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Procedura : 2016/2075(INI)
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Ciclo del documento : A8-0162/2017

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A8-0162/2017

Discussioni :

PV 15/05/2017 - 18
CRE 15/05/2017 - 18

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PV 16/05/2017 - 6.8
CRE 16/05/2017 - 6.8
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P8_TA(2017)0208

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Martedì 16 maggio 2017 - Strasburgo
Valutazione degli aspetti esterni del funzionamento e dell'organizzazione delle dogane come strumento per facilitare gli scambi e combattere il commercio illecito
P8_TA(2017)0208A8-0162/2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sulla valutazione degli aspetti esterni del funzionamento e dell'organizzazione delle dogane come strumento per facilitare gli scambi e combattere il commercio illecito (2016/2075(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo "Commercio per tutti: verso una politica commerciale e di investimento più responsabile" (COM(2015)0497),

–  visti il piano strategico 2016-2020 della DG TAXUD e il piano di gestione 2016 della DG TAXUD, del 14 marzo 2016 (Ares(2016)1266241),

–  vista la comunicazione della Commissione del 21 agosto 2014 relativa alla strategia e al piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali: affrontare i rischi, rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento e agevolare gli scambi (COM(2014)0527),

–  vista la relazione della Commissione del 19 luglio 2016 dal titolo "Relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali" (COM(2016)0476),

–  viste le linee guida per gli operatori economici autorizzati (TAXUD/B2/047/2011),

–  visto il progetto pilota UE-Cina "Rotte commerciali veloci e sicure (Smart and Secure Trade Lanes - SSTL)",

–  vista la risoluzione del Consiglio relativa al piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017(1),

–  vista la relazione della DG TAXUD sull'azione delle dogane UE per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale per il 2015,

–  visto il quadro strategico per la cooperazione doganale tra l'UE e la Cina,

–  visto il piano d'azione sulla cooperazione doganale UE-Cina in materia di diritti di proprietà intellettuale (2014/2017),

–  vista la comunicazione della Commissione del 26 febbraio 2014 dal titolo "Piano d'azione per il controllo del funzionamento dei regimi commerciali preferenziali" (COM(2014)0105),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2016 dal titolo "Piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo" (COM(2016)0050),

–  vista la comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2016 dal titolo "Sviluppare l'unione doganale dell'UE e la sua governance" (COM(2016)0813),

–  vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia per la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi(2),

–  vista la relazione speciale n. 23/2016 della Corte dei conti europea: "Il trasporto marittimo dell'UE è in cattive acque: molti investimenti risultano inefficaci e insostenibili",

–  visto l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC),

–  vista la relazione dell'OCSE del 18 aprile 2016 intitolata "Illicit Trade, Converging Criminal Networks" (Commercio illecito: convergenza delle reti criminali),

–  visto l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti gli articoli 207, 208 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione(3), nonché i relativi atto delegato (regolamento delegato (UE) 2015/2446(4)), atto di esecuzione (regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447(5)), atto delegato transitorio (regolamento delegato (UE) 2016/341(6)) e programma di lavoro (decisione di esecuzione (UE) 2016/578(7)),

–  visto il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio(8),

–  visti la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali, presentata dalla Commissione il 13 dicembre 2013 (COM(2013)0884), nonché il parere della commissione per il commercio internazionale, destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, su tale proposta(9),

–  visto l'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni(10),

–  visto il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 sul tema "Affrontare le sfide dell'applicazione del codice doganale dell'Unione"(11),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0162/2017),

A.  considerando che l'unione doganale costituisce un pilastro fondamentale dell'Unione europea e la rende uno dei principali blocchi commerciali al mondo; che un'unione dogale pienamente funzionante è essenziale ai fini della credibilità necessaria all'UE per avere una posizione forte in sede di negoziazione di accordi commerciali;

B.  considerando che l'attuazione del codice doganale dell'Unione è fondamentale per salvaguardare le risorse proprie dell'UE, nello specifico i dazi doganali e gli interessi fiscali nazionali;

C.  considerando che un'unione doganale pienamente funzionante è la base di una lotta efficace contro i flussi finanziari illeciti e il riciclaggio di denaro basato sul commercio;

D.  considerando che l'attuazione del codice doganale dell'Unione, avviata il 1º maggio 2016, rischia di accusare ritardi a causa della mancanza di finanziamenti adeguati a favore di sistemi informatici comuni e funzionanti entro il 31 dicembre 2020;

E.  considerando che la relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali pone in evidenza che l'insufficienza dei finanziamenti per l'aggiornamento dei sistemi informatici esistenti e per lo sviluppo dei nuovi sistemi necessari è un problema significativo che ostacola il progresso, con particolare riferimento al nuovo sistema di controllo delle importazioni; che, in assenza di risorse aggiuntive, una serie di azioni non potranno essere attuate entro la fine del 2020 come previsto dalla strategia e dal piano d'azione; che il ritardo si ripercuoterebbe anche sull'attuazione degli impegni per gli aspetti relativi alle dogane nel contesto dell'agenda europea sulla sicurezza;

F.  considerando che l'attuale frammentazione delle politiche di controllo doganale tra gli Stati membri non deve condurre a una situazione che comporti ulteriori oneri sul piano amministrativo e delle tempistiche o una distorsione dei flussi commerciali interni;

G.  considerando che la proposta di direttiva sul quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali non effettua una distinzione chiara tra le sanzioni penali e amministrative negli Stati membri nel pieno rispetto della sussidiarietà; che ciò potrebbe incoraggiare gli operatori economici fraudolenti a effettuare scelte strategiche al momento dell'importazione da paesi terzi, causando distorsioni nella riscossione delle imposte e un impatto ambientale negativo, il che renderebbe inefficace la funzione deterrente contro le attività commerciali illegali;

H.  considerando che la complessità delle norme e procedure doganali e la varietà dei criteri e delle sanzioni applicati dalle autorità possono porre un onere eccessivo in capo alle piccole e medie imprese (PMI), esercitando notevole pressione sulle loro risorse limitate e ripercuotendosi sul loro percorso commerciale;

I.  considerando che una cooperazione doganale efficace tra le amministrazioni doganali degli Stati membri, gli operatori economici autorizzati, le forze di polizia e le autorità giudiziarie nonché altri soggetti pertinenti, con i paesi terzi e a livello multilaterale, svolge un ruolo essenziale, tenuto conto dei notevoli volumi degli scambi, e rappresenta una pietra angolare della lotta contro il commercio illecito, il terrorismo, la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro, il traffico illegale di specie selvatiche, l'evasione fiscale, il traffico di stupefacenti e tabacco nonché i medicinali falsificati, come pure della tutela dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) nell'UE, dell'attuazione e del rispetto delle procedure di adeguata verifica per i prodotti nella catena del valore globale, in linea con la strategia della Commissione "Commercio per tutti", e dell'individuazione ed eventuale eliminazione dei legami tra i vari soggetti fraudolenti coinvolti in attività commerciali illecite nella catena di approvvigionamento internazionale;

J.  considerando che l'UE ha concluso accordi di cooperazione doganale e di assistenza amministrativa reciproca con la Corea del Sud, il Canada, gli Stati Uniti, l'India, la Cina e il Giappone;

K.  considerando che alcuni partner commerciali continuano a commercializzare la maggior parte dei prodotti illegali o contraffatti che entrano nell'Unione; che la quota di tali esportazioni dalla Malaysia è pari solamente a circa 2,5 milioni di euro, mentre quella delle esportazioni provenienti da Cina e Hong Kong ha un valore di oltre 300 milioni e 100 milioni di euro rispettivamente; che la Bielorussia, nel solo 2015, è stata responsabile di una perdita di introiti fiscali per l'UE pari a un miliardo di euro, esportando prodotti che eludevano totalmente le norme sull'IVA e le prescrizioni sanitarie;

L.  considerando che, secondo l'ultima relazione della Commissione sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali dell'UE, il volume delle merci contraffatte sequestrate da tali autorità è aumentato del 15 % tra il 2014 e il 2015; che oltre 40 milioni di prodotti sospettati di violare i diritti di proprietà intellettuale, per un valore complessivo di quasi 650 milioni di euro, sono stati sequestrati alle frontiere esterne dell'UE;

M.  considerando che le zone franche internazionali, insieme ai paesi terzi che sono più frequentemente fonte di commercio illecito, rappresentano contesti potenziali per la continua proliferazione del commercio di prodotti illegali nell'UE, determinando così un'intensificazione dei controlli alle frontiere, e possono pertanto richiedere un'analisi più approfondita e specifica;

N.  considerando che il commercio di merci contraffatte può contribuire al finanziamento delle organizzazioni criminali attive nel campo del terrorismo, del traffico di stupefacenti, delle armi da fuoco, del riciclaggio di denaro e della tratta di esseri umani;

O.  considerando che la lotta alla contraffazione è essenziale per proteggere i diritti di proprietà intellettuale in Europa, per preservare il know-how e per incoraggiare l'innovazione;

P.  considerando che il ruolo svolto dalle dogane nel campo della sicurezza è particolarmente pertinente per evitare che le organizzazioni terroristiche spostino i loro fondi e per interrompere le loro fonti di entrate, così come riconosciuto nel piano d'azione della Commissione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo;

Q.  considerando che, nell'ambito del commercio globale, i servizi doganali svolgono un ruolo importante nel far fronte ai danni provocati dal commercio illecito all'economia formale e contribuiscono, allo stesso tempo, a una migliore comprensione e al contrasto del suddetto commercio illecito;

R.  considerando che le reti di attività illecite hanno un impatto negativo sulle economie degli Stati membri in termini di crescita, occupazione, investimenti esteri, integrità dei mercati, concorrenza, scambi e perdita di reddito doganale, quest'ultima sostenuta, in definitiva, dal contribuente europeo;

S.  considerando che il commercio illecito è fonte di preoccupazioni di primaria importanza per le imprese e rappresenta una minaccia significativa di crescenti rischi globali alla trasparenza, all'integrità e al valore finanziario, poiché ricalca l'uso dei sistemi commerciali e delle catene di approvvigionamento globali;

T.  considerando che la contraffazione, il commercio illegale di armi e il traffico di sostanze stupefacenti garantiscono ingenti somme alla criminalità organizzata transnazionale mediante canali commerciali ed economici illeciti;

U.  considerando che il crescente fenomeno del contrabbando, della tratta e le altre forme di commercio illegale e illecito incidono non solo sulla riscossione dei dazi doganali da parte degli Stati membri e sul bilancio dell'Unione, ma sono anche strettamente collegati alla criminalità organizzata internazionale, alle minacce per i consumatori e agli effetti nefasti sul funzionamento del mercato unico, e compromettono la parità di condizioni per tutte le imprese concorrenti, in particolare le PMI;

V.  considerando che la tutela dei diritti di proprietà intellettuale è fondamentale per proteggere e favorire l'economia dell'UE, così come la crescita e l'occupazione;

1.  invita la Commissione a collaborare strettamente con gli Stati membri per garantire un'attuazione coordinata, uniforme ed efficiente del nuovo sistema istituito dal codice doganale dell'Unione, scoraggiando l'adozione di prassi divergenti tra gli Stati membri dopo il periodo di transizione grazie a orientamenti di base comuni per tutte le dogane europee; invita la Commissione, a tal proposito, a elaborare un'analisi comparativa e a sviluppare informazioni sulle operazioni doganali e le procedure di contrasto in vigore negli Stati membri;

2.  sottolinea che non vi sono sistemi per l'identificazione e il monitoraggio delle differenze di trattamento degli operatori economici da parte delle autorità doganali; invita la Commissione a richiedere agli Stati membri di fornire informazioni specifiche sul tipo e sul numero di controlli doganali a livello dei singoli porti principali;

3.  invita la Commissione a proseguire la cooperazione con gli Stati membri e gli operatori commerciali pertinenti per risolvere le lacune esistenti nei sistemi di controllo, conseguire maggiori semplificazioni doganali e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori che agiscono legalmente, incentrandosi sull'obiettivo di un commercio più semplice e più sicuro e, al contempo, garantendo controlli adeguati, efficaci e armonizzati alle frontiere dell'UE nonché un sostegno adeguato alle autorità competenti; evidenzia che i controlli efficaci alle dogane devono garantire la sicurezza dell'UE e dei consumatori, il rispetto degli obblighi ambientali e delle norme sanitarie e la tutela degli interessi economici, con particolare attenzione alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e alla lotta contro il commercio illecito, il terrorismo, il riciclaggio di denaro, il traffico illegale di specie selvatiche, l'evasione fiscale, il traffico di stupefacenti e tabacco e i medicinali falsificati, nonché contro tutte le forme di concorrenza sleale in cui possono imbattersi le imprese europee che rispettano le norme dell'UE;

4.  sottolinea l'importanza di completare l'armonizzazione dei controlli in tutti i punti di ingresso nell'unione doganale, in particolare sulla base degli strumenti esistenti;

5.  invita la Commissione a perseguire una maggiore collaborazione con il settore privato per identificare gli operatori fraudolenti; sottolinea l'importanza di coinvolgere i portatori di interesse privati nella lotta al commercio illegale, compreso il commercio illegale di specie selvatiche e prodotti delle specie selvatiche;

6.  rammenta che ci si dovrebbe avvalere dell'opportunità offerta dal codice doganale dell'Unione e dalle relative norme sui sistemi informatici interconnessi e gli scambi elettronici allo scopo di accedere ai dati sul commercio affidabile e lecito e di metterli a disposizione per mezzo di canali diversi dalle dichiarazioni doganali, ad esempio attraverso programmi internazionali di scambio reciproco, come il programma relativo agli operatori economici autorizzati (AEO) o il progetto "Rotte commerciali veloci e sicure" (Smart and Secure Trade Lanes - SSTL), nell'intento di facilitare gli scambi;

7.  ricorda che lo sviluppo dei sistemi informatici richiesti necessita di un finanziamento sufficiente e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la disponibilità delle risorse per i sistemi informatici necessari al fine di raggiungere gli obiettivi della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali;

8.  invita la Commissione a sollecitare un più ampio utilizzo del programma relativo agli operatori economici autorizzati; sottolinea l'importanza di promuoverne i vantaggi per il commercio, mantenendo nel contempo norme di conformità rigorose nonché la solidità, l'affidabilità e la conformità con le norme doganali dei paesi terzi nell'ambito della negoziazione di accordi commerciali;

9.  chiede alla Commissione di garantire il coordinamento e la cooperazione con le dogane, le autorità di frontiera sul campo e le parti interessate all'interno dell'UE, nonché con i suoi partner commerciali, in relazione alla condivisione dei dati e in particolare per quanto concerne il riconoscimento dei controlli doganali, i partner commerciali fidati e le strategie di mitigazione per lo smantellamento delle reti del commercio illegale; invita la Commissione a migliorare e incrementare la cooperazione tra le sue diverse direzioni generali in materia doganale e a promuovere, ove necessario, un miglior coordinamento tra le autorità doganali e di contrasto, in particolare in relazione alla criminalità organizzata, alla sicurezza e alla lotta al terrorismo, sia a livello nazionale che a livello dell'UE;

10.  invita la Commissione a presentare una comunicazione sulle migliori prassi nell'ambito dei controlli doganali e dell'applicazione delle norme commerciali per il periodo di transizione, allo scopo di fornire un quadro di riferimento agli organismi di controllo competenti negli Stati membri, porre in evidenza le prassi e i risultati migliori, stabilire una serie di indicatori chiave di prestazione e analizzare i flussi commerciali della contraffazione ai valichi di frontiera;

11.  esorta la Commissione a continuare ad adoperarsi per l'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali, in particolare per quanto concerne la disponibilità dei dati, l'accesso alle informazioni e lo scambio delle medesime ai fini della gestione del rischio doganale e il rafforzamento delle capacità;

12.  invita la Commissione a riferire periodicamente alle commissioni competenti del Parlamento europeo in merito al monitoraggio e alla valutazione dell'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali;

13.  esorta la Commissione a esaminare le diverse prassi adottate nell'UE per i controlli doganali e il loro impatto sulla deviazione degli scambi commerciali, con particolare attenzione alle dogane dell'UE alle frontiere esterne;

14.  sottolinea che le attuali differenze procedurali alle dogane, in particolare riguardo allo sdoganamento, alle ispezioni, alle sanzioni e ai controlli, creano frammentazione, oneri amministrativi aggiuntivi e ritardi, causano divergenze nella riscossione delle imposte tra gli Stati membri e distorsioni del mercato e hanno un impatto negativo sull'ambiente; sottolinea che tali procedure doganali divergenti spesso possono favorire l'accesso a determinati porti a scapito di altri, con operatori illegittimi che importano beni contraffatti o deprezzati, facendo sì che le merci arrivino alla destinazione finale tramite un percorso inusuale e lo sdoganamento sia richiesto in uno Stato membro diverso rispetto a quello che importa la merce per ridurre la probabilità di essere assoggettati a controlli o per complicare eventuali procedure di recupero; chiede pertanto alla Commissione di esaminare il problema della scelta opportunistica del foro ("forum shopping") e il suo impatto per quanto concerne gli scambi commerciali, il gettito fiscale, gli effetti climatici e i dazi doganali;

15.  rammenta agli Stati membri e alla Commissione l'importanza di assicurare tempestivamente la disponibilità di risorse sufficienti per i sistemi informatici necessari al fine di poter conseguire gli obiettivi della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali, come pure l'interoperabilità dei sistemi a vantaggio delle autorità doganali, degli operatori che agiscono legalmente e, in ultima analisi, dei consumatori, così come dell'occupazione e della crescita economica nell'UE;

16.  insiste sulla necessità di passare dall'attuale contesto doganale, caratterizzato da un utilizzo ridotto della carta, a un contesto "paperless";

17.  chiede alla Commissione di collaborare strettamente con gli Stati membri, l'OCSE e l'Organizzazione mondiale delle dogane per ridurre le attuali lacune nei sistemi di controllo doganale, garantendo che si combatta il commercio illecito, la contraffazione e la frode per mezzo di controlli basati sul rischio e coordinati in modo più sistematico, sulla base di criteri armonizzati per le ispezioni nonché delle migliori prassi e di procedure e metodi di lavoro comuni, a livello di orari di servizio, risorse economiche e umane e sistemi informatici interoperabili, con il sostegno tempestivo e adeguato di altre autorità competenti; rammenta, a tal proposito, l'importanza di assicurare che tutte le autorità doganali e di frontiera dell'UE dispongano di poteri di inchiesta e che i relativi operatori ricevano una formazione adeguata;

18.  invita le autorità doganali degli Stati membri a utilizzare gli strumenti elettronici di condivisione dei dati in maniera proattiva, per cooperare con gli organismi di contrasto nell'identificazione di anomalie legate alla manipolazione dei prezzi per alterare il valore commerciale, e combattere così i flussi finanziari illeciti e il riciclaggio di denaro basato sul commercio;

19.  invita la Commissione a garantire che l'attuazione progressiva del codice doganale dell'Unione apporti un valore aggiunto agli operatori economici creando condizioni paritarie in tutta l'Unione e ad assicurare, nel contempo, che l'ulteriore semplificazione delle procedure doganali non generi lacune nella gestione dei rischi doganali e nei sistemi di controllo, che potrebbero ostacolare l'efficacia della lotta al commercio illecito; ritiene che sia essenziale armonizzare la legislazione europea in materia doganale e invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare un controllo regolare delle norme dell'UE e un'applicazione uniforme da parte delle autorità competenti, agevolando gli scambi internazionali e frenando le attività transnazionali illecite;

20.  esorta la Commissione ad adoperarsi maggiormente insieme agli Stati membri per condividere le migliori prassi in materia di procedure doganali e IVA, collaborare con le diverse autorità competenti e, ove opportuno, allineare le politiche in materia di dogane e IVA, nell'ottica del conseguimento di sinergie, anche per quanto riguarda la ricerca e l'attuazione di soluzioni giuridiche e pratiche di fronte alle sfide e alle opportunità concernenti le piccole spedizioni, il commercio elettronico e le semplificazioni;

21.  invita la Commissione, alla luce dell'articolo 23 dell'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'OMC, che chiede la creazione di un organismo di agevolazione degli scambi, di valutare il possibile trasferimento delle competenze delle autorità doganali dal livello nazionale al livello UE per quanto concerne l'armonizzazione delle procedure nei punti di ingresso dell'UE, il monitoraggio delle prestazioni e delle attività delle amministrazioni doganali nonché la raccolta e il trattamento dei dati doganali;

22.  invita inoltre la Commissione a portare avanti l'elaborazione di un'accurata analisi costi-benefici delle implicazioni correlate all'armonizzazione dell'applicazione delle sanzioni penali vigenti negli Stati membri per combattere le attività commerciali illecite nonché a presentare, se necessario, una proposta che contenga norme armonizzate, sempre nel rispetto della sussidiarietà, in merito alla definizione di tali sanzioni e dei reati nell'ambito della criminalità transnazionale;

23.  incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sviluppare e a sostenere maggiormente le possibilità di formazione comune degli agenti doganali negli Stati membri; sottolinea che l'armonizzazione del livello di formazione degli agenti doganali in Europa contribuirà a un'attuazione efficace del codice doganale dell'Unione;

24.  chiede alla Commissione di rafforzare la cooperazione con gli operatori commerciali e i rappresentanti commerciali a livello internazionale, per rispondere a tutte le sfide relative all'attuazione del codice doganale dell'Unione, tra cui le differenze e le divergenze tra le norme nazionali, i metodi e i mezzi di rendicontazione, come pure le preoccupazioni delle PMI coinvolte in scambi commerciali con paesi terzi;

25.  rammenta che vi sono alcune aziende fraudolente con sede in paesi terzi che si servono del commercio elettronico per offrire merci contraffatte ai consumatori europei e che tali merci possono avere prezzi inferiori ai livelli minimi per evitare che vengano controllate dalle autorità o possono essere immesse nel mercato sfruttando le differenze in materia di fatturazione e di norme e sanzioni doganali; chiede alla Commissione di analizzare ulteriormente tali problemi e di valutare quale sia il modo migliore per affrontare i rischi associati al commercio elettronico, nonché di collaborare strettamente con tutti gli attori interessati, compresi i trasportatori e i corrieri, per sostenere gli Stati membri nel contrastare tale pratica senza creare barriere alla crescita del commercio elettronico né ostacolare gli scambi legittimi;

26.  esorta la Commissione ad adoperarsi, insieme agli Stati membri, affinché l'UE attui nella massima misura possibile l'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'OMC e continui a promuoverne l'attuazione da parte degli altri membri dell'OMC a vantaggio degli esportatori dell'UE, anche contribuendo agli sforzi dei paesi in via di sviluppo, allo scopo di promuovere l'agevolazione degli scambi a livello mondiale;

27.  invita la Commissione a rafforzare la cooperazione internazionale per sviluppare ulteriormente l'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali della catena di approvvigionamento;

28.  invita la Commissione a rafforzare la cooperazione in materia doganale con i suoi principali partner commerciali e le relative autorità doganali, nonché ad avviare un dialogo con i principali paesi di origine delle merci contraffatte, nell'ottica di contribuire a contrastare i flussi finanziari illeciti, il riciclaggio di denaro, la corruzione basata sulle operazioni commerciali, la frode fiscale e l'evasione fiscale, la criminalità organizzata e il terrorismo, che compromettono la salute e la sicurezza dei consumatori, creano pericoli per la società e il mercato e danneggiano le economie, come pure ad agevolare ulteriormente gli scambi bilaterali, andando oltre i rigorosi impegni previsti dall'accordo sull'agevolazione degli scambi; sottolinea che ciò si può conseguire introducendo elementi di agevolazione degli scambi quali norme uniformi sui metodi, la trasparenza, l'integrità e la rendicontabilità delle procedure doganali, nonché inserendo capitoli sulla lotta alla frode e alla contraffazione in tutti i negoziati per gli accordi di libero scambio, o mediante specifici accordi doganali;

29.  invita la Commissione a proseguire e approfondire la cooperazione doganale in materia di diritti di proprietà intellettuale con i paesi terzi e le zone franche che sono più frequentemente all'origine del commercio illecito; ritiene necessario favorire, a tal proposito, sia la cooperazione amministrativa tra le autorità doganali a livello internazionale sia lo sviluppo di partenariati con le imprese private, al fine di contrastare le violazioni doganali e l'elusione degli obblighi fiscali;

30.  invita la Commissione a rafforzare la cooperazione con l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e, in particolare, l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, onde sostenere le iniziative per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, quali le procedure di agevolazione per i titolari dei diritti basate sullo scambio elettronico di dati, da cui trarrebbero beneficio anche le PMI, nonché a far sì che la lotta alla contraffazione e alla frode sia una delle sue priorità in seno all'OMC, coinvolgendo l'OCSE e l'OMC nelle sue attività in materia; sottolinea pertanto che l'attuale regolamento sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali svolge un ruolo importante nella lotta alla contraffazione (violazione del marchio), alla pirateria (violazione del diritto d'autore) e al contrabbando di prodotti sensibili, come pure negli ambiti delle indicazioni geografiche, dei marchi di origine e del commercio illegale; ritiene fondamentale che il suddetto regolamento sia adeguatamente attuato in tutta l'Unione insieme alla direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e che le autorità doganali ne controllino come necessario l'applicazione senza impedire agli operatori commerciali legittimi di svolgere la propria attività in buona fede;

31.  chiede alla Commissione di coordinare più efficacemente la tutela dell'indicazione geografica per i prodotti agroalimentari all'interno della Commissione stessa e con l'EUIPO, poiché rappresenta un vero e proprio valore aggiunto sui mercati esteri; rammenta alla Commissione l'importanza di elaborare una politica altrettanto ambiziosa sulle indicazioni geografiche non agroalimentari; ricorda che la creazione di un sistema di protezione dei prodotti non agricoli che utilizzi l'indicazione geografica e che sia coerente, semplice, trasparente e non oneroso a livello amministrativo e finanziario rappresenta un'opportunità per le PMI e rafforzerebbe la posizione dell'UE nei negoziati commerciali internazionali;

32.  osserva che i servizi doganali si trovano ad affrontare nuove sfide relative sia alle nuove modalità di commercializzazione che alla sicurezza e alla protezione delle merci nell'ambito delle procedure di importazione o nel transito internazionale con destinazione in Europa;

33.  rileva che l'efficienza delle procedure doganali è essenziale non solo per agevolare gli scambi, ma anche per attuare un'incisiva e opportuna attività di contrasto alla contraffazione e al contrabbando di prodotti soggetti ad accisa che entrano nell'UE; ritiene che i servizi doganali siano il punto di incontro fra la circolazione garantita delle merci, a tutela dei consumatori nell'UE, e l'applicazione delle disposizioni degli accordi commerciali;

34.  è del parere che la qualità e i risultati dei controlli doganali sul transito di merci, in particolare sulle operazioni di spedizione e trasporto presso porti e frontiere, siano della massima importanza e debbano essere migliorati; nota con rammarico che attualmente esiste un divario fattuale nella tipologia dei controlli in seno all'Unione che favorisce alcune vie d'accesso, in particolare portuali, a discapito di altre, dove i controlli effettuati sono più rigorosi; ritiene necessario garantire l'omogeneità e l'uniformità delle tecniche di controllo tra gli Stati membri per il filtraggio presso porti e frontiere, promuovendo strategie di controllo moderne, tecnologicamente evolute e basate sulla gestione dei rischi;

35.  ritiene che gli Stati membri dovrebbero concentrare i controlli doganali e, per quanto possibile, gli altri controlli di frontiera pertinenti sulle partite ad alto rischio, che vengono selezionate su base casuale utilizzando criteri comuni di selettività, compresi quelli riguardanti la natura e la descrizione della merce, il paese di origine, il paese dal quale la merce è stata spedita, il valore della merce, l'osservanza comprovata degli obblighi normativi da parte dell'operatore commerciale e il mezzo di trasporto;

36.  sostiene tutti gli sforzi intesi a promuovere l'integrità nel commercio internazionale tentando di giungere a procedure doganali dell'UE totalmente elettroniche entro il 2020, come previsto dal nuovo codice doganale dell'Unione, che rafforzeranno la trasparenza nella selezione del campione di controllo di merci e container;

37.  ritiene che sia necessario un maggiore coordinamento tra l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato, al fine non solo di lottare contro la contraffazione, ma anche di contrastare il commercio di prodotti illegali che violano le norme dell'Unione in materia di proprietà intellettuale;

38.  pone l'accento sul ruolo dell'OLAF nel condurre indagini sull'evasione dei dazi all'importazione (compresi quelli convenzionali, antidumping e compensativi) su tutti i tipi di prodotti e beni, in particolare quando si tratta di false dichiarazioni di origine (sia nei regimi preferenziali che in quelli non preferenziali), deprezzamenti ed errata descrizione dei beni; invita l'OLAF a svolgere un ruolo più attivo nel coordinare le indagini correlate condotte dai servizi doganali nazionali degli Stati membri dell'UE e da altri partner sia all'interno che all'esterno dell'Unione;

39.  osserva che le operazioni doganali congiunte svolte periodicamente sono fondamentali per salvaguardare le finanze pubbliche dell'UE, poiché identificano i rischi su determinate rotte commerciali e tutelano i cittadini e il commercio legale, impedendo ai prodotti illegali di entrare nell'UE; invita l'OLAF a intensificare il sostegno alle autorità doganali degli Stati membri dell'UE e di alcuni paesi terzi affinché conducano un maggior numero di operazioni doganali congiunte sfruttando la sua infrastruttura tecnica, i suoi strumenti informatici e di comunicazione, l'analisi strategica nonché il sostegno amministrativo e finanziario, al fine di migliorare l'efficacia dei servizi doganali nell'ambito dei controlli mirati a livello europeo;

40.  è convinto che la Commissione dovrebbe provvedere a un monitoraggio migliore, applicando un approccio standardizzato basato sul rischio, dei paesi che beneficiano del trattamento preferenziale, in particolare per quel che riguarda le norme di origine e le disposizioni sul cumulo; ritiene, in tale contesto, che la verifica del carattere originario dei prodotti importati e dell'adeguatezza dei documenti che accordano il trattamento preferenziale sia una componente essenziale delle strategie di controllo e di tracciabilità;

41.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 80 del 19.3.2013, pag. 1.
(2) GU C 407 del 4.11.2016, pag. 18.
(3) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(4) GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1.
(5) GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558.
(6) GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1.
(7) GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6.
(8) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15.
(9) Cfr. relazione A8-0239/2016.
(10) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.
(11) Testi approvati, P8_TA(2017)0011.

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