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Procedura : 2016/2208(DEC)
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Ciclo del documento : A8-0160/2017

Testi presentati :

A8-0160/2017

Discussioni :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Votazioni :

PV 27/04/2017 - 5.13
CRE 27/04/2017 - 5.13

Testi approvati :

P8_TA(2017)0144

Testi approvati
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Giovedì 27 aprile 2017 - Bruxelles
Discarico 2015: Relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla Commissione per l'esercizio 2015
P8_TA(2017)0144A8-0160/2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla Commissione per l'esercizio 2015 (2016/2208(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  viste le relazioni speciali della Corte dei conti elaborate a norma dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015(1),

–  visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2015 (COM(2016)0475 – C8-0338/2016)(2),

–  vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2015, corredata delle risposte delle istituzioni(3),

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(4) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2015, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  viste la sua decisione del 27 aprile 2017 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione III – Commissione(5), e la sua risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione,

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 21 febbraio 2017, sullo scarico da dare alla Commissione sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2015 (05876/2017 – C8-0037/2017),

–  visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(6), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

–  visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0160/2017),

A.  considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;

B.  considerando che le relazioni speciali della Corte dei conti forniscono informazioni su aspetti importanti che attengono all'esecuzione dei fondi e sono pertanto utili al Parlamento nell'esercizio della sua funzione di autorità di discarico;

C.  considerando che le osservazioni del Parlamento sulle relazioni speciali della Corte dei conti costituiscono parte integrante della sua decisione precitata del 27 aprile 2017 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione III – Commissione;

Parte I – Relazione speciale n. 18/2015 della Corte dei conti dal titolo "L'assistenza finanziaria fornita ai paesi in difficoltà"

1.  prende atto delle conclusioni e raccomandazioni contenute nella relazione speciale della Corte dei conti (la "Corte");

2.  accoglie con favore la prima relazione speciale della Corte sulla governance economica nell'Unione e attende con interesse le relazioni imminenti che saranno pubblicate nel prossimo anno;

3.  si rammarica che la Corte non abbia incluso nella relazione tutti gli Stati membri che hanno ricevuto assistenza finanziaria dall'inizio della crisi finanziaria, compreso il programma per la Grecia, al fine di agevolare il raffronto;

4.  si compiace tuttavia che la Corte presenterà una relazione speciale distinta sulla Grecia; invita la Corte a comparare i risultati di entrambe le relazioni speciali e in particolare a esaminare i suggerimenti del Parlamento riguardo alla relazione sulla Grecia, compresi i risultati a medio e a lungo termine (ad esempio, il dibattito in corso sulla possibile riduzione del debito);

5.  incoraggia la Corte a potenziare ulteriormente le proprie risorse umane e le competenze in questo settore per migliorare la qualità del proprio lavoro; invita al contempo la Corte a tenere pienamente conto delle relazioni delle consulenze esterne richieste dalla Corte come base per l'audit;

6.  richiama l'attenzione sul fatto che la Corte ha limitato l'audit al brevissimo termine e allo scenario concreto dell'assistenza finanziaria, come stabilito dal Consiglio, senza considerare altre potenziali soluzioni al problema degli squilibri di bilancio che facevano già parte del dibattito pubblico e accademico, come la mutualizzazione del debito sovrano o l'alleviamento del debito;

7.  si rammarica che la relazione si concentri unicamente sulla gestione dell'assistenza, senza analizzare né mettere in discussione il contenuto del programma e le condizioni negoziate per l'assistenza finanziaria;

8.  prende atto che le misure specifiche adottate a livello politico dall'Unione e le principali caratteristiche dei programmi sono soltanto state descritte nella relazione speciale; incoraggia la Corte ad esaminare se le misure adottate si siano rivelate adeguate al conseguimento degli obiettivi dei programmi e a valutarne l'interazione con il più ampio quadro politico e gli obiettivi a lungo termine, tra cui la Strategia Europa 2020;

9.  prende atto che gli obiettivi dei programmi di assistenza finanziaria consistevano, per i paesi beneficiari dell'assistenza, nel ritorno ai mercati finanziari, nel raggiungimento di finanze pubbliche sostenibili, nel rilancio della crescita e nella riduzione della disoccupazione; si rammarica che le conclusioni della Corte non abbiano analizzato nel dettaglio i risultati del programma in relazione a tali obiettivi;

10.  prende atto che la Corte ha concentrato le sue conclusioni principalmente sulla Commissione in quanto amministratrice dell'assistenza finanziaria, ma ritiene che, ai fini di una migliore comprensione, si sarebbe dovuta dedicare una maggiore attenzione al Fondo monetario internazionale e alla Banca centrale europea, che inizialmente avevano sostenuto la Commissione nella preparazione e nel monitoraggio dei programmi;

11.  condivide il parere della Commissione secondo cui, nell'istituzione e nella gestione del programma, il ruolo del Consiglio e di altri partner è stato sottovalutato; chiede alla Corte e alla Commissione di analizzare la pertinenza delle misure adottate dal Consiglio, il ruolo della Banca centrale europea e se tali strumenti si siano rivelati appropriati alla realizzazione degli obiettivi del programma e abbiano contribuito al conseguimento degli obiettivi dell'Unione, compreso il progressivo superamento della crisi economica, l'aumento dell'occupazione e la crescita;

12.  si rammarica che i partner non sempre abbiano condiviso tutte le informazioni disponibili con la Commissione, il che ha dato luogo ad approcci incoerenti da parte della squadra negoziale; esorta la Commissione a stabilire accordi formali con i suoi partner al fine di avere pieno accesso a tutte le informazioni disponibili in tempo utile e quindi evitare problemi analoghi in futuro;

13.  sottolinea che alcune delle riforme indicate nei programmi (ad esempio la riforma dei mercati del lavoro) possono solo condurre a risultati in termini di competitività nel lunghissimo termine, mentre i programmi di assistenza mirano principalmente a risultati più immediati a breve termine;

14.  osserva che i programmi si sono basati principalmente sull'aspetto della spesa (riforme sui mercati del lavoro, regimi pensionistici e di disoccupazione, riduzione degli enti locali ecc.), nonché sui tagli ai programmi pubblici; riconosce che detti tagli sono stati realizzati al fine di riformare i mercati finanziari dei paesi beneficiari dell'assistenza;

15.  esorta il Consiglio a esaminare attentamente il pacchetto di misure e strumenti disponibili per l'assistenza finanziaria nei futuri programmi, in modo da ridurre l'impatto sulla popolazione, l'effetto indesiderato sulla domanda interna e la socializzazione dei costi della crisi;

16.  sottolinea che l'assistenza finanziaria fornita agli Stati membri in difficoltà ha assunto la forma di prestiti ottenuti sui mercati dei capitali utilizzando il bilancio dell'Unione come garanzia; ritiene che il ruolo del Parlamento in quanto autorità di bilancio nell'ambito di tali programmi sia stato compromesso, riducendo così ulteriormente la legittimità democratica dell'assistenza finanziaria fornita;

17.  esorta la Commissione ad aumentare il livello di partecipazione del Parlamento nel quadro dell'assistenza finanziaria quando è in gioco il bilancio dell'Unione;

18.  considera importante studiare il ruolo della Banca centrale europea nell'aiutare indirettamente gli Stati membri a realizzare i loro obiettivi e, in senso più ampio, nel sostenere l'architettura finanziaria dell'Unione nel corso dei programmi finanziari;

19.  ritiene che all'inizio della crisi fosse difficile prevedere alcuni bruschi squilibri che hanno avuto effetti devastanti in alcuni Stati membri; sottolinea la difficoltà di prevedere l'entità e la natura della crisi finanziaria mondiale senza precedenti del 2007-2008;

20.  condivide il parere della Corte secondo cui l'attenzione prestata al quadro giuridico di vigilanza anteriore alla crisi non è stata sufficiente per individuare i rischi posti dalle posizioni di bilancio sottostanti in periodi di grave crisi economica;

21.  si compiace dell'approvazione da parte dei legislatori dei pacchetti legislativi "six pack" e "two pack" introdotti a seguito della crisi finanziaria, che hanno affrontato la questione della mancanza di vigilanza emersa con la crisi; ritiene tuttavia che la riforma del quadro di governance economica dell'Unione degli ultimi anni non abbia condotto al superamento completo della crisi, e chiede alla Commissione di analizzare ulteriormente i punti di forza e di debolezza del nuovo quadro rispetto ad altre economie simili (ad esempio gli Stati Uniti, il Giappone e altri paesi membri dell'OCSE) e, se del caso, di proporre nuove riforme;

22.  invita la Commissione a seguire la raccomandazione della Corte di migliorare ulteriormente la qualità delle sue previsioni macroeconomiche e di bilancio;

23.  prende atto delle conclusioni della Corte secondo cui la Commissione, in presenza di vincoli temporali impegnativi e con un'esperienza limitata, ha svolto dei compiti del tutto nuovi per gestire i programmi di assistenza finanziaria; sottolinea la conclusione della Corte secondo cui, considerate le circostanze, si è trattato di una prestazione eccezionale;

24.  plaude alla decisione di affidare la gestione dell'assistenza finanziaria alla Commissione anziché ad altri partner finanziari, il che permette di fornire un'assistenza personalizzata che tiene conto delle particolarità e della titolarità degli Stati membri;

25.  è del parere che, se da un lato gli Stati membri dovrebbero ricevere un trattamento paritario, dall'altro è anche necessaria una certa flessibilità per modulare e adeguare i programmi e le riforme a seconda delle specifiche circostanze nazionali; ritiene che, nel quadro dei futuri programmi della Commissione e delle future relazioni della Corte, sarà necessario identificare e differenziare l'attuazione delle misure rigorosamente dell'Unione dai programmi congiunturali nazionali;

26.  prende atto delle osservazioni della Corte per quanto riguarda le difficoltà incontrate dalla Commissione nella verifica delle informazioni e in merito al fatto che le sue procedure non sono state orientate alla valutazione retrospettiva delle decisioni adottate;

27.  sottolinea che, nella fase iniziale dei programmi, la Commissione ha lavorato sotto forti pressioni temporali e politiche a motivo dei rischi d'incertezza che minavano la stabilità dell'intero sistema finanziario con conseguenze imprevedibili per l'economia;

28.  ritiene che, pur non avendo esperienza pregressa in materia di assistenza finanziaria, la Commissione abbia imparato strada facendo e sia riuscita ad attuare i programmi correttamente e in tempi relativamente brevi, migliorando la propria gestione nei programmi successivi;

29.  condivide le raccomandazioni della Corte secondo cui la Commissione dovrebbe analizzare in modo più approfondito i principali aspetti degli adeguamenti dei paesi, ma sottolinea che dovrebbe anche mettere a confronto le previsioni economiche, ivi inclusi il mercato immobiliare e il debito nazionale pubblico e privato; esorta tutti gli Stati membri a fornire sistematicamente e regolarmente i dati pertinenti alla Commissione;

30.  ritiene che il periodo dal varo del primo programma dell'Unione al completamento dell'analisi della Corte dovrebbe consentire di formulare, a beneficio dei programmi futuri, delle raccomandazioni migliorate sia per quanto riguarda i miglioramenti che per quanto riguarda i risultati del programma, in esito al dialogo interistituzionale e conflittuale tra la Corte e la Commissione;

31.  considera che, per motivi di trasparenza e per una migliore informazione e comunicazione con i cittadini, le risposte della Commissione e il parere della Corte dovrebbero essere presentati su doppia colonna onde consentire il confronto delle opinioni, come avviene per la relazione annuale della Corte;

32.  tenuto conto della sensibilità delle nuove relazioni sulla governance finanziaria dell'Unione, raccomanda che i comunicati stampa e altri documenti di comunicazione rispecchino fedelmente le conclusioni e le raccomandazioni della Corte;

Parte II – Relazione speciale n. 19/2015 della Corte dei conti dal titolo "Per migliorare l'assistenza tecnica fornita alla Grecia, va prestata una maggiore attenzione ai risultati"

33.  osserva che al momento della redazione della presente risoluzione, la Commissione aveva già presentato la sua proposta relativa all'istituzione del Programma di sostegno alle riforme strutturali; si compiace del fatto che la Commissione abbia evidentemente preso in considerazione le raccomandazioni della Corte e spera che il Programma di sostegno alle riforme strutturali si riveli uno strumento solido per l'assistenza tecnica sulla base degli insegnamenti tratti dalla task force per la Grecia;

34.  manifesta preoccupazione per il fatto che l'istituzione rapida e ad hoc della task force è stata la causa di alcuni dei suoi problemi operativi; sollecita una valutazione esaustiva della situazione sul campo e la formulazione di un piano d'azione conciso passo per passo quale esercizio preliminare obbligatorio di ogni progetto di assistenza tecnica; chiede che in qualsiasi programma di assistenza tecnica successivo la Commissione applichi un approccio maggiormente pianificato, che includa un calendario con una data di inizio e di fine dei mandati;

35.  sottolinea che un bilancio dedicato costituisce un prerequisito fondamentale per garantire la riuscita di un programma di assistenza tecnica, sia in termini di pianificazione che di razionalizzazione delle spese, poiché consente di evitare diversi livelli di controllo e il rispetto di diverse norme relative a linee di bilancio distinte;

36.  osserva che la task force ha gestito un numero impressionante di progetti che coinvolgono molteplici organizzazioni partner; ritiene che l'impatto dell'assistenza tecnica avrebbe potuto essere migliorato ottimizzando i programmi, limitando il numero di organizzazioni partner e l'ambito di applicazione dei progetti al fine di ridurre al minimo gli sforzi di coordinamento amministrativo e aumentare l'efficienza;

37.  si rammarica che sia gli Stati membri beneficiari sia la task force non abbiano presentato regolarmente alla Commissione relazioni sulle proprie attività; sottolinea che la Commissione dovrebbe insistere affinché le siano inviate relazioni trimestrali sulle attività senza ritardi eccessivi e una relazione finale globale sotto forma di una valutazione ex-post entro un periodo di tempo ragionevole dalla conclusione delle operazioni della task force per la Grecia; chiede che la Commissione monitori l'attuazione dell'assistenza tecnica in modo sistematico al fine di concentrarsi su un'assistenza tecnica orientata ai risultati; chiede inoltre che l'assistenza tecnica e la task force per la Grecia, nelle loro varie relazioni, rendano conto con precisione di come e dove sono stati utilizzati i cosiddetti fondi "di salvataggio" per la Grecia;

38.  invita la Commissione, il Parlamento e il Consiglio a sfruttare la discussione sul Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo dal 2017 al 2020 come un'opportunità per rivedere la buona prassi dei coordinatori per settore; incoraggia la Commissione a trovare un modo, insieme agli Stati membri, per assumere esperti direttamente dagli Stati membri, evitando così un altro livello di complessità e di oneri amministrativi eludendo le agenzie nazionali;

39.  chiede agli Stati membri di mostrare un impegno più risoluto: un approccio basato sulle prestazioni consentirebbe al Parlamento e ai parlamenti nazionali di svolgere un ruolo di maggior sostegno tramite le rispettive commissioni di controllo del bilancio;

Parte III – Relazione speciale n. 21/2015 della Corte dei conti dal titolo "Analisi dei rischi connessi all'approccio orientato ai risultati per l'azione dell'UE in materia di sviluppo e cooperazione"

40.  accoglie con favore la relazione della Corte e presenta di seguito le sue osservazioni e raccomandazioni;

41.  riconosce che la Commissione ha integrato l'analisi dei rischi nella gestione delle sue operazioni esterne, che sono condotte in un contesto complesso e fragile in cui sono presenti diversi tipi di rischio, giacché i paesi partner dispongono di livelli di sviluppo e quadri di governance diversi;

42.  accoglie con particolare favore la raccomandazione della Corte alla Commissione di migliorare l'utilizzo della terminologia concernente i risultati a lungo termine (realizzazioni, effetti e impatti) e sottolinea l'importanza di formulare veri obiettivi SMART prima di adottare qualsiasi decisione in merito al finanziamento di progetti diversi;

43.  evidenzia la necessità di concentrarsi maggiormente sulla formulazione di obiettivi "raggiungibili e realistici" al fine di evitare situazioni in cui i paesi partner raggiungano gli obiettivi iniziali ma senza risultati significativi in termini di sviluppo;

44.  reputa necessario evitare di concentrarsi sul risultato dell'esecuzione del bilancio in quanto unico obiettivo gestionale, poiché ciò può pregiudicare il principio della sana gestione finanziaria e il conseguimento dei risultati;

45.  ricorda che il monitoraggio regolare e la mappatura dei fattori di rischio elevato (esterni, finanziari e operativi), nonché la loro quantificazione, dall'identificazione alle fasi di attuazione, sono un prerequisito non solo per una buona gestione finanziaria e la qualità della spesa, ma anche per garantire la credibilità, la sostenibilità e la reputazione degli interventi dell'Unione; ritiene che la creazione di profili di rischio per attività e per paese faciliti inoltre l'elaborazione di una strategia di rapida mitigazione dei rischi qualora la situazione di un paese partner dovesse aggravarsi;

46.  evidenzia la necessità di adattare regolarmente l'ambiente di controllo e le funzioni della gestione dei rischi per tenere conto della nascita di nuove forme di strumenti e strutture di assistenza, quali il finanziamento combinato, i fondi fiduciari e i partenariati finanziari con altre istituzioni internazionali;

47.  ribadisce il parere secondo cui è necessario un nuovo equilibrio tra assorbimento, conformità e prestazioni, che deve riflettersi nella gestione delle operazioni;

48.  ritiene che lo sviluppo delle capacità, dei quadri di governance e della titolarità dei paesi partner in via di sviluppo sia altresì una misura importante per mitigare i rischi sistemici, in modo da favorire un contesto favorevole in cui i fondi possano raggiungere la destinazione voluta e soddisfare i requisiti delle tre "E" (economia, efficienza ed efficacia);

49.  considera inoltre necessario rafforzare il dialogo politico e strategico, la condizionalità degli aiuti e il quadro logico al fine di garantire, da un lato, la coerenza tra decisioni e prerequisiti di pagamento o di erogazione negli accordi di finanziamento, vincolando chiaramente i pagamenti alla concretizzazione di azioni e risultati e, dall'altro, la pertinenza di determinati obiettivi e indicatori;

50.  incoraggia le istituzioni internazionali, in particolare nell'ambito di iniziative cofinanziate e finanziate da più donatori, a:

   valutare e pianificare i benefici futuri di un progetto e la misura in cui ciascun partner contribuisce agli esiti finali e a impatti più ampi, in modo da evitare interrogativi circa la titolarità dei risultati, ossia quale parte dei risultati sia attribuibile ai finanziamenti dell'UE o agli interventi di altri donatori;
   unire i loro quadri di governance con quello dell'Unione, segnatamente migliorando i loro metodi di gestione dei rischi; ritiene che la fungibilità dei fondi dovrebbe essere attentamente monitorata per via del suo elevato livello di rischio fiduciario;

51.  chiede alla Commissione di garantire l'efficacia del nesso tra valutazioni ed elaborazione delle politiche, prendendo in considerazione tutti gli insegnamenti tratti dal processo decisionale;

52.  ricorda che ostacolare il monitoraggio delle prestazioni e la valutazione dei risultati pregiudica la responsabilità pubblica e l'informazione esaustiva destinata ai responsabili politici;

Parte IV – Relazione speciale n. 23/2015 della Corte dei conti dal titolo "La qualità delle acque nel bacino idrografico danubiano: sono stati compiuti progressi nell'attuazione della direttiva quadro in materia di acque, ma resta ancora strada da fare"

53.  ritiene che la Commissione debba fornire orientamenti per una predisposizione di relazioni più differenziate sui progressi compiuti sul fronte della qualità delle acque;

54.  concorda con la Corte sul fatto che la Commissione dovrebbe promuovere la comparabilità dei dati, ad esempio riducendo le discrepanze nel numero di sostanze fisico-chimiche valutate ai fini dello stato ecologico;

55.  sottolinea che è necessario che la Commissione continui a monitorare i progressi compiuti dagli Stati membri nel conseguire una buona qualità delle acque, obiettivo della direttiva quadro in materia di acque;

56.  invita gli Stati membri ad assicurare un valido monitoraggio della qualità delle acque al fine di disporre di informazioni accurate sulla situazione e sull'origine dell'inquinamento per corpo idrico, in modo da consentire una migliore calibrazione e accrescere l'efficienza economica delle azioni correttive;

57.  incoraggia gli Stati membri ad assicurare il coordinamento fra gli organismi che definiscono le misure dei piani di gestione dei bacini idrografici e gli organismi che approvano il finanziamento dei progetti;

58.  incoraggia gli Stati membri a valutare e assicurare l'efficacia dei meccanismi volti a garantire l'applicazione, in particolare la copertura da raggiungere e l'effetto deterrente delle sanzioni irrogate;

59.  invita gli Stati membri a valutare il potenziale impiego della tassa sull'inquinamento delle risorse idriche come strumento economico e come modalità di applicazione del principio "chi inquina paga", almeno per le principali sostanze aventi ricadute negative sulla qualità delle acque;

60.  chiede alla Commissione di valutare sistematicamente non solo l'esistenza, ma anche l'adeguatezza delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali e dei requisiti minimi adottati dagli Stati membri;

61.  osserva che la Commissione dovrebbe fornire orientamenti sui possibili metodi di recupero dei costi nell'ambito dell'inquinamento diffuso;

62.  invita gli Stati membri a valutare il potenziale impiego di strumenti economici (quali tasse ambientali) come incentivo alla riduzione dell’inquinamento e come modalità di applicazione del principio "chi inquina paga";

63.  invita la Commissione e gli Stati membri a individuare i modi per semplificare l'impostazione e la realizzazione dei controlli e per assicurarne l'efficacia, sulla base di un inventario dell'applicazione dei meccanismi sia dell'Unione sia nazionali.

Parte V – Relazione speciale n. 24/2015 della Corte dei conti dal titolo "Lotta alle frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi"

64.  è del parere che la Commissione dovrebbe promuovere l'istituzione di un sistema comune per stimare l'entità delle frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria, in modo da consentire agli Stati membri di valutare la propria performance in base a indicatori adeguati; ritiene che la performance dovrebbe riferirsi alla riduzione delle frodi relative all'IVA intracomunitaria, a una migliore individuazione di queste ultime e a un maggiore recupero dell'imposta a seguito di tale individuazione;

65.  è convinto che, al fine di migliorare la performance di Eurofisc quale sistema di allerta precoce efficiente, la Commissione dovrebbe raccomandare agli Stati membri di: a) introdurre un'analisi dei rischi comune in modo che le informazioni scambiate attraverso Eurofisc siano effettivamente incentrate sulla frode; b) migliorare la rapidità e la frequenza degli scambi di informazioni; c) avvalersi di uno strumento informatico affidabile e facile da usare; d) stabilire indicatori e valori obiettivo pertinenti per misurare la performance dei diversi ambiti di attività; e) partecipare a tutti gli ambiti di attività Eurofisc;

66.  chiede alla Commissione, nell'ambito della valutazione dei dispositivi di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per lo scambio di informazioni fra le rispettive autorità fiscali ai fini della lotta alle frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria, di svolgere visite di monitoraggio selezionate sulla base del rischio; ritiene che tali visite di monitoraggio dovrebbero puntare a migliorare la tempestività delle risposte fornite dagli Stati membri alle richieste di informazioni, l'affidabilità del sistema di scambio di informazioni sull'IVA, la rapidità dei controlli multilaterali e la verifica del seguito dato alle conclusioni delle sue precedenti relazioni sulla cooperazione amministrativa;

67.  invita la Commissione ad aiutare gli Stati membri a negoziare accordi in materia di mutua assistenza con i paesi in cui è stabilita la maggior parte dei fornitori di servizi digitali e a firmare tali accordi, tenendo presente che gli Stati membri hanno bisogno di informazioni provenienti dai paesi terzi per assicurare la riscossione dell'IVA sui servizi di commercio elettronico business-to-consumer e sui beni immateriali ceduti via Internet; ritiene che ciò sia necessario per rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e assicurare la riscossione dell'IVA;

68.  è del parere che, sebbene le frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria siano spesso connesse alla criminalità organizzata, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero rimuovere gli ostacoli di natura giuridica allo scambio di informazioni fra autorità amministrative, giudiziarie e preposte all'applicazione della legge a livello nazionale e dell'Unione; ritiene, in particolare, che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ed Europol dovrebbero avere accesso ai dati del sistema di scambio di informazioni sull'IVA e di Eurofisc e che gli Stati membri dovrebbero trarre beneficio dalle informazioni riservate da questi ricevute;

69.  è convinto che la Commissione dovrebbe fornire risorse finanziarie sufficienti per garantire la solidità finanziaria e la sostenibilità dei piani d'azione operativi stabiliti dagli Stati membri e ratificati dal Consiglio nel quadro della Piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità;

Parte VI – Relazione speciale n. 25/2015 della Corte dei conti dal titolo "I finanziamenti dell'UE per le infrastrutture rurali: il rapporto costi-benefici può essere significativamente migliorato"

70.  riconosce l'importanza degli investimenti nelle infrastrutture rurali finanziati dai fondi dell'Unione, in particolare dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, per rispondere a esigenze, i cui benefici vanno oltre l'agricoltura, che altrimenti non avrebbero forse potuto essere finanziate, date le significative sfide economiche e la scarsità di finanziamenti cui le zone rurali sono confrontate;

71.  rileva che i finanziamenti a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a favore di progetti infrastrutturali si basano sulla gestione concorrente, nell'ambito della quale la responsabilità della gestione, del monitoraggio e del controllo, nonché della selezione e attuazione dei progetti, incombe agli Stati membri, mentre il ruolo della Commissione è quello di vigilare sul corretto funzionamento dei sistemi di gestione e controllo degli Stati membri; ritiene che tali ruoli dovrebbero essere definiti in modo più chiaro affinché i beneficiari sappiano esattamente quali sono le aree di competenza dei singoli organi di controllo; sottolinea che tanto la Commissione quanto gli Stati membri devono rispettare i principi della sana gestione finanziaria;

72.  ritiene che le conclusioni e le raccomandazioni presentate dalla Corte dei conti nella relazione speciale n. 25/2015 siano elementi utili per permettere un'utilizzazione degli investimenti nelle infrastrutture rurali finanziati con fondi dell'Unione ancora più orientata ai risultati e per conseguire migliori risultati e un miglior rapporto costi-benefici; invita la Commissione a dar loro seguito;

73.  raccomanda vivamente che gli investimenti dell'Unione a favore delle infrastrutture rurali siano destinati a progetti che permettano di migliorare i servizi pubblici e/o contribuiscano alla creazione di occupazione e allo sviluppo economico delle zone rurali, per i quali vi sia una comprovata esigenza di sostegno pubblico e che producano valore aggiunto, assicurando al contempo che tali fondi costituiscano investimenti supplementari e non siano usati in sostituzione dei finanziamenti nazionali destinati a servizi essenziali;

74.  raccomanda che gli Stati membri si avvalgano di un approccio coordinato, che permetta di quantificare, se del caso, le esigenze e i deficit di finanziamento e di giustificare l'uso delle misure dei programmi di sviluppo rurale (PSR) e nell'ambito del quale siano presi in considerazione non solo i fondi e i programmi dell'Unione, ma anche i programmi nazionali, regionali e locali e i fondi pubblici e privati che potrebbero rispondere – o stanno già rispondendo – alle stesse esigenze cui rispondono i PSR;

75.  invita la Commissione a basarsi sulle prime misure adottate per garantire un coordinamento e una complementarità efficaci tra i vari fondi dell'Unione, attuate mediante l'elenco di controllo utilizzato dalla Commissione ai fini della coerenza dei PSR del periodo 2014-2020, e a fornire ulteriori orientamenti agli Stati membri, nel corso dell'attuazione dei programmi, quanto alle modalità non solo per conseguire una migliore complementarità, ma anche per evitare il rischio di sostituzione dei fondi e mitigare il rischio di un effetto inerziale; invita a tale proposito la Commissione a intervenire anche promuovendo le buone prassi;

76.  raccomanda che, al fine di ridurre il rischio di effetto inerziale, prima di fissare i tassi di aiuto per le misure infrastrutturali, gli Stati membri valutino il livello adeguato di finanziamenti pubblici necessari per stimolare gli investimenti e che, durante il processo di selezione dei progetti, ove necessario prima di approvare le domande di aiuto, verifichino se il richiedente disponga del capitale sufficiente o di un accesso al capitale per finanziare l'intero progetto o parte di esso; incoraggia un miglior utilizzo, da parte degli Stati membri, dei sistemi d'informazione sulla gestione;

77.  chiede che a tutti i livelli si rispetti il principio di addizionalità e insiste dunque sull'istituzione in forma adeguata di comitati di sorveglianza e sull'attiva partecipazione di questi ultimi al processo di coordinamento; invita la Commissione a svolgere correttamente il suo ruolo di consulenza in seno a tali comitati;

78.  plaude al fatto che, nel marzo 2014, la Commissione ha emanato orientamenti per incoraggiare gli Stati membri a garantire l'applicazione, in modo trasparente e coerente nel corso di tutto il periodo di programmazione, di criteri di ammissibilità e di selezione, l'applicazione di criteri di selezione anche nei casi in cui la dotazione disponibile dovesse essere sufficiente per finanziare tutti i progetti ammissibili e l'esclusione dal finanziamento di quei progetti il cui punteggio totale non raggiunge una data soglia; invita altresì gli Stati membri a rispettare rigorosamente tali orientamenti per i progetti di infrastrutture rurali finanziati dall'Unione;

79.  chiede che gli Stati membri definiscano e applichino in modo coerente criteri atti a garantire che vengano selezionati i progetti più efficienti in termini di costi, ossia i progetti che, per unità di costo, sono in grado di apportare il maggiore contributo al conseguimento degli obiettivi del PSR; invita gli Stati membri a far sì che le stime dei costi progettuali si basino su informazioni aggiornate in materia di prezzi che riflettano i prezzi reali di mercato, nonché a garantire che le procedure di appalti pubblici siano eque e trasparenti e favoriscano una vera concorrenza; prende atto delle linee guida elaborate dalla Commissione alla fine del 2014 su come evitare errori comuni nei progetti cofinanziati dall'Unione e incoraggia tutti gli Stati membri ad adempiere entro la fine del 2016 alla condizionalità ex ante quanto alle prescrizioni sugli appalti pubblici;

80.  sollecita parimenti una maggiore trasparenza nel processo di selezione; ritiene che, nell'approvare le domande di sovvenzione, le autorità di gestione dovrebbero tener conto della posizione dell'opinione pubblica su problemi locali delle zone rurali; riconosce che i gruppi d'azione locale possono svolgere un ruolo importante al riguardo;

81.  raccomanda alla Commissione di inserire nei suoi futuri audit un esame degli aspetti riguardanti la performance dei progetti di infrastrutture rurali; si attende che le modifiche apportate dalla Commissione relativamente al periodo di programmazione 2014-2020 sulla base dei problemi individuati in passato producano i miglioramenti auspicati;

82.  chiede che la Commissione e gli Stati membri introducano requisiti che impongano ai beneficiari di garantire la sostenibilità a lungo termine e la corretta manutenzione delle infrastrutture finanziate con investimenti dell'Unione, e che verifichino l'applicazione di tali requisiti;

83.  chiede che gli Stati membri stabiliscano e rispettino scadenze ragionevoli per l'esame delle domande di sovvenzione e di pagamento, giacché nella maggior parte dei casi i beneficiari sono già ricorsi a prestiti ponte per completare i lavori;

84.  raccomanda che, per il periodo 2014-2020, la Commissione e gli Stati membri raccolgano dati tempestivi, pertinenti e attendibili che forniscano informazioni utili sui risultati delle misure e dei progetti finanziati; si attende che tali informazioni permettano di trarre conclusioni sull'efficienza e l'efficacia dei fondi spesi nonché di identificare le misure e le tipologie di progetti infrastrutturali capaci di contribuire maggiormente agli obiettivi dell'Unione e costituiscano una base solida per migliorare la gestione delle misure;

85.  incoraggia gli Stati membri a garantire la fissazione di obiettivi chiari e precisi, e se possibile quantificati, per i progetti ai quali sono assegnati finanziamenti, agevolando in questo modo l'esecuzione e il monitoraggio dei progetti e fornendo un riscontro utile all'autorità di gestione;

86.  riconosce che lo "sviluppo locale di tipo partecipativo" è uno strumento importante per ovviare alle carenze individuate dalle Corte;

Parte VII – Relazione speciale n. 1/2016 della Corte dei conti dal titolo "Il sistema della Commissione per misurare la performance in relazione ai redditi degli agricoltori è ben strutturato e basato su dati validi?"

87.  raccomanda alla Commissione di predisporre un quadro statistico più completo per fornire informazioni sul reddito disponibile delle famiglie agricole e per rilevare con maggiore accuratezza il tenore di vita degli agricoltori; ritiene, a tal fine, che la Commissione dovrebbe, in cooperazione con gli Stati membri e sulla base di una metodologia comune, valutare come sviluppare e combinare nel modo migliore gli strumenti statistici dell'Unione esistenti;

88.  raccomanda alla Commissione di migliorare il quadro di riferimento per la comparazione dei redditi degli agricoltori con i redditi in altri settori dell'economia;

89.  invita la Commissione a sviluppare ulteriormente i conti economici dell'agricoltura (CEA) in modo da poterne sfruttare meglio le potenzialità al fine di:

   fornire informazioni più dettagliate sui fattori che incidono sui redditi degli agricoltori;
   garantire la trasmissione dei dati a livello regionale sulla base di accordi formali con gli Stati membri;

90.  è del parere che la Commissione dovrebbe valutare se i CEA possano essere ulteriormente sviluppati per fornire una stima ragionevole del valore economico dei beni pubblici prodotti dagli agricoltori e garantire che le informazioni di tali conti siano utilizzate in modo appropriato negli indicatori di reddito;

91.  raccomanda alla Commissione di fondare la propria analisi dei redditi degli agricoltori su indicatori tenendo conto dell'attuale situazione dell'agricoltura e su dati sufficienti e coerenti per tutti i beneficiari delle misure della politica agricola comune (PAC); ritiene che, a tal fine, si potrebbero sviluppare sinergie tra i dati amministrativi esistenti o potenziare la rete di informazione contabile agricola (RICA) o altri strumenti statistici idonei;

92.  è del parere che, alla luce dell'importanza dei CEA per il monitoraggio della PAC, la Commissione dovrebbe introdurre regolari comunicazioni sulla qualità dei CEA e ottenere ragionevoli garanzie che gli Stati membri hanno posto in essere un quadro per la garanzia della qualità in grado di assicurare che i dati forniti dagli Stati membri siano confrontabili e compilati nel rispetto dei criteri di qualità applicabili alle statistiche europee;

93.  raccomanda alla Commissione di affrontare le carenze individuate nell'attuazione della RICA, stabilendo un calendario preciso con gli Stati membri interessati e incoraggiando un uso migliore del potenziale del sistema;

94.  incoraggia la Commissione a migliorare ulteriormente gli attuali dispositivi con cui gli Stati membri garantiscono la qualità delle statistiche della RICA per far sì che, in tutti gli Stati membri, i settori e le classi di dimensione delle aziende d'interesse per la PAC siano adeguatamente rappresentati, riflettendo anche le scelte operate dagli Stati membri per quanto riguarda le diverse opzioni offerte dalla PAC;

95.  raccomanda alla Commissione di migliorare, tenendo conto delle debolezze individuate dalla Corte, l'affidabilità e la completezza delle informazioni sul rendimento delle misure della PAC in relazione al reddito degli agricoltori:

   definendo sin dall'inizio obiettivi operativi adeguati e valori di partenza con cui confrontare la performance delle misure della PAC per il prossimo periodo di programmazione;
   nel contesto delle sue valutazioni, integrando l'attuale quadro di riferimento degli indicatori di performance con altri dati pertinenti e di buona qualità per misurare i risultati ottenuti;
   sempre nell'ambito delle sue valutazioni, valutando l'efficacia e l'efficienza delle misure intese a sostenere il reddito degli agricoltori;

Parte VIII – Relazione speciale n. 3/2016 della Corte dei conti dal titolo "Combattere l'eutrofizzazione nel Mar Baltico: occorrono ulteriori e più efficaci interventi"

96.  si compiace della relazione della Corte e accoglie le sue raccomandazioni;

97.  si rammarica profondamente del fatto che, nonostante nel periodo 2007-2013 l'Unione abbia fornito un contributo pari a 14,5 miliardi di EUR per il trattamento delle acque reflue e per misure di protezione delle acque negli Stati membri dell'UE della regione del Mar Baltico, oltre a un contributo pari a 44 milioni di EUR per il miglioramento della qualità dell'acqua in Russia e in Bielorussia nel periodo 2001-2014, sono stati conseguiti progressi limitati per ridurre le emissioni di sostanze eutrofizzanti; chiede alla Commissione di prestare particolare attenzione al rapporto costi-benefici di dette misure;

98.  sottolinea che l'eutrofizzazione è uno dei principali ostacoli al raggiungimento di un buono stato ecologico del Mar Baltico; pone in rilievo l'importanza di combattere l'eutrofizzazione di uno dei mari più inquinati del mondo; si rammarica del fatto che siano stati compiuti progressi limitati quanto alla riduzione dei nutrienti nel quadro dello schema di riduzione della Commissione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico (HELCOM), che attribuisce a ciascun paese Baltico obiettivi in materia di riduzione dei nutrienti; deplora che la direttiva dell'UE sia stata solo parzialmente applicata da alcuni Stati membri;

99.  sottolinea che gli Stati membri dovrebbero elaborare proprie procedure dei programmi per i nitrati, basate sulle indicazioni e le consulenze scientifiche più recenti;

100.  invita la Commissione a chiedere agli Stati membri di raccogliere informazioni sull'efficacia in termini di costi-benefici delle misure di riduzione del carico di sostanze eutrofizzanti, al fine di disporre di una solida analisi per l'elaborazione di futuri programmi di misure;

101.  esorta la Commissione a migliorare l'affidabilità dei dati del monitoraggio sulle sostanze eutrofizzanti nel Mar Baltico, dal momento che essa non è data per scontata;

102.  esorta la Commissione a promuovere presso gli Stati membri la corretta designazione delle zone vulnerabili ai nitrati, al fine di mettere in atto misure adeguate nelle zone a elevata vulnerabilità e, d'altro canto, a evitare di creare inutili oneri per gli agricoltori che operano in zone non vulnerabili ai nitrati; sottolinea che gli Stati membri della regione del Baltico dovrebbero riesaminare la designazione delle zone vulnerabili ai nitrati;

103.  osserva con preoccupazione l'inefficacia delle azioni volte a ridurre l'inquinamento da sostanze eutrofizzanti provenienti dalle acque reflue urbane; invita la Commissione a garantire un monitoraggio efficace dell'attuazione della direttiva sulle acque reflue urbane(7) e ad assicurare che l'azione degli Stati membri sia pienamente conforme alla direttiva;

104.  si rammarica del fatto che le raccomandazioni dell'HELCOM siano state soddisfatte e attuate solo in parte ai sensi della direttiva dell'Unione per attività specifiche;

105.  rileva che, nel quadro del finanziamento dei progetti in Russia e Bielorussia, l'effetto leva è stato notevole; è tuttavia preoccupato per i ritardi nei progetti, con conseguenti perdite significative di risorse; chiede alla Commissione di proseguire gli sforzi in tal senso e di dedicare maggiore attenzione alle realtà maggiormente inquinanti identificate dall'HELCOM; ritiene altresì che, per quanto riguarda la cooperazione tra l'Unione e i paesi terzi, dovrebbero essere identificate e ampiamente applicate le prassi migliori;

Parte IX – Relazione speciale n. 4/2016 della Corte dei conti dal titolo "L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia deve modificare i propri meccanismi operativi nonché alcuni elementi del modo in cui è concepito per conseguire l'impatto atteso"

106.  accoglie con favore la relazione dedicata all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e formula le osservazioni e le raccomandazioni riportate in appresso;

107.  accoglie con favore le conclusioni e le raccomandazioni della Corte;

108.  rileva che la Corte ha identificato diverse debolezze in concetti e processi operativi chiave e ha formulato quattro raccomandazioni affinché l'EIT divenga un istituto innovativo di punta;

109.  ricorda che il rinvio della decisione sul discarico all'EIT per gli esercizi 2012 e 2013 si basava sulla mancanza di garanzie in merito alla legittimità e regolarità delle operazioni relative alle sovvenzioni dell'EIT, prove insufficienti del rispetto del limite del 25 % delle spese totali delle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI), l'elevato livello di riporti non eseguiti e i ritardi nell'attuazione delle raccomandazioni del servizio di audit interno della Commissione;

110.  ritiene che l'attuale relazione della Corte dia adito a serie preoccupazioni in merito alla base, al modello di finanziamento e al funzionamento dell'EIT;

111.  prende atto della risposta della Commissione sulla relazione, in cui fornisce il proprio punto di vista sui fatti e sulle conclusioni ivi illustrati; osserva che la Commissione condivide la maggior parte delle raccomandazioni della Corte;

112.  rileva che, secondo la relazione, nel 2015 l'EIT ha apportato diversi miglioramenti che sembrano rispecchiare le conclusioni e le raccomandazioni formulate dalla Corte; constata che è necessario realizzare un attento monitoraggio e una valutazione circostanziata per accertare gli effetti di tali miglioramenti;

113.  sottolinea che la conclusione di una convenzione di sovvenzionamento pluriennale tra l'EIT e le CCI e la strategia pluriennale di queste ultime non dovrebbero ostacolare la rendicontazione annuale delle CCI;

114.  segnala che il monitoraggio delle prestazioni e la valutazione dei risultati sono fondamentali ai fini della rendicontazione pubblica e della completezza dell'informazione destinata ai responsabili politici; sottolinea che ciò vale anche per l'EIT e le CCI;

115.  osserva che il commissario per la ricerca, la scienza e l'innovazione ha introdotto nel 2015 il concetto di "innovazione aperta" quale elemento strategico fondamentale in cui inquadrare la politica dell'Unione in materia di innovazione; ritiene che non sia chiaro il ruolo attribuito all'EIT nell'ambito di tale concetto; sottolinea che esso non fornisce un quadro chiaro per la realizzazione di un'azione coerente e coordinata da parte della Commissione, considerando la mescolanza di politiche e strumenti e il numero di direzioni generali coinvolte nel sostegno all'innovazione;

116.  invita la Commissione ad assicurare l'adozione di una politica coordinata ed efficiente in materia di innovazione, in cui le direzioni generali responsabili garantiscano una convergenza delle attività e degli strumenti, e a informare il Parlamento in merito a tali sforzi;

117.  nutre preoccupazione per il fatto che, nell'ambito delle CCI, il coinvolgimento delle imprese nella scelta dei progetti di ricerca potrebbe portare a un legame finanziario e di altra natura tra i ricercatori e l'industria, facendo apparire i primi come non più indipendenti; manifesta tale timore alla luce dell'acuirsi dell'influenza che le imprese esercitano nei confronti della scienza e della ricerca di base;

118.  è consapevole dell'obiettivo dell'EIT di promuovere la cooperazione tra l'istruzione superiore, la ricerca e l'innovazione; osserva che le imprese potrebbero spesso rappresentare i principali beneficiari, in quanto sarebbero i proprietari giuridici del prodotto innovativo immesso sul mercato e ne trarrebbero profitti finanziari; sottolinea la necessità, in tale contesto, di considerare la possibilità di integrare nel modello di cooperazione una struttura nell'ambito della quale i fondi erogati possano rifluire, almeno in parte, all'EIT;

119.  ritiene che i miglioramenti menzionati e l'accordo della Commissione rispetto alle raccomandazioni siano ragioni per attendere ulteriori sviluppi in seno all'EIT;

120.  invita l'EIT a fornire all'autorità di discarico, nell'ambito della sua relazione annuale 2016, un'analisi approfondita dell'attuazione delle raccomandazioni formulate dalla Corte;

121.  invita la Commissione a trasmettere al Parlamento una relazione sull'attuazione e il monitoraggio delle azioni intraprese per dare un seguito alle raccomandazioni della Corte;

Parte X – Relazione speciale n. 5/2016 della Corte dei conti dal titolo "La Commissione ha assicurato un'attuazione efficace della direttiva sui servizi?"

122.  accoglie con favore la relazione della Corte, ne sostiene le raccomandazioni e si compiace che la Commissione le accetti e intenda tenerne conto in futuro;

123.  osserva che l'ambito di applicazione della direttiva sui servizi(8), nonostante sia stato limitato mediante l'esclusione della fornitura di alcuni servizi, resta molto ampio, il che ha fatto sì che la Commissione dovesse istituire una serie di misure per garantire la corretta attuazione;

124.  sottolinea che il mercato dei servizi non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale e che la corretta attuazione della direttiva sui servizi ha un'incidenza considerevole sulla crescita e sull'occupazione; sottolinea che, se da un lato il beneficio economico potenziale di una piena attuazione della direttiva non è ancora noto, ritiene che la Commissione dovrebbe realizzare uno studio al fine di stimare, quantitativamente e nel modo più affidabile possibile, l'aumento del prodotto;

125.  incoraggia la successiva inclusione di più settori al fine di riuscire a rimuovere su più ampia scala gli ostacoli settoriali all'integrazione dei mercati, con l'obiettivo finale di eliminare le barriere nel mercato interno dei servizi e sviluppare pienamente le potenzialità dell'Unione in termini di crescita, competitività e creazione di occupazione;

126.  ritiene che gli Stati membri avrebbero potuto impiegare meglio le misure offerte dalla Commissione per sostenere il recepimento, l'attuazione e l'applicazione, in particolare condividendo i problemi incontrati nelle diverse fasi della procedura, discutendo delle possibili soluzioni comuni e scambiandosi le migliori prassi;

127.  concorda sul fatto che la Commissione dovrebbe ridurre quanto più possibile la durata delle procedure di infrazione;

128.  si rammarica del fatto che strumenti quali gli "sportelli unici", il sistema di informazione del mercato interno e i centri europei dei consumatori (ECC-net) non siano sufficientemente conosciuti e utilizzati dalle imprese e dai consumatori in caso di problemi relativi all'applicazione della direttiva sui servizi;

129.  osserva che la fornitura di servizi online continua ad essere limitata a causa delle incertezze per i fornitori e i destinatari;

Parte XI – Relazione speciale n. 6/2016 della Corte dei conti dal titolo "Programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza per contenere le malattie degli animali"

130.  accoglie con favore le raccomandazioni della Corte e si compiace che la Commissione le abbia accettate;

131.  plaude al fatto che i programmi sulle malattie degli animali siano stati valutati come idonei a seguito dell'audit e che la consulenza tecnica, l'analisi dei rischi e i meccanismi di sostegno siano stati classificati come validi; accoglie con favore i risultati positivi di tali programmi per la salute degli animali nell'UE; incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad applicare l'approccio positivo anche in futuro;

132.  ritiene che gli ampi indicatori di output per i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi dovrebbero essere ulteriormente migliorati, in particolare per quanto riguarda l’attuazione tecnica e gli indicatori economici che consentono un'analisi del rapporto costo-efficacia dei programmi;

133.  prende nota del parere della Commissione secondo cui la determinazione del rapporto costi-efficacia dei programmi è difficoltosa, soprattutto perché non ci sono modelli disponibili neanche a livello internazionale; osserva inoltre che il rapporto costi-benefici dei programmi è dimostrato dal fatto che hanno permesso di evitare la diffusione di malattie e infezioni umane e di salvare vite;

134.  rileva che lo scambio di informazioni epidemiologiche e il libero accesso ai risultati storici potrebbero essere meglio sostenuti dai pertinenti sistemi d'informazione per consentire un migliore coordinamento delle attività di controllo tra gli Stati membri; rileva che, secondo la Commissione, gli strumenti informatici esistenti sono in fase di sviluppo per sostenere meglio gli Stati membri; incoraggia la Commissione a garantire un valore aggiunto degli strumenti informatici sviluppati per lo scambio delle necessarie informazioni;

135.  ritiene che la Commissione dovrebbe sostenere la disponibilità di vaccini da utilizzarsi da parte degli Stati membri laddove epidemiologicamente giustificato; si compiace per il fatto che le banche di vaccini/antigeni siano già in essere per due malattie; incoraggia la Commissione a proseguire con un'analisi dei rischi che potrebbe determinare la potenziale necessità di altre banche di vaccini/antigeni;

136.  rileva che la Commissione si impegna a garantire che gli Stati membri includano sistematicamente, se del caso, l'aspetto della fauna selvatica nei loro programmi veterinari;

137.  osserva che in alcuni paesi i programmi non sono riusciti a eradicare le malattie animali e che i progressi sono stati piuttosto lenti; invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a dare priorità a questi casi specifici ed elaborare una strategia dettagliata che contribuirà a razionalizzare l’eradicazione delle malattie, in particolare la tubercolosi bovina nel Regno Unito e in Irlanda e la brucellosi ovina e caprina nell’Italia meridionale;

138.  osserva con preoccupazione che la legislazione di base relativa alla problematica delle malattie animali resta eccessivamente complessa e frammentata; valuta positivamente l'adozione, nel marzo 2016, di una legislazione quadro, vale a dire il regolamento relativo alle malattie animali trasmissibili (la "normativa sulla salute animale")(9); osserva che il nuovo regolamento sarà applicabile 5 anni dopo la sua adozione; si compiace che il nuovo regolamento offrirà regole semplificate e più semplici e chiare;

Parte XII - Relazione speciale n. 7/2016 della Corte dei conti dal titolo "Le modalità con le quali il Servizio europeo per l'azione esterna gestisce i propri edifici situati in varie parti del mondo"

139.  accoglie con favore la relazione della Corte ed esprime le osservazioni e raccomandazioni riportate in appresso;

140.  sottolinea che il SEAE e gli Stati membri hanno un comune interesse a sviluppare ulteriormente una cooperazione locale nel settore della gestione degli edifici, prestando particolare e costante attenzione alle questioni connesse alla sicurezza, al miglior rapporto qualità-prezzo e all'immagine dell'Unione;

141.  si compiace dell'aumento dei progetti di co-locazione delle delegazioni dell'Unione con gli Stati membri grazie alla firma di 17 memorandum d'intesa in materia; incoraggia il SEAE a continuare a cercare modi per estendere questa buona pratica; ritiene che una simile politica dovrebbe comprendere approcci innovativi volti a definire una strategia coordinata di co-locazione con gli Stati membri desiderosi di procedere in tal senso nonché adeguati accordi di ripartizione dei costi per gli immobili e la logistica;

142.  deplora il livello insufficiente di registrazioni e le imprecisioni nel sistema di informazione per la gestione degli immobili adibiti a uffici e delle residenze delle delegazioni; chiede un riesame periodico della completezza e dell'affidabilità dei dati codificati dalle delegazioni dell'Unione;

143.  esorta il SEAE a rafforzare i suoi strumenti di controllo della gestione e di verifica di tutti i costi sostenuti per la politica immobiliare, al fine di garantire un quadro preciso e un follow-up di tutte le spese; ritiene che occorra porre l'accento sul rispetto dei massimali definiti nell'ambito della politica immobiliare con l'intento di ridurre le spese annue complessive per la locazione degli uffici delle delegazioni, sull'adeguatezza dei contributi versati dalle entità co-locatarie, sulla copertura delle spese di gestione connesse alla co-locazione e sulla correttezza delle spese rispetto alle condizioni del mercato locale;

144.  reputa che sia opportuno sviluppare quanto prima competenze giuridiche e tecniche in materia di gestione immobiliare, prendendo in considerazione eventuali opzioni alternative efficaci sotto il profilo dei costi, come ad esempio l'assunzione di esperti esterni, quali gli intermediari locali, per effettuare ricerche di mercato o, eventualmente, negoziare con i proprietari;

145.  appoggia l'attuazione di una strategia a medio-lungo termine che identifichi tutte le opzioni, a partire dalle priorità di investimento, dalle possibilità di acquisto o dai rinnovi delle locazioni fino alla condivisione degli uffici con gli Stati membri, tenendo altresì conto delle proiezioni del personale nonché della pianificazione e della messa a punto delle politiche;

Parte XIII - Relazione speciale n. 8/2016 della Corte dei conti dal titolo "Il trasporto delle merci su rotaia nell'UE non è ancora sul giusto binario"

146.  accoglie con favore la relazione della Corte, ne sostiene le raccomandazioni e si compiace che la Commissione le accetti e intenda tenerne conto;

147.  richiama l'attenzione sui settori che necessitano maggiormente di un intervento da parte degli Stati membri e della Commissione, vale a dire: la liberalizzazione del mercato, le procedure di gestione del traffico, i vincoli amministrativi e tecnici, il monitoraggio e la trasparenza della performance del settore del trasporto merci su rotaia, la concorrenza leale tra le diverse modalità di trasporto, un approccio coerente tra gli obiettivi strategici e l'assegnazione dei fondi, e un migliore coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nella selezione, pianificazione e gestione dei progetti e la manutenzione della rete ferroviaria;

148.  rileva che la Commissione non ha valutato adeguatamente l'impatto dei pacchetti legislativi da essa avviati a partire dal 2000 per il settore ferroviario, in particolare per quanto concerne il trasporto di merci su rotaia; si rammarica che i fondi investiti dall'Unione in vari progetti non possano essere considerati efficaci sotto il profilo dei costi;

149.  è d'avviso che se la situazione attuale del settore ferroviario verrà mantenuta, non sarà possibile rispettare gli obiettivi in evoluzione fissati per il 2030;

150.  ritiene che sia nell'interesse degli Stati membri procedere ad una valutazione d'impatto comune e obbligatoria della futura normativa in materia di trasporto merci su rotaia onde garantire che le carenze dovute alle incompatibilità della rete siano risolte efficacemente;

151.  osserva che il settore ferroviario è in genere molto corporativo e che, di conseguenza, la liberalizzazione del mercato potrebbe essere vista più come una minaccia che come un vantaggio;

152.  considera il trasporto merci su rotaia uno dei principali aspetti del mercato unico dei beni e, visto il massiccio potenziale positivo che esso riveste in termini di obiettivi di cambiamento climatico e di riduzione del trasporto merci su strada, esorta la Commissione a imprimergli un nuovo impulso nell'ambito della strategia per il mercato unico; chiede l'introduzione di una strategia per il trasporto merci su rotaia;

153.  chiede che sia condotta una valutazione esaustiva del trasporto merci su rotaia dell'Unione, con particolare enfasi sull'attuazione del regolamento (UE) n. 913/2010(10), in particolare per quanto riguarda il sistema dello sportello unico e l'assegnazione delle linee ferroviarie, nonché una valutazione parallela dei corridoi merci e dei corridoi del Meccanismo per collegare l'Europa, compresi i progetti già approvati nell'ambito del Meccanismo per collegare l'Europa;

154.  chiede una valutazione esauriente dell'interoperabilità dei sistemi ferroviari nazionali;

155.  chiede una valutazione delle strategie dei trasporti elaborate dagli Stati membri in seguito alla conclusione di accordi di partenariato per quanto riguarda l'armonizzazione transfrontaliera e il funzionamento dei corridoi TEN-T;

156.  sollecita un piano d'azione a sostegno della piena e rapida attuazione del 4º pacchetto ferroviario;

157.  deplora che molti degli ostacoli allo sviluppo di un trasporto ferroviario europeo forte e competitivo, individuati dalla Corte nella relazione speciale n. 8/2010, continuino a frapporsi ai progressi in questo settore;

Parte XIV - Relazione speciale n. 9/2016 della Corte dei conti dal titolo "La spesa per la dimensione esterna della politica UE di migrazione nei paesi del vicinato orientale e del Mediterraneo meridionale fino al 2014"

158.  accoglie con favore la relazione della Corte e presenta di seguito le proprie osservazioni e raccomandazioni;

159.  prende atto dell'approccio critico della Corte e dell'elevato numero di lacune individuate dalla medesima, in particolare la mancanza di efficacia nell'utilizzo dei fondi stanziati;

160.  invita la Commissione a valutare tutte le osservazioni della Corte e ad adottare le misure richieste onde evitare di commettere gli stessi errori nella politica di migrazione per il periodo 2014-2020; chiede l'applicazione di tutte le raccomandazioni della Corte;

161.  ritiene che l'utilizzo dei fondi dovrebbe essere orientato da migliori sistemi di monitoraggio e di valutazione basati su indicatori di riferimento, parametri di riferimento progressivi e obiettivi misurabili e realistici; invita la Commissione a riesaminare tutti gli indicatori, i parametri di riferimento e gli obiettivi stabiliti dagli attuali programmi in materia di migrazione;

162.  è del parere che occorra ricercare costantemente una risposta globale e coordinata, dal momento che la crisi migratoria pone numerose sfide che attraversano vari confini settoriali e istituzionali;

163.  chiede il perfezionamento costante della visione e del quadro strategici delle politiche esterne e delle opzioni di intervento dell'Unione in materia di migrazione insieme ai principali attori, al fine di garantire chiarezza e una mobilitazione coordinata e coerente dei meccanismi della dimensione esterna della politica di migrazione a breve, medio e lungo termine, all'interno o al di fuori del quadro di bilancio dell'Unione;

164.  esorta la Commissione a impegnarsi in modo costruttivo per migliorare il coordinamento tra i vari strumenti e meccanismi e le pertinenti parti interessate ai fini della prevenzione delle crisi migratorie;

165.  invita tutte le principali parti interessate a riflettere sull'equilibrio tra la flessibilità negli interventi, la complementarità dei fondi, il loro livello e la mobilitazione necessaria, nonché sulle potenziali sinergie e l'addizionalità generale degli interventi dell'Unione, e a rispondere in maniera adeguata;

166.  ritiene, in tale contesto, che occorra riflettere attentamente sull'assegnazione opportuna degli aiuti alle varie problematiche in evoluzione della migrazione esterna, garantendo nel contempo adeguati controlli dei fondi erogati al fine di evitare il rischio di appropriazione indebita dei fondi e di doppio finanziamento;

167.  ritiene che vi sia un'impellente necessità di conciliare la domanda di risultati migliori con la disponibilità di fondi sufficienti per assicurare un elevato livello di ambizione nella formulazione di una risposta globale e sostenibile dell'Unione alle sfide attuali e future derivanti dalla crisi migratoria; è d'avviso che i negoziati sulla revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale rappresentino il consesso appropriato per affrontare tali sfide, al fine di rafforzare il bilancio destinato a tali fondi;

168.  ritiene che, oltre al deficit di finanziamento, l'attuale frammentazione di strumenti con obiettivi specifici senza alcun collegamento tra di loro ostacoli il controllo parlamentare sul modo in cui i fondi vengono attuati e l'individuazione delle responsabilità, rendendo quindi difficile valutare con chiarezza gli importi finanziari effettivamente spesi per sostenere l'azione esterna per la migrazione; si rammarica che ciò comporti una mancanza di efficacia, trasparenza e obbligo di rendere conto; ritiene necessario ridefinire le possibilità di utilizzo degli strumenti politici esistenti con un'architettura chiara e rinnovata degli obiettivi, volta ad incrementare la loro efficacia e visibilità generali;

169.  è del parere che la spesa dell'Unione per la migrazione esterna debba essere orientata in modo più efficiente, rispettando criteri di "valore aggiunto" onde fornire alle persone condizioni di vita adeguate nei loro paesi d'origine ed evitare un aumento del flusso di migranti economici;

170.  invita la Commissione a seguire, valutare e rivedere in maniera costruttiva le attività dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, che dovevano essere avviate nell'ottobre 2016;

171.  accoglie con favore la creazione di fondi fiduciari dell'Unione come pure l'intenzione di erogare i fondi con maggiore rapidità e flessibilità nelle situazioni di emergenza e di riunire le varie fonti di finanziamento per far fronte a tutti gli aspetti di una crisi;

172.  osserva che i fondi fiduciari fanno parte di una risposta ad hoc che dimostra che il bilancio dell'Unione e il quadro finanziario pluriennale non forniscono le risorse e la flessibilità necessarie per consentire una risposta rapida e globale alle grandi crisi; deplora il fatto che, a motivo di ciò, si eluda l'autorità di bilancio e si comprometta l'unità del bilancio;

173.  accoglie positivamente la proposta della Commissione, nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale, di creare una nuova riserva di crisi dell'Unione europea, da finanziare con stanziamenti disimpegnati, quale strumento supplementare per reagire rapidamente di fronte a questioni urgenti per l'Unione; invita il Consiglio a sostenere pienamente questa proposta;

174.  evidenzia l'importanza di meccanismi di controllo sufficienti al fine di assicurare il controllo politico dell'esecuzione del bilancio nel quadro della procedura di discarico; sollecita la Commissione ad adottare misure immediate intese ad aumentare il coinvolgimento dell'autorità di bilancio e dell'autorità di controllo dei bilanci e a migliorare la conformità dei fondi fiduciari e di altri meccanismi alla norma di bilancio, in particolare facendoli risultare nel bilancio dell'Unione;

175.  si rammarica che la Commissione non abbia fornito i dati relativi ai pagamenti effettivi e la invita ad adottare le misure del caso per rafforzare e semplificare la codifica nel sistema di informazione finanziaria, affinché si possano rintracciare e monitorare più agevolmente gli importi destinati all'azione esterna in materia di migrazione;

176.  chiede alla Commissione di creare un repertorio globale per la spesa dell'Unione nel settore della migrazione, che comprenda tutti i progetti realizzati, in corso e previsti; ritiene che questa base di dati interattiva dovrebbe consentire alle parti interessate e ai cittadini di visualizzare i risultati su una cartina del mondo e di effettuare ricerche filtrate per paese, tipo di progetto e importi corrispondenti;

177.  è del parere che, a lungo termine, una gestione lungimirante risulterebbe più efficace di una mera politica reattiva come la gestione delle crisi;

178.  ricorda la posizione del Parlamento nei confronti di un approccio integrato alla migrazione basato su una nuova combinazione di politiche che comprenda il rafforzamento del nesso tra migrazione e sviluppo, affrontando le cause profonde della migrazione e sostenendo al contempo un cambiamento nelle modalità di finanziamento della crisi migratoria;

Parte XV – Relazione speciale n. 10/2016 della Corte dei conti dal titolo "Occorrono ulteriori miglioramenti per garantire un'attuazione efficace della procedura per i disavanzi eccessivi"

179.  accoglie con favore le conclusioni e le raccomandazioni della relazione della Corte;

180.  raccomanda che la Commissione migliori la trasparenza della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) mediante la comunicazione periodica delle sue valutazioni per paese relative all'adempimento delle riforme strutturali proposte nell'ambito della PDE, nonché grazie a una maggiore trasparenza nell'applicazione delle norme;

181.  ritiene che la Commissione dovrebbe informare periodicamente il Parlamento, previa consultazione con gli Stati membri, in merito all'avanzamento delle PDE specifiche per paese;

182.  raccomanda che la Commissione continui ad adoperarsi a favore del coinvolgimento dei consigli nazionali per le finanze pubbliche e garantisca che il comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche assuma un ruolo ufficiale nell'ambito della PDE; rileva che la trasparenza ha registrato un miglioramento negli ultimi anni nell'ambito della PDE e riconosce che non è sempre possibile rendere pubbliche determinate informazioni politicamente sensibili;

183.  raccomanda di incentrare maggiormente la PDE sulla riduzione del debito pubblico; osserva che alla fine del 2014 solo 13 Stati membri registravano un rapporto debito/prodotto interno lordo inferiore al 60 %; evidenzia che diversi Stati membri al momento si trovano a essere fortemente indebitati, nonostante l'Unione stia beneficiando di una modesta ripresa, e che i livelli di debito pubblico sono più elevati oggi che nel 2010;

184.  riconosce che la norma relativa al tetto massimo per il debito è stata resa operativa nell'ambito della PDE soltanto nel 2011; ritiene che la riduzione dei livelli di debito pubblico, specialmente negli Stati membri fortemente indebitati, consentirà di migliorare notevolmente la crescita economica nel lungo termine;

185.  raccomanda di garantire il mantenimento di un'adeguata flessibilità nell'applicazione delle norme relative alla PDE nel quadro del Patto di stabilità e crescita; sottolinea che, poiché nell'ambito della politica macroeconomica possono verificarsi eventi imprevisti, un quadro di governance economica solido deve essere adattabile per poter tener conto degli sviluppi economici;

186.  ritiene che la Commissione debba garantire uno stretto coordinamento tra l'applicazione delle norme relative alla PDE e le misure di riforma strutturale concordate nell'ambito del semestre europeo;

Parte XVI - Relazione speciale n. 11/2016 della Corte dei conti dal titolo "Potenziamento delle capacità amministrative nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia: progressi limitati in un contesto difficile"

187.  accoglie con favore la relazione della Corte, ne approva le raccomandazioni e incoraggia la Commissione a tenerne conto quando agisce per rafforzare le capacità amministrative dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia;

188.  esprime preoccupazione per il fatto che siano stati fatti passi avanti limitati nel rafforzamento delle capacità amministrative, senza progressi significativi nell'attuazione della legislazione in alcuni settori chiave come lo sviluppo di un'amministrazione pubblica professionale e indipendente;

189.  osserva che sono stati compiuti solo progressi limitati in termini di lotta contro la corruzione e miglioramento della trasparenza;

190.  rileva tuttavia che la Commissione deve operare in un contesto politico difficile e si trova dinanzi alla mancanza di volontà e impegno politici delle autorità nazionali nell'affrontare le questioni rimanenti; osserva che i vincoli della crisi politica in corso hanno influenzato il successo dei progetti finanziati;

191.  prende atto del ruolo chiave che la Commissione svolge nel risolvere la crisi politica nel paese e lo sostiene, valutando altresì positivamente il coinvolgimento del commissario nella mediazione del dialogo politico tra forze politiche opposte;

192.  invita la Commissione a portare avanti il dialogo con i leader politici di tutti gli schieramenti, le autorità nazionali e gli esperti in materia di diritto e applicazione della legge, al fine di trovare un accordo in merito alla lotta attiva contro la corruzione e la criminalità organizzata e all'attuazione di misure e meccanismi rigorosi volti a impedire la corruzione e la criminalità economica, in linea con il diritto penale del paese;

193.  raccomanda vivamente alla Commissione di utilizzare il dialogo politico e i contatti con le autorità nazionali per migliorare l'efficienza del sistema di appalti pubblici e la trasparenza della spesa pubblica;

194.  invita la Commissione ad attribuire la priorità alla lotta contro la corruzione e si rammarica per la mancanza di un'efficace strategia del governo nella lotta contro la corruzione; ribadisce la necessità di un maggiore impegno politico da parte delle autorità nazionali al fine di garantire risultati sostenibili in tale ambito;

195.  invita la Commissione, in sede di attuazione dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), a basarsi sui risultati dei progetti che sono stati portati a termine con esito positivo, sono sostenibili, hanno un valore aggiunto quantificabile e sono stati attuati e impiegati in conformità della normativa;

196.  si compiace del fatto che la Commissione abbia posto in essere progetti mirati nei confronti delle organizzazioni della società civile; invita la Commissione a continuare su questa strada e a stabilire relazioni strette con le ONG locali;

197.  incoraggia la Commissione a mettere a punto progetti intesi a rafforzare i diritti e la posizione degli informatori che denunciano casi di corruzione e frode;

198.  constata che, sebbene molti dei progetti siano stati gestiti correttamente, i risultati non sono sempre stati sostenibili e talvolta non sono nemmeno stati raggiunti; rileva inoltre che i progetti non sempre sono rientrati in un approccio coerente volto a rafforzare lo sviluppo delle capacità amministrative; invita la Commissione a migliorare la pianificazione strategica e a garantire la sostenibilità e la fattibilità dei progetti, fissando la pianificazione strategica stessa quale condizione necessaria dei progetti;

199.  invita la Commissione a continuare ad attenersi al principio della sana gestione finanziaria; sollecita la Commissione a contribuire all'elaborazione di progetti che servano altresì da base per ulteriori investimenti nel paese; incoraggia la Commissione ad accordare priorità a progetti con un elevato potenziale in settori chiave, quali gli appalti pubblici o le procedure di selezione, e a evitare il finanziamento di progetti con prospettive di sostenibilità limitate;

200.  incoraggia la Commissione a reagire in modo flessibile agli sviluppi imprevisti, liberando rapidamente risorse pertinenti o diminuendole per far fronte alle problematiche emergenti;

Parte XVII – Relazione speciale n. 12/2016 della Corte dei conti dal titolo "Il ricorso delle agenzie alle sovvenzioni non è sempre appropriato o di comprovata efficacia"

201.  accoglie con favore la relazione della Corte e presenta di seguito le proprie osservazioni e raccomandazioni;

202.  accoglie con favore le conclusioni e le raccomandazioni della Corte;

203.  prende atto della risposta della Commissione e delle agenzie interessate, che contiene tra l'altro importanti informazioni sulle misure adottate da quando si sono svolti gli audit;

204.  sottolinea che le agenzie sono responsabili della programmazione pluriennale e annuale nonché dell'esecuzione (operativa e finanziaria) delle loro azioni oggetto di sovvenzione; ritiene pertanto che la gestione efficace, da parte delle agenzie, delle attività oggetto di sovvenzione sia fondamentale ai fini del conseguimento degli obiettivi e delle politiche dell'Unione;

205.  osserva che la Corte ha concluso che le agenzie controllate hanno in genere assegnato e versato le sovvenzioni in osservanza della normativa;

206.  rileva tuttavia che la Corte ha individuato talune mancanze per quanto riguarda le opzioni di finanziamento, le procedure di aggiudicazione, i sistemi di controllo e la misurazione della performance e ha formulato cinque raccomandazioni per porvi rimedio;

207.  rileva che la giustificazione e la scelta strategica di uno strumento di finanziamento da parte di un'agenzia possono rafforzare l'efficacia e l'efficienza dello strumento e, di conseguenza, l'espletamento delle relative funzioni; sottolinea che un inadeguato seguito dato alla valutazione ex ante può far sì che le agenzie scelgano strumenti di finanziamento inappropriati e impostino le sovvenzioni in modo insoddisfacente;

208.  deplora le descrizioni in caratteri troppo generali delle attività sovvenzionate dalle agenzie e le descrizioni imprecise dei risultati, che portano a piani di lavoro annuali incompleti;

209.  rileva l'importanza di allineare le azioni sovvenzionate dalle agenzie con il mandato e gli obiettivi strategici di queste ultime; incoraggia pertanto tutte le agenzie a fissare orientamenti e criteri specifici che le assistano nella scelta dello strumento di finanziamento appropriato, in base a un'analisi delle esigenze dell'agenzia, delle sue risorse, degli obiettivi da realizzare, dei potenziali beneficiari da raggiungere e del livello di concorrenza necessario, nonché degli insegnamenti tratti dalle scelte operate in precedenza;

210.  rileva che i programmi di lavoro delle agenzie dovrebbero indicare quali attività vadano eseguite mediante sovvenzioni, gli obiettivi specifici e i risultati attesi dalle azioni così finanziate, nonché le risorse finanziarie e umane ritenute necessarie per eseguire dette azioni;

211.  ritiene che stabilire obiettivi strategici nonché risultati e impatti mirati sia essenziale per realizzare una programmazione annuale ben definita;

212.  segnala che il quadro regolamentare di talune agenzie le obbliga a ricorrere alle procedure di concessione di sovvenzioni; osserva tuttavia con preoccupazione che le agenzie non hanno esaminato sistematicamente tutte le possibilità di finanziamento di cui disponevano e che le sovvenzioni non costituivano sempre lo strumento più opportuno; prende inoltre atto dell'osservazione della Corte secondo cui, rispetto agli appalti pubblici, le procedure di sovvenzione si avvalgono di criteri di ammissibilità più restrittivi e di criteri finanziari di aggiudicazione meno rigidi e che, di conseguenza, non dovrebbero costituire la scelta di finanziamento predefinita; ritiene, tuttavia, che sia opportuno mantenere un giusto equilibrio tra le carenze delle procedure di concessione delle sovvenzioni e i costi amministrativi delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e, pertanto, non concorda con l'osservazione della Corte secondo cui gli appalti pubblici dovrebbero essere l'opzione predefinita;

213.  è preoccupato per l'osservazione della Corte secondo cui le agenzie interessate non hanno istituito adeguati sistemi di monitoraggio e valutazioni ex-post; invita le agenzie a sviluppare le valutazioni ex-post al fine di migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle attività finanziate da sovvenzioni;

214.  segnala che il monitoraggio delle prestazioni e la valutazione dei risultati sono fondamentali ai fini della rendicontazione pubblica e della completezza dell'informazione destinata ai responsabili politici; sottolinea che, a causa del loro carattere decentrato, ciò è ancora più rilevante nel caso delle agenzie; esorta le agenzie a istituire per le sovvenzioni sistemi di monitoraggio e comunicazione fondati su indicatori chiave di prestazione orientati ai risultati e all'impatto, nonché sui risultati delle valutazioni ex-post; considera essenziale il ruolo degli indicatori chiave di prestazione per il monitoraggio e per la valutazione dei progressi, dell'impatto e dei risultati;

215.  osserva con preoccupazione che gli indicatori chiave di prestazione continuano a essere incentrati su contributi o realizzazioni anziché su impatto e risultati; invita le agenzie a sviluppare i propri indicatori chiave di prestazione in modo più strategico e a basarli sull'impatto e i risultati;

216.  esorta le agenzie a sviluppare ed eseguire una valutazione dei rischi dei loro piani di lavoro annuali, per migliorare l'efficienza attraverso un'attuazione, un monitoraggio e una valutazione più accurati;

217.  raccomanda un'assegnazione strategica degli strumenti finanziari per gli obiettivi a breve termine, per migliorare l'accuratezza delle decisioni di finanziamento;

218.  invita la rete delle agenzie dell'Unione ad assistere le agenzie nel migliorare le loro procedure di finanziamento e, in particolare, le loro procedure per la verifica dei risultati a tale riguardo;

219.  sottolinea in particolare le osservazioni della Corte per quanto riguarda le procedure di concessione delle sovvenzioni e la necessità di garantire la trasparenza e la parità di trattamento nonché di evitare potenziali conflitti d'interesse; invita le agenzie interessate ad attuare le raccomandazioni della Corte quanto prima;

220.  esorta le agenzie a impiegare procedimenti specifici di sovvenzione per introdurre procedure interne formali che regolino i princìpi della trasparenza e della parità di trattamento e impediscano la potenziale presenza di conflitti di interesse; sottolinea che, per tale motivo, le agenzie dovrebbero rafforzare il proprio sistema di verifica riguardo all'esecuzione dei progetti di sovvenzione;

221.  invita la Commissione e le agenzie che sono state sottoposte agli audit di cui alla relazione speciale ad aggiornare il Parlamento in merito all'attuazione delle raccomandazioni;

Parte XVIII – Relazione speciale n. 13/2016 della Corte dei conti dal titolo "L'assistenza dell'UE alla Moldova per rafforzare la pubblica amministrazione"

222.  accoglie con favore la relazione della Corte, ne approva le raccomandazioni e incoraggia la Commissione a tenerne conto quando agisce per rafforzare le capacità amministrative della Repubblica di Moldova;

223.  osserva con preoccupazione che l'Unione ha contribuito solo in parte al rafforzamento della pubblica amministrazione e che la Corte ha rilevato numerose carenze, comprese debolezze nella concezione e nell'attuazione dei programmi e dei progetti controllati;

224.  osserva tuttavia che la Commissione deve operare in un difficile contesto politico e si trova dinanzi a una corruzione dilagante e a numerose carenze delle istituzioni pubbliche, ad esempio una burocrazia eccessiva, la scarsa focalizzazione sulle funzioni essenziali, l'elevata rotazione del personale, la scarsa efficienza e la mancanza di responsabilità; osserva inoltre che la Moldova è duramente colpita da instabilità politica, difficoltà economiche, una profonda povertà e una massiccia emigrazione;

225.  rileva che sebbene le particolari circostanze politiche e i fattori esterni abbiano svolto un ruolo importante ai fini del buon esito dei programmi a bilancio e in molti casi esulassero davvero dal controllo della Commissione, vi sono state debolezze concrete che quest'ultima avrebbe potuto affrontare;

226.  fa notare che tra le debolezze osservate dalla Corte figuravano la lentezza di reazione della Commissione a sviluppi improvvisi, lo scarso allineamento dei programmi alle strategie nazionali della Moldova, la mancanza di obiettivi ambiziosi, condizioni vaghe e poco chiare nonché una mancanza di motivazioni per la concessione di fondi aggiuntivi a titolo di incentivo;

227.  invita la Commissione a incoraggiare i suoi omologhi moldovi a sviluppare strategie nazionali sistematiche e chiaramente formulate che prevedano obiettivi chiari e misurabili, nonché a creare un legame più stretto tra la concezione dei programmi nel paese e tali strategie;

228.  incoraggia la Commissione a ricorrere alle valutazioni ex ante per definire con precisione il fabbisogno di finanziamenti e a elaborare una pianificazione di bilancio mirata e motivata;

229.  invita la Commissione ad accordare priorità alla lotta contro la corruzione e deplora la mancanza di una strategia governativa davvero efficace in tale ambito; accoglie con favore la nomina del consulente ad alto livello per la lotta alla corruzione presso il gabinetto del primo ministro; ribadisce tuttavia la necessità di una strategia più ambiziosa ed efficace e di un maggiore impegno politico da parte delle autorità nazionali al fine di garantire risultati sostenibili in tale ambito; invita le autorità nazionali a concentrarsi in via prioritaria sulla lotta alla corruzione nonché su una maggiore trasparenza e integrità della pubblica amministrazione;

230.  invita la Commissione a portare avanti il dialogo con i leader politici di tutti gli schieramenti, le autorità nazionali e gli esperti in materia di diritto e applicazione della legge, al fine di trovare un accordo in merito alla lotta attiva contro la corruzione e la criminalità organizzata e all'attuazione di misure e meccanismi rigorosi volti a impedire la corruzione e la criminalità economica, in linea con il diritto penale del paese;

231.  incoraggia la Commissione a mettere a punto progetti intesi a rafforzare i diritti e la posizione degli informatori che denunciano casi di corruzione e frode;

232.  fa notare che i principali metodi di erogazione degli aiuti sono il sostegno al bilancio settoriale (74 %) e i progetti; osserva con rammarico che il sostegno al bilancio ha contribuito in misura limitata a rafforzare l'amministrazione pubblica;

233.  osserva con preoccupazione che il metodo del sostegno al bilancio settoriale costituisce uno strumento di ripartizione del bilancio ad alto rischio, soprattutto nel contesto della Moldova, in cui l'amministrazione pubblica è paralizzata da una corruzione generalizzata e dominata dall'oligarchia locale; invita la Commissione a riconsiderare i metodi utilizzati sulla base di un'analisi dei rischi approfondita;

234.  chiede alla Commissione di applicare metodi che apportino risultati evidenti e concreti per i cittadini della Moldova;

235.  osserva che la concezione dei progetti era in generale pertinente, sebbene sia mancato il coordinamento per quanto riguarda la portata e la tempistica e nonostante l'assistenza tecnica per lo sviluppo delle capacità amministrative sia giunta in ritardo;

236.  si rammarica che, benché i progetti nel complesso abbiano prodotto le realizzazioni attese, i risultati non siano sempre stati sostenibili, e la causa di ciò è da ricercare, in parte, nella scarsa volontà politica e in altri fattori esterni; invita la Commissione a basarsi sui risultati dei progetti che sono stati portati a termine con esito positivo, sono sostenibili, hanno un valore aggiunto quantificabile e sono stati attuati e impiegati in conformità della normativa; invita la Commissione a migliorare la pianificazione strategica e a garantire la sostenibilità e la fattibilità dei progetti, fissando la pianificazione strategica stessa quale condizione necessaria dei progetti;

237.  osserva che, sebbene i progetti abbiano in parte contribuito al rafforzamento della pubblica amministrazione, non erano sempre in linea con i bisogni o gli obiettivi dell'amministrazione moldova; sollecita la Commissione a garantire che i progetti siano orientati in modo più specifico alle concrete esigenze nazionali;

238.  invita la Commissione a continuare ad attenersi al principio della sana gestione finanziaria; esorta la Commissione a contribuire alla definizione di progetti che fungano da punto di partenza per ulteriori investimenti nel paese e a dare avvio a una cooperazione con istituzioni finanziarie internazionali in tale ambito; incoraggia la Commissione ad accordare priorità a progetti con un elevato potenziale in settori chiave, quali gli appalti pubblici o le procedure di selezione, e a evitare il finanziamento di progetti con prospettive di sostenibilità limitate;

239.  osserva con preoccupazione che, benché nel 2012 abbia elaborato un'analisi dei rischi più sistematica, istituito comitati direttivi di alto livello per le operazioni di sostegno al bilancio e avviato un sistema di allerta precoce (early warning system) al manifestarsi di nuovi rischi, la Commissione non è stata in grado di individuare tempestivamente il "furto del secolo", nell'ambito del quale è stato sottratto un miliardo di USD di fondi dei depositanti, tra i quali forse anche contributi a titolo dei fondi dell'Unione, nel quadro di un enorme scandalo di corruzione; osserva che i pagamenti del sostegno al bilancio sono stati poi sospesi nel luglio 2015 e il loro ripristino è stato subordinato al miglioramento della situazione macroeconomica e di bilancio nonché alla conclusione di un accordo con l'FMI;

240.  invita la Commissione a migliorare il sistema di allerta precoce e l'analisi dei rischi al fine di reagire in modo più rapido e flessibile ai rischi potenziali;

241.  osserva che lo sviluppo di capacità amministrative in Moldova rappresenta una questione fondamentale, dal momento che il paese non ha pieno controllo sull'intero territorio e ciò rappresenta un incentivo per le tendenze separatiste delle forze filorusse; ricorda che la Moldova ha una prospettiva europea e costituisce pertanto un partner strategico per l'Unione;

242.  si rammarica che l'attuale instabilità politica in Moldova danneggi in modo duraturo la credibilità delle istituzioni democratiche del paese, comportando in tal modo progressi limitati verso la democrazia, una riduzione del sostegno all'integrazione europea e un aumento delle iniziative politiche filorusse;

243.  invita la Commissione a portare avanti il proprio impegno in Moldova, al fine di rafforzare l'associazione politica e l'integrazione economica tra l'Unione e la Moldova; sottolinea che è importante che l'Unione sostenga, guidi e monitori le riforme prioritarie volte ad affrontare la politicizzazione delle istituzioni statali, la corruzione sistemica e la riforma della pubblica amministrazione al fine di conseguire tali obiettivi;

Parte XIX - Relazione speciale n. 14/2016 della Corte dei conti dal titolo "Iniziative politiche dell'UE e sostegno finanziario a favore dell'integrazione dei rom: nonostante i progressi significativi conseguiti negli ultimi dieci anni, occorre compiere ulteriori sforzi sul campo"

244.  ricorda l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la direttiva 2000/43/CE(11) sulla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la direttiva 2000/78/CE(12) sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e la direttiva 2004/38/CE(13) relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

245.  valuta positivamente la decisione quadro del Consiglio del 2008 sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia(14), la risoluzione del Parlamento del 9 marzo 2011 sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei rom(15), la comunicazione della Commissione del 5 aprile 2011 intitolata "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020" (COM(2011)0173), la raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 2013 su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri(16) e la comunicazione della Commissione del 17 giugno 2015 dal titolo "Relazione sull'attuazione del Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom - 2015" (COM(2015)0299);

246.  rammenta che l'integrazione dei rom dipende dalla loro inclusione e dalla misura in cui possono beneficiare degli stessi diritti che sono riconosciuti a tutti i cittadini europei, di cui essi fanno pienamente parte;

247.  rammenta i dieci principi di base comuni sull'inclusione dei rom(17), che sono stati esaminati a Praga nel 2009 in occasione della prima riunione della piattaforma europea per l'inclusione dei rom e che sono stati successivamente allegati alle conclusioni del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e i consumatori" dell'8 giugno 2009;

248.  appoggia le raccomandazioni della Corte ed esorta la Commissione e gli Stati membri a porle in atto il più rapidamente possibile;

249.  si rammarica che l'attenzione prestata all'inclusione e all'integrazione dei rom durante il periodo di programmazione 2007-2013 sia stata insufficiente; chiede che, in occasione dell'elaborazione del futuro quadro strategico dell'Unione, siano prese maggiormente in considerazione le difficoltà di inclusione e le discriminazioni cui devono far fronte i rom e le altre comunità emarginate;

250.  si rammarica che l'indagine condotta dalla Corte non abbia avuto come oggetto un numero più elevato di paesi in cui i rom costituiscono una popolazione considerevole, ad esempio la Slovacchia, la Grecia o la Francia;

251.  invita gli Stati membri a definire le persone sfavorite che intendono considerare come obiettivo in funzione delle necessità e delle sfide con cui sono confrontati e a riservare un'attenzione specifica alle popolazioni rom all'atto dell'assegnazione dei fondi europei;

252.  si rammarica per il fatto che, a causa della loro complessità, i fondi della politica di coesione, che rappresentano l'unica fonte di finanziamento per i progetti connessi con l'inclusione e l'integrazione dei rom e la lotta contro le discriminazioni nei loro confronti, non contribuiscano in modo adeguato a promuovere l'inclusione dei rom e a garantire loro l'accesso ai diritti;

253.  ritiene pertanto necessario che ciascuno Stato membro adotti una tabella di marcia con lo scopo di analizzare l'impatto reale delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e dei fondi destinati a sostenere i rom, individuando altresì i settori in cui occorre incrementare le risorse e le capacità amministrative a livello nazionale, regionale e locale onde contribuire alla definizione e alla gestione dei progetti miranti all'inclusione e all'integrazione dei rom e alla lotta contro le discriminazioni nei loro confronti;

254.  invita la Commissione a fornire informazioni dettagliate sui finanziamenti disponibili per i rom, ad analizzare gli ostacoli esistenti e a tenerne conto nel quadro della semplificazione dei fondi;

255.  riconosce l'importanza di selezionare, ricorrendo ai Fondi strutturali e d'investimento europei, progetti di lungo termine a favore delle comunità rom marginalizzate;

256.  sottolinea la necessità di predisporre criteri di selezione più flessibili per i progetti onde promuovere l'inclusione dei rom e di altre comunità marginalizzate;

257.  invita la Commissione a garantire, nel corso del prossimo periodo di programmazione o al momento della revisione dei programmi operativi, che gli obiettivi di integrazione dei rom stabiliti nelle strategie nazionali di integrazione che li riguardano si riflettano nel quadro relativo ai Fondi strutturali e d'investimento europei a tutti i livelli operativi;

258.  sollecita gli Stati membri e la Commissione a fornire dati statistici pertinenti e armonizzati sui rom, che consentano di valutare meglio la loro inclusione sociale, amministrativa ed economica;

259.  insiste sul fatto che l'esclusione abitativa, la mancanza di fissa dimora, l'esclusione dall'istruzione, la disoccupazione e la discriminazione nell'accesso all'occupazione sono spesso elementi chiave del fenomeno dell'emarginazione; sottolinea pertanto l'importanza che rivestono iniziative integrate in materia di alloggio, istruzione e accesso all'occupazione a favore dei rom e di altre comunità marginalizzate;

260.  sottolinea che un grosso ostacolo nella lotta alle discriminazioni nei confronti dei rom è rappresentato dal bassissimo tasso di segnalazione dei casi di discriminazione a organizzazioni o istituzioni quali la polizia o i servizi sociali; invita di conseguenza gli Stati membri ad adottare una strategia per porre rimedio alla discriminazione istituzionale e per ovviare alla mancanza di fiducia dei rom nei confronti delle istituzioni;

261.  invita la Commissione a prevedere, in partenariato con i rappresentanti delle comunità marginalizzate – in particolare i rom – e le "istituzioni specializzate", un ciclo di formazione presso le autorità pubbliche degli Stati membri per contrastare le pratiche discriminatorie, e a fungere da esempio onde favorire l'inclusione mediante un dialogo sano, costruttivo ed efficace;

262.  ricorda l'esistenza del programma dell'Unione per l'occupazione e l'innovazione sociale, avente una dotazione di 900 milioni di EUR per il periodo 2014-2020, che riserva un'attenzione particolare alle persone vulnerabili e alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale;

263.  invita la Commissione a considerare la possibilità di creare un fondo europeo specificamente dedicato all'inclusione dei rom e delle altre comunità marginalizzate e ad assicurare un controllo adeguato della spesa nell'ambito di tale fondo;

264.  invita la Commissione a predisporre un'autentica strategia europea per l'inclusione dei rom, che costituisca un piano d'azione europeo elaborato e applicato a tutti i livelli politici e amministrativi che associ i rappresentanti della comunità rom e poggi sui valori fondamentali dell'uguaglianza, dell'accesso ai diritti e della non discriminazione; sottolinea che questa strategia deve concorrere all'inclusione effettiva dei rom e al loro accesso all'istruzione, all'occupazione, all'alloggio, alla cultura, all'assistenza sanitaria, alla partecipazione agli affari pubblici, alla formazione e alla libera circolazione nell'Unione;

265.  sottolinea cionondimeno che compete agli Stati membri prendere tutte le necessarie misure di sostegno a favore dei rom e garantire l'applicazione uniforme della legge nazionale e dei diritti nei rispettivi territori, senza alcuna discriminazione;

Parte XX - Relazione speciale n. 15/2016 della Corte dei conti dal titolo "La Commissione ha gestito efficacemente gli aiuti umanitari alle popolazioni vittime di conflitti nella regione dei Grandi laghi africani?"

266.  accoglie con favore la relazione speciale dedicata all'analisi dei rischi connessi all'approccio orientato ai risultati per l'azione dell'Unione in materia di sviluppo e cooperazione e presenta di seguito le sue osservazioni e raccomandazioni;

267.  plaude ai risultati che dimostrano l'efficacia della gestione degli aiuti umanitari, segnatamente in un contesto lavorativo difficile caratterizzato dall'insicurezza e dall'imprevedibilità, che costituiscono un autentico ostacolo al conseguimento di un'attuazione efficiente;

268.  invita la Commissione a continuare ad adoperarsi per il collegamento tra aiuto di emergenza, risanamento e sviluppo, laddove le condizioni locali lo consentano; ritiene che una piattaforma interservizi permanente che colleghi aiuto di emergenza, risanamento e sviluppo potrebbe fornire un sostegno in tal senso; ritiene che tale piattaforma potrebbe servire, tra l'altro, a individuare eventuali programmi da combinare; ritiene che, ove possibile, occorra sviluppare approcci integrati che prevedano espressamente il coordinamento degli obiettivi come pure una strategia coerente per paese/regione condivisa tra tutte le parti interessate;

269.  chiede inoltre ai servizi della Commissione di attuare una migliore transizione dalle attività umanitarie a breve termine agli interventi di sviluppo a lungo termine e di perseguire un coordinamento coerente non solo tra i diversi soggetti dell'Unione, ma anche con le priorità nazionali e altre organizzazioni internazionali, attraverso una strategia comune mediante un quadro umanitario e di sviluppo comune;

270.  ritiene che sia necessario effettuare una valutazione sistemica dei risultati effettivamente conseguiti dagli interventi umanitari, unitamente a una valutazione dei costi amministrativi nella regione, ponendo un maggiore accento sull'efficienza e sviluppando eventuali parametri di riferimento per le voci di costo comuni e regolari;

271.  auspica, ove possibile, un migliore adattamento delle tempistiche alle condizioni di intervento, al fine di evitare proroghe lunghe e costose;

272.  invita le istituzioni pertinenti in seno all'Unione e alle Nazioni Unite a rispettare e attuare pienamente l'accordo quadro finanziario e amministrativo; chiede alla Commissione di riferire al Parlamento sull'attuazione dell'accordo e delle relative linee guida e di individuare gli ambiti che necessitano di miglioramenti, presentando, a tale scopo, proposte pertinenti;

273.  rammenta che le informazioni fornite dalle Nazioni Unite e dalle organizzazioni internazionali dovrebbero garantire una tracciabilità quanto più accurata possibile dei finanziamenti, nonché confronti con gli aspetti operativi dell'erogazione degli aiuti concordata all'inizio dell'intervento, oltre a fornire riscontri utili ai servizi della Commissione; sottolinea che è importante che le organizzazioni partner trasmettano tempestivamente le loro relazioni alla Commissione, in modo da consentire una gestione o un adeguamento rapidi della riposta umanitaria e delle modalità di finanziamento;

274.  evidenzia l'esigenza di migliorare la responsabilità e la trasparenza delle Nazioni Unite per quanto concerne l'uso delle risorse dell'Unione e i risultati ottenuti nell'ambito dell'attuazione degli orientamenti e degli obiettivi umanitari e di sviluppo strategici convenuti a livello internazionale;

275.  chiede alla Commissione di introdurre una valutazione dei risultati nell'ambito dei piani di attuazione dell'assistenza umanitaria, al fine di consentire un'analisi comparativa di tali piani e la condivisione delle migliori pratiche;

276.  deplora l'ampia diffusione di informazioni incomplete o non sufficientemente orientate ai risultati, che impedisce alla Commissione di esercitare in modo adeguato la sua funzione di controllo;

277.  insiste sulla necessità di conseguire il massimo grado di trasparenza e responsabilità istituzionale a tutti i livelli, garantendo l'accesso a informazioni esaustive e affidabili riguardo ai bilanci e ai dati finanziari relativi ai progetti sostenuti da finanziamenti unionali, al fine di consentire al Parlamento di esercitare la sua funzione di controllo;

Parte XXI – Relazione speciale n. 16/2016 della Corte dei conti dal titolo "Gli obiettivi dell'UE in materia di istruzione: i programmi sono allineati a detti obiettivi, ma vi sono carenze nella misurazione della performance"

278.  accoglie con favore la relazione della Corte, ne sostiene le raccomandazioni e si compiace che la Commissione le accetti e intenda tenerne conto;

279.  accoglie positivamente il fatto che la Commissione abbia attuato le raccomandazioni precedenti della Corte nel quadro giuridico dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, garantendo così un uso ottimale delle risorse, ad esempio mediante un quadro di riferimento dei risultati e una riserva di efficacia, condizionalità ex-ante e indicatori comuni di realizzazione e di risultato;

280.  sottolinea la necessità di concentrarsi sulla performance e sui risultati e si compiace del fatto che il nuovo quadro normativo per il periodo di programmazione 2014-2020 includa disposizioni che prevedono la rendicontazione dei risultati da parte degli Stati membri;

281.  prende atto delle lacune nella misurazione della performance, in particolare nel caso della fissazione di obiettivi e indicatori di realizzazione/risultato per i progetti attuati nel periodo 2007-2013; si rammarica che gli indicatori di risultato non siano ancora pienamente affidabili e si attende che a ciò sia posto rimedio entro la seconda metà del periodo di programmazione 2014-2020;

282.  accoglie con favore la tendenza alla riduzione del numero di giovani che abbandonano prematuramente la scuola e l'istruzione superiore; invita gli Stati membri ad allineare i loro obiettivi nazionali specifici all'obiettivo dell'Unione per una migliore realizzazione degli obiettivi didattici;

283.  osserva che l'obiettivo del tasso di occupazione dei neolaureati nell'Unione è stato fissato all'82 % entro il 2020, e che quattro dei cinque Stati membri visitati non hanno ancora raggiunto questo obiettivo; sottolinea che questi quattro Stati membri affrontano una grave crisi economica da cui stanno iniziando a riprendersi; ritiene che questi Stati membri possano comunque raggiungere e addirittura superare tale obiettivo;

284.  sottolinea l'importanza di mantenere un livello sufficiente di investimenti dell'Unione nel settore dell'istruzione, visto il forte legame tra il livello di istruzione e l'occupabilità;

Parte XXII – Relazione speciale n. 17/2016 della Corte dei conti dal titolo "Le istituzioni dell'UE possono fare di più per semplificare l'accesso ai loro appalti pubblici"

285.  accoglie con favore le conclusioni e le raccomandazioni contenute nella relazione della Corte;

286.  chiede una maggiore trasparenza degli appalti pubblici all'interno delle istituzioni dell'Unione, come pure a livello nazionale, mettendo a disposizione del pubblico documenti e dati relativi agli appalti pubblici; ritiene che le attività di appalto delle istituzioni dell'Unione godano di scarsa visibilità su Internet e che le informazioni siano insufficienti, poco chiare e distribuite fra molti siti Internet, diversi fra loro;

287.  sostiene con fermezza la raccomandazione della Corte, secondo cui le istituzioni dell'Unione dovrebbero creare uno sportello unico elettronico comune per le attività di appalto che consenta agli operatori economici di reperire tutte le informazioni pertinenti online presso un unico indirizzo e di interagire con le istituzioni dell'Unione attraverso questo sito Internet; ritiene che le procedure di appalto, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le norme applicabili, le opportunità commerciali, i documenti di gara pertinenti, la presentazione delle offerte e qualsiasi altra comunicazione tra le istituzioni e gli operatori economici, dovrebbero essere gestite tramite detto sportello unico;

288.  chiede che il sito web della Commissione dedicato ai fondi europei versati a tutti gli Stati membri sia pubblicato in una delle tre lingue di lavoro dell'istituzione e comprenda gli stessi dati per tutti gli Stati membri, e che siano indicati almeno il valore, l'oggetto dell'appalto, il nome del contraente, il nome di eventuali subappaltatori, la durata del contratto e la presenza di eventuali documenti supplementari; segnala che in tal modo le ONG di tutti gli Stati membri e i cittadini potranno osservare come sono spesi i fondi nonché l'efficienza in termini di costi dei progetti;

289.  ribadisce che spetta alle amministrazioni aggiudicatrici assicurare che l'appalto pubblico sia basato sul mercato, generi un numero sufficiente di offerte e fornisca un accesso equilibrato a tutti gli operatori economici; conviene con la Corte che nel quadro della revisione del regolamento finanziario in corso nel 2016, la Commissione dovrebbe proporre un codice unico degli appalti pubblici; evidenzia che la partecipazione delle piccole e medie imprese dovrebbe essere espressamente incoraggiata, contrariamente alla situazione attuale in cui solo i grandi operatori sono avvantaggiati; ritiene che nel codice unico dovrebbero essere incluse norme sulle indagini di mercato prima della stipula di contratti immobiliari e sul regime linguistico delle procedure di appalto, e che gli scostamenti dalle disposizioni della direttiva Appalti(18) dovrebbero essere giustificati;

290.  ricorda che il ricorso a procedure di gara ristrette da parte delle amministrazioni aggiudicatrici scoraggia i potenziali offerenti ed è d'ostacolo alla trasparenza e alle informazioni in merito all'uso che viene fatto dei soldi dei contribuenti; sottolinea che il Consiglio ha utilizzato procedure ristrette per la grande maggioranza delle sue offerte e che tra il 2010 e il 2014 tutte le istituzioni dell'UE nel loro insieme hanno aggiudicato almeno il 25% dei contratti a seguito di una procedura ristretta; chiede che tali procedure siano utilizzate in un numero molto limitato di casi e opportunamente giustificate;

291.  prende atto che il Parlamento pubblica sul proprio sito Internet un elenco annuale completo di tutti i contraenti che si sono aggiudicati contratti di un valore superiore a 15 000 EUR, ma non pubblica tutti i contratti; incoraggia tutte le istituzioni a mettere a disposizione informazioni complete in merito a tutti i contraenti e i contratti aggiudicati attraverso procedure di gara, compresi i casi di assegnazione diretta o di procedura ristretta;

292.  pone l'accento sulla necessità di una più ampia pubblicità e di bandi di gara pubblicati in modo trasparente per tutti gli operatori; ricorda che, secondo le conclusioni della Corte, "il Parlamento europeo è ricorso ad una procedura negoziata per concludere un "appalto immobiliare" del valore di 133,6 milioni di EUR per un edificio a Bruxelles, nonostante l'edificio non esistesse ancora al momento della firma del contratto, il 27 giugno 2012", ignorando la regola che prevede che solo gli edifici esistenti rientrino nella deroga alla procedura di gara sulla più ampia base possibile, di cui all'articolo 134, paragrafo 1, delle modalità di applicazione; sottolinea con forza che tutti gli edifici ancora in costruzione o non ancora costruiti devono essere oggetto di procedure aperte e competitive e ritiene che tale politica dovrebbe essere estesa a tutti gli appalti immobiliari, data la complessità dei contratti e la grande quantità di fondi impegnati;

293.  conviene con la Corte che le istituzioni dell'Unione dovrebbero suddividere i contratti in lotti, ove possibile, per incrementare la partecipazione alle procedure di appalto; sottolinea che nel 2014 il Consiglio ha aggiudicato ad un'unica società, senza suddividerlo in lotti, un contratto quadro di 10 anni, con un valore superiore a 93 milioni di EUR, riguardante gestione, manutenzione, riparazione e adattamenti degli impianti tecnici dei propri edifici attuali o futuri; segnala che nel 2015 la Commissione ha agito nello stesso modo in relazione all'appalto quinquennale "Servizio di Orientamento per i Cittadini" – il servizio di consulenza legale gratuito dell'Unione, del valore di quasi 9 milioni di EUR; sottolinea che la mancanza di una suddivisione unitamente a un'eccessiva durata dei contratti quadro (10 o 7 anni, con un record di 17 anni per un contratto aggiudicato dal Consiglio per l'edificio Justus Lipsus) distrugge la concorrenza, incoraggia l'opacità e la possibilità di corruzione; chiede pertanto a tutte le istituzioni di porre fine a tali pratiche, che sono in netto contrasto con lo spirito di trasparenza e le buone prassi che l'Unione dovrebbe promuovere;

294.  chiede che tutte le istituzioni dell'Unione sviluppino e attuino strumenti e metodi adeguati per gli audit e le valutazioni, al fine di riconoscere le irregolarità e segnalarne la presenza; ribadisce che sono necessarie migliori tecnologie di monitoraggio, individuazione, analisi e segnalazione al fine di contrastare le frodi e la corruzione; insiste sulla necessità di mettere tali conoscenze a disposizione anche degli Stati membri; sottolinea il ruolo fondamentale degli informatori nel rivelare gli illeciti e ricorda che tutte le istituzioni e agenzie europee sono tenute ad adottare norme interne vincolanti per la protezione degli informatori, conformemente all'articolo 22 quater dello statuto, entrato in vigore il 1° gennaio 2014;

295.  conviene con la Corte che la Commissione dovrebbe proporre modifiche al regolamento finanziario dell'Unione per consentire un rapido riesame dei reclami degli operatori economici che ritengano di aver subito un trattamento non equo; osserva che tale riesame dovrebbe aver luogo prima che gli operatori economici si rivolgano al Mediatore europeo o ai tribunali unionali;

296.  ritiene che l'applicazione della legge nell'ambito degli appalti pubblici possa essere assicurata innanzitutto istituendo organi e agenzie inquirenti competenti e indipendenti, incaricati di indagare su casi di corruzione negli appalti pubblici; segnala che le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri dovrebbero condividere informazioni e intelligence in materia di appalti pubblici tra di loro come pure con l'OLAF, Europol, Eurojust e altri organi inquirenti; raccomanda vivamente che le istituzioni dotate di poteri di indagine, in particolare l'OLAF, migliorino i loro sistemi di gestione dei casi al fine di elaborare relazioni e statistiche sui vari tipi di accuse che hanno dato luogo ad indagini, nonché sugli esiti di tali indagini;

297.  accoglie favorevolmente la conclusione della Corte secondo cui, al fine di garantire un efficace monitoraggio ex post delle attività di appalto, è necessario che le istituzioni dell'Unione creino un archivio pubblico unico ove conservare le informazioni relative ai rispettivi contratti di appalto;

298.  sottolinea che la raccolta centralizzata di dati relativi agli appalti pubblici contribuisce all'elaborazione di statistiche significative, precise e dettagliate allo scopo di prevenire e individuare i casi di corruzione nell'ambito degli appalti pubblici, di avviare indagini in materia e di adottare le opportune contromisure; sottolinea che l'aggiunta di campi di dati nelle banche dati centrali sugli appalti (compreso il TED) potrebbe indicare situazioni problematiche in relazione a irregolarità negli appalti pubblici; invita le istituzioni dell'Unione a garantire che tali banche dati siano compilate in modo tempestivo e completo;

299.  sottolinea il ruolo dei giornalisti d'inchiesta e delle ONG nell'assicurare la trasparenza nelle procedure di appalto pubblico e nell'individuare frodi o potenziali conflitti di interesse; ritiene fermamente che le suddette categorie debbano disporre del pieno accesso ad ARACHNE, ORBIS e altri relativi strumenti e banche dati, consentendo di individuare presunti casi di conflitti di interesse o corruzione nell'ambito degli appalti pubblici nelle istituzioni europee come pure in tutti gli Stati membri, soprattutto in relazione ad acquisizioni effettuate con fondi europei;

300.  esorta tutte le istituzioni e agenzie a pubblicare sempre i curricula e le dichiarazioni d'interesse dei quadri intermedi ed elevati, dei loro membri, degli esperti e dei membri di ogni tipo di struttura od organismo direttivi, anche nel caso di esperti distaccati degli Stati membri, dal momento che i curricula di tali esperti dovrebbero essere disponibili al pubblico in qualunque momento; sottolinea che una dichiarazione dell'assenza di conflitti di interesse, ancora in uso presso alcune istituzioni e agenzie, non è il documento appropriato da pubblicare, dal momento che la valutazione in merito alla presenza o assenza di un conflitto di interesse dovrebbe spettare sempre a un organismo o ente terzo indipendente;

301.  invita la Corte a pubblicare regolarmente un resoconto di tutte le violazioni legate ai casi di denuncia delle irregolarità, nonché delle situazioni che presentano conflitti di interesse e il fenomeno delle "porte girevoli", individuati nel corso delle procedure di monitoraggio o di audit, e chiede alla Corte di pubblicare almeno su base annuale relazioni speciali in merito alle politiche e ai casi di conflitto di interesse riscontrati in tutte le agenzie e imprese comuni europee, in particolare quelle aventi legami con l'industria;

302.  accoglie favorevolmente la raccomandazione della Corte rivolta alle istituzioni dell'Unione affinché ricorrano a revisioni tra pari per beneficiare di un mutuo apprendimento e dello scambio delle migliori pratiche in materia di appalti pubblici;

Parte XXIII - Relazione speciale n. 18/2016 della Corte dei conti dal titolo "Il sistema dell'UE per la certificazione dei biocarburanti sostenibili"

303.  accoglie favorevolmente la relazione della Corte, in particolare i commenti e le raccomandazioni formulati dalla Corte; osserva che la Commissione ha accettato quattro delle cinque raccomandazioni senza riserve, e una in parte; invita la Commissione a riconsiderare l'accettazione senza riserve della raccomandazione sull'affidabilità dei dati forniti dagli Stati membri;

304.  osserva che l'Unione è considerata un attore di spicco nell'ambito della politica ambientale globale, che stabilisce norme ambientali a livello internazionale e fornisce le migliori prassi in materia di tutela dell'ambiente e mantenimento di una presenza competitiva sul mercato globale; rileva che nel suo settimo programma di azione per l'ambiente l'Unione propone come obiettivo da conseguire entro il 2050 il "vivere bene entro i limiti del nostro pianeta"; osserva che una delle priorità consiste nell'assicurare che "prosperità e ambiente sano saranno basati su un'economia circolare senza sprechi, in cui le risorse naturali sono gestite in modo sostenibile e la biodiversità è protetta, valorizzata e ripristinata in modo tale da rafforzare la resilienza della nostra società";

305.  osserva che nell'ambito della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili(19) l'Unione ha assunto l'impegno di garantire che, nel 2020, la quota di energia da fonti rinnovabili utilizzata in tutte le forme di trasporto sia almeno pari al 10 %, obiettivo che può essere raggiunto solo attraverso un uso consistente di biocarburanti; rileva, tuttavia, che la stessa produzione di biocarburanti potrebbe essere connessa a determinati rischi legati alla destinazione dei terreni e che è pertanto necessario assicurarne la sostenibilità;

306.  sottolinea che l'istituzione di un sistema efficace e affidabile per la certificazione della sostenibilità dei biocarburanti costituisce uno dei passi importanti verso il conseguimento delle priorità politiche definite nel 7° programma di azione per l'ambiente; osserva che la sostenibilità dei biocarburanti è certificata tramite sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione; si rammarica che la Corte abbia riscontrato che il sistema unionale per la certificazione della sostenibilità dei biocarburanti non è pienamente affidabile;

307.  osserva con rammarico che la procedura di riconoscimento della Commissione non tiene conto di alcuni aspetti fondamentali della sostenibilità e del commercio equo, quali i conflitti inerenti alla proprietà fondiaria, il lavoro forzato e minorile, condizioni di lavoro inadeguate per gli agricoltori, pericoli per la salute e la sicurezza e l'impatto dei cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni, che in altri contesti sono considerati estremamente importanti; ritiene che ciò costituisca un'incongruenza nelle politiche della Commissione; invita la Commissione a rielaborare le proprie procedure di valutazione in modo più completo e a includere tali aspetti nella sua procedura di verifica dei sistemi volontari; esorta la Commissione a prevedere l'obbligo per i sistemi volontari di riferire annualmente, sulla base delle attività di certificazione svolte, eventuali informazioni pertinenti sui rischi sopra menzionati;

308.  prende atto che ad oggi la Commissione ha presentato due relazioni relative all'impatto della politica unionale in materia di biocarburanti sulla sostenibilità sociale nell'Unione e nei paesi terzi e sulla disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili; osserva con rammarico che le informazioni contenute nelle relazioni erano piuttosto limitate e fornivano solo conclusioni poco chiare; invita la Commissione a migliorare il sistema di notifica e a fornire al Parlamento un'analisi dettagliata allo scopo di informare il pubblico in merito a tali aspetti importanti;

309.  osserva con grande preoccupazione che la produzione di biocarburanti può essere in concorrenza con le colture alimentari e che l'ampia diffusione delle colture dedicate alla produzione di biocarburanti può avere un enorme impatto sulle norme ambientali e sanitarie nei paesi in via di sviluppo, ad esempio nell'America del Sud e nell'Asia meridionale, e che ciò può portare a una deforestazione massiccia e al declino dell'agricoltura tradizionale, con effetti socioeconomici a lungo termine per le comunità locali; si rammarica che le relazioni della Commissione non affrontino altre questioni generali legate allo sviluppo nei paesi in via di sviluppo; invita la Commissione ad adottare un approccio più sistematico e coerente nei confronti delle proprie politiche in materia di ambiente, energia, sviluppo e altre questioni pertinenti; esorta la Commissione a prestare particolare attenzione all'impatto del cambiamento indiretto di destinazione dei terreni;

310.  osserva con rammarico che la Commissione ha concesso il riconoscimento a sistemi volontari che non si avvalevano di procedure di verifica appropriate per appurare che i biocarburanti fossero effettivamente prodotti da rifiuti o che la materia prima coltivata nell'Unione rispettasse effettivamente i requisiti ambientali stabiliti dall'UE per l'agricoltura; invita la Commissione a verificare l'effettivo rispetto dei requisiti ambientali stabiliti dall'Unione per l'agricoltura da parte dei produttori unionali di materie prime per biocarburanti; chiede alla Commissione di fornire prove sufficienti dell'origine dei rifiuti e dei residui usati per la produzione di biocarburanti;

311.  osserva con preoccupazione che alcuni sistemi riconosciuti non erano sufficientemente trasparenti o avevano strutture di governance che includevano unicamente i rappresentanti di alcuni operatori economici; invita la Commissione a far sì che i sistemi volontari non presentino conflitti di interessi e ad assicurare una comunicazione efficace con gli altri portatori di interessi;

312.  invita la Commissione ad accrescere ulteriormente la trasparenza dei sistemi volontari e degli operatori economici imponendo di istituire, per ciascun sistema, un sito Internet ufficiale dove rendere accessibili al pubblico informazioni dettagliate relative ai sistemi volontari, alle loro procedure di certificazione, al personale impiegato, ai certificati rilasciati, alle relazioni di audit, alle denunce e agli operatori economici con cui collaborano;

313.  osserva con preoccupazione che la Commissione non esercita alcuna supervisione sul funzionamento dei sistemi volontari riconosciuti, di conseguenza non può ottenere garanzie in merito alla qualità delle certificazioni; rileva con rammarico che non esiste un sistema di denuncia specifico e ciò impedisce alla Commissione di verificare se le denunce siano trattate correttamente; invita la Commissione a introdurre un sistema di supervisione al fine di verificare se la certificazione dei sistemi volontari rispetti le norme fissate per il riconoscimento; invita la Commissione a imporre ai sistemi volontari di instaurare sui loro siti Internet sistemi per le denunce trasparenti, di facile utilizzo, che forniscano informazioni e siano accessibili; invita la Commissione a provvedere alla supervisione dei sistemi per le denunce e ad adottare provvedimenti, se necessario;

314.  accoglie favorevolmente il fatto che la Commissione pubblichi note orientative per i sistemi volontari, che contribuiscono alla promozione delle migliori pratiche e a una maggiore efficacia; osserva tuttavia che le note non sono vincolanti e non vengono attuate appieno; invita la Commissione a rendere le note orientative vincolanti per i sistemi volontari onde assicurare il rispetto dei requisiti;

315.  osserva che spetta agli Stati membri assicurare che le statistiche sulla sostenibilità dei biocarburanti inoltrate alla Commissione siano affidabili, ma che sussiste il rischio di sovrastimare le statistiche; invita la Commissione a istituire l'obbligo per gli Stati membri di corroborare le rispettive statistiche con prove adeguate che potrebbero consistere, ad esempio, in un certificato o una dichiarazione rilasciati dall'ente incaricato di raccogliere i dati sui biocarburanti sostenibili e di trasmetterli all'autorità nazionale, la quale provvede poi a inviarli a Eurostat;

316.  ribadisce che spesso non è possibile comparare i dati trasmessi dagli Stati membri a causa delle definizioni divergenti, che fondamentalmente rendono impossibile accertare la situazione reale; invita la Commissione ad armonizzare la definizione delle sostanze considerate come rifiuti, non precedentemente incluse nell'elenco della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, impiegate per la produzione di biocarburanti avanzati negli impianti esistenti prima dell'adozione della direttiva (UE) 2015/1513(20) che modifica la direttiva suddetta;

317.  osserva con preoccupazione che il valore specifico (doppio conteggio) dei biocarburanti prodotti da rifiuti e residui aumenta il rischio di frode; evidenzia la necessità di un dialogo tra la Commissione e gli Stati membri in merito al monitoraggio e alla prevenzione delle frodi; invita la Commissione a dare avvio a tale dialogo;

318.  accoglie con favore l'esempio di sistema volontario menzionato nella relazione della Corte che fissa norme elevate relative alla produzione sostenibile miranti non solo a prevenire un danno ecologico, anche mediante la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, ma anche a salvaguardare condizioni di lavoro adeguate e a tutelare la salute dei dipendenti nelle aziende agricole, come pure il rispetto dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e dei diritti fondiari; ritiene che ciò costituisca un esempio di buona pratica; invita la Commissione valutare la possibilità di creare una piattaforma per i sistemi volontari con la quale potrebbero essere scambiate le migliori pratiche;

Parte XXIV - Relazione speciale n. 19/2016 della Corte dei conti dal titolo "L'esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti finanziari: insegnamenti utili del periodo di programmazione 2007-2013"

319.  accoglie favorevolmente le conclusioni e le raccomandazioni contenute nella relazione della Corte;

320.  si rammarica che la visione d'insieme degli strumenti finanziari non abbia potuto indicare alcuna misura efficace atta a migliorare gli investimenti nell'Unione; osserva che la Commissione, in primo luogo, e gli Stati membri, hanno assunto rischi più elevati e si rammarica dell'assenza di un contributo significativo del settore privato;

321.  sottolinea i livelli elevati dei costi e delle commissioni di gestione rispetto al sostegno finanziario effettivamente erogato ai destinatari finali; propone di fissare massimali fiscali per gli intermediari finanziari; evidenzia che occorre ottimizzare le dimensioni dei fondi specifici concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo per beneficiare, ove possibile, dei significativi risparmi sui costi di gestione di tali fondi;

322.  ritiene che la Commissione si trovi in una posizione privilegiata per fornire ulteriori orientamenti agli Stati membri sul modo in cui istituire detti strumenti finanziari a livello nazionale o di Unione (gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione); sottolinea l'importanza di garantire che gli strumenti finanziari non siano soggetti a regimi di elusione fiscale inaccettabili;

323.  è preoccupato che, in alcuni casi, si sia fatto ricorso a decisioni anticipate in materia fiscale per rendere gli strumenti finanziari più interessanti per gli investitori del settore privato; si rammarica che la Commissione ritenga che gli accordi fiscali preventivi non possano, di per sé, essere considerati in contrasto con la sua propria politica; invita la Commissione a impedire qualsiasi forma di decisione anticipata in materia fiscale in relazione all'uso di uno strumento finanziario dell'Unione;

324.  condivide l'opinione che, nel predisporre gli strumenti finanziari per i fondi strutturali e di investimento europei, si debba tenere conto degli insegnamenti tratti dall'audit del periodo di programmazione (2007-2013); ritiene, in particolare, che le proposte dovrebbero essere orientate alle prestazioni e ai risultati piuttosto che alla mera conformità; reputa necessario che i progetti aggiungano maggiore valore alla specializzazione regionale e allo sviluppo economico delle regioni europee;

325.  si rammarica che la precedente base giuridica abbia permesso agli Stati membri di bloccare parte del contributo nei conti delle banche e degli intermediari finanziari incaricati della gestione dei fondi, senza che tale contributo venisse effettivamente utilizzato per gli scopi prefissati; prende atto delle modifiche introdotte dalla Commissione nei suoi orientamenti sulla chiusura; invita la Commissione a monitorare attivamente la situazione al fine di evitare tale prassi;

326.  concorda che debba essere l'effetto leva a dimostrare la capacità dei contributi finanziari iniziali dell'Unione e degli Stati membri ad attrarre finanziamenti privati; si rammarica che la relazione speciale della Corte abbia concluso che gli strumenti finanziari – nell'ambito sia della gestione concorrente che della gestione centralizzata – non sono riusciti ad attrarre capitali privati; ritiene che il cofinanziamento di strumenti finanziari da parte degli Stati membri dovrebbe essere considerato, con il contributo dell'Unione, come una parte dei finanziamenti pubblici;

327.  chiede alla Commissione di fornire una definizione dell'effetto moltiplicatore degli strumenti finanziari, applicabile a tutti i settori del bilancio dell'Unione, che operi una netta distinzione tra l'effetto moltiplicatore dei contributi pubblici nazionali e privati nell'ambito del programma operativo e/o dei contributi di capitale pubblici o privati aggiuntivi, e tenga conto della tipologia di strumento in causa; raccomanda agli Stati membri di compiere maggiori sforzi per quanto riguarda la raccolta, la gestione e la condivisione di informazioni sull'effetto di rotazione degli strumenti finanziari;

328.  richiama l'attenzione sulla necessità di prevedere, sin dall'inizio, una stima chiara e concreta dell'effetto leva per i futuri fondi degli strumenti finanziari; si attende che, per gli strumenti finanziari del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo del periodo di programmazione 2007-2013, la Commissione provveda affinché gli Stati membri forniscano dati completi e attendibili sui contributi privati alle dotazioni di capitale, sia tramite i programmi operativi sia in aggiunta a essi;

329.  è del parere che, prima di prendere una decisione in merito a misure di ingegneria finanziaria per i progetti infrastrutturali pertinenti, le autorità di gestione dovrebbero accertarsi che la loro proposta sia debitamente motivata mediante una valutazione ex-ante indipendente di alta qualità, basata su una metodologia standardizzata concordata; ritiene che prima dell'approvazione dei programmi operativi pertinenti, che includono progetti infrastrutturali, la Commissione dovrebbe verificarne la compatibilità con una valutazione ex-ante indipendente e garantire la qualità di quest'ultima;

330.  raccomanda alle autorità di gestione di vincolare la retribuzione del gestore di fondi alla qualità degli investimenti effettivamente realizzati, misurata dal loro contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici del programma operativo e al valore delle risorse restituite all'operazione dagli investimenti effettuati dallo strumento;

331.  raccomanda alle autorità di gestione e alle istituzioni dell'Unione di adottare un approccio proattivo e di fornire assistenza tecnica sul terreno per migliorare l'uso degli strumenti finanziari nelle regioni;

332.  appoggia con forza la raccomandazione alla Commissione di condurre, per il periodo di programmazione 2014-2020, un'analisi comparativa dei costi di attuazione delle sovvenzioni e degli strumenti finanziari (nell'ambito della gestione centralizzata e di quella concorrente), al fine di stabilirne i livelli effettivi e l'impatto sul conseguimento degli obiettivi di Europa 2020 e degli undici obiettivi tematici della politica di coesione; rileva che tali informazioni sarebbero particolarmente pertinenti in vista dell'elaborazione delle proposte legislative per il periodo successivo al 2020; chiede una valutazione completa dei risultati entro la fine del 2019 per riflettere sul futuro di tali strumenti;

Parte XXV – Relazione speciale n. 20/2016 della Corte dei conti dal titolo "Il rafforzamento della capacità amministrativa in Montenegro: nonostante i progressi compiuti, sono necessari maggiori risultati in molti ambiti fondamentali"

333.  accoglie con favore la relazione della Corte, ne approva le raccomandazioni e incoraggia la Commissione a tenerne conto quando agisce per rafforzare la capacità amministrativa in Montenegro;

334.  accoglie con favore il fatto che l'assistenza preadesione dell'Unione ha contribuito a rafforzare la capacità amministrativa; osserva tuttavia che i progressi in diversi settori fondamentali sono stati molto lenti;

335.  si rammarica che, benché i progetti nel complesso abbiano prodotto le realizzazioni attese, i risultati non siano sempre stati sostenibili, e la causa di ciò è da ricercare, in parte, nella scarsa volontà politica delle autorità nazionali e in altri fattori esterni; invita la Commissione a sfruttare i risultati ottenuti da progetti che sono stati portati a termine con esito positivo, sono sostenibili, hanno un valore aggiunto quantificabile e sono stati attuati e impiegati in conformità della normativa; esorta la Commissione a migliorare la pianificazione strategica e a garantire la sostenibilità e la fattibilità dei progetti fissando detta pianificazione quale requisito chiaro;

336.  si rammarica per lo scarso impegno delle autorità nazionali che influisce negativamente sui progressi nel rafforzamento della capacità amministrativa; invita le autorità nazionali a dare seguito ai risultati conseguiti nel quadro dei progetti al fine di aumentare l'efficacia; sottolinea che è necessaria una forte volontà politica per affrontare con efficacia la depoliticizzazione e il contenimento dell'amministrazione statale;

337.  accoglie con favore il fatto che nella maggior parte dei casi i progetti sono stati ben coordinati con altri progetti IPA o con gli interventi dei donatori; sottolinea tuttavia che sono stati registrati anche casi di coordinamento più debole, e ciò ha portato alla sovrapposizione di alcuni sforzi; invita la Commissione ad allineare meglio le proprie attività riguardanti il Montenegro con altri progetti che prevedono molteplici beneficiari;

338.  si rammarica che le relazioni della Commissione contenessero informazioni insufficienti relative ai progressi conseguiti nel tempo nel rafforzamento della capacità amministrativa; osserva che le relazioni non sempre hanno valutato le stesse parti della pubblica amministrazione e che i criteri per la valutazione della capacità amministrativa non erano sempre chiari, rendendo in tal modo il confronto più difficile nel tempo;

339.  accoglie tuttavia favorevolmente la nuova metodologia informativa per la valutazione annuale utilizzata nelle relazioni 2015 sui progressi compiuti, che ha evidenziato una migliore armonizzazione delle scale di valutazione e una migliore comparabilità; invita la Commissione a ricorrere a tale sistema informativo anche in futuro;

340.  osserva che la Commissione si è valsa dei mezzi di natura non finanziaria, nella fattispecie del dialogo politico, per fornire un valido sostegno al processo di riforma; sottolinea tuttavia che alcune questioni importanti rimangono irrisolte;

341.  si rammarica che nonostante alcuni risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di attuazione della normativa anticorruzione, i progressi nella lotta contro la corruzione rimangano lenti; sottolinea la necessità che l'intero sistema dello Stato di diritto produca maggiori risultati, concentrandosi in particolare sul rafforzamento della lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata; invita la Commissione a incoraggiare le autorità nazionali affinché rafforzino le capacità nell'ambito delle indagini finanziarie e della protezione degli informatori;

342.  si compiace del fatto che l'Agenzia anticorruzione abbia iniziato a operare nel 2016; osserva tuttavia che la corruzione è ancora diffusa in molti settori e continua a rappresentare un problema serio;

343.  constata che la decentralizzazione della gestione dei progetti può rafforzare in misura importante la capacità delle strutture operative grazie alle dettagliate verifiche ex ante; osserva inoltre che la diffusione delle buone prassi relative alla gestione dei progetti acquisite nel tempo dalle strutture IPA al resto della pubblica amministrazione che opera nel medesimo settore può portare risultati potenzialmente efficaci; invita la Commissione a sfruttare tale opzione al fine di potenziare l'efficacia del rafforzamento della capacità in Montenegro; invita la Commissione a incoraggiare le autorità nazionali affinché valutino la possibilità di ricorrere alle migliori prassi per il rafforzamento della capacità;

344.  osserva che il Montenegro è considerato il paese più avanzato nella regione per quanto riguarda il processo di adesione; sottolinea che l'Unione ha svolto un ruolo insostituibile nel paese; osserva tuttavia con rammarico che il Montenegro è stato di recente sconvolto dall'instabilità politica e dalla polarizzazione, nonché da uno scontro sempre più intenso tra Russia e NATO, alla quale il paese aderirà nel 2017, per esercitare influenza sul paese; invita la Commissione a portare avanti il dialogo politico con le autorità nazionali al fine di contribuire al raggiungimento di un compromesso tra il governo e l'opposizione;

Parte XXVI - Relazione speciale n. 22/2016 della Corte dei conti dal titolo "I programmi UE di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania, Bulgaria e Slovacchia: nonostante i progressi compiuti dal 2011, sfide cruciali si profilano all'orizzonte"

345.  accoglie favorevolmente l'assiduo lavoro svolto dalla Corte in relazione alla disattivazione di centrali nucleari, come dimostrato dalla relazione speciale attuale e da quella del 2011(21);

346.  sostiene le raccomandazioni della Corte, la maggioranza delle quali è stata accettata dalla Commissione senza riserve;

347.  ricorda che dal 2012 la commissione per il controllo dei bilanci si è interessata in modo particolare alla questione della disattivazione nucleare e ha pertanto organizzato missioni di informazione presso le tre centrali nucleari nel 2012, nel 2013 e nel 2014;

348.  sottolinea che la sicurezza nucleare è estremamente importante non solo per gli Stati membri interessati ma per la popolazione di tutta l'Unione e del suo vicinato;

349.  evidenzia che in Lituania la rimozione e il temporaneo stoccaggio in condizioni di sicurezza delle barre nucleari dell'unità 2 devono essere considerati prioritari;

350.  ricorda che in Lituania tra i principali motivi del ritardo figurano le controversie di ordine tecnico e commerciale tra le autorità nazionali e i contraenti che sono rimaste irrisolte per anni; ritiene che per evitare che tale problema interferisca con il processo di disattivazione si dovrebbero nominare gruppi specifici di gestione del progetto; chiede alla Commissione se simili gruppi di gestione del progetto siano attivi nei tre Stati membri interessati;

351.  ricorda alla Commissione che l'istituto superiore di controllo slovacco aveva programmato un audit di JAVYS(22) per il 2015; chiede di essere informato in merito ai risultati di tale audit; invita, in tale contesto, le autorità bulgare e lituane competenti a sottoporre ad audit anche i processi di disattivazione a Ignalina e Kozloduy;

352.  esprime preoccupazione per i ritardi nei lavori alle strutture per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi ad attività bassa e intermedia; invita la Commissione ad aggiornare la commissione competente del Parlamento in merito ai progressi realizzati;

353.  invita la Commissione a informare la commissione competente in merito agli sforzi volti a colmare il deficit di finanziamento, soprattutto in Lituania;

354.  ricorda che, secondo le stime della Corte, i costi di disattivazione nei tre Stati membri, compreso lo smaltimento dei rifiuti ad alta attività e del combustibile nucleare esaurito, ammontano a 11 388 milioni di EUR; ritiene che i costi di disattivazione non dovrebbero includere i costi per lo smaltimento dei rifiuti ad alta attività e del combustibile nucleare esaurito, che spettano agli Stati membri e dovrebbero essere coperti dai fondi nazionali;

355.  invita la Commissione a presentare, assieme ai tre Stati membri interessati, una relazione relativa allo stato effettivo della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi generati nell'ambito della disattivazione delle tre centrali nucleari;

356.  invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri al fine di esplorare le modalità per l'identificazione di siti geologici per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi ad alta attività;

357.  sottolinea che la chiusura della centrale nucleare di Ignalina era una delle condizioni stabilite dall'Unione per l'adesione della Lituania, in cambio del sostegno dell'Unione per la chiusura, la disattivazione e la mitigazione dell'impatto economico e sociale, come stabilito nel protocollo n. 4 all'atto di adesione del 2003; osserva che la Lituania ha mantenuto i propri impegni per quanto riguarda la chiusura dei reattori nucleari di Ignalina nei tempi previsti, ma esprime preoccupazione riguardo ai ritardi nella sua disattivazione e suggerisce pertanto che tale processo sia soggetto a un controllo più approfondito da parte delle autorità dell'Unione;

358.  ricorda che la sicurezza nucleare è della massima importanza per la popolazione di tutta l'Unione e, pur prendendo atto delle raccomandazioni della Corte riguardo alla continuazione dei finanziamenti, invita la Commissione a svolgere una valutazione approfondita della necessità di mantenere gli appositi programmi di finanziamento per la disattivazione nucleare in Lituania, Bulgaria e Slovacchia oltre il 2020; sottolinea che ogni potenziale nuovo finanziamento dell'Unione oltre il 2020 proposto dalla Commissione per la disattivazione nucleare nei tre Stati membri dovrebbe contenere chiare regole e incentivi adeguati a portare avanti la disattivazione con meccanismi di controllo più efficienti, in termini sia di finanziamento che di tempi, sottolineando nel contempo la necessità di un uso efficace delle risorse finanziarie dell'Unione;

359.  invita la Commissione a garantire che tutte le spese future associate alla disattivazione nucleare e allo smaltimento finale del combustibile esaurito siano contabilizzate in maniera adeguata e calcolate in conformità delle norme internazionali e della legislazione dell'Unione;

360.  invita la Commissione a valutare i piani d'azione nei tre paesi allo scopo di suggerire gare d'appalto comuni per progetti simili, soprattutto per quanto riguarda la consulenza e la progettazione delle strutture di stoccaggio dei rifiuti;

361.  invita la Commissione a valutare il processo di disattivazione in Lituania, Bulgaria e Slovacchia, compreso l'uso economicamente efficiente dell'assistenza finanziaria dell'Unione, durante il periodo di finanziamento 2007-2013;

362.  invita la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a sottoporre ad audit il funzionamento dei fondi di sostegno alla disattivazione nel periodo compreso tra il 2007 e il 2013;

363.  esprime preoccupazione per il fatto che la Corte abbia constatato che la valutazione eseguita dalla Commissione in merito ai piani di finanziamento e ai piani di disattivazione dettagliati per il periodo di finanziamento 2014-2020, ossia – nell'ordine – la seconda e la terza condizionalità ex ante(23), era inadeguata; chiede chi si assuma la responsabilità finanziaria per questo fallimento in seno alla Commissione; desidera essere informato, in tale contesto, in merito al piano d'azione concluso teso a porre rimedio alle lacune riscontrate;

Parte XXVII - Relazione speciale n. 23/2016 della Corte dei conti dal titolo "Il trasporto marittimo è in cattive acque: molti investimenti risultano inefficaci e insostenibili"

364.  accoglie con favore la relazione della Corte e ne approva le raccomandazioni;

365.  si compiace del fatto che nell'ultimo decennio il trasporto marittimo europeo sia aumentato, nonostante le notevoli differenze di utilizzo fra i porti degli Stati membri;

366.  sottolinea che la politica di investimento dei porti degli Stati membri è stabilita conformemente a decisioni politiche adottate a livello nazionale, che possono divergere dalla strategia dell'Unione e sono definite da quegli stessi Stati membri; è del parere che il ruolo principale della Commissione dovrebbe essere quello di assicurare che le operazioni nazionali di finanziamento dell'infrastruttura nell'Unione siano coerenti con la politica dei trasporti dell'Unione allineandole alle strategie a livello di Unione; deplora che la Commissione non disponga di tutti gli strumenti necessari per assicurare tale coerenza;

367.  riconosce che gli investimenti nelle infrastrutture portuali sono investimenti a lungo termine; si rammarica del fatto che nella maggior parte dei casi, il rendimento degli investimenti sia comunque basso e lento;

368.  deplora che, nonostante nella maggior parte dei casi le strategie nazionali di sviluppo portuale siano state messe a punto, i piani di attuazione solidi e il coordinamento restano problematici;

369.  esprime forte preoccupazione per il fatto che la Corte abbia constatato la mancata comunicazione dei dati aggregati sulla capacità, nonché l'inaffidabilità della rendicontazione sulla capacità disponibile;

370.  deplora che gli Stati membri non forniscano dati sulla capacità dei porti principali, il che ostacola il monitoraggio della capacità stessa svolto dalla Commissione; sottolinea l'importanza di migliorare la situazione, in modo che la Commissione possa proporre un piano di sviluppo portuale a livello di Unione; invita la Commissione a definire un sistema chiaro di trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri;

371.  ritiene che il coordinamento fra la Banca europea per gli investimenti e i servizi della Commissione possa essere migliorato tramite una maggiore cooperazione e procedure più trasparenti;

Parte XXVIII – Relazione speciale n. 25/2016 della Corte dei conti dal titolo "Il sistema di identificazione delle parcelle agricole: uno strumento utile per determinare l'ammissibilità dei terreni agricoli – ma la gestione può essere ulteriormente migliorata"

372.  raccomanda che, sulla base di un'analisi quantificata del rapporto costi-benefici e di una valutazione dei rischi, gli Stati membri, nell'attuale periodo PAC, intensifichino gli sforzi per migliorare l'attendibilità dei dati del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) sulla base di aggiornamenti regolari e approfonditi del sistema; ritiene che, data la complessità della valutazione su base proporzionale, gli Stati membri che l'utilizzano dovrebbero, nell'attuale periodo PAC, compiere ulteriori sforzi per sviluppare una tabella illustrativa del sistema proporzionale che comprenda una chiara spiegazione e criteri di valutazione, e per utilizzare strumenti tecnici complementari che rendano più obiettiva l'analisi delle ortoimmagini e ne assicurino la riproducibilità; raccomanda che gli Stati membri prendano in considerazione la possibilità di registrare nel SIPA dati sui diritti di proprietà e d'uso, laddove fattibile e vantaggioso in termini di costi;

373.  raccomanda che, con il sostegno della Commissione, nell'attuale periodo PAC, gli Stati membri dovrebbero sviluppare e istituire un quadro per la valutazione dei costi legati al funzionamento e all'aggiornamento dei SIPA; ritiene che ciò dovrebbe permettere agli Stati membri di misurare la performance dei SIPA e il rapporto costi-efficacia dei miglioramenti apportati ai sistemi;

374.  raccomanda che gli Stati membri garantiscano, nell'utilizzare i SIPA, di poter individuare, registrare e poi monitorare in modo efficace, aree di interesse ecologico, prati permanenti e nuove categorie di terreno; raccomanda che essi svolgano altresì un'analisi costi-benefici di un'eventuale inclusione nei SIPA di tutti gli elementi paesaggistici tutelati nell'ambito della condizionalità o dei regimi agroambientali, per accrescere il monitoraggio e la tutela di tali elementi benefici per l'ambiente e per la biodiversità;

375.  raccomanda alla Commissione di riesaminare l'attuale quadro giuridico al fine di semplificare e snellire le norme relative al SIPA per il prossimo periodo PAC, ad esempio riconsiderando la necessità della soglia di stabilità del 2 % e del limite di 100 alberi per ettaro;

376.  raccomanda inoltre alla Commissione di compiere, prima dell'inizio dell'esercizio di valutazione della qualità per il 2017, un'analisi costi-benefici per capire se la rappresentatività dei campioni per la valutazione della qualità possa essere migliorata al fine di conseguire una migliore copertura della popolazione di parcelle nel SIPA;

377.  raccomanda che, a partire dal 2016, la Commissione migliori il monitoraggio dei risultati della valutazione della qualità, analizzando possibili incongruenze nella presentazione degli stessi, monitorando le azioni intraprese al riguardo, fornendo un feedback agli Stati membri e facendo sì che siano preparati ed eseguiti, ove necessario, piani d'azione correttiva; chiede alla Commissione di effettuare annualmente un'analisi dettagliata delle tendenze relative ad ogni Stato membro e ad ogni tipo di parcella di riferimento, così da individuare tempestivamente potenziali problemi;

Parte XXIX – Relazione speciale n. 26/2016 della Corte dei conti dal titolo "Rendere la condizionalità più efficace e realizzare la semplificazione: la sfida continua"

378.  raccomanda alla Commissione di esaminare, nell'ambito della valutazione di impatto per la PAC dopo il 2020, come sviluppare ulteriormente il proprio insieme di indicatori per valutare la performance della condizionalità; raccomanda inoltre di esaminare in che modo tener conto, nei propri indicatori, dei livelli di osservanza delle norme di condizionalità da parte degli agricoltori, allo scopo di rafforzare l'applicazione e il rispetto delle norme ambientali nell'agricoltura per garantire la coerenza della PAC;

379.  raccomanda che, per assicurare che i problemi incontrati non si ripetano, la Commissione tenga conto delle diverse necessità in funzione delle esigenze territoriali locali; ritiene inoltre che dovrebbe esservi una correlazione più stretta tra i livelli di pagamento e le richieste avanzate nei confronti degli agricoltori, permettendo in tal modo di affrontare i problemi ambientali specifici e di compensare al tempo stesso gli agricoltori per le restrizioni che sono state loro imposte;

380.  raccomanda alla Commissione di migliorare, d'ora in avanti, la condivisione fra i servizi interessati delle informazioni sulle violazioni della condizionalità, al fine di aiutarli ad individuare le ragioni di tali violazioni e a prendere le misure appropriate per porvi rimedio;

381.  chiede alla Commissione, ai fini della PAC dopo il 2020, di prevedere un miglioramento delle norme che disciplinano i controlli in loco relativi alla condizionalità e invitare gli Stati membri a eseguire i controlli amministrativi esistenti in modo efficiente avvalendosi di tutte le informazioni pertinenti a disposizione; ritiene che ciò consentirebbe di definire in maniera più efficace gli aspetti fondamentali da controllare;

382.  raccomanda alla Commissione di analizzare, nell'ambito della valutazione d'impatto per la PAC dopo il 2020, la coesistenza di due sistemi con obiettivi ambientali simili (norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali e inverdimento), al fine di promuovere una maggiore sinergia fra di essi; ritiene che tale analisi debba tener conto di criteri quali l'impatto ambientale delle norme e il livello storico di ottemperanza degli agricoltori;

383.  incoraggia la Commissione a definire una metodologia per misurare i costi della condizionalità, successivamente alla relazione sulla performance della PAC prevista per la fine del 2018;

384.  propone l'inclusione di indicatori qualitativi e di obiettivi più concreti per le misure di condizionalità; raccomanda un metodo di domanda facile, veloce e semplificato per i beneficiari;

385.  raccomanda che, per la PAC dopo il 2020, la Commissione incoraggi un'applicazione più armonizzata delle sanzioni a livello dell'Unione, fornendo ulteriori chiarimenti sul significato di termini quali gravità, portata, durata, ripetizione e intenzionalità di un'inadempienza, tenendo anche conto delle specifiche condizioni nei diversi Stati membri; ritiene che, per conseguire tale obiettivo, sia necessario introdurre requisiti minimi a livello unionale;

386.  è del parere che uno degli insegnamenti che si potrebbero trarre dal periodo 2007-2013 per il periodo 2014-2020 e successivo è che gli indicatori dovrebbero valutare i reali risultati dell'attuazione della condizionalità;

Parte XXX – Relazione speciale n. 27/2016 della Corte dei conti dal titolo "La governance alla Commissione europea rispecchia la migliore pratica?"

387.  raccomanda alla Commissione, come richiesto agli enti europei di interesse pubblico, qualora decida di non seguire la migliore pratica, di spiegarne le ragioni, concentrandosi particolarmente sui risultati e traendo insegnamenti dall'esperienza;

388.  raccomanda alla Commissione di:

   a) invitare il Servizio di audit interno a svolgere più attività di audit su questioni di governance ad alto livello;
   b) ultimare il processo di allineamento del proprio quadro di controllo interno con i princìpi COSO 2013;
   c) anticipare ulteriormente la pubblicazione dei conti annuali;
   d) riunire le informazioni già presentate in varie relazioni esistenti in modo da formare un'unica relazione di rendiconto o una raccolta di relazioni, sotto l'autorità del suo presidente, che contenga i conti ma che integri anche i seguenti elementi:
   una dichiarazione sulla governance;
   un'analisi dei rischi operativi e strategici;
   una relazione sulla performance non finanziaria;
   informazioni sulle attività svolte durante l'anno e sul conseguimento degli obiettivi delle politiche;
   una relazione sul ruolo e sulle conclusioni del comitato di audit e
   una dichiarazione sulla sostenibilità di bilancio a medio e lungo termine, all'occorrenza con i rimandi alle informazioni riportate in altre relazioni;
   e) presentare tale relazione unica o raccolta di relazioni di rendiconto per la verifica dei conti: ritiene che la relazione o le relazioni debbano essere analitiche, compatte, di facile comprensione e accessibili ai revisori, ai dipendenti e ai cittadini dell'Unione, seguendo rigorosamente i principi contabili internazionali e l'uso delle migliori pratiche;
   f) pubblicare, nell'ambito dei conti annuali o come informazioni a corredo, il livello di errore stimato sulla base di una solida metodologia, e impegni le parti interessate, compreso il Parlamento, in ogni fase, scegliendo al contempo il metodo statistico per la stima degli errori; ritiene che la metodologia dovrebbe essere chiara e coerente;
   g) aggiornare e pubblicare le disposizioni in materia di governance con cadenza regolare e spiegare la scelta delle strutture e dei processi relativi al quadro di riferimento stabilito di conseguenza;
   h) trasformare il comitato di controllo degli audit (Audit Progress Committee) in un comitato di audit composto in prevalenza da membri esterni e indipendenti e estenderne il mandato per includere la gestione dei rischi, l'informativa finanziaria e l'attività, con i relativi risultati, svolta dalle unità competenti per la verifica ex post e dalle direzioni di audit;

389.  il Parlamento insiste sul fatto che:

   a) la governance ad alto livello delle organizzazioni internazionali deve seguire un modello aziendale e deve essere trasparente, affidabile, responsabile e, soprattutto, efficiente;
   b) la governance ad alto livello deve adattarsi a un mondo in rapida evoluzione e deve evolversi e individuare potenziali sfide prima che diventino problemi;
   c) le relazioni orizzontali e verticali tra le diverse strutture della Commissione devono essere chiare e tracciabili; continuare il processo di riduzione della burocrazia è un obbligo; è consigliato, inoltre, un maggiore coordinamento tra le diverse strutture;
   d) è necessaria una maggiore visibilità negli Stati membri dei risultati della governance annuale; dati validi divulgati e presentati in maniera efficace possono sostenere decisioni importanti;
   e) una valida valutazione ex ante, ex post e intermedia dovrebbe garantire il valore di ogni euro speso; per facilitare l'impegno, il documento dovrebbe fornire informazioni sui pertinenti costi e benefici di tutte le spese;
   f) dovrebbe essere promosso l'utilizzo strategico degli appalti pubblici: ogni anno gli Stati membri spendono il 14 % circa del loro budget per l'acquisto di servizi, opere e forniture; gli appalti pubblici dovrebbero e devono essere utilizzati come importante strumento per conseguire gli obiettivi di Europa 2020;

Parte XXXI - Relazione speciale n. 28/2016 della Corte dei conti dal titolo "Affrontare le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero nell'UE: importanti progressi, ma occorre fare di più"

390.  accoglie con favore la relazione della Corte, ne approva le raccomandazioni e incoraggia la Commissione a tenerne conto al momento di attuare ulteriori misure per affrontare le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero nell'Unione;

391.  ribadisce la raccomandazione della Corte secondo cui gli insegnamenti tratti dal primo ciclo di rendicontazione devono essere adeguatamente applicati in vista della prossima relazione; ritiene che, al fine di garantire che le future relazioni siano adeguate, il processo debba essere coerente in tutti gli Stati membri;

392.  riconosce i progressi compiuti dalla strategia per la salute 2008-2013, ma sottolinea la necessità di un monitoraggio migliore e più strategico;

393.  appoggia la raccomandazione della Corte secondo cui il comitato per la sicurezza sanitaria dovrebbe elaborare un piano strategico per affrontare le sfide operative e strategiche che ha di fronte;

394.  osserva che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie non dispone di alcuna procedura formale per rispondere efficacemente alle richieste di assistenza; considera tale situazione intollerabile;

395.  raccomanda che i vari servizi della Commissione con funzioni legate alla salute nonché la direzione generale Salute e sicurezza alimentare sviluppino un approccio strutturato al fine di migliorare la cooperazione;

396.  si rammarica del fatto che gli Stati membri non abbiano agito congiuntamente per accelerare l'aggiudicazione congiunta di vaccini contro l'influenza pandemica e riconosce che l'influenza è una questione che riguarda i servizi sanitari nei singoli Stati membri su base annuale; ritiene che un approccio coordinato tra gli Stati membri apporterebbe benefici per la salute dei cittadini dell'Unione e ridurrebbe i costi;

397.  invita la Commissione, gli Stati membri e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie a lavorare insieme per sviluppare ulteriormente il sistema di allarme rapido e reazione; sottolinea la necessità che tale sistema, il quale è stato ampiamente utilizzato, sia aggiornato per tener conto del cambiamento tecnologico al fine di garantire l'utilizzo ottimale;

o
o   o

398.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 69 del 13.3.2015.
(2) GU C 380 del 14.10.2016, pag. 1.
(3) GU C 375 del 13.10.2016, pag. 1.
(4) GU C 380 del 14.10.2016, pag. 147.
(5) Testi approvati di tale data, P8_TA(2017)0143.
(6) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(7) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
(8) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
(9) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22).
(11) Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).
(12) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
(13) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(14) Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55)..
(15) Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2011 sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei rom (GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 112).
(16) GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1.
(17) Cfr. allegato III della relazione speciale n. 14/2016, pagg. 74-76.
(18) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(19) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
(20) GU L 239 del 15.9.2015, pag. 1.
(21) Relazione speciale n. 16/2011, L'assistenza finanziaria dell'UE per la disattivazione di centrali nucleari in Bulgaria, Lituania e Slovacchia: risultati e sfide future.
(22) Jadrové vyrad'ovacia spoločnost' (JAVYS): il titolare della centrale nucleare nonché responsabile della disattivazione della centrale nucleare di Bohunice.
(23) Si vedano il COM(2011)0783, i regolamenti (Euratom) n. 1368/2013 e (Euratom) n. 1369/2013 del Consiglio e la decisione di esecuzione della Commissione C(2014)5449.

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