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Procedura : 2015/2041(INI)
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Ciclo del documento : A8-0133/2017

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A8-0133/2017

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PV 11/09/2017 - 23
CRE 11/09/2017 - 23

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PV 14/09/2017 - 8.13
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P8_TA(2017)0358

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Giovedì 14 settembre 2017 - Strasburgo
Trasparenza, responsabilità e integrità nelle istituzioni dell'UE
P8_TA(2017)0358A8-0133/2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 sulla trasparenza, la responsabilità e l'integrità nelle istituzioni dell'UE (2015/2041(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la decisione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla modifica dell'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza(1),

–  visto il trattato sull’Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 9 e 10,

–  visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),

–  vista la sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sull'elaborazione di un quadro per le attività dei rappresentanti di interessi (lobbisti) presso le istituzioni europee(2),

–  vista la decisione della Commissione del 25 novembre 2014 di non incontrare i lobbisti non registrati e di pubblicare le informazioni riguardanti le riunioni con i lobbisti,

–  vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2014 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 104, paragrafo 7) per gli anni 2011-2013(3),

–  visti i principi di trasparenza e integrità delle attività di lobbismo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE),

–  vista la sua decisione del 13 dicembre 2016 sulla revisione generale del regolamento del Parlamento(4),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0133/2017),

A.  considerando che l'Unione "rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni" (articolo 9 TUE); che "ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione" e "le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini" (articolo 10, paragrafo 3 TUE, di cui analoga espressione nel 13° considerando del relativo preambolo e nell'articolo 1, paragrafo 2 e nell'articolo 9 dello stesso TUE); che "le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile" (articolo 15, paragrafo 1 TFUE);

B.  considerando che le istituzioni dell'UE hanno già compiuto progressi in materia di maggiore apertura e sono per gran parte degli aspetti già avanti rispetto alle istituzioni politiche nazionali e regionali in termini di trasparenza, responsabilità e integrità;

C.  considerando che il dialogo tra legislatori e società costituisce parte essenziale della democrazia, in quanto rappresentanza di interessi; che l'adeguata rappresentanza di diversi interessi nel processo legislativo rappresenta un'importante fonte di informazione e competenza per i deputati ed è fondamentale per il corretto funzionamento delle società pluralistiche;

D.  considerando che, viste la crescente distanza che separa l'UE e i suoi cittadini e l'esigenza di rafforzare l'interesse dei media nelle questioni dell'UE, le istituzioni dell'UE devono mirare ai massimi standard possibili in materia di trasparenza, responsabilità e integrità; che tali principi sono fattori essenziali e complementari per promuovere la buona governance in seno alle istituzioni UE e garantire una maggiore apertura nel funzionamento dell'UE e del suo processo decisionale e che essi dovrebbero essere i principi guida della cultura all'interno delle istituzioni UE;

E.  considerando che la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE è fondamentale per la democrazia, per la buona governance e per un'efficace definizione delle politiche; che è necessario ridurre le lacune in materia di responsabilità all'interno dell'UE e avanzare verso modalità di controllo più collaborative, che combinino la vigilanza democratica, le attività di controllo e di audit, assicurando comunque anche una maggiore trasparenza;

F.  considerando che una rappresentanza di interessi non trasparente e unilaterale può portare al rischio di corruzione e costituire una minaccia rilevante e una grave sfida per l'integrità dei decisori politici e la fiducia pubblica nelle istituzioni dell'UE; che la corruzione ha conseguenze finanziarie rilevanti e costituisce una seria minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e gli investimenti pubblici;

G.  considerando che un atto giuridico in quanto nuova base di un registro obbligatorio per la trasparenza richiede una definizione giuridica delle attività che rientrano nell'ambito di applicazione del registro, il che contribuirebbe a chiarire le attuali definizioni e interpretazioni ambigue di trasparenza, integrità e responsabilità;

H.  considerando che in taluni Stati membri sono già stati istituiti registri nazionali per la trasparenza;

I.  considerando che, in conformità del requisito di trasparenza sancito all'articolo 15, paragrafo 3 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali e la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, tutti i cittadini dell'Unione hanno il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione(5);

Rendere il registro per la trasparenza quanto più obbligatorio possibile

1.  accoglie con favore la decisione del suo Ufficio di presidenza di chiedere che la propria amministrazione sviluppi un modello per tutti i relatori e i relatori per parere, al fine di produrre un'impronta legislativa volontaria che indichi quali siano i rappresentanti di interessi e le organizzazioni che hanno consultato; il modello dovrebbe essere fornito anche sotto forma di strumento informatico;

2.  ricorda la sua revisione del regolamento del 13 dicembre 2016, in base alla quale i deputati dovrebbero adottare la prassi sistematica di incontrare solo i rappresentanti di interessi iscritti nel registro di trasparenza e chiede che siano inclusi gli incontri tra rappresentanti di interessi e Segretari generali, direttori generali e segretari generali dei gruppi politici; invita i deputati e il loro personale a verificare se i rappresentanti di interessi che intendono incontrare siano registrati e, in caso negativo, a chiedere loro di farlo al più presto prima dell'incontro; esorta il Consiglio a introdurre una disposizione analoga che includa le rappresentanze permanenti; ritiene necessario obbligare gli iscritti nel registro di trasparenza a produrre documenti per dimostrare che le informazioni trasmesse sono accurate;

3.  rammenta le definizioni di quanto costituisce una "riunione con i rappresentanti di interessi" contenute nella decisione della Commissione del 25 novembre 2014 sulla pubblicazione delle riunioni; ricorda le disposizioni relative alle informazioni che possono essere trattenute ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001; ritiene che le disposizioni relative a tali riunioni non debbano essere limitate a quelle "bilaterali", ma dovrebbero includere quelle con le organizzazioni internazionali;

4.  ritiene che i relatori, i relatori ombra e i presidenti di commissione dovrebbero rendere pubblici, mediante un'impronta legislativa, i loro incontri con i rappresentanti di interessi che rientrano nel campo di applicazione del registro per la trasparenza relativamente ai fascicoli di loro responsabilità, e che qualsiasi eccezione dovrebbe proteggere la vita e la libertà degli informatori che agiscono in buona fede;

5.  invita il proprio Ufficio di presidenza a predisporre i mezzi necessari per consentire ai deputati di pubblicare sul loro profilo online del Parlamento i loro incontri con i rappresentanti di interessi, se lo desiderano;

6.  invita la Commissione a estendere a tutto il personale della Commissione interessato (dal livello di capo unità in su) la prassi di incontrare solo organizzazioni o soggetti autonomi che siano iscritti nel registro per la trasparenza;

7.  invita la Commissione a pubblicare le riunioni di tutto il personale della Commissione interessato al processo decisionale dell'UE con le organizzazioni esterne, tenendo comunque in considerazione la necessaria protezione dei dati; per l'altro personale presente a tali riunioni, occorrerebbe pubblicare il riferimento all'unità o al servizio;

8.  sostiene l'invito della Commissione alle istituzioni UE e al loro personale e alle sue agenzie ad astenersi dall'invitare come oratori rappresentanti di interessi non registrati che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza, dal concedere loro patrocinio per eventi o dall'ospitare tali eventi nei locali dell'UE e dal consentire loro di partecipare agli organi consultivi della Commissione;

9.  invita la Commissione a rendere tutte le informazioni in materia di rappresentanza di interessi presso le istituzioni dell'UE, dichiarazioni di interessi, palesi conflitti di interessi e gruppi di esperti facilmente accessibili al pubblico tramite uno sportello unico online;

10.  incoraggia la Commissione a mettere a punto misure per conseguire un migliore equilibrio conferendo potere agli interessi sottorappresentati;

11.  ritiene che i deputati al Parlamento europeo i quali siano nominati relatori, relatori ombra o presidenti di commissione abbiano la speciale responsabilità di essere trasparenti in merito ai propri contatti con i rappresentanti di interessi, considerato il loro ruolo nell'ambito della legislazione UE;

12.  ritiene che le entità iscritte nel registro per la trasparenza dovrebbero introdurre tempestivamente nel registro aggiornamenti obbligatori sulle spese per attività che rientrano nell'ambito di applicazione del registro da parte degli iscritti, qualora le spese eccedano la soglia fissata per la categoria in questione;

13.  ritiene che tutte le entità registrate dovrebbero essere tenute a pubblicare nel registro per la trasparenza un elenco di tutti i donatori e delle relative donazioni superiori a 3 000 euro, indicando annualmente sia la natura che il valore delle singole donazioni; che occorrerebbe inoltre segnalare immediatamente singole donazioni di valore superiore a 12 000 EUR;

14.  ribadisce ancora una volta il suo invito ad avvalorare il registro per la trasparenza dell'UE con un atto legislativo, se non è possibile colmare tutte le lacune e ottenere la piena obbligatorietà del registro per tutti i rappresentanti di interessi con un accordo interistituzionale; ritiene che la proposta di questo atto giuridico potrebbe tener conto dei progressi conseguiti grazie alle modifiche dell'accordo interistituzionale e del Codice di condotta del Parlamento; ricorda alla Commissione la sua richiesta, contenuta nella sua decisione del 15 aprile 2014, di presentare entro la fine del 2016, a norma dell'articolo 352 TFUE, una pertinente proposta legislativa concernente un registro obbligatorio per la trasparenza;

15.  ribadisce il suo invito al Consiglio, compresi i suoi organi preparatori, ad aderire quanto prima al registro per la trasparenza; invita tutti gli Stati membri a varare una normativa che promuova la trasparenza della rappresentanza degli interessi; invita gli Stati membri a introdurre norme in base alle quali i rappresentanti di interessi siano tenuti a rendere trasparente l'evenienza in cui i loro contatti con i politici nazionali e la pubblica amministrazione siano finalizzati a influenzare la normativa europea;

Trasparenza, responsabilità e integrità nei rapporti con i rappresentanti di interessi

16.  rammenta la sua decisione del 13 dicembre 2016 di ritirare i privilegi a coloro che non sono disposti a cooperare con le indagini o le audizioni e le riunioni di commissione che abbiano una missione conoscitiva; invita la Commissione a modificare ulteriormente il codice di condotta delle entità registrate per incoraggiarle a non fornire, nella massima buona fede, informazioni insufficienti o fuorvianti durante tali audizioni o riunioni di commissione; ritiene che alle entità registrate nel registro per la trasparenza dovrebbe essere vietato, ai sensi del codice di condotta, impiegare singoli od organizzazioni che dissimulino gli interessi o le parti che servono;

17.  ritiene che società di consulenza specializzate, studi legali e consulenti indipendenti dovrebbero indicare il volume preciso delle attività contemplate dal registro, riconoscendo comunque che la legislazione nazionale di alcuni Stati membri potrebbe impedire ad alcuni soggetti di soddisfare i requisiti del registro per la trasparenza;

18.  insiste sull'opportunità che le entità registrate, compresi gli studi legali e le società di consulenza specializzate, dichiarino nel registro per la trasparenza tutti i clienti per conto dei quali svolgono attività di rappresentanza di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione del registro; plaude alle decisioni adottate da vari ordini forensi volte a riconoscere le differenze tra le attività degli avvocati connesse al patrocinio giuridico e altre attività da loro svolte che invece rientrano nel campo di applicazione del registro per la trasparenza; invita inoltre il Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea a incoraggiare i propri iscritti ad adottare misure analoghe, riconoscendo comunque che la legislazione nazionale di alcuni Stati membri potrebbe impedire ad alcuni soggetti di soddisfare i requisiti del registro per la trasparenza;

19.  rileva che in alcuni Stati membri esistono disposizioni di legge relative alle norme che disciplinano l'esercizio delle professioni le quali, in particolare, impediscono oggettivamente agli studi legali di iscriversi nel registro per la trasparenza e di rivelare, nel frattempo, le informazioni sui propri clienti che il registro richiede; ravvisa, tuttavia, anche un notevole rischio che si possa abusare di tali disposizioni di legge per evitare di pubblicare le informazioni richieste ai fini di una corretta iscrizione nel registro; si compiace, a tale proposito, della palese disponibilità delle organizzazioni giuridiche professionali ad operare in uno spirito collaborativo onde garantire che, nell'interesse della professione, tale omissione di informazioni sia limitata esclusivamente a quanto oggettivamente consentito dalla legge; invita la Commissione e il Presidente del Parlamento europeo a garantire che tale disponibilità si traduca in un risultato pratico e a sancirne quanto prima l'esito nell'accordo modificato;

20.  invita l'Ufficio di presidenza, in conformità dell'articolo 15 TFUE e dell'articolo 11 TUE, a richiedere la registrazione prima dell'accesso ai locali del Parlamento per le organizzazioni o i professionisti non registrati che svolgono attività rientranti nel campo di applicazione del registro per la trasparenza; ritiene che dovrebbero esserne esclusi i gruppi di visitatori; sottolinea che il Parlamento, in quanto Camera che rappresenta i cittadini europei, dovrebbe mantenere una politica di apertura verso i cittadini e che non dovrebbero essere creati inutili ostacoli che potrebbero dissuadere i cittadini dal visitarne i locali;

21.  deplora che, secondo la relazione di "Transparency International", nel 2015 più della metà dei contenuti del registro dei lobbisti dell'UE era incorretta, incompleta o senza senso;

22.  chiede all'Ufficio di presidenza e al Segretario generale di facilitare il processo di riattivazione necessario per i titoli di accesso relativi alle attività di lobbismo, istituendo un apposito strumento di riattivazione al fine di evitare tempi di attesa eccessivi per accedere ai locali; chiede l'eliminazione della restrizione per cui possono accedere contemporaneamente ai locali del Parlamento non più di quattro possessori di titolo di accesso;

23.  ricorda la sua decisione del 13 dicembre 2016 relativa ai titoli d'accesso per il seguito e invita il Segretario generale a modificare la regolamentazione che disciplina i titoli e le autorizzazioni per l'accesso ai locali del Parlamento a partire dal 13 dicembre 2013, al fine di obbligare chiunque richieda un titolo di accesso per il seguito a firmare un documento che garantisca il non coinvolgimento in attività che rientrano nel campo di applicazione del registro per la trasparenza;

24.  ritiene necessario introdurre in via d'urgenza un adeguato sistema di monitoraggio per le domande, al fine di garantire che le informazioni fornite dalle entità registrate siano opportune, accurate, aggiornate e complete; chiede al riguardo un sostanziale incremento delle risorse dell'Unità trasparenza all'interno del Parlamento europeo e del segretariato comune del registro per la trasparenza;

25.  ritiene che le dichiarazioni delle entità registrate dovrebbero essere controllate ogni anno dall'Unità per la trasparenza e dal Segretariato comune del registro per la trasparenza, sulla base di campioni casuali in numero sufficiente da fornire dati significativi, accurati, aggiornati e completi;

26.  ritiene, in riferimento all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 2 TUE, che le istituzioni statali democraticamente elette e controllate a livello nazionale, regionale e locale nonché le loro rappresentanze presso le istituzioni UE e i loro organi interni e associazioni formali e informali e le organizzazioni ombrello di cui siano esclusivamente composte, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza UE, qualora agiscano nell'interesse pubblico, in quanto parte di un sistema multilivello di governance UE;

Difendere l'integrità contro i conflitti di interessi

27.  invita le istituzioni e gli organi dell'UE non ancora dotati di un codice di condotta a elaborare quanto prima un documento di questo tipo; si rammarica che il Consiglio e il Consiglio europeo non abbiano ancora adottato un codice di condotta per i loro membri; esorta il Consiglio a introdurre un codice etico specifico, comprensivo di sanzioni, che affronti i rischi specifici ai delegati nazionali; ribadisce che il Consiglio deve essere responsabile e trasparente al pari delle altre istituzioni; chiede inoltre un codice di condotta per i membri e il personale dei due organi consultivi dell'UE, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo; invita le agenzie UE ad adottare orientamenti per una politica coerente in materia di prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi dei membri del consiglio di amministrazione e dei direttori, degli esperti dei comitati scientifici e dei membri delle commissioni di ricorso, e ad adottare e attuare una politica chiara sui conflitti d'interessi, in conformità con la tabella di marcia sul follow-up all'approccio comune sulle agenzie decentrate dell'UE;

28.  ritiene che tutti i funzionari dell'UE, compresi gli agenti temporanei, gli assistenti parlamentari accreditati, gli agenti contrattuali e gli esperti nazionali, debbano essere incoraggiati a frequentare una formazione sui contatti con i rappresentanti di interessi e i conflitti di interessi;

29.  sottolinea la necessità di rafforzare l'integrità e di migliorare il quadro etico attraverso codici di condotta e principi etici chiari e rafforzati, in modo da consentire lo sviluppo di una comune ed efficace cultura dell'integrità in tutte le istituzioni e agenzie dell'UE;

30.  riconosce che l'effetto "porta girevole" può essere deleterio per le relazioni tra le istituzioni e i rappresentanti di interessi; invita le istituzioni UE a sviluppare un approccio sistematico e proporzionato a tale sfida; ritiene che ogni regolamentazione in materia di "porte girevoli" dovrebbe applicarsi anche al Presidente del Consiglio;

31.  chiede un rafforzamento delle restrizioni sugli ex membri della Commissione, estendendo il "periodo di pausa" a tre anni e rendendolo vincolante per almeno tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione del registro per la trasparenza;

32.  ritiene che le decisioni relative ai funzionari d'inquadramento superiore e ai nuovi ruoli degli ex Commissari debbano essere adottate da un'autorità nominata nel modo più indipendente possibile da chi è interessato dalle sue decisioni;

33.  chiede che tutte le istituzioni UE pubblichino ogni anno, in linea con la normativa UE in materia di protezione dei dati, informazioni sui funzionari d'inquadramento superiore che hanno lasciato l'amministrazione dell'UE e sui ruoli ricoperti;

34.  ritiene che, nel quadro dell'iniziativa "Legiferare meglio", occorrerebbe prendere in considerazione l'opportunità di un periodo di pausa di 18 mesi al termine dell'incarico dei membri esterni e ad hoc del comitato per il controllo normativo nonché dei membri del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti, durante i quali siano tenuti a non esercitare attività di lobbismo presso membri degli organi direttivi della BEI e del personale della banca per la propria attività, il proprio cliente o datore di lavoro;

Integrità e composizione equilibrata dei gruppi di esperti

35.  si compiace dell'intenzione della Commissione di aderire alle raccomandazioni del Mediatore contro i conflitti di interessi nei gruppi di esperti e sostiene esplicitamente la pubblicazione di un CV sufficientemente dettagliato di ciascun esperto nominato a titolo personale nel registro del gruppo di esperti e di una dichiarazione degli interessi di ciascun esperto nominato a titolo personale nel registro del gruppo di esperti;

36.  sostiene l'invito formulato dal Mediatore a rendere obbligatoria l'iscrizione, nel registro per la trasparenza, della nomina ai gruppi di esperti per i membri che non siano funzionari governativi e non ricevano tutto o gran parte del loro reddito da enti statali come le università, posto che le stesse non ricevano finanziamenti da rappresentanti di interessi e portatori di interessi economici e commerciali;

37.  ritiene che una disposizione contenente i criteri generali per la delimitazione degli interessi economici e non economici quale raccomandata dal Mediatore e basata sulle dichiarazioni di interesse degli esperti aiuterebbe la Commissione a scegliere gli esperti che rappresentano gli interessi con un miglior equilibrio;

38.  esorta la Commissione a mettere a disposizione del pubblico sul suo sito internet tutti i verbali delle riunioni dei gruppi di esperti, includendo la diversità di pareri rappresentati;

39.  esorta la Commissione a garantire che le consultazioni esplorino le questioni aperte anziché mirare puramente a confermare la scelta di un orientamento politico;

Integrità delle elezioni europee

40.  ritiene che, nell’ambito della legge elettorale UE, le candidature interne ai partiti debbano avvenire democraticamente, segretamente e con un'adeguata partecipazione dei membri e che chi sia condannato per corruzione a danno degli interessi finanziari dell'UE o all'interno degli Stati membri dovrebbe perdere il diritto di voto passivo per un lasso di tempo commisurato alla gravità del reato; rileva che questa procedura di esclusione è già in vigore in alcuni Stati membri; ritiene che un nuovo strumento, come una direttiva, potrebbe stabilire norme di minima comuni per le varie pratiche e i vari quadri giuridici all'interno dei diversi Stati membri in materia di esclusione a causa di corruzione;

Rafforzare la responsabilità giuridica dei Commissari

41.  esorta la Commissione ad attingere alla buona pratica degli Stati membri con leggi per i ministri, presentando una proposta legislativa che stabilisca gli obblighi di trasparenza e i diritti dei Commissari, conformemente alla procedura di codecisione;

42.  chiede di introdurre nella codecisione la determinazione delle prestazioni, inclusa la retribuzione dei commissari, che fin dall'istituzione delle Comunità europee avviene solo mediante il Consiglio;

43.  sottolinea che in alcuni Stati membri mancano leggi sui ministri, in cui si vieta ai funzionari il possesso intero o parziale di imprese commerciali;

Conflitto di interessi nella gestione concorrente e nei paesi terzi per la gestione dei fondi UE

44.  individua un marcato conflitto di interessi nel fatto che le imprese commerciali di tali funzionari possano richiedere fondi UE oppure riceverli in qualità di subappaltatori e che il titolare e funzionario stesso sia al contempo responsabile dell'ordinario impiego e controllo di tali fondi;

45.  chiede che in futuro la Commissione, in tutte le leggi UE sulle prestazioni, stabilisca che le imprese commerciali all'interno dell'UE e in paesi terzi, di proprietà di funzionari, non possano richiedere né ricevere fondi UE;

Realizzare l'obiettivo del pieno accesso ai documenti e della trasparenza ai fini della responsabilità nel processo legislativo

46.  ricorda le sue richieste alla commissione e al Consiglio nella sua risoluzione del 28 aprile 2016 sull'accesso del pubblico ai documenti per gli anni 2014-2015(6), in cui:

   chiedeva che il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 fosse ampliato al fine di includervi tutte le istituzioni europee che al momento non sono coperte, quali il Consiglio europeo, la Banca centrale europea, la Corte di giustizia e tutti gli organi e le agenzie dell'UE;
   chiedeva il pieno rispetto dell'obbligo delle istituzioni, delle agenzie e degli altri organismi di tenere registri completi di documenti, ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1049/2001,
   riteneva che i documenti prodotti nel quadro dei triloghi, ad esempio ordini del giorno, sintesi dei risultati, processi verbali e approcci generali del Consiglio, sono legati alle procedure legislative e non dovrebbero, in linea di principio, essere trattati diversamente dagli altri documenti legislativi e dovrebbero essere direttamente accessibili sul sito web del Parlamento,
   chiedeva un registro interistituzionale comune, comprendente una banca dati dedicata congiunta sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi, in relazione al quale si sta attualmente lavorando come concordato nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio",
   invitava il Consiglio a pubblicare i verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro del Consiglio e altri documenti,
   chiedeva alla Commissione di istituire un registro di tutta la legislazione di secondo livello, in particolare per gli atti delegati, e rilevava che si stava lavorando alla sua creazione come concordato nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio",
   esprimeva la propria convinzione della necessità di introdurre un'autorità di sorveglianza indipendente per i processi di classificazione e declassificazione dei documenti,
   invitava a mettere a disposizione gli ordini del giorno e le note di feedback delle riunioni dei coordinatori delle commissioni del Parlamento, dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti, come pure, in linea di principio, tutti i documenti cui si fa riferimento in tali ordini del giorno, pubblicandoli sul sito web del Parlamento;

Trasparenza della rappresentanza esterna e dei negoziati dell'UE

47.  si compiace della recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea che rafforza il diritto del Parlamento alle informazioni sugli accordi internazionali e l'impegno delle istituzioni a dare seguito al paragrafo 40 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" negoziando una migliore cooperazione e condivisione delle informazioni; prende atto del fatto che i negoziati hanno avuto inizio alla fine del 2016 e invita, a tale riguardo, il Consiglio, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a impegnarsi veramente e ad adoperarsi quanto più possibile per raggiungere al più presto un accordo sul Parlamento europeo sulla cooperazione e la condivisione delle informazioni con il Parlamento durante tutto il ciclo di vita degli accordi internazionali, in quanto ciò contribuirebbe ad aumentare la legittimità e il controllo democratico dell'azione esterna dell'UE;

48.  rileva che, sebbene esista un accordo di cooperazione interistituzionale tra il Parlamento e la Commissione, un accordo equivalente non esiste tra il Parlamento e il Consiglio;

49.  sottolinea i recenti sforzi della Commissione per accrescere la trasparenza dei negoziati commerciali; ritiene, tuttavia, che il Consiglio e la Commissione dovrebbero migliorare ulteriormente i loro metodi di lavoro per cooperare in modo migliore con il Parlamento per quanto riguarda l'accesso ai documenti, alle informazioni e al processo decisionale in merito a tutte le questioni e le trattative relative alla politica commerciale comune (ad esempio le informazioni sui negoziati – tra cui la loro portata, i mandati e l'evoluzione – la natura mista o esclusiva degli accordi commerciali e la loro applicazione provvisoria, le iniziative e le decisioni adottate dagli organi creati dagli accordi commerciali e/o di investimento, le riunioni di esperti e gli atti delegati e di esecuzione); deplora, a tale riguardo, che il Consiglio non abbia messo a disposizione dei deputati al Parlamento europeo e del pubblico i mandati di negoziato per gli accordi attualmente in fase di negoziazione, ma accoglie con favore il fatto che finalmente, dopo un anno di negoziati tra la Commissione e il Parlamento in materia di accesso ai documenti relativi ai negoziati sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP), sia stato raggiunto un accordo operativo per concedere l'accesso a tutti i deputati al PE, rendendo i negoziati TTIP i più trasparenti finora; giudica positivamente, a tale riguardo, l’ambizione della Direzione generale per il commercio della Commissione di utilizzare l'attuale iniziativa per la trasparenza del TTIP come modello per tutti i negoziati commerciali, così come enunciato nella strategia commerciale "Commercio per tutti” e di attuarla;

50.  sottolinea che, come evidenziato dalla CGUE, gli imperativi di trasparenza derivano dalla natura democratica della governance in seno all'UE e che, ove le informazioni riservate non siano accessibili al pubblico, come nel caso dei negoziati commerciali, esse devono essere a disposizione dei parlamentari che controllano la politica commerciale per conto dei cittadini; ritiene pertanto che l'accesso alle informazioni riservate sia essenziale per il controllo da parte del Parlamento, che in cambio dovrebbe rispettare il proprio obbligo di gestire tali informazioni in modo appropriato; ritiene che debbano sussistere chiari criteri in base ai quali i documenti possano definirsi "riservati", per evitare ambiguità e decisioni arbitrarie, e che i documenti debbano essere declassificati non appena decada la necessità di riservatezza; invita la Commissione a valutare se un documento negoziale possa essere reso pubblico non appena il documento in questione sia stato finalizzato internamente; rileva che la giurisprudenza della CGUE chiarisce che, qualora un documento proveniente da un'istituzione dell'Unione europea sia coperto da un'eccezione al diritto di accesso del pubblico, l'istituzione deve spiegare chiaramente il motivo per cui l'accesso a tale documento potrebbe arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all'interesse protetto dall'eccezione, e che tale rischio deve essere ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico; invita la Commissione ad attuare le raccomandazioni formulate dal Mediatore europeo nel luglio 2014, con particolare riguardo all'accesso ai documenti per tutti i negoziati e sulla pubblicazione degli ordini del giorno e i resoconti delle riunioni tenute con persone e organizzazioni che rientrano nell’ambito del registro per la trasparenza; invita la Commissione a informare il Parlamento e il pubblico circa i progetti di ordine del giorno dei cicli negoziali prima dei negoziati, gli ordini del giorno definitivi e le relazioni dopo i negoziati;

51.  ritiene che l'UE debba assumere un ruolo guida nel rafforzare la trasparenza dei negoziati commerciali, non solo per i processi bilaterali ma anche per i processi plurilaterali e multilaterali, ove possibile, con un livello di trasparenza non inferiore a quello dei negoziati organizzati nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); sottolinea tuttavia che la Commissione deve anche persuadere i suoi partner negoziali ad aumentare la trasparenza da parte loro, per garantire che si tratti di un processo reciproco in cui la posizione negoziale dell'UE non risulti compromessa e per includere il livello di trasparenza auspicato nei suoi esercizi di definizione dell'ambito di applicazione con potenziali partner negoziali; sottolinea che una maggiore trasparenza è nell'interesse di tutti i partner negoziali dell'UE e delle parti interessate a livello mondiale e può rafforzare il sostegno globale a favore di un commercio fondato su regole;

52.  ricorda come sia importante, per il processo legislativo della politica commerciale comune, poter contare su statistiche dell'Unione in linea con l'articolo 338, paragrafo 2, del TFUE e su analisi d'impatto e valutazioni d'impatto sulla sostenibilità conformi ai più elevati standard di imparzialità e affidabilità, un principio che dovrebbe guidare tutte le rispettive revisioni nel quadro della politica "Legiferare meglio" della Commissione; ritiene che le valutazioni d'impatto settore per settore conferirebbero agli accordi commerciali dell'UE maggiore affidabilità e legittimità;

53.  ribadisce il suo invito alla Commissione nella sua risoluzione del 12 aprile 2016(7) a elaborare un codice di condotta europeo sulla trasparenza, l'integrità e la responsabilità, ideato per guidare le azioni dei rappresentanti dell'UE negli organismi/nelle organizzazioni internazionali; chiede una coerenza politica e un coordinamento migliori tra le istituzioni globali mediante l'introduzione di standard generali di legittimità democratica, trasparenza, responsabilità e integrità; è del parere che l'UE dovrebbe semplificare e codificare la propria rappresentanza negli organismi/nelle organizzazioni multilaterali al fine di aumentare la trasparenza, l'integrità e la responsabilità del coinvolgimento dell'Unione in questi organismi, la sua influenza e la promozione della legislazione che essa ha adottato mediante un processo democratico; chiede inoltre l'adozione di un accordo interistituzionale che miri a formalizzare i dialoghi tra i rappresentanti dell'UE e il Parlamento, da organizzare con il Parlamento europeo con l'obiettivo di stabilire linee guida in merito all'adozione e alla coerenza delle posizioni europee in vista dei principali negoziati internazionali;

Trasparenza e responsabilità nell'ambito della spesa pubblica

54.  ritiene che i dati sul bilancio e sulla spesa all'interno dell'UE dovrebbero essere trasparenti e responsabili tramite pubblicazione, anche a livello di Stati membri con riferimento alla gestione concorrente;

Trasparenza e responsabilità della governance economica nell'area euro

55.  ritiene che le decisioni adottate in sede di Eurogruppo, Comitato economico e finanziario, riunioni "informali" del Consiglio Ecofin e vertici Euro debbano essere istituzionalizzate, ove necessario, e diventare trasparenti e responsabili anche attraverso la pubblicazione dei relativi ordini del giorno e verbali, cercando un equilibrio tra auspicabile trasparenza e necessaria protezione della politica finanziaria, monetaria o economica dell’Unione o di uno Stato membro;

Trasparenza e responsabilità concernenti il bilancio dell'UE

56.  prende nota che, nel 2014, è stato concluso un totale di 40 casi riguardanti funzionari e membri delle istituzioni dell'UE; sottolinea che tale dato è basso e che la frode e la corruzione non sono endemiche all'interno delle istituzioni dell'UE(8);

57.  evidenzia che nel 2014 il più alto numero di casi di frode potenziale, riferiti all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), riguardano l'uso di fondi strutturali (549 su un totale di 1 417 denunce); sottolinea che l'OLAF ha raccomandato il riassetto finanziario di 476 500 000 EUR di fondi strutturali nel 2014; prende nota che 22 700 000 EUR sono stati recuperati dalle pertinenti autorità a seguito delle raccomandazioni dell'OLAF nel 2014; invita gli Stati membri a dare la priorità all’adeguata assegnazione dei fondi dell'UE e a incrementare gli sforzi per il loro recupero quando non siano adeguatamente assegnati(9);

58.  invita la Commissione a presentare una revisione dei cosiddetti "six-pack" (sesto pacchetto sulla governance economica) e "two-pack" (secondo pacchetto sulla governance economica), al fine di fornire maggiori poteri di controllo al Parlamento sull'approvazione dei principali documenti del semestre europeo e in particolare mezzi efficaci per garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

59.  invita l'Eurogruppo a includere il Parlamento nella supervisione dell'attuazione delle condizioni contrattuali concordate con i beneficiari di assistenza finanziaria concessa dal meccanismo europeo di stabilità;

Protezione degli informatori e lotta contro la corruzione

60.  plaude all'indagine del Mediatore europeo in merito all'osservanza, da parte delle istituzioni dell'UE, dell'obbligo di introdurre norme interne in materia di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti; deplora la conclusione cui è pervenuto il Mediatore secondo la quale talune istituzioni UE non hanno ancora idoneamente applicato norme per proteggere gli informatori; evidenzia che attualmente solo il Parlamento, la Commissione, l’ufficio del Mediatore e la Corte dei conti hanno adottato norme di questo tipo; chiede uno studio del Parlamento in vista di un meccanismo che protegga gli assistenti parlamentari accreditati in caso diventino "informatori";

61.  ritiene che un'efficace protezione degli informatori costituisca un'arma fondamentale nella lotta alla corruzione e ribadisce quindi il suo invito del 25 novembre 2015(10) alla Commissione "a proporre, entro il giugno 2016, un quadro legislativo dell’UE per l’efficace protezione degli informatori e simili"(11), tenendo conto della valutazione delle regole a livello nazionale al fine di prevedere norme di minima per la protezione degli informatori;

62.  invita la Commissione ad applicare le misure riguardanti il potere discrezionale e l'esclusione negli appalti pubblici in modo rigoroso, svolgendo in ciascun caso verifiche appropriate riguardo ai precedenti, e ad applicare criteri di esclusione al fine di escludere le imprese in caso di conflitto d'interessi, condizione essenziale per tutelare la credibilità delle istituzioni;

63.  ritiene che gli informatori siano stati piuttosto perseguiti che sostenuti, persino nelle istituzioni dell'UE; invita la Commissione a proporre un emendamento al regolamento che amministra l'ufficio del Mediatore e a incrementare le sue competenze essendo questo un punto centrale per gli informatori che si ritrovano ad essere vittime di maltrattamenti; invita la Commissione a proporre un incremento idoneo nel bilancio dell’Ufficio del Mediatore che gli consenta di espletare questo nuovo compito impegnativo;

64.  chiede che l'UE presenti la propria domanda di adesione al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa quanto prima possibile e che il Parlamento europeo sia costantemente informato sullo stato evolutivo di tale richiesta di adesione; invita la Commissione a includere nella relazione una panoramica dei principali problemi legati alla corruzione negli Stati membri, raccomandazioni politiche per affrontarli e misure che la Commissione dovrà adottare per darvi seguito, tenendo conto in particolare degli effetti dannosi delle attività corruttive sul funzionamento del mercato interno.

65.  ritiene che le persone condannate per corruzione nell'UE o le imprese guidate o detenute da persone che, nell'interesse della propria impresa si siano rese responsabili di atti di corruzione o di appropriazione indebita di fondi pubblici e siano state condannate con sentenza definitiva per questi motivi, dovrebbero, per almeno tre anni, essere escluse dalla partecipazione a contratti di appalto all'interno dell'Unione europea e dalla possibilità di beneficiare di fondi UE; invita la Commissione a riesaminare il proprio sistema di esclusione; sottolinea che le imprese escluse dalla Commissione dal presentare richiesta per i fondi UE, dovrebbero essere inserite in un elenco pubblico predefinito per migliorare la protezione degli interessi finanziari dell'UE e permettere il controllo da parte di un pubblico più vasto;

66.  prende atto del fatto che, dal momento della sua adesione come membro approvato della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), il 12 novembre 2008, l'Unione europea non ha partecipato al meccanismo di revisione previsto dalla Convenzione, né ha intrapreso il primo passo verso la compilazione di un'autovalutazione del modo in cui sta attuando i propri obblighi espressi nella Convenzione; invita l'Unione europea ad adempiere agli obblighi che le incombono in virtù della Convenzione compilando un'autovalutazione del modo in cui sta attuando i propri obblighi espressi nella Convenzione e partecipando al meccanismo di valutazione inter pares; invita la Commissione europea a pubblicare quanto prima possibile la sua prossima relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione e a includere un capitolo sulle istituzioni dell'UE nelle sue relazioni dell'UE sulla lotta alla corruzione; invita la Commissione a effettuare ulteriori analisi, al livello sia delle istituzioni dell'UE che degli Stati membri, del contesto in cui sono attuate le politiche, al fine di identificare i fattori critici intrinseci, gli ambiti vulnerabili e i fattori di rischio che favoriscono la corruzione;

67.  ricorda la sua posizione del 16 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale(12) e chiede una tempestiva decisione al riguardo;

Integrità nella regolamentazione dell’UE

68.  invita la Commissione a esplorare salvaguardie sistemiche atte a evitare conflitti d'interesse nell'ambito della regolamentazione dei prodotti dell'industria e nell'applicazione delle politiche; invita la Commissione ad affrontare il problema del conflitto di interesse strutturale che grava attualmente sulla valutazione dei rischi per il pubblico dei prodotti regolamentati, in particolare il fatto che la valutazione di tali prodotti si basi in larga parte o unicamente su studi svolti dai richiedenti o da terze parti da essi pagate, mentre la ricerca indipendente è troppo spesso ignorata o scartata; ribadisce che i produttori dovrebbero continuare a fornire studi e i costi dovrebbero essere ripartiti tra grandi imprese e PMI sulla base della relativa quota di mercato, in modo da garantire equità, ma ricorda al contempo che tutti i valutatori dovrebbero sottostare all'obbligo di tenere pienamente conto, nella propria valutazione, degli studi scientifici indipendenti già oggetto di valutazioni inter pares; invita in particolare la Commissione a rivedere la sua comunicazione del 2002 sui principi generali e i requisiti per la consultazione delle parti interessate; suggerisce, al fine di risolvere le questioni derivanti dalla soppressione selettiva dei risultati di ricerca sfavorevoli, di istituire la previa registrazione degli studi e degli esperimenti scientifici, con specificazione dell'ambito e della data prevista di conclusione, come possibile condizione per il loro inserimento nei processi normativi e politici; sottolinea, a beneficio di una consulenza scientifica comprovata e indipendente ai fini dell'elaborazione delle politiche, l'importanza di disporre di risorse adeguate per lo sviluppo di competenze interne in seno alle agenzie specializzate dell'UE, compresa la possibilità di condurre ricerche e test pubblicabili, aumentando in tal modo l'attrattiva delle funzioni di consulenza normativa nei servizi pubblici senza arrecare danno alle prospettive di carriera accademia dei consulenti scientifici;

Rafforzare la responsabilità parlamentare della Commissione e delle sue agenzie

69.  invita la Commissione a elaborare un regolamento concernente tutte le agenzie UE che preveda di concedere al Parlamento poteri di codecisione per la nomina o il licenziamento dei direttori di tali agenzie e il diritto immediato di esaminarli e di sentirli;

70.  sottolinea la necessità di disporre di esperti indipendenti all'interno delle agenzie UE e di accordare maggiore importanza all'eliminazione dei conflitti d'interesse all'interno dei gruppi di esperti delle agenzie; prende atto del fatto che esperti di numerose agenzie, compresa l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), non sono attualmente remunerati; chiede che gli esperti delle agenzie di regolamentazione che rappresentano, ad esempio, organizzazioni senza fini di lucro o accademiche, ricevano una remunerazione adeguata; sottolinea l'importanza di risorse adeguate per lo sviluppo di competenze interne nell’ambito delle agenzie specializzate dell'UE;

71.  invita l’EFSA, l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a riesaminare urgentemente le loro politiche in materia di indipendenza, allo scopo di garantire in modo esplicito la loro assoluta indipendenza dai settori economici che disciplinano e a evitare conflitti di interesse tra i propri funzionari ed esperti;

72.  sostiene la prassi dei parlamenti nazionali che invitano i membri della Commissione al fine di esaminarli;

73.  rammenta che la capacità di istituire commissioni di inchiesta è una funzione caratteristica intrinseca ai sistemi parlamentari di tutto il mondo e che il trattato di Lisbona, all'articolo 226, terzo comma TFUE, stabilisce un procedura legislativa speciale per adottare un regolamento in materia di diritto d'inchiesta; sottolinea che, conformemente al principio di leale cooperazione, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione devono concordare l'approvazione di un nuovo regolamento;

74.  chiede una decisione rapida del Consiglio e della Commissione relativamente alla proposta di regolamento del Parlamento europeo del 23 maggio 2012 relativo alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento(13);

o
o   o

75.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P7_TA(2014)0376.
(2) GU C 271 E del 12.11.2009, pag. 48.
(3) Testi approvati, P7_TA(2014)0203.
(4) Testi approvati, P8_TA(2016)0484.
(5) Sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 2010, Regno di Svezia/Association de la presse internationale ASBL (API) e Commissione europea (C-514/07 P), Association de la presse internationale ASBL (API)/Commissione europea (C-528/07 P) e Commissione europea/Association de la presse internationale ASBL (API) (C-532/07 P), Cause riunite C-514/07 P, C-528/07 P e C-532/07 P, ECLI:EU:C:2010:541.
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0202.
(7) Testi approvati, P8_TA(2016)0108.
(8) Quindicesima relazione per il 2014 dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014.
(9) Ibid.
(10) Cfr. risoluzione del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (Testi approvati, P8_TA(2015)0408).
(11) Ibid., par. 144.
(12) Testi approvati, P7_TA(2014)0427.
(13) GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 41.

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