Indice 
Testi approvati
Mercoledì 15 marzo 2017 - Strasburgo
Accordo UE-Brasile: modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione ***
 Avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli *
 Avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati sul DNA *
 Legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari ***II
 Uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione ***I
 Ostacoli alla libertà dei cittadini dell'UE di circolare e lavorare nel mercato interno
 Approvazione della Commissione del piano rivisto della Germania che prevede l'introduzione di un pedaggio stradale
 Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III

Accordo UE-Brasile: modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione ***
PDF 240kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE))
P8_TA(2017)0078A8-0052/2017

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (13037/2016),

–  visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (13038/2016),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0490/2016),

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0052/2017),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica federativa del Brasile.


Avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli *
PDF 234kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (12212/2016 – C8-0476/2016 – 2016/0815(CNS))
P8_TA(2017)0079A8-0051/2017

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto del Consiglio (12212/2016),

–  visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, ai sensi del quale il Consiglio ha consultato il Parlamento (C8-0476/2016),

–  vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera(1), e in particolare il suo articolo 33,

–  vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2013 sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera in materia di applicazione della legge nell'UE: attuazione della "decisione di Prüm" e modello europeo di scambio di informazioni(2),

–  vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull’agenda europea in materia di sicurezza(3),

–  visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0051/2017),

1.  approva il progetto del Consiglio;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
(2)Testi approvati, P7_TA(2013)0419.
(3)Testi approvati, P8_TA(2015)0269.


Avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati sul DNA *
PDF 230kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati sul DNA (12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS))
P8_TA(2017)0080A8-0053/2017

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto del Consiglio (12211/2016),

–  visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8‑0477/2016),

–  vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera(1), in particolare l'articolo 33,

–  visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0053/2017),

1.  approva il progetto del Consiglio;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.


Legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari ***II
PDF 239kWORD 48k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD))
P8_TA(2017)0081A8-0022/2017

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10755/1/2016 – C8‑0015/2017),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2013(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 29 novembre 2013(2),

–  vista la sua posizione in prima lettura(3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0265),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 67 bis del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0022/2017),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 67 del 6.3.2014, pag. 166.
(2) GU C 114 del 15.4.2014, pag. 96.
(3) Testi approvati: P7_TA(2014)0380.


Uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione ***I
PDF 237kWORD 50k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD))
P8_TA(2017)0082A8-0327/2016

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0043),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0020/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 maggio 2016(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 gennaio 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0327/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 marzo 2017 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione

P8_TC1-COD(2016)0027


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2017/899.)

(1) GU C 303 del 19.8.2016, pag. 127.


Ostacoli alla libertà dei cittadini dell'UE di circolare e lavorare nel mercato interno
PDF 180kWORD 53k
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 sugli ostacoli alla libertà dei cittadini dell'UE di circolare e lavorare nel mercato interno (2016/3042(RSP))
P8_TA(2017)0083B8-0179/2017

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti i titoli IV e V e gli articoli 4, paragrafo 2, lettera a), 20, 21, 26, 45-48 e 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti gli articoli 5, paragrafo 2, 30, 31 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale(1),

–  visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale(2),

–  visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione(3),

–  visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013(4),

–  vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi(5),

–  vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE(6),

–  vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali(7),

–  vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera(8),

–  vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI")(9),

–  vista la direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori(10),

–  vista la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI")(11),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2009 concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (COM(2009)0313),

–  vista la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2013 dal titolo "Libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari: cinque azioni fanno la differenza" (COM(2013)0837),

–  vista la relazione sulla cittadinanza del 24 gennaio 2017, dal titolo "Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico" (COM(2017)0030),

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea(12),

–  vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi(13),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sul rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione all'interno dell'UE(14),

–  visto l'articolo 216, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la commissione per le petizioni ha ricevuto numerose petizioni che sollevano preoccupazioni in merito ai vari ostacoli incontrati dai cittadini dell'UE nell'esercizio della loro libertà di circolazione;

B.  considerando che il mancato riconoscimento da parte di alcuni Stati membri del matrimonio o dell'unione civile LGBTI può costituire un ostacolo alla libertà di circolazione nell'Unione di queste persone e dei loro partner, impedendo loro di accedere ad alcune delle prestazioni sociali o dei servizi pubblici in tali paesi;

C.  considerando che, durante la riunione della commissione per le petizioni dell'11 ottobre 2016, si è tenuta un'audizione sugli ostacoli alla libertà dei cittadini dell'Unione di circolare e lavorare nel mercato interno, quali presentati dai firmatari;

D.  considerando che la libertà di circolazione costituisce un diritto fondamentale dei cittadini dell'UE ed è essenziale per la coesione economica e sociale all'interno dell'Unione, con l'obiettivo di garantire la piena occupazione e il progresso sociale;

E.  considerando che, come evocato da vari firmatari, la libertà di circolazione dei lavoratori è stata violata da diversi Stati membri; che i cittadini mobili dell'UE talvolta evitano di rivolgersi ai servizi sanitari per timore di essere espulsi, il che ne limita di fatto il diritto fondamentale di accedere all'assistenza sanitaria;

F.  considerando che la crisi economica e le misure per combatterla hanno aumentato le disparità socioeconomiche e il volume delle migrazioni economiche all'interno dell'UE; che ciò dovrebbe essere tenuto in debita considerazione e che dovrebbero essere stabilite misure di coordinamento specifiche sia dallo Stato membro d'origine e da quello ospitante che dalle istituzioni UE interessate;

G.  considerando che la mobilità dei lavoratori nell'UE può rappresentare una sfida per i mercati del lavoro nazionali, il che richiede soluzioni mirate, ma può anche contribuire a una loro maggiore equità, a condizione che i diritti fondamentali dei lavoratori siano pienamente tutelati;

H.  considerando che gli Stati membri e le istituzioni dell'UE condividono la responsabilità di far funzionare i principi della libera circolazione a vantaggio dei cittadini, della crescita, dello sviluppo economico e sociale e dell'occupazione nonché di garantire un recepimento e un'applicazione più efficaci del relativo quadro giuridico dell'UE;

I.  considerando che, in taluni casi, la sicurezza sociale dei lavoratori mobili dell'UE e delle loro famiglie è caratterizzata da disuguaglianze e imprevisti;

J.  considerando che i diritti di sicurezza sociale dovrebbero essere goduti, senza discriminazioni nei confronti dei lavoratori permanenti, stagionali o frontalieri, da chi esercita la propria attività finalizzata alla prestazione di servizi;

K.  considerando che l'utilizzo di cambiali nei rapporti di lavoro può determinare una situazione ingiusta e discriminatoria per i lavoratori e impedire loro di godere del loro diritto alla libera circolazione nel mercato interno;

L.  considerando che i firmatari esprimono preoccupazione riguardo alla mancanza di connettività a banda larga, specialmente nelle zone remote, rurali e montane, e per la mancata corrispondenza tra la velocità di banda larga pubblicizzata e quella effettiva che incide sul livello di tutela dei consumatori nel mercato interno e crea ostacoli all'accesso all'informazione e ai servizi;

1.  invita gli Stati membri, in osservanza del principio di sussidiarietà, ad eliminare eventuali pratiche discriminatorie e ostacoli inutili dalle proprie normative applicabili ai cittadini dell'UE e ai loro familiari, compresi i familiari che non sono cittadini dell'UE, affinché beneficino del diritto di ingresso e di soggiorno nei loro territori nonché dei loro diritti sociali, rendendo al contempo la loro amministrazione più efficiente al fine di agevolare la mobilità del lavoro nell'UE;

2.  esprime la sua più viva preoccupazione per la prassi che applicano alcuni Stati membri, in violazione della libera circolazione dei lavoratori, espellendo cittadini europei che vi hanno lavorato, poco dopo la scadenza del loro contratto di lavoro;

3.  invita la Commissione a chiarire, aggiornare e ampliare i propri orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE al fine di integrare in particolare le recenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) (cause C-456/12(15) e 457/12(16)); raccomanda l'utilizzo dei piani di attuazione per il recepimento (TIPS) al fine di garantire una completa e corretta applicazione;

4.  sottolinea il principio della pari retribuzione per uguale lavoro e si rammarica del fatto che alcuni Stati membri dell'UE neghino la protezione sociale ai lavoratori che non sono cittadini UE; esorta gli Stati membri a rispettare l'attuale legislazione dell'UE e i principi fondamentali del diritto del lavoro al fine di tutelare tutti i lavoratori dell'UE; chiede una migliore definizione delle condizioni esistenti per consentire ai cittadini dell'UE e ai familiari cittadini di paesi terzi di beneficiare dei loro diritti sociali;

5.  accoglie con favore la creazione dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) che aiuta gli enti previdenziali a livello UE a scambiarsi informazioni in modo più rapido e più sicuro; chiede agli Stati membri di migliorare la loro capacità tecnologica per adeguarsi al nuovo tipo di scambio di informazioni; chiede che siano valutate le possibilità di favorire i contratti collettivi transnazionali e la creazione di piattaforme europee che promuovano le buone pratiche;

6.  invita gli Stati membri a istituire un unico sito web ufficiale a livello nazionale, come previsto dalla direttiva 2014/67/UE; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare le proprie attività di orientamento e consulenza onde rafforzare ulteriormente la libertà dei cittadini di circolare, lavorare e studiare in altri Stati membri e a sensibilizzare l'opinione pubblica; invita la Commissione a migliorare l'efficacia degli strumenti creati per fornire informazioni sui posti di lavoro e sulle opportunità di apprendimento in tutta l'UE, quali EURES e PLOTEUS, e a sensibilizzare ulteriormente l'opinione pubblica al riguardo; prende atto del nuovo regolamento EURES (regolamento (UE) 2016/589), volto a fare di EURES uno strumento efficace per l’occupazione attraverso un'equa mobilità del lavoro intra-UE; sottolinea che un miglioramento dell'assistenza e della cooperazione consolare contribuisce a sensibilizzare in merito allo status personale e alla protezione dei diritti fondamentali dei lavoratori o degli studenti mobili facilitandone l'armoniosa integrazione nello Stato membro ospitante;

7.  invita gli Stati membri a fornire orientamenti chiari e una formazione adeguata ai funzionari pubblici e agli impiegati amministrativi coinvolti nell'attuazione dei diritti sociali dei cittadini comunitari e dei cittadini, dei lavoratori e dei loro familiari che non sono cittadini UE e soggiornano legalmente nell'UE;

8.  chiede il miglioramento del servizio SOLVIT, ad esempio con la creazione di un servizio di assistenza telefonica, e il rafforzamento di ogni altra autorità competente, alla quale i cittadini dell'UE possono inviare i loro interrogativi specifici in materia di mercato interno, per consentire loro e ai loro familiari di ricevere tempestivamente informazioni e sostegno quando si trovano di fronte a ostacoli all'esercizio del diritto alla libera circolazione;

9.  chiede miglioramenti in materia di raccolta ed elaborazione dei dati statistici sul numero di cittadini che usano la portabilità dei loro diritti sociali da uno Stato membro all'altro al fine di migliorare ulteriormente il coordinamento tra gli Stati membri e rafforzare i diritti dei cittadini dell'UE con soluzioni strategiche per conseguire livelli più elevati di protezione sociale;

10.  chiede una migliore armonizzazione dell'interpretazione della nozione di "residenza abituale";

11.  deplora che il mancato cumulo dei diritti di sicurezza sociale crei ostacoli per i residenti UE e invita gli Stati membri ad attuare pienamente ed efficacemente il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, al fine di garantire la portabilità delle prestazioni di sicurezza sociale (ad esempio pensioni pubbliche, assicurazione malattia, indennità di disoccupazione e assegni familiari) e quindi di ridurre gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori nell'UE; chiede risolute misure efficaci verso un sistema coordinato di cumulo dei contributi e delle prestazioni sociali per ogni persona a livello UE, come ad esempio una carta di sicurezza sociale volta a facilitare la tracciabilità dei contributi e dei diritti di sicurezza sociale(17);

12.  invita gli Stati membri a dare urgente attuazione alla tessera europea della disabilità che agevolerebbe gli spostamenti e la circolazione delle persone con disabilità da uno Stato membro all'altro;

13.  deplora l'esclusione dei cittadini dell'UE dal sistema sanitario pubblico nazionale di un altro Stato membro, in quanto diritto definito nella direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nel regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e nella pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea(18);

14.  chiede un migliore coordinamento del quadro fiscale dell'UE al fine di eliminare la doppia imposizione, tra le altre questioni, come la prevenzione del dumping fiscale;

15.  prende atto del crescente numero di questioni transfrontaliere in materia di custodia dei figli dovuto alla libera circolazione delle persone; chiede una maggiore cooperazione consolare e giudiziaria sulle cause in materia di custodia dei figli tra gli Stati membri; accoglie con favore l'attuale revisione del regolamento Bruxelles II bis;

16.  condanna la pratica dell'utilizzo di cambiali in bianco nei rapporti di lavoro che consente ai datori di lavoro di chiedere più facilmente i danni potenziali e di evitare lunghe controversie nei tribunali del lavoro con l'inversione dell'onere della prova per quanto riguarda la colpa e l'ammontare del danno; sottolinea che tali cambiali in bianco impediscono ai cittadini di godere del loro diritto alla libera circolazione nel mercato interno; invita gli Stati membri ad adottare una legislazione che vieti l'utilizzo di cambiali in bianco nei rapporti di lavoro in tutta l'UE; sollecita la Commissione a elaborare una raccomandazione agli Stati membri sulla necessità di vietare rigorosamente l'utilizzo di cambiali in bianco nei rapporti di lavoro;

17.  è preoccupato per le difficoltà incontrate dai firmatari ad ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche professionali in Europa; chiede un'ulteriore standardizzazione dei titoli accademici e dei diplomi di formazione continua da parte degli Stati membri, un uso sistematico del sistema di informazione del mercato interno (IMI), onde garantire una migliore cooperazione amministrativa e procedure più semplici e più rapide per il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei requisiti relativi allo sviluppo professionale continuo di cui necessitano i professionisti qualificati che intendono lavorare in un altro Stato membro, evitando qualsiasi tipo di discriminazione, in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, nel rispetto comunque delle esigenze del paese ospitante, in piena conformità con la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

18.  è convinto che la mobilità dovrebbe essere coordinata in un ampio processo di regolamentazione volto a garantire posti di lavoro di qualità e stabili con diritti sociali effettivi, affrontando efficacemente tutte le forme di discriminazione e di precarietà;

19.  ritiene che l'UE e gli Stati membri debbano risolvere con successo la mancanza di opportunità occupazionali e di adeguata protezione sociale nelle regioni d'origine dei lavoratori, al fine di garantire che la mobilità sia volontaria;

20.  invita la Commissione a garantire l'efficacia del controllo e dell'attuazione del regolamento sul mercato unico delle telecomunicazioni che comprenda norme per informare i clienti in merito alla velocità di banda larga minima, normalmente disponibile, massima e pubblicizzata; sostiene le pertinenti campagne di sensibilizzazione che mirano a eliminare la pubblicità ingannevole;

21.  invita gli Stati membri ad applicare pienamente la direttiva 2011/24/UE sull'applicazione dei diritti dei pazienti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera e a garantire un efficace e tempestivo rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, compreso il rimborso dei medicinali che potrebbe costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione.

22.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
(3) GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.
(4) GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1.
(5) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
(6) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(7) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(8) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.
(9) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132.
(10) GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8.
(11) GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11.
(12) GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 88.
(13) GU C 482 del 23.12.2016, pag. 48.
(14) GU C 482 del 23.12.2016, pag. 114.
(15) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 marzo 2014, O./Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/B., ECLI:EU:C:2014:135.
(16) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 marzo 2014, S./Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/G., ECLI:EU:C:2014:136.
(17) Progetto pilota: Carta di sicurezza sociale (2016_04.037717_3) attuato nel 2016 e all'inizio del 2017 grazie allo studio di fattibilità su un "Portale della mobilità europea in materia di sicurezza sociale – sicurezza sociale a portata di mano".
(18) Ad esempio: Sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 1998, Kohll/Union des caisses de maladie, C-158/96, ECLI:EU:C:1998:171; Sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 1998, Decker/Union des caisses de maladie, C-120/95, ECLI:EU:C:1998:167; oppure sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 aprile 2005, Eredi di Annette Keller/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Causa 145/03, ECLI:EU:C:2005:211.


Approvazione della Commissione del piano rivisto della Germania che prevede l'introduzione di un pedaggio stradale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 sull’approvazione della Commissione del piano rivisto della Germania che prevede l'introduzione di un pedaggio stradale (2017/2526(RSP))
P8_TA(2017)0084B8-0180/2017

Il Parlamento europeo,

–  visto il libro bianco della Commissione dal titolo "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile"(COM(2011)0144),

–  visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE(1),

–  vista la comunicazione della Commissione del 20 luglio 2016 dal titolo "Una strategia europea a favore della mobilità a basse emissioni" (COM(2016)0501);

–  vista l'adozione, da parte del Bundestag tedesco, in data 27 marzo 2015, della proposta legislativa "Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßene" e "Zweites Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungsteuergesetzes",

–  vista l'approvazione, da parte del Bundesrat tedesco, in data 8 maggio 2015, della legge "Gesetz zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen" e "Zweites Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungsteuergesetzes",

–  vista la procedura d'infrazione concernente l'introduzione da parte della Germania di un nuovo sistema di pedaggio stradale per i veicoli privati ​​("Pkw-Maut"), avviata dalla Commissione il 18 giugno 2015,

–  visto l'accordo del 1 dicembre 2016 tra il Presidente della Commissione e il ministero tedesco dei trasporti e delle infrastrutture digitali, relativo ad un sistema di pedaggio stradale tedesco ("Pkw-Maut"),

–  vista la direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture(2) e la sua prossima revisione nel quadro dell’iniziativa stradale della Commissione nel 2017,

–  vista la direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità(3) e la sua prossima revisione nel quadro dell’iniziativa stradale della Commissione nel 2017,

–  visto il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il diritto unionale che vieta la discriminazione sulla base della nazionalità,

–  vista l’interrogazione alla Commissione sull’approvazione della Commissione del piano rivisto della Germania che prevede l'introduzione di un pedaggio stradale (O-000152/2016 – B8-0201/2017),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per i trasporti e il turismo,

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la conformità del progetto di sistema di pedaggio stradale tedesco per i veicoli leggeri (LDV) con le vigenti politiche dell'Unione europea è attualmente in fase di esame;

B.  considerando che un sistema di rimborso, direttamente o indirettamente basato sulla nazionalità, è discriminatorio, contravviene ai principi guida dell'Unione europea, ostacola la mobilità transfrontaliera e indebolisce il mercato unico europeo;

C.  considerando che il sistema di pedaggio tedesco previsto è probabilmente in contrasto con i principi di "non discriminazione", "chi usa paga" e "chi inquina paga";

D.  considerando che sistemi di pedaggio nazionali che introducono tariffe indirettamente o direttamente basate sulla nazionalità sarebbero contrari al diritto comunitario;

E.  considerando che i sistemi di pedaggio nazionali hanno, in particolare, un impatto negativo sui cittadini delle regioni frontaliere che devono avere a che fare con i diversi sistemi di pedaggio e i relativi costi, ostacolano il libero flusso del traffico transfrontaliero e creano inutili ostacoli ad un'ulteriore integrazione europea;

F.  considerando che gli oneri amministrativi supplementari che ne conseguono si tradurrebbero in un aumento dei costi e probabilmente in procedure non trasparenti, riducendo i mezzi aggiuntivi previsti per gli investimenti nelle infrastrutture;

1.  riconosce che il trasporto rappresenta un settore cruciale per la crescita economica, assicurando una mobilità efficiente e conveniente dei cittadini e delle merci all'interno e all'esterno dell'Unione europea;

2.  sottolinea che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero investire adeguatamente nelle infrastrutture di trasporto;

3.  sollecita la Commissione ad applicare le politiche in corso, come previsto - tra le altre cose - nel Libro bianco del 2011 sui trasporti;

4.  sottolinea che un sistema di tariffe per l'uso delle infrastrutture stradali può svolgere un ruolo fondamentale nel trasferimento modale e nel finanziamento della manutenzione e dello sviluppo di infrastrutture stradali sostenibili, sicure, efficienti e orientate al futuro nell'Unione europea;

5.  sottolinea che i sistemi di tariffe per l'uso delle infrastrutture stradali per qualsiasi tipo di veicolo a motore dovrebbero essere elettronici e basati alla distanza e dovrebbero rispettare i principi "chi usa paga" e "chi inquina paga, sanciti dalle politiche dell'UE e dalla legislazione dell’UE, al fine di garantire l'internalizzazione dei costi esterni connessi al trasporto su strada;

6.  sottolinea la necessità di ottenere una migliore qualità del servizio relativo alle infrastrutture stradali, in particolare in termini di sicurezza, nonché una significativa riduzione della congestione;

7.  incoraggia la Commissione a includere i costi esterni derivanti dal cambiamento climatico e dagli incidenti, non coperti da assicurazione, al momento di proporre una nuova legislazione, come ad esempio la revisione della direttiva eurobollo; sottolinea, inoltre, che la legislazione sull’internalizzazione dei costi esterni deve applicarsi a tutte le strade ed escludere una concorrenza sleale tra i diversi modi di trasporto;

8.  sottolinea che una procedura d'infrazione in corso contro la Germania, che tratta la discriminazione indiretta basata sulla nazionalità, è stata "sospesa" fino a nuovo ordine senza un'adeguata motivazione giuridica, per mezzo di un accordo politico informale tra il Presidente della Commissione e il ministero tedesco dei trasporti e delle infrastrutture digitali;

9.  sottolinea che l'introduzione di sistemi di pedaggio stradale nazionali non dovrebbe ostacolare l'accesso al mercato, la crescita, la competitività e la flessibilità del trasporto e degli operatori dei trasporti transfrontalieri all'interno dell'UE, al fine di garantire un ulteriore sviluppo e l'integrità del mercato unico europeo;

10.  invita la Commissione a fornire e a divulgare informazioni pertinenti della Direzione generale della Mobilità e dei trasporti (DG MOVE) sull'analisi delle nuove misure relative al "Pkw-Maut", presentate dalle autorità tedesche, e sulla loro conformità al diritto dell’Unione;

11.  sottolinea che un requisito fondamentale per pedaggi stradali non discriminatori è che tutti gli utenti paghino la stessa tariffa per utilizzare le stesse strade; sottolinea che qualsiasi sistema di pedaggio stradale nazionale che discrimini direttamente sulla base della nazionalità o che venga abbinato a misure fiscali nazionali a beneficio esclusivo dei cittadini di un paese, ad esempio una detrazione dalla tassa automobilistica nazionale, perseguendo in tal modo l'obiettivo caricare l’onere principalmente sugli utenti stranieri, costituisce una violazione del principio di non discriminazione sancito dall'articolo 18 del TFUE; ricorda che la Commissione, in quanto custode dei trattati, deve controllare l’attuazione e l'applicazione corrette della legge dopo la sua adozione;

12.  invita la Commissione a presentare al Parlamento l'accordo stipulato con il governo tedesco, sottolineando le principali differenze con la normativa nazionale portata dinanzi alla Corte e le motivazioni sulla sua conformità alle disposizioni del trattato e del diritto unionale;

13.  è del parere che il sistema di pedaggio stradale tedesco ("Pkw-Maut") del dicembre 2016 contenga ancora elementi che rappresentano una violazione del diritto dell'Unione e violano i principi fondamentali dei trattati, in particolare la discriminazione basata sulla nazionalità;

14.  sottolinea che sono necessarie norme comuni per istituire un quadro coerente, equo, non discriminatorio e armonizzato per i sistemi di pedaggio stradale per qualsiasi tipo di veicolo nell'Unione europea;

15.  esorta la Commissione a considerare la revisione della legislazione e un quadro armonizzato per quanto riguarda l'eurobollo e il servizio europeo di telepedaggio (SET) come un'opportunità per definire un tale quadro e per monitorare e incrementare la corretta applicazione di tale normativa;

16.  sottolinea che l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio svolge un ruolo chiave nel facilitare il trasporto transfrontaliero e che gli Stati membri che agiscono individualmente creano frammentazione e ostacolano uno spazio unico europeo dei trasporti;

17.  chiede alla Commissione di fornire tutti i dettagli tecnici e legali dell’accordo del 1 dicembre 2016 tra il Presidente della Commissione e il ministero tedesco dei trasporti e delle infrastrutture digitali e di chiarire tutti gli aspetti giuridici e politici relativi al motivo per cui l'accordo del 1 dicembre 2016, che ancora non impone un onere supplementare per gli utenti tedeschi e mantiene quindi una discriminazione indiretta basata sulla nazionalità, sia stato considerato come una base sufficiente per sospendere la procedura d'infrazione contro la Germania, avviata esattamente sulla base delle stesse problematiche in materia di discriminazione, e di tenere adeguatamente informato il Parlamento in merito;

18.  chiede alla Commissione di monitorare attentamente il processo;

19.  invita la Commissione a coinvolgere in Parlamento in ogni fase del processo per mezzo di un dialogo strutturato;

20.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.
(2) GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42.
(3) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 124.


Orientamenti per il bilancio 2018 - Sezione III
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2018, sezione III – Commissione (2016/2323(BUD))
P8_TA(2017)0085A8-0060/2017

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(1),

–  visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(2) (in appresso "l'accordo interistituzionale"),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(3),

—  vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea(4),

–  visti il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017(5) e le dichiarazioni comuni messe a punto da Parlamento, Consiglio e Commissione e ad esso allegate(6),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 21 febbraio 2017 sugli orientamenti per il bilancio 2018 (6522/2017),

–  visto l'articolo 86 bis del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0060/2017),

A.  considerando che il 2018 sarà il quinto anno del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020;

B.  considerando che il contesto economico e sociale interno e le sfide e le incertezze politiche esterne continueranno probabilmente a esercitare pressione sul bilancio dell'UE per il 2018;

C.  considerando la necessità che la risposta di bilancio a sfide e crisi immediate vada di pari passo con soluzioni sostenibili volte a investire nel futuro comune dell'Unione;

Un bilancio per la crescita sostenibile, l'occupazione e la sicurezza

1.  plaude all'importate ruolo svolto dal bilancio dell'UE nel fornire risposte concrete alle sfide che l'Unione si trova ad affrontare; sottolinea che posti di lavoro dignitosi, di qualità e stabili, soprattutto per i giovani, la crescita economica e la convergenza socioeconomica, la migrazione, la sicurezza e il contrasto del populismo, così come il cambiamento climatico, sono i principali problemi a livello di Unione e che il bilancio UE rappresenta a tutt'oggi parte della soluzione a tali problemi; sottolinea la necessità che la solidarietà resti un principio fondamentale del bilancio dell'Unione; evidenzia che soltanto un bilancio UE solido e mirato, con un autentico valore aggiunto europeo, tornerà a beneficio di tutti gli Stati membri e di tutti i cittadini dell'Unione; si attende che la Commissione presenti un progetto di bilancio per il 2018 che consenta all'Unione di continuare a creare prosperità attraverso la crescita e l'occupazione e che garantisca la sicurezza dei suoi cittadini;

2.  ritiene che, pur rispettando la disciplina di bilancio, il bilancio dell'Unione debba disporre degli strumenti necessari, che gli consentano di reagire contemporaneamente a molteplici crisi, il che richiede dunque una certa flessibilità; è del parere che, se da un lato la crescita e l'occupazione restano le principali priorità del bilancio dell'Unione, la realizzazione di progressi e di uno sviluppo sostenibili in tali ambiti deve avvenire parallelamente alla risposta alle preoccupazioni dei cittadini dell'Unione in materia di protezione e sicurezza; ribadisce l'invito alla concentrazione tematica in sede di fissazione delle priorità del bilancio dell'UE per il 2018;

Ricerca, infrastrutture e PMI quali fattori chiave della crescita e dell'occupazione

3.  sottolinea che, per garantire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, sono fondamentali il rafforzamento della competitività dell'economia dell'Unione, le infrastrutture, finanziamenti adeguati per la ricerca, il sostegno allo sviluppo delle competenze e l'impegno costante dell'Unione a potenziare gli investimenti; ritiene che la creazione di posti di lavoro sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale nonché ben retribuiti debba essere una delle principali priorità del bilancio dell'Unione; osserva che i posti di lavoro sono creati principalmente dal settore privato, ragion per cui occorre destinare un idoneo sostegno di bilancio alla promozione degli investimenti sia nel settore privato che nel settore pubblico, con una particolare attenzione per le PMI; sottolinea di conseguenza l'importanza della rubrica 1a, che garantisce un effettivo valore aggiunto per i cittadini e le imprese d'Europa, e chiede che per tale rubrica sia garantito un livello di stanziamenti adeguato;

4.  sottolinea che gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione, incluso il sostegno alle start-up, costituiscono una condizione preliminare per conseguire una vera competitività nell'Unione e far sì che l'economia dell'Unione sia innovativa e competitiva a livello mondiale; deplora che, in ragione dell'inadeguatezza dei finanziamenti dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione, il tasso di successo delle domande sia estremamente esiguo, e che vari progetti di qualità nel settore della ricerca e dell'innovazione non beneficino di finanziamenti dell'Unione; constata che molti soggetti interessati, tra cui le PMI, sono dissuasi dal presentare proposte di progetti nell'ambito di Orizzonte 2020; chiede, a tale proposito, che sia garantito un livello adeguato di stanziamenti a favore del programma Orizzonte 2020 portando avanti nel contempo il suo obiettivo di semplificazione; sottolinea che l'aumento della dotazione di Orizzonte 2020 non dovrebbe avvenire a discapito di altri programmi di ricerca;

5.  riconosce il fatto che le PMI si confermano l'asse portante dell'economia europea e che continueranno a svolgere un ruolo decisivo per la creazione di posti di lavoro e la crescita nell'Unione; ritiene inoltre che le PMI siano le principali creatrici di posti di lavoro e necessitino pertanto di un adeguato accesso ai finanziamenti; chiede al riguardo che gli stanziamenti a favore del programma COSME siano aumentati, tenendo conto del successo di tale programma; sottolinea l'importanza di rafforzare il programma COSME nel nuovo QFP, per offrire alle PMI un sostegno più consistente da parte dell'Unione; ritiene che la creazione di sinergie con altri strumenti finanziari condurrà a migliori risultati;

6.  sostiene con forza l'ulteriore sviluppo e rafforzamento dell'interoperabilità delle reti infrastrutturali europee; ritiene che il finanziamento del Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) sia fondamentale per il conseguimento di tali obiettivi e chiede alla Commissione di garantire un livello sufficiente di finanziamenti nel 2018;

7.  sottolinea il ruolo importante e le potenzialità del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) nel ridurre la carenza di investimenti che permane in Europa e riconosce i risultati positivi conseguiti finora; plaude altresì alla proposta della Commissione di prorogare il FEIS fino al 2020, che dovrebbe mirare a migliorarne ulteriormente il funzionamento, anche per quanto riguarda l'applicazione del principio di addizionalità e il rispetto dell'equilibrio geografico, che sono ambiti in cui sono necessari sforzi supplementari; sottolinea che la selezione dei progetti finanziati dal FEIS dovrebbe essere basata sulla qualità e sulla domanda; si compiace dell'intenzione della Commissione di rafforzare il ruolo del Polo europeo di consulenza sugli investimenti, per fornire in tutta l'Unione un'assistenza tecnica locale più mirata, e di migliorare l'equilibrio geografico; invita inoltre la Commissione ad analizzare periodicamente il valore aggiunto del FEIS mediante una valutazione d'impatto degli effetti del Fondo;

Istruzione e occupazione giovanile: le premesse del successo delle giovani generazioni

8.  ritiene che l'istruzione sia una condizione indispensabile per garantire posti di lavoro sostenibili, ben retribuiti e stabili; sottolinea l'importanza della mobilità, quale strumento che consente ai giovani europei di trarre vantaggio dalla varietà di competenze della popolazione e che permette al contempo di espandere le opportunità di istruzione, formazione e occupazione; plaude, al riguardo, al ruolo svolto dal programma Erasmus+ nel facilitare la mobilità intraeuropea dei giovani studenti, apprendisti e volontari; ritiene che, soprattutto in un momento in cui il nazionalismo e il populismo sono in ascesa, sia importante agevolare le interazioni naturali tra le diverse nazioni e culture europee per rafforzare la consapevolezza e l'identità europee; chiede, in tale contesto, che nel 2018 i fondi destinati a questo programma siano ulteriormente aumentati;

9.  sottolinea che la disoccupazione giovanile è una delle maggiori preoccupazioni a livello europeo, per via del suo impatto sociale particolarmente forte, soprattutto nelle regioni più povere dell'Unione, e che essa mette a rischio un'intera generazione di giovani europei, pregiudicando la crescita economica a lungo termine; evidenzia che, nell'ambito dall'accordo di conciliazione per il bilancio dell'UE 2017, all'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile saranno assegnati fondi per 500 milioni di EUR mediante l'adozione di un bilancio rettificativo nel 2017; ritiene che l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile rappresenti un contributo fondamentale rispetto all'obiettivo prioritario dell'Unione riguardante l'occupazione e la crescita, e resta fermamente impegnato a garantire finanziamenti adeguati per combattere la disoccupazione giovanile e proseguire l'Iniziativa fino allo scadere dell'attuale QFP, migliorandone nel contempo il funzionamento e l'attuazione; sottolinea, a questo proposito, l'importanza della strategia dell'UE per la gioventù;

10.  prende atto con favore della proposta di lanciare un "Pass Interrail per l'Europa al 18° compleanno"; sottolinea che questo progetto può far crescere la consapevolezza e l'identità europea; sottolinea, tuttavia, che il progetto non dovrebbe essere finanziato a discapito di altri validi programmi dell'Unione, segnatamente nel campo della gioventù e della cultura, e dovrebbe essere quanto più socialmente inclusivo possibile, oltre a contenere disposizioni per l'inclusione di quanti vivono nelle isole europee periferiche; invita la Commissione a valutare i costi potenziali e le possibili fonti di finanziamento di questa iniziativa e a presentare adeguate proposte;

Le tradizionali priorità del bilancio dell'Unione come politiche d'investimento

11.  sostiene risolutamente la politica regionale, uno dei principali strumenti d'investimento del bilancio dell'Unione che garantisce la coesione economica, sociale e territoriale; sottolinea che tale politica genera crescita e crea occupazione in tutti gli Stati membri; esprime, tuttavia, preoccupazione per i ritardi inaccettabili registrati nell'attuale QFP nell'attuazione dei programmi operativi a livello di Unione, tradottisi sinora in minori investimenti, che non sono riusciti a contribuire adeguatamente alla crescita e alla creazione di posti di lavoro o alla riduzione delle disparità economiche, sociali e territoriali tra le regioni europee; invita la Commissione a individuare le cause dei ritardi e gli Stati membri a collaborare per mettervi fine, in particolare in modo da garantire che vada a buon fine la designazione delle autorità di gestione, di audit e di certificazione e che si velocizzi nettamente l'attuazione;

12.  riconosce l'importanza del settore agricolo europeo per garantire la sicurezza alimentare e gestire la biodiversità nell'Unione europea; esprime pieno sostegno agli agricoltori colpiti dall'embargo russo, dall'influenza aviaria, dalla crisi del settore lattiero-caseario e dalla crisi del settore delle carni; invita pertanto la Commissione a continuare a sostenere gli agricoltori di tutta Europa nel fare fronte all'imprevista volatilità del mercato e nel garantire un approvvigionamento alimentare sicuro e di qualità; chiede che si presti un'attenzione adeguata all'agricoltura e alla pesca su piccola scala;

Sfide interne

13.  è convinto che, nell'attuale contesto, il bilancio dell'Unione si sia dimostrato insufficiente per far fronte agli effetti della crisi migratoria e dei rifugiati e alle corrispondenti sfide umanitarie, o alle sfide nel campo della sicurezza, come l'aumento del terrorismo internazionale; rileva che, alla luce di tutto ciò, occorre trovare una soluzione sostenibile al problema, dal momento che il ripetuto ricorso agli strumenti speciali, come lo strumento di flessibilità, ha dimostrato che il bilancio dell'Unione non è stato originariamente concepito per affrontare crisi di tale entità; sottolinea che è necessario adottare una strategia coerente per far fronte alla crisi migratoria e dei rifugiati, che includa obiettivi chiari, misurabili e comprensibili; ricorda, tuttavia, che la necessità di mobilitare risorse supplementari per far fronte a tali sfide non dovrebbe avere la precedenza rispetto ad altre importanti politiche dell'Unione, ad esempio nel settore dell'occupazione e della crescita;

14.  si compiace del ruolo svolto da strumenti quali il Fondo sicurezza interna (FSI) e il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) nel far fronte agli effetti della crisi migratoria e dei rifugiati e alle corrispondenti sfide umanitarie e chiede per tali fondi una dotazione di bilancio adeguata nei prossimi anni; ribadisce l'importanza del principio della ripartizione degli oneri tra gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento degli sforzi necessari per provvedere adeguatamente ai rifugiati; plaude altresì al ruolo delle agenzie dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni, quali Europol, la Guardia costiera e di frontiera europea, l'EASO, Eurojust, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) ed eu-LISA, e chiede, in tale contesto, che l'espletamento del loro mandato avvenga sulla base di maggiori risorse finanziarie e umane; è convinto che l'Unione debba investire di più nel rafforzamento e nella gestione delle sue frontiere, nell'intensificazione della cooperazione tra autorità di contrasto e autorità nazionali e nella lotta al terrorismo, alla radicalizzazione e alla grave criminalità organizzata, migliorando le misure e pratiche di integrazione, assicurando l'interoperabilità dei sistemi di informazione e garantendo efficaci operazioni di rimpatrio nel caso di quanti non hanno diritto alla protezione internazionale, rispettando al contempo pienamente il principio di non refoulement;

15.  sottolinea che l'attuale dotazione del FSI, pari a impegni per circa 700 milioni di EUR, non è sufficiente per affrontare le sfide in materia di sicurezza derivanti dal terrorismo internazionale; chiede pertanto il potenziamento delle risorse finanziarie al fine di innalzare il livello delle infrastrutture di sicurezza, per renderle più moderne e adeguate;

16.  ricorda l'importanza che le agenzie europee rivestono nel garantire la realizzazione delle priorità legislative dell'UE e quindi il conseguimento dei suoi obiettivi strategici, ad esempio quelli inerenti a competitività, crescita e occupazione, nonché alla gestione dell'attuale crisi migratoria e dei rifugiati; insiste pertanto affinché si prevedano adeguate risorse finanziarie e umane sia per le spese amministrative che per quelle operative, al fine di consentire alle agenzie di svolgere i compiti loro assegnati e di conseguire i migliori risultati possibili; sottolinea che il potenziamento dell'organico e della dotazione per le agenzie a partire dal bilancio dell'esercizio 2014 è ritenuto riconducibile ai nuovi sviluppi politici e alla nuova legislazione e non rientra nel calcolo del 5 % di riduzione dell'organico; evidenzia dunque che il bilancio 2018 non dovrebbe prevedere ulteriori riduzioni delle tabelle dell'organico delle agenzie europee, al di là del 5 % concordato nell'accordo interistituzionale per ciascuna istituzione e ciascun organo dell'Unione europea;

17.  sostiene risolutamente le iniziative nel campo della ricerca in materia di difesa volte a promuovere una migliore cooperazione tra gli Stati membri e a conseguire sinergie nel settore della difesa; sottolinea, tuttavia, che a tale attività dovrebbero essere assegnate risorse ad hoc, trattandosi di una nuova iniziativa politica con una notevole incidenza sul bilancio dell'Unione; chiede inoltre che si esplorino tutte le possibilità per finanziare un programma di ricerca in materia di difesa dotato di un proprio bilancio nel quadro del prossimo QFP; ricorda che, se è vero che disposizioni dei trattati devono essere rispettate, l'intensificazione della cooperazione nel settore della difesa costituisce un'opzione necessaria per rispondere alle sfide di sicurezza cui l'Unione è confrontata, che sono ascrivibili al prolungato periodo di instabilità nei paesi del vicinato dell'Unione e all'incertezza circa l'impegno di alcuni partner dell'UE nei confronti degli obiettivi della NATO; sottolinea inoltre la necessità di una maggiore competitività e innovazione a livello dell'industria europea della difesa, che può contribuire a stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro; invita gli Stati membri a garantire risorse di bilancio adeguate onde affrontare in modo più congruo le sfide esterne; prende atto dell'istituzione di un Fondo europeo per la difesa, dotato di una "sezione ricerca" e di una "sezione capacità";

18.  sottolinea la necessità che il bilancio dell'UE sostenga il conseguimento degli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi e degli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di clima, mediante il raggiungimento dell'obiettivo del 20 % di spesa per il clima nel QFP 2014-2020; rileva con preoccupazione che gli obiettivi dell'UE per il 2020 in materia di biodiversità non saranno conseguiti senza concreti sforzi supplementari; sottolinea, pertanto, l'importanza di integrare la dimensione della tutela della biodiversità nell'intero bilancio dell'UE, con particolare riferimento al programma LIFE e alla rete Natura 2000;

Sfide esterne

19.  sottolinea che il bilancio dell'Unione è altresì uno strumento di solidarietà esterna, che fornisce assistenza urgente nell'ambito di crisi umanitarie e civili offrendo sostegno ai paesi che ne abbiano bisogno; ricorda che le sfide dell'eliminazione della povertà e dello sviluppo sostenibile sono state confermate quali priorità essenziali per l'UE e i suoi Stati membri; ribadisce, in tale contesto, l'impegno dell'UE di contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) come pure di conseguire l'obiettivo dello 0,7 % dell'APS/RNL entro i termini dell'agenda post-2015; sottolinea che, sul lungo periodo, gli aiuti allo sviluppo producono un ritorno sugli investimenti sotto forma di maggiori scambi commerciali e crescita del PIL in Europa;

20.  ribadisce la convinzione che, per affrontare le cause profonde dell'attuale crisi migratoria e dei rifugiati e le corrispondenti sfide umanitarie, l'Unione dovrebbe rafforzare il suo ruolo attraverso investimenti nei paesi d'origine dei flussi migratori; invita in proposito la Commissione a definire una tabella di marcia per affrontare in modo efficace la crisi migratoria; sottolinea che è necessario un maggior riorientamento strategico di tutti gli strumenti della politica di sviluppo, al fine di garantire uno sviluppo economico e sociale stabile, senza compromettere l'attuazione delle politiche esterne esistenti; rileva che gli investimenti nelle infrastrutture, negli alloggi, nell'istruzione, nei servizi sanitari e nel sostegno alle PMI – con una particolare attenzione per la creazione di occupazione, la protezione sociale e l'inclusione – sono parte della soluzione per affrontare le cause profonde della migrazione; accoglie con favore, come parte della risposta a tali sfide, il piano per gli investimenti esterni (PIE), che costituisce un quadro coerente e coordinato per promuovere gli investimenti in Africa e nei paesi del vicinato, tenendo presente che esso deve essere pienamente allineato agli obiettivi di sviluppo sostenibile e contribuire al loro raggiungimento; si attende che il PIE permetterà di promuovere lo sviluppo sostenibile senza compromettere i diritti umani, la mitigazione dei cambiamenti climatici o la buona governance, e che sarà garantita una gestione trasparente del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile e dei suoi progetti;

21.  rileva che l'attuale tendenza, da parte della Commissione, a ricorrere a meccanismi di bilancio satellitari, come lo strumento per i rifugiati in Turchia, i fondi fiduciari e altri strumenti analoghi, non sempre si è rivelata un successo; è preoccupato dal fatto che la creazione di strumenti finanziari al di fuori del bilancio dell'Unione comprometta la gestione trasparente del bilancio e sia di ostacolo al diritto del Parlamento di esercitare un controllo effettivo della spesa; conferma dunque la sua posizione circa la necessità che gli strumenti finanziari esterni ad hoc emersi negli ultimi anni siano integrati nel bilancio dell'Unione, e che il Parlamento eserciti il pieno controllo sull'esecuzione di tali strumenti; sottolinea, tuttavia, che il finanziamento di detti strumenti non dovrebbe avvenire a discapito degli altri strumenti esterni esistenti; prende atto dello scarto tra le promesse degli Stati membri e il loro effettivo contributo a tali fondi e sollecita gli Stati membri a mantenere gli impegni assunti integrando i contributi dell'Unione;

22.  sottolinea che una delle condizioni per preservare la stabilità e la prosperità nell'Unione è la stabilità del suo vicinato; invita pertanto la Commissione a garantire che sia data priorità agli investimenti nei paesi del vicinato dell'Unione, onde sostenere gli sforzi per affrontare i principali problemi cui è confrontata la regione, segnatamente l'attuale crisi migratoria e dei rifugiati e le corrispondenti sfide umanitarie nei paesi del vicinato meridionale e l'aggressione russa nei paesi del vicinato orientale; ribadisce che il sostegno ai paesi che stanno attuando accordi di associazione con l'Unione è indispensabile per agevolare le riforme politiche ed economiche, ma sottolinea che tale sostegno dovrebbe essere accordato solo fintanto che i paesi soddisfano i criteri di ammissibilità, in particolare per quanto concerne lo Stato di diritto e il rispetto delle istituzioni democratiche;

Stanziamenti di pagamento sufficienti a garanzia di una maggiore credibilità dell'Unione europea

23.  rinnova i suoi precedenti inviti a garantire che il bilancio dell'Unione disponga di un sufficiente livello di stanziamenti di pagamento, affinché possa espletare il suo scopo principale di bilancio d'investimento; è convinto che tale ruolo non possa essere svolto se l'Unione non tiene fede ai propri impegni, compromettendo in tal modo la propria credibilità;

24.  sottolinea che i ritardi nell'attuazione dei programmi per il periodo 2014-2020 nell'ambito della gestione concorrente hanno portato a un calo delle richieste di pagamento per il 2016 e il 2017; esprime particolare preoccupazione per l'eventuale ricostituirsi di un arretrato di fatture non pagate alla fine dell'attuale QFP, e ricorda il livello senza precedenti di 24,7 miliardi di EUR raggiunto alla fine del 2014; si compiace del fatto che la Commissione, in sede di revisione intermedia del QFP, abbia fornito per la prima volta previsioni di pagamento fino al 2020, ma sottolinea la necessità che esse siano debitamente aggiornate ogni anno, affinché l'autorità di bilancio possa adottare le misure necessarie in tempo utile;

25.  sottolinea che, nonostante non sia stato a tutt'oggi raggiunto un accordo definitivo sulla revisione intermedia del QFP, diversi elementi positivi della revisione, che sono attualmente in fase di negoziazione – soprattutto in termini di maggiore flessibilità – potrebbero rivelarsi determinanti per prevenire una futura crisi dei pagamenti o per farvi fronte; ritiene che, se l'attuazione della politica di coesione fosse accelerata come preannunciato, la maggiore flessibilità potrebbe essere necessaria già nel prossimo esercizio al fine di assicurare, in risposta a tale accelerazione, un adeguato livello di stanziamenti di pagamento nel bilancio dell'Unione ed evitare a fine anno l'accumulo di fatture non pagate nel quadro della politica di coesione;

26.  prende atto con rammarico che la frode e l'elusione fiscale da parte delle società hanno causato ingenti perdite di introiti fiscali per gli Stati membri e, di conseguenza, una riduzione dei loro contributi al bilancio dell'UE; ritiene inoltre che la concorrenza fiscale sleale in alcuni casi comporti il trasferimento di PIL da uno Stato membro a un altro e il trasferimento di RNL verso paradisi fiscali fuori dall'UE, riducendo in tal modo i contributi aggregati degli Stati membri al bilancio dell'UE;

27.  ribadisce la posizione, che sostiene da tempo, secondo cui i pagamenti relativi agli strumenti speciali (lo Strumento di flessibilità, il Fondo di solidarietà dell'UE, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e la riserva per gli aiuti d'urgenza) devono essere calcolati al di fuori del massimale dei pagamenti del QFP, come avviene per gli impegni; sottolinea, nel contesto della revisione intermedia del QFP in corso, i potenziali progressi compiuti sulla questione dell'iscrizione in bilancio dei pagamenti per gli strumenti speciali del QFP con la revisione della decisione sul margine per imprevisti del 2014, sebbene la questione non sia stata risolta in modo inequivocabile;

Prospettive

28.  sottolinea che, conformemente al regolamento sul QFP, la Commissione presenterà, entro la fine del 2017, le sue proposte per il QFP post-2020, che dovrebbero tener conto della decisione del Regno Unito di lasciare l'UE, che avrà un impatto sul QFP post-2020; sottolinea che tale decisione rende impossibile continuare come se nulla fosse successo; annette la massima importanza al processo che condurrà alla definizione del nuovo quadro finanziario e a un bilancio dell'UE riformato e più efficiente, e si aspetta che quest'ultimo sia commisurato alle sfide che l'Unione si trova ad affrontare e agli impegni già assunti; chiede una rapida e positiva conclusione della revisione intermedia del QFP in corso, che possa garantire il necessario adeguamento del quadro finanziario attuale e assicurare al bilancio dell'Unione quella flessibilità addizionale essenziale per conseguire gli obiettivi dell'Unione europea;

29.  sottolinea che la prevedibilità e la sostenibilità a lungo termine del bilancio dell'UE sono le premesse fondamentali di un'Unione europea forte e stabile; evidenzia la necessità di allineare la durata del QFP ai cicli politici di Parlamento e Commissione; richiama l'attenzione sul fatto che il recesso del Regno Unito dall'UE sarà l'occasione per affrontare le annose questioni che hanno impedito al bilancio dell'Unione di dispiegare il suo effettivo potenziale, soprattutto per quanto riguarda le entrate del bilancio, al fine di eliminare progressivamente tutte le compensazioni e i meccanismi correttivi; ribadisce la propria posizione a favore di una profonda riforma del sistema delle risorse proprie dell'Unione e plaude, al riguardo, alla presentazione della relazione finale del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie; invita tutte le parti interessate a trarre le debite conclusioni da tale relazione e ad analizzare la fattibilità di attuare le raccomandazioni del gruppo ad alto livello, che permetterebbero di rendere più stabile, semplice, autonomo, equo e prevedibile il bilancio dell'Unione; si attende che eventuali nuove risorse proprie determinino una riduzione dei contributi basati sull'RNL degli Stati membri; accoglie con favore le conclusioni del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie riguardo alla necessità che il bilancio dell'Unione si concentri su settori che comportano il massimo valore aggiunto europeo e riguardo all'approccio del juste retour, che dovrebbe essere abolito, dal momento che la relazione ha dimostrato che tutti gli Stati membri beneficiano del bilancio dell'Unione, a prescindere dal loro "saldo netto";

30.  esorta la Commissione a continuare a elaborare e attuare la strategia "Un bilancio dell'UE incentrato sui risultati"; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di semplificare le norme, razionalizzare il processo di monitoraggio e definire pertinenti indicatori di prestazione;

31.  sottolinea la necessità di integrare il principio dell'uguaglianza di genere, ogni qualvolta possibile, in tutti i titoli del bilancio dell'UE come obiettivo strategico orizzontale;

32.  sottolinea l'importanza che il Parlamento sia pienamente coinvolto in tutte le questioni di bilancio, dal momento che è l'unica istituzione eletta democraticamente dai cittadini dell'Unione;

33.  invita il Consiglio a rispettare le proprie dichiarazioni politiche e a cooperare per garantire che l'Unione disponga di un bilancio adeguato;

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34.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(2) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(3) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(4) GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.
(5) GU L 51 del 28.2.2017.
(6) Testi approvati in data 1.12.2016, P8_TA(2016)0475.

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