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Procedura : 2017/2897(RSP)
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RC-B8-0576/2017

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PV 25/10/2017 - 4
CRE 25/10/2017 - 4

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PV 26/10/2017 - 10.6
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P8_TA(2017)0417

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Giovedì 26 ottobre 2017 - Strasburgo
Lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE
P8_TA(2017)0417RC-B8-0576/2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE (2017/2897(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 10, 19 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, entrata in vigore con il trattato di Lisbona nel dicembre 2009, in particolare gli articoli 20, 21, 23 e 31,

–  vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 2014 intitolata "Violence against women" (La violenza contro le donne)(1),

–  vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego(2),

–  vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura(3) e che definisce e condanna le molestie e le molestie sessuali,

–  vista la relazione relativa all'indice sull'uguaglianza di genere dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 dicembre 2015 dal titolo "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  vista la dichiarazione del trio di presidenza dell'UE Estonia-Bulgaria-Austria del luglio 2017 sulla parità tra donne e uomini,

–  vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne,

–  visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate il 15 settembre 1995 alla quarta Conferenza mondiale sulle donne, e i successivi documenti finali adottati alle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5 (2000), Pechino +10 (2005), Pechino +15 (2010) e Pechino +20 (2015), nonché la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e il relativo protocollo facoltativo,

–  vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI ("direttiva sui diritti delle vittime")(4),

–  visto l'accordo quadro sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro, concluso nel 2007 tra ETUC/CES, BusinessEurope, UEAPME e CEEP,

–  vista la relazione della rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (EQUINET) intitolata "The Persistence of Discrimination, Harassment and Inequality for Women. The work of equality bodies informing a new European Commission Strategy for Gender Equality" (Il persistere della discriminazione, delle molestie e della disuguaglianza per le donne. Il contributo degli enti nazionali per le pari opportunità a una nuova strategia per la parità tra uomini e donne della Commissione europea), pubblicata nel 2015,

–  viste la convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica(5), in particolare gli articoli 2 e 40, e la risoluzione del Parlamento del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica(6),

–  viste le sue risoluzioni del 20 settembre 2001 sul mobbing sul posto di lavoro(7), del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne(8), del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne(9), del 15 dicembre 2011 sull'analisi interlocutoria della strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro(10), del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne(11) corredata della valutazione del valore aggiunto europeo del novembre 2013, e del 24 novembre 2016 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne(12),

–  viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea 2014-2015(13), del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013(14) e del 24 ottobre 2017 sulle misure legittime per proteggere gli informatori che agiscono nell'interesse pubblico(15),

–  visto l'articolo 12 bis dello statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea,

–  visti la guida per i deputati al Parlamento europeo dal titolo "Zero Harassment at the Work Place" (Molestie zero sul luogo di lavoro), pubblicata nel settembre 2017, e il piano d'azione dell'amministrazione del Parlamento su tale questione fondamentale,

–  visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del regolamento,

A.  considerando che, come riconosciuto nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali, l'uguaglianza di genere è un valore cardine dell'UE, che quest'ultima si è impegnata a integrare in tutte le sue attività;

B.  considerando che l'UE è una comunità di valori basata sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, iscritti tra i suoi principi e obiettivi primari nei primi articoli del trattato sull'Unione europea e nei criteri di adesione all'Unione;

C.  considerando che le molestie sessuali sono definite nel diritto dell'UE come una "situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo"(16);

D.  considerando che la molestia sessuale è una forma di violenza contro le donne e le ragazze ed è, tra le forme di discriminazione basate sul genere, la più estrema, ma anche la più persistente; che circa il 90 % delle vittime di molestie sessuali sono di sesso femminile e circa il 10 % di sesso maschile; che secondo lo studio dal titolo "Violence against women", condotto a livello europeo dalla FRA nel 2014, una donna su tre ha subito atti di violenza fisica o sessuale in età adulta; che il 55 % delle donne nell'UE ha subito molestie sessuali; che il 32 % di tutte le vittime nell'UE dichiara che l'aggressore era un superiore, un collega o un cliente; che il 75 % delle donne che svolgono professioni qualificate o che ricoprono incarichi dirigenziali ha subito molestie sessuali; che il 61 % delle donne che lavorano nel settore dei servizi ha subito molestie sessuali; che il 20 % delle giovani donne di età compresa tra 18 e 29 anni nell'UE-28 ha subito molestie sessuali online; che una donna su dieci ha subito molestie sessuali o è stata vittima di atti persecutori (stalking) attraverso le nuove tecnologie;

E.  considerando i casi di molestie sessuali e di bullismo spesso non sono denunciati a causa del livello costantemente basso di consapevolezza sociale riguardo al problema, della scarsità di canali per il sostegno alle vittime e della percezione che si tratti di una questione sensibile per la società, nonostante l'esistenza di procedure formali per affrontarla sul luogo di lavoro e in altri ambiti;

F.  considerando che la violenza sessuale e le molestie sul luogo di lavoro sono una questione di salute e sicurezza e in quanto tali andrebbero affrontate e prevenute;

G.  considerando che la discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale è vietata dal diritto dell'UE;

H.  considerando che le la violenza e le molestie sessuali sono contrarie al principio dell'uguaglianza di genere e della parità di trattamento e costituiscono una discriminazione basata sul genere e che, pertanto, sono vietate nel mondo del lavoro, anche per quanto riguarda l'accesso all'occupazione, alla formazione professionale e alla promozione;

I.  considerando che il persistere degli stereotipi di genere, del sessismo, delle molestie sessuali e degli abusi sessuali costituisce un problema strutturale diffuso in Europa e nel mondo, è un fenomeno che riguarda vittime e autori di qualsiasi età, livello di istruzione, fascia di reddito e posizione sociale, e che ciò ha conseguenze di tipo fisico, sessuale, emotivo e psicologico per la vittima; che la distribuzione iniqua del potere tra uomini e donne, gli stereotipi di genere e il sessismo, ivi compresi i discorsi d'odio sessisti, sia offline che online, sono tra le cause alla base di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

J.  considerando che la definizione di violenza contro le donne nel quadro della piattaforma d'azione di Pechino comprende, tra l'altro, la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso, inclusi lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove(17);

K.  considerando che la direttiva sui diritti delle vittime definisce la violenza di genere come una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima, che comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti "reati d'onore"; che le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di una speciale assistenza e protezione, a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni connesso a tale violenza(18);

L.  considerando che il diritto dell'UE impone agli Stati membri di garantire l'esistenza di un ente nazionale per le pari opportunità che fornisca un'assistenza indipendente alle vittime di molestie e molestie sessuali, svolga indagini indipendenti, pubblichi relazioni indipendenti e formuli raccomandazioni su questioni relative all'occupazione e alla formazione professionale, all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, e ai lavoratori autonomi;

M.  considerando che le molestie sessuali e gli abusi sessuali, in prevalenza perpetrati dagli uomini contro le donne, costituiscono un problema strutturale diffuso in Europa e nel mondo, sono un fenomeno che riguarda vittime e autori di qualsiasi età, livello di istruzione, fascia di reddito e posizione sociale e sono collegati all'iniqua distribuzione del potere tra donne e uomini nella nostra società;

N.  considerando che la parità di genere è una responsabilità di tutti gli individui della società e richiede il contributo attivo di donne e uomini; che le autorità dovrebbero impegnarsi a sviluppare campagne di educazione e sensibilizzazione rivolte agli uomini e alle giovani generazioni, allo scopo di coinvolgere uomini e ragazzi nella prevenzione e nella progressiva eliminazione di ogni forma di violenza basata sul genere e nel favorire l'emancipazione delle donne;

O.  considerando che nell'Unione europea le donne non sono equamente protette dalla violenza di genere e dalle molestie e dagli abusi sessuali a causa delle differenze tra le politiche e le normative degli Stati membri; che i sistemi giudiziari non offrono un sostegno adeguato alle donne; che gli autori di atti di violenza di genere sono spesso già noti alla vittima e che in molti casi quest'ultima si trova in una posizione di dipendenza, il che aumenta il timore di denunciare la violenza;

P.  considerando che tutti gli Stati membri hanno firmato la convenzione di Istanbul, ma soltanto quindici l'hanno ratificata; che l'adesione dell'UE alla convenzione non esonera gli Stati membri dalla ratifica a livello nazionale; che, in base all'articolo 40 della convenzione di Istanbul, "le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposta a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali";

Q.  considerando che la violenza e le molestie nell'ambiente politico sono dirette in misura sproporzionata alle donne; che tale violenza costituisce una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, incluso l'obbligo di garantire che le donne possano partecipare liberamente alla rappresentanza politica;

R.  considerando che la definizione di molestie sessuali è contenuta nell'articolo 12 bis dello statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea;

S.  considerando che le molestie sessuali o i comportamenti sessisti non sono innocui e che la banalizzazione delle molestie o della violenza di natura sessuale attraverso l'utilizzo di un linguaggio attenuato è il riflesso di atteggiamenti sessisti nei confronti delle donne e trasmette messaggi di controllo e potere nella relazione tra uomini e donne, il che si ripercuote sulla dignità, sull'autonomia e sulla libertà delle donne;

T.  considerando che il Parlamento ha istituito strutture e norme interne specifiche per affrontare le molestie sessuali all'interno dell'Istituzione, nello specifico il comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali (mobbing) riguardanti assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento europeo, dall'altro, mentre un comitato consultivo sulle molestie e la relativa prevenzione sul luogo di lavoro si occupa di altre procedure formali riguardanti membri del personale dell'amministrazione del Parlamento e dei gruppi politici al fine di esaminare gli eventuali casi e prevenire le molestie e gli abusi sessuali;

U.  considerando che i politici, in qualità di rappresentanti eletti dai cittadini, hanno la responsabilità fondamentale di agire come modelli positivi nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali nella società;

Tolleranza zero e lotta contro le molestie sessuali e gli abusi sessuali nell'UE

1.  condanna fermamente qualsiasi forma di violenza sessuale e di molestia fisica o psicologica e deplora che tali atti siano tollerati con troppa facilità, mentre costituiscono di fatto una violazione sistematica dei diritti fondamentali nonché un grave reato che, in quanto tale, deve essere punito; sottolinea che si deve porre fine all'impunità garantendo che i responsabili siano consegnati alla giustizia;

2.  insiste su un'efficace attuazione del quadro giuridico esistente per affrontare il fenomeno delle molestie sessuali e degli abusi sessuali e incoraggia, nel contempo, gli Stati membri dell'UE e le imprese pubbliche e private ad adottare ulteriori misure per porre fine alle molestie sessuali in modo efficace e impedire che si verifichino sul luogo di lavoro e altrove; evidenzia che è opportuno seguire le procedure giuridiche speciali istituite per affrontare i casi di molestie sessuali sul luogo di lavoro;

3.  si compiace delle iniziative, quale ad esempio il movimento #MeToo, intese a denunciare i casi di molestie sessuali e di violenza contro le donne; sostiene con forza tutte le donne e le ragazze che hanno preso parte alla campagna #MeToo, specialmente quelle che hanno denunciato i responsabili;

4.  invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare adeguatamente la corretta attuazione delle direttive dell'UE che vietano le molestie basate sul genere e le molestie sessuali, nonché ad assicurare che gli Stati membri rafforzino la capacità in termini di risorse umane degli enti nazionali per le pari opportunità che si occupano di vigilare sulle pratiche discriminatorie, garantendo che essi dispongano di un mandato chiaro e di risorse sufficienti per coprire i tre ambiti dell'occupazione, del lavoro autonomo e dell'accesso a beni e servizi;

5.  invita la Commissione a valutare, scambiare e confrontare le migliori pratiche esistenti di lotta contro le molestie sessuali sul luogo di lavoro e a divulgare i risultati di tale valutazione quanto alle misure efficaci che gli Stati membri potrebbero adottare per incoraggiare le imprese, le parti sociali e le organizzazioni per la formazione professionale a prevenire ogni forma di discriminazione basata sul genere, segnatamente per quanto riguarda le molestie e le molestie sessuali sul luogo di lavoro;

6.  sottolinea il ruolo centrale che tutti gli uomini possono svolgere impegnandosi a favore del cambiamento e per porre fine a tutte le forme di molestia e violenza sessuale, contrastando le circostanze e le strutture che rendono possibili, anche passivamente, i comportamenti che conducono a tali atti nonché opponendosi a qualsiasi comportamento scorretto o inappropriato; invita gli Stati membri a coinvolgere attivamente gli uomini nelle campagne di sensibilizzazione e di prevenzione;

7.  considera fondamentale, per combattere le molestie sessuali, affrontare il problema dello scarso livello di denunce e della stigmatizzazione sociale, definire procedure per la rendicontabilità sul luogo di lavoro, prevedere il coinvolgimento attivo di uomini e ragazzi nella prevenzione della violenza e agire contro le forme emergenti di violenza, ad esempio nel ciberspazio;

8.  è allarmato per il fatto che le molestie nei confronti delle donne online, in particolare sui media sociali, che vanno dai contatti indesiderati, il trolling e il bullismo online alle molestie sessuali e alle minacce di stupro e di morte, si stanno diffondendo nella nostra società digitale, dando luogo anche a nuove forme di violenza contro le donne e le ragazze, come il bullismo e le molestie online, l'utilizzo di immagini degradanti online e la diffusione sui media sociali di foto e video privati senza il consenso delle persone interessate;

9.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i meccanismi di finanziamento dei programmi di lotta contro la violenza nei confronti delle donne possano essere utilizzati a fini di sensibilizzazione e per sostenere le organizzazioni della società civile che combattono la violenza contro le donne, comprese le molestie sessuali;

10.  invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare la ratifica della convenzione di Istanbul; chiede agli Stati membri di attuare pienamente tale convenzione, anche istituendo un sistema di raccolta di dati disaggregati, che includa dati ripartiti per età e genere dei responsabili e relazione tra il responsabile e la vittima, e comprenda le molestie sessuali;

11.  invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva intesa a contrastare tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze e di violenza di genere; ribadisce l'invito alla Commissione affinché presenti una strategia globale dell'UE contro tutte le forme di violenza di genere, comprese le molestie e gli abusi sessuali contro le donne e le ragazze;

12.  chiede al Consiglio di attivare la "clausola passerella", mediante l'adozione di una decisione unanime che inserisca la violenza contro le donne e le ragazze (e altre forme di violenza di genere) fra i reati a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;

13.  chiede una maggiore inclusione delle donne nei processi decisionali, nei sindacati e nelle posizioni dirigenziali di organizzazioni nel settore pubblico e privato; invita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con le ONG, le parti sociali e gli enti nazionali per le pari opportunità, a intensificare considerevolmente le misure di sensibilizzazione riguardo ai diritti delle vittime di molestie sessuali e di discriminazione basata sul genere; sottolinea l'urgente necessità che gli Stati membri, le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati promuovano attività di sensibilizzazione sulle molestie sessuali e sostengano e incoraggino le donne a denunciare immediatamente gli incidenti di questo tipo;

14.  sottolinea l'importanza della formazione e di campagne di sensibilizzazione specifiche per quanto riguarda le procedure formali esistenti per denunciare le molestie sessuali sul luogo di lavoro e per quanto riguarda i diritti delle vittime, in modo da far rispettare il principio della dignità sul lavoro e promuovere un approccio di tolleranza zero come norma;

Molestie sessuali nei parlamenti, compreso il Parlamento europeo

15.  condanna con fermezza i casi di molestie sessuali che sono stati rivelati dai media ed esprime forte sostegno alle vittime di molestie e abusi sessuali; sottolinea che, per essere credibili, le istituzioni dell'UE devono schierarsi risolutamente contro qualsiasi forma di discriminazione basata sul genere o qualsiasi atto che ostacoli la parità di genere;

16.  prende atto che, con decisione dell'Ufficio di presidenza del 14 aprile 2014, il Parlamento europeo ha adottato nuove norme che prevedevano la creazione di appositi organi, quali il Comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali (mobbing) riguardanti assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento europeo, dall'altro, nonché per la relativa prevenzione sul luogo di lavoro, come pure, in precedenza, un Comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali (mobbing) e la relativa prevenzione sul luogo di lavoro per il personale del PE; osserva con soddisfazione l'introduzione della segnalazione riservata e l'avvio di una campagna di sensibilizzazione per combattere le molestie sessuali all'interno dell'Istituzione; rileva che altre istituzioni dell'UE hanno creato organi analoghi;

17.  invita il Presidente e l'amministrazione del Parlamento a:

   esaminare urgentemente e approfonditamente le recenti notizie diffuse dai media sulle molestie sessuali e gli abusi sessuali al Parlamento europeo, rispettando la riservatezza delle vittime, e condividere i risultati con i deputati, proponendo misure adeguate per impedire il verificarsi di nuovi casi;
   valutare e, se necessario, rivedere la composizione degli organi competenti al fine di garantire l'indipendenza e la parità di genere, nonché rafforzare e promuovere ulteriormente il funzionamento del comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali (mobbing) riguardanti assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento europeo, dall'altro, e il comitato consultivo per il personale del Parlamento per la prevenzione delle molestie, riconoscendo il loro importante lavoro;
   rivedere le norme per includere anche i tirocinanti in tutti i comitati consultivi per la prevenzione delle molestie, nonché rafforzare l'interesse riguardo al potenziamento delle relative misure positive ed evitare i conflitti di interesse dei membri di tali importanti strutture di comitato; indagare sui casi ufficialmente noti, mantenere un registro riservato dei casi nel tempo e adottare gli strumenti migliori per garantire la tolleranza zero a tutti i livelli dell'istituzione;
   istituire una task force di esperti indipendenti a cui conferire il mandato di analizzare la situazione delle molestie sessuali e degli abusi sessuali in seno al Parlamento, che effettuerà una valutazione dell'attuale comitato consultivo del Parlamento competente per le denunce di molestie morali (mobbing) riguardanti assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento europeo, dall'altro, come pure del comitato consultivo per il personale del Parlamento per la prevenzione delle molestie, proponendo le modifiche opportune;
   sostenere appieno le vittime nelle procedure in seno al Parlamento e/o con la polizia locale; attivare, ove necessario, misure di protezione o di salvaguardia d'emergenza e applicare pienamente l'articolo 12 bis dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, assicurando che si indaghi sui casi in modo approfondito e che si adottino misure disciplinari;
   garantire l'attuazione di un piano d'azione forte ed efficace contro le molestie sessuali, ai fini della prevenzione e del sostegno, nonché di una formazione obbligatoria, rivolta a tutto il personale e ai deputati, sul rispetto e la dignità sul lavoro, per assicurare che l'approccio basato sulla tolleranza zero divenga la norma; impegnarsi pienamente in campagne di sensibilizzazione con tutti i deputati e i servizi dell'amministrazione, con un'attenzione particolare ai gruppi che si trovano in una posizione di maggiore vulnerabilità, come i tirocinanti, gli assistenti parlamentari accreditati e gli agenti contrattuali;
   creare una rete istituzionale di consulenti di fiducia specifica per le strutture del Parlamento, che offra sostegno e consulenza alle vittime e parli a loro nome, ove necessario, come già avviene per il personale della Commissione;

18.  invita tutti i colleghi a sostenere e incoraggiare le vittime a denunciare e segnalare i casi di molestie sessuali attraverso le procedure formali migliorate presenti nell'amministrazione del Parlamento e/o presso la polizia;

19.  è favorevole all'adozione di norme interne in materia di denunce di irregolarità per tutelare i diritti e gli interessi degli informatori e fornire adeguati mezzi di ricorso qualora essi non siano trattati in modo corretto ed equo in relazione alla loro denuncia;

20.  è molto preoccupato per il fatto che, troppo spesso, gli assistenti dei deputati (APA) hanno timore di denunciare i casi di molestie sessuali, poiché la clausola relativa alla "perdita di fiducia" presente nello statuto degli APA consente il loro licenziamento con un preavviso molto breve; chiede che esperti indipendenti partecipino alle procedure di licenziamento accanto ai rappresentanti dell'amministrazione, affinché si giunga a una decisione imparziale;

21.  raccomanda al Mediatore europeo di fornire ogni anno al gruppo di alto livello del Parlamento sull'uguaglianza di genere e la diversità i dati relativi alle denunce di cattiva amministrazione connesse all'uguaglianza di genere nel Parlamento, nel pieno rispetto della decisione del Parlamento europeo sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di Mediatore;

22.  invita gli Stati membri ad analizzare la situazione delle molestie sessuali e degli abusi sessuali all'interno dei rispettivi parlamenti nazionali, ad adottare misure attive per combattere tali fenomeni nonché ad attuare efficacemente una politica di rispetto e dignità sul luogo di lavoro destinata a parlamentari e membri del personale; chiede il monitoraggio dell'attuazione di tale politica;

23.  invita gli Stati membri a fornire sostegno e protezione ai parlamentari che sono a contatto con il pubblico, in particolare quelli che subiscono abusi sessuali e minacce di violenza di genere, anche online;

24.  chiede che si provveda a uno scambio di buone pratiche a tutti i livelli con altre istituzioni e organizzazioni, tra cui UN Women, il Consiglio d'Europa, le istituzioni dell'UE e le parti interessate coinvolte nella promozione dell'uguaglianza di genere;

25.  invita tutti i politici ad agire come modelli positivi responsabili nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali nei parlamenti e al di fuori di essi;

o
o   o

26.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

(1) http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
(2) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(3) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(4) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
(5) https://rm.coe.int/168008482e
(6) Testi approvati, P8_TA(2017)0329.
(7) GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 138.
(8) GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 53.
(9) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26.
(10) GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 102.
(11) GU C 285 del 29.8.2017, pag. 2.
(12) Testi approvati, P8_TA(2016)0451.
(13) Testi approvati, P8_TA(2017)0073.
(14) GU C 316 del 30.8.2016, pag. 2.
(15) Testi approvati, P8_TA(2017)0402.
(16) http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/your_rights/final_harassement_en.pdf
(17) http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/violence.htm
(18) Cfr. il considerando 17 della direttiva sui diritti delle vittime.

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