Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2017/2702(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : B8-0384/2017

Testi presentati :

B8-0384/2017

Discussioni :

PV 31/05/2017 - 18
CRE 31/05/2017 - 18

Votazioni :

PV 01/06/2017 - 7.8
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2017)0239

Testi approvati
PDF 156kWORD 48k
Giovedì 1 giugno 2017 - Bruxelles
Quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022 (Risoluzione)
P8_TA(2017)0239B8-0384/2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2017 sul quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022 (2017/2702(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018‑2022 (14423/2016),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0528/2016),

–  vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0177/2017), presentata a norma dell'articolo 99, paragrafi 1 e 4, del suo regolamento,

–  vista la sua posizione del 13 dicembre 2012 relativa al progetto di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017 (10449/2012 – C7-0169/2012 – 2011/0431(APP))(1),

–  vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015(2),

–  viste le dichiarazioni della Commissione e del Consiglio del 31 maggio 2017 sul quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'Unione europea s'impegna a garantire i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

B.  considerando che il progetto di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018 2022, sottoposto al Parlamento per approvazione, comprende otto settori tematici: le vittime di reati e l'accesso alla giustizia; l'uguaglianza e la discriminazione fondata su alcuni motivi, come sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinione politica o di qualunque altro genere, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale, o in base alla nazionalità; la società dell'informazione e, in particolare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali; la cooperazione giudiziaria, eccetto in materia penale; l'immigrazione, le frontiere, l'asilo e l'integrazione dei rifugiati e dei migranti; il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza a essi associata; i diritti dei minori; l'integrazione e l'inclusione sociale dei rom, con particolare riferimento all'antiziganismo;

C.  considerando che l'aggiunta del settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale nel quadro pluriennale non solo risponderebbe alle esigenze sul terreno, ma consentirebbe inoltre all'Agenzia di fornire un'analisi esaustiva di propria iniziativa nei settori che hanno un'evidente pertinenza con i diritti fondamentali, in particolare alla luce degli sviluppi legislativi recenti o in corso a livello UE in questo settore;

D.  considerando che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale fanno parte del diritto dell'Unione e rientrano pertanto nella sfera dei compiti dell'Agenzia, come tutti i settori di competenza dell'Unione, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio;

E.  considerando che, anche se la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale sono escluse dalla decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale, l'Agenzia sarà in grado di continuare a svolgere i propri compiti in detti settori su richiesta del Parlamento, del Consiglio o della Commissione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio;

F.  considerando che l'istituzione del quadro pluriennale dell'Agenzia per il periodo 2018-2022 è necessario per garantire la continuità delle sue attività e che in assenza di un nuovo quadro pluriennale in vigore entro l'inizio del 2018, l'Agenzia potrebbe operare soltanto su specifica richiesta di un'istituzione e non di propria iniziativa;

1.  si rammarica per la mancanza di accordo in seno al Consiglio riguardo all'inclusione dei settori tematici proposti della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale nel nuovo quadro pluriennale;

2.  ribadisce l'importanza del lavoro svolto dall'Agenzia nonché il suo ruolo chiave nella promozione dei diritti fondamentali in tutta l'Unione europea;

3.  ritiene che uno degli aspetti fondamentali dell'operato dell'Agenzia consista nel continuare a fornire assistenza per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali nell'ambito del diritto dell'Unione e che ciò richieda che le attività dell'Agenzia non debbano subire interruzioni;

4.  accoglie con favore le dichiarazioni della Commissione e del Consiglio e insiste sulla necessità di migliorare le procedure di lavoro per la governance e il funzionamento dell'Agenzia e di chiarire che le competenze dell'Agenzia includono altresì le questioni dell'ex terzo pilastro, vale a dire la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale;

5.  prende atto dei pareri divergenti della Commissione e del Consiglio in merito all'interpretazione del regolamento istitutivo dell'Agenzia e invita entrambe le istituzioni a raggiungere un accordo il prima possibile;

6.  invita la Commissione, dopo la valutazione esterna dell'Agenzia nel 2017, a presentare una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 168/2007, modifica che ritiene necessaria al fine di migliorare le procedure per la governance e il funzionamento dell'Agenzia e di allineare il regolamento al trattato di Lisbona, come disposto dall'articolo 31, paragrafo 2, di tale regolamento;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

(1) GU C 434 del 23.12.2015, pag. 262.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0485.

Note legali - Informativa sulla privacy