Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))(1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando -1 (nuovo)
(-1) In considerazione della dipendenza dell'Unione dalle importazioni di materie prime e del rapido esaurimento di una parte significativa delle risorse naturali nel breve termine, una sfida essenziale consiste nel recuperare quante più risorse possibile all'interno dell'Unione e nel rafforzare la transizione verso un'economia circolare.
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando -1 bis (nuovo)
(-1 bis)La gestione dei rifiuti deve essere trasformata in una gestione sostenibile dei materiali. La revisione della direttiva sulle discariche offre un'opportunità a tale riguardo.
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 1
(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare.
(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promuovere un'economia più circolare, incrementare l'efficienza energetica e ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse.
Emendamento 51 Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) L'economia circolare dovrebbe attuare le disposizioni esplicite contenute nel Settimo programma d'azione per l'ambiente relativamente allo sviluppo di cicli di materiali non tossici, affinché i rifiuti riciclati possano essere usati quale fonte importante e affidabile di materie prime per l'Unione.
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 2
(2) Dovrebbero essere modificati gli obiettivi della direttiva 1999/31/CE14 del Consiglio che stabiliscono restrizioni in merito al collocamento in discarica, affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare e di fare progressi nell'attuazione dell'iniziativa unionale "materie prime"15 riducendo la collocazione in discarica dei rifiuti destinati alle discariche per rifiuti non pericolosi.
(2) Dovrebbero essere rafforzati gli obiettivi della direttiva 1999/31/CE14 del Consiglio che stabiliscono restrizioni in merito al collocamento in discarica, affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare e di fare progressi nell'attuazione dell'iniziativa unionale "materie prime"15 riducendo al minimo, in maniera graduale, la collocazione in discarica dei rifiuti destinati alle discariche per rifiuti non pericolosi. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che ciò rientri nel quadro di una politica integrata che garantisca una corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti, promuova una transizione verso la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio e impedisca che si passi dal collocamento in discarica all'incenerimento.
________________
__________________
14 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
14 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 4
(4) Affinché l'intero corpus legislativo sui rifiuti sia più coerente, le definizioni contenute nella direttiva 1999/31/CE dovrebbero essere allineate a quelle della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16.
(4) Affinché l'intero corpus legislativo sui rifiuti sia più coerente, le definizioni contenute nella direttiva 1999/31/CE dovrebbero essere allineate, ove opportuno, a quelle della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16.
__________________
__________________
16 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
16 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 5
(5) Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali riducendo ulteriormente il collocamento in discarica, a cominciare dai flussi di rifiuti a cui si applica la raccolta differenziata (cioè plastica, metalli, vetro, carta, rifiuti organici).Al momento di attuare le restrizioni al collocamento in discarica andrebbe tenuto conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica del riciclaggio o del recupero dei rifiuti residui risultanti dalla raccolta differenziata.
(5) Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali riducendo ulteriormente il collocamento in discarica, a cominciare dai flussi di rifiuti a cui si applica la raccolta differenziata (cioè plastica, metalli, vetro, carta, rifiuti organici), con l'obiettivo di ammettere solo i rifiuti residui. Gli investimenti a lungo termine nelle infrastrutture e nella ricerca e innovazione svolgeranno un ruolo cruciale per ridurre la quantità di rifiuti residui risultanti dalla raccolta differenziata, il cui riciclaggio o recupero non è attualmente fattibile sul piano tecnico, ambientale o economico.
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) Un incentivo politico e sociale a limitare ulteriormente il collocamento in discarica quale modalità sostenibile per gestire le risorse naturali nell'ambito di un'economia circolare dovrebbe rispettare la gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e applicare in maniera rigorosa un approccio che dia priorità alla prevenzione e rispetti il principio di precauzione.
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 6
(6) I rifiuti urbani biodegradabili rappresentano una percentuale elevata dei rifiuti urbani. Il collocamento in discarica di rifiuti non trattati produce significativi effetti ambientali negativi in termini di emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera. Sebbene la direttiva 1999/31/CE stabilisca già obiettivi per diminuire il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili, è opportuno limitarlo ulteriormente vietandolo per i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE.
(6) I rifiuti urbani biodegradabili rappresentano una percentuale elevata dei rifiuti urbani. Il collocamento in discarica di rifiuti non trattati produce significativi effetti ambientali negativi in termini di emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera. Sebbene la direttiva 1999/31/CE stabilisca già obiettivi per diminuire il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili, è opportuno limitarlo ulteriormente vietandolo per i rifiuti oggetto di raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE.
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 7
(7) Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. La definizione di obiettivi di riduzione del collocamento in discarica faciliterà ulteriormente la raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio dei rifiuti, evitando di relegare materiali potenzialmente riciclabili in fondo alla gerarchia dei rifiuti.
(7) Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. La definizione di obiettivi chiari e ambiziosi di riduzione del collocamento in discarica incoraggerà ulteriormente gli investimenti per facilitare la raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio, evitando di relegare materiali potenzialmente riciclabili al livello più basso della gerarchia dei rifiuti.
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 8
(8) La progressiva riduzione del collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti.È opportuno che la riduzione eviti lo sviluppo di eccessive capacità per il trattamento dei rifiuti residui, quali ad esempio impianti per il recupero dell'energia o per il trattamento meccanico-biologico grossolano dei rifiuti urbani non trattati, perché ciò potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, e per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica senza pertanto che l'osservanza di tale obbligo porti alla creazione di sovracapacità per il trattamento dei rifiuti urbani residui. Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli obiettivi stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica definiti all'articolo 5 della presente direttiva, nonché assicurare una pianificazione coordinata delle infrastrutture e degli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri che possono ottenere una proroga per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani dovrebbero ottenerla anche per l'obiettivo di riduzione del collocamento in discarica, fissato nella presente direttiva per il 2030.
(8) La progressiva riduzione al minimo del collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE. La progressiva riduzione al minimo del collocamento in discarica richiederà importanti cambiamenti nella gestione dei rifiuti in molti Stati membri. Con il miglioramento delle statistiche in materia di raccolta e trattamento dei rifiuti e una migliore tracciabilità dei flussi di rifiuti dovrebbe essere possibile evitare lo sviluppo di eccessive capacità per il trattamento dei rifiuti residui, quali ad esempio impianti per il recupero dell'energia, perché ciò potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, e per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica senza pertanto che l'osservanza di tale obbligo porti alla creazione di sovracapacità per il trattamento dei rifiuti urbani residui. Alla luce dei recenti investimenti effettuati in alcuni Stati membri, che hanno portato allo sviluppo di capacità eccessive per il recupero dell'energia o alla creazione di impianti per il trattamento meccanico-biologico, è essenziale dare un chiaro segnale ai gestori dei rifiuti e agli Stati membri onde evitare investimenti incompatibili con gli obiettivi di lungo periodo stabiliti nelle direttive quadro in materia di discariche e rifiuti. Per tali ragioni, si potrebbe prendere in considerazione un limite per l'incenerimento dei rifiuti urbani in linea con gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE. Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli obiettivi stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica definiti all'articolo 5 della presente direttiva, nonché assicurare una pianificazione coordinata delle infrastrutture e degli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri che possono ottenere una proroga per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani dovrebbero ottenerla anche per l'obiettivo di riduzione del collocamento in discarica, fissato nella presente direttiva per il 2030.
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva e incoraggiare la transizione a un'economia circolare, la Commissione dovrebbe promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni e migliori pratiche tra gli Stati membri e tra i diversi settori dell'economia. Tale scambio potrebbe essere facilitato mediante piattaforme di comunicazione che potrebbero contribuire a sensibilizzare in merito alle nuove soluzioni industriali e permettere di ottenere una migliore visione globale delle capacità disponibili e che contribuirebbero a collegare l'industria dei rifiuti con altri settori e a sostenere le simbiosi industriali.
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 8 ter (nuovo)
(8 ter) La Commissione dovrebbe promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni e migliori pratiche tra gli Stati membri, le autorità regionali e, in particolare, le autorità locali, coinvolgendo tutte le pertinenti organizzazioni della società civile, comprese le parti sociali e le organizzazioni ambientali e dei consumatori.
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 8 quater (nuovo)
(8 quater) Per realizzare e attuare in maniera adeguata gli obiettivi della presente direttiva, è necessario garantire che le autorità locali dei territori in cui sono situate le discariche siano riconosciute come attori importanti, in quanto esse risentono direttamente delle conseguenze del collocamento in discarica. Di conseguenza, è opportuno provvedere in anticipo a una consultazione pubblica e democratica nelle località e nelle aree sovracomunali in cui è prevista l'ubicazione di una discarica e dovrebbe inoltre essere stabilito un risarcimento adeguato per la popolazione locale.
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 8 quinquies (nuovo)
(8 quinquies) La Commissione dovrebbe garantire che ogni discarica nell'Unione sia oggetto di controlli per assicurare la corretta attuazione del diritto unionale e nazionale.
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 9
(9) Al fine di garantire che l'attuazione della normativa sui rifiuti avvenga nel modo migliore, più rapido e uniforme, anticipandone i punti deboli, dovrebbe essere istituito un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima dello scadere dei termini prestabiliti per gli obiettivi.
(9) Al fine di garantire che l'attuazione della normativa sui rifiuti avvenga nel modo migliore, più rapido e uniforme, anticipandone i punti deboli, dovrebbe essere istituito un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima dello scadere dei termini prestabiliti per gli obiettivi e dovrebbe essere promosso lo scambio delle migliori pratiche tra le varie parti interessate.
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 11
(11) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 1999/31/UE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.
(11) I dati e le informazioni comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È opportuno migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità dei dati comunicati definendo una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati sulla base di fonti attendibili e introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE, gli Stati membri dovrebbero utilizzare la metodologia comune messa a punto dalla Commissione in collaborazione con i rispettivi istituti nazionali di statistica e le autorità nazionali responsabili della gestione dei rifiuti.
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 12
(12) Al fine di integrare o modificare la direttiva 1999/31/CE, in particolare al fine di adattarne gli allegati al progresso scientifico e tecnico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, riguardo all'articolo 16. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Qualsiasi modifica degli allegati dovrebbe essere apportata solo conformemente ai principi stabiliti nella presente direttiva. A tal fine, per quanto riguarda l'allegato II, è opportuno che la Commissione tenga conto dei principi generali e delle procedure generali per i criteri di prova e di ammissione dei rifiuti indicati nell'allegato II. Inoltre, occorrerebbe stabilire i criteri specifici e i metodi di prova con i relativi valori limite per ogni categoria di discarica, compresi, se del caso, i tipi specifici di discarica nell'ambito di ciascuna categoria, ivi compreso il deposito sotterraneo. La Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di adottare proposte di normalizzazione dei metodi di controllo, campionamento e analisi in relazione agli allegati entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(12) Al fine di modificare la direttiva 1999/31/CE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'adattamento degli allegati al progresso scientifico e tecnico. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero sistematicamente avere accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Qualsiasi modifica degli allegati dovrebbe essere apportata solo conformemente ai principi stabiliti nella presente direttiva. A tal fine, per quanto riguarda l'allegato II, è opportuno che la Commissione tenga conto dei principi generali e delle procedure generali per i criteri di prova e di ammissione dei rifiuti indicati nell'allegato II. Inoltre, occorrerebbe stabilire i criteri specifici e i metodi di prova con i relativi valori limite per ogni categoria di discarica, compresi, se del caso, i tipi specifici di discarica nell'ambito di ciascuna categoria, ivi compreso il deposito sotterraneo. Ove opportuno, la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di adottare proposte di normalizzazione dei metodi di controllo, campionamento e analisi in relazione agli allegati entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 13
(13) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 1999/31/CE dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'articolo 3, paragrafo 3, all'allegato I, punto 3.5, e all'allegato II, punto 5. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio17.
(13) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 1999/31/CE dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla definizione di deposito di rifiuti non pericolosi, al metodo per determinare il coefficiente di permeabilità delle singole discariche in determinate condizioni e, poiché il campionamento dei rifiuti può porre seri problemi di rappresentazione e di tecnica a causa del carattere eterogeneo dei diversi tipi di rifiuti, alla messa a punto di una norma europea per il campionamento dei rifiuti. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio17.
__________________
__________________
17 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
17 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire lo sviluppo di piani per il recupero sostenibile e per l'uso alternativo sostenibile delle discariche e delle aree danneggiate dalle discariche.
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 16 ter (nuovo)
(16 ter) La presente direttiva è stata adottata tenendo conto degli impegni stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 e dovrebbe essere attuata e applicata nel rispetto degli orientamenti contenuti in tale accordo.
Emendamento 52/rev Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Direttiva 1999/31/CE Articolo 1 – paragrafo -1 (nuovo)
-1) all’articolo 1 è inserito il paragrafo seguente:
"-1.La progressiva eliminazione della collocazione in discarica dei rifiuti riciclabili e recuperabili è una condizione fondamentale per sostenere la transizione dell'Unione verso un'economia circolare."
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera a Direttiva 1999/31/CE Articolo 2 – lettera a
a) si applicano le definizioni di «rifiuto», «rifiuti urbani», «rifiuto pericoloso», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta differenziata», «recupero», «riciclaggio» e «smaltimento», di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;
a) si applicano le definizioni di «rifiuto», «rifiuti urbani», «rifiuto pericoloso», «rifiuto non pericoloso», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta differenziata», «recupero», «riciclaggio» e «smaltimento», di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;
__________________
__________________
(*) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).";
(*) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).";
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova) Direttiva 1999/31/CE Articolo 2 – lettera a bis (nuova)
a bis) è inserita la seguente lettera a bis):
"a bis)«rifiuto residuo»: rifiuto risultante da un trattamento o da un'operazione di recupero, ivi compreso il riciclaggio, che non può essere ulteriormente recuperato e di conseguenza deve essere smaltito;";
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova) Direttiva 1999/31/CE Articolo 2 – lettera m
b bis) la lettera m) è così modificata:
m) "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto soggetto a decomposizione aerobica o anaerobica, come alimenti, rifiuti dei giardini, carta e cartone;
"m)«rifiuti biodegradabili»: alimenti, rifiuti dei giardini, carta, cartone, legno e ogni altro rifiuto soggetto a decomposizione aerobica o anaerobica;";
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 1999/31/CE Articolo 3 – paragrafo 3
1 bis) all'articolo 3, il paragrafo 3 è così modificato:
3. Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta che al deposito di rifiuti non pericolosi, da definirsi da parte del comitato di cui all'articolo 17 della presente direttiva, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave, e che sono depositati in modo da impedire l'inquinamento ambientale o danni alla salute umana, possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato I, punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 della presente direttiva.
"3. Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta che al deposito di rifiuti non pericolosi, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave, e che sono depositati in modo da impedire l'inquinamento ambientale o danni alla salute umana, possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato I, punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 della presente direttiva. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono cosa si intende per deposito di rifiuti non pericolosi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.";
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera -a (nuova) Direttiva 1999/31/CE Articolo 5 – paragrafo 1
-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano alla Commissione. Detta strategia dovrebbe includere misure intese a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, in particolare mediante il riciclaggio, il compostaggio, la produzione di biogas o il recupero di materiali/energia. Entro trenta mesi dalla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un prospetto delle strategie nazionali.
"1. Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano una strategia nazionale in collaborazione con le autorità regionali e locali responsabili della gestione dei rifiuti al fine di procedere alla graduale eliminazione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano alla Commissione. Detta strategia dovrebbe includere misure intese a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, in particolare mediante il riciclaggio, il compostaggio, la produzione di biogas, il recupero di materiali o, quando non è possibile realizzare quanto citato, il recupero di energia. Entro trenta mesi dalla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un prospetto delle strategie nazionali.";
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera b Direttiva 1999/31/CE Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera f
"f) rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE.
"f) rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE e imballaggi e rifiuti di imballaggio ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 94/62/CE.";
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera c Direttiva 1999/31/CE Articolo 5 – paragrafo 5
"5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10% del totale dei rifiuti urbani prodotti.
"5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 5 % del totale dei rifiuti urbani prodotti.
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera c Direttiva 1999/31/CE Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. Entro il 31 dicembre 2030, gli Stati membri ammettono nelle discariche per rifiuti non pericolosi solo i rifiuti urbani residui.
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera c Direttiva 1999/31/CE Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1
Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 5.Lo Stato membro notifica alla Commissione l'intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 5. Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 20% del totale dei rifiuti urbani generati.
Uno Stato membro può chiedere una proroga di cinque anni per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 5 se nel 2013 ha collocato in discarica oltre il 65 % dei propri rifiuti urbani.
Lo Stato membro presenta alla Commissione, entro il 31 dicembre 2028, una domanda per ottenere tale proroga.
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera c Direttiva 1999/31/CE Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2
La notifica è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi entro il nuovo termine. Il piano include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto.
La richiesta di proroga è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto dell'obiettivo entro il nuovo termine. Il piano è elaborato sulla base di una valutazione dei piani di gestione dei rifiuti esistenti e include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto.
Inoltre, il piano di cui al terzo comma soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:
a) utilizza strumenti economici adeguati per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE;
b) dimostra un utilizzo efficace dei Fondi strutturali e di coesione attraverso investimenti a lungo termine dimostrabili volti a finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per conseguire gli obiettivi pertinenti;
c) fornisce statistiche di elevata qualità e genera previsioni chiare sulla capacità di gestione dei rifiuti e sulla distanza che separa lo Stato membro dagli obiettivi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, agli articoli 5 e 6 della direttiva 94/62/CE e all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE;
d) ha definito programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE.
La Commissione valuta se i requisiti di cui alle lettere da a) a d) del quarto comma siano soddisfatti.
A meno che la Commissione sollevi obiezioni nei confronti del piano presentato entro cinque mesi dal suo ricevimento, la richiesta di proroga si considera accettata.
Se la Commissione solleva obiezioni al piano presentato, essa chiede allo Stato membro di presentare un piano riveduto entro due mesi dal ricevimento di tali obiezioni.
La Commissione valuta il piano riveduto entro due mesi dal suo ricevimento e accetta o respinge per iscritto la richiesta di proroga. In mancanza di decisione da parte della Commissione entro tale termine, la richiesta di proroga si considera accettata.
La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le sue decisioni entro due mesi dalla loro adozione.
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera c Direttiva 1999/31/CE Articolo 5 – paragrafo 7
7. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina l'obiettivo di cui al paragrafo 5, al fine di ridurlo e introdurre restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta.";
7. Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione esamina la possibilità di introdurre un obiettivo e restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.";
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera c bis (nuova) Direttiva 1999/31/CE Articolo 5 – paragrafo 7 bis (nuovo)
c bis) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:
"7 bis.La Commissione analizza ulteriormente la fattibilità di una proposta di quadro normativo per l'estrazione mineraria nelle discariche onde consentire il recupero di materie prime secondarie presenti nelle discariche esistenti. Entro il 31 dicembre 2025 gli Stati membri rilevano le discariche esistenti, indicando le loro potenzialità ai fini dell'estrazione mineraria nelle discariche, e condividono le informazioni.";
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 1999/31/CE Articolo 5 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono i seguenti elementi:
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono rese pubbliche e includono i seguenti elementi:
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 1999/31/CE Articolo 5 bis – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
"b bis)esempi di migliori pratiche applicate in tutta l'Unione, che possono fornire orientamenti per progredire verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5."
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) Direttiva 1999/31/CE Articolo 5 ter (nuovo)
3 bis) è aggiunto il seguente articolo 5 ter:
"Articolo 5 ter
Scambio di migliori pratiche e di informazioni
La Commissione istituisce una piattaforma per uno scambio periodico e strutturato di migliori pratiche e informazioni tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne l'attuazione pratica dei requisiti della presente direttiva. Tale scambio contribuirà ad assicurare una governance, un'applicazione e una cooperazione transfrontaliera adeguate, nonché lo scambio delle migliori pratiche, come ad esempio i patti per l'innovazione e la revisione tra pari. Inoltre, la piattaforma incentiva i soggetti all'avanguardia e consente un rapido progresso. La Commissione mette a disposizione del pubblico i risultati della piattaforma.";
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) Direttiva 1999/31/CE Articolo 6 – lettera a
3 ter) all'articolo 6, la lettera a) è modificata come segue:
"a) solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica. Tale disposizione può applicarsi ai rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente possibile o a qualsiasi altro rifiuto il cui trattamento non contribuisca agli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente direttiva, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana o l'ambiente;"
"a) solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica. Tale disposizione può applicarsi ai rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente possibile o a qualsiasi altro rifiuto il cui trattamento non contribuisca agli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente direttiva, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana o l'ambiente, a condizione che gli Stati membri rispettino gli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della presente direttiva e gli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE;";
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 1999/31/CE Articolo 6 – lettera a – secondo comma
4) all'articolo 6, lettera a), è aggiunta la seguente frase:
4) all'articolo 6, lettera a), è aggiunto ilcomma seguente:
"Gli Stati membri provvedono affinché le misure adottate a norma del presente punto non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda l'aumento della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio come stabilito all'articolo 11 di tale direttiva."
"Gli Stati membri provvedono affinché le misure adottate a norma del presente punto non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti e l'aumento della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio come stabilito all'articolo 11 di tale direttiva.";
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 1999/31/CE Articolo 15 – paragrafo 1
1. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5. Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].
1. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5. I dati sono comunicati per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5. Il primo esercizio di comunicazione riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 5, paragrafo 5, verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo) Direttiva 1999/31/CE Articolo 15 bis (nuovo)
6 bis) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 15 bis
Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare
Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono a strumenti economici adeguati e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati all'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE.";
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo) Direttiva 1999/31/CE Articolo 15 ter (nuovo)
6 ter) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 15 ter
Determinazione del coefficiente di permeabilità delle discariche
La Commissione mette a punto e approva, mediante atti di esecuzione, il metodo per determinare, in loco e per tutta l'estensione dell'area, il coefficiente di permeabilità delle singole discariche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.";
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo) Direttiva 1999/31/CE Articolo 15 quater (nuovo)
6 quater) è inserito il seguente articolo 15 quater:
"Articolo 15 quater
Norma europea per il campionamento dei rifiuti
La Commissione mette a punto, mediante atti di esecuzione, una norma europea per il campionamento dei rifiuti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Finché tali atti di esecuzione non saranno stati adottati, gli Stati membri applicano le norme e le procedure nazionali.";
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 Direttiva 1999/31/CE Articolo 17 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo) Direttiva 1999/31/CE Allegato I – punto 3.5
9 bis) nell'allegato I, il punto 3.5 è abrogato;
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo) Direttiva 1999/31/CE Allegato II – punto 5
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0031/2017).