Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 24 ottobre 2017, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))(1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Titolo
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fitonutrienti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n.1069/2009 e (CE) n. 1107/2009
(La modifica da "prodotti fertilizzanti" a "prodotti fitonutrienti" si applica all'intero testo. In caso di accordo da parte dei colegislatori, le modifiche corrispondenti si applicheranno a tutto il testo, comprese quelle parti riprese negli emendamenti in appresso).
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 1
(1) Le condizioni per la messa a disposizione di concimi sul mercato interno sono state parzialmente armonizzate mediante il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio15, che riguarda quasi esclusivamente i concimi prodotti a partire da materiali inorganici derivanti dall'attività estrattiva od ottenuti per via chimica. Vi è inoltre l'esigenza di utilizzare materiali riciclati od organici per la concimazione. È opportuno fissare condizioni armonizzate per la messa a disposizione sull'intero mercato interno di concimi ottenuti da tali materiali riciclati od organici allo scopo di offrire un consistente incentivo al loro ulteriore impiego. La portata dell'armonizzazione dovrebbe pertanto essere estesa al fine di includere i materiali riciclati e organici.
(1) Le condizioni per la messa a disposizione di concimi sul mercato interno sono state parzialmente armonizzate mediante il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio15, che riguarda quasi esclusivamente i concimi prodotti a partire da materiali minerali derivanti dall'attività estrattiva od ottenuti per via chimica. Vi è inoltre l'esigenza di utilizzare materiali riciclati od organici per la concimazione. È opportuno fissare condizioni armonizzate per la messa a disposizione sull'intero mercato interno di concimi ottenuti da tali materiali riciclati od organici allo scopo di offrire un consistente incentivo al loro ulteriore impiego. La promozione di un maggiore utilizzo di nutrienti riciclati contribuirebbe ulteriormente allo sviluppo dell'economia circolare e consentirebbe un utilizzo dei nutrienti più efficiente sotto il profilo delle risorse, riducendo nel contempo la dipendenza dell'Unione dai nutrienti provenienti da paesi terzi. La portata dell'armonizzazione dovrebbe pertanto essere estesa al fine di includere i materiali riciclati e organici.
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15 Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).
15 Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).
(La modifica riguarda anche un emendamento tecnico orizzontale in cui il termine "inorganici" è modificato in "minerali". In caso di accordo da parte dei colegislatori, le modifiche corrispondenti si applicheranno a tutto il testo, comprese quelle parti riprese negli emendamenti in appresso).
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) Le sostanze nutritive del cibo che consumiamo hanno origine nel suolo; un terreno sano e ricco di nutrienti produce raccolti e alimenti sani e nutrienti. Gli agricoltori devono avere a disposizione una vasta gamma di concimi organici e sintetici per migliorare il terreno. Una terra priva o povera di sostanze nutritive causa una carenza di nutrienti nelle piante, provocando un arresto nel loro sviluppo o una deficienza del loro valore nutrizionale per il consumo umano.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) Al fine di garantire l'impiego efficiente di letame e compost prodotti presso le aziende agricole, gli agricoltori dovrebbero utilizzare prodotti che rispondono al principio dell'"agricoltura responsabile", favorendo canali di distribuzione locali e buone pratiche agronomiche e ambientali, in conformità con la legislazione dell'Unione sull'ambiente, come ad esempio la direttiva sui nitrati o la direttiva quadro sulle acque. Dovrebbe essere incentivato l'uso preferenziale di concimi prodotti in loco e in aziende agricole limitrofe.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE potrebbe avere più di una delle funzioni descritte nelle categorie funzionali del prodotto del presente regolamento. Qualora sia dichiarata una sola di dette funzioni, dovrebbe essere sufficiente che il prodotto rispetti le prescrizioni della categoria funzionale del prodotto che descrive la funzione dichiarata. Per contro, ove sia dichiarata più di una di dette funzioni, il prodotto fertilizzante in questione recante la marcatura CE dovrebbe essere considerato come una combinazione di due o più prodotti fertilizzanti costituenti, per ognuno dei quali si dovrebbe esigere il rispetto delle prescrizioni relative alla sua funzione. Dovrebbe pertanto esistere una categoria funzionale del prodotto specifica per tale combinazione.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter) Un fabbricante che utilizzi uno o più prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE già oggetto di una valutazione di conformità, effettuata da parte dello stesso o di altro fabbricante, potrebbe voler affidarsi a tale valutazione di conformità. Al fine di ridurre al minimo l'onere amministrativo, anche il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE risultante dovrebbe essere considerato come una combinazione di due o più prodotti fertilizzanti costituenti, e le prescrizioni di conformità supplementari relative alla combinazione dovrebbero essere limitate agli aspetti giustificati dalla miscelazione.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 8
(8) I contaminanti presenti nei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, quali il cadmio, presentano un rischio potenziale per la salute delle persone e degli animali e per l'ambiente in quanto si accumulano nell'ambiente e penetrano nella catena alimentare. Il loro contenuto nei suddetti prodotti andrebbe pertanto limitato. Inoltre le impurità presenti nei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE derivati dai rifiuti organici, in particolare i polimeri ma anche i metalli e il vetro, dovrebbero essere evitate o limitate nella misura in cui ciò risulti tecnicamente fattibile, tramite l'individuazione di tali impurità nei rifiuti organici raccolti separatamente prima della trasformazione.
(8) I contaminanti, quali il cadmio, presenti nei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, se questi ultimi non sono impiegati correttamente presentano un rischio potenziale per la salute delle persone e degli animali e per l'ambiente in quanto si accumulano nell'ambiente e penetrano nella catena alimentare. Il loro contenuto nei suddetti prodotti andrebbe pertanto limitato. Inoltre le impurità presenti nei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE derivati dai rifiuti organici, in particolare i polimeri ma anche i metalli e il vetro, dovrebbero essere evitate o limitate nella misura in cui ciò risulti tecnicamente fattibile, tramite l'individuazione di tali impurità nei rifiuti organici raccolti separatamente prima della trasformazione.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) Agli Stati membri che prevedono già valori limite nazionali più rigorosi per il cadmio nei concimi è consentito mantenere tali valori limite durante un periodo transitorio, fino a quando il resto dell'Unione non raggiunga un equivalente livello di ambizione.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 8 ter (nuovo)
(8 ter) Al fine di facilitare la conformità dei prodotti fertilizzanti fosfatici alle prescrizioni del presente regolamento e stimolare l'innovazione, è necessario prevedere sufficienti incentivi agli investimenti nelle tecnologie pertinenti, in particolare le tecnologie di scadmiatura, e per la gestione dei rifiuti pericolosi ad alto tenore di cadmio, mediante le risorse finanziarie disponibili nel quadro di Orizzonte 2020, dei programmi LIFE, della piattaforma di sostegno finanziario all'economia circolare, attraverso la Banca europea per gli investimenti (BEI) e altri strumenti finanziari, se del caso. La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sugli incentivi e sui finanziamenti forniti dall'Unione per la scadmiatura.
Emendamento 395 Proposta di regolamento Considerando 8 quater (nuovo)
(8 quater) A partire da … [data di applicazione del presente regolamento], la Commissione dovrebbe istituire un meccanismo volto a facilitare ulteriormente l'accesso ai finanziamenti nella ricerca e nell'innovazione per le tecnologie che consentono lo smaltimento del cadmio e il loro utilizzo nel processo di produzione nell'Unione di tutti i tipi di concimi fosfatici, nonché per eventuali soluzioni che prevedano la scadmiatura, siano economicamente sostenibili su scala industriale e consentano il trattamento dei rifiuti prodotti.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 9
(9) I prodotti che ottemperino a tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a circolare liberamente nel mercato interno. Qualora uno o più materiali costituenti presenti in un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio18 ma raggiungano un punto della catena di fabbricazione oltre il quale non rappresentano più un rischio significativo per la salute pubblica o degli animali (il "punto finale nella catena di fabbricazione"), continuare a sottoporre il prodotto alle disposizioni di tale regolamento costituirebbe un onere amministrativo superfluo. Tali prodotti fertilizzanti andrebbero pertanto esclusi dalle prescrizioni di detto regolamento. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1069/2009.
(9) I prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE che ottemperino a tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a circolare liberamente nel mercato interno. Qualora uno o più materiali costituenti siano prodotti derivati conformemente all'ambito di applicazione del regolamento(CE)n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio18 ma abbiano raggiunto un punto della catena di fabbricazione oltre il quale non rappresentano più un rischio per la salute pubblica o degli animali (il "punto finale nella catena di fabbricazione"), continuare a sottoporre il prodotto alle disposizioni di tale regolamento costituirebbe un onere amministrativo superfluo. Tali prodotti fertilizzanti andrebbero pertanto esclusi dalle prescrizioni di detto regolamento. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1069/2009.
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18 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
18 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 10
(10) Per ogni pertinente materiale costituente che contenga sottoprodotti di origine animale in conformità delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 dovrebbe essere determinato il punto finale nella catena di fabbricazione. Qualora un processo di fabbricazione di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e disciplinati in forza del presente regolamento inizi prima che sia stato raggiunto tale punto finale, le prescrizioni relative al processo di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al presente regolamento dovrebbero applicarsi cumulativamente. Nel caso in cui entrambi i regolamenti disciplinino il medesimo parametro, si applicherebbe la prescrizione più rigorosa.
(10) Per ogni categoria di materiali costituenti che include prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, per ogni pertinente materiale costituente che contenga sottoprodotti di origine animale in conformità delle procedure di cui allo stesso regolamento dovrebbe essere determinato il punto finale nella catena di fabbricazione. Al fine di trarre vantaggio dagli sviluppi tecnici, creare più opportunità per i produttori e le imprese e sbloccare il potenziale per usare maggiormente le sostanze nutritive da sottoprodotti di origine animale come il letame, l'impostazione dei metodi di trasformazione e delle norme di recupero per i sottoprodotti di origine animale per i quali è stato determinato un punto finale nella catena di fabbricazione dovrebbe avere inizio subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Quando si tratti di prodotti fertilizzanti contenenti o costituiti da deiezioni animali trattate, dovrebbero essere definiti criteri per il letame sino alla fine del suo trattamento. Al fine di ampliare le categorie o di aggiungere materiali componenti per includere ulteriori sottoprodotti di origine animale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).Qualora tale punto finale sia raggiunto prima che il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE sia immesso sul mercato, ma dopo l'inizio del processo di fabbricazione disciplinato in forza del presente regolamento, le prescrizioni relative al processo di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al presente regolamento dovrebbero applicarsi cumulativamente. Nel caso in cui entrambi i regolamenti disciplinino il medesimo parametro, si applicherebbe la prescrizione più rigorosa.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis) Per i sottoprodotti di origine animale già ampiamente utilizzati negli Stati membri per la produzione di concimi, il punto finale dovrebbe essere determinato senza indebito ritardo, e al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 12
(12) Qualora uno o più materiali costituenti presenti in un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e non abbiano raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione, sarebbe fuorviante dotare il prodotto della marcatura CE a norma del presente regolamento poiché la messa a disposizione di un siffatto prodotto sul mercato è soggetta alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009. È pertanto opportuno escludere tali prodotti dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
(12) La messa a disposizione sul mercato di un sottoprodotto di origine animale o di un prodotto derivato per il quale non sia stato definito alcun punto finale nella catena di fabbricazione, o per il quale il punto finale definito non sia stato raggiunto al momento dell'immissione sul mercato, è soggetta alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009. Sarebbe pertanto fuorviante prevedere la marcatura CE del prodotto a norma del presente regolamento. È pertanto opportuno escludere qualsiasi prodotto contenente tale sottoprodotto di origine animale o prodotto derivato, o che ne è costituito, dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 13
(13) Per taluni rifiuti recuperati ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 si è constatata una domanda del mercato affinché essi possano essere utilizzati come prodotti fertilizzanti. Inoltre per i rifiuti impiegati come materia prima nell'operazione di recupero, per i processi e le tecniche di trattamento nonché per i prodotti fertilizzanti risultanti dall'operazione di recupero sono necessarie alcune prescrizioni al fine di garantire che l'impiego di tali prodotti non comporti ripercussioni generali nocive all'ambiente o alla salute umana. Per i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, tali prescrizioni dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento. Pertanto, a decorrere dal momento in cui tutte le prescrizioni del presente regolamento saranno ottemperate, tali prodotti dovrebbero cessare di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.
(13) Per taluni rifiuti recuperati quali la struvite, il biochar e i prodotti a base di cenere ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 si è constatata una domanda del mercato affinché essi possano essere utilizzati come prodotti fertilizzanti. Inoltre per i rifiuti impiegati come materia prima nell'operazione di recupero, per i processi e le tecniche di trattamento nonché per i prodotti fertilizzanti risultanti dall'operazione di recupero sono necessarie alcune prescrizioni al fine di garantire che l'impiego di tali prodotti non comporti ripercussioni generali nocive all'ambiente o alla salute umana. Per i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, tali prescrizioni dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento. Pertanto, a decorrere dal momento in cui tutte le prescrizioni del presente regolamento saranno ottemperate, tali prodotti dovrebbero cessare di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e, di conseguenza, i prodotti contenenti tali rifiuti recuperati o che sono costituiti da questi ultimi dovrebbero poter accedere al mercato interno. Per garantire la chiarezza giuridica, trarre vantaggio dagli sviluppi tecnici e stimolare ulteriormente l'incentivo tra i produttori a usare maggiormente i flussi di rifiuti di valore, le analisi scientifiche e l'elaborazione di requisiti in materia di recupero a livello dell'Unione per tali prodotti dovrebbero iniziare subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione, senza inutili ritardi, di categorie più ampie o aggiuntive di materiali costituenti idonei all'uso nella fabbricazione di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE.
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20 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
20 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis) Taluni sottoprodotti, coprodotti o prodotti riciclati industriali derivanti da processi industriali specifici sono attualmente utilizzati dai fabbricanti come costituenti di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE. Per i costituenti dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, le prescrizioni relative alle categorie di materiali costituenti dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento. Se del caso, a decorrere dal momento in cui tutte le prescrizioni del presente regolamento saranno ottemperate, tali prodotti non dovrebbero più essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 14
(14) Talune sostanze e miscele, comunemente denominate additivi agronomici, migliorano le modalità di rilascio dei nutrienti presenti in un concime. Le sostanze e le miscele messe a disposizione sul mercato con l'intenzione di aggiungerle ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE allo scopo di cui sopra dovrebbero soddisfare determinati criteri di efficacia sotto la responsabilità del fabbricante di tali sostanze o miscele e dovrebbero pertanto, in quanto tali, essere considerate prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE a norma del presente regolamento. I prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e contenenti tali sostanze o miscele dovrebbero inoltre essere soggetti a determinati criteri di efficacia e sicurezza. Di conseguenza tali sostanze e miscele dovrebbero essere disciplinate anche in qualità di materiali costituenti per prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE.
(14) Talune sostanze e miscele, denominate additivi agronomici, migliorano le modalità di rilascio dei nutrienti presenti in un concime. Le sostanze e le miscele messe a disposizione sul mercato con l'intenzione di aggiungerle ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE allo scopo di cui sopra dovrebbero soddisfare determinati criteri in materia di efficacia, sicurezza e protezione dell'ambiente sotto la responsabilità del fabbricante di tali sostanze o miscele e dovrebbero pertanto, in quanto tali, essere considerate prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE a norma del presente regolamento. I prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e contenenti tali sostanze o miscele dovrebbero inoltre essere soggetti a determinati criteri in materia di efficacia, sicurezza eprotezione dell'ambiente. Di conseguenza tali sostanze e miscele dovrebbero essere disciplinate anche in qualità di materiali costituenti per prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)
(14 bis) I prodotti costituiti da sostanze e miscele oltre che da elementi fertilizzanti sono destinati a essere aggiunti al suolo e a essere rilasciati nell'ambiente, pertanto i criteri di conformità dovrebbero essere applicati a tutti i materiali contenuti nel prodotto, in particolare nei casi in cui questi ultimi siano di piccole dimensioni o si disgreghino in piccoli frammenti tali da essere dispersi nel suolo e nei sistemi di distribuzione idrica e trasportati nell'ambiente in generale. Per tale motivo, i criteri di biodegradabilità e le prove di conformità dovrebbero essere definiti in condizioni in vivo realistiche tenendo conto dei tassi differenziali di decomposizione in condizioni anaerobiche, in habitat acquatici o subacquei, in condizioni di saturazione acquosa del terreno o di suolo gelato.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 15
(15) Talune sostanze, miscele e microrganismi, comunemente denominati prodotti biostimolanti delle piante, non sono di per sé dei nutrienti ma stimolano comunque i processi nutrizionali delle piante. Laddove tali prodotti siano intesi unicamente a migliorare l'efficienza dell'uso dei nutrienti delle piante, la tolleranza allo stress abiotico o le caratteristiche qualitative delle colture, essi sono per loro natura più simili ai prodotti fertilizzanti che non alla maggior parte delle categorie di prodotti fitosanitari. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere autorizzati a recare la marcatura CE in forza del presente regolamento ed essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio21. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1107/2009.
(15) Talune sostanze, miscele e microrganismi, denominati prodotti biostimolanti delle piante, non rappresentano di per sé un apporto di nutrienti ma stimolano comunque i processi nutrizionali naturali delle piante. Laddove tali prodotti siano intesi unicamente a migliorare l'efficienza dell'uso dei nutrienti delle piante, la tolleranza allo stress abiotico, o le caratteristiche qualitative delle colture, la degradazione dei composti organici del suolo o l'aumento della disponibilità di nutrienti confinati nella rizosfera, essi sono per loro natura più simili ai prodotti fertilizzanti che non alla maggior parte delle categorie di prodotti fitosanitari. Pertanto, agiscono in aggiunta ai concimi, con lo scopo di ottimizzarne l'efficienza e di ridurne il tenore di apporto di nutrienti. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere autorizzati a recare la marcatura CE in forza del presente regolamento ed essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio21. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1107/2009.
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21 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
21 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis) Per i microrganismi, le categorie di materiali costituenti dovrebbero essere estese o aggiunte al fine di garantire e migliorare il potenziale innovativo per quanto riguarda lo sviluppo e la scoperta di nuovi prodotti biostimolanti microbici delle piante. Al fine di stimolare l'innovazione e creare certezza del diritto per i produttori per quanto riguarda i requisiti che devono essere soddisfatti per l'impiego di microrganismi quali materiali componenti per i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, occorre identificare chiaramente metodi armonizzati per la valutazione della sicurezza dei microrganismi. I lavori preparatori per la definizione di questi metodi di valutazione della sicurezza dovrebbero avere inizio subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione, senza inutili ritardi, dei requisiti che i produttori sono tenuti a rispettare per dimostrare la sicurezza dei microrganismi ai fini del loro utilizzo nei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 16
(16) I prodotti aventi una o più funzioni, una delle quali rientri nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009, dovrebbero rimanere sottoposti al controllo concepito per tali prodotti e previsto da tale regolamento. Laddove tali prodotti abbiano anche la funzione di prodotto fertilizzante, sarebbe fuorviante prevederne la marcatura CE a norma del presente regolamento in quanto la messa a disposizione di un prodotto fitosanitario sul mercato è subordinata a un'autorizzazione del prodotto valida nello Stato membro in questione. È pertanto opportuno escludere tali prodotti dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
(16) I prodotti aventi una o più funzioni, una delle quali rientri nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009, sono prodotti fitosanitari rientranti nell'ambito di applicazione di detto regolamento.Tali prodotti dovrebbero rimanere sottoposti al controllo concepito per tali prodotti e previsto da tale regolamento. Laddove tali prodotti abbiano anche la funzione o l'azione di prodotto fertilizzante, sarebbe fuorviante prevederne la marcatura CE a norma del presente regolamento, in quanto la messa a disposizione di un prodotto fitosanitario sul mercato è subordinata a un'autorizzazione del prodotto valida nello Stato membro in questione. È pertanto opportuno escludere tali prodotti dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 17
(17) Il presente regolamento non dovrebbe impedire l'applicazione della vigente legislazione dell'Unione che disciplina aspetti relativi alla protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente non contemplati dal presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi fatti salvi la direttiva 86/278/CEE22 del Consiglio, la direttiva 89/391/CEE23 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio24, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio25, il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione26, la direttiva 2000/29/CE del Consiglio27, il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio28 e il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio29.
(17) A prescindere dal tipo di prodotto fitonutriente recante la marcatura CE, il presente regolamento non dovrebbe impedire l'applicazione della vigente legislazione dell'Unione che disciplina aspetti relativi alla protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente non contemplati dal presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi fatti salvi la direttiva 86/278/CEE22 del Consiglio, la direttiva 89/391/CEE23 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio24, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio25, il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione26, la direttiva 2000/29/CE del Consiglio27, il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio28, il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio29, la direttiva del Consiglio 91/676/CEE29bis e la direttiva 2000/60/CE29ter.
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22 Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).
22 Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).
23 Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).
23 Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).
24 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
24 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
25 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
25 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
26 Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
26 Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
27 Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).
27 Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).
28 Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).
28 Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).
29 Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).
29 Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).
29bis Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).
22 ter Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis) La tracciabilità dei prodotti suscettibili di contaminazione organica da determinate fonti potenzialmente problematiche (o considerate tali) dovrebbe essere garantita fino alla fonte del materiale organico. Ciò è necessario al fine di garantire la fiducia dei consumatori e limitare i danni nel caso in cui si verifichi una contaminazione locale. In tal modo è possibile identificare le aziende che utilizzano prodotti fertilizzanti contenenti materie prime organiche provenienti da tali fonti. Ciò dovrebbe essere obbligatorio per i prodotti contenenti materiale proveniente da rifiuti o sottoprodotti che non sono stati sottoposti a procedure mirate alla distruzione di contaminanti organici, agenti patogeni e materiale genetico. L'obiettivo non è solamente quello di limitare i rischi sanitari e ambientali, ma anche di ridurre le perplessità dell'opinione pubblica e le preoccupazioni degli agricoltori in merito agli agenti patogeni, ai contaminanti organici e al materiale genetico. Per tutelare i proprietari fondiari da contaminazioni per le quali non sono responsabili, gli Stati membri sono tenuti a stabilire adeguati regimi di responsabilità.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 17 ter (nuovo)
(17 ter) I sottoprodotti di produzione animale non trattati non dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento.
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis) Conformemente al modello di economia circolare, determinati sottoprodotti o coprodotti industriali derivanti da processi industriali specifici sono già utilizzati dai fabbricanti come componenti di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE. Le prescrizioni relative a tali categorie di materiali costituenti dovrebbero essere stabilite nell'allegato II.
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 20
(20) Una miscela fisica di diversi prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, ciascuno dei quali sia stato oggetto di una valutazione positiva della conformità alle prescrizioni applicabili a tale materiale, può con ogni probabilità essere ritenuta idonea per l'uso come prodotto fertilizzante recante la marcatura CE ed essere soggetta solo a determinate prescrizioni supplementari giustificate dalla miscelazione. Al fine di evitare oneri amministrativi superflui, tali miscele fisiche dovrebbero fare parte di una categoria separata, per la quale è opportuno limitare la valutazione della conformità alle prescrizioni supplementari giustificate dalla miscelazione.
(20) Una combinazione di prodotti appartenenti a diverse categorie funzionali del prodotto, ciascuno dei quali sia stato oggetto di una valutazione positiva della conformità alle prescrizioni applicabili a tale materiale, può con ogni probabilità essere ritenuta idonea per l'uso come prodotto fertilizzante recante la marcatura CE ed essere soggetta solo a determinate prescrizioni supplementari giustificate dalla mescolazione. Pertanto, al fine di evitare oneri amministrativi superflui, tali combinazioni dovrebbero fare parte di una categoria separata, per la quale è opportuno limitare la valutazione della conformità alle prescrizioni supplementari giustificate dalla mescolazione.
(La modifica riguarda anche un emendamento tecnico orizzontale in cui il termine "miscela" (al singolare o al plurale) è modificato in "combinazione" (al singolare o al plurale). In caso di accordo da parte dei colegislatori, le modifiche corrispondenti si applicheranno a tutto il testo, comprese quelle parti riprese negli emendamenti in appresso).
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 25
(25) All'atto dell'immissione sul mercato di un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, l'importatore dovrebbe indicare sull'imballaggio del prodotto fertilizzante il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato, al fine di consentire la vigilanza del mercato.
(25) All'atto dell'immissione sul mercato di un prodotto recante la marcatura CE, l'importatore dovrebbe indicare sull'imballaggio del prodotto il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato, nonché il fabbricante di un paese terzo, al fine di consentire la vigilanza del mercato.
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 31
(31) Laddove non siano state adottate norme armonizzate, o queste non riguardino con sufficiente precisione tutti gli elementi delle prescrizioni di qualità e sicurezza di cui al presente regolamento, possono rendersi necessarie condizioni uniformi per l'attuazione di tali prescrizioni. È dunque opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano tali condizioni in specifiche comuni. Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno chiarire che i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE devono rispettare tali specifiche, anche se essi sono considerati conformi alle norme armonizzate.
(31) Laddove non siano state adottate norme armonizzate, o queste non riguardino con sufficiente precisione tutti gli elementi delle prescrizioni di qualità e sicurezza di cui al presente regolamento, e laddove vi siano indebiti ritardi nel processo di adozione o aggiornamento delle norme al fine di tener conto di tali prescrizioni, possono rendersi necessarie misure provvisorie per stabilire condizioni uniformi per l'attuazione di tali prescrizioni. È dunque opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano tali condizioni in specifiche comuni. Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno chiarire che i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE devono rispettare tali specifiche, anche se essi sono considerati conformi alle norme armonizzate.
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 47
(47) I prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE dovrebbero essere immessi sul mercato solo se sono sufficientemente efficaci e non presentano rischi inaccettabili per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente, se sono adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati e in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni di sicurezza e qualità nonché adeguati meccanismi di controllo. Dall'uso previsto dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE non dovrebbero inoltre risultare alimenti o mangimi a rischio.
(47) I prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE dovrebbero essere immessi sul mercato solo se sono sufficientemente efficaci e non presentano un rischio per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente, se sono adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati e in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni di sicurezza e qualità nonché adeguati meccanismi di controllo. Dall'uso previsto dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE non dovrebbero inoltre risultare alimenti o mangimi a rischio.
Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 49
(49) È opportuno integrare il sistema attuale con una procedura che consenta di informare le parti interessate dei provvedimenti di cui è prevista l'adozione in relazione ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE che presentano un rischio inaccettabile per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente. Tale procedura dovrebbe inoltre consentire alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici pertinenti, di intervenire in una fase precoce per quanto riguarda i suddetti prodotti fertilizzanti.
(49) È opportuno integrare il sistema attuale con una procedura che consenta di informare tutte le parti interessate, inclusi i portatori di interessi in materia di salute e protezione dei consumatori, dei provvedimenti di cui è prevista l'adozione in relazione ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE che presentano un rischio per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente. Tale procedura dovrebbe inoltre consentire alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici pertinenti, di intervenire in una fase precoce per quanto riguarda i suddetti prodotti fertilizzanti.
Emendamento 30 Proposta di regolamento Considerando 55
(55) Si compiono progressi tecnici promettenti nei settori del riciclaggio dei rifiuti, come il riciclaggio del fosforo dai fanghi di depurazione, e della fabbricazione di prodotti fertilizzanti a partire da sottoprodotti di origine animale, come il biochar. I prodotti contenenti tali materiali o che ne sono costituiti dovrebbero poter accedere al mercato interno senza inutili ritardi una volta che siano stati scientificamente analizzati i processi di fabbricazione e che siano state stabilite a livello dell'Unione le prescrizioni relative al processo. A tal fine, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di categorie più ampie o aggiuntive di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE o di materiali costituenti che possono essere autorizzati nella fabbricazione di tali prodotti. Per i sottoprodotti di origine animale è opportuno ampliare o aggiungere categorie di materiali costituenti soltanto nella misura in cui sia stato stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione in conformità delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, poiché i sottoprodotti di origine animale per i quali non sia stato determinato tale punto finale sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
(55) Si compiono progressi tecnici promettenti nei settori del riciclaggio dei rifiuti, come il riciclaggio del fosforo dai fanghi di depurazione, quali struvite, della fabbricazione di prodotti fertilizzanti a partire da sottoprodotti di origine animale, come il biochar, e il recupero di fosforo dopo l'incenerimento, quali prodotti a base di cenere. I prodotti contenenti tali materiali o che ne sono costituiti dovrebbero poter accedere al mercato interno senza inutili ritardi una volta che siano stati scientificamente analizzati i processi di fabbricazione e che siano state stabilite a livello dell'Unione le prescrizioni relative al processo. A tal fine, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'autorizzazione di tali materiali nella fabbricazione. Per i prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale è opportuno ampliare o aggiungere categorie di materiali costituenti soltanto nella misura in cui sia stato stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione in conformità delle procedure di cui al regolamento (CE) n.1069/2009.
Emendamento 31 Proposta di regolamento Considerando 55 bis (nuovo)
(55 bis) Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere polimeri diversi da polimeri nutrienti, ma ciò dovrebbe limitarsi ai casi in cui la finalità del polimero è quella di controllare il rilascio dei nutrienti o di aumentare la capacità di ritenzione idrica del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE. Dovrebbe essere possibile permettere l'accesso al mercato interno di prodotti innovativi contenenti tali polimeri. Al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute umana, per la sicurezza o per l'ambiente che potrebbero essere presentati da polimeri diversi da polimeri nutrienti, dovrebbero essere stabiliti i criteri per la loro biodegradazione, affinché essi possano subire una decomposizione fisica e biologica. A tal fine, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di criteri per la conversione del carbonio polimerico in biossido di carbonio (CO2) e di un metodo di prova per la biodegradazione.
Emendamento 32 Proposta di regolamento Considerando 56
(56) Dovrebbe inoltre essere possibile reagire immediatamente a nuove conclusioni riguardanti le condizioni in cui i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE sono sufficientemente efficaci e a nuove valutazioni dei rischi concernenti la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente. Al fine di modificare le prescrizioni applicabili alle diverse categorie di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato.
(56) Dovrebbe inoltre essere possibile reagire immediatamente a nuove conclusioni riguardanti le condizioni in cui i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE sono sufficientemente efficaci e a nuove valutazioni dei rischi concernenti la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente, che tengano conto delle valutazioni effettuate dalle autorità degli Stati membri o in cooperazione con le stesse. Al fine di modificare le prescrizioni applicabili alle diverse categorie di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato.
Emendamento 33 Proposta di regolamento Considerando 57
(57) Nell'esercizio di tali poteri, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(57) Nell'adottare atti delegati conformemente al presente regolamento è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contestualmente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Emendamento 34 Proposta di regolamento Considerando 59 bis (nuovo)
(59 bis) In ragione dell'elevato livello di dipendenza dalle importazioni di fosforite nell'Unione, tale roccia è stata classificata dalla Commissione come materia prima critica. È pertanto necessario monitorare l'impatto del presente regolamento sull'accesso alle fonti di approvvigionamento di materie prime in generale, sulla disponibilità di fosforite in particolare e, in entrambi i casi, sui prezzi. Qualora i risultati di tale valutazione evidenzino impatti negativi, la Commissione dovrebbe adottare qualsiasi misura ritenuta opportuna allo scopo di ovviare a tali perturbazioni degli scambi commerciali.
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a
(a) sottoprodotti di origine animale sottoposti alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009,
(a) sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati messi a disposizione sul mercato conformemente alle prescrizioni del regolamento (CE) n.1069/2009,
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
(b bis) la direttiva 91/676/CEE;
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)
(b ter) la direttiva 2000/60/CE;
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1
(1) "prodotto fertilizzante": una sostanza, una miscela, un microrganismo o qualsiasi altro materiale, applicato o che si intende somministrare, da solo o in associazione ad un altro materiale, alle piante o alla loro rizosfera allo scopo di fornire nutrienti alle piante o di migliorarne l'efficienza nutrizionale;
(1) "prodotto fitonutriente": una sostanza, una miscela, un microrganismo o qualsiasi altro materiale applicato o che si intende somministrare, da solo o in associazione ad un altro materiale, ai funghi o alla loro micosfera o alle piante in qualunque stadio di crescita, comprese le sementi, e/o rizosfera allo scopo di fornire nutrienti alle piante o ai funghi o di migliorarne le condizioni di crescita fisica o biologica o il vigore generale, la produttività e la qualità, anche potenziando la capacità della pianta di assorbire nutrienti (ad eccezione dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009);
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3
(3) "sostanza": una sostanza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
(3) "sostanza": un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 13
(13) "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve soddisfare;
(13) "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE o il relativo processo di produzione deve soddisfare;
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 3
Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e conformi al presente regolamento.
Gli Stati membri non ostacolano, per quanto concerne gli aspetti e i rischi oggetto del presente regolamento, la messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e conformi al presente regolamento.
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)
Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni che siano conformi ai trattati, per quanto concerne l'uso di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE al fine di proteggere la salute delle persone e l'ambiente, purché tali disposizioni non richiedano la modifica dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE conformi al presente regolamento e purché non influenzino le condizioni della loro messa a disposizione sul mercato.
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. La Commissione, in concomitanza con la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, pubblica un documento di orientamento che fornisce chiare informazioni ai fabbricanti e alle autorità di vigilanza del mercato riguardo all'aspetto che dovrebbe avere l'etichetta e fornisce esempi in proposito. Il documento di orientamento precisa altresì il tipo di informazioni pertinenti di cui all'allegato III, parte 1, paragrafo 2, lettera d).
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE contemplato dai suddetti documenti.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di cinque anni a decorrere dall'immissione sul mercato del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE contemplato dai suddetti documenti.
(Emendamento orizzontale sul termine di conservazione di tutta la documentazione tecnica. In caso di accordo da parte dei colegislatori, le modifiche corrispondenti si applicheranno a tutto il testo, comprese quelle parti riprese negli emendamenti in appresso).
I fabbricanti si assicurano che siano predisposte le procedure necessarie affinché i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE che sono fabbricati nell'ambito di una produzione in serie rimangano conformi al presente regolamento. Si tiene debitamente conto delle modifiche del metodo di produzione o delle caratteristiche dei prodotti fertilizzanti in questione, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche comuni di cui all'articolo 13 o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità di un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.
I fabbricanti si assicurano che siano predisposte le procedure necessarie affinché i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE che sono fabbricati nell'ambito di una produzione in serie rimangano conformi al presente regolamento. Si tiene debitamente conto delle modifiche delle caratteristiche dei prodotti fertilizzanti in questione, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche comuni di cui all'articolo13 o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità di un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.
Laddove ritenuto necessario in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, i fabbricanti eseguono una prova a campione su tali prodotti fertilizzanti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE non conformi e i loro richiami, tengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.
Laddove ritenuto necessario in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, i fabbricanti eseguono una prova a campione su tali prodotti fertilizzanti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE non conformi e i loro richiami, tengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori e le autorità di vigilanza del mercato di tale monitoraggio, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e l'ambiente.
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 6
6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati sull'imballaggio del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE oppure, se quest'ultimo è fornito senza imballaggio, in un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante. L'indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.
6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati sull'imballaggio del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE oppure, se quest'ultimo è fornito senza imballaggio, in un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante. L'indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato. Tali informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, e sono chiare, comprensibili e intelligibili.
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 7
7. I fabbricanti garantiscono che i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE sono stati etichettati conformemente all'allegato III oppure, se il prodotto fertilizzante è fornito senza imballaggio, che le diciture recate dall'etichettatura sono fornite in un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante e sono accessibili a fini d'ispezione al momento dell'immissione del prodotto sul mercato. La dicitura recata dall'etichettatura è redatta in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, ed è chiara, comprensibile e intelligibile.
7. I fabbricanti garantiscono che il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE è stato etichettato conformemente all'allegato III oppure, se l'imballaggio è troppo piccolo perché l'etichetta possa contenere tutte le informazioni, o il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE è fornito senza imballaggio, che le informazioni prescritte siano fornite in un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE. Le informazioni prescritte a norma dell'allegato III sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, ed è chiara, comprensibile e intelligibile.
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 10 – parte introduttiva
10. Il fabbricante presenta all'autorità competente dello Stato membro di destinazione una relazione della prova di resistenza alla detonazione prescritta nell'allegato IV per i seguenti prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE:
10. Il fabbricante presenta all'autorità competente dello Stato membro di destinazione una relazione della prova di resistenza alla detonazione prescritta nell'allegato IV e garantisce che i seguenti prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE possano superare tale prova:
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 10 – lettera b
(b) miscele fisiche di prodotti fertilizzanti, secondo quanto specificato nella categoria funzionale del prodotto 7 dell'allegato I, contenenti un concime di cui alla lettera a).
(b) combinazioni di prodotti appartenenti a diverse categorie funzionali del prodotto, secondo quanto specificato nella categoria funzionale del prodotto 7 dell'allegato I, contenenti un concime di cui alla lettera a).
La relazione è presentata almeno cinque giorni prima dell'immissione di tali prodotti sul mercato.
La relazione è presentata almeno cinque giorni lavorativi prima dell'immissione di tali prodotti sul mercato. L'elenco delle autorità competenti degli Stati membri è fornito dalla Commissione sul proprio sito web.
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1
1. Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE conformi.
1. Possono essere importanti nell'Unione e immessi sul mercato dell'Unione solo prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE conformi.
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2
2. Prima dell'immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, gli importatori si accertano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata di cui all'articolo 14. Essi si assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE sia accompagnato dalla dichiarazione UE di conformità e dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia soddisfatto le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6. L'importatore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non sia conforme alle prescrizioni applicabili, di cui agli allegati I, II o III, non immette il prodotto fertilizzante sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE presenti un rischio inaccettabile per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
2. Prima dell'immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, gli importatori si accertano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata di cui all'articolo 14. Essi si assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE sia accompagnato dalla dichiarazione UE di conformità e dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia soddisfatto le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6. L'importatore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non sia conforme alle prescrizioni applicabili, di cui al presente regolamento, non immette il prodotto fertilizzante sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE presenti un rischio inaccettabile per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3
3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati sull'imballaggio del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE oppure, se quest'ultimo è fornito senza imballaggio, in un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati, così come i fabbricanti di paesi terzi, sull'imballaggio del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE oppure, se quest'ultimo è fornito senza imballaggio, in un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4
4. Gli importatori si accertano che il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE sia etichettato conformemente all'allegato III in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.
4. Gli importatori si accertano che il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE sia etichettato conformemente all'allegato III oppure, se l'imballaggio è troppo piccolo perché l'etichetta possa contenere tutte le informazioni o il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE è fornito senza imballaggio, che le informazioni prescritte siano fornite in un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE. Le informazioni prescritte a norma dell'allegato III sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 6
6. Laddove ritenuto necessario in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, gli importatori eseguono una prova a campione su tali prodotti fertilizzanti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE non conformi e i loro richiami, tengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.
6. Laddove ritenuto necessario in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, gli importatori eseguono una prova a campione su tali prodotti fertilizzanti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE non conformi e i loro richiami, tengono un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e l'ambiente.
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 8
8. Gli importatori tengono una copia della dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE e si assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità, su richiesta.
8. Gli importatori tengono una copia della dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di cinque anni a decorrere dall'immissione sul mercato del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE e si assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità, su richiesta. Su richiesta, gli importatori mettono una copia della dichiarazione UE di conformità a disposizione di altri operatori economici interessati.
Prima di mettere un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso sia accompagnato dalla dichiarazione UE di conformità e dai documenti prescritti, che sia etichettato conformemente all'allegato III in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali nello Stato membro sul cui mercato il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve essere messo a disposizione e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 6, paragrafi 5, e 6, e all'articolo 8, paragrafo 3.
Prima di mettere sul mercato un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso sia accompagnato dai documenti prescritti, che sia etichettato conformemente all'allegato III in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali nello Stato membro sul cui mercato il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve essere messo a disposizione e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 6, paragrafi 5, e 6, e all'articolo 8, paragrafo 3. Qualora l'imballaggio sia troppo piccolo perché l'etichetta possa contenere tutte le informazioni, o il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE sia fornito senza imballaggio, i distributori verificano che le informazioni prescritte siano fornite in un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.
Il distributore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non sia conforme alle prescrizioni applicabili, di cui agli allegati I, II o III, non mette il prodotto fertilizzante a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE presenti un rischio inaccettabile per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonché le autorità di vigilanza del mercato.
Il distributore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non sia conforme alle prescrizioni applicabili di cui al presente regolamento, non immette il prodotto fertilizzante sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE presenti un rischio inaccettabile per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonché le autorità di vigilanza del mercato.
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 12
Fatte salve le specifiche comuni di cui all'articolo 13, i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III contemplate da tali norme o parti di esse.
I prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, o che sono stati sottoposti a prova conformemente a dette norme o parti, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi alle relative prescrizioni di cui agli allegati I, II e III contemplate da tali norme o parti di esse.
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 13
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni, il cui rispetto garantisce la conformità alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III contemplate da tali specifiche o parti di esse. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 41, paragrafo 3.
Qualora una prescrizione di cui agli allegati I, II o III non sia contemplata dalle norme armonizzate o da parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e qualora, a seguito di una richiesta rivolta a una o più organizzazioni di normazione europea di redigere norme armonizzate per la prescrizione in questione, la Commissione rilevi indebiti ritardi nell'adozione di tale norma, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifichecomuni per la prescrizione in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 41, paragrafo 3.
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1
1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sui documenti di accompagnamento e, se il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE è fornito confezionato, sull'imballaggio.
1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull'imballaggio del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE oppure, se il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE è fornito senza imballaggio, sui documenti di accompagnamento del prodotto stesso.
La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella valutazione della conformità di cui all'allegato IV, modulo D1.
La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, ove richiesto dall'allegato IV.
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 18
Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE che è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa le prescrizioni del presente regolamento è considerato conforme alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE; si considera pertanto che abbia cessato di essere un rifiuto.
Qualora un materiale precedentemente qualificabile come rifiuto sia stato sottoposto a un'operazione di recupero e un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE e conforme al presente regolamento contenga o sia costituito da tale materiale, quest'ultimo è ritenuto conforme alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE e si considera pertanto che abbia cessato di essere un rifiuto dal momento in cui è redatta la dichiarazione di conformità dell'UE.
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2
2. Lo Stato membro di notifica fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo notificato in questione.
2. Le autorità di notifica forniscono alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo notificato in questione.
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 3
3. Qualora riscontri che le prescrizioni di cui agli allegati I, II o III o alle norme armonizzate corrispondenti, alle specifiche comuni di cui all'articolo 13 o ad altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, un organismo notificato chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato.
3. Qualora riscontri che le prescrizioni di cui agli allegati I, II o III o alle norme armonizzate corrispondenti o alle specifiche comuni di cui all'articolo 13 non siano stati rispettati da un fabbricante, un organismo notificato chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformità o un'approvazione.
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 4
4. Un organismo notificato che, nel corso del controllo della conformità successivo al rilascio di un certificato, riscontri che un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non è più conforme chiede al fabbricante di adottare le misure correttive appropriate e, all'occorrenza, sospende o revoca il certificato.
4. Un organismo notificato che, nel corso del controllo della conformità successivo al rilascio di un certificato o di un'approvazione, riscontri che un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non è più conforme chiede al fabbricante di adottare le misure correttive appropriate e, all'occorrenza, sospende o revoca il certificato o l'approvazione.
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 5
5. In mancanza di misure correttive o se queste non producono l'effetto desiderato, l'organismo notificato limita, sospende o revoca i certificati, a seconda dei casi.
5. In mancanza di misure correttive o se queste non producono l'effetto desiderato, per cui il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE continua a essere non conforme ai requisiti del presente regolamento, l'organismo notificato limita, sospende o revoca i certificati o le approvazioni, a seconda dei casi.
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 33 – lettera a
(a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o revoca di un certificato;
(a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o revoca di un certificato o di un'approvazione;
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 37 – titolo
Procedura per i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE che presentano rischi a livello nazionale
Procedura a livello nazionale per i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE che presentano rischi
Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE presenti un rischio inaccettabile per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano una valutazione del prodotto interessato che investa le prescrizioni di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.
Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE presenti un rischio per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente o per altri aspetti di tutela di interessi pubblici di cui al presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano una valutazione del prodotto interessato che investa tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.
(La modifica riguarda anche un emendamento orizzontale in cui il termine "rischio inaccettabile" (al singolare o al plurale) è modificato in "rischio" (al singolare). In caso di accordo da parte dei colegislatori, le modifiche corrispondenti si applicheranno a tutto il testo, comprese quelle parti riprese negli emendamenti in appresso).
Se, nel corso della valutazione, constatano che il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato chiedono tempestivamente all'operatore economico di adottare, entro un periodo di tempo ragionevole, tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto fertilizzante conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo dal mercato, di richiamarlo o di rimuovere la marcatura CE.
Se, nel corso della valutazione, constatano che il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato chiedono tempestivamente all'operatore economico di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un periodo di tempo ragionevole e proporzionato alla natura del rischio da esse stabilito, e di rimuovere la marcatura CE.
Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione sul proprio mercato nazionale del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo.
Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione sul proprio mercato nazionale del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo. Gli obblighi delle autorità di vigilanza del mercato a tale riguardo lasciano impregiudicata la possibilità degli Stati membri di disciplinare i prodotti fertilizzanti che non recano la marcatura CE al momento della loro messa a disposizione sul mercato.
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 5 – lettera b
(b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 12, che conferiscono la presunzione di conformità.
(b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 12;
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)
(b bis) alle carenze nelle specifiche comuni di cui all'articolo 13.
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE è attribuita a carenze nelle specifiche comuni di cui all'articolo 37, paragrafo 5, lettera b bis), la Commissione adotta senza indugio atti di esecuzione che modificano o abrogano la specifica comune di cui trattasi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 41, paragrafo 3.
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1
1. Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, ritiene che un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, pur conforme al presente regolamento, presenti un rischio inaccettabile per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente, chiede all'operatore economico interessato di prendere, entro un periodo di tempo ragionevole, tutte le misure del caso per garantire che tale prodotto fertilizzante, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che sia ritirato dal mercato o richiamato.
1. Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, ritiene che un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, pur conforme al presente regolamento, presenti un rischio per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente regolamento, chiede senza indugio all'operatore economico interessato di prendere, entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dall'autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura del rischio, tutte le misure del caso per garantire che tale prodotto fertilizzante, al momento della sua messa a disposizione sul mercato, non presenti più tale rischio o che sia ritirato dal mercato o richiamato.
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera c
(c) la dichiarazione UE di conformità non accompagna il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE;
(c) la dichiarazione UE di conformità non è stata elaborata;
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 al fine di modificare gli allegati da I a IV per adeguarli al progresso tecnico e agevolare l'accesso al mercato interno e la libera circolazione dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 al fine di modificare gli allegati da I a IV per adeguarli al progresso tecnico, tenendo conto dei prodotti e dei materiali già autorizzati negli Stati membri, in particolare nell’ambito della fabbricazione di prodotti fertilizzanti a partire da sottoprodotti di origine animale e del recupero dei rifiuti, e per agevolare l'accesso al mercato interno e la libera circolazione dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE:
(a) che potrebbero essere oggetto di scambi significativi per il mercato interno, e
(a) che sono potenzialmente oggetto di scambi significativi per il mercato interno, e
(b) per i quali esistono prove scientifiche che dimostrano che essi non presentano un rischio inaccettabile per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente, e che sono sufficientemente efficaci.
(b) per i quali esistono prove scientifiche che dimostrano che essi non presentano un rischio per la salute delle persone, degli animali o delle piante, la sicurezza o l'ambiente, e che sono sufficientemente efficaci.
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Senza indebito ritardo dopo … [data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati, a norma del paragrafo 1, intesi a modificare le categorie dei materiali costituenti di cui all'allegato II, al fine di includervi, in particolare, sottoprodotti di origine animale per i quali è stato determinato il punto finale, la struvite, il biochar e i prodotti a base di cenere, nonché al fine di stabilire i requisiti per l'inclusione dei prodotti in oggetto in tali categorie. Quando adotta tali atti delegati, la Commissione tiene specificamente conto dei progressi tecnologici nel recupero dei nutrienti.
Emendamento 345 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 43 per prorogare la data di entrata in vigore del limite di 20mg/kg di cui all'allegato I, parte II, PFC1(B), punto 3, lettera a), punto 2 e all'allegato I, parte II, PFC1(C)I, punto 2, lettera a), punto 2 qualora, sulla base di un'approfondita valutazione di impatto, disponga di prove per ritenere che l'introduzione di un limite più rigoroso metterebbe gravemente a rischio la fornitura di prodotti fertilizzanti all'Unione.
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2. Qualora modifichi l'allegato II al fine di aggiungere nuovi microrganismi alla categoria di materiali costituenti tali organismi a norma del paragrafo 1, la Commissione si avvale dei seguenti dati:
2. Qualora modifichi l'allegato II al fine di aggiungere nuovi ceppi di microrganismi alla categoria di materiali costituenti tali organismi, la Commissione, dopo aver verificato che tutti i ceppi in questione del microrganismo aggiuntivo rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, si avvale dei seguenti dati:
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera a
(a) nome del microrganismo;
(a) nome del microrganismo a livello di ceppo;
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera c
(c) dati storici sulla produzione e l'uso sicuri del microrganismo;
(c) letteratura scientifica riguardante la produzione e l'uso sicuri del microrganismo;
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera d
(d) relazione tassonomica con specie di microrganismi che soddisfano le prescrizioni per la presunzione qualificata di sicurezza, secondo quanto stabilito dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare;
(d) relazione tassonomica con specie di microrganismi che soddisfano le prescrizioni per la presunzione qualificata di sicurezza, secondo quanto stabilito dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, o riferimento alla conformità dichiarata rispetto alle pertinenti norme armonizzate in materia di sicurezza dei microrganismi utilizzati che sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o alla conformità rispetto ai requisiti per la valutazione della sicurezza dei microrganismi adottati dalla Commissione, qualora le predette norme armonizzate non esistano;
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Al fine di tener conto del rapido progresso tecnologico in tale settore, entro ... [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 43 al fine di definire i criteri per la valutazione di microrganismi che possono essere utilizzati nei prodotti fitonutrienti, senza che essi siano registrati nominalmente in un elenco positivo.
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
Entro ... [sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento], la Commissione adotta atti delelgati conformemente all’articolo 43 al fine di modificare l'allegato II al fine di inserire nella catena di fabbricazione i punti finali che sono stati determinati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009, per quanto riguarda i sottoprodotti di origine animale di cui alla CMC 11 dell'allegato II.
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Quando adotta atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione modifica la categoria di materiali costituenti che stabilisce il requisito per i polimeri diversi dai polimeri nutrienti nelll'allegato II, al fine di tener conto dei più recenti dati scientifici e degli sviluppi tecnologici, ed entro... [tre anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] definisce i criteri concernenti la conversione del carbonio polimerico in biossido di carbonio (CO2) e un relativo metodo di prova di biodegradazione.
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. Quando adotta atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione modifica la categoria di materiali costituenti che stabilisce i criteri per altri sottoprodotti dell'industria nell'allegato II, al fine di tener conto delle attuali pratiche di fabbricazione dei prodotti, degli sviluppi tecnologici e dei più recenti dati scientifici, ed entro... [un anno dopo la data di applicazione del presente regolamento] definisce i criteri per l'inclusione dei sottoprodotti industriali nella categoria di materiali costituenti.
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 44
Gli Stati membri adottano norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'esecuzione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme e misure alla Commissione, nonché eventuali successive modifiche delle stesse.
Gli Stati membri adottano norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'esecuzione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme e misure alla Commissione, nonché eventuali successive modifiche delle stesse. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione delle loro norme in materia di sanzioni.
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 45 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1069/2009 Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
(1 bis) al paragrafo 2, dopo il primo comma, è aggiunto il comma seguente:
"Per i prodotti derivati di cui all'articolo 32 già ampiamente utilizzati negli Stati membri per la produzione di concimi, la Commissione determina tale punto finale entro ... [sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento sui concimi]."
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 46 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1107/2009 Articolo 3 – punto 34 – parte introduttiva
"34. "Biostimolante delle piante" qualunque prodotto che stimola i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal suo tenore di nutrienti, con l'unica finalità di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche della pianta:
“34. "Biostimolante delle piante" qualunque prodotto che contiene qualsiasi sostanza o microrganismo destinato a stimolare i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal suo tenore di nutrienti, o qualsiasi combinazione di tali sostanze e/o microrganismi, con l'unica finalità di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche della pianta o della rizosfera della pianta:
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 46 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1107/2009 Articolo 3 – punto 34 – lettera c
(c) caratteristiche qualitative delle colture.
(c) qualità delle colture.
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 46 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1107/2009 Articolo 3 – punto 34 – lettera c bis (nuova)
(c bis) disponibilità di nutrienti confinati nel suolo o nella rizosfera;
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 46 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1107/2009 Articolo 3 – punto 34 – lettera c ter (nuova)
(c ter) degradazione dei composti organici nel suolo;
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 46 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1107/2009 Articolo 3 – punto 34 – lettera c quater (nuova)
(c quater) umificazione;
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 48 – titolo
Disposizioni transitorie
Disposizioni transitorie, rendicontazione e riesame
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 48
Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti che sono commercializzati come concimi classificati "concimi CE" a norma del regolamento (CE) n. 2003/2003 prima del [Ufficio delle pubblicazioni, inserire la data di applicazione del presente regolamento]. Le disposizioni del capo 5 si applicano mutatis mutandis ai suddetti prodotti.
Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti che sono commercializzati come concimi classificati "concimi CE" a norma del regolamento (CE) n. 2003/2003 prima del ...[dodici mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento]. Le disposizioni del capo 5 si applicano mutatis mutandis ai suddetti prodotti.
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Gli Stati membri che hanno già introdotto un limite inferiore per il tenore di cadmio (Cd) nei concimi organo-minerali e inorganici, di cui all'allegato I, parte II, PFC 1 (B)(3)(a) e PFC 1 (C)(I)(2)(a), possono mantenere tale limite più rigoroso finché il limite del presente regolamento non sia uguale o inferiore. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali misure nazionali esistenti entro... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. Entro ... [42 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'applicazione del presente regolamento e il suo impatto complessivo per quanto concerne il raggiungimento dei relativi obiettivi, ivi compreso l'impatto sulle PMI. La relazione comprende nello specifico i seguenti elementi:
(a) una valutazione del funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti fertilizzanti, compresa una valutazione della conformità e dell'efficacia della vigilanza del mercato, un'analisi degli effetti dell'armonizzazione parziale sulla produzione, sui modelli d'uso e sui flussi commerciali dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e quelli immessi sul mercato in base alle norme nazionali;
(b) una valutazione dell'applicazione delle limitazioni ai livelli di contaminanti, come riportato nell'allegato I del presente regolamento, eventuali nuovi dati scientifici pertinenti riguardo alla tossicità e alla cancerogenicità dei contaminanti, ove disponibili, inclusi i rischi derivanti dalla contaminazione da uranio nei prodotti fertilizzanti;
(c) una valutazione degli sviluppi nelle tecnologie di scadmiatura e del loro impatto, della loro portata e dei loro costi lungo la catena del valore, come pure dello smaltimento del cadmio; nonché
(d) una valutazione dell'impatto commerciale sull'approvvigionamento di materie prime, ivi compresa la disponibilità di fosforite.
La relazione tiene debitamente conto del progresso tecnologico e dell'innovazione nonché dei processi di normazione relativi alla produzione e all'uso di prodotti fertilizzanti. Entro ... [cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] essa è corredata, ove necessario, di una proposta legislativa.
Entro... [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una valutazione dei dati scientifici per fissare i criteri ambientali e agronomici finalizzati a stabilire i criteri per il letame sino alla fine del suo trattamento, in modo da definire le prestazioni dei prodotti contenenti o costituiti da deiezioni animali trattate.
1 quater. Entro ... [cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione procede a un riesame della procedura di valutazione della conformità dei microrganismi.
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 49 – comma 2
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Esso si applica a decorrere dal ... [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], fatta eccezione per gli articoli da 19 a 35, che si applicano a decorrere dal ... [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e per gli articoli 13, 41, 42, 43 e 45, che si applicano a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento].
Emendamento 105 Proposta di regolamento Allegato I – parte I – punto 1 – lettera C bis (nuova)
C bis. Concime a basso tenore di carbonio
Emendamento 106 Proposta di regolamento Allegato I – parte I – punto 5 – lettera A – punto I bis (nuovo)
I bis. Inibitore della denitrificazione
Emendamento 107 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – punto 4
4. Se il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE contiene una sostanza per la quale sono stati stabiliti limiti massimi di residui per i prodotti alimentari e i mangimi conformemente
soppresso
(a) al regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio1,
(b) al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio2,
(c) al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio3, oppure
(d) alla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4,
l'impiego di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE quale specificato nelle istruzioni per l'uso non deve comportare il superamento di tali limiti nei prodotti alimentari o nei mangimi.
__________________
1 Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).
2 Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
3 Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
4 Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).
Emendamento 108 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – punto 4 bis (nuovo)
4bis. Gli ingredienti presentati ai fini dell'approvazione o della conferma dell'approvazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 che non siano compresi nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 non sono impiegati nei prodotti fertilizzanti se la loro mancata inclusione è motivata dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Emendamento 109 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(A) – punto 1
1. Un concime organico deve contenere
1. Un concime organico deve contenere
— carbonio (C) e
— carbonio organico (Corg) e
— nutrienti
— nutrienti
di origine esclusivamente biologica, ad esclusione del materiale fossile o incorporato in formazioni geologiche.
di origine esclusivamente biologica, come ad esempio la torba, con l'inclusione della leonardite, della lignite e delle sostanze da esse ottenute, ma ad esclusione di altri materiali fossili o incorporati in formazioni geologiche.
Emendamento 110 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(A) – punto 2 – trattino 1
— cadmio (Cd) 1,5 mg/kg di materia secca,
— cadmio (Cd) 1,0 mg/kg di materia secca,
Emendamento 112 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(A) – punto 2 – trattino 6
— biureto (C2H5N3O2) al disotto del limitedi rilevazione.
Emendamento 113 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(A) – punto 3
Testo della Commissione
3. Il genere Salmonella spp. deve essere assente in un campione di 25 g di prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.
Emendamento
3. La concentrazione dei patogeni presenti nel concime organico non deve superare i rispettivi limiti definiti nella tabella in appresso:
Microrganismi da sottoporre a prova
Piani di campionamento
Limite
n
c
m
M
Salmonella spp.
5
0
0
Assente in 25g o 25ml
Escherichia coli o Enterococcaceae
5
5
0
1000 in 1g o 1ml
dove n = numero di campioni da sottoporre a prova,
c = numero di campioni in cui il numero di batteri espresso in UFC può essere compreso tra m e M,
m = valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri espresso in UFC considerato soddisfacente,
M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri espresso in UFC.
I parassiti Ascaris spp. e Toxocara spp., in qualsiasi fase di sviluppo, non devono essere presenti in 100g o 100ml del concime organico.
Emendamento 114 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(A) (I) – punto 1 bis (nuovo)
1 bis. Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere almeno uno dei seguenti nutrienti dichiarati: azoto (N), anidride fosforica (P2O5) o ossido di potassio (K2O).
Emendamento 115 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(A) (I) – punto 2 bis (nuovo)
2 bis. Se il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE contiene due o più nutrienti, esso deve contenere i nutrienti primari dichiarati nei quantitativi minimi sotto indicati: □
il 2,5 % in massa di azoto (N) totale, o il 2 % in massa di anidride fosforica totale (P2O5), oppure il 2 % in massa di ossido di potassio totale (K2O), e
il 6,5 % in massa della somma totale dei nutrienti.
Emendamento 116 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(A) (II) – punto 1 bis (nuovo)
1 bis. Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere almeno uno dei seguenti nutrienti dichiarati: azoto (N), anidride fosforica (P2O5) o ossido di potassio (K2O).
Emendamento 117 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(A) (II) – punto 2 – parte introduttiva
2. Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere almeno uno dei seguenti nutrienti dichiarati nei quantitativi minimi indicati:
2. Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere almeno uno dei seguenti nutrienti primari dichiarati nei quantitativi minimi indicati:
Emendamento 118 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(A) (II) – punto 2 – trattino 1
— il 2% in massa di azoto (N) totale,
— l'1% in massa di azoto (N) totale, e/o
Emendamento 119 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1 (A) (II) – punto 2 – trattino 2
– l'1% in massa di anidride fosforica (P2O5) totale, o
– il 2 % in massa di anidride fosforica (P2O5) totale, o
Emendamento 120 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(A) (II) – punto 2 – trattino 3
– il 2% in massa di ossido di potassio (K2O) totale.
– l'1% in massa di ossido di potassio (K2O) totale nonché
Emendamento 121 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1 (A) (II) – punto 2 – trattino 3 bis (nuovo)
– il 6,5 % in massa della somma totale dei nutrienti.
Emendamento 122 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1 (A) (II) – punto 2 bis (nuovo)
2 bis. Se il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE contiene due o più nutrienti, esso deve contenere i nutrienti primari dichiarati nei quantitativi minimi sotto indicati: □
il 2 % in massa di azoto (N) totale, o l'1 % in massa di anidride fosforica totale (P2O5), oppure il 2 % in massa di ossido di potassio totale (K2O), e
il 5 % in massa della somma totale dei nutrienti primari.
Emendamento 123 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(B) – punto 1
1. Un concime organo-minerale deve essere composto da:
1. Un concime organo-minerale deve essere composto da:
– uno o più concimi inorganici, come specificato nella PFC 1(C), e
– uno o più concimi minerali, come specificato nella PFC 1(C), e
– una sostanza contenente carbonio (C) organico e
– una o più sostanze contenenti carbonio organico (Corg) e
– nutrienti di origine esclusivamente biologica, ad esclusione del materiale fossile o incorporato in formazioni geologiche.
– nutrienti di origine esclusivamente biologica, come ad esempio la torba, con l'inclusione della leonardite, della lignite e delle sostanze da esse ottenute, ma ad esclusione di altri materiali fossili o incorporati in formazioni geologiche.
Emendamento 343 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC1(B) – punto 3 – lettera a – punto 2 – trattini 2 e 3
– a decorrere dal [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: 40 mg/kg di anidride fosforica (P2O5) e
– a decorrere dal [Publications office, please insert the date occurring six years after the date of application of this Regulation]: 40 mg/kg di anidride fosforica (P2O5) e
– a decorrere dal [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: 20 mg/kg di anidride fosforica (P2O5),
– a decorrere dal [Publications office, please insert the date occurring sixteen years after the date of application of this Regulation]: 20 mg/kg di anidride fosforica (P2O5),
Emendamento 126 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(B) – punto 4
Testo della Commissione
4. Il genere Salmonella spp. deve essere assente in un campione di 25 g di prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.
Emendamento
4. La concentrazione dei patogeni presenti nel concime organo-minerale non deve superare i rispettivi limiti definiti nella tabella in appresso:
Microrganismi da sottoporre a prova
Piani di campionamento
Limite
n
c
m
M
Salmonella spp.
5
0
0
Assente in 25g o 25ml
Escherichia coli o Enterococcaceae
5
5
0
1000 in 1g o 1ml
dove n = numero di campioni da sottoporre a prova,
c = numero di campioni in cui il numero di batteri espresso in UFC può essere compreso tra m e M,
m = valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri espresso in UFC considerato soddisfacente,
M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri espresso in UFC.
I parassiti Ascaris spp. e Toxocara spp., in qualsiasi fase di sviluppo, non devono essere presenti in 100g o 100ml del concime organo-minerale.
Emendamento 127 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(B) (I) – punto 2 – trattino 2
— il 2% in massa di anidride fosforica (P2O5) totale, o
— l'1 % in massa di anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e acqua, o
Emendamento 128 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(B) (I) – punto 2 bis (nuovo)
2 bis. Se il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE contiene due o più nutrienti, esso deve contenere i nutrienti primari dichiarati nei quantitativi minimi sotto indicati:
il 2,5 % in massa di azoto totale (N), di cui l'1 % in massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve essere azoto (N) organico, oppure il 2 % in massa di anidride fosforica totale (P2O5), oppure il 2 % in massa di ossido di potassio totale (K2O), e
il 6,5 % in massa della somma totale dei nutrienti primari.
Emendamento 129 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(B) (I) – punto 4
4. Ciascuna unità di prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere il tenore dichiarato di materia organica e di nutrienti.
4. Ciascuna unità di prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere il tenore dichiarato di carbonio organico e di tutti i nutrienti. Per unità si intende uno degli elementi che compongono il prodotto, quali granuli, pellet, ecc.
Emendamento 130 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(B) (II) – punto 2 bis (nuovo)
2 bis. Se il prodotto contiene più di un nutriente, esso deve contenere le seguenti quantità minime:
– l'1 % in massa di azoto (N) totale, o
– l'1 % in massa di anidride fosforica (P2O5) totale, o
– l'1% in massa di ossido di potassio (K2O) totale,
e la somma dei nutrienti deve ammontare a un minimo del 4 %.
Emendamento 131 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(B) (II) – punto 3
3. Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere almeno il 3% in massa di carbonio (C) organico.
3. Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere almeno l'1% in massa di carbonio (C) organico.
Emendamento 132 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) – punto 1
1. Un concime inorganico è un concime diverso dai concimi organici od organo-minerali.
1. Un concime minerale deve essere un concime contenente nutrienti in forma minerale o lavorati in forma minerale di origine animale o vegetale. Il carbonio organico (Corg) nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non deve superare l'1 % in massa. Ciò esclude il carbonio derivante da rivestimenti conformi alle prescrizioni di cui alla CMC 9 e 10 e gli additivi agronomici conformi ai requisiti di cui alla PFC 5 e alla CMC 8.
Emendamento 133 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) – punto 1 bis (nuovo)
1 bis. I fertilizzanti fosforosi devono soddisfare almeno uno dei seguenti livelli minimi di solubilità per essere disponibili per le piante, altrimenti non possono essere dichiarati fertilizzanti fosforosi:
– idrosolubilità: livello minimo del 40 % del P totale, o
– solubilità in citrato ammonico neutro: livello minimo del 75 % del P totale, o
– solubilità in acido formico (solo per fosfato naturale tenero): livello minimo del 55 % del P totale.
Emendamento 134 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) – punto 1 ter (nuovo)
1 ter. Il tenore totale di azoto dichiarabile è dato dalla somma di azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto ureico, azoto da metilen-urea, azoto da isobutilidendiurea e azoto da crotonilidendiurea. Il tenore di fosforo dichiarabile è dato dalla forma P fosfatica. Dopo un esame scientifico possono essere aggiunte nuove forme in conformità con l'articolo 42, paragrafo 1.
Emendamento 135 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I) – punto 1
1. Un concime inorganico a base di macroelementi è destinato a fornire alle piante uno o più dei seguenti macroelementi: azoto (N), fosforo (P), potassio (K), magnesio (Mg), calcio (Ca), zolfo (S) o sodio (Na).
1. Un concime minerale a base di macroelementi è destinato a fornire alle piante uno o più dei seguenti macroelementi:
(a) primari: azoto (N), fosforo (P) e potassio (K);
(b) secondari: magnesio (Mg), calcio (Ca), zolfo (S) o sodio (Na).
Emendamento 344 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC1(C)(I) – punto 2 – lettera a – punto 2 – trattini 2 e 3
– a decorrere dal [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]: 40 mg/kg di anidride fosforica (P2O5) e
– a decorrere da [sei anni dalla data di applicazione del presente regolamento]: 40 mg/kg di anidride fosforica (P2O5) e
– a decorrere dal [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation]: 20 mg/kg di anidride fosforica (P2O5),
– a decorrere da [sedici anni dalla data di applicazione del presente regolamento]: 20 mg/kg di anidride fosforica (P2O5),
Emendamento 139 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(a)(i) – punto 1
1. Un concime inorganico solido semplice a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di un solo nutriente.
1. Un concime minerale solido semplice a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di:
(a) un solo nutriente primario (azoto (N), fosforo (P) e potassio (K)), o
Emendamento 140 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(a)(i) – lettera b (nuova)
(b) un solo nutriente secondario (magnesio (Mg), calcio (Ca), zolfo (S) o sodio (Na)).
Emendamento 141 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(a)(i) – punto 1 bis (nuovo)
1 bis. Un concime minerale solido semplice a base di macroelementi con un tenore dichiarato di un solo nutriente primario può contenere uno o più nutrienti secondari.
Emendamento 142 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(a)(i) – punto 2 – parte introduttiva
2. Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere uno dei seguenti nutrienti dichiarati nel quantitativo minimo indicato:
2. Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere i nutrienti primari e/o secondari dichiarati nel quantitativo minimo indicato:
Emendamento 143 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(a)(i) – punto 2 – trattino 2
– il 12% in massa di anidride fosforica (P2O5) totale,
– il 12 % in massa di anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e acqua,
Emendamento 144 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(a)(i) – punto 2 – trattino 7
– l’1% in massa di ossido di sodio (Na2O) totale.
– il 3% in massa di ossido di sodio (Na2O) totale.
Emendamento 145 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – punto 1
1. Un concime inorganico solido composto a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di più nutrienti.
1. Un concime minerale solido composto a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di più nutrienti primari e/o secondari.
Emendamento 146 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – punto 2 – parte introduttiva
2. Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere due o più dei seguenti nutrienti dichiarati nei quantitativi minimi indicati:
2. Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere due o più dei nutrienti primari e/o secondari dichiarati nei quantitativi minimi indicati:
Emendamento 147 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – punto 2 – trattino 2
– il 3% in massa di anidride fosforica (P2O5) totale,
– il 5% in massa di anidride fosforica (P2O5) totale solubile in citrato ammonico neutro e acqua;
Emendamento 148 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – punto 2 – trattino 3
– il 3% in massa di ossido di potassio (K2O) totale,
– il 5% in massa di ossido di potassio (K2O) totale,
Emendamento 149 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – punto 2 – trattino 4
– l’1,5% in massa di ossido di magnesio (MgO) totale,
– il 2% in massa di ossido di magnesio (MgO) totale,
Emendamento 150 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – punto 2 – trattino 5
– l’1,5% in massa di ossido di calcio (CaO) totale,
– il 2% in massa di ossido di calcio (CaO) totale,
Emendamento 151 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – punto 2 – trattino 6
– l’1,5% in massa di anidride solforica (SO3) totale, o
– il 5% in massa di anidride solforica (SO3) totale, o
Emendamento 152 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – punto 2 – trattino 7
– l’1% in massa di ossido di sodio (Na2O) totale.
– il 3% in massa di ossido di sodio (Na2O) totale.
Emendamento 153 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(a)(ii)(A) – punto 5 – trattino 1
— dopo cinque cicli termici, come descritto nell'allegato IV, modulo A1, rubrica 4.2,
— dopo cinque cicli termici, come descritto nell'allegato IV, modulo A1, rubrica 4.2, per la prova prima dell'immissione sul mercato,
Emendamento 154 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – punto 1
1. Un concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di un solo nutriente.
1. Un concime minerale liquido semplice a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di:
(a) un solo nutriente primario.
Emendamento 155 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – punto 1 – lettera b (nuova)
(b) un solo nutriente secondario.
Emendamento 156 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(b(i) – punto 1 bis (nuovo)
1 bis. Un concime minerale liquido semplice a base di macroelementi con un tenore dichiarato di un solo nutriente primario può contenere uno o più nutrienti secondari.
Emendamento 157 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – punto 2 – parte introduttiva
2. Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere uno deiseguenti nutrienti dichiarati nel quantitativo minimo indicato:
2. Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere nutrienti primari e/o secondari dichiarati nel quantitativo minimo indicato:
Emendamento 158 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – punto 2 – trattino 2
– il 5 % in massa di anidride fosforica (P2O5) totale,
– il 5 % in massa di anidride fosforica (P2O5) totale solubile in citrato ammonico neutro e acqua,
Emendamento 159 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – punto 2 – trattino 6
– il 5 % in massa di anidride solforica (SO3) totale, o
– il 5 % in massa di anidride solforica (SO3) totale,
Emendamento 160 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – punto 2 – trattino 7
– l'1 % in massa di ossido di sodio (Na2O) totale.
– tra lo 0,5 % e il 5 % in massa di ossido di sodio (Na2O) totale.
Emendamento 161 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – punto 1
1. Un concime inorganico liquido composto a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di più nutrienti.
1. Un concime minerale liquido composto a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di più nutrienti primari e/ secondari.
Emendamento 162 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – punto 2 – parte introduttiva
2. Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere due o più dei seguenti nutrienti dichiarati nei quantitativi minimi indicati:
2. Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere due o più dei nutrienti primari e/o secondari dichiarati nei quantitativi minimi indicati:
Emendamento 163 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 1
— l'1,5 % in massa di azoto (N) totale,
— il 3 % in massa di azoto (N) totale, o
Emendamento 164 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 2
– l'l ,5 % in massa di anidride fosforica (P2O5) totale,
– l'l ,5 % in massa di anidride fosforica (P2O5) totale solubile in citrato ammonico neutro e acqua,
Emendamento 165 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 3
– l'1,5 % in massa di ossido di potassio (K2O) totale,
– il 3 % in massa di ossido di potassio (K2O) totale, o
Emendamento 166 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 4
– lo 0,75 % in massa di ossido di magnesio (MgO) totale,
– l'1,5 % in massa di ossido di magnesio (MgO) totale, o
Emendamento 167 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 5
– lo 0,75 % in massa di ossido di calcio (CaO) totale,
– l'1,5 % in massa di ossido di calcio (CaO) totale, o
Emendamento 168 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – punto 2 – trattino 6
– lo 0,75 % in massa di anidride solforica (SO3) totale, o
– l'1,5 % in massa di anidride solforica (SO3) totale, o
Emendamento 169 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) (II) – punto 1
1. Un concime inorganico a base di microelementi è un concime inorganico diverso dai concimi a base di macroelementi e destinato a fornire uno o più dei seguenti nutrienti: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) o zinco (Zn).
1. Un concime inorganico a base di microelementi è un concime inorganico diverso dai concimi a base di macroelementi e destinato a fornire uno o più dei seguenti nutrienti: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo), selenio (Se), silicio (Si) o zinco (Zn).
Emendamento 170 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 1(C) bis (nuovo)
PFC1(C) bis: CONCIME A BASSO TENORE DI CARBONIO
1. Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE è definito a basso tenore di carbonio se contiene più dell'1 % di carbonio organico (Corg) e fino al 15 % di carbonio organico (Corg).
2. Il carbonio presente nel calciocianamide, nell'urea e nei rispettivi prodotti di condensazione e associazione non è incluso nel carbonio organico ai fini di tale definizione.
3. Le specifiche dei concimi solidi o liquidi, semplici o composti, a base di macronutrienti o micronutrienti della categoria PFC1 (C) si applicano ai fini della presente categoria.
4. I prodotti immessi sul mercato come appartenenti alla categoria PFC1 (C) bis rispettano il livello di contaminanti previsto nell'allegato I per i concimi organici od organo-minerali, in ogni caso, laddove la categoria PFC1 (C) non prevede valori limite per tali contaminanti.
Emendamento 171 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 2 – punto 1
1. Un correttivo calcico e/o magnesiaco è un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE destinato a correggere l'acidità del suolo e contenente ossidi, idrossidi, carbonati o silicati dei nutrienti calcio (Ca) o magnesio (Mg).
1. Un correttivo calcico e/o magnesiaco è un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE destinato a correggere l'acidità del suolo e contenente ossidi, idrossidi, carbonati e/o silicati dei nutrienti calcio (Ca) o magnesio (Mg).
Emendamento 398 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 2 – punto 3
3. Devono essere rispettati i seguenti parametri, determinati sulla materia secca:
3. Devono essere rispettati i seguenti parametri, determinati sulla materia secca:
– valore neutralizzante minimo: 15 (equivalente CaO) o 9 (equivalente HO-), e
– valore neutralizzante minimo: 15 (equivalente CaO) o 9 (equivalente HO-), e
– reattività minima: il 10% o il 50% dopo sei mesi (prova d'incubazione).
– reattività minima: il 10% o il 50% dopo sei mesi (prova d'incubazione), e
– dimensione minima dei granuli: 70 % < 1 mm, eccetto per la calce viva, i correttivi calcici in forma granulare e il gesso (= il 70 % dei granuli deve passare attraverso un setaccio da 1 mm).
Emendamento 175 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 3 - punto 1
Un ammendante è un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE destinato ad essere aggiunto al suolo al fine di mantenerne o migliorarne le proprietà fisiche o chimiche, la struttura o l'attività biologica o ancora di proteggerne la struttura.
Un ammendante è un materiale, anche pacciamante, aggiunto al suolo in loco principalmente per mantenerne o migliorarne le proprietà fisiche e che può migliorarne le proprietà o l'attività chimica e/o biologica.
Emendamento 176 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 3 – punto 1 bis (nuovo)
1 bis. Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere almeno il 15 % di materia di origine biologica.
Emendamento 177 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 3(A) – punto 1
1. Un ammendante organico è composto esclusivamente di materiale di origine biologica, ad esclusione del materiale fossile o incorporato in formazioni geologiche.
1. Un ammendante organico è composto esclusivamente di materiale di origine biologica, incluse la torba, la leonardite, la lignite e le sostanze umiche da esse ottenute, ma ad esclusione di altri materiali fossili o incorporati in formazioni geologiche.
Emendamento 179 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 3(A) – punto 2 – trattino 2
— cromo esavalente (Cr VI) 2 mg/kg di materia secca,
— cromo esavalente (Cr VI) 1 mg/kg di materia secca,
Emendamento 181 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 3(A) – punto 3 – lettera a
Testo della Commissione
(a) il genere Salmonella spp. deve essere assente in un campione di 25 g di prodotto fertilizzante recante la marcatura CE;
Emendamento
(a) La concentrazione dei patogeni presenti nell'ammendante organico non deve superare i rispettivi limiti definiti nella tabella in appresso:
Microrganismi da sottoporre a prova
Piani di campionamento
Limite
n
c
m
M
Salmonella spp.
5
0
0
Assente in 25 g o 25 ml
Escherichia coli o Enterococcaceae
5
5
0
1 000 in 1 g o 1 ml
dove n = numero di campioni da sottoporre a prova,
c = numero di campioni in cui il numero di batteri espresso in UFC può essere compreso tra m e M
m = valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri espresso in UFC considerato soddisfacente
M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri espresso in UFC
I parassiti Ascaris spp. e Toxocara spp., in qualsiasi fase di sviluppo, non devono essere presenti in 100 g o 100 ml dell'ammendante organico.
Emendamento 182 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 3(B) – punto 1
1. Un ammendante inorganico è un ammendante diverso dagli ammendanti organici.
1. Un ammendante inorganico è un ammendante diverso dagli ammendanti organici e deve essere costituito da teli pacciamanti. Un telo pacciamante biodegradabile è un telo biodegradabile realizzato con polimeri nel rispetto dei requisiti di cui ai punti 2a e 3 della CMC 10 nell'allegato II e destinati a essere posizionati sul suolo in loco per proteggere la sua struttura, eliminare la crescita di piante infestanti, ridurre la perdita di umidità del suolo o impedire l'erosione.
Emendamento 184 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 4 – punto 1
1. Un substrato di coltivazione è un materiale diverso dal suolo e destinato ad essere utilizzato come substrato per lo sviluppo radicale.
1. Un substrato di coltivazione è un materiale diverso dal suolo in loco in cui si coltivano piante e funghi.
Emendamento 187 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 4 – punto 3
Testo della Commissione
3. il genere Salmonella spp. deve essere assente in un campione di 25 g di prodotto fertilizzante recante la marcatura CE;
Emendamento
3. La concentrazione dei patogeni presenti nel substrato di coltivazione non deve superare i rispettivi limiti definiti nella tabella in appresso:
Microrganismi da sottoporre a prova
Piani di campionamento
Limite
n
c
m
M
Salmonella spp.
5
0
0
Assente in 25 g o 25 ml
Escherichia coli o Enterococcaceae
5
5
0
1 000 in 1 g o 1 ml
dove n = numero di campioni da sottoporre a prova,
c = numero di campioni in cui il numero di batteri espresso in UFC può essere compreso tra m e M
m = valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri espresso in UFC considerato soddisfacente
M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri espresso in UFC
I parassiti Ascaris spp. e Toxocara spp., in qualsiasi fase di sviluppo, non devono essere presenti in 100 g o 100 ml del substrato di coltivazione.
Emendamento 188 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 5 – punto 1
Un additivo agronomico è un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE destinato ad essere aggiunto a un prodotto che fornisce nutrienti alle piante, allo scopo di migliorare le modalità di rilascio dei nutrienti del prodotto stesso.
Un additivo agronomico è un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE destinato ad essere aggiunto a un prodotto, che ha un effetto dimostrato sulla trasformazione o disponibilità per la pianta di diverse forme di nutrienti minerali o mineralizzati, o entrambi, o che deve essere aggiunto al suolo allo scopo di migliorare l'assorbimento di nutrienti da parte delle piante o di ridurre la perdita di nutrienti.
Emendamento 193 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 5(A)(I bis) (nuovo)
PFC 5(A)(I bis): Inibitore della denitrificazione
1. Un inibitore della denitrificazione è un inibitore che riduce la formazione del protossido di azoto (N2O) rallentando o bloccando la conversione di nitrato (NO3-) in diazoto (N2) senza influenzare il processo di nitrificazione come indicato nella categoria PFC 5(A)(I). Esso contribuisce ad aumentare la disponibilità di nitrato per la pianta e a ridurre le emissioni di N2O.
2. L'efficacia di questo metodo può essere valutata misurando le emissioni di protossido di azoto in campioni gassosi raccolti in un dispositivo di misurazione adeguato nonché misurando la quantità di N2O di tale campione mediante gascromatografo. Tale valutazione registra anche la quantità di acqua contenuta nel suolo.
Emendamento 202 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 6 – punto 1 – parte introduttiva
1. Un biostimolante delle piante è un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE destinato a stimolare i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal tenore di nutrienti del prodotto, con l'unico obiettivo di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche delle piante:
1. Un biostimolante delle piante è un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE destinato a stimolare i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal tenore di nutrienti del prodotto, con l'unico obiettivo di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche delle piante e la rizosfera o fillosfera delle piante:
Emendamento 203 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 6 – punto 1 – lettera c bis (nuova)
c bis) disponibilità di nutrienti confinati nel suolo e nella rizosfera,
Emendamento 204 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 6 – punto 1 – lettera c ter (nuova)
c ter) umificazione,
Emendamento 205 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 6 – punto 1 – lettera c quater (nuova)
c quater) degradazione dei composti organici nel terreno,
Emendamento 206 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 6 – punto 2 – trattino 1
— cadmio (Cd) 3 mg/kg di materia secca,
— cadmio (Cd) 1,5 mg/kg di materia secca,
Emendamento 208 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 6(A) – punto 1
1. Un biostimolante microbico delle piante è costituito esclusivamente da un microrganismo o da un consorzio di microrganismi di cui alla categoria dei materiali costituenti (CMC) 7 dell'allegato II.
1. Un biostimolante microbico delle piante è costituito da:
a) un microrganismo o da un consorzio di microrganismi di cui alla categoria dei materiali costituenti (CMC) 7 dell'allegato II;
b) microrganismi o un consorzio di microrganismi diversi da quelli previsti alla lettera a) del presente punto. Essi possono essere utilizzati quali categorie di materiali costituenti purché rispettino i requisiti di cui alla categoria dei materiali costituenti 7 dell'allegato II.
Emendamento 209 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 6(A) – punto 3
Testo della Commissione
3. Il genere Salmonella spp. deve essere assente in un campione di 25 g o di 25 ml di prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.
Emendamento
3. La concentrazione dei patogeni presenti nel biostimolante microbico delle piante non deve superare i rispettivi limiti definiti nella tabella in appresso:
Microrganismi/loro tossine, metaboliti
Piani di campionamento
Limite
n
c
Salmonella spp.
5
0
Assente in 25 g o 25 ml
Escherichia coli
5
0
Assente in 1 g o 1 ml
Listeria monocytogenes
5
0
Assente in 25 g o 25 ml
Vibrio spp
5
0
Assente in 25 g o 25 ml
Shigella spp
5
0
Assente in 25 g o 25 ml
Staphylococcus aureus
5
0
Assente in 25 g o 25 ml
Enterococcaceae
5
2
10 UFC/g
Conteggio aerobico in piastra a meno che il biostimolante microbico sia un batterio aerobico
5
2
105 UFC/g o ml
Conteggio dei lieviti e delle muffe a meno che il biostimolante microbico sia un fungo
5
2
1000 UFC/g o ml
dove n = numero di unità di campionamento costituenti il campione; c = numero di unità campionarie i cui valori sono superiori al limite definito.
Emendamento 210 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 6(A) – punto 4
4. Il genere Escherichia coli deve essere assente in un campione di 1 g o di 1 ml di prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.
soppresso
Emendamento 211 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 6(A) – punto 5
5. Le Enterococcaceae presenti nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non devono superare 10 UFC/g di massa fresca.
soppresso
Emendamento 212 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 6(A) – punto 6
6. La specie Listeria monocytogenes deve essere assente in un campione di 25 g o 25 ml di prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.
soppresso
Emendamento 213 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 6(A) – punto 7
7. Il genere Vibrio spp. deve essere assente in un campione di 25 g o di 25 ml di prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.
soppresso
Emendamento 214 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 6(A) – punto 8
8. Il genere Shigella spp. deve essere assente in un campione di 25 g o di 25 ml di prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.
soppresso
Emendamento 215 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 6(A) – punto 9
9. La specie Staphylococcus aureus deve essere assente in un campione di 1 g o 1 ml di prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.
soppresso
Emendamento 216 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 6(A) – punto 10
10. Il conteggio aerobico in piastra non deve superare 105 UFC/g o ml nel campione del prodotto recante la marcatura CE, a meno che il biostimolante microbico sia un batterio aerobico.
soppresso
Emendamento 217 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 6(A) – punto 12 – comma 2
il biostimolante delle piante deve avere un pH pari o superiore a 4.
soppresso
Emendamento 218 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 6(A) – punto 13
13. Il termine di deperibilità del biostimolante microbico delle piante deve essere di almeno sei mesi nelle condizioni di conservazione riportate sull'etichetta.
soppresso
Emendamento 219 Proposta di regolamento Allegato I – parte II – PFC 7 – punto 3 – parte introduttiva
3. La miscelatura non deve modificare la natura di ciascun prodotto fertilizzante costituente
3. La miscelatura non deve modificare la funzione di ciascun prodotto fertilizzante costituente
Emendamento 220 Proposta di regolamento Allegato II – parte I – CMC 11 bis (nuovo)
CMC 11 bis: Altri sottoprodotti dell'industria
Emendamento 221 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 1 – punto 1 – parte introduttiva
1. Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere sostanze e miscele diverse8
1. Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere sostanze e miscele, ivi inclusi additivi tecnici, diversi8
__________________
__________________
8 L'esclusione di un materiale dalla CMC 1 non implica che esso non possa costituire un materiale costituente ammissibile in virtù di prescrizioni diverse previste per un'altra CMC. Si vedano ad esempio la CMC 11, comprendente i sottoprodotti di origine animale, le CMC 9 e 10, comprendenti i polimeri, nonché la CMC 8 comprendente gli additivi agronomici.
8 L'esclusione di un materiale dalla CMC 1 non implica che esso non possa costituire un materiale costituente ammissibile in virtù di prescrizioni diverse previste per un'altra CMC. Si vedano ad esempio la CMC 11, comprendente i sottoprodotti di origine animale, le CMC 9 e 10, comprendenti i polimeri, nonché la CMC 8 comprendente gli additivi agronomici.
Emendamento 222 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 1– punto 1 – lettera b
(b) dai sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE,
b) dai sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE, eccetto i sottoprodotti registrati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, esclusi quelli soggetti alle esenzioni dall'obbligo di registrazione di cui all'allegato V, punto 5, di tale regolamento,
Emendamento 223 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 1– punto 1 – lettera e
(e) dai polimeri o
e) dai polimeri ad eccezione di quelli utilizzati nei substrati di coltivazione non a contatto con il suolo o
Emendamento 228 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 2 – punto 1
1. Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere piante, parti di piante o estratti di piante che non hanno subito procedimenti di lavorazione diversi dal taglio, dalla macinatura, dalla centrifugazione, dalla pressione, dall'essiccazione, dalla liofilizzazione o dall'estrazione con acqua.
1. Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere piante, parti di piante o estratti di piante che non hanno subito procedimenti di lavorazione diversi dal taglio, dalla macinatura, dalla centrifugazione, dalla stacciatura, dalla frantumazione, dalla pressione, dall'essiccazione, dalla liofilizzazione, dalla tamponatura, dall'estrusione, dalla radiazione, dal trattamento di congelamento, dalla sanificazione utilizzando il calore, dall'estrazione con acqua oppure qualsiasi altro preparato/procedimento che non renda la sostanza finale soggetta alla registrazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Emendamento 229 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 2 – punto 2
2. Ai fini del paragrafo 1, per piante si intendono anche le alghe ma si escludono le alghe azzurre.
2. Ai fini del paragrafo 1, per piante si intendono anche le alghe, fatta eccezione per le alghe azzurre che producono cianotossine classificate come pericolose a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Emendamento 230 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 3 – punto 1 - parte introduttiva
1. Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere compost ottenuto attraverso compostaggio aerobico solo ed esclusivamente di uno o più dei seguenti materiali in entrata:
1. Un prodotto fitonutriente recante la marcatura CE può contenere compost, un estratto liquido o non liquido microbico o non microbico derivante da quest'ultimo, ottenuto attraverso il compostaggio aerobico, e la conseguente possibile moltiplicazione naturale di microbi presenti naturalmente solo ed esclusivamente di uno o più dei seguenti materiali in entrata:
Emendamento 231 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 3– punto 1 – lettera b
b) i sottoprodotti di origine animale delle categorie 2 e 3 a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009;
b) i prodotti derivati dai sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n.1069/2009 il cui punto finale nella catena di fabbricazione è stato raggiunto a norma dell'articolo 5 di tale regolamento;
Emendamento 232 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 3 – punto 1 – lettera c – parte introduttiva
c) gli organismi viventi o morti o parti di essi, non lavorati o lavorati esclusivamente con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali, per dissoluzione in acqua, per flottazione, per estrazione con acqua, per distillazione a vapore o per riscaldamento all'unico scopo di eliminare l'acqua, o estratti dall'aria con qualsiasi mezzo, ad eccezione
c) gli organismi viventi o morti o parti di essi, non lavorati o lavorati esclusivamente con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali, per dissoluzione in acqua, per flottazione, per estrazione con acqua, ad eccezione
Emendamento 233 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 3 – punto 1 – lettera c – trattino 2
– dei fanghi di depurazione, dei fanghi industriali o dei fanghi di dragaggio, e
– dei fanghi di depurazione, dei fanghi industriali (salvo i residui alimentari non consumabili, foraggio e piantagioni legate agli agrocarburanti) o dei fanghi di dragaggio, e
Emendamento 238 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 3– punto 1 – lettera e bis (nuova)
e bis) i residui non trasformati o trasformati meccanicamente derivanti dalle industrie di produzione alimentare, ad eccezione delle industrie che utilizzano sottoprodotti animali in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Emendamento 239 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 3– punto 1 – lettera e ter (nuova)
e ter) i materiali conformi alle CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 e CMC 11.
Emendamento 240 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 3 – punto 2 – trattino 1
– adibito al solo trattamento dei materiali in entrata di cui al paragrafo 1, e
– in cui le linee di produzione per la lavorazione di materiali in entrata di cui al punto 1 siano chiaramente separate dalle linee di produzione per la lavorazione di materiali in entrata diversi da quelli di cui al punto 1, e
Emendamento 241 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 3 – punto 6 – lettera a – trattino 2
– criterio: un massimo di 25 mmol O2/kg di materia organica/h; oppure
– criterio: un massimo di 50 mmol O2/kg di materia organica/h; oppure
Emendamento 242 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 4 – titolo
CMC 4: Digestato di colture energetiche
CMC 4: Digestato di colture energetiche e rifiuti organici di origine vegetale
Emendamento 247 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 4– punto 1 – lettera c
c) qualsiasi sostanza di cui alle lettere a) e b) già sottoposta a digestione.
c) qualsiasi sostanza di cui alle lettere a) e b) già sottoposta a digestione e senza alcuna traccia di aflatossine.
Emendamento 248 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 4 – punto 2 – trattino 1
– adibito al solo trattamento dei materiali in entrata di cui al paragrafo 1, e
– in cui le linee di produzione per la lavorazione di materiali in entrata di cui al punto 1 siano chiaramente separate dalle linee di produzione per la lavorazione di materiali in entrata diversi da quelli di cui al punto 1, e
Emendamento 249 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 4– punto 3 – lettera b
b) digestione anaerobica termofila a 55 ºC con un processo di trattamento comprendente una fase di pastorizzazione (70 ºC - 1h);
b) digestione anaerobica termofila a 55ºC con un processo di trattamento comprendente una pastorizzazione quale definita nel regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione1 bis, allegato V, capo I, sezione 1, punto 1;
_________________
1 bis Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
Emendamento 250 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 4– punto 3 – lettera d
d) digestione anaerobica mesofila a 37-40 ºC con un processo di trattamento comprendente una fase di pastorizzazione (70 ºC - 1h); oppure
d) digestione anaerobica mesofila a 37-40 ºC con un processo di trattamento comprendente una pastorizzazione quale definita nel regolamento (UE) n. 142/2011della Commissione, allegato V, capo I, sezione 1, punto 1; oppure
Emendamento 251 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 5 – punto 1 – lettera c – trattino 2
– dei fanghi di depurazione, dei fanghi industriali o dei fanghi di dragaggio,
– dei fanghi di depurazione, dei fanghi industriali diversi da quelli di cui alla lettera e bis) o dei fanghi di dragaggio, e
Emendamento 255 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 5 – punto 1 – lettera e – parte introduttiva
e) qualsiasi materiale di cui alle lettere da a) a d) che
e) qualsiasi materiale privo di aflatossine di cui alle lettere da a) a d) che
Emendamento 256 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 5– punto 1 – lettera e bis (nuova)
e bis) i residui non trasformati o trasformati meccanicamente derivanti dalle industrie di produzione alimentare, ad eccezione delle industrie che utilizzano sottoprodotti animali in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Emendamento 257 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 5– punto 1 – lettera e ter (nuova)
e ter) i materiali conformi alle CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 e CMC 11.
Emendamento 258 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – PFC 5 – punto 2 – trattino 1
– adibito al solo trattamento dei materiali in entrata di cui al paragrafo 1, e
– in cui le linee di produzione per la lavorazione di materiali in entrata di cui al punto 1 siano chiaramente separate dalle linee di produzione per la lavorazione dimateriali in entratadiversi da quelli di cui alpunto 1, e
Emendamento 259 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 5– punto 3 – lettera a
a) digestione anaerobica termofila a 55 ºC per almeno 24 ore e un tempo di ritenzione idraulica di almeno 20 giorni;
a) digestione anaerobica termofila a 55ºC per almeno 24ore e un tempo di ritenzione idraulica di almeno 20giorni, seguito da un'analisi per verificare che il processo di digestione sia riuscito a distruggere gli agenti patogeni;
Emendamento 260 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 5– punto 3 – lettera b
b) digestione anaerobica termofila a 55 ºC con un processo di trattamento comprendente unafase di pastorizzazione (70 ºC - 1h);
b) digestione anaerobica termofila a 55ºC con un processo di trattamento comprendente lapastorizzazione quale definita nel regolamento (UE) n. 142/2011della Commissione, allegato V, capo I, sezione 1, punto 1;
Emendamento 261 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 5– punto 3 – lettera d
d) digestione anaerobica mesofila a 37-40 ºC con un processo di trattamento comprendente unafase di pastorizzazione (70 ºC - 1h); oppure
d) digestione anaerobica mesofila a 37-40 ºC con un processo di trattamento comprendente la pastorizzazione quale definita nel regolamento (UE) n. 142/2011della Commissione, allegato V, capo I, sezione 1, punto 1; oppure
Emendamento 262 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 6 – punto 1 – lettera c bis (nuova)
c bis) sansa, cioè, un sottoprodotto viscoso della spremitura delle olive, ottenuto a partire dal trattamento con solvente organico in due (sansa umida) o tre fasi (sansa).
Emendamento 263 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 6 – punto 1 – lettera c ter (nuova)
c ter) sottoprodotti dell'industria dei mangimi, elencati nel catalogo delle materie prime per mangimi nel regolamento (UE) n. 68/2013;
Emendamento 264 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 6 – punto 1 – lettera c quater (nuova)
c quater) qualsiasi altro materiale o sostanza autorizzati ad essere incorporati in alimenti o mangimi.
Emendamento 269 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 6 – punto 2 – comma 2 bis (nuovo)
In tutte le sostanze il livello di aflatossine deve essere inferiore a quello di rilevazione.
Emendamento 270 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – PFC 7 – punto 1 – trattino 1
– non abbiano subito trattamenti diversi dall'essiccazione o dalla liofilizzazione e
soppresso
Emendamento 271 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 8 – punto 1
1. Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere una sostanza o una miscela destinata a migliorarne le modalità di rilascio dei nutrienti soltanto se sia stata dimostrata la conformità di tale sostanza o miscela alle prescrizioni del presente regolamento per un prodotto della categoria PFC 5 di cui all'allegato I, secondo la procedura di valutazione della conformità applicabile a tale additivo agronomico.
1. Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere una sostanza o una miscela (tra cui additivi tecnici, ad esempio: agenti antiagglomeranti, agenti antischiuma, agenti antipolvere, coloranti e agenti reologici) destinata a migliorarne le modalità di rilascio dei nutrienti soltanto se sia stata dimostrata la conformità di tale sostanza o miscela alle prescrizioni del presente regolamento per un prodotto della categoria PFC 5 di cui all'allegato I, secondo la procedura di valutazione della conformità applicabile a tale additivo agronomico.
Emendamento 272 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 8 – punto 3 bis (nuovo)
3 bis. Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere un inibitore conforme della denitrificazione, come indicato nella categoria PFC 5(A)(I bis) dell'allegato I, soltanto se contiene azoto in qualche forma.
Emendamento 273 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 8 – punto 4
4. Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere un inibitore conforme dell'ureasi, come indicato nella categoria PFC 5(A)(II) dell'allegato I, soltanto se almeno il 50% del tenore totale di azoto (N) del prodotto fertilizzante è costituito da azoto (N) sotto forma ureica (CH4N2O).
4. Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere un inibitore conforme dell'ureasi, come indicato nella categoria PFC 5(A)(II) dell'allegato I, soltanto se almeno il 50 % del tenore totale di azoto (N) del prodotto fertilizzante è costituito da azoto (N) sotto forma ammoniacale (NH4+) oppure da ammonio (NH4+) eurea (CH4N2O).
Emendamento 274 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 9 – punto 3
3. I polimeri non devono contenere formaldeide.
3. I polimeri devono contenere un massimo di 600 ppm di formaldeide libera.
Emendamento 275 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 10 – punto 1
1. Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere polimeri diversi dai polimeri nutrienti soltanto nei casi in cui il polimero sia finalizzato a
1. Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere polimeri diversi dai polimeri nutrienti soltanto nei casi in cui il polimero sia finalizzato a
(a) controllare la penetrazione di acqua nelle particelle di nutrienti e, di conseguenza, il rilascio dei nutrienti (in tal caso il polimero è comunemente denominato "agente di rivestimento"), o
a) controllare la penetrazione di acqua nelle particelle di nutrienti e, di conseguenza, il rilascio dei nutrienti (in tal caso il polimero è comunemente denominato "agente di rivestimento"), o
(b) aumentare la capacità di ritenzione idrica del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE.
b) aumentare la capacità di ritenzione idrica del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, o
b bis) migliorare il terreno come un telo pacciamante biodegradabile, conforme ai requisiti della CMC 10, punti 2 bis e 3, o
b ter) agglomerare i costituenti del prodotto fertilizzante, senza alcun contatto con il suolo, o
b quater) migliorare la stabilità dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, o
b quinquies) migliorare la penetrazione dell'acqua nel suolo.
Emendamento 276 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 10 – punto 2
2. A decorrere dal [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation], occorre rispettare il seguente criterio: il polimero deve poter subire una decomposizione fisico-biologica tale che il polimero finisce per decomporsi quasi completamente in anidride carbonica (CO2), biomassa e acqua. Almeno il 90% del carbonio organico del polimero deve convertirsi in CO2 in un periodo massimo di 24 mesi, nel corso della prova di biodegradabilità di cui alle successive lettere da a) a c).
2. A decorrere dal … [five years after the date of application of this Regulation], occorre rispettare il seguente criterio: il polimero deve poter subire una decomposizione fisico-biologica tale che il polimero finisce per decomporsi quasi completamente in anidride carbonica (CO2), biomassa e acqua. Almeno il 90% del carbonio organico del polimero deve convertirsi in CO2 in un periodo massimo di 48 mesi, dopo la fine del periodo di funzionalità del prodotto fertilizzante indicato sull'etichetta e rispetto a uno standard adeguato nella prova di biodegradazione. I criteri di biodegradabilità e la messa a punto di un adeguato metodo di prova di biodegradazione sono valutati alla luce delle ultime prove scientifiche e sono stabiliti negli atti delegati di cui all'articolo 42 del presente regolamento.
(a) La prova deve essere effettuata a 25 ºC ± 2 ºC.
(b) La prova deve essere eseguita applicando un metodo per la determinazione della biodegradabilità aerobica completa delle materie plastiche nel suolo consistente nel misurare la richiesta di ossigeno o la quantità di anidride carbonica sviluppata.
(c) Durante la prova deve essere usata come materiale di riferimento una polvere di cellulosa microcristallina di dimensione identica al materiale di prova.
(d) Prima della prova, il materiale di prova non deve essere soggetto a condizioni o procedure volte ad accelerare la degradazione del film, come l'esposizione al calore o alla luce.
Emendamento 277 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 10 – punto 2 bis (nuovo)
2 bis. Il telo pacciamante biodegradabile di cui alla PFC 3 (B) deve essere conforme al seguente criterio:
il polimero deve poter subire una decomposizione fisico-biologica tale da finire per decomporsi in anidride carbonica (CO2), biomassa e acqua e almeno il 90% del carbonio organico che lo compone, in termini assoluti o relativi rispetto al materiale di riferimento, deve convertirsi in CO2 in un periodo massimo di 24 mesi, nel corso di una prova di biodegradabilità condotta nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di biodegradazione dei polimeri nel suolo.
Emendamento 278 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 10 – punto 3 bis (nuovo)
3 bis. Siccome il prodotto è destinato a essere aggiunto al terreno e rilasciato nell'ambiente, tali criteri si applicano a tutti i materiali presenti nel prodotto.
Emendamento 279 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 10 – punto 3 ter (nuovo)
3 ter. Un prodotto recante la marcatura CE che contenga polimeri diversi dai polimeri nutrienti è esentato dalle prescrizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 a condizione che i polimeri siano utilizzati esclusivamente come materiale legante per il prodotto fertilizzante e che non siano in contatto con il suolo.
Emendamento 280 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 11
Testo della Commissione
Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere sottoprodotti di origine animale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione secondo quanto determinato a norma di tale regolamento e il cui elenco figura nella seguente tabella, come ivi specificato:
Emendamento
Fatta salva l'adozione, da parte della Commissione, degli atti delegati a norma dell'articolo 42, un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere sottoprodotti di origine animale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione secondo quanto determinato a norma di tale regolamento e il cui elenco figura nella seguente tabella, come ivi specificato:
Prodotto derivato
Norme di trasformazione per raggiungere il punto finale nella catena di fabbricazione
1
Farina di carne
Determinata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009
2
Farina di ossa
Determinata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009
3
Farine di carne e ossa
Determinata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009
4
Sangue animale
Determinata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009
5
Proteine idrolizzate della categoria III – a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009
Determinata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009
6
Stallatico trasformato
Determinata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009
7
Compost (1)
Determinata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009
8
Biogas residui della digestione (1)
Determinata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009
9
Farina di penne
Determinata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009
10
Pelli
Determinata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009
11
Zoccoli e corna
Determinata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009
12
Guano di pipistrelli
Determinata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009
13
Lana e peli
Determinata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009
14
Penne e piume
Determinata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009
15
Setole di suino
Determinata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009
16
Glicerina e altri prodotti di materiali delle categorie 2 e 3 derivati dalla produzione di biodiesel e di carburanti rinnovabili
Determinata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009
17
Alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare per cani che sono stati respinti per motivi commerciali o guasti tecnici
Determinata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009
(1) Derivante da materiali delle categorie 2 e 3 diversi dalle farine di carne e ossa e dalle proteine animali trasformate
Emendamento 281 Proposta di regolamento Allegato II – parte II – CMC 11 bis (nuovo)
CMC 11 bis: Altri sottoprodotti dell'industria
1. Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere altri sottoprodotti dell'industria, quali solfato di ammonio derivato dalla produzione di caprolattame, acido solforico dalla raffinazione di gas naturale e olii, nonché altri materiali ottenuti da processi industriali specifici, che sono esclusi dal CMC 1 e il cui elenco figura nella seguente tabella, come ivi specificato:
2. A decorrere dal ... [un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], i criteri per i sottoprodotti industriali utilizzati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2003/2003, come costituenti di prodotti fertilizzanti recanti marcatura CE e per la loro inclusione nella categoria di materiali costituenti sono stabiliti alla luce dei dati scientifici più recenti e negli atti delegati di cui all'articolo 42 del presente regolamento.
Emendamento 282 Proposta di regolamento Allegato III – parte 1 – punto 2 – lettera e
(e) una descrizione di tutti i costituenti che rappresentano oltre il5% del peso del prodotto in ordine decrescente di peso secco, compresa un'indicazione delle corrispondenti categorie di materiali costituenti ("CMC"), come indicato nell'allegato II.
(e) una descrizione di tutti i costituenti che rappresentano oltre l'1% del peso del prodotto in ordine decrescente di peso secco, compresa un'indicazione delle corrispondenti categorie di materiali costituenti ("CMC"), come indicato nell'allegato II nonché il contenuto in percentuale di sostanza secca.
Emendamento 283 Proposta di regolamento Allegato III – parte 1 – punto 2 – lettera e bis (nuova)
e bis) nel caso di un prodotto contenente materiale proveniente da rifiuti o sottoprodotti organici che non è stato sottoposto a un trattamento per distruggere tutti i materiali organici, l'etichetta deve precisare quali rifiuti e sottoprodotti sono stati utilizzati e indicare un numero di lotto o un numero di serie cronologico di produzione. Tale numero fa riferimento ai dati di tracciabilità detenuti dal produttore che identificano le singole fonti (aziende agricole, impianti industriali, ecc.) di ciascun rifiuto o sottoprodotto organico utilizzato nel lotto o nella serie cronologica. La Commissione, previa consultazione pubblica ed entro … [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], pubblica le specifiche per l'attuazione della presente disposizione, che entreranno in vigore entro … [tre anni dopo la pubblicazione delle specifiche]. Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi che gravano sugli operatori e sulle autorità di vigilanza del mercato, le specifiche della Commissione tengono conto sia delle prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi da 5 a 7, e all'articolo 11, sia dei sistemi di tracciabilità esistenti (ad esempio per i sottoprodotti di origine animale o i sistemi industriali), nonché dei codici di classificazione dei rifiuti dell'Unione.
Emendamento 284 Proposta di regolamento Allegato III – parte 1 – punto 2 bis (nuovo)
2 bis. I fabbricanti mettono a disposizione istruzioni sintetiche per l'uso previsto, comprese la dose e i tempi di applicazione previsti, nonché le piante destinatarie e lo stoccaggio.
Emendamento 285 Proposta di regolamento Allegato III – parte 1 – punto 7 bis (nuovo)
7 bis. Nessun prodotto può avanzare reclamo relativo a un altro PFC senza soddisfare tutti i requisiti di tale ulteriore PFC, né sono ammessi eventuali reclami diretti o impliciti sugli effetti protettivi della pianta.
Emendamento 286 Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – PFC 1 – punto 2 – lettera b
(b) Il tenore di inibitore della nitrificazione deve essere espresso in percentuale sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ammoniacale (NH4+) e azoto ureico (CH4N2O).
(b) Il tenore di inibitore della nitrificazione deve essere espresso in percentuale sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ammoniacale (NH4+) oppure azoto ammoniacale (NH4+) e azoto ureico (CH4N2O).
Emendamento 287 Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – PFC 1(A) – punto 1 – lettera a
(a) i nutrienti dichiarati azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), in base ai loro simboli chimici nell'ordine N-P-K;
(a) i nutrienti dichiarati azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), in base ai loro simboli chimici nell'ordine N-P-K; Il contenuto di azoto dichiarato è dato dalla somma di azoto (N) ammoniacale, azoto (N) nitrico, azoto (N) ureico, azoto (N) da urea-formaldeide, azoto (N) da isobutilidendiurea, azoto (N) da crotonilidendiurea e azoto (N) da cianamide.
I fertilizzanti fosforosi devono soddisfare i livelli minimi di solubilità seguenti per essere disponibili per le piante, altrimenti non possono essere dichiarati fertilizzanti fosforosi:
– idrosolubilità: livello minimo del 25 % del P totale,
– solubilità in citrato ammonico neutro: livello minimo del 30 % del P totale,
– solubilità in acido formico (solo per fosfato naturale tenero): livello minimo del 35 % del P totale.
Emendamento 288 Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – PFC 1(A) – punto 1 – lettera b
(b) i nutrienti dichiarati magnesio (Mg), calcio (Ca), zolfo (S) o sodio (Na), in base ai loro simboli chimici nell'ordine Mg-Ca-S-Na;
(b) i nutrienti dichiarati calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na) o zolfo (S) in base ai loro simboli chimici nell'ordine Ca- Mg - Na - S;
(La modifica si applica all’intero testo legislativo in esame. In caso di accordo da parte dei colegislatori, le modifiche corrispondenti si applicheranno a tutto il testo, comprese quelle parti riprese negli emendamenti in appresso).
Emendamento 289 Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – PFC 1(A) – punto 1 – lettera c
(c) le cifre indicanti il tenore totale dei nutrienti dichiarati azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), seguite da cifre tra parentesi indicanti il tenore totale dei nutrienti dichiarati (Mg), calcio (Ca), zolfo (S) o sodio (Na);
(c) le cifre indicanti il tenore medio dei nutrienti dichiarati azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), seguite da cifre tra parentesi indicanti il tenore totale dei nutrienti dichiarati (Mg), calcio (Ca), zolfo (S) o sodio (Na);
Emendamento 290 Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – PFC 1(A) – punto 1 – lettera d – trattino 6
– carbonio (C) organico;nonché
– carbonio (C) organico e rapporto C/N;
Emendamento 291 Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – PFC 1(A) – punto 1 – lettera d – trattino 7 bis (nuovo)
– sotto forma di polvere o pellet.
Emendamento 292 Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – PFC 1(B) – punto 1 – lettera d – trattino 2
– anidride fosforica (P2O5) totale;
– anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e acqua,
Emendamento 293 Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – PFC 1(B) – punto 1 – lettera d – trattino 2 – trattino 3
–ove sia presente fosfato naturale tenero, anidride fosforica (P2O5) solubile in acido formico;
– anidride fosforica (P2O5) unicamente solubile in acidi minerali;
Emendamento 294 Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – PFC 1(B) – punto 1 bis (nuovo)
1 bis. Il contenuto di azoto dichiarato è dato dalla somma di azoto (N) ammoniacale, azoto (N) nitrico, azoto (N) ureico, azoto (N) da metilen-urea, azoto (N) da isobutilidendiurea, azoto (N) da crotonilidendiurea e azoto (N) da cianamide.
Emendamento 295 Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – PFC 1(C) (I) – punto 1 – lettera d – trattino 2
– anidride fosforica (P2O5) totale;
– anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e acqua;
Emendamento 296 Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – PFC 1(C) (I) – punto 1 – lettera d – trattino 2 – sotto-trattino 3
– ove sia presente fosfato naturale tenero, anidride fosforica (P2O5) solubile in acido formico;
– anidride fosforica (P2O5) unicamente solubile in acidi minerali;
Emendamento 297 Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – PFC 1(C) (I) – punto 1 – lettera d – trattino 4 – sotto-trattino 1 bis (nuovo)
– sotto forma di polvere o pellet;
Emendamento 298 Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – PFC 1(C)( I) – punto 1 – lettera d bis (nuova)
(d bis) pH
Emendamento 299 Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – PFC 1(C) (I) – punto 1 bis (nuovo)
1 bis. I prodotti fertilizzanti che contengono rispettivamente meno di 5 ppm di cadmio, arsenico, piombo, cromo VI e mercurio possono recare un "marchio di qualità ecologica" visibile sull'etichetta e sulla confezione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 43 a integrazione del presente regolamento per stabilire le norme tecniche relative a tali marchi.
Emendamento 300 Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – PFC 1(C)(I)(a) – punto 3 – lettera c
(c) polvere, quando almeno il 90% del prodotto può passare attraverso un setaccio a maglie di 10 mm, o
(c) polvere, quando almeno il 90 % del prodotto può passare attraverso un setaccio a maglie di 1 mm, o
Emendamento 301 Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – PFC 1(C) (I)(a) – punto 4 bis (nuovo)
4 bis. I prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE di cui all'allegato II, CMC 10, punto 1, lettera b ter), in cui i polimeri sono utilizzati esclusivamente come materiale legante presentano la seguente dicitura: "Il prodotto fertilizzante non è destinato a entrare in contatto con il terreno".
Emendamento 302 Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – PFC 1(C) (II) – punto 1
1. I microelementi dichiarati nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE devono essere elencati in base ai rispettivi nomi e simboli chimici, nell'ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dal nome o dai nomi dei loro controioni.
1. I microelementi dichiarati nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE devono essere elencati in base ai rispettivi nomi e simboli chimici, nell'ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo), selenio (Se), silicio (Si) e zinco (Zn), seguiti dal nome o dai nomi dei loro controioni.
Emendamento 303 Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – PFC 1(C) bis (nuovo)
PFC 1(C bis): Concime a basso tenore di carbonio
1. Devono essere presenti i seguenti elementi informativi relativi ai macroelementi:
a) i nutrienti dichiarati azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), in base ai loro simboli chimici nell'ordine N-P-K;
b) i nutrienti dichiarati magnesio (Mg), calcio (Ca), zolfo (S) o sodio (Na), in base ai loro simboli chimici nell'ordine Mg-Ca-S-Na;
c) le cifre indicanti il tenore totale dei nutrienti dichiarati azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), seguite da cifre tra parentesi indicanti il tenore totale dei nutrienti dichiarati (Mg), calcio (Ca), zolfo (S) o sodio (Na);
d) il tenore dei seguenti nutrienti dichiarati, nell'ordine di seguito indicato e in percentuale sulla massa del concime:
▪ azoto (N) totale
quantitativo minimo di azoto (N) organico, seguito da una descrizione dell'origine della materia organica utilizzata;
azoto (N) sotto forma nitrica;
azoto (N) sotto forma ammoniacale;
azoto (N) sotto forma ureica;
▪ anidride fosforica (P2O5) totale;
anidride fosforica (P2O5) idrosolubile;
anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro;
ove sia presente fosfato naturale tenero, anidride fosforica (P2O5) solubile in acido formico;
▪ ossido di potassio (K2O) totale;
ossido di potassio (K2O) idrosolubile;
▪ ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO3) e ossido di sodio (Na2O), espressi
– unicamente come tenore idrosolubile, quando tali nutrienti sono totalmente idrosolubili;
– come tenore totale e tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali nutrienti corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale;
– come tenore totale negli altri casi.
e) ove sia presente urea (CH4N2O), informazioni riguardanti le possibili ripercussioni sulla qualità dell'aria del rilascio di ammoniaca derivante dall'uso del concime, nonché un invito agli utilizzatori a prendere opportune misure correttive.
2. Occorre indicare i seguenti ulteriori elementi in percentuale sulla massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE:
– tenore di carbonio (C) organico e
– tenore di materia secca.
3. Ove siano presenti uno o più dei microelementi boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) nel tenore minimo espresso in percentuale sulla massa, secondo la tabella riportata di seguito, essi
– devono essere dichiarati, se aggiunti intenzionalmente al prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, e
– possono essere dichiarati negli altri casi:
Microelemento
Percentuale sulla massa
Boro (B)
0,01
Cobalto (Co)
0,002
Rame (Cu)
0,002
Manganese (Mn)
0,01
Molibdeno (Mo)
0,001
Zinco
0,002
Essi vanno dichiarati dopo le informazioni sui macroelementi. Devono essere presenti i seguenti elementi informativi:
a) indicazione dei nomi e dei simboli chimici dei microelementi dichiarati, elencati nell'ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dal nome o dai nomi dei loro controioni;
b) tenore totale del microelemento, espresso come percentuale sulla massa del concime
unicamente come tenore idrosolubile, quando tali nutrienti sono totalmente idrosolubili;
come tenore totale e tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali nutrienti corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale; nonché
come tenore totale negli altri casi;
c) se il microelemento o i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, il seguente qualificatore dopo il nome e l'identificatore chimico del microelemento:
"chelato con..." nome o abbreviazione dell'agente chelante, e il quantitativo del microelemento chelato come percentuale sulla massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE;
d) se il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE contiene uno o più microelementi complessati con uno o più agenti complessanti:
il seguente qualificatore dopo il nome e l'identificatore chimico del microelemento: "complessato con..." seguito dal quantitativo di microelemento complessato come percentuale sulla massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE; nonché
il nome o l'abbreviazione dell'agente complessante;
e) la seguente dichiarazione: "Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate."
Emendamento 399 Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – PFC 2 – trattino 2
— granulometria, espressa come percentuale di prodotto che passa attraverso un determinato setaccio;
— granulometria, espressa come la percentuale di prodotto che passa attraverso setacci di 1,0 mm e 3,15 mm;
Emendamento 304 Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – PFC 3 – punto 1 – trattino 3
– tenore totale di azoto (N),
soppresso
Emendamento 305 Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – PFC 3 – punto 1 – trattino 4
– tenore di anidride fosforica (P2O5) totale;
soppresso
Emendamento 306 Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – PFC 3 – punto 1 – trattino 5
– tenore di ossido di potassio (K2O) totale,
soppresso
Emendamento 307 Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – PFC 6 – lettera e
e) dose, periodo (fase di sviluppo della pianta) e frequenza di applicazione,
e) dose, periodo (fase di sviluppo della pianta) posizionamento e frequenza di applicazione (in linea con l'evidenza empirica che giustifica le affermazioni sul biostimolante),
Emendamento 308 Proposta di regolamento Allegato III – parte 2 – PFC 6 – lettera f bis (nuova)
f bis) dichiarazione che non si tratta di un prodotto fitosanitario,
Emendamento 309 Proposta di regolamento Allegato III – parte 3 – PFC 1(A)
Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di nutrienti e altri parametri dichiarati
Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di nutrienti e altri parametri dichiarati
Carbonio (C) organico
± 20% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti
Carbonio (C) organico
± 15% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti
Tenore di materia secca
± 5,0 punti percentuali in termini assoluti
Tenore di materia secca
± 5,0 punti percentuali in termini assoluti
Azoto (N) totale
± 50% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Azoto (N) totale
± 15% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Azoto (N) organico
± 50% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Azoto (N) organico
± 15% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Anidride fosforica (P2O5) totale
± 50% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Anidride fosforica (P2O5) totale
± 15% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Ossido di potassio (K2O) totale
± 50% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Ossido di potassio (K2O) totale
± 15% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Ossido di magnesio, ossido di calcio, anidride solforica od ossido di sodio totali e idrosolubili
± 25% del tenore dichiarato di tali nutrienti sino ad un massimo di 1,5 punti percentuali in termini assoluti
Ossido di magnesio, ossido di calcio, anidride solforica od ossido di sodio totali e idrosolubili
± 25% del tenore dichiarato di tali nutrienti sino ad un massimo di 1,5 punti percentuali in termini assoluti
Rame (Cu) totale
± 50% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 2,5 punti percentuali in termini assoluti
Rame (Cu) totale
± 50% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 2,5 punti percentuali in termini assoluti
Zinco (Zn) totale
± 50% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti
Zinco (Zn) totale
± 50% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti
Quantità
— 5% di deviazione relativa del valore dichiarato
Quantità
— 5% di deviazione relativa del valore dichiarato
Forme dichiarate di azoto, fosforo e potassio
Binari: tolleranza massima, in termini assoluti, di 1,1 azoto (N) e 0,5 azoto (N) organico, 1,1 (P2O5), 1,1 (K2O) e 1,5 per la somma di due nutrienti.
Ternari: tolleranza massima, in termini assoluti, di 1,1 azoto (N) e 0,5 azoto (N) organico, 1,1 (P2O2), 1,1 (K2O) e 1,9 per la somma di tre nutrienti.
± 10 % del tenore totale dichiarato di ciascun nutriente sino ad un massimo di 2 punti percentuali in termini assoluti.
Emendamento 310 Proposta di regolamento Allegato III – parte 3 – PFC 1(B) – tabella 1
Testo della Commissione
Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di macroelementi inorganici
N
P2O5
K2O
MgO
CaO
SO3
Na2O
± 25 % del tenore dichiarato delle forme di nutrienti presenti, sino ad un massimo di 2 punti percentuali in termini assoluti
± 25 % del tenore dichiarato di tali nutrienti sino ad un massimo di 1,5 punti percentuali in termini assoluti
± 25 % del tenore dichiarato sino ad un massimo di 0,9 punti percentuali in termini assoluti
Emendamento
Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di macroelementi inorganici
N
P2O5
K2O
MgO
CaO
SO3
Na2O
± 25 % del tenore dichiarato delle forme di nutrienti presenti, sino ad un massimo di 2 punti percentuali in termini assoluti per ogni nutriente separatamente e per la somma dei nutrienti
-50 % e +100 % del tenore dichiarato di tali nutrienti sino ad un massimo di -2 e +4 punti percentuali in termini assoluti
± 25 % del tenore dichiarato sino ad un massimo di 0,9 punti percentuali in termini assoluti
I limiti di tolleranza del P2O5 si riferiscono all'anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e acqua.
Emendamento 311 Proposta di regolamento Allegato III – parte 3 – PFC 1(B)
Carbonio organico: ± 20% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti
Carbonio organico: ± 15 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti
Azoto organico: ± 50 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Azoto organico: ± 15 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Rame (Cu) totale ± 50% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 2,5 punti percentuali in termini assoluti
Rame (Cu) totale ± 15 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 2,5 punti percentuali in termini assoluti
Rame (Cu) totale ± 50% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti
Rame (Cu) totale ± 15 % di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti
Emendamento 312 Proposta di regolamento Allegato III – parte 3 – PFC 1(C)(I)
Testo della Commissione
Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di macroelementi inorganici
N
P2O5
K2O
MgO
CaO
SO3
Na2O
± 25 % del tenore dichiarato delle forme di nutrienti presenti, sino ad un massimo di 2 punti percentuali in termini assoluti
± 25 % del tenore dichiarato di tali nutrienti sino ad un massimo di 1,5 punti percentuali in termini assoluti
± 25 % del tenore dichiarato sino ad un massimo di 0,9 punti percentuali in termini assoluti
Granulometria: ± 10% di deviazione relativa applicabile alla percentuale dichiarata di materiale che passa attraverso un determinato setaccio
Quantità: ± 5% di deviazione relativa del valore dichiarato
Emendamento
Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di forme di macroelementi inorganici
N
P2O5
K2O
MgO
CaO
SO3
Na2O
± 25 % del tenore dichiarato delle forme di nutrienti presenti, sino ad un massimo di 2 punti percentuali in termini assoluti per ogni nutriente separatamente e per la somma dei nutrienti
-50 % e +100 % del tenore dichiarato di tali nutrienti sino ad un massimo di -2 e +4 punti percentuali in termini assoluti
-50 % e +100 % del tenore dichiarato di tali nutrienti sino ad un massimo di ‑2 e +4 punti percentuali in termini assoluti
I valori sopra citati relativi ai limiti di tolleranza si applicano anche alle forme di azoto e alle solubilità.
Granulometria: ± 20% di deviazione relativa applicabile alla percentuale dichiarata di materiale che passa attraverso un determinato setaccio
Quantità: ± 3% di deviazione relativa del valore dichiarato
Emendamento 313 Proposta di regolamento Allegato III – parte 3 – PFC 3
Testo della Commissione
Forme del nutriente dichiarato e altri criteri di qualità dichiarati
Limiti di tolleranza ammissibili per il parametro dichiarato
pH
± 0,7 al momento della fabbricazione
± 1,0 in qualsiasi momento nella catena di distribuzione
Carbonio (C) organico
± 10% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Azoto (N) totale
± 20% di deviazione relativa sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Anidride fosforica (P2O5) totale
± 20% di deviazione relativa sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Ossido di potassio (K2O) totale
± 20% di deviazione relativa sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Materia secca
± 10% di deviazione relativa del valore dichiarato
Quantità
-5% di deviazione relativa del valore dichiarato al momento della fabbricazione
-25% di deviazione relativa del valore dichiarato in qualsiasi momento nella catena di distribuzione
Carbonio (C) organico/azoto (N) organico
± 20% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti
Granulometria
± 10% di deviazione relativa applicabile alla percentuale dichiarata di materiale che passa attraverso un determinato setaccio
Emendamento
Forme del nutriente dichiarato e altri criteri di qualità dichiarati
Limiti di tolleranza ammissibili per il parametro dichiarato
pH
± 0,7 al momento della fabbricazione
± 0,9 in qualsiasi momento nella catena di distribuzione
Carbonio (C) organico
± 10% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Azoto (N) totale
± 20% di deviazione relativa sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Anidride fosforica (P2O5) totale
± 20% di deviazione relativa sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Ossido di potassio (K2O) totale
± 20% di deviazione relativa sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti
Materia secca
± 10% di deviazione relativa del valore dichiarato
Quantità
— 5% di deviazione relativa del valore dichiarato al momento della fabbricazione
— 15% di deviazione relativa del valore dichiarato in qualsiasi momento nella catena di distribuzione
Carbonio (C) organico/azoto (N) organico
± 20% di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti
Granulometria
± 10% di deviazione relativa applicabile alla percentuale dichiarata di materiale che passa attraverso un determinato setaccio
Emendamento 314 Proposta di regolamento Allegato III – parte 3 – PFC 4
Testo della Commissione
Forme del nutriente dichiarato e altri criteri di qualità dichiarati
Limiti di tolleranza ammissibili per il parametro dichiarato
Conducibilità elettrica
± 50% di deviazione relativa al momento della fabbricazione
± 75% di deviazione relativa in qualsiasi momento nella catena di distribuzione
pH
± 0,7 al momento della fabbricazione
± 1,0 in qualsiasi momento nella catena di distribuzione
Quantità in volume (litri o m3)
— 5% di deviazione relativa al momento della fabbricazione
— 25% di deviazione relativa in qualsiasi momento nella catena di distribuzione
Determinazione della quantità (volume) dei materiali aventi particelle di dimensioni superiori a 60 mm
— 5% di deviazione relativa al momento della fabbricazione
— 25% di deviazione relativa in qualsiasi momento nella catena di distribuzione
Determinazione della quantità (volume) dei substrati di coltivazione preformati
— 5% di deviazione relativa al momento della fabbricazione
— 25% di deviazione relativa in qualsiasi momento nella catena di distribuzione
Azoto (N) idrosolubile
± 50% di deviazione relativa al momento della fabbricazione
± 75% di deviazione relativa in qualsiasi momento nella catena di distribuzione
Anidride fosforica (P2O5) idrosolubile
± 50% di deviazione relativa al momento della fabbricazione
± 75% di deviazione relativa in qualsiasi momento nella catena di distribuzione
Ossido di potassio (K2O) idrosolubile
± 50% di deviazione relativa al momento della fabbricazione
± 75% di deviazione relativa in qualsiasi momento nella catena di distribuzione
Emendamento
Forme del nutriente dichiarato e altri criteri di qualità dichiarati
Limiti di tolleranza ammissibili per il parametro dichiarato
Conducibilità elettrica
± 50% di deviazione relativa al momento della fabbricazione
± 60% di deviazione relativa in qualsiasi momento nella catena di distribuzione
pH
± 0,7 al momento della fabbricazione
± 0,9 in qualsiasi momento nella catena di distribuzione
Quantità in volume (litri o m3)
— 5% di deviazione relativa al momento della fabbricazione
— 15% di deviazione relativa in qualsiasi momento nella catena di distribuzione
Determinazione della quantità (volume) dei materiali aventi particelle di dimensioni superiori a 60 mm
— 5% di deviazione relativa al momento della fabbricazione
— 15% di deviazione relativa in qualsiasi momento nella catena di distribuzione
Determinazione della quantità (volume) dei substrati di coltivazione preformati
— 5% di deviazione relativa al momento della fabbricazione
— 15% di deviazione relativa in qualsiasi momento nella catena di distribuzione
Azoto (N) idrosolubile
± 50% di deviazione relativa al momento della fabbricazione
± 60% di deviazione relativa in qualsiasi momento nella catena di distribuzione
Anidride fosforica (P2O5) idrosolubile
± 50% di deviazione relativa al momento della fabbricazione
± 60% di deviazione relativa in qualsiasi momento nella catena di distribuzione
Ossido di potassio (K2O) idrosolubile
± 50% di deviazione relativa al momento della fabbricazione
± 60% di deviazione relativa in qualsiasi momento nella catena di distribuzione
Emendamento 315 Proposta di regolamento Allegato IV – parte 1 – punto 1 – punto 1 – lettera b
b) uno o più digestati di colture energetiche, come specificato nella CMC 4,
b) uno o più digestati di colture energetiche e rifiuti organici di origine vegetale, come specificato nella CMC4,
Emendamento 316 Proposta di regolamento Allegato IV – parte 1 – punto 1 – punto 1 – lettera f bis (nuova)
(f bis) piante non trasformate o lavorate meccanicamente, parti di piante o estratti di piante, come specificato nella CMC 2.
Emendamento 317 Proposta di regolamento Allegato IV – parte 1 – punto 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)
b bis) un inibitore della denitrificazione, come specificato nella PFC 5(A)(I bis),
Emendamento 318 Proposta di regolamento Allegato IV – parte 1 – punto 3 – punto 2 – lettera a bis (nuova)
a bis) un inibitore della denitrificazione, come specificato nella PFC (A)(I bis),
Emendamento 319 Proposta di regolamento Allegato IV – parte 2 – modulo A – punto 2.2. – lettera b
(b) i disegni e gli schemi di progettazione e di fabbricazione,
soppresso
Emendamento 320 Proposta di regolamento Allegato IV – parte 2 – modulo A – punto 2.2. – lettera c
(c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e dell'utilizzo del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE,
soppresso
Emendamento 321 Proposta di regolamento Allegato IV – parte 2 – modulo A1 – punto 4 – comma 1
I cicli e la prova di cui alle successive rubriche da 4.1 a 4.3 devono essere effettuati per conto del fabbricante su un campione rappresentativo del prodotto almeno ogni tre mesi al fine di verificare la conformità:
I cicli e la prova di cui alle successive rubriche da 4.1 a 4.3 devono essere effettuati per conto del fabbricante su un campione rappresentativo del prodotto almeno ogni sei mesi nel caso di funzionamento continuo dello stabilimento oppure ogni anno nel caso di produzione periodica al fine di verificare la conformità:
Emendamento 322 Proposta di regolamento Allegato IV – parte 2 – modulo A1 – punto 4.3.5. bis (nuovo)
4.3.5. bis. Il fabbricante conserva le relazioni della prova insieme alla documentazione tecnica.
Emendamento 323 Proposta di regolamento Allegato IV – parte 2 – modulo B – punto 3.2. – lettera c – trattino 6
– i verbali di prova e,
– i verbali di prova, inclusi gli studi sull'efficienza agronomica, e,
Emendamento 324 Proposta di regolamento Allegato IV – parte 2 – modulo D1 – punto 2 – lettera b
(b) i disegni e gli schemi di progettazione e di fabbricazione, compresi una descrizione scritta e un diagramma del processo di produzione, ove sia chiaramente individuato ciascun trattamento, recipiente di stoccaggio e settore,
(b) una descrizione scritta e un diagramma del processo di produzione,
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0270/2017).