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Procedura : 2016/2295(IMM)
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A8-0047/2017

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PV 02/03/2017 - 6.1

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Giovedì 2 marzo 2017 - Bruxelles
Richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen
P8_TA(2017)0056A8-0047/2017

Decisione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen (2016/2295(IMM))

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Marine Le Pen, trasmessa in data 5 ottobre 2016 da Jean-Jacques Urvoas, Ministro della giustizia francese, nel quadro di un procedimento di inchiesta nei confronti dell'on. Marine Le Pen davanti al Tribunale di grande istanza di Nanterre per diffusione sul suo conto Twitter di immagini islamiste a carattere violento,

–  vista l'audizione dell'on. Jean-François Jalkh, in rappresentanza dell'on. Marine Le Pen, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, il 10 luglio 1986, il 15 e 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011 e il 17 gennaio 2013(1),

–  visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0047/2017),

A.  considerando che le autorità giudiziarie francesi hanno chiesto la revoca dell'immunità dell'on. Marine Le Pen, deputata al Parlamento europeo e presidente del Front National (FN), nel quadro di un procedimento per diffusione a mezzo del suo conto Twitter di immagini a carattere violento che rappresentavano le esecuzioni di tre ostaggi del gruppo terroristico DAECH e accompagnate dal commento "Ecco che cos'è DAECH" in data 16 dicembre 2015, a seguito di un'intervista sulla rete radiofonica RMC nel corso della quale l'ascesa del FN era stata paragonata all'azione del gruppo terroristico DAECH;

B.  considerando che la prassi consolidata del Parlamento europeo prevede che l'immunità di un deputato facente parte di questa Assemblea possa essere revocata qualora le opinioni espresse e/o le immagini controverse non abbiano un nesso diretto ed evidente con l'esercizio, da parte del parlamentare perseguito, delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo e non costituiscano l'espressione di opinioni o voti espressi nel quadro di queste stesse funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e ai sensi dell'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese;

C.  considerando inoltre che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

D.  considerando che la diffusione di immagini a carattere violento in grado di recare pregiudizio alla dignità umana è un reato previsto e punito dagli articoli 227-24, 227-2 e 227-31 del Codice penale della Repubblica francese;

E.  considerando che l'articolo 6-1 della Legge francese n. 2004-575 del 21 giugno 2004 "Per la fiducia nell'economia digitale", che recepisce la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), si riferisce alle attività dei prestatori di servizi delle società di informazione e non alle attività di carattere individuale;

F.  considerando che, nonostante le immagini pubblicate dall'on. Marine Le Pen siano accessibili da tutti sul motore di ricerca Google e siano state ampiamente riprese in rete dopo la loro diffusione iniziale, il loro carattere violento rimane comunque in grado di recare pregiudizio alla dignità umana;

G.  considerando che la soppressione delle tre fotografie è stata richiesta dalla famiglia dell'ostaggio James Foley in data 17 dicembre 2015, ovvero successivamente all'intervento delle autorità giudiziarie, e che, in seguito a detta richiesta, l'on. Marine Le Pen ha soppresso la sola fotografia di James Foley;

H.  considerando che la tempistica con cui si è svolto il procedimento giudiziario contro l'on. Marine Le Pen rientra nei tempi tipici delle procedure concernenti la stampa e altri mezzi di comunicazione e che, pertanto, non vi sono motivi di sospettare di un caso di fumus persecutionis, ovvero di una situazione in cui, da indizi o elementi di prova, emerga l’intenzione di nuocere all'attività politica di un deputato;

I.  considerando che l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese prevede che nessun membro del Parlamento possa essere soggetto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà senza l'autorizzazione dell'assemblea di cui fa parte;

J.  considerando che non spetta al Parlamento europeo pronunciarsi sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente gli atti che gli sono attribuiti;

1.  decide di revocare l'immunità dell'on. Marine Le Pen;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica francese e all'on. Marine Le Pen.

(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

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