Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 1° giugno 2017, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD))(1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2
(2) In considerazione dell'impegno di riforma economica intrapreso dall'Ucraina, e allo scopo di sostenere lo sviluppo di relazioni economiche più strette con l'Unione europea, è opportuno aumentare i flussi commerciali relativi all'importazione di alcuni prodotti agricoli e accordare concessioni sotto forma di misure commerciali autonome per determinati prodotti industriali selezionati, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali tra l'Unione europea e l'Ucraina.
(2) Al fine di rafforzare l'impegno di riforma economica e politica intrapreso dall'Ucraina, e allo scopo di sostenere e accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette con l'Unione, è opportuno e necessario aumentare i flussi commerciali relativi all'importazione di alcuni prodotti agricoli e accordare concessioni sotto forma di misure commerciali autonome per determinati prodotti industriali selezionati, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali tra l'Unione e l'Ucraina.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 3
(3) Le misure commerciali autonome sarebbero concesse sotto forma di contingenti a dazio zero per i prodotti elencati negli allegati I e II oltre ai contingenti tariffari preferenziali previsti dall'accordo, nonché di eliminazione parziale o totale dei dazi all'importazione sui prodotti industriali elencati nell'allegato III.
(3) Dopo la pubblicazione da parte della Commissione dell'analisi del potenziale impatto del presente regolamento, che dovrebbe prendere in esame i potenziali beneficiari finali delle misure commerciali autonome contenute nel presente regolamento ed essere incentrata in particolare sui piccoli e medi produttori in Ucraina, le misure commerciali autonome dovrebbero essere concesse per prodotti ritenuti vantaggiosi sulla base di tale analisi. Tali misure commerciali autonome dovrebbero assumere la forma di contingenti a dazio zero per i prodotti elencati negli allegati I e II oltre ai contingenti tariffari preferenziali previsti dall'accordo di associazione, nonché di eliminazione parziale o totale dei dazi all'importazione sui prodotti industriali elencati nell'allegato III.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) Al fine di prevenire rischi di frode, l'ammissione al beneficio degli ulteriori contingenti a dazio zero dovrebbe essere subordinata al rispetto da parte dell'Ucraina delle norme relative all'origine dei prodotti in questione e delle procedure correlate nonché alla partecipazione a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione europea ai sensi dell'accordo.
(4) Al fine di prevenire rischi di frode, l'ammissione al beneficio degli ulteriori contingenti a dazio zero per i prodotti elencati negli allegati I e II e dell'eliminazione parziale o totale dei dazi all'importazione sui prodotti industriali elencati nell'allegato III dovrebbe essere subordinata al rispetto da parte dell'Ucraina di tutte le condizioni per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione, comprese le norme relative all'origine dei prodotti in questione e le procedure correlate nonché la partecipazione a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione europea ai sensi di tale accordo.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 9
(9) L'articolo 2 dell'accordo di associazione stabilisce che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali di tale accordo. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le preferenze in caso di mancato rispetto dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto da parte dell'Ucraina.
(9) Gli articoli 2 e 3 dell'accordo di associazione stabiliscono che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e del principio dello Stato di diritto, come pure l'impegno nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata e le azioni a favore di uno sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo costituiscono elementi essenziali delle relazioni con l'Ucraina, che sono disciplinate da tale accordo. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le preferenze in caso di mancato rispetto da parte dell'Ucraina dei principi generali dell'accordo di associazione, come è stato fatto in altri accordi di associazione firmati dall'Unione.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) La relazione annuale della Commissione sull'attuazione dell'accordo di libero scambio globale e approfondito dovrebbe includere una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure commerciali autonome temporanee previste dal presente regolamento.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – parte introduttiva
L'ammissione al beneficio dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:
L'ammissione al beneficio dei contingenti tariffari e dei dazi doganali preferenziali all'importazione di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera a
a) rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure correlate, conformemente all'accordo di associazione, e in particolare al protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e del protocollo II relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;
a) rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure correlate, conformemente all'accordo di associazione, e in particolare al protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e del protocollo II relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; per quanto riguarda i prodotti fabbricati in territori che non sono sotto il controllo effettivo del governo ucraino o spediti da tali territori, la presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del protocollo I all'accordo di associazione, che è rilasciato dalle autorità doganali del governo dell'Ucraina, dopo che sono stati eseguiti una verifica dei conti dell'esportatore presso i locali dell'esportatore e tutti gli altri controlli ritenuti opportuni a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, e dell'articolo 33 di detto protocollo, compresa una valutazione per determinare se vi siano motivi ragionevoli di ritenere che gli operatori economici che traggono vantaggio dalle misure commerciali autonome temporanee stiano compromettendo la lotta contro la corruzione o siano coinvolti in attività economiche illecite;
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera b
b) astensione da parte dell'Ucraina dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente, nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, nonché dall'aumentare i dazi o gli oneri vigenti e dall'introdurre altre restrizioni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento;
b) astensione da parte dell'Ucraina dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente, nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, nonché dall'aumentare i dazi o gli oneri vigenti e dall'introdurre altre restrizioni, comprese misure amministrative interne discriminatorie, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento;
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera c
c) rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e rispetto del principio dello Stato di diritto di cui all'articolo 2 dell'accordo di associazione.
c) rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e rispetto del principio dello Stato di diritto come pure sforzi continui e sostenuti per quanto riguarda la lotta contro la corruzione e le attività illecite di cui agli articoli 2, 3 e 22 dell'accordo di associazione;
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
c bis) rispetto costante degli obblighi di cooperazione su questioni riguardanti occupazione, politica sociale e pari opportunità in conformità del capo 13 del titolo IV (Commercio e sviluppo sostenibile) e del capo 21 del titolo V (Cooperazione in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità) dell'accordo di associazione, e degli obiettivi di cui all'articolo 420 dello stesso.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1
La Commissione, qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, può sospendere la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti dal presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
La Commissione, qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento, può sospendere la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti dal presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)
Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere uno dei regimi preferenziali sulla base del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), la Commissione, entro due mesi da tale richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza sia comprovata. Se a Commissione conferma l'inosservanza, essa avvia la procedura di cui al primo comma del presente articolo.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1
1. Qualora un prodotto originario dell'Ucraina sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, per detto prodotto i dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
1. Qualora un prodotto originario dell'Ucraina sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, per detto prodotto i dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. La Commissione monitora attentamente l'impatto del presente regolamento sui produttori dell'Unione per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, anche in relazione ai prezzi sul mercato dell'Unione e tenendo conto delle pertinenti informazioni disponibili sui produttori dell'Unione, quali la quota di mercato, la produzione, le scorte, le capacità di produzione e i tassi di utilizzo degli impianti.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2
2. In seguito alla richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione adotta una decisione formale relativa all'avvio di un'inchiesta entro un termine ragionevole. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciandone l'apertura. L'avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L'avviso fissa inoltre il termine, che non supera i quattro mesi dalla data di pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.
2. In seguito alla richiesta di uno Stato membro, una persona giuridica o un'associazione priva di personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria dell'Unione, vale a dire la totalità o una quota rilevante dei produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, o, di propria iniziativa, la Commissione, qualora ritenga evidente che esistono elementi di prova prima facie sufficienti, adotta una decisione formale relativa all'avvio di un'inchiesta entro un termine ragionevole.Ai fini del presente articolo, per "quota rilevante" si intendono i produttori dell'Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla domanda e non meno del 25 % della produzione totale dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili all'industria dell'Unione. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciandone l'apertura. L'avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L'avviso fissa inoltre il termine, che non supera i quattro mesi dalla data di pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6
6. La Commissione adotta una decisione entro tre mesi, secondo la procedura di cui all'articolo 5. La decisione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione.
6. La Commissione adotta una decisione entro tre mesi, secondo la procedura di cui all'articolo 5. La decisione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione. I dazi della tariffa doganale comune sono ristabiliti qualora ciò sia necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell'Unione o finché persiste il rischio di tale deterioramento. Il periodo di reintroduzione non è superiore a un anno, a meno che non sia prorogato in circostanze debitamente giustificate. Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di chiudere l'inchiesta e la procedura secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis
Valutazione dell'attuazione delle misure commerciali autonome
La relazione annuale della Commissione sull'attuazione dell'accordo di libero scambio globale e approfondito include una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure commerciali autonome temporanee previste dal presente regolamento come pure, ove appropriato, una valutazione dell'impatto sociale di tali misure in Ucraina e nell'Unione. Le informazioni sull'uso di contingenti tariffari relativi all'agricoltura sono messe a disposizione su siti web della Commissione.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Allegato I – tabella – riga 4
Testo della Commissione
09.6752
2002
Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
5 000
Emendamento
soppresso
Emendamento 19 Proposta di regolamento Allegato II – tabella – riga 2
Testo della Commissione
Frumento (grano) tenero, spelta e frumento segalato, farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets
Emendamento 20 Proposta di regolamento Allegato II – tabella – riga 3
Testo della Commissione
Granturco, non destinato alla semina, farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, cereali
1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23
650 000 t/anno
Emendamento
Granturco, non destinato alla semina, farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, cereali
1005 90 00, 1102 20, 1103 13, 1103 20 40, 1104 23
650 000 050 kg/anno
Emendamento 21 Proposta di regolamento Allegato III – tabella – riga 3
Testo della Commissione
3102 10 10
Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto superiore al 45%, in peso, del prodotto anidro secco (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo non superiore ai 10 kg)
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0193/2017).