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 Testo integrale 
Procedura : 2016/0187(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0173/2017

Testi presentati :

A8-0173/2017

Discussioni :

PV 02/10/2017 - 14
CRE 02/10/2017 - 14

Votazioni :

PV 03/10/2017 - 4.3
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Testi approvati :

P8_TA(2017)0363

Testi approvati
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Martedì 3 ottobre 2017 - Strasburgo
Misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione ICCAT ***I
P8_TA(2017)0363A8-0173/2017
Risoluzione
 Testo
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 ottobre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0401),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0224/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2016(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 giugno 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0173/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 34 del 2.2.2017, pag. 142.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 ottobre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007
P8_TC1-COD(2016)0187

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/2107.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo esprime la propria profonda preoccupazione per il fatto che la Commissione proponga di attuare nel 2017 le raccomandazioni dell'ICCAT risalenti al 2008. Ciò significa che per quasi 10 anni l'Unione non ha rispettato i propri obblighi internazionali.

A parte il fatto che si tratta di un atto impugnabile dinanzi alla Corte di giustizia e che nei forum internazionali ciò danneggia la reputazione dell'Unione in veste di leader della sostenibilità, vi è un'altra questione che causa incertezza giuridica per gli operatori e critica legittima da parte di tutti i soggetti interessati: le raccomandazioni dell'ICCAT che le istituzioni sono in procinto di adottare, e in particolare quella sul pesce spada del Mediterraneo, una specie emblematica per la quale lo scorso anno l'ICCAT ha adottato un piano di ricostituzione pluriennale, sono obsolete e datate.

Ciò comporterebbe una situazione paradossale in cui l'Unione adotterà, per mezzo del presente regolamento, misure riguardanti il pesce spada che nel frattempo sono state sostituite da un nuovo piano di ricostituzione, che dall'aprile del 2017 è applicabile agli operatori. Tale situazione è inaccettabile, non solo giuridicamente, ma anche e soprattutto dal punto di vista politico.

Essa è tanto meno accettabile in quanto, quasi sei mesi dopo l'adozione, da parte dell'ICCAT, della raccomandazione 16-05 sul pesce spada del Mediterraneo, la Commissione non ha adottato alcuna proposta per quanto riguarda il recepimento di detta raccomandazione, nonostante sia generalmente riconosciuto che gli stock versano in uno stato critico e che, in ogni caso, il piano di ricostituzione è già applicabile agli operatori. È opportuno rilevare che il recepimento non è un esercizio complesso, dal momento che le disposizioni sono già state adottate e sono necessari solo lievi adeguamenti al testo.

Il Parlamento europeo esorta la Commissione a inviare ogni futura proposta sul recepimento delle raccomandazioni, da parte delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, entro un termine massimo di sei mesi, a decorrere dalla data della loro adozione.

Sul contenuto del piano di ricostituzione:

Il Parlamento europeo accoglie con favore la raccomandazione ICCAT 16-05 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione degli stock di pesce spada del Mediterraneo.

L'istituzione riconosce la dimensione socioeconomica dell'attività artigianale di pesca nel Mediterraneo e la necessità di un approccio graduale e di flessibilità nella gestione di tale attività.

Essa sottolinea che, per il successo del piano di recupero, sono necessari anche gli sforzi dei paesi terzi vicini, in modo da gestire con efficacia queste specie.

Infine, sottolinea che i contingenti devono essere ripartiti in modo equo tra gli operatori, tenendo conto dei valori di produzione e del fatturato. I contingenti pescati illegalmente con reti da posta non devono essere conteggiati nel calcolo delle catture e dei diritti storici.

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