Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione 2009/935/GAI per quanto riguarda l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi (15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))
(Consultazione)
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto del Consiglio (15778/2016),
– visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali il Consiglio ha consultato il Parlamento (C8-0007/2017),
– vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)(1), e in particolare l'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), a norma del quale il Consiglio ha consultato il Parlamento (C8-0007/2017),
– vista la decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate(2), in particolare gli articoli 5 e 6,
– vista la decisione 2009/935/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi(3), quale modificata dalla decisione 2014/269/UE del Consiglio,
– vista la dichiarazione del presidente del Consiglio europeo, del presidente della Commissione e del primo ministro della Danimarca del 15 dicembre 2016, nella quale essi hanno sottolineato le esigenze operative, ma anche la natura transitoria ed eccezionale dell'accordo previsto tra Europol e la Danimarca,
– vista la suddetta dichiarazione, che sottolinea che l'accordo proposto sarà subordinato alla permanenza della Danimarca nell'Unione e nello spazio Schengen, all'obbligo da parte della Danimarca di recepire completamente nel diritto nazionale la direttiva (UE) 2016/680(4) sulla protezione dei dati entro il 1° maggio 2017 e al consenso del paese all'applicazione della giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea e della competenza del Garante europeo della protezione dei dati,
– visto il protocollo n. 22 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'esito del referendum svoltosi in Danimarca il 3 dicembre 2015 in relazione al protocollo n. 22 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0035/2017),
1. approva il progetto del Consiglio;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
4. invita il Consiglio a stabilire, nel quadro del futuro accordo tra Europol e la Danimarca, una data di scadenza corrispondente a cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo, al fine di garantirne la natura transitoria con l'obiettivo di pervenire a una piena partecipazione o alla conclusione di un accordo internazionale in conformità dell'articolo 218 TFUE;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e a Europol.
Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).