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Procedura : 2017/2005(INI)
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Ciclo del documento : A8-0235/2017

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A8-0235/2017

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PV 03/07/2017 - 26
CRE 03/07/2017 - 26

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PV 04/07/2017 - 6.5

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P8_TA(2017)0279

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Martedì 4 luglio 2017 - Strasburgo
Verso un quadro paneuropeo per le obbligazioni garantite
P8_TA(2017)0279A8-0235/2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 sul tema "Verso un quadro paneuropeo per le obbligazioni garantite" (2017/2005(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la relazione dell'Autorità bancaria europea (ABE) del 20 dicembre 2016 sulle obbligazioni garantite: raccomandazioni sull'armonizzazione dei quadri normativi sulle obbligazioni garantite nell'UE (EBA-Op-2016-23),

–  visti il documento di consultazione della Commissione del 30 settembre 2015 sulle obbligazioni garantite nell'Unione Europea e il documento non datato della Commissione "Sintesi dei contributi alla consultazione pubblica sulle 'obbligazioni garantite'",

–  vista la relazione della Commissione del 20 ottobre 2015 sull'articolo 503 del regolamento (UE) n. 575/2013: Requisiti patrimoniali per le obbligazioni garantite (COM(2015)0509),

–  visto il parere dell'ABE del 1° luglio 2014 sul trattamento patrimoniale preferenziale per le obbligazioni garantite (EBA/Op/2014/04),

–  vista la relazione dell'ABE del 1° luglio 2014 su "i quadri normativi sulle obbligazioni garantite e il trattamento patrimoniale nell'UE: risposta alla richiesta di parere della Commissione del dicembre 2013 in relazione all'articolo 503 del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla raccomandazione E del CERS sul finanziamento degli istituti di credito del dicembre 2012 (ESRB/12/2)",

–  vista la direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni(1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 4, (in appresso "la direttiva OICVM"),

–  visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012(2), in particolare l'articolo 129 (in appresso "CRR"),

–  vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio(3), in particolare l'articolo 44, paragrafo 2,

–  visto l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione(4),

–  visto l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione(5),

–  visto il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi(6) (in appresso "atto delegato LCR"),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0235/2017),

A.  considerando che le obbligazioni garantite (OG) sono strumenti noti per i bassi tassi di inadempimento e i pagamenti affidabili che contribuiscono a finanziarie circa il 20% dei mutui ipotecari europei e rappresentavano oltre 2 000 miliardi di euro di passività in Europa nel 2015; che circa il 90 delle OG nel mondo sono emesse in nove paesi europei;

B.  considerando che le OG hanno svolto un ruolo chiave nel finanziamento degli istituti di credito, in particolare durante la crisi finanziaria; che le OG hanno mantenuto livelli elevati di sicurezza e liquidità durante la crisi, il che va attribuito alla qualità delle norme nazionali; che nel periodo 2008-2014 l'aumento degli spread dei prezzi delle OG negli Stati membri non è una prova convincente della frammentazione del mercato, dato che gli spread erano fortemente legati a quelli dei titoli di Stato e probabilmente rispecchiavano i rischi sottostanti degli aggregati di copertura; che una sensibilità al rischio appropriata dei prezzi delle obbligazioni garantite negli Stati membri dimostra il corretto funzionamento e la giusta integrazione dei mercati;

C.  considerando la presenza di significativi investimenti transfrontalieri nei mercati europei delle OG; che le OG hanno una base di investitori ben diversificata in cui le banche hanno una posizione preminente con una quota di mercato prossima al 35% tra il 2009 e il 2015; che la quota di mercato dei gestori patrimoniali, delle compagnie d'assicurazione e dei fondi pensione è diminuita di quasi 20 punti percentuali ed è stata fondamentalmente sostituita da investimenti maggiori in OG a livello di banca centrale;

D.  considerando che le OG sono strumenti di debito allettanti poiché sono esclusi, fino al livello di garanzia collaterale nell'aggregato di copertura, dallo strumento di salvataggio interno di cui all'articolo 44 della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRDD); che le OG conformi all'articolo 129 del CRR godono di un trattamento preferenziale per la ponderazione del rischio;

E.  considerando che un fattore alla base della domanda delle banche di OG è il trattamento normativo preferenziale concesso a quest'ultime nell'atto delegato LCR, che consente alle banche di includere le OG nella riserva di liquidità anche se non soddisfano i requisiti di ammissibilità LCR secondo le regole di Basilea;

F.  considerando che, in presenza di determinate condizioni, i programmi di OG sono esenti dai requisiti di margine iniziale contro il rischio di credito della controparte nelle operazioni su derivati;

G.  considerando che le OG potrebbero, a discrezione nazionale, essere escluse dai requisiti UE relativi alle grandi esposizioni;

H.  considerando che le posizioni dei creditori bancari non garantiti risentono negativamente dei gravami sulle attività dovuti ai requisiti in materia di eccesso di garanzia, ma non del principio di finanziamento mediante debito con aggregati di copertura separati; che dette operazioni che prevedono indici di copertura del finanziamento decisamente inferiori al 100 % in genere migliorano la posizione dei creditori bancari non garantiti, nella misura in cui tali riserve non servono per soddisfare i crediti a fronte degli aggregati di copertura;

I.  considerando che le OG occupano un posto di rilievo nella sezione dell'attivo dei bilanci di molte banche; che è essenziale per la stabilità finanziaria che tali attività mantengano la massima sicurezza e liquidità; che tale obiettivo non dovrebbe essere pregiudicato da innovazioni nelle OG che consentono agli emittenti di trasferire il rischio agli investitori a propria discrezione;

J.  considerando che le emissioni di OG con proroga delle scadenze condizionale (strutture "soft bullets" e "conditional pass-through" (CPT)) sono aumentate dell'8% in 12 mesi, fino al 45% nel mese di aprile 2016; che tali opzioni mitigano i rischi di liquidità in aggregati di copertura non uniformi, riducono i requisiti in materia di eccesso di garanzia e contribuiscono a evitare vendite di emergenza; che, tuttavia, le proroghe delle scadenze trasferiscono il rischio dell'emittente agli investitori; che il trattamento normativo preferenziale dovrebbe essere concesso unicamente agli strumenti di debito particolarmente sicuri;

K.  considerando che l'UE non dispone di una precisa definizione di OG;

L.  considerando che i mercati delle OG accusano ritardi negli Stati membri in cui tali obbligazioni non vengono emesse tradizionalmente o la cui crescita è frenata dal rischio sovrano o da condizioni macroeconomiche difficili;

M.  considerando che è largamente riconosciuto che i quadri nazionali in materia di obbligazioni garantite sono estremamente eterogenei, in particolare in relazione agli aspetti tecnici come il livello di vigilanza pubblica;

N.  considerando che un quadro a livello di UE per le obbligazioni garantite deve essere orientato verso i più rigorosi standard;

O.  considerando che esistono diversi quadri nazionali estremamente positivi per le OG, fondati su fattori storici e giuridici e in parte integrati nella legislazione nazionale; che tali quadri nazionali sono accomunati da caratteristiche fondamentali, in particolare la doppia rivalsa, la separazione degli aggregati di copertura con attività a basso rischio e la vigilanza pubblica speciale; che potrebbe essere utile estendere tali principi ad altri tipi di strumenti di debito;

P.  considerando che l'armonizzazione non dovrebbe essere basata su un approccio indifferenziato, poiché potrebbe condurre a una grave riduzione della diversità dei prodotti e influire negativamente sui mercati nazionali che funzionano con successo; che l'armonizzazione dovrebbe rispettare il principio di sussidiarietà;

Q.  considerando che i partecipanti al mercato hanno intrapreso iniziative atte a favorire lo sviluppo dei mercati delle OG, quali la creazione nel 2013 del Cover Bond Label (Etichetta obbligazioni garantite - CBL) e il modello di trasparenza armonizzata (HTT);

R.  considerando che a seguito di una valutazione della vigilanza, l'ABE ha individuato le pratiche migliori per l'emissione e la vigilanza delle OG e ha valutato la conformità dei quadri nazionali con tali pratiche;

S.  considerando che in risposta alla consultazione pubblica della Commissione, la grande maggioranza delle parti interessate ha espresso la propria contrarietà all'armonizzazione completa e che gli investitori hanno sottolineato il valore della diversità dei prodotti; che le parti interessate hanno mostrato un timido sostegno alla legislazione dell'UE a condizione che sia fondata sui principi e sui quadri esistenti, rispettando in particolare le caratteristiche dei quadri nazionali;

Osservazioni e posizioni generali

1.  sottolinea che gli investimenti nazionali e transfrontalieri in OG hanno funzionato bene nei mercati dell'UE nell'ambito del quadro normativo attuale; evidenzia che la diversità di prodotti solidi e sicuri dovrebbe essere conservata;

2.  sottolinea che un'armonizzazione obbligatoria dei modelli nazionali o la sostituzione degli stessi in favore di un modello europeo potrebbe avere conseguenze negative indesiderate sui mercati il cui successo attuale deriva dal fatto che la normativa sulle OG è integrata nelle leggi nazionali; insiste affinché un quadro europeo maggiormente integrato si limiti a un approccio fondato sui principi che stabilisca gli obiettivi, ma lasci che modi e mezzi siano specificati in sede di recepimento negli ordinamenti nazionali; sottolinea che tale quadro dovrebbe essere basato su standard qualitativi elevati e tenere conto delle pratiche migliori, fondandosi sui regimi nazionali ben funzionanti senza sconvolgerli; sottolinea che il possibile nuovo quadro europeo per le OG, allineato con le pratiche migliori, dovrebbe essere un punto di riferimento per i mercati nascenti e dovrebbe migliorare la qualità delle OG;

3.  chiede una direttiva dell'UE che operi una netta distinzione fra i due tipi di obbligazioni garantite attualmente esistenti, vale a dire:

   a) OG (in prosieguo denominate "obbligazioni garantite premium" (Premium Covered Bonds, PCB)) con standard non inferiori a quanto stabilito dall'articolo 129 del CRR; e
   b) OG (in prosieguo denominate "obbligazioni garantite ordinarie" (Ordinary Covered Bonds (OCB)) che non soddisfano i requisiti delle PCB, ma con standard non inferiori a quanto stabilito dall'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva OICVM;

evidenzia che le PCB dovrebbero continuare a godere di una preferenza normativa sulle OCB e che le OCB dovrebbero godere di una preferenza normativa rispetto ad altre forme di debito garantito; riconosce le potenzialità di tutti gli strumenti di debito conformi all'OICVM per conseguire gli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali;

4.  invita gli Stati membri a proteggere l'etichetta di "obbligazione garantita" (per le PCB e le OCB) garantendo che nella legislazione nazionale le OG siano altamente liquide e prossime agli strumenti di debito privi di rischio; raccomanda vivamente che gli strumenti di debito garantiti da attività che sono sostanzialmente più rischiose rispetto al debito pubblico e ai mutui ipotecari (ad esempio gli investimenti infrastrutturali non garantiti dal governo o i crediti alle piccole e medie imprese (PMI)) non siano etichettati come "obbligazioni garantite", bensì, eventualmente, "titoli garantiti europei" (European Secured Notes, ESN); sostiene il principio che gli aggregati di copertura per le PCB e le OCB dovrebbero essere integralmente coperti dalle attività di carattere duraturo, che possono essere valutate e recuperate;

5.  invita la Commissione a includere nella direttiva i principi di un quadro giuridico per i titoli garantiti europei (ESN) come la doppia rivalsa, una speciale vigilanza pubblica, il basso rischio di fallimento e gli obblighi di trasparenza; invita gli Stati membri a integrare tali principi nei rispettivi ordinamenti nazionali e procedure d'insolvenza; sottolinea che un solido quadro giuridico per gli ESN avrebbe le potenzialità di rendere gli ESN più trasparenti, più liquidi e più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto ai titoli che si avvalgono di accordi contrattuali; sottolinea che ciò potrebbe contribuire a far sì che gli ESN finanzino attività che presentano maggiori rischi, quali i crediti per le PMI, i crediti al consumo o investimenti in infrastrutture che non dispongono di garanzie pubbliche; osserva che gli ESN sarebbero esclusi dall'ambito di applicazione dello strumento di salvataggio interno di cui all'articolo 44 della BRRD;

6.  incoraggia l'inclusione nella direttiva di standard minimi di vigilanza, che riflettano le migliori prassi individuate per le OG; sollecita una convergenza in materia di vigilanza nell'UE;

7.  chiede che la direttiva migliori la trasparenza riguardo alle informazioni sugli aggregati di copertura delle attività e al quadro normativo che assicura la doppia rivalsa e la separazione di tali attività nel caso di insolvenza dell'emittente o di risoluzione; ribadisce inoltre che, in tale contesto, la direttiva deve essere basata su principi e concentrarsi unicamente sugli obblighi di informazione;

Definizione di PCB, OCB, ESN e del rispettivo quadro normativo

8.  invita la Commissione a presentare contemporaneamente una proposta relativa a un quadro europeo per le obbligazioni garantite (direttiva) che contenga una definizione di PCB, OCB ed ESN, onde evitare distorsioni del mercato durante le fasi di transizione; invita la Commissione a includere in tale definizione tutti i seguenti principi comuni raggiungibili lungo la durata di questi strumenti, indipendentemente dal possibile trattamento preferenziale:

   a) PCB, OCB e ESN dovrebbero essere completamente coperti da un aggregato di copertura delle attività;
   b) la normativa nazionale dovrebbe assicurare il doppio ricorso, ovvero l'investitore ha:
   i) un credito nei confronti dell'emittente dello strumento di debito pari al totale delle obbligazioni di pagamento;
   ii) una prelazione dello stesso valore sulle attività dell'aggregato di copertura (incluse attività di sostituzione e derivati) in caso di inadempienza dell'emittente;

Nel caso in cui tali crediti siano insufficienti a coprire interamente le obbligazioni di pagamento dell'emittente, i crediti residui dell'investitore devono essere di rango pari ai crediti vantati dai creditori privilegiati non garantiti dell'emittente;

   c) la separazione efficace dell'intero aggregato di copertura delle attività è garantita da accordi giuridicamente vincolanti di facile applicazione in caso di insolvenza o risoluzione da parte dell'emittente; lo stesso si applica a tutte le attività di sostituzione e ai derivati che coprono il rischio dell'aggregato di copertura;
   d) PCB, OCB ed ESN sono protetti in caso di fallimento, ovvero è garantito che le obbligazioni di pagamento dell'emittente non siano automaticamente accelerate in caso di insolvenza o risoluzione dell'emittente;
   e) è applicato un eccesso di garanzia che riflette i rischi specifici di PCB, OCB ed ESN, secondo un ordine di grandezza che sarà determinato dalla normativa nazionale. Il valore dell'intero aggregato di copertura di attività deve essere sempre superiore al valore delle obbligazioni di pagamento residue. I metodi di valutazione per l'aggregato di copertura delle attività e la frequenza di calcolo dovrebbero essere definiti chiaramente dalla normativa nazionale e dovrebbero tenere adeguatamente conto di tutti i pertinenti rischi di revisione al ribasso;
   f) la normativa europea o nazionale definisce i parametri massimi del rapporto prestito/valore per l'aggregato di copertura delle attività. La rimozione dell'aggregato di copertura delle attività in violazione dei limiti di rapporto prestito/valore non dovrebbe essere obbligatoria ma piuttosto si dovrebbe assicurare che tale rimozione abbia luogo solo se esse sono sostituite da attività ammissibili aventi almeno lo stesso valore di mercato;
   g) una parte dell'aggregato di copertura di attività o delle linee di liquidità è sufficientemente liquida per far fronte alle obbligazioni di pagamento del programma delle obbligazioni garantite o degli ESN per i sei mesi successivi, tranne in presenza di obbligazioni cofinanziate od obbligazioni con strutture "soft bullets" e "conditional pass-through" (CPT);
   h) gli strumenti derivati sono ammessi unicamente a fini di copertura del rischio e i contratti derivati stipulati dall'emittente con una controparte derivata e registrati nell'aggregato di copertura non possono essere risolti in caso di insolvenza dell'emittente;
   i) la normativa nazionale prevede un solido quadro di vigilanza pubblica speciale specificando l'autorità competente, il supervisore e l'amministratore speciale dell'aggregato di copertura di attività, così come una chiara definizione dei doveri e dei poteri di supervisione dell'autorità competente, per assicurare che:
   i) gli emittenti dispongano di personale qualificato e procedure operative adeguate per la gestione degli aggregati di copertura di attività, inclusi i casi di stress, insolvenza o risoluzione,
   ii) le caratteristiche degli aggregati di copertura di attività soddisfino i requisiti in vigore sia prima dell'emissione dello strumento di debito sia fino alla maturità dello stesso;
   iii) la conformità di PCB, OCB ed ESN ai relativi requisiti (anche in relazione all'ammissibilità delle attività a copertura e alla copertura) sia soggetta a supervisione continua, regolare e indipendente;
   iv) gli emittenti conducano periodicamente stress test sul calcolo dei requisiti di copertura, tenendo conto dei principali fattori di rischio per lo strumento di debito, quali i rischi di credito, tasso di interesse, i rischi valutari e di liquidità;

Le funzioni e le attribuzioni dell'autorità competente e dell'amministratore speciale in caso di insolvenza o risoluzione dell'emittente devono essere chiaramente definite;

   j) l'emittente è tenuto a comunicare almeno semestralmente i dati aggregati relativamente agli aggregati di copertura con un livello di dettaglio tale da consentire agli investitori di eseguire un'esaustiva analisi del rischio. Dovrebbero essere fornite informazioni sulle caratteristiche del rischio creditizio, del rischio di mercato e del rischio di liquidità dell'aggregato di copertura di attività, sulle controparti coinvolte negli aggregati di copertura e sui livelli di OG regolamentari, contrattuali e volontarie, e dovrebbe esservi altresì una sezione relativa ai derivati collegati agli aggregati di copertura di attività e passività;
   k) la maturità può essere prolungata solo in caso di insolvenza o risoluzione da parte dell'emittente e previa approvazione dell'autorità di vigilanza competente oppure in presenza di fattori finanziari obiettivi definiti dalla legislazione nazionale e approvati dall'autorità europea competente; le condizioni esatte per il prolungamento e le possibili modifiche relative a cedola, maturità o altri aspetti dovrebbero essere definite chiaramente nei termini e nelle condizioni di ciascuna obbligazione;

9.  invita la Commissione a includere nella definizione di PCB della direttiva i seguenti principi aggiuntivi:

   a) lo strumento di debito è pienamente garantito da attività quali definite dall'articolo 129, paragrafo 1, del CRR e rispetta i requisiti aggiuntivi di cui all'articolo 129, paragrafi 3 e 7 del CRR; per quanto riguarda i prestiti sugli immobili residenziali coperti da garanzie di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera e), del CRR non devono esservi ostacoli giuridici che impediscano all'amministratore del programma delle OG di iscrivere ipoteche privilegiate sui prestiti in caso di inadempimento o risoluzione dell'emittente di obbligazioni garantite e se la garanzia, per qualsiasi motivo, non è onorata; L'ammissibilità delle navi quali aggregati di copertura di attività (articolo 129, paragrafo 1, lettera g), del CRR) va rivista;
   b) i parametri massimi del rapporto prestito/valore per i mutui ipotecari inclusi nell'aggregato di copertura sono stabiliti dalla normativa europea in maniera tale che non superino i tassi del rapporto prestito/valore attualmente stabiliti nell'articolo 129 del CRR, ma sono soggetti a regolare revisione e adeguamento in linea con gli stress test fondati su verifiche indipendenti dei prezzi di mercato prevalenti nei mercati immobiliari di riferimento esaminati; sarebbe opportuno incoraggiare l'uso del rapporto prestito/valore dei mutui ipotecari rispetto al rapporto prestito/valore di mercato;

10.  sottolinea che le ponderazioni del rischio assegnate alle OG nella normativa europea devono rispecchiare le verifiche di mercato dei rischi sottostanti; osserva che ciò non si applica a tutti gli altri tipi di strumenti di debito che godono di trattamento normativo preferenziale a causa di determinate caratteristiche;

11.  invita la Commissione a incaricare le autorità europee di vigilanza di valutare la conformità con i criteri relativi a PCB, OCB ed ESN, allo scopo di integrare o addirittura sostituire gli elenchi di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva OICVM con un elenco autorevole di regimi di PCB, OCB ed ESN conformi a livello europeo.

12.  invita l'ABE a formulare raccomandazioni per i regimi di PCB, OCB ed ESN riguardanti i criteri di ammissibilità per le attività (comprese le attività di sostituzione), i tassi del rapporto prestito/valore e il livello minimo di garanzia in eccesso efficace per diversi tipi di attività, nonché possibili revisioni del CRR; invita l'ABE a elaborare gli orientamenti necessari per l'istituzione del quadro di vigilanza pubblica speciale e amministrativo;

13.  raccomanda che le barriere di accesso al mercato nei confronti degli emittenti in mercati di obbligazioni garantite in via di sviluppo al di fuori dello Spazio economico europeo siano eliminate, offrendo un trattamento giusto ed equo alle obbligazioni garantite di emittenti in paesi terzi, purché il loro contesto giuridico, istituzionale e di vigilanza superi un'approfondita valutazione di equivalenza da parte di un'istituzione europea competente; raccomanda di promuovere i principi chiave della normativa europea al fine di istituire potenziali parametri di riferimento per i mercati delle obbligazioni garantite a livello globale;

14.  invita la Commissione a proporre una revisione della legislazione europea in materia di servizi finanziari che specifichi il trattamento normativo di PCB, OCB ed ESN;

15.  invita la Commissione, nel valutare la legislazione vigente dell'UE in materia di servizi finanziari, a tenere conto del potenziale contributo di PCB, OCB ed ESN al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali;

16.  invita la Commissione a individuare i possibili ostacoli esistenti a livello nazionale per lo sviluppo dei sistemi delle obbligazioni garantite e a pubblicare orientamenti per eliminare detti impedimenti, senza pregiudicare la gestione sana e prudente delle banche;

17.  invita la Commissione e l'ABE a riesaminare (eventualmente nel quadro di una valutazione d'impatto) l'ammissibilità dei gravami marittimi su navi quali aggregati di copertura di attività conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, lettera g), del CRR; è preoccupato che il trattamento preferenziale riservato alle navi distorca la concorrenza con altri mezzi di trasporto; chiede alla Commissione e all'ABE di esaminare se le OG di navi siano su un piano di parità con altre obbligazioni garantite conformi al CRR per quanto riguarda la liquidità e le valutazioni dei rischi svolte da agenzie di rating indipendenti, e se pertanto sia concesso un trattamento preferenziale a tali obbligazioni sulla base dell'ammissibilità LCR e di ponderazioni del rischio inferiori nel CRR;

18.  invita gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale la possibilità di creare aggregati di copertura separati, ognuno comprendente una classe di attività omogenea (ad esempio i prestiti sugli immobili residenziali); invita gli Stati membri ad autorizzare tutte le attività a copertura di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del CRR come attività di sostituzione che contribuiscono a soddisfare il requisito in materia di copertura, e a definire chiaramente i limiti per quanto riguarda la qualità creditizia, le dimensioni dell'esposizione e i limiti superiori per i contributi di copertura delle attività di sostituzione;

Sostegno a favore della trasparenza del mercato e della convergenza volontaria

19.  accoglie con favore i miglioramenti nelle metodologie di rating delle OG e l'espansione dei mercati di rating per le OG;

20.  sottolinea l'importanza di condizioni di parità per assicurare una concorrenza equa nei mercati finanziari; ribadisce che la legislazione europea non deve discriminare tra i diversi tipi di strumenti di debito garantiti, a meno che non sussistano validi motivi per ritenere che questi siano diversi in termini di sicurezza o liquidità;

21.  accoglie con favore iniziative di mercato volte a sviluppare standard e modelli armonizzati per la divulgazione (per esempio l'HTT) al fine di facilitare la comprensione e l'analisi delle differenze tra obbligazioni garantite nell'UE;

22.  sostiene lo sviluppo delle raccomandazioni dell'ABE in tema di norme di mercato e linee guida sulle migliori prassi; incoraggia la convergenza volontaria in tal senso;

23.  incoraggia l'esecuzione periodica di test di stress per gli aggregati di copertura e la pubblicazione dei risultati dei test;

o
o   o

24.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e all'Autorità bancaria europea.

(1) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 186.
(2) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(3) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.
(4) GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13.
(5) GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3.
(6) GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1.

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