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Procedura : 2016/0230(COD)
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Ciclo del documento : A8-0262/2017

Testi presentati :

A8-0262/2017

Discussioni :

PV 11/09/2017 - 21
CRE 11/09/2017 - 21
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Votazioni :

PV 13/09/2017 - 9.8
CRE 13/09/2017 - 9.8
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PV 17/04/2018 - 6.5
Dichiarazioni di voto

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P8_TA(2017)0339
P8_TA(2018)0096

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Mercoledì 13 settembre 2017 - Strasburgo
Inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia ***I
P8_TA(2017)0339A8-0262/2017

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2017, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)
(-1)  Il protocollo n. 1 relativo al ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, deve essere preso in considerazione.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando -1 bis (nuovo)
(-1 bis) Il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, deve essere preso in considerazione.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato la proposta di ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione europea. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti di attuazione dell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia, confermato dall'impegno previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri che è stato presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC") il 6 marzo 201510.
(3)  Il 5 ottobre 2016 il Consiglio ha ratificato l'accordo di Parigi a nome dell'Unione, dopo l'approvazione del 4 ottobre 2016 da parte del Parlamento europeo. L'accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016. Il presente regolamento costituisce, a tale riguardo, uno degli strumenti di attuazione dell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia, come stabilito nell'impegno previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri che è stato presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC") il 6 marzo 201510. L'Unione deve continuare a fungere da esempio e a intensificare i suoi sforzi in ambito climatico allineandoli all'obiettivo dell'accordo di Parigi.
__________________
__________________
10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
10 http://www4.unfccc.int/ndcregistry/pages/Party.aspx?party=EUU
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. A tal fine, le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.
(4)  L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, il che richiede che, a livello mondiale, si dia inizio a un periodo di emissioni negative, durante il quale le foreste, i terreni agricoli e le zone umide, inclusi i terreni torbosi, svolgeranno un ruolo centrale. L'accordo di Parigi mira anche a rafforzare la risposta globale alla minaccia del cambiamento climatico, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi intesi a eliminare la povertà, anche attraverso la capacità di adattamento agli impatti negativi del cambiamento, la promozione della resilienza al clima e lo sviluppo di basse emissioni di gas a effetto serra, in modo da non mettere a repentaglio la produzione alimentare. Nell'accordo di Parigi le parti riconoscono anche la priorità fondamentale di tutelare la sicurezza alimentare ed eliminare la fame, nonché le particolari vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare nei confronti degli effetti negativi del cambiamento climatico. Per conseguire le finalità dell'accordo di Parigi è necessario che le parti intensifichino i loro sforzi comuni per mitigare il cambiamento climatico e limitare il riscaldamento globale. Le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste. Nell'accordo di Parigi le parti riconoscono inoltre che l'azione di adattamento dovrebbe seguire un approccio pienamente trasparente, che tenga conto degli ecosistemi, e basarsi, ispirandosene, sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)  È essenziale che le foreste siano gestite in modo sostenibile, in conformità con i principi di gestione forestale sostenibile sviluppati nel quadro del processo Forest Europe. Tale processo definisce la gestione forestale sostenibile come la gestione e l'uso delle foreste e dei terreni forestali secondo modalità e tassi in grado di mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e le potenzialità di svolgere, nel presente e in futuro, le pertinenti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, in maniera tale da non danneggiare altri ecosistemi. Tale gestione comporta anche che in questo contesto sia riconosciuto il ruolo dell'imboschimento.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter)  Per conseguire i livelli negativi di emissioni necessari per soddisfare gli obiettivi dell'accordo di Parigi, è necessario che il sistema contabile in relazione all'uso del suolo, al cambiamento di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF) sia solido. Poiché gli assorbimenti attraverso le attività LULUCF sono reversibili è necessario che siano trattati come un pilastro distinto del quadro strategico per il clima dell'Unione.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha anche riconosciuto i molteplici obiettivi del settore agricolo e dell'uso del suolo col loro potenziale di mitigazione inferiore, nonché l'esigenza di garantire la coerenza fra gli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza alimentare e quelli relativi ai cambiamenti climatici. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a esaminare i modi migliori per incentivare l'intensificazione sostenibile della produzione alimentare, ottimizzando al contempo il contributo del settore alla mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra e al loro sequestro, anche attraverso l'afforestazione, e a definire una politica sulle modalità di inclusione dell'uso del suolo, del cambiamento dell'uso del suolo e della silvicoltura ("LULUCF") nel quadro 2030 per la mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra non appena le condizioni tecniche lo consentano e comunque prima del 2020.
(5)  Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha anche riconosciuto i molteplici obiettivi del settore agricolo e dell'uso del suolo col loro potenziale di mitigazione inferiore, nonché l'esigenza di garantire la coerenza fra gli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza alimentare e quelli relativi ai cambiamenti climatici. Inoltre, l'attuazione di soluzioni tecnologiche nei settori agricolo e forestale contribuisce al miglioramento della produzione e alla riduzione dell'impronta ambientale. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a esaminare i modi migliori per incentivare l'intensificazione sostenibile della produzione alimentare, ottimizzando al contempo il contributo del settore alla mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra e al loro sequestro, anche attraverso l'afforestazione, e a definire una politica sulle modalità di inclusione dell'uso del suolo, del cambiamento dell'uso del suolo e della silvicoltura ("LULUCF") nel quadro 2030 per la mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra non appena le condizioni tecniche lo consentano e comunque prima del 2020.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  Il settore LULUCF può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio.
(6)  Il settore LULUCF è oltremodo esposto ai cambiamenti climatici ed è estremamente vulnerabile a tali cambiamenti. Nel contempo, il settore presenta un enorme potenziale in termini di benefici climatici a lungo termine e per quanto concerne il suo contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi climatici a lungo termine a livello internazionale e di Unione. Il settore LULUCF contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni, mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio. Il settore fornisce anche biomateriali che possono, in una certa misura, sostituire i materiali fossili o ad alta intensità di carbonio con la biomassa a bassa intensità di carbonio proveniente dalle foreste. Per quanto riguarda tale sostituzione occorre prendere in considerazione l'intero ciclo di vita di tali materiali, dalla produzione di materie prime alla trasformazione e alle fasi di produzione. La bioeconomia, compresa la sostituzione dei materiali, come nel settore delle costruzioni, e la bioenergia, svolgono un ruolo importante nella transizione verso un'economia priva di combustibili fossili. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci e in linea con l'accordo di Parigi, sono fondamentali una gestione sostenibile delle foreste e delle risorse e la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio. Poiché il settore LULUCF è caratterizzato da un orizzonte temporale lungo, sono necessarie strategie a lungo termine affinché siano possibili investimenti sostenibili nel lungo periodo.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)   L'Unione dovrebbe diventare un leader globale nella promozione e nell'esportazione di ricerca e investimenti in prassi, tecniche e idee sostenibili, avanzate e innovative nel settore LULUCF, come anche nella diffusione di tecnologie verdi, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e preservando nel contempo la produzione alimentare, dando così l'esempio ai suoi partner internazionali, compresi i paesi in via di sviluppo. In questo contesto, dovrebbero essere rafforzate la cooperazione e la compartecipazione effettive con attori del settore privato, in particolare le piccole e medie imprese.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter)  Ponendo l'accento sulla priorità da dare al finanziamento delle attività di ricerca nel settore del cambiamento climatico si rafforzerebbe il ruolo del settore LULUCF in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi. In particolare attraverso il rilancio del programma di ricerca e innovazione dell'Unione previsto per il 2021 fino al 2028, nel settore LULUCF si contribuirebbe, tra l'altro, ad approfondire e a diffondere le conoscenze scientifiche e delle comunità locali delle prestazioni del settore, ad accelerare le innovazioni sostenibili, a promuovere la transizione verso l'era digitale, a modernizzare la formazione e l'istruzione, a rafforzare la resilienza di tale settore e a monitorare la biodiversità e l'intervento umano.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 6 quater (nuovo)
(6 quater)  La ricerca relativa al ruolo del legno morto, in particolare dei detriti legnosi grossolani sopra il terreno e del legno morto sotterrato sia nelle foreste gestite che in quelle non gestite, dovrebbe essere rafforzata, al fine di migliorare la precisione della contabilizzazione del carbonio forestale e del calcolo del bilancio netto del carbonio per gli ecosistemi. Benché esistano prove limitate, le prove disponibili indicano che il legno morto può costituire un ampio comparto di carbonio e che lasciare il legno morto sul sito potrebbe, tra le altre cose, rivestire un ruolo significativo in termini di biodiversità ed essere riconosciuto come avente un ruolo importante in una strategia di mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra. Tale indicazione è pertinente se si considera che la gestione delle foreste può favorire la rimozione del legno morto, ad esempio a fini energetici, e che qualsiasi decisione sulla corretta mitigazione e adattamento dovrebbe essere una decisione informata e scientificamente fondata. A tale ricerca dovrebbero essere assegnate risorse specifiche per il periodo 2017-2020.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 6 quinquies (nuovo)
(6 quinquies)   L'Unione ha contratto impegni rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che possono essere realizzati solo grazie a una gestione corretta delle foreste, nonché l'impegno di bloccare e invertire il fenomeno della deforestazione, e di promuovere l'imboschimento.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 6 sexies (nuovo)
(6 sexies)   Dovrebbe essere garantito un approccio olistico al disboscamento tropicale, che tenga conto di tutti i fattori che sono determinanti per il disboscamento, come pure dell'obiettivo contemplato in una dichiarazione rilasciata dalla Commissione nei negoziati UNFCCC di arrestare, al più tardi entro il 2030, la perdita di superfici forestali a livello mondiale e di ridurre, entro il 2020, il disboscamento tropicale lordo di almeno il 50 % rispetto ai livelli attuali.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 6 septies (nuovo)
(6 septies)   La silvicoltura e le foreste dovrebbero essere gestite in modo responsabile e contribuire effettivamente allo sviluppo economico di un paese, offrendo opportunità economiche sostenibili agli agricoltori, se ciò non porta al disboscamento di ecosistemi sensibili o alla creazione di piantagioni su torbiere, se le piantagioni sono gestite usando tecniche agroecologiche moderne volte a minimizzare gli effetti ambientali e sociali negativi, e se sono rispettati i diritti fondiari, i diritti delle comunità indigene nonché i diritti umani e i diritti dei lavoratori.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 6 octies (nuovo)
(6 octies)  Le pratiche di gestione avanzata e sostenibile possono fornire un contributo significativo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore LULUCF. Dovrebbero essere promossi lo sviluppo di pratiche innovative e l'uso di pratiche avanzate di gestione da parte dei proprietari terrieri, come l'agricoltura di precisione, la silvicoltura di precisione e la digitalizzazione agricola. Andrebbero incoraggiati il monitoraggio tramite le geoinformazioni e l'osservazione della terra, nonché la condivisione delle migliori prassi in quanto sono potenziali mezzi per aiutare gli Stati membri a raggiungere i loro obiettivi.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 6 nonies (nuovo)
(6 nonies)  L'agroecologia facilita uno spostamento dai sistemi alimentari lineari ai sistemi circolari che imitano i cicli naturali e potrebbe ridurre le impronte di carbonio ed ecologiche degli alimenti e delle attività agricole. È importante promuovere l'agroecologia e l'agroforestazione dato il loro contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  La decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio11 ha rappresentato un primo passo nella definizione di norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF, contribuendo così allo sviluppo di politiche che tengono conto di questo settore nell'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni. Il presente regolamento dovrebbe poggiare sulle norme di contabilizzazione esistenti, aggiornale e migliorarle perché siano applicabili nel periodo 2021-2030. Dovrebbe stabilire gli obblighi degli Stati membri in materia di attuazione delle suddette norme e introdurre l'obbligo di garantire che il settore LULUCF nel suo insieme non generi emissioni nette. Non dovrebbe stabilire obblighi di contabilizzazione o rendicontazione per i privati.
(7)  La decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio11 ha rappresentato un primo passo nella definizione di norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF, contribuendo così allo sviluppo di politiche che tengono conto di questo settore nell'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni. Il presente regolamento dovrebbe poggiare sulle norme di contabilizzazione esistenti, aggiornale e migliorarle perché siano applicabili nel periodo 2021-2030. Dovrebbe stabilire in qualsiasi circostanza gli obblighi degli Stati membri in materia di attuazione delle suddette norme e introdurre l'obbligo di garantire che il settore LULUCF nel suo insieme non generi emissioni nette. Non dovrebbe stabilire obblighi di contabilizzazione o rendicontazione per i privati, compresi gli agricoltori e i silvicoltori, inoltre è necessario che tali obblighi siano evitati dagli Stati membri durante l'attuazione del presente regolamento.
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11 Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80).
11 Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80).
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)  L'agricoltura e l'uso del suolo sono settori che hanno un impatto diretto e significativo sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici dell'Unione. Per questo motivo, un obiettivo importante delle politiche che si ripercuotono su tali settori è quello di assicurare la coerenza con gli obiettivi dell'Unione concernenti la strategia in materia di biodiversità. Inoltre esistono altre politiche dell'Unione in grado di incentivare le pratiche che superano i requisiti legali minimi, vanno al di là delle buone prassi standard e contribuiscono a un vero adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché alla manutenzione dei pozzi di carbonio, in quanto fornitura di beni pubblici. Occorre intraprendere misure per attuare e sostenere le attività relative agli approcci in materia di mitigazione e adattamento per la gestione integrale e sostenibile delle foreste e dei terreni agricoli. Nonostante il riconoscimento delle sue limitate potenzialità di riduzione delle emissioni diverse dalla CO2, è necessario che l'agricoltura apporti il suo equo contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Tale obiettivo può essere ottenuto incoraggiando, tra l'altro, il miglioramento delle coltivazioni al fine di aumentare il tenore di carbonio organico nel suolo. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che vi sia coerenza tra la PAC e il presente regolamento.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)
(7 ter)  Le zone umide sono gli ecosistemi più efficaci per conservare la CO2. Il degrado delle zone umide nell'Unione rappresenta pertanto non solo un problema per la biodiversità, ma è anche un problema cruciale per il clima. Per contro, la protezione e il ripristino delle zone umide potrebbero rafforzare gli sforzi di conservazione e ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore LULUCF. In tale contesto dovrebbe essere preso in considerazione anche il perfezionamento delle linee guida del 2006 da parte dell'IPCC, previsto per il 2019.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  Per tenere una contabilizzazione accurata delle emissioni e degli assorbimenti in conformità con le linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC"), è auspicabile utilizzare i valori comunicati ogni anno a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 per le categorie d'uso del suolo e per i cambiamenti di categoria, razionalizzando in tal modo i metodi adottati nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto. Il suolo convertito in un un'altra categoria d'uso dovrebbe essere considerato in transizione in quella categoria per 20 anni, ossia il periodo predefinito nelle linee guida IPCC.
(8)  Per tenere una contabilizzazione accurata delle emissioni e degli assorbimenti in conformità con le linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC"), è auspicabile utilizzare i valori comunicati ogni anno a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 per le categorie d'uso del suolo e per i cambiamenti di categoria, razionalizzando in tal modo i metodi adottati nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto. Il suolo convertito in un un'altra categoria d'uso dovrebbe essere considerato in transizione in quella categoria per 20 anni, ossia il periodo predefinito nelle linee guida IPCC. Data la posizione di leadership dell'Unione in materia climatica, gli Stati membri dovrebbero derogare al periodo predefinito solo nel caso dei terreni imboschiti, e solo in circostanze estremamente limitate giustificate nel quadro delle linee guida IPCC. La possibilità di deroga tiene conto delle circostanze naturali ed ecologici divergenti tra gli Stati membri e pertanto delle diverse caratteristiche dei loro terreni forestali.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  Le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali dipendono da una serie di circostanze naturali, dalla struttura delle classi di età, nonché dalle pratiche di gestione passate e presenti. L'uso di un anno di riferimento non consentirebbe di tenere conto di questi fattori e dei conseguenti effetti ciclici sulle emissioni e sugli assorbimenti o la loro variazione da un anno all'altro. Per escludere gli effetti di caratteristiche naturali e specifiche dei diversi paesi, le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero invece prevedere l'uso di livelli di riferimento. In assenza dell'esame internazionale nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto, dovrebbe essere istituita una procedura di esame a garanzia della trasparenza e allo scopo di migliorare la qualità della contabilizzazione in questa categoria.
(9)  Le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali dipendono da una serie di circostanze naturali, dalla struttura delle classi di età, nonché dalle pratiche di gestione passate e presenti, che differiscono notevolmente da uno Stato membro all'altro. L'uso di un anno di riferimento non consentirebbe di tenere conto di questi fattori e dei conseguenti effetti ciclici sulle emissioni e sugli assorbimenti o la loro variazione da un anno all'altro. Per affrontare gli effetti di caratteristiche naturali e specifiche dei diversi paesi, come, ad esempio, l'impossibilità di gestire le foreste in Croazia a causa dell'occupazione del suo territorio, della guerra d'indipendenza croata e delle circostanze del periodo bellico e post-bellico, le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero invece prevedere l'uso di livelli di riferimento. Le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero inoltre garantire la coerenza ed essere allineate ai requisiti di gestione sostenibile delle foreste della Forest Europe (Conferenza ministeriale per la protezione delle foreste in Europa). In assenza dell'esame internazionale nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto, dovrebbe essere istituita una procedura trasparente affinché gli Stati membri migliorino la verificabilità e la qualità della contabilizzazione in questa categoria.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)  Le emissioni generate dai prodotti legnosi nel settore LULUCF hanno le potenzialità di sostituire le emissioni nei settori ETS e relativi alla condivisione degli sforzi e il presente regolamento può sia sottolineare che rendere conto di tale aspetto.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  Se per l'esame dei piani nazionali di contabilizzazione forestale la Commissione sceglie di farsi assistere da un gruppo di esperti in conformità della decisione C(2016)3301, essa dovrebbe poter avvalersi delle buone pratiche di esame e dell'esperienza acquisita in materia dagli esperti nell'ambito della UNFCCC, anche per quanto riguarda la partecipazione di esperti nazionali e le raccomandazioni, e dovrebbe selezionare un numero sufficiente di esperti degli Stati membri.
(10)  Per l'esame dei piani nazionali di contabilizzazione forestale dovrebbe essere istituito un gruppo di esperti in conformità della decisione C(2016)3301. Tale gruppo di esperti dovrebbe poter avvalersi delle buone pratiche di esame e dell'esperienza acquisita in materia dagli esperti nell'ambito della UNFCCC, anche per quanto riguarda la partecipazione di esperti nazionali e le raccomandazioni, e dovrebbe essere selezionato un numero sufficiente di esperti degli Stati membri. Il gruppo di esperti dovrebbe consultare il comitato permanente forestale istituito dalla decisione n. 89/367/CEE del Consiglio, nonché le parti interessate e la società civile, per quanto concerne l'esame dei piani nazionali di contabilizzazione forestale.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  L'aumento dell'uso sostenibile di prodotti legnosi può limitare notevolmente le emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera e aumentarne gli assorbimenti. Le norme di contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di riportare con accuratezza nella loro contabilizzazione le modifiche del bacino di prodotti legnosi nel momento in cui avvengono, al fine di incentivare l'uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sugli aspetti metodologici relativi alla contabilizzazione dei prodotti legnosi.
(12)  L'aumento dell'uso sostenibile di prodotti legnosi può limitare notevolmente le emissioni mediante l'effetto di sostituzione (se si considerano l'energia e l'intensità di CO2 in altri settori, la produzione di cemento è ad esempio responsabile di circa l'8 % delle emissioni globali di CO2) e aumentare gli assorbimenti di gas a effetto serra dall'atmosfera. Le norme di contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di riportare con accuratezza nella loro contabilizzazione le modifiche del bacino di prodotti legnosi nel momento in cui avvengono, al fine di riconoscere e incentivare l'uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita piuttosto che l'uso di prodotti legnosi per finalità energetiche. Onde promuovere ulteriormente e integrare l'effetto positivo di sostituzione, la Commissione dovrebbe includere mediante un atto delegato un maggior numero di prodotti nel calcolo dei prodotti legnosi. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sugli aspetti metodologici relativi alla contabilizzazione dei prodotti legnosi.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono materialmente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un'inversione di assorbimenti precedenti. Poiché un cambiamento può essere anche il risultato di decisioni di gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, il presente regolamento dovrebbe garantire che le inversioni legate ad attività antropiche trovino accurato riscontro nella contabilizzazione LULUCF. Il presente regolamento dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere dalla contabilizzazione LULUCF le emissioni risultanti da disturbi che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia comportare una sottovalutazione indebita delle emissioni.
(13)  I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono materialmente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un'inversione di assorbimenti precedenti. Poiché un cambiamento può essere anche il risultato di decisioni di gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, il presente regolamento dovrebbe garantire che le inversioni legate ad attività antropiche trovino accurato riscontro nella contabilizzazione LULUCF. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a investire in azioni preventive, come le pratiche di gestione sostenibile, per ridurre i rischi associati alle perturbazioni naturali, evitando in questo modo gli impatti negativi sul pozzo di carbonio forestale. Il presente regolamento dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere dalla contabilizzazione LULUCF le emissioni risultanti da disturbi che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia comportare una sottovalutazione indebita delle emissioni.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  In funzione delle preferenze nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere le politiche nazionali ritenute adeguate a rispettare gli impegni assunti nel settore LULUCF, ivi compresa la possibilità di compensare le emissioni di una categoria d'uso del suolo mediante gli assorbimenti di un'altra categoria. Dovrebbero inoltre poter accumulare gli assorbimenti netti realizzati nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030. La possibilità di scambi tra Stati membri quale strumento supplementare per garantire la conformità dovrebbe essere mantenuta. Sulla falsariga della pratica adottata nel secondo periodo del protocollo di Kyoto, gli Stati membri, per assicurare il rispetto dell'impegno assunto a norma del presente regolamento, dovrebbero poter far valere i risultati superiori agli obiettivi a norma del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un’Unione dell’energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici.
(14)  In funzione delle preferenze nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere le politiche nazionali ritenute adeguate a rispettare gli impegni assunti nel settore LULUCF, ivi compresa la possibilità di compensare le emissioni di una categoria d'uso del suolo mediante gli assorbimenti di un'altra categoria. Dovrebbero inoltre poter accumulare gli assorbimenti netti realizzati nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030. La possibilità di scambi tra Stati membri quale strumento supplementare per garantire la conformità dovrebbe essere mantenuta. Sulla falsariga della pratica adottata nel secondo periodo del protocollo di Kyoto, gli Stati membri, per assicurare il rispetto dell'impegno assunto a norma del presente regolamento, dovrebbero poter far valere i risultati superiori agli obiettivi a norma del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un’Unione dell’energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici senza compromettere il livello di ambizione generale degli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter usare fino a 280 milioni di tonnellate di assorbimenti netti complessivi risultanti dalla contabilizzazione combinata delle categorie relative ai terreni disboscati, ai terreni imboschiti, alle terre coltivate gestite, ai pascoli gestiti, alle zone umide gestite, ove applicabile, e, in funzione dell'atto delegato da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) [2017/...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030, ai terreni forestali gestiti., al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti a norma del regolamento (UE) [2017/... ].
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare il rispetto degli impegni degli Stati membri avvengano all’insegna dell’efficienza, della trasparenza e dell’efficacia dei costi, il presente regolamento dovrebbe inserire obblighi di comunicazione nel regolamento (UE) n. 525/2013, e la verifica della conformità a norma del presente regolamento dovrebbe tenere conto delle relazioni trasmesse a norma di detti obblighi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 525/2013. Le suddette disposizioni potrebbero essere ulteriormente razionalizzate per tenere conto di eventuali modifiche pertinenti della governance dell'Unione dell'energia riguardo alla quale il programma di lavoro della Commissione prevede una proposta entro la fine del 2016.
(15)  Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare il rispetto degli impegni degli Stati membri avvengano all’insegna dell’efficienza, della trasparenza e dell’efficacia dei costi, il presente regolamento dovrebbe inserire obblighi di comunicazione nel regolamento (UE) n. 525/2013, e la verifica della conformità a norma del presente regolamento dovrebbe tenere conto delle relazioni trasmesse a norma di detti obblighi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 525/2013. Le suddette disposizioni potrebbero essere ulteriormente razionalizzate per tenere conto di eventuali modifiche pertinenti della proposta di regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia che la Commissione ha presentato il 30 novembre 2016.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis)  Ai sensi dell'UNFCCC, l'Unione e gli Stati membri sono tenuti a elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e comunicare alla conferenza delle Parti gli inventari nazionali relativi alle emissioni antropogeniche dalle fonti e agli assorbimenti nei pozzi di tutti i gas a effetto serra, utilizzando metodologie comparabili convenute dalla conferenza delle Parti. Gli inventari delle emissioni di gas a effetto serra sono cruciali per monitorare l'attuazione della dimensione della decarbonizzazione e per valutare la conformità con la legislazione in materia di clima. Gli obblighi degli Stati membri quanto alla creazione e gestione degli inventari nazionali sono enunciati nella proposta di regolamento della Commissione sulla governance dell'Unione dell'energia.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)  Per agevolare la raccolta dei dati e il miglioramento della metodologia, gli usi del suolo dovrebbero essere inventariati e comunicati grazie alla tracciabilità geografica di ciascuna aerea, in funzione dei sistemi nazionali e europei di raccolta dei dati. Per la raccolta dei dati, è opportuno utilizzare al meglio gli studi e i programmi esistenti, quali LUCAS (Land Use Cover Area frame Survey) e Copernicus (programma europeo di osservazione della Terra) per la raccolta di dati. La gestione dei dati, compresa la condivisione per il loro riutilizzo e la diffusione delle informazioni comunicate, dovrebbe essere effettuata in conformità della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).
(17)  Per agevolare la raccolta dei dati e il miglioramento della metodologia, gli usi del suolo dovrebbero essere appositamente inventariati e comunicati grazie alla tracciabilità geografica di ciascuna aerea, in funzione dei sistemi nazionali e europei di raccolta dei dati. Per la raccolta dei dati, è opportuno utilizzare al meglio gli studi e i programmi esistenti, quali LUCAS (Land Use Cover Area frame Survey), Copernicus (programma europeo di osservazione della Terra), in particolare attraverso Sentinel-2, per la raccolta di dati, e i sistemi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS, che possono essere impiegati a sostegno del monitoraggio dell'uso del suolo. La gestione dei dati, compresa la condivisione per il loro riutilizzo e la diffusione delle informazioni comunicate, dovrebbe essere effettuata in conformità della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)  Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione delle transazioni effettuate a norma del presente regolamento, compreso l'uso degli strumenti di flessibilità e il controllo della conformità, per quanto concerne l'adeguamento tecnico delle definizioni, dei valori, degli elenchi dei gas a effetto serra e dei comparti di carbonio, l'aggiornamento dei livelli di riferimento, la contabilizzazione delle transazioni e la revisione dei metodi e degli obblighi di informativa. Le suddette misure dovranno tenere conto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione che istituisce un registro dell'Unione. Le disposizioni necessarie dovrebbero essere contenute in uno strumento unico che combini le disposizioni contabili a norma della direttiva 2003/87/CE, del regolamento (UE) n. 525/2013, del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un’Unione dell’energia resiliente e del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(18)  Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione delle transazioni effettuate a norma del presente regolamento, compreso l'uso degli strumenti di flessibilità e il controllo della conformità, per quanto concerne l'adeguamento tecnico delle definizioni, dei valori, degli elenchi dei gas a effetto serra e dei comparti di carbonio, l'aggiornamento dei livelli di riferimento, la contabilizzazione delle transazioni e la revisione dei metodi sulla base delle più recenti linee guida IPCC adottate, comprese le linee guida IPCC supplementari del 2013 sulle zone umide per gli inventari nazionali sulle emissioni di gas a effetto serra e le linee guida UNFCCC, e degli obblighi di informativa. Le suddette misure dovranno tenere conto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione che istituisce un registro dell'Unione. Le disposizioni necessarie dovrebbero essere contenute in uno strumento unico che combini le disposizioni contabili a norma della direttiva 2003/87/CE, del regolamento (UE) n. 525/2013, del regolamento (UE) n. .../... relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un’Unione dell’energia resiliente e del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 19
(19)  Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame potrà tenere conto anche dei risultati del bilancio mondiale dell’accordo di Parigi.
(19)  Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione nel quadro dell'UNFCCC del 2018, la Commissione dovrebbe pubblicare una comunicazione che valuti la coerenza tra gli atti legislativi dell'Unione in materia di clima ed energia e gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame potrà tenere conto anche dei risultati del bilancio mondiale dell’accordo di Parigi.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Il presente regolamento non stabilisce obblighi in materia di contabilizzazione o di comunicazione per i privati, compresi gli agricoltori e i silvicoltori.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)
Il presente regolamento contribuisce al conseguimento da parte dell'Unione degli obiettivi dell'accordo di Parigi.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
(e bis)  dal 2026, zone umide gestite: uso del suolo comunicato come zone umide che restano tali, come insediamenti e altri terreni convertiti in zone umide e come zone umide convertite in insediamenti e altri terreni.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri hanno la facoltà di includere nel campo di applicazione degli impegni di cui all'articolo 4 le zone umide gestite, intese come uso del suolo comunicato come zone umide che restano tali, come insediamenti e altri terreni convertiti in zone umide e come zone umide convertite in insediamenti e altri terreni. Lo Stato membro che esercita suddetta facoltà contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle zone umide gestite in conformità del presente regolamento.
2.  Durante il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 gli Stati membri hanno la facoltà di includere nel campo di applicazione degli impegni di cui all'articolo 4 le zone umide gestite. Lo Stato membro che esercita suddetta facoltà contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle zone umide gestite in conformità del presente regolamento.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
(f bis)  «livello di riferimento per le foreste», la stima delle emissioni o degli assorbimenti annuali netti medi risultanti dai terreni forestali gestiti nel territorio dello Stato membro nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030;
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)
Per il periodo successivo al 2030, gli Stati membri si impegnano ad aumentare gli assorbimenti affinché superino le loro emissioni. La Commissione propone un quadro di riferimento per tali obiettivi dopo il 2030, che prevede un aumento degli assorbimenti, in linea con gli obiettivi climatici a lungo termine dell'Unione e gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
1.  Ciascuno Stato membro predispone e tiene una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (-).
1.  Ciascuno Stato membro predispone e tiene una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2, conformemente alle linee guida in materia di comunicazione adottate dagli organismi dell'UNFCCC o dell'accordo di Parigi per il periodo 2021-2030. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (-).
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4
4.  Gli Stati membri contabilizzano, per ciascuna categoria contabile, qualsiasi variazione della riserva di carbonio nei comparti di carbonio di cui all'allegato I, sezione B. Gli Stati membri hanno la facoltà di non contabilizzare le variazioni delle riserve di carbonio se il comparto di carbonio in questione non è una sorgente, salvo per la biomassa epigea e i prodotti legnosi raccolti in terreni forestali gestiti.
4.  Gli Stati membri contabilizzano, per ciascuna categoria contabile, qualsiasi variazione della riserva di carbonio nei comparti di carbonio di cui all'allegato I, sezione B. Gli Stati membri hanno la facoltà di non contabilizzare le variazioni delle riserve di carbonio se il comparto di carbonio in questione non è una sorgente, salvo per la biomassa epigea, il legno morto (epigeo e sotterraneo) nei terreni forestali gestiti e i prodotti legnosi raccolti in terreni forestali gestiti.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
2.  In deroga all'obbligo di applicare il termine temporale predefinito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono trasferire le terre coltivate, i pascoli, le zone umide, gli insediamenti e altri terreni dalla categoria in cui essi figurano quali terreni convertiti alla categoria in cui essi rimangono terreni forestali allo scadere di 30 anni dalla data della conversione.
2.  In deroga all'obbligo di applicare il termine temporale predefinito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono trasferire le terre coltivate, i pascoli, le zone umide, gli insediamenti e altri terreni dalla categoria in cui essi figurano quali terreni convertiti alla categoria in cui essi rimangono terreni forestali allo scadere di 30 anni dalla data della conversione, se opportunamente giustificato sulla base delle linee guida IPCC.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Le attività di imboschimento realizzate nel periodo compreso tra il 2017 e il 2030 nelle zone umide, incluse le torbiere, nella rete Natura 2000 e negli habitat elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, con particolare riferimento a formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere alte, torbiere basse, paludi basse e altre zone umide, compresi i terreni torbosi, ai sensi delle regole di contabilizzazione "lordo-netto" applicate non compaiono nella contabilizzazione dello Stato membro. Tali aree sono contabilizzate, ove applicabile, in riferimento agli assorbimenti o alle emissioni nella categoria dei terreni forestali solo dopo il loro trasferimento nei terreni forestali gestiti in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3
3.  Lo Stato membro che sceglie di includere le zone umide gestite nell'ambito del proprio impegno a norma dell'articolo 2 ne dà notifica alla Commissione entro il 31 dicembre 2020, per il periodo 2021-2025, e entro il 31 dicembre 2025, per il periodo 2026-2030.
3.  Lo Stato membro che sceglie di includere le zone umide gestite nell'ambito del proprio impegno a norma dell'articolo 2 per il periodo 2021-2025 ne dà notifica alla Commissione entro il 31 dicembre 2020.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4
4.  Gli Stati membri che hanno scelto di includere le zone umide gestite nel campo di applicazione dei rispettivi impegni a norma dell'articolo 2 contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento 2005-2007.
4.  Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento 2005-2007.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)
Gli Stati membri che hanno deciso di includere le zone umide gestite nell’ambito di applicazione dei rispettivi impegni a norma dell'articolo 2 contabilizzano nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle zone umide gestite calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento 2005-2007.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  Nel periodo dal 2021 al 2025 gli Stati membri che non hanno scelto di includere le zone umide gestite nell’ambito di applicazione dei rispettivi impegni a norma dell'articolo 2 comunicano tuttavia alla Commissione le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle zone umide gestite.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque il livello di riferimento per le foreste. Il livello di riferimento per le foreste è la stima delle emissioni o degli assorbimenti annuali netti medi risultanti dai terreni forestali gestiti nel territorio dello Stato membro nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030.
1.  Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque il livello di riferimento per le foreste.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
2.  Se il calcolo di cui al paragrafo 1 risulta negativo rispetto al livello di riferimento per le foreste, lo Stato membro include nella contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti un valore ottenuto moltiplicando per cinque un quantitativo totale netto di assorbimenti non superiore all'equivalente del 3,5% delle sue emissioni nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III.
2.  Se il calcolo di cui al paragrafo 1 risulta negativo rispetto al livello di riferimento per le foreste, lo Stato membro include nella contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti un valore ottenuto moltiplicando per cinque un quantitativo totale netto di assorbimenti non superiore all'equivalente del 3,5% delle sue emissioni nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III. Gli Stati membri possono aggiungere al 3,5 % l'ammontare degli assorbimenti netti per la contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti provenienti dai pannelli di legno, dal legno segato e dal legno morto, secondo le condizioni stabilite al secondo, al terzo e al quarto comma del presente paragrafo.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Gli assorbimenti netti derivanti dai pannelli di legno di cui all'articolo 9, lettera b), e dal legno segato di cui alla lettera c) di tale articolo, possono essere contabilizzati separatamente al di fuori e in aggiunta all'importo degli assorbimenti netti per le contabilizzazioni relative ai terreni forestali gestiti fino a un livello massimo del 3 % delle emissioni dello Stato membro nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III, moltiplicato per cinque.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)
Gli assorbimenti netti della categoria del comparto del carbonio relativa al legno morto possono essere contabilizzati separatamente al di fuori e in aggiunta alla cifra degli assorbimenti netti per la contabilità relativa ai terreni forestali gestiti fino al livello del 3 % delle emissioni dello Stato membro nel suo anno di riferimento o nel periodo specificato all'allegato III, moltiplicato per cinque.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 quater (nuovo)
L'importo combinato degli assorbimenti netti del 3,5% di cui al primo comma più gli assorbimenti netti per le contabilizzazioni relative ai terreni forestali gestiti derivanti da pannelli di legno, legno segato e legno morto non superano insieme il 7 % delle emissioni dello Stato membro nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III, moltiplicato per cinque.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2
Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche e dell'intensità attuali di gestione forestale, quali documentate tra il 1990 e il 2009 per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno.
Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include un nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche attuali di gestione forestale, conformemente migliori dati a disposizione, quali documentate tra il 2000 e il 2012 per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno.
Un aumento del raccolto da parte di uno Stato membro, sulla base di pratiche sostenibili di gestione forestale e di politiche nazionali adottate fino alla data di presentazione dei livelli di riferimento per le foreste, rispetta le seguenti condizioni:
a)  i terreni forestali gestiti rimangono un pozzo di gas a effetto serra; e
b)  le modalità per mantenere o migliorare i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra entro il 2050, al fine di realizzare l'obiettivo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi, ovvero il conseguimento di un equilibrio tra emissioni antropiche dalle fonti e dall'assorbimento dei pozzi di gas ad effetto serra nella seconda metà di questo secolo, sono definite in una strategia a basse emissioni a lungo termine.
La Commissione può concedere una deroga rispetto al periodo di riferimento 2000-2012, su presentazione di una richiesta motivata da parte di uno Stato membro che giustifichi l'assoluta necessità di tale deroga per motivi di disponibilità dei dati, come ad esempio il calendario degli inventari forestali.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)
In deroga al paragrafo 2, il livello di riferimento per le foreste per la Croazia può essere calcolato per tenere conto dell'occupazione di una parte del suo territorio dal 1991 al 1998 e degli effetti della guerra e delle sue conseguenze sulle pratiche di gestione forestale sul suo territorio escludendo nel contempo l'impatto delle politiche sullo sviluppo dei pozzi forestali.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 3
Il piano nazionale di contabilizzazione forestale è pubblicato e sottoposto a consultazione pubblica.
Il piano nazionale di contabilizzazione forestale è pubblicato, anche tramite pubblicazione via Internet, e sottoposto a consultazione pubblica.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4
4.  Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per stabilire il livello di riferimento per le foreste nel piano nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione dei terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti. Entro la fine del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030 lo Stato membro presenta alla Commissione una correzione tecnica del livello di riferimento, se necessario per assicurare la coerenza.
4.  Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per stabilire il livello di riferimento per le foreste nel piano nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione dei terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti. I dati utilizzati consistono nella contabilizzazione verificata più recente dell'uso del suolo e delle condizioni delle foreste. Entro la fine del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030 lo Stato membro presenta alla Commissione una correzione tecnica del livello di riferimento, se necessario per assicurare la coerenza, e per comunicare i contributi positivi in conseguenza di una politica di gestione sostenibile delle foreste in vigore al momento della sua determinazione.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5
5.  La Commissione esamina i piani nazionali di contabilizzazione forestale e le correzioni tecniche per valutare in quale misura i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. La Commissione può ricalcolare i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti se necessario per assicurare la conformità con i principi e gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1.
5.  Un gruppo di esperti, istituito in conformità della decisione C(2016)3301 della Commissione e comprendente rappresentanti della Commissione e degli Stati membri, esamina, in consultazione con il comitato permanente forestale e il gruppo di dialogo civile sulle foreste e il sughero, i piani nazionali di contabilizzazione forestale e le correzioni tecniche per valutare in quale misura i livelli di riferimento per le foreste, nuovi o corretti, fissati dagli Stati membri sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. La Commissione può ricalcolare i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti solo qualora non siano stati rispettati i principi e gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. La Commissione elabora una relazione di sintesi e la rende disponibile al pubblico.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)
Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutti i dati e le informazioni necessari per effettuare il riesame e la valutazione di cui al primo comma.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6
6.  La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 14 per modificare l'allegato II alla luce dell'esame svolto in conformità del paragrafo 5, per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste in base ai piani nazionali di contabilizzazione forestale o alle correzioni tecniche presentati, e tenuto conto di qualsiasi ricalcolo eseguito nell'ambito dell'esame. Fino all'entrata in vigore dell'atto delegato i livelli di riferimento per le foreste di cui all'allegato II continuano a essere d'applicazione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030.
6.  La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 14 per modificare l'allegato II alla luce dell'esame e della valutazione svolti dal gruppo di esperti in conformità del paragrafo 5 del presente articolo, per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste in base ai piani nazionali di contabilizzazione forestale o alle correzioni tecniche presentati, e tenuto conto di qualsiasi ricalcolo eseguito nell'ambito dell'esame.
Fino all'entrata in vigore degli atti delegati i livelli di riferimento per le foreste di cui all'allegato II continuano a essere d'applicazione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di modificare il presente regolamento aggiornando le categorie di prodotti legnosi con prodotti aggiuntivi che hanno un effetto di sequestro del carbonio, sulla base delle linee guida IPCC e garantendo l'integrità dell'ambiente, e aggiornando i valori di emivita predefiniti specificati nell'allegato V per adeguarli al progresso tecnico.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
1.  Alla fine dei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni forestali gestiti le emissioni di gas a effetto serra risultanti da disturbi naturali in eccesso rispetto alle emissioni medie della stessa origine nel periodo 2001-2020, ad esclusione dei valori statisticamente anomali ("livello di fondo") calcolati in conformità del presente articolo e dell'allegato VI.
1.  Alla fine dei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti le emissioni di gas a effetto serra risultanti da disturbi naturali in eccesso rispetto alle emissioni medie della stessa origine nel periodo 2001-2020, ad esclusione dei valori statisticamente anomali ("livello di fondo") calcolati in conformità del presente articolo e dell'allegato VI.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  Nella relazione di cui all'articolo 15 è inclusa una valutazione sull'impatto del meccanismo di flessibilità di cui al presente articolo.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)
Articolo 12 bis
La Commissione riferisce nel 2027 e nel 2032 in merito al saldo cumulativo delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti nell'Unione in relazione alle emissioni e agli assorbimenti medi nel periodo compreso tra il 1990 e il 2009. Se il saldo cumulativo è negativo, la Commissione elabora una proposta per compensare ed eliminare il quantitativo corrispondente dalle assegnazioni di emissione degli Stati membri a norma del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio1a.
__________________
1a Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (GU L ..., ..., pag. ...).
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3, 5, 8, 10 e 13 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore].
2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3, 5, 8, 9, 10 e 13 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore].
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma -1 (nuovo)
Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione del 2018 nel quadro dell'UNFCCC, la Commissione pubblica una comunicazione che valuta la coerenza tra gli atti legislativi dell'Unione in materia di clima ed energia e gli obiettivi dell'accordo di Parigi.
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1
La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all’obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall’accordo di Parigi, potendo eventualmente formulare proposte.
La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all’obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall’accordo di Parigi. Le relazioni sono corredate, se del caso, di proposte legislative.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0262/2017).

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