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Procedura : 2016/2224(INI)
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Ciclo del documento : A8-0295/2017

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A8-0295/2017

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PV 23/10/2017 - 19
CRE 23/10/2017 - 19

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PV 24/10/2017 - 5.17
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P8_TA(2017)0402

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Martedì 24 ottobre 2017 - Strasburgo
Misure legittime per proteggere gli informatori che agiscono nell'interesse pubblico
P8_TA(2017)0402A8-0295/2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 sulle misure legittime per proteggere gli informatori che agiscono nell'interesse pubblico, quando divulgano informazioni riservate di imprese e organismi pubblici (2016/2224(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 2,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11,

–  vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), in particolare l'articolo 10,

–  vista la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti,

–  vista la direttiva (UE) 2013/30 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE,

–  visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione,

–  vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione,

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto(1),

–  vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (TAXE 2)(2),

–  vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere(3),

–  vista la risoluzione 1729 (2010) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla protezione degli informatori,

–  vista la risoluzione 2060 (2015) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa su una migliore protezione degli informatori,

–  vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione(4),

–  vista la comunicazione della Commissione del 6 giugno 2011 dal titolo "La lotta contro la corruzione nell'UE" (COM(2011)0308),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 5 luglio 2016, su ulteriori misure intese a rafforzare la trasparenza e la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali (COM(2016)0451),

–  visto il piano d'azione anticorruzione del G20, in particolare la relativa guida su una legislazione intesa a proteggere gli informatori,

–  vista la relazione dell'OCSE di marzo 2016 sull'impegno per un'efficace protezione degli informatori,

–  vista la decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine di propria iniziativa OI/1/2014/PMC relativa alle denunce di irregolarità ("whistleblowing"),

–  viste la raccomandazione CM/Rec(2014)7 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 30 aprile 2014 sulla protezione degli informatori, nonché la relativa breve guida per l'attuazione di un quadro nazionale del gennaio 2015,

–  vista la risoluzione 2171 (2017) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 27 giugno 2017, che chiede ai parlamenti nazionali di riconoscere il diritto alla segnalazione,

–  visto il principio 4 della raccomandazione dell'OCSE per migliorare il comportamento etico nel servizio pubblico,

–  vista la convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali,

–  vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sul ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE(5),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari costituzionali (A8-0295/2017),

A.  considerando che l'Unione europea si pone come obiettivo il rispetto della democrazia e dello Stato di diritto e garantisce, in tal modo, la libertà di espressione ai suoi cittadini; che la denuncia delle irregolarità rappresenta un aspetto fondamentale della libertà di espressione e di quella di informazione, entrambe sancite dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui rispetto e la cui applicazione vengono garantiti dall'UE; che l'UE promuove la tutela dei lavoratori e il miglioramento delle condizioni di lavoro;

B.  considerando che l'Unione europea contribuisce al rafforzamento della cooperazione internazionale nella lotta contro la corruzione, nel pieno rispetto dei principi del diritto internazionale, dei diritti umani e dello Stato di diritto, nonché della sovranità di ogni paese;

C.  considerando che, a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione europea è competente per quanto riguarda la politica europea comune in materia di asilo;

D.  considerando che la trasparenza e la partecipazione dei cittadini rientrano tra gli sviluppi e le sfide che le democrazie devono affrontare nel ventunesimo secolo;

E.  considerando che fin dai tempi della crisi economica, finanziaria e del debito è stata adottata una serie di misure contro l'elusione e l'evasione fiscali a livello internazionale; che è necessaria una maggiore trasparenza nel settore dei servizi finanziari, al fine di lottare contro le irregolarità, e che alcuni Stati membri hanno già avuto esperienze con i repertori centrali in grado di consentire agli informatori di segnalare violazioni, reali o potenziali, di norme prudenziali nel settore finanziario; che nel 2003 le Nazioni Unite hanno adottato una propria convenzione contro la corruzione(6); che, a seguito di tali rivelazioni, il Parlamento ha istituito due commissioni speciali e una commissione d'inchiesta; che in varie risoluzioni ha affermato la necessità di proteggere gli informatori(7); che le iniziative già adottate per rafforzare lo scambio internazionale di informazioni in materia fiscale sono state molto utili e le numerose fughe di notizie in tale ambito hanno rivelato una grande quantità di informazioni importanti su irregolarità che altrimenti non sarebbero mai emerse;

F.  considerando che gli informatori svolgono un ruolo importante nella segnalazione di attività illecite o irregolari che pregiudicano l'interesse pubblico e il funzionamento delle nostre società e che, per fare ciò, rivelano al loro datore di lavoro, alle autorità pubbliche o direttamente al pubblico, informazioni sulle attività che ledono l'interesse generale;

G.  considerando che, così facendo, gli informatori aiutano gli Stati membri, le istituzioni in prima linea così come gli organismi dell'Unione a prevenire e contrastare, tra le altre cose, eventuali violazioni del principio di integrità e abusi di potere che minacciano o violano la salute e la sicurezza pubbliche, l'integrità finanziaria, l'economia, i diritti umani, l'ambiente o lo Stato di diritto, o che comportano un aumento della disoccupazione, limitano o falsano la concorrenza leale e minano la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e dei processi democratici a livello nazionale ed europeo;

H.  considerando che la corruzione è un problema grave cui è esposta oggigiorno l'Unione europea, in quanto può comportare l'incapacità dei governi di proteggere la popolazione, i lavoratori, lo Stato di diritto e l'economia, e può determinare un degrado delle istituzioni e dei servizi pubblici, della crescita economica e della competitività in vari settori, provocando una perdita di fiducia nella trasparenza e nella legittimità democratica delle istituzioni pubbliche e private e dell'industria; che, secondo le stime, la corruzione costa all'economia dell'Unione 120 miliardi di euro l'anno, ovvero l'1 % del PIL dell'UE;

I.  considerando che, sebbene gli sforzi globali contro la corruzione si siano fino ad ora concentrati prevalentemente sulle irregolarità del settore pubblico, le recenti fughe di notizie hanno messo in evidenza il ruolo svolto da istituzioni finanziarie, consulenti e da altre società private nel facilitare la corruzione;

J.  considerando che diversi casi di informatori che hanno trovato eco nei media hanno dimostrato che la denuncia delle irregolarità permette di far conoscere al pubblico e alle autorità politiche informazioni di interesse pubblico, quali attività illecite o irregolari ovvero altri gravi illeciti nel settore privato e pubblico; che taluni dei predetti atti sono stati pertanto oggetto di misure correttive;

K.  considerando che la salvaguardia della riservatezza contribuisce alla creazione di canali più efficaci per denunciare i casi di frode, corruzione o altre violazioni, e che, a causa della sensibilità delle informazioni, la cattiva gestione della riservatezza può causare una fuga non autorizzata di informazioni e una violazione dell'interesse pubblico dell'Unione e degli Stati membri;

L.  considerando che l'introduzione di registri pubblici sulla titolarità effettiva per le società fiduciarie e di dispositivi giuridici simili, così come altre misure di trasparenza per gli strumenti d'investimento possono contribuire alla prevenzione delle irregolarità di cui si interessano normalmente gli informatori;

M.  considerando che tutelare la riservatezza dell'identità degli informatori e delle informazioni da essi fornite contribuisce alla creazione di canali più efficaci per denunciare i casi di frode, corruzione, irregolarità, i casi di condotta scorretta e altre gravi violazioni, e che, a causa della sensibilità delle informazioni, la cattiva gestione della riservatezza potrebbe causare una fuga indesiderata di notizie e una violazione dell'interesse pubblico nell'Unione; che, nel settore pubblico, la protezione degli informatori può agevolare l'individuazione dell'appropriazione indebita di fondi pubblici, delle frodi o di altre forme di corruzione transfrontaliera connessa agli interessi nazionali o dell'Unione;

N.  considerando deplorevole il fatto che i canali esistenti per la presentazione di denunce formali sulla cattiva condotta delle società multinazionali raramente portano a sanzioni concrete contro le irregolarità;

O.  considerando che l'azione degli informatori si è rivelata utile in numerosi ambiti, sia nel settore pubblico che in quello privato, quali la sanità pubblica, la fiscalità, l'ambiente, la protezione dei consumatori, la lotta contro la corruzione e la discriminazione nonché il rispetto dei diritti sociali;

P.  considerando che i casi devono essere ben circoscritti, alla luce della natura delle funzioni esercitate, della gravità dei fatti e dei rischi individuati;

Q.  considerando che è di fondamentale importanza non oltrepassare il limite tra delazione e segnalazione; che non si tratta di sapere tutto su tutti, bensì di individuare i casi di mancata assistenza a una democrazia in pericolo;

R.  considerando che, in molti casi, gli informatori sono oggetto di misure di ritorsione, di intimidazioni, di tentativi di pressione, intesi a impedire loro o a dissuaderli dal fare una segnalazione o a punirli per averlo fatto; che tale pressione, in particolare, viene spesso esercitata sul luogo di lavoro, dove gli informatori che hanno portato alla luce informazioni nell'interesse pubblico, nell'ambito del loro rapporto di lavoro, possono trovarsi in una posizione più debole rispetto ai datori di lavoro;

S.  considerando che sono spesso emerse preoccupazioni riguardo al fatto che gli autori di segnalazioni di irregolarità, che agiscono nel pubblico interesse, potrebbero essere esposti ad atteggiamenti ostili, vessatori, intimidatori e di esclusione sul luogo di lavoro, ad ostacoli nella futura ricerca di un impiego, alla perdita dei mezzi di sostentamento e spesso anche a gravi minacce per i propri familiari e colleghi; che i timori di ritorsioni possono avere un effetto deterrente sugli autori di segnalazioni di irregolarità, compromettendo in tal modo l'interesse pubblico;

T.  considerando che la protezione degli informatori andrebbe garantita per legge e rafforzata in tutta l'UE, sia nel settore pubblico che quello privato, a condizione che detti informatori agiscano per motivi ragionevoli; che tali meccanismi di protezione dovrebbero essere equilibrati e garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali e giuridici delle persone oggetto della segnalazione; che i predetti meccanismi dovrebbero applicarsi ai giornalisti investigativi, che continuano a essere vulnerabili rispetto alla divulgazione di informazioni sensibili, nonché tutelare gli informatori in nome della riservatezza delle fonti;

U.  considerando che in diversi Stati membri la protezione degli informatori non è adeguatamente garantita, mentre in molti altri sono stati introdotti programmi avanzati volti a proteggerli, ma che spesso mancano di coerenza e, pertanto, offrono un livello di tutela insufficiente; che ne consegue una frammentazione della protezione degli informatori in Europa, che genera difficoltà per questi ultimi nel momento in cui cercano di conoscere i loro diritti e le modalità di segnalazione, nonché un'incertezza giuridica, specialmente nelle situazioni transfrontaliere;

V.  considerando che l'Ufficio del Mediatore europeo ha chiare competenze in relazione all'esame delle denunce dei cittadini dell'UE su casi di cattiva amministrazione nelle istituzioni dell'Unione, ma di per sé non svolge alcun ruolo nella protezione degli informatori;

W.  considerando che molto spesso la denuncia di irregolarità non è limitata alle questioni economiche e finanziarie; che la mancanza di una protezione adeguata potrebbe dissuadere gli informatori dal denunciare le violazioni dei doveri professionali, onde evitare il rischio di ritorsioni e/o di rappresaglie; che l'OCSE ha riferito che nel 2015 l'86% delle imprese disponeva di un meccanismo di denuncia dei casi sospetti di gravi violazioni dei doveri professionali, ma che oltre un terzo di esse era privo di una chiara politica di protezione degli informatori dalle ritorsioni, o non sapeva se tale politica esistesse; che, dopo aver denunciato illeciti, violazioni dei doveri professionali e attività illegali di natura economica e finanziaria, numerosi informatori sono stati sottoposti a procedimenti giudiziari; che le persone che segnalano o divulgano informazioni nell'interesse pubblico sono spesso vittime di ritorsioni, così come lo sono i loro familiari e i loro colleghi, circostanza che può segnare la fine della loro carriera; che la Corte europea dei diritti dell'uomo dispone di una giurisprudenza consolidata in materia di informatori, ma la protezione degli informatori dovrebbe essere garantita dalla legge; che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantisce la libertà di espressione e il diritto alla buona amministrazione;

X.  considerando che la protezione degli informatori nell'Unione europea non dovrebbe essere limitata solo ai casi europei, ma dovrebbe essere applicata anche ai casi internazionali;

Y.  considerando che sul luogo di lavoro occorre favorire un ambiente che consenta alle persone di sentirsi sicure di poter esprimere preoccupazioni riguardo ai potenziali casi di illeciti come inadempienze, cattiva condotta, cattiva gestione, frode o attività illecita; che è estremamente importante promuovere la giusta cultura in cui le persone si sentano in grado di segnalare problematiche senza il timore di ritorsioni che potrebbero compromettere la loro attuale e futura situazione occupazionale;

Z.  considerando che in molti paesi, e in particolare nel settore privato, i lavoratori sono soggetti a obblighi di riservatezza relativamente a talune informazioni, con il risultato che gli informatori potrebbero andare incontro a misure disciplinari per aver effettuato segnalazioni al di fuori dei loro rapporti di lavoro;

AA.  considerando che, secondo l'OCSE, oltre un terzo delle organizzazioni dotate di meccanismo di segnalazione non dispongono di una politica scritta sulla protezione degli informatori da ritorsioni o non ne sono a conoscenza;

AB.  considerando che il diritto dell'UE prevede già determinate norme a tutela degli informatori contro determinate forme di ritorsione in vari ambiti, ma che la Commissione non ha ancora proposto misure legislative adeguate per una protezione effettiva e uniforme degli informatori e dei relativi diritti nell'Unione;

AC.  considerando che dal 1º gennaio 2014 tutte le istituzioni dell'Unione hanno l'obbligo di introdurre norme interne per proteggere gli informatori che sono funzionari delle istituzioni dell'UE, conformemente agli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater dello statuto dei funzionari;

AD.  considerando che il Parlamento europeo ha chiesto a più riprese una serie di misure orizzontali a tutela degli informatori nell'Unione;

AE.  considerando che, nella sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere, in quella del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto, in quella del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione, nonché in quella del 14 febbraio 2017 sul ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE, il Parlamento europeo invita la Commissione a presentare una proposta legislativa volta a istituire un programma europeo efficace e globale di protezione degli informatori, che tuteli coloro che denunciano presunti casi di frode o di attività illecite lesive dell'interesse pubblico o degli interessi finanziari dell'Unione europea;

AF.  considerando che qualsiasi persona di un paese terzo, riconosciuta quale informatore dall'Unione europea o da un suo Stato membro, deve beneficiare di tutte le misure di protezione applicabili se, nel quadro delle sue funzioni o meno, è venuta a conoscenza e ha divulgato informazioni relative a comportamenti illegali o fatti di spionaggio, commessi da un paese terzo o da un'impresa nazionale o multinazionale, che ledono uno Stato, una nazione o cittadini dell'Unione, mettendo in pericolo a loro insaputa l'integrità di un governo, la sicurezza nazionale o le libertà collettive o individuali;

AG.  considerando che a partire dal 1° luglio 2014 la quasi totalità delle istituzioni e degli organismi europei ha recepito nei rispettivi regolamenti interni, in via obbligatoria, misure volte a tutelare gli informatori, conformemente agli articoli 22 ter e 22 quater dello statuto dei funzionari;

AH.  considerando che esistono ormai principi ben consolidati di organizzazioni internazionali, quali il Consiglio d'Europa e l'OCSE, nonché una giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell'uomo;

AI.  considerando che l'importanza della protezione degli informatori è stata riconosciuta da tutti gli organismi internazionali per la lotta alla corruzione e che sono state stabilite norme in materia di denunce di irregolarità dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa (CM(Rec(2014)7 e dalla raccomandazione dell'OCSE del 2009 contro la corruzione;

AJ.  considerando che è indispensabile istituire urgentemente un quadro giuridico orizzontale e completo che, definendo diritti e doveri, protegga efficacemente gli informatori negli Stati membri dell'UE e nelle istituzioni, nelle autorità e negli organi dell'Unione;

Ruolo degli informatori e necessità di proteggerli

1.  invita la Commissione, dopo aver proceduto a una valutazione della base giuridica appropriata per consentire all'Unione di adottare misure supplementari, a presentare entro la fine dell'anno una proposta legislativa orizzontale che stabilisca un quadro normativo comune globale in grado di garantire un elevato livello di protezione degli informatori nell'UE a tutti i livelli, nel settore pubblico e in quello privato, nonché presso le istituzioni europee e nazionali, ivi compresi gli organi, gli uffici e le agenzie europee e nazionali, tenendo conto del contesto nazionale e senza limitare la facoltà degli Stati membri di adottare misure supplementari; sottolinea che ad oggi esistono diverse possibilità di basi giuridiche che permettono all'Unione di agire in materia; chiede alla Commissione di valutare tutte queste possibilità per proporre un ampio meccanismo coerente ed efficace; ricorda alla Commissione la dottrina elaborata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, attraverso una costante giurisprudenza, sul concetto di competenze implicite dell'Unione, che consente il ricorso a diverse basi giuridiche;

2.  evidenzia che è irragionevole e preoccupante il fatto che i cittadini e i giornalisti vengano perseguiti, anziché ricevere protezione giuridica, quando rivelano informazioni in nome dell'interesse generale, comprese informazioni su presunti casi di violazione dei doveri professionali, illeciti, frode e attività illegali, in particolare se si tratta di comportamenti che violano i principi fondamentali dell'Unione europea, come l'elusione e l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro;

3.  propone che gli accordi internazionali in materia di servizi finanziari, fiscalità e concorrenza includano disposizioni relative alla protezione degli informatori;

4.  sottolinea la necessità di assicurare la certezza del diritto relativamente alle disposizioni di in materia di protezione degli informatori, in quanto l'assenza continua di chiarezza e un approccio frammentato scoraggiano i potenziali informatori dall'agire; evidenzia pertanto che la pertinente legislazione dell'Unione dovrebbe definire una chiara procedura per il corretto trattamento delle segnalazioni e l'efficace protezione degli informatori;

5.  ricorda che qualsiasi quadro normativo futuro dovrebbe tenere conto delle regole, dei diritti e dei doveri che disciplinano l'occupazione e influiscono su di essa; sottolinea inoltre che ciò dovrebbe essere fatto in consultazione con le parti sociali e in conformità degli accordi di contrattazione collettiva;

6.  chiede che tale normativa stabilisca che le società che attuano ritorsioni accertate nei confronti degli informatori non possano percepire fondi europei né stipulare contratti con la pubblica amministrazione;

7.  incoraggia gli Stati membri a sviluppare criteri e indicatori sulle politiche riguardanti gli informatori nel settore pubblico e privato;

8.  invita gli Stati membri a tenere conto dell'articolo 33 della Convenzione dell'ONU contro la corruzione, sottolineando il ruolo degli informatori nella prevenzione della corruzione e nella lotta contro di essa;

9.  deplora il fatto che solo alcuni Stati membri abbiano introdotto sistemi sufficientemente avanzati di protezione degli informatori; invita gli Stati membri che non hanno ancora adottato tali sistemi o principi correlati nel loro diritto nazionale a farlo quanto prima;

10.  insiste sulla necessità di riservare una maggiore attenzione all'etica commerciale nei curricula dei corsi di studi in economia e commercio e in discipline affini;

11.  incoraggia gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione a promuovere una cultura di riconoscimento dell'importante ruolo svolto dagli informatori nella società, anche attraverso campagne di sensibilizzazione; chiede alla Commissione, in particolare, di presentare un piano globale al riguardo; ritiene necessario promuovere una cultura etica nel servizio pubblico e nei luoghi di lavoro, in modo da porre in evidenza l'importanza di sensibilizzare i dipendenti in merito ai quadri giuridici già esistenti relativi alla denuncia di irregolarità, in cooperazione con le organizzazioni sindacali;

12.  esorta la Commissione a monitorare le disposizioni degli Stati membri in materia di informatori al fine di agevolare lo scambio di buone pratiche, contribuendo a una più efficace protezione degli informatori a livello nazionale;

13.  invita la Commissione a presentare un piano globale volto a scoraggiare i trasferimenti patrimoniali verso paesi terzi, che proteggono l'anonimato delle persone corrotte;

14.  intende per "informatore" qualsiasi persona che segnala o rivela informazioni di interesse generale, anche a livello europeo, concernenti un fatto illegale o illecito, un atto che costituisce una minaccia o un pregiudizio, che minaccia o lede l'interesse generale, di norma, ma non esclusivamente, nel contesto del suo rapporto di lavoro, sia esso nel settore pubblico o privato, nel contesto di una relazione contrattuale o in quello della sua attività sindacale o associativa; sottolinea che il concetto di "informatore" comprende gli individui che si trovano al di fuori del tradizionale rapporto tra datore di lavoro e dipendente, quali i consulenti, gli appaltatori, i tirocinanti, i volontari, gli studenti lavoratori, i lavoratori temporanei e gli ex dipendenti, che possiedono le prove di tali atti ovvero hanno dei motivi ragionevoli per ritenere che le informazioni divulgate siano veritiere;

15.  ritiene che anche gli individui che si trovano al di fuori del tradizionale rapporto tra datore di lavoro e dipendente, quali i consulenti, gli appaltatori, i tirocinanti, i volontari, gli studenti lavoratori, i lavoratori temporanei, gli ex dipendenti e i cittadini, dovrebbero poter accedere ai canali di segnalazione e beneficiare di un'adeguata protezione quando rivelano informazioni relative a un fatto illegale o illecito o un atto che pregiudica l'interesse pubblico;

16.  afferma che è necessaria una soluzione chiara per gli informatori che lavorano nelle imprese registrate nell'Unione ma con sede al di fuori dell'Unione;

17.  ritiene che fra i pregiudizi all'interesse generale figurino, a titolo non esaustivo, i casi di corruzione, i reati, le violazioni degli obblighi giuridici, gli errori giudiziari, gli abusi di potere, i conflitti di interesse, l'utilizzo illecito di fondi pubblici, gli sviamenti di potere, i flussi finanziari illeciti, le minacce per l'ambiente, la salute, la sicurezza pubblica, la sicurezza nazionale e globale e la protezione della vita privata e dei dati personali, l'elusione fiscale, le violazioni dei diritti dei consumatori, la violazione dei diritti dei lavoratori e di altri diritti sociali, la violazione dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, nonché gli atti volti a nascondere tali violazioni;

18.  ritiene che l'interesse pubblico generale debba prevalere rispetto al valore privato o economico delle informazioni rivelate e che dovrebbe essere possibile divulgare informazioni su minacce gravi per l'interesse generale, anche quando sono protette giuridicamente; ritiene tuttavia che sia opportuno applicare procedure speciali per le informazioni relative al rispetto dell'etica professionale e le informazioni classificate relative alla sicurezza nazionale e alla difesa; reputa che, nei suddetti casi, le informazioni andrebbero comunicate a un'autorità competente;

19.  sottolinea che occorre sempre garantire una protezione efficace degli informatori, anche se la rivelazione non riguarda atti illeciti, laddove vengano rivelate informazioni con l'obiettivo di evitare un possibile pregiudizio all'interesse pubblico generale;

20.  sottolinea la necessità che gli Stati membri rispettino le raccomandazioni del Consiglio d'Europa relative alla protezione degli informatori;

21.  sottolinea che il ruolo degli informatori nel rivelare gravi violazioni dell'interesse generale è andato emergendo in varie occasioni da diversi anni a questa parte e che essi contribuiscono alla democrazia, alla trasparenza della politica e dell'economia nonché all'informazione pubblica; osserva inoltre che, per i predetti motivi, è opportuno riconoscere che tali figure sono necessarie per prevenire atti illeciti; sottolinea che gli informatori si sono dimostrati una fonte essenziale per il giornalismo investigativo nonché per una stampa indipendente; ricorda che la garanzia della segretezza delle fonti è essenziale per la libertà di stampa; chiede agli Stati membri di provvedere affinché il diritto dei giornalisti a non rivelare l'identità di una fonte venga protetto in maniera efficace; ritiene che i giornalisti siano altresì vulnerabili e che dovrebbero quindi beneficiare di una tutela giuridica;

22.  osserva che negli ultimi anni taluni Stati membri hanno adottato misure per rafforzare i diritti degli informatori; deplora tuttavia il fatto che gli informatori continuino a essere oggetto di azioni giudiziarie civili e penali in diversi Stati membri, in particolare nei paesi in cui gli strumenti esistenti per difenderli, supportarli e proteggerli sono assenti, insufficienti o poco efficaci; rileva inoltre che le disparità tra gli Stati membri portano a un'incertezza giuridica, a una ricerca del foro più vantaggioso e a rischi di trattamenti iniqui;

23.  ritiene che l'assenza di un'adeguata protezione degli informatori abbia un impatto negativo sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;

24.  ritiene che l'attuazione di disposizioni giuridiche esaustive in materia di protezione degli informatori incoraggi una cultura della libertà di parola e che la funzione degli informatori dovrebbe essere promossa come un atto di civismo; esorta pertanto gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione a promuovere il ruolo positivo degli informatori, nonché le gravi preoccupazioni riguardo la loro posizione spesso vulnerabile e indifesa, in particolare attraverso campagne di sensibilizzazione e protezione, comunicazione e sforzi in materia di formazione; raccomanda alla Commissione, in particolare, di presentare un piano globale in relazione al problema; chiede, in tale contesto, di lanciare un sito Internet che possa fornire informazioni utili sulla protezione degli informatori e dove poter presentare le denunce; sottolinea che tale sito Internet dovrebbe essere facilmente accessibile al pubblico e mantenere l'anonimato dei dati degli utenti;

25.  chiede l'adozione di misure per cambiare la percezione del pubblico, in modo particolare dei politici, dei datori di lavoro e dei media, rispetto agli informatori, mettendone in evidenza il ruolo positivo quali meccanismi di allerta precoce e di dissuasione per individuare e prevenire abusi e corruzione nonché quali meccanismi di assunzione delle responsabilità in grado di consentire il controllo pubblico dei governi e delle imprese;

26.  incoraggia gli Stati membri a promuovere in maniera attiva una cultura della trasparenza nei luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato, che consenta alle organizzazioni o alle imprese di operare nel rispetto di norme etiche rigorose, ispiri fiducia ai lavoratori affinché possano denunciare irregolarità e permetta quindi di prendere provvedimenti per prevenire eventuali minacce o danni ovvero per porvi rimedio;

27.  incoraggia gli Stati membri a valutare periodicamente l'efficacia delle misure attuate, prendendo in considerazione la posizione dell'opinione pubblica sugli atteggiamenti rispetto alla denuncia di irregolarità e agli informatori, le indagini intersettoriali degli alti dirigenti preposti a ricevere e gestire le segnalazioni e gli studi di ricerca indipendenti sulle denunce di irregolarità nei luoghi di lavoro;

28.  esorta gli Stati membri che non hanno ancora adottato una normativa in materia di denuncia delle irregolarità a provvedere in tal senso nel prossimo futuro e invita la Commissione a valutare la possibilità di creare una piattaforma per lo scambio di buone pratiche in materia tra gli Stati membri e con i paesi terzi.

29.  sottolinea l'importanza della ricerca e dello scambio di buone pratiche per favorire una migliore protezione degli informatori a livello europeo;

30.  esorta la Corte dei conti europea e l'Ufficio del Mediatore europeo a pubblicare entro la fine del 2017: 1) relazioni speciali contenenti statistiche e un chiaro resoconto dei precedenti dei casi di denuncia di irregolarità individuati presso istituzioni europee, imprese, associazioni, organizzazioni e altri organismi registrati nell'Unione; 2) il seguito dato dalle istituzioni interessate in relazione ai casi rivelati, sulla base degli attuali orientamenti e regole della Commissione; 3) il risultato di ogni indagine aperta come conseguenza delle informazioni ricevute dagli informatori; 4) le misure previste in ogni caso per la protezione degli informatori;

Meccanismo di segnalazione

31.  osserva che la mancanza di mezzi di protezione e di canali sicuri di denuncia chiaramente definiti così come la possibile assenza di monitoraggio costituiscono un ostacolo per le attività degli informatori e possono impedire loro di divulgare informazioni, mettendo così alcuni di essi a tacere; si preoccupa per le ritorsioni e le pressioni cui sono oggetto gli informatori quando si rivolgono alla persona o al soggetto sbagliati all'interno della loro organizzazione;

32.  ritiene che occorra realizzare un sistema coerente, credibile e affidabile che consenta di effettuare le segnalazioni all'interno o all'esterno dell'organizzazione e alle autorità competenti; reputa che un sistema di questo tipo possa agevolare la valutazione della credibilità e della validità delle informazioni divulgate in siffatto contesto;

33.  invita la Commissione a studiare un sistema che consenta la segnalazione di irregolarità all'interno e all'esterno dell'organizzazione; sottolinea che, a tal fine, è necessario stabilire procedure chiare ed eque, assicurando nel contempo il pieno rispetto dei diritti fondamentali e di quelli giuridici sia dell'informatore che del presunto responsabile dell'irregolarità; ritiene che i datori di lavoro andrebbero incoraggiati a porre in essere procedure di segnalazione interna e che in ciascuna organizzazione vi dovrebbe essere almeno una persona indipendente e imparziale incaricata di raccogliere le segnalazioni; ritiene che occorra coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori nell'assegnazione di tale incarico; sottolinea che il destinatario delle segnalazioni dare un seguito adeguato a ogni segnalazione ricevuta e aggiornare in tempi ragionevoli l'informatore circa tale seguito;

34.  ritiene che ogni organizzazione dovrebbe istituire canali di denuncia chiari, che consentano agli informatori di effettuare segnalazioni all'interno della loro organizzazione; sottolinea che ogni lavoratore deve essere informato della procedura di segnalazione applicabile, la quale deve garantire il rispetto della riservatezza e un trattamento tempestivo della segnalazione; evidenzia che l'informatore deve poter continuare a rivolgersi alle autorità pubbliche, alle organizzazioni non governative e ai media, in particolare in mancanza di una risposta favorevole da parte dell'organizzazione, o qualora la segnalazione interna o alle autorità competenti comprometta manifestamente l'efficacia della segnalazione stessa oppure qualora l'informatore sia a rischio ovvero necessiti di divulgare con urgenza le informazioni;

35.  ricorda il diritto del pubblico a essere informato di qualsiasi comportamento che potrebbe pregiudicare l'interesse generale; sottolinea a tale proposito che gli informatori dovrebbero essere sempre messi in condizione di divulgare pubblicamente informazioni relative a un fatto illegale o illecito o a un atto lesivo dell'interesse generale;

36.  ricorda che la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sul ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea invita altresì le istituzioni dell'Unione, in cooperazione con tutte le autorità nazionali competenti, a introdurre e adottare tutte le misure necessarie a tutelare la riservatezza delle fonti d'informazione, e chiede pertanto la creazione di un sito web controllato dove poter presentare le denunce in maniera del tutto confidenziale;

37.  reputa che la segnalazione all'esterno dell'organizzazione, anche direttamente al grande pubblico senza passare per una fase interna, non costituisca un motivo di annullamento della segnalazione, di azione penale o di rifiuto del diritto alla protezione; ritiene che occorra garantire la protezione indipendentemente dal canale di segnalazione scelto nonché sulla base delle informazioni comunicate e del fatto che l'informatore aveva motivi ragionevoli di credere nella veridicità delle informazioni;

Protezione concessa in caso di segnalazione

38.  è preoccupato per i rischi a cui sono esposti gli informatori sul loro luogo di lavoro, in particolare per i rischi di ritorsioni dirette o indirette da parte del datore di lavoro o di chi lavora o agisce per conto di quest'ultimo; sottolinea che tali ritorsioni si traducono spesso in un'esclusione, un rallentamento o un arresto dell'avanzamento di carriera, se non addirittura in un licenziamento, nonché in molestie psicologiche; evidenzia che tali ritorsioni costituiscono un freno all'azione degli informatori; reputa necessario introdurre misure di protezione contro le ritorsioni; ritiene che le ritorsioni andrebbero penalizzate e sanzionate in maniera efficace; sottolinea che, nel momento in cui una persona viene riconosciuta quale informatore, occorre prendere misure intese a proteggerla, a far cessare tutte le misure di ritorsione adottate nei suoi confronti e a concederle un risarcimento integrale per il pregiudizio arrecato o i danni subiti; ritiene che tali disposizioni debbano figurare nella proposta di direttiva orizzontale della Commissione relativa alla protezione degli informatori;

39.  ritiene che gli informatori dovrebbero avere la possibilità di presentare una domanda di provvedimenti provvisori intesi a evitare azioni di ritorsione, come il licenziamento, fintantoché non si sia concluso un qualsiasi procedimento amministrativo, giudiziario o di altro tipo;

40.  sottolinea che nessun rapporto di lavoro dovrebbe limitare il diritto alla libertà di espressione di un individuo e che nessuno dovrebbe essere discriminato in caso di esercizio di tale diritto;

41.  ricorda che qualsiasi quadro normativo futuro dovrà tenere conto delle regole, dei diritti e dei doveri che disciplinano l'occupazione e influiscono su di essa; sottolinea inoltre che ciò dovrebbe avvenire coinvolgendo le parti sociali e rispettando i contratti collettivi di lavoro;

42.  sottolinea che gli informatori e i loro familiari, nonché chiunque li assista e la cui vita o sicurezza siano in pericolo, devono aver diritto a una tutela effettiva e adeguata della loro integrità fisica, morale e sociale e dei loro mezzi di sussistenza grazie a un grado di riservatezza il più elevato possibile;

43.  sottolinea che tali misure di protezione si applicano altresì quando l'informatore segnala dei comportamenti che coinvolgono degli Stati membri;

44.  osserva che i giornalisti investigativi e la stampa indipendente esercitano una professione spesso solitaria di fronte alle numerose pressioni che possono subire e che è pertanto essenziale proteggerli da ogni tentativo di intimidazione;

45.  suggerisce che le persone che sono state oggetto di ritorsioni per aver segnalato o divulgato informazioni nell'interesse generale, in particolare nel caso ciò abbia comportato la perdita del lavoro, dovrebbero avere la possibilità di presentare una domanda di provvedimenti provvisori in attesa della conclusione di eventuali procedimenti civili;

46.  condanna la pratica delle "azioni bavaglio", che consiste nell'avviare o minacciare di avviare azioni giudiziarie nei confronti di un informatore con l'intento non di ottenere giustizia, bensì di indurlo ad autocensurarsi o di portarlo ad un esaurimento finanziario, morale o psicologico; ritiene che tale sviamento di procedura debba essere soggetto a sanzioni penali e ad altre sanzioni;

47.  ricorda il rischio di azioni penali e civili in cui incorrono gli informatori; sottolinea che questi ultimi rivestono molto spesso il ruolo della parte debole in caso di procedimenti giudiziari; ritiene pertanto che, nel caso di presunte ritorsioni nei confronti dell'informatore, il datore di lavoro debba dimostrare che le misure adottate non hanno nulla a che vedere con la segnalazione dell'informatore; ritiene che occorra garantire la protezione degli informatori in funzione delle informazioni divulgate e non dell'intenzione degli informatori stessi; sottolinea tuttavia che l'informatore deve aver divulgato informazioni ritenute veritiere; reputa che sia necessario garantire la riservatezza durante l'intero procedimento e che l'identità dell'informatore non vada rivelata senza il suo consenso; sottolinea che una violazione della riservatezza dell'identità dell'informatore senza il consenso di quest'ultimo dovrebbe essere oggetto di sanzioni, anche penali;

48.  ritiene che gli informatori non dovrebbero essere soggetti ad azioni penali o civili ovvero a sanzioni amministrative o disciplinari per le segnalazioni da essi effettuate;

49.   ritiene che la possibilità per l'informatore di fare una segnalazione anonima possa permettere la condivisione di informazioni che altrimenti non sarebbero state segnalate; sottolinea, in tale contesto, che è opportuno introdurre strumenti, disciplinati in modo chiaro, per poter effettuare segnalazioni in forma anonima all'organo nazionale o europeo indipendente incaricato di raccogliere le segnalazioni, verificarne la credibilità, dare seguito alla risposta e fornire consulenza agli informatori, anche in ambito digitale, definendo con precisione i casi in cui si applicano gli strumenti di segnalazione anonima; sottolinea che l'identità dell'informatore e qualsiasi altra informazione che ne permetta l'identificazione non possono essere rivelate senza il suo consenso; ritiene che un'eventuale violazione dell'anonimato dovrebbe essere soggetta a sanzioni;

50.  sottolinea che nessuno dovrebbe perdere il diritto alla protezione per il solo motivo di aver commesso un errore di valutazione dei fatti o perché la minaccia percepita per l'interesse generale non si è concretizzata, a condizione che, al momento della segnalazione, abbia avuto motivi ragionevoli di credere nella sua veridicità; ricorda che, in caso di false accuse, i responsabili dovrebbero essere chiamati a rispondere delle loro azioni e non dovrebbero beneficiare della protezione concessa agli informatori; sottolinea che ogni persona lesa, direttamente o indirettamente, per mezzo della segnalazione o comunicazione di informazioni inesatte o fuorvianti, dovrebbe godere del diritto ad un ricorso efficace contro le segnalazioni malevoli o abusive;

51.  ricorda l'importanza di sviluppare strumenti volti a vietare ogni forma di ritorsione, che si tratti di misure passive di licenziamento o di altre misure passive; esorta gli Stati membri ad astenersi dal considerare reato l'operato degli informatori quando rivelano informazioni su attività illegali o illecite o su atti che pregiudicano o minacciano l'interesse pubblico;

52.  ricorda che in ogni caso la normativa UE vigente deve essere applicata in maniera corretta, tanto dalle istituzioni dell'Unione quanto dagli Stati membri, e interpretata nel senso più favorevole possibile alla protezione degli informatori che agiscono nell'interesse pubblico; sottolinea che la protezione degli informatori è stata già riconosciuta quale meccanismo chiave per garantire un'efficace applicazione della legislazione dell'UE; invita pertanto gli Stati membri ad astenersi dal criminalizzare le azioni degli informatori che divulgano informazioni nell'interesse pubblico;

Supporto agli informatori

53.  sottolinea il ruolo svolto dalle autorità pubbliche, dai sindacati e dalle organizzazioni della società civile nel supportare e aiutare gli informatori nei loro rapporti con l'organizzazione;

54.  sottolinea che, oltre ai rischi professionali, gli informatori e le persone che li assistono affrontano rischi personali, psicologici, sociali e finanziari; ritiene che, ove applicabile, sia opportuno prevedere un adeguato sostegno psicologico, garantire assistenza legale specializzata agli informatori che ne fanno richiesta e non dispongono delle risorse necessarie, concedere un aiuto sociale e finanziario a coloro che ne giustificano debitamente l'esigenza e, in via cautelativa, in caso di procedimenti giudiziari o civili nei confronti di un informatore, nel rispetto delle leggi e delle prassi nazionali; aggiunge che occorre prevedere un risarcimento, qualunque sia la natura del danno subito dall'informatore a causa della segnalazione;

55.  fa riferimento, a tale proposito, al fatto che il Mediatore europeo ha dichiarato in Parlamento di essere disposto a valutare la possibilità di creare un organismo di questo genere in seno all'Ufficio del Mediatore, ed esorta la Commissione a valutare se è possibile conferire i predetti compiti al Mediatore europeo, che è già competente per l'esame delle denunce di irregolarità nelle istituzioni dell'UE;

56.  invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE, in cooperazione con tutte le autorità competenti, a introdurre e adottare tutte le misure necessarie per tutelare la riservatezza delle fonti d'informazione, al fine di evitare eventuali azioni discriminatorie o minacce, nonché a creare canali di segnalazione trasparenti, a istituire autorità indipendenti a livello nazionale ed europeo per la protezione degli informatori, nonché a valutare l'opportunità di dotarle di fondi di aiuto specifici; chiede inoltre l'istituzione di un'autorità centrale europea per un'efficace protezione degli informatori e delle persone che li assistono, sulla falsariga di quanto già avviene con il sistema di autorità garanti della protezione dei dati;

57.  invita la Commissione, affinché tali misure siano efficaci, a sviluppare strumenti incentrati sulla protezione contro procedimenti giudiziari ingiustificati, sanzioni economiche e discriminazioni;

58.  invita gli Stati membri a istituire organismi indipendenti, dotati di sufficienti risorse di bilancio, di competenze ed esperti adeguati, incaricati di raccogliere le segnalazioni, di verificarne la credibilità, di dare seguito alla risposta e di fornire consulenza agli informatori, in particolare in mancanza di una risposta favorevole da parte della loro organizzazione, nonché di orientare questi ultimi verso un aiuto finanziario adeguato, in particolare nelle situazioni transfrontaliere o nei casi che coinvolgono direttamente gli Stati membri o le istituzioni dell'Unione; suggerisce che tali organismi pubblichino una relazione annuale sulle segnalazioni ricevute e il relativo trattamento, rispettando la condizione di riservatezza delle eventuali indagini in corso;

59.  sottolinea che è opportuno consentire l'accesso alle informazioni e fornire consulenza riservata a titolo gratuito a coloro che intendono effettuare una segnalazione nell'interesse pubblico oppure divulgare informazioni concernenti un atto illegale o illecito che pregiudica o minaccia l'interesse generale; constata che sarebbe opportuno identificare le strutture in grado di fornire tali informazioni e tali forme di consulenza e rendere pubblicamente disponibili i loro recapiti;

60.  insiste sul fatto che, oltre al beneficio dell'insieme delle misure di protezione previste per gli informatori, è essenziale garantire loro in particolare accoglienza, alloggio e sicurezza in uno Stato membro che non sia firmatario di una convenzione di estradizione con il paese che ha commesso le azioni oggetto della segnalazione; nel caso di accordi di estradizione esistenti tra l'Unione europea e il paese terzo coinvolto, invita la Commissione, in applicazione dell'articolo 67, paragrafo 2, TFUE, relativo alla politica europea in materia di asilo, ad agire nel quadro delle proprie competenze e ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie nei confronti degli informatori particolarmente esposti al rischio di gravi ritorsioni nel paese di cui hanno rivelato pratiche illegali o fraudolente;

61.  invita la Commissione a proporre l'istituzione di un organismo analogo a livello di Unione, dotato di sufficienti risorse di bilancio, di competenze ed esperti adeguati, incaricato di coordinare le azioni degli Stati membri, in particolare nelle situazioni transfrontaliere; ritiene che tale organo europeo dovrebbe inoltre poter raccogliere le segnalazioni, verificarne la credibilità, emanare raccomandazioni vincolanti e orientare gli informatori quando la risposta fornita dallo Stato membro o dagli organismi nazionali è chiaramente inadeguata; suggerisce che tale organismo pubblichi una relazione annuale sulle segnalazioni ricevute e il relativo trattamento, rispettando la condizione di riservatezza delle eventuali indagini in corso; reputa che il mandato del Mediatore europeo potrebbe essere ampliato per svolgere tale funzione;

62.  reputa che, qualora venga riconosciuta la gravità di un'allerta, questa debba condurre a una vera e propria indagine, seguita da adeguate misure; sottolinea che durante le indagini gli informatori dovrebbero poter chiarire la propria denuncia e fornire informazioni o prove supplementari;

63.  incoraggia gli Stati membri a sviluppare dati, criteri e indicatori sulle politiche riguardanti gli informatori nel settore pubblico e privato;

64.  invita le istituzioni europee a dare seguito alla relazione di iniziativa del Mediatore del 24 luglio 2014, in conformità dell'articolo 22 quater del nuovo statuto dei funzionari, invitando tutti gli organi dell'Unione ad adottare meccanismi di allerta etici e quadri giuridici sulla denuncia di irregolarità basati direttamente sulle norme interne dell'Ufficio del Mediatore; ribadisce la propria determinazione a procedere in tal senso;

65.  ritiene inoltre che gli informatori debbano avere il diritto di revisione e commento in merito ai risultati dell'indagine relativa alla loro segnalazione;

66.  invita le istituzioni e gli altri organismi dell'Unione europea a dare il buon esempio applicando, senza indugio, le linee guida del Mediatore europeo; invita la Commissione a dare piena attuazione, sia nel proprio caso che in quello delle agenzie dell'UE, alle linee guida che proteggono gli informatori, conformemente al proprio statuto del personale del 2012; invita la Commissione a cooperare efficacemente e a coordinare gli sforzi con le altre istituzioni, tra cui la Procura europea, per proteggere gli informatori;

67.  ricorda che è necessario un sistema migliore per la comunicazione di irregolarità societarie, che sia più funzionale e integri gli attuali punti di contatto nazionali per quanto riguarda gli orientamenti OCSE per le società multinazionali;

68.  sottolinea che le indagini sulle questioni sollevate dagli informatori dovrebbero essere condotte in maniera indipendente e nel termine più breve possibile, tutelando inoltre i diritti degli individui che potrebbero essere coinvolti in una denuncia; ritiene che sia l'informatore che qualsiasi persona implicata in una denuncia dovrebbero poter fornire ulteriori argomenti e prove durante l'intera indagine e dovrebbero essere tenuti informati della gestione della denuncia;

69.  si compiace del fatto che la Commissione abbia finalmente introdotto un canale che consente agli informatori di comunicare o divulgare informazioni sulla concorrenza e sugli accordi di cartello, ma insiste sulla necessaria semplificazione delle procedure e sul fatto che il numero di tali canali non dovrebbe essere eccessivo;

o
o   o

70.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati di tale data, P8_TA(2015)0408.
(2) Testi approvati di tale data, P8_TA(2016)0310.
(3) GU C 208 del 10.6.2016, pag. 89.
(4) Testi approvati di tale data, P8_TA(2015)0457.
(5) Testi approvati di tale data, P8_TA(2017)0022.
(6) https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50027_F.pdf
(7) Si veda ad esempio la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto e la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione.

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