Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2016/2270(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0292/2017

Testi presentati :

A8-0292/2017

Discussioni :

PV 23/10/2017 - 20
CRE 23/10/2017 - 20

Votazioni :

PV 24/10/2017 - 5.18
CRE 24/10/2017 - 5.18
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2017)0403

Testi approvati
PDF 234kWORD 64k
Martedì 24 ottobre 2017 - Strasburgo
Politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per combattere la povertà
P8_TA(2017)0403A8-0292/2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 sulle politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per combattere la povertà (2016/2270(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 4, 9, 14, 19, 151 e 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, riconfermata in occasione della Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo del 1993, segnatamente gli articoli 3, 23 e 25,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, segnatamente le disposizioni relative ai diritti sociali e, più in particolare, gli articoli 34, 35 e 36, che definiscono specificamente il diritto all'assistenza sociale e abitativa, un livello elevato di protezione della salute umana e l'accesso ai servizi di interesse economico generale,

–  vista la Carta sociale europea, in particolare gli articoli 1, 4, 6, 12, 14, 17, 19, 30 e 31,

–  viste le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nn. 29 e 105 sull'abolizione del lavoro forzato e n. 102 sulla sicurezza sociale e la raccomandazione n. 202 dell'OIL sui sistemi nazionali di protezione sociale di base,

–  visti l'agenda dell'ILO per il lavoro dignitoso e il patto globale per l'occupazione, adottati per consenso mondiale il 19 giugno 2009 alla Conferenza internazionale del lavoro,

–  viste le conclusioni del Consiglio EPSCO, del giugno 2013, dal titolo "Investire nel settore sociale a favore della crescita e dell'occupazione",

–  vista la raccomandazione del Consiglio 92/441/CEE, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale(1) (raccomandazione sul reddito minimo),

–  vista la raccomandazione del Consiglio 92/442/CEE, del 27 luglio 1992, relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale(2),

–  vista la raccomandazione 2013/112/UE della Commissione del 20 febbraio 2013 dal titolo "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale"(3),

–  visti la comunicazione della Commissione, del 20 febbraio 2013, dal titolo "Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020" (COM(2013)0083) e il suo documento di accompagnamento SWD(2013)0038,

–  vista la raccomandazione 2008/867/CE della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro(4),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

–  vista la proposta della Commissione, del 2 marzo 2015, di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2015)0098),

–  vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sull'agenda sociale rinnovata(5),

–  vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e nella promozione di una società inclusiva in Europa(6),

–  vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 sul Patto per gli investimenti sociali quale risposta alla crisi(7),

–  vista la sua risoluzione del 24 novembre 2015 sulla riduzione delle disuguaglianze, con un'attenzione particolare alla povertà infantile(8),

–  vista la sua risoluzione del 14 aprile 2016 sul raggiungimento dell'obiettivo della lotta alla povertà, tenuto conto delle spese in aumento delle famiglie(9),

–  vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere(10),

–  vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione(11),

–  vista la sua risoluzione, del 19 gennaio 2017, su un pilastro europeo dei diritti sociali(12),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 15 giugno 2011, dal titolo "La piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale",

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 10 dicembre 2013, sul tema "Reddito minimo europeo e indicatori di povertà",

–  visto lo studio dal titolo "Towards adequate and accessible minimum income schemes in Europe" (Verso regimi di reddito minimo adeguati e accessibili in Europa), pubblicato nel 2015 dalla Rete europea per il reddito minimo (EMIN),

–  vista la relazione di Eurofound del 2015 dal titolo "Accesso alle prestazioni: ridurre il fenomeno del mancato utilizzo dei sussidi",

–  vista la relazione di Eurofound del 2017 dal titolo "Disparità di reddito e modelli occupazionali in Europa prima e dopo la grande recessione",

–  visto lo studio del Dipartimento tematico A del Parlamento europeo sulle politiche di reddito minimo negli Stati membri dell'UE, la cui versione definitiva è stata pubblicata nell'aprile 2017,

–  vista la relazione dal titolo "Minimum Income Schemes in Europe – A study of national policies 2015" (Regimi di reddito minimo in Europa – Uno studio delle politiche nazionali 2015), elaborata per la Commissione europea dalla Rete europea per la politica sociale (ESPN) nel 2016,

–  vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale O-000087/2016 – B8-0710/2016 del 15 giugno 2016, presentata dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista l'interrogazione con richiesta di risposta scritta P-001004/2016 del 2 febbraio 2016,

–  vista la sua raccomandazione del 7 luglio 2016 al Consiglio sulla 71ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite(13),

–  vista la dichiarazione di Schuman del 9 maggio 1950, che invocava "l'uguagliamento verso l'alto delle condizioni di vita della manodopera";

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0292/2017),

A.  considerando che la povertà e l'esclusione sociale, le cui cause e la cui durata non dipendono dalla volontà della persona in dette condizioni, costituiscono violazioni della dignità umana e dei diritti umani fondamentali; che nel 2010 l'UE e gli Stati membri si sono impegnati a ridurre di 20 milioni entro il 2020 il numero di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale; che la povertà e l'esclusione sociale non sono solo problemi di responsabilità individuale bensì devono essere affrontati in maniera collettiva;

B.  considerando che l'Europa è una delle regioni più ricche del mondo, ma che i dati recenti sulla povertà di reddito evidenziano un aumento della povertà e della deprivazione materiale grave in Europa nonché crescenti disuguaglianze tra gli Stati membri;

C.  considerando che una prospera economia con un basso tasso di disoccupazione è ancora lo strumento più efficace per combattere la povertà;

D.  considerando che la povertà di reddito è solo una parte del concetto generale di povertà, la quale, pertanto, non si riferisce solo alle risorse materiali, ma anche alle risorse sociali, in particolare l'istruzione, la salute e l'accesso ai servizi;

E.  considerando che la povertà relativa non dà indicazioni sulle esigenze reali, ma solo sulla posizione patrimoniale relativa rispetto agli altri;

F.  considerando che, secondo la metodologia elaborata da Eurostat, la soglia di rischio di povertà è fissata al 60 % della media nazionale del reddito disponibile equivalente (riferito al nucleo familiare, dopo l'erogazione delle prestazioni sociali); che, alla luce delle disparità esistenti tra gli Stati membri e delle diverse politiche sociali nazionali, tale percentuale dovrebbe essere considerata insieme ad altri indicatori, come ad esempio i bilanci di riferimento; che il reddito è un indicatore indiretto del tenore di vita e un bilancio di riferimento riflette la diversità dei modelli di consumo e del costo della vita tra gli Stati membri;

G.  considerando che non vanno confusi i concetti di "differenza di reddito" e "povertà";

H.  considerando che, secondo la Commissione(14), 119 milioni di persone dell'UE – circa il 25 % della popolazione totale – sono a rischio di povertà ed esclusione sociale nonostante le prestazioni sociali; che in alcuni Stati membri a questo dato si accompagnano persistenti, elevati tassi di disoccupazione, soprattutto nel caso dei giovani, per i quali i dati sono ancora più allarmanti; che, sebbene le cifre siano lievemente in calo, vi sono ancora più persone a rischio di povertà rispetto al livello del 2008; che l'UE e gli Stati membri sono lungi dal conseguire l'obiettivo di Europa 2020 in materia di povertà e di esclusione sociale in quanto il livello rimane superiore all'obiettivo;

I.  considerando che i dati disponibili suggeriscono che alcuni gruppi, quali i bambini, le donne, i disoccupati, le famiglie monoparentali o le persone con disabilità, sono particolarmente vulnerabili alla povertà, alle privazioni e all'esclusione sociale;

J.  considerando che le famiglie sono particolarmente colpite dalla povertà;

K.  considerando che la conciliazione tra la vita familiare e quella lavorativa è di fondamentale importanza, in particolare per i genitori soli, al fine di sottrarli alla povertà;

L.  considerando che è opportuno tenere conto della necessità di integrare la prevenzione e la lotta alla povertà e all'esclusione in tutte le politiche pertinenti, con la garanzia di accesso universale ai servizi pubblici, a un'occupazione dignitosa e a un reddito che permetta di vivere dignitosamente;

M.  considerando che, secondo la Commissione, l'elevata disoccupazione, la povertà e la disuguaglianza continuano a essere le principali fonti di preoccupazione in alcuni Stati membri; che le ampie disparità di reddito non sono soltanto dannose per la coesione sociale, ma ostacolano anche la crescita economica sostenibile, come osservato dal commissario Thyssen; che, secondo Eurofound, l'impatto della crisi è stato generalmente più grave tra i soggetti a più basso reddito, incrementando le disparità di reddito all'interno delle società europee(15);

N.  considerando che i senzatetto rappresentano la forma più estrema di povertà e di privazione e sono aumentati negli ultimi anni in quasi tutti gli Stati membri, in generale in quelli più colpiti dalla crisi economica e finanziaria; che, secondo la Federazione europea delle organizzazioni nazionali che si occupano dei senzatetto (FEANTSA), circa 4 milioni di persone in tutta l'UE vivono senza fissa dimora ogni anno, oltre 10,5 milioni di famiglie soffrono in modo grave della mancanza di un alloggio e 22,3 milioni di famiglie fanno fronte a un sovraccarico dei costi di alloggio, il che indica che spendono più del 40 % del reddito disponibile per l'alloggio;

O.  considerando che l'attuale situazione richiede misure volte a promuovere regimi nazionali di reddito minimo, affinché siano assicurate a tutte le persone con reddito insufficiente, nel rispetto dei criteri di ammissibilità specifici, condizioni di vita dignitose, nonché il miglioramento del livello di inclusione sociale e nel mercato del lavoro e la garanzia di pari opportunità nell'esercizio dei diritti fondamentali; che l'istruzione, i trasferimenti sociali redistributivi e le prestazioni sociali, una politica fiscale equa e una valida politica occupazionale sono fattori importanti per ridurre le disparità di reddito, il tasso di disoccupazione e la povertà; che la garanzia di un'occupazione dignitosa proteggerebbe le persone dal rischio di povertà e potrebbe essere considerata un importante strumento indispensabile di integrazione sociale;

P.  considerando che, secondo una panoramica di Eurofound, molte persone nell'UE non ricevono le prestazioni cui hanno diritto, comprese le prestazioni collegate all'esercizio di un'attività lavorativa, ad esempio a causa della complessità dei sistemi previdenziali o delle procedure di domanda oppure della mancanza di consapevolezza in materia di diritti;

Q.  considerando che il concetto di reddito minimo non deve essere confuso con quello di salario minimo, definito dai contratti collettivi o dal legislatore a livello nazionale;

R.  considerando che la determinazione delle retribuzioni è una questione di competenza degli Stati membri;

S.  considerando che l'introduzione e il rafforzamento in tutti gli Stati membri di regimi di reddito minimo adeguato, dotati di adeguate risorse finanziarie, umane e materiali, unitamente a politiche occupazionali attive per persone in grado di lavorare, è una misura importante ed efficace per la lotta contro la povertà e le disuguaglianze, per contribuire a garantire la coesione economica e territoriale, tutelare i diritti fondamentali delle persone, assicurare un equilibrio tra gli obiettivi economici e quelli sociali e sostenere l'integrazione sociale e l'accesso al mercato del lavoro;

T.  considerando che l'offerta e la gestione dei sistemi di sicurezza sociale sono settori di competenza degli Stati membri che l'Unione coordina, ma non armonizza;

U.  considerando che, secondo l'Osservatorio sociale europeo, forme di sostegno al reddito esistono già in 26 Stati membri(16);

V.  considerando che le differenze tra Stati membri in termini di trattamento delle politiche di reddito minimo sono numerose, dal momento che il diritto a una vita dignitosa non è considerato un diritto universale e soggettivo in tutti gli Stati membri; che il mancato utilizzo dei sussidi raggiunge livelli elevati e che manca coordinamento tra sostegno al reddito, politiche attive del mercato del lavoro e servizi sociali; che soltanto in alcuni casi i regimi di reddito minimo riescono a far uscire le persone dalla povertà;

W.  considerando che alcune persone più vulnerabili, quali i senzatetto, riscontrano difficoltà ad accedere ai regimi di reddito minimo;

X.  considerando che la garanzia di un reddito minimo adeguato a coloro che non dispongono di risorse sufficienti per un livello di vita dignitoso, nonché la partecipazione a misure di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, e la salvaguardia dell'accesso al lavoro e alla motivazione a cercare lavoro sono disposizioni comprese nel pilastro europeo dei diritti sociali(17); che durante la conferenza ad alto livello tenutasi a Bruxelles il 23 gennaio 2017, a conclusione della consultazione pubblica su questo tema, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha ribadito che tali misure dovrebbero essere adottate da tutti gli Stati membri;

Y.  considerando che, secondo Eurostat, nel 2015 il tasso di occupazione dei cittadini dell'UE di età compresa tra i 20 e i 64 anni si attestava al 70,1 % ed era lontano dall'obiettivo della strategia Europa 2020 fissato al 75 %;

Z.  considerando che la proposta della Commissione del 2 Marzo 2015 sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione ribadisce l'importanza del sostegno al reddito per combattere la povertà (orientamento 8);

AA.  considerando che regimi di sostegno al reddito ben concepiti, adeguati e ampiamente disponibili non impediscono né scoraggiano un reinserimento nel mondo del lavoro e contribuiscono a rilanciare la domanda interna;

AB.  considerando che la raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all'inclusione attiva ha giustamente riconosciuto che, oltre a facilitare l'accesso a posti di lavoro di qualità da parte di coloro che sono in grado di lavorare, le politiche di inclusione attiva dovrebbero anche "fornire a coloro che non ne sono in grado risorse sufficienti per vivere dignitosamente, sostenendone la partecipazione sociale";

AC.  considerando che il 5 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato conclusioni sull'adeguatezza delle pensioni da cui emerge che è essenziale che i sistemi pensionistici pubblici e gli altri regimi di protezione sociale contengano salvaguardie appropriate per le donne e gli uomini le cui opportunità di occupazione non permettono o non hanno permesso di acquisire sufficienti diritti pensionistici e che tra queste salvaguardie figurano in particolare pensioni minime o altre disposizioni in materia di reddito minimo per gli anziani;

AD.  considerando che nella raccomandazione 92/441/CEE il Consiglio invita gli Stati membri a riconoscere il diritto basilare di ogni persona a disporre di un'assistenza sociale e di risorse sufficienti per vivere in modo dignitoso e che nella raccomandazione 92/442/CEE, del 27 luglio 1992, si esortano gli Stati membri a ispirare a tali principi i propri sistemi di protezione sociale;

AE.  considerando che nelle conclusioni del 17 dicembre 1999 il Consiglio ha approvato la promozione dell'integrazione sociale tra gli obiettivi per la modernizzazione e il miglioramento della protezione sociale;

AF.  considerando che la raccomandazione relativa all'inclusione attiva individua un'adeguata integrazione del reddito quale una delle tre parti di pari importanza della strategia di inclusione attiva e sottolinea che un'adeguata integrazione del reddito deve essere accompagnata dall'accesso a servizi di qualità e da mercati del lavoro che favoriscono l'inserimento; che, allo stesso tempo, la promozione dell'inclusione sociale richiede misure coordinate incentrate sull'individuo e sulle persone a carico, accompagnate da azioni volte a promuovere la stabilità del posto di lavoro;

AG.  considerando che in molti paesi i principali ostacoli allo sviluppo di collegamenti effettivi tra le diverse parti dell'inclusione attiva includono la mancanza di capacità, di competenze e di risorse all'interno dei servizi pubblici per l'impiego e delle istituzioni di assistenza sociale, la mancanza di coordinamento e di cooperazione tra i servizi e la tendenza a dare la priorità a diversi gruppi che necessitano di sostegno e che possono essere più facilmente reinseriti nel mercato del lavoro(18);

AH.  considerando che il pacchetto d'investimenti sociali pubblicato nel 2013 dalla Commissione ha nuovamente ribadito l'importanza di un approccio di inclusione attiva e, in tale contesto, ha sottolineato l'importanza di un adeguato sostegno al reddito minimo; che nel pacchetto è stato indicato che l'adeguatezza degli attuali regimi nazionali di reddito minimo può essere migliorata per garantire che il livello sia sufficientemente elevato per una vita dignitosa ed è stato menzionato il fatto che "nel quadro del semestre europeo, la Commissione sorveglierà la pertinenza dell'aiuto al reddito e ricorrerà a tale scopo ai bilanci di riferimento dal momento in cui saranno stabiliti in collaborazione con gli Stati membri";

AI.  considerando che la raccomandazione n. 202 dell'OIL sui sistemi nazionali di protezione sociale afferma che i paesi membri dovrebbero "al più presto stabilire e mantenere sistemi di protezione sociale di base che dovrebbero comportare garanzie elementari di sicurezza sociale. Le garanzie dovrebbero assicurare almeno, per tutta la vita, e a tutti coloro che sono nel bisogno, l'accesso all'assistenza sanitaria di base e ad una sicurezza di un reddito base, che insieme consentono l'accesso reale ai beni ed ai servizi";

AJ.  considerando che il Consiglio ha riconosciuto la necessità di integrare l'inclusione attiva con un adeguato sostegno al reddito e l'importanza di adottare un approccio integrato lungo tutto il ciclo di vita per combattere la povertà(19);

AK.  considerando che i disoccupati di lungo periodo, che a fine 2015 rappresentavano il 48,1 % del totale dei disoccupati nell'UE, equivalente a 10,9 milioni di persone, riescono a rientrare nel mercato del lavoro con molta più difficoltà;

AL.  considerando che l'educazione dei bambini e il tempo ad essa dedicato sono spesso associati a un massiccio calo del reddito e a svantaggi finanziari persistenti ("family pay gap");

AM.  considerando che l'educazione impartita da madri e padri è un lavoro vero e proprio e va riconosciuto come tale;

AN.  considerando che, a fine 2015, il 5,1 % degli inattivi nell'UE era formato da persone scoraggiate, che avrebbero voluto lavorare ma avevano smesso di cercare un impiego, e che quest'ultime non vengono sistematicamente incluse nelle statistiche sulla disoccupazione;

AO.  considerando che la disoccupazione determina un rapido e costante deterioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e della loro condizione psicologica ed emotiva, compromettendo la prospettiva di aggiornamento delle competenze e, di conseguenza, la possibilità di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;

AP.  considerando che alcuni programmi di impiego pubblico potrebbero costituire uno strumento efficace in grado di funzionare con i sistemi di reddito minimo per l'inclusione sociale e professionale di determinate categorie, come i giovani disoccupati, i disoccupati di lungo periodo e altri gruppi vulnerabili; che tali programmi potrebbero essere efficaci in contesti e aree geografiche depresse in cui è necessaria la riqualificazione; che una persona impegnata all'interno di un programma di occupazione sociale pubblico avrà inoltre maggiore facilità a trovare una nuova occupazione; che tali programmi devono garantire una retribuzione dignitosa, includere un percorso personalizzato e condurre verso un'occupazione dignitosa;

AQ.  considerando che le conclusioni del Consiglio sull'analisi annuale della crescita 2017 e sulla relazione comune sull'occupazione adottate dal Consiglio EPSCO il 3 marzo 2017(20) invitano gli Stati membri a garantire che i sistemi di protezione sociale provvedano a un adeguato sostegno al reddito e che le riforme continuino a incentrarsi, tra l'altro, sull'offerta di un adeguato sostegno al reddito nonché di servizi di attivazione e sostegno di qualità;

AR.  considerando che la formazione professionale, in particolare mediante programmi di formazione sul posto di lavoro, consente di acquisire le competenze necessarie per esercitare un'attività professionale e di costruire la propria rete professionale, il che contribuisce all'inclusione sostenibile nel mercato del lavoro e riduce il rischio di povertà;

AS.  considerando che i regimi di reddito minimo rappresentano un'esigua percentuale della spesa pubblica sociale pur garantendo un notevole rendimento degli investimenti e che il costo del mancato investimento ha enormi ripercussioni immediate sui soggetti interessati e genera costi a lungo termine per la società;

AT.  considerando che i regimi di reddito minimo sono positivi per l'intera società in quanto sono indispensabili per garantire società più eque e società più eque garantiscono risultati migliori in termini di numerosi indicatori sociali ed economici;

AU.  considerando che i regimi di reddito minimo sono efficaci pacchetti di incentivi economici, in quanto il denaro viene utilizzato per rispondere alle esigenze impellenti e rientra immediatamente nell'economia reale;

AV.  considerando che il diritto a un tenore di vita sufficiente viene riconosciuto all'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e si riferisce alla misura in cui il livello del sussidio assicura agli individui risorse sufficienti per garantire "un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio"; che la copertura si riferisce alla misura in cui tutti coloro che necessitano di sostegno rispettano le condizioni di ammissibilità inerenti a un regime di reddito minimo; che l'utilizzo dei sussidi si riferisce alla misura in cui coloro che sono ammissibili a un sussidio al reddito minimo lo ricevono effettivamente;

AW.  considerando che spesso la mancanza di pagamenti adeguati unita a una copertura limitata e a uno scarso utilizzo dei sussidi, dovuti, tra l'altro, a una cattiva gestione, a un accesso inadeguato alle informazioni, a un'eccessiva burocrazia e a una stigmatizzazione, comporta l'impossibilità di garantire una vita dignitosa agli individui più vulnerabili della società(21);

AX.  considerando che vari Stati membri devono far fronte a gravi disavanzi di bilancio e a un accresciuto livello del debito, e hanno di conseguenza ristretto la loro spesa sociale, il che ha inciso sulla sanità pubblica, l'istruzione, la sicurezza e la protezione sociale e gli alloggi, nonché, in particolare, sull'accesso ai servizi correlati e sulla loro adeguatezza, disponibilità e qualità, con ripercussioni negative soprattutto sulle categorie sociali più svantaggiate di tali Stati membri;

AY.  considerando che i regimi di reddito minimo possono fungere da stabilizzatori macroeconomici automatici in risposta agli shock economici;

AZ.  considerando che l'efficacia dei regimi di reddito minimo in termini di alleviamento della povertà, promozione dell'integrazione nel mercato del lavoro, in particolare dei giovani, e stabilizzatori automatici varia notevolmente tra i diversi Stati membri;

BA.  considerando che le politiche in materia di reddito minimo fungono da stabilizzatori automatici e che la recessione è stata minore nei paesi che dispongono di solidi sistemi di sostegno al reddito familiare disponibile;

BB.  considerando che l'evasione e l'elusione fiscali creano condizioni di concorrenza diseguali all'interno dell'Unione europea, privano gli Stati membri di entrate cospicue che potrebbero altrimenti contribuire all'adeguato finanziamento di solide politiche sociali e di previdenza pubblica e riducono altresì gli introiti pubblici, laddove con tali introiti si potrebbero finanziare il miglioramento delle condizioni per la crescita economica, l'innalzamento dei redditi e le politiche sociali; che tale fenomeno costituisce un grave problema per l'UE;

BC.  considerando che numerosi studi hanno dimostrato che la povertà incide negativamente sulla crescita economica(22);

BD.  considerando che alcuni Stati membri stanno avviando progetti pilota per testare politiche in materia di reddito di base, come è il caso della Finlandia, dove un campione casuale di 2 000 disoccupati riceverà una somma di EUR 560 al mese che non è soggetta a condizioni e che dovrebbe costituire un incentivo adeguato ad accettare lavori temporanei e a tempo parziale;

BE.  considerando che in vari Stati membri si sta discutendo dell'attuazione di programmi in materia di reddito di base;

Regimi di reddito minimo

1.  invita tutti gli Stati membri a introdurre regimi di reddito minimo adeguati, accompagnati da misure di sostegno al reinserimento nel mondo del lavoro per chi può lavorare e programmi d'istruzione e formazione adeguati alla situazione personale e familiare del beneficiario, al fine di sostenere le famiglie con redditi insufficienti e garantire loro un tenore di vita decoroso; sottolinea che il reddito minimo dovrebbe rappresentare l'ultima rete di protezione sociale e consistere in un sostegno finanziario adeguato, oltre che in un accesso garantito a servizi di qualità e politiche attive del lavoro, quale modo efficace per combattere la povertà e assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti; sottolinea, a tale proposito, che il diritto all'assistenza sociale è un diritto fondamentale e che regimi di reddito minimo adeguati aiutano le persone a vivere dignitosamente, sostengono la loro piena partecipazione alla società e garantiscono la loro autonomia durante tutto l'arco della vita;

2.  ritiene che la promozione di società inclusive e senza povertà debba fondarsi sulla valorizzazione del lavoro e dei diritti del lavoro basati sulla contrattazione collettiva e su servizi pubblici di qualità, nell'ambito della sanità, della sicurezza sociale e dell'istruzione, per porre fine ai cicli di esclusione e promuovere lo sviluppo;

3.  sottolinea l'importanza di finanziamenti pubblici adeguati a favore dei regimi di reddito minimo; invita la Commissione a monitorare specificamente l'utilizzo del 20 % della dotazione complessiva dell'FSE destinato alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, nonché a esaminare, nella prossima revisione del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali (regolamento (UE) n. 1303/2013) e, in particolare, nel quadro del Fondo sociale europeo e del programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), le possibilità di finanziamento per aiutare ciascuno Stato membro a istituire un regime di reddito minimo, ove inesistente, o a migliorare il funzionamento e l'efficacia dei sistemi esistenti;

4.  riconosce che per gli Stati membri è difficile passare da regimi di reddito minimo inesistenti o di scarsa qualità a regimi di alto livello; chiede pertanto agli Stati membri di adoperarsi per la progressiva realizzazione di regimi di reddito minimo adeguati, affrontando la questione dell'adeguatezza, della copertura e dell'utilizzo di tali sistemi;

5.  sottolinea che l'istituzione di regimi di reddito minimo può sia ridurre le disuguaglianze e l'impatto sociale della crisi sia avere un impatto anticiclico fornendo risorse per migliorare la domanda nel mercato interno;

6.  sottolinea che è fondamentale che tutte le persone bisognose abbiano accesso a regimi di reddito minimo sufficienti per poter soddisfare le loro esigenze di base, compresi i soggetti più esclusi come i senzatetto; ritiene che un reddito minimo adeguato sia indispensabile per permettere alle persone bisognose di vivere decorosamente, e che dovrebbe essere considerato congiuntamente al diritto a servizi pubblici e sociali universali; ritiene che i regimi di reddito minimo debbano garantire che la dipendenza dai servizi sociali non si perpetui e facilitare l'inclusione nella società; ricorda che la raccomandazione relativa all'inclusione attiva riconosce la necessità di una strategia integrata per l'attuazione delle tre parti dell'inclusione sociale (un'adeguata integrazione del reddito, mercati del lavoro che favoriscono l'inserimento e accesso a servizi di qualità);

7.  sottolinea l'importanza della dimensione di stabilizzazione automatica dei sistemi di previdenza sociale per assorbire le onde d'urto generate a livello sociale da effetti esterni quali le recessioni; invita pertanto gli Stati membri, alla luce della raccomandazione n. 202 dell'OIL che definisce i livelli di protezione sociale di base, ad assicurare e ad aumentare gli investimenti nei sistemi di protezione sociale per garantire che siano in grado di affrontare e prevenire la povertà e le diseguaglianze, assicurandone nel contempo la sostenibilità;

8.  sottolinea, in relazione al dibattito sul reddito minimo, la posizione particolare delle famiglie con bambini e dei genitori soli e la misura in cui sono interessati dalla questione;

9.  sottolinea che le persone dovrebbero poter partecipare pienamente alla società e all'economia e che tale diritto dovrebbe essere riconosciuto appieno e reso visibile nel processo decisionale dell'Unione, garantendo sistemi universali di protezione sociale di elevata qualità che comprendano al loro interno regimi di reddito minimo efficaci e adeguati;

10.  ritiene che la protezione sociale, comprese le pensioni e servizi quali l'assistenza sanitaria, l'assistenza all'infanzia e l'assistenza a lungo termine, rimanga essenziale per una crescita equilibrata e inclusiva e che contribuisca inoltre ad allungare la vita lavorativa, a creare occupazione e a ridurre le disuguaglianze; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a promuovere politiche che garantiscano la sufficienza, l'adeguatezza, l'efficienza e la qualità dei sistemi di protezione sociale durante tutto l'arco della vita di una persona, garantendo una vita dignitosa, lottando contro le disuguaglianze e promuovendo l'inclusione con l'obiettivo di eliminare la povertà, soprattutto per coloro che sono esclusi dal mercato del lavoro e per i gruppi più vulnerabili;

11.  sottolinea che un reddito adeguato durante tutto l'arco della vita è fondamentale per aiutare le persone con livelli di reddito insufficienti a raggiungere un tenore di vita dignitoso;

12.  mette in evidenza che regimi di reddito minimo adeguati, in quanto strumenti di inclusione attiva, promuovono la partecipazione e l'inclusione sociale;

13.  ricorda che uno dei principali obiettivi della strategia Europa 2020 è ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone colpite dalla povertà e dall'esclusione sociale, e che sono tuttavia necessari ulteriori sforzi per conseguire tale obiettivo; ritiene che i regimi di reddito minimo possano essere un modo utile per raggiungere tale obiettivo;

14.  sottolinea che il modo migliore per combattere la povertà e l'esclusione sociale è rappresentato da posti di lavoro dignitosi; ricorda, a tale proposito, l'importanza di stimolare la crescita, gli investimenti e la creazione di occupazione;

15.  si rammarica che alcuni Stati membri non sembrino tenere conto della raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, che riconosce "il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana";

16.  rileva che, benché la maggior parte degli Stati membri disponga di regimi di reddito minimo, vari regimi di questo tipo non forniscono un sostegno al reddito adeguato per tutte le persone che ne hanno bisogno(23); invita la Commissione a provvedere all'introduzione e, se necessario, al miglioramento dei regimi di reddito minimo garantito in modo da contribuire a prevenire la povertà e promuovere l'inclusione sociale;

17.  sottolinea che l'introduzione di un regime di reddito minimo nazionale non dovrebbe ridurre la protezione offerta dai regimi di reddito minimo regionali;

18.  sottolinea l'importanza del semestre europeo nell'incoraggiare gli Stati membri che non dispongono ancora di regimi di reddito minimo a introdurre sistemi di sostegno adeguato al reddito;

19.  rileva che in alcuni Stati membri il diritto al reddito minimo è subordinato alla partecipazione a misure attive del mercato del lavoro; sottolinea, a tale proposito, l'importante ruolo dell'UE quale mezzo attraverso cui gli Stati membri possono scambiare le migliori pratiche;

20.  ribadisce la sua posizione, espressa nella risoluzione del 20 ottobre 2010, sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e nella promozione di una società inclusiva in Europa;

21.  prende debitamente atto del parere del Comitato economico e sociale europeo relativo a una direttiva quadro su un reddito minimo adeguato nell'Unione europea, che dovrebbe fissare standard e indicatori comuni, fornire i metodi per monitorare la sua attuazione e migliorare il dialogo tra i soggetti interessati, gli Stati membri e le istituzioni dell'UE; invita al riguardo la Commissione e gli Stati membri a valutare le modalità e gli strumenti per garantire un reddito minimo adeguato in tutti gli Stati membri;

22.  accoglie con favore la dichiarazione della Commissione secondo cui il semestre europeo è ora maggiormente incentrato sui risultati occupazionali e sociali, ma ritiene che siano necessari maggiori sforzi per conseguire questo obiettivo e assicurare la coerenza globale, in particolare attraverso la promozione degli investimenti sociali; invita la Commissione a monitorare e valutare regolarmente i progressi compiuti dagli Stati membri, in relazione alle raccomandazioni specifiche per paese, nel garantire servizi accessibili, convenienti e di qualità, nonché nell'attuare regimi di reddito minimo adeguati ed efficaci;

23.  sottolinea l'importanza del semestre europeo nel monitorare l'adeguatezza dei regimi di reddito minimo esistenti e il loro impatto sulla riduzione della povertà, in particolare attraverso le raccomandazioni specifiche per paese, ma mette altresì in evidenza l'importanza della relazione comune sull'occupazione e dell'analisi annuale della crescita;

24.  sottolinea che i regimi di reddito minimo dovrebbero garantire un reddito al di sopra della soglia di povertà, prevenire le situazioni di grave deprivazione materiale e far uscire le famiglie da tali situazioni, e che dovrebbero essere accompagnati dall'erogazione di servizi pubblici quali l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'assistenza all'infanzia;

25.  ritiene che i regimi di reddito minimo dovrebbero essere integrati in un approccio strategico orientato all'inclusione e all'integrazione sociale, che preveda sia politiche generali sia misure mirate in materia di alloggi, assistenza sanitaria, istruzione e formazione, servizi sociali e altri servizi di interesse generale, che aiutino le persone a combattere la povertà, fornendo nel contempo un sostegno personalizzato, nonché assistenza nell'accesso al mercato del lavoro per chi può lavorare; ritiene che il reale obiettivo dei regimi di reddito minimo non sia semplicemente assistere, ma soprattutto accompagnare i beneficiari nel passaggio da situazioni di esclusione sociale a una vita attiva, evitando così una dipendenza a lungo termine;

26.  invita gli Stati membri a migliorare il coordinamento e la pianificazione integrata tra le amministrazioni e i servizi che si occupano delle diverse parti dell'inclusione attiva, sviluppando un unico punto di contatto per i clienti e migliorando la capacità dei servizi e le risorse messe a loro disposizione in modo da aumentare l'accesso a tali servizi e migliorarne la qualità;

27.  ritiene essenziale garantire un reddito adeguato anche per le persone in situazioni vulnerabili per le quali il reinserimento nel mercato del lavoro non è o non è più possibile, come riconosciuto dalla raccomandazione relativa all'inclusione attiva;

28.  chiede che si compiano progressi rilevanti e verificati per quanto riguarda l'adeguatezza dei regimi di reddito minimo, in modo da ridurre la povertà e l'esclusione sociale, in particolare tra i soggetti più vulnerabili della società, e da contribuire a garantire loro il diritto a una vita dignitosa;

29.  osserva con preoccupazione che in molti Stati membri, per esempio, i costi dell'assistenza a lungo termine superano anche il reddito pensionistico medio; sottolinea l'importanza di tenere conto delle esigenze specifiche e del costo della vita delle diverse fasce di età;

30.  sottolinea l'importanza di definire criteri di ammissibilità appropriati in funzione della realtà socioeconomica degli Stati membri, per permettere di beneficiare di un regime di reddito minimo adeguato; ritiene che tali criteri dovrebbero includere il fatto di non beneficiare di un sussidio di disoccupazione o che tale sussidio non sia sufficiente per evitare la povertà e l'esclusione sociale, e dovrebbero inoltre tenere conto del numero di figli e altre persone a carico; sottolinea tuttavia che detti criteri non dovrebbero creare ostacoli amministrativi che impediscano alle persone che si trovano già in una situazione di estrema vulnerabilità di accedere ai regimi di reddito minimo (ad esempio, non si dovrebbe chiedere un indirizzo fisico ai senzatetto);

31.  ribadisce l'importanza di un accesso equo ai regimi di reddito minimo, senza discriminazioni basate sull'etnia, il genere, il livello d'istruzione, la nazionalità, l'orientamento sessuale, la religione, la disabilità, l'età, le idee politiche o l'estrazione socioeconomica;

32.  esprime preoccupazione dinanzi all'elevato tasso di mancato utilizzo dei sussidi tra le persone che hanno diritto a un reddito minimo; ritiene che il mancato utilizzo dei sussidi costituisca uno dei principali ostacoli all'inclusione sociale delle persone interessate; chiede alla Commissione e al comitato per la protezione sociale di esaminare ulteriormente il problema del mancato utilizzo dei sussidi e di formulare raccomandazioni e orientamenti per arginarlo; invita gli Stati membri a combattere il mancato utilizzo dei sussidi anche attraverso la sensibilizzazione dei cittadini in merito all'esistenza di regimi di reddito minimo, l'offerta di opportuni orientamenti sull'accesso a questi ultimi e il miglioramento dell'organizzazione amministrativa;

33.  sottolinea la necessità che gli Stati membri intervengano concretamente per definire una soglia di reddito minimo, in base a indicatori pertinenti, ivi compresi i bilanci di riferimento, al fine di garantire la coesione economica e sociale e ridurre il rischio di povertà in tutti gli Stati membri; ritiene che questo dato dovrebbe essere presentato annualmente in occasione della Giornata mondiale per l'eliminazione della povertà (17 ottobre);

34.  osserva che molti Stati membri utilizzano già gli indicatori di protezione del reddito minimo (Minimum Income Protection Indicator – MIPI); chiede l'utilizzo dei dati MIPI da parte di tutti gli Stati membri, il che consentirà inoltre un migliore confronto tra i sistemi nazionali;

35.  ritiene che il reddito minimo dovrebbe essere considerato temporaneo ed essere sempre accompagnato da politiche attive di inclusione nel mercato del lavoro;

36.  sostiene che i regimi di reddito minimo sono strumenti di transizione per ridurre la povertà e lottare contro tale fenomeno e che occorre considerarli alla stregua di un investimento sociale; constata gli effetti anticiclici dei regimi di reddito minimo;

37.  insiste sulla necessità di tenere conto, nella definizione delle soglie di reddito minimo, del numero di persone a carico, in particolare dei bambini o delle persone con elevata dipendenza, per spezzare il circolo vizioso della povertà, in particolare della povertà infantile; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare la rapida attuazione della raccomandazione del 2013 dal titolo "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale"; ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe elaborare una relazione annuale sullo stato di avanzamento della lotta contro la povertà infantile e sull'attuazione della raccomandazione, con l'ausilio degli indicatori ivi contenuti;

38.  sottolinea che i bilanci di riferimento possono contribuire a fissare il livello di reddito minimo necessario per soddisfare le esigenze fondamentali delle persone, compresi gli aspetti non monetari, quali l'accesso all'istruzione e all'apprendimento permanente, un alloggio dignitoso, servizi sanitari di qualità, attività sociali e partecipazione civica, tenendo conto nel contempo della composizione del nucleo familiare e dell'età dei suoi componenti, nonché del contesto economico e sociale di ciascuno Stato membro; ricorda che la Commissione, nella sua comunicazione sul pacchetto d'investimenti sociali, esorta gli Stati membri a fissare bilanci di riferimento che contribuiscano a definire un sostegno al reddito efficace e adeguato che tenga conto delle esigenze sociali identificate a livello locale, regionale e nazionale, al fine di migliorare la coesione territoriale; chiede inoltre di utilizzare i bilanci di riferimento quale strumento per valutare l'adeguatezza dei regimi di reddito minimo offerti dagli Stati membri;

39.  ritiene che gli Stati membri, nell'istituire sistemi di reddito minimo adeguati, dovrebbero tenere conto del fatto che la soglia di rischio di povertà è fissata da Eurostat al 60 % del reddito disponibile equivalente mediano nazionale (dopo l'erogazione delle prestazioni sociali), insieme ad altri indicatori, come i bilanci di riferimento; ritiene che i bilanci di riferimento potrebbero essere utilizzati per combattere più efficacemente la povertà e per verificare la solidità del livello di reddito minimo e della soglia summenzionata, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

40.  ritiene che la mancanza di dati aggiornati sul reddito e sulle condizioni di vita costituisca un ostacolo all'attuazione e al confronto di un bilancio di riferimento e di un reddito minimo tenendo conto delle specificità nazionali;

41.  invita la Commissione e gli Stati membri a scambiarsi le migliori pratiche in merito ai regimi di reddito minimo;

42.  invita la Commissione e il comitato per la protezione sociale a documentare e diffondere esempi di strategie di successo e a promuovere la revisione tra pari e altri metodi di scambio di buone pratiche in materia di regimi di reddito minimo; raccomanda di incentrare questi sforzi su questioni fondamentali quali la garanzia di una rivalutazione periodica, il miglioramento della copertura e dell'utilizzo dei sussidi, l'esame del problema dei disincentivi e il rafforzamento dei collegamenti tra le diverse parti dell'inclusione attiva;

43.  ritiene che, viste le numerose questioni emerse in relazione ai regimi di reddito minimo, quali l'accessibilità, la copertura, il finanziamento, le condizioni di ammissibilità e la durata, un concetto per i regimi di reddito minimo nazionali potrebbe essere utile per contribuire a creare condizioni di parità tra gli Stati membri; invita al riguardo la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto dei regimi di reddito minimo nell'Unione, a chiedere un monitoraggio e un resoconto periodico e a prendere in esame ulteriori misure, tenendo conto delle condizioni economiche sociali di ciascuno Stato membro e delle esigenze dei gruppi più vulnerabili, nonché valutando se i regimi consentono alle famiglie di soddisfare le loro esigenze personali di base e di ridurre la povertà;

44.  esprime preoccupazione per i tagli all'importo e/o alla durata delle indennità di disoccupazione e per l'inasprimento dei criteri di ammissibilità che si sono registrati in molti Stati membri nel corso degli ultimi anni, determinando un aumento del numero delle persone che fanno affidamento ai regimi di reddito minimo e un'ulteriore pressione su tali regimi(24);

45.  sottolinea che le disuguaglianze sono in aumento all'interno di ciascuno Stato membro e all'interno dell'UE;

46.  esprime preoccupazione per il fatto che in molti Stati membri il livello delle prestazioni e la copertura dei regimi di reddito minimo sembrano essersi ridotti negli ultimi anni; ritiene che gli Stati membri dovrebbero aumentare la copertura da parte dei regimi di reddito minimo delle persone che necessitano di sostegno, in linea con le raccomandazioni dell'ESPN(25):

   a) invita gli Stati membri dotati di sistemi molto complessi e frammentati a semplificarli e a sviluppare sistemi più completi;
   b) invita gli Stati membri che attualmente dispongono di bassi livelli di copertura a rivedere le loro condizioni per garantire che siano coperte tutte le persone in stato di bisogno;
   c) invita gli Stati membri i cui regimi di reddito minimo attualmente escludono gruppi significativi in situazione di povertà a modificare i loro regimi per garantire una migliore copertura a queste persone;
   d) invita gli Stati membri che presentano elevati livelli di discrezionalità amministrativa nei loro sistemi di reddito minimo centrali a porsi l'obiettivo di ridurre tale discrezionalità e a garantire l'esistenza di criteri chiari e coerenti per l'adozione delle decisioni, insieme a una procedura di ricorso efficace;

47.  sottolinea l'importanza di fare in modo che i lavoratori, i disoccupati e i gruppi sociali vulnerabili partecipino maggiormente all'apprendimento permanente, nonché la necessità di migliorare il livello delle qualifiche professionali e l'acquisizione di nuove competenze, che costituiscono uno strumento fondamentale per accelerare l'integrazione nel mercato del lavoro, aumentare la produttività e aiutare le persone a trovare un impiego;

48.  sottolinea l'importanza degli sviluppi demografici in relazione alla lotta contro la povertà in Europa;

49.  sottolinea che occorre adottare con urgenza misure concrete per eliminare la povertà e l'esclusione sociale, promuovere reti di sicurezza sociale efficaci e ridurre le disuguaglianze, in modo da contribuire alla coesione economica e territoriale; sottolinea che tali misure devono essere adottate al livello adeguato, con azioni a livello nazionale ed europeo, secondo la ripartizione delle competenze per le politiche pertinenti;

50.  sostiene l'approccio della Commissione in materia di investimenti sociali, secondo cui politiche sociali ben concepite costituiscono un fattore di stimolo della crescita economica e, al tempo stesso, proteggono le persone dalla povertà e fungono da stabilizzatori economici(26);

51.  accoglie con favore le riflessioni e gli studi su come conseguire una più equa distribuzione del reddito e della ricchezza all'interno delle nostre società;

52.  sottolinea che l'impatto della crisi economica rientra fra i fattori essenziali che impediscono lo sviluppo di un approccio agli investimenti sociali da parte degli Stati membri(27);

53.  chiede che, in sede di definizione delle politiche macroeconomiche, si presti d'ora in poi la dovuta attenzione alla necessità di ridurre le disuguaglianze sociali e di garantire a tutte le categorie sociali l'accesso a servizi sociali pubblici finanziati in maniera adeguata, contrastando in questo modo la povertà e l'esclusione sociale;

54.  chiede che si intervenga per ridurre le disuguaglianze sociali mettendo le persone nella condizione di sfruttare al meglio i propri talenti e le proprie capacità; chiede altresì di concentrare il sostegno sociale su coloro che sono sia poveri sia incapaci di produrre un reddito sufficiente unicamente con i propri sforzi;

55.  segnala che le recenti esperienze di riforme basate su esenzioni fiscali mostrano che è preferibile finanziare le politiche in materia di reddito minimo avvalendosi del sostegno di bilancio piuttosto che di incentivi fiscali;

56.  sottolinea che l'istruzione, i trasferimenti sociali e regimi fiscali progressivi, equi e di tipo redistributivo, unitamente a misure pratiche volte a rafforzare la competitività e a contrastare l'evasione e l'elusione fiscali, possono contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale;

57.  sottolinea l'esigenza di adattare i regimi di reddito minimo esistenti per meglio rispondere alla sfida posta dalla disoccupazione giovanile;

Programmi di occupazione sociale

58.  prende atto di alcuni programmi di occupazione sociale, che consistono nella possibilità, per chiunque voglia e sia in grado di lavorare, di disporre di un lavoro transitorio nel settore pubblico, in enti privati non-profit o in imprese dell'economia sociale; sottolinea, tuttavia, l'importanza che questi programmi promuovano un lavoro con diritti, basato sulla contrattazione collettiva e sulla legislazione del lavoro;

59.  ritiene che i programmi di pubblico impiego dovrebbero contribuire a migliorare l'occupabilità dei lavoratori e favorirne l'accesso al mercato del lavoro regolare; ricorda che tali programmi dovrebbero includere un percorso personalizzato, garantire stipendi dignitosi e contribuire a un'occupazione dignitosa;

60.  ritiene che la creazione di posti di lavoro dignitosi debba essere una priorità per l'UE, come passo importante verso la riduzione della povertà e dell'esclusione sociale;

61.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena partecipazione di tutte le parti interessate, in particolare le parti sociali e le organizzazioni della società civile, alla definizione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche e dei programmi di reddito minimo;

o
o   o

62.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 245 del 26.8.1992, pag. 46.
(2) GU L 245 del 26.8.1992, pag. 49.
(3) GU L 59 del 2.3.2013, pag. 5.
(4) GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11.
(5) GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 11.
(6) GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 8.
(7) GU C 419 del 16.12.2015, pag. 5.
(8) Testi approvati, P8_TA(2015)0401.
(9) Testi approvati, P8_TA(2016)0136.
(10) Testi approvati, P8_TA(2016)0235.
(11) Testi approvati, P8_TA(2016)0355.
(12) Testi approvati, P8_TA(2017)0010.
(13) Testi approvati, P8_TA(2016)0317.
(14) "Semestre europeo 2017: valutazione dei progressi in materia di riforme strutturali, prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici e risultati degli esami approfonditi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011" (COM(2017)0090).
(15) https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/income-inequalities-and-employment-patterns-in-europe-before-and-after-the-great-recession
(16) "Towards a European minimum income" (Verso un reddito minimo europeo), novembre 2013: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/revenu-minimum_-etude-ose_-vfinale_en--2.pdf
(17) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali, (COM(2016)0127) – Allegato 1.
(18) Rete europea per la politica sociale (ESPN), "Minimum Income Schemes in Europe – A study of national policies 2015" (Regimi di reddito minimo in Europa – Uno studio delle politiche nazionali 2015), gennaio 2016.
(19) Conclusioni del Consiglio sul tema "Lotta alla povertà e all'esclusione sociale: un approccio integrato", 16 giugno 2016.
(20) Documento del Consiglio 6885/17: "Analisi annuale della crescita 2017 e relazione comune sull'occupazione: orientamenti politici per le politiche occupazionali e sociali – Conclusioni del Consiglio" (3 marzo 2017) e documento del Consiglio 6887/17: "Relazione comune sull'occupazione della Commissione e del Consiglio che accompagna la comunicazione della Commissione sull'analisi annuale della crescita 2017" (3 marzo 2017).
(21) ESPN, "Minimum Income Schemes in Europe: A study of national policies 2015" (Regimi di reddito minimo in Europa – Uno studio delle politiche nazionali 2015).
(22) Cfr.: Banca Mondiale, "Poverty Reduction and Growth: The Virtuous and Vicious Circle" (Riduzione della povertà e crescita: il circolo virtuoso e il circolo vizioso), 2006; OCSE, "Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth" (Tendenze della disparità di reddito e ripercussioni sulla crescita economica), 2014.
(23) ESPN, "Minimum Income Schemes in Europe – A study of national policies – 2015" (Regimi di reddito minimo in Europa – Uno studio delle politiche nazionali – 2015).
(24) ESPN, "Social Investment in Europe: A study of national policies 2015" (Investimenti sociali in Europa – Uno studio delle politiche nazionali 2015), 2015.
(25) ESPN, "Minimum Income Schemes in Europe: A study of national policies 2015" (Regimi di reddito minimo in Europa – Uno studio delle politiche nazionali 2015).
(26) Comunicazione della Commissione dal titolo "Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020" (COM(2013)0083) del 20 febbraio 2013, e ESPN, "Social Investment in Europe: A study of national policies 2015" (Gli investimenti sociali in Europa: uno studio delle politiche nazionali nel 2015).
(27) ESPN, "Social Investment in Europe: A study of national policies 2015".

Note legali - Informativa sulla privacy