Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D051972 – 2017/2879(RSP))
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D051972),
– visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 3, e l'articolo 21, paragrafo 2,
– visto il fatto che, in occasione del voto del 17 luglio 2017, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, non ha espresso parere,
– visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),
– visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 1° marzo 2017 e pubblicato il 6 aprile 2017(3),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, COD(2017)0035),
– viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati(4),
– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
– visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
A. considerando che il 10 dicembre 2013 Bayer Crop Science LP e M.S. Technologies LLC hanno presentato una domanda di immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127 all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127 in prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da tale soia e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia, ad eccezione della coltivazione;
B. considerando che il 1° marzo 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, e che tale parere è stato pubblicato il 6 aprile 2017(5);
C. considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame al momento di elaborare la sua decisione;
D. considerando che la soia FG72 × A5547-127 è stata sviluppata per conferire tolleranza agli erbicidi a base di isoxaflutolo (5-ciclopropilisossazol-4-il 2-mesil-4-trifluorometilfenil chetone), glifosato (N-(fosfonometil)glicina) e glufosinato (l-fosfinotricina) ammonio; che la tolleranza a tali erbicidi viene conseguita per espressione rispettivamente delle proteine HPPD W336 (4-idrossifenilpiruvato diossigenasi), 2mEPSPS (5-enolpiruvil-shikimato-3-fosfato sintasi) e PAT (fosfinotricina acetiltransferasi);
E. considerando che durante il periodo di consultazione di tre mesi gli Stati membri hanno presentato varie osservazioni critiche(6); che alcune delle osservazioni più critiche hanno sottolineato che in assenza di un test di tossicità subcronica a 90 giorni non è possibile trarre alcuna conclusione sui rischi correlati all'utilizzo di questo OGM negli alimenti e nei mangimi, che le informazioni fornite sulla composizione, sulla valutazione fenotipica e sulla tossicologia sono insufficienti, che in base a tali informazioni sono state tratte conclusioni premature sull'equivalenza tra l'OGM e la soia convenzionale come pure sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e che tale soia OGM non è stata testata con il necessario rigore scientifico per accertarne la sicurezza;
F. considerando che, secondo uno studio indipendente, la valutazione del rischio condotta dall'EFSA non è accettabile nella sua forma attuale in quanto non riconosce le lacune in termini di informazioni e le incertezze e non effettua una valutazione della tossicità o dell'impatto sul sistema immunitario e sull'apparato riproduttivo(7);
G. considerando che l'attuale autorizzazione per il glifosato scade il 31 dicembre 2017; che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha stabilito che la classificazione non era giustificata; che, al contrario, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'OMS ha classificato il glifosato come "probabilmente cancerogeno per l'uomo";
H. considerando che il glufosinato è classificato come tossico per la riproduzione e rientra quindi nei criteri di esclusione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari(8); che l'approvazione del glufosinato scade il 31 luglio 2018(9);
I. considerando che l'isoxaflutolo potrebbe essere cancerogeno per l'uomo(10), è tossico per alcuni organismi acquatici e piante non bersaglio e, insieme ai suoi prodotti di degradazione e ai suoi metaboliti, contamina facilmente le acque; che, alla luce di tali preoccupazioni, il suo utilizzo è soggetto a restrizioni(11);
J. considerando che l'applicazione degli erbicidi complementari rientra tra le normali pratiche agricole della coltivazione di piante resistenti agli erbicidi e ci si può pertanto attendere che nel raccolto saranno sempre presenti residui di irrorazione, che sono costituenti inevitabili; che è stato mostrato che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un utilizzo maggiore di erbicidi complementari rispetto alle loro alternative convenzionali(12);
K. considerando che i residui di irrorazione degli erbicidi complementari non sono stati valutati dall'ESFA; che non si può pertanto concludere che la soia geneticamente modificata irrorata con isoxaflutolo, glifosato e glufosinato possa essere utilizzata in modo sicuro negli alimenti e nei mangimi;
L. considerando che lo sviluppo di colture geneticamente modificate resistenti a diversi erbicidi selettivi è dovuto principalmente alla rapida evoluzione della resistenza delle piante infestanti al glifosato in paesi che hanno fatto massiccio ricorso a colture geneticamente modificate; che oltre venti diverse varietà di piante infestanti resistenti al glifosato sono documentate nelle pubblicazioni scientifiche(13); che dal 2009 sono state individuate piante infestanti resistenti al glufosinato;
M. considerando che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 17 luglio 2017 senza esprimere parere; che 15 Stati membri hanno votato a sfavore, solo 10 Stati membri, che rappresentano appena il 38,43 % della popolazione dell'Unione, hanno votato a favore e tre si sono astenuti;
N. considerando che il 14 settembre 2017 il comitato di appello ha votato senza esprimere parere; che 15 Stati membri hanno votato a sfavore, solo 11 Stati membri, che rappresentano il 38,69 % della popolazione dell'Unione, hanno votato a favore e due si sono astenuti;
O. considerando che in numerose occasioni la Commissione ha deplorato il fatto che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, le decisioni di autorizzazione sono state da essa adottate senza il sostegno del parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, è diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che questa prassi è stata deplorata anche dal Presidente della Commissione Juncker in quanto non democratica(14);
P. considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003(15) e ha chiesto alla Commissione di ritirarla e di presentarne una nuova;
Q. considerando che, come indicato al considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione dovrebbe, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione predominante che possa emergere nel comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione, specialmente in settori sensibili quali la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e l'ambiente;
1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
2. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(16), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;
3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;
4. invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardante le domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati finché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da affrontare le carenze dell'attuale procedura, che si è rivelata inadeguata;
5. invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi (HT GMP) senza una valutazione completa dei residui di irrorazione degli erbicidi complementari e dei loro formulati commerciali applicati nei paesi di coltivazione;
6. invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resa resistente a una combinazione di erbicidi, come nel caso della soia FG72 × A5547-127, senza una valutazione completa degli effetti cumulativi specifici dei residui di irrorazione della combinazione degli erbicidi complementari e dei loro formulati commerciali applicati nei paesi di coltivazione;
7. invita la Commissione a richiedere prove molto più dettagliate dei rischi per la salute legati a eventi combinati quali la soia FG72 × A5547-127;
8. invita la Commissione a elaborare strategie per la valutazione del rischio per la salute e la tossicologia, nonché per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio, che siano mirate all'intera catena alimentare e dei mangimi;
9. invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'applicazione degli erbicidi complementari e dei loro residui nella valutazione del rischio delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata sia destinata alla coltivazione nell'Unione o all'importazione per alimenti e mangimi;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
––––––––––––––– – Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110).Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (Testi approvati, P8_TA(2015)0456).Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (Testi approvati, P8_TA(2016)0040).Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (Testi approvati, P8_TA(2016)0039).Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (Testi approvati, P8_TA(2016)0038).Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (Testi approvati, P8_TA(2016)0271).Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) (Testi approvati, P8_TA(2016)0272).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8_TA(2016)0388).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8_TA(2016)0389).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (Testi approvati, P8_TA(2016)0386).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (Testi approvati, P8_TA(2016)0387).Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Testi approvati, P8_TA(2016)0390).Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0123).Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0215).Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2017)0214). Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0341).
Allegato G – Osservazioni degli Stati membri e risposte del gruppo di esperti sugli OGM, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/404 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, captano, dimetoato, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanato, glufosinato, metiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetile e propamocarb (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 6).
Allegato G – Osservazioni degli Stati membri e risposte del gruppo di esperti sugli OGM, pag. 27, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01032
Si vedano, ad esempio, il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), e il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).