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Procedura : 2015/0148(COD)
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Ciclo del documento : A8-0003/2017

Testi presentati :

A8-0003/2017

Discussioni :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Votazioni :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
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PV 06/02/2018 - 5.5
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Testi approvati
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Mercoledì 15 febbraio 2017 - Strasburgo
Riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e investimenti a favore di basse emissioni di carbonio ***I
P8_TA(2017)0035A8-0003/2017

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 febbraio 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
(1)  La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15 ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione al fine di favorire la riduzione delle emissioni di tali gas in modo vantaggioso ed economicamente efficiente.
(1)  La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15 ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione al fine di favorire la riduzione delle emissioni di tali gas in modo vantaggioso ed economicamente efficiente, nonché di promuovere il rafforzamento sostenibile dell'industria dell'Unione rispetto al rischio di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e degli investimenti.
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15 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
15 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2
(2)  Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 si è impegnato a ridurre, entro il 2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire al conseguimento di queste riduzioni delle emissioni. L'obiettivo sarà raggiunto nel modo più efficace sotto il profilo dei costi attraverso il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione (ETS UE), grazie al quale entro il 2030 si ridurranno le emissioni del 43 % rispetto ai livelli del 2005. Questo proposito è stato ribadito dall'impegno di riduzione previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 6 marzo 201516.
(2)  Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 si è impegnato a ridurre, entro il 2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire al conseguimento di tali riduzioni delle emissioni. L'obiettivo dovrà essere raggiunto nel modo più efficace sotto il profilo dei costi attraverso il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione (ETS UE), grazie al quale entro il 2030 le emissioni si ridurranno del 43 % rispetto ai livelli del 2005. Questo proposito è stato ribadito dall'impegno di riduzione previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) il 6 marzo 2015. Lo sforzo di riduzione delle emissioni dovrebbe essere equamente ripartito tra i settori che rientrano nell'ETS UE.
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16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)   Per onorare l'impegno concordato, in base al quale tutti i comparti economici contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo di ridurre di almeno il 40 % entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, le emissioni complessive di gas serra dell'Unione, è importante che l'ETS UE, pur essendo lo strumento principale dell'Unione per conseguire i propri obiettivi a lungo termine in materia di clima ed energia, sia integrato da misure supplementari equivalenti, adottate tramite altri atti giuridici e strumenti inerenti alle emissioni di gas serra dei settori che non rientrano nell'ETS UE.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)
(2 ter)   Conformemente all'accordo adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 in occasione della 21a conferenza delle parti dell'UNFCCC ("l'accordo di Parigi"), i paesi sono tenuti a porre in atto politiche volte a concretizzare più di 180 contributi previsti stabiliti a livello nazionale (Intended Nationally Determined Contributions - INDC), che riguardano il 98 % delle emissioni globali di gas a effetto serra. L'accordo di Parigi è inteso a contenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2° C, rispetto ai livelli preindustriali, e a proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5° C, sempre rispetto ai livelli preindustriali. Molte di queste politiche comporteranno presumibilmente misure di fissazione del prezzo del carbonio o misure analoghe, ed è pertanto opportuno stabilire nella direttiva una clausola di revisione che permetta, se del caso, alla Commissione, dopo il primo bilancio globale, nel 2023, a norma dell'accordo di Parigi, di proporre riduzioni più drastiche delle emissioni, un adeguamento delle disposizioni sulla rilocalizzazione temporanea delle emissioni di CO2 per rispecchiare l'evoluzione dei meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio al di fuori dell'Unione, così come misure e strumenti supplementari per rafforzare gli impegni dell'Unione e dei suoi Stati membri in materia di riduzione dei gas a effetto serra. La clausola di revisione dovrebbe altresì garantire che, entro sei mesi dal dialogo di facilitazione nel quadro dell'UNFCCC nel 2018, sia adottata una comunicazione intesa a valutare la coerenza della legislazione dell'Unione sui cambiamenti climatici rispetto agli obiettivi dell'accordo di Parigi.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 2 quater (nuovo)
(2 quater)   Conformemente all'accordo di Parigi e in linea con l'impegno dei colegislatori espresso nella direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis e nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 ter, tutti i settori dell'economia sono tenuti a contribuire alla riduzione delle emissioni di biossido di carbonio (CO2). A tal fine, è opportuno incoraggiare gli sforzi in atto volti a limitare le emissioni marittime internazionali attraverso l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), con l'obiettivo di definire un chiaro piano d'azione dell'IMO per misure di politica climatica finalizzate alla riduzione delle emissioni di CO2 del settore della navigazione a livello planetario. L'adozione di obiettivi chiari per ridurre le emissioni marittime internazionali attraverso l'IMO è divenuta una questione particolarmente urgente ed è una delle condizioni preliminari affinché l'Unione si astenga dall'adottare ulteriori misure per l'inclusione del settore marittimo nell'ETS UE. Se, tuttavia, entro la fine del 2021 non sarà stato raggiunto un siffatto accordo, il settore dovrebbe essere incluso nell'ETS UE e dovrebbe essere istituito un fondo per i contributi degli operatori navali e la conformità collettiva relativamente alle emissioni di CO2 già incluse nel sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica (sistema MRV) istituito dal regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio1 quater (ossia le emissioni rilasciate nei porti dell'Unione e durante le tratte effettuate da e verso tali porti). Una parte dei proventi della vendita all'asta delle quote al settore marittimo dovrebbe essere utilizzata per migliorare l'efficienza energetica e sostenere investimenti in tecnologie innovative di riduzione delle emissioni di CO2 nel settore marittimo, inclusi il trasporto marittimo a corto raggio e i porti.
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1 bis Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63).
1 ter Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).
1 quater Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).
Emendamento 143
Proposta di direttiva
Considerando 3
(3)  Il Consiglio europeo ha confermato che un ETS UE rivisto e ben funzionante, con uno strumento di stabilizzazione del mercato, sarà il principale strumento europeo impiegato per raggiungere tale obiettivo, con un fattore annuale di riduzione del 2,2% a partire dal 2021, l'assegnazione gratuita senza limiti temporali, ma con la protrazione delle misure esistenti oltre il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovuto alle politiche sul clima fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi nelle altre grandi economie, senza ridurre la percentuale di quote da mettere all'asta. La parte di quote messe all'asta dovrà essere espressa nella legislazione come valore percentuale, al fine di migliorare la certezza della pianificazione delle decisioni di investimento, di aumentare la trasparenza e di rendere il sistema nel suo complesso più semplice e più facilmente comprensibile.
(3)  Un ETS UE rivisto e ben funzionante, con uno strumento rafforzato di stabilizzazione del mercato, saranno i principali strumenti europei impiegati per raggiungere tale obiettivo, con un fattore annuale di riduzione del 2,2% a partire dal 2021, l'assegnazione gratuita senza limiti temporali, ma con la protrazione delle misure oltre il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovuto alle politiche sul clima fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi nelle altre grandi economie. La parte di quote messe all'asta dovrà essere espressa nella legislazione come valore percentuale, che dovrebbe ridursi se viene applicato un fattore di correzione transettoriale, al fine di migliorare la certezza della pianificazione delle decisioni di investimento, di aumentare la trasparenza, di rendere il sistema nel suo complesso più semplice e più facilmente comprensibile e di proteggere da un fattore di correzione transettoriale i settori più a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Tali disposizioni dovrebbero essere periodicamente riviste in linea con l'accordo di Parigi e opportunamente adeguate, se necessario, per ottemperare agli obblighi dell'Unione in materia di clima a norma di detto accordo.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)   I paesi meno sviluppati sono particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici e sono responsabili solo di una parte molto esigua delle emissioni di gas a effetto serra. È pertanto opportuno attribuire particolare priorità alle esigenze di tali paesi utilizzando quote dell'ETS UE per finanziare l'azione per il clima, segnatamente l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici attraverso il Fondo verde per il clima dell'UNFCCC.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 4
(4)  Per l'UE, l'istituzione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini è di primaria importanza. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario proseguire con le azioni ambiziose per il clima in cui l'ETS UE è la pietra miliare della politica climatica dell'Europa, e continuare a compiere progressi in relazione agli altri aspetti dell'Unione dell'energia17. L'attuazione dei propositi ambiziosi stabiliti nel quadro 2030 contribuisce a raggiungere un prezzo ragionevole del carbonio e rappresenta uno stimolo costante per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas a effetto serra.
(4)  Per l'UE, l'istituzione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini e alle proprie industrie è di primaria importanza. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario proseguire con le azioni ambiziose per il clima in cui l'ETS UE è la pietra miliare della politica climatica dell'Unione, e continuare a compiere progressi in relazione agli altri aspetti dell'Unione dell'energia17. Occorre tener conto dell'interazione tra l'ETS UE e le altre politiche unionali e nazionali che incidono sulla domanda di quote ETS UE. L'attuazione dei propositi ambiziosi stabiliti nel quadro 2030, unitamente all'adeguata presa in considerazione dei progressi su altri aspetti dell'Unione dell'energia, contribuisce a raggiungere un prezzo ragionevole del carbonio e a continuare a stimolare una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas a effetto serra.
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17 COM(2015)0080, che istituisce una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici).
17 COM(2015)0080, che istituisce una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici).
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)   Un approccio più ambizioso in materia di efficienza energetica, rispetto all'obiettivo del 27 % adottato dal Consiglio, dovrebbe rendere disponibile un maggior numero di quote gratuite per le industrie a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 5
(5)  L'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede che la politica dell'Unione sia fondata sul principio "chi inquina paga" e, su questa base, la direttiva 2003/87/CE prevede una transizione verso la messa all'asta integrale. L'esigenza di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio giustifica il rinvio del passaggio all'asta integrale, mentre l'assegnazione gratuita all'industria è giustificata dalla necessità di affrontare rischi reali di un aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli analoghi di emissioni di carbonio finché altre importanti economie non adottano misure di politica climatica paragonabili.
(5)  L'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede che la politica dell'Unione sia fondata sul principio "chi inquina paga" e, su questa base, la direttiva 2003/87/CE prevede una transizione verso la messa all'asta integrale. L'esigenza di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio giustifica il rinvio temporaneo del passaggio all'asta integrale, mentre l'assegnazione gratuita e mirata all'industria è un'eccezione giustificata al principio "chi inquina paga" – a condizione che non si verifichi un'assegnazione di quote eccessive – per affrontare rischi reali di un aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli analoghi di emissioni di carbonio finché altre importanti economie non adottano misure di politica climatica paragonabili. A tale fine, l'assegnazione di quote gratuite dovrebbe essere più dinamica, conformemente alle soglie previste al riguardo nella presente direttiva.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 6
(6)  La vendita all'asta delle quote rimane la regola generale, con l'assegnazione gratuita come eccezione a tale regola. Di conseguenza, e come confermato dal Consiglio europeo, la percentuale di quote da mettere all'asta, che è stata del 57 % nel periodo 2013-2020, non dovrebbe essere ridotta. La valutazione d'impatto della Commissione18 fornisce informazioni dettagliate sulla parte di quote messe all'asta e specifica che la percentuale del 57% è costituita da quote messe all'asta per conto degli Stati membri, comprese le quote accantonate per i nuovi entranti ma non assegnate, da quote per la modernizzazione della produzione di energia elettrica in alcuni Stati membri e da quote destinate a essere messe all'asta in un secondo momento in ragione della loro collocazione nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita con decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio19.
(6)  La vendita all'asta delle quote rimane la regola generale, con l'assegnazione gratuita come eccezione a tale regola. Di conseguenza, la percentuale di quote da mettere all'asta, che nel periodo 2013-2030 dovrebbe essere del 57 %, dovrebbe essere ridotta dopo aver applicato il fattore di correzione transettoriale per proteggere i settori più esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La valutazione d'impatto della Commissione fornisce informazioni dettagliate sulla parte di quote messe all'asta e specifica che la percentuale del 57 % è costituita dalle quote messe all'asta per conto degli Stati membri, comprese le quote accantonate per i nuovi entranti ma non assegnate, da quote per la modernizzazione della produzione di energia elettrica in alcuni Stati membri e dalle quote destinate a essere messe all'asta in un secondo momento in ragione della loro collocazione nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio19. Dovrebbe essere istituito un Fondo per una transizione equa a sostegno delle regioni con un'elevata percentuale di addetti in settori dipendenti dal carbonio e con un PIL pro capite ben al di sotto della media dell'Unione.
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18 SEC(2015)XX.
19 Decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L [...] del [...], pag. [...]).
Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 7
(7)  Per preservare il beneficio ambientale della riduzione delle emissioni nell'Unione, contrariamente alle iniziative avviate da altri paesi, che non prevedono incentivi comparabili per indurre l'industria a ridurre le emissioni, l'assegnazione gratuita dovrebbe continuare a essere destinata a impianti in settori e sottosettori a rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L'esperienza maturata nell'applicazione dell'ETS UE ha confermato che i settori e sottosettori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in diversa misura, e che l'assegnazione gratuita ha impedito la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Se da un lato alcuni settori e sottosettori sono ritenuti esposti a un maggiore rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, altri sono in grado di trasferire sui prezzi dei prodotti una percentuale considerevole dei costi delle quote per coprire le loro emissioni senza perdere quote di mercato e devono sostenere soltanto i costi residui, risultando così a basso rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La Commissione dovrebbe determinare e differenziare i pertinenti settori sulla base dell'intensità degli scambi e dell'intensità delle emissioni al fine di individuare meglio i settori che presentano un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Una volta che, sulla base di tali criteri, è superata una soglia determinata tenendo conto della possibilità per i settori e i sottosettori interessati di trasferire i costi sui prezzi dei prodotti, il settore o sottosettore dovrebbe essere considerato a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Altri settori dovrebbero essere considerati a basso rischio o di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio oppure privi di rischio. Il fatto di tenere in considerazione la possibilità che i settori e sottosettori al di fuori della produzione di energia elettrica trasferiscano i costi sui prezzi dei prodotti dovrebbe anche ridurre i profitti eccezionali imprevisti (i cosiddetti windfall profits).
(7)  Per preservare il beneficio ambientale della riduzione delle emissioni nell'Unione in una situazione in cui le iniziative avviate da altri paesi non prevedono incentivi comparabili per indurre l'industria a ridurre le emissioni, si dovrebbero per il momento continuare ad assegnare quote gratuite agli impianti in settori e sottosettori a rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L'esperienza maturata nell'applicazione dell'ETS UE ha confermato che i settori e sottosettori sono a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in diversa misura, e che l'assegnazione gratuita ha impedito la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Se da un lato alcuni settori e sottosettori sono ritenuti esposti a un maggiore rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, altri sono in grado di trasferire sui prezzi dei prodotti una percentuale considerevole dei costi delle quote per coprire le loro emissioni senza perdere quote di mercato e devono sostenere soltanto i costi residui, risultando così a basso rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La Commissione dovrebbe determinare e differenziare i pertinenti settori sulla base dell'intensità degli scambi e dell'intensità delle emissioni al fine di individuare meglio i settori che presentano un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Una volta che, sulla base di tali criteri, è superata una soglia determinata tenendo conto della possibilità per i settori e i sottosettori interessati di trasferire i costi sui prezzi dei prodotti, il settore o sottosettore dovrebbe essere considerato a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Altri settori dovrebbero essere considerati a basso rischio o di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio oppure privi di rischio. Il fatto di tenere in considerazione la possibilità che i settori e sottosettori al di fuori della produzione di energia elettrica trasferiscano i costi sui prezzi dei prodotti dovrebbe anche ridurre i profitti eccezionali imprevisti (i cosiddetti windfall profits). Andrebbe valutato anche il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori e sottosettori in cui l'assegnazione gratuita è calcolata sulla base dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, l'idrogeno e i gas di sintesi, dal momento che essi sono prodotti sia negli impianti chimici che nelle raffinerie.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 8
(8)  Al fine di rispecchiare il progresso tecnologico nei settori interessati e di adeguarli al pertinente periodo di assegnazione, occorre disporre che i valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti, determinati in base ai dati degli anni 2007-2008, siano aggiornati in base ai miglioramenti medi osservati. Per ragioni di prevedibilità, ciò dovrebbe avvenire applicando un fattore che rappresenti la migliore valutazione dei progressi in tutti i settori, che tenga conto di dati affidabili, oggettivi e verificati provenienti da impianti, in modo che ai settori con un tasso di miglioramento che si discosta considerevolmente dal fattore di cui sopra corrisponda un parametro di riferimento più prossimo al loro effettivo tasso di miglioramento. Se dai dati emerge uno scostamento positivo o negativo superiore allo 0,5% dal fattore di riduzione del 2007-2008, su base annua o nel corso del periodo di riferimento, il valore del parametro di riferimento di questione dovrà essere corretto di tale percentuale. Per garantire condizioni di concorrenza eque nella produzione di idrocarburi aromatici, idrogeno e gas di sintesi nelle raffinerie e negli impianti chimici, i valori dei parametri di riferimento per tali ambiti dovrebbero continuare a essere allineati ai parametri di riferimento delle raffinerie.
(8)  Al fine di rispecchiare il progresso tecnologico nei settori interessati e di adeguarli al pertinente periodo di assegnazione, occorre disporre che i valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti, determinati in base ai dati degli anni 2007 e 2008, siano aggiornati in base ai miglioramenti medi osservati. Per ragioni di prevedibilità, ciò dovrebbe avvenire applicando un fattore che rappresenti la reale valutazione dei progressi conseguiti dal 10 % degli impianti più efficienti nei settori, che tenga conto di dati affidabili, oggettivi e verificati provenienti dagli impianti, in modo che ai settori con un tasso di miglioramento che si discosta considerevolmente dal fattore di cui sopra corrisponda un parametro di riferimento più prossimo al loro effettivo tasso di miglioramento. Se dai dati emerge uno scostamento rispetto al fattore di riduzione (in positivo o in negativo) superiore all'1,75 % del valore corrispondente agli anni 2007 e 2008, su base annua o nel corso del periodo di riferimento, il valore del parametro di riferimento in questione dovrebbe essere corretto di tale percentuale. Se dai dati emerge tuttavia un miglioramento pari o inferiore allo 0,25 % nel periodo interessato, il valore del parametro di riferimento in questione dovrebbe essere corretto di tale percentuale. Per garantire condizioni di concorrenza eque nella produzione di idrocarburi aromatici, idrogeno e gas di sintesi nelle raffinerie e negli impianti chimici, i valori dei parametri di riferimento per tali ambiti dovrebbero continuare a essere allineati ai parametri di riferimento delle raffinerie.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 9
(9)  Gli Stati membri dovrebbero indennizzare parzialmente, in conformità delle norme sugli aiuti di Stato, alcuni impianti che operano in settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il protocollo e le decisioni della conferenza delle parti a Parigi che lo correderanno devono prevedere la mobilitazione dinamica dei finanziamenti per il clima, il trasferimento tecnologico e la costituzione di capacità per le parti ammesse a beneficiarne, in particolare per quelle che dispongono di minori capacità. I finanziamenti pubblici per il clima continueranno ad avere un ruolo importante nella mobilitazione delle risorse dopo il 2020. Pertanto, gli introiti derivanti dalle vendite all'asta dovrebbero essere destinati anche al finanziamento di attività a favore del clima svolte in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici. Il volume dei finanziamenti da mobilitare per il clima dipenderà anche dall'ambizione e dalla qualità dei contributi previsti stabiliti a livello nazionale (Intended Nationally Determined Contributions - INDC) proposti, dai successivi piani d'investimento e dai processi di elaborazione dei piani di adattamento nazionali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire gli introiti derivanti dalla vendita all'asta per promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori interessati dalla transizione occupazionale in un'economia in via di decarbonizzazione.
(9)  Nel perseguire l'obiettivo della parità di condizioni, gli Stati membri dovrebbero indennizzare parzialmente, attraverso un sistema centralizzato a livello di Unione, alcuni impianti che operano in settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. I finanziamenti pubblici per il clima continueranno ad avere un ruolo importante nella mobilitazione delle risorse dopo il 2020. Pertanto, gli introiti derivanti dalle vendite all'asta dovrebbero essere destinati anche al finanziamento di attività a favore del clima svolte in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici. Il volume dei finanziamenti da mobilitare per il clima dipenderà anche dall'ambizione e dalla qualità degli INDC proposti, dai conseguenti piani di investimento e dai processi di elaborazione dei piani di adattamento nazionali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre affrontare gli aspetti sociali della decarbonizzazione delle loro economie e investire gli introiti derivanti dalla vendita all'asta per promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori interessati dalla transizione occupazionale in un'economia in via di decarbonizzazione. Gli Stati membri dovrebbero poter integrare gli indennizzi percepiti attraverso il sistema centralizzato a livello di Unione. Tali misure finanziarie non dovrebbero superare i livelli di cui alla pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 10
(10)  Il principale incentivo a lungo termine che la presente direttiva offre alla cattura e allo stoccaggio di CO2 (CCS), alle nuove tecnologie per le energie rinnovabili e alle innovazioni pionieristiche nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio è dato dal segnale del prezzo del carbonio e dal fatto che non sarà necessario restituire quote per le emissioni di CO2 stoccate in via permanente o evitate. Inoltre, per integrare le risorse già utilizzate per accelerare la fase di dimostrazione degli impianti commerciali CCS e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili, le quote ETS UE dovrebbero essere utilizzate per garantire premi per l'installazione di impianti CCS, nuove tecnologie per le energie rinnovabili e l'innovazione industriale in tecnologie a basse emissioni di carbonio nonché processi dell'Unione relativi al CO2 stoccato o evitato in misura sufficiente, a condizione che sia stato concluso un accordo sulla condivisione delle conoscenze. Questo sostegno dovrebbe essere in ampia parte subordinato alla prevenzione accertata delle emissioni di gas a effetto serra, ma in misura minore può essere accordato anche qualora le tappe principali prestabilite siano raggiunte tenendo conto della tecnologia impiegata. La percentuale massima del sostegno ai costi del progetto può variare a seconda della categoria di progetto.
(10)  Il principale incentivo a lungo termine che la presente direttiva offre alla cattura e allo stoccaggio del carbonio (CCS) e alla cattura e all'utilizzo del carbonio (CCU), alle nuove tecnologie per le energie rinnovabili e alle innovazioni pionieristiche nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio è dato dal segnale del prezzo del carbonio e dal fatto che non sarà necessario restituire quote per le emissioni di CO2 stoccate in via permanente o evitate. Inoltre, per integrare le risorse già utilizzate per accelerare la fase di dimostrazione degli impianti commerciali CCS e CCU e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili, le quote ETS UE dovrebbero essere utilizzate per garantire premi per l'installazione di impianti CCS e CCU, per nuove tecnologie per le energie rinnovabili e per l'innovazione industriale nel campo delle tecnologie e dei processi a basse emissioni di carbonio nell'Unione che permettono di stoccare o evitare in misura sufficiente il CO2, a condizione che sia stato concluso un accordo sulla condivisione delle conoscenze. Questo sostegno dovrebbe essere in ampia parte subordinato alla prevenzione accertata delle emissioni di gas a effetto serra, ma in misura minore può essere accordato anche qualora le tappe principali prestabilite siano raggiunte, tenendo conto della tecnologia impiegata. La percentuale massima del sostegno ai costi del progetto può variare a seconda della categoria di progetto.
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 11
(11)  È opportuno istituire un Fondo per la modernizzazione con il 2% delle quote complessive dell'ETS UE, messe all'asta conformemente alle norme e modalità delle aste che si svolgono sulla piattaforma comune di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010. Gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite ai tassi di cambio di mercato inferiore al 60% della media dell'Unione dovrebbero essere ammissibili al finanziamento dell'ambito del Fondo per la modernizzazione e beneficiare fino al 2030 di una deroga al principio della messa all'asta integrale per la produzione di energia elettrica ricorrendo all'opzione dell'assegnazione gratuita di quote per una promozione trasparente di investimenti effettivi di modernizzazione del settore energetico, evitando nel contempo distorsioni nel mercato interno dell'energia. Le norme che disciplinano il Fondo per la modernizzazione dovrebbero offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti. La funzione della struttura di governance dovrebbe essere commisurata allo scopo di garantire un uso corretto dei fondi. Tale struttura di governance dovrebbe essere composta da un Consiglio per gli investimenti e da un Comitato di gestione. È inoltre opportuno che sia tenuto debitamente conto delle competenze della BEI nel processo decisionale, salvo nei casi in cui si fornisca un sostegno a progetti di piccole dimensioni mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni da un programma nazionale che condividono gli obiettivi del Fondo per la modernizzazione. Gli investimenti finanziati a titolo del Fondo dovrebbero essere proposti dagli Stati membri. Al fine di garantire che le esigenze di investimento in Stati membri a basso reddito siano affrontate in modo adeguato, la ripartizione dei fondi terrà conto egual modo delle emissioni verificate e dei criteri legati al PIL. L'assistenza finanziaria del Fondo di modernizzazione potrebbe essere fornita in diverse forme.
(11)  È opportuno istituire un Fondo per la modernizzazione con il 2 % delle quote complessive dell'ETS UE, messe all'asta conformemente alle norme e modalità delle aste che si svolgono sulla piattaforma comune di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010. Gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite ai tassi di cambio di mercato inferiore al 60 % della media dell'Unione dovrebbero essere ammissibili al finanziamento dell'ambito del Fondo per la modernizzazione. Gli Stati membri che nel 2014 presentavano un PIL pro capite a prezzi di mercato inferiore al 60 % della media dell'Unione dovrebbero, fino al 2030, poter derogare al principio della messa all'asta integrale per la produzione di energia elettrica ricorrendo all'opzione dell'assegnazione gratuita di quote per promuovere in modo trasparente investimenti effettivi di modernizzazione e diversificazione del settore energetico, in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e il 2050, evitando nel contempo distorsioni nel mercato interno dell'energia. Le norme che disciplinano il Fondo per la modernizzazione dovrebbero offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti. Dette norme dovrebbero essere trasparenti, equilibrate e commisurate allo scopo di garantire un uso corretto dei fondi. Tale struttura di governance dovrebbe essere composta da un Consiglio per gli investimenti, da un Consiglio consultivo e da un Comitato di gestione. È inoltre opportuno che sia tenuto debitamente conto delle competenze della BEI nel processo decisionale, salvo nei casi in cui si fornisca un sostegno a progetti di piccole dimensioni mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni da programmi nazionali che condividono gli obiettivi del Fondo per la modernizzazione. Gli investimenti finanziati a titolo del Fondo dovrebbero essere proposti dagli Stati membri e tutti i finanziamenti a titolo del Fondo dovrebbero rispettare specifici criteri di ammissibilità. Al fine di garantire che le esigenze di investimento in Stati membri a basso reddito siano affrontate in modo adeguato, la ripartizione dei fondi terrà conto egual modo delle emissioni verificate e dei criteri legati al PIL. L'assistenza finanziaria del Fondo di modernizzazione potrebbe essere fornita in diverse forme.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 12
(12)  Il Consiglio europeo ha confermato che le modalità di funzionamento, in particolare in materia di trasparenza, assegnazione gratuita facoltativa per la modernizzazione del settore energetico in determinati Stati membri, dovrebbero essere migliorate. In caso di investimenti per un valore pari o superiore a 10 milioni di EUR, lo Stato membro interessato dovrebbe avviare un processo di selezione mediante una procedura di gara competitiva sulla base di regole chiare e trasparenti, per garantire che l'assegnazione gratuita sia destinata alla promozione di investimenti effettivi di modernizzazione del settore energetico in linea con gli obiettivi dell'Unione dell'energia. Anche gli investimenti con un valore inferiore a 10 milioni di EUR dovrebbero beneficiare di finanziamenti dall'assegnazione gratuita. Lo Stato membro interessato dovrebbe selezionare tali investimenti in base a criteri chiari e trasparenti. I risultati di questo processo di selezione dovrebbero essere sottoposti a una consultazione pubblica. Il pubblico dovrebbe essere debitamente informato nella fase della selezione dei progetti di investimento e di attuazione.
(12)  Il Consiglio europeo ha confermato che le modalità, in particolare in materia di trasparenza, dell'assegnazione gratuita facoltativa per la modernizzazione e diversificazione del settore energetico in determinati Stati membri dovrebbero essere migliorate. In caso di investimenti per un valore pari o superiore a 10 milioni di EUR, lo Stato membro interessato dovrebbe avviare un processo di selezione mediante una procedura di gara competitiva sulla base di regole chiare e trasparenti, per garantire che l'assegnazione gratuita sia destinata alla promozione di investimenti effettivi di modernizzazione o diversificazione del settore energetico in linea con gli obiettivi dell'Unione dell'energia, tra cui la promozione del terzo pacchetto sull'energia. Anche gli investimenti con un valore inferiore a 10 milioni di EUR dovrebbero beneficiare di finanziamenti dall'assegnazione gratuita. Lo Stato membro interessato dovrebbe selezionare tali investimenti in base a criteri chiari e trasparenti. Il processo di selezione dovrebbe essere sottoposto a una consultazione pubblica e i risultati di tale processo, inclusi i progetti bocciati, dovrebbero essere resi pubblicamente disponibili. Il pubblico dovrebbe essere debitamente informato nella fase della selezione dei progetti di investimento e di attuazione. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasferire al Fondo per la modernizzazione una parte ovvero la totalità delle quote corrispondenti, se sono autorizzati ad avvalersi di entrambi gli strumenti. La deroga dovrebbe cessare di avere validità al termine del periodo di scambio, nel 2030.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 13
(13)  I finanziamenti dell'ETS UE dovrebbero essere in linea con gli altri programmi di finanziamento dell'Unione, compresi i Fondi strutturali e di investimento europei, in modo da garantire l'efficacia della spesa pubblica.
(13)  I finanziamenti dell'ETS UE dovrebbero essere in linea con gli altri programmi di finanziamento dell'Unione, compresi Orizzonte 2020, il Fondo europeo per gli investimenti strategici, i Fondi strutturali e di investimento europei e la strategia di investimenti per il clima della Banca europea per gli investimenti (BEI), in modo da garantire l'efficacia della spesa pubblica.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 14
(14)  Le disposizioni in vigore che si applicano ai piccoli impianti da escludere dall'ETS UE consentono a tali impianti di mantenere l'esclusione. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di aggiornare il proprio elenco di impianti esclusi e gli Stati membri che attualmente non esercitano questa opzione dovrebbero poterlo fare all'inizio di ogni periodo di scambio.
(14)  Le disposizioni in vigore che si applicano ai piccoli impianti da escludere dall'ETS UE dovrebbero essere estese agli impianti gestiti da piccole e medie imprese (PMI) con un livello di emissioni inferiore a 50 000 tonnellate di CO2 equivalente in ciascuno dei tre anni precedenti l'anno della domanda di esclusione. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di aggiornare il proprio elenco di impianti esclusi e gli Stati membri che attualmente non esercitano questa opzione dovrebbero poterlo fare all'inizio di ogni periodo di scambio e a metà periodo. Anche gli impianti con un livello di emissioni inferiore a 5 000 tonnellate di CO2 equivalente in ciascuno dei tre anni precedenti l'inizio di ogni periodo di scambio dovrebbero poter essere esclusi dall'ETS UE, con riserva di riesame ogni cinque anni. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le misure alternative equivalenti per gli impianti esclusi non comportino maggiori costi di conformità. Gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica dovrebbero essere semplificati per gli emettitori di entità ridotta soggetti all'ETS UE.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis)   Al fine di ridurre in misura significativa gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese, è opportuno lasciare alla discrezione della Commissione valutare misure come l'automatizzazione della presentazione e della verifica delle relazioni sulle emissioni, sfruttando appieno le potenzialità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis)   Gli atti delegati ai quali è fatto riferimento agli articoli 14 e 15 dovrebbero semplificare per quanto possibile le norme in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori. L'atto delegato al quale è fatto riferimento all'articolo 19, paragrafo 3, dovrebbe agevolare l'accesso al registro e la sua utilizzazione, in particolare per i piccoli operatori.
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
-1)   in tutta la direttiva l'espressione "sistema comunitario” è sostituita da "ETS UE", con le necessarie modifiche grammaticali;
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
-1 bis)   in tutta la direttiva, il termine "comunitario" è sostituito da "unionale";
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
-1 ter)   in tutta la direttiva, tranne nei casi di cui ai punti -1 e -1 bis e all'articolo 26, paragrafo 2, il termine "Comunità" è sostituito da "Unione", con le necessarie modifiche grammaticali;
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)
-1 quater)   in tutta la direttiva, i termini "procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2" sono sostituiti dai termini "procedura d'esame di cui all'articolo 30 quater, paragrafo 2";
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)
-1 quinquies)   all'articolo 3 octies, all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 10 bis, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 4, il termine "regolamento" è sostituito dal termine "atto", con le necessarie modifiche grammaticali;
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 septies (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – lettera h
-1 septies)   all'articolo 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) "nuovo entrante":
"h) "nuovo entrante":
—  l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011,
—  l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2018,
—  l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 o 2, o
—  l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema unionale ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 o 2, o
—  l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I o un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 o 2, che ha subito un ampliamento sostanziale dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione;";
—  l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I o un'attività inclusa nel sistema unionale ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 o 2, che ha subito un ampliamento sostanziale dopo il 30 giugno 2018, solo per quanto riguarda l'ampliamento in questione;";
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 octies (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 – lettera u bis (nuova)
-1 octies)   all'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:
"u bis) "emettitore di entità ridotta", un impianto a basse emissioni gestito da una piccola o media impresa1 bis e che soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:
–  le emissioni annue medie verificate dell'impianto, comunicate alla pertinente autorità competente nel periodo di scambio immediatamente precedente l'attuale periodo di scambio, non superavano le 50 000 tonnellate annue di biossido di carbonio equivalente, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa ma al lordo del CO2 trasferito;
–  i dati relativi alle emissioni annue medie di cui al primo trattino non sono disponibili per l'impianto in questione o non sono più applicabili a detto impianto a causa di cambiamenti che hanno interessato i limiti dell'impianto o di modifiche introdotte nelle condizioni di esercizio dell'impianto, ma si prevede che le emissioni annue dell'impianto nei prossimi cinque anni saranno inferiori a 50 000 tonnellate annue di biossido di carbonio equivalente, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa ma al lordo del CO2 trasferito;";
__________________
1 bis Quale definita nell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 nonies (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quater – paragrafo 2
-1 nonies)   all'articolo 3 quater, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per il periodo indicato all'articolo 13, paragrafo 1, che ha inizio il 1° gennaio 2013 e, in mancanza di modifiche in seguito al riesame di cui all'articolo 30, paragrafo 4, per ogni periodo successivo, la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei corrisponde al 95 % delle emissioni storiche del trasporto aereo moltiplicato per il numero di anni che costituiscono il periodo.
"2. Per il periodo indicato all'articolo 13, che ha inizio il 1° gennaio 2013 e, in mancanza di modifiche in seguito al riesame di cui all'articolo 30, paragrafo 4, per ogni periodo successivo, la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei corrisponde al 95 % delle emissioni storiche del trasporto aereo moltiplicato per il numero di anni che costituiscono il periodo.
La quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei nel 2021 è inferiore del 10 % all'assegnazione media per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, e diminuisce quindi annualmente allo stesso ritmo del tetto massimo totale applicabile all'ETS UE di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, in modo da allineare maggiormente, entro il 2030, il tetto per il settore dell'aviazione agli altri settori ETS UE.
Per le attività di trasporto aereo da e verso aeroporti ubicati in paesi extra SEE, la quantità di quote da assegnare a partire dal 2021 potrà essere adeguata tenendo conto del futuro meccanismo globale basato sul mercato adottato dall'assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) nella sua 39a sessione. Entro il 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa in merito a tali attività alla luce della 40a sessione dell'assemblea dell'ICAO.
Tale percentuale può essere rivista nell'ambito del riesame generale della presente direttiva."
Tale percentuale può essere rivista nell'ambito del riesame generale della presente direttiva.";
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 decies (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quater – paragrafo 4
-1 decies)   all'articolo 3 quater, paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
Tale decisione è esaminata nell'ambito del comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1.
Tale decisione è esaminata nell'ambito del comitato di cui all'articolo 30 quater, paragrafo 1.
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 undecies (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quinquies – paragrafo 2
-1 undecies)  all'articolo 3 quinquies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è messo all'asta il 15 % delle quote. Tale percentuale può essere aumentata nel quadro del riesame generale della presente direttiva."
"2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è messo all'asta il 50 % delle quote."
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quinquies – paragrafo 3
(1)  all'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
1)  all'articolo 3 quinquies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.";
"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter per integrare la presente direttiva, stabilendo modalità precise per la vendita all'asta, da parte degli Stati membri, delle quote che non devono essere rilasciate a titolo gratuito ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo o dell'articolo 3 septies, paragrafo 8. Il numero di quote che ogni Stato membro mette all'asta per ciascun periodo è proporzionale alla percentuale ad esso imputabile delle emissioni complessive attribuite al trasporto aereo di tutti gli Stati membri per l'anno di riferimento, comunicate conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, e verificate a norma dell'articolo 15. Per il periodo di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1, l'anno di riferimento è il 2010 e per ciascun periodo successivo di cui all'articolo 3 quater l'anno di riferimento è l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo cui si riferisce l'asta."
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 quinquies – paragrafo 4 – comma 1
1 bis)   all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
"4. Spetta agli Stati membri stabilire l'uso che deve essere fatto dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote. Tali proventi dovrebbero essere utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario. Si dovrebbe ricorrere alla prassi della messa all'asta anche per finanziare il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione. '
"4. Tutti i proventi sono utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema unionale. Si può ricorrere alla prassi della messa all'asta anche per finanziare il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione."
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 3 sexies – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 ter)   all'articolo 3 sexies è aggiunto il seguente paragrafo:
"1 bis. Poiché la risoluzione dell'ICAO A38-18 prevede una misura mondiale basata sul mercato applicabile a decorrere dal 2021, a partire da tale data non è concessa al settore del trasporto areo nessuna assegnazione di quote a titolo gratuito ai sensi della presente direttiva a meno che non sia confermata da una successiva decisione del Parlamento europeo e del Consiglio. A tale proposito, i colegislatori tengono conto dell'interazione tra la misura basata sul mercato e il sistema ETS UE."
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Capo II bis (nuovo)
2 bis)   è inserito il capo seguente:
"CAPO II bis
Inclusione del trasporto marittimo in assenza di progressi a livello internazionale
Articolo 3 octies bis
Introduzione
A partire dal 2021, in assenza di un sistema comparabile nel quadro dell'IMO, le emissioni di CO2 rilasciate nei porti dell'Unione e durante le tratte effettuate da e verso i porti di scalo dell'Unione sono computate mediante il sistema posto in essere nel presente capo, che sarà operativo a decorrere dal 2023.
Articolo 3 octies ter
Ambito di applicazione
Entro il 1° gennaio 2023 le disposizioni del presente capo si applicano all'assegnazione e al rilascio di quote relative alle emissioni di CO2 dalle navi che si trovano, giungono o salpano da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a norma delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757. Gli articoli 12 e 16 si applicano alle attività marittime con le stesse modalità previste per le altre attività.
Articolo 3 octies quater
Quote supplementari per il settore marittimo
Entro il 1° agosto 2021 la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva, fissando la quantità totale di quote per il settore marittimo in linea con altri settori, il metodo di assegnazione delle quote al settore in oggetto mediante vendita all'asta e le disposizioni speciali relative allo Stato membro addetto alla gestione. Allorché il settore marittimo rientrerà nel sistema ETS UE, l'entità totale delle quote sarà incrementata di tale misura.
Il 20 % dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui all'articolo 30 octies quinquies è utilizzato tramite il fondo istituito a norma dell'articolo in oggetto ("Fondo per il clima del settore marittimo") per migliorare l'efficienza energetica e per gli investimenti a sostegno di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 nel settore marittimo, compresi la navigazione a corto raggio e i porti.
Articolo 3 octies quinquies
Fondo per il clima del settore marittimo
1.   È istituito a livello di Unione un fondo inteso a compensare le emissioni del settore marittimo, migliorare l'efficienza energetica e agevolare gli investimenti in tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 del settore marittimo.
2.   Gli operatori navali possono versare al Fondo, a titolo volontario, una quota contributiva annuale in funzione delle loro emissioni complessive comunicate per l'anno civile precedente a norma del regolamento (UE) 2015/757. In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, il Fondo restituisce le quote collettivamente per conto degli operatori navali che hanno aderito al Fondo. Il contributo per tonnellata di emissioni è fissato dal Fondo, entro il 28 febbraio di ogni anno, e la sua entità non è inferiore al prezzo di mercato delle quote dell'anno precedente.
3.   Il Fondo acquisisce quote pari alla quantità totale collettiva di emissioni dei suoi membri nell'anno civile precedente e le restituisce nel registro istituito a norma dell'articolo 19 entro il 30 aprile di ogni anno per il successivo annullamento. I contributi sono resi pubblici.
4.   Il Fondo, inoltre, migliora l'efficienza energetica e agevola gli investimenti in tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 nel settore marittimo, compresi la navigazione a corto raggio e i porti, tramite i proventi di cui all'articolo 30 octies quater. Tutti gli investimenti finanziati dal Fondo sono resi pubblici e sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva.
5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 30 ter riguardo all'integrazione della presente direttiva per quanto concerne l'attuazione del presente articolo.
Articolo 3 octies sexies
Cooperazione internazionale
In caso di raggiungimento di un accordo internazionale su misure globali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del settore marittimo, la Commissione riesamina la presente direttiva e, se opportuno, propone modifiche per garantirne l'allineamento a tale accordo internazionale."
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 5 – comma 1 – lettera d bis (nuova)
2 ter)   all'articolo 5, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
"d bis) tutte le tecnologie di CCU che sono utilizzate negli impianti per contribuire alla riduzione delle emissioni".
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettere e bis ed e ter (nuove)
2 quater)   all'articolo 6, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere:
"e bis) tutti i requisiti giuridici sulla responsabilità sociale e la comunicazione al fine di garantire un'attuazione omogenea ed efficace della normativa ambientale e provvedere affinché le autorità competenti e le parti interessate, inclusi i rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti della società civile e delle comunità locali, abbiano accesso a tutte le informazioni pertinenti (come previsto dalla convenzione di Århus e attuato nella legislazione nazionale e unionale, in particolare nella presente direttiva;
e ter)   l'obbligo di pubblicare annualmente informazioni esaustive sulla lotta ai cambiamenti climatici e sul rispetto delle direttive dell'Unione in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro; tali informazioni sono accessibili ai rappresentanti dei lavoratori e ai rappresentanti della società civile delle comunità locali nelle vicinanze dell'impianto."
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 7
2 quinquies)   l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
"Articolo 7
"Il gestore informa l'autorità competente in merito ad eventuali modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso, modifiche che possono richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. In caso di cambiamento dell'identità del gestore dell'impianto l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi il nome e l'indirizzo del nuovo gestore."
"Il gestore informa senza indugio l'autorità competente in merito ad eventuali modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso, che possono richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. In caso di cambiamento dell'identità del gestore dell'impianto l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi l'identità pertinente e i recapiti del nuovo gestore."
Emendamento 142
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 9 – commi 2 e 3
A partire dal 2021, il fattore lineare sarà pari al 2,2%.
A partire dal 2021, il fattore lineare sarà pari al 2,2% e sarà oggetto di un riesame per incrementarlo al 2,4% non prima del 2024.
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1
a)  al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti tre nuovi commi:
a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 2019, gli Stati membri mettono all'asta o annullano tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma degli articoli 10 bis e 10 quater e che non sono integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato."
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2
"Dal 2021 in poi, la percentuale di quote destinate a essere messe all'asta dagli Stati membri è del 57%.
"Dal 2021 in poi, la percentuale di quote destinate a essere messe all'asta o annullate è del 57 % e si riduce non oltre cinque punti percentuali nel corso dell'intero decennio a decorrere dal 1° gennaio 2021 a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 5. Tale adeguamento avviene esclusivamente sotto forma di riduzione delle quote messe all'asta a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera a). Ove non avvenga alcun adeguamento o qualora occorrano meno di cinque punti percentuali per procedere all'adeguamento, la restante quantità delle quote è annullata. Tale annullamento non supera i 200 milioni di quote.
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 3
Il 2% del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10 quinquies della presente direttiva (il "Fondo per la modernizzazione").
Il 2 % del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10 quinquies della presente direttiva (il "Fondo per la modernizzazione"). La quantità indicata al presente comma rientra nel 57% di quote da mettere all'asta conformemente al secondo comma.
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)
Inoltre, il 3% della quantità totale delle quote da rilasciare tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta al fine di compensare i settori o sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di ingenti costi indiretti effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, come sancito all'articolo 10 bis, paragrafo 6, della presente direttiva. Due terzi della quantità indicata al presente comma rientrano nel 57% di quote da mettere all'asta conformemente al secondo comma.
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 3 ter (nuovo)
A partire dal 1° gennaio 2021 è istituito un Fondo per una transizione equa, a integrazione del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo. Tale fondo è finanziato mediante la messa in comune del 2% degli introiti derivanti dalla vendita all'asta.
Gli introiti di tali aste restano a livello di Unione e sono utilizzati per sostenere le regioni in cui a una percentuale elevata di lavoratori in settori dipendenti dal carbonio si aggiunge un PIL pro capite ben al di sotto della media dell'Unione. Tali misure rispettano il principio di sussidiarietà.
Gli introiti delle aste destinati a una transizione equa possono essere utilizzati in diversi modi, quali:
–  creazione di cellule di riassegnazione e/o di mobilità,
–  iniziative di istruzione/formazione per la riqualificazione o lo sviluppo delle competenze dei lavoratori,
–  sostegno nella ricerca del lavoro,
–  creazione di imprese e
–  misure di monitoraggio e preventive per evitare o ridurre al minimo gli effetti negativi del processo di ristrutturazione sulla salute fisica e mentale.
Poiché le attività principali da finanziare con il Fondo per una transizione equa sono fortemente correlate al mercato del lavoro, le parti sociali sono coinvolte attivamente nella gestione del Fondo, sul modello del comitato del Fondo sociale europeo, e la partecipazione delle parti sociali locali è un requisito essenziale affinché i progetti ottengano i finanziamenti.
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 4
Il quantitativo rimanente delle quote da mettere all'asta è distribuito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.
Il quantitativo rimanente delle quote da mettere all'asta, dopo aver dedotto la metà del quantitativo di quote di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, primo comma, è distribuito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)
Il 1° gennaio 2021 sono annullati 800 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato.
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b – punto ii
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b
b)  il 10% del quantitativo totale di quote da mettere all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri all'insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all'allegato II bis, la quantità di quote messe all'asta dai suddetti Stati membri a norma della lettera a);
b)  il 10% del quantitativo totale di quote da mettere all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri all'insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all'allegato II bis, la quantità di quote messe all'asta dai suddetti Stati membri a norma della lettera a); per gli Stati membri ammissibili a beneficiare del Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies, la loro percentuale di quote specificata all'allegato II bis è trasferita alla loro quota nel Fondo per la modernizzazione;
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva
b bis)   al paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
"3. Gli Stati membri stabiliscono l'uso dei proventi della vendita all'asta di quote. Almeno il 50 % dei proventi della vendita all'asta di quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), o l'equivalente in valore finanziario di tali entrate, è utilizzato per uno o più dei seguenti scopi:
"3. Gli Stati membri stabiliscono l'uso dei proventi della vendita all'asta di quote. Il 100% dei proventi totali della vendita all'asta di quote di cui al paragrafo 2 o l'equivalente in valore finanziario di tali entrate, è utilizzato per uno o più dei seguenti scopi:"
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b ter (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b
b ter)   al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 % di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20 % per il 2020;"
"b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno dell'Unione in materia energia rinnovabile entro il 2030 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione di incrementare l'efficienza energetica, entro il 2030, ai livelli convenuti negli idonei atti legislativi;"
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b quater (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera f
b quater)  al paragrafo 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;"
"f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni e sostenere – purché i costi del CO2 non si riflettano analogamente per altri modi di trasporto di superficie – modalità di trasporto elettrificate, come le ferrovie o altre modalità elettrificate di trasporto di superficie, tenendo conto dei loro i costi indiretti in relazione all'ETS UE; "
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b quinquies (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera h
b quinquies)  al paragrafo 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;"
"h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica, i sistemi di teleriscaldamento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;"
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera j
j)  realizzare misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, a condizione che tali misure soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6;
j)  realizzare misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, purché non sia utilizzato all'uopo oltre il 20% degli introiti e purché tali misure soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6;
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera l
l)  promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento della forza lavoro nel quadro della transizione occupazionale in un'economia a in via di decarbonizzazione, in stretto coordinamento con le parti sociali.
l)  far fronte all'impatto sociale della decarbonizzazione delle loro economie e promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento della forza lavoro nel quadro della transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali.
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
c bis)  al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:
"Le informazioni sono fornite utilizzando un modello standardizzato elaborato dalla Commissione, che contiene anche elementi informativi concernenti l'impiego dei proventi delle aste per le diverse categorie e l'addizionalità dell'uso dei fondi. La Commissione pubblica tali informazioni sul proprio sito web."
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera c ter (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2
c ter)  al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Si considera che gli Stati membri abbiano osservato le norme di cui al presente paragrafo qualora introducano e attuino, anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo, misure di sostegno fiscale o finanziario o politiche normative interne volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano definite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente ad almeno il 50 % dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate provenienti dalla vendita all'asta di cui al paragrafo 2, lettere b) e c)."
"Si considera che gli Stati membri abbiano osservato le norme di cui al presente paragrafo qualora introducano e attuino, anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo, misure di sostegno fiscale o finanziario o politiche normative interne volte a promuovere un sostegno finanziario supplementare, che siano definite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente al 100% dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, e abbiano notificato tali misure nel modello standardizzato fornito dalla Commissione."
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera d
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 4 – commi 1, 2 e 3
d)  al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:
d)  al paragrafo 4, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.";
"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter per integrare la presente direttiva che specifica disposizioni dettagliate riguardo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta al fine di garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente, armonizzata e non discriminatoria. A tal fine, il procedimento deve essere prevedibile, segnatamente per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle aste, nonché i volumi stimati delle quote da rendere disponibili. Qualora una valutazione dimostri, riguardo ai singoli settori industriali, che non si prevede un impatto significativo sui settori o sottosettori soggetti a un elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione può, in circostanze eccezionali, adeguare il calendario per il periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, con inizio il 1° gennaio 2013, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato. La Commissione procede a tale adeguamento una sola volta al massimo per un numero massimo di quote pari a 900 milioni.
Le aste sono concepite per garantire che:
a)   i gestori, e in particolare le PMI che rientrano nel sistema ETS UE, godano di un accesso integrale, giusto ed equo;
b)   tutti i partecipanti abbiano contemporaneamente accesso alle stesse informazioni e non turbino il funzionamento dell'asta;
c)   l'organizzazione e la partecipazione all'asta sia efficace sotto il profilo dei costi e siano evitati costi amministrativi superflui e
d)   gli emettitori di entità ridotta abbiano accesso alle quote."
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera d bis (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 4 bis (nuovo)
d bis)  al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:
"Ogni due anni gli Stati membri segnalano alla Commissione la chiusura delle capacità di produzione di energia elettrica nel loro territorio imputabili alle misure nazionali. La Commissione calcola il numero equivalente di quote che tali chiusure rappresentano e ne informa gli Stati membri. Questi ultimi possono annullare un corrispondente volume di quote della quantità totale distribuita conformemente al paragrafo 2."
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera d ter (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 – paragrafo 5
d ter)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. La Commissione verifica il funzionamento del mercato europeo del carbonio. Ogni anno presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento, incluso lo svolgimento delle aste, la liquidità e i volumi scambiati. Se necessario, gli Stati membri garantiscono che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione."
"5. La Commissione verifica il funzionamento del sistema ETS UE. Ogni anno presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul suo funzionamento, incluso lo svolgimento delle aste, la liquidità e i volumi scambiati. La relazione tiene anche conto dell'interazione tra il sistema ETS UE e le altre politiche dell'Unione in materia di clima ed energia, compreso l'effetto prodotto da tali politiche sull'equilibrio domanda-offerta del sistema ETS UE, come pure la loro conformità con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e il 2050. La relazione tiene conto altresì del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e dell'incidenza sugli investimenti nell'Unione. Gli Stati membri garantiscono che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione."
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 4 – commi 1e 2
a)  al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
a)  al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
"Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23."; tale atto prevede anche assegnazioni aggiuntive dalla riserva per i nuovi entranti per aumenti significativi di produzione ricorrendo alle stesse soglie e gli stessi adeguamenti delle assegnazioni applicate in materia di cessazione parziale dell'attività."
"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 30 ter per integrare la presente direttiva definendo misure unionali pienamente armonizzate per l'assegnazione delle quote di cui ai paragrafi da 4, 5 e 7, incluse le disposizioni necessarie per un'applicazione armonizzata del paragrafo 19. Tale atto prevede anche assegnazioni aggiuntive dalla riserva per i nuovi entranti per cambiamenti significativi di produzione. In particolare, occorrerà prevedere che qualunque aumento o calo del 10% minimo della produzione, espresso come media mobile dei dati verificati relativi alla produzione nei due anni precedenti, rispetto all'attività di produzione segnalata a norma dell'articolo 11, sia adeguato con una corrispondente quantità di quote, integrando queste ultime nella riserva di cui al paragrafo 7 o svincolandole dalla medesima riserva.
In sede di preparazione dell'atto delegato di cui al primo comma, la Commissione tiene conto della necessità di limitare la complessità amministrativa ed evitare la manipolazione del sistema. A tal fine, può, se del caso, dar prova di flessibilità nell'applicazione delle soglie fissate nel presente paragrafo ove ciò sia giustificato da circostanze specifiche."
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 3
a bis)  al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l'assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l'incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 10 quater e per l'elettricità prodotta a partire da gas di scarico."
"Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento unionali ex ante per garantire che l'assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa, CCS e CCU, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l'incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 10 quater e per l'elettricità prodotta a partire da gas di scarico."
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva
I valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita devono essere adeguati in modo da evitare utili eccezionali imprevisti (windfall profits) e da riflettere il progresso tecnologico nel periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in ciascun periodo successivo per il quale sono stabilite assegnazioni gratuite a norma dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale adeguamento richiede una riduzione dei valori dei parametri di riferimento stabiliti dall'atto adottato a norma dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni anno tra il 2008 e la metà del periodo di assegnazione gratuita delle quote considerato, tranne nei seguenti casi:
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter per integrare la presente direttiva al fine di determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita. Tali atti sono conformi agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 del presente articolo e soddisfano le condizioni di seguito indicate:
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – punto -i (nuovo)
-i)   per il periodo dal 2021 al 2025, i valori dei parametri di riferimento sono determinati sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11 per gli anni 2016 e 2017;
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – punto -i bis (nuovo)
-i bis)   sulla base di un raffronto dei valori dei parametri di riferimento basati su tali informazioni con il valore del parametro di riferimento contenuto nella decisione 2011/278/UE della Commissione, quest'ultima determina il tasso di riduzione annuale per ciascun parametro di riferimento e lo applica ai valori dei parametri di riferimento applicabili nel periodo 2013-2020 rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2023 al fine di determinare i valori dei parametri di riferimento per gli anni dal 2021 al 2025;
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – punto i
(i)   la Commissione, sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11, verifica se i valori per ciascun valore di riferimento calcolato secondo i principi di cui all'articolo 10 bis, evidenziano uno scostamento positivo o negativo annuo di oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di cui sopra rispetto al valore del periodo 2007-2008. In caso affermativo, il valore del parametro di riferimento è adeguato dello 0,5% o dell'1,5% per ogni anno tra il 2008 e la metà del periodo per il quale va effettuata l'assegnazione gratuita delle quote;
i)   qualora, sulla scorta delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11, il tasso di miglioramento non superi lo 0,25 %, il valore del parametro di riferimento è ridotto di una percentuale corrispondente nel periodo dal 2021 al 2025 per ogni anno tra il 2008 e il 2023;
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – punto ii
ii)   a titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti.
ii)   qualora, sulla scorta delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11, il tasso di miglioramento superi l'1,75 %, il valore del parametro di riferimento è ridotto di una percentuale corrispondente nel periodo dal 2021 al 2025 per ogni anno tra il 2008 e il 2023;
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 4
A tal fine la Commissione adotta un atto di esecuzione a norma dell'articolo 22 bis.
abrogato
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)
b bis)   al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
"Per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030, i valori dei parametri di riferimento sono determinati nello stesso modo sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11 per gli anni dal 2021 al 2022 e con il tasso di riduzione annuale applicabile rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2028."
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b ter (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 ter (nuovo)
b ter)   al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
ii)   a titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti.
"a titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti."
Emendamento 165
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b quater (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 3
b quater)  al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall'articolo 10 quater, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO2, le condutture per il trasporto di CO2 o i siti di stoccaggio di CO2 non beneficiano dell'assegnazione gratuita di quote.
Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall'articolo 10 quater, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO2, le condutture per il trasporto di CO2 o i siti di stoccaggio di CO2 non beneficiano dell'assegnazione gratuita di quote. I generatori di elettricità che producono energia elettrica da gas di scarico non sono generatori di elettricità ai sensi dell'articolo 3, lettera u), della presente direttiva. Nel calcolo dei parametri di riferimento si tiene conto del tenore totale di carbonio del gas di scarico utilizzato per la produzione di elettricità.
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b quinquies (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 4
b quinquies)   il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
'4. Sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9.
"4. Sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera."
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 5
Al fine di attenersi alle disposizioni sulla parte di quote da mettere all'asta di cui all'articolo 10, per ogni anno in cui la somma delle assegnazioni gratuite non raggiunge il livello massimo di quote destinate a essere messe all'asta dallo Stato membro, la differenza tra le quote assegnate e il livello massimo è utilizzata per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite per rispettare la parte di quote da mettere all'asta da parte dello Stato membro negli anni successivi. Se, tuttavia, il livello massimo è raggiunto, l'assegnazione gratuita delle quote deve essere adeguata di conseguenza. Tale adeguamento va fatto in modo uniforme.
5.  Qualora la somma delle assegnazioni gratuite in un dato anno non raggiunga il livello massimo di quote destinate a essere messe all'asta dallo Stato membro di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la differenza tra le quote assegnate e il livello massimo è utilizzata per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite negli anni successivi. Se, tuttavia, il livello massimo è raggiunto, una parte delle quote equivalente a una riduzione fino a cinque punti percentuali delle quote da mettere all'asta dagli Stati membri per l'intero periodo di dieci anni a partire dal 1° gennaio 2021, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, è assegnata a titolo gratuito ai settori e sottosettori ai sensi dell'articolo 10 ter. Tuttavia, nel caso in cui tale riduzione sia insufficiente a soddisfare la domanda dei settori o sottosettori conformemente all'articolo 10 ter, l'assegnazione gratuita delle quote è adeguata di conseguenza applicando un fattore di correzione transettoriale uniforme ai settori con un'intensità degli scambi con i paesi terzi inferiore al 15 % o con un'intensità di carbonio inferiore a 7 kg CO2/VAL euro.
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1
6.  Gli Stati membri adottano misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, tenendo in considerazione tutti gli effetti sul mercato interno. Queste misure finanziarie volte a compensare parte di tali costi sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato.
6.  A livello dell'Unione è adottato un accordo centralizzato al fine di compensare i settori e sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi significativi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.
La compensazione è proporzionata ai costi delle emissioni di gas a effetto serra effettivamente trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica ed è applicata in linea con i criteri definiti nei relativi orientamenti sugli aiuti di Stato, al fine di evitare effetti negativi sul mercato interno nonché una sovracompensazione dei costi sostenuti.
Ove l'importo della compensazione disponibile non sia sufficiente per indennizzare i costi indiretti ammissibili, l'importo della compensazione disponibile per tutti gli impianti ammissibili è ridotto in modo uniforme.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 30 ter ad integrazione della presente direttiva ai fini di cui al presente paragrafo, stabilendo le modalità per la creazione e il funzionamento del fondo.
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera d bis (nuova)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)
d bis)   al paragrafo 6, è inserito un nuovo comma:
"Gli Stati membri possono altresì adottare misure finanziarie nazionali a favore dei settori o sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, tenendo in considerazione tutti gli effetti sul mercato interno. Tali misure finanziarie volte a compensare parte di tali costi sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato e all'articolo 10, paragrafo 3, della presente direttiva. Tali misure nazionali, se combinate al sostegno di cui al primo comma, non superano il livello massimo di compensazione indicato nei pertinenti orientamenti sugli aiuti di Stato e non creano nuove distorsioni del mercato. I massimali esistenti sulla compensazione mediante aiuti di Stati continuano a diminuire nel corso di tutto il periodo di scambio."
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera e – punto i
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 7 – comma 1
Le quote relative alle disposizioni sull'importo massimo di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della presente direttiva che non sono assegnate gratuitamente entro il 2020 sono accantonate per i nuovi entranti e per aumenti significativi della produzione, unitamente a 250 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
7.  400 milioni di quote sono accantonati per i nuovi entranti e per aumenti significativi di produzione.
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera e – punto i
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 7 – comma 2
A partire dal 2021 le quote non assegnate agli impianti in ragione dell'applicazione dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla riserva.
Dal 2021 in poi, eventuali quote non assegnate agli impianti in ragione dell'applicazione dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla riserva.
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera f – parte introduttiva
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8
(f)  al paragrafo 8, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
f)  il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera f – comma 1
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 1
8.  400 milioni di quote sono disponibili per sostenere l'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio nei settori industriali elencati nell'allegato I nonché per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nel territorio dell'Unione.
8.  600 milioni di quote sono disponibili per promuovere gli investimenti nell'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio nei settori industriali elencati nell'allegato I, inclusi i biomateriali e i prodotti per sostituire materiali a elevata intensità di carbonio, nonché per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati a CCS e CCU ambientalmente sicuri nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia nel territorio dell'Unione.
Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 2
Le quote sono rese disponibili per l'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio e per progetti dimostrativi che prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma di CCS e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili che non sono ancora sostenibili dal punto di vista commerciale, con una distribuzione geograficamente equilibrata. Al fine di promuovere progetti innovativi, può essere finanziato al massimo il 60% dei costi pertinenti dei progetti, di cui al massimo il 40% può non essere subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano raggiunte tappe principali prestabilite tenendo conto della tecnologia impiegata.
Le quote sono rese disponibili per l'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio e per progetti dimostrativi che prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma di tecnologie innovative per le energie rinnovabili, CCS e CCU che non sono ancora sostenibili dal punto di vista commerciale. I progetti sono selezionati sulla base del loro impatto sui sistemi energetici o sui processi industriali in uno Stato membro, in un gruppo di Stati membri o nell'Unione. Al fine di promuovere progetti innovativi, può essere finanziato al massimo il 75% dei costi pertinenti dei progetti, di cui al massimo il 60% può non essere subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano raggiunte tappe principali prestabilite tenendo conto della tecnologia impiegata. Le quote sono assegnate ai progetti in funzione delle esigenze di questi ultimi in relazione al raggiungimento di tappe principali prestabilite.
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 3
Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato costituita con decisione (UE) 2015/... integrano eventuali risorse rimanenti di cui al presente paragrafo per i progetti di cui sopra, da realizzare in tutti gli Stati membri, comprendendo progetti su scala ridotta, prima del 2021. I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.
Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato integrano eventuali risorse rimanenti di cui al presente paragrafo generate da fondi derivanti dalle aste di quote NER300 per il periodo 2013-2020 non ancora utilizzati, per i progetti di cui al primo e secondo comma, da realizzare in tutti gli Stati membri, comprendendo progetti su scala ridotta, prima del 2021 e dal 2018 in poi. I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, tenendo conto della loro pertinenza ai fini della decarbonizzazione dei settori in questione.
I progetti sostenuti a titolo del presente comma possono ottenere ulteriore sostegno a titolo del primo e secondo comma.
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera f
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 4
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter ad integrazione della presente direttiva stabilendo i criteri da utilizzare per la selezione dei progetti che possono beneficiare delle quote di cui al presente paragrafo, tenendo conto dei seguenti principi:
i)  i progetti devono essere incentrati sulla progettazione e lo sviluppo di soluzioni innovative e l'attuazione di programmi dimostrativi;
ii)  le attività negli impianti di produzione devono essere vicine al mercato per dimostrare la capacità delle tecnologie innovative di superare gli ostacoli tecnologici e di altro tipo;
iii)  i progetti devono produrre soluzioni tecnologiche che possano avere vaste applicazioni e abbinare tecnologie diverse;
iv)  le soluzioni e le tecnologie devono idealmente poter essere trasferite all'interno del settore ed eventualmente ad altri settori;
v)  è data priorità ai progetti che prevedono riduzioni di emissioni significativamente inferiori al pertinente valore di riferimento. I progetti ammissibili devono contribuire a riduzioni di emissioni al di sotto dei valori di riferimento di cui al paragrafo 2 oppure essere mirati a ridurre in modo considerevole i costi della transizione verso una produzione energetica a basse emissioni; e
vi)  i progetti CCU devono conseguire una netta riduzione delle emissioni ed uno stoccaggio permanente di CO2 per tutta la loro durata.
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – punto i (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 20
i bis)   il paragrafo 20 è sostituito dal seguente:
"20. Tra le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione include provvedimenti atti a definire gli impianti che cessano parzialmente la loro attività o riducono in misura significativa la loro capacità, e provvedimenti per adeguare di conseguenza, se del caso, il livello delle quote assegnate a titolo gratuito a tali impianti.
"20. Tra le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione include provvedimenti atti a definire gli impianti che cessano parzialmente la loro attività o riducono in misura significativa la loro capacità, e provvedimenti per adeguare di conseguenza, se del caso, il livello delle quote assegnate a titolo gratuito a tali impianti.
Tali misure consentono flessibilità per i settori industriali in cui le capacità sono soggette a regolari trasferimenti tra stabilimenti operativi della stessa impresa."
Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – titolo
Misure di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   Previa adozione della revisione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, la Commissione procede a una nuova valutazione della percentuale di riduzione delle emissioni nell'ambito del sistema ETS UE e della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**. Le riduzioni supplementari dovute a un'accresciuta efficienza energetica sono utilizzate per tutelare i settori esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio o degli investimenti.
____________
*Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
**Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).
Emendamento 144
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafi 1 ter e 1 quater (nuovi)
1 ter.   Dando seguito all'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo di Parigi, la Commissione valuta nella sua relazione, da redigere ai sensi dell'articolo 28 bis bis, lo sviluppo di politiche di mitigazione del clima, inclusi approcci basati sul mercato, nei paesi e nelle regioni terzi nonché l'effetto di tali politiche sulla competitività dell'industria europea.
1 quater.   Se tale relazione giunge alla conclusione che permane un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa che introduce uno strumento di adeguamento per il carbonio alle frontiere, del tutto compatibile con le norme dell'OMC, sulla base di uno studio di fattibilità da avviare al momento della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale. Tale meccanismo comporterebbe l'inclusione nel sistema ETS UE degli importatori di prodotti che sono fabbricati dai settori o sottosettori determinati a norma dell'articolo 10 bis.
Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 2
2.  I settori e sottosettori in cui il prodotto della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi e la relativa intensità di emissioni è superiore a 0,18 possono essere inclusi nel gruppo di cui al punto 1 sulla base di una valutazione qualitativa, con i seguenti criteri:
2.  I settori e sottosettori in cui il prodotto della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi e la relativa intensità di emissioni è superiore a 0,12 possono essere inclusi nel gruppo di cui al punto 1 sulla base di una valutazione qualitativa, con i seguenti criteri:
(a)  misura in cui i singoli impianti del settore o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica;
a)  misura in cui i singoli impianti del settore o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica, tenendo conto dell'aumento associato dei costi di produzione;
(b)  caratteristiche del mercato attuali e previste;
b)  caratteristiche del mercato attuali e previste;
(c)  i margini di profitto, quali indicatori potenziali per le decisioni d’investimento a lungo termine o di trasferimento;
c)  margini di profitto come indicatore potenziale di decisioni d'investimento a lungo termine o di rilocalizzazione;
c bis)   materie prime che sono negoziate sui mercati mondiali a un prezzo di riferimento comune.
Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 3
3.  Atri settori e sottosettori sono ritenuti in grado di trasferire in misura maggiore i costi delle quote sui prezzi dei prodotti e sono oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 corrispondenti al 30% del quantitativo determinato in conformità delle misure adottate a norma dell'articolo 10 bis.
3.  Il settore del teleriscaldamento è ritenuto in grado di trasferire in misura maggiore i costi delle quote sui prezzi dei prodotti ed è oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 corrispondenti al 30% del quantitativo determinato in conformità delle misure adottate a norma dell'articolo 10 bis. Gli altri settori e sottosettori non beneficiano di alcuna assegnazione gratuita.
Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 4
4.  Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta un atto delegato relativo ai paragrafi precedenti per le attività a un livello a 4 cifre (codice NACE-4) per quanto riguarda il paragrafo 1, in conformità dell'articolo 23, sulla base dei tre anni più recenti per cui sono disponibili dati.
4.  Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 30 ter ad integrazione della presente direttiva, in relazione al paragrafo 1 concernente le attività a un livello a 4 cifre (codice NACE-4) o, ove giustificato in base a criteri oggettivi elaborati dalla Commissione, al pertinente livello di disaggregazione sulla base di dati pubblici e settoriali, al fine di includervi le attività rientranti nel sistema ETS UE. La valutazione dell'intensità degli scambi è effettuata sulla base dei cinque anni più recenti per cui sono disponibili dati.
Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater – paragrafo 1
1.  In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'Unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico.
1.  In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'Unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la generazione di energia elettrica ai fini della modernizzazione, diversificazione e trasformazione sostenibile del settore energetico. La deroga termina il 31 dicembre 2030.
Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   Gli Stati membri che non sono ammissibili ai sensi del paragrafo 1, ma che nel 2014 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60 % della media dell'Unione possono usufruire della deroga di cui a tale paragrafo fino al quantitativo totale di cui al paragrafo 4, a condizione che il numero corrispondente di quote sia trasferito al Fondo per la modernizzazione e che i proventi siano utilizzati per sostenere gli investimenti ai sensi dell'articolo 10 quinquies.
Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.   Gli Stati membri che, ai sensi del presente articolo, sono autorizzati ad assegnare quote a titolo gratuito agli impianti per la generazione di energia, possono scegliere di trasferire il numero corrispondente di quote o parte di esse al Fondo per la modernizzazione e di assegnarle ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 10 quinquies. In tal caso, ne informano la Commissione prima del trasferimento.
Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
(b)  assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite e alla modernizzazione dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione energetica;
b)  assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite o alla modernizzazione dei settori di produzione, reti di teleriscaldamento, efficienza energetica, stoccaggio energetico, trasmissione e distribuzione energetica;
Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c
(c)  definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori per la graduatoria dei progetti, in modo da garantire che siano selezionati progetti che:
c)  definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori in linea con gli obiettivi della politica climatica ed energetica dell'Unione per il 2050 per la graduatoria dei progetti, in modo da garantire che siano selezionati progetti che:
Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c – punto i
(i)  sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO2;
i)  sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO2 proporzionato alla dimensione dei progetti. Laddove i progetti riguardino la produzione di energia elettrica, le emissioni totali di gas a effetto serra per kilowatt ora di elettricità prodotta nell'impianto non devono superare i 450 grammi di CO2 equivalenti dopo il completamento del progetto. Entro il 1° gennaio 2021, la Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 30 ter al fine di modificare la presente direttiva definendo, per i progetti relativi alla produzione di calore, le emissioni totali di gas a effetto serra per kilowatt ora di calore prodotto nell'impianto che non devono essere superate.
Emendamento 95
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c – punto ii
(ii)  hanno carattere complementare, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione e non risponde a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato;
ii)  hanno carattere complementare, pur potendo essere utilizzati per conseguire gli obiettivi pertinenti stabiliti nell'ambito del quadro 2030 per il clima e l'energia, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione e non rispondono a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato;
Emendamento 96
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c – punto iii bis (nuovo)
iii bis)   non contribuiscono a creare nuova produzione di energia che preveda l'utilizzo del carbone né aumentano la dipendenza dal carbone.
Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater – paragrafo 2 – comma 2
Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione gratuita facoltativa pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara competitiva e i criteri di selezione per consentire al pubblico di presentare osservazioni.
Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione gratuita transitoria facoltativa per la modernizzazione del settore dell'energia pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara competitiva e i criteri di selezione per consentire al pubblico di presentare osservazioni.
Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater – paragrafo 2 – comma 3
Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 10 milioni di euro, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti.
Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 10 milioni di euro, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, coerenti con il conseguimento degli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di clima ed energia. Tali criteri sono sottoposti a una consultazione pubblica, che garantisca la piena trasparenza e accessibilità alla pertinente documentazione, e riflettono pienamente le osservazioni formulate dai soggetti interessati. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti.
Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater – paragrafo 3
3.  Il valore degli investimenti previsti equivale almeno al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito, tenendo nel contempo conto della necessità di limitare direttamente gli aumenti di prezzo correlati. Il valore di mercato corrisponde al prezzo medio delle quote assegnate sulla piattaforma d'asta comune nell'anno civile precedente.
3.  Il valore degli investimenti previsti equivale almeno al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito, tenendo nel contempo conto della necessità di limitare direttamente gli aumenti di prezzo correlati. Il valore di mercato corrisponde al prezzo medio delle quote assegnate sulla piattaforma d'asta comune nell'anno civile precedente. Può essere finanziato al massimo il 75% dei costi pertinenti di un investimento.
Emendamento 100
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater – paragrafo 6
6.  Gli Stati membri impongono ai produttori di energia elettrica e ai gestori di rete che ne beneficiano di presentare entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sull'attuazione dei loro investimenti selezionati. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione, che le rende pubbliche.";
6.  Gli Stati membri impongono ai produttori di energia e ai gestori di rete che ne beneficiano di presentare su base annua entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull'attuazione dei loro investimenti selezionati, che comprenda il rapporto tra quote assegnate a titolo gratuito e spese sostenute, i tipi di investimenti finanziati e le modalità di conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b). Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione, che le mette a disposizione del pubblico. Gli Stati membri e la Commissione monitorano ed analizzano il rischio di arbitraggio per quanto riguarda la soglia di 10 milioni di euro per i piccoli progetti ed evitano una ripartizione ingiustificata di un investimento tra piccoli progetti, escludendo più di un investimento nello stesso impianto beneficiario.
Emendamento 101
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.   Qualora vi sia il ragionevole sospetto di irregolarità o della mancata comunicazione da parte di uno Stato membro in conformità dei paragrafi da 2 a 6, la Commissione può avviare un'indagine indipendente, avvalendosi se necessario di una terza parte. La Commissione indaga altresì su altre possibili violazioni, quali la mancata attuazione del terzo pacchetto sull'energia. Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni sull'investimento e garantisce l'accesso necessario ai fini dell'indagine, anche agli impianti e ai cantieri. La Commissione pubblica una relazione in merito all'indagine in oggetto.
Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quater – paragrafo 6 ter (nuovo)
6 ter.   In caso di violazione della legislazione dell'Unione in materia di clima ed energia, incluso il terzo pacchetto sull'energia, o dei criteri di cui al presente articolo, la Commissione può chiedere ad uno Stato membro di non concedere l'assegnazione gratuita.
Emendamento 149
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies – paragrafo 1 – comma 1
1.  Al fine di sostenere gli investimenti nella modernizzazione dei sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica negli Stati membri con un PIL pro capite inferiore al 60% della media dell'Unione nel 2013, è istituito un Fondo per il periodo 2021-2030, finanziato secondo le disposizioni dell'articolo 10.
1.  Al fine di sostenere e moltiplicare gli investimenti nella modernizzazione dei sistemi energetici, teleriscaldamento incluso, e migliorare l'efficienza energetica negli Stati membri con un PIL pro capite inferiore al 60% della media dell'Unione nel 2013, 2014 o 2015, è istituito un Fondo per il periodo 2021-2030, finanziato secondo le disposizioni dell'articolo 10
Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies – paragrafo 1 – comma 2
Gli investimenti finanziati sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva e con il Fondo europeo per gli investimenti strategici.
Gli investimenti finanziati rispettano i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria e offrono il miglior rapporto qualità-prezzo. Sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva, con gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di clima e di energia e con il Fondo europeo per gli investimenti strategici e:
i)   contribuiscono al risparmio energetico, ai sistemi energetici rinnovabili, allo stoccaggio energetico e ai settori dell'interconnessione, della trasmissione e della distribuzione dell'elettricità; laddove i progetti riguardino la produzione di energia elettrica, le emissioni totali di gas a effetto serra per kilowatt ora di elettricità prodotta nell'impianto non devono superare i 450 grammi di CO2 equivalenti dopo il completamento del progetto. La Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 30 ter entro il 1° gennaio 2021 al fine di modificare la presente direttiva definendo, per i progetti relativi alla produzione di calore, le emissioni totali di gas a effetto serra per kilowatt ora di calore prodotto nell'impianto che non devono essere superate;
ii)   sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscono un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminano un livello significativo di riduzione di CO2;
iii)   hanno carattere complementare, pur potendo essere utilizzati per conseguire gli obiettivi pertinenti stabiliti nell'ambito del quadro 2030 per il clima e l'energia, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione e non rispondono a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato;
iv)   non contribuiscono a creare nuova produzione di energia che preveda l'utilizzo del carbone né aumentano la dipendenza dal carbone.
Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
La Commissione riesamina periodicamente i requisiti di cui al presente paragrafo, tenendo conto della strategia della Banca europea per gli investimenti in materia di clima. Se, sulla base dei progressi tecnologici, uno o più requisiti di cui al presente paragrafo diventino irrilevanti, la Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 30 ter entro il 2024, al fine di modificare la presente direttiva definendo nuovi requisiti o aggiornando quelli esistenti.
Emendamento 106
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies – paragrafo 2
2.  Il Fondo finanzia inoltre progetti d'investimento su scala ridotta per la modernizzazione dei sistemi energetici e l'efficienza energetica. A tal fine, il Consiglio per gli investimenti elabora orientamenti e criteri di selezione per gli investimenti specifici per tali progetti.
2.  Il Fondo finanzia inoltre progetti d'investimento su scala ridotta per la modernizzazione dei sistemi energetici e l'efficienza energetica. A tal fine, il Consiglio per gli investimenti del Fondo elabora orientamenti per gli investimenti e criteri di selezione specifici per tali progetti, in linea con gli obiettivi della presente direttiva e con i criteri di cui al paragrafo 1. Tali orientamenti e criteri di selezione sono resi pubblici.
Ai fini del presente paragrafo, per progetto di investimento su scala ridotta si intende un progetto finanziato mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni, che contribuiscono all'attuazione di un programma nazionale che persegue obiettivi specifici in linea con quelli del Fondo per la modernizzazione e che non usi più del 10% della parte di quote assegnata allo Stato membro stabilita nell'allegato II ter.
Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   Qualsiasi Stato membro beneficiario che abbia deciso di assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio a norma dell'articolo 10 quater può trasferire tali quote alla propria parte del Fondo per la modernizzazione di cui all'allegato II ter ed assegnarle a norma delle disposizioni di cui all'articolo 10 quinquies.
Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies – paragrafo 4 – comma 1
4.  Il Fondo è amministrato da un Consiglio per gli investimenti e da un Comitato di gestione, cui partecipano rappresentanti degli Stati membri beneficiari, la Commissione, la BEI e tre rappresentanti eletti dagli altri Stati membri per un periodo di 5 anni. Il Consiglio per gli investimenti ha il compito di determinare una politica di investimento a livello di Unione, idonei strumenti di finanziamento e criteri di selezione degli investimenti.
4.  Gli Stati membri beneficiari sono responsabili della governance del fondo ed istituiscono congiuntamente un Consiglio per gli investimenti composto da un rappresentante per Stato membro beneficiario, la Commissione, la BEI e tre osservatori delle parti interessate, quali confederazioni industriali, sindacati, ONG. Il Consiglio per gli investimenti è incaricato di stabilire una politica di investimento a livello di Unione, in linea con i requisiti di cui al presente articolo e coerente con le politiche dell'Unione.
È istituito un Consiglio consultivo, indipendente dal Consiglio per gli investimenti. Il Consiglio consultivo è composto da tre rappresentanti degli Stati membri beneficiari, tre rappresentanti degli Stati membri non beneficiari, un rappresentante della Commissione, un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (BEI) e un rappresentante della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) selezionati per un periodo di cinque anni. I membri del Consiglio consultivo sono in possesso della pertinente esperienza di mercato nel settore della strutturazione e del finanziamento di progetti. Il Consiglio consultivo fornisce consulenza e raccomandazioni al Consiglio per gli investimenti in merito all'ammissibilità dei progetti per le decisioni in materia di selezione, investimenti e finanziamento nonché qualsiasi ulteriore assistenza allo sviluppo dei progetti quale necessaria.
Il Comitato di gestione è responsabile della gestione quotidiana del fondo.
È istituito un Comitato di gestione. Il Comitato di gestione è responsabile della gestione quotidiana del fondo.
Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies – paragrafo 4 – comma 2
Il Consiglio per gli investimenti elegge un rappresentante della Commissione che lo presiede e si impegna a prendere le decisioni per consenso. Se il Consiglio per gli investimenti non è in grado di deliberare per consenso entro un termine stabilito dal presidente, adotta una decisione a maggioranza semplice.
Il presidente del Consiglio per gli investimenti è eletto tra i suoi membri per un periodo di un anno. Il Consiglio per gli investimenti si impegna a prendere le decisioni per consenso. Il Consiglio consultivo adotta il proprio parere a maggioranza semplice.
Emendamento 110
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies – paragrafo 4 – comma 3
Il Comitato di gestione è composto da rappresentanti nominati dal Consiglio per gli investimenti. Il Comitato di gestione decide a maggioranza semplice.
Il Consiglio per gli investimenti, il Consiglio consultivo e il Comitato di gestione operano in modo aperto e trasparente. I verbali delle riunioni di entrambi i consigli sono resi pubblici. La composizione del Consiglio per gli investimenti e del Consiglio consultivo è resa pubblica e i curricula vitae e le dichiarazioni di interessi dei membri sono resi pubblici e aggiornati periodicamente. Il Consiglio per gli investimenti e il Consiglio consultivo verificano su base permanente l'assenza di conflitti d'interesse. Il Consiglio consultivo presenta ogni sei mesi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione un elenco dei pareri forniti in relazione ai progetti.
Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies – paragrafo 4 – comma 4
Se la BEI raccomanda di non finanziare un investimento e fornisce motivazioni per questa raccomandazione, una decisione è adottata solo se la maggioranza dei due terzi di tutti i membri vota a favore. In questo caso lo Stato membro in cui l'investimento avrà luogo e la BEI non hanno diritto di voto. Le due frasi precedenti non si applicano a progetti di piccole dimensioni finanziati mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni da un programma nazionale che persegue obiettivi specifici in linea con quelli del Fondo per la modernizzazione, a condizione che tale programma non usi più del 10% della parte di quote assegnata allo Stato membro stabilita nell'allegato II ter.
Se la BEI raccomanda al Consiglio consultivo di non finanziare un investimento e fornisce motivazioni sul perché non è in linea con la politica di investimento adottata dal Consiglio per gli investimenti e con i criteri di selezione di cui al paragrafo 1, un parere positivo è adottato solo se la maggioranza dei due terzi di tutti i membri vota a favore. In questo caso lo Stato membro in cui l'investimento avrà luogo e la BEI non hanno diritto di voto.
Emendamento 112
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies – paragrafo 5 – parte introduttiva
5.  Gli Stati membri beneficiari riferiscono annualmente al Comitato di gestione in merito agli investimenti finanziati dal Fondo. La relazione, che è resa pubblica, riporta:
5.  Gli Stati membri beneficiari riferiscono annualmente al Consiglio per gli investimenti e al Consiglio consultivo in merito agli investimenti finanziati dal Fondo. La relazione, che è resa disponibile al pubblico, riporta:
Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies – paragrafo 6
6.  Ogni anno il Comitato di gestione trasmette una relazione alla Commissione sull'esperienza acquisita con la valutazione e la selezione degli investimenti. La Commissione riesamina i criteri in base ai quali sono selezionati i progetti entro il 31 dicembre 2024 e, se opportuno, presenta proposte al Comitato di gestione.
6.  Ogni anno il Consiglio consultivo trasmette una relazione alla Commissione sull'esperienza acquisita con la valutazione e la selezione degli investimenti. La Commissione riesamina i criteri in base ai quali sono selezionati i progetti entro il 31 dicembre 2024 e, se opportuno, presenta proposte al Consiglio per gli investimenti e al Consiglio consultivo.
Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 quinquies – paragrafo 7
7.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23 per modificare il presente articolo.
7.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità precise per un funzionamento efficace del Fondo per la modernizzazione.
Emendamento 115
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
8 bis)   all'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
"A partire dal 2021, gli Stati membri provvedono affinché durante ogni anno civile ciascun gestore comunichi l'attività di produzione ai fini dell'adeguamento dell'assegnazione conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 7."
Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)
8 ter)   all'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo:
"3 bis. Qualora vi sia il ragionevole sospetto di irregolarità o della mancata comunicazione dell'elenco e delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 da parte di uno Stato membro, la Commissione può avviare un'indagine indipendente, avvalendosi se necessario di una terza parte. Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni e l'accesso necessari all'indagine, incluso l'accesso agli impianti e ai dati sulla produzione. La Commissione rispetta la medesima riservatezza sulle informazioni sensibili sul piano commerciale applicata dallo Stato membro interessato e pubblica una relazione su tale indagine."
Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 12 – paragrafo 3 bis
10 bis)   all'articolo 12, il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:
"3 bis. Non sussiste l’obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un’autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio1."
"3 bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio1, né per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e/o il riutilizzo in una domanda che assicuri un vincolo permanente del CO2, ai fini della cattura e del riutilizzo del carbonio."
Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 14 – paragrafo 1
(12)  all'articolo 14, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
12)  all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.";
"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità precise per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e, se opportuno, i dati riguardanti le attività, dalle attività che figurano all'allegato I, per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini della domanda di cui agli articoli 3 sexies e 3 septies, ispirandosi ai principi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni definiti nell'allegato IV e specificando, nelle prescrizioni relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, il potenziale di riscaldamento globale di ciascun gas a effetto serra considerato.";
"Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione adegua le norme esistenti in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni ai sensi del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione*, al fine di eliminare gli ostacoli normativi agli investimenti nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio più recenti, come la cattura e l'utilizzo del carbonio (CCU). Tali nuove norme entrano in vigore per tutte le tecnologie CCU il 1° gennaio 2019.
Tale regolamento stabilisce inoltre procedure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli emettitori di entità ridotta.
____________________
* Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30)."
Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 15 – commi 4 e 5
(13)  all'articolo 15, il quinto comma è sostituito dal seguente:
13)  all'articolo 15, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dal seguente:
"Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.";
"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità precise per la verifica delle comunicazioni delle emissioni sulla base dei principi di cui all'allegato V e per l'accreditamento e la supervisione dei verificatori. Essa specifica le condizioni per l'accreditamento e la revoca di quest'ultimo, per il riconoscimento reciproco e per l'eventuale valutazione inter pares degli enti di accreditamento."
Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 16 – paragrafo 7
13 bis)   all'articolo 16, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
7.  Quando richieste del tipo di quelle di cui al paragrafo 5 sono rivolte alla Commissione, questa ne informa gli altri Stati membri attraverso i loro rappresentanti in seno al comitato di cui all’articolo 23, paragrafo 1, conformemente al regolamento interno di tale comitato.
7.  Quando richieste del tipo di quelle di cui al paragrafo 5 sono rivolte alla Commissione, questa ne informa gli altri Stati membri attraverso i loro rappresentanti in seno al comitato di cui all’articolo 30 quater, paragrafo 1, conformemente al regolamento interno di tale comitato.
Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 16 – paragrafo 12
12.  Se del caso, sono fissate regole dettagliate in relazione alle procedure di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 22 bis.
12.  Se del caso, sono fissate regole dettagliate in relazione alle procedure di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30 quater, paragrafo 2.
Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 19 – paragrafo 3
(15)  all'articolo 19, paragrafo 3, la terza frase è sostituita dalla seguente:
15)  all'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"Essa contiene inoltre disposizioni per l'attuazione delle norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.";
"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità precise per l'istituzione di un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni cessione sia compatibile con gli obblighi risultanti dal protocollo di Kyoto. Tali atti delegati includono altresì disposizioni in materia di impiego e identificazione delle CER e delle ERU nel sistema ETS UE e riguardo al monitoraggio del livello di impiego raggiunto. Tali atti contengono inoltre disposizioni per l'attuazione delle norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione."
Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 21 – paragrafo 1
15 bis)   all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione riserva un’attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell’assegnazione delle quote di emissione, del funzionamento dei registri, dell’applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e comunicazione, della verifica e dell’accreditamento e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle quote rilasciate, se del caso. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2005. La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della prima relazione.
"1. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione riserva un’attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell’assegnazione delle quote di emissione, delle misure finanziarie di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6, del funzionamento dei registri, dell’applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e comunicazione, della verifica e dell’accreditamento e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle quote rilasciate, se del caso. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2005. La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della prima relazione."
Emendamento 124
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 ter (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)
15 ter)   all'articolo 21 è inserito il seguente paragrafo:
"2 bis. La relazione include, utilizzando i dati forniti mediante la cooperazione di cui all'articolo 18 ter, un elenco degli operatori soggetti ai requisiti della presente direttiva che non hanno aperto un conto nell'ambito del registro."
Emendamento 125
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 quater (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)
15 quater)   all'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo:
"3 bis. Qualora vi sia il ragionevole sospetto di irregolarità o della mancata comunicazione da parte di uno Stato membro in conformità del paragrafo 1, la Commissione può avviare un'indagine indipendente, avvalendosi se necessario di una terza parte. Lo Stato membro fornisce tutte le informazioni e l'accesso necessari all'indagine, incluso l'accesso agli impianti. La Commissione pubblica una relazione in merito all'indagine."
Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 22 – paragrafo 2
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di modificare la presente direttiva stabilendo elementi non essenziali degli allegati alla presente direttiva, ad eccezione degli allegati I, II bis e II ter.
Emendamento 127
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 22 bis – titolo
(17)  è inserito il seguente articolo 22 bis:
17)  è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 22 bis
"Articolo 30 quater
Procedura di comitato
Procedura di comitato
Emendamento 128
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 23 – titolo
"Articolo 23
"Articolo 30 ter
Esercizio della delega
Esercizio della delega
Emendamento 129
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19 – lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 – paragrafo 1
A decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissione conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non figurano nell'allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, le potenziali distorsioni della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema comunitario e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione, in conformità degli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 23 se l'inclusione riguarda attività e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I.
A decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissione conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non figurano nell'allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, le potenziali distorsioni della concorrenza, l'integrità ambientale dell'ETS UE e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e tali gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione. Tale inclusione unilaterale è proposta e approvata al più tardi 18 mesi prima dell'inizio di un nuovo periodo di scambio nell'ETS UE.
Emendamento 130
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19 – lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 – paragrafo 1
A decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissione conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non figurano nell'allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, le potenziali distorsioni della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema comunitario e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione, in conformità degli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 23 se l'inclusione riguarda attività e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità precise per l'approvazione dell'inclusione delle attività e dei gas a effetto serra di cui al primo comma nel sistema per lo scambio di quote di emissione se tale inclusione riguarda attività e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I.
Emendamento 131
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19 – lettera b
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 – paragrafo 3
(b)  al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
b)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per un regolamento di questo tipo relativo al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle attività ai sensi dell'articolo 23.";
"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità precise sul monitoraggio e la comunicazione delle attività, degli impianti e dei gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione nell'allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possano essere realizzati con sufficiente accuratezza.";
Emendamento 132
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 20 – lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 24 bis – paragrafo 4 – commi 1 e 2
(a)  al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
a)  al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:
"Tali misure sono coerenti con gli atti adottati a norma dell'articolo 11 ter, paragrafo 7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23.";
"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo, oltre all'inclusione di attività e gas prevista dall'articolo 24, modalità precise per il rilascio di quote o crediti riguardanti progetti gestiti dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra non disciplinate dal sistema ETS UE."
Emendamento 133
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 25 bis – paragrafo 1
1.  Qualora un paese terzo adotti provvedimenti finalizzati a ridurre l'impatto, in termini di cambiamenti climatici, dei voli in partenza dal proprio territorio e diretti verso la Comunità, la Commissione, dopo essersi consultata con tale paese terzo e con gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, valuta le opzioni disponibili al fine di garantire un'interazione ottimale tra il sistema comunitario e i provvedimenti adottati da tale paese.
1.  Qualora un paese terzo adotti provvedimenti finalizzati a ridurre l'impatto, in termini di cambiamenti climatici, dei voli in partenza dal proprio territorio e diretti verso l'Unione, la Commissione, dopo essersi consultata con tale paese terzo e con gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 30 quater, paragrafo 1, valuta le opzioni disponibili al fine di garantire un'interazione ottimale tra il sistema ETS UE e i provvedimenti adottati da tale paese terzo.
Se necessario, la Commissione può adottare modifiche per garantire che i voli in arrivo dal paese terzo in questione siano esclusi dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o per garantire eventuali altre modifiche delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I richieste da un accordo a norma del quarto comma. Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche conformemente all'articolo 23.
Se necessario, la Commissione può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per garantire che i voli in arrivo dal paese terzo in questione siano esclusi dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o per garantire eventuali altre modifiche delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I richieste da tale accordo.
Emendamento 134
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 – paragrafo 1
22 bis)   all'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Previa consultazione del gestore, gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a 25000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati:
"1. Previa consultazione del gestore e subordinatamente all'accordo del gestore, gli Stati membri possono escludere dal sistema ETS UE gli impianti gestiti da PMI che hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a 50 000 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati:
(a)  notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;
a)  notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto e specificando in che modo tali misure non comporteranno costi di conformità più elevati per gli impianti in questione, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;
(b)  confermino l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Gli Stati membri possono autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5000 tonnellate l'anno, conformemente all'articolo 14;
b)  confermino l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 50 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Gli Stati membri, a seguito di una richiesta del gestore, autorizzano misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5 000 tonnellate l'anno, conformemente all'articolo 14;
(c)  confermino che, qualora un impianto emetta 25000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario;
c)  confermino che, qualora un impianto emetta 50 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nel sistema ETS UE;
(d)  pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.
d)  mettano le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) a disposizione del pubblico.
Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti. "
Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti."
Emendamento 135
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 27 bis (nuovo)
22 ter)   è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 27 bis
Esclusione di impianti di dimensioni ridotte non subordinata all'adozione di misure equivalenti
1.   Previa consultazione del gestore, gli Stati membri possono escludere dal sistema ETS UE gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a 5 000 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), a condizione che gli Stati membri interessati:
a)   notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;
b)   confermino l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 5 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile;
c)   confermino che, qualora un impianto emetta 5 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile, l'impianto rientra nuovamente nel sistema ETS UE, salvo che non si applichi l'articolo 27;
d)   mettano le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) a disposizione del pubblico.
2.   Allorché un impianto rientra nuovamente nel sistema ETS UE a norma del paragrafo 1, lettera c), le quote rilasciate a norma dell'articolo 10 bis sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote rilasciate a tali impianti sono detratte dal quantitativo messo all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è situato l'impianto."
Emendamento 136
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22 quater (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 29
22 quater)  l'articolo 29 è così modificato:
"Relazione al fine di assicurare un migliore funzionamento del mercato del carbonio
"Relazione al fine di assicurare un migliore funzionamento del mercato del carbonio
Qualora le relazioni periodiche sul mercato del carbonio di cui all’articolo 10, paragrafo 5 dimostrino che il mercato del carbonio non funziona correttamente, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte volte a migliorare la concorrenza sul mercato del carbonio e a definire misure per migliorarne il funzionamento."
Qualora le relazioni periodiche sul mercato del carbonio di cui all’articolo 10, paragrafo 5 dimostrino che il mercato del carbonio non funziona correttamente, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione comprende una sezione dedicata all'interazione tra il sistema ETS UE e altre politiche nazionali e dell'Unione in materia di clima ed energia, per quanto concerne i volumi di riduzione delle emissioni, l'efficacia sotto il profilo dei costi di tali politiche e il relativo impatto sulla domanda di quote ETS UE. Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative volte a migliorare la trasparenza dell'ETS UE, a tenere conto della capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e il 2050 e a definire misure per migliorarne il funzionamento, incluse misure intese a tenere conto dell'impatto di politiche complementari a livello dell'Unione in materia energetica e climatica sull'equilibrio tra domanda e offerta dell'ETS UE.";
Emendamento 137
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22 quinquies (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 30 bis (nuovo)
22 quinquies)  è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 30 bis
Adeguamenti in sede di valutazione globale nel quadro dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi
Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione nel quadro dell'UNFCCC nel 2018, la Commissione pubblica una comunicazione che valuta se la legislazione dell'Unione sui cambiamenti climatici sia coerente con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. In particolare, la comunicazione esamina il ruolo e l'adeguatezza dell'ETS UE rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi.
Entro sei mesi dalla valutazione globale nel 2023 e dalle valutazioni globali successive, la Commissione presenta una relazione che valuta la necessità di aggiornare di conseguenza l'azione dell'Unione in materia di clima.
La relazione prende in considerazione gli adeguamenti all'ETS UE nel contesto degli sforzi globali di mitigazione e degli sforzi intrapresi da altre importanti economie. In particolare, la relazione valuta la necessità di riduzioni più drastiche delle emissioni, la necessità di adeguare le disposizioni sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la necessità o meno di ulteriori misure politiche e strumenti per rispettare gli impegni dell'Unione e degli Stati membri in materia di emissioni di gas a effetto serra.
La relazione tiene conto del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, della competitività delle industrie europee, degli investimenti all'interno dell'Unione e della sua politica di industrializzazione.
La relazione è corredata, ove opportuno, di una proposta legislativa; in tal caso, la Commissione pubblica in parallelo una valutazione d'impatto completa."
Emendamento 138
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22 sexies (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – paragrafo 3
22 sexies)   nell'allegato 1, il punto 3 è sostituito dal seguente:
"3. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nel sistema comunitario, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di "chemical looping combustion", torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le "unità che utilizzano esclusivamente biomassa" rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto.
"3. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nell'ETS UE, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di "chemical looping combustion", torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW, le unità di riserva e di emergenza utilizzate unicamente per la produzione di energia elettrica destinata al consumo in loco in caso di guasto della rete e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le "unità che utilizzano esclusivamente biomassa" rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto."
Emendamento 139
Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)
Decisone (UE) 2015/1814
Articolo 1 – paragrafo 5 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)
Articolo 1 bis
Modifiche alla decisione (UE) 2015/1814
La decisione (UE) 2015/1814 è così modificata:
All'articolo 1, paragrafo 5, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti commi:
"A titolo di deroga, fino al periodo di riesame di cui all'articolo 3, le percentuali di cui al primo comma sono raddoppiate. Il riesame valuta la possibilità di raddoppiare il tasso di ammissione finché l'equilibrio di mercato non sarà ripristinato.
Inoltre, il riesame introduce un tetto massimo per la riserva stabilizzatrice del mercato e, se del caso, è corredato di una proposta legislativa.".

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0003/2017).

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