Accordo economico e commerciale globale tra il Canada e l'Unione europea ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (10975/2016),
– visto il progetto di accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (10973/2016),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 153, paragrafo 2, dell'articolo 192, paragrafo 1, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0438/2016),
– visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
– visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0009/2017),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Canada.
Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e il Canada ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra (14765/2016 – C8-0508/2016 – 2016/0373(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (14765/2016),
– visto il progetto di accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra (5368/2016),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, e dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 212, paragrafo 1, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0508/2016),
– visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0028/2017),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Canada.
Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Mongolia ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra (08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (08919/2016),
– visto il progetto di accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra (07902/1/2011),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 207 e 209 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0218/2016),
– vista la sua risoluzione non legislativa del 15 febbraio 2017(1) sul progetto di decisione,
– visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0382/2016),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Mongolia.
Accordo quadro di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Mongolia (risoluzione)
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Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra (08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE) – 2016/2231(INI))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (08919/2016),
– visto l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra (07902/1/2011),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 207 e 209 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0218/2016),
– vista la firma dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione (o "accordo di partenariato e cooperazione") il 30 aprile 2013, a Ulan-Bator, alla presenza del vicepresidente della Commissione/alto rappresentate dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) Catherine Ashton,
– visto l'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri e la Mongolia, entrato in vigore il 1o marzo 1993,
– vista la sua risoluzione legislativa del 15 novembre 2005 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica l'Accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per consentire alla Banca di finanziare operazioni in Mongolia(1),
– vista la sua risoluzione del 13 aprile 2016 sull'attuazione e la revisione della strategia UE-Asia centrale(2),
– viste le sue risoluzioni del 16 dicembre 2015(3) e del 14 marzo 2013(4) sulle relazioni UE-Cina e, in particolare, il considerando Y di quest'ultima risoluzione,
– vista la sua risoluzione del 10 giugno 2015 sullo stato delle relazioni UE-Russia(5),
– vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2012 sulla posizione del Parlamento europeo sulla 19a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani(6) e, in particolare, il paragrafo 30,
– vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2013 sulle raccomandazioni della Conferenza di revisione del trattato di non proliferazione nucleare relative alla creazione di una zona libera da armi di distruzione di massa in Medio Oriente e, in particolare, il considerando F(7),
– vista la sua risoluzione del 27 ottobre 2016 sulla sicurezza nucleare e la non proliferazione(8),
– vista la sua risoluzione legislativa del 15 febbraio 2017 sul progetto di decisione(9),
– vista l'inclusione della Mongolia nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'UE (SPG+),
– viste le relazioni di lunga data tra le delegazioni del Parlamento europeo e il Grande Hural di Stato (parlamento della Mongolia) e, in particolare, la dichiarazione comune della 10a riunione interparlamentare tenutasi il 17 febbraio 2015 a Ulan-Bator,
– viste la presidenza e l'organizzazione, da parte della Mongolia, dell'11o vertice Asia-Europa (ASEM), tenutosi a Ulan-Bator il 15 e 16 luglio 2016, e della nona riunione del partenariato parlamentare Asia-Europa (ASEP), tenutasi a Ulan-Bator il 21 e 22 aprile 2016, e viste le rispettive dichiarazioni adottate in occasione di tali riunioni,
– visto il ruolo attivo svolto dalla Mongolia in seno all'Assemblea parlamentare dell'OSCE, anche in occasione della sua riunione autunnale, che ha ospitato a Ulan-Bator dal 15 al 18 settembre 2015,
– visti l'elezione della Mongolia al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani per il periodo 2016-2018 e il fatto che il paese ha manifestato l'aspirazione di divenire membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 2022,
– viste la presidenza mongola della comunità delle democrazie nel 2012-2013 e quella della coalizione "Freedom Online" nel 2015,
– viste le constatazioni e conclusioni preliminari della missione internazionale di osservazione elettorale alle elezioni legislative del 29 giugno 2016 in Mongolia, cui hanno partecipato l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE (OSCE/ODIHR) e il Parlamento europeo,
– visto l'intervento pronunciato dinanzi al Parlamento europeo dal presidente della Mongolia, Cahiagijn Ėlbėgdorž, il 9 giugno 2015,
– viste le diverse riunioni e visite reciproche di alto livello, tra cui quella del Presidente della Commissione europea José Barroso in Mongolia, nel novembre 2013,
– vista la politica estera mongola dei "terzi vicini", che riguarda le relazioni con l'UE, gli Stati Uniti, il Giappone, la Repubblica di Corea, l'India, l'Iran, i paesi dell'Asia centrale e altri ancora,
– visti i partenariati strategici della Mongolia con la Russia e la Cina,
– visto lo status di osservatore detenuto dalla Mongolia nell'Organizzazione di Shanghai per la cooperazione (SCO),
– viste le riunioni trilaterali di alto livello che si tengono periodicamente tra Mongolia, Russia e Cina e tra Mongolia, Giappone e Stati Uniti,
– viste le iniziative volte a integrare diversi progetti economici nella regione, tra cui la cintura economica della via della seta cinese, lo sviluppo di una cintura transeurasiatica da parte della Russia, nonché la via della steppa mongola,
– visto il programma individuale di partenariato e cooperazione che lega la Mongolia alla NATO, concordato nel 2012,
– vista la dichiarazione della Mongolia del settembre 2015 in merito alla sua intenzione di perseguire uno status di neutralità permanente,
– visto lo status di paese privo di armi nucleari, autoproclamato dalla Mongolia e riconosciuto dalle Nazioni Unite nel settembre 2012,
– visto il fondo di cooperazione internazionale della Mongolia, volto a consentire la condivisione di esperienze con altri paesi che stanno portando avanti una trasformazione democratica, come il Myanmar, il Kirghizistan e l'Afghanistan,
– visti gli sforzi intesi a creare un clima di fiducia, tra cui il dialogo di Ulan-Bator sulla sicurezza dell'Asia nordorientale, che comprende la Corea del Nord, e il forum d'Asia,
– viste le osservazioni conclusive del comitato delle Nazioni Unite contro la tortura relative alla seconda relazione periodica della Mongolia, adottate nell'agosto 2016,
– visto l'articolo 99, paragrafo 2, del proprio regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0383/2016),
A. considerando che la Mongolia può fungere da modello democratico non solo per le altre democrazie emergenti della regione, ma anche per i regimi più tendenti all'autoritarismo;
B. considerando che le Comunità europee hanno istituito relazioni diplomatiche con la Mongolia il 1o agosto 1989;
C. considerando che l'UE e la Mongolia intrattengono relazioni amichevoli basate su legami politici, sociali, economici, culturali e storici;
D. considerando che le posizioni assunte dall'UE e dalla Mongolia rispetto alla maggior parte delle grandi sfide internazionali sono convergenti e che la Mongolia svolge un ruolo costruttivo nelle relazioni internazionali, in particolare nell'ambito delle organizzazioni multilaterali;
E. considerando che le relazioni dell'UE con la Mongolia sono incentrate prevalentemente sui progetti di cooperazione allo sviluppo volti a consentire al paese di guidare la rapida trasformazione in atto verso uno sviluppo sociale inclusivo ed economicamente sostenibile;
F. considerando che la Mongolia è interessata a un ulteriore sviluppo delle relazioni con l'UE e all'ampliamento della cooperazione esistente al di là degli obiettivi di sviluppo; che l'accordo di partenariato e cooperazione evidenzia la crescente importanza delle relazioni UE-Mongolia, basate su principi condivisi quali uguaglianza, beneficio reciproco, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, e offre ufficialmente a entrambe le parti la possibilità di sviluppare nuovi ambiti di cooperazione, non solo in aree quali gli affari, il commercio, lo sviluppo, l'agricoltura, l'ambiente, l'energia e l'ammodernamento dello Stato, ma anche nel campo dell'istruzione, della cultura e del turismo;
G. considerando che lo sviluppo delle relazioni dell'UE con la Mongolia rientra ancora nelle competenze della delegazione UE a Pechino; che ad oggi Bulgaria, Repubblica ceca, Francia, Germania, Ungheria, Regno Unito e Italia hanno istituito ambasciate a Ulan-Bator;
Disposizioni generali
1. apprezza le relazioni amichevoli e costruttive tra l'UE e la Mongolia;
2. riconosce la specifica posizione geografica della Mongolia, situata tra la Cina, la Russia e i paesi dell'Asia centrale e nordorientale, paesi con grandi potenzialità per l'economia mondiale, come pure la sua importanza per la stabilità nella regione, le sue credenziali democratiche consolidate, dal carattere alquanto eccezionale nella regione, e il ruolo costruttivo che svolge favorendo e agevolando la risoluzione pacifica di conflitti e contrasti nella regione nonché promuovendo l'integrazione economica regionale;
3. riconosce che la trasformazione democratica iniziata negli anni '90 prosegue con costanza; riconosce i progressi tangibili realizzati a livello di riforme socioeconomiche; prende atto, tuttavia, dell'esistenza di sfide riguardanti lo sviluppo e l'economia sostenibili, la finanza, il buon governo, la lotta alla corruzione, la sicurezza sociale, la tutela dell'ambiente e la polarizzazione politica, che risultano aggravate dalla crescente difficoltà del contesto internazionale;
Quadro istituzionale e rappresentanza diplomatica
4. si compiace dell'approfondimento e dell'ampliamento delle relazioni tra l'UE e la Mongolia, testimoniati dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione, e del fatto che tali relazioni si estendono ad ambiti quali il dialogo politico e i diritti umani, il commercio e l'assistenza allo sviluppo, nonché alla cooperazione in materia di agricoltura e sviluppo rurale, energia, cambiamenti climatici, ricerca e innovazione e istruzione e cultura, che rivestono grande importanza per la diversificazione economica e la risoluzione degli attuali problemi economici, come pure per la trasformazione, nel lungo periodo, di una società originariamente nomadica;
5. accoglie con favore l'istituzione di un comitato misto incaricato di seguire l'attuazione dell'accordo di partenariato e cooperazione, a norma dell'articolo 56 dell'accordo, e lo incoraggia a informare con regolarità il Parlamento europeo e il parlamento della Mongolia;
6. esorta i tre Stati membri che non hanno ancora finalizzato i processi nazionali di ratifica a procedere rapidamente in tal senso, onde consentire la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e cooperazione, attese ormai da tempo;
7. evidenzia la necessità di rafforzare ulteriormente la dimensione parlamentare delle relazioni tra l'UE e la Mongolia; si rammarica che il testo dell'accordo di partenariato e cooperazione non contenga articoli che prevedano l'istituzione di una commissione di cooperazione parlamentare nel quadro dell'accordo, che si occupi del controllo democratico della sua attuazione e del potenziamento del dialogo politico tra i due parlamenti; incoraggia pertanto l'avvio, il prima possibile, di negoziati su un nuovo protocollo per ovviare a tale situazione, nel rispetto dell'articolo 57 dell'accordo di partenariato e cooperazione relativo alla cooperazione futura, come già richiesto dai parlamenti mongolo ed europeo nella dichiarazione congiunta della decima riunione interparlamentare;
8. esprime preoccupazione per il fatto che la gestione delle relazioni diplomatiche con la Mongolia si basi tuttora sulla delegazione dell'UE in Cina; esorta il Consiglio e il VP/AR a convertire l'ufficio di collegamento dell'UE a Ulan-Bator in una delegazione dell'UE a pieno titolo, in quanto ciò è fondamentale nell'ottica di agevolare il dialogo politico e la cooperazione in materia di diritti umani e democrazia, migliorare la capacità di attuare e supervisionare i progetti di assistenza dell'UE e promuovere il commercio di beni e servizi nonché gli scambi culturali e tra i popoli;
Democrazia, Stato di diritto, buon governo e diritti umani
9. accoglie positivamente gli sforzi della Mongolia per consolidare il progresso democratico e lo Stato di diritto, anche attraverso elezioni pluripartitiche, una maggiore indipendenza dei media e una società civile dinamica; plaude, in tal senso, alla partecipazione della Mongolia alla comunità delle democrazie;
10. sottolinea che il rispetto della libertà dei media e della libertà di espressione è fondamentale per un ulteriore consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani in Mongolia; incoraggia le autorità mongole ad affrontare le questioni relative alle segnalazioni di interferenze nel lavoro dei media a fini politici e a non penalizzare né limitare i mezzi di informazione critici del governo, online e offline; incoraggia il parlamento mongolo a codificare esplicitamente tali diritti fondamentali e a metterli in atto con rigorosi controlli;
11. è convinto che la trasformazione democratica della Mongolia possa innescare un effetto di propagazione positivo in una regione che sta vivendo mutamenti complessi e che, in questo senso, la Mongolia possa contribuire in modo costruttivo alla stabilità e al benessere comuni nella regione; invita l'UE a tenere conto di ciò nell'ambito della programmazione della cooperazione regionale, in particolare con i paesi dell'Asia centrale nonché con l'intera regione;
12. elogia la dimostrazione del rispetto generale delle norme elettorali durante le recenti elezioni; invita le autorità della Mongolia a dar seguito alle raccomandazioni formulate dall'OSCE/ODIHR in seguito alle elezioni legislative del 29 giugno 2016, in particolare per quanto concerne la stabilizzazione della normativa elettorale, le restrizioni all'organizzazione delle campagne elettorali, l'indipendenza dei media nonché l'imparzialità e l'esaustività delle informazioni a disposizione degli elettori;
13. manifesta interesse per l'invio di una missione di osservazione del Parlamento europeo in occasione delle elezioni presidenziali previste per la metà del 2017;
14. incoraggia la Mongolia ad affrontare le sfide rimanenti per quanto concerne il rispetto per l'indipendenza della magistratura;
15. plaude agli sforzi legislativi recentemente avviati per il rafforzamento della base giuridica della lotta alla corruzione diffusa, che implica l'elevato ed effettivo rischio di compromettere la coesione sociale del paese, nonché all'impegno profuso nell'affrontare i conflitti sociali e in materia di diritti umani; incoraggia la Mongolia ad adottare riforme sostanziali e ad attuarle tempestivamente; fa riferimento a tal proposito alla propria esperienza del fatto che le persone condannate per corruzione devono senza eccezione far fronte alle proprie responsabilità; raccomanda al paese di rafforzare la cooperazione con l'UE, l'OSCE e l'ONU nella lotta alla corruzione; è convinto che il coinvolgimento attivo nell'applicazione delle raccomandazioni internazionali in materia di RSI nel settore economico produttivo e nella vita pubblica e amministrativa della Mongolia potrebbe svolgere un importante ruolo positivo nell'ambito di tali iniziative;
16. riconosce gli impegni e il quadro giuridico adottati dal paese per la lotta alla tratta di esseri umani, ma rimane preoccupato circa la situazione concreta ed esorta la Mongolia alla piena attuazione della legge del 2012 contro la tratta di esseri umani e dei relativi piani nazionali;
17. si compiace che sia stato raggiunto un accordo di principio tra l'UE e la Mongolia e che siano in corso i lavori preparatori per l'avvio di un dialogo regolare tra l'UE e la Mongolia in materia di diritti umani nel 2017;
18. accoglie con favore il fatto che nel dicembre 2015, in seguito alla ratifica del secondo protocollo opzionale del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il parlamento mongolo abbia adottato un codice penale rivisto che, oltre a introdurre importanti riforme giuridiche quali il divieto di tortura, abolisce la pena di morte per tutti i reati; prende atto della decisione del parlamento neoeletto di posticipare l'attuazione del codice penale rivisto e incoraggia le autorità mongole ad applicare senza ulteriore indugio questa importante riforma;
19. prende atto dei progressi della Mongolia nel miglioramento del suo quadro giuridico in linea con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani, della riforma istituzionale mongola, in cui rientra la commissione nazionale indipendente per i diritti dell'uomo, e degli sforzi del paese per la creazione di capacità e la sensibilizzazione in materia di diritti umani, nonché del continuo impegno per affrontare le rimanenti sfide correlate alla tutela e alla promozione delle norme universali sui diritti dell'uomo, come quelle sottolineate in occasione della seconda revisione periodica universale del 2015 delle Nazioni Unite (UN-UPR), incluse le attività di prevenzione e di inchiesta per tutti i presunti casi di tortura e di protezione dei diritti delle donne, dei bambini e dei prigionieri;
20. esprime preoccupazione in merito alle segnalazioni di arresti senza un mandato e di episodi di tortura e impunità nelle carceri mongole; si unisce all'appello del Consiglio dei diritti umani (CDU) delle Nazioni Unite a favore di misure efficaci che nella pratica garantiscano a tutti i detenuti tutte le garanzie giuridiche fondamentali conformemente alle norme internazionali; invita la Mongolia a dar seguito al proprio impegno per l'istituzione di un meccanismo indipendente che consenta di indagare in modo rapido ed efficace i presunti casi di tortura e maltrattamenti;
21. elogia il progetto sostenuto dall'UE per la promozione dei diritti delle persone LGBTI in Mongolia; esprime tuttavia preoccupazione per le continue discriminazioni e vessazioni a danno della comunità LGBTI;
22. raccomanda alla Mongolia, in conformità della già ratificata convenzione sui diritti del fanciullo, di proibire per legge le punizioni corporali non soltanto negli istituti per l'istruzione ma in qualunque contesto e di affrontare con misure mirate e specifiche i tassi delle violenze sui minori, che non accennano a diminuire, così come lo sfruttamento economico dei bambini e gli incidenti che provocano il decesso o gravi lesioni di minori; chiede a tutte le pertinenti istituzioni UE di prestare assistenza al riguardo;
23. raccomanda di rafforzare la situazione nell'ambito della sicurezza e della salute con l'attuazione della convenzione OIL C176 e delle altre convenzioni OIL in materia di sicurezza e salute non ancora ratificate;
24. sostiene gli sforzi sinceri e costanti della Mongolia per la progressiva eliminazione di tutte le forme di lavoro minorile e per la garanzia del rispetto dei diritti del fanciullo;
25. accoglie con favore il quadro giuridico della Mongolia per la realizzazione di pari diritti di donne e uomini, adottato nel 2011, e la progressiva eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne;
Sviluppo sostenibile
26. si compiace dei notevoli progressi che la Mongolia ha compiuto dagli anni '90 del secolo scorso in riferimento agli obiettivi di sviluppo del millennio, negli ambiti dello sviluppo economico e della riduzione della povertà; appoggia la Mongolia nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in linea con i principi dell'efficacia e della trasparenza degli aiuti;
27. riconosce che l'approfondimento dell'integrazione economica regionale offrirà alla Mongolia nuove opportunità in termini di prosperità futura e successo economico e prende atto del fatto che la Mongolia sta cercando, nel contempo, alleanze e partner economici che le permettano di avvalersi pienamente delle potenzialità di cooperazione senza però compromettere i suoi legittimi interessi politici ed economici nazionali, l'impegno di lunga data nei confronti di una diplomazia pluridirezionale, l'identità e lo stile di vita tradizionali e i fondamenti democratici della società mongola;
28. esprime preoccupazione, tuttavia, per il fatto che in alcune zone la povertà stia diventando un fenomeno radicato e che il boom economico registrato negli anni 2010-2012 non abbia contribuito in misura sufficiente alla riduzione della povertà nel paese;
29. incoraggia la Mongolia nei suoi sforzi volti a conseguire una crescita economica sostenuta; esprime preoccupazione per il brusco rallentamento della crescita del PIL, che aveva toccato livelli record nel 2011 (17,3 %), ma nel 2015 è risultata del 2,3 %, tasso che si prevede ridotto all'1,3 % nel 2016; teme che il deficit di bilancio, salito al 20 % del PIL, possa ripercuotersi negativamente sulla riduzione della povertà nonché sull'inclusione sociale e sulla coesione del sistema di protezione sociale;
30. accoglie con favore il fatto che l'assistenza allo sviluppo destinata al paese dall'UE per il periodo 2014-2020 sia stata più che raddoppiata – 65 milioni di euro rispetto ai 30 milioni del periodo 2007-2013 – e dedichi particolare attenzione al miglioramento della governance economica e alla formazione professionale volta a migliorare le opportunità di impiego; incoraggia la partecipazione della Mongolia ai programmi regionali finanziati dall'UE; osserva che i progetti e i programmi dell'UE che contribuiscono allo sviluppo e all'ammodernamento della Mongolia registrano un livello di attuazione relativamente buono;
31. pone l'accento sull'importanza di una continua riforma amministrativa incentrata principalmente sulla creazione di un'amministrazione altamente professionale a livello nazionale e locale; incoraggia le istituzioni UE ad aiutare la Mongolia nello sviluppo delle risorse e delle competenze necessarie, affinché il paese disponga di strumenti più validi per affrontare le sfide dei complessi processi di trasformazione economica e sociale e incrementare la capacità di assorbimento dei fondi UE nel paese;
32. invita ad aumentare le opportunità di scambi per studenti e membri del mondo accademico nell'ambito dei programmi Erasmus+ e Marie Skłodowska-Curie e ad ampliare i contatti interpersonali, anche in ambito artistico, tra l'UE e la Mongolia; chiede all'UE di includere la ricerca e l'innovazione negli ambiti di collaborazione con la Mongolia;
33. accoglie con favore il tempestivo deposito da parte della Mongolia, il 21 settembre 2016, dello strumento di ratifica dell'accordo di Parigi sul cambiamento climatico; teme che i cambiamenti climatici, la notevole crescita dell'allevamento, l'enorme incremento della migrazione dalle campagne verso la capitale nonché il massiccio impiego e il rapido sfruttamento delle risorse, quali le risorse idriche e del suolo, per l'estrazione ufficiale e non ufficiale di rame, carbone e altre materie prime abbiano, insieme, provocato un drastico deterioramento delle condizioni ambientali della Mongolia, un crescente rischio di conflitti con i paesi limitrofi per le risorse idriche e una maggiore frequenza di fenomeni climatici quali il cosiddetto "dzuz", caratterizzato da cicli di lunghi periodi di siccità e inverni rigidi che comportano elevate perdite a livello di bestiame, animali selvatici e biodiversità in generale; invita il governo mongolo a intensificare gli sforzi a favore della diversificazione dell'economia e chiede all'UE di assistere tale processo mediante attività specifiche e misure preventive e di altro genere, ad esempio nell'ambito di un più stretto coordinamento delle rispettive politiche ambientali; chiede alle autorità e al parlamento della Mongolia e a tutti gli Stati membri dell'UE di cooperare e contribuire a un sostanziale rafforzamento del regime climatico internazionale nell'ambito delle iniziative della COP 22 di Marrakech;
34. si compiace della ratifica e del rispetto, da parte della Mongolia, di tutte le pertinenti convenzioni SPG+ sulla tutela ambientale e i cambiamenti climatici; esorta tuttavia la Mongolia a rispettare gli obblighi di rendicontazione previsti dalle convenzioni delle Nazioni Unite sulla tutela ambientale e i cambiamenti climatici (CITES, convenzioni di Basilea e di Stoccolma) e ad applicare il proprio quadro giuridico in materia ambientale;
35. rileva che nel 2014 in Mongolia le industrie estrattive generavano il 17 % del PIL e l'89 % delle esportazioni complessive del paese; si compiace a tal riguardo dell'attiva partecipazione della Mongolia all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive, volta a rendere questo settore più responsabile e trasparente;
36. sottolinea che la miniera di rame e oro di Oyu Tolgoi è il progetto minerario più imponente, da cui a partire dal 2020 dovrebbe provenire un terzo del PIL della Mongolia, e che Tavan Tolgoi è la più grande miniera di carbone non sfruttata al mondo; accoglie con favore i dibattiti pubblici sull'impatto ambientale dell'attività estrattiva e la partecipazione del pubblico alla gestione delle risorse a livello locale;
37. incoraggia la Mongolia a potenziare, a vantaggio dei propri cittadini, lo sfruttamento delle risorse naturali del paese, in particolare dei minerali rari, il cui valore è in continuo aumento nell'industria digitale; evidenzia il ruolo di sostegno che l'UE potrebbe assumere con la concessione di aiuti tecnologici e finanziari in direzione di un'estrazione mineraria autonoma;
38. ritiene che gli investimenti nella digitalizzazione e nelle tecnologie future possano contribuire a colmare il divario tra le varie regioni della Mongolia in termini di sviluppo e a diversificare l'economia; incoraggia l'UE e gli Stati membri a intensificare la cooperazione nell'ambito della digitalizzazione e delle nuove tecnologie;
39. riconosce le rilevanti sfide della lotta al traffico di stupefacenti; raccomanda che l'UE presti assistenza nell'ambito del rafforzamento delle istituzioni pubbliche e delle risorse per affrontare queste problematiche;
Relazioni economiche e commerciali
40. osserva che l'UE è diventata il terzo partner commerciale della Mongolia e che le importazioni di beni dalla Mongolia nel mercato dell'UE sono già praticamente esenti da dazi grazie all'attuale sistema di preferenze generalizzate;
41. si compiace dell'inclusione della Mongolia nel programma SPG+;
42. prende atto del fatto che gli investimenti europei in Mongolia sono rimasti finora limitati, a causa dell'insicurezza del contesto imprenditoriale e della carenza di informazioni;
43. incoraggia l'UE e la Mongolia a intensificare le relazioni commerciali e di investimento, anche mediante iniziative di informazione e sensibilizzazione a scopo promozionale, nel rispetto delle disposizioni giuridiche dell'accordo di partenariato e cooperazione; sottolinea che tale intensificazione delle relazioni dovrebbe avvenire in modo coerente e nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sulle norme relative al lavoro, sul buon governo, sui diritti umani e sulle norme ambientali;
44. esorta, in tal contesto, a sviluppare ulteriormente le attività della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) in Mongolia;
45. sottolinea l'importanza della stabilità del contesto imprenditoriale e giuridico ai fini dell'aumento degli investimenti dall'UE;
46. prende atto del declino degli investimenti esteri diretti nell'ambito del settore minerario, che domina l'economia e rimane un importante fattore di divisioni;
47. esorta la Mongolia ad adoperarsi, con l'aiuto degli investimenti esteri e in un contesto giuridico più trasparente, per diversificare l'economia affinché sia meno vulnerabile alla volatilità dei mercati dei minerali; accoglie con favore, a tale riguardo, le nuove norme sugli investimenti esteri diretti;
48. incoraggia l'ulteriore integrazione della Mongolia nell'economia globale e regionale, nell'ambito di progetti quali la via della steppa, la nuova via della seta o "One belt, One road" e la cintura transeurasiatica, di concerto con gli interessi strategici e le priorità del paese; chiede all'UE di valutare la possibilità di partecipare ai programmi infrastrutturali e di investimento nella regione, anche nel settore minerario;
Sfide e cooperazione a livello globale e regionale
49. riconosce il ruolo cruciale che la Mongolia può svolgere tra i dinamici giganti economici di Cina, Russia, Corea del Sud e Giappone e i paesi dell'Asia centrale, come pure, nel contempo, quale intermediario tra l'Europa e la regione dell'Asia orientale;
50. evidenzia il concetto dei "terzi vicini" che caratterizza la politica estera mongola e che comprende le relazioni con l'UE, in equilibrio con le relazioni costruttive e intense che intrattiene con i suoi diretti vicini Russia e Cina, influenti partner strategici;
51. prende atto delle relazioni amichevoli e al contempo concorrenziali dal punto di vista economico che la Mongolia intrattiene con gli altri paesi della regione;
52. osserva che la Mongolia sta valutando seriamente l'impatto di una potenziale adesione all'Unione economica eurasiatica; esprime preoccupazione per la possibilità che tale adesione possa ostacolare lo sviluppo di ulteriori relazioni politiche e commerciali con l'UE;
53. si congratula con la Mongolia per la buona riuscita delle presidenze delle riunioni dell'ASEM e dell'ASEP tenutesi a Ulan-Bator nel 2016, per il consolidamento della dimensione parlamentare e per il rafforzamento del partenariato tra le due regioni, basato sui principi universalmente riconosciuti dell'uguaglianza, del rispetto reciproco e della promozione e della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali; accoglie con favore la proposta della Mongolia per l'istituzione di un centro ASEM che disponga anche di una struttura virtuale/online;
54. si compiace che la Mongolia si sia dichiarata zona priva di armi nucleari, come ufficialmente riconosciuto dalle Nazioni Unite; plaude in particolare al ruolo attivo e costruttivo che il paese riveste nei consessi multilaterali per la promozione della cooperazione ai fini del disarmo nucleare globale, nonché alla sua firma della promessa umanitaria(10);
55. accoglie con favore l'impegno reciproco per la promozione della pace e della sicurezza a livello internazionale e si compiace, a tale riguardo, del ruolo attivo svolto dalla Mongolia in seno ai meccanismi multilaterali internazionali quali le Nazioni Unite e l'OSCE, nonché del suo contributo a iniziative a favore della pace e della stabilità nell'Asia nordorientale e oltre, come il dialogo di Ulan-Bator sulla sicurezza nell'Asia nordorientale;
56. rileva il contributo della Mongolia agli sforzi delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace nel mondo e la sua offerta di strutture di formazione per tali missioni affiancata, in parallelo, dalla crescente ricerca di un potenziamento delle opportunità politiche e diplomatiche e della responsabilità delle Nazioni Unite di prevenire e risolvere i conflitti;
57. si compiace del marcato allineamento della Mongolia con l'UE nelle posizioni negoziali e di voto nell'ambito delle Nazioni Unite e in altri consessi multilaterali; sottolinea a tal riguardo l'importanza dell'articolo 8 dell'accordo di partenariato e cooperazione sulla cooperazione internazionale;
58. riconosce il ruolo della Mongolia nella promozione del rispetto dei diritti umani in qualità di nuovo membro del CDU delle Nazioni Unite nel periodo 2016-2018 e chiede che l'UE cooperi strettamente con la Mongolia nella preparazione e nell'attuazione del lavoro del CDU;
59. si compiace della ratifica da parte della Mongolia dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e incoraggia la Mongolia a ratificare gli emendamenti di Kampala, che hanno tempestivamente fornito una definizione e una procedura per la giurisdizione della Corte sul reato di aggressione;
60. elogia gli sforzi della Mongolia per la promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani in paesi delle aree limitrofe che mirano a un cambiamento democratico; chiede all'UE di coinvolgere la Mongolia e di cercare sinergie ad hoc nell'ambito dei programmi regionali nell'Asia centrale incentrati su tali sviluppi;
61. elogia il ruolo della Mongolia nel riunire studiosi provenienti da entrambe le Coree, la Cina e la Russia, e nel ricongiungere famiglie divise dalla scissione della penisola coreana;
62. appoggia la dichiarata aspirazione della Mongolia a diventare membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 2022;
o o o
63. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al VP/AR, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al Grande Hural di Stato (Parlamento) della Mongolia.
Accordo relativo agli scambi di aeromobili civili (allegato contenente l'elenco dei prodotti contemplati) ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo (2015) che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili (11018/2016 – C8-0391/2016 – 2016/0202(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (11018/2016),
– visto il protocollo (2015) che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili (11019/2016),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0391/2016),
– visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0007/2017),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e investimenti a favore di basse emissioni di carbonio ***I
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Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 febbraio 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))(1)
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1
(1) La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15 ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione al fine di favorire la riduzione delle emissioni di tali gas in modo vantaggioso ed economicamente efficiente.
(1) La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15 ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione al fine di favorire la riduzione delle emissioni di tali gas in modo vantaggioso ed economicamente efficiente, nonché di promuovere il rafforzamento sostenibile dell'industria dell'Unione rispetto al rischio di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e degli investimenti.
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15 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
15 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 2
(2) Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 si è impegnato a ridurre, entro il 2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire al conseguimento di queste riduzioni delle emissioni. L'obiettivo sarà raggiunto nel modo più efficace sotto il profilo dei costi attraverso il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione (ETS UE), grazie al quale entro il 2030 si ridurranno le emissioni del 43 % rispetto ai livelli del 2005. Questo proposito è stato ribadito dall'impegno di riduzione previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 6 marzo 201516.
(2) Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 si è impegnato a ridurre, entro il 2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire al conseguimento di tali riduzioni delle emissioni. L'obiettivo dovrà essere raggiunto nel modo più efficace sotto il profilo dei costi attraverso il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione (ETS UE), grazie al quale entro il 2030 le emissioni si ridurranno del 43 % rispetto ai livelli del 2005. Questo proposito è stato ribadito dall'impegno di riduzione previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)il 6 marzo 2015. Lo sforzo di riduzione delle emissioni dovrebbe essere equamente ripartito tra i settori che rientrano nell'ETS UE.
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) Per onorare l'impegno concordato, in base al quale tutti i comparti economici contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo di ridurre di almeno il 40 % entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, le emissioni complessive di gas serra dell'Unione, è importante che l'ETS UE, pur essendo lo strumento principale dell'Unione per conseguire i propri obiettivi a lungo termine in materia di clima ed energia, sia integrato da misure supplementari equivalenti, adottate tramite altri atti giuridici e strumenti inerenti alle emissioni di gas serra dei settori che non rientrano nell'ETS UE.
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo)
(2 ter) Conformemente all'accordo adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 in occasione della 21a conferenza delle parti dell'UNFCCC ("l'accordo di Parigi"), i paesi sono tenuti a porre in atto politiche volte a concretizzare più di 180 contributi previsti stabiliti a livello nazionale (Intended Nationally Determined Contributions - INDC), che riguardano il 98 % delle emissioni globali di gas a effetto serra. L'accordo di Parigi è inteso a contenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2° C, rispetto ai livelli preindustriali, e a proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5° C, sempre rispetto ai livelli preindustriali. Molte di queste politiche comporteranno presumibilmente misure di fissazione del prezzo del carbonio o misure analoghe, ed è pertanto opportuno stabilire nella direttiva una clausola di revisione che permetta, se del caso, alla Commissione, dopo il primo bilancio globale, nel 2023, a norma dell'accordo di Parigi, di proporre riduzioni più drastiche delle emissioni, un adeguamento delle disposizioni sulla rilocalizzazione temporanea delle emissioni di CO2 per rispecchiare l'evoluzione dei meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio al di fuori dell'Unione, così come misure e strumenti supplementari per rafforzare gli impegni dell'Unione e dei suoi Stati membri in materia di riduzione dei gas a effetto serra. La clausola di revisione dovrebbe altresì garantire che, entro sei mesi dal dialogo di facilitazione nel quadro dell'UNFCCC nel 2018, sia adottata una comunicazione intesa a valutare la coerenza della legislazione dell'Unione sui cambiamenti climatici rispetto agli obiettivi dell'accordo di Parigi.
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 2 quater (nuovo)
(2 quater) Conformemente all'accordo di Parigi e in linea con l'impegno dei colegislatori espresso nella direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis e nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 ter, tutti i settori dell'economia sono tenuti a contribuire alla riduzione delle emissioni di biossido di carbonio (CO2). A tal fine, è opportuno incoraggiare gli sforzi in atto volti a limitare le emissioni marittime internazionali attraverso l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), con l'obiettivo di definire un chiaro piano d'azione dell'IMO per misure di politica climatica finalizzate alla riduzione delle emissioni di CO2 del settore della navigazione a livello planetario. L'adozione di obiettivi chiari per ridurre le emissioni marittime internazionali attraverso l'IMO è divenuta una questione particolarmente urgente ed è una delle condizioni preliminari affinché l'Unione si astenga dall'adottare ulteriori misure per l'inclusione del settore marittimo nell'ETS UE. Se, tuttavia, entro la fine del 2021 non sarà stato raggiunto un siffatto accordo, il settore dovrebbe essere incluso nell'ETS UE e dovrebbe essere istituito un fondo per i contributi degli operatori navali e la conformità collettiva relativamente alle emissioni di CO2 già incluse nel sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica (sistema MRV) istituito dal regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio1 quater (ossia le emissioni rilasciate nei porti dell'Unione e durante le tratte effettuate da e verso tali porti). Una parte dei proventi della vendita all'asta delle quote al settore marittimo dovrebbe essere utilizzata per migliorare l'efficienza energetica e sostenere investimenti in tecnologie innovative di riduzione delle emissioni di CO2 nel settore marittimo, inclusi il trasporto marittimo a corto raggio e i porti.
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1 bis Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63).
1 ter Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).
1 quater Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).
Emendamento 143 Proposta di direttiva Considerando 3
(3) Il Consiglio europeo ha confermato che un ETS UE rivisto e ben funzionante, con uno strumento di stabilizzazione del mercato, sarà il principale strumento europeo impiegato per raggiungere tale obiettivo, con un fattore annuale di riduzione del 2,2% a partire dal 2021, l'assegnazione gratuita senza limiti temporali, ma con la protrazione delle misure esistenti oltre il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovuto alle politiche sul clima fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi nelle altre grandi economie, senza ridurre la percentuale di quote da mettere all'asta. La parte di quote messe all'asta dovrà essere espressa nella legislazione come valore percentuale, al fine di migliorare la certezza della pianificazione delle decisioni di investimento, di aumentare la trasparenza e di rendere il sistema nel suo complesso più semplice e più facilmente comprensibile.
(3) Un ETS UE rivisto e ben funzionante, con uno strumento rafforzato di stabilizzazione del mercato, saranno i principali strumenti europei impiegati per raggiungere tale obiettivo, con un fattore annuale di riduzione del 2,2% a partire dal 2021, l'assegnazione gratuita senza limiti temporali, ma con la protrazione delle misure oltre il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovuto alle politiche sul clima fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi nelle altre grandi economie. La parte di quote messe all'asta dovrà essere espressa nella legislazione come valore percentuale, che dovrebbe ridursi se viene applicato un fattore di correzione transettoriale, al fine di migliorare la certezza della pianificazione delle decisioni di investimento, di aumentare la trasparenza, di rendere il sistema nel suo complesso più semplice e più facilmente comprensibile e di proteggere da un fattore di correzione transettoriale i settori più a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Tali disposizioni dovrebbero essere periodicamente riviste in linea con l'accordo di Parigi e opportunamente adeguate, se necessario, per ottemperare agli obblighi dell'Unione in materia di clima a norma di detto accordo.
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) I paesi meno sviluppati sono particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici e sono responsabili solo di una parte molto esigua delle emissioni di gas a effetto serra. È pertanto opportuno attribuire particolare priorità alle esigenze di tali paesi utilizzando quote dell'ETS UE per finanziare l'azione per il clima, segnatamente l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici attraverso il Fondo verde per il clima dell'UNFCCC.
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 4
(4) Per l'UE, l'istituzione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini è di primaria importanza. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario proseguire con le azioni ambiziose per il clima in cui l'ETS UE è la pietra miliare della politica climatica dell'Europa, e continuare a compiere progressi in relazione agli altri aspetti dell'Unione dell'energia17. L'attuazione dei propositi ambiziosi stabiliti nel quadro 2030 contribuisce a raggiungere un prezzo ragionevole del carbonio e rappresenta uno stimolo costante per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas a effetto serra.
(4) Per l'UE, l'istituzione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini e alle proprie industrie è di primaria importanza. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario proseguire con le azioni ambiziose per il clima in cui l'ETS UE è la pietra miliare della politica climatica dell'Unione, e continuare a compiere progressi in relazione agli altri aspetti dell'Unione dell'energia17. Occorre tener conto dell'interazione tra l'ETS UE e le altre politiche unionali e nazionali che incidono sulla domanda di quote ETS UE. L'attuazione dei propositi ambiziosi stabiliti nel quadro 2030, unitamente all'adeguata presa in considerazione dei progressi su altri aspetti dell'Unione dell'energia, contribuisce a raggiungere un prezzo ragionevole del carbonio e a continuare a stimolare una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas a effetto serra.
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17COM(2015)0080, che istituisce una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici).
17COM(2015)0080, che istituisce una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici).
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) Un approccio più ambizioso in materia di efficienza energetica, rispetto all'obiettivo del 27 % adottato dal Consiglio, dovrebbe rendere disponibile un maggior numero di quote gratuite per le industrie a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 5
(5) L'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede che la politica dell'Unione sia fondata sul principio "chi inquina paga" e, su questa base, la direttiva 2003/87/CE prevede una transizione verso la messa all'asta integrale. L'esigenza di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio giustifica il rinvio del passaggio all'asta integrale, mentre l'assegnazione gratuita all'industria è giustificata dallanecessità di affrontare rischi reali di un aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli analoghi di emissioni di carbonio finché altre importanti economie non adottano misure di politica climatica paragonabili.
(5) L'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede che la politica dell'Unione sia fondata sul principio "chi inquina paga" e, su questa base, la direttiva 2003/87/CE prevede una transizione verso la messa all'asta integrale. L'esigenza di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio giustifica il rinvio temporaneo del passaggio all'asta integrale, mentre l'assegnazione gratuita e mirata all'industria è un'eccezione giustificata al principio "chi inquina paga" – a condizione che non si verifichi un'assegnazione di quote eccessive –per affrontare rischi reali di un aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli analoghi di emissioni di carbonio finché altre importanti economie non adottano misure di politica climatica paragonabili. A tale fine, l'assegnazione di quote gratuite dovrebbe essere più dinamica, conformemente alle soglie previste al riguardo nella presente direttiva.
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 6
(6) La vendita all'asta delle quote rimane la regola generale, con l'assegnazione gratuita come eccezione a tale regola. Di conseguenza, e come confermato dal Consiglio europeo, la percentuale di quote da mettere all'asta, che è stata del 57 % nel periodo 2013-2020, non dovrebbe essere ridotta. La valutazione d'impatto della Commissione18 fornisce informazioni dettagliate sulla parte di quote messe all'asta e specifica che la percentuale del 57% è costituita da quote messe all'asta per conto degli Stati membri, comprese le quote accantonate per i nuovi entranti ma non assegnate, da quote per la modernizzazione della produzione di energia elettrica in alcuni Stati membri e da quote destinate a essere messe all'asta in un secondo momento in ragione della loro collocazione nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita con decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio19.
(6) La vendita all'asta delle quote rimane la regola generale, con l'assegnazione gratuita come eccezione a tale regola. Di conseguenza, la percentuale di quote da mettere all'asta, che nel periodo 2013-2030dovrebbe essere del 57 %, dovrebbe essere ridotta dopo aver applicato il fattore di correzione transettoriale per proteggere i settori più esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La valutazione d'impatto della Commissione fornisce informazioni dettagliate sulla parte di quote messe all'asta e specifica che la percentuale del 57 % è costituita dalle quote messe all'asta per conto degli Stati membri, comprese le quote accantonate per i nuovi entranti ma non assegnate, da quote per la modernizzazione della produzione di energia elettrica in alcuni Stati membri e dalle quote destinate a essere messe all'asta in un secondo momento in ragione della loro collocazione nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita con ladecisione (UE)2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio19. Dovrebbe essere istituito un Fondo per una transizione equa a sostegno delle regioni con un'elevata percentuale di addetti in settori dipendenti dal carbonio e con un PIL pro capite ben al di sotto della media dell'Unione.
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18 SEC(2015)XX.
19 Decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L [...] del [...], pag. [...]).
Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unioneper lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 7
(7) Per preservare il beneficio ambientale della riduzione delle emissioni nell'Unione, contrariamente alle iniziative avviate da altri paesi, che non prevedono incentivi comparabili per indurre l'industria a ridurre le emissioni, l'assegnazione gratuita dovrebbe continuare a essere destinata a impianti in settori e sottosettori a rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L'esperienza maturata nell'applicazione dell'ETS UE ha confermato che i settori e sottosettori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in diversa misura, e che l'assegnazione gratuita ha impedito la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Se da un lato alcuni settori e sottosettori sono ritenuti esposti a un maggiore rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, altri sono in grado di trasferire sui prezzi dei prodotti una percentuale considerevole dei costi delle quote per coprire le loro emissioni senza perdere quote di mercato e devono sostenere soltanto i costi residui, risultando così a basso rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La Commissione dovrebbe determinare e differenziare i pertinenti settori sulla base dell'intensità degli scambi e dell'intensità delle emissioni al fine di individuare meglio i settori che presentano un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Una volta che, sulla base di tali criteri, è superata una soglia determinata tenendo conto della possibilità per i settori e i sottosettori interessati di trasferire i costi sui prezzi dei prodotti, il settore o sottosettore dovrebbe essere considerato a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Altri settori dovrebbero essere considerati a basso rischio o di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio oppure privi di rischio. Il fatto di tenere in considerazione la possibilità che i settori e sottosettori al di fuori della produzione di energia elettrica trasferiscano i costi sui prezzi dei prodotti dovrebbe anche ridurre i profitti eccezionali imprevisti (i cosiddetti windfall profits).
(7) Per preservare il beneficio ambientale della riduzione delle emissioni nell'Unione in una situazione in cui le iniziative avviate da altri paesi non prevedono incentivi comparabili per indurre l'industria a ridurre le emissioni, si dovrebbero per il momento continuare ad assegnare quote gratuite agli impianti in settori e sottosettori a rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L'esperienza maturata nell'applicazione dell'ETS UE ha confermato che i settori e sottosettori sono a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in diversa misura, e che l'assegnazione gratuita ha impedito la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Se da un lato alcuni settori e sottosettori sono ritenuti esposti a un maggiore rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, altri sono in grado di trasferire sui prezzi dei prodotti una percentuale considerevole dei costi delle quote per coprire le loro emissioni senza perdere quote di mercato e devono sostenere soltanto i costi residui, risultando così a basso rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La Commissione dovrebbe determinare e differenziare i pertinenti settori sulla base dell'intensità degli scambi e dell'intensità delle emissioni al fine di individuare meglio i settori che presentano un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Una volta che, sulla base di tali criteri, è superata una soglia determinata tenendo conto della possibilità per i settori e i sottosettori interessati di trasferire i costi sui prezzi dei prodotti, il settore o sottosettore dovrebbe essere considerato a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Altri settori dovrebbero essere considerati a basso rischio o di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio oppure privi di rischio. Il fatto di tenere in considerazione la possibilità che i settori e sottosettori al di fuori della produzione di energia elettrica trasferiscano i costi sui prezzi dei prodotti dovrebbe anche ridurre i profitti eccezionali imprevisti (i cosiddetti windfall profits). Andrebbe valutato anche il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori e sottosettori in cui l'assegnazione gratuita è calcolata sulla base dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, l'idrogeno e i gas di sintesi, dal momento che essi sono prodotti sia negli impianti chimici che nelle raffinerie.
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 8
(8) Al fine di rispecchiare il progresso tecnologico nei settori interessati e di adeguarli al pertinente periodo di assegnazione, occorre disporre che i valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti, determinati in base ai dati degli anni 2007-2008, siano aggiornati in base ai miglioramenti medi osservati. Per ragioni di prevedibilità, ciò dovrebbe avvenire applicando un fattore che rappresenti la migliore valutazione dei progressi in tutti i settori, che tenga conto di dati affidabili, oggettivi e verificati provenienti da impianti, in modo che ai settori con un tasso di miglioramento che si discosta considerevolmente dal fattore di cui sopra corrisponda un parametro di riferimento più prossimo al loro effettivo tasso di miglioramento. Se dai dati emerge uno scostamento positivo o negativo superiore allo0,5%dal fattore di riduzione del2007-2008, su base annua o nel corso del periodo di riferimento, il valore del parametro di riferimento di questione dovrà essere corretto di tale percentuale. Per garantire condizioni di concorrenza eque nella produzione di idrocarburi aromatici, idrogeno e gas di sintesi nelle raffinerie e negli impianti chimici, i valori dei parametri di riferimento per tali ambiti dovrebbero continuare a essere allineati ai parametri di riferimento delle raffinerie.
(8) Al fine di rispecchiare il progresso tecnologico nei settori interessati e di adeguarli al pertinente periodo di assegnazione, occorre disporre che i valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti, determinati in base ai dati degli anni 2007 e 2008, siano aggiornati in base ai miglioramenti medi osservati. Per ragioni di prevedibilità, ciò dovrebbe avvenire applicando un fattore che rappresenti la reale valutazione dei progressi conseguiti dal 10 % degli impianti più efficientinei settori, che tenga conto di dati affidabili, oggettivi e verificati provenienti dagli impianti, in modo che ai settori con un tasso di miglioramento che si discosta considerevolmente dal fattore di cui sopra corrisponda un parametro di riferimento più prossimo al loro effettivo tasso di miglioramento. Se dai dati emerge uno scostamento rispetto al fattore di riduzione (in positivo o in negativo) superiore all'1,75 %del valore corrispondente agli anni 2007 e 2008, su base annua o nel corso del periodo di riferimento, il valore del parametro di riferimento in questione dovrebbe essere corretto di tale percentuale. Se dai dati emerge tuttavia un miglioramento pari o inferiore allo 0,25 % nel periodo interessato, il valore del parametro di riferimento in questione dovrebbe essere corretto di tale percentuale. Per garantire condizioni di concorrenza eque nella produzione di idrocarburi aromatici, idrogeno e gas di sintesi nelle raffinerie e negli impianti chimici, i valori dei parametri di riferimento per tali ambiti dovrebbero continuare a essere allineati ai parametri di riferimento delle raffinerie.
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 9
(9) Gli Stati membri dovrebbero indennizzare parzialmente, in conformità delle norme sugli aiuti di Stato, alcuni impianti che operano in settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il protocollo e le decisioni della conferenza delle parti a Parigi che lo correderanno devono prevedere la mobilitazione dinamica dei finanziamenti per il clima, il trasferimento tecnologico e la costituzione di capacità per le parti ammesse a beneficiarne, in particolare per quelle che dispongono di minori capacità. I finanziamenti pubblici per il clima continueranno ad avere un ruolo importante nella mobilitazione delle risorse dopo il 2020. Pertanto, gli introiti derivanti dalle vendite all'asta dovrebbero essere destinati anche al finanziamento di attività a favore del clima svolte in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici. Il volume dei finanziamenti da mobilitare per il clima dipenderà anche dall'ambizione e dalla qualità dei contributi previsti stabiliti a livello nazionale (Intended Nationally Determined Contributions - INDC) proposti, dai successivi piani d'investimento e dai processi di elaborazione dei piani di adattamento nazionali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire gli introiti derivanti dalla vendita all'asta per promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori interessati dalla transizione occupazionale in un'economia in via di decarbonizzazione.
(9) Nel perseguire l'obiettivo della parità di condizioni, gli Stati membri dovrebbero indennizzare parzialmente, attraverso un sistema centralizzato a livello di Unione, alcuni impianti che operano in settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. I finanziamenti pubblici per il clima continueranno ad avere un ruolo importante nella mobilitazione delle risorse dopo il 2020. Pertanto, gli introiti derivanti dalle vendite all'asta dovrebbero essere destinati anche al finanziamento di attività a favore del clima svolte in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici. Il volume dei finanziamenti da mobilitare per il clima dipenderà anche dall'ambizione e dalla qualità degli INDC proposti, dai conseguenti piani di investimento e dai processi di elaborazione dei piani di adattamento nazionali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre affrontare gli aspetti sociali della decarbonizzazione delle loro economie e investire gli introiti derivanti dalla vendita all'asta per promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori interessati dalla transizione occupazionale in un'economia in via di decarbonizzazione. Gli Stati membri dovrebbero poter integrare gli indennizzi percepiti attraverso il sistema centralizzato a livello di Unione. Tali misure finanziarie non dovrebbero superare i livelli di cui alla pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato.
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 10
(10) Il principale incentivo a lungo termine che la presente direttiva offre alla cattura e allo stoccaggio di CO2 (CCS), alle nuove tecnologie per le energie rinnovabili e alle innovazioni pionieristiche nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio è dato dal segnale del prezzo del carbonio e dal fatto che non sarà necessario restituire quote per le emissioni di CO2 stoccate in via permanente o evitate. Inoltre, per integrare le risorse già utilizzate per accelerare la fase di dimostrazione degli impianti commerciali CCS e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili, le quote ETS UE dovrebbero essere utilizzate per garantire premi per l'installazione di impianti CCS, nuove tecnologie per le energie rinnovabili e l'innovazione industriale in tecnologie a basse emissioni di carbonio nonché processidell'Unione relativi al CO2 stoccato o evitato in misura sufficiente, a condizione che sia stato concluso un accordo sulla condivisione delle conoscenze. Questo sostegno dovrebbe essere in ampia parte subordinato alla prevenzione accertata delle emissioni di gas a effetto serra, ma in misura minore può essere accordato anche qualora le tappe principali prestabilite siano raggiunte tenendo conto della tecnologia impiegata. La percentuale massima del sostegno ai costi del progetto può variare a seconda della categoria di progetto.
(10) Il principale incentivo a lungo termine che la presente direttiva offre alla cattura e allo stoccaggio del carbonio (CCS) e alla cattura e all'utilizzo del carbonio (CCU), alle nuove tecnologie per le energie rinnovabili e alle innovazioni pionieristiche nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio è dato dal segnale del prezzo del carbonio e dal fatto che non sarà necessario restituire quote per le emissioni di CO2 stoccate in via permanente o evitate. Inoltre, per integrare le risorse già utilizzate per accelerare la fase di dimostrazione degli impianti commerciali CCS e CCU e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili, le quote ETS UE dovrebbero essere utilizzate per garantire premi per l'installazione di impianti CCS e CCU, per nuove tecnologie per le energie rinnovabili e per l'innovazione industriale nel campo delle tecnologie e dei processi a basse emissioni di carbonio nell'Unione che permettono di stoccare o evitare in misura sufficiente il CO2, a condizione che sia stato concluso un accordo sulla condivisione delle conoscenze. Questo sostegno dovrebbe essere in ampia parte subordinato alla prevenzione accertata delle emissioni di gas a effetto serra, ma in misura minore può essere accordato anche qualora le tappe principali prestabilite siano raggiunte, tenendo conto della tecnologia impiegata. La percentuale massima del sostegno ai costi del progetto può variare a seconda della categoria di progetto.
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 11
(11) È opportuno istituire un Fondo per la modernizzazione con il 2% delle quote complessive dell'ETS UE, messe all'asta conformemente alle norme e modalità delle aste che si svolgono sulla piattaforma comune di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010. Gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite ai tassi di cambio di mercato inferiore al 60% della media dell'Unione dovrebbero essere ammissibili al finanziamento dell'ambito del Fondo per la modernizzazione e beneficiare fino al 2030 di una deroga al principio della messa all'asta integrale per la produzione di energia elettrica ricorrendo all'opzione dell'assegnazione gratuita di quote per una promozione trasparente di investimenti effettivi di modernizzazione del settore energetico, evitando nel contempo distorsioni nel mercato interno dell'energia. Le norme che disciplinano il Fondo per la modernizzazione dovrebbero offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti. La funzione della struttura di governance dovrebbe essere commisurata allo scopo di garantire un uso corretto dei fondi. Tale struttura di governance dovrebbe essere composta da un Consiglio per gli investimenti e da un Comitato di gestione. È inoltre opportuno che sia tenuto debitamente conto delle competenze della BEI nel processo decisionale, salvo nei casi in cui si fornisca un sostegno a progetti di piccole dimensioni mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni da un programma nazionale che condividono gli obiettivi del Fondo per la modernizzazione. Gli investimenti finanziati a titolo del Fondo dovrebbero essere proposti dagli Stati membri. Al fine di garantire che le esigenze di investimento in Stati membri a basso reddito siano affrontate in modo adeguato, la ripartizione dei fondi terrà conto egual modo delle emissioni verificate e dei criteri legati al PIL. L'assistenza finanziaria del Fondo di modernizzazione potrebbe essere fornita in diverse forme.
(11) È opportuno istituire un Fondo per la modernizzazione con il 2 % delle quote complessive dell'ETS UE, messe all'asta conformemente alle norme e modalità delle aste che si svolgono sulla piattaforma comune di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010. Gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite ai tassi di cambio di mercato inferiore al 60 % della media dell'Unione dovrebbero essere ammissibili al finanziamento dell'ambito del Fondo per la modernizzazione. Gli Stati membri che nel 2014 presentavano un PIL pro capite a prezzi di mercato inferiore al 60 % della media dell'Unione dovrebbero, fino al 2030, poter derogare al principio della messa all'asta integrale per la produzione di energia elettrica ricorrendo all'opzione dell'assegnazione gratuita di quote per promuovere in modo trasparente investimenti effettivi di modernizzazione e diversificazione del settore energetico, in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e il 2050, evitando nel contempo distorsioni nel mercato interno dell'energia. Le norme che disciplinano il Fondo per la modernizzazione dovrebbero offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti. Dette norme dovrebbero essere trasparenti, equilibrate e commisurate allo scopo di garantire un uso corretto dei fondi. Tale struttura di governance dovrebbe essere composta da un Consiglio per gli investimenti, da un Consiglio consultivo e da un Comitato di gestione. È inoltre opportuno che sia tenuto debitamente conto delle competenze della BEI nel processo decisionale, salvo nei casi in cui si fornisca un sostegno a progetti di piccole dimensioni mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni da programmi nazionali che condividono gli obiettivi del Fondo per la modernizzazione. Gli investimenti finanziati a titolo del Fondo dovrebbero essere proposti dagli Stati membri e tutti i finanziamenti a titolo del Fondo dovrebbero rispettare specifici criteri di ammissibilità. Al fine di garantire che le esigenze di investimento in Stati membri a basso reddito siano affrontate in modo adeguato, la ripartizione dei fondi terrà conto egual modo delle emissioni verificate e dei criteri legati al PIL. L'assistenza finanziaria del Fondo di modernizzazione potrebbe essere fornita in diverse forme.
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 12
(12) Il Consiglio europeo ha confermato che le modalità di funzionamento, in particolare in materia di trasparenza, assegnazione gratuita facoltativa per la modernizzazione del settore energetico in determinati Stati membri, dovrebbero essere migliorate. In caso di investimenti per un valore pari o superiore a 10 milioni di EUR, lo Stato membro interessato dovrebbe avviare un processo di selezione mediante una procedura di gara competitiva sulla base di regole chiare e trasparenti, per garantire che l'assegnazione gratuita sia destinata alla promozione di investimenti effettivi di modernizzazione del settore energetico in linea con gli obiettivi dell'Unione dell'energia. Anche gli investimenti con un valore inferiore a 10 milioni di EUR dovrebbero beneficiare di finanziamenti dall'assegnazione gratuita. Lo Stato membro interessato dovrebbe selezionare tali investimenti in base a criteri chiari e trasparenti. I risultati diquesto processo di selezione dovrebbero essere sottoposti a una consultazione pubblica. Il pubblico dovrebbe essere debitamente informato nella fase della selezione dei progetti di investimento e di attuazione.
(12) Il Consiglio europeo ha confermato che le modalità, in particolare in materia di trasparenza, dell'assegnazione gratuita facoltativa per la modernizzazione e diversificazione del settore energetico in determinati Stati membri dovrebbero essere migliorate. In caso di investimenti per un valore pari o superiore a 10 milioni di EUR, lo Stato membro interessato dovrebbe avviare un processo di selezione mediante una procedura di gara competitiva sulla base di regole chiare e trasparenti, per garantire che l'assegnazione gratuita sia destinata alla promozione di investimenti effettivi di modernizzazione o diversificazione del settore energetico in linea con gli obiettivi dell'Unione dell'energia, tra cui la promozione del terzo pacchetto sull'energia. Anche gli investimenti con un valore inferiore a 10 milioni di EUR dovrebbero beneficiare di finanziamenti dall'assegnazione gratuita. Lo Stato membro interessato dovrebbe selezionare tali investimenti in base a criteri chiari e trasparenti. Il processo di selezione dovrebbe essere sottoposto a una consultazione pubblica e i risultati di tale processo, inclusi i progetti bocciati, dovrebbero essere resi pubblicamente disponibili. Il pubblico dovrebbe essere debitamente informato nella fase della selezione dei progetti di investimento e di attuazione. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasferire al Fondo per la modernizzazione una parte ovvero la totalità delle quote corrispondenti, se sono autorizzati ad avvalersi di entrambi gli strumenti. La deroga dovrebbe cessare di avere validità al termine del periodo di scambio, nel 2030.
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 13
(13) I finanziamenti dell'ETS UE dovrebbero essere in linea con gli altri programmi di finanziamento dell'Unione, compresi i Fondi strutturali e di investimento europei, in modo da garantire l'efficacia della spesa pubblica.
(13) I finanziamenti dell'ETS UE dovrebbero essere in linea con gli altri programmi di finanziamento dell'Unione, compresi Orizzonte 2020, il Fondo europeo per gli investimenti strategici, i Fondi strutturali e di investimento europei e la strategia di investimenti per il clima della Banca europea per gli investimenti (BEI), in modo da garantire l'efficacia della spesa pubblica.
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 14
(14) Le disposizioni in vigore che si applicano ai piccoli impianti da escludere dall'ETS UE consentono a tali impianti di mantenere l'esclusione. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di aggiornare il proprio elenco di impianti esclusi e gli Stati membri che attualmente non esercitano questa opzione dovrebbero poterlo fare all'inizio di ogni periodo di scambio.
(14) Le disposizioni in vigore che si applicano ai piccoli impianti da escludere dall'ETS UE dovrebbero essere estese agli impianti gestiti da piccole e medie imprese (PMI) con un livello di emissioni inferiore a 50 000 tonnellate di CO2 equivalente in ciascuno dei tre anni precedenti l'anno della domanda di esclusione. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di aggiornare il proprio elenco di impianti esclusi e gli Stati membri che attualmente non esercitano questa opzione dovrebbero poterlo fare all'inizio di ogni periodo di scambio e a metà periodo. Anche gli impianti con un livello di emissioni inferiore a 5 000 tonnellate di CO2equivalente in ciascuno dei tre anni precedenti l'inizio di ogni periodo di scambio dovrebbero poter essere esclusi dall'ETS UE, con riserva di riesame ogni cinque anni. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le misure alternative equivalenti per gli impianti esclusi non comportino maggiori costi di conformità. Gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica dovrebbero essere semplificati per gli emettitori di entità ridotta soggetti all'ETS UE.
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) Al fine di ridurre in misura significativa gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese, è opportuno lasciare alla discrezione della Commissione valutare misure come l'automatizzazione della presentazione e della verifica delle relazioni sulle emissioni, sfruttando appieno le potenzialità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis) Gli atti delegati ai quali è fatto riferimento agli articoli 14 e 15 dovrebbero semplificare per quanto possibile le norme in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori. L'atto delegato al quale è fatto riferimento all'articolo 19, paragrafo 3, dovrebbe agevolare l'accesso al registro e la sua utilizzazione, in particolare per i piccoli operatori.
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
-1) in tutta la direttiva l'espressione "sistema comunitario” è sostituita da "ETS UE", con le necessarie modifiche grammaticali;
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
-1 bis) in tutta la direttiva, il termine "comunitario" è sostituito da "unionale";
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
-1 ter) in tutta la direttiva, tranne nei casi di cui ai punti -1 e -1 bis e all'articolo 26, paragrafo 2, il termine "Comunità" è sostituito da "Unione", con le necessarie modifiche grammaticali;
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)
-1 quater) in tutta la direttiva, i termini "procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2" sono sostituiti dai termini "procedura d'esame di cui all'articolo 30 quater, paragrafo 2";
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)
-1 quinquies) all'articolo 3 octies, all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 10 bis, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 4,il termine "regolamento" è sostituito dal termine "atto", con le necessarie modifiche grammaticali;
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 septies (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 3 – lettera h
-1 septies) all'articolo 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) "nuovo entrante":
"h) "nuovo entrante":
— l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011,
— l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2018,
— l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 o 2, o
— l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema unionale ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 o 2, o
— l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I o un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 o 2, che ha subito un ampliamento sostanziale dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione;";
— l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I o un'attività inclusa nel sistema unionale ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 o 2, che ha subito un ampliamento sostanziale dopo il 30 giugno 2018, solo per quanto riguarda l'ampliamento in questione;";
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 octies (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 3 – lettera u bis (nuova)
-1 octies) all'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:
"u bis)"emettitore di entità ridotta", un impianto a basse emissioni gestito da una piccola o media impresa1 bis e che soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:
– le emissioni annue medie verificate dell'impianto, comunicate alla pertinente autorità competente nel periodo di scambio immediatamente precedente l'attuale periodo di scambio, non superavano le 50 000 tonnellate annue di biossido di carbonio equivalente, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa ma al lordo del CO2 trasferito;
– i dati relativi alle emissioni annue medie di cui al primo trattino non sono disponibili per l'impianto in questione o non sono più applicabili a detto impianto a causa di cambiamenti che hanno interessato i limiti dell'impianto o di modifiche introdotte nelle condizioni di esercizio dell'impianto, ma si prevede che le emissioni annue dell'impianto nei prossimi cinque anni saranno inferiori a 50 000 tonnellate annue di biossido di carbonio equivalente, al netto del CO2 proveniente dalla biomassa ma al lordo del CO2 trasferito;";
__________________
1 bis Quale definita nell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 nonies (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 3 quater – paragrafo 2
-1 nonies) all'articolo 3 quater, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per il periodo indicato all'articolo 13, paragrafo 1, che ha inizio il 1° gennaio 2013 e, in mancanza di modifiche in seguito al riesame di cui all'articolo 30, paragrafo 4, per ogni periodo successivo, la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei corrisponde al 95 % delle emissioni storiche del trasporto aereo moltiplicato per il numero di anni che costituiscono il periodo.
"2. Per il periodo indicato all'articolo 13, che ha inizio il 1° gennaio 2013 e, in mancanza di modifiche in seguito al riesame di cui all'articolo 30, paragrafo 4, per ogni periodo successivo, la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei corrisponde al 95 % delle emissioni storiche del trasporto aereo moltiplicato per il numero di anni che costituiscono il periodo.
Laquantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei nel 2021 è inferiore del 10 % all'assegnazione media per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, e diminuisce quindi annualmente allo stesso ritmo del tetto massimo totale applicabile all'ETS UE di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, in modo da allineare maggiormente, entro il 2030, il tetto per il settore dell'aviazione agli altri settori ETS UE.
Per le attività di trasporto aereo da e verso aeroporti ubicati in paesi extra SEE, la quantità di quote da assegnare a partire dal 2021 potrà essere adeguata tenendo conto del futuro meccanismo globale basato sul mercato adottato dall'assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) nella sua 39a sessione. Entro il 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa in merito a tali attività alla luce della 40a sessione dell'assemblea dell'ICAO.
Tale percentuale può essere rivista nell'ambito del riesame generale della presente direttiva."
Tale percentuale può essere rivista nell'ambito del riesame generale della presente direttiva.";
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 decies (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 3 quater – paragrafo 4
-1 decies) all'articolo 3 quater, paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
Tale decisione è esaminata nell'ambito del comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1.
Tale decisione è esaminata nell'ambito del comitato di cui all'articolo 30 quater, paragrafo 1.
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 undecies (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 3 quinquies – paragrafo 2
-1 undecies) all'articolo 3 quinquies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è messo all'asta il 15 % delle quote. Tale percentuale può essere aumentata nel quadro del riesame generale della presente direttiva."
"2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è messo all'asta il 50 % delle quote."
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2003/87/CE Articolo 3 quinquies – paragrafo 3
(1) all'articolo 3quinquies, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
1) all'articolo 3 quinquies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.";
"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter per integrare la presente direttiva, stabilendo modalità precise per la vendita all'asta, da parte degli Stati membri, delle quote che non devono essere rilasciate a titolo gratuito ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo o dell'articolo 3 septies, paragrafo 8. Il numero di quote che ogni Stato membro mette all'asta per ciascun periodo è proporzionale alla percentuale ad esso imputabile delle emissioni complessive attribuite al trasporto aereo di tutti gli Stati membri per l'anno di riferimento, comunicate conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, e verificate a norma dell'articolo 15. Per il periodo di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1, l'anno di riferimento è il 2010 e per ciascun periodo successivo di cui all'articolo 3 quater l'anno di riferimento è l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo cui si riferisce l'asta."
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 3 quinquies – paragrafo 4 – comma 1
1 bis) all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
"4. Spetta agli Stati membri stabilire l'uso che deve essere fatto dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote.Tali proventi dovrebbero essere utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario. Si dovrebbe ricorrere alla prassi della messa all'asta anche per finanziare il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione. '
"4. Tutti i proventi sono utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema unionale. Si può ricorrere alla prassi della messa all'asta anche per finanziare il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione."
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 3 sexies – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 ter) all'articolo 3 sexies è aggiunto il seguente paragrafo:
"1 bis. Poiché la risoluzione dell'ICAO A38-18 prevede una misura mondiale basata sul mercato applicabile a decorrere dal 2021, a partire da tale data non è concessa al settore del trasporto areo nessuna assegnazione di quote a titolo gratuito ai sensi della presente direttiva a meno che non sia confermata da una successiva decisione del Parlamento europeo e del Consiglio. A tale proposito, i colegislatori tengono conto dell'interazione tra la misura basata sul mercato e il sistema ETS UE."
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Capo II bis (nuovo)
2 bis) è inserito il capo seguente:
"CAPO II bis
Inclusione del trasporto marittimo in assenza di progressi a livello internazionale
Articolo 3 octies bis
Introduzione
A partire dal 2021, in assenza di un sistema comparabile nel quadro dell'IMO, le emissioni di CO2 rilasciate nei porti dell'Unione e durante le tratte effettuate da e verso i porti di scalo dell'Unione sono computate mediante il sistema posto in essere nel presente capo, che sarà operativo a decorrere dal 2023.
Articolo 3 octies ter
Ambito di applicazione
Entro il 1° gennaio 2023 le disposizioni del presente capo si applicano all'assegnazione e al rilascio di quote relative alle emissioni di CO2 dalle navi che si trovano, giungono o salpano da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a norma delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757. Gli articoli 12 e 16 si applicano alle attività marittime con le stesse modalità previste per le altre attività.
Articolo 3 octies quater
Quote supplementari per il settore marittimo
Entro il 1° agosto 2021 la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva, fissando la quantità totale di quote per il settore marittimo in linea con altri settori, il metodo di assegnazione delle quote al settore in oggetto mediante vendita all'asta e le disposizioni speciali relative allo Stato membro addetto alla gestione.Allorché il settore marittimo rientrerà nel sistema ETS UE, l'entità totale delle quote sarà incrementata di tale misura.
Il 20 % dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui all'articolo 30 octies quinquies è utilizzato tramite il fondo istituito a norma dell'articolo in oggetto ("Fondo per il clima del settore marittimo") per migliorare l'efficienza energetica e per gli investimenti a sostegno di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 nel settore marittimo, compresi la navigazione a corto raggio e i porti.
Articolo 3 octies quinquies
Fondo per il clima del settore marittimo
1. È istituito a livello di Unione un fondo inteso a compensare le emissioni del settore marittimo, migliorare l'efficienza energetica e agevolare gli investimenti in tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 del settore marittimo.
2. Gli operatori navali possono versare al Fondo, a titolo volontario, una quota contributiva annuale in funzione delle loro emissioni complessive comunicate per l'anno civile precedente a norma del regolamento (UE) 2015/757. In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, il Fondo restituisce le quote collettivamente per conto degli operatori navali che hanno aderito al Fondo. Il contributo per tonnellata di emissioni è fissato dal Fondo, entro il 28 febbraio di ogni anno, e la sua entità non è inferiore al prezzo di mercato delle quote dell'anno precedente.
3. Il Fondo acquisisce quote pari alla quantità totale collettiva di emissioni dei suoi membri nell'anno civile precedente e le restituisce nel registro istituito a norma dell'articolo 19 entro il 30 aprile di ogni anno per il successivo annullamento. I contributi sono resi pubblici.
4. Il Fondo, inoltre, migliora l'efficienza energetica e agevola gli investimenti in tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 nel settore marittimo, compresi la navigazione a corto raggio e i porti, tramite i proventi di cui all'articolo 30 octies quater. Tutti gli investimenti finanziati dal Fondo sono resi pubblici e sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 30 ter riguardo all'integrazione della presente direttiva per quanto concerne l'attuazione del presente articolo.
Articolo 3 octies sexies
Cooperazione internazionale
In caso di raggiungimento di un accordo internazionale su misure globali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del settore marittimo, la Commissione riesamina la presente direttiva e, se opportuno, propone modifiche per garantirne l'allineamento a tale accordo internazionale."
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 5 – comma 1 – lettera d bis (nuova)
2 ter) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
"d bis)tutte le tecnologie di CCU che sono utilizzate negli impianti per contribuire alla riduzione delle emissioni".
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 6 – paragrafo 2 – lettere e bis ed e ter (nuove)
2 quater) all'articolo 6, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere:
"e bis)tutti i requisiti giuridici sulla responsabilità sociale e la comunicazione al fine di garantire un'attuazione omogenea ed efficace della normativa ambientale e provvedere affinché le autorità competenti e le parti interessate, inclusi i rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti della società civile e delle comunità locali, abbiano accesso a tutte le informazioni pertinenti (come previsto dalla convenzione di Århus e attuato nella legislazione nazionale e unionale, in particolare nella presente direttiva;
e ter) l'obbligo di pubblicare annualmente informazioni esaustive sulla lotta ai cambiamenti climatici e sul rispetto delle direttive dell'Unione in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro; tali informazioni sono accessibili ai rappresentanti dei lavoratori e ai rappresentanti della società civile delle comunità locali nelle vicinanze dell'impianto."
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 7
2 quinquies) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
"Articolo 7
"Il gestore informa l'autorità competente in merito ad eventuali modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso, modifiche che possono richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. In caso di cambiamento dell'identità del gestore dell'impianto l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi il nome e l'indirizzo del nuovo gestore."
"Il gestore informa senza indugio l'autorità competente in merito ad eventuali modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso, che possono richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. In caso di cambiamento dell'identità del gestore dell'impianto l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi l'identità pertinente e i recapiti del nuovo gestore."
Emendamento 142 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2003/87/CE Articolo 9 – commi 2 e 3
A partire dal 2021, il fattore lineare sarà pari al 2,2%.
A partire dal 2021, il fattore lineare sarà pari al 2,2% e sarà oggetto di un riesame per incrementarlo al 2,4% non prima del 2024.
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera a Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1
a) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti tre nuovi commi:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 2019, gli Stati membri mettono all'asta o annullano tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma degli articoli 10 bis e 10 quater e che non sono integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato."
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera a Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2
"Dal 2021 in poi, la percentuale di quote destinate a essere messe all'asta dagli Stati membri è del 57%.
"Dal 2021 in poi, la percentuale di quote destinate a essere messe all'asta o annullate è del 57 % e si riduce non oltre cinque punti percentuali nel corso dell'intero decennio a decorrere dal 1° gennaio 2021 a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 5. Tale adeguamento avviene esclusivamente sotto forma di riduzione delle quote messe all'asta a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera a). Ove non avvenga alcun adeguamento o qualora occorrano meno di cinque punti percentuali per procedere all'adeguamento, la restante quantità delle quote è annullata. Tale annullamento non supera i 200 milioni di quote.
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera a Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 3
Il 2% del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10 quinquies della presente direttiva (il "Fondo per la modernizzazione").
Il 2 % del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10 quinquies della presente direttiva (il "Fondo per la modernizzazione"). La quantità indicata al presente comma rientra nel 57% di quote da mettere all'asta conformemente al secondo comma.
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera a Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)
Inoltre, il 3% della quantità totale delle quote da rilasciare tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta al fine di compensare i settori o sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di ingenti costi indiretti effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, come sancito all'articolo 10 bis, paragrafo 6, della presente direttiva. Due terzi della quantità indicata al presente comma rientrano nel 57% di quote da mettere all'asta conformemente al secondo comma.
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera a Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 3 ter (nuovo)
A partire dal 1° gennaio 2021 è istituito un Fondo per una transizione equa, a integrazione del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo. Tale fondo è finanziato mediante la messa in comune del 2% degli introiti derivanti dalla vendita all'asta.
Gli introiti di tali aste restano a livello di Unione e sono utilizzati per sostenere le regioni in cui a una percentuale elevata di lavoratori in settori dipendenti dal carbonio si aggiunge un PIL pro capite ben al di sotto della media dell'Unione. Tali misure rispettano il principio di sussidiarietà.
Gli introiti delle aste destinati a una transizione equa possono essere utilizzati in diversi modi, quali:
– creazione di cellule di riassegnazione e/o di mobilità,
– iniziative di istruzione/formazione per la riqualificazione o lo sviluppo delle competenze dei lavoratori,
– sostegno nella ricerca del lavoro,
– creazione di imprese e
– misure di monitoraggio e preventive per evitare o ridurre al minimo gli effetti negativi del processo di ristrutturazione sulla salute fisica e mentale.
Poiché le attività principali da finanziare con il Fondo per una transizione equa sono fortemente correlate al mercato del lavoro, le parti sociali sono coinvolte attivamente nella gestione del Fondo, sul modello del comitato del Fondo sociale europeo, e la partecipazione delle parti sociali locali è un requisito essenziale affinché i progetti ottengano i finanziamenti.
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera a Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 4
Il quantitativo rimanente delle quote da mettere all'asta è distribuito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.
Il quantitativo rimanente delle quote da mettere all'asta, dopo aver dedotto la metà del quantitativo di quote di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, primo comma, è distribuito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera a Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)
Il 1° gennaio 2021 sono annullati 800 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato.
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera b – punto ii Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b
b) il 10% del quantitativo totale di quote da mettere all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri all'insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all'allegato II bis, la quantità di quote messe all'asta dai suddetti Stati membri a norma della lettera a);
b) il 10% del quantitativo totale di quote da mettere all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri all'insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all'allegato II bis, la quantità di quote messe all'asta dai suddetti Stati membri a norma della lettera a); per gli Stati membri ammissibili a beneficiare del Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies, la loro percentuale di quote specificata all'allegato II bis è trasferita alla loro quota nel Fondo per la modernizzazione;
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova) Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva
b bis) al paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
"3. Gli Stati membri stabiliscono l'uso dei proventi della vendita all'asta di quote. Almeno il 50 % dei proventi della vendita all'asta di quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), o l'equivalente in valore finanziario di tali entrate, è utilizzato per uno o più dei seguenti scopi:
"3. Gli Stati membri stabiliscono l'uso dei proventi della vendita all'asta di quote. Il 100% dei proventi totali della vendita all'asta di quote di cui al paragrafo 2 o l'equivalente in valore finanziario di tali entrate, è utilizzato per uno o più dei seguenti scopi:"
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera b ter (nuova) Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b
b ter) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitariodi utilizzare il 20 % di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20 % per il 2020;"
"b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno dell'Unione in materia energia rinnovabile entro il 2030 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione di incrementare l'efficienza energetica, entro il 2030, ai livelli convenuti negli idonei atti legislativi;"
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera b quater (nuova) Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera f
b quater) al paragrafo 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;"
"f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni e sostenere – purché i costi del CO2 non si riflettano analogamente per altri modi di trasporto di superficie – modalità di trasporto elettrificate, come le ferrovie o altre modalità elettrificate di trasporto di superficie, tenendo conto dei loro i costi indiretti in relazione all'ETS UE; "
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera b quinquies (nuova) Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera h
b quinquies) al paragrafo 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;"
"h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica, i sistemi di teleriscaldamento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;"
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera c Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera j
j) realizzare misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, a condizione che tali misure soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6;
j) realizzare misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, purché non sia utilizzato all'uopo oltre il 20% degli introiti e purché tali misure soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6;
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera c Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera l
l) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento della forza lavoro nel quadro della transizione occupazionale in un'economia a in via di decarbonizzazione, in stretto coordinamento con le parti sociali.
l) far fronte all'impatto sociale della decarbonizzazione delle loro economie e promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento della forza lavoro nel quadro della transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali.
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera c bis (nuova) Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
c bis) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:
"Le informazioni sono fornite utilizzando un modello standardizzato elaborato dalla Commissione, che contiene anche elementi informativi concernenti l'impiego dei proventi delle aste per le diverse categorie e l'addizionalità dell'uso dei fondi. La Commissione pubblica tali informazioni sul proprio sito web."
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera c ter (nuova) Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2
c ter) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Si considera che gli Stati membri abbiano osservato le norme di cui al presente paragrafo qualora introducano e attuino, anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo, misure di sostegno fiscale o finanziario o politiche normative interne volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano definite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente ad almeno il 50 % dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate provenienti dalla vendita all'asta di cui al paragrafo 2, lettere b) e c)."
"Si considera che gli Stati membri abbiano osservato le norme di cui al presente paragrafo qualora introducano e attuino, anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo, misure di sostegno fiscale o finanziario o politiche normative interne volte a promuovere un sostegno finanziario supplementare, che siano definite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente al 100% dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, e abbiano notificato tali misure nel modello standardizzato fornito dalla Commissione."
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera d Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 4 – commi 1, 2 e 3
d) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:
d) al paragrafo 4, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.";
"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter per integrare la presente direttiva che specifica disposizioni dettagliate riguardo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta al fine di garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente, armonizzata e non discriminatoria. A tal fine, il procedimento deve essere prevedibile, segnatamente per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle aste, nonché i volumi stimati delle quote da rendere disponibili. Qualora una valutazione dimostri, riguardo ai singoli settori industriali, che non si prevede un impatto significativo sui settori o sottosettori soggetti a un elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione può, in circostanze eccezionali, adeguare il calendario per il periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, con inizio il 1° gennaio 2013, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato. La Commissione procede a tale adeguamento una sola volta al massimo per un numero massimo di quote pari a 900 milioni.
Le aste sono concepite per garantire che:
a) i gestori, e in particolare le PMI che rientrano nel sistema ETS UE, godano di un accesso integrale, giusto ed equo;
b) tutti i partecipanti abbiano contemporaneamente accesso alle stesse informazioni e non turbino il funzionamento dell'asta;
c) l'organizzazione e la partecipazione all'asta sia efficace sotto il profilo dei costi e siano evitati costi amministrativi superflui e
d) gli emettitori di entità ridotta abbiano accesso alle quote."
Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera d bis (nuova) Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 4 bis (nuovo)
d bis) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:
"Ogni due anni gli Stati membri segnalano alla Commissione la chiusura delle capacità di produzione di energia elettrica nel loro territorio imputabili alle misure nazionali. La Commissione calcola il numero equivalente di quote che tali chiusure rappresentano e ne informa gli Stati membri. Questi ultimi possono annullare un corrispondente volume di quote della quantità totale distribuita conformemente al paragrafo 2."
Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera d ter (nuova) Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 – paragrafo 5
d ter) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. La Commissione verifica il funzionamento del mercato europeo del carbonio. Ogni anno presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento, incluso lo svolgimento delle aste, la liquidità e i volumi scambiati. Se necessario, gli Stati membri garantiscono che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione."
"5. La Commissione verifica il funzionamento del sistema ETS UE. Ogni anno presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul suo funzionamento, incluso lo svolgimento delle aste, la liquidità e i volumi scambiati. La relazione tiene anche conto dell'interazione tra il sistema ETS UE e le altre politiche dell'Unione in materia di clima ed energia, compreso l'effetto prodotto da tali politiche sull'equilibrio domanda-offerta del sistema ETS UE, come pure la loro conformità con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e il 2050. La relazione tiene conto altresì del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e dell'incidenza sugli investimenti nell'Unione. Gli Stati membri garantiscono che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione."
Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera a Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 4 – commi 1e 2
a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
a) al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
"Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23."; tale atto prevede anche assegnazioni aggiuntive dalla riserva per i nuovi entranti per aumenti significativi di produzione ricorrendo alle stesse soglie e gli stessi adeguamenti delle assegnazioni applicate in materia di cessazione parziale dell'attività."
"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 30 ter per integrare la presente direttiva definendo misure unionali pienamente armonizzate per l'assegnazione delle quote di cui ai paragrafi da 4, 5 e 7, incluse le disposizioni necessarie per un'applicazione armonizzata del paragrafo 19. Tale atto prevede anche assegnazioni aggiuntive dalla riserva per i nuovi entranti per cambiamenti significativi di produzione. In particolare, occorrerà prevedere che qualunque aumento o calo del 10% minimo della produzione, espresso come media mobile dei dati verificati relativi alla produzione nei due anni precedenti, rispetto all'attività di produzione segnalata a norma dell'articolo 11, sia adeguato con una corrispondente quantità di quote, integrando queste ultime nella riserva di cui al paragrafo 7 o svincolandole dalla medesima riserva.
In sede di preparazione dell'atto delegato di cui al primo comma, la Commissione tiene conto della necessità di limitare la complessità amministrativa ed evitare la manipolazione del sistema. A tal fine, può, se del caso, dar prova di flessibilità nell'applicazione delle soglie fissate nel presente paragrafo ove ciò sia giustificato da circostanze specifiche."
Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova) Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 1 – comma 3
a bis) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l'assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l'incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 10 quater e per l'elettricità prodotta a partire da gas di scarico."
"Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento unionali ex ante per garantire che l'assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa, CCS e CCU, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l'incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 10 quater e per l'elettricità prodotta a partire da gas di scarico."
Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera b Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva
I valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita devono essere adeguati in modo da evitare utili eccezionali imprevisti (windfall profits) e da riflettere il progresso tecnologico nel periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in ciascun periodo successivo per il quale sono stabilite assegnazioni gratuite a norma dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale adeguamento richiede una riduzione dei valori dei parametri di riferimento stabiliti dall'atto adottato a norma dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni anno tra il 2008 e la metà del periodo di assegnazione gratuita delle quote considerato, tranne nei seguenti casi:
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter per integrare la presente direttiva al fine di determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita. Tali atti sono conformi agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 del presente articolo e soddisfano le condizioni di seguito indicate:
Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera b Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – punto -i (nuovo)
-i) per il periodo dal 2021 al 2025, i valori dei parametri di riferimento sono determinati sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11 per gli anni 2016 e 2017;
Emendamento 64 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera b Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – punto -i bis (nuovo)
-i bis) sulla base di un raffronto dei valori dei parametri di riferimento basati su tali informazioni con il valore del parametro di riferimento contenuto nella decisione 2011/278/UE della Commissione, quest'ultima determina il tasso di riduzione annuale per ciascun parametro di riferimento e lo applica ai valori dei parametri di riferimento applicabili nel periodo 2013-2020 rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2023 al fine di determinare i valori dei parametri di riferimento per gli anni dal 2021 al 2025;
Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera b Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – punto i
(i) la Commissione, sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11, verifica se i valori per ciascun valore di riferimento calcolato secondo i principi di cui all'articolo 10 bis, evidenziano uno scostamento positivo o negativo annuo di oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di cui sopra rispetto al valore del periodo 2007-2008. In caso affermativo, il valore del parametro di riferimento è adeguato dello 0,5% o dell'1,5% per ogni anno tra il 2008 e la metà del periodo per il quale va effettuata l'assegnazione gratuita delle quote;
i) qualora, sulla scorta delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11, il tasso di miglioramento non superi lo 0,25 %, il valore del parametro di riferimento è ridotto di una percentuale corrispondente nel periodo dal 2021 al 2025 per ogni anno tra il 2008 e il 2023;
Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera b Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 – punto ii
ii) a titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti.
ii) qualora, sulla scorta delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11, il tasso di miglioramento superi l'1,75 %, il valore del parametro di riferimento è ridotto di una percentuale corrispondente nel periodo dal 2021 al 2025 per ogni anno tra il 2008 e il 2023;
Emendamento 67 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera b Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 4
A tal fine la Commissione adotta un atto di esecuzione a norma dell'articolo 22 bis.
abrogato
Emendamento 68 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera b bis (nuova) Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)
b bis) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
"Per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030, i valori dei parametri di riferimento sono determinati nello stesso modo sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11 per gli anni dal 2021 al 2022 e con il tasso di riduzione annuale applicabile rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2028."
Emendamento 69 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera b ter (nuova) Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 2 – comma 3 ter (nuovo)
b ter) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
ii) a titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti.
"a titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti."
Emendamento 165 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera b quater (nuova) Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 3
b quater) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall'articolo 10 quater, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO2, le condutture per il trasporto di CO2 o i siti di stoccaggio di CO2 non beneficiano dell'assegnazione gratuita di quote.
Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall'articolo 10 quater, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO2, le condutture per il trasporto di CO2 o i siti di stoccaggio di CO2 non beneficiano dell'assegnazione gratuita di quote. I generatori di elettricità che producono energia elettrica da gas di scarico non sono generatori di elettricità ai sensi dell'articolo 3, lettera u), della presente direttiva. Nel calcolo dei parametri di riferimento si tiene conto del tenore totale di carbonio del gas di scarico utilizzato per la produzione di elettricità.
Emendamento 70 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera b quinquies (nuova) Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 4
b quinquies) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
'4. Sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9.
"4. Sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera."
Emendamento 71 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera c Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 5
Al fine di attenersi alle disposizioni sulla parte di quote da mettere all'asta di cui all'articolo 10, per ogni anno in cui la somma delle assegnazioni gratuite non raggiunge il livello massimo di quote destinate a essere messe all'asta dallo Stato membro, la differenza tra le quote assegnate e il livello massimo è utilizzata per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite per rispettare la parte di quote da mettere all'asta da parte dello Stato membro negli anni successivi.Se, tuttavia, il livello massimo è raggiunto, l'assegnazione gratuita delle quote deve essere adeguata di conseguenza. Tale adeguamento va fatto in modo uniforme.
5. Qualora la somma delle assegnazioni gratuite in un dato anno non raggiunga il livello massimo di quote destinate a essere messe all'asta dallo Stato membro di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la differenza tra le quote assegnate e il livello massimo è utilizzata per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite negli anni successivi. Se, tuttavia, il livello massimo è raggiunto, una parte delle quote equivalente a una riduzione fino a cinque punti percentuali delle quote da mettere all'asta dagli Stati membri per l'intero periodo di dieci anni a partire dal 1° gennaio 2021, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, è assegnata a titolo gratuito ai settori e sottosettori ai sensi dell'articolo 10 ter. Tuttavia, nel caso in cui tale riduzione sia insufficiente a soddisfare la domanda dei settori o sottosettori conformemente all'articolo 10 ter, l'assegnazione gratuita delle quote è adeguata di conseguenza applicando un fattore di correzione transettoriale uniforme ai settori con un'intensità degli scambi con i paesi terzi inferiore al 15 % o con un'intensità di carbonio inferiore a 7 kg CO2/VAL euro.
Emendamento 72 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera d Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1
6. Gli Stati membri adottano misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, tenendo in considerazione tutti gli effetti sul mercato interno.Queste misure finanziarie volte a compensare parte di tali costi sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato.
6. A livello dell'Unione è adottato un accordo centralizzato al fine di compensare i settori e sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi significativi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.
La compensazione è proporzionata ai costi delle emissioni di gas a effetto serra effettivamente trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica ed è applicata in linea con i criteri definiti nei relativi orientamenti sugli aiuti di Stato, al fine di evitare effetti negativi sul mercato interno nonché una sovracompensazione dei costi sostenuti.
Ove l'importo della compensazione disponibile non sia sufficiente per indennizzare i costi indiretti ammissibili, l'importo della compensazione disponibile per tutti gli impianti ammissibili è ridotto in modo uniforme.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 30 ter ad integrazione della presente direttiva ai fini di cui al presente paragrafo, stabilendo le modalità per la creazione e il funzionamento del fondo.
Emendamento 73 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera d bis (nuova) Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)
d bis) al paragrafo 6, è inserito un nuovo comma:
"Gli Stati membri possono altresì adottare misure finanziarie nazionali a favore dei settori o sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, tenendo in considerazione tutti gli effetti sul mercato interno. Tali misure finanziarie volte a compensare parte di tali costi sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato e all'articolo 10, paragrafo 3, della presente direttiva. Tali misure nazionali, se combinate al sostegno di cui al primo comma, non superano il livello massimo di compensazione indicato nei pertinenti orientamenti sugli aiuti di Stato e non creano nuove distorsioni del mercato. I massimali esistenti sulla compensazione mediante aiuti di Stati continuano a diminuire nel corso di tutto il periodo di scambio."
Emendamento 74 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera e – punto i Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 7 – comma 1
Le quote relative alle disposizioni sull'importo massimo di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della presente direttiva che non sono assegnate gratuitamente entro il 2020 sono accantonate per i nuovi entranti e per aumenti significativi della produzione, unitamente a 250 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
7. 400 milioni di quote sono accantonati per i nuovi entranti e per aumenti significativi di produzione.
Emendamento 75 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera e – punto i Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 7 – comma 2
A partire dal 2021 le quote non assegnate agli impianti in ragione dell'applicazione dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla riserva.
Dal 2021 in poi, eventuali quote non assegnate agli impianti in ragione dell'applicazione dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte alla riserva.
Emendamento 76 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera f – parte introduttiva Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 8
(f) al paragrafo 8, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
f) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
Emendamento 77 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera f – comma 1 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 1
8. 400 milioni di quote sono disponibili per sostenere l'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio nei settori industriali elencati nell'allegato I nonché per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2 (CCS) nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nel territorio dell'Unione.
8. 600 milioni di quote sono disponibili per promuovere gli investimenti nell'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio nei settori industriali elencati nell'allegato I, inclusi i biomateriali e i prodotti per sostituire materiali a elevata intensità di carbonio, nonché per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati a CCS e CCU ambientalmente sicuri nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia nel territorio dell'Unione.
Emendamento 78 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera f Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 2
Le quote sono rese disponibili per l'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio e per progetti dimostrativi che prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma di CCS e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili che non sono ancora sostenibili dal punto di vista commerciale, con una distribuzione geograficamente equilibrata. Al fine di promuovere progetti innovativi, può essere finanziato al massimo il 60% dei costi pertinenti dei progetti, di cui al massimo il 40% può non essere subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano raggiunte tappe principali prestabilite tenendo conto della tecnologia impiegata.
Le quote sono rese disponibili per l'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio e per progetti dimostrativi che prevedono lo sviluppo di un'ampia gamma di tecnologie innovative per le energie rinnovabili, CCS e CCU che non sono ancora sostenibili dal punto di vista commerciale. I progetti sono selezionati sulla base del loro impatto sui sistemi energetici o sui processi industriali in uno Stato membro, in un gruppo di Stati membri o nell'Unione. Al fine di promuovere progetti innovativi, può essere finanziato al massimo il 75% dei costi pertinenti dei progetti, di cui al massimo il 60% può non essere subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano raggiunte tappe principali prestabilite tenendo conto della tecnologia impiegata. Le quote sono assegnate ai progetti in funzione delle esigenze di questi ultimi in relazione al raggiungimento di tappe principali prestabilite.
Emendamento 79 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera f Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 3
Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato costituita con decisione (UE) 2015/... integrano eventuali risorse rimanenti di cui al presente paragrafo per i progetti di cui sopra, da realizzare in tutti gli Stati membri, comprendendo progetti su scala ridotta, prima del 2021. I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.
Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato integrano eventuali risorse rimanenti di cui al presente paragrafo generate da fondi derivanti dalle aste di quote NER300 per il periodo 2013-2020 non ancora utilizzati, per i progetti di cui al primo e secondo comma, da realizzare in tutti gli Stati membri, comprendendo progetti su scala ridotta, prima del 2021 e dal 2018 in poi. I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, tenendo conto della loro pertinenza ai fini della decarbonizzazione dei settori in questione.
I progetti sostenuti a titolo del presente comma possono ottenere ulteriore sostegno a titolo del primo e secondo comma.
Emendamento 80 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera f Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 4
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter ad integrazione della presente direttiva stabilendo i criteri da utilizzare per la selezione dei progetti che possono beneficiare delle quote di cui al presente paragrafo, tenendo conto dei seguenti principi:
i) i progetti devono essere incentrati sulla progettazione e lo sviluppo di soluzioni innovative e l'attuazione di programmi dimostrativi;
ii) le attività negli impianti di produzione devono essere vicine al mercato per dimostrare la capacità delle tecnologie innovative di superare gli ostacoli tecnologici e di altro tipo;
iii) i progetti devono produrre soluzioni tecnologiche che possano avere vaste applicazioni e abbinare tecnologie diverse;
iv) le soluzioni e le tecnologie devono idealmente poter essere trasferite all'interno del settore ed eventualmente ad altri settori;
v) è data priorità ai progetti che prevedono riduzioni di emissioni significativamente inferiori al pertinente valore di riferimento. I progetti ammissibili devono contribuire a riduzioni di emissioni al di sotto dei valori di riferimento di cui al paragrafo 2 oppure essere mirati a ridurre in modo considerevole i costi della transizione verso una produzione energetica a basse emissioni; e
vi) i progetti CCU devono conseguire una netta riduzione delle emissioni ed uno stoccaggio permanente di CO2 per tutta la loro durata.
Emendamento 82 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – punto i (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 bis – paragrafo 20
i bis) il paragrafo 20 è sostituito dal seguente:
"20. Tra le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione include provvedimenti atti a definire gli impianti che cessano parzialmente la loro attività o riducono in misura significativa la loro capacità, e provvedimenti per adeguare di conseguenza, se del caso, il livello delle quote assegnate a titolo gratuito a tali impianti.
"20. Tra le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione include provvedimenti atti a definire gli impianti che cessano parzialmente la loro attività o riducono in misura significativa la loro capacità, e provvedimenti per adeguare di conseguenza, se del caso, il livello delle quote assegnate a titolo gratuito a tali impianti.
Tali misure consentono flessibilità per i settori industriali in cui le capacità sono soggette a regolari trasferimenti tra stabilimenti operativi della stessa impresa."
Emendamento 83 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 ter – titolo
Misure di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
Emendamento 85 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Previa adozione della revisione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, la Commissione procede a una nuova valutazione della percentuale di riduzione delle emissioni nell'ambito del sistema ETS UE e della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**. Le riduzioni supplementari dovute a un'accresciuta efficienza energetica sono utilizzate per tutelare i settori esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio o degli investimenti.
____________
*Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
**Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).
Emendamento 144 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 ter – paragrafi 1 ter e 1 quater (nuovi)
1 ter. Dando seguito all'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo di Parigi, la Commissione valuta nella sua relazione, da redigere ai sensi dell'articolo 28 bis bis, lo sviluppo di politiche di mitigazione del clima, inclusi approcci basati sul mercato, nei paesi e nelle regioni terzi nonché l'effetto di tali politiche sulla competitività dell'industria europea.
1 quater. Se tale relazione giunge alla conclusione che permane un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa che introduce uno strumento di adeguamento per il carbonio alle frontiere, del tutto compatibile con le norme dell'OMC, sulla base di uno studio di fattibilità da avviare al momento della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale. Tale meccanismo comporterebbe l'inclusione nel sistema ETS UE degli importatori di prodotti che sono fabbricati dai settori o sottosettori determinati a norma dell'articolo 10 bis.
Emendamento 86 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 ter – paragrafo 2
2. I settori e sottosettori in cui il prodotto della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi e la relativa intensità di emissioni è superiore a 0,18 possono essere inclusi nel gruppo di cui al punto 1 sulla base di una valutazione qualitativa, con i seguenti criteri:
2. I settori e sottosettori in cui il prodotto della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi e la relativa intensità di emissioni è superiore a 0,12 possono essere inclusi nel gruppo di cui al punto 1 sulla base di una valutazione qualitativa, con i seguenti criteri:
(a) misura in cui i singoli impianti del settore o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica;
a) misura in cui i singoli impianti del settore o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica, tenendo conto dell'aumento associato dei costi di produzione;
(b) caratteristiche del mercato attuali e previste;
b) caratteristiche del mercato attuali e previste;
(c) i margini di profitto, quali indicatori potenziali per le decisioni d’investimento a lungo termine o di trasferimento;
c) margini di profitto come indicatore potenziale di decisioni d'investimento a lungo termine o di rilocalizzazione;
c bis) materie prime che sono negoziate sui mercati mondiali a un prezzo di riferimento comune.
Emendamento 87 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 ter – paragrafo 3
3. Atri settori e sottosettori sono ritenuti in grado di trasferire in misura maggiore i costi delle quote sui prezzi dei prodotti e sono oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 corrispondenti al 30% del quantitativo determinato in conformità delle misure adottate a norma dell'articolo 10 bis.
3. Il settore del teleriscaldamento è ritenuto in grado di trasferire in misura maggiore i costi delle quote sui prezzi dei prodotti ed è oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 corrispondenti al 30% del quantitativo determinato in conformità delle misure adottate a norma dell'articolo 10 bis. Gli altri settori e sottosettori non beneficiano di alcuna assegnazione gratuita.
Emendamento 88 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 ter – paragrafo 4
4. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta un atto delegato relativo ai paragrafi precedenti per le attività a un livello a 4 cifre (codice NACE-4) per quanto riguarda il paragrafo 1, in conformità dell'articolo 23, sulla base dei tre anni più recenti per cui sono disponibili dati.
4. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 30 ter ad integrazione della presente direttiva, in relazione al paragrafo 1 concernente le attività a un livello a 4 cifre (codice NACE-4) o, ove giustificato in base a criteri oggettivi elaborati dalla Commissione, al pertinente livello di disaggregazione sulla base di dati pubblici e settoriali, al fine di includervi le attività rientranti nel sistema ETS UE.La valutazione dell'intensità degli scambi è effettuata sulla base dei cinque anni più recenti per cui sono disponibili dati.
Emendamento 89 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 quater – paragrafo 1
1. In deroga all'articolo 10bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'Unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico.
1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60% della media dell'Unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la generazione di energia elettrica ai fini della modernizzazione, diversificazione e trasformazione sostenibile del settore energetico. La deroga termina il 31 dicembre 2030.
Emendamento 90 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 quater – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Gli Stati membri che non sono ammissibili ai sensi del paragrafo 1, ma che nel 2014 presentavano un PIL pro capite in EUR a valori di mercato inferiore al 60 % della media dell'Unione possono usufruire della deroga di cui a tale paragrafo fino al quantitativo totale di cui al paragrafo 4, a condizione che il numero corrispondente di quote sia trasferito al Fondo per la modernizzazione e che i proventi siano utilizzati per sostenere gli investimenti ai sensi dell'articolo 10 quinquies.
Emendamento 91 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 quater – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. Gli Stati membri che, ai sensi del presente articolo, sono autorizzati ad assegnare quote a titolo gratuito agli impianti per la generazione di energia, possono scegliere di trasferire il numero corrispondente di quote o parte di esse al Fondo per la modernizzazione e di assegnarle ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 10 quinquies. In tal caso, ne informano la Commissione prima del trasferimento.
Emendamento 92 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 quater – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
(b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite e alla modernizzazione dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione energetica;
b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite o alla modernizzazione dei settori di produzione, reti di teleriscaldamento, efficienza energetica, stoccaggio energetico, trasmissione e distribuzione energetica;
Emendamento 93 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 quater – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c
(c) definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori per la graduatoria dei progetti, in modo da garantire che siano selezionati progetti che:
c) definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori in linea con gli obiettivi della politica climatica ed energetica dell'Unione per il 2050 per la graduatoria dei progetti, in modo da garantire che siano selezionati progetti che:
Emendamento 94 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 quater – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c – punto i
(i) sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO2;
i) sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO2 proporzionato alla dimensione dei progetti. Laddove i progetti riguardino la produzione di energia elettrica, le emissioni totali di gas a effetto serra per kilowatt ora di elettricità prodotta nell'impianto non devono superare i 450 grammi di CO2 equivalenti dopo il completamento del progetto. Entro il 1° gennaio 2021, la Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 30 ter al fine di modificare la presente direttiva definendo, per i progetti relativi alla produzione di calore, le emissioni totali di gas a effetto serra per kilowatt ora di calore prodotto nell'impianto che non devono essere superate.
Emendamento 95 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 quater – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c – punto ii
(ii) hanno carattere complementare, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione e non risponde a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato;
ii) hanno carattere complementare, pur potendo essere utilizzati per conseguire gli obiettivi pertinenti stabiliti nell'ambito del quadro 2030 per il clima e l'energia, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione e non rispondono a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato;
Emendamento 96 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 quater – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c – punto iii bis (nuovo)
iii bis) non contribuiscono a creare nuova produzione di energia che preveda l'utilizzo del carbone né aumentano la dipendenza dal carbone.
Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione gratuita facoltativa pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara competitiva e i criteri di selezione per consentire al pubblico di presentare osservazioni.
Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione gratuita transitoria facoltativa per la modernizzazione del settore dell'energia pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara competitiva e i criteri di selezione per consentire al pubblico di presentare osservazioni.
Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 10milioni di euro, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti.
Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 10 milioni di euro, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, coerenti con il conseguimento degli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di clima ed energia.Tali criteri sono sottoposti a una consultazione pubblica, che garantisca la piena trasparenza e accessibilità alla pertinente documentazione, e riflettono pienamente le osservazioni formulate dai soggetti interessati. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti.
Emendamento 99 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 quater – paragrafo 3
3. Il valore degli investimenti previsti equivale almeno al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito, tenendo nel contempo conto della necessità di limitare direttamente gli aumenti di prezzo correlati. Il valore di mercato corrisponde al prezzo medio delle quote assegnate sulla piattaforma d'asta comune nell'anno civile precedente.
3. Il valore degli investimenti previsti equivale almeno al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito, tenendo nel contempo conto della necessità di limitare direttamente gli aumenti di prezzo correlati. Il valore di mercato corrisponde al prezzo medio delle quote assegnate sulla piattaforma d'asta comune nell'anno civile precedente. Può essere finanziato al massimo il 75% dei costi pertinenti di un investimento.
Emendamento 100 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 quater – paragrafo 6
6. Gli Stati membri impongono ai produttori di energia elettrica e ai gestori di rete che ne beneficiano di presentare entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sull'attuazione dei loro investimenti selezionati. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione, che le rende pubbliche.";
6. Gli Stati membri impongono ai produttori di energia e ai gestori di rete che ne beneficiano di presentare su base annua entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull'attuazione dei loro investimenti selezionati, che comprenda il rapporto tra quote assegnate a titolo gratuito e spese sostenute, i tipi di investimenti finanziati e le modalità di conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b). Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione, che le mette a disposizione del pubblico.Gli Stati membri e la Commissione monitorano ed analizzano il rischio di arbitraggio per quanto riguarda la soglia di 10 milioni di euro per i piccoli progetti ed evitano una ripartizione ingiustificata di un investimento tra piccoli progetti, escludendo più di un investimento nello stesso impianto beneficiario.
Emendamento 101 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 quater – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. Qualora vi sia il ragionevole sospetto di irregolarità o della mancata comunicazione da parte di uno Stato membro in conformità dei paragrafi da 2 a 6, la Commissione può avviare un'indagine indipendente, avvalendosi se necessario di una terza parte. La Commissione indaga altresì su altre possibili violazioni, quali la mancata attuazione del terzo pacchetto sull'energia. Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni sull'investimento e garantisce l'accesso necessario ai fini dell'indagine, anche agli impianti e ai cantieri. La Commissione pubblica una relazione in merito all'indagine in oggetto.
Emendamento 102 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 quater – paragrafo 6 ter (nuovo)
6 ter. In caso di violazione della legislazione dell'Unione in materia di clima ed energia, incluso il terzo pacchetto sull'energia, o dei criteri di cui al presente articolo, la Commissione può chiedere ad uno Stato membro di non concedere l'assegnazione gratuita.
1. Al fine di sostenere gli investimenti nella modernizzazione dei sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica negli Stati membri con un PIL pro capite inferiore al 60% della media dell'Unione nel 2013, è istituito un Fondo per il periodo 2021-2030, finanziato secondo le disposizioni dell'articolo 10.
1. Al fine di sostenere e moltiplicare gli investimenti nella modernizzazione dei sistemi energetici, teleriscaldamento incluso, e migliorare l'efficienza energetica negli Stati membri con un PIL pro capite inferiore al 60% della media dell'Unione nel 2013, 2014 o 2015, è istituito un Fondo per il periodo 2021-2030, finanziato secondo le disposizioni dell'articolo 10
Gli investimenti finanziati sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva e con il Fondo europeo per gli investimenti strategici.
Gli investimenti finanziati rispettano i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria e offrono il miglior rapporto qualità-prezzo. Sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva, con gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di clima e di energia e con il Fondo europeo per gli investimenti strategici e:
i) contribuiscono al risparmio energetico, ai sistemi energetici rinnovabili, allo stoccaggio energetico e ai settori dell'interconnessione, della trasmissione e della distribuzione dell'elettricità; laddove i progetti riguardino la produzione di energia elettrica, le emissioni totali di gas a effetto serra per kilowatt ora di elettricità prodotta nell'impianto non devono superare i 450 grammi di CO2 equivalenti dopo il completamento del progetto. La Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 30 ter entro il 1° gennaio 2021 al fine di modificare la presente direttiva definendo, per i progetti relativi alla produzione di calore, le emissioni totali di gas a effetto serra per kilowatt ora di calore prodotto nell'impianto che non devono essere superate;
ii) sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscono un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminano un livello significativo di riduzione di CO2;
iii) hanno carattere complementare, pur potendo essere utilizzati per conseguire gli obiettivi pertinenti stabiliti nell'ambito del quadro 2030 per il clima e l'energia, rispondono chiaramente a esigenze di modernizzazione e non rispondono a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato;
iv) non contribuiscono a creare nuova produzione di energia che preveda l'utilizzo del carbone né aumentano la dipendenza dal carbone.
Emendamento 105 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 quinquies – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
La Commissione riesamina periodicamente i requisiti di cui al presente paragrafo, tenendo conto della strategia della Banca europea per gli investimenti in materia di clima. Se, sulla base dei progressi tecnologici, uno o più requisiti di cui al presente paragrafo diventino irrilevanti, la Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 30 ter entro il 2024, al fine di modificare la presente direttiva definendo nuovi requisiti o aggiornando quelli esistenti.
Emendamento 106 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 quinquies – paragrafo 2
2. Il Fondo finanzia inoltre progetti d'investimento su scala ridotta per la modernizzazione dei sistemi energetici e l'efficienza energetica. A tal fine, il Consiglio per gli investimenti elabora orientamenti e criteri di selezione per gli investimenti specifici per tali progetti.
2. Il Fondo finanzia inoltre progetti d'investimento su scala ridotta per la modernizzazione dei sistemi energetici e l'efficienza energetica. A tal fine, il Consiglio per gli investimenti del Fondo elabora orientamenti per gli investimenti e criteri di selezione specifici per tali progetti, in linea con gli obiettivi della presente direttiva e con i criteri di cui al paragrafo 1. Tali orientamenti e criteri di selezione sono resi pubblici.
Ai fini del presente paragrafo, per progetto di investimento su scala ridotta si intende un progetto finanziato mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni, che contribuiscono all'attuazione di un programma nazionale che persegue obiettivi specifici in linea con quelli del Fondo per la modernizzazione e che non usi più del 10% della parte di quote assegnata allo Stato membro stabilita nell'allegato II ter.
Emendamento 107 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 quinquies – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Qualsiasi Stato membro beneficiario che abbia deciso di assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio a norma dell'articolo 10 quater può trasferire tali quote alla propria parte del Fondo per la modernizzazione di cui all'allegato II ter ed assegnarle a norma delle disposizioni di cui all'articolo 10 quinquies.
4. Il Fondo è amministrato da un Consiglio per gli investimenti e da un Comitato di gestione, cui partecipano rappresentanti degli Stati membri beneficiari, la Commissione, la BEI e tre rappresentanti eletti dagli altri Stati membri per un periodo di 5 anni. Il Consiglio per gli investimenti ha il compito di determinare una politica di investimento a livello di Unione, idonei strumenti di finanziamento e criteri di selezione degli investimenti.
4. Gli Stati membri beneficiari sono responsabili della governance del fondo ed istituiscono congiuntamente un Consiglio per gli investimenti composto da un rappresentante per Stato membro beneficiario, la Commissione, la BEI e tre osservatori delle parti interessate, quali confederazioni industriali, sindacati, ONG. Il Consiglio per gli investimenti è incaricato di stabilire una politica di investimento a livello di Unione, in linea con i requisiti di cui al presente articolo e coerente con le politiche dell'Unione.
È istituito un Consiglio consultivo, indipendente dal Consiglio per gli investimenti. Il Consiglio consultivo è composto da tre rappresentanti degli Stati membri beneficiari, tre rappresentanti degli Stati membri non beneficiari, un rappresentante della Commissione, un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (BEI) e un rappresentante della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) selezionati per un periodo di cinque anni. I membri del Consiglio consultivo sono in possesso della pertinente esperienza di mercato nel settore della strutturazione e del finanziamento di progetti. Il Consiglio consultivo fornisce consulenza e raccomandazioni al Consiglio per gli investimenti in merito all'ammissibilità dei progetti per le decisioni in materia di selezione, investimenti e finanziamento nonché qualsiasi ulteriore assistenza allo sviluppo dei progetti quale necessaria.
Il Comitato di gestione è responsabile della gestione quotidiana del fondo.
È istituito un Comitato di gestione. Il Comitato di gestione è responsabile della gestione quotidiana del fondo.
Il Consiglio per gli investimenti elegge un rappresentante della Commissione che lo presiede e si impegna a prendere le decisioni per consenso. Se il Consiglio per gli investimenti non è in grado di deliberare per consenso entro un termine stabilito dal presidente, adotta una decisione a maggioranza semplice.
Il presidente del Consiglio per gli investimenti è eletto tra i suoi membri per un periodo di un anno. Il Consiglio per gli investimenti si impegna a prendere le decisioni per consenso. Il Consiglio consultivo adotta il proprio parere a maggioranza semplice.
Il Comitato di gestione è composto da rappresentanti nominati dal Consiglio per gli investimenti. Il Comitato di gestione decide a maggioranza semplice.
Il Consiglio per gli investimenti, il Consiglio consultivo e il Comitato di gestione operano in modo aperto e trasparente. I verbali delle riunioni di entrambi i consigli sono resi pubblici. La composizione del Consiglio per gli investimenti e del Consiglio consultivo è resa pubblica e i curricula vitae e le dichiarazioni di interessi dei membri sono resi pubblici e aggiornati periodicamente. Il Consiglio per gli investimenti e il Consiglio consultivo verificano su base permanente l'assenza di conflitti d'interesse. Il Consiglio consultivo presenta ogni sei mesi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione un elenco dei pareri forniti in relazione ai progetti.
Se la BEI raccomanda di non finanziare un investimento e fornisce motivazioni per questa raccomandazione, una decisione è adottata solo se la maggioranza dei due terzi di tutti i membri vota a favore. In questo caso lo Stato membro in cui l'investimento avrà luogo e la BEI non hanno diritto di voto. Le due frasi precedenti non si applicano a progetti di piccole dimensioni finanziati mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni da un programma nazionale che persegue obiettivi specifici in linea con quelli del Fondo per la modernizzazione, a condizione che tale programma non usi più del 10% della parte di quote assegnata allo Stato membro stabilita nell'allegato II ter.
Se la BEI raccomanda al Consiglio consultivo di non finanziare un investimento e fornisce motivazioni sul perché non è in linea con la politica di investimento adottata dal Consiglio pergli investimenti e con i criteri di selezione di cui al paragrafo 1, un parere positivo è adottato solo se la maggioranza dei due terzi di tutti i membri vota a favore. In questo caso lo Stato membro in cui l'investimento avrà luogo e la BEI non hanno diritto di voto.
Emendamento 112 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 quinquies – paragrafo 5 – parte introduttiva
5. Gli Stati membri beneficiari riferiscono annualmente al Comitato di gestione in merito agli investimenti finanziati dal Fondo. La relazione, che è resa pubblica, riporta:
5. Gli Stati membri beneficiari riferiscono annualmente al Consiglio per gli investimenti e al Consiglio consultivo in merito agli investimenti finanziati dal Fondo. La relazione, che è resa disponibile al pubblico, riporta:
Emendamento 113 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 quinquies – paragrafo 6
6. Ogni anno il Comitato di gestione trasmette una relazione alla Commissione sull'esperienza acquisita con la valutazione e la selezione degli investimenti. La Commissione riesamina i criteri in base ai quali sono selezionati i progetti entro il 31dicembre 2024 e, se opportuno, presenta proposte al Comitato di gestione.
6. Ogni anno il Consiglio consultivo trasmette una relazione alla Commissione sull'esperienza acquisita con la valutazione e la selezione degli investimenti. La Commissione riesamina i criteri in base ai quali sono selezionati i progetti entro il 31 dicembre 2024 e, se opportuno, presenta proposte al Consiglio per gli investimenti e al Consiglio consultivo.
Emendamento 114 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2003/87/CE Articolo 10 quinquies – paragrafo 7
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23 per modificare il presente articolo.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità precise per un funzionamento efficace del Fondo per la modernizzazione.
Emendamento 115 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
8 bis) all'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
"A partire dal 2021, gli Stati membri provvedono affinché durante ogni anno civile ciascun gestore comunichi l'attività di produzione ai fini dell'adeguamento dell'assegnazione conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 7."
Emendamento 116 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)
8 ter) all'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo:
"3 bis.Qualora vi sia il ragionevole sospetto di irregolarità o della mancata comunicazione dell'elenco e delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 da parte di uno Stato membro, la Commissione può avviare un'indagine indipendente, avvalendosi se necessario di una terza parte. Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni e l'accesso necessari all'indagine, incluso l'accesso agli impianti e ai dati sulla produzione. La Commissione rispetta la medesima riservatezza sulle informazioni sensibili sul piano commerciale applicata dallo Stato membro interessato e pubblica una relazione su tale indagine."
Emendamento 117 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 12 – paragrafo 3 bis
10 bis) all'articolo 12, il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:
"3 bis. Non sussiste l’obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un’autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio1."
"3 bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio1, né per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e/o il riutilizzo in una domanda che assicuri un vincolo permanente del CO2, ai fini della cattura e del riutilizzo del carbonio."
Emendamento 118 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2003/87/CE Articolo 14 – paragrafo 1
(12) all'articolo 14, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
12) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.";
"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità precise per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e, se opportuno, i dati riguardanti le attività, dalle attività che figurano all'allegato I, per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini della domanda di cui agli articoli 3 sexies e 3 septies, ispirandosi ai principi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni definiti nell'allegato IV e specificando, nelle prescrizioni relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, il potenziale di riscaldamento globale di ciascun gas a effetto serra considerato.";
"Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione adegua le norme esistenti in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni ai sensi del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione*, al fine di eliminare gli ostacoli normativi agli investimenti nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio più recenti, come la cattura e l'utilizzo del carbonio (CCU). Tali nuove norme entrano in vigore per tutte le tecnologie CCU il 1° gennaio 2019.
Tale regolamento stabilisce inoltre procedure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli emettitori di entità ridotta.
____________________
* Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30)."
Emendamento 119 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 13 Direttiva 2003/87/CE Articolo 15 – commi 4 e 5
(13) all'articolo 15, il quinto comma è sostituito dal seguente:
13) all'articolo 15, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dal seguente:
"Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.";
"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità precise per la verifica delle comunicazioni delle emissioni sulla base dei principi di cui all'allegato V e per l'accreditamento e la supervisione dei verificatori. Essa specifica le condizioni per l'accreditamento e la revoca di quest'ultimo, per il riconoscimento reciproco e per l'eventuale valutazione inter pares degli enti di accreditamento."
Emendamento 120 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 16 – paragrafo 7
13 bis) all'articolo 16, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
7. Quando richieste del tipo di quelle di cui al paragrafo 5 sono rivolte alla Commissione, questa ne informa gli altri Stati membri attraverso i loro rappresentanti in seno al comitato di cui all’articolo 23, paragrafo 1, conformemente al regolamento interno di tale comitato.
7. Quando richieste del tipo di quelle di cui al paragrafo 5 sono rivolte alla Commissione, questa ne informa gli altri Stati membri attraverso i loro rappresentanti in seno al comitato di cui all’articolo 30 quater, paragrafo 1, conformemente al regolamento interno di tale comitato.
Emendamento 121 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 14 Direttiva 2003/87/CE Articolo 16 – paragrafo 12
12. Se del caso, sono fissate regole dettagliate in relazione alle procedure di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 22 bis.
12. Se del caso, sono fissate regole dettagliate in relazione alle procedure di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30 quater, paragrafo 2.
Emendamento 122 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 15 Direttiva 2003/87/CE Articolo 19 – paragrafo 3
(15) all'articolo 19, paragrafo 3, la terza frase è sostituita dalla seguente:
15) all'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"Essa contiene inoltre disposizioni per l'attuazione delle norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.";
"3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità precise per l'istituzione di un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni cessione sia compatibile con gli obblighi risultanti dal protocollo di Kyoto. Tali atti delegati includono altresì disposizioni in materia di impiego e identificazione delle CER e delle ERU nel sistema ETS UE e riguardo al monitoraggio del livello di impiego raggiunto.Tali atti contengono inoltre disposizioni per l'attuazione delle norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione."
Emendamento 123 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 21 – paragrafo 1
15 bis) all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione riserva un’attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell’assegnazione delle quote di emissione, del funzionamento dei registri, dell’applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e comunicazione, della verifica e dell’accreditamento e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle quote rilasciate, se del caso. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2005. La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della prima relazione.
"1. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione riserva un’attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell’assegnazione delle quote di emissione, delle misure finanziarie di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6, del funzionamento dei registri, dell’applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e comunicazione, della verifica e dell’accreditamento e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle quote rilasciate, se del caso. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2005. La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della prima relazione."
Emendamento 124 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 15 ter (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)
15 ter) all'articolo 21 è inserito il seguente paragrafo:
"2 bis.La relazione include, utilizzando i dati forniti mediante la cooperazione di cui all'articolo 18 ter, un elenco degli operatori soggetti ai requisiti della presente direttiva che non hanno aperto un conto nell'ambito del registro."
Emendamento 125 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 15 quater (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)
15 quater) all'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo:
"3 bis.Qualora vi sia il ragionevole sospetto di irregolarità o della mancata comunicazione da parte di uno Stato membro in conformità del paragrafo 1, la Commissione può avviare un'indagine indipendente, avvalendosi se necessario di una terza parte. Lo Stato membro fornisce tutte le informazioni e l'accesso necessari all'indagine, incluso l'accesso agli impianti. La Commissione pubblica una relazione in merito all'indagine."
Emendamento 126 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2003/87/CE Articolo 22 – paragrafo 2
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di modificare la presente direttiva stabilendo elementi non essenziali degli allegati alla presente direttiva, ad eccezione degli allegati I, II bis e II ter.
Emendamento 127 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 17 Direttiva 2003/87/CE Articolo 22 bis – titolo
(17) è inserito il seguente articolo 22 bis:
17) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 22 bis
"Articolo 30 quater
Procedura di comitato
Procedura di comitato
Emendamento 128 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 18 Direttiva 2003/87/CE Articolo 23 – titolo
"Articolo 23
"Articolo 30 ter
Esercizio della delega
Esercizio della delega
Emendamento 129 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 19 – lettera a Direttiva 2003/87/CE Articolo 24 – paragrafo 1
A decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissione conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non figurano nell'allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, le potenziali distorsioni della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema comunitario e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione, in conformità degli atti delegati che la Commissione ha il potere diadottare conformemente all'articolo 23 se l'inclusione riguarda attività e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I.
A decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissione conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non figurano nell'allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, le potenziali distorsioni della concorrenza, l'integrità ambientale dell'ETS UE e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e tali gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione.Tale inclusione unilaterale è proposta e approvata al più tardi 18 mesi prima dell'inizio di un nuovo periodo di scambio nell'ETS UE.
Emendamento 130 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 19 – lettera a Direttiva 2003/87/CE Articolo 24 – paragrafo 1
A decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissione conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non figurano nell'allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, le potenziali distorsioni della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema comunitario e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione, in conformità degli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 23 se l'inclusione riguarda attività e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I.
Alla Commissione è conferito il potere diadottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità precise per l'approvazione dell'inclusione delle attività e dei gas a effetto serra di cui al primo comma nel sistema per lo scambio diquote di emissione se tale inclusione riguarda attività e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I.
Emendamento 131 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 19 – lettera b Direttiva 2003/87/CE Articolo 24 – paragrafo 3
(b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per un regolamento di questo tipo relativo al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle attività ai sensi dell'articolo 23.";
"3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine diintegrare la presente direttiva stabilendo modalità precise sul monitoraggio e la comunicazione delle attività, degli impianti e deigas a effetto serra che non sono elencati come combinazione nell'allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possano essere realizzati con sufficiente accuratezza.";
Emendamento 132 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 20 – lettera a Direttiva 2003/87/CE Articolo 24 bis – paragrafo 4 – commi 1 e 2
(a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
a) al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:
"Tali misure sono coerenti con gli atti adottati a norma dell'articolo 11 ter, paragrafo 7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23.";
"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter al fine di integrare la presente direttiva stabilendo, oltre all'inclusione di attività e gas prevista dall'articolo 24, modalità precise per il rilascio diquote o crediti riguardanti progetti gestiti dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra non disciplinate dal sistema ETS UE."
Emendamento 133 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 22 Direttiva 2003/87/CE Articolo 25 bis – paragrafo 1
1. Qualora un paese terzo adotti provvedimenti finalizzati a ridurre l'impatto, in termini di cambiamenti climatici, dei voli in partenza dal proprio territorio e diretti verso la Comunità, la Commissione, dopo essersi consultata con tale paese terzo e con gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, valuta le opzioni disponibili al fine di garantire un'interazione ottimale tra il sistema comunitario e i provvedimenti adottati da tale paese.
1. Qualora un paese terzo adotti provvedimenti finalizzati a ridurre l'impatto, in termini di cambiamenti climatici, dei voli in partenza dal proprio territorio e diretti verso l'Unione, la Commissione, dopo essersi consultata con tale paese terzo e con gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 30 quater, paragrafo 1, valuta le opzioni disponibili al fine di garantire un'interazione ottimale tra il sistema ETS UE e i provvedimenti adottati da tale paese terzo.
Se necessario, la Commissione può adottare modifiche per garantire che i voli in arrivo dal paese terzo in questione siano esclusi dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o per garantire eventuali altre modifiche delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I richieste da un accordo a norma del quarto comma. Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche conformemente all'articolo 23.
Se necessario, la Commissione può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per garantire che i voli in arrivo dal paese terzo in questione siano esclusi dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o per garantire eventuali altre modifiche delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I richieste da tale accordo.
Emendamento 134 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 27 – paragrafo 1
22 bis) all'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Previa consultazione del gestore, gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a 25000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati:
"1. Previa consultazione del gestore e subordinatamente all'accordo del gestore, gli Stati membri possono escludere dal sistema ETS UE gli impianti gestiti da PMI che hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a 50 000 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati:
(a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;
a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto e specificando in che modo tali misure non comporteranno costi di conformità più elevati per gli impianti in questione, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;
(b) confermino l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Gli Stati membri possono autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5000 tonnellate l'anno, conformemente all'articolo 14;
b) confermino l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 50 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Gli Stati membri, a seguito di una richiesta del gestore, autorizzano misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5 000 tonnellate l'anno, conformemente all'articolo 14;
(c) confermino che, qualora un impianto emetta 25000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario;
c) confermino che, qualora un impianto emetta 50 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nel sistema ETS UE;
(d) pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.
d) mettano le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) a disposizione del pubblico.
Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti. "
Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti."
Emendamento 135 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 27 bis (nuovo)
22 ter) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 27 bis
Esclusione di impianti di dimensioni ridotte non subordinata all'adozione di misure equivalenti
1. Previa consultazione del gestore, gli Stati membri possono escludere dal sistema ETS UE gli impianti che hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a 5 000 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), a condizione che gli Stati membri interessati:
a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione, prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;
b) confermino l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 5 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile;
c) confermino che, qualora un impianto emetta 5 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile, l'impianto rientra nuovamente nel sistema ETS UE, salvo che non si applichi l'articolo 27;
d) mettano le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) a disposizione del pubblico.
2. Allorché un impianto rientra nuovamente nel sistema ETS UE a norma del paragrafo 1, lettera c), le quote rilasciate a norma dell'articolo 10 bis sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote rilasciate a tali impianti sono detratte dal quantitativo messo all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è situato l'impianto."
Emendamento 136 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 22 quater (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 29
22 quater) l'articolo 29 è così modificato:
"Relazione al fine di assicurare un migliore funzionamento del mercato del carbonio
"Relazione al fine di assicurare un migliore funzionamento del mercato del carbonio
Qualora le relazioni periodiche sul mercato del carbonio di cui all’articolo 10, paragrafo 5 dimostrino che il mercato del carbonio non funziona correttamente, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte volte a migliorare la concorrenza sul mercato del carbonio e a definire misure per migliorarne il funzionamento."
Qualora le relazioni periodiche sul mercato del carbonio di cui all’articolo 10, paragrafo 5 dimostrino che il mercato del carbonio non funziona correttamente, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione comprende una sezione dedicata all'interazione tra il sistema ETS UE e altre politiche nazionali e dell'Unione in materia di clima ed energia, per quanto concerne i volumi di riduzione delle emissioni, l'efficacia sotto il profilo dei costi di tali politiche e il relativo impatto sulla domanda di quote ETS UE. Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative volte a migliorare la trasparenza dell'ETS UE, a tenere conto della capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e il 2050 e a definire misure per migliorarne il funzionamento, incluse misure intese a tenere conto dell'impatto di politiche complementari a livello dell'Unione in materia energetica e climatica sull'equilibrio tra domanda e offerta dell'ETS UE.";
Emendamento 137 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 22 quinquies (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Articolo 30 bis (nuovo)
22 quinquies) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 30 bis
Adeguamenti in sede di valutazione globale nel quadro dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi
Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione nel quadro dell'UNFCCC nel 2018, la Commissione pubblica una comunicazione che valuta se la legislazione dell'Unione sui cambiamenti climatici sia coerente con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. In particolare, la comunicazione esamina il ruolo e l'adeguatezza dell'ETS UE rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi.
Entro sei mesi dalla valutazione globale nel 2023 e dalle valutazioni globali successive, la Commissione presenta una relazione che valuta la necessità di aggiornare di conseguenza l'azione dell'Unione in materia di clima.
La relazione prende in considerazione gli adeguamenti all'ETS UE nel contesto degli sforzi globali di mitigazione e degli sforzi intrapresi da altre importanti economie. In particolare, la relazione valuta la necessità di riduzioni più drastiche delle emissioni, la necessità di adeguare le disposizioni sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la necessità o meno di ulteriori misure politiche e strumenti per rispettare gli impegni dell'Unione e degli Stati membri in materia di emissioni di gas a effetto serra.
La relazione tiene conto del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, della competitività delle industrie europee, degli investimenti all'interno dell'Unione e della sua politica di industrializzazione.
La relazione è corredata, ove opportuno, di una proposta legislativa; in tal caso, la Commissione pubblica in parallelo una valutazione d'impatto completa."
Emendamento 138 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 22 sexies (nuovo) Direttiva 2003/87/CE Allegato I – paragrafo 3
22 sexies) nell'allegato 1, il punto 3 è sostituito dal seguente:
"3. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nel sistema comunitario, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di "chemical looping combustion", torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le "unità che utilizzano esclusivamente biomassa" rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto.
"3. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nell'ETS UE, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di "chemical looping combustion", torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW, le unità di riserva e di emergenza utilizzate unicamente per la produzione di energia elettrica destinata al consumo in loco in caso di guasto della rete e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le "unità che utilizzano esclusivamente biomassa" rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto."
Emendamento 139 Proposta di direttiva Articolo 1 bis (nuovo) Decisone (UE) 2015/1814 Articolo 1 – paragrafo 5 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)
Articolo 1 bis
Modifiche alla decisione (UE) 2015/1814
La decisione (UE) 2015/1814 è così modificata:
All'articolo 1, paragrafo 5, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti commi:
"A titolo di deroga, fino al periodo di riesame di cui all'articolo 3, le percentuali di cui al primo comma sono raddoppiate. Il riesame valuta la possibilità di raddoppiare il tasso di ammissione finché l'equilibrio di mercato non sarà ripristinato.
Inoltre, il riesame introduce un tetto massimo per la riserva stabilizzatrice del mercato e, se del caso, è corredato di una proposta legislativa.".
La questione è stata rinviata alla commissione competente all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0003/2017).
Relazione 2016 sull'Albania
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sulla relazione 2016 della Commissione sull'Albania (2016/2312(INI))
– visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra,
– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco del 19-20 giugno 2003 concernenti la prospettiva dei paesi dei Balcani occidentali, che diverranno parte integrante dell'UE,
– viste la decisione del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014 di concedere all'Albania lo status di paese candidato all'adesione all'UE e le conclusioni del Consiglio del 15 dicembre 2015,
– viste le conclusioni della Presidenza del 13 dicembre 2016,
– vista l'ottava riunione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione tra l'Albania e l'Unione europea, tenutasi a Bruxelles l'8 settembre 2016,
– viste la dichiarazione finale del presidente del vertice dei Balcani occidentali, tenutosi a Parigi il 4 luglio 2016, e le raccomandazioni delle organizzazioni della società civile per il vertice di Parigi 2016,
– vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2016 dal titolo "Comunicazione 2016 sulla politica di allargamento dell'UE" (COM(2016)0715), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Albania 2016 Report" (SWD(2016)0364),
– viste le conclusioni comuni del sesto dialogo ad alto livello sulle priorità chiave adottate a Tirana il 30 marzo 2016,
– viste le relazioni finali dell'OSCE/ODIHR riguardanti le elezioni parlamentari del 2013 e le elezioni locali del 2015,
– vista la relazione dell'OCSE sul monitoraggio dei processi amministrativi del 2015,
– viste le raccomandazioni adottate in occasione dell'11a riunione del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Albania, tenutasi a Bruxelles il 7 e 8 novembre 2016,
– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Albania,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0023/2017),
A. considerando che l'Albania ha compiuto progressi nel soddisfare i criteri politici cui è subordinata l'adesione, nonché progressi costanti nelle cinque priorità chiave per l'avvio dei negoziati a tal fine; che l'ulteriore attuazione, fra l'altro, del pacchetto di riforma della giustizia, della riforma elettorale e della cosiddetta legge di decriminalizzazione è indispensabile per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche e nei rappresentanti politici;
B. considerando che permangono ancora sfide alle quali occorre rispondere con rapidità, efficacia e spirito aperto al dialogo, alla collaborazione e al compromesso fra il governo e l'opposizione, per assicurare ulteriori progressi nel cammino di adesione dell'Albania all'UE;
C. considerando che un dialogo politico costruttivo e sostenibile tra le forze politiche sulle riforme correlate all'UE è essenziale per conseguire ulteriori progressi nel processo di adesione all'Unione europea;
D. considerando che vi è un consenso politico e un ampio sostegno pubblico a favore del processo di adesione all'UE in Albania;
E. considerando che i negoziati di adesione sono un potente incentivo per l'adozione e l'attuazione di riforme collegate all'adesione;
F. considerando che la riforma della giustizia resta fondamentale per progredire lungo il processo di adesione all'UE dell'Albania;
G. considerando che nel 2017 in Albania si terranno le elezioni presidenziali e parlamentari;
H. considerando che la protezione della libertà religiosa e del patrimonio culturale, i diritti delle minoranze e la gestione dei beni rientrano tra i valori fondamentali dell'Unione europea;
I. considerando che l'UE ha sottolineato la necessità di rafforzare la governance economica, lo Stato di diritto e le capacità della pubblica amministrazione in tutti i paesi dei Balcani occidentali;
J. considerando che le autorità albanesi hanno adottato un approccio positivo in materia di cooperazione regionale per favorire lo sviluppo delle infrastrutture, la lotta contro il terrorismo, gli scambi economici e la mobilità giovanile;
1. accoglie con favore i continui progressi dell'Albania nelle riforme relative all'UE, soprattutto l'adozione, nel luglio 2016, di emendamenti alla costituzione che aprono la strada a una riforma profonda e globale della giustizia; evidenzia che non solo l'adozione coerente, ma anche l'attuazione piena e tempestiva delle riforme relative a tutte le cinque priorità chiave e un notevole impegno politico sono fondamentali al fine di avanzare ulteriormente nel processo di adesione all'UE; incoraggia l'Albania a conseguire una solida serie di risultati per quanto riguarda tali riforme;
2. accoglie con favore la raccomandazione della Commissione sull'avvio dei negoziati di adesione con l'Albania; sostiene pienamente l'adesione dell'Albania all'UE e chiede che i negoziati di adesione siano avviati non appena vi siano progressi credibili e sostenibili nell'attuazione di una riforma della giustizia di ampio respiro e nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, al fine di mantenere lo slancio della riforma; si aspetta che l'Albania consolidi i progressi compiuti e mantenga il ritmo di tali progressi nell'attuazione di tutte le priorità chiave;
3. ribadisce che un dialogo costruttivo, una cooperazione politica sostenibile, la fiducia reciproca e la volontà di impegnarsi sono fondamentali per la riuscita delle riforme e per l'intero processo di adesione all'UE; accoglie con favore, a tale proposito, l'adozione della normativa sull'esclusione degli autori di illeciti penali dai pubblici uffici; invita tutti gli attori politici ad adoperarsi ulteriormente per creare un vero dialogo politico e lavorare nel quadro di una cooperazione costruttiva;
4. elogia l'adozione consensuale degli emendamenti alla costituzione per la riforma della giustizia e l'adozione di leggi sulla riorganizzazione istituzionale dell'ordinamento giudiziario, delle procure e della Corte costituzionale; chiede la rapida adozione e un'attuazione credibile di tutte le leggi e gli statuti pertinenti correlati, in particolare la legge sulla rivalutazione (esame delle credenziali) di giudici, pubblici ministeri e consulenti legali e il pacchetto di progetti di legge necessari per mettere in atto la riforma del sistema giudiziario; prende atto della sentenza della Corte costituzionale sulla costituzionalità della legge sull'esame delle credenziali, che segue il parere positivo espresso dalla Commissione di Venezia; ribadisce che una riforma complessiva della giustizia è una richiesta importante da parte dei cittadini dell'Albania per ristabilire la fiducia nei loro rappresentanti politici e nelle istituzioni pubbliche, e che la credibilità e l'efficacia dell'intero processo di riforma, compresa la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, dipendono dal successo del processo di rivalutazione e dall'attuazione della riforma della giustizia; rammenta che l'adozione e l'attuazione di tale riforma sono essenziali per la lotta contro la corruzione e il consolidamento dello Stato di diritto, nonché per migliorare l'applicazione dei diritti fondamentali nel paese, anche al fine di accrescere la fiducia nel sistema giudiziario presso tutti i cittadini;
5. accoglie con favore la nuova strategia per la riforma della giustizia per il periodo 2017-2020 e il relativo piano d'azione volto a conseguire maggiore professionalità, efficienza e indipendenza dell'ordinamento giudiziario, compreso il sistema dei tribunali e la rivalutazione di tutti i membri della magistratura, nonché le maggiori risorse finanziarie messe a disposizione per l'attuazione della stessa; deplora che l'amministrazione della giustizia continui a essere lenta e inefficiente; rileva la mancanza di progressi per quanto riguarda la copertura dei posti vacanti presso la Corte d'appello e i tribunali amministrativi e l'uso efficace del sistema unificato di gestione dei casi; chiede che si continuino ad affrontare i limiti del funzionamento del sistema giudiziario, compresa la mancanza di indipendenza dalle influenze politiche e da altri rami del potere, la giustizia selettiva, la limitata responsabilità, gli inefficaci meccanismi di vigilanza, la corruzione, la durata complessiva dei procedimenti giudiziari e l'esecuzione delle sentenze; deplora le interferenze politiche nelle indagini e nei processi e chiede pertanto che l'indipendenza della magistratura sia rafforzata nella pratica; invita a un ulteriore impegno nel settore della giustizia amministrativa, affrontando questioni quali l'accesso efficace ai tribunali e destinando risorse volte a consentire un lavoro efficiente di tali tribunali; ribadisce che una riforma del sistema della giustizia penale dovrebbe mirare a considerare responsabili i criminali e a promuoverne la riabilitazione e la reintegrazione, garantendo al tempo stesso la protezione dei diritti delle vittime e dei testimoni dei reati;
6. invita la commissione parlamentare ad hoc sulla riforma elettorale a completare rapidamente la revisione del codice elettorale, tenendo conto, nel contempo, di tutte le precedenti raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR e rafforzando la trasparenza del finanziamento dei partiti e l'integrità dei procedimenti elettorali; invita le autorità competenti a garantire l'attuazione della riforma in tempo utile per lo svolgimento delle prossime elezioni parlamentari di giugno 2017 nonché l'indipendenza e la depoliticizzazione dell'amministrazione elettorale; ricorda che tutti i partiti politici sono responsabili nel garantire che le elezioni democratiche si svolgano nel rispetto delle norme internazionali; invita le autorità a incoraggiare le organizzazioni della società civile a partecipare attivamente alla vigilanza dell'intero processo elettorale; ricorda che elezioni libere ed eque sono fondamentali per progredire ulteriormente nel processo di adesione all'UE; sottolinea la necessità di affrontare le problematiche connesse al finanziamento dei partiti politici e a un sistema di verifica contabile affidabile;
7. invita i partiti politici dell'Albania a rispettare sia lo spirito che la lettera della legge sull'esclusione dei criminali dalla funzione pubblica al momento di predisporre le loro liste di candidati per le prossime elezioni; invita ad attuare pienamente tale legge;
8. incoraggia le autorità albanesi a prendere provvedimenti volti a facilitare la possibilità di voto all'estero per i cittadini albanesi residenti al di fuori del paese;
9. accoglie con favore la maggiore trasparenza e inclusività delle attività parlamentari, ma chiede il rafforzamento delle capacità parlamentari al fine di controllare l'attuazione delle riforme e la loro conformità con le norme dell'UE, e di fare un uso migliore dei diversi meccanismi e delle diverse istituzioni di vigilanza per obbligare il governo a rispondere delle proprie azioni; chiede l'approvazione del codice etico parlamentare e che le norme procedurali riflettano la legge per quanto riguarda il ruolo del parlamento nel processo di integrazione nell'UE; propone di studiare modalità per una più stretta collaborazione con il parlamento albanese nel quadro del programma di sostegno del Parlamento europeo ai parlamenti dei paesi candidati, al fine di migliorare la sua capacità di produrre una legislazione di qualità in linea con l'acquis dell'UE e di esercitare il proprio ruolo di vigilanza nell'attuazione delle riforme;
10. prende atto degli sforzi intrapresi in vista di una pubblica amministrazione più accessibile ai cittadini e dei progressi costanti nell'attuazione della riforma della pubblica amministrazione e della gestione delle finanze pubbliche; chiede ulteriori progressi per quanto riguarda il rafforzamento dell'applicazione della legge sulla pubblica amministrazione e della legge sulle procedure amministrative, al fine di migliorare le procedure di assunzione e di promozione sulla base del merito e delle prestazioni e aumentare le capacità istituzionali e delle risorse umane, onde consolidare i risultati in vista di un'amministrazione pubblica più efficiente, depoliticizzata, trasparente e professionale, il che garantirebbe anche una conduzione efficiente dei negoziati di adesione all'UE; chiede di rafforzare l'autorità, l'autonomia, l'efficienza e le risorse delle strutture per i diritti umani, compreso l'ufficio del difensore civico; elogia il Consiglio nazionale per l'integrazione europea per le sue iniziative volte ad aumentare le capacità della pubblica amministrazione e della società civile rispetto al controllo dell'attuazione delle riforme collegate all'adesione; sottolinea la necessità di salvaguardare l'indipendenza degli organismi normativi e di vigilanza;
11. prende atto dell'attuazione della riforma territoriale; sottolinea che sono necessari notevoli sforzi per aumentare la capacità finanziaria e amministrativa delle unità di governo locale di recente istituzione;
12. valuta positivamente l'adozione di atti fondamentali della normativa anticorruzione, anche sulla protezione degli informatori; continua ad esprimere preoccupazione, tuttavia, per il fatto che la corruzione resta elevata e diffusa in molti settori e continua a costituire un grave problema, erodendo la fiducia dei cittadini nelle pubbliche istituzioni; esprime preoccupazione per il fatto che le principali istituzioni anticorruzione continuano a essere soggette all'interferenza politica e ad avere limitate capacità amministrative; rileva che la scarsa collaborazione interistituzionale e il limitato scambio di informazioni continuano a ostacolare indagini proattive e procedimenti penali efficaci contro la corruzione; evidenzia la necessità di un quadro giuridico più adeguato per i conflitti d'interesse, la regolamentazione dell'attività di lobbying e una migliore cooperazione interistituzionale, soprattutto fra servizi di polizia e magistratura inquirente, al fine di migliorare i risultati in materia di indagini, procedimenti penali e condanne, anche nei casi ad alto livello;
13. accoglie favorevolmente il proseguimento dell'attuazione della strategia e del piano d'azione per la lotta alla criminalità organizzata e la cooperazione internazionale intensificata fra polizie; chiede inoltre lo smantellamento delle reti della criminalità organizzata e l'aumento del numero di condanne definitive nei casi di criminalità organizzata, migliorando la cooperazione fra organizzazioni internazionali, servizi di polizia e magistratura inquirente e rafforzando le capacità istituzionali e operative; esprime preoccupazione per il fatto che la casistica in materia di congelamento e confisca di beni ottenuti illegalmente rimane molto scarsa; chiede un aumento della capacità e un maggiore ricorso alle indagini finanziarie per migliorare i risultati in questo campo; rileva che, nonostante una tendenza crescente di casi di indagini riguardanti il riciclaggio di denaro, il numero di condanne definitive resta limitato;
14. invita a intensificare le misure finalizzate a sradicare la coltivazione, la produzione e il traffico della droga in Albania e le relative reti di criminalità organizzata, anche potenziando la cooperazione internazionale e regionale; accoglie nel contempo con favore le recenti operazioni contro le piantagioni di cannabis; rileva, tuttavia, che la polizia e la magistratura inquirente non riescono a individuare le reti criminali responsabili della coltivazione di droga;
15. chiede di intensificare gli sforzi volti a lottare contro la proliferazione incontrollata del traffico illecito di armi, anche rafforzando la cooperazione con l'UE in proposito, nonché distruggendo le rimanenti scorte di armi di piccolo calibro e armamenti leggeri e migliorando le strutture di stoccaggio; è preoccupato per il tasso alquanto elevato di omicidi per arma da fuoco in Albania;
16. chiede il rafforzamento delle capacità del governo per quanto riguarda la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi della criminalità digitale e la prevenzione del riciclaggio di denaro su internet;
17. incoraggia l'Albania a migliorare ulteriormente il proprio quadro giuridico per determinare lo status di protezione internazionale per i rifugiati; elogia l'impegno della polizia albanese nell'incrementare la condivisione di informazioni con Frontex e chiede un ulteriore rafforzamento della cooperazione tra l'UE e l'Albania al fine di proteggere i diritti dei rifugiati, in base alle norme internazionali e ai valori fondamentali dell'UE; esprime preoccupazione per il recente aumento di casi di tratta di esseri umani; chiede che si aumentino gli sforzi per impedire la tratta di esseri umani, rivolgendo particolare attenzione alle principali vittime di tale tratta, nella fattispecie minori non accompagnati, donne e ragazze;
18. esprime preoccupazione per il sovraffollamento delle carceri e l'insufficienza delle cure mediche nei luoghi di detenzione (secondo alcune informazioni), nonché per i maltrattamenti che subiscono i sospetti presso le stazioni di polizia; raccomanda una revisione dell'approccio punitivo, la riclassificazione dei reati e un maggiore ricorso alle alternative alla detenzione;
19. rileva il miglioramento della cooperazione su tematiche legate all'UE fra istituzioni statali e organizzazioni della società civile, compresa la loro partecipazione agli incontri del Consiglio nazionale per l'integrazione europea; rileva che una società civile emancipata è una componente fondamentale di qualsiasi sistema democratico; evidenzia, di conseguenza, la necessità di un coordinamento ancora maggiore a tutti i livelli di governo, anche sul piano locale, con le organizzazioni della società civile; accoglie con favore, a tal proposito, l'istituzione del Consiglio nazionale per la società civile; chiede l'attuazione efficace del diritto all'informazione e alla consultazione pubblica nonché una migliore regolamentazione del quadro fiscale che interessa le organizzazioni della società civile;
20. ricorda, tra le principali priorità, la necessità di rafforzare la protezione dei diritti umani, i diritti delle minoranze e le politiche antidiscriminazione, anche rafforzandone l'applicazione; esorta le autorità competenti a continuare a migliorare il clima di inclusione e tolleranza nei confronti di tutte le minoranze presenti nel paese, in linea con le norme europee in materia di protezione delle minoranze, anche attraverso un potenziamento del ruolo del Comitato statale per le minoranze; accoglie positivamente i primi passi volti a migliorare il quadro giuridico per la protezione delle minoranze e invita l'Albania ad adottare la legge quadro in materia e a ratificare la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie; prende atto dell'ampio processo di consultazione, con il coinvolgimento di istituzioni indipendenti, associazioni delle minoranze e società civile; sottolinea la necessità di migliorare le condizioni di vita dei rom, degli egiziani e delle altre minoranze etniche; chiede che siano introdotte azioni concrete quali la registrazione civile (certificati di nascita, carte d'identità) dei rom e degli egiziani; chiede di proseguire gli sforzi volti a migliorarne l'accesso all'occupazione e a tutti i servizi pubblici e sociali, ivi compresi l'istruzione, i servizi sanitari, gli alloggi sociali e il sostegno legale; esprime preoccupazione per il fatto che, nonostante i miglioramenti, l'inclusione dei minori rom nel sistema di istruzione resta la più bassa della regione;
21. loda gli sforzi profusi dall'ufficio del difensore civico per migliorare la normativa in materia di diritti umani, in particolare nel quadro della riforma della magistratura; accoglie con favore la promozione attiva dei diritti dei gruppi vulnerabili e dei principi di dignità umana, libertà, uguaglianza e Stato di diritto; deplora che i lavori dell'ufficio del difensore civico abbiano continuato a essere limitati dalla mancanza di risorse e di personale nella sede centrale e negli uffici decentrati; chiede che siano potenziate l'autorità, l'autonomia, l'efficienza e le risorse del suo ufficio;
22. continua a nutrire preoccupazione per la discriminazione delle donne e delle ragazze appartenenti a gruppi svantaggiati ed emarginati, e per l'elevato numero di casi di violenza domestica nei loro confronti, nonché per la mancanza di misure adeguate per la loro protezione; sottolinea la necessità di profondere ulteriori sforzi per maturare esperienza di casi antidiscriminazione; invita le autorità competenti a continuare la propria opera di sensibilizzazione e di prevenzione della violenza domestica, nonché a migliorare l'assistenza prestata alle vittime; ribadisce il proprio appello a una piena applicazione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul); esorta le autorità ad affrontare i preconcetti stereotipati di genere attraverso un'educazione sistematica, il dibattito pubblico e misure governative;
23. chiede migliori meccanismi istituzionali per proteggere i diritti dei minori e impedire il lavoro minorile;
24. nota che ulteriori sforzi sono necessari per proteggere i diritti di tutte le minoranze in Albania, attraverso la piena attuazione della legislazione pertinente; raccomanda che i diritti delle persone di etnia bulgara nelle regioni di Prespa, Golo Brdo e Gora siano riconosciuti dalla legge e garantiti nella pratica;
25. accoglie favorevolmente il miglioramento nella protezione dei diritti delle persone LGBTI e l'adozione del piano d'azione nazionale per le persone LGTBI 2016-2020, e incoraggia il governo a continuare ad applicare le misure previste dal programma e a consolidare ulteriormente la cooperazione del governo con le organizzazioni LGTBI della società civile; sollecita altresì il governo e i legislatori a garantire che le condizioni per il riconoscimento del genere saranno conformi alle norme sancite dalla raccomandazione CM/Rec(2010) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;
26. deplora che le autorità competenti non abbiano ancora svolto un'indagine penale efficace sulle vittime della dimostrazione del 21 gennaio 2011; invita le autorità a procedere senza indugio per rendere giustizia alle vittime di tali eventi;
27. elogia la tolleranza religiosa e la buona collaborazione fra comunità religiose; incoraggia le autorità competenti e le comunità religiose a collaborare per preservare e promuovere l'armonia religiosa, nel rispetto della Costituzione; ritiene essenziale prevenire la radicalizzazione islamista mediante un approccio mirato da parte dei servizi di intelligence, delle autorità di contrasto e delle istituzioni giudiziarie, anche attraverso il disimpegno e la reintegrazione dei combattenti di ritorno nel paese d'origine, contrastando l'estremismo violento in collaborazione con le organizzazioni della società civile e le comunità religiose, e intensificando la cooperazione regionale e internazionale in tale settore; plaude all'esaustivo quadro normativo del paese volto a prevenire e a combattere il finanziamento del terrorismo; chiede che tutte le misure assicurino, in ogni circostanza, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in conformità delle norme internazionali; sottolinea l'importanza di programmi di educazione speciali volti a prevenire la radicalizzazione, nonché per la riabilitazione e reintegrazione sociali delle persone interessate;
28. deplora che l'anno scorso siano stati realizzati progressi limitati nell'ambito della libertà di espressione; ribadisce l'importanza decisiva di media professionali e indipendenti, sia privati che del servizio pubblico; esprime preoccupazione circa l'influenza politica nei media e la diffusa autocensura fra i giornalisti; rileva la lenta attuazione della legge sui media audiovisivi e i ritardi nel completare l'organico dell'Autorità per i media audiovisivi; chiede misure volte ad aumentare gli standard professionali ed etici e la prevalenza di regolari contratti di lavoro per i giornalisti, a migliorare la trasparenza degli annunci del governo nei media e a garantire l'indipendenza, l'imparzialità e la rendicontabilità dell'autorità regolamentare e dell'emittente pubblica, soprattutto in vista delle imminenti elezioni parlamentari; ribadisce la necessità di ultimare e adottare lo statuto interno dell'emittente pubblica RTSH, nonché di portare a termine il processo di transizione alla trasmissione digitale;
29. accoglie con favore i miglioramenti a livello del risanamento di bilancio e i migliori risultati per quanto riguarda le attività imprenditoriali e gli sforzi per combattere l'economia informale; rileva ancora, tuttavia, il persistere dei limiti nello Stato di diritto e un ambiente normativo complesso, che scoraggia gli investimenti; è preoccupato per il fatto che le rimesse dei migranti rappresentano un motore importante per la domanda interna; esorta le autorità competenti a prendere misure volte a migliorare l'esecuzione dei contratti e la riscossione delle imposte, e a continuare ad attuare la riforma della magistratura al fine di migliorare il contesto imprenditoriale; è preoccupato per la frequenza delle aggiudicazioni dirette e della stipula di contratti senza messa in concorrenza, nonché per l'aggiudicazione di contratti di esternalizzazione e di PPP di lungo periodo con un impatto dubbio in termini di pubblico interesse;
30. raccomanda alle autorità di accelerare la realizzazione di progetti di infrastrutture importanti, quali il collegamento ferroviario e la moderna autostrada tra Tirana e Skopje, come parte del Corridoio VIII;
31. osserva con preoccupazione la natura limitata delle capacità amministrative nell'applicare la legislazione ambientale e la mediocre gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, che spesso fanno sì che i reati ambientali minaccino le risorse economiche dell'Albania e rappresentino un ostacolo a un'economia efficiente nel consumo delle risorse; sottolinea la necessità di migliorare la qualità delle valutazioni d'impatto ambientale e di garantire la partecipazione e la consultazione pubblica della società civile ai progetti pertinenti; sottolinea l'importanza cruciale di conseguire gli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici senza ripercussioni negative sulla biodiversità, sul paesaggio, sulle risorse idriche, sulla fauna, sulla flora e sulla popolazione locale interessata; è profondamente preoccupato per il fatto che, secondo la Commissione, 44 dei 71 progetti di centrali idroelettriche sono in costruzione in aree protette;
32. sottolinea che gli impatti ecologici delle centrali idroelettriche spesso non sono valutati in modo adeguato ad assicurare il rispetto delle norme internazionali e della normativa ambientale unionale applicabile; raccomanda al governo di considerare la creazione di un parco nazionale del Vjosa lungo l'intero corso del fiume e di abbandonare i progetti di costruzione di nuove centrali idroelettriche lungo il fiume Vjosa e i relativi affluenti; esorta a realizzare un maggiore allineamento con la legislazione unionale in materia di energia, in particolare per quanto riguarda l'adozione di una strategia energetica nazionale, al fine di rafforzare l'indipendenza e l'efficacia in materia energetica; plaude al piano d'azione nazionale per le fonti di energia rinnovabili 2015-2020;
33. rileva che l'attuazione dei diritti di proprietà deve ancora essere garantita in modo efficace; chiede che si agisca per completare il processo di registrazione, restituzione e risarcimento delle proprietà e ad aggiornare e attuare effettivamente la strategia 2012-2020 sui diritti di proprietà; esorta altresì le autorità a elaborare una tabella di marcia che stabilisca responsabilità e scadenze chiare a tal proposito e a condurre una campagna informativa pubblica per informare gli ex proprietari dei propri diritti e doveri relativamente alla restituzione delle proprietà; invita a migliorare la trasparenza, la certezza del diritto e la parità di trattamento relativamente alla legge sul risarcimento per le proprietà confiscate durante il periodo comunista; chiede la nomina di un coordinatore nazionale per i diritti di proprietà e di accelerare il processo di registrazione e di mappatura delle proprietà, ivi compresa la digitalizzazione delle proprietà;
34. sottolinea l'importanza della ricerca nel rivelare i crimini commessi dall'ex regime comunista e la responsabilità morale, politica e giuridica delle istituzioni statali in tale processo; invita le autorità a elaborare misure legislative adeguate per contribuire alla riabilitazione delle vittime, tra l'altro mediante il risarcimento dei singoli e delle relative famiglie, nonché a revocare tutte le sentenze politiche ancora in vigore; esorta le istituzioni statali a indagare e a portare dinanzi alla giustizia coloro che si sono resi responsabili di crimini contro l'umanità durante la dittatura comunista;
35. osserva che confrontarsi con il passato comunista è di primaria importanza per affrontare le violazioni di diritti umani e ottenere verità e giustizia per le vittime; accoglie con favore la legge che istituisce un'autorità per l'apertura degli archivi della Sigurimi; plaude alla pubblicazione dell'inchiesta della rappresentanza dell'OSCE e dell'ambasciata tedesca sulla conoscenza e le percezioni del pubblico riguardo al passato comunista in Albania e le aspettative future; osserva che tali sforzi contribuiranno a creare un dialogo sul passato e aspettative per il futuro;
36. sottolinea l'importanza di rafforzare il dialogo sociale, il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile, le capacità delle parti sociali e i meccanismi di attuazione dei diritti sociali; esorta il governo a modernizzare il sistema di istruzione al fine di creare una società più inclusiva, ridurre le disuguaglianze e la discriminazione e fornire ai giovani migliori competenze e conoscenze; sottolinea l'importanza del sostegno a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA) a favore delle politiche sociali, di istruzione e di occupazione;
37. invita le autorità albanesi a rafforzare le proprie politiche per i disabili, che continuano a incontrare difficoltà ad avere accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria, ai servizi sociali e al processo decisionale, ivi compresi ostacoli che impediscono loro di esercitare liberamente il diritto di voto;
38. rileva con preoccupazione che è tornato ad aumentare il numero di richieste di asilo presentate da cittadini albanesi negli Stati membri dell'UE che sono state considerate infondate; esorta il governo a prendere iniziative immediate e determinate per affrontare tale fenomeno e a intensificare gli sforzi di sensibilizzazione, sostegno socioeconomico e prevenzione a tale proposito, nonché ad affrontare i fattori di spinta legati alla disoccupazione e a lacune strutturali nelle politiche per la protezione sociale, l'istruzione e la salute; sottolinea la necessità di fornire risorse umane sufficienti alla Direzione generale per le frontiere e la migrazione e alla polizia di frontiera, nonché di migliorare la cooperazione interistituzionale in tale ambito, onde combattere meglio la migrazione irregolare;
39. elogia l'Albania per il suo costante e completo allineamento alle pertinenti dichiarazioni dell'UE e conclusioni del Consiglio, che dimostra il suo chiaro impegno a favore dell'integrazione e della solidarietà europea; sottolinea l'importanza e la necessità di un continuo contributo costruttivo da parte dell'Albania per la stabilità politica della regione;
40. plaude alla decisione delle autorità albanesi di allineare la politica estera del paese alla decisione (PESC) 2016/1671 del Consiglio che rinnova le misure restrittive imposte dall'UE alla Russia;
41. sottolinea l'importanza di assicurare relazioni di buon vicinato, che rimangono essenziali come parte integrante del processo di allargamento e della condizionalità del processo di stabilizzazione e associazione; plaude al ruolo costruttivo e proattivo svolto dall'Albania nel promuovere la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato con altri paesi dell'allargamento e del vicinato degli Stati membri dell'UE; accoglie con favore la partecipazione dell'Albania all'iniziativa dei sei paesi dei Balcani occidentali;
42. elogia sia l'Albania che la Serbia per il loro costante impegno nel migliorare le relazioni bilaterali e rafforzare la cooperazione regionale a livello politico e sociale, ad esempio attraverso l'Ufficio per la cooperazione regionale giovanile con sede a Tirana; incoraggia entrambi i paesi a continuare la loro positiva cooperazione al fine di promuovere la riconciliazione nella regione, in particolare attraverso programmi per i giovani, come quelli disponibili nel quadro dell'Agenda positiva per i giovani nei Balcani occidentali;
43. osserva le recenti tensioni nelle relazioni tra Albania e Grecia e raccomanda a entrambe le parti di astenersi da azioni o dichiarazioni che potrebbero avere un impatto negativo su tali relazioni;
44. ribadisce la propria richiesta alla Commissione di includere nelle sue relazioni informazioni sul sostegno destinato all'Albania a titolo dell'IPA e sull'efficacia delle misure attuate, in particolare sul sostegno dell'IPA a favore dell'attuazione delle priorità chiave e dei progetti pertinenti;
45. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al governo e al parlamento dell'Albania.
Relazione 2016 sulla Bosnia-Erzegovina
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sulla relazione 2016 della Commissione sulla Bosnia-Erzegovina (2016/2313(INI))
– visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra,
– visto il protocollo di adeguamento dell'ASA tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, siglato il 18 luglio 2016 e firmato il 15 dicembre 2016,
– vista la domanda di adesione all'Unione europea presentata dalla Bosnia-Erzegovina il 15 febbraio 2016,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19-20 giugno 2003 sui Balcani occidentali e l'allegata "Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: procedere verso l'integrazione europea",
– viste le conclusioni del Consiglio del 20 settembre 2016 sulla domanda di adesione della Bosnia-Erzegovina all'UE,
– viste le conclusioni della Presidenza dell'Unione europea del 13 dicembre 2016,
– viste la prima riunione della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Bosnia-Erzegovina, tenutasi a Sarajevo il 5-6 novembre 2015, e le prime riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione e del comitato di stabilizzazione e associazione tra la Bosnia-Erzegovina e l'UE tenutesi rispettivamente l'11 e il 17 dicembre 2015,
– viste la dichiarazione finale del presidente del vertice di Parigi dei Balcani occidentali del 4 luglio 2016 e le raccomandazioni delle organizzazioni della società civile per il vertice di Parigi 2016,
– vista la dichiarazione congiunta del 1° agosto 2016 del Vicepresidente/Alto rappresentante (VP/AR) e del commissario per la politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento, avente per oggetto l'accordo delle autorità della Bosnia-Erzegovina sulle misure chiave per il cammino del paese verso l'UE,
– vista la dichiarazione congiunta del 17 settembre 2016 del VP/AR e del commissario per la politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento, a seguito della decisione della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina in merito alla giornata della Republika Srpska (RS),
– vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2016 intitolata "Comunicazione 2016 sulla politica di allargamento dell'UE" (COM(2016)0715), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Bosnia and Herzegovina 2016 Report" (relazione 2016 sulla Bosnia-Erzegovina) (SWD(2016)0365),
– vista la relazione speciale della Corte dei conti europea intitolata "L'assistenza di preadesione dell'UE per rafforzare la capacità amministrativa nei Balcani occidentali: un meta-audit"(1),
– vista la cinquantesima relazione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dell'Alto rappresentante per l'attuazione dell'accordo di pace sulla Bosnia-Erzegovina(2),
– vista la dichiarazione di novembre 2016 rilasciata a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri da S. E. João Vale de Almeida, capo della delegazione dell'Unione europea alle Nazioni Unite, in occasione del dibattito svoltosi in seno al Consiglio di sicurezza sul tema della situazione in Bosnia-Erzegovina,
– visti il programma di riforme 2015-2018 per la Bosnia-Erzegovina adottato nel luglio 2015 e il meccanismo di coordinamento adottato dal Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina e dai governi della Federazione della Bosnia-Erzegovina e della Republika Srpska il 23 agosto 2016,
– viste le sue precedenti risoluzioni sul paese,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0026/2017),
A. considerando che l'Unione europea mantiene il proprio impegno per la prospettiva UE della Bosnia-Erzegovina e per la sua integrità territoriale, sovranità e unità; che sono stati compiuti progressi nel percorso di integrazione nell'UE; che il Consiglio ha chiesto alla Commissione di elaborare un parere sulla domanda di adesione della Bosnia-Erzegovina;
B. considerando che il 9 dicembre 2016, a Sarajevo, il Commissario per la politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento ha consegnato il questionario alle autorità della Bosnia-Erzegovina;
C. considerando che la sospensione delle misure commerciali autonome sarà revocata non appena sarà stato firmato e applicato in via provvisoria il protocollo sull'adattamento dell'accordo di stabilizzazione e di associazione;
D. considerando che, con l'agenda di riforme 2013-2018 per la Bosnia-Erzegovina, le autorità a tutti i livelli hanno riconosciuto la necessità urgente di avviare un processo di risanamento e di ammodernamento dell'economia, al fine di creare nuovi posti di lavoro e promuovere una crescita economica sostenibile, efficiente, socialmente equa e costante; che la Bosnia-Erzegovina ha dimostrato impegno e disponibilità a intraprendere ulteriori riforme socioeconomiche necessarie per ridurre un tasso di disoccupazione ancora troppo alto per i giovani;
E. considerando che un apparato giudiziario indipendente, funzionale e stabile è importante per garantire lo Stato di diritto e i progressi sulla via dell'adesione all'UE;
F. considerando che permangono alcuni punti critici quanto alla sostenibilità del processo di riconciliazione; che i progressi del processo di adesione all'UE faciliteranno una maggiore riconciliazione;
G. considerando che la Bosnia-Erzegovina non ha ancora attuato le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) relative alle cause Sejdić-Finci, Zornić e Pilav;
H. considerando che la corruzione, anche ai più alti livelli, continua a essere diffusa;
I. considerando che ci sono ancora 74 000 sfollati interni e un numero significativo di rifugiati dalla Bosnia-Erzegovina nei paesi limitrofi, in tutta Europa e in tutto il mondo, nonché 6 808 persone scomparse;
J. considerando che l'istruzione è essenziale per creare e promuovere una società tollerante e inclusiva, nonché per favorire la comprensione culturale, religiosa ed etnica nel paese;
K. considerando che la Bosnia-Erzegovina ha firmato la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Espoo, 1991);
L. considerando che i (potenziali) paesi candidati saranno giudicati in base ai loro meriti e che la rapidità e la qualità delle necessarie riforme determineranno il calendario di adesione;
1. accoglie con favore l'esame da parte del Consiglio della domanda della Bosnia-Erzegovina di adesione all'UE, nonché la consegna del questionario e attende con vivo interesse il parere della Commissione sul merito di tale domanda; invita le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina, a tutti i livelli, a impegnarsi attivamente in questo processo e a cooperare e a coordinarsi nell'ambito della partecipazione al processo per il parere della Commissione, rispondendo alle richieste di informazioni di quest'ultima con un unico insieme di risposte coerenti; sottolinea che questo esercizio fungerà anche da prova di funzionalità dello Stato; ribadisce che il processo di adesione all'UE è un processo inclusivo che coinvolge tutti i soggetti interessati;
2. apprezza e accoglie con favore il ruolo della presidenza tripartita nel creare un incentivo affinché tutti gli altri attori istituzionali, a tutti i livelli, si adoperino per svolgere i propri rispettivi ruoli nel processo globale di avvicinamento del paese all'UE;
3. plaude ai progressi compiuti nell'attuazione del programma di riforme 2015-2018 nonché alla determinazione del paese a portare avanti ulteriormente le riforme istituzionali e socioeconomiche; ricorda che l'approccio rinnovato dell'UE nei confronti della Bosnia-Erzegovina è stato determinato dal difficile contesto socioeconomico e dalla crescente insoddisfazione tra i cittadini; osserva che la situazione è relativamente migliorata, ma sottolinea che è necessaria un'attuazione armonizzata ed efficace del programma di riforme in linea con il piano di azione, al fine di ottenere un cambiamento reale in tutto il paese e apportare miglioramenti tangibili alla vita dei cittadini della Bosnia-Erzegovina;
4. invita a mantenere lo slancio riformistico per trasformare la Bosnia-Erzegovina in uno Stato pienamente efficace, inclusivo e funzionale basato sullo Stato di diritto, che garantisca l'uguaglianza e la rappresentanza democratica di tutti i popoli e i cittadini che la compongono; si duole del fatto che gli sforzi di riforma comuni sono ancora spesso ostacolati da divisioni etniche e politiche, causate da tendenze disgregatrici profondamente radicate, che ostacolano il normale sviluppo democratico del sistema federale, e dall'ulteriore politicizzazione delle amministrazioni pubbliche; sottolinea, inoltre, che la Bosnia-Erzegovina non sarà un candidato con buone prospettive di adesione all'Unione europea fintantoché non siano state definite adeguate condizioni istituzionali; esorta tutti i leader politici a lavorare per apportare le modifiche necessarie, compresa la riforma della legge elettorale, tenendo conto tra l'altro dei principi formulati nelle sue precedenti risoluzioni, tra cui i principi del federalismo, del decentramento e della rappresentazione legittima, in modo da garantire a tutti i cittadini la possibilità di presentarsi come candidati, di essere eletti e di occupare cariche a tutti i livelli politici, su basi paritetiche; ritiene essenziale mantenere il consenso sull'integrazione nell'UE e progredire in maniera concertata sul fronte dello Stato di diritto, ivi comprese la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata e la riforma dell'apparato giudiziario e della pubblica amministrazione; sottolinea parimenti la necessità di continuare a concentrarsi in modo efficace sulle riforme politiche e istituzionali, che dovrebbero rimanere la priorità;
5. plaude all'accordo per l'istituzione di un meccanismo di coordinamento per le questioni relative all'UE volto a migliorare la funzionalità e l'efficienza del processo di adesione, anche per quanto riguarda l'assistenza finanziaria dell'UE, e a consentire una migliore interazione con l'UE; chiede una rapida attuazione di tale accordo; chiede inoltre una cooperazione e una comunicazione efficaci tra tutti i livelli di governo e con l'UE, al fine di facilitare l'allineamento e l'attuazione dell'acquis, e di fornire risposte soddisfacenti alle richieste di informazioni della Commissione in tutto il processo per il parere; ritiene inaccettabile che il governo della Republika Srpska stia cercando di istituire canali paralleli di comunicazione adottando disposizioni in materia di segnalazione diretta alla Commissione; chiede un ulteriore rafforzamento del ruolo e delle capacità della Direzione per l'integrazione europea, affinché questa possa assumere pienamente le sue funzioni di coordinamento nell'attuazione dell'ASA e, in generale, nel processo di adesione;
6. esprime soddisfazione per la firma del protocollo di adeguamento dell'ASA, entrato in applicazione in via provvisoria dal 1° febbraio 2017 e che ripristina automaticamente le misure commerciali autonome che erano state sospese dal 1° gennaio 2016; auspica una ratifica rapida e agevole del protocollo;
7. si rammarica del fatto che, a causa dei tentativi di introdurre il blocco etnico nelle modalità di voto della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC), il regolamento interno di tale commissione non è stato ancora adottato e che, di conseguenza, la Bosnia-Erzegovina rimane l'unico paese candidato all'adesione nel quale non è stato possibile costituire regolarmente tale commissione; esorta gli organi che presiedono il parlamento della Bosnia-Erzegovina a trovare senza indugi una soluzione al fine di conformarsi alle prescrizioni del quadro istituzionale e giuridico dell'Unione europea e garantire un reale controllo parlamentare del processo di adesione; ricorda che l'ASA richiede l'adozione del regolamento e che la sua mancata adozione costituisce una violazione diretta dell'attuazione dell'ASA;
8. accoglie positivamente alcuni miglioramenti apportati alla legislazione elettorale in linea con le raccomandazioni dell'OSCE-ODIHR; constata che le elezioni locali del 2 ottobre 2016 si sono svolte nell'insieme in modo ordinato; si rammarica del fatto che, dopo sei anni, i cittadini di Mostar siano ancora privati del diritto democratico di eleggere i propri rappresentanti locali a causa dei continui disaccordi tra i leader politici; esorta a una rapida attuazione della sentenza della Corte costituzionale su Mostar, modificando la legislazione elettorale e lo statuto della città; condanna fermamente l'inaccettabile violenza nei confronti dei funzionari elettorali a Stolac e invita le istituzioni competenti a risolvere la situazione nel rispetto dello Stato di diritto, indagando su tutti gli atti di violenza e le irregolarità elettorali e perseguendo i responsabili; prende atto dell'annullamento delle elezioni a Stolac da parte della commissione elettorale centrale della Bosnia-Erzegovina e chiede che si tengano nuove elezioni secondo norme democratiche, in maniera pacifica e in un clima di tolleranza;
9. si rammarica che il dichiarato impegno politico a combattere la corruzione non si sia tradotto in risultati tangibili; sottolinea che manca una casistica di casi di alto profilo e che il quadro giuridico e istituzionale volto a contrastare la corruzione sistemica, come quella connessa al finanziamento dei partiti politici, gli appalti pubblici, il conflitto di interessi e la dichiarazione patrimoniale, è debole e inadeguato; riconosce i progressi compiuti nell'adozione dei piani d'azione anti-corruzione e nell'istituzione di organi di prevenzione della corruzione a vari livelli di governo e invita a una coerente e rapida attuazione di tali decisioni; osserva con preoccupazione che la frammentazione e la debole cooperazione tra i vari organismi ostacolano l'efficacia delle misure anti-corruzione; chiede che sia introdotta una maggiore specializzazione professionale all'interno delle forze di polizia e dell'apparato giudiziario attraverso appropriati canali di coordinamento; sottolinea la necessità di sviluppare una casistica di controlli efficaci del finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali, di elaborare procedure trasparenti in materia di assunzioni nel settore pubblico in senso lato, nonché di eliminare la corruzione dal ciclo degli appalti pubblici;
10. sottolinea che i risultati del censimento del 2013 costituiscono una base importante da cui partire per rispondere in maniera adeguata al questionario della Commissione e sono essenziali per una programmazione socioeconomica efficace; plaude alla valutazione finale effettuata dall'operazione di controllo internazionale, secondo la quale il censimento in Bosnia-Erzegovina è stato nel suo complesso condotto nel rispetto delle norme internazionali; deplora che la Republika Srpska abbia rifiutato di riconoscere la legittimità dei risultati del censimento e che le autorità della Republika Srpska abbiano pubblicato i propri risultati, diversi rispetto a quelli confermati dall'agenzia di statistica della Bosnia-Erzegovina; esorta le autorità della Republika Srpska a riconsiderare il loro approccio; invita le agenzie statistiche della Bosnia-Erzegovina a compiere progressi significativi in questo campo essenziale e ad allineare le proprie statistiche e metodologie alle norme di Eurostat;
11. ricorda che una pubblica amministrazione professionale, efficace e meritocratica costituisce la spina dorsale del processo di integrazione per qualsiasi paese che aspiri a divenire membro dell'Unione europea; è preoccupato per la frammentazione e la politicizzazione che continuano a caratterizzare la pubblica amministrazione, ostacolando le riforme istituzionali e legislative e rendendo macchinosa e costosa l'erogazione dei servizi pubblici ai cittadini; chiede con urgenza un approccio più armonizzato all'elaborazione e al coordinamento delle politiche tra tutti i livelli di governo, la depoliticizzazione della pubblica amministrazione e del settore pubblico, una migliore pianificazione a medio termine e una strategia chiara in materia di gestione delle finanze pubbliche;
12. ribadisce la propria preoccupazione per la permanente frammentazione in quattro diversi sistemi giuridici; sottolinea l'esigenza di affrontare rapidamente tutte le carenze ancora in essere dell'apparato giudiziario, di rafforzare l'efficienza e l'indipendenza della magistratura, anche attraverso la sua depoliticizzazione, di combattere la corruzione nell'apparato giudiziario e di attuare procedure adeguate di esecuzione delle decisioni dei tribunali; sollecita una rapida adozione del piano d'azione per l'attuazione della riforma del settore giudiziario per il periodo 2014-2018; invita alla piena attuazione delle leggi in materia di tutela dei minori e di accesso effettivo alla giustizia da parte dei minori; plaude all'adozione della legge sul patrocinio gratuito a livello statale e all'introduzione da parte del Consiglio superiore della magistratura di orientamenti sulla prevenzione dei conflitti di interessi, sull'elaborazione di piani d'integrità e sui provvedimenti disciplinari;
13. invita a incrementare l'efficienza complessiva dell'apparato giudiziario, aumentando la trasparenza e l'obiettività del processo di selezione dei nuovi giudici e pubblici ministeri, nonché a rafforzare i meccanismi di responsabilità e di integrità nel sistema giudiziario; sottolinea la necessità di rafforzare i meccanismi di prevenzione dei conflitti di interessi e di istituire meccanismi per la trasparenza delle relazioni finanziarie e delle dichiarazioni patrimoniali nel sistema giudiziario; rileva l'importante ruolo del dialogo strutturato sulla giustizia nella gestione delle carenze dell'apparato giudiziario della Bosnia-Erzegovina; chiede una soluzione legislativa che consenta di registrare l'efficienza del trattamento dei procedimenti giudiziari in tutto il territorio della Bosnia-Erzegovina;
14. si rammarica che un elevato numero di decisioni della Corte costituzionale non siano attuate, compresa, in particolare, la decisione in merito al diritto democratico fondamentale dei cittadini di Mostar di votare alle elezioni comunali; chiede una rapida attuazione di tutte tali decisioni; sottolinea, in particolare, la decisione della Corte costituzionale relativa alla giornata della Republika Srpska, che è stata contestata nel referendum del 25 settembre 2016; ritiene che ciò costituisca una grave violazione dell'accordo di pace di Dayton e un attacco alla magistratura e allo Stato di diritto; sottolinea la necessità del dialogo anziché di iniziative unilaterali; sottolinea che la retorica e le azioni nazionaliste e populiste costituiscono seri ostacoli allo sviluppo e che il rispetto dello Stato di diritto e del quadro costituzionale del paese è di capitale importanza per avanzare nel cammino verso l'UE e mantenere la pace e la stabilità in Bosnia-Erzegovina;
15. condanna fermamente la legge ancora vigente sull'ordine pubblico nella Republika Srpska, che mina i diritti democratici fondamentali della libertà di riunione, della libertà di associazione e della libertà dei media, nonché la disposizione sulla pena di morte nella Republika Srpska; sollecita la piena attuazione della legge sulla libertà di accesso alle informazioni; esorta le autorità ad attuare rapidamente il protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica relativo all'incriminazione degli atti di natura razzista e xenofoba commessi attraverso l'uso di sistemi informatici;
16. esorta i leader di tutte le parti ad astenersi dalla retorica separatista, nazionalista e secessionista che divide la società, nonché dalle azioni che rappresentano una sfida per la coesione, la sovranità e l'integrità del paese; chiede che piuttosto essi si impegnino seriamente in riforme in grado di migliorare la situazione socioeconomica di tutti i cittadini della Bosnia-Erzegovina, di creare uno Stato democratico, inclusivo e funzionante e di avvicinare il paese all'UE;
17. sottolinea l'importanza della recente decisione della Corte costituzionale in merito al principio dello status costituente e dell'uguaglianza dei tre popoli costitutivi nell'eleggere i propri rappresentanti politici legittimi in base alla rappresentanza legittima e proporzionale all'interno della Camera dei popoli della Federazione di Bosnia-Erzegovina;
18. rileva una soddisfacente cooperazione in materia di crimini di guerra con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) ed esorta a rafforzare la cooperazione regionale per il trattamento delle cause per crimini di guerra; esprime preoccupazione per l'applicazione di norme giuridiche diverse nel trattamento delle suddette cause; si compiace che si stia affrontando l'arretrato delle cause nazionali per crimini di guerra e che sia stato compiuto qualche ulteriore progresso nel perseguire con successo i crimini di guerra che hanno comportato violenze sessuali; accoglie con favore l'accordo firmato tra la delegazione dell'Unione europea e il ministero delle Finanze e del tesoro della Bosnia-Erzegovina per il finanziamento delle attività delle procure e dei tribunali del paese connesse al trattamento dei crimini di guerra;
19. condanna fermamente la decisione dell'ottobre 2016 dell'Assemblea nazionale della Republika Srpska di esprimere apprezzamento ad ex leader della Republika Srpska condannati per crimini di guerra; chiede con urgenza di promuovere il rispetto delle vittime dei crimini di guerra e la riconciliazione; ricorda a tutti i leader politici e alle istituzioni della Bosnia-Erzegovina la loro responsabilità di valutare con obiettività i fatti accaduti in tempo di guerra nel perseguimento della verità, della riconciliazione e di un futuro di pace e di evitare abusi giudiziari per fini politici;
20. plaude ai progressi compiuti per quanto riguarda il perseguimento dei crimini di guerra che hanno comportato violenze sessuali ed esorta le autorità competenti a garantire un migliore accesso alla giustizia da parte delle vittime di violenza sessuale, anche mettendo a disposizione il patrocinio gratuito, rafforzando i servizi psicosociali e sanitari e migliorando i sistemi di risarcimento e di seguito; invita a garantire che i diritti al risarcimento delle vittime di violenza sessuale siano riconosciuti in modo coerente;
21. constata alcuni progressi relativamente ai rifugiati e agli sfollati interni che avevano acquisito tale status a causa della guerra in Bosnia, per quanto riguarda la reintegrazione nelle proprietà e i diritti di occupazione nonché la ricostruzione delle case; invita le autorità competenti a facilitare il loro rientro sostenibile, l'accesso all'assistenza sanitaria, all'impiego, alla protezione sociale e all'istruzione e a rivolgere ulteriore attenzione al risarcimento dei danni per le proprietà che non possono essere restituite;
22. esprime preoccupazione riguardo al numero tuttora elevato di persone disperse in seguito alla guerra; invita le autorità competenti ad affrontare con maggior vigore la questione del loro destino irrisolto, anche intensificando la cooperazione tra le due entità; sottolinea che detta questione è di fondamentale importanza per la riconciliazione e la stabilità nella regione;
23. esprime preoccupazione per la situazione del sistema sanitario in Bosnia-Erzegovina, uno dei più soggetti alla corruzione nel paese; chiede alle autorità di vigilare per prevenire discriminazioni nell'accesso alle cure mediche;
24. constata alcuni progressi nella lotta alla criminalità organizzata; è tuttavia preoccupato per l'assenza di un approccio coerente nell'affrontare la criminalità organizzata a causa della pluralità dei piani d'azione predisposti dai vari organismi di contrasto a diversi livelli; sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente il quadro della cooperazione tra gli organismi; valuta favorevolmente le indagini congiunte, ma sollecita operazioni maggiormente coordinate e un migliore scambio di informazioni; invita a potenziare le capacità degli organi di contrasto anche nel campo dell'antiterrorismo; sollecita le autorità ad adottare misure nella lotta contro il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro e a rafforzare la capacità di condurre indagini finanziarie; plaude alla sottoscrizione dell'accordo di cooperazione operativa e strategica con Europol per la lotta alla criminalità transfrontaliera attraverso, tra l'altro, lo scambio di informazioni e la pianificazione congiunta di attività operative; incoraggia altresì la conclusione di un accordo di cooperazione con Eurojust;
25. insiste sulla necessità di progredire nella lotta contro la tratta di esseri umani; esorta la Federazione a modificare rapidamente il codice penale per bandire la tratta di esseri umani in tutte le sue forme, le cui vittime, per l'80 % dei casi, sono donne e ragazze;
26. invita a rafforzare meccanismi di raccolta, condivisione e analisi dei dati sulla migrazione, dal momento che le statistiche mostrano una tendenza crescente di persone che giungono in Bosnia-Erzegovina dai paesi con un elevato rischio in termini migratori; esorta le autorità competenti a trattare tutti i rifugiati e i migranti che richiedano asilo o che attraversino il suo territorio in conformità del diritto internazionale e dell'UE, e a sviluppare ulteriormente il quadro regolamentare in materia di migrazione e di asilo, a rafforzare il coordinamento interistituzionale e a costruire le capacità necessarie; invita la Commissione a continuare a collaborare con tutti i paesi dei Balcani occidentali sulle questioni legate alla migrazione, al fine di garantire il rispetto delle norme e degli standard europei e internazionali;
27. rileva che la polarizzazione politica del paese, congiuntamente al degrado delle condizioni socioeconomiche, in particolare per i giovani, alimenta il pericolo di diffusione del radicalismo; invita a moltiplicare urgentemente gli sforzi per combattere la radicalizzazione e ad adottare ulteriori misure per individuare, prevenire e contrastare il flusso di combattenti stranieri (i "foreign fighter"), nonché canali di finanziamento non tracciabili destinati a promuovere ulteriore radicalizzazione, anche attraverso la stretta collaborazione con i servizi competenti degli Stati membri dell'UE e dei paesi della regione e l'applicazione delle leggi in materia; chiede un migliore coordinamento tra i servizi di intelligence e di sicurezza e le forze di polizia; incoraggia a risolvere con fermezza e a reprimere i casi di incitazione all'odio e la diffusione di ideologie estremiste attraverso i media sociali; chiede la rapida introduzione di programmi di deradicalizzazione e di prevenzione della radicalizzazione dei giovani in collaborazione con la società civile, attraverso un'educazione completa ai diritti umani che contribuisca a smantellare la retorica sulla radicalizzazione e a costruire la coesione sociale tra i bambini e i giovani; incoraggia a questo proposito una maggiore partecipazione dei giovani al processo politico democratico; esorta le autorità competenti a combattere l'estremismo religioso; osserva con preoccupazione l'esistenza di comunità radicalizzate nel paese e mette in evidenza il ruolo importante dei leader religiosi, degli insegnanti e del sistema di istruzione nel suo complesso sulla questione; sottolinea inoltre la necessità di fornire strumenti per la reintegrazione e la riabilitazione nella società, nonché di migliorare e rafforzare gli strumenti di deradicalizzazione;
28. prende atto dell'impegno attivo della commissione parlamentare mista per la sicurezza e la difesa nel garantire il controllo democratico sulle forze armate della Bosnia-Erzegovina; rileva con preoccupazione le ingenti scorte di armi e munizioni non registrate detenute illegalmente dalla popolazione ed esorta all'eliminazione totale di tali armi; manifesta preoccupazione altresì per la diffusa presenza di armi inadeguatamente conservate e di grandi scorte di munizioni e di armi sotto la responsabilità delle forze armate; sottolinea l'importanza di combattere il traffico di armi ed esorta a rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina a tal fine; sollecita un approccio globale alle sfide che ancora restano aperte per quanto riguarda lo sminamento del paese entro il 2019;
29. reputa essenziale incrementare la partecipazione del pubblico al processo decisionale e coinvolgere in modo più efficace i cittadini, ivi compresi i giovani, nel processo di adesione all'UE; ribadisce il proprio invito ad attuare, a tutti i livelli di governo, meccanismi di consultazione pubblica trasparenti e inclusivi con le organizzazioni della società civile e a introdurre procedure trasparenti e non discriminatorie per l'assegnazione di finanziamenti pubblici a tali organizzazioni; osserva che la società civile è frammentata e debole sul piano istituzionale e finanziario, con le relative conseguenze sulla sua sostenibilità e indipendenza; chiede ulteriore sostegno da parte dell'UE, migliori meccanismi di coordinamento tra il governo e le organizzazioni della società civile, compresa la messa a punto di un quadro strategico di cooperazione, nonché un coinvolgimento più concreto delle organizzazioni della società civile nel processo di adesione all'Unione; condanna il ripetersi di campagne diffamatorie e attacchi violenti ai danni dei rappresentanti delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani;
30. sottolinea la necessità di un miglioramento sostanziale del quadro strategico, giuridico, istituzionale e politico per il rispetto dei diritti umani; chiede che siano adottati una strategia nazionale in materia di diritti umani e di non discriminazione e ulteriori provvedimenti per garantire l'efficace attuazione degli strumenti internazionali per i diritti umani firmati e ratificati dalla Bosnia-Erzegovina; chiede che sia adottata rapidamente la legge sulla riforma del difensore civico della Bosnia-Erzegovina; invita a rispettare le raccomandazioni della Commissione internazionale di coordinamento e della Commissione di Venezia nell'adottare tale legge; manifesta preoccupazione per il funzionamento non corretto dell'ufficio del difensore civico, principalmente a causa della carenza di risorse umane adeguate e delle pesanti limitazioni di bilancio; invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a livello federale e nella Republika Srpska ad agevolare il lavoro del difensore civico per i diritti umani;
31. esprime preoccupazione per le perduranti discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e dell'accesso all'assistenza sanitaria; chiede che sia adottato un piano d'azione nazionale unico sui diritti delle persone con disabilità; invita a elaborare una strategia completa e integrata per l'inclusione sociale e la rappresentanza della comunità rom; invita a orientare meglio gli interventi di assistenza sociale per raggiungere le fasce di popolazione più vulnerabili; plaude al fatto che alcuni governi e parlamenti hanno iniziato a discutere il tema dei diritti delle persone LGBTI e a elaborare misure specifiche per la loro protezione; invita a garantire la sicurezza e il diritto di riunione delle comunità LGBTI; valuta con favore le modifiche alla legge anti-discriminazione della Bosnia-Erzegovina che estendono all'età, alla disabilità, all'orientamento sessuale e all'identità di genere i motivi di discriminazione contemplati; chiede che tale legge sia adeguatamente messa in atto; accoglie con favore l'introduzione del divieto dei reati generati dall'odio nelle modifiche del codice penale della Federazione della Bosnia-Erzegovina; esorta a inserire nei programmi di studio e di formazione degli ufficiali di polizia, dei pubblici ministeri e dei giudici una formazione sui reati generati dall'odio e a migliorare la cooperazione tra le forze di polizia e gli organi giudiziari nel perseguire i casi di reati generati dall'odio; esorta nuovamente ad abrogare la norma sulla pena di morte che figura nella Costituzione della Republika Srpska;
32. esorta a impegnarsi per rafforzare ulteriormente i sistemi di tutela dell'infanzia al fine di prevenire e affrontare la violenza, l'abuso, l'abbandono e lo sfruttamento dei minori; raccomanda di aumentare lo stanziamento di risorse per la prevenzione e di potenziare ulteriormente il coordinamento tra la comunità e il governo nella tutela dei minori; esorta all'attuazione del piano d'azione della Bosnia-Erzegovina sui minori 2015-2018;
33. rileva che il quadro normativo per la tutela delle minoranze è in gran parte costituito e in linea con la convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la tutela delle minoranze nazionali; plaude alla riattivazione del Consiglio delle minoranze nazionali della Federazione della Bosnia-Erzegovina; esprime preoccupazione per il fatto che, a causa della persistente assenza di coordinamento tra Stato ed enti, non si attuino le leggi vigenti e non sia ancora stata adottata la piattaforma strategica sulle minoranze nazionali a livello statale; deplora il persistere della scarsa presenza e partecipazione delle minoranze nazionali ai dibattiti pubblici e politici e nei media;
34. invita ad adoperarsi ulteriormente per promuovere la parità di genere, aumentare la partecipazione delle donne alla vita politica e pubblica e all'occupazione, migliorarne la situazione socioeconomica e rafforzare in generale i diritti delle donne; osserva che le disposizioni giuridiche che prevedono la realizzazione dell'uguaglianza tra donne e uomini sono sostanzialmente in vigore, ma la loro attuazione continua a essere inefficace; rileva con preoccupazione che esiste ancora una discriminazione occupazionale legata alla maternità e che entità e cantoni non hanno armonizzato la normativa in materia di maternità e congedo parentale; evidenzia, inoltre, che le attuali misure attive per il mercato del lavoro volte a sostenere l'impiego di persone disoccupate da lungo tempo e di gruppi vulnerabili, quali le persone con disabilità, non sono attuate in maniera efficace; sottolinea l'importanza di aumentare il tasso di completamento dell'istruzione primaria e secondaria delle ragazze, in particolare delle ragazze provenienti da comunità rom;
35. sottolinea l'importanza di un'effettiva attuazione della legislazione in materia di prevenzione e di lotta contro la violenza basata sul genere, in conformità con le convenzioni internazionali firmate e ratificate dalla Bosnia-Erzegovina in materia di prevenzione e di lotta contro la violenza domestica; accoglie con favore l'impegno delle autorità competenti ad attuare la convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; chiede di armonizzare la legislazione e le politiche pubbliche con tale convenzione; invita a informare le donne sopravvissute alla violenza in merito alle forme di sostegno e assistenza disponibili e a istituire centri di crisi per le vittime di stupro o di altre forme di violenza sessuale; esprime preoccupazione per la mancata registrazione sistematica dei casi di violenza di genere;
36. deplora il fatto che la Bosnia-Erzegovina continua a violare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo omettendo di eseguire le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nelle cause Sejdić-Finci, Zornić e Pilav; chiede con fermezza di compiere urgentemente passi avanti a tale riguardo per far progredire la prospettiva UE del paese; sottolinea che l'esecuzione di tali sentenze contribuirebbe a costituire una società funzionale e democratica in cui siano garantiti pari diritti a tutti i cittadini; ribadisce che la mancata esecuzione di dette sentenze comporta una palese discriminazione dei cittadini della Bosnia-Erzegovina ed è incompatibile con i valori dell'UE;
37. è preoccupato per i casi di pressioni politiche e di intimidazioni nei confronti dei giornalisti, tra cui aggressioni fisiche e verbali, anche perpetrate da funzionari di alto livello o ex funzionari, nonché per la mancanza di trasparenza nella proprietà dei media; esprime inoltre preoccupazione per l'uso dei procedimenti civili per diffamazione nei confronti di organi di stampa e giornalisti critici; sottolinea la necessità di compiere indagini sulle aggressioni a danno di giornalisti e di garantire un adeguato seguito giudiziario; invita le autorità a condannare fermamente tutti gli attacchi nei confronti di giornalisti e organi di stampa e ad assicurare che tali casi siano indagati a fondo e i responsabili siano assicurati alla giustizia; esorta ad adottare altre misure necessarie per garantire il pieno rispetto della libertà di espressione, della libertà di stampa e della libertà di accesso alle informazioni, sia online sia offline; esorta le autorità della Bosnia-Erzegovina ad adottare misure urgenti per salvare i media di servizio pubblico dal collasso; invita le autorità competenti a garantire l'indipendenza e la stabilità finanziaria delle tre emittenti di servizio pubblico, nonché l'indipendenza politica, operativa e finanziaria dell'autorità di regolamentazione delle comunicazioni; invita le autorità competenti a garantire il pluralismo dei media e la trasmissione dei programmi in tutte le lingue ufficiali della Bosnia-Erzegovina; chiede di completare il passaggio al digitale e di elaborare una strategia in materia di banda larga;
38. rimane preoccupato per la persistente frammentazione, segregazione, inefficienza e complessità del sistema d'istruzione; chiede l'adozione di una base comune nazionale per i programmi scolastici che contribuisca alla coesione nel paese; chiede un migliore coordinamento tra i diversi livelli di governance dell'istruzione al fine di promuovere un sistema di istruzione inclusivo e non discriminatorio e stimolare la cooperazione in campo culturale, religioso ed etnico; esorta le autorità a promuovere i principi della tolleranza, del dialogo e della comprensione interculturale tra i diversi gruppi etnici; esorta all'adozione di misure concrete per migliorare l'efficienza del sistema di istruzione e per eliminare le pratiche di segregazione, garantendo al contempo il diritto a pari opportunità di educazione in tutte le lingue ufficiali della Bosnia-Erzegovina; continua a essere preoccupato per l'elevata percentuale di persone che abbandonano prematuramente l'istruzione e la formazione e per i tassi costantemente elevati di abbandono scolastico tra gli alunni rom; si rammarica per la lentezza con cui si procede ad affrontare e risolvere la questione delle "due scuole sotto lo stesso tetto", delle scuole monoetniche e altre forme di segregazione e discriminazione nelle scuole;
39. apprezza le misure volte a modernizzare la legislazione del lavoro, a migliorare il contesto imprenditoriale e a cercare di eliminare le debolezze del settore finanziario nel quadro del programma di riforme; rileva altresì con soddisfazione l'aumento dell'occupazione regolare e le iniziative intraprese per rafforzare il coordinamento delle politiche economiche; valuta positivamente il programma triennale del meccanismo di finanziamento ampliato (EFF) concordato con il FMI, che dovrebbe migliorare ulteriormente il clima imprenditoriale, ridimensionare l'amministrazione e salvaguardare il settore finanziario; continua a rammaricarsi dell'assenza di uno spazio economico unico e unificato, che nuoce al contesto imprenditoriale, agli investimenti esteri diretti e alle PMI; invita ad affrontare tali questioni a livello nazionale attraverso politiche industriali e per le PMI armonizzate e coordinate; chiede con urgenza alle autorità competenti di definire misure coordinate volte a rafforzare lo Stato di diritto, semplificare le procedure di esecuzione dei contratti e combattere la corruzione nell'economia;
40. si rallegra della leggera riduzione della disoccupazione; rimane preoccupato, tuttavia, per il fatto che la disoccupazione continua ad essere in larga parte di carattere strutturale e che la disoccupazione giovanile rimane elevata, il che produce tassi altissimi di fuga dei cervelli; esorta la Bosnia-Erzegovina a partecipare attivamente ai vari programmi istituiti per i giovani nella regione, come quelli compresi nel quadro dell'agenda positiva per la gioventù dei Balcani occidentali o l'Ufficio di cooperazione giovanile regionale (RYCO); invita le autorità competenti a rafforzare ulteriormente la legislazione esistente e a introdurre politiche attive per il mercato del lavoro rivolte in particolare ai giovani, alle donne, ai gruppi vulnerabili, compresi i rom, e ai disoccupati di lunga durata e atte a rafforzare le capacità dei servizi per l'impiego;
41. deplora che le leggi in materia di lavoro di entrambe le entità siano state adottate mediante la procedura d'urgenza e senza un dialogo adeguato con le parti sociali; rileva che i diritti sindacali e del lavoro sono ancora limitati e sottolinea l'importanza di rafforzare e armonizzare ulteriormente tali leggi in tutto il paese; ricorda che la Bosnia-Erzegovina ha firmato varie convenzioni dell'OIL in cui, tra l'altro, sono riconosciuti i principi del dialogo sociale e dell'importanza della cooperazione tra le parti sociali; sottolinea l'importanza di rafforzare e armonizzare ulteriormente le leggi in materia di salute e sicurezza in tutto il paese; evidenzia inoltre la necessità di riformare e armonizzare i sistemi di tutela sociale frammentati, al fine di promuovere la coesione sociale e di assicurare la protezione sociale alle fasce più vulnerabili;
42. osserva che sono stati conseguiti alcuni progressi nell'ulteriore allineamento di politiche e normative nel settore della tutela ambientale; chiede che si compiano sforzi significativi per l'attuazione e l'applicazione adeguate e sistematiche della legislazione vigente; sottolinea la necessità di adottare una strategia nazionale per il ravvicinamento dell'acquis ambientale, di migliorare il quadro normativo e di rafforzare le capacità amministrative e di controllo; rileva che la normativa che disciplina l'accesso alle informazioni ambientali e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali deve essere allineata all'acquis; esorta a realizzare con urgenza l'allineamento con l'acquis dell'UE nell'ambito della protezione della natura; sottolinea che la progettazione e la costruzione di impianti e progetti idroelettrici richiedono la conformità alla legislazione internazionale e dell'UE in materia di ambiente; esorta a non realizzare progetti idroelettrici in ambienti naturali protetti, e ad assicurare che non siano dannosi per la natura; sottolinea la necessità della partecipazione del pubblico e della consultazione della società civile nei progetti pertinenti; esprime preoccupazione per lo scarso progresso nella risoluzione della questione dell'eccessivo inquinamento ambientale transfrontaliero generato dal funzionamento della raffineria di Bosanski Brod;
43. evidenzia che i progetti prioritari dell'UE concordati sull'interconnessione della trasmissione del gas e dell'elettricità con i paesi limitrofi sono stati bloccati a causa della mancata intesa politica su una strategia energetica nazionale; chiede, a questo proposito, di adottare una strategia nazionale per l'energia, nonché un quadro normativo per il gas in conformità del terzo pacchetto energia, in modo da consentire la revoca delle sanzioni della Comunità europea dell'energia; esorta ad approvare una legge sul gas naturale volta ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento; esorta le autorità a garantire l'allineamento alle norme e agli obiettivi strategici internazionali e dell'UE nel settore dell'energia e del cambiamento climatico;
44. rileva le carenze del paese in materia di infrastruttura e chiede che si continui a investire in progetti volti a migliorare i collegamenti di trasporto interni della Bosnia-Erzegovina e con i paesi vicini; esorta la Bosnia-Erzegovina a impegnarsi appieno nell'attuazione dell'agenda dell'UE per la connettività; plaude all'adozione, a luglio 2016, della strategia quadro e del piano d'azione per i trasporti a livello nazionale per il periodo 2015-2030; sottolinea che ciò consentirebbe alla Bosnia-Erzegovina di accedere allo strumento di assistenza preadesione (IPA) II; invita le autorità ad allineare il quadro normativo in materia di trasporti con la legislazione pertinente dell'Unione europea, a creare catene di trasporto funzionali ed eliminare le strozzature nel corridoio Vc, nonché ad osservare le norme in materia di appalti e il principio della trasparenza nella selezione degli aggiudicatari, al fine di prevenire abusi e corruzione;
45. si compiace del costante ruolo costruttivo e proattivo della Bosnia-Erzegovina nel promuovere la cooperazione bilaterale e regionale; chiede ulteriori sforzi per risolvere le questioni bilaterali in sospeso, compresa la demarcazione dei confini con la Serbia e la Croazia e i casi di inquinamento transfrontaliero; elogia la Bosnia-Erzegovina per aver ulteriormente aumentato il tasso di allineamento con le dichiarazioni e le decisioni pertinenti dell'UE nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), passato dal 62% al 77%; lamenta la decisione da parte delle autorità della Bosnia-Erzegovina di non sostenere le misure restrittive dell'UE nei confronti della Russia, in seguito all'annessione illegale della Crimea da parte della Russia; ricorda alle autorità della Bosnia-Erzegovina che l'allineamento della politica estera è un elemento essenziale dell'adesione all'UE; reputa importante coordinare la politica estera della Bosnia-Erzegovina con quella dell'UE e che l'Unione rimanga attivamente impegnata nel preservare la sicurezza nella Bosnia-Erzegovina; accoglie con favore il protrarsi della presenza dell'operazione ALTHEA, che conserva i mezzi per contribuire alla capacità di deterrenza delle autorità della Bosnia-Erzegovina, qualora la situazione lo richieda, concentrandosi nel contempo sullo sviluppo di capacità e sulla formazione; accoglie inoltre con favore la proroga, a novembre 2016, del mandato di EUFOR da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per un altro anno;
46. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al VP/AR, al Consiglio, alla Commissione, alla Presidenza della Bosnia-Erzegovina, al Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina, all'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina, ai governi e ai parlamenti delle entità della Federazione della Bosnia-Erzegovina e della Republika Srpska e del distretto di Brčko, nonché ai governi dei 10 cantoni.
Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2017
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2017 (2016/2306(INI))
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, l'articolo 121, paragrafo 2, gli articoli 126 e 136, e il protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi,
– visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,
– visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,
– visto il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria,
– visto il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche(1),
– vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri(2),
– visto il regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro(3),
– visto il regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi(4),
– visto il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici(5),
– visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro(6),
– visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro(7),
– visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria(8),
– viste le conclusioni del Consiglio del 15 gennaio 2016 sull'analisi annuale della crescita 2016,
– viste le conclusioni del Consiglio dell'8 marzo 2016 sulla relazione sulla sostenibilità di bilancio 2015,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016,
– vista la dichiarazione dell'Eurogruppo, del 9 settembre 2016, sui principi comuni per migliorare lo stanziamento delle spese,
– visto il rapporto annuale 2015 della Banca centrale europea,
– viste le previsioni economiche della Commissione europea dell'autunno 2016, del 9 novembre 2016,
– vista la comunicazione della Commissione, del 13 gennaio 2015, dal titolo "Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita" (COM(2015)0012),
– vista la comunicazione della Commissione, del 16 novembre 2016, dal titolo "Analisi annuale della crescita 2017" (COM(2016)0725),
– vista la comunicazione della Commissione, del 16 novembre 2016, sulla raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro (COM(2016)0726),
– vista la comunicazione della Commissione, del 16 novembre 2016, dal titolo "Verso un orientamento positivo della politica di bilancio della zona euro" (COM(2016)0727),
– vista la relazione della Commissione, del 16 novembre 2016, dal titolo "Relazione 2017 sul meccanismo di allerta" (COM(2016)0728),
– visto il dibattito con i parlamenti nazionali nell'ambito dell'edizione 2017 della Settimana parlamentare europea,
– vista la relazione dal titolo "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa" ("relazione dei cinque presidenti"),
– vista la comunicazione della Commissione, del 21 ottobre 2015, sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria (COM(2015)0600),
– vista la sua risoluzione del 24 giugno 2015 sulla verifica del quadro di governance economica: bilancio e sfide(9),
– vista la relazione annuale 2015 dell'Osservatorio sulla ristrutturazione in Europa di Eurofound,
– visto il comunicato adottato dai leader del G20 in occasione del vertice di Hangzhou del 4 e 5 settembre 2016,
– vista la dichiarazione resa dal presidente della Banca centrale in occasione del 34º incontro del Comitato monetario e finanziario internazionale il 7 ottobre 2016,
– visto l'accordo della COP 21 adottato il 12 dicembre 2015 in occasione della conferenza di Parigi sul clima,
– vista la risoluzione del Comitato europeo delle regioni sul semestre europeo 2016 e alla luce dell'analisi annuale della crescita 2017 (12 ottobre 2016),
– vista la relazione annuale sulle PMI europee 2015/2016,
– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 26 agosto 2016, sull'attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2016)0534),
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0039/2017),
A. considerando che l'economia dell'Unione europea si sta lentamente riprendendo e cresce a un ritmo moderato, benché in modo disomogeneo nei diversi Stati membri;
B. considerando che le proiezioni della Commissione sulla crescita del PIL reale nel 2016 sono dell'1,8 % per l'UE e dell'1,7 % per la zona euro e rispettivamente dell'1,6 % e dell'1,7 % nel 2017, e che nel 2016 il debito pubblico dovrebbe attestarsi all'86,0 % nell'UE e al 91,6 % nella zona euro; che il disavanzo della zona euro dovrebbe attestarsi all'1,7 % del PIL nel 2016 e all'1,5 % nel 2017 e nel 2018;
C. considerando che la spesa per i consumi è attualmente il principale fattore trainante della crescita e si prevede che rimarrà stabile nel 2017; che, tuttavia, l'Europa continua a dovere affrontare una situazione di forte "divario negli investimenti" in cui gli investimenti rimangono ben al di sotto dei livelli precedenti alla crisi;
D. considerando che il tasso di occupazione nell'UE sta crescendo, sebbene a un ritmo disomogeneo e insufficiente, riducendo al 10,1 % la disoccupazione della zona euro nel 2016, ma che ciò non è sufficiente per frenare significativamente la disoccupazione giovanile e quella di lunga durata;
E. considerando che la ripresa del mercato del lavoro e la crescita variano tra i diversi Stati membri e continuano a essere fragili; che è necessario promuovere la convergenza verso l'alto nell'UE;
F. considerando che la crescita dipende in grande misura da politiche monetarie non convenzionali che non possono durare per sempre; che ciò avvalora la richiesta di un approccio politico su tre fronti, comprendente investimenti favorevoli alla crescita, riforme strutturali sostenibili e finanze pubbliche responsabili attraverso un'attuazione coerente del patto di stabilità e crescita (PSC) in tutti gli Stati membri, nel pieno rispetto delle clausole di flessibilità esistenti;
G. considerando che alcuni Stati membri presentano un debito pubblico e privato molto elevato che eccede la soglia del 60 % del PIL prevista dal PSC;
H. considerando che, nell'ambito delle valutazioni della Commissione sui documenti programmatici di bilancio (DPB) degli Stati membri della zona euro per il 2017, in nessun DPB sono stati riscontrati casi di inosservanza particolarmente grave delle disposizioni del PSC, ma che, in molti casi, gli aggiustamenti di bilancio programmati sono insufficienti, o rischiano di esserlo, rispetto ai requisiti del PSC;
I. considerando che, nell'ambito delle valutazioni della Commissione sul DPB degli Stati membri della zona euro per il 2017, solo nove Stati membri sono risultati conformi agli obblighi del PSC;
J. considerando che la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche degli Stati membri dell'UE è una fonte di preoccupazione per l'equità intergenerazionale;
K. considerando che l'entità del debito pubblico può risentire delle passività sia potenziali sia implicite;
L. considerando che alcuni Stati membri registrano avanzi delle partite correnti molto elevati e che gli squilibri macroeconomici europei sono ancora notevoli;
M. considerando che l'UE chiede notevoli sforzi aggiuntivi in termini di investimenti pubblici e privati, in particolare in settori quali l'istruzione, la ricerca, le TIC e l'innovazione, nonché per creare nuovi posti di lavoro, imprese e società, allo scopo di concretizzare il suo potenziale di crescita e di colmare l'attuale situazione di "divario negli investimenti" in cui gli investimenti rimangono ai livelli precedenti alla crisi; che, al tal fine, è necessario in particolare un miglioramento dell'ambiente normativo;
N. considerando che l'elevato livello di prestiti in sofferenza resta un grave problema in diversi Stati membri; che la crescita del credito sta recuperando gradualmente, ma è ancora al di sotto dei livelli precedenti alla crisi;
O. considerando che, al fine di migliorare gli insufficienti livelli di competitività dell'UE a livello globale e di favorire la crescita economica, sono necessari una migliore attuazione della nuova combinazione di politiche, riforme strutturali intelligenti negli Stati membri e il completamento del mercato unico;
P. considerando che le economie con regimi fallimentari più punitivi rinunciano alla potenziale crescita del valore aggiunto e dell'occupazione, il che richiede la piena attuazione del principio della seconda opportunità contenuto nello "Small Business Act" per l'Europa da parte di tutti gli Stati membri;
Q. considerando che la competitività europea dipende in larga misura anche da elementi non tariffari relativi all'innovazione, alla tecnologia e alle capacità organizzative, e non soltanto da prezzi, costi e salari;
R. considerando che la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento è stata concepita per aiutare le società che si trovano ad affrontare costi elevati o addirittura il fallimento provocato da ritardi nei pagamenti da parte di aziende private e pubbliche; che la valutazione ex-post esterna ha rivelato che gli enti pubblici di oltre la metà di tutti gli Stati membri non rispettano ancora il limite di 30 giorni per il pagamento imposto dalla legge; che la relazione ha rilevato che gli Stati membri, nell'ambito dei programmi di aggiustamento, hanno difficoltà ad applicare la direttiva quando il pagamento rapido di fatture correnti deve essere bilanciato con il rimborso del debito accumulato;
1. accoglie con favore l'analisi annuale della crescita 2017 presentata dalla Commissione, che conferma la strategia di un triangolo virtuoso basato su investimenti pubblici e privati, riforme strutturali socialmente equilibrate e finanze pubbliche responsabili, e chiede una migliore attuazione di tale combinazione di politiche; concorda sul fatto che è necessario avanzare più rapidamente nell'adozione delle riforme, in linea con le raccomandazioni specifiche per paese, per conseguire gli obiettivi in materia di crescita e occupazione, in modo da sostenere la ripresa economica; si rammarica, pertanto, per il tasso di attuazione molto basso delle raccomandazioni specifiche per paese, passato dall'11 % nel 2012 a solo il 4 % nel 2015; sottolinea che gli Stati membri dovranno intensificare i loro sforzi di riforma se intendono tornare a crescere e a creare occupazione; conviene sulla priorità attribuita dalla Commissione alla promozione dell'occupazione, della crescita e degli investimenti per l'Unione;
2. prende atto dell'eccessiva dipendenza attuale dalla politica monetaria della Banca centrale europea e osserva che, in assenza di investimenti e riforme strutturali sostenibili, la politica monetaria da sola non è sufficiente a stimolare la crescita;
3. concorda con la Commissione sul fatto che la zona euro dovrebbe fare sempre più affidamento sulla domanda interna; ritiene che una domanda interna più forte contribuirebbe alla crescita sostenibile della zona euro;
4. rileva che nel 2016 la crescita continua a ritmo moderato ma positivo, superando i livelli precedenti alla crisi, ma che tale aumento contenuto deve essere considerato alla luce di una politica monetaria straordinaria, e osserva che la crescita resta debole e disomogenea fra gli Stati membri; nota con preoccupazione che i tassi di crescita del PIL e della produttività sono ancora al di sotto del loro pieno potenziale, che di conseguenza non è il momento di sedersi sugli allori e che tale ripresa moderata richiede un impegno incessante per ottenere una maggiore resilienza attraverso una crescita più forte e un aumento dell'occupazione;
5. osserva che il referendum nel Regno Unito ha creato incertezze per l'economia europea e i mercati finanziari; rileva che il risultato delle recenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America ha creato un'incertezza politica che probabilmente si ripercuoterà sull'economia europea, non da ultimo per quanto riguarda le relazioni commerciali internazionali;
6. rileva con preoccupazione la reazione negativa nei confronti della globalizzazione e l'aumento del protezionismo;
7. osserva che, mentre in media la disoccupazione sta gradualmente diminuendo e i tassi di attività stanno crescendo, in molti Stati membri persistono problemi strutturali; osserva che i tassi della disoccupazione di lungo termine e giovanile rimangono elevati; rileva che negli Stati membri interessati è necessario attuare riforme inclusive del mercato del lavoro nel pieno rispetto del dialogo sociale, se tali problemi strutturali devono essere affrontati;
8. sottolinea che il tasso di investimento nell'UE e nella zona euro è ancora ben al di sotto dei livelli pre-crisi; sottolinea che questo "divario negli investimenti" deve essere colmato con investimenti pubblici e privati e sottolinea che soltanto investimenti mirati possono produrre in tempi brevi risultati visibili e di portata adeguata; concorda con la Commissione sul fatto che il contesto dei bassi costi dei finanziamenti è favorevole all'anticipazione degli investimenti, in particolare nelle infrastrutture;
Investimenti
9. concorda con la Commissione sul fatto che l'accesso ai finanziamenti e il rafforzamento del mercato unico sono fondamentali per l'innovazione e la crescita delle imprese; sottolinea che i nuovi requisiti relativi ai capitali e alla liquidità, pur essendo necessari per migliorare la resilienza del settore bancario, non dovrebbero compromettere la capacità delle banche di concedere prestiti all'economia reale; ritiene che occorra compiere ulteriori sforzi per promuovere l'accesso delle PMI ai finanziamenti; esorta pertanto la Commissione a moltiplicare gli sforzi per migliorare l'ambiente finanziario;
10. sottolinea che gli investimenti pubblici e privati nel capitale umano e nelle infrastrutture sono della massima importanza; ravvisa la forte necessità di agevolare gli investimenti in settori quali istruzione, innovazione e ricerca e sviluppo, che sono fattori cruciali per un'economia europea più competitiva;
11. accoglie con favore la proposta della Commissione di estendere la durata e raddoppiare l'importo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS); sottolinea che occorre migliorare sostanzialmente la copertura geografica e settoriale, per poter raggiungere gli obiettivi enunciati nel regolamento; sottolinea che il FEIS dovrebbe altresì attrarre finanziamenti per i progetti che presentano una dimensione transfrontaliera, distribuiti in modo equilibrato nell'Unione; sottolinea l'importanza di un miglior coordinamento tra gli Stati membri, la Commissione e il polo europeo di consulenza sugli investimenti;
12. invita gli Stati membri e la Commissione ad accelerare e massimizzare l'utilizzo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), in modo da poter usufruire di tutti gli elementi trainanti della crescita interna e promuovere la convergenza verso l'alto;
13. rileva che un sistema finanziario credibile e gli istituti che lo compongono sono fondamentali per attrarre investimenti e per la crescita dell'economia europea; sottolinea che la sicurezza e la stabilità dell'attuale sistema finanziario sono aumentate rispetto al livello pre-crisi; constata che, cionondimeno, alcune sfide pressanti rimangono irrisolte, come la quantità di prestiti in sofferenza accumulati durante la crisi finanziaria;
14. sottolinea che un'Unione dei mercati dei capitali pienamente funzionante può, nel lungo periodo, offrire finanziamenti alternativi alle PMI, integrando quelli del settore bancario, e garantire fonti di finanziamento più diversificate per l'economia in generale; invita la Commissione ad accelerare i lavori sull'Unione dei mercati dei capitali, con l'obiettivo di conseguire una distribuzione del capitale più efficiente in tutta l'UE, migliorare la profondità dei mercati dei capitali dell'UE, aumentare la diversificazione per gli investitori, stimolare gli investimenti a lungo termine e fare pieno uso degli strumenti finanziari innovativi dell'UE concepiti per sostenere l'accesso ai mercati dei capitali per le PMI; sottolinea che il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali non dovrebbe compromettere i risultati sinora ottenuti, bensì dovrebbe ambire a rappresentare un vantaggio, in definitiva, per i cittadini europei;
15. sottolinea che occorre aumentare il finanziamento degli investimenti; chiede un sistema finanziario ben funzionante, nel quale una maggiore stabilità e le istituzioni transfrontaliere esistenti possano facilitare la liquidità e il market making, soprattutto per le PMI; constata altresì, a tale proposito, che le imprese a forte crescita hanno problemi di accesso al finanziamento; invita la Commissione a individuare e attuare progetti che supportino e attraggano investimenti basati sul mercato per tali imprese; sottolinea che le riforme per quanto riguarda la struttura bancaria non devono ostacolare la creazione di liquidità;
16. incoraggia il graduale e totale completamento dell'Unione bancaria e lo sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali, al fine di aumentare la resilienza del settore bancario, contribuire alla stabilità finanziaria, creare un contesto di stabilità per gli investimenti e la crescita ed evitare la frammentazione del mercato finanziario della zona euro; evidenzia, in tale contesto, il principio di responsabilità e sottolinea che occorre evitare l'azzardo morale, in particolare al fine di proteggere i cittadini; sollecita il rispetto delle norme comuni esistenti;
17. evidenzia che gli investimenti pubblici e privati sono fondamentali per consentire la transizione verso un'economia circolare e a basse emissioni di carbonio; ricorda l'impegno assunto dall'Unione europea, in particolare nel quadro dell'accordo di Parigi, di finanziare la diffusione di tecnologie pulite, l'espansione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, nonché la riduzione complessiva delle emissioni di gas serra;
18. evidenzia che investimenti affidabili presuppongono un contesto normativo stabile, che consenta la remunerazione del capitale investito; ritiene che norme prevedibili, amministrazioni pubbliche efficienti e trasparenti, sistemi giuridici efficaci, condizioni di parità e oneri amministrativi ridotti siano fattori fondamentali per attrarre gli investimenti; sottolinea che il 40 % delle raccomandazioni specifiche per paese per il 2016 affronta il problema degli ostacoli agli investimenti, che le autorità locali e regionali possono contribuire a eliminare; esorta inoltre la Commissione ad adottare le azioni necessarie sulla base dell'invito a presentare contributi sul quadro normativo dell'UE in materia di servizi finanziari, al fine di ridurre la burocrazia, semplificare le norme e migliorare l'ambiente finanziario;
19. riconosce il potenziale non sfruttato per la crescita della produttività e degli investimenti, che potrebbe essere valorizzato se fossero applicate pienamente le norme del mercato unico e se fossero meglio integrati i mercati dei prodotti e dei servizi; ricorda l'importanza delle raccomandazioni specifiche per paese nel segnalare i principali settori in cui è necessario intervenire negli Stati membri;
20. concorda con la Commissione sul fatto che i vantaggi derivanti dagli scambi commerciali non sono sempre riconosciuti nel dibattito pubblico e sottolinea che il commercio internazionale può rappresentare una fonte significativa di occupazione per i cittadini europei, nonché un contributo decisivo per la crescita; ribadisce che attualmente più di 30 milioni di posti di lavoro sono sostenuti dalle esportazioni dell'UE; pone in evidenza che gli accordi commerciali internazionali non dovrebbero mettere in discussione le norme dell'UE in ambito regolamentare, sociale e ambientale, ma piuttosto rendere più rigorose tali norme a livello mondiale;
21. rileva con preoccupazione che la quota UE dei flussi di investimenti diretti esteri mondiali è diminuita notevolmente dall'inizio della crisi; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare l'impegno per migliorare l'ambiente imprenditoriale per gli investimenti dando, tra l'altro, piena attuazione e applicazione alla legislazione dell'UE relativa al mercato unico; concorda sul fatto che occorre procedere più velocemente nell'adozione di riforme strutturali sostenibili, in linea con le raccomandazioni specifiche per paese, al fine di migliorare la competitività dell'Unione europea, promuovere un ambiente favorevole per le imprese (soprattutto per le PMI) e gli investimenti e creare crescita e occupazione, nonché favorire la convergenza verso l'alto fra gli Stati membri;
22. insiste sulla necessità di salvaguardare le capacità di investimento a lungo termine degli istituti finanziari, come pure la redditività del risparmio a basso rischio e dei prodotti pensionistici a lungo termine, per non compromettere la sostenibilità dei risparmi e dei regimi pensionistici dei cittadini europei;
23. sottolinea che le riforme strutturali devono essere accompagnate da investimenti a più lungo termine nei settori dell'istruzione, della ricerca, dell'innovazione e del capitale umano, segnatamente nell'istruzione e nella formazione volte a fornire nuove competenze e conoscenze; ritiene che i partenariati fra decisori politici, legislatori, ricercatori, produttori e innovatori possano anche essere considerati strumenti per promuovere gli investimenti, favorire una crescita intelligente e sostenibile e integrare i programmi di investimento;
Riforme strutturali
24. concorda sul fatto che riforme strutturali sostenibili relative ai mercati di prodotti e servizi, come pure a un mercato del lavoro inclusivo, al mercato sanitario e ai mercati pensionistici e immobiliari, continuano a costituire una priorità negli Stati membri per riuscire in modo efficiente a sostenere la ripresa, combattere gli alti tassi di disoccupazione, stimolare la competitività, la concorrenza leale e le potenzialità di crescita, nonché migliorare l'efficienza dei sistemi di ricerca e innovazione, senza indebolire i diritti dei lavoratori, la tutela dei consumatori o le norme ambientali;
25. ritiene che i mercati del lavoro efficienti e produttivi, in combinazione con un livello adeguato di protezione sociale e di dialogo, abbiano dimostrato di riprendersi più rapidamente dalla recessione economica; invita gli Stati membri a ridurre la frammentazione dei mercati del lavoro, aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e migliorare le competenze, anche attribuendo una maggiore importanza alla formazione e all'apprendimento permanente in modo da migliorare l'occupabilità e la produttività; rileva che alcuni Stati membri necessitano tuttora di riforme sostanziali, se intendono rendere i rispettivi mercati del lavoro più resilienti e inclusivi;
26. sottolinea l'importanza di avviare o proseguire l'attuazione di riforme strutturali coerenti e sostenibili per conseguire la stabilità a medio e lungo termine; sottolinea che l'UE e gli Stati membri non possono competere esclusivamente in termini di costi generali o del lavoro, bensì devono investire di più nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo, nell'istruzione e nelle competenze, oltre che nell'efficienza delle risorse, a livello sia nazionale che europeo;
27. esprime preoccupazione per gli effetti degli sviluppi demografici sulle finanze pubbliche e sulla crescita sostenibile, condizionate fra l'altro da bassi indici di natalità, dall'invecchiamento delle società e dall'emigrazione; richiama l'attenzione, in particolare, sull'impatto dell'invecchiamento delle popolazioni sui sistemi pensionistici e sanitari dell'UE; rileva che, a causa delle diverse strutture demografiche, gli effetti di tali sviluppi varieranno da uno Stato membro all'altro, ma segnala che i costi di finanziamento, prevedibili sin d'ora, avranno un notevole impatto sulle finanze pubbliche;
28. ricorda che un fattore importante per garantire la sostenibilità dei sistemi pensionistici consiste nel raggiungere e mantenere un tasso elevato di occupazione; evidenzia, in tale contesto, l'importanza di mettere meglio a frutto le competenze dei migranti per andare incontro alle esigenze del mercato del lavoro;
29. rileva che gli Stati membri dell'UE destinano attualmente fra il 5 % e l'11 % del PIL ai rispettivi sistemi sanitari, una percentuale che dovrebbe aumentare notevolmente nei prossimi decenni per effetto dei cambiamenti demografici; sollecita la Commissione a concentrare gli sforzi su una spesa efficace in termini di costi destinata a servizi sanitari di alta qualità, e su un accesso universale a tali servizi, attraverso la cooperazione e la condivisione delle migliori prassi a livello dell'UE e affrontando la sostenibilità di sistemi sanitari di qualità nel quadro delle raccomandazioni specifiche per paese;
30. invita la Commissione a pubblicare valutazioni periodiche sulla sostenibilità dei conti pubblici di ciascuno Stato membro, prendendo in considerazione tutti i fattori specifici per paese, quali gli sviluppi demografici, e gli obblighi fuori bilancio, potenziali, impliciti o di altro tipo, che incidono sulla sostenibilità delle finanze pubbliche; raccomanda di inserire tali valutazioni nelle relazioni annuali per paese; suggerisce alla Commissione di elaborare un indicatore per valutare l'effetto delle finanze pubbliche e dei bilanci annuali sulle generazioni future, tenendo conto delle responsabilità future e degli obblighi di bilancio impliciti; concorda sul fatto che sia opportuno limitare l'onere amministrativo imputabile a tali valutazioni;
31. si compiace del fatto che, in media, la disoccupazione giovanile sia in calo, sebbene rimanga troppo elevata; rileva che permangono forti differenze tra gli Stati membri che richiedono la prosecuzione delle riforme per facilitare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro, garantendo così l'equità intergenerazionale; evidenzia, a tale riguardo, l'importanza della Garanzia per i giovani e chiede che l'UE continui a finanziare questo programma fondamentale; concorda con la Commissione sul fatto che gli Stati membri devono impegnarsi maggiormente nella lotta alla disoccupazione giovanile, in particolare potenziando l'efficacia della Garanzia per i giovani;
32. sottolinea l'importanza di evoluzioni salariali responsabili e propizie alla crescita, che assicurino un buon tenore di vita, che siano in linea con la produttività e che tengano conto della competitività, come pure l'importanza di un dialogo sociale efficace per il buon funzionamento dell'economia sociale di mercato;
33. concorda sul fatto che l'imposizione fiscale deve sostenere gli investimenti e la creazione di posti di lavoro; chiede riforme della fiscalità che mirino ad affrontare la questione degli elevati oneri fiscali sul lavoro in Europa, a migliorare l'esazione fiscale, a contrastare l'elusione e l'evasione delle tasse e a semplificare i regimi fiscali rendendoli più equi ed efficienti; evidenzia la necessità di un migliore coordinamento delle pratiche amministrative in materia di fiscalità; chiede maggiore trasparenza fra gli Stati membri in materia di tassazione delle imprese;
Responsabilità di bilancio e struttura delle finanze pubbliche
34. constata che, a giudizio della Commissione, la sostenibilità di bilancio rimane una priorità e le sfide si sono ridimensionate, una volta superato l'apice della crisi, e ora possono non costituire un fattore di rischio importante, a breve termine, per la zona euro nel suo insieme;
35. constata altresì che, a giudizio della Commissione, permangono le sfide e i retaggi della crisi, come pure i problemi strutturali, che devono essere affrontati se si intendono evitare i rischi a lungo termine;
36. sottolinea il fatto che tutti gli Stati membri sono obbligati a rispettare il PSC, rispettandone pienamente le clausole vigenti in materia di flessibilità; richiama inoltre l'attenzione, a tal proposito, sull'importanza del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance, ed esorta la Commissione a presentare una valutazione globale della sua esperienza relativa all'attuazione di tale trattato, che fungerà da base per le necessarie misure da adottare, a norma del TUE e del TFUE, allo scopo di integrare il contenuto del suddetto trattato nel quadro giuridico dell'Unione europea;
37. constata che, sebbene sei Stati membri siano ancora soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi, si registra una diminuzione del livello medio di disavanzo pubblico, il quale, secondo le stime, nel 2016 è rimasto al di sotto del 2 % e continuerà a diminuire nei prossimi anni, e che nel 2017 soltanto due Stati membri dovrebbero rimanere soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi; rileva che, in diversi casi, il forte aumento del debito nel passato recente è anche dovuto alla ricapitalizzazione delle banche e ai bassi tassi di crescita; sottolinea che, quando i tassi di interesse cominceranno a risalire, potrebbero aumentare le difficoltà relative al miglioramento delle finanze pubbliche;
38. sottolinea il ruolo della Commissione quale custode dei trattati; sottolinea che è necessaria una valutazione obiettiva e trasparente dell'applicazione e dell'attuazione della legislazione adottata di comune accordo;
39. insiste sul fatto che non vi dovrebbe essere alcun trattamento differenziato tra gli Stati membri; osserva che solo una politica di bilancio che rispetti e segua il diritto dell'Unione condurrà alla credibilità e alla fiducia tra gli Stati membri e costituirà un punto chiave per il completamento dell'UEM e la fiducia dei mercati finanziari;
40. invita la Commissione e il Consiglio ad essere quanto più specifici possibile al momento di affrontare le raccomandazioni di bilancio nell'ambito del braccio preventivo e correttivo del PSC, al fine di aumentare la trasparenza e l'applicabilità delle raccomandazioni; sottolinea la necessità di includere nelle raccomandazioni, a titolo del braccio preventivo, sia la data prevista per l'obiettivo a medio termine specifico per paese sia la rettifica di bilancio necessaria per conseguirlo o mantenerlo;
41. ritiene che gli squilibri macroeconomici all'interno degli Stati membri debbano essere affrontati in linea con la procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM) tramite sforzi che coinvolgano tutti gli Stati membri, sulla base di riforme e investimenti pertinenti; sottolinea che ogni Stato membro deve tener fede alle proprie responsabilità in tal senso; osserva che gli elevati avanzi delle partite correnti implicano la possibilità di una maggiore domanda interna; sottolinea che gli elevati livelli di debito pubblico e privato rappresentano un'importante vulnerabilità e che per ridurli più velocemente occorrono politiche di bilancio responsabili e una crescita maggiore;
42. osserva che, mentre le finanze pubbliche sono migliorate nel corso degli ultimi anni, a seguito della valutazione dei documenti programmatici di bilancio (DBP) per il 2017, otto Stati membri sono considerati a rischio di non conformità; ritiene che i percorsi di aggiustamento di bilancio concordati debbano essere rispettati;
43. accoglie con favore la riduzione media dei deficit e dei debiti pubblici, ma concorda sul fatto che i quadri aggregati nascondano disparità significative tra gli Stati membri; evidenzia che i quadri aggregati dovrebbe essere sempre considerati in combinato disposto con l'esame dei singoli bilanci, e sottolinea la necessità di solide politiche di bilancio in previsione dell'aumento dei tassi di interesse; ritiene che debba essere conseguita una convergenza verso l'alto, in particolare tra gli Stati membri della zona euro;
Orientamento della politica di bilancio per la zona euro
44. osserva che secondo le previsioni economiche della Commissione dell'autunno 2016, l'orientamento della politica di bilancio nella zona euro è passato da restrittivo a neutro nel 2015 e secondo le attese dovrebbe essere moderatamente espansionistico nel corso del periodo oggetto della previsione; prende nota, inoltre, delle considerazioni della Commissione, secondo cui una piena attuazione dei requisiti di bilancio contenuti nelle raccomandazioni specifiche per paese del Consiglio condurrebbe, a livello aggregato, a un orientamento di bilancio moderatamente restrittivo per la zona euro nel suo complesso nel 2017 e nel 2018, e prende atto delle richieste della Commissione relative a un orientamento di bilancio positivo ed espansionistico pur riconoscendone i relativi vincoli economici e giuridici;
45. ritiene che la comunicazione della Commissione su un orientamento positivo della politica di bilancio rappresenti un'evoluzione importante; accoglie con favore l'intento della comunicazione di contribuire a migliorare il coordinamento delle politiche economiche nella zona euro e ad evidenziare le opportunità degli stimoli di bilancio negli Stati membri in cui esistono margini in tale ambito; sottolinea che i requisiti di bilancio si basano su norme di bilancio concordate in comune; ricorda che gli Stati membri sono obbligati a rispettare il PSC, indipendentemente dalle raccomandazioni aggregate; osserva che vi sono opinioni divergenti circa le potenzialità e il livello di un obiettivo in materia di orientamento di bilancio aggregato; accoglie con favore i lavori in corso in materia da parte dell'indipendente Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche;
46. è dell'opinione che il miglioramento della struttura dei bilanci pubblici sia una delle principali leve per garantire il rispetto delle norme di bilancio dell'UE e consentire il finanziamento di spese indispensabili, la creazione di riserve per necessità impreviste, gli investimenti favorevoli alla crescita e, infine, il finanziamento di spese meno essenziali, nonché per contribuire a un utilizzo più efficiente e responsabile dei fondi pubblici; ricorda che la composizione dei bilanci nazionali è decisa a livello nazionale tenendo conto delle raccomandazioni specifiche per paese;
47. osserva che si svolge con regolarità un dibattito su una destinazione intelligente della spesa pubblica e sulle priorità strategiche relative al bilancio dell'UE, e che tale valutazione critica è inoltre indispensabile affinché i bilanci nazionali migliorino la qualità dei bilanci pubblici nel medio e nel lungo termine, evitando tagli di bilancio lineari;
48. accoglie con favore la revisione in corso della spesa pubblica e incoraggia gli Stati membri a procedere a un'analisi critica della qualità e della composizione dei loro bilanci; sostiene gli sforzi volti a migliorare la qualità e l'efficienza della spesa pubblica; anche spostando le spese improduttive verso investimenti che favoriscano la crescita;
49. ritiene che il bilancio dell'UE possa contribuire ad alleviare il peso gravante sui bilanci nazionali attraverso la riscossione di risorse proprie anziché avvalersi ampiamente dei contributi nazionali;
50. accoglie con favore i dibattiti tematici intrapresi e le norme sulle migliori pratiche adottate dall'Eurogruppo, come nell'ambito delle revisioni della spesa, nel corso del ciclo semestrale 2016; invita la Commissione e l'Eurogruppo a rendere tali aspetti più efficaci e trasparenti;
51. invita la Commissione e il Consiglio a formulare le raccomandazioni specifiche per paese in maniera tale da rendere misurabili i progressi, in particolare nei casi in cui la raccomandazione programmatica si riferisce ripetutamente al medesimo ambito strategico e/o quando la natura della riforma richiede un'attuazione al di là del singolo ciclo semestrale;
Coordinamento delle politiche nazionali e controllo democratico
52. sottolinea l'importanza della discussione, da parte dei parlamenti nazionali, delle relazioni per paese, delle raccomandazioni specifiche per paese, dei programmi di riforma nazionali e dei programmi di stabilità, e di darvi seguito in maniera più ampia rispetto al passato;
53. ritiene che una migliore attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese richieda priorità chiaramente articolate a livello europeo e un autentico dibattito pubblico a livello nazionale, regionale e locale, che conduca a una maggiore titolarità; invita gli Stati membri a coinvolgere in maniera strutturata le autorità locali e regionali, in considerazione dell'impatto e delle sfide riscontrati all'interno degli Stati membri e anche a livello subnazionale, al fine di migliorare l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese;
54. esorta la Commissione ad avviare i negoziati in merito a un accordo interistituzionale sulla governance economica; insiste affinché tale accordo interistituzionale garantisca, nel quadro dei trattati, che la struttura del semestre europeo consenta un controllo parlamentare significativo e periodico del processo, in particolare per quanto riguarda le priorità dell'analisi annuale della crescita e le raccomandazioni relative alla zona euro;
Contributi settoriali alla relazione relativa all'Analisi annuale della crescita 2017
Bilanci
55. ritiene che, introducendo maggiori sinergie tra gli strumenti esistenti e maggiori nessi con i bilanci degli Stati membri, il bilancio dell'UE possa offrire un valore aggiunto per gli investimenti e per le riforme strutturali negli Stati membri; reputa, pertanto, che l'analisi annuale della crescita, in quanto importante documento strategico comprensivo di contenuti basilari per i programmi di riforma nazionali, le raccomandazioni specifiche per paese e i piani di attuazione, debba fungere da orientamento per gli Stati membri e per la preparazione dei bilanci nazionali, nell'ottica di introdurre soluzioni comuni visibili nei bilanci nazionali e legate al bilancio dell'UE;
56. ricorda che il miglioramento dei sistemi di riscossione IVA e dei dazi doganali dovrebbe essere della massima priorità per tutti gli Stati membri; accoglie con favore la proposta della Commissione volta a istituire una lista nera dell'UE di paradisi fiscali, che dovrebbe essere applicata mediante sanzioni penali onde far fronte alle multinazionali che evadono le imposte;
Ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare
57. sottolinea che un utilizzo migliore e più efficiente delle risorse, che riduca la dipendenza energetica dall'estero e introduca una produzione sostenibile, sulla base di requisiti migliori di progettazione dei prodotti e modelli di consumo più sostenibili, implica la promozione effettiva dell'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro, l'attuazione degli obiettivi internazionali e degli obiettivi ambientali dell'Unione nonché la diversificazione delle fonti di reddito, in un contesto di responsabilità di bilancio e competitività economica; ritiene che il semestre europeo debba anche includere la rendicontazione in materia di efficienza energetica e interconnettività in base agli obiettivi stabiliti a livello dell'UE;
o o o
58. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, ai parlamenti nazionali e alla Banca centrale europea.
Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2017
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2017 (2016/2307(INI))
– visto l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE),
– visti gli articoli 9, 145, 148, 152, 153 e 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visto l'articolo 349 TFUE su uno statuto specifico per le regioni ultraperiferiche,
– visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il titolo IV (Solidarietà),
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
– viste la convenzione n. 102 dell'OIL sulle norme minime di sicurezza sociale e la raccomandazione n. 202 dell'OIL sui sistemi nazionali di protezione sociale di base,
– vista la Carta sociale europea riveduta,
– visto l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 1 ("eliminare la povertà dovunque e in tutte le sue forme"), in particolare il traguardo n. 3 ("implementare a livello nazionale adeguati sistemi e misure di protezione sociale per tutti, compresi i livelli più bassi, ed entro il 2030 raggiungere una notevole copertura delle persone povere e vulnerabili"),
– vista la raccomandazione 2013/112/UE della Commissione, del 20 febbraio 2013, dal titolo "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale",
– vista la comunicazione della Commissione, del 16 novembre 2016, dal titolo "Analisi annuale della crescita 2017" (COM(2016)0725),
– vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro, presentata il 16 novembre 2016 dalla Commissione (COM(2016)0726),
– vista la comunicazione della Commissione, del 16 novembre 2016, dal titolo "Verso un orientamento positivo della politica di bilancio della zona euro" (COM(2016)0727),
– vista la relazione della Commissione, del 16 novembre 2016, dal titolo "Relazione 2017 sul meccanismo di allerta" (COM(2016)0728),
– visto il progetto di relazione comune sull'occupazione della Commissione e del Consiglio, del 16 novembre 2016, che accompagna la comunicazione della Commissione sull'analisi annuale della crescita 2017 (COM(2016)0729),
– vista la comunicazione della Commissione, del 16 novembre 2016, dal titolo "Documenti programmatici di bilancio 2017: valutazione globale" (COM(2016)0730),
– vista la comunicazione della Commissione, del 1° giugno 2016, dal titolo "L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi" (COM(2016)0359),
– vista la comunicazione della Commissione, del 22 novembre 2016, dal titolo "Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up" (COM(2016)0733),
– vista la comunicazione della Commissione, del 14 settembre 2016, dal titolo "Potenziare gli investimenti per la crescita e l'occupazione: verso la seconda fase del Fondo europeo per gli investimenti strategici e verso il piano europeo per gli investimenti esterni" (COM(2016)0581),
– vista la comunicazione della Commissione, del 4 ottobre 2016, dal titolo "La garanzia per i giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile a tre anni di distanza" (COM(2016)0646),
– vista la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 settembre 2016, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2016)0604),
– vista la comunicazione della Commissione, del 14 settembre 2016, dal titolo "Riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Un bilancio dell'UE incentrato sui risultati" (COM(2016)0603),
– vista la comunicazione della Commissione, del 10 giugno 2016, dal titolo "Una nuova agenda per le competenze per l'Europa. Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività" (COM(2016)0381),
– vista la comunicazione della Commissione, del 2 giugno 2016, dal titolo "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" (COM(2016)0356),
– visti la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2016 sull'avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2016)0127) e i relativi allegati,
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 26 novembre 2015, che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (COM(2015)0701),
– vista la comunicazione della Commissione del 21 ottobre 2015 sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria (COM(2015)0600),
– viste la proposta, presentata dalla Commissione il 15 febbraio 2016, di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2016)0071) e la posizione del Parlamento al riguardo del 15 settembre 2016(1),
– vista la comunicazione della Commissione, del 13 gennaio 2015, dal titolo "Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita" (COM(2015)0012),
– vista la comunicazione della Commissione, del 26 novembre 2014, dal titolo "Un piano di investimenti per l'Europa" (COM(2014)0903),
– vista la comunicazione della Commissione, del 2 ottobre 2013, dal titolo "Potenziare la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria" (COM(2013)0690),
– vista la comunicazione della Commissione, del 20 febbraio 2013, dal titolo "Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020" (COM(2013)0083),
– vista la comunicazione della Commissione, del 18 aprile 2012, dal titolo "Verso una ripresa fonte di occupazione" (COM(2012)0173),
– vista la comunicazione della Commissione del 20 dicembre 2011 sull'iniziativa "Opportunità per i giovani" (Youth Opportunities Initiative) (COM(2011)0933),
– viste la comunicazione della Commissione, del 16 dicembre 2010, dal titolo "La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale" (COM(2010)0758) e la relativa risoluzione del Parlamento del 15 novembre 2011(2),
– vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
– vista la raccomandazione 2008/867/CE della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro(3),
– vista la relazione dei cinque presidenti, del 22 giugno 2015, dal titolo "Completare l'Unione economica e monetaria",
– viste le conclusioni del Consiglio sulla promozione dell'economia sociale quale fattore essenziale dello sviluppo economico e sociale in Europa (13414/2015),
– vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2016 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2016(4),
– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sui rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro(5),
– vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2016 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: occupazione e aspetti sociali nell'analisi annuale della crescita 2016(6),
– visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, del 24 settembre 2015, sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2015,
– vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2015(7),
– vista la sua posizione del 2 febbraio 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso(8),
– vista la sua risoluzione del 24 novembre 2015 sulla riduzione delle disuguaglianze, con un'attenzione particolare alla povertà infantile(9),
– vista la sua risoluzione del 28 ottobre 2015 sulla politica di coesione e la revisione della strategia Europa 2020(10),
– viste l'interrogazione con richiesta di risposta orale O-000121/2015 – B8-1102/2015 al Consiglio e la sua risoluzione del 29 ottobre 2015, ad essa correlata, su una raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro(11),
– vista la risoluzione del 10 settembre 2015 sulla creazione di un mercato del lavoro competitivo nell'Unione europea del XXI secolo: adeguamento delle competenze e delle qualifiche in funzione della domanda e delle prospettive occupazionali, un modo per uscire dalla crisi(12),
– vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sull'imprenditoria sociale e l'innovazione sociale nella lotta alla disoccupazione(13),
– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2014 sugli aspetti occupazionali e sociali della strategia Europa 2020(14),
– vista la sua risoluzione del 17 luglio 2014 sull'occupazione giovanile(15),
– vista la sua risoluzione del 15 aprile 2014 sul possibile contributo dell'UE a un ambiente favorevole in cui le imprese di ogni dimensione, comprese quelle di nuova costituzione, creino posti di lavoro(16),
– vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale(17),
– viste le osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in riferimento alla relazione iniziale dell'Unione europea (settembre 2015),
– vista la relazione speciale n. 3/2015 della Corte dei conti europea dal titolo "La Garanzia per i giovani nell'UE: i primi passi sono stati compiuti, ma si profilano rischi di attuazione"(18),
– visto il documento dal titolo "Employment and Social Developments in Europe - Quarterly Review - Autumn 2016" (Occupazione e sviluppi sociali in Europa – Analisi trimestrale – Autunno 2016), dell'11 ottobre 2016,
– viste la quinta e la sesta edizione Eurofound delle Indagini europee sulle condizioni di lavoro (2010 e 2015)(19),
– visto il documento dell'OCSE, del 7 luglio 2016, dal titolo "Employment Outlook 2016" (Prospettive occupazionali nel 2016),
– visto il documento di lavoro dell'OCSE, del 9 dicembre 2014, dal titolo "Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth" (Tendenze nella disparità di reddito e relativo impatto sulla crescita economica),
– vista la relazione del comitato per la protezione sociale, del 10 ottobre 2014, dal titolo "Adeguata protezione sociale per le esigenze di assistenza a lungo termine in una società che invecchia",
– viste la tabella di marcia e la consultazione della Commissione che affrontano le sfide dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata incontrate dalle famiglie che lavorano,
– viste le riunioni del 3 ottobre e dell'8 novembre 2016 nel quadro del dialogo strutturato sulla sospensione dei fondi per il Portogallo e la Spagna,
– vista la discussione con i rappresentanti dei parlamenti nazionali sulle priorità del semestre europeo 2017,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0037/2017),
A. considerando che la disoccupazione nell'UE è in lento calo dalla seconda metà del 2013, che dal 2013 sono stati creati otto milioni di nuovi posti di lavoro e che il tasso di disoccupazione nel settembre 2016 si attestava all'8,6 %, raggiungendo il livello più basso dal 2009; che, tuttavia, la quota dei giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) resta elevata e rappresenta il 14,8 % delle persone tra i 15 e i 29 anni(20)(21); che, sebbene sia in diminuzione a livello aggregato, la disoccupazione continua purtroppo a registrare livelli molto elevati in alcuni Stati membri; che, secondo la Commissione, il tasso di povertà lavorativa rimane elevato;
B. considerando che i tassi di occupazione sono generalmente più bassi tra le donne e che nel 2015 il tasso di occupazione degli uomini di età compresa tra i 20 e i 64 anni si attestava al 75,9 % nell'UE a 28, rispetto al 64,3 % per le donne; che il divario di genere per quanto riguarda l'accesso all'occupazione resta uno dei principali ostacoli al raggiungimento dell'uguaglianza di genere e che sono necessari sforzi urgenti per ridurre il divario tra il tasso di occupazione maschile e quello femminile;
C. considerando che, qualora le attuali tendenze vengano corroborate da opportune politiche pubbliche, l'obiettivo della strategia Europa 2020 che prevede il conseguimento di un tasso di occupazione pari al 75 % potrebbe essere effettivamente raggiunto;
D. considerando che il tasso di disoccupazione giovanile si attesta al 18,6 % nell'Unione e al 21,0% nella zona euro; che 4,2 milioni di giovani sono senza lavoro, di cui 2,9 milioni nella zona euro; che il livello di disoccupazione giovanile continua a essere nettamente superiore al livello minimo registrato nel 2008, il che indica che l'attuazione e il pieno utilizzo dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile da parte degli Stati membri dovrebbe essere una priorità; che i bassi salari, talvolta sotto il livello di povertà, i tirocini non pagati, la mancanza di formazione di qualità e di diritti sul lavoro continuano purtroppo ad essere una caratteristica dell'occupazione giovanile;
E. considerando che, secondo le stime, i NEET costano all'UE 153 miliardi di EUR (ossia l'1,21 % del PIL) all'anno in termini di prestazioni e di mancati proventi e gettito fiscale, mentre il costo totale stimato per la creazione di regimi di garanzia per i giovani nella zona euro ammonterebbe a 21 miliardi di EUR all'anno (ossia allo 0,22 % del PIL);
F. considerando che il numero di NEET registrato nel 2015 continuerà a diminuire; che 6,6 milioni di giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni si trovano ancora in questa situazione, cifra che equivale al 12 % delle persone appartenenti a tale fascia di età;
G. considerando che la responsabilità primaria di far fronte alla disoccupazione giovanile spetta agli Stati membri per quanto concerne l'elaborazione e l'attuazione di quadri normativi per il mercato del lavoro, di sistemi di istruzione e formazione e di politiche attive del mercato del lavoro;
H. considerando che le persone con disabilità continuano a essere fortemente escluse dal mercato del lavoro, con pochissimi miglioramenti nell'ultimo decennio, in parte a causa della mancanza di investimenti in misure di sostegno adeguate; che tale situazione porta spesso alla povertà e all'esclusione sociale e, di conseguenza, incide negativamente sull'obiettivo della strategia Europa 2020;
I. considerando che le sfide strutturali nel mercato del lavoro, quali la scarsa partecipazione e l'asimmetria tra competenze e inquadramento professionale, continuano a destare preoccupazione in molti Stati membri;
J. considerando che il tasso di disoccupazione di lunga durata (riferito alla disoccupazione superiore a un anno) è diminuito ad un tasso annuo dello 0,7 % fino al primo trimestre del 2016, raggiungendo il 4,2% della forza lavoro; che il tasso di disoccupazione di lunghissima durata (riferito alla disoccupazione superiore a due anni) è sceso al 2,6% della forza lavoro; che il numero di disoccupati di lunga durata resta tuttavia elevato, ossia pari a circa 10 milioni di persone; che la disoccupazione di lunga durata è un problema riguardante in modo particolare i giovani e gli anziani che cercano un impiego, in quanto il 30 % delle persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni e il 64 % di quelle di età compresa tra i 55 e i 64 sono alla ricerca di un impiego da più di un anno; che molti lavoratori anziani inattivi non vengono inclusi nelle statistiche sulla disoccupazione; che il livello di disoccupazione e le relative conseguenze sociali differiscono tra i paesi europei e che è essenziale prendere in considerazione le specifiche circostanze microeconomiche;
K. considerando che la strategia Europa 2020 mira a ridurre la povertà, sottraendo entro il 2020 almeno 20 milioni di persone dal rischio di povertà e di esclusione sociale; che questo obiettivo è ben lungi dall'essere raggiunto, ragion per cui sono necessari maggiori sforzi; che nel 2015 119 milioni di persone erano a rischio di povertà o esclusione sociale, ossia circa 3,5 milioni in meno rispetto al 2014; che nel 2012 32,2 milioni di persone con disabilità erano in tale situazione nell'UE; che nel 2013 26,5 milioni di bambini nell'UE a 28 erano a rischio di trovarsi in condizioni di povertà o di esclusione sociale; che elevati livelli di disuguaglianza riducono sia la produzione dell'economia sia il potenziale per una crescita sostenibile;
L. considerando che l'accompagnamento dei disoccupati di lunga durata ricopre un'importanza cruciale, perché altrimenti la situazione inizierà a colpire la loro autostima, il loro benessere e il loro sviluppo futuro, mettendoli a rischio di povertà ed esclusione sociale e mettendo a repentaglio la sostenibilità dei sistemi nazionali di previdenza sociale, nonché il modello sociale europeo;
M. considerando che l'indebolimento del dialogo sociale ha un impatto negativo sui diritti dei lavoratori, sul potere di acquisto dei cittadini dell'UE e sulla crescita;
N. considerando che si sono registrati vari sviluppi positivi nell'UE, a dimostrazione della resilienza e della ripresa dell'economia europea;
O. considerando che l'economia sociale, che rappresenta due milioni di imprese che impiegano più di 14,5 milioni di persone nell'UE, è un settore importante che contribuisce alla resilienza e alla ripresa economica dell'Europa;
P. considerando che la crescita rimane scarsa nella maggior parte degli Stati membri, con addirittura un calo del tasso di crescita dell'UE nel 2016, che si è stabilizzato al 2 % nonostante aspetti temporanei positivi, il che dimostra che l'UE può fare di più per promuovere la ripresa economica e sociale e renderla così più sostenibile nel medio termine;
Q. considerando che, come affermato dalla Commissione(22), persistono divergenze occupazionali e sociali sia all'interno degli Stati membri che tra di essi e gli sviluppi sociali continuano a segnalare ulteriori divergenze all'interno dell'UE, che ostacolano la crescita, l'occupazione e la coesione; che le società caratterizzate da un elevato livello di equità e di investimenti nelle persone ottengono migliori risultati in termini di crescita e resilienza della situazione occupazionale;
R. considerando che il lavoro non dichiarato è tuttora una realtà con gravi ricadute in termini di bilancio, che comporta una perdita di introiti fiscali e contributi previdenziali e produce effetti negativi sull'occupazione, sulla produttività, sulla qualità del lavoro e sullo sviluppo di competenze;
S. considerando che le regioni ultraperiferiche affrontano difficoltà enormi a causa delle loro specificità che limitano il loro potenziale di crescita e sviluppo; che i livelli di disoccupazione, di disoccupazione giovanile e di disoccupazione di lunga durata in queste regioni sono tra i più elevati nell'UE, superando in molti casi il 30 %;
T. considerando che il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ha già approvato 69 progetti in 18 paesi e ha sottoscritto 56 operazioni, il che dovrebbe portare a un investimento di oltre 22 miliardi di EUR con il coinvolgimento di circa 71 000 PMI;
U. considerando che in molti Stati membri la popolazione in età lavorativa e la forza lavoro sono in costante diminuzione; che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro rappresenta un'opportunità per gli Stati membri per affrontare tale questione e rafforzare la forza lavoro nell'UE; che l'attuale arrivo di rifugiati e richiedenti asilo potrebbe altresì contribuire a rafforzare la forza lavoro;
V. considerando che l'UE sta affrontando sfide demografiche che non sono soltanto correlate all'invecchiamento della popolazione e alla diminuzione dei tassi di natalità, ma che riguardano anche altri elementi quali lo spopolamento;
W. considerando che il divario salariale di genere si attesta attualmente al 16 % e il divario pensionistico di genere al 38 %, circostanza che espone le donne a un maggiore rischio di povertà o esclusione sociale man mano che invecchiano;
X. considerando che l'offerta e la gestione dei sistemi di sicurezza sociale sono settori di competenza degli Stati membri che l'Unione coordina, ma non armonizza;
Y. considerando che l'aspettativa di vita in buona salute delle donne è regredita, passando da 62,6 anni nel 2010 a 61,5 nel 2013, con un lieve aumento nel 2014, mentre quella relativa agli uomini resta pari a 61,4 anni;
1. plaude al fatto che nell'analisi annuale della crescita 2017 si sottolinei l'importanza di assicurare l'equità sociale, in quanto strumento in grado di promuovere una crescita più inclusiva, creare posti di lavoro di qualità e inclusivi e sviluppare le competenze, nonché la necessità di rafforzare la concorrenza, l'innovazione e la produttività; invita la Commissione a garantire che anche le raccomandazioni specifiche per paese connesse alle riforme del mercato del lavoro evidenzino l'importanza delle politiche attive del mercato del lavoro e promuovano i diritti e la protezione dei lavoratori;
2. si compiace dei progressi compiuti verso il conseguimento di un equilibrio tra la dimensione economica e sociale del processo del semestre europeo, dal momento che la Commissione ha soddisfatto alcune delle richieste del Parlamento; evidenzia tuttavia che sono necessari ulteriori sforzi per migliorare la visibilità politica e l'impatto del quadro di valutazione degli indicatori occupazionali e sociali chiave; accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di modifica del regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020 e includendo nuovi indicatori sociali per la presentazione dei dati occupazionali e sociali in relazione all'evoluzione dei dati macroeconomici, in modo che l'analisi presenti un quadro completo dell'interconnessione e degli impatti di diverse scelte politiche; sottolinea che gli indicatori occupazionali dovrebbero essere equiparati a quelli economici, affinché possano portare ad analisi approfondite e ad azioni correttive negli Stati membri interessati;
3. sottolinea che il ciclo del semestre europeo manca ancora di un approccio incentrato al minore, compresi l'impegno per i diritti dei minori, l'integrazione della lotta alla povertà infantile e obiettivi in materia di benessere in tutti i settori politici pertinenti; sottolinea che un approccio strategico con obiettivi e traguardi chiari è necessario per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale;
4. chiede programmi che offrano sostegno e opportunità nell'ambito di un piano europeo integrato per investire nella prima infanzia e lottare contro la povertà infantile, compresa la creazione di una garanzia per i minori volta a dare piena attuazione alla raccomandazione della Commissione "Investire nell'infanzia", per garantire che tutti i bambini a rischio di povertà in Europa (compresi i rifugiati) abbiano accesso all'assistenza sanitaria gratuita, all'istruzione gratuita, a strutture per l'infanzia gratuite, a un alloggio decoroso e a un'alimentazione adeguata;
5. sottolinea che gli investimenti nello sviluppo sociale contribuiscono alla crescita e alla convergenza economica; prende atto dei recenti studi dell'OCSE(23) e dell'FMI(24) in cui si sottolinea che le disuguaglianze sociali in Europa ostacolano la ripresa economica; chiede di compiere maggiori sforzi per combattere la povertà e l'aumento delle disuguaglianze e, ove necessario, di incrementare gli investimenti nelle infrastrutture sociali e di sostenere coloro che sono stati più duramente colpiti dalla crisi; invita la Commissione a garantire che le raccomandazioni specifiche per paese dedichino un'attenzione particolare alla lotta contro le disuguaglianze;
6. invita la Commissione e il Consiglio a migliorare la strategia per un obiettivo generale in materia di parità di genere; sostiene l'utilizzo delle relazioni annuali della Commissione in materia di parità di genere nel contesto del semestre europeo per migliorare l'integrazione della dimensione di genere; invita gli Stati membri a integrare la dimensione di genere e il principio di parità tra donne e uomini nei programmi nazionali di riforma e nei programmi di stabilità e convergenza definendo obiettivi e misure che affrontino i persistenti divari di genere; invita la Commissione a continuare a fornire raccomandazioni specifiche per paese in relazione al miglioramento dei servizi per l'infanzia e dell'assistenza a lungo termine che possono avere un impatto positivo sulla partecipazione al mercato del lavoro delle donne; ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri a valutare la possibilità di utilizzare, se del caso, dati disaggregati per genere nel processo di monitoraggio del semestre europeo; propone un maggiore coinvolgimento dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere nel quadro del semestre europeo;
7. sottolinea che il debito pubblico e privato è troppo elevato in alcuni Stati membri e che esso ostacola gli investimenti, la crescita economica e l'occupazione;
8. ritiene che i dati contenuti nel quadro di valutazione occupazionale e sociale siano utili ma non sufficienti per valutare l'evoluzione della situazione occupazionale e sociale nell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a completare il quadro di valutazione con dati sulla qualità dell'occupazione e sulla povertà, concentrandosi in particolare sulla povertà infantile multidimensionale;
9. invita la Commissione a definire e quantificare il suo concetto di equità sociale, prendendo in considerazione sia la politica occupazionale che quella sociale, da conseguire mediante l'analisi annuale della crescita 2016 e il semestre europeo;
10. invita gli Stati membri e la Commissione ad accelerare l'attuazione di tutti i programmi che possono promuovere la creazione di occupazione dignitosa, di qualità e a lungo termine per tutte le categorie di popolazione e in particolare per i giovani; sottolinea che, nonostante il leggero calo della disoccupazione nell'UE, la disoccupazione giovanile rimane al 18,6 %; invita gli Stati membri a garantire un seguito più proattivo delle autorità di gestione del programma;
11. sottolinea che l'attuazione della garanzia per i giovani dovrebbe essere rafforzata a livello nazionale, regionale e locale e prolungata almeno fino al 2020, con la partecipazione attiva delle parti sociali e con servizi pubblici rafforzati, ed evidenzia l'importanza della transizione dalla scuola al mondo del lavoro; raccomanda alla Commissione di effettuare studi d'impatto al fine di determinare precisamente i risultati finora raggiunti e prevedere misure aggiuntive, nonché di tenere conto dell'atteso audit della Corte dei conti e della condivisione di buone pratiche e dell'organizzazione di seminari che riuniscono tutti gli attori interessati, al fine di rendere tale strumento più efficace; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero assicurare che la garanzia per i giovani sia pienamente accessibile anche alle persone vulnerabili e alle persone con disabilità; sottolinea che questo non accade in tutti gli Stati membri e invita tutti gli Stati membri a porre rimedio senza indugio a tale situazione, che viola la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD); sottolinea la necessità di far sì che la garanzia per i giovani raggiunga i giovani a rischio di esclusione multipla e povertà estrema; ritiene che dovrebbe essere prestata particolare attenzione alle giovane donne e alle ragazze, che potrebbero dover affrontare barriere correlate al genere; invita la Commissione e gli Stati membri a finanziare adeguatamente la garanzia per i giovani al fine di garantire la sua adeguata attuazione in tutti gli Stati membri e di aiutare un numero ancora maggiore di giovani;
12. prende atto dell'adozione di 500 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il 2017; sottolinea che tale importo non è sufficiente e deve essere aumentato e garantito nell'attuale QFP; rileva altresì che, tuttavia, nel contesto della revisione intermedia, deve essere raggiunto un accordo su un finanziamento integrativo adeguato per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile al fine di coprire il resto dell'attuale QFP;
13. evidenzia il potenziale delle industrie culturali e creative (ICC) per quanto concerne l'occupazione dei giovani; sottolinea che una maggiore promozione del settore culturale e creativo, e maggiori investimenti in esso, possono contribuire in modo sostanziale agli investimenti, alla crescita, all'innovazione e all'occupazione; invita pertanto la Commissione a prendere in considerazione le speciali opportunità offerte da tutti i settori creativi e culturali (SCC), comprese le ONG e le piccole associazioni, ad esempio nel quadro dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;
14. sottolinea che investimenti insufficienti nel sistema della pubblica istruzione potrebbero indebolire la posizione concorrenziale dell'Europa e l'occupabilità della sua forza lavoro; sottolinea la necessità di investire nelle persone il prima possibile nel corso della vita per ridurre le disuguaglianze e promuovere l'inclusione sociale fin dalla giovane età; sottolinea anche la necessità di lottare contro gli stereotipi fin dalla più giovane età nelle scuole, promuovendo la parità di genere a tutti i livelli di istruzione;
15. invita gli Stati membri ad adottare politiche per l'attuazione e il monitoraggio di forme più inclusive di sistemi di protezione sociale e di sostegno al reddito, al fine di garantire che questi sistemi offrano uno standard di vita dignitoso ai disoccupati e alle persone a rischio di povertà e di esclusione sociale e forniscano accesso all'istruzione, alla formazione e a opportunità di entrare nel mercato del lavoro;
16. si compiace dell'aumento del tasso di occupazione; osserva tuttavia che tale aumento negli Stati membri è stato accompagnato dall'aumento del fenomeno delle forme di occupazione atipiche e non formali, ivi compresi i contratti a zero ore; sottolinea che la sostenibilità e la qualità dei posti di lavoro creati dovrebbero essere una priorità; esprime forte preoccupazione per il fatto che persista una disoccupazione elevata in particolare nei paesi che ancora soffrono per la crisi; riconosce che il fenomeno della povertà tra i lavoratori è dovuto al deterioramento delle condizioni salariali e lavorative, aspetto che deve essere affrontato nell'ambito di tutte le azioni a favore dell'occupazione e della protezione sociale; incoraggia gli Stati membri ad adottare ulteriori misure e rimanere aperti nei confronti di nuove soluzioni e approcci, al fine di raggiungere l'obiettivo fissato dalla strategia Europa 2020 che prevede un tasso di occupazione del 75 %, anche concentrandosi sui gruppi con la più scarsa partecipazione al mercato del lavoro, quali le donne, i lavoratori anziani, i lavoratori scarsamente qualificati e le persone con disabilità; invita gli Stati membri ad aumentare la loro offerta in termini di apprendimento permanente e di riconversione delle competenze;
17. ritiene che la migrazione potrebbe svolgere un ruolo importante, anche mediante programmi di istruzione integrati da una spesa pubblica efficiente, nell'ottica di generare investimenti di qualità, sociali e sostenibili sotto il profilo ambientale volti a integrare i lavoratori nel mercato del lavoro e a ridurre la disoccupazione;
18. riconosce che le donne continuano ad essere sottorappresentate nel mercato del lavoro; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad adottare politiche proattive ed effettuare investimenti adeguati mirati e progettati per promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; sottolinea che un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata è essenziale per aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; evidenzia a tale proposito che, secondo la Commissione, le modalità di lavoro flessibili, quali il telelavoro, l'orario mobile o un orario di lavoro ridotto possono svolgere un ruolo importante; condivide l'opinione della Commissione secondo cui la possibilità di usufruire del congedo di maternità, di paternità e genitoriale retribuito negli Stati membri tende a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; invita inoltre gli Stati membri ad adottare politiche adeguate per sostenere le donne e gli uomini che entrano, tornano, rimangono o avanzano nel mercato del lavoro, dopo periodi di congedo familiare o attinente all'assistenza, con posti di lavoro sostenibili e di qualità; si rammarica delle disuguaglianze di genere in termini di tasso di occupazione, divario retributivo e pensionistico di genere; chiede politiche che incoraggino e sostengano le donne nella scelta di una carriera di imprenditrici, favorendo l'accesso alle opportunità di finanziamento e imprenditoriali e offrendo formazioni su misura;
19. riconosce tuttavia che il sostegno all'occupazione e le misure per migliorare una partecipazione attiva al mercato del lavoro devono inserirsi in un approccio più ampio incentrato sui diritti che miri ad affrontare l'esclusione sociale e la povertà e che prenda in considerazione i minori, le famiglie e le loro esigenze specifiche;
20. invita gli Stati membri allo scambio di migliori pratiche e a prendere in considerazione nuove e innovative modalità di sviluppo per un mercato del lavoro adattabile e flessibile nell'ottica di rispondere alle sfide poste dall'economia globale, garantendo standard elevati in materia di condizioni lavoro per tutti i lavoratori;
21. accoglie con favore il promemoria rivolto agli Stati membri per ricordare loro che i sistemi di previdenza sociale devono inserirsi all'interno di standard sociali forti e che la promozione dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata e la lotta alla discriminazione contribuiscono non soltanto alla giustizia sociale, ma anche alla crescita; sottolinea che la reintegrazione dei genitori nel mercato del lavoro dovrebbe essere sostenuta con la creazione di condizioni per un'occupazione e un ambiente lavorativo di qualità e inclusivi, che permetta ai genitori di trovare un equilibrio tra il lavoro e il loro ruolo di genitori;
22. riconosce che, insieme alla creazione di occupazione, l'integrazione di disoccupati di lunga durata in posti di lavoro di qualità per mezzo di misure individuali mirate, in particolare tramite politiche occupazionali attive, rappresenta un fattore chiave nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale, laddove siano disponibili impieghi dignitosi sufficienti; sottolinea che occorre porre maggiormente l'accento sul miglioramento delle misure volte a creare posti di lavoro dignitosi; sottolinea che l'integrazione delle persone più lontane dal mercato del lavoro ha il duplice effetto di recare beneficio al singolo e di stabilizzare i sistemi di previdenza sociale, sostenendo l'economia; ritiene necessario tenere conto della situazione sociale di tali cittadini e delle loro esigenze specifiche nonché monitorare meglio a livello europeo le politiche attuate a livello nazionale;
23. evidenzia l'importanza delle abilità e delle competenze acquisite negli ambienti di apprendimento non formale e informale e della loro convalida e certificazione, dell'accesso all'apprendimento permanente nonché degli impegni e dei parametri di riferimento del quadro strategico Istruzione e formazione 2020; invita la Commissione e gli Stati membri a predisporre sistemi di riconoscimento delle competenze formali e informali; invita inoltre gli Stati membri ad attuare politiche che garantiscano non solo l'accesso a un'istruzione e una formazione di qualità e inclusiva a un costo accessibile, ma anche l'attuazione dell'approccio quadro sull'apprendimento permanente verso un percorso di istruzione flessibile che promuova l'uguaglianza e la coesione sociale e offra opportunità di impiego a tutti;
24. chiede la creazione e lo sviluppo di partenariati tra i datori di lavoro, le parti sociali i servizi per l'impiego pubblici e privati, le autorità pubbliche, i servizi sociali e le istituzioni di istruzione e formazione al fine di fornire gli strumenti necessari per rispondere meglio alle esigenze del mercato del lavoro e per evitare la disoccupazione di lunga durata; ricorda che è indispensabile un seguito personalizzato e individualizzato, in grado di fornire risposte effettive ai disoccupati di lungo periodo;
25. si rammarica della persistente scarsità di investimenti pubblici, dal momento che tali investimenti possono rappresentare un importante impulso per la creazione di occupazione; sottolinea che il FEIS non ha portato a investimenti sufficienti nelle infrastrutture sociali e che si tratta di una mancata opportunità che deve affrontata con urgenza;
26. chiede politiche che promuovano e rispettino la contrattazione collettiva e la sua copertura al fine di raggiungere il maggior numero di lavoratori possibile, avendo come obiettivo nel contempo migliori soglie retributive, sotto forma di minimi salariali, fissate a un livello dignitoso e con il coinvolgimento delle parti sociali – tutto questo nell'ottica di porre fine alla corsa al ribasso dei salari, sostenere la domanda aggregata e la ripresa economica, ridurre le disuguaglianze salariali e lottare contro la povertà lavorativa;
27. invita gli Stati membri ad assicurare che le persone che lavorano con contratti temporanei o a tempo parziale o i lavoratori autonomi godano di pari trattamento, anche con riferimento alle condizioni di licenziamento e retributive, e godano di una sufficiente protezione sociale e accesso alla formazione e che le condizioni quadro consentano loro di intraprendere una carriera; invita gli Stati membri ad attuare accordi quadro sul lavoro a tempo parziale e sull'impiego a tempo determinato e ad applicare in modo efficace la direttiva che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
28. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure adeguate per aiutare i rifugiati a insediarsi e a integrarsi, nonché a garantire che i servizi pubblici siano dotati di risorse adeguate e che i requisiti siano previsti per tempo onde facilitare la loro integrazione;
29. si rammarica che la percentuale di persone esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale resti elevata; sottolinea che livelli elevati di disuguaglianza e di povertà compromettono la coesione sociale, ostacolando la stabilità sociale e politica; si rammarica che le politiche per affrontare con efficacia tale problema manchino dell'ambizione necessaria per avere un'influenza economica sufficiente; chiede agli Stati membri di accelerare le loro azioni per raggiungere il traguardo di Europa 2020 di ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà; invita la Commissione e gli Stati membri a includere la riduzione delle disuguaglianze tra le loro priorità; invita a un miglior sostegno e riconoscimento dell'operato delle ONG, delle organizzazioni che lottano contro la povertà e delle associazioni di persone che vivono in condizioni di povertà, incoraggiando la loro partecipazione allo scambio delle buone prassi;
30. esprime la sua preoccupazione per lo scarso tasso di partecipazione al mercato del lavoro da parte delle minoranze etniche, in particolare della comunità rom; chiede la corretta attuazione della direttiva 2000/78/CE; sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo svolto dalle ONG specializzate nel promuovere la loro partecipazione al mercato del lavoro e nel sostenere non soltanto l'iscrizione dei bambini a scuola, ma anche la lotta all'abbandono scolastico precoce, al fine di spezzare il circolo vizioso della povertà;
31. ritiene importante colmare il divario degli investimenti al fine di creare crescita sostenibile senza mettere a rischio la sostenibilità economica e sociale degli Stati membri; sottolinea a tal proposito l'esigenza di garantire il risanamento delle finanze pubbliche, fondamentale per continuare a offrire il modello sociale europeo che caratterizza l'UE;
32. si rammarica che le ultime raccomandazioni della Commissione abbiano ignorato la richiesta del Parlamento di rafforzare l'applicazione dell'articolo 349 TFUE, in particolare adottando misure e programmi differenziati al fine di ridurre le asimmetrie, nonché di massimizzare la coesione sociale nell'UE; esorta gli Stati membri, in tale contesto, a istituire programmi di investimenti specifici per le loro sottoregioni in cui i tassi di disoccupazione superano il 30 %; ribadisce il suo invito alla Commissione ad assistere gli Stati membri e le regioni europee, in particolare le regioni ultraperiferiche, nella pianificazione e nel finanziamento di programmi di investimento nell'ambito del QFP;
33. riconosce la perdurante situazione di fragilità del mercato del lavoro europeo che, da un lato, non riesce a ridurre i tassi di disoccupazione ancora elevati e, dall'altro, non è in grado di soddisfare le esigenze delle imprese che chiedono manodopera competente e adeguata; invita la Commissione a promuovere, a livello degli Stati membri, forme di cooperazione che coinvolgano i governi, le imprese, incluse le imprese dell'economia sociale, istituzioni di istruzione, servizi di sostegno individualizzati, la società civile e le parti sociali, sulla base di uno scambio di migliori pratiche e con l'obiettivo di adattare i sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri per contrastare lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze, al fine di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro;
34. sottolinea che l'istruzione è un diritto fondamentale che dovrebbe essere garantito a tutti i minori e che le disparità in merito alla disponibilità e alla qualità dell'istruzione dovrebbero essere affrontate al fine di rafforzare la scolarizzazione per tutti e ridurre l'abbandono scolastico precoce; sottolinea che l'adeguamento delle competenze e delle qualifiche in funzione della domanda e delle prospettive occupazionali può aiutare a creare un mercato del lavoro UE inclusivo; ritiene che orientamenti e consulenze che tengano conto delle esigenze individuali e si concentrino sulla valutazione e sul rafforzamento delle competenze individuali debbano essere un elemento centrale delle politiche in materia di istruzione e competenze sin dalle prime fasi della formazione di un individuo; invita gli Stati membri ad allineare meglio i percorsi formativi ed educativi alle esigenze del mercato del lavoro in tutta l'UE e sottolinea l'importanza di valutare le diverse situazioni occupazionali negli Stati membri al fine di assicurare le loro specificità e peculiarità;
35. riconosce che gli sviluppi delle nuove tecnologie e la digitalizzazione dell'industria europea presentano sfide significative per l'UE; sottolinea che i modelli produttivi dell'UE e degli Stati membri, sostenuti dai loro modelli educativi, devono essere diretti verso settori ad alta produttività, in particolare quelli relativi alle TIC e alla digitalizzazione, al fine di migliorare la competitività dell'UE a livello globale;
36. sottolinea che investimenti insufficienti e non adeguatamente mirati nel settore nell'insegnamento delle competenze digitali, della programmazione e delle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) stanno compromettendo la posizione concorrenziale dell'Europa, la disponibilità di manodopera qualificata e l'occupabilità della sua forza lavoro; ritiene che un miglior adeguamento delle competenze alla domanda e un miglior reciproco riconoscimento delle qualifiche sarà utile per superare il divario in termini di carenza di manodopera qualificata e di squilibrio tra domanda e offerta di competenze nel mercato del lavoro europeo e andrà a vantaggio delle persone in cerca di occupazione, soprattutto i giovani; invita gli Stati membri a dare priorità a una formazione globale per tutti in materia di competenze digitali, programmazione e competenze particolarmente richieste dai datori di lavoro, mantenendo allo stesso tempo elevati standard nell'istruzione tradizionale, e a prendere in considerazione la transizione verso un'economia digitale nel contesto della riconversione e del miglioramento delle competenze, che non dovrebbero limitarsi alle conoscenze dalla prospettiva dell'utente;
37. osserva che in molti Stati membri è necessario intensificare le attività di formazione della forza lavoro, incluse le opportunità di istruzione degli adulti e di formazione professionale; sottolinea l'importanza dell'apprendimento permanente, anche per i lavoratori anziani, al fine di adeguare le competenze alle necessità del mercato del lavoro; chiede una maggiore promozione delle discipline STEM mirata alle donne e alle ragazze per affrontare gli stereotipi di istruzione esistenti e combattere i divari occupazionali, retributivi e pensionistici di genere di lunga durata;
38. riconosce il valore delle nuove tecnologie e l'importanza dell'alfabetizzazione digitale per la vita personale di un individuo e la sua piena integrazione nel mercato del lavoro; suggerisce pertanto agli Stati membri di potenziare i loro investimenti nel miglioramento delle infrastrutture TIC e della connettività negli istituti di istruzione e di mettere a punto strategie efficaci per sfruttare il potenziale delle TIC nell'apprendimento informale per gli adulti e migliorare le loro opportunità di istruzione formale e non formale;
39. accoglie positivamente il contributo del programma Erasmus+ a favore della mobilità e degli scambi culturali in tutta l'Unione e con i paesi terzi; chiede una promozione e un utilizzo migliori degli strumenti europei per la trasparenza, la mobilità e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, al fine di promuovere la mobilità per quanto riguarda l'apprendimento e il lavoro; ribadisce la necessità di garantire delle opportunità di mobilità per la formazione professionale, i giovani svantaggiati e le persone vittime di varie forme di discriminazione;
40. accoglie con favore il nuovo quadro strategico e degli investimenti previsto dall'accordo di Parigi che contribuirà alla creazione di nuove opportunità di impiego nei settori a bassa intensità di carbonio e a basse emissioni;
41. invita la Commissione a sottolineare l'importanza di ridurre al minimo gli ostacoli e le barriere, sia quelle fisiche che quelle digitali, che le persone con disabilità devono ancora affrontare negli Stati membri;
42. plaude all'esplicita menzione dell'assistenza all'infanzia, degli alloggi, dell'assistenza sanitaria e dell'istruzione in rapporto al miglioramento dell'accesso a servizi di qualità;
43. ricorda che la libera circolazione dei lavoratori è un principio fondamentale sancito dal trattato; plaude al fatto che nell'analisi annuale della crescita 2017 si sottolinei l'importanza di assicurare l'equità sociale mediante una leale collaborazione tra le varie istituzioni degli Stati membri; invita pertanto gli Stati membri a fornire agli ispettorati del lavoro o gli altri enti competenti risorse adeguate nonché a migliorare la cooperazione transfrontaliera tra i servizi di ispezione e lo scambio elettronico di informazioni e dati, al fine di migliorare l'efficienza dei controlli intesi a contrastare e prevenire la frode sociale e il lavoro sommerso;
44. sottolinea la necessità di stimolare la domanda interna promuovendo investimenti pubblici e privati e riforme strutturali equilibrate dal punto di vista sociale ed economico che riducano le disuguaglianze e promuovano posti di lavoro di qualità e sostenibili, una crescita sostenibile, investimenti sociali e un risanamento di bilancio responsabile, rinforzando in tal modo un percorso favorevole verso un ambiente caratterizzato da una maggiore coesione e da una convergenza sociale verso l'alto per le imprese e per i servizi pubblici; sottolinea l'importante ruolo degli investimenti nel capitale umano in quanto strategia comune; sottolinea altresì la necessità di riorientare le politiche economiche dell'Unione verso un'economia sociale di mercato;
45. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure adeguate per garantire ai lavoratori digitali gli stessi diritti e lo stesso livello di protezione sociale di cui godono lavoratori analoghi nel settore interessato;
46. osserva che le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), che rappresentano oltre il 90 % di tutte le imprese in Europa e sono il motore dell'economia europea, nonché i servizi sanitari e sociali e le imprese sociali, contribuiscono efficacemente allo sviluppo sostenibile e inclusivo e alla creazione di posti di lavoro di qualità; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere maggiormente in considerazione gli interessi delle microimprese e delle PMI nel processo di elaborazione delle politiche, applicando il test PMI nel corso dell'intero iter legislativo, secondo il principio "pensare anzitutto in piccolo", e a promuovere le forme esistenti di sostegno finanziario per le microimprese, come il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI); reputa di importanza vitale ridurre gli oneri amministrativi per tali imprese ed eliminare le norme superflue senza compromettere i diritti sociali e del lavoro; sottolinea che è necessario offrire una seconda possibilità agli imprenditori che, nel loro primo tentativo, hanno dichiarato fallimento in modo non fraudolento e nel rispetto dei diritti dei lavoratori;
47. evidenzia che l'imprenditoria sociale è un settore in crescita che può rilanciare l'economia e al contempo alleviare le situazioni di privazione ed esclusione sociale e altri problemi a livello sociale; ritiene pertanto che l'educazione all'imprenditorialità dovrebbe comprendere una dimensione sociale e occuparsi di temi quali il commercio equo, le imprese sociali e i modelli di impresa alternativi, come le cooperative, al fine di realizzare un'economia più sociale, inclusiva e sostenibile;
48. sollecita la Commissione e il Consiglio a studiare il modo di aumentare la produttività investendo nel capitale umano, tenendo in considerazione che i lavoratori più competenti, ben integrati e realizzati sono quelli in grado di affrontare meglio le richieste e le sfide delle imprese e dei servizi;
49. incoraggia gli Stati membri a concentrarsi sullo status degli imprenditori autonomi, al fine di garantire che dispongano di un'adeguata protezione sociale in termini di assicurazione in caso di malattia, incidente e disoccupazione nonché diritti pensionistici;
50. ricorda l'importanza di attuare una vera cultura dell'imprenditoria che stimoli i giovani fin dalla giovane età; invita pertanto gli Stati membri ad adattare i loro programmi di istruzione e formazione a questo principio; richiama l'attenzione degli Stati membri sull'importanza di creare incentivi per l'imprenditoria, in particolare tramite l'attuazione di norme di bilancio e la riduzione degli oneri amministrativi; invita la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, ad adottare misure per fornire informazioni migliori su tutti i fondi e i programmi europei che possono stimolare l'imprenditoria, gli investimenti e l'accesso ai finanziamenti, come il programma Erasmus per i giovani imprenditori;
51. sottolinea l'effetto leva del bilancio dell'UE sui bilanci nazionali; sottolinea il ruolo complementare svolto dal bilancio dell'Unione europea nella realizzazione degli obiettivi dell'Unione nel quadro delle politiche sociali delineate nell'analisi annuale della crescita per il 2017, puntando alla creazione di nuovi e migliori posti di lavoro in tutta l'UE;
52. esprime preoccupazione per il ritardo nell'attuazione dei programmi operativi nel corso dell'attuale periodo di programmazione; prende atto che, al settembre 2016, solo il 65 % delle autorità nazionali competenti era stato designato e invita gli Stati membri a servirsi più attivamente dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per affrontare le priorità occupazionali e sociali e sostenere l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese che affrontano, nello specifico e in maniera inclusiva, le questioni sociali e occupazionali; sottolinea tuttavia, al contempo, che tali fondi non dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per attuare le raccomandazioni specifiche per paese, poiché ciò potrebbe comportare la potenziale esclusione di altri importanti settori di investimento; evidenzia che dovrebbero essere profusi sforzi ulteriori per semplificare le procedure, soprattutto nel caso delle norme finanziarie orizzontali e settoriali, e per rimuovere gli ostacoli che impediscono alla società civile di accedere ai fondi;
53. rileva che la crescita economica nell'UE e nella zona euro rimane modesta; sottolinea che sono necessari investimenti nella ricerca, nell'innovazione e nell'istruzione; osserva che il bilancio dell'UE per il 2017 prevede 21 312,2 milioni di euro in stanziamenti d'impegno per la competitività, la crescita e l'occupazione mediante programmi come Orizzonte 2020, COSME ed Erasmus +;
54. sottolinea che i fondi e i programmi europei, quali il programma Erasmus per imprenditori, la rete europea di servizi per l'impiego (EURES), il programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME), il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), hanno la potenzialità di facilitare l'accesso ai finanziamenti e di incentivare gli investimenti e, pertanto, l'imprenditorialità; rammenta l'importanza del principio di partenariato, del principio di addizionalità, dell'approccio dal basso verso l'alto e di un'adeguata assegnazione delle risorse, nonché di un buon equilibrio tra i doveri di rendicontazione e la raccolta dei dati da coloro che beneficiano dei fondi; invita la Commissione a garantire un attento monitoraggio dell'utilizzo dei fondi dell'UE ai fini di una maggiore efficacia; invita la Commissione a fornire raccomandazioni specifiche per paese sull'utilizzo dei fondi dell'UE, onde aumentare la copertura e l'efficacia delle politiche sociali e attive per il mercato del lavoro a livello nazionale;
55. accoglie con favore lo stanziamento, nel 2017, di un importo supplementare di 500 milioni di EUR rispetto al progetto di bilancio per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e di 200 milioni di EUR per promuovere le iniziative più importanti per la crescita e la creazione di posti di lavoro; ricorda la necessità di fare un uso migliore dei fondi disponibili e delle iniziative riguardanti l'istruzione e la formazione, la cultura, lo sport, la gioventù, nonché di potenziare gli investimenti in questi settori, ove necessario, con particolare riguardo alle aree tematiche aventi una rilevanza diretta per la strategia Europa 2020, come ad esempio l'abbandono scolastico precoce, l'istruzione superiore, l'occupazione giovanile, l'istruzione e la formazione professionali, l'apprendimento permanente e la mobilità, al fine di sviluppare la resilienza e ridurre la disoccupazione, in particolare tra i giovani e i gruppi più vulnerabili, prevenire la radicalizzazione e garantire l'inclusione sociale nel lungo termine;
56. plaude alla proposta della Commissione di prorogare il FEIS e raddoppiarne l'importo per raggiungere i 630 miliardi di EUR entro il 2022, migliorando nel contempo la copertura geografica e settoriale; osserva che il FEIS finora non è riuscito a migliorare significativamente la convergenza sociale ed economica tra gli Stati membri e le rispettive regioni all'interno dell'Unione o a mirare alle infrastrutture sociali; rammenta che la maggior parte dei progetti approvati si collocano nelle regioni economicamente più solide dell'Europa occidentale, rendendo così ancora più profondo il divario degli investimenti tra gli Stati membri e aumentando gli squilibri europei; chiede alla Commissione di aiutare le regioni più deboli con la procedura di domanda, ma di non modificare il presupposto basilare di selezionare i progetti soltanto sulla base della qualità; chiede con urgenza alla Commissione di sostenere l'accesso delle imprese sociali e delle PMI al FEIS; invita la Commissione e la Banca europea per gli investimenti ad adoperarsi proattivamente adottando ulteriori provvedimenti volti a garantire che tutti gli Stati membri e i settori siano adeguatamente coinvolti nell'ottica di accedere al FEIS, in particolare quelli che contribuiscono direttamente a contrastare la povertà e l'esclusione sociale; sottolinea la necessità di rafforzare le capacità amministrative, come il polo di consulenza; si rammarica dell'assenza di dati disponibili sui posti di lavoro che si prevede saranno creati grazie agli investimenti del FEIS; invita la Commissione a monitorare e a controllare gli investimenti a titolo del FEIS e a misurarne l'impatto economico e sociale, nonché a garantire che il FEIS non duplichi programmi finanziari esistenti né sostituisca la spesa pubblica diretta; invita nuovamente a investire nel capitale umano e sociale in ambiti quali l'assistenza sanitaria, l'assistenza all'infanzia o gli alloggi a prezzi accessibili;
57. sottolinea che le regioni ultraperiferiche devono affrontare una serie di vincoli strutturali, la cui persistenza e combinazione limitano gravemente il loro sviluppo; invita la Commissione a rafforzare l'applicazione dell'articolo 349 TFUE;
58. evidenzia che è necessario che la Commissione e gli Stati membri si impegnino maggiormente per l'applicazione dell'articolo 174 TFUE; sottolinea che una maggiore coesione territoriale implica una maggiore coesione economica e sociale e chiede pertanto lo sviluppo di investimenti strategici nelle regioni interessate, in particolare nella rete a banda larga, allo scopo di aumentare la competitività, migliorare il tessuto industriale e l'assetto territoriale e, in ultima istanza, stabilizzare la popolazione;
59. invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere tutti i livelli di governo e le parti interessate pertinenti nell'individuazione degli ostacoli agli investimenti, prestando particolare attenzione alle regioni e ai settori ove vi siano maggiori necessità, nonché offrendo strumenti adeguati che riuniscano finanziamenti pubblici e privati;
60. chiede alla Commissione di avviare politiche volte a combattere il declino demografico e la dispersione della popolazione; sottolinea che la politica di coesione dell'UE dovrebbe riservare un'attenzione prioritaria alle regioni colpite dal declino demografico;
61. sottolinea che l’accesso universale a pensioni di anzianità e di vecchiaia pubbliche, solidali e adeguate deve essere garantito a tutti; riconosce le sfide con cui devono misurarsi gli Stati membri per rafforzare la sostenibilità dei regimi pensionistici, ma sottolinea l’importanza di salvaguardare la solidarietà nei sistemi pensionistici rafforzando il fronte delle entrate senza necessariamente alzare l’età pensionabile; sottolinea l’importanza di sistemi pensionistici pubblici e professionali che garantiscano prestazioni ben superiori alla soglia di povertà, consentendo ai pensionati di mantenere il proprio tenore di vita; ritiene che il modo migliore di garantire pensioni idonee, sostenibili e sicure per donne e uomini è di aumentare il tasso complessivo di occupazione e i posti di lavoro di qualità in tutte le fasce d’età, migliorare le condizioni di lavoro e di occupazione e impegnare la necessaria spesa pubblica supplementare; ritiene che le riforme dei sistemi pensionistici dovrebbero concentrarsi, fra l’altro, sull’età pensionabile effettiva e rispecchiare le tendenze del mercato del lavoro, i tassi di natalità, la situazione sanitaria e patrimoniale, le condizioni di lavoro e l’indice di dipendenza economica; ritiene che tali riforme debbano tener conto anche della situazione di milioni di lavoratori in Europa, in particolare le donne, i giovani e i lavoratori autonomi che sono interessati da situazioni lavorative precarie e atipiche e da periodi di disoccupazione involontaria e orari di lavoro ridotti;
62. segnala agli Stati membri, in vista dell'invecchiamento della popolazione europea e delle sue conseguenze in termini di necessità di assistenza informale e formale, la necessità di investire nella promozione della sanità pubblica e nella prevenzione delle malattie, garantendo e migliorando la sostenibilità, la sicurezza, l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi di protezione sociale e la fornitura di servizi sociali di qualità a lungo termine nei prossimi decenni; incoraggia pertanto gli Stati membri a sviluppare strategie volte ad assicurare risorse adeguate per tali sistemi e servizi in termini di finanziamenti, organico e sviluppo, nonché a estendere la copertura dei sistemi di previdenza sociale a beneficio della società e dei singoli; esorta in particolare la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a:
–
incoraggiare tassi di occupazione più elevati per tutti le fasce di età;
–
adoperarsi per ridurre la segregazione di genere e il divario retributivo di genere;
–
adattare il mercato del lavoro ai lavoratori più anziani tramite condizioni di lavoro che tengano conto dell'età e consentano loro di lavorare fino all'età di pensionamento sancita per legge;
–
contrastare gli stereotipi legati all'età nel mercato del lavoro;
–
garantire un approccio alla salute occupazionale e alla sicurezza che si basi sul ciclo di vita e la prevenzione;
–
concentrarsi sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata per le persone che hanno responsabilità di assistenza, tramite regimi di assistenza e di congedo adeguati e attraverso un sostegno a chi presta assistenza in maniera informale;
–
sostenere e informare i datori di lavoro, in particolare le PMI, in merito alle possibilità di miglioramento dell'ambiente di lavoro per permettere ai lavoratori di tutte le età di rimanere produttivi;
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sostenere i servizi pubblici per l'impiego per consentire loro di fornire assistenza utile alle persone in cerca di lavoro in età più avanzata;
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investire nell'apprendimento permanente per i lavoratori di tutte le età e promuoverlo, sia sul posto di lavoro che all'esterno, nonché sviluppare sistemi per la convalida e la certificazione delle competenze;
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aiutare i lavoratori in età più avanzata a rimanere attivi più a lungo e a prepararsi alla pensione grazie a condizioni di lavoro flessibili orientate al dipendente, che consentano di ridurre l'orario di lavoro nel periodo di transizione tra il lavoro e la pensione;
63. sottolinea la necessità che la Commissione monitori gli sviluppi dei fenomeni della mancanza di fissa dimora e dell'esclusione abitativa, oltre che l'evoluzione dei prezzi degli alloggi negli Stati membri; invita ad agire con urgenza per affrontare i problemi della mancanza di fissa dimora e dell'esclusione abitativa, in aumento in molti Stati membri; esprime preoccupazione per le potenziali conseguenze sociali dell'elevato volume di crediti in sofferenza nei bilanci delle banche e, in particolare, per la dichiarazione della Commissione secondo cui la vendita a istituti specializzati non bancari dovrebbe essere incoraggiata, il che potrebbe portare a ondate di sfratti; incoraggia gli Stati membri, la Commissione e la BEI a utilizzare il FEIS per le infrastrutture sociali, ivi inclusa la realizzazione del diritto a un alloggio adeguato e a prezzi accessibili per tutti;
64. osserva con preoccupazione che in alcuni Stati membri i salari non sono sufficienti a garantire una vita dignitosa, il che trasforma i lavoratori in "lavoratori poveri" e scoraggia il ritorno dei disoccupati al mercato del lavoro; sostiene a tal proposito l'intensificazione della contrattazione collettiva;
65. incoraggia gli Stati membri ad attuare le misure necessarie all'inclusione sociale dei rifugiati e delle persone appartenenti a minoranze etniche o provenienti da un contesto migratorio;
66. plaude al fatto che nell'analisi annuale della crescita 2017 si sottolinei la necessità di promuovere riforme fiscali e previdenziali volte a migliorare gli incentivi al lavoro e a rendere remunerativo il lavoro, poiché i regimi fiscali possono anche contribuire a combattere la povertà e le disparità di reddito, nonché ad aumentare la competitività a livello globale; invita gli Stati membri a effettuare una transizione graduale delle imposte dal lavoro ad altre fonti;
67. invita a incentrare le riforme dei sistemi di assistenza sanitaria e di lungo termine sullo sviluppo della prevenzione e della promozione della salute, sul mantenimento di servizi di assistenza sanitaria di qualità e accessibili a tutti e sulla riduzione delle disuguaglianze nell'accesso ai servizi sanitari;
68. invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare per rimuovere gli ostacoli alla mobilità occupazionale, garantendo che i lavoratori mobili dell'UE vengano trattati alla stregua dei lavoratori non mobili;
69. invita gli Stati membri ad aumentare la copertura, l'efficienza e l'efficacia delle politiche attive e sostenibili del mercato del lavoro, in stretta collaborazione con le parti sociali; plaude al fatto che l'analisi annuale della crescita 2017 chieda più sforzi per l'elaborazione di misure volte a sostenere l'inclusione sul mercato del lavoro di gruppi svantaggiati, in particolare le persone con disabilità, tenendo conto degli effetti economici e sociali positivi nel lungo termine;
70. invita gli Stati membri a stabilire norme ambiziose in campo sociale, sulla base delle raccomandazioni specifiche per paese e a seconda della propria competenza nazionale e della situazione finanziaria e fiscale, in particolare introducendo regimi adeguati di reddito minimo per tutto il ciclo di vita, laddove non esistano, e colmando i divari nei regimi di reddito minimo adeguati causati da una copertura insufficiente o dal mancato utilizzo;
71. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione concernente l'avvio di consultazioni sulla creazione di un pilastro europeo dei diritti sociali; ritiene che tale iniziativa dovrebbe essere in grado di stimolare lo sviluppo di abilità e competenze più flessibili, azioni di apprendimento permanente e un sostegno attivo all'occupazione di qualità;
72. ribadisce la richiesta rivolta alla Commissione nell'ultimo parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali alla commissione per i problemi economici e monetari di prendere in esame l'introduzione di una procedura per gli squilibri sociali in sede di redazione delle raccomandazioni specifiche per paese, al fine di evitare una corsa al ribasso, con norme basate su un utilizzo efficace degli indicatori sociali e occupazionali nel quadro della sorveglianza macroeconomica;
73. invita gli Stati membri a porre maggiormente l'accento sulla rottura del circolo vizioso della povertà e sulla promozione dell'uguaglianza; invita la Commissione a presentare raccomandazioni più forti agli Stati membri relativamente all'inclusione e alla protezione sociali, guardando anche al di là della forza lavoro e in particolare agli investimenti a favore dei minori;
74. accoglie con favore il coinvolgimento, nel quadro del semestre europeo, delle parti sociali, dei parlamenti nazionali e di altre parti interessate della società civile; ribadisce che il dialogo sociale e il dialogo con la società civile sono fondamentali per conseguire un cambiamento duraturo a vantaggio di tutti e sono essenziali per migliorare l'efficacia e l'adeguatezza delle politiche europee e nazionali e che, pertanto, occorre portarli avanti in tutte le fasi del semestre; sottolinea la necessità di rendere la partecipazione più efficace, garantendo una tempistica utile, l'accesso ai documenti e un dialogo con gli interlocutori a un livello appropriato;
75. ricorda le varie richieste di un programma in cui la posizione del Parlamento sia rafforzata e presa in considerazione prima che il Consiglio prenda una decisione; chiede inoltre che la commissione per l'occupazione e gli affari sociali sia equiparata alla commissione per i problemi economici e monetari, tenuto conto delle rispettive competenze specifiche, ogni volta che il Parlamento è chiamato a fornire il proprio parere nelle varie fasi del semestre europeo;
76. ritiene che debba essere convocata una convenzione sociale dell'UE, in cui i rappresentanti delle parti sociali, dei governi e dei parlamenti nazionali nonché delle istituzioni europee dibattano, coinvolgendo anche l'opinione pubblica, del futuro e dell'assetto del modello sociale europeo;
77. invita nuovamente a rafforzare il ruolo del Consiglio EPSCO nel semestre europeo;
78. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Relazione dell'FMI: "Causes and Consequences of Income Inequality" ("Cause e conseguenze delle disparità di reddito"), giugno 2015.
Governance del mercato unico nell'ambito del Semestre europeo 2017
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sulla relazione annuale sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2017 (2016/2248(INI))
– viste la sua risoluzione del 25 febbraio 2016 sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2016(1) e la risposta di follow-up della Commissione approvata il 27 aprile 2016,
– viste la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2015(2) e la risposta di follow-up della Commissione approvata il 3 giugno 2015,
– viste la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2014(3) e la risposta di follow-up della Commissione approvata il 28 maggio 2014,
– viste la sua risoluzione del 7 febbraio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la governance del mercato unico(4) e la risposta di follow-up della Commissione adottata l'8 maggio 2013,
– vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla strategia per il mercato unico(5),
– vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sugli ostacoli non tariffari nel mercato unico(6),
– vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2015 dal titolo "Analisi annuale della crescita 2016: consolidare la ripresa e promuovere la convergenza" (COM(2015)0690),
– vista la comunicazione della Commissione del 16 novembre 2016 sull'analisi annuale della crescita 2017 (COM(2016)0725),
– visti la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2015 dal titolo "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese" (COM(2015)0550) e il documento intitolato "Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States" (Relazione sull'integrazione del mercato unico e la competitività nell'UE e nei suoi Stati membri) (SWD(2015)0203),
– vista la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 dal titolo "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" (COM(2015)0192),
– vista la comunicazione della Commissione dell'8 giugno 2012 dal titolo "Una governance migliore per il mercato unico" (COM(2012)0259),
– vista la comunicazione della Commissione dell'8 giugno 2012 sull'attuazione della direttiva sui servizi (COM(2012)0261), aggiornata nell'ottobre 2015,
– visto lo studio del settembre 2014 dal titolo "Il costo della non Europa nel mercato unico", commissionato dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
– vista la comunicazione della Commissione del 21 ottobre 2015 sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria (COM(2015)0600),
– visto lo studio del settembre 2014 dal titolo "Indicatori per valutare le prestazioni del mercato unico – Costruire il pilastro del mercato unico del semestre europeo", commissionato dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
– visto lo studio del settembre 2014 dal titolo "Il contributo del mercato interno e della protezione dei consumatori per la crescita", commissionato dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
– vista l'edizione del luglio 2016 del quadro di valutazione del mercato unico online,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17-18 marzo 2016,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2016,
– visto il protocollo n. 1sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,
– visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0016/2017),
A. considerando che realizzare un mercato unico più approfondito ed equo sarà determinante per creare nuovi posti di lavoro, promuovere la produttività e assicurare un contesto propizio agli investimenti e all'innovazione nonché a un ambiente favorevole ai consumatori;
B. considerando che tale obiettivo richiede una rinnovata attenzione in tutta l'Europa nonché il completamento e l'attuazione tempestivi delle diverse strategie per il mercato unico, in particolare della strategia per il mercato unico digitale;
C. considerando che questa rinnovata attenzione deve anche estendersi alle implicazioni della Brexit per aspetti comprendenti, tra l'altro, la libera circolazione delle merci e dei servizi, il diritto di stabilimento, l'unione doganale e l'acquis relativo al mercato interno in generale;
D. considerando che, a seguito della crisi economica iniziata nel 2008, l'UE si trova ancora ad affrontare un periodo di stagnazione con una lenta ripresa economica, alti tassi di disoccupazione e vulnerabilità sociali; che, per contro, il motto dell'analisi annuale della crescita 2016 è "consolidare la ripresa e promuovere la convergenza";
E. considerando che l’analisi annuale della crescita 2017 ricorda la necessità di conseguire una ripresa economica inclusiva che tenga conto della dimensione sociale del mercato unico e che l’analisi annuale della crescita 2017 sottolinea altresì la necessità per l’Europa di investire massicciamente nei suoi giovani e nelle persone in cerca di occupazione nonché nelle sue start-up e PMI;
F. considerando che, nonostante la ripresa economica, la disoccupazione permane troppo alta in molte parti d'Europa e che molti Stati membri stanno pagando le conseguenze sociali del prolungato periodo di elevata disoccupazione;
G. considerando che il semestre europeo mira ad aumentare il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio in tutta l'UE, al fine di accrescere la stabilità, promuovere la crescita e l'occupazione e rafforzare la competitività in linea con gli obiettivi dell'equità e della protezione sociali delle fasce più vulnerabili della società; che tale obiettivo non è stato raggiunto;
H. considerando che il mercato unico è uno dei pilastri dell'Unione e rappresenta uno dei suoi principali risultati; che, ai fini di un'effettiva crescita economica e di una stabilizzazione delle economie, il semestre europeo deve altresì riguardare il mercato unico e le politiche finalizzate al suo completamento;
Rafforzare il pilastro del mercato unico del semestre europeo
1. ribadisce che il mercato unico è uno dei fondamenti dell'UE e rappresenta la struttura portante delle economie degli Stati membri e del progetto europeo nel suo complesso; osserva che il mercato unico resta frammentato, che la sua attuazione è insufficiente e presenta grandi potenzialità di crescita, di innovazione e di occupazione; sottolinea che il mercato unico riveste un ruolo essenziale ai fini dell'effettivo rafforzamento della ripresa dell'UE, della promozione della convergenza e del sostegno degli investimenti a favore dei suoi giovani e delle persone in cerca di lavoro nonché delle start-up e delle PMI; invita la Commissione a garantire il completamento di tutte le dimensioni del mercato unico, compresi i beni, i servizi, i capitali, il lavoro, l'energia, i trasporti e il settore digitale;
2. ribadisce l'invito a creare un forte pilastro del mercato unico dotato di una dimensione sociale nell'ambito del semestre europeo, con un sistema di monitoraggio periodico e di individuazione degli ostacoli al mercato unico specifici per paese, i quali, ultimamente, hanno avuto la tendenza a essere introdotti negli Stati membri con un impatto, una frequenza e una portata maggiori; chiede una valutazione approfondita dell'integrazione del mercato unico e della sua competitività interna; insiste sul fatto che la valutazione dello stato di integrazione del mercato unico dovrebbe divenire parte integrante del quadro di governance economica;
3. ricorda che il semestre europeo è stato introdotto nel 2010 con l'obiettivo di garantire che gli Stati membri discutano i loro piani economici e di bilancio con i partner dell'Unione in momenti specifici nel corso dell'anno, consentendo loro di commentare i reciproci piani e di monitorare collettivamente i progressi; sottolinea l'importanza di continuare a concentrare l'attenzione sulle prestazioni sociali nonché sulla promozione di una convergenza sociale ed economica verso l'alto;
4. sottolinea che il pilastro del mercato unico nell'ambito del semestre europeo dovrebbe servire a individuare i settori chiave, per quanto riguarda tutti gli aspetti del mercato unico, per la creazione di crescita e posti di lavoro; sottolinea, inoltre, che dovrebbe anche fungere da parametro di riferimento per l'impegno a favore delle riforme strutturali negli Stati membri;
5. sottolinea che il pilastro del mercato unico nell'ambito del semestre europeo permetterebbe una valutazione regolare della governance del mercato unico attraverso controlli sistematici della legislazione nazionale e strumenti per l'analisi dei dati volti a rilevare le eventuali infrazioni, migliorando in tal modo il monitoraggio della legislazione del mercato unico, fornendo alle istituzioni le informazioni necessarie per rivedere, attuare e applicare il quadro normativo del mercato unico e raggiungendo risultati concreti per i cittadini;
6. plaude agli sforzi della Commissione atti a garantire che i vantaggi derivanti dalla globalizzazione e dai cambiamenti tecnologici siano distribuiti equamente tra i vari gruppi della società, in particolare tra i giovani; chiede che sia svolta un'opera di sensibilizzazione a tutti i livelli sugli effetti delle politiche e delle riforme sulla distribuzione del reddito per garantire l'uguaglianza, l'equità e l'inclusività;
7. ritiene che, per quanto riguarda le misure nazionali o l'attuazione, un intervento precoce possa risultare più efficace e permettere di ottenere risultati migliori rispetto alle procedure di infrazione; sottolinea nondimeno che, qualora le misure di intervento precoce non producano risultati, la Commissione deve avvalersi di tutte le misure disponibili, incluse le procedure di infrazione, per garantire la piena attuazione della legislazione sul mercato interno;
8. ribadisce l'invito alla Commissione a tenere pienamente conto dei settori chiave per la crescita e la creazione di occupazione nella costruzione di un mercato unico dell'UE adatto al XXI secolo, quali quelli individuati in precedenza dalla Commissione e specificati ulteriormente nello studio del settembre 2014 dal titolo "Il costo della non Europa nel mercato unico", e che includono i servizi, il mercato unico digitale, in particolare il commercio elettronico, l'acquis in materia di protezione dei consumatori, gli appalti pubblici e le concessioni e la libera circolazione delle merci;
9. esorta la Commissione a procedere al controllo sistematico dell'attuazione e dell'applicazione delle norme del mercato unico attraverso le raccomandazioni specifiche per paese, in particolare laddove tali norme apportino un contributo alle riforme strutturali e ricorda a tale proposito l'importanza del nuovo approccio adottato dalla Commissione che pone l'accento sull'equità sociale; invita la Commissione a presentare al Parlamento una relazione sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese in relazione al funzionamento del mercato unico e all'integrazione dei mercati dei prodotti, dei beni e dei servizi, in quanto si iscrive nel quadro del pacchetto dell'analisi annuale della crescita;
10. ricorda che l'attuazione generale delle riforme essenziali enunciate nelle raccomandazioni specifiche per paese è tuttora deludente in alcuni settori e varia da paese a paese; invita gli Stati membri ad accelerare i progressi in merito all'adozione di riforme coerenti con le raccomandazioni specifiche per paese, unitamente a una programmazione e un'attuazione adeguate, per accrescere le potenzialità di crescita e favorire la coesione economica, sociale e territoriale;
11. ritiene che occorra rafforzare la titolarità dei parlamenti nazionali per quanto riguarda le raccomandazioni specifiche per paese; incoraggia gli Stati membri a prevedere la possibilità che la Commissione presenti le raccomandazioni specifiche per paese dinanzi ai parlamenti nazionali; invita altresì gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni specifiche per paese; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di riferire alla commissione competente del Parlamento in merito alle misure adottate per garantire il progresso dell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese e ai risultati conseguiti fino a quel momento;
12. invita il Consiglio "Competitività" a svolgere un ruolo attivo nel monitoraggio dell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese da parte degli Stati membri nonché nel processo di formulazione di tali raccomandazioni;
13. evidenzia che tra gli obiettivi del piano di investimenti per l'Europa figurano l'eliminazione degli ostacoli inutili, l'incremento dell'innovazione e l'approfondimento del mercato unico, favorendo nel contempo gli investimenti in capitale umano e infrastrutture sociali;
14. sottolinea che migliorare l'ambiente per gli investimenti significa rafforzare il mercato unico attraverso una maggiore prevedibilità normativa e un consolidamento della parità di condizioni nell'UE nonché eliminare gli inutili ostacoli agli investimenti provenienti sia dall'interno che dall'esterno dell'Unione; ricorda che gli investimenti sostenibili richiedono un ambiente imprenditoriale solido e prevedibile; osserva che a livello dell'UE sono stati avviati diversi filoni di lavoro, come previsti dalla strategia per il mercato unico, dall'Unione dell'energia e dal mercato unico digitale e ritiene che a tali sforzi dell'UE debbano accompagnarsi sforzi a livello nazionale;
15. ricorda che la nuova serie di raccomandazioni per la zona euro contempla riforme volte a garantire mercati dei prodotti e dei servizi aperti e competitivi; ricorda inoltre che l'innovazione e la concorrenza a livello nazionale e transfrontaliero sono determinanti per un mercato unico funzionante e ritiene che la legislazione europea dovrebbe cercare di garantirle;
16. appoggia l'appello della Commissione agli Stati membri affinché raddoppino i loro sforzi per quanto riguarda i tre elementi del triangolo della politica economica e, così facendo, pongano l'accento sull'equità sociale per realizzare una crescita più inclusiva;
17. condivide il parere della Commissione in base al quale gli impegni di convergenza compatibili con il mercato unico devono basarsi sulle migliori prassi in materia di strategie di apprendimento permanente, su politiche efficaci volte a contribuire al reinserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro e su una previdenza sociale e sistemi di istruzione moderni e inclusivi;
Sfruttare il potenziale del mercato unico nei settori chiave per la crescita
18. sottolinea che, nonostante l'abolizione degli ostacoli tariffari nel mercato unico, esiste ancora un numero elevato di inutili ostacoli non tariffari di vario genere; evidenzia che il rafforzamento del mercato unico richiede un intervento urgente a livello sia dell'UE che nazionale per ovviare a tali inutili ostacoli non tariffari secondo modalità che siano compatibili con la promozione di norme sociali e di tutela dei consumatori e dell'ambiente per generare una maggiore concorrenza e creare crescita e posti di lavoro; sottolinea che il protezionismo e le misure discriminatorie degli Stati membri non dovrebbero essere tollerati; ricorda la sua richiesta rivolta alla Commissione di presentare nel 2016 un quadro completo degli ostacoli non tariffari nel mercato unico e un'analisi dei mezzi per affrontarli, operando una chiara distinzione tra un ostacolo non tariffario e i regolamenti tesi ad attuare un obiettivo legittimo di politica pubblica di uno Stato membro in maniera proporzionata e includendo in tale quadro una proposta ambiziosa volta a eliminare quanto prima tali ostacoli non tariffari, al fine di sfruttare il potenziale ancora inespresso del mercato unico;
19. sottolinea che gli ostacoli alla libera fornitura di servizi sono causa di forte preoccupazione, poiché ostacolano, in particolare, l'attività transfrontaliera delle piccole e medie imprese, che rappresentano una forza motrice dello sviluppo dell'economia dell'UE; osserva che ispezioni, sanzioni e requisiti amministrativi sproporzionati possono portare a un capovolgimento dei risultati ottenuti con il mercato unico;
20. pone in evidenza la strategia per il mercato unico e le sue azioni mirate che dovrebbero puntare a creare opportunità per i consumatori, i professionisti e le imprese, in particolare le PMI, a incoraggiare e realizzare l'ammodernamento e l'innovazione di cui l'Europa ha bisogno e a conseguire risultati pratici a vantaggio dei consumatori e delle imprese nella loro vita quotidiana; sollecita la Commissione e gli Stati membri a garantire le migliori condizioni possibili affinché l'economia collaborativa si sviluppi e prosperi; sottolinea che l'economia collaborativa offre enormi potenzialità a livello di crescita e di scelta per i consumatori;
21. invita gli Stati membri a varare riforme e politiche atte a facilitare la diffusione di nuove tecnologie che permettano che i loro vantaggi si estendano a una più ampia gamma di imprese; invita la Commissione a presentare rapidamente le proposte concrete enunciate nell'analisi annuale della crescita 2017 connesse con l'applicazione delle norme sul mercato unico nonché le misure nel settore dei servizi per imprese, anche agevolandone la messa a disposizione a livello transfrontaliero e la creazione di un regime IVA semplice, moderno e a prova di frode;
22. plaude all'annuncio della Commissione contenuto nell'analisi annuale della crescita 2017 dei lavori in corso su un quadro unico di autorizzazione UE che si applicherebbe direttamente ai grandi progetti aventi una dimensione transfrontaliera o alle importanti piattaforme di investimento che prevedono un cofinanziamento nazionale;
23. invita la Commissione a garantire che le norme dell'Unione in materia di appalti pubblici siano attuate in modo tempestivo, con particolare riferimento al ricorso agli appalti elettronici e alle nuove disposizioni che incoraggiano la suddivisione degli appalti in lotti, essenziale per promuovere l'innovazione e la concorrenza e per sostenere le PMI nei mercati degli appalti;
24. sottolinea, per quanto concerne il mercato unico dei servizi, l'evidente necessità di migliorare la prestazione transfrontaliera di servizi, pur mantenendo un'elevata qualità di tali servizi; prende atto della proposta della Commissione relativa a una carta europea per i servizi e un modulo di notifica armonizzato; incoraggia la Commissione a esaminare gli sviluppi del mercato e, se necessario, ad adottare iniziative in merito alle prescrizioni assicurative per i prestatori di servizi di costruzione e di servizi alle imprese;
25. osserva che più di 5 500 professioni nell'Europa intera richiedono qualifiche specifiche o un titolo specifico e accoglie con favore, a tale riguardo, la valutazione reciproca delle professioni regolamentate condotta dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri;
26. invita la Commissione ad intervenire con determinazione nella lotta contro il protezionismo degli Stati membri; ritiene che gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare misure discriminatorie, quali normative commerciali e fiscali che interessano solo alcuni settori o modelli commerciali e falsano la concorrenza, rendendo difficile lo stabilimento di imprese estere in un determinato Stato membro, il che costituisce una chiara violazione dei principi del mercato interno;
27. si attende, relativamente al mercato unico delle merci, una proposta della Commissione per la revisione del regolamento sul reciproco riconoscimento, che dovrebbe garantire alle imprese l'effettivo esercizio del diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione dei prodotti legalmente commercializzati in uno Stato membro; sottolinea che il principio del reciproco riconoscimento non è applicato e rispettato in modo adeguato dagli Stati membri, il che spesso costringe le imprese a concentrarsi sul superamento delle difficoltà legate alla mancanza di attuazione invece che sulla loro attività;
28. invita la Commissione a portare avanti la sua visione di un sistema europeo di normazione unico e coerente, che si adatti al contesto in evoluzione, sostenga una pluralità di politiche e apporti vantaggi a imprese e consumatori; sottolinea che le norme europee sono spesso adottate in tutto il mondo, il che non soltanto si traduce in un vantaggio a livello di interoperabilità e sicurezza, riduzione dei costi e facilità di integrazione delle imprese nella catena del valore e nel commercio, ma responsabilizza anche l'industria attraverso l'internazionalizzazione;
29. è del parere che promuovere il mercato unico digitale sia fondamentale per stimolare la crescita, creare occupazione di qualità, promuovere la necessaria innovazione nel mercato dell'UE, mantenere la competitività dell'economia europea nel mondo e apportare benefici sia alle imprese che ai consumatori; invita gli Stati membri a cooperare pienamente all'attuazione del mercato unico digitale;
Rafforzare la governance del mercato unico
30. rinnova l'invito alla Commissione affinché migliori la governance del mercato unico sviluppando una serie di strumenti analitici, tra cui gli indicatori sociali, per valutare in modo più adeguato l'integrazione del mercato unico nel contesto del pilastro del mercato unico del semestre europeo; ritiene che tale strumento analitico possa apportare un contributo utile alle raccomandazioni specifiche per paese, all'analisi annuale della crescita, agli orientamenti del Consiglio europeo per gli Stati membri e ai piani di azione nazionali volti ad attuare gli orientamenti sul mercato unico;
31. chiede che sia applicato il quadro per la governance del mercato unico e che il monitoraggio e la valutazione della corretta, puntuale ed efficace attuazione e applicazione delle norme del mercato unico sia rafforzata; invita gli Stati membri a migliorare l'utilizzo degli strumenti di governance del mercato unico e dei dati del quadro di valutazione del mercato unico disponibili a ogni Stato membro, nonché la loro evoluzione in termini di efficacia delle politiche;
32. rimane del parere che sia necessario definire un sistema integrato di misurazione che unisca varie metodologie, quali gli indicatori compositi, un insieme sistematico di indicatori e strumenti settoriali, in modo da valutare le prestazioni del mercato unico ai fini della sua integrazione nel semestre europeo; invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di fissare un indicatore principale con un relativo obiettivo per quanto riguarda l'integrazione del mercato unico, allo scopo di misurare l'approfondimento del mercato unico nei settori chiave prioritari nonché di promuoverlo;
33. rinnova l'invito alla Commissione a introdurre, ove giustificato, obiettivi quantitativi per la riduzione degli oneri amministrativi inutili a livello europeo; chiede che tali obiettivi quantitativi siano presi in considerazione nell'ambito della nuova iniziativa della Commissione sulla riduzione degli oneri amministrativi;
34. ritiene che gli Stati membri debbano intensificare i loro sforzi tesi a modernizzare le loro pubbliche amministrazioni fornendo servizi digitali migliori e più accessibili ai cittadini e alle imprese e facilitando la cooperazione transfrontaliera e l'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni;
35. invita la Commissione a effettuare, prima di ogni iniziativa legislativa, una valutazione di impatto approfondita che tenga in considerazione le conseguenze dell'atto legislativo in esame per il contesto imprenditoriale di tutti gli Stati membri e a valutare attentamente il giusto equilibrio tra costi e obiettivi del progetto per l'Unione nel suo insieme;
36. invita la Commissione a proseguire con rigore le sue azioni nell'ambito dell'applicazione intelligente delle norme e della cultura della conformità, per ovviare al fatto che non tutte le opportunità potenzialmente offerte dal mercato unico sono oggi realizzate a causa della mancata piena attuazione e applicazione del diritto dell'UE;
37. invita la Commissione a rafforzare il meccanismo della vigilanza del mercato nell'intento di individuare i prodotti non sicuri e non conformi e ritirarli dal mercato unico; chiede nuovamente l'immediata adozione del pacchetto "sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato" da parte del Consiglio;
38. accoglie positivamente e attende con interesse l'iniziativa della Commissione di creare uno sportello digitale unico che sviluppi e migliori gli attuali strumenti e servizi, come gli sportelli unici, i punti di contatto prodotti, i punti di contatto di prodotti da costruzione, il portale "La tua Europa" e SOLVIT, in modo da garantirne la facilità d'uso, a vantaggio sia dei cittadini che delle imprese;
39. riconosce il ruolo positivo delle azioni di indagine a tappeto, avviate dalla Commissione per migliorare l'applicazione della legislazione attraverso azioni di controllo coordinate per individuare violazioni del diritto dei consumatori nel contesto online;
40. riconosce l'importanza dei principi di una migliore regolamentazione e dell'iniziativa REFIT, che assicura una maggiore coerenza della legislazione attuale e futura preservando al contempo la sovranità normativa e la necessità di garantire la sicurezza e la prevedibilità della normativa;
41. sottolinea l'importanza dell'aiuto della Commissione e della cooperazione con gli Stati membri per quanto riguarda le misure volte a migliorare il recepimento, l'attuazione e l'applicazione della legislazione sul mercato unico; sottolinea, a tale proposito, la necessità di ulteriori azioni a livello nazionale, anche nell'ottica di ridurre gli oneri amministrativi ed evitare l'aggiunta di condizioni supplementari in sede di recepimento delle direttive nell'ordinamento nazionale (il cosiddetto "gold-plating"), come le barriere fiscali frapposte agli investimenti transfrontalieri;
42. sottolinea che il mercato unico dovrebbe continuare a funzionare per tutti gli attori – cittadini dell'Unione, in particolare studenti, professionisti e imprenditori e soprattutto le PMI – e in tutti gli Stati membri, i quali dovrebbero mantenere un dialogo permanente e impegnarsi a valutare cosa funziona e cosa no, e in che modo la politica del mercato unico dovrebbe essere sviluppata in futuro; sottolinea, a tale proposito, il ruolo del forum sul mercato unico, organizzato ogni anno dalla Commissione in cooperazione con partner locali, quali autorità nazionali, attori della società civile, parti sociali, camere di commercio e associazioni imprenditoriali;
o o o
43. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio europeo, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.
– visto il piano d'azione della Commissione sull'Unione dei mercati dei capitali del 30 settembre 2015 (COM(2015)0468),
– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari: impatto e via da seguire per un quadro di regolamentazione finanziaria dell'UE più efficiente ed efficace e per un'Unione dei mercati dei capitali(1),
– vista la dichiarazione del vertice della zona euro del 29 giugno 2012, in cui si afferma l'intenzione di "spezzare il circolo vizioso tra banche e debito sovrano"(2),
– vista la prima relazione di monitoraggio del sistema bancario ombra pubblicata dal Comitato europeo per il rischio sistemico nel luglio 2016,
– vista la relazione 2016 del Fondo monetario internazionale (FMI) sulla stabilità finanziaria mondiale,
– visti gli esiti delle prove di stress condotte dall'Autorità bancaria europea (ABE), pubblicati il 29 luglio 2016,
– visti i risultati, pubblicati nel settembre 2016, dell'esercizio di monitoraggio su CRD IV – CRR / Basilea III dell'ABE basato sui dati del dicembre 2015,
– viste le conclusioni del Consiglio ECOFIN, del 17 giugno 2016, relative a una tabella di marcia per il completamento dell'Unione bancaria,
– vista la comunicazione della Commissione, del 24 novembre 2015, dal titolo "Verso il completamento dell'Unione bancaria" (COM(2015)0587),
– visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi(3) (regolamento sull'MVU),
– visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate(4) (regolamento quadro sull'MVU),
– vista la dichiarazione dell'MVU sulle priorità dell'attività di vigilanza per il 2016,
– visto il rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2015, pubblicato nel marzo 2016(5),
– vista la relazione speciale n. 29/2016 della Corte dei conti europea sul Meccanismo di vigilanza unico(6);
– vista la relazione dell'Autorità bancaria europea (ABE), del luglio 2016, sulle dinamiche e sui fattori chiave delle esposizioni deteriorate nel settore bancario dell'UE,
– vista la relazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del marzo 2015, sul trattamento normativo delle esposizioni sovrane,
– vista l'approvazione da parte del Consiglio direttivo della BCE, il 4 ottobre 2016, dei principi finalizzati ad accrescere la trasparenza nell'elaborazione dei regolamenti della BCE sulle statistiche europee e a tenere conto delle prassi di trasparenza del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione,
– vista la consultazione della BCE sul progetto di orientamenti per le banche sui crediti deteriorati del settembre 2016,
– vista la guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione,
– visto il regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione(7),
– viste le attuali discussioni in seno al Comitato di Basilea, con particolare riferimento al documento di consultazione del marzo 2016 intitolato "Reducing variation in credit risk-weighted assets – constraints on the use of internal model approach" (riduzione della variazione delle attività ponderate per il rischio di credito e limitazioni all'uso di metodi basati su modelli interni),
– vista la relazione dell'ABE, del 3 agosto 2016, sui requisiti in materia di coefficiente di leva finanziaria ai sensi dell'articolo 511 del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) (EBA-Op-2016-13),
– viste le conclusioni del Consiglio ECOFIN, del 12 luglio 2016, sul completamento delle riforme post-crisi di Basilea,
– vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione internazionali(8),
– vista la sua risoluzione del 23 novembre 2016 sul completamento di Basilea III(9),
– visto l'attuale lavoro della Commissione sulla revisione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012(10) (CRR), in particolare per quanto concerne la revisione del secondo pilastro e il trattamento delle opzioni e delle discrezionalità a livello nazionale,
– vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio(11) (BRRD),
– visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010(12) (regolamento SRM),
– vista la relazione annuale 2015 del Comitato di risoluzione unico (SRB) del luglio 2016,
– vista la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria ("La comunicazione sul settore bancario")(13),
– visto il regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia con cui è determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili(14),
– vista la relazione della Commissione, del 28 luglio 2016, sulla valutazione delle norme in materia di remunerazione previste dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013 (COM(2016)0510),
– vista la lista delle condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC), elaborata dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) nel novembre 2015,
– visto il documento di lavoro della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) n. 558 di aprile 2016 dal titolo "Why bank capital matters for monetary policy" (Perché i capitali delle banche sono importanti per la politica monetaria),
– vista la relazione intermedia dell'ABE, del 19 luglio 2016, sull'attuazione e l'elaborazione del quadro MREL,
– vista la relazione analitica supplementare della Commissione di ottobre 2016 sugli effetti della proposta relativa al sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS),
– vista la relazione finale dell'ABE, del 14 dicembre 2016, sull'attuazione e l'elaborazione del quadro MREL,
– visto l'accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, in particolare l'articolo 16,
– visto il protocollo d'intesa tra il Comitato di risoluzione unico e la Banca centrale europea, del 22 dicembre 2015, riguardo alla cooperazione e allo scambio di informazioni,
– vista la direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi(15) (direttiva SGD),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi, presentata dalla Commissione il 24 novembre 2015 (COM(2015)0586),
– visti i vari orientamenti pubblicati dall'ABE a norma della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, in particolare le relazioni finali sugli orientamenti concernenti gli accordi di cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositi, del febbraio 2016, e gli orientamenti concernenti le prove di stress dei sistemi di garanzia dei depositi, del maggio 2016,
– vista la dichiarazione dell'Eurogruppo e dei ministri ECOFIN del 18 dicembre 2013 sul sostegno al meccanismo di risoluzione unico,
– vista la dichiarazione del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, sull'Unione bancaria e sui meccanismi di finanziamento ponte per il Fondo di risoluzione unico,
– visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,
– visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0019/2017),
A. considerando che la creazione dell'Unione bancaria è una componente indispensabile di un'Unione monetaria e un elemento essenziale di un'autentica Unione economica e monetaria (UEM); che sono necessari ulteriori sforzi, in quanto l'Unione bancaria resterà incompleta finché mancheranno un sostegno di bilancio e un terzo pilastro, aspetti che rientrano nell'approccio europeo al sistema di assicurazione/riassicurazione dei depositi attualmente discusso in sede di commissione; che un'Unione bancaria completa contribuirà in maniera significativa a spezzare il legame tra banche e rischio sovrano;
B. considerando che in alcune occasioni specifiche la Banca centrale europea (BCE) potrebbe trovarsi in conflitto di interessi a causa della duplice responsabilità a essa incombente in quanto autorità monetaria e autorità di vigilanza bancaria;
C. considerando che, in generale, i coefficienti patrimoniali e di liquidità delle banche dell'UE sono migliorati costantemente negli ultimi anni; che, tuttavia, i rischi per la stabilità finanziaria persistono; che la situazione attuale richiede cautela quando si introducono modifiche normative sostanziali, in particolare in relazione alle condizioni di finanziamento dell'economia reale;
D. considerando che vi sono stati ritardi nel procedere a un corretto risanamento dei bilanci delle banche dopo la crisi e che ciò continua a ostacolare la crescita economica;
E. considerando che non è compito delle istituzioni europee garantire la redditività del settore bancario;
F. considerando che l'obiettivo del nuovo regime di risoluzione entrato in vigore nel gennaio 2016 è di generare un cambiamento di rotta, passando dal bailout al bail-in; che gli operatori del mercato devono tuttora adeguarsi al nuovo sistema;
G. considerando che la partecipazione all'Unione bancaria è aperta agli Stati membri che non hanno ancora adottato l'euro;
H. considerando che l'Unione bancaria è costituita da tutti gli Stati membri che hanno adottato l'euro; che l'euro è la valuta dell'Unione europea; che tutti gli Stati membri, a eccezione di quelli che beneficiano di una deroga, si sono impegnati ad aderire all'euro e, quindi, all'Unione bancaria;
I. considerando che la trasparenza e la responsabilità della Commissione nei confronti del Parlamento europeo costituiscono dei principi essenziali; che ciò significa che la Commissione dovrebbe dare un seguito adeguato alle raccomandazioni del Parlamento e che quest'ultimo, a sua volta, dovrebbe valutare e controllare in maniera appropriata tale seguito;
J. considerando che il lavoro sull'Unione dei mercati dei capitali non dovrebbe indebolire le pressioni per il completamento del nostro lavoro sull'Unione bancaria, che continua a essere un prerequisito per la stabilità finanziaria nel contesto di dipendenza dalle banche che caratterizza l'Unione europea;
K. considerando che, secondo dati recenti, tutti i crediti deteriorati nella zona euro hanno un valore stimato pari a 1 132 miliardi di euro(16);
Vigilanza
1. nutre preoccupazione per l'elevato livello di crediti deteriorati, dal momento che, secondo i dati della BCE, ad aprile 2016 le banche della zona euro detenevano crediti deteriorati per 1 014 miliardi di EUR; ritiene che ridurre tale livello sia di importanza fondamentale; accoglie con favore gli sforzi già intrapresi in alcuni Stati membri per ridurre il livello di crediti deteriorati; osserva tuttavia che, sino ad ora, la questione è stata prevalentemente affrontata a livello nazionale; reputa che il problema vada risolto il prima possibile, ma riconosce che una soluzione definitiva richiederà del tempo; ritiene che qualsiasi soluzione proposta debba tenere conto della fonte dei crediti deteriorati, dell'impatto sulla capacità di prestito delle banche nei confronti dell'economia reale e della necessità di sviluppare un mercato primario e secondario dei crediti deteriorati, eventualmente sotto forma di una cartolarizzazione sicura e trasparente, con un coinvolgimento a livello sia unionale che nazionale; raccomanda alla Commissione di prestare assistenza agli Stati membri al fine di, tra l'altro, istituire apposite società di gestione patrimoniale (o "bad bank") e garantire una vigilanza rafforzata; ribadisce, in tale contesto, l'importanza di poter liquidare i crediti deteriorati al fine di liberare capitali, aspetto particolarmente rilevante per le attività di prestito delle banche nei confronti delle PMI; accoglie con favore, come primo passo, la consultazione della BCE sul progetto di orientamenti per le banche sui crediti deteriorati, ma ritiene che debbano essere realizzati progressi più sostanziali; si compiace della proposta della Commissione sull'insolvenza e la ristrutturazione, comprese la ristrutturazione precoce e la seconda possibilità, nel quadro dell'Unione dei mercati dei capitali; invita gli Stati membri, in attesa della sua adozione e a titolo complementare, a migliorare la loro legislazione in materia, in particolare per quanto riguarda la durata delle procedure di recupero, il funzionamento dei sistemi giudiziari e, più in generale, il loro quadro giuridico in materia di ristrutturazione del debito, nonché ad attuare le necessarie riforme strutturali sostenibili miranti alla ripresa economica, al fine di far fronte ai crediti deteriorati; osserva che, secondo la Banca dei regolamenti internazionali, alcune banche della zona euro hanno indebolito le proprie basi di capitale pagando dividendi notevoli, talvolta superiori al livello degli utili non distribuiti, per tutti gli anni della crisi; ritiene che la posizione patrimoniale delle banche possa essere rafforzata riducendo i pagamenti dei dividendi e raccogliendo nuovo capitale azionario;
2. incoraggia tutti gli Stati membri che non hanno ancora adottato l'euro a intraprendere tutte le iniziative necessarie per procedere in tal senso o ad aderire all'Unione bancaria, nell'ottica di adeguare progressivamente quest'ultima all'intero mercato interno;
3. è preoccupato per la persistente instabilità del contesto bancario in Europa, come evidenziato, tra l'altro, dall'FMI nella relazione 2016 sulla stabilità finanziaria mondiale, in cui si afferma che, anche in un quadro di ripresa ciclica, in Europa continuerà a esservi una cospicua quota di banche deboli e in difficoltà; constata la bassa redditività di diversi istituti nella zona euro; osserva che tale situazione trova una spiegazione, tra le altre cose, nello stock di crediti deteriorati, nel contesto dei tassi di interesse e nelle possibili problematiche sul versante della domanda; appoggia l'invito dell'FMI a introdurre cambiamenti profondi sia nei modelli economici delle banche sia nella struttura del sistema, per garantire un sistema bancario sano a livello europeo;
4. ritiene che vi siano rischi associati al debito sovrano; osserva inoltre che in alcuni Stati membri gli istituti finanziari hanno investito eccessivamente in obbligazioni emesse dalle proprie amministrazioni pubbliche, comportando un'eccessiva propensione per il mercato nazionale, mentre uno dei principali obiettivi dell'Unione bancaria consiste nello spezzare il legame tra banche e rischio sovrano; rileva che un trattamento prudenziale adeguato del debito sovrano potrebbe incentivare le banche a gestire meglio le loro esposizioni sovrane; osserva tuttavia che le obbligazioni di Stato svolgono un ruolo fondamentale quale fonte di garanzia reale liquida e di alta qualità e nella conduzione della politica monetaria, e che la modifica del loro trattamento prudenziale, soprattutto se non si prevede un approccio graduale, potrebbe avere conseguenze significative sia per il settore finanziario sia per il settore pubblico, il che impone una valutazione attenta dei vantaggi e degli svantaggi di una revisione del quadro attuale prima che venga formulata qualsiasi proposta; prende atto delle varie opzioni politiche contenute nella relazione del gruppo di lavoro ad alto livello sul trattamento prudenziale delle esposizioni sovrane, discussa durante la riunione informale dell'ECOFIN tenutasi il 22 aprile 2016; ritiene che il quadro normativo dell'UE dovrebbe essere coerente con le norme internazionali; attende pertanto con grande interesse l'esito del lavoro dell'FSB sul debito sovrano al fine di orientare le decisioni future; ritiene che il quadro europeo dovrebbe consentire una disciplina di mercato nell'elaborazione di politiche sostenibili e nella messa a disposizione di attività liquide e di alta qualità per il settore finanziario nonché di passività sicure per i governi; sottolinea che, parallelamente alle riflessioni sul debito sovrano, occorre riflettere su una convergenza su un ventaglio più ampio di questioni economiche, sulle norme in materia di aiuti di Stato e sui rischi quali una condotta scorretta, ivi compresa la criminalità finanziaria;
5. ritiene essenziale che i depositanti, gli investitori e le autorità di vigilanza affrontino il problema dell'eccessiva variabilità delle ponderazioni del rischio applicate alle attività ponderate per il rischio della stessa categoria tra gli istituti; ricorda che le attuali norme che disciplinano l'uso dei modelli interni garantiscono alle banche un elevato grado di flessibilità e aggiungono un livello di modellizzazione del rischio sotto il profilo della vigilanza; accoglie con favore, a tale proposito, il lavoro intrapreso dall'Autorità bancaria europea al fine di armonizzare le ipotesi e i parametri principali, la cui disomogeneità è stata identificata come uno dei maggiori fattori di variabilità, nonché l'attività svolta a livello di vigilanza bancaria della BCE nel quadro del suo progetto TRIM (Targeted Review of Internal Models), nell'ottica di valutare e confermare l'adeguatezza e l'appropriatezza dei modelli interni; incoraggia ulteriori progressi per quanto concerne questi filoni operativi; attende l'esito degli sforzi internazionali volti a ottimizzare il ricorso ai modelli interni in caso di rischio operativo e credito alle imprese, ad altri istituti finanziari e a banche specializzate in finanza e azioni, al fine di ripristinare la credibilità dei modelli interni e assicurare che si concentrino sui settori in cui offrono un valore aggiunto; accoglie altresì con favore l'introduzione di un coefficiente di leva finanziaria che funga da misura robusta di sostegno, in particolare per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII); sottolinea la necessità di adottare un approccio standard più sensibile al rischio onde garantire il rispetto del principio "stessi rischi, stesse norme"; chiede alle autorità di vigilanza finanziaria di consentire nuovi modelli interni solo a condizione che non si traducano in ingiustificate ponderazioni del rischio significativamente inferiori; ribadisce le conclusioni della sua risoluzione del 23 novembre 2016 sul completamento di Basilea III; rammenta, nello specifico, che le modifiche normative previste non dovrebbero portare a un aumento complessivo dei requisiti patrimoniali né danneggiare la capacità delle banche di finanziare l'economia reale, in particolare le PMI; evidenzia che le azioni a livello internazionale dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità; rammenta l'importanza di non penalizzare in maniera indebita il modello bancario dell'UE e di evitare una discriminazione tra le banche dell'Unione e quelle internazionali; invita la Commissione a garantire che le specificità europee siano tenute in considerazione in sede di elaborazione delle nuove norme internazionali in materia e a tenere in debita considerazione il principio di proporzionalità e l'esistenza di diversi modelli bancari in fase di valutazione dell'impatto della futura legislazione recante attuazione delle norme concordate a livello internazionale;
6. sottolinea che l'accesso affidabile ai finanziamenti e la sana distribuzione del capitale nel modello di finanziamento europeo basato sulle banche dipendono fortemente da bilanci solidi e da una capitalizzazione adeguata, che dopo le crisi finanziarie non sono stati e non sono tuttora garantiti in maniera uniforme nell'Unione, con conseguenti ostacoli per la crescita economica;
7. sottolinea che il settore bancario europeo svolge un ruolo essenziale nel finanziamento dell'economia europea e che tale ruolo è sostenuto da un forte sistema di vigilanza; plaude pertanto all'intenzione della Commissione di mantenere il fattore di sostegno alle PMI nella prossima revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali e del regolamento sui requisiti patrimoniali e di estenderlo oltre la sua attuale soglia;
8. sottolinea che gli orientamenti forniti dai consessi internazionali andrebbero seguiti il più possibile onde evitare il rischio di una frammentazione normativa per quanto riguarda la regolamentazione e la vigilanza delle grandi banche operanti a livello internazionale, senza che ciò impedisca un approccio critico, se necessario, o precluda scostamenti mirati rispetto alle norme laddove le caratteristiche del sistema europeo non siano prese sufficientemente in considerazione; ricorda le conclusioni della sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione internazionali; sottolinea, nello specifico, l'importante ruolo che spetta alla Commissione, alla BCE e all'ABE nel partecipare ai lavori del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e fornire al Parlamento europeo e al Consiglio aggiornamenti trasparenti e completi circa lo stato di avanzamento delle discussioni in sede di CBVB; ritiene che l'UE dovrebbe adoperarsi per ottenere una rappresentanza adeguata in seno al CBVB, in particolare per la zona euro; chiede che durante le riunioni del Consiglio ECOFIN si conferisca maggiore visibilità a tale ruolo, e sollecita altresì una maggiore responsabilità nei confronti della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo; sottolinea che il CBVB e altri consessi dovrebbero promuovere la parità di condizioni a livello mondiale, attenuando – anziché esacerbandole – le differenze tra paesi;
9. rileva i rischi, anche di natura sistemica, di un settore bancario ombra in rapida crescita, come indicato nella relazione di monitoraggio del sistema bancario ombra nell'UE del 2016; ribadisce che qualsiasi intervento a livello della regolamentazione del settore bancario deve essere accompagnato da un'adeguata regolamentazione del settore bancario ombra; chiede pertanto un'azione coordinata al fine di garantire la concorrenza leale e la stabilità finanziaria;
10. sottolinea la necessità di disporre di una visione completa dell'impatto cumulativo delle diverse modifiche al contesto normativo, sia che riguardino la vigilanza, l'assorbimento delle perdite, la risoluzione o i principi contabili;
11. evidenzia che le opzioni e le discrezionalità a livello nazionale potrebbero ostacolare la creazione di condizioni paritarie tra gli Stati membri e la comparabilità delle informative finanziarie delle banche al pubblico; si compiace dell'opportunità, offerta dalla recente proposta di modifica del CRR, di cessare o limitare l'uso di alcune di esse a livello di Unione al fine di contrastare gli ostacoli e la segmentazione esistenti, nonché di conservare solo quelle strettamente necessarie in ragione dei diversi modelli bancari; esorta a sfruttare appieno tale opportunità; accoglie con favore gli orientamenti e il regolamento della BCE volti ad armonizzazione l'esercizio di alcune opzioni e discrezionalità nazionali nell'Unione bancaria; ricorda tuttavia che, durante le attività intese a ridurre le opzioni e le discrezionalità, la BCE deve restare nei limiti previsti dal suo mandato; sottolinea che l'impegno verso l'approfondimento del codice unico europeo è fondamentale ed evidenzia la necessità di snellire l'attuale sovrapposizione e interazione tra loro norme esistenti, le norme modificate e le norme nuove; invita la BCE a rendere pubblico nella sua interezza il manuale di vigilanza, che definisce processi, procedure e metodi comuni per condurre un processo di revisione prudenziale in tutta la zona euro;
12. sottolinea che, dopo la creazione del Meccanismo di vigilanza unico, tutti i membri del consiglio di vigilanza hanno conosciuto un processo di apprendimento naturale riguardante vari modelli economici ed entità di diverse dimensioni e che tale processo va sostenuto e accelerato;
13. prende atto dei chiarimenti relativi agli obiettivi del secondo pilastro e della sua posizione nell'ordine di impilamento ("stacking order") dei requisiti patrimoniali proposto nelle modifiche alla direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD); osserva che il ricorso agli orientamenti sul capitale dovrebbe trovare un equilibrio fra le preoccupazioni sulla stabilità finanziaria e l'esigenza di prevedere margini per il giudizio delle autorità di vigilanza e le analisi caso per caso; incoraggia la BCE a chiarire i criteri alla base degli orientamenti del secondo pilastro; ricorda che tali orientamenti non limitano l'ammontare massimo distribuibile e, pertanto, non andrebbero resi pubblici; ritiene tuttavia che il ricorso agli orientamenti sul capitale non dovrebbe comportare una riduzione comprovabile dei requisiti del secondo pilatro; ritiene che sia necessaria una maggiore convergenza della vigilanza in relazione alla composizione dei fondi propri onde tenere conto dei requisiti e degli orientamenti del secondo pilastro; si compiace pertanto che la questione venga affrontata nella proposta di modifica della CRD;
14. mette in evidenza i rischi derivanti dalla detenzione di attività di livello 3, inclusi i derivati, e in particolare dalla difficoltà di procedere alla loro valutazione; osserva che tali rischi andrebbero diminuiti e che ciò richiede una riduzione progressiva delle consistenze di tali attività; invita l'MVU a fare della questione una delle sue priorità in materia di vigilanza e a organizzare, unitamente all'ABE, una prova di stress quantitativa al riguardo;
15. ribadisce la necessità di garantire una maggiore trasparenza relativamente alla totalità delle pratiche di vigilanza, in particolare nel ciclo SREP; chiede alla BCE di pubblicare indicatori e misurazioni della performance per dimostrare l'efficacia della vigilanza e migliorarne la responsabilità verso l'esterno; ribadisce l'invito a una maggiore trasparenza in merito alle decisioni e alle motivazioni relative al secondo pilastro; chiede alla BCE di pubblicare standard di vigilanza comuni;
16. rileva i rischi derivanti dagli istituti finanziari "troppo grandi per fallire", "troppo interconnessi per fallire" e "troppo complessi per essere oggetto di risoluzione"; osserva che è stato concordato un insieme di misure politiche studiate a livello internazionale per affrontare tali rischi (segnatamente la TLAC, la compensazione centralizzata dei derivati, la maggiorazione del coefficiente di capitale e di leva finanziaria per le banche a rilevanza sistemica a livello globale); si impegna a lavorare con celerità alle corrispondenti proposte legislative ai fini della loro attuazione nell'Unione, riducendo così in maniera ulteriore i rischi derivanti dal problema degli istituti troppo grandi per fallire; ricorda le parole di Mark Carney, presidente dell'FSB, secondo cui l'accordo sulle proposte di una norma internazionale comune in materia di capacità totale di assorbimento delle banche a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB) rappresenta un punto di svolta nel percorso che pone fine al problema delle banche "troppo grandi per fallire"; osserva inoltre che un efficace meccanismo di bail-in e l'applicazione di un livello appropriato di MREL rappresentano una componente importante delle misure regolamentari volte ad affrontare tale questione e a consentire alle banche a rilevanza sistemica a livello globale di essere risolte senza ricorrere a sovvenzioni pubbliche e senza perturbare il sistema finanziario nel suo insieme;
17. pone l'accento sulle limitazioni dell'attuale metodologia per le prove di stress; plaude pertanto agli sforzi messi in campo dall'ABE e dalla BCE per apportare miglioramenti al quadro delle prove di stress; ritiene tuttavia che occorra fare di più per riflettere in maniera migliore la possibilità e la realtà di situazioni di crisi effettive, tra l'altro integrando meglio nella metodologia elementi più dinamici come gli effetti di contagio; reputa che la mancanza di trasparenza che caratterizza le prove di stress della BCE implichi un'incertezza nelle pratiche di vigilanza; invita la BCE a pubblicare i risultati delle sue prove di stress nell'ottica di rafforzare la fiducia del mercato;
18. ritiene che, nel caso in cui un'autorità nazionale competente (ANC) respinga la richiesta di tenere presenti particolari circostanze nelle prove di stress, tale decisione vada comunicata all'ABE e all'MVU per garantire condizioni di parità;
19. accoglie con favore i progressi compiuti per predisporre l'autorizzazione di alcune deleghe nel campo delle decisioni di valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità; sottolinea tuttavia che è necessaria una modifica ai regolamenti per fare in modo che il consiglio di vigilanza possa delegare maggiormente e più facilmente ai funzionari pertinenti le decisioni su alcune questioni di routine; accoglierebbe con favore una siffatta modifica, che contribuirebbe a rendere più efficiente ed efficace la vigilanza bancaria della BCE; invita la BCE a specificare le mansioni e il quadro giuridico relativi alla delega del potere decisionale;
20. prende atto della relazione della Corte dei conti europea sul funzionamento dell'MVU; prende atto delle conclusioni concernenti l'inadeguato livello di organico; invita le autorità nazionali competenti e gli Stati membri a mettere a completa disposizione della BCE le risorse umane e i dati economici necessari all'assolvimento del suo incarico, in particolare per quanto riguarda le ispezioni in loco; invita la BCE a modificare il regolamento quadro sull'MVU per formalizzare gli impegni assunti dalle autorità nazionali competenti e ad attuare una metodologia basata sul rischio per determinare il numero di effettivi previsto come obiettivo e la composizione delle competenze per i gruppi di vigilanza congiunti; ritiene che un maggiore coinvolgimento del personale della BCE e una minore dipendenza dall'organico delle autorità nazionali competenti migliorerebbero l'indipendenza della vigilanza, associati all'impiego dell'organico dell'autorità competente di uno Stato membro per sottoporre a vigilanza un istituto di un altro Stato membro, il che contribuisce a contrastare il rischio di omissioni di vigilanza; accoglie con favore la cooperazione tra la BCE e il Parlamento europeo in merito alle condizioni di lavoro del personale; invita la BCE a promuovere un buon ambiente lavorativo che favorisca la coesione professionale al suo interno; rammenta il potenziale conflitto di interessi tra le mansioni di vigilanza e la responsabilità in materia di politica monetaria, nonché la necessità di una chiara separazione tra i due tipi di funzioni; invita la BCE a svolgere un'analisi dei rischi riguardante eventuali conflitti d'interesse e a prevedere linee gerarchiche separate per quanto concerne le risorse specificamente addette alla funzione di vigilanza; reputa che, pur rimanendo un principio centrale, la separazione tra politica monetaria e vigilanza non dovrebbe precludere i risparmi sui costi consentiti dalla condivisione dei servizi, a condizione che tali servizi non siano critici in termini di elaborazione delle politiche e che siano definite adeguate garanzie; invita la BCE a condurre consultazioni pubbliche nell'ambito dell'elaborazione di misure quasi legislative, ai fini di una maggiore rendicontabilità;
21. sottolinea che la creazione dell'MVU è stata accompagnata da un aumento dell'influenza dell'Unione europea sulla scena internazionale rispetto alla situazione preesistente;
22. sottolinea che la separazione delle mansioni di vigilanza dalle funzioni di politica monetaria dovrebbe consentire all'MVU di assumere una posizione indipendente su tutte le questioni pertinenti, tra cui quella delle potenziali ripercussioni dei tassi d'interesse fissati come obiettivo dalla BCE sulla posizione finanziaria delle banche oggetto di vigilanza;
23. condivide il parere della Corte dei conti europea secondo cui dopo l'istituzione dell'MVU è emersa una lacuna di controllo; esprime preoccupazione per il fatto che in ragione delle limitazioni imposte dalla BCE all'accesso ai documenti da parte della Corte dei conti, importanti settori non sono stati sottoposti ad audit; esorta la BCE a cooperare appieno con la Corte dei conti per consentirle di esercitare il proprio mandato e a migliorare in tal modo la rendicontabilità;
24. rammenta la necessità di trovare, nella regolamentazione così come nell'esercizio di vigilanza, un equilibrio tra l'esigenza di proporzionalità e quella di un approccio coerente; rileva, a tale proposito, le modifiche in materia di obblighi di segnalazione e remunerazione presentate nella proposta della Commissione che modifica la direttiva 2013/36/UE; invita la Commissione a dare priorità ai lavori su un "quadro per le piccole banche" e a includervi una valutazione della fattibilità di un futuro quadro normativo che preveda norme prudenziali meno complesse e più adeguate e proporzionate, specifiche per i vari tipi di modello bancario; sottolinea che tutte le banche dovrebbero essere sottoposte a un adeguato livello di vigilanza; rammenta che una vigilanza adeguata è fondamentale per monitorare tutti i rischi, qualunque sia la dimensione delle banche; rispetta la ripartizione dei ruoli e delle competenze tra l'SRB, l'ABE e altre autorità operanti nell'ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria, sottolineando al contempo l'importanza di una cooperazione efficace; rileva la necessità di superare, in un mercato comune, il proliferare di obblighi di segnalazione che si sovrappongono e di interpretazioni nazionali delle leggi europee; sostiene gli sforzi di razionalizzazione compiuti finora, come l'idea alla base del quadro europeo di segnalazione (European Reporting Framework – ERF), e incoraggia ulteriori sforzi in tale direzione al fine di evitare la doppia rendicontazione e inutili costi aggiuntivi sotto il profilo normativo; invita la Commissione ad affrontare la questione al momento opportuno in linea con le conclusioni tratte dall'invito a presentare contributi, ad esempio attraverso una proposta di procedura comune, unitaria e consolidata per le segnalazioni di vigilanza; chiede che siano annunciati tempestivamente gli obblighi di segnalazione ad hoc e quelli permanenti per garantire l'elevata qualità dei dati e la sicurezza della programmazione;
25. sottolinea che la sicurezza e la solidità di una banca non possono essere colte da una valutazione puntuale del mero bilancio, giacché sono originate da interazioni dinamiche tra la banca e i mercati e sono condizionate da vari elementi presenti nell'intera economia; sottolinea pertanto che un solido quadro per la stabilità finanziaria e la crescita dovrebbe essere globale ed equilibrato, in modo da abbracciare pratiche di vigilanza dinamica e non essere unicamente concentrato su una regolamentazione statica con aspetti principalmente quantitativi;
26. richiama l'attenzione sulla ripartizione delle competenze tra la BCE e l'ABE; sottolinea che la BCE non deve diventare il normatore di fatto per le banche non sottoposte all'MVU;
27. prende atto del fatto che in data 18 maggio 2016 il consiglio della BCE ha approvato il regolamento sul sistema di raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (AnaCredit); chiede alla BCE di lasciare alle banche centrali nazionali il maggior margine di manovra possibile per l'attuazione di AnaCredit;
28. invita la BCE a non avviare i lavori sulle possibili fasi successive di AnaCredit prima che sia stata condotta una consultazione pubblica, con il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo e con particolare attenzione al principio della proporzionalità;
29. sottolinea nuovamente l'importanza di disporre di sistemi informatici solidi e ben funzionanti, rispondenti alle esigenze delle funzioni di vigilanza dell'MVU e alle preoccupazioni in materia di sicurezza; si rammarica delle recenti segnalazioni in merito alle persistenti carenze del sistema informatico;
30. accoglie con favore l'istituzione di comitati nazionali per il rischio sistemico, ma sottolinea che la creazione dell'Unione bancaria accresce la necessità di rafforzare la politica macroprudenziale a livello europeo per consentire di affrontare adeguatamente i potenziali effetti di ricaduta transfrontalieri del rischio sistemico; incoraggia la Commissione a proporre una vigilanza macroprudenziale coerente ed efficace nel suo riesame generale del quadro macroprudenziale nel 2017; invita la Commissione a essere particolarmente ambiziosa per quanto concerne il potenziamento della capacità istituzionale e analitica del CERS di valutare i rischi e le vulnerabilità all'interno e all'esterno del settore bancario e di intervenire di conseguenza; ritiene che gli strumenti basati sul prestito (come i rapporti tra prestito/valore e i rapporti tra servizio del debito e entrate) debbano essere integrati nella legislazione europea per garantire l'armonizzazione nell'uso di queste tipologie supplementari di strumenti macroprudenziali; evidenzia la necessità di ridurre la complessità istituzionale e abbreviare i tempi di interazione tra CERS, BCE/MVU e autorità nazionali e tra autorità nazionali competenti e designate nel campo della vigilanza macroprudenziale; si compiace, a tal proposito, dei progressi già compiuti sul versante del coordinamento transfrontaliero attraverso la raccomandazione del CERS sulla reciprocità volontaria; invita nuovamente a chiarire i legami tra il quadro macroprudenziale e gli strumenti microprudenziali esistenti, con l'obiettivo di garantire un'interazione efficace tra gli strumenti di politica macroprudenziale e di politica microprudenziale; esprime preoccupazione per le vulnerabilità del settore immobiliare individuate dal CERS; osserva che l'ABE non ha ancora elaborato norme tecniche di regolamentazione sulla condizione dei requisiti patrimoniali per l'esposizione ai mutui conformemente all'articolo 124, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 164, paragrafo 6, del CRR; segnala che finora solo un numero limitato di membri dell'MVU ha attivato o prevede di attivare riserve generali a fronte del rischio sistemico e una riserva di capitale anticiclica; osserva che finora la BCE non ha esercitato appieno i propri poteri di vigilanza macroeconomica promuovendo l'adozione di strumenti di vigilanza macroprudenziali da parte delle autorità nazionali;
31. evidenzia che l'esito del referendum del Regno Unito sull'appartenenza all'UE rende necessaria una valutazione dell'intero Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), comprese le modalità di voto in seno alle autorità europee di vigilanza, in particolare il meccanismo di doppia maggioranza previsto all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento dell'ABE; evidenzia che gli eventuali negoziati susseguenti al referendum non devono condurre a una disparità di condizioni tra gli istituti finanziari dell'UE e dei paesi terzi e non devono essere utilizzati per promuovere la deregolamentazione nel settore finanziario;
32. plaude all'ottimo lavoro dei gruppi di vigilanza congiunti (GVC), che sono un buon esempio di cooperazione europea e di sviluppo della conoscenza; sottolinea che l'impiego proposto di un sistema di rotazione nell'organizzazione futura dei GVC dovrebbe garantire una vigilanza obiettiva tenendo conto al tempo stesso del lungo processo di sviluppo della conoscenza in questo complessissimo campo di competenza;
33. si compiace che l'Unione bancaria abbia in larga misura eliminato la questione "paese d'origine-paese ospitante" nell'ambito della vigilanza grazie all'istituzione di un'autorità di vigilanza unica e al netto miglioramento dello scambio di informazioni pertinenti tra le autorità di vigilanza, consentendo un controllo più globale dei gruppi bancari transfrontalieri; sottolinea che, a causa dell'attuale incompletezza dell'Unione bancaria, la revisione del CRR per quanto concerne le deroghe all'applicazione dei requisiti patrimoniali e di liquidità dovrà tenere debitamente conto dei problemi di tutela dei consumatori nei paesi ospitanti;
34. accoglie con favore l'iniziativa della BCE di obbligare le banche oggetto di vigilanza a denunciare gli attacchi informatici di entità rilevante nel quadro di un servizio di segnalazione in tempo reale, come pure le ispezioni in loco dell'MVU finalizzate a monitorare la sicurezza informatica; chiede la definizione di un quadro giuridico che faciliti lo scambio di informazioni sensibili pertinenti per impedire gli attacchi informatici tra le banche;
35. sottolinea il ruolo fondamentale della sicurezza informatica per i servizi bancari e la necessità di incentivare gli istituti finanziari a essere molto ambiziosi nel proteggere i dati dei consumatori e nel garantire la sicurezza informatica;
36. osserva che all'MVU è stato assegnato il compito della vigilanza bancaria europea allo scopo di garantire il rispetto delle norme prudenziali dell'UE e la stabilità finanziaria, mentre altri compiti di vigilanza con chiari effetti di ricaduta sul piano europeo sono rimasti in mano alle autorità di vigilanza nazionali; sottolinea, a tale riguardo, che l'MVU dovrebbe avere poteri di monitoraggio per quanto concerne le attività di antiriciclaggio delle autorità nazionali di vigilanza bancaria; pone in evidenza che all'ABE dovrebbero essere conferiti anche poteri supplementari nel settore dell'antiriciclaggio, compreso quello di eseguire valutazioni in loco presso le autorità competenti degli Stati membri, di esigere la produzione di informazioni pertinenti alla valutazione della conformità, di emanare raccomandazioni relative a provvedimenti correttivi da adottare, di rendere pubbliche tali raccomandazioni e di adottare le misure necessarie per garantire l'effettiva attuazione di tali raccomandazioni;
37. ribadisce il suo invito all'ABE a far rispettare e migliorare il quadro per la tutela dei consumatori nel settore dei servizi bancari in linea con il suo mandato, a integrazione della vigilanza prudenziale dell'MVU;
Risoluzione
38. rammenta che è necessario rispettare le norme sugli aiuti di Stato nel contesto di future crisi bancarie e che l'eccezione del sostegno pubblico straordinario deve avere carattere precauzionale e temporaneo e non può essere usata per coprire perdite che un ente ha registrato o che probabilmente registrerà nel prossimo futuro; chiede che siano definite procedure efficienti tra l'SRB e la Commissione in tema di processo decisionale nel caso di una risoluzione, soprattutto per quanto concerne il calendario; è del parere che la flessibilità integrata nel quadro attuale dovrebbe essere chiarita e ricorda la necessità di sfruttarla meglio per affrontare situazioni specifiche, senza ostacolare l'autentica risoluzione delle banche che sono insolventi, soprattutto nel caso di misure preventive e alternative che coinvolgano l'uso dei fondi degli SGD, come disposto all'articolo 11, paragrafi 3 e 6, della direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (direttiva SGD); esorta dunque la Commissione a riconsiderare la propria interpretazione delle pertinenti norme sugli aiuti di Stato al fine di garantire che le misure preventive e alternative previste dal legislatore europeo nella direttiva SGD possano essere effettivamente applicate; rileva che situazioni specifiche sono state trattate in maniera diversa senza una motivazione chiara; rammenta alla Commissione che entro il 31 dicembre 2015 doveva essere presentata una relazione sulla valutazione della continua necessità di consentire ricapitalizzazioni precauzionali e la condizionalità che si applica a tali misure; invita la Commissione a presentare quanto prima tale relazione;
39. invita la Commissione a valutare, alla luce dell'esperienza e nell'ambito del quadro del riesame del regolamento (UE) n. 806/2014, se l'SRB e le autorità nazionali competenti per la risoluzione siano dotate di sufficienti poteri e strumenti di intervento precoce per evitare deflussi destabilizzanti di capitale e capacità di assorbimento delle perdite delle banche nel corso di una crisi;
40. sottolinea l'importanza di chiarire le questioni pratiche che influiscono direttamente sulla risoluzione, come il ricorso a fornitori che prestano servizi fondamentali, ad esempio nel caso di servizi informatici esternalizzati;
41. segnala la proposta della Commissione sull'introduzione nel primo pilastro di una capacità totale minima di assorbimento delle perdite (TLAC) per banche a rilevanza sistemica a livello globale, conformemente alle norme internazionali; prende atto delle differenze tra TLAC e MREL; sottolinea tuttavia che le due norme hanno il medesimo obiettivo, ossia garantire che le banche dispongano di sufficiente capitale regolamentare e passività atte ad assorbire le perdite affinché il bail-in sia uno strumento efficace nella risoluzione senza provocare instabilità finanziaria e senza necessità di fondi pubblici, evitando così la socializzazione dei rischi privati; conclude pertanto che è possibile adottare un approccio olistico all'assorbimento delle perdite combinando le due norme, prendendo come norma minima il TLAC quale recepito nell'attuale proposta della Commissione, in funzione dell'accordo che dovrà essere raggiunto dai colegislatori; sottolinea che è opportuno prestare la giusta attenzione al mantenimento dei due criteri delle dimensioni e delle attività ponderate per il rischio e segnala l'interconnessione tra il criterio delle attività ponderate per il rischio soggiacente alla norma TLAC e i lavori in corso in seno all'UE e al CBVB in merito ai modelli interni e alla finalizzazione del quadro di Basilea III; sottolinea che deve attribuita un'attenzione adeguata, nella calibrazione e/o nell'introduzione graduale dei requisiti MREL, alla necessità di creare un mercato per le passività ammissibili per il MREL; sottolinea l'importanza di mantenere la discrezionalità dell'autorità di risoluzione nella fissazione del MREL e di assicurarsi che le banche abbiano sufficiente debito subordinato e suscettibile di bail-in; enfatizza che la comunicazione al mercato dovrebbe essere effettuata in maniera adeguata al fine di evitare che gli investitori interpretino in maniera erronea i requisiti MREL;
42. richiama l'attenzione sull'importanza di chiarire nella legislazione l'ordine di impilamento tra il CET1 ammissibile per il MREL e le riserve di capitale; sottolinea la necessità di adottare una normativa volta a chiarire le responsabilità e i poteri rispettivi delle autorità di risoluzione e delle autorità competenti, per quanto concerne le misure di intervento precoce da adottare in caso di violazione dei requisiti MREL; prende atto della proposta della Commissione sull'introduzione degli orientamenti sul MREL; ribadisce che la calibrazione del MREL dovrebbe in ogni caso essere strettamente legata alla strategia sulla risoluzione della banca in questione e giustificata dalla stessa;
43. richiama l'attenzione sull'importanza di chiarire nella legislazione che il CET1 ammissibile per il MREL si colloca al di sopra delle riserve di capitale, in modo da evitare il doppio conteggio del capitale;
44. evidenzia che è fondamentale armonizzare la gerarchia dei crediti nella procedura di insolvenza bancaria negli Stati membri, al fine di rendere più coerente ed efficace l'applicazione della BRRD e garantire certezza agli investitori internazionali; accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione di approfondire l'armonizzazione di tale gerarchia; rileva che anche una migliore armonizzazione del sistema ordinario di insolvenza e della relativa gerarchia dei crediti sarà essenziale sia, per le banche, per evitare discrepanze con il sistema di risoluzione bancario sia, nel caso delle società, per assicurare maggiore chiarezza e certezza agli investitori transnazionali, contribuendo altresì ad affrontare la questione dei crediti deteriorati; accoglie con favore il fatto che la BRRD abbia apportato un importante cambiamento nella gerarchia dell'insolvenza, assegnando priorità ai depositi assicurati affinché abbiano rango superiore a tutti gli strumenti di capitale, la capacità di assorbimento delle perdite, gli altri titoli di debito di primo rango e i depositi non assicurati; invita l'SRB a presentare i risultati delle valutazioni sulla risolvibilità per le G-SIB e altre banche, comprese le misure proposte per superare gli impedimenti alla risoluzione;
45. prende atto della gamma di opzioni giuridiche disponibili per garantire la subordinazione del debito ammissibile per il TLAC; rileva che l'FSB non ha espresso preferenze in merito; è del parere che l'approccio seguito dovrebbe innanzitutto stabilire un equilibrio tra la flessibilità, l'efficacia, la certezza giuridica e la capacità del mercato di assorbire nuove classi di debito;
46. chiede una riflessione sul possibile impatto negativo sull'economia reale connesso alla revisione delle norme di Basilea e all'introduzione dei requisiti sul MREL, del TLAC e dell'IFRS 9; chiede una soluzione volta a ridurre tale impatto;
47. ricorda che il nuovo regime di risoluzione introdotto ha prodotto alcuni strumenti offerti agli investitori, in particolare agli investitori al dettaglio, che comportano un rischio di perdita più elevato rispetto a quanto previsto dal regime precedente; rammenta inoltre che gli strumenti atti al bail-in dovrebbero essere venduti in primo luogo solo a investitori appropriati in grado di assorbire le potenziali perdite senza mettere a repentaglio la propria solida posizione finanziaria; esorta pertanto la Commissione a promuovere l'attuazione della legislazione pertinente in vigore e invita le autorità europee di vigilanza ad apportare un contributo sostanziale all'individuazione di pratiche di vendita impropria;
48. segnala la difficoltà che si sta riscontrando nell'applicazione del requisito di riconoscimento contrattuale, previsto dalla BRRD, dei poteri di bail-in in relazione a passività disciplinate dal diritto di uno Stato terzo; considera la questione una preoccupazione immediata; segnala che gli emendamenti proposti alla BRRD introducono il diritto delle autorità competenti di derogare a tale obbligo; ritiene che tale approccio consenta flessibilità e una valutazione caso per caso delle passività interessate; invita pertanto la Commissione e le autorità di risoluzione ad assicurare che le condizioni sulla concessione di esenzioni e le successive decisioni effettive sulle esenzioni non mettano a repentaglio la risolvibilità delle banche;
49. sottolinea che uno scambio di informazioni rapido ed efficace tra le autorità di vigilanza e di risoluzione è fondamentale per garantire un'agevole gestione delle crisi; accoglie con favore la conclusione di un protocollo d'intesa tra la BCE e l'SRM in materia di cooperazione e scambio di informazioni; chiede alla BCE di specificare nel protocollo d'intesa le procedure di comunicazione tra gruppi di vigilanza congiunti e gruppi interni per la risoluzione; raccomanda che la partecipazione della BCE come osservatore permanente alle sessioni plenarie ed esecutive dell'SRB sia resa del tutto reciproca, consentendo a un rappresentante dell'SRB di partecipare al consiglio di vigilanza della BCE come osservatore permanente;
50. prende atto del duplice ruolo dei membri dell'SRB, che sono al tempo stesso membri di un organo esecutivo con funzioni decisionali e dirigenti di alto livello tenuti a rispondere, in tale veste, al presidente dell'SRB; ritiene che occorra effettuare una valutazione di tale struttura prima del termine dell'attuale mandato;
51. rammenta che, in ultima analisi, l'accordo intergovernativo sul Fondo di risoluzione unico dovrà essere integrato, nella sostanza, nel quadro giuridico dell'Unione; invita la Commissione a riflettere sulle modalità per conseguire questo obiettivo; sottolinea che la futura integrazione del patto di bilancio nel diritto dell'UE potrebbe costituire un modello utile;
52. chiede che i contribuiti ex ante al Fondo di risoluzione unico siano calcolati in maniera del tutto trasparente con azioni volte ad armonizzare le informazioni sui risultati del calcolo e a migliorare la comprensione della metodologia di calcolo; invita la Commissione a condurre con la massima attenzione possibile il riesame, previsto al considerando 27 del regolamento delegato (UE) 2015/63, del calcolo dei contributi al Fondo di risoluzione unico e, in particolare, a verificare l'adeguatezza del fattore di rischio, onde assicurare che il profilo di rischio degli istituti meno complessi sia adeguatamente rispecchiato;
53. prende atto della dichiarazione dei ministri delle finanze dell'8 dicembre 2015 sul sistema dei meccanismi di finanziamento ponte per il Fondo di risoluzione unico; rileva, al riguardo, che 15 Stati membri della zona euro su 19 hanno già firmato un accordo di prestito armonizzato con l'SRB; rammenta che queste linee di credito individuali saranno disponibili solamente in ultima istanza; è del parere che questa soluzione non sia sufficiente per superare il circolo vizioso esistente tra banche e debito sovrano e porre fine ai salvataggi finanziati dai contribuenti; invita a portare avanti rapidamente i lavori del Consiglio e della Commissione su un sostegno di bilancio comune per il Fondo di risoluzione unico, per il cui finanziamento dovrebbe essere prevista la responsabilità in ultima istanza del settore bancario e che, nel medio termine, dovrebbe essere neutrale dal punto di vista del bilancio, come convenuto nell'accordo sul Fondo di risoluzione unico e confermato dal Consiglio europeo nel giugno 2016;
Assicurazione dei depositi
54. ribadisce l'invito a istituire un terzo pilastro per completare l'Unione bancaria; rammenta che la protezione dei depositi è una preoccupazione comune di tutti i cittadini europei; segnala che la proposta sull'EDIS è attualmente oggetto di discussione a livello di commissione;
55. sottolinea che l'introduzione dell'EDIS e le discussioni sul progetto non dovrebbero portare a un indebolimento degli sforzi intesi a migliorare l'attuazione della direttiva SGD; accoglie con favore il recente lavoro dell'ABE volto a promuovere la convergenza in questo settore; accoglie con favore il fatto che tutti gli Stati membri abbiano recepito la BRRD; rammenta a tutti gli Stati membri l'obbligo di applicare e attuare correttamente la BRRD e la direttiva SGD;
56. ricorda che il ruolo della Commissione è quello di garantire parità di condizioni in tutta l'UE e che essa dovrebbe evitare qualsiasi frammentazione nel mercato interno;
o o o
57. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla BCE, all'SRB, ai parlamenti nazionali e alle autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013.
"Il Meccanismo di vigilanza unico: un buon inizio, ma sono necessari ulteriori miglioramenti", http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_29/SR_SSM_IT.pdf
– visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE(1), in particolare gli articoli 22 e 47, l'articolo 66, paragrafo 2, e l'allegato II, punto 5,
– vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi(2), in particolare l'articolo 12,
– visto il progetto di regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari per quanto riguarda i criteri di approvazione delle sostanze attive a basso rischio (D046260/01),
– vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 su soluzioni tecnologiche per un'agricoltura sostenibile nell'UE(3),
– vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulla promozione dell'innovazione e dello sviluppo economico nella futura gestione delle aziende agricole europee(4),
– visto il "Piano di attuazione volto ad accrescere la disponibilità di prodotti fitosanitari a basso rischio e ad accelerare l'attuazione della difesa integrata negli Stati membri", messo a punto dal gruppo di esperti sulla protezione fitosanitaria sostenibile e approvato dal Consiglio il 28 giugno 2016,
– visti il Piano d'azione di lotta della Commissione ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica (COM(2011)0748) e l'imminente Piano d'azione sulla resistenza antimicrobica (AMR) che la Commissione lancerà nel 2017,
– vista l'interrogazione alla Commissione sui pesticidi biologici a basso rischio (O-000147/2016 – B8-1821/2016),
– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'impiego di prodotti fitosanitari convenzionali è sempre più oggetto di pubblico dibattito, a causa dei rischi che essi presentano per la salute umana, gli animali e l'ambiente;
B. considerando che è in diminuzione il numero di sostanze attive disponibili sul mercato UE, utilizzate per la protezione fitosanitaria; che gli agricoltori UE continuano a richiedere una serie di strumenti di protezione delle colture;
C. considerando che è importante promuovere lo sviluppo di procedure o tecniche alternative volte a ridurre la dipendenza dai pesticidi convenzionali;
D. considerando che prevenire gli sprechi alimentari rappresenta una priorità nell'UE e l'accesso a soluzioni fitosanitarie appropriate è essenziale nelle prevenzione dei danni causati dai parassiti e dalle malattie che si traducono in sprechi alimentari; che, secondo la FAO, il 20 % della produzione ortofrutticola in Europa va persa nei campi(5);
E. considerando che è ancora possibile trovare residui indesiderati di pesticidi nel suolo, nell'acqua e nell'ambiente in generale e che anche una certa percentuale di prodotti agricoli di origine vegetale o animale può contenere residui di pesticidi superiori ai livelli massimi di residui previsti per i pesticidi;
F. considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 definisce criteri d'identificazione delle sostanze a basso rischio che si applicano indipendentemente dall'origine della sostanza e che i pesticidi a basso rischio possono essere di origine sia biologica che sintetica;
G. considerando che per pesticidi di origine biologica si intendono generalmente i prodotti fitosanitari basati su microorganismi, vegetali, sostanze chimiche o semichimiche bioderivate (come i feromoni e vari oli essenziali) e i loro prodotti derivati; che l'attuale quadro regolamentare sui prodotti fitosanitari(6) non distingue giuridicamente tra prodotti fitosanitari biologici e prodotti chimici di sintesi;
H. considerando che recenti studi scientifici evidenziano che l'esposizione subletale a certi erbicidi può causare modifiche negative in termini di suscettibilità agli antibiotici nei batteri(7) e che una combinazione di uso elevato di erbicidi e antibiotici in prossimità di animali da allevamento e insetti può comportare un maggiore uso di antibiotici dovuto alla possibile compromissione dei loro effetti terapeutici;
I. considerando che i prodotti fitosanitari a basso rischio di origine biologica possono rappresentare un'alternativa praticabile ai prodotti fitosanitari convenzionali, sia per l'agricoltura tradizionale che per l'agricoltura biologica e contribuire a un'attività agricola più sostenibile; che alcuni prodotti fitosanitari di origine biologica hanno nuovi meccanismi d'azione, il che potrebbe rappresentare un vantaggio, tenuto conto dell'evoluzione delle resistenze ai prodotti fitosanitari convenzionali, e limitare l'impatto sugli organismi non bersaglio; che i prodotti fitosanitari a basso rischio di origine biologica dovrebbero rappresentare una delle opzioni preferite degli utilizzatori non professionali e nel giardinaggio domestico, insieme ad altri metodi di controllo e prevenzione non chimici;
J. considerando che l'uso dei prodotti fitosanitari è necessario per soddisfare adeguatamente la domanda di alimenti e mangimi e che nel procedimento di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e dei loro principi attivi si applica il principio di precauzione(8);
K. considerando che il lungo processo di approvazione e registrazione a monte della commercializzazione dei pesticidi a basso rischio di origine biologica rappresenta un notevole ostacolo economico per i produttori;
L. considerando che l'attuazione della difesa integrata è obbligatoria nell'Unione ai sensi della direttiva 2009/128/CE; che gli Stati membri e le autorità locali dovrebbero porre un maggiore accento sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, comprese le alternative fitosanitarie a basso rischio;
M. considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive sono approvate a livello dell'Unione, mentre l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che le contengono è di competenza degli Stati membri;
N. considerando che, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive possono essere approvate come sostanze attive a basso rischio se conformi ai criteri generali di approvazione e ai criteri specifici per le sostanze a basso rischio enunciati al punto 5 dell'allegato II; che, in base all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1107/2009, sono autorizzati come prodotti fitosanitari a basso rischio i prodotti fitosanitari che contengono solo sostanze attive a basso rischio, che non contengono alcuna sostanza potenzialmente pericolosa, che non richiedono specifiche misure di mitigazione del rischio e che sono sufficientemente efficaci;
O. considerando che, attualmente, le sostanze attive classificate "a basso rischio" approvate nell'Unione europea sono solo sette, di cui sei di origine biologica; che nel suo programma di rinnovo la Commissione privilegia la valutazione delle sostanze attive presunte a basso rischio;
P. considerando che un certo numero di Stati membri ha rifiutato l'autorizzazione ai prodotti contenenti sostanze attive a basso rischio di origine biologica a causa della loro efficacia che viene percepita come inferiore rispetto ai pesticidi chimici di sintesi, senza alcuna considerazione per l'innovazione in corso nel settore dei pesticidi a basso rischio di origine biologica, senza tener conto dei benefici in termini di efficienza delle risorse per l'agricoltura biologica e senza considerare i costi agricoli, sanitari e ambientali di certi altri prodotti fitosanitari;
Q. considerando che l'attuale quadro regolamentare prevede taluni incentivi per le sostanze attive e i prodotti fitosanitari a basso rischio, nella fattispecie una prima approvazione per un periodo più lungo, pari a 15 anni, per le sostanze attive a basso rischio, in conformità dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, e un termine più breve, pari a 120 giorni, per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari a basso rischio, in conformità dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1107/2009; che tali incentivi di tipo normativo si applicano tuttavia solo alla fine della procedura di approvazione, una volta che la sostanza attiva è stata classificata a basso rischio;
R. considerando che l'articolo 12 della direttiva 2009/128/CE stabilisce che in alcune aree specifiche, come le aree utilizzate dalla popolazione e le aree protette, sia ridotto al minimo o vietato l'uso di pesticidi; che in tali casi sono adottate adeguate misure di gestione del rischio e viene preso in considerazione, in primo luogo, l’uso di prodotti fitosanitari a basso rischio; che alcuni Stati membri hanno da tempo vietato l'uso di pesticidi in tali aree specifiche;
S. considerando che la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi un progetto di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda i criteri di approvazione delle sostanze attive a basso rischio; che tale progetto parte dall'assunto che i microrganismi siano sostanze attive a basso rischio;
Considerazioni di ordine generale
1. sottolinea la necessità di incrementare senza ulteriore indugio la disponibilità a livello di Unione di pesticidi a basso rischio, compresi i prodotti fitosanitari a basso rischio di origine biologica;
2. sottolinea che gli agricoltori devono poter disporre di una gamma di strumenti più ampia per proteggere le proprie colture e scegliere le misure migliori e più sostenibili a tal fine; incoraggia pertanto un maggiore ricorso a strumenti diversi, tra cui i pesticidi a basso rischio di origine biologica, sulla base dei principi della difesa integrata;
3. sottolinea la necessità di incrementare la disponibilità di una gamma di strumenti per la difesa integrata per l'agricoltura biologica che rispetti i requisiti di efficienza sia dell'agricoltura biologica che delle risorse;
4. pone l'accento sul fatto che occorre soddisfare la domanda dei consumatori di alimenti sicuri che siano economicamente accessibili e prodotti in modo sostenibile;
5. sottolinea che, al fine di promuovere la messa a punto e l'utilizzo di nuovi prodotti fitosanitari a basso rischio di origine biologica, la valutazione della loro efficacia e dei loro rischi, nonché della loro capacità di soddisfare le esigenze ambientali, sanitarie ed economiche dell'agricoltura dovrebbe essere impostata in modo da offrire agli agricoltori un livello adeguato di protezione fitosanitaria;
6. sottolinea l'importanza di un dibattito pubblico sulla disponibilità di alternative ai prodotti fitosanitari convenzionali e di mettere a disposizione di agricoltori e coltivatori una più ampia gamma di sostanze, tra cui i prodotti fitosanitari a basso rischio di origine biologica e altre misure di controllo biologico, in modo da reperire le soluzioni più valide a livello ambientale, sanitario ed economico; sottolinea la necessità di compiere opera di formazione sull'esigenza di garantire la sostenibilità della protezione delle colture; incoraggia una ricerca e un'innovazione ulteriori in merito ai prodotti fitosanitari a basso rischio di origine biologica;
7. accoglie con favore il "Piano di attuazione volto ad accrescere la disponibilità di prodotti fitosanitari a basso rischio e ad accelerare l'attuazione della difesa integrata negli Stati membri, approvato dal Consiglio; invita gli Stati membri, la Commissione e l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) a monitorare l'attuazione del piano;
Azioni immediate
8. chiede la rapida adozione del progetto di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda i criteri di approvazione delle sostanze attive a basso rischio, presentato dalla Commissione al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi; esorta la Commissione ad aggiornare costantemente i criteri, in linea con le conoscenze scientifiche più all'avanguardia;
9. invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare la valutazione, l'autorizzazione, la registrazione e il monitoraggio dell'utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio di origine biologica, mantenendo comunque a un livello elevato la valutazione del rischio;
10. invita gli Stati membri a includere nei loro piani d'azione nazionali per la tutela dell'ambiente e della salute umana l'utilizzo dei pesticidi a basso rischio di origine biologica;
11. incoraggia lo scambio di informazioni e di buone pratiche tra gli Stati membri sui risultati delle ricerche in materia di lotta ai parassiti, che consenta di fornire soluzioni alternative praticabili a livello ambientale, sanitario ed economico;
12. invita la Commissione a censire le sostanze a basso rischio già presenti sul mercato;
Revisione della legislazione sui prodotti fitosanitari
13. accoglie con favore l'iniziativa REFIT, adottata dalla Commissione nel 2016 che prevede di procedere a una valutazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; sottolinea che l'iniziativa REFIT non deve condurre a un abbassamento delle norme in materia di salute, sicurezza alimentare e protezione ambientale; è preoccupato per il fatto che la revisione generale dell'intero regolamento (CE) n. 1107/2009, collegata all'iniziativa REFIT, potrebbe richiedere diversi anni;
14. sottolinea la necessità di rivedere il regolamento (CE) n. 1107/2009, al fine di incoraggiare la messa a punto, l'autorizzazione e l'immissione sul mercato dell'UE di pesticidi a basso rischio di origine biologica; è preoccupato dal fatto che l'attuale processo di autorizzazione per l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari non è ottimale per quanto riguarda i pesticidi a basso rischio di origine biologica; fa presente che l'attuale processo di registrazione delle sostanze basiche a basso rischio a volte si configura di fatto come una specie di brevetto, il che rende difficile l'utilizzo di un prodotto avente alla base la stessa sostanza non registrata in un altro Stato membro;
15. invita la Commissione a presentare, entro la fine del 2018, una proposta legislativa specifica recante modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009, al di fuori della revisione generale collegata all'iniziativa REFIT, al fine di istituire una procedura accelerata per la valutazione, l'autorizzazione e la registrazione dei pesticidi a basso rischio di origine biologica;
16. sottolinea l'esigenza di una definizione, nel regolamento (CE) n. 1107/2009, di "prodotto fitosanitario di origine biologica", nella quale rientrino i prodotti fitosanitari la cui sostanza attiva è un microrganismo o una molecola esistente in natura, ottenuta tramite un processo naturale o sintetizzata in modo da risultare identica alla molecola naturale, distinto dal prodotto fitosanitario la cui sostanza attiva è una molecola sintetica che non esiste in natura, indipendentemente dal metodo di produzione;
17. invita la Commissione, nella sua relazione sulla valutazione dei piani d'azione nazionali di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, a individuare le lacune nell'attuazione della direttiva da parte gli Stati membri e a includere solide raccomandazioni affinché gli Stati membri adottino provvedimenti immediati volti a ridurre i rischi e l'impatto dell'utilizzo di pesticidi sulla salute umana e l'ambiente nonché a sviluppare e introdurre approcci o tecniche di tipo alternativo, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi;
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18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
ad es. Kurenbach, B., Marjoshi, D., Amábile-Cuevas, C.F., Ferguson, G.C., Godsoe, W., Gibson, P. and Heinemann, J.A., 2015, "Sublethal exposure to commercial formulations of the herbicides dicamba, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, and glyphosate cause changes in antibiotic susceptibility in Escherichia coli and Salmonella enterica serovar Typhimurium", mBio 6(2):e00009-15. doi:10.1128/mBio.00009-15.