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Procedura : 2016/2100(INI)
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Ciclo del documento : A8-0001/2017

Testi presentati :

A8-0001/2017

Discussioni :

PV 13/02/2017 - 14
CRE 13/02/2017 - 14

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PV 14/02/2017 - 8.9
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P8_TA(2017)0027

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Martedì 14 febbraio 2017 - Strasburgo
Relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'UE
P8_TA(2017)0027A8-0001/2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea (2016/2100(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti la relazione della Commissione del 15 giugno 2016 sulla politica di concorrenza 2015 (COM(2016)0393) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato come documento giustificativo in pari data (SWD(2016)0198),

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 39, 42 e da 101 a 109,

–  visto il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale,

–  visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

–  visto il quadro universale per la valutazione della sostenibilità dei sistemi agroalimentari (SAFA), messo a punto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO),

–  viste le pertinenti norme, linee guida, risoluzioni, comunicazioni e pubblicazioni della Commissione in materia di concorrenza,

–  vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto(1),

–  vista la sua risoluzione del 23 giugno 2016 sui progressi compiuti nel campo delle energie rinnovabili(2),

–  vista la sua risoluzione del 14 settembre 2016 sul dumping sociale nell'Unione europea(3),

–  viste la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sulla relazione annuale 2014 sulla politica di concorrenza dell'UE(4) e la sua risoluzione del 10 marzo 2015 sulla relazione annuale 2013 sulla politica di concorrenza dell'UE(5),

–  vista la decisione della Commissione del 6 maggio 2015 sull'avvio di un'indagine sul commercio elettronico ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (C(2015)3026),

–  vista la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 intitolata "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" (COM(2015)0192),

–  vista la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 dal titolo "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici" (COM(2015)0080),

–  visto il regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta(6),

–  visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato(7) ("regolamento generale di esenzione per categoria" (RGEC)),

–  visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese(8),

–  visto il Libro bianco del 9 luglio 2014 dal titolo "Verso un controllo più efficace delle concentrazioni nell'UE" (COM(2014)0449),

–  viste le risposte della Commissione alle interrogazioni scritte presentate da alcuni deputati E-000344/2016, E-002666/2016 ed E-002112/2016,

–  vista la risoluzione dell'11 novembre 2015 sull'aviazione(9), in particolare i paragrafi 6, 7 e 11 riguardanti la revisione del regolamento (CE) n. 868/2004, al fine di salvaguardare la concorrenza leale nelle relazioni esterne dell'UE nel campo dell'aviazione e rafforzare la posizione competitiva del settore dell'aviazione dell'Unione, impedire più efficacemente la concorrenza sleale, garantire la reciprocità ed eliminare le pratiche sleali, fra cui le sovvenzioni e gli aiuti di Stato concessi a tutte le compagnie aeree da alcuni paesi terzi, che creano un effetto distorsivo sul mercato, dato che la trasparenza finanziaria nella clausola della concorrenza leale è un elemento fondamentale per assicurare tale parità di condizioni,

–  visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio(10) ("regolamento OCM unica"),

–  visto il regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione(11),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0001/2017),

A.  considerando che una politica di concorrenza dell'UE forte ed efficace è da sempre una pietra angolare del mercato interno, poiché incoraggia l'efficienza economica e crea un clima favorevole per la crescita, l'innovazione e il progresso tecnologico, abbassando nel contempo i prezzi;

B.  considerando che la politica di concorrenza dell'UE rappresenta uno strumento essenziale per combattere la frammentazione del mercato interno, creando e mantenendo in tal modo condizioni di parità per le aziende in tutta l'UE;

C.  considerando che l'Unione europea, guidata dalla Commissione, dovrebbe promuovere "una cultura della concorrenza" nell'UE e nel mondo;

D.  considerando che la politica di concorrenza costituisce di per sé uno strumento di tutela della democrazia europea, poiché scongiura la concentrazione eccessiva del potere economico e finanziario nelle mani di pochi, eventualità che comporterebbe un rischio per l'indipendenza del potere politico europeo rispetto ai grandi gruppi industriali e bancari;

E.  considerando che la corretta applicazione delle regole sulla concorrenza (comprese quelle antitrust) in conformità dell'economia sociale di mercato dovrebbe impedire la concentrazione eccessiva del potere economico e finanziario nelle mani di pochi e stimola inoltre gli attori, incitandoli ad essere dinamici, innovativi e a differenziarsi sui mercati;

F.  considerando che la politica di concorrenza mantiene i mercati aperti ed efficienti, portando quindi a prezzi inferiori, all'emergere di nuovi attori, a una migliore qualità e a una più ampia scelta di prodotti e servizi per i consumatori, e promuove nel contempo la ricerca e l'innovazione, la crescita economica e imprese più resilienti;

G.  considerando che la politica di concorrenza può e dovrebbe apportare un contributo significativo alle principali priorità politiche, tra cui l'azione mirata a promuovere l'innovazione, i posti di lavoro di qualità, la lotta ai cambiamenti climatici, la crescita e lo sviluppo sostenibili, gli investimenti e l'efficienza nell'uso delle risorse, tutelando i consumatori e la salute umana e potenziando il mercato unico, in particolare per quanto riguarda il mercato unico digitale e l'Unione dell'energia;

H.  considerando che una politica di concorrenza efficace non deve essere orientata solo al calo dei prezzi al consumo, ma deve anche tenere conto della capacità di innovazione e dell'attività di investimento dell'industria europea, nonché delle particolari condizioni concorrenziali per le piccole e medie imprese;

I.  considerando che la politica di concorrenza dell'UE è improntata anche ai valori di giustizia sociale, indipendenza politica, trasparenza e giusto processo;

J.  considerando che la politica di concorrenza dell'UE è connessa ad altre grandi politiche dell'Unione, tra cui quelle in materia fiscale, industriale e digitale, il cui coordinamento mira a garantire il rispetto dei principi fondamentali sanciti dai trattati, in particolare la trasparenza e la lealtà;

K.  considerando che l'evasione fiscale, la frode fiscale e i paradisi fiscali costano ai contribuenti dell'UE miliardi di EUR all'anno (alcune stime indicano una cifra pari a mille miliardi di EUR) in perdite di entrate fiscali, distorcendo la concorrenza nel mercato unico tra le imprese che pagano la propria giusta quota di tasse e quelle che non lo fanno;

L.  considerando che la cooperazione globale in materia di rispetto della concorrenza contribuisce a evitare incongruenze nei rimedi e negli esiti delle azioni di attuazione e aiuta le imprese a ridurre i costi di conformità;

M.  considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia e la pratica decisionale della Commissione forniscono una diversa interpretazione della nozione di "attività economica", a seconda che si prendano in considerazione le norme del mercato interno o le norme della concorrenza; che tale pratica poco chiara complica ulteriormente la già gravosa nozione di "attività economica";

N.  considerando che un ambiente normativo chiaro, coerente e realizzabile in termini di adeguamento della politica di concorrenza alle specificità agricole può contribuire a rafforzare la posizione degli agricoltori all'interno della filiera alimentare, affrontando gli squilibri di potere tra gli operatori, aumentando l'efficienza del mercato e garantendo la certezza giuridica e condizioni di parità nel mercato unico;

O.  considerando che la forma, la forza e le tempistiche dei rischi economici sono difficili da prevedere ed è necessario che, in caso di gravi squilibri di mercato, una politica agricola comune (PAC) orientata al mercato offra sostegno agli agricoltori e ulteriori deroghe temporanee alle norme in materia di concorrenza; che, nell'ambito della crisi del settore lattiero-caseario, la Commissione ha deciso di invocare l'articolo 222 del regolamento OCM unica, come ultima risorsa per esentare dall'applicazione del diritto in materia di concorrenza la pianificazione collettiva della produzione lattiera da parte dei raggruppamenti riconosciuti di agricoltori;

P.  considerando che la politica in materia di concorrenza di per sé non è sufficiente a risolvere il problema delle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare;

Q.  considerando che l'articolo 102 TFUE indica chiaramente che l'imposizione diretta o indiretta di pratiche commerciali sleali su altri settori della catena alimentare costituisce una violazione del trattato;

R.  considerando che la task force "Mercati agricoli" (AMTF) è stata istituita con l'obiettivo di migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare tramite l'analisi delle possibilità per rafforzarne la posizione, comprese le possibilità giuridiche per porre in essere relazioni contrattuali e organizzare azioni collettive di agricoltori; che le conclusioni dell'AMTF devono essere prese in considerazione, ove opportuno, con riferimento alle future discussioni e misure da adottare;

1.  accoglie con favore la relazione annuale della Commissione sulla politica di concorrenza, la quale dimostra che una corretta politica di concorrenza dell'UE può contribuire a ripristinare un livello sufficiente di investimenti e innovazione e creare un ambiente di concorrenza leale; valuta positivamente l'attenzione rivolta dalla relazione al contributo della politica di concorrenza all'eliminazione degli ostacoli e al contrasto delle misure distorsive in termini di aiuti di Stato a vantaggio del mercato unico; ribadisce inoltre che il futuro dell'Europa dovrebbe essere basato sull'innovazione, sull'economia sociale di mercato e sull'efficienza delle risorse, le quali generano un tenore di vita elevato per tutti i cittadini dell'UE;

Integrazione del mercato unico

2.  accoglie con favore l'obiettivo della Commissione di creare nuove opportunità per cittadini e imprese e ricorda che la libera circolazione di capitali, servizi, beni e persone racchiude le quattro libertà del mercato unico e che la loro attuazione è fondamentale per avvicinare l'UE ai cittadini; sottolinea che senza un'efficace politica di concorrenza dell'UE il mercato interno non è in grado di esprimere tutto il suo potenziale; è favorevole all'uso, da parte della Commissione, dei diversi strumenti a sua disposizione, soprattutto il controllo delle concentrazioni, la lotta contro gli abusi di posizione dominante e le pratiche anticoncorrenziali, la lotta ai cartelli, il controllo degli aiuti di Stato, il coordinamento con le autorità nazionali e, ove del caso, con quelle regionali della concorrenza nonché le indagini settoriali;

3.  ribadisce che un'efficace politica di concorrenza deve tenere presenti le particolari condizioni di mercato che si applicano alle piccole e medie imprese (PMI), alle microimprese e alle start up, e deve garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e una fiscalità equa;

4.  invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a dare priorità al rafforzamento del mercato unico post-Brexit, garantendo il pieno rispetto delle leggi unionali sulla concorrenza e aumentando ulteriormente la cooperazione in materia fiscale tra gli Stati membri; rileva inoltre che la Brexit potrebbe incidere negativamente sulla politica di concorrenza dell'UE; pone l'accento in particolare sul rischio di duplicazione dei procedimenti, che aumenterebbe i costi amministrativi e ritarderebbe i processi di indagine;

5.  ribadisce che una concorrenza fiscale leale è fondamentale per l'integrità del mercato interno dell'UE e ritiene pertanto che tutti gli operatori del mercato dovrebbero versare la loro giusta aliquota fiscale e che le tasse debbano essere pagate nel luogo in cui vengono generati i profitti; sottolinea che, a partire dalle rivelazioni del caso LuxLeaks, l'UE ha riconosciuto che è necessario dotarsi di politiche e regolamenti in materia fiscale semplici e trasparenti, al fine di rafforzare la concorrenza leale nel mercato unico, e ha inoltre preso atto della necessità di porre fine alla concorrenza fiscale sleale (compresi i vantaggi fiscali illegali concessi) da parte degli Stati membri, il che comporta un rischio morale e una maggiore pressione fiscale sui contribuenti onesti e ostacola lo sviluppo delle PMI, anche quando nuovi operatori e PMI presenti in un solo paese sono penalizzati rispetto alle società multinazionali, le quali possono trasferire gli utili o attuare altre forme di pianificazione fiscale aggressiva attraverso una serie di decisioni e strumenti che soltanto loro hanno a disposizione; sottolinea la necessità di condurre indagini approfondite su tutti i casi in cui vi è il sospetto di un'ottimizzazione fiscale da parte delle multinazionali; accoglie intanto con favore le indagini approfondite condotte dalla Commissione sulle pratiche anticoncorrenziali, come ad esempio i vantaggi fiscali selettivi che possono includere i regimi di concordati fiscali preventivi sugli utili in eccesso, e valuta altresì positivamente i recenti esiti delle indagini, da cui risulta che le riduzioni selettive delle imposte costituiscono aiuti di Stato illegali a norma della legislazione dell'UE in materia di concorrenza; sottolinea la necessità di garantire alla Commissione un ampio accesso alle informazioni affinché possa avviare un maggior numero di indagini sui casi sospetti; invita la Commissione a elaborare orientamenti chiari sugli aiuti di Stato in ambito fiscale onde trattare i casi di concorrenza sleale, nonché a utilizzare appieno i poteri a norma della legislazione sulla concorrenza per aiutare gli Stati membri ad affrontare in modo efficiente le pratiche fiscali dannose; sostiene che sono necessari sforzi maggiori anche per controllare le pratiche fiscali aggressive; sottolinea l'importanza fondamentale delle informazioni scambiate tra le autorità fiscali degli Stati membri in merito ai ruling fiscali e agli accordi sui prezzi di trasferimento; deplora che gli Stati membri neghino alla direzione generale della Concorrenza l'accesso a tali informazioni; raccomanda una maggiore condivisione delle informazioni tra le autorità nazionali e invita gli Stati membri a pubblicare le informazioni sui propri ruling fiscali e propone di presentarle ripartite su base regionale, se del caso; ritiene che le decisioni della Commissione che hanno stabilito una metodologia chiara per il calcolo del valore e dei vantaggi competitivi indebiti di cui godono le aziende coinvolte in decisioni errate forniscono una buona base giuridica per un'ulteriore convergenza;

6.  sottolinea che la corruzione negli appalti pubblici ha gravi effetti distorsivi sulla competitività del mercato europeo; ribadisce che gli appalti pubblici sono una delle attività di governo più esposte al rischio di corruzione; evidenzia che in alcuni Stati membri, gli appalti finanziati dall'UE comportano un rischio di corruzione più elevato rispetto agli appalti finanziati a livello nazionale; ricorda che i bandi di gara su misura sono ampiamente utilizzati per limitare la concorrenza sul mercato; invita la Commissione a proseguire gli sforzi intesi a impedire l'uso improprio dei fondi unionali e stimolare la responsabilità in materia di appalti pubblici; sollecita l'istituzione della Procura europea con i necessari diritti, al fine di indagare al meglio sui presunti reati ai danni dei fondi dell'Unione;

7.  sottolinea che i procedimenti relativi agli aiuti di Stato non possono da soli porre fine a alla concorrenza fiscale sleale negli Stati membri; raccomanda, pertanto, di istituire una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB piena), che contribuirà ad eliminare le distorsioni della concorrenza e garantirà che nessun profitto lasci l'UE senza essere tassato, di comunicare al pubblico le pertinenti informazioni sui ruling fiscali, di rivedere la direttiva in materia di imposta sul valore aggiunto allo scopo di prevenire le frodi, nonché di obbligare le grandi imprese operanti a livello internazionale a comunicare pubblicamente il loro volume d'affari e i loro utili per paese, e invita gli Stati membri a prevedere una maggiore trasparenza nelle loro prassi fiscali e negli obblighi di comunicazione reciproca; ribadisce la necessità di attuare il pacchetto contro l'elusione fiscale, le norme sullo scambio di informazioni fra paesi dell'UE e il meccanismo di reazione rapida per combattere le frodi dell'IVA al fine di garantire la concorrenza leale;

8.  ritiene che la concorrenza leale possa essere ostacolata dalla pianificazione fiscale; accoglie con favore la raccomandazione della Commissione di adeguare la definizione di "stabile organizzazione" in modo che le imprese non possano evitare artificiosamente di essere presenti a fini fiscali negli Stati membri in cui svolgono un'attività economica; sottolinea che tale definizione dovrebbe considerare anche la situazione specifica del settore digitale, garantendo che le imprese che svolgono attività completamente dematerializzate siano ritenute munite di una stabile organizzazione in uno Stato membro se mantengono una presenza digitale significativa nell'economia di tale paese;

9.  sottolinea la necessità che le norme del mercato unico siano applicate anche a livello di Stati membri e che si affrontino le violazioni onde mettere un freno alla frammentazione del mercato unico;

10.  chiede di migliorare lo sportello unico sulla base dell'attuale esperienza dei mini sportelli unici per i prodotti digitali; rileva che, anche in quest'ultimo caso, le piccole imprese e le micro-imprese possono essere soggette a un notevole onere amministrativo;

11.  sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente il mercato unico eliminando le barriere e gli ostacoli ancora presenti;

12.  ricorda alla Commissione che, affinché il mercato unico dell'UE funzioni senza intoppi, è fondamentale consentire alle autorità nazionali e regionali di intervenire in situazioni derivanti da svantaggi geografici che impediscono al mercato di prosperare nella sua dimensione sia economica che sociale;

13.  insiste sulla necessità di combattere il dumping fiscale e sociale, la pianificazione fiscale abusiva e l'evasione fiscale, al fine di garantire la concorrenza leale in tutto il mercato unico;

14.  sollecita la Commissione a completare l'attuazione dello spazio ferroviario europeo unico, a garantire la piena trasparenza dei flussi di denaro tra i gestori di infrastrutture e le imprese ferroviarie, nonché a verificare che ogni Stato membro disponga di un'autorità di regolamentazione nazionale solida e indipendente;

15.  esorta il Consiglio ad approvare rapidamente la proposta della Commissione relativa all'armonizzazione della base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB);

16.  sostiene che l'adozione dell'euro da parte degli Stati membri che non hanno ancora aderito alla moneta unica rafforzerebbe la libera concorrenza nell'ambito del mercato interno;

Mercato unico digitale

17.  valuta positivamente la strategia della Commissione per il mercato unico digitale e pone l'accento sul ruolo fondamentale della politica di concorrenza nel completamento del mercato unico digitale; sostiene inoltre gli sforzi della Commissione volti a garantire che la politica di concorrenza dell'UE si applichi integralmente al mercato unico digitale, dal momento che la concorrenza non solo garantisce ai consumatori una maggiore scelta, ma crea anche parità di condizioni; si rammarica del fatto che l'attuale mancanza di un quadro digitale europeo abbia evidenziato un'incapacità di riconciliare gli interessi dei piccoli e dei grandi fornitori; evidenzia che i modelli di mercato convenzionali della politica di concorrenza non sono sufficientemente adatti nel mercato unico digitale; chiede una maggiore attenzione ai nuovi modelli aziendali impiegati dalle imprese digitali; ribadisce che un mercato unico digitale unificato potrebbe creare centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro e contribuire con 415 miliardi di EUR all'anno all'economia dell'UE;

18.  sottolinea che, per mantenere la credibilità della strategia per il mercato unico digitale, la Commissione dovrebbe completare con attenzione tutte le altre indagini in sospeso sui cartelli, senza metterne a repentaglio la qualità; chiede l'accelerazione dei procedimenti, in modo che i risultati possano essere ottenuti quanto prima; accoglie pertanto con favore la comunicazione aggiuntiva degli addebiti inviata dalla Commissione sui servizi di acquisti comparativi nonché la comunicazione degli addebiti sul caso Android; invita la Commissione a continuare a prendere in esame con determinazione tutte le fonti di preoccupazione emerse durante le indagini, compresi altri ambiti di pregiudizio per le ricerche (hotel, ricerche locali, voli), per garantire parità di condizioni a tutti gli attori del mercato digitale; chiede che sia condotta un'indagine sulle principali piattaforme di prenotazione alberghiera;

19.  accoglie con favore l'indagine di settore della Commissione sul commercio elettronico, i cui risultati preliminari hanno individuato alcune prassi commerciali in questo settore che potrebbero limitare la concorrenza online; accoglie altresì con favore l'impegno della Commissione nei confronti del mercato unico digitale europeo e la proposta sul geo-blocco e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità e sul luogo di residenza dei clienti; invita la Commissione ad adottare misure ambiziose per eliminare gli ostacoli illegittimi alla concorrenza online, al fine di garantire ai consumatori dell'UE acquisti online senza barriere da venditori stabiliti in un altro Stato membro; ritiene che siano pertanto necessarie azioni mirate per migliorare l'accesso a beni e servizi, in particolare eliminando la prassi immotivata del geo-blocco, come pure la discriminazione sleale dei prezzi basata sulla posizione geografica o sulla nazionalità, in conseguenza della quale spesso si sviluppano monopoli e alcuni consumatori ricorrono a contenuti illegali; chiede inoltre la classificazione dei siti web a livello dell'UE per garantire l'esistenza e la qualità dei servizi o dei prodotti offerti e assicurare un livello ancora più elevato di concorrenza leale, oltre a rafforzare la tutela dei consumatori;

20.  ritiene che l'aumento della partecipazione delle PMI dovrebbe rivestire un'importanza fondamentale nell'ambito degli sforzi intesi a promuovere un mercato unico digitale unificato ed evidenzia la necessità di valutare il potenziale impatto di tutte le iniziative, soprattutto quelle volte a promuovere il commercio online e a chiarire lo status di stabile organizzazione per il settore digitale, sulla capacità delle PMI di trarre vantaggio dal mercato unico digitale;

21.  rammenta che la neutralità della rete è essenziale per garantire la non discriminazione tra i servizi di Internet e la piena assicurazione della concorrenza, intendendosi per "neutralità della rete" il principio in base al quale tutto il traffico Internet riceve lo stesso trattamento, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, a prescindere dalla fonte, dalla destinazione, dal tipo, dai contenuti, dal dispositivo, dal servizio o dall'applicazione;

22.  pone l'accento sulla crescente presenza di nuove imprese che operano a livello digitale, in particolare attraverso Internet e le applicazioni di telefonia mobile, unitamente a quella degli operatori esistenti, che ha aperto nuovi canali tramite i quali i consumatori trovano, confrontano e scelgono beni e servizi in tutto il mercato unico e hanno quindi il potere di compiere scelte informate sulla base delle loro esigenze e dei loro obiettivi personali;

23.  sottolinea che l'economia collaborativa offre ai consumatori dell'UE numerosi prodotti e servizi innovativi; evidenzia che le piattaforme di detta economia hanno promosso l'idea di sfidare gli attori esistenti e detentori delle posizioni dominanti affinché diano vita a un ambiente più competitivo sia per i consumatori che per le imprese; ribadisce che, oltre alla tassazione, al quadro amministrativo e agli aspetti attinenti alla sicurezza, la Commissione dovrebbe verificare anche gli elementi relativi alla concorrenza ed eliminare gli ostacoli per le imprese all'ingresso nel mercato, onde assicurare parità di condizioni; evidenzia che questo tipo di economia si è sviluppata già da diversi anni e che, per motivi di coerenza giuridica, è opportuno eliminare qualsiasi irregolarità a livello di UE in linea con il principio di sussidiarietà; sottolinea la necessità di garantire, nell'ambito del mercato unico digitale, un livello elevato di protezione dei consumatori e dei dati personali; esorta pertanto la Commissione ad elaborare un insieme di misure indispensabili affinché le numerose forme e modalità dell'economia collaborativa ricevano sostegno a livello di UE e di singoli Stati membri, siano attuate, acquistino credibilità e ottengano la fiducia dei consumatori, ed è consapevole del fatto che tale quadro normativo permissivo e favorevole non porterà a distorsioni della concorrenza; invita la Commissione ad affrontare nuovamente tali preoccupazioni, affinché i vantaggi che tali modelli aziendali offrono alla società divengano tangibili nella realtà all'interno di quadri normativi;

24.  invita la Commissione a condurre un riesame di ampio respiro dell'efficacia degli strumenti a disposizione del diritto della concorrenza nell'era digitale e a svilupparli ulteriormente, se necessario;

25.  sottolinea che è estremamente importante, soprattutto in un settore dinamico come l'economia digitale, che i procedimenti in materia di concorrenza siano condotti senza indugio fino alla fine, in modo che l'abuso di posizione dominante sul mercato non possa portare ad un assestamento del mercato stesso;

26.  chiede alla Commissione di tenere conto della crescente convergenza nei mercati digitali, che mette a confronto prestazioni simili, come la messaggistica istantanea e i servizi equivalenti offerti dal settore delle telecomunicazioni in generale;

27.  si compiace delle indagini della Commissione su talune pratiche anticoncorrenziali da parte di varie società, in particolare i giganti di Internet e delle telecomunicazioni e altre imprese dei media, studi cinematografici e distributori televisivi; invita la Commissione ad accelerare i procedimenti contro i comportamenti anticoncorrenziali che violano le norme antitrust dell'UE;

28.  accoglie con favore la decisione della Commissione concernente il recupero nel caso degli aiuti di Stato ad Apple, la quale costituisce una tappa fondamentale per affrontare la questione degli aiuti di Stato illegali per mezzo di agevolazioni fiscali; sottolinea tuttavia che l'UE deve poter disporre di una legislazione più rigorosa in materia di ruling fiscali, che preveda anche un sistema efficace e una procedura di recupero dei crediti a vantaggio delle risorse proprie del bilancio dell'Unione; invita la Commissione a sanare qualsiasi violazione nell'ottica di garantire una concorrenza leale in tutto il mercato unico;

29.  invita la Commissione a presentare una strategia normativa che tenga conto della convergenza delle tecnologie e soprattutto della moltiplicazione delle piattaforme; rammenta che, a tale proposito, i regolamenti settoriali ex ante devono conciliare la difesa del pluralismo, la libertà di espressione e la protezione dei dati personali, la tutela dell'autonomia e delle libertà di scelta del consumatore, la parità di promozione di offerte concorrenti in Europa e di offerte convergenti dei prodotti di punta europei nella concorrenza internazionale; chiede che siano corrette le disuguaglianze nei rapporti di forza e che siano mitigate le situazioni di dipendenza fra operatori economici ai fini di un'equa ripartizione del valore;

30.  accoglie con favore l'attenzione posta sugli effetti della rete e sull'accumulo e l'analisi dei dati nella determinazione del potere di mercato nei mercati digitali; ritiene che i dati svolgano un ruolo importante nell'economia digitale e che, pertanto, dovrebbero essere inclusi nella valutazione della concorrenza;

31.  ritiene che la concorrenza nei settori della ricerca su Internet e delle telecomunicazioni sia essenziale non soltanto per stimolare l'innovazione e gli investimenti nelle reti e nell'economia digitale, ma anche per incoraggiare prezzi accessibili e scelta dei servizi per i consumatori; invita pertanto la Commissione a salvaguardare la concorrenza in tali settori, anche in relazione ai servizi Internet e all'assegnazione dello spettro; si compiace a tale proposito dell'intenzione della Commissione di considerare favorevolmente gli obiettivi strategici del pacchetto telecomunicazioni in fase di applicazione degli orientamenti sugli aiuti di Stato per le reti a banda larga; accoglie con favore la decisione della Commissione di fermare la fusione dei fornitori di servizi di telefonia mobile O2 e Three nel Regno Unito, a vantaggio dei consumatori europei; ribadisce l'importanza dell'applicazione del codice europeo sulle comunicazioni elettroniche e del miglioramento della connettività in tutta l'UE;

32.  ritiene che porre fine alle tariffe di roaming nell'UE non sia sufficiente e che sia necessario regolamentare le chiamate all'interno dell'UE equiparandole a quelle locali; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa per disciplinare le chiamate intraunionali;

33.  ritiene che le misure adottate allo scopo di eliminare le tariffe di roaming che gravano sui consumatori dell'UE siano, in una prospettiva di lungo periodo, insufficienti, in vista di un ulteriore approfondimento del mercato unico, e che debbano essere messi in atto incentivi affinché le chiamate intraunionali siano considerate allo stesso livello delle chiamate locali, facilitando gli investimenti nelle reti completamente europee o condivise; invita la Commissione a condurre una consultazione approfondita con gli operatori di rete e le parti interessate su come abbattere le tariffe per le chiamate intraunionali, portandole al livello delle chiamate locali nel modo più efficiente, il che incoraggia gli investimenti e assicura nel contempo la competitività e l'innovazione globali;

34.  invita la Commissione a usare i propri strumenti politici e finanziari e a promuovere scambi di buone pratiche fra gli Stati membri per favorire gli investimenti in diversi settori tradizionali e nelle PMI che non riescono a tenere il passo della rivoluzione industriale digitale;

35.  sottolinea che l'Unione dovrebbe incoraggiare tutte le imprese (come quelle che detengono quote dominanti sul mercato, ma anche le start-up) a innovare;

36.  invita la Commissione a mostrare la stessa fermezza nella conduzione e nei risultati dell'indagine in corso nei confronti di McDonald's;

Aiuti di Stato

37.  accoglie con favore la ridefinizione delle norme in materia di aiuti di Stato e suggerisce di trasmettere al Parlamento una relazione annuale specifica; ricorda agli Stati membri che l'obiettivo è quello di orientare meglio le misure aiuto verso la crescita economica sostenibile e a lungo termine, la creazione di posti di lavoro di qualità e la coesione sociale, garantendo nel contempo condizioni di parità e il libero funzionamento dell'economia sociale di mercato; sottolinea che gli Stati membri hanno una maggiore responsabilità nel concedere aiuti senza una notifica preventiva alla Commissione; sottolinea che la Commissione dovrebbe fornire una base giuridica sufficiente in materia di diritto della concorrenza, al fine di rilanciare il turismo quale importante fattore economico nell'UE, e che, di conseguenza, il finanziamento delle organizzazioni turistiche pubbliche dovrebbe rientrare nell'ambito di un'esenzione generale a norma del RGEC; invita la Commissione a esaminare tutte le operazioni dell'ultimo minuto effettuate da uno Stato membro senza tenere in conto le pressioni politiche esercitate da quest'ultimo; ricorda inoltre alla Commissione la necessità di impedire che alcuni governi agiscano in malafede, come avviene quando utilizzano in modo scorretto fondi dell'UE;

38.  sottolinea che l'incentivo statale o regionale è uno degli strumenti strategici per garantire servizi fondamentali per il sostegno delle condizioni economiche e sociali nelle regioni isolate, remote o periferiche e nelle isole dell'Unione, ma che occorre altresì prendere in considerazione le esperienze passate, inoltre tali interventi non dovrebbero essere in contrasto con i principi del mercato unico; sottolinea che il livello di accessibilità delle regioni insulari periferiche è altresì essenziale e accoglie con favore l'inclusione degli aiuti sociali per il trasporto a favore dei residenti nelle regioni remote previsti nel RGEC che riconosce il problema del livello di accessibilità; chiede alla Commissione, nell'ambito dell'attuale revisione del regolamento generale di esenzione per categoria, di tenere pienamente in considerazione le specificità delle regioni ultraperiferiche europee come previsto dall'articolo 349 TFUE, poiché il livello di accessibilità costituisce una questione di vitale importanza per le PMI locali delle regioni ultraperiferiche, oltre a presentare minori probabilità di incidere sulla concorrenza nel mercato interno;

39.  plaude alla comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato nell'ambito dell'iniziativa per la modernizzazione degli aiuti di Stato; riconosce i benefici delle norme semplificate, che offrono certezza alle autorità pubbliche e alle imprese; invita al tempo stesso la Commissione a esaminare più da vicino gli aiuti di Stato vietati, i quali esercitano un forte impatto negativo sul mercato unico;

40.  invita la Commissione a mettere a punto quanto prima possibile un documento di orientamento sulla nozione di aiuto di Stato, alla luce degli importanti cambiamenti nell'ambito della giurisprudenza e delle prassi di applicazione, al fine di garantire la certezza e la prevedibilità del diritto;

41.  chiede alla Commissione di avviare una tabella di marcia che preveda meno aiuti di Stato ma più mirati, affinché sia possibile ridurre gli aiuti di Stato diminuendo le imposte, stimolando in questo modo la creazione di nuove imprese e una concorrenza leale, invece di sostenere vecchie strutture e attori storici;

42.  sottolinea che, quando ci si avvale di aiuti di Stato per promuovere servizi di interesse generale, il fattore fondamentale è rappresentato dal beneficio per i consumatori e i cittadini e non dal beneficio per le singole imprese o gli organismi pubblici;

43.  invita la Commissione a monitorare attentamente la rinazionalizzazione dei servizi di pubblica utilità negli Stati membri dell'UE e a impedire gli aiuti di Stato illeciti concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico;

44.  invita la Commissione a esercitare pressioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali preposte alla concorrenza, come la rete internazionale della concorrenza, ai fini di una definizione armonizzata di aiuti di Stato;

45.  sottolinea la necessità di monitorare in modo rigoroso e di indagare attentamente tutti i casi di aiuti di Stato e appalti pubblici irregolari legati agli investimenti nel settore dell'energia e dell'ambiente, come il controverso progetto di ampliamento della centrale nucleare di Paks in Ungheria, al fine di conseguire un corretto funzionamento dell'Unione dell'energia ed evitare il mancato rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e un uso scorretto dei fondi UE;

46.  sottolinea che – come indicato dalla Commissione per la sesta volta nella sua relazione annuale sulla concorrenza – gli aiuti di Stato temporanei concessi nel settore finanziario sono stati ritenuti necessari per la stabilizzazione del sistema finanziario globale, anche se è necessario ridurli rapidamente o eliminarli del tutto e sottoporli a esame quanto prima; invita la Commissione e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a garantire che tutta la legislazione in materia di protezione dei consumatori – come la MiFID e l'IDD – sia applicata in maniera coerente nel mercato unico e chiede alla Commissione e all'ESMA di provvedere affinché non si verifichi alcun arbitraggio normativo al momento di attuare tali atti legislativi; invita la Commissione a valutare la possibilità di collegare gli aiuti di Stato destinati alle banche alla condizionalità del credito per le PMI;

47.  ribadisce la propria posizione per quanto riguarda l'indagine della Commissione attualmente in corso sulle attività fiscali differite e sui crediti di imposta differiti a beneficio del settore bancario in molti Stati membri; è del parere che debba essere possibile autorizzare in modo retroattivo le attività fiscali differite e i crediti di imposta differiti ai sensi delle disposizioni in materia di aiuti di Stato nel caso in cui siano legati a condizioni esplicite riguardanti gli obiettivi di finanziamento dell'economia reale;

48.  si rammarica che la Commissione non abbia adottato alcuna misura volta ad affrontare gli abusi commessi nella ristrutturazione di banche private, inclusi gli abusi subiti dai piccoli risparmiatori e dai piccoli titolari di strumenti finanziari, come le azioni privilegiate, che in molti casi erano stati commercializzati senza il pieno rispetto della legislazione dell'UE; chiede alla Commissione di affrontare gli effetti di ampia portata della vendita impropria di prodotti finanziari non disciplinati nella ristrutturazione delle banche colpite dalla crisi economica;

49.  rammenta la richiesta avanzata alla Commissione di verificare se il settore bancario abbia tratto beneficio sin dall'inizio della crisi da sovvenzioni implicite e aiuti di Stato attraverso il supporto della fornitura di liquidità non convenzionale;

50.  osserva che la Corte dei conti europea ha riscontrato errori in materia di aiuti di Stato in circa un quinto dei progetti esaminati e cofinanziati dai programmi di coesione e ha ritenuto che sono rilevanti sotto il profilo degli aiuti di Stato nel periodo 2010-2014(12); constata che in base alla valutazione un terzo di tali errori ha avuto un impatto finanziario e che si ritiene che abbiano contribuito al livello di errore nella politica di coesione; ritiene, pertanto, che esista un margine di progresso nell'affrontare il mancato rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato nella politica di coesione; ritiene in particolare che sia necessario accrescere la conoscenza nel campo degli aiuti di Stato nei paesi beneficiari, al fine di evitare errori commessi in buona fede e migliorare la registrazione delle irregolarità nell'intento di disporre di una visione più accurata della questione;

51.  ritiene che sia necessaria una migliore comprensione a livello locale e nazionale per quanto riguarda la classificazione degli aiuti di Stato illeciti; accoglie con favore le recenti decisioni della Commissione, che chiariscono quali misure di sostegno pubblico possono essere effettuate dagli Stati membri senza una valutazione in materia di aiuti di Stato da parte della Commissione; ritiene che tali decisioni siano un utile orientamento per i progetti locali e comunali, riducendo l'onere amministrativo ed aumentando nel contempo la certezza del diritto;

52.  invita la Commissione a riesaminare l'interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto sulla concorrenza in relazione alla direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (direttiva SGD), affinché sia possibile utilizzare effettivamente gli strumenti di stabilizzazione rapida previsti dall'autorità legislativa dell'UE;

53.  sottolinea l'importanza delle indagini condotte dalla Commissione in materia di aiuti di Stato di natura fiscale, che rappresentano un sostegno necessario per l'agenda fiscale europea e internazionale, in particolare nella lotta alla pianificazione fiscale aggressiva;

54.  invita la Commissione a stanziare maggiori risorse per le indagini sui ruling fiscali che suscitano preoccupazioni in materia di aiuti di Stato e a effettuare tali indagini in modo sistematico; constata che la Commissione considera come aiuti di Stato illeciti gli accordi fiscali opachi concessi da alcuni Stati membri a determinate multinazionali, in quanto falsano la concorrenza nel mercato interno; accoglie altresì con favore la maggiore consapevolezza in ordine alle interconnessioni tra politiche fiscali e prassi amministrative in materia di tassazione da un lato e politica di concorrenza dall'altro; invita la Commissione a pubblicare una sintesi dei principali ruling fiscali conclusi lo scorso anno, in base alle informazioni contenute in un registro centrale sicuro, includendo almeno una descrizione delle questioni affrontate nel ruling fiscale e una descrizione dei criteri utilizzati per determinare un accordo preventivo sulla determinazione dei prezzi e per individuare lo Stato membro o gli Stati membri che presentano maggiori possibilità di esserne interessati;

Antitrust, procedimenti relativi ai cartelli e controllo in materia di fusioni

55.  accoglie con favore gli sforzi della Commissione finalizzati a preparare orientamenti sulle sue procedure e per quanto concerne la sua costante valutazione del quadro giuridico dell'UE;

56.  sottolinea l'importanza di smantellare i cartelli nell'interesse dei cittadini europei e delle imprese europee, in particolare delle PMI; incoraggia la Commissione a snellire le procedure amministrative a tale riguardo al fine di velocizzare i procedimenti;

57.  ritiene che le fusioni proposte tra le imprese produttrici di sementi e di prodotti chimici per l'agricoltura più grandi del mondo implichino il rischio dell'aumento dei prezzi delle sementi e di una scelta ridotta di varietà in grado di adattarsi alle condizioni agroecologiche; sottolinea che, se tali fusioni procederanno, il 61 % del mercato globale delle sementi e il 65 % del mercato globale dei pesticidi sarebbero controllati solo da tre imprese;

58.  invita la Commissione a rafforzare le proprie azioni a livello globale al fine di assicurare che le norme in materia di concorrenza dei paesi terzi non contrastino con le disposizioni dell'UE ai danni delle imprese europee;

59.  invita la Commissione a mantenere un bilancio applicativo solido ed efficace in materia di cartelli per tutti i casi in cui sussistano sufficienti prove di violazione; rileva che la politica di concorrenza permette una collaborazione tra i concorrenti in materia di innovazione senza che tale collaborazione sia utilizzata in modo abusivo a fini anticoncorrenziali; prende atto delle cinque decisioni adottate l'anno scorso e relative ad ammende per un totale di circa 365 milioni di EUR, come indicato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla sua relazione sulla politica di concorrenza del 2015;

60.  ritiene che le attuali regole in materia di ammende per violazioni possano essere integrate dalle sanzioni vigenti nei confronti dei responsabili; invita la Commissione a valutare la possibilità di integrare le ammende per i casi di cartello con sanzioni personali indirizzate ai responsabili delle decisioni aziendali, nonché con sanzioni individuali contro i dipendenti responsabili di aver portato effettivamente la loro impresa a violare il diritto della concorrenza – la Commissione dovrebbe pertanto essere in grado di imporre misure quali l'interdizione degli amministratori oppure sanzioni pecuniarie personali ove necessario;

61.  ritiene che il ricorso ad ammende sempre più elevate come unico strumento antitrust possa essere troppo poco incisivo; sottolinea che una politica che preveda ammende elevate non dovrebbe essere utilizzata come un meccanismo di finanziamento alternativo del bilancio; è favorevole a un approccio del "bastone e della carota" con sanzioni che fungano da deterrente efficace, in particolare per i casi di recidiva, promuovendo nel contempo il rispetto delle norme;

62.  osserva che il numero delle fusioni notificate è aumentato significativamente nel 2015; chiede, a tal fine, che ai servizi pertinenti siano fornite risorse necessarie (attraverso una ridistribuzione interna del personale) per consentire loro di continuare ad affrontare efficacemente tale fenomeno;

63.  accoglie con favore la consultazione avviata di recente dalla Commissione relativa a taluni aspetti procedurali e giuridici del controllo delle fusioni da parte dell'UE; invita la Commissione, nel contesto della prevista riforma del regolamento sulle fusioni, a esaminare attentamente se le procedure di valutazione attuali tengono sufficientemente conto delle realtà dei mercati digitali e dell'internazionalizzazione dei mercati; ritiene, in particolare nell'ambito dell'economia digitale, che i criteri relativi alla valutazione delle fusioni debbano essere adattati;

64.  condivide le preoccupazioni circa i negoziati in corso sulla fusione tra Bayer AG e Monsanto Company Inc.; richiama l'attenzione sul fatto che la fusione prevista creerebbe un potenziale oligopolio europeo e globale se ne fosse autorizzata la realizzazione; sottolinea che tale fusione potrebbe condurre a una situazione di monopolio nei mercati delle sementi e dei pesticidi, che sono importanti per il settore agricolo; invita pertanto la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto ex ante di tale fusione e chiede una visione chiara della tempistica della Commissione;

65.  è del parere che le disposizioni dell'UE relative al controllo delle fusioni debbano tenere conto del criterio del prezzo di acquisto, dato che le fusioni nei mercati digitali hanno palesato che le soglie sul volume d'affari non sono sufficienti;

66.  incoraggia la Commissione a presentare una proposta legislativa che stabilisca un quadro per il coordinamento dell'UE delle autorità nazionali garanti della concorrenza per quanto concerne il controllo delle fusioni;

67.  invita la Commissione a verificare con attenzione il recepimento negli Stati membri della direttiva 2014/104/UE sul risarcimento dei danni antitrust; ricorda che tale direttiva deve essere recepita correttamente dal 27 dicembre 2016; deplora il fatto che ad oggi il recepimento proceda con lentezza e che molti Stati membri non abbiano ancora presentato una proposta di normativa; invita la Commissione, in quanto custode dei trattati, a rammentare agli Stati membri il loro dovere;

Aspetti settoriali

68.  accoglie con favore la strategia quadro della Commissione per un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici e concorda con le sue cinque dimensioni politiche interconnesse; sottolinea che le decisioni circa il mix energetico sono competenza degli Stati membri;

69.  accoglie con favore le varie indagini antitrust, in particolare quelle nei confronti di Gazprom e Bulgargaz, mirate a garantire l'integrazione del mercato nell'Unione dell'energia; deplora, tuttavia, la prassi di alcuni Stati membri di acquistare gas attraverso società offshore, in quanto tipico esempio di elusione fiscale e un atto contrario al corretto funzionamento dell'Unione dell'energia; sottolinea inoltre l'importanza di prevenire la creazione di strutture di mercato che potrebbero impedire l'effettiva concorrenza nel settore dell'energia;

70.  prende atto degli sforzi della Commissione intesi a promuovere l'integrazione nel mercato delle fonti energetiche rinnovabili al fine di evitare distorsioni della concorrenza; sottolinea, tuttavia, gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dagli Stati membri nell'ambito della conferenza sul clima COP21, che non possono essere rispettati senza misure (statali) concrete volte a promuovere e a finanziare la produzione e l'uso di energia rinnovabile;

71.  sottolinea che la politica europea in materia di concorrenza possiede un enorme potenziale per la promozione di norme più elevate in materia ambientale e sociale; osserva con rammarico che il governo ungherese falsa la concorrenza nel settore dell'energia rinnovabile imponendo tasse elevate e impedendo la diffusione delle tecnologie per l'efficienza energetica e per l'energia da fonti rinnovabili; invita la Commissione a continuare a sostenere l'utilizzo delle energie rinnovabili in Europa, al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali stabiliti nella strategia di crescita decennale Europa 2020 dell'Unione europea; chiede alla Commissione di continuare a sostenere l'integrazione delle disposizioni ambientali, sociali e occupazionali nelle procedure relative agli appalti pubblici;

72.  invita la Commissione a riesaminare il regolamento (UE) n. 267/2010 della Commissione che esenta taluni accordi nel settore delle assicurazioni, in quanto lo scambio di informazioni necessarie al calcolo dei rischi e la copertura in comune dei rischi accresce la certezza giuridica e la competitività nel settore, facilitando in questo modo l'ingresso di nuove imprese nel mercato, aumentando la scelta per i consumatori e migliorando le condizioni economiche;

73.  sottolinea la necessità di operare una differenziazione concettuale e politica tra le norme sulla concorrenza e la politica sociale del rispettivo Stato membro; riconosce l'obbligo di ciascun governo di intervenire per evitare che i propri cittadini vivano in condizioni di povertà energetica;

74.  invita la Commissione e gli Stati membri a ridurre gli oneri fiscali sui prodotti energetici e ad adottare misure efficace per combattere la povertà energetica;

75.  rileva che il sistema energetico è un'infrastruttura in rete che richiede un trattamento speciale, onde consentire e favorire l'autoconsumo;

76.  osserva che i monopoli pubblici esistenti, tra cui i monopoli delle scommesse, possono condurre a pratiche sleali e anticoncorrenziali; richiama l'attenzione sul rischio che, attraverso la concessione di licenze senza gare per le concessioni o attraverso gare non trasparenti e dubbie, i governi degli Stati membri possano favorire alcune imprese rispetto ad altre, creando così un ambiente estremamente anticoncorrenziale; invita la Commissione a monitorare in modo rigoroso i monopoli pubblici esistenti e la legittimità delle gare per le concessioni al fine di prevenire qualsiasi distorsione eccessiva della concorrenza;

77.  invita la Commissione a proporre modifiche al regolamento (CE) n. 261/2004 al fine di assicurare la stessa protezione a chi viaggia su voli provenienti da paesi terzi, a prescindere dal fatto che il vettore sia o meno dell'UE;

78.  ricorda che l'articolo 42 TFUE conferisce uno status speciale al settore agricolo per quanto riguarda il diritto in materia di concorrenza, secondo quanto dichiarato nel corso dell'ultima riforma della PAC, consentendo una serie di deroghe ed esenzioni dalle disposizioni dell'articolo 101 TFUE; ritiene che la crisi attuale nel settore agricolo stia peggiorando la già debole posizione degli agricoltori all'interno della catena di approvvigionamento alimentare;

79.  ritiene che le attività collettive delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni, quali la pianificazione della produzione e la negoziazione in materia di vendite e, ove opportuno, la negoziazione delle condizioni contrattuali, siano necessarie per conseguire gli obiettivi della PAC definiti all'articolo 39 TFUE e debbano pertanto beneficiare, in linea di principio, di una presunzione di compatibilità con l'articolo 101 TFUE; osserva che le deroghe attuali non sono utilizzate appieno e che la mancanza di chiarezza di tali deroghe, le difficoltà di attuazione e la mancanza di applicazione uniforme da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza non offrono agli agricoltori e alle loro organizzazioni una certezza giuridica adeguata, il che impedisce loro di organizzarsi in autonomia e compromette il buon funzionamento del mercato interno; invita, pertanto, la Commissione a migliorare gli strumenti a disposizione garantendo che la politica di concorrenza tenga meglio conto della specificità del settore agricolo e chiarendo opportunamente il campo di applicazione della deroga generale per l'agricoltura, le norme specifiche per il settore lattiero-caseario, dell'olio d'oliva, delle carni bovine e i settori dei seminativi nonché le esenzioni individuali ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE;

80.  invita la Commissione a contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare che ostacolano gli agricoltori e i consumatori e ad adottare misure di regolamentazione vincolanti a livello UE contro le medesime; invita la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza ad affrontare i timori sollevati dall'impatto cumulativo, a monte della catena di approvvigionamento alimentare nonché sui dettaglianti e sui consumatori, della rapida concentrazione nel settore della distribuzione a livello nazionale e dello sviluppo in ordine alle alleanze internazionali e a livello europeo di grandi distributori; osserva che tale sviluppo strutturale potrebbe condurre a una volatilità dei prezzi e a un minor reddito per gli agricoltori, inoltre solleva preoccupazioni in relazione ai possibili allineamenti strategici, alla riduzione della concorrenza, come pure alla riduzione dei margini per gli investimenti nell'innovazione all'interno della catena di approvvigionamento alimentare;

81.  sottolinea che la politica di concorrenza difende gli interessi dei consumatori, ma non considera quelli dei produttori agricoli; evidenzia che la politica di concorrenza deve porre la difesa degli interessi dei produttori agricoli allo stesso livello della difesa di quelli dei consumatori, assicurando condizioni eque in materia di concorrenza e di accesso al mercato interno al fine di favorire gli investimenti, l'occupazione, l'innovazione, la sostenibilità delle imprese agricole e lo sviluppo equilibrato delle zone rurali nell'UE;

82.  sottolinea che la nozione di "prezzo equo" non dovrebbe essere considerata solamente come il prezzo più basso possibile per il consumatore, ma deve invece essere ragionevole e permettere la giusta remunerazione di ciascun attore della filiera di approvvigionamento alimentare;

83.  invita la Commissione a fornire al Parlamento e al Consiglio un registro dell'utilizzo delle deroghe esistenti da parte degli agricoltori nei diversi Stati membri, in applicazione dell'articolo 225 del regolamento OCM unica, e a chiarire adeguatamente l'ambito di applicazione di tali deroghe e delle esenzioni individuali dalle regole di concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE; invita la Commissione a chiarire in particolare se gli accordi di sostenibilità, stipulati nell'ambito della filiera di approvvigionamento alimentare per soddisfare le richieste sociali e le cui misure superano i requisiti normativi, possono derogare dal diritto in materia di concorrenza se contribuiscono a migliorare la produzione e promuovono l'innovazione apportando nel contempo benefici ai consumatori;

84.  invita la Commissione ad adottare un approccio più ampio nel definire una "posizione dominante" e l'abuso di tale posizione da parte di una o più aziende agricole legate da un accordo orizzontale, tenendo in considerazione il grado di concentrazione e i vincoli derivanti dalla forza di negoziazione dei settori dei fattori di produzione, della trasformazione e della vendita al dettaglio;

85.  ritiene che, nel quadro di un mercato agricolo unico, sia necessario far evolvere la definizione di "mercato rilevante", da intendere in primo luogo a livello di UE, prima di tenere conto dei livelli inferiori, al fine di non compromettere gli sforzi tesi a concentrare l'offerta agricola delimitando in modo restrittivo il potenziale campo di attività delle aziende agricole;

86.  ritiene che agli agricoltori in tutti i settori produttivi debba essere garantito il diritto alla contrattazione collettiva, incluso il diritto di concordare prezzi minimi;

87.  ritiene che gli agricoltori debbano partecipare pienamente alle organizzazioni dei produttori, tra cui le cooperative dei produttori, le loro associazioni e gli organismi interprofessionali, e sfruttarne il potenziale; chiede alla Commissione di incoraggiare la crescita in termini di competenza e di efficienza di tali strumenti collettivi di auto-aiuto tramite un chiarimento e una semplificazione delle norme applicabili a tali organizzazioni, onde rafforzarne la capacità negoziale e la competitività, salvaguardando nel contempo i principi di cui all'articolo 39 TFUE;

88.  invita la Commissione ad assicurare che le disposizioni dell'articolo 222 del regolamento OCM unica siano attivate rapidamente nei periodi di gravi squilibri di mercato nonché ad esaminare ulteriormente l'efficacia dell'applicazione di tale misura al mercato lattiero-caseario, affinché nei periodi di gravi squilibri di mercato possano essere proposti ulteriori adeguamenti temporanei delle procedure e del diritto in materia di concorrenza;

89.  si compiace, a tale proposito, della recente pubblicazione di orientamenti relativi all'applicazione di tali norme specifiche; ritiene, tuttavia, che il loro ambito giuridico sia troppo limitato e che i criteri da soddisfare siano troppo rigorosi ed eterogenei tra un settore e l'altro per assicurare la chiarezza e la certezza giuridiche necessarie per gli agricoltori che desiderano beneficiare di tali deroghe;

90.  ritiene che una classificazione del mercato pertinente non corrisponda pienamente alla situazione attuale del settore dell'olio di oliva e propone pertanto di considerare il mercato dell'olio di oliva per i consumatori come un mercato unico, al fine di migliorare l'attuazione delle norme dell'articolo 169 del regolamento OCM unica;

91.  ritiene che, date le variazioni nella produzione dell'olio di oliva legate principalmente alle condizioni atmosferiche e al fine di garantire gli obiettivi dei membri delle organizzazioni dei produttori o delle associazioni delle organizzazioni dei produttori, debbano essere presi in considerazione i casi in cui le organizzazioni dei produttori sono costrette ad acquistare olio di oliva da terzi, garantendo nel contempo la natura accessoria di quest'attività per la commercializzazione dei prodotti dei loro stessi membri;

92.  propone di ampliare l'ambito di applicazione delle norme dell'articolo 170 relative alla produzione di carni bovine per includere il settore del bestiame da ingrasso, al fine di assicurare una migliore attuazione;

93.  si compiace, nel quadro della fine delle quote nel settore dello zucchero, del mantenimento di un quadro contrattuale(13) tra i coltivatori di barbabietole, le loro organizzazioni e le aziende produttrici di zucchero, consentendo loro in particolare di negoziare le condizione della ripartizione del valore in funzione dell'andamento del mercato dello zucchero o dei mercati di altre materie prime; chiede agli Stati membri di garantire che tale possibilità sia offerta a tutti gli operatori del settore, al fine di soddisfare gli obiettivi del regolamento OCM unica, assicurando quindi un giusto equilibrio dei diritti e degli obblighi tra le imprese produttrici di zucchero e i produttori di barbabietole;

94.  invita la Commissione a valutare l'influenza esercitata dai dettaglianti sulle imprese che fabbricano prodotti a marchio proprio;

95.  ribadisce la posizione del Parlamento(14) a favore dell'adozione della normativa quadro a livello dell'UE al fine di affrontare le pratiche commerciali sleali all'interno della catena di approvvigionamento alimentare; sottolinea che tale normativa deve provvedere affinché gli agricoltori e i consumatori dell'UE abbiano l'opportunità di beneficiare di condizioni eque di vendita e di acquisto;

96.  ritiene che un'attuazione completa e soddisfacente del "pacchetto latte"(15) sia essenziale per rafforzare il settore lattiero-caseario e chiede alla Commissione di proporre che il "pacchetto latte" sia applicato anche dopo la metà del 2020 e di valutare se l'applicazione delle relative norme possa essere estesa ad altri settori dell'agricoltura;

97.  prende atto delle conclusioni dello studio condotto dalla direzione generale della concorrenza intitolato "Economic impact of modern retail on choice and innovation in the EU food sector" (L'impatto economico del commercio al dettaglio moderno sulla scelta e sull'innovazione nel settore alimentare dell'UE), compresa la possibile esistenza di un legame negativo tra innovazione e penetrazione nel mercato alimentare di prodotti con marchio privato; invita la Commissione a presentare al Parlamento la portata delle discussioni in corso per determinare se tale legame negativo riduca l'innovazione e la varietà di prodotti disponibili per i consumatori e per stabilire quali sarebbero le conseguenze a lungo termine per la filiera di approvvigionamento e la situazione degli agricoltori;

98.  ribadisce la necessità di sviluppare progressivamente il quadro di concorrenza dell'UE per includere nel monitoraggio della filiera alimentare in Europa gli indicatori relativi alla valutazione della sostenibilità dei sistemi agroalimentari (SAFA) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), compresi gli indicatori rientranti nei titoli "Prezzi equi e contratti trasparenti" (S.2.1.1.) e "Diritti dei fornitori" (S2.2.1);

99.  sottolinea che un'eccessiva tassazione di qualsiasi settore industriale potrebbe facilmente distruggere la concorrenza e sarebbe contraria agli interessi dei consumatori;

100.  chiede che si continui a sviluppare lo strumento europeo di monitoraggio dei prezzi dei prodotti alimentari al fine di migliorare l'individuazione delle crisi nel settore agroalimentare attraverso maggiori e migliori dati disaggregati; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di coinvolgere le organizzazioni degli agricoltori nella definizione e nella raccolta dei dati;

101.  invita la Commissione a tenere pienamente in considerazione l'effetto delle possibili distorsioni di mercato derivanti dagli accordi commerciali con paesi terzi sui produttori agricoli in Europa, data la loro delicata situazione finanziaria e il loro ruolo fondamentale nella nostra società; ritiene che la Commissione debba prestare particolare attenzione agli accordi con i paesi che dispongono di un numero inferiore di normative agricole e sanitarie rispetto all'UE;

102.  invita la Commissione a svolgere indagini sulla natura e sulla sostanza delle distorsioni nel mercato al dettaglio e a includervi il potenziale effetto dei limiti territoriali dell'approvvigionamento per i dettaglianti, dato che la distorsione conduce a una frammentazione del mercato e in considerazione delle potenzialità dei grandi supermercati di dominare il mercato e falsare la concorrenza nelle catene di approvvigionamento; sottolinea l'importanza per tutte le parti interessate di divulgare le informazioni pertinenti; esorta la Commissione ad avviare nuove indagini sulla questione del mantenimento dei prezzi al dettaglio;

103.  ritiene che la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente i legami tra politica della concorrenza e politica dei trasporti; osserva che la Corte dei conti europea, nella relazione speciale n. 21/2014, afferma che, a parte i casi specifici degli aeroporti regionali o in zone remote, la connettività in Europa dovrebbe basarsi sulla sostenibilità economica; si rammarica che gli investimenti negli aeroporti non abbiano sempre prodotto i risultati auspicati; invita pertanto la Commissione a individuare i progetti di sviluppo aeroportuale che hanno ottenuto risultati positivi e negativi; chiede alla Commissione di procedere alla revisione del regolamento (CE) n. 868/2004 al fine di rafforzare la posizione competitiva del settore dell'aviazione dell'Unione, impedire più efficacemente la concorrenza sleale, garantire la reciprocità ed eliminare le pratiche sleali, fra cui le sovvenzioni e gli aiuti di Stato concessi a tutte le compagnie aeree da alcuni paesi terzi; invita la Commissione a verificare se talune pratiche, basate su accordi bilaterali esistenti sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri con paesi terzi, pregiudichino la concorrenza leale tra vettori e aeroporti e vadano contro gli interessi dei consumatori europei; invita altresì la Commissione a far fronte con efficacia alle pratiche anticoncorrenziali che possono compromettere la capacità dei consumatori europei di usare diversi canali online, inclusi i servizi di metaricerca e comparazione e le agenzie di viaggio online;

104.  invita la Commissione e gli Stati membri a dar prova di una maggiore volontà politica finalizzata ad approfondire e rafforzare ulteriormente il mercato unico dei trasporti e a creare condizioni di parità, in modo da garantire una concorrenza aperta e leale tra operatori pubblici e privati nel settore dei trasporti, dei servizi postali e del turismo, rispettando nel contempo le altre politiche, gli obiettivi e i principi dell'UE, compresa la dimensione sociale, che è importante per il buon funzionamento del mercato interno dei trasporti;

105.  sottolinea l'importanza della connettività e delle infrastrutture dei trasporti per la sopravvivenza, lo sviluppo economico e la fornitura di servizi pubblici e privati nelle aree periferiche e remote;

106.  auspica pertanto il completamento della rete globale TEN-T;

107.  evidenzia che la necessità di garantire una tutela più efficace contro la violazione dei diritti dei lavoratori dei trasporti non dovrebbe rappresentare un pretesto per limitare la libera concorrenza tra i soggetti dei vari Stati membri; invita la Commissione a rispettare i principi di proporzionalità e sussidiarietà in sede di redazione di norme che avranno un impatto significativo sul funzionamento del mercato unico dei trasporti;

108.  prende atto delle sfide che gli operatori postali devono affrontare a seguito della creazione del mercato unico digitale; sottolinea che il successo di questo ambizioso progetto, in particolare nell'ambito del commercio elettronico, dipende in gran parte dall'organizzazione del mercato dei servizi postali di consegna dei pacchi; sottolinea la necessità di garantire condizioni di concorrenza eque a livello transfrontaliero per i soggetti privati e gli operatori pubblici che prestano servizi commerciali;

109.  sottolinea che qualsiasi politica di concorrenza dovrebbe rispettare i diritti sociali di tutti gli operatori dei settori interessati;

110.  pone in rilievo il fatto che la legislazione dell'UE in materia di trasporti è spesso applicata in modo inadeguato e che gli Stati membri non rispettano i principi dei trattati, in particolare laddove i trasporti sono gestiti in condizioni di monopolio dal governo centrale; invita rispettivamente la Commissione e gli Stati membri ad attuare adeguatamente e far rispettare la legislazione vigente dell'UE, elemento essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno, onde apportare ulteriori vantaggi per le imprese e l'industria, i consumatori, le condizioni sociali dei lavoratori e l'ambiente;

111.  sottolinea l'importanza di eliminare gli ostacoli fisici, tecnici e normativi tra gli Stati membri, in modo da evitare la frammentazione nel mercato unico e agevolare la mobilità transfrontaliera e la cooperazione territoriale, stimolando in tal modo la concorrenza;

112.  richiama l'attenzione della Commissione sugli ostacoli indiretti alla concorrenza derivanti dalla disparità delle norme in materia di imposizione fiscale e sicurezza e dalle divergenze tra i periodi di guida e riposo, l'omologazione e i diritti dei passeggeri;

113.  accoglie con favore i progressi delle tecnologie digitali nei settori dei trasporti e del turismo, che promuovono la concorrenza, creano posti di lavoro, agevolano l'accesso delle PMI a mercati più vasti e producono benefici tangibili per i consumatori; sottolinea che la digitalizzazione e lo sviluppo positivo dell'economia collaborativa apporteranno cambiamenti significativi al contesto operativo dei due settori e che è necessario un quadro giuridico chiaro e adeguato per cogliere i benefici del processo di digitalizzazione;

114.  pone l'accento sull'influsso positivo esercitato dai soggetti operanti in base a nuovi modelli aziendali sul mercato dei trasporti e del turismo dell'Unione, in particolare attraverso il miglioramento dell'accessibilità e della qualità dei servizi;

115.  si compiace dell'intenzione della Commissione di negoziare accordi esterni di trasporto aereo con vari paesi e regioni chiave del mondo; ritiene che ciò non solo migliorerà l'accesso al mercato, ma fornirà anche nuove opportunità commerciali per un settore europeo dell'aviazione competitivo su scala mondiale, creerà posti di lavoro di elevata qualità, manterrà norme rigorose in materia di sicurezza, terrà conto dei diritti dei lavoratori del settore e apporterà benefici per i consumatori; sottolinea che in questi negoziati il Parlamento dovrà svolgere un ruolo importante;

116.  invita la Commissione, nel quadro della negoziazione di tali accordi esterni di trasporto aereo, a includere una clausola di concorrenza leale al fine di garantire condizioni di parità;

117.  ritiene che nell'ambito dei servizi portuali sia necessario creare un quadro normativo sempre più aperto, competitivo e trasparente per i porti pubblici in Europa, creando al contempo ulteriori opportunità occupazionali;

118.  ritiene che l'aumento della concorrenza determinato dalla graduale apertura del mercato dell'UE del trasporto merci su strada possa recare vantaggi ai consumatori, ma condanna fermamente il fatto che alcune misure applicate da taluni Stati membri stiano compromettendo l'integrità del mercato unico in questo settore; sostiene la posizione della Commissione nel contrastare tali misure;

119.  auspica che tale apertura del mercato del trasporto merci su strada non sia un'ulteriore causa di dumping sociale e deplora altresì il fenomeno delle società di comodo;

120.  deplora, inoltre, il fatto che i furgoni di piccole dimensioni non vengano adeguatamente fatti oggetto della politica dell'UE, nonostante siano sempre più utilizzati per aggirare la corretta applicazione della normativa in materia di occupazione, sicurezza e protezione ambientale;

121.  invita la Commissione a seguire da vicino le tendenze oligopolistiche di dumping dei prezzi, in particolare nel settore dell'aviazione e dei trasporti con autobus su lunga distanza/di linea, e insiste sulla corretta applicazione del diritto dell'Unione e su condizioni di parità per una concorrenza intermodale leale;

122.  chiede una rapida conclusione dei negoziati sul quarto pacchetto ferroviario e ritiene che ciò dovrebbe aprire maggiormente alla concorrenza il trasporto ferroviario di passeggeri nonché migliorare l'efficienza del settore ferroviario, garantendo al contempo la qualità e la continuità degli obblighi di servizio pubblico;

123.  accoglie con favore l'adozione del pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario e ritiene che in tal modo si incrementerà la sicurezza ferroviaria, eliminando al contempo gli ostacoli tecnici alla concorrenza attraverso l'interoperabilità;

124.  sottolinea l'importanza del turismo quale fattore essenziale di crescita economica e creazione di posti di lavoro e invita la Commissione ad adottare un approccio proattivo per promuovere la competitività del settore turistico europeo e creare un ambiente che ne favorisca la crescita e lo sviluppo;

125.  sottolinea che i servizi postali e in particolare la consegna transfrontaliera di pacchi sono di fondamentale importanza per lo sviluppo del settore del commercio elettronico in tutta l'UE; accoglie con favore l'indagine antitrust della Commissione nel settore del commercio elettronico e la incoraggia a continuare a seguire lo sviluppo del mercato postale e di consegna dei pacchi;

126.  evidenzia che è necessario finanziare progetti relativi a trasporti sostenibili, accessibili e sicuri in grado di contribuire a un migliore funzionamento dell'intero sistema europeo dei trasporti;

127.  invita a utilizzare i fondi UE quali il Meccanismo per collegare l'Europea (MCE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e Orizzonte 2020 per sviluppare le infrastrutture europee di trasporto e aumentare la quantità e la qualità dei servizi;

128.  invita gli Stati membri a prestare sufficiente attenzione al completamento dei progetti infrastrutturali transfrontalieri e a coordinare i loro principali piani di trasporto con gli Stati membri vicini;

129.  reputa importante il pieno utilizzo di strumenti finanziari innovativi, quale il Fondo europeo per gli investimenti strategici, atti a finanziare progetti nel settore dei trasporti al fine di sostenere la crescita e la competitività; sottolinea, tuttavia, che le risorse destinate al Fondo di garanzia del FEIS non possono andare a discapito dell'MCE o di Orizzonte 2020, che sono strumenti fondamentali per lo sviluppo di un mercato comune nel settore dei trasporti;

130.  sottolinea che la completa apertura del mercato del trasporto ferroviario potrebbe recare numerosi vantaggi agli operatori e ai passeggeri di tutti gli Stati membri; rileva tuttavia la necessità di tenere conto, in questo processo, dei diversi gradi di sviluppo delle infrastrutture ferroviarie negli Stati membri; sottolinea la necessità di mantenere, nel prossimo quadro finanziario pluriennale, l'attuale livello di investimenti al fine di appianare le disparità nell'infrastruttura ferroviaria;

131.  evidenzia che la necessità di garantire una tutela più efficace contro la violazione dei diritti dei lavoratori dei trasporti non dovrebbe rappresentare un pretesto per limitare la libera concorrenza tra i soggetti dei vari Stati membri; invita la Commissione a rispettare i principi di proporzionalità e sussidiarietà in sede di redazione di norme che avranno un impatto significativo sul funzionamento del mercato unico dei trasporti;

132.  incoraggia la Commissione a fornire metodi analitici per la definizione di nuovi mercati pertinenti, alla luce della digitalizzazione dell'economia e, in particolare, del fenomeno della convergenza delle tecnologie e dell'utilizzo commerciale dei dati personali su vasta scala;

133.  invita gli Stati membri a eliminare ogni concessione di strade che delimitino zone urbane qualora tali concessioni comportino pagamenti di pedaggio al fine di garantire la reale competitività tra le aziende di trasporto merci su strada europee;

134.  chiede alla Commissione di indagare sui presunti casi di evasione dell'IVA nell'industria della carne suina; si rammarica che la Commissione non abbia ancora avviato un'indagine su tale questione, nonostante le denunce inviate dalle associazioni degli agricoltori;

135.  ritiene che i conti correnti e di risparmio non debbano generare il pagamento di commissioni da parte dell'utente, a meno che non siano legati a servizi specifici;

136.  ribadisce la propria preoccupazione (come espresso nella risoluzione dell'11 giugno 2013 sull'edilizia popolare nell'Unione europea(16)) per la definizione restrittiva di edilizia popolare data dalla Commissione nel quadro della politica di concorrenza; invita la Commissione a chiarire tale definizione sulla base di uno scambio di migliori prassi ed esperienze tra gli Stati membri, tenendo conto del fatto che l'edilizia popolare è concepita e gestita in modi diversi nei vari Stati membri, nelle varie regioni e nelle varie comunità locali;

137.  deplora che la Commissione non abbia reagito in maniera rapida e decisa al tentativo di alcuni Stati membri di limitare la libera concorrenza nel settore dei trasporti; invita ad abolire simili pratiche e ad adottare tutte le misure del caso onde garantire che gli operatori di questo settore, provenienti da tutti gli Stati membri, godano di un accesso al mercato unico paritario e alle stesse condizioni;

138.  sostiene l'importanza di garantire la concorrenza nel mercato intraeuropeo dei servizi finanziari, comprese le assicurazioni, che comporta la necessità di salvaguardare la capacità di acquisizione transfrontaliera;

139.  ribadisce il suo invito alla Commissione affinché renda noti i risultati delle indagini in corso sulle pratiche concorrenziali nei settori della filiera alimentare, dell'energia, dei trasporti e della comunicazione;

140.  si oppone all'obbligo che gli utenti risiedano nello Stato membro in cui ha sede l'istituzione finanziaria o la compagnia di assicurazione ai fini della prestazione del servizio, poiché è incompatibile con l'obiettivo di un mercato interno dei servizi finanziari al dettaglio;

141.  chiede l'avvio immediato di un'indagine su questioni in materia di concorrenza connesse al settore automobilistico sportivo della Formula 1;

142.  invita la Commissione, in sede di sviluppo e attuazione della politica di concorrenza, a tenere conto del fatto che le microimprese e le piccole e medie imprese rappresentano la vasta maggioranza delle imprese dell'UE; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di norme semplici in materia di concorrenza per le imprese più piccole che desiderano operare online e su scala transfrontaliera all'interno del mercato unico;

143.  ricorda inoltre alla Commissione che persiste la pratica da parte delle istituzioni finanziarie di revocare le carte di pagamento qualora il titolare si trasferisca in un altro Stato membro; chiede che siano adottate misure in tal senso, inclusa la segnalazione alle autorità nazionali;

144.  sottolinea la necessità di garantire l'accesso ai farmaci attraverso la lotta agli abusi dell'industria farmaceutica; prende atto della necessità di promuovere l'utilizzo dei farmaci generici, se disponibili, nei sistemi sanitari degli Stati membri;

145.  sottolinea che l'accesso al contante tramite sportelli automatici è un servizio pubblico essenziale che deve essere esente da pratiche discriminatorie, anticoncorrenziali e abusive e, di conseguenza, non deve essere soggetto a costi eccessivi;

146.  sottolinea la necessità di lottare contro i boicottaggi collettivi sleali, definiti come una situazione in cui un gruppo di concorrenti concorda nell'escludere un concorrente effettivo o potenziale, che costituiscono restrizioni della concorrenza per oggetto;

147.  esprime la sua preoccupazione per gli scandali delle "porte girevoli" che interessano le autorità UE e, in particolare, il caso dell'ex commissario responsabile per la concorrenza, Neelie Kroes, che non solo farà pressione in difesa di Uber ma è stata anche coinvolta nelle rivelazioni riguardanti i "Bahamas Leaks";

Verso una maggiore efficacia delle autorità nazionali garanti della concorrenza nell'UE

148.  accoglie con favore l'applicazione decentrata delle norme UE in materia di concorrenza in Europa, ma ritiene che l'efficacia della protezione dei cittadini e delle imprese dalle prassi anticoncorrenziali non dovrebbe dipendere soltanto dallo Stato membro in cui risiedono; ritiene che il regolamento sulla procedura antitrust (regolamento (CE) n. 1/2003) abbia dato un contributo significativo alla creazione di condizioni di parità per le imprese in tutto il mercato unico europeo; sottolinea però che esistono ancora differenze tra i sistemi nazionali e le autorità nazionali garanti della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l'indipendenza, la fissazione delle ammende e i programmi di trattamento favorevole; è del parere che disposizioni procedurali efficaci e uniformi siano essenziali per far applicare la normativa antitrust dell'UE e garantire la certezza giuridica per i consumatori e le imprese; invita le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri a utilizzare appieno le possibilità offerte dalla cooperazione europea nell'ambito della rete europea della concorrenza (REC);

149.  ritiene pertanto fondamentale che le autorità nazionali garanti della concorrenza nell'UE abbiano i mezzi e gli strumenti loro necessari al fine di far osservare in modo efficace le norme UE sulla concorrenza, tra cui gli strumenti per individuare, affrontare e sanzionare le violazioni nonché i programmi di trattamento favorevole indispensabili affinché le imprese rivelino casi di cartelli in Europa;

150.  ribadisce che l'indipendenza della autorità nazionali garanti della concorrenza resta fondamentale e ciò impone di assicurare che esse dispongano delle risorse necessarie all'espletamento dei loro compiti;

151.  accoglie con favore, a tale riguardo, la consultazione avviata dalla Commissione che, probabilmente, porterà ad una proposta legislativa volta a rafforzare l'applicazione e gli strumenti sanzionatori a disposizione delle autorità nazionali garanti della concorrenza (la cosiddetta REC+); ribadisce che l'applicazione da parte di molteplici autorità nello stesso caso o in casi correlati crea un rischio di sovrapposizione e un'azione potenzialmente incoerente che riduce la certezza giuridica e crea costi inutili per le imprese; invita pertanto la Commissione a presentare una proposta per un'azione proattiva dell'UE volta a far sì che le autorità nazionali garanti della concorrenza siano più efficaci nell'applicazione delle norme e agiscano in modo coerente e convergente, così da poter realizzare appieno il potenziale del sistema decentrato dell'UE per il rispetto delle norme in materia di concorrenza; chiede il pieno coinvolgimento del Parlamento mediante la procedura di codecisione;

152.  sottolinea che in un mondo globalizzato, la cooperazione internazionale tra le autorità garanti della concorrenza è indispensabile; sostiene pertanto la partecipazione attiva della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza alla rete internazionale della concorrenza; invita la Commissione a valutare la possibilità di concludere con altri paesi terzi accordi in materia di concorrenza che agevolino lo scambio di informazioni tra le autorità inquirenti; sottolinea che, a tale proposito, gli accordi in materia di concorrenza conclusi in precedenza con Svizzera e Canada possono servire da modello per altri accordi di questo tipo; ritiene altresì che gli accordi internazionali in materia di scambi e investimenti dovrebbero disporre di una solida sezione sulla concorrenza;

153.  invita la Commissione, senza compromettere l'indipendenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza, a valutare i diversi livelli di sanzioni nazionali per le violazioni negli Stati membri nonché la possibilità e l'opportunità di razionalizzare tali differenze;

154.  ritiene essenziale che la Commissione continui a promuovere una migliore cooperazione tra le autorità nazionali garanti della concorrenza nell'UE;

155.  sottolinea che l'indipendenza della DG Concorrenza è della massima importanza affinché possa raggiungere con successo i suoi obiettivi; chiede nuovamente una rigorosa separazione tra i servizi in cui sono elaborati gli orientamenti e quelli responsabili della loro applicazione; invita la Commissione a riassegnare alla DG Concorrenza risorse finanziarie e umane sufficienti; chiede che la Commissione disponga di un numero sufficiente di ingegneri qualificati a livello tecnico durante le indagini su imprese ad alta tecnologia; esorta la Commissione ad allineare le norme etiche per l'équipe dell'economista capo della DG Concorrenza alle pratiche per gli altri funzionari della Commissione;

Rafforzamento democratico della politica di concorrenza

156.  accoglie con favore l'impegno di Margrethe Vestager, l'attuale commissario responsabile per la concorrenza, al fine di stabilire un dialogo regolare e strutturato con il Parlamento, in particolare con la commissione per i problemi economici e monetari e il gruppo di lavoro sulla politica di concorrenza; chiede alla Commissione di fornire un riscontro più esauriente in merito alle richieste specifiche avanzate nell'ambito della relazione annuale sulla politica di concorrenza del Parlamento; ritiene che un dialogo strutturato dedicato potrebbe contribuire a un processo di controllo più accurato delle rispettive relazioni annuali sulla concorrenza;

157.  accoglie con favore le iniziative di consultazione pubblica condotte dalla Commissione per l'applicazione del controllo delle fusioni e la invita a discutere i risultati con il Parlamento;

158.  chiede che sia intensificato il dialogo tra le istituzioni europee e le autorità nazionali garanti della concorrenza, includendo in particolare scambi di opinioni con le commissioni del Parlamento europeo;

159.  ribadisce il suo invito alla Commissione a integrare nelle disposizioni giuridiche vincolanti gli orientamenti per il calcolo delle ammende;

Dimensione internazionale della politica di concorrenza

160.  plaude al fatto che la Commissione sia impegnata in uno scambio aperto e costruttivo su questioni legate alla concorrenza a livello globale; accoglie con favore i progressi compiuti per quanto riguarda le disposizioni in materia di concorrenza in alcuni accordi di libero scambio (ALS), esorta però la Commissione a continuare ad adoperarsi per includere le disposizioni in materia di concorrenza e aiuti di Stato nei negoziati relativi a tutti gli ALS;

161.  sottolinea che la concorrenza leale negli scambi, nei servizi e negli investimenti influisce positivamente sullo sviluppo sociale ed economico dell'UE e dei suoi partner commerciali; invita la Commissione e il Consiglio a ultimare rapidamente il loro lavoro sulla modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale, necessari per garantire una concorrenza leale nel mercato dell'UE, e ritiene che gli accordi commerciali debbano affrontare in modo sistematico la sfida posta dalle pratiche commerciali sleali attuate da paesi terzi;

162.  invita la Commissione a collaborare con i partner commerciali allo scopo di garantire che i loro mercati siano più aperti per le imprese dell'UE, in particolare nei settori dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni, degli appalti pubblici e dei servizi, compresi i servizi prestati nell'esercizio delle professioni regolamentate;

163.  invita la Commissione a introdurre disposizioni ambiziose in materia di concorrenza in tutti gli accordi commerciali e a monitorare con efficacia se tali disposizioni siano debitamente attuate dalle parti con riferimento a tutte le norme, comprese le disposizioni sugli aiuti di Stato, e a tutti gli operatori economici, tra cui le imprese di proprietà dello Stato;

164.  mette in evidenza l'importanza di sostenere i paesi in via di sviluppo negli sforzi compiuti per promuovere le norme sulla concorrenza e attuarle nella pratica;

165.  invita la Commissione a sostenere le azioni volte a istituire una banca dati completa e di facile consultazione che contenga le disposizioni in materia di concorrenza degli accordi di libero scambio e che potrebbe essere gestita dal segretariato dell'OMC;

166.  accoglie con favore i progressi compiuti in occasione della Conferenza ministeriale dell'OMC di Nairobi nella riduzione delle sovvenzioni alle esportazioni per garantire una concorrenza non falsata sui mercati internazionali dei prodotti agricoli; sottolinea in tale contesto la sensibilità del settore agricolo e la necessità di adottare misure chiare ed efficaci, anche nel quadro degli accordi dell'OMC, che consentano ai produttori europei di restare competitivi sui mercati internazionali;

167.  ricorda che la parità di accesso alle risorse naturali, comprese le fonti di energia, influisce in modo determinante sulla concorrenza leale ed equa nel mercato mondiale e invita la Commissione a includere negli accordi commerciali disposizioni che migliorino l'accesso a tali risorse, comprese disposizioni in materia di pratiche anticoncorrenziali da parte delle imprese statali nonché di non discriminazione e transito.

168.  sottolinea che la politica di concorrenza è un aspetto fondamentale del mercato interno, come stabilito nel trattato; ribadisce che per favorire la crescita sostenibile, l'occupazione e l'innovazione nell'UE, è necessario un mercato unico competitivo e pienamente funzionante e che gli sforzi intesi a tutelare la concorrenza leale nell'Unione nel suo complesso vanno a vantaggio dei consumatori, delle start-up e delle PMI; ritiene che l'attuazione della legislazione europea non dovrebbe essere indebolita dal ricorso all'EU Pilot anziché alle formali procedure di infrazione e che è necessario tentare di tutelare la concorrenza;

169.  incoraggia la Commissione a non concentrare i propri sforzi solo sul garantire la concorrenza leale nei casi eclatanti che coinvolgono le grandi aziende più note; rammenta alla Commissione che l'applicazione della concorrenza leale è importante anche per le PMI;

170.  chiede il rafforzamento della libertà di scelta per i consumatori; ritiene che il diritto alla portabilità dei dati di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati rappresenti un buon approccio verso il rafforzamento dei diritti dei consumatori e della concorrenza; sottolinea l'esigenza di esaminare in che modo garantire l'interoperabilità tra le reti digitali grazie a norme e interfacce aperte;

171.  chiede alla Commissione di esaminare e correggere la situazione dei dettaglianti indipendenti cui è consentita, ai sensi della legislazione in materia di concorrenza, la collaborazione mediante punti vendita "non virtuali" ma che sono tuttavia accusati di concorrenza sleale laddove forniscano offerte combinate di commercio elettronico;

172.  invita la Commissione a garantire che le norme dell'Unione in materia di appalti pubblici siano attuate in modo tempestivo, con particolare riferimento al ricorso agli appalti elettronici e alle nuove disposizioni che incoraggiano la suddivisione degli appalti in lotti, il che è essenziale per promuovere l'innovazione e la concorrenza e per sostenere le PMI nei mercati degli appalti;

173.  invita la Commissione a impedire la creazione di monopoli o di catene del valore chiuse attraverso la standardizzazione; ritiene che bisognerebbe introdurre una procedura di ricorso per riesaminare le norme laddove vi sia il rischio che influenzino la competitività;

174.  esprime preoccupazione per il livello di concentrazione in alcuni settori, come quello chimico, alla luce di fusioni avvenute di recente; chiede alla Commissione di spiegare in che modo preveda la possibilità di un ingresso nel mercato, soprattutto per le start-up; invita la Commissione a esaminare se il potere di mercato di un'azienda, derivante dalle informazioni e dai dati, nonché la gestione di tali informazioni e dati e il numero di utenti debbano essere presi in considerazione come criteri di prova per il controllo delle fusioni; chiede di considerare se la fusione di dati e informazioni, in particolare sui consumatori, possa comportare una distorsione della concorrenza;

175.  ritiene che la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni sia fondamentale per stimolare l'innovazione e gli investimenti nelle reti, così come per la scelta dei servizi per i consumatori; ritiene che l'espansione rapida della banda larga sia essenziale per il completamento del mercato unico digitale; si compiace, in tale contesto, del fatto che la Commissione valuterà gli obiettivi strategici di connettività, stabiliti nel pacchetto sulle telecomunicazioni, nell'applicazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato alla banda larga;

176.  fa riferimento all'ultima relazione della Corte dei conti europea sulla mancata conformità delle norme in materia di aiuti di Stato nella politica di coesione, in cui si rileva un livello significativo di non conformità, e chiede l'attuazione di una serie di raccomandazioni; esprime preoccupazione per tali risultanze, che danneggiano il buon funzionamento del mercato interno, e chiede quindi alla Commissione di prendere in considerazione le raccomandazioni della Corte e aumentare gli sforzi intesi a evitare ulteriori lacune;

177.  sostiene le azioni della Commissione a favore dell'applicazione di norme anticartello, come le recenti azioni nei settori della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e delle unità disco ottico, in modo da garantire prezzi equi ai consumatori;

178.  chiede alla Commissione di valutare se esistono differenze nella vendita di prodotti all'interno del mercato unico che possano avere un impatto negativo sui produttori locali, in particolare le PMI;

179.  osserva che nella sua risoluzione sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'UE del 2014, il Parlamento ha chiesto alla Commissione di controllare da vicino le alleanze dei grandi distributori in Europa e si compiace della volontà della Commissione di discutere dell'impatto di tali alleanze sui produttori e i consumatori nell'ambito della Rete europea della concorrenza;

o
o   o

180.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle autorità garanti della concorrenza nazionali e, ove applicabile, regionali.

(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0310.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0292.
(3) Testi approvati, P8_TA(2016)0346.
(4) Testi approvati, P8_TA(2016)0004.
(5) Testi approvati, P8_TA(2015)0051.
(6) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1.
(7) GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1.
(8) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(9) Testi approvati, P8_TA(2015)0394.
(10) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(11) GU L 335 del 18.12.2010, pag. 43
(12) Relazione speciale n. 24/2016 della Corte dei conti europea: "Sono necessari maggiori sforzi per accrescere la consapevolezza riguardo alle norme sugli aiuti di Stato nella politica di coesione e per assicurarne il rispetto": http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_24/SR_STATE_AIDS_IT.pdf
(13) Regolamento delegato (UE) 2016/1166 della Commissione, del 17 maggio 2016, che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di acquisto della barbabietola nel settore dello zucchero a decorrere dal 1° ottobre 2017 (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 17).
(14) Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare (P8_TA(2016)0250).
(15) Regolamento (UE) n. 261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 38).
(16) GU C 65 del 19.2.2016, pag. 40.

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