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Procedura : 2016/2266(IMM)
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A8-0203/2017

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PV 01/06/2017 - 7.1

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P8_TA(2017)0232

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Giovedì 1 giugno 2017 - Bruxelles
Richiesta di revoca dell'immunità di Béla Kovács
P8_TA(2017)0232A8-0203/2017

Decisione del Parlamento europeo del 1° giugno 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Béla Kovács (2016/2266(IMM))

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità di Béla Kovács, trasmessa il 19 settembre 2016 da Péter Polt, Procuratore generale dell'Ungheria, nel quadro di un procedimento penale avviato nei suoi confronti dal Procuratore capo centrale inquirente e comunicato in Aula il 3 ottobre 2016,

–  visto l'invito rivolto all'on. Kovács a presentarsi per essere ascoltato in data 12 gennaio, 30 gennaio e 22 marzo 2017, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(1),

–  visti l'articolo 4, paragrafo 2, della Legge fondamentale dell'Ungheria, nonché la sezione 10, paragrafo 2, e la sezione 12, paragrafo 1, della legge LVII del 2004 sullo status giuridico dei deputati ungheresi al Parlamento europeo, e la sezione 74, paragrafi 1 e 3, della legge XXXVI del 2012 sull'Assemblea nazionale,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0203/2017),

A.  considerando che il Procuratore generale dell'Ungheria ha chiesto la revoca dell'immunità di un deputato al Parlamento europeo, Béla Kovács, affinché possano essere svolte indagini per verificare se può essere mossa un'accusa a suo carico per reato di frode di bilancio, risultante in una perdita finanziaria considerevole ai sensi della sezione 396, paragrafo 1, lettera a), del codice penale ungherese, e per reato di utilizzo multiplo di documenti privati contraffatti ai sensi della sezione 345 del codice penale; che, in base a detta sezione, qualsiasi persona che utilizzi un documento privato falsificato o contraffatto o un documento privato con contenuti non veritieri per fornire la prova dell'esistenza, della modifica o della cessazione di un diritto o di un obbligo è colpevole di un reato minore punibile con la reclusione non superiore a un anno;

B.  considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

C.  considerando che, a norma dell'articolo 4 paragrafo 2, della legge fondamentale ungherese, i membri del Parlamento beneficiano di immunità; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della legge LVII del 2004 sullo status dei deputati ungheresi al Parlamento europeo, i deputati al Parlamento europeo hanno diritto a un'immunità uguale a quella di cui beneficiano i deputati del parlamento ungherese e, secondo l'articolo 12, paragrafo 1, la decisione di sospendere l'immunità di un deputato al Parlamento europeo rientra nella competenza del Parlamento europeo; che, a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, della legge XXXVI del 2012 sull'Assemblea nazionale, nei confronti del deputato può essere applicato un procedimento penale o, in mancanza di una rinuncia volontaria all'immunità nel caso in questione, un procedimento per reato minore solo previa approvazione dell'Assemblea nazionale; che, a norma dell'articolo 74, paragrafo 3, della medesima legge, fino alla presentazione dell'atto di accusa, l'istanza per la sospensione dell'immunità deve essere presentata dal Procuratore generale;

D.  considerando che, a norma dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, della decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo(2), i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti e il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti;

E.  considerando che, a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, della decisione dell'Ufficio di presidenza del 19 maggio e 9 luglio 2008 recante misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo, le spese sostenute a titolo di convenzioni di tirocinio, alle condizioni stabilite dall'Ufficio di presidenza, possono anch'esse essere rimborsate;

F.  considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione dell'Ufficio di presidenza del 19 aprile 2010 sulla regolamentazione concernente i tirocinanti dei deputati, per contribuire alla conoscenza dell'Europa e alla formazione professionale, nonché per promuovere una migliore comprensione delle modalità di funzionamento dell'Istituzione, i deputati al Parlamento europeo possono proporre tirocini a Bruxelles e a Strasburgo durante le tornate o nel corso delle loro attività di deputati nello Stato in cui sono eletti;

G.  considerando che, a norma dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della regolamentazione concernente i tirocinanti, le modalità specifiche relative al tirocinio sono oggetto di una convenzione di tirocinio scritta, firmata dal deputato e dal tirocinante; che la convenzione comprende una clausola che dichiara espressamente che il Parlamento europeo non può essere considerato parte della convenzione; che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, le spese relative ai tirocini, comprese le borse di studio e il costo della copertura assicurativa, se pagate dal deputato, possono essere imputate all'indennità di assistenza parlamentare di cui all'articolo 33, paragrafo 4, delle misure di attuazione, entro i limiti di tale indennità;

H.  considerando che, conformemente all'ultima frase dell'articolo 1, paragrafo 1, della regolamentazione concernente i tirocinanti, la borsa di studio concessa a un tirocinante non deve essere tale da costituire nella realtà una forma di retribuzione dissimulata; che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, per l'intero periodo di tirocinio i tirocinanti sono posti sotto la sola responsabilità del deputato presso il quale effettuano il tirocinio;

I.  considerando che, nel caso in questione, il Parlamento non ha riscontrato prova di fumus persecutionis, vale a dire un sospetto sufficientemente serio e circostanziato che la richiesta di revoca sia stata presentata nel quadro di un'azione destinata a ledere politicamente il deputato interessato;

J.  considerando che la decisione dell'ex Presidente del Parlamento europeo di imporre una sanzione di biasimo nei confronti dell'on. Kovács per aver violato l'articolo 1, lettera a), del codice di condotta(3) non può essere considerata equivalente a una sentenza giudiziaria passata in giudicato sulle questioni riguardanti il procedimento penale avviato dall'Ufficio del Procuratore inquirente capo centrale; che, di conseguenza, non sussiste violazione del principio ne bis in idem; che, di conseguenza, la sanzione imposta dall'ex Presidente del Parlamento in virtù del codice di condotta non impedisce che un procedimento penale sia istituito o condotto in Ungheria per verificare se può essere mossa un'accusa a suo carico;

1.  decide di revocare l'immunità di Béla Kovács;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente dell'Ungheria e a Béla Kovács.

(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1.
(3) Cfr. allegato I del regolamento, codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi.

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