Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0636),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0393/2015),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 maggio 2016(1),
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0377/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 febbraio 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),
considerando quanto segue:
(1) il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio(4) (il "regolamento sulle autorizzazioni di pesca") ha istituito un sistema concernente le autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione e l'accesso delle navi di paesi terzi alle acque dell'Unione.
(2) L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS)(5) e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 (accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici)(6). Tali disposizioni internazionali affermano il principio in base al quale tutti gli Stati sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire la gestione sostenibile e la conservazione delle risorse marine e a prestarsi reciproca collaborazione a tale scopo. [Em. 1]
(3) L'Unione ha aderito all'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, del 24 novembre 1993 (accordo FAO)(7). In base a tale accordo FAO, le parti contraenti non possono autorizzare l'uso di navi per la pesca in alto mare se non sono soddisfatte determinate condizioni e devono adottare sanzioni in caso di inosservanza di taluni obblighi di comunicazione.
(3 bis) Il 2 aprile 2015 il Tribunale internazionale per il diritto del mare ha emesso un parere consultivo a seguito di una richiesta della Commissione subregionale della pesca per l'Africa occidentale. Tale parere consultivo ha confermato che l'Unione è responsabile delle attività svolte dalle navi battenti bandiera degli Stati membri e ha, pertanto, un obbligo di debita diligenza a tale riguardo. [Em. 2]
(4) L'Unione ha approvato il piano d'azione internazionale della FAO per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IPOA-IUU) adottato nel 2001 che, insieme agli orientamenti volontari della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera approvati nel 2014, sancisce la responsabilità dello Stato di bandiera di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini. In base all'IPOA-IUU, lo Stato di bandiera dovrebbe rilasciare autorizzazioni alle navi battenti la sua bandiera che intendono pescare in acque non soggette alla sua sovranità o giurisdizione. Gli orientamenti volontari raccomandano inoltre che lo Stato di bandiera e lo Stato costiero concedano un'autorizzazione quando le attività di pesca sono esercitate nell'ambito di un accordo per l'accesso alle zone di pesca o anche al di fuori di un tale accordo. Entrambi dovrebbero assicurarsi che tali attività non compromettano la sostenibilità degli stock nelle acque dello Stato costiero (punti 40 e 41).
(4 bis) Nel 2014 tutti i membri della FAO, compresi l'Unione e i paesi in via di sviluppo suoi partner, hanno approvato all'unanimità gli orientamenti volontari per la tutela della pesca su piccola scala sostenibile nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eliminazione della povertà ("Voluntary Guidelines on Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication"), i quali, al punto 5.7, sottolineano che prima di concludere accordi in materia di accesso alle risorse con paesi terzi e terze parti si dovrebbe prendere in debita considerazione la pesca su piccola scala. [Em. 3]
(4 ter) Gli orientamenti volontari della FAO per la tutela della pesca su piccola scala sostenibile nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eliminazione della povertà ("Voluntary Guidelines on Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication") invitano ad adottare misure per la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca e per la messa in sicurezza del fondamento ecologico della produzione alimentare, sottolineando l'importanza di norme ambientali per le attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione che includano un approccio ecosistemico alla gestione della pesca insieme all'approccio precauzionale, in modo che gli stock sfruttati si ricostituiscano e si mantengano al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo, ove possibile entro il 2015 e al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock. [Em. 4]
(5) La questione degli obblighi e delle responsabilità concomitanti dello Stato di bandiera, ed eventualmente dell'organizzazione internazionale di bandiera, con riguardo alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche d'alto mare nell'ambito dell'UNCLOS ha assunto sempre maggiore risalto a livello internazionale. Ciò è avvenuto anche nell'ambito di un obbligo di debita diligenza derivante dall'UNCLOS, per la giurisdizione concorrente dello Stato costiero e dello Stato di bandiera e, se del caso, dell'organizzazione internazionale di bandiera e costiera, di garantire la corretta conservazione delle risorse biologiche marine nelle zone marittime soggette a giurisdizione nazionale. Il parere consultivo del 2 aprile 2015 del Tribunale internazionale per il diritto del mare (ITLOS), emanato in risposta a quesiti formulati dalla Commissione subregionale della pesca per l'Africa occidentale, ha confermato che l'Unione è responsabile a livello internazionale nei confronti dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali per le attività dei propri pescherecci, e che tale responsabilità le impone di agire con la debita diligenza. Un obbligo di debita diligenza è l'obbligo spettante a uno Stato di adoperarsi con il massimo impegno per prevenire la pesca illegale adottando, fra l'altro, le misure amministrative ed esecutive necessarie per garantire che i pescherecci battenti la sua bandiera, i suoi cittadini o i pescherecci operanti nelle sue acque non esercitino attività che violano le misure applicabili di conservazione e di gestione. Per tali ragioni, e più in generale per il rafforzamento dell'economia "blu", è importante che le attività esercitate da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione e il sistema di gestione di tali attività siano organizzati in modo da consentire all'Unione di assolvere i propri obblighi internazionali in modo efficiente ed efficace e da evitare situazioni in cui l'Unione potrebbe essere accusata di atti illeciti a livello internazionale. [Em. 5]
(5 bis) In occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 25 settembre 2015, l'Unione si è impegnata ad attuare la risoluzione contenente il documento conclusivo dal titolo "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), compresi l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 "Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile" e l'obiettivo di sviluppo sostenibile 12 "Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo", con i rispettivi target. [Em. 6]
(6) La politica esterna della pesca e la politica commerciale dell'Unione dovrebbedovrebbero tenere conto delle conclusioni della conferenza delle Nazioni Unite del 2012 sullo sviluppo sostenibile "Rio + 20"(8), dell'adozione del piano d'azione dell'UE per contrastare il commercio illegale di specie animali e vegetali selvatiche,e degli sviluppi internazionali in materia di lotta contro il commercio illegale di specie selvatiche nonché dei nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile (17 obiettivi per trasformare il nostro mondo, in particolare l'obiettivo 14 sulla vita acquatica) approvati dalle Nazioni Unite a settembre 2015. [Em. 7]
(7) L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(9) ("regolamento di base"), è garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale, siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, nonché nel ripristinare e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Nell'attuazione di tale politica è inoltre necessario tenere conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo, conformemente all'articolo 208, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). [Em. 8]
(7 bis) Il regolamento di base richiede altresì che gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) siano limitati al surplus di catture, come previsto all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, UNCLOS. [Em. 9]
(8) Il regolamento (UE) n. 1380/2013di base sottolinea la necessità di promuovere gli obiettivi della PCP a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione e promuovendo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione e gli operatori di paesi terzi. La legislazione sociale e ambientale adottata dai paesi terzi può essere diversa da quella dell'Unione, creando norme diverse per le flotte da pesca. Tale situazione potrebbe far sì che siano autorizzate attività di pesca incompatibili con la gestione sostenibile delle risorse marine. È quindi necessario garantire la coerenza con le attività dell'Unione in materia di ambiente, pesca, scambi commerciali e sviluppo, soprattutto quando è interessata la pesca in paesi in via di sviluppo che hanno una scarsa capacità amministrativa e in cui il rischio di corruzione è elevato. [Em. 10]
(9) Il regolamento (CE) n. 1006/2008 era inteso a stabilire una base comune per l'autorizzazione di attività di pesca effettuate da navi dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione, al fine di contribuire alla lotta contro la pesca INN e migliorare il controllo e la sorveglianza della flotta dell'UEdell'Unione in tutto il mondo, nonché le condizioni di autorizzazione alla pesca nelle acque dell'Unione per le navi di paesi terzi. [Em. 11]
(10) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio(10) sulla pesca INN è stato adottato parallelamente al regolamento (CE) n. 1006/2008, mentre il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (il "regolamento sul controllo")(11) è stato adottato un anno più tardi. Tali regolamenti costituiscono i tre pilastri per l'attuazione delle disposizioni in materia di controllo e di esecuzione della PCP.
(11) Tuttavia, questi tre regolamenti non sono stati attuati in modo coerente; in particolare, sussistono incongruenze tra il regolamento sulle autorizzazioni di pesca e il regolamento sul controllo, che è stato adottato successivamente. Sono inoltre emerse diverse lacune nell'attuazione del regolamento sulle autorizzazioni di pesca, che lascia irrisolti alcuni aspetti problematici inerenti al controllo, quali il noleggio, il cambiamento di bandiera e il rilascio di autorizzazioni di pesca a navi dell'Unione, da parte dell'autorità competente di un paese terzo, al di fuori di un APPS ("autorizzazioni dirette"). Ulteriori difficoltà sono state ravvisate in ordine ad alcuni obblighi di dichiarazione e alla ripartizione delle funzioni amministrative tra gli Stati membri e la Commissione.
(12) Il principio cardine del presente regolamento è che ogni nave dell'Unione operante al di fuori delle acque dell'Unione dovrebbe essere autorizzata e sottoposta a sorveglianza dal suo Stato membro di bandiera, ovunque essa operi e a prescindere dal quadro in cui si svolgono le sue attività. Il rilascio di un'autorizzazione dovrebbe essere subordinato al rispetto di una serie di criteri comuni di ammissibilità. Le informazioni raccolte dagli Stati membri e trasmesse alla Commissione dovrebbero consentire a quest'ultima di intervenire in qualsiasi momento nel controllo delle attività di pesca di tutte le navi dell'Unione in qualsiasi zona al di fuori delle acque dell'Unione. Ciò è necessario per consentire alla Commissione di adempiere ai suoi obblighi di custode dei trattati. [Em. 12]
(12 bis) Negli ultimi anni la politica esterna della pesca dell'Unione ha conosciuto notevoli miglioramenti per quanto concerne le condizioni degli APPS e la diligenza nell'attuazione delle disposizioni. Il mantenimento delle possibilità di pesca per la flotta dell'Unione nell’ambito degli APPS dovrebbe costituire un obiettivo prioritario della politica della pesca esterna dell'Unione e sarebbe opportuno applicare simili condizioni alle attività dell'Unione che esulano dall'ambito di applicazione degli APPS. [Em. 13]
(12 ter) La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo da mediatore quando è sollevata la possibilità di revocare, sospendere o modificare l'autorizzazione di pesca sulla base di gravi minacce comprovate allo sfruttamento delle risorse ittiche. [Em. 14]
(13) Le navi d'appoggio possono influire in modo significativo sulla capacità dei pescherecci di svolgere le loro attività di pesca e sui quantitativi che possono catturare. È quindi necessario tenerne conto nelle procedure previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e di dichiarazione.
(14) Il ricorso al cambio di bandiera costituisce un problema quando l'obiettivo perseguito è aggirare le norme della PCP o le vigenti misure di conservazione e di gestione. L'Unione dovrebbe quindi essere in grado di definire, individuare e impedire il ricorso a tale pratica. È opportuno garantire per l'intera durata di vita di una nave di proprietà di un operatore dell'Unione, a prescindere dalla bandiera o dalle bandiere sotto cui opera, la tracciabilità e un adeguato monitoraggio degli antecedenti per quanto riguarda il rispetto delle norme. L'attribuzione di un numero unico della nave da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) dovrebbe servire anche a questo scopo. [Em. 15]
(15) Nelle acque di paesi terzi, i pescherecci dell'Unione possono operare in virtù di APPS conclusi tra l'Unione e i paesi terzi o, in assenza di tali accordi, previa concessione di autorizzazioni di pesca dirette da parte dei paesi terzi. In entrambi i casi le attività di pesca dovrebbero essere condotte in modo trasparente e sostenibile. Per questo motivo, agli Stati membri di bandiera dovrebbe essere conferito il potere di autorizzare le navi battenti la loro bandiera, sulla base di una serie definita di criteri e esercitando l'opportuna sorveglianza, a chiedere e ottenere autorizzazioni dirette da parte di Stati terzi costieri. L'attività di pesca dovrebbe essere autorizzata dopo che lo Stato membro di bandiera abbia accertato che non avrà un impatto negativo sulla sostenibilità. Una volta ricevuta l'autorizzazione dello Stato membro di bandiera e dello Stato costiero, l'operatore dovrebbe potere avviare l'attività di pesca, tranne in caso di ulteriori obiezioni debitamente motivate formulate dalla Commissione. [Em. 16]
(16) Una questione specifica concernente gli APPS è rappresentata dalla riassegnazione di possibilità di pesca sottoutilizzate nei casi in cui gli Stati membri non fanno pieno uso delle possibilità di pesca ad essi assegnate dai pertinenti regolamenti del Consiglio. Dal momento che i costi di accesso stabiliti negli APPS sono finanziati in ampia misura dal bilancio dell'Unione, è importante disporre di un sistema di riassegnazione temporanea al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e fare in modo che non vadano sprecate possibilità di pesca per le quali sono stati effettuati pagamenti. È pertanto necessario chiarire e migliorare il sistema di riassegnazione, al quale si dovrebbe fare ricorso soltanto in ultima istanza. L'applicazione di tale sistema dovrebbe avere carattere temporaneo e non dovrebbe incidere sulla ripartizione iniziale delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, il che significa che non comprometterà la stabilità relativa. Come meccanismo di ultima istanza, si dovrebbe procedere alla riassegnazione soltanto dopo che gli Stati membri interessati abbiano rinunciato al loro diritto a effettuare tra di loro scambi delle possibilità di pesca. [Em. 17]
(16 bis) Il termine "accordi in sospeso" è utilizzato qualora i paesi abbiano adottato un accordo di partenariato di pesca senza che, per ragioni strutturali o contingenti, entri in vigore un protocollo. L'Unione ha diversi accordi in sospeso con altri paesi terzi. I pescherecci dell'Unione, pertanto, non sono autorizzati a pescare nelle acque di cui agli accordi in sospeso. La Commissione dovrebbe adoperarsi per "risvegliare" tali accordi o per terminare l'accordo di partenariato in questione. [Em. 18]
(17) Anche le attività di pesca che hanno luogo sotto l'egida di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e le attività di pesca non regolamentata in alto mare dovrebbero essere autorizzate dallo Stato membro di bandiera ed essere conformi alle norme specifiche stabilite dall'ORGP o dalla legislazione dell'Unione che disciplina la pesca in alto mare. [Em. 19]
(18) Gli accordi di noleggio possono compromettere l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione e avere un impatto negativo sullo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. È quindi necessario stabilire un quadro giuridico che consenta all'Unione di monitorare più efficacemente le attività dei pescherecci noleggiati da operatori di paesi terzi e battenti una bandiera dell'Unione sulla base delle disposizioni adottate dalla competente ORGP. [Em. 20]
(19) Le procedure dovrebbero essere trasparenti, realizzabili e prevedibili sia per gli operatori dell'Unione e di paesi terzi che per le rispettive autorità competenti. [Em. 21]
(19 bis) L'Unione dovrebbe cercare di creare condizioni di parità a livello internazionale che consentano alla flotta di pesca dell'Unione di competere con altre nazioni che praticano la pesca, adattando opportunamente le norme di accesso al mercato quando norme rigorose sono adottate nei confronti della flotta dell'Unione. [Em. 22]
(20) È opportuno garantire lo scambio di dati per via elettronica tra gli Stati membri e la Commissione, secondo quanto previsto dal regolamento sul controllo. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere, gestire e mettere a disposizione della Commissione tutti i dati richiesti relativi alle loro flotte e alle attività di pesca da queste esercitate. Essi dovrebbero inoltre cooperare tra di loro, con la Commissione e con i paesi terzi, se del caso, al fine di coordinare tali attività di raccolta dei dati.
(21) Al fine di migliorare la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni sulle autorizzazioni di pesca dell'Unione, la Commissione dovrebbe istituire un registro elettronico delle autorizzazioni di pesca comprendente una parte pubblica e una protetta. Le informazioni riportate nel registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione comprendono dati personali. Il trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(13) e alla legislazione nazionale applicabile.
(22) Al fine di disciplinare adeguatamente l'accesso alle acque dell'Unione da parte di pescherecci battenti bandiera di un paese terzo, le pertinenti disposizioni dovrebbero essere compatibili con le disposizioni applicabili ai pescherecci dell'Unione in conformità del regolamento sul controllo. In particolare, è opportuno che l'articolo 33 del suddetto regolamento concernente la comunicazione delle catture e dei dati ad esse connessi si applichi anche alle navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
(23) Quando si trovano nelle acque dell'Unione, i pescherecci di paesi terzi che non dispongono di un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere tenuti a garantire che i loro attrezzi da pesca siano riposti in modo da non essere prontamente utilizzabili per operazioni di pesca.
(24) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a controllare le attività di pesca svolte da navi di paesi terzi nelle acque dell'Unione e a registrare eventuali infrazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 93 del regolamento sul controllo.
(25) Al fine di semplificare le procedure di autorizzazione, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero utilizzare un sistema comune di scambio e conservazione dei dati per trasmettere le informazioni e gli aggiornamenti necessari con il minore onere amministrativo possibile. A tal fine dovrebbero essere pienamente utilizzati i dati contenuti nel registro della flotta peschereccia dell'UE.
(26) Al fine di tenere conto del progresso tecnologico e di eventuali nuove disposizioni successive del diritto internazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione di modifiche degli allegati del presente regolamento recanti l'elenco delle informazioni che gli operatori devono trasmettere per ottenere un'autorizzazione di pesca. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(14). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(27) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto concerne la registrazione, il formato e la trasmissione dei dati relativi alle autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri alla Commissione e al registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione, e di definire una metodologia per la riassegnazione delle possibilità di pesca non utilizzate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(15).
(28) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati, imperativi motivi di urgenza rendano necessario procedere alla riassegnazione delle possibilità di pesca.
(29) Tenuto conto del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1006/2008,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme per il rilascio e la gestione di autorizzazioni di pesca per:
a) i pescherecci dell'Unione operantiche esercitano attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo, sotto l'egida di un'ORGP di cui l'Unione è parte contraente, all'interno o al di fuori delle acque dell'Unione, oppure in alto mare, e
b) i pescherecci di paesi terzi operantiche esercitano attività di pesca nelle acque dell'Unione. [Em. 23]
Articolo 2
Relazione con il diritto internazionale e dell'Unione
Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni:
a) contenute negli APPS e in analoghi accordi di pesca conclusi tra l'Unione e i paesi terzi;
b) adottate da ORGP o da analoghe organizzazioni di gestione della pesca di cui l'Unione è parte contraente o parte non contraente cooperante;
c) contenute nella legislazione dell'Unione che attua o recepisce disposizioni di cui alle lettere a) e b).
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento di base. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) "nave d'appoggio": una nave che non è equipaggiata con attrezzi da pesca pronti per l'uso progettati per catturare o attirare pesci e che facilita, assiste o prepara le attività di pesca; [Em. 24]
b) "autorizzazione di pesca": un'autorizzazione di pesca rilasciata a un peschereccio dell'Unione o a un peschereccio di un paese terzo in aggiunta alla sua licenza di pesca, a cuiche gli conferisce il diritto di esercitare specifiche attività di pesca in un determinato periodo, in una data zona o per un certo tipo di pesca secondo determinate condizioni; [Em. 25]
c) "registro delle autorizzazioni di pesca": il sistema di gestione delle autorizzazioni di pesca e la banca dati ad esso associata;
d) "autorizzazione diretta": un'autorizzazione di pesca rilasciata dall'autorità competente di un paese terzo a un peschereccio dell'Unione al di fuori di un APPS;
e) "acque di paesi terzi": le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo;
f) "programma di osservazione": un regime istituito nell'ambito di un'ORGP, di un APPS, di un paese terzo o di uno Stato membro che prevede l'invio di osservatori a bordo dei pescherecci, a determinate condizioni, al fine di raccogliere dati e/o verificare la conformità della nave alle norme adottate dalla dettada tale organizzazione, APPS o paese.; [Em. 26]
f bis) "parte contraente": una parte contraente della convenzione o dell'accordo internazionale che istituisce un'ORGP, nonché gli Stati, le entità di pesca o qualsiasi altra entità che cooperano con tale organizzazione e godono di uno statuto di parte non contraente cooperante; [Em. 27]
f ter) "noleggio": un accordo in base al quale un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro opera per un periodo di tempo definito per un operatore di un altro Stato membro o di un paese terzo senza cambiamento di bandiera. [Em. 77]
TITOLO II
ATTIVITÀ DI PESCA DEI PESCHERECCI DELL'UNIONE AL DI FUORI DELLE ACQUE DELL'UNIONE
CAPO I
Disposizioni comuni
Articolo 4
Principio generale
Fatto salvo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dall'organizzazione competente o da un paese terzo, un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione soltanto se è in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata dal proprio Stato membro di bandiera.
Articolo 5
Criteri di ammissibilità
1. Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione a esercitare attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione unicamente se:
a) ha ricevuto informazioni complete e precise, conformemente agli allegati 1 e 2 all'allegato, sul peschereccio e sulla o sulle relative navi d'appoggio, ivi comprese quelle non appartenenti all'Unione; [Em. 28]
b) il peschereccio è titolare di una licenza di pesca in corso di validità di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
c) il peschereccio e la relativa nave d'appoggio hanno un numero IMO laddove richiesto dalla legislazione dell'Unione; [Em. 29]
d) nei 12 mesi precedenti la domanda di autorizzazione di pesca, all'operatoreal comandante del peschereccio e al peschereccio interessato non sono state irrogate sanzioni a seguito di infrazioni gravi conformemente al diritto nazionale dello Stato membro a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio; [Em. 78]
e) il peschereccio non figura in un elenco di navi INN adottato da un'ORGP e/o dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008;
f) se del caso, lo Stato membro di bandiera dispone di possibilità di pesca in virtù dell'accordo di pesca in questione o delle pertinenti disposizioni dell'ORGP e
g) se del caso, il peschereccio soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 43 al fine di modificare l'allegato.
Articolo 6
Cambio di bandiera
1. Il presente articolo si applica alle navi che, entro cinquedurante i due anni dalla data dellache precedono la domanda di autorizzazione di pesca:
a) sono uscite dal registro della flotta peschereccia dell'Unione e hanno preso la bandiera di un paese terzo e
b) sono state reinserite nel registro della flotta peschereccia dell'Unione entro 24 mesi dalla data di uscita dallo stesso.
2. Uno Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca solo se ha accertatoverificato che, nel periodo in cui ha operato sotto bandiera di un paese terzo, la nave di cui al paragrafo 1:
a) non ha partecipato ad attività di pesca INN e
b) non ha operato nelle acque di un paese terzo non cooperante ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o di un paese terzo che è stato identificato come un paese che autorizza una pesca non sostenibile a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(16).
3. A tal fine, l'operatore fornisce tutte le seguenti informazioni richieste dallo Stato membro di bandiera in relazione al periodo considerato, compresi almeno i seguenti elementi durante il quale la nave ha operato sotto bandiera di un paese terzo:
a) una dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per il periodo considerato;
b) una copia dell'autorizzazione di pesca rilasciata dallo Stato di bandiera per il periodo considerato;
c) una copia di qualsiasi autorizzazione a effettuare operazioni di pesca nelle acque di paesi terzi nel periodo considerato;
d) una dichiarazione ufficiale rilasciata dal paese terzo verso il quale la nave ha effettuato il cambio di bandiera, in cui figurino le sanzioni irrogate alla nave o all'operatore nel periodo considerato;
d bis) storia completa della bandiera durante il periodo in cui la nave ha lasciato il registro della flotta dell'Unione.
4. Lo Stato membro di bandiera non può rilasciare un'autorizzazione di pesca a una nave:
a) che ha preso la bandiera di un paese terzo identificato come paese non cooperante o iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008, oppure
b) che ha preso la bandiera di un paese terzo identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1026/2012.
5. Il paragrafo 4 non si applica se lo Stato membro di bandiera ha accertato che, non appena il paese è stato identificato come paese non cooperante nella lotta contro la pesca INN o come paese che autorizza una pesca non sostenibile, l'operatore:
a) ha cessato le operazioni di pesca e
b) ha avviato immediatamente le procedure amministrative per la radiazione della nave dal registro della flotta da pesca del paese terzo. [Em. 31]
Articolo 7
Controllo delle autorizzazioni di pesca
1. L'operatore che presenta una domanda di autorizzazione di pesca fornisce dati precisi e completi allo Stato membro di bandiera.
2. L'operatore informa immediatamente lo Stato membro di bandiera in merito a qualsiasi modifica dei dati.
3. Lo Stato membro di bandiera verifica almeno una volta l'anno che le condizioni sulla cui base è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca continuino a essere soddisfatte nel periodo di validità dell'autorizzazione.
4. Se una delle condizioni sulla cui base è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca non è più soddisfatta, lo Stato membro di bandiera modifica o revocaadotta opportuni provvedimenti, anche modificando o revocando l'autorizzazione, e ne dà notifica immediatamente all'operatore e alla Commissione e, se del caso, al segretariato dell'ORGP o al paese terzo interessato.
5. Su richiesta debitamente motivata della Commissione, lo Stato membro di bandiera rifiuta, sospende o revoca l'autorizzazione:
a) in presenza di imperativi motivi politici connessiper motivi imperativi di urgenza relativi a una grave minaccia allo sfruttamento sostenibile, alla gestione e alla conservazione delle risorse biologiche marine;
b) o alla prevenzione o soppressionein presenza di gravi violazioni dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, nell’ambito della pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata (INN), o al fine di prevenire tali violazioni in caso di rischio elevato, oppure
c) qualora l'Unione abbia deciso di sospendere o interrompere le relazioni con il paese terzo in questione.
La richiesta debitamente motivata di cui al paragrafo 1 è accompagnata da informazioni pertinenti e adeguate. La Commissione informa immediatamente l'operatore e lo Stato membro di bandiera nel momento in cui presenta una richiesta debitamente motivata. Tale richiesta della Commissione è seguita da un periodo di consultazione di 15 giorni tra la Commissione e lo Stato membro di bandiera.
6. Se, al termine del periodo di 15 giorni di cui al paragrafo 5, la Commissione conferma la sua richiesta e lo Stato membro di bandiera non provvede a rifiutare, modificare, sospendere o revocare l'autorizzazione in conformità dei paragrafi 4 e 5, la Commissione può decidere, al termine di un ulteriore periodo di cinque giorni, di revocare l'autorizzazione e di darne notifica la sua decisione allo Stato membro di bandiera e all'operatore. [Em. 32]
Capo II
Attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi
Sezione 1
Attività di pesca esercitate nell'ambito di APPS
Articolo 8
Appartenenza a un'ORGP
Un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca nelle acque di un paese terzo su stock gestiti da un'ORGP soltanto se tale paese è parte contraente o parte non contraente cooperante di tale ORGP. Laddove siano stati conclusi APPS prima del … [data di entrata in vigore del presente regolamento], il presente comma si applica a partire dal … [quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. [Em. 33]
L'Unione può destinare una percentuale dei finanziamenti destinati al sostegno settoriale a paesi terzi con cui ha concluso APPS al fine di aiutare tali paesi terzi ad aderire a ORGP. [Em. 34]
Articolo 9
Campo d'applicazione
La presente sezione si applica alle attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un APPS.
L'Unione garantisce che gli APPS siano in linea con il presente regolamento. [Em. 35]
Articolo 10
Autorizzazioni di pesca
Un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un APPS soltanto se è in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciatagli:
a) dal proprio Stato membro di bandierapaese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le attività di pesca e [Em. 36]
b) dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le attività proprio Stato membro di bandiera. [Em. 37]
Articolo 11
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte dello Stato membro di bandiera
Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca esercitate nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un APPS soltanto se:
a) i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 sono soddisfatti;
b) le condizioni stabilite nel pertinente APPS sono rispettate;
c) l'operatore ha pagato tutti i canoni;
c bis) l'operatore ha pagato tutte le sanzioni finanziarie richiesteapplicabili imposte dall'autorità competente del paese terzonel corso degli ultimi 12 mesi, una volta concluse le procedure giuridiche applicabili; e [Em. 38]
c ter) il peschereccio ha un'autorizzazione rilasciata da un paese terzo interessato. [Em. 39]
Articolo 12
Gestione delle autorizzazioni di pesca
1. Dopo aver rilasciato un'autorizzazione di pescaverificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 11, lettere a), b) e c), lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione la corrispondente domanda di rilascio dell'autorizzazione da inviare aldel paese terzo.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni elencate negli allegati 1 e 2nell'allegato e tutti gli altri dati richiesti nell'ambito dell'APPS.
3. Lo Stato membro di bandiera invia la domanda alla Commissione almeno 1015 giorni di calendario prima del termine ultimo per la trasmissione delle domande fissato nell'APPS. La Commissione può chiedereinviare allo Stato membro di bandiera una richiesta debitamente motivata riguardante qualsiasi complemento di informazione che ritenga necessario.
4. Una volta accertata la sussistenza delleEntro un termine di 10 giorni di calendario dal ricevimento della domanda o, qualora fosse stato richiesto un complemento di informazione ai sensi del paragrafo 3, entro 15 giorni di calendario dal ricevimento della domanda, la Commissione effettua un esame preliminare per accertare sesono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11. La Commissione trasmette la domanda al paese terzo oppure comunica allo Stato membro che la domanda è stata rifiutata.
5. Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione di pesca destinata a un peschereccio dell'Unione in virtù dell'accordo, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera, se possibile per via elettronica. Lo Stato membro di bandiera trasmette immediatamente tale informazione al proprietario del peschereccio. [Em. 40]
Articolo 13
Riassegnazione temporanea di possibilità di pesca non utilizzate nell'ambito di APPS
1. Nel corso di un anno specifico o di qualsiasi altroAlla fine della prima metà del periodo di attuazione di un protocollo di un APPS, la Commissione può determinare le possibilità di pesca non utilizzate e informarne gli Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale.
2. Entro 1020 giorni dal ricevimento di tali informazioni trasmesse dalla Commissione, gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono:
a) comunicare alla Commissione che utilizzeranno le loro possibilità di pesca nel corso dell'anno odella seconda metà del periodo di attuazione, trasmettendo un piano di pesca recante informazioni dettagliate per quanto riguarda il numero di autorizzazioni di pesca richieste, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca, oppure
b) notificare alla Commissione gli scambi di possibilità di pesca da essi effettuati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento di base.
3. Se alcuni Stati membri non hanno comunicato alla Commissione una delle misure di cui al paragrafo 2 e, di conseguenza, restano inutilizzate delle possibilità di pesca, la Commissione, per un periodo di dieci giorni successivo a quello di cui al paragrafo 2, può rivolgere un invito a manifestare interesse per le possibilità di pesca inutilizzate agli altri Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale.
4. Entro 10dieci giorni dal ricevimento di tale invito a manifestare interesse, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione il loro interesse per le possibilità di pesca inutilizzate. A sostegno della loro domanda, gli Stati membri trasmettono un piano di pesca recante informazioni dettagliate per quanto riguarda il numero di autorizzazioni di pesca richieste, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca.
5. Se lo ritiene necessario ai fini della valutazione della domanda, la Commissione può chiedere complementi di informazione agli Stati membri interessati circa il numero di domande di autorizzazione presentate, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca.
6. Se gli Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale non manifestano interesse per le possibilità di pesca non utilizzate alla fine del periodo di dieci giorni, la Commissione può rivolgere un invito a presentare interesse a tutti gli Stati membri. Uno Stato membro può comunicare il proprio interesse per le possibilità di pesca non utilizzate alle condizioni di cui al paragrafo 4.
7. Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dei paragrafi 4 o 5 e in stretta collaborazione con essi, la Commissione procede alla riassegnazione, esclusivamente su base temporanea, delle possibilità di pesca non utilizzate su base temporanea applicando il metodo di cui all'articolo 14.
7 bis. La riassegnazione di cui al paragrafo 7 si applica soltanto durante la seconda metà del periodo di attuazione di cui al paragrafo 1 e ha luogo solo una volta durante quel periodo.
7 ter. La Commissione comunica agli Stati membri:
a) a favore di quali Stati membri è stata effettuata la riassegnazione;
b) le quantità assegnate agli Stati membri a favore dei quali è stata effettuata la riassegnazione e
c) i criteri di assegnazione impiegati ai fini della riassegnazione. [Em. 41]
Articolo 13 bis
Semplificazione delle procedure per il rinnovo annuale delle autorizzazioni di pesca esistenti durante il periodo in cui si applica il protocollo di un APPS in vigore
Durante il periodo di validità di un APPS dell'Unione dovrebbero essere consentite procedure più rapide, più semplici e più flessibili per il rinnovo delle licenze dei pescherecci il cui status (caratteristiche, bandiera, proprietà o conformità) non è cambiato da un anno all'altro. [Em. 42]
Articolo 14
Metodo di riassegnazione temporanea
1. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, un metodo per la riassegnazione temporanea delle possibilità di pesca non utilizzate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.
2. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi al tempo limitato di cui si dispone per sfruttare le possibilità di pesca non utilizzate, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 3. Tali atti rimangono in vigore per un periodo non superiore a 6sei mesi.
3. Nel definire il metodo di riassegnazione, la Commissione applica i seguenti criteri trasparenti e oggettivi, tenendo conto dei fattori di tipo ambientale, sociale ed economico:
a) possibilità di pesca disponibili per la riassegnazione;
b) numero di Stati membri richiedenti;
c) quota assegnata a ogni Stato membro richiedente al momento dell'assegnazione iniziale delle possibilità di pesca;
d) livelli storici delle catture e dello sforzo di pesca di ogni Stato membro richiedente;
e) numero, tipo e caratteristiche dei pescherecci e degli attrezzi utilizzati;
f) coerenza del piano di pesca trasmesso dagli Stati membri richiedenti con gli elementi di cui alle lettere da a) a e).
La Commissione pubblica la motivazione in base alla quale ha effettuato la riassegnazione. [Em. 43]
Articolo 15
Assegnazione di un contingente annuale suddiviso in più limiti di cattura successivi
1. Nel caso in cui il protocollo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibileAPPS stabilisca limiti di cattura mensili o trimestrali o altre suddivisioni di un contingente annuale, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che definisca un metodo per assegnare le corrispondentil'assegnazione delle possibilità di pesca agli Stati membri su base mensile, trimestrale o sulla base di un altro periodo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2deve essere coerente conle possibilità di pescaannuali ad essi assegnate a norma del pertinente atto giuridico dell'Unione. Tale principio non si applica solo quando gli Stati membri interessati convengono su piani di pesca che tengono conto dei limiti di cattura mensili o trimestrali o di altre suddivisioni di un contingente annuale. [Em. 44]
2. L'assegnazione delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 è coerente con le possibilità di pesca annuali assegnate agli Stati membri in base al pertinente regolamento del Consiglio. [Em. 45]
Sezione 2
Attività di pesca esercitate in virtù di autorizzazioni dirette
Articolo 16
Campo d'applicazione
La presente sezione si applica alle attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione nelle acque di un paese terzo al di fuori di un APPS.
Articolo 17
Autorizzazioni di pesca
Un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca nelle acque di un paese terzo al di fuori di un APPS soltanto se è in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciatagli:
a) dal proprio Stato membro di bandierapaese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le attività, e [Em. 46]
b) dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le attivitàproprio Stato membro di bandiera. [Em. 47]
Uno Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca svolte nelle acque di paesi terzi ogniqualvolta il protocollo di un APPS riguardante tali acque non sia stato in vigore con il paese terzo in questione per almeno i tre anni precedenti.
In caso di rinnovo del protocollo, l'autorizzazione di pesca è automaticamente revocata a partire dalla data di entrata in vigore di tale protocollo. [Em. 48]
Articolo 18
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera
Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca esercitate nelle acque di un paese terzo al di fuori di un APPS soltanto se:
a) con il paese terzo in questione non è stato stipulato un APPS, o l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile in vigore prevede espressamente la possibilità di autorizzazioni dirette;
b) i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 sono soddisfatti;
b bis) esiste un surplus di catture ammissibili come prescritto all'articolo 62, paragrafo 2, dell'UNCLOS;
c) l'operatore ha fornito tutti gli elementi di seguito indicati:
i) una copia della legislazione applicabile in materia di pesca quale fornita all'operatore dallo Stato costiero;
ii) una conferma scritta, rilasciataun'autorizzazione di pesca in corso di validità fornita dal paese terzo in seguito alle trattative tra quest'ultimo e l'operatoreper le attività di pesca proposte, delle modalità della prevista autorizzazione diretta per l'accessoche contenga le modalità di accesso alle proprie risorse di pesca, compresacomprese la durata, le condizioni e le possibilità di pesca espresse come limiti di sforzo o di cattura;
iii) la prova della sostenibilità delle attività di pesca previste, sulla base dei seguenti elementi:
— una valutazione scientifica fornita dal paese terzo e/o da un'ORGP e/o da un organismo regionale della pesca dotato di competenze scientifiche riconosciuto dalla Commissione e
— in caso di valutazione da parte del paese terzo, l'esame di tale valutazione da parte dello Stato membro di bandiera sulla base della valutazione del proprio istituto scientifico nazionale o, se del caso, dell'istituto scientifico di uno Stato membro competente per l'attività di pesca in questione;
– una copia della legislazione del paese terzo in materia di pesca;
iv) un numero di conto bancario pubblico e ufficiale per il pagamento di tutti i canoni e
d) nel caso in cui le previste attività di pesca vertano su specie gestite da un'ORGP, il paese terzo è parte contraente o parte non contraente cooperante di tale organizzazione. [Em. 49]
Articolo 19
Gestione delle autorizzazioni dirette
1. Dopo aver verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18 rilasciato un'autorizzazione dipesca, lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione le pertinenti informazioni enumerate negli allegati 1 e 2 e nell'articolo 18.
2. Se laLa Commissione non chiedeconduce un esame preliminaredelle informazioni di cui al paragrafo 1.Essa può chiedere ulteriori informazioni o giustificazioni entro 15 giorni di calendario dalla trasmissione delleriguardantile informazioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera comunica all'operatore che può avviare le attività di pesca in questione, purché sia in possesso anche dell'autorizzazione diretta del paese terzoentro un termine di 15 giorni.
3. Se, in seguito alla richiesta di ulteriori informazioni o giustificazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione ritiene che le condizioni previste all'articolo 18 non siano soddisfatte, essa può opporsi alla concessione dell'autorizzazione di pesca entro due mesiun mese dal ricevimento di tutte leinizialedelle informazioni o giustificazioni richieste.
3 bis. Fermi restando i paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, se un'autorizzazione di pesca deve essere rinnovata entro un periodo non superiore a due anni dal rilascio di un'autorizzazione iniziale agli stessi termini e condizioni dell'autorizzazione iniziale, lo Stato membro può rilasciare direttamente tale autorizzazione dopo avere verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18 e ne informa senza indugio la Commissione. La Commissione dispone di 15 giorni per sollevare obiezioni in base alla procedura di cui all'articolo 7.
4. Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera, il quale lo rende noto al proprietario del peschereccio.
5. Se un paese terzo comunica allo Stato membro di bandiera di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell'Unione, lo Stato membro di bandiera ne informa immediatamente la Commissione e il proprietario del peschereccio.
6. L'operatore fornisce allo Stato membro di bandiera una copia delle condizioni finali da esso concordate con il paese terzo, compresa una copia dell'autorizzazione diretta. [Em. 50]
Capo III
Attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione sotto l'egida di ORGP
Articolo 20
Campo d'applicazione
Il presente capo si applica alle attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione su stock gestiti da un'ORGP nelle acque dell'Unione, in alto mare e nelle acque di paesi terzi.
Articolo 20 bis
Attuazione degli impegni internazionali dell'Unione nell'ambito delle ORGP
Ai fini dell'attuazione degli impegni internazionali dell'Unione nell'ambito delle ORGP e conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 28 del regolamento di base, l'Unione incoraggia valutazioni periodiche delle prestazioni da parte di organismi indipendenti e svolge un ruolo attivo nell'istituire e rafforzare i comitati di attuazione di tutte le ORGP di cui è parte contraente. In particolare, essa garantisce che tali comitati di attuazione si occupino della supervisione generale dell'attuazione della politica esterna della pesca e delle misure decise in seno all'ORGP. [Em. 51]
Articolo 21
Autorizzazioni di pesca
Un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca su stock gestiti da un'ORGP soltanto se:
-a) l'Unione è parte contraente di numerose ORGP; [Em. 52]
a) gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca dal proprio Stato membro di bandiera;
b) è stato inserito nel pertinente registro o elenco delle navi autorizzate dell'ORGP e
c) se le attività di pesca si svolgono nelle acque di paesi terzi, gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca da parte del paese terzo in conformità del capo II.
Articolo 22
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera
Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca soltanto se:
a) i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 sono soddisfatti;
b) le norme stabilite dall'ORGP o le disposizioni della legislazione unionale di recepimento sono rispettate e,
c) se le attività di pesca si svolgono nelle acque di paesi terzi, i criteri stabiliti agli articoli 11 o 18 sono soddisfatti.
Articolo 23
Registrazione da parte di ORGP
1. Lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione l'elenco o gli elenchi dei pescherecci definiti dal regolamento di base che sono attivi e che, ove del caso, dispongono di una registrazione associata delle navicatture, che sono stati da esso autorizzateautorizzati a esercitare attività di pesca sotto l'egida di un'ORGP.
2. L'elenco o gli elenchi di cui al paragrafo 1 sono elaborati conformemente alle prescrizioni dell'ORGP e recano le informazioni di cui agli allegati 1 e 2all'allegato.
3. La Commissione può chiedere allo Stato membro di bandiera qualsiasi complemento di informazione che ritenga necessario entro un termine di dieci giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al paragrafo 1. Essa motiva ogni richiesta di questo tipo.
4. Una volta accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 22, ed entro un termine di 15 giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al paragrafo 1, la Commissione trasmette l'elenco o gli elenchi delle navi autorizzate all'ORGP.
5. Se il registro o l'elenco dell'ORGP non è accessibile al pubblico, la Commissione comunica allo Stato membro di bandiera le navi ivi figurantitrasmette l'elenco delle navi autorizzate agli Stati membri interessati dall'attività di pesca in questione. [Em. 54]
Capo IV
Attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione in alto mare
Articolo 24
CampoAmbito d'applicazione
Il presente capo si applica alle attività di pesca esercitate in alto mare da pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri. [Em. 55]
Articolo 25
Autorizzazioni di pesca
Un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca in alto mare soltanto se:
a) gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca dal propriodallo Stato membro di bandiera di tale peschereccio sulla base di una valutazione scientifica accertante la sostenibilità delle attività di pesca proposte convalidate dal proprioistituto scientifico nazionale o, se del caso, dall'istituto scientifico di uno Stato membro competente per l'attività dipesca in questione; e [Em. 56]
b) l'autorizzazione di pesca è stata notificata alla Commissione a norma dell'articolo 27.
Articolo 26
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera
Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca in alto mare soltanto se:
a) sono soddisfatti i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5;
b) le attività di pesca previste sono:
– basate su un approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca quale definito all'articolo 4, punto 9, del regolamento di base, e
– conformi a una valutazione scientifica, che tenga conto della conservazione delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini, fornita dall'istituto scientifico nazionale dello Stato membro di bandiera. [Em. 57]
Articolo 27
Notifica alla Commissione
Lo Stato membro di bandiera notifica l'autorizzazione di pesca alla Commissione almeno 15otto giorni emezzo di calendario prima dell'inizio delle previste attività di pesca in alto mare, fornendo le informazioni di cui agli allegati 1 e 2all'allegato. [Em. 58]
Capo V
Noleggio di pescherecci dell'Unione
Articolo 28
Principi
1. Un peschereccio dell'Unione non può esercitare attività di pesca nell'ambito di contratti di noleggio se è in vigore un APPS, salvo disposizione contraria del suddetto accordo.
2. Un peschereccio dell'Unione non può esercitare attività di pesca nell'ambito di più di un contratto di noleggio contemporaneamente o praticare il subnoleggio.
2 bis. Le navi dell'Unione operano nell'ambito di contratti di noleggio in acque sotto l'egida di un'ORGP solo se lo Stato a cui la nave è concessa in noleggio è un paese membro di quell'organizzazione.
3. Un peschereccio dell'Unione noleggiato non può utilizzare le possibilità di pesca del proprio Stato membro di bandiera per la durata del noleggio. Le catture di una nave noleggiata devono essere imputate alle possibilità di pesca dello Stato noleggiatore.
3 bis. Nessuna disposizione del presente regolamento riduce le responsabilità dello Stato membro di bandiera per quanto riguarda i suoi obblighi a norma del diritto internazionale, del regolamento (CE) n. 1224/2009, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o di altre disposizioni della politica comune della pesca, tra cui gli obblighi di notifica. [Em. 59]
Articolo 29
Gestione di autorizzazioni di pesca nell'ambito di un accordo di noleggio
Quando rilascia un'autorizzazione di pesca per una nave in conformità degli articoli 11, 18, 22 o 26 e quando le attività di pesca si svolgono nell'ambito di un accordo di noleggio, lo Stato membro di bandiera verifica:
a) che l'autorità competente dello Stato noleggiatore abbia ufficialmente confermato che l'accordo è conforme alla legislazione nazionale e
b) che l'i dettagli dell'accordo di noleggio sia specificato, tra cui il periodo, le possibilità di pesca e la zona di pesca, siano specificati nell'autorizzazione di pesca. [Em. 60]
Capo VI
Obblighi in materia di controllo e di comunicazione
Articolo 30
Dati relativi al programma di osservazione
Se a bordo di un peschereccio dell'Unione vengono raccolti dati nel quadro di un programma di osservazione in conformità della legislazione dell'Unione o dell'ORGP, l'operatore della nave trasmette tali dati al proprio Stato membro di bandiera. [Em. 61]
Articolo 31
Trasmissione di informazioni a paesi terzi
1. Quando svolge attività di pesca in virtù del presente titolo, e se l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con il paese terzo in questione lo prevede, l'operatore di un peschereccio dell'Unione trasmette le pertinenti dichiarazioni di cattura e dichiarazioni di sbarco al paese terzo, e invia copia di tale comunicazionesia al suo Stato membro di bandiera chealpaese terzo.
2. Lo Stato membro di bandiera valuta la coerenza dei dati trasmessi al paese terzo di cui al paragrafo 1 con i dati ricevuti in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009. Nel caso in cui tali dati risultino incoerenti, lo Stato membro indaga al fine di stabilire se tale incoerenza si configuri come attività di pesca INN ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e adotta provvedimenti adeguati a norma degli articoli da 43 a 47 del medesimo regolamento.
3. La mancata trasmissione al paese terzo delle dichiarazioni di cattura e delle dichiarazioni di sbarco di cui al paragrafo 1 è considerata un'infrazione grave ai fini dell'applicazione delle sanzioni e delle altre misure previste dalla politica comune della pesca. La gravità dell'infrazione è determinata dall'autorità competente dello Stato membro tenendo conto di criteri quali la natura del danno, il suo valore, la situazione economica del trasgressore e la portata o la ripetizione dell'infrazione. [Em. 62]
Articolo 31 bis
Requisiti per l'appartenenza a un'ORGP
Un peschereccio di un paese terzo può esercitare attività di pesca nelle acque dell'Unione su stock gestiti da un'ORGP soltanto se tale paese terzo è parte contraente di tale ORGP. [Em. 63]
TITOLO III
ATTIVITÀ DI PESCA ESERCITATE DA PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE
Articolo 32
Principi generali
1. Un peschereccio di un paese terzo può esercitare attività di pesca nelle acque dell'Unione soltanto se gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca da parte della Commissione. L'autorizzazione di pesca è rilasciata soltanto se il peschereccio soddisfa i criteri di selezione di cui all'articolo 5. [Em. 64]
2. Un peschereccio di un paese terzo autorizzato a pescare nelle acque dell'Unione è tenuto a rispettare le norme che disciplinano le attività di pesca delle navi dell'Unione nella zona di pesca in cui opera. Qualora le disposizioni fissate nel pertinente accordo di pesca fossero diverse, esse devono essere menzionate esplicitamente in tale accordo oppure per mezzo di norme concordate con il paese terzo che applica l'accordo. [Em. 65]
3. Se un peschereccio di un paese terzo transita nelle acque dell'Unione senza un'autorizzazione rilasciata a norma del presente regolamento, i suoi attrezzi da pesca devono essere fissati e riposti in modo da non essere prontamente utilizzabili per operazioni di pesca.
Articolo 33
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca
La Commissione può rilasciare a un peschereccio di un paese terzo un'autorizzazione a esercitare attività di pesca nelle acque dell'Unione soltanto se:
-a) esiste un surplus di catture ammissibili a copertura delle possibilità di pesca proposte ai sensi dell'articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell'UNCLOS;
a) le informazioni di cui agli allegati 1 e 2all'allegato riguardanti il peschereccio e la o le relative navi d'appoggio sono complete ed esatte; il peschereccio e la o le relative navi d'appoggio hanno un numero IMO laddove richiesto dalla legislazione dell'Unione;
b) nei 12 mesi precedenti la domanda di autorizzazione di pesca, all'operatoreal comandante del peschereccio e al peschereccio interessato non sono state irrogate sanzioni a seguito di infrazioni gravi conformemente al diritto nazionale dello Stato membro a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;
c) il peschereccio non figura in un elenco di navi che praticano la pesca INN adottato da un paese terzo, da un'ORGP o dall'unione conformemente al regolamento (CE) n. 1005/2008 e/o il paese terzo non è identificato come paese non cooperante o iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 o come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1026/2012;
(d) il peschereccio è ammissibile nell'ambito dell'accordo di pesca con il paese terzo in questione e, se del caso, figura nell'elenco delle navi previsto da tale accordo. [Em. 66]
Articolo 34
Procedura per il rilascio di autorizzazioni di pesca
1. Il paese terzo trasmette alla Commissione le domande relative ai propri pescherecci anteriormente al termine previsto nell'accordo in questione o stabilito dalla Commissione.
2. La Commissione può chiedere al paese terzo qualsiasi complemento di informazione che ritenga necessario.
3. Una volta accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 33, la Commissione rilascia un'autorizzazione di pesca e ne informa il paese terzo e gli Stati membri interessati.
Articolo 35
Controllo delle autorizzazioni di pesca
1. Se una delle condizioni di cui all'articolo 33 non è più soddisfatta, la Commissione modifica o revoca l'autorizzazione e ne informa il paese terzo e gli Stati membri interessati.
2. La Commissione può rifiutare, sospendere o revocare l'autorizzazione:
a) qualora si verifichi un cambiamento sostanziale della situazione o qualora ciò sia giustificato da imperativi motivi politici, segnatamente in relazione ain casi riguardanti, tra l'altro, norme internazionali in materia di diritti umani;
b) per imperativi motivi di urgenza relativi a una grave minaccia allo sfruttamento sostenibile, alla gestione e alla conservazione delle risorse biologiche marine;
c) o alla lotta contro laqualora si rendano necessari interventi per impedire un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 relativa alla pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata, oppure
d) qualora, per i motivi suddetti o per qualsiasi altro motivo politico imperioso, l'Unione abbia deciso di sospendere o interrompere le relazioni con il paese terzo in questione.
La Commissione informa immediatamente il paese terzo nel caso in cui rifiuti, sospenda o ritiri l'autorizzazione in conformità del primo comma. [Em. 67]
Articolo 36
Chiusura di attività di pesca
1. Se le possibilità di pesca concesse a un paese terzo sono considerate esaurite, la Commissione ne informa senza indugio il paese terzo e le competenti autorità di ispezione degli Stati membri. Per consentire la prosecuzione delle attività di pesca relative a possibilità di pesca non esaurite, che possono incidere anche sulle possibilità esaurite, il paese terzo presenta alla Commissione misure tecniche volte a prevenire eventuali impatti negativi sulle possibilità di pesca esaurite. A decorrere dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, le autorizzazioni di pesca rilasciate alle navi battenti bandiera del paese terzo in questione si ritengono sospese per le attività di pesca di cui trattasi e le navi non sono più autorizzate a praticare tali attività.
2. Le autorizzazioni di pesca sono considerate revocate se la sospensione di attività di pesca in conformità del paragrafo 2 riguarda tutte le attività per le quali tali autorizzazioni sono state concesse.
3. Il paese terzo provvede affinché i pescherecci interessati siano immediatamente informati dell'applicazione del presente articolo e cessino tutte le attività di pesca in questione.
Articolo 37
Superamento di contingenti nelle acque dell'Unione
1. Se constata che un paese terzo ha superato i contingenti ad esso assegnati per uno stock o un gruppo di stock, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti assegnati a detto paese per tale stock o gruppo di stock negli anni successivi. L'ammontare della detrazione è conforme alle disposizioni dell'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. [Em. 68]
2. Se non è possibile procedere a una detrazione a norma del paragrafo 1 dal contingente relativo a uno stock o a un gruppo di stock che è stato oggetto di superamento in quanto il paese terzo interessato non dispone di un contingente sufficiente per tale stock o gruppo di stock, la Commissione, previa consultazione del paese terzo interessato, può operare negli anni successivi detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale paese terzo nella stessa zona geografica o dotati di valore commerciale corrispondente.
Articolo 38
Controllo ed esecuzione
1. Le navi di paesi terzi autorizzate a pescare nelle acque dell'Unione sono tenute a rispettare le disposizioni in materia di controllo che disciplinano le attività di pesca delle navi dell'Unione nella zona di pesca in cui esse operano.
2. Le navi di paesi terzi autorizzate a pescare nelle acque dell'Unione comunicano alla Commissione o all'organismo da essa designato e, se del caso, allo Stato membro costiero, i dati che le navi dell'Unione sono tenute a trasmettere allo Stato membro di bandiera a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009.
3. La Commissione, o l'organismo da essa designato, trasmette i dati di cui al paragrafo 2 allo Stato membro costiero.
4. Le navi di paesi terzi autorizzate a pescare nelle acque dell'Unione trasmettono alla Commissione o all'organismo da essa designato, su richiesta, i rapporti di osservazione elaborati nell'ambito dei vigenti programmi di osservazione.
5. Lo Stato membro costiero registra tutte le infrazioni commesse da pescherecci di paesi terzi, comprese le relative sanzioni, nel registro nazionale di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
6. La Commissione trasmette al paese terzo le informazioni di cui al paragrafo 5 al fine di garantire che tale paese adotti idonee misure.
Il paragrafo 1 si applica fatte salve le consultazioni tra l'Unione e i paesi terzi. A tale riguardo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 per attuare nel diritto dell'Unione i risultati delle consultazioni tenutesi con paesi terzi in relazione alle modalità di accesso.
TITOLO IV
Dati e informazioni
Articolo 39
Registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione
1. La Commissione istituisce e gestisce un registro elettronico delle autorizzazioni di pesca dell'Unione contenente tutte le autorizzazioni di pesca concesse in conformità dei titoli II e III e comprendente una parte pubblica e una protetta. Il registro:
a) contiene tutte le informazioni di cui agli allegati 1 e 2all'allegato e indica lo stato di ogni autorizzazione in tempo reale;
b) è utilizzato per lo scambio di dati e informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e
c) è utilizzato unicamente ai fini della gestione sostenibile delle flotte pescherecce.
2. L'elenco delle autorizzazioni di pesca compreso nel registro è accessibile al pubblico e contiene tutte le informazioni seguenti:
a) nome e bandiera della nave e relativi numeri CFR e IMO ove richiesto dalla legislazione dell'Unione;
a bis) nome, città e paese di residenza del proprietario dell'impresa o del proprietario effettivo;
b) tipo di autorizzazione, comprese le possibilità di pesca e
c) periodo e zona autorizzati per l'attività di pesca (date di inizio e fine; zona di pesca).
3. Gli Stati membri si avvalgono del registro per trasmettere alla Commissione le autorizzazioni di pesca e per mantenere i dati aggiornati secondo il disposto degli articoli 12, 19, 23 e 27. [Em. 69]
Articolo 40
Prescrizioni tecniche
Lo scambio di informazioni di cui ai titoli II, III e IV è effettuato in formato elettronico. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(17), la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano modalità tecniche per la registrazione, il formato e la trasmissione delle informazioni di cui ai detti titoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.
Per rendere operativo un registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione e per consentire agli Stati membri di soddisfare i requisiti tecnici di trasmissione, la Commissione fornisce assistenza tecnica agli Stati membri interessati. A tal fine, essa aiuta le autorità nazionali a trasmettere le informazioni che gli operatori sono tenuti a fornire per ciascun tipo di autorizzazione e, entro … [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], mette a punto un'applicazione informatica per gli Stati membri, affinché possano trasferire in automatico e in tempo reale al registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione i dati relativi alle domande di autorizzazione e alle caratteristiche delle navi. [Em. 70]
Per il sostegno tecnico e finanziario al trasferimento di informazioni, gli Stati membri possono ricorrere all'aiuto finanziario a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, in conformità dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(18). [Em. 71]
Articolo 41
Accesso ai dati
Fatto salvo l'articolo 110 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri o la Commissione concedono l'accesso alla parte protetta del registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione di cui all'articolo 39 ai servizi amministrativi competenti che partecipano alla gestione delle flotte pescherecce.
Articolo 42
Gestione dei dati, protezione dei dati personali e riservatezza
I dati ottenuti ai sensi del presente regolamento sono trattati conformemente agli articoli 109, 110, 111 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, al regolamento (CE) n. 45/2001 e alla direttiva 95/46/CE e alle relative norme nazionali di attuazione.
Articolo 43
Relazioni con i paesi terzi e con le ORGP
1. Se uno Stato membro riceve da un paese terzo o da un'ORGP informazioni rilevanti per l'efficace applicazione del presente regolamento, esso comunica tali informazioni agli altri Stati membri interessati e alla Commissione, o all'organismo da essa designato, sempre che ciò sia consentito dagli accordi bilaterali con tale paese terzo o dalle norme di tale ORGP.
2. La Commissione o l'organismo da essa designato può, nell'ambito di accordi di pesca conclusi tra l'Unione e paesi terzi o nell'ambito di ORGP o di analoghe organizzazioni per la pesca di cui l'Unione è parte contraente o parte non contraente cooperante, comunicare informazioni pertinenti in merito all'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento o a infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, ad altre parti di tali accordi o organizzazioni, previo consenso dello Stato membro che ha fornito le informazioni e in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
TITOLO V
Procedure, delega e misure di esecuzione
Articolo 44
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 73]
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3 bis. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stability nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 45
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito ai sensi dell'articolo 47 del regolamento di base. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 46
Abrogazione
1. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 47
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO 1
Elenco delle informazioni da trasmettere per il rilascio di un'autorizzazione di pesca
* campi obbligatori (le caselle da 22 a 25 e da 28 a 48 non devono necessariamente essere compilate se i dati corrispondenti possono essere estratti automaticamente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione mediante il numero CFR o il numero IMO)
I
RICHIEDENTE
1
Nome dell'operatore economico*
2
E-mail*
3
Indirizzo
4
Fax
5
Codice di identificazione fiscale (Siret, CIF…)*
6
Telefono
7
Nome dell'agente (conformemente alle disposizioni del protocollo)*
8
E-mail*
9
Indirizzo
10
Fax
11
Telefono
12
Nome dell'associazione o dell'agente che rappresenta l'operatore economico*
13
E-mail*
14
Indirizzo
15
Fax
16
Telefono
17
Nome del o dei comandanti*
18
E-mail*
19
Nazionalità*
20
Fax
21
Telefono
II
IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE, CARATTERISTICHE TECNICHE E ARMAMENTO
22
Nome della nave*
23
Stato di bandiera*
24
Data di acquisizione della bandiera attuale*
25
Marcatura esterna*
26
Numero IMO (UVI)*
27
Numero CFR*
28
Segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)*
29
Frequenza di chiamata*
30
Numero di telefono satellitare*
31
MMSI*
32
Anno e luogo di costruzione*
33
Bandiera precedente e data di acquisizione (se pertinente)*
34
Materiale dello scafo: acciaio / legno / poliestere / altro*
35
Trasponditore VMS*
36
Modello*
37
Numero di serie*
38
Versione del software*
39
Operatore satellitare*
40
Nome del fabbricante del VMS
41
Lunghezza fuori tutto della nave*
42
Larghezza della nave*
43
Pescaggio*
44
Stazza (in GT)*
45
Potenza del motore principale (kW)*
46
Tipo di motore
47
Marca
48
Numero di serie del motore*
III
CATEGORIA DI PESCA PER LA QUALE È RICHIESTA UN'AUTORIZZAZIONE DI PESCA
49
Tipo di nave (codice FAO)*
50
Tipo di attrezzo (codice FAO)*
53
Zone di pesca (codice FAO)*
54
Divisioni di pesca – FAO o Stato costiero*
55
Porto o porti di sbarco
56
Porto o porti di trasbordo
57
Specie bersaglio - codice FAO o categoria di pesca (APPS)*
58
Periodo di autorizzazione richiesto (date di inizio e di fine)
59
Numero di registro dell'ORGP (se noto)*
60
Data di iscrizione nel registro dell'ORGP (se noto)*
61
Numero massimo totale di membri dell'equipaggio*:
62
Da [PAESE PARTNER]:
63
Da paesi ACP:
64
Sistema di conservazione/trasformazione del pesce a bordo*: pesce fresco / refrigerazione / congelamento / farina di pesce / olio/ filettatura
65
Elenco delle navi d'appoggio: Nome / numero IMO / numero CFR
IV
NOLEGGIO
66
Nave operante nell'ambito di un accordo di noleggio*: sì/no
67
Tipo di accordo di noleggio
68
Periodo di noleggio (date di inizio e di fine)*
69
Possibilità di pesca (tonnellate) assegnate alla nave nell'ambito del noleggio*
70
Paese terzo che assegna possibilità di pesca alla nave nell'ambito del noleggio*
Allegati (elenco dei documenti):[Em. 74]
ALLEGATO 2
Elenco delle informazioni da trasmettere per una nave d'appoggio che coadiuva le operazioni di un peschereccio di cui all'allegato 1
* campi obbligatori (le caselle da 22 a 25 e da 28 a 33 non devono necessariamente essere compilate per una nave d'appoggio battente bandiera dell'Unione se i dati corrispondenti possono essere estratti automaticamente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione mediante il numero CFR)
I
OPERATORE DELLA NAVE D'APPOGGIO
1
Nome dell'operatore economico*
2
E-mail*
3
Indirizzo
4
Fax
5
Codice di identificazione fiscale (Siret, CIF…)*
6
Telefono
7
Nome dell'agente (conformemente alle disposizioni del protocollo)*
8
E-mail*
9
Indirizzo
10
Fax
11
Telefono
12
Nome dell'associazione o dell'agente che rappresenta l'operatore economico*
13
E-mail*
14
Indirizzo
15
Fax
16
Telefono
17
Nome del o dei comandanti*
18
E-mail*
19
Nazionalità*
20
Fax
21
Telefono
II
IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE D'APPOGGIO, CARATTERISTICHE TECNICHE E ARMAMENTO
22
Nome della nave*
23
Stato di bandiera*
24
Data di acquisizione della bandiera attuale*
25
Marcatura esterna*
26
Numero IMO (UVI)*
27
Numero CFR (per le navi dell'Unione, se noto)*
28
Segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)*
29
Frequenza di chiamata*
30
Numero di telefono satellitare*
31
MMSI*
32
Anno e luogo di costruzione
33
Bandiera precedente e data di acquisizione (se pertinente)*
34
Materiale dello scafo: acciaio / legno / poliestere / altro
35
Trasponditore VMS
36
Modello
37
Numero di serie
38
Versione del software
39
Operatore satellitare
40
Nome del fabbricante del VMS
41
Lunghezza fuori tutto della nave
42
Larghezza della nave
43
Pescaggio
44
Stazza (in GT)
45
Potenza del motore principale (kW)
47
Tipo di motore
48
Marca
49
Numero di serie del motore
III
INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ DI PESCA COADIUVATE
50
Zone di pesca (codice FAO)
51
Divisioni di pesca - FAO
52
Specie bersaglio - codice FAO
53
Numero di registro dell'ORGP*
54
Data di iscrizione nel registro dell'ORGP*
Allegati (elenco dei documenti): [Em. 75]
ALLEGATOs
Elenco delle informazioni da trasmettere per il rilascio di un'autorizzazione di pesca
* campi obbligatori (le caselle da 22 a 25 e da 28 a 48 non devono necessariamente essere compilate se i dati corrispondenti possono essere estratti automaticamente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione mediante il numero CFR o il numero IMO)
I
RICHIEDENTE
1
Identificativo della nave (numero IMO, numero CFR, ecc.)
2
Nome della nave
3
Nome dell'operatore economico*
4
E-mail*
5
Indirizzo
6
Fax
7
Codice di identificazione fiscale (Siret, CIF…)*
8
Telefono
9
Nome del proprietario
10
E-mail*
11
Indirizzo
12
Fax
13
Telefono
14
Nome dell'associazione o dell'agente che rappresenta l'operatore economico*
15
E-mail*
16
Indirizzo
17
Fax
18
Telefono
19
Nome del o dei comandanti*
20
E-mail*
21
Nazionalità*
22
Fax
23
Telefono
II
CATEGORIA DI PESCA PER LA QUALE È RICHIESTA UN'AUTORIZZAZIONE DI PESCA
Tipo di autorizzazione (accordo di pesca, autorizzazione diretta, ORGP, alto mare, noleggio, nave d'appoggio)
24
Tipo di nave (codice FAO)*
25
Tipo di attrezzo (codice FAO)*
26
Zone di pesca (codice FAO)*
27
Specie bersaglio – codice FAO o categoria di pesca (APPS)*
28
Periodo di autorizzazione richiesto (date di inizio e di fine)
29
Numero di registro dell'ORGP (se noto)*
30
Elenco delle navi d'appoggio: Nome / numero IMO / numero CFR
III
NOLEGGIO
31
Nave operante nell'ambito di un accordo di noleggio*: sì/no
32
Tipo di accordo di noleggio
33
Periodo di noleggio (date di inizio e di fine)*
34
Possibilità di pesca (tonnellate) assegnate alla nave nell'ambito del noleggio*
35
Paese terzo che assegna possibilità di pesca alla nave nell'ambito del noleggio*
Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).
Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).
Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).
Decisione 96/428/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all'accettazione della Comunità all'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (GU L 177 del 16.7.1996, pag. 24).
Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/Res/66/288 del 27 luglio 2012 sui risultati della conferenza Rio +20 dal titolo "The Future We Want" (Il futuro che vogliamo).
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34).
Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).