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Procedura : 2016/3024(RSP)
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Giovedì 19 gennaio 2017 - Strasburgo
Affrontare le sfide dell'applicazione del codice doganale dell'Unione
P8_TA(2017)0011B8-0024/2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2017 sul tema "Affrontare le sfide dell'applicazione del codice doganale dell'Unione" (2016/3024(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione(1), nonché i relativi atto delegato (regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015(2)), atto di esecuzione (regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015(3)), atto delegato transitorio (regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015(4)) e programma di lavoro (decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016(5)),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali, presentata dalla Commissione (COM(2013)0884),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" (COM(2015)0192),

–  visto il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio(6),

–  vista la ratifica da parte dell'Unione europea dell'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC),

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'Unione doganale costituisce un pilastro fondamentale dell'Unione europea, uno dei principali blocchi commerciali al mondo, ed è essenziale per il corretto funzionamento del mercato unico, a beneficio sia delle imprese sia dei cittadini dell'UE;

B.  considerando che il mercato unico digitale mira a offrire ai consumatori e alle imprese un accesso migliore ai beni e ai servizi digitali in Europa;

C.  considerando che l'Unione doganale dovrebbe agevolare ulteriormente tale accesso onde massimizzare le opportunità di scambi a livello globale;

D.  considerando che norme e procedure doganali complesse sono particolarmente pregiudizievoli per le piccole e medie imprese (PMI);

E.  considerando che sistemi doganali diversi, soprattutto in termini di dazi doganali e sdoganamento, determinano frammentazione, oneri amministrativi supplementari e ritardi che, a loro volta, causano incertezza e disparità sul mercato e possono pregiudicare il rispetto da parte degli operatori economici della legislazione doganale unionale;

F.  considerando che le disposizioni sostanziali del codice doganale dell'Unione sono entrate in vigore il 1° maggio 2016 e sono attualmente oggetto di un periodo di transizione che terminerà il 31 dicembre 2020, data in cui tutti gli Stati membri devono aver pronta la propria infrastruttura informatica per sostenere il flusso elettronico di dati doganali;

G.  considerando che la Commissione ha già proposto al Parlamento emendamenti alla legislazione doganale unionale (per esempio le modifiche adottate di recente riguardo alle merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea) e continuerà a farlo nel prossimo futuro;

H.  considerando che, per via della tecnica della rifusione, il codice doganale dell'Unione non è stato oggetto di un'analisi costi-benefici e i relativi atto delegato (regolamento delegato (UE) 2015/2446), atto di esecuzione (regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447), atto delegato transitorio (regolamento delegato (UE) 2016/341) e programma di lavoro (decisione di esecuzione (UE) 2016/578) non sono stati oggetto di una valutazione di impatto precedente;

I.  considerando che una cooperazione doganale efficace tra le amministrazioni doganali degli Stati membri, con i paesi terzi e a livello multilaterale svolge un ruolo vitale, dati i volumi di scambi significativi e le nuove sfide incontrate dall'Unione doganale fin dalla sua istituzione;

J.  considerando che la Commissione ha altresì formulato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali;

1.  invita la Commissione e gli Stati membri a definire una strategia e un calendario chiari, coerenti e ambiziosi per assicurare che gli elementi necessari all'attuazione dei sistemi doganali dell'UE siano oggetto di proposte adeguate, allineate e idonee all'attuale evoluzione degli scambi globali e all'attuazione del programma di politica commerciale dell'UE;

2.  raccomanda, in particolare, di profondere maggiori sforzi per creare a livello unionale, entro i tempi stabiliti dal codice doganale dell'Unione, requisiti e programmi elettronici di valutazione del rischio più uniformi in campo doganale, onde assicurare che l'arrivo, il transito e l'uscita delle merci siano registrati quanto più efficacemente possibile nell'UE, senza nel contempo pregiudicare la sicurezza, interconnettendo i sistemi degli Stati membri in modo da formare un sistema elettronico coerente, basato sullo stesso modello di dati e su sistemi comuni per i movimenti; ritiene che la Commissione dovrebbe adottare un atteggiamento proattivo in tal senso, in particolare attraverso cofinanziamenti che possano assicurare lo sviluppo di sistemi informatici interoperabili e garantire l'interoperabilità con altri sistemi informatici nel caso dei certificati sanitari e di polizia sanitaria;

3.  invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare strettamente con gli operatori economici in ogni fase di sviluppo dell'attuazione del codice doganale dell'Unione nonché nel processo di modifica degli atti delegati di tale codice, e appoggia il processo di regolare consultazione del gruppo di contatto per gli operatori (Trade Contact Group) a tal fine;

4.  ricorda alla Commissione che l'Unione europea si è impegnata a facilitare il flusso transfrontaliero di merci, a ridurre il costo degli scambi alle frontiere e a promuovere l'effettiva cooperazione tra i membri su questioni legate all'agevolazione degli scambi e alla conformità in materia doganale;

5.  rammenta alla Commissione l'impegno da essa assunto di creare un autentico mercato unico digitale, che dovrebbe avere come componente fondamentale l'agevolazione degli scambi tramite il commercio elettronico; sottolinea che ciascun operatore economico dovrebbe rispettare le norme applicabili ai processi doganali per evitare scappatoie nelle procedure doganali, e riconosce che gli operatori economici non dovrebbero vedersi privare delle procedure doganali semplificate esistenti, ove queste risultino compatibili con le norme in materia di incolumità, sicurezza e diritti di proprietà intellettuale, per esempio nel caso dei corrieri espressi che consegnano spedizioni di basso valore, i quali, conformemente alle disposizioni del codice doganale dell'Unione, saranno soggetti ai processi doganali ordinari che potrebbero costituire un onere amministrativo e ostacolare la crescita del commercio elettronico;

6.  invita la Commissione a cogliere l'opportunità offerta dall'attuale redazione delle misure di esecuzione per perseguire gli obiettivi summenzionati e correggere rapidamente le lacune giuridiche identificate, in modo da rendere massimo il potenziale dell'Unione doganale;

7.  raccomanda alla Commissione di chiarire che un'obbligazione doganale incorsa per mancata conformità può essere estinta anche nei casi in cui si possa appurare per mezzo di prove adeguate che non sussiste alcun tentativo di frode, ad esempio in caso di custodia temporanea e di introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione;

8.  invita la Commissione a presentare entro il 2017 una relazione intermedia che valuti approfonditamente la politica doganale dell'UE (compreso un esame esaustivo dei problemi, delle sovrapposizioni, delle lacune, delle incoerenze e delle misure obsolete identificati, dei reclami presentati presso le autorità doganali e delle infrazioni del codice doganale dell'Unione causate dagli errori e dalle scappatoie nel regolamento (UE) n. 952/2013 e a cui è stato posto rimedio dal 1° maggio 2016), nonché entro il 2021 una valutazione dell'adeguatezza, comprensiva di una valutazione di impatto indipendente, onde assicurare che il quadro normativo della politica doganale unionale, ivi compreso il nuovo codice doganale dell'Unione, sia efficace, proporzionato e adeguato alle proprie finalità sia per gli Stati membri sia per gli operatori commerciali;

9.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1.
(3) GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558.
(4) GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1.
(5) GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6.
(6) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15.

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