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Giovedì 2 febbraio 2017 - Bruxelles
Un approccio integrato alla politica dello sport: buona governance, accessibilità e integrità
 Aspetti transfrontalieri delle adozioni
 Clausola bilaterale di salvaguardia e meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale UE-Colombia e Perù ***I
 Gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne ***I
 Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto e paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo: Georgia ***I
 Crisi dello Stato di diritto nella Repubblica democratica del Congo e in Gabon
 Attuazione di Erasmus+

Un approccio integrato alla politica dello sport: buona governance, accessibilità e integrità
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Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 su un approccio integrato alla politica dello sport: buona governance, accessibilità e integrità (2016/2143(INI))
P8_TA(2017)0012A8-0381/2016

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che specifica gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di sport,

–  vista la comunicazione della Commissione del 18 gennaio 2011 dal titolo "Sviluppare la dimensione europea dello sport" (COM(2011)0012),

–  vista la relazione del gruppo di esperti UE sulla buona governance concernente i principi di buona governance dello sport nell'UE, dell'ottobre 2013,

–   vista la relazione del gruppo ad alto livello sugli sport di base dal titolo "Grassroots Sport – Shaping Europe", del giugno 2016,

–   vista la relazione del gruppo ad alto livello sulla diplomazia dello sport, del giugno 2016,

–   visto il programma Erasmus+, che si pone l'obiettivo di affrontare le minacce transfrontaliere all'integrità dello sport, promuovere e sostenere la buona governance nello sport, le duplici carriere degli atleti e le attività volontarie nello sport, insieme all'inclusione sociale e alle pari opportunità;

–  visto il Libro bianco sullo sport presentato dalla Commissione (COM(2007)0391),

–  vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2015 sulle recenti rivelazioni sui casi di corruzione ai vertici della FIFA(1),

–  vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere(2),

–  vista la sua risoluzione del 10 settembre 2013 sul gioco d'azzardo online nel mercato interno(3),

–  vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulle partite truccate e la corruzione nello sport(4),

–  vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2012 sulla dimensione europea dello sport(5),

–  vista la sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sul Libro bianco sullo sport(6),

–  vista la sua risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in Europa(7),

–   vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sugli agenti dei giocatori nello sport(8),

–   vista la sua risoluzione del 21 novembre 2013 sul Qatar: situazione dei lavoratori migranti(9),

–   vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell'istruzione al fine di promuovere i valori fondamentali dell'UE(10),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 31 maggio 2016 sul rafforzamento dell'integrità, della trasparenza e della gestione sana nei grandi eventi sportivi,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 26 maggio 2015 sull'ottimizzazione del ruolo degli sport di base nello sviluppo delle competenze trasversali, specie tra i giovani,

–  vista la risoluzione del Consiglio del 21 maggio 2014 sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (2014-2017),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2013 sul contributo dello sport all'economia dell'UE e in particolare alle questioni della disoccupazione giovanile e dell'inclusione sociale,

–  vista la raccomandazione del Consiglio del 25 novembre 2013 sulla promozione trasversale ai settori dell'attività fisica salutare,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 18 novembre 2010 sul ruolo dello sport quale fonte e motore dell'inclusione sociale attiva(11),

–  vista la convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive,

–  vista la convenzione del Consiglio d'Europa del 18 settembre 2014 sulla manipolazione delle competizioni sportive,

–  vista la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale dell'Unione europea nonché le decisioni della Commissione in materia di sport, scommesse e gioco d'azzardo,

–  vista l'agenda globale 2030 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile,

–  visto l'articolo 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento

–  vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0381/2016),

A.  considerando che con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, nel 2009, l'Unione europea ha acquisito una competenza specifica in materia di sport per elaborare e attuare una politica dello sport coordinata a livello UE supportata da una linea di bilancio specifica e per sviluppare una cooperazione con organismi internazionali nel campo dello sport, tenendo conto della natura specifica dello sport e rispettando l'autonomia delle strutture che lo disciplinano;

B.  considerando che lo sport svolge un ruolo preminente nella vita di milioni di cittadini dell'UE; che lo sport amatoriale e professionale non è semplicemente una questione di capacità atletiche, risultati sportivi e gare, ma apporta altresì un significativo contributo sociale, educativo, economico, culturale e unificante all'economia e alla società dell'UE, nonché agli obiettivi strategici e ai valori sociali dell'UE;

C.  considerando che lo sport rappresenta un settore importante e in rapida crescita dell'economia dell'UE e apporta un contributo prezioso per la crescita, la creazione di posti di lavoro e la società, anche a livello locale, con un valore aggiunto ed effetti sull'occupazione superiori ai tassi di crescita medi; che si stima che l'occupazione correlata allo sport sia equivalente al 3,51 % dell'occupazione UE totale e che lo sport generi un valore aggiunto lordo pari a 294 miliardi di euro (2,98 % del valore aggiunto totale lordo dell'UE);

D.  considerando che lo sport non è soltanto una realtà economica in crescita, ma anche un fenomeno sociale che contribuisce considerevolmente agli obiettivi strategici dell'Unione europea, nonché ai suoi valori sociali, quali la tolleranza, la solidarietà, la prosperità, la pace, il rispetto per i diritti umani e la comprensione tra le nazioni e le culture;

E.  considerando che praticare sport contribuisce a migliorare la qualità della vita, previene le malattie e gioca un ruolo fondamentale nel rafforzamento dello sviluppo personale e delle condizioni di salute;

F.  considerando che l'ottemperanza ai diritti fondamentali dei lavoratori è fondamentale per gli atleti professionisti;

G.  considerando che lo sport contribuisce anche all'integrazione delle persone e trascende la razza, la religione e l'appartenenza etnica;

H.  considerando che l'integrità dello sport riveste massima importanza qualora se ne voglia promuovere la credibilità e l'attrattiva;

I.  considerando che una caratteristica specifica allo sport è il fatto che si basa su strutture di natura volontaria, il che è un presupposto indispensabile per le sue funzioni formative e sociali;

J.  considerando che recenti scandali legati alla corruzione nello sport e all'interno di organizzazioni sportive a livello europeo e internazionale hanno danneggiato l'immagine stessa dello sport, facendo levare voci e domande sulla necessità di vere riforme strutturali degli organismi e delle organizzazioni che disciplinano lo sport, tenendo in considerazione la grande diversità delle strutture sportive nei diversi paesi europei e il fatto che le organizzazioni sportive sono, per loro stessa natura, in gran parte autoregolamentate;

K.  considerando che sia lo sport professionale che lo sport di base svolgono un ruolo chiave nella promozione globale della pace, del rispetto dei diritti umani e della solidarietà, apportano vantaggi economici e sanitari alle società e hanno un ruolo essenziale nell'evidenziare valori formativi e culturali fondamentali, nonché nel promuovere l'inclusione sociale;

L.  considerando che una buona governance nello sport deve basarsi sul rispetto del pertinente quadro normativo mediante principi di gestione efficaci, trasparenti, etici e democratici, nonché principi di governance partecipativa e processi e strutture che coinvolgano le parti interessate;

M.  considerando che le organizzazioni sportive hanno la responsabilità di assicurare standard elevati di governance e di integrità e dovrebbero rendere questi ultimi ancora più rigorosi, al fine di ristabilire la fiducia dei cittadini e rafforzare quella del pubblico nel valore positivo dello sport;

N.  considerando che politiche equilibrate miranti a migliorare la trasparenza finanziaria, la stabilità e la credibilità nello sport sono fondamentali per migliorare gli standard finanziari e di governance;

O.  considerando che il modello degli sport organizzati europei si basa sui principi della territorialità e della nazionalità, con una federazione per ciascuna disciplina, e su meccanismi di solidarietà tra gli sport d'élite e quelli di base, nonché sulla promozione-retrocessione, sulle competizioni aperte e sulla redistribuzione finanziaria;

P.  considerando che il riconoscimento del principio di un'unica federazione per sport è di particolare pertinenza ed è radicato nell'importanza sociale dello sport come miglior mezzo per salvaguardare gli interessi dello sport e i vantaggi che questo fornisce alla società;

Q.  considerando che è legittimo e necessario per tutte le parti interessate esigere che tutte le competizioni sportive si svolgano e concludano conformemente alle regole del gioco riconosciute a livello internazionale;

R.  considerando che i tribunali sportivi hanno un ruolo centrale da svolgere nel garantire l'universalità delle regole del gioco, il diritto a un processo equo nelle controversie in materia sportiva e la buona governance, dal momento che essi rappresentano gli strumenti più adeguati per comporre le controversie nello sport, in conformità ai diritti fondamentali e procedurali dell'UE;

S.  considerando che il crescente volume di denaro che circola nel settore dello sport e nelle organizzazioni interessate ha sollecitato appelli per una governance e una trasparenza migliori; che lo sport, come attività economica, si trova ad affrontare una seria di scandali concernenti partite truccate connessi a diversi altri reati e attività illecite quali riciclaggio di denaro, corruzione e tangenti;

T.  considerando che l'aumento delle pratiche di doping rimane una minaccia per l'integrità e la reputazione dello sport in quanto viola i valori etici e i principi dello sport, come il fair play, e che l'uso di doping mette a serio rischio la salute degli atleti interessati, causando spesso danni gravi e permanenti, e che la lotta contro il doping è una questione di interesse pubblico e di salute pubblica;

U.  considerando che qualsiasi atto di violenza, teppismo e discriminazione diretto contro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo, sia esso nell'ambito dello sport amatoriale o in quello professionale, lede l'immagine dello sport e scoraggia gli spettatori dall'assistere a eventi sportivi;

V.  considerando che la promozione dello sport per le persone con disabilità mentale e fisica dovrebbe essere una priorità chiave a livello europeo, nazionale e locale;

W.  considerando che è necessario migliorare la partecipazione e la visibilità delle donne nello sport e nelle competizioni sportive;

X.  considerando che gli atleti, in particolare quelli minorenni, subiscono pressioni economiche crescenti e sono trattati come merci e che pertanto devono essere protetti da tutte le forme di abuso, violenza e discriminazione che possano verificarsi nel corso della loro pratica sportiva;

Y.  considerando che in Europa si registra una tendenza crescente preoccupante alla proprietà di terzi negli sport di squadra in virtù della quale i giocatori, che sono spesso giovanissimi, "appartengono" parzialmente o integralmente a investitori privati e non possono più determinare il proprio futuro professionale;

Z.  considerando che pratiche scorrette legate ad agenti e a trasferimenti di giocatori hanno provocato casi di riciclaggio di denaro, frode e sfruttamento di minori;

AA.  considerando che gli sport di base offrono l'opportunità di combattere la discriminazione, promuovere l'inclusione, la coesione e l'integrazione sociale e fornire un valido contributo allo sviluppo delle competenze trasversali;

AB.  considerando che sempre più società sportive fanno affidamento soprattutto sul mercato dei trasferimenti nella composizione delle proprie squadre, mentre dovrebbero prestare maggiore attenzione alla formazione locale;

AC.  considerando che lo sport viene percepito come diritto fondamentale di ogni persona e che tutti dovrebbero godere di pari diritti per quanto attiene alla pratica di attività fisiche e sportive;

AD.  considerando che, in generale, l'attività fisica è in fase di stagnazione, nonostante sia irrefutabilmente comprovato che essa migliora la salute, anche mentale, e il benessere delle persone, con conseguenti risparmi significativi per gli Stati membri in termini di spesa pubblica per la sanità, e nonostante la crescente tendenza a praticare sport ricreativi, come il jogging, che non rientrano in alcuna struttura organizzata;

AE.  considerando che gli eventi sportivi e le attività sportive, in particolare le principali competizioni internazionali, mettono in luce i benefici dello sport e hanno un impatto sociale, economico e ambientale positivo;

AF.  considerando che le squadre nazionali svolgono un ruolo essenziale non soltanto nel promuovere l'identità nazionale e nell'ispirare i giovani atleti a raggiungere i più alti livelli di prestazioni sportive, ma anche nel promuovere la solidarietà con gli sport di base;

AG.  considerando che un'istruzione e una formazione professionale ulteriori per gli atleti costituiscono una componente essenziale della loro preparazione a una carriera una volta finita quella sportiva;

AH.  considerando che l'investimento e la promozione in materia di formazione e istruzione dei giovani atleti di talento a livello locale sono fondamentali per lo sviluppo a lungo termine e il ruolo sociale dello sport;

AI.  considerando che i volontari sono la colonna portante dello sport organizzato, poiché permettono lo sviluppo e l'accessibilità delle attività sportive, in particolare a livello di base; che il volontariato in ambito sportivo rappresenta un'ulteriore eccellente opportunità di formazione e di istruzione non formale per i giovani, anche in ambito internazionale e in associazione con programmi di cooperazione e sviluppo nelle aree extra UE in cui è necessario rafforzare il dialogo e sostenere la politica esterna dell'UE;

AJ.  considerando che lo sport rappresenta, nella sua accezione più ampia, un sistema di valori di una comunità e che questi valori costituiscono la base di un linguaggio condiviso che va oltre ogni barriera culturale e linguistica; che lo sport può aiutare, e dovrebbe essere considerato un'opportunità in tal senso, a rafforzare il dialogo e la solidarietà con i paesi terzi, nonché a promuovere la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel mondo e a sostenere la politica esterna dell'UE;

AK.  considerando che le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale delle organizzazioni sportive, anche sotto forma di pirateria digitale, in particolare la trasmissione dal vivo di eventi sportivi senza licenza, sollevano serie preoccupazioni per il finanziamento a lungo termine dello sport, a tutti i livelli;

AL.  considerando che la libertà di stampa deve essere garantita a tutti gli eventi sportivi;

AM.  considerando che lo sport può aiutare a raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020;

Integrità e buona governance dello sport

1.  ribadisce che la lotta alla corruzione nello sport richiede sforzi transnazionali e cooperazione tra tutte le parti interessate, comprese le autorità pubbliche, le agenzie di contrasto, il settore dello sport, gli atleti e i sostenitori;

2.  invita le organizzazioni sportive internazionali, europee e nazionali a impegnarsi nei confronti di buone pratiche di governance e a sviluppare una cultura della trasparenza e del finanziamento sostenibile, mettendo a disposizione del pubblico i registri finanziari e i resoconti delle attività svolte, inclusi gli obblighi di divulgazione concernenti la remunerazione degli alti dirigenti e i limiti di mandato;

3.  ritiene che lo sviluppo di una cultura della trasparenza debba essere integrato da una migliore separazione dei poteri all'interno degli organi direttivi sportivi, una migliore divisione tra le attività commerciali e di beneficenza e migliori procedure di autoregolamentazione interna per prevenire, accertare, investigare e sanzionare i reati nel settore dello sport e le attività illegali in seno alle organizzazioni sportive;

4.  ricorda che la buona governance, che dovrebbe essere una priorità nel prossimo piano di lavoro dell'UE per lo sport, deve costituire un requisito per garantire l'autonomia delle organizzazioni sportive, nel rispetto dei principi della trasparenza, della responsabilità, delle pari opportunità, dell'inclusione sociale e della democrazia, nonché dell'adeguato coinvolgimento delle parti interessate;

5.  sottolinea la necessità di applicare una politica di tolleranza zero alla corruzione e ad altri tipi di reati nello sport;

6.  sottolinea che l'applicazione dei principi di buona governance nello sport, di concerto con monitoraggio, sorveglianza e strumenti legali consoni, costituisce un elemento chiave per favorire l'eradicazione della corruzione e di altre pratiche scorrette;

7.  invita la Commissione e gli Stati membri, nonché le organizzazioni sportive e le entità candidate, a far sì che le candidature per ospitare importanti eventi sportivi rispettino le norme di buona governance, i diritti umani e del lavoro fondamentali e il principio di democrazia, al fine di assicurare un impatto sociale, economico e ambientale positivo sulle comunità locali, sempre rispettando la diversità e le tradizioni nell'intento di garantire un retaggio sostenibile e una credibilità dello sport;

8.  ritiene che i paesi che si candidano per ospitare eventi sportivi o che li ospitano debbano attuare una pianificazione, un'organizzazione, un'attuazione e una partecipazione responsabili sotto l'aspetto sociale, ambientale ed economico, nonché dare un seguito a tali eventi; invita le organizzazioni sportive e i paesi che ospitano tali eventi a evitare cambiamenti indesiderati dell'ambiente di vita degli abitanti locali, compreso lo spostamento delle popolazioni locali;

9.  invita la Commissione a elaborare un elenco di impegni e a esplorare la possibilità di creare un codice di condotta nel campo della buona governance e dell'integrità nello sport; ritiene che le organizzazioni sportive debbano stabilire regole in materia di trasparenza, norme etiche, un codice di condotta per i loro organi di controllo, comitati direttivi e membri, nonché politiche e pratiche operative per garantire l'indipendenza e il rispetto delle norme stabilite; ritiene inoltre che sondare nuovi strumenti per la cooperazione tra governi, organizzazioni sportive e l'UE possa contribuire a rispondere ad alcune delle sfide cui attualmente si trova dinanzi il settore dello sport;

10.  esorta gli Stati membri a subordinare il finanziamento pubblico a favore dello sport al rispetto delle norme minime stabilite e accessibili al pubblico in materia di governance, controllo e informativa;

11.  ritiene che il miglioramento della buona governance e dell'integrità nello sport richieda un cambiamento di mentalità da parte di tutti i pertinenti soggetti interessati; sostiene le iniziative intraprese dalle organizzazioni sportive e altre parti interessate per migliorare le norme di governance nello sport e per migliorare il dialogo e la cooperazione con le autorità locali e nazionali;

12.  invita le organizzazioni sportive a presentare entro il 2018, e ad attuare correttamente, proposte concrete volte a migliorare gli standard di buona governance per le organizzazioni sportive, gli organi direttivi sportivi e le loro associazioni di membri, e a pubblicarne i risultati; sottolinea che a tal riguardo è essenziale un monitoraggio adeguato;

13.  invita gli Stati membri a istituire un reato specifico per le partite truccate e garantire che qualsiasi attività criminale, come le partite truccate e la corruzione nello sport, siano oggetto di procedimenti giudiziari e sanzioni adeguate, laddove ciò ancora non sia di applicazione, in quanto le partite truccate e la manipolazione delle competizioni sportive violano l'etica e l'integrità dello sport e sono già soggette a sanzioni da parte delle autorità sportive;

14.  rileva che le sfide associate alle indagini nei casi internazionali di partite truccate richiedono lo scambio di informazioni e la cooperazione a livello transfrontaliero tra organismi sportivi, autorità statali e operatori di scommesse nel quadro delle piattaforme nazionali, al fine di accertare, indagare e perseguire le partite truccate; invita gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di istituire, se non l'hanno già fatto, procure specializzate incaricate specificamente di condurre indagini nell'ambito delle frodi sportive; ricorda che la quarta direttiva antiriciclaggio introduce il requisito per gli operatori nel campo del gioco d'azzardo di svolgere adeguate verifiche sulle transazioni elevate;

15.  esorta il Consiglio a trovare una soluzione che permetta all'UE e ai suoi Stati membri di firmare e ratificare la convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive, al fine di consentirne la ratifica e la piena attuazione, e sollecita la Commissione a sostenere e agevolare questo processo assicurando che vi venga dato efficacemente seguito;

16.  ricorda alla Commissione la sua promessa di presentare una raccomandazione sullo scambio di migliori pratiche per prevenire e combattere la manipolazione delle partite legata alle scommesse e la esorta a pubblicare tale raccomandazione senza indugio;

17.  invita la Commissione a rafforzare i legami interistituzionali con il Consiglio d'Europa e, successivamente, a sviluppare programmi operativi coordinati che garantiscano che le risorse vengano utilizzate nel modo più efficace;

18.  sostiene e incoraggia ulteriormente le campagne di prevenzione, istruzione e sensibilizzazione e i programmi di informazione volti a fornire agli atleti, agli allenatori, ai responsabili e a tutte le parti interessate a tutti i livelli consigli sulle minacce posta dalle partite truccate, dal doping e da altre questioni relative all'integrità, compresi i rischi a cui possono essere esposti e le modalità per denunciare approcci dubbi; invita la Commissione e gli Stati membri a proporre misure concrete da includere nel prossimo piano di lavoro dell'UE, quali programmi e progetti pilota volti ad assicurare che i giovani ricevano nozioni di educazione civica nello sport in età più precoce possibile;

19.  invita la Commissione a continuare a sostenere progetti antidoping tramite il programma Erasmus+, valutando il suo impatto e garantendo che complementi efficacemente i regimi di finanziamento antidoping esistenti;

20.  invita la Commissione a sostenere la buona governance nei progetti di gestione dello sport nell'ambito del programma Erasmus+;

21.  invita gli Stati membri a sostenere i controlli antidoping, i programmi nazionali di test e le legislazioni che consentono il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le autorità statali, le organizzazioni sportive e le agenzie anti-doping; invita gli Stati membri a consentire alle agenzie anti-doping di istituire programmi di monitoraggio di ampia portata in materia di doping e di elaborare e scambiare dati secondo le norme UE attuali e future in materia di protezione dei dati;

22.  rileva l'importanza dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA) per il monitoraggio e il coordinamento delle politiche e delle norme antidoping in tutto il mondo; invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare strettamente con l'Agenzia mondiale antidoping, l'Unesco e il Consiglio d'Europa, al fine di prevenire e contrastare il doping in modo più efficace, rafforzando gli impegni giuridici e politici del codice mondiale antidoping (WADAC); invita l'UE a incoraggiare lo scambio di informazioni e buone pratiche sulle politiche in materia di salute e prevenzione nella lotta al doping a livello mondiale;

23.  invita la Commissione e il Consiglio a incoraggiare e facilitare la negoziazione di accordi tra i paesi consentendo a squadre di controllo del doping di altri paesi, debitamente autorizzate, di condurre test nel rispetto dei diritti fondamentali degli atleti, in conformità con la convenzione internazionale contro il doping nello sport;

24.  ritiene che il doping sia un problema in aumento anche nel settore dello sport ricreativo, in cui sono necessarie campagne di educazione e informazione e istruttori e allenatori con esperienza e professionisti, per aiutare a promuovere un comportamento sano rispetto al doping;

25.  invita gli Stati membri e la Commissione a collaborare strettamente con l'Agenzia mondiale antidoping e il Consiglio d'Europa nella definizione di una politica per la protezione degli informatori;

26.  incoraggia le organizzazioni sportive e le autorità pubbliche nazionali a istituire regimi antidoping coordinati per il monitoraggio transfrontaliero e ad adottare misure concrete contro la produzione e il traffico di sostanze illegali che migliorano le prestazioni nel mondo dello sport;

27.  accoglie con favore la nuova convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza di cose e persone e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive e esorta gli Stati membri a firmarla e ratificarla quanto prima; rinnova la sua proposta di introdurre un sistema di riconoscimento reciproco dei divieti di accesso agli stadi in Europa e lo scambio di dati a tal proposito;

28.  invita la Commissione a valutare possibili modalità di scambio di informazioni nel contesto della violenza nello sport tramite le reti esistenti;

29.  osserva che occorrono ulteriori sforzi per far fronte alla minaccia del terrorismo e garantire la sicurezza operativa nel corso delle manifestazioni sportive;

30.  sottolinea che gli organismi sportivi dovrebbero garantire opportunità di accesso e di raccolta di notizie a tutti gli eventi sportivi per i media indipendenti al fine di consentire loro di svolgere il loro ruolo di osservatori importanti e critici di eventi sportivi e dell'amministrazione dello sport;

31.  condanna con fermezza qualunque forma di discriminazione e di violenza nello sport, sul campo e fuori dal campo, e sottolinea la necessità di prevenire tali comportamenti a tutti i livelli, di migliorare la comunicazione e il monitoraggio di tali incidenti e di promuovere i valori fondamentali, quali il rispetto, l'amicizia, la tolleranza e il fair play ; ritiene che le organizzazioni sportive che rispettano norme rigorose in materia di buona governance siano meglio attrezzate per promuovere il ruolo sociale dello sport e per combattere il razzismo, la discriminazione e la violenza;

32.  rammenta la necessità di rinnovare la lotta contro la tratta di esseri umani nello sport, in particolare la tratta di bambini;

33.  plaude alle buone pratiche di autoregolamentazione come l'iniziativa sul fair play finanziario, dal momento che incoraggiano una maggiore razionalità economica e standard migliori di gestione finanziaria negli sport professionali, concentrandosi sul lungo termine piuttosto che sul breve e contribuendo pertanto a uno sviluppo sano e sostenibile dello sport in Europa; evidenzia che il fair play finanziario ha incoraggiato l'elaborazione di norme migliori di gestione finanziaria e dovrebbero essere pertanto applicate in modo rigoroso;

34.  accoglie con favore gli investimenti trasparenti e sostenibili nello sport e nelle organizzazioni sportive, posto che siano soggetti a rigidi controlli e a obblighi di informazione e non compromettano l'integrità delle competizioni e degli atleti;

35.  considera il modello di proprietà in cui i membri della società mantengono il controllo della società (tramite la regola 50+1) un esempio di buona pratica nell'UE e invita gli Stati membri, gli organi direttivi sportivi, le federazioni nazionali e le leghe ad avviare un dialogo costruttivo e scambi su questo modello;

36.  sottolinea che gli atleti, in particolare i minori, devono essere tutelati contro le pratiche abusive, ad esempio la proprietà di terzi, che sollevano numerosi interrogativi sull'integrità e preoccupazioni di natura etica di più ampio raggio; sostiene le decisioni degli organi direttivi sportivi di proibire la proprietà di terzi dei giocatori e invita la Commissione a valutare la possibilità di introdurre un divieto in merito alla proprietà di terzi nell'UE e a esortare gli Stati membri a intraprendere misure aggiuntive per tutelare i diritti degli atleti;

37.  ritiene che sia necessaria una nuova valutazione delle norme volte a promuovere i giocatori locali al fine di ampliare le opportunità per i giovani giocatori di talento di giocare nella prima squadra delle loro società e, in tal modo, di aumentare il l'equilibrio competitivo in tutta Europa;

38.  invita gli organi direttivi e le autorità nazionali a tutti i livelli ad adottare misure che garantiscano un indennizzo alle società che forniscono la formazione al fine di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori, conformemente alla sentenza Bernard della Corte di giustizia europea del 16 marzo 2010;

39.  ribadisce il suo sostegno a favore del modello sportivo europeo in cui le federazioni svolgono un ruolo chiave, in quanto esso stabilisce un equilibrio tra i vari interessi divergenti di tutte le parti interessate, quali atleti, giocatori, società, leghe, associazioni e volontari, mediante una rappresentanza democratica e adeguata e meccanismi di trasparenza nel processo decisionale e con competizioni aperte basate sul merito sportivo; sollecita maggiore solidarietà finanziaria a tutti i livelli;

40.  plaude al forum annuale UE dello sport, che promuove il dialogo con le parti interessate, quali federazioni sportive internazionali ed europee, il movimento olimpico, organizzazioni sportive centrali nazionali ed europee e altre organizzazioni legate allo sport; sottolinea che è necessario un ulteriore miglioramento della struttura di dialogo con le parti interessate, delle funzioni del forum e del seguito della discussione;

41.  si compiace dell'impegno profuso dalla Commissione e da tutte le parti interessate a favore della promozione del dialogo sociale nello sport, il che rappresenta un'ottima opportunità di equilibrio tra i diritti fondamentali e del lavoro degli sportivi e la natura economica dello sport con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, comprese le parti sociali, nella discussione e nella conclusione di accordi; riconosce che sono le organizzazioni sportive a essere responsabili di un impegno per lo sviluppo di una cultura della trasparenza; insiste sul fatto che l'UE dovrebbe promuovere attivamente norme minime di lavoro e di occupazione per gli atleti professionisti in tutta Europa;

42.  ribadisce il suo invito a istituire registri per la trasparenza del pagamento degli agenti sportivi, con il sostegno di un efficace sistema di monitoraggio, come un organismo di compensazione per i pagamenti e sanzioni adeguate, in cooperazione con le autorità pubbliche competenti, al fine di contrastare le pratiche scorrette degli agenti; reitera il suo invito a prevedere licenze e registrazioni per gli agenti sportivi e a introdurre un livello di qualifiche minimo; invita la Commissione a dare seguito alle conclusioni dello studio sugli agenti sportivi nell'Unione europea, in particolare rispetto all'osservazione che gli agenti sono centrali nei flussi finanziari che spesso mancano di trasparenza, rendendoli inclini ad attività illecite;

43.  ritiene che un approccio integrato all'uguaglianza di genere nello sport possa contribuire a evitare gli stereotipi e a creare un ambiente sociale positivo per tutti; accoglie con favore le iniziative che incoraggiano l'uguaglianza di genere nei ruoli decisionali nel settore dello sport, le iniziative che consentono alle atlete donne di conciliare la vita personale con la vita sportiva professionale nonché le iniziative mirate a ridurre il divario retributivo di genere e le disparità nell'ambito delle premiazioni sportive come pure qualsiasi tipo di stereotipo e di vessazione nello sport; invita le organizzazioni sportive a prestare particolare attenzione alla dimensione di genere incoraggiando la partecipazione delle donne negli sport;

Inclusione sociale, funzione sociale e accessibilità dello sport

44.  ritiene che investire nello sport contribuirà a creare società unite e inclusive, a rimuovere le barriere e a consentire alle persone di rispettarsi a vicenda costruendo ponti tra le culture e tra le divisioni etniche e sociali, nonché a promuovere un messaggio positivo di valori condivisi, quali rispetto reciproco, tolleranza, compassione, leadership, parità di opportunità e Stato di diritto;

45.  plaude agli eventi sportivi transnazionali ospitati in vari paesi europei, nella misura in cui contribuiscono alla promozione di valori fondamentali comuni dell'UE, quali il pluralismo, la tolleranza, la giustizia, l'uguaglianza e la solidarietà; ricorda che le attività e gli eventi sportivi promuovono il turismo nelle città e nei territori europei;

46.  sottolinea il valore delle competenze trasversali acquisite attraverso lo sport quale parte integrante dell'apprendimento non formale e informale e sottolinea, inoltre, il legame tra sport, occupabilità, istruzione e formazione.

47.  sottolinea il ruolo dello sport per l'inclusione e l'integrazione dei gruppi svantaggiati; accoglie con favore le iniziative volte a offrire ai rifugiati, migranti e richiedenti asilo la possibilità di partecipare come atleti in competizioni sportive;

48.  sottolinea l'importanza dell'istruzione tramite lo sport e il potenziale dello sport di aiutare i giovani socialmente vulnerabili a tornare in carreggiata; riconosce l'importanza degli sport di base nella prevenzione e nella lotta alla radicalizzazione e incoraggia e sostiene iniziative in tal senso; plaude a due progetti pilota adottati dal Parlamento europeo "Lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale dei rifugiati" e "Monitoraggio e tutoraggio attraverso lo sport dei giovani a rischio di radicalizzazione";

49.  ricorda che i giovani atleti europei devono spesso far fronte alla sfida di conciliare le loro carriere sportive con l'istruzione e il lavoro; riconosce che l'istruzione superiore e la formazione professionale è fondamentale per massimizzare la futura inclusione degli atleti nel mercato del lavoro; sostiene l'introduzione di sistemi di duplice carriera efficaci, con requisiti di qualità minimi e un monitoraggio appropriato dell'andamento dei programmi di duplice carriera in Europa, nonché l'offerta di servizi di orientamento professionale tramite accordi con università o con istituti di istruzione superiore; invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare la mobilità transfrontaliera degli atleti, ad armonizzare il riconoscimento delle qualifiche dello sport e dell'istruzione, compresa l'istruzione formale e non formale acquisita tramite lo sport, e a rafforzare lo scambio di buone prassi;

50.  sottolinea la necessità di assicurare un sostegno finanziario sostenibile per programmi di scambio relativi alle duplici carriere a livello dell'UE e nazionale tramite il capitolo sullo sport di Erasmus+ e di promuovere ricerche ulteriori in tale ambito; invita gli Stati membri a promuovere, in collaborazione con gli istituti di formazione, gli scambi transfrontalieri di atleti e a fornire accesso alle borse di studio per atleti;

51.  sostiene la mobilità degli allenatori e di altri fornitori di servizi (quali i fisioterapisti e i consulenti in materia di duplice carriera) e gli scambi di buone pratiche, con particolare riferimento al riconoscimento delle qualifiche e alle innovazioni tecniche;

52.  invita le organizzazioni sportive a promuovere, insieme agli Stati membri, norme minime per gli allenatori, che prevedano controlli del casellario giudiziario, una formazione in materia di salvaguardia e protezione dei minori e degli adulti vulnerabili, così come di prevenzione e lotta in materia di doping e partite truccate;

53.  sottolinea che la mancanza di attività fisica è stata identificata dall'OMS come quarto fattore di rischio di mortalità globale che comporta per gli Stati membri notevoli conseguenze e costi diretti e indiretti sul piano economico; è preoccupato per il fatto che, nonostante i costi considerevoli sostenuti per promuovere l'attività fisica e nonostante l'impatto significativo sulla salute generale della mancanza di attività fisica, in alcuni Stati membri i livelli di attività fisica siano in calo;

54.  invita le organizzazioni sportive e gli Stati membri a collaborare nel sostenere l'occupabilità e la mobilità degli allenatori che desiderano lavorare nell'UE attraverso un impegno volto ad assicurare controlli di qualità delle competenze di allenamento e delle norme di qualifiche e di formazione;

55.  incoraggia gli Stati membri e la Commissione a rendere l'attività fisica una priorità politica nel prossimo piano di lavoro dell'UE per lo sport, in particolare per i giovani e le comunità vulnerabili in aree socialmente svantaggiate in cui l'attività fisica è ridotta;

56.  invita le federazioni internazionali e nazionali e altri centri di istruzione a garantire che le questioni legate all'integrità nello sport facciano parte del curriculum previsto per le qualifiche degli allenatori sportivi;

57.  sottolinea che la promozione dell'educazione fisica nelle scuole costituisce per i bambini un punto di partenza essenziale per acquisire competenze per la vita, comportamenti, valori, consapevolezza e conoscenze nonché per imparare ad apprezzare l'attività fisica lungo tutto l'arco della vita; ricorda che la pratica sportiva nelle università e per le persone anziane svolge un ruolo fondamentale per mantenere stili di vita sani e per promuovere l'interazione sociale;

58.  tiene in considerazione il fatto che la popolazione dell'UE sta invecchiando e, pertanto, si dovrebbe prestare particolare attenzione all'impatto positivo dell'attività fisica sulla salute e sul benessere delle persone anziane;

59.  sottolinea che lo sport e l'attività fisica dovrebbero essere oggetto di una migliore promozione intersettoriale; incoraggia le autorità locali e i comuni a promuovere la parità di accesso all'attività fisica; raccomanda agli Stati membri e alla Commissione di incoraggiare i cittadini a praticare più regolarmente attività fisica tramite politiche e programmi adeguati in materia di salute per le loro vite quotidiane;

60.  invita gli Stati membri a promuovere lo sport in modo più efficace tra i gruppi socialmente emarginati e tra le persone che vivono in zone socialmente svantaggiate, dove la partecipazione alle attività sportive è spesso limitata, nonché a migliorare la cooperazione con le organizzazioni non governative e con le scuole operanti in tali aree, in particolare per quanto concerne la pianificazione urbana e la costruzione delle strutture sportive, in modo che si tenga conto delle esigenze speciali del pubblico e in particolare dei gruppi vulnerabili; invita gli Stati membri a garantire un accesso pieno ed equo agli impianti sportivi pubblici in tutte le aree e a promuovere l'istituzione di nuove società sportive, in particolare nelle aree rurali e in quelle urbane svantaggiate;

61.  sottolinea che le persone con disabilità dovrebbero avere pari accesso a qualsiasi impianto sportivo e ai trasporti e alle altre strutture necessarie, come pure al personale competente di sostegno, e chiede una maggiore integrazione di tutte le componenti relative allo sport in base in conformità con il principio che le strutture sportive dovrebbero essere accessibili a tutti; esorta gli Stati membri ad attuare programmi sportivi inclusivi per le persone con disabilità nelle scuole e nelle università a partire dalle classi inferiori, anche attraverso allenatori qualificati e programmi di attività fisica appositi, in modo che gli alunni e gli studenti con disabilità possano partecipare ai corsi sportivi e alle attività sportive extracurriculari;

62.  riconosce il ruolo fondamentale dei giochi internazionali paraolimpici nella promozione della consapevolezza, nella lotta alla discriminazione e nella promozione dell'accesso allo sport per le persone con disabilità; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per l'inclusione delle persone con disabilità nelle attività sportive e per l'aumento della visibilità nei media pubblici e la trasmissione dei giochi paraolimpici e di altre competizioni che coinvolgano atleti con disabilità;

63.  invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che i bambini pratichino lo sport in un ambiente sicuro;

64.  plaude alle iniziative adottate per promuovere l'integrazione, l'integrità e l'accessibilità allo sport tramite l'utilizzo di nuove tecnologie e innovazioni;

65.  accoglie con favore il successo della settimana europea dello sport, che ha l'obiettivo di promuovere lo sport, l'attività fisica e uno stile di vita più salutare per tutti in tutta Europa, indipendentemente dall'età, dal contesto di provenienza e dal livello di forma fisica e invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a prendere parte a tale iniziativa e a promuoverla ulteriormente, garantendone l'accessibilità al maggior numero possibile di persone, in particolare nelle scuole;

66.  ritiene che gli sport tradizionali siano parte del patrimonio culturale europeo;

67.  plaude allo studio della Commissione sulla specificità dello sport; invita la Commissione e le organizzazioni sportive a prendere in considerazione ulteriori misure al fine di sviluppare le caratteristiche specifiche dello sport;

68.  sottolinea che il finanziamento è un importante strumento politico dell'UE utilizzato per il miglioramento di settori chiave dell'attività UE nell'ambito dello sport; invita la Commissione a destinare maggiori fondi allo sport nell'ambito di ERASMUS+, indirizzati in particolare all'istruzione e agli sport di base, per aumentare la visibilità e l'accessibilità dello sport al fine migliorarne l'integrazione all'interno di altri programmi di finanziamento, quali i fondi SIE o il programma "Salute"; invita a migliorare la comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri affinché tali fondi siano usati in modo più efficace e affinché sia ridotto al minimo l'onere amministrativo per le organizzazioni sportive di base;

69.  incoraggia gli Stati membri e la Commissione a sostenere misure e programmi volti a promuovere la mobilità, la partecipazione, l'istruzione, lo sviluppo delle competenze e la formazione dei volontari nello sport, come pure il riconoscimento dei loro operato; raccomanda lo scambio di migliori prassi nell'ambito del volontariato, aiutando a promuovere la crescita della pratica e della cultura sportiva, anche attraverso le linee previste dal programma Erasmus +;

70.  chiede alla Commissione di presentare orientamenti sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato nello sport, tenendo conto degli obiettivi sociali, culturali e formativi dello sport al fine di aumentare la certezza giuridica; ritiene a tal proposito che nessuna organizzazione sportiva, in particolare le organizzazioni sportive di base, dovrebbe essere discriminata quando presenta domanda di finanziamento pubblico a livello nazionale e locale;

71.  ritiene fondamentale che i meccanismi di solidarietà finanziaria nell'ambito dello sport istituiscano il legame necessario tra lo sport professionistico e quello amatoriale; accoglie con favore, a tal proposito, il contributo delle lotterie nazionali a favore degli sport di base e incoraggia gli Stati membri a imporre agli operatori di scommesse autorizzati l'obbligo di assicurare un giusto ritorno finanziario agli sport di base e ai progetti finalizzati a migliorare l'accesso di massa allo sport, al fine di assicurarne la sostenibilità, la trasparenza e la tracciabilità, in aggiunta ai contributi finanziari già realizzati tramite la vendita dei diritti mediatici e di trasmissione;

72.  sostiene che la vendita dei diritti televisivi su base centralizzata, esclusiva e territoriale, con un'equa ripartizione dei proventi, è essenziale per finanziare le attività sportive in modo sostenibile a tutti i livelli, nonché per garantire parità di condizioni;

73.  mette in evidenza che le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale nello sport ne mettono a rischio il finanziamento a lungo termine;

74.  raccomanda agli Stati membri di introdurre e utilizzare attivamente i rispettivi sistemi fiscali per sostenere l'esenzione dall'IVA, i vantaggi fiscali e altre forme di incentivi finanziari per gli sport di base; riconosce che le norme in materia di aiuti di Stato non dovrebbero valere per tale sostegno;

75.  invita la Commissione e gli Stati membri a stanziare più fondi per aprire campi sportivi e parchi giochi pubblici, al fine di facilitare l'accesso agli sport di base;

76.  ritiene che la sostenibilità e la protezione ambientale dovrebbero costituire parte integrante degli eventi sportivi e che le parti interessate del settore dello sport dovrebbero contribuire all'agenda globale 2030 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile;

77.  invita i Comitati olimpici e le Federazioni sportive nazionali degli Stati membri ad adottare e utilizzare la bandiera e il simbolo dell'Unione Europea insieme alle singole bandiere e ai singoli simboli nazionali in occasione di eventi sportivi internazionali;

78.  evidenzia che lo sport è un potente fattore per la creazione e il rafforzamento di un sentimento di appartenenza locale, nazionale e perfino europeo;

79.  sottolinea l'importanza di una piena trasparenza in merito alla proprietà di società sportive professionistiche;

o
o   o

80.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alle federazioni e alle leghe sportive europee, internazionali e nazionali.

(1) GU C 407 del 4.11.2016, pag. 81.
(2) GU C 208 del 10.6.2016, pag. 89.
(3) GU C 93 del 9.3.2016, pag. 42.
(4) GU C 36 del 29.1.2016, pag. 137.
(5) GU C 239 E del 20.8.2013, pag. 46.
(6) GU C 271 E del 12.11.2009, pag. 51.
(7) GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 232.
(8) GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 99.
(9) GU C 436 del 24.11.2016, pag. 42.
(10) Testi approvati, P8_TA(2016)0005.
(11) GU C 326 del 3.12.2010, pag. 5.


Aspetti transfrontalieri delle adozioni
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Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione sugli aspetti transfrontalieri delle adozioni (2015/2086(INL))
P8_TA(2017)0013A8-0370/2016

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, del 20 novembre 1989, con particolare riferimento ai suoi articoli 7, 21 e 35,

–  visto l'articolo 2 del protocollo opzionale alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, del 25 maggio 2000,

–  vista la convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, del 24 aprile 1963,

–  vista la convenzione dell'Aja, del 29 maggio 1993, sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale,

–  visto il documento di analisi del commissario per i diritti dell'uomo dal titolo "Adoption and Children: A Human Rights Perspective", pubblicato il 28 aprile 2011,

–  visti gli articoli 46 e 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le petizioni (A8-0370/2016),

Norme minime comuni per le adozioni

A.  considerando che è essenziale, quando si tratta di adozioni, che ogni decisione sia presa in base al principio dell'interesse superiore del bambino, della non discriminazione e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali;

B.  considerando che la finalità dell'adozione non è quella di dare agli adulti il diritto a un bambino, ma di dare al bambino un ambiente stabile, affettuoso e premuroso nel quale crescere e svilupparsi armoniosamente;

C.  considerando che la procedura di adozione coinvolge bambini che, al momento della domanda di adozione, non hanno raggiunto i 18 anni o la maggiore età nel loro paese di origine;

D.  considerando che è necessario raggiungere un buon equilibrio tra il diritto del bambino adottato di conoscere la sua identità e quello dei genitori biologici di proteggere la loro;

E.  considerando che le autorità competenti non dovrebbero considerare le circostanze economiche dei genitori biologici quale unica base e giustificazione per revocare l'autorità genitoriale e dare un bambino in adozione;

F.  considerando che le procedure di adozione non dovrebbero essere avviate prima che la decisione di revoca dell'autorità genitoriale dei genitori biologici sia definitiva, e che a questi ultimi sia stata data la possibilità di esperire tutte le vie di ricorso giuridico contro tale decisione; che il riconoscimento di un provvedimento di adozione emanato in assenza di tali garanzie procedurali può essere rifiutato da altri Stati membri;

G.  considerando che una maggiore efficienza e trasparenza consentiranno di migliorare le procedure di adozione nazionali e di facilitare l'adozione a livello internazionale, il che potrebbe aumentare il numero di bambini adottati; considerando a questo proposito che il rispetto dell'articolo 21 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che tutti gli Stati membri hanno ratificato, dovrebbe costituire il punto di riferimento primario per qualsiasi procedura, azione o strategia riguardante le adozioni in un contesto transfrontaliero, nel rispetto dell'interesse superiore del bambino;

H.  considerando che occorre agire maggiormente e con determinazione per evitare che potenziali genitori interessati all'adozione siano sfruttati da organizzazioni intermediarie senza scrupoli e che pertanto è necessario rafforzare anche in questo settore la cooperazione nella lotta al crimine e alla corruzione all'interno dell'Unione,

I.  considerando che occorre promuovere, per quanto possibile, l'affidamento dei fratelli alla stessa famiglia adottiva al fine di evitare ulteriori traumi causati dalla separazione;

Le adozioni internazionali ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1993

J.  considerando che la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (Convenzione dell'Aja), che tutti gli Stati membri hanno ratificato, definisce un sistema di cooperazione amministrativa e di riconoscimento per le adozioni internazionali, vale a dire per le adozioni nelle quali i genitori adottivi e il bambino o i bambini non hanno la propria residenza abituale nello stesso paese;

K.  considerando che la Convenzione dell'Aja stabilisce che il riconoscimento delle adozioni internazionali è automatico in tutti gli Stati firmatari, senza necessità di una procedura specifica affinché il riconoscimento sia valido;

L.  considerando che, ai sensi della Convenzione dell'Aja, il riconoscimento può essere rifiutato solo se l'adozione è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato interessato, tenendo conto dell'interesse superiore del minore;

Cooperazione giudiziaria civile in materia di adozione

M.  considerando che la formazione giudiziaria, nel suo senso più ampio, è la chiave per la fiducia reciproca in tutte le aree del diritto, tra cui il settore dell'adozione; che i programmi europei già esistenti in materia di formazione giudiziaria e di sostegno alle reti europee della magistratura dovrebbero pertanto prestare maggiore attenzione ai tribunali specializzati quali i tribunali che si occupano del diritto di famiglia e i tribunali minorili;

N.  considerando che occorre migliorare l'accesso dei cittadini a informazioni complete sugli aspetti giuridici e procedurali dell'adozione nazionale negli Stati membri; che il portale e-Justice potrebbe essere esteso in questa direzione;

O.  considerando che la cooperazione nell'ambito della rete europea dei mediatori per i bambini è stata istituita nel 1997 e che i difensori civici d'Europa dovrebbero essere incoraggiati a cooperare e a coordinarsi più strettamente in tale sede per le questioni attinenti ai minori; che gli sforzi a tal fine potrebbero includere il loro inserimento nei programmi di formazione giudiziaria esistenti finanziati dall'Unione;

P.  considerando che dovrebbe essere svolta un'analisi approfondita, in quanto si dovrebbe fare di più per prevenire e contrastare il traffico transfrontaliero di bambini a scopo di adozione e migliorare la corretta ed efficiente attuazione delle regole e degli orientamenti esistenti in materia di lotta contro il traffico di bambini; che è pertanto necessario rafforzare anche in questo settore la cooperazione nella lotta al crimine e alla corruzione all'interno dell'Unione, per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di bambini;

Riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti nazionali di adozione

Q.  considerando che il principio della fiducia reciproca tra Stati membri riveste un'importanza fondamentale nel diritto dell'Unione, in quanto consente di creare e mantenere uno spazio senza frontiere interne; che il principio del reciproco riconoscimento, basato sulla fiducia reciproca, obbliga gli Stati membri a dare esecuzione a una sentenza o a una decisione emanate in un altro Stato membro;

R.  considerando che, nonostante le norme internazionali vigenti in materia, negli Stati membri esistono ancora opinioni divergenti sui principi che devono guidare il processo di adozione, nonché divergenze sulle procedure di adozione e sugli effetti giuridici del processo di adozione;

S.  considerando che l'Unione europea ha la competenza per adottare misure volte a rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri senza pregiudizio del diritto di famiglia nazionale, anche nel settore delle adozioni;

T.  considerando che le deroghe per motivi di ordine pubblico servono a salvaguardare l'identità degli Stati membri, che si riflette nel diritto di famiglia sostanziale degli Stati membri;

U.  considerando che non esiste attualmente una disposizione europea per il riconoscimento – automatico o meno – dei provvedimenti nazionali di adozione, vale a dire riguardante le adozioni effettuate all'interno di un singolo Stato membro;

V.  considerando che l'assenza di tali disposizioni causa notevoli problemi alle famiglie europee che si trasferiscono in un altro Stato membro dopo aver adottato un bambino, poiché l'adozione può non essere riconosciuta, facendo sì che i genitori possano avere difficoltà ad esercitare legalmente la propria autorità genitoriale, e trovarsi confrontati a difficoltà finanziarie per quanto concerne le diverse spese applicabili in tale ambito;

W.  considerando che l'assenza di simili disposizioni mette quindi in pericolo il diritto dei bambini a una famiglia stabile e permanente;

X.  considerando che attualmente i genitori possono vedersi obbligati, quando si trasferiscono in un altro Stato membro, a seguire specifiche procedure di riconoscimento nazionali, o persino a ri-adottare il bambino, il che crea notevole incertezza giuridica;

Y.  considerando che l'attuale situazione può causare seri problemi e impedire alle famiglie di beneficiare pienamente della libera circolazione;

Z.  considerando che può essere necessario rivedere e valutare la situazione globale tramite consultazioni tra le autorità competenti degli Stati membri;

AA.  considerando che il regolamento Bruxelles II non affronta la questione del riconoscimento dei provvedimenti di adozione, in quanto copre esclusivamente la responsabilità genitoriale;

AB.  considerando che è quindi della massima importanza adottare una legislazione che preveda il riconoscimento automatico in uno Stato membro di un provvedimento di adozione nazionale emanato in un altro Stato membro, a condizione che sia garantito il pieno rispetto delle disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

AC.  considerando che una tale legislazione sarebbe complementare al regolamento (CE) n. 2201/2003(1) (Bruxelles II bis) sulle questioni di competenza e di responsabilità genitoriale e a colmare il divario esistente in materia di riconoscimento delle adozioni, come previsto dal diritto internazionale (Convenzione dell'Aja);

Norme minime comuni per le adozioni

1.  invita le autorità degli Stati membri a prendere tutte le decisioni in materia di adozione privilegiando gli interessi del minore e il rispetto dei suoi diritti fondamentali e tenendo sempre conto delle circostanze specifiche di ciascun caso;

2.  sottolinea che i bambini dati in adozione non dovrebbero essere visti come di proprietà di uno Stato, bensì come individui dotati di diritti fondamentali riconosciuti a livello internazionale;

3.  sottolinea che ciascun caso di adozione è diverso e deve essere valutato nei suoi aspetti specifici;

4.  ritiene che, in caso di adozioni con aspetti transfrontalieri, sarebbe opportuno tenere in considerazione le tradizioni culturali e linguistiche del bambino e rispettarle il più possibile;

5.  ritiene che, nel contesto di una procedura di adozione, il bambino debba sempre avere la possibilità di essere ascoltato senza pressioni e di esprimere il proprio parere sulla procedura di adozione, tenendo conto della sua età e maturità; considera pertanto della massima importanza chiedere il consenso del minore all'adozione ogni qualvolta ciò sia possibile e a prescindere dall'età; al riguardo, invita a prestare particolare attenzione nel caso di bambini piccoli e di neonati, che non possono essere ascoltati;

6.  ritiene che non debbano essere prese decisioni in materia di adozione senza aver sentito i genitori biologici e, se del caso, prima che essi abbiano esaurito tutte le vie di ricorso giuridico riguardo alla loro autorità genitoriale e prima che il ritiro dell'autorità genitoriale ai genitori biologici sia definitivo; invita, pertanto, le autorità degli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per il benessere del bambino in fase di esaurimento delle vie di ricorso nonché durante l'intero iter giudiziario riguardante l'adozione, fornendogli la protezione e le cure necessari per il suo sviluppo armonioso;

7.  invita la Commissione a considerare lo svolgimento di uno studio comparativo volto a esaminare le denunce relative ad adozioni non consensuali con aspetti transfrontalieri;

8.  sottolinea che le autorità competenti dovrebbero sempre considerare in primo luogo la possibilità di affidare il bambino a membri della famiglia, anche quando essi risiedano in un altro paese, qualora il bambino abbia sviluppato una relazione con tali membri della famiglia e a seguito di una valutazione individuale delle esigenze del bambino, prima di darlo in adozione a estranei; ritiene che la residenza abituale dei membri della famiglia che desiderano assumere la responsabilità di un bambino non dovrebbe essere considerata un fattore decisivo;

9.  chiede parità di trattamento dei genitori di nazionalità diverse durante i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale e adozione; invita gli Stati membri a garantire la parità dei diritti procedurali dei familiari cittadini di un altro Stato membro coinvolti nelle procedure di adozione, fornendo anche assistenza legale e informazioni tempestive sulle audizioni, il diritto a un interprete e tutti i documenti relativi alla causa tradotti nella loro lingua;

10.  sottolinea che quando un bambino preso in considerazione per l'adozione è cittadino di un altro Stato membro, le autorità consolari dello Stato membro e la famiglia del bambino residente in tale Stato membro devono essere informati e consultati prima che sia presa qualunque decisione;

11.  invita, altresì, gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai minori non accompagnati che hanno o richiedono lo status di rifugiato, garantendo loro la protezione, l'assistenza e le cure che tali Stati sono tenuti a fornire in virtù dei loro obblighi internazionali, soprattutto promuovendo misure provvisorie di affidamento alle famiglie;

12.  sottolinea l'importanza di garantire agli operatori sociali le condizioni di lavoro adeguate per effettuare correttamente le valutazioni dei singoli casi, senza nessun tipo di pressione finanziaria o giuridica, tenendo pienamente conto dell'interesse superiore del minore in tutte le prospettive a breve, medio e lungo termine;

Le adozioni internazionali ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1993

13.  prende atto dell'importanza dell'applicazione e dei successi registrati dalla Convenzione dell'Aja e incoraggia tutti i paesi a firmarla, ratificarla o aderirvi;

14.  si rammarica del fatto che spesso si verificano problemi per quanto riguarda l'emissione di certificati di adozione; invita pertanto le autorità degli Stati membri a garantire che le procedure e le garanzie stabilite dalla Convenzione dell'Aja siano sempre seguite al fine di garantire un riconoscimento automatico; invita gli Stati membri a non creare inutili ostacoli burocratici al riconoscimento delle adozioni di cui al campo di applicazione della Convenzione dell'Aja, che possano prolungare la procedura e renderla più costosa;

15.  sottolinea che potrebbero essere compiuti ulteriori sforzi per rispettare e applicare scrupolosamente quanto sancito dalla Convenzione dell'Aja, in quanto alcuni Stati membri richiedono procedure amministrative supplementari o esigono imposte sproporzionate in connessione al riconoscimento delle adozioni, ad esempio per emanare o modificare atti di stato civile od ottenere la nazionalità, sebbene ciò sia in contrasto con le disposizioni della convenzione dell'Aja;

16.  invita gli Stati membri a rispettare le procedure relative ai requisiti di consulenza e di consenso di cui all'articolo 4 della Convenzione dell'Aja;

Cooperazione giudiziaria civile in materia di adozione

17.  invita gli Stati membri a intensificare la loro cooperazione in materia di adozione, anche per quanto concerne gli aspetti legali e sociali e chiede una più stretta cooperazione tra le autorità competenti per la realizzazione di valutazioni di controllo ove necessario; a questo proposito, chiede inoltre all'Unione di mantenere un approccio coerente alla dimensione dei diritti dei bambini, in tutte le proprie principali politiche interne ed esterne;

18.  invita la Commissione a creare una efficace rete europea di giudici e autorità specializzate in materia di adozione al fine di facilitare lo scambio di informazioni e buone pratiche, particolarmente utile quando l'adozione implica un elemento straniero; ritiene molto importante facilitare il coordinamento e lo scambio di buone pratiche con l'attuale rete europea di formazione della magistratura, anche per assicurare una maggiore coerenza con i progetti già finanziati dall’Unione; a questo proposito, invita la Commissione a finanziare la formazione specializzata dei giudici che lavorano nel settore delle adozioni transfrontaliere;

19.  ritiene che opportunità di formazione e di incontro per i giudici che lavorano nel settore delle adozioni transfrontaliere possano aiutare ad identificare con precisione le soluzioni giuridiche attese e necessarie nel campo del riconoscimento delle adozioni nazionali; invita pertanto la Commissione a fornire finanziamenti per tali opportunità di formazione e di incontro all'atto della redazione della proposta di regolamento;

20.  invita la Commissione a pubblicare sul portale europeo della giustizia e-Justice informazioni giuridiche e procedurali pertinenti sul diritto e le prassi in materia di adozione in tutti gli Stati membri;

21.  prende atto delle attività della rete europea dei mediatori per i bambini e ritiene che tale cooperazione dovrebbe essere ulteriormente sviluppata e rafforzata;

22.  sottolinea la necessità di una stretta cooperazione, anche attraverso organismi europei quali Europol, per evitare il rapimento, la vendita e il traffico transfrontalieri di bambini a scopo di adozione; osserva che un sistema affidabile di registrazione delle nascite può prevenire il traffico di bambini a scopo di adozione; chiede a questo proposito un maggiore coordinamento sul delicato tema delle adozioni di bambini provenienti da paesi terzi;

Riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti nazionali di adozione

23.  osserva che è chiaramente necessaria una legislazione europea volta a fornire il riconoscimento transfrontaliero automatico dei provvedimenti nazionali di adozione;

24.  chiede alla Commissione di presentare, entro il 31 luglio 2017, sulla base dell'articolo 67 e dell'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta di atto sul riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di adozione, seguendo le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato e in conformità del diritto internazionale vigente nel settore;

25.  conferma che le raccomandazioni allegate alla presente proposta di risoluzione sono formulate nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

26.  ritiene che la proposta richiesta non abbia implicazioni finanziarie negative, in quanto lo scopo ultimo del riconoscimento automatico dei provvedimenti di adozione determinerà una riduzione dei costi;

o
o   o

27.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE PER UN REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO SUL RICONOSCIMENTO TRANSFRONTALIERO DEI PROVVEDIMENTI DI ADOZIONE

A.   PRINCIPI E FINALITÀ DELLA PROPOSTA RICHIESTA

1.  Esercitando il proprio diritto alla libera circolazione, un numero crescente di cittadini dell'Unione decide ogni anno di trasferirsi in un altro Stato membro dell'Unione. Ciò comporta delle difficoltà in termini di riconoscimento e di risoluzione giuridica della situazione legale personale e familiare dei singoli che esercitano la mobilità. L'Unione ha iniziato ad occuparsi di queste situazioni problematiche, ad esempio adottando il regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(2) e avviando cooperazioni rafforzate nel settore del riconoscimento di alcuni aspetti dei regimi patrimoniali tra coniugi e degli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

2.  La Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (la “Convenzione dell'Aja”) è in vigore in tutti gli Stati membri. Essa riguarda la procedura per le adozioni transfrontaliere e impone il riconoscimento automatico di tali adozioni. Tuttavia, la Convenzione dell'Aja non copre la situazione di una famiglia con un bambino adottato nell'ambito di una procedura puramente nazionale, che successivamente si trasferisce in un altro Stato membro. Ciò può portare a notevoli difficoltà di ordine giuridico se il rapporto giuridico tra il genitore o i genitori e il bambino adottato non è riconosciuto automaticamente. Possono essere previste procedure amministrative o giudiziarie supplementari e, in casi estremi, il riconoscimento può persino essere rifiutato.

3.  È pertanto necessario, per tutelare i diritti e le libertà fondamentali di tali cittadini dell'Unione, adottare un regolamento che preveda il riconoscimento transfrontaliero automatico dei provvedimenti di adozione. La base giuridica appropriata per una tale proposta è l'articolo 67, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che riguarda il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni, e l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, che riguarda le misure in materia di diritto di famiglia. Il regolamento dovrà essere adottato dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo.

4.  La proposta di regolamento prevede il riconoscimento automatico dei provvedimenti di adozione emanati in uno Stato membro in base a qualsiasi procedura diversa dal quadro della Convenzione dell'Aja. Poiché le famiglie europee possono anche avere connessioni con un paese terzo o aver vissuto in un paese terzo, il regolamento prevede anche che, quando uno Stato membro riconosce un provvedimento di adozione emanato in un paese terzo a norma delle proprie disposizioni procedurali nazionali pertinenti, il provvedimento di adozione deve essere riconosciuto in tutti gli altri Stati membri.

5.  Tuttavia, al fine di evitare una ricerca del forum più vantaggioso ("forum shopping") o l'applicazione di leggi nazionali inadeguate, il riconoscimento automatico è soggetto, in primo luogo, alla condizione che il riconoscimento non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro di riconoscimento, pur sottolineando che tali dinieghi non possono mai portare a discriminazioni di fatto vietate dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in secondo luogo, che lo Stato membro che ha emanato il provvedimento di adozione sia competente ai sensi dell'articolo 4 della proposta richiesta nella parte B (la “proposta”). Solo lo Stato membro di residenza abituale del genitore o dei genitori, o del bambino, può avere tale competenza. Tuttavia, quando il provvedimento di adozione è stato emanato in un paese terzo, la competenza per il riconoscimento iniziale di tale adozione all'interno dell'Unione può spettare anche allo Stato membro del quale sono cittadini i genitori o il bambino, al fine di garantire l'accesso alla giustizia alle famiglie europee residenti all'estero.

6.  Sono necessarie procedure specifiche per decidere in merito a eventuali obiezioni al riconoscimento in casi specifici. Tali disposizioni sono simili a quelle che si riscontrano in altri atti dell'Unione nel settore della giustizia civile.

7.  Dovrebbe essere creato un certificato europeo di adozione al fine di accelerare ogni richiesta amministrativa riguardo al riconoscimento automatico. Il modello di certificato deve essere adottato sotto forma di atto delegato della Commissione.

8.  La proposta riguarda solo il singolo rapporto genitore-figlio. Essa non obbliga gli Stati membri a riconoscere un particolare rapporto giuridico tra i genitori di un bambino adottato, giacché le leggi nazionali in materia di coppie differiscono notevolmente.

9.  Infine, la proposta contiene le consuete disposizioni finali e transitorie presenti negli strumenti di diritto civile. Il riconoscimento automatico delle adozioni si applica solo ai provvedimenti di adozione emanati a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento e, a partire da tale data, anche a eventuali provvedimenti di adozione emanati anteriormente, se il bambino è ancora minorenne.

10.  La proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto gli Stati membri non possono agire da soli per creare un quadro giuridico per il riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di adozione, e la proposta non va oltre quanto è assolutamente necessario per assicurare la stabilità della situazione giuridica dei bambini adottati. Essa non pregiudica il diritto di famiglia degli Stati membri.

B.   TESTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Regolamento del Consiglio sul riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di adozione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 3,

vista la richiesta rivolta dal Parlamento europeo alla Commissione europea,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)  L'Unione si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio, è necessario che l'Unione adotti misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transfrontaliere, anche nel settore del diritto di famiglia.

(2)  Ai sensi degli articoli 67 e 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tali misure devono includere misure volte a garantire il riconoscimento reciproco delle decisioni in casi giudiziari ed extragiudiziali.

(3)  Per garantire la libera circolazione per le famiglie che hanno adottato un bambino, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale e il riconoscimento dei provvedimenti di adozione siano stabilite mediante un atto giuridico dell'Unione vincolante e direttamente applicabile.

(4)  Il presente regolamento mira a creare un quadro giuridico chiaro e completo in materia di riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di adozione, a fornire alle famiglie risultati adeguati in termini di certezza del diritto, prevedibilità e flessibilità, e a impedire che si verifichino situazioni in cui un provvedimento di adozione legalmente emanato in uno Stato membro non sia riconosciuto in un altro.

(5)  Il presente regolamento dovrebbe coprire il riconoscimento dei provvedimenti di adozione emanati in uno Stato membro o da esso riconosciuti. Tuttavia, esso non dovrebbe coprire il riconoscimento delle adozioni internazionali effettuate a norma della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, giacché detta convenzione prevede già il riconoscimento automatico di tali adozioni. Il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi solo al riconoscimento delle adozioni nazionali e alle adozioni internazionali non effettuate nell'ambito di tale convenzione.

(6)  Deve sussistere un collegamento tra l'adozione e il territorio dello Stato membro che ha emanato o riconosciuto il provvedimento di adozione. Di conseguenza, il riconoscimento dovrebbe essere soggetto al rispetto di norme di competenza comuni.

(7)  Le norme sulla competenza dovrebbero essere altamente prevedibili e fondate sul principio che la competenza si basa in genere sulla residenza abituale dei genitori adottivi, sulla residenza abituale di uno di tali genitori o su quella del bambino. La competenza dovrebbe essere limitata a queste basi, salvo in situazioni che coinvolgono paesi terzi, nelle quali lo Stato membro di cittadinanza può costituire un fattore di collegamento.

(8)  Poiché l'adozione riguarda generalmente minori, non è opportuno dare ai genitori o al bambino flessibilità nella scelta dell'autorità che decide in merito all'adozione.

(9)  La fiducia reciproca nell'amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione giustifica il principio secondo cui i provvedimenti di adozione emanati in uno Stato membro o da esso riconosciuti dovrebbero essere riconosciuti in tutti gli Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale. Di conseguenza, un provvedimento di adozione emanato da uno Stato membro dovrebbe essere trattato come se fosse stato emanato nello Stato membro richiesto.

(10)  Il riconoscimento automatico nello Stato membro richiesto di un provvedimento di adozione emanato in un altro Stato membro non dovrebbe pregiudicare il rispetto dei diritti della difesa. Pertanto, ogni parte interessata dovrebbe essere in grado di chiedere il diniego del riconoscimento di un provvedimento di adozione se ritiene che si configuri uno dei motivi di diniego del riconoscimento.

(11)  Il riconoscimento dei provvedimenti di adozione nazionali dovrebbe essere automatico, salvo qualora lo Stato membro nel quale l'adozione ha avuto luogo non fosse competente, o tale riconoscimento sarebbe manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro di riconoscimento, come interpretato a norma dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(12)  Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione del diritto di famiglia sostanziale, inclusa la legislazione in materia di adozione, in vigore negli Stati membri. Peraltro, l'eventuale riconoscimento di un provvedimento di adozione a norma del presente regolamento non dovrebbe comportare quale conseguenza il riconoscimento di un qualsiasi rapporto giuridico tra i genitori adottivi, senza tuttavia condizionare la possibile decisione sul riconoscimento del provvedimento di adozione.

(13)  Tutte le questioni procedurali non contemplate dal presente regolamento dovrebbero essere trattate in conformità del diritto nazionale.

(14)  Quando un provvedimento di adozione implica un rapporto giuridico ignoto nella legislazione dello Stato membro richiesto, tale rapporto giuridico, compreso ogni eventuale diritto o dovere che ne derivi, dovrebbe essere adattato, nella misura del possibile, a un rapporto giuridico che, in base al diritto di tale Stato membro, abbia efficacia equivalente e persegua obiettivi analoghi. Ogni singolo Stato membro dovrebbe determinare le modalità e i soggetti competenti per l'adattamento.

(15)  Al fine di facilitare il riconoscimento automatico previsto dal presente regolamento, dovrebbe essere elaborato un modello per la trasmissione dei provvedimenti di adozione, il certificato europeo di adozione. A tal fine, il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda la creazione e la modifica di tale modello di certificato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(16)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri, e possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda in relazione allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, [detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento]/[e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione].

(18)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento si applica al riconoscimento di provvedimenti di adozione.

2.  Il presente regolamento non si applica e non pregiudica:

a)  le leggi degli Stati membri relative al diritto di adottare o attinenti altre questioni di diritto di famiglia;

b)  le adozioni internazionali ai sensi della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (Convenzione dell'Aja).

3.  In nessun caso le disposizioni del presente regolamento impongono a uno Stato membro:

a)  di riconoscere l'esistenza di qualsiasi rapporto giuridico tra i genitori di un bambino adottato quale conseguenza del riconoscimento di un provvedimento di adozione;

b)  di emanare provvedimenti di adozione in circostanze in cui il diritto nazionale applicabile non lo consente.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, si intende per "provvedimento di adozione": la sentenza o decisione che crea o riconosce un rapporto giuridico permanente genitore-figlio tra un bambino che non ha ancora raggiunto la maggiore età e un nuovo genitore o genitori che non sono genitori biologici di quel bambino, a prescindere da come tale rapporto giuridico sia chiamato nell'ambito del diritto nazionale.

Articolo 3

Riconoscimento automatico dei provvedimenti di adozione

1.  Un provvedimento di adozione emanato in uno Stato membro è riconosciuto negli altri Stati membri senza che sia necessario ricorrere a una procedura speciale, a condizione che lo Stato membro che ha emanato il provvedimento sia competente ai sensi dell'articolo 4.

2.  Ogni parte interessata può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, chiedere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui all'articolo 6.

3.  Se l'esito di un procedimento pendente davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dipende dalla soluzione di una richiesta di diniego di riconoscimento sollevata in via incidentale, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

Articolo 4

Competenza per l'adozione dei provvedimenti di adozione

1.  Le autorità di uno Stato membro possono emanare un provvedimento di adozione solo se il genitore o i genitori adottivi o il bambino dato in adozione sono abitualmente residenti in tale Stato membro.

2.  Qualora un provvedimento di adozione di un bambino sia stato emanato da autorità di un paese terzo, le autorità di uno Stato membro possono anch'esse emanare un tale provvedimento, o decidere il riconoscimento del provvedimento del paese terzo in conformità con le procedure stabilito dalla legge nazionale, se il genitore o i genitori adottivi o il bambino adottato non hanno la residenza abituale in tale Stato membro, ma sono cittadini dello stesso.

Articolo 5

Documentazione richiesta per il riconoscimento

La parte che desideri invocare in uno Stato membro un provvedimento di adozione emanato in un altro Stato membro produce:

a)  una copia del provvedimento di adozione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità, nonché

b)  il certificato europeo di adozione emesso ai sensi dell'articolo 11.

Articolo 6

Diniego del riconoscimento

Su istanza di una parte interessata, il riconoscimento di un provvedimento di adozione emanato in uno Stato membro può essere rifiutato solo se:

a)  il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto;

b)  lo Stato membro originario non era competente ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 7

Domanda di diniego del riconoscimento

1.  Su istanza di una parte interessata ai sensi della legislazione nazionale, il riconoscimento di un provvedimento di adozione è rifiutato laddove sussista dimostrabilmente uno dei motivi di cui all'articolo 6.

2.  La domanda di diniego del riconoscimento deve essere presentata all'autorità giurisdizionale che lo Stato membro richiesto ha indicato alla Commissione come l'autorità giurisdizionale davanti alla quale presentare la domanda, conformemente all'articolo 13, lettera a).

3.  Nella misura in cui non sia disciplinata dal presente regolamento, la procedura per il diniego del riconoscimento è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiesto.

4.  Il richiedente fornisce all'autorità giurisdizionale una copia del provvedimento e, ove necessario, una traduzione o traslitterazione dello stesso.

5.  L'autorità giurisdizionale può dispensare la parte dalla produzione dei documenti di cui al paragrafo 4 qualora ne sia già in possesso o qualora ritenga irragionevole chiedere al richiedente di fornirli. In quest'ultimo caso, l'autorità giurisdizionale può chiedere all'altra parte di fornire tali documenti.

6.  La parte che chiede il diniego di riconoscimento di un provvedimento di adozione emanato in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro richiesto, né è tenuta ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro richiesto, a meno che tale rappresentante sia obbligatorio indipendentemente dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti.

7.  L'autorità giurisdizionale statuisce senza indugio sulla domanda di diniego del riconoscimento.

Articolo 8

Ricorso contro la decisione relativa alla domanda di diniego del riconoscimento

1.  Ciascuna delle parti può impugnare la decisione relativa alla domanda di diniego del riconoscimento.

2.  L'impugnazione è proposta davanti all'autorità giurisdizionale che lo Stato membro richiesto ha indicato alla Commissione come l'autorità giurisdizionale davanti alla quale deve essere proposta tale impugnazione, conformemente all'articolo 13, lettera b).

3.  La decisione emessa sull'impugnazione può essere impugnata a sua volta unicamente se l'autorità giurisdizionale davanti alla quale l'ulteriore impugnazione è presentata, è stata indicata dallo Stato membro interessato alla Commissione ai sensi dell'articolo 13, lettera c).

Articolo 9

Ricorsi nello Stato membro di origine del provvedimento di adozione

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è presentata una domanda di diniego del riconoscimento o è proposta un'impugnazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 o dell'articolo 8, paragrafo 3, può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo d'impugnazione ordinario nello Stato membro d'origine o se il termine per proporre l'impugnazione non è ancora scaduto. In quest'ultimo caso, l'autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale l'impugnazione deve essere depositata.

Articolo 10

Divieto di riesame del merito

In nessun caso un provvedimento di adozione o una sentenza emessi in uno Stato membro possono formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro richiesto.

Articolo 11

Certificato europeo di adozione

Le autorità dello Stato membro che ha emanato il provvedimento di adozione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato plurilingue europeo di adozione conforme al modello stabilito ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 12

Adattamento di un provvedimento di adozione

1.  Se una decisione o una sentenza contengono una misura o un provvedimento ignoti nella legislazione dello Stato membro richiesto, tale misura o provvedimento deve essere, nella misura del possibile, adattata a una misura o un provvedimento conosciuti nella legge di tale Stato membro che abbiano efficacia equivalente e che perseguano obiettivi e interessi analoghi. Da tale adattamento non derivano effetti che vanno oltre quelli previsti dalla legge dello Stato membro d'origine.

2.  Le parti interessate possono impugnare l'adattamento della misura o del provvedimento davanti a un'autorità giurisdizionale.

Articolo 13

Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri

1.  Entro il 1° luglio 2018 gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali disposizioni nazionali riguardo:

a)  le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere presentata l'istanza di diniego del riconoscimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2;

b)  le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego del riconoscimento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2; nonché

c)  le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3.

2.  La Commissione rende le informazioni di cui al paragrafo 1, nonché ogni altra informazione utile sulle procedure di adozione e il riconoscimento delle stesse negli Stati membri, disponibili al pubblico ricorrendo a tutti i mezzi opportuni, in particolare attraverso il portale europeo della giustizia e-Justice.

Articolo 14

Legalizzazione o altra formalità analoga

Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro a norma del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga.

Articolo 15

Potere di adottare atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16, riguardo all'elaborazione e alla modifica del modello per il certificato plurilingue europeo di adozione di cui all'articolo 11.

Articolo 16

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1° luglio 2018.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso gli è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

5.  Il Parlamento europeo è informato dell'adozione di atti delegati da parte della Commissione, di eventuali obiezioni sollevate in merito a tali atti o della revoca della delega dei poteri da parte del Consiglio.

Articolo 17

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento si applica solo ai provvedimenti di adozione emanati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Tuttavia, i provvedimenti di adozione emanati prima del 1° gennaio 2019 sono riconosciuti a decorrere da tale data se, in tale data, il bambino in questione non ha ancora raggiunto la maggiore età.

Articolo 18

Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore

1.  Il presente regolamento non si applica ai provvedimenti di adozione emanati in applicazione della Convenzione dell'Aja.

2.  Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri partecipanti sono parti contraenti al momento dell'adozione del presente regolamento e che stabiliscono norme riguardo al riconoscimento delle adozioni, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 351 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.  Tuttavia, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 19

Clausola di riesame

1.  Entro il 31 dicembre 2024 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.

2.  A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti in ordine all'applicazione del presente regolamento da parte delle rispettive autorità giurisdizionali.

Articolo 20

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 a eccezione degli articoli 13, 15 e 16 che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107).


Clausola bilaterale di salvaguardia e meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale UE-Colombia e Perù ***I
PDF 260kWORD 44k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 19/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, e che modifica il regolamento (UE) n. 20/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))
P8_TA(2017)0014A8-0277/2016

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0220),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0131/2015),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0277/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 febbraio 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 19/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, e che modifica il regolamento (UE) n. 20/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

P8_TC1-COD(2015)0112


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/540.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE COMUNE

del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione concordano sull'importanza di una stretta collaborazione nel controllo dell'attuazione dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra(1), come modificato dal protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador(2), del regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra(3), e del regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra(4). A tal fine convengono quanto segue:

—  su richiesta della competente commissione del Parlamento europeo, la Commissione europea riferirà a quest'ultimo in merito a eventuali preoccupazioni specifiche relative all'attuazione da parte della Colombia, dell'Ecuador o del Perù dei relativi impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile;

—  qualora il Parlamento europeo adotti una raccomandazione ai fini dell'avvio di un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni a norma del regolamento (UE) n. 19/2013 o del regolamento (UE) n. 20/2013 per l'avvio d'ufficio dell'inchiesta. Ove la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, essa presenterà una relazione alla competente commissione del Parlamento europeo comprendente tutti i fattori rilevanti per l'avvio di tale inchiesta;

—  la Commissione valuterà, entro il 1° gennaio 2019, la situazione dei produttori europei di banane. Qualora si constati un grave deterioramento delle condizioni del mercato o della situazione dei produttori unionali, si potrà prendere in considerazione una proroga del periodo di validità del meccanismo, con il consenso delle parti dell'accordo.

La Commissione continuerà ad analizzare regolarmente le condizioni del mercato e la situazione dei produttori unionali di banane dopo la scadenza del meccanismo di stabilizzazione. Qualora si constati un grave deterioramento delle condizioni del mercato o della situazione dei produttori unionali di banane, data l'importanza del settore delle banane per le regioni ultraperiferiche, la Commissione esaminerà la situazione, insieme agli Stati membri e alle parti interessate, e deciderà se sia necessario adottare misure adeguate. La Commissione potrebbe inoltre convocare riunioni di monitoraggio regolari, alle quali partecipano gli Stati membri e le parti interessate.

La Commissione ha messo a punto strumenti statistici che permettono il monitoraggio e la valutazione dell'andamento delle importazioni di banane e della situazione del mercato unionale delle banane. La Commissione accorderà particolare attenzione alla revisione del formato dei dati relativi al controllo delle importazioni, al fine di mettere a disposizione informazioni regolarmente aggiornate in una forma di più agevole consultazione.

(1)GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3.
(2)GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3.
(3)Regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (GU L 17 del 19.1.2013, pag. 1).
(4)Regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (GU L 17 del 19.1.2013, pag. 13).


Gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne ***I
PDF 309kWORD 110k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD))
P8_TA(2017)0015A8-0377/2016

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0636),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0393/2015),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 maggio 2016(1),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0377/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 febbraio 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio

P8_TC1-COD(2015)0289


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(4),

considerando quanto segue:

(1)  il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio(5) (il "regolamento sulle autorizzazioni di pesca") ha istituito un sistema concernente le autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione e l'accesso delle navi di paesi terzi alle acque dell'Unione.

(2)  L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS)(6) e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 (accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici)(7). Tali disposizioni internazionali affermano il principio in base al quale tutti gli Stati sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire la gestione sostenibile e la conservazione delle risorse marine e a prestarsi reciproca collaborazione a tale scopo. [Em. 1]

(3)  L'Unione ha aderito all'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, del 24 novembre 1993 (accordo FAO)(8). In base a tale accordo FAO, le parti contraenti non possono autorizzare l'uso di navi per la pesca in alto mare se non sono soddisfatte determinate condizioni e devono adottare sanzioni in caso di inosservanza di taluni obblighi di comunicazione.

(3 bis)  Il 2 aprile 2015 il Tribunale internazionale per il diritto del mare ha emesso un parere consultivo a seguito di una richiesta della Commissione subregionale della pesca per l'Africa occidentale. Tale parere consultivo ha confermato che l'Unione è responsabile delle attività svolte dalle navi battenti bandiera degli Stati membri e ha, pertanto, un obbligo di debita diligenza a tale riguardo. [Em. 2]

(4)  L'Unione ha approvato il piano d'azione internazionale della FAO per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IPOA-IUU) adottato nel 2001 che, insieme agli orientamenti volontari della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera approvati nel 2014, sancisce la responsabilità dello Stato di bandiera di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini. In base all'IPOA-IUU, lo Stato di bandiera dovrebbe rilasciare autorizzazioni alle navi battenti la sua bandiera che intendono pescare in acque non soggette alla sua sovranità o giurisdizione. Gli orientamenti volontari raccomandano inoltre che lo Stato di bandiera e lo Stato costiero concedano un'autorizzazione quando le attività di pesca sono esercitate nell'ambito di un accordo per l'accesso alle zone di pesca o anche al di fuori di un tale accordo. Entrambi dovrebbero assicurarsi che tali attività non compromettano la sostenibilità degli stock nelle acque dello Stato costiero (punti 40 e 41).

(4 bis)  Nel 2014 tutti i membri della FAO, compresi l'Unione e i paesi in via di sviluppo suoi partner, hanno approvato all'unanimità gli orientamenti volontari per la tutela della pesca su piccola scala sostenibile nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eliminazione della povertà ("Voluntary Guidelines on Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication"), i quali, al punto 5.7, sottolineano che prima di concludere accordi in materia di accesso alle risorse con paesi terzi e terze parti si dovrebbe prendere in debita considerazione la pesca su piccola scala. [Em. 3]

(4 ter)  Gli orientamenti volontari della FAO per la tutela della pesca su piccola scala sostenibile nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eliminazione della povertà ("Voluntary Guidelines on Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication") invitano ad adottare misure per la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca e per la messa in sicurezza del fondamento ecologico della produzione alimentare, sottolineando l'importanza di norme ambientali per le attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione che includano un approccio ecosistemico alla gestione della pesca insieme all'approccio precauzionale, in modo che gli stock sfruttati si ricostituiscano e si mantengano al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo, ove possibile entro il 2015 e al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock. [Em. 4]

(5)  La questione degli obblighi e delle responsabilità concomitanti dello Stato di bandiera, ed eventualmente dell'organizzazione internazionale di bandiera, con riguardo alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche d'alto mare nell'ambito dell'UNCLOS ha assunto sempre maggiore risalto a livello internazionale. Ciò è avvenuto anche nell'ambito di un obbligo di debita diligenza derivante dall'UNCLOS, per la giurisdizione concorrente dello Stato costiero e dello Stato di bandiera e, se del caso, dell'organizzazione internazionale di bandiera e costiera, di garantire la corretta conservazione delle risorse biologiche marine nelle zone marittime soggette a giurisdizione nazionale. Il parere consultivo del 2 aprile 2015 del Tribunale internazionale per il diritto del mare (ITLOS), emanato in risposta a quesiti formulati dalla Commissione subregionale della pesca per l'Africa occidentale, ha confermato che l'Unione è responsabile a livello internazionale nei confronti dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali per le attività dei propri pescherecci, e che tale responsabilità le impone di agire con la debita diligenza. Un obbligo di debita diligenza è l'obbligo spettante a uno Stato di adoperarsi con il massimo impegno per prevenire la pesca illegale adottando, fra l'altro, le misure amministrative ed esecutive necessarie per garantire che i pescherecci battenti la sua bandiera, i suoi cittadini o i pescherecci operanti nelle sue acque non esercitino attività che violano le misure applicabili di conservazione e di gestione. Per tali ragioni, e più in generale per il rafforzamento dell'economia "blu", è importante che le attività esercitate da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione e il sistema di gestione di tali attività siano organizzati in modo da consentire all'Unione di assolvere i propri obblighi internazionali in modo efficiente ed efficace e da evitare situazioni in cui l'Unione potrebbe essere accusata di atti illeciti a livello internazionale. [Em. 5]

(5 bis)  In occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 25 settembre 2015, l'Unione si è impegnata ad attuare la risoluzione contenente il documento conclusivo dal titolo "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), compresi l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 "Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile" e l'obiettivo di sviluppo sostenibile 12 "Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo", con i rispettivi target. [Em. 6]

(6)  La politica esterna della pesca e la politica commerciale dell'Unione dovrebbe dovrebbero tenere conto delle conclusioni della conferenza delle Nazioni Unite del 2012 sullo sviluppo sostenibile "Rio + 20"(9), dell'adozione del piano d'azione dell'UE per contrastare il commercio illegale di specie animali e vegetali selvatiche, e degli sviluppi internazionali in materia di lotta contro il commercio illegale di specie selvatiche nonché dei nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile (17 obiettivi per trasformare il nostro mondo, in particolare l'obiettivo 14 sulla vita acquatica) approvati dalle Nazioni Unite a settembre 2015. [Em. 7]

(7)  L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(10) ("regolamento di base"), è garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale, siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, nonché nel ripristinare e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Nell'attuazione di tale politica è inoltre necessario tenere conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo, conformemente all'articolo 208, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). [Em. 8]

(7 bis)  Il regolamento di base richiede altresì che gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) siano limitati al surplus di catture, come previsto all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, UNCLOS. [Em. 9]

(8)  Il regolamento (UE) n. 1380/2013 di base sottolinea la necessità di promuovere gli obiettivi della PCP a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione e promuovendo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione e gli operatori di paesi terzi. La legislazione sociale e ambientale adottata dai paesi terzi può essere diversa da quella dell'Unione, creando norme diverse per le flotte da pesca. Tale situazione potrebbe far sì che siano autorizzate attività di pesca incompatibili con la gestione sostenibile delle risorse marine. È quindi necessario garantire la coerenza con le attività dell'Unione in materia di ambiente, pesca, scambi commerciali e sviluppo, soprattutto quando è interessata la pesca in paesi in via di sviluppo che hanno una scarsa capacità amministrativa e in cui il rischio di corruzione è elevato. [Em. 10]

(9)  Il regolamento (CE) n. 1006/2008 era inteso a stabilire una base comune per l'autorizzazione di attività di pesca effettuate da navi dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione, al fine di contribuire alla lotta contro la pesca INN e migliorare il controllo e la sorveglianza della flotta dell'UE dell'Unione in tutto il mondo, nonché le condizioni di autorizzazione alla pesca nelle acque dell'Unione per le navi di paesi terzi. [Em. 11]

(10)  Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio(11) sulla pesca INN è stato adottato parallelamente al regolamento (CE) n. 1006/2008, mentre il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (il "regolamento sul controllo")(12) è stato adottato un anno più tardi. Tali regolamenti costituiscono i tre pilastri per l'attuazione delle disposizioni in materia di controllo e di esecuzione della PCP.

(11)  Tuttavia, questi tre regolamenti non sono stati attuati in modo coerente; in particolare, sussistono incongruenze tra il regolamento sulle autorizzazioni di pesca e il regolamento sul controllo, che è stato adottato successivamente. Sono inoltre emerse diverse lacune nell'attuazione del regolamento sulle autorizzazioni di pesca, che lascia irrisolti alcuni aspetti problematici inerenti al controllo, quali il noleggio, il cambiamento di bandiera e il rilascio di autorizzazioni di pesca a navi dell'Unione, da parte dell'autorità competente di un paese terzo, al di fuori di un APPS ("autorizzazioni dirette"). Ulteriori difficoltà sono state ravvisate in ordine ad alcuni obblighi di dichiarazione e alla ripartizione delle funzioni amministrative tra gli Stati membri e la Commissione.

(12)  Il principio cardine del presente regolamento è che ogni nave dell'Unione operante al di fuori delle acque dell'Unione dovrebbe essere autorizzata e sottoposta a sorveglianza dal suo Stato membro di bandiera, ovunque essa operi e a prescindere dal quadro in cui si svolgono le sue attività. Il rilascio di un'autorizzazione dovrebbe essere subordinato al rispetto di una serie di criteri comuni di ammissibilità. Le informazioni raccolte dagli Stati membri e trasmesse alla Commissione dovrebbero consentire a quest'ultima di intervenire in qualsiasi momento nel controllo delle attività di pesca di tutte le navi dell'Unione in qualsiasi zona al di fuori delle acque dell'Unione. Ciò è necessario per consentire alla Commissione di adempiere ai suoi obblighi di custode dei trattati. [Em. 12]

(12 bis)  Negli ultimi anni la politica esterna della pesca dell'Unione ha conosciuto notevoli miglioramenti per quanto concerne le condizioni degli APPS e la diligenza nell'attuazione delle disposizioni. Il mantenimento delle possibilità di pesca per la flotta dell'Unione nell’ambito degli APPS dovrebbe costituire un obiettivo prioritario della politica della pesca esterna dell'Unione e sarebbe opportuno applicare simili condizioni alle attività dell'Unione che esulano dall'ambito di applicazione degli APPS. [Em. 13]

(12 ter)  La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo da mediatore quando è sollevata la possibilità di revocare, sospendere o modificare l'autorizzazione di pesca sulla base di gravi minacce comprovate allo sfruttamento delle risorse ittiche. [Em. 14]

(13)  Le navi d'appoggio possono influire in modo significativo sulla capacità dei pescherecci di svolgere le loro attività di pesca e sui quantitativi che possono catturare. È quindi necessario tenerne conto nelle procedure previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e di dichiarazione.

(14)  Il ricorso al cambio di bandiera costituisce un problema quando l'obiettivo perseguito è aggirare le norme della PCP o le vigenti misure di conservazione e di gestione. L'Unione dovrebbe quindi essere in grado di definire, individuare e impedire il ricorso a tale pratica. È opportuno garantire per l'intera durata di vita di una nave di proprietà di un operatore dell'Unione, a prescindere dalla bandiera o dalle bandiere sotto cui opera, la tracciabilità e un adeguato monitoraggio degli antecedenti per quanto riguarda il rispetto delle norme. L'attribuzione di un numero unico della nave da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) dovrebbe servire anche a questo scopo. [Em. 15]

(15)  Nelle acque di paesi terzi, i pescherecci dell'Unione possono operare in virtù di APPS conclusi tra l'Unione e i paesi terzi o, in assenza di tali accordi, previa concessione di autorizzazioni di pesca dirette da parte dei paesi terzi. In entrambi i casi le attività di pesca dovrebbero essere condotte in modo trasparente e sostenibile. Per questo motivo, agli Stati membri di bandiera dovrebbe essere conferito il potere di autorizzare le navi battenti la loro bandiera, sulla base di una serie definita di criteri e esercitando l'opportuna sorveglianza, a chiedere e ottenere autorizzazioni dirette da parte di Stati terzi costieri. L'attività di pesca dovrebbe essere autorizzata dopo che lo Stato membro di bandiera abbia accertato che non avrà un impatto negativo sulla sostenibilità. Una volta ricevuta l'autorizzazione dello Stato membro di bandiera e dello Stato costiero, l'operatore dovrebbe potere avviare l'attività di pesca, tranne in caso di ulteriori obiezioni debitamente motivate formulate dalla Commissione. [Em. 16]

(16)  Una questione specifica concernente gli APPS è rappresentata dalla riassegnazione di possibilità di pesca sottoutilizzate nei casi in cui gli Stati membri non fanno pieno uso delle possibilità di pesca ad essi assegnate dai pertinenti regolamenti del Consiglio. Dal momento che i costi di accesso stabiliti negli APPS sono finanziati in ampia misura dal bilancio dell'Unione, è importante disporre di un sistema di riassegnazione temporanea al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e fare in modo che non vadano sprecate possibilità di pesca per le quali sono stati effettuati pagamenti. È pertanto necessario chiarire e migliorare il sistema di riassegnazione, al quale si dovrebbe fare ricorso soltanto in ultima istanza. L'applicazione di tale sistema dovrebbe avere carattere temporaneo e non dovrebbe incidere sulla ripartizione iniziale delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, il che significa che non comprometterà la stabilità relativa. Come meccanismo di ultima istanza, si dovrebbe procedere alla riassegnazione soltanto dopo che gli Stati membri interessati abbiano rinunciato al loro diritto a effettuare tra di loro scambi delle possibilità di pesca. [Em. 17]

(16 bis)  Il termine "accordi in sospeso" è utilizzato qualora i paesi abbiano adottato un accordo di partenariato di pesca senza che, per ragioni strutturali o contingenti, entri in vigore un protocollo. L'Unione ha diversi accordi in sospeso con altri paesi terzi. I pescherecci dell'Unione, pertanto, non sono autorizzati a pescare nelle acque di cui agli accordi in sospeso. La Commissione dovrebbe adoperarsi per "risvegliare" tali accordi o per terminare l'accordo di partenariato in questione. [Em. 18]

(17)  Anche le attività di pesca che hanno luogo sotto l'egida di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e le attività di pesca non regolamentata in alto mare dovrebbero essere autorizzate dallo Stato membro di bandiera ed essere conformi alle norme specifiche stabilite dall'ORGP o dalla legislazione dell'Unione che disciplina la pesca in alto mare. [Em. 19]

(18)  Gli accordi di noleggio possono compromettere l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione e avere un impatto negativo sullo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. È quindi necessario stabilire un quadro giuridico che consenta all'Unione di monitorare più efficacemente le attività dei pescherecci noleggiati da operatori di paesi terzi e battenti una bandiera dell'Unione sulla base delle disposizioni adottate dalla competente ORGP. [Em. 20]

(19)  Le procedure dovrebbero essere trasparenti, realizzabili e prevedibili sia per gli operatori dell'Unione e di paesi terzi che per le rispettive autorità competenti. [Em. 21]

(19 bis)  L'Unione dovrebbe cercare di creare condizioni di parità a livello internazionale che consentano alla flotta di pesca dell'Unione di competere con altre nazioni che praticano la pesca, adattando opportunamente le norme di accesso al mercato quando norme rigorose sono adottate nei confronti della flotta dell'Unione. [Em. 22]

(20)  È opportuno garantire lo scambio di dati per via elettronica tra gli Stati membri e la Commissione, secondo quanto previsto dal regolamento sul controllo. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere, gestire e mettere a disposizione della Commissione tutti i dati richiesti relativi alle loro flotte e alle attività di pesca da queste esercitate. Essi dovrebbero inoltre cooperare tra di loro, con la Commissione e con i paesi terzi, se del caso, al fine di coordinare tali attività di raccolta dei dati.

(21)  Al fine di migliorare la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni sulle autorizzazioni di pesca dell'Unione, la Commissione dovrebbe istituire un registro elettronico delle autorizzazioni di pesca comprendente una parte pubblica e una protetta. Le informazioni riportate nel registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione comprendono dati personali. Il trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(13), alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(14) e alla legislazione nazionale applicabile.

(22)  Al fine di disciplinare adeguatamente l'accesso alle acque dell'Unione da parte di pescherecci battenti bandiera di un paese terzo, le pertinenti disposizioni dovrebbero essere compatibili con le disposizioni applicabili ai pescherecci dell'Unione in conformità del regolamento sul controllo. In particolare, è opportuno che l'articolo 33 del suddetto regolamento concernente la comunicazione delle catture e dei dati ad esse connessi si applichi anche alle navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

(23)  Quando si trovano nelle acque dell'Unione, i pescherecci di paesi terzi che non dispongono di un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere tenuti a garantire che i loro attrezzi da pesca siano riposti in modo da non essere prontamente utilizzabili per operazioni di pesca.

(24)  Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a controllare le attività di pesca svolte da navi di paesi terzi nelle acque dell'Unione e a registrare eventuali infrazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 93 del regolamento sul controllo.

(25)  Al fine di semplificare le procedure di autorizzazione, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero utilizzare un sistema comune di scambio e conservazione dei dati per trasmettere le informazioni e gli aggiornamenti necessari con il minore onere amministrativo possibile. A tal fine dovrebbero essere pienamente utilizzati i dati contenuti nel registro della flotta peschereccia dell'UE.

(26)  Al fine di tenere conto del progresso tecnologico e di eventuali nuove disposizioni successive del diritto internazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione di modifiche degli allegati del presente regolamento recanti l'elenco delle informazioni che gli operatori devono trasmettere per ottenere un'autorizzazione di pesca. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(15). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(27)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto concerne la registrazione, il formato e la trasmissione dei dati relativi alle autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri alla Commissione e al registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione, e di definire una metodologia per la riassegnazione delle possibilità di pesca non utilizzate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(16).

(28)  La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati, imperativi motivi di urgenza rendano necessario procedere alla riassegnazione delle possibilità di pesca.

(29)  Tenuto conto del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1006/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per il rilascio e la gestione di autorizzazioni di pesca per:

a)  i pescherecci dell'Unione operanti che esercitano attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo, sotto l'egida di un'ORGP di cui l'Unione è parte contraente, all'interno o al di fuori delle acque dell'Unione, oppure in alto mare, e

b)  i pescherecci di paesi terzi operanti che esercitano attività di pesca nelle acque dell'Unione. [Em. 23]

Articolo 2

Relazione con il diritto internazionale e dell'Unione

Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni:

a)  contenute negli APPS e in analoghi accordi di pesca conclusi tra l'Unione e i paesi terzi;

b)  adottate da ORGP o da analoghe organizzazioni di gestione della pesca di cui l'Unione è parte contraente o parte non contraente cooperante;

c)  contenute nella legislazione dell'Unione che attua o recepisce disposizioni di cui alle lettere a) e b).

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento di base. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)  "nave d'appoggio": una nave che non è equipaggiata con attrezzi da pesca pronti per l'uso progettati per catturare o attirare pesci e che facilita, assiste o prepara le attività di pesca; [Em. 24]

b)  "autorizzazione di pesca": un'autorizzazione di pesca rilasciata a un peschereccio dell'Unione o a un peschereccio di un paese terzo in aggiunta alla sua licenza di pesca, a cui che gli conferisce il diritto di esercitare specifiche attività di pesca in un determinato periodo, in una data zona o per un certo tipo di pesca secondo determinate condizioni; [Em. 25]

c)  "registro delle autorizzazioni di pesca": il sistema di gestione delle autorizzazioni di pesca e la banca dati ad esso associata;

d)  "autorizzazione diretta": un'autorizzazione di pesca rilasciata dall'autorità competente di un paese terzo a un peschereccio dell'Unione al di fuori di un APPS;

e)  "acque di paesi terzi": le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo;

f)  "programma di osservazione": un regime istituito nell'ambito di un'ORGP, di un APPS, di un paese terzo o di uno Stato membro che prevede l'invio di osservatori a bordo dei pescherecci, a determinate condizioni, al fine di raccogliere dati e/o verificare la conformità della nave alle norme adottate dalla detta da tale organizzazione, APPS o paese.; [Em. 26]

f bis)  "parte contraente": una parte contraente della convenzione o dell'accordo internazionale che istituisce un'ORGP, nonché gli Stati, le entità di pesca o qualsiasi altra entità che cooperano con tale organizzazione e godono di uno statuto di parte non contraente cooperante; [Em. 27]

f ter)  "noleggio": un accordo in base al quale un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro opera per un periodo di tempo definito per un operatore di un altro Stato membro o di un paese terzo senza cambiamento di bandiera. [Em. 77]

TITOLO II

ATTIVITÀ DI PESCA DEI PESCHERECCI DELL'UNIONE AL DI FUORI DELLE ACQUE DELL'UNIONE

CAPO I

Disposizioni comuni

Articolo 4

Principio generale

Fatto salvo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dall'organizzazione competente o da un paese terzo, un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione soltanto se è in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata dal proprio Stato membro di bandiera.

Articolo 5

Criteri di ammissibilità

1.  Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione a esercitare attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione unicamente se:

a)  ha ricevuto informazioni complete e precise, conformemente agli allegati 1 e 2 all'allegato, sul peschereccio e sulla o sulle relative navi d'appoggio, ivi comprese quelle non appartenenti all'Unione; [Em. 28]

b)  il peschereccio è titolare di una licenza di pesca in corso di validità di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)  il peschereccio e la relativa nave d'appoggio hanno un numero IMO laddove richiesto dalla legislazione dell'Unione; [Em. 29]

d)  nei 12 mesi precedenti la domanda di autorizzazione di pesca, all'operatore al comandante del peschereccio e al peschereccio interessato non sono state irrogate sanzioni a seguito di infrazioni gravi conformemente al diritto nazionale dello Stato membro a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio; [Em. 78]

e)  il peschereccio non figura in un elenco di navi INN adottato da un'ORGP e/o dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008;

f)  se del caso, lo Stato membro di bandiera dispone di possibilità di pesca in virtù dell'accordo di pesca in questione o delle pertinenti disposizioni dell'ORGP e

g)  se del caso, il peschereccio soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 43 al fine di modificare l'allegato.

Articolo 6

Cambio di bandiera

1.  Il presente articolo si applica alle navi che, entro cinque durante i due anni dalla data della che precedono la domanda di autorizzazione di pesca:

a)  sono uscite dal registro della flotta peschereccia dell'Unione e hanno preso la bandiera di un paese terzo e

b)  sono state reinserite nel registro della flotta peschereccia dell'Unione entro 24 mesi dalla data di uscita dallo stesso.

2.  Uno Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca solo se ha accertato verificato che, nel periodo in cui ha operato sotto bandiera di un paese terzo, la nave di cui al paragrafo 1:

a)  non ha partecipato ad attività di pesca INN e

b)  non ha operato nelle acque di un paese terzo non cooperante ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o di un paese terzo che è stato identificato come un paese che autorizza una pesca non sostenibile a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

3.  A tal fine, l'operatore fornisce tutte le seguenti informazioni richieste dallo Stato membro di bandiera in relazione al periodo considerato, compresi almeno i seguenti elementi durante il quale la nave ha operato sotto bandiera di un paese terzo:

a)  una dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per il periodo considerato;

b)  una copia dell'autorizzazione di pesca rilasciata dallo Stato di bandiera per il periodo considerato;

c)  una copia di qualsiasi autorizzazione a effettuare operazioni di pesca nelle acque di paesi terzi nel periodo considerato;

d)  una dichiarazione ufficiale rilasciata dal paese terzo verso il quale la nave ha effettuato il cambio di bandiera, in cui figurino le sanzioni irrogate alla nave o all'operatore nel periodo considerato;

d bis)   storia completa della bandiera durante il periodo in cui la nave ha lasciato il registro della flotta dell'Unione.

4.  Lo Stato membro di bandiera non può rilasciare un'autorizzazione di pesca a una nave:

a)  che ha preso la bandiera di un paese terzo identificato come paese non cooperante o iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008, oppure

b)  che ha preso la bandiera di un paese terzo identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1026/2012.

5.  Il paragrafo 4 non si applica se lo Stato membro di bandiera ha accertato che, non appena il paese è stato identificato come paese non cooperante nella lotta contro la pesca INN o come paese che autorizza una pesca non sostenibile, l'operatore:

a)  ha cessato le operazioni di pesca e

b)  ha avviato immediatamente le procedure amministrative per la radiazione della nave dal registro della flotta da pesca del paese terzo. [Em. 31]

Articolo 7

Controllo delle autorizzazioni di pesca

1.  L'operatore che presenta una domanda di autorizzazione di pesca fornisce dati precisi e completi allo Stato membro di bandiera.

2.  L'operatore informa immediatamente lo Stato membro di bandiera in merito a qualsiasi modifica dei dati.

3.  Lo Stato membro di bandiera verifica almeno una volta l'anno che le condizioni sulla cui base è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca continuino a essere soddisfatte nel periodo di validità dell'autorizzazione.

4.  Se una delle condizioni sulla cui base è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca non è più soddisfatta, lo Stato membro di bandiera modifica o revoca adotta opportuni provvedimenti, anche modificando o revocando l'autorizzazione, e ne dà notifica immediatamente all'operatore e alla Commissione e, se del caso, al segretariato dell'ORGP o al paese terzo interessato.

5.  Su richiesta debitamente motivata della Commissione, lo Stato membro di bandiera rifiuta, sospende o revoca l'autorizzazione:

a)  in presenza di imperativi motivi politici connessi per motivi imperativi di urgenza relativi a una grave minaccia allo sfruttamento sostenibile, alla gestione e alla conservazione delle risorse biologiche marine;

b)  o alla prevenzione o soppressione in presenza di gravi violazioni dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, nell’ambito della pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata (INN), o al fine di prevenire tali violazioni in caso di rischio elevato, oppure

c)  qualora l'Unione abbia deciso di sospendere o interrompere le relazioni con il paese terzo in questione.

La richiesta debitamente motivata di cui al paragrafo 1 è accompagnata da informazioni pertinenti e adeguate. La Commissione informa immediatamente l'operatore e lo Stato membro di bandiera nel momento in cui presenta una richiesta debitamente motivata. Tale richiesta della Commissione è seguita da un periodo di consultazione di 15 giorni tra la Commissione e lo Stato membro di bandiera.

6.  Se, al termine del periodo di 15 giorni di cui al paragrafo 5, la Commissione conferma la sua richiesta e lo Stato membro di bandiera non provvede a rifiutare, modificare, sospendere o revocare l'autorizzazione in conformità dei paragrafi 4 e 5, la Commissione può decidere, al termine di un ulteriore periodo di cinque giorni, di revocare l'autorizzazione e di darne notifica la sua decisione allo Stato membro di bandiera e all'operatore. [Em. 32]

Capo II

Attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi

Sezione 1

Attività di pesca esercitate nell'ambito di APPS

Articolo 8

Appartenenza a un'ORGP

Un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca nelle acque di un paese terzo su stock gestiti da un'ORGP soltanto se tale paese è parte contraente o parte non contraente cooperante di tale ORGP. Laddove siano stati conclusi APPS prima del … [data di entrata in vigore del presente regolamento], il presente comma si applica a partire dal … [quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. [Em. 33]

L'Unione può destinare una percentuale dei finanziamenti destinati al sostegno settoriale a paesi terzi con cui ha concluso APPS al fine di aiutare tali paesi terzi ad aderire a ORGP. [Em. 34]

Articolo 9

Campo d'applicazione

La presente sezione si applica alle attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un APPS.

L'Unione garantisce che gli APPS siano in linea con il presente regolamento. [Em. 35]

Articolo 10

Autorizzazioni di pesca

Un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un APPS soltanto se è in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciatagli:

a)  dal proprio Stato membro di bandiera paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le attività di pesca e [Em. 36]

b)  dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le attività proprio Stato membro di bandiera. [Em. 37]

Articolo 11

Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte dello Stato membro di bandiera

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca esercitate nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un APPS soltanto se:

a)  i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 sono soddisfatti;

b)  le condizioni stabilite nel pertinente APPS sono rispettate;

c)  l'operatore ha pagato tutti i canoni;

c bis)   l'operatore ha pagato tutte le sanzioni finanziarie richieste applicabili imposte dall'autorità competente del paese terzonel corso degli ultimi 12 mesi, una volta concluse le procedure giuridiche applicabili; e [Em. 38]

c ter)   il peschereccio ha un'autorizzazione rilasciata da un paese terzo interessato. [Em. 39]

Articolo 12

Gestione delle autorizzazioni di pesca

1.  Dopo aver rilasciato un'autorizzazione di pescaverificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 11, lettere a), b) e c), lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione la corrispondente domanda di rilascio dell'autorizzazione da inviare al del paese terzo.

2.  La domanda di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni elencate negli allegati 1 e 2nell'allegato e tutti gli altri dati richiesti nell'ambito dell'APPS.

3.  Lo Stato membro di bandiera invia la domanda alla Commissione almeno 10 15 giorni di calendario prima del termine ultimo per la trasmissione delle domande fissato nell'APPS. La Commissione può chiedere inviare allo Stato membro di bandiera una richiesta debitamente motivata riguardante qualsiasi complemento di informazione che ritenga necessario.

4.  Una volta accertata la sussistenza delle Entro un termine di 10 giorni di calendario dal ricevimento della domanda o, qualora fosse stato richiesto un complemento di informazione ai sensi del paragrafo 3, entro 15 giorni di calendario dal ricevimento della domanda, la Commissione effettua un esame preliminare per accertare se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11. La Commissione trasmette la domanda al paese terzo oppure comunica allo Stato membro che la domanda è stata rifiutata.

5.  Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione di pesca destinata a un peschereccio dell'Unione in virtù dell'accordo, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera, se possibile per via elettronica. Lo Stato membro di bandiera trasmette immediatamente tale informazione al proprietario del peschereccio. [Em. 40]

Articolo 13

Riassegnazione temporanea di possibilità di pesca non utilizzate nell'ambito di APPS

1.  Nel corso di un anno specifico o di qualsiasi altro Alla fine della prima metà del periodo di attuazione di un protocollo di un APPS, la Commissione può determinare le possibilità di pesca non utilizzate e informarne gli Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale.

2.  Entro 10 20 giorni dal ricevimento di tali informazioni trasmesse dalla Commissione, gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono:

a)  comunicare alla Commissione che utilizzeranno le loro possibilità di pesca nel corso dell'anno o della seconda metà del periodo di attuazione, trasmettendo un piano di pesca recante informazioni dettagliate per quanto riguarda il numero di autorizzazioni di pesca richieste, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca, oppure

b)  notificare alla Commissione gli scambi di possibilità di pesca da essi effettuati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.  Se alcuni Stati membri non hanno comunicato alla Commissione una delle misure di cui al paragrafo 2 e, di conseguenza, restano inutilizzate delle possibilità di pesca, la Commissione, per un periodo di dieci giorni successivo a quello di cui al paragrafo 2, può rivolgere un invito a manifestare interesse per le possibilità di pesca inutilizzate agli altri Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale.

4.  Entro 10 dieci giorni dal ricevimento di tale invito a manifestare interesse, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione il loro interesse per le possibilità di pesca inutilizzate. A sostegno della loro domanda, gli Stati membri trasmettono un piano di pesca recante informazioni dettagliate per quanto riguarda il numero di autorizzazioni di pesca richieste, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca.

5.  Se lo ritiene necessario ai fini della valutazione della domanda, la Commissione può chiedere complementi di informazione agli Stati membri interessati circa il numero di domande di autorizzazione presentate, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca.

6.  Se gli Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale non manifestano interesse per le possibilità di pesca non utilizzate alla fine del periodo di dieci giorni, la Commissione può rivolgere un invito a presentare interesse a tutti gli Stati membri. Uno Stato membro può comunicare il proprio interesse per le possibilità di pesca non utilizzate alle condizioni di cui al paragrafo 4.

7.  Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dei paragrafi 4 o 5 e in stretta collaborazione con essi, la Commissione procede alla riassegnazione, esclusivamente su base temporanea, delle possibilità di pesca non utilizzate su base temporanea applicando il metodo di cui all'articolo 14.

7 bis.   La riassegnazione di cui al paragrafo 7 si applica soltanto durante la seconda metà del periodo di attuazione di cui al paragrafo 1 e ha luogo solo una volta durante quel periodo.

7 ter.   La Commissione comunica agli Stati membri:

a)  a favore di quali Stati membri è stata effettuata la riassegnazione;

b)  le quantità assegnate agli Stati membri a favore dei quali è stata effettuata la riassegnazione e

c)  i criteri di assegnazione impiegati ai fini della riassegnazione. [Em. 41]

Articolo 13 bis

Semplificazione delle procedure per il rinnovo annuale delle autorizzazioni di pesca esistenti durante il periodo in cui si applica il protocollo di un APPS in vigore

Durante il periodo di validità di un APPS dell'Unione dovrebbero essere consentite procedure più rapide, più semplici e più flessibili per il rinnovo delle licenze dei pescherecci il cui status (caratteristiche, bandiera, proprietà o conformità) non è cambiato da un anno all'altro. [Em. 42]

Articolo 14

Metodo di riassegnazione temporanea

1.  La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, un metodo per la riassegnazione temporanea delle possibilità di pesca non utilizzate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

2.  Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi al tempo limitato di cui si dispone per sfruttare le possibilità di pesca non utilizzate, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 3. Tali atti rimangono in vigore per un periodo non superiore a 6 sei mesi.

3.  Nel definire il metodo di riassegnazione, la Commissione applica i seguenti criteri trasparenti e oggettivi, tenendo conto dei fattori di tipo ambientale, sociale ed economico:

a)  possibilità di pesca disponibili per la riassegnazione;

b)  numero di Stati membri richiedenti;

c)  quota assegnata a ogni Stato membro richiedente al momento dell'assegnazione iniziale delle possibilità di pesca;

d)  livelli storici delle catture e dello sforzo di pesca di ogni Stato membro richiedente;

e)  numero, tipo e caratteristiche dei pescherecci e degli attrezzi utilizzati;

f)  coerenza del piano di pesca trasmesso dagli Stati membri richiedenti con gli elementi di cui alle lettere da a) a e).

La Commissione pubblica la motivazione in base alla quale ha effettuato la riassegnazione. [Em. 43]

Articolo 15

Assegnazione di un contingente annuale suddiviso in più limiti di cattura successivi

1.  Nel caso in cui il protocollo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile APPS stabilisca limiti di cattura mensili o trimestrali o altre suddivisioni di un contingente annuale, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che definisca un metodo per assegnare le corrispondenti l'assegnazione delle possibilità di pesca agli Stati membri su base mensile, trimestrale o sulla base di un altro periodo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2 deve essere coerente con le possibilità di pesca annuali ad essi assegnate a norma del pertinente atto giuridico dell'Unione. Tale principio non si applica solo quando gli Stati membri interessati convengono su piani di pesca che tengono conto dei limiti di cattura mensili o trimestrali o di altre suddivisioni di un contingente annuale. [Em. 44]

2.  L'assegnazione delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 è coerente con le possibilità di pesca annuali assegnate agli Stati membri in base al pertinente regolamento del Consiglio. [Em. 45]

Sezione 2

Attività di pesca esercitate in virtù di autorizzazioni dirette

Articolo 16

Campo d'applicazione

La presente sezione si applica alle attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione nelle acque di un paese terzo al di fuori di un APPS.

Articolo 17

Autorizzazioni di pesca

Un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca nelle acque di un paese terzo al di fuori di un APPS soltanto se è in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciatagli:

a)  dal proprio Stato membro di bandiera paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le attività, e [Em. 46]

b)  dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le attività proprio Stato membro di bandiera. [Em. 47]

Uno Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca svolte nelle acque di paesi terzi ogniqualvolta il protocollo di un APPS riguardante tali acque non sia stato in vigore con il paese terzo in questione per almeno i tre anni precedenti.

In caso di rinnovo del protocollo, l'autorizzazione di pesca è automaticamente revocata a partire dalla data di entrata in vigore di tale protocollo. [Em. 48]

Articolo 18

Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca esercitate nelle acque di un paese terzo al di fuori di un APPS soltanto se:

a)  con il paese terzo in questione non è stato stipulato un APPS, o l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile in vigore prevede espressamente la possibilità di autorizzazioni dirette;

b)  i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 sono soddisfatti;

b bis)   esiste un surplus di catture ammissibili come prescritto all'articolo 62, paragrafo 2, dell'UNCLOS;

c)  l'operatore ha fornito tutti gli elementi di seguito indicati:

i)  una copia della legislazione applicabile in materia di pesca quale fornita all'operatore dallo Stato costiero;

ii)  una conferma scritta, rilasciata un'autorizzazione di pesca in corso di validità fornita dal paese terzo in seguito alle trattative tra quest'ultimo e l'operatore per le attività di pesca proposte, delle modalità della prevista autorizzazione diretta per l'accesso che contenga le modalità di accesso alle proprie risorse di pesca, compresa comprese la durata, le condizioni e le possibilità di pesca espresse come limiti di sforzo o di cattura;

iii)  la prova della sostenibilità delle attività di pesca previste, sulla base dei seguenti elementi:

—  una valutazione scientifica fornita dal paese terzo e/o da un'ORGP e/o da un organismo regionale della pesca dotato di competenze scientifiche riconosciuto dalla Commissione e

—  in caso di valutazione da parte del paese terzo, l'esame di tale valutazione da parte dello Stato membro di bandiera sulla base della valutazione del proprio istituto scientifico nazionale o, se del caso, dell'istituto scientifico di uno Stato membro competente per l'attività di pesca in questione;

–  una copia della legislazione del paese terzo in materia di pesca;

iv)  un numero di conto bancario pubblico e ufficiale per il pagamento di tutti i canoni e

d)  nel caso in cui le previste attività di pesca vertano su specie gestite da un'ORGP, il paese terzo è parte contraente o parte non contraente cooperante di tale organizzazione. [Em. 49]

Articolo 19

Gestione delle autorizzazioni dirette

1.  Dopo aver verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18 rilasciato un'autorizzazione di pesca, lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione le pertinenti informazioni enumerate negli allegati 1 e 2 e nell'articolo 18.

2.  Se la La Commissione non chiede conduce un esame preliminare delle informazioni di cui al paragrafo 1. Essa può chiedere ulteriori informazioni o giustificazioni entro 15 giorni di calendario dalla trasmissione delle riguardanti le informazioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera comunica all'operatore che può avviare le attività di pesca in questione, purché sia in possesso anche dell'autorizzazione diretta del paese terzo entro un termine di 15 giorni.

3.  Se, in seguito alla richiesta di ulteriori informazioni o giustificazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione ritiene che le condizioni previste all'articolo 18 non siano soddisfatte, essa può opporsi alla concessione dell'autorizzazione di pesca entro due mesi un mese dal ricevimento di tutte le iniziale delle informazioni o giustificazioni richieste.

3 bis.   Fermi restando i paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, se un'autorizzazione di pesca deve essere rinnovata entro un periodo non superiore a due anni dal rilascio di un'autorizzazione iniziale agli stessi termini e condizioni dell'autorizzazione iniziale, lo Stato membro può rilasciare direttamente tale autorizzazione dopo avere verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18 e ne informa senza indugio la Commissione. La Commissione dispone di 15 giorni per sollevare obiezioni in base alla procedura di cui all'articolo 7.

4.  Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera, il quale lo rende noto al proprietario del peschereccio.

5.  Se un paese terzo comunica allo Stato membro di bandiera di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell'Unione, lo Stato membro di bandiera ne informa immediatamente la Commissione e il proprietario del peschereccio.

6.  L'operatore fornisce allo Stato membro di bandiera una copia delle condizioni finali da esso concordate con il paese terzo, compresa una copia dell'autorizzazione diretta. [Em. 50]

Capo III

Attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione sotto l'egida di ORGP

Articolo 20

Campo d'applicazione

Il presente capo si applica alle attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione su stock gestiti da un'ORGP nelle acque dell'Unione, in alto mare e nelle acque di paesi terzi.

Articolo 20 bis

Attuazione degli impegni internazionali dell'Unione nell'ambito delle ORGP

Ai fini dell'attuazione degli impegni internazionali dell'Unione nell'ambito delle ORGP e conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 28 del regolamento di base, l'Unione incoraggia valutazioni periodiche delle prestazioni da parte di organismi indipendenti e svolge un ruolo attivo nell'istituire e rafforzare i comitati di attuazione di tutte le ORGP di cui è parte contraente. In particolare, essa garantisce che tali comitati di attuazione si occupino della supervisione generale dell'attuazione della politica esterna della pesca e delle misure decise in seno all'ORGP. [Em. 51]

Articolo 21

Autorizzazioni di pesca

Un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca su stock gestiti da un'ORGP soltanto se:

-a)   l'Unione è parte contraente di numerose ORGP; [Em. 52]

a)  gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca dal proprio Stato membro di bandiera;

b)  è stato inserito nel pertinente registro o elenco delle navi autorizzate dell'ORGP e

c)  se le attività di pesca si svolgono nelle acque di paesi terzi, gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca da parte del paese terzo in conformità del capo II.

Articolo 22

Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca soltanto se:

a)  i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 sono soddisfatti;

b)  le norme stabilite dall'ORGP o le disposizioni della legislazione unionale di recepimento sono rispettate e,

c)  se le attività di pesca si svolgono nelle acque di paesi terzi, i criteri stabiliti agli articoli 11 o 18 sono soddisfatti.

Articolo 23

Registrazione da parte di ORGP

1.  Lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione l'elenco o gli elenchi dei pescherecci definiti dal regolamento di base che sono attivi e che, ove del caso, dispongono di una registrazione associata delle navi catture, che sono stati da esso autorizzate autorizzati a esercitare attività di pesca sotto l'egida di un'ORGP.

2.  L'elenco o gli elenchi di cui al paragrafo 1 sono elaborati conformemente alle prescrizioni dell'ORGP e recano le informazioni di cui agli allegati 1 e 2 all'allegato.

3.  La Commissione può chiedere allo Stato membro di bandiera qualsiasi complemento di informazione che ritenga necessario entro un termine di dieci giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al paragrafo 1. Essa motiva ogni richiesta di questo tipo.

4.  Una volta accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 22, ed entro un termine di 15 giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al paragrafo 1, la Commissione trasmette l'elenco o gli elenchi delle navi autorizzate all'ORGP.

5.  Se il registro o l'elenco dell'ORGP non è accessibile al pubblico, la Commissione comunica allo Stato membro di bandiera le navi ivi figuranti trasmette l'elenco delle navi autorizzate agli Stati membri interessati dall'attività di pesca in questione. [Em. 54]

Capo IV

Attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione in alto mare

Articolo 24

Campo Ambito d'applicazione

Il presente capo si applica alle attività di pesca esercitate in alto mare da pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri. [Em. 55]

Articolo 25

Autorizzazioni di pesca

Un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca in alto mare soltanto se:

a)  gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca dal proprio dallo Stato membro di bandiera di tale peschereccio sulla base di una valutazione scientifica accertante la sostenibilità delle attività di pesca proposte convalidate dal proprio istituto scientifico nazionale o, se del caso, dall'istituto scientifico di uno Stato membro competente per l'attività di pesca in questione; e [Em. 56]

b)  l'autorizzazione di pesca è stata notificata alla Commissione a norma dell'articolo 27.

Articolo 26

Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca in alto mare soltanto se:

a)  sono soddisfatti i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5;

b)  le attività di pesca previste sono:

–   basate su un approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca quale definito all'articolo 4, punto 9, del regolamento di base, e

–  conformi a una valutazione scientifica, che tenga conto della conservazione delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini, fornita dall'istituto scientifico nazionale dello Stato membro di bandiera. [Em. 57]

Articolo 27

Notifica alla Commissione

Lo Stato membro di bandiera notifica l'autorizzazione di pesca alla Commissione almeno 15 otto giorni e mezzo di calendario prima dell'inizio delle previste attività di pesca in alto mare, fornendo le informazioni di cui agli allegati 1 e 2 all'allegato. [Em. 58]

Capo V

Noleggio di pescherecci dell'Unione

Articolo 28

Principi

1.  Un peschereccio dell'Unione non può esercitare attività di pesca nell'ambito di contratti di noleggio se è in vigore un APPS, salvo disposizione contraria del suddetto accordo.

2.  Un peschereccio dell'Unione non può esercitare attività di pesca nell'ambito di più di un contratto di noleggio contemporaneamente o praticare il subnoleggio.

2 bis.  Le navi dell'Unione operano nell'ambito di contratti di noleggio in acque sotto l'egida di un'ORGP solo se lo Stato a cui la nave è concessa in noleggio è un paese membro di quell'organizzazione.

3.  Un peschereccio dell'Unione noleggiato non può utilizzare le possibilità di pesca del proprio Stato membro di bandiera per la durata del noleggio. Le catture di una nave noleggiata devono essere imputate alle possibilità di pesca dello Stato noleggiatore.

3 bis.  Nessuna disposizione del presente regolamento riduce le responsabilità dello Stato membro di bandiera per quanto riguarda i suoi obblighi a norma del diritto internazionale, del regolamento (CE) n. 1224/2009, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o di altre disposizioni della politica comune della pesca, tra cui gli obblighi di notifica. [Em. 59]

Articolo 29

Gestione di autorizzazioni di pesca nell'ambito di un accordo di noleggio

Quando rilascia un'autorizzazione di pesca per una nave in conformità degli articoli 11, 18, 22 o 26 e quando le attività di pesca si svolgono nell'ambito di un accordo di noleggio, lo Stato membro di bandiera verifica:

a)  che l'autorità competente dello Stato noleggiatore abbia ufficialmente confermato che l'accordo è conforme alla legislazione nazionale e

b)  che l' i dettagli dell'accordo di noleggio sia specificato, tra cui il periodo, le possibilità di pesca e la zona di pesca, siano specificati nell'autorizzazione di pesca. [Em. 60]

Capo VI

Obblighi in materia di controllo e di comunicazione

Articolo 30

Dati relativi al programma di osservazione

Se a bordo di un peschereccio dell'Unione vengono raccolti dati nel quadro di un programma di osservazione in conformità della legislazione dell'Unione o dell'ORGP, l'operatore della nave trasmette tali dati al proprio Stato membro di bandiera. [Em. 61]

Articolo 31

Trasmissione di informazioni a paesi terzi

1.  Quando svolge attività di pesca in virtù del presente titolo, e se l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con il paese terzo in questione lo prevede, l'operatore di un peschereccio dell'Unione trasmette le pertinenti dichiarazioni di cattura e dichiarazioni di sbarco al paese terzo, e invia copia di tale comunicazione sia al suo Stato membro di bandiera che al paese terzo.

2.  Lo Stato membro di bandiera valuta la coerenza dei dati trasmessi al paese terzo di cui al paragrafo 1 con i dati ricevuti in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009. Nel caso in cui tali dati risultino incoerenti, lo Stato membro indaga al fine di stabilire se tale incoerenza si configuri come attività di pesca INN ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e adotta provvedimenti adeguati a norma degli articoli da 43 a 47 del medesimo regolamento.

3.  La mancata trasmissione al paese terzo delle dichiarazioni di cattura e delle dichiarazioni di sbarco di cui al paragrafo 1 è considerata un'infrazione grave ai fini dell'applicazione delle sanzioni e delle altre misure previste dalla politica comune della pesca. La gravità dell'infrazione è determinata dall'autorità competente dello Stato membro tenendo conto di criteri quali la natura del danno, il suo valore, la situazione economica del trasgressore e la portata o la ripetizione dell'infrazione. [Em. 62]

Articolo 31 bis

Requisiti per l'appartenenza a un'ORGP

Un peschereccio di un paese terzo può esercitare attività di pesca nelle acque dell'Unione su stock gestiti da un'ORGP soltanto se tale paese terzo è parte contraente di tale ORGP. [Em. 63]

TITOLO III

ATTIVITÀ DI PESCA ESERCITATE DA PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 32

Principi generali

1.  Un peschereccio di un paese terzo può esercitare attività di pesca nelle acque dell'Unione soltanto se gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca da parte della Commissione. L'autorizzazione di pesca è rilasciata soltanto se il peschereccio soddisfa i criteri di selezione di cui all'articolo 5. [Em. 64]

2.  Un peschereccio di un paese terzo autorizzato a pescare nelle acque dell'Unione è tenuto a rispettare le norme che disciplinano le attività di pesca delle navi dell'Unione nella zona di pesca in cui opera. Qualora le disposizioni fissate nel pertinente accordo di pesca fossero diverse, esse devono essere menzionate esplicitamente in tale accordo oppure per mezzo di norme concordate con il paese terzo che applica l'accordo. [Em. 65]

3.  Se un peschereccio di un paese terzo transita nelle acque dell'Unione senza un'autorizzazione rilasciata a norma del presente regolamento, i suoi attrezzi da pesca devono essere fissati e riposti in modo da non essere prontamente utilizzabili per operazioni di pesca.

Articolo 33

Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca

La Commissione può rilasciare a un peschereccio di un paese terzo un'autorizzazione a esercitare attività di pesca nelle acque dell'Unione soltanto se:

-a)   esiste un surplus di catture ammissibili a copertura delle possibilità di pesca proposte ai sensi dell'articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell'UNCLOS;

a)  le informazioni di cui agli allegati 1 e 2 all'allegato riguardanti il peschereccio e la o le relative navi d'appoggio sono complete ed esatte; il peschereccio e la o le relative navi d'appoggio hanno un numero IMO laddove richiesto dalla legislazione dell'Unione;

b)  nei 12 mesi precedenti la domanda di autorizzazione di pesca, all'operatore al comandante del peschereccio e al peschereccio interessato non sono state irrogate sanzioni a seguito di infrazioni gravi conformemente al diritto nazionale dello Stato membro a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

c)  il peschereccio non figura in un elenco di navi che praticano la pesca INN adottato da un paese terzo, da un'ORGP o dall'unione conformemente al regolamento (CE) n. 1005/2008 e/o il paese terzo non è identificato come paese non cooperante o iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 o come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1026/2012;

(d)  il peschereccio è ammissibile nell'ambito dell'accordo di pesca con il paese terzo in questione e, se del caso, figura nell'elenco delle navi previsto da tale accordo. [Em. 66]

Articolo 34

Procedura per il rilascio di autorizzazioni di pesca

1.  Il paese terzo trasmette alla Commissione le domande relative ai propri pescherecci anteriormente al termine previsto nell'accordo in questione o stabilito dalla Commissione.

2.  La Commissione può chiedere al paese terzo qualsiasi complemento di informazione che ritenga necessario.

3.  Una volta accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 33, la Commissione rilascia un'autorizzazione di pesca e ne informa il paese terzo e gli Stati membri interessati.

Articolo 35

Controllo delle autorizzazioni di pesca

1.  Se una delle condizioni di cui all'articolo 33 non è più soddisfatta, la Commissione modifica o revoca l'autorizzazione e ne informa il paese terzo e gli Stati membri interessati.

2.  La Commissione può rifiutare, sospendere o revocare l'autorizzazione:

a)  qualora si verifichi un cambiamento sostanziale della situazione o qualora ciò sia giustificato da imperativi motivi politici, segnatamente in relazione a in casi riguardanti, tra l'altro, norme internazionali in materia di diritti umani;

b)  per imperativi motivi di urgenza relativi a una grave minaccia allo sfruttamento sostenibile, alla gestione e alla conservazione delle risorse biologiche marine;

c)  o alla lotta contro la qualora si rendano necessari interventi per impedire un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 relativa alla pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata, oppure

d)  qualora, per i motivi suddetti o per qualsiasi altro motivo politico imperioso, l'Unione abbia deciso di sospendere o interrompere le relazioni con il paese terzo in questione.

La Commissione informa immediatamente il paese terzo nel caso in cui rifiuti, sospenda o ritiri l'autorizzazione in conformità del primo comma. [Em. 67]

Articolo 36

Chiusura di attività di pesca

1.  Se le possibilità di pesca concesse a un paese terzo sono considerate esaurite, la Commissione ne informa senza indugio il paese terzo e le competenti autorità di ispezione degli Stati membri. Per consentire la prosecuzione delle attività di pesca relative a possibilità di pesca non esaurite, che possono incidere anche sulle possibilità esaurite, il paese terzo presenta alla Commissione misure tecniche volte a prevenire eventuali impatti negativi sulle possibilità di pesca esaurite. A decorrere dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, le autorizzazioni di pesca rilasciate alle navi battenti bandiera del paese terzo in questione si ritengono sospese per le attività di pesca di cui trattasi e le navi non sono più autorizzate a praticare tali attività.

2.  Le autorizzazioni di pesca sono considerate revocate se la sospensione di attività di pesca in conformità del paragrafo 2 riguarda tutte le attività per le quali tali autorizzazioni sono state concesse.

3.  Il paese terzo provvede affinché i pescherecci interessati siano immediatamente informati dell'applicazione del presente articolo e cessino tutte le attività di pesca in questione.

Articolo 37

Superamento di contingenti nelle acque dell'Unione

1.  Se constata che un paese terzo ha superato i contingenti ad esso assegnati per uno stock o un gruppo di stock, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti assegnati a detto paese per tale stock o gruppo di stock negli anni successivi. L'ammontare della detrazione è conforme alle disposizioni dell'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. [Em. 68]

2.  Se non è possibile procedere a una detrazione a norma del paragrafo 1 dal contingente relativo a uno stock o a un gruppo di stock che è stato oggetto di superamento in quanto il paese terzo interessato non dispone di un contingente sufficiente per tale stock o gruppo di stock, la Commissione, previa consultazione del paese terzo interessato, può operare negli anni successivi detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale paese terzo nella stessa zona geografica o dotati di valore commerciale corrispondente.

Articolo 38

Controllo ed esecuzione

1.  Le navi di paesi terzi autorizzate a pescare nelle acque dell'Unione sono tenute a rispettare le disposizioni in materia di controllo che disciplinano le attività di pesca delle navi dell'Unione nella zona di pesca in cui esse operano.

2.  Le navi di paesi terzi autorizzate a pescare nelle acque dell'Unione comunicano alla Commissione o all'organismo da essa designato e, se del caso, allo Stato membro costiero, i dati che le navi dell'Unione sono tenute a trasmettere allo Stato membro di bandiera a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.  La Commissione, o l'organismo da essa designato, trasmette i dati di cui al paragrafo 2 allo Stato membro costiero.

4.  Le navi di paesi terzi autorizzate a pescare nelle acque dell'Unione trasmettono alla Commissione o all'organismo da essa designato, su richiesta, i rapporti di osservazione elaborati nell'ambito dei vigenti programmi di osservazione.

5.  Lo Stato membro costiero registra tutte le infrazioni commesse da pescherecci di paesi terzi, comprese le relative sanzioni, nel registro nazionale di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

6.  La Commissione trasmette al paese terzo le informazioni di cui al paragrafo 5 al fine di garantire che tale paese adotti idonee misure.

Il paragrafo 1 si applica fatte salve le consultazioni tra l'Unione e i paesi terzi. A tale riguardo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 per attuare nel diritto dell'Unione i risultati delle consultazioni tenutesi con paesi terzi in relazione alle modalità di accesso.

TITOLO IV

Dati e informazioni

Articolo 39

Registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione

1.  La Commissione istituisce e gestisce un registro elettronico delle autorizzazioni di pesca dell'Unione contenente tutte le autorizzazioni di pesca concesse in conformità dei titoli II e III e comprendente una parte pubblica e una protetta. Il registro:

a)  contiene tutte le informazioni di cui agli allegati 1 e 2 all'allegato e indica lo stato di ogni autorizzazione in tempo reale;

b)  è utilizzato per lo scambio di dati e informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e

c)  è utilizzato unicamente ai fini della gestione sostenibile delle flotte pescherecce.

2.  L'elenco delle autorizzazioni di pesca compreso nel registro è accessibile al pubblico e contiene tutte le informazioni seguenti:

a)  nome e bandiera della nave e relativi numeri CFR e IMO ove richiesto dalla legislazione dell'Unione;

a bis)   nome, città e paese di residenza del proprietario dell'impresa o del proprietario effettivo;

b)  tipo di autorizzazione, comprese le possibilità di pesca e

c)  periodo e zona autorizzati per l'attività di pesca (date di inizio e fine; zona di pesca).

3.  Gli Stati membri si avvalgono del registro per trasmettere alla Commissione le autorizzazioni di pesca e per mantenere i dati aggiornati secondo il disposto degli articoli 12, 19, 23 e 27. [Em. 69]

Articolo 40

Prescrizioni tecniche

Lo scambio di informazioni di cui ai titoli II, III e IV è effettuato in formato elettronico. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(18), la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano modalità tecniche per la registrazione, il formato e la trasmissione delle informazioni di cui ai detti titoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

Per rendere operativo un registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione e per consentire agli Stati membri di soddisfare i requisiti tecnici di trasmissione, la Commissione fornisce assistenza tecnica agli Stati membri interessati. A tal fine, essa aiuta le autorità nazionali a trasmettere le informazioni che gli operatori sono tenuti a fornire per ciascun tipo di autorizzazione e, entro … [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], mette a punto un'applicazione informatica per gli Stati membri, affinché possano trasferire in automatico e in tempo reale al registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione i dati relativi alle domande di autorizzazione e alle caratteristiche delle navi. [Em. 70]

Per il sostegno tecnico e finanziario al trasferimento di informazioni, gli Stati membri possono ricorrere all'aiuto finanziario a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, in conformità dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(19). [Em. 71]

Articolo 41

Accesso ai dati

Fatto salvo l'articolo 110 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri o la Commissione concedono l'accesso alla parte protetta del registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione di cui all'articolo 39 ai servizi amministrativi competenti che partecipano alla gestione delle flotte pescherecce.

Articolo 42

Gestione dei dati, protezione dei dati personali e riservatezza

I dati ottenuti ai sensi del presente regolamento sono trattati conformemente agli articoli 109, 110, 111 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, al regolamento (CE) n. 45/2001 e alla direttiva 95/46/CE e alle relative norme nazionali di attuazione.

Articolo 43

Relazioni con i paesi terzi e con le ORGP

1.  Se uno Stato membro riceve da un paese terzo o da un'ORGP informazioni rilevanti per l'efficace applicazione del presente regolamento, esso comunica tali informazioni agli altri Stati membri interessati e alla Commissione, o all'organismo da essa designato, sempre che ciò sia consentito dagli accordi bilaterali con tale paese terzo o dalle norme di tale ORGP.

2.  La Commissione o l'organismo da essa designato può, nell'ambito di accordi di pesca conclusi tra l'Unione e paesi terzi o nell'ambito di ORGP o di analoghe organizzazioni per la pesca di cui l'Unione è parte contraente o parte non contraente cooperante, comunicare informazioni pertinenti in merito all'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento o a infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, ad altre parti di tali accordi o organizzazioni, previo consenso dello Stato membro che ha fornito le informazioni e in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

TITOLO V

Procedure, delega e misure di esecuzione

Articolo 44

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 73]

3.  La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3 bis.  Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stability nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 45

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito ai sensi dell'articolo 47 del regolamento di base. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46

Abrogazione

1.  Il regolamento (CE) n. 1006/2008 è abrogato.

2.  I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 47

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO 1

Elenco delle informazioni da trasmettere per il rilascio di un'autorizzazione di pesca

* campi obbligatori (le caselle da 22 a 25 e da 28 a 48 non devono necessariamente essere compilate se i dati corrispondenti possono essere estratti automaticamente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione mediante il numero CFR o il numero IMO)

I

RICHIEDENTE

1

Nome dell'operatore economico*

2

E-mail*

3

Indirizzo

4

Fax

5

Codice di identificazione fiscale (Siret, CIF…)*

6

Telefono

7

Nome dell'agente (conformemente alle disposizioni del protocollo)*

8

E-mail*

9

Indirizzo

10

Fax

11

Telefono

12

Nome dell'associazione o dell'agente che rappresenta l'operatore economico*

13

E-mail*

14

Indirizzo

15

Fax

16

Telefono

17

Nome del o dei comandanti*

18

E-mail*

19

Nazionalità*

20

Fax

21

Telefono

II

IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE, CARATTERISTICHE TECNICHE E ARMAMENTO

22

Nome della nave*

23

Stato di bandiera*

24

Data di acquisizione della bandiera attuale*

25

Marcatura esterna*

26

Numero IMO (UVI)*

27

Numero CFR*

28

Segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)*

29

Frequenza di chiamata*

30

Numero di telefono satellitare*

31

MMSI*

32

Anno e luogo di costruzione*

33

Bandiera precedente e data di acquisizione (se pertinente)*

34

Materiale dello scafo: acciaio / legno / poliestere / altro*

35

Trasponditore VMS*

36

Modello*

37

Numero di serie*

38

Versione del software*

39

Operatore satellitare*

40

Nome del fabbricante del VMS

41

Lunghezza fuori tutto della nave*

42

Larghezza della nave*

43

Pescaggio*

44

Stazza (in GT)*

45

Potenza del motore principale (kW)*

46

Tipo di motore

47

Marca

48

Numero di serie del motore*

III

CATEGORIA DI PESCA PER LA QUALE È RICHIESTA UN'AUTORIZZAZIONE DI PESCA

49

Tipo di nave (codice FAO)*

50

Tipo di attrezzo (codice FAO)*

53

Zone di pesca (codice FAO)*

54

Divisioni di pesca – FAO o Stato costiero*

55

Porto o porti di sbarco

56

Porto o porti di trasbordo

57

Specie bersaglio - codice FAO o categoria di pesca (APPS)*

58

Periodo di autorizzazione richiesto (date di inizio e di fine)

59

Numero di registro dell'ORGP (se noto)*

60

Data di iscrizione nel registro dell'ORGP (se noto)*

61

Numero massimo totale di membri dell'equipaggio*:

62

Da [PAESE PARTNER]:

63

Da paesi ACP:

64

Sistema di conservazione/trasformazione del pesce a bordo*: pesce fresco / refrigerazione / congelamento / farina di pesce / olio/ filettatura

65

Elenco delle navi d'appoggio: Nome / numero IMO / numero CFR

IV

NOLEGGIO

66

Nave operante nell'ambito di un accordo di noleggio*: sì/no

67

Tipo di accordo di noleggio

68

Periodo di noleggio (date di inizio e di fine)*

69

Possibilità di pesca (tonnellate) assegnate alla nave nell'ambito del noleggio*

70

Paese terzo che assegna possibilità di pesca alla nave nell'ambito del noleggio*

Allegati (elenco dei documenti): [Em. 74]

ALLEGATO 2

Elenco delle informazioni da trasmettere per una nave d'appoggio che coadiuva le operazioni di un peschereccio di cui all'allegato 1

* campi obbligatori (le caselle da 22 a 25 e da 28 a 33 non devono necessariamente essere compilate per una nave d'appoggio battente bandiera dell'Unione se i dati corrispondenti possono essere estratti automaticamente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione mediante il numero CFR)

I

OPERATORE DELLA NAVE D'APPOGGIO

1

Nome dell'operatore economico*

2

E-mail*

3

Indirizzo

4

Fax

5

Codice di identificazione fiscale (Siret, CIF…)*

6

Telefono

7

Nome dell'agente (conformemente alle disposizioni del protocollo)*

8

E-mail*

9

Indirizzo

10

Fax

11

Telefono

12

Nome dell'associazione o dell'agente che rappresenta l'operatore economico*

13

E-mail*

14

Indirizzo

15

Fax

16

Telefono

17

Nome del o dei comandanti*

18

E-mail*

19

Nazionalità*

20

Fax

21

Telefono

II

IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE D'APPOGGIO, CARATTERISTICHE TECNICHE E ARMAMENTO

22

Nome della nave*

23

Stato di bandiera*

24

Data di acquisizione della bandiera attuale*

25

Marcatura esterna*

26

Numero IMO (UVI)*

27

Numero CFR (per le navi dell'Unione, se noto)*

28

Segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)*

29

Frequenza di chiamata*

30

Numero di telefono satellitare*

31

MMSI*

32

Anno e luogo di costruzione

33

Bandiera precedente e data di acquisizione (se pertinente)*

34

Materiale dello scafo: acciaio / legno / poliestere / altro

35

Trasponditore VMS

36

Modello

37

Numero di serie

38

Versione del software

39

Operatore satellitare

40

Nome del fabbricante del VMS

41

Lunghezza fuori tutto della nave

42

Larghezza della nave

43

Pescaggio

44

Stazza (in GT)

45

Potenza del motore principale (kW)

47

Tipo di motore

48

Marca

49

Numero di serie del motore

III

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ DI PESCA COADIUVATE

50

Zone di pesca (codice FAO)

51

Divisioni di pesca - FAO

52

Specie bersaglio - codice FAO

53

Numero di registro dell'ORGP*

54

Data di iscrizione nel registro dell'ORGP*

Allegati (elenco dei documenti): [Em. 75]

ALLEGATOs

Elenco delle informazioni da trasmettere per il rilascio di un'autorizzazione di pesca

* campi obbligatori (le caselle da 22 a 25 e da 28 a 48 non devono necessariamente essere compilate se i dati corrispondenti possono essere estratti automaticamente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione mediante il numero CFR o il numero IMO)

I

RICHIEDENTE

1

Identificativo della nave (numero IMO, numero CFR, ecc.)

2

Nome della nave

3

Nome dell'operatore economico*

4

E-mail*

5

Indirizzo

6

Fax

7

Codice di identificazione fiscale (Siret, CIF…)*

8

Telefono

9

Nome del proprietario

10

E-mail*

11

Indirizzo

12

Fax

13

Telefono

14

Nome dell'associazione o dell'agente che rappresenta l'operatore economico*

15

E-mail*

16

Indirizzo

17

Fax

18

Telefono

19

Nome del o dei comandanti*

20

E-mail*

21

Nazionalità*

22

Fax

23

Telefono

II

CATEGORIA DI PESCA PER LA QUALE È RICHIESTA UN'AUTORIZZAZIONE DI PESCA

 

Tipo di autorizzazione (accordo di pesca, autorizzazione diretta, ORGP, alto mare, noleggio, nave d'appoggio)

24

Tipo di nave (codice FAO)*

25

Tipo di attrezzo (codice FAO)*

26

Zone di pesca (codice FAO)*

27

Specie bersaglio – codice FAO o categoria di pesca (APPS)*

28

Periodo di autorizzazione richiesto (date di inizio e di fine)

29

Numero di registro dell'ORGP (se noto)*

30

Elenco delle navi d'appoggio: Nome / numero IMO / numero CFR

III

NOLEGGIO

31

Nave operante nell'ambito di un accordo di noleggio*: sì/no

32

Tipo di accordo di noleggio

33

Periodo di noleggio (date di inizio e di fine)*

34

Possibilità di pesca (tonnellate) assegnate alla nave nell'ambito del noleggio*

35

Paese terzo che assegna possibilità di pesca alla nave nell'ambito del noleggio*

[Em. 76]

(1) GU C 303 del 19.8.2016, pag. 116.
(2)GU C 303 del 19.8.2016, pag. 116.
(3)GU C del , pag. .
(4) Posizione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 e decisione del Consiglio del … .
(5)Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).
(6)Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).
(7)Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).
(8)Decisione 96/428/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all'accettazione della Comunità all'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (GU L 177 del 16.7.1996, pag. 24).
(9)Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/Res/66/288 del 27 luglio 2012 sui risultati della conferenza Rio +20 dal titolo "The Future We Want" (Il futuro che vogliamo).
(10)Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(11)Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(12)Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(13)Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(14)Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(15) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(16)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(17) Regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34).
(18)Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(19) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).


Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto e paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo: Georgia ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Georgia) (COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))
P8_TA(2017)0016A8-0260/2016

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0142),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0113/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali dell'Unione europea,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0260/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 febbraio 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Georgia)

P8_TC1-COD(2016)0075


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/372.)


Crisi dello Stato di diritto nella Repubblica democratica del Congo e in Gabon
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Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 sulla crisi dello Stato di diritto nella Repubblica democratica del Congo e in Gabon (2017/2510(RSP))
P8_TA(2017)0017RC-B8-0120/2017

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica democratica del Congo (RDC),

–  viste le dichiarazioni rilasciate dalla delegazione dell'UE nella RDC sulla situazione dei diritti umani nel paese,

–  visti gli accordi politici conclusi nella RDC il 18 ottobre 2016 e il 31 dicembre 2016,

–  vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Federica Mogherini, del 18 dicembre 2016, sul mancato raggiungimento di un accordo nella RDC,

–  vista la dichiarazione del 23 novembre 2016 del portavoce del VP/AR sugli attuali sforzi politici nella RDC,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 23 maggio 2016 e del 17 ottobre 2016 sulla RDC,

–  viste le dichiarazioni dell'UE del 2 agosto 2016 e del 24 agosto 2016 sul processo elettorale nella RDC, rilasciate a livello locale in seguito all'avvio del dialogo nazionale nella RDC,

–  viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla RDC, in particolare la risoluzione 2293 (2016), che rinnova il regime di sanzioni nei confronti della RDC e il mandato del Gruppo di esperti, e la risoluzione 2277 (2016), che rinnova il mandato della Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della RDC (MONUSCO),

–  visti i comunicati stampa del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 15 luglio 2016 e del 21 settembre 2016 sulla situazione nella RDC,

–  vista la relazione annuale dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani nella RDC, pubblicata il 27 luglio 2015,

–  viste le relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite del 9 marzo 2016 sulla Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della RDC e sull'attuazione dell'accordo quadro per la pace, la sicurezza e la cooperazione concernente la RDC e la regione,

–  visti i comunicati stampa congiunti dell'Unione africana, delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Organizzazione internazionale della Francofonia, del 16 febbraio 2016 e del 5 giugno 2016, sulla necessità di un dialogo politico inclusivo nella RDC e sul loro impegno a sostenere gli attori congolesi nei loro sforzi tesi a consolidare la democrazia nel paese,

–  visto l'accordo quadro per la pace, la sicurezza e la cooperazione concernente la RDC e la regione, siglato ad Addis Abeba nel febbraio 2013,

–  vista la relazione finale della missione di monitoraggio elettorale dell'Unione europea,

–  vista la dichiarazione congiunta rilasciata il 24 settembre 2016 dal VP/AR e dal Commissario per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica, in seguito all'annuncio da parte della Corte costituzionale del Gabon dei risultati ufficiali delle elezioni presidenziali,

–  vista la dichiarazione sul Gabon rilasciata dal portavoce del VP/AR in data 11 settembre 2016,

–  visto il comunicato stampa rilasciato dall'Unione africana il 1º settembre 2016, che condanna la violenza del conflitto postelettorale in Gabon e ne chiede una risoluzione pacifica,

–  vista la relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 22 giugno 2015,

–  visto il programma indicativo nazionale 2014-2020 dell'11º Fondo europeo di sviluppo, che individua come priorità il rafforzamento della democrazia, del buon governo e dello Stato di diritto,

–  viste le risoluzioni approvate dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE il 18 maggio 2011 sulle sfide per il futuro della democrazia e il rispetto dell'ordine costituzionale nei paesi ACP e dell'UE, e del 27 novembre 2013, sul rispetto dello Stato di diritto e il ruolo di un sistema giudiziario imparziale e indipendente,

–  visto il memorandum d'intesa siglato tra la Repubblica del Gabon e l'Unione europea sulla missione di monitoraggio elettorale dell'UE,

–  viste le Costituzioni del Congo e del Gabon,

–  vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del giugno 1981,

–  vista la Carta africana per la democrazia, le elezioni e il buon governo,

–  vista la dichiarazione dell'Unione africana sui principi che disciplinano le elezioni democratiche in Africa, adottata nel 2002,

–  vista la Carta internazionale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite,

–  visto l'accordo di Cotonou,

–  visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che lo Stato di diritto, la responsabilità, il rispetto dei diritti umani ed elezioni libere ed eque sono elementi essenziali di qualsiasi democrazia funzionante; che tali elementi sono stati messi in discussione in alcuni paesi dell'Africa subsahariana, tra cui la RDC e il Gabon, facendoli quindi precipitare in un lungo periodo di instabilità politica e violenza;

B.  considerando che, più di recente, Ali Bongo, presidente uscente del Gabon, al potere dalla morte del padre Omar Bongo nel 2009, è stato dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali del 2016; che gli osservatori internazionali, in particolare la missione di monitoraggio elettorale dell'UE, hanno riscontrato palesi anomalie nell'elaborazione dei risultati;

C.  considerando che Jean Ping, suo principale contendente, ha immediatamente contestato e condannato questo risultato; che presso la Corte costituzionale, che ha infine confermato il risultato, è stato presentato un ricorso per presunte irregolarità elettorali e che chiede un nuovo conteggio; che, tuttavia, l'esame del ricorso non ha dissipato tutti i dubbi riguardo all'esito delle elezioni presidenziali;

D.  considerando che il presidente del Congo Joseph Kabila, al potere dal 2001, ha procrastinato le elezioni ed è rimasto al potere oltre la scadenza del suo mandato costituzionale; che tale situazione ha dato luogo a tensioni politiche, disordini e violenze senza precedenti in tutto il paese;

E.  considerando che la violenza si è aggravata in seguito alla scadenza del mandato del presidente Kabila, provocando la morte di almeno 40 persone negli scontri tra manifestanti e forze di sicurezza; che, secondo l'ONU, sono state ferite o maltrattate 107 persone e si sono registrati almeno 460 arresti;

F.  considerando che il 18 ottobre 2016 è stato firmato un accordo tra il presidente Kabila e una parte dell'opposizione allo scopo di rinviare le elezioni presidenziali ad aprile 2018; che, dopo mesi di negoziati, le parti dell'accordo del 18 ottobre 2016 hanno raggiunto un accordo politico globale e inclusivo il 31 dicembre 2016; che tale accordo prevede il primo trasferimento pacifico del potere nel paese dal 1960, l'insediamento di un governo transitorio di unità nazionale, l'organizzazione di elezioni entro la fine del 2017 e le dimissioni del Presidente Kabila;

G.  considerando che in entrambi i paesi sono scoppiate dimostrazioni di strada che sono state soffocate con la violenza, lasciando dietro di sé numerosi morti; che le autorità hanno messo in atto azioni repressive nei confronti dei membri dell'opposizione e della società civile che si oppongono al potere in atto; che vi sono costanti segnalazioni da parte dei gruppi di difesa dei diritti umani in merito al deteriorarsi della situazione in materia di diritti umani e libertà di espressione e di riunione, fra cui l'uso eccessivo della forza nei confronti di manifestanti pacifici, arresti e detenzioni arbitrari e processi di matrice politica;

H.  considerando che si è registrato un grave deterioramento per quanto riguarda la libertà dei mezzi di comunicazione, che è limitata da continue minacce e aggressioni nei confronti dei giornalisti; che le autorità hanno chiuso organi di informazione e stazioni radiofoniche e sono state introdotte restrizioni per quanto riguarda internet e i social network;

I.  considerando che una delle caratteristiche delle democrazie è costituita dal rispetto della Costituzione, sulla quale si fonda lo Stato, delle istituzioni e dello Stato di diritto; che elezioni pacifiche, libere ed eque in tali paesi avrebbero contribuito considerevolmente ad affrontare la sfida del progresso democratico e l'alternanza del potere cui deve far fronte la regione dell'Africa centrale;

J.  considerando che il programma indicativo nazionale 2014-2020 dell'11º Fondo europeo di sviluppo individua come priorità il rafforzamento della democrazia, del buon governo e dello Stato di diritto; che sia l'UE che i partner africani hanno un forte interesse comune nel costante sviluppo della democrazia e nella realizzazione di un costituzionalismo correttamente funzionante;

1.  deplora la perdita di vite umane durante le manifestazioni svoltesi negli ultimi mesi in ambedue i paesi ed esprime il suo profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e alla popolazione della RDC e del Gabon;

2.  esprime profonda preoccupazione per la situazione di crescente instabilità in entrambi i paesi; esorta le autorità e soprattutto i presidenti a soddisfare i loro obblighi internazionali, a garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e ad esercitare la funzione di governo nel più rigoroso rispetto dello Stato di diritto;

3.  condanna fermamente tutte le violenze perpetrate in Gabon e nella RDC, le violazioni dei diritti umani, gli arresti arbitrari e le detenzioni illegali, l'intimidazione politica della società civile e dei membri dell'opposizione, nonché le violazioni della libertà di stampa e di espressione perpetrate nel contesto delle elezioni presidenziali; chiede la revoca delle restrizioni sui media e il rilascio di tutti i detenuti politici;

Gabon

4.  ritiene che i risultati ufficiali delle elezioni presidenziali manchino di trasparenza e suscitino notevoli dubbi, il che porta a mettere in discussione la legittimità del presidente Bongo; deplora il fatto che la procedura di ricorso, che ha portato a dichiarare Ali Bongo vincitore delle elezioni, sia stata condotta in maniera opaca e che la Corte costituzionale non abbia tenuto in debito conto le irregolarità riscontrate in alcune province, in particolare quella dell'Alto Ogooué, feudo di Ali Bongo; si rammarica del fatto che la Corte costituzionale abbia respinto un nuovo conteggio dei voti e un confronto delle schede prima della loro distruzione;

5.  esprime profonda preoccupazione per la crisi politica in Gabon e il dispiegarsi della violenza tra i manifestanti e le forze di sicurezza in seguito alla proclamazione dell'elezione presidenziale del 2016;

6.  condanna con fermezza le intimidazioni e le minacce ai danni dei membri della missione di monitoraggio elettorale dell'UE e gli attacchi che ne mettono in dubbio la neutralità e la trasparenza; esprime profondo rammarico per il fatto che, nonostante il memorandum d'intesa siglato con il governo del Gabon, la missione di monitoraggio elettorale dell'UE ha ottenuto soltanto un accesso limitato allo spoglio centralizzato dei voti presso le commissioni elettorali locali (LEC) e la sede della commissione elettorale nazionale (CENAP), per cui la stessa missione non ha potuto verificare elementi fondamentali del processo elettorale presidenziale;

7.  prende atto dell'avvio previsto di un dialogo nazionale, come proposto da Ali Bongo; esprime riserve quanto alla credibilità e alla rilevanza di tale processo; sottolinea che il leader dell'opposizione, Jean Ping, rifiuta di parteciparvi e ha avviato e concluso un suo dialogo nazionale;

8.  esorta il governo del Gabon a procedere a una completa e rapida riforma della procedura elettorale, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dalla missione di monitoraggio elettorale dell'UE, al fine di migliorarla e renderla pienamente trasparente e credibile; sottolinea che le autorità del Gabon devono garantire la piena e leale collaborazione con tutti i pertinenti soggetti interessati a livello nazionale e internazionale, al fine di garantire che le prossime elezioni politiche siano pienamente trasparenti e corrette e si svolgano in un contesto libero, democratico, inclusivo e pacifico;

9.  chiede un'indagine indipendente e obiettiva sulle violenze collegate alle elezioni e sulle accuse di gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e sottolinea la necessità di garantire che tutti i responsabili siano assicurati alla giustizia; invita inoltre l'UE, in collaborazione con le Nazioni Unite e l'Unione africana, a continuare a seguire da vicino la situazione generale in Gabon e a segnalare tutti i casi di violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali; prende atto delle richieste di un'indagine preliminare presso la Corte penale internazionale (CPI) sulle violenze post-elettorali;

10.  esorta il Consiglio ad avviare un processo di consultazione ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou non appena si riscontri una mancanza di progressi nel dialogo politico intensificato; invita il Consiglio, qualora non si possa pervenire a un accordo nell'ambito del processo di consultazione, a valutare la possibilità di imporre sanzioni mirate nei confronti dei responsabili delle violenze post-elettorali e degli abusi dei diritti umani, nonché nei confronti dei responsabili della destabilizzazione del processo democratico nel paese;

Repubblica democratica del Congo

11.  deplora il fatto che il governo del Congo non sia riuscito a tenere le elezioni presidenziali entro la scadenza costituzionale; ribadisce il suo appello affinché si compiano tutti i passi necessari per creare un ambiente favorevole allo svolgimento, al più tardi nel dicembre 20017, di elezioni libere, eque e credibili, nel pieno rispetto della Costituzione della RDC e della Carta africana per la democrazia, le elezioni e il buon governo;

12.  esorta tutti gli attori politici a impegnarsi in un dialogo pacifico e costruttivo onde impedire l'acuirsi della crisi politica attuale, e ad astenersi da ulteriori violenze e provocazioni;

13.  plaude agli sforzi profusi dalla Conferenza episcopale nazionale (CENCO) per conseguire un più ampio consenso su una transizione politica; prende atto dell'accordo raggiunto alla fine di dicembre 2016, che nega un terzo mandato al presidente Kabila e chiede che le elezioni si tengano entro la fine del 2017; ricorda a tutte le parti il loro impegno per questo accordo e le incoraggia quindi ad attuarlo in tutte le sue componenti e a definire al più presto un calendario concreto per le prossime elezioni; ricorda loro l'importanza della posta in gioco qualora non riescano a ottenere un risultato positivo;

14.  esorta il governo del Congo ad affrontare senza indugio le questioni aperte concernenti la programmazione del calendario elettorale, il relativo bilancio e l'aggiornamento del registro elettorale, al fine di consentire lo svolgimento di elezioni libere, eque e trasparenti; ricorda che la commissione elettorale nazionale indipendente dovrebbe essere un'istituzione imparziale e inclusiva, dotata di risorse sufficienti a consentire un processo completo e trasparente;

15.  chiede all'Unione europea e ai suoi Stati membri di sostenere l'attuazione dell'accordo e lo svolgimento del processo elettorale; invita tutti gli attori internazionali a fornire alla RDC un cospicuo sostegno politico, finanziario, tecnico e logistico, necessario per garantire lo svolgimento delle elezioni entro dicembre 2017; chiede trasparenza per quanto riguarda tutto il sostegno finanziario dell'Unione europea e dei suoi Stati membri alle elezioni in Congo;

16.  sollecita un'indagine completa, approfondita e trasparente in merito alle presunte violazioni dei diritti umani verificatesi durante le proteste, al fine di individuare i responsabili e far sì che rispondano delle loro azioni;

17.  accoglie con favore l'adozione di sanzioni mirate da parte dell'UE, tra cui il divieto di viaggio e il congelamento dei beni, nei confronti dei responsabili della violenta repressione e della destabilizzazione del processo democratico nella RDC; invita il Consiglio a valutare la possibilità di estendere tali misure restrittive in caso di ulteriori violenze, come previsto dall'accordo di Cotonou;

o
o   o

18.  invita il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a indagare sulle gravi violazioni dei diritti umani che hanno avuto luogo di recente in entrambi i paesi;

19.  invita le autorità del Congo e del Gabon a ratificare quanto prima la Carta africana per la democrazia, le elezioni e il buon governo;

20.  invita la delegazione dell'UE a impiegare tutti i mezzi e gli strumenti appropriati per sostenere i difensori dei diritti umani e i movimenti a favore della democrazia e a condurre un dialogo politico rafforzato con le autorità, come sancito dall'articolo 8 dell'accordo di Cotonou;

21.  invita inoltre l'UE e i paesi ACP, in collaborazione con le Nazioni Unite e l'Unione africana, a continuare a monitorare strettamente la situazione generale in entrambi i paesi;

22.  sottolinea che la situazione in Gabon e nella RDC rappresenta una grave minaccia per la stabilità dell'intera regione dell'Africa centrale; ribadisce il suo sostegno all'Unione africana nel suo ruolo cruciale di prevenzione di una crisi politica nella regione e di ogni ulteriore destabilizzazione della regione dei Grandi Laghi;

23.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Unione africana, al presidente, al primo ministro e al parlamento della RDC e del Gabon, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani nonché all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.


Attuazione di Erasmus+
PDF 348kWORD 77k
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (2015/2327(INI))
P8_TA(2017)0018A8-0389/2016

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

–  visto il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE(1),

–  vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente(2),

–  vista la risoluzione del Consiglio del 27 novembre 2009 su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018)(3),

–  vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro e il rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti(4),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2010 sull'educazione allo sviluppo sostenibile,

–  vista la comunicazione della Commissione del 18 gennaio 2011 dal titolo "Sviluppare la dimensione europea dello sport" (COM(2011)0012),

–  vista la sua risoluzione del giovedì 12 maggio 2011 su "Youth on the Move: un quadro per migliorare i sistemi europei di istruzione e di formazione"(5),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2011, intitolata "Sostenere la crescita e l'occupazione – un progetto per la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore in Europa" (COM(2011)0567),

–  vista la risoluzione del Consiglio, del 28 novembre 2011, su un'agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti(6),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 28 e 29 novembre 2011 su un criterio di riferimento nel settore della mobilità per l'apprendimento(7),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, riguardante la convalida dell'apprendimento non formale e informale(8),

–  vista la relazione congiunta 2012 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione ("IF 2020") - Istruzione e formazione in un'Europa intelligente, sostenibile e inclusiva(9),

–  vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2013 sul tema "Ripensare l'istruzione"(10),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 20 maggio 2014 su un'efficace formazione degli insegnanti,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 20 maggio 2014 sulla garanzia della qualità a sostegno dell'istruzione e della formazione,

–  vista la dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione ("dichiarazione di Parigi"), adottata dalla riunione informale dei ministri dell'Istruzione dell'Unione europea il 17 marzo 2015 a Parigi,

–  vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sulla promozione dello spirito imprenditoriale nei giovani attraverso l'istruzione e la formazione(11),

–  vista la comunicazione della Commissione del 15 settembre 2015 dal titolo "Progetto di relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'attuazione di un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù per il 2015 (2010-2018)" (COM(2015)0429),

–  visto il progetto di relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione (ET 2020) "Nuove priorità per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione"(12),

–  viste le conclusioni del Consiglio sul ruolo dell'educazione della prima infanzia e dell'istruzione primaria nella promozione della creatività, dell'innovazione e della competenza digitale(13),

–  viste le conclusioni del Consiglio sulla riduzione dell'abbandono scolastico e sulla promozione del successo scolastico(14),

–  vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul tema "Apprendere l'UE a scuola"(15),

–  vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul programma Erasmus + e altri strumenti per promuovere la mobilità in materia di IFP - Un approccio di apprendimento permanente(16),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 30 maggio 2016 sullo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e del pensiero critico per mezzo dell'istruzione e della formazione,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 30 maggio 2016 sul ruolo del settore della gioventù in un approccio integrato e intersettoriale per prevenire e combattere la radicalizzazione violenta dei giovani,

–  vista la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2016 intitolata "Una nuova agenda per le competenze per l'Europa" (COM(2016)0381),

–  vista la sua risoluzione del 23 giugno 2016 sul seguito del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione (ET 2020)(17),

–  visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti, del 12 dicembre 2002, sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

–  visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0389/2016),

A.  considerando che Erasmus+ è uno dei programmi di maggiore successo dell'Unione nonché il principale strumento di sostegno ad attività nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport ed è concepito per migliorare il potenziale di carriera dei giovani e consentire ai partecipanti di sviluppare una rete di relazioni sociali; che nel periodo 2014-2020 ha offerto a oltre 4 milioni di europei la possibilità di studiare, formarsi e acquisire esperienze di volontariato in un altro paese;

B.  considerando che la Commissione ha dimostrato flessibilità e ha adottato azioni innovative per rispondere a nuove sfide, come ad esempio una proposta per i rifugiati, e per promuovere i valori civici nell'ambito degli incentivi offerti da Erasmus+ per un dialogo interculturale più attivo e partecipativo;

C.  considerando che l'estrema rilevanza educativa, sociale, politica ed economica del programma si riflette nell'aumento di bilancio del 40 % per il periodo del programma e nel tasso di impegno del bilancio previsto che ha raggiunto quasi il 100 % in conseguenza dell'elevato numero di candidature;

D.  considerando che non tutti i dati pertinenti per un'analisi quantitativa e qualitativa completa dell'attuazione sono già disponibili e che, pertanto, è troppo presto per condurre una valutazione qualitativa dell'impatto del programma;

E.  considerando che i risultati dello studio sull'impatto del programma Erasmus del 2014(18) indicano che chi ha studiato o si è formato all'estero ha il doppio delle probabilità di trovare lavoro rispetto a chi non ha un'esperienza simile, che l'85% degli studenti Erasmus studia o si forma in un altro paese per migliorare la propria occupabilità all'estero e che il tasso di disoccupazione, a cinque anni dalla laurea, di coloro che hanno studiato o si sono formati all'estero è inferiore del 23%; che lo studio sull'impatto del programma Erasmus mostra anche che il 64% dei datori di lavoro ritiene che un'esperienza internazionale sia importante ai fini dell'assunzione (rispetto a solamente il 37 % nel 2006) e che ai laureati con esperienza internazionale vengono attribuite maggiori responsabilità professionali; che a un tirocinante Erasmus su tre viene offerto un posto di lavoro nell'impresa in cui ha svolto il tirocinio e che dopo aver completato il tirocinio quasi un tirocinante Erasmus su dieci ha avviato un'attività in proprio, mentre tre su quattro intendono o possono prevedere di fare altrettanto;

Conclusioni principali

1.  sottolinea che Erasmus + è il programma di punta dell'UE nel campo della mobilità, dell'istruzione e della formazione, e che ad esso, visti i risultati positivi e la forte domanda, è stato assegnato un aumento di bilancio del 40% rispetto al periodo 2007-2013;

2.  rileva che gran parte delle agenzie nazionali si aspettano che gli obiettivi del programma Erasmus+ nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù siano raggiunti;

3.  ritiene che il programma Erasmus+ svolga un ruolo fondamentale nel promuovere l'identità e l'integrazione europee, la solidarietà, la crescita inclusiva e sostenibile, l'occupazione di qualità, la competitività, la coesione sociale e la mobilità lavorativa dei giovani poiché contribuisce a migliorare i sistemi d'istruzione e formazione in Europa, l'apprendimento permanente, la cittadinanza attiva europea e le prospettive di occupazione, offrendo ai cittadini europei la possibilità di acquisire un insieme trasversale e trasferibile di capacità e competenze personali e professionali mediante gli studi, la formazione, le esperienze lavorative e il volontariato all'estero e permettendo ai singoli di vivere in modo più indipendente, adattarsi con maggiore facilità e potenziare il proprio sviluppo personale;

4.  sottolinea che, nonostante il programma complessivo abbia più visibilità rispetto al suo predecessore, i diversi programmi settoriali mancano ancora di visibilità; ricorda in questo contesto che gli elementi e le caratteristiche specifici dei diversi settori devono essere presi in considerazione durante l'attuazione del programma;

5.  sottolinea che dovrebbero essere reintrodotte le iniziative specifiche per i diversi settori, come i laboratori Grundtvig e le iniziative nazionali a favore della gioventù aperte ai gruppi informali e che dovrebbe essere semplificato l'accesso alle iniziative transnazionali per la gioventù; propone di massimizzare l'impatto del programma tramite nuove azioni ammissibili, ad esempio l'introduzione di scambi giovanili su vasta scala basati sulla struttura del servizio volontario europeo su larga scala nel quadro dell'azione chiave 1 (KA1);

6.  sottolinea che il capitolo del programma dedicato alla gioventù è quello che su cui si concentra maggiormente il crescente interesse dei cittadini europei per Erasmus+; osserva che attualmente il 36 % del totale delle richieste di Erasmus+ riguarda il settore gioventù, con un incremento del 60 % delle richieste presentate tra il 2014 e il 2016;

7.  riconosce l'importanza del dialogo strutturato dell'UE sulla gioventù, un processo partecipativo che offre ai giovani e alle organizzazioni giovanili la possibilità di essere coinvolti nell'elaborazione delle politiche dell'UE per la gioventù e di influenzarla, e plaude al sostegno che il programma sta fornendo al processo attraverso il supporto ai gruppi di lavoro nazionali e ai progetti di dialogo strutturato nel quadro dell'azione chiave 3 (KA3); osserva che il servizio volontario europeo rappresenta un formato intensivo di apprendimento ed esperienza per i giovani e che richiede un quadro normativo di elevata qualità; sottolinea che l'accesso al programma Erasmus+ dovrebbe continuare a essere riservato primariamente alla società civile;

8.  riconosce che, secondo le relazioni delle parti interessate a tutti i livelli, mentre i primi due anni e mezzo di attuazione del programma sono stati difficoltosi e impegnativi, nel frattempo sono stati apportati miglioramenti, sebbene le semplificazioni introdotte con l'approccio universale abbiano in molti casi ottenuto effetti negativi; ritiene che una minore presenza di ostacoli burocratici permetterebbe di avere un programma più ampio e più accessibile; chiede che vengano compiuti ulteriori sforzi volti a ridurre la burocrazia lungo tutto il ciclo del progetto e che i costi siano definiti in modo adeguato, in base al bilancio o al tipo di progetto; incoraggia, nel contempo, la Commissione a rafforzare il dialogo con le parti sociali, le autorità locali e la società civile per garantire il più ampio accesso possibile al programma; si rammarica del fatto che, a causa dell'onere amministrativo elevato, il finanziamento di Erasmus+ possa risultare irraggiungibile per le organizzazioni più piccole; ritiene che sarebbe opportuno semplificare gli adempimenti burocratici e gli obblighi di presentazione di relazioni;

9.  si rammarica nel constatare che la Commissione non fornisce dati sulla qualità dei progetti con esito positivo; sottolinea che l'analisi della qualità di ciascun progetto e la presentazione trasparente dei risultati rappresentano misure esplicita che la Commissione dovrebbe adottare e che potrebbero contribuire a determinare un maggior tasso di successo nelle candidature;

10.  sottolinea che l'obiettivo di un'attuazione più semplice, di più facile utilizzo e più flessibile non è stato ancora raggiunto; sottolinea in tale contesto la continua mancanza di chiarezza e il grado irregolare di dettaglio nella guida al programma nonché l'eccessiva complessità dei moduli di candidatura, che pongono i candidati più piccoli, non professionali e privi di esperienza in una condizione di notevole svantaggio; sottolinea la necessità di promuovere miglioramenti che possano aumentare la semplicità di utilizzo del programma, tenendo conto nel contempo dell'importanza di differenziare tra vari settori e gruppi di beneficiari; si duole che i lunghi tempi di pagamento di Erasmus+ riducano per le organizzazioni più piccole le possibilità di chiedere finanziamenti;

11.  invita la Commissione a semplificare considerevolmente il processo di candidatura, a trasformare la guida al programma rendendola più orientata all'utente e specifica per i diversi settori, riportando in un unico capitolo tutte le informazioni pertinenti a ciascun settore del programma, e a pubblicare moduli di candidatura in tutte le lingue ufficiali contemporaneamente alla guida al programma e in ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle candidature, oltre a fornire un'indicazione chiara dei documenti necessari in ogni fase; invita a rendere più chiara e semplice la sezione finanziaria del modulo elettronico; sottolinea che per l'esame delle candidature è necessaria una valutazione coordinata e coerente con il sostegno di esperti indipendenti;

12.  sottolinea che per gli studenti di corsi di istruzione e formazione professionale, i tirocinanti, gli apprendisti e i volontari è importante che i risultati dell'apprendimento siano chiari e che le descrizioni delle mansioni relative alle esperienze di lavoro all'estero nell'ambito di Erasmus+ siano specifiche; evidenzia che la preparazione dei candidati prima dell'esperienza internazionale costituisce parte integrante delle attività e deve includere sessioni di orientamento professionale, corsi di lingua e corsi di formazione per l'integrazione sociale e culturale, compresa la comunicazione transculturale che faciliterebbe la partecipazione delle persone nella società e migliorerebbe le loro condizioni di vita e di lavoro; ritiene che, data l'importanza del multilinguismo per migliorare l'occupabilità dei giovani, sarebbe opportuno adoperarsi maggiormente per promuovere e sostenere il multilinguismo nel programma Erasmus+; plaude al fatto che saranno rafforzate le competenze dei partecipanti ai progetti Erasmus+ nelle lingue straniere, comprese le lingue dei paesi vicini che possono aumentare la mobilità e l'occupabilità nei mercati del lavoro transfrontalieri; reputa che i corsi di lingua per i futuri partecipanti ai programmi di mobilità potrebbero essere organizzati in collaborazione con gli istituti d'istruzione e le imprese ospitanti ed essere adattati al loro settore di studio o di tirocinio;

13.  ricorda che, nonostante il significativo aumento di bilancio complessivo del programma, nel QFP era previsto solamente un ridotto aumento per la prima metà del periodo del programma, il che ha comportato purtroppo il respingimento di molti progetti di elevata qualità e, pertanto, un basso tasso di successo e grande malumore tra i candidati;

14.  accoglie con favore l'aumento dei fondi disponibili per il programma Erasmus+ per l'esercizio 2017, un incremento di quasi 300 milioni di euro rispetto al 2016; sottolinea, inoltre, la necessità di utilizzare tali fondi in parte per migliorare le componenti deficitarie del programma e, soprattutto, per aumentare il numero dei progetti di qualità con esito positivo;

15.  riconosce che gli investimenti provenienti dal bilancio dell'UE a titolo di Erasmus+ contribuiscono in modo significativo al miglioramento delle competenze, all'occupabilità e alla riduzione del rischio di disoccupazione a lungo termine per i giovani europei, nonché alla cittadinanza attiva e all'inclusione sociale dei giovani;

16.  ritiene che l'aumento del 12,7 % del bilancio totale nel 2017 rispetto al 2016 e ulteriori aumenti annuali per il restante periodo del programma garantiranno tassi di successo più elevati e una maggiore soddisfazione tra i candidati; attende l'attuazione dell'intenzione della Commissione di stanziare ulteriori 200 milioni di EUR per il restante periodo del programma, sebbene occorra uno sforzo di bilancio ancora maggiore per coprire la domanda nei settori con risorse insufficienti che è di gran lunga più elevata rispetto ai fondi disponibili; osserva che il 48 % delle agenzie nazionali (AN) indicano che le azioni del programma sono sottofinanziate;

17.  incoraggia la Commissione ad analizzare le azioni chiave e i settori del programma che sembrano essere sottofinanziati, come i partenariati strategici dell'azione chiave 2 (KA2), l'istruzione degli adulti, la gioventù, l'istruzione scolastica, l'istruzione e la formazione professionale (IFP) e l'istruzione superiore nonché le azioni e i settori che potrebbero beneficiare maggiormente dell'aumento di bilancio; sottolinea la necessità di tenere costantemente monitorato il programma per individuare tali ambiti e settori, al fine di adottare misure correttive nel più breve tempo possibile; sottolinea la necessità di assicurare un finanziamento sufficiente per la mobilità, ponendo particolare attenzione all'aumento della mobilità dei gruppi sottorappresentati; sottolinea che, a causa di esigenze settoriali specifiche, occorrono linee di bilancio speciali per i diversi settori; osserva che le risorse devono essere utilizzate esclusivamente nell'ambito di quanto stabilito dal programma;

18.  sottolinea che gli strumenti virtuali rappresentano un metodo per sostenere la diffusione e lo sfruttamento dei risultati, ma che i contatti personali e le attività frontali svolgono un ruolo importantissimo per il successo di un progetto e del programma in generale; ritiene, a tale proposito, che le campagne di sensibilizzazione negli Stati membri dovrebbero comprendere seminari e attività che permettano un incontro personale con i potenziali partecipanti;

19.  sottolinea altresì che una forte componente per tutti coloro che partecipano a Erasmus+ è lo sviluppo delle competenze linguistiche; accoglie pertanto con favore gli strumenti linguistici online offerti dalla Commissione, ma evidenzia la necessità di predisporre un quadro di accompagnamento (nazionale, regionale e locale) affinché la mobilità dei partecipanti divenga un successo, in particolare per gli alunni in età scolare e gli studenti di corsi di IFP, come pure per il personale, onde contribuire alla loro integrazione nei diversi ambienti;

20.  ricorda che oggi soltanto l'1% dei giovani che seguono una formazione professionale in alternanza, tra cui gli apprendisti, partecipa a programmi di mobilità durante la formazione; sottolinea che è indispensabile creare le condizioni per aumentare la mobilità degli apprendisti nell'Unione europea al fine di dare loro le stesse possibilità offerte agli studenti degli istituti di istruzione superiori e conseguire in tal modo gli obiettivi della lotta contro la disoccupazione, in particolare quella giovanile;

21.  sottolinea l'importanza dell'istruzione informale e non formale, degli animatori giovanili, della partecipazione allo sport e al volontariato nell'ambito del programma Erasmus+ quale mezzo per stimolare lo sviluppo di competenze civiche, sociali e interculturali, favorire l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva dei giovani e contribuire allo sviluppo del loro capitale umano e sociale;

22.  sottolinea che, in passato, i programmi Erasmus e Leonardo erano principalmente rivolti ai giovani con livelli superiori di qualifiche e con migliori possibilità d'accesso al mercato del lavoro e non si rivolgevano ai soggetti più vulnerabili; mette in evidenza l'obiettivo dell’UE di ridurre l'abbandono scolastico prematuro e la povertà; sottolinea che i giovani che abbandonano la scuola prematuramente – un gruppo a elevato rischio di povertà e disoccupazione – dovrebbero essere al centro dell'attenzione degli Stati membri nell'attuazione di Erasmus+; sottolinea che i programmi rivolti ai giovani che abbandonano la scuola prematuramente non possono essere i tradizionali programmi IFP o di scambio, ma dovrebbero concentrarsi sulle loro esigenze specifiche, sulla facilità di accesso e sulla semplicità di finanziamento, di pari passo con ambienti di apprendimento informale o non formale;

23.  prende atto delle nuove sfide sociali e della natura del lavoro in constante cambiamento; ribadisce che il programma Erasmus+ prepara anche i giovani all'occupazione e ritiene che bisognerebbe concentrarsi in particolare sul passaggio dalle competenze specifiche di un lavoro alle competenze non tecniche, promuovendo l'acquisizione di un insieme trasversale e trasferibile di capacità e competenze, quali l'imprenditorialità, l'alfabetizzazione informatica, il pensiero creativo, una mentalità volta alla risoluzione dei problemi e all'innovazione, la fiducia in sé stessi, l'adattabilità, lo spirito di squadra, la gestione di progetti, la valutazione e l'assunzione dei rischi e le competenze sociali e civiche che sono altamente pertinenti al mercato del lavoro; ritiene che tale approccio dovrebbe comprendere anche il benessere sul lavoro, un giusti equilibrio tra vita professionale e vita privata e l'integrazione delle persone in situazioni vulnerabili nel mercato del lavoro e nella società;

24.  rileva che lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti è stato avviato solo nel febbraio 2015 dopo la firma dell'accordo di delega con il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) nel dicembre 2014 e che al momento solo quattro banche in Francia, Spagna e Irlanda partecipano a questo strumento innovativo; deplora che questo strumento finanziario sia lungi dal conseguire i risultati attesi, dal momento che vi partecipano ad oggi solo 130 studenti di corsi di laurea magistrale; chiede una valutazione critica dello strumento di garanzia per i prestiti che ne esamini la finalità e l'accessibilità in tutta l'Europa ed esorta la Commissione a proporre, in consultazione con il Parlamento europeo, una strategia di riassegnazione di parte del bilancio che probabilmente non sarà utilizzato entro il 2020; sottolinea che il tasso complessivo di studenti indebitati dovrebbe essere monitorato al fine di garantire che gli strumenti finanziari globali di cui si avvale il programma si traducano in un maggior numero di individui aiutati;

25.  si rammarica del fatto che le organizzazioni che rappresentano sportivi amatoriali, e soprattutto sportivi disabili, a livello locale sono fortemente sottorappresentate come partecipanti al progetto nell'attuazione di progetti sportivi amatoriali; accoglie con favore l'introduzione di partenariati di collaborazione di piccola scala con ridotti requisiti amministrativi quale importante passo avanti per consentire alle piccole organizzazioni sportive amatoriali di partecipare al programma e di essere maggiormente valorizzate; sottolinea che l'azione intersettoriale, in questo caso volta a stabilire un più stretto legame tra sport e istruzione, può contribuire a far fronte a questa lacuna; osserva che tale prassi dovrebbe essere estesa ad altri settori di finanziamento dei progetti Erasmus+, soprattutto per le organizzazioni di volontariato;

26.  accoglie favorevolmente il particolare coinvolgimento del programma Erasmus+ nella cooperazione e nelle attività inerenti allo sport amatoriale; incoraggia la Commissione a migliorare l'accessibilità e la partecipazione al programma da parte di realtà amatoriali come i circoli sportivi; invita la Commissione a valutare se i finanziamenti attualmente disponibili per lo sport a titolo di ERASMUS+ siano utilizzati in maniera efficace e a vantaggio dello sport amatoriale e, in caso negativo, a individuare soluzioni di miglioramento incentrate sullo sport amatoriale e l'istruzione per migliorare la visibilità, promuovere l'attività fisica e rendere lo sport più accessibile a tutti i cittadini nell'UE; invita la Commissione a promuovere un approccio intersettoriale allo sport amatoriale in tutte le azioni pertinenti di Erasmus+ e a coordinare le azioni in quest'ambito al fine di garantirne l'efficacia e l'impatto desiderato;

27.  pone l'accento sul valore aggiunto apportato dalle azioni Erasmus+ in materia di IFP nel sostenere l'integrazione o la reintegrazione dei gruppi svantaggiati nel quadro delle opportunità di istruzione e formazione professionale, al fine di incentivarne la transizione verso il mercato del lavoro;

28.  esorta la Commissione e gli Stati membri, comprese le agenzie dell'UE quali il CEDEFOP, a migliorare la qualità, l'accessibilità e la parità di accesso dei programmi di mobilità nell'ambito dell'IFP, affinché offrano un valore aggiunto a tutti i partecipanti in termini di qualifiche, riconoscimento e contenuto, e a garantire l'introduzione di norme di qualità per i programmi di apprendistato;

29.  riconosce che, dati i tassi elevati di disoccupazione giovanile in alcuni Stati membri, un obiettivo fondamentale di Erasmus+ è quello di preparare i giovani al mercato del lavoro; assegna nel contempo particolare attenzione alla necessità di mantenere l’importanza delle attività svolte esternamente alla scuola, alla formazione professionale e agli studi nel quadro del programma Erasmus+;

30.  ricorda alla Commissione che le persone con disabilità, ad esempio gli ipoudenti, hanno esigenze particolari e necessitano pertanto di adeguati finanziamenti e sostegno, come quello offerto da interpreti della lingua dei segni, e dell'accesso a maggiori informazioni e a sovvenzioni ragionevoli che consentano loro di accedere al programma Erasmus+; esorta la Commissione a proseguire il suo operato volto a introdurre ulteriori misure per assicurare alle persone con disabilità un accesso privo di barriere e non discriminatorio a tutti i programmi di borse di studio nel quadro di Erasmus+; ritiene opportuno che all'interno delle agenzie nazionali siano nominati, se necessario, consulenti ad hoc incaricati di fornire consulenza sulle migliori possibilità di assegnazione dei fondi;

31.  sottolinea l'esigenza di sostenere per mezzo di finanziamenti o di incentivi fiscali le piccole e medie imprese (PMI) che offrono formazione professionale nell'ambito del programma Erasmus+;

Raccomandazioni

32.  ritiene che Erasmus+ sia uno dei pilastri fondamentali dell'adattamento della popolazione europea all'apprendimento permanente; chiede pertanto alla Commissione di sfruttare pienamente la dimensione del programma legata all'apprendimento permanente attraverso la promozione e l'incoraggiamento della cooperazione intersettoriale nell'ambito di Erasmus+, che è molto più elevata rispetto ai programmi precedenti, e di valutare la cooperazione intersettoriale nella valutazione di medio termine da presentare alla fine del 2017; rammenta che i progetti e le attività intersettoriali dimostrano le potenzialità di miglioramento dei risultati del programma; invita a incorporare la mobilità educativa in qualsiasi programma d'istruzione superiore o professionale, allo scopo di migliorare la qualità dell'istruzione superiore e del sistema di IFP, di aiutare gli individui nell'aggiornamento delle loro competenze e capacità professionali e nello sviluppo della carriera, nonché di sensibilizzare in merito alle competenze che si acquisiscono nell'ambito della mobilità in tutti i settori interessati e di promuovere le conoscenze relative all'apprendimento, alla formazione e all'animazione giovanile; invita a offrire agli studenti IFP migliori opportunità di effettuare uno stage o compiere una parte dei loro studi in un paese vicino, per esempio attraverso la copertura delle spese di viaggio per gli studenti che continuano a vivere nel loro paese;

33.  sottolinea che Erasmus+ è uno strumento importante per migliorare la qualità dell'IFP in tutta l'UE; sottolinea che una IFP e una mobilità IFP inclusive e di qualità svolgono un ruolo sociale ed economico importantissimo in Europa, dove il mercato del lavoro sta cambiando rapidamente, in quanto mezzo per permettere ai giovani e agli adulti di acquisire le competenze professionali e personali necessarie per il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro; sottolinea che l'IFP e la mobilità IFP dovrebbero promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e l'inclusione sociale per tutti i cittadini, comprese le donne, che sono sottorappresentate nell'IFP, e le persone in situazioni vulnerabili tra cui i rom, i giovani disoccupati, le persone con disabilità, gli abitanti di zone remote e regioni ultraperiferiche nonché i migranti; suggerisce anche di concentrarsi sui beneficiari poco qualificati, al fine di aumentare la loro partecipazione e migliorare in tal modo la portata dei programmi;

34.  rileva il perdurare della selettività sociale nelle iscrizioni ai programmi di mobilità in alcuni Stati membri; si rammarica che le ineguaglianze all'interno degli Stati membri e tra gli stessi stiano rendendo difficoltoso l'accesso al programma, in quanto ostacolano i candidati, soprattutto gli studenti che dispongono di un reddito inferiore; segnala l'alta percentuale di studenti, nei programmi di mobilità, sostenuti da terzi (famiglia, genitori, partner, soggetti locali vicini ai beneficiari ); osserva che numerosi studenti lavoratori rinunciano a partecipare ai programmi di mobilità a causa della potenziale perdita di reddito; segnala che l'eliminazione degli ostacoli alla mobilità, ad esempio gli ostacoli finanziari, e un migliore riconoscimento dei risultati di studi/attività lavorative svolti a livello internazionale sono strumenti importanti per realizzare gli obiettivi dell'azione chiave 1 (KA1); incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad aumentare ulteriormente gli aiuti finanziari per coloro che non sono in grado di partecipare per motivi economici e a ricercare ulteriori possibilità di agevolarne la mobilità, affinché Erasmus+ divenga effettivamente accessibile a tutti; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la parità di genere e la parità di accesso al programma;

35.  invita la Commissione ad assicurare la mobilità transeuropea anche in periodi di crisi e a mantenere le condizioni che consentono ai paesi aderenti allo spazio europeo dell'istruzione superiore l'accesso al programma Erasmus+;

36.  continua ad esprimere preoccupazione riguardo al fatto che i giovani e il vasto pubblico considerino Erasmus+ un programma principalmente rivolto all'istruzione superiore; raccomanda, pertanto, di attribuire maggiore importanza al miglioramento della visibilità a livello europeo, nazionale e regionale dei diversi settori per i quali è possibile candidarsi, come l'istruzione scolastica, l'istruzione superiore, l'istruzione superiore internazionale, l'istruzione e la formazione professionale, l'apprendimento degli adulti, la gioventù e lo sport nonché il volontariato, e di sottolineare la possibilità di realizzare progetti trasversali, in particolare mediante campagne d'informazione e attività di relazioni pubbliche sul contenuto di tutti i programmi;

37.  ritiene che le denominazioni di lunga data (Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci, Grundtvig e Gioventù in azione) e i relativi loghi siano importanti strumenti per promuovere la varietà del programma; osserva altresì che la denominazione "Erasmus+" sta diventando la più nota, soprattutto per i nuovi arrivati; sottolinea che il programma dovrebbe difendere il suo nuovo nome "Erasmus+" e dovrebbe inoltre utilizzare diversi metodi per promuoverne la conoscenza; propone che la Commissione sottolinei ulteriormente il nesso esistente tra il programma Erasmus+ e le denominazioni e i vari sottoprogrammi; chiede di aggiungere il nome "Erasmus+" ai singoli programmi (in modo che diventino "Erasmus+ Comenius", "Erasmus+ Mundus", "Erasmus+ Leonardo da Vinci", "Erasmus+ Grundtvig" e "Erasmus+ Gioventù in azione"); invita tutte le parti interessate a continuare a utilizzarli, soprattutto nelle pubblicazioni e negli opuscoli, per mantenere e rafforzare l'identità dei programmi settoriali, per garantire un migliore riconoscimento e per evitare confusione tra i beneficiari; invita la Commissione a strutturare la guida al programma Erasmus+ sulla base delle denominazioni di lunga data e a utilizzare rigorosamente tali denominazioni anche nella guida;

38.  incoraggia la Commissione a consolidare i propri sforzi verso un metodo di lavoro aperto, consultivo e trasparente e a migliorare ulteriormente la cooperazione con le parti sociali e la società civile (incluse, se del caso, associazioni di genitori, studenti, insegnanti, personale non docente e organizzazioni giovanili) a tutti i livelli di attuazione; sottolinea che il programma Erasmus+ dovrebbe diventare un modello di trasparenza per l'Unione europea, riconosciuto come tale dai suoi cittadini e che evolva verso una situazione in cui il 100 % delle decisioni e dei processi diventi pienamente trasparente, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti finanziari; ricorda che la piena trasparenza delle decisioni garantisce una migliore comprensione per quanto concerne i progetti e gli individui le cui candidature non abbiano avuto esito positivo;

39.  sottolinea l'importante ruolo del comitato del programma previsto dal regolamento (UE) n. 1288/2013 che istituisce "Erasmus+", in quanto soggetto fondamentale nell'attuazione del programma e nella promozione del valore aggiunto europeo attraverso una maggiore complementarità e sinergia tra Erasmus+ e le politiche a livello nazionale; chiede un ruolo più forte del comitato del programma e la sua partecipazione alle decisioni politiche; invita la Commissione a continuare a condividere informazioni dettagliate circa la distribuzione dei fondi centralizzati al comitato di programma;

40.  sottolinea che gli strumenti informatici non dovrebbero essere intesi solo come vettore di processi gestionali, applicativi e amministrativi, ma possono essere preziosi alleati anche per tenere i contatti con i beneficiari e facilitare i contatti tra di essi e per fornire eventualmente sostegno a numerosi altri processi, ad esempio i feedback dei beneficiari, il mentoring reciproco e il rafforzamento della visibilità del programma;

41.  chiede alla Commissione di garantire un regolare scambio di informazioni e una buona cooperazione tra le autorità nazionali, gli organi attuativi e le organizzazioni della società civile a livello europeo e le agenzie nazionali, sia sulle azioni decentralizzate che centralizzate del programma; invita le agenzie nazionali a pubblicare sui propri siti web tutte le informazioni necessarie nello stesso formato e con lo stesso contenuto, ove possibile;

42.  invita la Commissione e, rispettivamente, la Direzione generale Istruzione e cultura (DG EAC) e l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) a rendere possibile una maggiore promozione delle azioni decentrate, quali KA2, proponendo un finanziamento adeguato che sia proporzionale alle dimensioni delle azioni;

43.  incoraggia un'ulteriore incentivazione della cooperazione tra le agenzie nazionali e l'EACEA in modo da promuovere le azioni centralizzate del programma Erasmus+, offrire il sostegno necessario, diffondere la conoscenza del programma, fornire informazioni aggiuntive sul programma ai potenziali candidati e mettere in atto uno scambio di feedback sul miglioramento del processo attuativo; invita la Commissione a elaborare, in collaborazione con le agenzie nazionali, gli orientamenti attuativi europei per le agenzie nazionali; incoraggia l'agevolazione dei contatti tra la Commissione, le agenzie nazionali, i beneficiari del programma, i rappresentanti delle organizzazioni della società civile e l'EACEA attraverso lo sviluppo di una piattaforma di comunicazione per lo scambio di informazioni e di buone pratiche in cui tutte le parti interessate possano ricevere informazioni di qualità e condividere esperienze e proposte di ulteriori miglioramenti al programma; sottolinea la necessità di coinvolgere le parti interessate e i beneficiari nelle riunioni del comitato del programma; evidenzia che, in linea con il regolamento (UE) n. 1288/2013, tale coinvolgimento potrebbe essere facilitato dalla creazione di sottocomitati permanenti composti da rappresentanti delle parti interessate e dei beneficiari, delle agenzie settoriali nazionali, dei deputati al Parlamento europeo e dei rappresentanti degli Stati membri;

44.  invita la Commissione a verificare ed eventualmente modificare le modalità di pagamento alle agenzie nazionali, i termini per la presentazione delle domande e i periodi degli stanziamenti; osserva che alle agenzie nazionali dovrebbe essere concessa maggiore flessibilità relativamente all'importo delle sovvenzioni per la mobilità e ai costi amministrativi, onde favorire soggiorni più lunghi all'estero; incoraggia la Commissione ad accordare maggiore flessibilità alle agenzie nazionali per lo spostamento dei fondi nell'ambito delle azioni chiave, al fine di superare potenziali deficit di finanziamento in funzione delle esigenze dei beneficiari; propone di affidare tale processo alle agenzie nazionali, a motivo della loro dimestichezza con i potenziali deficit di finanziamento nei rispettivi paesi; evidenzia che una maggiore flessibilità deve essere accompagnata da livelli adeguati di monitoraggio e trasparenza;

45.  esprime preoccupazione per il calo dei progetti condivisi nel quadro di Leonardo e chiede che le agenzie nazionali dispongano di una maggiore libertà decisionale in relazione all'ammontare delle sovvenzioni per i costi amministrativi, onde tenere maggiormente conto delle specificità nazionali, come il sistema duale;

46.  manifesta preoccupazione per le difficoltà delle agenzie nazionali a interpretare e applicare le regole del programma e rammenta che l'82 % del bilancio di Erasmus+ è gestito nell'ambito di azioni decentrate; invita la Commissione a semplificare le definizioni e a migliorare gli orientamenti sulle azioni decentrate, come pure ad assicurare un'applicazione coerente delle norme e dei regolamenti relativi ai programmi in tutte le agenzie nazionali, osservando procedure comuni per quanto riguarda gli standard di qualità, la valutazione dei progetti e le prassi amministrative, così da garantire l'attuazione uniforme e coerente del programma Erasmus+, ottenere i migliori risultati per il bilancio dell'UE ed evitare tassi di errore;

47.  ritiene che le prestazioni delle agenzie nazionali debbano essere regolarmente valutate e migliorate al fine di salvaguardare l'efficacia delle azioni finanziate dall'UE; riconosce che a questo riguardo dovrebbero essere fondamentali i tassi di partecipazione e l'esperienza dei partecipanti e dei partner;

48.  suggerisce che la struttura organizzativa dei servizi pertinenti della Commissione sia allineata con la struttura del programma;

49.  chiede di migliorare ulteriormente gli strumenti informatici pertinenti e di concentrarsi sullo snellimento, sulla facilità d'uso e sul miglioramento delle connessioni tra i diversi strumenti anziché svilupparne di nuovi; rammenta, in tale contesto, che i nuovi strumenti informatici si collocano tra i mezzi di interazione con il web preferiti dai giovani cittadini; sottolinea che le tecnologie informatiche possono svolgere un ruolo importante nel rafforzamento della visibilità del programma;

50.  chiede alla Commissione di sviluppare ulteriormente le piattaforme eTwinning, School Education Gateway, Open Education Europa, EPALE, Portale europeo per i giovani e VALOR IT al fine di aumentarne l'attrattiva e semplificarne l'utilizzo; chiede alla Commissione di inserire una valutazione di tali piattaforme nella valutazione di medio termine di Erasmus+ da presentare alla fine del 2017;

51.  invita la Commissione a ottimizzare le prestazioni e la facilità d'utilizzo degli strumenti informatici, quali lo strumento di mobilità, e di altre piattaforme di supporto informatico quali la piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa (EPALE), al fine di garantire che i beneficiari del programma valorizzino al massimo le loro esperienze e di promuovere la collaborazione transfrontaliera e la condivisione delle migliori pratiche;

52.  invita la Commissione a rafforzare la dimensione del programma relativa all'istruzione scolastica, consentendo una maggiore mobilità degli allievi nonché una semplificazione delle procedure amministrative e di finanziamento per le scuole e i fornitori di istruzione non formale, sfruttando in tal modo la finalità generale di Erasmus+ di promuovere la cooperazione intersettoriale e nell'ottica di incoraggiare i fornitori di istruzione non formale a partecipare a partenariati con le scuole; incoraggia la Commissione a consolidare le prassi di sviluppo dell'animazione giovanile e dell'istruzione non formale nell'ambito del programma, sostenendo le organizzazioni giovanili e altri fornitori di animazione giovanile nonché continuando a sostenere il partenariato per la gioventù tra l'Unione europea e il Consiglio d'Europa;

53.  accoglie favorevolmente l'introduzione di due tipologie di partenariati strategici come primo e importante passo positivo per promuovere la partecipazione al programma da parte delle organizzazioni di piccole dimensioni, che spesso incontrano difficoltà nel soddisfare le condizioni e che vengono pertanto di fatto discriminate, il che compromette la reputazione e il potere di attrazione del programma; esorta la Commissione ad apportare miglioramenti che rendano il programma ancora più interessante al fine di integrare più organizzazioni di piccole dimensioni nelle attività del programma, con l'obiettivo ultimo di aumentare la loro quota di presenza nel programma, tenendo conto dei requisiti qualitativi; accoglie con favore la creazione degli orientamenti attuativi europei e di un sito più dettagliato per le domande frequenti volto a semplificare le risposte in merito ai criteri di selezione e a presentare i progetti selezionati, per rendere più chiara la selezione e supportare meglio le organizzazioni di piccole dimensioni; sottolinea la necessità di coinvolgere nelle attività del programma diversi tipi di organizzazioni partecipanti e di mantenere un equilibrio tra di essi;

54.  raccomanda di ridurre l'importo delle sovvenzioni destinate alla collaborazione tra scuole, in modo da aumentare il numero di progetti finanziati e sovvenzionare direttamente gli scambi scolastici, consentendo così più contatti personali tra persone di diverse lingue e culture; sottolinea l'importanza dell'esperienza personale con individui di altre culture, in particolare per la promozione dell'identità europea e dell'idea fondamentale di integrazione europea, e raccomanda di adoperarsi per consentire la partecipazione al numero più elevato possibile di persone, un aspetto, questo, che vale senza dubbio per tutti gli obiettivi del programma; plaude a tale proposito ai miglioramenti già apportati ma auspica una maggiore flessibilità delle regole nel quadro dei partenariati strategici da parte delle agenzie nazionali e della Commissione;

55.  ritiene che, data l'importanza del multilinguismo per aumentare l'occupabilità dei giovani(19), sarebbe opportuno adoperarsi maggiormente per promuovere e sostenere il multilinguismo nel programma Erasmus+;

56.  sottolinea, nel contesto delle nuove sfide sociali per l'Europa, la necessità di rafforzare un approccio europeo volto a far fronte alle sfide comuni europee, sostenendo progetti di innovazione su larga scala nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù realizzati da reti europee della società civile; rileva che per raggiungere tale obiettivo si potrebbe assegnare parte del finanziamento complessivo dell'azione chiave 2 (KA2) di Erasmus + "Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi" ad azioni centralizzate;

57.  osserva che il 75 % delle agenzie nazionali ha segnalato un elevato onere amministrativo, che riduce la capacità d'investimento del bilancio dell'UE e rischia di avere un impatto diretto sui beneficiari; invita la DG EAC e l'EACEA a migliorare l'attuazione, in particolare per quanto riguarda il processo di candidatura;

58.  accoglie favorevolmente l'introduzione del sistema dei costi unitari nel programma al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi; plaude altresì agli adattamenti realizzati nel 2016 e previsti per il 2017 dalla Commissione; osserva che, a causa dei requisiti normativi, alcuni Stati membri non possono applicare tale sistema o trovano i livelli di costo inadeguati rispetto ai costi effettivi; ritiene necessario un ulteriore aumento dei tassi dei costi unitari per offrire adeguato sostegno finanziario ai partecipanti al progetto e sottolinea l'esigenza di assicurare che i partecipanti e le organizzazioni provenienti da zone isolate e regioni frontaliere non siano svantaggiati per effetto del sistema dei costi unitari; invita a ricompensare adeguatamente il grande impegno personale, in particolare da parte dei numerosi volontari, degli insegnanti e di tutti gli altri richiedenti; chiede la (re)introduzione del finanziamento per le fasi iniziali del progetto, quali il contatto con possibili partner per la cooperazione o gli incontri preparatori o, ad esempio, un importo forfettario sufficiente a coprire tali costi; sottolinea che la trasparenza in quest'ambito è una componente essenziale dei requisiti di trasparenza e degli obiettivi del programma Erasmus+ nel suo insieme;

59.  plaude alla semplificazione introdotta dal ricorso a finanziamenti basati su importi e tassi forfettari; incoraggia la Commissione a individuare sistemi per migliorare ulteriormente la complicata procedura amministrativa per i candidati nell'ambito dei diversi settori del programma; è preoccupato per il fatto che le agenzie nazionali riferiscono oneri di audit più elevati;

60.  constata la necessità di rafforzare il sostegno operativo alle reti europee nel quadro dell'azione chiave 3 (KA3) "Sostegno alla riforma delle politiche" al fine di massimizzare la promozione e la diffusione delle opportunità offerte da Erasmus+;

61.  invita la Commissione di adottare iniziative concrete per fare in modo che il volontariato sia accettato come fonte di contributi propri al bilancio del progetto, in quanto ciò agevola la partecipazione delle organizzazioni di dimensioni più ridotte, soprattutto in ambito sportivo, tenendo conto che Erasmus+ consente il riconoscimento del contributo volontario in termini di tempo quale cofinanziamento sotto forma di contributi in natura e che la nuova proposta della Commissione in materia di orientamenti finanziari contempla tale possibilità; sottolinea la necessità di dare riconoscimento e accordare visibilità al contributo volontario, in considerazione della sua significativa importanza ai fini del programma, purché esso sia monitorato in modo tale da garantire che il volontariato integri l'investimento di risorse pubbliche senza sostituirlo;

62.  riconosce il valore economico e sociale del volontariato e incoraggia la Commissione a migliorare il sostegno alle organizzazioni basate sul volontariato in tutte le azioni del programma;

63.  accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire un corpo europeo di solidarietà; incoraggia la Commissione a coinvolgere le associazioni di volontariato nell'elaborazione di questa nuova iniziativa al fine di garantirne il valore aggiunto e complementare ai fini del rafforzamento del volontariato nell'Unione europea; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a compiere uno sforzo di bilancio per accogliere questa nuova iniziativa senza compromettere la copertura di altri programmi attuali e prioritari e chiede di esplorare le possibilità di una sua integrazione nel quadro del servizio volontario europeo al fine di rafforzare il volontariato nell'UE evitando la duplicazione di iniziative e programmi;

64.  sottolinea che il volontariato è una manifestazione di solidarietà, libertà e responsabilità che contribuisce al rafforzamento della cittadinanza attiva e allo sviluppo umano personale; ritiene che il volontariato sia anche uno strumento essenziale per l'inclusione e la coesione sociali, la formazione, l'istruzione e il dialogo interculturale, capace di apportare, nel contempo, un importante contributo alla diffusione dei valori europei; reputa che il servizio di volontariato europeo (SVE) dovrebbe essere riconosciuto per il suo ruolo nel promuovere lo sviluppo di capacità e competenze che possono rendere l'accesso al mercato del lavoro più semplice per i partecipanti allo SVE; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire condizioni di lavoro dignitose per i volontari e a monitorare se i contratti che regolano le attività dei volontari sono pienamente rispettati; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i partecipanti al servizio volontario europeo non siano in nessun caso considerati o sfruttati come manodopera sostitutiva;

65.  chiede che i tempi per la decisione siano quanto più brevi possibili, che la valutazione delle domande avvenga in modo coerente e coordinato e che l'eventuale diniego di una richiesta sia giustificato in modo trasparente e comprensibile, in modo da evitare una perdita di interesse nei confronti dell'utilizzo dei programmi UE;

66.  incoraggia vivamente una maggiore trasparenza nella valutazione delle domande e osservazioni di qualità in risposta a tutti i candidati; invita la Commissione a garantire un sistema efficace di segnalazione che permetta ai beneficiari del programma di comunicare alla Commissione le irregolarità eventualmente riscontrate nell'attuazione del programma Erasmus+; chiede inoltre alla Commissione di migliorare e incrementare il flusso di informazioni tra le istituzioni europee competenti per l'applicazione del programma e le autorità nazionali; incoraggia le agenzie nazionali e l'EACEA, al fine di migliorare l'attuazione del programma, a fornire opportunità di formazione per i valutatori e a organizzare incontri periodici con i beneficiari e visite ai progetti;

67.  rileva l'importanza di rafforzare la dimensione locale del servizio volontario europeo; propone di offrire un maggiore sostegno ai volontari del servizio, non solo prima della partenza ma anche al rientro nelle loro comunità locali sotto forma di una formazione orientata e integrata a posteriori al fine di aiutarli a condividere le loro competenze europee promuovendo il volontariato a livello locale;

68.  è favorevole a una maggiore efficacia ed efficienza attraverso progetti su scala più ampia; osserva tuttavia che deve esserci un equilibrio tra i gruppi di candidati piccoli e grandi;

69.  chiede alla Commissione di armonizzare il più possibile i tassi indicati di prefinanziamento all'interno di tutto il programma al fine di garantire a tutti i beneficiari gli stessi vantaggi e di agevolare l'attuazione del progetto, soprattutto per le organizzazioni di piccole dimensioni; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i grandi istituti non siano favoreggiati in termini di candidati al programma rispetto alle loro controparti più piccole e meno consolidate;

70.  rileva gli squilibri regionali a livello di UE e tra le diverse zone all'interno degli Stati membri nella partecipazione alle azioni finanziate da Erasmus+; è preoccupato per il fatto che le percentuali di successo delle sue azioni sono relativamente basse ed eterogenee tra i vari paesi dell'Unione; chiede azioni mirate e tempestive per ampliare la partecipazione e migliorare i tassi di successo indipendentemente dalla provenienza dei candidati, prevedendo di indirizzare una parte dei finanziamenti ad azioni specifiche di promozione e sensibilizzazione per questa iniziativa, soprattutto nelle regioni in cui si è registrato un accesso ai finanziamenti ancora relativamente basso;

71.  osserva che l'attuazione di Erasmus+ nelle regioni dell'UE mette in luce esigenze di finanziamento e priorità d'intervento diverse, che impongono ad alcuni Stati membri di ricentrare l'intervento del programma per garantire il buon rapporto costo/efficacia del denaro speso;

72.  prende atto delle discrepanze ingiustificate esistenti tra i paesi per quanto riguarda le borse e i metodi di assegnazione delle stesse; incoraggia la Commissione a condurre indagini sugli effetti di tali differenze nell'intento di ridurre al minimo le disparità socioeconomiche nell'Unione europea; caldeggia un ulteriore aumento dei tassi di sovvenzione nonché il loro adeguamento al costo della vita del paese che accoglie l'iniziativa di mobilità, al fine di incentivare la partecipazione degli studenti in condizioni socioeconomiche svantaggiate, degli studenti e del personale con bisogni speciali e degli studenti e del personale provenienti da regioni lontane;

73.  osserva che il maggior effetto positivo delle borse di mobilità Erasmus+ nell'Europa orientale e meridionale, dove anche la domanda di tali borse è maggiore, contrasta con la limitata dotazione complessiva del programma, il che determina un'elevata percentuale di domande respinte; propone che la Commissione intensifichi gli sforzi per promuovere la mobilità dall'Europa occidentale a quella orientale;

74.  deplora che le crescenti disuguaglianze all'interno degli Stati membri e tra di essi e l'elevato tasso di disoccupazione giovanile nell'UE rendano difficoltoso l'accesso al programma poiché creano barriere alla mobilità dei candidati provenienti dalle regioni a reddito inferiore e maggiormente colpite dalla crisi economica e dai tagli; afferma che il programma Erasmus+ e l'istruzione e la vocazione professionale (IFP) devono essere attivi anche nelle regioni remote e frontaliere dell'UE; ritiene che garantire l'accesso e le pari opportunità agli abitanti di tali regioni sia un intervento molto positivo e uno strumento per ridurre la disoccupazione giovanile e favorire la ripresa economica;

75.  sottolinea che le borse destinate a sostenere la mobilità degli individui nell'ambito del programma Erasmus+ dovrebbero essere esenti da imposte e oneri sociali;

76.  invita la Commissione a riconoscere la natura speciale dei progetti e delle mobilità che coinvolgono persone con bisogni speciali e persone provenienti da contesti svantaggiati; esorta a una maggiore promozione delle possibilità per persone con bisogni speciali e per le persone provenienti da contesti svantaggiati, compresi i rifugiati, di prendere parte al programma e chiede di agevolarne l'accesso;

77.  sottolinea che sebbene siano stati compiuti progressi nel riconoscimento di periodi di studio, crediti, competenze e capacità acquisiti attraverso l'apprendimento non formale e formale all'estero, queste sfide permangono; sottolinea che il riconoscimento dei titoli internazionali è essenziale ai fini della mobilità e costituisce la base per continuare la cooperazione nello spazio europeo dell'istruzione superiore; sottolinea l'importanza di utilizzare appieno tutti gli strumenti dell'UE per la convalida delle conoscenze, delle capacità e delle competenze essenziali ai fini del riconoscimento dei titoli;

78.  sottolinea che, nonostante la crisi economica, finanziaria e sociale, il numero di soggiorni di studio all'estero nel quadro del programma Erasmus è aumentato costantemente dal 2008; richiama l'attenzione sul fatto che, al contempo, il numero di tirocini all'estero è cresciuto in modo esponenziale; conclude che, evidentemente, i tirocini sono considerati dai giovani un'ottima opportunità per migliorare la propria occupabilità; raccomanda alla Commissione, alle agenzie nazionali, ai promotori e alle istituzioni di tener conto di tale sviluppo;

79.  sottolinea che, grazie al quadro europeo delle qualifiche(20), sono stati apportati netti miglioramenti ai sistemi di riconoscimento e convalida di diplomi, qualifiche, crediti, certificati professionali e accreditamenti di competenze nell'istruzione e nell'IFP; osserva tuttavia che alcuni problemi persistono; sottolinea l'importanza di garantire che le competenze e le qualifiche acquisite con un'esperienza di mobilità internazionale in qualsiasi contesto – apprendimento formale, tirocini presso aziende, volontariato e attività per i giovani – siano adeguatamente documentate, convalidate, riconosciute e rese confrontabili nel sistema nazionale; invita la Commissione ad avviare delle riforme e conseguire progressi verso il rafforzamento del quadro europeo delle qualifiche, trasformandolo da una raccomandazione come è attualmente in uno strumento più forte a sostegno della libera circolazione; invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare in modo sistematico e a sviluppare ulteriormente gli strumenti europei esistenti, quali Europass, lo Youthpass e l'ECVET; incoraggia lo sviluppo di qualifiche comuni IFP che possano garantire il riconoscimento internazionale delle qualifiche; chiede agli Stati membri di procedere alla piena e tempestiva attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, riguardante la convalida dell'apprendimento non formale e informale;

80.  sottolinea che l'istruzione e l'apprendimento non formali per gli adulti promuovono le competenze di base e le competenze trasversali, quali le competenze sociali e civiche che sono pertinenti per il mercato del lavoro, il benessere sul luogo di lavoro e il giusto equilibrio tra vita professionale e personale; evidenzia che l'istruzione e l'apprendimento non formali per gli adulti svolgono un ruolo chiave nel raggiungere i gruppi svantaggiati della società aiutandoli a sviluppare competenze utili per entrare nel mercato del lavoro e trovare un'occupazione sostenibile e di qualità o per migliorare la loro situazione occupazionale, nonché nel contribuire a un'Europa più democratica;

81.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere i programmi di IFP; osserva che i sistemi di tirocinio e di stage in azienda costituiscono opportunità formative non sostitutive di impieghi a tempo pieno, che si devono garantire agli apprendisti condizioni di lavoro dignitose e una retribuzione adeguata e che in nessuna circostanza le competenze assegnate ai beneficiari devono essere sostituite da quelle proprie di un dipendente;

82.  constata che nel quadro del programma attuale il lavoro di attuazione previsto per le agenzie nazionali è più impegnativo; invita la Commissione a fornire alle agenzie nazionali un livello sufficiente di risorse e la necessaria assistenza, in modo da consentire un'attuazione più efficiente del programma e permettere alle agenzie nazionali di affrontare le nuove sfide derivanti dall'aumento di bilancio;

83.  invita la Commissione a monitorare i criteri di qualità utilizzati dalle agenzie nazionali nelle valutazioni dei progetti e gli scambi di migliori pratiche in materia; esorta a offrire programmi di formazione ai valutatori per permettere loro di continuare il percorso di sviluppo, soprattutto nei progetti intersettoriali, e perché possano fornire feedback di qualità a tutti i candidati, al fine di incoraggiare il conseguimento degli obiettivi nei progetti futuri e migliorare i risultati dei futuri candidati;

84.  ritiene che una valutazione che predilige l'aspetto qualitativo dovrebbe essere tanto importante quanto la valutazione fondata sulla quantità; invita ad approfondire la prima nel quadro di Erasmus+;

85.  invita la Commissione e gli Stati membri a convalidare e riconoscere l'apprendimento e il tirocinio formali e non formali; incoraggia gli Stati membri a informare meglio i giovani apprendisti sulle opportunità esistenti, a fornire un sostegno maggiore ai centri di apprendimento che desiderano partecipare al programma Erasmus+, nonché ad attuare misure complementari nei casi di esperienza di mobilità transfrontaliera nei paesi vicini per assistere gli apprendisti nella ricerca dell'alloggio e nei trasporti;

86.  sostiene il rafforzamento della mobilità nell'istruzione, nei programmi di apprendistato e nei periodi di tirocinio nel quadro dei programmi Garanzia per i giovani e Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, per cercare di ridurre gli alti tassi di disoccupazione giovanile e gli squilibri geografici all'interno dell'UE;

87.  esorta la Commissione a riconoscere gli attuali squilibri nella partecipazione degli istituti di IFP ai programmi di mobilità dell'UE nei paesi e nelle regioni, allo scopo di ridurre tali differenze attraverso una migliore collaborazione e un migliore scambio di informazioni tra le agenzie nazionali di Erasmus+ e a sostenere il lavoro collaborativo tra gli istituti di IFP collegando gli istituti di IFP con maggiore esperienza agli altri, offrendo misure di sostegno strategico e suggerimenti specifici agli istituti di IFP e migliorando i sistemi di sostegno già esistenti per tali istituti;

88.  incoraggia gli Stati membri, al fine di promuovere la mobilità di insegnanti, docenti e personale non accademico, a riconoscere la loro partecipazione ai programmi di mobilità quale componente importante del loro avanzamento di carriera ed, eventualmente, a introdurre un sistema di ricompensa collegato alla partecipazione ai programmi di mobilità, ad esempio sotto forma di vantaggi economici o di una riduzione del carico di lavoro;

89.  chiede alle agenzie nazionali di garantire la piena trasparenza nella valutazione dei progetti pubblicando l'elenco dei progetti selezionati assieme al relativo avanzamento e al sostegno finanziario designato;

90.  esorta a portare avanti, nell'azione KA1, le miglior prassi di funzionamento di Comenius, come la promozione degli scambi tra classi e la possibilità per il personale delle scuole di candidarsi individualmente per ottenere borse di mobilità nell'ambito dell'azione KA2;

91.  osserva che, nonostante l'elevata qualità dei progetti dell'azione KA2, molti sono stati respinti per insufficienza di fondi; incoraggia la Commissione a segnalare tali progetti per aiutarli ad attrarre investimenti da altre fonti; incoraggia gli Stati membri a riconoscere i progetti segnalati accordando loro priorità d'accesso ai fondi pubblici per la loro realizzazione, qualora tali fondi siano accessibili;

92.  invita la Commissione a proseguire gli sforzi volti a risolvere i problemi di finanziamento delle organizzazioni europee con sede a Bruxelles, al fine di promuovere il loro contributo allo sviluppo delle politiche europee nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport;

93.  prende atto dei problemi riscontrati dalle agenzie nazionali nell'attuazione della mobilità internazionale dei crediti; chiede che le agenzie nazionali possano agire con maggiore flessibilità nell'assegnare le risorse di alcuni paesi e regioni ad altri per soddisfare le priorità di cooperazione degli istituti di istruzione superiore;

94.  rileva il calo numerico dei partecipanti singoli alle iniziative di mobilità esterne a Erasmus+ dovuto al trattamento preferenziale accordato dagli istituti di istruzione superiore europei a un sistema di mobilità istituzionalizzato; incoraggia la Commissione e le autorità nazionali a rinnovare le opportunità di partecipazione dei candidati singoli alle iniziative di mobilità;

95.  incoraggia la Commissione a supportare il sistema di IFP promuovendo i sottoprogrammi Leonardo da Vinci tra le nuove organizzazioni e gli istituti più piccoli, oltre che ad assisterli nella richiesta di finanziamenti adeguati offrendo ulteriore orientamento, formazione online e un supporto personalizzato nella predisposizione di domande di finanziamento di elevata qualità attraverso il contatto con le agenzie nazionali del programma Erasmus+;

96.  incoraggia la promozione dello Spazio europeo dell'istruzione superiore nel mondo, nonché l'avanzamento delle conoscenze individuali a livello mondiale valorizzando tutte le parti interessate (Stati membri, istituti di istruzione superiore, associazioni dell'istruzione superiore) al fine di aumentare l'attrattiva dei corsi di laurea magistrale congiunti Erasmus Mundus per gli istituti di istruzione superiore e i potenziali candidati;

97.  suggerisce un maggiore coinvolgimento delle agenzie nazionali nell'elaborazione delle politiche in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport attraverso il rafforzamento dei legami tra Commissione, Stati membri e agenzie nazionali;

Prossimo periodo del programma

98.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente per semplificare le procedure e ridurre l'elevato onere amministrativo a carico degli studenti, degli istituti e delle imprese ospitanti coinvolti nei progetti Erasmus+, in particolare quelli che non sfruttano a sufficienza tale opportunità per migliorare e facilitare la parità di accesso e i processi di registrazione, convalida e riconoscimento; sostiene che al fine di promuovere una maggiore partecipazione, le informazioni relative a tale programma devono essere fornite in tutte le lingue ufficiali dell'UE; invita la Commissione e le agenzie nazionali a standardizzare i criteri di accesso per garantire l'accesso al maggior numero di candidati possibile;

99.  suggerisce di astenersi da un'ulteriore armonizzazione e da grandi cambiamenti alla struttura del programma tutelando, invece, e consolidando i traguardi raggiunti e apportando miglioramenti progressivi ove necessario;

100.  raccomanda inoltre che l'importanza e la visibilità della formazione non formale sia per il lavoro giovanile sia per l'istruzione degli adulti siano rafforzate nel programma Erasmus+, dal momento che l'istruzione non formale è importante nell'ambito della cittadinanza europea, della promozione della democrazia e dell'educazione ai valori; rammenta che, tuttavia, a causa del nome il programma viene spesso associato soltanto all'istruzione formale;

101.  invita la Commissione a coinvolgere tutte le parti interessate nei lavori relativi al prossimo periodo di programmazione dei finanziamenti e nell'introduzione di possibili miglioramenti al fine di garantire l'ulteriore successo e valore aggiunto del programma;

102.  raccomanda che Erasmus+ sviluppi ulteriormente la mobilità intersettoriale degli individui nell'ambito dell'azione chiave 1 (KA1), affinché studenti, insegnanti, educatori, formatori, apprendisti, lavoratori e giovani possano prendere pienamente parte alla mobilità intersettoriale;

103.  chiede di sviluppare una chiara definizione dei progetti intersettoriali al fine di evitare confusioni derivanti da un'errata etichettatura dei progetti;

104.  chiede che non sia solo garantito l'attuale bilancio per la prossima generazione di programmi nell'ambito del QFP, ma ritiene che un ulteriore aumento del bilancio, che garantisca un livello di finanziamenti annuali per la prossima generazione di programmi almeno equivalente a quello dell'ultimo anno di attuazione del quadro attuale, rappresenti un requisito essenziale per il successo continuativo del programma; propone che la Commissione studi la possibilità di incrementare il prefinanziamento;

105.  accoglie con favore la struttura del programma e invita la Commissione a mantenere, nella proposta per la prossima generazione di programmi, capitoli distinti e bilanci distinti per l'istruzione e la formazione, per la gioventù e per lo sport, tenendo conto delle rispettive specificità e ad adeguare i moduli di candidatura, i sistemi di rendicontazione e i requisiti relativi ai prodotti sviluppati in maniera specifica in funzione del settore;

106.  incoraggia le agenzie nazionali a rendere facilmente accessibili i bilanci disponibili per azione chiave e per settore dopo ciascun processo di candidatura al fine di consentire ai candidati di pianificare strategicamente le loro azioni future, nonché a pubblicare i risultati della selezione dei progetti e delle linee di bilancio, in modo da rendere possibile un adeguato monitoraggio esterno del programma;

107.  invita la Commissione a rivedere periodicamente i livelli di sostegno finanziario, ad esempio gli importi forfettari per l'indennità di viaggio e le indennità giornaliere, al fine di garantire che rispecchino le reali spese di soggiorno ed evitare un indebitamento dovuto al periodo di formazione, contribuendo conseguentemente a prevenire la discriminazione e l'abbandono delle persone con mezzi finanziari minori e/o con esigenze particolari;

108.  segnala che il settore gioventù si rivolge specificatamente ai gruppi svantaggiati; propone che la strategia per l'inclusione e la diversità sia estesa a tutti i settori del programma al fine di promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione delle persone con bisogni speciali o con meno opportunità al programma Erasmus+;

109.  invita la Commissione a presentare un quadro di qualità per l'apprendistato e una proposta per una maggiore mobilità degli apprendisti ed esorta gli Stati membri ad approvarli, allo scopo di garantire una serie di diritti agli apprendisti, agli stagisti, ai tirocinanti e agli studenti di corsi di istruzione e formazione professionale affinché siano adeguatamente tutelati e di assicurare che tali programmi di mobilità non sostituiscano in nessuna circostanza i normali contratti di lavoro; chiede tirocini retribuiti di qualità ed esige che gli Stati membri segnalino i casi in cui le condizioni relative ai compiti e ai diritti dei beneficiari di Erasmus+ siano violate;

110.  invita la Commissione a lavorare assieme agli Stati membri per creare una cooperazione più stretta tra gli istituti d'istruzione e le principali parti interessate (autorità locali/regionali, parti sociali, settore privato, rappresentanti dei giovani, istituti di IFP, organizzazioni di ricerca e organizzazioni della società civile) allo scopo di migliorare la capacità di risposta dei sistemi di istruzione e di IFP alle reali necessità del mercato del lavoro, nonché a garantire che tale cooperazione trovi riscontro in Erasmus+; è del parere che la partecipazione attiva dei beneficiari e di tutte le parti interessate alla progettazione, all'organizzazione, al monitoraggio, all'attuazione e alla valutazione del programma ne garantisca la sostenibilità, il successo e il valore aggiunto;

111.  è favorevole a consentire agli studenti in mobilità di combinare gli studi all'estero con uno stage connesso al campo di studi nell'ambito del programma, agevolando in tal modo il loro soggiorno all'estero, riducendo la selettività sociale, aumentando il numero di studenti in mobilità, aggiornando le competenze degli studenti e rafforzando i collegamenti tra l'istruzione superiore e l'ambiente professionale; invita la Commissione a prestare un'attenzione particolare alla mobilità di lunga durata degli apprendisti nell'assegnazione delle borse Erasmus+;

112.  prende atto delle asimmetrie esistenti tra gli Stati membri riguardo ai criteri di ammissione al programma Erasmus+; insiste affinché la Commissione garantisca che le regole concernenti il programma siano applicate in maniera armonizzata da tutte le agenzie nazionali, nel rispetto delle norme comuni di qualità e delle pratiche procedurali, garantendo in tal modo la coerenza interna ed esterna di Erasmus+ e facendone un vero e proprio programma europeo; invita a tale proposito la Commissione a sviluppare orientamenti europei di attuazione del programma Erasmus+ per le agenzie nazionali; incoraggia le agenzie nazionali, che devono essere una parte integrante del processo di monitoraggio, a concentrarsi anche sull'istituzione o la promozione di un forum per il dialogo costruttivo tra le autorità responsabili delle politiche in materia di istruzione e di lavoro in ciascuno Stato membro; incoraggia vivamente un migliore coordinamento tra le agenzie al fine di abbinare i progetti che trattano questioni simili;

113.  invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare le opportunità di formazione all'estero per l'IFP e a considerare l'IFP come una scelta prioritaria per trovare un lavoro e iniziare una carriera promettente, a garantire l'accesso ai cittadini di tutte le età nonché a fornire adeguati finanziamenti dato che i fondi stanziati per l'IFP non sono proporzionali(21) al numero di potenziali candidati per i programmi di mobilità offerti; sostiene con determinazione la necessità di promuovere e incentivare in maniera efficiente la mobilità IFP tra le donne e ritiene che gli Stati membri debbano fissare obiettivi ambiziosi in tale ambito e che i progressi debbano essere monitorati con attenzione;

114.  sottolinea che è in atto una ridefinizione dei lavori e delle competenze, in particolare a causa dell'attuale transizione verso un'economia più digitalizzata con nuove necessità delle imprese e settori orientati al futuro; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che il programma Erasmus+ rispecchi questa realtà;

115.  invita a promuovere maggiormente i programmi di mobilità per i livelli avanzati di istruzione superiore onde assicurare la mobilità tra i centri di ricerca europei e sviluppare ulteriormente l'obiettivo di internazionalizzare le università europee;

116.  sottolinea la necessità di sensibilizzare i singoli sullo strumento Erasmus+ quale mezzo per migliorare le proprie competenze e arricchirle con una nuova dimensione, il che dovrebbe garantire che tale strumento sia visto nell'ottica giusta, per garantirne l'efficacia ed eliminare il rischio che diventi una semplice esperienza di vita;

117.  invita la Commissione a elaborare e mettere a disposizione statistiche aggiornate su Erasmus+ e a condurre studi di follow-up sulla sua attuazione, in particolare per quanto concerne il tasso di diffusione tra i giovani ripartito per regione e genere, l'impatto sull'occupabilità, sul tipo e sul tasso di occupazione nonché le conseguenze salariali e le possibili modalità di miglioramento; invita la Commissione ad analizzare il motivo per cui alcuni paesi presentano più domande di mobilità IFP, in quali di essi il divario di genere è maggiore e per quale motivo e dove il numero di candidati con disabilità è maggiore, nonché a elaborare un piano su come aumentare la partecipazione degli altri paesi; invita pertanto le agenzie nazionali degli Stati membri a collaborare strettamente allo scambio di informazioni e statistiche; ritiene che gli esiti degli studi e le statistiche debbano essere inclusi e presi in considerazione nel prossimo riesame intermedio di Erasmus+;

118.  ricorda che in un momento di particolare crisi dei valori fondamentali dell'UE, Erasmus+ rappresenta uno strumento che può offrire un'occasione fondamentale per promuovere l'integrazione, la comprensione e la solidarietà tra i giovani; chiede quindi che l'integrazione dei giovani sia promossa sensibilizzandoli sulla diversità di culture e tradizioni e sul loro reciproco e imprescindibile rispetto;

119.  propone che la Commissione mantenga l'educazione e la formazione all'imprenditorialità tra gli obiettivi di un futuro programma Erasmus+ nel prossimo periodo di programmazione (post 2020), compresa la mobilità, e includa nel programma i seguenti elementi:

   i) un'attenta valutazione dell'impatto delle attuali misure di promozione dell'imprenditorialità attraverso l'istruzione e la formazione e un eventuale adeguamento delle stesse, con particolare attenzione agli effetti sui gruppi sottorappresentati e svantaggiati,
   ii) la promozione di un contenuto dell'apprendimento meglio definito e di strumenti per l'istruzione formale e non formale rivolti a tutti gli studenti, con moduli sia teorici che pratici, quali i progetti imprenditoriali per gli studenti,
   iii) la promozione di partenariati tra gli istituti d'istruzione, le imprese, le organizzazioni senza scopo di lucro e i fornitori di istruzione non formale, allo scopo di creare corsi adeguati e fornire agli studenti le esperienze pratiche e i modelli necessari,
   iv) lo sviluppo di competenze nell'ambito di processi imprenditoriali, alfabetizzazione finanziaria, alfabetizzazione e competenze informatiche, pensiero creativo, mentalità orientata alla risoluzione dei problemi e all'innovazione, fiducia in sé stessi, adattabilità, spirito di squadra, gestione di progetti, valutazione e assunzione di rischi, come pure specifiche competenze e conoscenze d'impresa,
   v) l'importanza dell'apprendimento non formale e informale quale contesto privilegiato per acquisire competenze imprenditoriali;

120.  incoraggia gli Stati membri a partecipare ulteriormente al programma Erasmus per giovani imprenditori e a promuoverlo maggiormente tra i giovani desiderosi di avviare un progetto imprenditoriale, affinché possano acquisire esperienza all'estero e nuove competenze che li aiuteranno a realizzare con successo i loro progetti imprenditoriali;

121.  incoraggia vivamente l'apprendimento tra pari dopo gli studi, la formazione o un'esperienza di lavoro all'estero, al fine di rafforzare l'impatto di Erasmus+ sulle comunità locali; sottolinea che la condivisione delle buone pratiche è fondamentale per migliorare la qualità dei progetti nell'ambito di Erasmus+; accoglie con favore la piattaforma Erasmus+ per la divulgazione dei risultati dei progetti e chiede un approccio più deciso alla condivisione delle buone pratiche e agli scambi internazionali di opinioni a livello di agenzie nazionali, partner e beneficiari dei programmi; invita la Commissione a fornire sostegno ai candidati ai programmi nella ricerca di partner internazionali, sviluppando piattaforme di facile consultazione che uniscano informazioni pubbliche sui vari beneficiari e sui loro progetti;

122.  invita la Commissione a migliorare la guida al programma e a renderla più facilmente consultabile e comprensibile, nonché a elaborare specifici opuscoli informativi su ciascuna delle azioni chiave; invita la Commissione a semplificare le procedure di presentazione delle domande in termini di oneri amministrativi;

123.  è favorevole allo sviluppo degli istituti di apprendimento degli adulti mediante una crescita professionale continua e opportunità di mobilità per gli insegnanti, i dirigenti scolastici, i formatori e il resto del personale didattico; incoraggia lo sviluppo di abilità e competenze, in particolare l'uso efficace delle TIC nell'apprendimento degli adulti, al fine di migliorare i risultati dell'apprendimento; sottolinea l'importanza dello scambio delle migliori pratiche;

124.  plaude allo sviluppo di progetti pilota quali il "Quadro europeo per la mobilità degli apprendisti: sviluppo della cittadinanza europea e delle competenze attraverso l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro", finalizzato ad attuare sistemi transfrontalieri efficaci sotto il profilo dei costi per la mobilità degli apprendisti tra gli istituti di IFP, imprese e/o altre organizzazioni pertinenti, a riconoscere e convalidare formalmente i risultati dell'apprendimento e a promuovere il riconoscimento reciproco dei diplomi, e il progetto "Mobilità giovanile nell'ambito della formazione professionale – una migliore mobilità giovanile", finalizzato a migliorare la mobilità dei giovani nella formazione professionale; invita la Commissione ad attuare in modo efficace i due progetti pilota e a integrarli nel lungo termine nel programma Erasmus+;

125.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un sostegno strutturale maggiore e a più lungo termine alle organizzazioni europee della società civile nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport sotto forma di sovvenzioni di funzionamento, in quanto si tratta di organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento e spazi di partecipazione ai cittadini e ai residenti europei per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche europee;

126.  invita la Commissione a prendere in considerazione una soluzione adeguata alla situazione delle organizzazioni non governative europee con sede a Bruxelles che presentano richieste di finanziamento alle agenzie nazionali belghe;

o
o   o

127.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50.
(2) GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.
(3) GU C 311 del 19.12.2009, pag. 1.
(4) GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 29.
(5) GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 77.
(6) GU C 372 del 20.12.2011, pag. 1.
(7) GU C 372 del 20.12.2011, pag. 31.
(8) GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.
(9) GU C 70 dell'8.3.2012, pag. 9.
(10) GU C 208 del 10.6.2016, pag. 32.
(11) Testi approvati, P8_TA(2015)0292.
(12) GU C 417 del 15.12.2015, pag. 25.
(13) GU C 172 del 27.5.2015, pag. 17.
(14) GU C 417 del 15.12.2015, pag. 36.
(15) Testi approvati, P8_TA(2016)0106.
(16) Testi approvati, P8_TA(2016)0107.
(17) Testi approvati, P8_TA(2016)0291.
(18) http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf
(19) Relazione scientifica e strategica sulle lingue e l'occupabilità, Centro comune di ricerca, 2015.
(20) GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.
(21) Secondo la Commissione, nel 2016 il tasso di successo delle domande ammissibili alla mobilità IFP nell'ambito di Erasmus+ è stato del 42 %, a causa della mancanza di finanziamenti. La situazione è peggiorata nel corso degli anni dato che nel 2014 il tasso di successo era pari al 54 % e nel 2015 al 48 %. Sebbene i fondi disponibili siano leggermente aumentati negli anni, la domanda è cresciuta molto più rapidamente, male limitate risorse di Erasmus+ fanno sì che i fondi non siano sufficienti a soddisfare la domanda.

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