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Procedura : 2016/2012(INI)
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Ciclo del documento : A8-0043/2017

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A8-0043/2017

Discussioni :

PV 13/03/2017 - 13
CRE 13/03/2017 - 13

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PV 14/03/2017 - 6.10
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P8_TA(2017)0074

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Martedì 14 marzo 2017 - Strasburgo
Parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e loro fornitura
P8_TA(2017)0074A8-0043/2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sull'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (2016/2012(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

–  visto il protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,

–  vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura(1),

–  vista la relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (COM(2015)0190),

–  viste le linee direttrici della Commissione, del 22 dicembre 2011, per l'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio nel settore delle assicurazioni, sulla base della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-236/09 (Test‑Achats)(2),

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 1° marzo 2011 nella causa C-236/09 (Test-Achats)(3),

–  visti la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) e l'articolo 3 della stessa, che definisce il "genere" come i "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini",

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" (COM(2016)0356),

–  vista la valutazione dell'attuazione europea della direttiva 2004/113/CE sulla parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi, realizzata nel gennaio 2017 dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo(4),

–  vista la relazione Equinet del novembre 2014 dal titolo "Equality Bodies and the Gender Goods and Services Directive" ("Organismi per la parità e direttiva sulla parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi"),

–  vista la relazione del 2014 della rete europea di esperti giuridici nel settore della parità di genere dal titolo "Gender Equality Law in 33 European Countries: How are they transposed into national law?" ("Legislazione in materia di parità di genere in 33 paesi europei: recepimento nel diritto nazionale"),

–  vista la relazione del luglio 2009 della rete europea di esperti giuridici nel settore della parità di genere dal titolo "Sex Discrimination in the Access to and Supply of Goods and Services and the Transposition of Directive 2004/113/EC" ("Discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura e recepimento della direttiva 2004/113/CE"),

–  visti la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-13/94, che stabilisce che il diritto di non essere discriminati per motivi fondati sul sesso può includere le discriminazioni che hanno origine nel mutamento di sesso di una persona(5), il sondaggio del 2014 sulle persone LGBTI dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali e la sua relazione dal titolo "Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people" ("Sfide per il raggiungimento della parità per le persone LGBT in ambito professionale"), relativi al settore dei beni e dei servizi,

–  viste la proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la posizione del Parlamento del 2 Aprile 2009 su tale argomento(6)

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sui fattori esterni che rappresentano ostacoli all'imprenditoria femminile europea(7),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e i pareri della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione giuridica (A8‑0043/2017),

A.  considerando che la lotta alla discriminazione di genere, sia diretta sia indiretta, nel settore dei beni e dei servizi costituisce parte integrante del principio di parità tra uomini e donne, che rappresenta un valore fondamentale dell'Unione europea; che sia i trattati sia la Carta dei diritti fondamentali proibiscono qualsiasi discriminazione fondata sul sesso e prevedono che la parità fra uomini e donne sia garantita in tutti i campi e in tutti gli Stati membri dell'UE;

B.  considerando che la direttiva 2004/113/CE ("direttiva") estende il principio della parità di trattamento tra uomini e donne oltre l'ambito dell'occupazione e del mercato del lavoro e nel settore dell'accesso a beni e servizi e della loro fornitura;

C.  considerando che la direttiva vieta la discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso e la fornitura di beni e servizi a disposizione dei cittadini, sia nel settore pubblico sia in quello privato;

D.  considerando che la direttiva si applica a tutti i beni e i servizi forniti dietro retribuzione ai sensi dell'articolo 57 TFUE e conformemente alla giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE); che tale servizio non deve essere necessariamente pagato da coloro che ne fruiscono e può essere fornito sotto forma di pagamento indiretto, che non riguarda necessariamente il beneficiario del servizio;

E.  considerando che i settori dei mezzi di comunicazione e della pubblicità, i servizi legati all'istruzione e i servizi forniti nell'ambito della sfera privata sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva; che gli Stati membri hanno la competenza legislativa di tutelare la parità di trattamento tra donne e uomini in altri settori e che in alcuni casi le legislazioni nazionali vanno al di là di quanto richiesto dalla direttiva, includendo la discriminazione tra uomini e donne nei mezzi di comunicazione, nella pubblicità e nell'istruzione;

F.  considerando che la direttiva è stata recepita nel diritto nazionale di tutti i ventotto Stati membri; che, in base alla relazione della Commissione, nel 2015 era ancora in atto un dialogo approfondito con sei Stati membri sull'adeguata attuazione della direttiva;

G.  considerando che, nella sentenza Test-Achats, la CGUE ha stabilito che l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva ostacola il raggiungimento dell'obiettivo della parità di trattamento tra uomini e donne; che tale disposizione è stata considerata priva di effetto a decorrere dal 21 dicembre 2012 e che, di conseguenza, sono obbligatori in tutti gli Stati membri premi e prestazioni unisex;

H.  considerando che tra le principali problematiche riguardanti l'attuazione della direttiva figurano un'interpretazione eccessivamente restrittiva della nozione di beni e servizi, giustificazioni generiche e talvolta poco chiare di trattamenti non paritari in base all'articolo 4, paragrafo 5, e l'inadeguata tutela delle donne durante la gravidanza e la maternità;

I.  considerando che nel vietare la discriminazione è importante rispettare altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione;

J.  considerando che la direttiva sulla parità di trattamento proposta nel 2008 estenderebbe la protezione dalle discriminazioni per motivi religiosi o di fede, età, disabilità e orientamento sessuale oltre il mercato del lavoro, includendo la protezione sociale, tra cui la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, i benefici sociali, l'istruzione, l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura; che il Consiglio non ha finora preso posizione rispetto a tale proposta di direttiva;

K.  considerando che, sebbene la recente comunicazione della Commissione dal titolo "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" rappresenti un buon punto di partenza per una promozione e una regolamentazione efficaci di tale settore, è necessario includere la prospettiva della parità di genere e tener conto delle disposizioni della direttiva nelle future analisi e raccomandazioni in tale settore;

L.  considerando che la realizzazione del pieno potenziale della direttiva dipende da un'integrazione di genere efficiente e coerente in tutti i settori pertinenti a cui si applica tale direttiva;

M.  considerando che il lavoro della rete europea di enti nazionali per le pari opportunità è cruciale per migliorare l'attuazione della normativa sulla parità di trattamento e coordinare la collaborazione e la condivisione delle migliori pratiche fra enti nazionali per le pari opportunità in tutta l'UE;

Considerazioni generali

1.  esprime preoccupazione per il fatto che l'applicazione della direttiva non è uniforme e varia da uno Stato membro all'altro e che, nonostante i progressi compiuti in questo settore, esistono ancora difficoltà e lacune nella sua attuazione che devono essere colmate senza ritardi in alcuni Stati membri e in determinati settori; invita la Commissione, nel dialogo con gli Stati membri, ad affrontare prioritariamente gli eventuali divari di attuazione che permangono; sottolinea il ruolo cruciale degli Stati membri nell'attuare la normativa e le politiche dell'UE e segnala che, al fine di garantire la piena attuazione della direttiva, potrebbe essere necessario garantire un maggiore sostegno da parte delle autorità regionali e locali nonché una maggiore collaborazione con la società civile, congiuntamente alla fornitura di orientamenti all'industria da parte degli Stati membri;

2.  osserva che la Commissione ha presentato la sua relazione sull'applicazione della direttiva con un ritardo considerevole rispetto alla sua prima relazione del 2009;

3.  rileva che, sebbene nella relazione della Commissione si affermi che non sono state segnalate difficoltà specifiche nell'attuazione delle diverse disposizioni della direttiva, tale affermazione si basa su pochissimi casi di discriminazione denunciati e che, nel complesso, le informazioni disponibili sono molto scarse e la raccolta di dati in tale settore varia considerevolmente tra gli Stati membri;

4.  evidenzia che una delle difficoltà riscontrate in alcuni Stati membri risiede nella scarsa consapevolezza in merito ai diritti e alle tutele per i cittadini, quali sanciti dalla direttiva, da parte dei responsabili politici, dei prestatori di servizi e degli stessi cittadini; sottolinea che la mancanza di conoscenza e consapevolezza da parte dei cittadini riguardo alla direttiva e alle misure che essa prevede può provocare una diminuzione del numero di denunce concernenti casi di discriminazione di genere; invita gli Stati membri, la Commissione e i soggetti interessati pertinenti a diffondere una maggiore consapevolezza in merito alle disposizioni della direttiva, potenzialmente in collaborazione con le organizzazioni per la tutela dei consumatori, al fine di aumentare l'importanza percepita della parità di trattamento nel campo dei beni e dei servizi;

5.  sottolinea che solo alcuni Stati membri hanno comunicato l'esistenza di disposizioni specifiche in materia di azione positiva; invita gli Stati membri a integrare meglio e promuovere le disposizioni in materia di azione positiva, che si basa su uno scopo legittimo e che mira a prevenire o compensare le disparità di genere, come stabilito dalla direttiva;

Il settore assicurativo, bancario e finanziario

6.  si compiace dell'attuazione della sentenza Test-Achats nella legislazione nazionale degli Stati membri e del fatto che la legislazione nazionale sia stata modificata in modo giuridicamente vincolante; sottolinea che sussistono ancora ostacoli legati alla conformità della legislazione nazionale alla sentenza, ad esempio per quanto riguarda i regimi di assicurazione medica e l'eliminazione totale delle discriminazioni che hanno origine nella gravidanza e nella maternità;

7.  evidenzia l'effetto uniformante generato sulle pensioni dalla sentenza, che ha proibito i fattori attuariali basati sul sesso nei contratti di assicurazione e ha reso obbligatori premi e benefici unisex nei regimi assicurativi, comprese le pensioni; rileva che, sebbene tale sentenza si applichi solo ai regimi privati, tale norma unisex sulle pensioni costituisce una buona pratica in termini di riduzione del divario pensionistico di genere; accoglie con favore la decisione di alcuni Stati membri di andare oltre l'ambito di applicazione della sentenza, estendendo la norma unisex ad altri tipi di assicurazione e pensioni, ivi compresi i sistemi pensionistici professionali, in modo da garantire la parità tra le donne e gli uomini in tali campi; incoraggia gli altri Stati membri a considerare una simile presa di posizione, se del caso;

8.  ritiene che sia essenziale garantire un'attuazione adeguata e completa della sentenza; chiede alla Commissione di vigilare, mediante relazioni periodiche, sul rispetto di tali norme negli Stati membri al fine di assicurare che qualsiasi lacuna sia colmata;

9.  sottolinea che la direttiva proibisce espressamente di ricorrere alla gravidanza e alla maternità per determinare differenziazioni nel calcolo dei premi relativi alle assicurazioni e ai servizi finanziari correlati; chiede agli Stati membri di compiere maggiori sforzi e di assicurare maggiore chiarezza nel proteggere i diritti e il benessere delle gestanti in tale ambito, di tutelarle da costi ingiustificati connessi alla gravidanza, dal momento che alle gestanti non dovrebbero applicarsi costi più elevati per motivi legati esclusivamente alla loro gravidanza, e di sensibilizzare i prestatori di servizi riguardo alla protezione speciale accordata alle gestanti; evidenzia, in particolare, che è necessario garantire che i periodi di transizione in diversi tipi di assicurazioni, soprattutto le assicurazioni mediche, non interferiscano con i diritti delle gestanti di godere della parità di trattamento durante l'intero periodo della gravidanza;

10.  ribadisce che il diritto di non essere discriminati per motivi fondati sul sesso può includere le discriminazioni che hanno origine nel mutamento di sesso di una persona(8) e invita la Commissione a garantire che donne e uomini siano tutelati dalle discriminazioni fondate su tali motivi; sottolinea che la direttiva offre protezione in tal senso e che possono essere inserite eventuali specificazioni aggiuntive nel diritto nazionale degli Stati membri; segnala, a tale riguardo, che 13 Stati membri non hanno ancora adottato le disposizioni legali dirette in materia di tutela delle persone transgender, le quali continuano a essere discriminate nell'accesso a beni e servizi e nella loro fornitura, e osserva che l'inclusione di tali disposizioni potrebbe contribuire a diffondere maggiore consapevolezza sul principio di non discriminazione; invita la Commissione a monitorare i casi di discriminazione fondata su tali motivi nelle sue future relazioni sull'attuazione della direttiva;

11.  si rammarica per le continue pratiche di discriminazione nei confronti delle donne e per le pratiche di discriminazione legate alla gravidanza, alla pianificazione della maternità e alla maternità stessa in termini di accesso ai servizi forniti dal settore assicurativo e bancario;

12.  osserva che la maggiore difficoltà incontrata dalle donne imprenditrici nell'accedere ai finanziamenti potrebbe in parte essere legata alla difficoltà di costruirsi una storia creditizia e un'esperienza di gestione adeguate; invita gli Stati membri a collaborare con il settore finanziario al fine di garantire la parità tra uomini e donne nell'accesso al capitale per lavoratori freelance e PMI; invita gli stessi a valutare la possibilità di includere la prospettiva della parità di genere nelle loro strutture di comunicazione sulla concessione di prestiti, nell'adattamento dei loro profili di rischio, nei mandati di investimento e nelle strutture del personale, nonché nei prodotti finanziari; invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri per adottare misure efficaci, basandosi su esempi concreti, al fine di garantire che tutti possano utilizzare appieno e in modo adeguato la direttiva quale strumento efficace di protezione dei loro diritti in termini di parità di trattamento nell'accesso a tutti i beni e i servizi;

13.  chiede l'adozione di un approccio olistico all'imprenditorialità femminile che miri a incoraggiare e sostenere le donne nella scelta di una carriera da imprenditrici, favorendo l'accesso alle opportunità di finanziamento e imprenditoriali, ma anche prefigurando un contesto che consenta alle donne di realizzare appieno le proprie potenzialità e diventare imprenditrici di successo assicurando anche la conciliazione tra vita professionale e personale, l'accesso alle strutture di cura per l'infanzia e a formazioni calibrate;

Settore dei trasporti e spazi pubblici

14.  osserva che, sebbene il divieto di molestie, incluse le molestie sessuali e di genere, sia contemplato dalla legislazione nazionale, le donne e le persone transgender e intersessuali continuano a subire frequenti forme di abuso sui mezzi di trasporto in modo sistematico, e che sussiste la stringente necessità di migliorare le misure preventive contro le molestie, incluse azioni finalizzate ad aumentare la consapevolezza dei prestatori di servizi;

15.  invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare lo scambio di migliori prassi in tale ambito; chiede di porre l'accento sulle misure preventive che sono conformi al principio di parità tra uomini e donne, come raccomandato ad esempio nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), che non limitano le libertà delle donne e che si concentrano innanzitutto sui potenziali colpevoli piuttosto che su come modificare il comportamento delle donne in quanto potenziali vittime; rileva che la convenzione di Istanbul afferma che "il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne" e, di conseguenza, invita gli Stati membri e la Commissione a seguire tale approccio globale nelle loro politiche intese a sradicare la violenza contro le donne, compresa l'attuazione delle disposizioni contro le molestie delineate nella direttiva; invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a ratificare la convenzione di Istanbul e invita la Commissione e il Consiglio a portare avanti il processo di adesione dell'UE alla convenzione;

16.  si rammarica del fatto che i genitori e le persone che si prendono cura di bambini in tenera età continuano ad affrontare barriere fisiche e altri ostacoli, quali l'accesso insufficiente a fasciatoi nelle strutture dei prestatori di servizi; evidenzia la necessità di tutelare il diritto sia delle madri sia dei padri di godere di pari opportunità in compagnia dei loro figli nelle strutture dei prestatori di servizi; evidenzia che la parità di trattamento tra donne e uomini, intesi come genitori e persone che si prendono cura di bambini in tenera età, per quanto riguarda l'accesso e l'utilizzo di servizi è fondamentale per la parità di genere in generale, poiché promuove la parità e la condivisione della responsabilità dell'assistenza dei bambini fra donne e uomini; invita gli Stati membri a sensibilizzare pertanto i prestatori di servizi sulla necessità di disporre di attrezzature paritarie e sicure per entrambi i genitori nelle loro strutture;

17.  osserva inoltre che le persone che si prendono cura di bambini, prevalentemente donne, hanno esigenze di accessibilità specifiche e incoraggia dunque la Commissione a prendere in considerazione tutte le limitazioni e tutti gli ostacoli affrontati dalle donne in quanto principali utilizzatrici dei servizi di trasporto pubblico e dalle persone che si prendono cura di bambini in generale, conformemente alle conclusioni della Quinta conferenza sulle questioni femminili nel settore dei trasporti, tenutasi a Parigi nel 2014; sottolinea che, nonostante le ricerche svolte in tale settore, si è prestata un'attenzione limitata alla definizione di politiche specifiche di genere nel settore dei trasporti; rileva che integrare la prospettiva di genere nelle prime fasi di pianificazione e organizzazione dei mezzi di trasporto e di altri spazi pubblici come anche effettuare valutazioni dell'impatto di genere su base regolare costituisce una pratica buona e vantaggiosa per eliminare le barriere fisiche che limitano la parità di accesso per i genitori e le persone che si prendono cura di bambini in tenera età;

18.  sottolinea che esistono ancora in tutti gli Stati membri trattamenti non paritari riservati alle donne durante la maternità o la gravidanza, comprese le donne che allattano nelle strutture dei prestatori di servizi; ritiene che la protezione delle donne durante la gravidanza e la maternità, compreso il periodo dell'allattamento, come sancito dalla direttiva, debba essere rafforzata e attuata pienamente a livello degli Stati membri con i mezzi che questi preferiscono; segnala che i prestatori di servizi devono rispettare i principi guida della direttiva e delle legislazioni nazionali che la recepiscono;

19.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i veicoli e le infrastrutture dei trasporti pubblici siano accessibili e adattati tanto alle donne quanto agli uomini, non solo quali utenti finali e passeggeri, ma anche come professionisti che operano nel settore;

20.  esorta la Commissione a esaminare le regole delle compagnie aeree sull'ammissione a bordo delle gestanti e la loro assistenza durante il volo, e a prendere misure volte a far sì che le compagnie aeree garantiscano un approccio uniforme al riguardo;

21.  invita il Consiglio ad adottare la posizione del Parlamento sul regolamento relativo ai diritti dei passeggeri per quanto riguarda l'obbligo per i gestori aeroportuali di restituire ai passeggeri le carrozzine subito dopo lo sbarco, oppure di fornire loro mezzi di trasporto alternativi per evitare che debbano portare in braccio i bambini all'interno dell'aeroporto fino al luogo di consegna dei bagagli;

22.  ritiene che l'offerta di una rete di servizi di sostegno alla maternità, soprattutto asili nido, servizi prescolastici e doposcuola, sia una necessità fondamentale per contribuire alla reale attuazione del principio di parità di genere nell'accesso a beni e servizi; ritiene che tale rete debba avere un livello di offerta pubblica capace di rispondere alle esigenze della popolazione;

23.  rileva il continuo verificarsi di situazioni di discriminazione e differenziazione nell'accesso a beni e servizi medici, il che sottolinea la necessità di rafforzare l'accesso a servizi sanitari pubblici, gratuiti e di qualità;

Economia collaborativa

24.  evidenzia nuovi possibili ambiti di applicazione della direttiva, in particolare a seguito della digitalizzazione di determinati servizi e settori, nonché della proliferazione di forme collaborative di fornitura dei servizi, che hanno modificato l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e nota nel contempo che la direttiva continua a essere applicabile alla sfera digitale; rileva che la comunicazione della Commissione, di recente pubblicazione, dal titolo "Agenda europea per l'economia collaborativa" dovrebbe rappresentare il punto di partenza per promuovere e regolare efficacemente tale settore, e che nelle fasi successive la Commissione dovrebbe integrare i principi dell'integrazione della dimensione di genere e riflettere i regolamenti della direttiva per salvaguardare la parità di trattamento tra donne e uomini e prevenire efficacemente le molestie nei servizi offerti nell'ambito dell'economia collaborativa, oltre a garantire un adeguato livello di sicurezza;

25.  rileva che le molestie sono di particolare ostacolo alla parità di genere nel settore dei servizi dell'economia collaborativa; sottolinea che, sebbene la politica di "tolleranza zero" nei confronti delle molestie adottata da molte piattaforme costituisca una buona pratica che occorre rafforzare ulteriormente nel settore, è necessario che le piattaforme interessate diano la priorità alla prevenzione delle molestie e considerino la possibilità di creare procedure lineari per la denuncia di casi di abuso da parte degli utenti; evidenzia la necessità di un chiarimento delle disposizioni di responsabilità per i fornitori di beni e servizi, inclusi i casi di molestie a opera di terzi, e le relative piattaforme online sulla base della direttiva;

26.  ritiene che i servizi offerti nel contesto dell'economia collaborativa, disponibili al pubblico e gestiti a scopo di lucro, rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva e che, pertanto, dovrebbero rispettare il principio di parità di trattamento tra uomini e donne;

27.  rileva, in tale ambito, che nella sfera digitale il "profitto" non corrisponde necessariamente a denaro e che i dati sono sempre più usati come controprestazione per beni e servizi;

28.  chiede alla Commissione di vigilare sul principio della parità di genere nell'ambito dell'economia collaborativa nelle sue future relazioni sull'applicazione della direttiva e di formulare orientamenti specifici che individuino le buone prassi volte a garantire la parità di trattamento tra uomini e donne nei servizi offerti nell'ambito dell'economia collaborativa;

Trattamento differenziato

29.  sottolinea che l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, ha rappresentato una delle principali difficoltà di attuazione della direttiva, essendo all'origine della maggior parte delle denunce ricevute dagli organismi per la parità degli Stati membri, soprattutto nel settore del tempo libero e dell'intrattenimento;

30.  sottolinea che, nonostante l'ambiguità riguardante l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva, tale deroga mira principalmente a creare opportunità per aumentare ulteriormente la parità tra uomini e donne nella fornitura di beni e servizi;

31.  sottolinea che esistono prassi divergenti, ad esempio in caso di servizi offerti a membri di un solo sesso o di differenziazione dei prezzi per i medesimi servizi; evidenzia che l'applicazione del trattamento differenziato dovrebbe essere valutata caso per caso al fine di stabilire se sia giustificata da una finalità legittima, come previsto dalla direttiva;

32.  incoraggia sia gli enti per le pari opportunità sia le organizzazioni dei consumatori a sensibilizzare i prestatori di servizi sui limiti e sulle condizioni per il trattamento differenziale, e ad aumentare la consapevolezza degli utenti dei servizi sui diritti in materia di parità di trattamento, dato che spesso emerge che gli utenti hanno scarsa familiarità con le disposizioni applicabili nel settore dei beni e dei servizi;

33.  ritiene che la mancanza relativa di azioni positive basate sull'articolo 4, paragrafo 5, in tutti gli Stati membri costituisca una lacuna nell'attuazione della direttiva; chiede la promozione di forme di azione positiva basate su una finalità legittima, che prevedano un collegamento diretto tra il trattamento preferenziale e gli svantaggi che devono essere prevenuti o eliminati, quali la protezione delle vittime di violenza a carattere sessuale in caso di strutture di accoglienza per persone dello stesso sesso;

34.  ribadisce il proprio invito al Consiglio affinché consideri tutte le strade possibili per garantire che la proposta di direttiva sulla parità di trattamento sia adottata in tempi rapidi, assicurando così la protezione totale contro la discriminazione fondata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o il credo, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale a parità di condizioni;

Raccomandazioni per il miglioramento dell'applicazione della direttiva

35.  chiede alla Commissione di attribuire priorità alla risoluzione dei problemi di recepimento con gli Stati membri interessati attraverso misure concrete, nonché di sostenerli nell'attuare la direttiva in modo più coerente;

36.  sottolinea che, benché gli organismi per la parità svolgano un ruolo fondamentale nel monitorare e garantire il pieno esercizio a livello nazionale dei diritti sanciti dalla direttiva, le loro competenze in materia di accesso a beni e servizi e relativa fornitura e della loro efficacia nel raggiungere gli obiettivi prefissati sono variabili; chiede agli Stati membri di garantire agli organismi nazionali per la parità un livello sufficiente di competenze e indipendenza conformemente alle disposizioni della direttiva e al diritto nazionale, nonché le risorse necessarie per portare a termine in modo efficace i loro compiti principali, tra cui l'assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel presentare denunce, lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, la pubblicazione di relazioni e raccomandazioni indipendenti, la sensibilizzazione in merito alla direttiva e la lotta agli stereotipi sui ruoli di genere nell'accesso a beni e servizi e nella loro fornitura; osserva che gli organismi nazionali per la parità dovrebbero essere adeguatamente sostenuti nello svolgimento delle loro attività per quanto concerne la promozione, il monitoraggio e il sostegno della parità di trattamento in maniera indipendente ed efficace;

37.  chiede alla Commissione di rafforzare la sua cooperazione con gli organismi per la parità nel verificare se le disposizioni riguardanti le loro competenze vengono rispettate in tutti gli Stati membri e di sostenerli nell'individuazione sistematica delle principali difficoltà e nella condivisione delle migliori prassi; invita la Commissione a raccogliere le migliori prassi e a metterle a disposizione degli Stati membri al fine di fornire le risorse necessarie per sostenere azioni positive e garantire una migliore attuazione delle rispettive disposizioni a livello nazionale;

38.  rileva che l'accesso alla giustizia per le vittime di discriminazione potrebbe essere migliorato assegnando agli organismi indipendenti per la parità le competenze per fornire assistenza, compreso il sostegno legale gratuito, e il diritto di rappresentare i singoli in casi di presunta discriminazione;

39.  invita la Commissione a monitorare da vicino l'efficacia degli organi e delle procedure nazionali per la risoluzione delle controversie nel quadro dell'attuazione della direttiva e a garantire che siano in vigore meccanismi di denuncia trasparenti ed efficaci, comprese sanzioni dissuasive;

40.  chiede alla Commissione, agli Stati membri e agli organismi per la parità, possibilmente in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori, di accrescere la consapevolezza sia dei prestatori di servizi sia degli utenti in merito alle disposizioni della direttiva, al fine di attuare il principio di parità di trattamento in tale settore e di ridurre il numero di violazioni della direttiva che non sono denunciate;

41.  invita la Commissione, date le lacune persistenti nell'applicazione pratica della direttiva, a chiedere alla rete europea di esperti giuridici di avviare un nuovo studio esaustivo in collaborazione con gli organismi per la parità, tenendo conto anche delle forme intersezionali di disuguaglianza di genere e delle molteplici cause di discriminazione che includono diversi gruppi sociali vulnerabili, a dare continuazione alle sue attività di monitoraggio e a sostenere e incoraggiare gli Stati membri nella raccolta e nella trasmissione di dati, in modo da realizzare il pieno potenziale della direttiva; esorta gli Stati membri a migliorare la raccolta di dati specifici, complessivi e paragonabili relativi alle molestie, anche sessuali, nel campo della parità di accesso a beni e servizi, allo scopo di distinguere i motivi di discriminazione, e a tale proposito auspica una più stretta collaborazione con le istituzioni pertinenti; invita la Commissione a istituire una banca dati pubblica delle norme e della giurisprudenza pertinenti in materia di parità di trattamento fra donne e uomini come mezzo per sensibilizzare riguardo l'applicazione delle disposizioni legali in questo ambito;

42.  segnala che il settore della pubblicità è legato al campo dei beni e dei servizi, i quali sono presentati ai consumatori prevalentemente attraverso la pubblicità; evidenzia l'importanza della pubblicità nel creare, mantenere e alimentare stereotipi basati sul genere e immagini discriminatorie delle donne; invita pertanto la Commissione a condurre uno studio sulla parità di genere nella pubblicità e a valutare la necessità e la possibilità di migliorare la parità di trattamento tra donne e uomini e a promuovere migliori pratiche in tale settore; accoglie favorevolmente le normative e gli orientamenti nazionali in materia di parità tra uomini e donne nei mezzi di comunicazione e invita gli Stati membri a rafforzare tali disposizioni, ove necessario, onde garantire la parità di trattamento tra donne e uomini;

43.  invita gli Stati membri a incoraggiare il dialogo con le parti interessate che hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;

44.  chiede agli Stati membri e alla Commissione di includere una strategia di integrazione di genere specifica per il settore nel processo di miglioramento dell'attuazione della direttiva;

45.  chiede alla Commissione, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio e sostegno agli Stati membri nell'attuazione della direttiva, di migliorare il coordinamento delle disposizioni della direttiva con le altre direttive in materia di parità;

o
o   o

46.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(2) GU C 11 del 13.1.2012, pag. 1.
(3) GU C 130 del 30.4.2011, pag. 4.
(4) PE 593.787.
(5) ECLI:EU:C:1996:170 cfr. dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione, Addendum ai risultati dei lavori sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.(st.15622/04 ADD 1).
(6) GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 68.
(7) Testi approvati, P8_TA(2016)0007.
(8) Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione, Addendum ai risultati dei lavori sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

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