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A8-0246/2017

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PV 12/09/2017 - 21
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Mercoledì 13 settembre 2017 - Strasburgo
Corruzione e diritti umani nei paesi terzi
P8_TA(2017)0346A8-0246/2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi (2017/2028(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), entrata in vigore il 14 dicembre 2005(1),

–  viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani,

–  vista la Carta delle Nazioni Unite,

–  visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti, economici, sociali e culturali,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la Convenzione dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la raccomandazione del Consiglio per la lotta alla corruzione del 2009, nonché la raccomandazione sulla deducibilità delle tangenti a pubblici ufficiali stranieri e di altri strumenti correlati del 2009(2),

–  visti il quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia adottato nel 2012, e il piano d'azione sui diritti umani e la democrazia 2015-2019, adottato dal Consiglio "Affari esteri" il 20 luglio 2015,

–  visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, quali adottati in occasione della 2914a sessione del Consiglio "Affari generali" dell'8 dicembre 2008(3),

–  vista la risoluzione delle Nazioni Unite dal titolo "Trasformare il nostro mondo: Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile", adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015(4),

–  vista la relazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) dal titolo "Politica di prevenzione e di dissuasione di pratiche vietate nelle attività della Banca europea per gli investimenti" ("Politica antifrode della BEI"), adottata l'8 novembre 2013(5),

–  visti i Principi guida su imprese e diritti umani: attuare il quadro delle Nazioni Unite "Proteggere, rispettare e rimediare"(6),

–  viste le conclusioni del Consiglio su imprese e diritti umani del 20 giugno 2016(7),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi(8),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla lotta contro la corruzione e il seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM(9),

–  vista la sua risoluzione del mercoledì 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto(10),

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto(11),

–  vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2015 sull'elusione e l'evasione fiscale quali sfide per la governance, la protezione sociale e lo sviluppo nei paesi in via di sviluppo(12),

–  vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2015 sulle recenti rivelazioni sui casi di corruzione ai vertici della FIFA(13),

–  vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere(14),

–  vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2013 sulla corruzione nei settori pubblico e privato: l'impatto sui diritti umani nei paesi terzi(15),

–  vista la convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa, la convenzione civile sulla corruzione del Consiglio d'Europa e le risoluzioni (98) 7 e (99) 5, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa rispettivamente il 5 maggio 1998 e il 1° maggio 1999, istitutive del gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO),

–  vista la dichiarazione di Giacarta sui principi per le agenzie anti-corruzione, adottata il 26-27 novembre 2012(16),

–  vista la Dichiarazione di Panama sulla settima conferenza annuale e sull'assemblea generale dell'Associazione internazionale delle autorità anti-corruzione (IAACA), adottata il 22-24 novembre 2013,

–  vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani, adottata il 17 dicembre 2015, e la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sulle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani, adottata il 29 settembre 2016(17),

–  vista la relazione finale del comitato di consulenza del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sulla questione dell'impatto negativo della corruzione sul godimento dei diritti umani del 5 gennaio 2015(18),

–  vista la convenzione dell'Unione africana sulla prevenzione e sulla lotta contro la corruzione (AUCPCC)(19),

–  vista l'iniziativa del Global Compact delle Nazioni Unite sull'armonizzazione delle strategie e delle misure con i principi universali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione(20),

–  visto l'indice annuale di percezione della corruzione di Transparency International,

–  visto l'articolo 52 del regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale (A8-0246/2017),

A.  considerando che la corruzione è un fenomeno mondiale complesso che interessa il Nord e il Sud e la si può definire come l'abuso del potere delegato per profitto privato, individuale, collettivo, diretto o indiretto, il che rappresenta una seria minaccia all'interesse pubblico e alla stabilità e alla sicurezza sociali, politiche ed economiche giacché compromette la fiducia pubblica e l'efficacia e l'efficienza delle istituzioni nonché i valori della democrazia e dei diritti umani, dell'etica, della giustizia, dello sviluppo sostenibile e del buon governo;

B.  considerando che la corruzione può spaziare dagli sforzi su piccola scala per influenzare gli individui, i funzionari pubblici o l'attuazione dei servizi pubblici ai tentativi su vasta scala per cercare di sovvertire i sistemi politici, economici e/o giuridici, e al fine di promuovere e finanziare il terrorismo, incoraggiare l'estremismo, ridurre le entrate fiscali e sostenere le reti della criminalità organizzata;

C.  considerando che la corruzione è provocata dall'insuccesso dei sistemi politici, economici e giudiziari nel fornire un controllo e un'assunzione di responsabilità solidi e indipendenti;

D.  considerando che la riduzione della corruzione è essenziale per la crescita economica, la riduzione della povertà, la creazione di ricchezza, l'istruzione, il benessere, l'assistenza sanitaria, lo sviluppo delle infrastrutture e la risoluzione dei conflitti, oltre che per rafforzare la fiducia nelle istituzioni, nelle imprese e nella politica;

E.  considerando che in molti paesi la corruzione non rappresenta soltanto un importante ostacolo sistemico alla realizzazione della democrazia, al rispetto dello Stato di diritto, alla libertà politica e allo sviluppo sostenibile nonché all'esercizio di tutti i diritti umani in campo civile, politico, economico, sociale e culturale, ma può altresì essere causa di numerose violazioni dei diritti umani; che la corruzione rappresenta una delle violazioni dei diritti umani meno considerate del nostro tempo, in quanto alimenta l'ingiustizia, la diseguaglianza, anche per quanto riguarda le risorse economiche e finanziarie, l'impunità, i provvedimenti arbitrari, l'estremismo politico e religioso e il conflitto;

F.  considerando che la corruzione, minacciando il consolidamento della democrazia e il rispetto dei diritti umani e compromettendo le autorità statali, può portare a conflitti sociali, anche violenti, la protesta civile e grande instabilità politica; che la corruzione resta un catalizzatore sistematicamente trascurato di conflitti nei paesi in via di sviluppo che porta a diffuse violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale e favorisce l'impunità dei perpetratori; che lo status quo della corruzione e dell'arricchimento illecito in cariche di potere statali ha portato all'accaparramento del potere e al perpetuarsi dei cleptocrati al potere;

G.  considerando che in molti paesi elevati livelli di corruzione portano a bassi tassi di sviluppo umano, sociale ed economico, bassi livelli di istruzione e di altri servizi pubblici, diritti civili e politici limitati e competizione politica e libertà dei media online e tradizionali scarse o inesistenti nonché a lacune nello Stato di diritto;

H.  considerando che la corruzione incide sull'esercizio dei diritti umani, ha ripercussioni negative specifiche e colpisce in modo sproporzionato i gruppi più svantaggiati, emarginati e vulnerabili della società, come le donne, i bambini, le persone con disabilità, gli anziani, i poveri, le popolazioni indigene e le persone appartenenti a minoranze, in particolare privandoli della parità di accesso alla partecipazione politica, ai servizi pubblici e ai programmi sociali, alla giustizia, alla sicurezza, alle risorse naturali, in particolare i terreni, all'occupazione, all'istruzione, alla sanità e all'alloggio; che la corruzione influenza anche i progressi compiuti per porre fine alla discriminazione e favorire la parità di genere e l'emancipazione delle donne, limitando le capacità delle donne di affermare i loro diritti; che la corruzione causa distorsioni nell'ammontare e nella composizione della spesa pubblica, mettendo gravemente a repentaglio la capacità di sfruttare appieno tutte le risorse disponibili per garantire i diritti economici, sociali e culturali, il corretto funzionamento della democrazia e dello Stato di diritto e lo sviluppo di un'etica comune;

I.  considerando che l'obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 16 delle Nazioni Unite riguarda la pace, la giustizia, la creazione di istituzioni forti e la lotta alla corruzione; che, per conseguire l'obiettivo di sviluppo sostenibile 16 a livello universale, l'UE deve affrontare urgentemente e direttamente diverse problematiche in cui la corruzione occupa un ruolo cruciale, dalle violazioni dei diritti umani alla povertà, alla fame e all'ingiustizia;

J.  considerando che per far fronte alla corruzione occorrono sforzi concertati per affrontare sia la corruzione ad alto livello sia la piccola corruzione nei paesi terzi e negli Stati membri dell'UE, tenuto conto, caso per caso, del favoritismo gerarchico, dei sistemi di ricompense e del clientelismo nelle strutture di potere, che spesso collegano i reati di corruzione e l'impunità al più alto livello alla piccola corruzione che ha ripercussioni dirette sulle vite della popolazione e sul suo accesso ai servizi di base;

K.  considerando che non è possibile affrontare la corruzione senza un forte impegno politico ad alto livello, indipendentemente dall'abilità, dalle competenze e dalla volontà degli organismi nazionali di vigilanza e di contrasto;

L.  considerando che le conseguenze economiche della corruzione sono estremamente negative, segnatamente per quanto riguarda il suo impatto su una serie di fattori quali l'aumento della povertà e della diseguaglianza tra la popolazione, la qualità dei servizi pubblici, la sicurezza, l'accesso a un sistema sanitario completo e a un'istruzione di qualità, l'accesso alle infrastrutture, le opportunità socio-economiche per gli individui e l'emancipazione economica, in particolare la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e le opportunità occupazionali e per quanto riguarda lo scoraggiamento dell'imprenditorialità e la perdita di investimenti;

M.  considerando che, ad esempio, la corruzione costa all'UE tra 179 miliardi di EUR e 990 miliardi di EUR di PIL all'anno(21);

N.  considerando che, secondo la Banca mondiale, circa 1 000 miliardi di dollari sono pagati ogni anno in tangenti in tutto il mondo e che la perdita economica totale dovuta alla corruzione corrisponde, secondo le stime, a una cifra di gran lunga superiore;

O.  considerando che la criminalità organizzata, che rappresenta un grave problema in molti paesi e ha una dimensione transfrontaliera, è spesso legata alla corruzione;

P.  considerando che gli atti di corruzione e le violazioni dei diritti umani implicano generalmente l'abuso di potere, l'assenza di un sistema di assunzione delle responsabilità, l'ostacolo alla giustizia, l'uso di influenza impropria e l'istituzionalizzazione di varie forme di discriminazione, il clientelismo e la distorsione dei meccanismi di mercato; che la corruzione evidenzia una forte correlazione con le lacune nello Stato di diritto e nel buon governo, e che spesso mette a repentaglio l'efficacia delle istituzioni e delle entità cui è affidato il compito di garantire un sistema di controlli ed equilibri e il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, come i parlamenti, le autorità di contrasto, il sistema giudiziario e la società civile; che nei paesi in cui lo Stato di diritto è minato dalla corruzione, l'attuazione e il rafforzamento dei quadri giuridici sono impediti da giudici, avvocati, pubblici ministeri, ufficiali di polizia, investigatori e revisori corrotti;

Q.  considerando che la corruzione e le violazioni dei diritti umani sono la manifestazione di una mancanza d'integrità e dell'inefficienza di governo, e che la credibilità e la legittimità delle organizzazioni pubbliche e private possono essere garantite soltanto se la loro gestione quotidiana si basa su una cultura di rigorosa integrità;

R.  considerando che pratiche quali i brogli elettorali, il finanziamento illecito ai partiti politici, il clientelismo o l'influenza percepita come sproporzionata del denaro sulla politica erodono la fiducia nei rappresentanti eletti, il processo elettorale e i governi, compromettono la legittimità democratica e la fiducia nella politica e possono indebolire in maniera significativa i diritti civili e politici; che una regolamentazione inadeguata e la mancanza di trasparenza e di controllo dei finanziamenti politici possono creare opportunità per indebite influenze e interferenze nella gestione degli affari pubblici; che le accuse di corruzione possono anche essere utilizzate come strumento politico per screditare i politici;

S.  considerando che la corruzione in ambito giudiziario viola i principi di uguaglianza, non-discriminazione, l'accesso alla giustizia e il diritto a un giusto processo e a mezzi di ricorso efficaci, che sono determinanti per l'applicazione di tutti gli altri diritti umani e nell'impedire l'impunità; che l'assenza di un sistema giudiziario e di un'amministrazione pubblica indipendenti favorisce la sfiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche, indebolendo il rispetto dello Stato di diritto e, talvolta, alimentando la violenza;

T.  considerando che è difficile misurare la corruzione, dato che spesso riguarda pratiche illecite che vengono deliberatamente coperte, sebbene siano stati sviluppati e attuati alcuni meccanismi per identificare, controllare, misurare e contrastare la corruzione;

U.  considerando che le nuove tecnologie, come i registri distribuiti (distributed ledger) o le tecniche e metodologie di indagine open source offrono nuove opportunità per migliorare la trasparenza delle attività governative;

V.  considerando che il rafforzamento della tutela dei diritti umani, in particolare del principio di non-discriminazione, è uno strumento prezioso nella lotta alla corruzione; che la lotta alla corruzione tramite il diritto penale e il diritto privato comporta l'adozione di misure di repressione e correttive; che la promozione e il rafforzamento dei diritti umani, dello Stato di diritto e del buon governo sono componenti essenziali delle strategie anticorruzione efficaci e sostenibili;

W.  considerando che creare sinergie tra la l'approccio della giustizia penale e l'approccio basato sui diritti umani alla lotta alla corruzione potrebbe contribuire a fronteggiare gli effetti collettivi e generali della corruzione e prevenire l'erosione sistemica dei diritti umani quale impatto diretto o indiretto della corruzione;

X.  considerando che gli sforzi profusi a livello internazionale nella lotta contro la corruzione hanno luogo entro un quadro istituzionale e giuridico in evoluzione, ma che esiste un divario di attuazione significativo dovuto alla mancanza di volontà politica o di solidi meccanismi di applicazione; che l'approccio basato sui diritti umani nella lotta alla corruzione porterebbe a un cambiamento di paradigma e potrebbe contribuire a colmare questo divario di attuazione attraverso il ricorso a meccanismi nazionali, regionali e internazionali volti a monitorare il rispetto degli obblighi in materia di diritti umani;

Y.  considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione è l'unico strumento anti-corruzione universale vincolante dal punto di vista giuridico e che riguarda cinque ambiti principali: le misure preventive, la criminalizzazione e il contrasto, la cooperazione internazionale, il recupero dei beni e l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni;

Z.  considerando che gli obblighi esistenti a livello internazionale rappresentano meccanismi idonei per l'adozione di misure adatte e ragionevoli per prevenire o punire la corruzione nei settori pubblico e privato, in particolare nel quadro del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e di altri strumenti pertinenti in materia di diritti umani;

AA.  considerando che il potere giudiziario, i mediatori e le istituzioni nazionali per i diritti umani (NHRI) nonché le organizzazioni della società civile possono tutti svolgere un ruolo fondamentale nella lotta alla corruzione e che è possibile accrescerne il potenziale mediante una stretta collaborazione con le agenzie anti-corruzione nazionali e internazionali;

AB.  considerando che si dovrebbe procedere nella lotta alla corruzione migliorando la trasparenza, l'assunzione di responsabilità e le misure di lotta all'impunità negli Stati e dando priorità allo sviluppo di strategie e politiche specifiche che non si limitino alla lotta alla corruzione, ma che contribuiscano altresì a sviluppare e/o rafforzare le politiche pubbliche in questo ambito;

AC.  considerando che sia la società civile che il settore privato possono svolgere un ruolo determinante nel plasmare la riforma istituzionale nella direzione di un rafforzamento della trasparenza e dell'assunzione delle responsabilità; che si possono trarre insegnamenti dall'esperienza dei movimenti per i diritti umani nella sensibilizzazione della società civile riguardo alle conseguenze negative della corruzione e nel rafforzamento delle alleanze con le istituzioni statali e il settore privato a sostegno della lotta alla corruzione;

AD.  considerando che l'assenza di mezzi d'informazione liberi, sia online che tradizionali, non solo limita il diritto fondamentale alla libertà di espressione ma crea anche condizioni favorevoli allo sviluppo di pratiche poco trasparenti, alla corruzione e agli illeciti; che mezzi d'informazione indipendenti e un panorama diversificato e pluralistico svolgono un ruolo importante quando si tratta di garantire la trasparenza e il controllo, di informare, indagare e denunciare la corruzione e di sensibilizzare l'opinione pubblica sul legame esistente tra la corruzione e le violazioni dei diritti umani; che in vari paesi, compresi gli Stati membri dell'UE, esistono leggi in materia di diffamazione, come la perseguibilità di atti ritenuti "diffamanti", che possono compromettere la libertà di parola e dei mezzi d'informazione e scoraggiano gli informatori e i giornalisti dal denunciare i casi di corruzione;

AE.  considerando che numerose organizzazioni della società civile, ivi comprese le associazioni di lotta alla corruzione e le associazioni di difesa dei diritti umani, sindacati, giornalisti d'inchiesta, blogger e informatori, denunciano casi di corruzione, frode, cattiva gestione e violazioni dei diritti umani nonostante i gravi rischi cui vanno incontro, esponendosi misure di ritorsione, anche sul luogo di lavoro, a calunnie e diffamazioni e mettendo a repentaglio la propria persona; che l'assenza di protezione da ritorsioni, le leggi in materia di calunnia e diffamazione nonché la mancanza di indagini indipendenti e credibili sono tutti fattori che dissuadono le persone dal denunciare; che l'Unione europea ha il dovere di proteggere queste persone, in particolare offrendo sostegno pubblico, anche presenziando e svolgendo un ruolo di osservatori ai processi dei difensori dei diritti umani, e impiegando nel modo migliore i propri strumenti, come ad esempio lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR); che, è indispensabile garantire il rispetto e la corretta attuazione della legislazione esistente; che chi porta alla luce casi di corruzione dovrebbe avere diritto alla riservatezza riguardo alla propria identità, ferme restando le garanzie per un giusto processo; che gli informatori dovrebbero ricevere protezione internazionale contro i procedimenti penali;

AF.  considerando che la lotta alla corruzione dovrebbe altresì comprendere misure volte a eliminare la criminalità organizzata, i paradisi fiscali, il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e i flussi illeciti di capitali, nonché i sistemi che li consentono, dato che impediscono lo sviluppo sostenibile, il progresso, la prosperità e l'assunzione di responsabilità dei paesi;

AG.  considerando che molti paesi terzi non hanno ancora la capacità di scambiare informazioni fiscali con i paesi dell'UE e che, pertanto, non ricevono alcuna informazione dai paesi dell'Unione sui loro cittadini che potrebbero evadere le imposte;

AH.  considerando che i finanziamenti dell'UE ai paesi terzi, anche in situazioni di emergenza, devono essere idoneamente monitorati attraverso un sistema chiaro di controlli ed equilibri nei paesi beneficiari, in modo da prevenire le opportunità di corruzione che potrebbero emergere, portare alla luce gli abusi e rivelare i funzionari corrotti;

AI.  considerando che la gestione della corruzione e dei flussi finanziari illeciti rappresenta una questione politica che deve essere affrontata a livello mondiale e transnazionale (G20, ONU, OCSE, BM, FMI);

AJ.  considerando che il forum internazionale per l'integrità dello sport (IFSI) tenutosi a Losanna, in Svizzera, nel febbraio 2017, ha promosso la collaborazione tra governi, organismi internazionali per lo sport e altre organizzazioni, al fine di affrontare la corruzione nello sport;

1.  invoca un'azione collettiva a livello nazionale e internazionale per prevenire e combattere la corruzione, tenuto conto del fatto che la corruzione travalica i confini e che occorre incoraggiare la cooperazione rafforzata tra paesi e regioni oltre al lavoro delle organizzazioni della società civile nella lotta alla corruzione; invita gli Stati a impegnarsi attivamente nelle sedi internazionali per discutere e raggiungere decisioni comuni sulle buone pratiche e le politiche adatte alla situazione specifica di ogni regione, al fine di affrontare la corruzione in quanto fenomeno complesso, interconnesso e trasversale che ostacola lo sviluppo politico, economico e sociale e alimenta la criminalità internazionale, comprese le attività terroristiche;

2.  decide di preparare una relazione di aggiornamento periodico sulla corruzione e i diritti umani nel corso di ogni legislatura;

3.  ritiene che la lotta alla corruzione debba includere un approccio di partenariato tra i settori pubblico e privato e avverte che la mancata realizzazione di tale approccio radicherà la povertà, la diseguaglianza e il danno alla reputazione e ridurrà gli investimenti esteri, metterà a repentaglio le opportunità di vita dei giovani e perpetuerà il nesso tra pratiche corrotte e terrorismo;

4.  esprime preoccupazione per l'attuazione e l'applicazione degli strumenti nazionali e internazionali di lotta alla corruzione esistenti, come la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, i Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (linee guida Ruggie), la convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa e la Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione; invita i paesi firmatari ad applicare pienamente tali strumenti al fine di proteggere meglio i loro cittadini; si impegna a collaborare con i partner internazionale per aumentare il numero di Stati che decidono di rafforzare i processi democratici e creare istituzioni responsabili;

5.  esprime preoccupazione per la persecuzione, le minacce, le intimidazioni e le ritorsioni subite dai membri delle organizzazioni della società civile, ivi compresi associazioni anti-corruzione e movimenti per i diritti umani, giornalisti, blogger e informatori che portano alla luce e denunciano casi di corruzione; invita le autorità ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la loro integrità fisica e psicologica e a provvedere a indagini immediate, accurate e imparziali, al fine di consegnare i responsabili alla giustizia conformemente alle norme internazionali;

6.  esorta i partecipanti al vertice anti-corruzione svoltosi a Londra nel 2016 ad adempiere agli obblighi assunti per affrontare le cause della corruzione e trovare i metodi necessari a promuovere la trasparenza, oltre a fornire sostegno alle persone maggiormente colpite;

7.  ricorda che la messa a punto di una strategia esterna dell'UE per la lotta alla corruzione è essenziale per contrastare efficacemente la corruzione e la criminalità finanziaria;

8.  evidenzia che gli Stati sono tenuti a rispettare i loro obblighi in materia di diritti umani ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e incoraggia i paesi che non lo abbiano ancora fatto ad aderirvi; sottolinea che gli Stati hanno la responsabilità di prevenire e, in ultima istanza, di contrastare gli impatti negativi della corruzione nella loro giurisdizione;

9.  riconosce le responsabilità dei soggetti politici nonché degli operatori economici in materia di rispetto dei diritti umani e lotta alla corruzione; evidenzia che gli Stati sono tenuti a rispettare i loro obblighi in materia di diritti umani, per attuare politiche preventive obbligatorie ed efficaci riguardanti questioni quali la trasparenza, le leggi in materia di accesso alle informazioni pubbliche, la protezione degli informatori e i controlli esterni;

10.  raccomanda che l'UE intensifichi il sostegno agli strumenti internazionali per aumentare la trasparenza nei settori economici che maggiormente si prestano agli abusi dei diritti umani e alla corruzione;

11.  sostiene la definizione di una politica moderna, trasparente ed efficace e di quadri giuridici per la gestione delle risorse naturali e ritiene che tali misure possano costituire armi potenti per contrastare la corruzione; accoglie con favore a questo proposito l'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI) e invita l'UE a migliorare il proprio sostegno per favorirne l'attuazione da parte dei paesi ricchi di risorse, in quanto strumento globale potente per promuovere la trasparenza e l'assunzione di responsabilità riguardo alla gestione dei proventi ottenuti dalle risorse naturali; ritiene che l'istituzione di un quadro giuridico efficace che garantisca la corretta applicazione dei principi EITI da parte delle società e di altri soggetti coinvolti nella catena di approvvigionamento dei settori petrolifero, minerario e del gas sia una misura fondamentale che dovrebbe essere promossa dall'UE;

12.  raccomanda di prestare una particolare attenzione alla necessità di affrontare e interrompere i flussi di capitale illeciti provenienti dall'Africa e in particolare quelli generati dall'estrazione di minerali in giacimenti situati in zone di conflitto;

13.  osserva che la corruzione è un fenomeno complesso, radicato in un'ampia gamma di fattori economici, politici, amministrativi, sociali e culturali e nelle relazioni di potere e ricorda pertanto che la politica di sviluppo, per contribuire alla lotta contro la corruzione, concentrandosi al contempo sulla riduzione della povertà e delle disuguaglianze e su una migliore integrazione, deve anche promuovere i diritti umani, la democrazia, lo Stato di diritto e i servizi sociali pubblici, per favorire il buon governo e promuovere il capitale sociale, l'inclusione e la coesione sociale, tenendo conto delle particolarità culturali e regionali;

14.  sottolinea che uno dei modi più efficaci per prevenire la corruzione consiste nel ridurre l'intervento dello Stato e l'intermediazione burocratica e nel promuovere regolamentazioni più semplici;

Considerazioni sulla corruzione e sui diritti umani nell'ambito delle relazioni bilaterali dell'UE

15.  sottolinea la necessità di applicare sistematicamente il principio della titolarità locale e democratica dei progetti finanziati nell'ambito dei programmi di assistenza dell'UE al fine di garantire uno standard minimo di trasparenza; evidenzia che gli strumenti di finanziamento esterno dell'UE si dovrebbero basare su norme anti-corruzione, su condizioni basate, in particolare, sui risultati e comprendenti tappe di attuazione e indicatori chiari e relazioni annuali sui progressi compiuti, nonché sugli impegni assunti dai paesi partner, al fine di migliorare l'assorbimento del sostegno finanziario dell'UE;

16.  ricorda che è necessario un controllo permanente dei progetti finanziati dall'UE e che le autorità dei paesi beneficiari dovrebbero essere chiamate a rispondere nei casi in cui i finanziamenti dell'UE non siano utilizzati in modo adeguato e sottolinea l'esigenza di coinvolgere le organizzazioni della società civile locali e i difensori dei diritti umani nel controllo sull'esecuzione dei contratti; sottolinea altresì la necessità che gli eventuali appaltatori che ricevono finanziamenti dall'UE comunichino integralmente tutte le informazioni richieste, comprese la titolarità effettiva e la struttura societaria;

17.  raccomanda che l'UE e gli altri fornitori internazionali di sovvenzioni e prestiti conducano audit sulle sovvenzioni, i prestiti e i pacchetti di assistenza ed effettuino una rigorosa analisi del dovere di diligenza sui governi e le organizzazioni beneficiari per evitare di fornire "fonti di reddito" ad autorità cleptocratiche e a organizzazioni controllate da queste ultime e dai loro partner; ritiene, in tale contesto, che si dovrebbero incoraggiare anche le revisioni inter pares;

18.  sottolinea l'importanza fondamentale dell'agenda anti-corruzione durante i negoziati per l'adesione all'UE;

19.  invita l'UE a inserire negli accordi con i paesi terzi una clausola anti-corruzione tra le clausole sui diritti umani che preveda un monitoraggio e consultazioni e, come ultima istanza, a imporre sanzioni o a sospendere tali accordi nei casi di corruzione grave e/o sistemica che comportano gravi violazioni dei diritti umani;

20.  invita l'UE a sviluppare principi per combattere la corruzione su vasta scala in quanto reato nel quadro del diritto nazionale e internazionale, ad affrontare i casi in corso di impunità per la corruzione su vasta scala attraverso una più rigorosa applicazione delle leggi anti-corruzione e ad attuare riforme per colmare i divari sistemici negli ordinamenti giuridici nazionali che consentono ai proventi ottenuti con la corruzione su vasta scala di superare le frontiere ed eludere la vigilanza delle autorità di regolamentazione finanziarie e delle autorità fiscali nazionali;

21.  sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione al controllo e alla valutazione costanti dell'effettiva attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) nell'UE e nei paesi con i quali l'UE ha stretto o prevedere di stringere accordi di vario genere;

22.  invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri, tenuto conto dell'acquis europeo in materia di lotta contro la corruzione, ad assumere la leadership a livello internazionale e a promuovere la lotta contro la corruzione presso i paesi partner dell'Unione;

23.  invita l'UE a promuovere misure anti-corruzione e meccanismi efficaci per la partecipazione pubblica e l'assunzione di responsabilità pubblica, compreso il diritto di accesso alle informazioni e l'attuazione dei principi in materia di dati aperti, in tutti i dialoghi e le consultazioni pertinenti nell'ambito dei diritti umani con i paesi terzi e a finanziare progetti finalizzati alla definizione, attuazione ed esecuzione di tali misure;

24.  sottolinea l'importanza delle indagini aperte per quanto riguarda le ricerche anti-corruzione; invita l'UE a finanziare adeguatamente le organizzazioni che lavorano alle indagini aperte e alla raccolta digitale di prove di corruzione, al fine di portare alla luce i funzionari corrotti e garantire l'assunzione delle responsabilità;

25.  invita l'UE a finanziare la ricerca relativa alle applicazioni dei registri distribuiti (distributed ledger) che potrebbero essere utilizzate per migliorare la trasparenza delle vendite di beni pubblici, tenere traccia e rintracciare i finanziamenti dei donatori nel quadro degli aiuti esteri dell'UE e contribuire ad affrontare la frode dei votanti;

26.  accoglie con favore gli sforzi costanti compiuti nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo e dello strumento europeo di vicinato per istituire e consolidare istituzioni anti-corruzione indipendenti ed efficaci;

27.  invita il SEAE e la Commissione ad elaborare programmi congiunti in materia di diritti umani e lotta alla corruzione, in particolare iniziative per il miglioramento della trasparenza, la lotta all'impunità e il rafforzamento delle agenzie anti-corruzione; ritiene che tali interventi dovrebbero comprendere misure di sostegno alle istituzioni nazionali per i diritti umani con comprovata indipendenza e imparzialità affinché possano agire anche nei casi di corruzione, incluse capacità investigative per stabilire gli eventuali legami tra corruzione e violazioni dei diritti umani, la cooperazione con agenzie anti-corruzione e il riferimento alle autorità inquirenti e incaricate dell'applicazione della legge; invita altresì l'Unione e gli Stati membri a rafforzare i loro programmi di cooperazione giudiziaria con i paesi terzi al fine di promuovere lo scambio di buone prassi e di strumenti efficaci nella lotta contro la corruzione;

28.  invita l'UE a continuare a sostenere le istituzioni anti-corruzione di comprovata indipendenza e imparzialità istituite nei paesi terzi, quali la commissione internazionale del Guatemala contro l'impunità (CICIG), nonché iniziative finalizzate alla condivisione di informazioni, allo scambio delle migliori pratiche e a un migliore rafforzamento delle capacità; esorta tali paesi a fornire alle istituzioni tutti gli strumenti necessari, compresi i poteri investigativi, per svolgere efficacemente il proprio lavoro;

29.  chiede alla Commissione e al SEAE di sbloccare ulteriori risorse per sostenere l'adozione e l'attuazione di programmi di protezione rivolti ai membri delle organizzazioni della società civile, ivi compresi le associazioni anti-corruzione e i movimenti per i diritti umani, giornalisti, blogger e informatori che portano alla luce e denunciano casi di corruzione e violazioni di diritti umani; insiste affinché qualsiasi futuro aggiornamento degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e l'aiuto allo sviluppo ovvero ogni nota orientativa sulla loro attuazione includa un esplicito riferimento e misure per promuovere la protezione dei diritti umani e la lotta alla corruzione, al fine di facilitare la denuncia di presunti atti di corruzione, senza timori di ritorsioni, e sostenere le comunità che hanno sofferto a causa di ciò; plaude al processo di consultazione sulla protezione degli informatori recentemente avviato dalla Commissione; sottolinea che i centri di informazione sui diritti umani nelle delegazioni dell'UE dovrebbero anche prestare particolare attenzione a tali gruppi mirati e mantenersi strettamente in contratto con le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani, garantendone la visibilità e la protezione internazionali e attivando anche, in questo modo, canali sicuri per la segnalazione delle irregolarità;

30.  sottolinea che gli organismi di vigilanza, i funzionari di contrasto locali e i pubblici ministeri di comprovata indipendenza e imparzialità, nonché gli informatori e i testimoni di casi specifici devono tutti ricevere assistenza e sostegno da parte dell'UE attraverso le rappresentanze in loco e invitandoli a partecipare a eventi di formazione in Europa; ritiene che, ove opportuno, tale sostegno dovrebbe essere reso pubblico;

31.  invita le delegazioni dell'UE a utilizzare le iniziative e la diplomazia pubblica a livello locale e internazionale per denunciare casi di corruzione e impunità, in particolare quando portano a gravi violazioni dei diritti umani; invita altresì le delegazioni dell'UE e le ambasciate degli Stati membri a includere relazioni sulla corruzione (riferite a un'analisi sistematica o a casi specifici) nei resoconti al SEAE e agli Stati membri;

32.  raccomanda che le delegazioni UE e il SEAE inseriscano un criterio di riferimento specifico al legame tra corruzione e diritti umani all'interno dei documenti di strategia nazionale in materia di diritti umani e democrazia, ove opportuno, e che inoltre questo punto figuri fra le priorità dei rappresentanti speciali dell'UE nell'esercizio del loro mandato; chiede segnatamente che l'UE affronti la corruzione direttamente nei documenti di programmazione e di strategia nazionale e di subordinare qualsiasi sostegno di bilancio a paesi terzi a riforme concrete in materia di trasparenza e ad altre misure anti-corruzione;

33.  raccomanda che il Fondo europeo per la democrazia e il meccanismo globale dell'UE per i difensori dei diritti umani (protectdefenders.eu) si concentrino su programmi specifici per la protezione degli attivisti anti-corruzione che contribuiscono anche alla difesa dei diritti umani;

34.  invita l'UE a istituire meccanismi di ricorso attraverso i quali le persone interessate dalle sue azioni esterne possano presentare denuncia in caso di violazione dei diritti umani e di corruzione;

35.  ribadisce la richiesta avanzata nelle precedenti risoluzioni che l'UE dovrebbe portare quanto prima l'elenco delle sanzioni Magnitsky contro i 32 funzionari di Stato russi responsabili della morte dell'informatore russo Sergei Magnitsky dinanzi al Consiglio per la sua adozione e imporre sanzioni mirate nei confronti di tali funzionari come un divieto sui visti per l'intera Unione e il congelamento dei beni finanziari che questi soggetti detengono nell'Unione europea;

36.  incoraggia gli Stati membri dell'UE a considerare l'adozione di una normativa che stabilisca criteri chiari per l'inserimento in una lista nera e l'imposizione di sanzioni mirate contro soggetti di paesi terzi, e loro familiari, che abbiano commesso gravi violazioni dei diritti umani o siano responsabili o complici o mandanti, o che controllino o indirizzino in altro modo atti di corruzione significativa, compresa la confisca di beni pubblici o privati per proprio tornaconto, la corruzione legata a contratti pubblici o all'estrazione di risorse naturali, le tangenti, o la facilitazione o il trasferimento di beni acquisiti illecitamente in giurisdizioni estere; sottolinea che i criteri di inclusione nell'elenco dovrebbero essere elaborati sulla base di fonti ben documentate, convergenti e indipendenti e di prove convincenti, e prevedere meccanismi di ricorso per i soggetti interessati; sottolinea l'importanza della pubblicità di tale elenco affinché alimenti le informazioni necessarie da parte delle entità che hanno l'obbligo di effettuare, in particolare, l'adeguata verifica della clientela ai sensi della direttiva UE anti-riciclaggio(22);

37.  invita l'UE a rispettare il principio di coerenza politica per lo sviluppo (articolo 208 TFUE), a contribuire attivamente alla riduzione della corruzione e a lottare contro l'impunità in modo diretto ed esplicito attraverso le proprie politiche esterne;

38.  invita l'UE a migliorare la trasparenza e la rendicontabilità dei propri aiuti pubblici allo sviluppo per assicurare l'effettiva conformità alle norme stabilite dall'Iniziativa internazionale per la trasparenza degli aiuti (IATI) e ai principi di efficacia dello sviluppo concordati a livello internazionale; invita inoltre l'UE a sviluppare un solido sistema olistico di gestione del rischio per impedire che gli aiuti allo sviluppo contribuiscano alla corruzione nei paesi beneficiari, vale a dire vincolando il sostegno al bilancio a chiari obiettivi anticorruzione; sottolinea, a tal fine, la necessità di mettere a punto robusti meccanismi per monitorare l'attuazione del sostegno al bilancio;

39.  invita la Commissione, al fine di eliminare la corruzione ad alto livello, a prestare attenzione, nell'ambito del sostegno al bilancio, alla trasparenza delle operazioni aventi per oggetto privatizzazioni e transazioni riguardanti il patrimonio dello Stato, in particolare i terreni, e a prendere parte ai programmi di sostegno dell'OCSE destinati ai paesi in via di sviluppo sul governo societario delle imprese di proprietà dello Stato;

40.  invita la Commissione a sostenere i paesi in via di sviluppo che lottano contro l'evasione e l'elusione fiscale supportandoli nella costruzione di sistemi fiscali bilanciati, efficienti, equi e trasparenti;

41.  sottolinea il fatto che l'Unione europea, essendo donatore leader a livello mondiale, dovrebbe promuovere forme di collegamento delle forniture di aiuti esterni dell'UE a riforme di bilancio volte ad una maggiore trasparenza, a una maggiore accessibilità dei dati e a promuovere orientamenti comuni con gli altri donatori.

42.  sottolinea il forte impatto negativo della corruzione sul commercio e sui relativi benefici, sullo sviluppo economico, sugli investimenti e sulle procedure per gli appalti pubblici e sollecita la Commissione a prendere in considerazione tale collegamento in tutti gli accordi commerciali e a includervi clausole esecutive relative ai diritti umani e alla lotta alla corruzione;

43.  ricorda che la politica commerciale contribuisce alla tutela e alla promozione dei valori difesi dall'Unione a norma dell'articolo 2 del trattato UE, quali la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, le libertà e i diritti fondamentali o l'uguaglianza; sottolinea la necessità di garantire la coerenza tra le politiche esterne e interne dell'UE, in modo particolare per quanto riguarda la lotta alla corruzione; sottolinea che, al riguardo, i legislatori europei sono chiamati a svolgere un ruolo particolare quando si tratta di agevolare le relazioni commerciali, in quanto devono evitare che queste fungano da via di accesso per pratiche corruttive;

44.  considera gli accordi commerciali un meccanismo essenziale per promuovere le misure anticorruzione e la buona governance; accoglie con favore i provvedimenti già adottati dall'UE per combattere la corruzione nell'ambito della sua politica commerciale, ad esempio attraverso il regime SPG+, i capitoli sullo sviluppo sostenibile e l'inclusione di impegni con i partner commerciali per ratificare le convenzioni internazionali contro la corruzione; ribadisce l'obiettivo indicato nella strategia "Commercio per tutti" di introdurre disposizioni anticorruzione ambiziose in tutti i futuri accordi commerciali; chiede, a questo proposito, che siano assunti impegni nei futuri accordi commerciali multilaterali relativi alle convenzioni contro la corruzione, quali la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) e la convenzione anti-corruzione dell'OCSE, e che siano previste disposizioni orizzontali nel quadro di un approccio globale da integrarsi negli accordi commerciali esistenti in fase di revisione;

45.  sottolinea che le parti firmatarie degli accordi commerciali dovrebbero adottare misure intese a promuovere la partecipazione attiva del settore privato, delle organizzazioni della società civile e dei gruppi consultivi nazionali nell'attuazione di programmi e clausole anticorruzione negli accordi internazionali in materia di commercio e di investimenti; ritiene che vada preso in considerazione l'inserimento della protezione degli informatori negli accordi commerciali futuri una volta che un tale regime entrerà in vigore a livello di UE;

46.  riconosce l'importanza di fornire chiari orientamenti e sostegno alle imprese per creare efficaci procedure di conformità anti-corruzione nell'ambito delle loro operazioni, in particolare per le PMI, attraverso disposizioni speciali negli accordi commerciali per consentire loro di combattere la corruzione; sottolinea che non esiste un approccio universale in materia di conformità; invita la Commissione a prendere in considerazione la messa a punto di un'assistenza a favore dei progetti di sviluppo delle capacità per la lotta alla corruzione, come la formazione e lo scambio delle migliori pratiche al fine di assistere gli Stati e le imprese a superare le sfide che possono incontrare in tale ambito;

47.  si compiace dell'entrata in vigore nel febbraio 2017 dell'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi, che contempla misure per combattere la corruzione nell'ambito del commercio mondiale; ritiene, tuttavia, che la semplice adozione o revisione di atti legislativi sia insufficiente e che sia fondamentale l'applicazione degli stessi; rileva che la riforma legislativa deve essere accompagnata dalla formazione dei magistrati, dall'accesso pubblico alle informazioni e da misure di trasparenza e invita gli Stati membri a cooperare su tali questioni nella loro lotta alla corruzione; sottolinea altresì che gli accordi commerciali potrebbero contribuire al monitoraggio delle riforme nazionali in relazione alle politiche anticorruzione;

48.  invita la Commissione a negoziare disposizioni anti-corruzione e anti-riciclaggio applicabili in tutti i futuri accordi commerciali, con un monitoraggio efficace dell'attuazione delle disposizioni anti-corruzione; chiede a tale proposito agli Stati membri di sostenere l'inclusione di disposizioni anticorruzione nei mandati negoziali, conformemente alle proposte della Commissione nei progetti di mandato presentati loro; accoglie con favore la presenza di disposizioni anticorruzione nel mandato negoziale per l'aggiornamento dell'accordo UE-Messico; invita la Commissione a proseguire gli sforzi per combattere la corruzione attraverso una maggiore trasparenza all'interno dei negoziati sugli accordi commerciali e l'inclusione di disposizioni relative a una maggiore cooperazione in materia di regolamentazione, all'integrità delle procedure doganali e alle catene di valore globali (CGV); ritiene che per combattere la corruzione siano necessarie clausole di cooperazione, quali quelle sullo scambio di informazioni e l'assistenza amministrativa e tecnica, allo scopo di condividere e promuovere le migliori pratiche che contribuiranno a rafforzare lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani; esorta la Commissione a stabilire condizioni chiare e pertinenti e indicatori di prestazione che consentano una migliore valutazione e dimostrazione dei risultati;

49.  ricorda l'importanza di mantenere, in fase di attuazione dell'accordo, un dialogo continuo e regolare con i partner commerciali, onde garantire il monitoraggio e la corretta attuazione dell'accordo e delle disposizioni anticorruzione; prende atto della proposta della Commissione, contenuta nella sua strategia "Commercio per tutti", di introdurre meccanismi di consultazione nei casi di corruzione sistemica e carenza di governance e invita la Commissione a prevedere la sospensione dei vantaggi di un accordo in tali casi di corruzione sistemica e di mancato rispetto degli impegni in materia di lotta alla corruzione o delle norme internazionali in materia di lotta alla corruzione, come ad esempio lo standard comune di comunicazione dell'OCSE, il piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, il registro centrale della titolarità effettiva e le raccomandazioni del GAFI ; invita la Commissione a stabilire condizioni chiare e pertinenti e indicatori di prestazione che consentano una migliore valutazione e dimostrazione dei risultati; invita inoltre la Commissione a rispondere in modo fermo, proporzionato e tempestivo qualora il governo beneficiario non rispetti quanto concordato; invita la Commissione a istituire meccanismi di consultazione con i partner commerciali nei casi di corruzione sistemica e a prevedere scambi di competenze, onde assistere i paesi nell'attuazione delle misure anticorruzione;

50.  osserva che gli accordi commerciali devono comprendere clausole obbligatorie ed esecutive sul rispetto dei diritti umani che assicurino che le aziende private e le autorità statali rispettino i diritti dell'uomo e le norme più rigorose in ambito sociale e ambientale, strumenti essenziali per la lotta alla corruzione;

Sviluppo dell'intelligence dell'UE relativa alle reti di corruzione e agli intermediari

51.  invita il SEAE a guidare la formazione di task force tra le ambasciate degli Stati membri e le delegazioni dell'UE nei paesi terzi, attraverso le quali i funzionari diplomatici possano analizzare e condividere informazioni sulla struttura e il funzionamento delle reti locali corrotte al più alto livello di potere e raccogliere abbastanza intelligence da prevenire la collusione dell'UE con regimi cleptocratici; ritiene che tali informazioni dovrebbero essere trasmesse alle istituzioni dell'UE attraverso canali diplomatici sicuri; propone, inoltre, alle delegazioni dell'UE e alle ambasciate degli Stati membri di promuovere contatti stretti con la popolazione locale, in particolare attraverso il dialogo costante con organizzazioni della società civile autentiche e indipendenti, giornalisti e difensori dei diritti umani, al fine di raccogliere informazioni attendibili sulla corruzione locale, i fattori di agevolazione essenziali e i funzionari coinvolti;

52.  ritiene che le società dovrebbero anche riferire agli organismi dell'UE in merito a eventuali richieste di tangenti e/o qualora siano obbligate a investire in paesi terzi ricorrendo a intermediari locali o a società di comodo come partner;

53.  sottolinea che, alla luce delle informazioni raccolte, è opportuno condividere gli orientamenti specifici per paese con i dispiegamenti civili e militari e le agenzie di donatori dell'UE, al fine di sensibilizzare in merito al rischio di concludere affari con appaltatori, società di sicurezza private e fornitori di servizi locali i cui titolari effettivi potrebbero essere coinvolti in violazioni dei diritti umani e in reti corrotte;

Coerenza interna ed esterna

54.  ritiene che l'UE possa diventare un leader credibile e influente nella lotta contro la corruzione soltanto se affronterà in modo adeguato i problemi della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio all'interno dei suoi confini; esprime rammarico in questo contesto per la decisione della Commissione di non dare seguito alla sua relazione del 2014 sulla lotta alla corruzione per fornire una nuova analisi della corruzione negli Stati membri dell'UE, che avrebbe altresì rafforzato la credibilità dell'UE relativamente alla promozione di un programma anti-corruzione ambizioso nelle sue politiche esterne; sottolinea che la Commissione e le altre istituzioni dell'UE dovrebbero elaborare relazioni e auto-valutazioni periodiche, ambiziose e rigorose, conformemente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, e invita la Commissione a proporre ulteriori iniziative politiche e legislative per combattere la corruzione e sollecitare una maggiore integrità e trasparenza negli Stati membri;

55.  evidenzia che la depenalizzazione della corruzione in un qualsiasi Stato membro dell'UE ridurrebbe la credibilità delle politiche pubbliche compromettendo altresì la capacità dell'UE di attuare un programma anti-corruzione ambizioso a livello mondiale; sostiene una più stretta cooperazione tra gli Stati membri dell'UE e la Corte dei conti europea;

56.  ribadisce la sua richiesta agli Stati membri dell'UE di modificare le loro legislazioni penali, ove necessario, per stabilire la giurisdizione dei pubblici ministeri e dei tribunali nazionali affinché possano indagare e perseguire reati di corruzione o appropriazione indebita di fondi pubblici, indipendentemente dal luogo in cui è stato commesso il reato, se i proventi di tali attività criminali si trovano nello Stato membro in questione o sono stati riciclati in tale Stato membro o se la persona ha un "legame stretto" con lo Stato membro, ossia attraverso la nazionalità, la residenza o la titolarità effettiva di una società la cui sede o le cui società figlie si trovano nello Stato membro in questione;

Contributo dell'UE a un approccio basato sui diritti umani nella lotta alla corruzione nei consessi multilaterali

57.  invita gli Stati membri dell'UE ad avviare un dibattito in seno alle Nazioni Unite sul rafforzamento degli standard sull'indipendenza e sui mandati degli organismi anti-corruzione, basandosi sull'esperienza acquisita dall'Ufficio dell'alto commissario per i diritti umani (OHCHR), dal Comitato internazionale di coordinamento degli istituti nazionali per i diritti umani e dagli organismi delle Nazioni Unite, in particolare il Consiglio dei diritti umani (HRC), in riferimento alle istituzioni nazionali per i diritti umani (NHRI) (principi di Parigi);

58.  sottolinea la necessità di rafforzare i legami tra le agenzie anti-corruzione e le istituzioni nazionali per i diritti umani (NHRI), sulla base del mandato di queste ultime di combattere la corruzione quale potenziale causa diretta o indiretta di violazioni dei diritti umani;

59.  ricorda il suo invito agli Stati membri dell'UE a sostenere l'istituzione di un Relatore speciale delle Nazioni Unite sui crimini finanziari, la corruzione e i diritti umani con un mandato globale, compresi un piano orientato agli obiettivi e una valutazione periodica delle misure anti-corruzione adottate dagli Stati; invita gli Stati membri dell'UE ad assumere un ruolo guida nel mobilitare il sostegno fra gli Stati membri del Consiglio per i diritti umani (HRC) e a promuovere congiuntamente una risoluzione che definisca tale mandato;

60.  invita le Nazioni Unite ad adottare uno strumento normativo sui flussi finanziari illeciti per conseguire una maggiore efficacia;

61.  sottolinea la necessità di intensificare le campagne nazionali e internazionali di comunicazione e di sensibilizzazione in materia di corruzione rivolte alla partecipazione dei cittadini, al fine di sottolineare il fatto che la corruzione ha ripercussioni negative sui diritti umani e porta, tra l'altro, a diseguaglianze sociali, a una carenza di giustizia sociale e a un aumento dei livelli di povertà; incoraggia l'UE a elaborare e attuare programmi specifici sull'attuale legislazione penale e procedurale e sui meccanismi di ricorso; evidenzia che l'istruzione e un'informazione pubblica imparziale e indipendente svolgono un ruolo essenziale nella diffusione dei valori sociali e dei principi di integrità che promuovono l'interesse comune e contribuiscono allo Stato di diritto e allo sviluppo sociale ed economico di una società;

62.  raccomanda di integrare nella revisione periodica universale l'analisi della questione della corruzione come causa delle violazioni dei diritti umani, nonché conseguenza degli abusi in materia di diritti umani e indice di debolezza dello Stato di diritto, quale modo per affrontare la corruzione e promuovere la trasparenza e le migliori pratiche; sottolinea il ruolo che potrebbe svolgere in tal senso la società civile;

63.  incoraggia l'approfondimento degli impegni internazionali per fare della lotta alla corruzione il fulcro degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in quanto meccanismo per combattere la povertà a livello mondiale;

Corruzione e tratta di persone

64.  è preoccupato per il fatto che la tratta di esseri umani possa essere facilitata attraverso la corruzione di soggetti che detengono diversi livelli di potere delegato, come la polizia, i funzionari doganali, le autorità di controllo delle frontiere e i servizi di immigrazione, che potrebbero ignorare, tollerare, partecipare e organizzare la tratta di persone;

65.  sottolinea, a tale proposito, l'importanza delle azioni anti-corruzione, come la promozione della trasparenza e dell'assunzione delle responsabilità nelle amministrazioni, attraverso l'introduzione di un meccanismo di integrazione per combattere la corruzione e garantire un migliore coordinamento delle strategie di contrasto della tratta di esseri umani;

66.  sottolinea il ruolo preminente che gli approcci sensibili alle tematiche di genere possono svolgere nell'elaborazione di politiche per la lotta alla corruzione nell'ambito della tratta di persone;

Imprese e diritti umani

67.  incoraggia tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, e in particolare gli Stati membri dell'UE, a dare piena attuazione ai Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e a includere nei loro piani di azione sui diritti umani impegni specifici a favore di misure anti-corruzione (come prescritto dal piano d'azione sui diritti umani e la democrazia dell'UE), ovvero a emanare norme specifiche anti-corruzione;

68.  si compiace che i piani d'azione nazionali di alcuni Stati membri dell'UE facciano riferimento alla corruzione, e suggerisce, in proposito, misure specifiche per prevenire e punire le pratiche corrotte che possono condurre a violazioni dei diritti umani; raccomanda che l'UE appoggi ulteriori misure volte a promuovere l'adozione e l'attuazione di conformità, norme e codici anti-tangenti/anticorruzione nelle imprese, e che i partecipanti alle gare d'appalto pubbliche dispongano di un solido programma di lotta contro le tangenti e la corruzione e principi di buona governance fiscale; è del parere che l'uso improprio di fondi pubblici, l'arricchimento illecito o la corruzione dovrebbero essere punibili con sanzioni penali specifiche aggiuntive in particolare quando danno luogo direttamente a violazioni dei diritti umani, provocate dall'atto di corruzione;

69.  plaude alla revisione della direttiva contabile sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità(23) nell'ambito degli obblighi di segnalazione delle società e dei gruppi di grandi dimensioni, segnatamente per quanto riguarda le misure in materia di diritti umani e lotta alla corruzione; incoraggia le società a comunicare ogni informazione pertinente in linea con l'imminente nota orientativa che sarà pubblicata dalla Commissione;

70.  rinnova il suo invito a tutti gli Stati e all'UE a partecipare attivamente e in modo costruttivo alle attività in corso del gruppo di lavoro intergovernativo aperto delle Nazioni Unite sulle società transnazionali e altre imprese in materia di diritti umani, al fine di adottare uno strumento giuridicamente vincolante per la prevenzione, l'indagine e il risarcimento e l'accesso a mezzi di ricorso laddove si verifichino violazioni dei diritti umani, anche quelle derivanti dalla corruzione; invita gli Stati ad adoperarsi al massimo per permettere cause civili per il risarcimento del danno nei confronti di coloro che abbiano commesso atti di corruzione, ai sensi dell'articolo 35 dell'UNCAC;

71.  invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a dare applicazione alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali;

Accaparramento di terre e corruzione

72.  resta preoccupato per la situazione riguardante l'accaparramento di terre a seguito di pratiche corrotte da parte di imprese, investitori esteri e attori statali, funzionari e autorità internazionali; sottolinea che la corruzione consente l'accaparramento di terre, spesso tramite sgomberi forzati, concedendo, in particolare, a terzi il controllo viziato delle terre senza il consenso delle persone che vi vivono;

73.  sottolinea che alcune ricerche mostrano che la corruzione è diffusa nell'amministrazione fondiaria e incide sempre di più su ogni fase degli accordi fondiari, determinando vari effetti negativi sui diritti umani, che vanno dal trasferimento forzato delle comunità senza un risarcimento adeguato fino all'uccisione dei difensori della terra(24); rileva inoltre con preoccupazione che le violazioni dei diritti umani rischiano di intensificarsi in un contesto di crescita della domanda di prodotti alimentari, combustibile e materie prime e di aumento degli investimenti fondiari su vasta scala nei paesi in via di sviluppo;

74.  rammenta che il settore finanziario riveste un ruolo chiave nella prevenzione delle pratiche di corruzione che facilitano, in particolare, l'accaparramento dei terreni; ribadisce che le banche e gli istituti finanziari dovrebbero procedere all'"adeguata verifica della clientela" per contrastare il riciclaggio di denaro legato alla corruzione e garantire che gli investitori da loro sostenuti adottino efficaci misure di diligenza in materia di diritti umani; chiede all'UE e agli Stati membri di imporre la comunicazione dei dati relativi alle acquisizioni di terreni in paesi terzi da parte delle imprese e di potenziare il sostegno ai paesi in via di sviluppo per assicurare un'attuazione efficace delle linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste come mezzo per affrontare la corruzione negli accordi fondiari;

Elezioni e funzionamento degli organi eletti democraticamente

75.  sottolinea che uno degli obiettivi della lotta alla corruzione dovrebbe essere quello di porre fine ai gravi abusi che causano la distorsione della democrazia, dei processi politici e promuovere un sistema giudiziario indipendente, imparziale ed efficiente; chiede ai partiti politici di rafforzare il loro ruolo di canali di rappresentanza democratica e di partecipazione politica dotandosi di mezzi efficienti; ritiene, in tal senso, che la regolamentazione dei finanziamenti politici, compresa l'identificazione dei donatori e delle altre fonti finanziarie, sia essenziale per la preservazione della democrazia;

76.  osserva con preoccupazione che i brogli elettorali e i fenomeni di corruzione legati ai processi elettorali e al funzionamento di organi e assemblee rappresentativi eletti compromettono seriamente la fiducia nelle istituzioni democratiche e indeboliscono i diritti civili e politici impedendo una pari ed equa rappresentanza e mettendo in discussione lo Stato di diritto; rileva il ruolo positivo delle missioni di osservazione elettorale nel contribuire al corretto svolgimento delle elezioni e nel sostenere le riforme in materia di legge elettorale; incoraggia l'ulteriore cooperazione in tale ambito con organismi internazionali specializzati come il Consiglio d'Europa o l'OSCE;

77.  sottolinea la specifica necessità di mantenere i più rigorosi principi etici e la massima trasparenza per quanto concerne il funzionamento delle organizzazioni internazionali e delle assemblee regionali incaricate di tutelare e promuovere la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto, collegando le istituzioni e le professioni in tutto il mondo per rafforzare le capacità e promuovere una cultura condivisa dell'integrità; sottolinea la necessità di promuovere pratiche trasparenti attraverso l'elaborazione di codici di condotta e di misure specifiche a favore della trasparenza, per prevenire e indagare su eventuali frodi o comportamenti illeciti;

78.  sottolinea la necessità di norme precise sulle attività di lobbying, imperniate sui principi di apertura e trasparenza, per garantire che tutti i gruppi di interesse abbiano pari accesso ai responsabili delle politiche ma anche per eliminare la corruzione e i rischi connessi alla violazione dei diritti umani; invita l'UE e gli Stati membri ad adottare misure volte a individuare e condannare le attività di lobbying occulte e contrarie alle norme e all'etica; invita l'UE a promuovere la trasparenza dei processi decisionali e legislativi negli Stati membri e nella cooperazione con i paesi terzi;

79.  denuncia con forza, dopo le recenti rivelazioni sul caso di riciclaggio che coinvolge l'Azerbaigian ("Azerbaijani Laundromat"), i tentativi di questo paese e di altri regimi autocratici di paesi terzi di influenzare i responsabili politici europei con mezzi illeciti; chiede che il Parlamento conduca un'indagine approfondita sul caso in questione e, più in generale, sull'influenza esercitata da tali regimi; chiede che il Parlamento adotti misure rigorose per prevenire siffatti casi di corruzione, che rischiano di pregiudicare la credibilità e la legittimità dell'operato del Parlamento, tra l'altro nel settore dei diritti umani;

Grandi eventi sportivi e legami con le violazioni dei diritti umani e la corruzione

80.  conferma la sua preoccupazione di fronte alle gravi violazioni dei diritti umani, compresi i diritti dei lavoratori, e alla corruzione ad alto livello, associate ai grandi eventi sportivi internazionali e ai progetti infrastrutturali su vasta scala ad essi correlati; incoraggia la cooperazione tra organi direttivi sportivi, agenzie e ONG internazionali impegnate nella lotta alla corruzione al fine di stabilire impegni trasparenti e verificabili di tutela dei diritti umani da parte degli organizzatori di grandi eventi sportivi e di coloro che si candidano per ospitarli; sottolinea che tali criteri dovrebbero essere contemplati nei criteri di aggiudicazione per l'organizzazione di tali eventi;

81.  è del parere che anche le grandi federazioni sportive internazionali non governative debbano contribuire alla lotta contro la corruzione e al suo contenimento e intensificare gli sforzi in tal senso; ritiene che tali federazioni sportive dovrebbero assumersi la responsabilità in materia di rispetto dei diritti umani e che pertanto sarebbe opportuno un rafforzamento dei poteri delle autorità anticorruzione statali in materia di indagini e sanzioni nei casi di corruzione che coinvolgono le grandi federazioni sportive internazionali non governative;

82.  ritiene che la corruzione ad alto livello nell'amministrazione sportiva, le competizioni truccate, gli appalti, gli accordi sull'approvazione, la scelta dei siti, le scommesse illegali e il doping nonché il coinvolgimento della criminalità organizzata abbiano danneggiato la credibilità degli organismi sportivi;

83.  ritiene che l'integrità nello sport possa contribuire all'agenda globale per lo sviluppo e al buon governo a livello internazionale;

Paradisi fiscali

84.  sollecita l'attuazione di politiche di tolleranza zero nei confronti dei paradisi fiscali e delle pratiche di riciclaggio di denaro e il rafforzamento delle norme internazionali in materia di trasparenza, e incoraggia una maggiore cooperazione internazionale per accertare la proprietà segreta di società di comodo e trust utilizzati per l'evasione fiscale, le frodi, il commercio illegale, i flussi di capitali illeciti, il riciclaggio e la corruzione;

85.  sostiene con forza l'attuazione di principi di informativa pubblica paese per paese in Europa e nei paesi terzi, in base ai quali le società multinazionali avrebbero l'obbligo di presentare relazioni con informazioni finanziarie di base per ogni giurisdizione in cui operano, al fine di prevenire la corruzione e l'elusione fiscale;

86.  ricorda la responsabilità dell'UE di contrastare l'evasione fiscale da parte di società transnazionali e persone fisiche e di affrontare la piaga dei flussi finanziari illeciti dai paesi in via di sviluppo, che indeboliscono notevolmente la loro capacità di raccogliere risorse sufficienti ad adempiere agli obblighi in materia di diritti umani;

87.  plaude alle iniziative guidate dall'Europa e finalizzate allo sviluppo di uno scambio globale di informazioni sulla titolarità effettiva, per rafforzare l'efficacia degli standard comuni di comunicazione dell'informazione, in grado di portare alla luce le irregolarità finanziarie;

88.  incoraggia la cooperazione globale mirante a rintracciare i beni rubati e restituirli in modo sicuro ai legittimi proprietari; ribadisce che l'UE ha il dovere di aiutare i paesi terzi a rimpatriare i beni acquisiti illecitamente nascosti nei sistemi finanziari degli Stati membri dell'Unione e nel parco immobiliare e a perseguire i perpetratori, i facilitatori e gli intermediari; esorta l'UE a dare priorità a questa tematica di estrema rilevanza nei paesi terzi che affrontano processi di democratizzazione, soprattutto affrontando gli ostacoli giuridici e la mancanza di disponibilità a collaborare da parte dei centri finanziari nell'UE; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di svincolare il sequestro dei beni dalla condanna nello Stato richiedente, al fine di fornire reciproca assistenza giuridica e consentire l'avanzamento dei procedimenti, laddove esistano prove sufficienti di irregolarità;

89.  ricorda che la corruzione è strettamente legata ad attività come il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e il commercio illegale; sottolinea, in tale contesto, che la trasparenza dovrebbe essere il fulcro di ogni strategia anticorruzione;

90.  sottolinea che l'UE deve promuovere, in maniera prioritaria in tutte le pertinenti sedi internazionali, la lotta contro i paradisi fiscali, il segreto bancario e il riciclaggio di denaro, nonché la revoca del segreto professionale quando eccessivo, la rendicontazione pubblica per paese per le imprese multinazionali e i registri pubblici contenenti informazioni sui titolari effettivi delle società; rileva che la maggior parte degli strumenti per la lotta all'elusione e all'evasione fiscali è adatta a contrastare la corruzione e il riciclaggio;

Libertà dei mezzi d'informazione

91.  sottolinea la notevole importanza dei mezzi di informazione indipendenti, sia online che tradizionali, nella lotta alla corruzione e nella denuncia delle violazioni dei diritti umani; invita la Commissione ad affrontare e contrastare il possibile impatto negativo delle leggi in materia di diffamazione nei paesi terzi e ribadisce il suo invito agli Stati membri a prendere in considerazione la depenalizzazione della diffamazione e a ricorrere unicamente a cause civili quale mezzo per tutelare la reputazione dei singoli; sottolinea che la sicurezza digitale rappresenta un importante elemento per la protezione degli attivisti; raccomanda vivamente che sia garantita, tramite atti legislativi nazionali, la trasparenza della proprietà e del finanziamento dei mezzi di informazione;

92.  esorta ad attribuire maggior importanza al rispetto della libertà dei media, vista la sua importanza, nelle relazioni internazionali dell'UE con i paesi terzi; osserva che il dialogo politico e la cooperazione dei paesi terzi con l'UE a favore delle riforme dei media devono essere pubblici e trasparenti, oltre che prevedere dei meccanismi di controllo; chiede, in tale contesto, che l'UE garantisca che i progetti dell'UE nei paesi terzi contribuiscano, tra l'altro, a rispettare la libertà dei mezzi d'informazione e delle organizzazioni della società civile; invita l'UE a condannare pubblicamente l'entrata in vigore di norme che limitano la libertà dei media e le attività della società civile;

93.  promuove i valori di una rete Internet aperta e sicura ai fini della sensibilizzazione nei confronti delle pratiche corrotte da parte di individui, organizzazioni e governi ed esprime preoccupazione per il fatto che coloro che cercano di limitare le libertà online lo facciano per evitare di rendere conto del loro operato;

94.  insiste affinché gli appalti pubblici siano equi, responsabili, aperti e trasparenti, per prevenire e portare alla luce il furto o l'uso improprio del denaro dei contribuenti;

95.  ricorda che nell'ambito di tutte le piattaforme di dialogo con i paesi terzi, incluse le relazioni bilaterali, l'UE deve porre l'accento sull'importanza di far rispettare il diritto di accesso all'informazione pubblica; sottolinea in particolare la necessità di standard che le garantiscano la massima accessibilità, segnalando che non solo l'accesso ma anche la rapidità con cui viene ottenuto è essenziale per la protezione dei diritti umani e il contrasto ai fenomeni di corruzione; invita l'UE a promuovere l'accesso all'informazione pubblica negli Stati membri e nei paesi terzi;

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96.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Banca centrale europea.

(1) https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
(2) http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf
(3) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Al33601
(4) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
(5) http://www.eib.org/attachments/strategies/anti_fraud_policy_20130917_it.pdf
(6) http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
(7) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20-fac-business-human-rights-conclusions/
(8) Testi approvati, P8_TA(2016)0405.
(9) Testi approvati, P8_TA(2016)0403.
(10) Testi approvati, P8_TA(2016)0310.
(11) Testi approvati, P8_TA(2015)0408.
(12) GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 59.
(13) GU C 407 del 4.11.2016, pag. 81.
(14) GU C 208 del 10.6.2016, pag. 89.
(15) GU C 181 del 19.5.2016, pag. 2.
(16) https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_6_Preventive_anti-corruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_en.pdf
(17) http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Resolutions/A.HRC.RES.33.15%20EN.pdf
(18) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents/A_HRC_28_73_ENG.doc
(19) http://www.eods.eu/library/AU_Convention%20on%20Combating%20Corruption_2003_EN.pdf
(20) https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
(21) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579319/EPRS_STU%282016%29579319_EN.pdf
(22) GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.
(23) GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1.
(24) Olivier De Schutter, "Tainted Lands. Corruption in Large-Scale Land Deals", in International Corporate Accountability Roundtable & Global Witness (novembre 2016). https://www.globalwitness.org/en/campaigns/land-deals/tainted-lands-corruption-large-scale-land-deals/

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