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Procedura : 2016/2903(RSP)
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Ciclo del documento : B8-0140/2017

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B8-0140/2017

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PV 13/02/2017 - 11
CRE 13/02/2017 - 11

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P8_TA(2017)0042

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Mercoledì 15 febbraio 2017 - Strasburgo
Pesticidi biologici a basso rischio
P8_TA(2017)0042B8-0140/2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sui pesticidi a basso rischio di origine biologica (2016/2903(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE(1), in particolare gli articoli 22 e 47, l'articolo 66, paragrafo 2, e l'allegato II, punto 5,

–  vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi(2), in particolare l'articolo 12,

–  visto il progetto di regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari per quanto riguarda i criteri di approvazione delle sostanze attive a basso rischio (D046260/01),

–  vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 su soluzioni tecnologiche per un'agricoltura sostenibile nell'UE(3),

–  vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulla promozione dell'innovazione e dello sviluppo economico nella futura gestione delle aziende agricole europee(4),

–  visto il "Piano di attuazione volto ad accrescere la disponibilità di prodotti fitosanitari a basso rischio e ad accelerare l'attuazione della difesa integrata negli Stati membri", messo a punto dal gruppo di esperti sulla protezione fitosanitaria sostenibile e approvato dal Consiglio il 28 giugno 2016,

–  visti il Piano d'azione di lotta della Commissione ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica (COM(2011)0748) e l'imminente Piano d'azione sulla resistenza antimicrobica (AMR) che la Commissione lancerà nel 2017,

–  vista l'interrogazione alla Commissione sui pesticidi biologici a basso rischio (O-000147/2016 – B8-1821/2016),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'impiego di prodotti fitosanitari convenzionali è sempre più oggetto di pubblico dibattito, a causa dei rischi che essi presentano per la salute umana, gli animali e l'ambiente;

B.  considerando che è in diminuzione il numero di sostanze attive disponibili sul mercato UE, utilizzate per la protezione fitosanitaria; che gli agricoltori UE continuano a richiedere una serie di strumenti di protezione delle colture;

C.  considerando che è importante promuovere lo sviluppo di procedure o tecniche alternative volte a ridurre la dipendenza dai pesticidi convenzionali;

D.  considerando che prevenire gli sprechi alimentari rappresenta una priorità nell'UE e l'accesso a soluzioni fitosanitarie appropriate è essenziale nelle prevenzione dei danni causati dai parassiti e dalle malattie che si traducono in sprechi alimentari; che, secondo la FAO, il 20 % della produzione ortofrutticola in Europa va persa nei campi(5);

E.  considerando che è ancora possibile trovare residui indesiderati di pesticidi nel suolo, nell'acqua e nell'ambiente in generale e che anche una certa percentuale di prodotti agricoli di origine vegetale o animale può contenere residui di pesticidi superiori ai livelli massimi di residui previsti per i pesticidi;

F.  considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 definisce criteri d'identificazione delle sostanze a basso rischio che si applicano indipendentemente dall'origine della sostanza e che i pesticidi a basso rischio possono essere di origine sia biologica che sintetica;

G.  considerando che per pesticidi di origine biologica si intendono generalmente i prodotti fitosanitari basati su microorganismi, vegetali, sostanze chimiche o semichimiche bioderivate (come i feromoni e vari oli essenziali) e i loro prodotti derivati; che l'attuale quadro regolamentare sui prodotti fitosanitari(6) non distingue giuridicamente tra prodotti fitosanitari biologici e prodotti chimici di sintesi;

H.  considerando che recenti studi scientifici evidenziano che l'esposizione subletale a certi erbicidi può causare modifiche negative in termini di suscettibilità agli antibiotici nei batteri(7) e che una combinazione di uso elevato di erbicidi e antibiotici in prossimità di animali da allevamento e insetti può comportare un maggiore uso di antibiotici dovuto alla possibile compromissione dei loro effetti terapeutici;

I.  considerando che i prodotti fitosanitari a basso rischio di origine biologica possono rappresentare un'alternativa praticabile ai prodotti fitosanitari convenzionali, sia per l'agricoltura tradizionale che per l'agricoltura biologica e contribuire a un'attività agricola più sostenibile; che alcuni prodotti fitosanitari di origine biologica hanno nuovi meccanismi d'azione, il che potrebbe rappresentare un vantaggio, tenuto conto dell'evoluzione delle resistenze ai prodotti fitosanitari convenzionali, e limitare l'impatto sugli organismi non bersaglio; che i prodotti fitosanitari a basso rischio di origine biologica dovrebbero rappresentare una delle opzioni preferite degli utilizzatori non professionali e nel giardinaggio domestico, insieme ad altri metodi di controllo e prevenzione non chimici;

J.  considerando che l'uso dei prodotti fitosanitari è necessario per soddisfare adeguatamente la domanda di alimenti e mangimi e che nel procedimento di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e dei loro principi attivi si applica il principio di precauzione(8);

K.  considerando che il lungo processo di approvazione e registrazione a monte della commercializzazione dei pesticidi a basso rischio di origine biologica rappresenta un notevole ostacolo economico per i produttori;

L.  considerando che l'attuazione della difesa integrata è obbligatoria nell'Unione ai sensi della direttiva 2009/128/CE; che gli Stati membri e le autorità locali dovrebbero porre un maggiore accento sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, comprese le alternative fitosanitarie a basso rischio;

M.  considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive sono approvate a livello dell'Unione, mentre l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che le contengono è di competenza degli Stati membri;

N.  considerando che, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive possono essere approvate come sostanze attive a basso rischio se conformi ai criteri generali di approvazione e ai criteri specifici per le sostanze a basso rischio enunciati al punto 5 dell'allegato II; che, in base all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1107/2009, sono autorizzati come prodotti fitosanitari a basso rischio i prodotti fitosanitari che contengono solo sostanze attive a basso rischio, che non contengono alcuna sostanza potenzialmente pericolosa, che non richiedono specifiche misure di mitigazione del rischio e che sono sufficientemente efficaci;

O.  considerando che, attualmente, le sostanze attive classificate "a basso rischio" approvate nell'Unione europea sono solo sette, di cui sei di origine biologica; che nel suo programma di rinnovo la Commissione privilegia la valutazione delle sostanze attive presunte a basso rischio;

P.  considerando che un certo numero di Stati membri ha rifiutato l'autorizzazione ai prodotti contenenti sostanze attive a basso rischio di origine biologica a causa della loro efficacia che viene percepita come inferiore rispetto ai pesticidi chimici di sintesi, senza alcuna considerazione per l'innovazione in corso nel settore dei pesticidi a basso rischio di origine biologica, senza tener conto dei benefici in termini di efficienza delle risorse per l'agricoltura biologica e senza considerare i costi agricoli, sanitari e ambientali di certi altri prodotti fitosanitari;

Q.  considerando che l'attuale quadro regolamentare prevede taluni incentivi per le sostanze attive e i prodotti fitosanitari a basso rischio, nella fattispecie una prima approvazione per un periodo più lungo, pari a 15 anni, per le sostanze attive a basso rischio, in conformità dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, e un termine più breve, pari a 120 giorni, per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari a basso rischio, in conformità dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1107/2009; che tali incentivi di tipo normativo si applicano tuttavia solo alla fine della procedura di approvazione, una volta che la sostanza attiva è stata classificata a basso rischio;

R.  considerando che l'articolo 12 della direttiva 2009/128/CE stabilisce che in alcune aree specifiche, come le aree utilizzate dalla popolazione e le aree protette, sia ridotto al minimo o vietato l'uso di pesticidi; che in tali casi sono adottate adeguate misure di gestione del rischio e viene preso in considerazione, in primo luogo, l’uso di prodotti fitosanitari a basso rischio; che alcuni Stati membri hanno da tempo vietato l'uso di pesticidi in tali aree specifiche;

S.  considerando che la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi un progetto di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda i criteri di approvazione delle sostanze attive a basso rischio; che tale progetto parte dall'assunto che i microrganismi siano sostanze attive a basso rischio;

Considerazioni di ordine generale

1.  sottolinea la necessità di incrementare senza ulteriore indugio la disponibilità a livello di Unione di pesticidi a basso rischio, compresi i prodotti fitosanitari a basso rischio di origine biologica;

2.  sottolinea che gli agricoltori devono poter disporre di una gamma di strumenti più ampia per proteggere le proprie colture e scegliere le misure migliori e più sostenibili a tal fine; incoraggia pertanto un maggiore ricorso a strumenti diversi, tra cui i pesticidi a basso rischio di origine biologica, sulla base dei principi della difesa integrata;

3.  sottolinea la necessità di incrementare la disponibilità di una gamma di strumenti per la difesa integrata per l'agricoltura biologica che rispetti i requisiti di efficienza sia dell'agricoltura biologica che delle risorse;

4.  pone l'accento sul fatto che occorre soddisfare la domanda dei consumatori di alimenti sicuri che siano economicamente accessibili e prodotti in modo sostenibile;

5.  sottolinea che, al fine di promuovere la messa a punto e l'utilizzo di nuovi prodotti fitosanitari a basso rischio di origine biologica, la valutazione della loro efficacia e dei loro rischi, nonché della loro capacità di soddisfare le esigenze ambientali, sanitarie ed economiche dell'agricoltura dovrebbe essere impostata in modo da offrire agli agricoltori un livello adeguato di protezione fitosanitaria;

6.  sottolinea l'importanza di un dibattito pubblico sulla disponibilità di alternative ai prodotti fitosanitari convenzionali e di mettere a disposizione di agricoltori e coltivatori una più ampia gamma di sostanze, tra cui i prodotti fitosanitari a basso rischio di origine biologica e altre misure di controllo biologico, in modo da reperire le soluzioni più valide a livello ambientale, sanitario ed economico; sottolinea la necessità di compiere opera di formazione sull'esigenza di garantire la sostenibilità della protezione delle colture; incoraggia una ricerca e un'innovazione ulteriori in merito ai prodotti fitosanitari a basso rischio di origine biologica;

7.  accoglie con favore il "Piano di attuazione volto ad accrescere la disponibilità di prodotti fitosanitari a basso rischio e ad accelerare l'attuazione della difesa integrata negli Stati membri, approvato dal Consiglio; invita gli Stati membri, la Commissione e l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) a monitorare l'attuazione del piano;

Azioni immediate

8.  chiede la rapida adozione del progetto di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda i criteri di approvazione delle sostanze attive a basso rischio, presentato dalla Commissione al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi; esorta la Commissione ad aggiornare costantemente i criteri, in linea con le conoscenze scientifiche più all'avanguardia;

9.  invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare la valutazione, l'autorizzazione, la registrazione e il monitoraggio dell'utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio di origine biologica, mantenendo comunque a un livello elevato la valutazione del rischio;

10.  invita gli Stati membri a includere nei loro piani d'azione nazionali per la tutela dell'ambiente e della salute umana l'utilizzo dei pesticidi a basso rischio di origine biologica;

11.  incoraggia lo scambio di informazioni e di buone pratiche tra gli Stati membri sui risultati delle ricerche in materia di lotta ai parassiti, che consenta di fornire soluzioni alternative praticabili a livello ambientale, sanitario ed economico;

12.  invita la Commissione a censire le sostanze a basso rischio già presenti sul mercato;

Revisione della legislazione sui prodotti fitosanitari

13.  accoglie con favore l'iniziativa REFIT, adottata dalla Commissione nel 2016 che prevede di procedere a una valutazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; sottolinea che l'iniziativa REFIT non deve condurre a un abbassamento delle norme in materia di salute, sicurezza alimentare e protezione ambientale; è preoccupato per il fatto che la revisione generale dell'intero regolamento (CE) n. 1107/2009, collegata all'iniziativa REFIT, potrebbe richiedere diversi anni;

14.  sottolinea la necessità di rivedere il regolamento (CE) n. 1107/2009, al fine di incoraggiare la messa a punto, l'autorizzazione e l'immissione sul mercato dell'UE di pesticidi a basso rischio di origine biologica; è preoccupato dal fatto che l'attuale processo di autorizzazione per l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari non è ottimale per quanto riguarda i pesticidi a basso rischio di origine biologica; fa presente che l'attuale processo di registrazione delle sostanze basiche a basso rischio a volte si configura di fatto come una specie di brevetto, il che rende difficile l'utilizzo di un prodotto avente alla base la stessa sostanza non registrata in un altro Stato membro;

15.  invita la Commissione a presentare, entro la fine del 2018, una proposta legislativa specifica recante modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009, al di fuori della revisione generale collegata all'iniziativa REFIT, al fine di istituire una procedura accelerata per la valutazione, l'autorizzazione e la registrazione dei pesticidi a basso rischio di origine biologica;

16.  sottolinea l'esigenza di una definizione, nel regolamento (CE) n. 1107/2009, di "prodotto fitosanitario di origine biologica", nella quale rientrino i prodotti fitosanitari la cui sostanza attiva è un microrganismo o una molecola esistente in natura, ottenuta tramite un processo naturale o sintetizzata in modo da risultare identica alla molecola naturale, distinto dal prodotto fitosanitario la cui sostanza attiva è una molecola sintetica che non esiste in natura, indipendentemente dal metodo di produzione;

17.  invita la Commissione, nella sua relazione sulla valutazione dei piani d'azione nazionali di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, a individuare le lacune nell'attuazione della direttiva da parte gli Stati membri e a includere solide raccomandazioni affinché gli Stati membri adottino provvedimenti immediati volti a ridurre i rischi e l'impatto dell'utilizzo di pesticidi sulla salute umana e l'ambiente nonché a sviluppare e introdurre approcci o tecniche di tipo alternativo, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi;

o
o   o

18.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.
(3) Testi approvati, P8_TA(2016)0251.
(4) Testi approvati, P8_TA(2016)0252.
(5) FAO (2011) "Global food losses and food waste" (Perdite e sprechi alimentari a livello globale).
(6) Il termine "pesticidi" comprende anche i biocidi non contemplati nella presente risoluzione.
(7) ad es. Kurenbach, B., Marjoshi, D., Amábile-Cuevas, C.F., Ferguson, G.C., Godsoe, W., Gibson, P. and Heinemann, J.A., 2015, "Sublethal exposure to commercial formulations of the herbicides dicamba, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, and glyphosate cause changes in antibiotic susceptibility in Escherichia coli and Salmonella enterica serovar Typhimurium", mBio 6(2):e00009-15. doi:10.1128/mBio.00009-15.
(8) Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

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