Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 giugno 2017, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2012-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))(1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Titolo
Proposta di
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici
relativo a un'azione per il clima al fine di onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici ("regolamento relativo all'azione per il clima recante attuazione dell'accordo di Parigi")
Emendamento 2 Proposta di regolamento Visto 1 bis (nuovo)
visto il protocollo n. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,
Emendamento 3 Proposta di regolamento Visto 1 ter (nuovo)
visto il protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 3
(3) Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato la proposta di ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti d'attuazione dell'impegno preso dall'Unione sottoscrivendo l'accordo di Parigi. L'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia è stato confermato dal contributo previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici il 6 marzo 2015.
(3) Il Consiglio ha ratificato l'accordo di Parigi il 5 ottobre 2016, dopo che il 4 ottobre 2016 il Parlamento europeo aveva dato la sua approvazione.A norma del suo articolo 2, l'accordo di Parigi, entrato in vigore il 4 novembre 2016, mira a "rafforzare la risposta mondiale alla minaccia posta dei cambiamenti climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi volti a eliminare la povertà, in particolare: a) mantenendo l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2º C rispetto ai livelli preindustriali e proseguendo l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali, riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici; b) aumentando la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovendo la resilienza climatica e lo sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, con modalità che non minaccino la produzione alimentare; c) rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima."
L'accordo di Parigi impone altresì alle parti di intraprendere azioni per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.
La presente proposta legislativa è uno degli strumenti d'attuazione dell'impegno preso dall'Unione sottoscrivendo l'accordo di Parigi. L'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia è stato confermato dal contributo previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici il 6 marzo 2015.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020.
(4) L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. Anche i programmi di investimenti verdi collegati al protocollo di Kyoto, che forniscono sostegno finanziario a progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni negli Stati membri a basso reddito, saranno pertanto abbandonati.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) Nella sua riunione del 21 ottobre 2009, il Consiglio Ambiente si è espresso a favore di un obiettivo dell'Unione consistente nel ridurre le emissioni, entro il 2050, di una percentuale compresa fra l'80 e il 95 % rispetto ai livelli del 1990, nel quadro delle necessarie riduzioni che i paesi sviluppati considerati nel loro insieme devono conseguire secondo il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC).
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 5
(5) Per realizzare la transizione verso l'energia pulita occorre modificare i comportamenti d'investimento e offrire nuovi incentivi nell'intero spettro delle politiche. Per l'Unione è di primaria importanza la creazione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario proseguire con azioni ambiziose per il clima mediante il presente regolamento e compiere progressi riguardo ad altri aspetti dell'Unione dell'energia, come indicato nella strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici16.
(5) Per realizzare la transizione verso l'energia pulita e la bioeconomia occorre modificare i comportamenti d'investimento nell'intero spettro delle politiche e prevedere incentivi per le piccole e medie imprese (PMI) con minore disponibilità di capitale e per le piccole aziende agricole affinché adeguino i loro modelli commerciali. Per l'Unione sono di primaria importanza la creazione di un'Unione dell'energia resiliente, che dia priorità all'efficienza energetica e punti a garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini, nonché l'applicazione di politiche rigorose in materia di sostenibilità e riduzione delle emissioni quanto all'uso di risorse biologiche in sostituzione delle risorse fossili. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario proseguire con azioni ambiziose per il clima mediante il presente regolamento e compiere progressi riguardo ad altri aspetti dell'Unione dell'energia, come indicato nella strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici16.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 9
(9) L'approccio adottato nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio19, che fissa per ciascuno Stato membro un limite annuale vincolante, dovrebbe continuare a essere utilizzato anche nel periodo 2021-2030, impostando una traiettoria che inizia nel 2020 al livello delle sue emissioni medie di gas serra nel periodo 2016-2018 e termina nel 2030 per ciascun Stato membro. È previsto un adeguamento dell'assegnazione 2021 per gli Stati membri con un limite positivo a norma della decisione n. 406/2009/CE e un aumento delle assegnazioni annue di emissioni tra il 2017 e il 2020 stabilito ai sensi delle decisioni. 2013/162/UE e 2013/634/UE, per rispecchiare la capacità di aumento delle emissioni in quel periodo. Il Consiglio europeo ha concluso che la disponibilità e l'impiego degli attuali strumenti di flessibilità nei settori non coperti dal sistema ETS dovrebbero essere rafforzati in misura significativa per garantire l'efficacia in termini di costi dello sforzo collettivo dell'Unione e la convergenza delle emissioni pro capite entro il 2030.
(9) L'approccio adottato nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio19, che fissa per ciascuno Stato membro un limite annuale vincolante, dovrebbe continuare a essere utilizzato anche nel periodo 2021-2030, impostando una traiettoria che inizia nel 2018 al livello delle sue emissioni medie di gas serra nel periodo 2016-2018 o del valore dell'assegnazione annuale di emissioni per il 2020, a seconda del dato che risulti inferiore, e termina nel 2030 per ciascun Stato membro. Per premiare gli interventi tempestivi e sostenere gli Stati membri con minori capacità d'investimento, gli Stati membri con un PIL pro capite inferiore alla media UE le cui emissioni nel periodo dal 2013 al 2020 sono inferiori alle loro assegnazioni annuali di emissioni per tale periodo a norma della decisione n. 406/2009/CE possono richiedere, a talune condizioni, assegnazioni supplementari provenienti da una riserva. È previsto un adeguamento supplementare dell'assegnazione 2021 per gli Stati membri con un limite positivo a norma della decisione n. 406/2009/CE e un aumento delle assegnazioni annue di emissioni tra il 2017 e il 2020 stabilito ai sensi delle decisioni 2013/162/UE e 2013/634/UE, per rispecchiare la capacità di aumento delle emissioni in quel periodo. Il Consiglio europeo ha concluso che la disponibilità e l'impiego degli attuali strumenti di flessibilità nei settori non coperti dal sistema ETS dovrebbero essere rafforzati in misura significativa per garantire l'efficacia in termini di costi dello sforzo collettivo dell'Unione e la convergenza delle emissioni pro capite entro il 2030.
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19 Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).
19 Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) Per far sì che l'Unione si indirizzi verso un'economia a basse emissioni di carbonio, il presente regolamento prevede una traiettoria di riduzione delle emissioni a lungo termine volta a ridurre, a partire dal 2031, le emissioni di gas a effetto serra oggetto del presente regolamento. Il regolamento contribuisce inoltre al conseguimento dell'obiettivo dell'accordo di Parigi di raggiungere un equilibrio tra le emissioni di origine antropica dalle varie fonti e gli assorbimenti tramite pozzi dei gas a effetto serra nella seconda metà del secolo.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis) Per salvaguardare la piena efficacia della riserva stabilizzatrice del mercato istituita dalla decisione (UE) 2015/18141 bis del Parlamento europeo e del Consiglio, le quote cancellate per effetto dell'utilizzo dello strumento di flessibilità istituito dal presente regolamento a seguito della riduzione delle quote ETS UE non dovrebbero essere considerate come quote cancellate in conformità della direttiva 2003/87/CE nel determinare, come previsto dalla decisione (UE) 2015/1814, il numero totale di quote in circolazione in un dato anno a norma di detta decisione.
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1 bis Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 11
(11) Una serie di misure dell'Unione rafforza la capacità degli Stati membri di rispettare gli impegni assunti sul fronte del clima ed è determinante per conseguire le necessarie riduzioni delle emissioni nei settori disciplinati dal presente regolamento. Si tratta in particolare della legislazione in materia di gas fluorurati a effetto serra, riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli stradali, prestazione energetica dell'edilizia, fonti rinnovabili di energia, efficienza energetica ed economia circolare, nonché degli strumenti unionali di finanziamento destinati a investimenti nel settore del clima.
(11) Una serie di misure dell'Unione rafforza la capacità degli Stati membri di rispettare gli impegni assunti sul fronte del clima ed è determinante per conseguire le necessarie riduzioni delle emissioni nei settori disciplinati dal presente regolamento. Si tratta in particolare della legislazione in materia di gas fluorurati a effetto serra, riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli stradali, miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edilizia, aumento delle fonti rinnovabili di energia, incremento dell'efficienza energetica e promozione dell'economia circolare, nonché degli strumenti unionali di finanziamento degli investimenti nel settore del clima.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis) Al fine di conseguire tali riduzioni delle emissioni, e nel tentativo di massimizzare il ruolo del settore agricolo, è importante che gli Stati membri promuovano le azioni di mitigazione innovative che presentano le maggiori potenzialità, tra cui: conversione di seminativi in prato permanente; gestione di siepi, fasce tampone e alberi sui terreni agricoli; nuovi programmi agroforestali e di riforestazione; prevenzione dell'abbattimento degli alberi e del disboscamento; lavorazione del terreno minima o nulla e utilizzo di colture protettive/intercalari e dei residui di coltivazione sul terreno; realizzazione di bilanci del carbonio ed elaborazione di piani di gestione del suolo e dei nutrienti; miglioramento dell'efficienza dell'azoto e inibizione della nitrificazione; recupero e conservazione delle zone umide e delle torbiere; perfezionamento dei metodi di allevamento, alimentazione e gestione del bestiame al fine di ridurre le emissioni.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 11 ter (nuovo)
(11 ter) Il presente regolamento, inclusi gli strumenti di flessibilità disponibili, incentiva riduzioni delle emissioni coerenti con il resto della legislazione dell'Unione in materia di clima ed energia relativa ai settori oggetto del regolamento stesso, tra cui l'ambito dell'efficienza energetica. Dal momento che oltre il 75 % delle emissioni di gas a effetto serra è legato all'energia, una maggiore efficienza nell'uso dell'energia e l'incremento del risparmio energetico svolgeranno un ruolo importante nella riduzione delle emissioni. Politiche ambiziose in materia di efficienza energetica sono pertanto essenziali non solo per consentire maggiori risparmi sulle importazioni di combustibili fossili al fine di garantire la sicurezza energetica e ridurre le bollette per i consumatori, ma anche per diffondere maggiormente le tecnologie di risparmio energetico nell'edilizia, nell'industria e nei trasporti, rafforzare la competitività economica, creare occupazione a livello locale, nonché migliorare le condizioni di salute e lottare contro la povertà energetica. Ammortizzandosi nel tempo, le misure adottate nei settori oggetto del presente regolamento rappresentano un modo economicamente efficace per aiutare gli Stati membri a conseguire i loro obiettivi ai sensi del regolamento medesimo. Di conseguenza, all'atto di tradurre il presente regolamento in politiche nazionali, è importante che gli Stati membri prestino particolare attenzione alle specifiche e diverse possibilità di miglioramento dell'efficienza energetica e di investimento nei vari settori.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 11 quater (nuovo)
(11 quater) Il settore dei trasporti non è soltanto il maggiore responsabile delle emissioni di gas serra, ma anche il settore in cui il consumo energetico è cresciuto più rapidamente dal 1990. È dunque importante che la Commissione e gli Stati membri compiano ulteriori sforzi per migliorare l'efficienza energetica, promuovere il passaggio a modalità di trasporto sostenibili e ridurre l'elevata dipendenza dal carbonio del settore. La decarbonizzazione del mix energetico, da conseguire promuovendo l'energia a basse emissioni per i trasporti, ad esempio ricorrendo a biocarburanti sostenibili e ai veicoli elettrici, contribuirà all'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2, in linea con le finalità dell'accordo di Parigi. Tutto ciò potrebbe essere agevolato garantendo al settore un quadro chiaro e a lungo termine che offra certezza, sul quale basare gli investimenti.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 11 quinquies (nuovo)
(11 quinquies) L'impatto delle politiche energetiche e settoriali sugli impegni nazionali e dell'Unione in materia di clima dovrebbe essere valutato mediante metodi di quantificazione comuni, affinché risulti trasparente e verificabile.
Emendamento 57 Proposta di regolamento Considerando 12
(12) Il regolamento [ ] [relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia] stabilisce le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF). Dato che il risultato ambientale per cui è inteso il presente regolamento, ossia la riduzione dei livelli di emissioni di gas a effetto serra, varia se si tiene conto degli assorbimenti e delle emissioni, fino a una quantità pari alla somma del loro totale netto, risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti ai termini del regolamento [ ], si dovrebbe offrire agli Stati membri un'ulteriore possibilità di onorare i propri impegni, se necessario, introducendo uno strumento di flessibilità che consenta di tenere conto della quantità massima di 280 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di tali assorbimenti, suddivisa tra gli Stati membri in base ai valori di cui all'allegato III. Quando l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe, in relazione all'articolo 7, essere delegato alla Commissione per rispecchiare un contributo della categoria contabile dei terreni forestali gestiti nella flessibilità prevista da tale articolo. Prima di adottare atti delegati di questo tipo, la Commissione dovrebbe valutare la validità della contabilità per i terreni forestali gestiti rispetto ai dati disponibili, in particolare la coerenza tra i tassi di utilizzazione previsti e quelli effettivi. Il presente regolamento dovrebbe inoltre dare facoltà agli Stati membri di eliminare volontariamente determinate quantità di emissioni annuali assegnategli affinché siano prese in considerazione in sede di valutazione della conformità degli Stati membri agli obblighi del regolamento [ ].
(12) Il regolamento [ ] [relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia] stabilisce le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF). Dato che il risultato ambientale per cui è inteso il presente regolamento, ossia la riduzione dei livelli di emissioni di gas a effetto serra, varia se si tiene conto degli assorbimenti e delle emissioni, fino a una quantità pari alla somma del loro totale netto, risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite, pascoli gestiti e, ove applicabile, zone umide gestite ai termini del regolamento [ ], si dovrebbe offrire agli Stati membri un'ulteriore possibilità di onorare i propri impegni, se necessario, introducendo uno strumento di flessibilità che consenta di tenere conto della quantità massima di 280 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di tali assorbimenti, suddivisa tra gli Stati membri in base ai valori di cui all'allegato III. Quando l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'articolo 7 per rispecchiare un contributo equilibrato della categoria contabile dei terreni forestali gestiti nella flessibilità di 280 milioni di tonnellate prevista da tale articolo. Prima di adottare atti delegati di questo tipo, la Commissione dovrebbe valutare la validità della contabilità per i terreni forestali gestiti rispetto ai dati disponibili, in particolare la coerenza tra i tassi di utilizzazione previsti e quelli effettivi. Il presente regolamento dovrebbe inoltre dare facoltà agli Stati membri di eliminare volontariamente determinate quantità di emissioni annuali assegnategli affinché siano prese in considerazione in sede di valutazione della conformità degli Stati membri agli obblighi del regolamento [ ].
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) Il raggiungimento, in modo reciprocamente coerente, dei molteplici obiettivi dell'Unione connessi al settore agricolo, tra cui la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, la qualità dell'aria, la conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici e il sostegno alle economie rurali, richiederà cambiamenti sotto il profilo degli investimenti e degli incentivi sostenuti da misure dell'Unione, come la PAC. È essenziale che il presente regolamento tenga conto dell'obiettivo di contribuire alle finalità della strategia forestale dell'Unione, che mira a promuovere un approvvigionamento competitivo e sostenibile di legno per la bioeconomia dell'Unione, alle politiche forestali nazionali degli Stati membri, alla strategia dell'Unione sulla biodiversità e alla strategia dell'Unione sull'economia circolare.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 13
(13) Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare l'andamento delle assegnazioni annuali delle emissioni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, gli obblighi di comunicazione e di valutazione annuali a norma del presente regolamento sono integrati con i pertinenti articoli del regolamento (UE) n. 525/2013, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. La modifica del suddetto regolamento dovrebbe anche garantire che i progressi realizzati dagli Stati membri nel ridurre le emissioni continuino a essere valutati ogni anno, tenendo conto dell'evoluzione delle politiche e delle misure dell'Unione, nonché delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione dovrebbe vertere anche sulle proiezioni dei progressi dell'Unione attesi per tenere fede agli impegni di riduzione e dagli Stati membri per adempiere gli obblighi ad essi incombenti. L'applicazione delle deduzioni dovrebbe tuttavia essere presa in considerazione soltanto ogni cinque anni, in modo da tenere conto del contributo potenziale dei terreni disboscati, dei terreni imboschiti, delle terre coltivate gestite e dei pascoli gestiti a norma del regolamento [ ]. Ciò non pregiudica l'obbligo della Commissione di garantire il rispetto degli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente regolamento o il potere della Commissione di avviare procedimenti di infrazione a tal fine.
(13) Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare l'andamento delle assegnazioni annuali delle emissioni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, gli obblighi di comunicazione e di valutazione annuali a norma del presente regolamento sono integrati con i pertinenti articoli del regolamento (UE) n. 525/2013, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. La modifica del suddetto regolamento dovrebbe anche garantire che i progressi realizzati dagli Stati membri nel ridurre le emissioni continuino a essere valutati ogni anno, tenendo conto dell'evoluzione delle politiche e delle misure dell'Unione, nonché delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione dovrebbe vertere anche sulle proiezioni dei progressi dell'Unione attesi per tenere fede agli impegni di riduzione e dagli Stati membri per adempiere gli obblighi ad essi incombenti. Ogni due anni si dovrebbe procedere a una verifica completa della conformità. L'applicazione del contributo potenziale dei terreni disboscati, dei terreni imboschiti, delle terre coltivate gestite e dei pascoli gestiti a norma del regolamento [ ] dovrebbe essere presa in considerazione secondo la periodicità stabilita nel suddetto regolamento. Ciò non pregiudica l'obbligo della Commissione di garantire il rispetto degli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente regolamento o il potere della Commissione di avviare procedimenti di infrazione a tal fine.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis) Dal momento che i settori oggetto del presente regolamento sono responsabili di oltre la metà delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione, le politiche di riduzione delle emissioni in tali settori rivestono una grande importanza ai fini del rispetto degli impegni dell'Unione conformemente all'accordo di Parigi. Pertanto, le procedure di monitoraggio, comunicazione e follow-up previste dal presente regolamento dovrebbero essere assolutamente trasparenti. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero rendere pubblicamente disponibili le informazioni sulla conformità al presente regolamento, garantendo che i portatori d'interesse e i cittadini siano adeguatamente associati al processo di riesame del regolamento. La Commissione dovrebbe altresì creare un sistema efficiente e trasparente per verificare gli effetti degli strumenti di flessibilità introdotti.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 14
(14) Per potenziare l'efficacia globale rispetto ai costi delle riduzione totali, gli Stati membri dovrebbero poter trasferire ad altri Stati membri parte della loro assegnazione annuale di emissioni. È opportuno garantire che tali trasferimenti siano effettuati in totale trasparenza, ad esempio con modalità reciprocamente concordate come la vendita all'asta, il ricorso a intermediari del mercato operanti a titolo di agenti o accordi bilaterali.
(14) Per potenziare l'efficacia globale rispetto ai costi delle riduzione totali, gli Stati membri dovrebbero poter accantonare o anticipare parte delle loro assegnazioni annuali di emissioni. Essi dovrebbero altresì poter trasferire ad altri Stati membri parte della loro assegnazione annuale di emissioni. È opportuno garantire che tali trasferimenti siano effettuati in totale trasparenza, ad esempio con modalità reciprocamente concordate come la vendita all'asta, il ricorso a intermediari del mercato operanti a titolo di agenti o accordi bilaterali.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 15
(15) Il compito dell'Agenzia europea dell'ambiente è promuovere lo sviluppo sostenibile e contribuire a un miglioramento significativo e misurabile dell'ambiente in Europa, fornendo informazioni tempestive, mirate, pertinenti e attendibili ai responsabili delle politiche, alle istituzioni pubbliche e ai cittadini. L'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione, laddove necessario, in linea con il suo programma di lavoro annuale.
(15) Il compito dell'Agenzia europea dell'ambiente è promuovere lo sviluppo sostenibile e contribuire a un miglioramento significativo e misurabile dell'ambiente in Europa, fornendo informazioni tempestive, mirate, pertinenti e attendibili ai responsabili delle politiche, alle istituzioni pubbliche e ai cittadini. L'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione, laddove necessario, in linea con il suo programma di lavoro annuale, e contribuire in maniera diretta ed efficace a far fronte ai cambiamenti climatici.
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 17
(17) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 4 in base al quale saranno determinati i limiti annuali di emissioni degli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio21.
(17) Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per integrare il presente regolamento mediante la determinazione dei limiti annuali di emissioni degli Stati membri.
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21 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis) Oltre agli sforzi intesi a ridurre le sue emissioni, è importante che l'Unione, in linea con l'obiettivo di accrescere il suo contributo alle azioni positive a livello mondiale in materia di carbonio ("carbon handprint"), contempli soluzioni per il clima, insieme ai paesi terzi, attuando progetti comuni con tali paesi nel contesto delle politiche per il clima all'orizzonte 2030, tenendo conto del fatto che l'accordo di Parigi fa riferimento a un nuovo meccanismo di cooperazione internazionale per contrastare i cambiamenti climatici.
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 20
(20) Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle situazioni nazionali e dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi.
(20) Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle situazioni nazionali e dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi.
Per rispettare l'accordo di Parigi, è necessario che l'Unione intensifichi progressivamente i propri sforzi e presenti, ogni cinque anni, un contributo che rispecchi il massimo livello di ambizione che le è possibile.
Il riesame dovrebbe pertanto tener conto dell'obiettivo dell'Unione di ridurre di una percentuale compresa fra l'80 e il 95 % entro il 2050, rispetto ai livelli del 1990, le emissioni di gas a effetto serra in tutti i comparti economici, così come dell'obiettivo dell'accordo di Parigi di raggiungere un equilibrio tra le emissioni di origine antropica dalle varie fonti e gli assorbimenti tramite pozzi dei gas a effetto serra nella seconda metà del secolo. Il riesame dovrebbe essere basato sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e prendere le mosse da una relazione preparatoria dell'Agenzia europea per l'ambiente.
Il riesame delle riduzioni delle emissioni degli Stati membri per il periodo successivo al 2031 dovrebbe tener conto dei principi di equità ed efficacia dei costi.
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1
Il presente regolamento stabilisce gli obblighi relativi ai contributi minimi degli Stati membri all'impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunto dall'Unione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, e le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi contributi minimi.
Il presente regolamento stabilisce gli obblighi relativi ai contributi minimi degli Stati membri all'impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunto dall'Unione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, e le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'apporto dei rispettivi contributi minimi. Esso impone agli Stati membri di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 2 al fine di rispettare l'obiettivo dell'Unione di una loro riduzione di almeno il 30 %, rispetto ai livelli del 2005, da conseguire entro il 2030 in modo equo ed efficace sotto il profilo dei costi.
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)
L'obiettivo generale del presente regolamento è indirizzare l'Unione verso un'economia a basse emissioni di carbonio mediante la definizione di un percorso prevedibile a lungo termine, volto a ridurre entro il 2050 le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione di una percentuale compresa tra l'80 e il 95 %, rispetto ai livelli del 1990.
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3
3. Ai fini del presente regolamento, le emissioni di CO2 risultanti da fonti di categoria IPCC "1.A.3.A trasporto aereo" sono considerate pari a zero.
3. Ai fini del presente regolamento, le emissioni di CO2 risultanti da fonti di categoria IPCC "1.A.3.A trasporto aereo" che rientrano nella direttiva 2003/87/CE sono considerate pari a zero.
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Il presente regolamento si applica alle emissioni di CO2 risultanti da fonti di categoria IPCC "1.A.3.D navigazione" che non sono oggetto della direttiva 2003/87/CE.
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 4
Articolo 4
Articolo 4
Livelli annuali di emissioni per il periodo 2021-2030
Livelli annuali di emissioni per il periodo 2021-2030
1. Entro il 2030 gli Stati membri limitano le loro emissioni di gas a effetto serra almeno della percentuale stabilita per ciascuno di essi nell'allegato I della presente decisione rispetto ai livelli nazionali del 2005 determinati a norma del paragrafo 3.
1. Entro il 2030 gli Stati membri limitano le loro emissioni di gas a effetto serra almeno della percentuale stabilita per ciascuno di essi nell'allegato I della presente decisione rispetto ai livelli nazionali del 2005 determinati a norma del paragrafo 3.
2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2020 con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.
2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 e l'adeguamento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e tenuto conto delle eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, lo Stato membro assicura che le emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2021 e il 2029 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia nel 2018 o con il livello medio delle sue emissioni di gas serra degli anni 2016, 2017 e 2018, determinato a norma del paragrafo 3, o con l'assegnazione annuale di emissioni per il 2020 stabilita in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE, utilizzando il valore inferiore, e che termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nell'allegato I del presente regolamento.
3. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 espresse in tonnellate di CO2 equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2. Ai fini del suddetto atto di esecuzione, la Commissione procede a un riesame completo dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2005 e dal 2016 al 2018, presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013.
3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 espresse in tonnellate di CO2 equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2. Ai fini dei suddetti atti delegati, la Commissione procede a un riesame completo dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2005 e dal 2016 al 2018, presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013.
4. Il suddetto atto di esecuzione specifica altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le quantità di cui si può tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità di tutti gli Stati membri supera di 100 milioni la quantità totale collettiva, le quantità per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata.
4. Il suddetto atto delegato specifica altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le quantità di cui si può tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità di tutti gli Stati membri supera di 100 milioni la quantità totale collettiva, le quantità per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata.
5. Il suddetto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Traiettoria a lungo termine per la riduzione delle emissioni a partire dal 2031
Salva decisione contraria nel primo o in uno dei riesami successivi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, in ciascuno degli anni compresi tra il 2031 e il 2050, ogni Stato membro continua a ridurre le emissioni di gas a effetto serra oggetto del presente regolamento. Ogni Stato membro assicura che le sue emissioni di gas a effetto serra per ogni anno compreso tra il 2031 e il 2050 non superino il livello definito da una traiettoria lineare che inizia con le sue assegnazioni annuali di emissioni per il 2030 e termina nel 2050 con un livello di emissioni inferiore dell'80 % rispetto ai livelli del 2005 di tale Stato membro.
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento specificando le assegnazioni annuali di emissioni per gli anni dal 2031 al 2050 espresse in tonnellate di CO2 equivalente.
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 5
Articolo 5
Articolo 5
Strumenti di flessibilità per rispettare i limiti annuali
Strumenti di flessibilità per rispettare i limiti annuali
1. Gli Stati membri possono utilizzare gli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 2 a 6 e agli articoli 6 e 7.
1. Gli Stati membri possono utilizzare gli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 2 a 6 e agli articoli 6 e 7.
2. Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 5% dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo.
2. Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 10 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo. Per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 5 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l'anno successivo.
3. Lo Stato membro le cui emissioni di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori all'assegnazione annuale per quell'anno può, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente articolo e all'articolo 6, riportare la parte in eccesso dell'assegnazione annuale di emissioni agli anni successivi, fino al 2030.
3. Lo Stato membro le cui emissioni di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori all'assegnazione annuale per quell'anno può, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente articolo e all'articolo 6, riportare, in relazione agli anni dal 2021 al 2025, la parte in eccesso dell'assegnazione annuale di emissioni, fino a un livello pari al 10 % dell'assegnazione annuale di emissioni, agli anni successivi fino al 2025. In relazione agli anni dal 2026 al 2029, uno Stato membro può riportare la parte in eccesso dell'assegnazione annuale di emissioni, fino a un livello pari al 5 % dell'assegnazione annuale di emissioni, agli anni successivi fino al 2030.
4. Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5% dell'assegnazione annuale di emissioni per un dato anno. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.
4. Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 5% dell'assegnazione annuale di emissioni per un dato anno, in relazione agli anni dal 2021 al 2025, e fino al 10 % in relazione agli anni dal 2026 al 2030. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.
5. Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri la parte dell'assegnazione annuale di emissioni in eccesso rispetto alle sue emissioni di gas a effetto serra relative all'anno in questione, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 2 a 4 e all'articolo 6. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.
5. Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri la parte dell'assegnazione annuale di emissioni in eccesso rispetto alle sue emissioni di gas a effetto serra relative all'anno in questione, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 2 a 4 e all'articolo 6. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.
5 bis. Uno Stato membro non trasferisce parte della sua assegnazione annuale di emissioni qualora, al momento del trasferimento, le emissioni di detto Stato membro risultino superiori alla sua assegnazione annuale.
6. Gli Stati membri possono utilizzare i crediti derivanti da progetti ad essi rilasciati a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ai fini della conformità a norma dell'articolo 9, senza limiti quantitativi di alcun tipo ed evitando la doppia contabilizzazione.
6. Gli Stati membri possono utilizzare i crediti derivanti da progetti ad essi rilasciati a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ai fini della conformità a norma dell'articolo 9, senza limiti quantitativi di alcun tipo ed evitando la doppia contabilizzazione. Gli Stati membri possono incoraggiare la creazione di partenariati privato-privato e pubblico-privato per progetti di questo tipo.
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. L'accesso allo strumento di flessibilità di cui al presente articolo e all'allegato II è accordato a condizione che gli Stati membri interessati si impegnino ad adottare misure in altri settori nei quali in passato hanno conseguito risultati insufficienti. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione integra il presente regolamento adottando un atto delegato a norma dell'articolo 12, in cui figuri un elenco di tali misure e settori.
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 7 – titolo
Uso supplementare di assorbimenti netti fino a 280 milioni risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti
Uso supplementare di assorbimenti netti fino a 280 milioni risultanti da uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1
1. Se le emissioni di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale, è possibile tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione, fino a una quantità pari alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili combinate "terreni disboscati", "terreni imboschiti", "terre coltivate gestite" e "pascoli gestiti" di cui all'articolo 2 del regolamento [ ] [LULUCF], a condizione che:
1. Se le emissioni di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale per un dato anno, comprese le eventuali assegnazioni di emissioni riportate a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, è possibile tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione, fino a una quantità pari alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili combinate "terreni disboscati", "terreni imboschiti", "terre coltivate gestite", "pascoli gestiti", "zone umide gestite", ove del caso e subordinatamente all'atto delegato adottato in conformità del paragrafo 2, e "terreni forestali gestiti" di cui all'articolo 2 del regolamento [ ] [LULUCF], a condizione che:
-a) lo Stato membro presenti, entro il 1º gennaio 2019, un piano d'azione alla Commissione che stabilisce le misure, ove del caso anche l'utilizzo dei fondi dell'Unione, per un'agricoltura efficiente dal punto di vista del clima e per i settori dell'utilizzo del suolo e della silvicoltura, e che dimostra in che modo tali misure contribuiranno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra a norma del presente regolamento e ad andare oltre gli obblighi di cui all'articolo 4 del regolamento [ ] [LULUCF] per il periodo dal 2021 al 2030;
a) la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per tutti gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 non superi il livello stabilito nell'allegato III per tale Stato membro;
a) la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per tutti gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 non superi il livello stabilito nell'allegato III per tale Stato membro;
b) tale quantità sia eccedentaria rispetto agli obblighi dello Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento [ ][LULUCF];
b) sia dimostrato che tale quantità è eccedentaria rispetto agli obblighi dello Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento [ ][LULUCF] nei quinquenni di cui all'articolo 12 del regolamento [ ][LULUCF];
c) lo Stato membro non abbia acquisito da altri Stati membri più assorbimenti netti a norma del regolamento [ ][LULUCF] di quelli che ha trasferito; e
c) lo Stato membro non abbia acquisito da altri Stati membri più assorbimenti netti a norma del regolamento [ ][LULUCF] di quelli che ha trasferito; e
d) lo Stato membro abbia rispettato le disposizioni del regolamento [ ] [LULUCF].
d) lo Stato membro abbia rispettato le disposizioni del regolamento [ ] [LULUCF].
La Commissione può formulare pareri sui piani d'azione presentati dagli Stati membri conformemente alla lettera -a).
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2
2. Laddove l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per modificare il paragrafo 1 del presente articolo al fine di tenere conto di un contributo della categoria contabile dei terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 12 del presente regolamento.
2. Laddove l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e le categorie contabili di cui all'allegato III al fine di tenere conto di un contributo equilibrato della categoria contabile dei terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 12 del presente regolamento, senza eccedere la quantità totale di 280 milioni disponibile a norma del presente articolo.
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1
1. Nel 2027 e nel 2032, se le emissioni riesaminate di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5 e 7, si applicano le misure seguenti:
1. Ogni due anni la Commissione procede a un controllo della conformità degli Stati membri al presente regolamento. Se le emissioni riesaminate di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5 e 7, si applicano le misure seguenti:
a) si aggiunge alle emissioni dello Stato membro dell'anno successivo una quantità pari all'ammontare, in tonnellate di CO2 equivalente, delle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra moltiplicata per un fattore di 1,08, in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 11; e
a) si aggiunge alle emissioni dello Stato membro dell'anno successivo una quantità pari all'ammontare, in tonnellate di CO2 equivalente, delle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra moltiplicata per un fattore di 1,08, in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 11; e
b) è temporaneamente vietato allo Stato membro trasferire una parte dell'assegnazione annuale di emissioni a un altro Stato membro fino a quando non ottempera al presente regolamento. L'amministratore centrale dispone tale divieto nel registro di cui all'articolo 11.
b) è temporaneamente vietato allo Stato membro trasferire una parte dell'assegnazione annuale di emissioni a un altro Stato membro fino a quando non ottempera al presente regolamento. L'amministratore centrale dispone tale divieto nel registro di cui all'articolo 11.
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis
Riserva per misure tempestive
1. Allo scopo di tenere conto delle misure tempestive adottate prima del 2020, per l'ultima verifica della conformità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento viene presa in considerazione, su richiesta di uno Stato membro e ai fini della conformità di detto Stato membro, una quantità non superiore a un totale di 90 milioni di tonnellate di assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2026 al 2030, a condizione che:
a) le assegnazioni annuali totali di emissioni dello Stato membro per il periodo dal 2013 al 2020, determinate conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE siano superiori alle sue emissioni annuali totali verificate di gas a effetto serra per il periodo dal 2013 al 2020;
b) il suo PIL pro capite ai prezzi di mercato del 2013 sia inferiore alla media UE;
c) lo Stato membro abbia utilizzato al massimo gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 6 e 7 ai livelli indicati allegati II e III;
d) lo Stato membro abbia utilizzato al massimo gli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e non abbia trasferito assegnazioni di emissioni a un altro Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5; nonché
e) l'Unione nel suo complesso raggiunga l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
2. La quota massima di uno Stato membro, nell'ambito della quantità totale di cui al paragrafo 1, che può essere presa in considerazione ai fini della conformità è definita dal rapporto tra la differenza tra il totale delle sue assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 e il totale delle sue emissioni annuali verificate di gas a effetto serra nello stesso periodo, da un lato, e, dall'altro, la differenza tra il totale delle assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 di tutti gli Stati membri che soddisfano il criterio di cui al paragrafo 1, lettera b), e il totale delle emissioni annuali verificate di gas a effetto serra di tali Stati membri nello stesso periodo.
Le assegnazioni annuali di emissioni e le emissioni annuali verificate sono determinate a norma del paragrafo 3.
3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le quote massime per ciascuno Stato membro in termini di tonnellate di CO2 equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2. Ai fini di tali atti delegati, la Commissione utilizza le assegnazioni annuali di emissioni determinate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE e i dati riveduti dell'inventario per gli anni dal 2013 al 2020 a norma del regolamento (UE) n. 525/2013.
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2
2. L'importo riportato nell'allegato IV del presente regolamento viene aggiunto all'assegnazione per l'anno 2021 per ciascun Stato membro di cui a tale allegato.
2. L'importo riportato nell'allegato IV del presente regolamento, corrispondente in totale a 39,14 milioni di tonnellate di CO2 equivalente per tutti gli Stati membri, viene aggiunto all'assegnazione per l'anno 2021 per ciascun Stato membro di cui a tale allegato.
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 11 – titolo
Registro
Registro europeo
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo
1. La Commissione assicura una contabilizzazione accurata a norma del presente regolamento per mezzo del registro dell'Unione istituito conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013, che comprende le assegnazioni annuali di emissioni, gli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 4 e 7, la conformità a norma dell'articolo 9 e la modifica del campo d'applicazione a norma dell'articolo 10 del presente regolamento. L'amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità. Queste informazioni sono rese pubbliche.
1. La Commissione assicura una contabilizzazione accurata a norma del presente regolamento per mezzo del registro dell'Unione istituito conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013. A tale scopo, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento, in particolare riguardo alle assegnazioni annuali di emissioni, agli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 4 e 7, alla conformità a norma dell'articolo 9 e alla modifica del campo d'applicazione a norma dell'articolo 10 del presente regolamento. L'amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità. Il sistema del registro europeo è trasparente e include tutte le informazioni pertinenti relative al trasferimento di quote tra Stati membri. Queste informazioni sono rese pubbliche attraverso un sito web dedicato ospitato dalla Commissione.
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2
2. Al fine di attuare il paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12.
soppresso
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Impatto sul clima dei finanziamenti dell'Unione
La Commissione realizza un esaustivo studio transettoriale sull'impatto in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici dei finanziamenti concessi a titolo del bilancio dell'Unione o comunque in applicazione del diritto dell'Unione.
Entro il 1° gennaio 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati dello studio, corredata, se del caso, di proposte legislative intese a sospendere qualsiasi finanziamento dell'Unione che non sia compatibile con gli obiettivi o le politiche dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni di CO2. È inclusa inoltre la proposta di una verifica ex-ante obbligatoria della compatibilità climatica, che si applica a tutti i nuovi investimenti dell'Unione a partire dal 1° gennaio 2020 e l'obbligo di rendere pubblici i risultati in modo trasparente e accessibile.
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 11, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 4 bis, all'articolo 6, paragrafo 3 bis, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9 bis e all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ...[data di entrata in vigore del presente regolamento].La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3
3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 11, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 4 bis, all'articolo 6, paragrafo 3 bis, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9 bis e all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 6
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 11, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 4 bis, dell'articolo 6, paragrafo 3 bis, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 9 bis e dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 13
Articolo 13
soppresso
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) n. 525/2013. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1
1. Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione nel quadro dell'UNFCCC del 2018, la Commissione pubblica una comunicazione che valuta la coerenza della legislazione dell'Unione in materia di clima ed energia con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. In particolare, la comunicazione esamina il ruolo e l'adeguatezza degli obblighi di cui al presente regolamento per raggiungere tali obiettivi e la coerenza degli atti legislativi dell'Unione nel settore del clima e dell'energia, compresi i requisiti in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili, nonché degli atti legislativi nel settore dell'agricoltura e dei trasporti con l'impegno di riduzione dei gas a effetto serra assunti dall'UE.
La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, potendo eventualmente formulare proposte.
2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024, dopo il primo bilancio globale dell'attuazione dell'accordo di Parigi del 2023 ed entro sei mesi dalle valutazioni globali successive, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta ad accrescere i contributi minimi degli Stati membri.
Il riesame delle riduzioni delle emissioni degli Stati membri per il periodo successivo al 2031 tiene conto dei principi di equità ed efficacia dei costi nella distribuzione tra gli Stati membri.
Esso tiene conto anche dei progressi compiuti dall'Unione e dai paesi terzi nel conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi nonché di quelli nell'incentivare e sostenere i finanziamenti privati a favore della transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio.
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 15 bis (nuovo) Decisione (UE) 2015/1814 Articolo 1 – paragrafo 4
Articolo 15 bis
Modifiche alla decisione (UE) 2015/1814
L'articolo 1, paragrafo 4, della decisione (UE) 2015/1814 è sostituito dal seguente:
"4. La Commissione pubblica il numero totale di quote di emissione in circolazione ogni anno entro il 15 maggio dell'anno successivo. Il numero totale di quote in circolazione in un dato anno è il numero complessivo delle quote rilasciate nel periodo a partire dal 1º gennaio 2008, ivi comprese le quote rilasciate a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE in tale periodo e i diritti di utilizzare crediti internazionali esercitati da impianti a titolo del sistema ETS dell'UE per le emissioni fino al 31 dicembre di tale anno, meno le tonnellate complessive di emissioni verificate provenienti da impianti a titolo del sistema ETS dell'UE tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre di quello stesso anno, le quote cancellate a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, diverse dalle quote cancellate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/... * del Parlamento europeo e del Consiglio, e il numero di quote nella riserva. Non sono computate le emissioni comprese nel triennio 2005-2007 né le quote per esse rilasciate. La prima pubblicazione del numero totale di quote in circolazione ha luogo il 15 maggio 2017.
______________
* Regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un'azione per il clima al fine dionorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici("regolamento relativo all'azione per il clima recante attuazione dell'accordo di Parigi") (GU L … del …, pag. … .)."
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0208/2017).