– visti gli articoli 39, 42 e 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo al funzionamento della politica agricola comune e della politica comune della pesca,
– visto l'articolo 114 TFUE, relativo all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno,
– visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
– visto l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),TFUE, relativo a misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica,
– visto l'articolo 13 TFUE, il quale stabilisce che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale,
– visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")(1),
– visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97(2),
– visto il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento(3),
– vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti(4),
– visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino)(5),
– visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, e che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014 e le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale ("regolamento sulla riproduzione degli animali"),
– visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio(6),
– visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008(7),
– vista la sentenza del 23 aprile 2015 nella causa C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten, della Corte di giustizia dell'Unione europea,
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
– visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011(8) per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche,
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "L'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo" (COM(2010)0352),
– viste le conclusioni dello studio EDUCAWEL della Commissione(9),
– visti i principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
– vista la Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0014/2017),
A. considerando che il settore degli equidi dell'UE vale oltre 100 miliardi di EUR annui(10) e nel solo 2013 ha sviluppato un ulteriore fatturato globale nel settore scommesse pari a 27,3 miliardi di euro, dei quali 1,1 miliardi di EUR sono stati ricevuti dai governi degli Stati membri(11);
B. considerando che il solo settore degli sport equestri genera circa 900 000 posti di lavoro e 5-7 equidi generano un lavoro a tempo pieno, che questi posti di lavoro, non delocalizzabili, si trovano in zone rurali oggi vulnerabili in termini economici;
C. considerando che il settore degli equidi risponde agli obiettivi della politica europea di sviluppo rurale basata sulla sostenibilità agricola, la gestione sostenibile delle risorse naturali e la promozione dell'inclusione sociale nelle comunità rurali; considerando che gli equidi sono ancora molto utilizzati in agricoltura, con nuovi impieghi come la produzione di latte d’asina, nonché nuove opportunità e vantaggi per produttori e consumatori di sviluppare ulteriormente questi prodotti;
D. considerando che il settore equino partecipa attivamente agli obiettivi della strategia "Europa 2020" volti a realizzare una crescita sostenibile basata da un lato su un'economia più verde e dall'altro su una crescita inclusiva e considerando l'importanza del settore equino grazie al suo contributo fondamentale allo sviluppo ambientale, economico e sociale nelle zone rurali;
E. considerando che l'Unione europea è il maggior mercato al mondo per il settore degli sport equestri(12);
F. considerando che la popolazione stimata di 7 milioni di equidi nell'Unione europea svolge funzioni altamente diversificate, con un rapporto secolare con l'uomo, dagli animali destinati alle competizioni agli animali da lavoro nei trasporti, nel turismo, nelle terapie comportamentali, riabilitative ed educative, nello sport, nell’istruzione, nella silvicoltura e nell’agricoltura, come fonti di latte e carne, animali destinati alla ricerca e animali selvaggi o allo stato semi-brado; che tali equidi contribuiscono anche a mantenere la biodiversità e la sostenibilità rurale e nel corso della vita possono svolgere più di una di tali funzioni;
G. considerando che la responsabilità in materia di proprietà e cura degli equidi inizia con la giusta attenzione alle condizioni di salute e benessere degli animali e che, in queste condizioni, le questioni relative al benessere devono essere al centro di tutte le attività equine; considerando che il contesto normativo a livello dell'UE varia tra gli Stati membri e che la legislazione esistente viene applicata in modo diverso all'interno dell'Unione europea, determinando distorsioni della concorrenza e un deterioramento nel benessere degli animali;
H. considerando che gli equidi sono gli animali più trasportati d'Europa in proporzione alla popolazione(13)e che i tempi di trasporto degli animali costituiscono una grave preoccupazione per i cittadini dell'UE, che chiedono tempi di trasporto più brevi, dal momento che gli equidi sono a volte trasportati verso l'UE e dall'UE in veicoli non idonei per il trasporto di equidi, su lunghe distanze stradali, marittime e aeree, prima di raggiungere la loro destinazione finale;
I. considerando che i dati sullo spostamento degli equidi a fini commerciali sono registrati mediante il sistema informativo comunitario TRACES, ma che questi sono comunicati solamente una volta l'anno e con un ritardo di due anni;
J. che la pronta disponibilità di dati potrebbe assistere le autorità competenti e altre organizzazioni a monitorare più efficacemente le ricadute sulla salute animale e a studiare le conseguenti indicazioni di condizioni di scarsa sicurezza biologica;
K. considerando che i dati disponibili non sono sufficienti per quantificare direttamente il numero di equidi da lavoro impiegati in aziende agricole piccole o di semi-sussistenza, molte delle quali si trovano negli Stati membri di più recente ingresso, e nel turismo;
L. considerando che l'organizzazione mondiale per la salute animale ha adottato linee guida sugli equidi destinati al lavoro nel maggio 2016(14) per quanto riguarda il rispetto delle cinque libertà fondamentali degli animali, vale a dire di non soffrire la fame, la sete e la malnutrizione, la paura e l'angoscia, il disagio fisico e termico, il dolore e di manifestare un comportamento naturale;
M. considerando che gli equidi offrono considerevoli opportunità di lavoro e reddito alle località turistiche e alle zone rurali, dall’agricoltura, dalle attività equestri e dal turismo, che non possono essere delocalizzate, ma che ciò può nuocere al benessere di alcuni di essi e troppo spesso i turisti non sono sufficiente informati per individuare le questioni di benessere e correggere i problemi(15);
N. considerando che il riconoscimento delle etichette di welfare introdotte dal settore permette di garantire il buon funzionamento delle attività e permette di fornire le informazioni necessarie al pubblico;
O. considerando che l'allevamento illimitato, indiscriminato e irresponsabile degli equidi può portare ad una completa svalutazione economica degli animali, le cui gravi condizioni sanitarie vengono spesso trascurate, soprattutto nei periodi di recessione economica; considerando che il Parlamento e il Consiglio hanno recentemente adottato una legislazione che armonizza le norme relative alle condizioni zootecniche e genealogiche per l'allevamento di animali riproduttori di razza pura, inclusi gli equidi, con l'obiettivo di rafforzare la competitività e l'organizzazione del settore dell'allevamento europeo, la qualità delle informazioni disponibili in materia di riproduzioni e l'individuazione di riproduttori di razze pure, in particolare di equidi;
P. che, dal 2008, i casi di abbandono di equidi negli Stati membri occidentali dell'Unione, soprattutto laddove gli equidi sono diventati un oneroso bene voluttuario che costituisce un onere finanziario piuttosto che una fonte di reddito, sono aumentati; che la Commissione e gli Stati membri non hanno fornito una risposta adeguata e soddisfacente a questo problema;
Q. considerando che molti esempi di questo comportamento riguardano proprietari privati e non sono rappresentativi della maggioranza del settore equino professionale in Europa;
R. considerando che gli equidi sono animali sociali con capacità cognitive e forti legami affettivi e che sono impiegati in una varietà di programmi educativi e di formazione, di terapia e riabilitazione, compresi quelli per i disturbi dello spettro autistico, per la paralisi cerebrale, per le malattie vascolari cerebrali, per i disturbi e le difficoltà di apprendimento o del linguaggio, per la riabilitazione degli ex-detenuti, per la psicoterapia, per la sindrome post-traumatica e per le dipendenze;
S. considerando che i proprietari devono affrontare decisioni difficili nel momento in cui non sono più in grado di provvedere adeguatamente alla cura dei loro equidi, in parte a causa dei elevati costi veterinari, e che, in alcuni Stati membri, l'eutanasia è troppo spesso la prima risorsa, peraltro costosa, per i proprietari che non sono più in grado di sostenere i costi per le cure veterinarie e per il benessere degli equidi; che in altri Stati membri si può ricorrere all’eutanasia esclusivamente dietro indicazione veterinaria immediata a prescindere dal benessere a lungo termine dell'animale in questione;
T. considerando che gli equidi non sono considerati animali per la produzione alimentare in molti paesi terzi e che la carne equina è regolarmente importata da tali paesi per essere venduta e immessa nel mercato dell'UE; che tale situazione genera distorsioni della concorrenza giacché al momento l'Unione europea non autorizza l'ingresso nel circuito dell'alimentazione umana della carne di cavalli europei non destinati originariamente alla produzione di carne e al macello, mentre vi è maggiore flessibilità per la carne importata da paesi terzi;
1. riconosce il rilevante contributo economico, ambientale e sociale degli equidi in tutta l'UE e i fondamentali valori culturali ed educativi ad essi direttamente connessi, quali il rispetto degli animali e dell'ambiente;
2. osserva che i cavalli sono sempre più utilizzati per fini formativi, sportivi, terapeutici e ricreativi nelle aziende agricole, consentendo così agli agricoltori di diversificare le loro attività e le loro fonti di reddito e sottolinea che la presenza di equidi favorisce la multifunzionalità dell’azienda agricola, che favorisce l'occupazione nelle zone rurali e contribuisce allo sviluppo delle relazioni tra città e campagna, alla sostenibilità e alla coesione del territorio;
3. chiede che il settore degli equidi, e i suoi benefici per l’economia rurale, che contribuisce in modo significativo agli obiettivi generali e strategici dell'Unione, sia maggiormente riconosciuto a livello di UE e che sia maggiormente integrato nei diversi dispositivi della PAC, attraverso aiuti diretti sia del primo che del secondo pilastro;
4. osserva che la buona salute e il benessere degli equidi stimola la redditività economica delle aziende agricole e delle imprese affini a vantaggio dell'economia rurale nel suo insieme, rispondendo altresì alla crescente richiesta dei cittadini dell'UE di garantire norme più rigorose in materia di salute e benessere degli animali;
5. invita la Commissione a riconoscere la condizione di animali da lavoro degli equidi quale strumento importante nelle attività agricole nelle zone rurali dell'Europa, in particolare nelle zone montane e difficili da raggiungere.
6. sottolinea che i proprietari di equidi dovrebbero disporre delle conoscenze minime sull'allevamento degli equidi e che la proprietà comporta una responsabilità personale di cura relativa agli standard di salute e benessere degli animali;
7. sottolinea che lo scambio di conoscenze tra proprietari di equidi, ma anche tra Stati membri, dovrebbe costituire uno strumento importante per rispondere a tali esigenze e ritiene che i professionisti del settore equino abbiano migliorato le loro pratiche di lavoro al fine di garantire un maggiore benessere per gli animali, parallelamente agli sviluppi delle nuove conoscenze scientifiche, delle evoluzioni legislative e dei nuovi metodi di apprendimento;
8. constata che la maggior parte dei proprietari e degli addestratori di equidi agisce in modo responsabile; evidenzia che l’aumento della promozione del benessere degli animali può avere le migliori opportunità di riuscita nel quadro di sistemi di produzione sostenibili dal punto di vista economico;
9. rileva che i professionisti debbano mantenere la loro sostenibilità economica, reagendo nel contempo in modo efficace alle nuove sfide, quali le risorse naturali limitate, gli effetti dei cambiamenti climatici e la comparsa e la diffusione di nuove malattie;
10. incoraggia gli Stati membri a creare condizioni in cui le aziende agricole siano sostenibili economicamente;
11. sottolinea l'importanza dei costituendi centri di riferimento per il benessere animale, quale definita dai dieci principi dell'OIE, nell'aumentare i livelli di piena ottemperanza alla legislazione e alla sua applicazione coerente, di pari passo con la divulgazione di informazioni e buone pratiche relative al benessere animale;
12. invita la Commissione a incaricare l'Eurostat di uno studio che analizzi l'impatto economico, ambientale e sociale di tutti gli aspetti del settore degli equidi e a fornire regolarmente dati statistici sull'utilizzo dei servizi, sul trasporto e sulla macellazione degli equidi;
13. invita la Commissione a elaborare orientamenti europei sulle buone prassi nel settore equino per vari utenti e specialisti, in consultazione con le parti interessate e le organizzazioni del settore degli equidi e sulla base delle guide esistenti,concentrandosi in particolare sul benessere specifico per specie, sulle cure comportamentali, oltre che sulle cure prestate al termine della vita;
14. invita la Commissione a garantire un'attuazione equa degli orientamenti dell'UE e a prevedere le risorse per la traduzione di tale documento;
15. invita la Commissione a promuovere e a raccogliere gli scambi di buone prassi e di programmi formativi dei diversi Stati membri in termini di benessere animale e a sostenere la produzione e la divulgazione di tali informazioni su come soddisfare le esigenze degli equidi, a prescindere dalle loro funzioni, in base alle "cinque libertà" e per abbracciare l'intero ciclo di vita di un equide;
16. esorta la Commissione, nell'elaborare orientamenti europei sulle buone prassi nel settore equino, a tener conto del ruolo multifunzionale degli equidi includendo orientamenti sull'allevamento responsabile, sul benessere e sulla salute degli animali e sui benefici della sterilizzazione degli equidi, sul lavoro nei settori del turismo, dell'agricoltura e forestale, sul trasporto adeguato alla specie e sulla macellazione e sulla tutela da pratiche fraudolente, compreso il doping, e raccomanda che tali orientamenti siano divulgati, in collaborazione con organizzazioni agricole professionali rappresentative riconosciute dall'UE, fra gli allevatori, le società equestri, le aziende agricole, i maneggi, i rifugi, i trasportatori e i macelli, e che siano accessibili in vari formati e lingue;
17. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere il lavoro della European Horse Network e della European State Stud Association, in quanto tali organizzazioni svolgono un ruolo importante nello sviluppo del settore equino europeo fungendo da piattaforma per lo scambio di buone pratiche e preservando tradizioni, capacità, vecchie razze equine e l'impatto del settore;
18. esorta la Commissione ad ampliare le risorse formative sul benessere nelle aziende agricole rivolte sia agli specialisti in contatto diretto con gli equidi, come i veterinari, gli allevatori e i proprietari, e a gruppi di utenti più ampi per includere il benessere e l'allevamento degli equidi, sottolineando l'importanza della formazione e dell'informazione, nel Sistema di consulenza aziendale;
19. invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare anche i sistemi di trasferimento delle conoscenze per condividere le buone pratiche e i modelli di business, per sensibilizzare su vari temi e promuovere l'innovazione e nuove idee; osserva che in alcuni Stati membri i sistemi di trasferimento delle conoscenze sono già presenti nel settore degli equidi;
20. invita la Commissione a impegnarsi nuovamente nell'elaborazione di una carta europea del turismo sostenibile e responsabile, divulgando informazioni chiare che aiutino i turisti e i soggetti interessati a compiere scelte rispettose del benessere al momento di decidere se usufruire o meno dei servizi degli equidi da lavoro; sottolinea che tale carta dovrebbe basarsi sulle carte di qualità già esistenti che sono state redatte da organizzazioni riconosciute, rappresentative e professionali del settore agricolo e osserva che, mentre alcuni Stati membri possiedono orientamenti rigorosi per quanto riguarda le condizioni e gli orari di lavoro, in altri Stati membri tale protezione è carente;
21. invita la Commissione a pubblicare orientamenti destinati agli Stati membri sui modelli turistici rispettosi del benessere degli equidi da lavoro;
22. esorta gli Stati membri a delineare orientamenti volontari in materia di lavoro, compresi gli orari di lavoro giornalieri e i periodi di riposo, per proteggere gli equidi destinati al lavoro dall'attività eccessiva e dallo sfruttamento economico;
23. invita la Commissione a rendere i dati del sistema TRACES disponibili al pubblico molto più velocemente di quanto accada attualmente;
24. sottolinea che la legislazione esistente dell'UE in materia di protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni connesse è concepita per proteggere gli animali da lesioni e sofferenze e garantire che essi siano trasportati in conformità di condizioni e tempi adeguati ed esprime preoccupazione per le carenze legate all'applicazione della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali durante il trasporto da parte delle autorità di molti Stati membri;
25. invita la Commissione a garantire l'applicazione adeguata e l’esecuzione efficace e uniforme della legislazione esistente dell'Unione sul trasporto degli animali e sistemi di comunicazione legalmente vincolanti in tutti gli Stati membri,
26. invita gli Stati membri esportatori di cavalli a trovare soluzioni per promuovere la macellazione nei loro territori così da evitare, ove possibile, il trasporto di equidi vivi e invita la Commissione a creare un meccanismo di monitoraggio efficace della conformità alle disposizioni legislative e normative sia nell'attuale quadro giuridico che in quello futuro;
27. chiede che la Commissione proponga un limite massimo di viaggio ridotto per tutti i movimenti di cavalli da macello, in base alle conclusioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e alle guide sul trasporto degli equidi redatte dai professionisti del settore, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'industria equina di ciascun paese;
28. invita la Commissione e gli Stati membri a formulare orientamenti e ad agevolare e potenziare la ricerca scientifica e ad attuare le ricerca esistente sul benessere degli equidi durante la macellazione per sviluppare metodi umani di macellazione più adatti agli equidi, e a diffondere tali documenti orientativi presso le autorità competenti degli Stati membri;
29. invita la Commissione e gli Stati membri a commissionare in modo pieno e adeguato ispezioni presso i macelli del loro territorio autorizzati ad accettare gli equidi, e ad effettuarne audit regolari, per garantire che siano in grado di soddisfare le specifiche esigenze di benessere di tali animali, soprattutto in termini di strutture e qualifiche del personale;
30. invita la Commissione a impegnarsi nello sviluppo di indici del benessere degli animali convalidati da utilizzare nella valutazione del benessere degli equidi, individuando le criticità attuali e contribuendo ad apportare miglioramenti, oltre a garantire nel contempo l'attuazione pratica e i vantaggi per il settore, e considera importante coinvolgere i soggetti che hanno attuato strumenti analoghi nell’UE e lavorare in stretta collaborazione con i rappresentanti delle organizzazioni professionali del settore degli equidi nel processo di definizione di indici del benessere degli animali;
31. esorta la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare i proprietari di cavalli a costituire associazioni;
32. sottolinea l'importanza del trattamento umano e del benessere degli equidi e del principio che, a prescindere dal luogo e dalle circostanze, qualsiasi trattamento crudele e abusivo da parte del proprietario, dell'allenatore, dello stalliere o di altre persone non debba essere tollerato;
33. invita gli Stati membri ad applicare una legislazione più rigorosa per quanto concerne il maltrattamento e l'abbandono di animali, comprese misure straordinarie per combattere l'abbandono, e ad effettuare indagini complete e adeguate sulle segnalazioni di pratiche disumane e violazioni del benessere degli equidi;
34. osserva che esistono differenze tra le specie di equidi e tali differenze alterano le esigenze di benessere tra cui quelle relative alle cure prestate al termine della vita e ai requisiti di macellazione;
35. invita la Commissione a effettuare uno studio e a documentare tali differenze, oltre ad elaborare orientamenti specifici per specie onde garantire che gli standard in materia di benessere siano garantiti;
36. invita la Commissione e gli Stati membri a favorire la ricerca e lo sviluppo nel campo dei sistemi di allevamento adeguati alle specie nel settore degli equidi, tenendo conto del comportamento naturale degli equidi in quanto animali che vivono in mandrie con una predisposizione alla fuga;
37. invita la Commissione a stabilire un progetto pilota come priorità per analizzare l'uso dei regimi di finanziamento nuovi e attuali per premiare i buoni risultati in materia di benessere per gli equidi da lavoro, compresi quelli rivolti alle aziende agricole piccole e di semi-sussistenza;
38. invita gli Stati membri a garantire la piena e corretta attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione (regolamento sul passaporto equino);
39. rileva che il prezzo dei farmaci per uso veterinario, il costo dello smaltimento delle carcasse e quello dell'eutanasia, dove consentita, possono rappresentare un ostacolo in sé alla conclusione del ciclo di vita degli equidi, determinando un prolungamento delle sofferenze;
40. invita gli Stati membri a condurre indagini sulle denunce di pratiche disumane nel corso dell'eutanasia e di violazioni del benessere come l'uso improprio di farmaci e a comunicare le violazioni alla Commissione;
41. prende atto della crescita della produzione di latte equino e di asina e invita la Commissione a pubblicare orientamenti sulla produzione di latte equino e d'asina;
42. esorta gli Stati membri, in collaborazione con organizzazioni professionali, di rappresentanza e agricole riconosciute, a impegnarsi ad incrementare il numero di ispezioni sulle aziende di produzione di latte equino e d'asina;
43. esprime preoccupazione per l'importazione e l'impiego di medicinali veterinari contenenti gonadotropina serica da fattrici gravide (PMSG);
44. esorta la direzione Audit e analisi per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione a ispezionare i produttori certificati dell'ormone PMSG, mediante audit, per confermare la conformità alle disposizioni sul benessere degli animali durante la produzione e a indagare ed elaborare una relazione sul benessere e il trattamento delle giumente per la raccolta degli ormoni utilizzati nell'industria farmaceutica;
45. sottolinea che non esiste ancora un sistema fiscale equo, adattato alle diverse esigenze di ciascuno Stato membro, che consenta agli allevatori professionisti di equidi di generare i guadagni necessari a mantenere un'attività economica negli allevamenti europei di equini;
46. osserva che un sistema fiscale più equo per il settore degli equini garantirebbe condizioni di parità agli operatori del settore, aumenterebbe la trasparenza delle attività nel settore degli equidi, e quindi la lotta contro la frode e le zone grigie dell'economia, e consentirebbe agli allevatori professionisti di cavalli di generare gli introiti necessari per portare avanti la loro attività economica;
47. ritiene che un chiarimento della legislazione sull'IVA applicabile al settore equino sia necessario in occasione della prossima revisione della direttiva IVA al fine di promuovere lo sviluppo di un settore equino favorevole alla crescita e all'occupazione;
48. chiede alla Commissione di adottare provvedimenti affinché gli Stati membri dispongano di maggiore flessibilità nella definizione di un'aliquota IVA ridotta per le attività del settore e ritiene che tale chiarimento dovrebbe consentire di disporre di un quadro uniforme, affidabile e mirato di tassi ridotti di IVA, che lasci agli Stati membri una flessibilità sufficiente in seno alle loro politiche fiscali;
49. mette in evidenza la differenza in termini di requisiti sanitari imposti sulle carni equine prodotte in Europa rispetto a quelli applicati sulle carni importate da paesi terzi;
50. ricorda la necessità di istituire un sistema efficace di tracciabilità della carne equina e sottolinea che è auspicabile assicurare un livello equivalente di requisiti sanitari e di sicurezza alimentare e conformità di importazioni per i consumatori europei, indipendentemente dall'origine della carne equina consumata;
51. chiede alla Commissione di prendere provvedimenti volti a ristabilire l'equilibrio tra il livello di rigore applicato all'interno dell'UE e quello richiesto alle frontiere, garantendo nel contempo la sicurezza sanitaria dei consumatori;
52. invita quindi la Commissione a rendere obbligatoria l'indicazione del paese d'origine in tutti i prodotti trasformati a base di carne equina;
53. chiede alla Commissione di aumentare il numero di audit effettuati nei macelli al di fuori dell'UE che sono autorizzati a esportare carni equine nell'UE e di sospendere a determinate condizioni le importazioni di carne equina prodotta nei paesi terzi che non soddisfano i requisiti dell'UE in materia di tracciabilità e di sicurezza alimentare;
54. sottolinea la necessità di far cadere il tabù sul fine vita degli equidi; ritiene che agevolare la fine della vita di un cavallo non ne escluda l'ingresso nella catena alimentare;
55. invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle cure prestate alla fine della vita degli equidi, compresa la fissazione di limiti massimi di residui di medicinali veterinari utilizzati comunemente quali fenilbutazone, per garantire la sicurezza della catena alimentare;
56. invita gli Stati membri a promuovere il reinserimento nella catena alimentare, mediante un sistema di “periodo di attesa” basato sulla ricerca scientifica che permetterà di reintegrare gli animali nella catena alimentare in seguito all'ultima somministrazione di medicinali garantendo al contempo la sicurezza sanitaria del consumatore;
57. nota che per gli equidi non destinati al macello per la produzione di alimenti per consumo umano (equini registrati come non DPA) non vi è nessuna registrazione, in taluni Stati membri, di farmaci somministrati e si può ipotizzare la loro immissione nel circuito della macellazione clandestina con grave rischio per la salute pubblica; invita quindi la Commissione a colmare questa lacuna normativa;
58. invita la Commissione a considerare, di concerto con la Federazione delle associazioni europee dei veterinari per equini, l'armonizzazione dell'accesso al trattamento e alle cure sul territorio europeo;
59. ritiene che tale armonizzazione avrebbe il vantaggio di evitare distorsioni della concorrenza e agevolare il trattamento più ampio delle malattie che colpiscono gli equidi, oltre ad alleviarne in modo più efficace le sofferenze;
60. chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere lo scambio di buone pratiche per facilitare un uso razionale dei medicinali per gli equidi;
61. rileva che, se da un lato terapie e farmaci veterinari sono a volte necessari e opportuni, dall'altro occorre impegnarsi di più per affrontare il problema del basso livello di investimenti nonché la mancanza di farmaci, compresi i vaccini, per trattare gli equidi;
62. ricorda inoltre la necessità di sviluppare la ricerca e l'innovazione farmaceutiche nell'ambito delle pratiche farmacologiche per gli equidi, dato che il settore registra una grave carenza di medicinali adatti al metabolismo degli equidi;
63. invita la Commissione a finanziare ulteriori ricerche sui possibili effetti dei vari farmaci sulla vita degli equidi;
64. rileva che alcune razze equine allevate negli Stati membri sono razze locali che costituiscono parte integrante dello stile di vita e della cultura di certe comunità e che alcuni Stati membri hanno incluso nei loro programmi per lo sviluppo rurale misure per la protezione e l'ulteriore diffusione di tali razze;
65. chiede alla Commissione di impegnarsi a elaborare programmi per il sostegno finanziario alla conservazione e alla tutela delle specie autoctone di equidi che sono allo stato brado o a rischio di estinzione nell’UE;
66. riconosce l'elevato valore ecologico e naturale delle popolazioni di equidi selvaggi, che contribuiscono alla pulizia e alla fertilizzazione delle aree in cui vivono, senza dimenticare il valore turistico che offrono le popolazioni di cavalli selvatici, e chiede una maggiore ricerca sui problemi che colpiscono queste popolazioni;
67. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Fédération Equestre Internationale (FEI), FAQ sulla nozione di High Health, High Performance Horse (HHP, cavallo in piena salute e dalle prestazioni elevate) adottata nella sessione generale dell'OIE del maggio 2014.
Santorini Donkey and Mule Taxis – an Independent Animal Welfare Report for the Donkey Sanctuary, (Gli asini e i muli-taxi di Santorini, una relazione indipendente sul benessere animale per Donkey Sanctuary), 2013.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0039),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0021/2016),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 maggio 2016(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 dicembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0313/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. approva la dichiarazione del Parlamento allegata alla presente risoluzione;
3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/852.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUL MERCURIO CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1102/2008 (2016/0023(COD))
L'accettazione da parte del Parlamento europeo del ricorso ad atti di esecuzione per l'autorizzazione di nuovi prodotti o processi nel contesto dei negoziati interistituzionali sulla proposta di regolamento sul mercurio (2016/0023(COD)) non può costituire un precedente per fascicoli analoghi e non pregiudica i futuri negoziati interistituzionali relativi ai criteri di demarcazione per l'uso degli atti delegati e degli atti di esecuzione.
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NEL SETTORE DEL MERCURIO
La Convenzione di Minamata e il nuovo regolamento sul mercurio contribuiscono in modo significativo a proteggere i cittadini dall'inquinamento da mercurio a livello mondiale e nell'UE.
Per garantire che tutte le Parti attuino correttamente la Convenzione e per rafforzare ulteriormente le sue disposizioni, è necessario sostenere la cooperazione internazionale.
La Commissione europea si impegna pertanto a sostenere la prosecuzione della cooperazione, conformemente alla Convenzione e nel rispetto delle politiche, delle norme e delle procedure dell'UE applicabili, tra l'altro intervenendo nei seguenti ambiti:
– riduzione della distanza tra il diritto dell'UE e le disposizioni della Convenzione mediante la clausola di revisione dell'elenco di prodotti con aggiunta di mercurio vietati;
– nel quadro delle disposizioni della Convenzione in materia di finanziamento, sviluppo delle capacità e trasferimento di tecnologia, attività quali migliorare la tracciabilità del commercio e dell'uso di mercurio, promuovere la certificazione delle attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala senza mercurio e l'etichettatura dell'oro ottenuto senza mercurio nonché rafforzare le capacità dei paesi in via di sviluppo, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti di mercurio.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario (COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0213),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 50 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0147/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 luglio 2014(1),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 dicembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0158/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2017 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0750),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0358/2015),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati inviati dal Senato polacco e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016(1),
– visti l’accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell’articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0251/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2017 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2017/853.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione riconosce l'importanza di una norma per la disattivazione correttamente funzionante, che contribuisca a migliorare i livelli di sicurezza e rassicuri le autorità sul fatto che le armi siano adeguatamente ed efficacemente disattivate.
La Commissione intende quindi accelerare i lavori di revisione del criterio di disattivazione condotti dagli esperti nazionali in seno al comitato istituito dalla direttiva 91/477/CEE, onde consentire alla Commissione di adottare, entro la fine di maggio 2017, ai sensi della procedura di comitato prevista dalla direttiva 91/477/CEE, subordinatamente al parere positivo degli esperti nazionali, un regolamento di esecuzione della Commissione che modifichi il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili. La Commissione invita gli Stati membri a sostenere appieno l'accelerazione di tali lavori.
Veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ***I
400k
58k
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))(1)
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1
(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare.
(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un uso accorto ed efficiente delle risorse naturali e promuovere i principi dell'economia circolare.
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) Un'economia circolare pulita, efficace e sostenibile impone di eliminare la presenza di sostanze pericolose nei prodotti in fase di progettazione e, in tale contesto, l'economia circolare dovrebbe prendere atto delle disposizioni esplicite contenute nel Settimo programma d'azione per l'ambiente relativamente allo sviluppo di cicli di materiali non tossici, affinché i rifiuti riciclati possano essere usati quale fonte importante e affidabile di materie prime per l'Unione.
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 1 ter (nuovo)
(1 ter) È necessario garantire una gestione efficace e a basso consumo delle materie prime secondarie ed è opportuno attribuire la priorità agli sforzi nel campo della ricerca e dello sviluppo finalizzati a raggiungere tale obiettivo. La Commissione dovrebbe inoltre considerare l'opportunità di presentare una proposta sulla classificazione dei rifiuti per sostenere la creazione di un mercato dell'Unione per le materie prime secondarie.
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 1 quater (nuovo)
(1 quater) Quando un materiale riciclato rientra nell'economia dopo aver ricevuto la cessazione della qualifica di rifiuto in quanto rispetta i criteri specifici di cessazione della qualifica di rifiuto o è incorporato in un nuovo prodotto, deve essere pienamente conforme alla legislazione dell'Unione in materia di sostanze chimiche.
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) Negli ultimi anni, a seguito dei progressi della tecnologia e dell'aumento dei flussi globali delle merci, il panorama industriale è profondamente mutato. Questi fattori pongono nuove sfide in merito alla gestione e al trattamento ecologici dei rifiuti, che dovrebbero essere affrontate combinando maggiori attività di ricerca e strumenti normativi mirati. L'obsolescenza programmata è un argomento in espansione che implica una contraddizione intrinseca con gli obiettivi dell'economia circolare e dovrebbe pertanto essere affrontato in un'ottica di eradicazione mediante l'impegno concordato di tutti gli attori principali: l'industria, gli utenti e le autorità di regolamentazione.
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 3
(3) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.
(3) I dati e le informazioni comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È opportuno migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità dei dati comunicati definendo una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati sulla base di fonti attendibili e introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. La comunicazione affidabile dei dati relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di riferire in merito al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero utilizzare la metodologia comune messa a punto dalla Commissione in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica e con le autorità nazionali responsabili della gestione dei rifiuti.
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sia seguita da un opportuno trattamento di tali rifiuti. Per garantire condizioni di parità nonché il rispetto della legislazione sui rifiuti e del concetto di economia circolare, la Commissione dovrebbe elaborare norme comuni per il trattamento dei RAEE, come prevede la direttiva 2012/19/UE.
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 4
(4) La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati in condizioni di parità tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.
(4) La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati in condizioni di parità tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati messa a punto dalla Commissione in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica.
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva e stimolare la transizione verso un'economia circolare, la Commissione dovrebbe promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni e di migliori prassi tra gli Stati membri e tra i diversi settori dell'economia. Tale scambio potrebbe essere facilitato mediante piattaforme di comunicazione che potrebbero contribuire a sensibilizzare in merito alle nuove soluzioni industriali e permettere di ottenere una migliore visione globale delle capacità disponibili e che contribuirebbero a collegare l'industria dei rifiuti con altri settori e a sostenere le simbiosi industriali.
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter) La gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE si applica, in ordine di priorità, nella legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti. Tale gerarchia si applica pertanto ai veicoli fuori uso, a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori nonché ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.Nel soddisfare l'obiettivo della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per tenere conto delle priorità della gerarchia dei rifiuti e assicurare l'attuazione pratica di tali priorità.
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) Alla luce della crescente necessità di gestire e riciclare i rifiuti nell'Unione, in linea con l'economia circolare, è opportuno porre l'accento sull'esigenza di garantire che le spedizioni di rifiuti siano conformi ai principi e ai requisiti della normativa ambientale dell'Unione, in particolare i principi di vicinanza, di priorità al recupero e di autosufficienza. La Commissione dovrebbe valutare se sia auspicabile introdurre uno sportello unico per la procedura amministrativa relativa alle spedizioni di rifiuti al fine di ridurre gli oneri amministrativi. Gli Stati membri dovrebbero adottare i provvedimenti necessari per impedire la spedizione illegale di rifiuti.
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis) Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali della direttiva 2000/53/CE e della direttiva 2012/19/UE, il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati e il formato per la comunicazione dei dati concernenti la realizzazione degli obiettivi in materia di riutilizzo e recupero dei veicoli fuori uso ai sensi della direttiva 2000/53/CE e la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati e il formato per la comunicazione dei dati concernenti la realizzazione degli obiettivi fissati per la raccolta e il recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi della direttiva 2012/19/UE. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 7 ter (nuovo)
(7 ter) Al fine di stabilire la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati e il formato per la comunicazione dei dati per quanto concerne pile e accumulatori e i rifiuti di pile e accumulatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ai fini del deposito, anche temporaneo, e del trattamento di tutti i veicoli fuori uso nel rispetto dei requisiti generali di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all'allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull'ambiente."
"1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ai fini del deposito, anche temporaneo, e del trattamento di tutti i veicoli fuori uso nel rispetto delle priorità della gerarchia dei rifiuti e dei requisiti generali di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all'allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull'ambiente."
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2000/53/CE Articolo 9 – paragrafo 1 bis
1 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].
1 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono raccolti ed elaborati conformemente alla metodologia comune di cui al paragrafo 1 quinquies e comunicati per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies.
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2000/53/CE Articolo 9 – paragrafo 1 quater
1 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.
1 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. Fino a quando non sarà stata stabilita la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1 quinquies, la relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri.La Commissione valuta inoltre la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2000/53/CE Articolo 9 – paragrafo 1 quater bis (nuovo)
1 quater bis.La Commissione può includere nella relazione informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva nel suo insieme nonché al suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica della presente direttiva.
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2000/53/CE Articolo 9 – paragrafo 1 quinquies
1 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzioneche stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
1 quinquies. La Commissione adotta atti delegatial fine diintegrare la presente direttiva stabilendola metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati come pure il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis.
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2000/53/CE Articolo 9 – paragrafo 1 quinquies bis (nuovo)
1 quinquies bis.Entro il 31 dicembre 2018, nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare e alla luce dell'impegno dell'Unione a realizzare la transizione verso un'economia circolare, la Commissione sottopone a riesame la presente direttiva nel suo insieme, e in particolare il suo ambito di applicazione e i suoi obiettivi, sulla base di una valutazione d'impatto e tenendo conto degli obiettivi e delle iniziative della politica dell'Unione relativa all'economia circolare. Particolare attenzione deve essere prestata alle spedizioni di veicoli usati che si sospetta siano veicoli fuori uso. A tal fine si applicano gli orientamenti n. 9 dei corrispondenti in materia di spedizioni di veicoli fuori uso. La Commissione valuta inoltre la possibilità di definire obiettivi specifici sulle risorse, in particolare per le materie prime di importanza critica. Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa.
Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo) Direttiva 2000/53/CE Articolo 9 bis (nuovo)
È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 9 bis
Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare
Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono ad adeguati strumenti economici e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE."
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2006/66/CE Articolo 22 bis (nuovo)
1 bis) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 22 bis
Dati
1. I dati comunicati dallo Stato membro a norma degli articoli 10 e 12 sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati il formato per la comunicazione."
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2 – lettera -a (nuova) Direttiva 2006/66/CE Articolo 23 – titolo
-a) all'articolo 23, il titolo è sostituito dal seguente:
Riesame
Relazioni e riesame
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2 – lettera a Direttiva 2006/66/CE Articolo 23 – paragrafo 1
1. Entro la fine del 2016 la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.
1. Entro la fine del 2016, e successivamente ogni tre anni, la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2 – lettera b bis (nuova) Direttiva 2006/66/CE Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)
b bis) è aggiunto il paragrafo seguente :
"3 bis.Entro il 31 dicembre 2018, nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare e alla luce dell'impegno dell'Unione a realizzare la transizione verso un'economia circolare, la Commissione sottopone a riesame la presente direttiva nel suo insieme, e in particolare il suo ambito di applicazione e i suoi obiettivi, sulla base di una valutazione d'impatto. Il riesame tiene conto degli obiettivi e delle iniziative della politica dell'Unione relativa all'economia circolare e dell'evoluzione tecnica di nuovi tipi di pile che non utilizzano sostanze pericolose, in particolare metalli pesanti o di altro tipo o ioni metallici. La Commissione valuta inoltre la possibilità di definire obiettivi specifici sulle risorse, in particolare per le materie prime di importanza critica. Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa."
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 2006/66/CE Articolo 23 bis bis (nuovo)
2 bis) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 23 bis bis
Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare
Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono ad adeguati strumenti economici e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE."
-1) all'articolo 8, paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione, per stabilire norme minime di qualità, basate in particolare sulle norme elaborate dalle organizzazioni di normazione europee. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2."
"Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo e in linea con il mandato previsto nella direttiva 2012/19/UE, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire norme minime di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2."
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 1 – lettera b Direttiva 2012/19/UE Articolo 16 – paragrafo 5 bis
5 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].
5 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4. I dati sono raccolti ed elaborati conformemente alla metodologia comune di cui al paragrafo 5 quinquies e comunicati per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. Gli Stati membri provvedono affinché siano comunicati i dati di tutti gli attori che raccolgono o trattano i RAEE. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quinquies.
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 1 – lettera b Direttiva 2012/19/UE Articolo 16 – paragrafo 5 quater
5 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.
5 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. Fino a quando non sarà stata stabilita la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati di cui al paragrafo 5 quinquies, la relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri.La Commissione valuta inoltre la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 1 – lettera b Direttiva 2012/19/UE Articolo 16 – paragrafo 5 quater bis (nuovo)
5 quater bis.La Commissione include nella relazione informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva nel suo insieme nonché al suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica della presente direttiva.
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 1 – lettera b Direttiva 2012/19/UE Articolo 16 – paragrafo 5 quinquies
5 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 5 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
5 quinquies. La Commissione adotta atti delegati che stabiliscono la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati come pure il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 5 bis.
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 1 – lettera b Direttiva 2012/19/UE Articolo 16 – paragrafo 5 quinquies bis (nuovo)
5 quinquies bis.Durante il riesame di cui al paragrafo 5 quater, nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare e alla luce dell'impegno dell'Unione a realizzare la transizione verso un'economia circolare, la Commissione sottopone a riesame la presente direttiva nel suo insieme, e in particolare il suo ambito di applicazione e i suoi obiettivi, sulla base di una valutazione d'impatto e tenendo conto degli obiettivi e delle iniziative della politica dell'Unione relativa all'economia circolare. La Commissione valuta la possibilità di definire obiettivi specifici sulle risorse, in particolare per le materie prime di importanza critica. Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa.
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2012/19/UE Articolo 16 bis (nuovo)
1 bis) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 16 bis
Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare
Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono ad adeguati strumenti economici e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE."
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0013/2017).
Rifiuti ***I
911k
150k
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))(1)
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando -1 (nuovo)
(-1) La presente direttiva è intesa a stabilire misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza e garantendo che i rifiuti siano considerati una risorsa, al fine di contribuire a un'economia circolare nell'Unione.
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando -1 bis (nuovo)
(-1 bis)In considerazione della dipendenza dell'Unione dalle importazioni di materie prime e del rapido esaurimento di una parte significativa delle risorse naturali nel breve termine, una sfida essenziale consiste nel recuperare quante più risorse possibile all'interno dell'Unione e nel rafforzare la transizione verso un'economia circolare.
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando -1 ter (nuovo)
(-1 ter)L'economia circolare presenta grandi opportunità per le economie locali e ha il potenziale per creare una situazione vantaggiosa per tutte le parti interessate.
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando -1 quater (nuovo)
(-1 quater) La gestione dei rifiuti dovrebbe essere trasformata in una gestione sostenibile dei materiali, e la revisione della direttiva 2008/98/CE offre una possibilità in tal senso.
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando -1 quinquies (nuovo)
(-1 quinquies)Per il successo della transizione verso un'economia circolare, è necessario procedere alla completa attuazione del piano di azione "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare", nonché rivedere e applicare integralmente le direttive sui rifiuti. Il piano d'azione dovrebbe parimenti accrescere la coerenza e le sinergie tra le politiche relative all'economia circolare e quelle in materia di energia, clima, agricoltura, industria e ricerca.
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando -1 sexies (nuovo)
(-1 sexies)Il 9 luglio 2015, il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare1bis, in cui sottolinea in particolare la necessità di fissare obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti, elaborare misure di prevenzione dei rifiuti e stabilire definizioni chiare e inequivocabili.
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 1
(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare.
(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta ed efficiente delle risorse naturali, promuovere i principi dell'economia circolare, aumentare la diffusione delle energie rinnovabili, incrementare l'efficienza energetica, ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse importantee fornire nuove opportunità economiche e competitività nel lungo termine. Al fine di creare un'autentica economia circolare, è necessario adottare misure aggiuntive sulla produzione e il consumo sostenibili, incentrandosi sull'intero ciclo di vita dei prodotti in modo da preservare le risorse e fungere da "anello mancante". Un uso più efficiente delle risorse garantirebbe anche un risparmio netto considerevole alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell'Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra.
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) Un maggiore impegno per la transizione verso un'economia circolare potrebbe determinare una riduzione delle emissioni di gas serra del 2-4 % l'anno, offrendo un chiaro incentivo a investire nell'economia circolare. L'aumento della produttività delle risorse grazie a una migliore efficienza e la riduzione dello spreco di risorse possono ridurre considerevolmente il consumo di risorse e le emissioni di gas a effetto serra. L'economia circolare dovrebbe quindi formare parte integrante della politica climatica dato che crea sinergie, come sottolineato nelle relazioni dell'international Resource Panel (gruppo internazionale per le risorse dell'UNEP).
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 1 ter (nuovo)
(1 ter) L'economia circolare dovrebbe tenere conto delle disposizioni esplicite del Settimo programma d'azione per l'ambiente, che chiede lo sviluppo di cicli di materiali non tossici in modo che i rifiuti riciclati possano essere utilizzati come un'importante e affidabile fonte di materie prime per l'Unione.
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 2
(2) Gli obiettivi stabiliti nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti dovrebbero essere modificati affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare.
(2) Gli obiettivi stabiliti nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti dovrebbero essere aumentati affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare efficiente nell'impiego delle risorse, mediane l'adozione delle misure necessarie a garantire che i rifiuti siano considerati un risorsa utile.
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14 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
14 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 3
(3) Molti Stati membri devono ancora dotarsi delle necessarie infrastrutture di gestione dei rifiuti. Per guidare la definizione di misure e le decisioni di investimento è pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici di lungo termine che impediscano in particolare di creare un eccesso strutturale delle capacità di trattamento dei rifiuti residui e di relegare materiali riciclabili infondoalla gerarchia dei rifiuti.
(3) Molti Stati membri devono ancora dotarsi delle necessarie infrastrutture di gestione dei rifiuti. Per guidare la definizione di misure e le decisioni di investimento è pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici di lungo termine e accordare sostegno finanziario e politico che impediscano in particolare di creare un eccesso strutturale delle capacità di trattamento dei rifiuti residui e di relegare materiali riciclabili ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti. In tale contesto, per il conseguimento dei pertinenti obiettivi è essenziale utilizzare i fondi strutturali e d'investimento europei per finanziare lo sviluppo dell'infrastruttura di gestione dei rifiuti necessaria alla prevenzione, al riutilizzo e al riciclaggio. Inoltre è essenziale che gli Stati membri modifichino i propri programmi in materia di prevenzione dei rifiuti conformemente alla presente direttiva e adeguino i propri investimenti di conseguenza.
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 4
(4) Sul totale dei rifiuti generati nell'Unione, quelli urbani costituiscono una quota compresa tra il 7 e il 10%; si tratta, tuttavia, di uno dei flussi più complessi da gestire e le modalità di gestione forniscono in genere una buona indicazione della qualità dell'intero sistema di gestione dei rifiuti di un paese. I rifiuti urbani sono di difficile gestione a causa della loro composizione, estremamente complessa e mista, dell'immediata prossimità ai cittadini e della grande visibilità pubblica, per cui occorre non solo prevedere una struttura estremamente articolata che includa un efficiente sistema di raccolta, ma anche coinvolgere i cittadini e le imprese, realizzare infrastrutture adeguate alla composizione dei rifiuti e predisporre un elaborato sistema di finanziamento. I paesi che hanno istituito sistemi efficienti di gestione dei rifiuti urbani ottengono in genere risultati migliori nella gestione globale dei rifiuti.
(4) Sul totale dei rifiuti generati nell'Unione, quelli urbani costituiscono una quota compresa tra il 7 e il 10%; si tratta, tuttavia, di uno dei flussi più complessi da gestire e le modalità di gestione forniscono in genere una buona indicazione della qualità dell'intero sistema di gestione dei rifiuti di un paese. I rifiuti urbani sono di difficile gestione a causa della loro composizione, estremamente complessa e mista, dell'immediata prossimità ai cittadini, della grande visibilità pubblica nonché del loro impatto sull'ambiente e la salute umana, per cui occorre non solo prevedere una struttura estremamente articolata che includa un efficiente sistema di raccolta, un efficace sistema di cernita e l'adeguata tracciatura dei flussi di rifiuti, ma anche coinvolgere i cittadini e le imprese, realizzare infrastrutture adeguate alla composizione dei rifiuti e predisporre un elaborato sistema di finanziamento. I paesi che hanno istituito sistemi efficienti di gestione dei rifiuti urbani ottengono in genere risultati migliori nella gestione globale dei rifiuti, compreso il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.Tuttavia, un'adeguata gestione dei rifiuti urbani da sola non basta a stimolare la transizione verso un'economia circolare in cui i rifiuti sono considerati una risorsa; per far scattare tale transizione è necessario adottare un approccio ai prodotti e ai rifiuti basato sul ciclo di vita.
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) L'esperienza ha dimostrato che tanto i sistemi pubblici quanto quelli privati possono contribuire a realizzare un sistema economico circolare, e la decisione di utilizzare o meno un determinato sistema dipende spesso dalle condizioni geografiche e strutturali. Le disposizioni della presente direttiva consentono il ricorso sia a un sistema in cui la responsabilità generale della raccolta dei rifiuti urbani spetta ai comuni, sia a un sistema in cui tali servizi sono appaltati a operatori privati. La scelta di passare da un sistema all'altro dovrebbe essere di competenza degli Stati membri.
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 5
(5) È opportuno includere nella direttiva 2008/98/CE la definizione di "rifiuti urbani", "rifiuti da costruzione e demolizione", "processo finale di riciclaggio" e "riempimento" allo scopo di precisare la portata di questi concetti.
(5) È opportuno includere nella direttiva 2008/98/CE la definizione di "rifiuti urbani", "rifiuticommerciali e industriali", "rifiuti da costruzione e demolizione", "gestore della preparazione per il riutilizzo", "riciclaggio organico", "processo finale di riciclaggio", "riempimento", "cernita", "piccoli rifiuti" e "rifiuti alimentari" allo scopo di precisare la portata di questi concetti.
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) Sulla base delle notifiche degli Stati membri e dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la Commissione dovrebbe rivedere periodicamente le linee guida sull'interpretazione delle disposizioni chiave della direttiva 2008/98/CE, al fine di migliorare, allineare e armonizzare i concetti di rifiuti e sottoprodotti negli Stati membri.
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter) La coerenza tra la direttiva 2008/98/CE e gli atti legislativi dell'Unione correlati, quali la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis e il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio1ter, deve essere assicurata. In particolare, occorre assicurare un'interpretazione e un'applicazione coerenti delle definizioni di "rifiuti", "gerarchia dei rifiuti" e "sottoprodotto" a norma di tali atti legislativi.
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1 bis Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
1 ter Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 5 quater (nuovo)
(5 quater) I rifiuti pericolosi e non pericolosi dovrebbero essere identificati conformemente alla decisione 2014/955/UE della Commissione1 bis e al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione1 ter.
______________
1 bis Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44).
1 ter Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 89).
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 6
(6) Affinché gli obiettivi di riciclaggio si basino su dati affidabili e raffrontabili e i progressi nel perseguimento dei suddetti obiettivi siano controllati in modo più efficace, la definizione di "rifiuti urbani" nella direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere in linea con la definizione elaborata a fini statistici da Eurostat e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e utilizzata ormai da vari anni dagli Stati membri nella comunicazione dei dati. La definizione di "rifiuti urbani" nella presente direttiva è neutra rispetto allo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti.
(6) Affinché gli obiettivi di riciclaggio si basino su dati affidabili e raffrontabili e i progressi nel perseguimento dei suddetti obiettivi siano controllati in modo più efficace, la definizione di "rifiuti urbani" nella direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere allineata alla definizione elaborata a fini statistici da Eurostat e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e utilizzata ormai da vari anni dagli Stati membri nella comunicazione dei dati. La definizione di "rifiuti urbani" nella presente direttiva è neutra rispetto allo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti.
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 7
(7) Gli Stati membri dovrebbero introdurre incentivi adeguati per favorire l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in particolare mediante incentivi finanziari mirati alla realizzazione degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti della presente direttiva, quali tasse sul collocamento in discarica e sull'incenerimento, tasse sui rifiuti proporzionali alle quantità prodotte, regimi di responsabilità estesa del produttore e incentivi per le autorità locali.
(7) Gli Stati membri dovrebbero introdurre incentivi adeguati per favorire l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in particolare mediante incentivi finanziari, economici e normativi mirati alla realizzazione degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti della presente direttiva, quali tasse sul collocamento in discarica e sull'incenerimento, tasse sui rifiuti proporzionali alle quantità prodotte, regimi di responsabilità estesa del produttore, l'agevolazione della donazione di prodotti alimentari e incentivi per le autorità locali. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri possono ricorrere a strumenti economici o misure quali quelli figuranti nell'elenco indicativo di cui all'allegato della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero altresì adottare misure che contribuiscano a raggiungere un'elevata qualità dei materiali cerniti.
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis) Per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti, è opportuno che gli Stati membri introducano misure volte a promuovere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili che, dopo essere diventati rifiuti ed essere stati preparati per il riutilizzo, siano adatti ad essere reimmessi sul mercato. Tali misure dovrebbero tenere conto dell'impatto dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita e della gerarchia dei rifiuti.
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 8
(8) Per offrire agli operatori dei mercati delle materie prime secondarie una maggiore certezza sulle sostanze o sugli oggetti considerati rifiuti e per promuovere pari condizioni di concorrenza, è importante stabilire a livello dell'Unione condizioni armonizzate in base alle quali le sostanze o gli oggetti sono considerati sottoprodotti e i rifiuti sottoposti a un'operazione di recupero cessano di essere considerati tali. Se necessario per garantire il buon funzionamento del mercato interno o un livello elevato di tutela ambientale in tutta l'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscono i criteri dettagliati per l'applicazione delle suddette condizioni armonizzate a determinati tipi di rifiuti, ivi compreso per un utilizzo specifico.
(8) Per offrire agli operatori dei mercati delle materie prime secondarie una maggiore certezza sulle sostanze o sugli oggetti considerati rifiuti e per promuovere pari condizioni di concorrenza, è importante stabilire norme chiare in base alle quali le sostanze o gli oggetti sono considerati sottoprodotti e i rifiuti sottoposti a un'operazione di recupero cessano di essere considerati tali.
Emendamento 22 Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) Per garantire il regolare funzionamento del mercato interno, una sostanza o un oggetto risultante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto, dovrebbe essere considerato, come regola generale, un sottoprodotto se sono rispettate determinate condizioni armonizzate e se è assicurato un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana in tutta l'Unione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per definire criteri dettagliati per l'applicazione della qualifica di sottoprodotto, dando priorità alle pratiche esistenti e replicabili di simbiosi industriale e agricola. In assenza di tali criteri, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di stabilire solo caso per caso criteri dettagliati per l'applicazione della qualifica di sottoprodotto.
Emendamento 23 Proposta di direttiva Considerando 8 ter (nuovo)
(8 ter) Per garantire il regolare funzionamento del mercato interno e un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana in tutta l'Unione, come regola generale dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscono disposizioni armonizzate relative alla cessazione della qualifica di rifiuto per alcuni tipi di rifiuti. Criteri specifici volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale dovrebbero essere considerati almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, gli pneumatici e i rifiuti tessili. Qualora non siano stati definiti criteri a livello di Unione, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire a livello nazionale criteri dettagliati di cessazione della qualifica di rifiuto per taluni rifiuti, conformemente alle condizioni stabilite a livello di Unione. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti nemmeno a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i rifiuti che abbiano subito un processo di recupero non siano più considerati tali qualora rispettino le condizioni a livello di Unione che dovrebbero essere verificate caso per caso dalle autorità competenti degli Stati membri. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per integrare la presente direttiva stabilendo requisiti generali che gli Stati membri devono seguire quando adottano le regolamentazioni tecniche a norma dell'articolo 6.
Emendamento 24 Proposta di direttiva Considerando 8 quater (nuovo)
(8 quater) Quando un materiale riciclato rientra nell'economia poiché ha ricevuto la cessazione della qualifica di rifiuto in quanto rispetta i criteri specifici di cessazione della qualifica di rifiuto o è incorporato in un nuovo prodotto, deve essere pienamente conforme alla legislazione dell'Unione in materia di sostanze chimiche.
Emendamento 25 Proposta di direttiva Considerando 8 quinquies (nuovo)
(8 quinquies) La transizione verso un'economia circolare dovrebbe trarre il massimo vantaggio dall'innovazione digitale. A tal fine dovrebbero essere sviluppati strumenti elettronici quali, ad esempio, una piattaforma online per la commercializzazione dei rifiuti come nuove risorse, con l'obiettivo di rendere più facili le operazioni commerciali e di ridurre l'onere amministrativo per gli operatori, migliorando in tal modo la simbiosi industriale.
Emendamento 26 Proposta di direttiva Considerando 8 sexies (nuovo)
(8 sexies) Le disposizioni riguardanti la responsabilità estesa del produttore di cui alla presente direttiva mirano a sostenere una progettazione e una produzione di beni che prendano pienamente in considerazione e facilitino l'uso efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita dei beni medesimi, inclusi la riparazione, il riutilizzo, il disassemblaggio e il riciclaggio, senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Per responsabilità estesa del produttore s'intende l'obbligo individuale imposto al produttore di essere responsabile della gestione del fine vita dei prodotti che immette sul mercato. I produttori dovrebbero tuttavia potersi assumere la loro responsabilità a titolo individuale o collettivo. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore almeno per gli imballaggi, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie e gli accumulatori nonché i veicoli fuori uso.
Emendamento 27 Proposta di direttiva Considerando 8 septies (nuovo)
(8 septies) I regimi di responsabilità estesa del produttore dovrebbero essere considerati una serie di norme definite dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria e/o operativa della gestione della fase del ciclo di vita del prodotto successiva al suo consumo. Tali norme non dovrebbero impedire ai produttori di adempiere tali obblighi a titolo individuale o collettivo.
Emendamento 28 Proposta di direttiva Considerando 9
(9) I regimi di responsabilità estesa del produttore sono elementi essenziali di una buona gestione dei rifiuti; tuttavia, poiché l'efficienza e l'efficacia di questi regimi variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, è necessario definirne i requisiti minimi di funzionamento. Tali requisiti dovrebbero ridurre i costi e migliorare l'efficacia, così come garantire pari condizioni di concorrenza, anche per le piccole e medie imprese, e l'assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno. Essi dovrebbero inoltre contribuire a internalizzare i costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto e incentivare i produttori a tenere conto in maggior misura della riciclabilità e della riutilizzabilità in fase di progettazione. I requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore nuovi e esistenti. È tuttavia necessario prevedere un periodo transitorio per quelli esistenti affinché i produttori possano adeguare le loro strutture e procedure ai nuovi requisiti.
(9) I regimi di responsabilità estesa del produttore sono elementi essenziali di una buona gestione dei rifiuti; tuttavia, poiché l'efficienza e l'efficacia di questi regimi variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, è necessario definire i requisiti minimi di funzionamento di tali regimi di responsabilità estesa del produttore, siano essi individuali o collettivi. È necessario distinguere tra i requisiti minimi applicabili a tutti i regimi e quelli che si applicano solo ai regimi collettivi. In ogni caso, tutti i requisiti dovrebbero ridurre i costi e migliorare l'efficacia mediante misure atte a favorire una migliore attuazione della raccolta differenziata e della cernita, assicurare un riciclaggio di migliore qualità, contribuire a garantire un accesso economicamente vantaggioso alle materie prime secondarie, così come garantire pari condizioni di concorrenza, anche per le piccole e medie imprese e le imprese del commercio elettronico, e l'assenza di ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Tali requisiti dovrebbero inoltre contribuire a internalizzare i costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto e incentivare i produttori a sviluppare modelli di impresa intelligenti e a tenere conto della gerarchia dei rifiuti durante la progettazione dei loro prodotti, incentivandone la durabilità, la riciclabilità, la riutilizzabilità e la riparabilità. Essi dovrebbero incoraggiare la progressiva sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 se esistono idonee sostanze o tecnologie alternative economicamente e tecnicamente valide. L'applicazione dei requisiti minimi della responsabilità estesa del produttore dovrebbe avvenire sotto la supervisione di autorità indipendenti e non dovrebbe creare oneri finanziari o amministrativi sproporzionati a carico degli enti pubblici, degli operatori economici e dei consumatori. I requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore nuovi e esistenti. È tuttavia necessario prevedere un periodo transitorio per quelli esistenti affinché i produttori possano adeguare le loro strutture e procedure ai nuovi requisiti.
Emendamento 29 Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) Le disposizioni della presente direttiva relative alla responsabilità estesa del produttore dovrebbero applicarsi senza pregiudicare le disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore contenute in altri atti giuridici dell'Unione, in particolare quelli relativi ai flussi specifici di rifiuti.
Emendamento 30 Proposta di direttiva Considerando 9 ter (nuovo)
(9 ter) La Commissione dovrebbe adottare senza indugio orientamenti relativi alla modulazione dei contributi dei produttori nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore per assistere gli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva al fine di promuovere il mercato interno. Nell'ottica di garantire coerenza nel mercato interno, la Commissione dovrebbe altresì poter adottare criteri armonizzati a tal fine mediante atti delegati.
Emendamento 31 Proposta di direttiva Considerando 9 quater (nuovo)
(9 quater) Quando vengono stabiliti regimi per l'applicazione collettiva della responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri dovrebbero predisporre garanzie contro i conflitti di interesse tra contraenti e organizzazioni competenti in materia di responsabilità estesa del produttore.
Emendamento 32 Proposta di direttiva Considerando 10
(10) La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficiente per migliorare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente. È perciò importante che gli Stati membri adottino misure appropriate per prevenire la produzione di rifiuti, controllino i progressi compiuti nell'attuazione di tali misure e li valutino. Al fine di garantire una misurazione uniforme dei progressi compiuti complessivamente nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti è opportuno stabilire indicatori comuni.
(10) La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficiente per migliorare l'efficienza delle risorse, ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente, promuovere i materiali duraturi, riciclabili e riutilizzabili di elevata qualità e diminuire la dipendenza dalle importazioni di materie prime sempre più rare. La messa a punto di modelli d'impresa innovativi è fondamentale al riguardo. È perciò importante che gli Stati membri stabiliscano obiettivi di prevenzione e adottino misure appropriate per prevenire la produzione di rifiuti e il getto di piccoli rifiuti, tra cui l'impiego di strumenti economici e altre misure che portino alla progressiva sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 se esistono idonee sostanze o tecnologie alternative economicamente e tecnicamente valide, contrastino l'obsolescenza pianificata, sostengano il riutilizzo, responsabilizzino i consumatori mediante informazioni migliori sui prodotti e incoraggino campagne di informazione sulla prevenzione dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero altresì controllare e valutare i progressi compiuti nell'attuazione di tali misure e nella riduzione della produzione di rifiuti, mirando a dissociarla dalla crescita economica. Al fine di garantire una misurazione uniforme dei progressi compiuti complessivamente nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti è opportuno stabilire indicatori e metodologie comuni.
Emendamento 33 Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis) La promozione della sostenibilità a livello della produzione e del consumo può fornire un importante contributo alla prevenzione dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a sensibilizzare adeguatamente i consumatori e a incoraggiarli a fornire un contributo più attivo, al fine di migliorare l'efficienza delle risorse.
Emendamento 34 Proposta di direttiva Considerando 10 ter (nuovo)
(10 ter) Il produttore originario di rifiuti ha un ruolo chiave da svolgere nella prevenzione della formazione di rifiuti e durante la prima fase della raccolta differenziata.
Emendamento 35 Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis) Al fine di ridurre le perdite alimentari ed evitare i rifiuti alimentari lungo l'intera catena di approvvigionamento, dovrebbe essere stabilita una gerarchia dei rifiuti alimentari, come previsto dall'articolo 4 bis.
Emendamento 36 Proposta di direttiva Considerando 12
(12) È necessario che gli Stati membri prendano misure volte a promuovere la prevenzione dei rifiuti alimentari in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in particolare con l'obiettivo di dimezzamento dei rifiuti alimentari entro il 2030. Tali misure dovrebbero essere intese a prevenire i rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici. Tenuto conto dei benefici che la prevenzione dei rifiuti alimentari apporta sul piano ambientale e economico, gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti appositi e misurare i progressi compiuti nella riduzione dei rifiuti di questo tipo. Per agevolare lo scambio di buone prassi nell'Unione, sia tra gli Stati membri sia tra gli operatori del settore alimentare, è opportuno stabilire metodologie uniformi per la suddetta misurazione. La comunicazione del livello di rifiuti alimentari dovrebbe essere effettuata ogni due anni.
(12) È necessario che gli Stati membri prendano misure volte a promuovere la prevenzione e la riduzione dei rifiuti alimentari in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in particolare con l'obiettivo di ridurre i rifiuti alimentari del 50 % entro il 2030. Tali misure dovrebbero essere intese a prevenire e a ridurre la generazione complessiva di rifiuti alimentari nonché ridurre le perdite alimentari lungo l'intera catena di approvvigionamento, fra cui la produzione primaria, il trasporto e la conservazione. Tenuto conto dei benefici che la prevenzione dei rifiuti alimentari apporta sul piano ambientale, sociale e economico, gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti appositi, tra cui campagne di sensibilizzazione volte a dimostrare come prevenire gli sprechi alimentari nel quadro dei propri programmi di prevenzione dei rifiuti. Attraverso tali misure gli Stati membri dovrebbero mirare a conseguire l'obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari del 30 % entro il 2025 e del 50 % entro il 2030 in tutta l'Unione. Gli Stati membri dovrebbero altresì misurare i progressi compiuti nella riduzione dei rifiuti e delle perdite alimentari. Per misurare tali progressi e agevolare lo scambio di buone prassi nell'Unione, sia tra gli Stati membri sia tra gli operatori del settore alimentare, è opportuno stabilire una metodologia comune per la suddetta misurazione. La comunicazione del livello di rifiuti alimentari dovrebbe essere effettuata su base annuale.
Emendamento 37 Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) Al fine di prevenire lo spreco di cibo, gli Stati membri dovrebbero fornire incentivi per la raccolta di prodotti alimentari invenduti nella vendita al dettaglio e negli stabilimenti del settore alimentare e per la loro ridistribuzione a organizzazioni di beneficenza. Per ridurre i rifiuti alimentari è opportuno che i consumatori siano maggiormente informati sul significato delle date di scadenza.
Emendamento 39 Proposta di direttiva Considerando 13
(13) I rifiuti industriali, alcune parti dei rifiuti commerciali e i rifiuti minerari hanno composizione e volumi molto eterogenei, che variano notevolmente in funzione della struttura economica dello Stato membro, della struttura del settore industriale o commerciale che li produce e della densità industriale o commerciale di una determinata zona geografica. Di conseguenza, la maggior parte dei rifiuti industriali e minerari si presta ad essere gestita ricorrendo ad un approccio settoriale basato sui documenti di riferimento delle migliori tecniche disponibili16, in modo da affrontare le problematiche specifiche inerenti alla gestione di ogni singolo tipo di rifiuti.I rifiuti di imballaggio industriali e commerciali dovrebbero però continuare ad essere disciplinati dalle disposizioni della direttiva 94/62/CE e della direttiva 2008/98/CE, e rispettive modifiche.
(13) I rifiuti industriali, alcune parti dei rifiuti commerciali e i rifiuti minerari hanno composizione e volumi molto eterogenei, che variano notevolmente in funzione della struttura economica dello Stato membro, della struttura del settore industriale o commerciale che li produce e della densità industriale o commerciale di una determinata zona geografica. Per la maggior parte dei rifiuti industriali e minerari, un approccio settoriale basato sui documenti di riferimento delle migliori tecniche disponibili16, in modo da affrontare le problematiche specifiche inerenti alla gestione di ogni singolo tipo di rifiuti, costituisce una soluzione temporanea per il conseguimento degli obiettivi dell'economia circolare. Poiché i rifiuti industriali e commerciali sono disciplinati dalle disposizioni della direttiva 94/62/CE e della direttiva 2008/98/CE, la Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di definire, entro il 31 dicembre 2018, obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio applicabili ai rifiuti commerciali e ai rifiuti industriali non pericolosi, da conseguire entro il 2025 e il 2030.
Emendamento 40 Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis) La Commissione dovrebbe promuovere attivamente piattaforme di condivisione come modello di impresa dell'economia circolare. Dovrebbe creare una maggiore integrazione tra il piano d'azione per l'economia circolare e gli orientamenti per un'economia collaborativa e vagliare tutte le possibili misure per incentivarla.
Emendamento 41 Proposta di direttiva Considerando 13 ter (nuovo)
(13 ter) Il passaggio a un'economia circolare deve essere finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previsti dalla strategia Europa 2020, con particolare riferimento agli obiettivi legati alla protezione dell'ambiente, al passaggio a fonti di energia pulite, allo sviluppo locale sostenibile e all'incremento dell'occupazione negli Stati membri. Lo sviluppo di un'economia circolare dovrebbe di conseguenza promuovere anche il coinvolgimento di soggetti come le piccole e medie imprese, le imprese dell'economia sociale, gli enti senza scopo di lucro e le realtà attive a livello regionale e locale nella gestione dei rifiuti, al fine di migliorarne la gestione globale, favorire l'innovazione di processo e di prodotto e sviluppare l'occupazione nei territori interessati.
Emendamento 42 Proposta di direttiva Considerando 14
(14) Per ottenere benefici ambientali, economici e sociali consistenti è opportuno innalzare gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti urbani.
(14) Per ottenere benefici ambientali, economici e sociali consistenti e accelerare la transizione verso un'economia circolare, è opportuno innalzare gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti urbani almeno al 60 % entro il 2025 e al 70 % entro il 2030.
Emendamento 43 Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)
(14 bis) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'istituzione di sistemi intesi a promuovere attività di riutilizzo e l'estensione del ciclo di vita dei prodotti, a condizione di non comprometterne la qualità e la sicurezza. Tali sistemi dovrebbero essere istituiti in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili, i mobili, i materiali da costruzione, gli pneumatici e, a norma dell'articolo 5 della direttiva 94/62/CE, gli imballaggi.
Emendamento 44 Proposta di direttiva Considerando 14 ter (nuovo)
(14 ter) Al fine di promuovere il riutilizzo, gli Stati membri dovrebbero poter definire obiettivi quantitativi e dovrebbero adottare le misure necessarie presso i produttori per consentire agli organismi di riutilizzo di accedere con facilità ai manuali di istruzione, ai pezzi di ricambio e alle informazioni tecniche necessari per il riutilizzo dei prodotti.
Emendamento 45 Proposta di direttiva Considerando 14 quater (nuovo)
(14 quater) Occorre riconoscere e consolidare il ruolo delle imprese dell'economia sociale nel settore del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per promuovere il ruolo delle imprese dell'economia sociale in tale settore anche, se del caso, mediante strumenti economici, appalti pubblici, un accesso agevolato ai punti di raccolta dei rifiuti e qualsiasi altro incentivo economico o normativo adeguato. Il nuovo quadro normativo stabilito dal pacchetto sull'economia circolare dovrebbe salvaguardare la capacità dei portatori d'interesse di proseguire la loro attività nel settore del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo.
Emendamento 46 Proposta di direttiva Considerando 14 quinquies (nuovo)
(14 quinquies) Il passaggio a un'economia circolare presenta numerosi aspetti positivi, di carattere sia economico (ad esempio l'ottimizzazione dell'uso delle risorse di materie prime), che ambientale (ad esempio la tutela dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento da rifiuti) e sociale (ad esempio il potenziale occupazionale socialmente inclusivo e lo sviluppo di legami sociali). L'economia circolare è in linea con la filosofia dell'economia sociale e solidale e l'attuazione dell'economia circolare dovrebbe in primo luogo consentire di ottenere benefici ambientali e sociali.
Emendamento 47 Proposta di direttiva Considerando 14 sexies (nuovo)
(14 sexies) Gli attori dell'economia sociale e solidale, attraverso le loro attività, tra cui la preparazione per il riutilizzo e il riutilizzo stesso, dovrebbero contribuire alla promozione dell'economia sociale e solidale. Si dovrebbero intraprendere provvedimenti per garantire il mantenimento di tali attività all'interno dell'Unione.
Emendamento 48 Proposta di direttiva Considerando 15
(15) L'aumento graduale delle percentuali vigenti di rifiuti urbani da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare che materiali di rifiuto ad alto valore economico sono riutilizzati e efficacemente riciclati e che materiali di valore presenti nei rifiuti sono reimmessi nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa "materie prime"17 e alla creazione di un'economia circolare.
(15) L'aumento graduale delle percentuali vigenti di rifiuti urbani da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare che materiali di rifiuto ad alto valore economico siano efficacemente preparati per essere riutilizzati e riciclati, assicurando al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, e che materiali di valore presenti nei rifiuti siano reimmessi nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa "materie prime"17 e alla creazione di un'economia circolare.
Emendamento 49 Proposta di direttiva Considerando 16
(16) Esistono grandi differenze tra gli Stati membri in fatto di gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda il riciclaggio dei rifiuti urbani. Per tenere conto di tali differenze, gli Stati membri che, secondo i dati di Eurostat, nel 2013 hanno riciclato meno del 20% dei rifiuti urbani dovrebbero poter disporre di più tempo per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio fissati per il 2025 e il 2030. Alla luce dei tassi di incremento medi annuali osservati negli ultimi quindici anni negli Stati membri, per raggiungere questi obiettivi i predetti Stati membri dovrebbero aumentare la capacità di riciclaggio portandola a livelli ben al di sopra delle medie passate. Per poter assicurare progressi costanti verso la realizzazione degli obiettivi e colmare in tempo utile le lacune sul piano dell'attuazione, gli Stati membri a cui è concessa una proroga dovrebbero raggiungere obiettivi intermedi e approntare un piano d'attuazione.
(16) Esistono grandi differenze tra gli Stati membri in fatto di gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda il riciclaggio dei rifiuti urbani. Per tenere conto di tali differenze, gli Stati membri che, secondo i dati di Eurostat, nel 2013 hanno riciclato meno del 20% dei rifiuti urbani e che non sono stati considerati a rischio di non conseguire l'obiettivo di preparare per il riutilizzo e di riciclare almeno il 50 % dei loro rifiuti urbani entro il 2025 dovrebbero poter disporre di più tempo per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio fissati per il 2025.A quegli stessi Stai membri potrebbe altresì essere concesso più tempo per raggiungere gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio fissati per il 2030 se non sono considerati a rischio di non conseguire l'obiettivo di preparare per il riutilizzo e di riciclare almeno il 60 % dei loro rifiuti urbani entro il 2030. Alla luce dei tassi di incremento medi annuali osservati negli ultimi quindici anni negli Stati membri, per raggiungere questi obiettivi i predetti Stati membri dovrebbero aumentare la capacità di riciclaggio portandola a livelli ben al di sopra delle medie passate. Per poter assicurare progressi costanti verso la realizzazione degli obiettivi e colmare in tempo utile le lacune sul piano dell'attuazione, gli Stati membri a cui è concessa una proroga dovrebbero raggiungere obiettivi intermedi e approntare piani d'attuazione la cui efficacia dovrebbe essere valutata dalla Commissione sulla base di criteri specifici.
Emendamento 50 Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) Al fine di assicurare l'impiego di materie prime secondarie di alta qualità, i prodotti in uscita dal processo finale di riciclaggio dovrebbero rispettare le norme di qualità. Per tale motivo la Commissione dovrebbe chiedere alle organizzazioni europee di normazione di mettere a punto norme relative sia ai materiali di rifiuto che entrano nel processo finale di riciclaggio che alle materie prime secondarie, in particolare la plastica, sulla base delle migliori pratiche di produzione sul mercato.
Emendamento 51 Proposta di direttiva Considerando 17
(17) Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sulla preparazione per il riutilizzo è essenziale stabilire norme comuni in materia di comunicazione. Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. A tal fine, come regola generale, la comunicazione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto di condizioni rigorose, a comunicare i tassi di riciclaggio sulla base di ciò che esce dagli impianti di cernita. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivante da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso dei rifiuti comunicati come riciclati.
(17) Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sulla preparazione per il riutilizzo è essenziale stabilire norme comuni in materia di comunicazione, tenendo conto della necessità di evitare l'imposizione di eccessivi oneri amministrativi agli operatori di piccole e medie dimensioni. Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. Il calcolo dei rifiuti urbani riciclati dovrebbe basarsi su un unico metodo armonizzato che impedisca agli Stati membri di indicare rifiuti smaltiti come rifiuti riciclati. A tal fine, la comunicazione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivante da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso dei rifiuti comunicati come riciclati.
Emendamento 52 Proposta di direttiva Considerando 18
(18) Al fine di calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio sono stati raggiunti, gli Stati membri dovrebbero potere tener conto sia dei prodottie deicomponenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal fineeda sistemi riconosciuti di cauzione-rimborso, sia del riciclaggio dei metalli che avviene in coincidenza con l'incenerimento. Per garantire un calcolo uniforme di questi dati, la Commissione adotterà norme dettagliate sul riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei programmi di cauzione-rimborso, sui criteri qualitativi per i metalli riciclati, nonché sulla raccolta, sulla verifica e sulla comunicazione dei dati.
(18) Per garantire un calcolo uniforme dei dati sulla preparazione per il riutilizzo e sul riciclaggio, la Commissione dovrebbe adottare norme dettagliate sul riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo,dei sistemi riconosciuti di cauzione-rimborso e dei gestori del riciclaggio finale, incluse norme specifiche su raccolta, tracciabilità, verificaecomunicazione dei dati, nonché sui criteri qualitativi per i metalli riciclati che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento o con il coincenerimento. Al fine di calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio siano stati raggiunti e dopo l'adozione del metodo di calcolo armonizzato, gli Stati membri dovrebbero poter tenere conto del riciclaggio dei metalli che avviene in coincidenza con l'incenerimento o con il coincenerimento, come il recupero di energia.
Emendamento 53 Proposta di direttiva Considerando 20
(20) Affinché negli Stati membri aumentino le percentuali di rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati, è di fondamentale importanza che sia rispettato l'obbligo di istituire sistemi di raccolta differenziata per carta, metalli, plastica e vetro. Per fare innalzare le percentuali di rifiuti preparati per il riutilizzo e di rifiuti riciclati nonché prevenire la contaminazione di materiali secchi riciclabili anche i rifiuti organici dovrebbero essere raccolti separatamente.
(20) Affinché negli Stati membri aumentino le percentuali di rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati, è di fondamentale importanza che sia rispettato l'obbligo di istituire sistemi di raccolta differenziata per carta, metalli, plastica, vetro, tessilierifiuti organici. Per fare innalzare le percentuali di rifiuti preparati per il riutilizzo e di rifiuti riciclati nonché prevenire la contaminazione di materiali secchi riciclabili ed evitarne l'incenerimento o il collocamento in discarica anche i rifiuti organici dovrebbero essere raccolti separatamente e riciclati. Dovrebbe essere inoltre promossa e intensificata la ricerca in merito a possibili sistemi di raccolta e di riciclaggio per altri flussi e nuovi materiali.
Emendamento 54 Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo)
(20 bis) La bioeconomia svolge un ruolo fondamentale nel garantire la disponibilità di materie prime nell'Unione. Un uso più efficiente dei rifiuti urbani potrebbe costituire un incentivo importante alla catena di approvvigionamento della bioeconomia. In particolare, una gestione sostenibile dei rifiuti organici offre la possibilità di sostituire le materie prime ottenute utilizzando combustibili fossili con fonti rinnovabili per la produzione di materiali e prodotti primari.
Emendamento 55 Proposta di direttiva Considerando 20 ter (nuovo)
(20 ter) Al fine di evitare un trattamento dei rifiuti che releghi le risorse ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti, consentire un riciclaggio di alta qualità e promuovere l'impiego di materie prime secondarie di qualità gli Stati membri dovrebbero garantire che i rifiuti organici siano raccolti separatamente e sottoposti a riciclaggio organico in modo da assicurare un livello elevato di protezione ambientale nonché rifiuti in uscita che soddisfano i pertinenti standard di qualità.
Emendamento 56 Proposta di direttiva Considerando 20 quater (nuovo)
(20 quater) Nonostante la raccolta differenziata, molti materiali riciclabili finiscono ancora nei rifiuti misti. Con una cernita di alta qualità, soprattutto tramite la cernita ottica, molti materiali possono essere separati dai rifiuti residui e venire successivamente riciclati e ritrasformati per ottenere materie prime secondarie. Gli Stati membri dovrebbero quindi adottare misure per garantire che anche i rifiuti che non sono raccolti separatamente siano comunque oggetto di cernita.
Emendamento 57 Proposta di direttiva Considerando 20 quinquies (nuovo)
(20 quinquies) Per prevenire la contaminazione dei rifiuti urbani da parte di sostanze pericolose che potrebbero ridurre la qualità del riciclaggio e quindi ostacolare l'impiego delle materie prime secondarie, gli Stati membri dovrebbero mettere a punto una raccolta differenziata per i rifiuti domestici pericolosi.
Emendamento 58 Proposta di direttiva Considerando 21
(21) L'adeguata gestione dei rifiuti pericolosi continua a porre problemi nell'Unione e i dati riguardanti il loro trattamento sono lacunosi. È pertanto necessario potenziare la registrazione dei dati e i meccanismi di tracciabilità tramite l'introduzione di registri elettronici dei rifiuti pericolosi negli Stati membri. La raccolta elettronica dei dati dovrebbe essere applicata, se del caso, anche ad altri rifiuti per semplificare alle imprese e alle amministrazioni la registrazione dei dati e per controllare meglio i flussi di rifiuti nell'Unione.
(21) L'adeguata gestione dei rifiuti pericolosi continua a porre problemi nell'Unione e i dati riguardanti il loro trattamento sono lacunosi. È pertanto necessario potenziare la registrazione dei dati e i meccanismi di tracciabilità tramite l'introduzione di registri elettronici dei rifiuti pericolosi negli Stati membri. La raccolta elettronica dei dati dovrebbe essere applicata anche ad altri rifiuti per semplificare alle imprese e alle amministrazioni la registrazione dei dati e per controllare meglio i flussi di rifiuti nell'Unione.
Emendamento 59 Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo)
(21 bis) La raccolta differenziata e la rigenerazione degli oli usati comporta vantaggi economici e ambientali significativi anche in termini di sicurezza dell'approvvigionamento. Dovrebbero essere introdotti una raccolta differenziata e obiettivi di rigenerazione degli oli usati.
Emendamento 60 Proposta di direttiva Considerando 22
(22) La presente direttiva stabilisce obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti infrastrutturali, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti, utilizzandoli per promuovere la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio.
(22) La presente direttiva stabilisce obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti infrastrutturali e nell'economia circolare, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, promuovendo in primo luogo la prevenzione e il riutilizzo e poi il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti.La Commissione dovrebbe, coerentemente con la gerarchia dei rifiuti, consentire il ricorso a Orizzonte 2020 e ai fondi strutturali e di investimento europei per sviluppare un quadro finanziario efficace che aiuti le autorità locali ad applicare i requisiti della presente direttiva e a finanziare l'introduzione di tecnologie e modalità di gestione dei rifiuti innovative.
Emendamento 61 Proposta di direttiva Considerando 23
(23) Alcune materie prime sono di grande importanza per l'economia dell'Unione e il loro approvvigionamento è associato a un elevato livello di rischio. Nell'ottica di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di tali materie prime e in linea con l'iniziativa sulle materie prime e con gli obiettivi generali e specifici del partenariato europeo per l'innovazione concernente le materie prime, è opportuno che gli Stati membri adottino misure per gestire al meglio i rifiuti contenenti quantità significative di tali materie prime, tenendo conto sia della fattibilità economica e tecnologica sia dei benefici per l'ambiente. La Commissione ha istituito un elenco delle materie prime essenziali per l'UE18. L'elenco è riveduto regolarmente dalla Commissione.
(23) Alcune materie prime sono di grande importanza per l'economia dell'Unione e il loro approvvigionamento è associato a un elevato livello di rischio. Nell'ottica di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di tali materie prime e in linea con l'iniziativa sulle materie prime e con gli obiettivi generali e specifici del partenariato europeo per l'innovazione concernente le materie prime, è opportuno che gli Stati membri adottino misure per promuovere il riutilizzo dei prodotti e il riciclaggio dei rifiuti contenenti quantità significative di materie prime essenziali e per assicurare una loro gestione efficiente, tenendo conto sia della fattibilità economica e tecnologica sia dei benefici per l'ambiente e la salute. La Commissione ha istituito un elenco delle materie prime essenziali per l'UE18. L'elenco è riveduto regolarmente dalla Commissione.
Emendamento 62 Proposta di direttiva Considerando 24
(24) Per favorire ulteriormente la realizzazione dell'iniziativa sulle materie prime, gli Stati membri dovrebbero inoltre promuovere il riutilizzo dei prodotti che sono fonte principale di materie prime. Essi dovrebbero includere nei loro piani di gestione dei rifiuti anche misure applicabili a livello nazionale di raccolta e recupero dei rifiuti contenenti quantità significative di tali materie prime. Le misure dovrebbero essere inserite nei piani di gestione dei rifiuti in sede del primo aggiornamento dei piani successivamente alla data in cui prende effetto la presente direttiva. La Commissione fornirà informazioni sui gruppi di prodotti pertinenti e sui flussi di rifiuti a livello di Unione. Questa disposizione non esclude che gli Stati membri possano adottare misure per altre materie prime considerate altrettanto importanti per l'economia nazionale.
(24) Per favorire ulteriormente la realizzazione dell'iniziativa sulle materie prime, gli Stati membri dovrebbero inoltre includere nei loro piani di gestione dei rifiuti anche misure applicabili a livello nazionale di raccolta, cernita e recupero dei rifiuti contenenti quantità significative di tali materie prime. Le misure dovrebbero essere inserite nei piani di gestione dei rifiuti in sede del primo aggiornamento dei piani successivamente alla data in cui entra in vigore la presente direttiva. La Commissione fornirà informazioni sui gruppi di prodotti pertinenti e sui flussi di rifiuti a livello di Unione. Questa disposizione non esclude che gli Stati membri possano adottare misure per altre materie prime considerate altrettanto importanti per l'economia nazionale.
Emendamento 63 Proposta di direttiva Considerando 25
(25) Gettare piccoli rifiuti in luoghi pubblici va a diretto discapito dell'ambiente e del benessere dei cittadini e gli elevati costi di pulizia costituiscono un inutile onere economico per la società. Questo problema potrebbe essere in parte eliminato introducendo nei piani di gestione dei rifiuti misure specifiche e garantendone debitamente l'applicazione ad opera delle autorità competenti.
(25) Gettare piccoli rifiuti in luoghi pubblici ha effetti negativi diretti e indiretti sull'ambiente, sul benessere dei cittadini e sull'economia. Gli elevati costi di pulizia costituiscono un inutile onere economico per la società. Questo problema potrebbe essere in parte eliminato introducendo nei piani di gestione dei rifiuti misure specifiche e garantendone debitamente l'applicazione ad opera delle autorità competenti. Prevenire il getto di piccoli rifiuti è preferibile rispetto alla loro rimozione. L'impegno di prevenire il getto di piccoli rifiuti nei luoghi pubblici dovrebbe essere condiviso tra le autorità competenti, i produttori e i consumatori. È fondamentale cambiare i comportamenti scorretti dei consumatori per prevenire il getto di piccoli rifiuti nei luoghi pubblici. I produttori di prodotti che potrebbero diventare piccoli rifiuti dovrebbero promuovere l'uso sostenibile dei loro prodotti al fine di evitare che essi siano gettati in luoghi pubblici. Inoltre, l'educazione e la maggiore sensibilizzazione svolgono un ruolo essenziale per il cambiamento dei comportamenti.
Emendamento 64 Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo)
(25 bis) La direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, costituisce lo strumento giuridico vincolante a livello dell'Unione per valutare, monitorare e fissare obiettivi ambientali al fine di conseguire un buono stato ecologico in relazione ai rifiuti marini. Tuttavia, le principali fonti di rifiuti marini sono attività di origine terrestre causate da cattive pratiche di gestione dei rifiuti solidi, dalla mancanza di infrastrutture e dalla scarsa consapevolezza pubblica. Per tale motivo, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a ridurre i rifiuti di origine terrestre passibili di finire nell'ambiente marino, in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, mirando in particolare a conseguire l'obiettivo di riduzione del 50 % dei rifiuti marini entro il 2030 a livello di Unione. Tenuto conto dei benefici che la prevenzione dei rifiuti marini apporta sul piano ambientale ed economico, gli Stati membri dovrebbero adottare misure specifiche di prevenzione dei rifiuti marini nell'ambito dei loro programmi di prevenzione dei rifiuti. Attraverso tali misure gli Stati membri dovrebbero mirare a conseguire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti marini del 30 % entro il 2025 e del 50 % entro il 2030 in tutta l'Unione. Per misurare i progressi verso la realizzazione di tali obiettivi e agevolare lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri all'interno dell'Unione, è opportuno stabilire metodologie uniformi per la misurazione dei rifiuti marini di origine terrestre. La comunicazione dei livelli di rifiuti marini di origine terrestre dovrebbe essere effettuata ogni anno.
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1 bis Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
Emendamento 65 Proposta di direttiva Considerando 25 ter (nuovo)
(25 ter) Lo scorretto smaltimento dei rifiuti attraverso il getto di rifiuti e gli scarichi di acque reflue e di rifiuti solidi come la plastica ha impatti negativi sull'ambiente marino e la salute umana, nonché significativi costi sul piano economico e sociale. Tali rifiuti sovvertono inoltre l'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti, in particolare in quanto impediscono la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero prima dello smaltimento. Viste la natura transfrontaliera dei rifiuti marini e la necessità di armonizzare gli sforzi, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per raggiungere un obiettivo volto a ridurli, utilizzando protocolli di monitoraggio istituiti ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE.
Emendamento 66 Proposta di direttiva Considerando 25 quater (nuovo)
(25 quater) Le microsfere nei prodotti cosmetici da sciacquare e nei prodotti per la cura personale che, dopo l'uso, raggiungono i sistemi di drenaggio residenziali, commerciali o industriali sono una delle forme dirette di inquinamento da microplastica maggiormente evitabili. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a impedire che gli ingredienti a base di microsfere e la microplastica entrino nei sistemi di trattamento delle acque reflue e siano scaricati nell'ambiente marino.
Emendamento 67 Proposta di direttiva Considerando 27
(27) Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. Sarebbe pertanto opportuno sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le suddette relazioni, verificando la conformità esclusivamente in base ai dati statistici che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione.
(27) Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. Sarebbe pertanto opportuno sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le suddette relazioni, verificando la conformità in base ai dati statistici che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione, su richiesta e senza indugio, qualsiasi informazione necessaria per la valutazione dell'attuazione della presente direttiva nel suo insieme nonché del suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana.
Emendamento 68 Proposta di direttiva Considerando 28
(28) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili alla Commissione per poter valutare la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche istituendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo le disposizioni obsolete in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione sul controllo della qualità dei dati. Pertanto, al momento di dar conto della conformità agli obiettivi stabiliti dalla legislazione sui rifiuti, gli Stati membri, dovrebbero utilizzare la metodologia più recente messa a punto dalla Commissione e dagli istituti nazionali di statistica.
(28) I dati e le informazioni comunicati dagli Stati membri sono indispensabili alla Commissione per poter valutare la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità dei dati comunicati stabilendo una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati sulla base di fonti attendibili e istituendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo le disposizioni obsolete in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione sul controllo della qualità dei dati. Pertanto, al momento di dar conto della conformità agli obiettivi stabiliti dalla legislazione sui rifiuti, gli Stati membri dovrebbero utilizzare la metodologia comune messa a punto dalla Commissione in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica e con le autorità nazionali, regionali e locali responsabili della gestione dei rifiuti.
Emendamento 69 Proposta di direttiva Considerando 28 bis (nuovo)
(28 bis) Ogni tre anni la Commissione dovrebbe pubblicare una relazione basata sulle informazioni e sui dati comunicati dagli Stati membri, allo scopo di riferire al Parlamento e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e nell'attuazione dei nuovi obblighi stabiliti dalla presente direttiva. Tali relazioni triennali dovrebbero altresì valutare l'impatto della direttiva 2008/98/CE nel suo complesso sull'ambiente e sulla salute umana ed esaminare se sono necessarie modifiche volte a garantire che tale direttiva resti idonea a conseguire gli obiettivi dell'economia circolare.
Emendamento 70 Proposta di direttiva Considerando 28 ter (nuovo)
(28 ter) Al fine di contribuire a una governance adeguata, all'applicazione della legge, alla cooperazione transfrontaliera e alla diffusione delle migliori prassi e delle innovazioni nel campo dei rifiuti, nonché per assicurare l'efficace e coerente attuazione degli obiettivi stabiliti nella direttiva 2008/98/CE, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori prassi tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne l'attuazione pratica di tale direttiva. I risultati del lavoro di tale piattaforma dovrebbero essere resi pubblici.
Emendamento 71 Proposta di direttiva Considerando 28 quater (nuovo)
(28 quater) Il potenziale economico e i benefici ambientali della transizione verso un'economia circolare e una maggiore efficienza delle risorse sono chiaramente stabiliti. Misure volte a chiudere il cerchio sono state illustrate in diversi documenti e proposte politiche, che vanno dal manifesto della Piattaforma europea sull'efficienza nell'impiego delle risorse (EREP) per un'Europa più efficiente nell'impiego delle risorse, pubblicato il 17 dicembre 2012, e successive raccomandazioni strategiche, alla relazione d'iniziativa del Parlamento europeo sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare, del 25 giugno 2015 e, infine, al piano d'azione della Commissione per l'economia circolare pubblicato il 2 dicembre 2015. Tali misure presentano tutte azioni che vanno oltre i rifiuti, coprendo l'intero ciclo, e dovrebbero non solo guidare il livello di ambizione della legislazione dell'Unione in materia di rifiuti, ma anche garantire che siano intraprese azioni ambiziose per chiudere e completare il cerchio.
Emendamento 72 Proposta di direttiva Considerando 28 quinquies (nuovo)
(28 quinquies) La ricerca e l'innovazione, come pure la creazione di modelli di impresa intelligenti basati sull'efficienza delle risorse, sono fondamentali per sostenere la transizione verso un'economia circolare dell'Unione in cui i rifiuti siano considerati una nuova risorsa. A tal fine è necessario contribuire, nell'ambito di Orizzonte 2020, ai progetti di ricerca e di innovazione in grado di dimostrare e di testare sul campo la sostenibilità economica e ambientale dell'economia circolare. Al contempo, adottando un approccio sistemico, tali progetti possono facilitare lo sviluppo di una legislazione favorevole all'innovazione e di facile attuazione, individuando eventuali incertezze, barriere e lacune normative che possono ostacolare lo sviluppo di modelli di impresa basati sull'efficienza delle risorse.
Emendamento 73 Proposta di direttiva Considerando 28 sexies (nuovo)
(28 sexies) Il 2 dicembre 2015 la Commissione ha presentato "Un piano d'azione per l'economia circolare" per promuovere la transizione dell'Unione verso un'economia circolare. Sebbene la Commissione abbia stabilito un programma d'azione concreto e ambizioso, con misure che coprono l'intero ciclo di vita dei prodotti, sono necessarie misure aggiuntive per accelerare la transizione.
Emendamento 74 Proposta di direttiva Considerando 28 septies (nuovo)
(28 septies) Un miglioramento nell'uso delle risorse potrebbe comportare un risparmio netto considerevole alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell'Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra. Per tale motivo la Commissione dovrebbe proporre, entro la fine del 2018, un indicatore principale e una serie di sottoindicatori relativi all'efficienza delle risorse allo scopo di monitorare i progressi compiuti in relazione all'obiettivo di aumentare l'efficienza delle risorse a livello di Unione del 30% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2014.
Emendamento 75 Proposta di direttiva Considerando 29
(29) Al fine di integrare o modificare la direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 11bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca una contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(29) Al fine di integrare o modificare la direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo a:
– criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni alle quali le sostanze o gli oggetti sono considerati sottoprodotti o cessano di essere considerati rifiuti;
– requisiti generali che gli Stati membri devono seguire quando adottano le regolamentazioni tecniche relative alla cessazione della qualifica di rifiuto;
– la stesura dell'elenco dei rifiuti;
– criteri armonizzati da seguire in sede di definizione dei contributi finanziari versati dai produttori in adempimento ai loro obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, modulati in funzione dei costi reali di fine vita dei prodotti;
– indicatori per misurare i progressi compiuti nella riduzione della produzione di rifiuti e nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti;
– una metodologia comune, inclusi requisiti minimi di qualità, per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari;
– una metodologia comune, inclusi requisiti minimi di qualità, per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti marini di origine terrestre;
– requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo, dei sistemi di cauzione-rimborso e dei gestori finali del riciclaggio, incluse norme specifiche sulla raccolta, la tracciabilità, la verifica e la comunicazione dei dati;
– una metodologia comune per calcolare il peso dei metalli che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento o il coincenerimento, compresi i criteri di qualità per i metalli riciclati;
– criteri tecnici e procedure operative relativi alle operazioni di smaltimento D2, D3, D4, D6, D7 e D12 di cui all'allegato I della direttiva 2008/98/CE e, se del caso, il divieto di tali operazioni se non soddisfano taluni criteri relativi alla protezione della salute umana e dell'ambiente;
– le norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento che richiedono un'autorizzazione a norma della direttiva 2008/98/CE, qualora sia dimostrato che dette norme produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente;
– le norme minime applicabili alle attività che richiedono la registrazione a norma della direttiva 2008/98/CE, qualora sia dimostrato che dette norme produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente o eviterebbero perturbazioni del mercato interno;
– la precisazione dell'applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all'allegato II, punto R1, della direttiva 2008/98/CE;
– la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati, per l'organizzazione della raccolta dei dati e delle fonti di dati nonché per il formato per la notifica alla Commissione da parte degli Stati membri dei dati concernenti l'attuazione degli obiettivi in materia di riduzione dei rifiuti alimentari e di riduzione dei rifiuti marini, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento nonché gli oli usati; nonché
– l'adeguamento degli allegati da I a V della direttiva 2008/98/CE al progresso scientifico e tecnico.
È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Emendamento 76 Proposta di direttiva Considerando 30
(30) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2008/98/CE dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'articolo 9, paragrafi 4 e 5, all'articolo 33, paragrafo 2, all'articolo 35, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 6. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio19.
(30) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2008/98/CE dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo a:
– il formato per la notifica delle informazioni sull'adozione e sulle revisioni sostanziali dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti, e
– le condizioni minime per il funzionamento dei registri elettronici per i rifiuti pericolosi.
Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio19.
__________________
__________________
19 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
19 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Emendamento 77 Proposta di direttiva Considerando 33
(33) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare la gestione dei rifiuti nell'Unione contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente, alla salute degli oceani, alla sicurezza dei prodotti della pesca riducendo i rifiuti marini, e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali in tutta l'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle misure, essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
(33) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare la gestione dei rifiuti nell'Unione contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente, alla salute degli oceani, alla sicurezza dei prodotti della pesca riducendo i rifiuti marini, e all'utilizzazione accorta, ridotta e razionale delle risorse naturali in tutta l'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle misure, essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
Emendamento 78 Proposta di direttiva Considerando 33 bis (nuovo)
(33 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire livelli elevati di salute e sicurezza sul luogo di lavoro nei settori della produzione, del riciclaggio, della riparazione, della preparazione per il riutilizzo e dei rifiuti, prendendo in considerazione i rischi specifici affrontati dai lavoratori in tali settori, e dovrebbero garantire che la legislazione dell'Unione in vigore in tali ambiti sia adeguatamente attuata e applicata.
Emendamento 79 Proposta di direttiva Considerando 33 ter (nuovo)
(33 ter) La presente direttiva è stata adottata tenendo in considerazione gli impegni stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 e dovrebbe essere attuata e applicata nel rispetto degli orientamenti contenuti in tale accordo.
Emendamento 80 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 1
-1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.
"La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, elementi fondamentali per la transizione verso un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione.";
Emendamento 81 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera a Direttiva 2008/98/CE Articolo 3 – punto 1 bis
"1 bis) «rifiuti urbani»
"1 bis) «rifiuti urbani»
a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi:
a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi:
– carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori;
– carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori;
– rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
– rifiuti di giardino, ivi comprese foglie e sfalci d'erba;
– rifiuti di giardino, ivi comprese foglie e sfalci d'erba;
b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che, per natura, composizione e quantità, sono equiparabili ai rifiuti domestici;
b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da piccole imprese, edifici adibiti a uffici eistituzioni, ivi compresi scuole, ospedali ed edifici pubblici, che, per natura e composizione, sono simili ai rifiuti domestici;
c) rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dalla nettezza urbana, ivi compresi la spazzatura, il contenuto dei cestini portarifiuti e i rifiuti della manutenzione del verde pubblico.
c) rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dalla nettezza urbana, ivi compresi la spazzatura, il contenuto dei cestini portarifiuti e i rifiuti della manutenzione del verde pubblico.
I rifiuti urbani non includono i rifiuti delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, ivi compresi i fanghi di depurazione, né i rifiuti da costruzione e demolizione;"
I rifiuti urbani non includono i rifiuti delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, ivi compresi i fanghi di depurazione, né i rifiuti da costruzione e demolizione.
La definizione di "rifiuti urbani" nella presente direttiva si applica indipendentemente dallo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti;";
Emendamento 82 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 3 – punto 1 ter (nuovo)
a bis) è inserito il punto seguente:
"1 ter. «rifiuti commerciali e industriali» rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da attività e/o siti commerciali e industriali.
I rifiuti commerciali e industriali non comprendono i rifiuti urbani, i rifiuti da costruzione e demolizione e i rifiuti delle reti fognarie o degli impianti di trattamento, ivi compresi i fanghi di depurazione;";
Emendamento 83 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera b Direttiva 2008/98/CE Articolo 3 – punto 2 bis
2 bis) «rifiuto non pericoloso» rifiuto che non presenta alcuna delle caratteristiche pericolose di cui all'allegato III;
2 bis) «rifiuto non pericoloso» rifiuto non contemplato dal punto 2 del presente articolo;
Emendamento 84 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera c Direttiva 2008/98/CE Articolo 3 – punto 4
4. «rifiuti organici» rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio, rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare e altri rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e che per natura, composizione e quantità sono equiparabili ai rifiuti organici;
4. «rifiuti organici» rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio, rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare e altri rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità;
Emendamento 85 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera d bis (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 3 – punto 9
d bis) il punto 9 è sostituito dal seguente:
9. «gestione dei rifiuti» la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;
"9. «gestione dei rifiuti» la raccolta, il trasporto, la cernita, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;
Emendamento 86 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera d ter (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 3 – punto 11
d ter) il punto 11 è sostituito dal seguente:
11. «raccolta differenziata» la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
"11. «raccolta differenziata» la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico, in particolare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio;";
Emendamento 87 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera e Direttiva 2008/98/CE Articolo 3 – punto 16
16. «preparazione per il riutilizzo» le operazioni di controllo, pulizia o riparazione effettuate ai fini del recupero, attraverso cui i rifiuti, i prodotti o i componenti di prodotti che sono stati raccolti da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo o nell'ambito di un sistema riconosciuto di cauzione-rimborso sono preparati in modo da poter essere riutilizzati senza altro pretrattamento;
16. «preparazione per il riutilizzo» le operazioni di controllo, pulizia o riparazione effettuate ai fini del recupero, attraverso cui i prodotti o i componenti di prodotti che sono diventati rifiuti e sono stati raccolti da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo sono preparati in modo da poter essere riutilizzati senza altro pretrattamento;
Emendamento 88 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera e bis (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 3 – punto 16 bis (nuovo)
e bis) è inserito il punto seguente:
"16 bis. «gestore della preparazione per il riutilizzo» un'impresa che tratta rifiuti e opera nella catena di lavorazione della preparazione per il riutilizzo in conformità delle norme applicabili;";
Emendamento 89 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera e ter (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 3 – punto 16 ter (nuovo)
e ter) è inserito il punto seguente:
"16 ter.«rifabbricazione» processo che consiste nel far ridiventare un prodotto come nuovo attraverso il riutilizzo, il ricondizionamento e la sostituzione di componenti;"
Emendamento 90 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera e quater (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 3 – punto 17
e quater) il punto 17 è sostituito dal seguente:
17. «riciclaggio» qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
"17. «riciclaggio» qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il riciclaggio organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;";
Emendamento 91 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera e quinquies (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 3 – punto -17 bis (nuovo)
e quinquies) è inserito il punto seguente:
"- 17 bis.«riciclaggio organico» riciclaggio sotto forma di trattamento aerobico o anaerobico o di un altro trattamento delle parti biodegradabili dei rifiuti, con produzione di prodotti, materiali o sostanze; il trattamento meccanico-biologico e l'interramento in discarica non sono considerati una forma di riciclaggio organico;";
Emendamento 92 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera f Direttiva 2008/98/CE Articolo 3 – punto 17 bis
17 bis) «processo finale di riciclaggio» il processo di riciclaggio che inizia quando non è più necessaria alcun'altra operazione di cernita meccanica e i materiali di rifiuto entrano in un processo di produzione che li ritrasforma in prodotti, materiali o sostanze;
17 bis) «processo finale di riciclaggio» il processo di riciclaggio che inizia quando non è più necessaria alcun'altra operazione di cernita e i materiali di rifiuto sono ritrasformati in prodotti, materiali o sostanze;
Emendamento 93 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera f Direttiva 2008/98/CE Articolo 3 – punto 17 ter
17 ter) «riempimento» qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei sono utilizzati a fini di bonifica in aeree escavate o per interventi paesaggistici o costruttivi invece di altri materiali che non sono rifiuti e che sarebbero stati altrimenti utilizzati a tale scopo;
17 ter) «riempimento» qualsiasi operazione di recupero diversa dal riciclaggio in cui rifiuti inerti non pericolosi idonei o altri rifiuti non pericolosi sono utilizzati a fini di bonifica in aree escavate o per interventi paesaggistici o costruttivi invece di altri materiali che non sono rifiuti e che sarebbero stati altrimenti utilizzati a tale scopo, e sono utilizzati in quantità che non superano quelle strettamente necessarie ai fini della bonifica o dell'intervento;
Emendamento 94 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera f bis (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 3 – punto 17 quater (nuovo)
f bis) è inserito il punto seguente:
"17 quater. «diluizione» la miscelazione di rifiuti con uno o più materiali o rifiuti diversi allo scopo di ridurre, senza trasformazione chimica, la concentrazione di uno o più componenti presenti nei rifiuti, affinché i rifiuti diluiti possano essere destinati a un'operazione di trattamento o riciclaggio non consentita per rifiuti non diluiti."
Emendamento 95 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera f ter (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 3 – punto 20 bis (nuovo)
f ter) è aggiunto il punto seguente:
"20 bis.«decontaminazione» ogni operazione che consiste nel rimuovere dai rifiuti o nel trattare i componenti o gli inquinanti pericolosi indesiderati al fine di distruggerli;";
Emendamento 96 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera f quater (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 3 – punto 20 ter (nuovo)
f quater) è aggiunto il punto seguente:
"20 ter.«cernita» qualsiasi operazione di gestione dei rifiuti che separa i rifiuti raccolti in frazioni e sottofrazioni diverse;";
Emendamento 97 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera f quinquies (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 3 – punto 20 quater (nuovo)
f quinquies) è aggiunto il punto seguente:
"20 quater.«piccoli rifiuti» rifiuti di piccole dimensioni presenti in zone accessibili al pubblico che sono stati rilasciati impropriamente nell'ambiente, in modo deliberato o per negligenza;";
Emendamento 98 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera f sexies (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 3 – punto 20 quinquies (nuovo)
f sexies) è aggiunto il punto seguente:
"20 quinquies.«rifiuti alimentari» alimenti destinati al consumo umano, commestibili o non commestibili, rimossi dalla catena di produzione o di approvvigionamento per essere scartati, anche a livello di produzione primaria, trasformazione, produzione, trasporto, conservazione, vendita al dettaglio e di consumatori, ad eccezione delle perdite nelle attività della produzione primaria;";
Emendamento 99 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera f septies (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 3 – punto 20 sexies (nuovo)
f septies) è aggiunto il punto seguente:
"20 sexies.«rifiuto residuo» rifiuto risultante da un trattamento o da un'operazione di recupero, ivi compreso il riciclaggio, che non può essere ulteriormente recuperato e di conseguenza deve essere smaltito;"
Emendamento 101 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1
2 bis) all'articolo 4, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
2. Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti.
"2. Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti. Ciò può rendere necessario sottoporre determinati rifiuti a un processo di decontaminazione prima di un ulteriore trattamento.";
Emendamento 102 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2008/98/CE Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1
3. Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici adeguati per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti.
3. Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici adeguati e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli elencati nell'allegato IV bis allo scopo di incoraggiare l'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 e di sostenere le attività volte a conseguire gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, in modo da ottimizzare l'utilizzo delle materie prime secondarie e compensare le disparità in termini di costi con le materie prime vergini.
Emendamento 103 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2008/98/CE Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli strumenti specifici introdotti in conformità con il presente paragrafo entro il [diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni.
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli strumenti specifici introdotti in conformità con il presente paragrafo entro il [diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni.
Emendamento 104 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis) all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:
"3 bis.Gli Stati membri istituiscono sistemi tariffari volti a garantire il finanziamento delle infrastrutture di gestione dei rifiuti urbani che sono necessarie per l'attuazione della presente direttiva.";
Emendamento 105 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter) all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:
"3 ter.Gli Stati membri applicano la gerarchia dei rifiuti al fine di promuovere la transizione verso l'economia circolare. A tal fine, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis, gli Stati membri applicano la gerarchia dei rifiuti al momento dell'assegnazione di tutti i fondi dell'Unione e, negli investimenti a favore delle infrastrutture di gestione dei rifiuti, danno la priorità alla prevenzione, al riutilizzo, alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio.
_________________
1bis Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).";
Emendamento 107 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 4 bis (nuovo)
3 quater) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 4 bis
Gerarchia dei rifiuti alimentari
1. La seguente gerarchia specifica dei rifiuti alimentari si applica in ordine di priorità nella normativa e nella politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:
a) prevenzione alla fonte;
b) recupero degli alimenti commestibili, dando priorità all'uso umano rispetto agli alimenti animali e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari;
c) riciclaggio organico;
d) recupero di energia;
e) smaltimento.
2. Gli Stati membri forniscono incentivi per prevenire i rifiuti alimentari, ad esempio mettendo a punto accordi volontari, agevolando la donazione di prodotti alimentari o, se del caso, adottando misure finanziarie o fiscali.";
Emendamento 108 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera a Direttiva 2008/98/CE Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1. Gli Stati membri garantiscono che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1. Una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non è considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
Emendamento 109 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera b Direttiva 2008/98/CE Articolo 5 – paragrafo 2
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per stabilire i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici. Nello stabilire i criteri dettagliati, la Commissione dà priorità alle pratiche già esistenti e replicabili di simbiosi industriale.
Emendamento 110 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
b bis) è inserito il paragrafo seguente:
"2 bis. Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello unionale in conformità alla procedura di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire caso per caso i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze od oggetti specifici, inclusi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario.";
Emendamento 111 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera c Direttiva 2008/98/CE Articolo 5 – paragrafo 3
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le regolamentazioni tecniche adottate a norma del paragrafo 1 in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (*), ove quest'ultima lo imponga.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le regolamentazioni tecniche adottate a norma del paragrafo 2 bis in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio*.
_______________
______________
(*) GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1.
* Direttiva(UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
Emendamento 112 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera a – punto i Direttiva 2008/98/CE Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1. Gli Stati membri garantiscono che i rifiuti sottoposti a un'operazione di recupero cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
1. Gli Stati membri garantiscono che i rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
Emendamento 113 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera b Direttiva 2008/98/CE Articolo 6 – paragrafo 2
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per stabilire i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati rifiuti. Tali criteri dettagliati includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis, sulla base del monitoraggio della situazione negli Stati membri, per integrare la presente direttiva stabilendo i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a rifiuti specifici. Tali criteri dettagliati includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sulla salute umana e/o sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
Emendamento 114 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera b Direttiva 2008/98/CE Articolo 6 – paragrafo 3
3. I rifiuti che hanno cessato di essere tali a norma del paragrafo 1 possono essere considerati preparati per il riutilizzo, riciclati o recuperati ai fini del calcolo del conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), se sono stati sottoposti a preparazione per il riutilizzo, a riciclaggio o a recupero in conformità con le suddette direttive.
3. I rifiuti che hanno cessato di essere tali a norma del paragrafo 1 possono essere tenuti in considerazione ai fini del calcolo del conseguimento degli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o al recupero stabiliti nella presente direttiva, nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), se sono stati sottoposti rispettivamente a un'operazione di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio o di recupero in conformità con le suddette direttive. Il peso dei rifiuti che si ritiene abbiano cessato di essere tali può essere comunicato come peso dei rifiuti riciclati qualora i materiali o le sostanze che hanno cessato di essere rifiuti siano destinati al ritrattamento, esclusi il recupero di energia e il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
Emendamento 115 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera b Direttiva 2008/98/CE Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello dell'Unione in conformità della procedura di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a rifiuti specifici, inclusi i valori limite per le sostanze inquinanti.
Emendamento 116 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera b Direttiva 2008/98/CE Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. Qualora tali criteri non siano stati stabiliti a livello nazionale, gli Stati membri assicurano che i rifiuti sottoposti a un'operazione di recupero non siano considerati più tali se rispettano le condizioni di cui al paragrafo 1, le quali sono verificate caso per caso dalle autorità nazionali competenti.
Emendamento 117 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera b Direttiva 2008/98/CE Articolo 6 – paragrafo 3 quater (nuovo)
3 quater. Nell'ottica di garantire coerenza nel mercato interno, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo requisiti generali che gli Stati membri devono seguire quando adottano le regolamentazioni tecniche a norma dei paragrafi 3 bis e 3 ter del presente articolo.
Emendamento 118 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera b Direttiva 2008/98/CE Articolo 6 – paragrafo 4
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione le regolamentazioni tecniche adottate a norma del paragrafo 1 in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, ove quest'ultima lo imponga.
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione le regolamentazioni tecniche adottate a norma dei paragrafi 3 bis e 3 ter in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Emendamento 119 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 7 – paragrafo 4
a bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto.
"4. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso ovvero la modifica delle caratteristiche pericolose non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto o che determinano la presenza di una caratteristica pericolosa.";
Emendamento 120 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 – lettera -a (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1
— a)al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
1. Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.
"1. Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri adottano misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.";
Emendamento 121 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 – lettera a Direttiva 2008/98/CE Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3
Tali misure possono anche includere l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore che definiscono i precisi obblighi operativi e finanziari dei produttori di prodotti.
Tali misure possono anche includere l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore, che contemplano l'adempimento individuale o collettivo della responsabilità estesa del produttore. Tali regimi consistono in una seria di norme che definiscono i precisi obblighi operativi e/o finanziari dei produttori di prodotti, nell'ambito dei quali la responsabilità del produttore è estesa anche alla fase del ciclo di vita del prodotto successiva al suo consumo. Gli Stati membri predispongono tali regimi almeno per l'imballaggio ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19/UE, le pile e gli accumulatori ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva 2006/66/CE, nonché i veicoli fuori uso ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2000/53/CE.
Emendamento 122 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 – lettera a bis (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1
a bis) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
2. Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 4 e 13.
"2. Gli Stati membri adottano misure appropriate che incoraggino i produttori a migliorare la progettazione dei prodotti e dei relativi componenti al fine di accrescere l'efficienza delle risorse, ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e di assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 4 e 13.";
Emendamento 123 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 – lettera b Direttiva 2008/98/CE Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2
Tali misure possono incoraggiare, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti.
Tali misure incoraggiano lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e materiali adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti ed essere stati preparati per il riutilizzo o riciclati, sono adatti ad essere immessi sul mercato per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti, ivi compreso il potenziale di riciclaggio multiplo, se del caso, e della gerarchia dei rifiuti.
Emendamento 124 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 – lettera b bis (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
b bis) è inserito il paragrafo seguente:
"2 bis. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 entro [trentasei mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni. La Commissione pubblica le notifiche ricevute.";
Emendamento 125 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 – lettera b ter (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 8 – paragrafo 4
b ter) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. La responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all’articolo 15, paragrafo 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.
“4. La responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all’articolo 15, paragrafo 1. Le disposizioni degli articoli 8 e 8 bis non pregiudicano le disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore contenute in altri atti giuridici dell'Unione.";
Emendamento 126 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 – lettera c Direttiva 2008/98/CE Articolo 8 – paragrafo 5
5. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e i soggetti interessati dai regimi di responsabilità del produttore sull'attuazione pratica dei requisiti di cui all'articolo 8 bis e sulle migliori prassi per garantire la gestione adeguata e la cooperazione transfrontaliera dei regimi di responsabilità estesa del produttore. Lo scambio di informazioni verte anche sugli aspetti organizzativi e sul controllo delle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore, sulla selezione dei gestori di rifiuti e sulla prevenzione del getto di piccoli rifiuti in luoghi pubblici. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni.
5. Entro ... [sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione istituisce una piattaforma per uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le organizzazioni della società civile, le autorità locali e regionali e i soggetti interessati dai regimi di responsabilità del produttore sull'attuazione pratica dei requisiti di cui all'articolo 8 bis e sulle migliori prassi per garantire la gestione adeguata e la cooperazione transfrontaliera dei regimi di responsabilità estesa del produttore nonché il buon funzionamento del mercato interno. Lo scambio di informazioni verte anche sugli aspetti organizzativi e sul controllo delle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore, sull'elaborazione di criteri armonizzati per i contributi finanziari di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b), sulla selezione dei gestori di rifiuti e sulla prevenzione della produzione di rifiuti e del getto di piccoli rifiuti in luoghi pubblici. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni e può fornire orientamenti su aspetti pertinenti.
Entro ... [dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione, sulla base di uno studio che tiene conto del contributo della piattaforma, adotta orientamenti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b). Nell'ottica di garantire coerenza nel mercato interno, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo criteri armonizzati che gli Stati membri devono seguire quando determinano i contributi finanziari di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b).
Emendamento 127 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2008/98/CE Articolo 8 bis – titolo
Requisiti generali in materia di responsabilità estesa del produttore
Requisiti minimi generali in materia di responsabilità estesa del produttore
Emendamento 128 Proposta di direttiva Articolo 1 –punto 8 Direttiva 2008/98/CE Articolo 8 bis – paragrafo 1 – trattino 1
– definiscano in maniera chiara i ruoli e le responsabilità dei produttori che immettono prodotti sul mercato dell'Unione, delle organizzazioni che attuano a nome loro la responsabilità estesa del produttore, dei gestori pubblici o privati di rifiuti, delle autorità locali e, ove applicabile, dei gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo;
– definiscano in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti gli attori coinvolti, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato dell'Unione, le organizzazioni che attuano, a nome loro o nell'ambito di regimi collettivi, la responsabilità estesa del produttore, i gestori pubblici o privati di rifiuti, i distributori, le autorità locali e regionali e, ove applicabile, le reti di riutilizzo e riparazione, le imprese dell'economia sociale nonché i gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo;
Emendamento 129 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2008/98/CE Articolo 8 bis – paragrafo 1 – trattino 2
– definiscano obiettivi misurabili di gestione dei rifiuti, consoni alla gerarchia dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi inerenti allo schema di cui alla presente direttiva e alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE;
– definiscano obiettivi misurabili di riduzione e di gestione dei rifiuti, consoni alla gerarchia dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi inerenti allo schema di cui alla presente direttiva e alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE;
Emendamento 130 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2008/98/CE Articolo 8 bis – paragrafo 1 – trattino 3
– prevedano un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere i dati sui prodotti immessi sul mercato dell'Unione dai produttori assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore. Quando tali prodotti diventano rifiuti, il sistema di comunicazione assicura che siano raccolti i dati sulla raccolta e sul trattamento di detti rifiuti, specificando, se opportuno, i flussi dei materiali di rifiuto;
– prevedano un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere dati affidabili e precisi sui prodotti immessi sul mercato dell'Unione dai produttori assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore. Quando tali prodotti diventano rifiuti, il sistema di comunicazione assicura che siano raccolti dati affidabili e precisi sulla raccolta e sul trattamento di detti rifiuti, specificando, se opportuno, i flussi dei materiali di rifiuto;
Emendamento 131 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2008/98/CE Articolo 8 bis – paragrafo 1 – trattino 4
– assicurino un trattamento equo e non discriminatorio dei produttori di prodotti e delle piccole e medie imprese.
– assicurino un trattamento equo e non discriminatorio dei produttori di prodotti, dei fornitori di servizi di raccolta, trasporto e trattamento e delle piccole e medie imprese.
Emendamento 132 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2008/98/CE Articolo 8 bis – paragrafo 2
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, siano informati circa i sistemi esistenti di raccolta dei rifiuti e la prevenzione del getto di piccoli rifiuti o rifiuti in piccole quantità in luoghi pubblici. Gli Stati membri adottano inoltre misure per incentivare i detentori di rifiuti a partecipare ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare mediante norme o incentivi economici, se del caso.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, siano informati circa i sistemi esistenti di ritiro, le reti di riutilizzo e di riparazione, i gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo, i sistemi di raccolta dei rifiuti e la prevenzione del getto di piccoli rifiuti o rifiuti in piccole quantità in luoghi pubblici. Gli Stati membri adottano inoltre misure per incentivare i detentori di rifiuti ad assumersi la propria responsabilità di conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare mediante norme o incentivi economici, se del caso.
Emendamento 133 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2008/98/CE Articolo 8 bis – paragrafo 3 – lettera a
a) definiscano in modo chiaro la zona geografica, i prodotti e i materiali contemplati;
a) definiscano in modo chiaro la zona geografica, i prodotti e i materiali contemplati in base all'area di vendita e senza limitare tali zone ai territori in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti risultano convenienti dal punto di vista economico;
Emendamento 134 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2008/98/CE Articolo 8 bis – paragrafo 3 – lettera b
b) dispongano dei mezzi operativi e finanziari necessari a soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;
b) dispongano dei mezzi operativi e/o finanziari necessari a soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;
Emendamento 135 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2008/98/CE Articolo 8 bis – paragrafo 3 – lettera d – trattino 2
— i contributi finanziari versati dai produttori;
– nell'ambito di regimi collettivi, il contributo finanziario versato dai produttori per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato;
Emendamento 136 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2008/98/CE Articolo 8 bis – paragrafo 3 – lettera d – trattino 3
– la procedura di selezione dei gestori di rifiuti.
– nell'ambito di regimi collettivi, la procedura di selezione dei gestori di rifiuti;
Emendamento 137 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2008/98/CE Articolo 8 bis – paragrafo 3 – lettera d – trattino 3 bis (nuovo)
– il conseguimento degli obiettivi di riduzione e di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1, secondo trattino.
Emendamento 139 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2008/98/CE Articolo 8 bis – paragrafo 4 – lettera a – parte introduttiva e primo trattino
a) coprano la totalità dei costi di gestione dei rifiuti per i prodotti che sono immessi sul mercato dell'Unione, compresi i seguenti:
a) coprano la totalità dei costi di gestione dei rifiuti per i prodotti che sono immessi sul mercato dell'Unione, come indicato di seguito:
– costi della raccolta differenziata, delle operazioni di cernita e trattamento necessarie per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1, secondo trattino, tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo o dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai loro prodotti;
– costi della raccolta differenziata, delle operazioni di cernita, trasporto e trattamento necessarie per garantire l'adeguata gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo o dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai loro prodotti;
Emendamento 140 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2008/98/CE Articolo 8 bis – paragrafo 4 – lettera b
b) siano modulati in funzione dei costi reali di fine vita dei singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro riutilizzabilità e riciclabilità;
b) nell'ambito di regimi collettivi, siano modulati in funzione dei costi reali di fine vita dei singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione, e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno;
Emendamento 141 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2008/98/CE Articolo 8 bis – paragrafo 4 – lettera c
c) si basino sul costo ottimizzato dei servizi forniti nel caso in cui i compiti operativi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore siano svolti da gestori pubblici di rifiuti.
c) si basino sul costo ottimizzato dei servizi forniti nel caso in cui i compiti operativi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore siano svolti da gestori pubblici di rifiuti. Il costo ottimizzato dei servizi è trasparente e riflette i costi sostenuti dai gestori pubblici di rifiuti in sede di svolgimento dei compiti operativi previsti dai regimi di responsabilità estesa del produttore.
Emendamento 142 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2008/98/CE Articolo 8 bis – paragrafo 5 – comma 1
Gli Stati membri istituiscono un adeguato quadro di controllo e garanzia dell'attuazione, al fine di assicurare che i produttori dei prodotti rispettino i loro obblighi in materia di responsabilità estesa, gli strumenti finanziari siano utilizzati correttamente e tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del regime comunichino dati affidabili.
Gli Stati membri istituiscono un adeguato quadro di controllo e garanzia dell'attuazione, al fine di assicurare che i produttori dei prodotti rispettino i loro obblighi in materia di responsabilità estesa, anche in caso di vendita a distanza, gli strumenti finanziari siano utilizzati correttamente e tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del regime comunichino dati affidabili.
Emendamento 143 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2008/98/CE Articolo 8 bis – paragrafo 5 – comma 2
Se sul territorio di uno Stato membro vi sono varie organizzazioni che attuano gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori, gli Stati membri istituiscono un'autorità indipendente incaricata di sorvegliare l'attuazione degli obblighi derivanti da tale regime.
Gli Stati membri designano o istituiscono un'autorità indipendente incaricata di sorvegliare l'attuazione degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore e, nello specifico, di verificare l'osservanza, da parte delle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore, degli obblighi di cui alla presente direttiva.
Emendamento 144 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2008/98/CE Articolo 8 bis – paragrafo 6
6. Gli Stati membri istituiscono una piattaforma per assicurare un dialogo regolare tra i soggetti coinvolti nell'attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, se del caso, i gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo.
6. Gli Stati membri designano o istituiscono una piattaforma per assicurare un dialogo regolare tra tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i produttori e i distributori, i gestori pubblici o privati di rifiuti, gli operatori dell'economia sociale, le autorità locali, le organizzazioni della società civile e, se del caso, le reti di riutilizzo e riparazione e i gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo."
Emendamento 145 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2008/98/CE Articolo 9 – paragrafo -1 (nuovo)
"-1. Al fine di contribuire alla prevenzione dei rifiuti, gli Stati membri mirano a conseguire almeno gli obiettivi seguenti:
a) una riduzione significativa della produzione di rifiuti;
b) la dissociazione tra la produzione di rifiuti e la crescita economica;
c) la progressiva sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 se esistono idonee sostanze o tecnologie alternative economicamente e tecnicamente valide;
d) l'obiettivo dell'Unione di ridurre i rifiuti alimentari del 30 % entro il 2025 e del 50 % entro il 2030 rispetto ai valori del 2014;
e) l'obiettivo dell'Unione di ridurre i rifiuti marini del 30 % entro il 2025 e del 50 % entro il 2030 rispetto ai valori del 2014.
Emendamento 146 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2008/98/CE Articolo 9 – paragrafo 1
1. Gli Stati membri adottano misure volte a evitare la produzione di rifiuti. Tali misure:
1. Al fine di conseguire gli obiettivi fissati al paragrafo -1, gli Stati membri adottano almeno le seguenti misure:
– incoraggiano l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, riparabili e riciclabili;
– promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili nonché l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, facilmente condivisibili, riutilizzabili, riparabili e riciclabili;
– scoraggiano l'immissione sul mercato di prodotti che presentano casi di obsolescenza programmata;
– individuano e s'incentrano su prodotti che rappresentano le principali fonti di materie prime di grande importanza per l'economia dell'Unione e il cui approvvigionamento è associato a un elevato livello di rischio, onde evitare che tali materie diventino rifiuti;
– individuano e s'incentrano su prodotti che rappresentano le principali fonti di materie prime di grande importanza per l'economia dell'Unione e il cui approvvigionamento è associato a un elevato livello di rischio, onde evitare che tali materie diventino rifiuti;
– incoraggiano la creazione di sistemi che promuovano attività di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili;
– incentivano l'estensione del ciclo di vita dei prodotti, ove ciò sia vantaggioso a livello ambientale, e sostengono la creazione di sistemi che promuovano le attività di riparazione, riutilizzo, rifabbricazione e ricondizionamento dei prodotti di cui all'articolo 9 bis;
– riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all'estrazione di minerali, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;
– riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, alla fabbricazione, all'estrazione di minerali, alla costruzione e alla demolizione, anche attraverso strumenti quali i controlli antecedenti alla demolizione, e nei processi inerenti al commercio e ai servizi, tenendo in considerazione le migliori tecniche e prassi disponibili;
– riducono la generazione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici.
– riducono la generazione complessiva di rifiuti alimentari;
– riducono le perdite alimentari lungo l'intera catena di approvvigionamento, compresi la produzione primaria, il trasporto e la conservazione;
– prevengono il getto di piccoli rifiuti individuando i prodotti che costituiscono le principali fonti di rifiuti dispersi nell'ambiente naturale, incluso l'ambiente marino, e adottano misure per ridurre il getto di piccoli rifiuti provenienti da tali fonti;
– garantiscono che le sostanze estremamente preoccupanti siano comunicate a partire dalla catena di approvvigionamento fino ai consumatori e ai gestori del trattamento dei rifiuti;
– sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare sulle questioni relative alla prevenzione dei rifiuti e al getto di piccoli rifiuti.
Emendamento 147 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2008/98/CE Articolo 9 – paragrafo 2
2. Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. A tal fine, essi utilizzano idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, in particolare per quanto riguarda la quantità di rifiuti urbani pro capite che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia.
2. Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. A tal fine, essi utilizzano idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, in particolare per quanto riguarda la quantità di rifiuti urbani pro capite prodotti e la quantità di rifiuti urbani che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia.
Emendamento 148 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2008/98/CE Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo indicatori atti a misurare i progressi nella riduzione della produzione di rifiuti e nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
Emendamento 149 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2008/98/CE Articolo 9 – paragrafo 3
3. Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari misurando i rifiuti alimentari sulla base delle metodologie stabilite in conformità del paragrafo 4.
3. Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base di una metodologia comune. Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo la metodologia, inclusi i requisiti minimi di qualità, per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari. Tale metodologia tiene conto delle misure di prevenzione dei rifiuti attuate attraverso le donazioni o altri strumenti volti a evitare che gli alimenti si trasformino in rifiuti.
Emendamento 236 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2008/98/CE Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Entro il 31 dicembre 2020, la Commissione valuta la possibilità di definire obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti alimentari a livello di Unione da conseguire entro il 2025 e il 2030, sulla base di misurazioni calcolate conformemente alla metodologia comune stabilita a norma del paragrafo 3. A tal fine, la Commissione elabora una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa, che viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 150 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2008/98/CE Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti marini di origine terrestre misurando i livelli di rifiuti marini di origine terrestre sulla base di una metodologia comune. Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 38 bis per stabilire la metodologia, compresi i requisiti minimi di qualità, per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti marini di origine terrestre.
Emendamento 151 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2008/98/CE Articolo 9 – paragrafo 3 quater (nuovo)
3 quater. Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione valuta la possibilità di definire obiettivi di prevenzione dei rifiuti a livello di Unione da conseguire entro il 2025 e il 2030, sulla base di un indicatore comune calcolato in riferimento alla quantità totale di rifiuti urbani prodotti pro capite. A tal fine, la Commissione elabora una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa, che viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 152 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2008/98/CE Articolo 9 – paragrafo 4
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire gli indicatori atti a misurare i progressi generali nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. Al fine di garantire la misura uniforme dei livelli di rifiuti alimentari, la Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire la metodologia comune da impiegare, compresi requisiti minimi di qualità. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.
abrogato
Emendamento 153 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2008/98/CE Articolo 9 – paragrafo 5
5. Ogni anno, l'Agenzia europea per l'ambiente pubblica una relazione che illustra l'evoluzione, in ogni Stato membro e nell'Unione nel suo insieme, della situazione in fatto di prevenzione della produzione di rifiuti, anche per quanto concerne la dissociazione tra produzione di rifiuti e crescita economica e la transizione verso un'economia circolare.
abrogato
Emendamento 154 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 9 bis (nuovo)
9 bis) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 9 bis
Riutilizzo
1. Gli Stati membri incoraggiano l'istituzione di sistemi intesi a promuovere attività di riutilizzo e l'estensione del ciclo di vita dei prodotti, a condizione di non comprometterne la qualità e la sicurezza.
2. Gli Stati membri adottano misure atte a promuovere il riutilizzo di prodotti, in particolare quelli contenenti quantità significative di materie prime essenziali. Tali misure possono includere la promozione dell'istituzione e del supporto di reti di riutilizzo riconosciute, sistemi di cauzione-rimborso e di riconsegna-ricarica nonché l'incentivazione della rifabbricazione, riparazione e ridestinazione dei prodotti.
Gli Stati membri ricorrono a strumenti e misure economiche e possono fissare obiettivi quantitativi.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i gestori del riutilizzo possano accedere ai manuali di istruzioni, ai pezzi di ricambio, alle informazioni tecniche e a qualunque altro strumento, attrezzatura o software necessario per il riutilizzo del prodotto, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale.";
Emendamento 155 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 9 ter (nuovo)
9 ter) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 9 ter
Piattaforme di condivisione
1. La Commissione promuove attivamente le piattaforme di condivisione come modello imprenditoriale. La Commissione crea un legame stretto tra tali piattaforme e i nuovi orientamenti per un'economia collaborativa ed esamina tutte le possibili misure, comprese quelle in materia di responsabilità estesa del produttore, appalti pubblici e progettazione ecocompatibile, per fornire incentivi a dette piattaforme.
2. Gli Stati membri incoraggiano l'istituzione di sistemi per la promozione di piattaforme di condivisione in tutti i settori.";
Emendamento 156 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 quater (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 10 – paragrafo 2
9 quater) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Ove necessario per ottemperare al paragrafo 1 e per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.
"2. Per ottemperare al paragrafo 1 e per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono escludere le zone scarsamente popolate qualora sia dimostrato che la raccolta differenziata non dà il miglior risultato ambientale complessivo in termini di ciclo di vita.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro intenzione di avvalersi di tale deroga. La Commissione esamina la notifica e valuta se la deroga è giustificata, tenendo conto degli obiettivi della presente direttiva. Qualora la Commissione non sollevi obiezioni entro nove mesi dalla notifica, la deroga si considera concessa. In caso di obiezioni da parte della Commissione, questa adotta una decisione e ne informa lo Stato membro.";
Emendamento 157 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 quinquies (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)
9 quinquies) all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:
"2 bis. Gli Stati membri adottano misure intese a garantire che i rifiuti che sono stati raccolti separatamente in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, o dell'articolo 22 non siano accettati da un impianto di incenerimento, ad eccezione dei residui risultati dalla cernita di tali rifiuti.";
Emendamento 158 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 sexies (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 10 – paragrafo 2 ter (nuovo)
9 sexies) all'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo:
"2 ter.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la decontaminazione dei rifiuti pericolosi prima del recupero, laddove opportuno.";
Emendamento 159 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 – lettera -a (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 – titolo
-a) il titolo è sostituito dal seguente:
Riutilizzo e riciclaggio
"Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio";
Emendamento 160 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 – lettera a Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1
1. Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere, se del caso, la preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno di reti di riutilizzo e riparazione e facilitando l'accesso di tali reti ai punti di raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.
1. Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere la preparazione per le attività di riutilizzo, tra l'altro agevolando la creazione e il riconoscimento dei gestori e delle reti della preparazione per il riutilizzo, in particolare quelli che operano come imprese sociali, facilitando l'accesso di tali gestori riconosciuti e reti ai punti di raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi, o di altre misure.
Emendamento 161 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 – lettera a Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2
Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta a soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti e a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2.
Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti.
Emendamento 162 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
a bis) al paragrafo 1 è inserito il seguente comma:
"Gli Stati membri ricorrono a strumenti normativi ed economici per incentivare l'utilizzo delle materie prime secondarie.";
Emendamento 164 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 – lettera a ter (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3
a ter) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, entro il 2015 la raccolta differenziata sarà istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro."
"Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, entro il 2015 la raccolta differenziata sarà istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro. Inoltre, gli Stati membri istituiscono la raccolta differenziata obbligatoria per i prodotti tessili entro il 2020.";
Emendamento 165 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 – lettera b Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 4
Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione, almeno per i seguenti elementi: legno, aggregati, metalli, vetro e gesso.
Gli Stati membri adottano misure intese a garantire la cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione, almeno per i seguenti elementi: legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica), metalli, plastica, intonaco, vetro e gesso. Gli Stati membri possono adottare le misure elencate nell'allegato IV bis.
Gli Stati membri incentivano i controlli antecedenti alla demolizione al fine di ridurre al minimo il contenuto di inquinanti o di altre sostanze indesiderabili nei rifiuti da costruzione e demolizione, contribuendo in tal modo a un riciclaggio di alta qualità.
Emendamento 166 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 – lettera b bis (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)
b bis) al paragrafo 1 è inserito il comma seguente:
"Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere i sistemi di cernita dei rifiuti commerciali e industriali, almeno per i seguenti elementi: metalli, plastica, carta e cartone, rifiuti organici, vetro e legno.";
Emendamento 167 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 – lettera b ter (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva
b ter) la parte introduttiva del paragrafo 2 è sostituita dal testo seguente:
Al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva e tendere verso una società europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
"Al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva e tendere verso un'economia circolare europea con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:";
Emendamento 168 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 – lettera d Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c
c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60% in peso;
c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso dei rifiuti urbani prodotti, e almeno il 3% del totale degli stessi sarà preparato per il riutilizzo;
Emendamento 169 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 – lettera d Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d
d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65% in peso.
d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 70 % in peso dei rifiuti urbani prodotti, e almeno il 5 % del totale degli stessi sarà preparato per il riutilizzo;
Emendamento 170 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 – lettera e Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1
3. Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere dei termini di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le necessarie misure per aumentare i rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati portandoli almeno al 50% e al 60% in peso, rispettivamente entro il 2025 e il 2030.
3. Uno Stato membro può chiedere una proroga di cinque anni per raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera c), se soddisfa le seguenti condizioni:
a) ha preparato per il riutilizzo e ha riciclato meno del 20 % dei suoi rifiuti urbani nel 2013; e
b) non è incluso nell'elenco di Stati membri che rischiano di non conseguire l'obiettivo di preparare per il riutilizzo e di riciclare almeno il 50 % dei loro rifiuti urbani entro il 2025, istituito a norma dell'articolo 11 ter, paragrafo 2, lettera b).
Lo Stato membro presenta alla Commissione una richiesta per ottenere tale proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere dei termini di cui al paragrafo 2, lettera c), ma non prima della pubblicazione della relazione di cui all'articolo 11 ter riguardante il conseguimento dell'obiettivo di cui al presente paragrafo.
Emendamento 171 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 – lettera e Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2
La notifica è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi entro il nuovo termine. Il piano include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto.
La richiesta di proroga è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto dell'obiettivo entro il nuovo termine. Il piano è elaborato sulla base di una valutazione dei piani esistenti per la gestione dei rifiuti e include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto.
Inoltre, il piano di cui al terzo comma rispetta almeno uno dei seguenti requisiti:
a) utilizza strumenti economici adeguati per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva;
b) dimostra un utilizzo efficace dei Fondi strutturali e di coesione e di altre misure attraverso investimenti a lungo termine dimostrabili che finanziano lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per conseguire gli obiettivi pertinenti;
c) fornisce statistiche di elevata qualità e genera previsioni chiare sulla capacità di gestione dei rifiuti e sulla distanza che separa lo Stato membro dagli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della presente direttiva, all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE, e all'articolo 5, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, della direttiva 1999/31/CE;
d) ha definito un programma di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 della presente direttiva.
La Commissione valuta se i requisiti di cui alle lettere da a) a d) del quarto comma siano soddisfatti. A meno che la Commissione non sollevi obiezioni nei confronti del piano presentato entro cinque mesi dal suo ricevimento, la richiesta di proroga si considera accettata.
Se la Commissione solleva obiezioni al piano presentato, essa chiede allo Stato membro di presentare un piano riveduto entro due mesi dal ricevimento di tali obiezioni.
La Commissione valuta il piano riveduto entro due mesi dal suo ricevimento e accetta o respinge per iscritto la richiesta di proroga. In mancanza di decisione da parte della Commissione entro tale termine, la richiesta di proroga si considera accettata.
La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'esito delle sue decisioni entro due mesi dalla loro adozione.
Se viene concessa la proroga di cui al primo comma ma lo Stato membro non prepara per il riutilizzo e non ricicla almeno il 50 % dei suoi rifiuti urbani entro il 2025, la proroga si considera automaticamente revocata.
Emendamento 172 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 – lettera e Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Uno Stato membro può chiedere una proroga di cinque anni per raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d), se soddisfa le seguenti condizioni:
a) soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b); e
b) non è incluso nell'elenco di Stati membri che rischiano di non conseguire l'obiettivo di preparare per il riutilizzo e di riciclare almeno il 60% dei loro rifiuti urbani entro il 2030, istituito a norma dell'articolo 11 ter, paragrafo 2, lettera b).
Per chiedere la proroga di cui al primo comma del presente articolo, lo Stato membro presenta una richiesta alla Commissione in conformità del paragrafo 3 del presente paragrafo al più tardi 24 mesi prima dello scadere dei termini di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, ma non prima della pubblicazione della relazione di cui all'articolo 11 ter riguardante il conseguimento dell'obiettivo di cui al presente paragrafo.
Se la proroga viene concessa ma lo Stato membro non prepara per il riutilizzo e non ricicla almeno il 60 % dei suoi rifiuti urbani entro il 2030, la proroga si considera automaticamente revocata.
Emendamento 173 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 – lettera e Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 – paragrafo 4
4. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina l'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d), al fine di aumentarlo e vagliare l'introduzione di obiettivi per altri flussi di rifiuti. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta.
4. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina l'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d), al fine di aumentarlo, tenendo in considerazione le migliori prassi e le misure utilizzate dagli Stati membri per raggiungerlo. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta.
Emendamento 174 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 – lettera e Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. La Commissione esamina la possibilità di definire obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio applicabili ai rifiuti commerciali, ai rifiuti commerciali non pericolosi e ad altri flussi di rifiuti da conseguire entro il 2050 e il 2030. A tal fine, entro il 31 dicembre 2018 la Commissione elabora una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa, che viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 175 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 – lettera e Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 – paragrafo 4 ter (nuovo)
4 ter. La Commissione esamina la possibilità di definire obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio applicabili ai rifiuti da costruzione e demolizione da conseguire entro il 2050 e il 2030. A tal fine, entro il 31 dicembre 2018 la Commissione elabora una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa, che viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 176 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 11 Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 bis – paragrafo 1
1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati conseguiti,
1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati conseguiti,
a) il peso dei rifiuti urbani riciclati è inteso come il peso dei rifiuti che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio;
a) il peso dei rifiuti urbani riciclati è calcolato come il peso dei rifiuti che vengono immessi in un processo finale di riciclaggio in un dato anno;
b) il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo è inteso come il peso dei rifiuti urbani che sono stati recuperati o raccolti da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia e riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;
b) il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo è calcolato come il peso dei rifiuti urbani che sono stati recuperati o raccolti in un dato anno da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia e riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento.
c) gli Stati membri possono includere prodotti e componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo o da sistemi riconosciuti di cauzione-rimborso. Per calcolare il tasso rettificato dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati prendendo in considerazione il peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo, gli Stati membri utilizzano i dati verificati forniti dai gestori e applicano la formula di cui all'allegato VI.
Emendamento 177 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 11 Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di definire standard europei di qualità per i materiali di rifiuto che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio e per le materie prime secondarie, in particolare la plastica, sulla base delle migliori prassi disponibili.
Emendamento 178 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 11 Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 bis – paragrafo 2
2. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'allegato VI, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabiliscono requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento di gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, incluse norme specifiche sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.
2. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabiliscono requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo, dei sistemi di cauzione-rimborso e dei gestori finali del riciclaggio, incluse norme specifiche sulla raccolta, tracciabilità, verifica e comunicazione dei dati.
Emendamento 179 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 11 Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 bis – paragrafo 3
3. In deroga al paragrafo 1, il peso dei rifiuti in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita può essere comunicato come il peso dei rifiuti urbani riciclati, a condizione che:
3. Gli Stati membri provvedono anche a che siano conservati i dati relativi al peso dei prodotti e dei materiali in uscita (ossia l'output) dagli impianti di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo.
a) tali rifiuti in uscita siano destinati a un processo finale di riciclaggio;
b) il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore al 10% del peso totale dei rifiuti riciclati che viene comunicato.
Emendamento 180 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 11 Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 bis – paragrafo 4
4. Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), siano soddisfatte. Il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, oppure in specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti, o infine qualsiasi altro provvedimento atto a garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati.
4. In conformità del paragrafo 2, gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare il rispetto delle norme di cui al paragrafo 1. Il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, oppure in specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti, o infine qualsiasi altro provvedimento atto a garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il metodo utilizzato per il controllo di qualità e la tracciabilità.
Emendamento 181 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 11 Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 bis – paragrafo 5
5. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli che si svolge in coincidenza con l'incenerimento, proporzionalmente alla quota di rifiuti urbani inceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità.
5. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati conseguiti, gli Stati membri, dopo l'adozione da parte della Commissione dell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo, possono tener conto del riciclaggio dei metalli che si svolge in coincidenza con l'incenerimento o con il coincenerimento, proporzionalmente alla quota di rifiuti urbani inceneriti o coinceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità e che i rifiuti siano stati separati prima dell'incenerimento o sia stato rispettato l'obbligo di istituire una raccolta differenziata per carta, metallo, plastica, vetro e rifiuti organici.
Emendamento 182 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 11 Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 bis – paragrafo 6
6. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 5, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabilisce una metodologia comune per il calcolo del peso dei metalli che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento, compresi i criteri di qualità per i metalli riciclati.
6. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 5, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabilisce una metodologia comune per il calcolo del peso dei metalli che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento o con il coincenerimento, compresi i criteri di qualità per i metalli riciclati.
Emendamento 183 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 ter – paragrafo 1
1. La Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d) e all'articolo 11, paragrafo 3, tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.
1. La Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), all'articolo 11, paragrafi 3 e 3 bis e all'articolo 21, paragrafo 1 bis, tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.
Emendamento 184 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 ter – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
b bis) esempi di migliori prassi che sono utilizzate in tutta l'Unione e che potrebbero fornire indicazioni per compiere progressi verso il conseguimento degli obiettivi.
Emendamento 185 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2008/98/CE Articolo 11 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Se necessario, le relazioni di cui al paragrafo 1 esaminano l'attuazione di altre prescrizioni della presente direttiva, quali le previsioni relative al conseguimento degli obiettivi contenuti nei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 e la percentuale e la quantità pro capite di rifiuti urbani smaltiti o sottoposti a recupero di energia.
Emendamento 186 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)
12 bis) all'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:
"1 bis.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani smaltiti sia ridotta a un massimo del 10 % del totale dei rifiuti urbani prodotti.";
Emendamento 187 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 ter (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo)
12 ter) all'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:
"1 ter.La Commissione riesamina le operazioni di smaltimento elencate nell'allegato I. Alla luce di tale riesame, la Commissione adotta atti delegati a integrazione della presente direttiva che definiscono i criteri tecnici e le procedure operative relative alle operazioni di smaltimento D2, D3, D4, D6, D7 e D12. Se del caso, tali atti delegati stabiliscono un divieto delle operazioni di smaltimento che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 13.";
12 quater) all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:
"1 quater. Gli Stati membri adottano misure specifiche per impedire lo smaltimento dei rifiuti, direttamente e indirettamente, nell'ambiente marino. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure introdotte per attuare il presente paragrafo 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni due anni. La Commissione, entro sei mesi, pubblica una relazione biennale sulla base delle informazioni ricevute.
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le modalità e gli indicatori per l'attuazione di questo paragrafo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.";
Emendamento 189 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 quinquies (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)
12 quinquies) all'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:
"4 bis. Conformemente alla direttiva 2014/24/UE, gli Stati membri adottano misure volte a garantire che la procedura di selezione dei gestori di rifiuti condotta dalle autorità locali e dalle organizzazioni che attuano la responsabilità estesa del produttore a nome di un produttore di prodotti comprenda clausole sociali miranti a sostenere il ruolo delle imprese e delle piattaforme sociali e solidali.";
Emendamento 190 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 sexies (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 18 – paragrafo 3
12 sexies) all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. Fatti salvi i criteri di fattibilità tecnica ed economica, qualora i rifiuti pericolosi siano stati miscelati senza tener conto di quanto previsto dal paragrafo 1, si procede alla separazione, ove possibile e necessario, per ottemperare all'articolo 13.
"3. Qualora i rifiuti pericolosi siano stati miscelati senza tener conto di quanto previsto dal paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono, fatto salvo l'articolo 36, che si proceda alla separazione, ove tecnicamente fattibile.
Qualora la separazione non sia tecnicamente fattibile, i rifiuti indifferenziati sono trattati in impianti autorizzati a trattare sia tale miscela che i singoli componenti della stessa.";
Emendamento 191 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 septies (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 20 – comma 1 bis (nuovo)
12 septies) all'articolo 20 è aggiunto il comma seguente:
"Entro il 1° gennaio 2020, gli Stati membri mettono a punto sistemi di raccolta e di ricezione differenziata dei rifiuti domestici pericolosi per garantire che questi siano trattati correttamente e non contaminino altri flussi di rifiuti urbani.";
Emendamento 192 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 octies (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 20 – comma 1 ter (nuovo)
12 octies) all'articolo 20 è aggiunto il comma seguente:
"Entro ... [18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione elabora orientamenti per assistere e facilitare gli Stati membri nella raccolta e nella gestione sicura dei rifiuti domestici pericolosi.";
Emendamento 193 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 nonies (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a
12 nonies) all'articolo 21, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) gli oli usati siano raccolti separatamente, laddove ciò sia tecnicamente fattibile;
"a) gli oli usati siano raccolti separatamente;";
Emendamento 194 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 decies (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c
12 decies) all'articolo 21, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) laddove ciò sia tecnicamente fattibile ed economicamente praticabile, gli oli usati con caratteristiche differenti non siano miscelati e gli oli usati non siano miscelati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, se tale miscelazione ne impedisce il trattamento.
"c) gli oli usati con caratteristiche differenti non siano miscelati e gli oli usati non siano miscelati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, se tale miscelazione ne impedisce la rigenerazione;";
Emendamento 195 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 undecies (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)
12 undecies) all'articolo 21 è inserito il seguente paragrafo:
"1 bis.Gli Stati membri adottano le misure necessarie volte a garantire che, entro il 2025, la rigenerazione degli oli usati sia aumentata almeno all'85 % degli oli usati prodotti.
Gli oli usati inviati in un altro Stato membro per essere rigenerati in quello stesso Stato membro possono essere conteggiati ai fini del conseguimento dell'obiettivo esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti tali oli usati, e solo se sono soddisfatti i pertinenti requisiti del regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi.
Gli oli usati esportati fuori dell'Unione per la rigenerazione, la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio sono conteggiati ai fini del conseguimento dell'obiettivo dallo Stato membro in cui sono stati raccolti soltanto se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può dimostrare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento di rigenerazione degli oli usati al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti agli obblighi previsti dalla pertinente legislazione ambientale dell'Unione.";
Emendamento 196 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 duodecies (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 21 – paragrafo 2
12 duodecies) all'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Ai fini della raccolta separatadioli usati e del loro trattamento adeguato, gli Stati membri possono, conformemente alle loro condizioni nazionali, applicare ulteriori misure quali requisiti tecnici, la responsabilità del produttore, strumenti economici o accordi volontari.
"2. Per adempiere agli obblighidicui ai paragrafi 1 e 1 bis, gli Stati membri possono, conformemente alle loro condizioni nazionali, applicare ulteriori misure quali requisiti tecnici, la responsabilità del produttore, strumenti economici o accordi volontari.";
Emendamento 197 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 terdecies (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 21 – paragrafo 3
12 terdecies) all'articolo 21, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. Se gli oli usati, conformemente alla legislazione nazionale, devono essere rigenerati, gli Stati membri possono prescrivere che tali oli siano rigenerati se tecnicamente fattibile e, laddove si applichino gli articoli 11 o 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, limitare le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal loro territorio agli impianti di incenerimento o coincenerimento al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati.
"3. Laddove si applichino gli articoli 11 o 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, gli Stati membri possono limitare le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal loro territorio agli impianti di incenerimento o coincenerimento al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati.";
Emendamento 198 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 13 Direttiva 2008/98/CE Articolo 22 – paragrafo 1
Gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta a soddisfare i necessari criteri qualitativi per il compost e a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 11,paragrafo 2, lettere a), c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3.
1. Gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici alla fonte, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2.
Emendamento 199 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 13 Direttiva 2008/98/CE Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Gli Stati membri incoraggiano il compostaggio domestico.
Emendamento 237 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 13 Direttiva 2008/98/CE Articolo 22 – paragrafo 2
Essi adottano, se del caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a incoraggiare:
2. Gli Stati membri adottano misure, tra cui la tracciabilitàesistemi per la garanzia di qualità relativi ai rifiuti immessi e in uscita, a norma degli articoli 4 e 13, per garantire il riciclaggio organico di rifiuti organici in modo da assicurare un livello elevato di protezione ambientale nonché rifiuti in uscita che soddisfano i pertinenti standard di qualità.
a) il riciclaggio, ivi compreso il compostaggio, e la digestione dei rifiuti organici;
b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
c) l'utilizzo delle materie sicure per l'ambiente ottenute dai rifiuti organici.
Emendamento 242 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 13 Direttiva 2008/98/CE Articolo 22 – comma 2 bis (nuovo)
2 bis. Il peso dei rifiuti organici riciclati è inteso come il peso dei rifiuti che vengono immessi in un processo di riciclaggio organico in un dato anno.
Il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia non è comunicato come riciclato.
Emendamento 201 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 13 Direttiva 2008/98/CE Articolo 22 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter. Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione propone una modifica del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis per introdurre codici dei rifiuti europei per i rifiuti organici urbani separati alla fonte.
_______________
1 bis Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).
Emendamento 238 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 13 Direttiva 2008/98/CE Articolo 22 – paragrafo 2 quater (nuovo)
2 quater. Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di definire standard europei di qualità per i rifiuti organici che vengono immessi nei processi di riciclaggio organico, per il compost e per il digestato, sulla base delle migliori prassi disponibili.
Emendamento 202 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 24 – comma 1 – lettera b
13 bis) all'articolo 24, la lettera b) è sostituita dal seguente:
b) recupero dei rifiuti.
"b) recupero dei rifiuti non pericolosi.";
Emendamento 203 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 14 Direttiva 2008/98/CE Articolo 26 – comma 3
Gli Stati membri possono dispensare le autorità competenti dall'obbligo di tenere un registro degli enti o delle imprese che raccolgono o trasportano quantità di rifiuti non pericolosi non superiori a 20 tonnellate l'anno.
Gli Stati membri possono dispensare le autorità competenti dall'obbligo di tenere un registro degli enti o delle imprese che raccolgono o trasportano quantità di rifiuti non pericolosi non superiori a 20 tonnellate l'anno e di rifiuti pericolosi non superiori a 2 tonnellate l'anno.
Emendamento 204 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 14 Direttiva 2008/98/CE Articolo 26 – comma 4
La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis al fine di adeguare la soglia delle quantità di rifiuti non pericolosi.
abrogato
Emendamento 205 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 15 – lettera a Direttiva 2008/98/CE Articolo 27 – paragrafo 1
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 38 bis, per definire le norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento che richiedono un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 23 qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 38 bis, per definire le norme tecniche minime applicabili a tutte le attività di trattamento, in particolare per la raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio di rifiuti, che richiedono un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 23 qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.
Emendamento 206 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 16 – lettera a – punto ii Direttiva 2008/98/CE Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera f
f) misure per contrastare tutte le forme di getto di piccoli rifiuti in luoghi pubblici e per bonificare tutti i tipi di detti rifiuti.
f) misure per contrastare e prevenire tutte le forme di getto di piccoli rifiuti in luoghi pubblici e per bonificare tutti i tipi di detti rifiuti.
Emendamento 207 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 16 – lettera a – punto ii bis (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)
ii bis) è aggiunta la lettera seguente:
"f bis) sufficienti opportunità di finanziamento per gli enti locali al fine di promuovere la prevenzione dei rifiuti e lo sviluppo di sistemi e di infrastrutture di raccolta differenziata ottimali per conseguire gli obiettivi stabiliti nella presente direttiva."
Emendamento 208 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 16 – lettera b Direttiva 2008/98/CE Articolo 28 – paragrafo 5
5. I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all'articolo 14 della direttiva 94/62/CE, agli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva e alle prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE.
5. I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all'articolo 14 della direttiva 94/62/CE, agli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della presente direttiva e alle prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE.
Emendamento 209 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 17 – lettera a Direttiva 2008/98/CE Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1
1. Gli Stati membri istituiscono programmi di prevenzione dei rifiuti che contemplino misure di prevenzione dei rifiuti in conformità degli articoli 1, 4 e 9.
1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 4 e all'articolo 9, paragrafo -1, gli Stati membri istituiscono programmi di prevenzione dei rifiuti che contemplino almeno misure di prevenzione dei rifiuti in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1.
Emendamento 210 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 17 – lettera a bis (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2
a bis) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 28 o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a sé stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in altri programmi, vengono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.
"Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 28 o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a sé stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in altri programmi, vengono chiaramente identificati gli obiettivi e le misure di prevenzione dei rifiuti."
Emendamento 211 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 17 – lettera a ter (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 29 – paragrafo 2
a ter) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
2. I programmi di cui al paragrafo 1 fissano gli obiettivi di prevenzione. Gli Stati membri descrivono le misure di prevenzione esistenti e valutano l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato IV o di altre misure adeguate.
"2. Nei programmi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri descrivono almeno l'attuazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo -1. Se del caso, gli Stati membri descrivono il contributo degli strumenti e delle misure elencate nell'allegato IV bis e valutano l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato IV o di altre misure adeguate.
Emendamento 212 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 17 – lettera a quater (nuova) Direttiva 2008/98/CE Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)
a quater) è inserito il paragrafo seguente:
"2 bis.Gli Stati membri istituiscono programmi specifici di prevenzione dei rifiuti alimentari nel quadro dei propri programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo.";
Emendamento 213 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 30 – paragrafo 2
17 bis) all'articolo 30, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. L'Agenzia europea per l'ambiente è invitata a includere nella sua relazione annuale un riesame dei progressi compiuti nel completamento e nell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti.
"2. Ogni dueanni l'Agenzia europea per l'ambiente pubblica una relazione contenente un riesame dei progressi compiuti nel completamento e nell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti e dei risultati ottenuti per quanto riguarda gli obiettivi dei programmi di prevenzione dei rifiuti per ciascuno Stato membro e per l'Unione in generale, compresa la dissociazione tra la produzione dei rifiuti e la crescita economica e la transizione verso un'economia circolare."
Emendamento 214 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 19 – lettera b Direttiva 2008/98/CE Articolo 35 – paragrafo 4
4. Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono istituire tali registri per altri flussi di rifiuti, in particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi nella legislazione dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
4. Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati, o utilizzano registri elettronici o registri coordinati già esistenti, su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri istituiscono tali registri almeno per i flussi di rifiuti per i quali sono stati fissati obiettivi nella legislazione dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
Emendamento 215 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2008/98/CE Articolo 37 – paragrafo 1
1. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a d), e dell'articolo 11, paragrafo 3. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 6. Il primo esercizio di comunicazione riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.
1. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo -1, all'articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a d), all'articolo 11, paragrafi 3 e 3 bis e all'articolo 21. I dati sono raccolti ed elaborati conformemente alla metodologia comune di cui al paragrafo 1 quinquies e comunicati per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 6. Il primo esercizio di comunicazione relativo agli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Emendamento 216 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2008/98/CE Articolo 37 – paragrafo 2
2. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 4. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine del periodo di riferimento per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 6. Il primo esercizio di comunicazione riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.
abrogato
Emendamento 217 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2008/98/CE Articolo 37 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Ai fini della verifica del rispetto dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), la quantità di rifiuti urbani preparata per il riutilizzo è comunicata separatamente dalla quantità di rifiuti riciclata.
Emendamento 218 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2008/98/CE Articolo 37 – paragrafo 5
5. La Commissione esamina i dati comunicati in applicazione del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito dell'esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, delle fonti di dati e della metodologia utilizzata negli Stati membri nonché della completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.
5. La Commissione esamina i dati comunicati in applicazione del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito dell'esame. Fino all'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 6, la relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, delle fonti di dati e della metodologia utilizzata negli Stati membri.La Commissione valuta in ogni caso la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata nove mesi dopo il primo esercizio di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni tre anni.
Emendamento 219 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2008/98/CE Articolo 37 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. Nella relazione di cui al paragrafo 5, la Commissione include informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva nel suo insieme e valuta il suo impatto sulla salute umana e sull'ambiente. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione della presente direttiva.
Emendamento 220 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2008/98/CE Articolo 37 – paragrafo 6
6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati da effettuarsi in applicazione dei paragrafi 1 e 2 e per la comunicazione delle operazioni di riempimento. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.
6. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati, l'organizzazione della raccolta dei dati e delle fonti di dati nonché le norme sul formato per la comunicazione dei dati da effettuarsi in applicazione del paragrafo 1 e per la comunicazione della preparazione del riutilizzo e delle operazioni di riempimento.
Emendamento 221 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 21 bis (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 37 bis (nuovo)
21 bis) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 37 bis
Quadro per l'economia circolare
Entro il 31 dicembre 2018, al fine di sostenere le misure di cui all'articolo 1, la Commissione:
a) redige una relazione per valutare l'esigenza di fissare obiettivi dell'Unione, in particolare un obiettivo dell'Unione in materia di efficienza delle risorse, e di adottare misure regolamentari orizzontali nel settore del consumo e della produzione sostenibili. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
b) redige una relazione sulla coerenza tra i quadri regolamentari dell'Unione relativi ai prodotti, ai rifiuti e ai prodotti chimici per identificare gli ostacoli che impediscono la transizione verso un'economia circolare;
c) elabora una relazione per individuare le interazioni tra atti legislativi che possono ostacolare lo sviluppo di sinergie fra i vari settori e impedire il conseguente uso dei sottoprodotti e la preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio dei rifiuti per applicazioni specifiche. Tale relazione può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa o di orientamenti sulle modalità di rimozione delle barriere individuate e di sfruttamento delle potenzialità del mercato dei sottoprodotti e delle materie prime secondarie;
d) presenta una revisione completa della normativa dell'Unione sulla progettazione ecocompatibile al fine di ampliarne il campo di applicazione per includervi tutti i principali gruppi di prodotti, compresi i gruppi di prodotti non connessi all'energia, e includere progressivamente le caratteristiche relative all'efficienza delle risorse nei requisiti obbligatori per la progettazione dei prodotti e adeguare le disposizioni per il marchio di qualità ecologica.";
Emendamento 222 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 21 bis (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Articolo 38 – titolo
21 bis) all'articolo 38, il titolo è sostituito dal seguente:
Interpretazione e adeguamento al progresso tecnico
"Scambio di informazioni e condivisione delle migliori prassi, interpretazione e adeguamento al progresso tecnico"
Emendamento 223 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 22 Direttiva 2008/98/CE Articolo 38 – paragrafo -1 (nuovo)
-1. La Commissione istituisce una piattaforma per uno scambio periodico e strutturato di informazioni e di migliori prassi tra la Commissione e gli Stati membri, incluse le autorità regionali e comunali, per quanto concerne l'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, al fine di assicurare una governance adeguata, l'applicazione della legge, la cooperazione transfrontaliera e la diffusione delle migliori prassi e delle innovazioni nel campo della gestione dei rifiuti.
In particolare, la piattaforma è utilizzata:
– per lo scambio di informazioni e la condivisione di migliori prassi per quanto concerne gli strumenti e gli incentivi utilizzati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.
– per lo scambio di informazioni e la condivisione di migliori prassi per quanto concerne le misure di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2;
– per lo scambio di informazioni e la condivisione di migliori prassi per quanto concerne la prevenzione e l'istituzione di sistemi intesi a promuovere attività di riutilizzo e l'estensione del ciclo di vita;
– per lo scambio di informazioni e la condivisione di migliori prassi per quanto concerne l'adempimento degli obblighi in materia di raccolta differenziata;
– per lo scambio di informazioni e la condivisione di migliori prassi per quanto concerne gli strumenti e gli incentivi per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 21;
– per la condivisione delle migliori prassi nell'elaborazione di misure e sistemi per tracciare i flussi dei rifiuti urbani dalla cernita al processo finale di riciclaggio, che riveste un'importanza fondamentale nel controllo della qualità dei rifiuti e nel quantificare le perdite nei flussi dei rifiuti e nei processi di riciclaggio.
La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni e della condivisione di migliori prassi.
Emendamento 224 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 22 Direttiva 2008/98/CE Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1
La Commissione può elaborare orientamenti per l'interpretazione delle definizioni di recupero e di smaltimento.
La Commissione elabora orientamenti per l'interpretazione delle definizioni di rifiuti, rifiuti urbani, prevenzione, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, recupero e smaltimento.
Emendamento 225 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 22 Direttiva 2008/98/CE Articolo 38 – paragrafo 3
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 38 bis, necessari per modificare l'allegato VI.
abrogato
Emendamento 226 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 23 Direttiva 2008/98/CE Articolo 38 bis – paragrafo 2
2. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].
2. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafi 2 bis, 3 e 3 bis, all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 12, paragrafo 1 ter, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 37, paragrafo 6, e all'articolo 38, paragrafi 1 e 2, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].
Emendamento 227 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 23 Direttiva 2008/98/CE Articolo 38 bis – paragrafo 3
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafi 2 bis, 3 e 3 bis, all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 12, paragrafo 1 ter, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 37, paragrafo 6, e all'articolo 38, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Emendamento 228 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 23 Direttiva 2008/98/CE Articolo 38 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
Emendamento 229 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 23 Direttiva 2008/98/CE Articolo 38 bis – paragrafo 5
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, dell'articolo 26, dell'articolo 27, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 9, paragrafi 2 bis, 3 e 3 bis, dell'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, dell'articolo 12, paragrafo 1 ter, dell'articolo 27, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 37, paragrafo 6, e dell'articolo 38, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 230 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 24 bis (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Allegato II – punto R13 bis (nuovo)
24 bis) all'allegato II, è aggiunto il seguente punto:
"R13 bis: preparazione per il riutilizzo.";
Emendamento 231 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 24 ter (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Allegato IV bis (nuovo)
24 ter) è aggiunto l'allegato IV bis figurante nell'allegato della presente direttiva.
Emendamento 232 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 25 Direttiva 2008/98/CE Allegato VI (nuovo)
25) è aggiunto l'allegato VI figurante nell'allegato della presente direttiva.
abrogato
Emendamento 233 Proposta di direttiva Allegato I Direttiva 2008/98/CE Allegato VI
Metodo di calcolo per prodotti e componenti preparati per il riutilizzo ai fini dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e dell'articolo 11, paragrafo 3
abrogato
Per calcolare il tasso rettificato del riciclaggio e della preparazione per il riutilizzo conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, gli Stati membri utilizzano la formula seguente:
E: tasso rettificato per il riciclaggio e il riutilizzo in un determinato anno;
A: peso dei rifiuti urbani riciclati o preparati per il riutilizzo in un determinato anno;
R: peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo in un determinato anno;
P: peso dei rifiuti urbani prodotti in un determinato anno.
Emendamento 234 Proposta di direttiva Allegato -I (nuovo) Direttiva 2008/98/CE Allegato IV bis (nuovo)
Allegato -I
È aggiunto il seguente allegato IV bis:
"Allegato IV bis
Elenco indicativo degli strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia circolare
1. Strumenti economici:
1.1 aumento progressivo delle tasse e/o dei diritti sul collocamento in discarica per tutte le categorie di rifiuti (urbani, inerti, altri);
1.2 introduzione o aumento delle tasse e/o dei diritti sull'incenerimento
1.3 introduzione di sistemi di tariffe puntuali ("pay-as-you-throw");
1.4 misure intese a migliorare l'efficienza, in termini di costi, dei regimi di responsabilità del produttore, vigenti e futuri;
1.5 estensione del campo di applicazione della responsabilità finanziaria e/o operativa del produttore a nuovi flussi di rifiuti;
1.6 incentivi economici che stimolino le autorità locali a promuovere la prevenzione, nonché a sviluppare e potenziare i sistemi di raccolta differenziata;
1.7 misure a sostegno dell'espansione del settore del riutilizzo;
1.8 misure volte a sopprimere le sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti.
2. Altre misure:
2.1 appalti pubblici sostenibili volti a promuovere la produzione e il consumo sostenibili;
2.2 misure tecniche e fiscali intese a sostenere lo sviluppo dei mercati dei prodotti riutilizzati e dei materiali riciclati (anche compostati), così come a migliorare la qualità dei materiali riciclati;
2.3 adozione delle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti volte a eliminare le sostanze estremamente preoccupanti, ove tecnicamente ed economicamente fattibile;
2.4 misure volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini su una corretta gestione dei rifiuti e sulla riduzione dell'inquinamento da rifiuti, ivi comprese apposite campagne per ridurre i rifiuti alla fonte e promuovere un elevato grado di partecipazione ai sistemi di raccolta differenziata;
2.5 misure volte a garantire un adeguato coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti e ad assicurare la partecipazione di altre parti interessate rilevanti;
2.6 utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per conseguire gli obiettivi pertinenti;".
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0034/2017).
Discariche dei rifiuti ***I
442k
66k
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))(1)
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando -1 (nuovo)
(-1) In considerazione della dipendenza dell'Unione dalle importazioni di materie prime e del rapido esaurimento di una parte significativa delle risorse naturali nel breve termine, una sfida essenziale consiste nel recuperare quante più risorse possibile all'interno dell'Unione e nel rafforzare la transizione verso un'economia circolare.
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando -1 bis (nuovo)
(-1 bis)La gestione dei rifiuti deve essere trasformata in una gestione sostenibile dei materiali. La revisione della direttiva sulle discariche offre un'opportunità a tale riguardo.
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 1
(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare.
(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promuovere un'economia più circolare, incrementare l'efficienza energetica e ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse.
Emendamento 51 Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) L'economia circolare dovrebbe attuare le disposizioni esplicite contenute nel Settimo programma d'azione per l'ambiente relativamente allo sviluppo di cicli di materiali non tossici, affinché i rifiuti riciclati possano essere usati quale fonte importante e affidabile di materie prime per l'Unione.
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 2
(2) Dovrebbero essere modificati gli obiettivi della direttiva 1999/31/CE14 del Consiglio che stabiliscono restrizioni in merito al collocamento in discarica, affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare e di fare progressi nell'attuazione dell'iniziativa unionale "materie prime"15 riducendo la collocazione in discarica dei rifiuti destinati alle discariche per rifiuti non pericolosi.
(2) Dovrebbero essere rafforzati gli obiettivi della direttiva 1999/31/CE14 del Consiglio che stabiliscono restrizioni in merito al collocamento in discarica, affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare e di fare progressi nell'attuazione dell'iniziativa unionale "materie prime"15 riducendo al minimo, in maniera graduale, la collocazione in discarica dei rifiuti destinati alle discariche per rifiuti non pericolosi. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che ciò rientri nel quadro di una politica integrata che garantisca una corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti, promuova una transizione verso la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio e impedisca che si passi dal collocamento in discarica all'incenerimento.
________________
__________________
14 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
14 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 4
(4) Affinché l'intero corpus legislativo sui rifiuti sia più coerente, le definizioni contenute nella direttiva 1999/31/CE dovrebbero essere allineate a quelle della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16.
(4) Affinché l'intero corpus legislativo sui rifiuti sia più coerente, le definizioni contenute nella direttiva 1999/31/CE dovrebbero essere allineate, ove opportuno, a quelle della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16.
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16 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
16 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 5
(5) Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali riducendo ulteriormente il collocamento in discarica, a cominciare dai flussi di rifiuti a cui si applica la raccolta differenziata (cioè plastica, metalli, vetro, carta, rifiuti organici).Al momento di attuare le restrizioni al collocamento in discarica andrebbe tenuto conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica del riciclaggio o del recupero dei rifiuti residui risultanti dalla raccolta differenziata.
(5) Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali riducendo ulteriormente il collocamento in discarica, a cominciare dai flussi di rifiuti a cui si applica la raccolta differenziata (cioè plastica, metalli, vetro, carta, rifiuti organici), con l'obiettivo di ammettere solo i rifiuti residui. Gli investimenti a lungo termine nelle infrastrutture e nella ricerca e innovazione svolgeranno un ruolo cruciale per ridurre la quantità di rifiuti residui risultanti dalla raccolta differenziata, il cui riciclaggio o recupero non è attualmente fattibile sul piano tecnico, ambientale o economico.
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) Un incentivo politico e sociale a limitare ulteriormente il collocamento in discarica quale modalità sostenibile per gestire le risorse naturali nell'ambito di un'economia circolare dovrebbe rispettare la gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e applicare in maniera rigorosa un approccio che dia priorità alla prevenzione e rispetti il principio di precauzione.
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 6
(6) I rifiuti urbani biodegradabili rappresentano una percentuale elevata dei rifiuti urbani. Il collocamento in discarica di rifiuti non trattati produce significativi effetti ambientali negativi in termini di emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera. Sebbene la direttiva 1999/31/CE stabilisca già obiettivi per diminuire il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili, è opportuno limitarlo ulteriormente vietandolo per i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE.
(6) I rifiuti urbani biodegradabili rappresentano una percentuale elevata dei rifiuti urbani. Il collocamento in discarica di rifiuti non trattati produce significativi effetti ambientali negativi in termini di emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera. Sebbene la direttiva 1999/31/CE stabilisca già obiettivi per diminuire il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili, è opportuno limitarlo ulteriormente vietandolo per i rifiuti oggetto di raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE.
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 7
(7) Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. La definizione di obiettivi di riduzione del collocamento in discarica faciliterà ulteriormente la raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio dei rifiuti, evitando di relegare materiali potenzialmente riciclabili in fondo alla gerarchia dei rifiuti.
(7) Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. La definizione di obiettivi chiari e ambiziosi di riduzione del collocamento in discarica incoraggerà ulteriormente gli investimenti per facilitare la raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio, evitando di relegare materiali potenzialmente riciclabili al livello più basso della gerarchia dei rifiuti.
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 8
(8) La progressiva riduzione del collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti.È opportuno che la riduzione eviti lo sviluppo di eccessive capacità per il trattamento dei rifiuti residui, quali ad esempio impianti per il recupero dell'energia o per il trattamento meccanico-biologico grossolano dei rifiuti urbani non trattati, perché ciò potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, e per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica senza pertanto che l'osservanza di tale obbligo porti alla creazione di sovracapacità per il trattamento dei rifiuti urbani residui. Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli obiettivi stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica definiti all'articolo 5 della presente direttiva, nonché assicurare una pianificazione coordinata delle infrastrutture e degli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri che possono ottenere una proroga per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani dovrebbero ottenerla anche per l'obiettivo di riduzione del collocamento in discarica, fissato nella presente direttiva per il 2030.
(8) La progressiva riduzione al minimo del collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE. La progressiva riduzione al minimo del collocamento in discarica richiederà importanti cambiamenti nella gestione dei rifiuti in molti Stati membri. Con il miglioramento delle statistiche in materia di raccolta e trattamento dei rifiuti e una migliore tracciabilità dei flussi di rifiuti dovrebbe essere possibile evitare lo sviluppo di eccessive capacità per il trattamento dei rifiuti residui, quali ad esempio impianti per il recupero dell'energia, perché ciò potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, e per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica senza pertanto che l'osservanza di tale obbligo porti alla creazione di sovracapacità per il trattamento dei rifiuti urbani residui. Alla luce dei recenti investimenti effettuati in alcuni Stati membri, che hanno portato allo sviluppo di capacità eccessive per il recupero dell'energia o alla creazione di impianti per il trattamento meccanico-biologico, è essenziale dare un chiaro segnale ai gestori dei rifiuti e agli Stati membri onde evitare investimenti incompatibili con gli obiettivi di lungo periodo stabiliti nelle direttive quadro in materia di discariche e rifiuti. Per tali ragioni, si potrebbe prendere in considerazione un limite per l'incenerimento dei rifiuti urbani in linea con gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE. Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli obiettivi stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica definiti all'articolo 5 della presente direttiva, nonché assicurare una pianificazione coordinata delle infrastrutture e degli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri che possono ottenere una proroga per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani dovrebbero ottenerla anche per l'obiettivo di riduzione del collocamento in discarica, fissato nella presente direttiva per il 2030.
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva e incoraggiare la transizione a un'economia circolare, la Commissione dovrebbe promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni e migliori pratiche tra gli Stati membri e tra i diversi settori dell'economia. Tale scambio potrebbe essere facilitato mediante piattaforme di comunicazione che potrebbero contribuire a sensibilizzare in merito alle nuove soluzioni industriali e permettere di ottenere una migliore visione globale delle capacità disponibili e che contribuirebbero a collegare l'industria dei rifiuti con altri settori e a sostenere le simbiosi industriali.
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 8 ter (nuovo)
(8 ter) La Commissione dovrebbe promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni e migliori pratiche tra gli Stati membri, le autorità regionali e, in particolare, le autorità locali, coinvolgendo tutte le pertinenti organizzazioni della società civile, comprese le parti sociali e le organizzazioni ambientali e dei consumatori.
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 8 quater (nuovo)
(8 quater) Per realizzare e attuare in maniera adeguata gli obiettivi della presente direttiva, è necessario garantire che le autorità locali dei territori in cui sono situate le discariche siano riconosciute come attori importanti, in quanto esse risentono direttamente delle conseguenze del collocamento in discarica. Di conseguenza, è opportuno provvedere in anticipo a una consultazione pubblica e democratica nelle località e nelle aree sovracomunali in cui è prevista l'ubicazione di una discarica e dovrebbe inoltre essere stabilito un risarcimento adeguato per la popolazione locale.
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 8 quinquies (nuovo)
(8 quinquies) La Commissione dovrebbe garantire che ogni discarica nell'Unione sia oggetto di controlli per assicurare la corretta attuazione del diritto unionale e nazionale.
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 9
(9) Al fine di garantire che l'attuazione della normativa sui rifiuti avvenga nel modo migliore, più rapido e uniforme, anticipandone i punti deboli, dovrebbe essere istituito un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima dello scadere dei termini prestabiliti per gli obiettivi.
(9) Al fine di garantire che l'attuazione della normativa sui rifiuti avvenga nel modo migliore, più rapido e uniforme, anticipandone i punti deboli, dovrebbe essere istituito un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima dello scadere dei termini prestabiliti per gli obiettivi e dovrebbe essere promosso lo scambio delle migliori pratiche tra le varie parti interessate.
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 11
(11) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 1999/31/UE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.
(11) I dati e le informazioni comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È opportuno migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità dei dati comunicati definendo una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati sulla base di fonti attendibili e introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE, gli Stati membri dovrebbero utilizzare la metodologia comune messa a punto dalla Commissione in collaborazione con i rispettivi istituti nazionali di statistica e le autorità nazionali responsabili della gestione dei rifiuti.
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 12
(12) Al fine di integrare o modificare la direttiva 1999/31/CE, in particolare al fine di adattarne gli allegati al progresso scientifico e tecnico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, riguardo all'articolo 16. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Qualsiasi modifica degli allegati dovrebbe essere apportata solo conformemente ai principi stabiliti nella presente direttiva. A tal fine, per quanto riguarda l'allegato II, è opportuno che la Commissione tenga conto dei principi generali e delle procedure generali per i criteri di prova e di ammissione dei rifiuti indicati nell'allegato II. Inoltre, occorrerebbe stabilire i criteri specifici e i metodi di prova con i relativi valori limite per ogni categoria di discarica, compresi, se del caso, i tipi specifici di discarica nell'ambito di ciascuna categoria, ivi compreso il deposito sotterraneo. La Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di adottare proposte di normalizzazione dei metodi di controllo, campionamento e analisi in relazione agli allegati entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(12) Al fine di modificare la direttiva 1999/31/CE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'adattamento degli allegati al progresso scientifico e tecnico. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero sistematicamente avere accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Qualsiasi modifica degli allegati dovrebbe essere apportata solo conformemente ai principi stabiliti nella presente direttiva. A tal fine, per quanto riguarda l'allegato II, è opportuno che la Commissione tenga conto dei principi generali e delle procedure generali per i criteri di prova e di ammissione dei rifiuti indicati nell'allegato II. Inoltre, occorrerebbe stabilire i criteri specifici e i metodi di prova con i relativi valori limite per ogni categoria di discarica, compresi, se del caso, i tipi specifici di discarica nell'ambito di ciascuna categoria, ivi compreso il deposito sotterraneo. Ove opportuno, la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di adottare proposte di normalizzazione dei metodi di controllo, campionamento e analisi in relazione agli allegati entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 13
(13) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 1999/31/CE dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'articolo 3, paragrafo 3, all'allegato I, punto 3.5, e all'allegato II, punto 5. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio17.
(13) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 1999/31/CE dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla definizione di deposito di rifiuti non pericolosi, al metodo per determinare il coefficiente di permeabilità delle singole discariche in determinate condizioni e, poiché il campionamento dei rifiuti può porre seri problemi di rappresentazione e di tecnica a causa del carattere eterogeneo dei diversi tipi di rifiuti, alla messa a punto di una norma europea per il campionamento dei rifiuti. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio17.
__________________
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17 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
17 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire lo sviluppo di piani per il recupero sostenibile e per l'uso alternativo sostenibile delle discariche e delle aree danneggiate dalle discariche.
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 16 ter (nuovo)
(16 ter) La presente direttiva è stata adottata tenendo conto degli impegni stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 e dovrebbe essere attuata e applicata nel rispetto degli orientamenti contenuti in tale accordo.
Emendamento 52/rev Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Direttiva 1999/31/CE Articolo 1 – paragrafo -1 (nuovo)
-1) all’articolo 1 è inserito il paragrafo seguente:
"-1.La progressiva eliminazione della collocazione in discarica dei rifiuti riciclabili e recuperabili è una condizione fondamentale per sostenere la transizione dell'Unione verso un'economia circolare."
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera a Direttiva 1999/31/CE Articolo 2 – lettera a
a) si applicano le definizioni di «rifiuto», «rifiuti urbani», «rifiuto pericoloso», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta differenziata», «recupero», «riciclaggio» e «smaltimento», di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;
a) si applicano le definizioni di «rifiuto», «rifiuti urbani», «rifiuto pericoloso», «rifiuto non pericoloso», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta differenziata», «recupero», «riciclaggio» e «smaltimento», di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;
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(*) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).";
(*) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).";
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova) Direttiva 1999/31/CE Articolo 2 – lettera a bis (nuova)
a bis) è inserita la seguente lettera a bis):
"a bis)«rifiuto residuo»: rifiuto risultante da un trattamento o da un'operazione di recupero, ivi compreso il riciclaggio, che non può essere ulteriormente recuperato e di conseguenza deve essere smaltito;";
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova) Direttiva 1999/31/CE Articolo 2 – lettera m
b bis) la lettera m) è così modificata:
m) "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto soggetto a decomposizione aerobica o anaerobica, come alimenti, rifiuti dei giardini, carta e cartone;
"m)«rifiuti biodegradabili»: alimenti, rifiuti dei giardini, carta, cartone, legno e ogni altro rifiuto soggetto a decomposizione aerobica o anaerobica;";
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 1999/31/CE Articolo 3 – paragrafo 3
1 bis) all'articolo 3, il paragrafo 3 è così modificato:
3. Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta che al deposito di rifiuti non pericolosi, da definirsi da parte del comitato di cui all'articolo 17 della presente direttiva, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave, e che sono depositati in modo da impedire l'inquinamento ambientale o danni alla salute umana, possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato I, punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 della presente direttiva.
"3. Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta che al deposito di rifiuti non pericolosi, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave, e che sono depositati in modo da impedire l'inquinamento ambientale o danni alla salute umana, possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato I, punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 della presente direttiva. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono cosa si intende per deposito di rifiuti non pericolosi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.";
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera -a (nuova) Direttiva 1999/31/CE Articolo 5 – paragrafo 1
-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano alla Commissione. Detta strategia dovrebbe includere misure intese a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, in particolare mediante il riciclaggio, il compostaggio, la produzione di biogas o il recupero di materiali/energia. Entro trenta mesi dalla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un prospetto delle strategie nazionali.
"1. Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano una strategia nazionale in collaborazione con le autorità regionali e locali responsabili della gestione dei rifiuti al fine di procedere alla graduale eliminazione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano alla Commissione. Detta strategia dovrebbe includere misure intese a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, in particolare mediante il riciclaggio, il compostaggio, la produzione di biogas, il recupero di materiali o, quando non è possibile realizzare quanto citato, il recupero di energia. Entro trenta mesi dalla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un prospetto delle strategie nazionali.";
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera b Direttiva 1999/31/CE Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera f
"f) rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE.
"f) rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE e imballaggi e rifiuti di imballaggio ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 94/62/CE.";
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera c Direttiva 1999/31/CE Articolo 5 – paragrafo 5
"5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10% del totale dei rifiuti urbani prodotti.
"5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 5 % del totale dei rifiuti urbani prodotti.
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera c Direttiva 1999/31/CE Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. Entro il 31 dicembre 2030, gli Stati membri ammettono nelle discariche per rifiuti non pericolosi solo i rifiuti urbani residui.
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera c Direttiva 1999/31/CE Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1
Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 5.Lo Stato membro notifica alla Commissione l'intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 5. Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 20% del totale dei rifiuti urbani generati.
Uno Stato membro può chiedere una proroga di cinque anni per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 5 se nel 2013 ha collocato in discarica oltre il 65 % dei propri rifiuti urbani.
Lo Stato membro presenta alla Commissione, entro il 31 dicembre 2028, una domanda per ottenere tale proroga.
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera c Direttiva 1999/31/CE Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2
La notifica è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi entro il nuovo termine. Il piano include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto.
La richiesta di proroga è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto dell'obiettivo entro il nuovo termine. Il piano è elaborato sulla base di una valutazione dei piani di gestione dei rifiuti esistenti e include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto.
Inoltre, il piano di cui al terzo comma soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:
a) utilizza strumenti economici adeguati per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE;
b) dimostra un utilizzo efficace dei Fondi strutturali e di coesione attraverso investimenti a lungo termine dimostrabili volti a finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per conseguire gli obiettivi pertinenti;
c) fornisce statistiche di elevata qualità e genera previsioni chiare sulla capacità di gestione dei rifiuti e sulla distanza che separa lo Stato membro dagli obiettivi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, agli articoli 5 e 6 della direttiva 94/62/CE e all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE;
d) ha definito programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE.
La Commissione valuta se i requisiti di cui alle lettere da a) a d) del quarto comma siano soddisfatti.
A meno che la Commissione sollevi obiezioni nei confronti del piano presentato entro cinque mesi dal suo ricevimento, la richiesta di proroga si considera accettata.
Se la Commissione solleva obiezioni al piano presentato, essa chiede allo Stato membro di presentare un piano riveduto entro due mesi dal ricevimento di tali obiezioni.
La Commissione valuta il piano riveduto entro due mesi dal suo ricevimento e accetta o respinge per iscritto la richiesta di proroga. In mancanza di decisione da parte della Commissione entro tale termine, la richiesta di proroga si considera accettata.
La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le sue decisioni entro due mesi dalla loro adozione.
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera c Direttiva 1999/31/CE Articolo 5 – paragrafo 7
7. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina l'obiettivo di cui al paragrafo 5, al fine di ridurlo e introdurre restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta.";
7. Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione esamina la possibilità di introdurre un obiettivo e restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.";
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera c bis (nuova) Direttiva 1999/31/CE Articolo 5 – paragrafo 7 bis (nuovo)
c bis) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:
"7 bis.La Commissione analizza ulteriormente la fattibilità di una proposta di quadro normativo per l'estrazione mineraria nelle discariche onde consentire il recupero di materie prime secondarie presenti nelle discariche esistenti. Entro il 31 dicembre 2025 gli Stati membri rilevano le discariche esistenti, indicando le loro potenzialità ai fini dell'estrazione mineraria nelle discariche, e condividono le informazioni.";
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 1999/31/CE Articolo 5 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono i seguenti elementi:
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono rese pubbliche e includono i seguenti elementi:
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 1999/31/CE Articolo 5 bis – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
"b bis)esempi di migliori pratiche applicate in tutta l'Unione, che possono fornire orientamenti per progredire verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5."
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) Direttiva 1999/31/CE Articolo 5 ter (nuovo)
3 bis) è aggiunto il seguente articolo 5 ter:
"Articolo 5 ter
Scambio di migliori pratiche e di informazioni
La Commissione istituisce una piattaforma per uno scambio periodico e strutturato di migliori pratiche e informazioni tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne l'attuazione pratica dei requisiti della presente direttiva. Tale scambio contribuirà ad assicurare una governance, un'applicazione e una cooperazione transfrontaliera adeguate, nonché lo scambio delle migliori pratiche, come ad esempio i patti per l'innovazione e la revisione tra pari. Inoltre, la piattaforma incentiva i soggetti all'avanguardia e consente un rapido progresso. La Commissione mette a disposizione del pubblico i risultati della piattaforma.";
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) Direttiva 1999/31/CE Articolo 6 – lettera a
3 ter) all'articolo 6, la lettera a) è modificata come segue:
"a) solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica. Tale disposizione può applicarsi ai rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente possibile o a qualsiasi altro rifiuto il cui trattamento non contribuisca agli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente direttiva, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana o l'ambiente;"
"a) solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica. Tale disposizione può applicarsi ai rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente possibile o a qualsiasi altro rifiuto il cui trattamento non contribuisca agli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente direttiva, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana o l'ambiente, a condizione che gli Stati membri rispettino gli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della presente direttiva e gli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE;";
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 1999/31/CE Articolo 6 – lettera a – secondo comma
4) all'articolo 6, lettera a), è aggiunta la seguente frase:
4) all'articolo 6, lettera a), è aggiunto ilcomma seguente:
"Gli Stati membri provvedono affinché le misure adottate a norma del presente punto non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda l'aumento della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio come stabilito all'articolo 11 di tale direttiva."
"Gli Stati membri provvedono affinché le misure adottate a norma del presente punto non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti e l'aumento della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio come stabilito all'articolo 11 di tale direttiva.";
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 1999/31/CE Articolo 15 – paragrafo 1
1. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5. Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].
1. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5. I dati sono comunicati per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5. Il primo esercizio di comunicazione riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 5, paragrafo 5, verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo) Direttiva 1999/31/CE Articolo 15 bis (nuovo)
6 bis) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 15 bis
Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare
Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono a strumenti economici adeguati e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati all'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE.";
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo) Direttiva 1999/31/CE Articolo 15 ter (nuovo)
6 ter) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 15 ter
Determinazione del coefficiente di permeabilità delle discariche
La Commissione mette a punto e approva, mediante atti di esecuzione, il metodo per determinare, in loco e per tutta l'estensione dell'area, il coefficiente di permeabilità delle singole discariche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.";
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo) Direttiva 1999/31/CE Articolo 15 quater (nuovo)
6 quater) è inserito il seguente articolo 15 quater:
"Articolo 15 quater
Norma europea per il campionamento dei rifiuti
La Commissione mette a punto, mediante atti di esecuzione, una norma europea per il campionamento dei rifiuti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Finché tali atti di esecuzione non saranno stati adottati, gli Stati membri applicano le norme e le procedure nazionali.";
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 Direttiva 1999/31/CE Articolo 17 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo) Direttiva 1999/31/CE Allegato I – punto 3.5
9 bis) nell'allegato I, il punto 3.5 è abrogato;
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo) Direttiva 1999/31/CE Allegato II – punto 5
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0031/2017).
Imballaggi e i rifiuti di imballaggio ***I
600k
76k
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))(1)
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando -1 (nuovo)
(-1) In considerazione della dipendenza dell'Unione dalle importazioni di materie prime e del rapido esaurimento di una parte significativa delle risorse naturali nel breve termine, una sfida essenziale consiste nel recuperare quante più risorse possibile all'interno dell'Unione e nel rafforzare la transizione verso un'economia circolare.
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando -1 bis (nuovo)
(-1 bis) La gestione dei rifiuti dovrebbe essere trasformata in una gestione sostenibile dei materiali. La revisione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis offre un'opportunità in tal senso.
__________________
1 bisDirettiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 1
(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare.
(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta ed efficiente delle risorse naturali, promuovere i principi dell'economia circolare, aumentare la diffusione delle energie rinnovabili, incrementare l'efficienza energetica, ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse importate e fornire nuove opportunità economiche e competitività a lungo termine. Al fine di creare un'autentica economia circolare, è necessario adottare misure aggiuntive sulla produzione e il consumo sostenibili, concentrandosi sull'intero ciclo di vita dei prodotti in un modo che preservi le risorse e funga da "anello mancante". Un uso più efficiente delle risorse garantirebbe anche un considerevole risparmio netto alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell'Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra.
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) Un incentivo politico e sociale a promuovere il recupero e il riciclaggio in quanto modi sostenibili di gestione delle risorse naturali nell'economia circolare dovrebbe rispettare la gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis e applicare con rigore l'approccio secondo cui la prevenzione è da privilegiare rispetto al riciclaggio.
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1 bis Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 1 ter (nuovo)
(1 ter) Il getto di piccoli rifiuti e lo smaltimento inadeguato degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio hanno effetti negativi sia sull'ambiente marino che sull'economia dell'Unione e pongono rischi inutili alla salute pubblica. Fra gli oggetti che più comunemente inquinano le spiagge figurano molti rifiuti di imballaggio, che hanno un impatto a lungo termine sull'ambiente e influiscono negativamente sul turismo e sul pubblico godimento di tali aree naturali. Inoltre i rifiuti di imballaggio che raggiungono l'ambiente marino sovvertono l'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti, in particolare in quanto rendono impossibile la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero prima dello smaltimento inadeguato. Per ridurre il contributo sproporzionato dei rifiuti di imballaggio ai rifiuti marini, dovrebbe essere fissato un obiettivo vincolante, sostenuto dall'adozione di misure mirate da parte degli Stati membri.
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 2
(2) Dovrebbero essere modificati gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio13 in merito al recupero e al riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio aumentandone le percentuali da preparare per il riutilizzo e da riciclare in modo che riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economica circolare.
(2) Dovrebbero essere modificati gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE in merito al recupero e al riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio aumentandone le percentuali da riciclare in modo che riflettano più incisivamente l’ambizione dell’Unione di passare a un'economica circolare.
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3Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) Dovrebbero essere fissati obiettivi quantitativi distinti per il riutilizzo, che gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a conseguire, per promuovere gli imballaggi riutilizzabili, contribuendo a creare posti di lavoro e a risparmiare risorse.
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo)
(2 ter) L'aumento del riutilizzo degli imballaggi può permettere di ridurre il costo globale all'interno della catena di approvvigionamento e l'impatto ambientale dei rifiuti di imballaggio. Gli Stati membri dovrebbero sostenere l'introduzione sul mercato di imballaggi riutilizzabili che siano riciclabili a fine vita.
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 2 quater (nuovo)
(2 quater) In determinate situazioni, quali il servizio di ristorazione, gli imballaggi monouso sono necessari per garantire l'igiene del prodotto alimentare e la salute e sicurezza dei consumatori. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto di tale aspetto nell'elaborazione delle misure di prevenzione e promuovere un maggiore accesso al riciclaggio per tali imballaggi.
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 3
(3) Affinché l'intero corpus legislativo sui rifiuti sia più coerente, le definizioni contenute nella direttiva 94/62/CE dovrebbero essere allineate a quelle della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 applicabile ai rifiuti in generale.
(3) Affinché l'intero corpus legislativo sui rifiuti sia più coerente, senza pregiudicare la specificità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, le definizioni contenute nella direttiva 94/62/CE dovrebbero essere allineate, ove opportuno, a quelle della direttiva 2008/98/CE applicabile ai rifiuti in generale.
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14 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 4
(4) Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali aumentando ulteriormente gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio stabiliti nella direttiva 94/62/CE.
(4) Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali aumentando ulteriormente gli obiettivi in materia di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio stabiliti nella direttiva 94/62/CE.
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficiente per migliorare l'efficienza delle risorse, ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti e promuovere materiali riciclati di elevata qualità. Per tali motivi gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio basato sul ciclo di vita allo scopo di ridurre l'impatto ambientale dei prodotti. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per promuovere la diffusione degli imballaggi riutilizzabili e per conseguire una riduzione del consumo di imballaggi non riciclabili e di imballaggi eccessivi. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso a strumenti economici adeguati e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero poter usare le misure elencate nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE. Inoltre, l'impegno a favore della prevenzione dei rifiuti non dovrebbe compromettere la funzione degli imballaggi di mantenere l'igiene e la sicurezza per i consumatori.
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter) Gli Stati membri dovrebbero introdurre incentivi adeguati per favorire l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in particolare mediante incentivi finanziari e fiscali miranti alla realizzazione degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio della presente direttiva, quali tasse sul collocamento in discarica e sull'incenerimento, tasse sui rifiuti proporzionali alle quantità prodotte, regimi di responsabilità estesa del produttore e incentivi per le autorità locali. Tali misure dovrebbero far parte di specifici programmi di prevenzione dei rifiuti di imballaggio in tutti gli Stati membri.
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 4 quater (nuovo)
(4 quater) Nella grande maggioranza dei casi la messa a disposizione di imballaggi non dipende né è scelta dal consumatore, bensì dal produttore. I regimi per la responsabilità estesa del produttore sono strumenti adeguati sia per prevenire la formazione di rifiuti di imballaggio, sia per creare sistemi che garantiscano la restituzione e/o la raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altro utilizzatore finale o dal flusso di rifiuti nonché il riutilizzo o il recupero, compreso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti.
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 4 quinquies (nuovo)
(4 quinquies) Al fine di stimolare la prevenzione dei rifiuti di imballaggio e ridurre il loro impatto sull'ambiente, promuovendo nel contempo materiali riciclati di elevata qualità, i requisiti essenziali e l'allegato II della presente direttiva dovrebbero essere rivisti, e se necessario modificati, per rafforzare i requisiti che miglioreranno la progettazione per il riutilizzo e un riciclaggio di alta qualità degli imballaggi.
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 4 sexies (nuovo)
(4 sexies) Le strategie nazionali degli Stati membri dovrebbero prevedere una sensibilizzazione pubblica, sotto forma di vari incentivi e benefici derivanti dai prodotti ottenuti dai rifiuti riciclati, che promuoverà gli investimenti nel settore dei prodotti riciclati.
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 4 septies (nuovo)
(4 septies) La promozione di una bioeconomia sostenibile può contribuire a ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di materie prime. Il miglioramento delle condizioni di mercato per i bioimballaggi riciclabili e per gli imballaggi biodegradabili compostabili e la revisione della normativa esistente che ostacola l'uso di tali materiali offrono l'opportunità di stimolare ulteriormente la ricerca e l'innovazione e di sostituire le materie prime ottenute utilizzando combustibili fossili con fonti rinnovabili per la produzione di imballaggi, ove vantaggioso in una prospettiva basata sul ciclo di vita, e di sostenere maggiormente il riciclaggio organico.
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 5
(5) L'aumento graduale degli obiettivi vigenti per i rifiuti di imballaggio da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare il recupero graduale ed efficace di materiali di rifiuto con valore economico attraverso un'adeguata gestione e in linea con la gerarchia dei rifiuti. Si dovrebbe garantire in tal modo che le materie di valore contenute nei rifiuti siano reimmesse nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa "materie prime"15 e alla creazione di un'economia circolare.
(5) L'aumento graduale degli obiettivi vigenti per i rifiuti di imballaggio da riciclare dovrebbe assicurare il recupero graduale ed efficace di materiali di rifiuto con valore economico attraverso un'adeguata gestione e in linea con la gerarchia dei rifiuti. Si dovrebbe garantire in tal modo che le materie di valore contenute nei rifiuti siano reimmesse nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa "materie prime"15 e alla creazione di un'economia circolare, senza pregiudicare la legislazione in materia di sicurezza alimentare, salute dei consumatori e materiali a contatto con gli alimenti.
Emendamento 89 Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) L'economia circolare dovrebbe attuare le disposizioni esplicite contenute nel Settimo programma d'azione per l'ambiente relativamente allo sviluppo di cicli di materiali non tossici, affinché i rifiuti riciclati possano essere usati quale fonte importante e affidabile di materie prime per l'Unione.
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter) Quando un materiale riciclato rientra nell'economia poiché ha ricevuto la cessazione della qualifica di rifiuto in quanto rispetta i criteri specifici di cessazione della qualifica di rifiuto o è incorporato in un nuovo prodotto, deve essere pienamente conforme alla legislazione dell'Unione in materia di sostanze chimiche.
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 5 quater (nuovo)
(5 quater) La differenza tra i rifiuti di imballaggio di origine domestica e i rifiuti di imballaggio di origine industriale e commerciale è sostanziale. Per ottenere un quadro chiaro e accurato di entrambi i flussi di rifiuti, gli Stati membri dovrebbero riferire in merito separatamente.
Emendamento 22 Proposta di direttiva Considerando 6
(6) Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. È pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici chiari per evitare che materiali riciclabili vengano relegati in fondo alla gerarchia dei rifiuti.
(6) Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti e il riciclaggio. È pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici chiari per la costruzione delle installazioni e degli impianti di trattamento dei rifiuti necessari per la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio onde evitare che materiali riciclabili vengano relegati in fondo alla gerarchia dei rifiuti e fissare incentivi agli investimenti a favore di infrastrutture innovative di gestione dei rifiuti per il riciclaggio.
Emendamento 23 Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva e incoraggiare la transizione a un'economia circolare, la Commissione dovrebbe promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni e migliori pratiche tra gli Stati membri e tra i diversi settori dell'economia. Tale scambio potrebbe essere facilitato mediante piattaforme di comunicazione che potrebbero contribuire a sensibilizzare in merito alle nuove soluzioni industriali e permettere di ottenere una migliore visione globale delle capacità disponibili che contribuirebbe a collegare l'industria dei rifiuti ad altri settori e a sostenere le simbiosi industriali.
Emendamento 24 Proposta di direttiva Considerando 7
(7) La combinazione di obiettivi di riciclaggio e restrizioni al collocamento in discarica di cui alle direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE, rende superflui gli obiettivi stabiliti a livello unionale rispetto al recupero di energia e gli obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di cui alla direttiva 94/62/CE.
(7) La combinazione di obiettivi di riciclaggio e restrizioni al collocamento in discarica di cui alle direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE del Consiglio 1 bis, rende superflui gli obiettivi stabiliti a livello unionale rispetto al recupero di energia dei rifiuti di imballaggio di cui alla direttiva 94/62/CE.
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1 bisDirettiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
Emendamento 25 Proposta di direttiva Considerando 8
(8) La presente direttiva intende stabilire obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti, utilizzandoli per promuovere la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio.
(8) La presente direttiva intende stabilire obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti e nell'economia circolare, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e concepire tali strategie e piani di investimento in modo che siano incentrati innanzitutto sulla promozione della prevenzione e del riutilizzo dei rifiuti, seguiti dal riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti.
Emendamento 26 Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) Le disposizioni relative all'aumento degli obiettivi di riciclaggio a partire dal 2030 dovrebbero essere riviste alla luce delle esperienze acquisite nell'applicazione della presente direttiva.
Emendamento 28 Proposta di direttiva Considerando 11
(11) Per calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio sono stati conseguiti, è necessario che gli Stati membri siano in grado di tenere in considerazione i prodotti e i componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal fine e da sistemi di cauzione-rimborso riconosciuti. Al fine di assicurare condizioni uniformi per il calcolo, la Commissione adotterà norme dettagliate sul riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, nonché sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.
(11) Al fine di garantire un calcolo uniforme dei dati sugli obiettivi di riciclaggio, la Commissione dovrebbe adottare norme dettagliate sulla determinazione dei gestori del riciclaggio, nonché sulla raccolta, la tracciabilità, la verifica e la comunicazione dei dati. Una volta adottata tale metodologia armonizzata, gli Stati membri dovrebbero essere in grado, per calcolare se gli obiettivi di riciclaggio sono stati conseguiti, di tener conto del riciclaggio dei metalli che avviene in concomitanza dell'incenerimento o del coincenerimento.
Emendamento 29 Proposta di direttiva Considerando 12
(12) Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sulla preparazione per il riutilizzo è essenziale stabilire norme comuni per la loro comunicazione. Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. A tal fine, come regola generale, la comunicazione del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto di condizioni rigorose, a comunicare i tassi di riciclaggio sulla base di ciò che esce dagli impianti di cernita. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivanti da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso comunicato dei rifiuti indicati come riciclati.
(12) Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sul riciclaggio è essenziale stabilire norme comuni sulla raccolta, la tracciabilità, la verifica e la comunicazione dei dati. Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. Il calcolo del conseguimento degli obiettivi dovrebbe basarsi su un unico metodo armonizzato che impedisca di comunicare i rifiuti smaltiti come rifiuti riciclati. A tal fine, la comunicazione del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivanti da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso comunicato dei rifiuti indicati come riciclati.
Emendamento 30 Proposta di direttiva Considerando 14
(14) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.
(14) I dati e le informazioni comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È opportuno migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità dei dati comunicati definendo una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati sulla base di fonti attendibili e introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.
Emendamento 31 Proposta di direttiva Considerando 16
(16) La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.
(16) La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati, messa a punto dalla Commissione in cooperazione con gli istituti nazionali di statistica degli Stati membri e le autorità nazionali, regionali e locali responsabili della gestione dei rifiuti.
Emendamento 32 Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) Gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione, su richiesta e senza indugio, qualsiasi informazione necessaria per la valutazione dell'attuazione della presente direttiva nel suo insieme nonché del suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana.
Emendamento 33 Proposta di direttiva Considerando 17
(17) Al fine di integrare o modificare la direttiva 94/62/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'articolo 6 bis, paragrafi 2 e 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati occorre che la Commissione provveda alla trasmissione contestuale, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(17) Al fine di integrare la direttiva 94/62/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alle norme sul calcolo del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio, a determinate deroghe riguardanti i livelli massimi di concentrazione di metalli pesanti in taluni materiali riciclati, ai circuiti di produzione e ai tipi di imballaggio, alla metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati e al formato della comunicazione dei dati relativi al conseguimento degli obiettivi di riciclaggio nonché alle modifiche dell'elenco di esempi illustrativi sulla definizione di imballaggio e alle eventuali difficoltà tecniche incontrate nell'applicazione della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
Emendamento 34 Proposta di direttiva Considerando 18
(18) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della direttiva 94/62/CE, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'articolo 12, paragrafo 3, lettera d, e all'articolo 19. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio16.
(18) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adattare ai progressi tecnici e scientifici il sistema di identificazione riguardante la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 94/62/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio16.
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16 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
16 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Emendamento 35 Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo)
(21 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'applicazione di requisiti di alto livello in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro per tutti i lavoratori dell'Unione, in linea con la legislazione esistente dell'Unione, e in conformità con i rischi specifici affrontati dai lavoratori in alcuni settori produttivi, di riciclaggio e gestione dei rifiuti.
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 1 – paragrafo 2
-1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. A tal fine, la presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti. "
"2. A tal fine, la presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, allo scopo di contribuire alla transizione verso un'economia circolare."
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova) Direttiva 94/62/CE Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)
b bis) è aggiunto il punto seguente:
"2 bis.«bioimballaggio»: ogni imballaggio derivante da materiali di origine biologica, esclusi i materiali incorporati in formazioni geologiche e/o fossili;";
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera c Direttiva 94/62/CE Articolo 3 – punti da 3 a 10
c) i punti da 3 a 10 sono soppressi;
c) i punti 3 e 4 e da 6 a 10 sono abrogati;
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera d Direttiva 94/62/CE Articolo 3 – comma 2
"Inoltre, si applicano le definizioni di «rifiuto», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio», «processo finale di riciclaggio» e «smaltimento» di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE."
"Inoltre, si applicano le definizioni di «rifiuto», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «cernita», «rifiuto urbano», «rifiuto industriale e commerciale», «trattamento», «recupero», «riciclaggio», «riciclaggio organico», «processo finale di riciclaggio», «piccoli rifiuti» e «smaltimento» di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE.";
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 94/62/CE Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2
"Dette misure possono consistere in programmi nazionali, in incentivi forniti attraverso regimi per la responsabilità estesa del produttore intesi a ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio, o in azioni analoghe adottate, se del caso, di concerto con gli operatori economici e volte a raggruppare e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione. Tali misure rispettano il fine della presente direttiva quale definito nell'articolo 1, paragrafo 1.";
"Gli Stati membri adottano misure per ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi e per contribuire al conseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti stabiliti all'articolo 9, paragrafo -1, della direttiva 2008/98/CE. Tali misure includono la responsabilità estesa del produttore quale definita all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, e gli incentivi per la diffusione degli imballaggi riutilizzabili.
Gli Stati membri adottano misure per conseguire una riduzione sostenuta del consumo di imballaggi non riciclabili e di imballaggi eccessivi. Tali misure non compromettono l'igiene e la sicurezza alimentare.
Inoltre, gli Stati membri possono adottare altre azioni, di concerto con gli operatori economici e con le organizzazioni dei consumati e dell'ambiente, volte a raggruppare e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione.
Tali misure rispettano il fine della presente direttiva quale definito nell’articolo 1, paragrafo 1.
Gli Stati membri fanno ricorso a strumenti economici adeguati e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli elencati nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE.";
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 4 – paragrafo 3
2 bis) all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. La Commissione presenta, se del caso, proposte concernenti misure volte a rafforzare e a integrare l'applicazione delle norme essenziali e a garantire che nuovi imballaggi siano commercializzati soltanto se il produttore ha preso tutte le misure necessarie volte a minimizzarne l'impatto ambientale senza compromettere le loro funzioni essenziali.
"3.Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione presenta proposte volte ad aggiornare i requisiti essenziali allo scopo di rafforzare e integrare l'applicazione di tali requisiti al fine di garantire che nuovi imballaggi siano commercializzati soltanto se il produttore ha preso tutte le misure necessarie volte a minimizzarne l'impatto ambientale senza compromettere le loro funzioni essenziali. Previa consultazione di tutte le parti interessate, la Commissione presenta una proposta legislativa per l'aggiornamento dei requisiti, in particolare per potenziare la progettazione per il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità.
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)
2 ter) all'articolo 4, è inserito il paragrafo seguente:
"3 bis.Gli Stati membri incoraggiano, ove vantaggioso a livello ambientale in una prospettiva basata sul ciclo di vita, l'utilizzo di bioimballaggi riciclabili e di imballaggi compostabili biodegradabili, adottando misure quali:
a) la promozione del loro uso, tra l'altro mediante il ricorso a strumenti economici;
b) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali prodotti;
c) la revisione delle leggi esistenti che ostacolano l'uso di tali materiali."
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 5 – titolo
(Non concerne la versione italiana.)
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 5 – comma 1
2 quinquies) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri possono favorire sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, in conformità con il trattato.
"1.In linea con la gerarchia dei rifiuti, gli Stati membri favoriscono sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, in conformità con il trattato, senza compromettere l'igiene alimentare o la sicurezza dei consumatori."
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 sexies (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)
2 sexies) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:
"1 bis.Gli Stati membri si prefiggono di conseguire i seguenti obiettivi di riutilizzo degli imballaggi:
a) entro il 31 dicembre 2025, è riutilizzato almeno il 5% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio;
b) entro il 31 dicembre 2030, è riutilizzato almeno il 10% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio."
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 septies (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)
2 septies) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:
"1 ter.Al fine di promuovere le operazioni di riutilizzo, gli Stati membri possono adottare, tra l'altro, le misure seguenti:
– l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione per i prodotti di imballaggio riutilizzabili;
– la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili collocati sul mercato ogni anno per flusso di imballaggi;
– l'istituzione di incentivi economici adeguati per i produttori di imballaggi riutilizzabili."
2 octies) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:
"1 quater. Gli imballaggi e gli imballaggi riutilizzati raccolti mediante un sistema di cauzione-rimborso possono rientrare nel calcolo relativo al conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dai programmi nazionali di prevenzione."
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 – lettera a Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – titolo
a) il titolo è sostituito da "Recupero, riutilizzo e riciclaggio";
a) il titolo è sostituito da "Recupero e riciclaggio";
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova) Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo)
a bis) all'articolo 6, è inserito il seguente paragrafo -1:
"-1.Gli Stati membri introducono sistemi di cernita per tutti i materiali di imballaggio."
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 – lettera b Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f
f) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo e riciclato;
f) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio generati sarà riciclato;
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 – lettera b Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g
g) entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi, in peso, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:
g) entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi, in peso, di riciclaggio per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:
i) 55% per la plastica;
i) 60 % per la plastica;
ii) 60% per il legno;
ii) 65% per il legno;
iii) 75% per i metalli ferrosi;
iii) 80% per i metalli ferrosi;
iv) 75% per l'alluminio;
iv) 80% per l'alluminio;
v) 75% per il vetro;
v) 80 % per il vetro;
vi) 75% per la carta e il cartone;
vi) 90% per la carta e il cartone;
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 – lettera b Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h
h) entro il 31 dicembre 2030 almeno il 75% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo e riciclato;
h) entro il 31 dicembre 2030 almeno l'80% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio generati sarà riciclato;
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 – lettera b Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i
i) entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi, in peso, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:
i) entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi, in peso, di riciclaggio per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:
i) 75% per il legno;
i) 80 % per il legno;
ii) 85% per i metalli ferrosi;
ii) 90 % per i metalli ferrosi;
iii) 85% per l'alluminio;
iii) 90 % per l’alluminio;
iv) 85% per il vetro;
iv) 90% per il vetro;
v) 85% per la carta e il cartone.
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 – lettera c Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafo 3
3. I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o recuperati in quello stesso Stato membro, possono essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere da f) a i), esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.
3. I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere riciclati in quello stesso Stato membro, possono essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere da f) a i), esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 – lettera c bis (nuova) Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafo 4
c bis) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:
"4. Gli Stati membri incoraggiano l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati, ove vantaggioso in una prospettiva basata sul ciclo di vita e in linea con la gerarchia dei rifiuti, per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:
a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;
a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;
b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.
b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali;
b bis) l'utilizzo di strumenti economici adeguati per incentivare l'uso di materie prime secondarie che possono includere misure per promuovere il contenuto riciclato dei prodotti e l'applicazione di criteri per appalti pubblici sostenibili;
b ter) la promozione di materiali che, se riciclati, non mettono a rischio la salute umana quando vengono riciclati in materiali a contatto con gli alimenti."
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 – lettera d Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafi 5, 8 e 9
d) i paragrafi 5, 8 e 9 sono soppressi;
d) i paragrafi 5 e 9 sono abrogati;
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 – lettera d bis (nuova) Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafo 8
d bis) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
8. La Commissione, quanto prima possibile e al più tardi il 30 giugno 2005, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente, nonché sul funzionamento del mercato interno. La relazione tiene conto delle situazioni specifiche di ciascuno Stato membro. La relazione contiene i seguenti elementi:
"8. A tale fine, entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina gli obiettivi di cui all'articolo 6 e i progressi compiuti verso il loro conseguimento, tenendo in considerazioni le migliori pratiche e le misure usate dagli Stati membri per conseguire tali obiettivi.
Nella sua valutazione la Commissione esamina la possibilità di fissare:
a) una valutazione dell'efficacia, dell'applicazione e del rispetto dei requisiti essenziali;
a) obiettivi per altri flussi di rifiuti di imballaggio;
b) ulteriori misure di prevenzione volte a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi, per quanto possibile, senza comprometterne le funzioni essenziali;
b) obiettivi distinti per i rifiuti di imballaggio di origine domestica e i rifiuti di imballaggio di origine industriale e commerciale.
c) l'eventuale definizione di un indicatore ambientale degli imballaggi per rendere più semplice ed efficace la prevenzione dei rifiuti di imballaggio;
A tal fine, la Commissione elabora una relazione corredata, se del caso, da una proposta legislativa, che viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio."
d) piani di prevenzione dei rifiuti di imballaggio;
e) l'incoraggiamento del riutilizzo e, in particolare, la comparazione tra i costi e benefici del riutilizzo e i costi e benefici del riciclaggio;
f) la responsabilità del produttore, compresi gli aspetti finanziari;
g) gli sforzi per ridurre ulteriormente e, se del caso, eliminare i metalli pesanti ed altre sostanze pericolose dagli imballaggi entro il 2010.
La relazione è corredata, ove opportuno, di proposte di revisione delle corrispondenti disposizioni della presente direttiva, a meno che dette proposte non siano state nel frattempo presentate.
Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 94/62/CE Articolo 6 bis – paragrafo 1
"1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'Articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), sono stati conseguiti,
"1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), sono stati conseguiti, il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso dei rifiuti che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio in un dato anno.
a) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è inteso come il peso dei rifiuti che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio;
b) il peso dei rifiuti di imballaggio preparati per il riutilizzo è inteso come il peso dei rifiuti di imballaggio che sono stati recuperati o raccolti da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia e riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;
c) gli Stati membri possono includere prodotti e componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo o da sistemi di cauzione-rimborso autorizzati. Per calcolare il tasso rettificato dei rifiuti di imballaggio preparati per il riutilizzo e riciclati prendendo in considerazione il peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo, gli Stati membri utilizzano i dati verificati forniti dai gestori e applicano la formula di cui all'allegato IV.
Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 94/62/CE Articolo 6 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di mettere a punto norme europee sulla qualità per i materiali di rifiuto che entrano nel processo finale di riciclaggio e per le materie prime secondarie, in particolare la plastica, sulla base delle migliori pratiche disponibili.
Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 94/62/CE Articolo 6 bis – paragrafo 2
2. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'allegato IV, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 21 bis che stabiliscono requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, incluse norme specifiche sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.
2. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 21 bis per integrare la presente direttiva stabilendo requisiti minimi in materia di qualità e operatività per la determinazione dei gestori finali del riciclaggio, incluse norme specifiche sulla raccolta, tracciabilità, verifica e comunicazione dei dati.
Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 94/62/CE Articolo 6 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. La Commissione esamina le possibilità di razionalizzare la comunicazione degli imballaggi composti in linea con gli obblighi stabiliti nella presente direttiva e, se del caso, propone misure in merito.
Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 94/62/CE Articolo 6 bis – paragrafo 3
3. In deroga al paragrafo 1, il peso dei rifiuti in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita può essere comunicato come il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati, a condizione che:
abrogato
a) tali rifiuti in uscita siano destinati a un processo finale di riciclaggio;
b) il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che vengono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore al 10% del peso totale dei rifiuti riciclati che viene comunicato;
Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 94/62/CE Articolo 6 bis – paragrafo 4
4. Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, al fine di assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), siano soddisfatte. Il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, oppure specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti, o infine qualsiasi altro provvedimento atto a garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati.
4. Conformemente agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2, gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, al fine di assicurare la conformità con le norme di cui al paragrafo 1. Il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, oppure specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti, o infine qualsiasi altro provvedimento atto a garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il sistema utilizzato per il controllo della qualità e la tracciabilità.
Emendamento 64 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 94/62/CE Articolo 6 bis – paragrafo 5
5. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), sono stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli che si svolge in coincidenza con l'incenerimento, proporzionalmente alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità. Gli Stati membri utilizzano la metodologia comune stabilita in applicazione dell'articolo 11 bis, paragrafo 6, della direttiva 2008/98/CE.
5. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), sono stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli che si svolge in coincidenza con l'incenerimento o con il coincenerimento, solo se i rifiuti sono stati separati prima dell'incenerimento o se è stato rispettato l'obbligo di istituire una raccolta differenziata per carta, metallo, plastica, vetro e rifiuti organici, proporzionalmente alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti o coinceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità. Gli Stati membri utilizzano la metodologia comune stabilita in applicazione dell'articolo 11 bis, paragrafo 6, della direttiva 2008/98/CE.
Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 94/62/CE Articolo 6 ter – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
b bis) esempi delle migliori pratiche utilizzate in tutta l'Unione che possono fornire un orientamento sui progressi verso il conseguimento degli obiettivi.
Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 94/62/CE Articolo 6 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Se necessario, le relazioni di cui al paragrafo 1 esaminano l'attuazione dei requisiti della presente direttiva diversi da quelli di cui al paragrafo 1, tra cui le previsioni sul conseguimento degli obiettivi contenuti nei programmi di prevenzione dei rifiuti nonché la percentuale e la quantità pro capite di rifiuti urbani smaltiti o sottoposti a recupero di energia.
Emendamento 67 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 7 – paragrafo 1
5 bis) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano introdotti sistemi di:
"1. Gli Stati membri, al fine di conformarsi agli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, adottano le misure necessarie per garantire che siano introdotti e incentivati sistemi di:
a) restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;
a) restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;
b) reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti,
b) reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti.
al fine di conformarsi agli obiettivi definiti nella presente direttiva.
Questi sistemi sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati e alla partecipazione delle competenti autorità pubbliche. Essi si applicano anche ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, incluso quanto attiene alle modalità previste e alle eventuali tariffe imposte per accedere a detti sistemi, e devono essere concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza in conformità con il trattato."
Questi sistemi sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati e alla partecipazione delle competenti autorità pubbliche. Essi si applicano anche ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, incluso quanto attiene alle modalità previste e alle eventuali tariffe imposte per accedere a detti sistemi, e devono essere concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza in conformità con il trattato."
Emendamento 68 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 7 bis (nuovo)
5 ter) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 7 bis
Misure specifiche per i sistemi di restituzione e raccolta
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per introdurre:
a) la raccolta differenziata almeno degli imballaggi o dei rifiuti di imballaggio composti da carta, metallo, plastica o vetro;
b) la raccolta degli imballaggi composti, quali definiti nella decisione 2005/270/CE della Commissione, nei sistemi di raccolta esistenti nel rispetto delle norme di qualità richieste per il riciclaggio finale."
Emendamento 69 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 8 – paragrafo 2
5 quater) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione [1].
"2. Per facilitare la raccolta, il riutilizzo e il recupero, compreso il riciclaggio, l'imballaggio riporta informazioni utili a tale fine. In particolare, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione(1).
[1] GU L 50 del 20.2.1997, pag. 28."
(1) GU L 50 del 20.2.1997, pag. 28."
Emendamento 70 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 – lettera d Direttiva 94/62/CE Articolo 12 – paragrafo 3 bis
"3 bis. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a i), per ciascun anno civile. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti."
"3 bis. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a i), per ciascun anno civile. I dati sono raccolti e trattati conformemente alla metodologia comune di cui al paragrafo 3 quinquies e comunicati per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti."
Emendamento 71 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 – lettera d Direttiva 94/62/CE Articolo 12 – paragrafo 3 bis – comma 2
I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 3 quinquies. Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].
I dati sono raccolti e trattati utilizzando la metodologia comune di cui al paragrafo 3 quinquies e comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 3 quinquies. Il primo esercizio di comunicazione sugli obiettivi di cui all'articolo 6, lettere da f) a i), verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].
Emendamento 72 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 – lettera d Direttiva 94/62/CE Articolo 12 – paragrafo 3 quater
3 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.
3 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. Fino a quando non sarà stata stabilita la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati di cui al paragrafo 3 quinquies, la relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri.La Commissione valuta inoltre la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati e delle informazioni comunicati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata nove mesi dopo il primo esercizio di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni tre anni.
Emendamento 73 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 – lettera d Direttiva 94/62/CE Articolo 12 – paragrafo 3 quater bis (nuovo)
3 quater bis. La Commissione include nella relazione informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva nel suo insieme e valuta il suo impatto sulla salute umana, sull'ambiente e sul mercato interno. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione della presente direttiva.
Emendamento 74 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 – lettera d Direttiva 94/62/CE Articolo 12 – paragrafo 3 quinquies
3 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 3 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.”;
3 quinquies. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati come pure il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 3 bis.";
Emendamento 75 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 Direttiva 94/62/CE Articolo 21 bis – paragrafo 2
2. La delega di potere di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].
2. La delega di potere di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 3 quinquies, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].
Emendamento 76 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 Direttiva 94/62/CE Articolo 21 bis – paragrafo 3
3. La delega di potere di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3. La delega di potere di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 3 quinquies, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Emendamento 77 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 Direttiva 94/62/CE Articolo 21 bis – paragrafo 5
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 3 quinquies, dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."
Emendamento 78 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo) Direttiva 94/62/CE Allegato II
12 bis) l'allegato II della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è sostituito come disposto nell'allegato della presente direttiva;
Emendamento 79 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 14 Direttiva 94/62/CE Allegato IV
14) l'allegato IV è aggiunto alla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio conformemente all'allegato della presente direttiva.
abrogato
Emendamento 80 Proposta di direttiva Allegato – punto -1 (nuovo) Direttiva 94/62/CE Allegato II – punto 1– trattino 2
-1) nell'allegato II, punto 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
– Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.
"– Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.";
Emendamento 81 Proposta di direttiva Allegato – punto -1 bis (nuovo) Direttiva 94/62/CE Allegato II – paragrafo 1 – trattino 2 bis (nuovo)
-1 bis) all'allegato II, punto 1, è inserito il seguente trattino 1 bis:
"–Gli imballaggi sono prodotti in modo tale da ridurre al minimo la loro impronta di carbonio, anche attraverso l'utilizzo di biomateriali biodegradabili e sostenibili."
Emendamento 82 Proposta di direttiva Allegato – punto -1 ter (nuovo) Direttiva 94/62/CE Allegato II – punto 3 – lettera c
(-1 ter) all'allegato III, punto 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost
"c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost
I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.
I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.";
Emendamento 83 Proposta di direttiva Allegato – punto -1 quater (nuovo) Direttiva 94/62/CE Allegato II – punto 3 – lettera d
(-1 quater) all'allegato II, punto 3, la lettera d) è così modificata:
d) Imballaggi biodegradabili
"d) Imballaggi biodegradabili
I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.
I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua. Gli imballaggi oxodegradabili in plastica non sono considerati biodegradabili.";
Emendamento 84 Proposta di direttiva Allegato – paragrafo 2 Direttiva 94/62/CE Allegato IV
È aggiunto il seguente allegato IV:
abrogato
"ALLEGATO IV
Metodo di calcolo per prodotti e componenti preparati per il riutilizzo ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i)
Per calcolare il tasso rettificato del riciclaggio e della preparazione per il riutilizzo conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), gli Stati membri utilizzano la formula seguente:
"E=" "(A+R)*100" /"(P+R)"
E: tasso rettificato per il riciclaggio e il riutilizzo in un determinato anno;
A: peso dei rifiuti di imballaggio riciclati o preparati per il riutilizzo in un determinato anno;
R: peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo in un determinato anno;
P: peso dei rifiuti di imballaggio prodotti in un determinato anno."
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0029/2017).
La parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014/2015
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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014-2015 (2016/2249(INI))
– visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) nonché l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),
– vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI(1),
– visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate alla quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5 (2000), Pechino +10 (2005) e Pechino +15 (2010),
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione,
– vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI(2),
– vista la sua posizione del 20 ottobre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva sul congedo di maternità)(3),
– vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)(4),
– vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura(5),
– vista la direttiva 2013/62/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica la direttiva 2010/18/UE che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte(6),
– viste le direttive europee adottate dal 1975 in poi sui diversi aspetti della parità di trattamento tra uomini e donne (direttiva 2010/41/UE(7), direttiva 2010/18/UE(8), direttiva 2006/54/CE, direttiva 2004/113/CE, direttiva 92/85/CEE(9), direttiva 86/613/CEE(10) e direttiva 79/7/CEE(11)),
– vista la proposta della Commissione, del 14 marzo 2012, relativa a una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (direttiva "Più donne alla guida delle imprese europee") (COM(2012)0614),
– visti la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) e il suo articolo 3 che definisce il "genere" come i "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini",
– vista la proposta di decisione del Consiglio, del 4 marzo 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (COM(2016)0111),
– viste le conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2016 sull'uguaglianza di genere (00337/2016),
– viste le conclusioni del Consiglio, del 5-6 giugno 2014, dal titolo "Prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, compresa la mutilazione genitale femminile" (09543/2014),
– viste le conclusioni del Consiglio del 7 dicembre 2015 sulla parità tra donne e uomini nel campo decisionale (14327/2015),
– vista la dichiarazione del trio di presidenza del 7 dicembre 2015, firmata dai Paesi Bassi, dalla Slovacchia e da Malta,
– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo "EUROPA 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 marzo 2015 dal titolo "2014 Report on equality between women and men" (Relazione del 2014 sulla parità tra donne e uomini) (SWD(2015)0049),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 4 marzo 2016 dal titolo "2015 Report on equality between women and men" (Relazione del 2015 sulla parità tra donne e uomini) (SWD(2016)0054),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 dicembre 2015 dal titolo "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278),
– viste le sue risoluzioni del 10 febbraio 2010 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2009(12), dell'8 marzo 2011 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2010(13), del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2011(14) nonché del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013(15),
– viste la comunicazione della Commissione, del 25 novembre 2013, dal titolo "Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili" (COM(2013)0833) e la sua risoluzione, del 6 febbraio 2014(16), sull'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili,
– visti i risultati del sondaggio relativo a lesbiche, gay, bisessuali e transgender nell'Unione europea (EU LGBT), condotto dall'Agenzia per i diritti fondamentali e pubblicato nel maggio 2013,
– vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo "Violence against Women – an EU-wide survey. Main results" (La violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea. Risultati principali), pubblicata nell'ottobre 2014,
– vista la relazione dell'Agenzia per i diritti fondamentali dal titolo "The fundamental rights situation of intersex people" (La situazione dei diritti fondamentali delle persone intersessuali), pubblicata nel maggio 2015,
– vista la relazione della rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (EQUINET) dal titolo "The Persistence of Discrimination, Harassment and Inequality for Women. The Work of Equality Bodies informing a new European Commission Strategy for Gender Equality" (Il persistere della discriminazione, delle molestie e della disuguaglianza per le donne. Il lavoro degli enti per le pari opportunità nell'elaborazione di una nuova strategia della Commissione europea in materia di parità di genere), pubblicata nel 2015,
– viste le relazioni della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) dal titolo "The gender employment gap: challenges and solutions" (Il divario di genere nei livelli di occupazione: sfide e soluzioni) (2016), "Social partners and gender equality in Europe" (Parti sociali e parità di genere in Europa) (2014), "Developments in working life in Europe: EurWORK annual review" (Sviluppi nella vita lavorativa in Europa: revisione annuale di EurWORK) (2014 e 2015) e la Sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro (2016),
– viste la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sulla nuova strategia per l'uguaglianza di genere e i diritti della donna dopo il 2015(17) e la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'UE per la parità tra donne e uomini dopo il 2015(18),
– vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 sull'eliminazione della violenza contro le donne(19),
– vista la risoluzione del 9 settembre 2015 sull'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'UE(20),
– vista la risoluzione dell'8 marzo 2016 sulla situazione delle donne rifugiate e richiedenti asilo nell'UE(21),
– vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sulle collaboratrici domestiche e prestatrici di assistenza nell'UE(22),
– vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere(23),
– vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale(24),
– vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ("direttiva sulla parità in materia di occupazione")(25),
– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2016 sull'integrazione della dimensione di genere nell'ambito dei lavori del Parlamento europeo(26),
– vista la sua risoluzione del 12 maggio 2016 sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime da una prospettiva di genere(27),
– vista la relazione della Commissione sui progressi compiuti in merito agli obiettivi di Barcellona intitolata "Lo sviluppo dei servizi di cura della prima infanzia in Europa per una crescita sostenibile e inclusiva" del 3 giugno 2013(28),
– vista la raccomandazione della Commissione, del 20 febbraio 2013, intitolata "Investire nell'infanzia: per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale"(29),
– visti l'indice sull'uguaglianza di genere per il 2015 elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), la relazione "Beijing + 20: Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States" (Pechino 20 anni dopo: quarto esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino negli Stati membri dell'UE) e le altre relazioni dell'EIGE,
– visto lo studio del gennaio 2016 della rete europea degli esperti giuridici di parità di genere e non discriminazione dal titolo "A comparative analysis of gender equality law in Europe 2015" (Analisi comparativa del diritto in materia di parità di genere in Europa - 2015),
– viste le conclusioni sul "ruolo degli uomini e dei ragazzi nel raggiungimento della parità di genere" approvate dalla 48a sessione della commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne (CWS) nel marzo 2004(30),
– visto il documento dal titolo "Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il mondo in cui viviamo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), approvato durante il vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 25 settembre 2015, e gli scopi e gli obiettivi in materia di parità di genere, diritti delle donne ed emancipazione delle donne inclusi in tale documento,
– visto il prospetto statistico della Commissione dell'aprile 2014 dal titolo "Single parents and employment in Europe" (Genitori soli e occupazione in Europa)(31),
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0046/2017),
A. considerando che l'indice sull'uguaglianza di genere per il 2015 elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere mostra solo dei miglioramenti marginali: l'UE si trova infatti solo a metà strada per quanto riguarda il raggiungimento della parità di genere e dal 2005 il risultato complessivo è salito da 51,3 a 52,9 su 100; che è necessario compiere rapidi progressi se l'UE vuole centrare gli obiettivi di Europa 2020;
B. considerando che negli ultimi anni alcuni Stati membri dell'UE hanno registrato un aumento significativo dei movimenti civici e politici che vanno contro la parità di diritti tra donne e uomini e addirittura mettono in discussione la necessità generale di politiche in materia di parità di genere; che tale reazione contro la parità di genere mira a rafforzare i ruoli di genere tradizionali e a mettere in discussione i risultati esistenti e futuri nell'ambito della parità di genere, dei diritti delle donne e dei diritti delle persone LGBTI;
C. considerando che la parità tra donne e uomini è un diritto fondamentale sancito dal trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali; che al riguardo l'Unione europea si prefigge di garantire pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne e di combattere qualsiasi discriminazione fondata sul sesso;
D. considerando che nel 2015 il tasso di occupazione per le donne, pari al 64,5 %, ha raggiunto il livello più alto mai registrato, ma tuttora ben al di sotto del dato relativo agli uomini pari al 75,6 %; che, purtroppo, la probabilità che le donne lavorino e restino a tempo parziale, spesso involontariamente, è quattro volte più elevata rispetto agli uomini; che molti giovani lavoratori rimangono poveri, in particolare in Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Portogallo e Slovacchia;
E. considerando che il tasso di disoccupazione femminile è sottostimato, visto che molte donne non sono iscritte alle liste di collocamento, in particolare le donne che risiedono nelle zone rurali o nelle regioni periferiche, le donne impegnate in aziende a conduzione familiare e molte di coloro che si occupano solo dei lavori domestici e dei figli; che inoltre tale situazione crea una disparità in termini di accesso ai servizi pubblici (sussidi, pensioni, congedi per maternità o per malattia, accesso alla sicurezza sociale ecc.);
F. considerando che, secondo le stime della relazione di Eurofound sul divario occupazionale di genere, tale divario costa all'UE circa 370 miliardi di EUR all'anno, pari al 2,8 % del PIL dell'Unione(32);
G. considerando che, nei paesi colpiti dalla crisi economica e da tagli di bilancio, le donne hanno subito conseguenze sproporzionate, in particolare le giovani donne, le anziane, le madri sole e le donne vittime di discriminazioni plurime, e che questa situazione le ha lasciate in uno stato di povertà ed emarginazione sociale escludendole sempre più dal mercato del lavoro; che i tagli ai servizi assistenziali e sanitari pubblici comportano un trasferimento di responsabilità per l'assistenza dalla società alle famiglie, il che interessa in particolare le donne;
H. considerando che la femminizzazione della povertà persiste nell'Unione e che gli elevatissimi livelli di disoccupazione, povertà ed esclusione sociale tra le donne sono strettamente connessi ai tagli apportati ai bilanci per i servizi pubblici quali la sanità, l'istruzione, i servizi sociali e le prestazioni previdenziali; che tali politiche portano a una maggiore precarizzazione del lavoro, in particolare a causa dell'aumento del tempo parziale involontario e dei contratti temporanei;
I. considerando che nel 2015 i tre quarti dei lavori domestici e i due terzi dei compiti parentali nel 2015 sono stati svolti dalle donne lavoratrici, le quali pertanto, nella stragrande maggioranza dei casi, si sono fatte carico di un doppio onere di responsabilità; che, in generale, le donne si assumono di gran lunga maggiori responsabilità per le cure genitoriali e domestici; che i ruoli di genere tradizionali e gli stereotipi continuano ad avere una forte influenza sulla distribuzione dei ruoli tra donne e uomini in casa, sul lavoro e nella società in generale; che tale ripartizione di competenze tradizionali tendono a perpetuare lo status quo, limitando le opportunità di occupazione e di sviluppo personale delle donne e lasciando loro poco tempo per la loro inclusione sociale nella società e nella comunità o la partecipazione all'economia; che una ripartizione equa del "lavoro non retribuito", come la prestazione di cure e le responsabilità domestiche, è una condizione preliminare per l'indipendenza economica delle donne nel lungo periodo;
J. considerando che talune tipologie di congedo per motivi familiari continuano ancora a essere motivo di discriminazione e di stigmatizzazione sia per le donne che per gli uomini, nonostante la legislazione e il quadro di politiche in vigore a livello dell'UE e nazionale, e che ciò colpisce soprattutto le donne in quanto principali prestatrici di assistenza che utilizzano i congedi per motivi familiari;
K. considerando che quasi un quarto degli Stati membri dell'UE non hanno adottato disposizioni legislative per il congedo di paternità e che alcuni di quelli che prevedono disposizioni del genere consentono agli uomini di prendere congedi soltanto per uno, due o più giorni; che in otto Stati membri il congedo parentale paternità non è accompagnato da alcuna retribuzione, mentre l'utilizzo medio del congedo parentale da parte dei padri è modesto, dal momento che solo il 10 % di essi prende almeno un giorno di congedo, mentre il 97 % delle donne utilizza il congedo parentale disponibile per entrambi i genitori; che promuovere un maggiore ricorso al congedo parentale e di paternità è essenziale per realizzare la parità di genere; che lo studio di Eurofound(33) ha messo in evidenza gli aspetti che influenzano il tasso di utilizzo dei congedi familiari da parte dei padri, ossia: il livello retributivo, la flessibilità del sistema di congedo, la disponibilità di informazioni, la disponibilità e l'elasticità delle strutture per l'infanzia e il timore di essere esclusi dal mercato del lavoro a causa dei congedi;
L. considerando che un requisito essenziale per l'inclusione attiva delle donne nel mercato del lavoro è la disponibilità di strutture e servizi di qualità e a prezzi accessibili per l'infanzia, per i parenti anziani e gli altri familiari a carico; che gli "obiettivi di Barcellona" sono un ottimo strumento al fine di raggiungere una reale uguaglianza tra uomini e donne e che tutti gli Stati membri devono prefiggersi di raggiungerli il prima possibile; che, sempre più spesso, a causa della mancanza di strutture e servizi per l'infanzia di qualità e a prezzi accessibili, le madri sono costrette a scegliere tra il lavoro a tempo parziale e la rinuncia al lavoro per occuparsi dei propri figli, con ripercussioni sul reddito familiare e sui versamenti pensionistici;
M. considerando che l'accesso alla formazione e il diritto fondamentale all'istruzione delle ragazze e delle donne rappresentano importanti valori europei nonché elementi essenziali per l'emancipazione delle ragazze e delle donne a livello sociale, culturale e professionale, nonché per il pieno godimento di tutti gli altri diritti sociali, economici, culturali e politici e, di conseguenza, per la prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze; che l'istruzione universale obbligatoria gratuita è una condizione fondamentale per assicurare a tutti pari opportunità in quanto dovrebbe essere garantita a tutti i bambini, senza discriminazioni, e indipendentemente dal loro status di residenza; che la lotta alla disuguaglianza di genere inizia in età prescolare e richiede una supervisione costante sui programmi di studio, gli obiettivi di sviluppo e i risultati dell'apprendimento;
N. considerando che la parità di genere è una responsabilità di tutti gli individui della società e richiede il contributo attivo di donne e uomini; che le autorità dovrebbero impegnarsi a sviluppare campagne di educazione rivolte agli uomini e alle giovani generazioni allo scopo di coinvolgere uomini e ragazzi nella prevenzione e nella progressiva eliminazione di ogni forma di violenza basata sul genere e a favorire l'emancipazione delle donne;
O. considerando che, sebbene in media le donne raggiungano un livello di istruzione più elevato rispetto agli uomini, la media UE del divario retributivo tra uomini e donne si attestava ancora al 16,1 % nel 2014, nonostante le differenze significative tra gli Stati membri;
P. considerando che la segregazione di genere orizzontale e verticale nel mercato del lavoro è ancora un fenomeno diffuso, dovuto, tra l'altro, al fatto che viene attribuito minor valore ai posti di lavoro considerati "femminili" rispetto a quelli considerati "maschili", al persistere dei "soffitti di cristallo", che impediscono alle donne di raggiungere le posizioni più alte e maggiormente retribuite, e all'eccessiva presenza di donne nel lavoro a tempo parziale che è retribuito in modo meno vantaggioso rispetto a quelli a tempo pieno; che, sebbene negli studi universitari il numero di donne sia pari o addirittura superiore a quello degli uomini, l'impatto degli stereotipi di genere sull'istruzione, sulla formazione e sulle decisioni prese dagli studenti in ambito scolastico può incidere sulle scelte durante tutto l'arco della loro vita e ha, successivamente, notevoli implicazioni per il mercato del lavoro; che gli stereotipi ampiamente veicolati dalla società sull'incompatibilità tra maternità e lavoro a tempo pieno pongono le donne in posizione svantaggiata e possono dissuadere le giovani donne dal proseguire gli studi o investire nella propria carriera;
Q. considerando che l'indicatore composito del tempo di lavoro retribuito e non retribuito dell'indagine sulle condizioni di lavoro di Eurofound mostra che, in generale, l'orario di lavoro delle donne è più lungo quando si calcolano le ore di lavoro retribuite e non retribuite(34);
R. considerando che nei settori che riguardano, in particolare, i beni, i servizi o l'agricoltura esiste un accesso non uniforme alle risorse economiche e finanziarie come le attività, il capitale, le risorse produttive e il credito tra donne e uomini;
S. considerando che il divario pensionistico persiste ancora nell'UE ed era pari nel 2014 a un impressionante 40,2 %; che ciò è il risultato degli svantaggi accumulati dalle donne nel tempo, come l'assenza di accesso a molte risorse finanziarie, quali le prestazioni previdenziali o i sistemi pensionistici, che sono associate al lavoro a tempo pieno e di cui molte donne non possono beneficiare in quanto tendono a mantenere un'occupazione a tempo parziale o discontinua a causa delle responsabilità familiari;
T. considerando che alcuni Stati membri dell'Unione mantengono la non titolarità individuale nei sistemi fiscali e previdenziali; che tale situazione può rendere le donne dipendenti dal coniuge, in quanto vengono loro riconosciuti soltanto diritti derivati attraverso la loro relazione con l'uomo;
U. considerando che nell'ultimo decennio la percentuale complessiva delle donne nei parlamenti nazionali/federali è aumentata di solo circa il 6 %, raggiungendo il 29 % nel 2015;
V. considerando che nel 2015 solo il 6,5 % dei presidenti e il 4,3 % degli amministratori delegati delle principali società quotate in borsa erano donne;
W. considerando che, nonostante l'impegno dell'UE riguardo alla parità di genere nel processo decisionale, i consigli di amministrazione delle agenzie dell'UE sono gravemente carenti in termini di equilibrio di genere e mostrano il persistere di forme di segregazione di genere, visto che in media, il 71 % dei membri dei consigli di amministrazione è formato da uomini, solo un consiglio di amministrazione su tre è presieduto da una donna e dei 42 direttori esecutivi delle agenzie dell'UE, solo 6 sono donne;
X. considerando che oltre la metà delle donne vittime di omicidio sono uccise da un partner, da un parente o familiare(35); che il 33 % delle donne nell'UE ha subito violenze fisiche e/o sessuali, mentre il 55 % ha subito molestie sessuali, il 32 % sul posto di lavoro; che le donne sono particolarmente vulnerabili alla violenza sessuale, fisica e online, al bullismo elettronico e allo stalking;
Y. considerando che la violenza nei confronti delle donne è una delle violazioni dei diritti umani più diffuse nel mondo che interessa tutte le classi sociali, indipendentemente dall'età, dal livello d'istruzione, dal reddito, dalla posizione sociale e dal paese di provenienza o residenza e costituisce un ostacolo di rilievo alla parità tra donne e uomini; che il fenomeno del femminicidio non accenna a diminuire negli Stati membri;
Z. considerando che alcuni sondaggi sugli atteggiamenti nei confronti della violenza contro le donne hanno rivelato una tendenza inquietante e marcata a incolpare la vittima, che può essere uno degli effetti del patriarcato; che spesso manca una forte condanna di questi comportamenti da parte delle autorità pubbliche e di altre istituzioni;
AA. considerando che i mezzi di comunicazione digitale hanno contribuito alla diffusione della retorica dell'odio e delle minacce nei confronti delle donne, che il 18 % delle donne in Europa ha subito forme di molestia online sin dall'adolescenza e che nove milioni di persone in Europa sono vittime di violenza online; che il sistema della giustizia è scarsamente reattivo quando si tratta di perseguire la violenza online contro le donne; che chi si macchia di abusi e reati d'odio raramente è denunciato, indagato, perseguito e condannato;
AB. considerando che il 23 % delle donne lesbiche e il 35 % delle persone transgender è stato attaccato fisicamente/sessualmente o minacciato di violenza a casa o altrove (in strada, nei trasporti pubblici, sul luogo di lavoro ecc.) almeno una volta negli ultimi cinque anni;
AC. considerando che il sondaggio dell'UE sulla comunità LGBT ha concluso che le donne lesbiche, bisessuali e transessuali corrono un rischio enorme di discriminazione sulla base del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere; che la discriminazione di genere si interseca con altre discriminazioni basate sulla razza, l'etnia, la religione, la disabilità, la salute, l'identità di genere, l'orientamento sessuale e/o le condizioni socio-economiche;
AD. considerando che si registra un peggioramento delle condizioni in cui vivono determinati gruppi di donne, le quali devono spesso misurarsi con un complesso di difficoltà e rischi plurimi nonché elevati livelli di discriminazione;
AE. considerando che nel 2015 l'UE ha registrato un aumento senza precedenti del numero di profughi e richiedenti asilo sul suo territorio; che, secondo l'UNHCR, le donne e i bambini rappresentavano oltre la metà dei rifugiati e dei richiedenti asilo e che sono stati denunciati casi di violenza e abuso, compresa la violenza sessuale, nei confronti di donne e bambini rifugiati durante tutto il viaggio e anche nei centri di accoglienza sovraffollati nell'Unione europea;
AF. considerando che le donne e le ragazze rappresentano il 80 % delle vittime registrate della tratta di esseri umani(36); che l'individuazione delle vittime continua a costituire un problema e che occorre rafforzare il sostegno e la protezione a favore delle vittime e tutti gli sforzi nella lotta alla tratta devono comprendere una dimensione di genere;
AG. considerando che uno dei principali scopi della tratta di esseri umani è lo sfruttamento sessuale e che le donne che ne sono vittime vengono costrette a una vita di prigionia e soprusi, con violenze quotidiane di natura sia fisica che psicologica;
AH. considerando che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti costituiscono diritti umani fondamentali nonché un elemento essenziale della parità di genere e dell'autodeterminazione e che essi dovrebbero essere inclusi nella strategia dell'UE in materia di sanità;
AI. considerando che la salute delle donne non dovrebbe mai essere messa a repentaglio per l'obiezione di coscienza o convinzioni personali;
AJ. considerando che nell'applicazione della normativa UE sulla parità di genere negli Stati membri sono stati riscontrati problemi specifici relativi al recepimento e all'applicazione delle direttive in materia, quali carenze sostanziali della legislazione e la sua applicazione incoerente da parte dei giudici nazionali, ma soprattutto anche una mancanza generale di sensibilizzazione circa i principi e il diritto in materia di uguaglianza(37);
AK. considerando che le direttive sulla parità di genere dell'UE, in particolare, non sono correttamente attuate in numerosi Stati membri i quali non proteggono le persone transgender contro la discriminazione negli ambiti di accesso all'occupazione e di accesso a beni e servizi;
AL. considerando che i meccanismi istituzionali per la parità di genere sono spesso emarginati in strutture amministrative nazionali, ripartiti in diversi settori politici, ostacolati da mandati complessi e sempre più ampi, privi di un'adeguata dotazione in termini di personale, formazione, dati e risorse sufficienti e godono di un sostegno insufficiente da parte dei leader politici(38);
AM. considerando che il persistente problema della mancanza di dati completi, affidabili e disaggregati per genere crea ambiguità e distorce il quadro della situazione della parità di genere, in particolare per quanto riguarda la violenza contro le donne e la violenza di genere; che la raccolta di tali dati non solo fornirebbe un quadro chiaro della situazione, ma richiamerebbe l'attenzione anche sulle questioni urgenti;
AN. considerando che alle parti sociali spetta un ruolo essenziale nel raggiungimento degli obiettivi della parità, vista la loro funzione fondamentale nella definizione delle condizioni sociali e del mercato del lavoro attraverso la loro partecipazione al processo decisionale e alla contrattazione collettiva a vari livelli, sebbene sia chiaro che il ruolo specifico che svolgono nei diversi paesi e nei sistemi di relazioni industriali dipende fortemente dalle tradizioni nazionali e dalla forza organizzativa(39);
AO. considerando che, come indica l'Eurobarometro 2016, il 55 % dei cittadini europei vorrebbe che l'Unione intervenisse maggiormente in materia di parità di trattamento tra uomini e donne; che l'obbligo della Commissione di raggiungere la parità di genere ai sensi dei trattati è indipendente dai sondaggi;
1. esprime profonda preoccupazione per il fatto che l'UE soddisfi solo parzialmente il conseguimento dell'uguaglianza di genere, secondo l'indice sull'uguaglianza di genere 2015 dell'EIGE; esprime forte rammarico per il fatto che lo status e il profilo dell'uguaglianza di genere e la lotta contro la discriminazione di genere manifestino un'importanza in calo, ricoprendo un ruolo marginale come obiettivo politico ed essendo un settore strategico compromesso, in particolare nel contesto di una reazione negativa in tutta Europa nei confronti dei diritti delle donne, delle persone LGBTI e dei diritti in materia di salute sessuale e riproduttiva; ritiene necessario esaminare le ragioni alla base di tale tendenza e rivedere le strategie, gli strumenti e gli approcci attuali promossi nell'ambito dell'uguaglianza di genere;
2. sottolinea che l'UE è obbligata a contrastare l'esclusione sociale e la discriminazione nel quadro del TUE e che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce l'impegno dell'UE ad eliminare le disuguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne; sottolinea che il principio dell'uguaglianza di genere non preclude il mantenimento o l'adozione di misure che prevedano benefici concreti a favore del genere sottorappresentato, come stabilito dall'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali;
3. invita la Commissione a integrare l'uguaglianza di genere nei bilanci e nella definizione delle politiche, nonché nell'attuazione delle misure e dei programmi dell'UE, e a svolgere valutazioni d'impatto in materia di genere in sede di definizione delle nuove politiche per contribuire ad assicurare un intervento strategico dell'UE più coerente e basato su dati concreti in risposta alle sfide legate all'uguaglianza di genere; invita gli Stati membri ad adottare misure corrispondenti a livello nazionale;
4. chiede alla Commissione una valutazione più approfondita nonché misure per affrontare e azioni per bloccare l'impatto dei tagli alla spesa pubblica che si ripercuotono negativamente sui diritti delle donne e sull'uguaglianza di genere negli Stati membri;
5. si rammarica dell'assenza dell'integrazione della dimensione di genere nella strategia Europa 2020 e chiede che essa contempli un'integrazione di genere globale e più forte, affrontando le cause strutturali della povertà femminile, in particolare nel quadro della formulazione delle raccomandazioni specifiche per paese nell'ambito del semestre europeo; chiede l'inclusione di orientamenti strategici specifici sulla riduzione delle disuguaglianze di genere nell'analisi annuale della crescita;
6. constata l'intersezionalità tra il genere e gli altri motivi di discriminazione e l'impatto sproporzionato della discriminazione multipla sulle donne; afferma che occorre contrastare con urgenza la povertà tra le donne, in particolare tra le donne più anziane, le ragazze madri, le donne vittime della violenza basata sul genere, le donne con disabilità, le donne migranti, le donne rifugiate e richiedenti asilo e le donne appartenenti a minoranze; incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi con le autorità regionali e locali, gli organismi preposti all'applicazione della legge, gli organismi nazionali per l'uguaglianza e le organizzazioni della società civile per incrementare il monitoraggio dell'intersezionalità tra il genere e le varie ragioni alla base della discriminazione, attuando strategie di inclusione più efficaci attraverso un uso più efficiente delle risorse destinate alle politiche sociali, tra cui il Fondo sociale europeo e i Fondi strutturali;
7. sostiene l'appello del Consiglio a favore di una nuova iniziativa della Commissione volta a definire una strategia per l'uguaglianza di genere 2016-2020 che includa le persone transgender e intersessuali e a rafforzare lo status del suo impegno strategico in materia di uguaglianza di genere, che dovrebbe essere strettamente connesso alla strategia Europa 2020 e tenere conto dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile;
8. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le politiche, ad aumentare gli investimenti a sostegno dell'occupazione femminile in posti di lavoro di qualità in tutti i settori e a intraprendere azioni per combattere le forme di lavoro precario;
9. incoraggia gli Stati membri a promuovere iniziative, misure e azioni di assistenza e consulenza per le donne che decidano di diventare imprenditrici;
10. invita la Commissione a far convergere una prospettiva di genere nella politica macroeconomica e a imporre misure innovative per migliorare le pari opportunità nel lavoro e le responsabilità in materia di assistenza per entrambi i generi;
11. rileva che la partecipazione paritaria di donne e uomini al mercato del lavoro e salari migliori e più equi per le donne non solo incrementerebbe l'indipendenza economica delle donne, ma accrescerebbe significativamente le potenzialità economiche dell'UE, consolidando nel contempo la sua natura equa e inclusiva; rileva che, secondo le proiezioni dell'OCSE, la totale convergenza dei tassi di partecipazione si tradurrebbe in un aumento del 12,4 % del PIL pro capite entro il 2030;
12. invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare e a intervenire contro le violazioni dei diritti dei lavoratori, in particolare per quanto concerne le donne lavoratrici, che svolgono sempre più spesso lavori a bassa remunerazione e sono vittime di discriminazioni, nonché ad adottare politiche e prendere misure per individuare, contrastare, fornire informazioni in merito e proteggere dal fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro, tra cui le vessazioni nei confronti delle dipendenti in gravidanza o per quanto concerne qualsiasi svantaggio incontrato dopo il ritorno dal congedo di maternità o quando concorrono per un impiego; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire dati disaggregati per genere e genitorialità per quanto riguarda i divari retributivi e pensionistici;
13. evidenzia che l'istruzione è uno strumento importante per consentire alle donne di partecipare a pieno titolo allo sviluppo sociale ed economico; sottolinea che le misure di apprendimento permanente sono essenziali per fornire alle donne competenze atte a consentire loro di ritornare al lavoro o di migliorare l'occupazione, il proprio reddito e le condizioni di lavoro; invita la Commissione a promuovere iniziative che offrano sostegno nell'attuazione dei programmi di formazione professionale per le donne, incoraggiandole a partecipare all'istruzione superiore nel campo della scienza, della tecnologia e dell'informatica, sviluppando programmi di formazione sull'uguaglianza di genere destinati agli operatori del settore dell'istruzione ed impedendo che gli stereotipi vengano trasmessi attraverso i programmi di studio e il materiale didattico; invita le università e gli istituti di ricerca ad adottare politiche di uguaglianza di genere, seguendo gli orientamenti elaborati dall'EIGE, in collaborazione con la Commissione ("strumento GEAR– Uguaglianza di genere nel mondo accademico e della ricerca");
14. invita tutti gli Stati membri a contrastare la questione dell'uguaglianza di genere, il sessismo e gli stereotipi di genere nei loro sistemi di istruzione ad ogni livello e a garantire che gli obiettivi dei loro sistemi di istruzione prevedano l'educazione al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e alla parità dei diritti e delle opportunità per le donne e gli uomini e a inserire nei loro principi di qualità l'eliminazione degli ostacoli all'effettiva uguaglianza tra donne e uomini e la promozione della piena uguaglianza tra di loro;
15. invita la Commissione, in stretto coordinamento con gli Stati membri, a presentare un ambizioso e completo pacchetto di misure legislative e non legislative in materia di equilibrio tra la vita professionale e la vita privata nel quadro del programma di lavoro della Commissione per il 2017, tenendo conto dell'annunciato pilastro europeo dei diritti sociali, includendo la revisione delle vigenti direttive 92/85/CEE in materia di congedo di maternità e 2010/18/UE sul congedo parentale nonché le proposte di direttiva sul congedo di paternità e sul congedo per la prestazione di assistenza, incoraggiando l'equa ripartizione tra uomini e donne delle disposizioni in materia di congedo per tutte le categorie di lavoratori;
16. constata con soddisfazione che nel periodo 2014-2015 alcuni Stati membri hanno modificato la loro strategia e/o legislazione in materia di congedo parentale, introducendo la non trasferibilità del diritto a usufruire del congedo, la natura obbligatoria del congedo di paternità, un congedo di paternità più lungo e/o premi se il congedo è condiviso tra i genitori o condiviso in maniera equa tra i genitori, il che rafforza i loro diritti come genitori, garantisce un maggior grado di uguaglianza tra donne e uomini e una distribuzione più appropriata delle responsabilità di assistenza e domestiche, inoltre migliora le opportunità per le donne di partecipare pienamente al mercato del lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure volte a incoraggiare gli uomini a condividere equamente le responsabilità domestiche e di assistenza dei figli e di altre persone a carico;
17. invita l'Eurofound a sviluppare ulteriormente le sue attività di monitoraggio della qualità dell'occupazione e della vita lavorativa attraverso la sua indagine europea sulle condizioni di lavoro, basata sul suo concetto di qualità del lavoro che comprende il reddito, le prospettive, la qualità dell'orario di lavoro, l'utilizzo delle competenze e la discrezionalità, il contesto sociale, il rischio fisico e l'intensità del lavoro; invita inoltre l'Eurofound a mettere a punto la sua ricerca relativa a tali politiche, agli accordi tra le parti sociali e alle pratiche delle imprese che favoriscono un equilibrio migliore tra la vita professionale e la vita privata, nonché a sviluppare la ricerca sulle modalità con cui le famiglie con due lavoratori gestiscono la propria organizzazione degli orari di lavoro e sul modo migliore per assisterle;
18. invita gli Stati membri che non vi abbiano ancora provveduto a procedere verso la titolarità individuale dei diritti nel quadro della politica di equità sociale, in particolare nell'ambito dei sistemi tributari, onde eliminare gli incentivi finanziari per il coniuge che guadagna di meno a uscire dal mercato del lavoro o a lavorare a tempo parziale;
19. si congratula con gli Stati membri che hanno già raggiunto entrambi gli obiettivi di Barcellona; incoraggia il Portogallo, i Paesi Bassi, il Lussemburgo, la Finlandia, l'Italia, Malta e l'Estonia a conseguire l'altro obiettivo, e invita la Polonia, la Croazia e la Romania, dove entrambi gli obiettivi sono lungi dall'essere conseguiti, a intensificare i loro sforzi nell'offrire una formale assistenza all'infanzia, onde contribuire a definire un migliore equilibrio tra la vita privata e professionale dei lavoratori; evidenzia che i risultati attuali indicano fortemente che investire nell'assistenza all'infanzia e rivolta alle persone anziane consentirà di migliorare la partecipazione delle donne alla forza lavoro a tempo pieno permettendole di beneficiare di una maggiore inclusione a livello locale e sociale;
20. ribadisce il suo invito rivolto alla Commissione e agli Stati membri affinché si adoperino per istituire una garanzia per l'infanzia, che garantisca ad ogni bambino europeo a rischio di povertà l'accesso all'assistenza medica gratuita, all'istruzione gratuita, all'assistenza all'infanzia gratuita, a un alloggio decoroso e a un'alimentazione adeguata; evidenzia che tale politica deve affrontare la situazione delle donne e delle ragazze, in particolare nelle comunità vulnerabili ed emarginate; constata che l'iniziativa "Garanzia per i giovani" deve includere una prospettiva di genere;
21. esprime rammarico per il persistente divario retributivo e pensionistico di genere ed esorta la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a intervenire urgentemente per colmare il divario;
22. osserva che il primo passo nella lotta contro il divario retributivo di genere è la creazione di trasparenza in materia di livelli retributivi e rileva con entusiasmo che diverse imprese hanno istituito la prassi di analizzare e pubblicare le differenze retributive tra i dipendenti di sesso maschile e di sesso femminile; invita tutti i datori di lavoro e i movimenti dei sindacati a redigere e applicare strumenti di valutazione operativi e specifici per impiego onde contribuire a determinare la parità di retribuzione per uno stesso lavoro e per un lavoro di pari valore; invita altresì gli Stati membri a effettuare regolarmente un'analisi dei salari e delle retribuzioni, a pubblicare i dati e a chiedere alle imprese di introdurre meccanismi interni per l'individuazione dei divari retributivi;
23. accoglie con favore il fatto che la Commissione ritenga che "la parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore" sia una delle principali aree di azione e chiede, in tale contesto, la rifusione della direttiva del 2006 sulla parità di trattamento;
24. condanna il fatto che in oltre metà degli Stati membri il divario pensionistico di genere sia aumentato; incoraggia Cipro, Germania e Paesi Bassi a ridurre la differenza tra le pensioni maschili e femminili, che è pari quasi al 50 %; invita Malta, Spagna, Belgio, Irlanda, Grecia, Italia e Austria a colmare il divario di genere nella copertura pensionistica, dato che in tali paesi tra l'11 % e il 36 % delle donne non hanno accesso a una pensione;
25. si congratula con il governo della Svezia per il conseguimento della parità di rappresentanza in termine di genere, e la Slovenia e la Francia per il conseguimento della virtuale parità, e incoraggia l'Ungheria, la Slovacchia e la Grecia, che hanno costituito governi privi di donne(40), a garantire che le donne siano sufficientemente rappresentate a tutti i livelli del processo decisionale politico ed economico; invita gli Stati membri a garantire la parità di genere tra le alte cariche dei loro governi, istituzioni e organismi pubblici, nonché nelle liste elettorali, per garantire una rappresentanza paritaria nelle amministrazioni comunali, nei parlamenti regionali e nazionali nonché nel Parlamento europeo; sottolinea che diversi studi hanno dimostrato che le opportune misure legislative potrebbero tradursi in rapidi cambiamenti dell'equilibrio di genere nella sfera politica; condivide con la Commissione il parere che, per essere efficaci, le quote dovrebbero essere accompagnate da norme riguardanti l'ordine delle liste dei candidati e da sanzioni appropriate in caso di violazione;
26. evidenzia che nell'UE e negli Stati membri le donne sono chiaramente sottorappresentate nelle cariche politiche elettive o cui si accede per nomina politica, il che costituisce un deficit democratico che mina la legittimità del processo decisionale sia a livello dell'UE che a livello nazionale;
27. invita le istituzioni dell'UE a fare quanto in loro potere per garantire la parità di uguaglianza di genere nel collegio dei commissari e tra le alte cariche di tutte le istituzioni, agenzie, istituti e organi dell'UE;
28. osserva con preoccupazione che nel 2015 la maggior parte dei paesi è rimasta al di sotto della media dell'UE per quanto riguarda il livello di rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione delle grandi imprese quotate in borsa rispetto al 2010; apprezza, tuttavia, la tendenza generale dei progressi compiuti, in particolare in Francia, Italia, Regno Unito, Belgio e Danimarca;
29. ribadisce il suo invito al Consiglio per un'adozione rapida della direttiva sull'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa (direttiva "Più donne nei consigli"), quale primo passo importante verso una rappresentanza paritaria nel settore pubblico e in quello privato; rileva che i progressi più tangibili (dall'11,9 % nel 2010 al 22,7 % nel 2015) si riscontrano negli Stati membri in cui è stata adottata una normativa vincolante sulle quote nei consigli(41);
30. deplora il fatto che un solo Stato membro abbia raggiunto la parità nelle posizioni apicali degli istituti di istruzione superiore, accogliendo con favore il fatto che, in generale, si ravvisi un miglioramento nella rappresentanza femminile in dette posizioni;
31. esorta gli Stati membri, nel quadro della comunicazione sull'attuazione della direttiva sui diritti delle vittime nel 2017, a prevenire e a rispondere a tutte le forme di violenza contro le donne e di genere e a mettere in atto ulteriori strategie di prevenzione, a rendere ampiamente disponibili i servizi di supporto specializzato e di protezione in modo che tutte le vittime possano accedervi e a prestare particolare attenzione agli aspetti specifici di genere dei diritti delle vittime, anche quando riguardano l'identità di genere e l'espressione di genere della vittima; invita il Consiglio ad attivare la "clausola passerella" e ad adottare una decisione unanime che inserisca la violenza di genere fra i reati elencati all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE; invita la Commissione a promuovere, quale misura complementare alla legislazione dell'UE sulla protezione delle vittime, un registro europeo degli ordini di protezione europei;
32. ribadisce con forza che le forme di violenza e di discriminazione basate sul genere, inclusi, ma non solo, lo stupro e la violenza sessuale, le molestie sessuali, la mutilazione genitale femminile, i matrimoni combinati e la violenza domestica, ledono gravemente la dignità umana; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare politiche di tolleranza zero nei confronti di tutte le forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le cui vittime sono restie a denunciare atti di violenza in quanto commessi da partner o familiari; esorta gli Stati membri a dare visibilità alla situazione delle donne con disabilità vittime di violenza domestica, che spesso non possono sottrarsi alla relazione abusiva;
33. accoglie con favore i progressi degli Stati membri in merito alla firma della convenzione di Istanbul, il primo strumento giuridicamente vincolante sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne a livello internazionale; sollecita i 14 Stati membri che non l'hanno ancora ratificata a provvedervi senza indugio; accoglie con favore la proposta della Commissione del marzo 2016 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul; invita il Consiglio e la Commissione ad accelerare i negoziati sulla firma e la conclusione della convenzione di Istanbul, e sostiene la sua adesione senza riserve e su un'ampia base; invita, inoltre, la Commissione a includere una definizione di violenza di genere conforme alle disposizioni della direttiva 2012/29/UE e di presentare quanto prima possibile una strategia europea globale per la prevenzione e la lotta contro la violenza di genere, la quale dovrebbe contenere un atto legislativo vincolante;
34. plaude alla prassi di Eurostat e delle autorità giudiziarie nazionali e della polizia di cooperare nello scambio di dati per fare luce sulla deplorevole pratica della violenza di genere nell'UE, e li invita a rendere permanente tale pratica monitorando, in collaborazione con l'EIGE, la frequenza dei reati commessi contro le donne su base annua;
35. sottolinea gli stretti legami tra gli stereotipi di genere e il forte aumento del numero di casi di molestie nei confronti delle donne e il sessismo su Internet e sui social media, che fanno sorgere nuove forme di violenza contro le donne e le ragazze, come il bullismo online, le molestie online, l'utilizzo di immagini degradanti online e la distribuzione sui social media di foto e video privati senza il consenso delle persone interessate; evidenzia la necessità di contrastare tali casi sin dalla prima infanzia; sottolinea che tali situazioni possono risultare da una mancanza di protezione da parte delle autorità pubbliche e di altre istituzioni, che dovrebbero creare un ambiente neutro dal punto di vista del genere e denunciare il sessismo;
36. esorta la Commissione e gli Stati membri a mettere in atto tutte le misure giuridiche e giudiziarie per contrastare il fenomeno della violenza online contro le donne; invita in particolare l'UE e gli Stati membri a unire le loro forze attraverso una strategia europea globale per la prevenzione e la lotta contro la violenza basata sul genere, al fine di creare un quadro che riconosca le nuove forme di violenza online come reato, e a porre in essere un sostegno psicologico per le donne e le ragazze che sono vittime di violenze online; chiede una valutazione dell'impatto di genere per quanto concerne la strategia dell'UE per la cibersicurezza e del Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (Europol) in modo che le loro attività contemplino tali problematiche adottando una prospettiva di genere;
37. chiede nuovamente alla Commissione di istituire un osservatorio europeo sulla violenza di genere (secondo il modello dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere), il quale sia guidato da un coordinatore europeo per la prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze;
38. invita la Commissione e gli Stati membri a includere misure volte a proteggere le donne e le persone LGBTI dalle molestie nei luoghi di lavoro; invita la Commissione a rivedere l'attuale decisione quadro dell'UE sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale(42), al fine di includervi il sessismo, i reati generati da pregiudizi e dall'incitamento all'odio sulla base dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e dei caratteri sessuali;
39. condanna il fatto che nella maggior parte dei paesi dell'UE venga ancora praticata la chirurgia per la "normalizzazione" dei genitali nei minori intersessuali, pur non essendo necessaria dal punto di vista medico; esorta gli Stati membri a evitare tali trattamenti medici senza il consenso libero e informato della persona interessata;
40. osserva che a Malta e in Grecia le persone intersessuali sono protette contro la discriminazione in ragione del carattere sessuale; invita gli Stati membri a includere l'identità di genere e il carattere sessuale nella loro normativa sull'uguaglianza di genere in sede di attuazione delle direttive dell'UE sull'uguaglianza di genere;
41. sottolinea che le forme di violenza e di discriminazione basate sul genere, inclusi, ma non solo, lo stupro e la violenza sessuale, la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati, la violenza domestica, i cosiddetti delitti d'onore e la discriminazione di genere autorizzata dallo Stato, costituiscono una forma di persecuzione e dovrebbero essere considerate una valida ragione per richiedere asilo nell'UE; sostiene la creazione di canali di ingresso nell'UE sicuri e legali; ricorda che le donne e le ragazze sono particolarmente vulnerabili allo sfruttamento da parte dei trafficanti;
42. ribadisce l'invito rivolto agli Stati membri a porre immediatamente fine al trattenimento di minori, donne in gravidanza e che allattano nonché delle vittime sopravvissute allo stupro, alla violenza sessuale e alla tratta di esseri umani, mettendo a disposizione un adeguato sostegno psicologico e sanitario, fornito da professionisti appropriati per genere quali psicologi, assistenti sociali, infermieri e medici adeguatamente addestrati per tali emergenze; ricorda che il sostegno tempestivo per i rifugiati vittime di violenze basate sul genere o sull'orientamento sessuale (percepito) o l'identità di genere dovrebbe essere fornito in ogni fase del processo di migrazione, includendo l'immediato ricollocamento qualora la loro sicurezza non possa essere garantita, il sostegno per la salute mentale e l'immediato riconoscimento dell'identità di genere per la durata delle procedure di asilo quale misura di prevenzione della violenza;
43. ribadisce che la dimensione di genere della prevenzione e della lotta contro la tratta degli esseri umani, che è ormai una delle attività più redditizie della criminalità organizzata, deve essere oggetto di un monitoraggio costante nel quadro dell'attuazione della legislazione anti-tratta dell'UE; rinnova l'appello alla Commissione affinché continui a monitorare tale aspetto nella sua valutazione dell'osservanza e dell'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri, garantendo nel contempo il rispetto degli obblighi di rendicontazione e del calendario definiti nella direttiva;
44. invita la Commissione a offrire un sostegno finanziario e logistico agli Stati membri coinvolti nel contrasto alla tratta di esseri umani, in particolare Italia e Grecia, che nell'ambito dell'attuale crisi migratoria si trovano in prima linea nell'affrontare tale emergenza;
45. chiede che a livello nazionale e dell'UE siano intensificati gli sforzi per contrastare il persistere degli stereotipi e delle discriminazioni di genere, mediante campagne di sensibilizzazione incentrate sulla rappresentazione non stereotipata delle donne e delle ragazze e degli uomini e dei ragazzi e indirizzate a tutti i livelli della società; invita gli Stati membri ad adottare iniziative positive, come le strategie per incoraggiare le donne a scegliere carriere e professioni in cui le donne sono sottorappresentate e gli uomini ad assumere una parte equa dei compiti familiari e domestici o di aumentare tra gli uomini la comprensione di come la violenza, ivi compresi la tratta ai fini della commercializzazione dello sfruttamento sessuale, i matrimoni forzati e il lavoro forzato, danneggino le donne, gli uomini e i minori e compromettano l'uguaglianza di genere, adottando misure volte a ridurre attraverso campagne informative la domanda di donne e minori vittime di tratta;
46. ribadisce che le donne devono avere il controllo della loro salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti; invita tutti gli Stati membri a garantire la facilita di accesso delle donne alla pianificazione familiare volontaria e all'intera gamma di servizi per la salute sessuale e riproduttiva, compresi la contraccezione e l'aborto sicuro e legale; invita gli Stati membri e la Commissione a intraprendere azioni pubbliche di sensibilizzazione con l'obiettivo di rendere gli uomini e le donne pienamente consapevoli dei loro diritti e delle loro responsabilità in materia sessuale e riproduttiva;
47. evidenzia la crescente tendenza del ricorso eccessivo alle clausole di obiezione di coscienza, con conseguente difficoltà di accesso ai servizi in materia di salute sessuale e riproduttiva; invita gli Stati membri a garantire che le clausole di obiezione di coscienza non impediscano ai pazienti di accedere alle cure mediche legittime;
48. ritiene che la negazione dei servizi salvavita in materia di salute sessuale e riproduttiva, tra cui l'aborto sicuro, equivalga a una grave violazione dei diritti umani fondamentali;
49. sottolinea l'importanza delle politiche attive di prevenzione, educazione e informazione rivolte ad adolescenti, giovani e adulti per garantire che i cittadini dell'UE beneficino di una buona salute sessuale e riproduttiva ed evitino le malattie sessualmente trasmissibili e le gravidanze indesiderate;
50. incoraggia le autorità competenti degli Stati membri a promuovere l'uguaglianza di genere nei loro programmi globali di educazione sessuale e relazionale, istruendo le ragazze e i ragazzi sui rapporti basati sul consenso, il rispetto e la reciprocità, anche nell'ambito dello sport e delle attività del tempo libero, dove gli stereotipi e le aspettative fondate sul genere possono incidere sull'immagine di sé, la salute, l'acquisizione di competenze, lo sviluppo intellettuale, l'integrazione sociale e la costruzione dell'identità delle ragazze e dei ragazzi;
51. sottolinea l'importanza di incoraggiare gli uomini a partecipare pienamente a tutte le azioni improntate al conseguimento dell'uguaglianza di genere e all'identificazione di tutti i contesti in cui sia possibile raggiungere un numero elevato di uomini, in particolare nelle istituzioni, nei settori e nelle associazioni dominate dagli uomini, sensibilizzando gli uomini riguardo ai loro ruoli e responsabilità nella promozione dell'uguaglianza di genere e sostenendo il principio della condivisione del potere e delle responsabilità tra donne e uomini nei luoghi di lavoro, nelle comunità, nella sfera privata e in generale nelle comunità nazionali e internazionali;
52. invita gli Stati membri a monitorare i casi in cui il settore dei media e della pubblicità promuove la sessualizzazione e la mercificazione delle donne ritraendo spesso lo stereotipo femminile della gioventù, della bellezza e dell'attrattiva sessuale come modello di successo sociale; invita la Commissione a intraprendere azioni legali nei casi di violazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi da parte di uno Stato membro e a promuovere le buone pratiche nelle imprese pubbliche e private del settore dei media; esorta il settore dei media e della pubblicità a rispettare la dignità delle donne e a garantire che la loro rappresentazione sia libera da stereotipi e discriminazione e in linea con la diversità femminile esistente; invita, inoltre, il settore dei media e della pubblicità a prestare attenzione agli stili di vita sani e ai diversi modelli concernenti la famiglia e gli stili di vita;
53. ricorda gli impegni convenuti dall'UE nel quadro dei piani d'azione UE-CELAC (Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici) 2013 e 2015 riguardo all'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, ed esprime preoccupazione per la mancata attuazione del relativo capitolo 7 sulla promozione dell'uguaglianza di genere; invita gli Stati membri e il Servizio europeo per l'azione esterna a collaborare e a stanziare risorse economiche e istituzionali per garantire il rispetto delle raccomandazioni sulla promozione dell'uguaglianza di genere convenute nei piani d'azione, in particolare per quanto riguarda l'eliminazione di tutte le forme di violenza, conformemente alla convenzione di Belem de Pará, alla convenzione di Istanbul e alla convenzione CEDAW;
54. sottolinea che, secondo la ricerca, l'impatto del cambiamento climatico è maggiore per le donne rispetto agli uomini e che è più probabile che le donne sostengano l'onere maggiore nelle situazioni di povertà; ritiene che le donne debbano partecipare attivamente alla politica e all'azione per il clima;
55. invita la Commissione a presentare una proposta per una strategia globale di sviluppo sostenibile che includa tutti i pertinenti ambiti politici interni ed esterni e a sviluppare meccanismi efficaci di monitoraggio, riesame e rendicontabilità per l'attuazione dell'Agenda 2030, anche riguardo ai suoi obiettivi e indicatori in materia di parità di uguaglianza di genere, diritti delle donne ed emancipazione delle donne;
56. invita la Commissione a monitorare in maniera più efficace l'attuazione negli Stati membri della legislazione vigente dell'UE sull'uguaglianza di genere, sottolineando nel contempo la necessità di avviare procedure di infrazione nei casi di mancata attuazione della legislazione pertinente;
57. esprime rammarico per il fatto che, nonostante la dichiarazione interistituzionale sull'integrazione della dimensione di genere allegata al quadro finanziario pluriennale (QFP), finora non sia stata adottata alcuna misura in materia di bilancio di genere; sottolinea, a tale proposito, la necessità di monitorare da vicino le modalità con cui i principi della dichiarazione comune sono stati attuati riguardo alle procedure di bilancio annuali e chiede che alla commissione competente sia affidato un ruolo formale nel processo di revisione del QFP;
58. invita i governi degli Stati membri a garantire l'esistenza, la permanenza e l'idoneità delle risorse per quanto concerne gli organismi incaricati di definire, coordinare e attuare le politiche per l'uguaglianza di genere, quale indicatore importante dell'impegno dei governi a promuovere l'uguaglianza di genere;
59. invita la istituzioni dell'UE a introdurre indicatori specifici in materia di uguaglianza di genere, compreso l'indice sull'uguaglianza di genere messo a punto dall'EIGE, nel sistema di monitoraggio del futuro meccanismo dell'UE sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali;
60. invita la Commissione a sviluppare una strategia più ampia per l'uguaglianza di genere, tra cui una direttiva orizzontale contro la discriminazione, al fine di eliminare la discriminazione di genere in tutte le sue forme; sollecita il Consiglio, a tal fine, a raggiungere quanto prima una posizione comune sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426), che è bloccata fin dal momento in cui il Parlamento ha approvato la sua posizione il 2 aprile 2009(43); invita il Consiglio, ancora una volta, a includere il genere come fattore di discriminazione;
61. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.
Relazione Eurofound (2015): "Promoting uptake of parental and paternity leave among fathers in the European Union" (Promuovere il ricorso al congedo parentale e di paternità tra i padri).
La rete europea di esperti giuridici in materia di parità di genere e non discriminazione: "A comparative analysis of gender equality law in Europe 2015" (Un'analisi comparativa della normativa sulla parità di genere nel contesto della strategia Europa 2015).
EIGE (2014): "Effectiveness of institutional mechanisms for the advancement of gender equality. Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States" (L'efficacia dei meccanismi istituzionali per il progresso della parità di genere. Esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino negli Stati membri dell'UE).
Commissione europea, scheda informativa "Gender balance on corporate boards – Europe is cracking the glass ceiling" (Equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società — l'Europa sta infrangendo il soffitto di cristallo), ottobre 2015; Commissione europea, DG Giustizia e consumatori, "Women in economic decision-making in the EU: Progress report" (Donne nel processo decisionale economico nell'UE: relazione sui progressi compiuti: un'iniziativa Europa 2020), 2012; Aagoth Storvik e Mari Teigen "Women on Board: The Norwegian Experience" (Donne nei consigli di amministrazione: l'esperienza norvegese), giugno 2010.
Parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e loro fornitura
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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sull'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (2016/2012(INI))
– visti l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,
– visto il protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,
– vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura(1),
– vista la relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (COM(2015)0190),
– viste le linee direttrici della Commissione, del 22 dicembre 2011, per l'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio nel settore delle assicurazioni, sulla base della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-236/09 (Test‑Achats)(2),
– vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 1° marzo 2011 nella causa C-236/09 (Test-Achats)(3),
– visti la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) e l'articolo 3 della stessa, che definisce il "genere" come i "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini",
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" (COM(2016)0356),
– vista la valutazione dell'attuazione europea della direttiva 2004/113/CE sulla parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi, realizzata nel gennaio 2017 dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo(4),
– vista la relazione Equinet del novembre 2014 dal titolo "Equality Bodies and the Gender Goods and Services Directive" ("Organismi per la parità e direttiva sulla parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi"),
– vista la relazione del 2014 della rete europea di esperti giuridici nel settore della parità di genere dal titolo "Gender Equality Law in 33 European Countries: How are they transposed into national law?" ("Legislazione in materia di parità di genere in 33 paesi europei: recepimento nel diritto nazionale"),
– vista la relazione del luglio 2009 della rete europea di esperti giuridici nel settore della parità di genere dal titolo "Sex Discrimination in the Access to and Supply of Goods and Services and the Transposition of Directive 2004/113/EC" ("Discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura e recepimento della direttiva 2004/113/CE"),
– visti la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-13/94, che stabilisce che il diritto di non essere discriminati per motivi fondati sul sesso può includere le discriminazioni che hanno origine nel mutamento di sesso di una persona(5), il sondaggio del 2014 sulle persone LGBTI dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali e la sua relazione dal titolo "Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people" ("Sfide per il raggiungimento della parità per le persone LGBT in ambito professionale"), relativi al settore dei beni e dei servizi,
– viste la proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la posizione del Parlamento del 2 Aprile 2009 su tale argomento(6)
– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sui fattori esterni che rappresentano ostacoli all'imprenditoria femminile europea(7),
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e i pareri della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione giuridica (A8‑0043/2017),
A. considerando che la lotta alla discriminazione di genere, sia diretta sia indiretta, nel settore dei beni e dei servizi costituisce parte integrante del principio di parità tra uomini e donne, che rappresenta un valore fondamentale dell'Unione europea; che sia i trattati sia la Carta dei diritti fondamentali proibiscono qualsiasi discriminazione fondata sul sesso e prevedono che la parità fra uomini e donne sia garantita in tutti i campi e in tutti gli Stati membri dell'UE;
B. considerando che la direttiva 2004/113/CE ("direttiva") estende il principio della parità di trattamento tra uomini e donne oltre l'ambito dell'occupazione e del mercato del lavoro e nel settore dell'accesso a beni e servizi e della loro fornitura;
C. considerando che la direttiva vieta la discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso e la fornitura di beni e servizi a disposizione dei cittadini, sia nel settore pubblico sia in quello privato;
D. considerando che la direttiva si applica a tutti i beni e i servizi forniti dietro retribuzione ai sensi dell'articolo 57 TFUE e conformemente alla giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE); che tale servizio non deve essere necessariamente pagato da coloro che ne fruiscono e può essere fornito sotto forma di pagamento indiretto, che non riguarda necessariamente il beneficiario del servizio;
E. considerando che i settori dei mezzi di comunicazione e della pubblicità, i servizi legati all'istruzione e i servizi forniti nell'ambito della sfera privata sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva; che gli Stati membri hanno la competenza legislativa di tutelare la parità di trattamento tra donne e uomini in altri settori e che in alcuni casi le legislazioni nazionali vanno al di là di quanto richiesto dalla direttiva, includendo la discriminazione tra uomini e donne nei mezzi di comunicazione, nella pubblicità e nell'istruzione;
F. considerando che la direttiva è stata recepita nel diritto nazionale di tutti i ventotto Stati membri; che, in base alla relazione della Commissione, nel 2015 era ancora in atto un dialogo approfondito con sei Stati membri sull'adeguata attuazione della direttiva;
G. considerando che, nella sentenza Test-Achats, la CGUE ha stabilito che l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva ostacola il raggiungimento dell'obiettivo della parità di trattamento tra uomini e donne; che tale disposizione è stata considerata priva di effetto a decorrere dal 21 dicembre 2012 e che, di conseguenza, sono obbligatori in tutti gli Stati membri premi e prestazioni unisex;
H. considerando che tra le principali problematiche riguardanti l'attuazione della direttiva figurano un'interpretazione eccessivamente restrittiva della nozione di beni e servizi, giustificazioni generiche e talvolta poco chiare di trattamenti non paritari in base all'articolo 4, paragrafo 5, e l'inadeguata tutela delle donne durante la gravidanza e la maternità;
I. considerando che nel vietare la discriminazione è importante rispettare altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione;
J. considerando che la direttiva sulla parità di trattamento proposta nel 2008 estenderebbe la protezione dalle discriminazioni per motivi religiosi o di fede, età, disabilità e orientamento sessuale oltre il mercato del lavoro, includendo la protezione sociale, tra cui la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, i benefici sociali, l'istruzione, l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura; che il Consiglio non ha finora preso posizione rispetto a tale proposta di direttiva;
K. considerando che, sebbene la recente comunicazione della Commissione dal titolo "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" rappresenti un buon punto di partenza per una promozione e una regolamentazione efficaci di tale settore, è necessario includere la prospettiva della parità di genere e tener conto delle disposizioni della direttiva nelle future analisi e raccomandazioni in tale settore;
L. considerando che la realizzazione del pieno potenziale della direttiva dipende da un'integrazione di genere efficiente e coerente in tutti i settori pertinenti a cui si applica tale direttiva;
M. considerando che il lavoro della rete europea di enti nazionali per le pari opportunità è cruciale per migliorare l'attuazione della normativa sulla parità di trattamento e coordinare la collaborazione e la condivisione delle migliori pratiche fra enti nazionali per le pari opportunità in tutta l'UE;
Considerazioni generali
1. esprime preoccupazione per il fatto che l'applicazione della direttiva non è uniforme e varia da uno Stato membro all'altro e che, nonostante i progressi compiuti in questo settore, esistono ancora difficoltà e lacune nella sua attuazione che devono essere colmate senza ritardi in alcuni Stati membri e in determinati settori; invita la Commissione, nel dialogo con gli Stati membri, ad affrontare prioritariamente gli eventuali divari di attuazione che permangono; sottolinea il ruolo cruciale degli Stati membri nell'attuare la normativa e le politiche dell'UE e segnala che, al fine di garantire la piena attuazione della direttiva, potrebbe essere necessario garantire un maggiore sostegno da parte delle autorità regionali e locali nonché una maggiore collaborazione con la società civile, congiuntamente alla fornitura di orientamenti all'industria da parte degli Stati membri;
2. osserva che la Commissione ha presentato la sua relazione sull'applicazione della direttiva con un ritardo considerevole rispetto alla sua prima relazione del 2009;
3. rileva che, sebbene nella relazione della Commissione si affermi che non sono state segnalate difficoltà specifiche nell'attuazione delle diverse disposizioni della direttiva, tale affermazione si basa su pochissimi casi di discriminazione denunciati e che, nel complesso, le informazioni disponibili sono molto scarse e la raccolta di dati in tale settore varia considerevolmente tra gli Stati membri;
4. evidenzia che una delle difficoltà riscontrate in alcuni Stati membri risiede nella scarsa consapevolezza in merito ai diritti e alle tutele per i cittadini, quali sanciti dalla direttiva, da parte dei responsabili politici, dei prestatori di servizi e degli stessi cittadini; sottolinea che la mancanza di conoscenza e consapevolezza da parte dei cittadini riguardo alla direttiva e alle misure che essa prevede può provocare una diminuzione del numero di denunce concernenti casi di discriminazione di genere; invita gli Stati membri, la Commissione e i soggetti interessati pertinenti a diffondere una maggiore consapevolezza in merito alle disposizioni della direttiva, potenzialmente in collaborazione con le organizzazioni per la tutela dei consumatori, al fine di aumentare l'importanza percepita della parità di trattamento nel campo dei beni e dei servizi;
5. sottolinea che solo alcuni Stati membri hanno comunicato l'esistenza di disposizioni specifiche in materia di azione positiva; invita gli Stati membri a integrare meglio e promuovere le disposizioni in materia di azione positiva, che si basa su uno scopo legittimo e che mira a prevenire o compensare le disparità di genere, come stabilito dalla direttiva;
Il settore assicurativo, bancario e finanziario
6. si compiace dell'attuazione della sentenza Test-Achats nella legislazione nazionale degli Stati membri e del fatto che la legislazione nazionale sia stata modificata in modo giuridicamente vincolante; sottolinea che sussistono ancora ostacoli legati alla conformità della legislazione nazionale alla sentenza, ad esempio per quanto riguarda i regimi di assicurazione medica e l'eliminazione totale delle discriminazioni che hanno origine nella gravidanza e nella maternità;
7. evidenzia l'effetto uniformante generato sulle pensioni dalla sentenza, che ha proibito i fattori attuariali basati sul sesso nei contratti di assicurazione e ha reso obbligatori premi e benefici unisex nei regimi assicurativi, comprese le pensioni; rileva che, sebbene tale sentenza si applichi solo ai regimi privati, tale norma unisex sulle pensioni costituisce una buona pratica in termini di riduzione del divario pensionistico di genere; accoglie con favore la decisione di alcuni Stati membri di andare oltre l'ambito di applicazione della sentenza, estendendo la norma unisex ad altri tipi di assicurazione e pensioni, ivi compresi i sistemi pensionistici professionali, in modo da garantire la parità tra le donne e gli uomini in tali campi; incoraggia gli altri Stati membri a considerare una simile presa di posizione, se del caso;
8. ritiene che sia essenziale garantire un'attuazione adeguata e completa della sentenza; chiede alla Commissione di vigilare, mediante relazioni periodiche, sul rispetto di tali norme negli Stati membri al fine di assicurare che qualsiasi lacuna sia colmata;
9. sottolinea che la direttiva proibisce espressamente di ricorrere alla gravidanza e alla maternità per determinare differenziazioni nel calcolo dei premi relativi alle assicurazioni e ai servizi finanziari correlati; chiede agli Stati membri di compiere maggiori sforzi e di assicurare maggiore chiarezza nel proteggere i diritti e il benessere delle gestanti in tale ambito, di tutelarle da costi ingiustificati connessi alla gravidanza, dal momento che alle gestanti non dovrebbero applicarsi costi più elevati per motivi legati esclusivamente alla loro gravidanza, e di sensibilizzare i prestatori di servizi riguardo alla protezione speciale accordata alle gestanti; evidenzia, in particolare, che è necessario garantire che i periodi di transizione in diversi tipi di assicurazioni, soprattutto le assicurazioni mediche, non interferiscano con i diritti delle gestanti di godere della parità di trattamento durante l'intero periodo della gravidanza;
10. ribadisce che il diritto di non essere discriminati per motivi fondati sul sesso può includere le discriminazioni che hanno origine nel mutamento di sesso di una persona(8) e invita la Commissione a garantire che donne e uomini siano tutelati dalle discriminazioni fondate su tali motivi; sottolinea che la direttiva offre protezione in tal senso e che possono essere inserite eventuali specificazioni aggiuntive nel diritto nazionale degli Stati membri; segnala, a tale riguardo, che 13 Stati membri non hanno ancora adottato le disposizioni legali dirette in materia di tutela delle persone transgender, le quali continuano a essere discriminate nell'accesso a beni e servizi e nella loro fornitura, e osserva che l'inclusione di tali disposizioni potrebbe contribuire a diffondere maggiore consapevolezza sul principio di non discriminazione; invita la Commissione a monitorare i casi di discriminazione fondata su tali motivi nelle sue future relazioni sull'attuazione della direttiva;
11. si rammarica per le continue pratiche di discriminazione nei confronti delle donne e per le pratiche di discriminazione legate alla gravidanza, alla pianificazione della maternità e alla maternità stessa in termini di accesso ai servizi forniti dal settore assicurativo e bancario;
12. osserva che la maggiore difficoltà incontrata dalle donne imprenditrici nell'accedere ai finanziamenti potrebbe in parte essere legata alla difficoltà di costruirsi una storia creditizia e un'esperienza di gestione adeguate; invita gli Stati membri a collaborare con il settore finanziario al fine di garantire la parità tra uomini e donne nell'accesso al capitale per lavoratori freelance e PMI; invita gli stessi a valutare la possibilità di includere la prospettiva della parità di genere nelle loro strutture di comunicazione sulla concessione di prestiti, nell'adattamento dei loro profili di rischio, nei mandati di investimento e nelle strutture del personale, nonché nei prodotti finanziari; invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri per adottare misure efficaci, basandosi su esempi concreti, al fine di garantire che tutti possano utilizzare appieno e in modo adeguato la direttiva quale strumento efficace di protezione dei loro diritti in termini di parità di trattamento nell'accesso a tutti i beni e i servizi;
13. chiede l'adozione di un approccio olistico all'imprenditorialità femminile che miri a incoraggiare e sostenere le donne nella scelta di una carriera da imprenditrici, favorendo l'accesso alle opportunità di finanziamento e imprenditoriali, ma anche prefigurando un contesto che consenta alle donne di realizzare appieno le proprie potenzialità e diventare imprenditrici di successo assicurando anche la conciliazione tra vita professionale e personale, l'accesso alle strutture di cura per l'infanzia e a formazioni calibrate;
Settore dei trasporti e spazi pubblici
14. osserva che, sebbene il divieto di molestie, incluse le molestie sessuali e di genere, sia contemplato dalla legislazione nazionale, le donne e le persone transgender e intersessuali continuano a subire frequenti forme di abuso sui mezzi di trasporto in modo sistematico, e che sussiste la stringente necessità di migliorare le misure preventive contro le molestie, incluse azioni finalizzate ad aumentare la consapevolezza dei prestatori di servizi;
15. invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare lo scambio di migliori prassi in tale ambito; chiede di porre l'accento sulle misure preventive che sono conformi al principio di parità tra uomini e donne, come raccomandato ad esempio nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), che non limitano le libertà delle donne e che si concentrano innanzitutto sui potenziali colpevoli piuttosto che su come modificare il comportamento delle donne in quanto potenziali vittime; rileva che la convenzione di Istanbul afferma che "il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne" e, di conseguenza, invita gli Stati membri e la Commissione a seguire tale approccio globale nelle loro politiche intese a sradicare la violenza contro le donne, compresa l'attuazione delle disposizioni contro le molestie delineate nella direttiva; invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a ratificare la convenzione di Istanbul e invita la Commissione e il Consiglio a portare avanti il processo di adesione dell'UE alla convenzione;
16. si rammarica del fatto che i genitori e le persone che si prendono cura di bambini in tenera età continuano ad affrontare barriere fisiche e altri ostacoli, quali l'accesso insufficiente a fasciatoi nelle strutture dei prestatori di servizi; evidenzia la necessità di tutelare il diritto sia delle madri sia dei padri di godere di pari opportunità in compagnia dei loro figli nelle strutture dei prestatori di servizi; evidenzia che la parità di trattamento tra donne e uomini, intesi come genitori e persone che si prendono cura di bambini in tenera età, per quanto riguarda l'accesso e l'utilizzo di servizi è fondamentale per la parità di genere in generale, poiché promuove la parità e la condivisione della responsabilità dell'assistenza dei bambini fra donne e uomini; invita gli Stati membri a sensibilizzare pertanto i prestatori di servizi sulla necessità di disporre di attrezzature paritarie e sicure per entrambi i genitori nelle loro strutture;
17. osserva inoltre che le persone che si prendono cura di bambini, prevalentemente donne, hanno esigenze di accessibilità specifiche e incoraggia dunque la Commissione a prendere in considerazione tutte le limitazioni e tutti gli ostacoli affrontati dalle donne in quanto principali utilizzatrici dei servizi di trasporto pubblico e dalle persone che si prendono cura di bambini in generale, conformemente alle conclusioni della Quinta conferenza sulle questioni femminili nel settore dei trasporti, tenutasi a Parigi nel 2014; sottolinea che, nonostante le ricerche svolte in tale settore, si è prestata un'attenzione limitata alla definizione di politiche specifiche di genere nel settore dei trasporti; rileva che integrare la prospettiva di genere nelle prime fasi di pianificazione e organizzazione dei mezzi di trasporto e di altri spazi pubblici come anche effettuare valutazioni dell'impatto di genere su base regolare costituisce una pratica buona e vantaggiosa per eliminare le barriere fisiche che limitano la parità di accesso per i genitori e le persone che si prendono cura di bambini in tenera età;
18. sottolinea che esistono ancora in tutti gli Stati membri trattamenti non paritari riservati alle donne durante la maternità o la gravidanza, comprese le donne che allattano nelle strutture dei prestatori di servizi; ritiene che la protezione delle donne durante la gravidanza e la maternità, compreso il periodo dell'allattamento, come sancito dalla direttiva, debba essere rafforzata e attuata pienamente a livello degli Stati membri con i mezzi che questi preferiscono; segnala che i prestatori di servizi devono rispettare i principi guida della direttiva e delle legislazioni nazionali che la recepiscono;
19. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i veicoli e le infrastrutture dei trasporti pubblici siano accessibili e adattati tanto alle donne quanto agli uomini, non solo quali utenti finali e passeggeri, ma anche come professionisti che operano nel settore;
20. esorta la Commissione a esaminare le regole delle compagnie aeree sull'ammissione a bordo delle gestanti e la loro assistenza durante il volo, e a prendere misure volte a far sì che le compagnie aeree garantiscano un approccio uniforme al riguardo;
21. invita il Consiglio ad adottare la posizione del Parlamento sul regolamento relativo ai diritti dei passeggeri per quanto riguarda l'obbligo per i gestori aeroportuali di restituire ai passeggeri le carrozzine subito dopo lo sbarco, oppure di fornire loro mezzi di trasporto alternativi per evitare che debbano portare in braccio i bambini all'interno dell'aeroporto fino al luogo di consegna dei bagagli;
22. ritiene che l'offerta di una rete di servizi di sostegno alla maternità, soprattutto asili nido, servizi prescolastici e doposcuola, sia una necessità fondamentale per contribuire alla reale attuazione del principio di parità di genere nell'accesso a beni e servizi; ritiene che tale rete debba avere un livello di offerta pubblica capace di rispondere alle esigenze della popolazione;
23. rileva il continuo verificarsi di situazioni di discriminazione e differenziazione nell'accesso a beni e servizi medici, il che sottolinea la necessità di rafforzare l'accesso a servizi sanitari pubblici, gratuiti e di qualità;
Economia collaborativa
24. evidenzia nuovi possibili ambiti di applicazione della direttiva, in particolare a seguito della digitalizzazione di determinati servizi e settori, nonché della proliferazione di forme collaborative di fornitura dei servizi, che hanno modificato l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e nota nel contempo che la direttiva continua a essere applicabile alla sfera digitale; rileva che la comunicazione della Commissione, di recente pubblicazione, dal titolo "Agenda europea per l'economia collaborativa" dovrebbe rappresentare il punto di partenza per promuovere e regolare efficacemente tale settore, e che nelle fasi successive la Commissione dovrebbe integrare i principi dell'integrazione della dimensione di genere e riflettere i regolamenti della direttiva per salvaguardare la parità di trattamento tra donne e uomini e prevenire efficacemente le molestie nei servizi offerti nell'ambito dell'economia collaborativa, oltre a garantire un adeguato livello di sicurezza;
25. rileva che le molestie sono di particolare ostacolo alla parità di genere nel settore dei servizi dell'economia collaborativa; sottolinea che, sebbene la politica di "tolleranza zero" nei confronti delle molestie adottata da molte piattaforme costituisca una buona pratica che occorre rafforzare ulteriormente nel settore, è necessario che le piattaforme interessate diano la priorità alla prevenzione delle molestie e considerino la possibilità di creare procedure lineari per la denuncia di casi di abuso da parte degli utenti; evidenzia la necessità di un chiarimento delle disposizioni di responsabilità per i fornitori di beni e servizi, inclusi i casi di molestie a opera di terzi, e le relative piattaforme online sulla base della direttiva;
26. ritiene che i servizi offerti nel contesto dell'economia collaborativa, disponibili al pubblico e gestiti a scopo di lucro, rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva e che, pertanto, dovrebbero rispettare il principio di parità di trattamento tra uomini e donne;
27. rileva, in tale ambito, che nella sfera digitale il "profitto" non corrisponde necessariamente a denaro e che i dati sono sempre più usati come controprestazione per beni e servizi;
28. chiede alla Commissione di vigilare sul principio della parità di genere nell'ambito dell'economia collaborativa nelle sue future relazioni sull'applicazione della direttiva e di formulare orientamenti specifici che individuino le buone prassi volte a garantire la parità di trattamento tra uomini e donne nei servizi offerti nell'ambito dell'economia collaborativa;
Trattamento differenziato
29. sottolinea che l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, ha rappresentato una delle principali difficoltà di attuazione della direttiva, essendo all'origine della maggior parte delle denunce ricevute dagli organismi per la parità degli Stati membri, soprattutto nel settore del tempo libero e dell'intrattenimento;
30. sottolinea che, nonostante l'ambiguità riguardante l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva, tale deroga mira principalmente a creare opportunità per aumentare ulteriormente la parità tra uomini e donne nella fornitura di beni e servizi;
31. sottolinea che esistono prassi divergenti, ad esempio in caso di servizi offerti a membri di un solo sesso o di differenziazione dei prezzi per i medesimi servizi; evidenzia che l'applicazione del trattamento differenziato dovrebbe essere valutata caso per caso al fine di stabilire se sia giustificata da una finalità legittima, come previsto dalla direttiva;
32. incoraggia sia gli enti per le pari opportunità sia le organizzazioni dei consumatori a sensibilizzare i prestatori di servizi sui limiti e sulle condizioni per il trattamento differenziale, e ad aumentare la consapevolezza degli utenti dei servizi sui diritti in materia di parità di trattamento, dato che spesso emerge che gli utenti hanno scarsa familiarità con le disposizioni applicabili nel settore dei beni e dei servizi;
33. ritiene che la mancanza relativa di azioni positive basate sull'articolo 4, paragrafo 5, in tutti gli Stati membri costituisca una lacuna nell'attuazione della direttiva; chiede la promozione di forme di azione positiva basate su una finalità legittima, che prevedano un collegamento diretto tra il trattamento preferenziale e gli svantaggi che devono essere prevenuti o eliminati, quali la protezione delle vittime di violenza a carattere sessuale in caso di strutture di accoglienza per persone dello stesso sesso;
34. ribadisce il proprio invito al Consiglio affinché consideri tutte le strade possibili per garantire che la proposta di direttiva sulla parità di trattamento sia adottata in tempi rapidi, assicurando così la protezione totale contro la discriminazione fondata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o il credo, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale a parità di condizioni;
Raccomandazioni per il miglioramento dell'applicazione della direttiva
35. chiede alla Commissione di attribuire priorità alla risoluzione dei problemi di recepimento con gli Stati membri interessati attraverso misure concrete, nonché di sostenerli nell'attuare la direttiva in modo più coerente;
36. sottolinea che, benché gli organismi per la parità svolgano un ruolo fondamentale nel monitorare e garantire il pieno esercizio a livello nazionale dei diritti sanciti dalla direttiva, le loro competenze in materia di accesso a beni e servizi e relativa fornitura e della loro efficacia nel raggiungere gli obiettivi prefissati sono variabili; chiede agli Stati membri di garantire agli organismi nazionali per la parità un livello sufficiente di competenze e indipendenza conformemente alle disposizioni della direttiva e al diritto nazionale, nonché le risorse necessarie per portare a termine in modo efficace i loro compiti principali, tra cui l'assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel presentare denunce, lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, la pubblicazione di relazioni e raccomandazioni indipendenti, la sensibilizzazione in merito alla direttiva e la lotta agli stereotipi sui ruoli di genere nell'accesso a beni e servizi e nella loro fornitura; osserva che gli organismi nazionali per la parità dovrebbero essere adeguatamente sostenuti nello svolgimento delle loro attività per quanto concerne la promozione, il monitoraggio e il sostegno della parità di trattamento in maniera indipendente ed efficace;
37. chiede alla Commissione di rafforzare la sua cooperazione con gli organismi per la parità nel verificare se le disposizioni riguardanti le loro competenze vengono rispettate in tutti gli Stati membri e di sostenerli nell'individuazione sistematica delle principali difficoltà e nella condivisione delle migliori prassi; invita la Commissione a raccogliere le migliori prassi e a metterle a disposizione degli Stati membri al fine di fornire le risorse necessarie per sostenere azioni positive e garantire una migliore attuazione delle rispettive disposizioni a livello nazionale;
38. rileva che l'accesso alla giustizia per le vittime di discriminazione potrebbe essere migliorato assegnando agli organismi indipendenti per la parità le competenze per fornire assistenza, compreso il sostegno legale gratuito, e il diritto di rappresentare i singoli in casi di presunta discriminazione;
39. invita la Commissione a monitorare da vicino l'efficacia degli organi e delle procedure nazionali per la risoluzione delle controversie nel quadro dell'attuazione della direttiva e a garantire che siano in vigore meccanismi di denuncia trasparenti ed efficaci, comprese sanzioni dissuasive;
40. chiede alla Commissione, agli Stati membri e agli organismi per la parità, possibilmente in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori, di accrescere la consapevolezza sia dei prestatori di servizi sia degli utenti in merito alle disposizioni della direttiva, al fine di attuare il principio di parità di trattamento in tale settore e di ridurre il numero di violazioni della direttiva che non sono denunciate;
41. invita la Commissione, date le lacune persistenti nell'applicazione pratica della direttiva, a chiedere alla rete europea di esperti giuridici di avviare un nuovo studio esaustivo in collaborazione con gli organismi per la parità, tenendo conto anche delle forme intersezionali di disuguaglianza di genere e delle molteplici cause di discriminazione che includono diversi gruppi sociali vulnerabili, a dare continuazione alle sue attività di monitoraggio e a sostenere e incoraggiare gli Stati membri nella raccolta e nella trasmissione di dati, in modo da realizzare il pieno potenziale della direttiva; esorta gli Stati membri a migliorare la raccolta di dati specifici, complessivi e paragonabili relativi alle molestie, anche sessuali, nel campo della parità di accesso a beni e servizi, allo scopo di distinguere i motivi di discriminazione, e a tale proposito auspica una più stretta collaborazione con le istituzioni pertinenti; invita la Commissione a istituire una banca dati pubblica delle norme e della giurisprudenza pertinenti in materia di parità di trattamento fra donne e uomini come mezzo per sensibilizzare riguardo l'applicazione delle disposizioni legali in questo ambito;
42. segnala che il settore della pubblicità è legato al campo dei beni e dei servizi, i quali sono presentati ai consumatori prevalentemente attraverso la pubblicità; evidenzia l'importanza della pubblicità nel creare, mantenere e alimentare stereotipi basati sul genere e immagini discriminatorie delle donne; invita pertanto la Commissione a condurre uno studio sulla parità di genere nella pubblicità e a valutare la necessità e la possibilità di migliorare la parità di trattamento tra donne e uomini e a promuovere migliori pratiche in tale settore; accoglie favorevolmente le normative e gli orientamenti nazionali in materia di parità tra uomini e donne nei mezzi di comunicazione e invita gli Stati membri a rafforzare tali disposizioni, ove necessario, onde garantire la parità di trattamento tra donne e uomini;
43. invita gli Stati membri a incoraggiare il dialogo con le parti interessate che hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;
44. chiede agli Stati membri e alla Commissione di includere una strategia di integrazione di genere specifica per il settore nel processo di miglioramento dell'attuazione della direttiva;
45. chiede alla Commissione, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio e sostegno agli Stati membri nell'attuazione della direttiva, di migliorare il coordinamento delle disposizioni della direttiva con le altre direttive in materia di parità;
o o o
46. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
ECLI:EU:C:1996:170 cfr. dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione, Addendum ai risultati dei lavori sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.(st.15622/04 ADD 1).
Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione, Addendum ai risultati dei lavori sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
Fondi dell'UE per l'uguaglianza di genere
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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sui fondi dell'UE per l'uguaglianza di genere (2016/2144(INI))
– visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) nonché l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020(1),
– vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(2) sull'integrazione della dimensione di genere allegata al QFP,
– visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio(3),
– visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(4),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 – Un bilancio dell'UE incentrato sui risultati" (COM(2016)0603),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Horizon 2020 annual monitoring report 2014" (Rapporto di monitoraggio annuale 2014 di Orizzonte 2020) (SWD(2016)0123),
– visto il documento di lavoro della Commissione sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 – Sintesi delle spese operative dei programmi della Commissione (COM(2016)0300),
– visto il documento di lavoro congiunto della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dal titolo "Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020" (Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020) (SWD(2015)0182),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278),
– vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale(5),
– visto lo studio dal titolo "The EU Budget for Gender Equality" (Il bilancio dell'UE per l'uguaglianza di genere), pubblicato nel 2015 dal dipartimento tematico D del Parlamento, e lo studio di follow-up sull'uso dei fondi per l'uguaglianza di genere in alcuni Stati membri, pubblicato nel 2016 dal dipartimento tematico C,
– vista la comunicazione della Commissione, del 21 settembre 2010, intitolata "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015" (COM(2010)0491),
– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2016 sull'integrazione della dimensione di genere nei lavori del Parlamento europeo(6),
– vista la relazione del Consiglio d'Europa sul bilancio di genere: relazione finale del gruppo di esperti in materia di bilancio di genere – Strasburgo 2005,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0033/2017),
A. considerando che la parità tra donne e uomini è un valore fondamentale dell'Unione europea, sancito dai trattati; che l'articolo 8 del TFUE stabilisce il principio dell'integrazione della dimensione di genere affermando che "nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne",
B. considerando i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dalle Nazioni Unite, da conseguire entro il 2030, al cui obiettivo numero 5 figura l'uguaglianza di genere, che si applica a tutti i 17 obiettivi;
C. considerando che l'impegno strategico della Commissione per la parità di genere 2016-2019, pubblicato nel dicembre 2015, sottolinea il ruolo fondamentale del finanziamento dell'UE nel sostegno alla parità di genere; che nessuna istituzione dell'UE ha applicato con coerenza il bilancio di genere;
D. considerando che le decisioni in materia di spese e di entrate hanno un impatto diverso sulle donne e sugli uomini;
E. considerando che nella sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulla "Preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento in vista della proposta della Commissione"(7), il Parlamento sostiene l'effettiva integrazione della dimensione di genere;
F. considerando che le questioni di genere sono affrontate solitamente con maggiore frequenza in ambiti strategici non vincolanti come lo sviluppo delle risorse umane, anziché nei settori "rigidi" come le infrastrutture e le TIC, che ricevono un maggiore sostegno finanziario;
G. considerando che, per conciliare la vita professionale e la vita privata, sono necessari un regime di congedi di assistenza adeguatamente concepiti, unitamente a un'assistenza di qualità, a costi contenuti e accessibile, includendo le strutture pubbliche, e che occorre considerare le spese per tali strutture come investimenti strutturali; che tali due fattori costituiscono un requisito indispensabile per la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, in posizioni direttive, nel campo della scienza e della ricerca, e quindi per la parità di genere;
H. considerando che la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione chiede che le procedure di bilancio annuali applicate per il QFP 2014-2020 integrino, ove opportuno, elementi capaci di rispondere alle problematiche di genere, tenendo conto del modo in cui il quadro finanziario generale dell'Unione contribuisce a una maggiore parità di genere e assicura l'integrazione della dimensione di genere; che, nonostante ciò, è necessario intensificare il fermo impegno nei confronti dell'integrazione della dimensione di genere, dato che le politiche esistenti sono state attuate soltanto in misura modesta e le risorse di bilancio stanziate specificamente per le questioni di genere sono insufficienti;
I. considerando che dalla crisi del 2008 è evidente che la parità di genere ha perso importanza nel dibattito pubblico e nell'agenda politica a livello UE e nazionale; che il risanamento di bilancio e i vincoli di bilancio imposti dalla crisi rischiano di ridurre ulteriormente le risorse disponibili per le strategie e gli organi per la parità di genere;
J. considerando che in una fase di crisi di fiducia nell'UE la piena trasparenza in ambito finanziario dovrebbe rappresentare una priorità per tutte le istituzioni europee, che esse non possono ignorare;
K. considerando che, secondo l'indice sull'uguaglianza di genere per il 2015 pubblicato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), il raggiungimento della parità di genere in Europa resta un obiettivo ancora lontano;
L. considerando che una delle misure più emblematiche della parità di genere è la parità di retribuzione; che, tuttavia, sono altrettanto importanti gli sforzi dell'UE e i relativi risultati per quanto concerne l'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la pari indipendenza economica delle donne e degli uomini, la promozione della parità tra donne e uomini nel processo decisionale, la lotta contro la violenza di genere, la protezione e il sostegno delle vittime, nonché per quanto riguarda la promozione della parità di genere e dei diritti delle donne in tutto il mondo;
M. considerando che nel 1995 la piattaforma d'azione di Pechino delle Nazioni Unite ha chiesto un approccio sensibile alla dimensione di genere in relazione alle procedure di bilancio;
Osservazioni generali
1. accoglie con favore l'intenzione di integrare l'uguaglianza di genere, in linea con l'articolo 8 del TFUE, nei fondi e nei programmi dell'UE quale obiettivo politico trasversale del bilancio dell'UE;
2. esprime rammarico, tuttavia, per il fatto che l'impegno politico ad alto livello dell'UE nei confronti della parità di genere e dell'integrazione della dimensione di genere non sia ancora pienamente rispecchiato negli stanziamenti di bilancio e nelle decisioni di spesa dei settori di intervento dell'UE nel quadro di una metodologia per un bilancio di genere;
3. osserva che il bilancio di genere rientra in una strategia complessiva sulla parità di genere e sottolinea, pertanto, che l'impegno delle istituzioni dell'UE in tale campo è fondamentale; si rammarica, in tale contesto, che non sia stata adottata alcuna strategia dell'UE sulla parità di genere per il periodo 2016-2020 e invita la Commissione a rafforzare lo stato del suo impegno strategico per la parità di genere 2016-2019 attraverso l'adozione di una comunicazione, richiamando le conclusioni del Consiglio sulla parità di genere del 16 giugno 2016;
4. sottolinea l'importanza delle strutture e dei processi coinvolti nella definizione del bilancio e la necessità di modificare quelli che risulterebbero sostenere o promuovere involontariamente la disparità di genere;
5. osserva che la sensibilizzazione e la formazione nell'ambito dell'integrazione della dimensione di genere e del bilancio di genere sono necessarie per sviluppare strutture e procedure che tengano conto delle specificità di genere;
6. osserva che alcuni programmi dell'UE (ad esempio, il Fondo sociale europeo (FSE), il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 2014-2020 (REC), Orizzonte 2020, lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), nel settore degli aiuti umanitari lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) e lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)), contengono azioni specifiche connesse alla parità di genere, mentre altri (come il programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)) contengono riferimenti ai principi generali della parità di genere, anche se pochissimi programmi stabiliscono obiettivi chiari e risorse specifiche o prevedono un'attuazione e un monitoraggio sistematici;
7. deplora che alcuni programmi includano la parità di genere soltanto come obiettivo trasversale, il che comporta non soltanto un sostegno inferiore per le azioni specifiche di genere, ma rende anche quasi impossibile stimare gli importi stanziati per le questioni di genere(8);
8. deplora che la maggior parte dei programmi finanziati dall'UE non contenga azioni mirate specifiche con stanziamenti di bilancio specifici in materia di uguaglianza di genere; osserva che l'uguaglianza di genere dovrebbe essere considerata un obiettivo strategico nei titoli del bilancio dell'UE e che pertanto dovrebbe essere specificato l'importo assegnato ai singoli obiettivi e alle singole azioni strategiche, affinché via sia una maggiore trasparenza e non vengano offuscati gli obiettivi di genere; ritiene inoltre che i compiti in materia di controllo dei bilanci dovrebbero indicare la misura in cui il bilancio dell'UE e la sua applicazione favoriscono od ostacolano le politiche in materia di uguaglianza;
9. deplora che gli strumenti per l'integrazione della dimensione di genere, come gli indicatori di genere, la valutazione dell'impatto di genere e il bilancio di genere, siano impiegati molto raramente nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche, a livello UE o dalle istituzioni nazionali; deplora l'attuale mancanza di indicatori di genere esaustivi e di dati disaggregati per genere e sottolinea il fatto che l'EIGE dovrebbe raccogliere gli indicatori di genere e i dati disaggregati per genere al fine di realizzare un quadro coerente dell'impatto delle politiche dell'UE in materia di uguaglianza di genere e per quanto concerne una corretta responsabilità finanziaria e di bilancio in relazione a tale aspetto; sottolinea il ruolo fondamentale dell'EIGE nel colmare il divario in collaborazione fra statistici responsabili delle politiche, al fine di sensibilizzare in merito alle sfide relative alla raccolta di dati sensibili; ribadisce, pertanto, la richiesta di sviluppare ulteriormente gli indicatori e le statistiche in materia di questioni di genere onde consentire la valutazione del bilancio dell'UE in una prospettiva di genere e monitorare il bilancio di genere;
10. deplora che, nonostante la dichiarazione comune allegata al QFP sull'integrazione della dimensione di genere, si siano finora registrati progressi limitati in questo ambito;
11. esprime profondo rammarico per il fatto che dal QFP 2014-2020 non sia emersa alcuna strategia chiara in materia di uguaglianza di genere con obiettivi specifici e traguardi e stanziamenti concreti;
12. deplora che la comunicazione della Commissione sul riesame intermedio del QFP, pubblicata nel settembre 2016, non contenga alcun riferimento all'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere;
13. chiede che la strategia per l'uguaglianza di genere e la sua integrazione divengano parte del semestre europeo;
14. sottolinea che la trasparenza e l'accesso alle informazioni in merito ai risultati concreti in materia di uguaglianza di genere, e non solo la sua attuazione, dovrebbero rappresentare una vera priorità per l'Unione europea;
15. chiede che le disposizioni in materia di integrazione della dimensione di genere vengano adottate anche in ambiti strategici non considerati immediatamente correlati all'uguaglianza di genere, quali le TIC, i trasporti, il sostegno alle imprese e agli investimenti o i cambiamenti climatici;
16. ritiene che sia necessario coinvolgere una rete di esperti e organizzazioni esterne in tutte le fasi del processo di bilancio, al fine di aumentare la trasparenza e la sua qualità democratica, in particolare con riferimento all'applicazione di un approccio improntato al bilancio di genere;
Finanziamenti dell'UE per l'uguaglianza di genere in materia di occupazione, affari sociali e inclusione attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)
17. sottolinea che i fondi SIE costituiscono il più importante sostegno finanziario per l'attuazione della politica in materia di parità di genere nell'UE, in particolare nel caso del Fondo sociale europeo (FSE), che mira a promuovere la piena integrazione delle donne nel mercato del lavoro; sottolinea che il regolamento (UE) n. 1304/2013 rende l'integrazione della dimensione di genere un elemento obbligatorio di tutte le fasi dei programmi e dei progetti finanziati dall'FSE, compresi la preparazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione;
18. sottolinea l'importanza del ruolo dei servizi pubblici nel promuovere l'uguaglianza di genere; invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi nei confronti del conseguimento degli obiettivi di Barcellona, al fine di realizzare per tutti l'equilibrio tra la vita professionale e quella privata, e di utilizzare gli strumenti e gli incentivi adeguati, compresi i fondi europei quali il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), onde garantire i necessari finanziamenti per le infrastrutture sociali ai fini della fornitura di servizi di assistenza di qualità, a costi contenuti e accessibili, destinati a minori e ad altre persone a carico, compresi gli anziani e i familiari con disabilità; osserva che in tal modo si migliorerà la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e l'indipendenza economica delle donne;
19. deplora che le donne risentano ancora di disuguaglianze nei luoghi di lavoro, tra cui tassi di partecipazione più bassi in materia di occupazione, il divario salariale, la maggiore incidenza del lavoro atipico o a tempo parziale, minori diritti pensionistici, segregazione nella carriera e livelli di avanzamento inferiori; sottolinea l'importanza dell'FSE nel fornire opportunità di finanziamento per contrastare la discriminazione e promuovere la parità di genere nei luoghi di lavoro;
20. osserva che nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni sociali l'approccio tradizionale non tiene conto delle attività non retribuite quali la cura dei minori e l'assistenza per gli anziani;
21. osserva che secondo il documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019, nel periodo 2014-2020 verranno spesi 5,85 miliardi di EUR per le misure intese a promuovere la parità di genere, di cui l'1,6 % nel quadro dell'FSE per la priorità di investimento specifica "Parità tra uomini e donne in tutti i campi, anche in materia di accesso al lavoro, progressione nella carriera, conciliazione tra vita professionale e vita privata e promozione della parità di retribuzione per lavoro di pari valore";
22. rileva che le risorse del FESR dovrebbero continuare a sostenere gli investimenti nell'assistenza all'infanzia, agli anziani e per quanto concerne altre infrastrutture sociali pubbliche e private onde promuovere, tra gli altri traguardi, un migliore equilibrio tra la vita professionale e la vita privata;
23. sottolinea l'importante ruolo del FEASR nel garantire i necessari finanziamenti a sostegno dei servizi pubblici e delle infrastrutture sociali nelle aree rurali e nel promuovere l'accesso delle donne alle terre e agli investimenti;
24. invita la Commissione a proporre nuove azioni mirate per incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, come ad esempio un programma specifico finanziato dal FEASR per sostenere l'imprenditorialità femminile;
25. invita la Commissione, gli Stati membri e i governi regionali e locali ad utilizzare il potenziale delle opportunità di finanziamento trasversali nel quadro dei fondi SIE per sostenere progetti finalizzati alla promozione dell'uguaglianza di genere; sottolinea l'importanza del principio di partenariato applicato nell'ambito dei fondi SIE, che contribuisce positivamente all'integrazione della dimensione di genere a livello locale;
26. ricorda l'importanza del requisito di includere gli indicatori disaggregati per genere nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi operativi, come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi SIE, al fine di rispettare l'obiettivo dell'uguaglianza di genere nel contesto della fase di attuazione;
27. deplora che, nonostante gli sforzi per creare una "norma" in tale ambito, non siano ancora stati stabiliti un metodo sistematico per l'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere nei fondi SIE né azioni mirate collegate a una strategia complessiva di integrazione della dimensione di genere; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare, ove necessario, le risorse per la valutazione della parità di genere e a monitorare in maniera coerente l'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere;
28. ricorda che i fondi SIE sono soggetti alla condizionalità ex ante sul genere, che richiede disposizioni per la formazione del relativo personale e il coinvolgimento degli organismi responsabili della parità di genere nel corso della preparazione e dell'attuazione dei programmi; invita la Commissione a garantire che tale requisito sia soddisfatto; chiede un uso efficace degli organismi permanenti esistenti per la parità di genere a livello di Stato membro; plaude, in tale contesto, alle migliori pratiche nazionali, come la rete della comunità europea sulle prassi per integrare la dimensione di genere (Gender CoP) in Svezia; sollecita gli Stati membri a garantire l'indipendenza, l'efficacia, nonché competenze e risorse sufficienti per gli organismi per la parità, onde consentire loro di svolgere i principali compiti;
29. sottolinea l'importanza di accordare particolare attenzione e priorità alle misure dei fondi SIE a sostegno degli investimenti nei servizi educativi, sociali, sanitari e nelle strutture di assistenza all'infanzia, dato che tali servizi subiscono tagli dei finanziamenti pubblici a livello nazionale, regionale e locale, e che incrementerebbero i posti di lavoro;
30. raccomanda di aumentare gli stanziamenti del QFP destinati alle infrastrutture sociali e ai servizi per l'assistenza all'infanzia e agli anziani;
Finanziamenti dell'UE per l'uguaglianza di genere nell'ambito dei diritti fondamentali, dell'uguaglianza e della cittadinanza attraverso il programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" 2014-2020 (REC)
31. si rammarica che le linee di bilancio nell'ambito del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 2014-2020 (REC) non specifichino le risorse stanziate per ciascun obiettivo del programma, rendendo molto difficile l'analisi della spesa dedicata alla parità di genere e alla lotta alla violenza contro le donne;
32. osserva che, secondo il documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019, i due obiettivi relativi alla parità di genere e al programma Daphne per combattere la violenza contro le donne rappresentano circa il 35 % dei fondi REC, mentre le risorse di bilancio complessive per l'uguaglianza di genere nel settore dei diritti fondamentali, dell'uguaglianza e della cittadinanza attraverso il programma REC 2014-2020 ammontano a 439,5 milioni di EUR; sottolinea che la maggior parte delle risorse verranno stanziate nel quadro dell'obiettivo Daphne rispetto all'obiettivo della parità di genere; deplora, tuttavia, che Daphne non disponga di una linea di bilancio distinta, dato che attualmente costituisce uno degli obiettivi specifici del programma REC; sottolinea che Daphne necessita di un sostegno finanziario sufficiente e che è opportuno mantenerne la visibilità e il profilo di grande successo;
33. sottolinea che per il periodo 2014-2020, i bandi di gara pubblicati nell'ambito dell'obiettivo Daphne affrontano ogni forma di violenza contro le donne e/o i minori; osserva che la maggior parte delle risorse sono state destinate alla lotta e alla prevenzione della violenza legata a pratiche dannose (39 %) e al sostegno alle vittime di violenza di genere, violenza domestica o violenza in una relazione intima, fornito da servizi di sostegno specializzati per le donne (24 %);
34. osserva che, nell'ambito dell'obiettivo della parità di genere, sono state affrontate le seguenti priorità: la pari indipendenza economica di donne e uomini e l'equilibrio tra vita professionale e vita privata (44 % delle risorse stanziate); la promozione di buone pratiche relative ai ruoli di genere e per il superamento degli stereotipi di genere nell'istruzione e nella formazione e nei luoghi di lavoro (44 %) e il sostegno a reti a livello UE su temi che riguardano la parità di genere (12 %);
35. sottolinea che la costruzione della cittadinanza dovrebbe essere associata non solo alla difesa e all'estensione dei diritti, ma anche al welfare, al benessere, all'istruzione e alla formazione libere da stereotipi di genere e all'accesso ai servizi sociali e sanitari, inclusa la salute sessuale e riproduttiva;
36. deplora, tuttavia, la diminuzione dei fondi disponibili per l'obiettivo specifico Daphne; evidenzia che a livello di bilancio gli stanziamenti d'impegno a favore di Daphne ammontavano a 18 milioni di EUR nel 2013 rispetto a 19,5 milioni di EUR nel 2012 e a oltre 20 milioni di EUR nel 2011; osserva inoltre che nel 2016 il programma di lavoro REC aveva previsto per tale obiettivo un importo leggermente superiore a 14 milioni di EUR;
37. invita la Commissione a rispettare, in sede di elaborazione del programma annuale di lavoro, l'adeguata ed equa distribuzione del sostegno finanziario fra i diversi settori interessati dagli obiettivi specifici del programma REC, tenendo conto nel contempo del livello di finanziamento già stanziato nel precedente periodo di programmazione (2007-2013);
38. invita la Commissione ad aumentare il sostegno alle reti europee su temi attinenti alla parità di genere, rafforzando così le opportunità di un maggiore apprendimento tra pari, in particolare tra le autorità subnazionali; osserva, in particolare, che occorre un sostegno specifico per incrementare la partecipazione delle donne ai processi decisionali;
39. chiede maggiore chiarezza sul modo in cui viene perseguito l'obiettivo della lotta contro la violenza nell'ambito del programma REC; sottolinea l'importanza di far sì che i fondi raggiungano le organizzazioni di base e i governi locali e regionali onde garantire un'attuazione efficace; chiede che sia attribuita priorità alle organizzazioni che si occupano della prevenzione della violenza e del sostegno alle vittime di ogni forma di violenza;
40. riconosce la necessità di garantire sostegno all'attuazione delle iniziative esistenti a livello locale e regionale in materia di parità di genere, come la Carta europea per la parità tra uomini e donne nella vita locale;
41. invita la Commissione a rafforzare l'obbligo della raccolta di dati disaggregati per genere nell'attuazione di tale programma, quale strumento essenziale per un'efficace analisi del bilancio di genere;
Finanziamenti dell'UE per l'uguaglianza di genere nel campo della ricerca e dell'innovazione attraverso il programma Orizzonte 2020
42. sottolinea il fatto che il programma Orizzonte 2020 (in appresso "il programma"), in linea con quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1291/2013 che lo istituisce, integra la parità di genere e la dimensione di genere nell'ambito della ricerca come questione trasversale in ciascuna delle varie parti del programma di lavoro;
43. richiama l'attenzione sui tre obiettivi di integrazione previsti dal programma, vale a dire: promuovere le pari opportunità e l'equilibrio di genere nei gruppi di progetto, garantire l'equilibrio di genere nel processo decisionale e integrare la dimensione di genere nel contenuto della ricerca;
44. accoglie con favore il fatto che il programma fornisca sostegno agli organismi di ricerca nell'attuazione di piani per la parità di genere; accoglie positivamente inoltre il progetto comune della Commissione e dell'EIGE relativo alla creazione di uno strumento online per i piani per la parità di genere, quale mezzo per identificare e condividere le migliori pratiche con i soggetti interessati pertinenti;
45. accoglie con favore il fatto che i richiedenti abbiano la possibilità di includere la formazione e gli studi specifici in materia di genere tra i costi ammissibili delle proprie proposte;
46. accoglie con favore il fatto che l'equilibrio di genere in materia di personale sia uno dei fattori di classificazione nei criteri di valutazione del programma e il modo in cui l'analisi sulla base del sesso e/o del genere viene presa in considerazione in una proposta e valutata dagli addetti insieme agli altri aspetti pertinenti della proposta;
47. accoglie con favore gli indicatori specifici utilizzati per monitorare l'attuazione di una prospettiva di parità di genere nel programma, nonché il fatto che, per quanto riguarda l'equilibrio di genere nei gruppi consultivi di Orizzonte 2020 nel 2014, la partecipazione delle donne sia stata del 52 %(9);
48. ritiene necessario procedere a un ulteriore riesame al fine di valutare i risultati, anche sulla base di indicatori specifici quali, ad esempio, la percentuale di donne partecipanti e di donne coordinatrici di progetti all'interno del programma, e di proporre adeguamenti alle azioni specifiche, se necessario;
49. chiede un ulteriore rafforzamento dell'integrazione della dimensione di genere all'interno del programma e lo sviluppo di obiettivi in materia di uguaglianza di genere a livello di strategie, programmi e progetti in tutte le fasi del ciclo di ricerca;
50. chiede il mantenimento di una linea indipendente per il finanziamento di progetti concernenti i cambiamenti strutturali in materia di genere (come il progetto Parità di genere nel campo della ricerca e dell'innovazione (GERI) nel periodo 2014-2016), nonché di altri temi relativi alla parità di genere nel campo della ricerca e dell'innovazione;
51. accoglie con favore il fatto che uno degli obiettivi di "La scienza con e per la società" sia garantire la parità di genere, sia nel processo di ricerca che nei contenuti della ricerca; accoglie inoltre con favore le sovvenzioni "Sostegno alle organizzazioni di ricerca nell'attuazione di piani per la parità di genere" e "Promuovere la parità di genere in Orizzonte 2020 e nello Spazio europeo della ricerca"; deplora, tuttavia, che non vi siano linee di bilancio specifiche per gli obiettivi specifici definiti in questo programma;
Altri programmi e fondi che comprendono obiettivi specifici in materia di uguaglianza di genere
52. sottolinea che le catastrofi naturali hanno conseguenze importanti sulle infrastrutture correlate ai servizi pubblici e che pertanto le donne ne sono particolarmente colpite; invita la Commissione a introdurre nel Fondo di solidarietà dell'UE un requisito per l'analisi sensibile alla dimensione di genere al momento di valutare l'impatto sulle popolazioni;
53. osserva che nell'ambito delle azioni esterne e della cooperazione allo sviluppo, il piano d'azione sulla parità di genere istituito per il periodo 2016-2020 copre le attività dell'UE nei paesi terzi, e che diversi strumenti di assistenza esterna sostengono gli obiettivi relativi alla parità di genere;
54. sottolinea che le donne e le ragazze vittime di conflitti armati hanno il diritto di ricevere le cure mediche necessarie, compreso l'accesso alla contraccezione, alla contraccezione di emergenza e ai servizi per l'aborto; ricorda che gli aiuti umanitari dell'UE devono difendere i diritti delle ragazze e delle donne nel quadro del diritto internazionale umanitario e non dovrebbero essere soggetti a limitazioni imposte da altri partner donatori, così come indicato nel bilancio dell'UE per il 2016; accoglie con favore l'approccio dell'UE in materia; incoraggia la Commissione a mantenere la sua posizione;
55. invita la Commissione a stanziare fondi di sviluppo dell'UE a favore di servizi volontari e moderni di pianificazione familiare e salute riproduttiva, al fine di contrastare le carenze finanziarie provocate dalla norma "bavaglio globale" varata dal nuovo governo USA e salvare così le vite delle donne, proteggere la loro salute e impedire il diffondersi delle infezioni sessualmente trasmissibili;
56. sottolinea che l'integrazione della dimensione di genere figura anche tra i principi fondanti del recente Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF); ribadisce il suo invito a tenere conto della dimensione di genere nelle politiche di migrazione e asilo, assicurando che le donne abbiano accesso a spazi sicuri, all'assistenza sanitaria specifica correlata alla salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, e che sia prestata un'attenzione particolare alle esigenze specifiche delle persone vulnerabili, come le donne, che hanno subito violenze, comprese violenze sessuali, i minori non accompagnati e altri gruppi a rischio, incluse le persone LGBTI;
57. chiede che nell'ambito delle politiche di migrazione e asilo siano adottati una serie completa di orientamenti a livello UE sulla dimensione di genere, con un finanziamento adeguato per i programmi di formazione completi rivolti ai professionisti che potrebbero venire a contatto con i rifugiati e i richiedenti asilo; sottolinea che essi dovrebbero essere sensibili alle esigenze specifiche di genere delle donne rifugiate e delle concomitanti violenze di genere, come il traffico di donne e ragazze;
58. pone l'accento sugli attuali problemi di sovraffollamento nei centri di accoglienza per i rifugiati e il relativo impatto sulla sicurezza delle donne; chiede un maggior utilizzo dell'AMIF per il miglioramento dei centri di accoglienza, con spazi separati per donne e uomini per quanto riguarda i posti letto e i servizi igienico-sanitari nonché l'accesso ai servizi sanitari specifici per il genere, compresa l'assistenza prenatale e postnatale;
59. ritiene che gli Stati membri debbano essere incoraggiati a impiegare maggiormente i fondi di coesione e i fondi SIE, oltre all'AMIF, al fine di promuovere l'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro, concentrandosi nello specifico su come un'assistenza all'infanzia accessibile consenta alle donne di accedere all'occupazione;
60. invita a riesaminare l'aumento dei finanziamenti e l'estensione dell'ambito di applicazione dei programmi Daphne e Odysseus, con una valutazione sull'espansione di essi per affrontare le gravi vulnerabilità delle donne rifugiate e fornire un sostegno maggiore nell'affrontare tali violenze di genere;
61. sottolinea che altri fondi, quali il Fondo sicurezza interna (ISF), gli strumenti finanziari specifici come lo strumento di sostegno di emergenza e altri strumenti e sovvenzioni ad hoc, sono stati mobilitati per far fronte alle necessità nel contesto dell'attuale crisi dei rifugiati; evidenzia la difficoltà di monitorare l'impiego di tali fondi, in particolare da una prospettiva di genere, e chiede che l'utilizzo dei finanziamenti dell'UE in questo ambito sia coordinato, efficace, trasparente e attento alla dimensione di genere;
62. chiede finanziamenti specifici per sostenere azioni mirate che coinvolgano le organizzazioni di base e i governi locali e regionali, onde garantire la tutela delle esigenze di base, dei diritti umani e la sicurezza e l'incolumità delle donne e delle ragazze richiedenti asilo, rifugiate e migranti, comprese le gestanti, gli anziani e le persone LGBTI;
Raccomandazioni strategiche
63. ribadisce la sua richiesta di integrare la dimensione di genere in tutti i livelli della procedura di bilancio dell'UE; invita a utilizzare in modo coerente il bilancio di genere in tutta la procedura di bilancio, affinché le spese di bilancio possano essere utilizzate come uno strumento di promozione dell'uguaglianza di genere;
64. chiede che, nella preparazione dei programmi di finanziamento dell'UE per il periodo post-2020, siano introdotti e attuati un bilancio di genere e un'integrazione della dimensione di genere rigorosi ed efficaci, al fine di incrementare il finanziamento dell'UE a favore delle misure volte a contrastare la discriminazione di genere, tenendo conto dei seguenti aspetti:
i)
identificare le questioni di genere esplicite e implicite;
ii)
identificare, ove possibile, i relativi stanziamenti di risorse, e
iii)
valutare se i programmi di finanziamento dell'UE perpetueranno o modificheranno le disuguaglianze esistenti tra donne e uomini (e gruppi di donne e uomini) e ragazze e ragazzi, così come i modelli delle relazioni di genere;
65. chiede che tutti i titoli di bilancio dell'UE perseguano obiettivi e norme altrettanto stringenti in materia di parità e integrazione della prospettiva di genere;
66. chiede che l'importo da assegnare ai singoli obiettivi e alle azioni strategiche in materia di parità di genere sia chiaramente specificato ai fini di una maggiore trasparenza e rendicontabilità;
67. osserva che l'integrazione della dimensione di genere non è un esercizio una tantum e che il bilancio di genere richiede un impegno costante finalizzato a comprendere il genere, il che include analisi e consultazioni e costanti adeguamenti del bilancio per tenere conto dell'evoluzione delle esigenze di donne e uomini, ragazzi e ragazze;
68. considera il finanziamento di 6,17 miliardi di EUR, stanziati nell'attuale QFP a livello di UE per il conseguimento degli obiettivi dell'impegno strategico per la parità di genere, un primo passo;
69. ritiene che la revisione intermedia del QFP avrebbe potuto rappresentare un'occasione per migliorare i risultati conseguiti dal bilancio dell'UE nella realizzazione della parità di genere e per mostrare tali risultati al pubblico;
70. deplora pertanto la decisione della Commissione di non affrontare la questione dell'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere nella sua revisione intermedia del QFP e chiede misure più specifiche per affrontarla;
71. chiede indicatori specifici di genere da applicare nelle fasi di selezione, monitoraggio e valutazione dei progetti relativamente a tutte le azioni che ricevono fondi a titolo del bilancio dell'UE; chiede, inoltre, una valutazione obbligatoria dell'impatto di genere come generale condizionalità ex ante, nonché la raccolta di dati disaggregati per genere sui beneficiari e i partecipanti;
72. raccomanda vivamente che i dati disaggregati per genere siano resi pubblici al fine di garantire la rendicontabilità e la trasparenza finanziarie;
73. chiede l'adozione della metodologia della relazione sull'Indice sull'uguaglianza di genere 2015 – Misurare l'uguaglianza di genere nell'Unione europea nel periodo 2005-2012, pubblicata dall'EIGE nel 2015, ai fini della misurazione della disparità di genere, quale base per la pianificazione e l'attuazione dei programmi di finanziamento dell'UE;
74. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a organizzare periodicamente programmi di formazione e di assistenza tecnica sugli strumenti per l'integrazione della dimensione di genere rivolti a tutto il personale coinvolto nell'elaborazione delle politiche e nelle procedure di bilancio; chiede di incoraggiare l'utilizzo del bilancio di genere nelle strategie dell'UE e nazionali al fine di promuovere più efficacemente la parità di genere;
75. invita la Commissione a monitorare attentamente l'efficacia degli organismi e delle procedure nazionali preposti al trattamento dei reclami riguardo all'attuazione delle direttive in materia di parità di genere;
76. chiede che la Corte dei conti europea includa anche la prospettiva di genere in sede di valutazione dell'esecuzione del bilancio dell'Unione, per quanto concerne gli obiettivi specifici delle politiche dell'UE in materia di uguaglianza e gli aspetti orizzontali delle stesse, sia nelle sue raccomandazioni sia nelle relazioni speciali; chiede agli Stati membri di introdurre analogamente la dimensione di genere nei loro bilanci per analizzare i programmi e le politiche pubbliche, i loro effetti sull'attribuzione delle risorse e il loro contributo alla parità tra uomini e donne;
77. ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che tra i membri della Corte dei conti europea, attualmente composta da 28 uomini e solo 3 donne (due in meno dall'inizio del 2016), si registra la più profonda mancanza di equilibrio di genere di tutte le istituzioni dell'UE; chiede che da ora in poi, e fino al raggiungimento di un equilibrio accettabile, il Consiglio proponga al Parlamento due candidati, una donna e un uomo, per tutte le nomine future;
78. plaude al lavoro dell'ufficio del commissario per i diritti umani in Polonia, che, ai sensi della legge sulla parità di trattamento, è l'organismo per la parità responsabile dell'attuazione della legislazione concernente la parità di trattamento; esprime profonda preoccupazione per i recenti tagli di bilancio che hanno interessato i reparti dell'ufficio del commissario per i diritti umani preposti all'uguaglianza di genere; ricorda che l'organismo nazionale per la parità dovrebbe disporre di personale e finanziamenti adeguati e che la sua indipendenza dovrebbe essere rispettata e mantenuta;
o o o
79. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Parte I del documento di lavoro sulle dichiarazioni programmatiche concernenti la spesa operativa che accompagnano il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 (COM(2016)0300), pag. 15).
Commissione europea, Direzione generale per la ricerca e l'innovazione, "Horizon 2020 Annual Monitoring Report 2014" (Rapporto di monitoraggio annuale 2014 di Orizzonte 2020), ISBN 978-92-79-57749-9, pag. 44.
Implicazioni dei Big Data in termini di diritti fondamentali
204k
61k
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulle implicazioni dei Big Data per i diritti fondamentali: privacy, protezione dei dati, non discriminazione, sicurezza e attività di contrasto (2016/2225(INI))
– visto l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 1, 7, 8, 11, 14, 21, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visti gli orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali contenuti nella risoluzione 45/95 del 14 dicembre 1990 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,
– visti il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(1) e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio(2),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 6 maggio 2015, intitolata "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" (COM(2015)0192),
– visti la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (STE n. 108), del 28 gennaio 1981, e il suo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 (STE n. 181)(3),
– vista la raccomandazione CM/Rec(2010)13 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale nel contesto delle attività di profilazione, del 23 novembre 2010(4),
– visto il parere 7/2015 del Garante europeo della protezione dei dati, del 19 novembre 2015, dal titolo "Meeting the challenges of big data – A call for transparency, user control, data protection by design and accountability" ("Affrontare le sfide dei Big Data: un invito alla trasparenza, al controllo dell'utente, alla protezione dei dati fin dalla progettazione e alla responsabilità")(5),
– visto il parere 8/2016 del Garante europeo della protezione dei dati, del 23 settembre 2016, dal titolo "EDPS Opinion on coherent enforcement of fundamental rights in the age of big data" (Parere del Garante europeo della protezione dei dati sull'applicazione coerente dei diritti fondamentali nell'era dei Big Data)(6),
– vista la dichiarazione del 16 settembre 2014 del gruppo di lavoro sulla protezione dei dati "Articolo 29" relativa all'impatto dello sviluppo dei Big Data sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei loro dati personali nell'UE(7),
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0044/2017),
A. considerando che i Big Data si riferiscono alla raccolta, all'analisi e all'accumulo ricorrente di ingenti quantità di dati, compresi i dati personali, provenienti da una serie di fonti diverse, che sono oggetto di un trattamento automatizzato mediante algoritmi informatici e tecniche avanzate di trattamento dei dati, che usano sia informazioni memorizzate sia in streaming, al fine di individuare determinate correlazioni, tendenze e modelli (analisi dei Big Data);
B. considerando che determinati casi di uso dei Big Data riguardano l'addestramento degli strumenti di intelligenza artificiale come le reti neuronali e i modelli statistici al fine di prevedere determinati eventi e comportamenti; che i dati usati per l'addestramento sono spesso di qualità discutibile e non neutrale;
C. considerando che i progressi delle tecnologie di comunicazione e l'uso massiccio di dispositivi elettronici e di monitoraggio, dei social media, delle interazioni e delle reti web, compresi i dispositivi che comunicano informazioni senza intervento umano, hanno portato allo sviluppo di enormi insiemi di dati in costante crescita che, attraverso l'analisi e tecniche avanzate di trattamento, tracciano un quadro senza precedenti del comportamento umano, della vita privata e delle nostre società;
D. considerando che i servizi di intelligence dei paesi terzi e degli Stati membri ricorrono con sempre maggiore frequenza al trattamento e all'analisi di tali insiemi di dati che non sono disciplinati da alcun quadro giuridico o, come avvenuto di recente, sono oggetto di una normativa la cui compatibilità con il diritto primario e secondario dell'Unione è fonte di preoccupazione e deve ancora essere accertata;
E. considerando che l'aumento del bullismo, della violenza contro le donne e della vulnerabilità dei minori si verifica anche su Internet; che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure giuridiche necessarie per contrastare questi fenomeni;
F. considerando che un numero crescente di società, imprese, enti e agenzie, organizzazioni governative e non governative (come pure il settore pubblico e quello privato in generale), leader politici nonché società civile, mondo accademico, comunità scientifica e cittadini nel complesso hanno sfruttato tali insiemi di dati e l'analisi dei Big Data per promuovere la competitività, l'innovazione, le previsioni di mercato, le campagne politiche, la pubblicità mirata, la ricerca scientifica e la definizione delle politiche nel settore dei trasporti, del fisco, dei servizi finanziari, delle città intelligenti, dell'applicazione della legge, della trasparenza, della salute pubblica e della risposta alle catastrofi, come pure per influenzare le elezioni e i risultati politici tramite, ad esempio, la comunicazione mirata;
G. considerando che il mercato dei Big Data è in crescita grazie al fatto che la tecnologia e il processo decisionale basato sui dati sono considerati fonti di soluzioni sempre più accettate; che non esiste ancora una metodologia che consenta di effettuare una valutazione basata su riscontri oggettivi dell'impatto complessivo dei Big Data, ma esistono elementi indicanti che l'analisi dei Big Data può avere un impatto orizzontale significativo sia sul settore pubblico che su quello privato; che la strategia per il mercato unico digitale in Europa della Commissione riconosce il potenziale delle tecnologie e dei servizi basati sui dati nonché dei Big Data quali catalizzatori di crescita economica, innovazione e digitalizzazione nell'UE;
H. considerando che l'analisi dei Big Data crea valore aggiunto in vari modi, dimostrati da numerosi esempi, che generano opportunità significative per i cittadini, ad esempio nell'ambito dell'assistenza sanitaria, della lotta ai cambiamenti climatici, della riduzione del consumo energetico, del miglioramento della sicurezza dei trasporti e del funzionamento delle città intelligenti, potenziando in tal modo l'ottimizzazione e l'efficienza delle imprese e contribuendo a migliorare le condizioni di lavoro nonché a individuare e combattere le frodi; che i Big Data possono fornire un vantaggio competitivo ai processi decisionali delle imprese europee, mentre il settore pubblico può trarre vantaggio da una maggiore efficienza grazie a una conoscenza più ampia dei diversi livelli di sviluppo socio-economico;
I. considerando che i Big Data possono apportare i summenzionati benefici a cittadini, mondo accademico, comunità scientifica e settore pubblico e privato, ma comportano anche rischi significativi, in particolare per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali, quali il diritto alla privacy, alla protezione dei dati e alla loro sicurezza, come pure la libertà di espressione e di non discriminazione, che sono garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali e dal diritto dell'Unione; che le tecniche di pseudonimizzazione e di crittografia possono mitigare i rischi legati all'analisi dei Big Data e svolgere quindi un ruolo importante nel salvaguardare la privacy dell'interessato, promuovendo nel contempo l'innovazione e la crescita economica; che tali elementi devono essere considerati nell'ambito dell'attuale revisione della direttiva e-privacy;
J. considerando che il grado di diffusione dei sensori, l'ampia produzione sistematica di dati e le odierne attività di trattamento dei dati non presentano sempre l'adeguata trasparenza e mettono alla prova la capacità dei singoli e delle autorità di valutare i processi e le finalità della raccolta, della compilazione, dell'analisi e dell'utilizzo dei dati personali; che dall'impiego dell'analisi dei Big Data si osserva una confusione tra i dati personali e quelli non personali, il che può portare alla creazione di nuovi dati personali;
K. considerando che il settore dei Big Data cresce del 40 % all'anno, sette volte più velocemente del mercato delle tecnologie dell'informazione; che la concentrazione di grandi insiemi di dati prodotti dalle nuove tecnologie offre informazioni essenziali per le grandi aziende, il che innesca cambiamenti senza precedenti nei rapporti di forza tra cittadini, governi e attori privati; che tale concentrazione di poteri nelle mani delle imprese potrebbe consolidare i monopoli e le pratiche abusive nonché avere un effetto dannoso sui diritti dei consumatori e su un'equa concorrenza di mercato; che l'interesse dei singoli e la protezione dei diritti fondamentali dovrebbero essere ulteriormente analizzati nell'ambito delle fusioni di Big Data;
L. considerando che i Big Data presentano un enorme potenziale inespresso in qualità di motori della produttività e strumenti in grado di offrire ai cittadini prodotti e servizi migliori; che è opportuno tuttavia sottolineare che l'uso generalizzato di dispositivi intelligenti, reti e applicazioni digitali da parte di cittadini, imprese e organizzazioni non è necessariamente indice di soddisfazione rispetto ai prodotti offerti, quanto piuttosto di una consapevolezza generale del fatto che tali servizi sono diventati indispensabili per vivere, comunicare e lavorare, nonostante la mancata comprensione dei rischi che essi potrebbero comportare per il benessere, la sicurezza e i diritti delle persone;
M. considerando che è opportuno operare una distinzione fra quantità e qualità dei dati, onde agevolare l'uso efficace dei Big Data (algoritmi e altri strumenti analitici); che dati e/o procedure di scarsa qualità alla base dei processi decisionali e degli strumenti analitici potrebbero portare ad algoritmi imparziali, correlazioni spurie, errori, sottostima delle implicazioni giuridiche, sociali ed etiche, rischio che i dati siano impiegati per finalità discriminatorie e fraudolente nonché marginalizzazione del ruolo degli esseri umani in tali processi, il che avrebbe come conseguenza procedure decisionali viziate che possono avere un impatto deleterio sulla vita e sulle opportunità dei cittadini, in particolare dei gruppi emarginati, nonché influenzare negativamente le società e le imprese;
N. considerando che la responsabilità e la trasparenza a livello degli algoritmi dovrebbero riflettere l'applicazione di misure tecniche e operative che assicurino la trasparenza, la non discriminazione del processo decisionale automatizzato e il calcolo delle probabilità del singolo comportamento; che la trasparenza dovrebbe offrire alle persone informazioni significative sulla logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste; che ciò dovrebbe includere informazioni sui dati utilizzati per formare l'analisi dei Big Data e permettere alle persone di comprendere e monitorare le decisioni che le riguardano;
O. considerando che l'analisi dei dati e gli algoritmi influenzano sempre di più le informazioni rese accessibili ai cittadini; che tali tecniche, se utilizzate impropriamente, possono mettere in pericolo i diritti fondamentali all'informazione, nonché la libertà dei mezzi di comunicazione e il pluralismo; che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché alla necessità di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, come indicato nel protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al trattato di Amsterdam (11997D/PRO/09);
P. considerando che la proliferazione del trattamento e dell'analisi dei dati, l'elevato numero di soggetti coinvolti nella raccolta, nella conservazione, nel trattamento e nella condivisione dei dati e la combinazione di grandi insiemi di dati contenenti dati personali e non personali provenienti da una serie di fonti diverse, seppur generando opportunità significative, hanno creato una grande incertezza sia per i cittadini che per il settore pubblico e per quello privato relativamente ai requisiti specifici per la conformità alla vigente legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati;
Q. considerando che esiste una moltitudine di sistemi preesistenti non strutturati che contengono grandi volumi di dati raccolti dalle imprese nel corso di molti anni con sistemi di gestione dei dati poco chiari, i quali vanno resi sistematicamente conformi;
R. considerando che è opportuno favorire una maggiore cooperazione e coerenza tra le varie autorità di regolamentazione e di vigilanza della concorrenza, di tutela dei consumatori e di protezione dei dati a livello nazionale e dell'UE, al fine di garantire un approccio coerente alle implicazioni dei Big Data per i diritti fondamentali e la loro comprensione; che l'istituzione e l'ulteriore sviluppo di una struttura di coordinamento digitale(8) (Digital Clearing House), in qualità di rete volontaria di organismi di contrasto, può contribuire a migliorarne le operazioni e le rispettive attività di contrasto nonché aiutare a rafforzare le sinergie e la tutela dei diritti e degli interessi degli individui;
Considerazioni generali
1. evidenzia che i cittadini, il settore pubblico e quello privato, il mondo accademico e la comunità scientifica possono godere appieno delle prospettive e delle opportunità offerte dai Big Data, solo se la fiducia pubblica in tali tecnologie è garantita da una rigorosa applicazione dei diritti fondamentali, dalla conformità alla vigente legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati nonché dalla certezza giuridica per tutti i soggetti coinvolti; sottolinea che il trattamento dei dati personali può essere effettuato solo a norma delle basi giuridiche stabilite all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679; ritiene fondamentale che la trasparenza e l'adeguata offerta di informazioni al pubblico interessato costituiscano elementi essenziali della costruzione della fiducia pubblica e della protezione dei diritti individuali;
2. sottolinea che la conformità con la vigente legislazione in materia di protezione dei dati, unitamente a solide norme scientifiche ed etiche sono fondamentali per creare fiducia nelle soluzioni dei Big Data e considerarle affidabili; evidenzia inoltre che le informazioni emerse grazie all'analisi dei Big Data non offrono quadri imparziali di alcun tema e sono affidabili solo nella misura consentita dai dati di riferimento; pone l'accento sul fatto che l'analisi predittiva basata sui Big Data è in grado di offrire solo una probabilità statistica e, pertanto, non può mai anticipare con precisione il comportamento individuale; sottolinea pertanto che solide norme scientifiche ed etiche sono essenziali per gestire la raccolta dei dati e valutare i risultati di tale analisi;
3. sottolinea che le informazioni sensibili sulle persone possono essere dedotte da dati non sensibili, circostanza che rende poco chiara la distinzione tra dati sensibili e non sensibili;
4. sottolinea che la scarsa conoscenza e comprensione da parte dei singoli della natura dei Big Data consente l'utilizzo di informazioni personali in modi non intenzionali; rileva che la formazione e la sensibilizzazione sui diritti fondamentali sono estremamente urgenti nell'Unione; esorta le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a investire nell'alfabetizzazione digitale e nella sensibilizzazione in merito ai diritti digitali, alla privacy e alla protezione dei dati tra i cittadini, compresi i minori; sottolinea che questo tipo di formazione dovrebbe contemplare la conoscenza dei principi o delle logiche di funzionamento degli algoritmi e dei processi decisionali automatizzati nonché del modo per interpretarli in maniera significativa; evidenzia inoltre la necessità di formare promuovendo la conoscenza dei luoghi e delle modalità di raccolta dei flussi di dati (ossia web scraping, combinazione dei dati di streaming con i dati delle reti sociali e dei dispositivi collegati e aggregazione degli stessi in un nuovo flusso di dati);
I Big Data a fini commerciali e nel settore pubblico
Privacy e protezione dei dati
5. sottolinea che la legislazione dell'Unione in materia di protezione della privacy e dei dati personali, il diritto all'uguaglianza e alla non discriminazione nonché il diritto dei singoli di ricevere informazioni riguardanti le logiche sottostanti ai processi decisionali automatizzati e alla profilazione, come pure il diritto di ricorso sono applicabili al trattamento dei dati anche quando questo è preceduto da tecniche di pseudonimizzazione e, in ogni caso, quando l'uso dei dati non personali può ripercuotersi sulla sfera privata dei singoli o su altri diritti e libertà, con la conseguente stigmatizzazione di interi gruppi di popolazione;
6. sottolinea che il mercato unico digitale deve fondarsi su reti e servizi affidabili, sicuri e ad alta velocità che tutelino i diritti fondamentali dell'interessato alla protezione dei dati e alla privacy, incoraggiando nel contempo l'innovazione e l'analisi dei Big Data al fine di creare le giuste condizioni e garantire parità di trattamento per rilanciare l'economia europea digitale;
7. mette in evidenza anche la possibilità di reidentificare i singoli correlando le diverse tipologie di dati anonimi; sottolinea che la legislazione dell'Unione in materia di protezione della privacy e dei dati personali si applica al trattamento di tali dati correlati solo quando una persona è effettivamente reidentificabile;
8. mette in risalto che i suddetti principi dovrebbero fungere da quadro di riferimento per il processo decisionale nei settori pubblico e privato e per altri soggetti che utilizzano i dati; pone enfasi sulla necessità di una responsabilità e una trasparenza ancora maggiori a livello di algoritmo per quanto concerne il trattamento e l'analisi dei dati da parte del settore pubblico, di quello privato e di qualsiasi altro attore che ricorre all'analisi dei dati, quale strumento essenziale per garantire che l'interessato sia debitamente informato del trattamento dei propri dati personali;
9. evidenzia il ruolo fondamentale che la Commissione, il Comitato europeo per la protezione dei dati, le autorità nazionali di protezione dei dati e le altre autorità di controllo indipendenti dovrebbero svolgere in futuro per promuovere la trasparenza e il giusto processo, la certezza giuridica in generale e, nello specifico, misure concrete volte a tutelare i diritti fondamentali e le garanzie associate al ricorso al trattamento e all'analisi dei dati da parte del settore pubblico e di quello privato; chiede una più stretta cooperazione tra le autorità di regolamentazione dei comportamenti nell'ambiente digitale, al fine di potenziare le sinergie tra i quadri normativi per i consumatori e per le autorità per la concorrenza e la protezione dei dati; chiede inoltre di dotare tali autorità di fondi e personale in misura adeguata; riconosce altresì la necessità di istituire una struttura di coordinamento digitale;
10. sottolinea che l'obiettivo intrinseco dei Big Data dovrebbe essere quello di ottenere correlazioni comparabili impiegando il numero minimo possibile di dati personali; sottolinea, a tale proposito, che la scienza, le imprese e le comunità pubbliche dovrebbero concentrarsi sulla ricerca e l'innovazione nel settore dell'anonimizzazione;
11. riconosce che applicando la pseudonimizzazione, l'anonimizzazione o la crittografia ai dati personali è possibile ridurre i rischi per gli interessati quando i dati personali sono utilizzati in applicazioni di Big Data; sottolinea inoltre i vantaggi della pseudonimizzazione prevista dal regolamento generale sulla protezione dei dati, quale misura di sicurezza adeguata; ricorda che l'anonimizzazione è un processo irreversibile in virtù del quale i dati personali non possono più essere utilizzati da soli per identificare o isolare una persona fisica; è del parere che gli obblighi contrattuali dovrebbero garantire che i dati anonimi siano reidentificati per mezzo di correlazioni aggiuntive che mettano insieme fonti di dati diverse; invita il settore pubblico e quello privato, come pure gli altri attori coinvolti nell'analisi dei Big Data a riesaminare periodicamente tali rischi alla luce delle nuove tecnologie e a documentare l'adeguatezza delle misure adottate; chiede alla Commissione, al Comitato europeo per la protezione dei dati e alle altre autorità di controllo indipendenti di elaborare orientamenti sulle modalità per rendere anonimi tali dati in modo adeguato, onde evitare abusi futuri di tali misure e monitorare le prassi;
12. esorta il settore pubblico, quello privato e gli altri titolari del trattamento dei dati ad avvalersi degli strumenti previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati, come ad esempio i codici di condotta e i sistemi di certificazione, per garantire una maggiore certezza quanto ai loro obblighi specifici a norma del diritto dell'Unione e rendere le loro pratiche e attività conformi alle opportune norme giuridiche e garanzie dell'UE;
13. chiede alle Commissione e agli Stati membri di garantire che le tecnologie basate sui dati non restringano o discriminino l'accesso a un ambiente mediatico pluralistico, ma, al contrario, favoriscano la libertà e il pluralismo dei media; evidenzia che la cooperazione tra i governi, gli istituti di istruzione e le organizzazioni dei media svolgerà un ruolo fondamentale nel garantire il sostegno all'alfabetizzazione mediatica digitale al fine di responsabilizzare i cittadini e proteggerne i diritti all'informazione e alla libertà di espressione;
14. è del parere che la pubblicazione di dati personali da parte di autorità pubbliche per motivi di interesse pubblico, quali la prevenzione della corruzione, dei conflitti di interesse, delle frodi fiscali e del riciclaggio di denaro, può essere ammissibile in una società democratica, a condizione che i dati vengano divulgati alle condizioni stabilite dalla legge, che siano in atto misure di sicurezza adeguate e che tale pubblicazione sia necessaria e proporzionata allo scopo perseguito;
Sicurezza
15. riconosce il valore aggiunto dello sviluppo tecnologico che contribuirà a migliorare la sicurezza; prende atto del fatto che alcuni dei rischi più urgenti legati alle attività di trattamento dei dati, come le tecniche relative ai Big Data (in particolare nell'ambito dell'"Internet delle cose"), e che destano preoccupazione tra le persone comprendono le violazioni della sicurezza, l'accesso non autorizzato ai dati e la sorveglianza illegale; ritiene che per contrastare tali minacce senza violare i diritti fondamentali sia necessaria una vera cooperazione concertata tra il settore privato, il settore pubblico, le autorità di contrasto e le autorità di controllo indipendenti; sottolinea, in proposito, che è opportuno prestare un'attenzione particolare alla sicurezza dei sistemi di e-government e a misure giuridiche aggiuntive, come la responsabilità dei software;
16. è del parere che dovrebbe essere incoraggiato e, ove necessario, reso obbligatorio anche il ricorso alla crittografia da punto a punto, secondo il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione; raccomanda di far sì che qualsiasi quadro legislativo futuro in tal senso proibisca specificamente ai fornitori di servizi di crittografia, ai fornitori di servizi di comunicazione e a tutte le altre organizzazioni (a tutti i livelli della catena di approvvigionamento) di consentire o agevolare le "backdoor";
17. evidenzia che l'accresciuta generazione e i maggiori flussi di dati comportano ulteriori vulnerabilità e nuove sfide a livello della sicurezza delle informazioni; chiede, a tale proposito, di utilizzare la privacy fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, le tecniche di anonimizzazione e, ove del caso, di crittografia nonché di condurre valutazioni obbligatorie dell'impatto sulla privacy; sottolinea che tali misure dovrebbero essere applicate da tutti gli attori coinvolti nell'analisi dei Big Data nei settori pubblico e privato, come pure da altri attori che si occupano di dati sensibili, come ad esempio avvocati, giornalisti e persone che lavorano nel settore sanitario, in modo da garantire che i Big Data non aumentino l'esposizione delle informazioni ai rischi della sicurezza;
18. ricorda che, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE, gli Stati membri non impongono ai prestatori dei servizi di trasmissione, memorizzazione e hosting un obbligo generale di vigilanza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite; rammenta, in particolare, che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nelle cause C-360/10 e C-70/10, ha respinto le misure di "sorveglianza attiva" della quasi totalità degli utenti dei servizi interessati (fornitori di accesso a Internet in un caso, rete sociale nell'altro) e ha precisato che è vietata qualsiasi ingiunzione che imponga al prestatore di servizi di hosting una sorveglianza generale;
Non discriminazione
19. sottolinea che, a causa degli insiemi di dati e dei sistemi algoritmici utilizzati per le valutazioni e le previsioni nelle varie fasi del trattamento dei dati, i Big Data possono condurre non solo a violazioni dei diritti fondamentali dei singoli, ma anche a una disparità di trattamento e a una discriminazione indiretta nei confronti di gruppi di persone con caratteristiche simili, in particolare per quanto concerne l'equità e le pari opportunità di accesso all'istruzione e all'occupazione, quando si offre un lavoro alla persona o la si valuta oppure quando si determinano le nuove abitudini di consumo degli utenti dei media sociali;
20. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità di protezione dei dati a individuare e adottare tutte le misure opportune per ridurre al minimo la discriminazione e la mancanza di imparzialità algoritmiche, nonché a sviluppare un solido quadro etico comune per la trasparenza nel trattamento dei dati personali e nel processo decisionale automatizzato, che possa orientare l'utilizzo dei dati e guidare la costante applicazione del diritto dell'Unione;
21. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità di protezione dei dati a valutare specificamente la necessità non solo della trasparenza algoritmica, ma anche della trasparenza sulle possibili distorsioni nei dati di formazione utilizzati per formulare deduzioni sulla base dei Big Data;
22. raccomanda che le imprese conducano valutazioni periodiche del livello di rappresentatività degli insiemi di dati, valutino se essi presentano elementi non imparziali e sviluppino strategie per superare tali problemi; evidenzia la necessità di riesaminare l'accuratezza e la significatività delle previsioni basate sulle analisi dei dati alla luce dell'equità e delle preoccupazioni di ordine etico;
I Big Data a fini scientifici
23. sottolinea che le analisi dei Big Data possono essere utili per il progresso scientifico e la ricerca; ritiene che lo sviluppo e l'impiego delle analisi dei Big Data a fini scientifici dovrebbero avvenire nel debito rispetto dei valori fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali e in conformità della vigente legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati;
24. ricorda che, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati, il trattamento ulteriore dei dati personali per scopi statistici può avere come risultato solo dati aggregati che non possono essere riapplicati agli individui;
I Big Data a fini di contrasto
Privacy e protezione dei dati
25. rammenta a tutti i soggetti responsabili delle attività di contrasto che ricorrono al trattamento e all'analisi dei dati che la direttiva (UE) 2016/680: disciplina il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri ai fini delle attività di contrasto; esige che la raccolta e il trattamento dei dati personali ai fini di contrasto sia sempre adeguato, pertinente e non eccessivo in relazione agli obiettivi specificati, espliciti e legittimi per i quali i dati sono trattati; indica che lo scopo e la necessità della raccolta di tali dati devono essere chiaramente dimostrati; stabilisce che qualsiasi decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici negativi o incida significativamente sull'interessato è vietata salvo che sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che preveda garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte dei titolari del trattamento; invita la Commissione, il Comitato europeo per la protezione dei dati e le altre autorità di controllo indipendenti a mettere a punto orientamenti, raccomandazioni e buone pratiche per specificare ulteriormente i criteri e le condizioni delle decisioni adottate sulla base della profilazione e dell'uso dei Big Data ai fini delle attività di contrasto;
26. sottolinea l'importanza di rispettare la direttiva (UE) 2016/680 per quanto riguarda lo svolgimento di audit e di valutazioni d'impatto preliminari che tengano conto delle preoccupazioni di ordine etico, al fine di valutare l'inclusività, la precisione e la qualità dei dati nonché di garantire che le persone interessate dalle decisioni e/o i soggetti coinvolti nei processi decisionali siano in grado di comprendere e contestare la raccolta o l'analisi, i modelli e le correlazioni e di evitare effetti nocivi su determinati gruppi di persone;
27. evidenzia che la fiducia dei cittadini nei servizi digitali può essere seriamente compromessa da attività governative di sorveglianza di massa e dall'accesso ingiustificato ai dati commerciali e ad altri dati personali da parte delle autorità di contrasto;
28. ricorda che la legislazione che consente alle autorità pubbliche di ottenere l'accesso in maniera generalizzata al contenuto delle comunicazioni elettroniche deve essere considerata come un pericolo per l'essenza del diritto fondamentale al rispetto della vita privata del singolo, come garantito dall'articolo 7 della Carta;
29. sottolinea la necessità di linee guida e sistemi da integrare nelle gare pubbliche per i modelli, gli strumenti e i programmi di trattamento dei dati basati sui Big Data per fini di contrasto, onde garantire che il codice sottostante possa essere e sia controllato dalle stesse autorità di contrasto prima dell'acquisto finale e possano esserne verificate l'idoneità, la correttezza e la sicurezza, tenendo presente che la trasparenza e la responsabilità sono limitate dal software proprietario; evidenzia che taluni modelli di polizia predittiva sono più rispettosi della privacy di altri, per esempio laddove le previsioni probabilistiche sono effettuate su luoghi o eventi e non su persone singole;
Sicurezza
30. pone l'accento sull'assoluta necessità di proteggere le banche dati delle autorità di contrasto da violazioni della sicurezza e dall'accesso illecito, dal momento che tale questione desta preoccupazione tra i cittadini; ritiene, pertanto, che per affrontare tali rischi è necessario una cooperazione concertata ed efficace tra le autorità incaricate di contrasto, il settore privato, i governi e le autorità di controllo della protezione dei dati indipendenti; insiste sulla necessità di garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680, nonché di ridurre al minimo le vulnerabilità attraverso la progettazione di banche dati protette e decentrate;
Non discriminazione
31. avverte che, a causa dell'intrusività delle decisioni e delle misure adottate dalle autorità di contrasto - anche tramite il trattamento dei dati e l'analisi dei dati - nella vita e nei diritti dei cittadini, è necessaria la massima cautela onde evitare discriminazioni illegittime e attacchi nei confronti di determinate persone o gruppi di persone definite sulla base dell'origine razziale, etnica, sociale o del colore della pelle, delle caratteristiche genetiche, della lingua, della religione o credo, dell'opinione politica o di qualsiasi altra opinione, della proprietà, della nascita, della disabilità, dell'età, del genere, dell'espressione o dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale, dello status di residenza, della salute o dell'appartenenza a una minoranza nazionale, il che è spesso oggetto di profilazione etnica o di attività di polizia a fini di contrasto più intense, nonché nei confronti di persone che risultano essere definite da caratteristiche particolari; chiede l'adeguata formazione dei responsabili in prima linea della raccolta di dati e di coloro che utilizzano le informazioni di intelligence provenienti dall'analisi dei dati;
32. chiede alle autorità di contrasto degli Stati membri che ricorrono all'analisi dei dati di mantenere i più elevati standard etici nell'analisi dei dati e di garantire l'intervento umano e l'assunzione di responsabilità nelle varie fasi del processo decisionale, non solo per valutare la rappresentatività, la precisione e la qualità dei dati, ma anche per stabilire l'adeguatezza di ogni decisione da adottare sulla base di tali informazioni;
o o o
33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
– visti gli articoli 13 e 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante norme minime per la protezione dei suini,
– vista la direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante norme minime per la protezione dei vitelli,
– vista la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, recante norme minime per la protezione delle galline ovaiole,
– vista la direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne,
– vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti,
– visto il numero speciale 442 dell'Eurobarometro intitolato "Atteggiamento degli europei nei confronti del benessere animale", pubblicato nel marzo 2016,
– visto il parere scientifico relativo al benessere degli animali durante il trasporto, adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 12 gennaio 2011,
– visto il parere scientifico dal titolo "Impatto degli attuali sistemi di stabulazione e allevamento sulla salute e il benessere dei conigli domestici d'allevamento", adottato dall'EFSA l'11 ottobre 2005,
– visto il capitolo 7.5 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), dal titolo "Macellazione degli animali",
– visto il codice di raccomandazioni del governo del Regno Unito per il benessere dei conigli,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0011/2017),
A. considerando che i conigli sono la quarta specie di animali da allevamento più diffusa nel mondo e la seconda nell'UE in termini numerici;
B. considerando che i produttori europei devono rispettare elevati standard di salute e benessere degli animali, non sempre obbligatori nei paesi terzi da cui l'UE importa animali da macellare;
C. considerando che i consumatori sono sempre più attenti alle condizioni in cui gli animali sono allevati;
D. considerando che il settore cunicolo ha risentito molto duramente del calo del consumo di carne nell'Unione europea e della crisi economica avvertita nell'agricoltura, e che i prezzi di vendita sono diminuiti di circa il 20 % in tre anni, mentre i costi di produzione sono rimasti costanti;
E. considerando che si dovrebbe tener conto del contributo nutrizionale della carne di coniglio e del ruolo che la sua produzione svolge nelle aziende a conduzione familiare, dando lavoro a una quota consistente di donne in molte zone rurali caratterizzate da scarse possibilità di diversificazione dell'allevamento;
F. considerando che il benessere degli agricoltori dovrebbe essere tenuto in considerazione esattamente al pari del benessere degli animali;
G. considerando che la maggior parte dei conigli viene allevata per la produzione di carne, con oltre 340 milioni di conigli macellati per la produzione di carne ogni anno; che l'allevamento dei conigli rappresenta meno dell'1% della produzione zootecnica finale dell'UE;
H. considerando che il settore cunicolo registra un costante declino nell'UE e che i dati per il 2016 indicano una flessione del mercato del 4,7 %, dovuta a una tendenza dei consumatori a consumare meno di carne di coniglio; che il settore cunicolo opera in condizioni di mercato globale e non beneficia di sovvenzioni dirette o di interventi sul mercato nel quadro del primo pilastro della politica agricola comune (PAC);
I. considerando che l'UE ha un saldo negativo nella bilancia commerciale con la Cina per quanto riguarda la carne di coniglio; che il 99 % delle importazioni di carne di coniglio nell'UE provengono dalla Cina; che, qualora non vengano presi provvedimenti, i produttori cinesi sbaraglieranno gli allevatori dell'UE, con ripercussioni negative per il benessere degli animali;
J. considerando che è importante e necessario raggiungere e mantenere una produzione cunicola redditizia, in modo che questa possa continuare a contribuire al mantenimento del tessuto e dell'occupazione rurali, soprattutto per le donne, in zone in cui altri tipi di produzione non sono possibili, continuando altresì a offrire ai consumatori un'alimentazione diversificata e di qualità;
K. considerando che l'Unione europea si colloca al primo posto per la produzione di conigli a livello mondiale, superando l'Asia e in particolare la Cina che, con una produzione di 417 000 tonnellate di carcasse, è il maggiore esportatore;
L. considerando che gli allevatori di conigli e l'intero settore hanno interesse a far sì che l'allevamento dei conigli continui a rispettare, conformemente al modello europeo di produzione, i più elevati standard mondiali per quanto riguarda la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e il rispetto dell'ambiente;
M. considerando che l'allevamento cunicolo europeo si basa sulla coesistenza di diversi sistemi di produzione e rappresenta un mezzo importante di diversificazione del reddito per numerose piccole aziende agricole sparse nel territorio;
N. considerando che, con un consumo medio di 1,70 kg per abitante, la carne di coniglio è una delle carni meno consumate nell'Unione (collocandosi tra l'1 % e il 2 % del consumo complessivo di carne);
O. considerando che sussistono seri motivi di preoccupazione per quanto riguarda lo scarso benessere, i livelli elevati di stress e gli alti indici di mortalità e morbilità tra i conigli d'allevamento in Europa, come già rilevato dall'EFSA nel 2005; che l'alloggio dei conigli negli allevamenti, la loro alimentazione, gli aspetti genetici, gli aspetti sanitari e l'ottimizzazione del loro stato emozionale sono questioni fondamentali per le parti interessate della filiera cunicola, con particolare riferimento alla salvaguardia della salute e del benessere degli animali;
P. considerando che la maggior parte dei conigli nell'UE viene solitamente mantenuta, sin dall'addomesticamento, in gabbie di batteria, che possono variare – e spesso variano – da paese a paese per quanto riguarda le specifiche tecniche;
Q. considerando che il coniglio, al pari delle altre specie che convivono con l'uomo, mantiene alcuni elementi del suo comportamento naturale e che occorre pertanto studiare ulteriormente le misure e le condizioni che possono essere attuate durante l'allevamento per consentire al coniglio di mantenere, nella misura del possibile, tale comportamento naturale, purché ciò abbia un impatto positivo sulla sua salute;
R. considerando che, ai fini dell'allevamento intensivo, si utilizzano razze di conigli caratterizzate da una crescita rapida e precoce – note in passato come "conigli da carne" – e, in particolare, ibridi commerciali utilizzati negli allevamenti industriali per la produzione di animali da carne;
S. considerando che i sistemi di produzione biologica, in cui i conigli all'ingrasso sono tenuti in recinti di gruppo con accesso a una piccola area per il pascolo e che consentono ai conigli di avere complessivamente più spazio, rappresentano un'alternativa possibile all'allevamento in batteria, sebbene siffatti sistemi di stabulazione di gruppo possano comportare problemi di interazione sociale negativa e di aggressività fra gli animali, il che provoca lesioni che si ripercuotono sulla loro salute e sul loro benessere, nonché un aumento delle malattie trasmesse principalmente per via oro-fecale;
T. considerando che talune norme nazionali in materia di produzione biologica raccomandano che i conigli siano allevati in recinti di gruppo con accesso a una piccola area per il pascolo alla base del recinto;
U. considerando che, come avviene per altre specie, quale ad esempio il pollame, si potrebbe avviare una ricerca su sistemi di produzione alternativi, tra cui la produzione biologica, che possano offrire ai consumatori una più ampia gamma di alimenti e che finora sono stati sviluppati soltanto in misura limitata;
V. considerando che, alla luce di quanto sopra, si potrebbero svolgere ulteriori ricerche sulle sfide e le opportunità poste dai sistemi di stabulazione di gruppo;
W. considerando che la scarsa rilevanza economica di questo settore nell'Unione europea rappresenta un forte disincentivo alla ricerca e all'innovazione volte a migliorare la salute e il benessere dei conigli;
X. considerando che esistono norme minime dell'UE per la protezione di suini(1), vitelli(2), galline ovaiole(3) e polli allevati(4) per la produzione di carne, nonché la direttiva generale del Consiglio per la protezione degli animali negli allevamenti(5), ma non esiste alcuna normativa specifica dell'UE sugli standard minimi per la protezione dei conigli d'allevamento; che un numero sempre maggiore di consumatori e cittadini in tutta l'UE chiede una regolamentazione e un maggiore benessere per i conigli di allevamento;
Y. considerando che il divieto di allevamento di galline ovaiole in gabbie convenzionali imposto dalla direttiva 1999/74/CE è ora in vigore ed è stato in massima parte recepito con successo negli Stati membri;
Z. considerando che alcuni Stati membri hanno già approntato leggi nazionali e disposizioni regolamentari per l'allevamento dei conigli ed elaborato guide alle buone pratiche in collaborazione con il settore; che nel 2012 l'Austria ha vietato l'allevamento dei conigli in gabbia per la produzione di carne, mentre il Belgio dispone di una normativa in vigore mirante a eliminare gradualmente le gabbie di batteria e sostituirle con sistemi a parco entro il 2025;
AA. considerando che la strategia europea in materia di benessere animale sosteneva la necessità di attuare pienamente la normativa vigente prima di introdurre nuova legislazione, nonché l'opportunità di incentivare lo sviluppo di orientamenti in materia di buone pratiche;
AB. considerando che, sulla base della domanda di una transizione verso sistemi alternativi di produzione e dato il modesto peso economico del settore cunicolo nell'industria zootecnica europea, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere incoraggiati a intraprendere ulteriori ricerche nei settori della salute, del benessere, dell'allevamento, della stabulazione, della nutrizione, del comportamento e dello stordimento dei conigli;
AC. considerando che il parere scientifico dell'EFSA sui sistemi di stabulazione e allevamento dei conigli, pubblicato nel 2005, raccomanda l'aumento delle dimensioni delle gabbie, la riduzione dei coefficienti di densità massimi per gli animali in crescita, nonché interventi terapeutici, tra i quali l'impiego di additivi per ridurre le malattie;
AD. considerando che ai conigli si applicano le raccomandazioni in materia di macellazione contenute nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, ivi compresi i metodi di stordimento e i requisiti di conoscenza per gli operatori;
AE. considerando che l'articolo 3 della direttiva 98/58/CE del Consiglio sul benessere degli animali richiede l'adozione di "misure adeguate" per garantire il benessere degli animali, mentre l'articolo 4 definisce le norme per la custodia degli animali in termini di "esperienza acquisita" e "conoscenze scientifiche", il che include le norme stabilite dall'EFSA e dall'OIE;
Osservazioni generali
1. prende atto che i conigli nell'UE sono solitamente allevati in gabbie convenzionali non modificate, un ambiente non attrezzato che dispone soltanto di un beverino e di una mangiatoia e che non rispetta i requisiti di un allevamento ottimale, alla luce delle più recenti scoperte scientifiche; rileva altresì che i conigli sono talvolta alimentati esclusivamente con mangime granulare, senza potersi nutrire di alcun alimento che contenga fibre, e che la ristrettezza delle gabbie di filo non attrezzate può indurre comportamenti anomali;
2. constata che occorre svolgere ulteriori ricerche scientifiche per determinare quali sistemi di stabulazione possano favorire un buono stato di salute e limitare il rischio di malattia o infezione per gli animali;
3. riconosce che sono state attuate con successo alcune alternative all'allevamento di conigli in gabbia, quali ad esempio l'allevamento in sistemi a parco o in sistemi di conigliere con l'erba come alimento principale, che migliorano il comfort e il benessere dei conigli di allevamento; considera opportuno sviluppare, migliorare e incoraggiare i sistemi alternativi, pur riconoscendo che la domanda di carne di coniglio proveniente da tali sistemi potrebbe essere in una certa misura limitata dall'incidenza dei costi aggiuntivi di produzione sul prezzo al consumo;
4. incoraggia l'uso di sistemi collettivi a parco per i conigli in virtù del maggiore spazio vitale a disposizione, che consente comportamenti sociali e di locomozione; evidenzia che l'uso di sistemi collettivi a parco migliora il benessere dei conigli da allevamento permettendo loro di condurre un'esistenza più simile a quella condotta in natura; sottolinea che la salute degli animali dipende altresì da due importanti pratiche di allevamento, ossia le condizioni ambientali degli edifici e la messa a punto di pratiche adeguate in materia di allevamento, di biosicurezza e di gestione;
5. invita gli Stati membri e la Commissione a intraprendere ulteriori ricerche volte a identificare i sistemi di stabulazione più idonei a migliorare il benessere degli animali nei diversi tipi di allevamento, rendendo possibile l'attuazione di misure di miglioramento nelle aziende agricole e garantendone nel contempo la sostenibilità;
6. sottolinea che tutta la carne di coniglio presente nel mercato dell'UE, compresa quella importata da paesi terzi, deve rispettare norme rigorose in materia di sicurezza e qualità degli alimenti, come pure criteri elevati di benessere degli animali; evidenzia il rischio di concorrenza sleale esercitata da paesi terzi qualora alle importazioni non siano applicati norme e criteri equivalenti;
7. invita la Commissione e gli Stati membri a tutelare la qualità e la sicurezza delle importazioni di carne di coniglio effettuando controlli e ispezioni approfonditi all'ingresso di tali importazioni nell'Unione;
8. si compiace dell'istituzione della piattaforma europea sul benessere degli animali e invita la Commissione e gli Stati membri a procedere allo scambio e alla valorizzazione dei codici di condotta relativi alla coniglicoltura;
Allevamento dei conigli
9. sottolinea che l'allevamento dei conigli nell'UE è altamente intensivo, sebbene le condizioni di allevamento e mantenimento dei conigli siano diversificate a seconda delle diverse finalità dell'allevamento e delle diverse esigenze dei consumatori nei mercati degli Stati membri;
10. segnala che la dimensione delle gabbie varia in funzione dell'età e del peso degli animali e che ciò ha un impatto su movimenti quali ad esempio stirarsi, sedere e reggersi con le orecchie erette (una posizione di "guardia" tipica della specie), drizzarsi, girare comodamente e saltellare; sottolinea che questa mancanza di esercizio può anche condurre all'indebolimento delle ossa, a comportamenti stereotipati e a lesioni ai cuscinetti delle zampe;
11. sottolinea che gli alloggi sono migliorati nel tempo grazie all'integrazione di nuovi dispositivi quali i tappetini per le zampe, volti a ridurre le lesioni podali e ad aumentare il benessere; sottolinea, tuttavia, che alcuni modelli più datati delle gabbie in uso possono avere una concezione inadeguata per gli standard odierni;
12. rileva con preoccupazione che i tassi di malattia e di mortalità sono intrinsecamente più elevati tra i conigli di allevamento a causa di fattori quali tassi più elevati di infezioni parassitiche (quali ad esempio la coccidiosi e l'ossiuriasi), nonché la vulnerabilità a malattie infettive come l'HDV e la mixomatosi;
13. segnala che nel 2005 l'EFSA ha concluso che i tassi di mortalità e morbilità dei conigli da allevamento risultavano notevolmente più elevati rispetto a quelli di altre specie da allevamento, a causa di infezioni enteriche e respiratorie nonché di problemi riproduttivi; rileva altresì che la medesima relazione dell'EFSA avvertiva dei maggiori rischi per la salute dei conigli derivanti dalla produzione al suolo rispetto a quella in gabbie, proprio a causa di infezioni parassitiche e coccidiosi;
14. si compiace dei miglioramenti introdotti da molti produttori nella progettazione degli alloggi, in linea con le raccomandazioni formulate dall'EFSA; esprime preoccupazione, cionondimeno, per la carenza di cure e ricerche volte a far fronte alle malattie dei conigli da allevamento;
Crescita dei conigli
15. esprime preoccupazione per il fatto che i conigli allevati e ingrassati per la produzione di carne nell'UE sono normalmente rinchiusi in gabbie antiquate che non rispettano i requisiti moderni di allevamento e dispongono di uno spazio per coniglio inferiore all'area di due comuni fogli di carta in formato A4;
16. evidenzia che i conigli sono animali estremamente sensibili e possono soffrire di un ampio spettro di problemi relativi al benessere e malattie legate anche alle condizioni inappropriate di allevamento, tra cui virus letali, disturbi respiratori e pododermatiti ulcerative causate dalla posizione seduta nelle gabbie col fondo a griglia;
17. rileva che sono pochi gli strumenti terapeutici a disposizione degli allevatori di conigli e dei veterinari per trattare i problemi sanitari che insorgono, e che occorrono maggiori sforzi per ovviare alla carenza di ricerca e di investimenti in medicinali destinati a usi minori e specie minori;
18. osserva altresì che l'alimentazione ha forti ripercussioni sul benessere e la salute degli animali e ritiene, pertanto, che i conigli debbano avere un accesso permanente a una dieta equilibrata, con la giusta quantità di fibre;
19. sottolinea tuttavia che i rischi sanitari sono limitati grazie alle rigorose norme europee ed evidenzia che, in virtù della normativa vigente Direttiva 98/58/CE , gli animali malati dovrebbero essere immediatamente sottoposti a un trattamento medico, accompagnato dall'isolamento dell'animale nella convalescenza o seguito, se necessario, dall'eutanasia;
20. riconosce l'importanza di prevedere corsi di formazione per le persone coinvolte in tutti gli aspetti della gestione degli animali negli allevamenti di conigli, nonché guide alle buone pratiche basate su analisi tecniche e scientifiche affidabili, per migliorarne le prestazioni e la comprensione dei pertinenti requisiti in materia di benessere animale, evitando così agli animali inutili sofferenze;
21. evidenzia che i conigli maschi svezzati per l'ingrasso e i conigli femmine allevati in sistemi collettivi a parco, che prevedono normalmente 750 cm2 a coniglio per i maschi e 800 cm2 a coniglio per le femmine, beneficiano di maggiore spazio per muoversi, interagire socialmente e giocare e che le piattaforme nei sistemi collettivi a parco consentono ai conigli di evitare gli aggressori nascondendosi, con alloggi separati per le femmine durante l'allattamento di una figliata;
22. riconosce che tali sistemi comporteranno dei costi per gli allevatori, di cui occorre tenere conto fornendo assistenza finanziaria agli allevatori che optano per questo sistema di allevamento di conigli; invita la Commissione a sostenere il settore cunicolo nei futuri bilanci dell'Unione; rileva che, nel quadro dei programmi di sviluppo rurale, è disponibile un sostegno finanziario destinato agli allevatori che applicano misure finalizzate al benessere degli animali per migliorare il benessere dei conigli;
23. ricorda che tutte le misure obbligatorie adottate dovranno essere accompagnate da un bilancio adeguato per sostenere gli allevatori di conigli; sostiene, altresì, che dovrebbe essere inclusa una linea specifica per la promozione del consumo di carne di coniglio;
24. sottolinea che nuove ricerche sulla stabulazione in gruppo delle fattrici contribuirebbero positivamente al loro benessere, in particolare per quanto concerne il periodo durante il quale tali esemplari devono essere tenuti in alloggi individuali e il momento in cui devono essere successivamente reintrodotti nel gruppo;
25. raccomanda che i conigli maschi maggiori di 12 settimane di età allevati per la riproduzione siano sempre alloggiati separatamente in qualsiasi sistema, a causa dei problemi di aggressione;
Trasporto e macellazione
26. evidenzia che il trasporto è un'esperienza stressante per i conigli; sottolinea che i conigli dovrebbero essere nutriti e dissetati prima del trasporto su lunghe distanze e disporre di adeguate quantità di cibo, acqua e spazio durante il tragitto e che i tempi di trasporto dovrebbero essere limitati il più possibile, a causa della sensibilità della specie; pone l'accento sul fatto che vi è un'enorme varietà di fattori di stress che condizionano il benessere animale, quali calore, inanizione, disidratazione, dolore e traumi, freddo, chinetosi e paura;
27. sottolinea che il benessere dei conigli d'allevamento durante il trasporto e la macellazione dipende anche dagli approcci e dalle procedure di gestione adottati dagli allevatori, dai trasportatori e dal personale del mattatoio, nonché dalla logistica del trasporto; invita la Commissione a monitorare l'attuazione e il rispetto della pertinente legislazione dell'UE, segnatamente il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto;
28. evidenzia che si dovrebbero stordire completamente i conigli prima di macellarli, assicurando che non provino alcuna sofferenza, dolore o stress; rammenta che, a norma del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, la macellazione deve essere effettuata senza il rischio che l'animale riprenda conoscenza; ricorda che lo sviluppo della ricerca pratica sulle tecniche di stordimento utilizzate per altre specie consentirebbe di definire metodologie di stordimento con scariche elettriche o con altre modalità, come ad esempio con miscele di gas, che siano adeguate alle specificità dei conigli, praticabili sotto il profilo commerciale e più umane;
Resistenza agli antimicrobici
29. riconosce gli sforzi compiuti dai produttori europei per ridurre l'utilizzo di antibiotici nell'allevamento di conigli; evidenzia che l'utilizzo diffuso di antibiotici nella coniglicoltura, soprattutto negli allevamenti intensivi, può indurre un aumento della resistenza agli antimicrobici;
30. osserva che la crescente resistenza agli antibiotici può indurre un aumento della resistenza agli antimicrobici, motivo per cui è essenziale muoversi verso un utilizzo più responsabile; ritiene che la coniglicoltura rientri nella situazione sopra descritta, al pari degli altri settori zootecnici, e debba inoltre compiere uno sforzo significativo per promuovere un utilizzo responsabile degli antibiotici al fine di preservarne l'efficacia e prevenire la resistenza agli antimicrobici;
31. sottolinea che, al fine di raggiungere e mantenere elevati standard di igiene in tutti i sistemi di allevamento, in particolare tramite lo sviluppo di misure preventive e controlli mirati, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a eliminare gradualmente le gabbie convenzionali di batteria in tutta l'UE, promuovendo nel contempo i sistemi di allevamento attrezzato che siano economicamente praticabili;
32. sottolinea che, a norma del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, gli antibiotici devono essere usati solo a fini di trattamento e dovrebbero essere seguiti da un periodo di attesa appropriato prima della macellazione, onde garantire che la carne di coniglio sia sicura;
33. sottolinea che solo attribuendo una maggiore importanza alla gestione e al monitoraggio degli allevamenti di conigli sarà possibile ridurre l'utilizzo di antibiotici e sperimentarne i conseguenti effetti positivi per la salute pubblica;
Conclusioni
34. incoraggia la Commissione, alla luce dell'elevato numero di conigli allevati e macellati nell'UE e delle gravi implicazioni che i sistemi attualmente in uso per l'allevamento dei conigli comportano per il benessere animale, a elaborare una tabella di marcia verso l'istituzione di norme minime, sostenibili sotto il profilo finanziario, per la protezione dei conigli da allevamento; sottolinea che tale tabella di marcia dovrebbe contenere tappe misurabili con relazioni periodiche e dovrebbe per lo meno prevedere i seguenti elementi (in ordine cronologico):
–
l'elaborazione di orientamenti in cui figurino buone pratiche e la definizione di norme in materia di benessere animale per i conigli, in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nella produzione e di altri soggetti interessati al settore della coniglicoltura,
–
una raccomandazione della Commissione che tenga in considerazione le misure nazionali esistenti e che contenga, se del caso, proposte per un approccio comune dell'UE, in particolare per quanto riguarda la salute, il benessere e la stabulazione dei conigli,
–
entro un termine adeguato, una proposta legislativa sulle norme minime per la protezione dei conigli d'allevamento;
35. invita la Commissione a utilizzare i dati e i risultati scientifici come base al momento di proporre misure relative ai requisiti di stabulazione per le femmine da riproduzione e per i conigli allevati per la produzione di carne, tenendo in debita considerazione, per la definizione di tali requisiti, le esigenze biologiche degli animali e il comportamento specifico della specie;
36. ritiene che le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 98/58/CE, relative alle "misure adeguate" da adottare per garantire il benessere degli animali e alla definizione di norme "secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche", dovrebbero essere usate per far applicare le raccomandazioni scientifiche sul benessere dei conigli formulate dall'EFSA e dall'OIE;
37. sottolinea che occorre garantire l'equilibrio tra i vari aspetti da tenere in considerazione: il benessere e la salute degli animali, la situazione finanziaria e le condizioni di lavoro degli allevatori, la sostenibilità della produzione, l'impatto ambientale e la protezione dei consumatori; segnala che occorre anche considerare l'esigenza dei consumatori di avere carne di coniglio di elevata qualità a un costo accessibile;
38. sottolinea che la PAC si prefigge di fornire prodotti agricoli e alimentari ai consumatori in tutta l'UE, tenendo conto, nel contempo, delle loro esigenze e aspettative riguardo a prodotti agricoli e alimentari sani e di elevata qualità a prezzi accessibili;
39. incoraggia gli Stati membri e il settore a stabilire chiari sistemi di etichettatura della produzione e ad avvalersi delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (UE) n. 1169/2011,del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, al fine di garantire una maggiore trasparenza del mercato, rispettare le norme di qualità e tutelare la salute dei consumatori, consentendo in tal modo ai consumatori di compiere scelte di acquisto informate e trasparenti, sottolineando nel contempo la provenienza del prodotto e proteggendolo dalla concorrenza sleale;
40. evidenzia che tutte le norme esistenti dovrebbero essere armonizzate a livello dell'UE; sottolinea che è fondamentale, in tale processo, scambiare le informazioni per l'elaborazione di guide relative alle buone prassi e sostenere l'approntamento di orientamenti nazionali;
41. incoraggia tutti gli Stati membri ad allineare le proprie disposizioni a quelle in vigore in Austria, Belgio, Germania e Regno Unito in materia di benessere animale dei conigli, al fine di garantire condizioni concorrenziali eque;
42. riconosce la necessità di approfondire le ricerche scientifiche riguardo alla coniglicoltura, considerando la domanda di una transizione verso sistemi di produzione alternativi; incoraggia gli Stati membri e la Commissione a fornire un sostegno di bilancio specifico e intraprendere ricerche riguardo ai temi seguenti:
–
la salute dei conigli d'allevamento,
–
il benessere dei conigli d'allevamento,
–
l'alloggio dei conigli d'allevamento,
–
la selezione dei conigli d'allevamento, comprese varietà genetiche di conigli dal temperamento più calmo,
–
la crescita dei conigli d'allevamento,
–
il comportamento dei conigli d'allevamento,
–
l'alimentazione di conigli d'allevamento,
–
le malattie specifiche della specie, la morbilità e la mortalità dei conigli d'allevamento,
–
se del caso, medicinali, vaccini e cure appropriati per i conigli d'allevamento, tenendo conto dei problemi sempre più diffusi di resistenza agli antimicrobici,
–
metodi di stordimento senza crudeltà, specifici a seconda delle specie, per i conigli d'allevamento;
43. invita la Commissione e gli Stati membri a fornire dati statistici sulla produzione e il commercio di carne di coniglio e a includere la carne di coniglio nell'Osservatorio europeo per il mercato delle carni;
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44. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 dell'11.1.2009, pag. 7).
Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).
Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19).