Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2015/0278(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0188/2017

Testi presentati :

A8-0188/2017

Discussioni :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Votazioni :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Dichiarazioni di voto
PV 13/03/2019 - 11.9
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Testi approvati
PDF 898kWORD 124k
Giovedì 14 settembre 2017 - Strasburgo
Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi ***I
P8_TA(2017)0347A8-0188/2017

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 settembre 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Visto 1 bis (nuovo)
–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 26,
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1
(1)  La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi accessibili. Ciò aumenterà la disponibilità di prodotti e servizi accessibili sul mercato interno.
(1)  La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi accessibili. Ciò aumenterà la disponibilità e migliorerà l'accessibilità e l'aspetto pratico delle informazioni relative a prodotti e servizi accessibili nel mercato interno.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2
(2)  La domanda di prodotti e servizi accessibili è elevata, e con l'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea il numero di cittadini con disabilità e/o limitazioni funzionali aumenterà considerevolmente. Un ambiente in cui i prodotti e i servizi sono più accessibili rende possibile una società più inclusiva e facilita la vita indipendente.
(2)  La domanda di prodotti e servizi accessibili è elevata, e con l'invecchiamento della popolazione dell'Unione il numero di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ("la Convenzione"), aumenterà considerevolmente. Un ambiente in cui i prodotti e i servizi sono più accessibili rende possibile una società più inclusiva e costituisce una condizione indispensabile per la vita indipendente.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)  L'accessibilità universale, la progettazione per tutti e la prospettiva di genere dovrebbero essere garantite nei prodotti, strumenti, dispositivi e servizi di modo che possano essere correntemente utilizzati dalle persone con disabilità.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 3
(3)  Le disparità esistenti tra le disposizioni legislative e le misure amministrative adottate dagli Stati membri in relazione all'accessibilità dei prodotti e dei servizi per le persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, creano ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti e servizi e falsano la concorrenza effettiva nel mercato interno. Gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), risentono in modo particolare di tali ostacoli.
(3)  Le disparità esistenti tra le disposizioni legislative e le misure amministrative adottate dagli Stati membri in relazione all'accessibilità di alcuni prodotti e servizi per le persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, creano ostacoli alla loro libera circolazione e falsano la concorrenza effettiva nel mercato interno. Per altri prodotti, si presume che le disparità aumenteranno con l'entrata in vigore della Convenzione. Gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), risentono in modo particolare di tali ostacoli.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 5
(5)  I consumatori di prodotti accessibili e i destinatari di servizi accessibili devono far fronte a prezzi elevati a causa della scarsa concorrenza tra i fornitori. La frammentazione tra le normative nazionali riduce i vantaggi che la condivisione di esperienze con omologhi nazionali e internazionali potrebbe apportare agli sforzi volti a rispondere agli sviluppi sociali e tecnologici.
(5)  I consumatori di prodotti accessibili, e in particolare delle tecnologie assistive, e i destinatari di servizi accessibili devono far fronte a prezzi elevati a causa della scarsa concorrenza tra i fornitori. La frammentazione tra le normative nazionali riduce i vantaggi che la condivisione di esperienze con omologhi nazionali e internazionali potrebbe apportare agli sforzi volti a rispondere agli sviluppi sociali e tecnologici.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 6
(6)  Il ravvicinamento delle misure nazionali a livello dell'Unione è pertanto necessario per il corretto funzionamento del mercato interno allo scopo di porre fine alla frammentazione del mercato dei prodotti e dei servizi accessibili, creare economie di scala, agevolare la mobilità e il commercio transfrontalieri e aiutare gli operatori economici a concentrare le risorse sull'innovazione anziché impiegarle per rispettare prescrizioni giuridiche frammentarie nell'Unione.
(6)  Il ravvicinamento delle misure nazionali a livello dell'Unione è pertanto necessario per il corretto funzionamento del mercato interno allo scopo di porre fine alla frammentazione del mercato dei prodotti e dei servizi accessibili, creare economie di scala, agevolare il commercio transfrontaliero, la libera circolazione dei prodotti e dei servizi, nonché la libera circolazione delle persone, ivi incluse le persone con disabilità, e aiutare gli operatori economici a concentrare le risorse sull'innovazione anziché impiegarle per coprire le spese derivanti da una legislazione frammentaria.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)  L'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'Unione combatta le discriminazioni fondate sulla disabilità nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni. L'articolo 19 TFUE conferisce all’Unione il potere di adottare atti giuridici per combattere tali discriminazioni.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 9
(9)  La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l'applicazione dell'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(9)  La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità e degli anziani di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l'applicazione degli articoli 21, 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Emendamento 250
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)   Una migliore accessibilità dei prodotti e dei servizi contribuirà a migliorare la vita non solo delle persone con disabilità, ma anche di persone con altre limitazioni funzionali, permanenti o temporanee, come le persone anziane, le donne in gravidanza e le persone che viaggiano con bagaglio. Pertanto, è essenziale che la presente direttiva contempli le persone con disabilità nonché le persone con limitazioni funzionali temporanee o permanenti, al fine di garantire vantaggi reali e una vita indipendente per una parte più ampia della società.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)
(9 ter)  Nell'Unione la disabilità è più diffusa tra le donne che tra gli uomini. Le donne con disabilità sono esposte a molteplici forme di discriminazione e sono notevolmente ostacolate nel pieno esercizio dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali, ad esempio a causa di violenze di carattere fisico, emotivo, sessuale, economico e istituzionale e di discriminazioni nell'accesso all'istruzione e al lavoro, che possono portare all'isolamento sociale e a traumi psicologici. Le donne sono anche condizionate dalla disabilità in maniera sproporzionata in quanto responsabili dell'assistenza dei loro familiari con disabilità e sono oggetto di discriminazione per associazione con maggiore frequenza rispetto agli uomini. In considerazione di quanto precede occorre adoperarsi per garantire che la parità di trattamento e le misure e politiche positive a favore delle donne con disabilità e delle madri di bambini con disabilità siano un diritto umano fondamentale e un obbligo etico.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 10
(10)  L'obiettivo generale della strategia per il mercato unico digitale è fornire è rendere disponibili i benefici economici e sociali sostenibili che vengono da un mercato unico digitale connesso. I consumatori dell'Unione non beneficiano ancora pienamente, in termini di prezzi e possibilità di scelta, dei vantaggi che il mercato unico può offrire, in quanto le operazioni transfrontaliere online sono ancora molto limitate. La frammentazione limita anche la domanda di operazioni transfrontaliere di commercio elettronico. Occorre inoltre un intervento concordato per garantire che i disabili possano accedere integralmente anche ai nuovi contenuti elettronici. È pertanto necessario armonizzare i requisiti di accessibilità in tutto il mercato unico digitale e garantire che tutti i cittadini dell'Unione possano trarne beneficio, a prescindere dalle loro abilità.
(10)  L'obiettivo generale della strategia per il mercato unico digitale è fornire i benefici economici e sociali sostenibili che vengono da un mercato unico digitale connesso, agevolando il commercio e sostenendo l'occupazione nell'Unione. I consumatori dell'Unione non beneficiano ancora pienamente, in termini di prezzi e possibilità di scelta, dei vantaggi che il mercato unico può offrire, in quanto le operazioni transfrontaliere online sono ancora molto limitate. La frammentazione limita anche la domanda di operazioni transfrontaliere di commercio elettronico. Occorre inoltre un intervento concordato per garantire che i disabili possano accedere integralmente anche ai nuovi contenuti elettronici. È pertanto necessario armonizzare i requisiti di accessibilità in tutto il mercato unico digitale e garantire che tutti i cittadini dell'Unione possano trarne beneficio, a prescindere dalle loro abilità.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)   L'articolo 4 della Convenzione invita gli Stati parte a intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo, nonché a incoraggiare la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, tra cui tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, adatte alle persone con disabilità. La Convenzione invita altresì a dare priorità alle tecnologie dai costi più accessibili.
Emendamento 232
Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)
(12 ter)  Nel settore del trasporto ferroviario, la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis e il regolamento (UE) n. 1300/20141ter della Commissione (STI PRM) fanno esplicito riferimento e danno attuazione ai requisiti di accessibilità sanciti dall'articolo 9 della Convenzione. Di conseguenza, l'accessibilità delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel settore del trasporto ferroviario è regolamentata in tali strumenti. Al fine di garantire la coerenza tra la direttiva (UE) 2016/797 e il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, da una parte, e la presente direttiva, dall'altra, qualunque futura revisione delle STI PRM dovrebbe prendere in considerazione anche i requisiti di accessibilità derivanti dall'atto europeo sull'accessibilità.
________________
1bis Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).
1ter Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).
Emendamento 233
Proposta di direttiva
Considerando 13
(13)  L'entrata in vigore della Convenzione nell'ordinamento giuridico degli Stati membri comporta la necessità di adottare disposizioni nazionali supplementari sull'accessibilità dei prodotti e dei servizi che, in assenza di interventi da parte dell'Unione, porterebbero a un ulteriore aumento delle disparità fra disposizioni nazionali.
(13)  L'entrata in vigore della Convenzione nell'ordinamento giuridico degli Stati membri comporta la necessità di adottare disposizioni nazionali supplementari sull'accessibilità dei prodotti e dei servizi nonché sull'ambiente costruito in relazione alla fornitura di beni e servizi che, in assenza di interventi da parte dell'Unione, porterebbero a un ulteriore aumento delle disparità fra disposizioni nazionali.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)   Oltre ai requisiti sanciti dalla presente direttiva, è opportuno promuovere il rispetto e l'applicazione della legislazione dell'Unione relativa ai diritti dei passeggeri che utilizzano servizi di trasporto aereo, ferroviario, su autobus e per vie navigabili, con particolare riferimento agli aspetti intermodali, così da promuovere un'accessibilità senza barriere che comprenda aspetti quali l'infrastruttura e i veicoli di trasporto.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo)
(13 ter)  La Commissione dovrebbe incoraggiare le autorità urbane a integrare l'accessibilità senza barriere nei servizi di trasporto urbano nei loro piani di mobilità urbana sostenibile e a pubblicare regolarmente un elenco delle migliori pratiche in materia di accessibilità senza barriere ai trasporti pubblici urbani e alla mobilità.
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 15
(15)  La strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere33 in linea con la Convenzione, individua l'accessibilità come uno degli otto ambiti d'azione e mira a garantire l'accessibilità dei prodotti e dei servizi.
(15)  La comunicazione della Commissione del 15 novembre 2010 intitolata "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere", in linea con la Convenzione, individua l'accessibilità – condizione indispensabile per la partecipazione alla società – come uno degli otto ambiti d'azione e mira a garantire l'accessibilità dei prodotti e dei servizi.
__________________
33 COM(2010)0636.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 16
(16)  I prodotti e i servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sono il risultato di una valutazione eseguita durante la preparazione della valutazione d'impatto che ha individuato quei prodotti e servizi destinati alle persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e gli anziani, per i quali gli Stati membri hanno adottato o presumibilmente adotteranno requisiti di accessibilità nazionali divergenti.
(16)  I prodotti e i servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sono il risultato di una valutazione eseguita durante la preparazione della valutazione d'impatto che ha individuato quei prodotti e servizi destinati alle persone con disabilità, per le quali gli Stati membri hanno adottato o presumibilmente adotteranno requisiti di accessibilità nazionali divergenti.
Emendamento 227
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis)  La direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis stabilisce una serie di obblighi per i fornitori di servizi di media audiovisivi. È pertanto più opportuno includere i requisiti di accessibilità in tale direttiva.
Tuttavia, per quanto riguarda i siti web e i servizi basati su dispositivi mobili, la direttiva 2010/13/UE copre unicamente i contenuti di media audiovisivi. È pertanto opportuno includere nell'ambito di applicazione della presente direttiva l'architettura dei siti web e dei servizi basati su dispositivi mobili e tutti i contenuti che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2010/13/UE.
La presente direttiva dovrebbe coprire i requisiti di accessibilità per le apparecchiature di servizi di telefonia e i siti web. Dovrebbe altresì coprire i requisiti di accessibilità per i servizi di telefonia a meno che non siano oggetto di un altro atto dell'Unione che contempli almeno il medesimo livello di protezione previsto dalla presente direttiva. In quest'ultimo caso, l'atto giuridico dell'Unione in questione dovrebbe prevalere sulla presente direttiva.

_______________________
1 bis Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 17
(17)  Ciascun prodotto e servizio deve essere conforme ai requisiti di accessibilità individuati all'articolo 3 ed elencati all'allegato I al fine di risultare accessibile alle persone con disabilità e agli anziani. Gli obblighi di accessibilità relativi al commercio elettronico si applicano anche alla vendita online di servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e) della presente direttiva.
(17)  Ciascun prodotto e servizio che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva ed è immesso sul mercato dopo la sua entrata in vigore dovrebbe essere conforme ai requisiti di accessibilità definiti all'articolo 3 ed elencati all'allegato I al fine di risultare accessibile alle persone con disabilità. Gli obblighi di accessibilità relativi al commercio elettronico si applicano anche alla vendita online di servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e) della presente direttiva.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis)  Anche se un servizio, o parte di esso, è subappaltato a terzi, non dovrebbe essere compromessa l'accessibilità a tale servizio e i fornitori di servizi dovrebbero rispettare gli obblighi della presente direttiva. I fornitori di servizi dovrebbero inoltre assicurare una formazione appropriata e continua del personale per garantire che esso disponga di una preparazione adeguata sull'utilizzo dei prodotti e dei servizi accessibili. Tale formazione dovrebbe riguardare questioni quali la trasmissione di informazioni, la consulenza e la pubblicità.
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 18
(18)  È necessario introdurre i requisiti di accessibilità nel modo meno oneroso possibile per gli operatori economici e gli Stati membri, in particolare includendo nel campo di applicazione solo i prodotti e i servizi che sono stati attentamente selezionati.
(18)  È necessario, da un lato, introdurre i requisiti di accessibilità nel modo più efficace e meno oneroso possibile per gli operatori economici e gli Stati membri, in particolare includendo nel campo di applicazione solo i prodotti e i servizi che sono stati attentamente selezionati e immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Dall'altro, è necessario permettere agli operatori economici di attuare efficacemente i requisiti di accessibilità stabiliti dalla presente direttiva, tenendo conto, in particolare, del ciclo di vita dei terminali self-service, delle macchine per l'emissione di biglietti e dei terminali per il check-in. Si dovrebbe tenere conto anche della posizione specifica delle PMI nel mercato interno europeo. Inoltre, le microimprese, date le loro dimensioni, le loro risorse e la loro natura, non dovrebbero essere tenute a rispettare i requisiti di accessibilità sanciti dalla presente direttiva né essere obbligate a ricorrere alla procedura di cui all'articolo 12 per essere esonerate dagli obblighi della presente direttiva.
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)
(20 bis)  Per garantire un miglior funzionamento del mercato interno, le autorità nazionali dovrebbero ricorrere ai requisiti di accessibilità sanciti dalla presente direttiva nell'applicare le disposizioni relative all'accessibilità negli atti legislativi dell'Unione menzionati nella stessa. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe modificare la natura obbligatoria o volontaria delle disposizioni contenute in tali atti dell'Unione. La presente direttiva dovrebbe pertanto garantire che, quando sono applicati in conformità degli altri atti, i requisiti di accessibilità siano gli stessi in tutta l'Unione.
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 21
(21)  La proposta della Commissione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio34 comprende requisiti di accessibilità per una serie specifica di siti web degli enti pubblici. Essa propone inoltre di stabilire la base di una metodologia di monitoraggio e di rendicontazione sulla conformità dei siti web interessati ai requisiti elencati nella direttiva medesima. Sia i requisiti di accessibilità che la metodologia di monitoraggio e di rendicontazione contenuti in tale direttiva vanno applicati ai siti web degli enti pubblici. Al fine di garantire, in particolare, che le autorità competenti applichino gli stessi requisiti di accessibilità indipendentemente dal tipo di sito web regolamentato, i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva andrebbero allineati a quelli della proposta di direttiva relativa all'accessibilità dei siti web del settore pubblico. Le attività di commercio elettronico dei siti web degli enti pubblici non incluse in tale direttiva rientrano nel campo di applicazione della presente proposta, al fine di garantire che la vendita online di prodotti e servizi sia accessibile alle persone con disabilità e agli anziani, a prescindere dal fatto che la vendita sia pubblica o privata.
(21)   La direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio34 comprende requisiti di accessibilità per i siti web e le applicazioni mobili degli enti pubblici. Tuttavia, tale direttiva comprende un elenco specifico di eccezioni, in quanto rendere totalmente accessibili determinati contenuti dei siti web e delle applicazioni mobili e taluni tipi di siti web e applicazioni mobili rappresenta un onere sproporzionato. Essa stabilisce inoltre la base di una metodologia di monitoraggio e di rendicontazione sulla conformità delle applicazioni mobili e dei siti web interessati ai requisiti di cui alla direttiva medesima. Sia i requisiti di accessibilità che la metodologia di monitoraggio e di rendicontazione contenuti in tale direttiva vanno applicati ai siti web e alle applicazioni mobili degli enti pubblici. Al fine di garantire, in particolare, che le autorità competenti applichino gli stessi requisiti di accessibilità indipendentemente dal tipo di applicazione mobile o sito web regolamentato, i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva andrebbero allineati a quelli della direttiva (UE) 2016/2102. Le attività di commercio elettronico dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici non incluse in tale direttiva rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, al fine di garantire che la vendita online di prodotti e servizi sia accessibile alle persone con disabilità e agli anziani, a prescindere dal fatto che la vendita sia pubblica o privata.
__________________
__________________
34 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici, COM(2012) 721 final.
34 Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis)  Determinati elementi dei requisiti di accessibilità stabiliti dalla presente direttiva, in particolare quelli di cui all'allegato I relativi alla fornitura di informazioni, sono già oggetto di atti legislativi in vigore nell'Unione nel settore dei trasporti. Tali atti comprendono il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissioneter e il regolamento (UE) n. 454/20111 quater della Commissione per quanto riguarda il trasporto ferroviario, il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio1 quinquies per quanto riguarda il trasporto effettuato con autobus e il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio1 sexies per quanto riguarda il trasporto marittimo. Al fine di garantire la coerenza normativa e la prevedibilità per gli operatori economici contemplati da tali atti, i requisiti pertinenti della presente direttiva dovrebbero considerarsi soddisfatti se le parti pertinenti di tali atti sono state rispettate. Tuttavia, qualora i requisiti di accessibilità non siano contemplati da tali atti, ad esempio l'obbligo di rendere accessibili i siti web delle compagnie aeree, dovrebbe applicarsi la presente direttiva.
__________________
1 bis Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).
1 ter Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).
1 quater Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11).
1 quinquies Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
1 sexies Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 22 ter (nuovo)
(22 ter)  La presente direttiva mira a integrare la vigente legislazione settoriale dell'Unione, coprendo aspetti non ancora disciplinati da tale legislazione.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 22 quater (nuovo)
(22 quater)  La definizione del campo di applicazione della presente direttiva per quanto riguarda i servizi di trasporto aereo, su strada, ferroviario e per vie navigabili di passeggeri dovrebbe basarsi sulla legislazione settoriale vigente in materia di diritti dei passeggeri. Qualora la presente direttiva non si applichi a determinati tipi di servizi di trasporto, gli Stati membri dovrebbero poter incoraggiare i fornitori di servizi ad applicare i requisiti di accessibilità pertinenti previsti dalla presente direttiva.
Emendamenti 223 e 228
Proposta di direttiva
Considerando 23
(23)  In alcune situazioni, requisiti comuni di accessibilità dell'ambiente costruito agevolerebbero la libera circolazione dei servizi connessi e delle persone con disabilità. La presente direttiva consente perciò agli Stati membri di includere l'ambiente costruito utilizzato per fornire i servizi nel campo di applicazione della presente direttiva, in modo da garantire la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato X.
(23)  In alcune situazioni, l'accessibilità dell'ambiente costruito costituisce una condizione necessaria per l'effettiva fruizione da parte delle persone con disabilità dei servizi connessi. La presente direttiva dovrebbe pertanto obbligare gli Stati membri a includere l'ambiente costruito utilizzato per fornire i servizi nel campo di applicazione della presente direttiva, in modo da garantire la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato X. Detti requisiti di accessibilità dovrebbero essere applicati in caso di costruzione di nuove infrastrutture o di ristrutturazioni importanti.
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)
(23 bis)   Non occorre che la presente direttiva modifichi gli atti legislativi vigenti che prevedono un carattere volontario dei requisiti di accessibilità, le disposizioni non dovrebbero essere modificate dalla presente direttiva.
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 24
(24)  È necessario stabilire che, per gli atti legislativi dell'Unione che istituiscono obblighi in materia di accessibilità senza indicare specifiche o requisiti, l'accessibilità sia definita con riferimento ai requisiti di accessibilità della presente direttiva. Tale è il caso, ad esempio, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio35, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio36 e della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio37, che stabiliscono che le specifiche tecniche e i requisiti tecnici o funzionali delle concessioni, dei lavori o dei servizi che rientrano nel loro campo d'applicazione tengano conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o per gli utenti in base al principio della "progettazione per tutti".
(24)  È necessario stabilire che, per gli atti legislativi dell'Unione che istituiscono obblighi in materia di accessibilità senza indicare specifiche o requisiti, l'accessibilità sia definita con riferimento ai requisiti di accessibilità della presente direttiva. Tale atti comprendono la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio35, la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio36 e la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio37, che stabiliscono che le specifiche tecniche e i requisiti tecnici o funzionali delle concessioni, dei lavori o dei servizi che rientrano nel loro campo d'applicazione tengano conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o per gli utenti in base al principio della "progettazione per tutti".
__________________
__________________
35 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
35 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
36 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
36 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
37 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
37 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)
(24 bis)  L'obbligo di garantire l'accessibilità delle infrastrutture di trasporto della rete transeuropea dei trasporti è stabilito nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. I requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva dovrebbero applicarsi anche ad alcuni elementi dell'infrastruttura di trasporto disciplinati da detto regolamento, nella misura in cui i prodotti e i servizi contemplati dalla presente direttiva siano interessati e le infrastrutture e l'ambiente costruito connessi a tali servizi siano destinati a essere utilizzati dai passeggeri.
__________________
1 bis Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 24 ter (nuovo)
(24 ter)  Non è tuttavia opportuno che la presente direttiva modifichi la natura obbligatoria o volontaria delle disposizioni di altri atti legislativi dell'Unione, quali l'articolo 67 della direttiva 2014/24/UE sui criteri di aggiudicazione degli appalti, a cui possono ricorrere le amministrazioni aggiudicatrici per determinare quale sia l'offerta economicamente più vantaggiosa. Se ritenuti connessi all'oggetto dell'appalto in questione, è possibile che siano inclusi potenziali aspetti sociali. La presente direttiva dovrebbe pertanto garantire che, quando sono applicati in conformità degli altri atti legislativi dell'UE, i requisiti di accessibilità siano gli stessi in tutta l'Unione.
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 25
(25)  L'accessibilità dovrebbe essere conseguita mediante la soppressione e la prevenzione delle barriere, preferibilmente attraverso il principio della progettazione universale o della "progettazione per tutti". L'accessibilità non dovrebbe escludere l'applicazione di soluzioni appropriate se richiesto dalla legislazione nazionale o dell'Unione.
(25)  L'accessibilità dovrebbe essere conseguita mediante la soppressione e la prevenzione delle barriere, preferibilmente attraverso il principio della progettazione universale o della "progettazione per tutti". Secondo la Convenzione, con tale approccio si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. In linea con la Convenzione, la progettazione universale non esclude i dispositivi assistivi per particolari gruppi di persone con disabilità, qualora ve ne sia l'esigenza. L'accessibilità non dovrebbe escludere l'applicazione di soluzioni appropriate se richiesto dalla legislazione nazionale o dell'Unione.
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)
(25 bis)  Il fatto che un prodotto o servizio rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva non significa automaticamente che tale prodotto o servizio rientra nel campo di applicazione della direttiva 93/42/CEE1 bis del Consiglio.
__________________
1 bis Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Considerando 25 ter (nuovo)
(25 ter)  Nell'individuare e classificare i bisogni delle persone con disabilità che il prodotto o servizio è destinato a soddisfare, è auspicabile che il principio della progettazione universale sia interpretato in base all'osservazione generale n. 2(2014) del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sull'articolo 9 della Convenzione.
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Considerando 27
(27)  La presente direttiva dovrebbe basarsi sulla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio38 in quanto riguarda prodotti già oggetto di altri atti dell'Unione, assicurando così la coerenza della legislazione dell'Unione.
(27)  La presente direttiva dovrebbe basarsi sulla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio38 in quanto riguarda prodotti già oggetto di altri atti dell'Unione, assicurando così la coerenza della legislazione dell'Unione. Tuttavia, le disposizioni in materia di sicurezza di tale decisione, come quelle relative ai richiami, non dovrebbero essere incluse nella presente direttiva, poiché un prodotto non accessibile non è un prodotto pericoloso.
__________________
__________________
38 Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti , e che abroga la decisione del Consiglio 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
38 Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, e che abroga la decisione del Consiglio 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Considerando 28
(28)  Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo prodotti conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. È necessario ripartire in modo chiaro e proporzionato gli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e distribuzione.
(28)  Tutti gli operatori economici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo prodotti conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. È necessario ripartire in modo chiaro e proporzionato gli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e distribuzione.
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Considerando 29
(29)  Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti e dei servizi in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione dell'accessibilità e una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.
(29)  Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti e dei servizi in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da migliorare l'accessibilità e garantire una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Considerando 30
(30)  Il fabbricante, che possiede conoscenze dettagliate del processo di progettazione e di produzione, è nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità. Gli obblighi di valutazione della conformità dovrebbero incombere al fabbricante.
(30)  Il fabbricante, che possiede conoscenze dettagliate del processo di progettazione e di produzione, è nella posizione migliore per eseguire la valutazione completa della conformità. Tuttavia, la responsabilità di tale valutazione non dovrebbe incombere esclusivamente al fabbricante. Un'autorità rafforzata di vigilanza del mercato potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella procedura di valutazione.
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Considerando 32
(32)  Gli importatori dovrebbero garantire che i prodotti originari di paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di accessibilità della presente direttiva, e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità di tali prodotti.
(32)  Gli importatori dovrebbero garantire che i prodotti originari di paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di accessibilità della presente direttiva, fornendo tutte le informazioni necessarie all'autorità di vigilanza del mercato competente ai fini dello svolgimento delle adeguate procedure di valutazione della conformità di tali prodotti.
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Considerando 36
(36)  Per motivi di proporzionalità, i requisiti di accessibilità dovrebbero applicarsi soltanto se e in quanto non impongano un onere sproporzionato agli operatori economici interessati o non richiedano un cambiamento dei prodotti e servizi che comporterebbe una loro modifica sostanziale conformemente ai criteri specificati.
(36)  Per motivi di proporzionalità, i requisiti di accessibilità non dovrebbero imporre un onere sproporzionato agli operatori economici interessati o non richiedano un cambiamento dei prodotti e servizi che comporterebbe una loro modifica sostanziale conformemente ai criteri specificati. Occorrono tuttavia meccanismi di controllo per verificare la legittimità della deroga all'applicabilità dei requisiti di accessibilità.
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Considerando 36 bis (nuovo)
(36 bis)   Nel valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità imponga un onere sproporzionato agli operatori economici, si dovrebbe tener conto delle dimensioni, delle risorse e della natura di tali operatori economici, nonché della stima dei costi e dei benefici della conformità rispetto al beneficio previsto per le persone con disabilità. Tale analisi costi-benefici dovrebbe tener conto tra l'altro della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico, inclusi il numero stimato di persone con disabilità che utilizzano il prodotto o servizio specifico, la durata di vita dell'infrastruttura e dei prodotti utilizzati nella prestazione di un servizio, nonché l'esistenza di alternative offerte gratuitamente anche dai prestatori di servizi di trasporto di passeggeri. Nel valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità imponga un onere sproporzionato, è opportuno tenere conto soltanto dei motivi legittimi. La mancanza di priorità, di tempo o di conoscenze non dovrebbe costituire un motivo legittimo.
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Considerando 39
(39)  Per facilitare la valutazione della conformità ai requisiti applicabili è necessario introdurre una presunzione di conformità per i prodotti e i servizi conformi alle norme armonizzate volontarie adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio39 al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali requisiti. La Commissione ha già formulato alle organizzazioni europee di normazione una serie di richieste di normazione in materia di accessibilità che sarebbero rilevanti per la preparazione delle norme armonizzate.
(39)  Per facilitare la valutazione della conformità ai requisiti di accessibilità applicabili è necessario introdurre una presunzione di conformità per i prodotti e i servizi conformi alle norme armonizzate volontarie adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio39 al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali requisiti. La Commissione ha già formulato alle organizzazioni europee di normazione una serie di richieste di normazione in materia di accessibilità che sarebbero rilevanti per la preparazione delle norme armonizzate.
__________________
__________________
39 Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
39 Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Considerando 39 bis (nuovo)
(39 bis)  Il regolamento (UE) n. 1025/2012 prevede una procedura relativa alle obiezioni formali alle norme armonizzate che non sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Considerando 40
(40)  In mancanza di norme armonizzate e ove necessario ai fini dell'armonizzazione del mercato, la Commissione dovrebbe essere in grado di adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche comuni per i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva.
(40)  Le norme europee dovrebbero essere orientate al mercato, tenere conto dell'interesse pubblico nonché degli obiettivi strategici chiaramente formulati nella richiesta rivolta dalla Commissione a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate, e dovrebbero basarsi su un consenso. Il ricorso a specifiche tecniche dovrebbe pertanto costituire una soluzione di ultima istanza. La Commissione dovrebbe poter adottare specifiche tecniche, ad esempio, quando il processo di normazione è bloccato a causa della mancanza di consenso tra le parti interessate e tale situazione crea ritardi ingiustificati nella definizione di un requisito, come l'interoperabilità, che sarebbe impossibile applicare senza l'adozione di una norma appropriata. La Commissione dovrebbe lasciare tempo sufficiente tra l'adozione di una richiesta a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate e l'adozione di una specifica tecnica relativa allo stesso requisito di accessibilità. La Commissione non dovrebbe poter adottare una specifica tecnica senza avere precedentemente tentato di garantire la copertura dei requisiti di accessibilità da parte del sistema europeo di normazione. La Commissione non dovrebbe ricorrere alla procedura di adozione di specifiche tecniche per eludere il sistema europeo di normazione.
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)
(40 bis)  Nell'ottica di istituire norme armonizzate e specifiche tecniche che rispettino nel modo più efficace possibile i requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi di cui alla presente direttiva, la Commissione dovrebbe, ove possibile, coinvolgere nel processo decisionale le organizzazioni europee di coordinamento che rappresentano le persone con disabilità e tutte le altre parti interessate.
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Considerando 42 bis (nuovo)
(42 bis)  Nell'effettuare la sorveglianza del mercato dei prodotti, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero riesaminare la valutazione in collaborazione con le persone con disabilità e le organizzazioni che rappresentano tali persone e i loro interessi.
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Considerando 44
(44)  La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva, è la conseguenza visibile di un processo complessivo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. La presente direttiva dovrebbe seguire i principi generali che disciplinano la marcatura CE del regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio40, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.
(44)  La presente direttiva dovrebbe seguire i principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio40, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. Oltre alla dichiarazione di conformità, il fabbricante dovrebbe informare i consumatori, in modo efficace sotto il profilo dei costi, sull'accessibilità dei prodotti apponendo una nota sull'imballaggio.
__________________
__________________
40 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
40 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Considerando 45
(45)  In conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, apponendo la marcatura CE sul prodotto il fabbricante dichiara la conformità del prodotto a tutti i requisiti di accessibilità applicabili e se ne assume la piena responsabilità.
(45)  La non conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità previsti di cui all'articolo 3 non dovrebbe costituire di per sé un rischio grave ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Considerando 48
(48)  Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità di vigilanza del mercato verifichino la conformità degli operatori economici ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 3, in conformità al capo V.
(48)  Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità di vigilanza del mercato verifichino la conformità degli operatori economici ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 3, in conformità al capo V e che esse consultino periodicamente le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Considerando 48 bis (nuovo)
(48 bis)  L'istituzione di banche dati nazionali contenenti tutte le informazioni pertinenti sul livello di accessibilità dei prodotti e dei servizi di cui alla presente direttiva consentirebbe una migliore inclusione delle persone con disabilità e delle relative organizzazioni nella vigilanza del mercato.
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Considerando 49
(49)  Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità competenti di cui all'articolo 22 comunichino alla Commissione l'uso delle eccezioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e includano la valutazione di cui al paragrafo 2 in conformità al capo VI.
(49)   Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti comunichino alla Commissione l'uso delle eccezioni di cui all'articolo 22. La valutazione iniziale effettuata dalle autorità competenti interessate dovrebbe essere trasmessa alla Commissione su sua richiesta. Nel valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità imponga un onere sproporzionato alle autorità competenti, occorre tener conto delle dimensioni, delle risorse e della natura di tali autorità competenti, nonché della stima dei costi e dei benefici della conformità in rapporto al beneficio previsto per le persone con disabilità. Tale analisi costi-benefici dovrebbe tener conto tra l'altro della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico, inclusi il numero stimato di persone con disabilità che utilizzano il prodotto o servizio specifico, la durata di vita dell'infrastruttura e dei prodotti utilizzati nella prestazione di un servizio, nonché la portata delle alternative offerte gratuitamente anche dai prestatori di servizi di trasporto passeggeri. Nel valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità imponga un onere sproporzionato, è opportuno tener conto soltanto dei motivi legittimi. La mancanza di priorità, di tempo o di conoscenze non dovrebbe essere considerata un motivo legittimo.
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Considerando 50
(50)  È opportuno istituire una procedura di salvaguardia, da applicare solo in caso di disaccordo tra Stati membri sulle misure prese da uno Stato membro, in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione a prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. Tale procedura dovrebbe consentire alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali prodotti.
(50)  È opportuno istituire una procedura di salvaguardia, da applicare solo in caso di disaccordo tra Stati membri sulle misure prese da uno Stato membro, in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione a prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. Tale procedura dovrebbe consentire alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali prodotti.
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Considerando 51 bis (nuovo)
(51 bis)  Al fine di garantire la corretta applicazione del principio di proporzionalità in relazione agli obblighi concernenti l'identificazione degli operatori economici e i criteri da utilizzare nella valutare se la conformità a un obbligo di cui alla presente direttiva imporrebbe un onere sproporzionato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione del periodo durante il quale gli operatori economici devono essere in grado di identificare gli operatori economici che hanno fornito loro un prodotto o ai quali essi hanno fornito un prodotto, nonché di precisare i criteri specifici da tenere in considerazione per tutti i prodotti e si servizi coperti dalla presente direttiva nel valutare se l'onere deve essere considerato sproporzionato, senza modificare tali criteri. Tale periodo dovrebbe essere specificato in proporzione al ciclo di vita del prodotto. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione tenga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni avvengano in conformità dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 20161bis. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
__________________
1 bis GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Considerando 51 ter (nuovo)
(51 ter)  Gli Stati membri dovrebbero garantire che esistano mezzi idonei ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva e stabilire pertanto adeguati meccanismi di controllo, quali il controllo a posteriori da parte delle autorità di vigilanza del mercato, al fine di verificare la legittimità della deroga all'applicazione dei requisiti di accessibilità. In sede di esame dei ricorsi riguardanti l'accessibilità, gli Stati membri dovrebbero rispettare il principio generale di buona amministrazione, e in particolare l'obbligo dei funzionari di garantire che sia adottata una decisione su ciascun ricorso entro un termine ragionevole.
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Considerando 52 bis (nuovo)
(52 bis)  Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di mezzi di ricorso efficaci e rapidi contro le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori relativamente al fatto che un determinato appalto rientri nel campo di applicazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. Visto il quadro normativo esistente in materia di ricorsi nei settori contemplati dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, tali settori dovrebbero essere esclusi dalle disposizioni della presente direttiva relative all'applicazione e alle sanzioni. Tale esclusione lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri derivanti dai trattati di adottare tutte le misure atte a garantire l'applicazione e l'efficacia del diritto dell'Unione.
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Considerando 53 bis (nuovo)
(53 bis)  I requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva dovrebbero applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione dopo la data di applicazione delle misure nazionali di recepimento della presente direttiva, compresi i prodotti usati e di seconda mano importati da un paese terzo e immessi sul mercato dell'Unione dopo tale data.
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Considerando 53 ter (nuovo)
(53 ter)  Tuttavia, gli appalti pubblici di forniture, lavori o servizi soggetti alla direttiva 2014/24/UE o alla direttiva 2014/25/UE, e che sono stati aggiudicati precedentemente alla data di applicazione della presente direttiva, dovrebbero continuare a essere realizzati in ottemperanza ai requisiti di accessibilità, se presenti, specificati nei relativi contratti di appalto.
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Considerando 53 quater (nuovo)
(53 quater)  Al fine di accordare ai fornitori di servizi un tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva, è necessario prevedere un periodo transitorio durante il quale i prodotti utilizzati per la fornitura di servizi non sono tenuti a rispettare i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. In considerazione del costo e del lungo ciclo di vita degli sportelli automatici, delle macchine per l'emissione di biglietti e dei terminali per il check-in, è opportuno stabilire che, quando tali macchine sono utilizzate nel quadro della fornitura di servizi, esse possono continuare ad essere utilizzate fino al termine della loro vita economica utile.
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Considerando 54 bis (nuovo)
(54 bis)  L'utilizzo di applicazioni che forniscono informazioni basate sui servizi di dati territoriali contribuisce alla circolazione indipendente e sicura delle persone con disabilità. I dati territoriali utilizzati da tali applicazioni dovrebbero consentire di fornire informazioni adattate alle specifiche esigenze delle delle persone con disabilità.
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo -1 (nuovo)
Articolo -1
Oggetto
La presente direttiva ha lo scopo di eliminare e prevenire gli ostacoli derivanti da requisiti di accessibilità divergenti per la libera circolazione dei prodotti e dei servizi oggetto della presente direttiva negli Stati membri. Essa è altresì intesa a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per quanto riguarda i requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi.
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti prodotti:
1.  I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti prodotti immessi sul mercato dopo … [the date of application of this Directive]:
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a
a)  hardware e sistemi operativi informatici generici;
a)  hardware generici e relativi sistemi operativi informatici incorporati destinati a essere utilizzati dai consumatori;
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)
iii bis)  terminali di pagamento;
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c
c)  apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate per consumatori relative a servizi telefonici;
c)  apparecchiature terminali per consumatori relative a servizi telefonici;
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d
d)  apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate per consumatori relative a servizi di media audiovisivi.
d)  apparecchiature terminali per consumatori relative a servizi di media audiovisivi;
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
d bis)  lettori di libri elettronici (e-book).
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti servizi:
2.  Fatto salvo l'articolo 27, i capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti servizi forniti dopo … [the date of application of this Directive]:
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)
-a)  sistemi operativi che non sono installati sull'hardware e sono forniti come proprietà intangibile ai consumatori;
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a
a)  servizi telefonici e relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate per consumatori;
a)  servizi telefonici e relative apparecchiature terminali per consumatori;
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b
b)  servizi di media audiovisivi e relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori;
b)  siti web e servizi basati su dispositivi mobili dei servizi di media audiovisivi;
Emendamenti 235, 236, 237, 238, 239 e 253
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c
c)  servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e per vie navigabili;
c)  servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e per vie navigabili e servizi di mobilità e relativa connessione intermodale, compreso il trasporto pubblico urbano, come metropolitana, treno, tram, filobus e autobus, per quanto riguarda:
i)  i terminali self-service nel territorio dell'Unione, tra cui macchine per l'emissione di biglietti, terminali di pagamento e terminali per il check-in;
ii)   siti web, servizi per dispositivi mobili, sistemi di biglietteria intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale;
iii)   veicoli, la relativa infrastruttura e l'ambiente costruito, compreso l'accesso senza gradini a tutte le stazioni pubbliche;
iv)   le flotte di taxi e di auto a noleggio che dispongono di una quota adeguata di veicoli adattati.
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d
d)  servizi bancari;
d)  servizi bancari per i consumatori;
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e
e)  libri elettronici (e-book);
e)  libri elettronici (e-book) e apparecchiature connesse, utilizzate dal fornitore per la fornitura di tali servizi, e accesso ad esse;
Emendamento 240
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)
f bis)   servizi turistici, compresa la fornitura di alloggio e ristorazione.
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a
a)  appalti pubblici e concessioni soggetti alla direttiva 2014/23/UE42, alla direttiva 2014/24/UE e alla direttiva 2014/25/UE;
a)  appalti pubblici e concessioni soggetti alla direttiva 2014/23/UE, alla direttiva 2014/24/UE e alla direttiva 2014/25/UE, progettati o costruiti dopo … [the date of application of this Directive];
__________________
42 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b
b)  preparazione e attuazione di programmi nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca43 e del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio44;
b)  preparazione e attuazione di programmi nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio43 e del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio44, adottati o attuati dopo ... [data di applicazione della presente direttiva];
__________________
__________________
43 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
43 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
44 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c
c)  procedure di gara per i servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio45;
c)  contratti di servizio pubblico che, dopo … [data di applicazione della presente direttiva], sono aggiudicati tramite procedure di gara concorrenziali o tramite aggiudicazione diretta per i servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio45.
__________________
__________________
45 Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).
45 Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d
d)  infrastrutture di trasporto di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio46.
d)  infrastrutture di trasporto di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013, progettate o costruite dopo... [data di applicazione della presente direttiva].
__________________
46 Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  La presente direttiva non si applica ai seguenti contenuti di siti web e applicazioni basate su dispositivi mobili:
a)  formati di file per ufficio pubblicati prima ... [the date of application of this Directive];
b)  carte e servizi di cartografia online, a condizione che per le carte per la navigazione le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile;
c)  contenuti di terzi che non sono né finanziati né sviluppati dall'operatore economico o dall'autorità competente interessata né sottoposti al suo controllo;
d)  contenuti di siti web e applicazioni basate su dispositivi mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo ... [data di applicazione della presente direttiva].
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis
Esclusione delle microimprese
La presente direttiva non si applica alle microimprese che fabbricano, importano o distribuiscono i prodotti e i servizi che rientrano nel suo campo di applicazione.
Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
(1)  "prodotti e servizi accessibili": i prodotti e i servizi che sono percepibili, utilizzabili e comprensibili per le persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri;
(1)  "prodotti e servizi accessibili": i prodotti e i servizi che possono essere percepiti, utilizzati e compresi da parte delle persone con disabilità e sono sufficientemente solidi da poter essere utilizzati da queste persone;
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2
(2)  "progettazione universale", chiamata anche "progettazione per tutti" ("design for all"): la progettazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La "progettazione universale" non esclude dispositivi assistivi per particolari gruppi di persone con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità, qualora ve ne sia l'esigenza;
soppresso
Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)
5 bis)  "servizio": un servizio quale definito all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis;
____________________
1 bis Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5 ter (nuovo)
5 ter)  "prestatore di servizi": una persona fisica o giuridica che offre o fornisce un servizio destinato al mercato dell'Unione;
Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)
16 bis)  "PMI": una piccola o media impresa quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione1 bis;
____________________
1 bis Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 19
(19)  "richiamo": qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
soppresso
Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 20 bis (nuovo)
20 bis)  "servizi bancari per i consumatori": i servizi che consentono ai consumatori di aprire e utilizzare conti di pagamento con funzioni di base nell'Unione ai sensi della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis;
____________________
1 bis Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).
Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 21
(21)  "commercio elettronico": la vendita online di prodotti e servizi.
(21)  "commercio elettronico": la vendita online di prodotti e servizi dalle imprese ai consumatori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.
____________________
1 bisDirettiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 21 bis (nuovo)
21 bis)  "servizi di trasporto aereo di passeggeri": i servizi forniti dai vettori aerei, dagli operatori turistici e dai gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 2, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis;
____________________
1 bis Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1);
Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 21 ter (nuovo)
21 ter)  "servizi di trasporto di passeggeri su autobus": i servizi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 181/2011;
Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 21 quater (nuovo)
21 quater)  "servizi di trasporto ferroviario di passeggeri": tutti i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007;
Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 21 quinquies (nuovo)
21 quinquies)  "servizi di trasporto passeggeri per vie navigabili": i servizi di trasporto di passeggeri cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010.
Emendamento 337
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 21 sexies (nuovo)
21 sexies)  "tecnologia assistiva": qualsiasi elemento, parte di apparecchiatura o sistema di prodotti utilizzato per accrescere, mantenere o migliorare le capacità funzionali delle persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità;
Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3
3.  I seguenti terminali self-service: gli sportelli automatici, le macchine per l'emissione di biglietti e i terminali per il check-in devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione II dell'allegato I.
3.  I seguenti terminali self-service: gli sportelli automatici, le macchine per l'emissione di biglietti, i terminali per il check-in e i terminali di pagamento devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione II dell'allegato I.
Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4
4.  I servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate per consumatori, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione III dell'allegato I.
4.  I servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione III dell'allegato I.
Emendamento 95
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5
5.  I servizi di media audiovisivi e le relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione IV dell'allegato I.
5.  I siti web e i servizi basati su dispositivi mobili dei servizi di media audiovisivi e le relative apparecchiature devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione IV dell'allegato I.
Emendamento 244
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6
6.  I servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e per vie navigabili, i siti web, i servizi per dispositivi mobili, la bigliettazione intelligente, i terminali d'informazione in tempo reale nonché i terminali self-service, le macchine per l'emissione di biglietti e i terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri devono essere conformi ai relativi requisiti di cui alla sezione V dell'allegato I.
6.  I servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, per vie navigabili e intermodali, compresi i servizi relativi al trasporto urbano, alla mobilità e all'ambiente costruito, i siti web, i servizi per dispositivi mobili, la bigliettazione intelligente, i terminali d'informazione in tempo reale nonché i terminali self-service come le macchine di pagamento, le macchine per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri, servizi relativi al turismo, tra cui servizi di alloggio e servizi di ristorazione, sono conformi ai relativi requisiti di cui alla sezione V dell'allegato I, unicamente qualora questi requisiti non siano già previsti dalla seguente legislazione settoriale: in relazione al trasporto ferroviario, il regolamento (CE) n. 1371/2007, il regolamento (UE) n. 1300/2014 e il regolamento (UE) n. 454/2011, in relazione al trasporto effettuato con autobus, il regolamento (UE) n. 181/2011, in relazione al trasporto marittimo e per vie navigabili interne, il regolamento (UE) n. 1177/2010 e in relazione al trasporto aereo il regolamento (CE) n. 1107/2006.
Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7
7.  I servizi bancari, i siti web, i servizi bancari per dispositivi mobili e i terminali self-service, compresi gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato I.
7.  I servizi bancari per i consumatori, i siti web, i servizi bancari per dispositivi mobili e i terminali self-service, compresi i terminali di pagamento e gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di tali servizi bancari, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato I.
Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8
8.  I libri elettronici (e-book) devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VII dell'allegato I.
8.  I libri elettronici (e-book) e le apparecchiature connesse devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VII dell'allegato I.
Emendamento 224
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 10
10.  Gli Stati membri possono decidere, alla luce delle circostanze nazionali, che l'ambiente costruito utilizzato dai clienti dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi l'ambiente gestito da fornitori di servizi e da operatori di infrastrutture e quello utilizzato dai clienti di servizi bancari nonché i negozi e centri di servizi ai clienti gestiti da operatori telefonici, si conformino ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità.
10.  Gli Stati membri garantiscono che l'ambiente costruito utilizzato dai clienti dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi l'ambiente gestito da fornitori di servizi e da operatori di infrastrutture e quello utilizzato dai clienti di servizi bancari per i consumatori nonché i negozi e centri di servizi ai clienti gestiti da operatori telefonici, si conformino, per quanto riguarda la costruzione di nuove infrastrutture o le ristrutturazioni sostanziali di infrastrutture esistenti, ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone con disabilità. Ciò lascia impregiudicati gli atti giuridici dell'Unione e la legislazione nazionale per la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale.
Emendamento 100
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1
Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato nel loro territorio di prodotti e servizi conformi alla presente direttiva per motivi relativi ai requisiti di accessibilità.
Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato nel loro territorio di prodotti conformi alla presente direttiva per motivi relativi ai requisiti di accessibilità. Gli Stati membri non ostacolano la prestazione di servizi conformi alla presente direttiva per motivi relativi ai requisiti di accessibilità.
Emendamento 101
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1
1.  All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di accessibilità applicabili di cui all'articolo 3.
1.  All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di accessibilità applicabili di cui all'articolo 3, a meno che tali requisiti non siano realizzabili poiché l'adattamento del prodotto interessato richiederebbe una modifica sostanziale della natura stessa del prodotto o imporrebbe un onere sproporzionato per il fabbricante interessato come previsto dall'articolo 12.
Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2
Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità applicabili sia stata dimostrata con tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità e appongono la marcatura CE.
Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità applicabili di cui all'articolo 3 sia stata dimostrata con tale procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità che indichi chiaramente che il prodotto è accessibile.
Emendamento 103
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4
4.  I fabbricanti tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.
4.  I fabbricanti tengono un registro dei reclami e dei prodotti non conformi.
Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 7
7.  I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
7.  I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 8
8.  I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio connesso all'accessibilità, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.
8.  I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo. Inoltre, qualora il prodotto non sia conforme alla presente direttiva, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.
Emendamento 106
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9
9.  I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato e garantire la conformità ai requisiti di cui all'articolo 3.
9.  I fabbricanti, a seguito di una richiesta di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità alla presente direttiva.
Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a
a)  fornire a un'autorità nazionale competente che ne faccia richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto;
a)  fornire a un'autorità nazionale competente che ne faccia richiesta tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto;
Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b
b)  cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel loro mandato.
b)  cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità dei prodotti che rientrano nel loro mandato alla presente direttiva.
Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2
2.  Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità stabilita all'allegato II. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica prescritta dall'allegato II, che il prodotto rechi il marchio CE e sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6.
2.  Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità stabilita all'allegato II. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica prescritta da tale allegato, che il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6.
Emendamento 110
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3
3.  L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
3.  L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto non è conforme alla presente direttiva, il distributore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5
5.  Gli importatori garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
5.  I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
Emendamento 112
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7
7.  Gli importatori tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.
7.  I fabbricanti tengono un registro dei reclami e dei prodotti non conformi.
Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 8
8.  Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 3 adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, quando il prodotto presenta un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
8.  Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, quando il prodotto non è conforme alla presente direttiva, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 9
9.  Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.
9.  Gli importatori, a seguito di una richiesta di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità dei prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3.
Emendamento 115
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2
2.  Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 4.
2.  Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso sia conforme alla presente direttiva, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 4.
Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3
3.  Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
3.  Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto non è conforme alla presente direttiva, il distributore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5
5.  I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno reso disponibile sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, quando il prodotto presenta un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
5.  I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno reso disponibile sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo. Inoltre, quando il prodotto non sia conforme alla presente direttiva, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6
6.  I distributori, a seguito della richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.
6.  I distributori, a seguito della richiesta di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità dei prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3.
Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2
2.  Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 per un periodo di dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.
2.  Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 per un certo periodo, pari almeno a cinque anni, dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto o in cui essi abbiano fornito il prodotto.
Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di integrare la presente direttiva per specificare il periodo di cui al paragrafo 2. Tale periodo è proporzionale al ciclo di vita del prodotto.
Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2
2.  I fornitori di servizi preparano le informazioni necessarie in conformità all'allegato III spiegando come i servizi soddisfino i requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, anche in modo da essere accessibili a persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità. I fornitori di servizi conservano le informazioni finché il servizio è operativo.
2.  I fornitori di servizi preparano le informazioni necessarie in conformità all'allegato III spiegando come i loro servizi soddisfino i requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in modo da essere accessibili a persone con disabilità. I fornitori di servizi conservano le informazioni finché il servizio è operativo.
Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4
4.  I fornitori di servizi, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del servizio ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per rendere il servizio conforme a tali requisiti.
4.  I fornitori di servizi, a seguito di una richiesta di un'autorità competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del servizio ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per rendere il servizio conforme a tali requisiti.
Emendamento 339
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b
b)  stima dei costi e dei benefici per gli operatori economici in rapporto al beneficio previsto per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico.
b)  stima dei costi e dei benefici aggiuntivi per gli operatori economici in rapporto al beneficio previsto per le persone con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico.
Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4
4.  L'onere non è considerato sproporzionato laddove sia compensato da finanziamenti provenienti da fonti, pubbliche o private, diverse dalle risorse dell'operatore.
4.  L'onere non è considerato sproporzionato laddove sia compensato da finanziamenti provenienti da fonti, pubbliche o private, diverse dalle risorse dell'operatore rese disponibili al fine di migliorare l'accessibilità.
Emendamento 124
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5
5.  Il compito di valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità riguardanti prodotti o servizi imponga una modifica sostanziale o un onere sproporzionato spetta all'operatore economico.
5.  Il compito di valutare in prima battuta se la conformità ai requisiti di accessibilità riguardanti prodotti o servizi imponga una modifica sostanziale o un onere sproporzionato spetta all'operatore economico.
Emendamento 230
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di integrare il paragrafo 3 del presente articolo precisando ulteriormente i criteri di cui si deve tenere conto per tutti i prodotti e i servizi contemplati dalla presente direttiva al fine di valutare se l'onere debba essere considerato sproporzionato, senza modificare tali criteri.
Al momento di precisare ulteriormente tali criteri, la Commissione deve prendere in considerazione i potenziali vantaggi non solo per le persone con disabilità, ma anche per quelle con limitazioni funzionali.
La Commissione adotta il primo di tali atti delegati per tutti i prodotti e servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva entro ... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6
6.  Qualora gli operatori economici si siano avvalsi dell'eccezione di cui ai paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o servizio specifico, essi lo notificano all'autorità di vigilanza competente del mercato dello Stato membro nel cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. Tale notifica include la valutazione di cui al paragrafo 3. Le microimprese sono esentate dall'obbligo di notifica, ma devono essere in grado di fornire la documentazione pertinente su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato competente.
6.  Qualora gli operatori economici si siano avvalsi dell'eccezione di cui ai paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o servizio specifico, essi lo notificano all'autorità di vigilanza competente del mercato dello Stato membro nel cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. La valutazione di cui al paragrafo 3 è presentata all'autorità di vigilanza del mercato su sua richiesta. Le microimprese sono esentate dall'obbligo di notifica, ma devono essere in grado di fornire la documentazione pertinente su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato competente.
Emendamento 127
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un modello di notifica ai fini del paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 24, paragrafo 1 bis. La Commissione adotta il primo di tali atti di esecuzione entro ... [two years after the date of entry into force of this Directive].
Emendamento 128
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6 ter (nuovo)
6 ter.  È istituito un dialogo strutturato tra le parti interessate, comprese le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, e le autorità di vigilanza del mercato per garantire che siano stabiliti principi adeguati per la valutazione delle eccezioni onde assicurarne la coerenza.
Emendamento 129
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6 quater (nuovo)
6 quater.  Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire incentivi e orientamenti alle microimprese per facilitare l'attuazione della presente direttiva. Le procedure e gli orientamenti sono definiti in consultazione con le parti interessate, comprese le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano.
Emendamento 130
Proposta di direttiva
Capo IV – titolo
Norme armonizzate, specifiche tecniche comuni e conformità dei prodotti e dei servizi
Norme armonizzate, specifiche tecniche e conformità dei prodotti e dei servizi
Emendamento 131
Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1
I prodotti e i servizi conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità di tali norme o parti di esse di cui all'articolo 3.
1.   I prodotti e i servizi che soddisfano le norme armonizzate o parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità, di cui all'articolo 3, contemplati da tali norme o parti di esse.
Emendamento 132
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  La Commissione chiede, conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate per ciascuno dei requisiti di accessibilità dei prodotti di cui all'articolo 3. La Commissione adotta tali richieste entro ... [two years after the date of entry into force of this Directive].
Emendamento 133
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Tuttavia la Commissione procede in tal senso soltanto quando sono riunite le seguenti condizioni:
a)  in assenza di riferimenti a norme armonizzate pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012;
b)  la Commissione ha adottato una richiesta a norma del paragrafo 2; e
c)  la Commissione nota indebiti ritardi nella procedura di normazione.
Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al prima comma, la Commissione consulta le parti interessate, comprese le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della presente direttiva.
Emendamento 134
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 quater (nuovo)
1 quater.  In assenza di riferimenti alle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, i prodotti e i servizi conformi alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 1ter o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 contemplati da tali specifiche tecniche o parti di esse.
Emendamento 135
Proposta di direttiva
Articolo 14
Articolo 14
soppresso
Specifiche tecniche comuni
1.  In assenza di riferimenti a norme armonizzate pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 e laddove per l'armonizzazione del mercato fosse necessario un maggiore livello di dettaglio dei requisiti di accessibilità di determinati prodotti e servizi, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche comuni ("STC") per i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della presente direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati in base alla procedura di esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della presente direttiva.
2.  I prodotti e i servizi conformi alle STC di cui al paragrafo 1 o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 contemplati da tali STC o parti di esse.
Emendamento 136
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2
2.  La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo di cui all'allegato III della decisione n. 768/2008/CE. Essa contiene gli elementi specificati all'allegato II della presente direttiva ed è regolarmente aggiornata. I requisiti concernenti la documentazione tecnica evitano l'imposizione di un onere sproporzionato per le micro, piccole e medie imprese. La dichiarazione è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione.
2.  La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo di cui all'allegato III della decisione n. 768/2008/CE. Essa contiene gli elementi specificati all'allegato II della presente direttiva ed è regolarmente aggiornata. I requisiti concernenti la documentazione tecnica evitano l'imposizione di un onere sproporzionato per le piccole e medie imprese. La dichiarazione è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione.
Emendamento 137
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3
3.  Se al prodotto si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata un'unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tali atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
3.  Se al prodotto si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata la dichiarazione UE di conformità in rapporto a tali atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
Emendamento 138
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  Oltre alla dichiarazione UE di conformità, il fabbricante include una nota sull'imballaggio per informare i consumatori in modo efficace sotto il profilo dei costi, semplice e preciso che il prodotto è dotato di caratteristiche di accessibilità.
Emendamento 139
Proposta di direttiva
Articolo 16
Articolo 16
soppresso
Principi generali della marcatura CE dei prodotti
La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Emendamento 140
Proposta di direttiva
Articolo -17 (nuovo)
Articolo -17
Banca dati nazionale
Ogni Stato membro istituisce una banca dati accessibile al pubblico in cui sono registrati i prodotti non accessibili. I consumatori possono consultare e registrare le informazioni sui prodotti non accessibili. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare i consumatori o altre parti interessate della possibilità di presentare reclami. È previsto un sistema interattivo tra le banche dati nazionali, se possibile sotto la responsabilità della Commissione o delle pertinenti organizzazioni rappresentative, in modo che le informazioni sui prodotti non accessibili possano essere diffuse in tutta l'Unione.
Emendamento 141
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 2
Gli Stati membri garantiscono che il pubblico sia informato dell'esistenza, della sfera di competenza e dell'identità delle autorità di cui al primo comma. Su richiesta, tali autorità mettono a disposizione le informazioni in formati accessibili.
Gli Stati membri garantiscono che il pubblico sia informato dell'esistenza, della sfera di competenza e dell'identità delle autorità di cui al primo comma. Su richiesta di membri del pubblico interessato, tali autorità mettono a disposizione le informazioni sul proprio operato e sulle decisioni che hanno adottato in formati accessibili.
Emendamento 142
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1
Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto contemplato dalla presente direttiva comporti un rischio connesso ad aspetti legati all'accessibilità di cui alla presente direttiva, effettuano una valutazione del prodotto interessato in rapporto a tutti i requisiti stabiliti dalla presente direttiva. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente con le autorità di vigilanza del mercato.
Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto contemplato dalla presente direttiva non sia conforme alla stessa, effettuano una valutazione del prodotto interessato in rapporto a tutti i requisiti pertinenti stabiliti dalla presente direttiva. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente con le autorità di vigilanza del mercato.
Emendamento 143
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2
Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, esse chiedono senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.
Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, esse chiedono senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto in questione conforme ai suddetti requisiti. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive del caso, le autorità di vigilanza del mercato chiedono all'operatore economico di ritirare il prodotto dal mercato entro un termine ragionevole.
Emendamento 144
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4
4.  Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo. Esse informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.
4.  Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale o per ritirarlo da tale mercato. Esse informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.
Emendamento 145
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – parte introduttiva
5.  Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e i rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:
5.  Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:
Emendamento 146
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera a
a)  alla mancata rispondenza del prodotto ai requisiti connessi a quelli di cui all'articolo 3 della presente direttiva, o
a)  alla mancata rispondenza del prodotto ai pertinenti requisiti di cui all'articolo 3, o
Emendamento 147
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 8
8.  Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al prodotto in questione, ad esempio il ritiro del prodotto dal loro mercato.
8.  Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio misure restrittive opportune e proporzionate in relazione al prodotto in questione, ad esempio il ritiro del prodotto dal loro mercato.
Emendamento 148
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1
Qualora, in esito alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, vengano sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia o no giustificata.
Qualora, in esito alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, vengano sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione abbia elementi di prova ragionevoli che suggeriscano che una misura nazionale è contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia o no giustificata.
Emendamento 149
Proposta di direttiva
Articolo 20 bis (nuovo)
Articolo 20 bis
Gruppo di lavoro
1.  La Commissione istituisce un gruppo di lavoro.
Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza del mercato e delle parti interessate, comprese le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano.
2.  Il gruppo di lavoro svolge i compiti seguenti:
a)  agevolare lo scambio d'informazioni e migliori pratiche tra le autorità di vigilanza del mercato;
b)  garantire la coerenza nell'applicazione dei requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3;
c)  esprimere un parere sulle eccezioni ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 nei casi considerati necessari, dopo aver ricevuto la richiesta della Commissione.
Emendamento 151
Proposta di direttiva
Articolo 21 – lettera c
c)  nello stabilire requisiti di accessibilità relativi ai criteri sociali e di qualità stabiliti dalle autorità competenti per le procedure di gara per i servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia a norma del regolamento (CE) n. 1370/2007;
soppresso
Emendamenti 247 e 281
Proposta di direttiva
Articolo 21 – comma 1 – lettera d bis (nuova)
d bis)   ove del caso, a tutta la pertinente legislazione dell'Unione o alle disposizioni della legislazione dell'Unione riguardanti l'accessibilità per le persone con disabilità;
Emendamento 282
Proposta di direttiva
Articolo 21 – comma 1 – lettera d ter (nuova)
d ter)   quando l'Unione cofinanzia progetti infrastrutturali accessibili e privi di barriere nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni, nel quadro del Meccanismo per collegare l'Europa, dei fondi strutturali o del FEIS, è opportuno dare priorità ai progetti che sostengono o includono elementi di accessibilità.
Emendamento 152
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1
1.  I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 si applicano nella misura in cui non impongano un onere sproporzionato per le autorità competenti ai fini di tale articolo.
1.  I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 si applicano nella misura in cui non impongano un onere sproporzionato per le autorità competenti o per gli operatori da esse ingaggiati ai fini di tale articolo.
Emendamenti 226 e 257
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b
b)  stima dei costi e dei benefici per le autorità competenti interessate in rapporto al beneficio previsto per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico.
b)  stima dei costi e dei benefici per le autorità competenti interessate in rapporto al beneficio previsto per le persone con limitazioni funzionali e le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico.
Emendamento 153
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3
3.  La valutazione se la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 imponga un onere sproporzionato viene effettuata dalle autorità competenti interessate.
3.  La valutazione in prima battuta volta a stabilire se la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 imponga un onere sproporzionato viene effettuata dalle autorità competenti interessate.
Emendamento 231
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di integrare il paragrafo 2 del presente articolo precisando ulteriormente i criteri di cui si deve tenere conto per tutti i prodotti e i servizi contemplati dalla presente direttiva al fine di valutare se l'onere debba essere considerato sproporzionato, senza modificare tali criteri.
Al momento di precisare ulteriormente tali criteri, la Commissione deve prendere in considerazione i potenziali vantaggi non solo per le persone con disabilità, ma anche per quelle con limitazioni funzionali.
La Commissione adotta il primo di tali atti delegati per tutti i prodotti e servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva entro ... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento 155
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4
4.  Qualora un'autorità competente si sia avvalsa dell'eccezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per un prodotto o servizio specifico, essa ne dà comunicazione alla Commissione. La notifica include la valutazione di cui al paragrafo 2.
4.  Qualora un'autorità competente si sia avvalsa dell'eccezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per un prodotto o servizio specifico, essa ne dà comunicazione alla Commissione. La valutazione di cui al paragrafo 2 è presentata alla Commissione su sua richiesta.
Emendamento 156
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  Se la Commissione ha motivo di dubitare della decisione dell'autorità competente interessata, può chiedere al gruppo di lavoro di cui all'articolo 20 di esaminare la valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo e di esprimere un parere.
Emendamento 157
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 ter (nuovo)
4 ter.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un modello di notifica ai fini del paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 24, paragrafo 1 bis. La Commissione adotta il primo di tali atti di esecuzione entro ... [two years after the date of entry into force of this Directive].
Emendamento 158
Proposta di direttiva
Capo VII – titolo
COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
ATTI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Emendamento 159
Proposta di direttiva
Articolo 23 bis (nuovo)
Articolo 23 bis
Esercizio della delega
1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis, all'articolo 12, paragrafo 5 bis, e all'articolo 22, paragrafo 3 bis, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ... [date of entry into force of this Directive].
3.  La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis, all'articolo 12, paragrafo 5 bis, e all'articolo 22, paragrafo 3 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 bis, dell'articolo 12, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 22, paragrafo 3 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 160
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Emendamento 161
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2
2.  I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono:
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 162
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera a
a)  disposizioni in base alle quali un consumatore può, a norma della legislazione nazionale, adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate;
a)  la possibilità, per il consumatore che risenta direttamente della non conformità di un prodotto o di un servizio, di adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate;
Emendamento 163
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b
b)  disposizioni in base alle quali gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate possono, a norma della legislazione nazionale, adire i i tribunali o gli organi amministrativi competenti per conto dei consumatori per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate.
b)  la possibilità, per gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, di adire a norma della legislazione nazionale i tribunali o gli organi amministrativi competenti per conto dei consumatori per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate. L'interesse legittimo può essere il fatto di rappresentare consumatori che risentano direttamente della non conformità di un prodotto o di un servizio;
Emendamento 164
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
b bis)  la possibilità, per il consumatore che risenta direttamente della non conformità di un prodotto o di un servizio, di avvalersi di un meccanismo di reclamo; tale meccanismo potrebbe essere gestito da un organo esistente, come il difensore civico nazionale.
Emendamento 165
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Gli Stati membri assicurano che siano disponibili meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie che consentano di risolvere i presunti casi di non conformità alla presente direttiva denunciati per mezzo del meccanismo di reclamo di cui al paragrafo 1, lettera b bis), prima che vengano aditi i tribunali o gli organi amministrativi competenti a norma del paragrafo 2, lettere a) e b).
Emendamento 166
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.  Il presente articolo non si applica ai contratti disciplinati dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.
Emendamento 288
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2
2.  Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2.  Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive, ma non fungono da alternativa all'adempimento, da parte degli operatori economici, dell'obbligo di rendere accessibili i loro prodotti o servizi. Le sanzioni sono inoltre accompagnate da efficaci misure correttive in caso di inosservanza da parte dell'operatore economico.
Emendamento 168
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4
4.  Le sanzioni tengono conto dell'entità della non conformità, compreso il numero di unità di prodotti o servizi non conformi interessati, nonché del numero di persone colpite.
4.  Le sanzioni tengono conto dell'entità della non conformità, compresi la sua gravità e il numero di unità di prodotti o servizi non conformi interessati, nonché del numero di persone colpite.
Emendamento 169
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2
2.  Essi applicano tali disposizioni a partire da [… insert date - six years after the entry into force of this Directive].
2.  Essi applicano tali disposizioni a partire da [… insert date - five years after the entry into force of this Directive].
Emendamento 170
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Fatto salvo il paragrafo 2 ter, gli Stati membri prevedono un periodo transitorio di cinque anni a decorrere da … [six years after the date of entry into force of this Directive] durante il quale i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che avevano utilizzato in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi simili.
Emendamento 171
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.  Gli Stati membri possono stabilire che i terminali self-service utilizzati in modo legittimo dai fornitori di servizi per la prestazione di servizi prima di .... [sei anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] possono continuare ad essere utilizzati per la fornitura di servizi simili fino al termine della loro vita economica utile.
Emendamento 172
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 5
5.  Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui all'articolo 3, paragrafo 10, comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano a tal fine e riferiscono alla Commissione in merito ai progressi compiuti nella loro attuazione.
5.  Se del caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano ai fini dell'articolo 3, paragrafo 10, e riferiscono alla Commissione in merito ai progressi compiuti nella loro attuazione.
Emendamento 173
Proposta di direttiva
Articolo 28 – comma 1
Entro […insert date - five years after the application of this Directive], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.
-1.   Entro ... [three years after the application of this Directive], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.
Emendamento 174
Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1
1.  Alla luce degli sviluppi sociali, economici e tecnologici, la relazione esamina, tra l'altro, l'evoluzione dell'accessibilità dei prodotti e servizi e l'impatto sugli operatori economici e sulle persone con disabilità, individuando, ove possibile, gli ambiti in cui è possibile ridurre gli oneri, al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva.
1.  Tali relazioni, redatte sulla base delle notifiche ricevute a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, e dell'articolo 22, paragrafo 4 valutano se la presente direttiva abbia raggiunto gli obiettivi in essa stabiliti, in particolare per quanto riguarda il miglioramento della libera circolazione di prodotti e servizi accessibili. Inoltre, alla luce degli sviluppi sociali, economici e tecnologici, le relazioni esaminano l'evoluzione dell'accessibilità dei prodotti e servizi, la necessità di includere nuovi prodotti e servizi nel campo di applicazione della direttiva oppure la necessità di escluderli da esso, nonché l'impatto della direttiva sugli operatori economici e sulle persone con disabilità, individuando, ove possibile, gli ambiti in cui è possibile ridurre gli oneri, al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva.
Emendamento 175
Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere tale relazione.
2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere tali relazioni.
Emendamento 176
Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3
3.  La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti economiche e delle organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le persone anziane.
3.  La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti economiche e delle organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.
Emendamento 177
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione I – Parte A (nuova)
A.  Sistemi operativi
1.  La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità, deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla parte C e deve includere:
(a)  informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità; e
(b)  informazioni elettroniche, compresi i siti web necessari per la prestazione del servizio.
Emendamento 178
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione I – Parte B (nuova)
B.  Hardware generici e relativi sistemi operativi incorporati
Emendamento 180
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione I – punto 2
[.....]
soppresso
Emendamento 181
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione I – Parte C (nuova)
C.  Requisiti funzionali di prestazione
Al fine di renderne accessibili la progettazione e l'interfaccia utente, i prodotti e servizi sono progettati, se del caso, come segue:
(a)  Utilizzo non visivo
Qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che non richiede la visione.
(b)  Utilizzo con una visione limitata
Qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di utilizzare il prodotto con una visione limitata; per esempio fornendo la possibilità di regolare il contrasto e la luminosità, un ingrandimento flessibile senza perdita di contenuti o funzionalità, modalità flessibili per separare e controllare gli elementi visivi del contenuto informativo (foreground) da quelli dello sfondo e un controllo flessibile del campo visivo richiesto.
(c)  Utilizzo senza percezione di colore
Qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che non richiede la percezione del colore da parte dell'utente.
(d)  Utilizzo non uditivo
Qualora offra modalità di funzionamento uditive, il prodotto offre, come minimo, una modalità di funzionamento che non richiede l'udito.
(e)  Utilizzo con ascolto limitato
Qualora offra modalità di funzionamento uditive, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento con caratteristiche audio migliorate; per esempio per il controllo del volume da parte dell'utente e modalità flessibili per distinguere il contenuto informativo (foreground) rispetto al suono di fondo nei casi in cui voce e suono di fondo siano disponibili come tracce audio separate.
(f)  Utilizzo senza capacità vocale
Qualora richieda un intervento vocale da parte dell'utente, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che non richiede un intervento vocale da parte dell'utente. Un intervento vocale include suoni orali quali parole, fischi o clic.
(g)  Utilizzo con manipolazione o sforzo limitati
Qualora richieda interventi manuali, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di utilizzare il prodotto tramite modalità alternative di funzionamento che non richiedono il controllo della motricità fine, la manipolazione o la forza della mano o il funzionamento di più di un controllo allo stesso tempo.
(h)  Utilizzo con portata limitata
Qualora i prodotti siano isolati o installati, i loro elementi funzionali sono a portata di tutti gli utenti.
(i)  Riduzione al minimo del rischio di stimoli luminosi suscettibili di scatenare crisi epilettiche
Qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto evita modalità di funzionamento che possano scatenare crisi epilettiche.
(j)  Utilizzo con capacità cognitive limitate
Il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che semplifica e facilita l'utilizzo del prodotto.
(k)  Riservatezza
Qualora includa funzionalità che garantiscono l'accessibilità, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che tutela la riservatezza al momento dell'utilizzo di dette funzionalità.
Emendamento 182
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione I – Parte D (nuova)
D.  Servizi di assistenza
Se disponibili, i servizi di assistenza forniscono informazioni sull'accessibilità dei prodotti e la loro compatibilità con le tecnologie assistive, in modi di comunicazione accessibili per le persone con disabilità.
Emendamenti 183 e 291
Proposta di direttiva
Allegato I – sezione II – titolo
Sezione II - Terminali self-service: sportelli automatici, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in
Sezione II - Terminali self-service: sportelli automatici, macchine per l'emissione di biglietti, terminali per il check-in e terminali di pagamento
Emendamenti 184, 291, 299 e 342
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione II – punto 1
1.  Progettazione e produzione
1.  Progettazione e produzione
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti:
La progettazione e la produzione di prodotti, al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità, devono essere realizzate rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C. A tale proposito, non è necessario che una caratteristica di accessibilità dei prodotti sia attivata affinché un utente che ha bisogno di tale caratteristica possa attivarla.
La progettazione e la produzione di prodotti devono essere rese accessibili, tra l'altro mediante:
(a)  le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che
(a)  le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni e avvertenze);
(i)  devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;
(ii)  devono essere comprensibili;
(iii)  devono essere percepibili;
(iv)  devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;
(b)  l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;
(b)  l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);
(c)  la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;
(c)  la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità, ad esempio consentendo l'utilizzo di cuffie personali, qualora il tempo di risposta sia limitato, allertando l'utente attraverso più di un canale sensoriale e dando la possibilità di prolungare il tempo consentito nonché disponendo di un adeguato contrasto nonché di tasti e comandi riconoscibili a livello tattile;
(d)  l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.
(d)  se del caso, la compatibilità con dispositivi e tecnologie assistivi disponibili a livello di Unione, incluse le tecnologie uditive, quali ausili uditivi, telecoil, impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto assistito.
Emendamento 185
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione II – punto 2
[....]
soppresso
Emendamento 186
Proposta di direttiva
Allegato I – sezione III – titolo
Servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate per consumatori
Servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali
Emendamenti 187, 292 e 300
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione III – Parte A – punto 1
1.  La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:
1.  La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità, deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:
(a)  garantendo l'accessibilità dei prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui al punto B "Relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate usate dai consumatori";
(a)  i prodotti utilizzati dai fornitori di servizi per la prestazione del servizio interessato, in conformità alle norme di cui alla presente sezione, parte B;
(b)  fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:
(b)  informazioni in merito al funzionamento del servizio interessato nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;
(i)  il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;
(ii)  devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;
(iii)   le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera c);
(b bis)   informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio interessato;
(c)  rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.
(c)  rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.
(c bis)  applicazioni basate su dispositivi mobili;
(d)  fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;
(d)  informazioni al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;
(e)  includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali.
(e)  funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità ed a garantire l'interoperabilità; ciò deve essere conseguito supportando le comunicazioni audio, video e testuali in tempo reale, singolarmente o in combinazione (conversazione totale) tra due utenti, o tra un utente e un servizio di emergenza.
Emendamento 344
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione III – parte A – punto 1 bis (nuovo)
1 bis.   Servizi di assistenza
Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del servizio e sulla sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.
Emendamenti 188 e 292
Proposta di direttiva
Allegato I – sezione III – Parte B – titolo
B.  Relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate usate dai consumatori
B.  Relative apparecchiature terminali usate dai consumatori
Emendamenti 189, 292 e 301
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione III – Parte A – punto 1
1.  Progettazione e produzione
1.  Progettazione e produzione
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti:
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità devono essere realizzate rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e includono:
(a)  le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che
(a)   le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni e avvertenze);
(i)  devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;
(ii)  devono essere comprensibili;
(iii)  devono essere percepibili;
(iv)  devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;
(b)  l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);
(b)  l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);
(c)  le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, che devono essere conformi a quanto segue:
(c)  le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto;
(i)  il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;
(ii)  le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;
(d)  l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;
(d)  l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);
(e)  la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;
(e)  la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e a garantire l'interoperabilità; ciò deve essere conseguito supportando un audio ad alta fedeltà, una risoluzione video che consenta la comunicazione mediante la lingua dei segni, la comunicazione testuale in tempo reale singolarmente o in combinazione con la comunicazione audio e video oppure garantendo una connessione senza fili efficace a tecnologie uditive;
(f)  l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.
(f)  l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.
Emendamento 190
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione III – Parte B – punto 2
[....]
soppresso
Emendamento 346/rev
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione III – Parte B – punto 2 bis (nuovo)
2 bis.   Servizi di assistenza
Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relay e servizi di formazione) devono fornire informazioni sull'accessibilità del prodotto e sulla sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.
Emendamento 191
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione IV – titolo
Servizi di media audiovisivi e relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori
Siti web e applicazioni online di servizi media audiovisivi e relative apparecchiature per consumatori
Emendamento 192
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione IV – Parte B – titolo
A.  Servizi
A.  Siti web e applicazioni online
Emendamento 193
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione IV – Parte A – punto 1
1.  La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:
1.   La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità, deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:
(a)   garantendo l'accessibilità dei prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui al punto B "Relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate usate dai consumatori";
(a)  siti web resi accessibili in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.
(b)   fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:
(b)   applicazioni basate su dispositivi mobili.
(i)  il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;
(ii)  devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;
(iii)  le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera c);
(c)  rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.
(d)  fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;
(e)  includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali.
Emendamento 194
Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IV – Parte B – titolo
B.  Relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori
B.  Relative apparecchiature per consumatori
Emendamenti 195 e 293
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione IV – Parte B – punto 1
1.  Progettazione e produzione
1.  Progettazione e produzione
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti:
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:
(a)  le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che
(a)  le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni e avvertenze);
(i)  devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;
(ii)  devono essere comprensibili;
(iii)  devono essere percepibili;
(iv)  devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;
(b)  l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);
(b)  l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);
(c)  le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, che devono essere conformi a quanto segue:
(c)  le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto;
(i)  il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;
(ii)  le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;
(d)  l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;
(d)  l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);
(e)  la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;
(e)  la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità; per esempio supportando la possibilità di selezionare, personalizzare e visualizzare i servizi di accesso quali i sottotitoli per non udenti e ipoudenti, descrizione audio, sottotitoli parlati e lingua dei segni internazionale, fornendo strumenti di connessione senza fili efficace a tecnologie uditive o fornendo agli utenti dispositivi di controllo per attivare i servizi di accesso allo stesso livello dei controlli dei media primari;
(f)  l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.
(f)  l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.
Emendamento 196
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione IV – Parte B – punto 2
[....]
soppresso
Emendamenti 197 e 308
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione V – titolo
Servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e su vie navigabili; siti web utilizzati per la fornitura di servizi di trasporto passeggeri; servizi per dispositivi mobili, bigliettazione intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale; terminali self-service, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri;
Servizi di trasporto passeggeri aerei, su autobus e pullman, ferroviari e su vie navigabili; siti web utilizzati per la fornitura di servizi di trasporto passeggeri; servizi per dispositivi mobili, bigliettazione intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale; terminali self-service, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri, di mobilità e turistici.
Emendamenti 198, 294/rev, 303, 311, 315 e 316
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione IV – Parte A – punto 1
1.  La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:
1.   La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:
(a)  fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:
(a)  informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;
(i)  il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;
(ii)  devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;
(a bis)  occorre indicare e spiegare in che modo utilizzare le caratteristiche di accessibilità del servizio, inclusa l'accessibilità dei veicoli e delle infrastrutture circostanti nonché dell'ambiente costruito, come pure fornire informazioni sull'assistenza, in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2006, del regolamento (UE) n. 1177/2010, del regolamento (CE) n. 1371/2007 e del regolamento (UE) n. 181/2011;
(iii)   le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera b);
(a ter)   informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio interessato, devono essere fornite conformemente alla lettera b);
(b)  rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;
(b)  rendendo accessibili i siti web, incluse le applicazioni online necessarie per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri, turistici, di alloggio e di ristorazione, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti; ciò include l'adattabilità della presentazione dei contenuti e dell'interazione con gli stessi, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile, con modalità valide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;
(b bis)  rendendo accessibili i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione del servizio, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità solide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;
(c)  includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali.
(c)  includendo funzioni, prassi, politiche, procedure e modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità, in particolare rendendo accessibili i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione del servizio, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile, e con modalità solide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.
Ciò concerne servizi quali i sistemi di biglietteria intelligente (prenotazione elettronica, prenotazione di biglietti ecc.), l'informazione dei passeggeri in tempo reale (orari, informazioni su perturbazioni del traffico, servizi di collegamento, connessioni con altri mezzi di trasporto, ecc.) e le informazioni sui servizi addizionali (ad esempio, personale delle stazioni, ascensori guasti o servizi temporaneamente indisponibili).
(c bis)  servizi per dispositivi mobili, sistemi di biglietteria intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale.
Emendamento 199
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione IV – Parte B
B.  Siti web utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri
soppresso
(a)  rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.
Emendamento 200
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione V – Parte C
C.   Servizi per dispositivi mobili, bigliettazione intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale;
soppresso
1.  La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:
(a)  fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:
(i)  il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;
(ii)  devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;
(iii)  le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera b);
(b)  rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.
Emendamento 201
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione V – Parte D – titolo
D.  Terminali self-service, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri
D.  Terminali self-service, compresi i terminali di pagamento, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri
Emendamenti 202 e 327
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione V – Parte D – punto 1
1.  Progettazione e produzione
1.  Progettazione e produzione
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti:
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità devono essere realizzate rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e includono:
(a)  le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che
(a)  le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni e avvertenze);
(i)  devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;
(ii)  devono essere comprensibili;
(iii)  devono essere percepibili;
(iv)  devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;
(b)  l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;
(b)  l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);
(c)  la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;
(c)  la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità;
(d)  l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.
(d)  la compatibilità del prodotto con dispositivi e tecnologie assistivi, incluse le tecnologie uditive, quali ausili uditivi, telecoil, impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto assistito. Il prodotto consente inoltre l'utilizzo di cuffie personali.
Emendamento 352
Proposta di direttiva
Allegato I – sezione V – Parte D – punto 1 bis (nuovo)
1 bis.  Servizi di assistenza
Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del prodotto e sulla sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.

Emendamento 203
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione V – Parte D – punto 2
[....]
soppresso
Emendamento 204
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione VI – titolo
Servizi bancari; siti web utilizzati per la prestazione di servizi bancari; servizi bancari per dispositivi mobili; terminali self-service, compresi gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari
Servizi bancari per i consumatori; siti web utilizzati per la prestazione di servizi bancari; servizi bancari per dispositivi mobili; terminali self-service, compresi i terminali di pagamento e gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari
Emendamenti 205, 295 e 304
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione VI – Parte A – punto 1
1.  La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:
1.  La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:
(a)  garantendo l'accessibilità dei prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui al punto D;
(a)  i prodotti utilizzati dai fornitori di servizi per la prestazione del servizio interessato, in conformità alle norme di cui alla presente sezione, parte D;
(b)  fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:
(b)  informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità. Le informazioni devono essere comprensibili, senza oltrepassare un livello di complessità superiore al livello B2 (intermedio alto) del quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa;
(i)  il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;
(ii)  devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;
(iii)  le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera c);
(b bis)   le informazioni elettroniche, compresi i relativi siti web e le relative applicazioni online necessari per la prestazione del servizio interessato, ivi incluse le informazioni relative all'identificazione elettronica, alla sicurezza e ai metodi di pagamento;
(c)  rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.
(d)  includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali.
(d)  funzioni, prassi, politiche, procedure e modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità;
(d bis)  servizi bancari per dispositivi mobili.
Emendamento 206
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione VI – Parte B
B.  Siti web utilizzati per la prestazione di servizi bancari
soppresso
La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:
(a)  rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.
Emendamento 207
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione VI – Parte C
C.   Servizi bancari per dispositivi mobili
soppresso
1.  La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:
(a)  fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:
(i)  il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;
(ii)  devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;
(iii)  le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera b);
(b)  rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.
Emendamento 208
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione VI – Parte D – titolo
D.  Terminali self-service, compresi gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari
D.  Terminali self-service, compresi i terminali di pagamento e gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari per i consumatori
Emendamento 209
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione VI – Parte D – punto 1
1.  Progettazione e produzione
1.  Progettazione e produzione
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti:
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità devono essere realizzate rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e includono:
(a)  le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che
(a)  le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni e avvertenze);
(i)  devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;
(ii)  devono essere comprensibili;
(iii)  devono essere percepibili;
(iv)  devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;
(b)  l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;
(b)  l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);
(c)  la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;
(c)  la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità;
(d)  l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.
(d)  l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.
Emendamento 356
Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VI – Parte D – punto 1 bis (nuovo)
1 bis.  Servizi di assistenza
Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del prodotto e sulla sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.

Emendamento 210
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione VI – Parte D – punto 2
[....]
soppresso
Emendamento 211
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione VII – titolo
Libri elettronici (e-book)
E-book ed apparecchiature collegate
Emendamento 305
Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VII – Parte A – punto 1
1.  La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:
1.  La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla presente direttiva e deve includere:
(a)  garantendo l'accessibilità dei prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui al punto B "Prodotti";
(a)  i prodotti utilizzati dai fornitori di servizi per la prestazione del servizio interessato, in conformità alle norme di cui alla presente sezione, parte B;
b)  fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:
(b)  informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità e fornendo informazioni accessibili (metadati) sulle caratteristiche di accessibilità dei prodotti e dei servizi;
(i)  il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;
(ii)  devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;
(iii)  le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera c);
(b bis)   le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online nonché i dispositivi e-book necessari per la prestazione del servizio interessato;
(c)  rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;
(c)  rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;
(d)  fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;
(d)  fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;
(e)  includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali.
(e)  includendo funzioni, prassi, politiche, procedure, e modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità; ciò deve essere conseguito garantendo la navigazione in tutto il documento, ad esempio mediante formati dinamici, la possibilità di sincronizzare i contenuti testo e audio, la tecnologia da testo a voce, consentendo una resa alternativa del contenuto e la sua interoperabilità con una varietà di tecnologie assistive, in modo tale da essere percepibile, comprensibile e utilizzabile, e di massimizzare la compatibilità con i programmi utente.
Emendamento 358
Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VII – Parte B – punto 1
1.  Progettazione e produzione
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti:
1.  Progettazione e produzione
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, devono essere realizzate nel rispetto dei seguenti requisiti di accessibilità:
(a)  le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che
(a)   le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che sono fornite in molteplici formati accessibili e che:
(i)  devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;
(i)  sono disponibili attraverso più di un canale sensoriale;
(ii)  devono essere comprensibili;
(ii)  sono comprensibili;
(iii)  devono essere percepibili;
(iii)  sono percepibili;
(iv)  devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;
(iv)  sono disponibili in caratteri di dimensioni adeguate, con un sufficiente contrasto tra i caratteri e il loro sfondo, in modo tale da ottimizzarne la leggibilità nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;
(b)  l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);
(b)  l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento) e un'indicazione della marca, del nome e del tipo di prodotto, che:
(i)  sono conformi ai requisiti di cui alla lettera a);
(ii)  informano i consumatori in modo semplice e preciso del fatto che il prodotto è dotato di caratteristiche di accessibilità ed è compatibile con la tecnologia assistiva;
(c)  le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, che devono essere conformi a quanto segue:
(c)  le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, fornite separatamente o integrate nel prodotto, che devono essere conformi a quanto segue:
(i)  il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;
(i)  sono messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documento elettronico dal formato non-web, che siano percepibili e utilizzabili; e
(ii)  le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;
(ii)  il fabbricante elenca e spiega come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del prodotto e la sua compatibilità con le tecnologie assistive;
(d)  l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;
(d)  l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;
(e)  la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;
(e)  la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;
(f)  l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.
(f)   se del caso, la compatibilità con dispositivi e tecnologie assistivi.
Emendamento 214
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione VII – Parte B – punto 2
[...]
soppresso
Emendamenti 215, 296, 306 e 359
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione VIII – Parte A – punto 1
1.  La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:
1.  La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:
(a)  fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:
(a)  informazioni in merito al funzionamento del servizio interessato nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;
(i)  il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;
(ii)  devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;
(iii)  le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera b);
(a bis)  le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online e le informazioni relative all'identificazione elettronica, alla sicurezza e ai metodi di pagamento, necessarie per la prestazione del servizio interessato, devono essere fornite conformemente alla lettera b);
(b)  rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.
(b)  rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.
(b bis)  servizi di commercio elettronico basati su dispositivi mobili.
Emendamento 360
Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VIII – Parte A – punto 1 bis (nuovo)
1 bis.  Servizi di assistenza: se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del servizio e sulla sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.
Emendamento 335
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione VIII bis (nuova)
SEZIONE VIII bis
Servizi di alloggio
Servizi
1.  La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, è realizzata:
(a)  fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:
(i)  il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in un formato web accessibile, rendendole percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide conformemente alla lettera b);
(ii)  le informazioni elencano e spiegano come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del servizio e la sua compatibilità con una gamma di tecnologie assistive;
(b)  rendendo accessibili i siti web e le applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità solide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.
(c)  rendendo accessibili i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione dei servizi di commercio elettronico, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità solide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.
(d)  rendendo i metodi di identificazione elettronica, sicurezza e pagamento necessari per la prestazione del servizio comprensibili, percepibili, utilizzabili e solidi senza pregiudicare la sicurezza e la privacy dell'utente;
(e)  rendendo l'ambiente costruito accessibile alle persone con disabilità in conformità dei requisiti di cui alla sezione X, tra cui:
(i)  tutti gli spazi comuni (reception, ingresso, spazi ricreativi, sale conferenza, ecc.);
(ii)  i locali, conformemente ai requisiti di cui alla sezione X; il numero minimo di locali accessibili per struttura è:
–  1 locale accessibile per strutture con meno di 20 locali in totale;
–  2 locali accessibili per strutture con più di 20 ma meno di 50 locali in totale;
–  1 locale accessibile supplementare per ogni 50 locali supplementari.
2.  Servizi di assistenza
Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del servizio e sulla sua compatibilità con le tecnologie e i servizi assistivi, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.

Emendamento 216
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione IX – Parte A – punto 1
1.  Progettazione e produzione
1.  Progettazione e produzione
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti:
La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità o con disturbi legati all'età devono essere realizzate rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e includono:
(a)  le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che:
(a)  le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze);
(i)  devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;
(ii)  devono essere comprensibili;
(iii)  devono essere percepibili;
(iv)  devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;
(b)  l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);
(b)  l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);
(c)  le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, che devono essere conformi a quanto segue:
(c)  le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto;
(i)  il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;
(ii)  le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;
(d)  l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;
(d)  l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);
(e)  la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;
(e)  la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità;
(f)  l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.
(f)  l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.
Emendamenti 217 e 297/rev
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione IX – Parte A – punto 2
[...]
soppresso
Emendamento 218
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione IX – Parte B – punto 1
1.  La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:
1.  La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:
(a)  rendendo accessibile l'ambiente costruito in cui è prestato il servizio, comprese le infrastrutture di trasporto, conformemente alla parte C, fatta salva la legislazione nazionale e dell'Unione per la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico;
(a)  l'ambiente costruito in cui è prestato il servizio, comprese le infrastrutture di trasporto, conformemente alla parte C, fatta salva la legislazione nazionale e dell'Unione per la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico;
(b)  rendendo accessibili le strutture, compresi i veicoli, i mezzi e le attrezzature necessari per la prestazione del servizio come segue:
(b)  le strutture, compresi i veicoli, i mezzi e le attrezzature necessari per la prestazione del servizio come segue:
(i)  rendendo conforme lo spazio costruito ai requisiti di cui alla parte C per quanto riguarda l'imbarco, lo sbarco, la circolazione e l'utilizzo;
(i)  lo spazio costruito deve essere conforme ai requisiti di cui alla parte C per quanto riguarda l'imbarco, lo sbarco, la circolazione e l'utilizzo;
(ii)  rendendo disponibili le informazioni in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;
(iii)  fornendo alternative al contenuto non testuale;
(c)  garantendo l'accessibilità dei prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui alla parte A;
(c)  i prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui alla parte A;
(d)  fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:
(d)  informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;
(i)  il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;
(ii)  devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;
(iii)  le informazioni elettroniche, comprese le relative domande online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera e);
(e)   rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.
(e)  rendendo accessibili i siti web e i dispositivi mobili in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.
(f)  fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;
(f)  informazioni al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;
(g)  includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali.
(g)  funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità.
Emendamento 219
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione IX – Parte C – punto 1 – parte introduttiva
1.  L'accessibilità alle persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, dell'ambiente costruito per un uso prevedibile in modo indipendente, deve comprendere i seguenti aspetti delle zone destinate all'accesso del pubblico:
1.  L'accessibilità alle persone con disabilità dell'ambiente costruito per un uso prevedibile in modo indipendente, deve comprendere i seguenti aspetti delle zone destinate all'accesso del pubblico:
Emendamento 220
Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione X – punto 1 - parte introduttiva
L'accessibilità alle persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, dell'ambiente costruito in cui è fornito il servizio di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per il suo uso prevedibile in modo indipendente, deve comprendere i seguenti aspetti delle zone destinate all'accesso del pubblico:
L'accessibilità alle persone con disabilità dell'ambiente costruito in cui è fornito il servizio di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per il suo uso prevedibile in modo indipendente, deve comprendere i seguenti aspetti delle zone destinate all'accesso del pubblico:
Emendamento 221
Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 4 – punto 4.1
4.1.  Il fabbricante appone la marcatura CE di cui alla presente direttiva a ogni singolo prodotto che soddisfa i requisiti applicabili della presente direttiva.
soppresso

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0188/2017).

Note legali - Informativa sulla privacy