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Procedura : 2017/2634(DEA)
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Ciclo del documento : B8-0294/2017

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B8-0294/2017

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PV 17/05/2017 - 10.5

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P8_TA(2017)0213

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Mercoledì 17 maggio 2017 - Strasburgo
Obiezione a un atto delegato: individuazione dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche
P8_TA(2017)0213B8-0294/2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sul regolamento delegato della Commissione, del 24 marzo 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la cancellazione della Guyana dalla tabella di cui al punto I dell'allegato e l'aggiunta dell'Etiopia a tale tabella (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2017)01951) ("il regolamento delegato di modifica"),

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione(1) (quarta direttiva antiriciclaggio), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 64, paragrafo 5,

–  visto il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche(2), in particolare il suo allegato,

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 sul regolamento delegato della Commissione del 24 novembre 2016 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2015/849 individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche(3),

–  vista la lettera della Commissione, del 24 marzo 2017, che accompagna il regolamento delegato di modifica,

–  visti il lavoro svolto e le conclusioni elaborate finora dalle due commissioni speciali del Parlamento, la commissione sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto e la commissione d'inchiesta sul riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e l'evasione fiscale,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 3, del suo regolamento,

A.  considerando che il regolamento delegato, il suo allegato e il regolamento delegato che lo modifica sono intesi a individuare i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche per quanto riguarda l'antiriciclaggio e il contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CTF), che rappresentano una minaccia per il sistema finanziario dell'UE e richiedono misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per i soggetti obbligati dell'UE a norma della quarta direttiva antiriciclaggio;

B.  considerando che l'ultimo regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2015/849 individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche è in vigore dal 23 settembre 2016;

C.  considerando che il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione rimarrà in vigore anche se il regolamento delegato che lo modifica verrà respinto;

D.  considerando che l'elenco dei paesi, anche dopo le modifiche introdotte nel regolamento delegato di modifica adottato dalla Commissione il 24 marzo 2017, corrisponde a quello identificato dalla Task Force "Azione finanziaria" (GAFI) in occasione della sua 29a riunione plenaria che ha avuto luogo dal 20 al 24 febbraio 2017;

E.  considerando che, come indicato nel considerando 28 della quarta direttiva antiriciclaggio e ribadito nella relazione (C(2016)04180) del regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, la valutazione della Commissione è un processo autonomo; che la Commissione è pertanto libera di andare al di là delle norme del GAFI, mantenendo nel proprio elenco un paese terzo che sia stato escluso dal GAFI o includendo altri paesi terzi, purché ciò sia in linea con i criteri specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della quarta direttiva antiriciclaggio;

F.  considerando che la valutazione della Commissione è un processo autonomo che dev'essere svolto in maniera completa e imparziale, esaminando tutti i paesi terzi sulla base degli stessi criteri definiti all'articolo 9, paragrafo 2, della quarta direttiva antiriciclaggio;

G.  considerando che il Parlamento ha rigettato un precedente regolamento delegato di modifica (C(2016)07495) poiché il processo della Commissione non era sufficientemente autonomo e non riconosceva la natura non esaustiva dell'elenco di criteri ("in particolare") all'articolo 9, paragrafo 2, della quarta direttiva antiriciclaggio, escludendo in tal modo i reati presupposto al riciclaggio di denaro, quali i reati fiscali;

H.  considerando che il Parlamento rimane del parere che le carenze in materia di AML/CFT possano persistere per quanto riguarda diversi aspetti dell'articolo 9, paragrafo 2, in alcuni paesi non inclusi nell'elenco dei paesi terzi ad alto rischio nel regolamento delegato di modifica;

I.  considerando che il Parlamento ha debitamente preso atto della lettera della Commissione del 24 marzo 2017, che fa riferimento alla valutazione in corso da parte della Commissione delle possibilità per ridurre la sua dipendenza da fonti di informazioni esterne; che l'istituzione di un processo di valutazione autonomo per l'elenco dell'UE di paesi terzi ad alto rischio, come richiesto dal Parlamento, è una delle opzioni attualmente oggetto di valutazione;

J.  considerando che il Parlamento è consapevole del tempo e delle risorse che lo sviluppo di un processo di valutazione autonomo può richiedere, soprattutto poiché la Commissione dispone di risorse e mezzi umani estremamente limitati per prevenire i reati finanziari, ma auspica un impegno più convinto da parte della Commissione tramite obiettivi definiti e ambiziosi (ad esempio una tabella di marcia), al fine di inviare un messaggio chiaro in merito all'impegno comune delle istituzioni in materia di lotta al riciclaggio di denaro, all'evasione fiscale e al finanziamento del terrorismo;

K.  considerando che la commissione per i problemi economici e monetari e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento hanno chiesto congiuntamente al commissario responsabile del presente atto delegato di comparire dinanzi ad esse, onde discutere adeguatamente della proposta e delle obiezioni del Parlamento;

1.  solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;

3.  chiede alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto delle riserve di cui sopra, compresa la sua raccomandazione relativa all'adozione di una tabella di marcia per pervenire a un processo di valutazione autonomo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.
(2) GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1.
(3) Testi approvati, P8_TA(2017)0008.

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