Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0111),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0092/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l’accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell’articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 dicembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0141/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(1);
2. prende nota della dichiarazione del Consiglio e delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 20 maggio 2015 (Testi approvati, P8_TA(2015)0204).
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 marzo 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/821.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione del Consiglio sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio
Il Consiglio conviene, in via eccezionale, di delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativamente alla modifica delle soglie dell'allegato I come stabilito all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, al fine di assicurare l'adozione tempestiva delle soglie e conseguire gli obiettivi del regolamento. Tale accordo lascia impregiudicate future proposte legislative nel settore del commercio, nonché nel settore delle relazioni esterne nel suo insieme.
Dichiarazione n. 1 della Commissione sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio
La Commissione valuterà la possibilità di presentare ulteriori proposte legislative rivolte alle imprese dell'UE aventi nella loro catena di approvvigionamento prodotti contenenti stagno, tantalio, tungsteno e oro qualora concluda che gli sforzi congiunti del mercato dell'UE in relazione alla catena di approvvigionamento di minerali responsabile a livello globale sono insufficienti a esercitare pressioni per indurre un comportamento di approvvigionamento responsabile nei paesi produttori, o qualora valuti che l'adesione degli operatori a valle che dispongono di regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento in conformità alle Linee guida dell'OCSE è insufficiente.
Dichiarazione n. 2 della Commissione sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio
Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, la Commissione terrà debitamente conto degli obiettivi del presente regolamento, in particolare quelli fissati nei considerando (1), (7), (10) e (17).
In tale contesto la Commissione considererà, in particolare, i rischi specifici associati al funzionamento delle catene di approvvigionamento di oro a monte in zone di conflitto e ad alto rischio, tenendo altresì conto della posizione delle microimprese e piccole imprese dell'Unione che importano oro nell'UE.
Dichiarazione n. 3 della Commissione sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio
In risposta alla richiesta del Parlamento europeo relativa a orientamenti specifici, la Commissione intende elaborare indicatori di prestazione specifici per l'approvvigionamento responsabile dei minerali dei conflitti. Attraverso tali orientamenti, le imprese pertinenti con più di 500 dipendenti che hanno l'obbligo di comunicare le informazioni di carattere non finanziario in conformità della direttiva 2014/95/UE sarebbero incoraggiate a comunicare informazioni specifiche in relazione ai prodotti contenenti stagno, tantalio, tungsteno o oro.