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Procedura : 2017/2029(INI)
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A8-0264/2017

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P8_TA(2017)0344

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Mercoledì 13 settembre 2017 - Strasburgo
Esportazioni di armi: applicazione della posizione comune 2008/944/PESC
P8_TA(2017)0344A8-0264/2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sull'esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC (2017/2029(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti i principi sanciti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare la promozione della democrazia e dello Stato di diritto, la preservazione della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale,

–  vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari(1) (in appresso "la posizione comune"),

–  viste la 17a(2) e la 18a(3) relazione annuale dell'UE, redatte in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, della posizione comune,

–  viste la decisione (PESC) 2015/2309 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi(4) e la decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi(5),

–  visto l'elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 6 marzo 2017(6),

–  visto il manuale per l'uso della posizione comune, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari,

–  visti il quadro strategico e piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia del 25 giugno 2012 e il suo punto 11, lettera e), nonché il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia (2015-2019) del 20 luglio 2015 e il suo punto 21, lettera d),

–  visto il trattato sul commercio delle armi (ATT), adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013(7) ed entrato in vigore il 24 dicembre 2014,

–  vista la decisione (PESC) 2013/768 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alle attività dell'UE a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza(8),

–  vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa(9),

–  visti il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso(10), quale modificato dal regolamento (UE) n. 599/2014 del 16 aprile 2014, e l'elenco dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui al suo allegato I (in appresso "regolamento sui prodotti a duplice uso"),

–  visto il regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti(11),

–  viste le sue precedenti risoluzioni in materia, in particolare quella del 17 dicembre 2015(12) sull'attuazione della posizione comune, quella del 25 febbraio 2016 sulla situazione umanitaria nello Yemen(13), quella del 14 dicembre 2016 sulla relazione annuale 2015 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia(14) e quella del 27 febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati(15),

–  vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 sulle imprese di sicurezza private(16),

–  visti l'articolo 52 e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0264/2017),

A.  considerando che il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva è sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

B.  considerando che gli ultimi dati(17) mostrano che, nel periodo tra il 2012 e il 2016, i trasferimenti internazionali delle principali armi hanno raggiunto il volume più elevato rispetto a ogni altro quinquennio dalla fine della guerra fredda, superando dell'8,4 % il dato relativo al periodo 2007-2011;

C.  considerando che le esportazioni e i trasferimenti di armi hanno un impatto sulla sicurezza umana, sui diritti umani, sulla democrazia, sul buon governo e sullo sviluppo socioeconomico; che, oltretutto, le esportazioni di armi contribuiscono a creare circostanze che costringono le persone a fuggire dai propri paesi; che ciò rende necessario un sistema di controllo delle armi rigoroso, trasparente, efficace e comunemente accettato e definito;

D.  considerando che gli ultimi dati(18) mostrano che le esportazioni dall'UE a 28 nel periodo 2012-2016 ammontavano al 26 % del totale mondiale, e che l'UE a 28 nel suo complesso è pertanto il secondo maggiore fornitore di armi del mondo dopo gli Stati Uniti (33 %) e prima della Russia (23 %); che, stando all'ultima relazione del Gruppo "Esportazioni di armi convenzionali" (COARM), nel 2014 agli Stati membri dell'UE sono state concesse licenze di esportazione di armi per un valore complessivo di 94,40 miliardi di EUR;

E.  considerando che gli ultimi dati(19) mostrano che le esportazioni di armi verso il Medio Oriente sono aumentate dell'86 % e rappresentano il 29 % delle esportazioni mondiali nel periodo tra il 2012 e il 2016;

F.  considerando che gli ultimi dati ufficiali dell'Unione indicano che, nel 2015, il Medio Oriente era per l'UE a 28 la regione più importante in termini di esportazioni di armi, con un totale di 78,8 miliardi EUR in licenze di esportazione di armi autorizzate;

G.  considerando che alcuni trasferimenti di armi dagli Stati membri dell'UE verso regioni e paesi instabili e a rischio di crisi sono stati utilizzati in conflitti armati o per la repressione interna; che alcuni di tali trasferimenti sarebbero stati sviati verso gruppi terroristici, ad esempio in Siria e in Iraq; che in alcuni casi le armi esportate verso taluni paesi, ad esempio l'Arabia Saudita, sono state utilizzate per conflitti come quello in Yemen; che tali esportazioni violano palesemente la posizione comune, ponendo in evidenza la necessità di un miglior controllo e di una maggiore trasparenza;

H.  considerando che non esiste un sistema standardizzato di verifica e di rendicontazione che consenta di stabilire se e in quale misura le esportazioni dei singoli Stati membri violino gli otto criteri, né esistono meccanismi sanzionatori se uno Stato membro procede a esportazioni in palese violazione degli otto criteri;

I.  considerando che le indagini realizzate dal BICC (Bonn International Conversion Centre) hanno per esempio rivelato che, nel 2015, nella sola Germania sono state rilasciate 4 256 licenze di esportazione di armi per esportazioni verso 83 paesi classificati come problematici alla luce della posizione comune(20);

J.  considerando che il contesto della sicurezza mondiale e regionale è cambiato drasticamente, in particolare per quanto concerne il vicinato meridionale e orientale dell'Unione, mettendo in luce l'urgente necessità di migliorare e rendere più sicure le modalità di produzione delle informazioni per le valutazioni dei rischi correlati al rilascio di licenze di esportazione;

K.  considerando che alcuni Stati membri hanno recentemente sottoscritto accordi strategici sulla cooperazione militare che includono trasferimenti di grandi quantità di tecnologie di alta qualità con paesi non democratici nella regione del Medio Oriente e dell'Africa settentrionale;

L.  considerando che, come sancito dal trattato di Lisbona, l'eliminazione della povertà è l'obiettivo principale della politica di sviluppo dell'UE, nonché una delle priorità della sua azione esterna finalizzata alla ricerca di un mondo più stabile e prospero; che la fornitura di armi a paesi in conflitto, oltre a rendere possibile il dilagare della violenza, incide negativamente sulle possibilità di sviluppo di tali paesi;

M.  considerando che il panorama industriale della difesa in Europa rappresenta un settore di primaria importanza, ed è al contempo caratterizzato da sovraccapacità, duplicazioni e frammentazione, il che ostacola la competitività dell'industria della difesa e ha portato a un'espansione delle politiche in materia di esportazioni;

N.  considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 25 febbraio 2016 sulla situazione umanitaria nello Yemen, ha invitato il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) ad avviare un'iniziativa finalizzata all'imposizione da parte dell'UE di un embargo sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita;

O.  considerando che la situazione nello Yemen, da allora, si è ulteriormente deteriorata anche a causa delle azioni militari portate avanti dalla coalizione guidata dai sauditi; che alcuni Stati membri hanno interrotto la fornitura di armi all'Arabia Saudita in ragione delle azioni da essa perpetrate nello Yemen, mentre altri hanno continuato a fornire tecnologie militari in violazione dei criteri 2, 4 6, 7 e 8;

P.  considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 14 dicembre 2016 sulla relazione annuale 2015 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia, ha sottolineato che i diritti umani dovrebbero essere una priorità e ha invitato gli Stati membri a trovare un accordo per una politica di esportazione più moderna, flessibile e basata sui diritti umani, soprattutto in relazione a paesi con comprovate attività di repressione interna violenta e violazioni dei diritti umani;

Q.  considerando che la strategia globale dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza dovrebbe servire a migliorare la coerenza delle politiche sul controllo delle esportazioni di armi;

1.  osserva che gli Stati hanno il diritto legittimo di acquisire tecnologia militare a fini di autodifesa; sottolinea che il mantenimento di un'industria della difesa rientra nella necessità di autodifesa degli Stati membri; ricorda che una delle motivazioni alla base dell'elaborazione della posizione comune era quella di evitare che gli armamenti europei venissero utilizzati contro le forze armate degli Stati membri e di prevenire violazioni dei diritti umani e il prolungamento di conflitti armati; ribadisce che la posizione comune costituisce un quadro giuridicamente vincolante che stabilisce i requisiti minimi che gli Stati membri devono applicare nell'ambito del controllo delle esportazioni di armi e che prevede l'obbligo di valutare una domanda di licenza di esportazione tenendo conto di tutti gli otto criteri ivi elencati;

2.  constata che lo sviluppo di equipaggiamenti destinati alla difesa rappresenta uno strumento importante per il settore della difesa e che una base industriale e tecnologica di difesa europea competitiva e innovativa, ancora da sviluppare, dovrebbe fungere da strumento a garanzia della sicurezza e della difesa degli Stati membri, dei cittadini dell'Unione e contribuire all'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC), e in particolare della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); invita gli Stati membri a superare l'attuale inefficienza della spesa per la difesa dovuta alle duplicazioni, alla frammentazione e all'assenza di interoperabilità, nonché a puntare a fare dell'UE un fornitore di sicurezza anche attraverso un maggiore controllo delle esportazioni di armi; ribadisce che, ai sensi dell'articolo 10 della posizione comune, la considerazione degli interessi economici, sociali, commerciali e industriali degli Stati membri non deve pregiudicare l'applicazione degli otto criteri che regolamentano le esportazioni di armi;

3.  osserva, tuttavia, che la tecnologia militare raggiunge talvolta destinazioni e utilizzatori finali che non soddisfano i criteri della posizione comune; esprime preoccupazione per il fatto che la proliferazione di sistemi d'arma in tempi di guerra e in situazioni di forte tensione politica potrebbe avere conseguenze negative sproporzionate sui civili; esprime inquietudine per quanto riguarda la corsa agli armamenti a livello globale e gli approcci militari nella risoluzione dei conflitti e dei disordini politici; sottolinea che i conflitti dovrebbero essere risolti in via prioritaria con mezzi diplomatici;

4.  esorta gli Stati membri e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a migliorare significativamente la coerenza dell'attuazione della posizione comune, allo scopo di rafforzare la sicurezza dei civili che soffrono a causa di conflitti e violazioni dei diritti umani nei paesi terzi come anche la sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini, nonché a creare condizioni di parità per le imprese dell'UE; sottolinea in tal senso che un'applicazione coerente della posizione comune è essenziale per la credibilità dell'UE quale attore globale ispirato a un sistema di valori;

5.  incoraggia i paesi che stanno per ottenere lo status di paese candidato o i paesi che desiderino comunque avvicinarsi al percorso di adesione all'UE di applicare le disposizioni della posizione comune; si compiace del fatto che l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Canada, la Georgia, l'Islanda, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Norvegia si siano allineati ai criteri e ai principi della posizione comune e che, così facendo, stiano altresì perseguendo un ulteriore allineamento alla PESC e alla PSDC; invita gli Stati membri a collaborare da vicino con i paesi terzi che hanno ufficialmente aderito ai criteri della posizione comune segnatamente al fine di migliorare lo scambio di informazioni e la trasparenza nella concessione di licenze; invita inoltre il SEAE a incoraggiare particolarmente i paesi europei ad allinearsi alla posizione comune onde garantire uno spazio europeo più vasto e più sicuro;

6.  invita gli Stati membri e il SEAE a collaborare da vicino alla prevenzione dei rischi derivanti dagli sviamenti e dall'immagazzinamento di armi, per esempio il traffico illecito di armi e il contrabbando; sottolinea il rischio di reintroduzione nell'UE delle armi esportate verso paesi terzi, attraverso il contrabbando e il traffico di armi;

7.  constata l'elevato livello di responsabilità dell'Unione in termini di rischio per la sicurezza dovuto all'assenza di un sostegno e di un impegno maggiori da parte dell'UE sul fronte della disattivazione di molte scorte di armi ancora esistenti in Bosnia-Erzegovina, Albania e Ucraina;

8.  ritiene che la modalità di valutazione dei rischi correlati al rilascio di licenze di esportazione dovrebbe contemplare un principio di precauzione e che gli Stati membri oltre a valutare se una specifica tecnologia militare possa essere utilizzata o meno a fini di repressione interna o per altri scopi indesiderati (approccio funzionale) dovrebbero anche valutare i rischi sulla base della situazione generale nel paese di destinazione (approccio di principio);

9.  rileva che, nel contesto della Brexit, sarebbe importante che il Regno Unito continuasse ad essere vincolato dalla posizione comune e ad applicarne le disposizioni operative come altri paesi terzi europei;

10.  invita gli Stati membri e il SEAE a sviluppare una strategia specifica per tutelare formalmente gli individui che denunciano pratiche di enti e imprese del settore degli armamenti che risultino contrarie ai criteri e ai principi della posizione comune;

11.  sottolinea l'importanza di garantire la coerenza tra tutti i regimi di controllo delle esportazioni dell'Unione, specialmente per quanto riguarda l'interpretazione dei criteri di controllo; ribadisce altresì l'importanza della coerenza tra gli strumenti di controllo delle esportazioni e gli altri strumenti di politica estera nonché gli strumenti commerciali, per esempio il sistema delle preferenze generalizzate e il regolamento sui minerali originari di zone di conflitto;

12.  ribadisce l'effetto dannoso che l'esportazione incontrollata di tecnologie di sorveglianza informatica da parte delle imprese dell'UE può avere sulla sicurezza dell'infrastruttura digitale dell'Unione e sui diritti umani; sottolinea, al riguardo, l'importanza di un aggiornamento rapido, efficace e globale del regolamento UE relativo ai beni a duplice uso e invita il Consiglio ad adottare un calendario ambizioso in merito;

13.  evidenzia l'importanza di limitare efficacemente le esportazioni di armi alle imprese di sicurezza private quali utilizzatori finali e di provvedere a che tali licenze siano concesse solo quando, previ controlli approfonditi di dovuta diligenza, si stabilisca che l'impresa di sicurezza privata in questione non si sia resa colpevole di violazioni dei diritti umani; sottolinea la necessità di introdurre meccanismi di responsabilità e trasparenza al fine di garantire l'utilizzo responsabile delle armi da parte delle imprese di sicurezza private;

Applicazione dei criteri della posizione comune

14.  osserva che, in base a quanto riportato nelle relazioni annuali, il criterio 1 è stato invocato 81 volte nel 2014 e 109 volte nel 2015 per rifiutare il rilascio di licenze;

15.  ribadisce il suo invito al VP/AR ad avviare un'iniziativa dell'UE volta a imporre un embargo sulle armi nei confronti dei paesi che sono accusati di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, con particolare riferimento agli attacchi deliberati contro le infrastrutture civili; sottolinea nuovamente che la costante concessione di licenze per la vendita di armi a tali paesi costituisce una violazione della posizione comune;

16.  osserva che, in base a quanto riportato nelle relazioni annuali, il criterio 2 è stato invocato 72 volte nel 2014 e 89 volte nel 2015 per rifiutare il rilascio di licenze; deplora che dai dati emerga la mancanza di un approccio comune alla situazione della Siria, dell'Iraq e dello Yemen in particolare; incoraggia gli Stati membri e il SEAE ad avviare una discussione sull'estensione del criterio 2 al fine di includere indicatori della governance democratica, in quanto tali criteri di valutazione potrebbero aiutare a definire ulteriori salvaguardie contro le involontarie conseguenze negative delle esportazioni; ritiene inoltre che un approccio più di principio alla valutazione dei rischi permetterebbe di concentrarsi sul rispetto generale del diritto internazionale umanitario e in materia di diritti umani da parte del destinatario;

17.  ritiene che le esportazioni all'Arabia Saudita violino almeno il criterio 2 visto il coinvolgimento del paese nelle gravi violazioni del diritto umanitario accertato dalle autorità competenti delle Nazioni Unite; ribadisce il suo invito del 26 febbraio 2016 relativo alla necessità urgente di imporre un embargo sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita;

18.  osserva che, in base a quanto riportato nelle relazioni annuali, il criterio 3 è stato invocato 99 volte nel 2014 e 139 volte nel 2015 per rifiutare il rilascio di licenze; sottolinea la necessità di valutare, nell'ambito del criterio 3, i recenti trasferimenti di armi da parte degli Stati membri verso soggetti non statali, compresa la prestazione di assistenza tecnica e di addestramento, alla luce dell'azione comune 2002/589/PESC sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere;

19.  osserva che, in base a quanto riportato nelle relazioni annuali, il criterio 4 è stato invocato 57 volte nel 2014 e 85 volte nel 2015 per rifiutare il rilascio di licenze; deplora che la tecnologia militare esportata dagli Stati membri venga utilizzata nel conflitto nello Yemen; esorta gli Stati membri a conformarsi alla posizione comune in maniera coerente sulla base di un'approfondita valutazione dei rischi a lungo termine;

20.  osserva che, in base a quanto riportato nelle relazioni annuali, il criterio 5 è stato invocato 7 volte nel 2014 e 16 volte nel 2015 per rifiutare il rilascio di licenze; ricorda che tale criterio fa riferimento agli interessi in materia sicurezza degli Stati membri e dei paesi alleati, pur riconoscendo che tali interessi non possono incidere sull'osservanza dei criteri relativi al rispetto dei diritti umani e alla pace, sicurezza e stabilità regionali;

21.  osserva che, in base a quanto riportato nelle relazioni annuali, il criterio 6 è stato invocato 6 volte nel 2014 per rifiutare il rilascio di licenze, mentre non è stato notificato alcun rifiuto per il 2015; manifesta la propria preoccupazione per le notizie di sviamento di esportazioni di armi dagli Stati membri verso soggetti non statali, compresi gruppi terroristici, e avverte che tali armi potrebbero essere utilizzate contro civili, all'interno e all'esterno del territorio dell'Unione; ribadisce l'importanza di controlli più serrati su queste esportazioni di armi per l'adempimento degli impegni internazionali relativi alla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata;

22.  esprime preoccupazione per i possibili sviamenti delle esportazioni di armi all'Arabia Saudita e al Qatar verso attori armati non statali in Siria, responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario, ed esorta il COARM ad affrontare la questione con urgenza; riconosce che la maggior parte delle armi nelle mani dei ribelli e dei gruppi terroristici proviene da fonti non europee;

23.  osserva che, in base a quanto riportato nelle relazioni annuali, il criterio 7 è stato invocato 117 volte nel 2014 e 149 volte nel 2015 per rifiutare il rilascio di licenze; manifesta la propria preoccupazione, tra l'altro, per i presunti sviamenti di esportazioni di armi portatili e di armi leggere dagli Stati europei verso alcune destinazioni da cui tali esportazioni sono state poi sviate per approvvigionare attori non statali e altri utilizzatori finali che violano la posizione comune in paesi quali la Siria, l'Iraq, lo Yemen e il Sud Sudan; mette in risalto l'urgente necessità di basare le valutazioni del rischio di sviamento su elementi che vadano oltre la semplice assunzione di impegni da parte di uno Stato destinatario in un certificato di destinazione finale; sottolinea l'esigenza di mettere a punto efficaci meccanismi di controllo post-spedizione che assicurino che le armi non vengano riesportate verso utilizzatori finali non autorizzati; evidenzia il potenziale ruolo che il SEAE potrebbe svolgere nel sostenere gli sforzi degli Stati membri in tale ambito;

24.  osserva che, in base a quanto riportato nelle relazioni annuali, il criterio 8 è stato invocato una volta nel 2014 per rifiutare il rilascio di licenze, mentre non è stato notificato alcun rifiuto per il 2015; riconosce che una migliore applicazione del criterio 8 potrebbe contribuire in modo determinante alla coerenza delle politiche dell'UE in materia di obiettivi di sviluppo e obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo 16.4; invita gli Stati membri e il SEAE ad aggiornare il manuale per l'uso della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio al riguardo e a concentrarsi sul potenziale danno allo sviluppo arrecato dall'uso di armi;

25.  chiede agli Stati membri e al SEAE di introdurre un nuovo criterio nella posizione comune al fine di garantire che, al momento della concessione delle licenze, si tenga debitamente conto del rischio di corruzione in relazione alle esportazioni;

Incremento dello scambio di informazioni tra gli Stati membri

26.  invita gli Stati membri e il SEAE ad aumentare la coerenza dell'attuazione della posizione comune e a rafforzare i meccanismi di scambio di informazioni, rendendo disponibili informazioni migliori dal punto di vista qualitativo e quantitativo per le valutazioni dei rischi correlati al rilascio di licenze di esportazione, mediante un'ampia digitalizzazione garantita del sistema attuale, come segue:

   a) fornendo maggiori informazioni sulle licenze di esportazione e sulle esportazioni effettive, condivise in maniera sistematica e tempestiva, anche in relazione a utilizzatori finali che destano preoccupazione, a casi di sviamento, a certificati di destinazione finale contraffatti o problematici per altre ragioni, nonché a intermediari o a imprese di trasporto sospetti, in conformità delle leggi nazionali;
   b) tenendo una lista di entità e individui condannati per violazione della normativa in materia di esportazione di armi, di casi identificati di sviamento e di persone di cui è sospetto o noto il coinvolgimento nel commercio illegale di armi o in attività che minacciano la sicurezza internazionale e nazionale;
   c) condividendo le migliori pratiche adottate per l'applicazione degli otto criteri;
   d) trasformando il manuale per l'uso in una risorsa interattiva online,
   e) trasformando, entro la fine del 2018, la relazione annuale dell'UE in una banca dati online consultabile, il cui nuovo formato si applicherà ai dati relativi al 2016;
   f) incentivando chiare e ben consolidate procedure di collaborazione tra le forze dell'ordine e le autorità di frontiera basate sullo scambio di informazioni al fine di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza e sradicare il traffico illegale di armi, il quale costituisce un elemento di rischio per la sicurezza dell'UE e dei suoi cittadini.

27.  si compiace dell'intenzione del COARM di coinvolgere il SEAE in maniera più sistematica nella preparazione delle discussioni sulla situazione nei paesi di destinazione e sui potenziali utilizzatori finali; ribadisce l'importanza di consultare periodicamente il gruppo "Diritti umani" (COHOM) durante tale processo;

28.  constata che, ai fini di uno scambio di informazioni e di una cooperazione efficaci, sono altresì necessarie riunioni con il personale preposto alla definizione delle politiche, al rilascio delle licenze e all'applicazione della normativa, e incoraggia la messa a disposizione di risorse sufficienti a tal fine; ritiene che l'espansione delle pertinenti capacità degli Stati membri rappresenti un fattore cruciale per rafforzare l'attuazione della posizione comune; invita gli Stati membri e il SEAE a incrementare il personale che si occupa delle questioni relative alle esportazioni sia a livello nazionale che dell'UE; incoraggia l'istituzione di fondi dell'UE da utilizzare per il rafforzamento delle capacità per i funzionari deputati all'emissione delle licenze e all'applicazione della normativa negli Stati membri;

29.  sottolinea la necessità di sviluppare un approccio per le situazioni in cui gli Stati membri danno un'interpretazione diversa degli 8 criteri della posizione comune per le esportazioni di prodotti essenzialmente simili verso destinazioni e utilizzatori finali analoghi, così da mantenere condizioni di parità e tutelare la credibilità dell'UE all'estero; ritiene che sia anche giunto il momento di valutare un ruolo più incisivo delle istituzioni dell'UE rispetto al processo di concessione delle licenze a livello degli Stati membri, segnatamente per quanto riguarda tali situazioni; invita gli Stati membri a sostenere la creazione di un'autorità per il controllo delle armi sotto l'egida del VP/AR; ritiene che dovrebbe essere emesso un parere per gli Stati membri che intendano concedere una licenza negata da un altro o altri Stati membri;

30.  sottolinea la necessità urgente di rafforzare il ruolo delle delegazioni dell'UE nel fornire assistenza agli Stati membri e al SEAE per la valutazione dei rischi connessi alla concessione di licenze per l'esportazione e per la realizzazione dei controlli degli utilizzatori finali, dei controlli post-spedizione e delle ispezioni in loco;

31.  esorta gli Stati membri a introdurre una disposizione nella posizione comune per garantire che un embargo dell'UE nei confronti di un paese terzo comporti una revoca automatica delle licenze già concesse per le merci incluse nell'embargo;

32.  invita tutti gli Stati membri a continuare a sostenere i paesi che non fanno parte dell'Unione europea nell'elaborazione, nell'aggiornamento e nell'applicazione, se del caso, delle misure legislative e amministrative destinate a garantire un sistema di controlli delle esportazioni di armi e tecnologie militari;

Rafforzamento dell'adempimento degli obblighi di informazione

33.  deplora il considerevole ritardo nella pubblicazione della 17a relazione annuale dell'UE, avvenuta almeno 17 mesi dopo il rilascio delle licenze o l'effettuazione delle esportazioni; si rammarica, inoltre, che la 18a relazione annuale dell'UE sia stata resa pubblica solo nel marzo 2017;

34.  critica le violazioni degli otto criteri da parte degli Stati membri; ritiene che occorra promuovere un'applicazione omogenea e coerente degli otto criteri; constata l'assenza di disposizioni relative alle sanzioni per gli Stati membri che violano gli otto criteri al momento della concessione delle licenze e consiglia agli Stati membri di prevedere modalità per eseguire verifiche indipendenti; ritiene che sia giunto il momento di avviare un processo che porti a un meccanismo di sanzioni per gli Stati membri che non rispettano la posizione comune;

35.  ricorda che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della posizione comune, tutti gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni in merito alle loro esportazioni di armi e li invita ad adempiere ai loro obblighi; deplora che gli Stati membri che hanno fornito contributi completi alla 17a relazione annuale dell'UE attraverso dati disaggregati sulle licenze e sulle effettive esportazioni siano stati 21, e solo 20 per la 18a relazione; invita tutti gli Stati membri, inclusi la Francia, la Germania e il Regno Unito, ossia i tre Stati membri principali per quanto concerne l'esportazione di armi che non hanno fornito contributi completi, a presentare dati esaurienti riguardo alle loro precedenti esportazioni in vista della prossima relazione annuale;

36.  chiede che sia garantita una procedura di informazione e presentazione dei contributi più standardizzata e tempestiva, stabilendo un calendario rigoroso per la comunicazione dei dati che non vada oltre il gennaio successivo all'anno in cui sono avvenute le esportazioni e introducendo una data fissa di pubblicazione che non vada oltre il marzo successivo all'anno in cui sono avvenute le esportazioni;

37.  ritiene che la posizione comune dovrebbe essere completata da un elenco continuamente aggiornato e accessibile al pubblico, corredato di una motivazione esaustiva, che chiarisca in che misura le esportazioni verso determinati paesi destinatari siano o meno conformi agli otto criteri;

38.  ritiene necessario introdurre un sistema di verifica e di rendicontazione standardizzato che stabilisca se e in che misura le esportazioni dei singoli Stati membri dell'Unione europea violino gli otto criteri;

39.  esorta tutti gli Stati membri a rispettare pienamente i rispettivi obblighi di comunicazione sanciti dalla posizione comune; sottolinea che dati di qualità elevata sulle effettive consegne sono essenziali per comprendere come vengono applicati gli otto criteri; invita gli Stati membri e il SEAE a esaminare le modalità con cui utilizzare i dati forniti dalle autorità doganali, anche attraverso la creazione di codici doganali specifici per i prodotti militari;

40.  riconosce che tutti gli Stati membri dell'UE sono firmatari dell'ATT; chiede l'universalizzazione dell'ATT e una maggiore attenzione ai paesi non firmatari, incluse Russia e Cina; plaude inoltre alle iniziative di sensibilizzazione riguardanti l'ATT e sostiene l'efficace attuazione dello stesso;

Ammodernamento degli strumenti pertinenti

41.  sollecita una revisione dell'elenco comune delle attrezzature militari e degli elenchi allegati al regolamento sui prodotti a duplice uso affinché sia garantita la piena copertura di tutti i pertinenti sistemi senza equipaggio; rammenta la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati, e in particolare il paragrafo 2, lettera c), in cui si chiede l'inclusione dei droni armati nei pertinenti regimi di controllo delle armi;

42.  incoraggia gli Stati membri a effettuare un esame più dettagliato della produzione su licenza da parte dei paesi terzi e a garantire il rafforzamento delle salvaguardie contro gli usi indesiderati; chiede l'applicazione rigorosa della posizione comune per quanto riguarda la produzione su licenza in paesi terzi; incoraggia gli Stati membri ad esaminare la posizione assunta dal paese terzo e il suo status in relazione all'ATT al momento di decidere in merito a trasferimenti che rafforzerebbero la capacità di tale paese in termini di produzione e/o esportazione di attrezzature militari;

43.  ritiene che l'attuazione della direttiva 2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa dovrebbe essere coerente con l'attuazione della posizione comune, anche per quanto riguarda i componenti e le parti di ricambio; constata che la posizione comune non prevede alcuna limitazione al suo campo di applicazione e che, di conseguenza, gli otto criteri si applicano anche alle esportazioni all'interno dell'UE;

44.  esprime preoccupazione per le sfide in materia di cibersicurezza, in particolare i progressi compiuti nei metodi di hacking utilizzati per accedere alle informazioni e ai dati delle autorità nazionali preposte al rilascio delle licenze; chiede agli Stati membri e alla Commissione di investire fondi sufficienti in tecnologie e risorse umane per formare le persone sui programmi e i metodi specifici di sicurezza informatica onde prevenire e affrontare queste sfide in materia di cibersicurezza;

Il ruolo dei parlamenti e dell'opinione pubblica

45.  osserva che non tutti i parlamenti nazionali dell'Unione esercitano un controllo sulle decisioni del governo in merito al rilascio di licenze elaborando, tra le altre cose, relazioni annuali sulle esportazioni di armi, e, a tale riguardo, chiede un rafforzamento generale della vigilanza parlamentare e pubblica; fa riferimento al regolamento del Parlamento europeo che prevede la possibilità di fornire risposte periodiche alle relazioni annuali dell'UE sull'esportazione di armi;

46.  accoglie con favore le consultazioni periodiche con i parlamenti nazionali, le autorità di controllo delle esportazioni di armi, le associazioni di settore e la società civile quali fattori essenziali per una trasparenza significativa; invita il COARM, tutti gli Stati membri e il SEAE a intensificare il dialogo con la società civile e le consultazioni con i parlamenti nazionali e le autorità di controllo delle esportazioni di armi; incoraggia i parlamenti nazionali, la società civile e il mondo accademico a esercitare un controllo indipendente sul commercio delle armi e invita gli Stati membri e il SEAE a sostenere tali attività, anche tramite mezzi finanziari;

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47.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.
(2) GU C 163 del 4.5.2016, pag. 1.
(3) GU C 153 del 16.5.2016, pag. 1.
(4) GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 56.
(5) GU L 139 del 30.5.2017, pag. 38.
(6) GU C 97 del 28.3.2017, pag. 1.
(7) Trattato sul commercio delle armi, Nazioni Unite, 13-27217.
(8) GU L 341 del 18.12.2013, pag. 56.
(9) GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.
(10) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.
(11) GU L 338 del 13.12.2016, pag. 1.
(12) Testi approvati, P8_TA(2015)0472.
(13) Testi approvati, P8_TA(2016)0066.
(14) Testi approvati, P8_TA(2016)0502.
(15) GU C 285 del 29.8.2017, pag. 110.
(16) Testi approvati, P8_TA(2017)0289.
(17) "Trends in International Arms Transfers" (Tendenze nei trasferimenti internazionali di armi), 2016, scheda informativa del SIPRI, febbraio 2017.
(18) Ibidem.
(19) Ibidem.
(20) Relazione sulle esportazioni di armi 2016, a cura della Conferenza comune Chiesa e sviluppo (Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung - GKKE), pag. 54.

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