Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sull'attuazione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea (2015/2059(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto l'accordo di libero scambio del 6 ottobre 2010 tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra(1),
– visto l'accordo quadro di commercio e di cooperazione del 28 ottobre 1996 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra(2), e la decisione del Consiglio 2001/248/EC del 19 marzo 2001(3) sulle relative conclusioni
– vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 intitolata "Commercio per tutti – Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile” (COM(2015)0497),
– vista la sua risoluzione del 7 luglio 2015 sulle ripercussioni esterne della politica commerciale e d'investimento dell'UE sulle iniziative pubblico-private nei paesi al di fuori dell'UE(4),
– vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 sulla nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della strategia Europa 2020(5),
– visto il regolamento (UE) n. 511/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra(6),
– vista la decisione del Consiglio del 16 settembre 2010 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra(7),
– vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra(8),
– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici(9),
– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali(10),
– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali(11),
– visto l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC),
– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti(12),
– visto l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),
– visti gli articoli 207, 208 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0123/2017),
A. considerando che il 1° luglio 2016 ha segnato il quinto anniversario dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio tra l'UE e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea (in appresso "Corea");
B. considerando che la nuova strategia commerciale della Commissione "Commercio per tutti" pone l'accento sull'importanza di garantire l'efficace attuazione degli accordi di libero scambio dell'UE, anche attraverso il ricorso al relativo meccanismo di risoluzione delle controversie;
C. considerando che l'accordo di libero scambio UE-Corea (in appresso "l'accordo") è entrato ufficialmente in vigore il 13 dicembre 2015 in seguito alla ratifica degli Stati membri dell'UE;
D. considerando che l'accordo è il primo di una nuova generazione di accordi di libero scambio conclusi dall'UE e da un paese partner asiatico che, oltre a eliminare le tariffe, contiene anche disposizioni relative all'eliminazione delle barriere non tariffarie, creando nuove opportunità di accesso al mercato per servizi e investimenti e anche in ambiti quali la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici e la politica in materia di concorrenza, e che pertanto fungerà da esempio per i futuri accordi di libero scambio;
E. considerando che, nel periodo di validità dell'accordo:
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il deficit della bilancia commerciale dell'Unione con la Corea, pari a 7,6 miliardi di EUR nel periodo di 12 mesi precedente l'entrata in vigore dell'accordo, è stato sostituito da un'eccedenza di 2,5 miliardi di EUR nel quinto anno di validità dell'accordo;
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le esportazioni dell'UE verso la Corea sono aumentate del 47 %, passando da 30,6 miliardi di EUR nel periodo di 12 mesi precedente l'entrata in vigore dell'accordo a 44,9 miliardi di EUR nel quinto anno di validità dello stesso, comprese anche le esportazioni di prodotti che sono stati interamente o parzialmente liberalizzati dall'accordo, le quali sono aumentate rispettivamente del 57 % e del 71 %, mentre le esportazioni dell'UE verso la Corea di prodotti soggetti al dazio dello 0% nell'ambito della clausola della nazione più favorita sono aumentate del 25 % (1,9 miliardi di EUR);
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le importazioni dell'UE dalla Corea nel quinto anno di validità dell'accordo si sono attestate a 42,3 miliardi di EUR, con un aumento dell'11 % rispetto al periodo di 12 mesi precedente l'entrata in vigore dell'accordo, comprese le importazioni di prodotti che sono stati interamente o parzialmente liberalizzati dall'accordo, le quali sono aumentate rispettivamente del 35 % e del 64 % (ossia di 5,0 miliardi di EUR e di 0,5 miliardi di EUR), mentre le importazioni dell'UE dalla Corea di prodotti soggetti al dazio dello 0% della nazione più favorita sono diminuite del 29 % (ossia di 5,8 miliardi di EUR);
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la partecipazione dell'UE alle importazioni coreane in generale è aumentata dal 9 % prima dell'entrata in vigore dell'accordo al 13 % nel suo quarto anno di validità; nello stesso periodo la partecipazione dell'UE nelle esportazioni coreane è diminuita dall'11 % ad appena sotto il 9 %;
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le esportazioni di automobili dell'Unione in Corea sono aumentate del 246 %, passando da 2 miliardi di EUR nel periodo di dodici mesi precedente l'entrata in vigore dell'accordo a 6,9 miliardi di EUR nel quinto anno di validità dell'accordo;
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le importazioni dell'Unione di automobili dalla Corea sono aumentate del 71 %, passando da 2,6 miliardi di EUR nel periodo di dodici mesi precedente l'entrata in vigore dell'accordo a 4,5 miliardi di EUR nel quinto anno di validità dell'accordo;
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le esportazioni di servizi dell'Unione erano pari a 11,9 miliardi di EUR nel 2014 e sono aumentate dell'11 % rispetto all'anno precedente e hanno portato a un'eccedenza della bilancia commerciale dell'UE con la Corea nel settore dei servizi pari a 6,0 miliardi di EUR nel 2014; nello stesso periodo le importazioni dell'Unione di servizi dalla Corea si sono attestate a 6,0 miliardi di EUR, il che rappresenta un aumento del 4 % rispetto al 2013;
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gli investimenti diretti esteri (IDE) dall'UE in Corea hanno raggiungo nel 2014 la somma di 43,7 miliardi di EUR, il che ha reso l'Unione il maggiore investitore in Corea; gli IDE dalla Corea nell'UE si sono attestati invece a 20,3 miliardi di EUR, il che rappresenta un aumento del 35 % rispetto all'anno precedente;
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il livello di utilizzo delle preferenze dell'UE sul mercato coreano è stato del 68,5 % mentre il livello di utilizzo delle preferenze della Corea è stato pari a circa l'85 %;
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sono stati istituiti sette comitati speciali, sette gruppi di lavoro e un dialogo sulla proprietà intellettuale;
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è operativo il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, organismo specializzato nell'attuazione del capo dell'accordo UE-Corea relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile;
1. rammenta che l'accordo costituisce un processo e non una transazione una tantum e che quindi le sue attività, conformemente alle disposizioni dell'accordo, dovrebbero continuare nella pratica a essere sottoposte ad analisi e valutazioni periodiche relative all'impatto commerciale su specifici settori economici dell'UE e di ciascuno Stato membro dell'UE, rispettivamente; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di assicurare l'adeguata attuazione dell'accordo nonché il rispetto delle relative disposizioni;
2. accoglie con favore che l'accordo abbia contribuito ad aumentare in modo significativo gli scambi commerciali tra l'UE e la Corea; esorta la Commissione e gli Stati membri a esaminare ulteriormente le conseguenze e l'impatto diretto dell'accordo sul benessere dei consumatori, degli imprenditori e dell'economia europea e a informare con maggiore efficacia il pubblico in merito a tale impatto;
3. sottolinea che la conclusione dell'accordo è stata senza precedenti, sia in termini di ambito di applicazione che di rapidità con cui le barriere commerciali avrebbero dovuto essere eliminate; ricorda, a titolo di esempio, che dopo cinque anni di applicazione dell'accordo entrambe le parti hanno eliminato praticamente tutti i dazi sulle importazioni;
4. richiama l'attenzione sul fatto che l'accordo, così come gli altri accordi sul libero scambio, i servizi e gli investimenti influiscono positivamente sullo sviluppo socioeconomico delle parti, sull'integrazione economica, sullo sviluppo sostenibile e sull'avvicinamento di paesi e cittadini;
5. prende nota dei lavori del Forum della società civile e dei gruppi consultivi interni istituiti conformemente alle disposizioni contenute nel capo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, che rappresenta una parte integrante dell'intero pacchetto dell'accordo di libero scambio; ricorda che entrambe le parti si sono impegnate, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4 dell'accordo, a rispettare, promuovere e attuare nelle rispettive leggi e prassi i principi derivanti dai loro obblighi acquisiti con l'adesione all'OIL e alla dichiarazione dell'OIL sui principi fondamentali e i diritti sul lavoro, in particolare la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva; sottolinea, tuttavia, che i progressi compiuti dalla Corea sugli obiettivi contenuti nel capo sul commercio e lo sviluppo sostenibile non sono soddisfacenti e che sussistono ancora casi di violazione della libertà di associazione, compresi esempi preoccupanti di detenzione di leader dei sindacati e di interferenze nei negoziati, che invece dovrebbero rientrare nell'autonomia delle parti della contrattazione; esorta, a tale proposito, la Commissione ad avviare consultazioni formali con il governo coreano, conformemente all'articolo 13, paragrafo 14, dell'accordo, e, qualora tali consultazioni non dovessero sortire risultati, esorta il gruppo di esperti conformemente all’articolo 13, paragrafo 15, dell’accordo a intervenire e a continuare il dialogo riguardo al mancato rispetto da parte del governo coreano di alcuni degli impegni assunti e in particolare a profondere sforzi continui e sostenuti, in linea con gli obblighi sanciti dall'accordo, allo scopo di garantire la ratifica da parte della Corea delle convenzioni fondamentali dell'OIL che non ha ancora ratificato;
6. sottolinea che esistono considerevoli differenze tra gli Stati membri dell'UE nel livello di utilizzo delle preferenze, che oscilla dal 16 % al 92 %; sottolinea che un maggiore utilizzo delle preferenze vigenti potrebbe apportare ulteriori benefici agli esportatori dell'UE, per un valore di oltre 900 milioni di EUR; invita ad analizzare l'utilizzo delle preferenze in questo e in altri accordi commerciali per sfruttare in modo ottimale i vantaggi commerciali;
7. riconosce che, sebbene l'accordo soddisfi le aspettative delle parti in termini di aumento del commercio bilaterale e di approfondimento del partenariato commerciale, le seguenti questioni, nell'ambito dell'accordo e del dialogo con la Corea, dovrebbero essere analizzate, applicate in modo adeguato e attuate nello spirito dell'accordo e dovrebbero essere riviste per risolvere i problemi esistenti:
a)
gli ostacoli tecnici agli scambi, tra cui: la clausola di trasporto diretto che impedisce alle imprese di ottimizzare dal punto di vista economico le loro spedizioni mediante container, la clausola riguardante le merci riparate, l'inclusione dei trattori stradali nell'ambito di applicazione dell'accordo e la questione altrettanto importante delle norme e delle procedure relative ai certificati delle macchine esportate in Corea;
b)
gli ostacoli alle misure sanitarie e fitosanitarie, tra cui: le barriere che limitano le esportazioni dell'Unione di carne bovina e suina nonché di prodotti lattiero-caseari;
c)
il diritto di proprietà intellettuale, tra cui: il riconoscimento e la protezione delle indicazioni geografiche e i diritti commerciali di pubblica esecuzione delle opere musicali, dei fonogrammi, delle interpretazioni ed esecuzioni protette da diritto d'autore o da diritti connessi;
d)
il capo sul commercio e lo sviluppo sostenibile: la ratifica e l'applicazione da parte coreana delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
e)
l'elaborazione delle norme in materia di origine e il loro effetto sul livello di utilizzo delle preferenze;
f)
le questioni doganali, comprese le procedure di verifica dell'origine;
8. osserva che recentemente si sono verificati casi in cui sono stati creati nuovi ostacoli non tariffari, quali norme tecniche precedentemente inesistenti sui macchinari, le apparecchiature o i veicoli; sottolinea che un fenomeno particolarmente inaccettabile è il ritiro dell'omologazione del veicolo a vari fabbricanti europei di automobili per motivi non accertati; invita la Commissione ad avviare colloqui bilaterali per eliminare tale fenomeno negativo;
9. sottolinea che molte piccole e medie imprese (PMI) non sono consapevoli delle possibilità offerte dall'accordo; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri dell'UE a esaminare, in particolare, il tasso di utilizzo delle preferenze delle PMI e a intraprendere azioni efficaci volte a sensibilizzare le PMI riguardo alle opportunità derivanti dall'accordo;
10. sostiene un ulteriore approfondimento delle relazioni commerciali e di investimento tra l'UE e la Corea, segnatamente per quanto concerne il capo dell'accordo relativo agli investimenti; si attende che le difficoltà relative al capo sul commercio e lo sviluppo sostenibile siano risolte prima dei negoziati sul capo relativo agli investimenti; sostiene il coinvolgimento di entrambe le parti dell'accordo per creare una crescita economica e uno sviluppo sostenibile maggiori, a vantaggio dei cittadini dell'Unione e della Corea; invita la Commissione e il governo coreano a non utilizzare il vecchio metodo ISDS nei negoziati sul capo relativo agli investimenti, ma a basarsi invece su un nuovo sistema giurisdizionale per gli investimenti proposto dalla Commissione e invita quest'ultima a sviluppare nel lungo termine un sistema giurisdizionale multilaterale per gli investimenti che possa potenzialmente sostituire tutti i meccanismi di risoluzione delle controversie negli attuali accordo di libero scambio e in quelli futuri;
11. sottolinea l'importanza di rafforzare ulteriormente la cooperazione internazionale nel contesto multilaterale, plurilaterale, regionale e internazionale nel quadro dell'OMC, per esempio in relazione ai negoziati sull'Accordo sui beni ambientali (EGA) e sull'Accordo sugli scambi di servizi (TiSA);
12. sottolinea che il valore strategico dell'accordo va oltre l'ambito del commercio, in quanto esso getta solide basi per una relazione più profonda e caratterizzata da un impegno a lungo termine e contribuisce alla creazione di un partenariato strategico tra l'UE e la Corea;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e all'Assemblea nazionale della Repubblica di Corea.