diritti sociali mediante strumenti concreti e specifici (legislazione, meccanismi politici e strumenti finanziari), garantendo un impatto positivo sulla vita delle persone nel breve e medio termine e prevedendo un sostegno alla costruzione europea nel 21° secolo, mediante il rispetto degli obiettivi sociali dei trattati, il sostegno agli Stati sociali nazionali, il rafforzamento della coesione, della solidarietà e della convergenza verso l'alto nei risultati economici e sociali, la garanzia di un'adeguata produzione sociale, la riduzione delle disuguaglianze, il conseguimento di progressi da tempo attesi nella riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, l'agevolazione degli sforzi nazionali di riforma con parametri di riferimento e il contributo a migliorare il funzionamento dell'Unione economica e monetaria (UEM) e del mercato unico dell'UE;
2. ritiene che il pilastro europeo dei diritti sociali debba anche contribuire a garantire la corretta applicazione delle norme internazionali del lavoro e ad aggiornare l'acquis sociale; è del parere che le norme che saranno sancite dal pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero essere applicate a tutti i paesi che partecipano al mercato unico allo scopo di mantenere condizioni di parità e che le normative, i meccanismi di governance e gli strumenti finanziari pertinenti al loro raggiungimento dovrebbero trovare applicazione in tutti gli Stati membri dell'UE; sottolinea che le politiche economiche dell'UE dovrebbero tenere conto del pilastro delle politiche sociali; reputa che i vincoli specifici dell'appartenenza alla zona euro richiedano obiettivi sociali, norme e strumenti finanziari specifici supplementari, da definirsi a livello di zona euro pur restando aperti su base volontaria agli Stati membri che non appartengono alla zona euro; evoca la possibilità di utilizzare il meccanismo di cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20 TUE, se necessario ai fini della costruzione in un solido pilastro europeo dei diritti sociali;
3. sottolinea che il pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe dotare le persone che vivono nell'UE di strumenti più incisivi per mantenere il controllo sulle loro vite, consentendo loro di avere una vita dignitosa e di realizzare le proprie aspirazioni riducendo i vari rischi sociali che emergono durante il corso della vita e mettendoli in condizione di partecipare a pieno titolo alla società e di adattarsi ai frequenti cambiamenti tecnologici ed economici, compresi il miglioramento delle competenze e il sostegno all'imprenditoria; sottolinea che il pilastro dei diritti sociali dovrebbe far sì che i mercati operino per la prosperità e il benessere comuni e per lo sviluppo sostenibile, nel contesto di un'economia di mercato sociale altamente competitiva che miri alla piena occupazione e al progresso sociale, ricorrendo anche a una politica industriale a livello di UE; ritiene che il pilastro dovrebbe ottenere tali risultati promuovendo le pertinenti norme sociali e mettendo gli Stati sociali nazionali in condizione di mantenere la coesione sociale e l'uguaglianza in tutta l'Unione europea, attraverso sistemi di protezione sociale e politiche di inclusione sociale adeguati, accessibili e sostenibili a livello finanziario; sottolinea che dovrebbe anche facilitare la libera circolazione dei lavoratori in un mercato del lavoro europeo più vasto ed equo; sottolinea che il pilastro dei diritti sociali dovrebbe anche contribuire al rispetto dei principi della parità di trattamento, della non discriminazione e delle pari opportunità mediante le politiche occupazionali e sociali; raccomanda che il pilastro consenta così di attuare efficacemente i diritti sociali esistenti e che ne definisca di nuovi, ove giustificato dai nuovi sviluppi tecnologici e socioeconomici; crede che in tal modo il pilastro dei diritti sociali rafforzerà anche la legittimità dell'UE;
Rafforzare le norme del lavoro e sociali esistenti
4. invita le parti sociali e la Commissione a collaborare al fine di presentare una proposta di direttiva quadro sulle condizioni di lavoro dignitose in tutte le forme di occupazione, estendendo le attuali norme minime ai nuove tipologie di rapporto di lavoro, basata su un'approfondita valutazione d'impatto; ritiene che tale direttiva quadro dovrebbe migliorare l'applicazione del diritto dell'UE, accrescere la certezza giuridica nell'ambito del mercato unico e prevenire la discriminazione completando la normativa unionale in vigore e garantendo a tutti i lavoratori un nucleo di diritti azionabili, indipendentemente dal tipo di contratto o rapporto di lavoro, tra cui la parità di trattamento, la tutela della salute e della sicurezza, la protezione durante il congedo di maternità, disposizioni in materia di orario di lavoro e periodi di riposo, l'equilibrio tra attività professionale e vita privata, l'accesso alla formazione, il sostegno sul luogo di lavoro per le persone con disabilità, adeguati diritti in materia di informazione, consultazione e partecipazione, la libertà di associazione e di rappresentanza, la contrattazione collettiva e le azioni collettive; sottolinea che tale direttiva quadro dovrebbe applicarsi ai lavoratori dipendenti e a tutti i lavoratori in forme di occupazione atipiche, senza dover necessariamente modificare le direttive esistenti; ricorda che i diritti dei lavoratori esistenti sono applicati dagli Stati membri in conformità del diritto nazionale e dell'Unione; invita inoltre a rendere più efficace ed efficiente l'attuazione e il controllo delle norme del lavoro esistenti, al fine di migliorare l'azionabilità dei diritti e contrastare il lavoro sommerso;
Condizioni di lavoro
5. riconosce che una certa varietà di contratti di lavoro è utile per garantire un abbinamento efficiente dei lavoratori e dei datori di lavoro; ricorda, tuttavia, il rischio di una dicotomia nel mercato del lavoro e il pericolo che i lavoratori siano imprigionati in contratti di lavoro precari senza prospettive concrete di avanzamento verso l'alto; sottolinea l'importanza di contratti di lavoro a tempo indeterminato per la sicurezza socio-economica e fa presente i vantaggi che tali contratti offrono ai datori di lavoro in numerosi settori; appoggia inoltre la promozione dei modelli d'impresa dell'economia sociale; invita la Commissione a estendere la direttiva sulle dichiarazioni scritte (91/533/CEE) in modo da coprire tutte le forme di occupazione e i rapporto di lavoro; chiede che la direttiva quadro relativa alle condizioni di lavoro dignitose preveda anche che siano garantite le norme minime esistenti in materia di taluni tipi specifici di rapporto di lavoro, in particolare:
a)
contenuti adeguati dell'apprendimento e della formazione e condizioni di lavoro dignitose per i tirocini e gli apprendistati in modo da garantire che costituiscano un vero e proprio punto di partenza nella transizione dalla scuola alla vita professionale, come previsto nella raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro di qualità per i tirocini, e che siano limitati nel tempo e non sostituiscano l'occupazione per i giovani; la remunerazione dovrebbe essere commisurata alle attività previste, alle competenze e alle esperienze della persona e alla necessità di consentire ai tirocinanti e gli apprendisti sul mercato del lavoro al di fuori dei programmi educativi di arrivare a fine mese;
b)
per quanto concerne le forme di lavoro che si svolgono su piattaforme digitali e altre tipologie di lavoro autonomo dipendente, una chiara distinzione, ai fini del diritto dell'Unione e fatte salve le disposizioni del diritto nazionale, tra questi lavoratori realmente autonomi e quelli inquadrati in un rapporto di lavoro, tenendo conto della raccomandazione n. 198 dell'OIL, secondo cui il rispetto di vari indicatori è sufficiente per stabilire un rapporto di lavoro; lo status e le responsabilità di base della piattaforma, il richiedente e la persona che effettua il lavoro andrebbero pertanto chiariti; dovrebbero essere introdotte anche norme minime per le regole di collaborazione con informazioni complete ed esaurienti al prestatore di servizi sui loro diritti e obblighi, sulle prestazioni, sul corrispondente livello di protezione sociale e sull'identità del datore di lavoro; i lavoratori dipendenti e gli autentici lavoratori autonomi che operano attraverso piattaforme online dovrebbero avere analoghi diritti come nel resto dell'economia ed essere protetti mediante la partecipazione a regimi di assicurazione sanitaria e di sicurezza sociale; gli Stati membri dovrebbero garantire un controllo adeguato di tutti i termini e condizioni del rapporto di lavoro o del contratto di servizi, prevenendo gli abusi di posizione dominante da parte delle piattaforme;
c)
limitazioni per il lavoro su richiesta; i contratti a zero ore non dovrebbero essere ammessi, in considerazione dell'estrema incertezza che comportano;
6. prende atto della diminuzione della quota del lavoro rispetto al reddito totale in Europa manifestatasi negli ultimi decenni; sottolinea la necessità di una rinnovata convergenza sociale verso l'alto e la chiusura del divario salariale di genere in tutta l'UE per stimolare la domanda, favorire la crescita sostenibile e inclusiva e ridurre le disuguaglianze; rileva che i salari dignitosi sono importanti al fine di evitare la povertà lavorativa; invita la Commissione a sostenere attivamente una copertura più ampia della contrattazione collettiva, in linea con le tradizioni e le prassi nazionali degli Stati membri e nel pieno rispetto dell'autonomia delle parti sociali; raccomanda l'istituzione di soglie retributive sotto forma di salari minimi nazionali, a seconda dei casi, nel dovuto rispetto delle prassi di ciascuno Stato membro e previa consultazione delle parti sociali; invita la Commissione a favorire lo scambio di buone prassi a tale riguardo;
7. rammenta che il diritto a condizioni di lavoro sane e sicure comporta anche la protezione dai rischi sul luogo di lavoro, limitazioni relative all'orario di lavoro e disposizioni sui periodi minimi di riposo e le ferie annuali; esorta tutti gli Stati membri a dare piena attuazione alla legislazione in materia; attende le proposte della Commissione relative a misure concrete per tutelare efficacemente questo diritto per tutti i lavoratori, compresi i lavoratori stagionali e a contratto, nonché le misure volte a prevenire la violenza o le molestie contro le donne; rileva che tali misure concrete dovrebbero basarsi su una valutazione d'impatto che rifletta le attuali conoscenze in materia di rischi per la salute e la sicurezza e tenendo conto dei nuovi metodi di lavoro connessi alla digitalizzazione e ad altri sviluppi tecnologici;
8. sottolinea l'importanza del diritto alla contrattazione collettiva e alle azioni collettive in quanto diritto fondamentale sancito nel diritto primario dell'UE; auspica che la Commissione adotti maggiori misure concrete per il rafforzamento e il rispetto del dialogo sociale a tutti i livelli e in tutti i settori, in particolare nei casi in cui non è sufficientemente sviluppato, tenendo conto nel contempo delle diverse prassi nazionali; riconosce i vantaggi derivanti dal coinvolgimento dei lavoratori nella gestione aziendale, anche nelle società transnazionali, e dalla loro informazione, consultazione e partecipazione, anche al fine di garantire un uso adeguato delle nuove forme di organizzazione del lavoro, facendo sì che l'attività lavorativa abbia un senso e sia gratificante, e anticipando i cambiamenti economici; chiede il monitoraggio dell'applicazione della legislazione europea ai comitati aziendali europei e all'informazione e la consultazione dei lavoratori nonché misure efficaci per garantire che le ristrutturazioni aziendali si svolgano in modo socialmente responsabile;
9. sottolinea la necessità di dati completi, affidabili e regolarmente aggiornati sulla qualità del lavoro e dell'occupazione, da utilizzare per monitorare la qualità del lavoro e dell'occupazione nel corso del tempo e fornire elementi di prova per le decisioni politiche in materia; invita Eurofound a sviluppare ulteriormente le attività di monitoraggio della qualità del lavoro e della vita lavorativa nella sua indagine europea sulle condizioni di lavoro, basata sul suo concetto di qualità del lavoro che comprende le retribuzioni, le prospettive, l'ambiente fisico, l'ambiente sociale, l'intensità del lavoro, l'uso delle competenze e della discrezionalità, la qualità dell'orario lavorativo; invita Eurofound a sviluppare ulteriormente la sua ricerca sulle politiche, gli accordi con le parti sociali e le pratiche aziendali che favoriscono una migliore qualità del lavoro e della vita lavorativa;
Protezione sociale adeguata e sostenibile
10. sottolinea che i diritti in materia di protezione sociale sono diritti individuali; è a favore di prestazioni e servizi di protezione sociale maggiormente integrati e di qualità tali da rendere più comprensibile e accessibile lo Stato sociale, senza indebolire la protezione sociale; sottolinea la necessità di una protezione sociale e di investimenti sociali adeguati durante l'intera vita delle persone, consentendo a tutti di partecipare pienamente alla società e all'economia e di mantenere un tenore di vita dignitoso; evidenzia l'importanza di informare i cittadini circa i diritti sociali nonché le potenzialità delle soluzioni accessibili di e-governement, comprendenti eventualmente una carta di sicurezza sociale europea, con forti garanzie in merito alla protezione dei dati, che potrebbe migliorare il coordinamento in materia di sicurezza sociale dell'UE e la consapevolezza individuale e aiutare i lavoratori mobili a comprendere e a salvaguardare i loro contributi e i loro diritti nei propri paesi e in quelli ospitanti e facilitare il lavoro degli ispettorati nazionali del lavoro; sottolinea l'importanza di un sostegno personalizzato e diretto, in particolare per le famiglie escluse e vulnerabili;
11. concorda sull'importanza di un accesso universale a un'assistenza sanitaria di prevenzione e di cura che sia tempestiva, di buona qualità e a prezzi accessibili e ai medicinali; ritiene che ciò costituisca un diritto da difendere, anche nelle zone rurali e nelle regioni transfrontaliere; sottolinea che tutti i residenti devono essere coperti da un'assicurazione malattia; concorda sul fatto che un miglioramento della prevenzione sanitaria e delle malattie sia un investimento sociale ovvio e di facile recupero anche grazie a un invecchiamento in migliori condizioni di salute;
12. è consapevole che l'aumento dell'aspettativa di vita e la riduzione della forza lavoro rappresentano una sfida per la sostenibilità e l'adeguatezza dei sistemi pensionistici e per la solidarietà tra le generazioni; osserva che anche colmare il divario pensionistico di genere deve essere una priorità in tale contesto; ribadisce che la risposta migliore consiste nell'aumentare il tasso complessivo di occupazione attraverso modelli di occupazione legati alla completa copertura dell'assicurazione pensionistica e prestando particolare attenzione alla generazione più giovane e ai soggetti più esclusi dal mercato del lavoro; ritiene che l'età pensionabile dovrebbe tener conto, oltre all'aspettativa di vita, di altri fattori da definirsi a livello nazionale, tra cui l'andamento della produttività, l'indice di dipendenza economica, il tasso di natalità e le differenze a livello di gravosità delle professioni; ricorda l'importanza degli investimenti nell'invecchiamento attivo e nei regimi che consentono a chi ha raggiunto l'età pensionabile di avere la possibilità di continuare a lavorare al livello desiderato di intensità pur avendo già il diritto di percepire parzialmente la pensione se non lavora a tempo pieno;
13. invita la Commissione a svolgere un'analisi approfondita delle migliori prassi per aiutare gli Stati membri nel calcolo delle pensioni minime;
14. raccomanda che tutti i lavoratori siano coperti da un'assicurazione contro la disoccupazione o il lavoro a tempo parziale involontario, che sia abbinata all'assistenza nella ricerca di un lavoro e a investimenti nel perfezionamento e nell'aggiornamento professionale in base alle condizioni definite da ciascuno Stato membro di concerto con le parti sociali; ricorda che le indennità di disoccupazione adeguate migliorano il processo di abbinamento e sono pertanto utili per la produttività, mentre svolgono al tempo stesso un ruolo centrale nella prevenzione e nella riduzione della povertà; ritiene che il pilastro europeo dei diritti sociali (EPSR) dovrebbe raccomandare valori di riferimento per i regimi nazionali di assicurazione contro la disoccupazione, in particolare per quanto riguarda la loro copertura, i requisiti di attivazione, un nesso tra la durata del sostegno e il periodo medio nazionale per la ricerca di un lavoro e la qualità del sostegno fornito dai centri per l'impiego;
15. mette in evidenza l'importanza di regimi adeguati di reddito minimo per preservare la dignità umana e lottare contro la povertà e l'esclusione sociale, così come il loro ruolo , quale forma di investimento sociale che consente alle persone di partecipare alla società e intraprendere percorsi di formazione e/o la ricerca di un lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare i regimi di reddito minimo nell'Unione europea, anche esaminando se tali regimi consentano alle famiglie di soddisfare le loro esigenze; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare su tale base le modalità e gli strumenti per fornire redditi minimi adeguati in tutti gli Stati membri e a esaminare i possibili interventi successivi a sostegno della convergenza sociale nell'Unione, tenendo conto delle condizioni economiche e sociali di ciascun paese e delle pratiche e tradizioni nazionali;
16. insiste sul fatto che i diritti delle persone con disabilità dovrebbero essere integrati nel pilastro sociale con un approccio basato sui diritti umani, in linea con gli obblighi dell'UE e dei suoi Stati membri a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD); ritiene che tali disposizioni dovrebbero indicare almeno:
–
il diritto a un lavoro dignitoso e privo di barriere architettoniche in ambienti e mercati del lavoro pienamente inclusivi, aperti e accessibili;
–
servizi e la sicurezza di un reddito di base adeguati alle specifiche esigenze individuali, in modo da consentire un livello di vita dignitoso e l'inclusione sociale;
–
la garanzia della libera circolazione e della trasferibilità delle prestazioni tra Stati membri dell'UE;
–
istruzione e formazione inclusive, comprese le disposizioni per un'adeguata alfabetizzazione digitale;
–
disposizioni specifiche sulla protezione dallo sfruttamento e dal lavoro forzato delle persone con disabilità, in particolare le persone con disabilità intellettive o psicosociali o le persone priva di capacità giuridica;
17. rileva con preoccupazione che la disponibilità e l'accessibilità economica dell'assistenza a lungo termine continuano ad essere un problema importante in tutta Europa, costringendo le persone a restare a casa per assistere i familiari bisognosi di cure invece di perseguire le loro carriere lavorative; deplora il frequente sfruttamento dei prestatori di assistenza assunti attraverso agenzie di lavoro o su base informale; è del parere che l'accesso a servizi di assistenza a lungo termine, accessibili e di qualità, compresa l'assistenza a domicilio e i regimi di vita indipendente, costituisca un diritto da salvaguardare grazie al sostegno di professionisti adeguatamente qualificati e assunti in base a condizioni dignitose; ritiene, pertanto, che debbano essere posti in atto adeguati servizi pubblici e di assistenza per le famiglie, in particolare quelle a basso reddito, per evitare il ricovero in istituti e il rischio di povertà; ribadisce la sua richiesta di varare una legislazione sul congedo dei prestatori di assistenza per limitare le ripercussioni sulla retribuzione e sui diritti di protezione sociale quando i lavoratori devono temporaneamente prendersi cura di familiari; invita la Commissione a presentare un concreto piano d'azione in questo campo, compresi obiettivi in materia di assistenza agli anziani, alle persone con disabilità e ad altre persone non autosufficienti, analogamente agli obiettivi di Barcellona, corredato di strumenti di monitoraggio che dovrebbero misurarne la qualità e l'accessibilità, anche economica; chiede, inoltre, di intensificare la condivisione e l'adozione delle migliori pratiche in questo settore;
18. ritiene che la povertà infantile sia una delle principali questioni su cui l'Europa dovrebbe "agire in grande"; sottolinea che il diritto a sistemi universali di istruzione, assistenza sanitaria e sicurezza sociale sia una condizione essenziale per contrastare la povertà, soprattutto quella infantile; tenendo presente tale obiettivo, invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la rapida attuazione della raccomandazione "Investire nell'infanzia – Spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale" e ad adottare misure concrete in tutti gli Stati membri finalizzate a una garanzia per i minori, affinché tutti i bambini che ora vivono a rischio di povertà abbiano accesso a un'assistenza sanitaria, a un'istruzione e a strutture per l'infanzia gratuiti, ad alloggi decorosi e a un'alimentazione adeguata; sottolinea il necessario collegamento con i programmi che offrono sostegno e opportunità ai genitori affinché possano uscire dalle situazioni di esclusione sociale e inserirsi nel mercato del lavoro; riconosce che tali politiche richiedono adeguati finanziamenti a livello nazionale e il sostegno fornito dai Fondi strutturali e di investimento europei;
19. chiede agli Stati membri di realizzare il diritto a un alloggio adeguato, assicurando l'accesso per tutti a un alloggio a prezzi accessibili, di qualità e di dimensioni adeguate e prevenire e ridurre il fenomeno dei senza tetto al fine di eliminarlo gradualmente; li esorta ad attuare una legislazione e/o altre misure necessarie per garantire l'accesso all'edilizia sociale e ad adeguate indennità di alloggio per chi si trova in situazione di bisogno, compresi, ovviamente, le persone e le famiglie senza dimora e la tutela delle persone vulnerabili e delle famiglie indigenti in caso di sfratto o la messa a disposizione di adeguati alloggi alternativi; chiede che la fornitura di alloggi sia abbinata a servizi sociali pertinenti a sostegno dell'integrazione sociale ed economica; chiede che siano prese misure efficaci per aiutare i giovani a basso reddito a mettere su famiglia; sottolinea che gli investimenti nell'edilizia sociale ad alta efficienza energetica comportano vantaggi per tutti in materia di lavoro, ambiente, riduzione della povertà energetica e realizzazione dei diritti sociali; chiede un maggiore uso dei pertinenti strumenti finanziari europei per sostenere il rinnovamento urbano e la messa a disposizione di alloggi a prezzi abbordabili, accessibili e a basso consumo energetico e promuovere lo sviluppo dell'edilizia abitativa sociale nelle regioni in cui è poco sviluppata; chiede che sia abolita ogni forma di criminalizzazione della povertà, come le sanzioni inique che colpiscono i senza tetto o le altre forme di privazione materiale;
20. chiede misure adeguate, compresi miglioramenti della legislazione, se dal caso previa valutazione, miranti ad assicurare la disponibilità e l'accesso per tutti ai servizi sociali di interesse generale, di buona qualità ed economicamente accessibili e ad altri servizi di interesse generale o a servizi essenziali quali l'approvvigionamento idrico, la gestione dei rifiuti, l'istruzione, l'assistenza sanitaria, le comunicazioni elettroniche e la banda larga ad alta velocità, l'energia, i trasporti pubblici e i servizi finanziari; mette in evidenza il ruolo importante di fornitori pubblici ben attrezzati e dotati di personale adeguato e delle imprese sociali e delle organizzazioni non profit nel fornire tali servizi, dal momento che il loro obiettivo primario è un impatto sociale positivo; sottolinea inoltre l'importante ruolo delle imprese dell'economia sociale nella fornitura di questi servizi e nel rendere il mercato del lavoro più inclusivo; chiede di eliminare le attuali incertezze giuridiche incontrate da autorità pubbliche quando si tratta di finanziare i servizi sociali d'interesse generale; sostiene l'utilizzo di criteri sociali negli appalti pubblici; ricorda che le zone rurali, in particolare, hanno bisogno di un aiuto permanente per modernizzare le loro infrastrutture e mantenere il dinamismo economico; richiama inoltre l'attenzione sull'importanza dell'educazione finanziaria, che contribuisce a prevenire l'eccessivo indebitamento delle famiglie, e dell'assistenza legale e di altri meccanismi che tutelano i debitori da pratiche predatorie e offrono loro una seconda opportunità;
Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro
21. ritiene che, nel nostro mondo sempre più digitalizzato, le persone scarsamente qualificate non solo abbiano minori opportunità occupazionali, ma siano anche più vulnerabili alla disoccupazione di lungo periodo e incontrino maggiori difficoltà nell'accedere ai servizi e a partecipare pienamente alla vita sociale, una situazione che non è solo dannosa per l'individuo, ma è anche molto costosa per l'economia e la società nel suo complesso; sostiene, quindi, la garanzia per le competenze come un nuovo diritto di ogni individuo, in ogni fase della vita, per acquisire le competenze fondamentali per il XXI secolo, compresi l'alfabetizzazione, il calcolo numerico, l'alfabetizzazione digitale e mediatica, il pensiero critico, le competenze sociali, la capacità e le competenze pertinenti necessarie per l'economia verde e l'economia circolare, tenendo conto delle industrie emergenti e dei settori chiave della crescita e garantendo il pieno coinvolgimento delle persone in situazioni sfavorite, incluse le persone con disabilità, i richiedenti asilo, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi sottorappresentati; sottolinea che i sistemi di istruzione dovrebbero essere inclusivi, fornire istruzione di buona qualità a tutta la popolazione, rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, consentire alle persone di essere cittadini europei attivi e prepararli ad essere in grado di imparare e di adattarsi durante tutto l'arco della vita e rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e della società; ritiene che il completamento dell'istruzione secondaria dovrebbe essere obbligatorio nell'Europa del XXI secolo e che debbano essere disponibili programmi pertinenti per dare una nuova possibilità a tutti i giovani che hanno abbandonato la scuola primaria o secondaria; ritiene che la garanzia delle competenze dovrebbe prevedere una valutazione personalizzata delle esigenze di apprendimento, un'offerta di apprendimento di qualità e una convalida sistematica delle abilità e delle competenze acquisite, consentendone il facile riconoscimento sul mercato del lavoro; sottolinea la necessità di garantire un accesso generalizzato alla banda larga per consentire l'alfabetizzazione digitale; sottolinea che la garanzia delle competenze è un importante investimento sociale che richiede un'attuazione e finanziamenti adeguati, anche con il sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei;
22. esprime preoccupazione per la diffusione dell'incertezza socioeconomica e il peggioramento delle condizioni di lavoro per molti lavoratori; riconosce che molti lavoratori in forme di occupazione atipiche hanno difficoltà nell'esercitare i loro diritti sul lavoro o nell'accedere alle prestazioni di sicurezza sociale e che le donne e i migranti sono colpiti in modo sproporzionato da questo problema; invita la Commissione a monitorare da vicino l'attuazione e l'applicazione della direttiva sul lavoro a tempo determinato, la direttiva sul lavoro a tempo parziale e la direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure volte a migliorare la portabilità dei diritti sociali maturati in attività diverse; sottolinea l'importanza di garantire capacità sufficienti in grado di fornire un'adeguata protezione sociale a livello di Stato membro alle persone in tutte le forme di impiego, nei rapporti di lavoro standard e non standard e nelle forme di lavoro autonomo; invita la Commissione a proporre una raccomandazione in tal senso; ritiene in particolare che:
a)
gli Stati membri dovrebbero organizzare sistemi di sicurezza sociale in modo da consentire a tutte le persone in tutte le forme di impiego, in tutti i rapporti di lavoro e in tutte le forme di lavoro autonomo di maturare diritti che offrano la sicurezza del reddito in situazioni quali la disoccupazione, il lavoro a tempo parziale involontario, problemi di salute, l'età avanzata o le interruzioni della carriera per la cura dei figli o altre forme di assistenza o legate alla formazione;
b)
a decorrere dal loro primo accesso al mercato del lavoro, tutte le persone in tutte le forme di impiego, in tutti i rapporti di lavoro e in tutte le forme di lavoro autonomo dovrebbero avere un conto personale relativo alla propria attività, facilmente accessibile di persona o tramite mezzi elettronici, tenendo debitamente conto delle esigenze delle persone con disabilità, nel quale possono consultare i propri diritti sociali maturati e altri diritti sociali, anche per l'apprendimento permanente, e in cui possono informarsi della loro portabilità negli altri paesi a seconda dei casi; tali attività personali dovrebbero essere messe a disposizione in modo efficace sotto il profilo dei costi e garantendo un'adeguata protezione dei dati;
c)
le piattaforme digitali e gli altri intermediari dovrebbero avere l'obbligo di segnalare alle autorità competenti tutti i lavori intrapresi con la loro mediazione, al fine di assicurare adeguati contributi e protezione attraverso l'assicurazione sanitaria e sociale per tutti i lavoratori;
23. sottolinea che per garantire i trasferimenti professionali sono necessari quanto prima investimenti adeguati, sia a livello di capacità istituzionale dei servizi pubblici per l'occupazione che dei servizi individuali per la ricerca di un lavoro e l'aggiornamento delle competenze; ritiene che le politiche proattive in materia di occupazione, quali la formazione e l'assistenza nella ricerca di un lavoro, costituiscano strumenti utili per reintegrare nel mercato del lavoro le persone disoccupate indipendentemente dall'età; ricorda il ruolo utile del Fondo sociale europeo a sostegno delle politiche attive del mercato del lavoro in tutta Europa e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, che sostiene la riqualificazione e il ritorno al lavoro in caso di shock economici regionali e licenziamenti su larga scala; ricorda, inoltre, l'importanza dei sistemi di sicurezza sociale nel sostenere le transizioni sicure; sottolinea che andrebbero assicurati il mantenimento e la portabilità dei diritti a prestazioni sociali maturati nel corso della carriera e della vita, in modo da agevolare il passaggio ad altro lavoro e professione;
24. pone l'accento sul fatto che una politica occupazionale proattiva implica il sostegno pubblico per lo sviluppo dei settori con notevoli potenzialità di occupazione e, in molti paesi, anche la necessità di estendere il ruolo dei servizi pubblici per l'impiego e garantire che dispongano di un'adeguata capacità di contatto diretto con le imprese, di modo che la riqualificazione e altre forme di assistenza alle persone in cerca di lavoro siano fornite in conformità del profilo della persona in cerca di lavoro e delle esigenze dell'economia locale; chiede la piena attuazione della Garanzia per i giovani per tutte le persone al sotto dei 30 anni, con un'attenzione particolare alle offerte di qualità e a un'efficace opera di sensibilizzazione a tutti i NEET, e della raccomandazione del Consiglio sui disoccupati di lungo periodo, anche attraverso lo sviluppo delle misure complementari necessarie a garantire l'accessibilità di queste politiche per le persone con esigenze di assistenza; sottolinea la necessità di tenere conto delle esigenze dei lavoratori anziani e delle persone in cerca di lavoro e di promuovere la cooperazione fra i lavoratori più giovani e più anziani; sottolinea che queste politiche rappresentano importanti riforme strutturali e investimenti sociali che hanno bisogno di un finanziamento adeguato a livello sia europeo che nazionale, anche a titolo del Fondo sociale europeo, dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile e/o di altri strumenti;
25. ricorda che le donne hanno una probabilità maggiore di avere lavori incerti e mal retribuiti e di subire interruzioni nella carriera, con conseguenti ripercussioni per tutta la loro vita; ritiene che sia urgente compiere progressi decisivi nel settore della parità di genere e dell'equilibrio tra attività professionale e vita privata per eliminare le persistenti discriminazioni; attende le proposte della Commissione in questo settore, come annunciato nel programma di lavoro 2017, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:
a)
è opportuno rafforzare i meccanismi esistenti atti a garantire la parità di trattamento tra uomini e donne, colmare i persistenti divari di genere per quanto riguarda le retribuzioni e le pensioni, nonché ridurre la segregazione occupazionale; a tal fine, si dovrebbero monitorare l'attuazione e l'applicazione della direttiva 2006/54/CE e la direttiva dovrebbe essere rivista, se necessario; il patto europeo per la parità di genere per il periodo 2011-2020 e l'impegno strategico per la parità di genere 2016-2019 dovrebbero continuare ad essere perseguiti, anche attraverso relazioni annuali in materia di uguaglianza di genere;
b)
sono necessarie nuove misure efficaci a livello europeo e nazionale per la conciliazione della vita professionale, privata e familiare, comprese proposte legislative in materia di congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale, congedo per i prestatori di assistenza, accesso ai servizi di assistenza di qualità e a orari di lavoro flessibili; va incoraggiata l'equa ripartizione tra uomini e donne delle disposizioni in materia di congedo, per tutte le categorie di lavoratori, nell'ottica di migliorare l'accesso e la posizione delle donne nel mercato del lavoro, rafforzare il ruolo dei padri nell'educazione dei figli e facilitare l'equilibrio tra attività professionale e vita privata; la Commissione dovrebbe inoltre sostenere gli Stati membri nello scambio e nell'adozione delle buone prassi in questo settore;
26. ricorda che la Carta dei diritti fondamentali dell'UE vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; sottolinea che tutti i cittadini dovrebbero godere di pari opportunità lungo tutto l'arco della loro vita, anche nella ricerca di lavoro e sul luogo di lavoro; sottolinea la necessità di applicare correttamente la direttiva 2000/78/CE sulla parità in materia di occupazione e la direttiva 2000/43/CE sull'uguaglianza razziale; sollecita gli Stati membri a accelerare l'attuazione e la Commissione valutare l'applicazione delle vigenti misure atte a garantire la non discriminazione e le pari opportunità nonché a rafforzare la partecipazione al mercato del lavoro e l'integrazione sociale dei gruppi sottorappresentati; invita la Commissione a proporre nuove raccomandazioni concrete o altre misure in questo senso, se necessario; ricorda che la direttiva sulla parità di trattamento proposto nel 2008 e non ancora adottata rappresenta un elemento mancante nel quadro legislativo in materia di non discriminazione; richiama l'attenzione sulla giurisprudenza europea e nazionale secondo la quale dovrebbe essere stabilito nel diritto unionale e nazionale un obbligo di soluzione ragionevole per tutte le forme di discriminazione, a condizione che ciò non comporti un onere sproporzionato per i datori di lavoro o i fornitori di servizi; invita la Commissione a monitorare i quadri giuridici e le politiche degli Stati membri, conformemente alla legislazione dell'UE in vigore, per garantire l'integrazione, la parità di trattamento e condizioni di lavoro dignitose per tutte le persone con lo status di rifugiato; sottolinea che a tutte le vittime di sfruttamento e discriminazione dovrebbe essere garantito l'accesso alla giustizia e alla protezione;
Mobilità dei lavoratori
27. sottolinea che la libera circolazione delle persone è uno dei maggiori risultati raggiunti dall'UE e che la libera circolazione dei lavoratori è un elemento fondamentale del mercato interno che svolge un ruolo importante nel migliorare la convergenza e l'integrazione tra gli Stati membri; sottolinea che in seno all'UE la mobilità è un'opportunità e un diritto fondamentale il cui esercizio deve essere sostenuto, anche attraverso un efficace sistema di coordinamento della sicurezza sociale; chiede la corretta attuazione e applicazione delle norme dell'UE in materia di mobilità dei lavoratori e della prestazione transnazionale di servizi; chiede, inoltre, che sia previsto un sostegno alla mobilità del lavoro attraverso un'adeguata formazione linguistica a tutti i livelli di istruzione, una migliore comparabilità dei sistemi di istruzione e il riconoscimento delle qualifiche professionali, informazioni facilmente accessibili sui diritti e i doveri dei lavoratori mobili e misure atte a garantire condizioni di lavoro dignitose e un'efficace cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego in tutta Europa; osserva che la mobilità non dovrebbe essere il risultato della mancanza di opportunità di lavoro o di un insufficiente livello di protezione sociale dei lavoratori nelle regioni d'origine, in quanto i deflussi prolungati di forza di lavoro potrebbero ostacolare la convergenza economica; ricorda pertanto l'importanza della politica di coesione e di altri strumenti per uno sviluppo economico equilibrato sotto il profilo territoriale; ritiene che la mobilità dei lavoratori non deve essere utilizzata per minare gli standard sociali dei paesi ospitanti attraverso la frode o l'elusione delle norme; sottolinea che i lavoratori mobili sono solitamente contribuenti netti alle finanze pubbliche dei paesi ospitanti; chiede adeguati investimenti nei servizi pubblici nelle zone che registrano un aumento della popolazione e pone l'accento sul sostegno che il Fondo sociale europeo può fornire a tale riguardo;
28. invita l'UE e gli Stati membri a prendere in considerazione l'impatto sociale della mobilità sul crescente numero di famiglie transnazionali, ad esempio prevedendo possibilità di congedo per occuparsi di un familiare in un altro paese e garantendo la trasferibilità e la comparabilità dei sistemi di istruzione per la mobilità dei bambini in età scolare;
29. invita gli Stati membri a rendere obbligatorio per i datori di lavoro fornire un contratto di lavoro in una lingua conosciuta dai cittadini mobili dell'UE, al fine di rendere il contratto di lavoro comprensibile per i lavoratori;
Istituire gli strumenti per raggiungere risultati concreti
30. invita la Commissione a basarsi sui risultati della consultazione pubblica e sui pareri delle istituzioni dell'UE presentando una chiara tabella di marcia delle misure concrete per una piena attuazione pratica del pilastro europeo dei diritti sociali e il pieno perseguimento degli obiettivi sociali sanciti dai trattati; sottolinea che, per tutelare i diritti sociali fondamentali, le disposizioni quali quelle di cui agli articoli 8, 9 e 10 TFUE devono essere applicate correttamente nella definizione delle politiche dell'UE e in tutte le azioni delle istituzioni dell'UE, anche attraverso le valutazioni dell'impatto sociale;
31. chiede l'introduzione di un protocollo sociale in sede di revisione dei trattati, al fine di rafforzare i diritti sociali fondamentali in relazione alle libertà economiche;
32. invita gli Stati membri a siglare e ratificare la Carta sociale europea riveduta e la Convenzione europea sulla sicurezza sociale (ETS n. 78); incoraggia altresì la Commissione a esaminare le azioni necessarie per l'adesione dell'Unione europea alla Carta riveduta e a proporre un termine per tale obiettivo;
33. invita la Commissione a fare della dimensione di genere una parte integrante del pilastro europeo dei diritti sociali e a introdurre valutazioni sistematiche dell'impatto di genere quale parte integrante della valutazione di conformità ai diritti fondamentali;
34. esprime preoccupazione per i persistenti effetti negativi della lunga crisi economica che l'Europa ha subito nella prima metà del decennio in corso e che ha avuto maggiori conseguenze per alcuni paesi e regioni rispetto ad altri; ritiene che l'obiettivo di una convergenza economica e sociale verso l'alto dovrebbe essere sostenuto da una serie di obiettivi basati sulla strategia Europa 2020 e sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, al fine di guidare il coordinamento delle politiche economiche, sociali e occupazionali nell'UE e fornire un punto di riferimento per la zona euro in cui occorre prestare una particolare attenzione alla convergenza economica e sociale verso l'alto;
35. richiama l'attenzione sulla relazione biunivoca tra condizioni sociali e rendimento economico; chiede che gli obiettivi della strategia Europa 2020, l'attuale quadro di valutazione degli indicatori occupazionali e sociali nella relazione comune sull'occupazione e il potenziale nuovo Codice di convergenza siano presi in esame direttamente e in modo trasparente nel formulare le raccomandazioni specifiche per paese e la raccomandazione per la zona euro nonché nell'uso degli strumenti dell'UE; ritiene che gli strumenti della strategia europea per l'occupazione e il metodo aperto di coordinamento sociale dovrebbero altresì essere rafforzati a tale scopo; esorta a rafforzare il ruolo del dialogo macroeconomico con le parti sociali nella formulazione del mix di politiche economiche a livello europeo; ritiene che la sorveglianza macrosociale sia di grande importanza nel garantire che gli squilibri economici non siano ridotti a scapito della situazione occupazionale e sociale e nel prevenire una corsa al ribasso in termini di norme sociali nell'UE; rinnova il suo appello a favore di un programma europeo di riforme e di investimenti volto a rafforzare le potenzialità di crescita basate sulla produttività e su posti di lavoro di qualità, a promuovere sistemi di protezione sociale equi, solidi, efficienti e sostenibili nonché a incoraggiare una transizione sostenibile delle economie degli Stati membri verso una maggiore efficienza delle risorse;
36. ritiene che promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la loro indipendenza economica sia essenziale per conseguire l'obiettivo, previsto nella strategia Europa 2020, di innalzare il tasso di occupazione complessivo al 75 %, favorendo altresì l'aumento del PIL; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le politiche e aumentare gli investimenti a sostegno dell'occupazione femminile in posti di lavoro di qualità, in particolare nei settori e nelle posizioni in cui le donne sono sottorappresentate, quali la scienza, la tecnologia, l'ingegneria, la matematica e l'economia verde o le posizioni direttive di livello superiore in tutti i settori;
37. osserva che le donne e le ragazze sono colpite in modo sproporzionato dalla povertà e dall'esclusione sociale e chiede un rinnovato slancio politico per un'ambiziosa strategia europea contro la povertà e un nuovo impegno per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di lotta alla povertà; chiede agli Stati membri di definire piani strategici nazionali dettagliati di lotta alla povertà e alla Commissione di porre l'accento sulla riduzione della povertà nel quadro del semestre europeo;
38. invita gli Stati membri e la Commissione ad adoperarsi per garantire un adeguato livello degli investimenti sociali che sono essenziali per la coesione della società e hanno un chiaro impatto positivo sulla crescita economica nel breve e nel lungo periodo (ad esempio, i servizi per l'infanzia, l'istruzione, la garanzia per i giovani e la garanzia per le competenze); ritiene che la valutazione della qualità della spesa pubblica dovrebbe tener conto anche di questo aspetto;
39. rinnova il suo invito a organizzare riunioni congiunte tra le formazioni dei Consigli EPSCO ed ECOFIN per promuovere un miglior coordinamento delle politiche socioeconomiche, come pure riunioni regolari dei ministri del Lavoro e degli affari sociali della zona euro per migliorare il coordinamento delle politiche all'interno della zona euro e affrontare in maniera adeguata gli squilibri sociali;
40. evidenzia che i fenomeni attuali della produzione ad alta intensità di capitale e l'importante contributo delle attività immateriali alla creazione di valore aggiunto, da un lato, e, dall'altro, degli elevati tassi di disuguaglianza, della disoccupazione, del continuo aumento del lavoro "atipico" e della diminuzione della quota del lavoro rispetto al reddito totale implicano la necessità di ampliare la base finanziaria per i sistemi di previdenza sociale, con il principio della neutralità fiscale, al fine di fornire una protezione sociale adeguata e servizi di qualità per tutti; ritiene che ciò debba essere fatto, in particolare, mediante una transizione verso altre fonti di entrate fiscali; esorta gli Stati membri a valutare le loro esigenze in proposito; ricorda che l'accumulo dei diritti di sicurezza sociale attraverso il lavoro è un aspetto importante del lavoro dignitoso e contribuisce in modo significativo alla stabilità economica e sociale; sottolinea, tuttavia, che l'attuale cuneo fiscale sul lavoro può essere ridotto pur garantendo la sostenibilità e l'adeguatezza dei regimi di previdenza sociale nazionali; sottolinea inoltre il fatto che la lotta all'evasione e all'elusione fiscale è estremamente importante per garantire un adeguato livello di investimenti pubblici nonché la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale;
41. ritiene che il pilastro europeo dei diritti sociali possa essere credibile solo se accompagnato da un adeguato finanziamento a livello nazionale ed europeo in modo da garantire che gli Stati membri siano in grado di realizzare gli obiettivi stabiliti di comune accordo; ribadisce la propria richiesta di una più rapida attuazione dei pertinenti programmi operativi e della revisione del QFP 2014-20 nel caso in cui sia necessario per far fronte a un aumento del fabbisogno; chiede, in particolare, l'ulteriore rafforzamento dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e ulteriori misure atte a garantire un accesso più agevole e il pieno utilizzo del Fondo sociale europeo, del FEG e del FEAD; ritiene che questi strumenti finanziari debbano restare a disposizione di tutti gli Stati membri e, se necessario, essere rafforzati, anche per quanto riguarda l'istruzione e la formazione, la garanzia per le competenze, la povertà infantile e nuove sfide impreviste, come l'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro; ritiene che la norma che assegna il 20 % delle dotazioni nazionali del FSE alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale debba essere rispettata;
42. chiede che sia previsto un ulteriore sostegno dell'UE a favore dello sviluppo delle capacità istituzionali, ad esempio per quanto riguarda il dialogo sociale, la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale e la piattaforma contro il lavoro sommerso, che potrebbe evolvere in una prospettiva più a lungo termine verso un sistema europeo di ispettorati del lavoro; evidenzia, in tale contesto, l'importanza del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e il sostegno del FSE per il rafforzamento delle capacità a livello nazionale;
43. invita la Commissione e il gruppo BEI a sviluppare ulteriormente il piano per gli investimenti per l'Europa al fine di rafforzare gli investimenti nella ripresa economica, la creazione di posti di lavoro di qualità, lo sviluppo sostenibile e gli investimenti sociali nelle capacità attuali e future delle persone di partecipare al mercato del lavoro;
44. ritiene che l'impatto sociale del processo di adeguamento economico all'interno della zona euro potrebbe essere mitigato e la convergenza economica e sociale verso l'altro potrebbe essere rafforzata attraverso un finanziamento adeguato in modo da evitare un ulteriore deterioramento delle disuguaglianze e delle potenzialità di crescita degli Stati membri e far fronte ai gravi shock macroeconomici, pur aumentando la competitività e la stabilità delle economie degli Stati membri; invita, pertanto, la Commissione, il Consiglio e gli altri organismi competenti ad affrontare la questione nelle future discussioni;
45. invita la Commissione a presentare le sue proposte sul pilastro europeo dei diritti sociali in occasione della pubblicazione del suo annunciato Libro bianco sul futuro dell'UE e dell'UEM;
46. invita la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna e gli Stati membri a portare avanti un'azione esterna coerente con il pilastro europeo dei diritti sociali, promuovendo in particolare l'attuazione delle convenzioni delle Nazioni Unite e degli obiettivi di sviluppo sostenibile, delle convenzioni dell'OIL, delle pertinenti conclusioni del G20 e delle convenzioni in materia del Consiglio d'Europa e degli accordi commerciali e dei partenariati strategici dell'UE;
47. ritiene opportuna l'adozione del pilastro europeo dei diritti sociali nel 2017, sotto forma di accordo tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio europeo, con il coinvolgimento delle parti sociali e della società civile al più alto livello, oltre che di una chiara tabella di marcia per la sua attuazione; invita la Commissione a proporre meccanismi per un adeguato coinvolgimento di tutte le parti interessate, a tutti i livelli, nell'attuazione dell'EPSR;
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48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti degli Stati membri.
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32).
Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43).
Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9).
Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES – Allegato: accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9).
Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).