Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail, presentata dai Paesi Bassi) (COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD))
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0742 – C8-0018/2017),
– visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) (regolamento FEG),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,
– visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
– vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0036/2017),
A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;
B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
C. considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, la fissazione del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;
D. considerando che i Paesi Bassi hanno presentato la domanda EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail per un contributo finanziario a valere sul FEG in seguito ai collocamenti in esubero nel settore economico classificato alla divisione 47 della NACE revisione 2 (Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli), soprattutto nelle regioni di livello NUTS 2 di Drenthe (NL13) e Overijssel (NL21); che si prevede la partecipazione alle misure di 800 lavoratori in esubero su 1 096 ammissibili al contributo del FEG;
E. considerando che la domanda è stata presentata in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di nove mesi in un'impresa operante nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE Revisione 2, in due regioni contigue di livello NUTS 2 di uno Stato membro;
F. considerando che è cambiato notevolmente l'atteggiamento dei consumatori, come testimoniano il calo delle vendite nella fascia di prezzo medio e il crescente successo degli acquisti online; che un altro fattore che ha influenzato negativamente la posizione del settore del commercio al dettaglio convenzionale è stata la nascita di nuove aree di vendita in molte città olandesi fuori dai centri urbani e il declino della fiducia dei consumatori nell'economia(4);
G. considerando che i Paesi Bassi sostengono che il settore finanziario olandese, in quanto attore globale, è vincolato dalle norme internazionali, incluse quelle sulle riserve finanziarie e che, in ragione dell'obbligo di soddisfare le nuove norme internazionali, le banche hanno minori risorse per finanziare l'economia rispetto al passato;
H. considerando che tra il 1º agosto 2015 e il 1º maggio 2016 sono stati effettuati 1 096 collocamenti in esubero nel settore del commercio al dettaglio nelle regioni di Drenthe e Overijssel (Paesi Bassi);
I. considerando che, sebbene i servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso rappresentino l'11 % del PIL dell'UE e il 15 % dell'occupazione totale nell'Unione, il settore risente tuttora della crisi;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, i Paesi Bassi hanno diritto a un contributo finanziario pari a 1 818 750 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % dei costi totali (3 031 250 EUR);
2. osserva che i Paesi Bassi hanno presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG il 12 luglio 2016 e che la valutazione della Commissione è stata completata il 29 novembre 2016 e notificata al Parlamento in data 23 gennaio 2017;
3. constata che, ad oggi, il settore del commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli, è stato oggetto di altre sei domande di intervento del FEG, tutte riconducibili alla crisi finanziaria ed economica globale(5);
4. osserva che la fragile posizione economica dei principali grandi magazzini ha impedito di investire in altri modelli di vendita al fine di ottenere i cambiamenti necessari ed essere nuovamente competitivi;
5. sottolinea che il mercato del lavoro dei Paesi Bassi si sta gradualmente riprendendo dalla crisi ma che gli effetti sono ancora visibili in alcuni settori; evidenzia altresì che taluni settori, come quello del commercio al dettaglio, hanno iniziato a risentire delle conseguenze della crisi economica e finanziaria solo recentemente;
6. rileva che nel settore del commercio al dettaglio olandese si sono osservati molti licenziamenti negli ultimi mesi e che fra i grandi magazzini principali del settore si contano numerosi fallimenti che hanno determinato un totale di 27 052(6) esuberi nel periodo 2011-2015; constata con rammarico che il volume delle vendite di prodotti nel settore del commercio al dettaglio ha seguito questo andamento passando dal -2 % nel 2011 al -4 % nel 2013 e che gli acquisti rimangono tuttavia ancora del 2,7 % al di sotto del livello del 2008(7);
7. sottolinea che il settore del commercio al dettaglio rappresenta una fonte considerevole di occupazione (17-19 %) nelle regioni di livello NUTS 2 di Drenthe e Overijssel; rileva che dall'inizio della crisi sono falliti 5 200 negozi al dettaglio, mentre i principali grandi magazzini sono stati colpiti solo di recente; si rammarica del fatto che tale situazione abbia contribuito a far aumentare di 3 461 unità il numero di beneficiari di indennità di disoccupazione nel settore del commercio al dettaglio di tali regioni tra il gennaio 2015 e il marzo 2016(8);
8. si rammarica del fatto che i lavoratori più giovani siano la fascia più colpita, in quanto il 67,1 % dei beneficiari interessati ha meno di 30 anni;
9. mette in rilievo il lungo periodo trascorso dai beneficiari interessati senza lavorare o frequentare corsi di istruzione o formazione, nonché il lungo lasso di tempo, di oltre un anno, tra la data dell'ultimo collocamento in esubero (il 1º maggio 2016) e il momento in cui lo Stato membro richiedente inizierà a percepire il sostegno del FEG;
10. riconosce che, secondo quanto indicato dai Paesi Bassi, la domanda, in particolare il pacchetto coordinato di servizi personalizzati, è stata elaborata in consultazione con le parti interessate, le parti sociali, i rappresentanti del settore del commercio al dettaglio e delle regioni interessate;
11. osserva che la domanda non prevede indennità o incentivi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG; accoglie con favore la decisione di limitare i costi di assistenza tecnica al 4 % dei costi complessivi, il che consente di impiegare il 96 % dei costi in favore del pacchetto di servizi personalizzati;
12. invita la Commissione a studiare nuove modalità per ridurre il ritardo nella prestazione dell'assistenza a titolo del FEG snellendo dal punto di vista burocratico la procedura di presentazione delle domande;
13. osserva che i servizi personalizzati cofinanziati dal FEG per i lavoratori in esubero comprendono una valutazione della capacità, delle potenzialità e delle prospettive di occupazione dei partecipanti; assistenza personalizzata nella ricerca di un impiego e gestione dei singoli casi; un "bacino di mobilità" flessibile per le persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro temporaneo; assistenza al ricollocamento; formazione e riqualificazione, tra cui formazione, consulenza e sovvenzioni per la promozione dell'imprenditorialità;
14. ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati finanziati dal FEG dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile;
15. rileva che le autorità dei Paesi Bassi hanno assicurato che le azioni proposte non riceveranno alcun sostegno finanziario da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione, che sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento, che le azioni saranno complementari a quelle finanziate dai fondi strutturali e che verranno rispettati i requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dell'Unione in materia di esuberi collettivi;
16. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione personalizzata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;
17. ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
18. chiede alla Commissione di garantire l'accesso del pubblico ai documenti connessi ai casi coperti dal FEG;
19. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
20. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
Focus on consumption (Analisi dei consumi), Agenzia economica ABN-AMRO, Mathijs Deguelle e Nico Klene. Volume development retail sector (Andamento dei volumi nel settore del commercio al dettaglio). 24 gennaio 2014. Retail sector prognoses (Previsioni per il settore del commercio al dettaglio), Agenzia economica ABN-AMRO, Sonny Duijn, paragrafo 1. 22 gennaio 2016.
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dai Paesi Bassi – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2017/559.)