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Procedura : 2013/0304(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0317/2017

Testi presentati :

A8-0317/2017

Discussioni :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Votazioni :

PV 24/10/2017 - 5.6
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2017)0391

Testi approvati
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Martedì 24 ottobre 2017 - Strasburgo
Reati e sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti ***II
P8_TA(2017)0391A8-0317/2017

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti" e che abroga la decisione 2005/387/GAI (10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10537/1/2017 – C8-0325/2017),

–  visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei comuni del Regno Unito e dalla Camera dei Lord del Regno Unito, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 gennaio 2014(1),

–  vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0618),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento,

–  visto l'articolo 67 bis del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0317/2017),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 177 dell'11.6.2014, pag. 52.
(2) Testi approvati del 17 aprile 2014, P7_TA(2014)0454.

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