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Procedura : 2016/2097(INI)
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A8-0159/2017

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PV 15/05/2017 - 15
CRE 15/05/2017 - 15

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PV 16/05/2017 - 6.6
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P8_TA(2017)0206

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Martedì 16 maggio 2017 - Strasburgo
Relazione annuale 2015 sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE - Lotta contro la frode
P8_TA(2017)0206A8-0159/2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sulla relazione annuale 2015 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode (2016/2097(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

–  visti la relazione della Commissione del 14 luglio 2016 dal titolo "Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2015" (COM(2016)0472) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (SWD(2016)0234, SWD(2016)0235, SWD(2016)0236, SWD(2016)0237, SWD(2016)0238 e SWD(2016)0239),

–  viste la relazione annuale 2015 dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la relazione 2015 sull'attività del comitato di vigilanza dell'OLAF,

–  vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2015, corredata delle risposte delle istituzioni,

–  vista la comunicazione della Commissione del 18 luglio 2016 dal titolo "Tutela del bilancio dell'UE fino alla fine del 2015" (COM(2016)0486),

–  visto il regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE(1),

–  vista la proposta presentata dalla Commissione di regolamento del Consiglio, del 17 luglio 2013, che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio(2),

–  vista la proposta presentata dalla Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2012, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(3),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla lotta contro la corruzione e il seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM(4),

–  visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità(5),

–  viste la relazione 2015 sul divario dell'IVA commissionata dalla Commissione e la comunicazione della Commissione del 7 aprile 2016 su un piano d'azione sull'IVA (COM(2016)0148),

–  vista la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-105/14 - Taricco e altri(6),

–  vista la relazione speciale n. 24/2015 della Corte dei conti europea del 3 marzo 2016 dal titolo "Lotta alle frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi",

–  vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sul ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE(7),

–  vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE(8),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0159/2017),

A.  considerando che, di diritto, gli Stati membri e la Commissione hanno una responsabilità condivisa per quanto riguarda l'attuazione di circa l'80 % del bilancio dell'Unione, ma che, di fatto, la Commissione e gli Stati membri che spendono tali risorse devono disporre di un quadro d'insieme di tali progetti ed esercitare un determinato livello di controllo su di essi; che gli Stati membri sono i principali responsabili della riscossione delle risorse proprie, in particolare sotto forma di IVA e dazi doganali;

B.  considerando che la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea dovrebbe essere uno degli elementi fondamentali della politica dell'Unione europea al fine di aumentare la fiducia dei cittadini garantendo che il loro denaro venga utilizzato in modo corretto e in conformità dell'impostazione dell'"uso ottimale di ogni euro";

C.  considerando che il conseguimento di risultati positivi mediante processi di semplificazione comporta una valutazione periodica di contributi, realizzazioni, esiti/risultati e impatti tramite controlli di rendimento;

D.  considerando che l'articolo 325, paragrafo 2, TFUE stabilisce che "gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari";

E.  considerando che l'articolo 325, paragrafo 3, TFUE stabilisce che gli Stati membri "organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti";

F.  considerando che la diversità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri rappresenta un contesto in cui è difficile eliminare le irregolarità e combattere le frodi; che la Commissione dovrebbe pertanto intensificare gli sforzi volti a garantire che la lotta contro la frode venga attuata efficacemente e produca risultati più concreti e più soddisfacenti;

G.  considerando che la gestione di dati sensibili si sta rivelando sempre più un fattore che contribuisce alla frode;

H.  considerando che l'IVA rappresenta una fonte di entrate sempre più significativa per gli Stati membri, con un gettito di quasi 1 bilione di EUR nel 2014, contribuendo alle risorse proprie dell'UE con un importo di 17 667 milioni di EUR, che corrisponde al 12,27 % delle entrate totali dell'UE nel 2014;

I.  considerando che il vigente sistema di IVA, in particolare così come applicato alle operazioni transfrontaliere, è vulnerabile alle frodi e alle strategie di elusione fiscale, tra le quali la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente, detta comunemente "frode carosello", è stata responsabile da sola del mancato gettito IVA di circa 50 miliardi di EUR nel 2014;

J.  considerando che il divario dell'IVA ammontava approssimativamente a 159,5 miliardi di EUR nel 2014 e varia da meno del 5 % a oltre il 40 % a seconda del paese in questione;

K.  considerando che la corruzione interessa tutti gli Stati membri, in particolare sotto forma di criminalità organizzata, e non solo grava sull'economia dell'UE, ma pregiudica anche la democrazia e lo Stato di diritto in tutta l'Europa; che, tuttavia, non si conoscono le cifre esatte poiché la Commissione ha deciso di non pubblicare dati nella relazione sulla politica anticorruzione dell'UE;

L.  considerando che la frode è un comportamento doloso che costituisce un illecito penale e che il mancato rispetto di una norma configura un'irregolarità;

M.  considerando che la fluttuazione del numero delle irregolarità può essere correlata all'andamento dei cicli di programmazione pluriennale (con livelli più elevati di individuazione alla fine dei cicli a causa della chiusura dei programmi), nonché a un ritardo della notifica da parte di alcuni Stati membri, che tendono a segnalare la maggior parte delle irregolarità dei programmi pluriennali precedenti nello stesso momento;

Individuazione e notifica delle irregolarità

1.  rileva con preoccupazione che il numero di tutte le irregolarità fraudolente e non fraudolente segnalate nel 2015 è aumentato significativamente, del 36 %, aumentando il numero delle irregolarità registrate di 5 876 casi di rispetto al 2014 e arrivando a 22 349 casi a causa di alcune situazioni specifiche nel settore della politica di coesione in due Stati membri; rileva che, nonostante il numero delle irregolarità sia aumentato nel 2015, il corrispondente importo (3,21 miliardi di EUR) è leggermente diminuito dell'1 % rispetto al 2014 (3,24 miliardi di EUR);

2.  è preoccupato per il fatto che, malgrado la positiva riduzione dell'11 % delle irregolarità segnalate come fraudolente da 1 649 nel 2014 a 1 461 nel 2015, i corrispondenti importi siano aumentati del 18 %, passando da 538 milioni di EUR nel 2014 a 637,6 milioni di EUR nel 2015; osserva che le dichiarazioni e i documenti falsi o falsificati hanno costituito il tipo di frode più comune, corrispondente al 34 %, mentre la maggior parte delle irregolarità segnalate come fraudolente (52 %) è stata rilevata nel settore agricolo e la percentuale più alta di notifica di tutte le irregolarità fraudolente (75 %) è stata rilevata dai sistemi di controllo amministrativo previsti da normative settoriali;

3.  sottolinea che non tutte le irregolarità sono fraudolente e che occorre operare una chiara distinzione tra errori e frodi;

4.  ritiene che la collaborazione della Commissione e degli Stati membri nell'ambito dell'individuazione delle frodi non sia abbastanza efficace;

5.  non condivide il parere della Commissione secondo cui un aumento del 14 % da un anno all'altro delle risorse disponibili nel bilancio dell'UE possa giustificare l'aumento del 36 % del numero di irregolarità;

6.  accoglie con favore il pacchetto della Commissione che consiste di quattro regolamenti delegati e di quattro regolamenti di esecuzione sulle disposizioni in materia di segnalazione delle irregolarità nell'ambito della gestione concorrente, che è inteso a migliorare la qualità e la coerenza delle informazioni sulle irregolarità e sulle frodi segnalate dagli Stati membri; deplora che detti regolamenti non disciplinino i termini entro i quali gli Stati membri sarebbero tenuti a segnalare le irregolarità; deplora che, per quanto riguarda le irregolarità non fraudolente segnalate nel 2015, delle 538 irregolarità segnalate dall'Irlanda, 537 fossero correlate al programma storico di segnalazione del periodo 2000-2006, e che, delle 5 619 irregolarità segnalate dalla Spagna, 5 105 si riferissero a irregolarità del settore della politica di coesione individuate nell'intero periodo 2007-2013, che tutte siano state segnalate insieme nel 2015 e che i Paesi Bassi abbiano segnalato solo un caso riguardante il settore della pesca nel 2014 rispetto ai 53 casi segnalati nel 2015; sottolinea il perdurare da molti anni di una situazione in cui vari Stati membri non trasmettono i dati in tempo utile o forniscono dati inesatti; sottolinea che è impossibile effettuare raffronti e una valutazione obiettiva della portata delle frodi negli Stati membri dell'Unione europea;

7.  rileva che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, "ogni cinque anni la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento delle disposizioni stabilite dalla direttiva stessa"; si rammarica che la valutazione prevista al più tardi per il 1° gennaio 2017 non sia ancora stata pubblicata; invita la Commissione a pubblicare senza indugio la valutazione;

8.  incoraggia la Commissione a proseguire gli sforzi volti a elaborare programmi quali REFIT al fine di semplificare la legislazione dell'UE; sottolinea che la semplificazione delle norme e delle procedure dovrebbe contribuire a ridurre il numero delle irregolarità che sono spesso legate alla complessità di norme e requisiti; prende atto che la riduzione degli oneri amministrativi rappresenta un risparmio di costi per le amministrazioni pubbliche e i cittadini dell'UE e incoraggia i beneficiari ad aderire a nuovi programmi dell'UE; sottolinea che la semplificazione delle norme dovrebbe essere coerente con il principio di un bilancio dell'UE incentrato sui risultati;

9.  ricorda che gli Stati membri sono responsabili di circa l'80 % del bilancio dell'Unione europea; ritiene pertanto che la Commissione debba aiutare gli Stati membri a sviluppare strategie nazionali antifrode;

10.  si rammarica che non tutti gli Stati membri abbiano adottato strategie nazionali antifrode;

11.  invita nuovamente la Commissione a creare un sistema uniforme di raccolta di dati comparabili sui casi di irregolarità e di frode negli Stati membri, al fine di uniformare il processo di segnalazione e di garantire la qualità e la comparabilità dei dati forniti;

12.  accoglie con favore l'adozione del regolamento (UE) n. 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che ha migliorato l'attuale quadro per accertare e investigare le frodi doganali a livello nazionale e di UE;

13.  apprezza gli sforzi compiuti dagli Stati membri per individuare, valutare e segnalare le irregolarità e per attuare misure antifrode efficaci e proporzionate; sottolinea che l'azione finalizzata a combattere la frode contribuisce a stimolare lo sviluppo; invita la Commissione a ricorrere anche all'assistenza tecnica per contribuire a rafforzare le capacità tecniche e amministrative delle autorità di gestione, al fine di garantire sistemi di controllo efficaci, anche introducendo applicazioni più semplici e trasparenti in grado di ridurre i rischi di frode e di garantire che le eventuali perdite possano essere recuperate; raccomanda di migliorare la trasparenza a tutti i livelli di gestione dei progetti; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a proseguire nella direzione intrapresa, integrando progressivamente, nei sistemi e nelle procedure di controllo, l'utilizzo sistematico di strumenti informatici per il contrasto delle irregolarità; esorta la Commissione a elaborare e adottare orientamenti speciali per aiutare le autorità nazionali a individuare le irregolarità;

Entrate – risorse proprie

14.  manifesta preoccupazione per le perdite dovute al divario dell'IVA e alle frodi in materia di IVA intracomunitaria, responsabili rispettivamente del mancato gettito di 159,5 miliardi di EUR e 50 miliardi di EUR nel 2014; rileva che soltanto due Stati membri – il Regno Unito e il Belgio – raccolgono e divulgano statistiche sul mancato gettito dovuto alle frodi IVA a livello transfrontaliero;

15.  sottolinea che la Commissione non ha accesso alle informazioni scambiate tra gli Stati membri al fine di prevenire e combattere le frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente, dette comunemente "frodi carosello"; ritiene che la Commissione dovrebbe avere accesso a Eurofisc, al fine di controllare e valutare meglio, nonché di migliorare lo scambio di dati tra gli Stati membri; invita tutti gli Stati membri a partecipare a Eurofisc in tutti i suoi ambiti di attività per agevolare lo scambio di informazioni con le autorità giudiziarie e le autorità preposte all'applicazione della legge, quali Europol e OLAF, come raccomandato dalla Corte dei conti; invita gli Stati membri e il Consiglio a consentire alla Commissione l'accesso a tali dati, al fine di promuovere la cooperazione, rafforzare l'affidabilità dei dati e lottare contro la criminalità transfrontaliera;

16.  rileva che il sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VAT Information Exchange System, VIES) si è dimostrato uno strumento utile per combattere le frodi, consentendo alle autorità fiscali di armonizzare le informazioni relative agli scambi commerciali tra i paesi; invita gli Stati membri a migliorare rapidamente i tempi di risposta nel fornire informazioni, rispondere a quesiti e reagire in caso di errori segnalati, come raccomandato dalla Corte dei conti;

17.  prende atto del piano d'azione sull'IVA dal titolo "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA", pubblicato dalla Commissione il 7 aprile 2016; esprime profondo rammarico per il fatto che la pubblicazione delle "Misure per migliorare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali e con le dogane, nonché con gli organismi preposti all'applicazione della legge, e per rafforzare la capacità delle amministrazioni fiscali", prevista dal piano d'azione per il 2016, sia rinviata di un anno; sottolinea che i problemi connessi alle frodi IVA a livello transfrontaliero richiedono misure decise, coordinate e rapide; esorta pertanto la Commissione ad accelerare le sue procedure e a elaborare soluzioni al fine di evitare il mancato gettito fiscale nell'UE e negli Stati membri;

18.  sottolinea che l'attuazione di misure a breve termine per far fronte alle perdite nella riscossione dell'IVA non dovrebbe ritardare la proposta della Commissione per la creazione di un sistema dell'IVA definitivo, come previsto dal piano d'azione;

19.  constata con soddisfazione che l'impennata dell'importo delle risorse proprie tradizionali (RPT) colpite dalle frodi nel 2014 si è rivelata un fenomeno circoscritto unicamente all'anno in questione e che i livelli registrati nel 2015 (427 milioni di EUR) sono tornati a essere analoghi alla media degli anni 2011-2015; manifesta tuttavia rammarico per il fatto che alcuni Stati membri non segnalino casi di irregolarità connesse alle RPT;

20.  esorta gli Stati membri a recuperare più rapidamente gli importi delle RPT dovute, in particolare gli Stati membri che devono recuperare gli importi più ingenti; esorta Grecia, Romania, Lettonia, Malta e Paesi Bassi a migliorare la riscossione delle RPT dal momento che le loro percentuali di dette risorse restano significativamente superiori alla media dell'UE, pari all'1,71 %, e si attestano rispettivamente all'8,95 %, al 5,07 %, al 5,04 %, al 3,84 % e al 3,81 %;

21.  osserva che il numero di notifiche volontarie di irregolarità aumenta ed esorta gli Stati membri ad adeguare le loro strategie per i controlli doganali a tale fenomeno e a tener conto, in questo contesto, dei risultati di dette notifiche volontarie;

22.  rileva in particolare che il 75 % di tutti i casi segnalati come fraudolenti riguarda beni come tabacco, macchinari elettrici, calzature, tessili, ferro e acciaio e che Cina, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, Bielorussia, Russia e Ucraina sono più frequentemente indicati come paesi di provenienza di detti beni; sottolinea che la Cina è il principale paese di origine (80 %) di merce contraffatta, seguita da Hong Kong, Emirati Arabi Uniti, Turchia e India; chiede alla Commissione di sollevare questi problemi nel corso dei negoziati commerciali con detti paesi;

23.  sottolinea che il contrabbando di merci fortemente tassate è causa di ingenti perdite di entrate a danno dei bilanci dell'UE e degli Stati membri e che, secondo le stime, per il solo contrabbando di sigarette, i mancati introiti diretti in termini di dazi doganali ammontano a oltre 10 miliardi di EUR l'anno;

24.  osserva con preoccupazione che il contrabbando di tabacco verso l'UE si è intensificato negli ultimi anni e che, secondo le stime, rappresenta una perdita annua di 10 miliardi di EUR in termini di entrate pubbliche dei bilanci dell'UE e degli Stati membri ed è allo stesso tempo una fonte significativa di criminalità organizzata, ivi compreso terrorismo; sottolinea che il commercio illecito di tabacco causa gravi danni sia al commercio legale sia alle economie nazionali; rileva inoltre che una parte considerevole del tabacco oggetto di contrabbando ha origine in Bielorussia; invita l'UE e gli Stati membri a esercitare pressione sulla Bielorussia per combattere il commercio illecito di tabacco e la criminalità organizzata e a introdurre sanzioni se necessario; invita gli Stati membri a intensificare la loro cooperazione al riguardo;

25.  si compiace dell'esito positivo di numerose operazioni doganali congiunte (ODC) che prevedono la cooperazione dell'OLAF e degli Stati membri con vari servizi di paesi terzi e che hanno condotto al sequestro, tra l'altro, di 16 milioni di stecche di sigarette e di 2 tonnellate di cannabis; rileva che l'operazione Baltica, guidata dalle autorità doganali polacche in collaborazione con l'OLAF, Europol e cinque Stati membri (Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania e Svezia), ha condotto al sequestro di 13 milioni di stecche di sigarette provenienti da paesi terzi, quali Bielorussia e Russia;

26.  prende atto dei 241 casi di contrabbando di sigarette segnalati e della conseguente perdita di RPT stimata in 31 milioni di EUR; solleva dubbi sull'attività di vigilanza dei servizi doganali di taluni Stati membri che non hanno segnalato alcun caso di contrabbando di sigarette nel 2015;

27.  rileva che i controlli doganali svolti al momento dello sdoganamento di merci e delle ispezioni da parte dei servizi antifrode sono stati i metodi più efficaci per individuare i casi fraudolenti nella parte relativa alle entrate del bilancio dell'UE nel 2015;

28.  esprime profonda preoccupazione per il fatto che una riduzione del personale doganale possa influenzare negativamente il numero di controlli e pertanto avere un impatto negativo sull'individuazione di azioni fraudolente nella parte relativa alle entrate dell'UE;

29.  ribadisce che l'efficacia dei controlli doganali è un elemento chiave nella tutela degli interessi finanziari dell'UE e che le misure di bilancio non dovrebbero impedire alle autorità degli Stati membri di svolgere le proprie funzioni;

30.  esprime preoccupazione per quanto riguarda i controlli doganali e la relativa riscossione delle imposte che costituiscono una risorsa propria del bilancio dell'Unione; ricorda che sono le autorità doganali degli Stati membri a effettuare i controlli per appurare se gli importatori rispettino la normativa su tariffe e importazioni e invita la Commissione ad assicurare un controllo adeguato e armonizzato alle frontiere dell'UE, in modo da garantire la sicurezza dell'UE e la tutela dei suoi interessi economici, adoperandosi in particolare per la lotta al commercio di prodotti illeciti e contraffatti;

31.  accoglie con favore la raccomandazione della Commissione in base alla quale gli Stati membri dovrebbero trovare il giusto equilibrio tra l'agevolazione degli scambi e la tutela degli interessi finanziari dell'UE; mette in evidenza, a tale proposito, le procedure accelerate delle autorità doganali per le aziende considerate a basso rischio, che di per sé possono rappresentare un valido sistema di sdoganamento rapido delle merci, ma che si sono rivelate vulnerabili alle pratiche corrotte dei funzionari doganali;

Spese

32.  prende atto dell'esigua percentuale, inferiore allo 0,7 %, di irregolarità (sia fraudolente sia non fraudolente) segnalate in riferimento ai fondi gestiti direttamente dalla Commissione; chiede alla Commissione informazioni più dettagliate sui recuperi, dai cittadini che risiedono legalmente in paesi non appartenenti all'UE, di fondi dell'UE mal gestiti che rientrano nella gestione diretta della Commissione;

33.  rileva che il numero di irregolarità associate alle spese segnalate come fraudolente è diminuito del 10 % nel 2015;

34.  osserva che le irregolarità fraudolente e non fraudolente individuate per quanto riguarda le spese rappresentano l'1,98 % dei pagamenti a titolo del bilancio dell'UE nel 2015;

35.  osserva che il numero delle irregolarità fraudolente segnalate nel 2015 per le risorse nazionali nella parte delle entrate del bilancio è diminuito del 14 % rispetto al 2014 e che il corrispondente importo è aumentato dell'8 %; esprime preoccupazione per il fatto che in questo settore il numero di irregolarità non fraudolente nel 2015 sia aumentato del 28 % e il corrispondente importo sia aumentato del 44 %;

36.  è estremamente preoccupato per il fatto che il numero di irregolarità fraudolente e non fraudolente segnalate nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) aumenta ogni anno da almeno 5 anni consecutivi e che il numero di casi segnalati è aumentato da 1 970 nel 2011 a 4 612 nel 2015; rileva, tuttavia, che le irregolarità che interessano il FEAGA sono rimaste stabili nel tempo (+6 % rispetto al 2014 e 10 % rispetto al 2011) e che quelle connesse al FEASR sono costantemente aumentate; osserva che l'importo finanziario corrispondente è diminuito da 211 milioni di EUR nel 2011 a 119 milioni di EUR nel 2012, ma è costantemente aumentato fino a raggiungere 394 milioni di EUR nel 2015 e che il livello delle irregolarità segnalate nell'ambito del FEASR si avvicina al 2 % dell'intero fondo; esorta gli Stati membri con il maggior numero di irregolarità non fraudolente segnalate – Romania, Italia, Spagna, Polonia, Ungheria, Portogallo e Lituania – a regolamentare con urgenza e in maniera efficace la situazione al fine di invertire tale tendenza;

37.  esprime rammarico per il fatto che oltre due terzi del livello stimato di errori relativi alle spese legate al FESR del 2015 siano stati causati dall'assenza di documenti giustificativi e dalla non conformità alle norme in materia di appalti pubblici; sottolinea che una piena trasparenza, anche per quanto riguarda i subappalti, è fondamentale per un monitoraggio efficace; invita la Commissione e gli Stati membri a far fronte immediatamente a dette carenze; invita la Commissione a monitorare e valutare quanto prima il recepimento nelle norme nazionali delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici;

38.  esprime preoccupazione per il divario riscontrato tra gli Stati membri in materia di segnalazioni effettuate; sottolinea come un alto numero di segnalazioni possa anche dipendere da un'elevata capacità del sistema nazionale dei controlli di intercettare e rilevare le irregolarità; esorta la Commissione a continuare a effettuare ogni sforzo per sostenere gli Stati membri a incrementare il livello e la qualità dei controlli, anche tramite i servizi di coordinamento antifrode (AFCOS) e il completamento dell'istituzione in tutti gli Stati membri di una strategia nazionale antifrode (NAF);

39.  accoglie con favore il fatto che sei Stati membri hanno adottato una strategia nazionale per la lotta antifrode entro la fine del 2015 ed esorta gli altri Stati membri a mettere in atto rapidamente i provvedimenti in corso e a elaborare strategie nazionali per la lotta antifrode;

40.  nutre profonda preoccupazione per il fatto che le irregolarità fraudolente e non fraudolente legate alla politica comune della pesca nel 2015 siano raddoppiate rispetto al 2014 raggiungendo il più elevato livello mai registrato con 202 casi (19 fraudolenti e 183 non fraudolenti) per un importo pari a 22,7 milioni di EUR (3,2 milioni di EUR per casi fraudolenti);

41.  sottolinea che la semplificazione delle norme amministrative ridurrà il numero di irregolarità non fraudolente e contribuirà a identificare i casi fraudolenti e a rendere i fondi dell'UE maggiormente accessibili ai beneficiari;

42.  deplora il sensibile incremento del numero di irregolarità non fraudolente nell'ambito della politica di coesione, che tra il 2014 e 2015 sono aumentate del 104 % per i periodi di programmazione precedenti al 2007-2013 e del 108 % per il periodo di programmazione 2007-2013; osserva, tuttavia, che i corrispondenti importi finanziari delle irregolarità non fraudolente sono aumentati di non oltre il 9 % nel 2015 rispetto al 2014; deplora inoltre che il numero di irregolarità fraudolente nel 2015 sia aumentato del 21 % e il corrispondente importo sia aumentato del 74 %;

43.  ritiene che l'analisi comparativa dei dati presenti nella relazione annuale con dati comparabili riguardo ai regimi di spesa nazionali, anche per quanto riguarda le irregolarità e le frodi, potrebbe contribuire a trarre conclusioni mirate sulla spesa della politica di coesione anche sulle esigenze in materia di sviluppo di capacità;

44.  fa riferimento, al riguardo, alla relazione speciale n. 10/2015 della Corte dei conti europea che raccomanda, tra l'altro, che la Commissione e gli Stati membri investano nell'analisi sistematica degli errori riguardanti gli appalti pubblici e chiede alla Commissione di presentare al Parlamento tale analisi dettagliata; invita la Commissione, in particolare, a esprimere il proprio parere rispetto agli errori ricorrenti e a spiegare perché tali errori non siano considerati indicatori di attività potenzialmente fraudolente; invita la Commissione a ultimare rapidamente gli orientamenti sugli appalti pubblici in linea con la direttiva sugli appalti pubblici, di recente adozione;

45.  sottolinea come una piena trasparenza della rendicontazione delle spese sia fondamentale soprattutto per quanto riguarda le opere infrastrutturali finanziate direttamente tramite fondi europei o tramite strumenti finanziari; invita la Commissione a prevedere il pieno accesso alle informazioni da parte dei cittadini europei ai progetti cofinanziati;

46.  chiede alla Commissione chiarimenti dettagliati circa i motivi dell'elevato numero di casi fraudolenti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e dell'imprenditoria, con un aumento da 6 a 91 casi segnalati ogni anno nel periodo di programmazione 2007-2013 che rappresenta un importo pari a 263 milioni di EUR, ossia oltre il 20 % di tutti i casi di frode segnalati nell'ambito della politica di coesione;

47.  accoglie con favore il calo complessivo delle irregolarità segnalate in materia di assistenza preadesione (APA); rileva tuttavia che il numero di irregolarità legate allo strumento di preadesione (IPA I) è in costante aumento e che la Turchia contribuisce al 46 % dei casi, che rappresenta l'83 % degli importi relativi alle irregolarità segnalate; invita la Commissione a valutare l'applicazione del principio "più progressi, più aiuti" in senso negativo, ossia "meno progressi, meno aiuti", data l'attuale situazione politica in Turchia, che costituisce una minaccia diretta per le capacità di assorbimento del paese;

Problemi individuati e misure necessarie

Migliore segnalazione

48.  deplora che, nonostante i numerosi inviti del Parlamento alla definizione di principi di segnalazione uniformi in tutti gli Stati membri, la situazione resti molto insoddisfacente ed esistano ancora differenze significative nel numero di irregolarità fraudolente e non fraudolente segnalate da ogni Stato membro; ritiene che questo problema crei un quadro distorto della reale situazione circa il livello delle violazioni e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione; ribadisce l'invito rivolto alla Commissione affinché si impegni seriamente a unificare i diversi approcci da parte degli Stati membri per la prevenzione, l'individuazione e la segnalazione delle irregolarità e le interpretazioni non omogenee nell'applicazione del quadro giuridico dell'Unione; invita a creare un sistema unitario per la comunicazione dei dati;

49.  reitera il suo invito alla Commissione all'elaborazione di un sistema di scambio d'informazioni tra le autorità competenti per permettere un controllo incrociato delle registrazioni contabili concernenti le transazioni tra due o più Stati membri al fine di evitare frodi transnazionali nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento, assicurando in tal modo un approccio orizzontale e completo alla protezione degli interessi finanziari degli Stati membri;

50.  sottolinea le conclusioni del progetto di cooperazione finanziato dal programma Hercule III nel settore della lotta alla frode, che esortano la Commissione a presentare una specifica proposta legislativa in materia di mutua assistenza amministrativa per quanto riguarda i fondi strutturali e i fondi d'investimento, quale strumento legale di cooperazione necessario per prevenire i rischi di indebita appropriazione da parte della criminalità, a partire dalla valutazione intermedia in corso sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

51.  ricorda che in situazioni di emergenza, quale l'utilizzo dei fondi per i rifugiati, si verificano spesso deroghe alle normali procedure di appalto, ricorrendo all'accesso diretto ai fondi; invita la Commissione a vigilare più efficacemente sull'utilizzo di tali deroghe e sulla pratica diffusa di parcellizzazione degli appalti al fine di non superare le soglie che consentono di evitare le regolari procedure di appalto;

52.  sostiene la Commissione nel suo approccio volto a raccomandare il rafforzamento dell'attività degli Stati membri che continuano a segnalare un numero molto esiguo di irregolarità fraudolente, in relazione all'individuazione e/o alla segnalazione delle frodi;

53.  prende atto con soddisfazione dell'aumento della quantità di dati pubblicati dalla Commissione sulle irregolarità fraudolente e non fraudolente e sulla qualità della valutazione statistica delle irregolarità segnalate;

54.  invita gli Stati membri a ratificare pienamente la direttiva UE sul riciclaggio di denaro, con l'introduzione di un registro pubblico della proprietà dell'azienda, comprendente anche i trust;

55.  sottolinea che molti Stati membri non dispongono di una legislazione specifica sulla lotta alla criminalità organizzata, sebbene quest'ultima sia sempre più coinvolta in attività transfrontaliere e in settori che riguardano gli interessi finanziari dell'Unione europea, quali il contrabbando e la falsificazione di moneta; ritiene fondamentale che gli Stati membri adottino le misure proposte nelle sue risoluzioni sulla lotta alla criminalità organizzata(9);

56.  sottolinea che la prevenzione dovrebbe comportare un'opera di costante formazione e supporto del personale responsabile della gestione e del controllo dei fondi in seno alle autorità competenti, come pure lo scambio di informazioni e delle migliori prassi tra Stati membri; evidenzia il ruolo decisivo delle autorità locali e regionali e delle parti interessate nel contrastare la frode; invita la Commissione e gli Stati membri a rispettare le disposizioni che definiscono le condizionalità ex ante nella politica di coesione, in particolare nel settore degli appalti pubblici; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi nei settori evidenziati nella relazione annuale della Commissione, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, i reati finanziari, i conflitti d'interesse, la corruzione, la denuncia di irregolarità e la definizione di frode;

57.  raccomanda di intraprendere azioni volte a migliorare l'adozione di misure di semplificazione per il periodo 2014-2020 e in vista del quadro normativo per i Fondi strutturali e d'investimento europei successivo al 2020, in quanto strumento teso a ridurre il rischio di irregolarità derivanti da errori; sottolinea l'importanza di applicare il principio dell'audit unico; è convinto che la semplificazione delle norme e delle procedure contribuirà a ridurre le irregolarità non fraudolente; incoraggia gli Stati membri e le loro autorità locali e regionali a condividere le migliori pratiche a tale riguardo, tenendo sempre conto della necessità di conseguire un adeguato equilibrio tra strumenti di vigilanza e procedure semplificate;

Migliori controlli

58.  accoglie con favore il fatto che "controlli comunitari" ex ante ed ex post rilevino sempre più casi di irregolarità; ritiene tuttavia che la prevenzione sia più semplice del recupero delle perdite e che dovrebbe sempre essere prevista una valutazione indipendente ex-ante dei progetti da finanziare; invita pertanto gli Stati membri a svolgere controlli ex ante più accurati con l'assistenza della Commissione e a sfruttare tutte le informazioni disponibili onde evitare gli errori e i pagamenti irregolari legati ai fondi dell'UE; rammenta a tale proposito che non è possibile invocare vincoli di bilancio per motivare la riduzione del personale assegnato a detti controlli ex-ante, dal momento che la prevenzione delle irregolarità consente di recuperare il costo del personale;

59.  incoraggia la Commissione a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di vigilanza attraverso l'audit, le attività di controllo e di ispezione, i piani d'azione correttivi e le lettere di avvertimento al fine di ridurre i casi di irregolarità;

60.  esorta la Commissione a mantenere la propria politica rigorosa sulle interruzioni e sospensioni dei pagamenti in quanto misura preventiva contro le irregolarità che interessano il bilancio dell'UE, in conformità della pertinente base giuridica;

61.  sostiene il programma Hercule III, che costituisce un buon esempio dell'approccio dell'"uso ottimale di ogni euro"; sottolinea l'importanza di questo programma e il suo contributo nel rafforzare la capacità delle dogane di controllare la criminalità organizzata transfrontaliera e prevenire l'accesso di merci contraffatte e merci di contrabbando negli Stati membri; chiede alla Commissione di fornire una relazione intermedia dei risultati ottenuti da Hercule III in relazione ai suoi obiettivi e di monitorare l'uso e l'efficacia delle sovvenzioni concesse;

62.  invita la Commissione a esaminare la possibilità di un utilizzo obbligatorio da parte di tutti gli Stati membri dello strumento di valutazione del rischio Arachne, al fine di aumentare le misure antifrode;

63.  resta in attesa di conoscere la valutazione intermedia della Commissione del 2018 volta a verificare se la nuova architettura normativa della politica di coesione prevenga e riduca ulteriormente il rischio di irregolarità, comprese quelle fraudolente, e attende con interesse la presentazione di informazioni dettagliate circa l'impatto delle nuove normative sugli strumenti di gestione e controllo, per quanto concerne sia il rischio di irregolarità e frodi sia l'attuazione globale della politica;

64.  ritiene che sia necessario valutare il sistema di controllo finanziario dei fondi di coesione prima dell'adozione del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) al fine di rimediare alle carenze del sistema;

65.  sottolinea che nella sua valutazione intermedia della politica di coesione del 2018 la Commissione deve tenere conto della necessità di prevenire e ridurre il rischio di irregolarità, comprese quelle fraudolente; si rammarica del fatto che la complessità delle procedure riduca l'attrattiva dei finanziamenti a titolo dei fondi dell'UE; chiede alla Commissione di esaminare i vantaggi dell'introduzione di incentivi per migliorare l'efficienza della spesa; invita la Commissione a creare un meccanismo per lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti, al fine di consentire un confronto incrociato dei documenti contabili delle operazioni tra Stati membri, onde contribuire a rilevare eventuali frodi transnazionali nel contesto del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020;

66.  esprime preoccupazione in merito al grado di cooperazione tra tutte le strutture di controllo negli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le iniziative volte a rafforzare le capacità di coordinamento tra le strutture di controllo, in particolare quelle che costituiscono la prima linea del controllo, in contatto diretto con i beneficiari; sottolinea che la frode e la corruzione sono sempre più di natura transnazionale; sottolinea, in tale contesto, la pertinenza della creazione di una Procura europea indipendente, per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea, garantendo nel contempo che venga chiarita la relazione tra tale Procura e altri organismi dell'UE esistenti e che siano chiaramente delimitate le rispettive competenze, in modo da evitare inutili sovrapposizioni;

Protezione della moneta dell'UE

67.  accoglie con favore il fatto che la direttiva 2014/62/UE sia entrata in vigore nel 2014 e che disponga che gli atti compiuti intenzionalmente, ad esempio la contraffazione o l'alterazione di monete, la loro immissione in circolazione, nonché il concorso, il favoreggiamento e il tentativo siano punibili come reati; deplora che il Belgio, la Francia e l'Irlanda non abbiano ancora recepito la direttiva entro il periodo previsto, ossia entro il 23 maggio 2016;

68.  rileva che, secondo la Banca centrale europea, dall'introduzione dell'euro nel 2002 la contraffazione di monete aveva causato fino al 2016 perdite finanziarie pari ad almeno 500 milioni di EUR nell'economia dell'UE;

Informatori

69.  sottolinea il ruolo degli informatori nella prevenzione, individuazione e segnalazione delle frodi e la necessità di proteggerli; accoglie con favore il fatto che nel 2015 la Commissione abbia lanciato il "Programma di condivisione delle esperienze" finalizzato al coordinamento e allo scambio delle migliori prassi al fine di prevenire la corruzione in collaborazione con gli Stati membri;

70.  sottolinea che la corruzione e la frode hanno un profondo impatto negativo sugli interessi finanziari dell'UE e che, benché l'UE disponga di un meccanismo di controllo a più livelli, il ruolo del singolo è assolutamente insostituibile al livello più basso del sistema di controllo; sottolinea che, per tale motivo, gli informatori devono assumere una posizione chiara nel quadro normativo dell'UE e degli Stati membri, che definisca chiaramente i loro diritti e i loro obblighi; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un livello minimo di protezione per gli informatori europei;

71.  si compiace del fatto che il Parlamento, la Commissione, il Consiglio, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Servizio europeo per l'azione esterna, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il Mediatore europeo, il Garante europeo della protezione dei dati e la maggior parte delle agenzie dell'UE abbiano provveduto all'attuazione di norme interne per la tutela degli informatori, conformemente agli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater dello statuto dei funzionari e si aspetta ulteriori miglioramenti in termini di norme per la tutela degli informatori;

72.  ricorda la propria risoluzione del 14 febbraio 2017 sul ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE(10) e chiede che gli Stati membri e la Commissione attuino tempestivamente le raccomandazioni ivi contenute e informino il Parlamento sul seguito dato a detta risoluzione; ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare con urgenza una proposta legislativa sulla tutela degli informatori al fine di prevenire e combattere efficacemente la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea;

Corruzione

73.  rileva che nel 2015 la lotta alla corruzione è rimasta una priorità del semestre europeo e del relativo processo di governance economica; accoglie con favore le misure adottate nell'ambito di tale lotta, quali l'organizzazione di incontri con i punti di contatto nazionali degli Stati membri, il lancio del "Programma di condivisione delle esperienze" rivolto agli Stati membri e la partecipazione dell'OLAF per conto della Commissione europea a consessi europei e internazionali dedicati alla lotta alla corruzione;

74.  deplora che la Commissione non reputi più necessaria la pubblicazione della relazione sulla lotta alla corruzione, il che ostacola la valutazione della portata della corruzione nel 2015; deplora, in particolare, che tale decisione sia stata presa senza discuterne con il Parlamento; ritiene che, indipendentemente dalle intenzioni della Commissione nella lotta alla corruzione, questo annullamento all'ultimo momento trasmetta un messaggio errato non solo agli Stati membri ma anche ai cittadini; prende atto del fatto che, dal momento della sua adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), il 12 novembre 2008, l'Unione europea non ha partecipato al meccanismo di revisione previsto dalla Convenzione, né ha intrapreso il primo passo verso la compilazione di un'autovalutazione del modo in cui sta attuando i propri obblighi espressi nella Convenzione; invita l'Unione europea ad adempiere agli obblighi che le incombono in virtù della Convenzione compilando un'autovalutazione del modo in cui sta attuando i propri obblighi espressi nella Convenzione e partecipando al meccanismo di valutazione inter pares; esorta la Commissione a rivedere la sua posizione sulla relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione; invita la Commissione a effettuare ulteriori analisi, al livello sia delle istituzioni dell'UE che degli Stati membri, del contesto in cui sono attuate le politiche, al fine di identificare i fattori critici intrinseci, gli ambiti vulnerabili e i fattori di rischio che favoriscono la corruzione;

75.  chiede che l'UE presenti quanto prima la propria domanda di adesione al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa e che il Parlamento europeo sia costantemente informato sullo stato di avanzamento di tale richiesta di adesione;

76.  ribadisce la propria convinzione che la corruzione rappresenti un'enorme sfida per l'UE e gli Stati membri e che, senza misure efficaci per contrastarla, la corruzione pregiudichi i risultati economici dell'UE, lo Stato di diritto e la credibilità delle istituzioni democratiche all'interno dell'UE;

77.  esorta la Commissione a pubblicare la seconda relazione sulla lotta alla corruzione e a presentare tali relazioni a intervalli regolari per informare il pubblico sui risultati nella lotta alla corruzione, tra l'altro nel contesto del programma di condivisione delle esperienze nell'ambito della lotta alla corruzione;

78.  è allarmato per i risultati delle ricerche che indicano che il rischio di frode e corruzione è maggiore quando gli Stati membri spendono fondi europei, in particolare quando la quota del finanziamento europeo è notevolmente superiore al 50 % dei costi totali; ritiene pertanto che in tali casi gli Stati membri non rispettino appieno l'articolo 325, paragrafo 2, TFUE, che stabilisce che gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari; invita pertanto gli Stati membri ad applicare appieno il principio di cui all'articolo 352, paragrafo 2, e la Commissione a garantire che gli Stati membri lo applichino effettivamente;

79.  ribadisce il suo invito alla Commissione a sviluppare un sistema di indicatori rigorosi e criteri uniformi di facile applicazione in base ai requisiti fissati nel programma di Stoccolma per misurare il livello di corruzione negli Stati membri e valutarne le politiche anticorruzione; invita la Commissione a elaborare un indice della corruzione per classificare gli Stati membri; ritiene che l'indice della corruzione possa fornire una solida base su cui la Commissione potrebbe istituire il suo meccanismo di controllo specifico per paese in fase di controllo della spesa relativa alle risorse dell'UE;

Giornalismo investigativo

80.  ritiene che il giornalismo investigativo svolga un ruolo fondamentale nella promozione del necessario livello di trasparenza nell'UE e negli Stati membri; ritiene che il giornalismo investigativo vada incoraggiato e sostenuto con mezzi giuridici sia negli Stati membri sia nell'UE e sostiene l'azione preparatoria, che istituisce un regime di sovvenzione a favore del giornalismo investigativo transfrontaliero, per cui è necessaria l'assegnazione da parte di un'organizzazione intermediaria, ossia il Centro europeo per la libertà di stampa e dei media di Lipsia;

Direttiva PIF e regolamento che istituisce la Procura europea

81.  plaude ai negoziati conclusi con esito positivo in merito alla proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (direttiva PIF) con l'inclusione delle frodi IVA nel suo campo di applicazione; rileva che la direttiva definisce i tipi di comportamento fraudolento da configurare come reato e fornisce una definizione di corruzione;

82.  ricorda la risoluzione del Parlamento del 5 ottobre 2016 sulla Procura europea ed Eurojust(11) che ribadisce il sostegno di lunga data del Parlamento a favore dell'istituzione di una Procura europea efficace e indipendente, al fine di ridurre l'attuale frammentazione degli interventi nazionali di contrasto volti a proteggere il bilancio dell'UE; ritiene che una Procura europea efficiente rafforzi la lotta alle frodi nell'UE purché disponga dei necessari strumenti giuridici e sia in grado di lavorare in maniera efficace con altri organismi dell'UE esistenti e con le autorità degli Stati membri; osserva che l'ambito di applicazione della direttiva PIF determina direttamente l'ambito di applicazione del mandato della Procura europea; osserva con preoccupazione i pareri divergenti in seno al Consiglio sulla Procura europea prevista dall'articolo 86 TFUE; ritiene che le sue disposizioni non siano state attuate tramite la cooperazione rafforzata; ritiene che la Procura europea possa essere efficace solo se nel suo ambito di applicazione rientrano tutti gli Stati membri; invita gli Stati membri a rivedere la loro posizione e a fare tutto il possibile per raggiungere un consenso in seno al Consiglio;

Tabacco

83.  rileva la decisione della Commissione di non rinnovare l'accordo con PMI, scaduto il 9 luglio 2016; ricorda che il 9 marzo 2016 il Parlamento aveva chiesto alla Commissione di non rinnovare, prorogare o rinegoziare l'accordo con PMI dopo la sua data di scadenza; ritiene che gli altri tre accordi (BAT, JTI, ITL) non debbano essere rinnovati;

84.  esorta la Commissione ad attuare, a livello dell'UE, tutte le misure necessarie per tracciare e rintracciare i prodotti del tabacco PMI e a intraprendere azioni legali contro eventuali confische illegali dei prodotti di tale fabbricante, fintanto che tutte le disposizioni della direttiva sui prodotti del tabacco non saranno pienamente applicabili, di modo che non vi sia alcun vuoto normativo tra la scadenza dell'accordo con PMI e l'entrata in vigore della direttiva sui prodotti del tabacco e della Convenzione quadro per la lotta al tabagismo (FCTC);

85.  osserva che a seguito della risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2016 sull'accordo sul tabacco (accordo con PMI)(12), la Commissione deve presentare un piano d'azione per contrastare il commercio illecito del tabacco, compresa l'alta percentuale di sigarette non di marca ("cheap whites"); esorta la Commissione a presentare al Parlamento una proposta di tale piano d'azione senza ulteriore indugio;

86.  plaude al sostegno della Commissione a una ratifica tempestiva del protocollo dell'OMS sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco quale primo strumento giuridico multilaterale che affronta in modo complessivo e a livello globale il problema del contrabbando di tabacco e invita a ratificare e ad applicare tempestivamente detto protocollo;

87.  ricorda che finora 25 parti contraenti, tra cui solo 7 Stati membri dell'UE e l'UE nel suo complesso, hanno ratificato la FCTC; esorta gli Stati membri a ratificare il Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco;

Indagini e ruolo dell'OLAF

88.  deplora che, nonostante le rassicurazioni dell'OLAF circa il fatto che quest'ultimo sta facendo tutto il possibile per ridurre la durata delle sue indagini, la durata della fase investigativa sia aumentata costantemente dal 2012 passando da 22,5 a 25,1 mesi nei casi archiviati e da 17,3 a 18,7 mesi in tutti i casi;

89.  prende atto del ruolo dell'OLAF in varie operazioni doganali congiunte (ODC) nella prevenzione di perdite per il bilancio dell'Unione e chiede all'OLAF di inserire nelle sue future relazioni annuali maggiori informazioni e cifre concrete riguardo al suo contributo alla tutela delle entrate del bilancio dell'Unione;

90.  esprime preoccupazione per l'incremento dei casi di frode transnazionale indicato nell'ultimo rapporto annuale dell'OLAF; chiede alla Commissione di valutare l'utilizzo di azioni comuni secondo modalità e procedure già utilizzate con successo nel settore doganale, e anche nel settore della spesa, sulla base dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013;

91.  sostiene la partecipazione dell'OLAF a incontri nazionali e internazionali sulla lotta contro la frode, come la rete europea di punti di contatto contro la corruzione, che nel novembre 2015 ha adottato la dichiarazione di Parigi volta a rafforzare la lotta contro la corruzione;

92.  sottolinea che sono stati compiuti molti passi avanti nel settore della lotta alla frode; plaude, in tale contesto, alla recente istituzione presso OLAF di una nuova unità investigativa per i Fondi strutturali e d'investimento europei;

93.  invita l'OLAF a confrontare, nelle sue relazioni annuali di attività, le sue raccomandazioni per i recuperi finanziari con gli importi che sono stati effettivamente recuperati;

94.  rammenta che, alla luce del principio della leale cooperazione reciproca tra le istituzioni, del principio della buona amministrazione e dell'esigenza della certezza del diritto, l'OLAF e il suo comitato di vigilanza devono organizzare la propria collaborazione sulla base dei propri protocolli di lavoro, nel pieno rispetto delle disposizioni giuridiche applicabili;

95.  accoglie con favore l'analisi dell'OLAF in merito al seguito dato dagli Stati membri alle sue raccomandazioni giudiziarie formulate tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2015 come panoramica dei motivi principali del mancato seguito delle sue raccomandazioni; rileva tuttavia che i dati raccolti nel documento riguardano soltanto le raccomandazioni giudiziarie, senza tener conto delle raccomandazioni amministrative, disciplinari e finanziarie, e pertanto non sono rappresentativi del seguito complessivo delle raccomandazioni dell'OLAF; chiede alla Commissione di esprimere un parere esaustivo sull'analisi dell'OLAF pubblicata di recente sul seguito dato dagli Stati membri alle raccomandazioni giudiziarie dell'OLAF e chiede a quest'ultimo di aggiungere un capitolo alla sua relazione annuale sul seguito di dette raccomandazioni; chiede all'OLAF di fornire, in collaborazione con la Commissione, un'analisi dettagliata che comprenda dati sul recupero dei fondi dell'UE;

96.  deplora che quasi un terzo (94 su 317) delle raccomandazioni giudiziarie dell'OLAF formulate tra il 2008 e il 2015 e destinate alle autorità competenti sia stato rifiutato a causa di prove insufficienti; invita la Commissione a valutare come le indagini amministrative possano essere utilizzate meglio nei procedimenti giudiziari; incoraggia le autorità competenti degli Stati membri a fornire informazioni dettagliate in merito ai motivi dei rifiuti, affinché l'OLAF possa adeguare meglio le proprie raccomandazioni alle normative nazionali;

97.  ritiene che la parte di raccomandazioni dell'OLAF presentate alle autorità nazionali che hanno determinato rinvii a giudizio (circa il 50 %) non sia sufficiente; invita gli Stati membri a migliorare il loro livello di cooperazione con l'OLAF; invita gli Stati membri, la Commissione e l'OLAF a stabilire condizioni che garantiscano l'ammissibilità delle prove fornite dall'OLAF; incoraggia le autorità degli Stati membri e l'OLAF a condurre indagini comuni al fine di conseguire un risultato ottimale;

98.  esorta la Commissione, alla luce del mandato prossimo alla scadenza del direttore generale dell'OLAF, ad avviare immediatamente la procedura di invito a presentare proposte per un nuovo direttore generale e ad avviare il processo di consultazione con il Parlamento;

99.  invita la Commissione a rivedere il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e a presentare una proposta sul rafforzamento dei poteri investigativi dell'OLAF; raccomanda di destinare all'OLAF maggiori risorse, affinché possa indagare su un numero di gran lunga maggiore di casi sospetti segnalati;

100.  esprime preoccupazione per la discrepanza tra le informazioni trasmesse all'OLAF da fonti pubbliche e da fonti private negli Stati membri; invita la Commissione a sostenere iniziative volte a incrementare la raccolta di informazioni pubbliche e invita gli Stati membri a migliorare la qualità dei dati forniti.

101.  rileva che finora le raccomandazioni dell'OLAF in materia di azione giudiziaria sono state applicate dagli Stati membri solo in misura limitata; ritiene che questa situazione sia intollerabile e invita la Commissione ad assicurare piena attuazione delle raccomandazioni dell'OLAF negli Stati membri.

102.  deplora che le autorità giudiziarie di alcuni degli Stati membri attribuiscano scarsa priorità alle raccomandazioni dell'OLAF relative all'utilizzo scorretto dei fondi dell'UE; ricorda che, conformemente all'articolo 325, paragrafo 2, TFUE, "gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari";

103.  ritiene che la soluzione del problema della scarsa comunicazione tra gli Stati membri e l'OLAF debba costituire una priorità; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere iniziative volte a migliorare la comunicazione non solo tra strutture pubbliche ma anche tra la società civile negli Stati membri e l'OLAF; sottolinea che ciò è importante per contrastare la corruzione negli Stati membri;

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104.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e al comitato di vigilanza dell'OLAF.

(1) GU L 84 del 20.3.2014, pag. 6.
(2) GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.
(3) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(4) Testi approvati, P8_TA(2016)0403.
(5) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(6) Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 settembre 2015, Taricco e altri, C-105/14, ECLI:EU:C:2015:555.
(7) Testi approvati, P8_TA(2017)0022.
(8) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
(9) Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 sulla lotta contro la corruzione e il seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM (Testi approvati, P8_TA(2016)0403); risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (GU C 208 del 10.6.2016, pag. 89).
(10) Testi approvati, P8_TA(2017)0022.
(11) Testi approvati, P8_TA(2016)0376.
(12) Testi approvati, P8_TA(2016)0082.

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