Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sul giusto mix di finanziamenti per le regioni d'Europa: equilibrare strumenti finanziari e sovvenzioni nella politica di coesione dell'UE (2016/2302(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il titolo XVIII,
– visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio(1) (CPR), nonché gli atti delegati e di esecuzione relativi ai pertinenti articoli di tale regolamento,
– visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006(2),
– visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio(3),
– visto il regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio(4),
– visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici(5),
– vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla cooperazione territoriale europea – migliori pratiche e misure innovative(6),
– vista la sua risoluzione del 28 ottobre 2015 sulla politica di coesione e la revisione della strategia Europa 2020(7),
– vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sugli "investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro: promozione della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione"(8),
– visto il parere della commissione per lo sviluppo regionale contenuto nella relazione della commissione per il controllo dei bilanci dal titolo "Banca europea per gli investimenti (BEI) – Relazione annuale 2014"(A8-0050/2016),
– vista la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2015 dal titolo "Investire nella crescita e nell'occupazione – ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei" (COM(2015)0639),
– vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 dal titolo "Un piano di investimenti per l'Europa" (COM(2014)0903),
– vista la comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014 dal titolo "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio(9),
– vista la sesta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, del 23 luglio 2014, dal titolo "Investimenti per l'occupazione e la crescita: " (COM(2014)0473),
– vista la relazione di sintesi della Commissione, dell'agosto 2016, dal titolo "Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion Fund (CF)" (Valutazione ex post dei programmi della politica di coesione 2007-2013, in particolare del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione),
– vista la relazione della Commissione, del 30 ottobre 2014, dal titolo "Strumenti finanziari sostenuti dal bilancio generale a norma dell'articolo 140, paragrafo 8, del regolamento finanziario al 31 dicembre 2013" (COM(2014)0686),
– visti gli orientamenti della Commissione del 26 novembre 2015 per gli Stati membri relativi all'articolo 42, paragrafo 1, lettera d) del regolamento recante disposizioni comuni (RDC) – Spese e costi di gestione ammissibili,
– visti gli orientamenti della Commissione del 10 agosto 2015 per gli Stati membri, relativi all'RDC, sulla combinazione del sostegno proveniente da uno strumento finanziario con altre forme di sostegno,
– visti gli orientamenti della Commissione del 27 marzo 2015 per gli Stati membri, relativi all'articolo 37, paragrafo 2, dell'RDC, sulla valutazione ex ante,
– vista la guida di riferimento della Commissione per le autorità di gestione, del 2 luglio 2014, dal titolo "Strumenti finanziari nei programmi dei fondi SIE 2014-2020",
– vista la relazione di sintesi della Commissione, del novembre 2016, dal titolo "Financial instruments under the European Structural and Investment Funds. Summaries of the data on the progress made in financing and implementing the financial instruments for the programming period 2014-2020 in accordance with Article 46 of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council" (Strumenti finanziari nel quadro dei Fondi strutturali e di investimento europei. Sintesi dei dati sui progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti finanziari per il periodo di programmazione 2014-2020 conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio),
– vista la relazione di sintesi della Commissione del dicembre 2015 dal titolo "Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments for the programming period 2014-2020 in accordance with Article 46 of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council" (Sintesi dei dati sui progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria per il periodo di programmazione 2014-2020 conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio),
– vista la relazione di sintesi della Commissione del settembre 2014 dal titolo "Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006" (Sintesi dei dati sui progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria indicati dalle autorità di gestione conformemente all'articolo 67, paragrafo 2, lettera j) del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 13 novembre 2015 sulle attività relative agli strumenti finanziari, che accompagna il documento: Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli strumenti finanziari sostenuti dal bilancio generale a norma dell'articolo 140, paragrafo 8, del regolamento finanziario al 31 dicembre 2014 (SWD(2015)0206),
– vista la relazione speciale n. 19/2016 della Corte dei conti europea dal titolo "L'esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti finanziari: insegnamenti utili del periodo di programmazione 2007-2013",
– vista la relazione speciale n. 5/2015 della Corte dei conti europea dal titolo "Gli strumenti finanziari sono uno strumento valido e promettente nel settore dello sviluppo rurale?",
– vista la relazione speciale n. 16/2014 della Corte dei conti europea dal titolo "L'efficacia del combinare le sovvenzioni dei meccanismi d'investimento regionali con i prestiti concessi dalle istituzioni finanziarie a sostegno delle politiche esterne dell'UE",
– vista la relazione speciale n. 2/2012 della Corte dei conti europea dal titolo "Strumenti finanziari per le PMI cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale",
– visto il parere del Comitato delle regioni, del 14 ottobre 2015, dal titolo "Strumenti finanziari a sostegno dello sviluppo territoriale",
– vista la relazione finale della Banca europea per gli investimenti del marzo 2013, dal titolo "Financial Instruments: A Stock-taking Exercise in Preparation for the 2014-2020 Programming Period" (Strumenti finanziari: esercizio di valutazione in preparazione al periodo di programmazione 2014-2020),
– visto lo studio dal titolo "Financial instruments in the 2014-2020 programming period: first experiences of Member States" (Strumenti finanziari nel periodo di programmazione 2014-2020: le prime esperienze degli Stati membri), commissionato dalla Direzione generale delle Politiche interne del Parlamento, dipartimento tematico B: politiche strutturali e di coesione, ottobre 2016,
– visto lo studio dal titolo "Review of the Role of the EIB Group in European Cohesion Policy" (Revisione del ruolo del Gruppo BEI nella politica di coesione europea), commissionato dalla Direzione generale delle Politiche interne del Parlamento, dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione, marzo 2016,
– vista la nota informativa dal titolo "Challenges for EU cohesion policy: Issues in the forthcoming post-2020 reform" (Sfide per la politica di coesione dell'UE: questioni nell'ambito della prossima riforma post-2020), Servizio Ricerca del Parlamento europeo, maggio 2016,
– vista la scheda tecnica dal titolo "Attuazione della politica di coesione nella UE28", Servizio di ricerca del Parlamento europeo, settembre 2015,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0139/2017),
A. considerando che il riesame/la revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) e il fatto che il periodo di programmazione 2014-2020 stia raggiungendo il punto intermedio hanno suscitato una discussione sulla combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari da investire tramite il bilancio dell'UE durante il periodo post 2020;
B. considerando che la proposta Omnibus (COM(2016)0605) rappresenta l'unica opportunità per introdurre una serie di miglioramenti intermedi nell'ordinamento che disciplina l'attuale periodo di programmazione;
C. considerando che l'espressione "strumenti finanziari" riguarda un'ampia gamma di strumenti e che la loro valutazione e le decisioni in merito al loro utilizzo richiedono un'analisi continua e dettagliata, caso per caso, legata alla valutazione delle necessità specifiche delle economie locali e regionali o di un determinato gruppo beneficiario;
Periodo 2007-2013: investimenti affidabili tramite sovvenzioni e strumenti finanziari
1. riconosce che, sebbene gli strumenti finanziari siano stati progettati prima della crisi economica e finanziaria e non fossero i più idonei per un contesto economico di crisi, le relazioni della Commissione dimostrano chiaramente come gli investimenti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) effettuati tramite sovvenzioni e strumenti finanziari abbiano avuto un impatto forte e abbiano generato risultati visibili con investimenti nelle regioni dell'UE pari a 347,6 miliardi di EUR, esclusi i cofinanziamenti nazionali e le risorse mobilitate in via supplementare;
2. accoglie con favore le attuali operazioni nell'ambito della politica di coesione della Banca europea per gli investimenti (BEI), indicate nelle relazioni annuali e nelle relazioni di settore, che mostrano l'impatto sulle PMI e sulle imprese a media capitalizzazione, sulle infrastrutture, su ricerca e innovazione, sull'ambiente, sull'energia e sull'agricoltura; constata che i prestiti della BEI a sostegno della politica di coesione per il periodo 2007-2013 sono stimati in 147 miliardi di EUR, importo che rappresenta circa il 38 % di tutti i prestiti nell'UE;
Periodo 2014-2020: un nuovo capitolo in tema di investimenti attraverso i fondi SIE
3. accoglie con favore il fatto che nel periodo 2014-2020 siano previsti investimenti dell'UE per 454 miliardi di EUR tramite i fondi SIE, e con i cofinanziamenti nazionali per gli investimenti sotto forma di sovvenzioni e strumenti finanziari si prevede che l'importo raggiunga i 637 miliardi di EUR;
4. riconosce che, nel quadro della gestione condivisa della politica di coesione, sono aumentati sia il volume che la qualità degli strumenti finanziari (sotto forma di microcredito, prestiti, garanzie, capitale netto e di rischio); mette in evidenza i due motivi principali di questa tendenza: il periodo 2007-2013 ha fornito esperienze e insegnamenti utili per quanto riguarda l'attuazione dei fondi SIE tramite sovvenzioni e strumenti finanziari, mentre il QFP 2014-2020 rispecchia l'esigenza post crisi di maggiori strumenti finanziari a causa delle limitazioni fiscali;
5. osserva che, secondo le stime, gli stanziamenti allocati agli strumenti finanziari a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione e del Fondo sociale europeo (FES) quasi raddoppieranno tra il periodo 2007-2013, durante il quale ammontavano a 11,7 miliardi di EUR, e il periodo 2014-2020, durante il quale raggiungeranno i 20,9 miliardi di EUR; osserva che gli strumenti finanziari rappresenterebbero pertanto il 6 % degli stanziamenti complessivi per la politica di coesione nel periodo 2014-2020 pari a 351,8 miliardi di EUR, rispetto al 3,4 % dei 347 miliardi di EUR stanziati nel periodo 2007-2013;
6. osserva che gli stanziamenti a titolo del Fondo di coesione ammontano a circa 75 miliardi di EUR, pari all'11,8 % del totale degli stanziamenti allocati agli strumenti finanziari nel periodo 2014-2020; accoglie con favore l'aumento degli stanziamenti da 70 miliardi di EUR nel periodo 2007-2013 a 75 miliardi di EUR nel periodo 2014-2020; sottolinea che gli stanziamenti allocati al Fondo di coesione non dovrebbero diminuire considerando che circa il 34 % della popolazione dell'UE vive in regioni che ricevono aiuti a titolo del Fondo di coesione;
7. prende atto del volume totale di 5 571,63 milioni di EUR di contribuiti del programma operativo stanziati a favore degli strumenti finanziari da parte di 21 Stati membri al 31 dicembre 2015 nell'attuale (QFP), di cui 5 005,25 milioni di EUR provengono dal FESR e dal Fondo di coesione;
8. accoglie con favore il fatto che modifiche normative cruciali nella programmazione, nell'attuazione e nella gestione degli strumenti finanziari, come i collegamenti diretti a tutti gli 11 obiettivi tematici, un'adeguata valutazione ex ante obbligatoria che consenta di individuare i fallimenti del mercato nonché la creazione di strumenti finanziari e meccanismi di segnalazione standardizzati su misura e semplificati, possano avere un impatto critico positivo sull'attrattiva e sulla velocità di attuazione della politica di coesione mediante il superamento delle incertezze giuridiche emerse durante il periodo 2007-2013; invita tuttavia a compiere sforzi per garantire che le modifiche in questione non incidano sull'attrattiva e sulla velocità di attuazione degli strumenti finanziari;
Sovvenzioni e strumenti finanziari: il mix dipende dalla logica di intervento
9. sottolinea che, pur sostenendo gli stessi obiettivi nell'ambito della politica di coesione, le sovvenzioni e gli strumenti finanziari dei fondi SIE, che non sono fini a sé stessi, nell'ambito della gestione condivisa hanno una logica di intervento e un'applicazione diverse, che rispondono alle esigenze di sviluppo territoriali, settoriali o di mercato;
10. riconosce che, a seconda del tipo di progetto, le sovvenzioni hanno alcuni punti di forza rispetto agli strumenti finanziari: sostengono progetti che non necessariamente generano entrate, forniscono finanziamenti a progetti che, per vari motivi, non sono in grado di attirare i finanziamenti privati o pubblici, si concentrano su beneficiari, questioni e priorità regionali specifici e il loro utilizzo è meno complesso grazie all'esperienza e alla capacità esistenti; riconosce che, in alcuni casi, le sovvenzioni sono vincolate da restrizioni: le difficoltà nel realizzare progetti di qualità e sostenibili, il rischio di sostituirsi, nel lungo periodo, ai finanziamenti pubblici e un effetto di spiazzamento per gli investimenti privati potenziali anche quando i progetti sono di carattere rotativo e sono in grado di generare le entrate necessarie per rimborsare finanziamenti basati su prestiti;
11. riconosce che gli strumenti finanziari offrono dei vantaggi, come effetti leva e di rotazione, attrazione di capitale privato e superamento di specifiche carenze negli investimenti tramite progetti finanziabili di alta qualità, massimizzando in tal modo l'efficacia e l'efficienza dell'attuazione della politica regionale; riconosce che gli strumenti finanziari comportano taluni svantaggi, che potrebbero porli in contrasto con strumenti nazionali o regionali più interessanti, come ad esempio: attuazione più lenta in alcune regioni, maggiore complessità, effetto leva degli strumenti finanziari sostenuti dai fondi SIE inferiore alle attese nonché, in taluni casi, costi di attuazione e spese di gestione più elevati; rileva che le sovvenzioni rappresentano un tipo di investimento preferibile in alcuni ambiti politici, come ad esempio per quanto riguarda taluni tipi di infrastrutture pubbliche, servizi sociali, ricerca e innovazione o, in generale, progetti che non generano entrate;
12. mette in evidenza che la logica di intervento non costituisce una linea di divisione ma un punto di incontro per stabilire condizioni di parità tra sovvenzioni e strumenti finanziari in modo tale che la politica di coesione possa meglio colmare le carenze in termini di beneficiari e investimenti attraverso varie misure; sottolinea che nella programmazione dei fondi SIE la logica di intervento costituisce un approccio "dal basso" e che tutti gli Stati membri e tutte le regioni dovrebbero continuare a prendere in considerazione l'opzione più appropriata quando stabiliscono liberamente la quota di strumenti finanziari o sovvenzioni quali strumenti di erogazione per contribuire alle priorità selezionate nei rispettivi programmi operativi, tenendo a mente che le autorità locali e regionali sono coinvolte e hanno un ruolo fondamentale da svolgere; ricorda che le autorità di gestione sono i soggetti che devono decidere volontariamente il tipo di strumento finanziario più idoneo all'attuazione;
Il rendimento degli strumenti finanziari: sfide
13. riconosce l'importanza di ricorrere agli strumenti finanziari nelle operazioni della politica di coesione; si compiace del fatto che le relazioni sull'attuazione degli strumenti finanziari nel 2015 abbiano evidenziato progressi nonostante l'avvio tardivo dell'attuale periodo di programmazione; osserva tuttavia che vi sono notevoli differenze per quanto riguarda i progressi compiuti nell'attuazione degli strumenti finanziari dei fondi SIE, non solo tra uno Stato membro e l'altro ma anche all'interno dei singoli Stati membri; ricorda che l'esperienza e l'impatto positivi dell'uso di strumenti finanziari nel periodo di programmazione 2007-2013 sono stati accompagnati da una serie di problemi relativi al rendimento: avvio tardivo delle operazioni, valutazione del mercato inesatta, utilizzazione divergente a livello regionale, tassi di erogazione complessivamente esigui, scarso effetto leva, rotazione problematica, spese e costi di gestione alti nonché dotazioni di importo non adeguatamente elevato; ricorda che nel 2015, dopo la proroga da parte della Commissione di scadenze di attuazione specifiche per gli strumenti finanziari, alcune delle carenze rilevate erano state attenuate attraverso misure mirate;
14. rileva che i ritardi nell'attuazione dei fondi SIE possono incidere sui tassi di erogazione e sugli effetti di rotazione e leva, e che questi ultimi dovrebbero essere basati su una definizione e sulle metodologie utilizzati da organizzazioni internazionali quali l'OCSE, realizzando una chiara distinzione tra i contributi pubblici e privati e fornendo un'indicazione del grado preciso di leva possibile nel quadro di ciascuno strumento finanziario, secondo una suddivisione per paese e per regione; ricorda che i ritardi nel periodo 2007-2013 hanno contribuito in modo irreversibile al rendimento subottimale degli strumenti finanziari FESR e FSE; sottolinea che i ritardi nell'attuazione, attribuibili all'avvio tardivo del periodo di programmazione, possono nuocere al rendimento degli strumenti finanziari dei Fondi SIE, e ciò potrebbe portare a conclusioni di valutazione errate al termine del periodo; invita pertanto gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per attenuare gli effetti negativi di un'attuazione tardiva, specialmente per quanto riguarda il rischio di un utilizzo e di un impatto limitati degli strumenti finanziari;
15. nutre profonda preoccupazione per la forte possibilità che si ripeta l'accumulo degli arretrati di fatture non pagate nella seconda metà del QFP attuale, poiché ciò potrebbe avere gravi ripercussioni su altre politiche finanziate dall'UE;
16. rileva le significative differenze nell'UE per quanto riguarda la penetrazione degli strumenti finanziari, compresi i fondi SIE e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), i risultati iniziali conseguiti da tali fondi e la mobilitazione prevista di risorse supplementari, nonché di altri strumenti finanziari dell'UE nelle economie più performanti dell'Unione, che mettono a rischio gli obiettivi della politica di coesione; sottolinea che il successo generale di tali strumenti dipende dalla loro facilità di utilizzo e dalla capacità degli Stati membri di gestire i relativi investimenti, e che sono necessari indicatori precisi e differenziati che consentirebbero di valutare il loro effettivo impatto sulla politica di coesione;
Semplificazione, sinergie e assistenza tecnica: soluzioni
17. accoglie con favore le azioni della Commissione volte a ottimizzare la regolamentazione e ridurre gli oneri burocratici; sottolinea che, nonostante i miglioramenti, la complessità è ancora presente e l'utilizzo degli strumenti finanziari è disincentivato da problemi come i tempi di preparazione prolungati e gli oneri amministrativi per i beneficiari; invita la Commissione a lavorare a stretto contatto con la BEI, il FEI e le autorità di gestione per combinare in modo molto più semplice microcredito, prestiti, garanzie e capitale netto e di rischio nell'ambito dei fondi SIE, garantendo al contempo lo stesso livello di trasparenza, controllo democratico, rendicontazione e monitoraggio;
18. osserva che alcune disposizioni specifiche limitano la flessibilità nelle operazioni con gli strumenti finanziari; segnala che le norme sugli aiuti di Stato risultano particolarmente onerose, in special modo quando si tratta di combinare le sovvenzioni con gli strumenti finanziari; invita la Commissione ad assicurare un'adeguata struttura di aiuti statali e a esaminare ulteriori opzioni per semplificare l'osservanza delle norme relative agli aiuti di Stato a tutti e tre i livelli: autorità di gestione, fondo di fondi e intermediari finanziari; chiede parità di condizioni nelle norme sugli aiuti di Stato per tutti gli strumenti finanziari, al fine di evitare il trattamento preferenziale di determinate fonti di finanziamento rispetto ad altre, soprattutto nell'ambito del sostegno alle PMI;
19. mette in evidenza l'importanza dell'audit di gestione degli strumenti finanziari, compreso quello delle operazioni del Gruppo BEI nell'ambito della politica di coesione; osserva che le attività di audit includono l'accesso all'intero ciclo dei Fondi SIE; invita la Commissione e le autorità nazionali a individuare le opportunità di semplificazione e di sinergia nel quadro del processo di audit; invita pertanto la Commissione a concentrarsi su un'analisi comparativa di sovvenzioni e strumenti finanziari nonché sull'ulteriore ampliamento della capacità, sulla metodologia di audit e sugli orientamenti relativi al processo di audit, che non dovrebbero accrescere gli oneri finanziari e amministrativi per i beneficiari;
20. sottolinea che la combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari possiede un potenziale ancora inesplorato; evidenzia che, oltre agli orientamenti per le autorità, sono necessarie una maggiore semplificazione e armonizzazione delle regole che disciplinano la combinazione di diversi fondi SIE, nonché di quelle che riguardano il mix di fondi SIE e di strumenti come Orizzonte 2020 e il FEIS; chiede una migliore regolamentazione mediante norme chiare, coerenti e mirate per ridurre l'onere normativo semplificando la suddetta combinazione di stanziamenti provenienti da più programmi a favore dello stesso strumento finanziario, nonché consentendo la combinazione di strumenti di microfinanza nelle operazioni dell'FSE e semplificando ulteriormente gli appalti pubblici nell'ambito della selezione degli intermediari finanziari e dei partenariati pubblico-privato; chiede maggiore coerenza tra le diverse strategie; sottolinea che la combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari dei fondi SIE con altre fonti di finanziamento può rendere questa struttura di finanziamento più attraente per i beneficiari e gli investitori nel settore pubblico e privato grazie a una migliore condivisione del rischio e performance dei progetti, consentendo in tal modo agli strumenti di fornire un potenziale di crescita a lungo termine;
21. osserva che l'utilizzo degli strumenti finanziari può essere accresciuto attraverso i partenariati di investimento, e che i partenariati pubblico-privato migliorano le sinergie tra le fonti di finanziamento e mantengono il necessario equilibrio tra gli interessi privati e pubblici; sottolinea che dovrebbe essere incoraggiato anche l'uso degli strumenti finanziari nel quadro delle iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e di investimenti territoriali integrati (ITI);
22. accoglie con favore le attuali pratiche di assistenza tecnica fornite dalla Commissione e dal Gruppo BEI attraverso la piattaforma Fi-Compass; si rammarica che i servizi di sostegno in loco offerti alle autorità e specialmente ai beneficiari di strumenti finanziari, compresi quelli nell'ambito dell'FEIS, siano limitati, mentre numerose autorità locali e regionali hanno incontrato difficoltà tecniche e riscontrato una mancanza di capacità e competenze nell'utilizzare con efficacia gli strumenti finanziari; chiede assistenza tecnica, che dovrebbe essere indirizzata principalmente ai soggetti interessati locali o regionali nonché a tutti i partner coinvolti, ma che non dovrebbe essere utilizzata per il finanziamento delle attività delle autorità nazionali; invita altresì la Commissione e la BEI a elaborare un piano di assistenza tecnica congiunta che comprenda attività di consulenza finanziaria e non finanziaria, soprattutto per i progetti più importanti, nonché lo sviluppo di capacità, la formazione, il sostegno e lo scambio di conoscenze ed esperienze; chiede inoltre una combinazione di competenze (comprese le consulenze legali) in materia di regolamentazione relativa alla politica di coesione, prodotti finanziari, aiuti di Stato e appalti pubblici, destinate alle autorità nazionali, ai gestori di fondi e ai beneficiari, sottolineando al contempo l'importanza di evitare la duplicazione delle strutture;
23. invita la Commissione a rendere più visibili gli investimenti a titolo dei fondi SIE e a indicare con maggiore chiarezza che l'UE partecipa ai finanziamenti; chiede inoltre informazioni e una comunicazione adeguate e complete in merito alle opportunità di finanziamento dell'UE, che incoraggino l'utilizzo di tali opportunità da parte del settore pubblico e privato e siano rivolte in particolare ai potenziali beneficiari e ai giovani;
Verso la giusta combinazione di finanziamenti per il periodo post 2020 e il futuro della politica di coesione
24. riconosce che sfide come la migrazione e la sicurezza o gli sviluppi politici attuali e futuri nell'UE non dovrebbero influire negativamente sugli investimenti effettuati attraverso la politica di coesione o sui suoi obiettivi e i risultati attesi, specialmente dopo l'attuale periodo di programmazione;
25. riconosce che sia le sovvenzioni che gli strumenti finanziari svolgono un ruolo specifico nell'ambito da politica di coesione ma che condividono la stessa finalità perseguita dagli 11 obiettivi tematici, vale a dire il modo in cui raggiungere i cinque obiettivi principali della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; sottolinea la necessità di assicurare che gli strumenti finanziari non sostituiscano le sovvenzioni quale principale strumento della politica di coesione, evidenziando al contempo l'esigenza di mantenere il carattere rinnovabile dei fondi, che vanno messi a disposizione per essere nuovamente investiti in funzione dei settori e delle azioni che possono sostenere;
26. evidenzia che gli strumenti finanziari hanno migliori rendimenti nelle regioni ben sviluppate e nelle aree metropolitane in cui i mercati finanziari sono più sviluppati mentre le regioni ultraperiferiche e le regioni caratterizzate da tassi di disoccupazione armonizzati elevati e una bassa densità demografica incontrano difficoltà nell'attirare investimenti, invece le sovvenzioni, a loro volta, fanno fronte alle questioni strutturali regionali e consentono finanziamenti regionali equilibrati; osserva che il successo degli strumenti finanziari dipende da numerosi fattori e non possono essere tratte conclusioni generali sulla base di un unico criterio; rileva che degli obiettivi vincolanti per l'utilizzo degli strumenti finanziari nel quadro della politica di coesione post 2020 non possono essere considerati un'opzione praticabile; osserva che un aumento della quota degli strumenti finanziari non dovrebbe influire sui contributi finanziari non rimborsabili poiché ciò impedirebbe di raggiungere un equilibrio; sottolinea che nell'ambito di diverse politiche pubbliche devono prevalere le sovvenzioni, mentre gli strumenti finanziari possono svolgere un ruolo complementare, nel pieno rispetto di una valutazione ex ante e di un'analisi di mercato appropriate; chiede una maggiore promozione degli strumenti finanziari nei programmi Interreg affinché siano maggiormente coerenti con gli obiettivi della cooperazione territoriale europea;
27. ricorda che l'attuale esperienza nell'erogazione dei fondi SIE indica che il mix di finanziamento costituito da sovvenzioni e strumenti finanziari risponde a situazioni specifiche per paese nonché alle carenze in termini di coesione sociale, economica e territoriale; sottolinea che il mix di finanziamento non può portare a un'unica soluzione uguale per tutti, a causa di diversi fattori: regione geografica, settore strategico, tipo e dimensioni del beneficiario, capacità amministrativa, condizioni di mercato, presenza di strumenti concorrenti, contesto imprenditoriale nonché orientamento fiscale ed economico;
o o o
28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.