Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sulla tecnologia finanziaria: l'influenza della tecnologia sul futuro del settore finanziario (2016/2243(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulle valute virtuali(1),
– vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sull'accesso al credito per le PMI e il rafforzamento della diversità del finanziamento alle PMI nell'Unione dei mercati dei capitali(2),
– vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sul Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio(3),
– vista la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo "Unione dei mercati dei capitali – Accelerare le riforme" (COM(2016)0601),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 maggio 2016 sul crowdfunding (finanziamento collettivo) nell'Unione dei mercati dei capitali dell'UE (SWD(2016)0154),
– visto il documento di consultazione pubblica della Commissione, del 10 gennaio 2017, dal titolo "Costruire un'economia dei dati europea" (COM(2017)0009),
– vista la relazione delle autorità europee di vigilanza del 16 dicembre 2016 sull'automazione nella consulenza finanziaria,
– visto il documento di riflessione delle autorità europee di vigilanza del 19 dicembre 2016 sull'uso dei megadati da parte degli istituti finanziari (JC 2016 86),
– visto il parere dell'Autorità bancaria europea del 26 febbraio 2015 sul crowdfunding basato sul prestito (EBA/Op/2015/03),
– visto il documento di riflessione dell'Autorità bancaria europea del 4 maggio 2016 sugli usi innovativi dei dati dei consumatori da parte degli istituti finanziari (EBA/DP/2016/01),
– visto il parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati del 18 dicembre 2014 sul crowdfunding basato sugli investimenti (ESMA/2014/1378),
– vista la relazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati del 7 gennaio 2017 sulla tecnologia di registro distribuito applicata ai mercati dei valori mobiliari,
– vista la relazione del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza del 7 settembre 2016 sui rischi intersettoriali e le vulnerabilità del sistema finanziario dell'UE,
– visto il quadro dei rischi dell'Autorità bancaria europea basato sui dati relativi al terzo trimestre 2016,
– visto il quadro dei rischi dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) del mese di marzo 2016,
– vista la quinta relazione dell'EIOPA del 16 dicembre 2016 sulle tendenze dei consumatori (EIOPA-BoS-16-239),
– visto il quadro dei rischi dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati del quarto trimestre 2016,
– visto l'Occasional paper n. 172 della Banca centrale europea, di aprile 2016, dal titolo "Distributed ledger technologies in securities post-trading: Revolution or evolution?" (Le tecnologie di registro distribuito nella post-negoziazione dei valori mobiliari: rivoluzione o evoluzione?),
– visto il documento del Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato di febbraio 2017 dal titolo "Distributed ledger technology in payment, clearing and settlement: An analytical framework" (Le tecnologie di registro distribuito nei servizi di pagamento, compensazione e regolamento: un quadro analitico),
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0176/2017),
A. considerando che la tecnologia finanziaria (FinTech) dovrebbe essere intesa come un'attività finanziaria resa possibile o offerta attraverso le nuove tecnologie, che interessa l'intero settore finanziario in tutte le sue componenti, dal settore bancario a quello assicurativo, i fondi pensione, la consulenza in materia di investimenti, i servizi di pagamento e le infrastrutture di mercato;
B. considerando che i servizi finanziari si sono sempre basati sulla tecnologia e si sono evoluti di pari passo con l'innovazione tecnologica;
C. considerando che qualsiasi soggetto può svolgere la funzione di operatore FinTech, indipendentemente dalla sua natura giuridica; che la catena del valore nel settore dei servizi finanziari comprende in misura sempre maggiore soggetti alternativi come le start-up o i giganti della tecnologia; che questo termine, pertanto, include un'ampia gamma di imprese e servizi che sono estremamente diversi tra loro, che pongono sfide diverse e che richiedono un diverso trattamento normativo;
D. considerando che un'ampia gamma di sviluppi in materia di FinTech è sostenuta dalle nuove tecnologie, come le applicazioni riguardanti la tecnologia di registro distribuito, i pagamenti innovativi, la consulenza automatizzata, i megadati, l'utilizzo del cloud computing, le soluzioni innovative per l'autenticazione/identificazione dei clienti, le piattaforme di finanziamento collettivo e molte altre;
E. considerando che gli investimenti nelle applicazioni della tecnologia finanziaria sono nell'ordine di miliardi di euro e continuano a crescere ogni anno;
F. considerando che le applicazioni delle tecnologie evolvono a ritmi diversi e che la portata e l'impatto del loro sviluppo restano incerti ma hanno il potenziale di trasformare profondamente il settore finanziario; che alcune applicazioni FinTech potrebbero un giorno assumere un'importanza sistemica;
G. considerando che gli sviluppi in materia di FinTech dovrebbero contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema finanziario e dell'economia europei, compreso il benessere dei cittadini europei, migliorando al contempo la stabilità finanziaria e garantendo il massimo livello possibile di protezione dei consumatori;
H. considerando che la tecnologia finanziaria può condurre a notevoli benefici, tra cui servizi finanziari per i consumatori e le imprese migliori, più rapidi, meno costosi, più personalizzati, inclusivi, resilienti e trasparenti, e aprire la strada a molte nuove opportunità commerciali per gli imprenditori europei; che nell'ambito dei servizi finanziari al dettaglio l'esperienza dei consumatori è la forza trainante degli operatori del mercato; che i progressi e l'innovazione nel settore finanziario non dovrebbero escludere il contante quale mezzo di pagamento;
I. considerando che lo sviluppo di nuovi servizi finanziari e la digitalizzazione dei servizi esistenti cambieranno le dinamiche di mercato per il settore dei servizi finanziari, introducendo nuove forme di concorrenza, innovazione, partenariati ed esternalizzazione da parte degli operatori e tra di essi;
J. considerando che la promozione della concorrenza leale, la neutralizzazione delle eventuali rendite economiche e la creazione di condizioni di parità per i servizi finanziari nell'UE costituiscono premesse necessarie per la promozione di FinTech in Europa e il conseguimento della cooperazione tra tutti gli operatori;
K. considerando che la ricerca economica ha dimostrato che l'efficienza in termini di costi del sistema finanziario potrebbe portare a una riduzione del prezzo al consumo dei prodotti e servizi finanziari al dettaglio; che FinTech può contribuire a questa riduzione dei prezzi;
L. considerando che le soluzioni in materia di FinTech possono incrementare l'accesso al capitale, in particolare per le PMI, attraverso servizi finanziari transfrontalieri e canali di prestito e di investimento alternativi come il crowdfunding e il prestito tra pari, consolidando in tal modo l'Unione dei mercati dei capitali;
M. considerando che gli sviluppi in materia di FinTech possono altresì agevolare i flussi finanziari transfrontalieri e l'integrazione dei mercati dei capitali in Europa, incoraggiando le attività transfrontaliere e consentendo in tal modo il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali;
N. considerando che gli sviluppi in materia di FinTech, in particolare nel campo delle soluzioni di pagamento nazionali e transfrontaliere, possono altresì sostenere lo sviluppo costante di un mercato unico di beni e servizi e facilitare il conseguimento degli "obiettivi 5x5" del G20 e G8 in termini di riduzione dei costi di trasferimento delle rimesse;
O. considerando che FinTech può costituire uno strumento efficace per l'inclusione finanziaria, consentendo servizi finanziari ad hoc per coloro che prima non vi avevano accesso e rendendo in tal modo la crescita maggiormente inclusiva; che è necessario affrontare i problemi legati all'educazione finanziaria e alle competenze digitali tra i cittadini europei affinché FinTech possa generare una reale inclusione finanziaria;
P. considerando che la legislazione, la regolamentazione e la vigilanza devono adeguarsi all'innovazione e trovare il giusto equilibrio tra gli incentivi per una protezione innovativa di consumatori e investitori e la stabilità finanziaria; che FinTech richiede un approccio che garantisca un maggiore equilibrio tra la "regolamentazione dell'istituto" e la "regolamentazione della transazione"; che la complessa interazione tra FinTech e la legislazione attuale può comportare possibili squilibri e una situazione in cui le aziende e i fornitori di servizi sono soggetti a una regolamentazione diversa anche se svolgono attività sostanzialmente identiche e in cui alcune attività non risultano ben inquadrate nelle definizioni e/o nell'ambito di attività previsti dalla legislazione attuale; che l'attuale quadro dell'UE per la tutela dei consumatori e degli investitori nel settore dei servizi finanziari non tiene adeguatamente conto di tutte le innovazioni in materia di FinTech;
Q. considerando che le autorità europee di vigilanza hanno iniziato a individuare i potenziali rischi e vantaggi derivanti dalle tecnologie finanziarie innovative; che le autorità nazionali competenti stanno monitorando tali sviluppi tecnologici e hanno elaborato diversi approcci; che fino ad oggi lo sviluppo di un ecosistema FinTech in Europa è stato ostacolato dalle divergenze normative tra gli Stati membri e dalla mancanza di collaborazione tra i mercati; che un'azione decisa dell'UE per la promozione di un approccio comune alla tecnologia finanziaria è importante ai fini dello sviluppo di un solido ecosistema FinTech in Europa;
R. considerando che la tecnologia finanziaria può contribuire alla riduzione dei rischi nel sistema finanziario grazie al decentramento e alla deconcentrazione dei rischi, a una compensazione e a un regolamento più rapidi dei pagamenti in contanti e delle negoziazioni dei valori mobiliari, a una migliore gestione delle garanzie e all'ottimizzazione dei capitali;
S. considerando che ci si può attendere che alcuni degli impatti più significativi della tecnologia finanziaria riguarderanno la catena del valore post-negoziazione, che comprende servizi quali la compensazione, il regolamento, la custodia delle attività e le informazioni regolamentari, nell'ambito dei quali tecnologie come la tecnologia di registro distribuito potrebbero ridefinire l'intero settore; che nell'ambito di questa catena del valore alcuni intermediari come i depositari, le controparti centrali e i depositari centrali di titoli potrebbero, nel lungo termine, diventare ridondanti mentre altre funzioni dovranno continuare a essere svolte da enti indipendenti e regolamentati;
T. considerando che la tecnologia applicata alla regolamentazione (RegTech) può comportare notevoli vantaggi per gli istituti finanziari e le autorità di vigilanza, consentendo l'utilizzo di nuove tecnologie per affrontare in maniera più trasparente ed efficiente e in tempo reale le prescrizioni in materia di regolamentazione e di conformità;
U. considerando che le tecnologie nel settore assicurativo (InsurTech) si riferiscono agli aspetti assicurativi resi possibili o offerti dalle nuove tecnologie, ad esempio attraverso la consulenza automatizzata, la valutazione dei rischi e i megadati, ma anche mediante la copertura assicurativa contro i nuovi rischi come gli attacchi informatici;
V. considerando che è necessario garantire con urgenza un maggiore accesso ai finanziamenti per le imprese che lavorano con prodotti e servizi FinTech, nonché per i partner commerciali innovativi che forniscono loro il materiale tecnologico di cui necessitano per la fornitura di tali prodotti e servizi, al fine di promuovere l'innovazione finanziaria in Europa, in particolare per quanto riguarda le start-up affinché diventino imprese in espansione; che, in tale contesto, la disponibilità di capitale di rischio quale fonte di finanziamento e la presenza di un forte settore tecnologico rappresentano fattori essenziali per promuovere un ecosistema FinTech dinamico in Europa;
W. considerando che gli attacchi informatici costituiscono una minaccia crescente per tutte le infrastrutture digitali e pertanto anche per l'infrastruttura finanziaria; che il settore finanziario è esposto a un rischio di attacchi tre volte superiore rispetto a qualsiasi altro settore; che la sicurezza, l'affidabilità e la continuità dei suoi servizi sono condizioni essenziali per garantire la fiducia del pubblico nel settore; che anche i suoi consumatori al dettaglio sono altamente esposti al rischio di subire simili attacchi o furti di identità;
X. considerando che i dispositivi connessi sono parte integrante dei servizi FinTech; che l'Internet delle cose è particolarmente vulnerabile agli attacchi informatici e, pertanto, rappresenta una sfida particolare per la sicurezza informatica; che un sistema connesso è sicuro solo quanto il suo elemento più debole;
Y. considerando che, con l'emergere di FinTech, i consumatori e gli investitori devono poter continuare a fare affidamento su norme rigorose in materia di protezione dei consumatori e degli investitori, di protezione dei dati e diritto alla vita privata, e di responsabilità giuridica da parte dei fornitori di servizi finanziari;
Z. considerando che per facilitare la tecnologia finanziaria è importante creare un quadro normativo coerente e di sostegno e un ambiente competitivo che consenta a FinTech di sviluppare e utilizzare vari strumenti innovativi per la cifratura sicura e l'identificazione e autenticazione online mediante un'interfaccia semplice;
AA. considerando che l'automazione nel settore finanziario, come in altri settori, può modificare gli attuali modelli di occupazione; che il miglioramento e lo sviluppo delle attività di formazione e riqualificazione dovranno essere al centro di qualunque strategia europea in materia di FinTech;
AB. considerando che, a causa degli effetti di rete, la struttura del mercato in molti ambiti dell'economia digitale tende ad accentrarsi attorno a pochi operatori, il che pone delle sfide nei settori del diritto della concorrenza e della legislazione antitrust;
Definire un quadro UE per la tecnologia finanziaria
1. accoglie favorevolmente i nuovi sviluppi nel settore della tecnologia finanziaria e invita la Commissione a elaborare un piano d'azione globale in materia di FinTech nel quadro delle sue strategie per l'Unione dei mercati dei capitali e per il Mercato unico digitale, che possa contribuire in generale al conseguimento di un sistema finanziario europeo efficiente e competitivo, più approfondito e maggiormente integrato, stabile e sostenibile, fornire benefici a lungo termine all'economia reale e far fronte alle esigenze in termini di protezione dei consumatori e degli investitori e di certezza normativa;
2. accoglie favorevolmente la recente istituzione di una task force sulla tecnologia finanziaria, avente il compito di valutare le innovazioni in questo ambito e, al contempo, sviluppare strategie per rispondere alle sfide potenziali poste dalla tecnologia finanziaria, come pure l'avvio da parte della Commissione di una consultazione pubblica sulla FinTech; invita la Commissione a coinvolgere il Parlamento nei lavori della task force sulla tecnologia finanziaria; ritiene che queste recenti iniziative della Commissione costituiscano passi fondamentali verso lo sviluppo, da parte della Commissione, di una strategia completa per la tecnologia finanziaria e per la riduzione dell'incertezza normativa in tale ambito;
3. ritiene che la tecnologia finanziaria possa concorrere al successo delle iniziative relative all'Unione dei mercati dei capitali, ad esempio diversificando le opzioni di finanziamento nell'UE, e incoraggia la Commissione a sfruttare i vantaggi della tecnologia finanziaria nel portare avanti l'Unione dei mercati dei capitali;
4. invita la Commissione a sviluppare un approccio proporzionato, trasversale e olistico nei confronti delle sue attività in materia di FinTech, traendo insegnamenti da quanto è stato fatto in altre giurisdizioni e adeguandosi alla diversità degli operatori e dei modelli imprenditoriali impiegati; invita la Commissione a fare la prima mossa ove necessario, così da creare un contesto favorevole affinché le aziende e i poli europei FinTech possano ingrandirsi;
5. sottolinea che la legislazione in materia di servizi finanziari a livello sia di UE che nazionale dovrebbe essere rivista quando necessario e dovrebbe essere sufficientemente favorevole all'innovazione, in modo da poter ottenere e mantenere condizioni di parità tra gli operatori; raccomanda in particolare che, conformemente al "principio dell'innovazione", i potenziali effetti della legislazione sull'innovazione siano sottoposti a un'adeguata valutazione nell'ambito di una valutazione d'impatto, affinché questi sviluppi apportino nella maggior misura possibile "benefici economici e sociali significativi";
6. sottolinea che, nell'ottica di garantire condizioni di parità, migliorando al contempo la facilità di accesso per i nuovi operatori del mercato e impedendo l'arbitraggio regolamentare tra gli Stati membri e tra gli statuti giuridici, la normativa e la vigilanza nel settore della tecnologia finanziaria dovrebbero essere basate sui seguenti principi:
a)
stessi servizi e stessi rischi: si dovrebbero applicare le stesse norme, indipendentemente dal tipo di entità giuridica interessata o dalla sua ubicazione nell'Unione;
b)
neutralità tecnologica;
c)
un approccio basato sui rischi, tenendo conto della proporzionalità delle azioni legislative e di vigilanza rispetto ai rischi e della rilevanza dei rischi;
7. raccomanda che le autorità competenti consentano e incoraggino la sperimentazione controllata con le nuove tecnologie per i nuovi operatori di mercato e per quelli esistenti; osserva che un simile ambiente controllato per le sperimentazioni potrebbe assumere la forma di uno spazio di sperimentazione normativa ("sandbox") per i servizi FinTech che presentano potenziali benefici per la società, che riunisce una vasta gamma di operatori di mercato ed è già stato introdotto con successo in diversi Stati membri; sottolinea che un impegno proattivo e lungimirante da parte delle autorità, nell'ambito di un dialogo con gli operatori di mercato e tutti gli altri pertinenti soggetti interessati, è necessario e può aiutare le autorità di vigilanza e di regolamentazione a sviluppare competenze tecnologiche; invita le autorità competenti a considerare la possibilità di sviluppare strumenti per le prove di stress finanziarie e/o operative per le applicazioni FinTech laddove possano causare rischi sistemici, in modo complementare al lavoro del Comitato europeo per il rischio sistemico;
8. sottolinea che alcune banche centrali stanno già sperimentando la valuta digitale delle banche centrali e altre nuove tecnologie; incoraggia le autorità competenti in Europa a valutare l'impatto dei potenziali rischi e benefici della versione della valuta digitale delle banche centrali basata sul registro distribuito, nonché i pertinenti requisiti necessari in termini di protezione dei consumatori e trasparenza; incoraggia altresì tali autorità a effettuare sperimentazioni, al fine di tenere il passo con gli sviluppi di mercato;
9. evidenzia l'importanza che le autorità di regolamentazione e di vigilanza sviluppino sufficienti competenze tecniche per controllare adeguatamente i servizi FinTech sempre più complessi; sottolinea che, grazie a questo controllo su base continuativa, le autorità di regolamentazione saranno in grado di individuare e anticipare i rischi specifici di diverse tecnologie, e di intervenire immediatamente e con un programma chiaro laddove si renda necessario;
10. sottolinea pertanto l'importanza di uno sportello unico per i fornitori di servizi e gli utenti FinTech in seno alle autorità di regolamentazione e di vigilanza; riconosce la necessità di superare la compartimentazione del sistema di vigilanza nei vari settori e raccomanda una stretta cooperazione tra le autorità di vigilanza del settore finanziario e altri pertinenti organismi nazionali ed europei che dispongono delle necessarie competenze tecnologiche;
11. invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare e sostenere un maggior numero di progetti di ricerca riguardanti FinTech;
12. sottolinea l'importanza di promuovere l'innovazione finanziaria in Europa; chiede l'accesso agevolato ai finanziamenti per i fornitori di servizi finanziari innovativi e le imprese innovative che forniscono loro il materiale necessario alla prestazione di tali servizi;
13. sottolinea che le aziende di tecnologia finanziaria contribuiscono positivamente allo sviluppo dell'intermediazione finanziaria ma creano anche nuovi rischi relativi alla stabilità finanziaria; constata che le autorità di regolamentazione e di vigilanza ricevono moltissime informazioni attraverso i bilanci degli istituti finanziari ufficiali riguardanti l'attuazione di numerosi quadri normativi, come i requisiti patrimoniali, il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente di liquidità e altre informazioni, mentre per quanto riguarda gli istituti di prestito non bancari, in casi come il crowdfunding e i prestiti tra pari, è difficile ottenere informazioni sufficienti sulle loro attività di intermediazione finanziaria nei rispettivi bilanci; esorta pertanto le autorità di regolamentazione e di vigilanza a valutare come poter ottenere le informazioni di vigilanza adeguate per mantenere la stabilità finanziaria e, se necessario, imporre limiti normativi ai loro bilanci per conseguire e preservare la stabilità finanziaria;
14. sottolinea che RegTech ha le potenzialità per migliorare e le procedure di conformità, in particolare la qualità e la tempestività delle informazioni relative alla vigilanza, rendendole meno complesse e maggiormente efficienti sotto il profilo dei costi; invita le autorità a chiarire le condizioni giuridiche alle quali è consentita l'esternalizzazione a terzi da parte di un soggetto sottoposto a vigilanza delle attività di adempimento, assicurando che siano in atto dispositivi di vigilanza adeguati nei confronti dei terzi e che la responsabilità legale dell'adempimento continui a spettare al soggetto sottoposto a vigilanza; invita le autorità competenti, in particolare la Commissione nel quadro del suo lavoro legato al forum europeo post-negoziazione, ad adottare un approccio proattivo nel cercare di comprendere gli ostacoli all'utilizzo di nuove soluzioni in materia di FinTech e RegTech nei settori dei processi di pre- e post-negoziazione disciplinati dalla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, dal regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo e dal regolamento sui depositari centrali e, laddove non vi siano ostacoli, a chiarire il diritto degli operatori di servirsi di tali soluzioni al fine di adempiere agli obblighi imposti a norma di tali normative;
15. ricorda che i servizi finanziari innovativi dovrebbero essere disponibili in tutta l'UE e pertanto non dovrebbero essere ostacolati indebitamente dall'offerta transfrontaliera all'interno dell'Unione; invita la Commissione e le autorità europee di vigilanza a monitorare ed evitare sovrapposizioni normative, nuove barriere di accesso al mercato e barriere nazionali a tali servizi; invita la Commissione a prevenire le barriere tra gli Stati membri dovute alle incoerenze tra i regimi nazionali e a promuovere le migliori pratiche nell'ambito degli approcci normativi degli Stati membri; invita la Commissione e le autorità europee di vigilanza ad applicare, se del caso, nuovi regimi in materia di passaporto per gli erogatori di nuovi servizi finanziari offerti in tutta l'Unione; sostiene gli sforzi profusi dalla Commissione per capire come l'UE possa contribuire a migliorare la scelta, la trasparenza e la concorrenza nei servizi finanziari al dettaglio a vantaggio dei consumatori europei, e sottolinea che tale obiettivo dovrebbe essere complementare a quello di migliorare l'efficienza del sistema finanziario;
16. si compiace della nascita di un vivace gruppo di comunità FinTech in tutta l'UE; invita la Commissione e le relative autorità dell'UE incaricate della governance economica a lavorare da vicino con i poli FinTech, a rafforzare l'imprenditorialità intelligente di queste comunità e i loro sforzi, incoraggiando e finanziando l'innovazione e sostenendole come fonte del futuro vantaggio competitivo dell'UE nel settore finanziario;
17. constata che le start-up del settore FinTech sono particolarmente esposte ai trasgressori in materia brevettuale, ossia enti che acquistano brevetti con l'intenzione di farli valere contro le aziende che già utilizzano i diritti tecnologici minacciando azioni legali per violazione dei brevetti; invita la Commissione a valutare tale situazione e a suggerire misure per contrastare gli abusi in ambito brevettuale nel settore FinTech;
18. sottolinea il potenziale ruolo del settore FinTech nella digitalizzazione dei servizi pubblici, contribuendo in questo modo a una maggiore efficienza, ad esempio nell'ambito della riscossione delle imposte e della prevenzione delle frodi fiscali;
19. sottolinea che la struttura del mercato in molti ambiti dell'economia digitale tende ad accentrarsi attorno a pochi operatori a causa degli effetti di rete, il che pone delle sfide nei settori del diritto della concorrenza e della legislazione antitrust; invita la Commissione a verificare l'adeguatezza del quadro normativo in materia di concorrenza per affrontare le sfide dell'economia digitale in generale e del settore FinTech in particolare;
20. sottolinea che vi è margine per un ulteriore miglioramento per quanto riguarda i mezzi che possono essere utilizzati per i pagamenti transfrontalieri; sostiene lo sviluppo di tali mezzi di pagamento all'interno dell'Europa e si rammarica per l'elevato livello di frammentazione del mercato dei servizi bancari online nell'UE nonché per la mancanza di un sistema di carte di credito o di debito a livello di UE e di proprietà europea; ritiene che ciò sia essenziale ai fini del corretto funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali, e che costituisca una parte fondamentale del mercato unico digitale, che promuove il commercio elettronico europeo e la concorrenza transfrontaliera nei servizi finanziari; invita la Commissione a individuare le misure da adottare per creare un contesto che sostenga lo sviluppo di tale sistema; riconosce la necessità che un tale sistema coesista e, ove opportuno, interagisca con altre soluzioni di pagamento innovative nell'interesse della concorrenza;
21. sottolinea che i consumatori sono il motore trainante alla base della crescita delle imprese nel settore FinTech; evidenzia che l'obiettivo di qualunque modifica legislativa futura dovrebbe essere quello di sostenere i consumatori in questa trasformazione;
Dati
22. ricorda che la raccolta e l'analisi dei dati svolgono un ruolo fondamentale per il settore FinTech, e pertanto sottolinea la necessità di un'applicazione coerente e tecnologicamente neutrale della normativa esistente in materia di dati, tra cui il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), la direttiva rivista sui servizi di pagamento (PSD2), il regolamento sui servizi di identificazione e autenticazione elettronica (eIDAS), la quarta direttiva antiriciclaggio (AMLD4) e la direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (NIS); sottolinea che per espandere l'ambito della finanza innovativa in Europa occorre un libero flusso dei dati all'interno dell'Unione; invita la Commissione ad adottare misure tese a garantire che, per la fornitura di servizi finanziari, siano utilizzati solo elementi di dati obiettivi e pertinenti; accoglie con favore la consultazione pubblica della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla "economia dei dati" (COM(2017)0009), che dovrebbe stabilire se esistano o meno barriere al libero flusso di dati nell'Unione e fornire prove in merito;
23. evidenzia la necessità di norme chiare concernenti la titolarità dei dati, l'accesso agli stessi e il loro trasferimento; sottolinea che esistono quantità crescenti di dati generati da macchine o processi basati su tecnologie emergenti come l'apprendimento automatico; sottolinea che l'RGPD fornisce un quadro giuridico chiaro sui dati personali, tuttavia è necessaria una maggiore certezza giuridica in merito ad altre categorie di dati; ritiene, in tal senso, che occorra operare una netta distinzione tra i dati grezzi e i dati risultanti da un ulteriore trattamento;
24. sottolinea che i servizi bancari aperti e la condivisione dei dati contribuiscono a garantire che tutti i modelli economici del settore FinTech possano crescere insieme a beneficio dei consumatori; evidenzia, a tale proposito, i recenti traguardi raggiunti dalla PSD2 in merito agli ordini di pagamento e all'accesso ai dati sui conti;
25. sottolinea i vantaggi che il cloud computing può offrire ai consumatori e ai fornitori di servizi finanziari in termini di rapporto costo/efficacia, minori tempi di commercializzazione e utilizzo più efficiente delle risorse TIC; osserva la mancanza di norme o orientamenti europei chiari ed esaustivi in merito all'esternalizzazione dei dati sul cloud con riguardo al settore finanziario; sottolinea la necessità di elaborare tali orientamenti e di un approccio comune nei confronti dell'utilizzo del cloud computing tra le autorità nazionali competenti; sottolinea altresì che tali norme o orientamenti sono necessari per apportare agilità e rapidità all'adozione del cloud; sottolinea che tali orientamenti dovrebbero includere requisiti elevati in termini di sicurezza dei dati e protezione dei consumatori; invita la Commissione e le autorità europee di vigilanza a studiare le diverse possibilità in tal senso, ad esempio contratti sottoposti ad approvazione preventiva tra i fornitori di servizi di cloud e gli istituti finanziari;
26. osserva la necessità di sviluppare una maggiore consapevolezza tra i consumatori riguardo al valore dei loro dati personali; osserva che i consumatori possono stipulare contratti per la condivisione dei contenuti digitali in cambio del pagamento di una commissione; sottolinea che ciò può tradursi in vantaggi economici ma può anche essere usato in modo discriminatorio; invita la Commissione a valutare la possibilità di approntare una strategia europea sulla condivisione dei dati allo scopo di dare ai consumatori il controllo dei loro dati; ritiene che un approccio chiaro e incentrato sui consumatori migliorerà la fiducia nei servizi basati sul cloud e stimolerà i nuovi servizi innovativi offerti dai diversi soggetti della catena del valore finanziario, ad esempio utilizzando le interfacce per programmi applicativi (API) o facilitando l'accesso diretto ai dati per i servizi di pagamento elettronici; invita la Commissione a valutare le potenzialità future dei sistemi di gestione delle informazioni personali quali strumenti tecnici con cui i consumatori gestiscono i loro dati personali;
27. ricorda, nel contesto dell'uso crescente dei dati dei consumatori o dei megadati da parte degli istituti finanziari, le disposizioni del RGPD che riconosce all'interessato il diritto di ottenere una spiegazione della decisione conseguita mediante il trattamento automatizzato e di contestare tale decisione(4); sottolinea la necessità di garantire la possibilità di cambiare i dati scorretti e che siano utilizzati solo dati verificabili e pertinenti; invita tutte le parti interessate a compiere maggiori sforzi per garantire l'applicazione di tali diritti; è del parere che il consenso prestato all'utilizzo dei dati personali debba essere dinamico e che un interessato debba essere in grado di modificare e adattare il proprio consenso;
28. constata che un uso maggiore dei dati dei consumatori o dei megadati da parte delle istituzioni finanziarie può essere vantaggioso per i consumatori, come lo sviluppo di offerte più ad hoc, segmentate e meno costose, sulla base di una più efficiente attribuzione del rischio e del capitale; prende atto, d'altro canto, dello sviluppo di una fissazione dinamica dei prezzi e delle sue potenzialità di condurre al risultato opposto, il che potrebbe essere dannoso per la comparabilità delle offerte, l'effettiva concorrenza e il raggruppamento e la mutualizzazione del rischio, ad esempio nel settore assicurativo;
29. riconosce il crescente abbinamento tra dati personali e algoritmi per fornire servizi quali la consulenza automatizzata; sottolinea le potenzialità in termini di efficienza della consulenza automatizzata e i suoi possibili effetti positivi sull'inclusione finanziaria; sottolinea che, a livello potenziale, gli errori o le distorsioni negli algoritmi o nei dati sottostanti possono provocare rischi sistemici e danneggiare i consumatori, ad esempio attraverso una maggiore esclusione; chiede alla Commissione e alle autorità europee di vigilanza di monitorare tali rischi per garantire che l'automazione nelle consulenza finanziaria possa produrre consigli realmente più efficaci, trasparenti, accessibili ed efficienti sul piano dei costi, e di affrontare la crescente difficoltà di attribuire la responsabilità per i danni causati da tali rischi nell'attuale quadro giuridico sulla responsabilità per l'utilizzo di dati; sottolinea che per la consulenza automatizzata e i servizi di consulenza personali dovrebbero applicarsi gli stessi requisiti in materia di protezione dei consumatori;
Rischi in materia di sicurezza informatica e TIC
30. sottolinea la necessità della sicurezza da punto a punto in tutta la catena di valore dei servizi finanziari; sottolinea la vasta e diversificata gamma di rischi costituiti dagli attacchi informatici, che prendono di mira le nostre infrastrutture dei mercati finanziari, l'Internet degli oggetti, le nostre valute e i nostri dati; invita la Commissione a conferire alla sicurezza informatica la massima priorità nel piano d'azione FinTech e invita le autorità europee di vigilanza e la BCE nel suo ruolo di vigilanza bancaria a fare di questo tema un aspetto chiave delle rispettive regolamentazioni e dei loro programmi in materia di vigilanza;
31. invita le autorità europee di vigilanza, in cooperazione con i regolatori nazionali, a riesaminare periodicamente le norme operative esistenti concernenti i rischi in materia di TIC degli istituti finanziari; chiede inoltre orientamenti dell'Autorità europea di vigilanza per quanto concerne la vigilanza di tali rischi, dato il diverso livello di tutela esistente negli Stati membri nell'ambito delle strategie di sicurezza informatica; sottolinea l'importanza del know-how tecnologico all'interno delle autorità europee di vigilanza per consentire a queste ultime di svolgere i loro compiti; incoraggia a effettuare maggiori ricerche in tale settore;
32. sottolinea la necessità dello scambio di informazioni e delle migliori pratiche tra le autorità di vigilanza, nonché tra i regolatori e i governi al rispettivo livello, tra i ricercatori e gli operatori di mercato, così come tra gli operatori di mercato; invita la Commissione, gli Stati membri, gli operatori di mercato e l'Agenzia dell'UE per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) a valutare le potenzialità della trasparenza e della condivisione delle informazioni quali strumenti contro gli attacchi informatici; suggerisce a tale proposito di valutare i potenziali benefici di un unico punto di contatto per gli operatori di mercato e di prendere in considerazione un approccio più coordinato alle indagini sui reati informatici nel campo dei servizi finanziari, dato il loro crescente carattere transfrontaliero;
33. sottolinea che la normativa sulla fornitura dell'infrastruttura per i servizi finanziari deve prevedere strutture d'incentivi adeguate affinché i fornitori effettuino investimenti adeguati nella sicurezza informatica;
34. invita gli Stati membri ad assicurare il tempestivo recepimento della direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS); accoglie con favore il nuovo partenariato pubblico-privato sulla sicurezza informatica recentemente lanciato dalla Commissione con la partecipazione del settore industriale; chiede alla Commissione di sviluppare una serie di iniziative nuove e concrete per rafforzare la resilienza delle imprese FinTech in tale ambito contro gli attacchi informatici, con particolare riferimento alle PMI e alle start-up;
35. osserva che la fiducia del pubblico nelle tecnologie interessate è fondamentale per la futura crescita del settore FinTech, inoltre segnala la necessità di una migliore istruzione e sensibilizzazione circa l'impatto positivo della tecnologia finanziaria sulla vita di tutti i giorni, ma anche circa i rischi per la sicurezza delle reti e delle informazioni per i cittadini e le imprese, in particolare per le PMI;
36. plaude ai continui sforzi profusi nell'ambito della normalizzazione per rendere i dispositivi connessi più sicuri; sottolinea tuttavia che la sicurezza va garantita al di là di un livello di normalizzazione minimo, specialmente perché le precauzioni di sicurezza normalizzate uniformi aumentano il rischio di rilevanti violazioni della sicurezza dovute a un possibile effetto a catena; incoraggia con vigore le imprese a sviluppare risposte proprie eterogenee per mettere in sicurezza i loro dispositivi e le loro operazioni;
Blockchain
37. sottolinea le potenzialità delle applicazioni blockchain per il denaro contante e il trasferimento di titoli, nonché per la facilitazione di "contratti intelligenti", in quanto offrono un'ampia gamma di possibilità per entrambi i contraenti di un contratto finanziario, in particolare per quanto concerne le disposizioni sul finanziamento al commercio e sui prestiti alle imprese, inoltre hanno la possibilità di semplificare complesse relazioni contrattuali in ambito commerciale e finanziario tra imprese (B2B) e tra imprese e consumatori (B2C); sottolinea che le piattaforme blockchain sono inoltre adatte per la semplificazione di complesse transazioni B2B e B2C;
38. ricorda i benefici e i rischi riguardanti le applicazioni blockchain non autorizzate; invita la Commissione a organizzare una conferenza multilaterale annuale su tale argomento; esprime preoccupazione per l'uso sempre più frequente di applicazioni blockchain non autorizzate per le attività criminali, l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e il riciclaggio di denaro; invita la Commissione a monitorare attentamente tali questioni, ivi compreso il ruolo svolto dai mixer/tumbler in tale processo, e ad affrontarle in una relazione;
Interoperabilità
39. riconosce l'importanza delle (API), a integrazione di altri strumenti che possono essere utilizzati dal consumatore, nel fornire a nuovi attori l'accesso all'infrastruttura finanziaria; raccomanda la creazione di una serie normalizzata di API ad uso dei fornitori, ad esempio nel settore dei servizi bancari aperti, parallelamente alla possibilità che tali fornitori progettino il loro stesso software;
40. ritiene che l'interoperabilità dei servizi FinTech, sia in Europa che con il coinvolgimento delle giurisdizioni di paesi terzi e di altri settori economici, sia una condizione chiave per il futuro sviluppo del settore europeo FinTech e per la piena concretizzazione delle opportunità che può offrire; incoraggia l'introduzione di formati di dati normalizzati, ove possibile, come nel caso della PSD2, per facilitare tale aspetto;
41. invita la Commissione a coordinare il lavoro svolto dagli Stati membri e dagli operatori di mercato per garantire l'interoperabilità tra i vari schemi nazionali di identificazione elettronica; sottolinea che l'uso di tali schemi dovrebbe essere accessibile al settore privato; ritiene che anche i mezzi di identificazione a distanza non previsti dal regolamento e-IDAS debbano essere accettati, purché presentino un livello di sicurezza equivalente al livello di garanzia sostanziale di tale regolamento e siano quindi sicuri e interoperabili;
42. sottolinea l'importanza dell'interoperabilità delle nuove soluzioni di pagamento e di quelle tradizionali per conseguire un mercato dei pagamenti europeo integrato e innovativo;
43. invita le autorità europee di vigilanza a identificare i casi in cui l'autenticazione mirata o basata sul rischio possa costituire un'alternativa a un autenticazione a più fattori; invita inoltre la Commissione a valutare se i processi di autenticazione a più fattori possano essere eseguiti anche da enti diversi dalle banche;
44. invita le autorità europee di vigilanza, in collaborazione con i regolatori nazionali, a elaborare norme e licenze tecnologicamente neutrali per le tecniche riguardanti la conoscenza della propria clientela e l'identificazione remota, ad esempio sulla base di criteri biometrici, rispettando la vita privata degli utenti;
Stabilità finanziaria e protezione dei consumatori e degli investitori
45. invita la Commissione a prestare particolare attenzione, nella progettazione del proprio piano d'azione nel settore FinTech, alle necessità dei consumatori al dettaglio e degli investitori nonché ai rischi ai quali potrebbero andare incontro, alla luce della crescente diffusione dei servizi FinTech per la clientela non professionale, ad esempio nell'ambito del crowdfunding e del prestito tra pari; sottolinea che ai servizi FinTech e agli altri servizi finanziari dovranno applicarsi le stesse norme in materia di protezione dei consumatori, indipendentemente dal canale di distribuzione o dall'ubicazione del cliente;
46. invita le autorità europee di vigilanza a proseguire e ad accelerare i lavori in corso sul monitoraggio degli sviluppi tecnologici e ad analizzare i loro benefici e potenziali rischi, in particolare per quanto riguarda la protezione dei consumatori e degli investitori e l'inclusione finanziaria;
47. invita la Commissione a valutare in che misura la tecnologia finanziaria possa contribuire a fornire ai consumatori una consulenza finanziaria di migliore qualità e se il frammentato quadro normativo dell'UE in materia di consulenza sia sufficiente per potervi includere tale aspetto;
48. ritiene che sussista ancora una notevole incertezza normativa rispetto all'utilizzo delle nuove tecnologie nel settore assicurativo (InsurTech) e sottolinea che tale aspetto va affrontato per garantire la sicurezza, la vita privata, la concorrenza leale e la stabilità finanziaria; sottolinea che una maggiore certezza giuridica contribuirà a garantire che i consumatori delle aziende InsurTech scarsamente regolamentate non cadano vittima di perdite o vendite indiscriminate e aiuterà sia le imprese sia i consumatori a utilizzare meglio le soluzioni in materia di InsurTech;
49. sottolinea la necessità di garantire il rafforzamento della stabilità finanziaria e, al contempo, lo sviluppo di soluzioni FinTech; incoraggia l'esame di tecnologie open-source e sottoposte a revisioni tra pari quale strumento per raggiungere quest'obiettivo; invita le autorità europee di vigilanza a collaborare con gli operatori del settore privato alla messa a punto e alla valutazione di tecnologie innovative che hanno il potenziale di salvaguardare la stabilità finanziaria e migliorare la protezione dei consumatori, per esempio mitigando le distorsioni negli algoritmi o rafforzando la consapevolezza dei consumatori in merito alle minacce informatiche;
50. constata che la diversità e la concorrenza tra gli operatori di mercato sono fattori critici che contribuiscono alla stabilità finanziaria; invita le autorità di regolamentazione e di vigilanza a monitorare l'impatto della digitalizzazione sulla situazione competitiva in tutti i pertinenti segmenti del settore finanziario, nonché a progettare e applicare strumenti per prevenire o rettificare comportamenti anti-concorrenziali o distorsioni della concorrenza;
Educazione finanziaria e competenze informatiche
51. sottolinea che sia l'alfabetizzazione finanziaria che quella digitale sono fattori cruciali per un utilizzo efficiente di FinTech e un minor rischio nell'ambiente FinTech;
52. sottolinea che l'adeguata educazione finanziaria dei consumatori al dettaglio e degli investitori è necessaria affinché la tecnologia finanziaria possa diventare uno strumento concreto per l'inclusione finanziaria e consentire ai consumatori e agli investitori che sono sempre più esposti a prodotti e servizi di investimenti finanziari personalizzati immediatamente accessibili di adottare autonomamente valide decisioni finanziarie in merito a tali offerte e di cogliere appieno tutti i rischi derivanti dall'utilizzo di tali tecnologie innovative; invita la Commissione e le autorità europee di vigilanza a intensificare il loro sostegno a favore delle iniziative tese a migliorare l'alfabetizzazione finanziaria; sottolinea che la formazione professionale e le informazioni sui diritti dei consumatori e degli investitori dovrebbero essere facilmente accessibili;
53. ricorda la previsione della Commissione secondo cui entro il 2020 in Europa potrebbero mancare fino a 825 000 professionisti delle TIC; ritiene che siano necessari più scienziati informatici e incoraggia gli Stati membri a prepararsi per i cambiamenti nel mercato del lavoro, che potrebbero procedere a un ritmo più rapido di quanto ci si può attendere oggi;
54. sottolinea la necessità di accrescere l'educazione e le competenze digitali nel settore finanziario, all'interno degli organismi di regolamentazione e della società in generale, ivi inclusa la formazione professionale; invita la Commissione a presentare le migliori pratiche nell'ambito della sua Coalizione per le competenze e le occupazioni digitali;
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55. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.